ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.107.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
29 aprile 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Malaysia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 364/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

6

 

*

Regolamento (UE) n. 365/2010 della Commissione, del 28 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) n. 366/2010 della Commissione, del 28 aprile 2010, recante centoventicinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

12

 

 

Regolamento (UE) n. 367/2010 della Commissione, del 28 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento (UE) n. 368/2010 della Commissione, del 28 aprile 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

17

 

 

DECISIONI

 

 

2010/241/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, recante nomina di un supplente olandese del Comitato delle regioni

19

 

 

2010/242/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, recante nomina di un membro austriaco e di un supplente austriaco del Comitato delle regioni

20

 

 

2010/243/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

21

 

 

2010/244/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 aprile 2010, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del 1,4-dimetilnaftalene e del cyflumetofen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 2518]  ( 1 )

22

 

 

2010/245/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2010, che concede alla Francia una deroga parziale alla decisione 2006/66/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema Materiale rotabile — Rumore del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, e della decisione 2006/861/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Materiale rotabile — carri merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2010) 2588]

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 363/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nell'ottobre 2008 in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 1001/2008 (2) del Consiglio ha reimposto misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («il prodotto in esame») originari, tra l'altro, della Malaysia. I dazi antidumping in vigore per la Malaysia corrispondono al 59,2 % per la società Anggerik Laksana Sdn Bhd e al 75 % per tutte le altre società.

1.2.   Richiesta di riesame

(2)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd («il richiedente»), un produttore esportatore della Malaysia («il paese interessato»).

(3)

Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell'inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle misure antidumping di cui al considerando 1.

(4)

Il richiedente afferma inoltre di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare il prodotto in esame nell'Unione nel prossimo futuro.

1.3.   Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

(5)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (CE) n. 692/2009 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 1001/2008 in relazione al richiedente.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 692/2009 della Commissione, è stato abrogato il dazio antidumping del 75 % istituito dal regolamento (CE) n. 1001/2008 sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

(7)

Secondo il regolamento (CE) n. 692/2009, se si è accertato che il richiedente soddisfava le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008.

1.4.   Prodotto in esame

(8)

Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90.

1.5.   Parti interessate

(9)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(10)

Il comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea, che rappresenta l'industria dell'Unione («l'industria dell'Unione»), ha presentato le proprie osservazioni per iscritto ai servizi della Commissione. Il comitato di difesa ha contestato l'attendibilità della base del prezzo all'esportazione. Sono stati inoltre forniti documenti che dimostrerebbero tentativi di aggirare le misure e sono state presentate informazioni sui livelli di prezzo del prodotto in esame applicati agli importatori UE.

(11)

La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario sull'antidumping, ricevendo le risposte entro il termine stabilito.

(12)

La Commissione ha inoltre inviato questionari antidumping a importatori non collegati ubicati nell'Unione europea ma senza ricevere alcuna forma di cooperazione.

(13)

La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e di una società collegata in Malaysia:

Pantech Steel Industries Sdn Bhd (il richiedente),

Pantech Corporation Sdn Bhd (società commerciale collegata).

1.6.   Periodo dell'inchiesta

(14)

Il periodo dell'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Qualifica di nuovo esportatore

(15)

L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell'inchiesta e che le sue esportazioni nell'Unione europea erano iniziate dopo tale periodo. La società ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione del prodotto nel PIR, sotto forma di tre commesse dallo stesso gruppo importatore nell'UE.

(16)

Dopo il PIR queste tre commesse sono state completate mediante l'esportazione a condizioni approssimativamente uguali, ad eccezione di alcune differenze trascurabili di prezzo e quantità. Sebbene le quantità in oggetto fossero limitate, sono state tuttavia considerate sufficienti a stabilire un margine di dumping attendibile, in quanto i livelli dei prezzi applicati sono stati ulteriormente corroborati da altre informazioni a disposizione dei servizi della Commissione, tra cui i prezzi all'esportazione applicati a paesi terzi dall'esportatore in questione che confermavano il comportamento riscontrato nelle operazioni in esame.

(17)

Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento dello status di nuovo esportatore, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore della Malaysia soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(18)

Di conseguenza, è confermato che la società dovrebbe essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che quindi è opportuno determinare un margine individuale per questa società.

2.2.   Dumping

(19)

Il richiedente produce accessori e vende il prodotto in esame nel mercato interno e nei mercati di esportazione. L'inchiesta ha rivelato un'organizzazione di vendita complessa nel mercato interno, che comprende distributori non collegati e società commerciali collegate. I distributori non collegati acquistano il prodotto in esame dal produttore e lo rivendono ai commercianti collegati, che a loro volta vendono le merci ad acquirenti non collegati nel mercato interno. De facto, i distributori non collegati fungono da agenti per il richiedente.

(20)

Tenendo conto delle informazioni indicate sopra e del fatto che è possibile risalire al richiedente mediante le vendite delle società commerciali collegate, i prezzi applicati al consumatore finale dalle società commerciali collegate sono considerati il primo prezzo nel corso di normali operazioni commerciali e quindi formano la base per le determinazione del valore normale.

(21)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso l'Unione. La Commissione ha stabilito che il volume complessivo delle vendite di accessori per tubi effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.

(22)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di accessori venduti sul mercato interno dalle società commerciali considerati identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione europea.

(23)

La Commissione ha anche esaminato se le vendite di accessori per tubi nel mercato interno in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti. Dato che è stato rilevato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno.

(24)

Nei pochi casi in cui il tipo di prodotto in esame non era venduto sul mercato interno durante il PIR, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dell'esportatore dei tipi di prodotto esportati un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto.

(25)

Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili di cui al considerando 16.

(26)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica.

(27)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori nonché spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.

(28)

Secondo il richiedente, se la Commissione usasse il valore normale basato sulle vendite interne delle società commerciali collegate, si dovrebbe concedere un adeguamento per le differenze tra il mercato interno e il mercato UE in termini di volume di commercio. Il richiedente afferma inoltre che le vendite al mercato UE sono state effettuate a livello di distributore, mentre sul mercato interno il richiedente vendeva una percentuale importante degli accessori come parte di commesse più grandi nei mercati dei progetti di petrolio e gas, dove gli accessori hanno un ruolo ausiliario solo rispetto ai tubi e alle valvole principali e ad altri componenti importanti e che inoltre questo mercato era a un altro livello di commercio.

(29)

Dopo aver esaminato le condizioni di vendita sul mercato interno, in particolare l'andamento dei prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che il richiedente non poteva provare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, una differenza coerente e distinta nelle funzioni e nei prezzi per i diversi livelli di commercio nel mercato interno del paese esportatore. Quindi nessun adeguamento è stato applicato.

(30)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e considerando che nel corso del PIR vi erano solo tre commesse e che il prezzo delle materie prime, che costituisce la maggior parte dei costi di produzione, ha registrato forti fluttuazioni durante tale periodo, il margine di dumping è stato determinato in base al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per ogni operazione.

(31)

Il confronto ha dimostrato l'esistenza di un livello di dumping del 49,9 %, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione.

(32)

Inoltre, l'inchiesta ha confermato che i prezzi all'esportazione del richiedente ad altri paesi terzi con quantità significative erano notevolmente più bassi rispetto a quelli applicati per l'Unione europea, suggerendo quindi l'esistenza di dumping su mercati terzi.

3.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(33)

Alla luce dei risultati dell'inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato.

(34)

Il margine di dumping del 49,9 % stabilito per il PIR è inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio del 75 %, fissato su scala nazionale per la Malaysia nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Si propone pertanto di istituire un dazio fondato su un margine di dumping del 49,9 % e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1001/2008.

4.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(35)

In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.

5.   CLAUSOLA DI MONITORAGGIO E POSSIBILE RIESAME FUTURO

(36)

È opportuno notare che le società interessate hanno un sistema complesso di distribuzione che comporta anche l'importazione del prodotto da altri paesi sottoposti a misure. Inoltre, esiste il rischio di aggiramento dei dazi a causa delle notevoli differenze tra i dazi applicati ai diversi esportatori all'interno della Malaysia. Quindi occorrono misure speciali per garantire l'applicazione corretta dei dazi antidumping.

(37)

Queste misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(38)

Inoltre, la Commissione ha informato il Consiglio che essa inviterà la società in oggetto a presentare relazioni periodiche alla Commissione per garantire un seguito corretto alle vendite del prodotto in esame nell'Unione, al prezzo e alle altre condizioni relative, nonché alle informazioni sugli sviluppi nei prezzi delle vendite interne della società. Il Consiglio prende nota in particolare del fatto che se tali relazioni non vengono presentate, o se dalle relazioni emerge che le misure non sono adeguate ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base. Il Consiglio ricorda inoltre che spetta alla Commissione avviare d'ufficio un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, in particolare dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento (anche se si rende necessario un riesame precedente). Si nota che attualmente, viste le circostanze del caso, la Commissione prevede che sarà opportuno un tale riesame dopo un anno. In questo contesto è importante notare che il dazio istituito per la società in oggetto con il presente regolamento si basa solo su un numero limitato di ordini.

6.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

(39)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di accessori per tubi provenienti dal richiedente e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame assoggettate a registrazione. Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione, ove opportuno.

(40)

Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1001/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1001/2008, è inserito il testo seguente nella tabella alla voce relativa ai produttori in Malaysia:

«Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Malaysia

Pantech Steel Industries Sdn Bhd

49,9

A961»

2.   Il dazio istituito è parimenti riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Malaysia, fabbricato dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd.

3.   All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per la Pantech Steel Industries Sdn Bhd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.»

4.   Con l'aggiunta del paragrafo di cui sopra, l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1001/2008, è rinumerato articolo 1, paragrafo 4.

5.   Al regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell'organismo che emette la fattura commerciale, contente le seguenti informazioni:

1)

nome e funzione del responsabile dell'organismo che emette la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: Il sottoscritto certifica che il (volume) del [prodotto in esame], venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da (nome ed indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte e che il prezzo fatturato è definitivo e che non sarà oggetto di compensazione, parziale o totale, mediante alcuna pratica.

Data e firma.»

6.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18.

(3)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 9.


29.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 364/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005 del Consiglio (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1487/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione europea di tessuti di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all'85 %, in peso, di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 ed ex 5407 69 90 («il prodotto in esame»).

(2)

Visto il numero elevato di parti che hanno collaborato è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure.

(3)

Alle società costituenti il campione sono state attribuite le aliquote di dazio individuali stabilite durante l'inchiesta. Alle società non incluse nel campione che hanno collaborato e a cui è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (3), è stato attribuito un dazio medio ponderato del 14,1 %, che era stato determinato per le società incluse nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle società non incluse nel campione che hanno collaborato e a cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 37,1 %, che era stato determinato per le società incluse nel campione cui era stato concesso il TI. Un'aliquota di dazio nazionale del 56,2 % è stata istituita per tutte le altre società.

(4)

A seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio, con il regolamento (CE) 1087/2007 (4), ha aumentato l'aliquota di dazio nazionale al 74,8 %. Inoltre, ai produttori esportatori cinesi a cui sono state concesse aliquote del dazio individuali e che non hanno collaborato alla nuova inchiesta sono stati attribuiti dazi antidumping più elevati a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96.

(5)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, i produttori esportatori cinesi che soddisfano le quattro condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento destinato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori») stabilito al considerando 3.

2.   RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(6)

Un gruppo di società formato da due società collegate, segnatamente AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, e Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd. («il richiedente») ha chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(7)

È stato effettuato un esame volto a determinare se il richiedente ottempera alle condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, verificando che:

a)

durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure (1o aprile 2003-31 marzo 2004) non abbia esportato il prodotto in esame nell'Unione europea («prima condizione»);

b)

non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti ai dazi antidumping istituiti da tale regolamento («seconda condizione»);

c)

abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione europea dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nell'Unione europea («terza condizione»);

d)

operi in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, soddisfi le condizioni per avere un dazio individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base («quarta condizione»).

(8)

Al richiedente sono stati inviati questionari ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la conformità alla prima, alla seconda e alla terza condizione.

(9)

Poiché la quarta condizione implica che i richiedenti presentino una richiesta di TEM e/o TI, la Commissione ha inviato i relativi moduli al richiedente. Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(10)

Per comodità di riferimento, si riportano di seguito, in sintesi, i criteri relativi al TEM:

a)

le decisioni delle società in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

b)

le società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (5);

c)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

d)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

e)

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(11)

Ai produttori esportatori che soddisfano le condizioni indicate al considerando 7 può essere applicato, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, il dazio del 14,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96, oppure il dazio medio ponderato del 37,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il TI ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

(12)

La Commissione europea ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare se erano state soddisfatte le quattro condizioni di cui all'articolo 2, del regolamento (CE) n. 1487/2005. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd., Jiaxing.

3.   CONCLUSIONI

(13)

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare la sua ottemperanza a tutte le quattro condizioni menzionate al considerando 7. Il richiedente ha potuto infatti dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione europea nel periodo 1o aprile 2003 - 31 marzo 2004; ii) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005; iii) ha effettivamente esportato una quantità significativa del prodotto in esame nell'Unione europea a partire dal 2008; iv) soddisfa tutte le condizioni per ottenere il TEM e può pertanto beneficiare di un dazio individuale conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Pertanto, il richiedente potrebbe fruire del dazio medio ponderato applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione cui è stato concesso il TEM (14,1 %), conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, e dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

4.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI ALIQUOTE DI DAZIO INDIVIDUALI

(14)

Tenendo conto dei risultati dell'inchiesta di cui al considerando 13, si conclude che le società AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, e Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd. dovrebbero essere aggiunte all'elenco di società individuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1487/2005 con un'aliquota di dazio pari al 14,1 %.

(15)

Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Non sono stati tuttavia forniti elementi aggiuntivi tali da modificare le conclusioni per il richiedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1487/2005 è modificato mediante l'aggiunta delle seguenti società nella tabella relativa alle società a cui sono state concesse aliquote del dazio individuali:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

«AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,

14,1 %

A617

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd.

14,1 %

A617»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.

(3)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(4)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 1.

(5)  I principi contabili internazionali si riferiscono a tutte le norme internazionali di contabilità riconosciute, tra cui l'US GAAP e i lavori dell'International Accounting Standard Committee Foundation («IASCF») eseguiti dall'International Accounting Standards Board («IASB»), comprendenti l'International Accounting Standard Board Framework («IASBF»), l'International Accounting Standard («IAS»), gli International Financial Reporting Standards («IFRS») e le pubblicazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee («IFRIC»).


29.4.2010   

IT

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L 107/9


REGOLAMENTO (UE) N. 365/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

(2)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone che i criteri microbiologici siano riesaminati tenendo conto dei progressi della scienza, della tecnologia e della metodologia, dell'emergenza di microrganismi patogeni nei prodotti alimentari e delle informazioni ottenute in base alla valutazione dei rischi.

(3)

L'allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005 enuncia i criteri di sicurezza alimentare applicabili a Listeria monocytogenes in taluni alimenti pronti al consumo. Al punto 1.3 sono indicati i limiti per gli alimenti pronti al consumo che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali Gli operatori del settore alimentare devono verificare la conformità ai criteri applicabili ai prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.

(4)

Secondo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), il sale alimentare è un alimento pronto al consumo. In base ai dati scientifici disponibili, la presenza e la sopravvivenza di L. monocytogenes nel sale sono poco probabili in circostanze normali. Pertanto, il sale alimentare va aggiunto agli alimenti pronti al consumo per i quali non sono necessarie prove regolari per accertare la presenza di L. monocytogenes, elencati nella nota 4 del capitolo 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 prevede un criterio di igiene del processo applicabile alle enterobatteriacee nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati che comprende un metodo d'analisi di riferimento e limiti.

(6)

Il metodo d'analisi di riferimento ISO 21528-1 indicato per le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati, in quanto molto laborioso e lungo, si è rivelato difficilmente applicabile nelle analisi di routine nei controlli eseguiti dagli operatori stessi. Tenuto conto dei progressi metodologici, è opportuno sostituire il metodo d'analisi di riferimento delle enterobatteriacee nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati con l'ISO 21528-2 di più rapida e facile esecuzione.

(7)

I metodi d'analisi di riferimento incidono sui risultati delle prove. Pertanto, occorre modificare di conseguenza il limite stabilito come criterio per le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati. Il limite di rilevamento così modificato è sufficiente a garantire l'igiene del processo dal momento che i probabili problemi nel processo di produzione causerebbero uno sviluppo molto maggiore delle enterobatteriacee.

(8)

In seguito a una modifica apportata recentemente alla tassonomia, occorre sostituire il nome Enterobacter sakazakii nel regolamento (CE) n. 2073/2005 con Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii).

(9)

Alcune disposizioni erano applicabili fino al 1o gennaio 2010 e altre, già presenti nel regolamento, sono applicabili a partire da tale data. Per rendere più leggibili tali disposizioni, occorre sopprimere quelle vecchie.

(10)

Il regolamento (CE) n 2073/2005 va pertanto modificato di conseguenza.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo, né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1)

Il capitolo 1 è così modificato:

a)

il testo del punto 1.5 è sostituito dal seguente:

«1.5

Carne macinata e preparazioni a base di carne di pollame destinate ad essere consumate cotte

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»;

b)

il testo del punto 1.9 è sostituito dal seguente:

«1.9

Prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumati cotti

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»;

c)

il testo del punto 1.24 è sostituito dal seguente:

«1.24

Alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai 6 mesi (14)

Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)

30

0

Assente in 10 g

ISO/TS 22964

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»;

2)

nella nota 4 del capitolo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

sale alimentare.»;

3)

il punto 2.2 del capitolo 2 è così modificato:

a)

il testo del punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1

Latte pastorizzato e altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati (4)

Entero- batteriacee

5

0

10 ufc/ml

ISO 21528-2

Fine del processo di lavorazione

Controllo dell'efficacia del trattamento termico e prevenzione della ricontaminazione nonché verifica della qualità delle materie prime»;

b)

il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«(2)

Per i punti 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 e 2.2.10 m = M.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.


29.4.2010   

IT

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L 107/12


REGOLAMENTO (UE) N. 366/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2010

recante centoventicinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 12 aprile 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti sette persone fisiche del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.

Per la Commissione,

a nome del presidente

João VALE DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

La voce «Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titolo: Qari. Funzione: Ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:

Ahmadullah (alias Ahmadulla). Titolo: Qari. Funzione: Ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel dicembre 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

2)

La voce «Ahmad Jan Akhunzada. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Urazgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias (a) Ahmad Jan Akhunzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titolo: (a) Maulavi (b) Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: all'inizio del 2007 era il membro dei Talibani responsabile della provincia di Uruzgan, Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

3)

La voce «Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Titolo: Sceicco. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell’Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) sarebbe attivo nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2007; (b) contesto familiare: del clan Ogaden, sottoclan Reer-Abdille; (c) fa parte dei dirigenti di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell’agosto 1998» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih). Titolo: (a) Sceicco (b) Colonnello. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell’Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) sarebbe attivo nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2007; (b) contesto familiare: del clan Ogaden, sottoclan Reer-Abdille; (c) fa parte dei dirigenti di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti a Nairobi e Dar es Salaam nell’agosto 1998. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

4)

La voce «Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah) Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:

Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah). Titolo: (a) Maulavi (b) Mullah. Funzione: (a) Governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani, (c) Governatore della provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani, (d) Ministro degli affari interni sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: nel giugno 2007 si trovava in custodia cautelare. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

5)

La voce «Abdul Manan Nyazi (alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai). Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:

Abdul Manan Nyazi (alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai). Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile della provincia di Herat. si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

6)

La voce «Nooruddin Turabi. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi). Titolo: (a) Mullah (b) Maulavi. Funzione: Ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: (a) Kandahar, Afghanistan, (b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

7)

La voce «Shams Ur-Rahman. Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro dell’agricoltura del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana» dell'elenco «Persone giuridiche» è sostituita dal seguente:

Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman). Titolo: (a) Mullah (b) Maulavi. Funzione: Vice ministro dell’agricoltura del regime dei Talibani. Luogo di nascita: distretto di Suroobi, provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.


29.4.2010   

IT

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L 107/15


REGOLAMENTO (UE) N. 367/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

98,8

MA

92,8

TN

108,1

TR

95,1

ZZ

98,7

0707 00 05

MA

80,4

TR

118,2

ZZ

99,3

0709 90 70

MA

86,8

TR

87,5

ZZ

87,2

0805 10 20

EG

47,9

IL

57,8

MA

45,8

TN

61,8

TR

51,6

ZZ

53,0

0805 50 10

IL

58,2

TR

69,0

ZA

72,5

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

89,8

BR

80,3

CA

80,5

CL

83,9

CN

83,7

MK

22,1

NZ

104,5

US

120,8

UY

68,9

ZA

83,3

ZZ

81,8

0808 20 50

AR

87,5

CL

104,8

CN

96,0

NZ

167,4

ZA

90,4

ZZ

109,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.4.2010   

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L 107/17


REGOLAMENTO (UE) N. 368/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 325/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 99 del 21.4.2010, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 29 aprile 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

33,32

1,29

1701 11 90 (1)

33,32

4,91

1701 12 10 (1)

33,32

1,16

1701 12 90 (1)

33,32

4,61

1701 91 00 (2)

35,01

7,73

1701 99 10 (2)

35,01

3,83

1701 99 90 (2)

35,01

3,83

1702 90 95 (3)

0,35

0,31


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

29.4.2010   

IT

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L 107/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

recante nomina di un supplente olandese del Comitato delle regioni

(2010/241/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Harry DIJKSMA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

il sig. M.F.A. (René) van DIESSEN, Gedeputeerde (Deputy Queen's Commissioner) della provincia di Flevoland.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


29.4.2010   

IT

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L 107/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

recante nomina di un membro austriaco e di un supplente austriaco del Comitato delle regioni

(2010/242/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Herbert SAUSGRUBER. Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Markus WALLNER a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro:

il sig. Landesstatthalter Mag. Markus WALLNER, Stellvertretender Landeshauptmann von Vorarlberg (modifica del mandato),

e

b)

quale supplente:

la sig.ra Landtagspräsidentin Dr. Bernadette MENNEL, Präsidentin des Vorarlberger Landtags.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


29.4.2010   

IT

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L 107/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2010/243/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010-25 gennaio 2015 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato della sig.ra Anna TERRÓN I CUSÍ,

HA DOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

il D. Albert MORENO HUMET

Secretario para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22, e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


29.4.2010   

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L 107/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2010

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del 1,4-dimetilnaftalene e del cyflumetofen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 2518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/244/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

La società DormFresh Ltd. ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi il 25 giugno 2009 un fascicolo relativo alla sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene unitamente alla domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

La società Otsuka Chemical Co. Ltd. ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi il 21 luglio 2009 un fascicolo relativo alla sostanza attiva cyflumetofen unitamente alla domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(4)

Le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive interessate sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti all'esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5)

Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello dell'Unione europea, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di tale direttiva.

Essi soddisfano inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione le conclusioni del proprio esame, unitamente alle raccomandazioni sull'inclusione o meno delle sostanze attive di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni, quanto prima possibile e comunque al più tardi entro il 30 aprile 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

1,4-dimetilnaftalene

Numero d'identificazione CIPAC: non assegnato

DormFresh Ltd.

25 giugno 2009

NL

2

Cyflumetofen

Numero d'identificazione CIPAC: 821

Otsuka Chemical Co. Ltd.

21 luglio 2009

NL


29.4.2010   

IT

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L 107/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2010

che concede alla Francia una deroga parziale alla decisione 2006/66/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, e della decisione 2006/861/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2010) 2588]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2010/245/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 9,

vista la richiesta presentata dalla Francia il 27 agosto 2009,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/57/CE, il 27 agosto 2009, la Francia ha presentato una domanda di deroga parziale alla decisione 2006/66/CE della Commissione (2) (STI «Emissioni sonore») e alla decisione 2006/861/CE della Commissione (3) (STI «Carri merci») per i carri di tipo NA e AFA della ditta LOHR.

(2)

La domanda di deroga riguarda i carri merci impiegati nel trasporto su rotaia di camion stradali costruiti conformemente a una progettazione antecedente all’entrata in vigore di entrambe le STI.

(3)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il 24 novembre 2009 l’Agenzia ferroviaria europea ha fornito un parere tecnico alla domanda di deroga parziale.

(4)

Il parere indica che le disposizioni delle sei sezioni della STI «Carri merci» relative a organi di trazione, sollevamento, attacco di apparecchiature, sagoma cinematica, comportamento dinamico del veicolo e freno di stazionamento (rispettivamente alle sezioni 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 e 4.2.4.1.2.8) non sono applicabili ai carri in questione a causa delle loro caratteristiche di progettazione dovute alla peculiarità delle merci trasportate. Per quanto attiene alla STI «Emissioni sonore», per ottenere le prestazioni di frenata regolamentari, i carri in questione devono avvalersi dei più rumorosi ceppi in ghisa, in combinazione con freni a ceppi in materiali compositi. Pertanto, finché non sarà disponibile una tecnologia più silenziosa non sarà possibile rispettare i limiti delle emissioni sonore di carri in transito (sezione 4.2.1.1 della STI).

(5)

L’impatto economico complessivo derivante dall’applicazione di entrambe le STI, e più in particolare delle sezioni 4.2.3.1 e 4.2.3.4 della STI «Carri merci» ai carri di tipo NA e AFA della ditta LOHR, è stimato a quasi 204 milioni di EUR. Tale importo, congiuntamente agli altri requisiti che devono essere applicati per uniformarsi alle STI non solo compromette gravemente la sostenibilità economica del progetto, ma può altresì ritardarne seriamente o arrestarne l’attuazione.

(6)

La deroga è concessa per un periodo limitato che deve essere impiegato dalla Francia per accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative promosse dalle specifiche armonizzate e conformi alle STI in parola.

(7)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga parziale alla STI emissioni sonore e alla STI «Carri merci» per carri LOHR di tipo NA e AFA presentata dalla Francia il 27 agosto 2009, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/57/CE, è concessa con i seguenti limiti:

a)

per quanto attiene alle disposizioni della sezione 4.2.1.1 della STI «Emissioni sonore», per il tempo in cui non è disponibile alcuna soluzione tecnica per conseguire la conformità;

b)

per quanto attiene alle disposizioni delle sezioni 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (solo tipo NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 della STI «Carri merci», fino all’entrata in vigore della decisione modificata relativa alla STI «Carri merci».

In ogni caso la presente deroga parziale non è applicabile ai carri di questi due tipi immessi in circolazione dopo il 1o gennaio 2015.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 37 dell’8.2.2006, pag. 1.

(3)  GU L 344 dell’8.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.