ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.039.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 39

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
12 febbraio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 124/2010 della Commissione, dell’11 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (UE) n. 125/2010 della Commissione, dell’11 febbraio 2010, recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

3

 

 

DECISIONI

 

 

2010/86/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 20 gennaio 2010, sull’elezione del Mediatore europeo

4

 

 

2010/87/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 593]  ( 1 )

5

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione 2010/88/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

19

Accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/1


REGOLAMENTO (UE) N. 124/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

176,4

JO

82,9

MA

82,1

TN

124,7

TR

99,6

ZZ

113,1

0707 00 05

JO

150,4

MA

75,9

TR

140,4

ZZ

122,2

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,7

TR

143,3

ZZ

171,4

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,7

IL

57,3

MA

47,1

TN

47,0

TR

52,0

ZZ

50,6

0805 20 10

IL

150,5

MA

89,1

ZZ

119,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,3

EG

57,3

IL

92,1

JM

109,6

MA

85,7

PK

45,0

TR

61,9

ZZ

72,6

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

TR

70,0

ZZ

74,2

0808 10 80

CL

60,1

CN

68,1

MK

24,7

US

111,9

ZZ

66,2

0808 20 50

CN

52,8

US

100,1

ZA

110,3

ZZ

87,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.2.2010   

IT

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L 39/3


REGOLAMENTO (UE) N. 125/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2010

recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

(3)

È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 gennaio all’11 febbraio 2010 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 19,61 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 8 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.


DECISIONI

12.2.2010   

IT

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L 39/4


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 20 gennaio 2010

sull’elezione del Mediatore europeo

(2010/86/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 24, terzo comma e l’articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e in particolare l’articolo 106 bis,

vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

visto l’articolo 204 del suo regolamento,

visto l’appello per la presentazione di candidature (2),

vista la votazione svoltasi nella seduta del 20 gennaio 2010,

DECIDE:

di eleggere Nikiforos DIAMANDOUROS come Mediatore europeo.

Fatto a Strasburgo, addì 20 gennaio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 216 del 10.9.2009, pag. 7.


12.2.2010   

IT

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L 39/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 593]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/87/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

In base alla direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché il trasferimento di dati personali verso un paese terzo possa avere luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello adeguato di protezione dei dati e se vengono osservate, previamente al trasferimento, le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione di altre norme della direttiva.

(2)

L’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, subordinatamente a talune garanzie, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.

(3)

A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato con riguardo a tutte le circostanze relative al trasferimento. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito in forza della direttiva ha elaborato una serie di orientamenti per tale valutazione.

(4)

È opportuno che le clausole contrattuali tipo riguardino soltanto la protezione dei dati. Gli esportatori e gli importatori dei dati sono pertanto liberi di inserire qualsiasi altra clausola commerciale ritenuta pertinente ai fini del contratto, purché non incompatibile con le clausole tipo.

(5)

La presente decisione non deve incidere sulle autorizzazioni nazionali che gli Stati membri possono concedere in base alle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Essa deve semplicemente prevedere che gli Stati membri riconoscono come garanzie sufficienti le clausole contrattuali tipo in essa contenute e non deve produrre effetti sulle clausole contrattuali di altra natura.

(6)

La decisione 2002/16/CE della Commissione, del 27 dicembre 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE (2), è stata adottata per agevolare il trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento stabiliti nell’Unione europea a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

(7)

È stata acquisita molta esperienza da quando è stata adottata la decisione 2002/16/CE. Dalla relazione sull’applicazione delle decisioni relative alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi (3) è per giunta emerso un interesse crescente per l’uso delle clausole contrattuali tipo nei trasferimenti internazionali di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato. Le parti interessate hanno poi presentato proposte per aggiornare le clausole contrattuali tipo della decisione 2002/16/CE affinché tengano conto dell’ambito in rapida espansione nel mondo delle attività di trattamento dei dati e affrontino questioni che tale decisione non ricomprende (4).

(8)

La presente decisione deve limitarsi a stabilire che il responsabile del trattamento stabilito nell’Unione europea può avvalersi delle clausole da quella previste per presentare garanzie sufficienti, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi.

(9)

La presente decisione non si applica al trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento stabiliti nell’Unione europea a responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell’Unione europea, che rientra invece nel campo di applicazione della decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a caratteri personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE (5).

(10)

La presente decisione deve attuare l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE e non deve pregiudicare il contenuto dei contratti o degli atti giuridici adottati in forza di quella disposizione. Appare tuttavia opportuno prevedere determinate clausole tipo, riguardanti in particolare gli obblighi dell’esportatore, affinché vi sia maggiore chiarezza sulle disposizioni che possono essere inserite nei contratti fra i responsabili e gli incaricati del trattamento.

(11)

Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito contrattuale garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori e sui subincaricati e di adottare, se del caso, decisioni vincolanti nei loro confronti. Le autorità di controllo devono avere la facoltà di vietare o sospendere i trasferimenti di dati effettuati in base alle clausole contrattuali tipo nei casi eccezionali in cui il trasferimento su base contrattuale rischi di pregiudicare le garanzie e gli obblighi destinati a garantire protezione adeguata agli interessati.

(12)

Le clausole contrattuali tipo devono prevedere le misure tecniche e organizzative di sicurezza che è tenuto ad applicare l’incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, affinché il livello di sicurezza sia commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare. Nel contratto le parti devono prevedere le misure tecniche e organizzative necessarie che, tenuto conto della normativa sulla protezione dei dati, della più recente tecnologia e dei costi di attuazione, sono necessarie a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

(13)

Onde agevolare i flussi di dati in uscita dall’Unione europea è auspicabile che gli incaricati del trattamento che effettuano operazioni di trattamento per più responsabili nell’Unione europea siano autorizzati ad applicare le stesse misure tecniche e organizzative di sicurezza indipendentemente dallo Stato membro da cui è effettuato il trasferimento, in particolare nel caso in cui l’importatore riceva i dati ai fini dell’ulteriore trattamento da diverse sedi dell’esportatore situate nell’Unione europea. In questa ipotesi deve applicarsi la legge dello Stato membro di stabilimento designato.

(14)

È opportuno definire le informazioni minime che le parti devono includere nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di precisare le informazioni che le parti sono tenute a fornire. Le modalità di applicazione della presente decisione andranno valutate alla luce dell’esperienza futura.

(15)

L’importatore è tenuto a trattare i dati personali trasferiti esclusivamente per conto dell’esportatore e in conformità delle istruzioni da questi impartite, nonché in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalle clausole stesse. L’importatore deve astenersi segnatamente dal rivelare i dati personali a terzi, salvo previo consenso scritto dell’esportatore. L’esportatore è tenuto a trasmettere opportune istruzioni all’importatore per tutta la durata delle operazioni di trattamento affinché i dati siano trattati conformemente alle istruzioni impartite, alla normativa sulla protezione dei dati e agli obblighi contenuti nelle clausole tipo.

(16)

La relazione sull’applicazione delle decisioni relative alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi raccomanda di adottare apposite clausole contrattuali tipo sui trasferimenti successivi da incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi ad altri incaricati del trattamento (subcontratto), affinché tengano conto delle tendenze e delle pratiche commerciali di un’attività di trattamento sempre più globalizzata.

(17)

È opportuno che la presente decisione contenga specifiche clausole contrattuali tipo sul subcontratto stipulato da incaricati stabiliti in paesi terzi (importatori) con altri incaricati del trattamento (subincaricati) stabiliti in paesi terzi. È altresì opportuno che fissi le condizioni del subcontratto affinché i dati personali trasferiti continuino ad essere protetti nonostante il trasferimento successivo al subincaricato.

(18)

È inoltre opportuno che il subcontratto riguardi solo i trattamenti previsti nel contratto contenente le clausole contrattuali tipo di cui alla presente decisione, concluso tra l’esportatore e l’importatore, e non comporti trattamenti o finalità diversi, così da garantire il rispetto del principio di finalità sancito dalla direttiva 95/46/CE. Nell’ipotesi poi che il subincaricato non adempia agli obblighi contemplati dal contratto, l’importatore deve rimanere responsabile nei confronti dell’esportatore. Il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti al di fuori dell’Unione europea deve lasciare impregiudicato il fatto che le attività di trattamento debbano essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati.

(19)

È opportuno che le clausole contrattuali tipo possano essere fatte valere non solo dalle organizzazioni che stipulano il contratto ma anche dalle persone cui si riferiscono i dati, in particolare laddove l’eventuale violazione del contratto rechi ad esse pregiudizio.

(20)

L’interessato deve poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell’esportatore che è il responsabile del trattamento dei dati personali trasferiti. Eccezionalmente l’interessato deve poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell’importatore per violazione da parte di questi o di un suo subincaricato degli obblighi stabiliti dalla clausola 3, paragrafo 2, qualora l’esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente. Eccezionalmente l’interessato deve potere agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti del subincaricato qualora sia l’esportatore che l’importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi. La responsabilità civile del subincaricato deve essere limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle clausole contrattuali.

(21)

Nelle controversie sorte con interessati che si avvalgano della clausola del terzo beneficiario, l’importatore, ove non sia possibile la composizione in via amichevole, deve consentire all’interessato di scegliere fra la mediazione o l’azione legale. L’effettiva possibilità di scelta dipenderà dall’esistenza di sistemi di mediazione affidabili e riconosciuti. La mediazione ad opera delle autorità di controllo dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore deve essere facoltativa, sempre che dette autorità prestino tale servizio.

(22)

Il contratto deve essere soggetto alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore, in modo che il terzo beneficiario possa far valere le disposizioni contrattuali. È opportuno che le persone cui si riferiscono i dati possano essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni, qualora lo desiderino e qualora ciò sia ammesso dalla normativa nazionale. La stessa legge deve inoltre applicarsi alle disposizioni sulla protezione dei dati contemplate dal contratto concluso con il subincaricato per il trattamento dei dati personali trasferiti dall’esportatore all’importatore ai sensi delle clausole contrattuali.

(23)

La presente decisione si applica solo ove l’incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo affidi il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo e non ai casi in cui l’incaricato del trattamento stabilito nell’Unione europea, che tratta dati personali per conto di un responsabile stabilito nell’Unione europea, affidi il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo. In tali situazioni è facoltà degli Stati membri tenere conto del fatto che alla decisione di affidare il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo presiedono i principi e le garanzie delle clausole contrattuali tipo di cui alla presente decisione, nell’intento di garantire protezione adeguata ai diritti degli interessati i cui dati personali sono trasferiti per il trattamento.

(24)

Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in forza dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere sul livello di protezione garantito dalle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione, di cui si è tenuto conto nella stesura della decisione stessa.

(25)

Occorre abrogare la decisione 2002/16/CE.

(26)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell’articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo riportate in allegato costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e della libertà fondamentali delle persone, nonché per l’esercizio dei diritti connessi ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l’adeguatezza della tutela conferita dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento, riportate in allegato. Essa lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati personali negli Stati membri adottate in attuazione della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione si applica al trasferimento dei dati personali effettuato da responsabili del trattamento stabiliti nell’Unione europea a destinatari stabiliti al di fuori dell’Unione europea che agiscano esclusivamente in veste di incaricati del trattamento.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«categorie particolari di dati» i dati di cui all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE;

b)

«autorità di controllo» l’autorità di cui all’articolo 28 della direttiva 95/46/CE;

c)

«esportatore» il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

d)

«importatore» l’incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s’impegni a ricevere dall’esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore stesso, nonché a norma della presente decisione, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;

e)

«subincaricato» l’incaricato del trattamento designato dall’importatore o da altro suo subincaricato, che s’impegni a ricevere dall’importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore, nonché a norma delle clausole contrattuali tipo di cui in allegato e delle disposizioni del subcontratto scritto;

f)

«normativa sulla protezione dei dati» la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore;

g)

«misure tecniche e organizzative di sicurezza» le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Articolo 4

1.   Fatto salvo il potere di provvedere all’osservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione dei capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi allo scopo di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali, qualora:

a)

sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l’importatore o il subincaricato è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedono le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE e pregiudicano significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo;

b)

un’autorità competente abbia accertato che l’importatore o il subincaricato non ha rispettato le clausole contrattuali tipo riportate in allegato; oppure

c)

sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone cui i dati si riferiscono.

2.   Il divieto o la sospensione ai sensi del paragrafo 1 sono revocati non appena ne vengano meno le ragioni.

3.   Quando prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione; questa trasmette l’informazione agli altri Stati membri.

Articolo 5

Decorsi tre anni dall’adozione della presente decisione, la Commissione ne valuta le modalità di applicazione sulla base delle informazioni disponibili. Essa riferisce in merito alle risultanze della valutazione al comitato istituito in forza dell’articolo 31 della direttiva 95/46/CE. La relazione comprende qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle clausole contrattuali tipo riportate in allegato nonché qualsiasi eventuale circostanza indicante che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

Articolo 7

1.   La decisione 2002/16/CE è abrogata a decorrere dal 15 maggio 2010.

2.   Il contratto concluso tra l’esportatore e l’importatore ai sensi della decisione 2002/16/CE prima del 15 maggio 2010 resta valido ed efficace purché rimangano immutati i trasferimenti e il trattamento dei dati che ne costituiscono l’oggetto e purché continui tra le parti il trasferimento dei dati personali contemplati dalla presente decisione. Qualora decidano di apportare modifiche ovvero decidano di subcontrattare il trattamento oggetto del contratto, i contraenti sono tenuti a concludere un nuovo contratto che dovrà conformarsi alle clausole contrattuali tipo riportate in allegato.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 6 del 10.1.2002, pag. 52.

(3)  SEC(2006) 95 del 20.1.2006.

(4)  Camera di commercio internazionale (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham) e Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(5)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.


ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO («INCARICATI DEL TRATTAMENTO»)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati

Nome dell’organizzazione esportatrice: …

Indirizzo: …

Tel. …; Fax …; E-mail: …

Altre informazioni identificative:

l’esportatore»)

e

Nome dell’organizzazione importatrice: …

Indirizzo: …

Tel. …; Fax …; E-mail: …

Altre informazioni identificative:

l’importatore»)

denominato ciascuno «parte» e congiuntamente «parti»,

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per il trasferimento dall’esportatore all’importatore dei dati personali indicati nell’appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a)

I termini «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «interessato/persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1);

b)

con «esportatore» s’intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c)

con «importatore» s’intende l’incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s’impegni a ricevere dall’esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore stesso, nonché a norma delle presenti clausole, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;

d)

con «subincaricato» s’intende l’incaricato del trattamento designato dall’importatore o da altro suo subincaricato, che s’impegni a ricevere dall’importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore, nonché a norma delle presenti clausole e del subcontratto scritto;

e)

con «normativa sulla protezione dei dati» si intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore;

f)

con «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s’intendono le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le categorie particolari di dati personali, sono indicati nell’appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3

Clausola del terzo beneficiario

1.

L’interessato può far valere, nei confronti dell’esportatore, la presente clausola, la clausola 4, lettere da b) a i), la clausola 5, lettere da a) ad e) e da g) a j), la clausola 6, paragrafi 1 e 2, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.

2.

L’interessato può far valere, nei confronti dell’importatore, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora l’esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere, a meno che tutti gli obblighi dell’esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all’eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell’esportatore, nel qual caso l’interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore.

3.

L’interessato può far valere, nei confronti del subincaricato, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora sia l’esportatore che l’importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, a meno che tutti gli obblighi dell’esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all’eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell’esportatore, nel qual caso l’interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

4.

Le parti non si oppongono a che l’interessato sia rappresentato da un’associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell’interessato e sia ammessa dalla legislazione nazionale.

Clausola 4

Obblighi dell’esportatore

L’esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

a)

che il trattamento, compreso il trasferimento, dei dati personali, è e continua ad essere effettuato in conformità di tutte le pertinenti disposizioni della normativa sulla protezione dei dati (e viene comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in quello Stato;

b)

che ha prescritto all’importatore, e continuerà a farlo per tutta la durata delle operazioni di trattamento, di trattare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;

c)

che l’importatore fornirà sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell’appendice 2;

d)

che, alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono atte a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi di attuazione;

e)

che provvederà all’osservanza delle misure di sicurezza;

f)

che, qualora il trasferimento riguardi categorie particolari di dati, gli interessati sono stati o saranno informati prima del trasferimento, o immediatamente dopo, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi a un paese terzo che non garantisce una protezione adeguata ai sensi della direttiva 95/46/CE;

g)

di trasmettere all’autorità di controllo l’eventuale comunicazione presentata dall’importatore o dal subincaricato ai sensi della clausola 5, lettera b), e della clausola 8, paragrafo 3, qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;

h)

che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti clausole, esclusa l’appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza, nonché copia dei subcontratti aventi ad oggetto il trattamento da effettuarsi in conformità delle presenti clausole, omettendo le informazioni commerciali eventualmente contenute nelle clausole o nel contratto;

i)

che, in caso di subcontratto, il subincaricato svolge l’attività di trattamento in conformità della clausola 11 garantendo un livello di protezione dei dati personali e dei diritti dell’interessato quanto meno uguale a quello cui è tenuto l’importatore ai sensi delle presenti clausole;

j)

che provvederà all’osservanza della clausola 4, lettere da a) ad i).

Clausola 5

Obblighi dell’importatore  (2)

L’importatore dichiara e garantisce quanto segue:

a)

di trattare i dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore, nonché a norma delle presenti clausole, e di impegnarsi a informare prontamente l’esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione, nel qual caso l’esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;

b)

di non avere motivo di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell’esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali, e di comunicare all’esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole, nel qual caso l’esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;

c)

di aver applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell’appendice 2 prima di procedere al trattamento dei dati personali trasferiti;

d)

che comunicherà prontamente all’esportatore:

i)

qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia ai fini della comunicazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;

ii)

qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato; e

iii)

qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati cui non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;

e)

che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell’esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell’autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;

f)

che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell’esportatore, al controllo dell’esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall’esportatore, eventualmente di concerto con l’autorità di controllo;

g)

che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti, esclusa l’appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza qualora gli interessati non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall’esportatore, o copia dei subcontratti del trattamento, omettendo le informazioni commerciali contenute nelle clausole o nel contratto;

h)

che, in caso di subcontratto, ha provveduto a informare l’esportatore e ha da questi ottenuto il consenso scritto;

i)

che il subincaricato svolgerà l’attività di trattamento in conformità della clausola 11;

j)

che invierà prontamente all’esportatore copia dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 6

Responsabilità

1.

Le parti convengono che l’interessato che abbia subito un pregiudizio per violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera di una parte o del subincaricato ha diritto di ottenere dall’esportatore il risarcimento del danno sofferto.

2.

Qualora l’interessato non sia in grado di proporre l’azione di risarcimento di cui al paragrafo 1 nei confronti dell’esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera dell’importatore o del subincaricato, in quanto l’esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l’importatore riconosce all’interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l’esportatore, a meno che tutti gli obblighi dell’esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all’eventuale successore, nel qual caso l’interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore.

L’importatore non può far valere la violazione degli obblighi ad opera del subincaricato al fine di escludere la propria responsabilità.

3.

Qualora l’interessato non sia in grado di agire in giudizio, ai fini dei paragrafi 1 e 2, nei confronti dell’esportatore o dell’importatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera del subincaricato, in quanto sia l’esportatore che l’importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, il subincaricato riconosce all’interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti per quanto riguarda i trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole così come se egli fosse l’esportatore o l’importatore, a meno che tutti gli obblighi dell’esportatore o dell’importatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all’eventuale successore, nel qual caso l’interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore. La responsabilità del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 7

Mediazione e giurisdizione

1.

L’importatore dichiara che qualora l’interessato faccia valere il diritto del terzo beneficiario e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione dello stesso interessato:

a)

di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell’autorità di controllo;

b)

di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore.

2.

Le parti dichiarano che la scelta compiuta dall’interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

1.

L’esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l’autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta o qualora il deposito sia prescritto dalla normativa sulla protezione dei dati.

2.

Le parti dichiarano che l’autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l’importatore e i subincaricati nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l’esportatore dalla normativa sulla protezione dei dati.

3.

L’importatore informa prontamente l’esportatore dell’esistenza di disposizioni normative applicabili all’importatore o ai subincaricati, che impediscono di sottoporli a controlli ai sensi del paragrafo 2. In tale ipotesi l’esportatore ha facoltà di prendere le misure di cui alla clausola 5, lettera b).

Clausola 9

Legge applicabile

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore, ossia …

Clausola 10

Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o non modificare le presenti clausole. Ciò non osta a che le parti inseriscano altre clausole commerciale ritenute necessarie, purché non siano in contrasto con le clausole.

Clausola 11

Subcontratto

1.

L’importatore non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell’esportatore ai sensi delle presenti clausole senza il previo consenso scritto dell’esportatore stesso. L’importatore che, con il consenso dell’esportatore, affidi in subcontratto l’esecuzione degli obblighi ai sensi delle presenti clausole stipula, a tal fine, con il subincaricato un accordo scritto che imponga a quest’ultimo gli obblighi cui è egli stesso tenuto in virtù delle clausole (3). L’importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell’esportatore per l’inadempimento, da parte del subincaricato, degli obblighi di protezione dei dati previsti dall’accordo scritto.

2.

Nell’accordo scritto tra l’importatore e il subincaricato è inserita la clausola del terzo beneficiario, di cui alla clausola 3, a favore dell’interessato che non sia in grado di proporre l’azione di risarcimento di cui alla clausola 6, paragrafo 1, nei confronti dell’esportatore o dell’importatore in quanto l’esportatore e l’importatore siano entrambi scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, e nessun successore abbia assunto, per contratto o per legge, l’insieme dei loro obblighi. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

3.

Le disposizioni sulla protezione dei dati ai fini del subcontratto di cui al paragrafo 1 sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore, ossia …

4.

L’esportatore tiene un elenco dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole e comunicati dall’importatore a norma della clausola 5, lettera j), e lo aggiorna almeno una volta all’anno. L’elenco sarà tenuto a disposizione dell’autorità di controllo dell’esportatore.

Clausola 12

Obblighi al termine dell’attività di trattamento dei dati personali

1.

Le parti convengono che al termine dell’attività di trattamento l’importatore e il subincaricato provvedono, a scelta dell’esportatore, a restituire a quest’ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie ovvero a distruggere tali dati, certificando all’esportatore l’avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l’importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.

2.

L’importatore e il subincaricato si impegnano a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell’esportatore e/o dell’autorità di controllo, ai fini della verifica dell’esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell’esportatore:

Cognome e nome: …

Qualifica: …

Indirizzo: …

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Image

Firma …

Per conto dell’importatore:

Cognome e nome: …

Qualifica: …

Indirizzo: …

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Image

Firma …


(1)  Le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE nell’ambito della presente clausola se ritenuto preferibile ai fini del contratto.

(2)  Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all’importatore che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE; in altri termini, le restrizioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, di un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato, della protezione della persona cui si riferiscono i dati o dei diritti o delle libertà altrui, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazione in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali.

(3)  Tale prescrizione può considerarsi soddisfatta qualora il subincaricato sottoscriva il contratto concluso tra l’esportatore e l’importatore ai sensi della presente decisione.

Appendice 1

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

(Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, conformemente alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice)

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

Interessati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

Categorie particolari di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti categorie particolari di dati (specificare):

Trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):

 

L’ESPORTATORE

Nome: …

Firma del rappresentante autorizzato …

 

L’IMPORTATORE

Nome: …

Firma del rappresentante autorizzato …

Appendice 2

alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza attuate dall’importatore in conformità della clausola 4, lettera d), e della clausola 5, lettera c) (o del documento/atto legislativo allegato):

CLAUSOLA ESEMPLIFICATIVA DI INDENNIZZO (FACOLTATIVA)

Responsabilità

Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall’altra parte, quest’ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che:

a)

l’esportatore informi prontamente l’importatore in merito alle istanze presentate;

b)

l’importatore abbia la possibilità di collaborare con l’esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia (1).


(1)  Il paragrafo sulla responsabilità è facoltativo.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

12.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/19


DECISIONE 2010/88/PESC/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26-27 febbraio 2009 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un progetto di accordo.

(2)

In assenza di trattati bilaterali in materia di assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri e il Giappone, l’Unione europea si prefigge di stabilire una cooperazione più efficace tra i suoi Stati membri e il Giappone nel settore dell’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

(3)

È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e il Giappone relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale

L’UNIONE EUROPEA

e

IL GIAPPONE,

DESIDERANDO stabilire una più efficace cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale,

DESIDERANDO che tale cooperazione contribuisca a combattere la criminalità,

RIBADENDO il proprio impegno a favore del rispetto della giustizia, dei principi dello stato di diritto e della democrazia e dell’indipendenza della magistratura,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e scopo

1.   Lo Stato richiesto fornisce, su richiesta dello Stato richiedente, assistenza giudiziaria («assistenza») in relazione a indagini, azioni penali e altri procedimenti, inclusi quelli giudiziari, in materia penale in conformità delle disposizioni del presente accordo.

2.   Il presente accordo non si applica all’estradizione, al trasferimento dei procedimenti penali e all’esecuzione di decisioni diverse dalla confisca di cui all’articolo 25.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«parti contraenti», l’Unione europea e il Giappone;

b)

«Stato membro», uno Stato membro dell’Unione europea;

c)

«Stato», uno Stato membro o il Giappone;

d)

«elementi di prova», documenti, registrazioni e altri mezzi di prova;

e)

«beni», i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;

f)

«strumenti», qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;

g)

«proventi», i beni provenienti o ottenuti, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;

h)

«blocco o sequestro», il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni in base a un provvedimento emesso da un giudice o un’altra autorità competente;

i)

«confisca», inclusa la decadenza da un diritto laddove applicabile, una sanzione o misura, ordinata da un giudice a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene.

Articolo 3

Portata dell’assistenza

L’assistenza comprende gli elementi seguenti:

a)

assunzione di deposizioni o dichiarazioni;

b)

autorizzazione dell’audizione mediante videoconferenza;

c)

ottenimento di elementi di prova, anche mediante l’esecuzione di perquisizioni e sequestri;

d)

ottenimento di registrazioni, documenti o estratti bancari;

e)

esame di persone, elementi di prova o luoghi;

f)

localizzazione o individuazione di persone, elementi di prova o luoghi;

g)

produzione di elementi di prova detenuti dalle proprie autorità legislative, amministrative o giudiziarie dello Stato richiesto e dalle sue autorità locali;

h)

notificazione ad una persona di documenti ed informazioni con riguardo ad un invito a comparire nello Stato richiedente;

i)

trasferimento temporaneo di una persona detenuta ai fini di una deposizione o ad altri scopi probatori;

j)

assistenza nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca di proventi o strumenti; e

k)

qualsiasi altro tipo di assistenza permesso dalla legislazione dello Stato richiesto e concordato tra uno Stato membro e il Giappone.

Articolo 4

Designazione e competenze delle autorità centrali

Ciascuno Stato designa l’autorità centrale che è l’autorità competente per l’invio e il ricevimento delle richieste di assistenza e la risposta a tali richieste e per l’esecuzione delle richieste o il loro inoltro alle autorità competenti per la loro esecuzione a norma delle leggi dello Stato. Autorità centrali sono le autorità elencate nell’allegato I del presente accordo.

Articolo 5

Comunicazione tra autorità centrali

1.   Le richieste di assistenza ai sensi del presente accordo sono trasmesse dall’autorità centrale dello Stato richiedente all’autorità centrale dello Stato richiesto.

2.   Ai fini del presente accordo le autorità centrali degli Stati membri e del Giappone comunicano direttamente tra loro.

Articolo 6

Autorità competenti ad emettere richieste

Le autorità che in base alla legislazione degli Stati sono competenti ad emettere richieste di assistenza ai sensi del presente accordo sono indicate nell’allegato II.

Articolo 7

Autenticazione

Per i documenti trasmessi da uno Stato in applicazione del presente accordo, certificati mediante la firma o il sigillo di un’autorità competente o dell’autorità centrale dello Stato, non è richiesta l’autenticazione.

Articolo 8

Richiesta di assistenza

1.   Lo Stato richiedente presenta la richiesta per iscritto.

2.   Lo Stato richiedente può, in casi urgenti e dopo aver contattato lo Stato richiesto, presentare una richiesta con qualsiasi altro mezzo di comunicazione affidabile, compresi il fax o la posta elettronica. In questi casi, lo Stato richiedente presenta tempestivamente per iscritto una conferma supplementare della richiesta, se lo Stato richiesto lo esige.

3.   La richiesta comprende i seguenti elementi:

a)

la denominazione dell’autorità competente incaricata dell’indagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudiziario;

b)

i fatti riguardanti l’oggetto dell’indagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudiziario;

c)

la natura e lo stato di avanzamento dell’indagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudiziario;

d)

il testo o l’indicazione delle leggi pertinenti, comprese le sanzioni applicabili, dello Stato richiedente;

e)

una descrizione dell’assistenza richiesta; e

f)

una descrizione dello scopo dell’assistenza richiesta.

4.   La richiesta comprende, per quanto possibile e pertinente all’assistenza richiesta, gli elementi seguenti:

a)

informazioni sull’identità e sull’ubicazione di qualsiasi persona alla quale si chiedono una deposizione, una dichiarazione o elementi di prova;

b)

un elenco delle domande da porre alla persona alla quale si chiede una deposizione o una dichiarazione;

c)

una descrizione precisa delle persone o dei luoghi da perquisire e degli elementi di prova da ricercare;

d)

la descrizione dei motivi che inducono lo Stato richiedente a ritenere che le registrazioni, i documenti o gli estratti bancari siano rilevanti ai fini dell’indagine sul reato e altre informazioni che possono agevolare l’esecuzione della richiesta;

e)

informazioni riguardanti persone, elementi di prova o luoghi da esaminare;

f)

informazioni riguardanti persone, elementi di prova o luoghi da localizzare o identificare;

g)

informazioni sull’identità e l’ubicazione di una persona alla quale deve essere consegnato un documento o notificato un invito a comparire, il rapporto di tale persona con il procedimento e il modo in cui deve essere effettuata la notificazione;

h)

informazioni su indennità e rimborso spese cui ha diritto una persona di cui si chiede la comparizione dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente; e

i)

una descrizione precisa dei proventi o strumenti, della loro ubicazione e dell’identità del loro possessore.

5.   La richiesta comprende, per quanto necessario, anche quanto segue:

a)

una descrizione di eventuali modalità o procedure specifiche da seguire nell’esecuzione della richiesta;

b)

una descrizione dei motivi per la riservatezza della richiesta; e

c)

qualsiasi altra informazione da sottoporre all’attenzione dello Stato richiesto per facilitare l’esecuzione della richiesta.

6.   Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni contenute nella richiesta di assistenza non siano sufficienti per soddisfare i requisiti previsti dal presente accordo per l’esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto può esigere che siano fornite ulteriori informazioni.

Articolo 9

Lingue

Una richiesta ed eventuali documenti ad essa allegati sono accompagnati dalla traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto ovvero, in tutti i casi, o in quelli urgenti, in una lingua specificata nell’allegato III del presente accordo.

Articolo 10

Esecuzione delle richieste

1.   Lo Stato richiesto esegue prontamente la richiesta in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo. Le autorità competenti dello Stato richiesto adottano tutte le misure possibili a loro disposizione per assicurare l’esecuzione di una richiesta.

2.   Una richiesta è eseguita mediante misure che siano conformi con le leggi dello Stato richiesto. Le modalità o procedure particolari descritte in una richiesta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera g) o paragrafo 5, lettera a) sono seguite nella misura in cui non sia contrario alle leggi dello Stato richiesto e qualora ciò sia possibile dal punto di vista pratico. Nel caso in cui l’esecuzione della richiesta secondo le modalità o procedure descritte nella richiesta ponga un problema pratico per lo Stato richiesto, quest’ultimo si consulta con lo Stato richiedente al fine di risolvere il problema di ordine pratico.

3.   Qualora si ritenga che una richiesta interferisca in un’indagine in corso, un’azione penale o un altro procedimento, ivi compreso un procedimento giudiziario, nello Stato richiesto, quest’ultimo può rinviare tale esecuzione. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dei motivi del rinvio e si consulta con esso per quanto riguarda l’ulteriore procedura. Invece di rinviare l’esecuzione, lo Stato richiesto può subordinarla a determinate condizioni ritenute necessarie, previe consultazioni con lo Stato richiedente. Se le accetta, lo Stato richiedente soddisfa tali condizioni.

4.   Lo Stato richiesto si adopera al massimo per garantire la riservatezza riguardo alla presentazione di una richiesta, al suo contenuto, al risultato della sua esecuzione e alle altre informazioni pertinenti per quanto concerne tale esecuzione, se così gli è domandato dallo Stato richiedente. Se una richiesta non può essere eseguita senza svelare tali informazioni, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente, il quale decide se essa sia da eseguirsi comunque.

5.   Lo Stato richiesto risponde a ragionevoli richieste di informazioni dello Stato richiedente riguardo allo stato di esecuzione di una richiesta.

6.   Lo Stato richiesto informa tempestivamente lo Stato richiedente dei risultati dell’esecuzione di una richiesta e gli fornisce le deposizioni, le dichiarazioni o gli elementi di prova ottenuti in seguito a tale esecuzione, ivi compreso qualsiasi diritto di immunità, incapacità o privilegio invocato da una persona alla quale si chiedono una deposizione, una dichiarazione o elementi di prova a norma della legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto fornisce le versioni originali o, se esistono motivi fondati, copie certificate delle registrazioni o dei documenti. Se una richiesta non può essere eseguita in tutto o in parte, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dei motivi della mancata esecuzione.

Articolo 11

Motivi di rifiuto dell’assistenza

1.   L’assistenza può essere rifiutata, se lo Stato richiesto ritiene che:

a)

una richiesta riguardi un reato politico o un reato connesso a un reato politico;

b)

l’esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali. Ai fini del presente comma, lo Stato richiesto può ritenere che l’esecuzione di una richiesta relativa a un reato punibile con la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente o, nelle relazioni tra uno Stato membro di cui all’allegato IV del presente accordo e il Giappone, un reato punibile con l’ergastolo dalla legge dello Stato richiedente, possa pregiudicare gli interessi essenziali dello Stato richiesto, a meno che lo Stato richiesto e lo Stato richiedente concordino le condizioni alle quali la richiesta può essere eseguita;

c)

vi siano fondati motivi di ritenere che la richiesta di assistenza sia stata effettuata al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa della razza, religione, nazionalità, origine etnica, opinioni politiche o sesso, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

d)

la persona oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, ivi compresi procedimenti giudiziari, per i quali sia richiesta l’assistenza nello Stato richiedente, sia già stata assolta o condannata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in uno Stato membro o in Giappone; o

e)

una richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto può rifiutare l’assistenza che imporrebbe misure coercitive a norma della legge dello Stato stesso se ritiene che il comportamento oggetto di indagine, azione penale o altro procedimento, ivi compreso un procedimento giudiziario, nello Stato richiedente non configuri un reato a norma della legge dello Stato richiesto stesso. Nelle relazioni tra il Giappone e due Stati membri, di cui all’allegato IV del presente accordo, può essere rifiutata l’assistenza se lo Stato richiesto ritiene che il comportamento oggetto di indagine, azione penale o altro procedimento, ivi compreso un procedimento giudiziario, nello Stato richiedente non configuri un reato a norma della legge dello Stato richiesto.

3.   L’assistenza non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

4.   Prima di rifiutare l’assistenza a norma del presente articolo lo Stato richiesto si consulta con lo Stato richiedente se lo Stato richiesto ritiene che l’assistenza possa essere fornita a determinate condizioni. Se le accetta, lo Stato richiedente soddisfa tali condizioni.

5.   Se l’assistenza è rifiutata lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente riguardo ai motivi di rifiuto.

Articolo 12

Spese

1.   Lo Stato richiesto sostiene tutti i costi relativi all’esecuzione della richiesta, salvo che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non abbiano convenuto diversamente.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 lo Stato richiedente sostiene:

a)

il costo dell’onorario per la testimonianza di un perito;

b)

i costi di traduzione, interpretazione e trascrizione;

c)

le indennità e le spese di viaggio delle persone a norma degli articoli 22 e 24;

d)

i costi del collegamento video e i costi del relativo servizio allo Stato richiesto; e

e)

i costi di natura eccezionale;

salvo che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non abbiano convenuto diversamente.

3.   Se l’esecuzione di una richiesta impone costi di natura eccezionale lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si consultano per determinare le condizioni alle quali sarà eseguita la richiesta.

Articolo 13

Restrizioni all’uso di deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o informazioni

1.   Lo Stato richiedente non usa deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o qualsiasi informazione, ivi compresi i dati personali, forniti o acquisiti a norma del presente accordo nell’ambito di indagini, azioni penali o altri procedimenti, ivi compresi i procedimenti giudiziari, diversi da quelli descritti nella richiesta, senza il preventivo consenso dello Stato richiesto. Nel fornire tale consenso preventivo, lo Stato richiesto può imporre le condizioni che ritiene appropriate.

2.   Lo Stato richiesto può chiedere che le deposizioni, le dichiarazioni, gli elementi di prova o qualsiasi informazione, ivi compresi i dati personali, forniti o acquisiti a norma del presente accordo rimangano riservati o siano usati soltanto ad altre condizioni da esso eventualmente specificate. Ove le accetti, lo Stato richiedente soddisfa la richiesta di riservatezza o le altre condizioni specificate.

3.   In via eccezionale uno Stato può, al momento di fornire deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o qualsiasi informazione, ivi compresi i dati personali, può chiedere che lo Stato ricevente fornisca informazioni sull’uso che ne viene fatto.

Articolo 14

Trasporto, conservazione e restituzione degli elementi di prova

1.   Lo Stato richiesto può chiedere che lo Stato richiedente provveda al trasporto e alla conservazione degli elementi di prova forniti a norma del presente accordo in conformità con le condizioni specificate dallo Stato richiesto, comprese le condizioni ritenute necessarie a tutela degli interessi di terzi negli elementi di prova da trasferire.

2.   Lo Stato richiesto può chiedere che lo Stato richiedente restituisca gli elementi di prova forniti a norma del presente accordo in conformità con le condizioni specificate dallo Stato richiesto, una volta che tali elementi siano stati usati per i fini descritti in una richiesta.

3.   Lo Stato richiedente soddisfa una richiesta effettuata a norma dei paragrafi 1 o 2. Laddove siffatta richiesta sia effettuata, lo Stato richiedente non esamina gli elementi di prova senza il preventivo consenso dello Stato richiesto se l’esame pregiudica o rischia di pregiudicare gli elementi in questione.

Articolo 15

Assunzione di deposizioni o dichiarazioni

1.   Lo Stato richiesto assume deposizioni o dichiarazioni. Lo Stato richiesto attua a tal fine misure coercitive, qualora siano necessarie e lo Stato richiedente fornisca allo Stato richiesto informazioni che le giustifichino a norma della legislazione di quest’ultimo Stato.

2.   Lo Stato richiesto si adopera al massimo per rendere possibile la presenza delle persone oggetto della richiesta di assunzione di deposizioni o dichiarazioni durante l’esecuzione della richiesta stessa e per consentire a tali persone di interrogare la persona alla quale si chiede una deposizione o dichiarazione. Qualora siffatto interrogatorio diretto non sia ammesso, dette persone sono autorizzate a sottoporre domande rivolte alla persona alla quale si chiede una deposizione o dichiarazione.

3.   Se una persona alla quale si chiede una deposizione o dichiarazione ai sensi del presente articolo, invoca un diritto di immunità, incapacità o privilegio a norma della legislazione dello Stato richiedente, la deposizione o dichiarazione può comunque essere assunta, a meno che la richiesta includa una dichiarazione dello Stato richiedente secondo cui quando si invoca tale immunità, incapacità o privilegio, la deposizione o la dichiarazione non può essere assunta.

Articolo 16

Audizione mediante videoconferenza

1.   Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può consentire che le autorità competenti assumano dichiarazioni o deposizioni da tale persona mediante videoconferenza, se tale audizione è necessaria per i procedimenti dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente e quello richiesto si consultano, se necessario, al fine di agevolare la risoluzione di problemi giuridici, tecnici o logistici che possono sorgere nell’esecuzione della richiesta.

2.   All’audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni salvo che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non abbiano convenuto diversamente:

a)

l’autorità dello Stato richiesto identifica la persona specificata nella richiesta e la invita ad agevolare la propria comparizione;

b)

l’audizione è condotta direttamente dall’autorità competente dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno e ai principi fondamentali del diritto allo Stato richiesto;

c)

l’autorità dello Stato richiesto è presente all’audizione, se necessario assistita da un interprete, e ne osserva lo svolgimento. Se l’autorità competente dello Stato richiesto ritiene che durante l’audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l’audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

d)

su richiesta dello Stato richiedente, o della persona da ascoltare, lo Stato richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete; e

e)

la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente. Saranno inoltre adottate altre misure necessarie relative alla protezione della persona, concordate tra le autorità dello Stato richiesto e dello Stato richiedente.

Articolo 17

Acquisizione di elementi di prova

1.   Lo Stato richiesto acquisisce elementi di prova. Lo Stato richiesto attua a tal fine misure coercitive, compresi perquisizione e sequestro, qualora siano necessarie e lo Stato richiedente fornisca allo Stato richiesto informazioni che le giustifichino a norma della legislazione di quest’ultimo Stato.

2.   Lo Stato richiesto si adopera al massimo per rendere possibile la presenza delle persone oggetto della richiesta di acquisizione di elementi di prova durante l’esecuzione della richiesta stessa.

Articolo 18

Conti bancari

1.   Lo Stato richiesto conferma se una persona fisica o giuridica oggetto di indagine penale possiede o controlla uno o più conti nelle banche specificate nella richiesta.

2.   Lo Stato richiesto fornisce le registrazioni, i documenti o gli estratti dei conti specificati, le registrazioni delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo sui conti indicati nella richiesta o individuati ai sensi del paragrafo 1, nonché le registrazioni, i documenti o gli estratti relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

3.   Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente nella misura in cui le informazioni sono note alla banca presso cui è depositato il conto.

4.   Lo Stato richiesto può subordinare l’esecuzione di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni che si applicano relativamente alle richieste di acquisizione di elementi di prova.

Articolo 19

Esame di persone, elementi di prova o luoghi

1.   Lo Stato richiesto esamina le persone, gli elementi di prova o i luoghi. Attua a tal fine misure coercitive, qualora siano necessarie e lo Stato richiedente fornisca allo Stato richiesto informazioni che le giustifichino a norma della legislazione di quest’ultimo Stato.

2.   Lo Stato richiesto si adopera al massimo per rendere possibile la presenza delle persone oggetto della richiesta di esame di persone, elementi di prova o luoghi durante l’esecuzione della richiesta stessa.

Articolo 20

Localizzazione o individuazione di persone, elementi di prova o luoghi

Lo Stato richiesto si adopera al massimo per localizzare o individuare persone, elementi di prova o luoghi.

Articolo 21

Produzione di elementi di prova detenuti da autorità legislative, amministrative, giudiziarie o locali

1.   Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente gli elementi di prova detenuti dalle proprie autorità legislative, amministrative, giudiziarie, nonché dalle relative autorità locali e accessibili al pubblico.

2.   Lo Stato richiesto si adopera al massimo per fornire allo Stato richiedente gli elementi di prova, compresi i casellari giudiziari, detenuti dalle proprie autorità legislative, amministrative, giudiziarie, nonché dalle relative autorità locali e non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero disponibili per le sue autorità investigative e responsabili dell’azione penale.

Articolo 22

Consegna di documenti e notifica dell’invito a comparire

1.   Lo Stato richiesto provvede alla consegna di documenti, compresa la consegna di citazioni o altri documenti che richiedono la presenza di una persona dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente, relativi a persone che si trovino nel suo territorio. Lo Stato richiesto informa la persona che si trova nel suo territorio dell’invito a comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente.

2.   Laddove la richiesta riguardi la consegna di un documento che richiede la presenza di una persona dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente, l’autorità centrale dello Stato richiesto riceve detta richiesta almeno cinquanta (50) giorni prima della data di comparizione prevista. In casi urgenti lo Stato richiesto può rinunciare a questo requisito.

3.   Se lo Stato richiedente è a conoscenza del fatto che il destinatario non comprende la lingua nella quale i documenti consegnati o trasmessi ai sensi del paragrafo 1 sono redatti o tradotti, cerca di tradurli, o di tradurre almeno le parti importanti, nella lingua che il destinatario comprende.

4.   I documenti consegnati ai sensi del paragrafo 1 comprendono una dichiarazione in base alla quale il destinatario può ottenere informazioni dall’autorità competente che ha emesso il documento o da altre autorità dello Stato richiedente circa i suoi diritti essenziali e obblighi riguardo al documento.

5.   Nel comunicare l’esito della consegna dei documenti conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, lo Stato richiesto fornisce prova della consegna per mezzo di ricevuta datata e firmata dal destinatario o con dichiarazione dello Stato richiesto che constati l’avvenuta consegna, nonché il luogo, la data e la modalità della stessa. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente, se possibile, della risposta della persona citata o invitata a comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente ai sensi del paragrafo 1.

6.   Una persona che è stata citata o invitata a comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente ai sensi del paragrafo 1, ma che non si presenta dinanzi a tale autorità, non è per questo passibile di sanzione o altre misure coercitive nello Stato richiedente, nonostante eventuali indicazioni contrarie nella richiesta o nei documenti consegnati o trasmessi.

Articolo 23

Salvacondotto

1.   A una persona citata o invitata a comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1:

a)

non sono irrogate pene detentive o altre misure restrittive della libertà personale nel territorio di detto Stato a motivo di comportamenti o condanne precedenti la partenza della persona in questione dallo Stato richiesto; né

b)

le è fatto obbligo di fornire elementi di prova ovvero assistenza a indagini, azioni penali o altri procedimenti, anche giudiziari, diversi da quello specificato nella richiesta.

2.   Se non è possibile fornire il salvacondotto di cui al paragrafo 1, lo Stato richiedente lo specifica nella richiesta o nei documenti consegnati affinché la persona ne sia informata e sia in grado di decidere se comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente.

3.   Il salvacondotto fornito in conformità del paragrafo 1 decade quando:

a)

la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per quindici (15) giorni consecutivi, dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dall’autorità competente o dal giorno in cui non era comparsa dinanzi all’autorità competente alla data prevista, sia rimasta di sua volontà nel territorio dello Stato richiedente; oppure

b)

la persona, dopo aver lasciato lo Stato richiedente, vi sia ritornata di sua volontà.

4.   Se lo Stato richiedente è a conoscenza del fatto che il salvacondotto di cui al paragrafo 1 decade ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e b), ne informa prontamente lo Stato richiesto, laddove tale informazione sia richiesta da quest’ultimo e ritenuta necessaria dallo Stato richiedente.

Articolo 24

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1.   Una persona detenuta nello Stato richiesto la cui presenza nel territorio dello Stato richiedente sia necessaria per una deposizione o per altri fini probatori è trasferita temporaneamente per tali fini nello Stato richiedente, se dà il suo assenso e con l’approvazione dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, ove consentito dalla legge nello Stato richiesto.

2.   Lo Stato richiedente mantiene la persona trasferita ai sensi del paragrafo 1 in stato di detenzione nello Stato richiedente, a meno che lo Stato richiesto non consenta di agire di diversamente.

3.   Lo Stato richiedente rinvia immediatamente la persona trasferita nello Stato richiesto, secondo quanto convenuto in precedenza o diversamente convenuto tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto.

4.   La persona trasferita beneficia di una riduzione della pena irrogata nello Stato richiesto pari al periodo di detenzione scontato nello Stato richiedente.

5.   La persona trasferita nello Stato richiedente ai sensi del presente articolo beneficia del salvacondotto di cui all’articolo 23, paragrafo 1 nello Stato richiedente fino al ritorno nello Stato richiesto, a meno che tale persona acconsenta a deporre o a fornire assistenza in relazione a indagini, azioni penali e altri procedimenti, anche giudiziari, diversi da quello specificato nella richiesta, con il consenso dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

6.   Una persona che non dà il suo assenso ad essere trasferita ai sensi del presente articolo non è, a motivo di ciò, soggetta ad alcuna sanzione né ad alcuna misura coercitiva nello Stato richiedente, a prescindere da qualsiasi dichiarazione in senso opposto nella richiesta.

Articolo 25

Blocco o sequestro e confisca di proventi o strumenti

1.   Lo Stato richiesto fornisce assistenza, nella misura consentita dalle sue leggi, nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca dei proventi o strumenti.

2.   La richiesta di confisca di cui al paragrafo 1 è accompagnata dalla decisione di un giudice o altra autorità giudiziaria che impone la confisca.

3.   Lo Stato richiesto che ha la custodia dei proventi o strumenti può trasferire detti proventi o strumenti, in tutto o in parte, nello Stato richiedente, nella misura consentita dalle leggi dello Stato richiesto e alle condizioni che ritiene appropriate.

4.   Nell’applicare il presente articolo sono rispettati i diritti e gli interessi legittimi dei terzi in buona fede a norma delle leggi dello Stato richiesto.

Articolo 26

Scambio spontaneo di informazioni

1.   Gli Stati membri e il Giappone possono fornirsi reciprocamente, senza richiesta preventiva, informazioni su questioni penali nella misura consentita dalle leggi dello Stato che le fornisce.

2.   Lo Stato che fornisce le informazioni può imporre allo Stato destinatario condizioni per l’uso di tali informazioni. In tal caso lo Stato che fornisce le informazioni notifica preliminarmente allo Stato destinatario la natura delle informazioni che saranno fornite e le condizioni che saranno imposte. Lo Stato destinatario è tenuto a rispettare tali condizioni se le accetta.

Articolo 27

Relazione con altri strumenti

1.   Nessun elemento del presente accordo vieta agli Stati di richiedere o fornire assistenza in conformità di altri accordi internazionali applicabili o ai sensi del diritto interno eventualmente applicabile.

2.   Nessun elemento del presente accordo vieta agli Stati membri e al Giappone di concludere accordi internazionali che confermano, integrano, estendono o precisano le disposizioni dello stesso.

Articolo 28

Consultazioni

1.   Le autorità centrali degli Stati membri e del Giappone tengono, se necessario, consultazioni volte a risolvere eventuali difficoltà riguardo all’esecuzione di una richiesta e a facilitare un’assistenza rapida ed efficace a norma del presente accordo, e possono decidere ove necessario misure a tal fine.

2.   Le parti contraenti tengono, ove opportuno, consultazioni su qualsiasi questione che possa sorgere nell’interpretazione o attuazione del presente accordo.

Articolo 29

Applicazione territoriale

1.   Il presente accordo si applica al territorio del Giappone e, in relazione all’Unione europea:

a)

ai territori degli Stati membri; e

b)

ai territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro o ai paesi che non sono Stati membri nei cui confronti uno Stato membro ha obblighi diversi rispetto alle relazioni esterne, se concordati tra le parti contraenti con uno scambio di note diplomatiche debitamente confermate dallo Stato membro pertinente.

2.   Ciascuna delle parti contraenti può denunciare l’applicazione del presente accordo al territorio o al paese al quale è stata estesa ai sensi del paragrafo 1, lettera b), mediante preavviso scritto di sei mesi all’altra parte contraente per via diplomatica, con debita conferma dello Stato membro pertinente e del Giappone.

Articolo 30

Stato degli allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo. Gli allegati I, II e III possono essere modificati previo reciproco consenso scritto delle parti contraenti senza modificare il presente accordo.

Articolo 31

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti contraenti si scambiano le note diplomatiche attraverso le quali si informano reciprocamente dell’espletamento delle rispettive procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il presente accordo si applica alle richieste di assistenza presentate a decorrere dalla data in cui il presente accordo entra in vigore, a prescindere da che i fatti pertinenti alla richiesta siano stati commessi prima, durante o dopo tale data.

3.   Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all’altra parte contraente; gli effetti di tale denuncia decorrono trascorsi sei mesi dalla data in cui è stata notificata.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO in duplice copia in inglese e giapponese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, e sottoscritto a Bruxelles il tredicesimo giorno di novembre 2009, e a Tokyo, il quindicesimo giorno di dicembre 2009. Il presente accordo è inoltre redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e le parti approvano tali versioni linguistiche tramite uno scambio di note diplomatiche.

Per l’Unione europea

Per il Giappone

ALLEGATO I

AUTORITÀ CENTRALI

Le autorità centrali delle parti contraenti sono le seguenti:

 

Regno del Belgio: Servizio pubblico federale per la giustizia, Dipartimento cooperazione internazionale in materia penale;

 

Repubblica di Bulgaria: ministero della Giustizia;

 

Repubblica ceca:

prima che l’azione sia promossa dinanzi agli organi giurisdizionali (indagini preliminari): Ufficio del procuratore generale della Repubblica ceca;

dopo che l’azione è promossa dinanzi agli organi giurisdizionali (fase del processo penale): ministero della Giustizia della Repubblica ceca;

 

Regno di Danimarca: ministero della Giustizia;

 

Repubblica federale di Germania: Ufficio federale di giustizia;

 

Repubblica di Estonia: ministero della Giustizia;

 

Irlanda: ministero della Giustizia, della Parità e della Riforma legislativa o persona designata dal ministro;

 

Repubblica ellenica: ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti umani;

 

Regno di Spagna: ministero della Giustizia, Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale;

 

Repubblica francese: ministero della Giustizia, Ufficio reciproca assistenza in materia penale, Direzione questioni penali e grazie;

 

Repubblica italiana: ministero della Giustizia, Dipartimento degli affari di giustizia — Direzione generale della giustizia penale;

 

Repubblica di Cipro: ministero della Giustizia e dell’Ordine pubblico;

 

Repubblica di Lettonia:

durante le indagini preliminari fino al perseguimento: Polizia,

durante le indagini preliminari fino alla promozione dell’azione dinanzi agli organi giurisdizionali: Ufficio del procuratore generale,

durante il procedimento: ministero della Giustizia;

 

Repubblica di Lituania:

ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, e

Ufficio del procuratore generale della Repubblica di Lituania;

 

Granducato di Lussemburgo: Procuratore generale;

 

Repubblica di Ungheria:

ministero della Giustizia e dell’ordine pubblico, e

Ufficio del procuratore generale;

 

Repubblica di Malta: Ufficio dell’Attorney general (Procura generale);

 

Regno dei Paesi Bassi: ministero della Giustizia a L’Aia;

 

Repubblica d’Austria: ministero della Giustizia;

 

Repubblica di Polonia:

nella fase preliminare: Ufficio del procuratore generale,

durante il procedimento: ministero della Giustizia;

 

Repubblica portoghese: Ufficio del procuratore generale;

 

Romania: ministero della Giustizia e delle Libertà civili, Direzione generale per la cooperazione, Direzione diritto internazionale e trattati, Divisione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

 

Repubblica di Slovenia: ministero della Giustizia, Direzione della cooperazione internazionale e dell’assistenza giudiziaria internazionale;

 

Repubblica slovacca:

nella fase preliminare: Ufficio del procuratore generale,

durante il procedimento: ministero della Giustizia,

organo ricevente: ministero della Giustizia;

 

Repubblica di Finlandia: ministero della Giustizia;

 

Regno di Svezia: ministero della Giustizia;

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: ministero degli Interni (Autorità centrale del Regno Unito), Agenzia delle entrate fiscali e doganali (HMRC), Procura di Sua Maestà e Servizio del Procuratore fiscale (COPFS);

 

Giappone: ministero della Giustizia e Commissione nazionale per la sicurezza pubblica, oppure le persone da essi designate.

ALLEGATO II

Con riferimento all’articolo 6 del presente accordo, le autorità che sono competenti ai sensi delle leggi degli Stati ad emettere richieste di assistenza a norma del presente accordo sono le seguenti:

 

Regno del Belgio: autorità giudiziarie, nel senso di membri della magistratura responsabili dell’amministrazione della giustizia, giudici istruttori e membri del Dipartimento della procura generale;

 

Repubblica di Bulgaria: Procura generale della Corte suprema di cassazione della Repubblica di Bulgaria nella fase preliminare dei procedimenti penali e tribunali della Repubblica di Bulgaria per i procedimenti penali pendenti in fase processuale;

 

Repubblica ceca: procuratori e tribunali della Repubblica ceca;

 

Regno di Danimarca:

tribunali distrettuali, corti d’appello e corte suprema,

dipartimento della Procura generale, comprendente:

il ministero della Giustizia,

il direttore della Procura generale,

il Procuratore,

i responsabili della polizia.

 

Repubblica federale di Germania:

ministero federale della Giustizia,

Corte di giustizia federale, Karlsruhe,

Procuratore generale della Corte di giustizia federale, Karlsruhe,

Ufficio federale di giustizia,

ministero della Giustizia del Baden-Württemberg, Stoccarda,

ministero della Giustizia e della Protezione dei consumatori dello Stato di Baviera, Monaco,

Dipartimento del Senato per la giustizia, Berlino,

ministero della Giustizia del Land Brandenburg, Potsdam,

Senatore per la giustizia e la costituzione della libera città anseatica di Brema, Brema,

autorità preposta alla giustizia della libera città anseatica di Amburgo, Amburgo,

ministero per la Giustizia, l’Integrazione e l’Europa dell’Assia (Hessen), Wiesbaden,

ministero della Giustizia del Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin,

ministero della Giustizia della Bassa Sassonia, Hannover,

ministero della Giustizia del Land Renania/Nord-Vestfalia, Düsseldorf,

ministero della Giustizia del Land Renania-Palatinato, Magonza,

ministero della Giustizia del Saarland, Saarbrücken,

ministero della Giustizia della Sassonia, Dresda,

ministero della Giustizia del Land Sassonia-Anhalt, Magdeburg,

ministero della Giustizia, Uguaglianza e Integrazione dello Schleswig-Holstein, Kiel,

ministero della Giustizia della Turingia, Erfurt,

corti d’appello regionali,

tribunali regionali,

tribunali locali,

Procuratore generale presso le corti d’appello regionali,

direttori delle procure presso le corti regionali,

Ufficio centrale delle autorità di giustizia per le indagini sui crimini nazionalsocialisti, Ludwigsburg,

Ufficio federale di polizia giudiziaria,

Ufficio centrale del Servizio tedesco per le indagini doganali;

 

Repubblica di Estonia: giudici e procuratori;

 

Irlanda: direttore della Procura generale;

 

Repubblica ellenica: ufficio della Procura presso la Corte di appello;

 

Regno di Spagna: magistrati e giudici dei tribunali penali, e procuratori generali;

 

Repubblica francese:

primi presidenti, presidenti, consiglieri e giudici presso i tribunali penali,

giudici istruttori presso tali tribunali,

membri del pubblico ministero presso tali tribunali, segnatamente:

procuratori e avvocati generali,

sostituti procuratori generali,

procuratori della Repubblica e loro sostituti,

rappresentanti del pubblico ministero presso i tribunali di polizia, e

procuratori della Repubblica presso i tribunali militari;

 

Repubblica italiana:

 

Procuratori:

Direttore della procura generale,

Sostituto procuratore,

Direttore della procura militare,

Sostituto procuratore militare,

Procuratore generale,

Sostituto procuratore generale,

Procuratore militare generale,

Sostituto procuratore militare generale;

 

Giudici:

Giudice di pace,

Giudice istruttore,

Giudice per le indagini preliminari,

Tribunale ordinario,

Tribunale militare,

Corte di assise,

Corte di appello,

Corte di assise di appello,

Tribunale militare di appello,

Corte di Cassazione;

 

Repubblica di Cipro:

Procuratore generale della Repubblica,

Capo della Polizia,

Direttore delle dogane e accise,

membri dell’Unità per la lotta al riciclaggio di capitali (MOKAS), e

altre autorità o persone abilitate ad effettuare indagini e avviare azioni penali nella Repubblica di Cipro;

 

Repubblica di Lettonia: investigatori, procuratori e giudici;

 

Repubblica di Lituania: giudici e procuratori;

 

Granducato di Lussemburgo: autorità giudiziarie, da intendere come membri della magistratura responsabili per l’amministrazione della legge, giudici istruttori, membri della Procura;

 

Repubblica di Ungheria: Procura e tribunali;

 

Repubblica di Malta:

Tribunale di primo grado,

Tribunale dei minorenni,

Tribunale penale e corte di appello penale,

Procuratore generale,

Viceprocuratore generale,

giuristi presso l’ufficio del Procuratore generale,

magistrati.

 

Regno dei Paesi Bassi: membri degli organi giurisdizionali competenti per l’applicazione della legge, giudici istruttori e membri del Dipartimento del pubblico ministero;

 

Repubblica d’Austria: tribunali e procuratori;

 

Repubblica di Polonia: procuratori e tribunali;

 

Repubblica portoghese: uffici del Procuratore nella fase investigativa, giudici istruttori e giudici di primo grado;

 

Romania: tribunali e uffici del Procuratore dei tribunali;

 

Repubblica di Slovenia:

giudici dei tribunali locali,

giudici istruttori,

giudici dei tribunali distrettuali,

giudici delle corti d’appello,

giudici della Corte suprema,

giudici della Corte costituzionale,

procuratori dello Stato a livello distrettuale,

procuratori dello Stato della Corte di appello,

procuratori dello Stato della Corte suprema;

 

Repubblica slovacca: giudici e procuratori;

 

Repubblica di Finlandia:

ministero della Giustizia,

tribunali di primo grado, corti di appello e Corte suprema,

procuratori generali,

autorità di polizia, autorità doganali e funzionari della guardia di frontiera in qualità di autorità per le indagini penali preliminari nelle azioni penali che dipendono dalla legge sulle indagini penali preliminari;

 

Regno di Svezia: tribunali e procuratori;

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: tribunali e procuratori;

 

Giappone: tribunali, giudici presidenti, giudici, procuratori generali, funzionari dell’ufficio del Procuratore generale e funzionari della Polizia giudiziaria.

ALLEGATO III

Con riferimento all’articolo 9 del presente accordo, gli Stati membri e il Giappone accettano le seguenti lingue:

 

Regno del Belgio: olandese, francese e tedesco in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica di Bulgaria: bulgaro in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica ceca: ceco in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Regno di Danimarca: danese in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica federale di Germania: tedesco in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica di Estonia: estone e inglese in tutti i casi.

 

Irlanda: inglese e irlandese in tutti i casi.

 

Repubblica ellenica: greco in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Regno di Spagna: spagnolo in tutti i casi.

 

Repubblica francese: francese in tutti i casi.

 

Repubblica italiana: italiano in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica di Cipro: greco e inglese in tutti i casi.

 

Repubblica di Lettonia: lettone in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica di Lituania: lituano in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Granducato di Lussemburgo: francese e tedesco in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica di Ungheria: ungherese in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica di Malta: maltese in tutti i casi.

 

Regno dei Paesi Bassi: olandese in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica d’Austria: tedesco in tutti i casi e inglese in casi urgenti.

 

Repubblica di Polonia: polacco in tutti i casi.

 

Repubblica portoghese: portoghese in tutti i casi e inglese o francese in casi urgenti.

 

Romania: rumeno, inglese o francese in tutti i casi. Riguardo ai documenti lunghi, la Romania si riserva il diritto, in casi specifici, di richiedere una traduzione in rumeno o di ottenerne una a spese dello Stato richiedente.

 

Repubblica di Slovenia: sloveno e inglese in tutti i casi.

 

Repubblica slovacca: slovacco in tutti i casi.

 

Repubblica di Finlandia: finlandese, svedese e inglese in tutti i casi.

 

Regno di Svezia: svedese, danese o norvegese in tutti i casi, a meno che l’autorità incaricata della domanda disponga altrimenti nei singoli casi.

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: inglese in tutti i casi.

 

Giappone: giapponese in tutti i casi e inglese in casi urgenti. Tuttavia, il Giappone si riserva il diritto, in casi specifici urgenti, di esigere la traduzione in giapponese con riguardo alla domanda dello Stato richiedente che non accetta la traduzione in inglese ai sensi del presente allegato.

ALLEGATO IV

All’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del presente accordo, i termini «uno Stato membro» si riferiscono alla Repubblica portoghese.

All’articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo, i termini «due Stati membri» si riferiscono alla Repubblica d’Austria e alla Repubblica di Ungheria.