ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.256.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
30 settembre 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 862/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, concernente la partecipazione dell’Unione ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) avviato da alcuni Stati membri ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 863/2010 della Commissione, del 29 settembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per l’esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile

15

 

 

Regolamento (UE) n. 864/2010 della Commissione, del 29 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento (UE) n. 865/2010 della Commissione, del 29 settembre 2010, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la settima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010

19

 

 

DECISIONI

 

 

2010/579/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

20

 

 

2010/580/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

22

 

 

2010/581/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

24

 

 

2010/582/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

26

 

 

2010/583/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

27

 

 

2010/584/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

29

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’autorità di vigilanza EFTA n. 43/10/COL, del 10 febbraio 2010, recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39, della parte 1.2, del capitolo I, dell’allegato I, dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 301/08/COL del 21 maggio 2008

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 199 del 31.7.2010)

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/1


DECISIONE N. 862/2010/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2010

concernente la partecipazione dell’Unione ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) avviato da alcuni Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 185 e 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) («settimo programma quadro»), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»).

(2)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4), favorisce un approccio multitematico dei settori di ricerca relativi a uno o più temi del settimo programma quadro e in questo contesto ha individuato nell’iniziativa a norma dell’articolo 169 del trattato CE nel campo della ricerca comune del Mar Baltico una delle iniziative idonee alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente.

(3)

L’ecosistema del Mar Baltico, un mare interno europeo privo di sbocco sul mare, è uno dei corpi idrici salmastri più grandi al mondo che è stato, ed è tuttora, gravemente colpito da numerose pressioni di origine naturale e pressioni di origine antropica, come l’inquinamento dovuto allo scarico di armi chimiche, ad esempio i gas risalenti alla seconda guerra mondiale ed i composti di metalli pesanti, sostanze organiche, materiale radioattivo e perdite di gasolio per riscaldamento e di petrolio. Lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino di drenaggio del Mar Baltico ha provocato altresì un’immissione eccessiva di fertilizzanti e di materiale organico, portando a un’eutrofizzazione avanzata e all’introduzione nell’ambiente di organismi esotici non endemici. Lo sfruttamento non sostenibile delle risorse ittiche ed i cambiamenti climatici stanno provocando una perdita della biodiversità originaria. Detti fattori e le continue attività umane, compresi i progetti di infrastrutture situati lungo le coste del bacino di drenaggio del Mar Baltico o nelle loro immediate vicinanze e il turismo ecologicamente non sostenibile stanno degradando l’ambiente naturale. Tutti questi fattori stanno riducendo gravemente la capacità del Mar Baltico di fornire in modo sostenibile i beni e i servizi da cui le persone dipendono direttamente e indirettamente per ottenere benefici sociali, culturali ed economici.

(4)

Il Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 ha sottolineato la preoccupazione per la situazione ambientale in cui versa il Mar Baltico, come indicato nella comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa alla strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico. Inoltre, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di un’iniziativa a norma dell’articolo 169 del trattato CE per la regione del Mar Baltico.

(5)

La scienza dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide e a trovare soluzioni agli urgenti problemi ambientali nel Mar Baltico. Tuttavia, la gravità della situazione attuale fa appello ad un’intensificazione qualitativa e quantitativa della ricerca attuale nella regione baltica attraverso lo sviluppo e l’attuazione di un approccio pienamente integrato in cui i programmi di ricerca pertinenti di tutti gli Stati confinanti possano essere perfezionati e mirati per risolvere le questioni complesse e urgenti in modo coordinato, efficiente ed efficace.

(6)

Attualmente, numerosi programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati dai singoli Stati membri a livello nazionale per sostenere la ricerca e lo sviluppo nella regione del Mar Baltico non sono sufficientemente coordinati a livello dell’Unione per conseguire la massa critica necessaria in settori strategici della ricerca e dello sviluppo.

(7)

Peraltro, le strutture specifiche di ricerca esistenti per settore, evolutesi nel corso di una lunga storia di politiche nazionali, sono profondamente radicate nei sistemi di governance nazionali e ostacolano lo sviluppo e il finanziamento della ricerca ambientale multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare necessaria ad affrontare le sfide del Mar Baltico.

(8)

Pur esistendo una lunga tradizione di cooperazione nel campo della ricerca nel Mar Baltico con i paesi interni o esterni all’area del Mar Baltico, i tentativi di collaborazione non hanno finora goduto di risorse finanziarie adeguate per lo sfruttamento ottimale del potenziale della ricerca, a causa della situazione diversa in termini economici e di sviluppo in tali paesi, nonché della forte varietà delle agende di ricerca, dei temi e delle priorità della ricerca a livello nazionale.

(9)

Nel programma di lavoro dell’11 giugno 2007 per il 2007 e il 2008 finalizzato all’attuazione del programma specifico «Cooperazione» la Commissione ha fornito il sostegno finanziario a BONUS ERA-NET ed ERA-NET PLUS nel settore della ricerca ambientale del Mar Baltico allo scopo di intensificare la cooperazione tra le agenzie che finanziano la ricerca ambientale nella regione baltica e favorire il passaggio ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico da attuare in base all’articolo 169 del trattato CE.

(10)

In generale, BONUS ERA-NET e ERA-NET PLUS hanno funzionato bene ed è quindi importante garantire la continuità degli sforzi di ricerca, al fine di affrontare le pressanti sfide ambientali.

(11)

In linea con l’approccio del settimo programma quadro e come riconosciuto in occasione delle consultazioni con le parti interessate svoltesi durante BONUS ERA-NET, sono necessari programmi di ricerca politici nella regione baltica.

(12)

Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia («gli Stati partecipanti») hanno concordato di avviare in maniera congiunta il programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS («BONUS»). BONUS intende sostenere lo sviluppo e l’innovazione scientifici fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per la cooperazione transnazionale tra gli Stati del Mar Baltico per quanto riguarda la ricerca ambientale nella regione del Mar Baltico.

(13)

Anche se ampiamente incentrata sulla ricerca ambientale, BONUS si occupa trasversalmente di alcuni programmi di ricerca dell’Unione riguardanti una serie di attività umane che hanno aumentato gli impatti negativi sul ecosistemi quali la pesca, l’acquacoltura, l’agricoltura, le infrastrutture (anche nel settore dell’energia), i trasporti, la formazione e la mobilità di ricercatori, nonché le questioni di carattere socioeconomico. BONUS è di notevole importanza per alcune politiche e direttive dell’Unione, fra cui la strategia dell’Unione per la regione del Mar Baltico; la politica comune della pesca; la politica agricola comune; la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (5); la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (6), nonché gli impegni dell’Unione in ambito internazionale come il piano d’azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. Di conseguenza, molte altre aree della politica dell’Unione beneficeranno di BONUS.

(14)

Per ottenere un maggiore impatto di BONUS, gli Stati partecipanti hanno deciso di farvi partecipare l’Unione.

(15)

BONUS dovrebbe prevedere una fase strategica, seguita da una fase di attuazione, dando la possibilità di svolgere un’ampia consultazione con le parti interessate su un’agenda di ricerca strategicamente fondata, capace altresì di far fronte alle esigenze emergenti della ricerca. Durante la fase strategica di BONUS, è opportuno fare ricorso alla partecipazione aggiuntiva e settorialmente orientata delle agenzie di finanziamento per migliorare ulteriormente l’integrazione della ricerca indirizzata alle necessità degli utenti finali in tutti i settori, e garantire l’uso e l’assimilazione efficace dei risultati per le disposizioni in materia di gestione delle politiche e delle risorse in un ampio gruppo di settori economici.

(16)

Al termine della fase strategica, la Commissione dovrebbe verificare che l’agenda strategica di ricerca, le piattaforme di consultazione delle parti interessate e le modalità di esecuzione siano pronte per passare alla fase di attuazione di BONUS. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l’agenda strategica di ricerca. Il passaggio alla fase di attuazione dovrebbe svolgersi senza interruzioni e senza ritardi.

(17)

Gli Stati partecipanti hanno deciso di offrire un contributo pari a 50 milioni di EUR a BONUS. I contributi in natura sotto forma di accesso e uso delle infrastrutture («contributi di natura infrastrutturale») dovrebbero essere autorizzati, a condizione che non rappresentino una parte significativa dell’intero contributo. Essi dovrebbero essere sottoposti a una valutazione del loro valore e della loro utilità ai fini dei progetti BONUS.

(18)

La partecipazione dell’Unione a BONUS non dovrebbe eccedere i 50 milioni di EUR per la sua intera durata e dovrebbe corrispondere, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti allo scopo di accrescere il loro interesse a svolgere BONUS congiuntamente. La maggior parte del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere assegnata alla fase di attuazione. Per ogni fase dovrebbe essere definito un tetto che per la fase di attuazione dovrebbe essere incrementato per l’importo rimanente dopo l’attuazione della fase strategica.

(19)

L’attuazione congiunta di BONUS richiede una struttura specifica di esecuzione, come stabilito nella decisione 2006/971/CE. Gli Stati partecipanti hanno convenuto di istituire una struttura specifica di esecuzione denominata Baltic Organisations Network for Funding Science (rete di organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, «GEIE BONUS») per attuare BONUS. GEIE BONUS dovrebbe essere il destinatario del contributo finanziario dell’Unione. Nel rammentare agli Stati partecipanti l’importanza del principio di un «salvadanaio comune vero», ciascuno Stato partecipante deciderà, secondo le norme e le procedure di finanziamento comuni a BONUS, se amministrare il proprio contributo o se fare amministrare tale contributo da GEIE BONUS. GEIE BONUS dovrebbe altresì garantire che l’attuazione di BONUS rispetti il principio della sana gestione finanziaria.

(20)

La concessione del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinata ad impegni formali da parte delle competenti autorità nazionali degli Stati partecipanti e all’erogazione dei rispettivi contributi finanziari.

(21)

Il pagamento del contributo dell’Unione per la fase strategica dovrebbe essere subordinato alla conclusione di una convenzione di sovvenzione tra la Commissione, per conto dell’Unione, e GEIE BONUS, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (7), per agevolare e semplificare la relativa gestione.

(22)

Il pagamento del contributo dell’Unione per la fase di attuazione dovrebbe essere subordinato alla conclusione di un accordo di attuazione tra la Commissione, per conto della Comunità, e GEIE BONUS, che contenga le disposizioni dettagliate relative all’uso del contributo finanziario dell’Unione. Questa parte del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere gestita in modo centralizzato indiretto ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8) («regolamento finanziario») e dell’articolo 35, dell’articolo 38, paragrafo 2, e dell’articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9).

(23)

Gli eventuali interessi maturati sui contributi versati a GEIE BONUS dovrebbero essere considerati introiti propri e assegnati all’attuazione di BONUS.

(24)

Ai fini della tutela dei propri interessi finanziari, l’Unione dovrebbe avere il diritto di ridurre, ritirare o porre fine al proprio contributo finanziario nel caso in cui BONUS sia attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, o nel caso in cui gli Stati partecipanti non contribuiscano, contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS, alle condizioni stabilite negli accordi conclusi tra l’Unione e GEIE BONUS.

(25)

Al fine di attuare BONUS in maniera efficiente, durante la fase di attuazione è opportuno concedere il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti BONUS selezionati a livello centrale sotto la responsabilità di GEIE BONUS, a seguito di inviti a presentare proposte. La concessione e il pagamento di tale contributo finanziario ai partecipanti a BONUS dovrebbero essere trasparenti, non burocratici e avvenire secondo regole comuni in linea con le disposizioni del settimo programma quadro.

(26)

Anche se il Centro comune di ricerca è una direzione della Commissione, i suoi istituti possiedono comunque capacità di ricerca di pertinenza di BONUS in grado di contribuire alla sua attuazione. È pertanto opportuno definire il ruolo del Centro comune di ricerca in termini di ammissibilità al finanziamento.

(27)

Per garantire la parità di trattamento, la valutazione delle proposte dovrebbe seguire gli stessi principi applicabili alle proposte presentate nell’ambito del settimo programma quadro. Di conseguenza, la valutazione delle proposte dovrebbe essere eseguita a livello centrale sotto la responsabilità di GEIE BONUS da esperti indipendenti aventi una buona conoscenza delle circostanze locali in base a criteri trasparenti e comuni ed i finanziamenti dovrebbero essere assegnati in base ad una graduatoria approvata a livello centrale. La graduatoria e le priorità dovrebbero essere approvate da GEIE BONUS immediatamente dopo l’esito della valutazione indipendente, la quale dovrebbe essere vincolante.

(28)

Qualsiasi Stato membro e paese associato al settimo programma quadro dovrebbe avere diritto a partecipare a BONUS.

(29)

In linea con gli obiettivi del settimo programma quadro, la partecipazione a BONUS di qualsiasi altro paese, in particolare dei paesi che si affacciano sul Mar Baltico o che ne alimentano il bacino di drenaggio, dovrebbe essere possibile, laddove tale partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e sia la Commissione sia gli Stati partecipanti vi acconsentano. L’Unione dovrebbe avere il diritto di approvare, conformemente al settimo programma quadro e alle regole e alle condizioni stabilite dalla presente decisione, le condizioni riguardanti il proprio contributo finanziario a BONUS, in merito alla partecipazione allo stesso di altri paesi.

(30)

È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (10), e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (11), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (12).

(31)

È opportuno che le attività di ricerca eseguite nell’ambito di BONUS siano conformi ai principi etici secondo i principi generali del settimo programma quadro e rispettino i principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere, nonché dello sviluppo sostenibile.

(32)

Alla luce di una valutazione intermedia effettuata dalla Commissione, assistita da esperti indipendenti aventi una buona conoscenza delle circostanze locali, la Commissione dovrebbe valutare la qualità e l’efficienza dell’attuazione di BONUS ed i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti e dovrebbe realizzare una valutazione finale.

(33)

I partecipanti a BONUS dovrebbero comunicare e divulgare ampiamente i loro risultati, in particolare ad altri progetti analoghi di ricerca marina a livello regionale, e rendere le informazioni disponibili pubblicamente.

(34)

Il successo dell’attuazione di progetti già avviati nel quadro di BONUS ERA-NET e BONUS ERA-NET PLUS ha messo in luce le condizioni disastrose del Mar Baltico. La situazione ambientale del Mar Baltico dovrebbe pertanto continuare ad essere oggetto di ulteriori attività di ricerca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell’Unione

1.   L’Unione versa un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS («BONUS»), avviato congiuntamente da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia («gli Stati partecipanti»), alle condizioni di cui alla presente decisione.

2.   L’Unione, per l’intera durata di BONUS, versa un contributo finanziario che non eccede 50 milioni di EUR a norma del regolamento (CE) n. 1906/2006 durante la fase strategica e dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario durante la fase di attuazione. Entro tali limiti, il contributo finanziario dell’Unione corrisponde al contributo degli Stati partecipanti.

3.   Il contributo finanziario dell’Unione è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico «Cooperazione».

Articolo 2

Attuazione di BONUS

1.   BONUS è attuato dalla Baltic Organisations Network for Funding Science (rete delle organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, «GEIE BONUS»).

2.   BONUS è attuato in due fasi, vale a dire una fase strategica seguita da una fase di attuazione, conformemente all’allegato I.

3.   La fase strategica di BONUS ha una durata non superiore a diciotto mesi. L’obiettivo è la preparazione della fase di attuazione. Durante la fase strategica GEIE BONUS svolge le seguenti attività:

a)

preparazione dell’agenda di ricerca strategica che definisce il contenuto scientifico di BONUS e si incentra sugli inviti a presentare proposte, conformemente agli obiettivi fissati nel settimo programma quadro;

b)

creazione delle piattaforme per la consultazione delle parti interessate allo scopo di potenziare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti;

c)

preparazione delle modalità di attuazione, comprese le norme e le procedure giuridiche e finanziarie, le disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di BONUS, le risorse umane e gli aspetti relativi alla comunicazione.

4.   Durante la fase di attuazione, che dura almeno cinque anni, devono essere pubblicati gli inviti a presentare proposte di progetti da finanziare che perseguano gli obiettivi di BONUS. Tali inviti a presentare proposte riguardano progetti transnazionali, coinvolgono più partner, con un incentivo ad una partecipazione adeguata delle piccole e medie imprese, e comprendono attività quali ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. I progetti sono selezionati in base ai principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, non lucrosità, non retroattività e finanziamento non cumulabile con altre fonti dell’Unione. La concessione e il pagamento del finanziamento ai partecipanti a BONUS sono conformi a regole comuni in linea con il settimo programma quadro.

Articolo 3

Condizioni del contributo finanziario dell’Unione

1.   Il contributo finanziario dell’Unione per la fase strategica non eccede 1,25 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. L’impegno dell’Unione a contribuire alla fase strategica dipende dall’impegno equivalente degli Stati partecipanti.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione per la fase di attuazione non eccede i 48,75 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. Tale tetto può essere incrementato in base all’importo rimanente dopo l’attuazione della fase strategica. Durante la fase di attuazione, fino al 25 % del contributo degli Stati partecipanti può consistere nel contributo di natura infrastrutturale.

3.   L’erogazione del contributo finanziario dell’Unione per la fase di attuazione è subordinata ai seguenti fattori:

a)

la messa a punto da parte dello Stato partecipante dell’agenda strategica di ricerca, di piattaforme di consultazione delle parti interessate e delle modalità di esecuzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui all’allegato I, sezione 2. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l’agenda strategica di ricerca;

b)

la dimostrazione da parte di GEIE BONUS della sua capacità di attuare BONUS nonché di ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario dell’Unione nell’ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall’articolo 56 del regolamento finanziario e dall’articolo 35, dall’articolo 38, paragrafo 2, e dall’articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

c)

il mantenimento e l’applicazione di un modello di governance appropriato ed efficiente per BONUS conformemente all’allegato II;

d)

lo svolgimento efficiente da parte di GEIE BONUS delle attività relative alla fase di attuazione di BONUS contenute nell’allegato I, che include la pubblicazione di inviti a presentare proposte per l’assegnazione delle sovvenzioni;

e)

un impegno da parte di ogni Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS e all’effettivo versamento del proprio contributo finanziario, in particolare il finanziamento dei partecipanti ai progetti BONUS selezionati in seguito all’invito a presentare proposte;

f)

il rispetto della normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato, in particolare le norme della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (13);

g)

la garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro, nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al principio di sviluppo sostenibile.

Articolo 4

Ruolo del Centro comune di ricerca

1.   Il Centro comune di ricerca è ammesso a beneficiare dei finanziamenti da BONUS, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli Stati partecipanti.

2.   Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte di BONUS, non sono calcolate come contributo finanziario dell’Unione ai fini dell’articolo 1.

Articolo 5

Accordi tra l’Unione e GEIE BONUS

1.   Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase strategica sono stabilite mediante una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS, in conformità delle norme stabilite nella presente decisione e nel regolamento (CE) n. 1906/2006.

2.   Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase di attuazione sono stabilite mediante una convenzione di attuazione e convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS.

La convenzione di attuazione include in particolare quanto segue:

a)

una definizione degli incarichi assegnati;

b)

una disposizione relativa alla tutela dei fondi dell’Unione;

c)

i termini e le disposizioni dettagliati per lo svolgimento degli incarichi, comprese le norme di finanziamento e i limiti di finanziamento massimi per i progetti BONUS, le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l’organizzazione di controlli da effettuare;

d)

le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione degli incarichi;

e)

le condizioni alle quali è posta fine all’esecuzione degli incarichi;

f)

le disposizioni dettagliate per l’esame accurato della Commissione;

g)

le disposizioni che regolano l’uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;

h)

le disposizioni che garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione rispetto alle altre attività di GEIE BONUS;

i)

un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;

j)

le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell’ambito di BONUS riportate nell’articolo 2;

k)

un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all’articolo 13.

3.   La Commissione procede a una valutazione ex ante di GEIE BONUS per ottenere una prova dell’esistenza e del funzionamento adeguato delle procedure e dei sistemi di cui all’articolo 56 del regolamento finanziario.

Articolo 6

Interessi derivanti dai contributi

L’interesse maturato sui contributi finanziari assegnati a BONUS è considerato come un’entrata di GEIE BONUS con destinazione specifica a BONUS.

Articolo 7

Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario dell’Unione

Se BONUS non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, l’Unione può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, in funzione dell’avanzamento dell’attuazione di BONUS.

Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS, l’Unione può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione da parte degli Stati partecipanti

Per l’attuazione di BONUS, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Articolo 9

Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti

La Commissione e la Corte dei conti dell’Unione europea hanno la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi dell’Unione e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e GEIE BONUS mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 10

Informazioni reciproche

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite di GEIE BONUS, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di GEIE BONUS, conformemente alle prescrizioni generali di stesura delle relazioni di cui all’articolo 13.

Articolo 11

Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati

Tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al settimo programma quadro sono legittimati a prendere parte a BONUS, conformemente ai criteri stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f). Gli Stati membri e i paesi associati che prendono parte a BONUS sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

Articolo 12

Partecipazione di altri paesi

Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente.

Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento di BONUS.

Articolo 13

Relazioni annuali e valutazione

La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 190 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea comprende una relazione sulle attività di BONUS.

La Commissione effettua una valutazione intermedia di BONUS entro il 31 dicembre 2014. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti dall’articolo 2 e dall’allegato I e contiene le raccomandazioni di BONUS sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l’integrazione, la qualità e l’efficacia dell’attuazione, compresa l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l’adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni.

Al termine della partecipazione dell’Unione a BONUS, ma non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione effettua una valutazione di BONUS. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 22 settembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 29 aprile 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 luglio 2010.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

(5)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(6)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(7)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(10)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(11)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(12)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(13)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

OBIETTIVI E ATTUAZIONE DI BONUS

1.   Obiettivi di BONUS

BONUS intende migliorare la capacità di ricerca della regione del Mar Baltico sostenendo lo sviluppo e l’attuazione di appositi regolamenti, politiche e prassi di gestione, allo scopo di rispondere efficacemente alle principali sfide ambientali e societarie che la regione affronta e affronterà negli anni a venire e di migliorare l’efficienza e l’efficacia della programmazione e dell’approccio per quanto riguarda la ricerca ambientale frammentata della regione baltica, integrando le attività di ricerca nel sistema del Mar Baltico in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo.

BONUS favorisce inoltre la costituzione e la strutturazione dell’ERA nella regione del Mar Baltico.

Per conseguire detti obiettivi, è necessario migliorare l’efficienza e l’efficacia della programmazione di ricerca ambientale frammentata della regione del Mar Baltico integrando le attività di ricerca in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo, in favore dello sviluppo sostenibile della regione. A tal fine, BONUS intende:

a)

elaborare un’agenda di ricerca strategica politica;

b)

rafforzare il coordinamento e l’integrazione sostenibili di programmi di ricerca pubblici transfrontalieri in tutti i settori;

c)

innalzare la capacità di ricerca dei nuovi Stati baltici membri dell’Unione;

d)

creare adeguate piattaforme per la consultazione delle parti interessate, compresa la rappresentanza di tutti i settori pertinenti;

e)

mobilitare risorse finanziarie supplementari mediante una maggiore collaborazione di ricerca tra tutti i settori nel sistema del Mar Baltico;

f)

stabilire adeguate modalità di attuazione che consentano di eseguire in modo efficace BONUS attraverso un soggetto giuridico di gestione e una struttura di governance comuni;

g)

lanciare inviti comuni a presentare proposte intersettoriali e strategici che coinvolgano più partner.

2.   Fase strategica

2.1.   Obiettivo

La fase strategica prepara la fase di attuazione. Questa prevede lo sviluppo strategico di BONUS allo scopo di garantire un’integrazione ottimale della ricerca nel sistema del Mar Baltico. Mira a rafforzare la partecipazione delle parti interessate e dei gruppi di utenti per garantire che la ricerca sia pertinente alla politica e alla gestione, che l’assegnazione delle priorità dei temi di ricerca avvenga in funzione delle esigenze politiche e che si faccia attivamente appello al pieno coinvolgimento di scienziati e dei loro istituti di ricerca e alle comunità in senso ampio delle parti interessate.

2.2.   Elementi da fornire

GEIE BONUS invia alla Commissione gli elementi da fornire stabiliti nei paragrafi che seguono entro quindici mesi dall’inizio della fase strategica.

La Commissione fornisce consulenza e assistenza su richiesta di GEIE BONUS durante la preparazione degli elementi da fornire. GEIE BONUS riferisce in merito ai progressi compiuti su richiesta della Commissione.

2.2.1.   L’agenda di ricerca strategica

L’agenda di ricerca strategica è sviluppata e concordata previa consultazione fra gli Stati partecipanti, numerose parti interessate e la Commissione. Questa costituisce la base di un programma politico. Mira ad ampliare lo spettro della ricerca per accorpare, oltre all’ecosistema marino, un approccio per bacino che affronti le questioni chiave che minano la qualità e la produttività degli ecosistemi della regione del Mar Baltico.

Essa comprende una descrizione della base di riferimento e dello stato dell’arte della ricerca nel sistema del Mar Baltico, offre una visione strategica e un calendario chiari sulla modalità di conseguimento degli obiettivi fissati e stabilisce i temi indicativi politici per gli inviti a presentare proposte, le relative dotazioni, i tempi di pubblicazione e la durata prevista dei progetti. In aggiunta, prevede misure per venire incontro alle esigenze emergenti della ricerca, sviluppa l’integrazione panbaltica della ricerca, nonché contiene un calendario comune per l’uso condiviso e la pianificazione possibile per gli investimenti futuri nelle capacità infrastrutturali regionali.

2.2.2.   Le piattaforme per la consultazione delle parti interessate

Sulla base di un’analisi esaustiva delle parti interessate pertinenti di BONUS a livello locale, nazionale, regionale ed europeo, si procede all’istituzione di piattaforme e meccanismi per la consultazione delle parti interessate allo scopo di rafforzare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti allo scopo di individuare le lacune importanti, la priorità dei temi di ricerca e il miglioramento dell’acquisizione dei risultati di ricerca. Si prevede a tal fine la partecipazione di scienziati che si occupano anche di scienze naturali non marine e di altre discipline scientifiche sociali ed economiche, per garantire la multidisciplinarità nello sviluppare l’agenda di ricerca strategica, la visione strategica e le priorità di ricerca associate.

È istituito un forum di ricerca settoriale (un organismo costituito dai rappresentanti dei ministeri e altri attori che si occupano della ricerca e della governance del sistema del Mar Baltico) come organismo permanente a sostegno di BONUS, responsabile di discutere della pianificazione e degli esiti dello stesso BONUS e delle esigenze emergenti della ricerca dal punto di vista decisionale. Il forum favorisce e sviluppa l’integrazione della ricerca panbaltica, fra cui l’uso e la pianificazione comuni delle capacità infrastrutturali, aiuta a mettere in luce le esigenze della ricerca, a sviluppare l’impiego dei risultati di ricerca, nonché a favorire l’integrazione del finanziamento della ricerca.

2.2.3.   Le modalità di attuazione

Le modalità di attuazione comprendono tutti gli aspetti che garantiscono l’attuazione positiva dell’agenda di ricerca strategica. Seguono, laddove necessario, le norme del settimo programma quadro. Esse consistono, fra l’altro, degli elementi seguenti:

a)

adottare misure (redazione di documenti, instaurazione di procedure, assunzione e formazione di personale) richieste dal regolamento finanziario per la gestione centralizzata indiretta;

b)

conseguire impegni ufficiali degli Stati partecipanti che ammontano almeno a 48,75 milioni di EUR, di cui fino al 25 % possono essere sotto forma di un contributo di natura infrastrutturale;

c)

formulare una stima realistica basata su prove del valore del contributo di natura infrastrutturale degli Stati partecipanti;

d)

compilare un elenco esaustivo di tutte le infrastrutture, compresi i riferimenti dei relativi proprietari, operatori e altre autorità responsabili, e la relativa pubblicazione e aggiornamento, se del caso;

e)

garantire che vengano concordate e poste in essere le modalità comuni di attuazione per le convenzioni di sovvenzione con i beneficiari di BONUS stipulate centralmente da GEIE BONUS, comprese le norme comuni e concordate per la partecipazione, il modello della convenzione di sovvenzione, le linee guida per i candidati, i partecipanti e i valutatori indipendenti, nonché le modalità per l’audit dei beneficiari, compresa la possibilità per la Commissione e la Corte dei conti di espletare detti audit;

f)

sviluppare una struttura di governance appropriata per la gestione di BONUS in tutte le fasi della durata del progetto;

g)

garantire che venga fornito un finanziamento adeguato per potenziare GEIE BONUS in termini di risorse umane e competenze multidisciplinari al fine di sostenere gli aspetti strategici e l’attuazione efficiente di BONUS;

h)

sviluppare una struttura di finanziamento per i progetti BONUS;

i)

sviluppare una strategia di comunicazione e divulgazione che, nella misura del possibile, garantisca che i risultati e i dati seguano gli standard della rete europea per l’osservazione e la raccolta di dati sull’ambiente marino.

In merito ai contributi di natura infrastrutturale, è necessario sviluppare norme e approcci specifici durante la fase strategica in cui gli Stati partecipanti si impegnano a fornire gratuitamente ai beneficiari di BONUS l’accesso e l’uso delle infrastrutture (in particolare le navi di ricerca). I costi derivanti dall’uso di tali infrastrutture non sono ammissibili ai costi dei progetti. Al riguardo, GEIE BONUS stipula gli accordi pertinenti con gli Stati partecipanti o i proprietari delle infrastrutture, i quali:

a)

definiscono la metodologia di valutazione dei contributi di natura infrastrutturale;

b)

garantiscono che GEIE BONUS, la Commissione e la Corte dei conti possano espletare l’audit per quanto concerne l’accesso e l’uso delle infrastrutture e dei costi che ne derivano;

c)

stabiliscono che le parti contraenti sono tenute a riferire su base annuale sui costi sostenuti per l’accesso o l’uso da parte dei beneficiari di BONUS delle infrastrutture.

2.2.4.   Finanziamento dell’Unione della fase strategica

I costi ammissibili sono rimborsati fino al 50 % e si tratta di quei costi effettivi sostenuti da GEIE BONUS e iscritti in bilancio necessari per conseguire l’obiettivo individuato al punto 1. I costi possono essere ammissibili al 1o gennaio 2010 e sono definiti ulteriormente nella convenzione di sovvenzione per la fase strategica.

3.   Fase di attuazione

A condizione che le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), siano soddisfatte e che l’audit ex ante di GEIE BONUS dia esiti positivi, la Commissione e GEIE BONUS stipulano la convenzione di attuazione.

3.1.   Obiettivi

Durante la fase di attuazione sono pubblicati e effettuati inviti congiunti a presentare proposte per finanziare i progetti di BONUS orientati strategicamente e indirizzati agli obiettivi di BONUS. I temi sono ricavati dall’agenda di ricerca strategica di BONUS, rispettano il più possibile il calendario stabilito e riguardano la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività formative e/o divulgative.

3.2.   Attuazione dei progetti di BONUS

I progetti di BONUS sono attuati mediante progetti transnazionali che coinvolgono più partner, ossia almeno tre soggetti giuridici ammissibili indipendenti di tre Stati membri o paesi associati, di cui almeno due appartenenti agli Stati partecipanti di BONUS.

I soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati possono ricevere il finanziamento di BONUS. I consorzi che presentano una proposta per un progetto BONUS possono inserire partecipanti di un paese terzo a condizione che possa garantire realisticamente di avere le risorse necessarie a coprire interamente i costi della sua partecipazione.

Ogni invito a presentare proposte indica chiaramente gli argomenti scientifici. Gli argomenti sono individuati da GEIE BONUS in consultazione con la Commissione. Individuando gli argomenti, è opportuno tenere conto delle esigenze emergenti, dei risultati e degli esiti dei progetti attuati in passato e delle ampie consultazioni delle parti interessate avviate durante la fase strategica e per tutta la durata di BONUS.

GEIE BONUS pubblica il più diffusamente possibile gli inviti a presentare proposte usando supporti informativi specifici, in particolare i siti web relativi al settimo programma quadro, e si rivolge a tutte le parti interessate pertinenti attraverso la stampa specialistica e le brochure. Gli inviti a presentare proposte rimangono aperti per almeno tre mesi. I progetti proposti sono trasmessi centralmente a GEIE BONUS da parte dei candidati in risposta agli inviti e nell’ambito di una procedura di valutazione monofase.

I progetti proposti sono valutati e selezionati centralmente sulla base di un’analisi indipendente alla luce di criteri definiti di ammissibilità e di selezione e aggiudicazione. I criteri di valutazione fondamentali sono l’eccellenza scientifica, la qualità dell’attuazione e l’impatto atteso del progetto. Gli inviti a presentare proposte includono i criteri di valutazione fondamentali. Altri criteri possono essere introdotti a condizione che questi siano pubblicati nell’invito a presentare proposte, non abbiano carattere discriminatorio e non prevalgano sui criteri di valutazione fondamentali.

GEIE BONUS garantisce che ogni proposta ricevuta venga valutata di concerto con almeno tre esperti indipendenti nominati dalla stessa sulla base dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 1906/2006. Ogni proposta di progetto riceve un punteggio. Gli esperti indipendenti esaminano i progetti alla luce dei criteri di valutazione e assegnano loro un punteggio su una scala da 0 a 5 per criterio secondo le norme di presentazione delle proposte, nonché le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione del settimo programma quadro.

GEIE BONUS stabilisce una lista di finanziamenti strettamente conforme ai risultati della valutazione indipendente. La graduatoria stilata dagli esperti indipendenti è ritenuta vincolante per l’assegnazione dei fondi di BONUS.

La gestione amministrativa delle sovvenzioni assegnate ai progetti BONUS selezionati è svolta a livello centrale sotto la responsabilità di GEIE BONUS.

3.3.   Altre attività

Oltre alla gestione di BONUS di cui ai punti 3.1 e 3.2, GEIE BONUS espleta le seguenti attività:

a)

aggiornamento regolare dell’agenda di ricerca strategica e assegnazione delle priorità dei temi di ricerca per tenere conto delle esigenze emergenti, dei risultati e degli esiti dei progetti precedentemente attuati e sulla base delle procedure di consultazione allargata di cui al punto 2.2.2;

b)

favorire l’accesso per i gruppi di ricerca transnazionali e multidisciplinari dai progetti finanziati di BONUS alle infrastrutture e agli strumenti di ricerca unici;

c)

promuovere un’interfaccia scienza-politica efficace che garantisca un’acquisizione ottimale dei risultati di ricerca;

d)

fare in modo che il finanziamento degli Stati partecipanti garantisca la sostenibilità di BONUS senza il finanziamento dell’Unione nel periodo successivo a BONUS;

e)

intensificare la collaborazione tra i programmi di ricerca ambientali regionali e le comunità scientifiche pertinenti in altri bacini marini europei;

f)

svolgere attività di comunicazione e divulgazione;

g)

GEIE BONUS si impegna proattivamente a condividere le migliori prassi con altri bacini marini regionali europei, nonché comunicare adeguatamente a livello europeo per garantire l’armonizzazione e il perfezionamento.

3.4.   Contributi durante la fase di attuazione

La fase di attuazione di BONUS è cofinanziata dagli Stati partecipanti e dall’Unione durante un periodo di almeno cinque anni fino alla chiusura dell’intero ciclo di tutti i progetti finanziati da BONUS, purché gli impegni dell’Unione siano presi fino al 2013 e tutti gli obblighi di relazione alla Commissione siano adempiuti. Il contributo finanziario dell’Unione durante la fase di attuazione corrisponde ai contributi in denaro e di natura infrastrutturale degli Stati partecipanti in favore dei progetti BONUS versati attraverso GEIE BONUS, nonché i costi correnti sostenuti da GEIE BONUS nella fase di attuazione. Detti costi correnti non possono eccedere l’importo di 5 milioni di EUR.

GEIE BONUS è il destinatario e l’amministratore del contributo finanziario dell’Unione. Uno Stato partecipante può decidere di amministrare il proprio finanziamento nazionale e destinare il proprio contributo in denaro esclusivamente alla ricerca nazionale selezionata a livello centrale oppure affidare l’amministrazione del proprio contributo in denaro a GEIE BONUS.

Fatte salve le condizioni convenute nelle convenzioni finanziarie annuali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il contributo finanziario dell’Unione è versato sulla base di prove di pagamento del contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore dei beneficiari di BONUS o di GEIE BONUS e dell’erogazione dei contributi di natura infrastrutturale per i progetti di BONUS.

L’utilizzo appropriato del finanziamento di BONUS da parte dei beneficiari rientra fra le responsabilità di GEIE BONUS ed è stabilito mediante un audit finanziario indipendente dei progetti svolto da GEIE BONUS o da chi per esso.

3.5.   Finanziamento dei progetti BONUS

Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), il finanziamento dei progetti BONUS copre fino al 100 % dei costi ammissibili calcolati secondo le norme comuni di finanziamento e i tassi comuni di finanziamento, come stabilito da GEIE BONUS nelle modalità di attuazione e concordato dalla Commissione nella convenzione di attuazione.


ALLEGATO II

GESTIONE DI BONUS

L’iniziativa BONUS è gestita da GEIE BONUS attraverso il suo segretariato. GEIE BONUS ha istituito le seguenti strutture ai fini di BONUS:

a)

comitato direttivo,

b)

segretariato,

c)

comitato consultivo,

d)

forum di ricerca settoriale e

e)

forum dei coordinatori di progetto.

a)

Il comitato direttivo è la più alta autorità in seno a GEIE BONUS, che forma il relativo organo decisionale e il consiglio a capo del segretariato. Il comitato direttivo è composto di funzionari di alto livello degli enti di gestione e finanziamento della ricerca nominati dai membri di GEIE BONUS. È presieduto dal presidente, una posizione che ruota annualmente tra i membri di GEIE BONUS. I presidenti precedenti, correnti e futuri formano il comitato esecutivo a sostegno del segretariato riguardo a questioni di importanza strategica. Sulla base delle proposte del segretariato, il comitato direttivo decide sull’orientamento strategico di BONUS, comprese le decisioni concernenti la definizione e l’aggiornamento di BONUS, la pianificazione dell’invito a presentare proposte, il profilo di bilancio, i criteri di ammissibilità e di selezione, il gruppo di valutatori, l’approvazione della graduatoria dei progetti di BONUS da finanziare, il monitoraggio dell’avanzamento dei progetti BONUS finanziati e la supervisione del lavoro adeguato e ordinato del segretariato per quanto riguarda BONUS.

b)

Il segretariato è guidato dal direttore esecutivo che esegue le decisioni del comitato direttivo e funge da rappresentante principale di BONUS presso la Commissione e le varie agenzie di finanziamento nazionali. Il segretariato è responsabile del coordinamento e monitoraggio generale delle attività di BONUS, della pubblicazione, valutazione ed esito degli inviti a presentare proposte e del monitoraggio dei progetti finanziati, dal punto di vista sia contrattuale che scientifico, nonché delle relazioni di avanzamento destinate al comitato direttivo. Si occupa altresì della pianificazione e organizzazione delle consultazioni con le parti interessate e il comitato consultivo, del loro successivo perfezionamento e dell’integrazione nell’agenda di ricerca strategica e della promozione delle interfacce scienza-politica efficaci.

c)

Il comitato consultivo assiste il comitato direttivo e il segretariato. Si compone di scienziati di alta reputazione internazionale, rappresentanti di parti interessate pertinenti, fra cui, per esempio, turismo, energie rinnovabili, pesca, acquacoltura, trasporto marittimo, fornitori di biotecnologia e tecnologia, comprese le organizzazioni industriali e della società civile con un interesse in questi settori, altri programmi di ricerca baltici integrati e altri mari regionali europei. Fornisce consulenze, orientamenti e raccomandazioni indipendenti riguardanti questioni scientifiche e politiche attinenti a BONUS, fra cui consigli su obiettivi, priorità e orientamenti di BONUS, metodi per rafforzare le prestazioni di BONUS e la realizzazione e la qualità dei risultati di ricerca, sviluppo delle capacità, capacità di stabilire contatti e la pertinenza del lavoro per conseguire gli obiettivi di BONUS. Offre inoltre assistenza relativa all’uso e alla divulgazione dei risultati relativi a BONUS.

d)

Il forum di ricerca settoriale è composto di rappresentanti dei ministeri e di altri attori che si occupano di ricerca e governance del sistema del Mar Baltico. Si riunisce una volta l’anno in una riunione consultiva che discute gli esiti di BONUS e le esigenze emergenti della ricerca da una prospettiva decisionale. Costituisce un dibattito per sviluppare l’integrazione panbaltica della ricerca, compresa la ricerca pertinente finanziata per settore e l’uso e la pianificazione delle infrastrutture comuni.

e)

Il forum dei coordinatori di progetto si compone di coordinatori di progetti finanziati attraverso BONUS. Assiste il segretariato nelle questioni relative al coordinamento scientifico di BONUS e l’integrazione e la sintesi dei risultati della ricerca.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/15


REGOLAMENTO (UE) N. 863/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per l’esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 134 e 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), stabilisce i termini per l’esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile.

(2)

L’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 967/2006 stabilisce che, in caso di esportazione della produzione fuori quota, il fabbricante deve presentare le prove d’esportazione richieste all’organismo competente dello Stato membro anteriormente al 1o aprile successivo alla campagna di commercializzazione nella quale l’eccedenza è stata prodotta.

(3)

Se alcune destinazioni non sono ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, il fabbricante è tenuto a fornire le prove di arrivo a destinazione della merce conformemente all’articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (3). L’esperienza ha mostrato che per talune destinazioni l’ottenimento di tutti i documenti necessari può richiedere un certo tempo. È pertanto opportuno, nei suddetti casi, offrire la possibilità di prorogare il termine.

(4)

Se il termine fissato per la presentazione delle prove dell’esportazione all’organismo competente dello Stato membro è prorogato, occorre adeguare anche il termine entro il quale lo Stato membro deve comunicare il prelievo totale che i fabbricanti debbono pagare e il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento. Analogamente, occorre modificare il termine entro il quale gli Stati membri devono determinare e comunicare alla Commissione le eccedenze.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli articoli 3, 4 e 19 del regolamento (CE) n. 967/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 967/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Qualora gli Stati membri ricorrano alla possibilità prevista all’articolo 19, paragrafo 3, i termini di cui al primo comma sono fissati rispettivamente al 1o novembre e al 1o dicembre.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente il secondo comma:

«Qualora gli Stati membri ricorrano alla possibilità prevista all’articolo 19, paragrafo 3, il termine di cui al primo comma è fissato al 31 dicembre.»;

3)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 2, lettera c), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii)

i documenti necessari per lo svincolo della cauzione di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 376/2008 e, se alcune destinazioni non sono ammissibili, per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, i documenti di cui all’articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se alcune destinazioni non sono ammissibili per l’esportazione di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, gli Stati membri possono, su richiesta scritta del fabbricante, prorogare di sei mesi il termine del 1o aprile previsto al paragrafo 2, lettera c), per la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 2, lettera c), ii).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/17


REGOLAMENTO (UE) N. 864/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,4

MK

52,7

TR

50,2

ZZ

62,4

0707 00 05

TR

128,7

ZZ

128,7

0709 90 70

TR

115,8

ZZ

115,8

0805 50 10

AR

126,2

CL

124,0

EG

66,3

IL

120,5

MA

157,0

TR

97,5

UY

128,7

ZA

102,7

ZZ

115,4

0806 10 10

TR

118,2

ZA

56,9

ZZ

87,6

0808 10 80

AR

56,1

AU

217,4

BR

48,8

CL

112,7

CN

82,6

NZ

95,9

US

85,0

ZA

82,8

ZZ

97,7

0808 20 50

CN

81,6

ZA

88,6

ZZ

85,1

0809 30

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 40 05

BA

53,5

IL

173,4

MK

45,0

ZZ

90,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.9.2010   

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L 256/19


REGOLAMENTO (UE) N. 865/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2010

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la settima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 446/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di burro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la settima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita del burro immagazzinato in Francia a causa della scarsa quantità immagazzinata in tale Stato membro. Per il burro immagazzinato in Stati membri diversi dalla Francia non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settima gara parziale relativa alla vendita di burro nell'ambito della gara di cui al regolamento(UE) n. 446/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 settembre 2010, il prezzo minimo di vendita del burro immagazzinato in Francia è di 356,00 EUR/100 kg.

Nell'ambito di tale gara parziale non si deve fissare il prezzo minimo di vendita del burro immagazzinato in Stati membri diversi dalla Francia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


DECISIONI

30.9.2010   

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L 256/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/579/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate dal segretariato generale della Commissione rispettivamente il 15 ottobre e il 18 novembre 2009, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per il rinnovamento e la manutenzione di un ponte di confine.

(2)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 25 febbraio 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania e dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 2 marzo 2010 la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

(3)

Scopo della misura è considerare interamente situati sul territorio del Granducato di Lussemburgo, in conformità a un accordo tra i due paesi, un ponte di confine sulla Mosella e il relativo cantiere ai fini della fornitura di beni, della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni destinati al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte stesso.

(4)

In assenza di tale misura, sarebbe necessario stabilire se il luogo di imposizione sia la Repubblica federale di Germania o il Granducato di Lussemburgo. I lavori eseguiti sul ponte di confine in territorio tedesco sarebbero soggetti all’imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelli eseguiti nel Granducato di Lussemburgo sarebbero soggetti all’imposta sul valore aggiunto in Lussemburgo. Il ponte attraversa inoltre un territorio a gestione congiunta (condominio) e i lavori effettuati in tale zona non potrebbero essere attribuiti esclusivamente al territorio di uno dei due Stati membri per la determinazione di un singolo luogo di fornitura o di prestazione.

(5)

La misura è quindi intesa a semplificare la procedura di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sul rinnovamento e sulla manutenzione del ponte in oggetto.

(6)

La deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono autorizzati a considerare che il ponte di confine sul fiume Mosella, che collega la strada tedesca B 419 con la strada N1 del Lussemburgo tra Wellen e Grevenmacher, e il relativo cantiere siano interamente situati sul territorio del Granducato di Lussemburgo ai fini delle forniture di beni, delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni destinati al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


30.9.2010   

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L 256/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2010/580/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 29 gennaio 2010 il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l’autorizzazione ad applicare misure fiscali particolari nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 2007/740/CE (2).

(2)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 febbraio 2010, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 2 marzo 2010, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

(3)

La misura autorizzerebbe il Regno dei Paesi Bassi ad applicare nell’industria della confezione un sistema per trasferire l’obbligo di versamento dell’IVA al Tesoro dal subappaltatore all’impresa di confezione (imprenditore principale). Il sistema costituirebbe un meccanismo di inversione contabile limitato alle operazioni a monte della catena commerciale e pertanto non si applicherebbe agli operatori che vendono al consumatore finale. Il meccanismo è volto a combattere le frodi di carattere specifico nel mercato manifatturiero nazionale.

(4)

Tali misure si sono dimostrate in passato una forma di prevenzione efficace in un settore in cui la riscossione dell’IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. La misura richiesta va pertanto considerata un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione ed elusione fiscale nell’industria della confezione.

(5)

La scelta del luogo di fabbricazione nel settore della confezione è influenzata dai bassi costi della manodopera e i subappaltatori ricorrono di frequente alla rilocalizzazione da un paese all’altro. La decisione 2007/740/CE ha chiesto pertanto al Regno dei Paesi Bassi di monitorare e valutare l’impatto di tali fattori sull’efficacia della deroga e di trasmettere una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

(6)

Da tale relazione risultava che l’incidenza delle frodi è notevolmente diminuita e che il numero di imprese dell’industria della confezione che beneficiano del meccanismo di inversione contabile di cui alla decisione 2007/740/CE, ha registrato un calo costante grazie alla misura di deroga e ai cambiamenti intercorsi sul mercato internazionale. Pertanto, il settore dell’industria della confezione nel Regno dei Paesi Bassi sta gradualmente ritornando a condizioni di stabilità.

(7)

Per portare a termine tale processo il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto una proroga della misura per un periodo limitato e al contempo ha dichiarato, che la decisione finale sull’eventuale abolizione del regime di deroga sarà presa nel 2011. È quindi opportuno che la deroga continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.

(8)

Qualora il Regno dei Paesi Bassi consideri necessaria un’ulteriore proroga della deroga oltre il 2012, esso dovrebbe trasmettere entro il 1o aprile 2012 una nuova relazione di valutazione alla Commissione, accompagnata dalla richiesta di deroga in questione.

(9)

La deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione europea provenienti dall’IVA, né ha effetti sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad applicare un sistema per trasferire l’obbligo di versamento dell’IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all’impresa di confezione (imprenditore principale).

Articolo 2

Una richiesta di proroga della misura oltre il 2012 è accompagnata dalla trasmissione da parte del Regno dei Paesi Bassi alla Commissione, entro il 1o aprile 2012, di una relazione relativa, in particolare, all’efficacia della misura ed ad eventuali elementi relativi alla rilocalizzazione di subappaltatori nell’industria della confezione verso altri paesi.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio del 13 novembre 2007 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a continuare ad applicare una misura particolare di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 71).


30.9.2010   

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L 256/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/581/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 16 novembre 2009, la Repubblica di Polonia ha chiesto l’autorizzazione per l’applicazione di una misura speciale in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione dell’imposta a credito (la «misura speciale»).

(2)

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Repubblica di Polonia con una lettera datata 14 dicembre 2009. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

La Polonia applica una limitazione alla detrazione dell’IVA per le autovetture. Tuttavia, taluni veicoli a motore diversi dalle autovetture sono, in ragione del design che li caratterizza, adatti sia all’uso privato che all’uso a fini economici.

(4)

Attualmente, se un soggetto passivo intende utilizzare a fini privati un veicolo diverso da un’autovettura sul cui acquisto, acquisto intracomunitario, importazione, noleggio o leasing ha detratto, in tutto o in parte, l’imposta a credito, egli deve contabilizzare l’imposta a debito su tale uso privato. Tuttavia per il soggetto passivo è difficile valutare accuratamente l’uso privato e, per le autorità fiscali, è difficile controllarlo.

(5)

Allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, la Polonia ha richiesto una deroga, al fine di limitare il diritto di detrazione dell’IVA relativa a veicoli diversi dalle autovetture che possono essere utilizzati sia a fini economici che privati, a concorrenza del 60 % dell’IVA corrisposta a fronte dell’acquisto, acquisto intracomunitario, importazione, noleggio o leasing fino ad un massimo di 6 000 PLN, con il fine di prevenire l’eccessiva detrazione IVA in relazione ad auto lussuose per le quali è più probabile un uso a fini privati. Conseguentemente il soggetto passivo non deve più contabilizzare l’IVA a debito sull’uso privato del veicolo.

(6)

Questa misura speciale deve applicarsi solo a veicoli a motore diversi dalle autovetture aventi una portata massima di oltre 500 kg e un peso massimo di 3,5 tonnellate. I veicoli per uso speciale, quali quelli per assistenza stradale, le autofunebri, le pale caricatrici e i veicoli per la rivendita o la locazione a terzi non rientrano nel campo di applicazione della deroga.

(7)

L’autorizzazione ha validità limitata e giungerà a scadenza il 31 dicembre 2013. In base ai dati raccolti nel frattempo, si potrà valutare se la deroga rimane giustificata.

(8)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a limitare, a concorrenza del 60 %, il diritto di detrazione dell’IVA sull’acquisto, acquisizione intracomunitaria, importazione, noleggio o leasing di veicoli a motore diversi dalle autovetture, fino a un massimo di 6 000 PLN.

Tale limitazione si applica solo a veicoli a motore diversi dalle autovetture aventi una portata massima di oltre 500 kg e un peso massimo di 3,5 tonnellate.

Articolo 2

Le disposizioni dell’articolo 1 non si applicano alle seguenti categorie di veicoli:

a)

veicoli acquistati per rivendita, noleggio o leasing;

b)

veicoli che, conformemente ai criteri stabiliti nelle disposizioni fiscali, possono essere considerati come veicoli destinati principalmente al trasporto di merci;

c)

veicoli che svolgono funzioni specifiche;

d)

veicoli intesi al trasporto di almeno 10 passeggeri incluso il conducente.

Articolo 3

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, a fini diversi da quelli aziendali, di un veicolo al quale si applica il limite di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

Articolo 5

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


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L 256/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/582/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate dal segretariato generale della Commissione, rispettivamente il 19 giugno e il 19 novembre 2009, l’Italia e la Francia hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura fiscale speciale relativa al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza dell’attuale tunnel stradale del Colle di Tenda, nonché alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, che correrà parallelo a quello già esistente (la «misura»).

(2)

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 14 dicembre 2009, delle richieste presentate dalla Francia e dall’Italia. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Francia e all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Il tunnel stradale del Colle di Tenda è un collegamento stradale permanente tra Francia e Italia. L’accordo del 12 marzo 2007 tra i due Stati membri citati ha designato l’Italia come responsabile per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza del tunnel esistente, nonché per la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza del nuovo tunnel che, una volta completato, accoglierà il traffico diretto in senso opposto rispetto a quello che sarà utilizzato nell’attuale tunnel.

(4)

Mediante la misura l’intero sito occupato dal tunnel già esistente nonché il perimetro e il cantiere del nuovo tunnel saranno considerati come parte del territorio italiano ai fini della fornitura di beni e della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni destinate alle operazioni connesse alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza di entrambi i tunnel. In assenza di una tale misura, sarebbe necessario, secondo il principio della territorialità, verificare per ogni fornitura se il luogo d’imposizione si trova in Francia o in Italia.

(5)

La misura è quindi intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto relativa al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel esistente e, contemporaneamente, alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel.

(6)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica francese e la Repubbblica italiana sono autorizzate a considerare l’intero sito dell’attuale tunnel stradale del Colle di Tenda e il cantiere del nuovo tunnel stradale del Colle di Tenda, che correrà parallelo al primo, come situati sul territorio italiano ai fini della fornitura di beni e della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni connesse alla costruzione e, successivamente, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, nonché ai fini del funzionamento, della manutenzione e della sicurezza del tunnel attuale.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


30.9.2010   

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L 256/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/583/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 23 settembre 2009, la Romania ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

(2)

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 14 dicembre 2009, della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

(3)

L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è, di norma, tenuto al pagamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto («IVA»). La deroga richiesta dalla Romania mira a designare quale debitore dell’IVA il destinatario di cessioni di beni o di prestazioni di servizi in due casi specifici. Il primo riguarda soggetti passivi che forniscono prodotti del legno quali definiti dalla normativa nazionale. Il secondo si riferisce alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi effettuata da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale, ad eccezione dei dettaglianti.

(4)

Spesso difficoltà finanziarie impediscono alle imprese in stato d’insolvenza di versare all’erario l’IVA relativa alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi da esse effettuate. Tuttavia, il destinatario di tali cessioni di beni o prestazioni di servizi può in teoria detrarre l’IVA sebbene questa non sia stata versata all’erario dal cedente o fornitore.

(5)

Dal momento che per i dettaglianti è difficile individuare, al momento della vendita, la soggettività passiva dei loro clienti, è opportuno che l’inversione contabile non si applichi ai dettaglianti sottoposti a procedura concorsuale.

(6)

I problemi che la Romania deve affrontare nel mercato del legname sono anche dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. Sul mercato sono presenti numerose piccole imprese che le autorità rumene hanno difficoltà a controllare. La forma più diffusa di evasione fiscale consiste nella fatturazione dell’operazione da parte dell’impresa, che poi scompare senza versare l’imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale.

(7)

Designando il destinatario quale debitore dell’IVA nei casi di cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi e nei casi di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi, ad eccezione dei dettaglianti, sottoposti a procedura concorsuale, la deroga permette di superare i problemi incontrati senza modificare l’importo dell’imposta dovuta. Ciò ha l’effetto di prevenire alcuni tipi di evasione o di elusione.

(8)

La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi generalmente, ma solo a operazioni e settori specifici in cui sussistono notevoli problemi di riscossione dell’imposta, di elusione o di evasione fiscale.

(9)

È opportuno limitare nel tempo la durata dell’autorizzazione fino al 31 dicembre 2013. In base all’esperienza acquisita fino a tale data, sarà possibile valutare se la deroga continua ad essere giustificata o meno.

(10)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata fino al 31 dicembre 2013 a designare quale debitore d’imposta il soggetto passivo destinatario della cessione di merci o della prestazione di servizi di cui all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica:

a)

alla cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi inclusi il legname in piedi, il legno da lavoro di spacco o in tronchi, la legna da ardere, i derivati del legno, il legno squadrato o i trucioli di legno, nonché il legno grezzo, trasformato o semilavorato;

b)

alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale, ad eccezione dei dettaglianti.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


30.9.2010   

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L 256/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/584/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (la «direttiva IVA»), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 17 febbraio 2010, la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura in deroga all’articolo 287, punto 10, della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 50 000 EUR (la «misura»). La misura esenterebbe detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.

(2)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, con lettera del 4 maggio 2010, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 7 maggio 2010 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Gli Stati membri possono già optare per l’applicazione di un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume annuale per il regime speciale supera quella attualmente consentita alla Lettonia ai sensi dell’articolo 287, punto 10, della direttiva IVA, che ammonta a 17 200 EUR.

(4)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole e, in ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi e lascia libere le imprese di optare per il regime IVA normale.

(5)

Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 (2), al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA la Commissione ha incluso disposizioni miranti a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d’affari annuo per la franchigia d’imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzare annualmente l’importo. La domanda presentata dalla Lettonia è conforme alla predetta proposta.

(6)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 50 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica.

Essa cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, il 31 dicembre 2013.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU C 24 del 29.1.2005, pag. 8.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/30


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 43/10/COL

del 10 febbraio 2010

recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39, della parte 1.2, del capitolo I, dell’allegato I, dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 301/08/COL del 21 maggio 2008

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 109 e il protocollo 1,

visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5 (b) della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’Accordo SEE,

visto l’Atto di cui al punto 1.1.4 del capitolo I dell’allegato I dell’Accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità), modificato e adeguato all’Accordo SEE ed in particolare all’articolo 6, paragrafo 2, dell’Atto,

visto l’Atto di cui al punto 1.1.5 del capitolo I dell’allegato I dell’Accordo SEE (direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE), modificato e adeguato all’Accordo SEE e in particolare all’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto,

visto l’Atto di cui al punto 1.2.111 del capitolo I dell’allegato I dell’Accordo SEE (decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità) modificato, e in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, dell’Atto,

considerando quanto segue:

L’Autorità di vigilanza EFTA, con decisione n. 301/08/COL del 21 maggio 2008, ha abrogato la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 378/07/COL del 12 settembre 2007 e ha redatto un nuovo elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Il governo della Norvegia ha chiesto che l’approvazione per i prodotti refrigerati -HC-T(1)(2)(3)- per il centro d’ispezione di Honningsvåg (posto d’ispezione frontaliero di Honningsvåg) sia stralciata dall’elenco di cui al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I all’Accordo SEE e sostituita dall’approvazione per i prodotti congelati soltanto -HC-T(FR)(1)(2)(3)-.

Il governo della Norvegia ha chiesto che i posti d’ispezione Harøysund (posto d’ispezione frontaliero di Kristiansun) e Vannøy (posto d’ispezione frontaliero di Tromsø) siano stralciati dall’elenco di cui al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

L’Autorità di vigilanza EFTA, con la decisione n. 494/09/COL, ha informato in materia il comitato veterinario EFTA che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA. I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I controlli veterinari sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati dalle autorità nazionali competenti ai posti d’ispezione frontalieri elencati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 301/08/COL, del 21 maggio 2008, è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2010.

Articolo 4

L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 5

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2010.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

1

=

Nome

2

=

Codice TRACES

3

=

Tipo

A

=

Aeroporto

F

=

Ferrovia

P

=

Porto

R

=

Strada

4

=

Centro di ispezione

5

=

Prodotti

HC

=

Tutti i prodotti per il consumo umano

NHC

=

Altri prodotti

NT

=

Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T

=

Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR)

=

Prodotti congelati

T(CH)

=

Prodotti refrigerati

6

=

Animali vivi

U

=

Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E

=

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O

=

Altri animali

5-6

=

Note particolari

(1)

=

Controllo secondo le disposizioni della decisione della Commissione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2)

=

Unicamente prodotti imballati

(3)

=

Unicamente prodotti della pesca

(4)

=

Unicamente proteine animali

(5)

=

Unicamente lana e pelli

(6)

=

Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7)

=

Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8)

=

Unicamente equidi

(9)

=

Solo pesci tropicali

(10)

=

Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11)

=

Unicamente alimenti per animali in massa

(12)

=

Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo; nonché, per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13)

=

Nagylak HU: è un posto d’ispezione frontaliero (per prodotti) e un luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14)

=

Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione dell’UE

(15)

=

Unicamente animali di acquacoltura

(16)

=

Unicamente farina di pesce

Paese: Islanda

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU 1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Paese: Norvegia

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U, E, O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 


Rettifiche

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/34


Rettifica del regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 31 luglio 2010 )

All'articolo 1, punto 2, lettera a), secondo comma:

anziché:

«Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’associazione di produttori, da una cooperativa di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.»,

leggi:

«Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.»

All'articolo 1, punto 2, lettera a), terzo comma:

anziché:

«h)

all'81 % per la frutta secca;»,

leggi:

«h)

all'81 % per la frutta essiccata;».