ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.233.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 233

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
3 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, che istituisce gli orientamenti relativi alla compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 775/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Los Pedroches (DOP)]

7

 

*

Regolamento (UE) n. 776/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Génisse Fleur d’Aubrac (IGP)]

9

 

*

Regolamento (UE) n. 777/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Toscano (DOP)]

11

 

*

Regolamento (UE) n. 778/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Val di Non (DOP)]

13

 

*

Regolamento (UE) n. 779/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Thüringer Rotwurst (IGP)]

15

 

*

Regolamento (UE) n. 780/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Thüringer Leberwurst (IGP)]

19

 

 

Regolamento (UE) n. 781/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento (UE) n. 782/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

25

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/61/UE della Commissione, del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/1


REGOLAMENTO (UE) N. 774/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

che istituisce gli orientamenti relativi alla compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 prevede l’istituzione di un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione. In conformità a tale regolamento, la Commissione deve stabilire degli orientamenti che specifichino le modalità della procedura e della metodologia da applicare nel meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e regole adeguate che portino ad una graduale armonizzazione nella fissazione di corrispettivi nell’ambito dei sistemi tariffari nazionali.

(2)

Una notevole esperienza è stata ormai acquisita da quando è stata riconosciuta per la prima volta la necessità di un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione, in particolare attraverso meccanismi volontari adottati dagli stessi. Va detto però che questi ultimi hanno incontrato sempre maggiori difficoltà nel raggiungere un accordo in merito ai suddetti meccanismi volontari.

(3)

È necessario che degli orientamenti vincolanti che istituiscono un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione forniscano una base stabile per il funzionamento del suddetto meccanismo e prevedano una equa compensazione ai gestori per quanto riguarda i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

(4)

I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi o di territori che hanno concluso accordi con l’Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo di compensazione tra sistemi di trasmissione sulla stessa base dei gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri.

(5)

È opportuno consentire che i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l’Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica contraggano accordi multilaterali con i gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri che permettano a tutte le parti di ottenere una compensazione per i costi relativi al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, su una base equa e ragionevole.

(6)

È necessario che i gestori del sistema di trasmissione ottengano una compensazione per le perdite di energia derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Tale compensazione dovrebbe basarsi su una stima delle perdite che avrebbero subito in assenza di flussi di transito di energia elettrica.

(7)

Deve essere costituito un fondo finalizzato a compensare i gestori del sistema di trasmissione per i costi sostenuti per mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Il valore di tale fondo dovrebbe basarsi su una valutazione, effettuata a livello dell’Unione europea, dei costi medi incrementali di lungo periodo sostenuti per mettere a disposizione l’infrastruttura per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica.

(8)

I gestori del sistema di trasmissione dei paesi terzi devono sostenere gli stessi costi dei gestori degli Stati membri per l’utilizzo del sistema di trasmissione dell’Unione.

(9)

Le variazioni nei corrispettivi applicati ai produttori di energia elettrica per l’accesso al sistema di trasmissione non devono mettere a repentaglio il funzionamento del mercato interno. Per questo motivo i corrispettivi medi imposti per l’accesso alla rete negli Stati membri devono rimanere all’interno di una forbice che garantisca l’ottenimento dei benefici derivanti dall’armonizzazione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1228/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento, sulle loro reti, di flussi transfrontalieri di energia elettrica sulla base degli orientamenti che figurano nella parte A dell’allegato.

Articolo 2

I corrispettivi applicati dai gestori delle reti per l’accesso al sistema di trasmissione sono conformi agli orientamenti di cui alla parte B dell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento scade il 2 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE A

ORIENTAMENTI SULL’ISTITUZIONE DI UN MECCANISMO DI COMPENSAZIONE TRA GESTORI DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

1.   Disposizioni generali

1.1.

Il meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (ITC) prevede una compensazione per i costi di vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica incluso l’accesso transfrontaliero alla rete interconnessa.

1.2.

I gestori del sistema di trasmissione istituiscono un fondo ITC finalizzato a compensare i gestori del sistema di trasmissione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

Il fondo ITC prevede una compensazione per:

1)

le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica; e

2)

i costi della messa a disposizione dell’infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

1.3.

I contributi al fondo ITC vengono calcolati conformemente al punto 6.

Le somme versate dal fondo ITC vengono calcolate conformemente ai punti 4 e 5.

I gestori del sistema di trasmissione sono responsabili per quanto riguarda l’organizzazione della riscossione di tutti i contributi e il versamento di tutti i pagamenti al fondo ITC ed è inoltre incaricata di determinare il calendario dei pagamenti. Tutti i contributi e i pagamenti vengono effettuati quanto prima e al massimo entro sei mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono.

1.4.

Il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità (ERGEG), istituito dalla decisione 2003/796/CE della Commissione (1), riferisce alla Commissione, una volta all’anno, in merito all’attuazione del meccanismo ITC e alla gestione del fondo ITC.

I gestori del sistema di trasmissione cooperano con ERGEG a questo fine e forniscono a ERGEG e alla Commissione tutte le informazioni necessarie in proposito.

1.5.

Il flusso di transito dell’energia elettrica viene calcolato, in genere su base oraria, prendendo la quantità assoluta più bassa delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica sulle interconnessioni tra sistemi di trasmissione nazionali.

Ai fini del calcolo dei flussi di transito dell’energia elettrica, la quantità delle importazioni e quella delle esportazioni in ciascuna interconnessione tra i sistemi di trasmissione nazionali devono essere ridotte in funzione della quota di capacità assegnata in maniera non conforme al punto 2 degli orientamenti per la gestione delle congestioni che figurano all’allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003.

Fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del presente punto, le importazioni e le esportazioni di energia elettrica sulle interconnessioni con i paesi terzi cui si applicano le disposizioni del punto 7.1 sono incluse nel calcolo dei flussi di transito di energia elettrica.

1.6.

Ai fini di questa parte dell’allegato, per flusso netto di energia elettrica si intende il valore assoluto della differenza tra il totale delle esportazioni di energia elettrica da un determinato sistema di trasmissione nazionale verso paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC e il totale delle importazioni di energia elettrica da paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC verso lo stesso sistema di trasmissione.

Per le parti del meccanismo ITC che hanno un confine in comune con almeno un paese terzo cui si applicano le disposizioni del punto 7.1 si apportano i seguenti adeguamenti al calcolo dei flussi netti:

1)

se le esportazioni totali di energia elettrica verso i paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC sono superiori alle importazioni totali dai paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC, i flussi netti sono ridotti del valore corrispondente:

a)

ai flussi netti delle importazioni dai paesi terzi; o

b)

se inferiori, ai flussi netti delle esportazioni verso i paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC;

2)

se le importazioni totali di energia elettrica dai paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC sono superiori alle esportazioni totali verso i paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC, i flussi netti sono ridotti del valore corrispondente:

a)

ai flussi netti delle esportazioni verso i paesi terzi; o

b)

se inferiori, ai flussi delle importazioni dai paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC.

1.7.

Ai fini del presente allegato, per «carico» s’intende la quantità totale di energia elettrica che esce dal sistema di trasmissione nazionale verso i sistemi di distribuzione connessi, verso i consumatori finali connessi al sistema di trasmissione e verso i produttori di energia elettrica per il consumo necessario alla generazione di elettricità.

2.   Partecipazione al meccanismo ITC

2.1.

Ogni autorità di regolamentazione garantisce che i gestori del sistema di trasmissione presenti nella propria area di competenza possano partecipare al meccanismo ITC e che ai corrispettivi applicati dai gestori del sistema di trasmissione per l’accesso alle reti non vengano aggiunti ulteriori corrispettivi per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.2.

I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione europea tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo ITC.

In particolare, i gestori del sistema di trasmissione che operano nei territori di cui all’articolo 9 del trattato della Comunità dell’energia (2) hanno diritto a partecipare al meccanismo ITC.

Ogni gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo che partecipa al meccanismo ITC viene trattato alle stesse condizioni di un gestore del sistema di trasmissione di uno Stato membro.

3.   Accordi multilaterali

3.1.

I gestori del sistema di trasmissione possono concludere accordi multilaterali relativi alla compensazione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra gestori del sistema di trasmissione che partecipano al meccanismo ITC e i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l’Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica e che, il 16 dicembre 2009, hanno firmato l’accordo volontario tra i gestori del sistema di trasmissione riguardante la compensazione tra i gestori del sistema di trasmissione.

3.2.

Tali accordi multilaterali mirano a garantire la parità di trattamento tra un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo e un gestore del sistema di trasmissione di un paese che partecipa al meccanismo ITC.

3.3.

Se necessario tali accordi multilaterali possono raccomandare una opportuna correzione alla compensazione totale per quanto riguarda la compensazione relativa alla messa a disposizione dell’infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica stabilita conformemente al punto 5. Tale correzione eventuale è subordinata ad approvazione della Commissione.

3.4.

Un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo non può essere trattato più favorevolmente rispetto a un gestore del sistema di trasmissione che partecipa al meccanismo ITC.

3.5.

Tutti gli accordi multilaterali devono essere presentati alla Commissione che, dopo aver valutato se la continuazione dell’accordo multilaterale interessato promuove il completamento e il funzionamento del mercato interno dell’elettricità e gli scambi transfrontalieri, esprime un parere in merito. Il parere della Commissione valuta in particolare se:

1)

l’accordo riguarda solo la compensazione tra gestori del sistema di trasmissione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica;

2)

sono rispettati i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.4.

3.6.

Ai fini del parere di cui al punto 3.5 la Commissione consulta tutti gli Stati membri, tenendo conto in particolare dei pareri degli Stati membri che hanno un confine in comune con il paese terzo interessato.

4.   Compensazione per le perdite

4.1.

La compensazione per le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolata separatamente dalla compensazione per i costi sostenuti per la messa a disposizione dell’infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

4.2.

L’importo delle perdite subite su un sistema di trasmissione nazionale viene stabilito calcolando la differenza tra:

1)

l’ammontare delle perdite effettivamente subite dal sistema di trasmissione durante il periodo di riferimento; e

2)

l’ammontare stimato delle perdite nel sistema di trasmissione che si sarebbero registrate nel sistema durante il periodo di riferimento in assenza di flussi di transito di energia elettrica.

4.3.

I gestori del sistema di trasmissione sono responsabili del calcolo di cui al punto 4.2 e lo pubblicano, unitamente al metodo applicato per ottenerlo, in un formato adeguato. Tale calcolo può essere effettuato partendo da stime relative a date diverse del periodo di riferimento.

4.4.

Il valore delle perdite subite da un sistema di trasmissione nazionale in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolato sulla stessa base approvata dall’autorità di regolamentazione per quanto riguarda tutte le perdite subite dai sistemi nazionali di trasmissione. ERGEG verifica i criteri per la valutazione delle perdite a livello nazionale, prestando particolare attenzione al fatto che le perdite siano valutate in maniera equa e non discriminatoria.

Quando l’autorità di regolamentazione competente non abbia approvato una base per il calcolo delle perdite subite in un periodo di tempo nel quale si applica il meccanismo ITC, il valore delle perdite ai fini del meccanismo ITC si basa sulle stime riviste da tutti i gestori del sistema di trasmissione.

5.   Compensazione per la messa a disposizione dell’infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica

5.1.

L’ammontare della compensazione annua per l’infrastruttura transfrontaliera deve essere ripartito tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili dei sistemi di trasmissione nazionali come compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione dell’infrastruttura necessaria al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

5.2.

L’ammontare della compensazione annua per l’infrastruttura transfrontaliera deve essere ripartita tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili dei sistemi di trasmissione nazionali in proporzione al:

1)

fattore transito, che si riferisce ai transiti sul sistema di trasmissione nazionale in proporzione al totale dei transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali;

2)

fattore carico, che si riferisce al quadrato dei transiti di energia elettrica, in proporzione al carico più i transiti su quel sistema di trasmissione nazionale rispetto al quadrato dei transiti di energia elettrica in proporzione al carico più i transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali.

Il fattore transito rappresenta il 75 % e il fattore carico il 25 %.

5.3.

L’importo della compensazione per l’infrastruttura transfrontaliera è fissato a 100 000 000 EUR all’anno.

6.   Contributi al fondo ITC

6.1.

I gestori del sistema di trasmissione contribuiscono al fondo ITC in proporzione al valore assoluto dei flussi netti verso e a partire dai rispettivi sistemi nazionali di trasmissione in percentuale della somma del valore assoluto dei flussi netti verso e dall’insieme dei sistemi nazionali di trasmissione.

7.   Diritto di uso del sistema di trasmissione imposto sulle importazioni e le esportazioni di energia elettrica da e verso i paesi terzi

7.1.

Tutti i paesi terzi pagano un diritto di uso del sistema di trasmissione su tutte le importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica quando:

1)

il paese in questione non ha concluso un accordo con l’Unione europea tramite il quale sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica; o

2)

il gestore del sistema di trasmissione responsabile del sistema che importa o esporta l’energia elettrica non abbia concluso l’accordo multilaterale di cui al punto 3.

Tali diritti di uso vengono espressi in euro per megawatt/ora.

7.2.

Ogni partecipante al meccanismo ITC riscuote i diritti di uso del sistema di trasmissione sulle importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica tra il sistema di trasmissione nazionale e il sistema di trasmissione del paese terzo.

7.3.

Il diritto di uso annuale del sistema di trasmissione viene calcolato anticipatamente dai gestori del sistema di trasmissione. Esso viene fissato in base al contributo stimato per megawatt/ora che i gestori del sistema di trasmissione di un paese partecipante dovrebbero versare al fondo ITC sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica previsti per l’anno di riferimento.

PARTE B

ORIENTAMENTI RELATIVI AD UN’IMPOSTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER L’IMPOSIZIONE DI CORRISPETTIVI DI TRASMISSIONE

1.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in ogni Stato membro devono mantenersi nelle forbici indicate al punto 3.

2.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori corrispondono ai corrispettivi di trasmissione annuali totali versati dai produttori divisi per il volume totale di energia misurata immessa annualmente dai produttori nel sistema di trasmissione di uno Stato membro.

Ai fini del calcolo di cui al punto 3, dai corrispettivi di trasmissione sono esclusi:

1)

i corrispettivi versati dai produttori per attività materiali necessarie per la connessione al sistema o la modernizzazione della connessione;

2)

i corrispettivi versati dai produttori relativi ai servizi accessori;

3)

i corrispettivi versati dai produttori per perdite specifiche del sistema.

3.

Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori devono restare all’interno di una forbice compresa tra 0 e 0,5 EUR/MWh, ad esclusione di quelli applicati in Danimarca, Svezia, Finlandia, Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Danimarca, Svezia e Finlandia devono restare all’interno di una forbice compresa tra 0 e 1,2 EUR/MWh.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono restare all’interno di una forbice compresa tra 0 e 2,5 EUR/MWh e i corrispettivi versati in Romania entro una forbice compresa tra 0 e 2,0 EUR/MWh.


(1)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.


3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/7


REGOLAMENTO (UE) N. 775/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Los Pedroches (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Los Pedroches», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 3 del 7.1.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

SPAGNA

Los Pedroches (DOP)


3.9.2010   

IT

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L 233/9


REGOLAMENTO (UE) N. 776/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Génisse Fleur d’Aubrac (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Génisse Fleur d’Aubrac», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 322 del 30.12.2009, pag. 39.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni (e frattaglie) fresche

FRANCIA

Génisse Fleur d’Aubrac (IGP)


3.9.2010   

IT

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L 233/11


REGOLAMENTO (UE) N. 777/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Toscano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Prosciutto Toscano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 322 del 30.12.2009, pag. 33.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Prosciutto Toscano (DOP)


3.9.2010   

IT

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L 233/13


REGOLAMENTO (UE) N. 778/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Val di Non (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Mela Val di Non», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1665/2003 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 6.

(4)  GU C 315 del 23.12.2009, pag. 27.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Mela Val di Non (DOP)


3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/15


REGOLAMENTO (UE) N. 779/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Thüringer Rotwurst (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione presentata dalla Germania ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, di una modifica minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Rotwurst», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2206/2003 (3).

(2)

Scopo della domanda è modificare il disciplinare introducendo altri tipi di confezionamento, in particolare per consentire l’uso di contenitori di plastica, ma non quello del budello artificiale. Ciò risponde meglio alla realtà del mercato e alle preferenze del consumatore, consentendo di sfruttare il potenziale di mercato esistente.

(3)

La Commissione ha esaminato le modifiche e ha concluso che sono giustificate. Considerato che si tratta di modifiche minori, la Commissione può approvarle senza ricorrere alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 del detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Leberwurst», quali indicate nell’allegato I, sono approvate.

Articolo 2

Il documento unico aggiornato è riportato nell’allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.


ALLEGATO I

Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Rotwurst» è così modificato:

1)

alla voce «4.2. Descrizione», il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Thüringer Rotwurst è venduta fresca in crespone o in vescica o sotto forma di conserva in vasi di vetro o altri contenitori, escluso il budello artificiale.»;

2)

alla voce «4.5. Metodo di produzione», la settima frase è sostituita dalla seguente:

«La miscela è quindi insaccata senza compattarla troppo nel crespone di suino o nella vescica ed è poi cotta a bagnomaria per 80 minuti a 85 °C o 105 minuti a 85 °C (vescica), oppure conservata in vasi di vetro o altri contenitori, escluso il budello artificiale.»


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine

«THÜRINGER ROTWURST»

Numero CE: DE-PGI-0105-0224-18.02.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Thüringer Rotwurst»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Si tratta di uno speciale sanguinaccio preparato con materie prime di qualità, la cui eccellenza è sottolineata dall’aspetto omogeneo della sezione, dal colore rosso vivo e dall’aroma speziato. Una sua caratteristica specifica sono i dadi di carne magra inseriti nell’impasto (pari almeno al 35 %; parte della carne magra può essere sostituita da fegato, cuore o lingua) e il guanciale accuratamente rifilato (fino al 35 %). Oltre al sangue e alla cotenna, la salsiccia contiene anche circa il 5 % di fegato. La Thüringer Rotwurst è venduta fresca in crespone o in vescica oppure sotto forma di conserva in vasi di vetro o in altri contenitori, escluso il budello artificiale.

Composizione:

Per 100 kg di salsiccia sono necessari 55 kg di carne suina precotta priva di cartilagini e contenente non oltre il 5 % di grasso visibile, 25 kg di guanciale precotto e scotennato, 5 kg di fegato suino crudo, 7,5 kg di sangue suino in salamoia, 7,5 kg di cotenna cotta, sale nitritato per salamoia, miscela di spezie (in particolare pepe nero macinato, maggiorana di Turingia e cipolle).

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’intero processo produttivo delle salsicce di sanguinaccio avviene nella zona geografica indicata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il Land federale di Turingia

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La Thüringer Rotwurst vanta una tradizione secolare in Turingia. È una presenza costante nella macelleria artigianale ed è preparata e consumata, spesso da tempi immemorabili, nelle popolari feste della macellazione in Turingia. Attualmente è prodotta in tutta la regione della Turingia. Vi sono anche diversi grandi produttori. Il legame del nome con la provenienza geografica è stato mantenuto, poiché ai tempi dell’ex DDR questa denominazione è stata impiegata unicamente come indicazione autentica dell’origine geografica.

5.2.   Specificità del prodotto

Da oltre 200 anni gli insaccati della Turingia, tra cui da tempi immemorabili figura la Thüringer Rotwurst, godono di buona reputazione in Germania e all’estero. La Thüringer Rotwurst è particolarmente nota e ricercata per il suo gusto eccellente ed è anche soprannominata la «regina dei sanguinacci».

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La reputazione della Thüringer Rotwurst è fondata sull’abilità e l’esperienza dei macellai di Turingia e sulle ricette trasmesse di generazione in generazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Markenblatt Vol. 20 del 16.5.2008, parte 7a-bb, pag. 33365

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/150


3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/19


REGOLAMENTO (UE) N. 780/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Thüringer Leberwurst (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione presentata dalla Germania ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, di una modifica minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Leberwurst», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2206/2003 (3).

(2)

Scopo della domanda è modificare il disciplinare rendendo obbligatorio l’uso del budello naturale e introducendo altri tipi di confezionamento, in particolare per consentire l’uso di contenitori di plastica, ma non quello del budello artificiale. Ciò risponde meglio alla realtà del mercato e alle preferenze del consumatore, consentendo di sfruttare il potenziale di mercato esistente.

(3)

La Commissione ha esaminato le modifiche e ha concluso che sono giustificate. Considerato che si tratta di modifiche minori, la Commissione può approvarle senza ricorrere alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 del detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Leberwurst», quali indicate nell’allegato I, sono approvate.

Articolo 2

Il documento unico aggiornato è riportato nell’allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.


ALLEGATO I

Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Leberwurst» è modificato come segue:

Alla voce «4.2. Descrizione», l’ultima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

«La salsiccia è insaccata in budello naturale, quale crespone di suino, vescica o budello di bovino, oppure conservata in vasi di vetro o di altro materiale, escluso il budello artificiale.»


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine

«THÜRINGER LEBERWURST»

Numero CE: DE-PGI-0105-0222-02.02.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Thüringer Leberwurst»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Si tratta di una salsiccia di fegato, di fattura artigianale, con un pronunciato aroma speziato, venduta fresca o conservata, il cui ingrediente principale è il fegato fresco. La parte grassa è composta da pancetta priva di cotenna e lardo. La salsiccia è insaccata in budello naturale, quale crespone di suino, vescica o budello di bovino, oppure conservata in vasi di vetro o di altro materiale, escluso il budello artificiale.

Composizione:

carne suina, fegato suino, sale nitritato per salamoia, cipolle brasate, miscela di spezie (in particolare pepe macinato e maggiorana di Turingia), fumo.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’intero processo produttivo avviene nella zona geografica indicata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Turingia

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La tradizione della «Thüringer Leberwurst» in Turingia è secolare, probabilmente antica quanto il commercio di carni in Turingia. Ancora oggi è preparata nel corso delle popolari «feste della macellazione» ed è consumata direttamente dalla caldaia. Rientra nell’assortimento proposto da praticamente tutti i produttori di carni e insaccati in Turingia. Il legame del nome con la provenienza geografica è stato mantenuto, poiché nell’ex DDR questa denominazione è stata impiegata unicamente come indicazione autentica dell’origine geografica.

5.2.   Specificità del prodotto

Gli insaccati della Turingia, fra cui da tempi immemorabili figura la «Thüringer Leberwurst», da più di duecento anni godono di buona reputazione in Germania e all’estero. La «Thüringer Leberwurst» è tra le salsicce più popolari della Turingia.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La reputazione della «Thüringer Leberwurst» è fondata sull’abilità e l’esperienza dei macellai della Turingia e sulle ricette trasmesse di generazione in generazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Markenblatt Vol. 20 del 16.5.2008, parte 7a-bb, pag. 33363

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/148


3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/23


REGOLAMENTO (UE) N. 781/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

36,4

ZZ

36,4

0707 00 05

TR

145,1

ZZ

145,1

0709 90 70

TR

115,2

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

113,9

CL

161,7

TR

151,9

UY

143,8

ZA

141,1

ZZ

142,5

0806 10 10

BA

91,2

EG

131,2

IL

123,0

TR

138,7

ZA

147,0

ZZ

126,2

0808 10 80

AR

122,3

BR

68,6

CL

108,7

CN

65,6

NZ

100,2

US

96,1

ZA

89,9

ZZ

93,1

0808 20 50

AR

80,1

CL

91,0

CN

70,5

TR

128,9

ZA

95,7

ZZ

93,2

0809 30

TR

141,8

ZZ

141,8

0809 40 05

BA

52,8

IL

161,0

XS

52,3

ZZ

88,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/25


REGOLAMENTO (UE) N. 782/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 767/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 226 del 28.8.2010, pag. 40.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 3 settembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

48,01

0,00

1701 11 90 (1)

48,01

0,50

1701 12 10 (1)

48,01

0,00

1701 12 90 (1)

48,01

0,20

1701 91 00 (2)

44,97

3,98

1701 99 10 (2)

44,97

0,85

1701 99 90 (2)

44,97

0,85

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/27


DIRETTIVA 2010/61/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all’articolo 2 di tale direttiva.

(2)

Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2011.

(3)

L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1 e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(4)

La misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per il trasporto terrestre di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

Gli allegati della direttiva 2008/68/CE sono modificati come segue:

1)

nell’allegato I, la sezione I.1 è sostituita dal seguente testo:

«I.1.   ADR

Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2011, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno.»

2)

nell’allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo:

«II.1.   RID

Allegato del RID che figura come appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1o gennaio 2011, restando inteso che “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, come opportuno.»

3.

Nell’allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo:

«III.1.   ADN

I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011, così come l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi comunicano senza indugio alla Commissione il testo di dette disposizioni ed una tabella di concordanza fra le suddette disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.