ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.079.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
25 marzo 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina, e del regolamento (CE) n. 504/2007 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1

 

*

Regolamento (UE) n. 249/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chorizo Riojano (IGP)]

3

 

*

Regolamento (UE) n. 250/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]

5

 

*

Regolamento (UE) n. 251/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Yorkshire Forced Rhubarb (DOP)]

7

 

 

Regolamento (UE) n. 252/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento (UE) n. 253/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

11

 

 

DECISIONI

 

 

2010/178/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2009, sugli aiuti di Stato cui ha Germania ha dato esecuzione con riguardo a determinate prestazioni del Servizio di sanità animale (Tiergesundheitsdienst) della Baviera [C 24/06 (ex NN 75/2000)] [notificata con il numero C(2009) 9954]

13

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 329/08/COL, del 28 maggio 2008, relativa agli aiuti concessi a Sementsverksmiðjan hf. (Islanda)

25

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 405/08/COL, del 27 giugno 2008, di chiudere il procedimento di indagine formale relativamente al fondo islandese per il finanziamento degli alloggi (Islanda)

40

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


REGOLAMENTO (UE) N. 248/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina, e del regolamento (CE) n. 504/2007 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3), e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione (4), prevedono che, se il prezzo cif all’importazione di una partita è superiore al prezzo rappresentativo applicabile, l’importatore debba costituire la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5), pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

(2)

Tuttavia, in un caso analogo, l’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (6), prevede che l’importatore debba costituire la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della partita considerata.

(3)

Per armonizzare i metodi di calcolo applicabili nei diversi settori, è opportuno uniformare il metodo previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1484/95 e dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 504/2007 al metodo previsto dall’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006.

(4)

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1484/95 e l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 504/2007 determinano i limiti di tempo entro i quali l’importatore deve fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà del prezzo d’importazione cif. Nella pratica corrente la procedura per l’importazione e la vendita delle merci soggette al regime di cui trattasi sono molto più differenziate. Mentre prima in generale un unico operatore si occupava dell’acquisto nel paese terzo, dell’immissione in libera pratica e della vendita nella Comunità, al giorno d’oggi gli operatori coinvolti nelle varie operazioni sono diversi, il che rende spesso impossibile il rispetto di questi limiti di tempo. È dunque opportuno estendere i limiti di tempo in questione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1484/95 e (CE) n. 504/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto in questione, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della partita di cui trattasi.

4.   L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall’autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell’importatore.

La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.»

Articolo 2

Nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 504/2007, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7), per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto in questione, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della partita di cui trattasi.

4.   L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall’autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell’importatore.

La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

(4)  GU L 119 del 9.5.2007, pag. 7.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(6)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1


25.3.2010   

IT

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L 79/3


REGOLAMENTO (UE) N. 249/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chorizo Riojano (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Chorizo Riojano», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 186 dell’8.8.2009, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Chorizo Riojano (IGP)


25.3.2010   

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L 79/5


REGOLAMENTO (UE) N. 250/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Farine de Petit Épeautre de Haute Provence», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 185 del 7.8.2009, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati

FRANCIA

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)


25.3.2010   

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L 79/7


REGOLAMENTO (UE) N. 251/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Yorkshire Forced Rhubarb (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Yorkshire Forced Rhubarb», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 189 del 12.8.2009, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

REGNO UNITO

Yorkshire Forced Rhubarb (DOP)


25.3.2010   

IT

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L 79/9


REGOLAMENTO (UE) N. 252/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

74,8

JO

59,4

MA

95,7

TN

128,2

TR

97,7

ZZ

91,2

0707 00 05

JO

68,6

MA

74,6

MK

124,9

TR

123,4

ZZ

97,9

0709 90 70

JO

97,9

MA

147,9

TR

103,1

ZZ

116,3

0805 10 20

EG

40,2

IL

59,5

MA

43,6

TN

55,8

TR

62,6

ZZ

52,3

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

63,1

ZZ

67,6

0808 10 80

AR

89,0

BR

89,0

CA

99,1

CL

85,2

CN

74,1

MK

24,7

US

132,2

UY

68,2

ZA

107,6

ZZ

85,5

0808 20 50

AR

79,6

CL

69,2

CN

94,1

US

134,2

UY

118,7

ZA

94,0

ZZ

98,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.3.2010   

IT

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L 79/11


REGOLAMENTO (UE) N. 253/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 236/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 72 del 20.3.2010, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 25 marzo 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

33,42

1,26

1701 11 90 (1)

33,42

4,88

1701 12 10 (1)

33,42

1,13

1701 12 90 (1)

33,42

4,58

1701 91 00 (2)

35,05

7,71

1701 99 10 (2)

35,05

3,82

1701 99 90 (2)

35,05

3,82

1702 90 95 (3)

0,35

0,31


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

25.3.2010   

IT

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L 79/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

sugli aiuti di Stato cui ha Germania ha dato esecuzione con riguardo a determinate prestazioni del Servizio di sanità animale (Tiergesundheitsdienst) della Baviera [C 24/06 (ex NN 75/2000)]

[notificata con il numero C(2009) 9954]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2010/178/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 21 febbraio 2000 è pervenuta alla Commissione una denuncia concernente le misure attuate dal Servizio di sanità animale (Tiergesundheitsdienst o «TGD») della Baviera. Sono seguite ulteriori comunicazioni da parte del medesimo denunciante, relative alla stessa denuncia. L’aiuto di Stato in questione è stato registrato con numero NN 75/2000.

(2)

Con riguardo a tale denuncia la Commissione ha inoltrato diverse lettere alla Germania, la quale, in risposta, ha inviato le comunicazioni del 4 luglio 2000, 22 dicembre 2000, 22 novembre 2002, 10 aprile 2003, 1o dicembre 2003 e 27 giugno 2005, contenenti informazioni. Il 17 luglio 2003 si è tenuto un incontro con i rappresentanti delle autorità tedesche.

(3)

L’adozione delle misure risale al 1974. Sebbene ne fosse stata fatta richiesta, non è stato possibile esibire la prova dell’avvenuta notifica; le misure in questione sono state quindi trascritte nel registro degli aiuti non notificati.

(4)

Con lettera del 7 luglio 2006 la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (1) in relazione alle misure citate.

(5)

La decisione della Commissione in merito all’avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a prendere posizione.

(6)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni degli interessati con comunicazioni del 30 ottobre 2006, 2 novembre 2006 e 7 novembre 2006.

(7)

La Germania ha preso posizione con le comunicazioni del 6 novembre 2006, 22 gennaio 2007, 25 luglio 2008 e 9 febbraio 2009.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(8)

La misura è stata adottata in base all’articolo 14, paragrafo 1 della legge per la promozione dell’agricoltura in Baviera (Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft, in prosieguo «LwFöG»).

(9)

La misura è volta a garantire e migliorare il livello di igiene delle derrate alimentari a base di prodotti animali.

(10)

I beneficiari della misura sono gli agricoltori e i piscicoltori (in prosieguo si farà riferimento a entrambi i gruppi di beneficiari come agricoltori).

(11)

Beneficiario della misura è altresì il Servizio di sanità animale (Tiergesundheitsdienst, in prosieguo «TGD») della Baviera.

(12)

La misura è finanziata mediante risorse del Land Baviera e del suo Fondo per le epizoozie (Bayerischen Tierseuchenkasse, in prosieguo «BTSK»).

(13)

Le misure a favore degli agricoltori vengono qualificate come «misure globali», ma in realtà si tratta di misure previste a favore dei soli agricoltori residenti in Baviera. In base alle osservazioni della Germania si tratta, inoltre, di misure specifiche con carattere esclusivamente preventivo che riguardano la produzione di latte e di carne, l’allevamento suino, l’avicoltura, l’allevamento ovino e la piscicoltura. Il patrimonio zootecnico aziendale viene esaminato in base ad un programma prestabilito, tenendo conto degli specifici rischi di malattie animali e di criteri atti a prevenire e combattere tali malattie. La Germania ha dichiarato altresì che il sostegno viene accordato solo a misure di interesse generale che vadano al di là delle consuete disposizioni normative concernenti singoli allevatori (comunicazione del 6 novembre 2006, pag. 4).

(14)

Nelle aziende agricole vengono attuate le seguenti tipologie di misure: monitoraggio permanente mediante test e/o esami preventivi, indagini, esami di laboratorio e test di individuazione precoce, consulenza veterinaria, elaborazione di misure di profilassi e/o piani di risanamento, messa a punto di programmi di vaccinazione.

(15)

La Germania osserva che le attività indicate al considerando 14 costituiscono la base per le attività di consulenza a favore degli agricoltori nell’ambito di adeguate misure preventive e servizi di cura. Secondo quanto indicato dalla Germania, le prestazioni generalmente offerte da veterinari privati (quali il trattamento con medicinali o le vaccinazioni preventive) non rientrerebbero tra queste «misure globali».

(16)

Le «misure globali» sono gratuite per gli agricoltori. Tali misure non possono essere richieste dagli agricoltori, ma vengono attuate di propria iniziativa dal TGD che ne è stato incaricato.

(17)

I costi di dette misure vengono rimborsati al TGD dal Land Baviera. In base all’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della LwFöG, «viene rimborsato il 50 % delle spese necessarie per le prestazioni statali».

(18)

Un’ulteriore percentuale dei costi relativi a personale e materiali del TGD viene rimborsato con altre risorse statali, in particolare a carico del BTSK (cfr. aiuti di Stato NN 23/07, N 426/03 e N 81/04). Complessivamente viene rimborsato fino al 100 % dei costi.

(19)

Le prestazioni rese a favore del TGD sono le seguenti.

(20)

In base a quanto disposto dalla LwFöG viene rimborsata al TGD mediante risorse statali unicamente la metà delle «spese necessarie». Di fatto però viene ad essere rimborsato, in base alle dichiarazioni della Germania, fino al 100 % dei costi.

(21)

L’aiuto viene accordato al TGD dal 1974. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3), i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni. Poiché il procedimento è stato aperto nell’anno 2000, il termine di dieci anni previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 permette di prendere in considerazione gli aiuti fino al 1990. Per tale motivo gli aiuti accordati prima di tale data non vengono esaminati oltre.

(22)

I dati di bilancio trasmessi dalla Germania e riportati in allegato si riferiscono pertanto ai versamenti effettuati a favore del TGD per obblighi di servizio pubblico nel periodo compreso tra il 1990 e il 2008.

(23)

Ad un primo esame non era chiaro se i pagamenti effettuati utilizzando le risorse di bilancio e i pagamenti a carico del BTSK abbiano procurato un vantaggio concorrenziale al TGD.

(24)

Il denunciante ha inoltre sostenuto che determinate prestazioni clinico-diagnostiche e terapeutiche (curative) vengono offerte dal TGD con la sua équipe di veterinari a prezzi fino al 90 % inferiori rispetto al prezzo di costo. In questo ambito di attività il TGD opererebbe con scopi di lucro.

(25)

Tale situazione, secondo il denunciante, sarebbe possibile solo in quanto, grazie alle sovvenzioni che riceve per le «misure globali», il TGD viene messo in condizioni di offrire prestazioni clinico-diagnostiche e terapeutiche molto più convenienti di quanto riescano a fare i veterinari che operano in maniera autonoma e che non possono contare su alcuna sovvenzione. Il denunciante evidenzia inoltre che i veterinari dell’équipe del TGD godono di una posizione privilegiata quanto alla possibilità di conseguire incarichi e non devono sostenere costi di trasferimento, operando già in loco.

(26)

Secondo quanto previsto nella comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (4), la compatibilità con il mercato comune di tali aiuti va valutata dalla Commissione conformemente ai criteri indicati negli strumenti normativi in vigore all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso. Al momento dell’avvio del procedimento la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per verificare se gli aiuti concessi a favore degli agricoltori fossero conformi alla normativa comunitaria vigente in materia, ovvero gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e gli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura. La Commissione ha pertanto sollecitato la Germania a trasmettere le informazioni necessarie.

(27)

Con comunicazione del 12 dicembre 2008, la Commissione invitava la Germania a confermare se le misure oggetto di esame venissero accordate anche per il periodo successivo al 1o gennaio 2008 e, in caso affermativo, a trasmettere la documentazione necessaria per verificare la compatibilità degli aiuti con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (5) (in prosieguo gli «orientamenti»), che hanno sostituito, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo del 1o febbraio 2000 (6) (in prosieguo gli «orientamenti del 2000»), nonché con gli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (7) (in prosieguo gli «orientamenti del 2008»). Con missiva del 9 febbraio 2009 la Germania comunicava che gli aiuti nel settore agricolo venivano concessi per un periodo anche oltre il 2008 e trasmetteva le informazioni richieste.

III.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(28)

La Germania ha osservato che i pagamenti effettuati dal Land Baviera e a carico del BTSK per l’attuazione delle misure globali costituiscono compensazioni per obblighi di servizio pubblico. La Germania ha richiamato la giurisprudenza in base alla quale le compensazioni accordate dallo Stato a fronte di obblighi di servizio pubblico non configurano, ricorrendo determinate condizioni, un aiuto di Stato. La Germania ritiene pertanto che le misure non vadano considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(29)

La Germania sostiene che le misure globali sono finalizzate a garantire la salute e il benessere degli animali oltre che a tutelare i consumatori e gli animali. Per tale motivo la loro attuazione risponde innanzitutto ad un interesse della collettività.

(30)

La Germania osserva che l’attuazione di misure globali permette di raccogliere ampie conoscenze che in un secondo momento vengono divulgate a livello nazionale ed internazionale attraverso numerosi convegni e pubblicazioni scientifiche. In tal modo gran parte delle informazioni raccolte nell’ambito delle misure globali viene resa accessibile agli specialisti del settore nell’Unione europea.

(31)

In base alle affermazioni della Germania, nell’ambito del programma di misure globali non vengono rese prestazioni di cura, ovvero prestazioni che vengono di norma offerte da veterinari privati autorizzati (quali, ad esempio, i trattamenti con medicinali e le vaccinazioni). Oltre a questo programma assistito da sovvenzioni, il TGD svolge anche attività con scopo di lucro (servizi di cura). Tale attività rappresenterebbe però meno del 5 % di tutta l’attività veterinaria. L’attività con scopo di lucro del TGD corrisponderebbe al 2,6-2,85 % del suo intero fatturato.

(32)

Grazie a una chiara e coerente separazione degli ambiti di attività «misure globali» e «a scopo di lucro», sarebbe possibile secondo la Germania escludere la presenza di sovvenzioni incrociate. Assicurano tale distinzione modalità di contabilizzazione molto complesse e dettagliate e controlli approfonditi.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(33)

Le parti interessate hanno ribadito l’affermazione secondo cui il TGD non attua con la propria équipe di veterinari unicamente misure preventive, ma presta anche servizi di cura.

(34)

Le parti interessate non hanno sostenuto che venga concesso per tali attività curative un sostegno finanziario diretto, ma hanno sottolineato invece che il TGD può offrire prestazioni equiparabili a condizioni considerevolmente più convenienti rispetto ai veterinari che operano in modo autonomo.

(35)

Non è stata riproposta l’affermazione secondo cui gli aiuti a favore degli agricoltori contrasterebbero con gli orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo o con le disposizioni di legge applicabili. Non è stata neppure criticata la messa a disposizione delle risorse.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(36)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(37)

La Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che, per valutare se una misura statale configuri un aiuto ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, occorre verificare se l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che, in normali condizioni di mercato, non avrebbe ottenuto (8), o se in tal modo l’impresa venga sgravata di costi che altrimenti, in condizioni normali, avrebbe dovuto sostenere da sola (9).

(38)

Ad una prima disamina tali condizioni sembrano ricorrere.

(39)

La misura viene finanziata con risorse statali. Favorisce determinate imprese, ovvero gli agricoltori bavaresi, che godono gratuitamente delle prestazioni sovvenzionate. Dato che tali imprese operano su un mercato caratterizzato a livello internazionale da un elevato grado di competitività, la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza (10); incide inoltre sugli scambi tra gli Stati membri (11).

(40)

Pertanto la misura costituisce un aiuto e quindi trova applicazione l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Occorre di conseguenza verificare se, in deroga a quanto previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, possa essere ravvisata un’eccezione al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

(41)

Le «misure globali» per gli agricoltori (a partire dal 1990) e le compensazioni riconosciute al TGD per l’attuazione delle «misure globali» nel periodo 1990-2004 sono state adottate senza essere notificate alla Commissione. Le misure sono pertanto illegittime, in quanto la loro concessione contrasta con il disposto dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(42)

Il divieto di accordare aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ammette eccezioni. La Commissione ha verificato se ricorra una delle eccezioni o delle deroghe al principio generale di divieto di concessione di aiuti sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(43)

Le eccezioni previste all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, relative agli aiuti di carattere sociale concessi a singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non vengono in considerazione nel caso di specie.

(44)

La Commissione ritiene che le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, relative allo sviluppo di determinate regioni, non possano trovare applicazione nel caso in oggetto in quanto le misure non costituiscono un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

(45)

Per quanto riguarda la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, basti evidenziare che le misure oggetto di esame non sono volte né a promuovere un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a una grave turbativa dell’economia della Germania. Scopo dell’aiuto non è neppure la promozione della cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE.

(46)

Né la Germania, né le altre parti interessate hanno richiamato nel corso del procedimento le citate eccezioni e deroghe.

(47)

L’unica deroga che può essere presa in considerazione è pertanto quella prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(48)

Trattandosi di aiuti a favore degli agricoltori, trovano applicazione gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Come precisato al considerando 26, la Commissione, trattandosi di misure che configurano aiuti di Stato concessi illegalmente, valuta la loro compatibilità con il mercato comune in base ai criteri previsti nei testi normativi in vigore all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso.

(49)

In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, agli aiuti in esame si applicano gli orientamenti del 2000, mentre gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore di tali orientamenti (e, quindi, prima del 1o gennaio 2000) devono essere valutati in base al documento di lavoro della Commissione del 10 novembre 1986 (12).

(50)

Il punto 11.4.1 degli orientamenti del 2000 precisa che «di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato».

(51)

In tali casi, gli aiuti a titolo di indennizzo delle perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono essere autorizzati dalla Commissione solo a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(52)

Con riguardo agli aiuti in esame a favore degli agricoltori, trova applicazione il punto 11 degli orientamenti del 2000, che disciplina gli aiuti destinati alla prevenzione e alla lotta contro le epizoozie. La Commissione valuta le misure volte alla prevenzione e alla lotta contro le epizoozie sulla base del punto 11.4 degli orientamenti del 2000. Tali aiuti possono essere ritenuti compatibili con gli articoli 107 e 108 del TFUE ove ricorrano le seguenti condizioni.

(53)

Le misure devono essere parte di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie e della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2 degli orientamenti del 2000). Ai sensi del punto 11.4.2 di tali orientamenti, deve essere organizzato un sistema d’allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione. Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto.

(54)

Il fine degli aiuti dovrebbe essere la prevenzione o la compensazione, o la prevenzione e compensazione combinati (punto 11.4.3 degli orientamenti del 2000).

(55)

Gli aiuti devono essere compatibili con le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario (punto 11.4.4 degli orientamenti comunitari).

(56)

Gli aiuti possono coprire fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute (punto 11.4.5 degli orientamenti comunitari). Non possono essere concessi aiuti qualora la normativa comunitaria preveda che il costo di tali misure sia a carico degli agricoltori.

(57)

Le condizioni citate sono soddisfatte, come emerge dalle seguenti considerazioni.

(58)

Le misure sono state adottate nell’ambito di un programma a livello regionale (Baviera). Scopo delle misure è la prevenzione e la lotta contro le epizoozie, come emerge dalle finalità espressamente chiarite nella LwFöG («garantire e migliorare il livello di igiene delle derrate alimentari a base di prodotti animali») e dalle «misure globali» attuate. Le misure esaminate sono finalizzate alla lotta contro le epizoozie contagiose, comprese malattie a genesi multifattoriale e zoonosi. Mirano inoltre a ottimizzare e limitare l’impiego di medicinali. Le principali malattie per specifici gruppi di animali sono, per i bovini e gli ovini, le zoonosi, la febbre Q, la paratubercolosi, l’encefalopatia spongiforme trasmissibile e la mastite. Per i maiali e il pollame sono invece le zoonosi, la salmonellosi, l’escherichia coli e l’enterite. Vengono inoltre elaborati e sperimentati metodi e procedure per il riconoscimento e la diagnosi di infezioni da virus.

(59)

Le misure globali contribuiscono al raggiungimento dello scopo perseguito dall’Unione di garantire un elevato grado di salute degli animali. Inoltre la Commissione non dispone di alcun elemento per ritenere che le misure globali contrastino con la legislazione veterinaria comunitaria.

(60)

Il programma prevede un’intensità massima degli aiuti pari al 100 % dei costi. Il programma non prevede aiuti nel caso in cui la normativa comunitaria stabilisca che il costo di tali misure sia a carico degli agricoltori.

(61)

Il 50 % dei costi per le misure globali nel settore agricolo e della pesca viene sostenuto dal Land Baviera. Nelle osservazioni presentate dopo l’avvio del procedimento, la Germania ha comunicato alla Commissione che un’altra parte dei costi viene sostenuta con risorse del BTSK. Il BTSK è un organismo di diritto pubblico finanziato mediante imposte parafiscali. Il finanziamento degli aiuti garantito mediante risorse del Land Baviera e del BTSK è limitato al 100 % e si colloca nella prassi addirittura al di sotto di tale percentuale. In passato la Commissione ha approvato in più occasioni il finanziamento del BTSK mediante imposte parafiscali (13). Per tale ragione la Commissione ritiene non sussista alcun motivo per esaminare nuovamente nel dettaglio tali imposte parafiscali. Né il denunciante, né altre parti interessate hanno peraltro sollevato obiezioni in merito al modello di finanziamento del BTSK (e, quindi, in merito a tale parte del finanziamento degli aiuti).

(62)

Gli orientamenti del 2000 si fondano sui medesimi principi fatti propri già dal documento di lavoro della Commissione del 10 novembre 1986. Ne consegue che le considerazioni esposte valgono anche con riguardo agli aiuti riconosciuti agli agricoltori nel periodo compreso tra il 1990 e il 1999, che debbono anch’essi essere considerati compatibili con i principi menzionati. Si può quindi concludere che tali aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune.

(63)

Per quanto attiene alla situazione successiva al 2007, il punto 133 degli orientamenti prevede che la Commissione dichiari compatibili con il disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti di Stato destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie se soddisfano le condizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (14). Vanno considerate in tale contesto unicamente le misure a carattere preventivo, in quanto non possono essere accordati aiuti per misure relative a servizi di cura o a titolo di indennizzo delle perdite subite.

(64)

Nel caso in cui gli aiuti accordati agli agricoltori coprano costi di consulenza, si tratta di aiuti destinati alla prestazione di assistenza tecnica ai sensi del punto 103 degli orientamenti comunitari. Su tale base la Commissione dichiarerà tali aiuti di Stato compatibili con il disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(65)

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti sono ammissibili nei seguenti casi.

(66)

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l’acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l’abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il mercato comune. L’aiuto deve essere erogato in forma di servizio agevolato fino al 100 % e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori [articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(67)

Gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere dedotti dai costi e dalle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti [articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(68)

I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell’ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione devono essere chiaramente indicate nel programma, che deve contenere una descrizione delle misure previste [articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(69)

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo e non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi siano a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori [articolo 10, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(70)

Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell’elenco messo a punto dall’Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (15) [articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(71)

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite [articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(72)

Le condizioni citate sono soddisfatte in base alle seguenti considerazioni.

(73)

Come illustrato al considerando 14, gli aiuti si riferiscono a diverse misure (monitoraggio permanente, indagini, esami di laboratorio e test di individuazione precoce, consulenza veterinaria, elaborazione di misure di profilassi e/o piani di risanamento e messa a punto di programmi di vaccinazione) la cui finalità diretta è la profilassi della malattia. Con comunicazione del 9 febbraio 2009 la Germania ha confermato che gli aiuti vengono erogati sotto forma di servizi agevolati. Ne consegue che gli aiuti per tali costi sono ammissibili ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(74)

La Germania ha confermato con lettera del 9 febbraio 2009 che i progetti relativi alle epizoozie si riferiscono a malattie indicate nell’elenco messo a punto dall’Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell’allegato della decisione 90/424/CEE.

(75)

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non trova applicazione in quanto vengono concessi unicamente aiuti per misure preventive.

(76)

Nei casi in cui i pagamenti vengono accordati in relazione a specifiche malattie, si tratta di aiuti erogati nell’ambito di un programma regionale nel quale le epizoozie e le fitopatie in questione sono chiaramente indicate e che contiene una descrizione delle relative misure. Ricorrono pertanto le condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(77)

I costi che in base alla legislazione comunitaria debbono essere sostenuti in proprio dagli agricoltori non sono ammessi a beneficiare degli aiuti. Risulta quindi soddisfatto l’articolo 10, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(78)

I costi sostenuti prima della prestazione dei servizi non sono ammessi a beneficiare degli aiuti. Viene quindi rispettato il disposto dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(79)

La Germania non ha escluso che le misure indicate al considerando 14 possano riferirsi anche ad aspetti della salute degli animali che prescindono da forme specifiche e chiaramente individuate di epizoozie, malattie o infestazioni parassitarie (per esempio in materia di igiene della produzione). Si tratterebbe in tal caso di misure relative a servizi di consulenza nell’ambito dei quali le raccomandazioni e i piani vengono adattati alla situazione di determinati agricoltori o gruppi di agricoltori.

(80)

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti volti a coprire i costi dei servizi di consulenza forniti da terzi sono ammissibili se riferiti a servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità. L’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 dispone che gli aiuti possono coprire il 100 % dei costi ammissibili e che devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati.

(81)

Le condizioni citate sono soddisfatte in base alle seguenti considerazioni.

(82)

Dalla documentazione trasmessa dalla Germania (cfr. considerando 14) emerge che i servizi di consulenza agevolati vengono offerti nell’ambito di progetti relativi a specifiche e puntuali esigenze della salute animale che rivestono interesse generale. Anche se per alcune di tali misure si rendono necessari un monitoraggio permanente o test ripetuti a intervalli regolari, tali interventi sembrano poter essere ricondotti ad un determinato progetto e non costituiscono pertanto normali controlli veterinari ricorrenti né controlli di qualità che vengono svolti sui capi di bestiame. Neanche i costi di tali misure possono essere considerati come normali spese di funzionamento dell’impresa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006, visto che i costi per le visite di routine dei medici veterinari a fini di profilassi e trattamento non sono ammessi a beneficiare degli aiuti. Tutti gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e possono coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti di Stato in esame possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune.

(83)

Le misure sono state attuate anche nel settore della piscicoltura. Nelle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura degli anni 1988, 1992, 1994, 1997 e 2001, che corrispondono agli orientamenti, sono indicati i seguenti criteri per verificare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato nel settore veterinario e sanitario (16): deve essere un’autorità pubblica ad occuparsi della malattia in questione, per essere certi che si agisca non nell’interesse di un singolo, ma nell’interesse generale. Gli obiettivi delle misure di aiuto devono presentare carattere preventivo o compensativo, o misto. Il TGD è stato incaricato dal Land Baviera di occuparsi della realizzazione delle misure e, come evidenziato al considerando 16 in relazione ad un altro aspetto, le svolge in maniera autonoma. Queste misure hanno carattere preventivo. Gli aiuti di Stato pertanto possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

(84)

Gli aiuti di Stato concessi tra il 1o novembre 2004 e il 31 marzo 2008 vengono esaminati in dettaglio ai sensi del punto 3.10 degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (17) (in prosieguo «gli orientamenti del 2004»), che rimandano all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione (18) che, a sua volta, rimanda all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (19). Ai sensi del punto 3.1, paragrafo 2, degli orientamenti del 2004, tali aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune e sono conformi agli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca quali indicati nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (20) e nel regolamento (CE) n. 2792/1999. L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 stabilisce che possono essere incentivate azioni di interesse collettivo che esulano dalle normali iniziative delle imprese private. All’articolo 15, paragrafo 3, lettere e) e l), vengono citati alcuni esempi di tali misure. La Commissione ritiene in primo luogo che gli obiettivi delle «misure globali» siano in linea con le finalità perseguite dalle misure citate ad esempio. In secondo luogo, il TGD svolge tale attività su propria iniziativa e non su richiesta dei singoli agricoltori. Le misure — cfr. a tale riguardo il punto 3.4 degli orientamenti del 2004 — non verrebbero attuate comunque dagli agricoltori in normali condizioni di mercato. Queste misure, da ultimo, sfociano in miglioramenti durevoli per il settore in conformità a quanto previsto al punto 3.5 degli orientamenti del 2004.

(85)

Con la comunicazione del 9 febbraio 2009 la Germania ha confermato che continuano ad essere accordati aiuti nel settore agricolo e ha indicato alcuni esempi di progetti tipici realizzati. Tra gli esempi citati non è compreso alcun progetto a favore del settore della piscicoltura. Dato però che non può essere escluso che vengano accordati aiuti a tale settore anche dopo il 1o aprile 2008, occorre esaminare se tali aiuti sarebbero compatibili con le disposizioni vigenti nel settore agricolo e della pesca successivamente a tale data. Il punto 4.2 degli orientamenti del 2008 rimanda, quanto agli aiuti concessi nel campo di applicazione di altri regolamenti, alle condizioni previste da tali normative ovvero, in questo caso, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (21). Con riguardo agli aiuti per misure veterinarie, trova applicazione l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 736/2008. In base a detto articolo, gli aiuti per le misure veterinarie sono compatibili con il mercato comune ove soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 32 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (22) e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione (23). Per quanto attiene alle misure in esame, il contenuto delle condizioni previste in tali regolamenti e dei principi generali stabiliti al punto 3 degli orientamenti del 2008 è rimasto invariato rispetto alle norme in vigore per gli aiuti accordati prima del 1o aprile 2008. Le valutazioni effettuate in relazione a tali aiuti restano pertanto valide anche per gli aiuti concessi dopo il 1o aprile 2008. Dato che gli aiuti concessi prima del 1o aprile 2008 sono compatibili con le disposizioni vigenti e dato che sia gli aiuti concessi dopo il 1o aprile 2008, sia le modalità con cui gli stessi sono stati concessi sono rimasti invariati, la Commissione è giunta alla conclusione che tali aiuti sono in linea con le condizioni previste dalla normativa vigente nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(86)

Ne consegue che gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori nell’ambito delle misure sottoposte ad esame rispettano le condizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile al settore agricolo e della pesca. A tale riguardo la Commissione osserva che né il denunciante, né gli altri interessati hanno contestato una violazione della normativa comunitaria in materia. Gli aiuti di Stato in esame possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune.

(87)

La misura costituisce un aiuto di Stato se grazie ad essa il beneficiario riceve un vantaggio.

(88)

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea emerge che, ricorrendo taluni presupposti, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (24). Ove tali presupposti non ricorrano, ma siano invece soddisfatti i criteri generali per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la suddetta compensazione costituisce un aiuto di Stato.

(89)

Nella sentenza pronunciata nella causa Altmark la Corte di giustizia ha illustrato i presupposti necessari affinché una compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisca un aiuto di Stato (massima 3).

a)

«In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro».

b)

«In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente».

c)

«In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento».

d)

«In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata […] al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi».

(90)

In presenza di queste quattro condizioni, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non configura un aiuto di Stato, con la conseguenza che non trovano applicazione l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108 del TFUE. Ove queste condizioni non vengano rispettate dagli Stati membri e ricorrano i criteri generali per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato che deve essere notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(91)

Al momento dell’avvio del procedimento sussistevano dubbi in merito al rispetto, in particolare, delle condizioni di cui alle lettere c) e d).

(92)

Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera a), la Commissione osserva che l’articolo 14, paragrafo 1, della LwFöG prevede un obbligo di servizio pubblico, indicando un obiettivo chiaro (una sana alimentazione) e le possibilità (prodotti agricoli e forestali di alta qualità) previste per raggiungere tale obiettivo con l’aiuto di una serie di misure (cfr. considerando 14). In base al proprio statuto, il TGD si propone di promuovere e garantire la salute e il benessere degli animali nell’interesse in particolare della produzione di derrate alimentari a base di prodotti animali integri e di tutelare i consumatori e gli animali. Per il perseguimento di tale obiettivo, il TGD si serve del proprio personale e delle proprie strutture. Le misure poste in essere dal TGD sono disciplinate dall’accordo n. R1-4010/1393 del 1974 e dall’accordo quadro n. T-7482-100 del 13 luglio 1993, stipulati dal Libero Stato di Baviera con il TGD della Baviera. I dettagli vengono precisati ogni anno mediante accordi annuali e decisioni di carattere amministrativo.

(93)

Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera b), si rileva che ogni singola attività è stata preventivamente definita e si è provveduto a determinare la compensazione finanziaria grazie a un sistema a punti basato sulla previsione di tempi e costi. Nel corso degli anni si è proceduto in maniera analoga per le nuove prestazioni introdotte. A tale riguardo occorre evidenziare che l’attività del TGD è stata sottoposta ad esame ed approvata dalla Bayerischen Obersten Rechnungshof (corte superiore dei conti di Baviera). Per il periodo oggetto della presente decisione sono state inoltre effettuate verifiche contabili da parte di società di revisione indipendenti.

(94)

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera c), la Germania ha trasmesso informazioni dalle quali emerge che la compensazione non supera i costi sostenuti per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico (cfr. allegato). I dati attestano che tra il 1990 e il 2004 il TGD non ha effettivamente conseguito alcun utile. I costi per le misure globali vengono quantificati sulla base di un sistema a punti, nell’ambito del quale ciascun punto corrisponde ad un determinato importo in euro. Tale sistema di calcolo è stato sviluppato in seguito all’intervento della Bayerischen Rechnungshof ed è comparabile con il metodo adottato per la liquidazione delle prestazioni nel settore della medicina umana. La Germania ha comunicato che il metodo di calcolo utilizzato a far data dal 2002 è conforme alle previsioni della direttiva 2005/52/CE della Commissione (25).

(95)

Con riguardo alla condizione di cui alla lettera d), la Baviera ha affidato al TGD l’adempimento di obblighi di servizio pubblico per il periodo successivo al 1o gennaio 2005 sulla base di una gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi pubblici. Dopo averne discusso con la Commissione, nel giugno 2004 la Baviera ha pubblicato un bando di gara a livello europeo per la stipula di un contratto relativo a prestazioni di servizi nell’ambito delle «Misure programmate nel settore della salute degli animali da allevamento in Baviera». I costi per le misure complessive sono stati preventivati per un periodo di cinque anni in 8 milioni di EUR all’anno. Il bando è stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie S) (26) e nel Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt. Alla gara hanno partecipato tre candidati. Il contratto di durata quinquennale è stato stipulato con il TGD, in quanto quest’ultimo ha dimostrato di poter svolgere le prestazioni richieste alle condizioni più convenienti. Nel corso del 2009 è stato indetto un nuovo bando di gara.

(96)

Con riguardo alla seconda ipotesi prevista nelle condizioni di cui alla lettera d), la Germania ha ammesso che per il periodo fino al 31 dicembre 2004 non era stato possibile individuare un’impresa sul mercato del tutto equiparabile al TGD.

(97)

La Germania non ha quindi provato che la compensazione riconosciuta al TGD nel periodo tra il 1990 e il 2004 sia stata quantificata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media gestita in modo efficiente avrebbe dovuto sostenere per l’adempimento di detti obblighi. Per tale ragione si può ritenere che, fino al 31 dicembre 2004, le misure oggetto di esame abbiano procurato al TGD un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(98)

La compensazione accordata annualmente al TGD nel periodo tra il 1990 e il 2004 costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; la compensazione accordata annualmente a far data dal 1o gennaio 2005, poiché è avvenuta a seguito di una gara di appalto pubblica, rispetta invece tutte le condizioni previste nella sentenza Altmark e non configura pertanto un aiuto di Stato a favore del TGD. A tale riguardo, la Commissione prende atto che dalla documentazione trasmessa dalla Germania emerge che i pagamenti effettuati a favore del TGD dal 1o gennaio 2005 alla fine del 2008 non coprono integralmente i costi delle misure globali.

(99)

Non è stata presentata una specifica denuncia in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui alla sentenza Altmark, e le altre parti interessate non si sono espresse sul punto.

(100)

Al fine di valutare la compatibilità con il TFUE della compensazione degli obblighi di servizio pubblico accordata al TGD devono prendersi in considerazione le norme applicabili al momento della concessione dell’aiuto.

(101)

In base alla comunicazione della Commissione in materia di servizi d’interesse generale in Europa (27) (in prosieguo «la comunicazione»), applicabile agli aiuti non notificati ai sensi del punto 26, lettera b), della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (28), le compensazioni accordate dallo Stato devono essere esaminate alla luce dei tre seguenti principi:

neutralità rispetto al regime di proprietà, pubblica o privata, delle imprese,

libertà degli Stati membri di definire i servizi d’interesse generale,

proporzionalità, nel senso che le restrizioni alla concorrenza e le limitazioni della libertà del mercato unico non devono eccedere quanto necessario per garantire l’effettivo assolvimento della missione.

(102)

In base al primo principio, quello della neutralità, la Commissione non entra nel merito se le imprese responsabili della prestazione di servizi d’interesse generale debbano avere natura pubblica o privata. Il rispetto di questo principio non viene messo in dubbio nel presente procedimento.

(103)

La libertà di definizione significa che spetta fondamentalmente agli Stati membri definire che cosa essi considerino come «servizi di interesse economico generale», in funzione delle specifiche caratteristiche delle attività. Tale definizione può essere soggetta ad un controllo da parte della Commissione soltanto in caso di un utilizzo abusivo o di errore manifesto. Le eccezioni previste all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE possono operare in singoli casi solo quando la missione di servizio pubblico sia stata chiaramente definita e affidata esplicitamente con atto pubblico (compresi i contratti). Tale obbligo è necessario per garantire la certezza giuridica e la trasparenza nei confronti dei cittadini ed è indispensabile perché la Commissione possa verificare il criterio di proporzionalità.

(104)

Le misure globali affidate al TGD possono essere qualificate come servizi di interesse economico generale e, come evidenziato al considerando 92, sono state chiaramente definite e affidate al TGD.

(105)

Alla luce del principio di proporzionalità, l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE va interpretato nel senso che i mezzi utilizzati per la realizzazione di compiti d’interesse generale non devono dare origine a distorsioni non indispensabili degli scambi. Ai sensi del punto 26 della comunicazione e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, la retribuzione accordata non deve superare i costi netti supplementari derivanti dal compito assegnato all’impresa interessata. La prestazione del servizio d’interesse generale deve essere garantita e le imprese alle quali tale compito è affidato devono essere in grado di sostenere i costi supplementari che ne derivano.

(106)

Nel presente caso è dunque necessario quantificare i costi netti supplementari derivanti al TGD dagli obblighi di servizio pubblico (misure globali) sulla base di entrambi gli accordi siglati e confrontare il risultato con gli aiuti di Stato che sono stati concessi. Se la compensazione accordata al TGD non supera i costi supplementari della missione di servizio pubblico, si deve ritenere soddisfatto il principio di proporzionalità.

(107)

Nel periodo rilevante ai fini della decisione, compreso tra il 1990 e il 2004, i costi supplementari collegati alle misure globali sono stati superiori rispetto agli aiuti accordati al TGD, come emerge dall’allegato della presente decisione.

(108)

Ne consegue che i pagamenti ricevuti dal TGD per le misure globali oggetto della presente decisione non comportano una sovraccompensazione dei costi supplementari sostenuti dal TGD per la prestazione.

(109)

Con queste premesse, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore del TGD nel periodo 1990-2004 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, compatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

(110)

A tale riguardo la Commissione rileva che non vede come si possa ritenere che la compensazione da parte dello Stato, che non copre neppure tutti i costi supplementari della missione di servizio pubblico, possa aver comportato una sovvenzione a favore dell’attività a scopo di lucro del TGD, come sostenuto dal denunciante. L’affermazione del denunciante, a detta del quale i veterinari impiegati presso il TGD offrirebbero determinate prestazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche ad un costo fino al 90 % inferiore rispetto al prezzo di costo, non è stata provata dal denunciante, né da altre parti interessate.

(111)

A seguito di tali affermazioni, la Germania ha sottoposto l’attività del TGD ad un dettagliato esame, dal quale non è emerso però alcun elemento idoneo a supportarle. La Germania ha chiesto di essere informata nel caso dovessero pervenire informazioni concrete al riguardo, in modo da poter esaminare i singoli casi.

(112)

La Commissione osserva inoltre che il Bayerische Landestierärztekammer (l’ordine dei veterinari della Baviera) e il Bundesverband praktizierender Tierärzte — Landesverband Bayern (l’associazione dei veterinari operanti in Baviera) sostengono il lavoro del TGD, ivi compresa la sua attività a fine di lucro.

VI.   CONCLUSIONI

(113)

La Commissione constata che la Germania ha accordato gli aiuti oggetto di esame in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(114)

Alla luce delle valutazioni effettuate, la Commissione giunge tuttavia alla conclusione che gli aiuti di Stato di cui ai considerando 13 e 14 concessi in forma di «misure globali» a favore degli agricoltori (a partire dal 1990) e la compensazione da parte dello Stato degli obblighi di servizio pubblico a favore del TGD di cui ai considerando 17 e 18, attuati per il periodo dal 1990 al 2004, sono compatibili con il TFUE. In parte non si tratta neppure, come esposto in narrativa, di aiuti di Stato. La compensazione annuale degli obblighi di servizio pubblico di cui ai considerando 17 e 18, accordata al TGD a partire dal 1o gennaio 2005, soddisfa tutte le condizioni indicate nella sentenza Altmark e non costituisce pertanto un aiuto di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti accordati dalla Germania in forma di misure globali a favore degli agricoltori e dei piscicoltori sono compatibili con il mercato comune.

Gli aiuti accordati dalla Germania a favore del Servizio di sanità animale nel periodo tra il 1990 e il 2004 in forma di rimborsi per l’attuazione da parte di quest’ultimo delle «misure globali» sono compatibili con il mercato comune.

La compensazione riconosciuta al Servizio di sanità animale a far data dal 1o gennaio 2005 per l’attuazione delle «misure globali» non configura un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono stati sostituiti dagli articoli 107 e 108 del TFUE. Gli articoli 87 e 88 del trattato CE e gli articoli 107 e 108 del TFUE sono sostanzialmente identici. Nell’ambito della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere letti, se necessario, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  GU C 244 dell’11.10.2006, pag. 15.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(5)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(6)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(7)  GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(8)  Cfr. sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI, Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 60.

(9)  Cfr. sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-307, punto 41.

(10)  In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti mediante un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro è indice di una distorsione della concorrenza (sentenza 17 settembre 1980, causa C-730/79, Philip Morris/Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671, punti 11 e 12).

(11)  Nel corso del 2007 il bilancio del commercio intracomunitario di prodotti agricoli relativo alla Germania si attestava rispettivamente su 45 327 milioni di EUR (importazioni) e 37 514 milioni di EUR (esportazioni) (fonte: Eurostat).

(12)  Documento di lavoro della Commissione n. VI/5934/86 del 10 novembre 1986.

(13)  Cfr. aiuti di Stato NN 23/97, N 426/03 e N 81/04 (ancora in vigore).

(14)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(15)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(16)  Cfr. lettera E delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura del 1988 (GU C 313 dell’8.12.1988, pag. 21); punto 2.5 delle linee direttrici del 1992 (GU C 152 del 17.6.1992, pag. 2); punto 2.9 delle linee direttrici del 1994 (GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3); punto 2.9 delle linee direttrici del 1997 (GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12); punto 2.8 delle linee direttrici del 2001 (GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7).

(17)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(18)  GU L 291 del 14.9.2004, pag. 3.

(19)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(20)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(21)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

(22)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(23)  GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

(24)  Cfr. sentenze 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark, Raccolta 2003, pag. I-7747, e 27 novembre 2003, cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse, Raccolta 2003, pag. I-14243.

(25)  GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9.

(26)  2004/S. 112-09421.

(27)  GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

(28)  GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.


ALLEGATO

Anno

Costo delle misure globali*

Versamenti del Libero Stato di Baviera

(LwFöG)

Versamenti del Fondo per le epizoozie (BTSK)

Versamenti del Libero Stato di Baviera e del Fondo per le epizoozie

(BTSK)

Copertura dei costi complessivi delle misure globali

(%)

1990

7 676,94

3 059,57

4 588,84

7 648,42

99,63

1991

6 992,48

3 127,06

3 711,98

6 839,04

97,81

1992

8 953,42

3 203,55

4 588,84

7 792,40

87,03

1993

9 063,52

3 361,03

4 679,34

8 040,37

88,71

1994

9 547,05

3 496,01

4 588,84

8 084,85

84,68

1995

8 392,14

3 554,50

4 588,84

8 143,35

97,04

1996

8 336,35

3 599,49

4 588,84

8 188,34

98,22

1997

8 620,18

3 361,23

4 486,59

7 847,82

91,04

1998

8 613,61

3 310,10

4 397,11

7 707,21

89,48

1999

8 280,91

3 419,52

4 397,11

7 816,63

94,39

2000

9 267,13

3 419,52

4 453,35

7 872,87

84,95

2001

8 471,71

3 419,52

4 448,24

7 867,76

92,87

2002

10 002,90

3 890,00

4 453,35

8 343,35

83,41

2003

9 953,20

3 722,00

4 614,73

8 336,73

83,78

2004

8 415,84

2 807,47

4 496,00

7 303,47

86,78

2005

9 439,37

3 200,00

4 021,00

7 221,00

76,50

2006

8 608,75

2 730,00

4 021,00

6 751,00

78,42

2007

9 084,88

3 130,00

4 021,00

7 151,00

78,71

2008

9 047,96

3 080,00

4 086,00

7 166,00

79,20


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

25.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/25


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 329/08/COL

del 28 maggio 2008

relativa agli aiuti concessi a Sementsverksmiðjan hf. (Islanda)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

VISTI il protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 2, il protocollo 3, parte II, articolo 4, paragrafo 4, il protocollo 3, parte II, articolo 6, il protocollo 3, parte II, articolo 7, paragrafo 5, e il protocollo 3, parte II, articolo 14, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (4),

VISTA la Guida dell’Autorità (5) all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, in particolare il capitolo dedicato agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà,

VISTA la decisione dell’Autorità, del 14 luglio 2004, sulle disposizioni di esecuzione di cui nel protocollo 3, parte II, articolo 27 (6),

DOPO AVERE INVITATO gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (7) e viste le osservazioni trasmessele,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 19 agosto 2003 la missione diplomatica dell’Islanda presso l’Unione europea ha trasmesso una lettera del ministero delle Finanze del 19 agosto 2003 (documento n. 03-5685 A), nella quale il governo islandese notificava, a norma del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 3, la vendita delle azioni della società Sementsverksmiðjan hf. detenute dallo Stato.

Il 17 dicembre 2003 la società Aalborg Portland Íslandi ehf. ha presentato denuncia all’Autorità contro le modalità e le condizioni della vendita da parte dello Stato islandese delle azioni della società Sementsverksmiðjan hf. L’Autorità ha ricevuto e protocollato la lettera il 23 dicembre 2003 (documento n. 03-9059 A). La denunciante ha chiesto che fosse dato corso alla denuncia simultaneamente alla notifica della vendita delle azioni della società da parte del governo.

Dopo diversi scambi di corrispondenza (8), con lettera del 21 dicembre 2004 (elemento n. 296878 del dossier) l’Autorità ha informato il governo islandese della sua decisione di avviare il procedimento previsto nel protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 2, riguardo alla vendita da parte dello Stato islandese delle azioni della società Sementsverksmiðjan hf. L’Autorità ha espresso dubbi per quanto riguardava rispettivamente: il valore di mercato di Sementsverksmiðjan hf. quando lo Stato ne aveva venduto le azioni; il valore di mercato delle proprietà acquistate dallo Stato; il diritto di Sementsverksmiðjan hf. di utilizzare alcune delle proprietà site a Reykjavik, che erano state vendute alla tesoreria dello Stato senza alcun corrispettivo; il diritto di Sementsverksmiðjan hf. di riacquistare alcune proprietà e i diritti di proprietà fondiaria a Reykjavik a un prezzo prestabilito.

La decisione dell’Autorità di avviare il procedimento (n. 421/04/COL) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE (9). L’Autorità ha invitato le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni al riguardo. Il governo islandese ha presentato osservazioni su tale decisione con lettera del 24 febbraio 2005 (elemento n. 311243 del dossier). Il 20 giugno 2005 l’Autorità ha ricevuto le osservazioni di Íslenskt Sement ehf., l’acquirente di Sementsverksmiðjan hf. (elemento n. 323552 del dossier). Il 2 settembre 2005 sono pervenute altre osservazioni della società Aalborg Portland Íslandi ehf. (elemento n. 333018 del dossier).

Con lettera del 17 febbraio 2006 (elemento n. 363608 del dossier), il governo islandese ha trasmesso all’Autorità una copia in lingua inglese dell’accordo firmato da Sementsverksmiðjan hf. e dal ministero dell’industria per conto del governo islandese, in base al quale era stata ritirata l’opzione della società di riacquistare alcune proprietà site a Reykjavik. Inoltre, a norma dell’articolo 2 dell’accordo, la società aveva preso in locazione a tempo indeterminato, dal 1o gennaio 2004, le proprietà che già utilizzava, a un canone mensile di locazione stabilito ai prezzi di mercato.

In base alle osservazioni presentate dalla denunciante e alle informazioni e chiarimenti supplementari forniti dal governo islandese nel corso del procedimento formale di esame, l’Autorità ha ritenuto necessario estendere tale procedimento all’assunzione a carico da parte dello Stato islandese del debito accumulato da Sementsverksmiðjan hf. nei versamenti per le pensioni. L’Autorità ha quindi adottato il 29 novembre 2006 la decisione n. 367/06/COL, riguardante appunto l’assunzione a carico da parte dello Stato islandese di tale debito di Sementsverksmiðjan hf. Con lettera del 29 novembre 2006 (elemento n. 399095 del dossier), l’Autorità ha informato il governo islandese di aver deciso di estendere a questo provvedimento il procedimento formale di esame. Il governo islandese non ha presentato osservazioni riguardo a tale decisione dell’Autorità.

Alla stessa data del 29 novembre 2006 l’Autorità ha chiuso il procedimento formale di esame riguardante le misure di aiuto a favore di Íslenskt Sement ehf., ossia il gruppo di investitori che aveva acquistato dallo Stato le azioni di Sementsverksmiðjan hf. L’Autorità ha concluso che tale transazione non costituiva un aiuto.

La decisione dell’Autorità n. 367/06/COL è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE (10). L’Autorità ha invitato le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni. Il 7 maggio 2007 l’Autorità ha ricevuto le osservazioni della società Íslenskt Sement ehf. (elemento n. 420691 del dossier). Con lettera del 14 maggio 2007 (elemento n. 421504 del dossier), l’Autorità ha trasmesso tali osservazioni al governo islandese, offrendogli la possibilità di replicare alle osservazioni presentate. Il governo islandese ha risposto il 18 aprile 2008 (elemento n. 474416 del dossier).

2.   ANTEFATTI

2.1.   LA VENDITA DELLE AZIONI DI SEMENTSVERKSMIÐJAN HF.

Fino al 2000, quando un importatore danese di cemento è entrato nel mercato islandese, Sementsverksmiðjan hf. deteneva di fatto il monopolio del mercato del cemento. In seguito alla nuova situazione concorrenziale, Sementsverksmiðjan hf. cominciò ad avere difficoltà economiche, accumulando perdite. Nel marzo 2003 lo Stato decise quindi di vendere l’impresa, lanciando un’offerta in gara per l’acquisto del 100 % delle azioni della società Sementsverksmiðjan hf. che esso deteneva (11).

La gara portò alla selezione di un gruppo di investitori (12), i quali costituirono la società Íslenkst Sement ehf. allo scopo di acquistare dallo Stato le azioni di Sementsverksmiðjan hf. Il governo avviò trattative con questi investitori per la vendita delle azioni di Sementsverksmiðjan hf., che in effetti furono loro vendute in base agli accordi e al contratto descritti qui di seguito.

Il 2 ottobre 2003 il ministero dell’Industria firmò, per conto del governo islandese, un contratto di compravendita con Íslenskt Sement ehf., in base al quale lo Stato, proprietario del 100 % del capitale sociale di Sementsverksmiðjan hf. per il valore nominale di 450 milioni di ISK, vendeva a Íslenskt Sement ehf. le azioni della società per l’importo di 68 milioni di ISK.

A norma dell’articolo 4 del contratto di compravendita, il governo islandese assumeva a carico il passivo e gli obblighi di Sementsverksmiðjan hf. in materia di pensioni. Inoltre, il governo assumeva a carico tutti gli obblighi, attuali e futuri, relativi al versamento annuale della compensazione integrativa per i dipendenti di Sementsverksmiðjan hf. affiliati alla sezione B del fondo pensioni dei dipendenti statali, fintantoché essi rimanevano in servizio di tale società.

Il ministero delle Finanze rilevava, per conto della tesoreria dello Stato, le restanti obbligazioni emesse da Sementsverksmiðjan hf. allo scopo di saldare gli obblighi accumulati, quali erano stati calcolati nell’accordo del 1997. Inoltre, in base a un accordo firmato il 23 ottobre 2003 con il fondo pensioni dei dipendenti statali, il ministero delle Finanze si assumeva gli obblighi attuali e futuri nei confronti dei dipendenti della società ancora in servizio che erano affiliati alla sezione B del fondo. Il governo adempiva così all’obbligo stabilito dall’articolo 4 del contratto di compravendita tra il ministero dell’Industria e Íslenskt Sement ehf.

A norma dell’articolo 5 del contratto di compravendita, il governo islandese doveva acquistare alcuni beni di proprietà di Sementsverksmiðjan hf. in base a un contratto a sé stante. Il prezzo di acquisto di tali beni, quale era indicato all’articolo 5, comma 3, ammontava a 450 milioni di ISK.

Alla stessa data del 2 ottobre 2003, Sementsverksmiðjan hf. e la tesoreria dello Stato islandese firmarono il contratto in base al quale la tesoreria acquistava, al suddetto prezzo di 450 milioni di ISK, le proprietà della società a Reykjavik, l’immobile sede degli uffici della società ad Akranes ad eccezione di un piano e mezzo e le partecipazioni azionarie e obbligazioni detenute da Sementsverksmiðjan hf. in altre società. Secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del contratto di acquisto, alla società era concesso di continuare ad avere a disposizione una parte delle proprietà vendute, site a Reykjavik (13), e di utilizzarle ai fini delle sue operazioni industriali, per restituirle alla tesoreria dello Stato entro il 31 dicembre 2011. Sementsverksmiðjan hf. avrebbe sostenuto tutti costi di manutenzione e di migliorie di tali proprietà, ma non avrebbe pagato nessun canone per il diritto d’uso. A norma dell’articolo 6 del contratto di acquisto, Sementsverksmiðjan hf. aveva diritto fino al 31 dicembre 2009 di riacquistare le suddette proprietà site a Reykjavik, al prezzo totale di 95 milioni di ISK, con interessi attivi al tasso fisso annuale del 7 % con decorrenza dal 1o agosto 2003.

Il contratto di acquisto fu modificato il 16 febbraio 2006 mediante un accordo concluso tra Sementsverksmiðjan hf., il ministero dell’Industria per conto del governo islandese e Íslenskt Sement ehf. Le parti dell’accordo convennero di derogare all’articolo 5, comma 4, del contratto riguardante l’opzione di riacquisto di alcune proprietà e all’articolo 6 del contratto di acquisto, prevedendo invece la locazione di alcune proprietà (14). Il canone mensile di locazione era fissato a […] ISK e doveva essere adeguato all’indice dei costi immobiliari. Riguardo ai tempi di riconsegna delle proprietà vendute alla tesoreria dello Stato, le parti convennero di sostituire la data del 31 dicembre 2011 con quella del 1o gennaio 2004.

2.2.   INDEBITAMENTO DI SEMENTSVERKSMIÐJAN HF. NEI CONFRONTI DEL FONDO PENSIONI STATALE

2.2.1.    Funzionamento del fondo pensioni dei dipendenti statali

In origine, il fondo pensioni dei dipendenti statali era regolamentato dalla legge n. 29/1963. Nel 1990 si è constatato che i versamenti a favore di tale fondo erano insufficienti per far fronte al pagamento delle pensioni. Lo Stato decise quindi di riformare il sistema, adottando la legge n. 1/1997 sul fondo pensioni dei dipendenti statali, a norma della quale il fondo è stato suddiviso in due sezioni: fu istituita una nuova sezione A, mentre il fondo pensioni già esistente diventava la sezione B. Tutti i nuovi dipendenti sarebbero stati affiliati alla sezione A, mentre i dipendenti già affiliati al fondo pensioni avrebbero potuto optare per la sezione A oppure mantenere il diritto di affiliazione alla sezione B, che da quel momento sarebbe stata chiusa a nuovi affiliati. Secondo le autorità islandesi, con la suddivisione nelle sezioni A e B, il fondo pensioni dei dipendenti statali sarebbe diventato autosufficiente e non avrebbe più accumulato saldi negativi tra versamenti e impegni, per sanare i quali doveva intervenire la tesoreria dello Stato (15).

Invece, come risultato delle disposizioni relative alla sezione B, di norma si verificava un deficit che doveva essere regolarmente risanato. Tali disposizioni prevedono che i versamenti siano calcolati soltanto sulla retribuzione di base e non sulla retribuzione complessiva dei dipendenti statali affiliati. Gli affiliati acquisiscono il diritto di ricevere una certa percentuale della retribuzione di base corrispondente al posto di lavoro che lasciano andando in pensione: l’importo della pensione è così agganciato all’aumento medio delle retribuzioni dei dipendenti statali. A norma dell’articolo 33 della legge n. 1/1997, spetta al datore di lavoro degli affiliati alla sezione B del fondo pensioni dei dipendenti statali colmare tale divario nei pagamenti. Nondimeno, in caso d’inadempienza da parte del datore di lavoro, in base all’articolo 32 della legge n. 1/1997 è la tesoreria che garantisce il pagamento della pensione ai dipendenti ai sensi della legge.

2.2.2.    Calcolo dell’indebitamento di Sementsverksmiðjan hf. nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali

Con la riforma del 1996 è stata introdotta una nuova disposizione nella legge che regolamenta il fondo pensioni dei dipendenti statali, secondo la quale i datori di lavoro sono tenuti a finanziare l’aumento dei pagamenti pensionistici.

L’articolo 33 della legge n. 1/1997 prevede che «nel caso che l’importo di una pensione precedentemente stabilito […] aumenti in seguito all’aumento generale della retribuzione dei pubblici dipendenti, la tesoreria e gli altri datori di lavoro che affiliano i propri dipendenti al fondo finanziano  (16) l’aumento che viene così a determinarsi nel pagamento delle pensioni […]».

L’8 ottobre 1997 il ministero delle Finanze concluse un accordo con il fondo pensioni dei dipendenti statali riguardo al pagamento degli obblighi della tesoreria dello Stato, a norma dell’articolo 33 della legge n. 1/1997, a favore del fondo pensioni dei dipendenti della società Iceland State Cement Works (nota del traduttore: Iceland State Cement Works o Iceland Cement Ltd era la ragione sociale iniziale di Sementsverksmiðjan hf.: cfr. il punto 1.3.2 del capitolo «Valutazione» e la nota 31 della presente decisione) fino a tutto il 1996. Tali obblighi corrispondevano all’incremento dei pagamenti dovuti da Sementsverksmiðjan hf. per le pensioni dei suoi dipendenti, previa detrazione della quota detenuta da questa società negli attivi del fondo.

L’articolo 3 dell’accordo prevede quanto segue: «Applicando un tasso d’interessi passivi del 3,5 %, il valore attuale degli obblighi totali dell’LSR (17) alla fine del 1996 nei confronti dei dipendenti della società Iceland State Cement Works è valutato a 494 816 380 ISK. Si ritiene che gli attivi dell’LSR ai fini del pagamento degli obblighi pensionistici siano pari al 19 % degli obblighi del fondo maturati e non versati. Gli obblighi dello Stato per conto di Sementsverksmiðjan hf. Ltd ammontano quindi a 400 801 268 ISK.»

Il nuovo articolo 33 della legge n. 1/1997 prevede la possibilità di pagare mediante obbligazioni.

«Il consiglio di amministrazione del fondo può […] accettare obbligazioni a saldo degli impegni maturati. […] Gli impegni che verranno saldati secondo questa modalità saranno calcolati mediante valutazione attuariale alla data del versamento. Il datore di lavoro che abbia saldato i propri impegni emettendo obbligazioni ai sensi del presente comma non avrà altre responsabilità nei confronti degli impegni del fondo […] per il periodo e per i dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento.»

L’articolo 4 dell’accordo suddetto prevede quanto segue: «La tesoreria dello Stato verserà all’LSR l’importo corrispondente al suo debito a norma dell’articolo 2 mediante conferimento di obbligazioni di Sementsverksmiðjan hf. per il valore totale di 326 488 714 ISK […]. Alle obbligazioni si applicherà l’indice dei prezzi al consumo (IPC), con base a 178,6. L’interesse annuale sarà del 5,5 % (2,75 % su base semestrale), calcolato dal 1o gennaio 1997. Gli interessi per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 30 agosto 1997 saranno versati separatamente il 1o novembre 1997. Il valore attuale delle obbligazioni dal 1o settembre 1997, al tasso d’interesse del 3,5 %, è di 400 801 268 ISK. La tesoreria dello Stato garantirà all’LSR il pagamento delle cedole e degli interessi su tali obbligazioni. In tal modo, la tesoreria dello Stato ha saldato nei confronti dell’LSR, fino a tutto il 1996, la totalità dei suoi obblighi di versamento integrativo ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 1/1997 sul fondo pensioni dei dipendenti statali, derivanti dall’affiliazione dei dipendenti della società Iceland State Cement Works al fondo LSR.»

Quindi, in seguito all’applicazione dell’articolo 33, ultimo comma, della legge n. 1/1997, una volta che Sementsverksmiðjan hf. aveva saldato i propri impegni mediante emissione di obbligazioni per l’importo stabilito nell’accordo dell’8 ottobre 1997, non aveva altre responsabilità nei confronti del fondo per il pagamento delle pensioni ai suoi ex dipendenti per il periodo fino a tutto il 1996, cui si riferiva il pagamento. Tali obbligazioni costituivano dunque soltanto un riporto del pagamento del debito.

Il 30 marzo 1999 Sementsverksmiðjan hf. e il fondo pensioni dei dipendenti statali firmarono un secondo accordo ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 1/1997. In base a tale accordo, il fondo avrebbe valutato ogni anno gli obblighi in materia di pensioni maturati nel corso dell’anno per i dipendenti della società ancora in servizio affiliati alla sezione B del fondo. La società avrebbe saldato tali obblighi previa detrazione di tutti i contributi già versati dai lavoratori e da essa stessa sulla base dei diritti a pensione acquisiti dai lavoratori nel corso dell’anno. Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, nel 2003 cinque dipendenti di Sementsverksmiðjan hf. erano ancora affiliati alla sezione B del fondo pensioni dei dipendenti statali.

2.2.3.    Assunzione da parte dello Stato del debito accumulato da Sementsverksmiðjan hf. nei versamenti per le pensioni

Con accordo del 23 ottobre 2003 tra il ministero delle Finanze e il fondo pensioni dei dipendenti statali, il ministero delle Finanze ha rilevato, per conto della tesoreria dello Stato, le restanti obbligazioni emesse da Sementsverksmiðjan hf. per saldare gli obblighi che la società aveva accumulato, quali erano stati calcolati nell’accordo del 1997. Il governo assumeva a carico anche gli obblighi di Sementsverksmiðjan hf. nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali, relativo al versamento annuale della compensazione integrativa per i dipendenti dell’azienda affiliati alla sezione B del fondo pensioni dei dipendenti statali (quali erano stati calcolati in un accordo del 30 marzo 1999 tra il fondo pensioni dei dipendenti statali e Sementsverksmiðjan hf.).

Mediante tale accordo, il ministero delle Finanze adempiva all’obbligo previsto all’articolo 4 del contratto di compravendita firmato il 2 ottobre 2003 con il gruppo di investitori, Íslenskt Sement ehf., il quale prevedeva quanto segue: «Il venditore rileva il passivo e gli obblighi della società in materia di pensioni, garantite dallo Stato, che la società ha assunto nel 1997 mediante accordo speciale. Inoltre, il venditore rileva tutti gli obblighi attuali e futuri relativi al versamento annuale della compensazione integrativa per i dipendenti della società che versano contributi nella sezione B del fondo pensioni degli statali, fintantoché essi rimarranno in servizio.»

Anche se il ministero delle Finanze aveva deciso di prendere a proprio carico tali debiti e obblighi di Sementsverksmiðjan hf. nel contratto di compravendita concluso con il gruppo di investitori Íslenskt Sement ehf., è sulla base di un atto giuridico a sé stante, ovvero l’accordo del 23 ottobre 2003 tra il ministero delle Finanze e il fondo pensioni dei dipendenti statali, che Sementsverksmiðjan hf. è stata sollevata da questi obblighi.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi (18), gli obblighi pensionistici relativi ai lavoratori già in pensione erano stimati a 412 milioni di ISK nel 2003. Gli obblighi futuri a favore dei dipendenti di Sementsverksmiðjan hf. ancora in servizio affiliati alla sezione B del fondo pensioni dei dipendenti statali erano stimati a 10-15 milioni di ISK, in funzione dell’anzianità lavorativa.

3.   LE MISURE OGGETTO DI VALUTAZIONE NELLA PRESENTE DECISIONE

Come già si è detto, il procedimento formale di esame avviato con la decisione n. 421/04/COL è stato esteso con la decisione n. 367/06/COL, all’assunzione a carico dello Stato del debito accumulato dalla società nei versamenti per le pensioni.

Alla stessa data del 29 novembre 2006, con la decisione n. 368/06/COL l’Autorità ha chiuso il procedimento formale di esame riguardante la vendita a Íslenskt Sement ehf., il medesimo 29 novembre 2006, al prezzo di 68 milioni di ISK, delle azioni di Sementsverksmiðjan hf. detenute dallo Stato, concludendo che la vendita non costituiva aiuto di Stato.

Nella presente decisione, l’Autorità valuterà l’eventuale esistenza e compatibilità di un aiuto di Stato a favore di Sementsverksmiðjan hf. per quanto riguarda le misure indicate qui di seguito, sulle quali non ha ancora adottato una decisione.

1)

L’acquisto da parte dello Stato di proprietà, beni, azioni e obbligazioni di proprietà di Sementsverksmiðjan hf.

Con la decisione n. 421/04/COL, l’Autorità si è chiesta se possa configurarsi come aiuto di Stato l’acquisto da parte della tesoreria statale islandese dei beni appartenenti a Sementsverksmiðjan hf. (19) al prezzo di 450 milioni di ISK nel caso che tale prezzo non corrisponda al loro valore di mercato.

2)

Il diritto di Sementsverksmiðjan hf. di continuare ad avere a disposizione una parte delle proprietà e di riacquistarle a un prezzo prestabilito.

Con la decisione n. 421/04/COL, l’Autorità ha inoltre avviato il procedimento formale di esame riguardo alla possibilità di Sementsverksmiðjan hf. di continuare ad avere a disposizione una parte delle proprietà vendute, site a Reykjavik (20), utilizzandole ai fini delle proprie operazioni industriali, per restituirle alla tesoreria dello Stato entro il 31 dicembre 2011. Sementsverksmiðjan hf. doveva sostenere i costi di manutenzione e di migliorie di tali proprietà, ma senza pagare un canone per questo diritto d’uso. Inoltre, a norma dell’articolo 6 del contratto di acquisto, Sementsverksmiðjan hf. ha diritto, fino al 31 dicembre 2009, di riacquistare le proprietà site a Reykjavik, al prezzo totale di 95 milioni di ISK, con interessi attivi al tasso fisso annuale del 7 % con decorrenza dal 1o agosto 2003.

Con la decisione n. 421/04/COL, l’Autorità ha ritenuto in via preliminare che non prevedere il pagamento di un canone per l’uso delle proprietà vendute alla tesoreria, site a Reykjavik, costituisca un aiuto di Stato. Secondo l’Autorità, se Sementsverksmiðjan hf. si avvarrà del suddetto prezzo di riacquisto, lo Stato potrebbe perdere introiti vendendo tali proprietà a un prezzo inferiore al loro valore di mercato.

3)

Assunzione a carico della tesoreria dello Stato del debito accumulato da Sementsverksmiðjan hf. nei versamenti per le pensioni.

Con la decisione n. 367/06/COL, l’Autorità ha concluso in via preliminare che l’assunzione da parte dello Stato del debito accumulato da Sementsverksmiðjan hf. nei versamenti per le pensioni si configurava come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. L’Autorità dubitava che si potessero applicare alcune delle deroghe al divieto generale di aiuti di Stato previste all’articolo 61, paragrafo 2 o 3, dell’accordo SEE. Se si trattava veramente di un aiuto di Stato, l’Autorità aveva dubbi riguardo alla sua compatibilità con il funzionamento dell’accordo SEE. Più specificamente, l’Autorità si è chiesta se l’aiuto potesse essere considerato compatibile in base alle disposizioni degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI

Con lettera del 23 febbraio 2005, le autorità islandesi hanno presentato osservazioni sui dubbi espressi dall’Autorità nella decisione n. 421/04/COL, spiegando che l’acquisto dei beni di Sementsverksmiðjan hf. è stato previsto nell’ambito di una ristrutturazione: «Lo Stato avrebbe acquistato dalla società tutti i beni non necessari per la produzione e la gestione, allo scopo di ridurre i costi operativi e rendere efficace il funzionamento della società».

Per quanto riguarda il valore esatto dei beni acquistati, le autorità islandesi hanno sostenuto che la valutazione più corretta è quella effettuata dagli esperti di AV e VSO Ráðgjöf nel settembre 2003, che hanno valutato i beni di proprietà di Sementsverksmiðjan hf. a Reykjavik a 276 milioni di ISK e l’immobile sede degli uffici ad Akranes a 74,4 milioni di ISK. Le autorità islandesi hanno osservato che la valutazione dei beni siti a Reykjavik era assai favorevole per lo Stato poiché tali beni avevano un valore strategico, basato sulla previsione di un valore futuro, «dato che al momento della vendita si prevedeva la realizzazione di un grande progetto per la costruzione di un ponte che avrebbe portato alla chiusura del porto della società a Saeverhöfdi (Reykjavik), rendendo così tali infrastrutture inutilizzabili per le operazioni della società. Tuttavia, il ponte avrebbe comportato modifiche urbanistiche nella zona e si prevedeva di riservare il terreno alla costruzione di un quartiere residenziale, con considerevole aumento del suo valore».

Per quanto riguarda il diritto di riacquisto di alcune proprietà stabilito all’articolo 6 del contratto di acquisto del 2 ottobre 2003, nella suddetta lettera le autorità islandesi hanno espresso la volontà di modificare il contratto e di sostituire questa opzione con il diritto di prelazione al valore di mercato.

Infine, le autorità islandesi hanno presentato argomentazioni volte a giustificare il fatto che, se la vendita di Sementsverksmiðjan hf. si configura come aiuto di Stato, tale aiuto potrebbe esser considerato compatibile in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. A tal fine, era accluso alla lettera un piano di ristrutturazione di Sementsverksmiðjan hf.

Le autorità islandesi non hanno formulato osservazioni sulla decisione dell’Autorità n. 367/06/COL per quanto riguarda l’assunzione da parte dello Stato islandese del debito accumulato da Sementsverksmiðjan hf. nei versamenti per le pensioni.

5.   OSSERVAZIONI DELLA ÍSLENSKT SEMENT EHF.

La società Íslenskt Sement ehf. ha presentato osservazioni sulla decisione dell’Autorità n. 421/04/COL con lettera del 20 giugno 2005 (elemento n. 323552 del dossier), nella quale la società ha sostenuto che i beni di Sementsverksmiðjan hf. acquistati dallo Stato non sono stati venduti a parte, ma in connessione con la vendita delle azioni della società. La vendita dei beni era quindi parte integrante del contratto complessivo di compravendita, riguardante la vendita di tutte le azioni di Sementsverksmiðjan hf. Inoltre, secondo Íslenskt Sement ehf. il diritto di Sementsverksmiðjan hf. di utilizzare alcune delle proprietà acquistate dallo Stato formava parte integrante della privatizzazione della società, aspetto di cui si è tenuto conto al momento di negoziare il prezzo complessivo di acquisto. Tuttavia, secondo Íslenskt Sement ehf., il valore oggettivo di mercato del diritto d’uso di tali proprietà era trascurabile, «se non addirittura nullo», dato che esse possono servire soltanto a Sementsverksmiðjan hf., quale unico produttore di cemento in Islanda. Infine, Íslenskt Sement ehf. ha contestato che il diritto della società di riacquistare al prezzo totale di 95 milioni di ISK le proprietà delle quali ha diritto d’uso si configuri come aiuto di Stato, poiché tali strutture per la produzione specializzata di cemento hanno un esiguo valore di mercato.

Con lettera del 7 maggio 2007 (elemento n. 421504 del dossier), in primo luogo Íslenskt Sement ehf. ha espresso la propria opinione sull’impostazione scelta dall’Autorità di ripartire il caso in due parti, ossia la vendita delle azioni e le altre misure, sostenendo che le diverse transazioni vanno viste come un tutt’uno. «Era una condizione preliminare, da parte sia del venditore (il governo islandese) sia dell’acquirente (la stessa Íslenskt Sement ehf.), che i contratti conclusi nel medesimo giorno costituissero un’unica transazione indivisibile. Uno o più contratti, quindi, non si sarebbero potuti concludere senza che fossero conclusi anche tutti gli altri contemporaneamente e in nesso l’uno con l’altro».

In secondo luogo, Íslenskt Sement ehf. ha presentato argomentazioni volte a dimostrare che non si configurava come aiuto di Stato l’assunzione da parte dello Stato islandese del debito accumulato da Sementsverksmiðjan hf. nei versamenti per le pensioni. Íslenskt Sement ehf. ha spiegato che il passivo corrispondente ai versamenti per le pensioni non era incluso nel bilancio dei conti annuali del 1996, ma era iscritto soltanto come sopravvenienza passiva fuori bilancio. Nel 1997 il passivo della società nei versamenti per le pensioni fu coperto mediante l’emissione di obbligazioni, il che significa che fu finanziato tramite un debito (obbligazioni) nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali. Tale debito fu poi iscritto come passività a lungo termine nel bilancio dei conti annuali del 1997 e degli esercizi successivi. Inoltre, Íslenskt Sement ehf. ha spiegato che, in correlazione con la vendita delle azioni di Sementsverksmiðjan hf., lo Stato ha rilevato il debito della società nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali nel 2003: quindi, nei conti annuali del 2003 è stato detratto dal passivo di bilancio l’importo di 388 028 317 ISK e, contemporaneamente, sono stati aumentati del medesimo importo gli utili non distribuiti della società.

In terzo luogo, riguardo alla vendita dei beni di Sementsverksmiðjan hf. allo Stato al prezzo di 450 milioni di ISK, questione sulla quale l’Autorità si è pronunciata nella decisione n. 421/04/COL, Íslenskt Sement ehf. ha dichiarato che tutte le azioni e obbligazioni sono state vendute allo Stato al prezzo di mercato (21). Le proprietà site a Saevarhófdi (Reykjavik) e la parte dell’immobile degli uffici ad Akranes sono state valutate rispettivamente a 276 milioni di ISK e 74,4 milioni di ISK e vendute allo Stato rispettivamente per 280 milioni di ISK e 72,5 milioni di ISK.

Inoltre, riguardo ai costi della liquidazione di Sementsverksmiðjan hf. quali sono stati stabiliti dalla MP Investment Bank Ltd nel 2003, Íslenskt Sement ehf. ha ribadito che tali costi erano stati calcolati a 506 498 730 ISK inclusi i lavori necessari per la sede di Akranes.

Íslenskt Sement ehf. ha concluso che «applicando il metodo stabilito dalla Corte di giustizia, per esempio nel caso della società Gröditzer Stahlwerke GmbH, l’interrogativo su cui si incentra il caso in oggetto è se i costi totali che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per liquidare la società fossero superiori ai costi che lo Stato ha sostenuto per assumere a proprio carico le passività e per vendere le azioni della società da esso detenute. Se la risposta a tale interrogativo è affermativa, si deve ritenere che lo Stato ha agito secondo il principio dell’investitore nell’economia di mercato, poiché un investitore privato avrebbe assunto il debito a proprio carico e venduto la sua partecipazione azionaria nella società in base a un valido ragionamento economico». Secondo Íslenskt Sement ehf. quindi, «poiché i costi totali della liquidazione avrebbero superato di 70 376 683 ISK (22) i costi totali della vendita della società, lo Stato ha agito secondo il principio di un investitore nell’economia di mercato e, di conseguenza, non può configurarsi come aiuto di Stato l’assunzione a proprio carico da parte dello Stato del debito della società nei confronti del fondo pensioni in correlazione con la vendita delle azioni della società detenute dallo Stato».

6.   OSSERVAZIONI DI AALBORG PORTLAND ÍSLANDI EHF.

Con lettera del 2 settembre 2005, la denunciante Aalborg Portland Íslandi ehf. ha presentato osservazioni sulla decisione dell’Autorità n. 421/04/COL, affermando di condividere le preoccupazioni dell’Autorità, ma ha fatto notare che nella decisione di avviare il procedimento non era stata menzionata l’assunzione a carico degli obblighi di Sementsverksmiðjan hf. in materia di pensioni. Nondimeno, Aalborg Portland Íslandi ehf. non ha presentato osservazioni sulla decisione dell’Autorità n. 367/06/COL di estendere il procedimento all’assunzione a proprio carico, da parte dello Stato islandese, del debito accumulato da Sementsverksmiðjan hf. nei versamenti per le pensioni.

7.   ALTRE OSSERVAZIONI DALL’ISLANDA

Con lettera dell’8 aprile 2008, le autorità islandesi hanno fornito altre informazioni riguardo a un piano di ristrutturazione proposto in precedenza, includendo uno studio di mercato che non era stata ancora presentato all’Autorità.

II.   VALUTAZIONE

1.   ESISTENZA DI AIUTO DI STATO

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE prevede quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

1.1.   L’ACQUISTO DI PROPRIETÀ, BENI, AZIONI E OBBLIGAZIONI

A norma del contratto di acquisto, la tesoreria dello Stato islandese ha acquistato al prezzo di 450 milioni di ISK le proprietà e i beni della società a Reykjavik, l’immobile degli uffici della società ad Akranes tranne un piano e mezzo, e le azioni e obbligazioni detenute da Sementsverksmiðjan hf. in altre società.

La seguente tabella presenta un raffronto tra, da un lato, il valore di mercato dei beni e proprietà di Sementsverksmiðjan hf. a Reykjavik e ad Akranes e delle azioni e obbligazioni di altre società detenute da Sementsverksmiðjan hf., quale è stato calcolato da esperti indipendenti (23), e d’altro lato, il prezzo pagato dalla tesoreria dello Stato.

(milioni di ISK)

 

Valutazione effettuatada esperti indipendenti

Prezzo pagato dalla tesoreria dello Stato islandese

Terreno, fabbricati e infrastrutture a Saeverhöfdi 31 (Reykjavik)

276

280

Sede ad Akranes (meno un piano e mezzo)

74,4

72,5

Azioni di Geca

46,5

46,5

Azioni di Spölur

40

40

Obbligazioni di Spölur

11

11

Totale

447,9

450

Secondo le stime di esperti indipendenti, vi è quindi una differenza di 2,1 milioni di ISK (equivalenti a 21 214 EUR), che la tesoreria dello Stato ha pagato al di sopra del valore di mercato dei beni acquistati. La differenza riguarda la vendita delle proprietà a Reykjavik, che sono state vendute a 4 milioni di ISK in più rispetto alla valutazione, e dell’immobile degli uffici ad Akranes, venduto a 1,9 milioni di ISK in meno rispetto alla valutazione.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della presente decisione l’Autorità non può fissare arbitrariamente un prezzo di mercato soltanto sulla base della valutazione di un esperto (24). Per determinare il prezzo di mercato di terreni e d’immobili, l’Autorità deve invece tener conto del carattere aleatorio che può presentare la determinazione, retrospettiva per sua natura, della determinazione di tali prezzi di mercato (25). Spesso non è possibile concludere che un’unica valutazione rappresenti per definizione il valore di mercato che un acquirente sarebbe disposto ad accettare. Un accettabile valore di mercato può essere individuato piuttosto, dopo aver vagliato il mercato, nell’ambito di un ragionevole margine. Dal punto di vista dell’Autorità, non vi è una risposta ovvia all’interrogativo di quanto ampio possa essere tale margine, poiché esso potrebbe cambiare a seconda dei casi.

Secondo il parere dell’Autorità, la suddetta differenza di 2,1 milioni di ISK di prezzo netto tra le stime elaborate dagli esperti indipendenti e il prezzo finale pagato dalla tesoreria dello Stato è talmente minima da non costituire una prova del fatto che il prezzo di acquisto non riflettesse le condizioni del mercato. Il prezzo calcolato dagli esperti indipendenti può essere considerato un orientamento: solo se vi sono forti differenze rispetto a tale stima si può supporre l’esistenza di un aiuto di Stato. Secondo l’Autorità (26), una differenza così esigua nel caso in oggetto non è sufficiente per determinare l’esistenza di un aiuto di Stato a favore di Sementsverksmiðjan hf., ma indica piuttosto che l’importo pagato costituiva un equo prezzo di mercato. L’Autorità ritiene dunque che Sementsverksmiðjan hf. non abbia ricevuto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE mediante la vendita di proprietà, beni, azioni e obbligazioni alla tesoreria dello Stato islandese.

1.2.   IL DIRITTO DI CONTINUARE AD AVERE A DISPOSIZIONE PARTE DELLE PROPRIETÀ E DI RIACQUISTARLE A UN PREZZO PRESTABILITO

A norma dell’articolo 5 del contratto di acquisto, Sementsverksmiðjan hf. poteva continuare a disporre di parte delle proprietà vendute, site a Reykjavik (27), utilizzandole ai fini delle proprie operazioni industriali, per restituirle alla tesoreria dello Stato entro il 31 dicembre 2011. Sementsverksmiðjan hf. doveva provvedere alla manutenzione e alle migliorie di tali proprietà, ma non era tenuta a pagare un canone per il diritto d’uso. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 del contratto di acquisto, fino al 31 dicembre 2009 Sementsverksmiðjan hf. aveva il diritto di riacquistare le suddette proprietà a Reykjavik, vendute al prezzo complessivo di 95 milioni di ISK, con interessi attivi calcolati sulla base di un tasso fisso annuale del 7 % con decorrenza dal 1o agosto 2003.

Con lettera del 17 febbraio 2006 (elemento n. 363608 del dossier), le autorità islandesi hanno trasmesso all’Autorità una copia in inglese dall’accordo concluso tra Sementsverksmiðjan hf. e il ministero dell’Industria per conto del governo islandese, in base al quale è stata ritirata l’opzione della società di riacquistare alcune proprietà a Reykjavik. Sementsverksmiðjan hf. ha riconsegnato alla tesoreria dello Stato, con effetto dal 1o gennaio 2004, le proprietà che le erano state vendute. A partire da tale data, a norma dell’articolo 2 dell’accordo la società ha preso in locazione a tempo indeterminato le proprietà che già utilizzava. Il canone di locazione mensile (28) è di […] ISK, che viene adeguato una volta all’anno in base all’indice dei costi immobiliari. Le autorità islandesi hanno spiegato che l’importo del canone è stato calcolato al valore normale del mercato immobiliare islandese.

L’Autorità non ha motivi di dubitare della veridicità e dell’accuratezza delle informazioni fornite dalle autorità islandesi, secondo le quali Sementsverksmiðjan hf. sta pagando la locazione delle suddette proprietà al prezzo di mercato (29). Dunque, in seguito alle suddette modifiche all’accordo, l’Autorità ritiene che non vi sia un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

1.3.   ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE PASSIVITÀ IN MATERIA DI PENSIONI

In base a un accordo concluso il 23 ottobre 2003 tra il ministero delle Finanze e il fondo pensioni dei dipendenti statali, il ministero delle Finanze, per conto della tesoreria dello Stato, ha rilevato le restanti obbligazioni emesse da Sementsverksmiðjan hf. per coprire il suo debito, quale era stato calcolato nell’accordo del 1997. Inoltre, in base al suddetto accordo, la tesoreria dello Stato ha assunto a suo carico gli obblighi di Sementsverksmiðjan hf. nei confronti dei dipendenti ancora in servizio, che consistevano in un versamento annuale.

1.3.1.    Presenza di risorse statali

Per costituire aiuto di Stato, la misura di aiuto deve in primo luogo essere concessa dallo Stato oppure mediante risorse statali. In seguito all’accordo concluso nell’ottobre 2003 tra il ministero delle Finanze e il fondo pensioni dei dipendenti statali, la tesoreria avrebbe versato al fondo pensioni, per conto di Sementsverksmiðjan hf., gli importi dovuti da tale società. Al momento della firma dell’accordo, le passività di Sementsverksmiðjan hf. nei confronti del fondo pensioni, relative al pagamento delle pensioni a dipendenti già pensionati, sono state stimate a 412 milioni di ISK. Inoltre, le passività future relative ai restanti dipendenti della società ancora in servizio affiliati alla sezione B del fondo pensioni sono state stimate a 10-15 milioni di ISK. L’assunzione delle passività in materia di pensioni e la loro copertura da parte della tesoreria dello Stato comporta l’utilizzo di risorse statali.

1.3.2.    Vantaggi per determinate imprese o produzioni

In secondo luogo, la misura di aiuto deve conferire al beneficiario vantaggi tali da alleviare gli oneri normalmente a carico del suo bilancio.

Lo Stato ha assunto a proprio carico il debito di Sementsverksmiðjan hf. nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali per le pensioni dei suoi dipendenti. Sementsverksmiðjan hf. era stata costituita nel 1955 come azienda statale. I dipendenti del cementificio, all’epoca denominato Iceland State Cement Works, erano stati affiliati al fondo pensioni dei dipendenti statali come tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Nel 1997 lo Stato ha adottato una riforma del fondo pensioni dei dipendenti statali. Tale fondo ha effettuato una valutazione attuariale delle sue passività nei confronti dei propri affiliati per il pagamento delle future pensioni. Il risultato della valutazione è stato quindi raffrontato con gli attivi del fondo e con le quote delle passività dei vari datori di lavoro i cui dipendenti erano affiliati al fondo. La passività del fondo pensioni dei dipendenti statali nei confronti dei dipendenti di Sementsverksmiðjan hf. già pensionati ammontava alla fine del 1996 a 400 milioni di ISK (30).

La tesoreria dello Stato ha coperto tale passività versando obbligazioni di Sementsverksmiðjan hf. al fondo pensioni dei dipendenti statali. La passività è rimasta iscritta nella contabilità di Sementsverksmiðjan hf. fino al 23 ottobre 2003, quando lo Stato ha assunto a proprio carico il debito di Sementsverksmiðjan hf. nei confronti del fondo pensioni; Il debito riguardava, da un lato, il pagamento delle pensioni ai dipendenti di Sementsverksmiðjan hf. già in pensione al momento del calcolo del debito, nel 1997 e, d’altro lato, anche il previsto pagamento delle pensioni dei cinque dipendenti che all’epoca erano ancora in servizio presso Sementsverksmiðjan hf. ed erano tuttora affiliati alla sezione B del fondo pensioni dei dipendenti statali (31).

Poiché il pagamento degli obblighi in materia di pensioni fa parte dei normali costi che un’impresa deve sostenere nel corso della propria attività, l’assunzione da parte dello Stato dei suddetti pagamenti ha sollevato la Sementsverksmiðjan hf. da un costo di esercizio. In tal modo, lo Stato ha concesso un vantaggio selettivo a questa impresa, poiché altre imprese devono sostenere tutti i costi relativi alle pensioni dei propri dipendenti.

1.3.3.    Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi tra le parti contraenti

In terzo luogo, per essere considerata incompatibile la misura di aiuto deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti.

Le imprese che beneficiano di un vantaggio economico concesso dallo Stato il cui effetto sia ridurre il normale onere dei costi vengono a trovarsi in migliore posizione concorrenziale rispetto a quelle che non possono godere di tale vantaggio. Nel mercato del cemento del SEE vi è concorrenza. Attualmente sono due le società che operano sul mercato islandese del cemento: Sementsverksmiðjan hf. e Aalborg Portland Íslandi ehf. Ogni vantaggio concesso a Sementsverksmiðjan hf. che riduca i costi che la società dovrebbe normalmente sostenere colloca questa impresa in posizione concorrenziale migliore rispetto agli altri operatori attuali o potenziali sul mercato islandese del cemento che non beneficiano del medesimo vantaggio. Quindi il sostegno concesso dallo Stato a Sementsverksmiðjan hf. provoca una distorsione della concorrenza.

In quarto luogo, perché sia applicabile l’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, la misura notificata deve avere ripercussioni sugli scambi tra le parti contraenti dell’accordo SEE.

La concorrente diretta di Sementsverksmiðjan hf. sul mercato islandese è una società controllata da un’impresa avente sede in un altro Stato firmatario dell’accordo SEE che non produce cemento in Islanda ma lo importa in Islanda da altri Stati SEE. Per tale motivo, la misura incide sugli scambi commerciali tra le parti contraenti dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo stesso.

1.3.4.    Conclusione

Per i suddetti motivi, l’Autorità ritiene che l’Islanda abbia concesso un aiuto di Stato alla società Sementsverksmiðjan hf. assumendone a proprio carico gli obblighi in materia di pensioni, mediante l’accordo firmato nell’ottobre 2003 tra il ministero delle Finanze e il fondo pensioni dello Stato.

2.   NORME PROCEDURALI

L’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 3, prevede quanto segue: «All’Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

Sebbene le autorità islandesi abbiano notificato, con lettera del 29 agosto 2003, la prevista vendita delle azioni di Sementsverksmiðjan hf. detenute dallo Stato, la firma dei suddetti accordi da parte delle autorità islandesi ha reso effettiva ogni eventuale misura di aiuto di Stato concessa in base a tali accordi prima che l’Autorità fosse giunta a una decisione definitiva riguardo alla notifica. Per tale motivo, l’aiuto di Stato accordato nell’ambito di questa operazione costituisce aiuto di Stato illegittimo ai sensi del protocollo 3, parte II, articolo 1, lettera f): si tratta cioè di un nuovo aiuto che è stato concesso in violazione del medesimo protocollo, parte I, articolo 1, paragrafo 3.

3.   COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE gli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti per la strutturazione vanno valutati ai sensi degli orientamenti dell’Autorità per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in prosieguo denominati orientamenti S&R).

Con la decisione n. 421/04/COL, l’Autorità ha sottolineato che il governo islandese non aveva presentato nessuna argomentazione né prove documentali per valutare la compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti S&R. Con lettera del febbraio 2005, le autorità islandesi hanno trasmesso un piano di ristrutturazione per Sementsverksmiðjan hf. e nel febbraio 2008 hanno fornito altre informazioni sul piano di ristrutturazione. Qui di seguito, l’Autorità valuterà se queste nuove informazioni consentano di concludere che l’aiuto soddisfa alle condizioni degli orientamenti S&R (32).

3.1.   ORIENTAMENTI APPLICABILI

L’aiuto è stato concesso nell’ottobre 2003, quando lo Stato ha sollevato Sementsverksmiðjan hf. dalle sue passività in materia di pensioni. La valutazione della compatibilità della suddetta misura di aiuto si baserà sugli orientamenti S&R del 1999 (33), che erano di applicazione all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso.

3.2.   IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Ai sensi del punto 16.2.1 degli orientamenti S&R, in ogni circostanza e indipendentemente dalla sue dimensioni, una società a responsabilità limitata è considerata in difficoltà, ai fini degli orientamenti stessi, se ha perduto oltre la metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e se la perdita di più di un quarto di tali fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. A prescindere dalla forma giuridica dell’impresa in questione, secondo gli orientamenti S&R un’impresa si trova in difficoltà ai fini degli orientamenti stessi quando ricorrono le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza. Le difficoltà di un’impresa sono rivelate di solito da un livello crescente delle perdite, calo del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore dal capitale netto.

Il capitale sociale di Sementsverksmiðjan hf. si è ridotto da 1 096 milioni di ISK nel 2000 a 458 milioni di ISK nel 2003. Il fatturato della società è diminuito, passando da 1,06 miliardi di ISK nel 2000 a 863 milioni di ISK nel 2001 ed a 598 milioni di ISK nel 2002. Le vendite della società hanno subito una contrazione da […] nel 2000 a […] nel 2001 e […] nel 2002. Di conseguenza, la produzione è calata di oltre il […] %. Nello stesso periodo, sono rapidamente peggiorati anche i risultati operativi: nel 2000 Sementsverksmiðjan hf. aveva realizzato 70 milioni di ISK di utili, mentre nel 2001 e nel 2002 ha registrato perdite rispettivamente di 230 milioni e di 220 milioni di ISK. Tra il 2000 e il 2002, l’indebitamento totale di Sementsverksmiðjan hf. è aumentato da 733 milioni a 1 157 milioni di ISK, mentre le attività correnti sono diminuite da 750 milioni a 640 milioni di ISK.

Riguardo ai conti annuali del 2002 di Sementsverksmiðjan hf., i revisori contabili hanno espresso serie preoccupazioni circa la situazione finanziaria della società. Le perdite accumulate e la forte probabilità di un protrarsi delle perdite operative nel 2003 hanno indotto a concludere che vi erano dubbi sulla possibilità che l’impresa proseguisse le sue attività.

Secondo le spiegazioni e le informazioni fornite dalle autorità islandesi, Sementsverksmiðjan hf. era sull’orlo del fallimento e non poteva riprendersi mediante le proprie risorse.

L’Autorità ritiene dunque che all’epoca della concessione dell’aiuto, Sementsverksmiðjan hf. fosse un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione.

3.3.   DEFINIZIONE DI AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

Un aiuto alla ristrutturazione deve basarsi su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. Ai sensi del punto 16.2.2 degli orientamenti S&R, la ristrutturazione comporta in genere uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali sulla base di una maggiore efficacia, di norma con l’abbandono delle attività non più redditizie; la riqualificazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e talvolta la riconversione verso nuove attività redditizie. Alla ristrutturazione industriale deve accompagnarsi di norma la ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, eliminazione dell’indebitamento). Ai sensi degli orientamenti S&R, tuttavia, le operazioni di ristrutturazione non possono limitarsi a un aiuto finanziario inteso a colmare le perdite pregresse senza intervenire sulle cause di tali perdite.

Il piano di ristrutturazione per Sementsverksmiðjan hf. comprendeva un’ampia gamma di misure: la ristrutturazione finanziaria della società, la ristrutturazione dell’organico e dei costi di produzione e l’apporto di fonti alternative di reddito. Quindi, in linea con gli orientamenti S&R, il piano di ristrutturazione non era limitato alla ristrutturazione finanziaria ma affrontava vari altri aspetti della ristrutturazione di Sementsverksmiðjan hf. Sin dall’inizio, dunque, l’aiuto rientrava nelle misure da valutare in base agli orientamenti S&R.

3.4.   CONDIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE DELL’AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

L’aiuto di Stato volto a sostenere la ristrutturazione di imprese in difficoltà può essere considerato legittimo soltanto a determinate condizioni: può essere giustificato, per esempio, per ragioni di politica sociale o regionale o perché occorre tener conto degli effetti economici positivi dell’attività delle piccole e medie imprese (PMI) oppure perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale quando la scomparsa di imprese potrebbe determinare una situazione di monopolio o di rigido oligopolio.

3.4.1.    Ripristino della redditività

Ai sensi del punto 16.3.2.2, lettera b), degli orientamenti S&R, la concessione di aiuti è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che dovrà essere approvato dall’Autorità. Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più breve possibile, deve permettere di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa entro un ragionevole lasso di tempo e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono dunque essere correlati a un valido piano di ristrutturazione, alla cui attuazione s’impegna lo Stato membro dell’EFTA e che deve essere presentato all’Autorità corredato di tutte le indicazioni utili, tra cui uno studio di mercato.

Il miglioramento della redditività deve essere raggiunto soprattutto mediante le misure interne di risanamento previste nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l’impresa non può esercitare un influsso di rilievo, solo quando si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute. La ristrutturazione deve comportare l’abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

Ai sensi del punto 16.3.2.2, lettera b), degli orientamenti S&R il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa, consentendo quindi di valutare l’adeguatezza delle misure proposte. Il piano deve tener conto, tra l’altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell’offerta sul mercato rilevante dei prodotti secondo diverse ipotesi — ottimiste, pessimiste e moderate — che prendano in considerazione i punti deboli e i punti di forza specifici dell’impresa, e deve permettere all’impresa la transizione verso una nuova struttura che le dia prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di funzionare con le proprie risorse.

Il piano deve proporre una trasformazione tale da consentire all’azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari. Secondo gli orientamenti S&R, il tasso di rendimento previsto del capitale proprio dovrà essere sufficiente per permettere all’impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie risorse.

Il piano di ristrutturazione di Sementsverksmiðjan hf. comprendeva quattro diverse misure:

ristrutturazione finanziaria,

ristrutturazione dell’organico,

ristrutturazione dei costi di produzione,

fonti alternative di reddito.

Le autorità islandesi hanno spiegato che una delle misure essenziali della ristrutturazione consisteva nel ridurre le passività mediante la vendita di beni. Nell’autunno 2003, Sementsverksmiðjan hf. ha liquidato tutti i propri beni non direttamente correlati alla produzione e alla consegna di cemento sul mercato islandese. Con le risorse ottenute con tale vendita, la società è stata in grado di ridurre il suo indebitamento e ha potuto almeno contenere le perdite operative. Gli introiti totali derivanti dalla vendita di beni sono ammontati a 580 milioni di ISK e sono stati utilizzati per ridurre le passività a lungo e breve termine. L’obiettivo principale dell’impresa era minimizzare le spese in conto capitale durante il periodo della ristrutturazione. Tutte le rimanenti passività a lungo termine sono state poi rinegoziate in modo che l’impresa non riducesse il capitale del prestito nei due anni successivi alla vendita.

In base alle informazioni fornite, la parte della ristrutturazione che si è rivelata più ardua per la società è stata rinegoziare il debito con i creditori. Sembra che, a causa delle perdite subite, la società abbia aumentato in misura considerevole il suo indebitamento a breve e lungo termine nei tre anni precedenti la vendita. L’impresa aveva contratto debiti con vari enti creditizi, che hanno considerato i prestiti concessi a Sementsverksmiðjan hf. come prestiti rilevati dallo Stato e non erano disposti a concedere altri crediti alla società dopo la sua privatizzazione a meno che non fossero loro rimborsati i prestiti già concessi. Era quindi necessario ridurre in grande misura l’esposizione debitoria, il che è stato possibile vendendo beni non necessari per la produzione e/o distribuzione di cemento.

Le autorità islandesi hanno dichiarato che «un fattore critico nei negoziati [finanziari] è stato che le passività nei versamenti per le pensioni fossero tolte dal bilancio della società, in modo che i tempi per il rimborso potessero essere possibili e plausibili. È opinione condivisa dagli acquirenti e dai creditori che l’impresa non avrebbe potuto rimborsare le passività nei versamenti per le pensioni e altri prestiti a breve e lungo termine, mantenendo allo stesso tempo un livello critico di investimenti in immobilizzazioni per consentire all’impresa di restare operativa».

Eliminare le passività nei versamenti per le pensioni e rimborsare parzialmente gli altri debiti era dunque un elemento essenziale per ottenere l’approvazione della ristrutturazione finanziaria.

All’epoca della vendita, Sementsverksmiðjan hf. aveva 63 dipendenti. In base a un’analisi delle caratteristiche economiche dell’impresa e del mercato in cui essa operava, si concluse che era necessario ridurre l’organico di almeno 20 unità: per il funzionamento della società bastava un minimo di 41 dipendenti. Si è proceduto al licenziamento del personale eccedentario e, data la considerevole anzianità lavorativa di alcuni dipendenti, i costi della risoluzione del rapporto di lavoro sono stati elevati.

Inoltre, poiché la società prevede premi di produzione per la maggior parte dei propri dipendenti, l’importo da distribuire ai dipendenti è stato stabilito in modo che i costi relativi ai premi di produzione restino invariati per la società indipendentemente dal numero di effettivi. Si sono avviate trattative con l’organizzazione sindacale per conferire il premio di produzione su base individuale, cosicché la riduzione del numero totale di dipendenti corrispondesse alla riduzione dell’importo totale dei premi di produzione.

Secondo le autorità islandesi, la misura più importante è consistita nel rinegoziare i prezzi delle materie prime. Inoltre, è stata modificata la composizione del cemento in modo da ridurre i costi dell’energia necessaria per la produzione.

Per quanto riguarda la rinegoziazione dei prezzi delle materie prime, una parte significativa dei costi operativi variabili di Sementsverksmiðjan hf. era correlata ai prezzi di mercato nazionali e internazionali e non poteva essere modificata: era il caso del carbone, dell’elettricità, della polvere di silicio e di altre materie prime. Nondimeno, è stato possibile ridurre del […] % il prezzo dell’approvvigionamento in sabbia marina, la materia prima nazionale di maggior rilievo. È stato possibile anche rinegoziare il prezzo di altre materie prime nazionali.

Inoltre, la società Sementsverksmiðjan hf. ha iniziato a bruciare i reflui liquidi come fonte alternativa di reddito e come metodo per ridurre i costi complessivi dei combustibili.

In base alle misure sopra descritte, l’Autorità ritiene che il piano di ristrutturazione per Sementsverksmiðjan hf. risponda alle condizioni indicate negli orientamenti S&R. Nel piano erano descritte le circostanze che avevano determinato le difficoltà in cui versava Sementsverksmiðjan hf. La società non era in grado di far fronte alla concorrenza e al rallentamento economico del settore edilizio nei primi anni di questo secolo. Il piano comprendeva un’amplissima ristrutturazione finanziaria, inclusa la rinegoziazione del debito con i creditori e l’assunzione a proprio carico da parte dello Stato islandese delle passività nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali. La ristrutturazione finanziaria è stata accompagnata da misure di ristrutturazione materiale, compresa la ristrutturazione dell’organico (risoluzione del rapporto di lavoro, rinegoziazione dei benefici extra per i lavoratori) e in particolare la ristrutturazione dei costi di produzione, che era la parte più costosa del piano di ristrutturazione. Sono stati ridotti i costi di produzione, è stata modificata la composizione del cemento, sono stati rinegoziati i contratti con i fornitori e si sono avviate iniziative commerciali intese a incrementare le entrate. Il piano di ristrutturazione di Sementsverksmiðjan hf. prevedeva che l’impresa sarebbe ridiventata redditizia già entro due anni, ossia entro un ragionevole lasso di tempo. Il piano è stato attuato integralmente e ha consentito alla società di competere sul mercato con le proprie forze. Per tali motivi, in base alle informazioni fornite dalle autorità islandesi, l’Autorità ritiene che il piano di ristrutturazione a favore di Sementsverksmiðjan hf. risponda alle condizioni indicate al punto 16.3.2.2, lettera b), degli orientamenti S&R.

3.4.2.    Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

Il punto 16.3.2.2, lettera c), degli orientamenti S&R richiede che vengano adottate misure atte a mitigare per quanto possibile le ripercussioni negative dell’aiuto sulle società concorrenti, altrimenti l’aiuto dovrebbe essere considerato contrario all’interesse comune e quindi incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE. Tale condizione determina spesso una limitazione della presenza che l’impresa può avere sul suo mercato al termine del periodo di ristrutturazione. Se il mercato in questione è esiguo a livello del SEE oppure se è esigua la quota di questo mercato detenuta dall’impresa, si può ritenere che non vi sia distorsione indebita della concorrenza.

Ai sensi del punto 16.3.2.2, lettera c), degli orientamenti S&R, l’Autorità stabilisce la portata della limitazione o riduzione necessaria per evitare indebite distorsioni di concorrenza basandosi sullo studio di mercato allegato al piano di ristrutturazione e, una volta avviato il procedimento, sulle informazioni fornite dalle parti interessate.

Nel caso in esame, l’Autorità ha avviato il procedimento formale di esame nel dicembre 2004 e ne ha esteso la portata nel novembre 2006. Tuttavia, non vi sono state osservazioni di parti interessate che abbiano fornito informazioni sulla necessità d’imporre misure di compensazione e sulla loro entità.

Gli orientamenti S&R sono più favorevoli nei confronti delle imprese il cui proseguimento delle attività è improbabile che possa incidere in grave misura sulla situazione della concorrenza nel SEE. Le autorità islandesi hanno presentato uno studio di mercato relativo a Sementsverksmiðjan hf. e al mercato islandese del cemento, che è l’unico mercato in cui opera l’impresa. Secondo tale studio, il mercato complessivo del cemento in Islanda ha dimensioni limitate a causa della scarsa popolazione del paese. Sul mercato islandese del cemento operano due società: Sementsverksmiðjan hf. e Aalborg Portland Ísland hf. La prima società produce e vende cemento e cemento di scorie, mentre la seconda importa cemento dalla Danimarca e lo vende sul mercato islandese. Nel 2002, il consumo di cemento è stato di 122 899 tonnellate in Islanda (34), di 217,6 milioni di tonnellate nell’Unione europea. Si può quindi ritenere che la quota detenuta dal mercato islandese del cemento all’interno del SEE sia esigua.

Inoltre, ai sensi del punto 16.1(3) degli orientamenti S&R, l’aiuto alla ristrutturazione può esser considerato legittimo non soltanto per ragioni di politica sociale o regionale ma anche perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale quando la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di rigido oligopolio. Questo è ciò che accadrebbe in Islanda se Sementsverksmiðjan hf. scomparisse dal mercato. Il mercato islandese del cemento diventerebbe molto probabilmente un mercato di monopolio, che dipenderebbe dalle importazioni effettuate dall’unico altro concorrente presente sul mercato. Il fatto che il mercato islandese del cemento sia caratterizzato da monopolio o dal rigido oligopolio di due operatori indica che le possibilità e l’attrattiva che questo mercato presenta per altri operatori sono assai limitate a causa della sua ridotta entità e delle sue scarse possibilità di sviluppo (a tale riguardo, si rimanda ai risultati del suddetto studio di mercato).

L’Autorità non ritiene quindi necessario esigere altre misure volte a limitare la presenza dell’impresa sul mercato.

3.4.3.    Aiuti limitati al minimo

Ai sensi del punto 16.3.2.2, lettera d), degli orientamenti S&R, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire di attuare la ristrutturazione in funzione delle disponibilità finanziarie rispettivamente dell’impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui essa fa parte. I beneficiari dell’aiuto devono quindi contribuire in misura considerevole al programma di ristrutturazione con fondi propri, anche vendendo attivi non indispensabili per la sopravvivenza dell’impresa e ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Ai sensi del medesimo punto 16.3.2.2, lettera d), degli orientamenti S&R, per ridurre al minimo gli effetti di distorsione si deve evitare che l’aiuto venga erogato in forma o per un importo tale da consentire all’impresa di disporre di liquidità supplementare che possa essere utilizzata per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione.

Ai sensi degli orientamenti S&R, l’Autorità esamina il livello del passivo dell’impresa, a ristrutturazione avvenuta e, dopo ogni riporto o riduzione di crediti, accerta che nessuna parte dell’aiuto sia utilizzata per finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell’impresa. In tutti i casi deve essere dimostrato che l’aiuto servirà solo per ripristinare la redditività dell’impresa e non permetterà al beneficiario, mentre viene attuato il piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell’impresa senza falsare indebitamente la concorrenza.

Una parte fondamentale della ristrutturazione di Sementsverksmiðjan hf. è consistita nella cessione di beni non essenziali per la sopravvivenza dell’azienda, quali terreni e fabbricati e anche azioni e obbligazioni di altre società che l’impresa poteva vendere per onorare i propri debiti. Inoltre, i debiti dell’impresa sono stati pagati per quanto possibile e sono stati rinegoziati per facilitarne il pagamento e consentire che l’impresa proseguisse le sue attività. Il personale ed i costi e strutture di produzione sono stati ristrutturati di conseguenza e finanziati mediante risorse proprie dell’impresa. L’unico intervento dello Stato è consistito nel rilevare le passività di Sementsverksmiðjan hf. in materia di pensioni per l’importo di circa 425 milioni di ISK. Questa era considerata dai creditori dell’impresa la conditio sine qua non perché la ristrutturazione fosse fattibile. L’Autorità conclude quindi che l’aiuto concesso dalla tesoreria era limitato al minimo necessario, poiché riguardava soltanto l’assunzione a carico da parte dello Stato islandese del debito di Sementsverksmiðjan hf. nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali.

I costi della ristrutturazione si possono sintetizzare come segue:

a)

rinegoziazioni con i creditori

10 811 853 ISK

2 648 904 ISK (costo dell’attuazione della ristrutturazione finanziaria)

b)

ristrutturazione del personale

19 098 479 ISK

2 702 963 ISK (costo dell’attuazione della ristrutturazione del personale)

c)

ristrutturazione dei costi di produzione e fonti alternative di reddito

1 018 200 000 ISK

d)

rivalutazione dei beni

511 856 488 ISK

L’Autorità ritiene che la partecipazione dello Stato islandese alla ristrutturazione di Sementsverksmiðjan hf., mediante assunzione a proprio carico del debito accumulato dalla società nei versamenti al fondo pensioni dei dipendenti statali, costituisse un elemento fondamentale per attuare la ristrutturazione di Sementsverksmiðjan hf. L’assunzione a proprio carico, da parte dello Stato, delle passività in materia di pensioni era considerata dai creditori dell’impresa la condizione preliminare per rinegoziare eventuali altri debiti e passività. Questo aiuto concesso dallo Stato ha consentito a Sementsverksmiðjan hf. di ottenere le risorse necessarie di cui si è servita per finanziare unicamente le misure di ristrutturazione.

Sebbene l’assunzione a carico delle passività in materia di pensioni abbia rappresentato un costo non per Sementsverksmiðjan hf. ma per lo Stato, essa va inclusa nella valutazione complessiva della ristrutturazione di Sementsverksmiðjan hf. Tale aiuto è stato necessario per intraprendere le varie misure di ristrutturazione. Tenendo conto di ciò e considerata l’entità delle spese necessarie per ripristinare la redditività di Sementsverksmiðjan hf., l’Autorità ritiene che l’importo degli aiuti nell’ambito della ristrutturazione sia stato limitato al minimo necessario.

3.4.4.    Aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite

Ai sensi del punto 16.3.2.5 degli orientamenti S&R, nel valutare gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite l’Autorità tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. In tali aree, infatti, le condizioni previste per l’autorizzazione dell’aiuto possono essere meno rigorose per quanto riguarda, in particolare, l’attuazione di misure di compensazione. Il che non significa, tuttavia, che l’Autorità possa adottare un’impostazione permissiva riguardo agli aiuti alla ristrutturazione di imprese che si trovano in un’area assistita, per consentire a una regione di tenere artificialmente in vita delle imprese. Al contrario, è nell’interesse stesso della regione sviluppare attività alternative che divengano al più presto redditizie e sostenibili.

Lo stabilimento di Sementsverksmiðjan hf. si trova ad Akranes, nella zona centro-occidentale dell’Islanda. Questa zona è inclusa nella carta degli aiuti a finalità regionale per l’Islanda, approvata dall’Autorità con la decisione n. 253/01/COL dell’8 agosto 2001 ed è caratterizzata da spopolamento e da un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. La fabbrica di cemento, aperta ad Akranes nel 1958, costituisce un importante elemento della vita economica della zona. In una cittadina di circa 5 500 abitanti, la chiusura della fabbrica avrebbe conseguenze estremamente negative e acuirebbe il fenomeno dello spopolamento, già in corso, e il declino socio-economico generale.

3.4.5.    Piena attuazione del piano di ristrutturazione

Secondo gli orientamenti S&R, l’impresa deve dare piena attuazione al piano di ristrutturazione che è stato accettato dall’Autorità e deve ottemperare a eventuali altri obblighi stabiliti dalla decisione dell’Autorità (35). Se il piano non viene attuato e non si ottempera agli altri obblighi, l’Autorità riterrà che vi sia stato uso abusivo dell’aiuto.

Il calendario previsto per il piano di ristrutturazione era il seguente:

Misura

Inizio della ristrutturazione

Completamento della ristrutturazione

Misure di ristrutturazione finanziaria (negoziazione e rimborso dei debiti nei confronti degli enti creditizi, assunzione a carico dello Stato delle passività in materia di pensioni)

settembre 2003

ottobre 2003

Ristrutturazione dell’organico (licenziamento di dipendenti, rinegoziazioni con i sindacati)

ottobre 2003

aprile 2004

Ristrutturazione dei costi di produzione (rinegoziazione dei prezzi con i fornitori, entrate alternative e riduzione dei costi)

ottobre 2003

dicembre 2004

Il piano di ristrutturazione prevedeva il ripristino della redditività dopo la ristrutturazione della società, nel luglio 2005. Le autorità islandesi hanno informato l’Autorità che Sementsverksmiðjan hf. aveva completato il piano di ristrutturazione ed era stata in grado di raggiungere la soglia di redditività nel 2005. Dal giugno 2003 al maggio 2004, Sementsverksmiðjan hf. ha registrato perdite di 83 milioni di ISK, rispetto ai 250 milioni di ISK del 2002. Dal giugno 2004 al maggio 2005, la società ha realizzato 22 milioni di ISK di utili.

In base a tali informazioni, sembra che il piano di ristrutturazione per Sementsverksmiðjan hf. abbia avuto la durata più breve possibile, sia riuscito a ripristinare la redditività dell’impresa entro un ragionevole lasso di tempo e fosse quindi fondato su ipotesi realistiche riguardo alle condizioni operative future.

3.4.6.    Controllo e relazione annuale

L’Autorità deve essere in grado di accertare che il piano di ristrutturazione sia adeguatamente attuato. Di norma l’accertamento viene effettuato in base a minuziose relazioni periodiche che lo Stato EFTA in questione trasmette all’Autorità. Nel caso in esame, tuttavia, la ristrutturazione è già stata completata con il ripristino della redditività dell’impresa: non vi sono misure di ristrutturazione ancora in corso, perché tutte sono state portate a termine con successo. Dunque non sono necessarie relazioni sull’attuazione del piano di ristrutturazione.

3.5.   PRINCIPIO DELL’AIUTO «UNA TANTUM»

Per evitare che le imprese ricevano sostegni indebiti, gli aiuti alla ristrutturazione vanno accordati un’unica volta. Ai sensi del punto 16.3.2.3 degli orientamenti S&R, quando presenta all’Autorità un progetto di aiuto alla ristrutturazione, lo Stato EFTA deve precisare se l’impresa ha già usufruito in passato di un aiuto di Stato alla ristrutturazione, anche se concesso prima dell’entrata in vigore degli orientamenti, compresi eventuali aiuti non notificati.

Le autorità islandesi hanno dichiarato che la condizione dell’aiuto «una tantum» è stata soddisfatta e hanno precisato che Sementsverksmiðjan hf. non aveva beneficiato di altri aiuti in precedenza e che non è previsto di concederle aiuti in futuro.

4.   CONCLUSIONE

Per i motivi sopra esposti, l’Autorità ritiene che l’aiuto concesso a Sementsverksmiðjan hf. in relazione con l’assunzione a proprio carico da parte dello Stato islandese delle passività dell’impresa in materia di pensioni costituisce un aiuto alla ristrutturazione ed è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE in base alle disposizioni degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, quali erano in applicazione all’epoca in cui l’aiuto è stato accordato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’assunzione a proprio carico da parte dello Stato delle passività degli obblighi di Sementsverksmiðjan hf. nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Articolo 2

L’aiuto menzionato nell’articolo 1 è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), di tale accordo, in combinato disposto con gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, adottati dall’Autorità nel 1999.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la Repubblica d’Islanda.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membro del collegio


(1)  In prosieguo denominata l’Autorità.

(2)  In prosieguo denominato l’accordo SEE.

(3)  In prosieguo denominato l’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(4)  In prosieguo denominato il protocollo 3.

(5)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata e pubblicata dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994). La Guida è stata modificata da ultimo il 19 dicembre 2007 e viene denominata in appresso Guida sugli aiuti di Stato. La versione aggiornata della Guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito web dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(6)  GU L 139 del 25.5.2005, pag. 37.

(7)  La decisione dell’Autorità n. 421/04/COL è stata pubblicata nella GU C 117 del 19.5.2005, pag. 17, e nel supplemento SEE n. 24 del 19.5.2005. La decisione dell’Autorità n. 368/06/COL è stata pubblicata nella GU C 77 del 5.4.2007, pag. 21, e nel supplemento SEE n. 17 del 5.4.2007, pag. 1.

(8)  Per maggiori informazioni sulla corrispondenza tra l’Autorità e il governo islandese, vedere la decisione dell’Autorità di avviare il procedimento formale di esame: decisione n. 421/04/COL.

(9)  Cfr. nota 7.

(10)  Cfr. nota 7.

(11)  Per maggiori informazioni sulla vendita, vedere la decisione dell’Autorità n. 421/04/COL.

(12)  Il gruppo di investitori comprendeva le società Framtak fjárfestingarbanki hf, Björgun ehf., BM Vallá ehf. e inizialmente Steypustöðin, successivamente sostituita dalla società norvegese Norcem AS.

(13)  Due contenitori di stoccaggio del cemento, magazzino per consegna/imballaggio del cemento, vano scale e atrio, alloggiamento delle tubazioni di cemento, recinzione e cancellata, silo in acciaio con le relative attrezzature, compressori d’aria, essiccatore e attrezzature elettriche in un capannone vicino al molo, gru da banchina, condutture rivestite di cemento, vano per la pesa di veicoli e relative apparecchiature informatiche.

(14)  Camera di pressurizzazione, due silos, attrezzature per la consegna del cemento, vano per le pompe, attrezzature per la pesa di veicoli e relative apparecchiature informatiche all’interno nel magazzino per la consegna del cemento, gru, tubazioni e silo in acciaio con le relative attrezzature, macchinari e servizi sanitari, trasformatore, scale e corridoi.

(15)  I versamenti a favore della sezione A del fondo pensioni dei dipendenti statali sono calcolati sul reddito complessivo dei dipendenti affiliati, i quali acquisiscono il diritto alla pensione in base al totale dei contributi versati. Come avviene per la maggior parte dei fondi pensionistici obbligatori dei lavoratori, i diritti a pensione della sezione A seguono l’indice dei prezzi al consumo. I diritti dei dipendenti affiliati a un fondo pensioni sono stabiliti per legge e i datori di lavoro devono adeguare periodicamente i versamenti per garantire che le entrate del fondo, ossia i versamenti, corrispondano agli impegni.

(16)  Il grassetto è stato aggiunto dall’Autorità.

(17)  Acronimo in islandese del fondo pensioni dei dipendenti statali.

(18)  Con varie lettere le autorità islandesi hanno fornito informazioni sull’affiliazione dei dipendenti di Sementsverksmiðjan hf. Le stime al riguardo sono state comunicate con lettera del 12 novembre 2003 e con lettera del 18 aprile 2006 le autorità islandesi hanno precisato che nel 1993, quando era stata costituita la società, sei dipendenti erano affiliati al fondo pensioni dei dipendenti statali e 93 a fondi pensionistici privati. Come spiegato dalle autorità islandesi, gli impiegati di Sementsverksmiðjan hf. avevano accesso al fondo pensioni dei dipendenti statali, mentre gli operai erano affiliati al sistema dei fondi pensionistici privati ossia i fondi pensione delle loro organizzazioni sindacali. Dopo la costituzione della società nel 1993, i nuovi impiegati potevano ancora iscriversi al fondo pensioni statale. Dopo la vendita, nel 2003, delle azioni di Sementsverksmiðjan hf. detenute dallo Stato, tutti i nuovi dipendenti devono affiliarsi a un fondo pensioni privato.

(19)  I beni in questione consistono nelle proprietà della società a Reykjavik, nell’immobile degli uffici della società ad Akranes ad eccezione di un piano e mezzo e nelle azioni e obbligazioni detenute da Sementsverksmiðjan hf. in altre società.

(20)  Due contenitori di stoccaggio del cemento, magazzino per consegna/imballaggio del cemento, vano scale e atrio, alloggiamento delle tubazioni di cemento, recinzione e cancellata, silo in acciaio con le relative attrezzature, compressori d’aria, essiccatore e attrezzature elettriche in un capannone vicino al molo, gru da banchina, condutture rivestite di cemento, vano per la pesa di veicoli e relative apparecchiature informatiche.

(21)  Le partecipazioni azionarie nella società Geca e nella Spölur erano stimate rispettivamente a 46,5 ed a 40 milioni di ISK, le obbligazioni emesse dalla Spölur a 11 milioni di ISK.

(22)  Íslenskt Sement spiega che i costi totali della liquidazione della società sarebbero ammontati a 390,4 milioni di ISK, includendo gli importi per l’acquisto da parte dello Stato dei terreni a Reykjavik e ad Akranes. Se lo Stato avesse deciso di liquidare la società, i costi della liquidazione sarebbero ammontati al valore di liquidazione delle immobilizzazioni, ossia 69,9 milioni di ISK, non contando l’obbligo contrattuale di procedere ai lavori necessari nel sito del cementificio, per un costo totale di liquidazione della società di 390,4 milioni di ISK. La decisione dello Stato di rilevare il debito della società nei confronti del fondo pensioni dei dipendenti statali, per il totale di 388 028 317 ISK, e di vendere le azioni della società a Íslenskt Sement per 68 milioni di ISK ha portato a un costo netto di 320 028 317 ISK. Dunque, i costi della liquidazione erano superiori di 70 376 683 ISK al costo totale della vendita della società.

(23)  Almenna Verkfræðistofan (AV) ha effettuato una valutazione parziale nel febbraio 2003 e una valutazione completa nel novembre 2003 delle proprietà di Sementsverksmiðjan hf. a Reykjavik. Il valore delle obbligazioni e delle azioni è stato stabilito da MP Verðbref al momento di definire il valore di liquidazione della società prima della vendita delle azioni detenute dallo Stato. Daníel Rúnar Elíasson, agente immobiliare abilitato dell’agenzia immobiliare Hákot, ha valutato l’immobile sito ad Akranes nell’agosto del 2003.

(24)  Cause riunite T-127/99, T-129/99 & T-148/99, Diputación Foral de Alava/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-1275, punto 71.

(25)  Causa T-366/00, Scott SA/Commissione, Raccolta 2007, pag. II-797, punto 93.

(26)  Secondo la giurisprudenza della Corte, non si può impugnare nei confronti dell’Autorità il fatto che la sua valutazione fosse approssimativa, poiché simili valutazioni sono approssimative per natura: cfr. la sentenza nella causa T-366/00, Scott SA/Commissione, Raccolta 2007, pag. II-797, punto 96.

(27)  Due contenitori di stoccaggio del cemento, magazzino per consegna/imballaggio del cemento, vano scale e atrio, alloggiamento delle tubazioni di cemento, recinzione e cancellata, silo in acciaio con le relative attrezzature, compressori d’aria, essiccatore e attrezzature elettriche in un capannone vicino al molo, gru da banchina, condutture rivestite di cemento, vano per la pesa di veicoli e relative apparecchiature informatiche.

(28)  Le proprietà in locazione sono una camera di pressurizzazione, due silos, un magazzino della superficie totale di 290 m2 per la consegna del cemento, comprendente anche il vano per le pompe. Inoltre sono inclusi nella locazione le attrezzature per la pesa di veicoli, l’appezzamento, una gru, tubazioni e un silo in acciaio, macchinari e servizi sanitari, il trasformatore, scale e corridoi.

(29)  Il governo islandese ha informato l’Autorità che l’uso della maggior parte del terreno a Sævarhöfði (Reykjavik), precedentemente di proprietà di Sementsverksmiðjan hf., è stato dato in locazione alla società Jarðboranir hf. al canone di […] ISK al metro quadro. Il canone di locazione chiesto a Sementsverksmiðjan hf. era di […] ISK. Le autorità islandesi hanno anche precisato che l’annuncio della messa in locazione del terreno a Sævarhöfði era stato pubblicato nel quotidiano Morgunblaðið alla fine del 2003 e che l’offerta più vantaggiosa era stata presentata da Jarðboranir hf. al prezzo suddetto. Per tali motivi, le autorità islandesi sostengono che il canone di locazione corrisponde ai prezzi di mercato in Islanda.

(30)  A norma dell’articolo 3 dell’accordo tra il fondo pensioni dei dipendenti statali e il ministero delle Finanze riguardo al pagamento degli obblighi della tesoreria dello Stato ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 1/1997, sul fondo pensioni dei dipendenti pubblici, gli obblighi per conto di Iceland Cement Ltd riguardanti i dipendenti di questa società fino a tutto il 1996 ammontavano a 400 801 268 ISK.

(31)  Nell’ottobre 2003, gli obblighi in materia di pensioni per i dipendenti già in pensione ammontavano a 412 milioni di ISK, mentre il debito corrispondente agli obblighi futuri per i dipendenti ancora in servizio era stimato a circa 10-15 milioni di ISK.

(32)  Causa T-157/01 Danske Busvognmænd/Commissione, Raccolta 2004, pag. II-917, punto 116.

(33)  GU L 274 del 26.10.2000, pag. 1, e supplemento SEE n. 48 del 26.10.2000.

(34)  38,215 tonnellate di cemento d’importazione e 84,684 tonnellate prodotte in Islanda.

(35)  In linea di principio, il piano di ristrutturazione doveva esser presentato nella sua totalità insieme con la notifica, prima della concessione dell’aiuto. Nel caso in esame il piano non è stato presentato in anticipo, ma i suoi elementi principali sono stati definiti prima che fosse attuata la ristrutturazione. L’Autorità ritiene quindi di poterlo approvare in base agli orientamenti S&R.


25.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/40


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 405/08/COL

del 27 giugno 2008

di chiudere il procedimento di indagine formale relativamente al fondo islandese per il finanziamento degli alloggi

(Islanda)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare l’articolo 59, paragrafo 2, e gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

visto l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, e l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (4),

visti gli orientamenti dell’Autorità (5) sull’applicazione e l’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE,

vista la decisione dell’Autorità n. 195/04/COL relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (6),

vista la sentenza della Corte EFTA nella causa E-9/04 relativa all’istanza di annullamento della decisione n. 213/04/COL riguardante il fondo islandese per il finanziamento degli alloggi (7),

vista la decisione dell’Autorità n. 185/06/COL di avviare il procedimento di indagine formale in relazione al fondo islandese per il finanziamento degli alloggi (8),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   ANTEFATTI

1.   PROCEDURA

Con lettera del 20 novembre 2003 della missione islandese presso l’Unione europea, che inoltrava una lettera del ministero islandese delle Finanze dello stesso giorno, entrambe ricevute e protocollate dall’Autorità il 25 novembre 2003 (doc. n. 03-8227 A, ora evento n. 255584), le autorità islandesi hanno notificato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, un aumento del livello massimo di finanziamento fino al 90 % del prezzo di acquisto dell’alloggio da parte del fondo islandese per il finanziamento degli alloggi (Icelandic Housing Financing Fund, in appresso «HFF»).

In data 11 agosto 2004 l’Autorità ha adottato la decisione n. 213/04/COL, nella quale concludeva, senza avviare il procedimento di indagine formale, che la normativa islandese applicabile all’HFF prevedeva aiuti a favore del fondo, ritenuti però compatibili con le norme sugli aiuti di Stato in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

Contro tale decisione ha presentato ricorso alla Corte EFTA l’associazione delle banche e delle società di borsa islandesi (Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland), che nel frattempo si è fusa con altre associazioni finanziarie e di assicurazione e opera attualmente con la denominazione di Associazione islandese per servizi finanziari (Icelandic Financial Services Association, in appresso «SFF»). Con la sentenza del 7 aprile 2006 nella causa E-9/04, la Corte EFTA ha accolto l’istanza e ha annullato la decisione dell’Autorità n. 213/04/COL.

Poiché l’Autorità, in base alle informazioni a sua disposizione, è giunta alla conclusione preliminare che le misure di aiuto contestate costituivano nuovo aiuto, il 21 giugno 2006 ha adottato la decisione n. 185/06/COL per avviare il procedimento di indagine formale in relazione al sistema HFF. Con lettera del 21 giugno 2006 (evento n. 377864) l’Autorità ha trasmesso tale decisione alle autorità islandesi.

La decisione n. 185/06/COL è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel suo supplemento SEE (9). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulla decisione.

Con lettera del 20 novembre 2006 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 21 novembre 2006, l’Autorità ha ricevuto le osservazioni delle autorità islandesi in merito alla decisione (evento n. 399173).

Con lettera del 24 novembre 2006 (evento n. 399801), l’Autorità ha inoltrato i commenti delle autorità islandesi all’SFF, invitandole a presentare osservazioni al riguardo.

Con lettera del 3 gennaio 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 4 gennaio 2007 (evento n. 405009), l’Autorità ha ricevuto ulteriori osservazioni delle autorità islandesi.

Con lettera del 31 gennaio 2007, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 2 febbraio 2007 (evento n. 408361), l’SFF ha risposto alla lettera dell’Autorità del 24 novembre 2006; tale risposta è stata inoltrata alle autorità islandesi il 5 febbraio 2007 (evento n. 408509).

Con lettera del 28 febbraio 2007, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 1o marzo 2007 (evento n. 411962), l’SFF ha presentato osservazioni in merito alla decisione dell’Autorità n. 185/06/COL. Il 5 marzo 2007 l’Autorità ha inoltrato tale lettera alle autorità islandesi per le loro osservazioni (evento n. 412290).

Con lettera del 5 marzo 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 9 marzo 2007 (evento n. 412950), le autorità islandesi hanno risposto alle osservazioni dell’SFF del 31 gennaio 2007.

Con lettera del 4 aprile 2007 (evento n. 415881), l’Autorità ha chiesto alcuni chiarimenti alle autorità islandesi.

Con lettera del 30 aprile 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 30 aprile 2007 (evento n. 419451), le autorità islandesi hanno risposto alla lettera dell’Autorità del 5 marzo 2007.

Con lettera del 14 giugno 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 14 giugno 2007 (evento n. 425255), le autorità islandesi hanno risposto alla lettera dell’Autorità del 4 aprile 2007.

Con l’e-mail del 21 agosto 2007 (evento n. 435379) i rappresentanti delle autorità islandesi hanno fornito ulteriori informazioni.

Con lettera del 28 settembre 2007 (evento n. 442805), l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari alle autorità islandesi in merito alle garanzie statali previste dalla normativa islandese. Con lettera del 24 ottobre 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 25 ottobre 2007 (evento n. 448739), le autorità islandesi hanno risposto a tale richiesta.

Il caso è stato in seguito discusso dai rappresentanti dell’Autorità e dal governo islandese in occasione di numerose riunioni, l’ultima delle quali è stata la riunione pacchetto svoltasi il 29 ottobre 2007 a Reykjavik.

Con l’e-mail del 27 novembre 2007 (evento n. 454226), i rappresentanti legali dell’SFF hanno presentato informazioni aggiuntive in merito all’indagine in corso sull’HFF.

In occasione di una riunione svoltasi il 6 marzo 2008, il caso è stato discusso con il ricorrente, a seguito della quale ha presentato elementi supplementari il 28 marzo 2008 (evento n. 471552).

Con lettera del 15 aprile 2008 (evento n. 473576), il governo islandese ha presentato le sue osservazioni su questi ultimi elementi presentati dal ricorrente.

2.   CONTESTO DELLA NORMATIVA ISLANDESE RELATIVA AL SETTORE DEGLI ALLOGGI

2.1.   INTRODUZIONE

Nella sezione seguente l’Autorità descrive il quadro normativo islandese per quanto riguarda il sistema per gli alloggi. La descrizione riguarda la normativa al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE ed evidenzia le modifiche legislative adottate in seguito.

La sezione 3 illustra la base giuridica nel diritto islandese per ognuna delle potenziali misure di aiuto di Stato individuate nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale n. 185/06/COL. Sono illustrate le disposizioni giuridiche vigenti al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE nonché le successive modifiche.

2.2.   IL SISTEMA PER GLI ALLOGGI

2.2.1.    Introduzione

Negli ultimi cinquant’anni, l’intervento pubblico nel mercato islandese degli alloggi è stato diretto alla promozione della proprietà abitativa. Nel 1955 sono state gettate le basi per un coinvolgimento sistematico dello Stato, per quanto riguarda sia le politiche nel settore abitativo sia la messa a disposizione di prestiti per l’acquisto di case. L’agenzia statale per gli alloggi (Húsnæðisstofnun ríkisins) è stata costituita dalla legge n. 51/1980 e offriva, fra l’altro, prestiti a condizioni agevolate ai privati che acquistavano un’abitazione.

Nel 1986 il sistema di prestiti per gli alloggi ha subito delle modifiche che hanno comportato, fra l’altro, un suo parziale finanziamento da parte dei fondi pensionistici. Le banche islandesi in genere non fornivano finanziamenti per l’acquisto di abitazioni. Poiché l’agenzia statale per gli alloggi concedeva prestiti a tassi inferiori a quelli del mercato, ciò ha comportato un incremento significativo della domanda che a sua volta ha provocato eccessivo utilizzo delle risorse dei fondi pensione, oltre le loro possibilità. Per ovviare a questa situazione e generare maggiori risorse finanziarie per sovvenzionare gli alloggi, nel 1989 è stato introdotto un sistema degli housing bond, descritto in dettaglio di seguito.

2.2.2.    Legge n. 97/1993 sull’agenzia statale per gli alloggi

2.2.2.1.   Introduzione

Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE il 1o gennaio 1994, l’agenzia statale per gli alloggi era disciplinata dalla legge n. 97/1993 (lög nr. 97/1993, um Húsnæðisstofnun ríkisins), che era di fatto la versione consolidata della legge n. 86/1988, dallo stesso titolo, modificata da numerosi emendamenti (10).

Come stabilito dal suo articolo 1, la legge n. 97/1993 aveva l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli islandesi per quanto riguarda l’alloggio, mediante la concessione di prestiti e l’organizzazione della disciplina concernente gli alloggi e la costruzione edilizia. Si prefiggeva inoltre di promuovere l’uguaglianza per quanto riguarda il diritto alla casa, mettendo a disposizione fondi a condizioni ragionevoli allo scopo specifico di aumentare le possibilità delle persone di acquistare o affittare un’abitazione.

La legge n. 97/1993 prevedeva quattro distinti enti pubblici per il funzionamento del sistema per gli alloggi: l’agenzia statale per gli alloggi, il Consiglio per gli alloggi, il fondo statale per l’edilizia residenziale e il fondo per gli alloggi sociali.

2.2.2.2.   L’agenzia statale e il Consiglio per gli alloggi

La base giuridica per l’agenzia statale per gli alloggi è contenuta nell’articolo 2 della legge. Secondo questa disposizione, l’agenzia era un’istituzione pubblica sottoposta a un consiglio di amministrazione (il Consiglio per gli alloggi) distinto che rientra nelle competenze amministrative del ministro degli Affari sociali, l’organo di livello più elevato incaricato delle questioni relative agli alloggi. L’agenzia era incaricata di gestire e svolgere le attività inerenti agli alloggi che la stessa legge affidava alle autorità pubbliche.

Il ministro degli Affari sociali aveva la facoltà di adottare un regolamento per definire nel dettaglio la struttura dell’agenzia (cfr. articolo 3 della legge) ed era inoltre autorizzato a concentrare la gestione complessiva, le attività e le risorse umane di due o più servizi, dipartimenti e fondi che la legge prevedeva. I costi per il funzionamento dell’agenzia statale per gli alloggi erano suddivisi fra i fondi gestiti dalla stessa, tenendo conto delle portata delle loro attività e del patrimonio residuo alla chiusura dell’esercizio fiscale.

L’agenzia statale per gli alloggi era diretta dal Consiglio per gli alloggi (in appresso denominato il «Consiglio»), composto da sette membri eletti dal Parlamento a seguito di ogni elezione parlamentare (cfr. articolo 4 della legge). A norma dell’articolo 5 della legge, al Consiglio spettava gestire le finanze, gli interventi e le altre attività dell’agenzia statale per gli alloggi, del fondo statale per l’edilizia residenziale e del fondo per gli alloggi sociali. Esso doveva anche garantire che l’agenzia svolgesse le proprie attività conformemente alle leggi vigenti e alle disposizioni amministrative. Era compito del Consiglio, inoltre, assegnare i fondi ai costruttori di alloggi sociali.

Il Consiglio per gli alloggi era anche autorizzato, previa approvazione del ministro degli Affari sociali, a creare nuove tipologie di prestiti, (cfr. articolo 11, paragrafo 2). Ulteriori indicazioni specifiche in merito ai prestiti erano definite dagli articoli da 12 a 15 della legge.

2.2.2.3.   Fondo statale per l’edilizia residenziale

Il ruolo e la funzione del fondo statale per l’edilizia residenziale erano definiti nell’articolo 8 della legge n. 97/1993 che prevedeva che il fondo dovesse occuparsi di operazioni di prestito e di transazioni dei cosiddetti housing bond (obbligazioni garantite da ipoteche su immobili residenziali), conformemente alle disposizioni della legge e ai regolamenti adottati in base ad essa. Il fondo era anche responsabile dei prestiti assunti e concessi in relazione al fondo o che potevano essere decisi in futuro. L’articolo 9 della legge definiva le seguenti fonti di finanziamento del fondo statale per l’edilizia residenziale:

«1)

I rendimenti del capitale proprio del fondo, come rate, interessi e rimborsi dei prestiti concessi indicizzati all’inflazione.

2)

I versamenti annuali della tesoreria di Stato, come stabilito dalla legge in materia di bilancio.

3)

La vendita di titoli al fondo per la disoccupazione e ai fondi pensione, come concordato fra l’agenzia statale per gli alloggi e i fondi, e le altre operazioni di assunzione di prestiti da decidere in maggiore dettaglio nel piano per gli investimenti e i crediti, applicabile in qualsiasi momento.»

L’articolo 11 della legge autorizzava il fondo statale per l’edilizia residenziale a concedere prestiti delle seguenti tipologie, a condizione che avesse finanziamenti disponibili nel bilancio dell’anno in questione:

«1)

Prestiti per la costruzione di abitazioni per gli anziani e di strutture di accoglienza diurna per bambini e anziani.

2)

Prestiti speciali per le persone con necessità particolari.

3)

Prestiti o sovvenzioni per le innovazioni tecniche e altri miglioramenti nel settore edilizio.»

Tutti i prestiti concessi dal fondo statale per l’edilizia residenziale dovevano essere completamente indicizzati (articolo 16 della legge) e garantiti da un’ipoteca di primo o secondo grado sull’abitazione per la quale il prestito era stato concesso. Inoltre era ammissibile imporre che il prestito concesso e l’ipoteca non superassero una percentuale specifica del prezzo di acquisto, della valutazione immobiliare o dell’assicurazione contro incendi.

2.2.2.4.   Housing bond

Come sopra specificato, il cosiddetto sistema degli housing bond è stato istituito nel 1989. Di conseguenza, l’articolo 18 della legge n. 97/1993 autorizzava il fondo statale per l’edilizia residenziale a gestire separatamente un servizio per gli housing bond, le cui finanze erano da tenere divise dalle altre attività del fondo. Conformemente all’articolo 19 della legge, il servizio per gli housing bond aveva le seguenti funzioni:

«a)

emettere categorie di titoli cedibili a nome del fondo statale per l’edilizia residenziale, in appresso denominati “housing bond”, soggetti ai termini e condizioni definiti in questa legge o da un regolamento;

b)

scambiare strumenti di debito garantiti da ipoteca su immobili residenziali emessi per un acquisto immobiliare, per la costruzione di una nuova abitazione o per ampliamenti, miglioramenti o ristrutturazioni di immobili residenziali già esistenti […];

c)

promuovere la costante commerciabilità degli “housing bond” nel mercato.»

Il sistema degli housing bond non era un semplice sistema di mutui ipotecari, ma un sistema per lo swap di titoli, il che significava che coloro che acquistavano un’abitazione chiedevano al servizio preposto di emettere un titolo ipotecario, garantito dalla stessa proprietà oggetto dell’acquisto. Il servizio per gli housing bond quindi comprava tale titolo dall’acquirente della casa e lo pagava distribuendo al venditore housing bond che potevano poi essere liberamente scambiati sul mercato dei titoli. Il venditore dell’abitazione poteva vendere i titoli sui mercati finanziari, usarli come strumenti di pagamento o tenerli.

A norma dell’articolo 21 della legge, il servizio per gli housing bond poteva esigere un margine di interesse per coprire le sue spese di gestione e le perdite stimate sui prestiti in corso. Il livello del margine di interesse era stabilito dal ministro degli Affari sociali, su proposta del Consiglio per gli alloggi.

Gli strumenti ipotecari acquistati dal servizio per gli housing bond erano concessi per un periodo di prestito di 25 anni al massimo, come specificato dall’articolo 26 della legge. A norma dell’articolo 27, essi potevano esser scambiati con housing bond per un valore massimo pari al 75 % del prezzo della proprietà ragionevolmente valutato. Il ministro degli Affari sociali era autorizzato a stabilire con un regolamento tale percentuale massima, che poteva essere più elevata nel caso di costruzione di nuove abitazioni e di primo acquisto di un immobile residenziale. Come stabilito dall’articolo 29 della legge, il servizio per gli housing bond aveva il compito di promuovere la commerciabilità degli housing bond sul mercato e per tale scopo cercava di cooperare con le banche, i fondi pensione e altri soggetti dei mercati finanziari. Inoltre il fondo statale per l’edilizia residenziale poteva disporre di una quota dei propri fondi per effettuare transazioni con housing bond al fine di promuovere l’equilibrio sul mercato.

La legge non conteneva disposizioni riguardo ai soggetti che potevano accedere ai prestiti del sistema degli housing bond che sono state invece fissate dal regolamento n. 467/1991 relativo al servizio per gli housing bond e alle transazioni su tali titoli (um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti). Il regolamento prevedeva che le imprese edili potevano ottenere prestiti dal sistema, e definiva un’impresa edile come ogni soggetto riconosciuto operante nell’edilizia che vende alloggi completati in conformità con le norme pertinenti del settore (articolo 1 del regolamento). L’articolo 10 del regolamento stabiliva le norme sui prestiti per le nuove costruzioni e l’articolo 25 imponeva una condizione specifica alle imprese esigendo una garanzia di un’istituzione finanziaria o di un comune.

2.2.2.5.   Fondo per gli alloggi sociali

Il fondo («Workers’ Housing Fund») aveva la funzione di amministrare la concessione di prestiti per gli alloggi sociali con l’obiettivo di ovviare alle esigenze abitative di coloro che necessitano assistenza particolare (articolo 47 della legge). L’articolo 48 definiva le seguenti fonti di finanziamento del fondo per gli alloggi sociali:

«a)

i rendimenti del capitale proprio del fondo, come rate, interessi e rimborsi dei prestiti concessi indicizzati all’inflazione;

b)

i versamenti annuali della tesoreria di Stato, periodicamente previsti dalla legge in materia di bilancio;

c)

i prestiti dei comuni all’agenzia statale per gli alloggi (articolo 42);

d)

la vendita di titoli ai fondi pensione conformemente agli accordi presi fra questi e l’agenzia statale per gli alloggi;

e)

prestiti speciali assunti, decisi periodicamente nei piani per gli investimenti e i crediti, qualora i fondi a disposizioni provenienti dalle fonti elencate dalla lettera a alla d non siano sufficienti per gli sviluppi pianificati.»

L’articolo 50 della legge elencava le seguenti tipologie di prestiti del fondo per gli alloggi sociali:

«1)

Prestiti per l’affitto con opzione di acquisto di alloggi sociali (pari al 90 % del prezzo d’acquisto).

2)

Prestiti per alloggi sociali di proprietà privata (pari al 90 % del prezzo d’acquisto).

3)

Prestiti per alloggi sociali affittati (pari al 90 % del prezzo d’acquisto).

4)

Prestiti per l’affitto con opzione di acquisto di alloggi generale (pari al 70 % e 20 % del prezzo d’acquisto). […]».

I prestiti per gli alloggi sociali erano concessi dal Consiglio tramite il fondo per gli alloggi sociali (articolo 52 della legge): i prestiti potevano essere al massimo pari al 90 % del costo di costruzione o del prezzo di acquisto, e comunque non potevano eccedere il 90 % della base di costo approvata dal Consiglio, meno il 3,5 % come contributo speciale ai comuni per ogni appartamento sociale (articolo 42, paragrafo 2, della legge (11). In merito al diritto all’assistenza sociale, l’articolo 64 della legge afferma che potevano chiedere prestiti per alloggi sociali di proprietà privata solo coloro che soddisfacevano le seguenti condizioni:

«a)

non sono già proprietari di un appartamento o bene comparabile di altro tipo;

b)

negli ultimi tre anni hanno percepito un reddito medio, al netto degli assegni, di un importo non superiore a […]. Le soglie di reddito sono fissate dal Consiglio per gli alloggi all’inizio di ogni anno […];

c)

dimostrano una capacità di pagamento che è valutata dal comitato per gli alloggi di un comune […]».

L’articolo 65 stabiliva che coloro che facevano domanda per appartamenti destinati alla locazione dovevano soddisfare le condizioni delle lettere a) e b).

Il proprietario di un alloggio sociale che intendeva venderlo doveva notificare la sua intenzione al comitato per gli alloggi o al costruttore (articolo 85 della legge). Il costruttore doveva acquistare l’appartamento e rivenderlo in conformità con la legge e i regolamenti adottati in seguito. Al momento dell’acquisto di un appartamento, il venditore veniva rimborsato del contributo versato al momento dell’acquisto dello stesso e delle rate pagate sul prestito ricevuto dal fondo per gli alloggi sociali dal momento in cui era stato stipulato il contratto di acquisto. L’articolo 86 affidava ai comuni la responsabilità di calcolare il prezzo di vendita degli alloggi sociali.

2.2.3.    La legge in materia di alloggi n. 44/1998

2.2.3.1.   Introduzione — principali cambiamenti

La legge in materia di alloggi n. 44/1998 è entrata in vigore il 1o gennaio 1999. Questa legge ha istituito il fondo per il finanziamento degli alloggi e allo stesso tempo ha abrogato la legge n. 97/1993, menzionata in precedenza, relativa all’agenzia statale per gli alloggi. L’articolo 1 della legge in materia di alloggi afferma che il suo obiettivo è di promuovere la sicurezza e l’uguaglianza degli islandesi relativamente al diritto all’alloggio, tramite la concessione di prestiti e l’organizzazione della disciplina concernente gli alloggi, e di garantire che i finanziamenti siano forniti allo scopo specifico di aumentare le possibilità delle persone di acquistare o affittare un’abitazione a condizioni ragionevoli. In altri termini, l’obiettivo della legge corrisponde pienamente a quello definito nell’articolo 1 della precedente legge n. 97/1993.

Nel disegno di legge, diventato in seguito la legge in materia di alloggi, gli emendamenti principali erano così descritti:

«I cambiamenti più importanti previsti dal disegno di legge riguardano il sistema per gli alloggi sociali: il principale è la proposta di cessare la costruzione e l’acquisto di alloggi sociali di proprietà privata e istituire, al loro posto, un nuovo sistema di prestiti sociali. Le attuali disposizioni sulla costruzione di appartamenti destinati alla locazione rimarranno in vigore ma si propone di abolire gli articoli sull’affitto con opzione di acquisto. Inoltre, un disegno di legge distinto riguarderà le cooperative edilizie e per gli alloggi.

Per il resto, i principali cambiamenti introdotti dal disegno di legge possono essere semplificati in tre aspetti: riguardano l’assistenza sociale, prevedono la partecipazione dei comuni a tale assistenza e incidono sulla struttura organizzativa del settore degli alloggi.» (12).

Quando il ministro degli Affari sociali ha presentato il disegno di legge al Parlamento, così ha illustrato le principali modifiche legislative introdotte dalla nuova proposta:

«Gli elementi principali sono i seguenti:

L’agenzia statale per gli alloggi sarà abolita.

Il fondo statale per l’edilizia residenziale e il fondo per gli alloggi sociali saranno fusi nel fondo per il finanziamento degli alloggi che incorporerà anche il patrimonio dell’agenzia statale per gli alloggi. […]

Il sistema di housing bond non subirà modifiche per quanto riguarda le operazioni immobiliari sul mercato ordinario. Il fondo per il finanziamento degli alloggi diverrà, nel tempo, autosufficiente. A tal proposito, è previsto che i prestiti di più vecchia data assunti dal fondo saranno rinegoziati per ottenere tassi nettamente più vantaggiosi di quelli di cui gode oggi il fondo per l’edilizia residenziale. Il fondo sarà molto solido: sarà dotato di un capitale di 26 miliardi di ISK e avrà accesso ai migliori tassi di prestito.» (13).

2.2.3.2.   Organizzazione istituzionale

Il fondo per il finanziamento degli alloggi è un’istituzione indipendente di proprietà statale, sottoposta a un consiglio di amministrazione distinto, che rientra nelle competenze amministrative del ministro degli Affari sociali (articolo 4 della legge in materia di alloggi). Il fondo ha sostituito la precedente agenzia statale per gli alloggi. Ai sensi dell’articolo 7, il ministro nomina cinque membri del consiglio di amministrazione del fondo per un mandato di quattro anni. L’articolo 8 prevede che il consiglio assume un amministratore delegato, responsabile della gestione quotidiana del fondo, dell’assunzione di personale, ecc.

Come sopra illustrato, la legge in materia di alloggi ha soppresso sia il fondo statale per l’edilizia residenziale sia il fondo per gli alloggi sociali, che sono stati fusi e aboliti con l’entrata in vigore della legge. Dallo stesso momento, il fondo per il finanziamento degli alloggi ha assunto le loro funzioni, diritti, patrimonio, responsabilità e obblighi (articolo 53 della legge), ha assunto i diritti e i privilegi che la legge riconosceva ai due fondi e i diritti e gli obblighi connessi ai certificati di debito che possedevano ed è subentrato ad essi in ogni controversia sollevata nei loro confronti o per loro conto.

Le funzioni attribuite al fondo per il finanziamento degli alloggi sono elencate all’articolo 9 della legge che lo ha istituito e comprendono:

«1)

concedere prestiti e gestire le transazioni sugli housing bond in conformità con le disposizioni della presente legge;

2)

concedere prestiti ai comuni, alle società e alle associazioni per la costruzione o l’acquisto di immobili residenziali. […]».

Come prevedeva la precedente legge n. 97/1993 per il fondo statale per l’edilizia residenziale e per il fondo per gli alloggi sociali, anche il fondo per il finanziamento degli alloggi è finanziato mediante 1) il rendimento del capitale proprio e 2) tramite l’emissione e la vendita di titoli (articolo 10 della legge in materia di alloggi). Tuttavia, a differenza della legge n. 97/1993, la legge in materia di alloggi non prevede il finanziamento mediante versamenti diretti dalla tesoreria.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge in materia di alloggi, il fondo per il finanziamento degli alloggi deve preservare i fondi di cui è responsabile e ottenerne un rendimento. Previa approvazione del ministro degli Affari sociali, il fondo può decidere di affidare la custodia del suo patrimonio ad altri, del tutto o in parte, ma deve aver cura di disporre sempre delle liquidità sufficienti per far fronte ai propri obblighi.

2.2.3.3.   Tipologie di prestiti

2.2.3.3.1.   Le tre tipologie di prestiti

A norma dell’articolo 15 della legge in materia di alloggi, il fondo per il finanziamento degli alloggi poteva accordare le tre seguenti tipologie di prestiti (14):

prestiti ordinari ai sensi del capitolo VI della legge per la costruzione e l’acquisto di immobili residenziali,

prestiti supplementari ai privati, ai sensi del capitolo VII della legge per la costruzione e l’acquisto di immobili residenziali,

prestiti per alloggi destinati alla locazione accordati a comuni, associazioni e società ai sensi del capitolo VIII della legge per la costruzione e l’acquisto di immobili residenziali destinati alla locazione.

L’articolo 16, paragrafo 1, autorizzava il fondo a creare nuove tipologie di prestiti, previa approvazione del ministro degli Affari sociali.

2.2.3.3.2.   Prestiti ordinari

La legge in materia di alloggi ha ripreso il sistema dei prestiti ordinari per le abitazioni, introdotto dal sistema degli housing bond nel 1989 e previsto anche dalla legge n. 97/1993. La nuova legge non ha introdotto alcuna modifica riguardo questa tipologia di prestiti. Per amministrare i prestiti ordinari, il fondo per il finanziamento degli alloggi gestiva il servizio per gli housing bond, in precedenza gestito dall’agenzia statale per gli alloggi, le cui finanze erano da tenere distinte dalle altre attività connesse alla gestione del fondo [articolo 17 della legge in materia di alloggi (15)].

Il servizio per gli housing bond aveva la funzione di:

«1)

Emettere, a nome del fondo per il finanziamento degli alloggi, tipologie degli housing bond cedibili, soggetti ai termini e alle condizioni definiti nella presente legge o da un regolamento.

2)

Scambiare strumenti di debito garantiti da ipoteca e housing bond.

3)

Promuovere la commerciabilità sul mercato degli housing bond. […].»

Un titolo ipotecario era indicizzato e sottoposto agli stessi termini di finanziamento degli housing bond, con i quali era scambiato, e gli veniva applicato un margine di interesse (articolo 19 della legge) che poteva essere fissato in modo tale da coprire le spese di gestione del servizio per gli housing bond e le perdite stimate sui prestiti in corso (articolo 28 della legge). Il livello del margine di interesse era stabilito dal ministro degli Affari sociali, su proposta del consiglio di amministrazione del fondo per il finanziamento degli alloggi.

Gli strumenti ipotecari potevano essere scambiati con housing bond per un importo non superiore al 70 % del valore stimato della proprietà immobiliare, nel caso di costruzione o acquisto del primo immobile residenziale, o altrimenti non superiore al 65 % (articolo 19 della legge); in altri termini è stato ridotto il primo massimale del 75 % del valore stimato, definito nell’articolo 27 sopra richiamato della precedente legge n. 97/1993. Il ministro degli Affari sociali aveva la facoltà di stabilire in un regolamento il numero massimo di strumenti ipotecari acquistabili dal servizio per gli housing bond per ogni bene immobiliare. A norma dell’articolo 21 della legge, il periodo di prestito degli strumenti ipotecari acquistati dal servizio per gli housing bond poteva avere una durata massima di 40 anni. Il regolamento n. 7/1999 relativo al servizio per gli housing bond e alle transazioni su tali titoli (um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti) stabiliva ulteriori norme in materia di housing bond.

Per quanto riguarda i prestiti alle imprese edili, le norme dello stesso regolamento riflettevano quelle stabilite dal precedente n. 467/1991, dallo stesso titolo, applicabile a norma della legge anteriore (16).

Da quanto sopra esposto si evince che il sistema di swap degli housing bond è rimasto immutato dopo l’entrata in vigore della legge in materia di alloggi. Al servizio per gli housing bond del fondo per il finanziamento degli alloggi sono state attribuite le stesse responsabilità che già svolgeva per l’agenzia statale per gli alloggi, (cfr. l’articolo 19 della legge n. 97/1993 e articolo 17 della legge in materia di alloggi, entrambi sopracitati). Anche nelle osservazioni al capitolo VI del disegno di legge, diventato la legge in materia di alloggi, era confermato che esso conteneva disposizioni sostanzialmente corrispondenti a quelle del capitolo IV della legge n. 97/1993 (17).

2.2.3.3.3.   Prestiti supplementari

La legge in materia di alloggi ha aggiunto una nuova tipologia di prestiti per le persone a basso reddito, chiamati prestiti supplementari, al sistema di prestiti per gli alloggi. Prestiti di questo tipo potevano essere concessi a incremento dei prestiti ordinari e sostituivano vari prestiti sociali previsti dalla legge n. 97/1993, ma sono stati successivamente aboliti (18). Ai sensi dell’articolo 30, previa richiesta di un comitato comunale per la casa, il fondo per il finanziamento degli alloggi poteva accordare un prestito supplementare alle persone aventi diritto ad un prestito ordinario per l’acquisto di un appartamento, per un importo pari al 25 % del suo valore stimato. Come per i prestiti sociali previsti dalla legge n. 97/1993 per il sistema anteriore alla costituzione del fondo per il finanziamento degli alloggi, l’importo totale del prestito ottenuto dal fondo per il finanziamento degli alloggi (prestito ordinario e supplementare) non poteva in nessun caso essere superiore al 90 % del valore stimato dell’appartamento.

Era compito del ministro degli Affari sociali adottare un regolamento per definire le condizioni per la concessione dei prestiti supplementari, per la quale erano da considerare i seguenti criteri: dimensione del nucleo familiare, patrimonio, reddito, dimensione e tipo di abitazione. Il ministro degli Affari sociali ha emesso il regolamento n. 783/1998 sui prestiti supplementari, che definiva con maggiore precisione le condizioni da soddisfare per poter accedere a tale tipologia di prestito. Gli articoli 5 e 6 del regolamento stabilivano che il richiedente non poteva oltrepassare determinate soglie di reddito e patrimonio per poter richiedere un prestito supplementare (19). L’articolo 8 affermava che occorreva valutare la capacità di pagamento del richiedente e a tale scopo l’articolo 4 autorizzava i comuni a elaborare ulteriori orientamenti destinati ai comitati per gli alloggi. Gli elementi da prendere in considerazione comprendevano la situazione abitativa presente, lo stato e il tipo di abitazione attuale, la dimensione e le condizioni di salute della famiglia (20). Di conseguenza, il criterio principale per determinare se un soggetto aveva titolo per accedere ai prestiti sociali era rimasto l’assenza di patrimonio e un basso reddito, come già previsto dalla normativa anteriore all’emanazione della legge in materia di alloggi.

Contrariamente alla precedente normativa stabilita dalla legge n. 97/1993, la legge in materia di alloggi non prevedeva disposizioni per i prestiti per il cosiddetto affitto con opzione di acquisto di alloggi sociali. Inoltre, essa non disciplinava la vendita di appartamenti sociali che potevano essere venduti sul mercato ordinario alle condizioni stabilite all’articolo 32.

2.2.3.3.4.   Appartamenti destinati alla locazione

La terza tipologia di prestito, prestiti per appartamenti destinati alla locazione, è disciplinata dal capitolo VIII della legge in materia di alloggi. Conformemente all’articolo 33, il fondo per il finanziamento degli alloggi può accordare prestiti per la costruzione o l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione ai comuni, alle associazioni o alle società che costruiscono, posseggono e gestiscono tali abitazioni. L’importo dei prestiti concessi non può essere superiore al 90 % del costo di costruzione o del prezzo di acquisto e non può comunque oltrepassare il 90 % della base di costo approvata dall’amministrazione del fondo (articolo 36 della legge). Come stabilito dall’articolo 37 della legge, il diritto a prestiti per appartamenti destinati alla locazione dipende dalla situazione sociale del richiedente e dal valore del suo reddito e patrimonio che deve essere inferiore ai limiti fissati in dettaglio dal regolamento adottato dal ministro degli Affari sociali.

Per quanto riguarda questa tipologia di prestiti, nelle osservazioni generali che corredano il capitolo VIII del disegno di legge in materia di alloggi era affermato che, nella maggior parte dei casi, si continuano ad applicare le stesse norme previste dalla precedente legge n. 97/1993 (21). Di conseguenza, questa tipologia di prestiti corrisponde essenzialmente a quella prevista precedentemente nella normativa sul fondo per gli alloggi sociali. L’importo massimo per questa tipologia di prestiti era pari al 90 % del costo di costruzione o del prezzo di acquisto, ai sensi sia della legge in materia di alloggi che della legge n. 97/1993. Analogamente, il diritto a tali appartamenti destinati alla locazione si fondava sul criterio della situazione sociale, comprovata dall’assenza di patrimonio e da un basso reddito.

2.2.3.4.   Emendamenti introdotti nel 2004

2.2.3.4.1.   Legge n. 57/2004

Nel 2004 sono state adottate due leggi, n. 57/2004 e n. 120/2004, che modificano la legge in materia di alloggi. La legge n. 57/2004, entrata in vigore il 1o luglio 2004, ha abolito il sistema per lo swap degli housing bond e ha previsto invece l’erogazione in contanti dei prestiti ordinari accordati dal fondo per il finanziamento degli alloggi. Nel disegno di legge l’obiettivo principale dei cambiamenti era così illustrato:

«Il disegno di legge presentato ha lo scopo di assicurare agli islandesi prestiti per le abitazioni a condizioni più favorevoli mediante il fondo per il finanziamento degli alloggi, ricorrendo a finanziamenti più convenienti sul mercato generale dei prestiti. A tal fine il rilascio di titoli del fondo per il finanziamento degli alloggi sarà riorganizzato al fine di migliorare l’efficienza del finanziamento e di eliminare le principali mancanze dell’emissione attuale […]» (22).

A seguito degli emendamenti, l’articolo 19 della legge in materia di alloggi recitava:

«I prestiti accordati dal fondo per il finanziamento degli alloggi saranno erogati in contanti. Prima dell’erogazione di un prestito, il mutuatario dovrà fornire uno strumento ipotecario e registrarlo ufficialmente. Ogni ipoteca del mutuatario sarà indicizzata ai prezzi al consumo (cfr. la legge in materia di indice dei prezzi al consumo) e le sarà applicato un interesse come stabilito dall’articolo 21.»

I punti 2 e 3 dell’articolo 10 della legge, riguardanti il finanziamento del fondo sono stati adeguati a seguito dell’abolizione del sistema degli housing bond:

«Il fondo per il finanziamento degli alloggi finanzierà le attività assegnategli da questa legge, mediante:

1)

i rendimenti del capitale proprio del fondo, come rate, interessi e rimborsi dei prestiti concessi indicizzati all’inflazione;

2)

l’emissione e la vendita di titoli del fondo per il finanziamento degli alloggi e l’assunzione di prestiti che la legge in materia di bilancio può prevedere in qualsiasi momento.

3)

i pagamenti per i servizi come previsto dall’articolo 49.»

Sebbene in precedenza l’articolo 10 non elencava i pagamenti per i servizi fra le fonti di finanziamento, il citato articolo 49 era parte della legge dalla sua entrata in vigore e non è stato modificato. L’articolo 5 della legge n. 57/2004 aggiunge due nuovi paragrafi all’articolo 11 della legge in materia di alloggi in merito alla gestione delle attività e delle passività:

«Il fondo per il finanziamento degli alloggi deve mantenere l’equilibrio fra le sue entrate e uscite e a tal fine deve elaborare piani previsionali e stabilire un sistema di gestione del rischio.

Il fondo per il finanziamento degli alloggi può scambiare i suoi titoli di finanziamento e altri titoli. Previo parere del consiglio di amministrazione del fondo e dell’autorità di vigilanza in campo finanziario, il ministro adotterà un regolamento con disposizioni in materia di criteri di rischio del fondo, gestione del rischio, controllo interno e swap di titoli.»

La legge n. 57/2004 ha introdotto numerosi altri emendamenti, per la maggior parte attinenti ad aspetti che possono essere definiti cambiamenti tecnici connessi all’abolizione del sistema per lo swap dei titoli (articoli da 9 a 20 delle legge di modifica). Al contrario non ha modificato alcunché relativamente alla sostanza dei prestiti ordinari o ai soggetti che ne hanno diritto.

2.2.3.4.2.   Legge n. 120/2004

La legge n. 120/2004, entrata in vigore il 3 dicembre 2004, ha innalzato il limite massimo dei prestiti ordinari concessi dal fondo per il finanziamento degli alloggi dal 70 % al 90 % del valore stimato del bene immobiliare e riconosceva al ministro degli Affari sociali la facoltà di modificare tale limite con un regolamento amministrativo (articolo 19 della legge in materia di alloggi). Inoltre, come conseguenza dell’aumento del limite massimo per i prestiti ordinari, è stato abolito il capitolo VII sui prestiti supplementari della legge in materia di alloggi; le osservazioni all’articolo 4 del disegno di legge che lo ha abrogato forniscono, tra altre, le seguenti motivazioni:

«Se il disegno di legge sarà approvato, tutti gli acquirenti di un bene immobiliare potranno richiedere un prestito fino ad un importo pari al 90 % del suo valore, senza più necessitare prestiti supplementari. Nella prima metà del 2004, il tasso di interesse dei prestiti supplementari era del 5,3 %, ovvero significativamente più elevato del tasso dei prestiti ordinari dopo le modifiche riguardanti l’emissione di titoli del fondo per il finanziamento degli alloggi entrate in vigore il 1o luglio 2004. Da settembre, ai prestiti supplementari era applicato lo stesso tasso di interesse dei prestiti ordinari. Questo cambiamento ha comportato condizioni significativamente migliori per gli acquirenti con un patrimonio esiguo e un basso reddito. In questo nuovo contesto, non c’è pertanto ragione di offrire una tipologia distinta di prestiti per tale categoria di soggetti.» (23).

Il ministro degli Affari sociali si è avvalso della facoltà riconosciutagli dalla legge sopracitata e ha inizialmente abbassato il limite massimo all’80 %, riportandolo in seguito al 90 % per poi ridurlo ancora all’80 %, limite massimo attuale (24).

3.   BASE GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO ISLANDESE PER EVENTUALI ELEMENTI DI AIUTO DI STATO

Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, l’Autorità ha individuato le cinque eventuali misure di aiuto di Stato elencate di seguito:

la garanzia statale,

l’esenzione dall’imposta sul reddito e sul patrimonio,

il sostegno per il tasso d’interesse,

l’assenza dell’obbligo di pagare i dividendi,

la non soggezione dell’HFF ai requisiti di adeguatezza patrimoniale e alle norme sul coefficiente minimo di solvibilità.

3.1.   LA GARANZIA STATALE

Il fondo per il finanziamento degli alloggi è un’istituzione statale disciplinata dal diritto pubblico, cfr. l’articolo 4 della legge in materia di alloggi n. 44/1998 e l’articolo 2 della precedente legge n. 97/1993. Come tale, in conformità dei principi generali non scritti del diritto pubblico islandese applicabile a tutte le istituzioni pubbliche, gode automaticamente di una garanzia statale che copre tutti i suoi obblighi.

Il richiamato principio non scritto del diritto islandese è anteriore all’entrata in vigore dell’accordo SEE. Nelle osservazioni generali al disegno di legge, diventato la legge n. 121/1997 sulle garanzie statali (lög um ríkisábyrgðir), è affermato quanto segue: «Ciò si basa sulla regola univoca del diritto islandese secondo la quale lo Stato è responsabile degli obblighi delle sue istituzioni e imprese, eccetto se la garanzia è limitata da una esplicita disposizione di legge […] o se la responsabilità dello Stato in una società a responsabilità limitata è limitata alla quota apportata di capitale sociale» (25). La garanzia è applicabile a tutte le istituzioni pubbliche, a prescindere da quando sono state costituite, dalle loro attività e dai cambiamenti in esse intervenuti. Essa si applica perciò anche all’ex agenzia statale per gli alloggi e agli altri tre enti operanti nel settore dei finanziamenti per le abitazioni prima dell’entrata in vigore della legge in materia di alloggi.

3.2.   L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

Nella decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha individuato come seconda potenziale misura di aiuto di Stato l’esenzione dall’imposta sul reddito e sul patrimonio di cui gode l’HFF.

La tesoreria di Stato e tutte le istituzioni e le imprese statali, nelle quali lo Stato ha una responsabilità illimitata, sono state esentate dall’imposta sul reddito e sul patrimonio molto tempo prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE (cfr. l’attuale paragrafo 1 dell’articolo 4 della legge sull’imposta sul reddito n. 90/2003). Questa esenzione fiscale generale si applica al fondo per il finanziamento degli alloggi in virtù della sua natura di istituzione statale.

Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE, la base giuridica per l’esenzione fiscale era definita dal paragrafo 1 dell’articolo 4 della legge n. 75/1981 relativa all’imposta sul reddito e sul patrimonio, della quale l’attuale legge sull’imposta sul reddito rappresenta una versione consolidata. Anche gli enti anteriori al fondo per il finanziamento degli alloggi godevano pertanto di questa esenzione fiscale.

Per quanto riguarda l’imposta sul patrimonio, è stata abolita, per tutti, dalla legge n. 129/2004 ed è stata riscossa l’ultima volta sui patrimoni esistenti alla fine dell’esercizio fiscale 2005. Fino al momento della sua abolizione, il paragrafo 1 dell’articolo 4 della legge n. 90/2003 esentava le istituzioni sopra menzionate anche dal pagamento dell’imposta sul patrimonio. Anche gli enti predecessori del fondo per il finanziamento degli alloggi godevano pertanto di questa esenzione fiscale.

3.3.   IL SOSTEGNO PER IL TASSO D’INTERESSE

Nella decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha individuato come terza potenziale misura di aiuto di Stato il sostegno per il tasso di interesse, che di fatto corrisponde ai contributi diretti di bilancio a favore dell’HFF a copertura degli obblighi derivanti dai prestiti concessi a tassi inferiori a quello del mercato per la costruzione edilizia a scopo di locazione sociale.

Una delle tipologie di prestito del fondo per gli alloggi sociali prevedeva prestiti per alloggi sociali destinati alla locazione (cfr. l’articolo 50 della legge n. 97/1993, citato sopra). Il capitolo VIII della legge in materia di alloggi definisce la normativa attuale sui prestiti per alloggi sociali destinati alla locazione che, come accennato, è rimasta in gran parte invariata rispetto a quella applicata in precedenza. Sia all’agenzia statale per gli alloggi, tramite il fondo per gli alloggi sociali, che all’HFF era stato pertanto affidato il compito di accordare questa tipologia di prestiti.

Come già affermato, una delle fonti di finanziamento del fondo per gli alloggi sociali erano i contributi diretti di bilancio (articolo 48 della legge n. 97/1993). Questi contributi erano destinati a coprire parzialmente i costi di gestione del fondo, compresi quelli connessi agli alloggi sociali destinati alla locazione. Il tasso di interesse per questa tipologia di prestito era fissato dal governo su base annua, come previsto dall’articolo 52 della legge.

Dopo l’entrata in vigore della legge in materia di alloggi nel 1998, il suo provvisorio articolo IX stabiliva che la concessione di prestiti per gli alloggi sociali destinati alla locazione sarebbe proseguita fino alla fine del 2000 agli stessi tassi applicabili in quel momento.

Il 21 agosto 2001, il ministro degli Affari sociali e il ministro delle Finanze hanno stipulato un accordo speciale che prevedeva, per questa tipologia di prestito, un tasso di interesse sovvenzionato per un massimo annuo di 400 appartamenti destinati alla locazione (26). Il 26 settembre 2005, i ministri hanno stipulato un nuovo accordo, adeguando il contributo a favore dell’HFF in vista della riduzione dei tassi di interesse e dell’aumento del contributo massimo per ogni appartamento. Grazie a questi due accordi l’HFF avrebbe ricevuto un contributo di bilancio per le perdite sostenute connesse a questa tipologia di prestito nella misura stabilita dagli accordi stessi.

3.4.   ESONERO DAL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Nella decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha individuato come quarta potenziale misura di aiuto di Stato l’assenza dell’obbligo per l’HFF di pagare dividendi allo Stato. Ciò deriva dai principi generali del diritto pubblico islandese, che non impone alle istituzioni statali, organizzate come l’HFF, di pagare dividendi (27). Come tale, questo principio è precedente all’entrata in vigore dell’accordo SEE e la posizione giuridica dei predecessori dell’HFF era pertanto la medesima.

Questo principio generale riflette, fra l’altro, il fatto che l’obiettivo di queste istituzioni non è realizzare un profitto ma fornire servizi che, per decisione del Parlamento, sono resi dallo Stato. Secondo il diritto pubblico islandese, occorre una base giuridica affinché un’istituzione pubblica possa richiedere un pagamento per i suoi servizi e il prezzo non può superare il costo sostenuto per fornirli (28). Quando un’istituzione statale è autorizzata dalla legge a chiedere un prezzo superiore al costo o, come nel caso dell’HFF, a ottenere un rendimento dai fondi che amministra (articolo 11 della legge in materia di alloggi), occorre una base giuridica distinta affinché l’istituzione paghi i dividendi allo Stato islandese.

Questa interpretazione della legge islandese è confermata nella lettera del 15 aprile 2008 del governo di Islanda, che afferma: «In conformità con la legge sulla rendicontazione finanziaria del governo, n. 88/1997, la prassi generale è che gli enti pubblici sono tenuti a generare un profitto solo se previsto dalla legge e a pagare i dividendi solo se stabilito da un’apposita base giuridica. Se un ente pubblico genera profitti dovrà effettuare una normale distribuzione degli utili sotto forma di dividendi alla tesoreria, come stabilito nell’articolo 42 della legge n. 88/1997. Gli enti pubblici che pagano dividendi, come ad esempio Landsvirkjun, sono tenuti a farlo per uno specifico obbligo giuridico. Si può fare riferimento all’articolo 4 della legge n. 42/1983 sul Landsvirkjun. Non esiste pertanto alcuna disposizione giuridica generale che impone agli enti pubblici il pagamento dei dividendi».

Né la legge in materia di alloggi, né la legge n. 97/1993 contenevano disposizioni giuridiche che imponevano all’HFF o ai suoi predecessori di pagare i dividendi. Pertanto, sotto questo aspetto l’HFF è stato sempre disciplinato dal richiamato principio generale del diritto pubblico islandese.

3.5.   LA NON SOGGEZIONE DELL’HFF AI REQUISITI DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E ALLE NORME SUL COEFFICIENTE MINIMO DI SOLVIBILITÀ

L’atto di cui al punto 14 del capitolo II dell’allegato IX dell’accordo SEE (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (29), modificata, in appresso denominata «direttiva bancaria»), stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale e le norme sul coefficiente minimo di solvibilità applicabili agli enti creditizi in tutti gli Stati membri dell’UE e dell’EFTA. L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva bancaria elenca le istituzioni cui non si applicano le disposizioni della stessa. Nella decisione del Comitato misto SEE questo elenco è stato ampliato aggiungendo, fra altri, il «Byggingarsjóðir ríkisins» per l’Islanda (tradotto letteralmente come «fondo statale per l’edilizia» (30). Tale denominazione comprende il fondo statale per l’edilizia residenziale e il fondo per gli alloggi sociali che, come sopra descritto, sono stati fusi e rilevati dall’HFF (articolo 53 della legge in materia di alloggi). Di conseguenza, l’articolo 116 della legge n. 161/2002 sugli enti finanziari (lög um fjármálafyrirtæki), che figura tra i provvedimenti di trasposizione della direttiva nella legislazione islandese, esenta l’HFF dall’applicazione della stessa.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI

Con le lettere del 20 novembre 2006 e del 15 aprile 2008, il governo islandese ha confermato che il sistema HFF va considerato un aiuto esistente. In primo luogo, le caratteristiche principali del sistema sono state definite prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE e non sono state modificate con l’adozione della legge in materia di alloggi. I cambiamenti apportati in quel momento al sistema per gli alloggi erano esclusivamente diretti al sistema per gli alloggi sociali e non erano sostanziali. In secondo luogo, gli elementi di aiuto di Stato individuati nella decisione di avvio del procedimento dell’Autorità erano misure di carattere generale, rimaste inalterate con l’adozione della legge in materia di alloggi. Per esempio, la garanzia statale implicita è rimasta immutata dopo l’entrata in vigore dell’accordo SEE. Riguardo a ciò, il governo islandese ha argomentato che dalla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Namur-Les assurances du Crédit emerge che solo le modifiche legislative sostanziali potevano alterare la qualificazione dell’aiuto (31). In terzo luogo nessuno dei cambiamenti apportati nel 1999 con l’adozione della legge in materia di alloggi è tale da poter alterare la valutazione della compatibilità del sistema con la normativa in materia di aiuti di Stato. Infine, e in subordine, le modifiche apportate al sistema per gli alloggi sociali relative, ad esempio, ai cosiddetti prestiti supplementari sono separabili dal sistema generale dei prestiti.

5.   OSSERVAZIONI DI TERZI

L’SFF ha affermato che le modifiche introdotte dalla legge in materia di alloggi fanno sì che il sistema vada qualificato come nuovo aiuto poiché implicano che il sistema per gli alloggi, pur in essere ancora oggi, non è rimasto immutato. Nella lettera del 31 gennaio 2007, l’SFF ha menzionato, fra gli altri, i punti seguenti:

l’esistenza di una nuova legge: la legge in materia di alloggi ha sostituito quella sull’agenzia statale per gli alloggi,

la creazione di un’entità giuridica separata, il fondo per il finanziamento degli alloggi, che ha sostituito il consiglio e l’agenzia statale per gli alloggi e che ha assunto i diritti e gli obblighi del fondo statale per l’edilizia residenziale e del fondo per gli alloggi sociali,

l’introduzione di nuovi strumenti di prestito, con prestiti in contanti al posto degli housing bond e minore assistenza sociale in materia di alloggio, i cambiamenti del livello massimo di finanziamento dell’acquisto, l’eliminazione delle restrizioni sulla vendita di alloggi sociali abitati dal proprietario, l’abolizione del diritto di prelazione e le modifiche per quanto riguarda la natura dei soggetti ammessi a beneficiare dei prestiti,

il cambiamento delle fonti di finanziamento: ai sensi della legge in materia di alloggi e a differenza dei suoi predecessori, il fondo per finanziamento degli alloggi non riceve alcun contributo statale diretto.

Nella lettera del 28 marzo 2008, l’SFF ha argomentato che l’esame giuridico pertinente deve consistere in una valutazione complessiva del sistema HFF piuttosto che in un’analisi delle possibili misure di aiuto individuate prese singolarmente: a suo parere, le singole componenti del sistema sono così strettamente collegate che isolarle al fine di valutare se si tratta di misure di aiuto nuove o esistenti costituirebbe una separazione artificiale e non giustificata. Secondo l’SFF, tale approccio non è conforme con la prassi della Commissione europea in casi analoghi. Infine l’SFF invita l’Autorità a prendere atto degli sviluppi concreti, confrontando la quantità di prestiti accordati dall’HFF e la sua quota di mercato con quelle delle banche private.

II.   VALUTAZIONE

1.   LA NON SOGGEZIONE DELL’HFF AI REQUISITI DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E ALLE NORME SUL COEFFICIENTE MINIMO DI SOLVIBILITÀ NON COSTITUISCE AIUTO DI STATO

L’Autorità ha ritenuto utile iniziare la sua valutazione chiedendosi se il fatto che all’HFF non si applicano i requisiti di adeguatezza patrimoniale e le norme sul coefficiente minimo di solvibilità costituisca aiuto di Stato.

Come sopra detto, la direttiva bancaria definisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale e le norme sul coefficiente minimo di solvibilità applicabili agli enti creditizi dell’intero SEE. Nella decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha espresso il parere preliminare che la non applicabilità della direttiva bancaria all’HFF non costituisce aiuto di Stato: essa ha tuttavia ritenuto che la questione sollevava dubbi tali da rendere utile la sua valutazione nell’ambito del procedimento di indagine formale. A seguito della valutazione, l’Autorità ha confermato il suo parere preliminare per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, come illustrato nella decisione di avvio del procedimento, l’HFF non è un ente creditizio che rientra nel campo di applicazione della direttiva bancaria in quanto non è autorizzato a ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili.

In secondo luogo, l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva bancaria contiene un elenco di istituzioni cui non si applicano le sue disposizioni. La decisione del Comitato misto SEE ha incluso in tale elenco il «Byggingarsjóðir ríkisins», denominazione tradizionalmente usata per i fondi che sono stati adesso rilevati dall’HFF. A prescindere dal fatto che la disposizione sia costitutiva o riaffermi semplicemente qualcosa di già implicito nelle norme della direttiva, è quindi la direttiva bancaria modificata dallo stesso SEE che esclude l’HFF dal suo campo di applicazione e dall’applicabilità dei requisiti di adeguatezza patrimoniale e delle norme sul coefficiente minimo di solvibilità in essa stabiliti. Anche nell’ipotesi che la deroga dalla direttiva comporti un vantaggio per l’HFF, la misura non sarebbe imputabile allo Stato islandese ma al Comitato misto SEE e non costituirebbe perciò aiuto di Stato (32).

In terzo luogo, anche nel caso che la direttiva fosse applicabile all’HFF, un’esenzione non avrebbe comportato un trasferimento di risorse statali, poiché lo Stato non avrebbe rinunciato ad alcuna entrata in tale situazione.

2.   OSSERVAZIONI COMUNI ATTINENTI ALLA GARANZIA STATALE, AL SOSTEGNO PER IL TASSO D’INTERESSE, ALL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E ALL’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

2.1.   I DIVERSI PROCEDIMENTI PER UN AIUTO NUOVO O ESISTENTE

Il procedimento per un nuovo aiuto è definito nell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (equivalente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE). Se l’Autorità è in dubbio sulla compatibilità di una misura di aiuto, apre il procedimento di indagine formale previsto nell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (equivalente all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE) e nell’articolo 4, paragrafo 4, della sezione II della parte II del protocollo 3 dello stesso accordo.

Il procedimento per un aiuto esistente è differente da quello avviato per uno nuovo ed è definito nell’articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. In conformità con questa disposizione, l’Autorità procede con gli Stati membri EFTA all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati e propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del SEE.

Secondo la Corte di giustizia europea:

«[…] la Commissione, quando esamina misure di aiuto sotto il profilo dell’art. 87 CE per valutare la loro compatibilità con il mercato comune, è tenuta ad avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE se l’esame preliminare non le ha consentito di superare tutte le difficoltà che impediscono di concludere per la compatibilità di queste misure con il mercato comune […]. Gli stessi principi valgono, ovviamente, anche quando la Commissione nutre dubbi sulla qualificazione stessa di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE della misura esaminata. Non si può dunque rimproverare alla Commissione di avviare il detto procedimento d’indagine anche ove, nella decisione all’uopo adottata, esprima dubbi sul carattere di aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE delle misure che ne sono oggetto.

[…] la Commissione deve procedere ad un esame adeguato della questione sulla base delle informazioni ricevute in tale fase dal detto Stato, anche se l’esame conduce ad un giudizio non definitivo. […] Se questi elementi consentono, nell’ambito di una valutazione provvisoria, di ritenere che le misure controverse siano effettivamente aiuti esistenti, la Commissione deve applicare il procedimento di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 88 CE. Viceversa, se gli elementi prodotti dallo Stato membro non permettono tale conclusione provvisoria o se lo Stato membro non fornisce alcun elemento al riguardo, la Commissione deve applicare a queste misure i nn. 3 e 2 di questo stesso articolo.» (33).

In altri termini, ogni valutazione espressa in una decisione di avviare il procedimento di indagine formale riguardo alla qualificazione di una potenziale misura di aiuto come aiuto nuovo o esistente ha carattere necessariamente provvisorio. Secondo la giurisprudenza, nulla impedisce peraltro all’Autorità, dopo aver inizialmente ritenuto nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale che la misura interessata costituisse un aiuto nuovo, di stabilire, nella decisione che conclude il procedimento, che tale misura costituisce un aiuto esistente o non costituisce affatto un aiuto. Qualora si tratti di aiuto esistente, l’Autorità deve seguire l’apposita procedura (34): in tal caso l’Autorità chiude perciò il procedimento di indagine formale e avvia il procedimento diverso per un aiuto esistente stabilito negli articoli dal 17 a 19 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (35). È solo a norma di quest’ultimo procedimento che l’Autorità può valutare se una misura di aiuto esistente è compatibile col funzionamento del SEE.

Le informazioni a disposizione dell’Autorità al momento della decisione di avviare il procedimento di indagine formale non erano tali da giustificare la conclusione preliminare di aiuto esistente e l’Autorità ha pertanto preso in esame le misure in questione nell’ambito della disciplina per un aiuto nuovo. Ciò nonostante, poiché la conclusione iniziale è stata contestata dal governo islandese, l’Autorità provvederà qui di seguito a valutare nuovamente la questione, alla luce delle informazioni adesso trasmesse dal governo e dall’SFF.

Come detto, l’Autorità valuterà l’esistenza e la compatibilità delle nuove misure di aiuto nell’ambito del procedimento di indagine formale. Al contrario, se gli strumenti in questione non costituiscono un aiuto nuovo, l’Autorità non può, nell’ambito dello stesso procedimento, valutare in maniera definitiva e vincolante se essi costituiscono invece un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del SEE, né può esprimere una conclusione vincolante circa la loro compatibilità con l’accordo. Pertanto, prima di decidere sulla natura di misure nuove o esistenti, l’Autorità nel prosieguo si baserà sull’ipotesi che le seguenti misure costituiscano aiuti di Stato: la garanzia statale, l’esenzione fiscale, il sostegno per il tasso d’interesse e l’esonero dal pagamento dei dividendi.

2.2.   L’ESAME GIURIDICO

Ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 195/04/COL dell’Autorità, per modifica di un aiuto esistente si intende qualsiasi cambiamento, diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo, che non può alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione giuridica del carattere nuovo o esistente dell’aiuto, la Corte di giustizia, nella sentenza sulla causa Namur-Les Assurances, ha affermato che:

«[…] la comparsa di un nuovo aiuto o la modifica di un aiuto esistente non può, qualora l’aiuto risulti da disposizioni di legge precedenti che non vengono modificate, essere valutata in base all’entità dell’aiuto e in particolare in base al suo importo finanziario in ogni momento della vita dell’impresa. .

[…] la decisione entrata in vigore il 1o febbraio 1989 non ha modificato la normativa che aveva istituito a favore dell’OND i vantaggi di cui esso beneficiava, né per quanto riguarda la natura di detti vantaggi, né per quanto riguarda le attività dell’ente pubblico cui essi si applicano, in quanto la legge 31 agosto 1939 attribuiva a questo ente il compito estremamente generico di diminuire i rischi del credito all’esportazione. Essa non influisce dunque sul .» (36).

La Corte giunge alla conclusione che l’effettiva estensione delle attività dell’impresa non è sufficiente ad alterare la classificazione di una misura di aiuto:

«Ammettere il contrario obbligherebbe, infatti, lo Stato membro interessato a notificare alla Commissione e a sottoporre al suo controllo preventivo non solo i nuovi aiuti o le modifiche di aiuti in senso proprio accordati ad un’impresa beneficiaria di un regime di aiuti già esistenti, bensì tutte le misure che incidano sull’attività di quest’ultima e che possano incidere sul funzionamento del mercato comune, sul gioco della concorrenza o semplicemente sull’importo effettivo, in un periodo determinato, di aiuti esistenti in via di principio, ma il cui importo varia necessariamente a seconda del volume d’affari dell’impresa.

Al limite, nel caso di un ente pubblico quale l’OND, ogni nuova operazione di assicurazione che, secondo quanto precisato in udienza dal rappresentante del governo belga, deve essere sottoposta alle autorità di tutela potrebbe così essere considerata una misura soggetta alla procedura di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato.

Una siffatta interpretazione, che non corrisponde né alla lettera né alla finalità di quest’ultima disposizione né alla ripartizione delle competenze che essa stabilisce tra la Commissione e gli Stati membri, costituirebbe un fattore di incertezza giuridica per le imprese e per gli Stati membri, che sarebbero così tenuti a procedere alla notifica preventiva di misure di natura assai diversa, cui non potrebbe essere data esecuzione malgrado il dubbio sulla loro configurabilità come nuovi aiuti. […]» (37).

Nella sentenza nella causa Gibilterra/Commissione, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che:

«È dunque solo nell’ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza del regime iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo. Ora non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale» (38).

Nel valutare se una modifica di una misura di aiuto ha l’effetto di trasformare l’aiuto finora giudicato esistente in uno nuovo, la Commissione europea ha verificato se la modifica è sostanziale (39). A tal proposito la Commissione ha preso atto della natura del vantaggio, dell’obiettivo che persegue, delle basi che lo giustificano, dei soggetti e enti interessati e delle pertinenti fonti di finanziamento. La Commissione non ha invece tenuto conto dei cambiamenti giuridici, che non sono parte della misura di aiuto in questione.

Relativamente alle singole misure di aiuto, come il pagamento del canone ad un emittente radiotelevisivo pubblico, questo approccio ha portato la Commissione a prendere in esame le condizioni di utilizzo della tassa in questione, poiché esse sono parte integrante della misura di aiuto in esame (40).

Quando la misura di aiuto in questione consiste in un regime di aiuti non concesso per un’attività particolare, come nel caso di imprese pubbliche che beneficiano della garanzia statale esclusivamente per la loro natura pubblica, la Commissione ha valutato se la misura in sé (il regime costituito dalla garanzia di Stato per tutte le imprese di quel tipo) è stata oggetto di modifiche sostanziali. In quest’ultimo caso la Commissione non ha indagato sulle norme specifiche che regolano le attività di ogni beneficiario poiché esse non formano parte della misura di aiuto: in altri termini, la Commissione ha escluso che le modifiche alla disciplina applicabile ai singoli beneficiari possano trasformare il regime in un nuovo aiuto, e ciò vale sia per il regime in quanto tale sia semplicemente per la specifica impresa oggetto della modifica legislativa (41). Infatti, ciò implicherebbe che una misura avente natura di regime potrebbe trasformarsi da un aiuto esistente in uno nuovo per alcuni beneficiari, ma non per altri, semplicemente perché la normativa che disciplina gli uni, ma non gli altri, è stata modificata. Un tale risultato sarebbe incompatibile col fatto che si trattava di un’unica misura.

Perciò, prima di entrare nel merito di quali modifiche legislative sono pertinenti per valutare se una misura di aiuto è nuova o esistente, va innanzitutto determinato se la normativa applicabile a uno o più beneficiari dell’aiuto costituisce parte della misura di aiuto o meno. In aggiunta, ove l’impresa interessata riceva aiuti attraverso più misure con obiettivi e base giuridica differenti, adottate in diversi momenti, qualcuna singola e qualche altra avente natura di regime, occorre valutare ogni misura di aiuto singolarmente e non accorparle in una valutazione complessiva solo perché esse, tutte o in parte, hanno lo stesso beneficiario (42).

2.3.   QUALIFICAZIONE DELLE DIFFERENTI MISURE DI AIUTO COME NUOVO AIUTO O AIUTO ESISTENTE

2.3.1.    La garanzia statale

La garanzia statale che copre tutti gli obblighi delle istituzioni pubbliche si basa su principi generali non scritti del diritto pubblico islandese anteriori all’entrata in vigore dell’accordo SEE. La garanzia è applicabile a tutte le istituzioni pubbliche, a prescindere da quando sono state costituite, dalle loro attività e dai cambiamenti in esse intervenuti. Questa potenziale misura di aiuto può essere considerata un regime che rientra nella definizione dell’articolo 1, lettera d), del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Sempre nell’ipotesi che si tratti di aiuto, il regime, in una prima fase, va considerato aiuto esistente poiché precedente all’entrata in vigore dell’accordo SEE [cfr. l’articolo 1, lettera b) della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte].

Dall’entrata in vigore dell’accordo SEE, la portata e la funzione della garanzia in quanto tale non hanno subito cambiamenti, né sostanziali né marginali. La legge n. 121/1997 sulle garanzie statali, con i successivi emendamenti, ha introdotto un premio di garanzia ridotto dello 0,00625 % a trimestre (0,00375 % a trimestre sugli impegni nazionali fino al 2001). Tuttavia, questo premio comporta solo una riduzione dell’aiuto derivante dall’iniziale regime di garanzia statale che è anteriore all’accordo SEE. Il regime iniziale non può pertanto essere qualificato come nuovo aiuto, a prescindere dai vantaggi che ne conseguono (43).

Inoltre, nessuno dei cambiamenti intervenuti nella gestione dell’HFF, descritti nella precedente sezione I.2, ha comportato modifiche sostanziali. La natura del vantaggio e la base giuridica per l’aiuto sono rimaste esattamente le stesse. I cambiamenti introdotti dalla legge in materia di alloggi nel sistema di prestiti per le abitazioni non hanno nemmeno modificato l’obiettivo di questa misura non individuale, che va oltre le particolarità di detto sistema e si applica in generale a tutte le istituzioni pubbliche (44). In altri termini, queste modifiche legislative non solo erano separabili dall’eventuale misura di aiuto ma erano inoltre completamente non correlate ad essa. Il regime di garanzia non può pertanto costituire una nuova misura di aiuto valutabile nell’ambito del presente procedimento di indagine formale.

2.3.2.    L’esenzione dall’imposta sul reddito e sul patrimonio

La tesoreria di Stato, tutte le istituzioni e le imprese pubbliche nelle quali lo Stato ha una responsabilità illimitata sono state esentate dall’imposta sul reddito e sul patrimonio molto tempo prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE.

L’esenzione dall’imposta sul reddito è oggi prevista dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge in materia di imposta sul reddito n. 90/2003, che è una versione consolidata della legge n. 75/1981 relativa all’imposta sul reddito e sul patrimonio. Ipotizzando che l’esenzione fiscale costituisca aiuto, deve essere in principio considerata un regime generale che rientra nella definizione dell’articolo 1, lettera d), del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Dall’entrata in vigore dell’accordo SEE, la portata, il finanziamento e l’obiettivo di questo regime non hanno subito cambiamenti, né sostanziali né marginali. Successivamente alle modifiche introdotte nel sistema di prestiti per gli alloggi dopo il 1o gennaio 1994, niente è cambiato in queste disposizioni fiscali generali, sia relativamente all’HFF che a qualsiasi altro beneficiario dell’esenzione: per di più, dette modifiche non riguardavano minimamente questo regime. Infatti, la legge in materia di alloggi non ha affatto mutato l’obiettivo e la natura dell’esenzione fiscale, e nemmeno ne ha alterato le fonti di finanziamento o la base giuridica. L’esenzione fiscale non può pertanto costituire una nuova misura di aiuto valutabile nell’ambito di questo procedimento di indagine formale.

Fino all’adozione della legge n. 129/2004, che ha abolito l’imposta sul patrimonio, l’articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 90/2003 in materia d’imposta sul reddito e sul patrimonio esentava le istituzioni sopra menzionate dal pagamento di questa imposta. Sempre riguardo all’imposta sul patrimonio, quest’ultima legge consolidava semplicemente delle norme già rintracciabili nella legge n. 75/1981 sopracitata, relativa all’imposta sul reddito e sul patrimonio. L’imposta sul patrimonio è stata abolita completamente dal 2004: fino a tale momento, l’esenzione fiscale a favore di queste istituzioni, nell’ipotesi che costituisca aiuto, deve essere valutata come regime che rientra nella definizione dell’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Nel periodo intercorso fra l’entrata in vigore dell’accordo SEE e l’abolizione generale dell’imposta sul patrimonio, l’esenzione fiscale non ha subito modifiche, né sostanziali né marginali, in termini di portata, finanziamento e funzione e nemmeno i cambiamenti introdotti nel sistema di prestiti per gli alloggi ne hanno alterato la natura, l’obiettivo, il funzionamento e il finanziamento. L’esenzione fiscale non può pertanto costituire una nuova misura di aiuto valutabile nell’ambito del presente procedimento di indagine formale.

2.3.3.    Il sostegno per il tasso d’interesse

Come già illustrato, il fondo per gli alloggi sociali accordava prestiti per abitazioni sociali destinati alla locazione ad un basso tasso di interesse fissato dal governo. Il fondo riceveva un contributo diretto di bilancio a copertura, fra l’altro, dei suoi costi connessi a tali prestiti: se i contributi diretti non fossero stati sufficienti a coprire le perdite del fondo, lo Stato islandese era l’ultimo responsabile per le perdite connesse a questa tipologia di prestiti in virtù della natura pubblica del fondo per gli alloggi sociali.

La tipologia di prestiti per abitazioni sociali destinati alla locazione, è rimasta in gran parte immutata con l’introduzione della legge in materia di alloggi e l’HFF era incaricato di concederli, inizialmente allo stesso tasso applicato in precedenza (cfr. il provvisorio articolo IX della legge). Lo stesso articolo stabiliva inoltre che lo Stato avrebbe stanziato dei contributi dal bilancio per colmare le perdite dell’HFF. Questi aspetti sono stati successivamente regolamentati dagli accordi fra i ministri degli Affari sociali e delle Finanze (cfr. la precedente sezione I.3.3).

Per quanto concerne il cambiamento istituzionale, la prassi costante della Commissione dimostra che gli enti beneficiari di aiuti possono cambiare la propria personalità giuridica, mediante fusioni, scissioni o per altri motivi senza che questo influenzi la qualificazione dell’aiuto. Ciò vale quando il cambiamento della personalità giuridica avviene mediante un atto di diritto privato e allorché è stabilito dalla legge o da un altro atto di diritto pubblico (45). Difatti, il passaggio dalle quattro istituzioni pubbliche gestite ai sensi della legge n. 97/1993 a quanto previsto dalla legge in materia di alloggi non può comportare di per sé alcuna conseguenza sulla valutazione della compatibilità delle misure pertinenti. Come si ricorderà, il fondo per il finanziamento degli alloggi ha rilevato il patrimonio, i diritti e gli obblighi dei suoi predecessori e ha proseguito le loro attività, dimostrando così che la riforma mirava a mantenere la continuità fra queste organizzazioni (46).

Di conseguenza, sia al fondo per gli alloggi sociali che all’HFF era affidato il compito di fornire prestiti sociali per appartamenti destinati alla locazione ad un tasso di interesse fissato dal governo, che provvedeva a stanziare fondi mediante la legge di bilancio poiché questi tassi di interesse erano insufficienti a coprire i costi dei prestiti. I due fondi si differenziano per il fatto che il contributo all’HFF è mirato a questa specifica tipologia di prestiti mentre il fondo per gli alloggi sociali riceveva contributi di bilancio per tutte le tipologie di prestiti a scopo sociale. Questa differenza è dovuta al fatto che la legge in materia di alloggi aboliva le altre tipologie di prestiti a scopo sociale previste dal fondo per gli alloggi sociali e che i prestiti supplementari, ossia la principale tipologia di prestiti a scopo sociale previsti nella versione originale della legge in materia di alloggi, non erano finanziati da contributi di bilancio a favore dell’HFF.

I cambiamenti introdotti dalla legge in materia di alloggi non hanno quindi alterato la funzione di fornire prestiti per alloggi sociali destinati alla locazione; ciò vale a dire che l’obiettivo di questa misura è rimasto invariato (47). Per di più, il fatto che il contributo di bilancio è adesso diretto unicamente a questa tipologia di prestiti è il risultato della soppressione dei contributi diretti di Stato per altri tipi di prestiti a scopo sociale. L’abolizione dei contributi statali diretti a favore di certe attività non costituisce un cambiamento nel finanziamento di un’altra misura: non può avere perciò alcun impatto sulla qualificazione della natura delle restanti misure. Essa rappresenta piuttosto l’eliminazione di una misura di sostegno distinta (48).

L’SFF ha citato vari cambiamenti, introdotti dalla legge in materia di alloggi, che dovrebbero causare la qualificazione dell’aiuto a favore dell’HFF come nuovo aiuto. A prescindere dalla natura di questi cambiamenti, essi non riguardano questa misura di aiuto, prevista solo per le perdite sostenute dal fondo relativamente ai prestiti per gli appartamenti sociali destinati alla locazione. Difatti, né l’aumento del massimale per i prestiti ordinari né i cambiamenti introdotti dalla legge n. 57/2004 che aboliva il sistema degli housing bond, sostituendolo con prestiti in contanti, erano collegati a questa tipologia di prestiti. La condizione stabilita dall’articolo 11 della legge n. 97/1993 che richiedeva un’ipoteca di primo o secondo grado a garanzia dei prestiti non si applicava a questa tipologia di prestiti ma solo a determinati prestiti concessi dal fondo statale per l’edilizia residenziale. Il fatto che questa disposizione non sia stata ripresa dalla legge in materia di alloggi non ha perciò alcun rilievo per la tipologia di prestiti in questione.

Concludendo, l’Autorità ritiene che il vantaggio che deriva dal sostegno per il tasso di interesse non possa costituire una nuova misura di aiuto valutabile nell’ambito di questo procedimento di indagine formale.

2.3.4.    Esonero dal pagamento dei dividendi

Come illustrato nella precedente sezione 3.4, i principi generali del diritto pubblico islandese prevedono che le istituzioni pubbliche, organizzate nella stessa forma dell’HFF, non sono tenute a pagare dividendi. Il principio è anteriore all’entrata in vigore dell’accordo SEE e si applica a tutte le istituzioni pubbliche, a prescindere da quando sono state costituite, dalle loro attività o da cambiamenti in esse intervenuti. Dall’entrata in vigore dell’accordo SEE, questo principio generale non ha subito modifiche, né sostanziali né marginali. Inoltre, né la legge in materia di alloggi né le precedenti si sono scostate da questo principio introducendo una disposizione giuridica che imponesse all’HFF il pagamento dei dividendi. La natura del vantaggio e del finanziamento di Stato derivante dall’assenza dell’obbligo di pagare dividendi non è pertanto cambiata a seguito della legge in materia di alloggi o di sue modifiche. I cambiamenti introdotti nel sistema di prestiti per gli alloggi non hanno nemmeno modificato l’obiettivo del principio, che va oltre le particolarità di detto sistema e si applica in generale a tutte le istituzioni pubbliche. In altri termini, queste modifiche legislative non solo erano separabili dall’eventuale misura di aiuto ma erano inoltre completamente non correlate ad essa. Quindi, nell’ipotesi che l’assenza dell’obbligo di pagare i dividendi sia considerata una misura di aiuto, essa deve essere considerata come un regime di aiuti che rientra nella definizione dell’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Inoltre, il regime costituirebbe un aiuto esistente poiché anteriore all’entrata in vigore dell’accordo SEE [articolo 1, lettera b), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte].

Solo se emergesse che l’esonero dal pagamento dei dividendi non deriva dai principi generali del diritto pubblico islandese, ma piuttosto dalla legge in materia di alloggi e leggi precedenti, si potrebbero considerare nella valutazione di compatibilità di un nuovo aiuto le condizioni di gestione dei differenti organismi del sistema per gli alloggi. Sarebbe quindi solo in questa ipotetica situazione che i cambiamenti al sistema per il finanziamento degli alloggi avvenuti dopo il 1o gennaio 1994 potrebbero eventualmente mutare la natura dell’esonero dal pagamento dei dividendi da aiuto esistente in aiuto nuovo.

2.4.   CONCLUSIONI SULLA NATURA DI AIUTO ESISTENTE O NUOVO DELLE QUATTRO POTENZIALI MISURE DI AIUTO DI STATO

In base a quanto sopra esposto, l’Autorità ritiene che le misure seguenti: garanzia statale, sostegno per il tasso d’interesse, esenzione fiscale e esonero dal pagamento dei dividendi, individuate nella decisione di apertura, non costituiscano misure di aiuto nuove che possono essere valutate nell’ambito del presente procedimento di indagine formale.

Di conseguenza, l’Autorità chiuderà il procedimento di indagine formale e avvierà i procedimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della parte 1 e della sezione V della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, che riguarda gli aiuti esistenti.

Per ragioni di completezza, l’Autorità desidera aggiungere che anche seguendo l’approccio suggerito dall’SFF che porterebbe alla conclusione che la legge in materia di alloggi e i suoi successivi emendamenti erano pertinenti ai fini della qualificazione delle possibili misure di aiuto sopra elencate, l’Autorità avrebbe comunque concluso che i cambiamenti concreti introdotti nel sistema per gli alloggi non erano tali da rendere necessaria una riqualificazione dell’aiuto da esistente a nuovo, per i seguenti motivi:

In primo luogo, il semplice fatto che l’Islanda abbia scelto la tecnica legislativa di emanare una nuova legge piuttosto che modificarne una già esistente non può di per sé condurre a riclassificare una misura di aiuto sinora esistente (49). Ciò che conta è solo se la nuova legge ha apportato cambiamenti sostanziali alle misure di aiuto pertinenti, tali da influenzarne la valutazione di compatibilità. A tal proposito, l’Autorità ritiene di considerevole importanza il fatto che la legge in materia di alloggi rappresentasse, per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, una continuazione del precedente sistema con lo stesso obiettivo di assicurare un alloggio a un prezzo sostenibile a tutti i residenti in Islanda. Come evidenziato nella precedente sezione 2.2.3.1, l’obiettivo della legge in materia di alloggi è identico a quello perseguito dalla legge n. 97/1993.

In secondo luogo, come già accennato, esiste una prassi consolidata della Commissione europea secondo la quale un cambiamento della personalità giuridica del beneficiario dell’aiuto non influisce ai fini della qualificazione dell’aiuto.

In terzo luogo, il finanziamento di una potenziale misura di aiuto a favore dell’HFF, attualmente in essere, non è cambiato a seguito dell’adozione della legge in materia di alloggi e dei successivi emendamenti alla legge.

In quarto luogo, la legge in materia di alloggi non ha apportato alcun cambiamento in materia di emissione degli housing bond, che rappresenta la principale tipologia di prestiti. Una nuova tipologia di prestiti, i cosiddetti prestiti supplementari, è stata introdotta nel quadro della riforma del sistema per gli alloggi sociali attuata conformemente alla legge in materia di alloggi. Di fatto questa tipologia di prestiti ha sostituito le categorie di prestiti sociali che potevano essere accordati a norma della legge n. 97/1993. Come specificato nella sezione I.2.2.3.3.3, la percentuale massima di questi tipi di prestiti e i criteri per stabilire i beneficiari erano pressoché identici. Pertanto, la principale differenza nelle normative che disciplinano queste tipologie di prestiti sta nel fatto che la legge in materia di affitti prevede che questi appartamenti possono, a determinate condizioni, essere venduti sul mercato ordinario a un certo prezzo di mercato. L’Autorità ritiene che queste modifiche legislative non abbiano sostanzialmente cambiato la cerchia dei possibili beneficiari dei prestiti sociali, né abbiano esteso le attività dell’HFF in tale ambito rispetto ai suoi predecessori. Inoltre, l’abolizione di tipologie di prestiti sociali (sezione I.2.2.3.3.3) non può comportare la qualificazione di un regime di aiuti come nuovo. Tali cambiamenti possono al massimo essere considerati come una soppressione di aiuti.

In quinto luogo, l’Autorità non concorda con l’SFF sul fatto che la legge in materia di alloggi abbia aumentato in modo significativo la possibilità dell’HFF di accordare prestiti alle imprese edili che costruiscono abitazioni destinate alla locazione (50). Come sottolineato nella precedente sezione I.2.2.3.3.2, a norma dei regolamenti emessi in base alla legge in materia di alloggi e alle precedenti, i prestiti del sistema degli housing bond potevano essere accordati a imprese edili coinvolte nella costruzione di appartamenti.

In sesto luogo, come prima accennato, il sistema degli housing bond è stato abolito dalla legge n. 57/2004 e sostituito da prestiti diretti erogati in contanti dall’HFF. L’SFF ha sostenuto che questo cambiamento comportava una qualificazione come nuovo aiuto. Tuttavia detta legge non ha cambiato alcunché riguardo ai beneficiari potenziali e simili, né ha comportato un cambiamento dell’obiettivo e del finanziamento di eventuali misure di aiuto all’HFF. L’Autorità è pertanto del parere che le modifiche sono da considerarsi di natura amministrativa e tecnica piuttosto che sostanziale.

In settimo luogo, con la legge n. 120/2004, il limite massimo dei prestiti ordinari dell’HFF è stato elevato al 90 % del valore stimato del bene immobiliare e di conseguenza, il capitolo VII della legge sui prestiti supplementari è stato abolito. La legge non ha apportato alcuna modifica riguardo alle attività di servizio pubblico del sistema HFF; l’obiettivo della legge in materia di alloggi è rimasto invariato, l’unico beneficiario era sempre l’HFF e le sue attività erano essenzialmente immutate. Inoltre la legge non ha modificato le categorie di coloro che potevano beneficiare dei prestiti dell’HFF ma ha solo reso il limite massimo del 90 % applicabile a tutti (51). Questa situazione può essere confrontata con quella del caso Keller dove il Tribunale di primo grado ha giudicato che l’aumento da 7 a 80 miliardi di ITL del valore massimo dell’attivo fisso che un’impresa poteva detenere al fine di beneficiare di un regime di aiuti approvato, costituiva una modifica sostanziale da notificare alla Commissione. La Corte ha affermato che questo cambiamento comportava un aumento dei potenziali beneficiari dell’aiuto e rendeva difatti il regime accessibile a più richiedenti (52). Una modifica ad un regime di aiuti che ne aumenti potenzialmente il numero dei beneficiari altera una delle sue caratteristiche di base tali da influire sulla sua compatibilità col trattato CE. Tuttavia, nel caso di specie, un massimale del 70 % o del 90 % del valore stimato del bene immobiliare per i prestiti ordinari non influisce sulla qualificazione di tali prestiti come servizio di interesse pubblico generale ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le eventuali misure di aiuto a favore dell’HFF sotto forma di garanzia statale, sostegno per il tasso d’interesse, esenzione fiscale e esonero dal pagamento di dividendi costituirebbero aiuti esistenti. Il procedimento di indagine formale applicabile ai nuovi aiuti è perciò chiuso.

Articolo 2

L’esenzione dell’HFF dall’applicazione delle disposizione della legge di cui al punto 14 del capitolo II dell’annesso IX dell’accordo SEE non costituisce aiuto di Stato.

Articolo 3

La Repubblica d’Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kurt JAEGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte».

(4)  In appresso denominato «protocollo 3».

(5)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall’Autorità il 19 gennaio 1994 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso denominata «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 dello stesso giorno. La guida è stata modificata da ultimo il 19 dicembre 2007 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione consolidata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(6)  Pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e nel supplemento SEE n. 26.

(7)  Sentenza del 7 aprile 2006, causa E-9/04, The Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland (Associazione delle banche e delle società di borsa islandesi)/Autorità di vigilanza EFTA, Relazione 2006 Corte EFTA, pag. 42.

(8)  Decisione n. 185/06/COL del 21 giugno 2006 di avviare il procedimento di indagine formale in relazione al fondo islandese di finanziamento degli alloggi (GU C 314 del 21.12.2006, pag. 89 e supplemento SEE n. 63).

(9)  Cfr. nota 8.

(10)  La versione consolidata è stata elaborata in conformità della legge n. 61/1993, che modifica la legge n. 86/1988, ed è entrata in vigore il 12 agosto 1993.

(11)  Il capitolo VIII della legge n. 97/1993 definiva le norme relative alle cooperative per gli alloggi, che non sono state riportate nella legge in materia di alloggi del 1998. Attualmente le cooperative per gli alloggi sono disciplinate da un’altra legge, la n. 66/2003. Per quanto riguarda il diritto di queste cooperative di ottenere prestiti dal fondo di finanziamento per gli alloggi, disciplinato dalle disposizioni del capitolo VIII della legge in materia di allogg [cfr. articolo 5, lettera d), della legge n. 66/2003].

(12)  Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

(13)  Versione italiane della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito http://www.althingi.is/altext/122/03/r06115030.sgml

(14)  Come di seguito illustrato, una delle tipologie, i prestiti supplementari, è stata abolita dalla legge n. 120/2004, cfr. la sezione 2.2.3.4.2.

(15)  La legge n. 57/2004 ha abolito le disposizioni relative agli housing bond poiché il fondo ha cominciato a erogare prestiti in contanti, cfr. la sezione 2.2.3.4.1.

(16)  Cfr. la precedente sezione 2.2.2.4.

(17)  http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

(18)  I prestiti supplementari sono stati aboliti dalla legge n. 120/2004, cfr. la sottostante sezione 2.2.3.4.2.

(19)  Il richiedente non poteva percepire un reddito superiore a 1 620 000 ISK e possedere un patrimonio di valore superiore a 1 900 000 ISK. Queste cifre erano soggette a un adeguamento su base annua.

(20)  Per quanto attiene le eventuali perdite cui il fondo per il finanziamento degli alloggi era esposto accordando prestiti supplementari, in base all’articolo 43 della legge in materia di alloggi i comuni dovevano prevedere e creare un cosiddetto fondo di riserva, amministrato dal fondo per il finanziamento degli alloggi. A norma dell’articolo 44 il fondo di riserva risarcisce il fondo per il finanziamento degli alloggi per le perdite subite sui prestiti supplementari. L’articolo 45 stabiliva che i comuni erano inizialmente tenuti a versare un contributo pari al 5 % di ogni prestito supplementare accordato nel loro territorio.

(21)  http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

(22)  Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità.

(23)  Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito http://www.althingi.is/altext/131/s/0223.html

(24)  Cfr. il regolamento n. 540/2006, modificato da ultimo dal regolamento n. 587/2007. Il regolamento stabilisce inoltre un limite nominale di prestito che è attualmente 18 milioni di ISK.

(25)  Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito http://www.althingi.is/altext/122/s/0099.html

(26)  Lettera del governo islandese del 3 gennaio 2007, pag. 10.

(27)  Questa disposizione non si applica nel caso di società di proprietà dello Stato organizzate in forma di società a responsabilità limitata e disciplinate dal diritto privato.

(28)  Per un caso di applicazione di questo principio cfr. la sentenza della Corte suprema islandese del 5 novembre 1998 nella causa n. 50/1998.

(29)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. La legge è stata incorporata con decisione n. 15/2001 del Comitato misto SEE ed è entrata in vigore il 1o ottobre 2001.

(30)  Versione italiana della traduzione inglese fornita dal governo islandese.

(31)  Sentenza del 9 agosto 1994 nella Causa C-44/93, Namur-Les assurances du Crédit, Raccolta 1994, pag. I-3829.

(32)  Causa T-351/02, punti da 100 a 103, Deutsche Bahn AG, Raccolta 2006, pag. II-1047.

(33)  Sentenza del 10 maggio 2005 nella causa C-400/99, Italia/Commissione, punti 47, 54 e 55, Raccolta 2005, pag. I-3657.

(34)  Sentenza del 27 novembre 2003 nella causa T-190/00, Regione Siciliana/Commissione, punto 48, Raccolta 2003, pag. II-5015.

(35)  Sentenza del 30 giugno 1992 nella causa C-312/90, Spagna/Commissione, punti 14-17, Raccolta 1992, pag. I-4117; sentenza del 30 giugno 1992 nella causa C-47/91, Italia/Commissione, punti 22-25, Raccolta 1992, pag. I-4145; sentenza del 30 aprile 2004 nelle cause riunite T-195/01 e T-207/01, Governo di Gibilterra/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-2309, e sentenza del 19 febbraio 2004 nelle cause riunite T-297/01 e T-298/01, SIC II, Raccolta 2004, pag. II-743.

(36)  Causa Namur-Les Assurances du Crédit, sopracitata, punti 28-29 (sottolineatura dell’Autorità). Cfr. anche il punto 23 della sentenza dove la Corte fa riferimento a qualche cambiamento «che non riguardava la sostanza di questi vantaggi».

(37)  Causa Namur-Les Assurances du Crédit, sopracitata, punti 32-33.

(38)  Cause riunite Governo di Gibilterra/Commissione, sopracitate, punto 111. Cfr. analogamente le conclusioni dell’avvocato generale Fennelly del 13 aprile 2000 nelle cause riunite C-15/98 e C-105/98, Italia e Sardegna Lines, Servizi Marittimi della Sardegna/Commissione, punto 64, Raccolta 2000, pag. I-8855.

(39)  Decisione della Commissione del 24 aprile 2007 sul caso E 10/2005 (ex C 60/99), punto 33; decisione della Commissione del 4 aprile 2007 sul caso E 7/2005 relativo ai regimi di garanzia finlandesi, punto 16; decisione della Commissione del 20 aprile 2005 sul caso E 8/2005 a favore dell’ente radiotelevisivo pubblico spagnolo RTVE, punto 2.2; decisione della Commissione sul caso E 22/2004 — Incentivi in materia di imposte dirette a favore di investimenti connessi all’esportazione, punti 34-35.

(40)  Decisione della Commissione del 24 aprile 2007 relativa all’aiuto di Stato E 3/2005 — finanziamento delle emittenti televisive pubbliche in Germania, punti 200-214; decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato E 14/2005 — indennità remunerative all’emittente televisiva pubblica RTP, punti 61-80.

(41)  Decisione della commissione del 24 Aprile 2007 relativa all’aiuto di Stato E 3/2005 — Finanziamento delle emittenti radiotelevisive pubbliche in Germania, punto 215. Per il fatto di essere di proprietà dello Stato, gli enti di credito pubblici tedeschi hanno tradizionalmente beneficiato di una garanzia statale implicita, la cosiddetta Anstaltslast. In merito all’aiuto di Stato E 10/2000 relativo alle casse di risparmio tedesche, la Commissione ha concluso che l’Anstaltlast era un istituto precedente al trattato CE. L’aiuto agli enti di credito derivante da questa garanzia era pertanto già esistente, e ciò valeva anche quando l’Anstaltlast non si basava più semplicemente su un principio giuridico generale ma è stato esplicitamente tradotto in una disposizione giuridica scritta; cfr. la lettera della Commissione alla Germania dell’8 maggio 2000 che propone delle misure adeguate per il caso E 10/2000, punto 7, primo paragrafo. Per quanto a conoscenza dell’Autorità, le banche tedesche che beneficiano dell’Anstaltslast sono normalmente istituite da un atto giuridico distinto che disciplina la costituzione e il funzionamento delle singole banche. Molte di esse sembra che siano state costituite prima dell’entrata in vigore del trattato CE. Frequenti cambiamenti hanno modificato la normativa che disciplina il funzionamento degli enti di credito pubblici. La costituzione di nuovi enti di credito per legge, la concentrazione e la scissione di banche pubbliche e altre modifiche alla normativa che le disciplina possono senza dubbio avere un impatto sull’attività dell’impresa, sul funzionamento del mercato comune e sulla concorrenza o semplicemente sul reale importo dell’aiuto disponibile alle imprese. Malgrado ciò la Commissione non ha preso in esame la data di istituzione delle differenti banche che godono della garanzia né i cambiamenti intervenuti nella loro gestione o altri provvedimenti relativi alle singole banche prima di concludere che il vantaggio derivante dall’Anstaltslast costituiva aiuto esistente. Cfr. analogamente la decisione della Commissione del 16 ottobre 2002 sul caso C 68/02 — Francia, Electricité de France (EDF), punto 68, nel quale una delle misure di aiuto a favore dell’EDF, la garanzia statale, si basava su un principio generale del diritto francese precedente al trattato CE. Le attività dell’EDF sono cambiate in modo significativo nel tempo e la società è anche entrata in nuovi mercati. Ciononostante la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare questi cambiamenti concreti né indagare sulle modifiche alla normativa che disciplina l’EDF, successive all’entrata in vigore del trattato CE, per decidere se la misura di aiuto costituiva un aiuto esistente o nuovo. Cfr. inoltre la decisione della Commissione del 16 dicembre 2003 sull’aiuto di Stato concesso a EDF e alle industrie del settore dell’elettricità e del gas (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 9, punto 59), e l’invito della Commissione a trasmettere osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito al caso E 3/2002, EDF (GU C 164 del 15.7.2003, pag. 7, punti 53-55).

(42)  Decisione della Commissione del 24 aprile 2007 relativa all’aiuto di Stato E 3/2005 — finanziamento di emittenti radiotelevisive pubbliche in Germania, punti 192-216; decisione della Commissione del 20 aprile 2005 sul caso E 8/2005 — Aiuti di Stato a favore dell’emittente radiotelevisiva pubblica spagnola RTVE, punto 2.2, e decisione della Commissione del 20 aprile 2005 sul caso E 9/2005 — Italia, RAI, punti 25-48.

(43)  Un’altra questione è se l’esenzione dell’HFF dal pagamento del premio di garanzia introdotto nel 1998 costituisce nuovo aiuto. L’Autorità con la decisione n. 406/08/COL ha avviato il procedimento di indagine formale riguardante le esenzioni dal pagamento dei premi di garanzia fissati dalla legge n. 121/1197 in materia di garanzie statali.

(44)  In tal proposito, la situazione è parallela a quella delle decisioni della Commissione relative alle emittenti radiotelevisive tedesche, a Poczta Polska, a La Poste, a EDF ecc. In queste decisioni la Commissione doveva valutare se la garanzia statale a favore delle imprese pubbliche si configurava come aiuto nuovo o esistente: in tutte la Commissione ha concluso che la garanzia in sé non era cambiata ed era rimasta sostanzialmente immutata. La Commissione, nell’esame dell’aiuto derivante dalla garanzia, non si è spinta a valutare se l’impresa specifica aveva modificato la propria gestione poiché ciò non era attinente alla misura di aiuto in quanto tale, ma ad uno dei beneficiari di un regime di aiuti definito in astratto.

(45)  Decisione della Commissione del 29 novembre 2007, C(2007) 5778, relativa all’aiuto di Stato C 56/07 — Francia, Garanzia statale illimitata a favore di La Poste, punti 93-97; decisione della Commissione E-14/2005 — Portogallo, indennità remunerative per all’emittente televisiva Pubblica RTP, punti 78-80; decisione della Commissione del 20 aprile 2005 relativa all’aiuto di Stato E 10/2005 (ex C 60/99) — canone per la radiodiffusione TF1, punto 33; lettera della Commissione alla Germania dell’8 maggio 2000 che propone misure opportune relativamente al caso E 10/2000, Landesbank, punto 7, primo comma. Per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento di un premio di garanzia di cui gode l’HFF a norma della legge n. 121/1997 sulla garanzia statale, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che essa costituisca nuovo aiuto e tale misura è esaminata in separata sede; cfr. la decisione dell’Autorità n. 406/08/COL del 27 giugno 2008.

(46)  Ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 1/1997 (la legge sul fondo pensione per gli impiegati statali) un membro del fondo può scegliere di avere un aumento della sua pensione corrispondente all’aumento dell’ultimo stipendio percepito. Il direttore dell’agenzia statale per gli alloggi considerava la sua posizione paragonabile a quella del direttore dell’HFF, mentre il fondo pensione non era dello stesso parere. Nella sentenza del 22 gennaio 2004 sulla causa n. 344/2003, la Corte suprema islandese ha deciso a favore del direttore. La sentenza affermava, tra l’altro, che il fondo per il finanziamento degli alloggi aveva essenzialmente lo stesso ruolo dell’agenzia statale per gli alloggi, fungendo da ente per i prestiti ipotecari per gli islandesi. Secondo la Corte, la posizione del direttore dell’agenzia era paragonabile a quella del direttore del fondo in termini di natura dei compiti, competenze e responsabilità.

(47)  Nella decisione relativa al caso E 14/2005 — Portogallo — indennità remunerative all’emittente televisiva pubblica RTP, punti 63 e 74, la Commissione ha concluso che le modifiche a una misura portoghese di aiuto di Stato non convertivano la misura in un nuovo aiuto, fra l’altro, perché i cambiamenti della normativa nazionale non alteravano l’obiettivo delle sovvenzioni.

(48)  Decisione 2006/240/CE della Commissione, del 16 novembre 2004, concernente il regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei produttori tedeschi di acquavite di cereali Kornbranntwein (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 50, considerando 83-84). Cfr. anche la lettera ex articolo 17, paragrafo 2, della Commissione, del 14 luglio 2005, riguardante il caso E 2/2005 relativo all’aiuto di Stato olandese concesso al settore degli alloggi, nel quale la Commissione concludeva che l’aiuto era esistente anche se il regime di sovvenzioni dirette era stato sostituito da un regime di prestiti statali e da un’esenzione fiscale dopo l’entrata in vigore del trattato CE. La Commissione ha deciso in questo senso poiché questi cambiamenti, presi nel loro insieme, rappresentavano un minore ostacolo alla concorrenza, cfr. i punti dal 16 al 26 della lettera.

(49)  Decisione della Commissione E 12/2005 — Polonia, garanzia statale illimitata a favore di Poctza Polska, punti 39-47.

(50)  A tal proposito l’SFF cita le affermazioni del presidente del comitato parlamentare quando il termine «persone» è stato cancellato dal paragrafo 1 dell’articolo 15, relativo alla tipologia di prestiti ordinari, del disegno di legge diventato la legge in materia di alloggi. Cfr. la voce 7 del discorso, disponibile all’indirizzo http://www.althingi.is/altext/122/05/r13133243.sgml

(51)  La Commissione europea, nella sua decisione relativa al caso dell’emittente radiotelevisiva tedesca di servizio pubblico, ha concluso che l’incremento del livello del canone non deve essere considerato nuovo aiuto: «L’aumento è piuttosto la conseguenza di un maggiore fabbisogno finanziario delle emittenti radiotelevisive pubbliche per svolgere la loro missione di rendere un servizio pubblico. Pertanto, in linea con la precedente prassi della Commissione, non è separabile dal regime di finanziamento iniziale e non costituisce una modifica sostanziale dato che la missione di rendere un servizio pubblico non è, in sé, mutata significativamente». Decisione della Commissione del 24 aprile 2007, sopracitata, punto 206.

(52)  Causa T-35/1999, punto 62, Keller/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-261.