ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.274.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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2010/608/CE |
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Decisione della Commissione, del 18 novembre 2009, concernente l’aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING [notificata con il numero C(2009) 9000] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/1 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2010
relativa all’aiuto di Stato C 56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste
[notificata con il numero C(2010) 133]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/605/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli (2),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha approvato il trasferimento delle attività bancarie e finanziarie de La Poste alla sua filiale, la Banque Postale (3). Nella decisione, la Commissione ha sottolineato che la questione della garanzia statale illimitata a favore de La Poste sarebbe stata oggetto di un procedimento distinto. |
(2) |
Il 21 febbraio 2006, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 (4) del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «il regolamento procedurale»), la Commissione ha informato le autorità francesi delle conclusioni preliminari tratte in merito all’esistenza di una garanzia statale illimitata che discenderebbe dallo statuto giuridico de La Poste e che costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e le ha invitate a presentare le loro osservazioni. Poiché questa presunta garanzia statale illimitata era in vigore da prima del 1o gennaio 1958, la Commissione ha applicato le norme di procedura relative agli aiuti esistenti, in ottemperanza all’articolo 1, lettera b), del summenzionato regolamento procedurale (5). |
(3) |
La Commissione ha ricevuto la risposta delle autorità francesi il 24 aprile 2006. |
(4) |
Il 4 ottobre 2006, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento procedurale, la Commissione ha invitato la Francia a ritirare, al più tardi entro il 31 dicembre 2008, la garanzia di cui beneficia La Poste, in virtù del suo statuto giuridico, rispetto a tutti i suoi impegni. |
(5) |
Il 6 dicembre 2006 la Commissione ha ricevuto una comunicazione dalle autorità francesi in cui si confutano le conclusioni presentate dalla Commissione nella lettera del 4 ottobre 2006. |
(6) |
In seguito a una riunione con i servizi della Commissione incaricati della tutela della concorrenza (di seguito «DG Concorrenza»), con lettera del 16 gennaio 2007, le autorità francesi hanno sottoposto alla Commissione un progetto di modifica del decreto attuativo della legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 sulle penali comminate in ambito amministrativo e sull’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico (6) (di seguito «la legge del 16 luglio 1980»), ossia il decreto n. 81-501 del 12 maggio 1981 per l’applicazione della legge del 16 luglio 1980 sulle penali comminate in ambito amministrativo e sull’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico (7) (di seguito «il decreto del 12 maggio 1981»). |
(7) |
Dopo una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, le autorità francesi hanno trasmesso una comunicazione, ricevuta il 1o febbraio 2007, in cui si spiega la situazione dei creditori de la Poste qualora questa si trovasse in difficoltà finanziarie. |
(8) |
Con una nota del 19 marzo 2007, le autorità francesi hanno formulato un’ulteriore proposta, che consisteva nell’impegnarsi, unitamente a La Poste, a riportare l’assenza di garanzia in ogni contratto di finanziamento e prospetto di emissione de La Poste. |
(9) |
Con lettera del 29 novembre 2007, la Commissione ha informato la Francia della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti di tale misura (di seguito «la decisione di avvio del procedimento»). |
(10) |
La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione. |
(11) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni a questo proposito da parte degli interessati. |
(12) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Francia con lettera del 23 gennaio 2008. |
(13) |
La Commissione ha pubblicato sul sito Internet della DG Concorrenza una gara d’appalto concernente la realizzazione di uno studio sulla garanzia illimitata della Repubblica francese a La Poste. Entro la scadenza fissata al 21 aprile 2008 sono state ricevute quattro offerte. Lo studio è stato affidato alla sig.ra Sophie NICINSKI, professoressa universitaria, libera docente di diritto pubblico, dottore di ricerca in legge e autrice di pubblicazioni sul tema della garanzia statale nei confronti di enti pubblici industriali e commerciali. L’esperto (di seguito «l’esperto della Commissione») ha presentato la sua relazione il 17 novembre 2008. |
(14) |
A seguito della diffusione a mezzo stampa di informazioni relative all’adozione da parte del governo francese di un progetto di legge che formalizzerebbe il cambiamento dello statuto giuridico de La Poste, il 20 luglio 2009 la Commissione ha chiesto alla Francia se accettava di impegnarsi a trasformare La Poste in società per azioni soggetta ai procedimenti di amministrazione e liquidazione giudiziarie di diritto comune. Mediante la medesima lettera, la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi la relazione del suo esperto. |
(15) |
Con una nota trasmessa il 31 luglio 2009, la Francia ha informato la Commissione dell’adozione da parte del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2009 di un progetto di legge su La Poste e le attività postali, che fissa al 1o gennaio 2010 la data per la trasformazione de La Poste in società per azioni. Le autorità francesi hanno peraltro segnalato che avrebbero inviato le loro osservazioni sulla relazione dell’esperto della Commissione. |
(16) |
In seguito a due lettere di sollecito spedite dalla Commissione il 9 settembre e il 6 ottobre 2009, la Francia ha reso note, con una comunicazione trasmessa il 27 ottobre 2009, le sue osservazioni sulla relazione dell’esperto della Commissione e ha presentato un parere del sig. Guy CARCASSONNE, professore universitario e libero docente delle facoltà di diritto (di seguito «l’esperto delle autorità francesi»). |
(17) |
L’11 dicembre 2009 è stato presentato un emendamento al progetto di legge su La Poste e le attività postali, che rinviava la data della trasformazione de La Poste in società per azioni al mese di marzo 2010. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
(18) |
La legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e a France Télécom (9) (di seguito «la legge del 2 luglio 1990») ha trasformato la ex direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni in due persone giuridiche di diritto pubblico: La Poste e France Telecom. |
(19) |
Alcune persone giuridiche di diritto pubblico non sono state definite per legge enti pubblici a carattere amministrativo (EPA) o enti pubblici a carattere industriale e commerciale (EPIC) (10). È questo il caso de La Poste. Nella sentenza del 18 gennaio 2001 (seconda sezione civile) (11), la Corte di cassazione ha tuttavia adottato il principio secondo il quale La Poste è assimilata a un EPIC (12). Le conseguenze giuridiche dello statuto giuridico de La Poste sono le seguenti. |
2.1. INAPPLICABILITÀ A LA POSTE DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA E DI FALLIMENTO
(20) |
L’articolo 1 della legge del 2 luglio 1990 definisce La Poste persona giuridica di diritto pubblico. In Francia, le persone giuridiche di diritto pubblico non sono soggette al diritto comune in materia di amministrazione e di liquidazione giudiziarie delle imprese in difficoltà. |
(21) |
L’inapplicabilità delle procedure di insolvenza e di fallimento alle persone giuridiche di diritto pubblico discenderebbe dal principio generale di impignorabilità dei beni delle persone giuridiche di diritto pubblico riconosciuto dalla giurisprudenza francese dalla fine del XIX secolo e, in particolare, dalla Corte di cassazione (13). |
(22) |
Inoltre, l’articolo 2 della legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 concernente l’amministrazione e la liquidazione giudiziarie delle imprese (14) (di seguito «la legge del 25 gennaio 1985»), che definisce il campo di applicazione delle procedure di amministrazione e liquidazione giudiziarie di diritto comune in Francia, divenuto l’articolo L620-2 del codice di commercio, stabilisce che «l’amministrazione e la liquidazione giudiziarie sono applicabili ai commercianti, agli iscritti agli ordini professionali, agli agricoltori e alle persone giuridiche di diritto privato.» Dalla lettera di questo articolo nonché dall’interpretazione che ne è data nella giurisprudenza francese (15) si evince che le procedure concorsuali di diritto comune non si applicano alle persone giuridiche di diritto pubblico. |
2.2. APPLICABILITÀ A LA POSTE DELLA LEGGE DEL 16 LUGLIO 1980 E DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO IN ULTIMA ISTANZA RISPETTO AI DEBITI DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO
(23) |
La legge del 16 luglio 1980 è applicabile a La Poste, definita persona giuridica di diritto pubblico dalla legge del 2 luglio 1990. |
(24) |
Il paragrafo II dell’articolo 1 della legge del 16 luglio 1980 stabilisce che «quando una decisione giudiziaria passata in giudicato ha condannato un ente locale o un organismo pubblico a corrispondere una somma di denaro il cui importo è stabilito nella decisione stessa, il pagamento di tale importo deve essere disposto o ordinato entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione giudiziaria. In caso di mancata disposizione o ordine di pagamento entro tale termine, il rappresentante dello Stato nel dipartimento o l’autorità di tutela procede al pagamento d’ufficio. In caso di attivi insufficienti, il rappresentante dello Stato nel dipartimento oppure l’autorità di tutela invia all’ente o all’organismo un’ingiunzione a costituire le risorse necessarie; se l’organo deliberante dell’ente o dell’organismo non ha liberato o costituito tali risorse, il rappresentante dello Stato nel dipartimento o l’autorità di tutela vi provvede e procede, all’occorrenza, al pagamento d’ufficio». |
(25) |
L’articolo 3-1, quarto comma, del decreto del 12 maggio 1981 stabilisce che «se l’ingiunzione non ha effetti alla scadenza dei termini (16), il rappresentante dello Stato o l’autorità incaricata della tutela procede all’iscrizione delle spese al bilancio dell’ente o dell’organismo pubblico insolvente. Esso libera, se opportuno, le risorse necessarie riducendo gli stanziamenti destinati ad altre voci di spesa e ancora inutilizzati oppure aumentando le risorse». Infine, l’articolo 3-1, quinto comma, del medesimo decreto prevede che «se, entro otto giorni dalla notifica dell’iscrizione dello stanziamento, l’ente locale o l’organismo pubblico non ha proceduto al pagamento della somma dovuta, il rappresentante dello Stato o l’autorità incaricata della tutela vi provvede d’ufficio entro un mese». |
(26) |
Il summenzionato decreto del 12 maggio 1981 è stato abrogato e sostituito con il decreto n. 2008-479 del 20 maggio 2008 relativo all’esecuzione delle condanne pecuniarie pronunciate nei confronti degli enti pubblici. Nondimeno, l’articolo 10 del nuovo decreto riprende i termini del quarto e quinto comma dell’articolo 3-1 del decreto del 12 maggio 1981 (17). Esso quindi non modifica nella sostanza la misura. |
(27) |
Peraltro, la circolare del 16 ottobre 1989 (18) stabilisce che «in caso di risorse insufficienti o assenti, situazione di cui all’articolo 1, paragrafo II, secondo comma, della legge del 16 luglio 1980, l’ordinatore è parimenti tenuto, prima della decorrenza del termine di quattro mesi, a comunicarlo al creditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando l’ammontare che sarà corrisposto in un momento successivo. Tale pagamento riguarderà l’integralità della somma dovuta in caso di assenza totale di risorse, oppure il saldo in caso di risorse insufficienti». |
(28) |
Dall’insieme di queste disposizioni si evince che la legge del 16 luglio 1980 e i relativi testi attuativi sono unicamente destinati a dare esecuzione alle decisioni giudiziarie passate in giudicato che condannano lo Stato, un ente locale o un organismo pubblico al pagamento di una somma di denaro. Non stabiliscono un procedimento di amministrazione controllata o di liquidazione. |
(29) |
D’altronde, la legge del 16 luglio 1980 e i relativi testi attuativi designano esplicitamente lo Stato come autorità competente per il ripianamento dei debiti degli organismi pubblici. Lo Stato dispone di prerogative importanti: si tratta, da un lato, dell’emissione di ordini di pagamento e, dall’altro, della costituzione di risorse sufficienti. Ciò rende necessario analizzare in quale misura le possibilità di risarcimento di cui i creditori dispongono in virtù del fatto che entra in gioco la responsabilità dello Stato in caso di insolvenza de La Poste sarebbero assimilabili a una forma di garanzia. |
(30) |
Oltre ai due elementi precedenti (inapplicabilità delle procedure di insolvenza e applicabilità della legge del 16 luglio 1980), nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha rilevato che alcune norme applicabili a determinati EPIC potrebbero essere applicate anche a La Poste: |
2.3. TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI UN EPIC LIQUIDATO AD UN ALTRO ENTE PUBBLICO O ALLO STATO
(31) |
Il provvedimento di codifica n. 02-060-M95 del 18 luglio 2002 sulla regolamentazione finanziaria e contabile degli enti pubblici nazionali a carattere industriale e commerciale (19) (di seguito «il provvedimento di codifica») prevede che si possano verificare due ipotesi in caso di chiusura di un EPIC dotato di un contabile pubblico:
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(32) |
La guida sull’organizzazione finanziaria ai fini della creazione, trasformazione e scioglimento degli organismi pubblici nazionali e dei gruppi di interesse pubblico del 14 novembre 2006 (di seguito «la guida sull’organizzazione finanziaria»), disponibile sul sito Internet del ministero delle Finanze, precisa (21) che il testo che dispone lo scioglimento dell’organismo deve prevedere esplicitamente il trasferimento dei diritti, dei beni e dei doveri dell’organismo sciolto alla struttura che subentrerà nell’attività o nel patrimonio (ossia un ente pubblico o lo Stato) […] Più in generale, occorre stabilire che il nuovo ente si sostituisce alle persone giuridiche cui subentra nell’attività ai fini dei diritti e dei doveri che discendono dai contratti stipulati per l’assolvimento delle mansioni conferitegli. |
(33) |
Benché le disposizioni del provvedimento di codifica e della guida sull’organizzazione finanziaria siano applicabili esclusivamente agli EPIC dotati di un agente contabile pubblico, alcuni elementi indicano che anche per gli EPIC sprovvisti di agente contabile pubblico, in caso di scioglimento, si trasferirebbero i debiti allo Stato o a un altro organismo pubblico. |
(34) |
Charbonnages de France, infatti, ha dichiarato nelle note ai rendiconti finanziari del 31 dicembre 2000 che tutti i diritti e obblighi di un EPIC devono, in caso di chiusura, essere trasferiti a un altro soggetto giuridico di diritto pubblico oppure al governo francese stesso, nonché che i termini e le condizioni di un tale trasferimento devono essere precisati nella legge adottata per sciogliere l’EPIC in questione. Questa affermazione non si limita ai soli EPIC dotati di un agente contabile pubblico; d’altronde, Charbonnages de France è un EPIC sprovvisto di tale figura. |
(35) |
Peraltro, secondo alcune agenzie di rating, nell’ipotesi di uno scioglimento dell’ERAP (22), benché anche questo organismo sia un EPIC privo di agente contabile pubblico, il saldo tra l’attivo e il passivo sarebbe parimenti trasferito allo Stato. Secondo Fitch (23), in quanto EPIC, l’ERAP non è sottoposta alle procedure di liquidazione. Può essere sciolta solo mediante un procedimento legislativo e, in questa ipotesi, il saldo tra attivo e passivo spetterà allo Stato. Secondo Moody’s (24), l’ERAP non può essere sottoposta a ristrutturazioni imposte dal tribunale delle procedure di liquidazione giudiziaria. Pertanto, in caso di scioglimento della società, il suo attivo/passivo sarebbe trasferito all’autorità responsabile della sua creazione, vale a dire allo Stato stesso. |
(36) |
In considerazione di questi elementi, e benché La Poste non sia dotata di un agente contabile pubblico (25), occorre valutare se, nell’ipotesi di una liquidazione, il principio di trasferimento dei debiti allo Stato o a un altro soggetto giuridico di diritto pubblico sia applicabile a La Poste in virtù dell’assimilazione di quest’ultima a un EPIC. Il creditore avrebbe quindi la garanzia di non perdere il credito e potrebbe accontentarsi di un tasso di interesse minimo o accettare condizioni e termini di pagamento più favorevoli che in assenza di una tale garanzia. Il trasferimento in questione produrrebbe dunque gli stessi effetti di una garanzia. |
2.4. ACCESSO DIRETTO AI CONTI DEL TESORO
(37) |
Sempre secondo Fitch (26), la liquidità dell’ERAP è garantita attraverso il suo accesso immediato ai conti anticipi del Tesoro. Poiché l’ERAP è un EPIC, occorre valutare l’accesso che potrebbe avere anche La Poste ai conti anticipi del Tesoro. |
3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE AUTORITÀ FRANCESI
(38) |
In seguito alla decisione di avviare il procedimento, le autorità francesi hanno comunicato le loro osservazioni e proposte alla Commissione con una lettera del 23 gennaio 2008, che integra le osservazioni e proposte formulate nelle precedenti lettere delle autorità francesi (27) e riassunte nella decisione di avvio del procedimento. |
3.1. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI
(39) |
Le autorità francesi contestano da una parte l’esistenza di una garanzia e dall’altra l’esistenza di un vantaggio di cui beneficerebbe La Poste. |
3.1.1. ASSENZA DI GARANZIA
(40) |
Secondo le autorità francesi, da un lato, gli organismi pubblici non beneficiano di una garanzia automatica in virtù del loro statuto giuridico (A) e, dall’altro, il ragionamento della Commissione nella decisione di avvio del procedimento è errato (B). |
A. Gli organismi pubblici non beneficiano di una garanzia automatica in virtù del loro statuto giuridico (28)
(41) |
In primo luogo, in nessun testo, tanto meno in una decisione, è sancito il principio secondo il quale lo Stato garantirebbe indefinitamente, per principio, i debiti degli EPIC. |
(42) |
In secondo luogo, la giurisprudenza si è pronunciata sull’assenza di garanzie. In particolare, nella sentenza relativa alla Société de l’hôtel d’Albe (29), il Consiglio di Stato ha stabilito che «l’ufficio nazionale del turismo dotato della personalità civile e dell’autonomia finanziaria […] costituiva un ente pubblico; che di conseguenza, lo Stato non poteva essere tenuto a ripianare i debiti contratti da questo ente; che quindi il ministro dei Lavori pubblici ha avuto ragione a rifiutarsi di accogliere la richiesta [del creditore]». Il medesimo ragionamento sarebbe stato seguito per quanto concerne gli enti locali nelle due decisioni del Consiglio di Stato nella causa Campoloro (30). |
(43) |
In terzo luogo, la legge organica del 1o agosto 2001 relativa alle leggi finanziarie (31) (di seguito «la LOLF») prevede che unicamente una disposizione di legge finanziaria possa creare una garanzia (32). Di conseguenza, secondo l’esperto delle autorità francesi (33), dall’entrata in vigore a tutti gli effetti della LOLF il 1o gennaio 2005, non può essere stata conferita legalmente alcuna garanzia implicita. I debiti contratti da La Poste dal 1o gennaio 2005 non beneficerebbero quindi di una garanzia implicita. Quanto ai debiti contratti prima del 1o gennaio 2005, l’esperto delle autorità francesi ritiene che, in assenza di decisione contenziosa, non si può stabilire se la caducità delle garanzie implicite offerte prima del 1o gennaio 2005 la cui concessione non sia stata autorizzata espressamente in una legge finanziaria possa essere respinta o meno sulla base del rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati dei creditori. |
(44) |
In quarto luogo, se gli EPIC beneficiassero di una garanzia statale, il cambiamento del loro statuto giuridico richiederebbe l’attuazione di misure volte alla tutela dei diritti dei creditori. Un tale meccanismo invece non è mai stato applicato. Al contrario, in occasione della trasformazione, il 1o gennaio 1991, dell’amministrazione delle poste e telecomunicazioni in persona giuridica autonoma (La Poste), lo Stato, con decreto del 31 dicembre 1990, ha concesso una garanzia esplicita ai debiti contratti prima del 31 dicembre 1990 e trasferiti a La Poste. Ciò non sarebbe stato necessario se La Poste, in quanto ente assimilato a un EPIC, avesse beneficiato di una garanzia statale in virtù del suo statuto giuridico. Parimenti, sono state adottate disposizioni giuridiche e di regolamentazione per concedere una garanzia statale a talune attività dell’ERAP e dell’Agence française du développement, che sono due EPIC. |
(45) |
Infine, le autorità francesi citano un articolo (34) del sig. Labetoulle, ex presidente della sezione del contenzioso del Consiglio di Stato. Secondo il sig. Labetoulle, «non sussiste, nel diritto, alcun automatismo nella concessione, nel beneficio e nella portata di questa garanzia (una garanzia statale che si applicherebbe di diritto agli organismi pubblici dello Stato)». |
B. Il ragionamento della Commissione relativo all’esistenza di una garanzia è errato (35)
a) Il rimborso dei singoli crediti non è garantito
1) La legge del 16 luglio 1980 non potrebbe costituire una garanzia
(46) |
Secondo le autorità francesi (36), la legge del 16 luglio 1980 conferisce all’autorità di tutela un potere di sostituzione dell’esecutivo della persona sostituita. A questo titolo, la tutela può solo esercitare le competenze di tale esecutivo, che non comprendono la possibilità di disporre del bilancio dello Stato. La legge del 16 luglio 1980 non prevedrebbe dunque l’obbligo per lo Stato di impegnare le proprie risorse. |
(47) |
A sostegno di questa interpretazione, le autorità francesi citano i lavori preparatori della legge del 16 luglio 1980. In occasione del dibattito, il governo si sarebbe opposto agli emendamenti miranti a rendere obbligatorio per lo Stato il versamento di una sovvenzione straordinaria a un ente territoriale le cui risorse sarebbero state insufficienti per dare esecuzione a una decisione giudiziaria. |
(48) |
Le autorità francesi fanno anche riferimento ad articoli della dottrina (37). Questi rammenterebbero che l’espressione vi provvede riportata nell’articolo 1 della legge del 16 luglio 1980 rimanda a un potere di sostituzione, nel quale per principio il sostituente dispone delle medesime competenze del sostituito, mentre l’attribuzione di una sovvenzione straordinaria si trova peraltro al di fuori dell’esercizio di un potere di sostituzione e quindi non è prevista dalla legge del 16 luglio 1980. |
(49) |
Infine, le autorità francesi menzionano le decisioni del Consiglio di Stato del 10 novembre 1999 (38) e del 18 novembre 2005 (39) relative alla causa Campoloro. Il Consiglio di Stato avrebbe reputato che la sostituzione finanziaria dello Stato al comune insolvente non rientra nell’elenco degli obblighi imposti dalla legge del 16 luglio 1980. Peraltro, valutando se ci fossero i termini per coinvolgere la responsabilità dello Stato nell’ambito esclusivo della colpa (per di più grave), il Consiglio di Stato avrebbe per principio escluso qualsiasi forma di responsabilità «di diritto» e, quindi, qualunque forma di garanzia. |
2) Non ci può essere il coinvolgimento della responsabilità senza colpa dello Stato motivata dalla sola insufficienza di risorse
(50) |
D’altronde, le autorità francesi affermano che le possibilità di risarcimento offerte dal coinvolgimento della responsabilità, in condizioni limitative, ai creditori dei soggetti pubblici non potrebbero essere assimilate a una forma di garanzia. La garanzia presuppone che il garante si faccia carico del fatto del garantito. Se si tratta di assumersi l’onere di una colpa oppure, nel caso della responsabilità senza colpa, delle conseguenze di un’azione propria, non può trattarsi di garanzia. |
(51) |
Le autorità francesi sostengono inoltre che, in ogni caso, la responsabilità dello Stato non può essere invocata per la sola ragione che il prefetto o l’autorità di tutela non abbia potuto adottare alcuna misura in grado di consentire il rimborso del credito a causa della situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente o dell’organismo pubblico. |
(52) |
Nell’ambito della colpa (per di più grave), innanzitutto l’astensione del prefetto o dell’autorità di tutela dall’attuare le sue competenze quando nessuna misura è in grado di consentire il rimborso del credito da parte dell’ente o dell’organismo pubblico non potrebbe di per sé essere colposa. |
(53) |
Quanto alla responsabilità senza colpa, almeno due elementi inducono a respingerla:
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b) […] (41)
1) L’inapplicabilità ai soggetti pubblici della procedura di amministrazione e di liquidazione di diritto comune non esclude la possibilità di fallimento di un EPIC oppure di un procedimento fallimentare a suo carico
(54) |
Secondo le autorità francesi, la Commissione fonda la sua analisi sulla comunicazione del 2000 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (42), e più in particolare sul punto 2.1.3, che recita così: «La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato». |
(55) |
Premesso che le norme del trattato prevalgono sulla comunicazione del 2000 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, le autorità francesi segnalano due elementi che, a loro giudizio, ostano all’applicazione di detta comunicazione al caso di specie:
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(56) |
Secondo le autorità francesi, la legge del 25 gennaio 1985 tuttavia è solamente un provvedimento procedurale. Il fatto che gli EPIC non rientrino nel suo campo di applicazione non significa che un tale organismo non possa trovarsi in una situazione di cessazione dei pagamenti, così come la legge in questione non vieta l’attuazione nei suoi confronti di una procedura specifica di amministrazione controllata, liquidazione o fallimento. |
2) L’applicazione della «procedura» istituita dalla legge del 16 luglio 1980, anziché di quella collettiva di diritto comune, non conferisce alcun vantaggio al creditore
(57) |
Dopo aver analizzato il considerando 68 della decisione di avvio del procedimento, le autorità francesi concludono che la Commissione utilizza due criteri per stabilire se l’applicazione di una procedura specifica in caso di insolvenza conferisca un vantaggio al soggetto sottoposto a tale procedura rispetto alle imprese soggette al diritto commerciale:
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(58) |
Benché le autorità francesi contestino la necessità di osservare questi due criteri (43), nella misura in cui sono considerati necessari e sufficienti dalla Commissione, esse li adottano per stabilire se l’applicazione delle disposizioni della legge del 16 luglio 1980 conferisca un vantaggio ai creditori dei soggetti giuridici di diritto pubblico rispetto ai creditori delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di diritto comune. |
(59) |
Per quanto concerne il criterio di pubblicità, le autorità francesi ritengono che la procedura istituita dalla legge del 16 luglio 1980 sia correttamente individuata dalle agenzie di rating come applicabile nel caso di insolvibilità di un EPIC, come dimostrano le valutazioni delle agenzie citate dalla Commissione in relazione all’ERAP. |
(60) |
Per quanto concerne il criterio di equivalenza, le autorità francesi distinguono il caso in cui sia applicabile un’esigenza di continuità del servizio pubblico da quello in cui tale esigenza non si possa applicare. |
i) la «procedura» istituita dalla legge del 16 luglio 1980 esaminata alla luce della prova di equivalenza, in assenza di esigenze di continuità del servizio pubblico
(61) |
Secondo le autorità francesi, se La Poste non fosse in grado di rimborsare i debiti e se non fosse applicabile alcuna esigenza di continuità del servizio pubblico, verrebbe seguita la procedura seguente: nel caso improbabile di difficoltà finanziarie conclamate e prima di giungere a una situazione di carenza di risorse, l’impresa sarebbe in un primo momento indotta a intraprendere trattative con i creditori per elaborare un piano di risanamento del passivo. In un momento successivo, qualora il piano non sia ritenuto soddisfacente oppure se non permettesse di porre fine alle difficoltà finanziarie, e in assenza di un nuovo accordo con i creditori, questi ultimi (o alcuni di essi) potrebbero adire il giudice competente per ottenere la condanna del debitore e quindi far riconoscere il loro credito. Sarebbe allora applicata la procedura istituita dalla legge del 16 luglio 1980. Questa potrebbe implicare, all’occorrenza, che l’autorità di tutela si sostituisca all’esecutivo de La Poste per assumere le decisioni necessarie al pagamento dei debiti mediante le risorse dell’organismo. Se la procedura istituita dalla legge del 16 luglio 1980 si imbattesse in attivi insufficienti de La Poste e se l’autorità di tutela si trovasse quindi nell’impossibilità materiale, non avendo più alcun attivo da cedere, di creare le risorse necessarie al pagamento della somma dovuta, la procedura prevista dalla legge del 16 luglio 1980 sarebbe terminata. |
(62) |
Pertanto, secondo le autorità francesi, nell’ipotesi in cui non sia applicabile alcuna esigenza di servizio pubblico, l’applicazione della «procedura» istituita dalla legge del 16 luglio 1980 potrebbe comportare la realizzazione dell’insieme dell’attivo de La Poste, mentre, in caso di risorse insufficienti, tale procedura non consentirebbe di rimborsare l’insieme dei creditori di tale organismo. Alla fine della procedura, i creditori di un soggetto disciplinato dalla legge del 16 luglio 1980, nella loro globalità, avrebbero recuperato il medesimo importo dei creditori di un soggetto sottoposto al diritto commerciale, ossia l’ammontare ricavato dalla realizzazione dell’attivo. |
(63) |
Tale procedura sarebbe diversa da quella applicabile nel diritto commerciale solo per due aspetti:
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(64) |
Le autorità francesi ritengono che in esito al procedimento i creditori non disporrebbero di altri mezzi di impugnazione. Infatti, secondo le autorità francesi, la responsabilità dello Stato non può essere impegnata sul fondamento esclusivo di risorse insufficienti. Parimenti, nella procedura di diritto privato, i creditori «non recuperano il loro diritto di avviare un procedimento individuale», tranne eccezioni, in esito alla liquidazione giudiziaria (44). |
ii) La «procedura» istituita dalla legge del 16 luglio 1980 esaminata alla luce della prova di equivalenza in considerazione dell’esigenza di continuità del servizio pubblico.
(65) |
Nell’ipotesi in cui si debba assicurare la continuità del servizio pubblico, le autorità francesi ammettono che il rappresentante dello Stato, nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge del 16 luglio 1980, potrebbe decidere di non cedere determinati attivi necessari all’assolvimento di una missione di servizio pubblico. La mancata cessione di determinati beni per ragioni afferenti all’esigenza di continuità del servizio pubblico comporterebbe, se non fosse soggetta a un risarcimento da parte dello Stato, una realizzazione inferiore di attivi e una diminuzione correlativa degli importi recuperabili da parte dei creditori. La procedura non conferirebbe ai creditori de La Poste diritti superiori a quelli di cui godrebbero in applicazione del diritto commerciale. Secondo le autorità francesi, il criterio di equivalenza adottato dalla Commissione sarebbe quindi a maggior ragione soddisfatto. |
(66) |
Le autorità francesi ammettono tuttavia che in questa ipotesi, la responsabilità senza colpa dello Stato potrebbe allora essere invocata e comportare un risarcimento dei creditori pari al pregiudizio subito, ossia corrispondente al massimo al valore venale degli attivi che il rappresentante dello Stato ha deciso legalmente di non cedere. Secondo le autorità francesi, questo eventuale risarcimento non avrebbe tuttavia alcun altro effetto se non quello di rimettere il creditore nella situazione che risulterebbe dall’applicazione del diritto comune e non potrebbe quindi conferirgli, per quanto concerne la prova dell’equivalenza, diritti superiori a quelli di cui godrebbe nel diritto comune. |
(67) |
Le autorità francesi concludono che la procedura istituita dalla legge del 16 luglio 1980 rispetta i criteri di equivalenza e pubblicità adottati dalla Commissione e che questi ultimi sono sufficienti per escludere la presenza di un vantaggio. Ritengono che quindi non sia giustificato sottoporre La Poste direttamente alla procedura di diritto comune, gravosa e complessa. |
3) I testi citati dalla Commissione sull’evoluzione degli obblighi dopo l’esaurimento delle risorse dell’organismo non sono applicabili a La Poste
(68) |
Secondo le autorità francesi, i testi menzionati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, in particolare al considerando 69, non sono né applicabili né trasferibili a La Poste. |
3.1.2. ASSENZA DI VANTAGGI
(69) |
Secondo le autorità francesi, l’analisi della Commissione relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo si sviluppa in due direzioni:
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A. La comunicazione della Commissione del 2000 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie non permette di arrivare alla conclusione dell’esistenza di un vantaggio nel caso di specie
(70) |
Le autorità francesi reputano che al considerando 77 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione commetta un errore di interpretazione del punto 2.1.3 della comunicazione del 2000 sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Secondo le autorità francesi, il punto 2.1.3 stabilisce che, in presenza di un’impresa il cui regime giuridico escluda la possibilità di fallimento o di altre procedure concorsuali, qualora tale impresa usufruisca di condizioni di finanziamento preferenziali, queste ultime costituiscono un aiuto in forma di garanzia. Secondo le autorità francesi, nulla indica al punto 2.1.3 della comunicazione della Commissione del 2000 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie considerata dalla Commissione che il fatto che lo statuto giuridico di un’impresa escluda la possibilità di una procedura fallimentare implichi necessariamente che tale impresa benefici di condizioni di finanziamento preferenziali. |
(71) |
D’altronde, le autorità francesi ritengono che La Poste non rientri nel campo di applicazione del punto 2.1.3 della comunicazione della Commissione del 2000 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie poiché questa concerne il caso in cui lo statuto giuridico esclude qualsiasi procedura fallimentare o concorsuale, non una procedura in particolare. Secondo le autorità francesi, la Commissione non ha dimostrato invece che La Poste non possa fallire, né che non sia applicabile alcuna procedura concorsuale. |
B. Assenza d’imputabilità e di risorse statali
(72) |
Al considerando 79 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ricorda l’influenza che esercitano le agenzie di rating sulle condizioni di finanziamento ottenute dalle imprese. |
(73) |
Dopo aver ricordato le carenze delle agenzie di rating, le autorità francesi affermano che la posizione sostenuta da una di esse, qualora non sia avvalorata da un’analisi esatta dell’assetto giuridico in vigore, non può creare un vantaggio imputabile allo Stato suscettibile di costituire un aiuto di Stato. Inoltre, quand’anche tale valutazione conferisse nella pratica a un EPIC un accesso privilegiato al credito, questo non gli darebbe nel diritto e nella pratica alcun accesso a risorse statali, condizione necessaria per caratterizzare un aiuto di Stato. |
(74) |
Le autorità francesi aggiungono che le analisi delle agenzie non si situano su un piano giuridico obiettivo, bensì si fondano sulla valutazione soggettiva di quale sarebbe il sostegno dello Stato in caso di difficoltà dell’impresa considerata. |
C. Circolarità del ragionamento
(75) |
Secondo le autorità francesi, il ragionamento della Commissione è circolare:
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D. Assenza di effetti sulla valutazione de La Poste
(76) |
In ogni caso, secondo le autorità francesi, la decisione di avvio del procedimento non stabilisce che la valutazione de La Poste sarebbe più elevata in virtù di una presunta garanzia statale illimitata. |
a) La dottrina delle agenzie di rating non basta a evidenziare la presenza di un qualsivoglia effetto
(77) |
Le autorità francesi formulano varie osservazioni riguardanti lo studio di Standard & Poor’s dal titolo Influence of Government Support on Ratings, citato dalla Commissione al considerando 80 della decisione di avvio del procedimento. In tale studio, Standard & Poor’s distingue più categorie di «government supported postal companies»; la classificazione determina la metodologia applicata da Standard & Poor’s per determinare il rating del soggetto in esame. |
(78) |
Le autorità francesi rilevano che l’appartenenza alla categoria 1 (45) risponde a criteri molto ampi, come la natura dell’attività o il contesto economico e sociale, ma non fa riferimento allo statuto giuridico dell’operatore valutato. |
(79) |
Le autorità francesi osservano che al 22 novembre 2004 le poste francesi e le poste italiane erano classificate nella categoria 2 (46). Le autorità francesi deducono dal documento di Standard & Poor’s che i risultati finanziari di Poste Italiane non giustificavano il rating di tale società. Secondo le autorità francesi, la posta italiana beneficiava di un rating influenzato da quello del suo proprietario e questo anche se Poste Italiane ha uno statuto giuridico di SpA di diritto comune. |
(80) |
Le autorità francesi rilevano che Standard & Poor’s ha infine classificato La Poste nella categoria 3 (47). Secondo le autorità francesi, le importanti riforme condotte dalla fine del 2004 hanno progressivamente indotto Standard & Poor’s a classificare La Poste in questa terza categoria. Le autorità francesi ne deducono che non si può stabilire che il rating de La Poste sia imputabile esclusivamente al suo statuto giuridico oppure a un meccanismo qualsiasi di garanzia statale e che tale rating possa costituire un aiuto di Stato. |
(81) |
Le autorità francesi riconoscono nondimeno che lo studio di Standard & Poor’s del 2004 evocava la questione del regime giuridico de La Poste. Esse assicurano tuttavia che gli scambi intrattenuti da allora con Standard & Poor’s avrebbero permesso di chiarire la questione. Le autorità francesi avrebbero altresì avvisato Fitch dell’assenza di garanzie statali su La Poste, per cui l’agenzia avrebbe iniziato a riconsiderare la questione. |
b) Il settore privato abbonda di casi in cui il rating di una controllata è collegato a quello della società madre
(82) |
Secondo le autorità francesi, l’influenza della presenza di un azionista di maggioranza stabile, rilevata dalle agenzie di rating nel caso di Poste Italiane a prescindere da qualsiasi particolarità di statuto giuridico, si ritrova nel caso di gruppi privati. Le autorità francesi citano come esempi un comunicato di Standard & Poor’s del 3 dicembre 2003 relativo a AGF (48), un comunicato relativo a Volkswagen Bank GmbH (49) e un comunicato relativo a VWFS (50). Secondo le autorità francesi, questo tipo di approccio non costituisce dunque in alcun caso una particolarità del settore pubblico. |
c) Il rating de La Poste non verrebbe modificato in caso di cambiamento di statuto giuridico
(83) |
Mediante l’analisi del rating assegnato a La Poste da Standard & Poor’s, le autorità francesi intendono dimostrare che tale rating non dipende dal regime giuridico de La Poste. |
(84) |
In primo luogo, le autorità francesi rilevano che nel momento in cui hanno formulato le loro osservazioni, Standard & Poor’s attribuiva a La Poste il rating AA- con prospettiva stabile. Il declassamento di rating è stato giustificato da Standard & Poor’s con il declassamento a venire della struttura finanziaria del gruppo, collegato al versamento da parte de La Poste di 2 miliardi di euro per la riforma del finanziamento delle pensioni dei funzionari, nonché con la maggiore autonomia de La Poste rispetto al suo azionista. Secondo le autorità francesi, questo declassamento, che non si è verificato in occasione di un cambiamento di statuto giuridico de La Poste, non potrebbe spiegarsi se il rating della stessa fosse solo una conseguenza del suo regime giuridico. |
(85) |
In secondo luogo, nonostante la precisazione (51) apportata da Standard & Poor’s nella nota del 3 aprile 2007 e menzionata al considerando 84 della decisione di avvio del procedimento, le autorità francesi hanno difficoltà a comprendere come La Poste, se beneficiava della garanzia dello Stato, avrebbe potuto ricevere un rating inferiore di 3 notches rispetto al rating dello Stato. Analogamente, se le disposizioni della legge del 16 luglio 1980 fossero state interpretate dalle agenzie nel senso che istituivano, a vantaggio dei creditori delle persone giuridiche interessate, un meccanismo assimilabile a una garanzia statale, le autorità francesi non comprendono come a enti locali possano essere attribuiti rating BBB+, quando il soggetto sovrano è valutato AAA. |
(86) |
In terzo luogo, le autorità francesi sottolineano che la nota di Standard & Poor’s del 3 aprile 2007 si basa su una serie di punti di forza e di debolezza dell’impresa, fra cui non compare lo statuto giuridico. I due elementi menzionati da Standard & Poor’s a sostegno del rating, ossia l’importanza economica delle mansioni di servizio pubblico de La Poste e lo «strong shareholder backing», sarebbero elementi distinti dallo statuto giuridico del soggetto in questione. Infatti, secondo le autorità francesi, per «strong shareholder backing» non si deve intendere un sostegno finanziario contrario al diritto dell’Unione, bensì l’interesse allo sviluppo de La Poste nutrito dallo Stato in una situazione considerata «at arm’s length» (52). Le autorità francesi ne concludono che lo statuto giuridico non costituisce un elemento essenziale del rating. |
(87) |
In quarto luogo, le autorità francesi ricordano che in questa stessa nota del 3 aprile 2007, l’agenzia di rating precisa che continua a seguire una metodologia top down, che permette di valutare un soggetto fino a due categorie al di sotto del soggetto sovrano. Secondo l’agenzia, questa metodologia è giustificata dal fatto che lo Stato dovrebbe rimanere azionista al 100 % de La Poste nel medio termine. Le autorità francesi ne concludono che questo approccio non sarebbe affatto giustificato dallo statuto giuridico de La Poste. Infine, sulla base di una citazione da Standard & Poor’s (53), le autorità francesi sostengono che non è il cambiamento di statuto giuridico, ma un’apertura del capitale che condurrebbe Standard & Poor’s ad adottare una metodologia bottom up per La Poste. Aggiungono che un tale cambiamento di metodologia non si tradurrebbe necessariamente in una variazione del rating, considerato il miglioramento atteso dei fondamentali de La Poste. |
(88) |
In quinto luogo, le autorità francesi ricordano che la l’agenzia di rating da una previsione stabile, nonostante il procedimento avviato dalla Commissione contro la garanzia statale illimitata di cui beneficerebbe La Poste in virtù del suo statuto giuridico. Se dunque lo statuto giuridico avesse un’influenza sulla solvibilità dell’impresa, la prospettiva di una sua variazione dovrebbe tradursi in una prospettiva negativa e non stabile. D’altronde, Standard & Poor’s giustifica la prospettiva stabile con il fatto che lo Stato dovrebbe restare azionista al 100 % dell’impresa per i prossimi due anni e questo nonostante una possibile modifica di statuto giuridico. Sulla base di un’altra citazione da Standard & Poor’s (54), le autorità francesi concludono che sono i risultati specifici dell’impresa, nonché la possibilità di un cambiamento della compagine societaria a essere considerati da Standard & Poor’s per determinare l’evoluzione del rating e non un’eventuale variazione di statuto giuridico. |
(89) |
In sesto luogo, riportando un altro brano della nota di Standard & Poor’s del 2007 (55), le autorità francesi sottolineano che l’agenzia di rating non fa propria l’affermazione della Commissione secondo la quale lo statuto giuridico avrebbe come conseguenza un miglioramento delle condizioni di finanziamento concesse a La Poste. Sulla base della citazione da Standard & Poor’s secondo la quale il rating de La Poste non ha risentito di questa raccomandazione poiché riteniamo che una variazione di regime giuridico de La Poste non implicherebbe necessariamente una riduzione del sostanzioso sostegno statale su cui si fonda il rating de La Poste, come dimostrato dalle recenti decisioni del governo (56), le autorità francesi giungono alla conclusione dell’assenza di influenza dello statuto giuridico de La Poste sul suo rating. |
E. Assenza di effetti sulle condizioni di finanziamento de La Poste
(90) |
Infine, le autorità francesi esaminano le condizioni di finanziamento effettive de La Poste per stabilire se risentono di una presunta garanzia statale. |
(91) |
Secondo le autorità francesi, l’annuncio da parte della Commissione dell’esistenza della presunta garanzia, della sua presunta incompatibilità con il diritto dell’Unione e della sua conseguente prossima eliminazione, al pari delle smentite delle autorità francesi circa l’esistenza della garanzia presentate alle agenzie di rating e alla stampa, non ha avuto alcuna incidenza sulle condizioni di finanziamento de La Poste. La Poste ha infatti emesso un prestito obbligazionario di 1,8 miliardi di euro con due scadenze, 7 e 15 anni, nell’ottobre 2006, subito dopo l’annuncio da parte della Commissione della raccomandazione formulata sulle misure utili. La Poste ha menzionato tale raccomandazione nel prospetto informativo e ha precisato, durante le conferenze con gli investitori, di non beneficiare della garanzia statale. Ciò nonostante, in seguito all’emissione, il costo di finanziamento de La Poste non ha registrato un’evoluzione significativa (57). Le due emissioni sono state ampiamente sottoscritte, da investitori europei che presentano un profilo abituale per La Poste, ossia investitori che conservano le obbligazioni fino a scadenza. Le autorità francesi concludono che l’annuncio della Commissione con cui veniva chiesta la soppressione della presunta garanzia e la pubblicità fatta in merito alla posizione dello Stato su tale questione non hanno esercitato alcuna influenza sulle condizioni di finanziamento de La Poste sul mercato obbligazionario. I mercati riterrebbero infatti che le condizioni di finanziamento de La Poste non si basino sull’esistenza di diritto, o di fatto, di garanzie. |
(92) |
Le autorità francesi concludono che:
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3.2. PROPOSTE DELLE AUTORITÀ FRANCESI
(93) |
Nondimeno, al fine di fugare ogni dubbio della Commissione, le autorità francesi si sono dichiarate disposte, se la Commissione accettasse di porre fine al procedimento con una decisione di assenza di aiuto in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento procedurale, ad attuare le seguenti misure:
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3.2.1. CHIARIMENTO DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE DEL 16 LUGLIO 1980
(94) |
Secondo le autorità francesi, non si tratta di modificare la sostanza delle disposizioni in questione ma soltanto di chiarirne l’interpretazione. Esse propongono quindi di modificare il decreto attuativo della legge (58). La modifica verterebbe sul quarto comma dell’articolo 3-1 del decreto che disciplina il potere di tutela conferito al prefetto o all’autorità di tutela. La modifica deve consentire di fugare ogni dubbio nella prospettiva della Commissione in merito alla portata dell’espressione «vi provvede». Si propone quindi di specificare che il rappresentante dello Stato o l’autorità incaricata della tutela libera le risorse nell’ambito del bilancio dell’ente o dell’organismo. |
(95) |
Il dispositivo così modificato diverrebbe quindi: «Se l’ingiunzione non ha effetti alla scadenza del termine, il rappresentante dello Stato o l’autorità incaricata della tutela procede all’iscrizione delle spese al bilancio dell’ente o dell’organismo pubblico insolvente. Esso libera, se opportuno, le risorse necessarie nel quadro del bilancio dell’ente o dell’organismo, riducendo gli stanziamenti destinati ad altre voci di spesa e ancora inutilizzati oppure aumentando le risorse» (modifiche sottolineate). |
(96) |
Secondo le autorità francesi, questa proposta, in raccordo con le osservazioni e gli articoli della dottrina sottoposti in occasione di discussioni precedenti alla lettera di avvio del procedimento, esclude che, nel quadro della procedura istituita dalla legge del 16 luglio 1980, il prefetto o il rappresentante dello Stato possa aumentare le risorse dell’ente o dell’organismo in questione mediante una sovvenzione statale o un’iniezione di risorse pubbliche. |
3.2.2. INSERIMENTO DI UNA CLAUSOLA CHE PRECISA L’ASSENZA DI GARANZIA NEI CONTRATTI DE LA POSTE CHE COMPORTANO UN CREDITO
A. La proposta iniziale delle autorità francesi
(97) |
Al considerando 59 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene che la proposta delle autorità francesi intesa a modificare il decreto attuativo della legge del 16 luglio 1980«non consenta di escludere che nell’ipotesi in cui le risorse de La Poste fossero esaurite, il creditore che non ha ottenuto il rimborso del proprio credito nel quadro dell’applicazione della legge del 1980 adisca il giudice per impegnare la responsabilità dello Stato sulla base della violazione dell’uguaglianza dinanzi alle cariche pubbliche». |
(98) |
Sebbene le autorità francesi contestino il fatto che si possa impegnare la responsabilità dello Stato sull’unico fondamento dell’insolvenza, per fugare i dubbi della Commissione, le autorità francesi fanno una proposta fondata sull’eccezione del rischio accettato. Questa eccezione, che si applica al regime di responsabilità dello Stato sia per colpa che senza colpa, si fonda sul principio secondo il quale il pregiudizio derivante da una situazione alla quale la vittima si è consapevolmente esposta non le dà diritto a riparazione [cfr. sentenze del Consiglio di Stato Sille (59) e Meunier (60)]. |
(99) |
Pertanto, per assicurare l’applicazione di questa eccezione, le autorità francesi propongono di confermare ufficialmente ai creditori de La Poste che il loro credito non beneficia della garanzia statale e che, in caso di insolvibilità, lo Stato non sarebbe tenuto a sostituirsi finanziariamente all’impresa per il pagamento del credito. Una tale informazione non è contraria alla legge, poiché questa non prevede affatto che in caso di insolvenza de La Poste, lo Stato debba sostituirsi finanziariamente all’impresa per pagare i suoi debiti. |
(100) |
Oltre al chiarimento del decreto attuativo della legge del 16 luglio 1980, le autorità francesi s’impegnano dunque, congiuntamente a La Poste, per ciascuna operazione, a riportare la seguente menzione nel contratto di finanziamento (per qualsiasi strumento oggetto di contratto): «l’emissione/il programma/il prestito non beneficiano di alcun tipo di garanzia, diretta o indiretta, da parte dello Stato. In caso di insolvenza, lo Stato non è tenuto a sostituirsi finanziariamente a La Poste per il pagamento del credito». |
B. I dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento
(101) |
Al considerando 61 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha esposto i seguenti dubbi nei confronti della summenzionata proposta delle autorità francesi:
|
C. Elementi apportati dalle autorità francesi per rispondere a questi dubbi
(102) |
Come ricordato in precedenza, secondo le autorità francesi, la responsabilità senza colpa dello Stato non potrebbe essere impegnata sul solo fondamento di risorse insufficienti de La Poste, poiché l’impegno della responsabilità dello Stato presuppone una decisione dello Stato di agire o non agire, mentre in questo caso si è confrontati all’impossibilità di agire. La proposta delle autorità francesi ha quindi valore soltanto in quanto misura complementare di chiarimento nei confronti dei creditori, visto che permette allo stato attuale, in virtù dell’eccezione del rischio accettato, di evitare qualsiasi rischio di coinvolgimento della responsabilità senza colpa dello Stato. |
(103) |
Secondo le autorità francesi, la prima obiezione della Commissione equivarrebbe a ritenere che, quand’anche il diritto interno di uno Stato membro non preveda una disposizione, il solo rischio di mutamento della giurisprudenza, cioè di cambiamento del diritto interno, sarebbe sufficiente a confermare l’esistenza di un aiuto di Stato. Le autorità francesi contestano questa argomentazione. A loro giudizio, l’eccezione del rischio accettato costituisce un principio generale del diritto pubblico abbondantemente confermato dalla giurisprudenza, mai contraddetto e ampiamente commentato. La Commissione non potrebbe confermare l’esistenza di una potenziale misura di aiuto sulla base di un’eventuale variazione del diritto, che nel caso di specie è più che improbabile. |
(104) |
La seconda obiezione della Commissione verte sul fatto che si tratta di strumenti di diritto derivato facilmente annullabili in caso di conflitto. È indubbio che la legge e il regolamento prevalgano sul contratto, ma perché l’obiezione della Commissione abbia una portata reale, occorre anche che eccepisca un testo di rango superiore. Secondo le autorità francesi, tuttavia, nulla avvalora l’obiezione della Commissione su questo punto. |
(105) |
Per contro, le autorità francesi ammettono che la terza obiezione, che consiste nel constatare che le emissioni obbligazionarie non sono gli unici strumenti che creano crediti è pertinente, ancorché di portata limitata nel caso de La Poste poiché il debito finanziario costituisce il principale debito de La Poste ed è in massima parte obbligazionario. |
D. Estensione della proposta
(106) |
Le autorità francesi hanno dunque precisato che sarebbero disposte, se la Commissione ponesse fine al procedimento formale di indagine con una decisione di assenza di aiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento procedurale, a estendere la loro proposta di precisare l’assenza di garanzia all’insieme dei contratti che comportano un credito. Secondo le autorità francesi, questa estensione permetterebbe di evitare qualsiasi rischio di coinvolgimento della responsabilità senza colpa dello Stato sulla sola base dell’insolvibilità de La Poste. Peraltro, il caso del coinvolgimento della responsabilità senza colpa dello Stato per causa di decisione dell’autorità di tutela di non cedere risorse necessarie alla continuità del servizio pubblico non avrebbe altro effetto se non quello di mettere i creditori de La Poste nella situazione in cui si troverebbero se fossero creditori di una società per azioni. |
E. Valutazione da parte delle autorità francesi della classificazione delle misure come misure di aiuto in seguito alle proposte formulate
(107) |
Secondo le autorità francesi, le due misure di chiarimento proposte in precedenza permetterebbero di fornire ai creditori de La Poste delucidazioni sui loro diritti. Di conseguenza, non si potrebbe ritenere, come fa la Commissione nella decisione di avvio del procedimento al considerando 74, che le autorità francesi siano «responsabili delle aspettative create in capo ai creditori de La Poste quanto all’esistenza di una garanzia» né che alimentino volontariamente una «situazione giuridica opaca» che potrebbe portare lo Stato a «essere obbligato a rimborsare i debiti de La Poste qualora quest’ultima non fosse più in grado di rispettare gli impegni assunti». |
(108) |
Infatti, secondo le autorità francesi, da un lato, il fatto che La Poste non sia soggetta alle procedure concorsuali di diritto comune bensì alle disposizioni della legge del 16 luglio 1980 non permette di portare alla conclusione dell’esistenza di una garanzia statale; dall’altro lato, le misure di chiarimento proposte permettono di evitare qualsiasi responsabilità dello Stato per la presunta convinzione nel mercato che una tale garanzia sussista. |
(109) |
In queste condizioni, nessun eventuale effetto potrebbe essere imputato allo Stato. Il criterio dell’imputabilità non sarebbe dunque soddisfatto, contrariamente a quanto afferma la Commissione al considerando 76 della decisione di avvio del procedimento. |
(110) |
Parimenti, il considerando 75 della decisione di avvio del procedimento, in cui la Commissione fa riferimento alla summenzionata comunicazione del 2000 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie per dimostrare la presenza di risorse statali, non sarebbe più valido dal momento che non sussisterebbe alcun fatto che avvalori l’esistenza di una garanzia statale. |
3.2.3. DISPOSITIVO DI RETROCESSIONE
(111) |
A completamento del dispositivo proposto, le autorità francesi sarebbero disposte a esaminare con la Commissione l’approccio seguente. |
(112) |
L’approccio proposto discende dall’analisi della posizione della Commissione nel punto 2.1.3 della comunicazione del 2000 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie: «La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato.» Parimenti, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione segnala al considerando 114 di ritenere problematico il fatto che «la Francia non adotti ogni misura utile per evitare che tale regime giuridico produca effetti economici a favore di un’impresa che opera in mercati concorrenziali». |
(113) |
Le autorità francesi contestano l’applicabilità a La Poste del punto 2.1.3 della comunicazione della Commissione del 2000 relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie e sostengono che la Commissione non sia riuscita a dimostrare che il fatto che La Poste non sia soggetta alle procedure concorsuali di diritto privato si sia tradotto in condizioni di finanziamento preferenziali. |
(114) |
Ciò nonostante, le autorità francesi hanno proposto alla Commissione di studiare congiuntamente la creazione di un dispositivo di retrocessione da parte de La Poste nei confronti dello Stato, euro contro euro, di un eventuale effetto negativo sul differenziale collegato al fatto che La Poste non è soggetta alle procedure concorsuali di diritto comune, secondo un meccanismo di calcolo avallato dalla Commissione e suscettibile di verifica. Secondo le autorità francesi, l’applicazione di un tale approccio andrebbe a completare le proposte di chiarimento enunciate in precedenza, per porre fine alla tesi illusoria della garanzia statale eliminando definitivamente al contempo qualsiasi rischio di aiuto. |
4. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
4.1. CLASSIFICAZIONE COME AIUTO
(115) |
L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE recita: «Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
4.1.1. ESISTENZA DI UNA GARANZIA STATALE ILLIMITATA: PRESENZA DI RISORSE STATALI
(116) |
Come precisato al considerando 56 della decisione di avvio del procedimento, in virtù del suo statuto giuridico di soggetto di diritto pubblico assimilato a un EPIC, La Poste gode di una situazione giuridica particolare sia per quanto concerne il rimborso dei suoi creditori sia per il mantenimento della sua esistenza in caso di insolvenza. |
(117) |
In via preliminare, la Commissione ricorda che La Poste non risulta soggetta al diritto comune in materia di amministrazione controllata e di liquidazione di imprese in difficoltà (61). Le autorità francesi non confutano questo punto, ma negano l’esistenza di un qualsivoglia meccanismo equivalente a una garanzia statale a favore de La Poste. Tuttavia, secondo il punto 1.2, comma 2, quarto trattino, della comunicazione del 2008 della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (di seguito «la comunicazione del 2008 sulle garanzie») (62), le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui statuto giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato sono considerate come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia. Occorre dunque esaminare le argomentazioni delle autorità francesi volte a dimostrare che non sussiste alcuna garanzia statale. |
A. Garanzia sul rimborso dei singoli crediti
(118) |
Per stabilire se esiste una garanzia sui singoli crediti, occorre innanzitutto valutare se una tale garanzia è esclusa dai testi o dalla giurisprudenza, come sostengono le autorità francesi (a). |
(119) |
La Commissione esaminerà poi l’iter che un creditore de La Poste dovrebbe seguire per la riscossione del credito nell’ipotesi in cui La Poste versi in difficoltà finanziarie e non possa onorare i propri debiti (b). La Commissione determinerà se la procedura seguita è tale per cui il creditore de La Poste si trova in una situazione analoga al creditore di un’impresa soggetta al diritto commerciale. |
a) Al contrario di quanto affermano le autorità francesi, il diritto francese ammette l’esistenza di garanzie implicite e, più in particolare, l’esistenza di una garanzia statale derivante dallo statuto giuridico di organismo pubblico
1) Analisi delle argomentazioni delle autorità francesi (63)
(120) |
In primo luogo, le autorità francesi asseriscono che in nessun testo, tanto meno in una decisione, sia sancito il principio secondo il quale lo Stato garantirebbe i debiti degli EPIC. |
(121) |
La Commissione osserva che il fatto che non esistano testi o decisioni che sanciscano esplicitamente una garanzia statale a favore degli EPIC, come peraltro non esistono testi o decisioni che escludano esplicitamente qualsiasi garanzia statale a favore degli EPIC, non esclude la presenza di una garanzia implicita. |
(122) |
In secondo luogo, secondo le autorità francesi, la giurisprudenza si sarebbe pronunciata sull’assenza di garanzie, in particolare nella sentenza relativa alla Société de l’hôtel d’Albe (64) e nella causa Campoloro (65). |
(123) |
Come evidenziato dal suo esperto, la Commissione osserva che nella sentenza Société de l’hôtel d’Albe, il Consiglio di Stato rifiuta unicamente di dare seguito alla richiesta del creditore indirizzata direttamente al ministro dei Lavori pubblici. L’intervento di una garanzia presuppone una situazione d’insolvenza. La sentenza citata non riguarda la situazione esatta nella quale la garanzia potrebbe essere attuata. Un meccanismo di garanzia non implica che lo Stato sia tenuto a rimborsare il debito di un organismo pubblico su semplice richiesta del creditore. |
(124) |
L’analisi della Commissione relativa alla causa Camporolo è presentata nella sezione 4.1.1.A.b)3) della presente decisione. Come sarà dimostrato, la causa Camporolo prova al contrario che il regime di responsabilità dello Stato nell’attuazione della procedura di ripianamento dei debiti degli organismi pubblici presenta tutte le caratteristiche di un meccanismo di garanzia. |
(125) |
In terzo luogo, l’esperto delle autorità francesi sostiene che i debiti contratti da La Poste dopo l’entrata in vigore della LOLF, il 1o gennaio 2005, non possono beneficiare di una garanzia implicita. Quanto ai debiti contratti prima del 1o gennaio 2005 e la cui durata si protrarrebbe oltre tale data, l’esperto delle autorità francesi riconosce che si possono contrapporre due tesi:
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(126) |
La Commissione osserva che l’esperto delle autorità francesi ammette di non essere sicuro che l’assenza di autorizzazione nella legge finanziaria di una garanzia implicita comporti la caducità di quest’ultima per i debiti contratti prima del 1o gennaio 2005. Su un piano più fondamentale, la Commissione ritiene che per stabilire se la garanzia implicita concessa dallo Stato a La Poste sia stata fatta decadere o meno dalla LOLF, occorra stabilire da quando La Poste beneficia della suddetta garanzia implicita e non le date di impegno dei debiti contratti da La Poste. Infatti, la garanzia esaminata in questa sede è una garanzia che collega lo Stato e La Poste (i creditori de La Poste sono solo beneficiari indiretti): peraltro, la garanzia verte non solamente sul rimborso dei crediti individuali (cfr. la sezione 4.1.1.A della presente decisione), ma anche sul mantenimento dell’esistenza de La Poste e/o dei suoi obblighi (cfr. la sezione 4.1.1.B della presente decisione). Essendo la garanzia implicita dello Stato a favore de La Poste anteriore al 1o gennaio 2005, la Commissione reputa che l’argomentazione secondo la quale non possa sussistere garanzia implicita dopo il 1o gennaio 2005 non sia pertinente. |
(127) |
Nel considerando 110 della decisione del 25 luglio 2001 relativa alla LOLF (67), il Consiglio costituzionale ha precisato che le garanzie concesse anteriormente all’entrata in vigore della LOLF e non censite non sono soggette a caducità. Secondo l’esperto della Commissione, questo ragionamento si applica perfettamente all’esistenza di garanzie implicite connesse allo statuto giuridico degli organismi pubblici che non sarebbero state ancora censite ma che rimangono nondimeno valide. |
(128) |
L’esperto delle autorità francesi esprime tuttavia dubbi sul fatto che le motivazioni che hanno indotto il Consiglio costituzionale a escludere la caducità delle garanzie la cui concessione non era stata autorizzata nella legge finanziaria valgano tanto per i crediti impliciti quanto per quelli espliciti. A suo parere, i titolari di una garanzia implicita ipotizzata non potrebbero rivendicare diritti altrettanto indiscutibili e decisivi quanto quelli di una garanzia esplicita. |
(129) |
Oltre al fatto che l’argomentazione dell’esperto delle autorità francesi si limita a formulare dubbi e dunque non è decisiva, la Commissione osserva che nulla nel considerando 110 suggerisce che solo le garanzie esplicite non siano soggette a caducità. Neanche l’articolo 61 della LOLF, al quale il considerando si riferisce, si limita esclusivamente alle garanzie esplicite. Pertanto, la Commissione stima che il parere del Consiglio costituzionale, secondo il quale la sanzione di un’eventuale assenza di autorizzazione della legge finanziaria non potrebbe essere la caducità di una garanzia, si applichi alle garanzie implicite come a quelle esplicite. La Commissione reputa quindi che l’assenza di autorizzazione nella legge finanziaria della garanzia implicita concessa dallo Stato a La Poste non faccia decadere quest’ultima. |
(130) |
Peraltro, come ha rilevato l’esperto della Commissione, il campo di applicazione dell’obbligo di far figurare nella legge finanziaria le garanzie si limita alla «concessione» delle stesse. Il fatto di concedere una garanzia interessa i casi in cui, con una manifestazione esplicita di volontà, lo Stato decide di conferire la sua garanzia a un organismo o a un’operazione. Il campo di applicazione dell’obbligo di iscrivere le garanzie nella legge finanziaria non riguarda quindi le garanzie derivanti da uno statuto giuridico o da un obbligo giurisprudenziale, caratterizzate dalla loro natura implicita e automatica. Questa seconda categoria non dipende da una decisione dello Stato bensì dal fatto che quest’ultimo si colloca in un assetto giuridico preesistente di cui la garanzia è solo un effetto. L’esistenza di questa seconda categoria che non rientra nell’ambito dell’articolo 34 della LOLF spiega perché la giurisprudenza sulla garanzia relativa ai concessionari perduri successivamente al 2001. Spiega altresì che ogniqualvolta lo Stato sia azionista o socio di una società o di un gruppo per il quale il codice di commercio non limita la garanzia dei debiti, non sia tenuto a precisarlo in una legge finanziaria. |
(131) |
La Commissione conclude che l’argomentazione delle autorità francesi fondata sulla LOLF non è convincente e che il fatto che nessuna legge finanziaria specifichi che lo Stato offre la sua garanzia a La Poste in virtù del suo statuto giuridico non esclude l’esistenza di una garanzia siffatta. In ogni caso, la Commissione evidenzia che non è vincolata alla classificazione nel diritto francese della misura in quanto garanzia, né al fatto che si tratterebbe di una garanzia rientrante nell’ambito della LOLF. Dal punto di vista della Commissione, è pertinente solo la classificazione di questa misura rispetto al diritto dell’Unione e in particolare alla luce della comunicazione sulle garanzie. La Commissione rileva che il diritto dell’Unione riconosce l’esistenza di una garanzia implicita allorquando uno Stato membro è giuridicamente vincolato a rimborsare un credito di un’altra persona in caso di insolvenza di quest’ultima (68). |
(132) |
In quarto luogo, secondo le autorità francesi, se gli EPIC beneficiassero di una garanzia statale, il cambiamento del loro statuto giuridico richiederebbe l’attuazione di misure di garanzia tali da preservare i diritti dei creditori sorti anteriormente alla trasformazione del soggetto pubblico in questione. Poiché un tale meccanismo non è mai stato realizzato (cfr. in particolare la trasformazione di France Télécom, Gaz de France, EDF e ADP) (69), ciò proverebbe che non esiste alcuna garanzia. |
(133) |
Come spiega l’esperto della Commissione, una tale affermazione procederebbe da un’interpretazione molto ampia della tutela costituzionale del diritto di proprietà. Seguendo l’argomentazione delle autorità francesi, la tutela del diritto di proprietà imporrebbe che qualsiasi credito sia preservato. Dal momento che la tutela costituzionale del diritto di proprietà non interessa solamente il caso in cui quest’ultimo dipende da un soggetto pubblico, una tale interpretazione equivarrebbe a sostenere che, in caso di un evento nella vita di qualsiasi società, i crediti dovrebbero essere protetti se sono «indeboliti» dall’evoluzione intervenuta. Allo stato attuale del diritto positivo francese, tuttavia, nulla preserva i crediti. Se occorresse poi limitare l’argomentazione ai crediti garantiti dallo Stato, ciò significherebbe che un diritto di proprietà garantito in origine dallo Stato dovrebbe godere di una tutela costituzionale superiore agli altri diritti di proprietà. Non sussiste alcuna indicazione in tal senso. Infine, un credito è un diritto personale che non potrebbe confondersi con il diritto di proprietà, che per essenza è un diritto reale. Non sarebbe affatto possibile estendere ai diritti personali la tutela accresciuta di cui godono i diritti reali. |
(134) |
La Commissione conclude che il diritto di proprietà non impone di prevedere una misura specifica per garantire i diritti dei creditori al momento della trasformazione di un EPIC in una società soggetta alle procedure di amministrazione e liquidazione giudiziarie. L’assenza di tali misure, pertanto, non costituisce un indizio dell’inesistenza di una garanzia implicita. |
(135) |
Secondo le autorità francesi, al contrario della situazione precedente, non sarebbe stato necessario concedere una garanzia esplicita ai debiti contratti dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni che sono stati trasferiti a La Poste, se quest’ultima avesse goduto di una garanzia statale in virtù del suo statuto giuridico. Questo tuttavia è avvenuto con decreto del 31 dicembre 1990. |
(136) |
La Commissione rileva che il fatto che le autorità francesi abbiano deciso di concedere una garanzia esplicita non dimostra che non sussistesse una garanzia implicita. Il medesimo ragionamento è applicabile all’argomentazione delle autorità francesi relativa alla garanzia concessa dallo Stato a talune attività dell’ERAP e dell’Agence Française du Développement. Il fatto che lo Stato abbia deciso, in alcuni casi, di offrire la sua garanzia esplicita anche se già esisteva una garanzia implicita, potrebbe spiegarsi in particolare con uno scrupolo di trasparenza e con la volontà di accrescere la sicurezza giuridica dei creditori. Infatti, come afferma l’esperto delle autorità francesi, i titolari di una garanzia implicita ipotizzata non potrebbero rivendicare diritti altrettanto indiscutibili e decisivi quanto quelli di una garanzia esplicita. |
(137) |
Infine, le autorità francesi citano un articolo (70) del sig. Labetoulle, ex presidente della sezione del contenzioso del Consiglio di Stato. Questo articolo sarà esaminato, al pari della giurisprudenza Campoloro, nella sezione della presente decisione relativa al coinvolgimento della responsabilità dello Stato (71). |
(138) |
La Commissione conclude che:
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2) L’esistenza di garanzie implicite collegate allo statuto giuridico di organismo pubblico è confermata da una nota del Consiglio di Stato francese
(139) |
L’esistenza di una garanzia implicita collegata allo statuto giuridico di organismo pubblico è confermata da una nota del Consiglio di Stato prodotta nel 1995 nella causa Crédit Lyonnais e già citata nella decisione di avvio del procedimento (72). In questo documento, il Consiglio di Stato ha dimostrato l’esistenza di una garanzia implicita sulla base della sola natura di organismo pubblico del soggetto: «In occasione del progetto di legge relativo all’azione dello Stato nei piani di ristrutturazione di Crédit Lyonnais e di Comptoir des Entrepreneurs, il Consiglio di Stato ha […] ritenuto che la garanzia statale per questo soggetto derivi, in assenza di disposizione legislativa esplicita, dalla natura stessa di organismo pubblico del soggetto» (73). |
(140) |
La Commissione ha chiesto a più riprese alle autorità francesi di volerle trasmettere il testo integrale di questa nota. |
(141) |
Le autorità francesi hanno risposto (74) che il testo in questione, che non era stato formulato su richiesta del governo, non era stato formalizzato in un documento ufficiale. Secondo le autorità francesi, la nota cui fa riferimento la Commissione sarebbe stata costituita dall’unica frase in questione della relazione annuale. |
(142) |
Peraltro, secondo le autorità francesi, questo parere non potrebbe essere trasposto a La Poste poiché si applica a un organismo pubblico dotato di contabile pubblico creato appositamente allo scopo di assicurare la gestione di sostegno dello Stato alla ristrutturazione di Crédit Lyonnais, è precedente alla legge organica del 1o agosto 2001 relativa alle leggi finanziarie (LOLF) e la sua applicazione sarebbe contraria alla giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato. |
(143) |
La Commissione osserva che l’interpretazione delle autorità francesi, secondo la quale il parere del Consiglio di Stato non potrebbe essere trasposto a La Poste, contraddice i termini stessi del parere. In effetti, in quest’ultimo il Consiglio di Stato non fa riferimento alcuno alla finalità dell’organismo. Peraltro, cita la natura di organismo pubblico e non quella degli organismi pubblici con contabile pubblico. D’altronde, le autorità francesi non spiegano il motivo per cui questo parere sarebbe applicabile esclusivamente agli organismi pubblici con contabile pubblico. |
(144) |
Quanto alle argomentazioni delle autorità francesi secondo le quali il parere non sarebbe applicabile in quanto precedente alla LOLF e contrario alla giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato, la Commissione ha appena dimostrato che la LOLF non osta all’esistenza di una garanzia implicita dello Stato a favore de La Poste. |
(145) |
La Commissione considera dunque che il parere del Consiglio di Stato sia applicabile a La Poste e che quest’ultimo ammetta l’esistenza di una garanzia statale derivante dalla natura pubblica di un soggetto. |
(146) |
Peraltro, l’esistenza di garanzie implicite che discendono da un atto amministrativo o legislativo che «produce e comporta conseguenze finanziarie per lo Stato» è confermata dalla nota del ministro dell’Economia, delle finanze e dell’industria del 22 luglio 2003 incentrato sul «Censimento dei dispositivi di garanzia implicita o esplicita concessa dallo Stato». Questa nota dimostra che la garanzia statale può discendere da atti giuridici di carattere molto diverso (75). |
(147) |
La Commissione rileva altresì che in una scheda esplicativa allegata a tale nota, più precisamente nella parte 3 dal titolo «l’esperienza delle richieste di garanzie e la giurisprudenza del Consiglio hanno permesso di affinare un certo numero di casi dimostrativi di garanzia implicita che è importante individuare, le autorità francesi indicano che talune modalità giuridiche implicano strutturalmente la responsabilità dei rispettivi azionisti, in particolare le società in nome collettivo (Snc) e i GIE (raggruppamenti temporanei di imprese). Nel caso di queste ultime due forme, i terzi cercheranno sistematicamente l’azionista statale. Altrettanto vale per la creazione di organismi pubblici e di alcune partecipazioni in società per azioni». Le autorità francesi stesse ricordano quindi che la creazione di un organismo pubblico comporta una garanzia implicita dello Stato a favore dei creditori di questo organismo. |
b) Il creditore de La Poste è sicuro che il suo credito sarà rimborsato
(148) |
La Commissione intende ora esaminare l’iter che un creditore de La Poste dovrebbe seguire per la riscossione del suo credito nell’ipotesi in cui La Poste versi in difficoltà finanziarie e non possa onorare i suoi debiti. La Commissione determinerà se, in seguito a una procedura definita a priori e resa pubblica, il creditore de La Poste si trova in una situazione analoga al creditore di un’impresa soggetta al diritto commerciale. |
(149) |
Questo esame dimostrerà che:
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1) Gli ostacoli consueti che si frappongono al saldo di un debito da parte di un soggetto di diritto privato non esistono quando si tratta di organismi pubblici
(150) |
Come precisato nella descrizione della misura, La Poste non risulta soggetta al diritto comune in materia di amministrazione e di liquidazione giudiziarie di imprese in difficoltà. Il creditore de La Poste non rischia dunque che il suo credito sia cancellato a causa dell’avvio di un procedimento giudiziario di liquidazione (76) o di ottenere il rimborso solo parziale del credito iniziale in seguito al procedimento di amministrazione o liquidazione giudiziarie di diritto comune. |
(151) |
D’altronde, come sottolinea l’esperto della Commissione, la personalità giuridica de La Poste non osta all’esistenza di una garanzia da parte dello Stato francese. Infatti, se esistono società commerciali, per esempio le società per azioni (SpA) e le società a responsabilità limitata (Srl), in cui i soci non sono obbligati a rimborsare i debiti della struttura cui partecipano, esistono per contro numerose categorie di società o di persone giuridiche che espletano un’attività commerciale in cui i soci privati rispondono dei debiti della società creata. È questo il caso delle società in nome collettivo, dei gruppi di interesse economico e delle società civili. Non esiste dunque un principio esplicito di diritto comune in materia di garanzia dei debiti da parte dei soci. Non si può quindi affermare che, in assenza di testi, il principio applicabile sia quello di un’assenza di garanzia nei confronti dei debiti e delle perdite. L’indipendenza conferita da una personalità giuridica, al pari dell’esistenza di un patrimonio proprio, non è, nel diritto francese, un criterio che permette di determinare il regime di garanzia dei debiti contratti da una persona giuridica. Si può anche dedurre dalle precedenti considerazioni che nulla impedirebbe al legislatore di prevedere che un organismo pubblico possa essere istituito da un soggetto pubblico che sosterrebbe le perdite solo fino a concorrenza del suo conferimento o dotazione iniziale. |
(152) |
L’esperto della Commissione ha integrato il ragionamento cercando l’esistenza di un principio (implicito) di diritto comune in materia di garanzia dei debiti allorquando i soci o i membri di una struttura non sono collocati in un quadro offerto dal legislatore e ha trovato la risposta negli articoli 1871 e seguenti del codice civile. Questi articoli si incentrano sui soci che non hanno registrato la loro società. L’articolo 1871–1 del codice civile prevede il meccanismo seguente: «salvo che sia stata prevista un’organizzazione diversa, i rapporti tra i soci sono disciplinati, nei limiti del ragionevole, dalle disposizioni applicabili alle società civili, se la società ha un carattere civile, oppure, se ha un carattere commerciale, da quelle applicabili alle società in nome collettivo». In precedenza si è precisato però che le società civili e le società in nome collettivo facevano parte delle persone giuridiche i cui membri rispondono indefinitamente dei debiti. L’esperto ne deduce che se un principio di diritto comune doveva emergere, sarebbe stato quello di garanzia dei debiti delle persone giuridiche create. |
(153) |
Nella nota trasmessa il 27 ottobre 2009, le autorità francesi confutano tale conclusione. Quest’ultima non si fonderebbe su alcun testo, poiché il riferimento all’articolo 1871–1 del codice civile concerne i «rapporti tra soci» e non nei confronti di terzi. Vi sarebbe dunque un silenzio da parte dei testi, dal quale non si potrebbe dedurre un principio di garanzia, se non violando i diritti della difesa nel diritto francese come nel diritto dell’Unione. |
(154) |
La Commissione rileva tuttavia che l’articolo 1872–1 del codice civile stabilisce che ciascun socio di una società non registrata stipula contratti a suo nome personale ed è il solo impegnato nei confronti di terzi. Ciascun socio è dunque responsabile indefinitamente dei debiti contratti. La Commissione non intende naturalmente dedurre da questa sola considerazione che lo Stato sia responsabile dei debiti de La Poste, ma ritiene che l’argomentazione del suo esperto, secondo la quale se un principio di diritto comune doveva emergere sarebbe stato un principio di garanzia, non sia invalidato dall’argomentazione presentata dalle autorità francesi. Peraltro, la Commissione ricorda che nella scheda esplicativa allegata alla nota del ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria del 22 luglio 2003 (77), le autorità francesi stesse stabiliscono l’analogia tra la responsabilità dell’azionista per l’Snc e quella dello Stato per l’organismo pubblico. |
(155) |
Sulla base degli elementi precedenti, la Commissione conclude che:
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2) La procedura di ripianamento dei debiti degli organismi pubblici condannati da una decisione giudiziaria, di cui alla legge del 16 luglio 1980, non porta in alcun caso alla cancellazione del debito
(156) |
La Commissione intende ora esaminare la procedura di ripianamento dei debiti degli organismi pubblici condannati da una decisione giudiziaria, allo scopo di stabilire se questa possa condurre a un’estinzione del credito detenuto nei confronti de La Poste con un risultato, per il creditore, analogo a quello conseguito nel quadro dell’applicazione di procedimenti giudiziari, come sostengono le autorità francesi. Questa procedura è stata stabilita dalla legge del 16 luglio 1980 e da diversi testi attuativi (78), citati nella sezione della presente decisione relativa alla descrizione della misura. |
i) La legge del 16 luglio 1980 conferisce allo Stato prerogative importanti: il pagamento d’ufficio e la creazione di risorse sufficienti
(157) |
Come precisato nella descrizione della misura, la legge del 16 luglio 1980 stabilisce che se l’organo deliberante dell’ente o dell’organismo non ha liberato o creato risorse, […] l’autorità di tutela vi provvede e procede, all’occorrenza, al pagamento d’ufficio’. Inoltre, il decreto del 12 maggio 1981, non modificato in questo punto dal decreto del 2008, precisa che il rappresentante dello Stato o l’autorità incaricata della tutela libera, se opportuno, le risorse necessarie riducendo gli stanziamenti destinati ad altre voci di spesa e ancora inutilizzati oppure aumentando le risorse. |
(158) |
La legge del 16 luglio 1980 e le relative misure di applicazione designano dunque lo Stato come autorità competente per il ripianamento dei debiti degli organismi pubblici. Inoltre, gli conferiscono prerogative importanti: il pagamento d’ufficio e la creazione di risorse sufficienti. |
(159) |
Le autorità francesi confutano l’idea secondo la quale le risorse in questione potrebbero essere quelle dello Stato. Come indicato nella sezione relativa alle osservazioni dello Stato membro (79), le autorità francesi sostengono infatti che la legge del 16 luglio 1980 conferisca all’autorità di tutela unicamente un potere di sostituzione. A questo titolo, la tutela potrebbe solo esercitare le competenze di tale esecutivo, che non comprendono la possibilità di disporre del bilancio dello Stato. A sostegno di questa interpretazione sono citati i lavori preparatori della legge del 16 luglio 1980, articoli della dottrina, nonché le decisioni del Consiglio di Stato relative alla causa Campoloro. Le autorità francesi riconoscono tuttavia che la legge del 1980 non vieta per principio un intervento finanziario dello Stato a sostegno del soggetto pubblico in questione. |
(160) |
La Commissione riconosce che i testi non prevedono esplicitamente l’obbligo per lo Stato di versare una sovvenzione straordinaria a un organismo pubblico in caso di difficoltà finanziaria. Ciò nulla toglie alla dimostrazione dell’esistenza di una garanzia implicita. |
(161) |
La Commissione riconosce parimenti che le risorse da liberare sono innanzitutto risorse proprie dell’organismo. Ciò non impedisce di constatare che una volta esaurite le risorse proprie, solo i fondi statali possono onorare i debiti dell’organismo pubblico debitore (80). Questa constatazione è conforme al fatto che un meccanismo di garanzia è sussidiario, nel senso che le risorse del debitore sono liberate prima di quelle del suo garante. |
ii) La legge del 16 luglio 1980 e le relative misure di applicazione non prevedono procedimenti di liquidazione-scioglimento con cancellazione degli obblighi; la situazione di insufficienza di liquidità è ripianata o è solo temporanea
(162) |
La Commissione esaminerà ora l’interpretazione delle autorità francesi secondo la quale in esito alla procedura stabilita dalla legge del 16 luglio 1980, il credito di alcuni creditori potrebbe essere cancellato senza possibilità di ricorso (81) e la loro situazione sarebbe equivalente a quella dei creditori delle imprese soggette ai procedimenti giudiziari. |
(163) |
L’esperto della Commissione (82) osserva che la legge del 16 luglio 1980 e il suo decreto attuativo tendono a dimostrare che si possono configurare solo due ipotesi in caso di insufficienza di attivi: l’autorità di tutela libera le risorse necessarie oppure il pagamento è differito. In nessun momento la procedura indica che in caso d’insufficienza duratura di liquidità essa si arresterebbe. |
(164) |
Infatti, se la situazione d’insufficienza di attivi è prevista dalla legge del 16 luglio 1980 e dalle relative misure di applicazione, questa situazione è ritenuta esclusivamente temporanea, in attesa della creazione delle risorse integrative, unica soluzione prospettata dai testi. In nessun momento si prevede che questa creazione di risorse aggiuntive sia impossibile o, a sua volta, insufficiente. Successivamente a questa fase di creazione di risorse, i testi indicano che l’autorità competente procede al pagamento d’ufficio. La summenzionata circolare del 1989 è ancora più precisa per quanto concerne l’insufficienza di attivi, insistendo sul suo carattere necessariamente temporaneo, poiché in questo caso occorre indicare al creditore il saldo che sarà corrisposto in un momento successivo. Secondo l’esperto della Commissione, alla lettura dei testi, i creditori possono acquisire la certezza che, in mancanza di un pagamento immediato, il loro credito sarà onorato in un momento successivo. |
(165) |
Inoltre, l’esperto della Commissione osserva a ragion veduta che la procedura prevista dal diritto francese è unicamente una procedura di ripianamento dei debiti, con esclusione della procedura di liquidazione. Quando si tratta di persone private, la situazione di cessazione di pagamento è collegata dai testi a quella di liquidazione. Così, il rischio di una cessazione dei pagamenti può innescare una procedura di salvaguardia (83) e la liquidazione giudiziaria è esplicitamente presentata come la conseguenza di una cessazione dei pagamenti (84). Per contro, quando si tratta di soggetti pubblici in generale e di organismi pubblici in particolare, omettendo la situazione di cessazione dei pagamenti e non collegandola in alcun modo a quella di liquidazione, il legislatore e l’autorità di regolamentazione lasciano intendere ai creditori che i loro crediti saranno onorati indefinitamente, all’occorrenza da un terzo come lo Stato. |
(166) |
Infine, l’esperto della Commissione osserva che la riforma del 2008, intervenuta dopo l’adozione della decisione di avvio del procedimento, non ha indotto le autorità francesi a precisare che le risorse da liberare debbano essere proprie all’organismo pubblico e non potrebbero implicare risorse statali. Una tale precisazione avrebbe potuto costituire tuttavia un segnale forte nei confronti dei creditori in una data in cui i procedimenti avviati dalla Commissione mettevano espressamente in relazione una garanzia dello Stato con la formulazione lacunosa dei testi. Il fatto di non aver proceduto al chiarimento che si imponeva alimenta l’affermazione secondo la quale lo Stato francese non desidera smentire il fatto di potere offrire egli stesso le risorse necessarie. |
(167) |
Nella nota trasmessa il 27 ottobre 2009, le autorità francesi sostengono che l’affermazione dell’esperto della Commissione secondo il quale alla lettura dei testi, i creditori possono acquisire la certezza che, in mancanza di un pagamento immediato, il loro credito sarà onorato in un momento successivo si fonderebbe su una lettura distorta di testi che (oltre a essere di livello infraregolamentare, trattandosi di circolari) non stabiliscono in alcun modo un’eventuale sostituzione delle risorse dell’organismo con risorse statali. Nulla impedirebbe la comparsa di organismi pubblici sospesi dall’attività i cui creditori non riescano a ottenere il saldo dei debiti degli stessi soggetti. Le autorità francesi ritengono d’altronde che gli organismi pubblici potrebbero non onorare il debito senza pertanto trovarsi automaticamente in situazione di cessazione dei pagamenti. |
(168) |
La Commissione esaminerà ora se è legalmente possibile che un organismo pubblico condannato da un decisione giudiziaria passata in giudicato al pagamento di una somma di denaro sia sospeso dall’attività e che il debito non sia mai onorato, come sostengono le autorità francesi. Lo Stato deve osservare le disposizioni della legge del 16 luglio 1980 e dei relativi testi attuativi. Nello scenario meno favorevole per il creditore, questi testi inducono lo Stato a indicare al creditore il saldo che sarà corrisposto in un momento successivo. Supponendo che non segua alcun rimborso, il creditore ha sempre la possibilità (questo punto sarà approfondito nella sezione 3 della presente decisione) di impegnare la responsabilità dello Stato. In queste condizioni, l’ipotesi teorica di una sospensione dell’attività non comporterebbe in ogni caso l’estinzione del debito. D’altronde, le autorità francesi non hanno fornito alcun esempio concreto in cui si sarebbe prodotta tale situazione. |
(169) |
Sulla base di questi elementi, la Commissione conclude che:
|
iii) La sovvenzione straordinaria dello Stato per consentire all’organismo pubblico di far fronte ai propri obblighi è ipotizzabile ed effettivamente prospettata in alcuni testi
(170) |
A questo proposito, l’esperto della Commissione ha rilevato che: |
(α) […] (41)
(171) |
Non essendo questa dimostrazione necessaria per stabilire la classificazione della garanzia derivante dal regime giuridico de La Poste come aiuto di Stato, la Commissione constata che le risorse proprie che questo soggetto può liberare in caso di insufficienza di liquidità sono limitate. Infatti, sia la cessione di beni (85) che l’aumento delle tariffe delle prestazioni del servizio postale universale (86) sono soggette a un inquadramento molto rigoroso da parte del legislatore francese. La difficoltà di liberare risorse aggiuntive proprie per far fronte a debiti accresce la necessità di interventi statali in caso di insufficienza di liquidità. In primo luogo, seguendo il meccanismo dei vasi comunicanti, l’impossibilità di liberare risorse con la cessione di beni aumenta la frequenza del ricorso agli altri meccanismi di garanzia (anticipi, ricerca di una responsabilità dello Stato, ecc.). In secondo luogo, l’adozione di un regime di protezione dei beni da parte del legislatore potrebbe alimentare il contenzioso della responsabilità senza colpa dello Stato a fronte di un’eventuale insolvenza de La Poste (87). |
(172) |
Nella nota trasmessa il 27 ottobre 2009, le autorità francesi confutano «l’impossibilità» di liberare risorse proprie de La Poste:
|
(173) |
La Commissione prende atto delle precisazioni apportate dalle autorità francesi e formula due osservazioni:
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(β) Alcuni mandati e programmi nel bilancio dello Stato potrebbero essere utilizzati per aiutare un organismo pubblico a far fronte al rimborso dei debiti
(174) |
I programmi individuati dall’esperto della Commissione sono i seguenti:
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(175) |
I fondi assegnati a questi anticipi sono importanti. A titolo del programma n. 731, è espressamente prevista una riserva di 85 milioni di EUR. Gli stanziamenti di pagamento dell’azione n. 01 del programma n. 732 ammontano a 660 milioni di EUR, mentre quelli del programma n. 823 a 50 milioni di EUR. |
(176) |
In caso di difficoltà finanziarie de La Poste, lo Stato potrebbe ricorrere a questi programmi per soccorrere tale soggetto. Nessun testo, infatti, limita le possibilità di concessione di anticipi a EPIC che esercitano un’attività economica e agiscono nel settore concorrenziale. |
(177) |
Nella nota trasmessa il 27 ottobre 2009, le autorità francesi precisano che non hanno mai contestato il fatto che gli organismi pubblici possano beneficiare di anticipi da parte dello Stato, del resto espliciti, ma che questo non comporta alcun diritto per gli organismi pubblici di attingere al bilancio dello Stato; come indicato dall’esperto della Commissione, del sistema degli anticipi d’azionista possono beneficiare tutte le partecipazioni finanziarie dello Stato, a prescindere dalla loro forma giuridica, il che impedisce dunque di trarne una conclusione per i soli EPIC; inoltre, e contrariamente a quanto sostiene l’esperto della Commissione, questi anticipi tengono pienamente conto dei vincoli dell’Unione dal momento che si iscrivono nella logica dell’investitore avveduto. |
(178) |
La Commissione conclude che:
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(179) |
Considerando che:
la Commissione ritiene che l’ipotesi in cui il creditore non riesca a ottenere il pagamento del suo credito mediante l’applicazione delle procedure della legge del 16 luglio 1980 è poco probabile. |
(180) |
Per contro, la Commissione non ha individuato nessun accesso diretto degli organismi pubblici ai conti del Tesoro, se per «accesso diretto» si intende la possibilità per un EPIC di prendere egli stesso la decisione di ricorrere direttamente a fondi appartenenti allo Stato e messi a sua disposizione, senza che si renda necessario l’intervento dello Stato. |
iv) La proposta delle autorità francesi intesa a chiarire il decreto applicativo della legge del 16 luglio 1980 è insufficiente
(181) |
In via preliminare, la Commissione sottolinea che le autorità francesi non hanno proceduto a modificare la legge del 16 luglio 1980, che verrà analizzata nella presente sezione. Di conseguenza, l’esame da parte della Commissione dell’esistenza di una garanzia a favore de La Poste deve necessariamente basarsi sul diritto positivo e non sull’adeguatezza o meno delle proposte delle autorità francesi, mai ratificate, destinate a escludere qualsiasi garanzia. Ne consegue che l’analisi della Commissione contenuta in questa sezione è finalizzata essenzialmente a una descrizione completa della procedura svoltasi dinanzi alla Commissione. |
(182) |
Al fine di stabilire che le risorse liberate dall’autorità di tutela possono provenire esclusivamente dalle sole risorse dell’ente o dell’organismo, le autorità francesi hanno proposto di modificare il decreto attuativo della legge del 16 luglio 1980 come segue: «Se l’ingiunzione non ha effetti alla scadenza del termine, il rappresentante dello Stato o l’autorità incaricata della tutela procede all’iscrizione delle spese al bilancio dell’ente o dell’organismo pubblico insolvente. Esso libera, se opportuno, le risorse necessarie nel quadro del bilancio dell’ente o dell’organismo, riducendo gli stanziamenti destinati ad altre voci di spesa e ancora inutilizzati oppure aumentando le risorse» (modifiche in corsivo). |
(183) |
La Commissione rileva tuttavia, come già fatto al considerando 58 della decisione di avvio del procedimento, che i testi, sia nella versione attuale che nella versione proposta dalle autorità francesi, non escludono che lo svincolo delle risorse possa avvenire tramite un aumento delle risorse reso precedentemente possibile mediante una sovvenzione o un apporto di risorse pubbliche. |
(184) |
La Commissione esaminerà ora gli strumenti di ricorso di cui disporre il creditore nell’ipotesi poco probabile in cui la procedura stabilita dalla legge del 16 luglio 1980 non gli consenta di essere rimborsato. La Commissione esaminerà in particolare il regime di responsabilità dello Stato per stabilire se esso presenta le caratteristiche di un meccanismo di garanzia. |
3) Il regime di responsabilità dello Stato nell’attuazione della procedura di ripianamento dei debiti degli organismi pubblici presenta le caratteristiche di un meccanismo di garanzia
(185) |
Secondo le autorità francesi, in linea di principio, la responsabilità dello Stato, con o senza colpa, non può essere impegnata (92). Le autorità francesi riconoscono però che nell’ipotesi in cui sussistesse un’esigenza di continuità del servizio pubblico e questa fosse vincolante per il rappresentante dello Stato nel dare esecuzione alla procedura prevista dalla legge del 16 luglio 1980, è possibile che il giudice ordini il risarcimento del creditore. In questa ipotesi, tuttavia, il rimborso non avrebbe altro effetto se non quello di rimettere il creditore nella situazione in cui si sarebbe trovato nel diritto comune; il creditore non godrebbe quindi di alcun vantaggio. |
(186) |
La Commissione rileva però che nel diritto comune i creditori, quanto meno quelli chirografari, non recuperano in linea di principio la totalità dei crediti. Inoltre, i debiti dell’impresa in liquidazione non sono pagati da terzi, come invece accade in questo caso. |
(187) |
Le autorità francesi sostengono anche che, in ogni caso, le possibilità di risarcimento offerte ai creditori per il fatto che entra in gioco la responsabilità dello Stato non possono essere assimilate a una forma di garanzia. |
(188) |
La Commissione reputa tuttavia, come dimostrerà, che il coinvolgimento della responsabilità dello Stato (con o senza colpa) nell’attuazione della procedura di ripianamento dei debiti dei soggetti pubblici di cui alla legge del 16 luglio 1980 equivale a un meccanismo di garanzia ai fini del diritto dell’Unione poiché assicura ai creditori il pagamento del credito obbligando lo Stato membro al risarcimento in caso di insolvenza de La Poste. Per di più, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nella causa Campoloro tende a costituire una garanzia automatica. Sebbene avessero la facoltà di provvedervi, le autorità francesi non hanno limitato questi meccanismi di responsabilità o di garanzia. |
i) La giurisprudenza precedente: una manifestazione della specificità del regime istituito dalla causa Campoloro
(189) |
Come evidenziato dall’esperto della Commissione, quando, prima della causa Campoloro (di seguito esaminata), il creditore di un soggetto pubblico sottoposto alla legge del 16 luglio 1980 perseguiva la responsabilità dello Stato in forza delle prerogative previste da tale testo, il giudice amministrativo distingueva due pregiudizi. Da un lato, il creditore subiva un pregiudizio derivante dalla mancata liquidazione del credito, pregiudizio che originava dalla sola situazione d’insolvenza del debitore. Dall’altro, il creditore poteva subire un pregiudizio distinto dovuto ad una esecuzione carente delle prerogative statali (ritardo, cattiva volontà, rifiuto di avviare le procedure, avvio parziale delle procedure, ecc.). Questo secondo pregiudizio non si valutava considerando l’ammontare del debito, bensì stimando il costo di un ritardo o di un rifiuto nell’esercitare le prerogative previste per legge. È la reazione adottata dalla Corte d’appello di Lione nella causa Campoloro (93). |
ii) La sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato nel 2005 nella causa Campoloro
(190) |
Secondo l’esperto della Commissione, la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato nella causa Campoloro segna una prima svolta in quanto una delle ipotesi contemplate non è più un caso di responsabilità vero e proprio, ma si prefigura un meccanismo di garanzia. |
(191) |
Va ricordato innanzitutto il considerando di principio della sentenza del Consiglio di Stato di sezione, del 18 novembre 2005, causa Société fermière de Campoloro, n. 271898: «considerando che, mediante tali disposizioni, il legislatore ha inteso conferire al rappresentante dello Stato, in caso di mancanza da parte di un ente territoriale nell’assicurare l’esecuzione di una decisione giudiziaria passata in giudicato, e dopo essere messo in mora a tal fine, il potere di sostituirsi agli organi di tale ente al fine di svincolare o creare le risorse atte a consentire la piena esecuzione di tale decisione giudiziaria; che a tal fine, egli è tenuto, sotto il controllo del giudice, ad adottare le misure necessarie, tenendo conto della situazione dell’ente e degli imperativi di interesse generale; che tra queste misure figura la possibilità di procedere alla vendita di beni appartenenti all’ente purché questi non siano indispensabili al buon funzionamento dei servizi pubblici di cui è incaricato; che se il prefetto si astiene o omette di esercitare le prerogative che gli sono così conferite per legge, il creditore dell’ente territoriale ha il diritto di ricorrere contro lo Stato in caso di colpa grave commessa nell’esercizio del potere di tutela; che inoltre, nell’ipotesi in cui, considerata la situazione dell’ente, in particolare l’insufficienza delle risorse, oppure in forza di imperativi di interesse generale, il prefetto abbia potuto legalmente rifiutarsi di adottare talune misure intese ad assicurare la piena esecuzione della decisione giudiziaria, il creditore dell’ente territoriale può impegnare la responsabilità del potere pubblico se il pregiudizio che subisce riveste un carattere anomalo e speciale.» |
(192) |
Il Consiglio di Stato pone in essere così un duplice meccanismo. |
(193) |
In primo luogo, il Consiglio definisce un regime di responsabilità statale fondato unicamente su un esercizio manchevole delle prerogative istituite dalla legge del 16 luglio 1980 e delle relative misure attuative. Si tratta di un regime di responsabilità per colpa grave. Nella scelta della colpa grave c’è l’intento di non procedere a un trasferimento automatico del debito dell’ente debitore allo Stato. Secondo un commentatore avveduto (94), «se il prefetto adotta misure per tentare di svincolare risorse aggiuntive e queste misure risultano insufficienti in considerazione dell’entità del debito del comune, è verosimile che il giudice consideri che non sia stata commessa alcuna colpa grave». In questo caso, la responsabilità per colpa grave è «classica» e non funge da meccanismo di garanzia in caso di insolvenza dell’organo debitore, poiché non può alleviare la sola situazione di insolvenza. |
(194) |
In secondo luogo, la sentenza prevede il coinvolgimento di responsabilità senza colpa in due ipotesi. |
(195) |
Nella prima, «a causa di imperativi di interesse generale, il prefetto a potuto legalmente rifiutarsi di adottare determinate misure finalizzate ad assicurare la piena esecuzione della decisione giudiziaria». Ci troviamo qui di fronte ad un caso classico di omissione dell’amministrazione per motivi di interesse generale, che impegna la responsabilità dell’amministrazione per violazione del principio di uguaglianza dinanzi alle cariche pubbliche. Il debitore in teoria non è insolvente, ma lo Stato decide di non esaurire il suo potenziale di risorse per una ragione di interesse generale. Questa situazione non genera un meccanismo di garanzia, poiché il pregiudizio per il creditore deriva da una decisione dello Stato e non dalla situazione finanziaria di solvibilità del debitore. Tuttavia, le conseguenze sono identiche a quelle di un meccanismo di garanzia. |
(196) |
Per contro, la seconda ipotesi di responsabilità senza colpa è più vicina al meccanismo di garanzia. Il Consiglio di Stato stabilisce che «nell’ipotesi in cui, considerata la situazione dell’ente, in particolare l’insufficienza delle risorse, […] il prefetto abbia potuto legalmente rifiutarsi di adottare talune misure intese ad assicurare la piena esecuzione della decisione giudiziaria, il creditore dell’ente territoriale può impegnare la responsabilità del potere pubblico se il pregiudizio che subisce riveste un carattere anomalo e speciale». Si noti che il fatto generatore della responsabilità è unicamente la situazione finanziaria dell’ente debitore. La scelta di un regime di responsabilità senza colpa rende la dimostrazione meno onerosa per il creditore che deve semplicemente dimostrare il fatto generatore, il legame di causalità e il pregiudizio. |
(197) |
Sempre secondo l’esperto della Commissione, due analogie emergono fra questo regime di responsabilità e un regime di garanzia. In primo luogo, il fatto generatore non è obiettivamente imputabile allo Stato poiché si tratta della situazione riguardante l’organo debitore: come per il meccanismo di garanzia, il regime di responsabilità si basa sul medesimo fatto generatore, ossia l’insolvenza del debitore. In secondo luogo, il pregiudizio al quale fa riferimento il Consiglio di Stato, in assenza di altre indicazioni, sembra essere la stessa mancanza di liquidazione del debito, circostanza che attiva anche la garanzia. |
(198) |
È indubbio che il Consiglio di Stato limiti il coinvolgimento della responsabilità dello Stato ai pregiudizi anomali e speciali. Secondo l’esperto della Commissione, per quanto riguarda il carattere anomalo, si può ragionare per eliminazione: o il debito è di lieve entità e si può legittimamente supporre che non metterà un organismo pubblico nazionale (in particolare La Poste) in situazione di insolvenza, oppure si tratta di un debito sostanzioso che determina il carattere anomalo del pregiudizio. Quanto al carattere speciale del pregiudizio, si può supporre che i creditori degli organismi pubblici che vantano un debito sostanzioso non siano numerosi. Pertanto, il limite posto dalla sentenza del Consiglio di Stato non è un vero e proprio limite in quanto sono verosimilmente chiamati in causa nella realtà solo crediti ingenti, che generano sempre un pregiudizio anormalmente grave. |
(199) |
È infatti questa l’interpretazione data dalla dottrina più avveduta. Così, secondo il commento di P. Bon (già citato), «in questa ipotesi, che corrisponde verosimilmente al caso di specie, considerata la flagrante sproporzione tra l’ammontare della condanna inflitta dal giudice al comune e la ristrettezza delle risorse di quest’ultimo, il prefetto si trova, in certo qual modo, in un vicolo cieco, poiché è dubbio che possa liberare risorse sufficienti che consentano al comune di estinguere integralmente il debito. Certamente l’equità esige che le due società ricorrenti siano, dopo tanti anni, risarcite; lo Stato diventa un assicuratore obbligato per via delle conseguenze pregiudizievoli di detta imperizia» (quella del comune). Secondo l’esperto della Commissione, il termine adeguato non è «assicuratore» bensì «garante obbligato». |
(200) |
Nel commento alla sentenza Société fermière de Campoloro (95), C. Landais e F. Lenica, responsabili del servizio di documentazione del Consiglio di Stato all’epoca della lettura della sentenza, sottolineano la singolarità di questa seconda ipotesi e si rifiutano di interpretarla nel senso che trasferisce allo Stato l’onere dei debiti degli enti territoriali. L’esperto della Commissione sottolinea tuttavia che eventuali punti controversi dell’interpretazione vanno rapportati alla lettura della sentenza. La conclusione del commento è peraltro rivelatrice: i commentatori prospettano un prestito o una sovvenzione straordinaria. Va pertanto osservato che coloro che rifiutano di assimilare il regime di responsabilità adottato a un meccanismo di garanzia si appellano in ultima istanza ad altri elementi proprio del meccanismo di garanzia (sovvenzione). |
(201) |
L’esperto della Commissione dissente anche con la valutazione proposta da D. Labetoulle nel suo articolo sulla responsabilità senza colpa in diritto amministrativo (96), citato nelle osservazioni del governo francese. Secondo Labetoulle, il Consiglio di Stato avrebbe stabilito, nella causa Campoloro, che la decisione giuridica del prefetto è l’unica suscettibile di chiamare in causa la responsabilità dello Stato. L’autore ne deduce che non esiste alcuna automaticità. Secondo l’esperto della Commissione, questa interpretazione non è condivisibile perché, ciò che il Consiglio di Stato stabilisce è che la decisione del prefetto è suscettibile di impegnare la responsabilità dello Stato se [il pregiudizio] riveste un carattere anomalo e speciale. Non c’è incertezza sul principio se esiste o meno una responsabilità e che questa sia chiamata in causa se sono riuniti gli elementi costitutivi, bensì sull’esistenza di un pregiudizio che presenti determinate specificità. E, come si è visto, se il pregiudizio è speciale e anomalo, nulla osta a che la responsabilità sia chiamata in causa. Vi è pertanto automaticità per quanto riguarda il principio stesso del coinvolgimento della responsabilità che presenta tutte le caratteristiche di una garanzia. |
(202) |
Infine, l’esperto della Commissione sottolinea che nessun commentatore della giurisprudenza Campoloro prevede che il credito possa restare inevaso. |
(203) |
Nelle conclusioni dell’esperto della Commissione, la summenzionata sentenza del Consiglio di Stato nella causa Campoloro definisce un regime di responsabilità che presenta le caratteristiche di un meccanismo di garanzia. |
iii) La composizione della controversia nella causa Campoloro da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
(204) |
La CEDU, nella sentenza 6 dicembre 2006, Société de gestion du port de Campoloro e Société fermière de Campoloro contro Francia (97), risolve il caso imputando allo Stato l’integralità dei debiti dovuti alle società ricorrenti dal comune di Santa-Maria-Poggio. La causa dimostra che il coinvolgimento della responsabilità dello Stato francese funge, in questo caso, da garanzia implicita nei confronti dei debiti delle autorità pubbliche senza chi vi sia alcuna condizione di pregiudizio. |
(205) |
Dinanzi alla Corte, le autorità francesi hanno tentato di far valere, da un lato, l’assenza del fatto generatore imputabile allo Stato e, dall’altro, l’assenza di garanzia statale per quanto riguarda le autorità pubbliche dotate di personalità giuridica. Si legge che [il governo francese] «ritiene che la completa esecuzione delle sentenze sia stata ritardata solo da ragioni obiettive imputabili esclusivamente all’impossibilità materiale del comune di svincolare risorse sufficienti. Il governo sostiene quindi che la mancata esecuzione delle sentenze pronunciate non sia dovuta ad un’omissione volontaria delle autorità nazionali, Stato o comune. La mancanza di risorse non è un pretesto ma una realtà riconducibile all’insolvenza della persona giuridica debitrice. La mancata esecuzione del debito è esclusivamente imputabile alle difficoltà finanziarie del comune e queste circostanze non sembrano tali da sottrarre l’ente ai suoi obblighi, né da trasferire l’onere del debito in capo allo Stato (CE, comune di Batz sur Mer, 25 settembre 1970). Nel diritto interno, non esiste alcun fondamento giuridico per cui lo Stato subentri al comune nella liquidazione degli indennizzi. Né tantomeno tale sostituzione può fondarsi sull’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione: una tale soluzione sarebbe infatti contraria al concetto stesso di personalità giuridica, che presuppone un’indipendenza e un patrimonio distinto». Sebbene il governo francese tentasse proprio di far valere le differenze, messe in evidenza in precedenza, tra il regime di responsabilità e il meccanismo di garanzia, queste argomentazioni non sono state in ultima istanza avvalorate dalla Corte. |
(206) |
Per completare la dimostrazione, è opportuno altresì riportare le argomentazioni dei ricorrenti che sono state invece accolte dalla Corte: «Non è previsto quindi nel diritto interno alcun dispositivo attenuante per far fronte alla situazione di cessazione di pagamento del comune. Lo Stato non può affrancarsi dall’obbligo di dare esecuzione alle decisioni giudiziarie invocando l’assenza di risorse o l’autonomia degli enti locali che non ha potuto finora garantire poiché il comune non è in grado di estinguere i suoi debiti. Le ricorrenti denunciano di conseguenza l’incapacità dello Stato di adottare misure positive che avrebbero consentito al comune di ottemperare all’onere contributivo. Le ricorrenti constatano che il Consiglio di Stato, nella sentenza 18 novembre 2005, ha stabilito la volontà del legislatore di conferire al rappresentante dello Stato, nel caso in cui un ente locale non assicuri l’esecuzione di una decisione giudiziaria, il potere di sostituirsi agli organi di tale ente per liberare o costituire le risorse necessarie a garantire la piena esecuzione di detta decisione giudiziaria. È sulla base di queste inadempienze commesse dallo Stato francese che le ricorrenti chiedono che sia constatata la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e invocano la riparazione che ne consegue, il che non è in alcun modo contrario al concetto stesso di personalità giuridica né a quelli di indipendenza e di patrimonio distinto». |
(207) |
La Corte ha infine constatato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sulla base della seguente motivazione: «è quindi opportuno che a queste sentenze venga data esecuzione: la Corte ricorda che un’autorità statale non può addurre a pretesto la mancanza di risorse per non onorare un debito fondato su una decisione giudiziaria» (Bourdov, op. cit., paragrafo 30). |
(208) |
La Corte ha constatato inoltre una violazione del protocollo n. 1, articolo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: «l’impossibilità in cui si sono trovate le società interessate di ottenere l’esecuzione di queste sentenze costituisce un’ingerenza nel diritto di proprietà delle stesse, ai sensi del protocollo n. 1, articolo 1, primo comma, prima frase. Il governo non ha fornito alcuna giustificazione per tale ingerenza e la Corte ritiene che la mancanza di risorse non può legittimare una tale omissione (ibidem). Nel complesso, la Corte considera che le società ricorrenti hanno subito e subiscono tuttora un pregiudizio speciale ed esorbitante a causa del mancato versamento degli importi di cui avrebbero dovuto beneficiare in esecuzione delle sentenze summenzionate del 10 luglio 1992. Si constata pertanto una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1.» Infine, la Corte imputa allo Stato l’integralità del debito dei comuni debitori: «Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che incomba allo Stato difensore assicurare la liquidazione alle ricorrenti oppure, se del caso, ai loro aventi diritto, dei crediti di cui sono titolari ai sensi delle sentenze del Tribunale amministrativo di Bastia del 10 luglio 1992 (ibidem), compresi gli interessi, fino al giorno del pronunciamento della presente sentenza». |
(209) |
L’esperto della Commissione deduce da questa giurisprudenza che lo Stato debba ripianare i debiti delle autorità pubbliche. |
(210) |
Secondo la Commissione, si evincono tre elementi importanti:
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(211) |
Occorre ricordare che la soluzione della CEDU nella causa Campoloro non è isolata e si inscrive in una tendenza giurisprudenziale molto affermata. Infatti, nella sentenza 13 maggio 1980, Artico contro Italia (98), la CEDU stabilisce che, quando un’inadempienza è imputabile a una persona diversa dallo Stato, è compito di tale Stato, debitore della garanzia di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di agire in modo da assicurare al ricorrente il godimento effettivo del diritto riconosciutogli da detto articolo. Nella causa del 19 marzo 1997, Bourdov contro Russia, n. 59498/00, la Corte stabilisce inoltre che un’autorità statale non può addurre come pretesto la mancanza di risorse per non onorare il debito. |
iv) Analisi delle osservazioni delle autorità francesi
(α) Osservazione relativa alla differenza tra enti territoriali e organismi pubblici
(212) |
Secondo le autorità francesi (99), la dimostrazione dell’esperto della Commissione non sarebbe affatto conclusiva e si limiterebbe a contrapporre diverse interpretazioni della sentenza Campoloro; soprattutto, essa non distingue gli organismi pubblici dagli enti locali, differenza tuttavia centrale per stabilire se un credito può rimanere inevaso. Le autorità francesi riprendono a questo proposito il parere del proprio esperto che mette in discussione la premessa su cui si fondano i ragionamenti della Commissione sulla giurisprudenza Campoloro: il ragionamento della Commissione si fonda sull’assimilazione degli enti territoriali agli organismi pubblici, entrambi caratterizzati dal fatto di essere persone giuridiche di diritto pubblico distinte dallo Stato. Questi due tipi di soggetti non avrebbero tuttavia il medesimo statuto costituzionale. Infatti, l’esistenza degli enti locali risponde ad un’esigenza costituzionale e lo Stato ha l’obbligo di assicurarne la sopravvivenza. Gli EPIC, che non beneficiano per niente dello stesso statuto costituzionale, possono essere invece sciolti. Pertanto, la giurisprudenza Campoloro che verte su casi di inadempienza di enti locali non può essere utilizzata quando si tratta di organismi pubblici. |
(213) |
La Commissione esaminerà ora se la differenza di statuto costituzionale tra gli enti territoriali e gli organismi pubblici sia tale da rimettere in discussione le conclusioni tratte dal suo esperto a partire dalle decisioni della CEDU e del Consiglio di Stato nella causa Campoloro. |
(214) |
La Commissione constata che alla base della decisione della CEDU non vi è la necessità di preservare l’esistenza dell’ente territoriale interessato, bensì la tutela dei diritti del creditore, ossia il suo diritto a un processo equo (articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e la protezione della sua proprietà (articolo 1 del protocollo n. 1): che il debitore sia un organismo pubblico o un ente territoriale, i diritti del creditore sono violati nel medesimo modo. |
(215) |
Quanto alla decisione del Consiglio di Stato, è opportuno distinguere i diversi regimi di responsabilità:
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(216) |
In conclusione, la Commissione ritiene che la differenza di statuto costituzionale tra gli enti territoriali e gli organismi pubblici non invalidi le conclusioni che l’esperto della Commissione ha tratto dalla giurisprudenza Campoloro. La Commissione osserva peraltro che le argomentazioni delle autorità francesi tendono a contestare la pertinenza della causa Campoloro nel caso di specie, che non riguarda un ente territoriale, laddove la causa Campoloro è stata invocata dalle stesse autorità francesi a sostegno della loro posizione. |
(β) Osservazione secondo cui il fatto di chiamare in causa la responsabilità dello Stato è infondato
(217) |
Secondo le autorità francesi non è peraltro chiaro il fondamento in base al quale la responsabilità senza colpa dello Stato sarebbe chiamata in causa quando un organismo pubblico è inadempiente, poiché in tal caso la responsabilità dello Stato potrebbe essere impegnata solo se il fatto (compresa l’astensione) che gli si imputa è stata la causa diretta del pregiudizio, circostanza che non si verifica nella situazione in esame. |
(218) |
La Commissione constata nondimeno che la decisione del Consiglio di Stato e la decisione della CEDU stabiliscono chiaramente che la responsabilità senza colpa dello Stato può essere impegnata. |
(γ) Osservazione relativa all’assenza di pregiudizio anomalo e speciale
(219) |
Per le autorità francesi non è infine chiaro perché il giudice considererebbe il pregiudizio «speciale», trattandosi di un pregiudizio che interessa tutti i creditori dell’organismo, o «anomalo», dal momento che dei creditori hanno accettato di fare credito a un soggetto che versa in una situazione finanziaria incerta. |
(220) |
La Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’esistenza di un pregiudizio anomalo e speciale costituisce effettivamente un limite perché possa essere chiamata in causa la responsabilità dello Stato. Le autorità francesi dubitano che vi sia pregiudizio anomalo allorquando i creditori hanno accettato di fare credito a un soggetto che versa in una situazione finanziaria incerta. La Commissione rileva al riguardo che questa argomentazione presuppone che la garanzia non esista (e che i creditori ritengano che non esiste), laddove l’analisi su esposta dimostra il contrario. Infatti, se i creditori sono convinti che esiste una garanzia, la situazione finanziaria dell’organismo è molto meno determinante quando il creditore è chiamato a decidere se concedere un credito all’organismo o a negoziare le condizioni del credito. Va peraltro detto che il debito può essere stato contratto quando l’organismo pubblico non era a rischio o quando il creditore non era ragionevolmente a conoscenza di difficoltà finanziarie. In ogni caso, il pregiudizio anomalo va valutato a prescindere dal fatto che l’organismo versasse o meno in difficoltà finanziarie o che il pregiudizio sia stato subito da tutti i creditori o da uno solo. Secondo la giurisprudenza sulla responsabilità amministrativa senza colpa (100), il pregiudizio anomalo e speciale è valutato con riferimento all’interesse generale. Perché sia anomalo e speciale, il pregiudizio deve rivestire per colui che lo subisce un’importanza sproporzionata rispetto all’interesse generale perseguito. La Commissione ne deduce che il carattere anomalo e speciale del pregiudizio costituisce senza dubbio un filtro che può impedire l’indennizzo a fronte di un determinato numero di crediti, ma che questo filtro è tanto meno utilizzabile quanto maggiore è l’entità del debito. La Commissione ricorda infine che l’esistenza di un pregiudizio anomalo e speciale non è un condizione ritenuta dalla giurisprudenza della CEDU. Qualsiasi creditore può pertanto ottenere in linea di principio un risarcimento dallo Stato a saldo del credito concesso, in esito ad un procedimento giudiziario. |
v) L’assenza di limite della responsabilità e/o della garanzia dello Stato
(221) |
La Commissione evidenzia che, come osservato in precedenza, nulla impedisce al legislatore, come accade per alcune società, di stabilire che lo Stato risponde dei debiti degli EPIC solo a concorrenza dell’apporto (o dotazione) iniziale. In particolare, nulla impedisce al legislatore di limitare la responsabilità statale o semplicemente di precisare che lo Stato azionista può essere responsabile di un debito di un EPIC solo in caso di colpa o per un fatto distinto dalla semplice insolvenza dell’EPIC, fatto direttamente imputabile allo Stato da cui ha origine un pregiudizio particolare. Pertanto, è facoltà del legislatore escludere la garanzia dello Stato nei confronti degli EPIC e limitare che la responsabilità statale sia in causa nel caso di pregiudizi subiti dai creditori. Le autorità francesi non hanno tuttavia provveduto a precisazioni in tal senso. |
vi) Conclusioni della Commissione
(222) |
Alla luce dei punti da (i) a (v), la Commissione ritiene che allo stato attuale del diritto francese, un creditore che non ha ottenuto il rimborso del credito ricorrendo alle procedure della legge del 16 luglio 1980 può ricevere l’integralità delle somme corrispondenti al credito non onorato chiamando in causa in ultima istanza la responsabilità dello Stato, al contrario di quanto avviene nel quadro di una procedura di liquidazione di diritto comune in cui il creditore è rimborsato in funzione delle risorse disponibili. La responsabilità dello Stato, che funziona alla stregua di una garanzia, non è soggetta ad alcuna limitazione nei testi di diritto francese. Essa è intrinsecamente connessa al regime giuridico di diritto pubblico dell’organismo debitore. |
vii) Analisi della proposta francese relativa alla clausola nei contratti
(223) |
Le autorità francesi sarebbero disposte, se la Commissione adottasse una decisione di assenza di aiuti, a estendere a tutti i contratti comportanti un credito la proposta presentata di esplicitare che non vi è garanzia statale. Secondo le autorità francesi, in questo modo si potrebbe scongiurare il rischio di veder impegnata la responsabilità senza colpa dello Stato solo per insolvenza di La Poste. |
(224) |
In via preliminare, la Commissione desidera ricordare che l’osservazione formulata al considerando 181 si applica ovviamente a questa sezione della presente decisione. Peraltro, come indicato nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione riconosce che si tratta di una misura in grado di ridurre le possibilità per il creditore che ha firmato un tale contratto di ottenere il rimborso del credito mediante procedimento giudiziario. La Commissione continua tuttavia a nutrire dubbi sul carattere duraturo della soluzione proposta, poiché l’eccezione per rischio accettato è una norma giurisprudenziale suscettibile di evolvere (che la giurisprudenza possa cambiare è tanto più probabile se si pensa che la giurisprudenza evolve verso un’estensione del regime di responsabilità senza colpa dello Stato). In risposta alle osservazioni delle autorità francesi, la Commissione evidenzia che le considerazioni precedenti non portano la Commissione a negare ogni effetto alla proposta avanzata, ma a sottolineare la fragilità del quadro giuridico che ne risulterebbe. |
(225) |
Peraltro, la Commissione ritiene insufficiente la proposta delle autorità francesi dal momento che la garanzia dello Stato potrebbe valere per qualsiasi tipo di responsabilità, comprese in particolare la responsabilità extracontrattuale e la responsabilità penale, che da questo punto di vista presentano le stesse caratteristiche: è impossibile stabilire in anticipo, tramite contratto, nei confronti dei debitori che lo Stato non è responsabile dei debiti de La Poste. In termini generali, La Poste può essere debitrice verso terzi in esito a diversi meccanismi giuridici e in caso di insolvenza entrerebbe in gioco la garanzia dello Stato. Per esempio, se La Poste dovesse rilevare un’altra struttura (un altro organismo pubblico), ne acquisirebbe contestualmente diritti e obblighi. Se poi successivamente fosse tenuta ad estinguere i debiti che la struttura assorbita aveva contratto con terzi, nessun contratto o documento giuridico stipulerebbe che lo Stato non è tenuto al rimborso dei debiti de La Poste nei confronti dei creditori della struttura in questione, perché non era prevedibile. In tal modo, per effetto di meccanismi di trasformazione (fusione, incorporazione) di talune strutture in seno al settore pubblico, La Poste potrebbe farsi carico di alcuni debiti nei confronti di terzi, senza che sia possibile per contratto prevedere una limitazione della garanzia dello Stato. La proposta di inserire una simile clausola nei «contratti» con i «creditori» è quindi insufficiente poiché non copre tutte le ipotesi. Una tale soluzione potrebbe non coprire crediti detenuti da terzi non individuabili a prima vista. Solo un testo di portata generale che stabilisca che lo Stato non è garante de La Poste, applicabile in ogni situazione e a ogni tipologia di terzi, risulta tal fine sufficiente. |
(226) |
Infine, anche nell’ipotesi in qui le proposte francesi bloccassero ogni possibilità per un creditore de La Poste di impegnare la responsabilità dello Stato per ottenere il rimborso del credito (ipotesi non verificabile, secondo la Commissione), queste proposte non consentono di stabilire con chiarezza cosa accadrebbe in caso di insolvenza de La Poste. Infatti, un creditore de La Poste che non è riuscito ad ottenere il rimborso del proprio credito individuale potrebbe sempre sperare di essere rimborsato nel quadro di una ristrutturazione globale de La Poste finanziata dallo Stato, come si verrà dimostrato in seguito nella presente decisione. |
4) Quand’anche non ottenesse soddisfazione, il creditore potrebbe appellarsi all’errore legittimo commesso in occasione della concessione del credito, nella convinzione che questo sarebbe stato sempre onorato, ottenendo i relativi effetti giuridici.
(227) |
Il ricorso alla teoria dell’apparenza (101) permette di sostanziare la dimostrazione. Infatti, anche seguendo il ragionamento delle autorità francesi, secondo cui non esiste garanzia illimitata a favore de La Poste in virtù del suo regime giuridico, ragionamento contestato dalla Commissione, gli elementi analizzati in precedenza inducono i creditori legittimamente a credere che una tale garanzia esista comunque. La teoria dell’apparenza amplifica l’effetto prodotto dalla concordanza di una serie di indizi. |
(228) |
I principali indizi pertinenti ai fini della teoria dell’apparenza sono ricordati di seguito:
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(229) |
Attenendosi alle conclusioni del suo esperto, la Commissione conclude che quand’anche, nell’ipotesi sostenuta dalle autorità francesi, un creditore dovesse erroneamente ritenere che lo Stato sia tenuto a garantire i debiti degli organismi pubblici e de La Poste in particolare, l’errore sarebbe legittimo tenuto conto dei summenzionati elementi e potrebbe produrre effetti giuridici. Se, eccezionalmente, il creditore non riuscisse a ottenere il rimborso del credito, gli rimarrebbe tuttavia la certezza che il credito non potrà essere in alcun modo cancellato. |
B. Garanzia sul mantenimento dell’esistenza de La Poste e/o dei suoi obblighi
(230) |
Come sarà dimostrato, quand’anche, entro un termine ragionevole e dopo aver esperito le procedure descritte nella sezione precedente, il creditore non riuscisse a ottenere il rimborso del credito, gli rimarrebbe la certezza che il credito non verrà cancellato. Quando una società di diritto privato cessa di esistere, i suoi diritti e i sui obblighi possono scomparire con essa. La procedura di liquidazione delle società non offre alcuna garanzia che i crediti saranno rimborsati. La situazione degli organismi pubblici è diversa. Come già dimostrato, per gli organismi pubblici insolventi non esistono procedure di scioglimento-liquidazione che ne estinguano i debiti. Sebbene non sia previsto espressamente da nessun testo, la pratica e alcuni principi fondamentali del diritto amministrativo tendono a dimostrare che, nel caso in cui una decisione dell’autorità pubblica ne decreti la fine, i diritti e gli obblighi di un organismo pubblico che cessa di esistere in quanto tale sono sempre ripresi da un altro soggetto e, in assenza di questi, dallo Stato. Non esiste liquidazione-scioglimento dell’organismo pubblico per volontà dell’autorità pubblica con cancellazione dei relativi diritti e obblighi. Pertanto, ciascun creditore è certo di potersi rivalere nei confronti di un altro organismo e che il credito non sarà pertanto cancellato. |
(231) |
Questa dimostrazione si fonda sullo studio pratico delle evoluzioni organiche degli organismi pubblici. Lo studio, condotto dall’esperto della Commissione, mostra che i debiti degli organismi pubblici sono sempre trasferiti a un’altra persona giuridica che non può rifiutarli. |
(232) |
L’esperto della Commissione ha distinto tre cause di scioglimento degli organismi pubblici (102): la decorrenza dei termini (1), il venir meno della missione conferita (2) e, il caso generalmente più frequente, il trasferimento della missione conferita, che comporta necessariamente un trasferimento dei diritti e degli obblighi (3). |
a) Gli organismi pubblici giunti a termine
(233) |
La decorrenza dei termini è un caso raro. L’unico esempio (103) rinvenuto dall’esperto della Commissione mostra che i diritti e gli obblighi dell’organismo pubblico, tra cui in particolare i debiti (espressamente menzionati), sono trasferiti ad altre persone giuridiche di diritto pubblico. |
b) Lo scioglimento degli organismi pubblici per il venir meno della missione conferita
(234) |
Il venir meno della missione conferita all’organismo pubblico implica quasi sempre la previa cessazione di una funzione di servizio pubblico. Ciò significa che le autorità pubbliche non intendono più ravvisare in una determinata attività una funzione di interesse generale di cui devono farsi carico o che devono assicurare. Si riscontra tuttavia una tendenza ad individuare un numero crescente di attività come servizio pubblico, il che spiega perché la portata di questo fenomeno sia piuttosto limitata. |
(235) |
Occorre tuttavia discernere il caso degli organismi pubblici che non assolvono a una funzione di servizio pubblico, il cui scioglimento per il venir meno della missione conferita non implica la previa cessazione di una funzione di servizio pubblico. La Poste non rientra in quest’ultima categoria. In ogni caso, anche in tale eventualità, la pratica dimostra come sistematicamente i diritti e gli obblighi di questi organismi siano trasferiti ad un altro soggetto giuridico, nella maggior parte dei casi lo Stato stesso, come mostrano numerosi testi ed esempi individuati dall’esperto della Commissione (104) a partire dallo studio condotto da S. Carpi-Petit (105). |
c) Il trasferimento della missione che comporta un trasferimento dei diritti e degli obblighi
(236) |
Il trasferimento della missione da un organismo pubblico a un altro soggetto con relativo trasferimento dei diritti e degli obblighi è il caso più frequente. Il principio di continuità del servizio pubblico comporta il trasferimento dei beni necessari allo svolgimento della missione e, di conseguenza, dei diritti e degli obblighi. |
(237) |
Ne deriva un principio fondamentale: dal momento che la missione permane, i debiti dell’ex organismo pubblico sono trasferiti all’organismo che subentra nella missione stessa. |
(238) |
Nella maggior parte dei casi (106), la funzione è trasferita ad un unico organismo, in tal modo il patrimonio viene integralmente trasferito senza essere soggetto a spartizione. Lo stesso principio vale nel caso di trasferimento del patrimonio a una persona privata (107). |
(239) |
Esistono anche esempi di spartizione del patrimonio, a dimostrazione di una continuità dei diritti e degli obblighi degli organismi pubblici anche in questa circostanza. |
(240) |
Con il decreto n. 74-947 del 14 novembre 1974, relativo al trasferimento all’Institut de l’audiovisuel dei beni, dei diritti e degli obblighi di ORTF, si concretizza l’esistenza di un principio di designazione di un organismo successore «predefinito»: articolo 1o«i beni, i diritti e gli obblighi dell’Office de radiodiffusion-télévision française che non sono trasferiti […] all’organismo pubblico di diffusione o a una delle società istituite dalla presente legge, potranno essere trasferiti all’istituto dell’audiovisivo a partire dal 1o gennaio 1975 con decreto del Primo ministro». |
(241) |
Gli esempi in cui il patrimonio è trasferito in più fasi confermano la tendenza già sottolineata (108). |
(242) |
Quando un organismo pubblico viene trasformato in società per azioni, esistono diverse modalità di «trasformazione»:
|
(243) |
Negli ultimi anni il legislatore ha avuto soprattutto ricorso alla trasformazione senza scomparsa. In occasione delle prime trasformazioni e soprattutto nel caso di France Télécom, il legislatore ha soppresso l’EPIC per poi procedere al trasferimento di tutti i beni, diritti e obblighi a una nuova persona giuridica di diritto privato (110). In seguito, in occasione di operazioni successive, il legislatore opera unicamente un cambiamento di forma giuridica senza creare una nuova persona giuridica. In tal caso, non vi è trasferimento di beni, diritti e obblighi dell’EPIC, né cessazione di attività, bensì l’organizzazione di una continuità giuridica da parte del legislatore, come dimostra ad esempio la legge n. 2004–803 del 9 agosto 2004, relativa al servizio pubblico dell’elettricità e del gas e alle imprese dell’elettricità e del gas, all’articolo 25: «la trasformazione in società di Electricité de France e di Gaz de France non comporta né creazione di una nuova persona giuridica, né cessazione di attività. I beni, i diritti, gli obblighi, i contratti e le autorizzazioni di qualsiasi natura delle società Electricité de France e Gaz de France, in Francia e all’estero, sono quelli di ciascuno degli organismi pubblici al momento della trasformazione della forma giuridica. Detta trasformazione non consente in alcun modo di rimettere in discussione i suddetti beni, diritti, obblighi, contratti e autorizzazioni e non incide in modo alcuno, in particolare, sui contratti conclusi con terzi da parte di Electricité de France, Gaz de France […]. Le operazioni che questa trasformazione comporta non danno luogo alla riscossione di diritti, imposte o tasse di alcuna natura» (111). |
(244) |
In accordo con il suo esperto, la Commissione conclude che l’analisi delle diverse ipotesi di scomparsa degli organismi pubblici permette di trarre le seguenti conclusioni:
|
(245) |
Secondo la Commissione, questa analisi dimostra che il creditore di un siffatto organismo pubblico può coltivare la certezza che il credito non sarà cancellato se l’organismo cessa di esistere. |
(246) |
La dimostrazione non sarebbe completa senza valutare se, come nelle successioni di diritto privato, l’erede può rifiutare la successione, soprattutto se i debiti sono eccessivamente gravosi. A quanto pare, la possibilità di rifiutare una successione in diritto amministrativo è molto limitata. |
(247) |
Secondo S. Carpi-Petit (113): «contrariamente al diritto civile che offre questa possibilità a tutti i successibili, la facoltà di scelta non è un principio generale del diritto amministrativo delle successioni. Essa è riconosciuta solo a taluni successibili, in funzione della natura dell’operazione realizzata. In tal senso, le trasmissioni connesse alle soppressioni pure e semplici non sono facoltative. Quanto a quelle inerenti alle sostituzioni, il loro carattere facoltativo dipende dalla preesistenza del de cuius». Per quanto concerne le soppressioni pure e semplici, S. Carpi-Petit deduce dal suo studio esaustivo che «l’assenza di un’opzione aperta a favore dello Stato si applica anche al diritto amministrativo. Ciò implica che, per quanto concerne l’esistenza o l’assenza del diritto di scelta, l’ipotesi più semplice è senza dubbio quella della soppressione di un organismo pubblico nazionale senza che la missione sia ripresa. In questo caso, infatti, l’avente causa è sempre lo Stato. Se questi rifiuta i beni lasciati dall’organismo pubblico soppresso, essi risulterebbero necessariamente vacanti, circostanza non contemplabile. Peraltro, non è possibile imputare l’onere della successione a un altro patrimonio. Non sussiste quindi la facoltà di scelta nel caso della soppressione pura e semplice di un organismo pubblico nazionale». |
(248) |
Nel caso in cui la missione viene ripresa, «esistono due tipologie di sostituzione nel diritto amministrativo delle successioni. Nella prima ipotesi, la persona giuridica che sostituisce la persona fisica-de cuius viene istituita a questo specifico scopo. Essa costituisce quindi l’avente causa universale della successione. Sembra pertanto normale rifiutarle il diritto di scelta». |
(249) |
L’esperto della Commissione osserva che si potrebbe obiettare sostenendo che, trattandosi di soppressioni pure e semplici di organismi pubblici dovute alla cessazione della missione, l’impossibilità dello Stato di rifiutare dei beni non comporta necessariamente l’impossibilità di rifiutare dei debiti. Sembra tuttavia che, nel caso di persone pubbliche, l’impossibilità di rifiutare una successione si basi principalmente sul regime giuridico di diritto pubblico degli organismi pubblici e non sull’impossibilità di lasciare beni vacanti. |
(250) |
In accordo con il suo esperto, la Commissione conclude che i debiti degli organismi pubblici sono, nella pratica, sempre trasferiti a un’altra persona giuridica di diritto pubblico in caso di scomparsa dell’organismo pubblico che svolgeva la missione. I creditori di questo tipo di organismi pubblici, cui appartiene La Poste, sono di conseguenza certi che i crediti non saldati non si estingueranno. |
C. Conclusioni sull’esistenza di una garanzia statale a favore de La Poste
(251) |
Sulla base degli elementi forniti al fine di dimostrare l’esistenza di una garanzia per quanto riguarda il rimborso dei singoli crediti e il mantenimento in vita degli obblighi de La Poste, la Commissione conclude che:
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(252) |
Queste caratteristiche sono intrinsecamente connesse allo statuto giuridico de La Poste in quanto organismo pubblico. |
(253) |
Le procedure sopra descritte implicano che lo Stato svolge un ruolo di garante in ultima istanza. Si può quindi legittimamente concludere che La Poste benefici di una garanzia illimitata dello Stato francese in virtù del suo statuto giuridico di organismo pubblico. |
(254) |
La garanzia statale illimitata a favore de La Poste comporta un trasferimento di risorse statali ai sensi del punto 2.1 della comunicazione del 2008 sulle garanzie (114). Infatti, La Poste non corrisponde alcun premio per tale garanzia e lo Stato rinuncia quindi alla remunerazione normalmente associata alle garanzie. D’altra parte, la garanzia crea un rischio di impegno potenziale e futuro delle risorse statali e lo Stato potrebbe essere obbligato a pagare i debiti de La Poste (115). |
(255) |
Infine, la garanzia statale illimitata a favore de La Poste è imputabile allo Stato perché deriva dalla combinazione dello statuto giuridico di diritto pubblico de La Poste, dei principi di diritto nazionale e di due atti legislativi, ossia la legge del 25 gennaio 1985, divenuta il codice di commercio, e la legge del 16 luglio 1980, con le relative misure attuative. |
4.1.2. ESISTENZA DI UN VANTAGGIO SELETTIVO
(256) |
La garanzia è un elemento essenziale del sostegno pubblico, sostegno grazie al quale La Poste beneficia di condizioni di finanziamento più favorevoli di quelle di cui godrebbe se fosse valutata esclusivamente in base ai suoi meriti (a). Considerato il carattere illimitato della garanzia, non è possibile calcolare il prezzo di mercato del premio che La Poste dovrebbe corrispondere allo Stato, circostanza che rende inapplicabile il dispositivo di retrocessione proposto dalle autorità francesi (b). Le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da La Poste in virtù della garanzia statale implicita costituiscono un vantaggio selettivo (c). |
a) La garanzia è un elemento essenziale del sostegno pubblico, sostegno grazie al quale La Poste beneficia di condizioni di finanziamento più favorevoli di quelle di cui godrebbe se fosse valutata esclusivamente in base ai suoi meriti.
1) Le condizioni di finanziamento sono fissate soprattutto sulla base del rating finanziario.
(257) |
Le condizioni di finanziamento sono fissate soprattutto sulla base del rating finanziario (116): quanto più si declassa il rating di un’impresa a causa di un accresciuto rischio di insolvenza, tanto più la remunerazione richiesta dall’investitore sarà elevata. Contrariamente, un’impresa che presenta un rischio di insolvenza molto limitato potrà sottoscrivere prestiti a condizioni molto favorevoli. |
2) Contrariamente a quanto asserito dalle autorità francesi, le agenzie di rating reputano che la garanzia sia un elemento determinante del sostegno pubblico a La Poste, sostegno grazie al quale quest’ultima beneficia di un rating più elevato di quello che avrebbe ottenuto se fosse stata giudicata esclusivamente in base ai suoi meriti.
i) La garanzia, in quanto elemento essenziale del sostegno pubblico a La Poste, influenza il rating finanziario de La Poste.
(α) Analisi delle agenzie di rating (117) in merito all’esistenza di una garanzia statale a favore de La Poste.
(258) |
In uno studio del 22 novembre 2004 su come il sostegno pubblico influenza il rating degli operatori postali, Standard & Poor’s indica che lo statuto giuridico de La Poste, in virtù del quale questo organismo gode di una garanzia sovrana in ultima istanza, assicura agli obblighi de La Poste la massima garanzia statutaria da parte della Repubblica francese (118). |
(259) |
Il 3 aprile 2007, Standard & Poor’s ha ribadito le conclusioni secondo cui, in forza del suo statuto giuridico di organismo pubblico, La Poste gode della massima garanzia da parte dello Stato francese, anche se questa garanzia non è immediata ed esplicita, circostanza che si rispecchia nel diverso rating tra La Poste e la Repubblica francese (119). |
(260) |
Quanto a Fitch, altra agenzia di rating di primo piano, il 31 marzo 2006, nel confermare il rating AAA attribuito a La Poste, l’agenzia ha ricordato che La Poste è un gruppo pubblico che gode della garanzia dello Stato francese. |
(261) |
Il 17 aprile 2008 Fitch ha tuttavia abbassato il rating de La Poste da AAA a AA, motivando la decisione con il fatto che «lo statuto giuridico di esercente pubblico de La Poste non giustifica più che i relativi rating siano automaticamente allineati allo Stato. Sebbene precisi di non presupporre l’esistenza di una garanzia implicita da parte dello Stato», Fitch afferma tuttavia che «rimane l’obbligo statutario per lo Stato di farsi carico degli impegni sottoscritti da La Poste». A questo proposito, la Commissione ricorda che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, ha scarsa rilevanza se l’obbligo dello Stato di onorare gli impegni de La Poste discenda da ciò che viene denominata garanzia nel diritto nazionale o da un semplice obbligo statutario. In entrambi i casi, per il diritto dell’Unione si tratta di una garanzia statale [cfr. la comunicazione del 2008 sulle garanzie che spiega che le garanzie pubbliche possono essere connesse alla tipologia dell’impresa stessa e implicare un ripianamento delle perdite da parte dello Stato (120)]. |
(262) |
Il 4 settembre 2009 Fitch ha segnalato quanto segue (121): «Tuttavia, come aveva indicato in occasione del declassamento del rating di LP da AAA ad AA nel 2008, l’agenzia non riconosce l’esistenza di una garanzia implicita da parte dello Stato a favore di LP in fatto di liquidità. Infatti, dal 2006, i dispositivi di aiuto di Stato possono essere attivati solo se le necessità di liquidità sono in linea con le regole europee della concorrenza; ne deriva che lo statuto giuridico di esercente pubblico di LP non giustifica più che il suo rating sia automaticamente allineato a quello dello Stato. Pertanto, l’accesso agli anticipi del Tesoro in caso di crisi di liquidità non è più assicurato, il che può ritardare sensibilmente il sostegno dello Stato in caso di necessità». Fitch ritiene dunque che dal 2006 la garanzia di liquidità non possa più essere attivata perché non conforme alla normativa europea in materia di concorrenza. Ciò conferma la convinzione dell’agenzia secondo cui, prima di tale data, una garanzia siffatta esisteva e poteva essere attivata. Fitch attribuisce notevole importanza alla lettera del 26 febbraio 2006 con cui la Commissione comunica alla Francia le conclusioni preliminari sull’esistenza di una garanzia statale illimitata (122). Tuttavia, Fitch non tiene conto del fatto che la lettera del 26 febbraio 2006 della Commissione classifica la garanzia come aiuto di Stato esistente e si limita a fornire una valutazione preliminare e non vincolante dell’esistenza di tale garanzia, senza impedirne in nessun modo l’eventuale attivazione. Pertanto, se esisteva una garanzia prima del 2006, la sua esistenza e la possibilità si essere attivata non decadono con la lettera della Commissione del 26 febbraio 2006. Una tale circostanza si verificherebbe solo con l’abrogazione della garanzia stessa da parte della Francia o della Commissione in forza di un atto che produce effetti giuridici vincolanti. In conclusione, pur reputando erroneamente che la lettera della Commissione comporti la caducità della garanzia, Fitch continua a riconoscere il «livello di sostegno straordinario che LP può ricevere dal suo mandante, nonché la forte probabilità che tale sostegno gli venga fornito in caso di necessità». |
(β) La garanzia, in quanto elemento essenziale del sostegno statale, influenza il rating finanziario de La Poste
(263) |
Dall’esame delle analisi e delle metodologie di Standard & Poor’s e Fitch, si evince che la garanzia, in quanto elemento determinante del sostegno statale, influenza il rating finanziario. |
— Standard & Poor’s (S & P) Metodologia
(264) |
Nello succitato studio sull’influenza del sostegno statale sul rating degli operatori postali, S & P spiega che la metodologia da utilizzare per stabilire il rating di un operatore postale è scelta in funzione del grado stimato di sostegno statale di detto operatore. S & P distingue gli operatori postali che beneficiano del sostegno statale (per esempio la posta francese e quella italiana) da quelli che non beneficiano di alcun sostegno statale (per esempio Deutsche Post e TNT). Tra gli operatori postali che beneficiano del sostegno statale, S & P individua tre sottocategorie:
|
(265) |
Nello stesso studio, S & P spiega che il sostegno che lo Stato conferisce all’operatore postale viene valutato (metodologia per la valutazione e per determinare in ultima istanza il rating) in funzione di quattro fattori, citati nel seguente ordine di importanza: lo statuto giuridico dell’operatore, la probabilità di una sua privatizzazione, la sua governance e il regime di regolamentazione. Per quanto riguarda lo statuto giuridico, S & P cita a giusto titolo il caso della posta francese, sottolineando il sostegno «estremamente sostanzioso» dello Stato e aggiungendo subito dopo che La Poste beneficia in ultima istanza di una garanzia statutaria della Repubblica francese (124). |
(266) |
S & P illustra quindi l’importanza del sostegno «estremamente sostanzioso» dello Stato francese a beneficio de La Poste dato dall’esistenza di una garanzia statutaria in ultima istanza. In considerazione di questo sostanzioso sostegno, S & P conclude che il rating de La Poste può essere determinato a partire da quello della Repubblica francese con un declassamento massimo di tre categorie, ossia 6 notches. Infatti, il rating attribuito da S & P a La Poste, ancorché progressivamente declassato, non è mai stato oltre 4 notches inferiore a quello della Repubblica francese (con rating AAA) (125). |
(267) |
Da quanto precede la Commissione deduce che la garanzia statale a favore de La Poste è un elemento fondamentale nella valutazione di S & P, secondo cui La Poste beneficia di un «sostegno statale estremamente sostanzioso». È proprio in virtù di questo sostegno «estremamente sostanzioso» che S & P utilizza per La Poste una metodologia top-down. Se S & P utilizzasse una metodologia bottom-up, o ancor peggio, non aumentasse il rating de La Poste ignorando il sostegno statale, come è il caso di Deutsche Post e TNT, La Poste avrebbe un rating inferiore a quello attualmente attribuitole. Infatti, nello studio sull’influenza del sostegno statale sul rating degli operatori postali, S & P ritiene che i risultati commerciali e finanziari di Deutsche Poste e TNT siano superiori a quelli de La Poste. Tuttavia, i rating di Deutsche Post e di TNT, riportati nello studio di S & P, risultano inferiori a quello de La Poste. Se fosse valutata in base ai propri meriti, La Poste avrebbe quindi un rating inferiore a quello attualmente attribuitole in virtù del sostegno statale «estremamente sostanzioso» che S & P dimostra tramite l’esistenza di una garanzia statutaria in ultima istanza. |
— I rating più recenti
(268) |
Nella valutazione de La Poste del 3 aprile 2007, S & P menziona il cambiamento di struttura di capitale con conseguente cambiamento di statuto giuridico e il venir meno della garanzia, elemento preso in considerazione nel rating (126). S & P precisa di prendere già in considerazione il probabile cambiamento di questi tre elementi (struttura del capitale, statuto giuridico e garanzia) nel lungo periodo. In attesa di questa modifica, S & P continua ad applicare una metodologia top-down. Si è però dimostrato nel paragrafo precedente che, grazie a questa metodologia, La Poste può ottenere e ottiene un rating migliore di quello che avrebbe ottenuto sulla base dei propri meriti. |
(269) |
La Commissione ammette tuttavia che, nella stessa analisi del 3 aprile 2007, S & P sottolinea che la raccomandazione della Commissione non ha influito sul rating de La Poste poiché ritiene che una variazione dello statuto giuridico de La Poste non implichi necessariamente una riduzione del sostegno pubblico su cui si fonda il rating de La Poste, come dimostrato dalle recenti decisioni del governo (127). La Commissione constata che S & P prende in considerazione altri elementi, diversi dalla garanzia, quando giunge alla conclusione che La Poste beneficia di un sostanzioso sostegno statale tale da giustificare una metodologia top–down. Questi elementi sono tali da compensare le pressioni esistenti sullo statuto giuridico de La Poste in funzione delle quali S & P prevede un cambiamento di statuto giuridico e il venir meno della garanzia nel lungo periodo. Ciò non toglie che S & P considera la garanzia come un elemento essenziale del sostegno statale, circostanza che influisce sul rating. |
(270) |
Nella valutazione del 21 gennaio 2009, in seguito all’annuncio fatto il 18 dicembre 2008 dal presidente della Repubblica francese di un progetto di legge che trasforma La Poste in società per azioni, S & P ha ridotto il rating de La Poste ad A + con una previsione negativa. La previsione negativa era giustificata dal probabile cambiamento nei due anni successivi dello statuto giuridico e della struttura di proprietà dell’impresa (128). Secondo S & P, queste iniziative potrebbero limitare le possibilità per lo Stato di fornire all’operatore un sostegno straordinario in caso di necessità. Ancora una volta, lo statuto giuridico, al quale la garanzia è associata, è citato come un segno del forte sostegno pubblico a beneficio de La Poste. |
— Fitch Ratings
(271) |
Fitch ha basato il rating AAA, attribuito a La Poste fino al 17 aprile 2008, sul fatto che La Poste è un gruppo pubblico che beneficia della garanzia dello Stato francese. |
(272) |
Il 4 ottobre 2006, giorno in cui la Commissione ha raccomandato alla Francia di porre fine alla garanzia illimitata di cui gode La Poste in quanto persona giuridica di diritto pubblico, l’agenzia di rating Fitch ha rivisto il giudizio al ribasso (da AAA stabile a AAA negativo), con la motivazione che la raccomandazione della Commissione europea deve essere interpretata come il primo segnale tangibile di pressioni sullo statuto giuridico de La Poste e, quindi, sui suoi rating. Questo declassamento del rating, al pari della giustificazione che fornisce Fitch, illustra il legame tra lo statuto giuridico e la garanzia di cui La Poste beneficia da un lato e il rating attribuito da Fitch dall’altro. |
(273) |
Il 17 aprile 2008 Fitch ha abbassato il rating ad AA. Fitch continua tuttavia ad applicare una metodologia top-down, con la motivazione che La Poste appartiene al settore pubblico. Come riportato in precedenza, Fitch basa la decisione sul fatto che lo statuto giuridico di esercente pubblico de La Poste non giustifica più che i relativi rating siano automaticamente allineati allo Stato. Fitch spiega che i rating de La Poste si fondano ormai sulla relazione di sostegno tra la società madre, nella fattispecie lo Stato, e la sua controllata, La Poste. Anche attualmente Fitch utilizza una metodologia top-down: il rating de La Poste non è più allineato a quello dello Stato, ma considerando il sostanzioso sostegno statale a favore de La Poste e il fatto che l’obbligo statutario dello Stato di farsi carico degli impegni de La Poste costituisce un elemento essenziale, il rating de La Poste si fonda anche su quello dello Stato e non unicamente sulla situazione economica dell’impresa. Questo approccio, e il rating, trovano convalida nella valutazione del 4 settembre 2009. |
— Conclusioni
(274) |
Dalle precedenti analisi, la Commissione conclude che la garanzia statutaria in ultima istanza dello Stato a favore de La Poste è considerata da Fitch almeno fino al 2008 e da S & P come un elemento essenziale del sostegno offerto dallo Stato a La Poste. È proprio in virtù di questo sostegno che le agenzie di rating hanno adottato una metodologia top–down, che ha condotto nel caso de La Poste ad un rating più elevato di quello che avrebbe ottenuto unicamente in ai propri meriti. La Commissione ritiene dunque che la garanzia costituisca o abbia costituito un elemento essenziale del rating de La Poste, pur non essendo l’unico. Poiché Fitch e S & P sono due importanti agenzie di rating e dal momento che il mercato tiene conto del loro rating per valutare il credito da accordare a una determinata impresa, un rating da parte di queste agenzie (di una sola o di entrambe) migliore di quello che sarebbe stato attribuito in assenza della garanzia è suscettibile di produrre un vantaggio di cui La Poste non avrebbe beneficiato in condizioni normali di mercato. |
ii) Confutazione delle argomentazioni delle autorità francesi
(α) Il carattere essenziale dell’esistenza di una garanzia implicita ai fini del rating dei soggetti sottoposti alle disposizioni della legge del 1980 non è contraddetto dalla constatazione secondo la quale il loro rating può essere inferiore a quello dello Stato
(275) |
Le autorità francesi contestano l’impatto economico delle disposizioni della legge del 16 luglio 1980 sostenendo che se le agenzie ne deducessero effettivamente un vantaggio per i creditori delle persone giuridiche interessate consistente in un meccanismo assimilabile a una garanzia statale, non si comprenderebbe perché a enti locali possano essere attribuiti rating BBB + oppure AA-. Peraltro, le autorità francesi hanno difficoltà a comprendere come mai, se beneficiava della garanzia statale, La Poste avrebbe avuto un rating inferiore a quello dello Stato (129). |
(276) |
A questo proposito, la Commissione rimanda all’analisi di S & P del 22 novembre 2004 sull’influenza del sostegno statale sul rating degli enti postali, a quella del 14 giugno 2006 sul rating dei soggetti collegati allo Stato (130), nonché allo studio del 2007 su La Poste. Secondo queste analisi, il rating di un’impresa che gode di un forte sostegno statale deriva dal rating attribuito allo Stato; esso può essere tuttavia abbassato di due categorie (o 6 notches) poiché i legami finanziari fra detta impresa e lo Stato possono evolvere nel medio o lungo termine (131). Il rating de La Poste inferiore rispetto a quello Stato può dunque spiegarsi con il fatto che S & P prevede una riduzione del sostegno pubblico negli anni a venire, il che ben dimostra che il sostegno pubblico, di cui la garanzia è un elemento essenziale, permette a La Poste di ottenere un rating migliore di quello che riceverebbe altrimenti. |
(277) |
S & P aggiunge che nel 1991, La Poste è diventata un soggetto autonomo di diritto pubblico con uno statuto giuridico di organismo pubblico, circostanza che assicura in ultima istanza a La Poste una garanzia statale sugli obblighi assunti, ma non una garanzia immediata ed esplicita, come si evince dalla differenza di rating tra La Poste e la Repubblica francese (132). Pertanto, pur declassando il rating de La Poste rispetto a quello dello Stato, S & P ritiene senza dubbio che La Poste benefici di una garanzia implicita dello Stato in virtù del suo statuto giuridico di organismo pubblico, circostanza che esercita un’influenza diretta sul metodo utilizzato per stabilire il rating. |
(278) |
I motivi summenzionati spiegano perché S & P abbia deciso di differenziare il rating de La Poste da quello dello Stato. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a prendere posizione in merito all’analisi dei motivi che spiegano la differenza di rating tra lo Stato e gli enti territoriali, dal momento che tale questione non costituisce l’oggetto della presente indagine. |
(β) Le autorità francesi traggono conclusioni errate poiché non ragionano «a parità di condizioni»
(279) |
Secondo le autorità francesi, le analisi delle agenzie di rating non si baserebbero su un esame giuridico, bensì su una valutazione soggettiva del sostegno statale in caso di difficoltà de La Poste. A sostegno di questa affermazione, la Francia rimanda all’analisi di S & P del 3 aprile 2007, nella quale, come già precisato, S & P sottolinea che, a seguito dell’annuncio della Commissione con la lettera che raccomanda di porre fine alla garanzia, il rating de La Poste è rimasto invariato dal momento che una variazione dello statuto giuridico de La Poste non è ritenuta tale da implicare necessariamente una riduzione del sostanzioso sostegno pubblico su cui si fonda il rating de La Poste, come dimostrato dalle recenti decisioni del governo (133). |
(280) |
La Commissione riconosce che S & P prende in considerazione altri elementi, diversi dalla garanzia, quando giunge alla conclusione che La Poste beneficia di un sostanzioso sostegno statale tale da giustificare una metodologia top-down. Nel caso in esame, le recenti decisioni del governo, segnatamente la soluzione della questione sul finanziamento delle pensioni dei funzionari, la conferma dei servizi riservati a La Poste, il sostegno alla distribuzione del libretto A e l’aumento delle tariffe postali (che peraltro costituiscono anche atti di autorità pubblica se non aiuti di Stato a pieno titolo), hanno potuto compensare l’effetto della lettera di raccomandazione della Commissione. Ciò non significa che la lettera di raccomandazione della Commissione e più in generale le pressioni esercitate sulla modifica di statuto giuridico de La Poste e quindi sulla garanzia di cui La Poste beneficia non siano state prese in considerazione dalle agenzie di rating. Naturalmente, queste pressioni sono considerate e analizzate nel senso di un minor sostegno che lo Stato potrebbe erogare a La Poste e influenzano quindi il rating. È peraltro questo il motivo per cui il 4 ottobre 2006, giorno in cui la Commissione ha chiesto alla Francia di porre fine alla garanzia illimitata di cui gode La Poste in quanto persona giuridica di diritto pubblico, l’agenzia di rating Fitch ha rivisto il rating al ribasso (da AAA stabile a AAA negativo), con la motivazione che «la raccomandazione della Commissione europea deve essere interpretata come il primo segnale tangibile di pressioni sullo statuto giuridico de La Poste e, quindi, sui suoi rating», circostanza che conferma come lo statuto giuridico costituisca un elemento fondamentale. |
(281) |
Per illustrare la necessità di ragionare a parità di condizioni, la Commissione ricorda che S & P, nella stessa nota del 2007, precisa anche che un cambiamento dell’assetto proprietario de La Poste (e quindi la perdita della garanzia) implicherebbe l’utilizzo di una diversa metodologia per determinarne il rating, senza tuttavia portare ad un diverso rating de La Poste, dato il miglioramento previsto della situazione intrinseca de La Poste negli anni futuri (134). Questa circostanza sembra confermare che, in assenza del suddetto statuto giuridico, per ottenere lo stesso rating La Poste dovrà migliorare la situazione intrinseca. Per contro, nell’ipotesi in cui la situazione intrinseca de La Poste restasse costante, il minor sostegno offerto dallo Stato a La Poste dovrebbe indurre una riduzione del suo rating (135). |
(γ) Le argomentazioni delle autorità francesi, miranti a dimostrare che lo statuto giuridico de La Poste e la garanzia che ne deriva non sono gli unici elementi presi in considerazione dalle agenzie di rating, non invalidano affatto la dimostrazione della Commissione
(282) |
La maggior parte delle osservazioni con cui le autorità francesi intendono dimostrare la presunta assenza di effetti della garanzia sul rating de La Poste (136) non fa che provare che la garanzia non è l’unico elemento preso in considerazione dalle agenzie di rating. Quest’ultimo argomento, riconosciuto dalla Commissione, non invalida affatto la constatazione secondo la quale le agenzie di rating prendono in considerazione la garanzia nel fissare il rating degli operatori postali. Peraltro, le autorità non formulano un ragionamento a parità di condizioni. |
— Argomentazioni delle autorità francesi tratte dalla dottrina delle agenzie sul rating degli enti postali
(283) |
Le autorità francesi esaminano la metodologia utilizzata dalle agenzie di rating basandosi sulla nota di S & P relativa all’influenza del sostegno statale sul rating degli operatori postali (137). Le suddette autorità sottolineano che nella classificazione descritta da S & P l’appartenenza alla categoria 1 risponde a criteri ampi, senza alcun riferimento allo statuto giuridico dell’operatore valutato. Le autorità francesi ne concludono che lo statuto giuridico non costituisce un elemento importante di analisi per le agenzie di rating. |
(284) |
La Commissione contesta questa analisi e ricorda che S & P individua chiaramente nello statuto giuridico degli operatori uno degli elementi essenziali per valutare la portata del sostegno statale (cfr. i considerando da 264 a 267 sulla metodologia di S & P). |
(285) |
Le autorità francesi sottolineano peraltro che S & P ha classificato la posta italiana nella stessa categoria de La Poste, pur avendo la prima uno statuto giuridico di diritto privato e vantando risultati finanziari tali da non giustificare la classificazione in questa categoria (138). |
(286) |
La constatazione secondo cui un’agenzia di rating possa ritenere che un operatore postale dotato di statuto giuridico di diritto privato, nella fattispecie Poste Italiane, benefici di un sostegno statale sostanzioso e lo classifichi nella medesima categoria de La Poste non inficia affatto la dimostrazione della Commissione intesa a stabilire che le agenzie di rating tengo conto dell’esistenza di una garanzia derivante dallo statuto giuridico de La Poste. Infatti, la Commissione riconosce che gli enti postali, come Poste Italiane, possano essere classificati nella stessa categoria de La Poste pur non beneficiando di alcuna garanzia nella misura in cui vi siano altri elementi che attestano che questi enti godono comunque di un forte sostegno statale. Per dimostrare che la garanzia non influisce in nessun modo sul rating, le autorità avrebbero dovuto dimostrare che Poste Italiane e La Poste si trovavano in una situazione strettamente paragonabile per quanto concerne i diversi elementi considerati dalle agenzie di rating per stimare il sostegno statale e che l’unica differenza tra i due soggetti consisteva nell’esistenza di una garanzia a vantaggio de La Poste. In altri termini, perché il confronto abbia senso, occorre stabilire che per il resto vi sia «parità di condizioni», cosa che le autorità francesi hanno omesso di fare. |
(287) |
Inoltre, quand’anche le autorità francesi avessero dimostrato che la situazione di Poste Italiane e de La Poste sono del tutto simili tranne che per l’esistenza di una garanzia a vantaggio della posta francese (il che non è stato dimostrato), si osserva in ogni caso che S & P valuta in modo diverso il grado di sostegno che lo Stato italiano e lo Stato francese accordano ai rispettivi enti postali. S & P giudica infatti «sostanzioso» il potenziale sostegno dello Stato italiano a favore di Poste Italiane, mentre considera «estremamente sostanzioso» quello dello Stato francese a favore de La Poste (139). Per la Commissione non è escluso che questa differente valutazione sia rivelatrice dell’incidenza della garanzia, garanzia la cui esistenza viene rammentata da S & P nella stessa nota subito dopo l’affermazione secondo la quale La Poste beneficia di un sostegno estremamente sostanzioso (140). In ogni caso, non è possibile trarre conclusioni sulle ragioni per cui in un certo momento Poste Italiane sia stata classificata nella stessa categoria de La Poste. Infatti, da un lato, la presente procedura non verte su queste motivazioni e dall’altro, la molteplicità degli elementi che devono essere considerati dalle agenzie di rating nella valutazione non consente di trarre conclusioni in merito all’effetto specifico della presenza o meno di una garanzia statutaria in ultima istanza. |
— Argomentazioni delle autorità francesi tratte dai rating nel settore privato
(288) |
Le autorità francesi, ricordando che il settore privato abbonda di casi in cui il rating di una controllata è collegato a quello della società madre, concludono che questo tipo di approccio non sarebbe pertanto una particolarità del regime pubblico. |
(289) |
La Commissione non contesta che il rating di una controllata possa essere collegato a quello della società madre, anche nel settore privato e in particolare per quanto riguarda il sostegno che si prevede la società madre sia disposta a offrire alla controllata, sostegno che può eventualmente concretizzarsi in impegni di garanzia assunti dalla prima. Questa argomentazione, che non fa che avvalorare l’analisi della Commissione, illustra in realtà che il regime giuridico di organismo pubblico, al pari della garanzia che ne deriva, è un elemento a riprova del sostegno statale, sostegno preso in considerazione dalle agenzie di rating nel valutare La Poste. |
— Argomentazioni delle autorità francesi tratte dal rating de La Poste
(290) |
Le autorità francesi sottolineano altresì che nel 2005 S & P ha declassato il rating de La Poste ad AA- con prospettiva stabile, laddove non vi era stata nessuna evoluzione del regime giuridico. Le autorità francesi concludono che il rating de La Poste non è solo una conseguenza del regime giuridico (141). Le autorità francesi rilevano inoltre che la nota di S & P del 3 aprile 2007 su La Poste indica che i due elementi citati da S & P a sostegno del rating sono l’importanza economica delle funzioni di servizio pubblico e lo «strong shareholding backing» e non lo statuto giuridico (142). |
(291) |
Come già illustrato, la Commissione riconosce che l’esistenza di una garanzia non è l’unico elemento preso in considerazione dalle agenzie di rating nel valutare il grado di sostegno che le autorità pubbliche sono disposte a offrire a un’impresa nel caso di eventuali difficoltà. Basandosi sullo studio di S & P sull’influenza del sostegno pubblico sui rating degli operatori postali (143), la Commissione ha tuttavia dimostrato che l’esistenza di una garanzia è tenuta in considerazione dalle agenzie di rating quale elemento essenziale del sostegno offerto dallo Stato a La Poste. |
(292) |
A questo proposito, la Commissione contesta l’analisi delle autorità francesi secondo cui lo «strong shareholder backing» citato da S & P nella nota del 3 aprile 2007 sarebbe distinto dalla questione del regime pubblico e della garanzia. Dallo studio sull’influenza del sostegno statale sul rating degli operatori postali si evince infatti che lo statuto giuridico e la garanzia sono effettivamente elementi essenziali per la valutazione del sostegno offerto dallo Stato a La Poste. |
(293) |
La Commissione contesta altresì l’interpretazione data dalle autorità francesi della nota dell’aprile 2007 secondo cui S & P avrebbe scelto una metodologia top-down unicamente partendo dall’ipotesi che lo Stato sarebbe rimasto azionista de La Poste al 100 % nel medio termine e non sulla base del regime giuridico di diritto pubblico de La Poste e della garanzia che ne deriva. La Commissione ricorda che S & P tiene esplicitamente conto nel suo rating di un «probabile cambiamento futuro della struttura del capitale» che, come espresso da S & P, comporterebbe una perdita del regime giuridico di organismo pubblico e della garanzia inerente a tale statuto (144). Risulta pertanto chiaro che per S & P non ha rilevanza unicamente il cambiamento di struttura del capitale ma anche le relative implicazioni (perdita del regime giuridico pubblico e della garanzia), laddove il cambiamento di struttura del capitale costituisce lo stadio più avanzato nel percorso di crescente autonomia intrapreso da La Poste nei confronti dello Stato. |
3) Le condizioni di finanziamento effettivamente ottenute da La Poste
(294) |
Le autorità francesi argomentano che l’annuncio da parte della Commissione dell’esistenza della garanzia e della sua conseguente prossima soppressione non abbia avuto alcun effetto sulle condizioni di finanziamento de La Poste. La Poste ha infatti ottenuto, in occasione del prestito obbligazionario nell’ottobre 2006 emesso subito dopo la raccomandazione della Commissione sulle misure utili, un differenziale sul mid swap (145) di 12 punti base per l’emissione a 15 anni e di 4 punti base per l’emissione a 7 anni. La precedente emissione obbligazionaria del 2004 riguardante un titolo a 15 anni aveva portato a un differenziale di 8 punti base sul mid swap. Le autorità francesi concludono che le condizioni di finanziamento de La Poste non si basano sull’esistenza di diritto, o di fatto, di garanzie. |
(295) |
La Commissione reputa che la conclusione delle autorità francesi secondo cui l’annuncio della Commissione non avrebbe avuto alcun effetto sulle condizioni di finanziamento sia infondata, dal momento che il differenziale, passando da 8 a 12 punti, risulta invece peggiorato. |
(296) |
Peraltro, anche nell’ipotesi in cui il differenziale si fosse ridotto, circostanza non vera, la Commissione nutre dubbi sulle conclusioni che se ne possano dedurre per quanto riguarda l’incidenza dell’annuncio della Commissione sui costi di finanziamento de La Poste, dal momento che gli investitori prendono in considerazione molti altri elementi, quali l’assetto finanziario de La Poste, che tra il 2004 e il 2006 ha potuto registrare un’evoluzione. |
(297) |
D’altronde, anche se le condizioni di finanziamento prima e dopo l’annuncio della Commissione fossero state identiche oppure se la differenza non fosse stata significativa, ciò non proverebbe affatto che la garanzia non influenza le condizioni di finanziamento. Infatti, al momento dell’emissione citata dalle autorità francesi, la garanzia di cui beneficiava La Poste era classificata come aiuto esistente. Si trattava quindi di una garanzia valida che copriva le emissioni. La garanzia diventa eventualmente un aiuto illegale solo a partire dalla data fissata dalla decisione che ne stabilisce la soppressione. |
(298) |
Infine, dal momento in cui la Commissione ha dimostrato che la garanzia derivante dal regime giuridico de La Poste è tale da procurare un vantaggio in ragione dell’incidenza positiva sul rating, la Commissione ritiene di non dover dimostrare gli effetti concreti che questa garanzia ha avuto in passato. È infatti un principio costante del regime degli aiuti di Stato che la Commissione non è tenuta a dimostrare gli effetti reali degli aiuti, poiché in questo caso gli Stati membri che non notificano gli aiuti sarebbero avvantaggiati rispetto a quelli che lo fanno (146). In tal senso, uno Stato membro che notifica una garanzia illimitata si vedrebbe proibire la misura sulla base unicamente dei suoi effetti potenziali, mentre uno Stato che non procede alla notifica potrebbe difendersi dimostrando che, concretamente, la garanzia non ha procurato vantaggi al suo beneficiario. Peraltro, come per le nuove misure, la Commissione deve valutare la compatibilità futura delle misure esistenti con le norme del trattato e non è tenuta necessariamente a dimostrare che nel passato la misura ha prodotto effetti incompatibili con il trattato (147). D’altronde, la Commissione non può ingiungere che siano recuperati i vantaggi eventualmente già concessi mediante un aiuto esistente. Di conseguenza, non è parimenti necessario dimostrare gli effetti concreti della garanzia sulle condizioni di finanziamento. |
b) Considerato il carattere illimitato della garanzia, non è possibile calcolare l’importo del premio di mercato che La Poste dovrebbe corrispondere allo Stato, circostanza che rende inapplicabile il dispositivo di retrocessione proposto dalle autorità francesi
(299) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la garanzia di cui gode La Poste è illimitata in termini di durata, importo e entità e non è remunerata. Essa copre per di più sia le attività di servizio postale universale che le attività concorrenziali. La Commissione ritiene che, considerato il carattere illimitato della garanzia statale a favore de La Poste e conformemente alla prassi decisionale della Commissione (148), non sia possibile calcolare l’importo del premio di mercato che La Poste dovrebbe corrispondere allo Stato per la concessione di detta garanzia illimitata. Infatti, per qualsiasi garanzia, l’aiuto è concesso nel momento in cui la garanzia è offerta. Tuttavia, nel caso di una garanzia illimitata, che può potenzialmente coprire tutti i debiti dell’impresa e per un periodo indeterminato, è impossibile determinare anticipatamente l’importo dell’aiuto accordato al momento della concessione e dunque calcolare un premio di mercato adeguato (149). Ciò rende inapplicabile il dispositivo di retrocessione proposto dalle autorità francesi. |
c) Le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da La Poste grazie alla garanzia statale implicita costituiscono un vantaggio selettivo
(300) |
Il vantaggio è selettivo poiché i concorrenti de La Poste non ne beneficiano: i concorrenti de La Poste sono infatti soggetti ai procedimenti giudiziari di amministrazione controllata e liquidazione e non godono quindi della garanzia statale illimitata derivante dal regime giuridico di organismo pubblico. |
4.1.3. DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI
(301) |
La misura esaminata è suscettibile di comportare una riduzione dei costi di funzionamento de La Poste, favorendo quest’ultima e falsando la concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Inoltre, visto che i servizi offerti da La Poste, in particolare la distribuzione dei colli, le spedizioni senza indirizzo e le lettere la cui distribuzione non è riservata a La Poste, sono largamente aperti agli scambi intracomunitari, misure siffatte potrebbero avere un impatto sfavorevole sulle imprese che svolgono, o desiderano sviluppare, un’attività economica simile in Francia. A questo proposito, va osservato che in applicazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE (150) (di seguito «la direttiva postale»), entro il 1o gennaio 2011 i servizi postali francesi dovranno essere aperti alla concorrenza. In queste circostanze, l’esistenza di una garanzia statale illimitata a favore de La Poste è tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.1.4. CONCLUSIONI SULLA NATURA DI AIUTO DELLA MISURA
(302) |
La garanzia statale a favore de La Poste in virtù del suo regime giuridico di organismo pubblico comporta quindi un trasferimento di risorse statali imputabili allo Stato e falsa o minaccia di falsare la concorrenza e gli scambi tra Stati membri a favore de La Poste. La Commissione conclude che questa garanzia costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.2. COMPATIBILITÀ
(303) |
Dal momento che la misura in esame rientra nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, occorre valutare se essa può essere dichiarata compatibile dalla Commissione in virtù delle deroghe previste dagli articoli 107, paragrafi 2 e 3, e 106, paragrafo 2, del TFUE. |
(304) |
A quanto risulta, la garanzia statale illimitata a favore de La Poste non soddisfa nessuna delle condizioni previste per l’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, poiché la misura in questione non persegue nessuno degli obiettivi contemplati da tali deroghe. |
(305) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile con il mercato interno quando è destinata a favorire lo sviluppo economico delle regioni dell’Unione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Dal momento che la garanzia statale illimitata a favore de La Poste è una singola misura concessa discrezionalmente, che non persegue alcun obiettivo regionale, che è illimitata nel tempo, che non è connessa ad alcun investimento e che non è decrescente, la deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE non si applica. |
(306) |
Quanto alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e d), del TFUE, l’aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia francese. La garanzia statale illimitata a favore de La Poste non è neanche destinata a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. |
(307) |
La deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE stabilisce che un aiuto può essere considerato compatibile se è destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La garanzia statale illimitata a favore de La Poste non riguarda né un investimento, né la creazione di posti di lavoro e costituisce, di conseguenza, un aiuto operativo e incondizionato. Conformemente alla prassi decisionale, la Commissione non può ritenere che un aiuto siffatto sia destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. |
(308) |
Infine, la garanzia statale illimitata a favore de La Poste non può essere considerata compatibile sulla base dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. Questa deroga prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione. |
(309) |
La legislazione francese ha assegnato a La Poste obblighi di servizio pubblico. A questo titolo, l’operatore postale potrebbe percepire una remunerazione finanziaria o godere di talune prerogative che derogano ad alcune norme di diritto generalmente applicabili. Tuttavia, tali misure finanziarie o prerogative devono limitarsi a quanto necessario a compensare i costi aggiuntivi per La Poste riconducibili agli obblighi di servizio pubblico. |
(310) |
La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di servizio pubblico definisce le condizioni alle quali la Commissione ritiene che un tale compenso sia compatibile ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. In particolare, il compenso corrisposto non può eccedere i costi di fornitura del servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi. |
(311) |
Nella fattispecie, una tale analisi presupporrebbe la valutazione di mercato della garanzia statale illimitata a favore de La Poste in modo da verificare che il relativo valore non oltrepassi i costi netti di fornitura del servizio postale universale. Trattandosi tuttavia di una garanzia illimitata, è impossibile condurre una siffatta analisi, circostanza che esclude l’applicazione della deroga di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. |
(312) |
Inoltre, quand’anche una tale valutazione fosse possibile, potrebbe interessare esclusivamente le attività comprese nella missione di «servizio postale universale». Tuttavia, la garanzia statale illimitata nella sua forma attuale riguarda tutte le attività de La Poste, comprese quelle che non ricadono nella missione di «servizio postale universale». |
(313) |
La Commissione ritiene che lo sviluppo degli scambi sia pertanto compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione. |
(314) |
Fra l’altro, la Francia non ha invocato elementi che dimostrano la compatibilità della misura con gli articoli 107, paragrafo 2 o 3, oppure 106, paragrafo 2, del TFUE, ma si è limitata a contestare l’esistenza della garanzia. Le autorità non hanno quindi dimostrato la compatibilità dell’aiuto laddove, secondo la giurisprudenza, incombe loro l’onere della prova. |
(315) |
In conclusione, la misura in questione, anche se modificata secondo la proposta francese di chiarire il decreto attuativo della legge del 1980 e di inserire una clausola limitativa nei contratti de La Poste comportanti un credito, costituisce un aiuto di Stato esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 e, in conformità alla prassi decisionale della Commissione sulle garanzie statali illimitate concesse a imprese incaricate di attività economiche (151), questo aiuto non soddisfa nessuna delle condizioni per l’applicazione delle deroghe previste dal TFUE. Di conseguenza, la summenzionata garanzia statale illimitata è incompatibile con il mercato interno. |
4.3. NEUTRALITÀ PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI PROPRIETÀ
(316) |
Giungendo a queste conclusioni, la Commissione non rimette in alcun modo in questione l’appartenenza de La Poste allo Stato, né contesta il regime di persona giuridica di diritto pubblico in quanto tale. La Commissione reputa semplicemente problematica, allo stato attuale del diritto francese, la garanzia di cui gode La Poste in virtù di tale regime giuridico. |
(317) |
Ai sensi dell’articolo 345 del TFUE, l’Unione ha una posizione neutra nei confronti del regime di proprietà negli Stati membri e nessuna disposizione del trattato osta a che lo Stato sia proprietario di imprese (in tutto o in parte). Ferme restando queste considerazioni, le norme in materia di concorrenza devono applicarsi nella stessa maniera alle imprese private e a quelle pubbliche. Nessuno di questi due tipi di imprese potrebbe essere avvantaggiato o svantaggiato dall’applicazione delle suddette norme. Nel caso di specie, la garanzia non risulta dalla proprietà ma dal regime giuridico dell’impresa. Gli Stati membri sono liberi di scegliere la forma giuridica delle imprese ma devono, nella loro scelta, rispettare le norme in materia di concorrenza sancite dal trattato. In particolare, il semplice fatto che la garanzia dello Stato sia automaticamente connessa a un regime giuridico particolare non impedisce a detta garanzia di costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se risultano riunite le condizioni applicabili (152). Sulle presenti conclusioni non incide l’articolo 345 del TFUE. Al contrario, in una situazione di concorrenza, il principio di neutralità implicherebbe la soppressione di qualsiasi vantaggio ingiustificato che favorisca le imprese pubbliche a scapito dei concorrenti privati. Un approccio identico è stato seguito dalla Commissione, a titolo illustrativo, nei casi concernenti le istituzioni pubbliche di credito in Germania (153) e nel caso EDF (154). |
4.4. IL PROGETTO DI LEGGE SU LA POSTE E LE ATTIVITÀ POSTALI
(318) |
Nella lettera del 31 luglio 2009, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione il progetto di legge su La Poste e le attività postali, adottato dal Consiglio dei ministri del 29 luglio 2009, che stabilisce la trasformazione de La Poste in società per azioni a partire dal 1o gennaio 2010. |
(319) |
Un emendamento al progetto di legge successivamente adottato rinvia al mese di marzo 2010 la data di trasformazione de La Poste in società per azioni. |
(320) |
All’articolo 1, secondo comma, il progetto di legge emendato, che modifica la legge n. 90–568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico de La Poste e France Telecom, stabilisce che: La persona giuridica di diritto pubblico La Poste è trasformata a partire dal 1o marzo 2010 in una società per azioni denominata La Poste […]. |
(321) |
Le autorità francesi hanno precisato che la trasformazione de La Poste in società per azioni avrà come effetto l’applicazione del diritto comune applicabile alle imprese in amministrazione o liquidazione giudiziaria. |
(322) |
La Commissione conviene che la trasformazione effettiva de La Poste in società per azioni prevista dal progetto di legge trasmesso dalle autorità francesi sopprimerà, in quanto tale, la garanzia illimitata di cui essa beneficia. La Commissione ritiene che questa trasformazione costituisca una misura atta ad eliminare, conformemente al diritto dell’Unione, l’aiuto di Stato di cui gode attualmente La Poste. |
(323) |
L’adozione del progetto di legge da parte del Parlamento è prevista per il mese di gennaio 2010. Il 4 ottobre 2006, in forza dell’articolo 18 del regolamento procedurale, la Commissione aveva chiesto la soppressione della garanzia illimitata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Tuttavia in considerazione delle circostanze specifiche, del fatto che le discussioni con le autorità francesi si sono protratte fino al mese di ottobre 2009 e del tempo necessario per approvare gli atti giuridici che pongono fine a questa garanzia, la Commissione reputa ragionevole chiedere alle autorità francesi di sopprimere effettivamente la garanzia illimitata entro e non oltre il 31 marzo 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La garanzia illimitata concessa dalla Francia a La Poste costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. La Francia pene fine al suddetto aiuto entro e non oltre il 31 marzo 2010.
Articolo 2
La Commissione ritiene che la trasformazione effettiva de La Poste in società per azioni sopprimerà di fatto la garanzia illimitata a vantaggio de La Poste. La soppressione effettiva di detta garanzia illimitata entro il 31 marzo 2010 costituisce una misura atta a porre fine, conformemente al diritto dell’Unione, l’aiuto di Stato constatato all’articolo 1.
Articolo 3
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia fornisce alla Commissione una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarvisi.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2010.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) Con decorrenza dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi, le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, ove opportuno, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.
(2) GU C 135 del 3.6.2008, pag. 7.
(3) Caso N 531/05, Misure relative alla costituzione della «Banque Postale», (GU C 21 del 28.1.2006, pag. 2).
(4) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(5) Dal momento che la classificazione come aiuto esistente è già stata motivata nei considerando da 93 a 97 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale sull’aiuto (cfr. nota 2) e che la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione a tale proposito, essa non riesamina la questione e si limita semplicemente a confermare la valutazione preliminare contemplata in detta decisione.
(6) JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 17 luglio 1980, pag. 1799.
(7) JORF del 14 maggio 1981.
(8) Cfr. nota 2.
(9) JORF dell’8 luglio 1990.
(10) In Francia, oltre ai poteri pubblici propriamente detti come lo Stato e gli enti locali, esistono due categorie principali di persone giuridiche di diritto pubblico: gli organismi pubblici (Etablissements Publics) e i gruppi d’interesse pubblico (Groupes d’Intérêt Public), istituiti mediante la legge n. 82-610 del 15 luglio 1982. Tra gli «organismi pubblici», si può effettuare una distinzione di principio tra gli enti pubblici a carattere amministrativo (EPA), che svolgono le mansioni tradizionali dell’amministrazione, e gli enti pubblici a carattere industriale e commerciale (EPIC), che esercitano attività di natura economica.
(11) La Corte di cassazione ha adottato il principio stabilito da una sentenza della Corte d’appello di Douai del 22 ottobre 1998 che assimila La Poste a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale.
(12) In una relazione al senato francese del 2003, la Commissione per gli affari economici sottolinea che «Tutti sappiamo che la società madre La Poste ha, dalla riforma del 1990, uno statuto assimilabile a quello di ente pubblico industriale e commerciale.»
(13) Cfr. in particolare la sentenza della Corte di cassazione del 21 dicembre 1987 (prima sezione civile).
(14) JORF del 26 gennaio 1985, pag. 1097.
(15) Corte d’appello, Parigi 15 febbario 1991, JCP E1991, pan. 742; Corte di cassazione, Soc. 6 novembre 1991, JCP E1992, pan. 85, Boll. V n. 476.
(16) Si tratta dei termini di cui all’articolo 3-1, terzo comma, del decreto in esame.
(17) L’articolo 10 del decreto n. 20008-479 stabilisce che «se l’ingiunzione non ha effetti alla scadenza del termine, il rappresentante dello Stato o l’autorità incaricata della tutela procede all’iscrizione delle spese al bilancio dell’ente o dell’organismo pubblico insolvente. Esso libera, se opportuno, le risorse necessarie riducendo gli stanziamenti destinati ad altre voci di spesa e ancora inutilizzati oppure aumentando le risorse. Se, entro otto giorni dalla notifica dell’iscrizione dello stanziamento, l’ente territoriale o l’organismo pubblico non ha proceduto al pagamento della somma dovuta, il rappresentante dello Stato o l’autorità incaricata della tutela vi provvede d’ufficio entro un mese».
(18) JORF del 20 febbraio 1990.
(19) Bulletin officiel de la comptabilité publique (Bollettino ufficiale della contabilità pubblica). NOR: BUD R 02 00060 J.
(20) Capitolo 3 del provvedimento di codifica n. 02-060-M95 del 18 luglio 2002 sulla regolamentazione finanziaria e contabile degli enti pubblici nazionali a carattere industriale e commerciale, Bulletin officiel de la comptabilité publique (Bollettino ufficiale della contabilità pubblica).
(21) Parte IV, B: «Quelles dispositions juridiques prévoir?» (Disposizioni giuridiche da prevedere), pag. 21.
(22) Creato nel 1965, l’ERAP è un EPIC il cui oggetto sociale è di acquisire, su richiesta dello Stato, partecipazioni in imprese operanti nei settori energetico, farmaceutico e delle telecomunicazioni.
(23) Articolo «Fitch attribue la note préliminaire AAA au programme EMTN garanti de EUR 10 MD de ERAP» (Fitch attribuisce il rating iniziale AAA al programma EMTN dell’ERAP garantito per 10 miliardi di euro), consultabile sul sito Internet dell’ERAP: www.erap.fr/pdf/CP_Fitch_Ratings_fr.pdf
(24) Articolo «Moody’s attribue la notation Aaa au programme d’EMTN de l’ERAP portant sur 10 milliards d’euros» (Moody’s attribuisce il rating Aaa al programma EMTN dell’ERAP da 10 miliardi di euro), consultabile sul sito Internet dell’ERAP: www.erap.fr/pdf/CP_Fitch_Ratings_fr.pdf
(25) In applicazione dell’articolo 15 della legge n. 90-568 del 2 luglio 1990, la contabilità de La Poste è disciplinata dalla normativa applicabile alle imprese commerciali.
(26) Cfr. l’articolo «Fitch attribue la note préliminaire AAA au programme EMTN garanti de EUR 10 MD de ERAP» (Fitch attribuisce il rating iniziale AAA al programma EMTN dell’ERAP garantito per 10 miliardi di euro).
(27) Cfr. in particolare le lettere delle autorità francesi del 24 aprile 2006, 6 dicembre 2006, 16 gennaio 2007, 1o febbraio 2007 e 19 marzo 2007.
(28) Cfr. la parte III della lettera delle autorità francesi del 23 gennaio 2008.
(29) Consiglio di Stato, 1o aprile 1938, Société de l’hôtel d’Albe, raccolta del Consiglio di Stato pag. 341. Cfr. il considerando 33 della decisione di avvio del procedimento.
(30) Consiglio di Stato, 10 novembre 1999, Société de gestion du port de Campoloro, raccolta del Consiglio di Stato pag. 348; Consiglio di Stato, 18 novembre 2005, Société de gestion du port de Campoloro, raccolta del Consiglio di Stato pag. 515. Cfr. il considerando 34 della decisione di avvio del procedimento.
(31) JORF n. 177 del 2 agosto 2001, pag. 12480.
(32) Cfr. la parte IIIB della nota trasmessa dalle autorità francesi il 23 gennaio 2008 e le osservazioni inoltrate dalle autorità francesi il 27 ottobre 2009.
(33) Cfr. la nota delle autorità francesi trasmessa il 27 ottobre 2009.
(34) Labetoulle, D., «La responsabilité des AAI dotées de la personnalité juridique: coup d’arrêt à l’idée de “garantie de l’Etat”», in RJEP/CJEG n. 635, ottobre 2006.
(35) Cfr. la parte IV della lettera delle autorità francesi del 23 gennaio 2008.
(36) Cfr. il paragrafo 78 della lettera delle autorità francesi del 23 gennaio 2008.
(37) Bon, P., «Le Préfet face à l’inexécution par une collectivité territoriale d’un jugement la condamnant pécuniairement», in RFDA, marzo-aprile 2006, pag. 341; Landais, C., e Lenica, F., «Le pouvoir de substitution du préfet en cas d’inexécution de la chose jugée par les collectivités territoriales», in AJDA, 23 gennaio 2006, pag. 137.
(38) Consiglio di Stato, 10 novembre 1999, Société de gestion du port de Campoloro, cit.
(39) Consiglio di Stato, 18 novembre 2005, Société de gestion du port de Campoloro, cit.
(40) Consiglio di Stato, 30 novembre 1923, raccolta pag. 789.
(41) Alcune parti del presente testo, indicate da punti di sospensione fra parentesi seguiti da un asterisco, sono state omesse per assicurare che non sia diffusa alcuna informazione riservata.
(42) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14).
(43) Secondo le autorità francesi, l’osservanza di questi criteri è sufficiente per scartare la presenza di qualsiasi vantaggio, ma non necessaria. In particolare, sarebbe irrazionale ritenere che la presunta esistenza di un dubbio sulla procedura applicabile in caso di insolvenza possa tradursi in migliori condizioni di finanziamento.
(44) articolo L 643-11 del codice di commercio.
(45) «Category 1: equalization of ratings with those of the state owner. This first category includes those entities […], generally loss making or with poor financial profiles, and extremely unlikely to be privatized […] given the nature of their activity, as well as their home country’s economic, social and political environment. None of the postal companies currently rated by Standard & Poor’s falls into this category […].»
(46) «Category 2: notching down with respect to the state owner’s rating. […] La Poste and Poste Italiane currently fall within this category.»
(47) «Category 3: notching up from the postal entity’s stand-alone rating. […] The entity’s postal activities are still a key public service, but the clear aim of the entity is to achieve a high level of operational and financial independence, either through privatization or commercial autonomy (state ownership, but independent management) […]»
(48) «Standard & Poor’s Ratings Services lowered its counterparty credit […] ratings on French issuer AGF […] to “A” from “A+” […], following a review of AGF’s parent, the Munich-based Allianz group (AA-/Negative/A-1+). […] The downgrade of AGF, the holding company, is not specific to any issues within the French franchise and generally reflects the Allianz group’s financial leverage and fixed-charge coverage, which are increasingly aggressive relative to the group’s ratings and are a result of the group’s weakened consolidated capital base and reduced earnings.»
(49) «the ratings also take into account the unchallenged status of both it and its parent, Germany-based Volkswagen Financial Services AG (VWFS), as core and captive finance entities to VW» et «the ratings on VW Bank could moderately diverge (generally not more than one notch) from the ratings on VW or VWFS; currently only its outlook differs.»
(50) «the ratings on Germany-based Volkswagen Financial Services AG (VWFS) are based on its unchallenged status as a core subsidiary of German automaker Volkswagen AG (VW; A-/Negative/A-2) and reflect its strategic importance for and close operational integration into its parent.»
(51) […] il rating di un’impresa che gode di un marcato sostegno statale […] può essere abbassato di due categorie poiché i legami finanziari fra detta impresa e lo Stato possono evolversi nel medio o lungo termine.
(52) Analogamente, secondo le autorità francesi, il «sostanzioso sostegno statale» menzionato dalla Commissione al considerando 84 della decisione di avvio del procedimento non ha alcuna relazione con lo statuto giuridico dell’impresa o con un meccanismo di garanzia, ma rimanda a decisioni come la creazione de la Banque Postale o la riforma del finanziamento delle pensioni, miranti a dotare La Poste degli strumenti per svilupparsi in condizioni di uguaglianza con i suoi concorrenti e «at arm’s length» dallo Stato. Tuttavia, talune di queste misure costituiscono esse stesse aiuti di Stato per un importo considerevole (cfr. in particolare la decisione della Commissione del 10 dicembre 2007 relativamente alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici de La Poste). Di conseguenza, non possono essere un indizio dell’interesse dello Stato alla sviluppo de La Poste in condizioni definibili «at arm’s length».
(53) «A change in the group’s ownership structure would lead Standard & Poor’s to shift to a bottom-up rating approach, focusing more on LP’s stand-alone business and financial profiles. This rating approach may not necessarily translate into rating changes given the expected improvement in LP’s stand-alone situation in the coming years.»
(54) «The ratings could come under pressure if the group significantly underperforms its operational and financial trajectory at the dawn of full postal deregulation, or if an ownership changes occur sooner than we expert».
(55) «The EC recently recommended that the French government end this guarantee by year-end 2008, which they believe provides LP with more favorable financing conditions than its competitors in a market in the process of being liberalized.»
(56) «The ratings on La Poste were unaffected by this recommendation since we consider that a change in La Poste’s status would not necessarily reflect a decrease in the strong state support that underpins LP’s ratings and that has been reaffirmed by recent government decisions».
(57) Secondo le autorità francesi, il differenziale sul «mid swap» è stato di 12 punti base per l’emissione a 15 anni (33 punti base sulle OAT) e di 4 punti base per l’emissione a 7 anni. A titolo di confronto, le autorità francesi segnalano che la precedente emissione obbligazionaria, realizzata nel 2004, riguardava titoli a 15 anni per 580 milioni di EUR e aveva comportato un differenziale di 8 punti base sul «mid swap». Il mid swap è la mediana tra il tasso offerto e quello proposto dalle banche in un dato momento per gli scambi interbancari per ciascuna scadenza, cioè il tasso fisso che una banca è pronta a scambiare, di norma, contro un Euribor a 6 mesi. Questo tasso costituisce in particolare il riferimento di mercato per le emissioni obbligazionarie.
(58) Decreto n. 81-501. Quando le autorità francesi hanno formulato la proposta, il decreto applicativo era il decreto n. 81-501 del 12 maggio 1981 adottato per l’applicazione della legge del 16 luglio 1980 relativa alle penali comminate in ambito amministrativo e all’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico e concernente la «sezione della relazione e degli studi» del Consiglio di Stato.
(59) Consiglio di Stato, 16 novembre 1998, Sille: Considerando, in primo luogo, che, come deciso in primo livello di giudizio, se la responsabilità del potere pubblico può trovarsi impegnata, quand’anche senza colpa, sulla base del principio dell’uguaglianza dei cittadini dinanzi alle cariche pubbliche, nel caso in cui una misura legalmente adottata produca l’effetto di comportare a scapito di una persona fisica o giuridica un pregiudizio particolare e di una certa gravità, questo non è il caso di specie dal momento che il sig. Sille, in qualità di professionista del settore immobiliare, non poteva ignorare i rischi necessariamente implicati nella realizzazione di un programma immobiliare come quello progettato nel caso di specie e per la realizzazione del quale occorreva in particolare modificare le disposizioni del piano regolatore generale e ottenere il consenso del consiglio municipale; che il sig. Sille doveva normalmente prevedere l’eventualità che, a fronte dei risultati negativi dell’indagine pubblica e dell’ostilità nei confronti del progetto, quest’ultimo sarebbe stato abbandonato dal comune; che avendo assunto questo rischio in piena consapevolezza, non potrebbe utilmente sostenere di aver subito un pregiudizio anomalo e che il comune debba sostenere le conseguenze onerose derivanti per lui dalla rinuncia al progetto.
(60) Consiglio di Stato, 10 luglio 1996, Meunier: Ritenendo che sia stato in esito alla scelta di installare l’attività commerciale in un luogo siffatto e a una lettera del sindaco relativa alla possibilità di movimenti del terreno che l’interessato aveva accettato consapevolmente i rischi di instabilità cui il suo stabilimento era esposto, la corte d’appello ha formulato una valutazione sovrana. Ritenendo che il pregiudizio derivante da una situazione alla quale l’interessato si era consapevolmente esposto non gli desse diritto a riparazione, non ha disconosciuto le norme che disciplinano la responsabilità dei soggetti pubblici.
(61) Per ulteriori ragguagli, cfr. la decisione di avvio del procedimento ai punti 11-13.
(62) GU C 155 del 20 giugno 2008, pag. 10.
(63) Cfr. la sezione 3.1.1.A della presente decisione.
(64) Cfr. nota 29.
(65) Cfr. nota 30.
(66) Cfr. il considerando 110 della decisione del Consiglio costituzionale n. 2001-448 del 25 luglio 2001: Considerando che, se l’articolo 61 ha potuto prevedere, sulla base dell’articolo 34 della Costituzione, l’obbligo di autorizzare nella legge finanziaria, entro un termine di tre anni, qualsiasi garanzia accordata dallo Stato, al fine di assicurare la chiarezza circa i relativi impegni finanziari, la sanzione di un’eventuale mancanza di autorizzazione non potrebbe essere la caducità delle garanzie in questione; infatti, una tale conseguenza sarebbe di natura atta a violare l’uguaglianza dinanzi alle cariche pubbliche e, in caso di una lesione di particolare gravità, il diritto di proprietà; consegue che, allo stato attuale dei lavori parlamentari, l’articolo 61 si propone di assicurare l’informazione del Parlamento sulle garanzie accordate dallo Stato e non di infliggere la caducità a quelle che, concesse in passato, non sarebbero state autorizzate nei termini previsti; in tali condizioni, l’articolo 61 non è contrario alla Costituzione.
(67) Considerando citato nella nota precedente.
(68) Sentenza 26 giugno 2008 del Tribunale di primo grado nella causa T-442/03, SIC — Sociedade Independente de Comunicação, SA contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2008, pag. II-1161, punti da 124 a 127). Cfr. anche la comunicazione sulle garanzie.
(69) Cfr. i paragrafi da 62 a 68 della nota delle autorità francesi datata 23 gennaio 2008.
(70) Cfr. nota 34.
(71) Cfr. la sezione 4.1.1.A b) 3) della presente decisione.
(72) Cfr. la nota n. 39 della decisione di avvio del procedimento. Il documento non è pubblico, ma è stato menzionato nella relazione del 1995.
(73) Questo brano del documento è stato reso pubblico dai redattori della Relazione del 1995 (pag. 219).
(74) Nota delle autorità francesi trasmessa alla Commissione il 9 settembre 2008.
(75) Cfr. il punto 5 dell’allegato a tale nota che cita atti diversi fra cui ad esempio la lettera ministeriale o qualsiasi altro fondamento.
(76) Si ricorda che la sentenza di chiusura per insufficienza di risorse senza sanzioni in esito a un procedimento giudiziario di liquidazione comporta l’interdizione per il creditore di riavviare i procedimenti: il suo credito dunque è perso definitivamente.
(77) Cfr. il considerando 147 della presente decisione.
(78) I termini dei testi applicabili, la legge del 16 luglio 1980, il decreto del 20 maggio 2008 che sostituisce il decreto del 12 maggio 1981 e la circolare del 16 ottobre 1989, sono stati ricordati nella sezione della presente decisione relativa alla descrizione della misura.
(79) Cfr. la sezione 3.1.1 B) a) 1°) della presente decisione, che si riferisce a sua volta alla sezione IV, A, 1, pag. 19-20 della lettera del 23 gennaio 2008 delle autorità francesi.
(80) Infatti, come evidenzia l’esperto della Commissione, nell’ipotesi che le risorse dell’organismo pubblico siano insufficienti, le possibilità che permettono all’autorità di tutela di provvedere alla situazione sono limitate. Le risorse necessarie possono innanzitutto provenire da risorse esistenti destinate ad altre voci di spesa e riallocate per onorare il debito. Possono poi provenire dalla cessione dei beni o dall’aumento delle tariffe se questi procedimenti sono ipotizzabili. L’organismo pubblico può anche contrarre un prestito. Tuttavia, se queste opzioni non sono prospettabili, non resta che la soluzione di una dotazione dello Stato azionista.
(81) Nell’ipotesi in cui non esistano esigenze di continuità di servizio pubblico.
(82) Relazione dell’esperto, sezione I.2.A.2), pag. 18.
(83) Articolo L. 620-1 del codice di commercio.
(84) L’articolo L. 640-1 del codice di commercio stabilisce che è istituita una procedura di liquidazione giudiziaria aperta a tutti i debitori di cui all’articolo L. 640-2 in cessazione dei pagamenti e il cui risanamento è manifestamente impossibile.
(85) I beni de La Poste sono stati declassati con la legge dell’11 dicembre 2001, detta legge MURCEF. Questa legge stabilisce però che quando le condizioni della cessione o del conferimento di un bene compromettono la buona esecuzione da parte de La Poste dei suoi obblighi legislativi e regolamentari o degli impegni assunti nel quadro del suo contratto di programma […], lo Stato si oppone alla cessione o al conferimento oppure subordina la loro realizzazione alla condizione che non portino pregiudizio all’espletamento di detti obblighi.
(86) Le tariffe delle prestazioni che concernono il settore riservato sono approvate dall’ARCEP, l’autorità di regolamentazione postale. Le tariffe delle prestazioni che concernono il settore universale sono soggette all’inquadramento dell’ARCEP.
(87) Cfr. la sezione 4.1.1.A.b.3) della presente decisione.
(88) Cfr. §112 e 113 della nota trasmessa dalle autorità francesi il 23 gennaio 2008.
(89) Cfr. la sezione 4.1.1.A.b.3) della presente decisione.
(90) Secondo l’autorità di regolamentazione francese (l’ARCEP), il campo di regolamentazione si estende alle attività di servizi postali che comprendono la levata, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali nel quadro della programmazione regolare dell’attività. Non rientrano: la distribuzione di pubblicità non indirizzata, la corsa urbana e il trasporto espresso.
(91) Cfr. la presentazione strategica del progetto annuale delle prestazioni.
(92) Per maggiori precisazioni sulla posizione delle autorità francesi, cfr. in particolare la sezione 3.1.1.B.a) 2) della presente decisione.
(93) Corte amministrativa d’appello, Lione, 6 giugno 1996, Société fermière de Campoloro, n. 95LY00935.
(94) P. Bon, cit. in nota 37.
(95) Cfr. nota 37.
(96) Cfr. nota 34.
(97) N. 57516/00.
(98) Serie A n. 37.
(99) Cfr. la nota trasmessa il 27 ottobre 2009.
(100) Consiglio di Stato, 29 dicembre 2004, Sté d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n. 257804: il risarcimento delle servitù di utilità pubblica è possibile quando il proprietario sostiene un onere speciale ed esorbitante sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito.
Corte amministrativa d’appello, Bordeaux, 14 ottobre 2003, M. et Mme Claude X., n. 99BX01530: l’interruzione al traffico automobilistico di strade comunali danneggiate a seguito di uno smottamento del terreno può causare un pregiudizio anomalo e speciale al titolare di una proprietà non altrimenti accessibile. Il giudice amministrativo considera in particolare che la durata del pregiudizio (il traffico è stato interrotto per 7 mesi durante la realizzazione dei lavori) conferisca a quest’ultimo un carattere anomalo e speciale che va oltre gli oneri che i due utenti della strada pubblica avrebbero dovuto sopportare, e va pertanto risarcito.
Tribunale amministrativo, Montpellier, 23 giugno 1999, M. Van der Velden, n. 97-03716: la chiusura definitiva di un camping a causa un incombente rischio di inondazione ha causato al proprietario un pregiudizio anomalo e speciale tale da dargli diritto a indennizzo nella misura in cui la chiusura ha provocato la cessazione dell’unica attività professionale dell’interessato e la perdita totale del fondo di avviamento.
(101) Il concetto di errore legittimo tale da produrre effetti giuridici è connesso alla teoria dell’apparenza. Secondo il vocabolario giuridico Cornu, l’apparenza è l’aspetto che risulta, intenzionalmente o meno, dalla concomitanza di segni esteriori con i quali si manifestano solitamente uno stato, una funzione (qualità di mandatario, erede, proprietario, ecc.) e che inducono a credere che la persona dotata di tali segni detenga realmente tale stato o funzione. La teoria dell’apparenza è una teoria pretoria in virtù della quale la sola apparenza è sufficiente a produrre effetti nei confronti di terzi che, in seguito a un errore legittimo, hanno ignorato la realtà. La teoria dell’apparenza, utilizzata in giurisprudenza, ha anche portato a soluzioni molto celebri (CEDU, 7 giugno 2001, Kress). Essa viene utilizzata in diritto privato quando si intende ottenere determinati effetti giuridici qualora in un contratto una delle parti si è fidata legittimamente della semplice apparenza. Si può anche citare l’esempio del domicilio apparente o, in diritto pubblico, quello dei funzionari di fatto le cui decisioni possono rimanere regolari. Questa teoria presenta il vantaggio di agevolare la dimostrazione dell’esistenza di un attributo o di un effetto giuridico quando nessun testo ne affermi espressamente ed esplicitamente la presenza.
(102) Distinzione realizzata a partire dagli sviluppi illustrati nella tesi di Carpi-Petit, S., Les successions en droit administratif, PUR, 2006.
(103) Si tratta del decreto del 15 luglio 2002 (JORF del 23 luglio 2002) che definisce le modalità di liquidazione dell’università tematica di Agen. L’articolo 1 stabilisce che il liquidatore è incaricato di proporre al ministro competente per l’istruzione superiore la ripartizione tra le università Bordeaux I e Bordeaux IV dei beni, dei crediti, dei debiti e del saldo del conto di liquidazione restante alla conclusione del periodo di liquidazione.
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Decreto n. 53-404 dell’11 maggio 1953 riguardante la liquidazione della cassa di compensazione per la decentralizzazione dell’industria aeronautica, JORF del 12 maggio 1953, articolo 3: ai sensi dell’articolo 7 del decreto del 24 maggio 1938 summenzionato, gli impianti e le attrezzature appartenenti alla cassa nonché gli importi rimanenti disponibili al netto del passivo, diverranno proprietà dello Stato (è chiaro, in questo caso, che il saldo è positivo). |
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Decreto n. 75-926 del 6 ottobre 1975 relativo alla chiusura della borsa di scambio delle abitazioni, articolo 2: le operazioni di rimborso dei debiti, di recupero dei crediti e di liquidazione dei beni della borsa di scambio delle abitazioni, nonché, se del caso, le azioni giudiziarie intentate e subite che la riguardano saranno di competenza del ministro dell’Economia e delle finanze. Le scritture saranno riportate su un conto speciale del Tesoro 904.14 dal titolo «Liquidazione degli organismi pubblici dello Stato, di organi paramministrativi o professionali e liquidazioni diverse». |
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Decreto n. 81-1009 del 12 novembre 1981 concernente la chiusura dell’Institut Auguste Comte per lo studio delle scienze e dell’azione: l’eventuale plusvalenza di liquidazione è riversata allo Stato. |
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Decreto n. 83-1185 del 27 dicembre 1983 riguardante lo scioglimento dell’organismo pubblico incaricato del piano regolatore della nuova cittadina di Lille-Est: l’attivo e il passivo dell’organismo pubblico per il piano regolatore della nuova cittadina di Lille-Est sono trasferiti dalla data odierna alla comunità urbana di Lille alle condizioni fissate dalla summenzionata convenzione del 5 dicembre 1983, ad eccezione dei beni elencati nell’allegato al presente decreto che sono trasferiti all’istituto di ricerca dei trasporti. |
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Decreto n. 83-1263 del 30 dicembre 1983 relativo allo scioglimento del servizio nazionale di esame delle patenti di guida: le operazioni sono riportate nel conto speciale del Tesoro «Liquidazione degli organismi pubblici». |
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Decreto n. 87-590 del 30 giugno 1987 che stabilisce le condizioni di liquidazione del Centre mondial informatiques et ressources humaines, articolo 1: dal 1o luglio 1987, data di scioglimento del Centre mondial informatiques et ressources humaines (CMIRH), i beni mobili nonché i diritti e gli obblighi di questo organismo sono devoluti allo Stato. |
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Decreto del 17 novembre 1987 relativo allo scioglimento del centro studi dei sistemi e delle tecnologie avanzate (JORF del 18 novembre 1987) e decreto n. 87-1167 del 31 dicembre 1987 che fissa le condizioni di liquidazione, articolo 1: i beni, i diritti e gli obblighi del centro studi dei sistemi e delle tecnologie avanzate (CESTA) sono devoluti allo Stato a decorrere dal 1o gennaio 1988, data di scioglimento di tale organismo. |
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Decreto del 28 settembre 1988 che fissa le condizioni per ultimare la liquidazione de l’Agence de l’informatique (JORF del 23 dicembre 1988): le operazioni di liquidazione sono eseguite dal ministro dell’Industria e dell’assetto del territorio. |
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Decreto n. 93-775 del 26 marzo 1993 relativo alla soppressione dell’organismo pubblico denominato Musée de La Poste (JORF del 30 marzo 1993): trasferimento dei diritti e degli obblighi a La Poste. |
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Decreto del 26 dicembre 1996 che stabilisce lo scioglimento dell’organismo pubblico Caisse française des matières premières (JORF del 29 dicembre 2006): i beni, i diritti e gli obblighi di questo organismo sono trasferiti allo Stato. |
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Decreto n. 97-882 del 26 settembre 1997 che stabilisce la liquidazione dell’organismo pubblico del centro per le conferenze internazionali di Parigi: il saldo di liquidazione è riversato allo Stato. |
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Decreto n. 99-1151 del 29 dicembre 1999 che stabilisce lo scioglimento dell’organismo pubblico del Musée national de la Légion d’honneur, articolo 2: a decorrere dalla medesima data le funzioni nonché i beni, i diritti e gli obblighi di questo organismo pubblico sono trasferiti all’Ordine nazionale della Legione d’onore. |
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Decreto n. 2000-1126 del 22 novembre 2000 che devolve il saldo di liquidazione dell’organismo pubblico per il piano regolatore della nuova cittadina di Vaudreuil: il saldo è trasferito al bilancio dello Stato e l’articolo 2 precisa che i diritti e gli obblighi sorti dall’attività dell’organismo o durante il periodo di liquidazione e ignoti alla fine dello stesso sono trasferiti allo Stato. |
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Decreto n. 2001-1383 del 31 dicembre 2001 riguardante lo scioglimento dell’organismo pubblico incaricato dell’assetto delle rive dell’Etang de Berre: l’articolo 6 prevede che un decreto determinerà il trasferimento allo Stato degli elementi dell’attivo e del passivo restanti alla chiusura del conto di liquidazione nonché dei diritti e degli obblighi sorti dall’attività o durante il periodo di liquidazione e ignoti alla fine di quest’ultimo. Il decreto n. 2004-234 del 17 marzo 2004 che stabilisce varie disposizioni relative alla liquidazione dell’organismo pubblico incaricato dell’assetto delle rive dell’Etang de Berre trasferisce allo Stato «contenziosi sorti dall’attività». |
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Decreto del 29 aprile 2004 che stabilisce lo scioglimento del consorzio misto per lo sviluppo della zona industriale e portuale Eure-Calvados (JORF del 6 maggio 2004), articolo 4: gli oneri esistenti alla data di liquidazione del consorzio misto sono ripartiti tra i membri, in conformità al suo statuto. |
(105) Carpi-Petit, S., Les successions en droit administratif, PUR, 2006.
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Decreto del 24 febbraio 2004 che sancisce lo scioglimento delle Houillères de bassin du centre et du Midi (JORF del 28 febbraio 2004): trasferimento di attività, beni, diritti e obblighi a Charbonnage de France. |
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Ordinanza n. 59-80 del 7 gennaio 1959 che stabilisce la riorganizzazione dei monopoli fiscali dei tabacchi e dei fiammiferi: creazione dell’organismo pubblico SEITA con dotazione. |
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Decreto n. 65-116 del 17 dicembre 1965 relativo al raggruppamento della Régie autonome des pétroles e del Bureau de recherches du pétrole: l’insieme dei beni, dei diritti e degli obblighi della Régie autonome des pétroles e del Bureau de recherches de pétrole è trasferito di diritto all’impresa delle ricerche e delle attività petrolifere. |
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Decreto n. 67-796 relativo al raggruppamento tra le Mines domaniales de potasse d’Alsace e l’Office national industriel de l’Azote, articolo 2: l’insieme dei beni, dei diritti e degli obblighi di Mines domaniales de potasse d’Alsace e di Office national industriel de l’azote è trasferito di diritto a Entreprise minière et chimique. |
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Decreto n. 68-369 del 16 aprile 1968 che stabilisce la fusione delle Houillères du bassin du centre et du midi: l’insieme dei beni, dei diritti e degli obblighi delle società delle miniere di carbone del bacino così soppresse è trasferito di diritto a Houillères du bassin du centre et du midi. |
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Decreto n. 69-69 del 24 gennaio 1969 relativo al trasferimento di ORTF: a decorrere dal 1o gennaio 1969 i beni mobili e immobili, i diritti e gli obblighi dell’ufficio di collaborazione radiofonica sono trasferiti a ORTF. |
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Decreto n. 93-1176 del 13 ottobre 1993 che stabilisce lo scioglimento dell’organismo pubblico de l’Opéra de la Bastille, articolo 2: i beni, i diritti e gli obblighi dell’organismo pubblico de l’ Opéra de la Bastille sono trasferiti all’organismo pubblico del parco di La Villette. |
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Decreto n. 2000-1294 del 26 dicembre 2000 che stabilisce lo scioglimento dell’organismo pubblico incaricato del piano regolatore della nuova cittadina di Evry e il trasferimento dei relativi diritti e obblighi all’Agence foncière et technique de la région parisienne, articolo 2: l’attivo e il passivo dell’organismo pubblico incaricato del piano regolatore della nuova cittadina di Evry sono trasferiti in data odierna all’Agence foncière et technique de la région parisienne… essa si fa carico dell’insieme dei diritti e degli obblighi connessi all’attività esercitata dall’organismo pubblico. |
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Decreto n. 2004-103 del 30 gennaio 2004 relativo a Ubifrance, agenzia francese per lo sviluppo internazionale delle imprese: trasferimento a UbiFrance […] dei diritti, degli obblighi, dei beni immobili e mobili di Centre français du commerce extérieur. |
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Legge n. 2004-105 del 3 febbraio 2004 che stabilisce l’istituzione dell’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, articolo 6: Previo scioglimento dell’associazione denominata «Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit» su delibera dell’assemblea generale, i beni, i diritti e gli obblighi di questa associazione sono trasferiti all’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. |
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Decreto n. 2004-186 del 26 febbraio 2004 che stabilisce l’istituzione dell’università in scienze delle organizzazioni e reca la decisione relativa a Paris-Dauphine: i beni, i diritti e gli obblighi dell’università Paris IX sono trasferiti all’università Paris-Dauphine. |
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Legge n. 80-495 del 2 luglio 1980 che modifica lo statuto giuridico del servizio di esercizio industriale dei tabacchi e dei fiammiferi: articolo 2 il patrimonio dell’ente a carattere industriale e commerciale denominato «service d’exploitation industriel des tabacs et allumettes» è conferito alla società creata dalla presente legge, secondo le modalità fissate dall’autorità competente. |
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Cfr. anche il decreto n. 80-1025 del 19 dicembre 1980 relativo ai conferimenti di beni, diritti e obblighi della Caisse nationale des marchés de l’Etat, des collectivités et établissements publics alla società denominata CEPME. |
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Legge n. 88-50 del 18 gennaio 1988 relativa alla trasformazione in società mutualistica della Caisse nationale de crédit agricole, articolo 1o: Il patrimonio della Caisse nationale de crédit agricole e quello del fondo comune di garanzia sono trasferiti alla società di cui al primo comma precedente, titolare dell’insieme dei diritti e degli obblighi della cassa nazionale e del fondo comune di garanzia, con tutte le relative garanzie. |
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Decreto del 19 aprile 1989 che autorizza il Centre d’études des systèmes d’information des administrations a conferire l’insieme dei suoi beni, diritti e obblighi a una società per azioni denominata Cesia e che stabilisce lo scioglimento di questo organismo. |
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Legge n. 92-665 del 16 luglio 1992 che adegua al mercato unico europeo la legislazione applicabile in materia di assicurazione e di credito: conferimento a una società per azioni dell’insieme dei beni, dei diritti e degli obblighi dell’EPIC Caisse nationale de prévoyance. |
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Decreto n. 2001-1213 del 19 dicembre 2001 che autorizza l’organismo pubblico dello Stato denominato Agence pour la diffusion de l’information technologique a trasferire il proprio patrimonio a una società per azioni avente la medesima denominazione, che stabilisce lo scioglimento di tale organismo pubblico e che autorizza il trasferimento al settore privato di questa società. |
(108) Si pensi all’operazione di soppressione della Caisse nationale des marchés de l’Etat, des collectivités et établissements publics: il decreto n. 80-1025 del 19 dicembre 1980 stabilisce che i beni, i diritti e gli obblighi dell’organismo pubblico sono conferiti a una società per azioni (CEPME) e l’organismo pubblico riceve in cambio azioni. Successivamente, con il decreto n. 80-1076 del 23 dicembre 1980 l’organismo pubblico è soppresso e il suo patrimonio è conferito allo Stato. Il medesimo meccanismo è attuato per la soppressione dell’Agence pour la diffusion de l’information technologique (D n. 2001-1213 del 19 dicembre 2001).
(109) Etablissements publics, J-cl. admi. fasc. 135, 2007.
(110) Per esempio, la legge n. 80-495 del 2 luglio 1980 relativa alla trasformazione del servizio di esercizio dei tabacchi e dei fiammiferi in società nazionale; la legge n. 96-660 del 26 luglio 1996 relativa all’impresa nazionale France Télécom, articolo 1o: La persona giuridica di diritto pubblico France Télécom di cui all’articolo 1 è trasformata, a decorrere dal 31 dicembre 1996, in un’impresa nazionale denominata France Télécom, di cui lo Stato detiene direttamente oltre la metà del capitale sociale. I beni, i diritti e gli obblighi della persona giuridica di diritto pubblico France Télécom sono trasferiti di diritto, al 31 dicembre 1996, all’impresa nazionale France Télécom. Questa procedura è chiaramente l’unica possibile quando è il servizio dello Stato dotato di un bilancio allegato deve essere «trasformato» in società di diritto privato; la legge n. 93-1419 del 31 dicembre 1993 relativa all’Imprimerie nationale, articolo 1o: L’insieme dei diritti, dei beni e degli obblighi dello Stato afferenti alle missioni dei servizi di cui al bilancio allegato dell’Imprimerie nationale è conferito a una società nazionale, denominata Imprimerie nationale; più di recente, articolo 78 della legge finanziaria correttiva del 2001, n. 2001-1276 del 28 dicembre 2001, che trasforma il servizio DCN di competenza nazionale in società per azioni conferendole i diritti, i beni e gli obblighi dello Stato afferenti al servizio.
(111) Stessa modalità è stata adottata per ADP con la legge n. 2005-357 del 20 aprile 2005, relativa agli aeroporti, articolo 1: L’organismo pubblico Aéroports de Paris è trasformato in società per azioni. Questa trasformazione non comporta né creazione di una nuova persona giuridica, né conseguenze quanto allo statuto giuridico cui è sottoposto il personale.
(112) Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF.
(113) Cfr. Carpi-Petit, S., Les successions en droit administratif, cit., pag. 207.
(114) Cfr. nota 61.
(115) Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-204/97 e T 270/97, EPAC – Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2000, pag. II-2267, punti 80 e 81.
(116) Il rating finanziario è il passaggio obbligato per il finanziamento delle imprese sui mercati dei capitali; esso viene inoltre utilizzato sempre più come riferimento per i prestiti bancari. Cfr. a questo proposito la nota n. 46 della decisione di avvio del procedimento.
(117) Si tratta di Standard & Poor’s e di Fitch, due delle più importanti agenzie di rating a livello mondiale.
(118) Citazione da International Postal Entities: Influence of government support on ratings, Standard & Poor’s, 22 novembre 2004: «La Poste’s legal status, which ensures a last-recourse sovereign guarantee, confers the ultimate statutory guarantee of the Republic of France on its obligations».
(119) Citazione da Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «In 1991, LP – previously part of the government bureaucracy - became an independent publicly owned entity with EP status, which ensures LP an ultimate state guarantee on its obligations, but not a timely and explicit guarantee as reflected by the rating differentiation between LP and the Republic of France.»
(120) Cfr. il punto 1.2, secondo e quarto trattino, della comunicazione sulle garanzie.
(121) Cfr. l’articolo Fitch confirme la note «AA» attribuée à La Poste, Fitch Ratings, Parigi/Londra, 4 settembre 2009.
(122) Cfr. il considerando 2 della presente decisione.
(123) Citazione da International Postal Entities: Influence of government support on ratings, Standard & Poor’s, 22 novembre 2004: «Category 2: notching down with respect to the state owner’s ratings. The second category includes those entities that, while autonomous in their operations, are largely public-policy-based institutions, still in receipt of substantial direct or indirect financial backing from the State. There is, however, a high level of uncertainty surrounding the level and/or timeliness of this state support. A top-down approach that assumes notching down from the sovereign rating by up to two categories (six notches) applies to such postal entities. La Poste and Poste Italiane currently fall within this category.»
(124) Citazione da International Postal Entities: Influence of government support on ratings, Standard & Poor’s, 22 novembre 2004: «Unlike the credit quality of companies that operate in a commercial manner at arm’s length from the government, like SingPost, Deutsche Post or TPG, a major factor underpinning La Poste’s robust credit quality is its extremely strong State support. La Poste’s legal status confers the ultimate statutory guarantee of the Republic of France (AAAA/Stable/A-1+) on its obligations».
(125) L’ultimo declassamento del rating de La Poste è stato effettuato il 21 gennaio 2009, poco tempo dopo che il presidente della Repubblica francese annunciasse la trasformazione de La Poste in società per azioni: il rating de La Poste è stato declassato ad A+, il che conferma ancora una volta che, a parità di condizioni, lo statuto giuridico di soggetto pubblico de La Poste esercita di fatto una notevole influenza sul rating.
(126) Citazione da Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «S & P continues to follow a top-down rating methodology for La Poste – which allows for a governement supported entity to be rated by up to two categories below the sovereign- as we expect the French state to remain La Poste’s 100 % shareholder in the medium term. The ratings nevertheless already factor in the long-term likelihood of a change in the group’s capital structure, which would require a change in its current “établissement public” legal status and result in the loss of the state’s ultimate guarantee on LP’s financial obligations, the elimination of which was recently recommended by the European Commission».
(127) Citazione da Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «The EC recently recommended that the French government end this guarantee by year-end 2008, which they believe provides La Poste with more favorable financing conditions than its competitors in a market in the process of being liberalized. The ratings on La Poste were unaffected by this recommendation since we consider that a change in La Poste’s status would not necessarily reflect a decrease in the strong state support that underpins La Poste’s ratings and that has been reaffirmed by recent government decisions».
(128) Citazione da ADP news del 21 gennaio 2009: «S & P lowers ratings on La Poste with negative outlook» … «The announced legal status and ownership change will give the company a greater autonomy from the government, which is why its rating has a four-notch differential with the rating on the Republic of France, rated AAA/A-1 + with a “stable“ outlook. S & P’s “negative” outlook reflects concerns that the changes in the company’s legal status and ownership, likely to take place in the next two years as part of a capital hike, could pressure the ratings. These initiatives could limit the government’s ability to provide the postal operator with exceptional support without improving its standalone profile in the short term, as the capital hike should not decrease La Poste’s debt relative to its cash generation».
(129) Cfr. il paragrafo 197 delle osservazioni trasmesse dalla Francia il 23 gennaio 2008.
(130) «Rating Government-Related Entities: A Primer». Standard & Poor’s, 14 giugno 2006.
(131) Cfr. anche Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «The entities’ credit standing is linked to that of the government, but ratings can be notched down from those on the State by up to two categories as the financial links between these companies and the state may be increasingly subject to change in the medium or long term» […] (L’affidabilità creditizia dei soggetti è connessa a quella del governo, ma i rating possono essere abbassati anche di due categorie poiché i legami finanziari tra queste imprese e lo Stato possono evolvere nel medio o lungo termine).
(132) Citazione da Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «In 1991, La Poste became an independent publicly owned entity with Etablissement Public status, which ensures La Poste an ultimate State guarantee on its obligations, but not a timely and explicit guarantee as reflected by the rating differentiation between La Poste and the Republic of France».
(133) Citazione da Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «The EC recently recommended that the French government end this guarantee by year-end 2008, which they believe provides La Poste with more favorable financing conditions than its competitors in a market in the process of being liberalized. The ratings on La Poste were unaffected by this recommendation since we consider that a change in La Poste’s status would not necessarily reflect a decrease in the strong state support that underpins La Poste’s ratings and that has been reaffirmed by recent government decisions».
(134) Citazione da Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «A change in the group’s ownership structure would lead Standard and Poor’s to shift to a bottom-up rating approach, focusing more on La Poste’s stand-alone business and financial profiles. This rating approach may not necessarily translate into rating changes given the expected improvement in La Poste’s stand-alone situation in the coming years» (Un cambiamento nella struttura proprietaria del gruppo porterebbe Standard & Poor’s a passare a un approccio di rating ascendente, maggiormente incentrato sui profili commerciale e finanziario propri de La Poste. Questo approccio di rating non si tradurrebbe necessariamente in una variazione del rating stesso, considerato il miglioramento previsto della situazione intrinseca de La Poste nei prossimi anni).
(135) Citazione da Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «The ratings on La Poste could be downgraded, however, if state backing for the company were to weaken» (I rating de La Poste potrebbero tuttavia essere declassati se dovesse diminuire il sostegno statale a questa impresa).
(136) Cfr. la sezione 3.2.1.D della presente decisione e la parte V.4 delle osservazioni presentate dalle autorità francesi il 23 gennaio 2008.
(137) Cfr. la parte V 4 a) delle osservazioni trasmesse dalla Francia il 23 gennaio 2008.
(138) Cfr. il paragrafo 186 delle osservazioni trasmesse dalla Francia il 23 gennaio 2003.
(139) Cfr. la tabella 1 in Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007.
(140) Citazione da International Postal Entities: Influence of government support on ratings, Standard & Poor’s, 22 novembre 2004: «Unlike the credit quality of companies that operate in a commercial manner at arm’s length from the government, like SingPost, Deutsche Post or TPG, a major factor underpinning La Poste’s robust credit quality is its extremely strong State support. La Poste’s legal status confers the ultimate statutory guarantee of the Republic of France (AAAA/Stable/A-1+) on its obligations».
(141) Cfr. il paragrafo 196 delle osservazioni trasmesse dalla Francia il 23 gennaio 2008.
(142) Cfr. i paragrafi 198-200 delle osservazioni trasmesse dalla Francia il 23 gennaio 2008.
(143) International Postal Entities: Influence of government support on ratings, Standard & Poor’s, 22 novembre 2004.
(144) Citazione da Ratings direct su La Poste, S & P, 3 aprile 2007: «The ratings nevertheless already factor in the long-term likelihood of a change in the group’s capital structure, which would require a change in its current “établissement public” legal status and result in the loss of the state’s ultimate guarantee on LP’s financial obligations, the elimination of which was recently recommended by the European Commission». Per contro, le debolezze individuate de La Poste comprendono: «Likely capital structure change at company or bank level in the long term».
(145) Il mid swap è la mediana tra il tasso offerto e quello proposto dalle banche in un dato momento per gli scambi interbancari per ciascuna scadenza, cioè il tasso fisso che una banca è pronta a scambiare, di norma, contro un Euribor a 6 mesi. Questo tasso costituisce il riferimento di mercato in particolare per le emissioni obbligazionarie.
(146) Sentenza della Corte 14 febbraio 1990, «Boussac», Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, causa C-301/87, Raccolta pag. I-307, punto 33.
(147) Causa T-354/05, sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009, Télévision française 1 SA (TF1) contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta pag. II-113, punti 166 e 167.
(148) In particolare, nella decisione EDF (considerando 57 della decisione 2005/145/CE della Commissione del 16 dicembre 2003 relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas, GU L 49 del 22.2.2005, pag. 9), la Commissione ha ritenuto che «l’impossibilità di applicare a EDF qualsiasi procedimento concorsuale o di liquidazione giudiziaria e quindi fallimentare equivale ad una garanzia generale sull’insieme degli impegni dell’impresa. Tale garanzia non può essere compensata alle regole di mercato. Detta garanzia, che è illimitata nella sua copertura, nel tempo e nell’importo, costituisce un aiuto di Stato».
(149) Cfr. la comunicazione sulle garanzie, punto 2.1, terzo comma.
(150) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.
(151) Cfr. per esempio la decisione 2005/145/CE.
(152) Cfr. in particolare il punto 1.5 della comunicazione sulle garanzie che conferma il principio di neutralità, nonché il punto 1.2 in cui si spiega che una garanzia statale può discendere dal mero fatto della forma giuridica (secondo e quarto trattino di detto punto).
(153) Caso E 10/2000, «Anstaltslast und Gewährträgerhaftung», punto 5 della proposta di misure utili dell’8 maggio 2001.Consultabile sul sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2000/e010-00-1.pdf
(154) Cfr. Decisione 2005/145/CE.
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/54 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2010
relativa all’aiuto di stato C 9/09 (ex NN 45/08; NN 49/08 e NN 50/08) al quale il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia SA
[notificata con il numero C(2010) 1180]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/606/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente a detti articoli (1),
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
1.1. MISURE D’EMERGENZA A FAVORE DI DEXIA
(1) |
Il 30 settembre 2008 le autorità di Belgio, Francia e Lussemburgo (di seguito: «gli Stati membri interessati») hanno annunciato pubblicamente l’esecuzione dell’aumento di capitale descritta al punto 3.1 della presente decisione (di seguito: «l’aumento di capitale»). Il 9 ottobre 2008 gli Stati membri interessati hanno annunciato l’esecuzione della garanzia descritta al punto 3.2 (di seguito: «la garanzia»). |
(2) |
Con comunicazioni del 1o e del 2 ottobre 2008 registrate il medesimo giorno presso la Commissione, le autorità degli Stati membri interessati hanno informato la Commissione delle misure adottate nel quadro dell’aumento di capitale. La Commissione ha in seguito ricevuto alcune lettere motivate che giustificavano l’urgenza delle misure adottate dagli Stati membri interessati nel quadro dell’aumento di capitale:
|
(3) |
Con comunicazioni del 9, 13 e 17 ottobre 2008, gli Stati membri interessati hanno informato la Commissione dell’esecuzione della garanzia. |
(4) |
Con comunicazioni del 2, 13 e 14 ottobre 2008, gli Stati membri interessati si sono impegnati a presentare alla Commissione, entro sei mesi a decorrere dal 3 ottobre 2008, un piano di ristrutturazione relativo a Dexia tenuto conto delle misure adottate il 3 e il 9 ottobre 2008. |
(5) |
Con lettere dell’8 e del 13 ottobre, come garanzia di trasparenza, la BNB ha notificato alla Commissione un’operazione di sostegno alla liquidità (o «liquidity assistance», di seguito: «l’operazione di LA») attuata dalla BNB, in cooperazione con la Banque de France, a causa delle difficoltà di liquidità temporanee di Dexia. La Commissione è stata tenuta al corrente degli importi di tale operazione. |
(6) |
Il 14 novembre 2008 lo Stato belga e quello francese hanno annunciato pubblicamente l’esecuzione di una garanzia relativa ai prodotti finanziari della controllata di Dexia, Financial Security Assurance (FSA) (di seguito: «la misura FSA»). |
1.2. PRIMA DECISIONE DELLA COMMISSIONE: NON OBIEZIONE ALLE MISURE D’EMERGENZA
(7) |
Con decisione del 19 novembre 2008 (2), la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all’operazione di LA e alla garanzia degli Stati membri interessati relativa ad alcune passività di Dexia. La Commissione ha infatti deciso che queste misure, in quanto aiuto per il salvataggio di un’impresa in difficoltà, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (3) e le ha autorizzate per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3 ottobre 2008, precisando che oltre tale periodo la Commissione dovrà valutare nuovamente l’aiuto in quanto misura strutturale. |
(8) |
La decisione del 19 novembre 2008 ha inoltre espressamente previsto l’esame delle altre misure d’aiuto nel quadro di un’ulteriore decisione futura. |
1.3. DENUNCIA DI TERZI IN MERITO AI PRESUNTI AIUTI DI STATO RICEVUTI DA DEXIA
(9) |
Con lettera ricevuta il 6 novembre 2008 è stata presentata alla Commissione una denuncia contro presunti aiuti di Stato illegali a favore di Dexia. Tale denuncia è stata presentata da un concorrente di Dexia Banque Belgique (di seguito: «DBB») e riguarda in particolare l’aumento di capitale di tre miliardi di EUR sottoscritto dalle autorità e dagli azionisti belgi di Dexia e la garanzia concessa dallo Stato belga ai prestiti interbancari e assimilati a favore di Dexia. |
(10) |
Una versione non riservata del modulo di denuncia e dei documenti allegati è stata trasmessa dalla Commissione alle autorità belghe con lettera del 13 novembre 2008. Le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni sulla denuncia con lettera del 19 novembre 2008. |
1.4. PROROGA DELLE MISURE E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEXIA
(11) |
Conformemente ai loro impegni, le autorità degli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione (di seguito: «il piano di ristrutturazione iniziale») di Dexia rispettivamente il 16, 17 e 18 febbraio 2009. Il 27 febbraio e il 3, 5, 6, 7, 8 e 9 marzo 2009 sono state presentate informazioni aggiuntive sul piano di ristrutturazione iniziale. |
(12) |
Nel quadro di tale piano di ristrutturazione iniziale, le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto alla Commissione l’autorizzazione a prorogare il meccanismo di garanzia fino al termine previsto dall’accordo di garanzia, ossia il 31 ottobre 2009, e di mantenere il tasso di remunerazione preferenziale di 25 punti base della suddetta garanzia sulle obbligazioni inferiori a un mese. Inoltre, è stato chiesto alla Commissione di confermare la compatibilità con il mercato unico di un’eventuale estensione della garanzia oltre il mese di ottobre 2009 (fino a ottobre 2010). |
(13) |
Il governo belga ha inoltre chiesto, a titolo preventivo, la proroga della possibilità di Dexia di ricorrere alle operazioni di LA della BNB fino al 31 ottobre 2009. |
(14) |
Infine, il governo belga e quello francese hanno notificato alla Commissione l’adozione della misura FSA, annunciata pubblicamente il 14 novembre 2008. |
1.5. SECONDA DECISIONE DELLA COMMISSIONE: AVVIO DEL PROCEDIMENTO FORMALE
(15) |
Con lettera del 13 marzo 2009, la Commissione ha informato le autorità belghe, francesi e lussemburghesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in relazione all’insieme degli aiuti concessi a Dexia (4). La lettera precisa tuttavia che, al fine di consentire la vendita rapida di FSA, la Commissione non solleva obiezioni riguardo a taluni aspetti della misura FSA, giudicati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. La lettera precisa infine che la garanzia degli Stati membri interessati a favore di Dexia, valida fino al 30 ottobre 2009, può essere considerata compatibile con il mercato unico a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, fino alla decisione finale della Commissione che consentirà di chiudere il procedimento formale. |
(16) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti in questione (5). |
(17) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. |
(18) |
Trattandosi di questioni legate alla misura FSA (valutazione delle attività coperte dalla misura e sua remunerazione), la Commissione si è basata sull’analisi tecnica di esperti esterni assunti dalla Commissione (Oliver Wyman). |
1.6. TERZA DECISIONE DELLA COMMISSIONE: PROROGA DELLA GARANZIA
(19) |
Dato che l’accordo di garanzia concluso tra Dexia e gli Stati membri interessati è scaduto il 31 ottobre 2009, il 27 ottobre 2009 gli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione la proroga, con alcuni adattamenti, dell’accordo di garanzia fino al 28 febbraio 2010. Il 10 settembre, l’8 ottobre e il 27 ottobre 2009 sono state comunicate alla Commissione alcune informazioni sulle modifiche apportate all’accordo di garanzia. |
(20) |
La Commissione ha autorizzato la proroga della garanzia con decisione del 30 ottobre 2009 (6) fino al 28 febbraio 2010 o fino alla data della decisione della Commissione sulla compatibilità delle misure d’aiuto e del piano di ristrutturazione di Dexia, se tale decisione viene pubblicata prima del 28 febbraio 2010. La Commissione precisa nella sua decisione che le misure proposte nel piano di ristrutturazione iniziale non permettono, in questa fase, di deliberare sulla compatibilità degli aiuti. |
1.7. MISURE SUPPLEMENTARI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEXIA
(21) |
Con comunicazione del 9 febbraio 2010, gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione informazioni sulle misure supplementari previste al fine di portare a termine il piano di ristrutturazione iniziale notificato nel febbraio 2009. L’insieme delle misure di ristrutturazione notificate tra febbraio 2009 e febbraio 2010 costituisce il piano di ristrutturazione di Dexia (di seguito: «il piano di ristrutturazione»). |
(22) |
Con comunicazione del 10 febbraio 2010, le autorità belghe hanno indicato alla Commissione che, al fine di adottare la presente decisione il prima possibile, accettano che la presente decisione sia adottata in lingua francese. |
II. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO
(23) |
Dexia è un gruppo finanziario operante nei settori bancario e assicurativo. La controllante, Dexia SA, è una società anonima di diritto belga quotata alle borse Euronext di Parigi e Bruxelles. La sua capitalizzazione di mercato al 31 dicembre 2008 era di 5,64 miliardi di EUR. Nata nel 1996 dalla fusione di Crédit Local de France e Crédit Communal de Belgique, Dexia è specializzata nei prestiti agli enti locali ma vanta anche 5,5 milioni di clienti privati, principalmente in Belgio e in Turchia, tramite la sua controllata locale DenizBank. |
(24) |
A seguito dell’aumento di capitale, sottoscritto il 3 ottobre 2008, le quote dei principali azionisti di Dexia SA sono le seguenti:
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(25) |
Dexia fa capo a una holding capogruppo (Dexia SA) e a tre entità operative situate in Francia (Dexia Crédit Local, di seguito: «DCL»), in Belgio (di seguito: «DBB») e in Lussemburgo (Dexia Banque Internationale à Luxembourg, di seguito: «Dexia BIL»). Al 31 dicembre 2008 il totale del bilancio del gruppo era pari a 651 miliardi di EUR e quello delle tre entità operative era pari a:
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(26) |
Fin dalla sua nascita, l’attività di Dexia si suddivide in quattro segmenti principali:
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(27) |
Dalla sua nascita fino alla crisi dell’autunno del 2008, l’attività di Dexia si è differenziata da quella delle altre banche commerciali europee per le seguenti caratteristiche:
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(28) |
A causa delle sue specificità, anche il profilo di rifinanziamento del gruppo offre alcune particolarità: una quota importante del gruppo (principalmente DCL) ha infatti una necessità strutturale di finanziamento e soddisfa tale necessità soprattutto grazie ai finanziamenti provenienti dalle altre quote del gruppo (in particolare DBB e Dexia BIL) e dei mercati monetari, obbligazionari e di obbligazioni ipotecarie. |
(29) |
Quando, nel settembre 2008, a seguito del fallimento della banca Lehman Brothers, il mercato interbancario e il mercato delle obbligazioni ipotecarie sono entrati in crisi, Dexia si è ritrovata in una situazione di necessità di finanziamento dinamico a breve termine di [200-300] (7) miliardi di EUR ([31-46] % del totale di bilancio del gruppo al 31 dicembre 2008.) La situazione della banca si è aggravata nei mesi di settembre e ottobre 2008 a causa delle sue importanti esposizioni nei confronti di controparti bancarie e sovrane in difficoltà (banche americane, irlandesi e islandesi), del deterioramento delle attività detenute direttamente da Dexia o supportate dalla sua controllata FSA e del crollo delle quotazioni delle azioni detenute dal gruppo. Il totale delle perdite e del deterioramento delle attività del gruppo ammontava a 6,5 miliardi di EUR al 30 settembre 2009 (di cui 5,9 miliardi di EUR al 31 dicembre 2008). |
(30) |
Per maggiori dettagli sugli avvenimenti che sono all’origine delle difficoltà di Dexia, la Commissione rimanda alle sue decisioni del 19 novembre 2008, del 13 marzo 2009 e del 30 ottobre 2009. |
(31) |
In risposta a tali difficoltà, la nuova direzione del gruppo, nominata il 7 ottobre 2008, ha attuato un piano di trasformazione volto a riconcentrare l’attività del gruppo sui suoi segmenti più importanti (ovvero le attività PWB e RCB) e a ridurre il suo profilo di rischio e la sua necessità di finanziamento a breve termine. Tale piano di trasformazione era composto dalle seguenti misure principali:
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(32) |
A seguito dell’attuazione del piano di trasformazione all’inizio del 2009, la situazione di Dexia è migliorata, il che ha permesso alla società di registrare un risultato netto positivo pari a 808 milioni di EUR nei primi tre trimestri del 2009. |
III. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO
3.1. L’AUMENTO DI CAPITALE
(33) |
La Commissione fa riferimento alla sua decisione del 19 novembre 2008. L’aumento di capitale di 6 miliardi di EUR da parte degli azionisti belgi e francesi, che consiste nella sottoscrizione di azioni ordinarie di Dexia SA, è divenuto definitivo il 3 ottobre 2008. La sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato è suddivisa come segue:
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(34) |
Lo Stato lussemburghese si è invece impegnato nel settembre 2008 a investire 376 milioni di EUR in Dexia BIL sotto forma di obbligazioni convertibili con scadenza a tre anni, interessi annui del 10 % e una conversione in azioni ordinarie sulla base di condizioni da concordare. Dexia ha indicato, nel piano di ristrutturazione notificato nel febbraio 2010, di voler rinunciare definitivamente, con effetto immediato a partire dalla data della presente decisione, all’utile dell’obbligazione convertibile di Dexia BIL. |
3.2. LA GARANZIA SULLE OBBLIGAZIONI PASSIVE
(35) |
La garanzia sulle obbligazioni passive di Dexia concessa il 9 ottobre 2008 dagli Stati membri interessati è già stata oggetto della decisione del 19 novembre 2008. Con l’accordo di garanzia, i tre Stati membri interessati si sono congiuntamente impegnati a garantire, dal 9 ottobre 2008 al 31 ottobre 2009, i nuovi finanziamenti interbancari e istituzionali nonché i nuovi finanziamenti obbligazionari, con scadenza massima a tre anni, ricevuti da Dexia SA, Dexia BIL, DCL e DBB. La garanzia riguardava inizialmente un importo massimo di obbligazioni passive di 150 miliardi di EUR ed è suddivisa come segue: 60,5 % per il Belgio, 36,5 % per la Francia e 3 % per il Lussemburgo. |
(36) |
Nella suddetta decisione del 19 novembre 2008, la Commissione ha autorizzato la garanzia come misura di salvataggio di emergenza, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di esecuzione. Ai sensi di tale decisione e alla luce del fatto che è stato presentato un piano di ristrutturazione del beneficiario secondo gli impegni dei tre Stati membri interessati, tale periodo è stato automaticamente prorogato fino all’adozione della decisione della Commissione riguardante il suddetto piano di ristrutturazione. |
(37) |
Tuttavia, dato che l’accordo di garanzia tra Dexia e gli Stati membri interessati è scaduto il 31 ottobre 2009, il 27 ottobre 2009 questi hanno notificato alla Commissione la proroga, con alcuni adattamenti, dell’accordo di garanzia fino al 28 febbraio 2010. |
(38) |
Per quanto riguarda la garanzia iniziale conclusa tra gli Stati membri interessati e Dexia il 9 ottobre 2008, le condizioni della garanzia sono state modificate come segue:
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(39) |
Tutte le altre condizioni della garanzia iniziale conclusa il 9 ottobre 2008 rimangono invariate, in particolare le condizioni di remunerazione, che restano le seguenti:
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(40) |
In ogni caso, la commissione viene calcolata sull’importo medio delle consistenze delle obbligazioni garantite con la scadenza sopra riportata e coperte dalla garanzia nel corso dell’ultimo periodo mensile. |
(41) |
L’importo massimo delle obbligazioni passive di Dexia coperte dalla garanzia ammonta a 95,9 miliardi di EUR al 27 maggio 2009 (10). La figura 1 illustra l’evoluzione dell’importo delle obbligazioni di Dexia coperto dalla garanzia tra il 9 ottobre 2008 e l’11 febbraio 2010. Figura 1 Evoluzione dell’importo delle obbligazioni di Dexia coperto dalla garanzia
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(42) |
Nella sua decisione del 30 ottobre 2009, la Commissione non ha sollevato obiezioni alla proroga della garanzia degli Stati membri interessati a favore di Dexia fino al 28 febbraio 2010, nella misura in cui la garanzia costituisce una misura di salvataggio di emergenza compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. |
3.3. L’OPERAZIONE DI LA
(43) |
L’operazione di LA fornita dalla BNB in cooperazione con la Banque de France è già stata oggetto della decisione della Commissione del 19 novembre 2008. […] |
(44) |
Ai sensi della legge del 15 ottobre 2008 (11) recante misure volte a promuovere la stabilità finanziaria e che istituisce in particolare una garanzia statale sui crediti erogati e altre operazioni effettuate nel quadro della stabilità finanziaria, i crediti erogati dalla BNB a Dexia sono coperti automaticamente e con effetto retroattivo dalla garanzia dello Stato belga. Tale garanzia non riguarda la parte dell’operazione di LA concessa per conto della Banque de France. |
(45) |
Secondo le informazioni comunicate dalla BNB alla Commissione, l’operazione di LA è stata approvata dal consiglio direttivo della Banca centrale europea (di seguito: «BCE») nella misura di un importo massimo di […] miliardi di EUR. Tale strumento è stato utilizzato da Dexia principalmente fra ottobre e novembre 2008. |
(46) |
Nella suddetta decisione del 19 novembre 2008, la Commissione ha autorizzato l’operazione di LA in quanto misura di salvataggio di emergenza per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della sua esecuzione. Tuttavia, il 17 febbraio 2009, nella notifica alla Commissione del piano di ristrutturazione di Dexia, il governo belga ha altresì chiesto, a titolo preventivo, la proroga della possibilità di Dexia di ricorrere alle operazioni di LA della BNB fino al 31 ottobre 2009, nell’ipotesi in cui la Commissione ritenesse che tale misura contenga elementi di aiuto di Stato. |
3.4. LA MISURA FSA
(47) |
La misura FSA è stata oggetto della decisione della Commissione del 13 marzo 2009. Ai sensi di tale misura, il governo belga e quello francese concedono la loro garanzia al fine di permettere a Dexia di onorare un contratto d’opzione di vendita («il Put») tramite cui FSA Asset Management («FSAM»), vecchia controllata di FSA non ceduta ad Assured Guaranty, avrà l’opzione di vendere alcune attività contenute nel portafoglio FSAM a Dexia SA e/o DCL nel caso in cui si verifichino determinati eventi scatenanti (cfr. considerando 50-59). |
3.4.1. CONTESTO
(48) |
Si ricorda che l’attività Financial Products («FP») è stata esclusa dalle attività di FSA cedute ad Assured Guaranty. L’attività FP consiste, in sostanza, i) nella raccolta dei depositi da parte di terzi nei confronti dei quali FSA s’impegna a remunerare i depositi a un determinato livello, a norma dei contratti di deposito garantiti («Guaranteed Investment Contracts» o «GIC») e ii) nel reinvestimento di tali depositi in titoli con un rendimento più elevato rispetto al costo dei depositi garantiti GIC, il che in linea di principio genera un margine d’interesse netto positivo. Tecnicamente i GIC vengono conclusi da controllate di FSA («GIC Companies»), che a loro volta prestano il prodotto di tali depositi a un’altra società del gruppo, FSAM, che costituisce e gestisce il portafoglio di attività destinato a far fronte alle passività e agli obblighi di rimborso dovuti alle controparti dei GIC. FSAM e le GIC Companies, che fanno parte dell’attività FP, sono pertanto state escluse dal perimetro di attività cedute ad Assured Guaranty e sono rimaste nel perimetro di Dexia. |
(49) |
Il portafoglio di attività di FSAM comprende principalmente titoli legati al settore immobiliare americano, il cui valore di mercato e/o i rating si sono fortemente deteriorati per effetto della crisi dei subprime e della crisi finanziaria. Nella misura in cui FSA è garante delle attività e delle passività dell’attività FP, l’esclusione di quest’ultima attività dal perimetro della cessione implica necessariamente che Dexia diventa garante delle attività FP, di modo che non deve richiedere le garanzie fornite da FSA. Data la difficile situazione finanziaria di Dexia e la consistenza degli importi che possono teoricamente essere richiesti nel quadro dei GIC, è indispensabile, dal punto di vista dell’acquirente di FSA, Assured Guaranty, che Dexia sia a sua volta controgarantita dallo Stato belga e da quello francese. |
3.4.2. MODALITÀ PRINCIPALI
(50) |
Il Put è un contratto tramite cui FSAM ha il diritto di vendere a Dexia SA e/o DCL alcune attività contenute nel portafoglio FSAM al 30 settembre 2008 (per un totale di 16,98 miliardi di USD in valore nominale residuo) nel caso si verifichino determinati eventi scatenanti, di seguito indicati:
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(51) |
Nel quadro del contratto di garanzia degli Stati, lo Stato belga (per il 62,4 %) e quello francese (per il 37,6 %) s’impegnano ciascuno a garantire, senza solidarietà tra di loro, gli obblighi di Dexia ai sensi dell’accordo Put suddetto, ma al netto delle attività escluse (di seguito: le «attività escluse») per un valore di circa 4,5 miliardi di USD, di modo che l’importo nominale delle attività comprese nel portafoglio coperto dal Put garantito (di seguito: le «attività coperte») ammonti a 12,48 miliardi di USD. La garanzia degli Stati è una garanzia autonoma, a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata. L’importo massimo globale non può superare i 16,98 miliardi di USD (compreso un massimo di 12,48 miliardi di USD di rimborso del valore nominale residuo e 4,5 miliardi di USD d’interessi), che verrà ridotto con l’ammortamento del portafoglio. |
(52) |
Qualora si verifichi uno degli eventi scatenanti, FSAM, tramite l’intermediario del suo agente, richiederà innanzitutto a Dexia di onorare i suoi obblighi nel quadro dell’accordo di Put e lo chiederà in seguito agli Stati in occasione di determinate scadenze o in caso di inadempienza o di fallimento di Dexia. |
(53) |
Gli Stati saranno rimborsati da Dexia per i loro ricorsi relativi alla garanzia i) in contanti qualora i pagamenti totali siano inferiori o uguali a una prima tranche di 4,5 miliardi di USD e ii) in azioni e, se del caso, in quote di partecipazione, al superamento di tale somma. Tuttavia, nonostante le suddette attività escluse non siano coperte dalla garanzia statale, i ricorsi alle attività escluse saranno imputati all’importo della prima tranche di 4,5 miliardi di USD sulla quale gli Stati beneficiano di un ricorso diretto in contanti nei confronti di Dexia. |
(54) |
La garanzia è oggetto di una remunerazione pagabile su base annua da Dexia allo Stato belga e a quello francese pari a 113 punti base relativi alla copertura del rischio di inadempienza sul Put garantito, a cui si aggiungono 32 punti base relativi alla copertura del rischio di inadempienza degli obblighi di liquidità di Dexia nei confronti di FSAM. |
(55) |
La vendita di FSA (ad eccezione di FP) è stata effettuata il 1o luglio 2009 e la misura FSA è entrata immediatamente in vigore. L’ultimo studio di valutazione del portafoglio FSAM è stato presentato alla Commissione il 18 marzo 2009 ed è stato realizzato da Société Générale (di seguito: «la consulente»), esperto indipendente incaricato dallo Stato belga, sulla base dei dati raccolti al 31 gennaio 2009. |
(56) |
I principali dati del portafoglio FSAM sono riportati nella tabella 1 sottostante. Tabella 1 Dati principali del portafoglio FSAM (totale)
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(57) |
Il portafoglio è principalmente composto da titoli «US RMBS standards», per quasi il 64 %, e più specificamente da titoli «Subprime» (44 % del portafoglio) e «Alt-A» (15 % del portafoglio). Il portafoglio è inoltre esposto, in misura minore, a titoli «US Agency RMBS» (8 % del portafoglio) e a titoli supportati da assicuratori monoline. Il valore nominale del portafoglio era pari a 16,6 miliardi di USD al 31 gennaio 2009 e il suo valore medio di mercato alla stessa data era di [42,2–54,3] % del valore nominale, ovvero [7-9] miliardi di USD. Le perdite attese, in uno scenario di base, erano pari a [2-3] miliardi di USD, mentre in uno scenario di stress erano stimate a [3,5-4,5] miliardi di USD. Il valore economico reale (il «VER») al 31 gennaio 2009 era pari a [13,6-14,6] miliardi di USD in uno scenario di base e a [12-13] miliardi di USD in uno scenario di stress. |
(58) |
I principali dati del portafoglio FSAM, al netto delle attività escluse, sono riportati nella tabella 2 sottostante: Tabella 2 Dati principali del portafoglio FSAM (al netto delle attività escluse)
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(59) |
Ad eccezione delle attività escluse, il valore nominale del portafoglio era pari a 12,2 miliardi di USD al 31 gennaio 2009 e il suo valore medio di mercato alla stessa data era di [36,9-45,1] % del valore nominale, ovvero [4,5-5,5] miliardi di USD. Le perdite attese, in uno scenario di base, erano pari a [2-3] miliardi di USD, mentre in uno scenario di stress erano stimate a [3,5-4,5] miliardi di USD. Il VER al 31 gennaio 2009 era pari a [9,2-10,2] miliardi di USD in uno scenario di base e a [7,7-8,7] miliardi di USD in uno scenario di stress. |
IV. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
(60) |
Il piano di ristrutturazione mira a riconcentrare le attività di Dexia sui suoi segmenti e mercati principali (ossia le attività PWB e RCB in Francia, Belgio e Lussemburgo) e a ridurre il suo profilo di rischio e il suo livello di leva finanziaria nonché a riequilibrare il suo profilo di liquidità. Questo comprende in particolare l’abbandono, la riduzione e la cessione di determinate attività; la creazione di due linee di reporting interne distinte, una relativa alle attività bancarie tradizionali (la «core division»), comprendente le attività PWB e RCB essenziali, che rappresenta il 72 % del totale di bilancio di Dexia alla fine del 2009, e l’altra relativa alle attività in liquidazione denominata «legacy portfolio management division» («LPMD»), composta principalmente dal portafoglio obbligazionario e, in modo più marginale, da attività PWB internazionali, che rappresentano il 28 % del totale di bilancio di Dexia alla fine del 2009. Il miglioramento del profilo di liquidità si ottiene mediante la riduzione dei finanziamenti di mercato e dei finanziamenti a breve termine e tramite l’aumento della durata media dei finanziamenti e il ricorso ai finanziamenti più stabili (depositi commerciali e della clientela al dettaglio e obbligazioni ipotecarie). |
(61) |
Il piano di ristrutturazione consiste in una serie di misure già adottate da Dexia e in misure comportamentali e strutturali che Dexia dovrà adottare durante la ristrutturazione, sotto il controllo degli Stati membri interessati impegnati a garantirne il rispetto. |
(62) |
L’insieme di tali misure permette una riduzione del 35 % del totale di bilancio di Dexia al 31 dicembre 2014 rispetto al 31 dicembre 2008, tenendo conto della nuova produzione. |
4.1. RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ A LUNGO TERMINE IN SITUAZIONE NORMALE E DI STRESS
(63) |
Gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione informazioni dettagliate sul modello d’impresa della banca. Tali informazioni includono, in particolare:
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(64) |
Sulla base di tali informazioni, Dexia prevede risultati positivi per tutta la durata della ristrutturazione, dal 2009 al 2014, e una quota di patrimonio di base (di seguito: «Core Tier 1») compresa tra l’11 % e il 15 %. La tabella 3 sottostante riporta per ogni anno tra il 2009 e il 2014 le proiezioni dei risultati e del Core Tier 1 ratio di Dexia. Tabella 3 Proiezioni dei risultati e del Core Tier 1 ratio di Dexia durante il periodo di ristrutturazione
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(65) |
Gli Stati membri interessati hanno inoltre fornito tre tipi di simulazioni di stress al fine di determinare la resistenza del gruppo a shock esterni. |
(66) |
Il primo tipo di prova di stress effettuata da Dexia mirava a testare la resistenza del gruppo, fino al 2011, alle seguenti variabili: i) tasso di crescita del PIL in diversi paesi, ii) livello dei tassi d’interesse interbancari a 3 mesi e a 5 anni, e iii) tasso di cambio di alcune valute estere. Per quanto riguarda il tasso di crescita, sono state formulate ipotesi per uno scenario di base e per uno scenario di stress in linea con le ipotesi utilizzate per altre simulazioni simili recentemente effettuate in Europa. I risultati della prova di stress effettuata da Dexia indicano che il gruppo continuerebbe a rimanere redditizio nel 2010 e nel 2011 anche in uno scenario di stress. L’utile prima delle imposte ammonterebbe a […] milioni di EUR nel 2010 e a […] milioni di EUR nel 2011. |
(67) |
Il secondo tipo di prova di stress effettuata da Dexia intendeva testare la resistenza del gruppo a un aumento di i) 100 punti base, e ii) 200 punti base del suo costo di finanziamento ottenuto sui mercati per un anno. I risultati della prova di stress effettuata da Dexia indicano che l’impatto sui risultati del gruppo può essere stimato a […] milioni di EUR nel caso di un aumento di 100 punti base del suo costo di finanziamento e a […] milioni di EUR nel caso di un aumento di 200 punti base del suo costo di finanziamento. |
(68) |
Il terzo tipo di prova di stress effettuata da Dexia mirava a testare la liquidità del gruppo, e in particolare la posizione di liquidità del gruppo in circostanze eccezionali, comparando la liquidità potenzialmente necessaria con la liquidità potenzialmente disponibile in tali circostanze. La prova di stress è stata effettuata a un mese. Lo scenario applicato coniuga l’impatto di una crisi idiosincratica legata a Dexia con le conseguenze di una crisi di liquidità generale. Questa prova di stress della liquidità è stata effettuata sia da Dexia sia dalla sua autorità di vigilanza (la commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo, di seguito: la «CBFA»). […] (14) […]. |
4.2. IMPEGNI COMPORTAMENTALI
(69) |
Il piano di ristrutturazione, notificato il 9 febbraio 2010, consiste innanzitutto nella riduzione dei finanziamenti a breve termine, dell’aumento della durata di vita media dei finanziamenti a lungo termine e dell’aumento delle fonti di finanziamento stabile del gruppo. A tal riguardo gli Stati membri interessati s’impegnano a far rispettare a Dexia tre rapporti quantitativi di finanziamento.
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(70) |
Dexia si asterrà dall’effettuare prestiti ai suoi clienti PWB a un livello di «risk-adjusted return on capital» (di seguito: «RAROC») inferiore al 10 %. Il calcolo del RAROC mette in rapporto il margine netto dopo le imposte e il capitale economico (17).
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(71) |
Dexia ridurrà a zero l’importo dei finanziamenti attualmente messi a disposizione della sua controllata turca DenizBank al più tardi il 30 giugno 2011 e non le concederà alcun nuovo finanziamento infragruppo fino al 31 dicembre 2014. |
(72) |
Entro il 30 giugno 2010, Dexia creerà una linea di reporting LPMD. Le attività destinate a tale linea saranno messe in liquidazione o cedute. Tali attività sono:
I finanziamenti ricevuti da Dexia e coperti dalla garanzia di finanziamento sono interamente destinati a tale linea. |
(73) |
Dexia limiterà la nuova produzione annua PWB a 12 miliardi di EUR nel 2009, 15 miliardi di EUR nel 2010 e 18 miliardi di EUR dal 2011 al 2014. |
(74) |
Dexia ridurrà i suoi costi di esercizio del 15 % prima del 31 dicembre 2012. |
(75) |
Dexia ridurrà le sue attività di «trading» (diminuzione del 44 % del valore a rischio medio annuo, pari a 126 miliardi di EUR nel 2008) e cesserà le sue attività di negoziazione per conto proprio a partire dalla data della presente decisione della Commissione. |
(76) |
Dexia rinuncerà definitivamente, con effetto immediato a partire dalla data della decisione della Commissione, all’utile dell’obbligazione convertibile Dexia BIL di 376 milioni di EUR che il Lussemburgo si era impegnato a sottoscrivere nel settembre 2008. |
(77) |
Il ricorso da parte di Dexia alla garanzia di finanziamento degli Stati membri interessati è limitato dalle seguenti condizioni:
Tabella 5 Remunerazione aggiuntiva versata in caso di superamento degli importi delle obbligazioni passive garantite
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(78) |
Fino al 31 ottobre 2014 Dexia non farà uso del suo status di banca coperta da una garanzia degli Stati membri interessati a fini di pubblicità commerciali e non utilizzerà la garanzia per operazioni di arbitraggio. |
(79) |
Fino al 31 dicembre 2011, Dexia SA e le controllate di cui detiene il controllo esclusivo o congiunto non acquisiranno più del 5 % del capitale sociale di altri enti creditizi, imprese di investimento o società d’assicurazione, salvo autorizzazione della Commissione. Tale impegno non osta, previo accordo della Commissione, all’acquisizione da parte di Dexia di una partecipazione a titolo di remunerazione per un conferimento di partecipazioni o di attività effettuato nel quadro di un’operazione di cessione o di pooling (per fusione o per conferimento) di attività, purché tale partecipazione, nella medesima ipotesi, non conferisca a Dexia il controllo esclusivo o congiunto dell’entità beneficiaria del conferimento o risultante dalla fusione. Dexia informerà previamente la Commissione in merito a qualsiasi progetto d’acquisizione, incluso qualsiasi progetto previsto da imprese controllate congiuntamente da Dexia. |
(80) |
Fino al 31 dicembre 2014, Dexia limiterà l’importo di:
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(81) |
L’impegno citato al considerando 80:
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(82) |
Fatte salve le operazioni che Dexia sarà giuridicamente tenuta a eseguire, o le operazioni che sarà tenuta a eseguire ai sensi di contratti conclusi prima del 1o febbraio 2010, su strumenti ibridi Tier 1 o Tier 2, Dexia non potrà fino al 31 dicembre 2011:
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(83) |
Dexia SA non potrà procedere alla distribuzione di dividendi sulle sue azioni ordinarie fino al 31 dicembre 2011. Tale divieto non verrà applicato alle distribuzioni di dividendi effettuate interamente tramite conferimento di azioni nuove, purché l’importo di tali distribuzioni sia i) conforme al considerando 80 e ii) inferiore o uguale al 40 % del risultato netto realizzato da Dexia SA durante l’esercizio 2009 in relazione alle distribuzioni effettuate nel 2010 e inferiore o uguale al 40 % del risultato netto realizzato da Dexia SA durante l’esercizio 2010 in relazione alle distribuzioni effettuate nel 2011 (18). |
(84) |
A tal riguardo, occorre ricordare che in virtù degli impegni presi dagli Stati membri interessati nel quadro della decisione della Commissione del 30 ottobre 2009 che concede una proroga alla garanzia, Dexia non può, dalla data di tale decisione e fino alla data della presente decisione:
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(85) |
Per garantire una maggiore concorrenza e trasparenza delle operazioni di prestito bancario degli enti locali, la Francia s’impegna a controllare che tali enti elaborino le loro pratiche di gara in occasione delle operazioni di approvvigionamento in denaro o in capitale. Raccomandazioni in questo senso saranno espressamente indirizzate dallo Stato agli enti territoriali prima della fine del 2010 sia in materia di finanziamenti bancari che nell’ambito dell’utilizzo di prodotti finanziari complessi. Tali raccomandazioni insisteranno sull’interesse economico relativo all’attuazione, in questo settore, di misure relative a bandi di gara e indicheranno le diverse modalità pratiche tramite cui potranno essere attuate tali misure. Le buone prassi raccomanderanno il carattere pubblico dei bandi di gara per i prestiti di importi più elevati. Per gli enti territoriali, in particolare, i servizi incaricati della consulenza saranno sensibilizzati in merito a tali raccomandazioni. Qualora queste si rivelassero insufficienti al fine di garantire la diffusione di gare d’appalto trasparenti e non discriminatorie in materia di finanziamenti bancari organizzate dagli enti locali fino al 2013, la Francia s’impegna a presentare proposte normative in questo senso. |
(86) |
Per garantire una maggiore concorrenza e trasparenza delle operazioni di prestito bancario degli enti locali, il governo belga, in cooperazione con le Regioni, s’impegna a controllare la pubblicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli avvisi di appalti passati relativi al finanziamento delle amministrazioni pubbliche locali. |
4.3. CESSIONI E LIQUIDAZIONE
(87) |
Dexia procede alle cessioni delle attività elencate nel presente considerando:
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(88) |
Il piano di ristrutturazione porta alla riduzione del 35 % del totale di bilancio di Dexia al 31 dicembre 2014 rispetto al suo importo al 31 dicembre 2008. Gli Stati membri interessati s’impegnano affinché Dexia proceda alle riduzioni di bilancio riportate nella tabella 6 sottostante. Tabella 6 Riduzione del bilancio del gruppo, della «core division» e della LPMD
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4.4. ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI
(89) |
Un esperto indipendente presenta su base semestrale una relazione alla Commissione sull’attuazione degli impegni del piano di ristrutturazione. Tale relazione comprende in particolare un rapporto dettagliato i) sul rispetto della riduzione di bilancio di cui al considerando 88, ii) sul rispetto dei tre rapporti di liquidità e di finanziamento di cui al considerando 69 e iii) sul rispetto dell’impegno relativo al RAROC (21) di cui al considerando 70. Inoltre:
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(90) |
Le autorità belghe, francesi e lussemburghesi sottoporranno all’approvazione preventiva della Commissione, ed entro un mese dalla presente decisione, una lista di una, due o tre persone scelte con il consenso di Dexia, per la nomina in qualità di esperto indipendente. L’esperto indipendente deve possedere le competenze necessarie e non deve essere trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato. La Commissione potrà dare la sua approvazione o non approvare l’esperto o gli esperti indipendenti proposti. Se la Commissione non approva l’esperto o gli esperti indipendenti proposti, Dexia e le autorità belghe, francesi e lussemburghesi proporranno, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, da uno a tre nuovi candidati che dovranno nuovamente essere approvati o meno dalla Commissione. Qualora tutti i candidati proposti vengano rifiutati dalla Commissione, questa sceglierà un esperto indipendente. I costi delle prestazioni dell’esperto indipendente saranno a carico di Dexia. |
(91) |
Qualora uno degli impegni di cessione delle attività di cui alle lettere a), c), d), h), l) o m) del considerando 87 non sia mantenuto nei tempi previsti, e qualora la Commissione non abbia approvato un impegno alternativo, le autorità francesi, belghe e lussemburghesi sottoporranno all’approvazione preventiva della Commissione, ed entro un mese dal termine fissato per la cessione, una lista di una, due o tre persone scelte con il consenso di Dexia, per la nomina in qualità di mandatari incaricati dell’esecuzione delle suddette cessioni. Il mandatario incaricato della cessione deve essere indipendente, deve possedere le competenze necessarie e non deve essere trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato. La Commissione potrà dare la sua approvazione o non approvare il mandatario o i mandatari proposti. Se la Commissione non approva il mandatario o i mandatari proposti incaricati della cessione, Dexia e le autorità francesi, belghe e lussemburghesi proporranno, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, da uno a tre nuovi candidati che dovranno nuovamente essere approvati o meno dalla Commissione. Qualora tutti i candidati proposti vengano rifiutati dalla Commissione, questa sceglierà un mandatario che Dexia nominerà o contribuirà a nominare sulla base di un mandato approvato dalla Commissione. |
(92) |
Le autorità francesi, belghe e lussemburghesi s’impegnano affinché Dexia conceda i poteri di rappresentanza necessari e adeguati al mandatario incaricato della cessione i) per effettuare la cessione delle attività di cui al considerando 91 (compreso qualsiasi potere necessario al fine di garantire la corretta esecuzione dei documenti richiesti per effettuare la cessione) e ii) per eseguire qualsiasi azione o effettuare qualsiasi dichiarazione necessaria o adeguata per effettuare la cessione, compresa la nomina di consulenti che accompagnino il processo di cessione. Il mandatario incaricato della cessione includerà nel contratto o contratti di acquisto e di vendita i termini e le condizioni usuali e ragionevoli che considererà adeguati al fine di concludere la vendita nell’anno successivo alla nomina del mandatario. Il mandatario incaricato della cessione organizzerà il processo di vendita in modo da garantire una cessione […]. I costi delle prestazioni del mandatario incaricato della cessione saranno a carico di Dexia. |
V. MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO FORMALE
(93) |
La Commissione ricorda che il procedimento d’indagine formale avviato con la decisione del 13 marzo 2009 riguarda sia il piano di ristrutturazione iniziale di Dexia notificato alla Commissione dagli Stati membri interessati nel febbraio 2009 che la misura FSA. |
(94) |
Innanzitutto, per quanto riguarda le difficoltà riscontrate da Dexia durante la crisi finanziaria e l’importo molto rilevante degli aiuti ricevuti, la Commissione ha espresso dubbi:
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(95) |
In seguito, per quanto riguarda la misura FSA, la Commissione, nella sua decisione del 13 marzo 2009, ha ritenuto di per sé compatibile con il mercato interno la garanzia, nonché la copertura in termini di attività e la ripartizione dei costi tra Dexia e gli Stati membri interessati. Tuttavia, restano da verificare la valutazione delle attività e la remunerazione della garanzia, nonché quella dei titoli che Dexia deve emettere oltre alla prima tranche di 4,5 miliardi di ricorsi ai sensi del contratto di Put. La Commissione ha inoltre deciso di includere questi aspetti della misura FSA nel quadro del procedimento d’indagine formale sul piano di ristrutturazione di Dexia. La Commissione ha inoltre precisato nella stessa decisione che l’esistenza della garanzia, il portafoglio di attività coperte e il livello di prima perdita di Dexia non rientrano nel perimetro del procedimento avviato tramite la suddetta decisione. |
VI. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(96) |
La Commissione osserva che non è stato ricevuto alcun commento dalle parti interessate nel quadro del procedimento d’indagine formale avviato nei confronti delle misure di aiuto a favore di Dexia. |
(97) |
Tuttavia, prima dell’avvio del procedimento, un concorrente di DBB ha presentato una denuncia presso i servizi della Commissione riguardante l’aumento di capitale di tre miliardi di EUR sottoscritto dalle autorità e dagli azionisti belgi di Dexia nonché la garanzia accordata dallo Stato belga ai prestiti interbancari e assimilati a favore di Dexia. La denuncia si basa sulle seguenti motivazioni:
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VII. OSSERVAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
7.1. OSSERVAZIONI DEL GOVERNO BELGA SULLA DENUNCIA RICEVUTA DALLA COMMISSIONE
(98) |
Sulla base della versione non riservata del modulo di denuncia depositato presso i servizi della Commissione, le autorità belghe hanno formulato le loro osservazioni sulle motivazioni della denuncia. |
(99) |
Per quanto riguarda il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse da Dexia nel quadro dell’operazione di ricapitalizzazione, le autorità belghe sottolineano che il prezzo di 9,9 EUR per azione, che corrisponde alla quotazione media nei trenta giorni precedenti l’operazione, è stato fissato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 598 del Code des sociétés belga. Questo precisa infatti che nel quadro di un aumento di capitale in contanti riservato a una o più persone determinate, il prezzo di emissione delle azioni nuove non può essere inferiore alla media delle quotazioni nei trenta giorni precedenti l’operazione. Il prezzo delle azioni emesse nel quadro dell’operazione di ricapitalizzazione di Dexia è dunque stato fissato ai sensi degli obblighi giuridici imposti alle parti interessate. |
(100) |
Le autorità belghe sottolineano inoltre che il denunciante mette in dubbio la necessità della ricapitalizzazione in quanto Dexia attraversava una crisi di liquidità e non una crisi di solvibilità e la ricapitalizzazione avrebbe solo rafforzato il patrimonio Tier 1 di Dexia portandolo a un livello superiore a quello di banche europee simili. Secondo le autorità belghe tali accuse non tengono conto delle necessità di solvibilità di Dexia alla fine di settembre 2008 derivanti dall’aumento dei rischi e delle perdite previste per il terzo e quarto trimestre 2008 a causa delle esposizioni del gruppo nei confronti di diverse società in fallimento o in difficoltà (Lehman Brothers, Depfa, Bradford & Bingley, alcune banche irlandesi e islandesi), delle perdite previste sulle esposizioni di FSA, nonché dei numerosi deterioramenti di attività legati al declassamento dei rating di diverse società di supporto del credito che hanno garantito titoli detenuti da Dexia. |
(101) |
Infine, per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza derivanti dalle misure d’aiuto a favore di Dexia, le autorità belghe sottolineano che gli interventi ad hoc dello Stato belga a favore di Dexia erano giustificati al fine di evitare una crisi sistemica e non differiscono, nella sostanza, da interventi di altri Stati membri autorizzati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Per quanto riguarda le tariffe praticate da Dexia sui depositi ricevuti della clientela, le autorità belghe hanno fornito una nota comparativa di Dexia delle tariffe praticate da Dexia rispetto a quelle praticate dai suoi concorrenti per lo stesso tipo di servizi offerti sul mercato belga (ING, Deutsche Bank, Fortis, Axa, Citibank, Rabobank e KBC). Le tariffe praticate da Dexia sembrano quindi in linea con quelle dei suoi concorrenti. Nella stessa nota, Dexia sottolinea inoltre che tali tariffe, oggetto della denuncia, riguardano solo i depositi ricevuti via Internet, che costituiscono solo una piccola quota ([10-15] %) dell’insieme dei depositi ricevuti dalla clientela. |
(102) |
Le autorità belghe ritengono quindi che, contrariamente alle argomentazioni della denuncia, le misure di aiuto a favore di Dexia siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. |
7.2. OSSERVAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(103) |
Gli Stati membri interessati hanno fornito alla Commissione le loro osservazioni congiunte sul procedimento d’indagine formale avviato con la decisione del 13 marzo 2009. Le osservazioni degli Stati membri interessati riguardano sia la qualifica di aiuto delle misure notificate che la compatibilità di tali misure con il mercato interno. |
7.2.1. QUALIFICA DI AIUTO DELLE MISURE NOTIFICATE
7.2.1.1. L’aumento di capitale
(104) |
Nelle loro osservazioni, gli Stati membri interessati ritengono innanzitutto che le azioni di Dexia sottoscritte dai suoi azionisti storici (Caisse des Dépôts et Consignations, «CDC», CNP Assurances, Holding Communal, Ethias e Arcofin) nel quadro dell’operazione di ricapitalizzazione non comportino l’esistenza di alcun elemento di aiuto di Stato. Gli Stati membri interessati ricordano infatti che tali società sono impegnate insieme in Dexia mediante un patto parasociale concluso con l’accordo del 28 agosto 2007 di diritto privato. Così, al fine di tutelare gli interessi di questi azionisti, era indispensabile una partecipazione di tutte le società all’aumento di capitale. Data l’urgenza dell’operazione di ricapitalizzazione, è logico che Dexia si sia rivolta prioritariamente ai suoi azionisti di riferimento. Gli Stati membri interessati hanno sottolineato come la decisione della CDC e di CNP Assurances, Holding Communal, Ethias e Arcofin di partecipare all’aumento di capitale non fosse a loro imputabile e inoltre, per quanto riguarda Arcofin e Ethias, come tale aumento non fosse stato finanziato tramite risorse statali. |
7.2.1.2. L’operazione di LA
(105) |
Le autorità belghe ritengono inoltre che l’operazione di LA concessa a Dexia dalla BNB in cooperazione con la Banque de France non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE poiché le operazioni di LA rientrano nei normali compiti delle banche centrali nazionali e, in particolare, nella loro funzione di contributo alla stabilità del sistema finanziario in qualità di prestatore di ultima istanza in caso di problemi di liquidità temporanea di una banca altrimenti solvente. Infatti:
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(106) |
Le autorità belghe sottolineano inoltre che l’operazione di LA a favore di Dexia è stata approvata dal consiglio direttivo della Banca centrale europea («BCE») (nella misura di un importo massimo di […] miliardi di EUR). La qualifica dell’operazione di LA come aiuto di Stato la renderebbe incompatibile con il principio del divieto di finanziamento monetario sancito dall’articolo 123 del TFUE. Infatti, in virtù di tale principio, è giuridicamente impossibile attribuire a uno Stato membro l’operato di una banca centrale nazionale nell’esercizio delle sue funzioni sempre che tale banca centrale rispetti le condizioni imposte all’esercizio di tale funzione da parte della BCE. L’operazione di LA concessa a Dexia soddisfa tutte le condizioni imposte dalla BCE e risponde in particolare all’esigenza in base alla quale la decisione di concedere una LA deve essere presa in modo indipendente e discrezionale dalla banca o dalle banche centrali nazionali interessate. |
(107) |
Secondo le autorità belghe, il semplice fatto che qualsiasi LA concessa dalla BNB sia automaticamente coperta dalla garanzia dello Stato belga non può modificare tale conclusione. In primo luogo, quando il comitato direttivo della BNB, in totale indipendenza, ha preso la decisione di concedere l’operazione di LA a Dexia, la garanzia statale non esisteva. Questa non può pertanto essere stata presa in considerazione nella decisione. In particolare, il fatto che il legislatore belga abbia previsto una garanzia esplicita dello Stato belga per tali operazioni, senza che fosse legata alla pratica Dexia, pur non essendo ciò che avviene normalmente in altri Stati membri, deriva dalla specificità dell’azionariato della BNB, che è una società quotata in borsa con azionisti privati, mentre le altre banche centrali nazioni non hanno generalmente azionisti privati. Tale garanzia è quindi parte integrante dello status organico della BNB e mira a permettere alla BNB di svolgere il suo ruolo di prestatore di ultima istanza. Tale garanzia esplicita non è necessaria nel caso di altre banche centrali detenute al 100 % dal loro rispettivo Stato. Il carattere automatico della garanzia statale è stato espressamente previsto al fine di garantire che le operazioni di LA della BNB siano conformi ai principi di divieto di finanziamento monetario e soddisfino altresì i criteri della pratica decisionale della Commissione, come previsto in particolare nella decisione Northern Rock (24). |
(108) |
Le autorità belghe sottolineano infine che qualora la Commissione debba comunque considerare l’operazione di LA come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, l’importo dell’aiuto dovrebbe essere calcolato sulla base della differenza tra il tasso applicato e il tasso di riferimento citato nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione («Comunicazione sui tassi di riferimento») (25). Inoltre, l’importo dell’aiuto dovrebbe in ogni caso essere limitato alla metà dell’importo totale di LA, corrispondente all’importo effettivamente erogato a Dexia dalla BNB, dato che l’altra metà è stata erogata per conto e a rischio della Banque de France. Quest’ultima non gode di alcuna garanzia esplicita da parte dello Stato francese e la garanzia dello Stato belga non può evidentemente essere applicata a un’operazione eseguita per conto e a rischio di una banca centrale estera. |
7.2.1.3. La misura FSA
(109) |
Le autorità degli Stati membri interessati ritengono che la probabilità che la garanzia concessa dallo Stato belga e da quello francese sulle attività di FSA sia effettivamente esercitata è bassa: la soglia di 4,5 miliardi di USD che costituisce il massimale dell’esposizione alla prima perdita sostenuta da Dexia è infatti superiore agli scenari più pessimistici sulle perdite economiche del portafoglio. Di conseguenza, l’importo dell’eventuale aiuto degli Stati dovrebbe essere considerato pari a zero anche in uno scenario pessimistico. |
7.2.2. COMPATIBILITÀ DELLE MISURE NOTIFICATE
7.2.2.1. La misura FSA
(110) |
Gli Stati membri interessati fanno innanzitutto notare alla Commissione che la misura FSA non rientra, secondo loro, nell’ambito della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (26) (la «comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore») dato che:
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(111) |
Gli Stati membri interessati sottolineano inoltre che, anche nel caso in cui la misura FSA dovesse essere valutata alla luce della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, la Commissione dispone di tutti gli elementi che le permettono di constatare che la suddetta misura è compatibile con il mercato interno, in particolare dato che:
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(112) |
Di conseguenza gli Stati membri interessati ritengono che la misura FSA sia compatibile con il mercato interno e che l’importo dell’aiuto contenuto della misura sia pari a zero. |
7.2.2.2. Il piano di ristrutturazione iniziale
(113) |
Gli Stati membri interessati non condividono i dubbi sollevati dalla Commissione sulla capacità del piano di ristrutturazione iniziale notificato alla Commissione nel febbraio 2009 di ripristinare la redditività a lungo termine della banca, di prevenire le distorsioni di concorrenza eccessive e di garantire una ripartizione adeguata dei costi di ristrutturazione. |
(114) |
Infatti, nelle loro osservazioni, gli Stati membri interessati ritengono che le misure notificate alla Commissione permettono di garantire la redditività a lungo termine di Dexia, nella misura in cui:
|
(115) |
Gli Stati membri interessati sottolineano inoltre che l’insieme delle misure di ristrutturazione notificate nel settembre 2009 riguarda attività redditizie, siano esse le attività PWB o la riduzione del perimetro delle attività RCB. Di conseguenza, è necessario tenere conto dell’insieme delle misure proposte nella valutazione delle misure volte a ridurre le distorsioni di concorrenza eccessive. |
(116) |
Gli Stati membri interessati ritengono infine che la valutazione dell’importo dell’aiuto effettuata dalla Commissione nella sua decisione del 13 marzo 2009 non sia esatta poiché somma importi scorretti e di natura diversa al fine di giungere a un importo di aiuto globale pari a [170-210] miliardi di EUR. Tale importo, rispetto al quale deve essere valutata la ripartizione dei costi di ristrutturazione tra Dexia e gli Stati membri interessati, sarebbe pertanto sopravvalutato. Viceversa, la partecipazione di Dexia ai costi di ristrutturazione è, secondo gli Stati membri interessati, sottovalutata nella misura in cui non tiene conto della riduzione della nuova produzione di prestiti prevista da Dexia e dagli Stati membri interessati nel piano di ristrutturazione, che deve essere considerata un contributo di Dexia ai costi di ristrutturazione. |
(117) |
In conclusione, gli Stati membri interessati sostengono la decisione della Commissione di autorizzare definitivamente la misura FSA al fine di consentire la cessione di FSA ad Assured Guaranty, che costituisce un elemento fondamentale del ripristino della redditività e della riduzione del profilo di rischio del gruppo. Gli Stati ritengono tuttavia che i dubbi della Commissione sulle altre misure siano infondati. |
7.3. OSSERVAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
(118) |
Oltre alle osservazioni di cui sopra, formulate sulla base del piano di ristrutturazione iniziale notificato alla Commissione nel febbraio 2009, gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni sulle misure supplementari di ristrutturazione notificate alla Commissione il 9 febbraio 2010. |
(119) |
A tal proposito, gli Stati membri interessati ritengono che il piano di ristrutturazione consentirebbe di rafforzare la redditività a lungo termine del gruppo, permettendo a Dexia di accelerare l’uscita dal dispositivo di garanzia di rifinanziamento, e risponderebbe a tutte le altre preoccupazioni sollevate dalla Commissione nelle sue decisioni del 13 marzo 2009 e del 30 ottobre 2009. L’insieme delle misure di ristrutturazione notificate tra febbraio 2009 e febbraio 2010 formerebbe complessivamente un progetto di ristrutturazione e di compensazione di eventuali distorsioni di concorrenza conforme alle necessità espresse dalla Commissione nelle sue decisioni e durante le riunioni con i rappresentanti degli Stati membri interessati e di Dexia. |
(120) |
Gli Stati membri interessati sottolineano inoltre che, per valutare il piano di ristrutturazione, la Commissione dovrà tenere conto delle differenze obiettive tra la situazione di Dexia e quella di altri istituti bancari il cui piano di ristrutturazione è stato approvato dalla Commissione durante gli ultimi mesi. In particolare, a differenza di questi altri istituti:
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VIII. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
8.1. ESISTENZA DELL’AIUTO
(121) |
La Commissione deve valutare se le misure in questione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tale articolo prevede infatti che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». La Commissione deve pertanto valutare, per ciascuna misura, se i criteri cumulativi di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono rispettati. |
8.1.1 L’AUMENTO DI CAPITALE
(122) |
Per quanto riguarda l’esistenza dell’aiuto legato all’aumento di capitale, la Commissione fa riferimento alla sua decisione del 13 marzo 2009 in cui stabilisce che gli interventi dello Stato e delle regioni belghe e dello Stato francese e di quello del Lussemburgo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ritiene che, nelle circostanze specifiche, anche la condotta della CDC e di Holding Communal sono da imputare allo Stato. |
(123) |
Conformemente alla giurisprudenza, il semplice fatto che un operatore economico sia sotto il controllo statale non basta a imputare allo Stato le misure adottate da tale operatore (28). Tuttavia, sempre dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nella misura in cui sia molto difficile per la Commissione, a causa delle relazioni privilegiate tra la CDC e Holding Communal e i loro rispettivi Stati, dimostrare che nella fattispecie le decisioni di effettuare conferimenti di capitale in Dexia sono effettivamente state prese su ordine delle autorità pubbliche, l’imputabilità di tali misure allo Stato può essere dedotta da un complesso di indizi risultanti dalle circostanze in cui tali misure sono state adottate (29). |
(124) |
Indizi quali, in particolare, «l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta» possono essere pertinenti per giungere ad affermare l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica (30). |
(125) |
Nella fattispecie, occorre osservare che:
D’altra parte si deve constatare che, nella fattispecie, il conferimento di capitale della CDC e di Holding Communal è avvenuto in concomitanza con altre misure adottate dagli Stati (conferimento di capitale direttamente dagli Stati e dalle Regioni, garanzia statale, misura FSA, operazione di LA garantita dello Stato belga). Tali conferimenti si inseriscono con altre misure in un insieme globale coerente di misure volte a salvare Dexia alla fine del mese di settembre 2009. La concomitanza di tali interventi in combinazione con gli elementi suddetti rende improbabile il mancato coinvolgimento delle autorità pubbliche nelle decisioni della CDC e di Holding Communal di partecipare all’aumento del capitale di Dexia. Occorre pertanto ritenere che i conferimenti di capitale consentiti dalla CDC e da Holding Communal siano imputabili ai loro rispettivi Stati membri. |
(126) |
La Commissione ritiene che la ricapitalizzazione effettuata dai cosiddetti azionisti «storici» non soddisfa il criterio giurisprudenziale dell’investitore privato in un’economica di mercato. La partecipazione nella ricapitalizzazione di Dexia degli azionisti la cui condotta non è imputabile allo Stato, limitata al 12,4 % del totale dell’aumento di capitale, non è infatti sufficiente per concludere che gli azionisti storici abbiano agito in qualità di investitori privati in un’economia di mercato. Il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato viene applicato solo in circostanze normali di mercato (33). Gli azionisti storici sono intervenuti per salvare Dexia al culmine della crisi in circostanze di mercato del tutto anormali. Inoltre, l’intervento degli azionisti «storici» si inseriva in un insieme di misure volte a salvare Dexia, impresa in gravi difficoltà e d’importanza sistemica per l’economica dei tre Stati membri interessati. Occorre osservare che le considerazioni di politica pubblica, economica e sociale non devono essere prese in considerazione nella valutazione del principio dell’investitore privato in un’economia di mercato (34). Per soddisfare il criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato, la credibilità dell’investimento deve essere suffragata da un «business plan» ex ante che sia preferibilmente approvato da revisori indipendenti e da simulazioni di crisi («prove di stress») (35). |
(127) |
Infine, anche quando l’investitore pubblico risponde alla definizione di proprietario (come nel caso degli azionisti «storici» la cui condotta è imputabile allo Stato, ovvero la CDC e Holding Communal), è necessario, nel confronto con un investitore privato in un’economia di mercato, verificare che l’investitore si comporti come un investitore avveduto, che non assume maggiori rischi di un investitore privato in un’economia di mercato (36). Il carattere storico dell’investitore non dovrebbe pertanto giustificare un’applicazione «meno rigida» del principio dell’investitore privato in un’economia di mercato. |
(128) |
La Commissione ritiene che l’aumento di capitale imputabile agli Stati membri interessati sia selettivo, visto che riguarda un’unica impresa, il gruppo Dexia. Data la dimensione di Dexia e la sua importanza sul mercato belga, francese e lussemburghese e il fatto che, senza gli interventi, il gruppo avrebbe potuto trovarsi in situazione d’insolvenza, modificando significativamente la struttura del mercato bancario nei tre territori, la Commissione ritiene che le misure in questione incidano sugli scambi tra Stati membri. |
(129) |
In conclusione, la Commissione ritiene che il conferimento di capitale da parte della CDC e di Holding Communal costituisca un elemento dell’aiuto ricevuto da Dexia, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(130) |
Viceversa, la Commissione ritiene che le risorse a disposizione di Dexia in virtù della condotta di Ethias (che non era nazionalizzata in occasione dell’aumento di capitale) di Arcofin (il cui capitale di maggioranza è detenuto da azionisti privati) e di CNP Assurance (il cui capitale di maggioranza appartiene ad azionisti privati, ovvero il gruppo Banque Populaire Caisses d’Épargne e i detentori di capitale «flottante») non siano risorse statali. |
8.1.2. LA GARANZIA DEGLI STATI
(131) |
La Commissione ha stabilito la natura di aiuto della garanzia nelle sue decisioni del 19 novembre 2008 (considerando 24-27) e del 30 ottobre 2009 (considerando 13). A tal proposito, la Commissione ritiene che le motivazioni delle sue decisioni rimangono valide e che la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
8.1.3. L’OPERAZIONE DI LA
(132) |
Per quanto riguarda l’esistenza dell’aiuto legato all’operazione di LA, la Commissione prende nota delle osservazioni delle autorità belghe relative all’operazione di LA concessa dalla BNB a favore di Dexia. La Commissione ritiene tuttavia che tali osservazioni non siano tali da modificare le sua conclusioni relative all’elemento di aiuto associato all’operazione di LA di cui alla sua decisione del 19 novembre 2008. |
(133) |
Al punto 51 della sua comunicazione relativa all’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (37) («la comunicazione sul settore bancario»), la Commissione ha affermato che la fornitura di fondi di una banca centrale a un’istituzione finanziaria non costituisce aiuto di Stato quando viene soddisfatta una serie di condizioni (38). |
(134) |
Una delle condizioni stabilite nella comunicazione sul settore bancario è che «la misura […] non è coperta da alcuna controgaranzia dello Stato». Nella fattispecie, la Commissione ha rilevato che i crediti erogati dalla BNB sono coperti da una garanzia dello Stato belga (con effetto retroattivo) in virtù della legge del 15 ottobre 2008 che riguarda misure volte a promuovere la stabilità finanziaria e che istituisce in particolare una garanzia statale sui crediti erogati e altre operazioni effettuate nel quadro della stabilità finanziaria. Dato che l’operazione di LA concessa dalla BNB è coperta da una garanzia dello Stato belga, la condizione di cui alla comunicazione non è pertanto soddisfatta. |
(135) |
Le condizioni di cui alla comunicazione sul settore bancario, che escludono la presenza di aiuto, non sono pertanto interamente soddisfatte. Di conseguenza, occorre verificare se le condizioni che costituiscono aiuto di Stato vengono effettivamente rispettate. Dato che la BNB è un organismo dello Stato belga, le sue risorse sono pubbliche. Ciò è tanto più vero in quanto, nella fattispecie, la controgaranzia comporta che tutte le perdite siano direttamente sostenute dallo Stato belga. Inoltre, la LA è una misura concessa a Dexia in modo selettivo. Infine, la misura avvantaggia in modo selettivo Dexia concedendole il finanziamento che la banca non può più ottenere sul mercato. Dato che Dexia è attiva in diversi Stati membri e, per gran parte delle sue attività, è in concorrenza con altri istituti finanziari che in larga maggioranza non hanno ricevuto aiuti simili, tale vantaggio falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri. |
(136) |
La Commissione conclude che l’operazione di LA concessa dalla BNB per conto proprio costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
8.1.4. LA MISURA FSA
(137) |
La Commissione ha stabilito la natura di aiuto della misura FSA nella sua decisione del 13 marzo 2009 (considerando 53-56) e ritiene che le osservazioni degli Stati membri interessati non siano tali da rimettere in questione le sue conclusioni. |
(138) |
La Commissione conclude che la misura FSA costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
8.2. QUANTIFICAZIONE DELL’AIUTO
(139) |
Nelle sue decisioni del 19 novembre 2008 e del 13 marzo 2009, la Commissione ha già proceduto a una prima valutazione dell’importo relativo alle misure in questione. Sulla base di questa prima valutazione e degli elementi complementari comunicati dagli Stati membri interessati a partire dal 13 marzo 2009, la Commissione è giunta a un importo d’aiuto costituito dai seguenti elementi: |
8.2.1. L’AUMENTO DI CAPITALE
(140) |
L’importo totale del conferimento di capitale annunciato il 30 settembre 2008 è di 6,4 miliardi di EUR, a cui bisogna sottrarre, per le ragioni precedenti, i conferimenti di capitale di Ethias, Arcofin e CNP Assurance, ossia rispettivamente 150 milioni di EUR, 350 milioni di EUR e 288 milioni di EUR. |
(141) |
La Commissione rileva inoltre che Dexia ha rinunciato, nel quadro del piano di ristrutturazione, all’utile di 376 milioni di EUR di titoli convertibili di Dexia BIL che avrebbero dovuti essere sottoscritti dallo Stato del Lussemburgo e che non sono mai stati sottoscritti. Di conseguenza, occorre detrarre anche tale somma dall’importo da prendere in considerazione negli elementi di aiuto relativi all’aumento di capitale. |
(142) |
In conclusione, l’importo totale dell’aiuto relativo all’aumento di capitale ammonta a 5,2 miliardi di EUR (39). |
8.2.2. LA GARANZIA DEGLI STATI
(143) |
In conformità all’accordo di garanzia firmato da Dexia e dagli Stati membri interessati il 9 ottobre 2008, la garanzia degli Stati membri interessati ammonta a un importo massimo di 150 miliardi di EUR. Tale importo è stato ridotto a 100 miliardi di EUR nell’accordo di garanzia entrato in vigore il 1o novembre 2009. |
(144) |
Nelle loro osservazioni relative alla decisione di avvio di procedimento, gli Stati membri interessati fanno notare che l’importo dell’aiuto relativo alla garanzia dovrebbe essere calcolato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (la «comunicazione sui tassi di riferimento») (40). Secondo le disposizioni di tale comunicazione, gli elementi di aiuto relativi alla garanzia sarebbero uguali alla differenza tra il tasso di remunerazione della garanzia e un tasso di riferimento definito come il tasso di riferimento del mercato interbancario (IBOR) più 75 punti base. |
(145) |
In risposta a tali osservazioni, la Commissione fa notare che, nel caso di imprese in difficoltà, l’applicazione di un tasso di riferimento basato su tassi di mercato non è rilevante poiché, in assenza di garanzia, Dexia non avrebbe potuto ricevere alcun finanziamento sui mercati. Per questo motivo, in conformità alla prassi consolidata nei casi di ristrutturazione di cui si è occupata, la Commissione ritiene che l’elemento di aiuto da prendere in considerazione per quanto riguarda la garanzia può arrivare fino agli importi effettivamente coperti dalla garanzia, ovvero 100 miliardi di EUR, che corrispondono all’importo massimo delle passività di Dexia che possono effettivamente essere coperte ai sensi della garanzia a partire dal 1o novembre 2009 (41). |
8.2.3. L’OPERAZIONE DI LA
(146) |
Per analogia con il ragionamento precedente relativo alla garanzia, la Commissione ritiene che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia dello Stato belga relativa all’operazione di LA attuata dalla BNB possa arrivare fino agli importi effettivamente coperti dalla garanzia, ovvero […] miliardi di EUR, che corrispondono alla percentuale di importo massimo di LA approvato dal consiglio direttivo della BCE, a carico della BNB e garantita dallo Stato belga. |
8.2.4. LA MISURA FSA
(147) |
In linea con la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore (42), la Commissione ritiene che l’importo da prendere in considerazione nella valutazione dell’importo della misura relativa alle attività che hanno subito una riduzione di valore è uguale alla differenza tra il prezzo di trasferimento e il prezzo di mercato del portafoglio considerato. Secondo la prassi della Commissione (43), il prezzo di trasferimento è definito come il valore nominale residuo meno l’importo della prima tranche, che è interamente a carico della banca beneficiaria della misura. |
(148) |
La misura FSA presenta alcune specificità rispetto ad altre misure di trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore sulle quali la Commissione ha dovuto pronunciarsi:
|
(149) |
A causa delle sue specificità, il portafoglio considerato per il quale viene calcolato il prezzo di trasferimento è il portafoglio FSAM totale e non solo il portafoglio delle attività coperte. Al 31 gennaio 2009, il valore nominale residuo ammontava a 16,6 miliardi di USD. Il prezzo di trasferimento è pertanto pari a 12,1 miliardi di USD (ovvero la differenza tra 16,6 e 4,5 miliardi di USD). Il prezzo di mercato era pari a [7-9] miliardi di USD e di conseguenza l’importo dell’aiuto ammonta a [3,1-5,1] miliardi di USD, ovvero [2,4-4,0] miliardi di EUR (44). |
8.2.5. IMPORTO TOTALE DELLE DIVERSE MISURE D’AIUTO
(150) |
Come sottolineato dagli Stati membri interessati nelle loro osservazioni alla decisione di avvio di procedimento, la Commissione riconosce che non è pertinente sommare importi d’aiuto corrispondenti a ricapitalizzazioni con garanzie di passività, dato che i due tipi di misure non hanno gli stessi effetti di distorsione sulla concorrenza. Di conseguenza la Commissione rileva che l’aiuto ricevuto da Dexia sotto forma di aumento di capitale e di aiuto al trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore (misura FSA) ammonta a 8,4 miliardi di EUR e che l’aiuto sotto forma di garanzia e di operazione di LA può arrivare fino a [95-135] miliardi di EUR. |
8.3. COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO
8.3.1. BASE GIURIDICA
(151) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, «possono considerarsi compatibili con il mercato interno […] gli aiuti destinati […] a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». Tenuto conto della situazione dei mercati finanziari dopo la concessione delle misure in questione, la Commissione ritiene che tali misure possano essere valutate alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Per quanto riguarda l’economia belga, francese e lussemburghese, ciò è stato confermato dalle diverse decisioni della Commissione che approvano le misure adottate dalle autorità di questi Stati membri al fine di combattere la crisi finanziaria (45). Di conseguenza, come per le decisioni del 19 novembre 2008, del 13 marzo 2009 e del 30 ottobre 2009 relative a Dexia, la base giuridica per la valutazione delle misure di aiuto in questione risiede nell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. |
(152) |
La Commissione, nel contesto di crisi attuale, ha precisato le condizioni per la concessione degli aiuti al trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore e degli aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tali principi sono indicati nella comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore e nella comunicazione sulle ristrutturazioni. |
8.3.2. COMPATIBILITÀ DELLA MISURA FSA
(153) |
Come indicato nella decisione del 13 marzo 2009, la misura FSA rientra nell’ambito della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, anche se il suo obiettivo primario era quello di consentire la realizzazione dell’operazione di vendita di FSA. Questa misura deve quindi essere analizzata sulla base delle condizioni indicate nella comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore. A tal proposito, la Commissione, nella sua decisione del 13 marzo 2009, ha ritenuto di per sé compatibile con il mercato interno la garanzia, nonché la sua copertura in termini di attività e la ripartizione dei costi tra Dexia e lo Stato belga e francese. Restano da verificare la valutazione delle attività e la remunerazione della misura, nonché quella dei titoli che Dexia deve emettere oltre alla prima tranche di 4,5 miliardi di USD. |
8.3.2.1. Valutazione delle attività
(154) |
La Commissione ha analizzato la corrispondenza del metodo di valutazione del VER attuato alle esigenze stabilite nella comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore e in particolare ha valutato se tale metodo i) si basa, nella massima misura possibile, su dati osservabili, ii) fornisce ipotesi realistiche e prudenti per quanto riguarda i futuri flussi finanziari e iii) si basa, al momento della valutazione, su simulazioni di crisi prudenti. |
(155) |
Tale analisi dei metodi di valutazione delle attività utilizzati è stata effettuata con l’assistenza tecnica di esperti assunti dalla Commissione e ha interessato ciascuna delle principali classi di attività del portafoglio FSAM in esame in uno scenario di base e in uno di stress. L’esame della metodologia e delle ipotesi formulate per la valutazione del VER ha portato la Commissione a una loro valutazione positiva. La Commissione rileva inoltre che le ipotesi formulate sono complessivamente conservative:
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(156) |
[…] |
(157) |
La prima tranche di 4,5 miliardi di USD che deve essere rimborsata in contanti da Dexia è superiore al livello delle perdite attese, stimate in modo prudenziale e in linea con la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, sia in uno scenario di base sia in uno scenario di stress, tanto sul portafoglio FSAM complessivo quanto sul portafoglio FSAM al netto delle attività escluse. Il prezzo di trasferimento, fissato a 12,1 miliardi di USD è inferiore al VER sia nello scenario di base ([13,6-14,6] miliardi di USD) sia nello scenario di stress ([12-13] miliardi di USD). |
8.3.2.2. Remunerazione della misura FSA
(158) |
La misura FSA è oggetto di una remunerazione pagabile su base annua da Dexia allo Stato belga e a quello francese pari a 113 punti base relativi alla copertura del rischio di inadempienza sul Put garantito, a cui si aggiungono 32 punti base relativi alla copertura del rischio di inadempienza degli obblighi di liquidità di Dexia nei confronti di FSAM. |
(159) |
La Commissione valuta positivamente il fatto che la prima tranche di 4,5 miliardi di USD, che deve essere rimborsata da Dexia in contanti, sia superiore al livello di perdite attese al 31 gennaio 2009, sia in uno scenario di base sia in uno scenario di stress, in quanto viene ridotto il rischio assunto dallo Stato belga e da quello francese. In particolare, la Commissione valuta positivamente il livello di remunerazione concesso allo Stato belga e a quello francese per la misura FSA rispetto al livello di rischio residuo assunto dallo Stato belga e francese. Secondo la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, al fine di valutare la remunerazione della misura FSA, si può fare riferimento alla liberazione di capitale obbligatorio generato grazie alla misura. Data la notevole consistenza della prima tranche e il fatto che questa sia oggetto di una ponderazione al 1 250 % al fine di calcolare il capitale obbligatorio legato a questa prima tranche, lo Stato belga e quello francese hanno dimostrato che la misura FSA non libera capitale obbligatorio. Come indicato al punto 21 (nota a piè di pagina 11) della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, le misure di sostegno delle attività devono essere remunerate in modo simile a un conferimento di capitale. L’importo di capitale paragonabile alla misura FSA è in questo caso pari a zero a causa dell’assenza di liberazione di capitale obbligatorio. Viceversa, la misura FSA copre un ambito più ampio di eventi scatenanti rispetto alle sole perdite sulle attività coperte. Di conseguenza, la Commissione considera appropriata la remunerazione annua della misura FSA. |
8.3.2.3. Remunerazione dei titoli da emettere
(160) |
La Commissione fa notare che il compenso percepito dallo Stato belga e da quello francese in caso di ricorso alla garanzia superiore alla prima tranche di 4,5 miliardi di USD è superiore a quanto previsto dalla comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore. |
8.3.2.4. Conclusione sulla compatibilità della misura FSA con la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore
(161) |
La Commissione conclude pertanto che la misura FSA è compatibile con i principi della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore. |
8.3.3. COMPATIBILITÀ DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
8.3.3.1. Grado di ristrutturazione richiesto
(162) |
Come indicato in precedenza, l’importo dell’aiuto relativo all’aumento di capitale e alla misura FSA ammonta a 8,4 miliardi di EUR. In conformità al punto 4 della comunicazione sulle ristrutturazioni, occorre prendere in considerazione tale importo nella valutazione dell’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione. Gli elementi di aiuto relativi alla garanzia e all’operazione di LA attuata dalla BNB devono invece essere presi in considerazione nella valutazione della compatibilità del piano di ristrutturazione con il mercato interno (46). |
(163) |
Come indicato al punto 4 (nota a piè di pagina 4) della comunicazione sulle ristrutturazioni, i criteri e le circostanze specifiche che determinano l’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione si riferiscono, in particolare ma non esclusivamente, a situazioni in cui una banca in difficoltà è stata ricapitalizzata dallo Stato o in cui una banca che beneficia di un sostegno a fronte delle attività ha già ricevuto aiuti di Stato in qualsivoglia forma che contribuiscono a coprire o a evitare perdite che superano nel complesso il 2 % del valore dell’insieme delle attività della banca ponderate per il rischio. La Commissione ha già dimostrato nelle sue decisioni del 19 novembre 2008, del 13 marzo 2009 e del 30 ottobre 2009 che Dexia era un’impresa in difficoltà al momento dell’adozione delle misure di aiuto. |
(164) |
Gli elementi di aiuto relativi all’aumento di capitale e alla misura FSA rappresentano il 5,5 % delle attività ponderate per il rischio del gruppo calcolate al 31 dicembre 2008, ovvero un importo leggermente superiore a quello del 2 % delle attività ponderate per il rischio, destinato a coprire le perdite sostenute da Dexia. Ai sensi di tali principi, Dexia deve pertanto presentare un piano di ristrutturazione. |
(165) |
Il grado di ristrutturazione richiesto dipende dalla gravità dei problemi riscontrati da ciascuna banca e dall’importo degli aiuti ricevuti. A tal proposito, l’aiuto da considerare è l’importo totale derivante dalle misure di ricapitalizzazione e di trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore e dalle garanzie ottenute. La compatibilità del piano di ristrutturazione deve essere valutato alla luce delle condizioni indicate nella comunicazione sulle ristrutturazioni. Le condizioni sono le seguenti:
|
8.3.3.2. Ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa
(166) |
In conformità al capitolo 2 della comunicazione sulle ristrutturazioni, il piano di ristrutturazione deve consentire il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa, ovvero deve essere completo, dettagliato e basato su un concetto coerente, che permetta di dimostrare in che modo la banca ripristinerà non appena possibile (cinque anni al massimo) la redditività a lungo termine senza aiuti di Stato. Il piano di ristrutturazione deve in particolare comprendere un raffronto con opzioni alternative, compresi lo scorporo o l’assorbimento da parte di un’altra banca, deve individuare le cause di difficoltà della banca, fornire informazioni sul modello aziendale, prevedere il ritiro delle attività che resterebbero strutturalmente in perdita, fornire un adeguato rendimento del capitale (in uno scenario di base e in uno scenario di crisi) e prevedere modalità di rimborso degli aiuti di Stato. |
a) Valutazione del modello aziendale di Dexia
(167) |
La Commissione valuta innanzitutto positivamente il fatto che Dexia abbia registrato risultati positivi nei primi tre trimestri del 2009. Tuttavia, alla luce di questi risultati, la Commissione rileva altresì i punti seguenti:
|
(168) |
Sulla base delle informazioni dettagliate che le sono state comunicate da Dexia e dagli Stati membri interessati, la Commissione ha individuato due fonti principali di profitto per Dexia: i profitti ricorrenti, legati alle attività bancarie tradizionali di Dexia e i profitti meno solidi. I primi coprono principalmente gli utili sui prestiti e il portafoglio obbligazionario, gli utili derivanti dalle commissioni, i costi di rifinanziamento, il costo del rischio e i costi operativi. I secondi derivano dalle attività di trasformazione a breve termine, dalle attività di mercato per conto proprio e dagli utili eccezionali derivanti, per esempio, dalla vendita di attività, da riprese su accantonamenti o da posizioni aperte su strumenti derivati. |
(169) |
Dalle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati, […], di modo che l’analisi delle principali fonti di profitto del gruppo possa essere effettuata in termini di margini rispetto ai tassi di riferimento interbancari. Tale analisi, effettuata per il 2009, ha portato la Commissione a rilevare che le attività bancarie tradizionali di Dexia genererebbero una redditività molto bassa, se non addirittura negativa. Tale analisi non è in contraddizione con l’esame dei risultati positivi registrati nei primi tre trimestri del 2009, la cui origine è legata a circostanze particolari, come sopra indicato. |
(170) |
Inoltre, le proiezioni ragionevoli sull’evoluzione futura delle principali fonti di profitto del gruppo non consentono di prevedere, per il momento, un eventuale miglioramento dei risultati delle attività bancarie tradizionali di Dexia. Infatti:
|
(171) |
Al termine di questa analisi, la Commissione ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione debba i) ridurre il livello di leva finanziaria di Dexia, in particolare al fine di consentirle di sostenere costi di finanziamento più elevati e margini sulle attività più bassi, ii) migliorare la qualità e la composizione delle sue fonti di finanziamento e iii) ridurre la base di costi fissi. |
(172) |
A tal proposito, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione notificato il 9 febbraio 2010, se realizzato in conformità agli impegni presi dagli Stati membri interessati, fornirà risposte soddisfacenti alla questione della redditività a lungo termine del gruppo. |
(173) |
Il piano di ristrutturazione permette innanzitutto una riduzione del totale di bilancio di Dexia del 35 % entro il 2014 rispetto al 31 dicembre 2008, nonché una maggiore attenzione del gruppo per le sue attività bancarie tradizionali:
|
(174) |
La riduzione dell’effetto di leva finanziaria di Dexia e la maggiore attenzione del gruppo per le sue attività bancarie tradizionali consentiranno al gruppo di riequilibrare progressivamente il bilancio, riducendo la quota delle attività che generano margini bassi (in particolare consistenze PWB e portafoglio obbligazionario) e aumentando la quota delle attività più redditizie (in particolare nuova produzione PWB e RCD e finanziamenti di progetti). A tal proposito, la Commissione rileva con soddisfazione che la maggiore attenzione di Dexia per tali attività è accompagnata da un’attenta supervisione della redditività di tali attività, in particolare di PWB. Infatti, nella misura in cui Dexia si astiene dall’effettuare prestiti ai suoi clienti PWB a un livello di RAROC inferiore al 10 %, a decorrere dalla presente decisione, potrà essere garantito un livello di redditività minimo del capitale economico nell’attività PWB fino al 31 dicembre 2014. Le proiezioni dei risultati di Dexia per il periodo 2009-2014, comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati (47), confermano che sarà possibile garantire la redditività complessiva delle attività del gruppo durante tale periodo e che le perdite attese sulle attività in liquidazione (LPMD) potranno essere compensate dagli utili della core division. |
(175) |
Infine, la maggiore attenzione di Dexia per le sue attività e i suoi mercati tradizionali è accompagnata da un miglioramento progressivo del profilo di liquidità del gruppo, con un maggiore adeguamento della scadenza dei suoi finanziamenti alla scadenza delle sue attività. Tale miglioramento del profilo di liquidità deriva da tre misure principali:
|
b) Scenari di crisi comunicati nel quadro del piano di ristrutturazione
(176) |
Conformemente al punto 13 della comunicazione sulle ristrutturazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di intraprendere esercizi di prove di stress per testare la resistenza di Dexia a una serie di shock che potrebbero presentarsi nei prossimi anni e per definire la redditività a lungo termine del gruppo. |
(177) |
È importante chiarire che la Commissione ha basato la sua analisi sui risultati delle prove presentati dagli Stati membri interessati. […]. |
i) Prima prova di stress
(178) |
In riferimento alla prima prova di stress, mirata a testare la resistenza di Dexia a una modifica delle principali variabili macroeconomiche (PIL, tassi di interesse e tassi di cambio), la Commissione formula le seguenti osservazioni:
|
(179) |
Pertanto, per quanto riguarda questa prima prova di stress, la Commissione conclude che, a causa della quota relativamente ampia e della buona qualità creditizia del portafoglio «Public Finance» e del portafoglio obbligazionario in liquidazione, Dexia è in grado di far fronte a un significativo aumento del costo del rischio in caso di ambiente macroeconomico fortemente deprezzato, e supera quindi la prova di stress. |
ii) Seconda prova di stress
(180) |
In riferimento alla seconda prova di stress, mirata a testare la resistenza di Dexia a un aumento del costo di finanziamento di mercato, risulta che un ulteriore aumento di 100 punti base e di 200 punti base del costo di finanziamento per un periodo di tre mesi comporterebbe una riduzione degli utili prima delle imposte rispettivamente di […] e […] milioni di EUR. Probabilmente l’impatto risulterebbe materialmente maggiore se Dexia avesse utilizzato le ipotesi previste dalla Commissione nella sua prova di stress, […]. Le ipotesi modificate da Dexia sono le seguenti:
|
(181) |
La Commissione conclude pertanto che […]. La Commissione rileva inoltre che questo parametro non è realmente preso in considerazione nelle altre prove di stress realizzate da Dexia, vale a dire la prova di stress condotta nel quadro di altre simulazioni simili recentemente effettuate in Europa e la prova di stress di liquidità. |
(182) |
Dexia sostiene che i) le ipotesi formulate nel suo business plan, prima di un aumento simulato di […] o di […] punti base, sono già di per sé stressate perché riflettono le condizioni di finanziamento nel luglio 2009, che erano certamente migliori rispetto alla fine del 2008 o all’inizio del 2009, ma non riflettono l’evoluzione positiva del secondo semestre del 2009; ii) un’ipotesi che non prevedesse alcun cambiamento del mix di finanziamento non rispecchierebbe il comportamento di un operatore di mercato in tali circostanze. La Commissione conferma che le ipotesi proiettate di costo di finanziamento, prima della simulazione di stress, sono conservative tenuto conto di l’esperienza di Dexia nel 2009. Tuttavia, date le misure straordinarie concesse al settore bancario nel 2009 e l’incerto contesto futuro, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla futura evoluzione del costo di finanziamento di Dexia. La prova di stress su questo ultimo elemento è utile perché consente di concludere che è importante che il piano di ristrutturazione i) riduca la dipendenza del finanziamento di Dexia dai finanziamenti di mercato e ii) aumenti la durata media dei suoi finanziamenti, al fine di ridurre la sensibilità Dexia a un aumento del costo di finanziamento. È proprio uno degli elementi che la direzione di Dexia ha preso in considerazione tra il 30 settembre 2008 e il 30 settembre 2009 e che il piano di ristrutturazione intende coprire. Partendo da un fabbisogno di finanziamento a breve termine di [200-300] miliardi di EUR alla fine del 2008, questa è stata ridotta a [150-200] miliardi di EUR al 30 settembre 2009, e il piano di ristrutturazione prevede che il rapporto «finanziamenti a breve termine/totale di bilancio» sia ridotto dal 30 % al 31 dicembre 2009 all’11 % al 31 dicembre 2014. Un tale livello di finanziamento a breve termine è pienamente soddisfacente per la Commissione poiché riduce in modo significativo la sensibilità di Dexia a shock di aumenti prolungati del costo di finanziamento. |
(183) |
Pertanto, riguardo a questa seconda prova di stress, la Commissione conclude che, sebbene la struttura di finanziamento attuale di Dexia la renda vulnerabile a shock estremi sul suo costo di finanziamento, il piano di ristrutturazione risponde in maniera graduale e soddisfacente alla sensibilità di Dexia a un aumento del suo costo di finanziamento. Inoltre, la Commissione giudica positivamente il fatto che Dexia disponga di un notevole stock di attività (ivi comprese le attività della divisione LPMD), di buona qualità e idoneo a ottenere un finanziamento a un costo lievemente inferiore sul mercato dei pronti contro termine interbancari e, se necessario, presso le banche centrali. |
iii) Terza prova di stress
(184) |
Riguardo alla terza prova di stress, mirata a testare il profilo di liquidità del gruppo, la Commissione osserva che sia la prova di stress eseguita da Dexia sia quella realizzata dalla CBFA indicano che il gruppo risponde ai requisiti della prova nell’orizzonte di un mese. La Commissione rileva quanto segue:
|
(185) |
La Commissione conclude pertanto che Dexia soddisfa questa terza prova di stress. |
iv) Altre considerazioni riguardanti le prove di stress
(186) |
In primo luogo, sulla base dell’esame di talune ipotesi nei modelli di Dexia, risulta che:
|
(187) |
Tuttavia, è importante sottolineare che un confronto con i dati pubblicamente disponibili è difficile, poiché l’ambito delle esposizioni di Dexia non è simile a quello delle informazioni pubblicamente disponibili. La metodologia applicata da Dexia per calcolare le perdite attese è basata sui rating interni, che integrano parametri di probabilità di inadempienza e di LGD medi, nel lungo periodo, conservativi e «through-the-cycle», rettificati per riflettere l’incertezza e la volatilità su certi dati. Siffatti parametri sono oggetto di un esame e di una convalida da parte della CBFA, della Commission Bancaire française e della CSSF. Secondo gli Stati membri interessati, i parametri di rischio utilizzati da Dexia presentano un livello di conservatività superiore del 10-30 % rispetto ai requisiti minimi delle norme prudenziali di Basilea II. |
(188) |
In secondo luogo, la Commissione prende atto della notevole esposizione, sia in importi assoluti che in importi relativi, al debito di alcuni paesi e di alcuni istituti finanziari. In particolare, per quanto riguarda l’esposizione ai rischi sovrani, la Commissione rileva l’esposizione alla fine del 2008, a […]. […]. |
(189) |
Tuttavia, è importante sottolineare che:
|
(190) |
In terzo luogo, la Commissione giudica favorevolmente l’evoluzione del fabbisogno di finanziamento a breve termine del gruppo. Tuttavia, la Commissione sottolinea che il gruppo ha essenzialmente ridotto il proprio fabbisogno di finanziamento tra 0 e 1 mese. Come indicato nella tabella 7 sottostante, in percentuale del finanziamento complessivo, risulta che il finanziamento tra 0 e 1 mese è stato ridotto dal […] % al […] % tra il 31 dicembre 2008 e il 30 settembre 2009. Tuttavia, le percentuali dei finanziamenti tra 1 e 3 mesi e tra 6 e 12 mesi sono aumentate dal […] % al […] % e dal […] % al […] %. Il finanziamento tra 1 e 5 anni è aumentato dal […] % al […] %. Tuttavia, la maggior parte del finanziamento in questo periodo è compresa tra 1 e 2 anni. […]. Tabella 1 Quota delle varie fonti di finanziamento nel finanziamento complessivo di Dexia […] |
(191) |
A questo proposito, il piano di ristrutturazione notificato alla Commissione prevede i) una riduzione di 83 miliardi di EUR del portafoglio obbligazionario della divisione LPMD; ii) un aumento della quota delle fonti di finanziamento più stabili (quali i depositi commerciali e le obbligazioni ipotecarie) dal 36 % al 58 %; iii) un aumento graduale della durata di vita media delle passività. Questi elementi sono tali da ridurre i rischi di problemi di rifinanziamento di Dexia. Inoltre, è importante sottolineare che l’aumento incrementale dei costi di finanziamento legato a tale cambiamento della politica di finanziamento è integrato nelle previsioni di conto economico del gruppo e conferma che Dexia rimarrebbe redditizia durante il suo periodo di ristrutturazione. |
(192) |
In quarto luogo, malgrado il miglioramento delle condizioni di mercato, il costo di finanziamento di Dexia resta relativamente elevato rispetto ad altre banche. Il livello del CDS a 5 anni è tra i più alti in Europa e si mantiene intorno a 180 punti base; i livelli secondari degli spread di credito delle emissioni non garantite e di dimensione «benchmark» di Dexia restano elevati e si situano intorno a 140-150 punti base per le scadenze comprese tra 4 e 5 anni; anche il costo di finanziamento in «covered bonds» rimane elevato e si situa a circa 50-60 punti base per durate relativamente simili a quelle delle attività finanziate. |
(193) |
In quinto luogo, per misurare la sensibilità di Dexia a una variazione dei tassi di interesse, Dexia ha fornito una tabella che mostra la sensibilità a uno shock dei tassi dell’1 % per ogni scadenza. Risulta che in caso di aumento uniforme della curva dei tassi, Dexia valuta di non perdere più di […] milioni di EUR (49). Questo livello di sensibilità sembra del tutto ragionevole e si spiega in parte con la politica di Dexia di […], che ha così ridotto la sensibilità alle fluttuazioni dei tassi. Tuttavia, la Commissione osserva che in questo esercizio di calcolo di sensibilità non sono inclusi […] miliardi di EUR di finanziamento a breve termine del gruppo, il che indica che Dexia rimane relativamente sensibile a movimenti della curva dei tassi per scadenze inferiori a un anno. Ciò è stato confermato da Dexia, poiché il gruppo stima di aver realizzato profitti per circa […] milioni di EUR nel 2009 per il semplice effetto di una inclinazione della curva dei tassi interbancari inferiori a un anno. L’effetto di una riduzione significativa degli utili da trasformazione è stato comunque considerato nelle previsioni di Dexia e indicano che il gruppo rimarrebbe redditizio nel corso degli anni a venire. |
(194) |
In sesto luogo, il livello sia assoluto che relativo della riserva negativa AFS di Dexia resta molto elevato, nonostante il miglioramento osservato nel corso del 2009. La riserva negativa AFS è passata da 12,7 miliardi di EUR al 31 marzo 2009 a 7,2 miliardi di EUR al 30 settembre 2009. Considerati i) il livello di capitale di Dexia (17,1 miliardi di EUR di capitale Tier 1 e 19,6 miliardi di EUR di capitale obbligatorio totale al 30 settembre 2009) e ii) l’attuale non inclusione della riserva AFS nel calcolo del capitale obbligatorio, la Commissione teme che l’inclusione di tale riserva AFS nei coefficienti di capitale obbligatorio, nel contesto delle attuali discussioni in seno al comitato di Basilea, penalizzi Dexia. A questo proposito, la Commissione rileva quanto segue:
|
(195) |
In settimo luogo, nonostante la loro diminuzione nel corso del 2009, Dexia continua ad avere taluni impegni fuori bilancio relativamente ingenti. Tuttavia, questi ultimi sono stati presi in considerazione nelle prove di stress secondo Dexia. |
c) Attività su strumenti derivati
(196) |
Dall’analisi del bilancio di Dexia alla fine del 2008 risulta che il valore di mercato all’attivo dei prodotti derivati è di 55 miliardi di EUR e quello al passivo è di 75 miliardi di EUR, il che crea un sostanziale divario negativo di circa 20 miliardi di EUR, proveniente per lo più da prodotti derivati da tassi di interesse. La Commissione ha confrontato tale differenza con quella indicata da altri istituti finanziari. Espresso in percentuale del totale di bilancio e in percentuale dei fondi propri, tale divario è non solo negativo, ma è anche particolarmente elevato per Dexia rispetto a tali altri istituti. |
(197) |
Dexia giustifica questo fatto con i) la politica quasi sistematica di […], ii) la diminuzione dei tassi di interesse, iii) il divario notevole tra la durata di vita media delle attività e quella delle passività, iv) […]. La Commissione accoglie queste spiegazioni, osservando, tuttavia, che i) l’ampiezza di tale differenza negativa è molto notevole e ii) tale differenza richiede probabilmente fabbisogni considerevoli di «garanzie collaterali» per Dexia, cosa che può ridurre la sua base di «garanzie collaterali» ammissibili al finanziamento da parte delle banche centrali o sul mercato dei pronti contro termine interbancari. Comunque, per quest’ultimo punto, tali fabbisogni sono stati presi in considerazione nelle prove di stress. |
d) Conclusione sulla redditività
(198) |
La Commissione conclude dall’analisi che precede che il piano di ristrutturazione consentirà di ripristinare la redditività a lungo termine di Dexia. A tale riguardo, la Commissione rileva inoltre che il piano di ristrutturazione consentirà a Dexia di far fronte al previsto rafforzamento della normativa prudenziale. Da un lato, la riduzione dell’effetto di leva finanziaria derivante dalla ristrutturazione è in linea con la possibile istituzione di un indice massimo di leva finanziaria («leverage ratio»). Dall’altro, il miglioramento e la diversificazione delle fonti di finanziamento di Dexia è conforme alla definizione di nuove norme sulla misurazione e il controllo del rischio di liquidità degli istituti di credito (50). |
8.3.3.3. Contributo proprio dell’istituzione
(199) |
Ai sensi della sezione 3 della comunicazione sulle ristrutturazioni, il piano di ristrutturazione deve garantire una ripartizione equa dei costi di ristrutturazione tra gli Stati membri interessati e la banca, vale a dire che il piano di ristrutturazione deve prevedere un contributo il più possibile elevato da parte della banca e dei detentori del suo capitale mediante le proprie risorse. Questo è infatti necessario per garantire che le banche oggetto di salvataggio abbiano una responsabilità adeguata rispetto alle conseguenze del comportamento adottato in passato e per creare incentivi appropriati per il loro comportamento futuro. |
(200) |
Dexia, i detentori del suo capitale e gli Stati membri interessati hanno già contribuito in proprio allo sforzo di ristrutturazione, segnatamente mediante la diluizione della quota di capitale sociale detenuta dagli azionisti preesistenti all’aumento del capitale della banca (le autorità francesi e belghe hanno sottoscritto direttamente 3 miliardi di EUR sui 6,4 miliardi di EUR d’aumento di capitale annunciato nel settembre 2008). |
(201) |
La Commissione rileva inoltre che una serie di fattori sfavorevoli accompagna la sospensione della distribuzione dei dividendi prevista nel piano di ristrutturazione:
|
(202) |
La Commissione rileva inoltre che la sospensione del pagamento di un dividendo o di una cedola su strumenti ibridi di Tier 1 e Tier 2 si applica ai contratti stipulati prima del 1o febbraio 2010, in quanto, in virtù della decisione del 30 ottobre 2009 (52), Dexia era tenuta, per un periodo di quattro mesi, a non pagare cedole e a non esercitare opzioni di rimborso anticipato sui suoi strumenti ibridi di fondi propri (Tier 1 e «Upper Tier 2»). A questo proposito, la Commissione rileva che il 31 dicembre 2008 il volume di strumenti ibridi di Dexia era di 1,4 miliardi di EUR. |
(203) |
Inoltre, per assicurare che non sarà effettuato alcun pagamento di cedole su titoli ibridi (Tier 1 e Upper Tier 2) di Dexia in contrasto con i principi della comunicazione sulle ristrutturazioni, la Commissione subordina la sua presente decisione alla condizione che, prima di qualsiasi pagamento di cedole su strumenti ibridi Tier 1 e Upper Tier 2 emessi prima del 1o febbraio 2010, ed entro due settimane prima dell’inizio del termine per la notifica di pagamento della cedola agli investitori, Dexia notifichi alla Commissione, fino al 31 dicembre 2011, la sua intenzione di pagare tale cedola e dimostri che il pagamento i) è obbligatorio, ii) non può essere differito, iii) non è discrezionale, e iv) non è automaticamente determinato da un pagamento di dividendi, sotto qualsiasi forma, da parte di Dexia SA o da una delle sue controllate, ad eccezione dell’emissione Tier 1 rilasciata da DFL. La Commissione si riserva il diritto di non autorizzare siffatto pagamento qualora una di queste quattro condizioni cumulative non sia soddisfatta. |
(204) |
Inoltre, la Commissione rileva altresì che la sospensione del pagamento di un dividendo non si applica alle distribuzioni di dividendi interamente realizzate mediante attribuzione di nuove azioni. Va tuttavia notato che il pagamento di dividendi mediante attribuzione di nuove azioni, reso possibile dalla realizzazione di utili distribuibili, non è contrario alla comunicazione sulle ristrutturazioni, poiché tale pagamento si tradurrebbe nei conti di Dexia in una capitalizzazione di riserve e in una distribuzione di dividendi prelevati dagli utili dell’ultimo esercizio finanziario chiuso e apportati dagli azionisti nel capitale di Dexia. L’assegnazione delle azioni non avrebbe quindi alcun impatto sui fondi propri di Dexia. |
(205) |
La Commissione rileva inoltre che il pagamento di un dividendo in azioni di Dexia non comporta il pagamento di cedole su alcun titolo ibrido (Tier 1 o Tier 2) di Dexia, ad eccezione di un’emissione realizzata nel 2006 da Dexia Funding Luxembourg SA (di seguito «DFL»). Va tuttavia precisato che tale eccezione è stata approvata nel quadro globale del piano di ristrutturazione. In generale, come indicato al considerando 204, la Commissione non si oppone a una distribuzione di dividendi versati esclusivamente sotto forma di azioni, in quanto questa non comporta l’obbligo di versare un dividendo o una cedola su altre categorie di titoli che costituiscono fondi propri. Nel presente caso, l’obbligo per Dexia di pagare una cedola sull’emissione DFL non è tale da modificare l’approccio della Commissione, considerato il fatto che l’eccezione si inscrive nel quadro del piano di ristrutturazione e riguarda una singola emissione che comporta il pagamento di una cedola limitata, e che Dexia prevede di realizzare utili sul periodo di ristrutturazione. |
(206) |
Infine, la Commissione osserva che l’aiuto è limitato al minimo necessario mediante:
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(207) |
Gli elementi che precedono compensano abbondantemente le numerose condizioni e riserve, giudicate sfavorevolmente dalla Commissione, che accompagnano la sospensione della distribuzione dei dividendi prevista nel quadro del piano di ristrutturazione. Pertanto, la Commissione ritiene che Dexia e i suoi azionisti contribuiscano in misura sufficiente alla ristrutturazione delle risorse proprie. |
8.3.3.4. Misure mirate a correggere le distorsioni di concorrenza
(208) |
Ai sensi della sezione 4 della comunicazione sulle ristrutturazioni, il piano di ristrutturazione deve consentire di limitare le distorsioni della concorrenza causate dagli aiuti, vale a dire che il piano di ristrutturazione deve prevedere misure strutturali (cessione e/o riduzione dei settori di operatività) e norme comportamentali di salvaguardia. Devono essere attuate misure adeguate per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza ed evitare che gli aiuti di Stato a favore di Dexia prolunghino distorsioni provocate in passato da un’eccessiva assunzione di rischi e da un modello commerciale non sostenibile. |
(209) |
Secondo il punto 30 della comunicazione sulle ristrutturazioni, la natura e la forma delle misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza dipenderanno da due criteri: in primo luogo, l’importo degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi, e, in secondo luogo, dalle caratteristiche del mercato o dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria. |
(210) |
Per quanto riguarda quest’ultimo criterio, la Commissione rileva che Dexia è uno dei principali attori sul mercato del Public and Wholesale Banking («PWB»), in particolare in Francia, Belgio e Italia, ed è abbastanza presente in Spagna. Il mercato del PWB è fortemente concentrato in Belgio (53), in Francia (54) e in Italia (55), e le barriere all’ingresso sono elevate (56). |
(211) |
La Commissione rileva inoltre che il piano di ristrutturazione garantisce che Dexia adotti le misure necessarie per aprire il mercato del finanziamento degli enti locali e per limitarvi le distorsioni della concorrenza causate dagli aiuti ricevuti:
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(212) |
Inoltre, Dexia si è impegnata affinché il RAROC di ogni prestito concesso ai clienti PWB rimanga superiore al 10 %, il che consente di garantire che le tariffe praticate da Dexia a tale clientela siano in linea con il mercato e di evitare in futuro che Dexia diventi l’operatore dominante in questo mercato praticando tariffe inferiori alle pratiche di mercato. |
(213) |
Nel mercato dei servizi bancari al dettaglio, Dexia non è altrettanto presente quanto per il finanziamento degli enti locali. Il gruppo esercita attività bancarie al dettaglio attraverso le sue controllate in quattro paesi principali: in Belgio attraverso DBB, in Lussemburgo tramite Dexia BIL in Slovacchia attraverso Dexia Banka Slovensko (DBS) e in Turchia attraverso DenizBank. Misurata in termini di depositi, Dexia detiene una quota di mercato di circa il [10-15] % in Belgio, il [10-15] % in Lussemburgo, il [0-5]% in Slovacchia e il [0-5] % in Turchia. |
(214) |
Poiché il mercato dei servizi bancari al dettaglio non è così concentrato come quello del finanziamento degli enti locali in Francia, Belgio, Italia e Spagna, la necessità di misure mirate a limitare le distorsioni della concorrenza è inferiore, in particolare in Belgio, dove Dexia detiene la quota di mercato più elevata, collocandosi peraltro solo in terza posizione. |
(215) |
In ogni caso, la Commissione giudica favorevolmente le seguenti misure che Dexia si è impegnata ad adottare per quanto riguarda i servizi bancari al dettaglio:
|
(216) |
Il piano di ristrutturazione condurrà a una diminuzione del totale di bilancio di Dexia del 35 % nel 2014 rispetto al 2008. Questa riduzione del bilancio risulta anche dalla liquidazione delle attività collocate nella LPMD, dalla concentrazione delle attività di Dexia sui mercati tradizionali, dalla cessione di attività e dalla limitazione della nuova produzione PWB. |
(217) |
Dexia è soggetta a determinate norme comportamentali di salvaguardia, come il fatto di non procedere (fino al 30 dicembre 2011) all’acquisizione di oltre il 5 % del capitale sociale di altri istituti di credito o imprese d’investimento (57). Una siffatta norma di salvaguardia permette di garantire che in linea di principio Dexia non acquisirà un altro istituto di credito o un’impresa di investimento al fine di esercitarvi un controllo ai sensi della normativa sulle concentrazioni. Tale principio è coerente, in particolare, con il punto 40 della comunicazione sulle ristrutturazioni. |
(218) |
In riferimento al contributo proprio di Dexia e alle misure sui suoi core market, la Commissione conclude che l’insieme delle misure strutturali del piano di ristrutturazione è sufficiente a limitare le distorsioni eccessive della concorrenza causate dagli aiuti in questione. |
(219) |
Infine, Dexia rispetterà i principi di remunerazione enunciati nel contesto del G-20 e delle organizzazioni nazionali interessate per quanto riguarda la remunerazione dei membri dei comitati di direzione ed esecutivi di Dexia e dei suoi principali enti operativi. |
8.3.4. MONITORAGGIO DELLE MISURE
(220) |
La Commissione rammenta che la comunicazione sulle ristrutturazioni richiede agli Stati membri interessati, al punto 46, di presentarle regolari relazioni dettagliate per permetterle di verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato conformemente agli impegni notificati. A questo proposito, entro il 1o ottobre e il 30 aprile di ogni anno dovranno essere presentate alla Commissione le relazioni mensili dell’esperto indipendente incaricato di monitorare il piano di ristrutturazione. |
IX. CONCLUSIONI
(221) |
La Commissione constata che il Belgio, la Francia e il Lussemburgo hanno dato esecuzione ad aiuti illegali sotto forma di aumento di capitale, di garanzia e di operazioni di garanzie LA, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
(222) |
Sulla base delle informazioni e degli impegni comunicati alla Commissione dagli Stati membri interessati, la Commissione approva il piano di ristrutturazione di Dexia e la conversione degli aiuti di emergenza in aiuti alla ristrutturazione alle condizioni di cui all’articolo 2. La Commissione ritiene inoltre che il piano di ristrutturazione risponda alle asserzioni contenute nella denuncia che le è stata trasmessa, senza pregiudicare la possibilità per il ricorrente di far valere i suoi diritti per il periodo in cui gli aiuti in questione non erano autorizzati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le misure cui il Belgio, la Francia e il Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia, per un importo di 8,4 miliardi di EUR, sotto forma di aumento di capitale e di aiuto al trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore, e per un importo di [95-135] miliardi di EUR, sotto forma di garanzia e di operazione di sostegno alla liquidità garantita («Liquidity Assistance» o LA), costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
2. Detti aiuti sono compatibili con il mercato interno alle condizioni previste all’articolo 2.
Articolo 2
1. Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo rispettano tutti gli impegni e le condizioni menzionati nell’allegato I alla presente decisione entro i termini fissati.
2. Prima di qualsiasi pagamento di cedole su strumenti ibridi Tier 1 o upper Tier 2 emessi prima del 1o febbraio 2010, ed entro due settimane prima dell’inizio del termine di notifica di pagamento della cedola agli investitori, Dexia notifica alla Commissione, fino al 31 dicembre 2011, l’intenzione di pagare tale cedola e dimostra che detto pagamento:
i) |
è obbligatorio; |
ii) |
non può essere differito; |
iii) |
non è discrezionale; e |
iv) |
non è determinato automaticamente da un pagamento di dividendi, in qualsiasi forma, da parte di Dexia SA o di una delle sue controllate, ad eccezione dell’emissione Tier 1 rilasciata da DFL (codice ISIN XS0273230572). |
La Commissione si riserva il diritto di non autorizzare siffatto pagamento qualora non risulti soddisfatta una delle quattro condizioni cumulative sopra indicate.
Articolo 3
Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo informano la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi.
Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo presentano alla Commissione, per tutta la durata del piano di ristrutturazione e su base semestrale, relazioni dettagliate sulla realizzazione delle misure di ristrutturazione che figurano negli impegni notificati alla Commissione il 9 febbraio 2010 (riportati nell’allegato I della presente decisione). La prima relazione deve essere trasmessa entro sei mesi a decorrere dalla data della presente decisione.
Articolo 4
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2010.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 181 del 4.8.2009, pag. 42.
(2) Cfr. nota 1.
(3) GU C 115 del 9.5.2008, pag. 91.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Cfr. nota 1.
(6) GU C 305 del 16.12.2009, pag. 3.
(7) Informazione riservata […].
(8) Per maggiori informazioni sulle attività e sulla vendita di FSA, la Commissione rimanda alla sua decisione del 13 marzo 2009.
(9) Tale scadenza massima non si applica alle obbligazione emesse a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione del 30 ottobre 2009.
(10) Cfr.: http://www.nbb.be/DOC/DQ/warandia/index.htm
(11) Moniteur Belge del 17 ottobre 2008, edizione 2, pagg. 55634 sgg.
(12) CES = Closed-end second mortgages / HELOC = Home equity line of credit
(13) CES = Closed-end second mortgages / HELOC = Home equity line of credit
(14) […]
(15) I finanziamenti a breve termine comprendono: le operazioni di pronti contro termine di qualsiasi natura (con le banche centrali, bilaterali o tripartite), i certificati di deposito e gli effetti commerciali, i depositi interbancari, i depositi fiduciari, i depositi di banche centrali nonché gli altri finanziamenti wholesale.
(16) Le passività del gruppo di questo rapporto comprendono lo stock i) a lungo termine, dell’insieme delle obbligazioni ipotecarie emesse dal gruppo e delle emissioni EMTN (garantite, non garantite e piazzate sul mercato interbancario o tramite la rete della banca al dettaglio) e ii) a breve termine, dell’insieme dei finanziamenti a breve termine del bilancio del gruppo.
(17) Il capitale economico è calcolato secondo la metodologia del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria (cfr.: «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione», giugno 2006).
(18) Gli Stati membri interessati hanno inviato alla Commissione una lettera di Dexia del 12 febbraio 2010 che conferma che non esiste alcun titolo di debito ibrido e subordinato emesso dalle entità del gruppo e i cui termini e le cui condizioni prevedano l’obbligo di pagamento di cedole («coupon pusher») nell’ipotesi in cui Dexia SA procedesse al pagamento di un dividendo in azioni, con la sola eccezione dell’emissione di 500 milioni di EUR effettuata da Dexia Funding Luxembourg SA nel 2006 (codice ISIN: XS0273230572).
(19) Dexia non sarà tenuta a cedere la sua partecipazioni in Crediop a un prezzo eccessivamente basso ([…] volte inferiore al valore contabile nel 2010 e nel 2011 e […] volte inferiore al valore contabile nel 2012).
(20) Dexia non sarà tenuta a cedere DBS a un prezzo eccessivamente basso ([…] volte inferiore al valore contabile nel 2010 e […] volte inferiore al valore contabile nel 2011).
(21) Il RAROC rispecchia i costi della divisione PWB e la metodologia e il calcolo del RAROC e dei suoi elementi sono esatti.
(22) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(23) GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.
(24) Decisione della Commissione del 5 dicembre 2007, Northern Rock, caso NN 70/07 (GU C 43 del 16.2.2008), e comunicato stampa IP/08/1557 del 16 febbraio 2008.
(25) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
(26) GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.
(27) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(28) Cfr., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (sentenza «Stardust»), causa C-482/99, Racc. I-4397, punti 52 e 58.
(29) Cfr. sentenza Francia/Commissione, cit., punti 52, 55 e 56.
(30) Sentenza Stardust, cit., punti 56 e 57:
«(56) |
Altri indizi potrebbero, eventualmente, essere pertinenti per giungere ad affermare l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica, quali, in particolare, l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta. |
(57) |
Il solo fatto che un’impresa pubblica sia stata costituita in forma di società di capitali di diritto comune non può - tenuto conto dell’autonomia che tale forma giuridica è suscettibile di conferire all’impresa in questione - essere considerato sufficiente per escludere che un provvedimento di aiuto adottato da una società di questo tipo sia imputabile allo Stato (cfr., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/Commissione, cit., punto 13). Infatti, l’esistenza di una situazione di controllo e le reali possibilità di esercitare un’influenza dominante che la detta situazione comporta in pratica non consentono di escludere fin da subito qualsiasi imputabilità allo Stato di un provvedimento adottato da una società di questo tipo e, come conseguenza, il rischio di un aggiramento delle regole del trattato in materia di aiuti di Stato, malgrado la rilevanza, in quanto tale, della forma giuridica dell’impresa pubblica quale indizio, insieme ad altri, che permette di dimostrare nel caso concreto il coinvolgimento o meno dello Stato.» |
(31) Nella sentenza Air France, tali elementi erano risultati sufficienti per considerare la CDC un ente pubblico, il cui comportamento è imputabile allo Stato (cfr. in particolare i punti 58-61 della sentenza del 12 dicembre 1996, causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. II-2019).
(32) Cfr., in particolare, la sentenza della Corte del 2 febbraio 1988, Van der Kooy e a./Commissione, cause riunite 67, 68 e 70/85, Racc. pag. 219, punto 36.
(33) La Commissione, nella sua lettera agli Stati membri del 17 settembre 1984 [SG(84) D/11853] sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche nel capitale d’impresa, ha precisato che il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato viene applicato solo in circostanze normali di mercato. La Corte ha confermato questo punto nella sentenza WestLB del 6 marzo 2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commissione, Racc. 2003, II-435, punto 267.
(34) Cfr. la sentenza Meura del 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 2263, punto 14.
(35) Cfr. le decisioni della Commissione del 2005 relative alla ricapitalizzazione delle «Landesbanken» tedesche, quali NN 71/05, HSH Nordbank, e NN 72/05, Bayern LB, non pubblicate sulla GU. Cfr. inoltre la decisione relativa al caso Shetland Seafish (decisione 2005/336, GU L 81 del 18 marzo 2006, pag. 36), in cui la Commissione ha rifiutato due rapporti presentati dall’autorità pubblica delle isole Shetland ai fini dell’investimento che contenevano un progetto di conto profitti e perdite, un progetto di bilancio e un progetto di prospetto dei flussi di cassa per il 2000, 2001 e 2002. Il Regno Unito ha sostenuto il carattere ex ante degli studi e il carattere «conservativo e prudente» delle ipotesi su cui si basano, ma la Commissione ha concluso che sarebbero stati considerati insufficienti da un investitore privato in un’economia di mercato, nonostante gli importi relativamente modesti in questione.
(36) Sentenza West LB cit., punto 255.
(37) GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.
(38) Cfr. altresì la decisione Northern Rock, e comunicato stampa IP/08/1557.
(39) 6,376 – (0,150 + 0,350 + 0,288 + 0,376) = 5,212 miliardi di EUR.
(40) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(41) L’importo massimo delle passività di Dexia coperte dalla garanzia non ha mai superato i 100 miliardi di EUR, neanche tra il 9 ottobre 2008 e il 1o novembre 2009, periodo durante il quale l’importo massimo ai sensi dell’accordo di garanzia era pari a 150 miliardi di EUR. L’importo massimo delle garanzie utilizzate da Dexia è pari a 95,6 miliardi di EUR, importo registrato il 27 maggio 2009.
(42) Cfr. il punto 20.
(43) Cfr. in particolare la decisione della Commissione del 15 dicembre 2009, LBBW, caso C 17/09, non ancora pubblicata, e comunicato stampa IP/09/1927 del 15 dicembre 2009.
(44) Al tasso di cambio di 1 EUR per 1,2816 USD applicabile al 30 gennaio 2009.
(45) Cfr. in particolare le decisioni della Commissione nei casi di aiuto di Stato N 574/08, Garanzia Fortis (GU C 38 del 17.2.2009, pag. 2); NN 42/08, Fortis (GU C 80 del 3.4.2009, pag. 7); NN 57/09, Aiuti d’emergenza a favore di Ethias (GU C 176 del 29.7.2009, pag. 1); C 18/09 KBC (GU C 216 del 10.9.2009, pag. 10); decisione del 18 novembre 2009 C 18/09 KBC, non ancora pubblicata; N 548/08, Misure di rifinanziamento a favore degli istituti finanziari - Francia (GU C 123 del 3.6.2009, pag. 1); N 251/09, Proroga del dispositivo di rifinanziamento a favore degli istituti finanziari - Francia (GU C 174 del 28.7.2009, pag. 2); N 613/08, Dispositivo di rafforzamento dei fondi propri - Francia (GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 15); N 29/09, Modifica del regime di rafforzamento dei fondi propri - Francia (GU C 116 del 21.5.2009, pag. 5); C 123/09, Modifica del dispositivo di rafforzamento dei fondi propri - Francia (GU C 123 del 3.6.2009, pag. 3); N 23/09, Regime temporaneo relativo agli aiuti sotto forma di garanzie - Francia (GU C 62 del 17.3.2009, pag. 11); N 128/09, Regime temporaneo di garanzia in vista del risanamento economico - Lussemburgo (GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 9).
(46) Cfr. in particolare il punto 31 della comunicazione sulle ristrutturazioni.
(47) Cfr. il considerando 64.
(48) Per esempio, per i 161,7 miliardi di EUR di attività che compongono la divisione LPMD al 31 dicembre 2009, il 97 % ha un rating «investment grade» (AAA 32 %, AA 28 %, A 25 %, BBB 12 %).
(49) Al 30 settembre 2009.
(50) Cfr. in particolare Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring (Consultative Document), dicembre 2009.
(51) Cfr. punto 9 dell’allegato I alla presente decisione.
(52) Cfr. State aid: Commission recalls rules concerning Tier 1 and Tier 2 capital transactions for banks subject to a restructuring aid investigation, MEMO/09/441 dell’8 ottobre 2009 disponibile sul sito Internet della Commissione al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/441&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
(53) Cfr. in particolare la decisione della Commissione in materia di concentrazioni nel caso M.2400 (Dexia/Artesia). In tale decisione, la Commissione rileva che Dexia costituisce un operatore iperdominante sul mercato belga, con una quota di mercato dell’80-85 % sul mercato nazionale del finanziamento delle «autorità locali» e del 65-70 % se si tiene conto anche delle autorità non locali come le regioni e le comunità).
(54) In Francia, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, Dexia Crédit Local detiene la quota maggiore, ossia il [40-45] %, dello stock di prestiti a lungo termine agli enti locali; le sue principali concorrenti sono le Caisses d’épargne (circa 20 %), Crédit Agricole (circa 15 %), Société Générale e BNP Paribas.
(55) In Italia, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, quattro gruppi bancari si dividono l’80 % del mercato; Dexia si colloca al secondo posto (circa [20-30] %) dopo Cassa Depositi e Prestiti («CDP»). Gli altri due operatori sono Intesa SanPaolo (14 %) e BNL (10 %).
(56) Un certo numero di elementi tende ad indicare, tra l’altro, che le gare d’appalto non sono sempre organizzate in maniera trasparente e aperta e che i costi di trasferimenti sono piuttosto elevati per gli enti locali (in particolare per il fatto che le banche operatori storici offrono tutta una gamma di servizi agli enti locali, come servizi di gestione tesoreria, di cui il finanziamento è soltanto uno degli elementi).
(57) Cfr. il punto 2 dell’allegato I alla presente decisione.
ALLEGATO I
IMPEGNI DEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE IL 9 FEBBRAIO 2010
Impegni comportamentali
1. |
Se non diversamente specificato, i seguenti impegni, ad eccezione dell’impegno di cui al punto 7, si applicano fino al 31 dicembre 2014. |
2. |
Fino al 31 dicembre 2011 Dexia SA e le controllate di cui detiene il controllo esclusivo o congiunto («Dexia») non acquisiranno più del 5 % del capitale sociale di altri enti creditizi o imprese di investimento (ai sensi della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari) o società di assicurazione, salvo autorizzazione della Commissione. Tale impegno non osta, previo accordo della Commissione, all’acquisizione da parte di Dexia di una partecipazione a titolo di remunerazione per un conferimento di partecipazioni o di attività effettuato nel quadro di un’operazione di cessione o di pooling (per fusione o per conferimento) di attivi o di attività, purché tale partecipazione, nella medesima ipotesi, non conferisca a Dexia il controllo esclusivo o congiunto dell’entità beneficiaria del conferimento o risultante dalla fusione. Dexia informerà previamente la Commissione in merito a qualsiasi progetto di acquisizione, incluso qualsiasi progetto previsto da imprese controllate congiuntamente da Dexia. |
3. |
|
4. |
Dexia ridurrà a zero l’importo dei finanziamenti attualmente messi a disposizione della sua controllata turca DenizBank entro il 30 giugno 2011 e s’impegna a non concederle alcun nuovo finanziamento infragruppo fino al 31 dicembre 2014. |
5. |
Dexia ridurrà la quota di finanziamento a breve termine nel suo bilancio e aumenterà la durata di vita media dei suoi finanziamenti a lungo termine. Il rispetto di tale impegno sarà valutato globalmente per mezzo di tre indicatori quantitativi. In questo contesto:
|
6. |
Fino al 31 ottobre 2014, Dexia:
|
7. |
Entro il 30 giugno 2010, Dexia creerà una linea di reporting denominata Legacy Portfolio Management Division. Le attività destinate a questa linea saranno messe in liquidazione o cedute nel quadro dell’impegno di cui al punto 13 n) qui di seguito. Tali attività saranno le seguenti: i) i portafogli CSP/PSP (per un importo stimato di circa 134 miliardi di EUR al 31 dicembre 2009), ii) il portafoglio FP (per un importo stimato di circa 10,7 miliardi di EUR al 31 dicembre 2009) e iii) il portafoglio non-core PWB loans (per un importo stimato di circa 17 miliardi di EUR al 31 dicembre 2009). I finanziamenti ricevuti da Dexia coperti dalla garanzia di finanziamento saranno interamente destinati a tale linea. |
8. |
Dexia limiterà l’importo di:
|
9. |
Inoltre, fatte salve le operazioni che Dexia sarà giuridicamente tenuta a eseguire, o le operazioni che sarà tenuta a eseguire ai sensi di contratti conclusi prima del 1o febbraio 2010, su strumenti ibridi Tier 1 o Tier 2, Dexia non potrà fino al 31 dicembre 2011:
Dexia SA non potrà procedere alla distribuzione di dividendi sulle sue azioni ordinarie fino al 31 dicembre 2011. Tale divieto non verrà applicato alle distribuzioni di dividendi effettuate interamente tramite conferimento di azioni nuove, purché l’importo di tali distribuzioni sia i) conforme al punto 8 e ii) inferiore o uguale al 40 % del risultato netto realizzato da Dexia SA durante l’esercizio 2009 in relazione alle distribuzioni effettuate nel 2010 e inferiore o uguale al 40 % del risultato netto realizzato da Dexia SA durante l’esercizio 2010 in relazione alle distribuzioni effettuate nel 2011. |
10. |
Dexia continuerà ad attuare i principi di remunerazione fissati nel quadro del G-20 e delle organizzazioni nazionali competenti per quanto riguarda la remunerazione dei membri dei comitati direttivi ed esecutivi di Dexia SA e delle principali entità operative del gruppo Dexia. |
11. |
Conformemente al piano di ristrutturazione presentato il 17 dicembre 2009, Dexia:
|
Garanzia di finanziamento
12. |
Il ricorso da parte di Dexia alla garanzia di finanziamento prorogata con la clausola addizionale del 14 ottobre 2009 (la «Garanzia») sarà limitato dalle seguenti condizioni:
|
Cessioni e liquidazione
13. |
Dexia procederà alle cessioni delle attività, il cui elenco e calendario sono riportati qui di seguito:
Gli impegni di cessione menzionati ai punti da a) a n) saranno considerati rispettati quando Dexia e l’acquirente avranno concluso un accordo vincolante e definitivo (vale a dire un accordo che non possa essere rescisso unilateralmente da Dexia senza il pagamento di una penale) per la cessione dell’intera partecipazione di Dexia nell’entità o attività in questione, anche se non saranno ancora state ottenute tutte le autorizzazioni o dichiarazioni di non obiezione delle autorità di controllo competenti al momento della firma dell’accordo. |
14. |
Le cessioni di attività descritte al punto 13, nonché l’ammortamento delle attività e delle passività di Dexia condurranno ai seguenti risultati:
|
Mandatario incaricato della cessione
15. |
|
Attuazione
16. |
Nel caso in cui intervenga un cambiamento di controllo di Dexia, la Commissione potrà decidere che gli impegni di cui sopra cessano in tutto o in parte di applicarsi. Prenderà in considerazione l’effetto dell’evoluzione prevista sulla redditività a lungo termine e sulla concorrenza e applicherà, in particolare, il principio secondo cui la vendita del beneficiario di un aiuto a un concorrente costituisce in sé una forma di compensazione di eventuali distorsioni di concorrenza. |
17. |
|
18. |
|
19. |
La mancata presentazione delle misure previste ai punti 18 c) e 18 d) entro il termine prescritto o il mancato raggiungimento degli obiettivi entro il 30 giugno (in riferimento alle misure presentate, se del caso, dopo la relazione presentata entro il 30 aprile), la Commissione può, ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, riaprire il procedimento d’indagine formale. […] |
Revisione degli impegni
20. |
Sulla base di una domanda sufficientemente motivata di Francia, Belgio e Lussemburgo, la Commissione potrà:
|
21. |
La Commissione potrà prendere una delle decisioni menzionate al punto precedente se ritiene che detta decisione sia necessaria, per esempio per mantenere la concorrenza effettiva sul mercato o per ripristinare la stabilità finanziaria in caso di crisi finanziaria o economica durevole, o se l’evoluzione dell’ambiente economico, in particolare i tassi di cambio, o delle norme contabili e prudenziali lo giustifichi. |
Concorrenza e trasparenza sui prestiti bancari degli enti locali
22. |
Per garantire una maggiore concorrenza e trasparenza delle operazioni di prestito bancario degli enti locali, la Francia s’impegna a vigilare affinché tali enti elaborino le loro pratiche di gara in occasione delle operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale. Raccomandazioni in questo senso saranno espressamente rivolte dallo Stato agli enti territoriali entro la fine del 2010 sia in materia di finanziamenti bancari che nell’ambito dell’utilizzo di prodotti finanziari complessi. Tali raccomandazioni insisteranno sull’interesse economico relativo all’attuazione, in questo settore, di misure relative a bandi di gara e indicheranno le diverse modalità pratiche tramite cui potranno essere attuate tali misure. Le buone prassi raccomanderanno il carattere pubblico dei bandi di gara per i prestiti di importi più elevati. Per gli enti territoriali, in particolare, i servizi incaricati di fornire loro assistenza e consulenza saranno sensibilizzati in merito a tali raccomandazioni. Qualora queste si rivelassero insufficienti al fine di garantire la diffusione di gare d’appalto trasparenti e non discriminatorie in materia di finanziamenti bancari organizzate dagli enti locali fino al 2013, la Francia s’impegna a presentare proposte normative in questo senso. |
23. |
Per garantire una maggiore concorrenza e trasparenza delle operazioni di prestito bancario degli enti locali, il governo belga, in cooperazione con le Regioni, s’impegna a controllare la pubblicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli avvisi di appalti passati relativi al finanziamento delle amministrazioni pubbliche locali. |
ALLEGATO II
1. Evoluzione del bilancio delle attività Core Division e Non-Core (Mrd EUR) compresi i finanziamenti intradivisione
(milioni di EUR) |
||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Totale attività Core |
419 |
[390-410] |
[385-415] |
[345-380] |
[335-365] |
353 |
Totale attività Non-core |
162 |
[120-140] |
[100-120] |
[80-110] |
[70-100] |
79 |
2. Totale del bilancio consolidato del gruppo
(Mrd EUR) |
||||||
31.12.2008 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2014 |
651 |
580 |
[510-550] |
[485-545] |
|
[405-465] |
427 |
3. Definizione del RAROC al punto 3 a) degli impegni
Il RAROC è calcolato mediante la seguente formula:
dove:
Revenues= redditi
EC= capitale economico
EL= Expected loss
Costs= costi assegnati alla transazione nel quadro dell’attività Taxes = Imposte
Taxes= Imposte
4. Definizione dei finanziamenti a breve termine del gruppo coperti al punto 5.a. degli impegni
I finanziamenti a breve termine di cui al punto 5.a. comprendono: le operazioni pronti contro termine di qualsiasi tipo (con le banche centrali, bilaterali o tripartite), i certificati di deposito e carta commerciale, i depositi interbancari, i depositi fiduciari, i depositi di banche centrali e gli altri finanziamenti Wholesale. Questo insieme è seguito dal centro di competenza liquidità all’interno del gruppo e la sua composizione è soggetta a regole che saranno trasmesse all’esperto indipendente.
5. Definizione delle passività del gruppo coperte al punto 5.b. degli impegni
Le passività del gruppo di cui al punto 5.b. comprendono lo stock:
i) |
a lungo termine: dell’insieme dei covered bonds emessi dal gruppo e delle emissioni in formato EMTN (garantite, non garantite e collocate nel mercato interbancario o tramite la rete della banca al dettaglio); |
ii) |
a breve termine: dell’insieme dei finanziamenti a breve termine al bilancio del gruppo. |
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/103 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2010
sull’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione per la ristrutturazione dell’asta ittica di Ostenda
[aiuto di Stato C 30/08 (ex NN 21/08)]
[notificata con il numero C(2010) 2520]
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/607/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europeo, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europea (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, e l’articolo 14,
dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni (3) in conformità all’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (4) e tenuto conto di dette osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 16 febbraio 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all’aiuto di Stato concesso dalle autorità belghe all’asta ittica di Ostenda, protocollata con il numero di riferimento CP 40/06. Il 31 luglio 2007 la Commissione ha ricevuto un’altra denuncia riguardante lo stesso fascicolo. |
(2) |
Con lettere del 13 marzo 2006, 26 giugno 2006 e 11 luglio 2007, la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornire informazioni su tali misure, alla quale richiesta le suddette autorità hanno risposto con lettere dell’11 maggio 2006, 20 ottobre 2006 e 27 novembre 2007. |
(3) |
Dopo aver esaminato le informazioni e i documenti forniti dalle autorità belghe, il 3 luglio 2008 la Commissione ha informato dette autorità della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(4) |
Con lettera del 16 luglio 2008 le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione alcuni documenti concernenti la privatizzazione dell’asta ittica di Ostenda, prevista dalla città di Ostenda. |
(5) |
Con lettera del 25 luglio 2008 le autorità belghe hanno chiesto di prorogare fino all’8 settembre 2008 il termine per la presentazione delle loro osservazioni. Tale proroga è stata concessa il 4 agosto 2008. |
(6) |
Con lettera dell’8 settembre 2008 le autorità belghe hanno trasmesso le proprie osservazioni in ordine alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale. |
(7) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione. |
(8) |
La Commissione si è incontrata con le autorità belghe il 9 ottobre 2008. Durante l’incontro le suddette autorità hanno fornito informazioni sul modo in cui intendevano organizzare la privatizzazione dell’asta ittica. |
(9) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle seguenti terze parti interessate: European Association of Fishing Ports and Auctions (EAFPA), Nationaal Overleg Visafslagen, Flanders Ship Repair (NOVA), Zeebrugse Vis Promotie vzw (ZVP), Grimskby Fish Market, Zeebrugse Visveiling (ZV), European Fish Centre (EFC) e l’impresa di riparazione navale Gardec. |
(10) |
Con lettera del 4 novembre 2008, la Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità belghe che hanno avuto la possibilità di esprimersi su di esse. Il Belgio non ha inviato alcun commento facente seguito alle osservazioni dei terzi. |
(11) |
Con lettera dell’8 settembre 2009, recante il numero di riferimento C(2009) 6907, la Commissione ha emesso un’ingiunzione a fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, chiedendo una risposta completa alle questioni sollevate nelle sue lettere del 13 marzo 2006, 26 giugno 2006 e 11 luglio 2007 e nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale. |
(12) |
Con lettera del 7 ottobre 2009 le autorità belghe hanno chiesto di prorogare fino al 9 novembre 2009 il termine per la trasmissione delle informazioni. Tale proroga è stata concessa il 9 ottobre 2009. Nella loro lettera, le autorità belghe hanno inoltre chiesto alla Commissione di trasmettere loro le osservazioni presentate dai terzi. La Commissione ha dunque contemporaneamente concesso la proroga richiesta e ritrasmesso le osservazioni dei terzi, nonché una copia della lettera del 4 novembre 2008. |
(13) |
Con lettera del 22 ottobre 2009 le autorità belghe hanno informato la Commissione di non avere mai ricevuto la lettera della Commissione del 4 novembre 2008. Per questo motivo, hanno richiesto un’ulteriore proroga di un mese per presentare i loro commenti a seguito delle osservazioni presentate dai terzi. |
(14) |
Con lettera del 5 novembre 2009 la Commissione ha concesso alle autorità belghe una proroga fino al 27 novembre 2009 per dare loro l’opportunità di reagire alle osservazioni presentate dai terzi. |
(15) |
Le autorità belghe hanno trasmesso le loro risposte all’ingiunzione di fornire informazioni e hanno fornito informazioni complementari sulla privatizzazione dell’asta ittica. |
(16) |
Con lettera del 30 novembre 2009 il Belgio ha trasmesso i suoi commenti a seguito delle osservazioni presentate dai terzi. |
2. RISTRUTTURAZIONE DELL’ASTA ITTICA DI OSTENDA NEL 2001
(17) |
L’asta ittica di Ostenda, in origine di proprietà dello stato, era molto frammentata e — secondo le autorità belghe — mal gestita da anni. Funzionava dunque male. Dal 1991 al 2001 la sua quota sul totale degli arrivi di pesce nei porti belgi era scesa da circa il 37 % al 20 % (6). Dal 1997 al 2001 il suo volume d’affari era calato da 20 550 000 EUR a 13 440 000 EUR (7). Per diversi anni l’asta ha comportato per la città di Ostenda (di seguito «la città») una perdita media annua di 1 850 000 EUR (compreso il 2001). |
(18) |
Nel 2001 la città ha dovuto scegliere se chiudere l’asta ittica o ristrutturarla. Il 23 novembre 2001 la città ha deciso di ristrutturare l’asta ittica di Ostenda trasformandola in una società municipale autonoma di diritto belga, di cui essa sarebbe stata l’unico azionista. |
(19) |
La decisione di ristrutturare l’asta era basata su un piano di finanziamento che presentava un’ipotesi unica (qualificata come positiva) e su un piano aziendale di due pagine, elaborati da HAMA Consult NV. Da questi documenti risultava che l’asta ittica poteva diventare redditizia entro un periodo di nove anni se si trasformava in un’entità giuridica distinta con un capitale iniziale di 250 milioni di BEF (circa 6,2 milioni di EUR), da versare integralmente nell’arco di cinque anni. Questa società distinta è stata denominata «Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende» (di seguito «AGVO»). AGVO si è fatta carico degli oneri finanziari relativi al rimborso di diversi prestiti bancari correlati alla precedente asta ittica di Ostenda. |
2.1. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ
2.1.1. AGVO
(20) |
Come indicato al considerando 18, per ristrutturare l’asta ittica la città ha fondato, il 23 novembre 2001 (8), l’azienda municipale autonoma AGVO. Un’azienda municipale autonoma è un’entità giuridica distinta, istituita ai sensi dell’articolo 261 della nuova legge comunale, volta ad assicurare la gestione delle istituzioni e dei servizi comunali diversi dai servizi comunali generali; essa si concentra essenzialmente sulle istituzioni o sui servizi di natura commerciale o industriale e ed è gestita secondo metodi industriali e commerciali. |
(21) |
La legge dispone che la città, in quanto ente fondatore della società, ne sia l’azionista di maggioranza e detenga la maggioranza dei voti in seno agli organi direttivi. La città in effetti detiene il 100 % delle azioni in AGVO e — secondo quanto previsto dagli statuti di AGVO — nomina tutti i membri del consiglio di amministrazione. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere costituita da consiglieri comunali. |
(22) |
AGVO ha attualmente almeno due controllate: NV Exploitatie Vismijn Oostende (di seguito «EVO») e NV PAKHUIZEN (di seguito «PAKHUIZEN»). |
2.1.2. EVO
(23) |
EVO è stata costituita l’8 agosto 2002 per gestire l’asta e tutte le attività connesse. EVO è stata dotata di un capitale iniziale di 371 840 EUR. Il capitale è stato ripartito in 15 000 azioni uguali, senza valore nominale, tra AGVO, proprietaria di 14 999 azioni, ed il sig. Miroir, membro del consiglio comunale, proprietario di un’azione. |
(24) |
EVO è gestita da un consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati dagli azionisti per un periodo di sei anni, con possibilità di restauro del mandato. Vista la ripartizione delle azioni, EVO è pienamente controllato da AGVO. |
2.1.3. PAKHUIZEN
(25) |
PAKHUIZEN è stata costituita nel 1988 da alcuni armatori per assicurare la gestione di beni mobili e immobili. Nel 2005 AGVO ha assorbito PAKHUIZEN acquistandone tutte le azioni per un importo di 350 000 EUR. |
(26) |
PAKHUIZEN è gestita da un consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati dagli azionisti per un periodo di sei anni, con possibilità di restauro del mandato. Dal 2005, PAKHUIZEN è detenuta e controllata da AGVO. |
2.2. COMPITI
2.2.1. AGVO
(27) |
Conformemente ai suoi statuti, ad AGVO sono affidati, secondo quanto indicato dalle autorità belghe, compiti di pubblico interesse e compiti commerciali. «compiti di pubblico interesse» sono eseguiti dalla stessa AGVO, mentre i «compiti commerciali» sono eseguiti dalle controllate EVO e, dal 2005, PAKHUIZEN. |
(28) |
Per quanto riguarda i «compiti di pubblico interesse», le autorità belghe hanno dichiarato che ad AGVO sono stati affidati la gestione del porto peschereccio di Ostenda (che comprende la gestione ed la manutenzione delle aree pubbliche e private situate entro la cinta del porto peschereccio), l’ispezione del pesce sbarcato destinato al consumo, la fissazione di diritti d’asta, il controllo dell’applicazione dell’IVA sul pesce sbarcato, la gestione delle chiuse tra il canale e la banchina di pesca (che non viene utilizzata solo dai pescherecci), le pubbliche relazioni a nome delle autorità locali e il restauro e la messa a disposizione di immobili per enti pubblici o semipubblici, quali la Regione fiamminga, la Provincia della Fiandre occidentali ecc. |
2.2.2. EVO
(29) |
EVO assicura la gestione dell’asta ittica di Ostenda. Le attività in questo contesto riguardano soprattutto l’organizzazione e la gestione dell’asta ittica, l’affitto dei magazzini e altre attività ausiliarie. Nell’ambito della gestione dell’asta, EVO applica un diritto d’asta pari al 6 % del prezzo. I compratori che utilizzano l’asta devono pagare una commissione compresa tra l’1 % ed il 3 % e devono pagare il noleggio delle casse per il pesce, il cui ammontare non è noto. |
(30) |
EVO concede inoltre prestiti ai suoi clienti armatori. Ad alcuni prestiti concessi recentemente è stato applicato un tasso pari all’euro Interbank Offered Rate (Euribor) + 2 %. Non sembra, tuttavia, che tutti i prestiti siano stati concessi a queste condizioni. In cambio del prestito, gli armatori sono tenuti ad utilizzare i servizi dell’asta di Ostenda per lo smercio del loro pesce. |
(31) |
EVO offre poi agli armatori alcune facilitazioni, ad esempio un contributo integrale o parziale ai costi del trasporto refrigerato. |
2.2.3. PAKHUIZEN
(32) |
Le attività di PAKHUIZEN riguardano essenzialmente la trasformazione, il restauro, l’allestimento o il riallestimento, la (ri)costruzione e la demolizione, l’utilizzo, la gestione e la locazione di beni immobili. |
2.3. LE MISURE DI AIUTO IN CAUSA
2.3.1. CAPITALE INIZIALE ED AUMENTI DI CAPITALE
(33) |
All’atto della fondazione, il 23 novembre 2001, AGVO disponeva di un capitale iniziale di 250 milioni di BEF (6 179 338,12 EUR), concesso dalla città, che doveva essere versato in rate annuali di pari importo per un periodo di cinque anni. Dal 2002, sono state pagate sei rate del capitale iniziale, pari ad un totale di 3 596 665,62 EUR: 619 734 EUR sono stati pagati il 28 giugno 2002, 570 155 EUR il 26 giugno 2003, 570 155 EUR il 25 giugno 2004 e 570 155 EUR il 26 giugno 2005. Nelle sue osservazioni successive all’avvio del procedimento di indagine formale il Belgio ha dichiarato che nel 2006 e nel 2007 sono stati effettuati ancora due versamenti di 619 734 EUR ciascuno. A conoscenza della Commissione, la parte rimanente del capitale iniziale di 2 582 672,5 EUR non è stata ancora reclamata da AGVO. |
(34) |
Le autorità belghe hanno dichiarato che AGVO ha in parte utilizzato il capitale iniziale per «scopi pubblici» e per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi di prestiti correnti. Questo capitale è servito inoltre a comperare le azioni di PAKHUIZEN. Esso è stato infine utilizzato per pagare il capitale iniziale di EVO e concedere prestiti ad EVO che successivamente (il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005 e il 21 dicembre 2007) sono stati convertiti in capitale mediante condono dei debiti. |
(35) |
All’atto della fondazione, l’8 agosto 2002, EVO è stata dotata di un capitale iniziale di 371 840,29 EUR. Successivamente, AGVO ha aumentato il capitale di EVO sotto forma di condono di debiti. Il 31 dicembre 2004 il capitale è stato aumentato di 1 387 044 EUR, il 31 dicembre 2005 di 710 000,75 EUR ed il 21 dicembre 2007 di 1 500 114,96 EUR. In totale il capitale fornito da AGVO a EVO ammonta a 3 969 000 EUR. |
(36) |
Sebbene le autorità belghe avessero informato la Commissione del fatto che il capitale iniziale di EVO era stato aumentato e che al 31 dicembre 2006 ammontava a 2 468 885 EUR, non le avevano fornito precisazioni sulla forma particolare di questi aumenti del capitale. Le osservazioni fatte pervenire dai terzi hanno richiamato l’attenzione della Commissione sull’aumento del capitale del 21 dicembre 2007 e sul fatto che gli aumenti del capitale erano stati effettuati sotto forma di condono di debiti. Il Belgio non ha espresso alcun commento su questa parte delle osservazioni dei terzi. |
2.3.2. GARANZIE SU PRESTITI
(37) |
Oltre all’apporto del capitale iniziale, la città ha aiutato sia AGVO che EVO fornendo loro garanzie a titolo gratuito per ottenere prestiti privati. |
(38) |
Nel caso di AGVO si è trattato di garanzie su 3 prestiti, concesse il 26 marzo (609 379,40 EUR) e il 23 aprile 2004 (2 117 500 EUR) e il 22 aprile 2005 (550 000 EUR), per un importo globale di 132 199 987 BEF (3 276 879 EUR). |
(39) |
Nel caso di EVO si è trattato di garanzie su prestiti concesse il 28 giugno e il 27 settembre 2002. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalle autorità belghe, i prestiti in questione alla fine non sono stati contratti. Il 23 aprile 2004 e 22 aprile 2005 la città ha nuovamente concesso a EVO garanzie a titolo gratuito su prestiti. I prestiti sono stati contratti ed ammontavano a 145 505 820 BEF (3 606 995 EUR). Senza precisare la data, le autorità belghe hanno dichiarato che la città ha inoltre garantito un prestito supplementare di 78 000 EUR. Dal momento che questa informazione figurava nelle osservazioni delle autorità belghe del 4 settembre 2008 e che le osservazioni precedenti erano datate 23 novembre 2007, la Commissione suppone che questa garanzia supplementare sia stata concessa tra queste due date. |
(40) |
AGVO ha inoltre fornito ad EVO garanzie a titolo gratuito per due prestiti, per un importo globale di 600 000 EUR. Non è stata fornita alcuna informazione sulla data in cui è stato deciso di concedere queste garanzie a titolo gratuito. Dal momento che EVO è stata costituita il 22 agosto 2002 e che il documento presentato dalle autorità belghe in cui sono menzionati i due prestiti descriveva la situazione al 3 agosto 2006, la Commissione suppone che la garanzia sia stata concessa tra queste due date. |
2.3.3. TERRENI E FABBRICATI
(41) |
Secondo quanto previsto dall’articolo 30 dei suoi statuti del 23 novembre 2001, AGVO detiene il diritto esclusivo di utilizzare, a titolo gratuito, i terreni e i fabbricati del porto peschereccio di Ostenda (9). |
(42) |
L’articolo 30 degli statuti prevede inoltre che la città possa trasferire in qualsiasi momento ad AGVO la proprietà di questi terreni e fabbricati (o altri diritti afferenti). |
(43) |
Ciò si è verificato il 26 marzo 2004, quando la città ha effettuato un conferimento ad AGVO trasferendo ad essa la proprietà immobiliare di diversi fabbricati situati nel porto peschereccio di Ostenda, per una superficie di 57 500 m2. Il valore di inventario di questo conferimento, registrato nei conti comunali, era di 14 891 524 EUR. Il trasferimento ha riguardato soltanto i fabbricati (asta ittica, uffici e magazzini) e non il terreno sui quali insistono detti fabbricati. I terreni sono utilizzati dalla città sulla base di una concessione a tempo indeterminato da parte della Regione fiamminga, che ne è proprietaria. AGVO ha continuato ad avere il diritto esclusivo di utilizzare questi terreni sulla base dell’articolo 30 dei suoi statuti. |
(44) |
Il trasferimento di proprietà immobiliare del 26 marzo 2004 ha incluso 14 754 m2 di fabbricati soggetti ad un contratto di locazione a lungo termine tra la città e PAKHUIZEN, concluso con la città nel 1989 per un periodo di 45 anni. Secondo questo contratto, PAKHUIZEN paga un contributo simbolico di 1 000 BEF (25 EUR) all’anno per l’utilizzo dei fabbricati. In cambio, PAKHUIZEN è tenuta per contratto a restaurare, a proprie spese e senza diritto a compensazione, i depositi descritti nel contratto di locazione a lungo termine, in modo da metterli a norma con le regolamentazioni future. D’altra parte, dopo 27 anni di locazione (nel 2016), la città potrà beneficiare ogni anno di una partecipazione del 50 % agli utili netti annui di PAKHUIZEN. Le autorità belghe hanno dichiarato che PAKHUIZEN non ha adempiuto ai suoi obblighi e che i depositi descritti non sono stati restaurati come richiesto dal contratto, almeno non prima del 2005. Tuttavia le autorità belghe hanno fatto presente che dopo che AGVO ha acquistato le azioni di PAKHUIZEN sono stati spesi per lavori di restauro e di manutenzione 257 872 EUR nel 2005 e 68 816 EUR nel 2006. Il costo preciso dei lavori intrapresi nel 2007 non è noto. |
(45) |
A partire dal 26 marzo 2004, data in cui la città ha trasferito la proprietà del fabbricato ad AGVO, AGVO ha sostituito la città come parte contraente nel contratto di locazione a lungo termine con PAKHUIZEN. In tal modo, AGVO ha acquisito il diritto a riscuotere i 25 EUR all’anno, nonché a beneficiare, dopo 27 anni di locazione, del 50 % degli utili netti annui di PAKHUIZEN. |
(46) |
I 57 500 m2 messi così a disposizione di AGVO, secondo le informazioni fornite dal Belgio sono ripartiti come segue:
|
(47) |
Evo non paga affitto per l’utilizzazione dei fabbricati. Il Belgio ha affermato che, in cambio, EVO sostiene tutte le spese di manutenzione e di restauro. PAKHUIZEN continua a pagare 25 EUR all’anno. |
(48) |
Le autorità belghe hanno dichiarato che tra il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2007 EVO e PAKHUIZEN hanno pagato rispettivamente 182 377,31 EUR e 381 835,16 EUR per lavori di restauro e di infrastruttura e 193 255,70 EUR e 133 895,35 EUR per spese di manutenzione. |
2.4. STRATEGIA COMMERCIALE
(49) |
Negli anni successivi alla ristrutturazione sia AGVO che EVO hanno registrato perdite sempre crescenti, nonostante un leggero profitto per AGVO nel 2003/2004. Alla fine del 2006 AGVO aveva accumulato perdite per quasi 3 000 000 EUR e debiti a breve e lungo termine per più di 4 000 000 EUR, mentre alla fine dello stesso anno EVO aveva riportato perdite per più di 3 400 000 EUR, debiti a breve e a lungo termine per più di 5 800 000 EUR ed un capitale negativo pari quasi a 1 000 000 EUR. |
(50) |
Nonostante le perdite accumulate, AGVO ed EVO si sono impegnate in attività speculative e nell’ampliamento delle loro attività. Per esempio nel 2006 AGVO ha preso una partecipazione azionaria del 51 % in una società denominata HAF Holding BO, stabilita in Islanda, mentre sempre nel 2006 EVO si è impegnata in un progetto sul granchio reale (10) (impresa Polardrift, stabilita in Norvegia). EVO è stata inoltre coinvolta nella Icelandic HAF Holding. EVO ha poi stipulato nel 2005 un contratto con un agente di vendite nell’ambito del quale l’agente è stato incaricato di acquistare pesce di alta qualità sulle aste islandesi da rivendere all’asta ittica di Ostenda. |
(51) |
La strategia commerciale di EVO è stata descritta dalle diverse parti interessate come concorrenza sleale consistente nell’offrire, tra l’altro, di sostenere in tutto o in parte le spese per il trasporto ad Ostenda del pesce caricato nei porti stranieri e di offrire prestiti agli armatori a condizioni vantaggiose a condizione che vendessero le loro catture all’asta di Ostenda. |
(52) |
Questi progetti, nonché la strategia commerciale descritta dai terzi, sembrano indicare che EVO si impegnasse ad ampliare a tutti i costi la sua quota di mercato ed il suo volume d’affari. In ogni caso dai conti annuali di AGVO e di EVO risulta che EVO poteva mantenere la sua presenza sul mercato, nonostante la precaria situazione finanziaria, soltanto grazie al sostegno della città (11). |
3. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE
3.1. VANTAGGI CONCESSI AD AGVO
(53) |
Ad AGVO è stato concesso un capitale iniziale di 250 milioni di BEF (6 179 338 EUR). Tenuto conto delle pesanti perdite accumulate in passato e del piano aziendale molto succinto ed incompleto, nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha concluso che un investitore privato non avrebbe investito un importo così elevato nell’asta ittica e che questo capitale iniziale si configura pertanto come aiuto di Stato. La Commissione ha espresso dei dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno in quanto non sembrano soddisfatte le condizioni stabilite negli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (12) (di seguito denominati «orientamenti del 1999»), applicabili al momento in cui è stato concesso l’aiuto. |
(54) |
La città inoltre ha conferito i suoi fabbricati ad AGVO senza richiedere alcuna remunerazione o senza imporre ad AGVO obblighi di valore equivalente. La Commissione ha considerato che un investitore privato avrebbe richiesto un prezzo ragionevole per tale conferimento e che il conferimento dei fabbricati dovesse considerarsi come un aiuto di Stato. Questo aiuto è sembrato ridurre i costi di produzione di AGVO e costituire un aiuto al funzionamento. La Commissione non ha rinvenuto alcuna disposizione nell’articolo 107 del TFUE o negli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (13) (di seguito denominati «orientamenti per il settore della pesca») che le consenta di autorizzare l’aiuto. |
(55) |
La città ha inoltre concesse garanzie su prestiti per AGVO. Mentre un operatore privato avrebbe richiesto un premio per la garanzia, la città l’ha concessa a titolo gratuito. La Commissione ha dunque concluso che queste garanzie dovevano considerarsi un aiuto di Stato. Di nuovo, questo aiuto è sembrato ridurre i costi di produzione di AGVO e costituire un aiuto al funzionamento. La Commissione non ha rinvenuto alcuna disposizione nell’articolo 107 del TFUE o negli orientamenti per il settore della pesca che le consenta di considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno. |
(56) |
Infine, la città ha autorizzato AGVO ad applicare e riscuotere tasse comunali e ad utilizzarne i proventi, un vantaggio di cui generalmente un’impresa privata non beneficia. La Commissione ha considerato che non fossero soddisfatte le condizioni della sentenza Altmark (14) e che i vantaggi derivanti dal diritto di imporre e riscuotere tasse comunali dovessero considerarsi un aiuto di Stato. In assenza di qualsiasi informazione su tale prelievo, la Commissione ha concluso che a prima vista dovesse essere classificato come aiuto al funzionamento e che nessuna disposizione nell’articolo 107 TFUE o negli orientamenti per il settore della pesca consente di considerare questo aiuto compatibile con il mercato interno. |
3.2. VANTAGGI CONCESSI A EVO
(57) |
La città e AGVO hanno fornito garanzie su prestiti per EVO. Mentre un operatore privato avrebbe richiesto un premio per le suddette garanzie, la città e AGVO le hanno concesse a titolo gratuito e la Commissione ha quindi concluso che la loro concessione deve considerarsi un aiuto di Stato. Questo aiuto è sembrato ridurre i costi di produzione di EVO e costituire un aiuto al funzionamento. La Commissione non ha rinvenuto alcuna disposizione nell’articolo 107 del TFUE o negli orientamenti per il settore della pesca che renda compatibile questo aiuto e ha quindi espresso i suoi dubbi sulla compatibilità di tali misure con il mercato interno. |
(58) |
AGVO ha autorizzato EVO a utilizzare in modo continuo i fabbricati di proprietà di AGVO per una superficie complessiva di 13 600 m2. La Commissione ha considerato che un investitore privato avrebbe richiesto in cambio un prezzo ragionevole e che la possibilità di utilizzare i fabbricati a titolo gratuito dovesse considerarsi un aiuto di Stato. Questo aiuto è sembrato ridurre i costi di produzione di EVO e costituire un aiuto al funzionamento. La Commissione non ha rinvenuto alcuna disposizione nell’articolo 107 del TFUE o negli orientamenti per il settore della pesca che renda compatibile questo aiuto e ha quindi espresso i suoi dubbi sulla compatibilità di tali misure con il mercato interno. |
3.3. VANTAGGI CONCESSI A PAKHUIZEN
(59) |
Le clausole del contratto di locazione a lungo termine tra la città e PAKHUIZEN hanno consentito a quest’ultimo di beneficiare di una riduzione annuale dei suoi costi di gestione. La Commissione ha concluso che questo vantaggio si configurava come un aiuto di Stato e non rientrava nel campo di applicazione di nessuna delle misure menzionate negli orientamenti per il settore della pesca e neppure negli obiettivi di altri orientamenti orizzontali o specifici applicabili a questo tipo d’impresa. Sulla base sia degli orientamenti pertinenti per il settore della pesca che delle norme orizzontali sugli aiuti di Stato questo tipo di aiuto sarebbe considerato un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha dunque espresso i suoi dubbi sulla compatibilità di questa misura con il mercato interno. |
3.4. VANTAGGI CONCESSI ALLE IMPRESE DI PESCA
(60) |
La Commissione ha ritenuto che questi vantaggi costituissero un aiuto di Stato e non ha rinvenuto alcuna disposizione nell’articolo 107 del TFUE o negli orientamenti per il settore della pesca che renda compatibile questo aiuto e ha quindi espresso i suoi dubbi sulla compatibilità di tali misure con il mercato interno. La Commissione ha inoltre osservato che le imprese di pesca che si servivano dell’asta ittica di Ostenda ottenevano vantaggi da EVO, sotto forma di prestazione di servizi a tariffe inferiori a quelle che avrebbe applicato un normale operatore privato, e da PAKHUIZEN, sotto forma di concessione in affitto di fabbricati a canoni inferiori a quelli che avrebbe applicato un normale operatore privato. |
(61) |
La Commissione ha ritenuto che questi vantaggi costituissero un aiuto di Stato e non ha rinvenuto alcuna disposizione nell’articolo 107 del TFUE o negli orientamenti per il settore della pesca che renda compatibile questo aiuto e ha quindi espresso i suoi dubbi sulla compatibilità di tali misure con il mercato interno. |
3.5. CONCLUSIONE
(62) |
Alla luce di quanto sopra esposto e delle informazioni in proprio possesso, la Commissione ha ritenuto che tutte le misure menzionate al punto 3 dovessero considerarsi come un aiuto di Stato ed ha espresso dubbi sulla compatibilità di tali aiuti con il mercato interno. |
4. OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI TERZI
(63) |
Tutte le terze parti interessate che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avviare un procedimento di indagine formale hanno accolto gli argomenti addotti nella suddetta decisione. Inoltre hanno segnalato di aver subito danni a seguito dell’aiuto illegale concesso a AGVO, EVO e PAKHUIZEN (perdita di clienti e di ricavi) e hanno sollecitato la Commissione a prendere le misure necessarie per vietare l’aiuto e chiederne il recupero. |
4.1. EAFPA
(64) |
EAFPA sottolinea che le misure di aiuto in questione causano distorsioni del mercato ed invita la Commissione a vietare l’aiuto e a chiederne il recupero. |
4.2. NOVA
(65) |
Come denunciante, NOVA sostiene la decisione della Commissione di avviare un’indagine formale. Ritiene importante che l’asta funzioni in modo trasparente e che siano garantite regole del gioco eque. Invita inoltre la Commissione ad adottare misure appropriate per assicurare il recupero dell’aiuto eventualmente incompatibile. |
4.3. FLANDERS SHIP REPAIR
(66) |
Flanders Ship Repair spiega che l’aiuto di stato ha avuto l’effetto di attirare i caricatori marittimi ad Ostenda. Secondo Flanders Ship Repair, ciò ha comportato una perdita di ricavi, in quanto i caricatori che hanno scelto Ostenda non hanno fatto più riparare le loro navi a Zeebrugge. Flanders Ship Repair chiede una decisione negativa accompagnata da obbligo di recupero, nonché l’adozione di misure provvisorie. |
4.4. ZVP
(67) |
ZVP, un’associazione di acquirenti e trasformatori di pesce sulla costa orientale belga, afferma che tra gli altri vantaggi l’aiuto di Stato illegale ha permesso all’asta ittica di Ostenda di attirare artificialmente i pescherecci stranieri e quelli di Zeebrugge. Inoltre, numerose interviste e numerosi comunicati stampa di politici locali e di membri del consiglio d’amministrazione di EVO (in cui si afferma in particolare che in Belgio ci sarebbe posto per un’unica asta ittica, e cioè quella di Ostenda), hanno seminato dubbi sul futuro dell’asta ittica di Zeebrugge e conseguentemente di tutta la zona di attività circostante. Ciò ha portato ad una perdita di ricavi nonché alla riduzione, alla sospensione o al ritiro degli investimenti e delle attività di commercializzazione. |
(68) |
ZPV afferma inoltre di aver provato a sensibilizzare le autorità locali sul problema, ma senza successo. |
(69) |
Infine ZVP segnala che EVO, attraverso un prestanome e con l’aiuto di fondi pubblici, ha costituito una società di filettaggio denominata Ostend Filleting Factory, che esercita anch’essa pratiche di concorrenza sleale. |
4.5. GRIMSBY FISH MARKET
(70) |
Grimsby Fish Market, un’asta ittica britannica, segnala che nel 2005/2006 EVO ha iniziato a comperare pesce direttamente da pescatori islandesi a prezzi fissi (elevati) ed ha venduto questo pesce all’asta ad Ostenda, spesso a prezzi più bassi, e conclude che queste perdite sono state pagate dal denaro pubblico. Grimsby Fish Market sollecita un controllo dei conti finanziari di EVO per esaminare i metodi di finanziamento delle forniture di pesce islandese e le perdite subite da EVO ascrivibili ai metodi di vendita utilizzati. |
4.6. ZV E EFC
(71) |
ZV e EFC richiamano l’attenzione della Commissione su altre possibili pratiche sleali e misure di aiuto di Stato, cioè il ricorso a titolo gratuito, da parte di AGVO/EVO, al personale comunale, nonché la concessione da parte di EVO di garanzie sul prezzo basate sul prezzo d’asta al Zeebrugse Visveiling. |
(72) |
Spiegano poi perché secondo loro queste misure falsino la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri interessati. |
(73) |
Richiamano altresì l’attenzione della Commissione su un’iniezione supplementare di capitale in AGVO e in EVO (attraverso un condono di debiti). |
(74) |
Rilevano infine che le autorità belghe non hanno sospeso l’aiuto. |
4.7. GARDEC
(75) |
Gardec è un’impresa di riparazione navale ubicata a Zeebrugge. Sostiene la decisione della Commissione e aggiunge che le pratiche commerciali sleali di Ostenda l’hanno danneggiata (riduzione del fatturato); rileva inoltre che i prestiti concessi alle imprese in difficoltà hanno permesso a queste imprese di sopravvivere ad Ostenda, mentre i loro debiti rimanevano insoluti a Zeebrugge. |
5. OSSERVAZIONI DEL BELGIO A SEGUITO DEI DUBBI ESPRESSI NELLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE
(76) |
Nelle loro osservazioni dell’8 settembre 2008 a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale le autorità belghe ritengono che la Commissione debba limitare la sua indagine all’asta ittica. Poiché né AGVO né PAKHUIZEN sono attivi su questi mercati, le misure adottate a loro favore sono irrilevanti per il procedimento di cui trattasi. Più in generale ritengono che la Commissione non abbia correttamente definito il campo della sua indagine e che ci sia un rischio di doppia contabilizzazione dell’aiuto. |
5.1. PER QUANTO RIGUARDA L’AIUTO A AGVO
(77) |
Le autorità belghe insistono sul fatto che AGVO non ha alcuna attività commerciale e che non ci possa dunque essere alcuna incidenza sulla concorrenza. L’aiuto concesso ad AGVO non può pertanto configurarsi come aiuto di Stato. Aggiungono che ai fini dell’indagine potrebbero essere presi in considerazione al massimo i fondi utilizzati per EVO (per esempio la parte del capitale iniziale che è stato trasferito ad EVO tramite AGVO). Sostengono che il resto è stato utilizzato per compiti di pubblico interesse e non può incidere sulla concorrenza nel settore delle aste ittiche. |
(78) |
Le autorità belghe rilevano che sebbene sia stato promesso ad AGVO un capitale iniziale di 6 197 338,12 EUR, finora AGVO ha ricevuto soltanto 3 569 667 EUR. |
(79) |
Riguardo al diritto di imporre tasse o diritti, le autorità belghe considerano che il diritto di imporre tasse sia collegato ai compiti di pubblico interesse di AGVO e non possa essere considerato come un aiuto di Stato e che comunque AGVO non ha il potere di riscuotere tasse sulle chiuse e sullo scalo di alaggio. |
(80) |
Riguardo ai fabbricati, sostengono che non fa differenza che siano di proprietà della città o di un altro ente pubblico. Considerano il conferimento dei fabbricati ad AGVO come una semplice assegnazione interna di proprietà. Le autorità belghe ricordano che AGVO non ha attività commerciali e che il conferimento dei fabbricati non può dunque configurarsi come aiuto di Stato. Aggiungono che il conferimento dei fabbricati è legato all’obbligo di ripararli e mantenerli in un buono stato di modo, sicché non si può dire che abbia costituito un vantaggio per AGVO. |
(81) |
Considerano inoltre che le garanzie a titolo gratuito non possano configurarsi come aiuto di Stato perché sono state fornite per prestiti contratti da AGVO per lavori di riparazione da effettuarsi sui fabbricati affittati alle autorità pubbliche. Ammettono tuttavia che uno dei prestiti garantiti (il prestito di 550 000 EUR) è stato utilizzato per EVO. |
(82) |
Infine, le autorità belghe rilevano che la sentenza Altmark non è pertinente perché i compiti di pubblico interesse di AGVO non sono di natura economica. Aggiungono che non c’è alcun rischio di sovvenzioni incrociate perché AGVO non esercita attività commerciali. |
5.2. PER QUANTO RIGUARDA L’AIUTO A PAKHUIZEN
(83) |
Il Belgio sostiene che Ostenda ha soltanto un diritto limitato sui terreni e che l’accordo di enfiteusi ha pertanto un valore commerciale ridotto. Inoltre, PAKHUIZEN è tenuto a riparare e restaurare i fabbricati, il che secondo le autorità belghe costituisce un obbligo molto oneroso che compensa ampiamente il canone di locazione simbolico. |
(84) |
Le autorità belghe aggiungono che le attività sul mercato di PAKHUIZEN sono esclusivamente limitate alla gestione dei fabbricati utilizzati nel settore della pesca. Ritengono che queste attività possano difficilmente considerarsi commerciali, visti gli obblighi di restauro esistenti e lo scarso valore dei fabbricati. Infine, poiché gli immobili gestiti da PAKHUIZEN possono essere affittati soltanto per attività collegate al settore della pesca, le autorità belghe sostengono che PAKHUIZEN non è in concorrenza con nessuno. |
(85) |
Le autorità belghe fanno infine osservare che AGVO ha comperato le azioni PAKHUIZEN a prezzo di mercato e che PAKHUIZEN affitta gli immobili a prezzi di mercato (tenuto conto del loro cattivo stato). |
5.3. PER QUANTO RIGUARDA L’AIUTO A EVO
(86) |
Le autorità belghe fanno presente che il fatto che i fabbricati siano messi gratuitamente a disposizione di EVO è compensato dall’obbligo a cui è soggetto EVO di sostenere i relativi costi di restauro, che di norma sono a carico del proprietario dei fabbricati. |
(87) |
Sostengono poi che le garanzie a titolo gratuito concesse sui prestiti a EVO devono essere analizzate nel quadro del piano di privatizzazione e di ristrutturazione dell’asta. Considerano che nel quadro della ristrutturazione dell’asta ittica la città agiva come un investitore privato, in quanto la ricapitalizzazione dell’asta ittica era più vantaggiosa dal punto di vista economico della chiusura dell’asta e la privatizzazione avrebbe consentito alla città di recuperare il suo investimento grazie al canone di locazione che avrebbe chiesto al proprietario privato dell’asta. Inoltre sottolineano che già nel 2002 esistevano dei progetti di privatizzazione dell’asta ittica e che una privatizzazione era possibile soltanto previa ristrutturazione. |
(88) |
Per quanto riguarda più specificamente la garanzia a titolo gratuito, osservano che i prestiti sono stati utilizzati per completare il finanziamento dell’asta ittica, che è stata principalmente finanziata attraverso un’iniezione di capitale (a beneficio di AGVO e tramite AGVO a beneficio di EVO) effettuata dalla città. Le autorità belghe rilevano che grazie alla garanzia la città ha sensibilmente ridotto i costi connessi alla ristrutturazione. Aggiungono che senza la garanzia della città non sarebbe stato concesso alcun prestito e rilevano che la concessione di una garanzia da parte della società madre per prestiti contratti dalla sua controllata costituisce una normale pratica commerciale. |
5.4. PER QUANTO RIGUARDA L’AIUTO ALLE IMPRESE DI PESCA/AGLI ARMATORI
(89) |
Le autorità belghe osservano che la Commissione ha conteggiato lo stesso aiuto due volte: l’aiuto è o a favore di EVO o a favore dei pescatori, ma non a favore di entrambi. Considerano che se le misure di cui trattasi costituissero un aiuto di Stato, costituirebbero un aiuto di Stato a livello di EVO e di PAKHUIZEN ed è a quel livello che falserebbero la concorrenza e non al livello degli armatori e delle imprese di pesca. Aggiungono che comunque EVO e PAKHUIZEN non offrono i loro servizi a tariffe inferiori ai prezzi di mercato. Per quanto riguarda in particolare EVO, spiegano che EVO offre servizi che sono proposti anche altrove. Inoltre osservano che EVO non propone impianti di deposito, non offre l’elettricità gratis e non è incaricata né della gestione del porto né di quella dello scalo di alaggio. Fanno presente che il prezzo dell’acqua è incluso nei diritti d’asta e che EVO non concede prestiti agli armatori a tassi inferiori a quelli del mercato. Infine, affermano che, in pratica, EVO non ha mai applicato gli articoli del contratto che obbligano l’armatore a vendere all’asta le sue catture ad EVO. |
6. PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE INIZIATO DOPO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE
(90) |
Il Belgio ha informato la Commissione che il 22 maggio 2008 si è deciso di privatizzare l’asta ittica di Ostenda e che la città ha indetto una procedura di selezione pubblica per attirare un partner operativo per l’esercizio di EVO. |
(91) |
Nelle sue osservazioni, il Belgio spiega che la privatizzazione avrà luogo attraverso la fondazione di una nuova entità che rileverà l’esercizio dell’asta ittica. I fabbricati dell’asta ittica torneranno alla città, con la quale la nuova entità dovrà firmare un accordo di locazione. La nuova entità non sarà obbligata a riprendere gli altri attivi dell’asta ittica (dipendenti, casse per il pesce, contratti, prestiti agli armatori, ecc.). |
(92) |
Poiché la vendita e il contratto di locazione saranno negoziati ai prezzi di mercato, non sarà trasferito nessun aiuto a beneficio della nuova entità e nessun aiuto potrà essere recuperato presso di essa. |
(93) |
Nella sua lettera del 16 novembre 2009 il Belgio ha informato la Commissione dello stato di avanzamento del processo di privatizzazione. |
(94) |
Dichiara che, in un primo tempo, il 4 settembre 2009, la proprietà degli immobili appartenenti ad AGVO è stata restituita, senza spese, alla città, insieme ai diritti e agli obblighi concernenti i fabbricati (contratti dell’affitto). La città ha inoltre assunto a proprio carico diversi prestiti contratti da AGVO e PAKHUIZEN. Successivamente, la proprietà dei fabbricati è stata trasferita alla Regione fiamminga che ha versato una compensazione alla città, costituita da diversi elementi: la Regione fiamminga ha pagato 3 500 000 EUR alla città ed è stato concesso alla città il diritto di riscuotere fino al 1o gennaio o, in alcuni casi, fino al 30 giugno 2010, il canone pagato dagli enti pubblici e semipubblici che hanno in affitto i fabbricati; la Regione fiamminga ha poi assunto a proprio carico diversi debiti e/o prestiti contratti dalla città. |
(95) |
Il Belgio sostiene che il trasferimento della proprietà dei fabbricati alla città pone fine alla questione dell’aiuto di Stato. |
(96) |
Il Belgio ha inoltre fatto presente che PAKHUIZEN ha deciso di estinguere l’accordo di locazione a lungo termine concluso con la città nel 1989. Prevede che PAKHUIZEN sarà presto posto in liquidazione, così che il procedimento relativo agli aiuti di Stato non avrebbe più ragion d’essere. |
(97) |
Per quanto riguarda EVO, il Belgio ha spiegato che il candidato che soddisfaceva i criteri di selezione aveva offerto condizioni che la città non ha ritenuto soddisfacenti. EVO continuerà ad esistere finché non si troverà un candidato adatto che ne riprenda gli attivi. |
(98) |
Il Belgio ha infine dichiarato che AGVO continuerà ad esistere fino a che non saranno liquidati tutti i debiti/obblighi esistenti. |
(99) |
Il Belgio chiede alla Commissione di rimandare la sua decisione fino alla conclusione del processo di privatizzazione. |
7. COMMENTI DEL BELGIO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI
(100) |
Per quanto riguarda la questione islandese, il Belgio dichiara che EVO non ha acquistato mai direttamente pesce da armatori o da pescatori islandesi, ma soltanto da aste ittiche islandesi, attraverso un agente di vendite. |
(101) |
Il Belgio aggiunge che si è presto visto che la rivendita del pesce islandesi non era redditizia. Così, dopo circa un anno, il 17 marzo 2006 si è deciso di porre fine a queste operazioni di acquisto e di rivendita. Il Belgio ha trasmesso copia della suddetta decisione. |
(102) |
Il Belgio spiega che la ragione per la quale il pesce era comperato a prezzi elevati alle aste islandesi e quindi rivenduto sul posto ad Ostenda a prezzi inferiori non era legata ad una strategia volta ad attirare pesce islandese ad Ostenda, quanto al fatto che il pesce di qualità superiore acquistato in Islanda dall’agente di vendite per conto di EVO non arrivava mai a EVO, ma era acquisito direttamente da una società privata di filettaggio denominata Luna Fish, mentre il pesce islandese di qualità inferiore arrivava ad Evo, ma non poteva essere venduto con profitto, a causa appunto della sua mediocre qualità. Il Belgio conclude che EVO era in realtà una vittima delle pratiche sopra descritte. Quando la cosa è stata scoperta l'amministratore-delegato di AGVO/EVO ed il direttore commerciale sono stati licenziati. |
(103) |
Per quanto riguarda la presunta messa a disposizione a titolo gratuito di dipendenti pubblici per compiti amministrativi, contabili e di manutenzione, il Belgio risponde che le dichiarazioni di ZV si basano solo su dei sospetti, che EVO dispone del suo personale per l’esecuzione dei compiti in questione e che sono semmai alcuni dipendenti di EVO che espletano occasionalmente alcune mansioni di interesse pubblico (come la manutenzione della strada di accesso all’asta). |
(104) |
Il Belgio sostiene altresì che la dichiarazione di ZV secondo la quale EVO garantirebbe un prezzo minimo riferito ai prezzi praticati all’asta di Zeebrugge è priva di fondamento. Aggiunge che potrebbero essere state le imprese di pesca ad affermarlo nel corso delle loro trattative con ZV all’interno di una strategia volta ad ottenere migliori condizioni commerciali. |
(105) |
Per quanto riguarda la questione della società Ostend Filleting Factory (OFF), il Belgio sottolinea che dalla documentazione presentata dai terzi risulta soltanto che l’impresa è stata costituita da soggetti privati e non è chiaro in che modo avrebbe praticato una concorrenza sleale. Il Belgio precisa che è soltanto nel marzo 2006 che PAKHUIZEN ha acquisito il 60 % delle azioni di OFF. Il nome «OFF» è stato quindi mutato in «Ostend Premium Fish bvba» e l’impresa è stata alla fine dichiarata in fallimento il 14 gennaio 2008. |
(106) |
In merito alle presunte perdite subite da Gardec e Flanders Ship Repair in conseguenza dell’aiuto di Stato, il Belgio considera che anche se fosse vero che l’aiuto di Stato ha indotto i pescherecci a scegliere Ostenda piuttosto che Zeebrugge, rimarrebbe da stabilire il legame di causa-effetto con la perdita subita. Il Belgio aggiunge infatti che gli armatori non fanno sistematicamente riparare le loro navi al porto d’immatricolazione e preferiscono spesso ricorrere ai servizi proposti ad un costo inferiore in Europa dell’est (Polonia). Il Belgio nota a tale riguardo che le imprese di riparazione navale stabilite ad Ostenda hanno registrato un netto declino della loro attività. |
8. INGIUNZIONE A FORNIRE INFORMAZIONI
(107) |
Con lettere del 13 marzo e del 26 giugno 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe informazioni sulla posizione giuridica dell’asta di Ostenda e sull’implicazione dello Stato, nonché informazioni dettagliate sui flussi finanziari tra lo Stato e l’asta. |
(108) |
Nella loro lettera del 19 ottobre 2006 le autorità belghe hanno sottolineato il fatto che, parallelamente alla sua attività commerciale, cioè la gestione dell’asta, AGVO era incaricata dello svolgimento di compiti di pubblico interesse. Tuttavia, le informazioni fornite su questo punto erano molto frammentarie e non contenevano alcun elemento che permettesse alla Commissione di valutare se i vantaggi accordati dalla città a AGVO potessero essere considerati come una compensazione per compiti d’interesse (economico) generale, se detta compensazione non fosse eccessiva e se non ci fossero rischi di sovvenzioni incrociate. |
(109) |
Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe, con lettera dell’11 luglio 2007, di fornirgli informazioni dettagliate sui compiti di pubblico interesse affidati a AGVO. In particolare ha chiesto se questi compiti potessero essere considerati compiti di servizio pubblico ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (15), e su quale base. |
(110) |
Con lettera del 27 novembre 2007, le autorità belghe hanno semplicemente dichiarato che «nessuno dei compiti affidati a AGVO aveva carattere economico e che la decisione 2005/842/CE non era pertinente.» Inoltre hanno affermato che AGVO non riceveva compensazioni per nessuno dei compiti di pubblico interesse da essa svolti. |
(111) |
Nella sua decisione del 2 luglio 2008 di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha concluso che AGVO, EVO e PAKHUIZEN avevano costituito un’associazione di imprese operante sul mercato delle aste e dei servizi connessi e che i numerosi vantaggi loro accordati dalla città falsavano la concorrenza sul mercato. Sulla questione della compensazione per compiti di pubblico interesse, la Commissione ha rilevato che nessun elemento del dossier permetteva di stabilire che fossero soddisfatti i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark. Inoltre, la mancanza di informazioni su questo punto non ha permesso alla Commissione di stabilire se, in particolare, il diritto di imporre e riscuotere tasse potesse essere considerato come una compensazione accordata per servizi d’interesse pubblico; la Commissione ha espresso dunque dubbi sulla compatibilità dell’aiuto. Di conseguenza, al considerando 121 della sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornire ogni informazione utile per la valutazione delle misure considerate. |
(112) |
Nelle loro osservazioni, pervenute l’8 settembre 2008, e nel corso della riunione di follow-up del 9 ottobre 2008, le autorità belghe non hanno fornito nessun elemento supplementare che permettesse alla Commissione di verificare se i vantaggi accordati a AGVO potessero essere considerati come una compensazione per compiti d’interesse (economico) generale. Per contro, le autorità belghe hanno ribadito che i criteri della sentenza Altmark non erano pertinenti per il fatto che AGVO interveniva esclusivamente in compiti di pubblico interesse. |
(113) |
Questa risposta non è stata giudicata soddisfacente perché, di fatto, AGVO era coinvolta anche in attività di carattere economico. |
(114) |
In virtù delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, con un’ingiunzione di fornire informazioni dell’8 settembre 2009, la Commissione ha di conseguenza chiesto che le venisse comunicata ogni informazione utile ed in particolare:
|
(115) |
Nella loro lettera del 16 novembre 2009, le autorità belghe ripetono che ad AGVO sono affidati i seguenti compiti di pubblico interesse: gestione del porto peschereccio, restauro ed affitto di fabbricati ad enti pubblici o semipubblici, gestione e manutenzione del settore pubblico (compresa la manutenzione della strada di accesso all’asta). Dichiarano che si tratta di compiti di pubblico interesse in quanto non vengono svolti in favore di specifici beneficiari. Benché non facciano distinzione tra compiti d’interesse generale di carattere non economico e servizi di pubblico interesse di carattere economico, ammettono che una parte, o la totalità, dei compiti di pubblico interesse potrebbero essere di carattere economico. |
(116) |
Le autorità belghe riconoscono che AGVO, tramite la sua filiale EVO, è impegnata in un’attività commerciale, cioè la gestione dell’asta, che non è di pubblico interesse. |
(117) |
Le autorità belghe affermano che AGVO non riceve alcuna compensazione per i compiti d’interesse generale da essa svolti, che vengono finanziati sul bilancio della stessa AGVO. Non c’è dunque alcun metodo per calcolare la compensazione. Le autorità belghe aggiungono che la contabilità di AGVO e di EVO non permette di distinguere i costi ed i ricavi afferenti ai compiti d’interesse generale da quelli afferenti ai compiti di carattere commerciale. |
9. PORTATA DELL’INDAGINE
(118) |
Come si evince da diversi considerando della decisione di avvio del procedimento di indagine formale (ad esempio dal considerando 85), il campo dell’indagine non è limitato al mercato delle aste ed include le attività correlate all’asta (affitto di fabbricati vicini all’asta, gestione del porto peschereccio, ecc.). Nel procedimento sono dunque presi in considerazione anche i vantaggi accordati a AGVO o a PAKHUIZEN non direttamente legati al funzionamento dell’asta. |
(119) |
La Commissione ha anche analizzato i vantaggi accordati a EVO direttamente dalla città, o da AGVO. Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, il capitale iniziale di EVO e gli aumenti di capitale successivi non sono stati esaminati come misure distinte dai versamenti di capitale effettuati in favore di AGVO. Sono stati semplicemente considerati come uno degli usi fatti da AGVO dei versamenti di capitale ricevuti della città. Tuttavia, nelle loro osservazioni, le autorità belghe hanno affermato che la Commissione non ha fatto un’adeguata distinzione tra le attività e i compiti svolti da AGVO, PAKHUIZEN ed EVO e che vista la ripartizione dei compiti tra AGVO ed EVO, i vantaggi accordati ad AGVO dovevano entrare nel campo dell’indagine soltanto nella misura in cui «erano stati trasferiti» ad EVO. Di conseguenza, a fini di chiarezza e per rispondere alle preoccupazioni delle autorità belghe, il versamento ad EVO del capitale iniziale e gli aumenti di capitale successivi sono oggetto di un esame distinto al punto 10.1.2.2.3. La questione della determinazione del beneficiario effettivo dell’aiuto è invece esaminata al considerando 319. |
10. VALUTAZIONE
10.1. SUSSISTENZA DI UN AIUTO DI STATO
(120) |
A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
10.1.1. IMPRESE
(121) |
Come spiegato sopra, l’indagine riguarda gli eventuali aiuti concessi a AGVO, EVO, PAKHUIZEN ed alle imprese di pesca che utilizzano l’asta di Ostenda e si avvalgono dei servizi di EVO e di PAKHUIZEN. Tutte queste entità devono essere riconosciute come imprese ai sensi dell’articolo 107 del TFUE. L’unico soggetto per la quale le autorità belghe contestano seriamente la natura di impresa è AGVO, che secondo loro svolge soltanto compiti di pubblico interesse. |
(122) |
Le autorità belghe hanno affermato che l’attività di AGVO consiste in «compiti di pubblico interesse» (taken van openbaar belang). Sembra tuttavia che AGVO si dedichi ad attività economiche e che debba a questo titolo considerarsi un’impresa (16) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per i motivi esposti nei considerando 123-129. |
(123) |
Per il fatto che propone fabbricati in affitto ad enti pubblici e semipubblici, nonché ad imprese, AGVO interviene direttamente sul mercato come prestatore di servizi (di affitto). |
(124) |
AGVO è anche incaricata dell’esercizio e della gestione del porto peschereccio. Come hanno confermato il tribunale e la Corte di giustizia nella causa Aéroports de Paris (17), la gestione di infrastrutture può costituire un’attività economica. Per quanto riguarda le infrastrutture portuali, ciò è stato in particolare ribadito nelle cause relative ai porti fiamminghi ed allo sviluppo del porto di Rotterdam (18). La Commissione rileva che AGVO propone servizi, beni ed infrastrutture dietro pagamento. I suoi statuti l’autorizzano infatti ad applicare e riscuotere canoni a titolo di retribuzione per i suoi servizi. |
(125) |
Inoltre, AGVO propone beni e servizi anche indirettamente, tramite le sue controllate EVO e PAKHUIZEN. |
(126) |
AGVO ha una partecipazione di controllo in EVO e PAKHUIZEN ed esercita effettivamente questo controllo partecipando direttamente o indirettamente alla loro gestione:
|
(127) |
Esistono altri legami tra AGVO, EVO e PAKHUIZEN che illustrano ulteriormente l’esistenza di rapporti organici e funzionali tra AGVO e le sue controllate: AGVO ha garantito prestiti concessi a EVO, ha messo fabbricati a disposizione di EVO e di PAKHUIZEN e, come risulta dai suoi conti annuali, ha regolarmente accordato prestiti a EVO e a PAKHUIZEN. |
(128) |
Tramite tutte queste operazioni, AGVO esercita funzioni relative non soltanto al controllo, ma anche alla direzione ed al sostegno finanziario di EVO e di PAKHUIZEN. Per queste ragioni, ed in particolare a causa della sua partecipazione in EVO e in PAKHUIZEN (19), ai fini della legislazione sulla concorrenza AGVO deve essere considerata un’impresa. |
(129) |
La Commissione rileva che le autorità belghe hanno ammesso che EVO e PAKHUIZEN sono i bracci operativi di AGVO, che quest’ultima ha partecipato ad attività commerciali tramite EVO, e che le misure a favore di AGVO possono avere un impatto sul mercato tramite EVO. Nelle loro osservazioni e nelle loro risposte dette autorità tendono a trattare AGVO, PAKHUIZEN ed EVO come un’unica impresa ed hanno anche esplicitamente dichiarato che AGVO ed EVO vanno considerate un’unica entità. |
(130) |
Va infine rilevato che AGVO non ha contabilità separate per i compiti di carattere economico e per quelli di carattere non economico, sicché non si può escludere il rischio di sovvenzioni incrociate. |
10.1.2. VANTAGGI PER LE IMPRESE INTERESSATE
10.1.2.1. Vantaggi per AGVO
10.1.2.1.1. Capitale iniziale
(131) |
Gli investimenti pubblici sono considerati un aiuto di Stato quando i pubblici poteri conferiscono capitali ad un’impresa a delle condizioni che manifestamente non corrispondono alle normali condizioni di un’economia di mercato. È quanto avviene nei casi in cui la situazione finanziaria dell’impresa, ed in particolare il volume del suoi debiti, non consente di prevedere un rendimento normale in dividendi o guadagni (in conto capitale per il capitale investito) entro un periodo ragionevole. Occorre dunque valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di tale entità nell’ambito della ristrutturazione della detta impresa o avrebbe optato per la liquidazione di quest’ultima, tenuto conto in particolare delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data di tali conferimenti (20). |
(132) |
Le autorità belghe ritengono che la decisione della città di assegnare a AGVO un capitale iniziale di 250 milioni di BEF (6 179 338 EUR) fosse una scelta razionale dal punto di vista economico. La scelta della ristrutturazione dell’asta è stata fatta basandosi su un piano di finanziamento e su un piano aziendale da cui risultava che con un investimento limitato l’asta poteva tornare redditizia dopo otto anni, se non si fosse fatta carico delle perdite del passato. Le autorità belghe sostengono che un investitore privato nella stessa situazione avrebbe preso la stessa decisione. |
(133) |
Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione non può condividere questa opinione. |
(134) |
Come si è già detto sopra, l’asta di Ostenda funzionava male e la sua quota di mercato aveva registrato una riduzione costante nel corso negli anni precedenti la ristrutturazione. La Commissione ritiene che un normale operatore privato in una situazione analoga non avrebbe scelto di conferire un capitale iniziale di oltre sei milioni di EUR sulla base di un unico piano di finanziamento contenente previsioni finanziarie per il periodo 2002-2010 corrispondenti ad un'«ipotesi positiva» e di un piano aziendale di sole due pagine. |
(135) |
Questo ragionamento è tanto più valido nella misura in cui, come è indicato in modo più dettagliato al considerando 259, AGVO, come prolungamento dell’asta di Ostenda, al momento del conferimento del capitale iniziale poteva considerarsi un’impresa in difficoltà. In presenza di un’impresa in difficoltà, un normale operatore privato avrebbe cercato di ottenere solide garanzie sulle prospettive future dell’impresa e non si sarebbe accontentato dei documenti sulla base dei quali la città ha adottato la sua decisione. |
(136) |
La Commissione insiste da un lato sull’entità dell’investimento e dall’altro sulla situazione di deficit cronico in cui versava da tempo l’asta di Ostenda (21). Alla luce, in particolare, di questi due elementi, ai quali si aggiunge il fatto che l’impresa operava su un mercato molto competitivo ma in contrazione, un normale operatore privato avrebbe basato la sua decisione su un piano aziendale e su un piano finanziario molto più completi, contenenti differenti ipotesi e scenari, invece di tenere conto di un piano finanziario basato su un’unica ipotesi, oltre tutto definita «positiva». |
(137) |
Si può anche supporre che un normale operatore privato avrebbe chiesto uno studio che esaminasse, in particolare, gli spazi di mercato disponibili all’epoca nel settore, basato sulle cifre disponibili relative agli sbarchi e alla domanda locale, nonché un piano che indicasse una possibile strategia per ristrutturare l’attività e le misure da prevedere per evitare il ripetersi delle pesanti perdite registrate in passato e per stimolare la produttività (nuovi investimenti, nuova strategia di marketing, ecc.). |
(138) |
Ma il piano aziendale non contiene nessuno di questi elementi. |
(139) |
Il piano aziendale si basa poi su una serie di supposizioni e di elementi fattuali che vengono dati per acquisiti ma senza spiegazioni o giustificazioni, e che a volte sembrano altamente ipotetici, o improbabili. Ad esempio, è difficile accettare l’ipotesi di una crescita del 10 % del fatturato delle attività dell’asta nel corso dei successivi cinque anni quando ne periodo precedente la ristrutturazione gli sbarchi e il fatturato avevano registrato un calo costante, il mercato era diventato altamente competitivo e le quote di pesca tendevano a diminuire. Inoltre, il piano non fornisce indicazioni sul calcolo dei costi sociali, dei costi di esternalizzazione e di quelli per l’acqua e l’energia. Questi costi sono inoltre presentati come assolutamente costanti per tutti i nove anni successivi alla costituzione di AGVO, il che appare assai improbabile, specie se nello stesso periodo si prevede un raddoppio del fatturato. |
(140) |
Il piano di finanziamento ed il piano aziendale appaiono quindi non soltanto molto succinti ed incompleti, ma anche poco credibili. Un normale investitore privato non si sarebbe certo basato su questi documenti per iniettare 250 milioni di BEF in un’impresa in perdita operante in un mercato in contrazione (22). |
(141) |
Anche ammettendo che il piano di finanziamento ed il piano aziendale fossero completi ed affidabili — il che non è — la Commissione osserva che un investitore privato non avrebbe comunque investito l’importo che ha investito la città. Dal piano di finanziamento e dal piano aziendale si evince infatti che un contributo in capitale più modesto sarebbe stato comunque sufficiente. Tenuto conto del basso rendimento del capitale impegnato, un normale operatore privato non avrebbe investito una somma del genere se non era necessario. |
(142) |
Le autorità belghe ritengono che fosse più razionale decidere di proseguire le attività dell’asta che chiudere l’asta. |
(143) |
Le autorità belghe non danno tuttavia alcuna indicazione sui costi che avrebbe comportato la liquidazione di queste attività e non spiega neppure perché la decisione di chiudere non sarebbe stata razionale. |
(144) |
Le autorità belghe cercano in seguito di giustificare la razionalità della decisione presa nel 2001 di iniettare 250 milioni di BEF in AGVO invocando la decisione di privatizzare l’asta. Sostengono altresì che il processo di privatizzazione rientrasse nel piano di ristrutturazione deciso nel 2001 e che la privatizzazione dell’asta non fosse possibile senza una ristrutturazione. |
(145) |
La Commissione ricorda che secondo una giurisprudenza e ad una prassi costanti per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un’economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva (23). |
(146) |
Le autorità belghe sostengono che il processo attuale di privatizzazione rientra nella decisione di ristrutturazione presa nel 2001 e che la razionalità della decisione di ristrutturare l’asta vada valutata alla luce di tale processo di privatizzazione. Tuttavia i diversi documenti presentati dalle autorità belghe non forniscono alcun elemento a sostegno di questa tesi. In particolare, il progetto di privatizzazione dell’asta non è menzionato né nella decisione di ristrutturazione dell’asta, né nel piano aziendale, né nel piano di finanziamento. Non c’è nulla in questi documenti che stia ad indicare che la decisione di investire 6 200 000 EUR nell’asta sia stato motivato o giustificato (tra l’altro) dal fatto che l’investimento avrebbe consentito, dopo un certo periodo di tempo, di privatizzare l’asta. L’affermazione delle autorità belghe è anche difficilmente conciliabile con gli statuti di AGVO, in cui si dice che l’impresa è costituita a tempo indeterminato, che la città ha intenzione di controllarla e che le filiali di AGVO o le imprese nelle quali AGVO ha una partecipazione devono essere controllate da AGVO (e dunque dalla città). |
(147) |
Ci si aspetterebbe poi che la decisione di privatizzare venisse contemplata una volta che l’asta fosse tornata a fare profitti, in modo da ottenere un prezzo migliore, un prezzo cioè che consentisse di recuperare almeno l’investimento supplementare di 250 milioni di BEF. Invece non soltanto la privatizzazione non era menzionata né nel piano di finanziamento né nel piano aziendale, ma la decisione di privatizzare non è stata neppure presa nel momento in cui l’asta era redditizia. Al contrario, è stata presa dopo due anni di perdite pesanti sia per AGVO che per EVO e dopo l’avvio dell’indagine della Commissione. Tutto sembra dunque indicare che il progetto di privatizzazione è estraneo alla decisione di ristrutturazione presa dalla città nel 2001. |
(148) |
Le autorità belghe hanno poi segnalato che il futuro partner privato riprenderà il fondo commerciale di EVO e potrà scegliere gli attivi da rilevare (così potrà decidere se riprendere o no il personale, i macchinari, le tavole di presentazione dei pesci, ecc.). Non dovrà riprendere le passività di EVO. Stando così le cose non si comprende per quale ragione non sarebbe stato possibile optare per una soluzione analoga nel 2001/2002 (senza investire un importo supplementare di 250 milioni di BEF). |
(149) |
Inoltre, se tutto questo avesse figurato nel piano di ristrutturazione dell’asta nel 2002, nessun investitore privato avrebbe acconsentito ad investire 250 milioni di BEF nell’asta con l’intenzione di rivenderla successivamente, dato che, sulla base del piano aziendale, non avrebbe potuto ragionevolmente sperare di recuperare in qualche anno il suo investimento con la sola rivendita del fondo commerciale dell’asta. A tale riguardo, la Corte ha giudicato che un investitore privato che persegue una politica strutturale, generale o settoriale, guidata da prospettive di redditività a lungo termine, non può ragionevolmente permettersi, dopo anni di perdite ininterrotte, di procedere a un conferimento di capitale connesso alla cessione dell’impresa, il che elimina ogni prospettiva di guadagno, anche differito (24). |
(150) |
Le autorità belghe aggiungono che la ristrutturazione, seguita dalla privatizzazione, permetterà di recuperare gli investimenti grazie al canone di affitto che sarà richiesto per i fabbricati dell’asta. |
(151) |
Neanche questo argomento risulta convincente. Il piano di finanziamento evidenziava infatti che negli otto anni successivi la città avrebbe perso 121 603 000 BEF (oltre alle perdite precedentemente accumulate) prima di potere recuperare una parte dei 250 milioni di BEF di capitale che si era deciso di iniettare nel 2001. La Commissione rileva che la città avrebbe potuto decidere fin dal 2002 di affittare a terzi i fabbricati dell’asta. Ciò gli avrebbe consentito di recuperare fin da allora, a partire dal 2002, una parte rilevante dei rilevanti importi investiti nell’asta di Ostenda prima della sua ristrutturazione o, almeno, di coprire l’onere finanziario legato al rimborso dei prestiti bancari, anziché esporsi a un rischio molto elevato (specie alla luce dei cattivi risultati registrati in precedenza dall’asta) di un aumento delle perdite da recuperare successivamente. |
(152) |
Le autorità belghe sottolineano poi che la decisione di ristrutturare l’asta non è stata presa a cuor leggero, in quanto era stata inizialmente respinta dall’autorità pubblica di controllo della città (toezichtautoriteit) secondo cui le prospettive che l’asta potesse diventare redditizia erano troppo scarse. I documenti forniti alla Commissione mostrano infatti che la decisione di ristrutturare l’asta è stata inizialmente respinta, perché in un primo piano di finanziamento erano previste dopo cinque anni perdite cumulate dell’importo di 190 000 000 BEF. |
(153) |
Questo elemento, lungi dal confortare la tesi della razionalità della decisione adottata, rivela in realtà che, fin dall’inizio, l’intenzione di ristrutturare l’asta e di conferire ad essa nuovo capitale non era neppure fondata sull’idea che dopo un certo periodo l’asta potesse tornare alla redditività. Risulta così ancora più evidente quanto fosse incompleto e poco attendibile il secondo piano di finanziamento, nella misura in cui non viene fornito alcun argomento per spiegare come mai il primo e il secondo piano di finanziamento giungano a conclusioni così diverse. È dunque sempre più improbabile che un investitore privato, nelle stesse circostanze, avrebbe preso la decisione di investire 250 milioni di BEF supplementari nell’asta. |
(154) |
Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione conclude che un normale investitore privato non avrebbe preso, nelle stesse circostanze, la decisione di investire 250 milioni di BEF nell’asta. Ciò è del resto confermato dai documenti che le sono stati forniti, da cui risulta che una delle ragioni per le quali si è deciso di ristrutturare l’asta invece di procedere alla sua liquidazione era di natura politico-sociale, in quanto la ristrutturazione avrebbe permesso di mantenere posti di lavoro in una città in cui il tasso di disoccupazione superava il 12 % (25), un elemento che un investitore privato non avrebbe preso in considerazione (26). |
(155) |
Di conseguenza, questa misura conferisce ad AGVO un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti e favorisce questa impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
10.1.2.1.2. Terreni e fabbricati
(156) |
Secondo quanto previsto dall’articolo 30 dei suoi statuti, dal momento della sua costituzione AGVO detiene il diritto esclusivo di utilizzare, a titolo gratuito, i terreni e i fabbricati del porto peschereccio di Ostenda. |
(157) |
Nel 2004 sono stati conferiti ad AGVO, che ne ha ottenuto la piena proprietà, diversi fabbricati ed infrastrutture situati nel porto peschereccio di Ostenda, per una superficie complessiva di 57 500 m2, secondo quanto riportato all’epoca nei registri della città. Secondo la contabilità comunale, il valore contabile di questo patrimonio immobiliare ammontava all’epoca a 14 891 524 EUR. La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione che le permettesse di determinare il valore di mercato di questi beni al momento del loro trasferimento a AGVO. |
(158) |
Le autorità belghe affermano che la decisione di trasferire ad AGVO la proprietà di questi immobili non può essere considerata un aiuto di Stato in quanto si tratta di un semplice trasferimento di immobili tra due enti pubblici, non essendo AGVO coinvolta in alcuna attività commerciale. |
(159) |
Come è stato però dimostrato sopra, al punto 10.1.1 della presente decisione, AGVO partecipa ad attività commerciali, sia direttamente che indirettamente (tramite le sue filiali), e deve essere quindi considerata un’impresa. Di conseguenza, la decisione di trasferire ad AGVO la proprietà di beni immobili non può essere considerata un semplice trasferimento di beni immobili tra enti pubblici, in particolare perché questi beni sono in gran parte utilizzati per le attività economiche di cui trattasi (servizi di locazione, funzionamento dell’asta, gestione del porto peschereccio). |
(160) |
La Commissione ritiene che un normale operatore privato non accetterebbe di trasferire la proprietà di fabbricati di tale valore senza ottenere un prezzo ragionevole. |
(161) |
Le autorità belghe hanno dichiarato che i fabbricati erano in uno stato pietoso e che il loro valore contabile era di conseguenza sovrastimato. Hanno inoltre fatto presente che i costi di restauro, di cui AGVO era tenuta a farsi carico, erano così consistenti che il trasferimento di proprietà poteva in realtà considerarsi un’operazione neutra. |
(162) |
Tuttavia, le autorità belghe non hanno fornito alla Commissione alcuna prova che dimostrasse che il valore contabile degli attivi in questione era stato sovrastimato o che i costi di restauro sarebbero stati pari al valore effettivo dei diritti di proprietà sui fabbricati considerati. |
(163) |
Le informazioni a disposizione della Commissione mostrano al contrario che gli argomenti addotti dalle autorità belghe non possono essere accolti. |
(164) |
Innanzitutto, va sottolineato che AGVO ha ricevuto al momento della sua costituzione, prima del trasferimento di proprietà, il diritto esclusivo di utilizzare, gratuitamente, i terreni e i fabbricati del porto peschereccio, asta compresa. Non si trova traccia, nei suoi statuti, di un qualsivoglia obbligo specifico di effettuare lavori di restauro. Ai sensi dell’articolo 3 dei suoi statuti, AGVO ha il diritto di effettuare, se lo desidera, qualsiasi lavoro di manutenzione, di riparazione o di ammodernamento dei fabbricati (27), ma gli statuti non contengono disposizioni che impongono ad AGVO di restaurare determinati fabbricati. |
(165) |
Dalla sua costituzione, AGVO ha dunque potuto disporre dei terreni e dei fabbricati del porto peschereccio senza dover versare alcun affitto o altro tipo di remunerazione. Un operatore privato non avrebbe acconsentito a concedere diritti di utilizzo esclusivi ad un’impresa senza ricevere una remunerazione adeguata. |
(166) |
Neanche l’atto traslativo di proprietà con conferimento di beni immobili, datato 30 dicembre 2004, in virtù del quale i diritti di proprietà dei fabbricati sono stati trasferiti dalla città ad AGVO, impone condizioni o obblighi particolari ad AGVO con riguardo a lavori specifici di restauro. Si tratta nella fattispecie di un atto generico con il quale la città trasferisce ad AGVO tutti i diritti e gli obblighi relativi ai fabbricati in questione. Le responsabilità poste in capo ad AGVO in questo atto non sembrano tali da giustificare il fatto che non venga richiesto alcun pagamento per acquisire la proprietà dei fabbricati. |
(167) |
Inoltre, non viene contestato che AGVO è anche autorizzata a dare in locazione i fabbricati o ad assegnare diritti di concessione esclusivi per il loro utilizzo. Questi fabbricati (almeno in parte) hanno un valore commerciale. Le autorità belghe hanno riconosciuto che una parte di essi era affittata ad enti pubblici o semipubblici e un’altra parte per fini privati (cfr. considerando 46 della presente decisione). |
(168) |
Infine, la Commissione rileva che AGVO ha beneficiato di un altro favore con riguardo ai suddetti costi di restauro. Le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione un elenco delle garanzie che sono state fornite, a titolo gratuito, per alcuni prestiti. Risulta da tale elenco che alcuni di questi prestiti garantiti erano diretti a finanziare i costi di restauro. Pertanto, non solo AGVO non aveva alcun obbligo di effettuare i suddetti restauri, ma il costo di almeno una parte dei restauri eseguiti è stato ridotto grazie alle suddette garanzie. È anche per questa ragione che non si può accettare l’argomento secondo cui il trasferimento di proprietà a titolo gratuito doveva rappresentare una specie di «compensazione» per i costi particolarmente elevati dei restauri che AGVO sarebbe stata obbligata ad eseguire. |
(169) |
Anche ammettendo che i costi di restauro fossero particolarmente consistenti e che costituissero una specie di remunerazione per il trasferimento di proprietà dei fabbricati, cosa che non è stata per altro dimostrata dalle autorità belghe, il fatto che AGVO abbia ricevuto fin dalla sua costituzione, a titolo gratuito, il diritto esclusivo di utilizzo dei terreni e dei fabbricati del porto peschereccio di Ostenda dovrebbe essere comunque considerato un aiuto di Stato. Infatti, per valutare se la città si è comportata come un normale investitore privato, occorre esaminare la questione alla luce degli elementi disponibili nel momento in cui la decisione è stata presa (28). Nella fattispecie, nel momento in cui ha adottato la decisione la città doveva essere consapevole del fatto che stava concedendo un vantaggio ad AGVO, in quanto al punto 11 del piano aziendale del 9 novembre 2001, redatto da HAMA Consult NV, era chiaramente indicato che l’asta era stata appena ammodernata e che non si prevedevano investimenti rilevanti nei dieci anni successivi. |
(170) |
Inoltre, secondo la comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (29), affinché il trasferimento della proprietà di fabbricati pubblici possa essere considerato conforme al valore di mercato la vendita dovrebbe avvenire attraverso una procedura di offerta incondizionata o in seguito alla valutazione di esperti indipendenti. Non è stata seguita nessuna di queste procedure. Una valutazione da parte di un esperto del valore dei fabbricati e del giusto corrispettivo da versare per i diritti esclusivi di utilizzo concessi a AGVO e poi per il trasferimento di proprietà sarebbe stata tanto più necessaria nel caso in oggetto in quanto le autorità belghe ritenevano che il valore contabile dei beni interessati non corrispondesse al loro valore reale. |
(171) |
Sembra pertanto che la messa a disposizione, a titolo gratuito, e poi il trasferimento dei fabbricati di cui ha beneficiato AGVO da parte della città siano atti che non possono essere considerati conformi alla prassi di mercato che avrebbe seguito in situazioni analoghe un normale investitore privato. |
(172) |
Le autorità belghe ritengono che il ritrasferimento della proprietà alla città (senza compensazione) ponga fine alla questione dell’aiuto di Stato. |
(173) |
La Commissione, tuttavia, non può condividere questa posizione. |
(174) |
La Commissione rileva infatti che anche se la proprietà dei fabbricati è tornata alla città, resta il fatto che dal 2002 al 2009 AGVO ha goduto gratuitamente dei diritti esclusivi di utilizzo dei fabbricati in questione, non importa se ai sensi dell’articolo 30 dei suoi statuti o ai sensi dell’atto traslativo del 30 dicembre 2004. In particolare, non è sicura che il valore di questi beni al momento della loro recente restituzione alla città sia almeno equivalente a quello dei vantaggi di cui sopra, maggiorato degli interessi dovuti in applicazione delle norme in materia di aiuti di stato che disciplinano il recupero degli aiuti. |
(175) |
La Commissione ritiene che AGVO, se continuasse ad utilizzare questi fabbricati a titolo gratuito o dietro pagamento di un canone di affitto inferiore a quello di mercato, continuerebbe a beneficiare di un aiuto di Stato (30). |
10.1.2.1.3. Garanzie concesse a titolo gratuito per l’ottenimento di prestiti
(176) |
Sulla base del punto 2.1.1 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (la «comunicazione sulle garanzie») (31), si considera che una garanzia statale favorisca una determinata impresa se consente a quest’ultima di ottenere per un prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari senza versare alcun corrispettivo rispondente alle normali condizioni di mercato. Per stabilire le condizioni normali di mercato, il comportamento della città dovrebbe essere paragonato a quello di un creditore privato che agisce al fine di realizzare un margine di utile ragionevole (32). |
(177) |
La comunicazione sulle garanzie fornisce alcune indicazioni su come valutare una garanzia per stabilire se rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. In particolare stabilisce che una garanzia non costituisce un aiuto di Stato se ricorrono determinate condizioni. Nel caso in oggetto alcune di queste condizioni pongono dei problemi. |
(178) |
Per le garanzie non è stato versato alcun corrispettivo rispondente alle normali condizioni di mercato, in quanto sono state concesse a titolo gratuito. |
(179) |
Inoltre, le garanzie coprivano la totalità del prestito, e quindi più dell’80 % del prestito. Questo elemento rafforza il vantaggio ottenuto, perché, se la garanzia di Stato è del 100 %, il mutuante non ha alcun incentivo a valutare adeguatamente la solvibilità di AGVO per stabilire in modo corretto le condizioni finanziarie del prestito in funzione del profilo di rischio dell’impresa (33). |
(180) |
È evidente che queste garanzie hanno permesso a AGVO di ottenere condizioni finanziarie migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari (34), tanto più che i risultati conseguiti da AGVO e dalle sue filiali erano mediocri, e spesso negativi. |
(181) |
Le autorità belghe rispondono che è normale che un azionista fornisca una garanzia a titolo gratuito a favore di un’impresa da lui controllata, ma non forniscono prove o esempi a sostegno di questa affermazione. Non è molto credibile che un comportamento del genere corrisponda a quello di un normale creditore privato. |
(182) |
La decisione della città di concedere garanzie ad istituzioni finanziarie, a titolo completamente gratuito, per prestiti contratti da AGVO, è in effetti particolarmente insolita rispetto ai comportamenti normalmente constatati sui mercati finanziari. In una situazione normale, questa garanzia sarebbe remunerata dal pagamento di un corrispettivo adeguato che rifletta il rischio connesso alla garanzia (35), anche se il garante è un azionista detentore di una quota di maggioranza che gli garantisce il controllo dell’impresa (36). Inoltre, un normale creditore privato avrebbe preso alcune precauzioni prima di concedere una garanzia ed avrebbe prima verificato le condizioni del prestito, i rischi connessi, ecc., mentre dalle informazioni comunicate dal Belgio risulta che non è così che si è proceduto (37). Ciò è tanto più problematico nel caso in questione, vista la situazione finanziaria dell’asta, che negli ultimi anni ha subito perdite ripetute e pesanti e che opera in un mercato molto competitivo ed in contrazione (38). |
(183) |
Come è dimostrato in modo più dettagliato al considerando 295, AGVO deve essere considerata un’impresa in difficoltà finanziaria ai sensi degli orientamenti del 1999. Secondo una prassi costante, la concessione di garanzie a imprese in difficoltà lascia presumere la presenza di un aiuto di Stato (39). |
(184) |
Le autorità belghe sostengono che le garanzie sono state accordate per prestiti relativi a lavori di restauro da effettuare in fabbricati affittati ad enti pubblici e semipubblici. Aggiungono che, poiché questi lavori rientrano fra i compiti di servizio pubblico di AGVO, queste garanzie devono essere viste come un contributo a questi compiti di servizio pubblico e non possono di conseguenza essere considerate un aiuto di Stato. |
(185) |
Va notato innanzitutto che non è certo che i prestiti garantiti siano stati effettivamente utilizzati ai fini previsti. Ed anche se le informazioni trasmesse alla Commissione sembrano indicare che la città ha accordato le garanzie sulla base dell’intenzione di AGVO di utilizzare i prestiti per finanziare lavori di restauro, non risulta che la città abbia subordinato la concessione delle garanzie a titolo gratuito alla realizzazione di lavori di restauro e abbia ritirato dette garanzie o imposto un corrispettivo quando è successivamente emerso che i prestiti erano stati in realtà utilizzati ad altri fini. |
(186) |
Le autorità belghe hanno spiegato che è effettivamente successo che i prestiti siano stati a volte utilizzati a fini diversi da quelli annunciati. Citano l’esempio di un prestito concesso da Fortis il cui importo, inizialmente destinato a finanziare l’acquisto delle azioni di PAKHUIZEN, non è stato poi utilizzato a questo scopo, ma apparentemente per lavori di restauro. |
(187) |
Le autorità belghe hanno peraltro riconosciuto che il prestito di 550 000 EUR concesso dalla banca ING, inizialmente destinato a finanziare lavori di restauro, alla fine è servito a sostenere EVO. È incontestabile che la garanzia accordata a titolo gratuito per questo prestito non può essere considerata un contributo a lavori di restauro. In altri termini, non si può dire che la città si sia comportata come un normale garante privato (che detenga o no il controllo della società interessata), il quale avrebbe prima esaminato le probabilità di effettivo rimborso del prestito per il quale si doveva concedere la garanzia, e successivamente avrebbe verificato se il prestito era stato rigorosamente utilizzato per il progetto al quale era originariamente destinato. |
(188) |
Per quanto riguarda i prestiti garantiti che sono stati effettivamente utilizzati (in tutto o in parte) per finanziare lavori di restauro, va ricordato che l’attività di locazione esercitata da AGVO è di natura economica e che la concessione di una garanzia a titolo gratuito favorisce questa impresa sul mercato degli affitti. La garanzia gratuita migliora poi la situazione finanziaria complessiva di AGVO, perché le permette di utilizzare risorse finanziarie che, in circostanze normali, avrebbero dovuto servire a pagare il corrispettivo della garanzia per scopi diversi dal restauro dei fabbricati affittati ad enti pubblici e semipubblici. |
(189) |
Infine, anche ammettendo che l’affitto di fabbricati ad enti pubblici e semipubblici potesse considerarsi un servizio d’interesse economico generale affidato a AGVO, non sono soddisfatti i criteri enunciati nella sentenza Altmark; si deve pertanto concludere che la concessione di garanzie a titolo gratuito costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(190) |
Nella sentenza pronunciata nella causa Altmark la Corte di giustizia ha giudicato che la compensazione di un servizio pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non costituisce un aiuto di Stato se ricorrono le seguenti condizioni: «[…] in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere stati definiti in modo chiaro […]; […] in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente […]; […] in terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento […]; e […] in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non viene effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.» |
(191) |
Nella fattispecie, i suddetti criteri non sono soddisfatti. A parte il fatto che è discutibile che AGVO sia stata incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico in relazione all’affitto di fabbricati ad enti pubblici o semipubblici, la Commissione rileva che le autorità belghe hanno esplicitamente confermato che non è stato definito alcun parametro per il calcolo della compensazione. Inoltre, AGVO non ha optato per un sistema di contabilità separate, sicché non si può escludere il rischio di compensazioni eccessive e di sovvenzioni incrociate tra le sue diverse attività. Inoltre, AGVO non è stata scelta nell’ambito di una procedura di appalto pubblico e le autorità belghe non hanno dimostrato che i servizi in questione siano stati forniti al minor costo per la collettività. |
10.1.2.1.4. Tasse
(192) |
La città ha concesso ad AGVO il diritto di stabilire e riscuotere le tasse comunali per l’utilizzo del porto peschereccio e dell’asta. |
(193) |
Le tasse così riscosse da AGVO costituiscono risorse a disposizione dello Stato che sono state parzialmente (40) trasferite ad AGVO. Esse costituiscono inoltre un vantaggio di cui AGVO non avrebbe normalmente beneficiato e favoriscono quindi questa impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(194) |
Nel caso in questione, le autorità belghe hanno affermato che la riscossione di tasse rientra fra i compiti di pubblico interesse affidati ad AGVO, in particolare con riguardo alla gestione del porto peschereccio, e costituisce di fatto una forma di retribuzione dei compiti suddetti. Sostengono che il trasferimento dei compiti ed il diritto di riscuotere le tasse devono essere considerati una semplice assegnazione di compiti interna allo Stato e che non possono essere assimilati ad un aiuto di Stato. |
(195) |
Tuttavia, come è stato già dimostrato al punto 10.1.1 della presente decisione, AGVO si configura come impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, cosa che le autorità belghe hanno per altro riconosciuto nella loro lettera del 27 novembre 2009. Come spiegato al considerando 124, la gestione del porto peschereccio costituisce un’attività economica. |
(196) |
La Commissione ha valutato se il diritto di riscuotere le tasse ed utilizzarne i proventi poteva essere considerato una compensazione per servizi d’interesse economico generale e se erano soddisfatti i criteri cumulativi definiti nella sentenza Altmark. |
(197) |
Tuttavia, come già stabilito al considerando 191 dalla presente decisione, questi criteri non sono soddisfatti, nella misura in cui, ad esempio, non è stato fissato alcun parametro per il calcolo della compensazione. |
(198) |
Infine, anche ammettendo che il diritto di riscuotere tasse ed utilizzarne i proventi dovesse essere considerato una compensazione/retribuzione per l’adempimento di compiti di interesse pubblico (di natura non economica), resta però che AGVO esercita anche attività commerciali, come hanno esplicitamente riconosciuto le autorità belghe. Poiché queste ultime hanno anche ammesso che AGVO non tiene contabilità separate e che non è stato possibile isolare i costi e i ricavi relativi ai compiti di natura non commerciale dell’impresa, non è possibile evitare sovvenzioni incrociate e il diritto di riscuotere tasse ed utilizzarne i proventi deve essere considerato un vantaggio. |
10.1.2.1.5. Conclusione
(199) |
Tenuto conto di quanto sopra esposto, le azioni di cui ai punti da 10.1.2.1.1 a 10.1.2.1.4 hanno favorito AGVO ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
10.1.2.2. Vantaggio per EVO
(200) |
La Commissione ritiene che a EVO sia stato concesso un aiuto direttamente dalla città, sotto forma di garanzie a titolo gratuito per prestiti contratti presso banche private, e indirettamente tramite AGVO, attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito di fabbricati per una superficie complessiva di 13 600 m2, la concessione di garanzie a titolo gratuito per prestiti contratti presso banche private e il conferimento di un capitale iniziale e di successivi aumenti di capitale. |
10.1.2.2.1. Garanzie concesse a titolo gratuito per l’ottenimento di prestiti
(201) |
Per quanto concerne le garanzie accordate dalla città e da AGVO, la Commissione rileva che non è stato pagato un prezzo di mercato, dal momento che le garanzie sono state accordate a titolo interamente gratuito. Inoltre, queste garanzie coprono più dell’80 % del prestito sottostante. |
(202) |
Le autorità belghe sostengono che è normale che un azionista titolare di una partecipazione di controllo fornisca una garanzia a titolo gratuito a favore di un’impresa da lui controllata, ma non forniscono prove o esempi a sostegno di questa affermazione. Non è poi molto credibile che un comportamento del genere corrisponda a quello di un normale investitore privato. In una situazione normale, una garanzia del genere sarebbe infatti remunerata con il versamento di un premio adeguato che rifletta i rischi associati alla garanzia (41), anche se il garante è la società madre (42). La Corte del resto si è già pronunciata in materia affermando che le transazioni commerciali, anche nell’ambito di un gruppo di imprese pubbliche, devono essere remunerate alle normali condizioni di mercato (43). |
(203) |
Va poi rilevato che, come indicato in modo più dettagliato al considerando 306, EVO doveva essere considerata una società in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (44) (orientamenti del 2004). La sua situazione finanziaria è rimasta difficile per tutto il periodo 2003-2008. Alla fine del 2003 oltre la metà del suo capitale sociale era scomparsa, una situazione che non è cambiata negli anni seguenti, nonostante i successivi aumenti di capitale. |
(204) |
Secondo una giurisprudenza consolidata, le garanzie concesse ad imprese in difficoltà possono essere considerate un aiuto di Stato (45). |
(205) |
Le autorità belghe hanno aggiunto che senza la garanzia concessa a titolo gratuito dalla città, EVO non avrebbe potuto ottenere i prestiti. Secondo la Commissione, questa constatazione, alla quale si aggiunge la cattiva situazione finanziaria cronica di EVO, implica che i prestiti concessi dalle banche private a fronte di una garanzia offerta a titolo gratuito dalla città (o da AGVO) non sarebbero stati ottenuti senza questa garanzia. Di conseguenza, i prestiti garantiti conferiscono un vantaggio a EVO (46). |
(206) |
Le autorità belghe sostengono infine che le garanzie vadano viste come facenti parte della ristrutturazione dell’asta ittica. |
(207) |
La Commissione nota tuttavia che nel piano aziendale non sono menzionati né le garanzie concesse a titolo gratuito, né gli investimenti per i quali erano stati apparentemente ottenuti i prestiti. Inoltre, i prestiti e le garanzie in causa (cioè quelli effettivamente posti in essere) non sono stati accordati nel 2002, al momento della costituzione di EVO, ma più tardi, nel 2004 e nel 2005. Il numero rilevante di garanzie concesse mostra del resto che sono state accordate a richiesta ogni volta che si è annunciato che EVO aveva bisogno di una garanzia per ottenere un prestito da parte di un’istituzione di credito. La Commissione osserva poi che uno dei prestiti concessi da Fortis e garantiti dalla città in realtà è stato utilizzato per concedere prestiti ad armatori; non è molto chiaro in che modo questa operazione possa essere vista come facente parte della ristrutturazione o addirittura del futuro progetto di privatizzazione dell’asta ittica. |
(208) |
La Commissione ritiene pertanto che le garanzie a titolo gratuito concesse dalla città e da AGVO hanno favorito EVO ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
10.1.2.2.2. Fabbricati
(209) |
Le autorità belghe hanno sostenuto che la decisione di AGVO di accordare a EVO il diritto di utilizzare gratuitamente i fabbricati può considerarsi in linea con le normali condizioni di mercato, condizioni alle quali avrebbe operato un normale investitore privato in circostanze analoghe. |
(210) |
La Commissione non può accettare un argomento del genere. Esso del resto è già contraddetto dal fatto che le autorità belghe hanno sostenuto che il futuro partner strategico dovrà concludere un accordo di affitto per l’utilizzo dei fabbricati dell’asta e pagare un canone. Inoltre, non si può sostenere che AGVO, che detiene la piena proprietà di EVO (47), si attendesse che quest’ultima realizzasse profitti così elevati che le plusvalenze realizzate avrebbero giustificato la scelta di non richiedere canoni di affitto. Si ricorderà che l’asta aveva fatto registrare forti perdite medie annue. |
(211) |
Le autorità belghe hanno sostenuto che l’assenza di un canone di affitto era compensata dal fatto che EVO doveva prendersi a carico le spese di restauro e di riparazione dell’asta che avrebbero dovuto essere normalmente assunte dal proprietario. Secondo loro, dal 2002 EVO ha pagato 182 377,31 EUR per lavori di restauro e di infrastruttura relativi all’asta. |
(212) |
La Commissione rileva in primo luogo che le autorità belghe non hanno presentato alcun documento che confermi che EVO era tenuta ad assumersi tutti i costi di restauro dei fabbricati dell’asta. Inoltre non hanno fornito alcun documento che confermi che EVO ha effettivamente pagato la somma di 182 377,31 EUR per lavori di restauro. |
(213) |
La Commissione nota poi che le autorità belghe non hanno dimostrato che sarebbe altamente inusuale per un locatario assumersi l’onere di spese di restauro o che, in tal caso, sarebbe normale dispensarlo dall’affitto. Non hanno neppure indicato la natura dei lavori eseguiti, rendendo così impossibile per la Commissione stabilire se si tratta di lavori inusuali per un locatario. Dal documento ricevuto risulta poi che anche AGVO ha eseguito, tra il 2004 ed il 2007, lavori di restauro dell’asta ittica, per un importo di 36 497,40 EUR. Ciò non sembra compatibile con l’affermazione delle autorità belghe secondo la quale EVO dovrebbe sostenere tutte le spese di manutenzione e di restauro. |
(214) |
Le autorità belghe non hanno poi prodotto alcuna prova a dimostrazione del fatto che la somma di 182 377,31 EUR che sarebbe stata pagata da EVO per lavori di restauro corrisponderebbe al canone da pagare, alle normali condizioni di mercato, per utilizzare, per oltre cinque anni, 13 600 m2 di fabbricati. |
(215) |
Inoltre, anche ammettendo che le spese di restauro fossero particolarmente consistenti e assimilabili ad una specie di retribuzione per l’utilizzo dei fabbricati, cosa che non è stata dimostrata dalle autorità belghe, il piano aziendale del 21 novembre 2001 diceva chiaramente che non andava previsto nessun investimento rilevante per i dieci anni successivi, dato che l’asta era stata appena ammodernata. Di conseguenza, decidendo, nel 2002, di mettere i fabbricati a disposizione di EVO a titolo gratuito, senza potersi ragionevolmente attendere che le spese risultanti dal presunto obbligo imposto a EVO di finanziarne la manutenzione sarebbero state almeno equivalenti all’affitto che un operatore sarebbe stato disposto a pagare per detti fabbricati, AGVO stava conferendo un vantaggio a EVO. Poiché per valutare se AGVO ha agito come un normale investitore privato occorre basarsi sugli elementi disponibili al momento in cui è stata presa la decisione (48), si deve concludere che EVO nel 2002 ha ricevuto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sotto forma di messa a disposizione a titolo gratuito di fabbricati per una superficie complessiva di 13 600 m2. |
10.1.2.2.3. Capitale iniziale e operazioni successive di aumento del capitale
(216) |
Per quanto riguarda il capitale iniziale di circa 370 000 EUR conferito a EVO, la Commissione rinvia all’analisi da essa effettuata al punto 10.1.2.1.1 della presente decisione. Le autorità belghe hanno in effetti confermato che il capitale iniziale di EVO è stato finanziato sul capitale iniziale di AGVO. La Commissione ha già fatto osservare che un investitore privato non avrebbe scelto di ristrutturare l’asta e di investirvi 250 milioni di BEF; ancor meno avrebbe scelto di costituire una controllata con una parte del nuovo capitale. |
(217) |
Per quanto riguarda gli aumenti di capitale effettuati mediante condono di debiti da parte di AGVO, la Commissione rinvia ugualmente all’analisi da essa effettuata al punto 10.1.2.1.1 della presente decisione. Le autorità belghe hanno in effetti confermato che gli aumenti di capitale sono stati anche [in parte (49)] finanziati sul capitale iniziale di AGVO. |
(218) |
Vi sono poi altre ragioni per le quali si deve ritenere che AGVO non si è comportata come si sarebbe comportato un investitore privato nella stessa situazione. |
(219) |
Gli investimenti pubblici sono considerati un aiuto di Stato quando la situazione finanziaria dell’impresa considerata, ed in particolare la struttura e il volume del suoi debiti, non consente di prevedere un rendimento normale in dividendi o guadagni (in conto capitale per il capitale investito) entro un periodo ragionevole. |
(220) |
La Commissione rileva che il primo aumento di capitale mediante condono di debito è avvenuto il 31 dicembre 2004, quasi un anno e mezzo dopo la costituzione di EVO. L’aumento di capitale era chiaramente diretto a compensare le pesanti perdite registrate da EVO. Lo stesso dicasi per gli aumenti di capitale del 2005 e del 2007. Ovviamente queste misure non sono state prese al fine di ottenere un rendimento in conto capitale a breve o a lungo termine, ma soltanto allo scopo di compensare perdite pregresse. Un investitore privato non avrebbe mai deciso di concedere questi aumenti di capitale, soprattutto gli ultimi due. EVO non versava in una buona situazione economica e finanziaria e la situazione non stava chiaramente evolvendo nella direzione prevista nel piano aziendale, in sui si prospettava una diminuzione costante delle perdite e non un loro rapido aumento. In realtà, già alla fine dell’esercizio 2003, più della metà del capitale sociale era svanita e questa situazione non è cambiata nel corso degli anni seguenti, nonostante i successivi aumenti di capitale di cui ha beneficiato l’impresa. In assenza di qualsiasi prospettiva di rendimenti in capitale, un investitore privato non avrebbe scelto di aumentare il capitale dell’impresa al fine di compensare le perdite (50). Avrebbe piuttosto esaminato seriamente le altre opzioni possibili (liquidazione, vendita, ecc.) ed avrebbe quantomeno richiesto alcune garanzie o misure di ristrutturazione. Anche la forma particolare dell’aumento di capitale (condono di debito) conferma che questi aumenti di capitale non possono essere considerati come facenti parte della ristrutturazione prevista nel 2001. |
(221) |
Inoltre, va rilevato che EVO deve essere considerata un’impresa in difficoltà (51). Secondo una giurisprudenza costante, si ritiene che un aumento di capitale concesso ad imprese in difficoltà costituisca un aiuto di Stato (52). |
(222) |
Di conseguenza, gli aumenti successivi di capitale hanno favorito EVO ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
10.1.2.3. Vantaggio per PAKHUIZEN
(223) |
Per quanto concerne il contratto di locazione a lungo termine per l’utilizzo di fabbricati da parte di PAKHUIZEN (53), la Commissione ritiene, in base alle informazioni disponibili, che sia stato concesso un vantaggio all’impresa. Innanzitutto, un importo di soli 25 EUR all’anno non può considerarsi un corrispettivo normale per un contratto di locazione a lungo termine della durata di 45 anni concernente fabbricati per una superficie complessiva di 14 754 m2, anche se detti fabbricati sono in pessimo stato e devono essere restaurati. Il fatto che PAKHUIZEN sia tenuta ad eseguire il restauro non cambia nulla. Infatti, secondo la legislazione belga (54), il proprietario dei fabbricati non è tenuto a provvedere alle relative riparazioni. Il locatario, per contro, è obbligato a mantenere i fabbricati in buono stato e ad eseguire tutte le riparazioni ordinarie. Le autorità belghe non hanno dimostrato che i lavori di restauro che PAKHUIZEN era tenuta ad eseguire ai sensi del contratto di locazione a lungo termine andavano oltre alle «riparazioni ordinarie». Inoltre, non hanno fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che le spese derivanti dal suddetto obbligo sono pari al canone di affitto che si sarebbe potuto ottenere per i fabbricati alle normali condizioni di mercato. |
(224) |
Le autorità belghe hanno inoltre ammesso che PAKHUIZEN non ha ottemperato ai suoi obblighi in materia di restauro e non ha rispettato la destinazione d’uso dei fabbricati. La città non ha ovviamente adottato alcun provvedimento nei confronti di PAKHUIZEN per far rispettare il contratto, benché fosse suo diritto. Di conseguenza, anche se, tenuto conto delle spese di restauro, l’affitto di 25 EUR all’anno potesse essere considerato in linea con i prezzi di mercato — il che non è — PAKHUIZEN sarebbe stata comunque favorita dal momento che la città ha chiaramente rinunciato a far rispettare il contratto. |
(225) |
Inoltre, per quanto riguarda la locazione dei fabbricati a PAKHUIZEN, soggetta alla condizione di garantirne la manutenzione ed il restauro, va rilevato che, secondo il principio dell’investitore in un’economia di mercato e tenuto conto anche delle condizioni stabilite nella comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità, si può ritenere che la pubblica autorità agisca come un operatore in un’economia di mercato se offre i suoi contratti al migliore offerente al prezzo più alto possibile nell’ambito di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria o in seguito alla valutazione di esperti indipendenti. Ma questo non sembra essere stato il caso. |
(226) |
Infine, il fatto che dopo 27 anni il proprietario dei fabbricati (in origine la città, poi AGVO) abbia diritto a metà degli utili annuali di PAKHUIZEN non cambia nulla all’analisi di cui sopra. Questo vantaggio è troppo remoto e incerto per avere un effettivo valore attuale netto per il proprietario dei fabbricati. Inoltre, anche se lo avesse, le autorità belghe non hanno dimostrato che questo valore sarebbe sufficientemente elevato, anche combinato ai 25 EUR annuali ed ai costi di ristrutturazione (non ordinari), da risultare equivalente al canone di affitto che PAKHUIZEN avrebbe pagato, ai prezzi di mercato, per l’utilizzo degli immobili di cui trattasi. |
(227) |
Di conseguenza PAKHUIZEN beneficia di un vantaggio annuale per i suoi costi di esercizio che la favorisce ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(228) |
Per quanto riguarda il periodo posteriore al 26 marzo 2004, data in cui la proprietà dei fabbricati è passata a AGVO, la Commissione nota che il contratto di locazione ha continuato ad applicarsi alle stesse condizioni di prima e che PAKHUIZEN ha dunque continuato a beneficiare dello stesso vantaggio. |
10.1.2.4. Vantaggio per le imprese di pesca che ricorrono ai servizi di EVO e di PAKHUIZEN
(229) |
Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale la Commissione ha rilevato che EVO e probabilmente anche PAKHUIZEN offrivano alle imprese che utilizzavano l’asta ittica servizi fatturati a tariffe inferiori a quelle che avrebbe imposto un normale operatore privato. |
(230) |
EVO sembra rimborsare, in tutto o in parte, le spese di trasporto, da diverse località europee, dei container contenenti il pesce da vendere all’asta ad Ostenda. Inoltre, EVO concede prestiti a tassi apparentemente inferiori a quelli del mercato a condizione che l’impresa mutuataria venda le sue catture all’asta di Ostenda. |
(231) |
Le osservazioni presentate dai terzi suggeriscono che EVO abbia anche adottato altre pratiche che alterano le normali condizioni di concorrenza sul mercato, ma la Commissione non ha ricevuto elementi che permettano di confermare queste affermazioni. Le autorità belghe hanno negato che EVO offra servizi a tariffe inferiori alle condizioni di mercato. |
(232) |
Benché la Commissione abbia ricevuto pochissimi elementi di prova riguardanti le condizioni commerciali alle quali EVO propone i suoi servizi, non si può escludere che le imprese che utilizzano l’asta ittica di Ostenda siano favorite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. A questo punto, tuttavia, la Commissione riconosce anche una certa validità all’argomento delle autorità belghe quando sostengono che se l’aiuto di Stato ha permesso a EVO di proporre i suoi servizi a condizioni più vantaggiose, ciò non significa necessariamente che l’aiuto sia stato trasferito a profitto degli armatori e delle imprese di pesca. |
(233) |
Per queste ragioni, la Commissione ritiene che non sia possibile concludere con certezza che sia stato trasferito un vantaggio agli armatori. Inoltre, poiché con la presente decisione la Commissione ordina la cessazione e il recupero degli aiuti a favore di AGVO, di EVO e di PAKHUIZEN, è probabile che questi vantaggi scompariranno o quantomeno saranno fortemente ridotti. Infine, in ogni caso il beneficiario principale dell’aiuto è l’asta ittica ristrutturata, che l’ha utilizzato per mantenersi sul mercato ed aumentare la sua quota di mercato offrendo servizi in perdita perturbando in questo modo il normale funzionamento del mercato. |
10.1.3. RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ
(234) |
La Commissione rileva che le attività in causa riguardano azioni della città stessa e azioni finanziate mediante risorse statali e imputabili alla città. |
10.1.3.1. Concesse dalle autorità pubbliche
(235) |
In primo luogo, la città ha concesso aiuti a AGVO dotandola di un capitale iniziale finanziato sul bilancio comunale, fornendole a titolo gratuito le garanzie necessarie per ottenere prestiti da banche private, trasferendole la proprietà di suoi fabbricati ed autorizzandola ad imporre e riscuotere tasse comunali. Ha inoltre concesso aiuti a PAKHUIZEN tramite il contratto di locazione a lungo termine concluso per l’utilizzo dei suoi fabbricati, ed a EVO tramite la concessione di garanzie a titolo gratuito su prestiti da banche private. |
(236) |
Queste misure sono dunque finanziate mediante risorse statali ed imputabili allo Stato. |
10.1.3.2. Azioni imputabili alle autorità pubbliche
(237) |
In secondo luogo, per quanto riguarda i vantaggi accordati da AGVO a EVO e da AGVO a PAKHUIZEN, la Commissione osserva che, in base ai rispettivi statuti, AGVO è l’unico azionista di EVO (ad eccezione del sig. Miroir, che possiede un’unica azione dell’impresa su 15 000 ed è di fatto membro del consiglio comunale) e di PAKHUIZEN e nomina tutti i membri del consiglio di amministrazione di queste imprese. La città è l’unico azionista di AGVO e il consiglio comunale ne nomina tutti i membri del consiglio d’amministrazione. La città è dunque in una posizione che le consente di esercitare un’influenza dominante su AGVO. |
(238) |
Inoltre, conformemente ai suoi statuti, AGVO è incaricata della gestione, dello sviluppo e dell’esercizio dell’asta ittica e della banchina di pesce di Ostenda e dei relativi annessi, nonché dello sviluppo di tutte le attività direttamente o indirettamente correlate. In altri termini, AGVO è tenuta, a norma dei suoi statuti, a partecipare alla gestione dell’asta. |
(239) |
Per quanto riguarda specificamente la locazione a lungo termine dei fabbricati a PAKHUIZEN, l’accordo relativo è stato concesso direttamente dalla città. |
(240) |
Pertanto, alla luce della causa Stardust (55) e tenuto conto del sostegno pubblico accordato alle imprese citate, come sopra esposto, AGVO deve essere considerato un ente controllato dallo Stato e le sue decisioni riguardanti i conferimenti di capitale a EVO, la concessione a EVO di garanzie a titolo gratuito su prestiti e del diritto di utilizzare fabbricati a titolo gratuito vanno considerate decisioni finanziate con risorse statali ed imputabili all’autorità pubblica. |
(241) |
Le autorità belghe non hanno contestato queste conclusioni. Hanno anzi confermato che la città controllava EVO e PAKHUIZEN, tramite AGVO (56). |
10.1.4. DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI
(242) |
Le attività della città vanno a vantaggio di AGVO, di EVO e di PAKHUIZEN. AGVO, EVO e PAKHUIZEN formano un gruppo di imprese che opera su uno stesso mercato, vende pesce all’asta e fornisce servizi connessi al settore della pesca. |
(243) |
Il mercato delle aste è molto concorrenziale e le aste degli Stati membri confinanti sono in concorrenza diretta le une con le altre per attirare pescatori dei diversi Stati membri. Di conseguenza, ogni vantaggio concesso ad uno degli attori di questo mercato falsa o rischia di falsare la concorrenza tra le aste e può quindi incidere sugli scambi tra Stati membri. |
(244) |
Ciò è confermato dalle osservazioni ricevute dai terzi. Aste o associazioni di aste del Regno Unito, dei Paesi Bassi e di altri paesi dl’Europa hanno infatti manifestato il loro interesse per il procedimento e illustrato l’impatto che le misure di aiuto di Stato avrebbero avuto sulla loro attività. |
(245) |
La Commissione rileva infine che le autorità belghe hanno segnalato che, fra i candidati all’acquisizione dell’asta di Ostenda, compaiono non soltanto aste belghe ma anche aste di altri Stati membri. |
(246) |
Per quanto concerne i mercati dei servizi di locazione, gli aiuti concessi ad imprese attive in questi settori possono falsare la concorrenza a scapito delle imprese che forniscono servizi di locazione in altri porti di pesca, anche situati in altri Stati membri, nonché a scapito delle imprese che offrono in locazione fabbricati situati vicino al porto peschereccio di Ostenda (fra cui possono esserci imprese di altri Stati membri). Inoltre, le misure di aiuto potrebbero aver contribuito a mantenere o a rafforzare la posizione sul mercato di AGVO e di PAKHUIZEN, le cui attività, in assenza dell’aiuto, sarebbero state rilevate o avrebbero potuto essere rilevate da un’altra impresa. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione di un’impresa sia rafforzata nei confronti di imprese concorrenti grazie alla concessione di un vantaggio economico di cui non avrebbe altrimenti beneficiato nel normale esercizio delle sue attività evidenzia una possibile distorsione della concorrenza (57). |
(247) |
Per quanto concerne le attività di gestione dei porti pescherecci, la Commissione ritiene che l’aiuto concesso a queste imprese potrebbe falsare la concorrenza con le imprese che gestiscono altri porti pescherecci in concorrenza con il porto peschereccio di Ostenda. Inoltre, le misure di aiuto potrebbero aver contribuito a mantenere o a rafforzare la posizione sul mercato di un’impresa le cui attività, in assenza dell’aiuto, sarebbero state o avrebbero potuto essere assunte da un’altra impresa (58). |
(248) |
La Commissione desidera aggiungere che AGVO e PAKHUIZEN, pur non operando direttamente sul mercato delle aste ittiche, forniscono servizi ausiliari che incidono sulla capacità di attrazione dell’asta. La Commissione rileva inoltre che AGVO è indirettamente attiva sul mercato delle aste ittiche tramite la sua filiale EVO. Gli aiuti concessi ad AGVO e a PAKHUIZEN possono pertanto falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri non soltanto sul mercato specifico nel quale operano (cioè il mercato delle locazioni e quello dei porti pescherecci), ma anche sul mercato delle aste ittiche. |
10.1.5. CONCLUSIONE
(249) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le seguenti attività soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e debbano quindi considerarsi aiuti di Stato:
|
10.2. COMPATIBILITÀ
(250) |
Un aiuto di Stato può essere dichiarato compatibile con il mercato interno se rientra in una delle deroghe menzionate nel TFUE. Le imprese interessate operano soprattutto nel settore della pesca, ma anche sul mercato dei servizi di locazione. La Commissione ritiene che AGVO, come gestore del porto peschereccio, ed EVO, come operatore dell’asta ittica, siano imprese le cui attività debbano considerarsi rientrare, in percentuale significativa, nel settore della pesca. Nel caso di PAKHUIZEN, sembra meno evidente che l’impresa possa essere considerata attiva nel settore della pesca. |
(251) |
Per quanto riguarda il settore della pesca, gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno se soddisfanno le condizioni stabilite negli orientamenti per la pesca. Secondo il punto 5.3 degli orientamenti attualmente in vigore, gli «aiuti illegali» ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 saranno valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’atto amministrativo che istituisce l’aiuto. Di conseguenza, occorre esaminare l’aiuto sulla base degli orientamenti per la pesca del 2001, del 2004 e del 2008. |
(252) |
Nella misura in cui PAKHUIZEN non può essere considerata un’impresa di pesca, la Commissione rileva che l’esame dell’aiuto dovrebbe basarsi sulle norme generali applicabili a tutti i settori, nonché sugli obiettivi dell’aiuto. |
(253) |
La Commissione rileva infine che le autorità belghe non hanno contestato l’analisi della Commissione per quanto riguarda la compatibilità. |
10.2.1. AIUTO CONCESSO AD AGVO
(254) |
Per quanto riguarda l’aiuto di Stato concesso dalla città ad AGVO, ai fini della valutazione occorre distinguere tra le diverse azioni e tenere conto delle date in cui hanno avuto luogo. |
10.2.1.1. Capitale iniziale
(255) |
Le autorità belghe hanno sostenuto che la questione del capitale iniziale deve essere valutata nel quadro della ristrutturazione dell’asta ittica di Ostenda. |
(256) |
Secondo il punto 2.2.4 delle linee direttrici per la pesca del 2001, che si applicavano al momento della ristrutturazione, gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà devono essere valutati conformemente agli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese applicabili nel momento in cui è stato concesso l’aiuto (cioè nella fattispecie gli orientamenti del 1999), anche nel caso in cui l’aiuto riguarda imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura (59). |
(257) |
In base al punto 2.1 degli orientamenti del 1999, si considera che un’impresa è in difficoltà quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Le difficoltà di un’impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore dal capitale netto. |
(258) |
Secondo la valutazione della Commissione, non c’è dubbio che l’asta ittica di Ostenda presentasse nel 2001 tutti i sintomi di un’«impresa in difficoltà». Infatti, come è spiegato al considerando 17, dal 1991 al 2001 la sua quota sul totale degli arrivi di pesce nei porti belgi era scesa da circa il 37 % al 20 %. Tra il 1997 ed il 2001, il suo fatturato è calato da 20 550 000 EUR a 13 440 000 EUR e per molti anni l’asta ha comportato per la città una perdita media annua di 1 850 000 EUR. Nel 2001 la città ha dovuto decidere se chiudere l’asta o ristrutturarla. La Commissione ritiene pertanto che l’asta di Ostenda sia da considerare un’«impresa in difficoltà» ai sensi degli orientamenti del 1999. Le autorità belghe non hanno contestato questa conclusione. |
(259) |
Benché AGVO sia un soggetto giuridico di recente istituzione, la Commissione nota che la costituzione del suo capitale iniziale rientrava nel piano di ristrutturazione dell’asta ittica di Ostenda. Dato che quest’ultima era un’impresa in difficoltà, che AGVO era stata creata soltanto ai fini della sua ristrutturazione e ne aveva ripreso non soltanto gli attivi, ma anche gli oneri finanziari rappresentati da diversi prestiti bancari, si può considerare che AGVO, nel momento in cui è stata dotata del suo capitale iniziale, era un’impresa in difficoltà. Si può di conseguenza ritenere che detto capitale iniziale costituisca un aiuto alla ristrutturazione (60) ai sensi degli orientamenti del 1999. |
(260) |
Benché AGVO possa essere ammessa a beneficiare dell’aiuto di cui al punto 30 degli orientamenti del 1999, l’aiuto alla ristrutturazione dell’asta ittica concesso mediante la creazione di AGVO e il conferimento a quest’ultima di un capitale iniziale di 250 milioni di BEF (6 179 338 EUR) non soddisfa le condizioni di compatibilità con il mercato interno stabilite al punto 32 degli orientamenti del 1999. |
(261) |
In particolare, secondo il punto 32 di questi orientamenti, «il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più breve possibile, deve ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso ragionevole di tempo e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.» La Commissione non ritiene che il piano di ristrutturazione di cui al considerando 19 soddisfi queste condizioni. A tale riguardo, la Commissione nota che il progetto non contiene misure interne specifiche per migliorare il funzionamento dell’asta ed abbandonare attività in perdita. |
(262) |
Inoltre, contrariamente a quanto richiesto dal punto 32 degli orientamenti del 1999, non sembra che la ristrutturazione sia stata effettuata sulla base di uno studio di mercato contenente indicazioni sulla probabile evoluzione della domanda e dell’offerta, un’analisi del mercato interessato e le altre informazioni di cui all’allegato I degli orientamenti del 1999. |
(263) |
Il piano di ristrutturazione non contiene neppure gli elementi di cui al punto 33 degli orientamenti del 1999, e cioè una descrizione delle circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa, che consenta di valutare l’adeguatezza delle misure proposte; la situazione e la probabile evoluzione della domanda e dell’offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate — che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell’impresa. |
(264) |
La Commissione ritiene inoltre che le informazioni disponibili non contengano alcun elemento di prova che consenta di stabilire se l’aiuto è stato limitato al minimo indispensabile, conformemente alle disposizioni del punto 40 degli orientamenti del 1999, o se è stato chiesto al beneficiario di contribuire con fondi propri. A tale riguardo va poi rilevato che, conformemente al punto 41 degli orientamenti del 1999, l’aiuto deve servire solo al ripristino della redditività dell’impresa e che non deve permettere al beneficiario, durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione. Tuttavia, come si è detto sopra, il piano finanziario elaborato nel 2001 lascia intendere che l’asta ittica avrebbe potuto riprendersi dopo otto anni senza che fosse necessario utilizzare integralmente la dotazione di 250 milioni di BEF. Il piano aziendale prevede da parte sua un aumento del fatturato del 10 % nei primi cinque anni di attività sul mercato dell’asta ristrutturata, il che potrebbe significare che l’asta intendeva svilupparsi. Sembra dunque che il piano di risanamento non sia stato concepito in un’ottica secondo cui l’aiuto doveva servire solo al ripristino della redditività dell’impresa; il piano sembra inoltre prevedere che l’asta possa utilizzare la liquidità aggiuntiva per sviluppare la sua capacità di produzione e le sue attività e/o per comportarsi in modo aggressivo sul mercato Dalle informazioni ricevute risulta infatti che l’aiuto è stato effettivamente utilizzato per sviluppare le attività dell’asta (61) e per attività aggressive, distorsive del mercato (62). |
(265) |
La Commissione rileva poi che il piano di ristrutturazione non comprende alcuna misura diretta a garantirne la piena esecuzione ed il rispetto di tutte le condizioni previste. |
(266) |
Il Belgio non ha neppure dimostrato che erano state concesse contropartite secondo quanto previsto dai punti da 35 a 39 degli orientamenti del 1999 o, in caso contrario, che erano state soddisfatte le condizioni particolari (alternative) applicabili nel settore agricolo (pesca compresa), previste ai punti da 73 a 82 degli orientamenti del 1999 (63). Sembra infatti che la città non abbia adottato alcuna misura in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti, contrariamente a quanto previsto al punto 35 degli orientamenti del 1999. Tuttavia, vista la situazione specifica delle aste ittiche e tenendo conto in particolare delle limitazioni dell’offerta derivanti dalle misure restrittive di conservazione adottate ogni anno a livello dell’Unione, era molto probabile che l’aiuto avrebbe avuto ripercussioni negative sulle aste concorrenti e la città avrebbe dovuto prestare particolare attenzione a questo aspetto. |
(267) |
Di conseguenza, l’aiuto concesso ad AGVO per la ristrutturazione dell’asta ittica non è compatibile con le condizioni previste dagli orientamenti del 1999 e neppure con le linee direttrici per la pesca del 2001 che rimandano agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. |
(268) |
Quanto alla questione se l’apporto di capitale possa essere considerato una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, la Commissione rimanda alla sua analisi al punto 10.2.1.4 della presente decisione. |
10.2.1.2. Trasferimento della proprietà di fabbricati e diritti esclusivi ad utilizzare i terreni e i fabbricati
(269) |
Come stabilito al punto 10.1.2.2.2 della presente decisione, la concessione a titolo gratuito del diritto esclusivo di utilizzo dei fabbricati a partire dal 14 marzo 2002, e poi il trasferimento alla città della proprietà di diversi fabbricati per una superficie complessiva di 57 500 m2, è stato effettuato senza imporre a AGVO obblighi di valore equivalente. Come è stato già rilevato, né gli statuti, né l’atto di trasferimento sembrano prevedere condizioni o obblighi specifici e insoliti tali da giustificare l’assenza di un canone di locazione o di una remunerazione. |
(270) |
Questo atto deve essere pertanto considerato un aiuto destinato a migliorare la situazione dell’impresa e a aumentarne la liquidità, con l’effetto di ridurre i costi di produzione del beneficiario. |
(271) |
Secondo la Commissione, questo aiuto non può essere compatibile con nessuna delle norme sulla compatibilità con il mercato interno enunciate nelle linee direttrici del 2001 per la pesca, e le autorità belghe non hanno presentato alcun elemento a tale riguardo. |
(272) |
Quanto alla questione se si debbano considerare i diritti esclusivi di utilizzo ed il trasferimento di proprietà, concessi a titolo gratuito, nel quadro della ristrutturazione dell’asta, la Commissione ha già stabilito ai considerando 260 e seguenti della presente decisione che non sono soddisfatte le condizioni stabilite negli orientamenti del 1999, anche se AGVO (come impresa in difficoltà) avrebbe potuto beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione al momento della concessione delle misure. |
(273) |
Quanto alla questione se i diritti d’uso esclusivi e il trasferimento di proprietà possano considerarsi una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, la Commissione rimanda all’analisi effettuata al punto 10.2.1.4 della presente decisione. |
10.2.1.3. Garanzie su prestiti
(274) |
Le autorità belghe ritengono che occorra fare una distinzione tra le garanzie a titolo gratuito concesse per i prestiti utilizzati per i lavori di restauro e quelle concesse per i prestiti destinati a sostenere EVO. |
(275) |
Hanno ammesso al riguardo che un prestito di 550 000 EUR era stato utilizzato per sostenere EVO. |
(276) |
Le autorità belghe hanno sostenuto che le garanzie a titolo gratuito concesse per i prestiti destinati a sostenere EVO dovrebbero essere viste nel quadro della ristrutturazione dell’asta ittica. |
(277) |
La Commissione osserva, tuttavia, che, come stabilito al considerando 260 e seguenti della presente decisione, non sono soddisfatte le condizioni in materia di compatibilità previste dagli orientamenti del 1999, anche se AGVO al momento della concessione delle misure avrebbe potuto beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione (in quanto impresa in difficoltà). |
(278) |
La Commissione rileva poi che le garanzie a titolo gratuito sono misure di aiuto che non sono menzionate nel piano di ristrutturazione. La Commissione ricorda che secondo il punto 3.2.3 degli orientamenti del 1999 e il punto 3.3 degli orientamenti del 2004 (64), gli aiuti alla ristrutturazione devono essere concessi una sola volta. Pertanto, anche supponendo che l’aiuto originale, concesso sotto forma di capitale iniziale ecc., fosse conforme agli orientamenti applicabili per il salvataggio e la ristrutturazione — il che non è — le garanzie concesse a titolo gratuito non soddisfano la condizione «una tantum». |
(279) |
Le autorità belghe sembrano suggerire che la città ha scelto infine di concedere garanzie a titolo gratuito su prestiti piuttosto che continuare a versare frazioni annuali del capitale iniziale. La Commissione rileva tuttavia che il piano di ristrutturazione non è stato rivisto come previsto dal punto 52 degli orientamenti del 1999 e dalle linee direttrici del 2004. Non è poi chiaro se l’importo dell’aiuto è stato aumentato o diminuito, o se è la forma dell’aiuto che è stata modificata. In effetti, anche se le rate del capitale iniziale non sono state tutte pagate annualmente come inizialmente previsto, AGVO aveva comunque il diritto di chiedere al suo azionista il pagamento del saldo. Per altro ha esercitato questo diritto nel 2006 e nel 2007, anni in cui sono stati effettuati pagamenti supplementari in suo favore. |
(280) |
La Commissione ritiene pertanto che la garanzia a titolo gratuito accordata per il prestito di 550 000 EUR non è compatibile con le condizioni enunciate negli orientamenti del 1999 e del 2004, né negli orientamenti per il settore della pesca del 2004 che rimandano agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. |
(281) |
Per quanto concerne le garanzie concesse a titolo gratuito per prestiti utilizzati per lavori di restauro, la Commissione rinvia all’analisi effettuata al punto 10.2.1.4 della presente decisione. |
10.2.1.4. Tasse e compensazione di servizio pubblico
(282) |
Le autorità belghe hanno sostenuto che una parte del capitale iniziale, una parte dei fabbricati ed una parte dei prestiti garantiti sono state utilizzate per prestazioni di servizi di interesse (economico) generale, cioè per la gestione del porto peschereccio e la locazione di fabbricati ad enti pubblici e semipubblici. Considerano inoltre che il diritto di riscuotere tasse presso gli utenti del porto peschereccio (e di utilizzarne i proventi) vada visto come parte dei compiti di servizio pubblico di AGVO. |
(283) |
Le autorità belghe non hanno dimostrato che queste misure possono essere dichiarate compatibili ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. Va ricordato che spetta allo Stato membro che invoca l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE per giustificare una deroga alle norme fondamentali del trattato dimostrare che ricorrono i presupposti per l’applicazione di tale disposizione (65). In ogni caso, la Commissione ha esaminato se le misure di aiuto potessero essere considerate in qualche misura compensazioni per servizio pubblico accordate secondo le condizioni enunciate all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. |
(284) |
Al riguardo la Commissione ha enunciato nelle sue comunicazioni del 1996 (66) e del 2001 (67) — I servizi di interesse generale in europa — nonché nella Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico del 2005 (68), le condizioni alle quali l’aiuto di Stato può considerarsi compatibile ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2. |
(285) |
Una di queste condizioni è che l’impresa beneficiaria dell’aiuto deve essere stata effettivamente incaricata dallo Stato membro della gestione di un particolare servizio d’interesse economico generale. Tale atto o tali atti di affidamento dell’incarico devono indicare, almeno, la precisa natura, l’ambito e la durata degli obblighi di servizio pubblico imposti e l’identità delle imprese interessate. |
(286) |
La Commissione potrebbe ammettere che, attraverso i suoi statuti, AGVO è stata incaricata della gestione del porto peschereccio e che questo incarico comporta un certo numero di obblighi. |
(287) |
Tuttavia, per quanto riguarda le attività di locazione di AGVO, la Commissione rileva che gli obblighi di servizio pubblico imposti all’impresa non sono chiaramente definiti. In particolare, non ha trovato alcuna disposizione che imponga ad AGVO obblighi specifici a tale riguardo e le autorità belghe non hanno fornito informazioni supplementari su questo punto. Le autorità belghe sembrano considerare che il fatto che gli enti locatari dei fabbricati sono di natura pubblica o semipubblica implica necessariamente che le imprese che danno loro in locazione detti fabbricati assolvono un compito di servizio pubblico. È una posizione che la Commissione non può sottoscrivere, perché il fatto in sé non implica nessun affidamento o imposizione di obblighi specifici di servizio pubblico diversi dagli obblighi che incomberebbero a qualsiasi finanziatore privato. La Commissione conclude che il Belgio non ha dimostrato che ad AGVO sono stati imposti obblighi di servizio pubblico connessi alle sue attività di locazione immobiliare. |
(288) |
La Commissione ritiene poi che le misure di aiuto concesse a AGVO non rispondano neppure ai requisiti di necessità e di proporzionalità. |
(289) |
I requisiti in materia di necessità e di proporzionalità della compensazione sono definiti come segue (cfr. in particolare i punti 14,15 e 17 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico del 2005):
|
(290) |
La Commissione rileva che, nel caso in questione, i requisiti in materia di necessità e di proporzionalità non sono stati rispettati. Il Belgio ha ammesso che non è stato definito nessun parametro per il calcolo della compensazione. Inoltre, le autorità belghe hanno spiegato alla Commissione che non era possibile determinare i costi e i ricavi relativi all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico. La Commissione rileva inoltre che AGVO non tiene contabilità separate per i diversi tipi di attività che essa esercita. È dunque possibile che la compensazione accordata per obblighi di servizio pubblico sia utilizzata per intervenire su altri mercati. Molti elementi del dossier segnalano che c’è stata effettivamente una sovracompensazione. Ad esempio, per quanto riguarda le garanzie concesse a titolo gratuito per l’ottenimento di prestiti, è stato stabilito ai considerando 183 e seguenti della presente decisione che i prestiti garantiti potevano essere utilizzati, e sono stati effettivamente utilizzati, per fini diversi da quelli inizialmente dichiarati. Dato che l’importo del capitale investito in EVO (3 969 000 EUR) ed il prezzo pagato per le azioni di PAKHUIZEN (350 000 EUR) (per un totale di 4 319 000 EUR) superano l’importo del capitale effettivamente versato a AGVO (cioè 3 596 665,62 EUR), AGVO deve avere necessariamente utilizzato i prestiti, ed eventualmente i proventi delle tasse, per effettuare questi finanziamenti. |
(291) |
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione non può considerare le misure di aiuto compatibili con le condizioni imposte dall’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. |
10.2.2. AIUTO CONCESSO AD EVO
(292) |
Per quanto riguarda l’aiuto di Stato concesso dalla città e da AGVO a EVO, ai fini della valutazione occorre distinguere tra le diverse azioni e tenere conto delle date in cui hanno avuto luogo. |
(293) |
Occorre valutare alla luce degli orientamenti del 2001 le seguenti decisioni:
|
(294) |
Occorre valutare alla luce degli orientamenti del 2004 le seguenti decisioni:
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(295) |
Occorre valutare alla luce degli orientamenti del 2001 e del 2004 le seguenti decisioni:
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(296) |
Occorre valutare alla luce degli orientamenti del 2004 e del 2008 le seguenti decisioni:
|
10.2.2.1. Garanzie per prestiti, diritto ad utilizzare gratis l’asta ittica
(297) |
Secondo il punto 1.2 delle linee direttrici per il settore della pesca del 2001 e il punto 3.7 degli orientamenti per il settore della pesca del 2004, gli aiuti concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, all’unità di produzione o ai mezzi di produzione, il cui unico risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario, sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Secondo il punto 3.4 degli orientamenti per il settore della pesca del 2008, gli aiuti al funzionamento destinati, ad esempio, a migliorare la situazione di tesoreria del beneficiario o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, alle unità prodotte o ai mezzi di produzione, e il cui risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno. Tali aiuti possono essere considerati compatibili solo se contribuiscono chiaramente al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. |
(298) |
Dalle informazioni disponibili risulta che le garanzie a titolo gratuito su prestiti ed il diritto a utilizzare gratuitamente l’asta ittica sono stati accordati senza imporre a EVO alcun obbligo particolare che rendesse l’aiuto compatibile con le condizioni enunciate negli orientamenti per il settore della pesca. |
(299) |
Sembra che le garanzie a titolo gratuito su prestiti siano state accordate dietro semplice richiesta per prestiti con varia destinazione, senza che fossero soggette a particolari condizioni o obblighi. |
(300) |
Dalle informazioni fornite dalle autorità belghe risulta poi che il fatto che il prestito garantito sia stato alla fine utilizzato per fini diversi da quelli inizialmente dichiarati non ha comportato né sanzioni, né l’annullamento della garanzia. Ad esempio, sembra che il prestito di 1 795 000 EUR concesso da Fortis ed inizialmente destinato, tra l’altro, a l’acquisto di altri macchinari e casse per il pesce, oltre che al finanziamento di diversi lavori di sistemazione, sia servito in realtà (almeno in parte) ad accordare prestiti ad armatori. Non soltanto la garanzia non è stata ritirata, ma successivamente sono state accordate altre garanzie, apparentemente senza che questa situazione inducesse la città ad imporre a EVO delle condizioni in cambio delle garanzie. |
(301) |
La concessione di garanzie gratuite ha permesso di aumentare la liquidità di EVO, in quanto quest’ultima non soltanto non ha dovuto spendere nulla per beneficiarne ma ha potuto ottenere prestiti che in mancanza di queste garanzie le sarebbero stati rifiutati. |
(302) |
Anche il diritto ad utilizzare a titolo gratuito l’edificio dell’asta ha contribuito ad aumentare la liquidità di EVO, in quanto ha potuto risparmiare le spese di locazione che avrebbe dovuto altrimenti pagare alle condizioni del mercato. |
(303) |
La Commissione non vede in che modo la concessione di garanzie gratuite o il diritto di utilizzare gratuitamente i fabbricati possano essere considerati un contributo agli obiettivi della politica comune della pesca. Le autorità belghe non hanno trasmesso alcun elemento a tale riguardo. |
(304) |
Le autorità belghe hanno dichiarato che le misure in questione andavano valutate nel quadro della ristrutturazione dell’asta. |
(305) |
In primo luogo, occorre valutare se EVO sarebbe ammissibile all’aiuto a titolo degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. EVO potrebbe essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999 e del 2004. |
(306) |
Secondo il punto 8 degli orientamenti del 1999 e il punto 13 degli orientamenti del 2004, una società che fa parte di un gruppo non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Può tuttavia esserlo se è stata costituita da un’impresa in difficoltà. EVO è stata costituita da AGVO, che è il nuovo soggetto giuridico in cui si è trasformata l’asta di Ostenda dopo la ristrutturazione del 2001. Va altresì rilevato che AGVO costituisce la continuazione dell’ex asta ittica di Ostenda, che era proprietà dello Stato e non era dotata di personalità giuridica. Come segnalato al considerando 259 della presente decisione, la Commissione ritiene che AGVO, benché costituita recentemente, sia da considerare un’impresa in difficoltà e sia pertanto ammissibile agli aiuti a titolo degli orientamenti del 1999 sul salvataggio e la ristrutturazione. Dato che EVO è stata costituita nel quadro della ristrutturazione di AGVO, queste due società possono essere congiuntamente considerate un’impresa in difficoltà e potrebbero beneficiare di aiuti nel rispetto delle condizioni previste dagli Orientamenti S&R. |
(307) |
Tuttavia, anche se EVO è ammissibile a titolo degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, è stato comunque dimostrato, al considerando 260 e seguenti della presente decisione, che non sono soddisfatte le condizioni in materia di compatibilità stabilite dagli orientamenti del 1999. Inoltre le misure di aiuto in questione, nella misura in cui non erano previste nel piano di ristrutturazione, sollevano gli stessi problemi di quelle menzionate al considerando 278 e seguenti della presente decisione. |
(308) |
Occorre pertanto considerare le garanzie a titolo gratuito su prestiti ed il diritto di utilizzare gratuitamente l’asta come aiuti al funzionamento ai sensi delle linee direttrici per la pesca del 2001, del 2004 e del 2008, aiuti che non contribuiscono a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca. Detti aiuti sono di conseguenza incompatibili con il mercato interno. |
10.2.2.2. Capitale iniziale ed aumenti di capitale successivi
(309) |
EVO è stata costituita nel quadro della ristrutturazione dell’asta ittica di Ostenda. Le autorità belghe hanno per altro confermato che una parte del capitale iniziale di AGVO (cioè la somma di 371 840 EUR) è stata utilizzata per costituire il capitale iniziale necessario alla creazione di EVO e per apportare in seguito aumenti di capitale. |
(310) |
Occorre pertanto esaminare se il capitale iniziale e gli aumenti di capitale successivi possano essere considerati un aiuto al salvataggio ed alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti del 1999 e del 2004 per il salvataggio e la ristrutturazione. |
(311) |
EVO, insieme ad AGVO, può essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999 e del 2004 sul salvataggio e la ristrutturazione, come indicato al punto 10.2.2.1. |
(312) |
Tuttavia, come indicato al considerando 260 e seguenti della presente decisione, nel caso in questione non sono soddisfatte le condizioni di compatibilità relative all’aiuto alla ristrutturazione. |
(313) |
Di conseguenza, il conferimento del capitale iniziale e gli aumenti di capitale successivi non possono considerarsi compatibili con il mercato interno. |
10.2.3. AIUTO CONCESSO A PAKHUIZEN
(314) |
Il contratto di locazione tra la città e PAKHUIZEN ha consentito a quest’ultima di beneficiare ogni anno di una riduzione dei suoi costi di gestione. Questo tipo di aiuto non rientra tra le misure contemplate negli orientamenti per il settore della pesca, né tra gli obiettivi di altre linee direttrici orizzontali o particolari applicabili a questo tipo d’impresa. Sia nell’ambito degli orientamenti per il settore della pesca applicabili che delle norme orizzontali in materia di aiuti di Stato, questo tipo di aiuto sarebbe considerato un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato interno. |
10.2.4. CONCLUSIONE
(315) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le misure menzionate al punto 10.1.5 della presente decisione devono considerarsi un aiuto di Stato, che dette misure non sono compatibili con il mercato interno e che devono essere recuperate secondo le modalità indicate nella sezione 11. |
11. RECUPERO
(316) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Il fine è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. |
(317) |
Il regolamento (CE) n. 659/1999 non stabilisce un termine per l’esame di aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), dello stesso regolamento, vale a dire aiuti cui è data esecuzione prima che la Commissione sia in grado di giungere ad una conclusione in merito alla loro compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, a norma dell’articolo 15 del suddetto regolamento, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero dell’aiuto sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni, che inizia a decorrere dal giorno in cui l’aiuto illegale è stato concesso al beneficiario e che può essere interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. |
(318) |
Il periodo limite è stato interrotto dalla richiesta di informazioni inviata al Belgio il 13 marzo 2006. Di conseguenza, il recupero sarà limitato all’aiuto ricevuto dopo il 13 marzo 1996. |
(319) |
Per determinare che cosa debba essere recuperato presso AGVO, EVO e PAKHUIZEN, si dovrebbe tenere conto del fatto che parte dell’aiuto accordato ad AGVO è stato trasferito ad EVO. Come precisato dalle autorità belghe, quest’aiuto dovrebbe essere recuperato un’unica volta presso il beneficiario effettivo. |
(320) |
Per tale ragione, nei casi in cui l’aiuto accordato dalla città ha avuto come beneficiario finale EVO, l’aiuto da recuperare presso AGVO è la parte dell’aiuto che non è stata trasferita ad EVO. |
11.1. RECUPERO PRESSO EVO
(321) |
L’aiuto da recuperare presso EVO include:
|
(322) |
Per quanto riguarda l’elemento di aiuto costituito dalle garanzie gratuite, si tratta in linea di massima dell’importo dei prestiti garantiti, a meno che le autorità belghe non forniscano la prova che EVO avrebbe potuto ottenere garanzie equivalenti sul mercato; in questo caso, l’elemento di aiuto corrisponde al premio che, secondo ogni probabilità, sarebbe stato imposto sul mercato per l’ottenimento della garanzia. |
(323) |
Le autorità belghe hanno dichiarato che EVO alla fine non ha contratto i due prestiti per i quali era stata accordata una garanzia nel 2002. Di conseguenza, benché l’aiuto sia stato concesso (in quanto è stata adottata la decisione di fornire la garanzia gratuita), EVO non ne ha beneficiato. Non occorre dunque recuperare l’aiuto corrispondente alle garanzie gratuite su prestiti accordate il 28 giugno ed il 27 settembre 2002. L’importo da recuperare ammonta pertanto a 4 284 995 EUR (cioè 3 606 995 EUR + 78 000 EUR + 600 000 EUR). |
11.2. RECUPERO PRESSO PAKHUIZEN
(324) |
L’aiuto da recuperare presso PAKHUIZEN corrisponde al vantaggio risultante dal fatto che il contratto di locazione a lungo termine non è stato concluso ai prezzi di mercato. |
(325) |
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, il recupero è limitato ad un periodo di dieci anni a partire dal 13 marzo 2006. |
(326) |
Il vantaggio è costituito dalla remunerazione (canone di locazione) che sarebbe stata versata alle normali condizioni di mercato per l’accordo di locazione a lungo termine dei fabbricati, diminuita a) dei 25 EUR pagati annualmente e b) di tutte le spese di restauro sostenute da PAKHUIZEN e che l’impresa non sarebbe stata tenuta a pagare a norma della legislazione belga (69). Il periodo in questione decorre fino al giorno del recupero o, nel caso in cui il contratto di locazione scadesse prima che venisse disposto il recupero, fino al giorno di scadenza del contratto di locazione. |
11.3. RECUPERO PRESSO AGVO
(327) |
L’aiuto da recuperare presso AGVO è costituito dal capitale iniziale, dal vantaggio derivante dalle garanzie a titolo gratuito su prestiti, dal vantaggio derivante dal godimento esclusivo dei terreni e dei fabbricati del porto peschereccio di Ostenda dal 14 marzo 2002 al 25 marzo 2004 (per quanto riguarda i fabbricati successivamente trasferiti a AGVO) e dal 14 marzo 2002 al giorno del recupero (per gli altri terreni e fabbricati che erano esclusi dall’atto di trasferimento della proprietà concluso il 26 marzo 2004) ed infine dal vantaggio derivante dal trasferimento di proprietà concernente 57 500 m2 di fabbricati situati nel porto peschereccio di Ostenda. |
(328) |
Per quanto concerne il capitale iniziale, dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che l’aiuto, il cui importo inizialmente previsto ammontava a 250 milioni di BEF (6 200 000 EUR), non è stato ancora interamente versato. Pertanto il recupero disposto è limitato all’importo effettivamente versato a AGVO, che secondo le ultime informazioni trasmesse alla Commissione ammonta a 3 596 665,62 EUR. Se AGVO ha percepito un importo più elevato, occorre recuperare anche l’eccedenza che ne risulta. |
(329) |
Per quanto riguarda l’elemento di aiuto costituito dalle garanzie a titolo gratuito, si tratta in linea di massima dell’importo dei prestiti garantiti, a meno che le autorità belghe non forniscano la prova che AGVO avrebbe potuto ottenere garanzie equivalenti sul mercato; in questo caso, l’elemento di aiuto corrisponde al premio che, secondo ogni probabilità, sarebbe stato imposto sul mercato per l’ottenimento della garanzia, quando questa è stata accordata (cioè il 26 marzo 2004, il 23 aprile 2004 ed il 22 aprile 2005). |
(330) |
Se il mercato non offre garanzie per il tipo di transazione in questione, l’importo dell’elemento di aiuto deve essere calcolato nello stesso modo dell’equivalente-sovvenzione di un prestito a tasso agevolato, cioè come la differenza tra lo specifico tasso di mercato che sarebbe stato imposto a AGVO in mancanza della garanzia ed il tasso d’interesse ottenuto grazie alla garanzia di Stato. In assenza di un tasso di interesse di mercato, se lo Stato membro desidera utilizzare il tasso di riferimento, la Commissione fa presente che ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto di una garanzia individuale si applicano le condizioni stabilite nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (70). Questo significa che occorre tenere in debito conto il supplemento da aggiungere al tasso di base per considerare il relativo profilo di rischio connesso all’operazione coperta, all’impresa garantita e alle garanzie fornite. |
(331) |
Per quanto concerne il vantaggio derivante dal godimento esclusivo, a titolo gratuito, dei terreni e dei fabbricati del porto peschereccio di Ostenda, l’importo dell’aiuto corrisponde al canone che AGVO avrebbe dovuto pagare alle condizioni di mercato per l’utilizzo esclusivo di questi terreni e fabbricati tra il 14 marzo 2002 e il giorno del recupero o l’ultimo giorno in cui AGVO ha avuto diritto all’utilizzo gratuito dei fabbricati, a titolo dei suoi statuti, dell’atto di trasferimento della proprietà o ad altro titolo. |
(332) |
La Commissione è consapevole del fatto che una parte dei terreni e dei fabbricati aveva un valore commerciale limitato o nullo (ad esempio le strade). Rileva tuttavia che una parte dei terreni e dei fabbricati aveva un valore commerciale evidente (l’asta, gli uffici ed i depositi), mentre un’altra parte di questi terreni e fabbricati (le infrastrutture del porto peschereccio) ha consentito ad AGVO di fornire prestazioni di servizi agli armatori; nota anche che AGVO era autorizzata a riscuotere un canone in cambio dei servizi forniti. Di questi elementi occorre tenere conto nel calcolo dell’affitto. |
(333) |
Per quanto concerne il vantaggio derivante dalla riscossione dei canoni, l’importo dell’aiuto corrisponde a quello dei canoni riscossi dal momento della loro istituzione fino al giorno del recupero o fino all’ultimo giorno in cui AGVO è stata autorizzata a riscuoterli. |
(334) |
Infine, la Commissione rileva che l’importo da recuperare presso AGVO deve essere ridotto dell’importo dell’aiuto che è stato trasferito a EVO sotto forma di capitale (3 969 000 EUR) e dell’importo corrispondente alla messa a disposizione gratuita dei fabbricati utilizzati per la gestione dell’asta. |
(335) |
La Commissione è consapevole del fatto che AGVO era incaricata di alcuni compiti di pubblico interesse di natura non economica (ispezione del pesce sbarcato destinato al consumo, controllo dell’applicazione dell’IVA sul pesce sbarcato, relazioni pubbliche), nonché della gestione del porto peschereccio. La Commissione ritiene che l’importo da recuperare presso AGVO debba essere ridotto dei costi che sulla base di prove concrete risultano sostenuti per l’assolvimento di tali compiti. |
11.4. INCIDENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL’ASTA ITTICA SULLA QUESTIONE DEL RECUPERO
(336) |
Le autorità belghe hanno informato la Commissione che la città ed AGVO stavano progettando di privatizzare l’asta ittica, sostenendo che una volta concluso il processo di privatizzazione, cadrebbe la questione dell’aiuto di Stato e che verrebbe meno l’oggetto del procedimento. |
(337) |
La Commissione desidera ricordare a tale riguardo che, anche se la privatizzazione potrebbe porre termine alle misure di aiuto in causa, non cancellerebbe i vantaggi accordati ai beneficiari dell’aiuto per il periodo che precede la fine delle suddette misure di aiuto. Lo scopo del recupero è precisamente di ristabilire la situazione preesistente per garantire condizioni di concorrenza eque sul mercato interno. La Commissione richiama l’attenzione delle autorità belghe sulla comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (71) ed in particolare sulla sezione 3.2.4 di questa comunicazione, che tratta del recupero degli aiuti di Stato presso imprese oggetto di una procedura fallimentare e beneficiari insolventi. Per quanto concerne la domanda di rinvio della decisione (di cui al considerando 99), non sarebbe opportuno darvi seguito, in quanto è importante che gli aiuti di Stato illegali e incompatibili siano recuperati quanto prima possible, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’aiuto concesso a NV Exploitatie Vismijn Oostende (EVO) per un importo di 3 969 000 EUR sotto forma di capitale iniziale e di prestiti successivamente trasformati in aumenti di capitale è incompatibile con il mercato interno.
2. L’aiuto concesso a EVO per un importo di 4 284 995 EUR sotto forma di garanzie a titolo gratuito su prestiti è incompatibile con il mercato interno.
3. L’aiuto concesso a EVO sotto forma di diritto ad utilizzare, a titolo gratuito, gli edifici dell’asta ittica situati nel porto peschereccio di Ostenda è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1. L’aiuto concesso a «Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende» (AGVO) per un importo di 6 200 000 EUR sotto forma di capitale iniziale è incompatibile con il mercato interno.
2. L’aiuto concesso a AGVO sotto forma di garanzie a titolo gratuito su prestiti è incompatibile con il mercato interno.
3. L’aiuto concesso a AGVO sotto forma di diritto ad utilizzare, a titolo gratuito e/o ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato, terreni e fabbricati situati nel porto peschereccio di Ostenda è incompatibile con il mercato interno.
4. L’aiuto concesso a AGVO tra il 26 marzo 2004 e il 4 settembre 2009, sotto forma di trasferimento gratuito della proprietà di fabbricati situati nel porto peschereccio di Ostenda, per una superficie di 57 500 m2, è incompatibile con il mercato interno.
5. L’aiuto concesso a AGVO dal 14 marzo 2002 sotto forma di diritto a riscuotere tasse è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 3
L’aiuto concesso a NV PAKHUIZEN (PAKHUIZEN), risultante dall’accordo di locazione a lungo termine concluso nel 1989 con la città di Ostenda, è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 4
1. Il Belgio recupera presso i beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 2-5.
2. Il Belgio recupera l’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, fino a concorrenza degli importi già versati a AGVO (3 596 665,62 EUR).
3. Il Belgio recupera l’aiuto di cui all’articolo 3 fino a concorrenza dei benefici concessi dal 13 marzo 1996.
4. Gli importi da recuperare sono maggiorati degli interessi calcolati dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero oppure, nel caso in cui le misure di aiuto abbiano avuto termine prima che venisse effettuato il recupero, fino all’ultima data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari.
5. Gli interessi sono calcolati su base composta, secondo quanto previsto dal capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (72) e dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (73).
6. Il Belgio annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto e/o altre forme di concessione dell’aiuto di cui agli articoli 1, 2 e 3, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 5
1. Il recupero dell’aiuto di cui agli articoli 1, 2 e 3 è immediato ed effettivo.
2. Il Belgio provvede affinché la presente decisione sia eseguita nel termine di quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 6
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione il Belgio trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso AGVO, EVO e PAKHUIZEN; |
b) |
una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per conformarsi alla presente decisione; |
c) |
documenti che dimostrino che è stato ordinato a AGVO, EVO e PAKHUIZEN di rimborsare l’aiuto. |
2. Il Belgio tiene informata la Commissione sullo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui agli articoli 1, 2 e 3. Su semplice richiesta della Commissione, trasmette immediatamente informazioni sulle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi già recuperati presso AGVO, EVO e PAKHUIZEN a titolo dell’aiuto e degli interessi di recupero.
Articolo 7
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(3) GU C 238 del 17.9.2008, pag. 12.
(4) A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), ma il loro disposto rimane sostanzialmente invariato. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.
(5) Cfr. la nota 4.
(6) De Belgische Zeevisserij — Anvoer en Besomming 2007, Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij (http://www2.vlaanderen.be/landbouw/downloads/vis/aanvoer_besomming_2007.pdf), pag. 12.
(7) Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Jaaroverzicht Zeevisserij 1998, 1999, 2000 en 2001 (http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid = 122).
(8) AGVO è stata costituita dalla città il 23 novembre 2001. Questa decisione della città è stata approvata il 14 marzo 2002 dal ministro fiammingo degli affari interni.
(9) «De Stad Oostende kan aan het AG Vismijn Oostende de volle eigendom, respectievelijk de bestaande zakelijke rechten en beheersrechten overdragen van de goederen die zich bevinden binnen of behoren bij het in artikel 3.1 omschreven Visserhavengebied of die nodig en/of nuttig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van het AG Vismijn Oostende […]. In afwachting van de overdracht van de onroerende goederen krijgt het AG Vismijn Oostende het uitsluitend recht deze goederen zonder vergoeding te gebruiken.»
(10) Progetto consistente nella pesca/acquisto di granchio in Norvegia per (cercare di) venderlo sul mercato asiatico.
(11) Jaarrekening AGVO 2005, pag. 26 (verslag van de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders over de waardering van de aandelen in EVO): «Tenslotte is het niet onbelangrijk dat in deze fase de engagementen van de Stad Oostende een wezenlijke buffer vormen om op verantwoorde wijze een waardering in going concern toe te passen zodat de waardering zoals beschreven in articolo 66§2 mag aangehouden worden en niet naar een waardering in discontinuïteit moet overgegangen worden».
(12) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(13) GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7; GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5; GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.
(14) Sentenza nella Causa C-280/00 Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark, Raccolta 2003, pag. I-7747.
(15) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
(16) Sentenza nella causa C-41/90 Höfner e Elser, Raccolta 1991, pag. I-1979, punto 21; sentenza nelle cause congiunte C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01 AOK Bundesverband, Raccolta 2004, pag. I-2493, punto 46; sentenza nella causa C-222/04 ministero dell’Economia/Cassa di Risparmio, Raccolta 2006, pag. I-289, punti 107-112.
(17) Sentenza nella Causa C-82/01 P: Aéroports de Paris/Commissione, Raccolta 2002, pag. I-9297, punto 78; sentenza nella Causa T-128/98 Aéroports de Paris/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-3929, punti 122, 123 e 124.
(18) Decisione N 520/03 del 20 ottobre 2004 (porti fiamminghi); decisione N 60/06 del 24 aprile 2007 (progetto Mainportontwikkeling).
(19) Cfr. C-222/04, punti 110-117.
(20) Sentenze nella causa C-334/99 Repubblica federale di Germania/Commissione, Raccolta 2003, pag. I-01139, punto 133; C-482/99 Francia/Commissione (Stardust), Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 70; C-261/89 Italia/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-4437, punto 8 e cause congiunte da C-278/92 a C-280/92 Spagna/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 21 e C-42/93 Spagna/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4175, punto 13.
(21) All’epoca la città doveva far fronte a perdite medie annue di 1 850 000 EUR.
(22) Sentenze nella causa T-152/99 HAMSA contro Commissione, Raccolta 2002, pag. II-3049, punto 132; C-328/99 e C-399/00 Italia e SIM 2 Multimedia contro Commissione, cause congiunte, Raccolta 2003, pag. I-4035, punto 44, e C-303/88, Italia contro Commissione, Raccolta 1991, pag. I-1433, punto 18 e segg.
(23) Sentenze nella causa C-482/99, già citata, punto 71; Causa T-16/96 Cityflyer Express contro Commissione, Raccolta 1998, pag. II-757, punto 76; cause congiunte T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale contro Commissione, Raccolta 2003, pag. II-435, punto 246.
(24) Sentenze cause congiunte T-129/95, T-2/96 e T-97/96 Neue Maxhütte Stahlwerke contro Commissione, Raccolta pag. II-17, punto 124; cause congiunte C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna contro Commissione, già citata, punto 26.
(25) Risposta delle autorità belghe del 19 ottobre 2006, pag. 2: «De Stad koos voor deze laatste oplossing: […] — de locale economie rondom de vismijn scheepsherstel, scheepsbenodigheden, opslag- en diepvriesbedrijven, ijsfabrieken, groot- en kleinhandels, toerisme …) bleef behouden, wat in de naweeën van de sluiting (1997) van de plaatselijke (verlieslatende) Regie der Maritiem Transport (verlies van 1 700 arbeidsplaatsen) een belangrijke considerans was binnen een Stad met meer dan 12 % werkloosheid». Risposta delle autorità belghe del 19 ottobre 2006, pag. 6: «Dit belet niet dat de gedelegeerd bestuurder van een bedrijf dat voor 100 % gehouden wordt door een lokale overheid ook oog heeft voor de maatschappelijke en sociale rol die de vismijn van Oostende binnen de regio kan vervullen en die de Stad anno 2001 heeft gemotiveerd om niet radicaal tot sluiting over te gaan.»
(26) Sentenze cause congiunte C-328/99 e C-399/00 già citata, punto 44; e causa C-303/88, già citata, punti 18 e seguenti.
(27) «Het AG Vismijn Oostende beslist vrij over het aanleggen, het bouwen, het onderhouden, het herstellen, het verbeteren, het bedienen, het zelf exploiteren en het aan derden ter beschikking stellen van roerende en onroerende goederen».
(28) Sentenze nella causa C-482/99 già citata, punto 71; causa T-16/96, già citata, punto 76; cause congiunte T-228/99 e T-233/99, già citata, punto 246.
(29) GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.
(30) Per questo motivo il dispositivo della presente decisione contempla anche l’eventualità che i fabbricati siano attualmente messi a disposizione di AGVO dietro pagamento di un canone, ma ad un tasso inferiore ai prezzi di mercato.
(31) GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.
(32) Sentenze nella causa C-342/96, Raccolta 1999, pag. I-2459; C-256/97 Raccolta 1999, pag. I-3913, e causa T-152/99, già citata.
(33) Cfr. punto 3.4 della Comunicazione sulle garanzie.
(34) Decisione C 5/03 (ex NN 115/02) del 21 gennaio 2003 — Aiuto a MobilCom AG (GU C 80 del 3.4.2003, pag. 5).
(35) Sentenze in cause congiunte T-204/97 e T-270/97 EPAC contro Commissione, Raccolta 2000, pag. II-2267, punto 82.
(36) Per quanto riguarda la concessione di una garanzia da parte della società madre, si potrà citare come esempio la garanzia concessa da CDC alla sua filiale CDC IXIS: decisioni del 21 gennaio 2003 e del 30 aprile 2003, relative all’aiuto E 50/01 (GU C 154 del 2.7.2003, pag. 13). La garanzia era stata remunerata ma non alle condizioni di mercato e si era pertanto concluso che conteneva un elemento di aiuto di Stato.
(37) Le autorità belghe hanno ammesso che la città non sempre dispone di una copia dei documenti contrattuali relativi al prestito e alla garanzia (cfr. allegato B alla lettera del 27 novembre 2007).
(38) Sentenza in causa C-334/99 Germania contro Commissione, già citata, punto 138; decisione 1999/720/CE, CECA dell’8 luglio 1999 — aiuto a Gröditzer Stahlwerke (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 27), punto 45.
(39) Cfr. ad esempio il punto 17 degli orientamenti del 1999.
(40) Il Belgio ha sottolineato in più occasioni che la città aveva mantenuto il diritto di stabilire e riscuotere tasse per l’utilizzo degli scali di alaggio e delle chiuse del porto.
(41) Sentenza nelle cause congiunte T-204/97 e T-270/97, EPAC/Commissione, già citata, punto 82.
(42) Per un caso concernente una garanzia fornita da una società madre, cfr. Garanzia di CDC in favore di CDC IXIS, decisione del 17 gennaio 2003, aiuto 50/01. La garanzia era stata remunerata ma non alle condizioni di mercato e si era pertanto concluso che conteneva un elemento di aiuto di Stato.
(43) Sentenza C-39/94 SFEI contro La Poste, Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 61.
(44) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(45) Cfr. ad esempio il punto 17 degli orientamenti del 1999.
(46) Decisione 96/563/CE — Jadecost (GU L 246 del 27.9.1996), confermata dalla sentenza nella causa C-288/96 Germania contro Commissione, Raccolta 2000, pag. I-8237, punto 41.
(47) Eccetto un’azione su quindicimila.
(48) Sentenza nella causa C-482/99 Francia contro Commissione (Stardust Marine) già citata, punto 71; sentenza nella causa T-16/96 Cityflyer Express contro Commissione, già citata, punto 76; sentenza Westdeutsche LB contro Commissione, cause congiunte T-228/99 e T-233/99, già citata, punto 246.
(49) Il capitale di EVO è stato finanziato con mezzi diversi dal solo capitale iniziale di AGVO. In effetti il capitale iniettato in EVO è maggiore del capitale immesso in AGVO.
(50) Cfr. anche il considerando 99 della decisione 2006/740/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, sulla causa Hamburgische Landesbank — Girozentrale (GU L 307 del 7.11.2006, pag. 110).
(51) Cfr. i considerando 203 e 306 della presente decisione.
(52) Cfr. ad esempio il punto 17 degli orientamenti del 1999.
(53) Cfr. il considerando 44 della presente decisione.
(54) Articolo 5 della legge del 10 gennaio 1824 sul diritto di enfiteusi (Moniteur belge XIX, n. 14).
(55) Sentenza nella causa C 482/99 Francia contro Commissione, già citata.
(56) Cfr. la risposta trasmessa dalle autorità belghe del 19 ottobre 2006, pag. 3: «zowel op het niveau van aandeelhouderschap als dat van de organen (bestuur) dient de Gemeente (achter AGVO) krachtens de wet de meerderheid te hebben in de stemrechten. Dit is hier het geval.»
(57) Cfr. la sentenza nella causa 730/79 Philip Morris, Raccolta 1980, pag. 2671, punti 11 e 12.
(58) Cfr. la sentenza Philip Morris, già citata.
(59) Cfr. anche il punto 12 degli orientamenti del 1999 che prevede che detti orientamenti si applichino anche al settore dell’agricoltura e della pesca.
(60) Decisione 2008/849/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, aiuto di Stato C 14/07 (ex NN 15/07) aiuto alla ristrutturazione concesso dall’Italia a favore di NGP (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 14).
(61) Acquisizione di PAKHUIZEN da parte di AGVO nel 2004 e acquisizione di una quota di partecipazione del 51 % in Haf Holding BO (Ijsland) nel 2006. EVO ha inoltre partecipato a diversi progetti, quali il progetto Pollar Drift (progetto sul granchio reale) e il progetto Novafish (HAF Holding), menzionati nei conti annuali del 2005. Cfr. anche le osservazioni trasmesse da Grimsby Market in cui si dice che «intorno al 2005/2006 EVO ha iniziato ad acquistare pesce direttamente da pescatori islandesi a prezzi fissi (elevati) e successivamente a vendere regolarmente tale pesce all’asta a Ostenda, spesso a prezzi più bassi». Le autorità belghe non hanno contestato nessuna delle osservazioni presentate dai terzi. Inoltre i documenti della gara d’appalto trasmessi dalle autorità belghe confermano che EVO prima del 2007 era coinvolta in attività all’estero ma che le aveva interrotte nel 2007 (cfr. Memorandum, pag. 39).
(62) Prestiti soggetti alla condizione che il mutuante vendesse il pesce all’asta ad Ostenda, contributi (a volte fino al 100 %) alle spese di trasporto se il pesce veniva venduto all’asta ittica di Ostenda, prezzo minimo d’asta garantito ecc.
(63) Gli orientamenti del 1999 prevedono al punto 70 che le disposizioni contenute nei punti da 35 a 39 degli stessi si applichino a tutte le imprese del settore agricolo, comprese le PMI. Nel settore agricolo, per quanto riguarda le contropartite, gli Stati membri possono scegliere se applicare i punti da 35 a 39 degli orientamenti del 1999 o le disposizioni speciali per l’agricoltura esposte ai punti 73-83 dei medesimi orientamenti.
(64) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(65) Sentenza nella causa C-158/94 Commissione contro Italia, Raccolta 1997, pag. I-5789, punto 54.
(66) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.
(67) GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.
(68) GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.
(69) Come si è già osservato, è così poco chiaro se la condizione secondo cui dopo 27 anni il locatore ha diritto a metà degli utili di PAKHUIZEN abbia o no un qualche valore reale, che su questa base non è possibile effettuare nessuna detrazione. Oltre tutto il contratto di locazione è stato risolto, sicché questa clausola non sarà mai applicata.
(70) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(71) GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.
(72) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(73) GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/139 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2009
concernente l’aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING
[notificata con il numero C(2009) 9000]
(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/608/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo capoverso,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver dato agli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni conformemente agli articoli sopra indicati (1), la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
(1) |
Il 12 novembre 2008 la Commissione ha autorizzato una ricapitalizzazione d’urgenza nel caso N 528/08. Nell’ambito della misura di ricapitalizzazione, i Paesi Bassi hanno sottoscritto l’emissione da parte di ING di 10 miliardi di EUR di titoli corrispondenti a capitale di categoria 1 (Core-Tier 1). Questa misura è stata autorizzata per un periodo di 6 mesi a condizione che un piano credibile fosse presentato alla Commissione entro tale periodo (2). La validità della misura di ricapitalizzazione d’urgenza è stata automaticamente prorogata grazie alla presentazione di un piano di ristrutturazione sino al momento in cui la Commissione avesse preso una decisione in merito a tale piano. |
(2) |
Il 31 marzo 2009, nel caso C 10/09 (ex N 138/09), la Commissione ha autorizzato a favore di ING una misura di salvataggio degli attivi deteriorati (la «misura di salvataggio AD») concernente un portafoglio americano Alt-A di titoli garantiti da ipoteche residenziali («RMBS») a favore di ING per un periodo di 6 mesi (3). Le autorità olandesi designano tale misura come «misura di sostegno alle attività illiquide» («MSAI»). A causa dei dubbi riguardanti la conformità di alcuni aspetti della misura di salvataggio AD con la comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (4) (la «IAC — Impaired Asset Communication») la Commissione ha deciso di avviare la procedura descritta all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. |
(3) |
La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). La Commissione ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare i loro commenti. La Commissione non ha ricevuto alcun commento dalle parti interessate. |
(4) |
L’autorizzazione della misura di salvataggio AD è stata prorogata nella decisione della Commissione del 15 settembre 2009 (6). |
(5) |
Inoltre, nel quadro del regime olandese di garanzia del credito (approvato con decisione della Commissione nel caso N 524/08 del 30 ottobre 2008, approvazione prorogata con decisione della Commissione nel caso N 379/09 (7) del 7 luglio 2009), i Paesi Bassi hanno concesso a ING garanzie su passivi a medio termine pari a: i) 9 miliardi di USD (di cui 8,25 miliardi di USD già emessi); e ii) 5 miliardi di EUR (di cui 4,15 miliardi di EUR già emessi). |
(6) |
I giorni 25 novembre 2008, 8 aprile 2009, 18 maggio 2009 e 9 novembre 2009, la Commissione ha ricevuto da soggetti attivi nel mercato informazioni secondo le quali ING Direct Europe aveva realizzato, per un breve periodo, una campagna pubblicitaria vertente sull’apporto di capitale ricevuto dai Paesi Bassi e il suo comportamento commerciale era percepito come aggressivo. |
(7) |
Si sono avuti tra la Commissione e le autorità olandesi numerosi scambi di e-mail, riunioni e teleconferenze. |
(8) |
Quanto alle questioni relative ai metodi di valutazione degli attivi adottati nel contesto della misura di salvataggio AD, la Commissione ha beneficiato dell’assistenza tecnica fornita da esperti esterni contrattati dalla Commissione (Duff e Phelps e il Professor Wim Schoutens) e da esperti della Banca centrale europea. |
(9) |
Il 12 maggio 2009, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione un piano di ristrutturazione per il gruppo ING, completato da informazioni supplementari fornite il 7 luglio 2009. Il piano di ristrutturazione è stato modificato il 22 ottobre 2009 (qualunque riferimento a un piano di ristrutturazione nel quadro della presente decisione riguarda quest’ultima versione del piano di ristrutturazione). Tale modifica comportava inoltre una modifica delle modalità di rimborso dell’apporto di capitale consentito dai Paesi Bassi. |
(10) |
Il 22 ottobre 2009 i Paesi Bassi hanno preso un certo numero di impegni riguardanti l’attuazione del piano di ristrutturazione e la remunerazione della misura di salvataggio AD. |
(11) |
I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che, considerando l’urgenza, accettavano a titolo eccezionale che la presente decisione fosse adottata in lingua inglese. |
2. DESCRIZIONE DEI FATTI
2.1. Il beneficiario
(12) |
ING è composto da ING Groep N.V. («gruppo ING»), dalla società madre holding che controlla integralmente ING Bank N.V. e ING Verzekeringen N.V., da due sotto-holding che riuniscono rispettivamente le società bancarie e le compagnie di assicurazione. Il gruppo ING raggruppa più di 70 diverse attività realizzate da più di 2 500 entità giuridiche che operano in una cinquantina di paesi. Alla fine del 2008, il beneficio consolidato del gruppo era pari a 1 332 miliardi di EUR, di cui più del 75 % attribuibile alle attività bancarie di ING. |
(13) |
Alla fine del 2008, tenuto conto della misura di ricapitalizzazione, i coefficienti di capitale per la banca erano del 9,3 % per il coefficiente Tier 1 e del 7,3 % per il coefficiente Core-Tier 1. Per l’assicurazione, il coefficiente di copertura era del 256,5 %. |
(14) |
La struttura del capitale del gruppo ING comprende anche i cosiddetti «core debts», vale a dire crediti prioritari emessi a livello del gruppo e che sono successivamente investiti in fondi propri in ING Bank e nella holding ING Insurance (cosiddetta «doppia leva»). Inoltre, la holding ING Insurance dispone essa stessa di 2,3 miliardi di EUR di questo tipo di crediti che possono essere utilizzati come fondi propri nelle sue filiali di assicurazione. |
(15) |
Il portafoglio di investimenti di ING comprendeva un portafoglio di crediti Alt-A detenuto essenzialmente da ING Direct USA. In base alla legislazione americana, ING Direct USA aveva lo statuto di una «Cassa di risparmio americana» e tale statuto imponeva a ING Direct USA di investire la maggior parte del risparmio raccolto in crediti ipotecari americani o in investimenti collegati a tali crediti. Di conseguenza, ING ha destinato un importo significativo del suo portafoglio di investimenti a dei RMBS americani di tipo Alt-A. Il portafoglio di crediti Alt-A è stato coperto dalla misura di salvataggio concessa dai Paesi Bassi (come descritto nella seguente sezione 2.3.2). Il portafoglio di investimenti di ING comprendeva inoltre una proporzione significativa di titoli garantiti da ipoteche su immobili commerciali (CMBS), di RMBS americani e di investimenti immobiliari americani che non sono coperti dalla misura di salvataggio AD. |
2.2. Attività commerciali
(16) |
Alla fine del 2008, ING era attiva in sei linee di attività. ING operava anche nel settore della gestione di attivi, attività collegata funzionalmente alla rispettive unità di assicurazione regionali. |
2.2.1. Servizi bancari al dettaglio
(17) |
ING fornisce servizi bancari al dettaglio nei Paesi Bassi, in Belgio, in Polonia, in Romania, in Turchia, in India e in Tailandia (i servizi bancari al dettaglio proposti tramite ING Direct non sono descritti in questa sezione ma nella sezione 2.2.2). Servizi finanziari privati sono proposti nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo, in Svizzera e in diversi paesi dell’Asia e dell’Europa centrale e orientale. Piccole e medie imprese e il segmento mid-corporate business sono parte dei servizi bancari al dettaglio di ING. |
(18) |
Nelle sue attività bancarie al dettaglio nei Paesi Bassi e in Belgio, ING combina un modello di banca diretta e una rete di succursali. ING propone servizi di conti correnti e sistemi di pagamento, conti di risparmio, crediti ipotecari, crediti al consumo, servizi di carte di credito e prodotti di investimento e di assicurazione. I prestiti ipotecari sono proposti attraverso un canale diretto, una forza di vendita propria e intermediari. Attraverso la sua rete di succursali, ING offre inoltre una gamma completa di prodotti bancari commerciali nonché prodotti di assicurazione vita e non vita. |
(19) |
Nei servizi bancari al dettaglio (individui privati) nei Paesi Bassi, la quota di mercato di ING è pari al 40-50 % (8) per le principali transazioni bancarie. Per i conti di risparmio, la sua quota di mercato è pari al 30-40 % in valore e al 20-30 % in volume. Per i crediti al consumo, i prestiti ipotecari e i servizi finanziari privati, la sua quota di mercato rappresenta in valore il 10-20 %. |
(20) |
In Belgio, le quote di mercato di ING raggiungono il [10-15] (9) % per i conti correnti, il [20-25] % per i crediti al consumo, il [15-20] % per i prestiti ipotecari, il [10-15] % per il risparmio e il [10-15] % per i fondi comuni di investimento. In Polonia, le quote di mercato sono del [5-10] % per i servizi bancari al dettaglio e del [5-10] % per il risparmio. In Romania, la quota di mercato di ING rappresenta lo [0-5] % del passivo totale e lo [0-5] % di tutti gli attivi. In Turchia, le quote di mercato per il risparmio raggiungono lo [0-5] %. |
2.2.2. ING Direct — servizi bancari al dettaglio
(21) |
ING Direct svolge attività bancarie al dettaglio dirette via Internet per una clientela situata in Australia, in Austria, in Canada, in Francia, in Germania, in Italia, in Spagna, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. I principali prodotti proposti sono i conti di risparmio e i crediti ipotecari nonché, in misura crescente, i fondi comuni di investimento e i conti di pagamento. |
(22) |
Per quanto riguarda il risparmio, la quota di mercato di ING Direct è del [5-10] % in Germania, [0-5] % in Italia, [0-5] % in Australia, [0-5] % in Canada, [0-5] % circa in Spagna, nel Regno Unito e in Austria e intorno allo [0-5] % negli Stati Uniti e in Francia. Per i mutui ipotecari residenziali, le quote di mercato sono dello [0-5] % in Australia, [0-5] % in Canada, [0-5] % in Italia e [0-5] % in Spagna. Le quote di mercato per i nuovi mutui ipotecari residenziali rappresentano lo [0-5] % in Germania. La principale componente non europea di ING Direct è la sua filiale americana che detiene una quota di mercato dello [0-5] % in mutui ipotecari residenziali, con un bilancio di […] (10) miliardi di USD alla fine del primo trimestre del 2009. |
2.2.3. Servizi bancari all’ingrosso
(23) |
I servizi bancari all’ingrosso si concentrano in primo luogo su Olanda, Belgio, Polonia e Romania, paesi nei quali ING offre una gamma completa di prodotti, dalla gestione di tesoreria al finanziamento della società. Altrove, la banca adotta un approccio più selettivo a livello dei clienti e dei prodotti. I servizi bancari all’ingrosso sono articolati in sei divisioni: General Lending & Payments and Cash Management, Structured Finance, Leasing & Factoring, Financial Markets, Other Wholesale Products, e ING Real Estate. |
(24) |
Per quanto riguarda i servizi bancari alle imprese, le quote di mercato di ING nei Paesi Bassi sono del [20-30] % per le principali transazioni bancarie, i crediti documentari, i pagamenti internazionali e i servizi di pagamento internazionali, i prestiti, i conti correnti e il factoring. Quote di mercato più importanti del [30-40] % sono detenute per i depositi di risparmio e i pagamenti domestici. In Belgio, la quota di mercato di ING a livello delle imprese è pari al [25-30] % per i conti correnti, al [15-20] % per i crediti, al [15-25] % per il leasing e al [20-30] % per i depositi. |
2.2.4. Attività di assicurazione e gestione di attivi in Europa
(25) |
Le principali attività di assicurazione di ING in Europa sono nei Paesi Bassi (essenzialmente per le marche ING, Nationale-Nederlanden e RVS). ING detiene una quota di mercato del [15-20] % nell’assicurazione vita e del [5-10] % nel ramo non vita (sulla base dei premi lordi emessi nel 2008). I prodotti sono commercializzati tramite canali di distribuzione diretta (essenzialmente succursali di ING e di Postbank, passata sotto il marchio di ING all’inizio del 2009) e broker. Al di fuori dei Paesi Bassi, ING non è attiva nel settore dell’assicurazione non vita ad eccezione del Belgio (ove detiene una quota di mercato dello [0-5] % nel ramo non vita). |
(26) |
Le quote di mercato di ING nell’assicurazione vita rappresentano il [30-35] % in Romania, il [20-25] % in Ungheria, il [10-15] % nella Repubblica ceca e in Grecia, il [5-10] % in Polonia, il [5-10] % nella Repubblica slovacca e il [5-10] % in Belgio. ING è inoltre attiva — con quote di mercato nettamente inferiori, al disotto dello [0-5] % — in Spagna, in Bulgaria e in Turchia. La gestione dei fondi pensione fa parte delle sue attività e comprende sia i fondi pensione obbligatori (FPO) sia i fondi pensione volontari (FPV). In materia di FPO, ING detiene quote di mercato del [20-25] % in Polonia e del [10-15] % in Slovacchia. Quanto agli FPV, le quote di mercato di ING sono dell’ordine del [35-40] % nella Repubblica slovacca, del [10-15] % nella Repubblica ceca e del [5-10] % in Turchia. Combinando FPO ed FPV, le sue quote di mercato raggiungo il [35-40] % in Romania, il [10-15] % in Ungheria e il [5-10] % in Bulgaria. |
(27) |
Nel 2008, ING deteneva attivi per un valore di […] miliardi di EUR nei Paesi Bassi, di […] miliardi di EUR in Belgio (e in Lussemburgo) e di […] miliardi di EUR in Europa centrale e orientale. |
2.2.5. Attività di assicurazione e gestione di attivi sul continente americano
(28) |
ING Insurance Americas opera in due zone geografiche principali: gli Stati Uniti e l’America latina. Le sue attività in Canada sono state cedute all’inizio del 2009. ING Insurance Americas propone assicurazioni vita e non vita, servizi di pensione (essenzialmente piani a contribuzione definita), assicurazioni di rendita, fondi comuni d’investimento, servizi d’intermediazione finanziaria e prodotti istituzionali, come ad esempio prodotti e servizi di riassicurazione collettiva e gestione di attivi istituzionali. |
(29) |
Negli Stati Uniti, la sua quota di mercato è del [5-10] % nel settore delle rendite variabili, dello [0-5] % nel settore vita e di circa lo [0-5] % nelle rendite fisse e nell’assicurazione vita di gruppo. ING commercializza essenzialmente prodotti di risparmio-pensione in Messico, Cile, Perù, Colombia e Uruguay. Le sue quote di mercato più importanti per i fondi pensione sono in Perù ([30-35] %), Cile ([20-25] %) e Uruguay ([15-20] %). Per l’assicurazione vita le quote di mercato più significative sono in Perù ([15-20] %) e in Cile ([10-15] %). Nel 2008, gli attivi gestiti da ING erano pari a […] miliardi di EUR negli Stati Uniti e a […] miliardi di EUR per il resto del continente americano. |
2.2.6. Assicurazione vita e gestione di attivi nella regione Asia/Pacifico
(30) |
Insurance Asia/Pacific propone assicurazioni vita e prodotti e servizi di gestione di attivi in tutta la zona Asia/Pacifico, con servizi di assicurazione vita in nove paesi (Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del sud, Malaysia, Hong Kong, Tailandia, India e Cina) e unità di gestione attivi in dodici paesi (i nove paesi sopra elencati più Taiwan, Filippine e Singapore). ING si colloca tra i più grandi assicuratori e gestori di patrimoni internazionali della regione Asia/Pacifico. Il valore degli attivi detenuti in questa regione è pari a […] miliardi di EUR. |
2.3. Le misure d’aiuto
(31) |
ING ha beneficiato di tre misure d’aiuto da parte dei Paesi Bassi. |
2.3.1. Conferimento di capitale
(32) |
La prima misura è consistita in un apporto di capitale interamente sottoscritto dai Paesi Bassi, che ha consentito al gruppo ING di aumentare il suo capitale di base di categoria 1 (Core-Tier 1) di 10 miliardi di EUR (11). Nella sua decisione con la quale ha approvato l’aiuto al salvataggio (N 528/08), la Commissione ha notato che i motivi che spiegavano la perdita di fiducia dei mercati in ING, che ha a sua volta portato all’intervento dello Stato, erano collegati alla tossicità percepita del portafoglio di crediti Alt-A, al timore dei mercati relativo a nuove eventuali perdite di valore degli attivi, al bisogno di capitali di ING Insurance e al degrado del coefficiente debiti/fondi propri del gruppo ING. Secondo le autorità olandesi, ING sarebbe probabilmente sopravvissuta senza l’apporto di capitali ma avrebbe dovuto affrontare in questo caso un’ulteriore perdita di fiducia e un maggiore rischio di liquidità. |
(33) |
Il prezzo di emissione, per un apporto di 10 miliardi di EUR di fondi propri di base (Tier 1), è di 10 EUR per titolo. Su iniziativa di ING, i titoli potranno sia essere riacquistati a 15 EUR a titolo (il che rappresenta un premio di rimborso del 50 % rispetto al prezzo di emissione), sia, dopo tre anni, essere convertiti in azioni ordinarie sulla base di uno a uno. Se ING sceglie l’opzione della conversione, le autorità olandesi avranno la facoltà di ottenere il rimborso alternativo dei titoli al prezzo unitario di 10 EUR, più gli interessi maturati. Una cedola sarà pagata ai Paesi Bassi solo se un dividendo è pagato sulle azioni ordinarie. |
(34) |
Nel quadro del piano di ristrutturazione, i Paesi Bassi hanno comunicato la modifica dell’accordo di rimborso dei titoli Core-Tier 1 da parte di ING. Le nuove modalità prevedono che ING potrà riacquistare fino al 50 % dei titoli Core-Tier 1 al prezzo di emissione (10 EUR), maggiorato degli interessi in rapporto alla cedola annua dell’8,5 % (circa 253 milioni di EUR), e di una penalità di rimborso anticipato se la quotazione dell’azione ING è superiore a 10 EUR. La penalità di rimborso anticipato aumenta con la quotazione dell’azione ING. Per il calcolo del premio di rimborso anticipato, l’aumento della quotazione dell’azione sarà al massimo di 12,45 EUR (12). A questo livello, la penalità è pari al 13 % su base annua. La penalità di rimborso anticipato potrebbe ammontare ad un massimo di 705 milioni di EUR, supponendo che i 5 miliardi di EUR siano rimborsati 400 giorni dopo la data di emissione. La penalità/premio comporta inoltre un importo massimo di 340 milioni di EUR, in grado di garantire ai Paesi Bassi un tasso di rendimento interno minimo del 15 %. In altri termini, considerando che ING dovrebbe normalmente pagare un premio di rimborso di 2,5 miliardi di EUR, tale modifica rappresenterà per ING un vantaggio supplementare compreso tra 1,79 e 2,2 miliardi di EUR, in funzione del prezzo di mercato delle azioni di ING. Le autorità olandesi hanno spiegato che la modifica in questione avrebbe lo scopo di offrire a ING condizioni di uscita analoghe a quelle concesse a SNS (13) e Aegon (14) nel quadro degli apporti di capitale concessi dai Paesi Bassi. L’applicazione di queste modalità di rimborso anticipato è limitata a 5 miliardi di EUR (vale a dire 50 % dell’apporto di capitale iniziale). |
(35) |
ING potrà scegliere di utilizzare l’opzione di riacquisto prima del 31 gennaio 2010 ma, mediante accordi con i Paesi Bassi, tale data potrà essere prorogata sino al 1o aprile 2010 per circostanze eccezionali di mercato, nel caso in cui ING possa dimostrare che non le era economicamente possibile raccogliere sufficienti capitali di base Core-Tier 1 per riacquistare prima i 5 miliardi di EUR. Tale proroga dovrà inoltre, eventualmente, ricevere l’approvazione della Commissione. ING intende utilizzare l’opzione di riacquisto prima del 1o gennaio 2010. Le opzioni di rimborso e di conversione del 50 % restante restano immutate. |
2.3.2. La misura di salvataggio degli attivi deteriorati
(36) |
La seconda misura di aiuto consisteva in una misura di salvataggio degli attivi deteriorati (AD) in rapporto con il portafoglio di crediti Alt-A il cui valore era notevolmente diminuito, esercitando una pressione sulla riserva di rivalutazione negativa. Per motivi di stabilità finanziaria, le autorità olandesi hanno chiesto che la misura sia approvata prima del 31 marzo 2009. Inoltre, se la misura fosse stata modificata anche in modo insignificante, ciò avrebbe provocato una perdita contabile importante per ING. |
(37) |
La misura di salvataggio AD è stata oggetto di una descrizione particolareggiata nella decisione di apertura del 31 marzo 2009. La struttura della misura è pertanto solo brevemente ricordata in questa sede, prima di esporre le principali modifiche apportate alla struttura della remunerazione e delle spese. |
(38) |
Dal 26 gennaio 2009, i Paesi Bassi hanno ricevuto da ING l’80 % di tutti i flussi di tesoreria generati da un portafoglio di valori statunitensi deteriorati RMBS di tipo Alt-A (d’ora in poi «il portafoglio») (raffigurati dal flusso 4 del successivo grafico), oltre ad una commissione di garanzia (flusso 5). Come contropartita, ING riceve dai Paesi Bassi i seguenti cash flow senza rischi:
|
(39) |
I flussi di tesoreria generati dal 20 % rimanente del portafoglio sono conservati da ING e sono al di fuori dello swap di tesoreria. |
(40) |
ING ha accettato di versare ai Paesi Bassi una serie di pagamenti supplementari che comportano di fatto un significativo aumento della remunerazione relativa alla misura di salvataggio AD, mediante strumenti di adeguamento delle spese collegate, come descritto ai considerando 41, 42 e 43:
|
(41) |
Dapprima, a decorrere dal 25 ottobre 2009, i Paesi Bassi ridurranno la commissione di finanziamento per il 57 % (titoli a tasso fisso) del 72 % del portafoglio, di 50 punti base («pb») all’anno («p.a.»), dal 3,5 % (15) p.a. al 3 % p.a., e per il 43 % (titoli a tasso variabile) del 72 % del portafoglio di 50 pb p.a. sulla base del LIBOR + 50 pb p.a. al LIBOR flat. |
(42) |
Successivamente, la commissione di gestione (pagata dai Paesi Bassi a ING), pari a 25 pb p.a. sull’80 % dell’importo restante del portafoglio, sarà portata da 15 pb a 10 pb mediante un aumento della commissione di garanzia (come precisato al successivo considerando 43). |
(43) |
Infine, a decorrere dal 25 ottobre 2009, ING aumenterà la commissione di garanzia di 55 pb p.a. sull’importo restante del portafoglio ceduto, di 82,6 pb p.a. supplementari, portando in tal modo la commissione di garanzia totale a 137,6 pb. Della maggiorazione di 82,6 pb, 67 pb compensano la riduzione di 15 pb della commissione di gestione (pagata dai Paesi Bassi a ING) e una revisione di 52 pb del prezzo di cessione del portafoglio (corrispondente a una diminuzione del prezzo di cessione dal 90 % a circa l’87 %). 15,6 pb costituiscono un adeguamento di recupero per il periodo dal 26 gennaio 2009 (l’avvio della misura iniziale) al 25 ottobre 2009 (16). |
(44) |
Se la misura iniziale tra i Paesi Bassi e ING sarà liquidata (17), l’importo delle somme aggiuntive non pagate relativamente al periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 ottobre 2009 (vale a dire i 15,6 pb inclusi nell’adeguamento della commissione di garanzia) dovrà tuttavia essere pagato. Se si verificherà una liquidazione parziale della misura iniziale, tale importo sarà pagabile proporzionalmente. |
(45) |
Tali modifiche introdotte nell’ottobre 2009 saranno realizzate mediante un accordo separato tra ING e i Paesi Bassi, in modo da preservare l’integrità della misura iniziale. I Paesi Bassi s’impegnano a notificare alla Commissione qualunque liquidazione anticipata, parziale o completa, della misura iniziale. |
2.3.3. Le garanzie
(46) |
Nell’ambito del regime olandese di garanzia (caso N 524/08), i Paesi Bassi hanno inoltre concesso a ING garanzie su debiti a medio termine pari a: i) 9 miliardi di USD (di cui 8,25 miliardi di USD già emessi); e ii) 5 miliardi di EUR (di cui 4,15 miliardi di EUR già emessi). ING paga una commissione di garanzia di 84 pb in media sull’importo garantito. |
(47) |
I Paesi Bassi confermano che le eventuali garanzie aggiuntive concesse a ING saranno oggetto di una notifica individuale. La garanzia a concorrenza di […] miliardi di EUR che i Paesi Bassi si sono impegnati a concedere nel contesto dell’attuazione del piano di ristrutturazione per il finanziamento di Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH)/Interadvies, come descritto ai considerando 55 e 85, sarà anch’essa notificata separatamente alla Commissione. Tali garanzie sino a […] miliardi di EUR sono parte integrante del piano di ristrutturazione cui si riferisce la presente decisione ma la necessità e la remunerazione di tali garanzie devono ancora essere stabilite dai Paesi Bassi e saranno valutate dalla Commissione in una decisione separata, una volta che la misura sarà stata oggetto di una notifica individuale.. |
3. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
3.1. Misure previste nel piano
(48) |
ING prevede di semplificare la struttura del gruppo, ridurre i costi, limitare i rischi, procedere a un certo numero di cessioni, sviluppare una politica di remunerazione redditizia, adattare la sua struttura finanziaria, individuare nuovi obiettivi interni di coefficienti di capitale interni e aumentare il volume dei finanziamenti a lungo termine a partire da fonti diverse dai depositi. Il piano di ristrutturazione deve essere attuato entro cinque anni. |
(49) |
Per semplificare il gruppo, ING ha raggruppato le sue sei linee di attività nell’ambito di due divisioni, la banca e l’assicurazione. Ciascuna divisione è in tal modo divenuta responsabile per l’esecuzione della propria strategia e per la gestione del suo bilancio. Il piano di ristrutturazione prevede che ING proseguirà solo le attività bancarie, abbandonando progressivamente il settore assicurazione. |
(50) |
Le attività bancarie si concentreranno principalmente sull’Europa, sfruttando al tempo stesso opportunità di crescita selettive in altri paesi del mondo. Sul piano strategico, ING intende privilegiare servizi bancari al dettaglio in grado di generare profitti stabili su mercati maturi, opportunità di crescita selezionate per l’attività bancaria al dettaglio in Europa centrale e orientale, attività di banca d’affari ad orientamento europeo allineata con l’attività bancaria al dettaglio, nonché un’attività finanziaria specializzata. La banca opererà sulla base di prodotti standardizzati e di un elevato livello di automatizzazione. Invece di acquisire investimenti come titoli garantiti da elementi dell’attivo (ABS), il gruppo creerà in misura crescente le proprie formule di investimento. |
(51) |
Per il 2009 sono previste riduzioni dei costi di 1,3 miliardi di EUR. Il 35 % di tali riduzioni saranno realizzate mediante una riduzione dei costi relativi agli equivalenti a tempo pieno (ETP) e il 65 % attraverso altre diminuzioni di spese relative al personale esterno, alle attività di marketing e alle corse di Formula 1. La sede contribuisce alla riduzione dei costi. Nell’agosto 2009, era già stata realizzata una riduzione di più di 800 milioni di EUR. A tale scopo, ING ha costituito una riserva per ristrutturazione dell’ordine di 450 milioni di EUR al netto delle imposte. |
(52) |
ING prevede inoltre di adottare alcune misure di riduzione dei rischi, come i programmi di copertura (hedging), riduzioni, chiusure e liquidazioni di posizioni a rischio, nonché una diminuzione dell’esposizione diretta al mercato delle azioni. Per quanto riguarda il suo portafoglio di investimenti, ING ha beneficiato di una misura di protezione degli attivi da parte dei Paesi Bassi sotto forma della misura di salvataggio AD relativo al portafoglio Alt-A. Altre misure attuate da ING comprendono la riclassificazione di un certo numero dei suoi ABS dalla categoria «titoli disponibili alla vendita» alla categoria «titoli detenuti sino alla scadenza», limitando in tal modo la volatilità della riserva di rivalutazione negativa. ING ridurrà la sua esposizione alle classi di attivi più rischiose nell’ambito dei CMBS e RMBS americani. Inoltre, ING non avvierà nuove iniziative che avrebbero l’effetto di aumentare la sua esposizione diretta al mercato immobiliare. |
(53) |
L’impressione della Commissione è che ING adotterà una strategia commerciale [prudente] in particolare per quanto riguarda ING Direct, dal momento che ING intende ormai basare il suo modello imprenditoriale […] su prezzi corretti […] (18) e non intende esercitare un’influenza predominante sui prezzi. |
(54) |
Conformemente alla sua nuova strategia commerciale, ING è attualmente impegnata in numerose cessioni che avranno un impatto significativo sul suo bilancio. È previsto che le misure di ristrutturazione presentate nel piano di ristrutturazione modificato di ING producano una riduzione di bilancio di 616 miliardi di EUR, tenuto conto delle dimensioni delle varie unità al 30 settembre 2008. Tale riduzione di 616 miliardi di EUR risulterà da iniziative di riduzione del livello di leva (deleveraging) e di integrazione di bilancio (circa […] miliardi di EUR), di cessioni bancarie (circa […] miliardi di EUR) e di disinvestimento dell’intera ING Insurance (circa […] miliardi di EUR). Pur avendo un bilancio inferiore a quello della banca, l’assicurazione generava circa il 50 % dei guadagni di ING prima della crisi (19). Rispetto al bilancio del terzo trimestre 2008 (1 376 miliardi di EUR), la riduzione totale del bilancio è di circa il 45 %. |
(55) |
Nel quadro dei disinvestimenti, il piano di ristrutturazione prevede che ING separerà nei Paesi Bassi un’entità bancaria per i servizi al dettaglio perfettamente funzionale e trasferibile (per ulteriori dettagli si veda il successivo considerando 85), vale a dire l’attuale filiale Interadvies (Westland Utrecht Hypotheekbank, Westland Utrecht Effectenbank e Nationale Nederlanden Hypotheekbedrijf, Nationale Nederlanden Financiële Diensten), alla quale sarà unito il portafoglio di crediti al consumo dell’ex Postbank. ING si sforzerà di rendere autonoma l’attività Interadvies (di seguito «WUH/Interadvies») [sulla base di un calendario dettagliato]. Il bilancio totale di questa entità sarà pari a circa [25-50] miliardi di EUR. |
(56) |
[…] Il disinvestimento di WUH/Interadvies non ha sollevato obiezioni in termini di rischi per la stabilità finanziaria del gruppo; le autorità olandesi hanno d’altro canto presentato uno studio sul mercato olandese dei servizi bancari al dettaglio realizzato da un esperto indipendente, dal quale risulta che i conti correnti, anche se generalmente considerati come un prodotto base per la vendita incrociata nelle attività bancarie al dettaglio, non sono essenziali per la distribuzione dei crediti ipotecari e di altri prodotti bancari nei Paesi Bassi, in particolare nel caso di ING. Inoltre questo studio sottolinea l’importanza di Internet come canale dei vendita nei Paesi Bassi, in grado di ridurre la necessità di una rete di succursali per la distribuzione di prodotti bancari. Secondo le autorità olandesi, altri prodotti possono essere associati ai prodotti ipotecari distribuiti da WUH/Interadvies. Il portafoglio di crediti al consumo inserito nella cessione può in particolare costituire un punto di ingresso verso altri tipi di prodotti. |
(57) |
Più in particolare, ING prevede la vendita o la cessione dei seguenti prodotti, entità o attività:
|
(58) |
ING prevede per la banca una crescita organica di circa […] % l’anno durante il periodo di ristrutturazione […]. ING prevede di realizzare l’essenziale di tale crescita attraverso l’attività di prestito a favore dell’economia reale (famiglie e imprese). |
(59) |
ING sta inoltre attuando una nuova politica di retribuzione nel quadro della quale il Consiglio di vigilanza di ING si impegna ad elaborare una politica di retribuzione sostenibile per il Comitato esecutivo e i membri della direzione. Questi meccanismi di incentivazione saranno collegati a una creazione di valore a lungo termine, mediante una presa in considerazione dei rischi e limitando le possibilità di «ricompense in caso di fallimento». |
(60) |
ING s’impegna ad eliminare il doppio effetto leva quanto prima possibile e comunque entro il […]. |
3.2. Capacità di garantire la redditività nel quadro di uno scenario di base e di uno scenario di crisi
(61) |
ING ha comunicato uno scenario di base e uno scenario di crisi al fine di dimostrare la sua capacità di garantire la propria redditività a lungo termine. |
(62) |
Nello scenario di base, ING […]. Inoltre, si suppone che i mercati borsistici […]. |
(63) |
Secondo l’ipotesi di base, i proventi netti del gruppo […]. I guadagni totali del gruppo […]. Il rendimento sui fondi propri (return on equity — RoE) sarebbe […]. Le assicurazioni ING sarebbero […]. |
(64) |
Per la banca, ING prende in considerazione un aumento annuo delle attività ponderate in base al rischio (RWA — risk weighted assets) di circa […] (prima delle cessioni), dovute in parte a […]. Il reddito (escluse le variazioni del valore equo (fair value) e le diminuzioni di valore) dovrebbe […] le attività di banca d’affari dovrebbero […] e le attività bancarie al dettaglio dovrebbero […]. |
(65) |
ING Bank si aspetta di realizzare i suoi obiettivi di dotazione in fondi propri per tutto il periodo coperto dalla proiezione. ING ha fissato nuovi obiettivi di capitalizzazione interna per la banca, vale a dire un coefficiente Tier 1 del […] % e un coefficiente Core-Tier del […] %. Per ING Insurance, l’obiettivo per il coefficiente di copertura dei capitali rimane immutato al 150 %. |
(66) |
Nello scenario di base, il coefficiente totale di solvibilità (capitale totale/RWA) sarebbe di circa […] durante l’intero periodo di ristrutturazione, con i punti più bassi al […]. |
(67) |
ING insurance sarà ceduto durante il periodo di ristrutturazione […]. Nello scenario di base, si prevede che le cessioni generino utili netti pari a EUR […]. |
(68) |
In uno scenario alternativo in cui la banca assicurazione è ceduta […] ING prevede utili netti correlativi più elevati […]. |
(69) |
ING ha inoltre presentato uno scenario di crisi […]. |
(70) |
[…]. Inoltre, ING prende in considerazione un notevole aumento delle probabilità di insolvenza, nonché tassi maggiorati di perdite in caso di insolvenza (LGD — loss given default). |
(71) |
In questo scenario di crisi, i risultati commerciali soggiacenti del gruppo ING sarebbero […]. |
(72) |
Nonostante le premesse di questo scenario di crisi, la capitalizzazione di ING rimarrebbe sufficiente e continuerebbe a soddisfare i requisiti regolamentari […]. |
(73) |
I Paesi Bassi precisano a tale riguardo che negli scenari di crisi ING ha utilizzato, per calcolare le LGD e i suoi portafogli di crediti, modelli di LGD debitamente approvati dall’organismo di controllo dei mercati finanziari, De Nederlandsche Bank (la banca centrale olandese, d’ora in poi «DNB») […]. |
(74) |
ING ha inoltre applicato presupposizioni supplementari più rigorose — che vanno molto al di là dello scenario di crisi presentato per i prestiti ipotecari olandesi al dettaglio (20) […]. Tuttavia, anche nell’ambito di tali premesse, la capitalizzazione di ING rimane sufficiente poiché continua a soddisfare i requisiti regolamentari e arriva persino a mantenere un importo significativo di capitale come ulteriore copertura. |
(75) |
I Paesi Bassi sostengono che la banca ha superato tutte le prove di stress del supervisore per quanto riguarda la liquidità. […]. |
3.3. Strategia di uscita
(76) |
Nello scenario di base del piano di ristrutturazione di ING, i titoli Core-Tier 1 saranno riacquistati da ING sulla base seguente:
|
(77) |
In totale, le […] transazioni genereranno a titolo indicativo un IRR del [15-25] % allo Stato olandese. Quest’ultimo è tenuto a notificare alla Commissione qualunque modifica dell’accordo per il riscatto dei titoli. |
(78) |
Attualmente, ING non ha rimandato alcun pagamento di cedole sugli strumenti ibridi Tier 1 emessi dal gruppo. |
(79) |
Il 14 ottobre 2009 ING ha esercitato una call option su un’obbligazione lower Tier 2. ING ha comunicato alla Commissione il suo rammarico in proposito, segnalando che si trattava di un malinteso […]. Inoltre, i Paesi Bassi ribadiscono di aver ben compreso che in linea di principio la Commissione non ritiene che il rimborso anticipato di strumenti finanziari Tier 1/Tier 2 sia adeguato per banche in corso di ristrutturazione e accetta che in futuro tale acquisto sia discusso caso per caso e sottoposto all’approvazione della Commissione, per un durata di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione o sino alla data nella quale ING avrà interamente riacquistato dallo Stato olandese i titoli core-Tier 1 (compresi gli interessi maturati relativi alle cedole core Tier-1 e alle spese di uscita), a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima. |
(80) |
Non è prevista alcuna uscita unilaterale per la misura di salvataggio AD e i Paesi Bassi s’impegnano a notificare alla Commissione qualunque rescissione convenzionale della misura di salvataggio AD. Il piano di ristrutturazione presuppone tuttavia nello scenario di base che la misura resterà in vigore sino a dopo il 2013. |
3.4. Impegni dei Paesi Bassi
(81) |
Per quanto riguarda le misure di salvataggio AD (vale a dire la «misura di sostegno delle attività illiquide» o MSAI), i Paesi Bassi prendono i seguenti impegni:
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(82) |
Per quanto riguarda le riduzioni di bilancio, nonché l’impegno a cedere la branca assicurazioni, ING Direct US e altre entità entro la fine del 2013, i Paesi Bassi si impegnano a quanto segue:
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(83) |
I Paesi Bassi s’impegnano inoltre a che ING si attenga al divieto di procedere ad acquisizioni:
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(84) |
I Paesi Bassi s’impegnano inoltre a vietare a ING di esercitare un’influenza predominante sui prezzi:
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(85) |
I Paesi Bassi s’impegnano ad adottare un certo numero di disposizioni particolareggiate relative alla cessione di WUH/Interadvies:
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(86) |
I costi di tutti i fiduciari designati durante il processo di ristrutturazione saranno presi a carico da ING. |
(87) |
Per ristabilire la redditività, i Paesi Bassi s’impegnano a che ING aderisca alle seguenti condizioni:
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(88) |
Quanto al rinvio del pagamento delle cedole e il riacquisto dei titoli Tier 1 e Tier 2, i Paesi Bassi s’impegnano a che ING aderisca alle seguenti condizioni:
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(89) |
I Paesi Bassi s’impegnano a che ING si astenga da campagne di comunicazione che presentino la misura di ricapitalizzazione come un vantaggio concorrenziale. |
(90) |
I Paesi Bassi s’impegnano a che ING mantenga le restrizioni sulle politiche di remunerazione delle attività di marketing come previsto in precedenza negli accordi concernenti i titoli Core-Tier 1 e la misura di sostegno delle attività illiquide. |
(91) |
ING e i Paesi Bassi s’impegnano a che la relazione intermedia concernente l’attuazione del piano di ristrutturazione sia inviata alla Commissione ogni sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. |
(92) |
Le autorità olandesi s’impegnano a che la ristrutturazione di ING sia interamente realizzata entro la fine del 2013. |
4. RAGIONI CHE MOTIVANO L’APERTURA DI UN’INCHIESTA
(93) |
Nella decisione di apertura, la Commissione esprimeva dubbi sulla conformità della misura iniziale con la comunicazione sulle attività deteriorate, in particolare a livello della valorizzazione e della condivisione degli oneri. La Commissione ha tuttavia constatato che la misura rispettava le condizioni sull’ammissibilità degli attivi, sul meccanismo di gestione degli attivi, sulla trasparenza e sulla comunicazione delle informazioni e infine sulla commissione di garanzia, secondo quanto stabilito nella comunicazione sulla riduzione di valore delle attività (IAC — «Impaired Asset Communication»). |
(94) |
Quanto alla valutazione, i Paesi Bassi hanno affermato che il valore economico reale (VER) del portafoglio corrispondeva al 97,3 % del suo valore nominale in uno scenario di base e all’88,8 % del suo valore nominale in uno scenario di crisi. Su questa base, il portafoglio è stato ceduto ai Paesi Bassi al 90 % del valore nominale. La Commissione ha espresso dubbi in merito alla valutazione del VER, in particolare sulla scelta del tasso di attualizzazione, le ipotesi scelte per i prezzi dei beni mobili, i livelli di rafforzamento del credito e altri problemi di valutazione. |
(95) |
Quanto alla condivisione degli oneri, la Commissione esprimeva dubbi concernenti il livello della commissione di finanziamento e il carattere appropriato della commissione di gestione pagata dai Paesi Bassi a ING. Inoltre, dal momento che la Commissione nutriva dubbi in merito alla valutazione del portafoglio, eventuali conclusioni negative sul riesame della valutazione potevano anche influenzare direttamente la valutazione della commissione di garanzia. |
5. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
5.1. Esistenza dell’aiuto
(96) |
In virtù dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(97) |
La Commissione ha già stabilito nella decisione di apertura che la ricapitalizzazione di ING costituisce un aiuto di Stato d’importo corrispondente al capitale apportato, vale a dire 10 miliardi di EUR. |
(98) |
La modifica del premio di rimborso costituisce a sua volta un aiuto di Stato nella misura in cui quest’ultimo rinuncia al suo diritto di ottenere redditi. Dal momento che ING aveva già accettato di pagare un premio di rimborso del 150 %, qualunque riduzione costituisce di fatto un mancato guadagno. La modifica delle modalità di rimborso dell’apporto di capitale concesso dalle autorità olandesi comporta un beneficio supplementare per ING, nella fattispecie un aiuto aggiuntivo dell’ordine di 2 miliardi di EUR, come precisato nel precedente considerando 34. |
(99) |
Quanto alla misura di salvataggio AD, la Commissione ha indicato nella decisione di apertura che essa costituiva un aiuto. L’importo dell’aiuto risultante dalla misura di salvataggio AD corrisponde alla differenza tra il prezzo di cessione (basato sul valore economico reale) e il prezzo di mercato del portafoglio trasferito. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità olandesi, il valore nominale totale del portafoglio di crediti Alt-A era di 39 miliardi di USD al 31 dicembre 2008. L’80 % del portafoglio è stato ceduto alle autorità olandesi all’87 % del valore nominale (basato sulla misura modificata), il che rappresenta 27,1 miliardi di USD. Ancora in base alle informazioni fornite dalle autorità olandesi, il valore di mercato totale del portafoglio di crediti Alt-A era il 31 dicembre 2008 pari a 25,8 miliardi di USD, di cui l’80 % (20,6 miliardi di USD) è stato ceduto ai Paesi Bassi. La differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di mercato del portafoglio ceduto è quindi di 6,5 miliardi di USD e ciò corrisponde a circa 5,0 miliardi di EUR (29). L’importo dell’aiuto risultante dalla misura di salvataggio AD è pertanto pari a 5 miliardi di EUR. |
(100) |
I 10 miliardi di EUR di apporto di capitale sono stati inizialmente destinati come segue nell’ambito del gruppo: 5 miliardi di EUR a ING Bank, 4 miliardi di EUR a ING Insurance e 1 miliardo di EUR a livello della holding. ING ha in qualunque momento la facoltà di trasferire l’importo dell’iniezione di capitale tra ING Bank, ING Insurance a la holding. |
(101) |
Inoltre, l’85 % dei cash flow ceduti ai Paesi Bassi nel quadro della misura di salvataggio AD coprivano attivi detenuti da ING Bank, mentre il 15 % erano detenuti da ING Insurance. Dell’importo totale dell’aiuto risultante dalla misura di salvataggio AD (5 miliardi di EUR) 4,25 miliardi di EUR devono pertanto essere attribuiti a ING Bank e 0,75 miliardi di EUR a ING Insurance. |
(102) |
Il risultato è un importo totale dell’aiuto per ING Bank di 9,25 miliardi di EUR (che rappresentano il 2,7 % degli RWA di ING Bank (30)), un importo di aiuto totale per ING Insurance di 4,75 miliardi di EUR (che rappresentano il 50 % dei requisiti di solvibilità di ING Insurance (31)) e il mantenimento di 1 miliardo di EUR a livello della holding. |
(103) |
Per motivi di semplicità e di coerenza con i termini utilizzati nella comunicazione sulle attività deteriorate (IAC), l’importo totale dell’aiuto può anche essere espresso esclusivamente in funzione degli RWA di ING Bank. In questo caso, le due misure e l’aiuto aggiuntivo di 2 miliardi di EUR derivante dalla riduzione del premio di rimborso integrano un elemento di aiuto di circa 17 miliardi di EUR, che rappresenta circa il 5 % degli attivi ponderati in funzione del rischio di ING Bank. |
(104) |
ING ha inoltre ricevuto 5 miliardi di EUR e 9 miliardi di USD di aiuto nell’ambito del regime olandese di garanzia. Sulla base del tasso di cambio prevalente al momento della concessione di tali misure — 1,3 EUR per 1 USD — l’importo delle garanzie concesse è pari a circa 12 miliardi di EUR, vale a dire approssimativamente l’1 % del bilancio totale del gruppo. Le garanzie sono state concesse in un’epoca in cui le condizioni di mercato si deterioravano e durante la quale era difficile per le banche raccogliere fondi. Tali garanzie non avrebbero potuto quindi essere fornite da un investitore del mercato ed esse costituiscono un aiuto aggiuntivo, eventualmente sino a concorrenza dell’importo nominale (32). |
(105) |
I Paesi Bassi sostengono inoltre che per rendere autonoma la banca di servizi al dettaglio WUH/Interadvies, ING avrà […] di miliardi di EUR supplementari […] di garanzie da parte dei Paesi Bassi, garanzie che non sono state ancora concesse e la cui necessità deve ancora essere accertata. I Paesi Bassi vedono in tali garanzie un aiuto supplementare alla ristrutturazione per i beneficiari, che sarà notificata in una fase successiva. La Commissione non si oppone in linea di principio a tale aiuto purché esso resti limitato al minimo necessario per la ristrutturazione di ING (33) e sia sufficientemente remunerato. |
(106) |
In totale, ING riceverà pertanto, a titolo di aiuto alla ristrutturazione, sino a [12-22] miliardi di EUR a titolo di garanzie di liquidità e circa 17 miliardi di EUR di aiuti vari, pari a circa il 5 % degli RWA della banca. |
5.2. Compatibilità
5.2.1. Applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato
(107) |
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato attribuisce alla Commissione il potere di decidere che un aiuto è compatibile con il mercato comune se è destinato «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». Nella sua recente approvazione della proroga del regime olandese di garanzia (34), la Commissione ha riconosciuto che, nell’insieme, la minaccia di un grave turbamento dell’economia olandese persiste e che le misure di aiuto alle banche sono adeguate per farvi fronte. |
(108) |
Considerando la portata delle sue attività di credito in alcuni mercati regionali, la sua presenza transfrontaliera e la sua integrazione e cooperazione con altre banche, la Commissione riconosce che ING è una banca che riveste un’importanza sistemica. […]. Si può pertanto concludere che tale fallimento comporterebbe pesanti conseguenze per il settore finanziario olandese e per l’economia reale. L’aiuto deve pertanto essere valutato nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. |
5.2.2. Compatibilità della misura di salvataggio AD
(109) |
Il trattamento delle misure di salvataggio degli attivi da parte degli Stati membri in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato si basa sulla comunicazione relativa alle attività deteriorate. Tale comunicazione enuncia i principi cui deve conformarsi qualunque misura di salvataggio degli attivi. |
(110) |
I dubbi espressi nella decisione di apertura, secondo i quali la misura di salvataggio AD non sarebbe conforme alle condizioni di compatibilità esposte nella comunicazione sulle attività deteriorate sono superati. |
(111) |
La autorità olandesi si sono impegnate ad adottare la misura maggiorando di 82,6 (35) pb p.a. la commissione di garanzia pagata da ING ai Paesi Bassi, circostanza che ha inoltre modificato il prezzo di cessione della misura, nonché la struttura delle spese collegate. La commissione di finanziamento è stata dal canto suo ridotta di 50 pb p.a. |
(112) |
In primo luogo, nell’ambito della maggiorazione di 82,6 pb p.a. della commissione di garanzia, 52 pb p.a. sono destinati a ridurre il prezzo di cessione degli attivi del portafoglio dal 90 % all’87 % del valore nominale. Questa modifica del prezzo di cessione lo mette in conformità con le stime del portafoglio al suo valore economico reale (VER), basate su ipotesi ragionevoli. In base alla decisione di apertura, le autorità olandesi hanno comunicato valutazioni modificate del portafoglio. Dopo che la Commissione ha espresso dubbi concernenti le ipotesi prescelte per i prezzi immobiliari e i tassi di attualizzazione utilizzati nella valutazione iniziale del portafoglio da parte di Dynamic Credit Partners, le autorità olandesi hanno fornito alla Commissione i risultati di valutazioni che adottano la stessa metodologia ma basate su ipotesi più conservatrici per i prezzi dell’immobiliare e i tassi di attualizzazione. Dopo aver consultato i suoi esperti esterni, la Commissione ha adeguato i risultati per tenere conto di fattori supplementari. A partire da questa analisi, si conclude che un VER stimato all’87 % è accettabile alla luce dei requisiti posti dalla comunicazione sulle attività deteriorate in materia di metodologia di valutazione e di ipotesi realistiche e prudenti, indicate nella decisione di apertura. Con l’adeguamento del VER all’87 % i dubbi iniziali della Commissione sono stati infine superati. |
(113) |
Nella sua decisione di apertura, la Commissione ha espresso dubbi concernenti il livello della commissione di gestione, fissata inizialmente a 25 pb p.a. Mediante un aumento della commissione di garanzia di 15 pb p.a. (oltre ai 52 pb p.a. per l’adeguamento della valutazione e 15,6 pb p.a. per l’adeguamento temporale) la commissione di gestione è stata portata a 10 pb p.a., vale a dire a un livello accettabile considerando le dimensioni del portafoglio in gestione. Si è inoltre tenuto conto dei dubbi della Commissione, anch’essi espressi nella decisione di apertura, riguardanti la commissione di finanziamento, dal momento che quest’ultima è stata ridotta di 50 pb p.a. In questo modo la commissione di finanziamento è messa in conformità con i costi di finanziamento dei Paesi Bassi, così come sono stati presentati alla Commissione dalle autorità olandesi (36). I dubbi iniziali della Commissione relativi alle commissioni di gestione e di finanziamento sono pertanto stati superati. |
(114) |
Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, la comunicazione sulle attività deteriorate enuncia alla sezione 5.2 il principio generale per cui le banche dovrebbero sopportare quanto più possibile le perdite associate alle attività deteriorate. La Commissione stima che una giusta ripartizione degli oneri può essere realizzata solo se le attività deteriorate sono cedute allo Stato a un prezzo di cessione che non supera il VER (37). La Commissione è stata riassicurata su questo punto grazie al prezzo rivisto di cessione, come indicato al precedente considerando 112. |
(115) |
L’adeguamento del prezzo di cessione è realizzato in questo caso mediante un aumento della commissione di garanzia di 52 pb p.a., equivalente in termini di valore attualizzato netto alla differenza tra 90 % e 87 % del valore nominale. Ciò è conforme alla decisione di apertura, nella quale la Commissione accettava l’accordo sullo swap di tesoreria e considerava che gli adeguamenti della valutazione sarebbero stati effettuati mediante una modifica della commissione di garanzia. La misura di salvataggio AD soddisfa pertanto le condizioni relative all’adeguata condivisione degli oneri. |
(116) |
Infine, la misura di salvataggio AD modificata entra in vigore il 25 ottobre 2009 mentre i pagamenti sono stati effettuati nel quadro della struttura iniziale di spese della transazione, più favorevole per ING, tra il 26 gennaio 2009 e il 25 ottobre 2009. Al fine di recuperare sui pagamenti che ING non ha effettuato a beneficio dello Stato durante questo periodo, la commissione di garanzia è stata maggiorata di 15,6 pb p.a. Tale modifica era necessaria per rendere la misura compatibile con la comunicazione sulle attività deteriorate a decorrere dal 26 gennaio 2009. Tuttavia, la maggiorazione in questione non aumenta la valutazione del portafoglio né la condivisione degli oneri, dal momento che si accontenta di applicare la comunicazione sulle attività deteriorate a decorrere dall’entrata in vigore della misura di salvataggio AD, vale a dire con effetto retroattivo. |
5.2.3. Compatibilità dell’aiuto di ristrutturazione
(117) |
La Commissione deve valutare la continuazione di tutte le misure di aiuto d’urgenza precedenti in quanto aiuti alla ristrutturazione. La compatibilità dell’aiuto alla ristrutturazione è valutata sulla base del piano di ristrutturazione, nel contesto della comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione nel settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (38) (la «comunicazione sulla ristrutturazione»). Anche se precedenti decisioni hanno fatto riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (39), la Commissione ha chiarito, al punto 49 della comunicazione sulla ristrutturazione, che tutti gli aiuti notificati alla Commissione prima del 31 dicembre 2009 saranno valutati come aiuti alla ristrutturazione delle banche in virtù della comunicazione sulla ristrutturazione, invece degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. |
(118) |
La comunicazione sulla ristrutturazione non definisce le condizioni nelle quali la banca può avere la necessità di presentare un piano di ristrutturazione ma fa riferimento alle comunicazioni precedenti. |
(119) |
La Commissione considera che ING dovrebbe essere sottoposta a una ristrutturazione approfondita, in particolare perché il beneficiario ha già ricevuto un aiuto di Stato che contribuisce a coprire o ad evitare perdite che superano insieme il 2 % degli RWA totali della banca. Questa posizione è conforme al punto 4 della comunicazione sulla ristrutturazione e al punto 55 della comunicazione sulle attività deteriorate, nonché agli impegni precedenti di ING (40). |
(120) |
Nel valutare un piano di ristrutturazione, la Commission si assicura che la banca sia in grado di ripristinare la sua redditività a lungo termine senza aiuti di Stato (sezione 2 della comunicazione sulla ristrutturazione). |
(121) |
La comunicazione sulla ristrutturazione ricorda in tale contesto che i governi hanno ricapitalizzato le banche essenzialmente per motivi di stabilità finanziaria piuttosto che nella prospettiva di un ritorno alla redditività. La redditività a lungo termine richiede pertanto che qualunque aiuto di Stato ricevuto sia o rimborsato col tempo, come previsto al momento della concessione dell’aiuto stesso, o remunerato alle condizioni normali del mercato, escludendo in tal modo qualunque forma aggiuntiva di aiuto di Stato. Il piano di ristrutturazione stabilisce una strategia convincente per il rimborso del capitale allo Stato olandese, che sarà iniziato ancora prima della pubblicazione della presente decisione. |
(122) |
La comunicazione sulla ristrutturazione spiega che la redditività a lungo termine è garantita quando una banca è in grado di coprire la totalità dei suoi costi, compresi i costi di ammortamento e gli oneri finanziari, e di ottenere un rendimento adeguato dei fondi propri tenuto conto del suo profilo di rischio. Come è indicato al considerando 65, il piano di ristrutturazione dimostra in che modo ING otterrà una redditività adeguata in grado di coprire la totalità dei suoi costi, compresi i costi di ammortamento e gli oneri finanziari, e di ottenere un rendimento adeguato dei suoi fondi propri, tenuto conto del suo profilo di rischio. |
(123) |
Il piano di ristrutturazione dimostra che ING è inoltre in grado di soddisfare i requisiti regolamentari applicabili anche in scenari di crisi con una prolungata recessione mondiale, come richiesto al punto 13 della comunicazione sulla ristrutturazione. Le informazioni comunicate dalle autorità olandesi indicano che ING sarebbe redditizia anche in scenari di crisi basati su ipotesi conservatrici analizzate dalla Commissione. La Commissione osserva che per i livelli di LGD del portafoglio di crediti ipotecari al dettaglio olandesi, i modelli utilizzati da ING sono stati approvati dalla DNB, l’organo di controllo dei mercati finanziari olandesi. Per garantire la qualità del portafoglio di crediti ipotecari olandesi di ING, rigorose ipotesi di crisi supplementari sono state applicate al mercato ipotecario olandese. Secondo le informazioni fornite dalle autorità olandesi, ING sarebbe in grado di soddisfare tutte le sue esigenze di capitale anche di fronte a queste ipotesi di crisi supplementari. |
(124) |
Le cessioni previste genereranno, dopo un certo tempo, un’eccedenza di capitale che dovrebbe rafforzare ulteriormente la capitalizzazione di ING. |
(125) |
Successivamente, conformemente al punto 10 della comunicazione sulle ristrutturazioni, il piano identifica le cause delle difficoltà per la banca e le sue debolezze, sottolineando in quale modo le misure di ristrutturazione proposte porranno rimedio ai problemi incontrati in passato. A tale scopo, il piano di ristrutturazione precisa che il beneficiario migliorerà la sua struttura finanziaria eliminando il doppio effetto leva e aumentando il coefficiente di capitale in senso stretto. ING sarà pertanto in posizione migliore per far fronte in avvenire a sviluppi economici potenzialmente sfavorevoli e assorbire perdite impreviste, anche dopo il rimborso del capitale apportato dai Paesi Bassi. |
(126) |
Il portafoglio Alt-A è stato identificato come uno dei motivi principali del ripetuto bisogno di aiuti pubblici e la preoccupazione dei mercati concernente possibili deprezzamenti di questo portafoglio Alt-A è stato uno degli elementi che hanno portato all’adozione della misura di ricapitalizzazione, prima che fosse approvata la misura di salvataggio AD. La preoccupazione dei mercati è stata eliminata dalla misura di salvataggio AD. […]. A tale proposito, la prevista cessione di ING Direct USA, così come precisata nel piano di ristrutturazione, elimina una delle principali fonti di difficoltà che ha portato all’intervento pubblico. |
(127) |
ING ridurrà ulteriormente la sua esposizione alle categorie di attivi più rischiose e non prevede di aumentare la sua esposizione diretta al mercato immobiliare. ING venderà o ridurrà in tal modo l’esposizione ad altre attività ed attivi a rischio. |
(128) |
ING ha inoltre iniziato una più ampia «eliminazione dei rischi» (una politica di riduzione dei rischi) e un programma di riduzione dei costi che diminuirà in tal modo la complessità del gruppo, separando per la prima volta la divisione banca dalla divisione assicurazione ed eliminando completamente in seguito la branca assicurazione dalle sue attività. Il piano mostra in particolare come ING Direct adotterà una strategia commerciale meno rischiosa e si asterrà dall’attuare una politica dei prezzi […], aspetto sottolineato dal divieto di esercitare un’influenza predominante sui prezzi, secondo quanto descritto ai considerando 53 e 84. |
(129) |
Il piano illustra inoltre che ING tiene conto degli insegnamenti della crisi conformemente al punto 11 della comunicazione sulla ristrutturazione. Ad esempio, il piano spiega che ING prevede di modificare la sua politica di retribuzione al fine di orientare ulteriormente la banca verso realizzazioni a più lungo termine, evitando in tal modo le ricompense in caso di fallimento. […]. |
(130) |
Si conclude pertanto che il piano di ristrutturazione è in grado di restaurare la sua redditività a lungo termine. |
(131) |
Inoltre, il piano di ristrutturazione prevede un contributo proprio adeguato ai costi di ristrutturazione (sezione 3 della comunicazione sulla ristrutturazione). Il piano di ristrutturazione dimostra che ING garantisce una giusta condivisione degli oneri conformemente alla comunicazione sulla ristrutturazione, elemento importante per valutare il rischio morale. |
(132) |
In primo luogo, i Paesi Bassi si sono impegnati ad adeguare le modalità della misura di salvataggio AD per metterla in conformità con i requisiti stabiliti nella comunicazione sulle attività deteriorate. |
(133) |
In secondo luogo, ING pagherà una remunerazione adeguata del suo apporto di capitale conformemente alla comunicazione relativa alla ricapitalizzazione delle istituzione finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario in misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (41) (la «comunicazione sulla ricapitalizzazione»). Questa valutazione non è alterata dalla modifica delle condizioni di rimborso anticipato dal momento che esse costituiscono un premio di rimborso anticipato. Tale premio di rimborso anticipato costituisce indubbiamente una modifica della decisione di ricapitalizzazione, ma è accettabile poiché la Commissione incoraggia il rimborso anticipato. La ragion d’essere di tali incentivi al rimborso è che esso elimina per la banca gli effetti permanenti dei benefici associati agli aiuti di Stato. Ciò è stato applicato in decisioni della Commissione approvate dopo la comunicazione sulla ricapitalizzazione, come nel caso di SNS e di Aegon (cfr. il considerando 33) e dovrebbe applicarsi anche in questo caso, mutatis mutandis. Inoltre, considerando il fatto che l’apporto di capitale procurerà ai Paesi Bassi un IRR del 15 %, la riduzione del premio di rimborso sembra essere anche giustificata di per sé stessa, dal momento che tale IRR costituisce una remunerazione adeguata ai sensi della comunicazione sulla ricapitalizzazione. Di conseguenza, la riduzione del premio di rimborso dovrebbe essere considerata come un aiuto alla ristrutturazione compatibile. |
(134) |
In terzo luogo, ING verserà una remunerazione adeguata per le sue garanzie su elementi di passivo a medio termine, conformemente al regime olandese di garanzia che, a sua volta, è conforme alla comunicazione relativa alla ricapitalizzazione degli istituti finanziari nel contesto dell’attuale crisi finanziaria (42). |
(135) |
I Paesi Bassi si sono inoltre impegnati ad incoraggiare un gran numero di cessioni pianificate nel contesto delle attività mondiali di assicurazione di ING, delle sue attività di gestione di attivi e delle sue attività di banca privata in Svizzera e al di fuori dell’Europa, che contribuiranno a coprire i costi di ristrutturazione. |
(136) |
Inoltre, il piano di ristrutturazione prevede che nel 2009 ING raccoglierà 5 miliardi di EUR di fondi propri attraverso un’emissione di azioni che produrrà una diluizione dei diritti degli azionisti esistenti. Questa operazione può essere considerata come un contributo proprio significativo degli attuali fornitori di capitale. |
(137) |
La limitazione dell’aiuto al minimo necessario è inoltre garantita dall’impegno preso dai Paesi Bassi in virtù del quale il beneficiario non acquisirà altri istituti finanziari o altre imprese in generale se ciò rallenta il rimborso del capitale messo a disposizione dai Paesi Bassi. Ciò garantisce che la banca si asterrà dal qualunque acquisizione […]. |
(138) |
In passato ING non ha tuttavia rispettato la politica della Commissione concernente gli strumenti finanziari Tier 1 e Tier 2, come stabilito al punto 26 della comunicazione sulla ristrutturazione (43). La Commissione ha precisato che nel quadro di una ristrutturazione la compensazione discrezionale delle perdite (ad esempio mediante la liberazione di riserve o la riduzione di fondi propri) da parte delle banche che beneficiano di un aiuto, al fine di garantire il pagamento di dividendi e di cedole sui prestiti subordinati in corso, non è in linea di principio compatibile con l’obiettivo di una condivisione degli oneri. La Commissione ha preso atto del fatto che ING non rimborserà più strumenti Tier 1 e Tier 2 senza l’approvazione formale della Commissione. Il rimborso del 14 ottobre 2009 non ha rispettato questo principio e dovrebbe essere compensato da misure supplementari che limitano la distorsione della concorrenza. |
(139) |
Nella stessa linea, è increscioso il fatto che ING abbia effettuato nel 2009 pagamenti discrezionali di cedole senza alcuna giustificazione valida mentre aveva registrato una perdita nel 2008. Anche se in linea di principio la Commissione ritiene che sia anche necessario nel caso di ING un divieto di pagamento delle cedole, considera tuttavia che questa misura non sarà più necessaria in questo caso purché ING rimborsi 5 miliardi di EUR entro il 31 gennaio 2010. Tale operazione comprenderà inoltre il pagamento delle cedole dei giorni 8 e 15 dicembre 2009. Il rimborso anticipato di una parte significativa dell’aiuto di Stato concesso ai Paesi Bassi risponde alle attuali preoccupazioni della Commissione, secondo le quali tali pagamenti di cedole impediscono a ING di garantire la sua redditività a lungo termine senza aiuti pubblici. Se una banca è in grado di raccogliere un volume così importante di capitali a partire dai mercati e grazie a una strategia chiara per il medio termine, non è più necessario impedirle di utilizzare il suo capitale quando ciò non compromette l’attuazione del suo piano di ristrutturazione. Ciò è stato dimostrato nel piano di ristrutturazione. |
(140) |
Il piano di ristrutturazione implica inoltre in grado sufficiente misure strutturali e comportamentali per limitare le distorsioni della concorrenza. La comunicazione sulla ristrutturazione spiega che tali distorsioni della concorrenza possono crearsi laddove alcune banche si fanno concorrenza sulla base della qualità intrinseca dei loro prodotti e servizi, mentre altre accumulano rischi eccessivi e/o si basano su modelli commerciali non redditizi. Gli aiuti di Stato prolungano tali distorsioni della concorrenza sostenendo artificialmente il potere di mercato dei beneficiari. Possono in tal modo creare un rischio morale nell’ambito del sistema bancario indebolendo al tempo stesso l’incentivo per i non beneficiari a farsi concorrenza, a investire e a innovare. Gli aiuti di Stato possono inoltre mettere in pericolo il mercato unico creando barriere all’entrata e indebolendo gli incentivi a favore delle attività transfrontaliere. |
(141) |
Il punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione nota che al momento di valutare l’importo dell’aiuto e le distorsioni che ne derivano, la Commissione deve esaminare l’aiuto di Stato in termini assoluti e relativi. A tale proposito, ING ha ricevuto un importo di aiuto considerevole che rappresenta il 5 % degli RWA espressi in termini di RWA di ING Bank. Questo livello è molto superiore al «livello di attivazione» del 2 % di RWA (44). Inoltre, ING ha ottenuto un numero significativo di garanzie, che non dovrebbero tuttavia dare origine a misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza in base al punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione poiché ING non ha problemi di finanziamento (che le garanzie di solito aiutano a superare) ma è stata incoraggiata dai Paesi Bassi ad accettare le garanzie al fine di concedere prestiti all’economia reale. Inoltre, non si vede per quale motivo, in questa fase, le garanzie supplementari previste nel piano di ristrutturazione per la cessione di WUH/Interadvies richiederebbero misure aggiuntive per attenuare le distorsioni della concorrenza. Tale misura è, di per sé stessa, una misura che consente di affrontare le distorsioni di mercato nella misura in cui è unicamente concepita per consentire la cessione di WUH/Interadvies. |
(142) |
Si conclude pertanto che l’importo dell’aiuto concesso al beneficiario è importante. Sono quindi necessarie misure significative per rimediare alla distorsione della concorrenza. In funzione del punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione, le misure di attenuazione dovrebbero essere aumentate a causa dell’insignificante ripartizione degli oneri causata dal mancato rispetto della politica della Commissione a proposito degli strumenti Tier-1 e Tier-2, esposta al punto 26 della comunicazione sulla ristrutturazione e chiarita più in dettaglio nei considerando 138 e seguenti della presente decisione (45). |
(143) |
La Commissione ritiene che ING abbia compiuto i passi necessari per affrontare le tre importanti distorsioni della concorrenza, poiché il piano di ristrutturazione prevede un certo numero di cessioni che riducono la presenza sul mercato del beneficiario. A tale riguardo, il beneficiario ridurrà il suo bilancio del 45 % prima della fine del 2013 in rapporto al bilancio del 30 settembre 2008. Queste misure sono solo in minima parte dovute alla riduzione dell’effetto leva e riguardano essenzialmente l’abbandono dell’intera branca assicurativa di ING, nonché la gestione di attivi e i servizi bancari al dettaglio nei Paesi Bassi, i servizi finanziari privati in Svizzera e le attività bancarie altrove al di fuori dell’Europa. La scala delle cessioni proposte è in grado di limitare le distorsioni della concorrenza, anche considerando le circostanze aggravanti indicate ai considerando 138 e 139. |
(144) |
Inoltre, secondo il considerando 32 della comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione favorisce anche una concorrenza efficace e prevede l’accumulazione di potere di mercato e la disincentivazione delle attività transfrontaliere separando un’entità dalle attività di ING sul mercato al dettaglio olandese. La Commissione ha identificato tali condizioni di mercato in particolare nei Paesi Bassi, in cui il mercato dei servizi bancari al dettaglio è fortemente concentrato e ING è uno dei soggetti principali in grado di mantenere la sua elevata quota di mercato grazie agli aiuti di Stato. La scissione di WUH/Interadvies è appropriata perché questa entità è in grado di costituire in futuro un’impresa redditizia in grado di competere nel mercato olandese dei servizi bancari al dettaglio. |
(145) |
Secondo le autorità olandesi, la cessione dovrebbe aumentare la concorrenza su questo mercato altamente concentrato, considerando che l’entità in questione dispone di una buona parte del mercato nel settore dei prestiti ipotecari, dei crediti al consumo e del risparmio. Inoltre, l’entità sarà a pieno titolo un istituto bancario e disporrà di un back office bene attrezzato, di un’interfaccia internet completo con sistema di pagamenti e sarà finanziato da ING. Il fatto che la banca non disporrà di una rete di succursali che, nella maggior parte degli Stati membri, costituisce generalmente una componente essenziale di questo tipo di istituti è almeno parzialmente compensato dall’internet banking, che anche nei Paesi Bassi è un importante canale di distribuzione per i prodotti bancari. È possibile effettuare depositi presso WUH/Interadvies mediante la piattaforma internet. Quanto al know-how e alle risorse umane messe a sua disposizione, la nuova entità sarà in grado di sviluppare ulteriormente le sue attività esistenti ed eventualmente di creare succursali. |
(146) |
Inoltre, la Commissione prende nota dell’argomento delle autorità olandesi, citato nel considerando 56, concernente l’importanza relativamente minore nei Paesi Bassi dei prodotti di conto corrente per la vendita incrociata di altri prodotti bancari al dettaglio. A tale proposito, e in mancanza di qualunque indicazione contraria, la Commissione accetta l’idea che nei Paesi Bassi i prodotti di conto corrente possono rivestire un’importanza relativamente scarsa per la vendita incrociata di altri prodotti bancari al dettaglio. |
(147) |
La Commissione prende atto infine del fatto che ING ha preso numerosi impegni per garantire la redditività dell’attività, come uno «hold separate» manager e un fiduciario incaricato della sorveglianza. Queste due persone vigileranno affinché i diritti ed altri attivi materiali e immateriali dell’impresa (da cedere) siano protetti, difesi e preservati nei confronti di ING. Il meccanismo di arbitraggio attualmente vigente — in base al quale la nuova entità dovrà ricevere tutto ciò che è necessario a garantire la sua redditività a lungo termine — garantirà anche il rispetto da parte di ING dei suoi impegni formalizzati nella presente decisione. Inoltre, ING non avrà come obiettivo i clienti di WUH/Interadvies per i prodotti che le sono stati ceduti, anche se ING ha sempre rapporti di clientela esistenti a questo livello. Inoltre, ING fornirà un finanziamento a WUH/Interadvies durante il periodo di […] successivo all’investimento; l’importanza di tale finanziamento si ridurrà progressivamente nel tempo. D’altro canto, […], la Commissione vigilerà affinché l’impresa sia venduta con l’aiuto di un fiduciario incaricato della dismissione […]. Tutti questi elementi garantiscono che l’entità sarà redditizia e aumenteranno in tal modo la concorrenza sul mercato olandese dei servizi bancari al dettaglio. La Commissione accetta pertanto l’idea che la cessione di WUH/Interadvies possa consentire a un nuovo soggetto di sviluppare attività sul mercato dei servizi bancari al dettaglio nei Paesi Bassi e di rilanciare la concorrenza. |
(148) |
In oltre, i Paesi Bassi si sono impegnati a che ING si astenga dall’acquisire imprese attraenti che saranno probabilmente messe sul mercato a causa della ristrutturazione generale delle società finanziarie e del settore nel suo insieme (46). Ciò impedisce la crescita non organica di ING e consente ad altre società che non hanno ricevuto aiuti di Stato di acquisire tali imprese. |
(149) |
La Commissione ritiene inoltre che l’impegno di non svolgere un ruolo predominante in materia di prezzi sia conforme ai requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione volti a garantire che gli aiuti di Stato non siano utilizzati per offrire condizioni con le quali i concorrenti che non beneficiano di aiuti di Stato non possono competere (considerando 44). Conformemente al punto 32 della comunicazione sulla ristrutturazione, tale impegno può non risultare necessario nei mercati in cui sono stati forniti significativi impegni strutturali. In funzione delle specificità di ciascun caso particolare, il divieto può assumere varie forme al fine di realizzare il migliore equilibrio possibile tra il trattamento individuale delle distorsioni provocate dagli aiuti e le condizioni concorrenziali nei mercati interessati (47). |
(150) |
I Paesi Bassi hanno scelto di imporre a ING un divieto generale in materia di posizione dominante sui prezzi, ai termini del quale ING non può offrire prezzi più vantaggiosi dei suoi tre migliori concorrenti in questo settore. Questo impegno è appropriato nella misura in cui riguarda tutti i mercati nei quali la banca è ben stabilita con una quota di mercato di almeno il 5 % (48). Inoltre, ING e le autorità olandesi si sono impegnate a rispettare tale divieto indipendentemente dalla quota di mercato per quanto riguarda ING Direct Europe. Ciò è giustificato da informazioni ricevute dalla Commissione dalle quali risulta un comportamento commerciale aggressivo. L’effetto di questo divieto dovrebbe essere che […], ING competerà essenzialmente sulla base della qualità nei suoi prodotti e servizi. Ciò dovrebbe eliminare le preoccupazioni suscitate dalle informazioni comunicate alla Commissione e ricordate precedentemente al considerando 6. |
(151) |
Infine, i Paesi Bassi hanno preso l’impegno che ING si asterrà da campagne di comunicazione che presentino la misura di ricapitalizzazione come un vantaggio concorrenziale. |
(152) |
D’altro canto, conformemente alla comunicazione sulla ricapitalizzazione, nulla giustifica più l’insistenza su una restrizione di bilancio temporanea, come quella imposta nella decisione N 528/08. |
5.2.4. Controllo
(153) |
Il piano di ristrutturazione presentato dai Paesi Bassi dovrà essere correttamente realizzato. A tal fine, i Paesi Bassi forniranno alla Commissione relazioni di controllo semestrali. Inoltre, il piano di ristrutturazione e gli impegni presi dai Paesi Bassi prevedono un certo numero di fiduciarie che assisteranno la Commissione nel sorvegliare l’attuazione del piano di ristrutturazione e delle varie misure che esso contiene. |
(154) |
Una pratica corrente della Commissione consiste nel permettere a uno Stato membro di adeguare gli impegni in caso di circostanze eccezionali (49). Ove opportuno, pertanto, in risposta a una domanda dei Paesi Bassi che ne dimostri la fondatezza, la Commissione apporterà le modifiche volute in modo da: i) concedere una proroga del periodo di applicazione delle misure cui si sono impegnati i Paesi Bassi; o ii) sopprimere, modificare o sostituire uno o più aspetti di qualunque impegno sottoscritto dai Paesi Bassi nella presente decisione. |
6. CONCLUSIONE
(155) |
La prima conclusione è che, sulla base delle modifiche presentate dai Paesi Bassi il 20 ottobre 2009, la misura di salvataggio AD è conforme alla comunicazione sulle attività deteriorate e deve quindi essere dichiarata compatibile col mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. |
(156) |
Si conclude, in secondo luogo, che le misure di ristrutturazione che consentono a ING di ristabilire la sua redditività a lungo termine sono sufficienti per quanto riguarda la condivisione degli oneri e sono appropriate e proporzionate per compensare le distorsioni di concorrenza derivanti dalle misure di aiuto in questione. Il piano di ristrutturazione presentato è conforme ai requisiti posti dalla comunicazione sulla ristrutturazione e deve pertanto essere considerato compatibile col mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Le misure di apporto di capitale e le garanzie già concesse possono pertanto essere prorogate conformemente al piano di ristrutturazione. Le restrizioni di bilancio temporanee imposte dalla decisione N 528/08 devono pertanto essere soppresse. |
(157) |
In terzo luogo, le misure di aiuto supplementari presentate nel quadro del piano di ristrutturazione, vale a dire la modifica delle condizioni di riacquisto dei titoli Core Tier 1 ceduti ai Paesi Bassi e le garanzie relative al passivo devono anch’esse essere dichiarate compatibili col mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, considerando l’ampia portata delle misure contro le distorsioni dei mercati presentate nel piano di ristrutturazione e il fatto che l’aiuto permette al beneficiario di migliorare la sua redditività. Ciò vale anche per l’aiuto derivante dalla modifica delle modalità di rimborso del capitale concesse dai Paesi Bassi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura di salvataggio delle attività deteriorate concessa dai Paesi Bassi per il portafoglio Alt A di ING costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
L’aiuto è compatibile con il mercato comune, tenuto conto degli impegni precisati nell’allegato I.
Articolo 2
L’aiuto alla ristrutturazione concesso dai Paesi Bassi a vantaggio di ING costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
L’aiuto è compatibile con il mercato comune, tenuto conto degli impegni precisati nell’allegato II.
La limitazione temporanea della crescita del bilancio, imposta nella decisione della Commissione del 12 novembre 2008 concernente la misura di ricapitalizzazione concessa a ING, è revocata.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) Decisione della Commissione nel caso C 10/09 (ex N 138/09) ING, GU C 158 dell’11.7.2009, pag. 13.
(2) Decisione della Commissione nel caso N 528/08, ING, GU C 328 del 23.12.2008, pag. 10.
(3) Decisione della Commissione nel caso C 10/09 (ex N 138/09) ING, GU C 158 dell’11.7.2009, pag. 13.
(4) GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.
(5) Cfr. nota 1.
(6) Non ancora pubblicata.
(7) Decisione della Commissione del 7 luglio 2009 nei casi N 379/09 e NN 16/09, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(8) Le quote di mercato per il mercato olandese citate nei considerando 19 e 24 tengono conto delle cifre pubbliche contenute nella decisione della Commissione nel caso n. Comp/M.4844 Fortis/ABN Amro Assets. Queste quote di mercato differiscono leggermente dalle cifre attualizzate fornite dai Paesi Bassi. Tuttavia, dal momento che tali differenze non sono significative per quanto riguarda la presente decisione, la Commissione fa riferimento per motivi di coerenza alle cifre verificate.
(9) Parti del presente testo sono state sostituite per evitare la divulgazione di dati riservati. Tali parti sono tra parentesi quadre e sono contrassegnate da un asterisco.
(10) Parti del presente testo sono state omesse per evitare la divulgazione di dati riservati. Tali parti sono indicate da tre puntini tra parentesi quadre e sono contrassegnate da due asterischi.
(11) La misura è descritta nei particolari nella decisione della Commissione N 528/08 del 12 novembre 2008.
(12) La penalità di rimborso anticipato si calcola come segue: 650 milioni di EUR* (numero di titoli riacquistati/500 milioni) * (giorni dall’emissione)/365) * (prezzo prevalente – 10)/(12,5 – 10). Il prezzo prevalente — vale a dire il prezzo di mercato medio cinque giorni prima del rimborso — sarà superiore o uguale a 11,20 EUR e inferiore o uguale a 12,45 EUR.
(13) Decisione della Comissione nel caso N 611/08, GU C 247 del 15.10.2009, pag. 2.
(14) Decisione della Commissione nel caso N 569/09, GU C 9 del 14.1.2009, pag. 3.
(15) La commissione di finanziamento è del 3 % (costo della messa a disposizione in dollari dichiarato dallo Stato olandese), con l’aggiunta di un margine dello 0,5 %.
(16) Un aumento della commissione è applicabile solo a decorrere dal 25 ottobre 2009. Un adeguamento era necessario ed è stato valutato a 15,6 pb per compensare la mancanza di pagamenti tra il 26 gennaio 2009 e il 25 ottobre 2009. Tale adeguamento integra nello stesso tempo la riduzione della commissione di finanziamento di 50 pb (pagata a ING dallo Stato olandese) e l’aumento della commissione di garanzia di 67 pb (pagata da ING allo Stato olandese).
(17) Ciò avverrà se ING riacquisterà in tutto o in parte il portafoglio dallo Stato olandese.
(18) […]
(19) In media, durante il periodo 2004-2007, il 52 % degli utili al netto delle imposte del gruppo provenivano dall’assicurazione.
(20) […]
(21) Supponendo che il rimborso avvenga 400 giorni dopo l’emissione.
(22) Misure di sostegno delle attività illiquide
(23) […]
(24) In particolare, ogni qualvolta che una cessione sarà stata avviata mediante una IMPO già iniziata e un numero importante di azioni (30 % o più) sarà stato collocato prima della fine del periodo di cessione, la Commissione (in consultazione con lo Stato olandese, ING e il fiduciario) prenderà attivamente in considerazione la possibilità di concedere all’entità in questione più tempo per collocare le azioni restanti.
(25) È accettato che più fiduciari possono essere designati in funzione delle varie regioni e/o attività.
(26) […]
(27) Purché sia chiaro che una parte dei prodotti dell’emissione dei diritti di sottoscrizione sarà utilizzata per i pagamenti delle cedole.
(28) Si veda il paragrafo 26 della comunicazione della Commissione sul ripristino della reddittività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.
(29) Ad un tasso di cambio EUR/USD di 1,3.
(30) Alla fine del 2008 gli RWA di ING Bank erano pari a 343 miliardi di EUR.
(31) Sono presi in considerazione i requisiti di solvibilità della fine del 2008.
(32) Decisione della Commissione nel caso C 9/08 del 4 luglio 2008SachsenLB, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale; decisione della Commissione del 29 maggio 2009 nel caso N 264/09, aiuto al salvataggio di HSH Nordbank AG, GU C 179 dell’1.8.2009, pag. 1; decisione della Commissione del 7 maggio 2009 nel caso N 244/09 Commerzbank, GU C 147 del 27.6.2009, pag. 4.
(33) Cfr. i punti 7 e 27 dell’ultimo considerando della comunicazione sulle ristrutturazioni.
(34) Decisione della Commissione del 7 luglio 2009 nel caso N 379/09 e NN 16/09, non ancora pubblicata.
(35) Composti come segue: 52 pb p.a. a livello della valutazione, 15 pb p.a. per la commissione di gestione e 15,6 pb p.a. per coprire il mancato guadagno dello Stato durante il periodo compreso tra il 26 gennaio e il 25 ottobre 2009.
(36) Lo Stato olandese stima che i suoi costi di finanziamento in USD sono di circa il 3 % per una maturità di 5-7 anni, corrispondenti alla durata di vita media ponderata del portafoglio.
(37) Presupponendo una remunerazione adeguata, esistente nella fattispecie.
(38) GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.
(39) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2. Un riferimento è stato fatto esplicitamente nella comunicazione sul settore bancario, al punto 42.
(40) Cfr. la decisione sulle attività deteriorate del 30 marzo 2009, punto 83.
(41) GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.
(42) GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.
(43) MEMO/09/441 dell’8 ottobre 2009 — la Commissione ricorda le regole riguardanti le transazioni di strumenti Tier 1 e Tier 2 per le banche che sono oggetto di un’inchiesta nel quadro di un aiuto alla ristrutturazione.
(44) Se si considera solo l’importo dell’aiuto concesso all’assicurazione, esso rappresenta il 50 % dei requisiti di margine di solvibilità di ING Insurance. Ciò equivale al 4 % del RWA per una banca, nella misura in cui rappresenta la metà capitale minimo richiesto per far funzionare l’entità.
(45) Lo stesso sembra applicarsi per quanto riguarda il rispetto di ING del divieto di fare pubblicità sulla misura di ricapitalizzazione, che non è stato rispettato in Italia e in Spagna alcuni giorni dopo la concessione dell’aiuto.
(46) Si veda: decisione della Commissione del 7 maggio 2009 nel caso N 244/09 Apporto di capitale a Commerzbank, GU C 147 del 27.6.2009, pag. 4, paragrafo 111.
(47) Nella decisione della Commissione del 7 maggio 2009 nel caso N 244/09 Commerzbank, GU C 147 del 27.6.2009, pag. 4, la Commissione ha accettato un divieto in rapporto ai tre concorrenti che offrono prezzi migliori. Nella decisione della Commissione del 18 novembre 2009 nel caso C 18/09, KBC, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, la Commissione ha accettato un divieto secondo il quale KBC s’impegnava a non offrire prezzi migliori di un concorrente tra dieci soggetti di primo piano, in termini di quote di mercato, sui mercati interessati.
(48) Nella decisione della Commissione del 7 maggio 2009 nel caso N 244/09 Commerzbank, GU C 147 del 27.6.2009, pag. 4 e nella decisione della Commissione del 18 novembre 2009 nel caso C 18/09, KBC, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, la Commissione ritiene appropriato limitare il divieto ai mercati nei quali la banca ha una presenza significativa, definita ai fini di questo divieto del miglior prezzo come equivalente a una quota di mercato di almeno il 5 %.
(49) Cfr. Decisione della Commissione del 22 ottobre 2008 nel caso C 10/08, IKB, GU L 278 del 23.10.2009, pag. 32.
ALLEGATO I
Per quanto riguarda la misura di salvataggio delle attività deteriorate, dovranno essere rispettati i seguenti impegni:
— |
A decorrere dal 25 ottobre 2009, il gruppo ING effettuerà pagamenti supplementari ai Paesi Bassi, corrispondenti a un adeguamento della remunerazione Alt-A di – 50 punti base sulla commissione di finanziamento ricevuta da ING e di + 82,6 punti base sulla commissione di garanzia pagata da ING. L’adeguamento della commissione di garanzia comprende 15,6 punti base che rappresentano un adeguamento per il periodo dal 26 gennaio 2009 — data di avvio della MSAI (vale a dire la misura A) — al 25 ottobre 2009. I pagamenti supplementari saranno effettuati nella misura e per la durata definite nell’accordo dell’MSAI. |
— |
I pagamenti supplementari saranno effettuati sotto forma di un accordo separato tra il gruppo ING e i Paesi Bassi, in modo da preservare l’integrità dell’MSAI originaria. |
— |
Esclusa la parte relativa al periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 ottobre 2009 (vale a dire i 15,6 punti base inclusi nell’adeguamento della commissione di garanzia), i pagamenti supplementari non suppongono un versamento residuo nel caso di liquidazione anticipata dell’MSAI. L’importo dei pagamenti supplementari non effettuati, relativi al periodo compreso tra il 26 gennaio 2009 e il 25 ottobre 2009 (vale a dire i 15,6 punti base inclusi nell’adeguamento della commissione di garanzia), rimarrà da pagare in caso di liquidazione parziale o completa della transazione iniziale. Se l’MSAI è liquidata in parte, tale rimborso anticipato sarà applicato pro rata. |
— |
I Paesi Bassi s’impegnano a notificare alla Commissione qualunque liquidazione anticipata, parziale o completa della misura di salvataggio AD. |
ALLEGATO II
Per quanto riguarda l’aiuto alla ristrutturazione, dovranno essere rispettati i seguenti impegni:
a) |
Per quanto riguarda le riduzioni di bilancio, nonché l’impegno a cedere la branca assicurazioni, ING Direct US e altre entità entro la fine del 2013:
|
b) |
I Paesi Bassi s’impegnano inoltre a che ING accetti il divieto di effettuare acquisizioni:
|
c) |
I Paesi Bassi s’impegnano inoltre a vietare a ING di esercitare un’influenza predominante sui prezzi:
|
d) |
I Paesi Bassi s’impegnano ad adottare varie disposizioni particolareggiate relative alla cessione di WUH/Interadvies:
|
e) |
I costi di tutti i fiduciari designati durante il processo di ristrutturazione saranno presi a carico da ING. |
f) |
Per ristabilire la redditività, i Paesi Bassi s’impegnano a che ING aderisca alle seguenti disposizioni:
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g) |
Per quanto riguarda il rinvio del pagamento delle cedole e il riacquisto dei titoli Tier 1 e Tier 2, i Paesi Bassi s’impegnano a che ING accetti quanto segue:
|
h) |
I Paesi Bassi s’impegnano a che ING si astenga dal lanciare campagne di comunicazione che presentino la misura di ricapitalizzazione come un vantaggio concorrenziale. |
i) |
I Paesi Bassi s’impegnano a che ING mantenga le restrizioni sulle sue politiche di remunerazione e sulle attività di marketing come previsto in precedenza negli accordi concernenti i titoli Core-Tier 1 e la misura di sostegno delle attività illiquide. |
j) |
ING e i Paesi Bassi s’impegnano a che la relazione intermedia concernente l’attuazione del piano di ristrutturazione sia presentata alla Commissione ogni sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. |
k) |
Le autorità olandesi s’impegnano a che la ristrutturazione di ING sia interamente realizzata entro la fine del 2013. |
(1) […]
(2) In particolare, ogni volta che una cessione viene avviata mediante una IPO già iniziata e un numero importante di azioni (30 % o più) è stato collocato prima della fine del periodo di cessione, la Commissione (in consultazione con lo Stato olandese, ING e il fiduciario) prenderà attivamente in considerazione la possibilità di concedere all’entità più tempo per collocare le azioni restanti.
(3) È ammesso che più fiduciari possano essere designati in funzione delle diverse regioni e/o attività.
(4) […]
(5) Purché sia chiaro che una parte dei prodotti delle emissioni di diritti di sottoscrizione sarà utilizzata per i pagamenti delle cedole.
(6) Si veda il paragrafo 26 della comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (comunicazione sulla ristrutturazione).