ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.347.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom |
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ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA |
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Regolamento (UE) n. 1293/2009 della Commissione, del 23 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 32 ( 1 ) |
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ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA |
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2009/1005/UE |
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2009/1006/UE |
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2009/1007/UE |
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2009/1008/UE |
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2009/1009/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1287/2009 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2009
che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, incombe al Consiglio adottare le misure necessarie per disciplinare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. |
(2) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca e le ripartisce tra gli Stati membri. |
(3) |
Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. |
(4) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca. |
(5) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure menzionate da tale regolamento. |
(6) |
Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2010 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca. |
(7) |
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate conformemente alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (4). |
(8) |
Al fine di ridurre i rigetti in mare, è opportuno istituire un divieto di rigetto selettivo per tutte le specie soggette a contingente, che comporti la proibizione di rigettare in mare le specie soggette a contingente che possono essere legalmente catturate e sbarcate in applicazione della normativa comunitaria in materia di pesca. |
(9) |
Per garantire una fonte di reddito ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2010. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock ittici del Mar Nero, le possibilità di pesca per l’anno 2010 e le condizioni cui è subordinato il loro utilizzo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Nero.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro interessato, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; |
b) |
«Mar Nero»: la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2; |
c) |
«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; |
d) |
«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo. |
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI A ESSE ASSOCIATE
Articolo 4
Limiti di cattura e loro ripartizione
I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:
a) |
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le ridistribuzioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Articolo 6
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie
1. La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
2. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.
Articolo 7
Divieto di rigetto selettivo
Tutte le specie soggette a contingente catturate nell’ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria sulla pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CEE) n. 2847/93 e dal regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 8
Misure tecniche transitorie
Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato II.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
ALLEGATO I
Limiti di cattura e condizioni a essi associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura
Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.
All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
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Bulgaria |
48 (1) |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Romania |
48 (1) |
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CE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
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CE |
12 750 (3) |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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TAC |
Non pertinente |
(1) I rispettivi contingenti saranno ridotte a 38 tonnellate con una corrispondente riduzione del TAC a 76 tonnellate, a meno che dettagliati piani di controllo nazionali siano presentati entro il 15 febbraio 2010 dalle competenti autorità nazionali e accettati dalla Commissione.
(2) La pesca di turbot non è autorizzata prima del 15 febbraio 2010. Qualsiasi cattura accessoria di turbot in altre zone di pesca prima del 15 febbraio 2010 deve essere sbarcata e imputata ai contingenti nazionali.
(3) Può essere pescato solo da navi battenti bandiera della Bulgaria o della Romania.
ALLEGATO II
Misure tecniche transitorie
1. |
Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero. |
2. |
La dimensione minima autorizzata delle maglie delle reti da fondo utilizzate per la pesca del rombo chiodato non deve essere inferiore a 400 mm. |
3. |
La taglia minima di sbarco del rombo chiodato corrisponde a una lunghezza totale di 45 cm, misurata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98. |
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2009 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2009
che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (3), istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca. |
(2) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4), stabilisce misure tecniche fino al 31 dicembre 2009. |
(3) |
Il 4 giugno 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche, inteso a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 e a prevedere misure permanenti riguardo alle misure tecniche transitorie attualmente fissate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. |
(4) |
Dal momento che il regolamento del Consiglio proposto non sarà adottato prima della data di cessazione dell’applicazione delle misure di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, è necessario, per motivi di certezza del diritto e per garantire la conservazione e la gestione adeguate delle risorse marine, prevedere la prosecuzione di tali misure per un periodo transitorio di diciotto mesi. |
(5) |
Al fine di ridurre ulteriormente catture indesiderate, è opportuno estendere a tutte le zone CIEM il divieto di selezione qualitativa di cui al punto 5 ter dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. |
(6) |
È opportuno modificare le misure che recepiscono nella legislazione comunitaria le raccomandazioni stabilite dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) al fine di assicurare la conformità con le raccomandazioni applicabili nel 2010. |
(7) |
Dal momento che l’applicazione delle misure di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 cessa il 1o gennaio 2010, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Misure tecniche transitorie
1. I punti 1, 2, 3 (compresi 3.1-3.2), 4 (compresi 4.1-4.2), 5, 5 ter (compresi 5 ter.1-5 ter.2), 6 (compresi 6.1-6.8), 7 (compresi 7.1-7.5), 8 (compresi 8.1-8.3), 9 (compresi 9.1-9.12), 9 bis (compresi 9 bis.1-9 bis.9), 12 (compresi 12.1-12.2), 15 (compresi 15.1-15.9), 16, 17, 18, 20 e 24 dell’allegato III e le appendici dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 si applicano fino al 30 giugno 2011.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) |
|
b) |
al punto 5 ter, le parole «nel Mare del Nord e nello Skagerrak» sono sostituite da «in tutte le zone CIEM»; |
c) |
il punto 6.3 è sostituito dal testo seguente:
|
d) |
al punto 6 è aggiunto il punto seguente:
|
e) |
al punto 7 nel titolo sono soppresse le parole «nella zona VIa» ed è aggiunto il seguente punto:
|
f) |
al punto 15 le coordinate per l’Hatton Bank e il Logachev Mound si leggono come segue: «Hatton Bank:
Logachev Mound:
|
g) |
al punto 15 è aggiunto il punto seguente:
|
h) |
al punto 24, lettera a), le parole «tra il 15 agosto e il 15 novembre 2009» sono sostituite da «tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 218 dell’11.9.2009, pag. 43.
(3) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(4) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1289/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
44,1 |
MA |
54,7 |
|
TN |
100,3 |
|
TR |
98,9 |
|
ZZ |
74,5 |
|
0707 00 05 |
EG |
155,5 |
JO |
81,7 |
|
MA |
76,4 |
|
TR |
119,9 |
|
ZZ |
108,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
40,2 |
TR |
123,3 |
|
ZZ |
81,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
64,0 |
MA |
52,2 |
|
TR |
56,1 |
|
ZA |
81,6 |
|
ZZ |
63,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
63,7 |
TR |
65,0 |
|
ZZ |
64,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
37,9 |
IL |
76,2 |
|
TR |
77,0 |
|
ZZ |
63,7 |
|
0805 50 10 |
EG |
78,0 |
TR |
72,2 |
|
ZZ |
75,1 |
|
0808 10 80 |
CA |
71,9 |
CN |
96,6 |
|
MK |
23,6 |
|
US |
94,7 |
|
ZZ |
71,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
47,6 |
US |
148,3 |
|
ZZ |
98,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2009
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2010
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2010
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
2,44 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
29,58 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
18,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
18,00 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
29,58 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
15.12.2009-22.12.2009
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1291/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del 30 novembre 2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole (2) ha fissato i limiti di dimensione economica delle aziende e il numero delle aziende contabili ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1217/2009. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (3) ha introdotto un nuovo concetto di 'dimensione economica', ora espressa in euro, e ha modificato alcuni altri criteri della tipologia. |
(3) |
A seguito della modifica apportata dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (4), occorre tenere conto delle circoscrizioni della Bulgaria e della Romania. Per maggiore precisione è necessario apportare alcune modifiche aggiuntive al regolamento (CEE) n. 1859/82. Per motivi di chiarezza, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1859/82 e sostituirlo con il presente regolamento. |
(4) |
La scelta delle aziende contabili in ciascuna circoscrizione deve essere effettuata in modo uniforme e a tale scopo è necessario che siano stabilite le modalità di attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1217/2009. |
(5) |
Le aziende agricole da analizzare nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola rientrano nel campo di osservazione delle indagini sulla struttura e dei censimenti comunitari o nazionali delle aziende agricole. |
(6) |
I dati disponibili per elaborare i piani di selezione delle aziende (piano di selezione) per ciascun esercizio contabile e la diversa situazione dell'agricoltura nei vari Stati membri richiedono l'adozione di limiti di dimensione economica diversi a seconda degli Stati membri, e in alcuni casi anche a seconda delle circoscrizioni. |
(7) |
L'esperienza mostra che il funzionamento della rete di dati è più facile se il numero delle aziende contabili selezionate per circoscrizione può variare del 20% in più o in meno, purché ciò non comporti una riduzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro. |
(8) |
Per agevolare la gestione finanziaria di tale misura, nel regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, è inserito un limite per Stato membro del numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario (5). Per maggiore chiarezza e coerenza, è opportuno che questo elemento sia contenuto nel presente regolamento. È opportuno consentire una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi. |
(9) |
È opportuno che il piano di selezione comporti un numero minimo di elementi che consentano di giudicarne la validità sotto il profilo degli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola. |
(10) |
Ai fini del piano di selezione è necessario che il campo di indagine sia stratificato sulla base delle circoscrizioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1217/2009 e delle classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica definite nel regolamento (CE) n. 1242/2008. |
(11) |
È opportuno che il piano di selezione sia predisposto prima dell'inizio del corrispondente esercizio contabile, in modo che possa essere approvato prima di essere utilizzato per la selezione delle aziende contabili. Per l'esercizio contabile 2010, tuttavia, gli Stati membri hanno bisogno di un periodo di tempo più lungo per l'elaborazione del piano di selezione, perché non tutte le fonti di riferimento necessarie sono disponibili con sufficiente anticipo. Per la notifica del piano di selezione relativo al suddetto esercizio contabile è pertanto opportuno prevedere una scadenza diversa. |
(12) |
Dal momento che il regolamento (CE) n. 1242/2008 si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2010, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dallo stesso esercizio contabile. |
(13) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«azienda»: un'unità tecnico-economica, quale definita nell'ambito delle indagini e dei censimenti agricoli comunitari; |
b) |
«tipologia»: la tipologia comunitaria per le aziende agricole quale stabilita dal regolamento (CE) n. 1242/2008. |
Articolo 2
Limiti di dimensione economica
Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009 per l'esercizio contabile 2010 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio 2010 e il 1o luglio 2010) e per gli esercizi successivi è così fissato:
— |
: |
Belgio |
: |
25 000 EUR |
— |
: |
Bulgaria |
: |
2 000 EUR |
— |
: |
Repubblica ceca |
: |
8 000 EUR |
— |
: |
Danimarca |
: |
15 000 EUR |
— |
: |
Germania |
: |
25 000 EUR |
— |
: |
Estonia |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Irlanda |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Grecia |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Spagna |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Francia |
: |
25 000 EUR |
— |
: |
Italia |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Cipro |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Lettonia |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Lituania |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Lussemburgo |
: |
25 000 EUR |
— |
: |
Ungheria |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Malta |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Paesi Bassi |
: |
25 000 EUR |
— |
: |
Austria |
: |
8 000 EUR |
— |
: |
Polonia |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Portogallo |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Romania |
: |
2 000 EUR |
— |
: |
Slovenia |
: |
4 000 EUR |
— |
: |
Slovacchia |
: |
15 000 EUR |
— |
: |
Finlandia |
: |
8 000 EUR |
— |
: |
Svezia |
: |
15 000 EUR |
— |
: |
Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord) |
: |
25 000 EUR |
— |
: |
Regno Unito (solo Irlanda del Nord) |
: |
15 000 EUR |
Articolo 3
Numero di aziende contabili
Il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è quello fissato nell'allegato.
Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può variare fino al 20% in più o in meno rispetto al numero che figura nell'allegato, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.
Articolo 4
Piano di selezione
Il piano di selezione delle aziende contabili garantisce la rappresentatività dell'insieme delle aziende contabili.
Esso comprende:
a) |
gli elementi su cui si fonda, cioè:
|
b) |
la distribuzione delle aziende nel campo di indagine per tipo di classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica definite nella tipologia (corrispondente almeno ai tipi principali) e |
c) |
il numero di aziende contabili da selezionare per ciascuno strato. |
Articolo 5
Notifica
Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione il piano di cui all'articolo 4, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui esso si riferisce.
Tuttavia, per l'esercizio contabile 2010 il piano è notificato almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio contabile.
La notifica è effettuata per via elettronica attraverso i sistemi di informazione che la Commissione o gli Stati membri mettono a disposizione delle competenti autorità.
La forma e il contenuto delle informazioni da notificare è conforme ai modelli messi a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi di informazione. Detti modelli e i metodi da utilizzare sono adattati e aggiornati previa informazione del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola.
I dati che formano oggetto delle notifiche sono inseriti nei sistemi d'informazione e aggiornati sotto la responsabilità delle competenti autorità degli Stati membri, nel rispetto dei diritti di accesso da queste concessi.
Articolo 6
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2010.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(2) GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5.
(3) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.
(4) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Denominazione delle circoscrizioni |
Numero di aziende contabili per esercizio contabile |
|
BELGIO |
|
341 |
Vlaanderen |
720 |
342 |
Bruxelles-Brussel |
— |
343 |
Wallonie |
480 |
Totale Belgio |
1 200 |
|
|
BULGARIA |
|
831 |
Северозападен, (Severozapaden) |
346 |
832 |
Северен централен, (Severen tsentralen) |
358 |
833 |
Североизточен, (Severoiztochen) |
373 |
834 |
Югозападен, (Yugozapaden) |
335 |
835 |
Южен централен, (Yuzhen tsentralen) |
394 |
836 |
Югоизточен, (Yugoiztochen) |
396 |
Totale Bulgaria |
2 202 |
|
745 |
REPUBBLICA CECA |
1 417 |
370 |
DANIMARCA |
2 150 |
|
GERMANIA |
|
010 |
Schleswig-Holstein |
565 |
020 |
Hamburg |
97 |
030 |
Niedersachsen |
1 307 |
040 |
Bremen |
— |
050 |
Nordrhein-Westfalen |
1 010 |
060 |
Hessen |
558 |
070 |
Rheinland-Pfalz |
887 |
080 |
Baden-Württemberg |
1 190 |
090 |
Bayern |
1 678 |
100 |
Saarland |
90 |
110 |
Berlin |
— |
112 |
Brandenburg |
284 |
113 |
Mecklenburg-Vorpommern |
268 |
114 |
Sachsen |
313 |
115 |
Sachsen-Anhalt |
270 |
116 |
Thüringen |
283 |
Totale Germania |
8 800 |
|
755 |
ESTONIA |
658 |
380 |
IRLANDA |
1 300 |
|
GRECIA |
|
450 |
Macedonia-Tracia |
2 000 |
460 |
Epiro-Peloponneso-Isole ionie |
1 350 |
470 |
Tessaglia |
700 |
480 |
Grecia continentale, Isole dell'Egeo, Creta |
1 450 |
Totale Grecia |
5 500 |
|
|
SPAGNA |
|
500 |
Galicia |
450 |
505 |
Asturias |
190 |
510 |
Cantabria |
150 |
515 |
País Vasco |
352 |
520 |
Navarra |
316 |
525 |
La Rioja |
244 |
530 |
Aragón |
676 |
535 |
Cataluña |
664 |
540 |
Illes Balears |
180 |
545 |
Castilla y León |
950 |
550 |
Madrid |
190 |
555 |
Castilla-La Mancha |
900 |
560 |
Comunidad Valenciana |
638 |
565 |
Murcia |
348 |
570 |
Extremadura |
718 |
575 |
Andalucía |
1 504 |
580 |
Canarias |
230 |
Totale Spagna |
8 700 |
|
|
FRANCIA |
|
121 |
Île-de-France |
210 |
131 |
Champagne-Ardenne |
380 |
132 |
Picardie |
270 |
133 |
Haute-Normandie |
170 |
134 |
Centre |
410 |
135 |
Basse-Normandie |
240 |
136 |
Bourgogne |
360 |
141 |
Nord-Pas-de-Calais |
290 |
151 |
Lorraine |
240 |
152 |
Alsace |
200 |
153 |
Franche-Comté |
220 |
162 |
Pays de la Loire |
460 |
163 |
Bretagne |
480 |
164 |
Poitou-Charentes |
370 |
182 |
Aquitaine |
550 |
183 |
Midi-Pyrénées |
490 |
184 |
Limousin |
230 |
192 |
Rhône-Alpes |
480 |
193 |
Auvergne |
380 |
201 |
Languedoc-Roussillon |
430 |
203 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
440 |
204 |
Corse |
170 |
Totale Francia |
7 470 |
|
|
ITALIA |
|
221 |
Valle d'Aosta |
159 |
222 |
Piemonte |
598 |
230 |
Lombardia |
657 |
241 |
Trentino |
279 |
242 |
Alto Adige |
262 |
243 |
Veneto |
741 |
244 |
Friuli-Venezia Giulia |
549 |
250 |
Liguria |
559 |
260 |
Emilia-Romagna |
857 |
270 |
Toscana |
635 |
281 |
Marche |
493 |
282 |
Umbria |
512 |
291 |
Lazio |
550 |
292 |
Abruzzo |
444 |
301 |
Molise |
359 |
302 |
Campania |
597 |
303 |
Calabria |
479 |
311 |
Puglia |
748 |
312 |
Basilicata |
430 |
320 |
Sicilia |
672 |
330 |
Sardegna |
557 |
Totale Italia |
11 137 |
|
740 |
CIPRO |
500 |
770 |
LETTONIA |
1 000 |
775 |
LITUANIA |
1 000 |
350 |
LUSSEMBURGO |
450 |
|
UNGHERIA |
|
760 |
Közép-Magyarország |
166 |
761 |
Közép-Dunántúl |
187 |
762 |
Nyugat-Dunántúl |
228 |
763 |
Dél-Dunántúl |
260 |
764 |
Észak- Magyarország |
209 |
765 |
Észak-Alföld |
380 |
766 |
Dél-Alföld |
470 |
Totale Ungheria |
1 900 |
|
780 |
MALTA |
536 |
360 |
PAESI BASSI |
1 500 |
660 |
AUSTRIA |
2 000 |
|
POLONIA |
|
785 |
Pomorze and Mazury |
1 860 |
790 |
Wielkopolska e Śląsk |
4 350 |
795 |
Mazowsze e Podlasie |
4 490 |
800 |
Małopolska e Pogórze |
1 400 |
Totale Polonia |
12 100 |
|
|
PORTOGALLO |
|
615 |
Norte e Centro |
1 233 |
630 |
Ribatejo e Oeste |
351 |
640 |
Alentejo e Algarve |
399 |
650 |
Açores e Madeira |
317 |
Totale Portogallo |
2 300 |
|
|
ROMANIA |
|
840 |
Nord-Est |
852 |
841 |
Sud-Est |
1 074 |
842 |
Sud-Muntenia |
1 008 |
843 |
Sud-Vest-Oltenia |
611 |
844 |
Vest |
703 |
845 |
Nord-Vest |
825 |
846 |
Centru |
834 |
847 |
București-Ilfov |
93 |
Totale Romania |
6 000 |
|
820 |
SLOVENIA |
908 |
810 |
SLOVACCHIA |
523 |
|
FINLANDIA |
|
670 |
Etelä-Suomi |
461 |
680 |
Sisä-Suomi |
251 |
690 |
Pohjanmaa |
221 |
700 |
Pohjois-Suomi |
167 |
Totale Finlandia |
1 100 |
|
|
SVEZIA |
|
710 |
Pianure della Svezia centromeridionale |
637 |
720 |
Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale |
258 |
730 |
Zone della Svezia settentrionale |
130 |
Totale Svezia |
1 025 |
|
|
REGNO UNITO |
|
411 |
England — North Region |
420 |
412 |
England — East Region |
650 |
413 |
England — West Region |
430 |
421 |
Wales |
300 |
431 |
Scotland |
380 |
441 |
Northern Ireland |
320 |
Totale Regno Unito |
2 500 |
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1292/2009 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2009
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 675/2009, (CE) n. 676/2009 e (CE) n. 677/2009 recanti apertura di gare relative alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi, alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi e alla riduzione del dazio all’importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi, per quanto riguarda la data di chiusura della gara
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 675/2009 (2), (CE) n. 676/2009 (3) e (CE) n. 677/2009 (4) hanno aperto gare relative alla riduzione del dazio di cui al l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 rispettivamente per il sorgo importato in Spagna, per il granturco importato in Spagna e per il granturco importato in Portogallo. |
(2) |
Tra la data di apertura delle gare e il 17 novembre 2009 il quantitativo di granturco importato in Spagna che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto, diminuito dei quantitativi di prodotti di sostituzione dei cereali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (5), copre solo il 13 % del contingente. Il quantitativo di sorgo importato in Spagna che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto è trascurabile. Il quantitativo di granturco importato in Portogallo che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto copre solo il 13 % del contingente. Tenuto conto della situazione del mercato in Spagna e in Portogallo, se le gare restano aperte solo fino al 17 dicembre 2009 non sarà possibile importare quantitativi sufficienti a coprire i contingenti. |
(3) |
Occorre pertanto prolungare le gare relative alla riduzione del dazio all’importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo fino alla fine di maggio 2010 per consentire la completa utilizzazione dei contingenti d’importazione. |
(4) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 675/2009, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 676/2009 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 677/2009, le gare rimangono aperte fino al 27 maggio 2010.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 28 maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2009.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 5.
(3) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.
(4) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 7.
(5) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1293/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 32
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
L'8 ottobre 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio — Classificazione delle emissioni di diritti, nel seguito «Modifica allo IAS 32». La Modifica allo IAS 32 chiarisce come contabilizzare taluni diritti quando gli strumenti emessi sono denominati in una valuta diversa da quella funzionale dell'emittente. Se tali strumenti sono offerti proporzionalmente a tutti gli azionisti per un importo fisso di disponibilità liquide, è opportuno che siano classificati come strumenti rappresentativi di capitale anche se il loro prezzo di esercizio è denominato in una valuta diversa da quella funzionale dell'emittente. |
(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che la Modifica allo IAS 32 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, il Principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano la Modifica allo IAS 32 che figura nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 gennaio 2010.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 32 |
Modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio |
«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB www.iasb.org».
CLASSIFICAZIONE DELLE EMISSIONI DI DIRITTI
Modifica allo IAS 32
Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio
Si modificano i paragrafi 11 e 16. È aggiunto il paragrafo 97E.
DEFINIZIONI (VEDERE ANCHE PARAGRAFI AG3-AG23)
11 |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
… Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:
|
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Passività e capitale (vedere inoltre paragrafi AG13–AG14J e AG25–AG29A)
16 |
Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni a) e b) di seguito sono soddisfatte:
Un'obbligazione contrattuale … |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
97E |
I paragrafi 11 e 16 sono stati modificati da Classificazione delle emissioni di diritti pubblicato nell'ottobre del 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o febbraio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/26 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2009
recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale — Finanziamento di progetti nel settore dell’energia nel quadro del Piano europeo di ripresa economica
(2009/1005/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare i punti 21 e 22, primo e secondo paragrafo, e il punto 23,
vista la proposta modificata della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
In occasione della riunione di concertazione sul bilancio del 18 novembre 2009, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato le modalità per un finanziamento supplementare, nel quadro del Piano europeo di ripresa economica, di progetti nei settori dell’energia e di Internet a banda larga nonché di investimenti destinati a rafforzare le operazioni relative alle «nuove sfide» individuate nel contesto della valutazione della riforma a medio termine del 2003 della politica agricola comune («verifica dello stato di salute») (2). Detto finanziamento necessita una revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, conformemente ai punti 21, 22 e 23 dell’accordo interistituzionale, in modo tale da aumentare di 1 779 000 000 di EUR a prezzi correnti il massimale degli stanziamenti di impegno a titolo della sottorubrica 1a per l’esercizio 2010. |
(2) |
L’aumento del massimale a titolo della sottorubrica 1a per l’esercizio 2010 sarà interamente compensato da una riduzione dei massimali degli stanziamenti di impegno a titolo delle rubriche 1a, 1b, 2, 3a e 5 per l’esercizio 2009 nonché dei massimali degli stanziamenti di impegno a titolo delle rubriche 1a, 2 e 5 per l’esercizio 2010. |
(3) |
Per mantenere un congruo rapporto tra impegni e pagamenti, saranno riveduti i massimali annuali degli stanziamenti di pagamento. Tale revisione sarà finanziariamente neutra. |
(4) |
L'allegato I all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza (3), |
DECIDONO:
Articolo unico
L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 17 dicembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
H. LINDBLAD
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) COM(2008) 0800, COM(2008) 0859, COM(2009) 0171 e GU L 132 del 29.5.2009, pag. 8.
(3) A tal fine, le cifre risultanti da tale accordo sono convertite in prezzi 2004.
ALLEGATO
QUADRO FINANZIARIO 2007-2013
(milioni di EUR — prezzi costanti 2004) |
||||||||||
STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Totale 2007-2013 |
||
|
50 865 |
53 262 |
55 879 |
56 435 |
55 400 |
56 866 |
58 256 |
386 963 |
||
|
8 404 |
9 595 |
12 018 |
12 580 |
11 306 |
12 122 |
12 914 |
78 939 |
||
|
42 461 |
43 667 |
43 861 |
43 855 |
44 094 |
44 744 |
45 342 |
308 024 |
||
|
51 962 |
54 685 |
51 023 |
53 238 |
52 528 |
51 901 |
51 284 |
366 621 |
||
di cui: spese correlate al mercato e pagamenti diretti |
43 120 |
42 697 |
42 279 |
41 864 |
41 453 |
41 047 |
40 645 |
293 105 |
||
|
1 199 |
1 258 |
1 375 |
1 503 |
1 645 |
1 797 |
1 988 |
10 765 |
||
|
600 |
690 |
785 |
910 |
1 050 |
1 200 |
1 390 |
6 625 |
||
|
599 |
568 |
590 |
593 |
595 |
597 |
598 |
4 140 |
||
|
6 199 |
6 469 |
6 739 |
7 009 |
7 339 |
7 679 |
8 029 |
49 463 |
||
|
6 633 |
6 818 |
6 816 |
6 999 |
7 255 |
7 400 |
7 610 |
49 531 |
||
|
419 |
191 |
190 |
|
|
|
|
800 |
||
STANZIAMENTI DI IMPEGNO TOTALI |
117 277 |
122 683 |
122 022 |
125 184 |
124 167 |
125 643 |
127 167 |
864 143 |
||
in percentuale dell'RNL |
1,08 % |
1,09 % |
1,06 % |
1,06 % |
1,03 % |
1,02 % |
1,01 % |
1,048 % |
||
STANZIAMENTI DI PAGAMENTO TOTALI |
115 142 |
119 805 |
109 091 |
119 245 |
116 884 |
120 575 |
119 784 |
820 526 |
||
in percentuale dell'RNL |
1,06 % |
1,06 % |
0,95 % |
1,01 % |
0,97 % |
0,98 % |
0,95 % |
1,00 % |
||
Margine disponibile |
0,18 % |
0,18 % |
0,29 % |
0,23 % |
0,27 % |
0,26 % |
0,29 % |
0,24 % |
||
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
(1) Le spese per le pensioni incluse al di sotto del massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, entro il limite di 500000000 di EUR a prezzi 2004 per il periodo 2007-2013.
24.12.2009 |
IT |
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L 347/28 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2009
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2009/1006/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visti il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L'ambito di applicazione del FEG è stato esteso per includere le richieste presentate a partire dal 1o maggio 2009 al fine di includere il sostegno per i lavoratori in esubero a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale. |
(3) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti dell'importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
(4) |
Il 5 giugno 2009 la Svezia ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG relativamente a licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la richiesta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 9 839 674 EUR. |
(5) |
Il 9 luglio 2009 l'Austria ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG relativamente a licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la richiesta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 5 705 635 EUR. |
(6) |
Il 4 agosto 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta di mobilitazione del FEG relativamente a licenziamenti nel settore dell'edilizia. Essendo la richiesta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 386 114 EUR. |
(7) |
Pertanto si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alle richieste presentate dalla Svezia, dall'Austria e dai Paesi Bassi, |
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio finanziario 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato in modo da fornire l'importo di 15 931 423 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 17 dicembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
H. LINDBLAD
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/29 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2009
concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità, in conformità del punto 27 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2009/1007/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 27, quinto paragrafo,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti a titolo della sottorubrica 1a, in occasione della riunione di concertazione del 18 novembre 2009, i due rami dell'autorità di bilancio hanno convenuto l'attivazione dello strumento di flessibilità al fine di integrare, oltre i massimali della sottorubrica 1a, il finanziamento previsto nel bilancio 2010 di:
— |
120 000 000 di EUR per il finanziamento di progetti nel settore energetico nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, |
— |
75 000 000 di EUR per la disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy, |
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, lo strumento di flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 195 000 000 di EUR in stanziamenti di impegno a titolo della sottorubrica 1a.
Tale importo è utilizzato per integrare il finanziamento di:
— |
120 000 000 di EUR per il finanziamento di progetti nel settore energetico nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, |
— |
75 000 000 di EUR per la disattivazione della centrale di Kozloduy. |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 17 dicembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
H. LINDBLAD
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2009
che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2009/1008/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009, la Repubblica di Lettonia (la «Lettonia») ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il soggetto debitore dell’IVA alle autorità fiscali. |
(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 22 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 24 settembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
(3) |
Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. È stata pertanto introdotta una disposizione particolare nella legislazione lettone in materia di IVA che stabilisce che, per le transazioni relative al legname, il debitore dell’imposta è il soggetto passivo a favore del quale è effettuata la cessionedi beni o la prestazione di servizi imponibile. |
(4) |
La misura deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE che prevede che, nel quadro del regime interno, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. |
(5) |
Tale misura è già stata autorizzata con l’atto di adesione del 2003 (2), segnatamente nell’allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b), e con la decisione 2006/42/CE del 24 gennaio 2006 (3) a norma della sesta direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), allora applicabile. |
(6) |
La Commissione si rende conto che la situazione di diritto e di fatto che giustificava l’attuale applicazione della misura di deroga di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato. |
(7) |
La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a continuare a designare il beneficiario come soggetto debitore dell’IVA nell’ambito di transazioni relative al legname.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(3) GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31.
(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2009
che nomina il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 26 giugno 2011 al 30 giugno 2015
(2009/1009/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2, primo comma,
considerando che è opportuno nominare il segretario generale del Consiglio per il periodo dal 26 giugno 2011 al 30 giugno 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Uwe CORSEPIUS è nominato segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 26 giugno 2011 al 30 giugno 2015.
Articolo 2
La presente decisione è notificata al sig. Uwe CORSEPIUS a cura del presidente del Consiglio.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. CARLGREN