ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.189.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
22 luglio 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativo all’assistenza finanziaria dell’Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy)

9

 

 

DECISIONI

 

 

2010/405/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale

12

 

 

2010/406/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) e di FES precedenti per rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan

14

 

 

2010/407/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

15

 

 

2010/408/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

17

 

 

2010/409/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 luglio 2010, sugli obiettivi comuni di sicurezza di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 4889]  ( 1 )

19

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

22.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


DIRETTIVA 2010/45/UE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), fissa le condizioni e le norme riguardanti l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con riguardo alla fatturazione, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. In applicazione dell'articolo 237 della direttiva, la Commissione ha presentato una relazione che, alla luce degli sviluppi tecnologici in materia, individua alcune difficoltà in relazione alla fatturazione elettronica ed evidenzia, inoltre, altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA per migliorare il funzionamento del mercato interno.

(2)

Dato che le registrazioni devono permettere agli Stati membri di controllare i beni che sono trasportati temporaneamente da uno Stato membro ad un altro, occorre precisare che le registrazioni devono includere informazioni dettagliate sulle perizie realizzate su beni trasportati temporaneamente tra Stati membri. Inoltre, occorre che i trasferimenti di beni in un altro Stato membro a scopo di perizia non siano considerati come cessioni di beni ai fini dell'IVA.

(3)

Occorre chiarire le norme relative all'esigibilità dell'IVA dovuta sulle cessioni intracomunitarie di beni e sugli acquisti intracomunitari di beni per assicurare l'uniformità delle informazioni trasmesse con gli elenchi riepilogativi e la tempestività dello scambio di informazioni tramite tali elenchi. È inoltre opportuno che le cessioni di beni effettuate in modo continuativo da uno Stato membro ad un altro per un periodo superiore ad un mese di calendario si considerino effettuate alla fine di ogni mese di calendario.

(4)

Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga una cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

(5)

Per garantire alle imprese certezza del diritto in merito agli obblighi cui sono tenute in materia di fatturazione, occorre specificare chiaramente lo Stato membro le cui norme di fatturazione si applicano.

(6)

Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, è necessario imporre un termine armonizzato di emissione delle fatture per quanto riguarda talune cessioni/prestazioni transfrontaliere.

(7)

Occorre modificare taluni obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture per permettere un migliore controllo dell'imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi transfrontaliere e a quelle nazionali e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica.

(8)

Dato che il ricorso alla fatturazione elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere più competitive, gli attuali obblighi IVA relativi alla fatturazione elettronica dovrebbero essere rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione. Le fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee non dovrebbero aumentare.

(9)

La parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche con riguardo alle competenze delle autorità fiscali. Le loro competenze di controllo e i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche.

(10)

Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate e occorre assicurarne l'autenticità, integrità e leggibilità. I controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni, assicurando in tal modo che qualsiasi fattura (sia essa cartacea o elettronica) soddisfi tali requisiti.

(11)

L'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati (EDI) e le firme elettroniche avanzate. Tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica.

(12)

È opportuno precisare che qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico, anche lo Stato membro nel quale è dovuta l'imposta ha diritto ad accedere a tali fatture per eventuali controlli oltre allo Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito.

(13)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva per la semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle norme sulla fatturazione dell'IVA non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;»

2)

all’articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e ceduti in esenzione IVA o trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, conformemente alle condizioni fissate all'articolo 138, si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.

Le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.

Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerino effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.»;

3)

all'articolo 66, la lettera c) del primo comma, e il secondo comma sono sostituiti dal seguente testo:

«c)

in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell'articolo 222, secondo comma o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

La deroga di cui al primo comma non si applica, tuttavia, alle prestazioni di servizi per i quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196 né alle cessioni o ai trasferimenti di beni di cui all'articolo 67.»;

4)

l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Articolo 67

Quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale termine.

L'articolo 64, paragrafo 1 e paragrafo 2, terzo comma e l'articolo 65 non si applicano alle cessioni e ai trasferimenti di beni di cui al primo comma.»;

5)

l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Nei casi di acquisti intracomunitari di beni, l'IVA diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data.»;

6)

all'articolo 91, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri accettano, in alternativa, che sia utilizzato l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati dell'esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo.

Tuttavia, per alcune operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.»;

7)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 167 bis

Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile solamente a norma dell'articolo 66, lettera b), sia posposto fino al pagamento dell'IVA, al suo fornitore/prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a detto soggetto passivo.

Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul fatturato annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell'articolo 288. Tale soglia non può essere superiore a 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Gli Stati membri possono, previa consultazione del comitato IVA, applicare una soglia fino a 2 000 000 di EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia tale consultazione del comitato IVA non è necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito alle misure legislative nazionali adottate in applicazione del primo comma.»;

8)

l'articolo 178 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;»

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;»

9)

l'articolo 181 è sostituito dal seguente:

«Articolo 181

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5 a procedere alla detrazione prevista all'articolo 168, lettera c), per i suoi acquisti intracomunitari di beni.»;

10)

all'articolo 197, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5.»;

11)

l'articolo 217 è sostituito dal seguente:

«Articolo 217

Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.»;

12)

al titolo XI, capo 3, sezione 3 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 219 bis

Fatti salvi gli articoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguenti.

1)

La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.

2)

In deroga al punto 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo domicilio o della sua residenza abituale, quando:

a)

il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi.

Tuttavia, quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il punto 1.

b)

la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V.»;

13)

l'articolo 220 è sostituito dal seguente:

«Articolo 220

1.   Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa una fattura, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, nei casi seguenti:

1)

per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;

2)

per le cessioni di beni di cui all'articolo 33;

3)

per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138;

4)

per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell'esecuzione di una delle cessioni di beni di cui ai punti 1 e 2;

5)

per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 221, paragrafo 2, l'emissione della fattura non è richiesta per le prestazioni di servizi esenti in virtù dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).»;

14)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 220 bis

1.   Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei casi seguenti:

a)

quando l'importo della fattura non è superiore a 100 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

b)

quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato come fattura ai sensi dell'articolo 219.

2.   Gli Stati membri non consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata quando questa deve essere emessa ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione imponibile di beni o la prestazione imponibile di servizi è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis e il debitore dell'imposta è il soggetto cui sono forniti i beni o prestati i servizi.»;

15)

gli articoli 221, 222, 223, 224 e 225 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 221

1.   Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura conforme alle indicazioni richieste a norma dell'articolo 226 o dell'articolo 226 ter per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, o che dispongono di una stabile organizzazione nel loro territorio a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, l'obbligo di emettere una fattura conforme ai requisiti degli articoli 226 o 226 ter per le prestazioni di servizi, esenti ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), che detti soggetti passivi effettuano nel loro territorio o al di fuori della Comunità.

3.   Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, paragrafo 1, o all'articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 132, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390 ter.

Articolo 222

Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma dell'articolo 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.

Articolo 223

Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l'IVA relativa alle cessioni/prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.

Fatto salvo l'articolo 222, gli Stati membri possono autorizzare che le fatture periodiche includano cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è diventata esigibile nel corso di un periodo superiore a un mese di calendario.

Articolo 224

Le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate da un soggetto passivo, possono essere compilate dal destinatario di tali beni o servizi previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri possono esigere che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo.

Articolo 225

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi condizioni specifiche nel caso in cui il terzo, o l'acquirente/destinatario, che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE (3) e dal regolamento (CE) n. 1798/2003 (4).

16)

l'articolo 226 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente punto:

«7 bis)

se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso in conformità dell'articolo 66, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura “contabilità di cassa”;»

b)

è inserito il seguente punto:

«10 bis)

se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, la dicitura “autofatturazione”;»

c)

il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11)

in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente;»

d)

è inserito il seguente punto:

«11 bis)

se l'acquirente/destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura “inversione contabile”;»

e)

i punti 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«13)

in caso di applicazione del regime del margine delle agenzie di viaggio, la dicitura “regime del margine — agenzie di viaggio”;

14)

in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, la dicitura “regime del margine — beni di occasione”, o “regime del margine — oggetti d'arte” oppure “regime del margine — oggetti da collezione e di antiquariato”, rispettivamente;»

17)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 226 bis

Se la fattura è emessa da un soggetto passivo, che non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis e che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi ad un acquirente/destinatario debitore dell'imposta, il soggetto passivo può omettere le indicazioni di cui all'articolo 226, punti 8, 9 e 10 e indicare, in sostituzione, la base imponibile dei beni o servizi, con riferimento alla quantità o all'entità e alla natura dei beni ceduti o dei servizi resi.

Articolo 226 ter

Per quanto riguarda le fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prevedono l'obbligo di fornire almeno le seguenti indicazioni:

a)

la data di emissione della fattura;

b)

l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;

c)

l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi;

d)

l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarlo;

e)

quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato fattura ai sensi dell'articolo 219, il riferimento specifico e univoco a tale fattura iniziale e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Essi non possono prevedere l'obbligo di fornire nelle fatture indicazioni diverse da quelle di cui agli articoli 226, 227 e 230.»;

18)

l'articolo 228 è soppresso;

19)

l'articolo 230 è sostituito dal seguente:

«Articolo 230

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91.»;

20)

l'articolo 231 è soppresso;

21)

al titolo XI, capo 3, il titolo della sezione 5 è sostituito dal seguente:

22)

gli articoli 232 e 233 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 232

Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario.

Articolo 233

1.   L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.

“Autenticità dell'origine” implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.

“Integrità del contenuto” implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.

2.   Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:

a)

la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (5), basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;

b)

la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell’allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (6), qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

23)

l'articolo 234 è soppresso;

24)

gli articoli 235, 236 e 237 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 235

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 236

In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche trasmesse allo stesso destinatario o messe a sua disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.

Articolo 237

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione, sulla base di uno studio economico indipendente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle norme di fatturazione applicabili dal 1o gennaio 2013 e segnatamente della misura in cui esse hanno effettivamente comportato una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, corredata se del caso di una proposta appropriata intesa a modificare le pertinenti norme.»;

25)

l'articolo 238 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi figurino solo i dati di cui all'articolo 226 ter nei seguenti casi:

a)

quando l'importo della fattura è superiore a 100 EUR ma non superiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

b)

quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono particolarmente difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli 226 o 230.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La semplificazione prevista al paragrafo 1 non si applica quando le fatture devono essere emesse ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis e il debitore dell'imposta è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi.»;

26)

l'articolo 243 è sostituito dal seguente:

«Articolo 243

1.   Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).

2.   Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.»;

27)

l'articolo 246 è soppresso;

28)

all'articolo 247, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 233, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura come disposto all'articolo 233.

3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003, nonché il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all'articolo 249.»;

29)

al titolo XI, capo 4, sezione 3, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 248 bis

A fini di controllo, e per quanto riguarda le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché le fatture ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni soggetti passivi o in determinati casi, la traduzione nelle loro lingue ufficiali. Gli Stati membri non possono, tuttavia, imporre un obbligo generale di traduzione delle fatture.»;

30)

l'articolo 249 è sostituito dal seguente:

«Articolo 249

A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi, tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati, le fatture da esso emesse o ricevute, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, nel caso in cui l'IVA sia dovuta in un altro Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle.»;

31)

all'articolo 272, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui al capo 3, sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3.»

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(3)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).»;

(5)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(6)  GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98.»;


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/9


REGOLAMENTO (EURATOM) N. 647/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

relativo all’assistenza finanziaria dell’Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la richiesta di un finanziamento supplementare presentata dalla Bulgaria,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Durante i negoziati di adesione del 2005 la Bulgaria ha accettato di chiudere le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy, rispettivamente entro il 31 dicembre 2002 ed entro il 31 dicembre 2006, e a disattivare successivamente dette unità. L’Unione europea ha dichiarato la sua volontà di continuare a fornire un’assistenza finanziaria fino al 2009 in prosecuzione degli aiuti di preadesione di cui al programma PHARE a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla Bulgaria.

(2)

In considerazione dell’impegno della Bulgaria a chiudere l’unità 3 e l’unità 4 della centrale nucleare di Kozloduy l’articolo 30 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (in prosieguo «atto di adesione del 2005») e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, ha stabilito un programma di assistenza (in prosieguo «programma Kozloduy») dotato di un bilancio di 210 milioni di EUR per il periodo 2007-2009. Tale programma comprendeva un’assistenza destinata a coprire la perdita di capacità causata dalla chiusura della centrale nucleare di Kozloduy.

(3)

Da diversi anni sono stati istituiti fondi internazionali di sostegno alla disattivazione gestiti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) il cui principale contribuente è l’Unione.

(4)

L’Unione riconosce gli sforzi realizzati ed i buoni progressi compiuti dalla Bulgaria nella fase preparatoria della disattivazione prevista dal programma Kozloduy utilizzando i fondi dell’Unione attivati fino al 2009 e la necessità di un sostegno finanziario supplementare per gli anni successivi al 2009 al fine di proseguire le operazioni effettive di disattivazione, conformemente all’atto di adesione del 2005, nel rispetto delle più rigorose norme di sicurezza.

(5)

Inoltre è importante utilizzare le risorse proprie della centrale nucleare di Kozloduy, in quanto ciò contribuisce a rendere disponibili le competenze, capacità e conoscenze specialistiche necessarie ed allo stesso tempo attenua l’impatto sociale ed economico della chiusura anticipata, nella misura in cui si continua ad utilizzare il personale dalla centrale nucleare chiusa. Il proseguimento del sostegno finanziario è quindi importante per garantire il rispetto delle norme necessarie in materia di sicurezza, sanità e ambiente.

(6)

L’Unione riconosce inoltre la necessità di un sostegno finanziario che consenta di portare avanti misure di attenuazione nel settore dell’energia, vista l’entità della perdita di capacità risultante dalla chiusura delle unità nucleari e il relativo impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nella regione.

(7)

L’Unione riconosce la necessità di affermare gli effetti di un impatto ambientale più significativo e dell’aumento delle emissioni dovuti ad una capacità di sostituzione basata principalmente su un maggior uso delle centrali a lignite.

(8)

Di conseguenza è opportuno prevedere a carico del bilancio generale dell’Unione un importo di 300 milioni di EUR per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy durante il periodo 2010-2013.

(9)

Gli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione per la disattivazione non dovrebbero comportare distorsioni della concorrenza per le società che forniscono energia elettrica sul mercato dell’energia dell’Unione. Tali stanziamenti dovrebbero inoltre essere utilizzati per finanziare misure di efficienza energetica e di risparmio energetico in linea con l’acquis e con le norme che disciplinano il funzionamento del mercato europeo comune dell’energia.

(10)

L’assistenza finanziaria dovrebbe continuare ad essere messa a disposizione come contributo dell’Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy gestito dalla BERS.

(11)

Tra i compiti della BERS figurano la gestione dei fondi pubblici assegnati ai programmi di disattivazione delle unità nucleari soggetti a chiusura a seguito di accordi siglati nel quadro dell’adesione. La BERS controlla la gestione finanziaria di questi programmi per ottimizzare l’utilizzazione dei fondi pubblici. Svolge inoltre le funzioni di bilancio assegnatale dalla Commissione conformemente alle disposizioni Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (il regolamento finanziario).

(12)

Per garantire la massima efficienza e ridurre al minimo le possibili conseguenze ambientali, la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy dovrebbe essere effettuata ricorrendo alle migliori competenze tecniche disponibili e tenendo debito conto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura.

(13)

La disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy sarà effettuata in conformità alla normativa in materia ambientale, in particolare alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (3).

(14)

Il rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia nell’utilizzo dei fondi concessi dovrebbe essere assicurata mediante la valutazione ed il controllo delle prestazioni dei programmi precedentemente finanziati.

(15)

Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio di cui al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno inserire nel presente regolamento, per tutta la durata del programma Kozloduy, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 38 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4).

(16)

Ai fini dell’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dal regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce il programma (in prosieguo «programma Kozloduy») che fissa le modalità di attuazione del contributo finanziario dell’Unione destinato all’ulteriore processo di disattivazione delle unità 1, 2, 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e le conseguenze relative alla loro chiusura anticipata, per quanto riguarda l’ambiente, l’economia e la sicurezza dell’approvvigionamento nella regione.

Articolo 2

Il contributo dell’Unione accordato al programma Kozloduy è concesso al fine di sostenere finanziariamente:

misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy,

misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l’acquis e l’ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei quattro reattori della centrale, e

altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all’ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia in Bulgaria nonché all’accrescimento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e al miglioramento dell’efficienza energetica in Bulgaria.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma Kozloduy per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è di 300 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

3.   L’importo degli stanziamenti assegnati al programma Kozloduy può essere modificato nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 per tenere conto dei progressi compiuti nell’attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l’assegnazione delle risorse si basino sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.

Articolo 4

In linea con quanto precisato nell’atto di adesione del 2005, il contributo previsto può, per determinate misure, coprire fino al 100 % della spesa totale. Occorre profondere il massimo impegno per proseguire, da un lato, la pratica del cofinanziamento stabilita nell’ambito dell’assistenza preadesione e dell’assistenza fornita nel periodo 2007-2009 per l’opera di disattivazione da parte della Bulgaria e, dall’altro, attirare cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

Articolo 5

1.   L’assistenza finanziaria per le misure previste dal programma Kozloduy è messa a disposizione come contributo dell’Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy, gestito dalla BERS, in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 quinquies, lettera d), del regolamento finanziario.

2.   Le misure previste dal programma Kozloduy sono adottate in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 6

1.   La Commissione ha il diritto di effettuare direttamente, tramite il suo personale oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una verifica contabile sull’utilizzo dell’aiuto da eseguire. Tali verifiche possono essere effettuate per tutta la durata dell’accordo tra l’Unione e la BERS sulla messa a disposizione di fondi dell’Unione a beneficio del Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy e nei cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati delle verifiche possono dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.

2.   Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzato dalla Commissione hanno adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili. Le verifiche riguardano anche lo stadio della procedura di autorizzazione della disattivazione raggiunto.

La Corte dei conti e il Parlamento europeo dispongono degli stessi diritti della Commissione, segnatamente del diritto di accesso.

Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro le frodi e altre irregolarità, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può procedere a controlli e verifiche sul posto nell’ambito del programma Kozloduy, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (6).

3.   Nel caso di azioni dell’Unione finanziate nell’ambito del presente regolamento, costituisce «irregolarità», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (7), qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che, attraverso una spesa indebita, abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da essa gestiti, o ai bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto dell’Unione o della Comunità.

4.   Gli accordi conclusi tra l’Unione e la BERS relativi alla messa a disposizione di fondi dell’Unione a beneficio del Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy prevedono adeguate disposizioni dirette a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e a permettere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti di effettuare controlli sul posto.

Articolo 7

La Commissione garantisce l’esecuzione del presente regolamento e presenta relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio. Effettua una valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 549/2007.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 549/2007.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  Parere del 20 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del protocollo n. 9 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1).

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


DECISIONI

22.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale

(2010/405/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 329, paragrafo 1,

viste le richieste trasmesse dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica federale di Germania, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Lettonia, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, da Malta, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania e dalla Repubblica di Slovenia,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria su questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali, in particolare quando ciò risulta necessario per il corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali misure comprendono la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi, incluse le misure relative al diritto di famiglia con implicazioni transnazionali.

(3)

Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e che introduce norme sul diritto applicabile in materia matrimoniale (la «proposta di regolamento»).

(4)

Nella riunione del 5 e 6 giugno 2008 il Consiglio ha adottato orientamenti politici in cui ha preso atto della mancanza di unanimità quanto al proseguimento dei lavori sulla proposta di regolamento e dell’esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l’unanimità sia al momento sia in un prossimo futuro. Si è constatato che gli obiettivi della proposta di regolamento non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

(5)

Stanti tali premesse, con lettere del 28 luglio 2008 la Grecia, la Spagna, l’Italia, il Lussemburgo, l’Ungheria, l’Austria, la Romania e la Slovenia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia matrimoniale e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo. La Bulgaria ha trasmesso identica richiesta alla Commissione con lettera del 12 agosto 2008. La Francia ha aderito alla richiesta con lettera del 12 gennaio 2009, la Germania con lettera del 15 aprile 2010, il Belgio con lettera del 22 aprile 2010, la Lettonia con lettera del 17 maggio 2010, Malta con lettera del 31 maggio 2010 e il Portogallo durante la riunione del Consiglio del 4 giugno 2010. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha ritirato la propria richiesta. In totale, la cooperazione rafforzata è stata richiesta da quattordici Stati membri.

(6)

La cooperazione rafforzata dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo nel settore del divorzio e della separazione legale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e prevenire la «corsa al tribunale».

(7)

Sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 20 del trattato sull’Unione europea e dagli articoli 326 e 329 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(8)

Il settore della cooperazione rafforzata, vale a dire il diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, è individuato dall’articolo 81, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come uno dei settori regolati dai trattati.

(9)

Il requisito dell’ultima istanza di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea è soddisfatto in quanto il Consiglio, nel giugno del 2008, ha constatato che gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo complesso.

(10)

La cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale è diretta a sviluppare la cooperazione giudiziaria su questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali, basata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, e a garantire la compatibilità delle norme sui conflitti di leggi applicabili negli Stati membri. Di conseguenza, tale cooperazione promuove gli obiettivi dell’Unione, protegge i suoi interessi e rafforza il suo processo di integrazione, secondo quanto disposto dall’articolo 20, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea.

(11)

La cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale rispetta i trattati e il diritto dell’Unione e non reca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

(12)

La cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Le norme comuni vigenti in materia di conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti non pregiudicano le norme degli Stati membri non partecipanti. Le autorità giudiziarie degli Stati membri non partecipanti continuano ad applicare le proprie norme interne in materia di conflitti di leggi per determinare il diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale.

(13)

In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale rispetta il diritto dell’Unione relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto non pregiudica l’acquis preesistente.

(14)

La presente decisione rispetta i diritti, i principi e le libertà riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dall’articolo 21.

(15)

La cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri, a norma dell’articolo 328 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica di Slovenia sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

S. LARUELLE


22.7.2010   

IT

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L 189/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) e di FES precedenti per rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan

(2010/406/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,

vista la proposta della Commissione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 4, e l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il governo del Sudan ha deciso di non ratificare l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) perdendo quindi l’accesso al programma indicativo nazionale (PIN) del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES), con uno stanziamento complessivo di 294,9 milioni di EUR, importo ora accantonato nel decimo FES.

(2)

La situazione politica attuale in Sudan, come pure la crisi umanitaria che ha colpito il Darfur, il Sudan meridionale, il Sudan orientale e le zone transitorie, richiedono un forte impegno da parte dell’Unione europea, comprendente la fornitura di assistenza vitale alla popolazione sudanese. Le carenze finanziarie lasciate dalla mancata disponibilità del decimo FES ridurranno seriamente la capacità dell’Unione di assistere la popolazione e di contribuire alla stabilizzazione del paese, il che potrebbe avere implicazioni anche per l’intera regione.

(3)

Allo scopo di colmare le carenze finanziarie previste, è opportuno utilizzare i fondi disimpegnati provenienti dal nono FES e da quelli precedenti.

(4)

I fondi devono essere impiegati per rispondere alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili in Sudan, in particolare nelle aree colpite dal conflitto, compresi il Darfur, il Sudan meridionale, il Sudan orientale e le zone transitorie. Tali fondi saranno stanziati sulla base di una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione. È necessario anche disporre il finanziamento di misure di sostegno.

(5)

I fondi devono essere gestiti attraverso una gestione centralizzata e congiunta e, ai fini della semplificazione, in conformità alle modalità di attuazione previste per il decimo FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Viene stanziato un importo pari a 150 milioni di EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono FES e di quelli precedenti, con lo scopo di rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan; il 2 % di tale importo è destinato a finanziare le spese della Commissione per misure di sostegno.

2.   Tali fondi sono gestiti attraverso una gestione centralizzata e congiunta in conformità alle norme e alle procedure previste per il decimo FES.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

S. LARUELLE


(1)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.


22.7.2010   

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L 189/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

(2010/407/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Danimarca,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di quanto disposto da detto protocollo.

(4)

Con la riforma del 2005 si è cercato di migliorare l’efficacia e i fondamenti economici del patto di stabilità e crescita, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 126, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Sulla base della sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, la Commissione ha concluso che in Danimarca esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Danimarca il 15 giugno 2010 (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Danimarca, la valutazione globale porta alle conclusioni che si riportano di seguito.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità danesi nell’aprile 2010, il disavanzo pubblico in Danimarca dovrebbe salire al 5,4 % del PIL nel 2010, superando quindi il valore di riferimento del 3 %. Il disavanzo previsto non è prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. Esso è determinato, in particolare, da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il PIL reale in Danimarca risalirà dell’1,6 % nel 2010, dopo la contrazione del 4,9 % registrata nel 2009. Il disavanzo del 2010 è stato determinato da una grave recessione economica e dalle misure di stimolo adottate dalle autorità danesi ai sensi del piano europeo di ripresa economica. Tuttavia, il superamento previsto del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il disavanzo scenderà al 4,9 % del PIL nel 2011, nell’ipotesi di politiche invariate (4). Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto.

(8)

Secondo i dati notificati dalle autorità della Danimarca nell’aprile del 2010, il debito pubblico lordo resta inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e corrisponde al 45,1 % del PIL nel 2010. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, nel 2010 il rapporto debito/PIL sarà pari al 46 % e nel 2011 salirà al 49,5 %, mantenendosi al di sotto del valore di riferimento (60 %). Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Danimarca, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Danimarca esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi per la Danimarca sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm

(4)  Le previsioni elaborate nell’ipotesi di politiche invariate tengono conto della (parziale) soppressione delle misure a carattere straordinario connesse alla crisi.


22.7.2010   

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

(2010/408/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Finlandia,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e di crescita, prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

Con la riforma del 2005 si è cercato di migliorare l’efficacia e i fondamenti economici del patto di stabilità e crescita, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della propria relazione stilata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 126, paragrafo 4, è giunta alla conclusione che in Finlandia sussista un disavanzo eccessivo. Il 15 giugno 2010 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Finlandia (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Finlandia dalla valutazione globale si traggono le seguenti conclusioni.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità finlandesi nell’aprile 2010, il disavanzo pubblico in Finlandia sarebbe salito al 4,1 % del PIL nel 2010, superando pertanto il valore di riferimento del 3 % del PIL. Sebbene il terzo bilancio suppletivo presentato dal ministero delle Finanze al Parlamento il 14 maggio 2010 suggerisca che il volume delle entrate fiscali nel 2010 potrebbe risultare superiore rispetto al previsto, ciò non ha ufficialmente modificato l’obiettivo del disavanzo. Il disavanzo previsto non è prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, tuttavia il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il disavanzo scenderà al disotto del valore di riferimento nel 2011, grazie al consolidarsi della prevista ripresa economica. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati notificati dalle autorità finlandesi nell’aprile del 2010, il debito pubblico lordo è inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e corrisponde al 49,9 % del PIL nel 2010. Nelle previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe essere del 50,5 % del PIL nel 2010 e passare al 54,9 % del PIL nel 2011, comunque al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL. Il criterio del debito di cui nel trattato risulta soddisfatto.

(9)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, quando il Consiglio decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo si mantiene vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Finlandia, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Finlandia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Finlandia si rinvia al sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


22.7.2010   

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L 189/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

sugli obiettivi comuni di sicurezza di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 4889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/409/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l’articolo 7,

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea sulla prima serie di obiettivi di sicurezza comuni, trasmessa alla Commissione il 18 settembre 2009,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2004/49/CE, per garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza e, se e quando necessario e ragionevolmente praticabile, per migliorarlo, dovrebbero essere progressivamente introdotti obiettivi comuni di sicurezza (common safety targets, CST). Essi dovrebbero fornire strumenti di valutazione del livello di sicurezza e delle prestazioni degli operatori a livello UE e negli Stati membri.

(2)

L’articolo 3, lettera e), della direttiva 2004/49/CE definisce i CST come i livelli di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio. Tuttavia, il considerando 7 della decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dispone che, a causa della mancanza di dati armonizzati e affidabili sui livelli di sicurezza di parti di sistemi ferroviari operativi nei vari Stati membri, l’elaborazione della prima serie di CST per parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) non è fattibile.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE dispone che la prima serie di CST deve basarsi su un esame degli obiettivi esistenti e dei risultati conseguiti dagli Stati membri in materia di sicurezza dei sistemi ferroviari. In conformità con la metodologia stabilita dalla decisione 2009/460/CE, la prima serie di CST deve essere definita sulla base di valori di riferimento nazionali (national reference values, NRV). La prima serie di CST è stata calcolata avvalendosi di dati basati sul regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del, 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (3), e forniti da Eurostat il 6 marzo 2009 per il periodo 2004-2007. Per ciascuna categoria di rischio ferroviario, il livello massimo di rischio tollerabile per uno Stato membro deve essere 1) il NRV, se il NRV è uguale o inferiore al CST corrispondente, oppure 2) il CST, se il NRV è superiore al CST corrispondente, in conformità con la sezione 3 dell’allegato alla decisione 2009/460/CE.

(4)

La prima serie di CST dovrebbe essere considerata come la prima fase di un processo. Con questa prima serie viene creato un quadro armonizzato e trasparente per monitorare e tutelare in maniera efficiente il livello di sicurezza delle ferrovie in Europa.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e definizioni

La presente decisione stabilisce i valori della prima serie di CST sulla base di NRV, in conformità con l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE e applicando la metodologia stabilita dalla decisione 2009/460/CE.

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2004/49/CE, nel regolamento (CE) n. 91/2003 e nella decisione 2009/460/CE.

Articolo 2

Valori di riferimento nazionali

I valori di riferimento nazionali (NRV) per i vari Stati membri e per le varie categorie di rischio sono stabiliti nel capitolo 1, sezioni 1.1-1.6, dell’allegato.

Articolo 3

Obiettivi comuni di sicurezza

La prima serie di obiettivi comuni di sicurezza (CST) per le varie categorie di rischio è stabilita nel capitolo 2 dell’allegato.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(2)  GU L 150 del 13.6.2009, pag. 11.

(3)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Valori di riferimento nazionali (NRV)

1.1.   NRV per il rischio per i passeggeri (NRV 1.1 e NRV 1.2)

Stato membro

NRV 1.1 (× 10– 9) (1)

NRV 1.2 (× 10– 9) (2)

Belgio (BE)

53,60

0,456

Bulgaria (BG)

250,00

2,01

Repubblica ceca (CZ)

40,60

0,688

Danimarca (DK)

7,55

0,0903

Germania (DE)

10,90

0,11

Estonia (EE)

50,20

0,426

Irlanda (IE)

6,22

0,0623

Grecia (EL)

54,00

0,485

Spagna (ES)

40,90

0,391

Francia (FR)

21,90

0,109

Italia (IT)

55,00

0,363

Lettonia (LV)

50,20

0,426

Lituania (LT)

88,60

0,683

Lussemburgo (LU)

28,80

0,225

Ungheria (HU)

250,00

2,01

Paesi Bassi (NL)

11,70

0,0941

Austria (AT)

29,00

0,335

Polonia (PL)

127,00

0,939

Portogallo (PT)

33,90

0,267

Romania (RO)

250,00

2,01

Slovenia (SI)

11,80

0,175

Slovacchia (SK)

17,70

0,275

Finlandia (FI)

26,80

0,248

Svezia (SE)

5,70

0,0557

Regno Unito (UK)

6,22

0,0623

In () e () la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.2.   NRV per il rischio per i dipendenti (NRV 2)

Stato membro

NRV 2 (× 10– 9) (3)

Belgio (BE)

21,10

Bulgaria (BG)

11,00

Repubblica ceca (CZ)

17,40

Danimarca (DK)

9,10

Germania (DE)

13,30

Estonia (EE)

17,00

Irlanda (IE)

8,33

Grecia (EL)

77,90

Spagna (ES)

8,33

Francia (FR)

6,68

Italia (IT)

22,50

Lettonia (LV)

55,10

Lituania (LT)

36,90

Lussemburgo (LU)

13,70

Ungheria (HU)

11,90

Paesi Bassi (NL)

6,69

Austria (AT)

25,40

Polonia (PL)

18,60

Portogallo (PT)

76,00

Romania (RO)

11,00

Slovenia (SI)

31,00

Slovacchia (SK)

1,50

Finlandia (FI)

8,28

Svezia (SE)

3,76

Regno Unito (UK)

8,33

La definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.3.   NRV per il rischio per gli utenti dei passaggi a livello (NRV 3.1 e NRV 3.2)

Stato membro

NRV 3.1 (× 10– 9) (4)

NRV 3.2 (5)

Belgio (BE)

143,0

n.d.

Bulgaria (BG)

124,0

n.d.

Repubblica ceca (CZ)

302,0

n.d.

Danimarca (DK)

55,9

n.d.

Germania (DE)

69,9

n.d.

Estonia (EE)

168,0

n.d.

Irlanda (IE)

31,4

n.d.

Grecia (EL)

743,0

n.d.

Spagna (ES)

131,0

n.d.

Francia (FR)

78,9

n.d.

Italia (IT)

50,7

n.d.

Lettonia (LV)

240,0

n.d.

Lituania (LT)

530,0

n.d.

Lussemburgo (LU)

97,3

n.d.

Ungheria (HU)

244,0

n.d.

Paesi Bassi (NL)

128,0

n.d.

Austria (AT)

181,0

n.d.

Polonia (PL)

264,0

n.d.

Portogallo (PT)

508,0

n.d.

Romania (RO)

124,0

n.d.

Slovenia (SI)

365,0

n.d.

Slovacchia (SK)

249,0

n.d.

Finlandia (FI)

151,0

n.d.

Svezia (SE)

74,2

n.d.

Regno Unito (UK)

23,0

n.d.

In () e () la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.4.   NRV per il rischio per persone appartenenti alla categoria «altri» (NRV 4)

Stato membro

NRV 4 (× 10– 9) (6)

Belgio (BE)

1,90

Bulgaria (BG)

6,45

Repubblica ceca (CZ)

5,28

Danimarca (DK)

10,30

Germania (DE)

4,41

Estonia (EE)

18,50

Irlanda (IE)

6,98

Grecia (EL)

6,45

Spagna (ES)

4,93

Francia (FR)

6,98

Italia (IT)

6,98

Lettonia (LV)

18,50

Lituania (LT)

18,50

Lussemburgo (LU)

4,43

Ungheria (HU)

6,45

Paesi Bassi (NL)

3,16

Austria (AT)

14,20

Polonia (PL)

18,50

Portogallo (PT)

4,93

Romania (RO)

6,45

Slovenia (SI)

7,14

Slovacchia (SK)

5,28

Finlandia (FI)

10,30

Svezia (SE)

10,30

Regno Unito (UK)

6,98

1.5.   NRV per il rischio per persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari (NRV 5)

Stato membro

NRV 5 (× 10– 9) (7)

Belgio (BE)

75,5

Bulgaria (BG)

190,0

Repubblica ceca (CZ)

657,0

Danimarca (DK)

134,0

Germania (DE)

106,0

Estonia (EE)

1 850,0

Irlanda (IE)

94,7

Grecia (EL)

906,0

Spagna (ES)

184,0

Francia (FR)

69,7

Italia (IT)

122,0

Lettonia (LV)

1 520,0

Lituania (LT)

2 030,0

Lussemburgo (LU)

83,7

Ungheria (HU)

534,0

Paesi Bassi (NL)

28,2

Austria (AT)

117,0

Polonia (PL)

1 110,0

Portogallo (PT)

948,0

Romania (RO)

190,0

Slovenia (SI)

273,0

Slovacchia (SK)

477,0

Finlandia (FI)

294,0

Svezia (SE)

98,1

Regno Unito (UK)

94,7

1.6.   NRV per il rischio per la società nel suo insieme (NRV 6)

Stato membro

NRV 6 (× 10– 9) (8)

Belgio (BE)

273,0

Bulgaria (BG)

364,0

Repubblica ceca (CZ)

1 010,0

Danimarca (DK)

218,0

Germania (DE)

206,0

Estonia (EE)

2 320,0

Irlanda (IE)

131,0

Grecia (EL)

1 820,0

Spagna (ES)

351,0

Francia (FR)

179,0

Italia (IT)

235,0

Lettonia (LV)

1 850,0

Lituania (LT)

2 510,0

Lussemburgo (LU)

219,0

Ungheria (HU)

1 000,0

Paesi Bassi (NL)

166,0

Austria (AT)

354,0

Polonia (PL)

1 530,0

Portogallo (PT)

1 510,0

Romania (RO)

364,0

Slovenia (SI)

697,0

Slovacchia (SK)

740,0

Finlandia (FI)

461,0

Svezia (SE)

188,0

Regno Unito (UK)

131,0

Il numero totale di FWSI deve essere inteso come la somma di tutti gli FWSI considerati per calcolare tutti gli altri NRV.

2.   Valori attribuiti alla prima serie di CST

Categoria di rischio

Valore CST (× 10– 9)

Unità di misura

Rischi per i passeggeri

CST 1.1

250,0

Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno passeggeri per anno

CST 1.2

2,01

Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-passeggeri per anno

Rischio per i dipendenti

CST 2

77,9

Numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno

Rischio per gli utenti dei passaggi a livello

CST 3.1

743,0

Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno

CST 3.2

n.d. (9)

Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/[(numero di km-treno per anno × Numero di passaggi a livello)/km-binario)].

Rischio per persone appartenenti alla categoria «altri»

CST 4

18,5

Numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri» derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno.

Rischio per persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari

CST 5

2 030,0

Numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno

Rischio per la società nel suo insieme

CST 6

2 510,0

Numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno


(1)  NRV 1.1 espresso come: Numero di passeggeri FWSI (fatalities and weighted serious injuries, incidenti mortali e lesioni gravi ponderate) per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno passeggeri per anno. Per «km-treno passeggeri» si intende l’unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno passeggeri su un percorso di un chilometro.

(2)  NRV 1.2 espresso come: Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-passeggeri per anno.

In () e () la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(3)  NRV 2 espresso come: Numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno.

La definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(4)  NRV 3.1 espresso come: Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno.

(5)  NRV 3.2 espresso come: Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/[(numero di km-treno per anno × Numero di passaggi a livello)/km-binario)]. Al momento dell’estrazione dei dati, i dati sul numero di passaggi a livello e sui km-binario non erano sufficientemente affidabili (la maggior parte degli Stati membri ha segnalato i dati CSI (Common Safety Indicators, indicatori comuni di sicurezza) in km-linea invece che in km-binario).

In () e () la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(6)  NRV 4 espresso come: Numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri» derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno. La definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(7)  NRV 5 espresso come: Numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno. La definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(8)  NRV 6 espresso come: Numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno.

Il numero totale di FWSI deve essere inteso come la somma di tutti gli FWSI considerati per calcolare tutti gli altri NRV.

(9)  Al momento dell’estrazione dei dati, i dati sul numero di passaggi a livello e sui km-binario, necessari per calcolare il CST, non erano sufficientemente affidabili (la maggior parte degli Stati membri ha segnalato i dati in km-linea invece che in km-binario, ecc.).


Rettifiche

22.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/28


Rettifica della decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 14 luglio 2010 )

Nel sommario in copertina e a pagina 1, nel titolo:

anziché:

«Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio …»,

leggi:

«Decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio …».