ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.312.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 312

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
27 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1139/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1140/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1141/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1142/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 17 ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1143/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (DOP)]

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1144/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ( 1 )

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1145/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante divieto di pesca degli squali pelagici nelle zone V, VI, VII, VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

38

 

 

Regolamento (CE) n. 1146/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

40

 

 

Regolamento (CE) n. 1147/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

42

 

 

Regolamento (CE) n. 1148/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, relativo alle offerte comunicate per l’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009

43

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà ( 1 )

44

 

*

Direttiva 2009/146/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l’estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive ( 1 )

55

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/851/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell’attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori [notificata con il numero C(2009) 9105]  ( 1 )

56

 

 

2009/852/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti [notificata con il numero C(2009) 9083]  ( 1 )

59

 

 

2009/853/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2009, che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futura affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Francia in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 9254]

71

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2009/854/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante modifica dell’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

73

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In questo contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto reale.

(2)

La decisione 91/373/CEE del Consiglio, dell’8 luglio 1991, concernente la conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad una garanzia di credito per assicurare l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in Unione sovietica (1), e il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l’esportazione di prodotti agricoli ed alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia in Unione Sovietica (2), facevano fronte ad una situazione temporanea e hanno pertanto cessato di avere effetto.

(3)

Il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia all’Unione europea (3), è stato incorporato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), e, di conseguenza, ha cessato di avere effetto.

(4)

La decisione 96/620/CE del Consiglio, del 1o ottobre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1o gennaio 1994, l’importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all’importazione nella Comunità di olio d’oliva non trattato originario del Marocco (5), dava applicazione ad un accordo successivamente sostituito e la decisione 2002/958/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per l’importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro (6), era di carattere temporaneo. Tali atti hanno pertanto cessato di avere effetto.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del 14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d’America (7), è stato adottato nel contesto di una controversia commerciale con gli Stati Uniti d’America, nel frattempo risolta. Pertanto, detto regolamento non ha più alcuna valenza pratica.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di carni della specie bovina disossate, secche (8), era di carattere temporaneo e ha pertanto cessato di avere effetto.

(7)

Le seguenti misure riguardanti alcuni Stati sono diventate obsolete in seguito all’adesione di tali Stati all’Unione europea: i) decisione 85/211/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1985, concernente la conclusione dello scambio di lettere che proroga l’accordo relativo al punto 2 dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania in materia di scambi nel settore ovino e caprino (9); ii) decisione 93/722/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (10); iii) decisione 93/724/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (11); iv) decisione 93/726/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (12); v) regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell’Ungheria e della Romania (13); vi) regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l’Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull’istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (14); vii) regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall’altra (15); viii) regolamento (CE) n. 2658/98 del Consiglio, del 19 gennaio 1998, concernente l’approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria relativo a talune modalità d’importazione per i prodotti agricoli (16); ix) decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea e dell’esito dei negoziati dell’Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore (17); x) regolamento (CE) n. 1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’applicazione di misure specifiche per l’importazione di succhi e mosti d’uva originari di Cipro (18); xi) regolamento (CE) n. 678/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d’Ungheria e la Romania, dall’altro, relativi a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose (19); xii) decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell’Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente (20); xiii) regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo europeo con la Lituania (21); xiv) decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (22); xv) decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (23); xvi) decisione 2003/463/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (24); xvii) decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (25); xviii) decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (26); xix) decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (27); xx) decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (28); xxi) decisione 2004/484/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (29).

(8)

A fini di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare i suddetti regolamenti e le suddette decisioni obsoleti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 599/91, (CE) n. 933/95, (CE) n. 3093/95, (CE) n. 1926/96, (CE) n. 410/97, (CE) n. 1804/98, (CE) n. 2658/98, (CE) n. 1037/1999, (CE) n. 2249/1999, (CE) n. 678/2001 e (CE) n. 1361/2002 e le decisioni 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE, 93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE, 2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE e 2004/484/CE.

2.   L’abrogazione dei regolamenti e delle decisioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base ai regolamenti e alle decisioni di cui sopra.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 202 del 25.7.1991, pag. 39.

(2)  GU L 67 del 14.3.1991, pag. 21.

(3)  GU L 334 del 30.12.1995, pag. 1.

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(5)  GU L 277 del 30.10.1996, pag. 35.

(6)  GU L 333 del 10.12.2002, pag. 21.

(7)  GU L 233 del 20.8.1998, pag. 1.

(8)  GU L 275 del 26.10.1999, pag. 2.

(9)  GU L 96 del 3.4.1985, pag. 30.

(10)  GU L 337 del 31.12.1993, pag. 11.

(11)  GU L 337 del 31.12.1993, pag. 93.

(12)  GU L 337 del 31.12.1993, pag. 177.

(13)  GU L 96 del 28.4.1995, pag. 1.

(14)  GU L 254 dell’8.10.1996, pag. 1.

(15)  GU L 62 del 4.3.1997, pag. 5.

(16)  GU L 336 dell’11.12.1998, pag. 1.

(17)  GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

(18)  GU L 127 del 21.5.1999, pag. 5.

(19)  GU L 94 del 4.4.2001, pag. 1.

(20)  GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1.

(21)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

(22)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(23)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.

(24)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 31.

(25)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(26)  GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

(27)  GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

(28)  GU L 152 del 20.6.2003, pag. 22.

(29)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 78.


27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della ristrutturazione del settore lattiero-caseario nella Comunità, l'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (2), dà agli Stati membri la facoltà di accordare un'indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera e di alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate.

(2)

Per incoraggiare ulteriormente la necessaria ristrutturazione del settore, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte, previsto dall'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sia calcolato in base alla quota nazionale previa detrazione delle quote individuali riscattate in virtù dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a condizione che le quote liberate rimangano nella riserva nazionale nel corso dell'anno considerato.

(3)

Data la necessità di rafforzare gli strumenti finanziari per l'ulteriore ristrutturazione del settore, è opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare per la ristrutturazione le entrate supplementari generate grazie a questo nuovo metodo di calcolo.

(4)

È opportuno applicare questo metodo di calcolo in via temporanea, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, onde limitare la misura allo stretto necessario.

(5)

A norma dell'articolo 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure in caso di turbativa dei mercati di determinati prodotti agricoli, qualora i prezzi sul mercato interno aumentino o diminuiscano sensibilmente. Tale articolo non contempla tuttavia il latte e i prodotti lattiero-caseari.

(6)

Di fronte alle gravi difficoltà del mercato lattiero e alla crescente volatilità dei prezzi risulta appropriato ampliare la portata dell'articolo 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007 al latte e ai prodotti lattiero-caseari, dando così alla Commissione la possibilità di reagire prontamente e con flessibilità alle eventuali turbative del mercato.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1)

l'articolo 78 è così modificato:

a)

dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali per le consegne confluite nella riserva nazionale in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a decorrere dal 30 novembre 2009 e conservate nella medesima riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo di dodici mesi.»;

b)

dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   La differenza tra l'importo del prelievo sulle eccedenze risultante dall'applicazione del paragrafo 1 bis e quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1, primo comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.»;

2)

all'articolo 79 è aggiunto il seguente comma:

«Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell'articolo 78, paragrafo 1 bis.1»;

3)

all'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del 22 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


27.11.2009   

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L 312/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

37,9

MK

54,6

TR

61,2

ZZ

51,2

0707 00 05

MA

52,9

TR

76,1

ZZ

64,5

0709 90 70

MA

40,4

TR

124,9

ZZ

82,7

0805 20 10

MA

67,6

ZZ

67,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

48,0

HR

67,0

MA

63,0

TR

74,1

ZZ

63,0

0805 50 10

AR

64,7

TR

68,8

ZZ

66,8

0808 10 80

AU

142,2

CA

105,6

CN

108,9

MK

20,3

US

97,5

XS

24,5

ZA

115,0

ZZ

87,7

0808 20 50

CN

68,5

TR

91,0

US

163,7

ZZ

107,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.11.2009   

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L 312/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 17

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 27 novembre 2008 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’Interpretazione IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide (di seguito «IFRIC 17»). L’IFRIC 17 è un’interpretazione che fornisce chiarimenti e orientamenti in merito al trattamento contabile delle distribuzioni di attività non rappresentate da disponibilità liquide ai soci di un’entità.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 17 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L’adozione dell’IFRIC 17 comporta di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e all’International Accounting Standard (IAS) 10, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1)

L’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide viene inserita come indicato all’allegato del presente regolamento;

2)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

3)

l’International Accounting Standard (IAS) 10 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano l’IFRIC 17 e le modifiche all’IFRS 5 e allo IAS 10 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 ottobre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 17

Interpretazione IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC 17

Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide

RIFERIMENTI

IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008)

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel maggio 2008)

PREMESSA

1

Talvolta un’entità distribuisce come dividendi attività diverse dalle disponibilità liquide (attività non rappresentate da disponibilità liquide) ai propri soci (1) nella loro capacità di azionisti. In tali circostanze, una entità può anche offrire ai propri soci la possibilità di ricevere attività non rappresentate da disponibilità liquide in alternativa ai contanti. L’IFRIC ha ricevuto delle richieste di fornire indicazioni su come una entità dovrebbe trattare contabilmente tali distribuzioni.

2

Gli International Financial Reporting Standard (IFRS) non contengono una guida su come una entità deve valutare le distribuzioni ai propri soci (tali distribuzioni sono comunemente definite dividendi). Lo IAS 1 richiede che una entità debba esporre nel bilancio i dettagli dei dividendi rilevati come distribuzioni ai soci nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note al bilancio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3

La presente Interpretazione si applica ai seguenti tipi di distribuzioni unilaterali di attività da parte di una entità ai propri soci nella loro capacità di azionisti:

(a)

distribuzioni di attività non rappresentate da disponibilità liquide (per esempio, elementi di immobili, impianti e macchinari, attività aziendali come definite nell’IFRS 3, interessenze partecipative in altra entità o gruppi in dismissione secondo la definizione di cui all’IFRS 5); e

(b)

distribuzioni che offrono ai soci la possibilità di ricevere attività non rappresentate da disponibilità liquide in alternativa ai contanti.

4

La presente Interpretazione si applica soltanto a quelle distribuzioni in cui tutti i soci di una stessa classe di strumenti rappresentativi di capitale sono trattati allo stesso modo.

5

La presente Interpretazione non si applica a una distribuzione di un’attività non rappresentata da disponibilità liquide che è in definitiva controllata dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo la distribuzione. Tale esclusione si applica al bilancio separato, al bilancio individuale e al bilancio consolidato di una entità che effettua la distribuzione.

6

In conformità al paragrafo 5, la presente Interpretazione non si applica quando una attività non rappresentata da disponibilità liquide è in definitiva controllata dalle stesse parti sia prima, sia dopo la distribuzione. Il paragrafo B2 dell’IFRS 3 stabilisce che «un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità». Pertanto, affinché una distribuzione non rientri nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione in base al principio secondo cui le stesse parti controllano l’attività sia prima, sia dopo la distribuzione, un gruppo di azionisti che singolarmente ricevono la distribuzione deve avere, come risultato di accordi contrattuali, tale potere effettivo collettivo sulla entità che effettua la distribuzione.

7

In conformità al paragrafo 5, la presente Interpretazione non si applica quando una entità distribuisce una parte delle proprie interessenze partecipative in una controllata, ma conserva il controllo della stessa. L’entità che effettua una distribuzione che comporta la rilevazione di una partecipazione di minoranza nella propria controllata contabilizza la distribuzione in conformità allo IAS 27 (modificato nel 2008).

8

La presente Interpretazione tratta soltanto la contabilizzazione da parte di una entità che effettua una distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide. Non riguarda pertanto il trattamento contabile adottato dagli azionisti che ricevono tale distribuzione.

PROBLEMI

9

Quando una entità dichiara una distribuzione e ha pertanto una obbligazione di distribuire le attività ai propri soci, deve rilevare una passività relativa al dividendo pagabile. Di conseguenza, la presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

(a)

quando va rilevato il dividendo pagabile da parte della entità?

(b)

in quale modo l’entità deve valutare il dividendo pagabile?

(c)

nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile, in quale modo deve contabilizzare le differenze tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile?

INTERPRETAZIONE

Quando rilevare un dividendo pagabile

10

La passività relativa al dividendo da pagare deve essere rilevata quando il dividendo è adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione della entità, ossia alla data:

(a)

in cui la delibera di distribuzione del dividendo, per esempio da parte della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione, è approvata dall’autorità competente, per esempio gli azionisti, se l’ordinamento giuridico richiede tale approvazione; oppure

(b)

in cui il dividendo è deliberato, per esempio da parte della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione, se l’ordinamento giuridico non richiede un’ulteriore approvazione.

Valutazione di un dividendo pagabile

11

Una entità deve valutare una passività relativa alla distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide come dividendo per i propri soci al fair value (valore equo) dell’attività da distribuire.

12

Se una entità concede ai propri soci la facoltà di ricevere o attività non rappresentate da disponibilità liquide o contanti, l’entità deve stimare il dividendo pagabile considerando il fair value (valore equo) di ciascuna opzione e la relativa probabilità che i soci scelgano l’una o l’altra opzione.

13

Alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento, l’entità deve rivedere e rettificare il valore contabile del dividendo pagabile, e ciascuna variazione del valore contabile del dividendo pagabile deve essere rilevata nel patrimonio netto come una rettifica dell’ammontare della distribuzione.

Contabilizzazione delle differenze tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile

14

Nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile, deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio l’eventuale differenza tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile.

Esposizione nel bilancio e informazioni integrative

15

Un’entità deve esporre le differenze descritte nel paragrafo 14 in una voce separata del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

16

Un’entità deve fornire le seguenti informazioni, se applicabili:

(a)

il valore contabile del dividendo pagabile all’inizio e alla fine dell’esercizio; e

(b)

l’incremento o il decremento del valore contabile rilevato nell’esercizio in conformità al paragrafo 13 a seguito di una variazione del fair value (valore equo) delle attività da distribuire.

17

Se, dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della data di approvazione del bilancio, un’entità dichiara un dividendo da distribuire in attività non rappresentate da disponibilità liquide, essa deve indicare:

(a)

la natura dell’attività da distribuire;

(b)

il valore contabile dell’attività da distribuire alla data di chiusura dell’esercizio; e

(c)

il fair value (valore equo) stimato dell’attività da distribuire alla data di chiusura dell’esercizio, se diverso dal valore contabile, e le informazioni in merito al metodo utilizzato per determinare il fair value (valore equo) richieste dal paragrafo 27(a) e (b) dell’IFRS 7.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

18

Un’entità deve applicare la presente Interpretazione prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Non è consentita l’applicazione retroattiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve applicare anche l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008), lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008) e l’IFRS 5 (modificato dalla presente Interpretazione).


(1)  Il paragrafo 7 dello IAS 1 definisce i soci come possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.

Appendice

Modifiche all’IFRS 5

Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

È aggiunto il paragrafo 5A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5A

Le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili a un’attività non corrente (o a un gruppo in dismissione) che è classificata come posseduta per la vendita si applicano anche a una attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci nella loro capacità di azionisti (posseduta per la distribuzione ai soci).

Dopo il paragrafo 5A, si modificano l’intestazione e il paragrafo 8, e si aggiunge il paragrafo 12A.

CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA O COME POSSEDUTE PER LA DISTRIBUZIONE AI SOCI

8

Perché la vendita sia altamente probabile, la Direzione ad un adeguato livello deve essersi impegnata in un programma per la dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione), e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma. Inoltre, l’attività (o gruppo in dismissione) deve essere attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value (valore equo) corrente. Inoltre, il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione, a eccezione di quanto consentito dalle disposizioni del paragrafo 9, e le azioni richieste per completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l’improbabilità che il programma possa essere significativamente modificato o annullato. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall’ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la vendita sia altamente probabile.

12A

Una attività non corrente (o gruppo in dismissione) è classificata come posseduta per la distribuzione ai soci quando l’entità si è impegnata a distribuire l’attività (o il gruppo in dismissione) ai soci. Affinché ciò si verifichi, le attività devono essere disponibili per la distribuzione immediata nella loro condizione attuale e la distribuzione deve essere altamente probabile. Affinché la distribuzione sia altamente probabile, devono essere state avviate azioni per completare la distribuzione e ci si attende che tali azioni siano completate entro un anno dalla data della classificazione. Le azioni richieste per completare la distribuzione dovrebbero indicare che è improbabile che saranno apportate variazioni significative alla distribuzione o che la distribuzione sarà annullata. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall’ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la distribuzione sia altamente probabile.

Si aggiungono il paragrafo 15A e una nota.

VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA

15A

Un’entità deve valutare un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di distribuzione (1).

È aggiunto il paragrafo 44D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

44D

I paragrafi 5A, 12A e 15A sono stati aggiunti e il paragrafo 8 è stato modificato dall’IFRIC 17 Distribuzioni di attività ai soci non rappresentate da disponibilità liquide del novembre 2008. Tali modifiche devono applicarsi prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la distribuzione ai soci a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Non è consentita l’applicazione retroattiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve applicare anche l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008), lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008) e l’IFRIC 17.

Modifica allo IAS 10

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

È modificato il paragrafo 13.

DIVIDENDI

13

Se i dividendi vengono dichiarati dopo la chiusura dell’esercizio ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio, i dividendi non sono rilevati come passività alla chiusura dell’esercizio in quanto a quel momento non esiste alcuna obbligazione. Tali dividendi sono indicati nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.


(1)  I costi di distribuzione sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla distribuzione, esclusi gli oneri finanziari e fiscali.


27.11.2009   

IT

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L 312/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda riguarda, fra l’altro, la modifica della denominazione del prodotto «Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme» che diventa «Picodon». Si tratta di una denominazione tradizionale che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, è considerata una denominazione d’origine e che risponde agli stessi requisiti previsti per la denominazione d’origine protetta. Il nome Picodon corrisponde alla forma abbreviata, comune e generalmente adoperata sia nel commercio che nel linguaggio corrente per designare il prodotto ottenuto in base al disciplinare.

(3)

Le modifiche apportate riguardano anche alcune precisazioni relative alla definizione e alle pratiche utilizzate dai produttori nell’elaborazione del prodotto. Scopo della loro registrazione ufficiale nel disciplinare è tutelare la denominazione da eventuali abusi e descrivere meglio il prodotto, rafforzando il legame con l’origine. Infine, è stato aggiornato il nome del decreto nazionale che protegge la denominazione.

(4)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative alla denominazione di cui all’allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 74 del 28.3.2009, pag. 74.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3   Formaggi

FRANCIA

Picodon (DOP)


27.11.2009   

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L 312/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (2).

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l’elenco comunitario.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all’interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati, entro 10 giorni lavorativi, dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3).

(5)

La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(6)

Il Comitato per la sicurezza aerea ha ascoltato le presentazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e della Commissione riguardanti i progetti di assistenza tecnica eseguiti in paesi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2111/2005. È stato informato circa le richieste di ulteriore assistenza e cooperazione tecnica per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell’aviazione civile al fine di risolvere i casi di non conformità alle norme internazionali applicabili.

(7)

Il Comitato per la sicurezza aerea è anche stato informato delle azioni di attuazione adottate dall’EASA e dagli Stati membri per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità e la manutenzione degli aeromobili immatricolati nella Comunità europea e impiegati da vettori aerei certificati dalle autorità dell’aviazione civile di paesi terzi.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(9)

In base alle informazioni ottenute attraverso i controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei comunitari, nonché tramite ispezioni e audit effettuati in aree specifiche dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di intervento. Essi hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito a queste misure: le autorità competenti della Lituania hanno revocato il certificato di operatore aereo (COA) del vettore aereo FLYLAL Lithuanian Airlines e le autorità competenti della Spagna hanno avviato la procedura per sospendere il COA del vettore aereo Euro Continental il 30 ottobre 2009.

(10)

Sono state riscontrate gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Albanian Airlines MAK certificato in Albania. Tali carenze sono state individuate dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia e da altri Stati ECAC nel corso di ispezioni a terra effettuate nell’ambito del programma SAFA (4). Le carenze riguardano essenzialmente aeromobili del tipo MD82.

(11)

Albanian Airlines MAK ha risposto in modo adeguato e tempestivo a una richiesta d’informazioni trasmessa dall’autorità dell’aviazione civile di Francia, Germania e Italia rispetto alle azioni correttive intraprese per correggete tali carenze in materia di sicurezza.

(12)

Le autorità competenti dell’Albania (DGCA) hanno tuttavia confermato che le carenze individuate dalle ispezioni SAFA hanno in realtà posto in evidenza carenze sistemiche a livello di operazioni e sistema di qualità di Albanian Airlines MAK. La DGCA ha svolto un’indagine approfondita sulla conformità del vettore alle norme di sicurezza applicabili, a seguito della quale ha deciso di imporre al restrizioni operative e modifiche strutturali. In particolare, la DGCA ha informato il Comitato per la sicurezza aerea che la flotta è stata ridotta da 3 a 2 aeromobili e che l’aeromobile del tipo MD-82, con immatricolazione ZA-ASA, è stato ritirato dal COA di Albanian Airlines e l’immatricolazione è stata soppressa il 1o ottobre 2009. Inoltre, il 23 ottobre la DGCA ha limitato le operazioni del vettore aereo al livello e alle destinazioni previsti a tale data, imponendo di modificare, con effetto immediato, la gestione e di rafforzare i sistemi di gestione della qualità e della sicurezza.

(13)

L’11 novembre la DGCA ha esposto una serie di presentazioni al Comitato per la sicurezza aerea che hanno confermato che le azioni correttive sono state attuate e che sono ritenute idonee ad affrontare efficacemente le carenze identificate a livello di sicurezza.

(14)

Le autorità competenti dell’Albania hanno dimostrato di aver adottato una serie di misure per assicurare la sorveglianza in materia di sicurezza nei confronti di Albanian Airlines MAK.

(15)

Le autorità competenti dell’Albania sono invitate ad accelerare l’attuazione del piano di azione di cui al considerando 32 del regolamento (CE) n. 787/2007 (5); si ricorda inoltre il loro impegno, di cui al considerando 33 dello stesso regolamento, a non rilasciare alcun ulteriore COA finché il programma di ristrutturazione non sarà applicato in modo soddisfacente. Alla luce di quanto precede, l’Albania è invitata ad accelerare il potenziamento della capacità della DGCA al fine di assicurare che il mantenimento della sorveglianza dei vettori aerei certificati in Albania sia effettuato in modo duraturo e conformemente alle norme di sicurezza applicabili.

(16)

All’inizio del 2010 l’Agenzia europea per la sicurezza aerea effettuerà un’ispezione della standardizzazioni in Albania per verificare l’attuazione dei requisiti di sicurezza applicabili da parte delle autorità competenti e delle imprese soggette alla loro sorveglianza.

(17)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 619/2009 (6) e a seguito della presentazione del piano di azioni correttive nel giugno 2009, le autorità competenti dell’Egitto hanno presentato quattro relazioni mensili riguardanti i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2009 per illustrare lo stato di attuazione del piano constatato dalle autorità in questione. A seguito di queste relazioni, dedicate ai controlli a terra degli aeromobili di Egypt Air, le autorità competenti dell’Egitto sono state invitate a fornire le relazioni di audit effettuati sul vettore riguardanti la manutenzione, il mantenimento dell’aeronavigabilità e le operazioni di volo. Il 10 novembre le autorità competenti dell’Egitto hanno trasmesso la relazione dell’ispezione a terra di Egypt Air dell’ottobre 2009, a seguito della quale il COA del vettore aereo è stato rinnovato. Le relazioni di audit riguardanti il mantenimento della navigabilità, le operazioni di volo e di terra non sono state trasmesse. I documenti forniti dimostrano che, sebbene siano stati compiuti importanti progressi da parte del vettore, sono previsti ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza nei settori della manutenzione, dell’engineering e delle operazioni.

(18)

Le autorità competenti dell’Egitto si sono inoltre impegnate a fornire informazioni riguardanti la corretta soluzione delle carenze riscontrate precedentemente durante le ispezioni a terra degli aeromobili di Egypt Air nel 2008 e 2009. A tal fine, hanno inviato corrispondenza pertinente a determinati Stati membri in cui gli aeromobili di Egypt Air erano stati sottoposti a ispezioni a terra nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2008 e il 30 settembre 2009. Il processo di risoluzione delle carenze è in corso e sarà verificato periodicamente.

(19)

Il Comitato per la sicurezza aerea riconosce gli sforzi compiuti dal vettore per completare le azioni necessarie a migliorare la sicurezza e il forte impegno a cooperare mostrato sia dal vettore che dalle autorità competenti egiziane. Tuttavia, considerando l’ampiezza e la portata del piano di azioni correttive e la necessità di proporre soluzioni durature per le numerose carenze in materia di sicurezza precedentemente individuate, le autorità competenti dell’Egitto sono tenute a trasmettere relazioni mensile per verificare l’attuazione del piano di azioni correttive e la risoluzione delle carenze individuate durante le ispezioni SAFA congiuntamente a eventuali altre relazioni di audit che le autorità in questione effettueranno su Egypt Air.

(20)

Una volta completato il piano di azioni correttive, le autorità competenti dell’Egitto dovrebbero svolgere un audit finale e comunicarne i risultati alla Commissione, congiuntamente a eventuali raccomandazioni. La Commissione si riserva il diritto di procedere alla verifica dell’attuazione delle misure correttive da parte del vettore aereo mediante una visita da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, che sarà assistita dagli Stati membri. Nel frattempo, gli Stati membri si adoperano affinché il numero di ispezioni di Egypt Air venga intensificato al fine di offrire la base per un riesame di questo caso in occasione della prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

(21)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2008 e del regolamento (CE) 1131/2008 (7), gli Stati membri hanno continuato a verificare l’effettiva conformità di Yemenia alle pertinenti norme di sicurezza mediante ispezioni a terra svolte periodicamente sugli aeromobili in arrivo negli aeroporti della Comunità. Nel 2009 Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno dichiarato di aver effettuato tali ispezioni. La Commissione ha ricevuto la documentazione comprovante che il vettore aereo ha reagito in modo adeguato e tempestivo per risolvere le carenze riscontrate durante le ispezioni.

(22)

A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 619/2009 la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità competenti della Repubblica dello Yemen e dal vettore Yemenia Yemen Airways sull’attuazione del piano di azioni correttive nei settori della manutenzione e delle operazioni.

(23)

Le autorità competenti della Repubblica dello Yemen hanno informato la Commissione delle verifiche effettuate sugli impianti di manutenzione della compagnia Yemenia dopo la sospensione della autorizzazione di impresa di manutenzione EASA.145.0177 al fine di valutare la conformità della compagnia aerea alla norma YCAR-145 dello Yemen. Le autorità competenti della Repubblica dello Yemen hanno trasmesso una versione modificata del piano di azioni correttive della compagnia Yemenia del 15 settembre 2009 a seguito dell’audit eseguito dall’Autorità dell’aviazione civile e della meteorologia (CAMA) sull’organismo responsabile della manutenzione di Yemenia secondo i requisiti nazionali (YCAR-145) unitamente a un audit di verifica effettuato da CAMA il 20 settembre 2009. Entrambi i documenti hanno dimostrato che tutte le carenze sono state risolte. Inoltre, in occasione della riunione del Comitato per la sicurezza aerea del 10 novembre 2009 CAMA ha fornito documentazione giustificativa specifica riguardante la risoluzione delle carenze.

(24)

Il Comitato per la sicurezza aerea è stato altresì informato che, in questa fase, l’EASA e le autorità competenti della Francia hanno valutato positivamente l’attuazione delle azioni correttive proposte da Yemenia per ottenere nuovamente l’approvazione europea della manutenzione.

(25)

Si riconoscono gli sforzi compiuti da Yemenia per risolvere le carenze di sicurezza individuate nei vari audit. Si è preso atto del completamento da parte di Yemenia del piano di azioni correttive nel settore della manutenzione, come rilevato nelle valutazioni effettuate in proposito da CAMA. Quanto prima l’EASA e gli Stati membri organizzeranno una visita in loco in Yemen per verificare la situazione della sicurezza di Yemenia al fine di valutarne la conformità alle norme internazionali di sicurezza e stimare la capacità di CAMA di assicurare la sorveglianza della sicurezza dell’aviazione civile in Yemen.

(26)

Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità di Yemenia alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008. Il Comitato per la sicurezza aerea esaminerà il caso alla prossima riunione.

(27)

La Repubblica democratica del Congo ha informato la Commissione di aver ritirato la licenza di esercizio ai seguenti vettori aerei: Virunga Air Charter, Air Navette, Air Beni, Air Boyoma, Butembo Airlines, Sun Air services, Rwakabika Bushi Express, Aigle Aviation, Kivu Air, Comair, Free Airlines, Great Lake Business Company, Air Infini, Bel Glob Airlines, Safari Logistics, Tembo Air Services, Katanga Airways, Cargo Bull, Africa One, Malila Airlift, Transport Aérien Congolais (TRACO), El Sam Airlift, Thom’s Airways, Piva Airlines, Espace Aviation Service. I vettori aerei summenzionati hanno cessato l’attività dal 30 luglio 2009.

(28)

Inoltre, le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo hanno informato di aver ritirato la licenza di esercizio a vettori aerei a proposito dei quali la Commissione non era stata precedentemente informata che fossero titolari di licenza di esercizio: Air Fox, Trans Kasai Air, Wetrafa, Adala Airways, Executive Aviation, Flight Express, Katana Airways, Showa Air Cargo, Gloria Airways, Soft Trans Air, Lomami Aviation, Pegassus Aviation, African Trading and Transport, Brooks Trading. I vettori aerei summenzionati hanno cessato l’attività dal 30 luglio 2009.

(29)

Alla luce di quanto precede, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i vettori aerei summenzionati titolari di licenza di esercizio nella Repubblica democratica del Congo debbano essere rimossi dall’elenco di cui all’allegato A.

(30)

È stata comprovata l’incapacità delle autorità responsabili della sorveglianza dei vettori aerei autorizzati a Gibuti di correggere le carenze in materia di sicurezza, come hanno dimostrato i risultati dell’audit effettuato a Gibuti nel marzo 2008 dall’ICAO, nell’ambito dell’Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). L’audit in questione ha evidenziato numerose gravi carenze per quanto riguarda la capacità delle autorità dell’aviazione civile di Gibuti di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza. Al momento della verifica dell’ICAO oltre il 96 % delle norme ICAO non era rispettato.

(31)

È stata comprovata l’incapacità delle autorità competenti di Gibuti di correggere in modo efficace i risultati di non conformità riscontrati dall’ICAO, come dimostra il fatto che quest’ultima ritiene, nella sua relazione finale del febbraio 2009, che una gran parte delle azioni correttive proposte o attuate dalle suddette autorità in realtà non sia in grado di porre rimedio a tali carenze. Nel settore dell’esercizio degli aeromobili in particolare, oltre i due terzi delle azioni proposte da Gibuti non sono stati considerati pienamente accettabili dall’ICAO.

(32)

Inoltre, l’ICAO ha espresso una grave preoccupazione in materia di sicurezza a tutti gli Stati che sono parti della Convenzione di Chicago per informarli che Gibuti non ha istituito un sistema affidabile di supervisione dei vettori aerei ai quali le autorità competenti di Gibuti hanno rilasciato un certificato di operatore aereo (COA) e che non dispone di un piano di azione accettabile per risolvere questa situazione.

(33)

La Commissione, alla luce di quanto sopra illustrato, ha avviato delle consultazioni con le autorità competenti di Gibuti, esprimendo le proprie gravi preoccupazioni in merito alla sicurezza delle attività dei vettori aerei autorizzati nel paese e chiedendo chiarimenti in merito alle iniziative intraprese dalle autorità competenti di Gibuti per rispondere alle constatazioni e alle osservazioni dell’ICAO sull’accettabilità delle iniziative correttive adottate.

(34)

Le autorità competenti di Gibuti (DACM) hanno informato la Commissione che l’attuazione del piano di azione per risolvere le carenze riscontrate dall’ICAO ha subito un ritardo e che solo un numero limitato di carenze è considerato risolto. La DACM non ha fornito dettagli sulle azioni intraprese né prove della risoluzione soddisfacente delle carenze riscontrate. La DACM non ha risposto alle osservazioni dell’ICAO riguardanti la pertinenza di 34 azioni considerate dall’ICAO insufficienti per risolvere le carenze.

(35)

La DACM ha confermato che nel 2002 e nel 2007 si sono verificati due incidenti mortali in cui sono rimasti coinvolti un aeromobile del tipo Let 410 e un Antonov 26. Tuttavia, non hanno trasmesso informazioni sulle inchieste sugli incidenti né sulle azioni intraprese per affrontarne le cause.

(36)

La DACM ha informato la Commissione di aver ritirato il COA di Djibouti Airlines in data 30 luglio 2009 e che la compagnia aerea ha cessato l’attività alla stessa data. Inoltre il 15 settembre hanno informato di aver ritirato il COA di Dallo Airlines. Tuttavia, Dallo Airlines è ancora titolare di una licenza di esercizio e utilizza aeromobili del tipo DC9 immatricolati alle Comore, del tipo Antonov 24 immatricolati in Armenia e del tipo Ilyushin 18 immatricolati in Kazakistan. L’identità degli operatori effettivi di questi aeromobili non è stata comunicata. Le autorità competenti di Gibuti non hanno dimostrato di essere in grado di esercitare efficacemente le proprie responsabilità di supervisione della sicurezza nei confronti dei vettori aerei certificati a Gibuti.

(37)

Per questi motivi, sulla base dei criteri comuni, si è valutato che tutti i vettori certificati a Gibuti debbano essere inclusi nell’elenco di cui all’allegato A.

(38)

Nel novembre 2008 l’ICAO ha svolto un audit USOAP nella Repubblica del Congo. La seguente constatazione ha indotto a esprimere gravi preoccupazioni in materia di sicurezza: «L’ANAC (Agenzia nazionale dell’aviazione civile, National Civil Aviation Agency) ha rilasciato un certo numero di certificati di operatore aereo (COA) senza avere prima stabilito e messo in atto una procedura per la certificazione e la continua supervisione degli operatori aerei. Di conseguenza, i COA in questione sono stati rilasciati senza che l’ANAC si fosse assicurata del rispetto da parte degli operatori delle norme di cui all’allegato 6 della Convenzione di Chicago o delle disposizioni del documento 8335 dell’ICAO. Inoltre, alcuni operatori svolgono attività con una licenza di esercizio provvisoria e senza COA». Tali preoccupazioni non sono ancora state risolte.

(39)

Durante l’audit dell’ICAO sono stati riscontrati 63 elementi che hanno posto in evidenza la mancanza di effettiva attuazione di norme di sicurezza internazionali. La Repubblica del Congo ha quindi presentato un piano di azioni correttive. Tuttavia, oltre un terzo delle azioni correttive proposte non è stato accettato dall’ICAO.

(40)

Il 26 agosto 2009 un aeromobile cargo operato dal vettore aereo Aero Fret Business, certificato nella Repubblica del Congo, è stato coinvolto in un incidente vicino all’aeroporto di Brazzaville in cui i sei occupanti hanno perso la vita. In quanto Stato in cui si è verificato l’incidente, la Repubblica del Congo è responsabile dell’indagine di sicurezza che deve essere svolta ai sensi dell’allegato 13 della Convenzione di Chicago volta a identificare le cause e a evitare il ripetersi di un siffatto incidente. L’audit dell’ICAO ha tuttavia individuato 11 carenze nel settore delle indagini sull’incidente nella Repubblica del Congo e 6 delle azioni correttive proposte non sono state considerate soddisfacenti.

(41)

In occasione di due riunioni tenutesi a Bruxelles le autorità competenti della Repubblica del Congo hanno informato la Commissione di avere l’intenzione di procedere alla ricertificazione di tre operatori facendo ricordo all’assistenza degli esperti dell’ICAO. Le autorità hanno inoltre trasmesso le proprie decisioni del 15 ottobre 2009 con cui sono stati rilasciati certificati di operatore aereo, validi per un anno, agli operatori Aero-Service, Equaflight Services, Société Nouvelle Air Congo e Trans Air Congo. Alla stessa data l’autorità competente della Repubblica del Congo ha informato le compagnie Aero Fret Business, Canadian Airways, Congo Airways (WAC), Emeraude, Equajet, Heli-Union Congo, Mani Air Fret, Mistral Aviation e Protocole Aviation che il loro COA veniva ritirato in attesa dell’esame delle documentazione necessaria richiesta per ottenere il rilascio di un nuovo COA. Inoltre, alla compagnie di seguito elencate è stato ritirato il certificato di operatore aereo: Air Cargo International, BIP Congo, Brazza Airways, Clesh Aviation, Finalair, Heavy Lift Congo, Ligne Aérienne Colombe, Locair Craft, Maouene, Natalco Airlines e United Express Service. Tuttavia, le autorità in questione non hanno dimostrato che la procedura di certificazione per il rilascio di COA è conforme alle pertinenti norme dell’ICAO né che la supervisione dei vettori aerei ai quali hanno rilasciato un COA è eseguita conformemente alle norme in questione.

(42)

Le autorità competenti della Repubblica del Congo hanno trasmesso al Comitato per la sicurezza aerea documentazione scritta riguardante le misure adottate per risolvere le gravi carenze in materia di sicurezza riscontrate dall’ICAO e altre non conformità indicate nella relazione di audit USOAP dell’ICAO. La Commissione prende atto di tutte le misure finora intraprese dalle autorità competenti della Repubblica del Congo, che invita a intensificare gli sforzi per attuare azioni correttive durature. La Commissione, in collaborazione con l’ICAO, seguirà con attenzione gli sviluppi nell’aviazione civile nella Repubblica del Congo e si dichiara disposta a fornire assistenza tecnica al fine di migliorare la capacità amministrativa e tecnica dell’autorità incaricata della sorveglianza in questo paese.

(43)

Tuttavia, le autorità competenti della Repubblica del Congo non hanno dimostrato sufficiente capacità di attuare le pertinenti norme di sicurezza. Alla luce di quanto precede e in attesa di una soluzione permanente delle non conformità rispetto alle norme internazionali, anche nel settore della sicurezza, sulla base dei criteri comuni si è valutato che tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica del Congo dovrebbero essere assoggettati a un divieto operativo e inclusi nella lista di cui all’allegato A.

(44)

Sono state riscontrare gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico della compagnia Executive Jet Services certificata a São Tomé e Principe. Queste carenze sono state identificate dal Belgio e dalla Francia durante ispezioni a terra eseguite nell’ambito del programma SAFA (8). Executive Jet Services non ha risposto in modo adeguato e non ha dimostrato di aver risolto tali carenze in modo duraturo.

(45)

Sono state riscontrare gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico della compagnia STP Airways certificata a São Tomé e Principe. Queste carenze sono state individuate dalla Francia e dal Regno Unito durante ispezioni a terra eseguite nell’ambito del programma SAFA (9). STP Airways ha tuttavia risposto in modo adeguato e tempestivo alla richiesta di informazioni dell’autorità dell’aviazione civile della Francia in merito alla sicurezza delle proprie operazioni.

(46)

È stato comprovato che alcuni vettori aerei attualmente oggetto di un divieto operativo nella Comunità europea hanno trasferito parte delle loro attività a São Tomé e Príncipe.

(47)

In particolare, esistono gravi e comprovate carenze che dimostrano che il vettore aereo Hewa Bora Airways, titolare di licenza rilasciata nella Repubblica democratica del Congo e attualmente oggetto di un divieto operativo nella Comunità, continua a utilizzare, mediante un accordo di retrolocazione, l’aeromobile di tipo Boeing 767 con numero di serie 23178, la cui immatricolazione è stata cancellata nella Repubblica democratica del Congo ed è stata effettuata a São Tomé e Príncipe con la matricola S9-TOP (10).

(48)

Inoltre, il vettore aereo Africa’s Connection usa l’aeromobile di tipo Dornier 228 con numero di serie 8068 immatricolato a São Tomé e Príncipe con immatricolazione S9-RAS, un aeromobile precedente immatricolato in Gabon e utilizzato da SCD Aviation certificato in Gabon, attualmente oggetto di un divieto operativo nella Comunità.

(49)

Inoltre, è stato dimostrato che il vettore aereo British Gulf International, certificato a São Tomé, è lo stesso vettore British Gulf International che era precedentemente certificato nel Kirghizistan e al quale nell’ottobre 2006 (11) è stato imposto un divieto operativo. British Gulf International continua inoltre a utilizzare l’aeromobile di tipo Antonov 12 con numero di serie 401901. Un aeromobile di questo tipo, utilizzato dal vettore aereo, è rimasto coinvolto in un incidente ad Al Habniaya (Irak) il 13 novembre 2008, in cui l’aeromobile è andato completamente distrutto e si sono registrate sei vittime.

(50)

Per quanto riguarda la situazione summenzionata, la Commissione ha avviato consultazioni con le autorità competenti di São Tomé e Príncipe esprimendo serie preoccupazioni a proposito della sicurezza delle operazioni di Executive Jet Services e STP Airways e circa il trasferimento nel registro di São Tomé di aeromobili utilizzati da vettori aerei attualmente oggetto di un divieto operativo nella Comunità. La Comunità ha chiesto chiarimenti a riguardo delle azioni intraprese dalle autorità competenti per rispondere a tali preoccupazioni.

(51)

Le autorità competenti di São Tomé (INAC) hanno informato la Commissione che, nell’ambito del processo di ricertificazione di Executive Jet Services, il 26 ottobre 2009 hanno deciso di sospendere temporaneamente le operazioni dell’aeromobile di tipo Boeing 767 con numero di serie 23178 e immatricolazione S9-TOP utilizzato dal vettore in questione.

(52)

Il vettore Executive Jet Service ha domandato di esporre le proprie argomentazioni al Comitato per la sicurezza aerea e ha illustrato le azioni intraprese per rispondere alle carenze riscontrate nell’ambito del programma SAFA.

(53)

L’INAC ha informato la Commissione che, durante il processo di ricertificazione di STP Airways, il 26 ottobre ha deciso di sospendere le operazioni di due aeromobili di tipo Boeing 767 con numero di serie 25411 (immatricolazione sconosciuta) e 26208 (immatricolazione S9-DBY), la cui immatricolazione è stata successivamente cancellata. L’INAC ha comunicato che, nonostante STP Airways sia titolare di un COA valido, attualmente nessun aeromobile è iscritto sul certificato.

(54)

Il vettore STP Airways ha domandato di esporre le proprie argomentazioni al Comitato per la sicurezza aerea e ha illustrato le azioni intraprese per rispondere alle carenze riscontrate nell’ambito del programma SAFA. Ha confermato di non effettuare più operazioni con aeromobili e di avere l’intenzione di richiedere la sospensione del proprio COA.

(55)

L’INAC ha informato di aver rilasciato 13 COA, di cui 3 risultano sospesi o revocati. Tuttavia, l’INAC non ha fornito le prove della sospensione o della revoca dei vettori Sky Wind, Styron Trading e Jet Line.

(56)

La documentazione trasmessa dall’INAC mostra che la sede principale delle attività di oltre la metà dei vettori aerei titolari di un COA valido rilasciato dalle autorità in questione si trova al di fuori di São Tomé e Príncipe. In particolare, la sede principale delle attività di British Gulf International Company Ltd, Global Aviation Operation, Goliaf Air, Transafrik International Ltd, Transcargo e Transliz Aviation non si trova a São Tomé, come dimostrato dalla risposta di tali vettori alla richiesta di informazioni della Commissione e dagli indirizzi indicati nei rispettivi COA.

(57)

L’INAC non ha dimostrato di ottemperare ai propri obblighi in materia di supervisione della sicurezza dei vettori aerei certificati a São Tomé e Príncipe conformemente ai requisiti internazionali in materia di sicurezza, visto che una parte considerevole dei vettori in questione non opera a São Tomé in maniera permanente e che l’INAC ha dichiarato di affidarsi in parte alla supervisione delle autorità competenti degli Stati in cui le operazioni vengono effettuate. Tuttavia, l’INAC non ha comprovato l’esistenza di accordi pertinenti con le autorità in questione.

(58)

Inoltre, da un’analisi dei COA rilasciati dalle autorità competenti di São Tomé e Príncipe risultano notevole incongruenze riguardanti l’approvazione del mantenimento dell’aeronavigabilità delle flotte utilizzate, l’approvazione per il trasporto di merci pericolose e l’autorizzazione per le operazioni con scarsa visibilità, elementi che non è stato possibile chiarire nel corso delle consultazioni.

(59)

Si riscontra un tasso elevato di incidenti in cui restano coinvolti vettori aerei certificati a São Tomé e Príncipe. L’INAC ha confermato quattro incidenti mortali con aeromobili di tipo Antonov 12, Ilyushin 76 e DHC 6 durante operazioni svolte da vettori aerei immatricolati a São Tomé e Príncipe. In risposta a tale situazione, l’INAC ha comunicato di aver deciso in data 21 febbraio 2009 di sospendere tutte le operazioni degli aeromobili di tipo Antonov 12 immatricolati a São Tomé e Príncipe. Tuttavia, l’INAC ha confermato che aeromobili di questo tipo vengono ancora utilizzati dai vettori aerei British Gulf International, Transliz Aviation e Goliaf Air certificati a São Tomé e Príncipe.

(60)

Si riscontra una mancanza di volontà da parte delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe di conformarsi alle norme internazionali di sicurezza, come dimostrato dal fatto che São Tomé e Príncipe ha continuamente rimandato l’audit da parte dell’ICAO nell’ambito del programma USOAP. Non è stato possibile svolgere l’audit dell’ICAO alle date previste, programmate a maggio 2007 e aprile 2008.

(61)

Alla luce di quanto precede, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i vettori aerei certificati a São Tomé e Príncipe non soddisfino le pertinenti norme di sicurezza e debbano pertanto essere inclusi nell’elenco di cui all’allegato A.

(62)

Il 22 settembre le autorità competenti dell’Ucraina hanno informato la Commissione della decisione n. 574 del 17 agosto 2009 riguardante la soppressione, a partire dalla data della decisione, delle operazioni con COA n. 145 del 20 novembre 2008, detenuto da Ukraine Cargo Airways. Durante la loro presentazione, svolta l’11 novembre 2009 presso il Comitato per la sicurezza aerea, le autorità competenti dell’Ucraina hanno confermato che “la compagnia Ukraine Cargo Airways non figura fra le compagnie immatricolate dell’Ucraina”.

(63)

Pertanto, sulla base dei criteri comuni, il vettore aereo Ukraine Cargo Airways deve essere ritirato dall’elenco di cui all’allegato A.

(64)

Il 31 luglio 2009 le autorità competenti dell’Ucraina hanno informato la Commissione della decisione n. 357 del 25 maggio 2009 di revocare con effetto immediato il COA del vettore aereo ucraino Volare.

(65)

Pertanto, sulla base dei criteri comuni, il vettore aereo Volare deve essere ritirato dall’elenco di cui all’allegato A.

(66)

A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 619/2009, il 27 ottobre 2009 un gruppo di esperti della CE, sotto la direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha effettuato una visita presso il vettore aereo ucraino Motor Sich (MSI) per verificare lo stato di attuazione delle azioni correttive e l’effettiva risoluzione delle carenze in materia di sicurezza precedentemente rilevate al fine di porvi rimedio in modo duraturo.

(67)

Dalla relazione sulla visita risulta che MSI ha dimostrato di aver svolto un’analisi delle cause all’origine delle carenze riscontrate in occasione delle ispezioni SAFA. L’analisi delle cause all’origine delle carenze e il piano di azioni correttive previste sembrano affrontare le carenze in modo adeguato. Durante la visita, MSI ha dichiarato che le carenze riscontrate precedentemente nelle ispezioni SAFA sono state tutte trattate e risolte, comprese quelle riguardanti l’EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning Systems, sistemi potenziati di allarme in caso di prossimità del suolo), i sistemi di ritenuta dei sedili nella cabina e le reti di ritenuta per il cargo. Inoltre ha dichiarato di aver stabilito schede di calcolo delle prestazioni per il decollo per tutti i tipi di aeromobili e tutte le piste in uso. Dopo l’ispezione fisica e/o l’analisi della documentazione fornita, il gruppo, sotto la direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, si dichiara soddisfatto in merito ai punti seguenti: a) ammodernamento dei sistemi di ritenuta dei sedili nella cabina sugli aeromobili di tipo AN-12, AN-72 e YAK-40; b) ammodernamento della cabina con maschere a indossamento rapido su AN-12 (installazione in corso sull’aeromobile UR-11316 al momento delle visita, esaminata dal gruppo); c) installazione di EGPWS sugli aeromobili di tipo AN-12 e AN-140; d) schede di calcolo delle prestazioni per il decollo per tutte le piste attualmente in uso per gli aeromobili di tipo AN-12 e YAK-40. Durante la presentazione presso il Comitato per la sicurezza aerea le autorità competenti dell’Ucraina hanno confermato che il vettore ha la capacità di applicare il sistema di gestione della qualità e si sono impegnate a informare la Commissione dei risultati della verifica da effettuare in proposito.

(68)

Per quanto riguarda le operazioni di volo, durante la visita il gruppo ha effettuato verifiche a campione riguardanti l’elenco delle attrezzature minime richieste (MEL), i manuali operativi, lo schema di limitazioni del tempo di volo, i documenti e le procedure per il controllo delle operazioni e la pianificazione dei voli, la campionatura dei quaderni di volo restituiti e completati. Non sono state riscontrate discrepanze rispetto alle norme ICAO. Inoltre, durante la visita MSI ha dimostrato al gruppo di effettuare l’analisi dei dati registrati di volo per tutti i voli effettuati con gli aeromobili utilizzati.

(69)

Il vettore aereo ha chiesto di essere ascoltato dal Comitato per la sicurezza aerea e l’11 novembre 2009 ha esposto le proprie argomentazioni trasmettendo anche informazioni scritte a sostegno delle azioni correttive attuate per risolvere le carenze in materia di sicurezza precedentemente riscontrate.

(70)

A seguito delle presentazioni effettuate l’11 novembre 2009 dalle autorità competenti dell’Ucraina e dal vettore aereo, il Comitato per la sicurezza aerea ha chiesto all’amministrazione statale responsabile dell’aviazione di fornire la documentazione di seguito elencata per consentire di determinare se in questa fase sia opportuno la cancellazione di Motor Sich dall’elenco: a) l’audit di verifica del sistema di gestione della qualità del vettore aereo; b) la conferma che tutti gli aeromobili di Motor Sich che effettuano voli internazionali sono equipaggiati conformemente alle norme ICAO, in particolare: i) sistemi di ritenuta dei sedili nella cabina sugli aeromobili di tipo AN-12, AN-72 e YAK-40; ii) maschere a indossamento rapido nella cabina su AN-12; iii) sistemi EGPWS sugli aeromobili di tipo AN-12 e AN-140; c) la conferma della presenza nei manuali operativi del vettore dei dati sulle prestazioni al decollo per tutte le piste attualmente utilizzate per gli aeromobili di tipo AN-12 e YAK-40 da parte di Motor Sich; d) le prove della risoluzione soddisfacente delle 38 carenze riscontrate nel 2009 dall’amministrazione statale dell’Ucraina responsabile dell’aviazione durante le attività di supervisione sul vettore aereo. Le autorità competenti dell’Ucraina hanno trasmesso le informazioni in questione il 16 novembre.

(71)

Dopo aver ricevuto dalle autorità competenti dell’Ucraina le informazioni richieste, sulla base dei criteri comuni si è valutato che Motor Sich debba essere rimosso dall’elenco di cui all’allegato A.

(72)

A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 619/2009, il 28 ottobre 2009 un gruppo di esperti della CE ha effettuato una visita presso il vettore aereo ucraino UMAir per verificare lo stato di attuazione delle azioni correttive e l’effettiva risoluzione delle carenze in materia di sicurezza precedentemente rilevate al fine di porvi rimedio in modo duraturo.

(73)

Durante la visita al gruppo è stato presentato un piano aggiornato di azioni correttive che dimostra che il responsabile della qualità ha portato a termine un esame delle azioni correttive attuate. Tuttavia, da una verifica dello stato delle carenze riscontrate da un gruppo di esperti della CE in occasione di una visita svolta presso il vettore aereo il 28 maggio 2009 è risultato che, nonostante da allora siano stati compiuti sforzi significativi per trattare adeguatamente le carenze riscontrate, non è ancora stato possibile considerare risolte determinate carenze riguardanti la sicurezza del volo (monitoraggio dei dati di volo sugli aeromobili DC-9), il mantenimento dell’aeronavigabilità, la manutenzione e l’engineering (il programma di monitoraggio delle condizioni dei motori deve essere ancora applicato per gli aeromobili DC-9 e MD-80). Inoltre, per quanto riguarda le operazioni di volo, è stata riscontrata un’altra carenza a seguito di una discrepanza osservata nell’elenco delle attrezzature minime richieste (MEL) degli aeromobili di tipo DC-9.

(74)

Durante le riunione del Comitato per la sicurezza aerea dell’11 novembre 2009 UMAir ha dichiarato di avere richiesto di applicare restrizioni al proprio COA in modo da escludere i voli verso la Comunità effettuati con aeromobili di tipo DC-9. L’11 novembre 2009 le autorità competenti dell’Ucraina hanno rilasciato un nuovo COA che esclude i voli verso l’UE con questo tipo di aeromobile.

(75)

Si prende atto dei miglioramenti conseguiti da UMAir nel periodo intercorso dalla visita del gruppo di esperti della CE nel maggio 2009 nonché delle limitazioni imposte al COA del vettore aereo. Tenendo conto degli sforzi significativi compiuti dal vettore aereo per garantire la sicurezza delle operazioni conformemente alle norme internazionali, il vettore in questione dovrebbe essere autorizzato a riprendere le operazioni di volo verso la Comunità utilizzando una parte della propria flotta.

(76)

Pertanto, sulla base dei criteri comuni, UMAir dovrebbe essere trasferita dall’elenco di cui all’allegato A a quello di cui all’allegato B e dovrebbe quindi essere autorizzata a riprendere le operazioni di volo verso la Comunità utilizzando l’aeromobile di tipo MD-83, immatricolazione UR-CFF.

(77)

Come previsto dal regolamento (CE) n. 619/2009, la Commissione ha continuato a monitorare attentamente l’attuazione delle varie misure presentate dalle autorità competenti dell’Ucraina alla riunione del Comitato per la sicurezza aerea del 1o luglio 2009. A tal fine, dal 26 al 29 ottobre un gruppo di esperti della CE si è recato in visita presso l’amministrazione nazionale ucraina dell’aviazione. L’obiettivo della visita era verificare lo stato di attuazione delle azioni correttive proposte per risolvere le carenze rilevate nella relazione sulla visita degli esperti della CE effettuata dal 25 al 29 maggio 2009 e di quelle esposte il 23 giugno nel piano di azioni correttive presentato dall’amministrazione nazionale ucraina dell’aviazione per migliorare la supervisione della sicurezza dei vettori aerei sotto il suo controllo regolamentare.

(78)

La relazione sulla visita dimostra che 14 delle 33 carenze riscontrate durante la visita effettuata nel maggio 2009 possono essere considerate risolte sulla base delle prove fornite dalle autorità competenti dell’Ucraina in occasione della visita. 19 carenze restano irrisolte.

(79)

Si prende atto dei miglioramenti conseguiti dalle autorità competenti nel periodo intercorso dalla visita effettuata nel maggio 2009, in particolare l’aumento delle attività di supervisione sui vettori aerei ucraini e la soppressione di un numero significativo di aeromobili dal registro ucraino (oltre 800 dei 1 600 aeromobili iscritti nel 2008). Le autorità sono invitate a intensificare ulteriormente gli sforzi al fine di rafforzare la supervisione in materia di sicurezza.

(80)

Sulla base della documentazione trasmessa dal vettore la Commissione ha rilevato che Ariana Afghan Airlines ha effettuato un cambiamento a livello di gestione, ha assunto esperti esterni al fine di assisterla nella rielaborazione delle politiche, delle procedure e dei manuali e ha acquistato due Airbus A310, per il cui uso hanno ricevuto assistenza da Turkish Technic. La Commissione ha inoltre preso atto dell’intenzione del vettore di sottoporsi a un audit da parte dell’Associazione internazionale del trasporto aereo.

(81)

Il Ministero afgano dei trasporti e dell’aviazione civile (MoTCA) ha scritto delineando i progressi compiuti sia dall’MoTCA che da Ariana per assicurare la conformità alle norme internazionali. Le autorità hanno confermato che Ariana Afghan Airlines ha attuato cambiamenti significativi a livello di attrezzature degli aeromobili, gestione e documentazione, confermando tuttavia di dover ancora effettuare un audit dell’operatore, sebbene uno dovesse essere completato entro la fine del 2009. L’MoTCA non è pertanto ancora in grado di confermare che Ariana Afghan Airlines è conforme alle norme ICAO e che dispone di un sistema efficace per la gestione della sicurezza. Nonostante l’MoTCA abbia dichiarato che quest’anno sono state effettuate diverse attività di supervisione (per es. ispezioni di volo e a terra), non ha fornito prove dei risultati di tali ispezioni.

(82)

La Commissione prende atto dei progressi compiuti da Ariana Afghan Airlines per assicurare il rispetto delle norme internazionali di sicurezza. Tuttavia, nell’attesa delle prove supplementari che dimostrino che il vettore aereo ha affrontato le cause originarie delle carenze in materia di sicurezza identificate precedentemente, sulla base dei criteri comuni si ritiene che il vettore aereo debba restare nell’elenco di cui all’allegato A.

(83)

Dal luglio 2009 TAAG Angolan Airlines è stata autorizzata a operare in Portogallo esclusivamente con l’aeromobile del tipo Boeing 777-200 recante i marchi di immatricolazione D2-TED, D2-TEE, D2-TE alle condizioni di cui ai considerando 58 e 59 del regolamento (CE) n. 619/2009 (12).

(84)

La Commissione ha chiesto alle autorità competenti dell’Angola (INAVIC) di trasmettere informazioni sulla supervisione del vettore aereo TAAG Angolan Airlines, in particolare per quanto riguarda la supervisione rafforzata sui voli verso il Portogallo, e sui relativi risultati.

(85)

INAVIC ha comunicato alla Commissione che la supervisione continua su TAAG Angolan Airlines è stata rafforzata, in particolare mediante ispezioni a terra, e che i risultati di tali ispezioni non rivelano carenze sistemiche in materia di sicurezza.

(86)

TAAG Angolan Airlines ha chiesto un’audizione presso la Commissione e il Comitato per la sicurezza aerea e il 10 novembre 2009 ha esposto una serie di presentazioni al fine di fornire informazioni sui progressi del piano di azione e sulle prestazioni in termini di sicurezza delle operazioni con Lisbona. È stato osservato che sono stati effettuati oltre 100 voli verso Lisbona con aeromobili di tipo Boeing 777 senza problemi a livello di sicurezza e che il 23 ottobre 2009 TAAG è stata certificata da INAVIC per condurre operazioni ETOPS 120 min per il Boeing 777. Il vettore aereo ha inoltre richiesto di applicare anche alla flotta di B737-700 le stesse disposizioni previste per la flotta di B777.

(87)

Le autorità competenti del Portogallo hanno confermato che i risultati delle ispezioni a terra su TAAG Angolan Airlines svolte dal ripristino delle operazioni verso Lisbona non hanno rilevato carenze sistematiche di sicurezza.

(88)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni si è ritenuto di conservare il vettore TAAG nell’elenco di cui all’allegato B a condizione che esso non effettui più di dieci voli alla settimana con gli aeromobili di tipo Boeing B-777 con immatricolazione D2-TED, D2-TEE e D2-TEF o con aeromobili di tipo Boeing B-737-700 con immatricolazioni D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH e D2-TBJ da Luanda a Lisbona. Tali voli possono essere effettuati solo dopo che le autorità dell’Angola abbiano proceduto ai controlli a terra dell’aeromobile, prima di ogni partenza dall’Angola, e quelle portoghesi abbiano svolto dei controlli a terra di ogni aeromobile in Portogallo. Si tratta di una misura temporanea e la Commissione rivedrà la situazione sulla base di tutte le informazioni disponibili e in particolare di una valutazione da parte delle autorità competenti del Portogallo.

(89)

L’INAVIC ha ottenuto progressi significativi nel risolvere i problemi rimasti senza soluzione dopo l’ultima visita di valutazione della sicurezza da parte dell’UE effettuata dall’8 all’11 giugno 2009. In particolare, ha aggiornato ulteriormente i regolamenti operativi specifici in conformità ai requisiti dell’ICAO, ha continuato ad assumere personale qualificato, soprattutto ispettori delle operazioni di volo qualificati per aeromobili del tipo Boeing 737-700, favorendo un aumento globale delle attività di supervisione del 30 %.

(90)

L’INAVIC ha registrato progressi nel processo di ricertificazione dei vettori aerei dell’Angola che dovrebbe concludersi entro la fine del 2010; tuttavia, a parte TAAG Angolan Airlines, finora nessun altro vettore è stato ricertificato.

(91)

La Commissione incoraggia l’INAVIC a continuare il processo di ricertificazione dei vettori aerei dell’Angola con determinazione e prestando la dovuta attenzione alle possibili fonti di rischi per la sicurezza individuate in questo ambito. In attesa della ricertificazione di Aerojet, Air26, Air Gemini, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Pha, Rui & Conceicao, Sal, Servisair e Sonair, in piena conformità con la nuova regolamentazione dell’Angola in materia di sicurezza dell’aviazione, sulla base dei criteri comuni questi 18 vettori aerei devono rimanere nell’elenco di cui all’allegato A.

(92)

Berkut State Aircompany ha informato la Commissione di aver escluso un aeromobile del tipo IL-76 e un aeromobile del tipo AN-12 dalla propria flotta e di aver deciso nell’agosto 2009 di limitare le proprie operazioni esclusivamente a voli interni.

(93)

Le autorità competenti del Kazakistan hanno confermato la situazione e hanno fornito le prove con cui dimostrano di aver rilasciato, il 30 ottobre 2009, un certificato operativo a Berkut State Aircompany che esclude i voli commerciali.

(94)

Alla luce di quanto precede, sulla base dei criteri comuni si ritiene che Berkut State Aircompany debba essere cancellata dall’elenco di cui all’allegato A.

(95)

Il vettore Prime Aviation, certificato nel Kazakistan, ha chiesto un’audizione presso la Commissione e il Comitato per la sicurezza aerea, ai quali ha esposto la propria posizione l’11 novembre 2009. Il vettore ha dichiarato che la propria flotta commerciale è limitata a un aeromobile del tipo Challenger 604 con marchio di immatricolazione P4-CHV, immatricolato al di fuori del Kazakistan (ad Aruba).

(96)

L’autorità competente di Aruba è responsabile della sorveglianza dell’aeromobile del tipo Challenger 604 con marchio di immatricolazione P4-CHV in conformità alle disposizioni degli allegati 1 e 8 della Convenzione di Chicago, nonché dell’allegato 6 per gli aspetti relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità. Le autorità in questione hanno effettuato un audit del vettore Prime Aviation nel marzo 2009 che ha rivelato numerose carenze. La documentazione trasmessa dal vettore aereo al Comitato per la sicurezza aerea non contiene prove che dimostrino l’attuazione soddisfacente di tutte le azioni correttive. In relazione ai requisiti di cui all’allegato 6 dell’ICAO, l’audit in oggetto non ha fornito le prove che la sorveglianza delle operazioni è eseguita con efficacia. In particolare, non sono state fornite le prove che il MEL è adeguatamente approvato e restano da chiarire le condizioni per notificare le carenze.

(97)

Alla luce di quanto precede, sulla base dei criteri comuni si ritiene che il vettore in questione debba rimanere nell’elenco di cui all’allegato A.

(98)

Le autorità competenti del Kazakistan hanno richiesto un’audizione presso la Commissione e il Comitato per la sicurezza aerea e l’11 novembre 2009 hanno effettuato una serie di presentazioni al fine di illustrare i miglioramenti conseguiti nella sorveglianza in materia di sicurezza.

(99)

Hanno informato il Comitato per la sicurezza aerea delle azioni adottate per eliminare le due gravi carenze di sicurezza trasmesse all’ICAO il 30 ottobre 2009. Le azioni in questione vengono eseguite progressivamente con l’obiettivo di completare entro ottobre 2010 le azioni riguardanti gli aeromobili utilizzati nel trasporto aereo commerciale.

(100)

Le autorità competenti del Kazakistan hanno inoltre comunicato di avere avviato una serie di misure di attuazione che hanno portato alla sospensione o alla revoca di diversi certificati di operatore aereo. In particolare, hanno sospeso il COA dei vettori Pankh Center Kazakhstan, Air Flamingo, Arkhabay, Air Company Atyrau Aue Joly e Turgay Avia. Hanno sospeso anche i certificati di aeronavigabilità di 66 aeromobili del tipo Antonov 2 e hanno cancellato dal registro del Kazakistan 13 aeromobili, inclusi 10 del tipo Ilyushin 76, uno del tipo Ilyushin 62, uno del tipo Antonov 28 e uno del tipo Antonov 2.

(101)

Le autorità competenti del Kazakistan hanno inoltre notificato, allegando le relative prove, la revoca del COA dei dieci vettori aerei certificati nel Kazakistan riportati qui di seguito: Irbis, Aerotur, MAK Air, Excellent Glide, Tulpar Avia Service, Takhmid Air, Starline KZ, Olimp Air, EOL Air (COA revocato il 1o aprile 2009) e Sayat Air (COA revocato il 19 agosto 2009). Pertanto, sulla base dei criteri comuni, i vettori aerei in questione devono essere ritirati dall’elenco di cui all’allegato A.

(102)

Sulla base dei criteri comuni si ritiene che tutti i vettori aerei titolari di licenza rilasciata nel Kazakistan, tranne Air Astana, debbano rimanere nell’elenco di cui all’allegato A.

(103)

Si prende atto dell’ambiziosa riforma del settore dell’aviazione intrapresa dal Kazakistan, in particolare per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza. La revisione in corso della legislazione nel settore dell’aviazione e l’istituzione del centro di valutazione dei voli sono accolti con favore, in quanto favoriranno una migliore regolamentazione dell’aviazione civile in Kazakistan e dovrebbero aprire la strada a miglioramenti significativi per assicurare la conformità alle norme internazionali di sicurezza. A tale proposito, le autorità competenti del Kazakistan sono invitate a cooperare pienamente con l’ICAO per assicurare che i piani di azione proposti siano accettati da questa organizzazione e siano attuati tempestivamente.

(104)

Le autorità competenti del Kirghizistan hanno esposto una serie di presentazioni l’11 novembre 2009 illustrando i progressi conseguiti nell’attuazione del loro piano di azione elaborato per risolvere le carenze riscontrate in materia di sicurezza. In particolare, hanno indicato che la legislazione in materia di sicurezza dell’aviazione è stata modificata, che un’agenzia indipendente per la sicurezza dell’aviazione civile è in via di creazione e che le condizioni per ottenere la certificazione di vettore aereo sono state rese più rigorose. Inoltre hanno dichiarato che di conseguenza molti COA sono stati revocati e che la maggior parte degli aeromobili è stata cancellata dal registro.

(105)

Le autorità competenti del Kirghizistan hanno informato di aver rilasciato un nuovo COA al vettore aereo Asian Air. Sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Asian Air debba essere inserito nell’elenco di cui all’allegato A.

(106)

Si prende atto dell’ambiziosa riforma del settore dell’aviazione intrapresa dal Kirghizistan, in particolare per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza. Viene sottolineata l’importanza dell’audit svolto dall’ICAO nell’aprile 2009 nell’ambito del programma USOAP. Le autorità competenti del Kirghizistan sono invitate a cooperare pienamente con l’ICAO per assicurare che i piani di azione proposti siano accettabili per questa organizzazione e siano attuati tempestivamente.

(107)

È stato deciso che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea effettuerà un’ispezione in Kirghizistan per verificare l’attuazione dei requisiti di sicurezza applicabili da parte delle autorità competenti e delle imprese soggette alla sua sorveglianza. L’ispezione sarà effettuata dopo l’attuazione del piano di azione da concordare con l’ICAO.

(108)

Dopo aver comprovato l’esistenza (13) di gravi carenze in materia di sicurezza a carico delle operazioni di volo del vettore aereo YAK Service, certificato dalle autorità competenti della Federazione russa, il 15 luglio 2009 la Commissione ha avviato un’indagine formale sul vettore in questione. Il 4 agosto 2009 le autorità competenti della Federazione russa hanno informato la Commissione che, a seguito di ispezioni da esse svolte che hanno confermato tali risultanze, le operazioni del vettore aereo con aeromobili del tipo YAK-42 e YAK-40 sono state limitate mediante decisione adottata il 24 luglio 2009.

(109)

Il 6 ottobre 2009 le autorità competenti della Federazione russa hanno informato la Commissione che, a seguito dell’attuazione di misure correttive da parte del vettore aereo, le restrizioni operative sugli aeromobili di quest’ultimo sono state ritirate. Il 30 ottobre il vettore aereo, assistito dall’autorità competente, è stato ascoltato dalla Commissione e da uno Stato membro.

(110)

L’11 novembre le autorità competenti della Federazione russa hanno illustrato al Comitato per la sicurezza aerea le varie attività di sorveglianza e le azioni di attuazione che hanno intrapreso per assicurare che il vettore aereo risolvesse in modo duraturo le carenze di sicurezza precedentemente riscontrate. Inoltre hanno dichiarato che gli aeromobili utilizzati da YAK Services saranno sottoposti a ispezioni di terra periodiche per verificarne la conformità alle norme internazionali. Sulla base di queste informazioni, la Commissione e i membri del Comitato per la sicurezza aerea ritengono che le carenze di sicurezza precedentemente riscontrate presso YAK Services siano state affrontate sotto la responsabilità delle autorità competenti della Federazione russa.

(111)

Tenendo conto delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, in base ai criteri comuni si è ritenuto che, in questa fase, non siano necessarie ulteriori azioni. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità di YAK Services alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

(112)

Con lettera del 9 novembre 2009 le autorità competenti della Federazione russa hanno informato la Commissione della decisione del 6 novembre 2009 da parte del comitato responsabile della certificazione di ritirare le restrizioni imposte precedentemente sulle operazioni del vettore aereo Aeroflot Nord.

(113)

Il 9 novembre 2009 le autorità competenti della Federazione russa hanno informato la Commissione di aver modificato la decisione del 25 aprile 2008 con cui escludevano dalle operazioni di volo verso la Comunità gli aeromobili iscritti sui COA di 13 vettori aerei russi. Gli aeromobili in questione non erano equipaggiati per effettuare voli internazionali conformemente alle norme dell’ICAO (mancanza di TAWS/E-GPWS) e il certificato di aeronavigabilità era scaduto o non era stato rinnovato.

(114)

Secondo la nuova decisione, i seguenti aeromobili sono esclusi dalle operazioni in entrata, all’interno e in uscita dalla Comunità:

a)

Air Company Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 e RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 e RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 e RA-88300; Yak-40K: RA-21505 e RA-98109; Yak-42D: RA-42437; tutti (22) gli elicotteri Kamov Ka-26 (immatricolazione sconosciuta); tutti (49) gli elicotteri Mi-8 (immatricolazione sconosciuta); tutti (11) gli elicotteri Mi-171 (immatricolazione sconosciuta); tutti (8) gli elicotteri Mi-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti (1) gli elicotteri EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85494 e RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: l’aeromobile del tipo TU-154M RA-85683 precedentemente iscritto sul COA di Krasnoyarsky Airlines, revocato all’inizio di quest’anno, è attualmente utilizzato da un altro vettore aereo certificato nella Federazione russa.

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 e RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; tutti i TU-134 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli Antonov An-24 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli An-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mi-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mi-8 (immatricolazione sconosciuta).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 e RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; tutti i Tupolev TU-134A che includono: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 e RA-65973; tutti gli Antonov AN-24RV che includono: RA-46625 e RA-47818; gli aeromobili del tipo AN24RV con immatricolazione RA-46625 e RA-47818 sono attualmente utilizzati da un altro vettore russo.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 e RA-85508.

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85813, RA-85733, RA-85755, RA-85806 e RA-85820. tutti (25) i TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 e RA-65977; gli aeromobili RA-65143 e RA-65916 sono utilizzati da un altro vettore russo; tutti (1) i TU-134B: l’aeromobile RA-65726 è utilizzato da un altro vettore russo; tutti (10) gli Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA88210, RA-88227, RA-88244 e RA-88280; tutti gli elicotteri Mil-26: (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mil-10: (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mil-8 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri AS-355 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri BO-105 (immatricolazione sconosciuta); gli aeromobili del tipo AN-24B (RA-46267 e RA-47289) e gli aeromobili del tipo AN-24RV (RA-46509, RA-46519 e RA-47800) sono utilizzati da un altro vettore russo.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 e RA-65979; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 e RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 e RA-88200; l’aeromobile RA-65555 è utilizzato da un altro vettore russo.

(115)

A tutt’oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate azioni correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell’elenco comunitario aggiornato il 13 luglio 2009, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare soggetti a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.

(116)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1.

L’allegato A è sostituito dal testo riportato nell’allegato A del presente regolamento.

2.

L’allegato B è sostituito dal testo riportato nell’allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(4)  DGAC/F-2009-541, -798, LBA/D-2008-805, LBA/D-2009-8, -921, ENAC-IT-2008-602, -750, -648, ENAC-IT-2009-126, -198, -359, -374, -451, -597, -686, -730, DGCATR-2008-519, -347, DGCATR-2009-445, -559.

(5)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 12.

(6)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 4.

(7)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 39 e GU L 306 del 15.11.2008, pag. 49.

(8)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(9)  CAA-UK-2009-126, DGAC/F-2009-137, DGAC/F-2009-257, DGAC/F-2009-779, DGAC/F-2009-1776.

(10)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(11)  GU L 283 del 14.10.2006, pag. 28.

(12)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 8.

(13)  FOCA-2008-320, ACG-2009-82, ACG-2009-150, CAA-N-2008-98, CAALAT-2009-11, ACG-2008-300, CAA-NL-2008-72, HCAAGR-2008-53, LBA/D-2008-482, ACG-2009-176, DGAC/F-2008-545, DGAC/F-2008-2646, DGAC/F-2009-372, ENAC-IT-2009-226.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

AIR KORYO

GACA-AOC/KOR-01

KOR

Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Repubblica del Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Regno di Cambogia

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Sconosciuto

VRB

Repubblica del Ruanda

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della supervisione dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica d’Angola

AEROJET

015

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

AIR26

004

DCD

Repubblica d’Angola

AIR GEMINI

002

GLL

Repubblica d’Angola

AIR GICANGO

009

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

AIR JET

003

MBC

Repubblica d’Angola

AIR NAVE

017

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

ALADA

005

RAD

Repubblica d’Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

DIEXIM

007

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Repubblica d’Angola

HELIANG

010

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

HELIMALONGO

011

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

MAVEWA

016

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

PHA

019

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

RUI & CONCEICAO

012

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

SAL

013

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

SERVISAIR

018

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

SONAIR

014

SOR

Repubblica d’Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della supervisione dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

Repubblica del Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Sconosciuto

Repubblica del Benin

AFRICA AIRWAYS

Sconosciuto

AFF

Repubblica del Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Senza oggetto

Repubblica del Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Sconosciuto

Repubblica del Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Repubblica del Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Repubblica del Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Repubblica del Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Repubblica del Benin

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Repubblica del Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Repubblica del Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Sconosciuto

Repubblica del Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Sconosciuto

Repubblica del Congo

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Firma ministeriale (ordinanza n. 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della supervisione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Gibuti

DAALLO AIRLINES

Sconosciuto

DAO

Gibuti

DJIBOUTI AIRLINES

Sconosciuto

DJB

Gibuti

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

Sconosciuto

Sconosciuto

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Sconosciuto

CEL

Guinea equatoriale

EGAMS

Sconosciuto

EGM

Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinea equatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n.d.

Guinea equatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinea equatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

n.d.

Guinea equatoriale

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Sconosciuto

Sconosciuto

Guinea equatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica d’Indonesia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, con l’eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines e Ekspres Transportasi Antarbenua, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica d’Indonesia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

ASCO NUSA AIR

135-022

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

CARDIG AIR

121-013

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Repubblica d’Indonesia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Repubblica d’Indonesia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Repubblica d’Indonesia

EASTINDO

135-038

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Repubblica d’Indonesia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Repubblica d’Indonesia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Repubblica d’Indonesia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

KAL STAR

121-037

KLS

Repubblica d’Indonesia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Repubblica d’Indonesia

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Repubblica d’Indonesia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Repubblica d’Indonesia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

MEGANTARA

121-025

MKE

Repubblica d’Indonesia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Repubblica d’Indonesia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Repubblica d’Indonesia

MIMIKA AIR

135-007

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

NYAMAN AIR

135-042

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Repubblica d’Indonesia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Repubblica d’Indonesia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Repubblica d’Indonesia

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Repubblica d’Indonesia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

SKY AVIATION

135-044

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

SMAC

135-015

SMC

Repubblica d’Indonesia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Repubblica d’Indonesia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Repubblica d’Indonesia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Repubblica d’Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Repubblica d’Indonesia

UNINDO

135-040

Sconosciuto

Repubblica d’Indonesia

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Repubblica d’Indonesia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakistan responsabili della supervisione dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Kazakistan

AERO AIR COMPANY

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

AEROPRAKT KZ

Sconosciuto

APK

Repubblica del Kazakistan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Repubblica del Kazakistan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Repubblica del Kazakistan

AIR DIVISION OF EKA

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

AIR FLAMINGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Sconosciuto

AKS

Repubblica del Kazakistan

ALMATY AVIATION

Sconosciuto

LMT

Repubblica del Kazakistan

ARKHABAY

Sconosciuto

KEK

Repubblica del Kazakistan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Repubblica del Kazakistan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Repubblica del Kazakistan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Repubblica del Kazakistan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Repubblica del Kazakistan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Repubblica del Kazakistan

AVIA-JAYNAR

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

BEYBARS AIRCOMPANY

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Repubblica del Kazakistan

BERKUT KZ

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Repubblica del Kazakistan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Repubblica del Kazakistan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Repubblica del Kazakistan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Repubblica del Kazakistan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Repubblica del Kazakistan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Repubblica del Kazakistan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Sconosciuto

KZE

Repubblica del Kazakistan

FENIX

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Repubblica del Kazakistan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Repubblica del Kazakistan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Repubblica del Kazakistan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Repubblica del Kazakistan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Repubblica del Kazakistan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Repubblica del Kazakistan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Repubblica del Kazakistan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Repubblica del Kazakistan

KAZAIRWEST

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

KAZAVIA

Sconosciuto

KKA

Repubblica del Kazakistan

KAZAVIASPAS

Sconosciuto

KZS

Repubblica del Kazakistan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Repubblica del Kazakistan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Repubblica del Kazakistan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Repubblica del Kazakistan

NAVIGATOR

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Sconosciuto

KOV

Repubblica del Kazakistan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

PRIME AVIATION

 

 

Repubblica del Kazakistan

SALEM AIRCOMPANY

Sconosciuto

KKS

Repubblica del Kazakistan

SAMAL AIR

Sconosciuto

SAV

Repubblica del Kazakistan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Repubblica del Kazakistan

SEMEYAVIA

Sconosciuto

SMK

Repubblica del Kazakistan

SCAT

AK-0350-08

VSV

Repubblica del Kazakistan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Repubblica del Kazakistan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Repubblica del Kazakistan

SKYSERVICE

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

TYAN SHAN

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Repubblica del Kazakistan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Sconosciuto

JTU

Repubblica del Kazakistan

ZHERSU AVIA

Sconosciuto

RZU

Repubblica del Kazakistan

ZHEZKAZGANAIR

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Kazakistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

ASIAN AIR

Sconosciuto

AAZ

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Repubblica del Kirghizistan

DAMES

20

DAM

Repubblica del Kirghizistan

EASTOK AVIA

15

EEA

Repubblica del Kirghizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR

04

IKA

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

MAX AVIA

33

MAI

Repubblica del Kirghizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Repubblica del Kirghizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Repubblica del Kirghizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Repubblica del Kirghizistan

VALOR AIR

07

VAC

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della supervisione dell’applicazione delle norme

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Gabon responsabili della supervisione dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Repubblica del Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Repubblica del Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Repubblica del Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di São Tomé e Príncipe responsabili della supervisione dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

São Tomé e Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Sconosciuto

São Tomé e Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé e Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé e Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Sconosciuto

São Tomé e Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé e Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Sconosciuto

São Tomé e Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé e Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé e Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Sconosciuto

São Tomé e Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé e Príncipe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Sconosciuto

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Sconosciuto

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Sconosciuto

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Sconosciuto

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Sconosciuto

RFC

Swaziland

JET AFRICA Swaziland

Sconosciuto

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Sconosciuto

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Sconosciuto

SWX

Swaziland

Swaziland AIRLINK

Sconosciuto

SZL

Swaziland

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della supervisione dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Tipo di aeromobile

Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato di immatricolazione

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Repubblica del Gabon

L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50; 1 aeromobile del tipo Falcon 900

L’intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Repubblica del Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakistan

L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo B 767; 4 aeromobili del tipo B 757; 10 aeromobili del tipo A319/320/321; 5 aeromobile del tipo Fokker 50

L’intera flotta, tranne: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Regno dei Paesi Bassi)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP

L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336)

Comore

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Repubblica del Gabon

L’intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200

L’intera flotta, tranne: TR-LHP

Repubblica del Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Repubblica del Gabon

L’intera flotta, tranne: 1 aeromobili del tipo Challenger; CL601 1 aeromobile del tipo HS-125-800

L’intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG

Repubblica del Gabon Repubblica del Sud Africa

TAAG ANGOLA AIRLINES (5)

001

DTA

Repubblica d’Angola

L’intera flotta, tranne: 3 aeromobili del tipo Boeing B-777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B-737-700

L’intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBG, D2-TBJ

Repubblica d’Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ucraina

L’intera flotta tranne un aeromobile del tipo MD-83

L’intera flotta, tranne: UR-CFF

Ucraina


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Afrijet è autorizzata a impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

(3)  Air Astana è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

(4)  Gabon Airlines è autorizzata a impiegare unicamente l’aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

(5)  TAAG Angola Airlines può operare solo con destinazione il Portogallo utilizzando l’aeromobile indicato alle condizioni stabilite ai considerando 58 e 59 del presente regolamento.


27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante divieto di pesca degli squali pelagici nelle zone V, VI, VII, VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3) fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

8/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

DWS/56789-

Specie

Squali pelagici

Zona

Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

Data

17 ottobre 2009


27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 62.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 27 novembre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

34,42

0,96

1701 11 90 (1)

34,42

4,58

1701 12 10 (1)

34,42

0,82

1701 12 90 (1)

34,42

4,28

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

(3)

È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 novembre al 26 novembre 2009 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 15,49 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 25 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale per dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.


27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

relativo alle offerte comunicate per l’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.

(2)

In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di non dare seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008, non è opportuno fissare un importo massimo di riduzione del dazio.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 novembre al 26 novembre 2009 nell’ambito della gara per la riduzione del dazio all’importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 677/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299, del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 196, del 28.7.2009, pag. 7.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.


DIRETTIVE

27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/44


DIRETTIVA 2009/145/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 44, paragrafo 2 e l’articolo 48, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un’importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (2), la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (3), il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (4), e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5). Occorre fissare condizioni specifiche a titolo della direttiva 2002/55/CE per tener conto di questi elementi nell’ambito della commercializzazione delle sementi di ortaggi.

(2)

Al fine di garantire la conservazione in situ e l’utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, gli ecotipi e le varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica («varietà da conservare») vanno coltivate e commercializzate anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi. Oltre all’obiettivo generale di tutelare le risorse fitogenetiche, l’interesse particolare di tutelare tali varietà risiede nel fatto che esse sono particolarmente ben adatte a condizioni locali particolari.

(3)

Al fine di garantire l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, le varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari) devono essere coltivate e commercializzate anche quando non soddisfino le prescrizioni generali per quanto riguarda l’ammissione delle varietà e la commercializzazione delle sementi. Oltre all’obiettivo generale di tutelare le risorse fitogenetiche, il particolare interesse di tutelare tali varietà risiede nel fatto che esse sono adatte ad essere coltivate in particolari condizioni climatiche, pedologiche o agrotecniche (ad esempio, cure manuali, raccolti ripetuti).

(4)

Al fine di preservare le varietà da conservare e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, occorre prevedere deroghe per quanto riguarda l’ammissione di tali varietà nonché la produzione e la commercializzazione delle loro sementi.

(5)

Tali deroghe devono concernere le condizioni essenziali per l’ammissione di una varietà e le norme procedurali stabilite dalla direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie vegetali (6).

(6)

Agli Stati membri va in particolare concesso di adottare disposizioni interne proprie in tema di distinguibilità, stabilità e omogeneità. Per quanto riguarda in particolare i primi due aspetti, tali disposizioni devono basarsi quanto meno sulle caratteristiche enunciate nel questionario tecnico che il richiedente deve compilare all’atto della domanda di ammissione di una varietà, come previsto agli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE. Qualora l’omogeneità sia stabilita sulla base dell’accertamento dei fuori tipo, le disposizioni dovranno fondarsi su norme definite.

(7)

È necessario definire requisiti procedurali per l’ammissione, senza esame ufficiale, di una varietà da conservare o di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Per quanto riguarda la denominazione di tali varietà, è inoltre necessario prevedere deroghe agli obblighi definiti dalla direttiva 2002/55/CE e dal regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (7).

(8)

Quanto alle varietà da conservare, occorre prevedere restrizioni per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione delle sementi, in particolare riguardo alla regione d’origine, al fine di garantire che la commercializzazione delle sementi avvenga nel contesto della conservazione in situ e dell’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. In questo contesto, gli Stati membri devono avere la possibilità di approvare regioni supplementari nelle quali le sementi in eccesso rispetto alla quantità necessaria alla conservazione della varietà interessata nella relativa regione d’origine possono essere commercializzate, a condizione che tali regioni supplementari siano analoghe dal punto di vista dell’habitat naturale e seminaturale. Allo scopo di preservare il legame con la regione d’origine, la disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia approvato ulteriori regioni di produzione.

(9)

Occorre fissare restrizioni quantitative per la commercializzazione di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

(10)

Nel caso delle varietà da conservare, le quantità di sementi di ogni varietà immesse in commercio non devono superare la quantità necessaria a produrre ortaggi della varietà in questione su una superficie limitata definita in funzione dell’importanza della coltivazione della specie interessata. Per far sì che siano rispettati tali quantitativi, è opportuno che gli Stati membri impongano ai produttori l’obbligo di comunicare le quantità di sementi delle varietà da conservare che essi intendono produrre, nonché, se del caso, assegnare loro determinate quote.

(11)

Quanto alle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, le restrizioni quantitative devono tradursi nell’obbligo di commercializzare le sementi in imballaggi di piccole dimensioni, dato che il prezzo relativamente elevato delle sementi vendute in imballaggi di piccole dimensioni comporta una limitazione quantitativa.

(12)

Per le varietà da conservare e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, la tracciabilità delle sementi deve essere garantita tramite disposizioni adeguate in materia di chiusura e di etichettatura.

(13)

Per garantire che la presente direttiva sia correttamente applicata, occorre che le colture di sementi delle varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfino le condizioni specifiche in materia di certificazione e di verifica delle sementi. Sulle sementi vanno effettuati controlli ufficiali a tutti gli stadi della produzione e della commercializzazione. I fornitori devono comunicare agli Stati membri e questi, a loro volta, alla Commissione le quantità di sementi delle varietà da conservare immesse in commercio.

(14)

La Commissione deve valutare, dopo tre anni, l’efficacia delle misure previste dalla presente direttiva, in particolare le disposizioni relative alle restrizioni quantitative applicabili alla commercializzazione delle sementi delle varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.   Per quanto riguarda le specie vegetali di cui alla direttiva 2002/55/CE, la presente direttiva prevede alcune deroghe in materia di conservazione in situ e di utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

a)

per l’ammissione, nei cataloghi nazionali, delle varietà di specie vegetali, conformemente alla direttiva 2002/55/CE, di ecotipi e di varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica (di seguito «varietà da conservare»); e

b)

per l’ammissione, nei cataloghi di cui alla lettera a), di varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (di seguito «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»); e

c)

per la commercializzazione delle sementi di tali varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

2.   Salvo disposizioni contrarie previste dalla presente direttiva, si applica la direttiva 2002/55/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b)

«erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all’interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell’intervento umano o di un cambiamento climatico;

c)

«ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

CAPO II

Varietà da conservare

Sezione I

Ammissione delle varietà da conservare

Articolo 3

Varietà da conservare

1.   Gli Stati membri ammettono varietà da conservare ove siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2.   Le varietà da conservare sono ammesse in base alle seguenti modalità:

a)

gli Stati membri possono ammettere una varietà quale varietà le cui sementi possono essere o certificate come «sementi certificate di una varietà da conservare» oppure verificate come «sementi standard di una varietà da conservare». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come «varietà da conservare le cui sementi devono essere certificate conformemente all’articolo 10 della direttiva 2009/145/CE della Commissione oppure verificate conformemente all’articolo 11 di tale direttiva»;

b)

gli Stati membri possono ammettere una varietà quale varietà le cui sementi possono essere verificate come «sementi standard di una varietà da conservare». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come «varietà da conservare le cui sementi devono essere verificate conformemente all’articolo 11 della direttiva 2009/145/CE della Commissione».

Articolo 4

Condizioni essenziali

1.   Per essere ammesse in quanto varietà da conservare un ecotipo o una varietà di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/91/CE, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l’omogeneità delle varietà da conservare.

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

a)

nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per le specie elencate nell’allegato I della direttiva 2003/91/CE, applicabili alle specie in questione; o

b)

nei questionari tecnici delle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) per le specie elencate nell’allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

Per la valutazione dell’omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE.

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

Articolo 5

Norme procedurali

In deroga al disposto della prima frase dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE, non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l’ammissione delle varietà da conservare:

a)

la descrizione della varietà da conservare e la sua denominazione;

b)

i risultati di esami non ufficiali;

c)

le conoscenze acquisite con l’esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l’impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;

d)

altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 6

Inammissibilità di ecotipi e varietà

Una varietà da conservare non è ammessa nel catalogo nazionale delle varietà se:

a)

figura già nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali, ma non come «varietà da conservare», o è stata soppressa dal catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o durante il periodo concesso conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE; oppure

b)

è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (8) o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

Articolo 7

Denominazione

1.   Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà da conservare conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell’articolo 2 di tale regolamento.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

Articolo 8

Regione di origine

1.   Quando uno Stato membro accetta una varietà da conservare, esso determina la località (o le località), la regione (o le regioni) in cui si coltiva per tradizione tale varietà e alle cui condizioni essa sia naturalmente adatta (di seguito «regione di origine»). Esso tiene conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Se la regione d’origine è situata in più Stati membri, essa è determinata di comune accordo dagli Stati interessati.

2.   Lo Stato membro o gli Stati membri che procedono all’identificazione della regione di origine notificano alla Commissione la regione identificata.

Articolo 9

Selezione conservatrice

Gli Stati membri garantiscono che la selezione conservatrice di una varietà da conservare avvenga obbligatoriamente nella sua regione d’origine.

Sezione II

Produzione di sementi e commercializzazione delle varietà da conservare

Articolo 10

Certificazione

In deroga all’articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono disporre che le sementi di una varietà da conservare possano essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservare» a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:

a)

le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell’ambito della selezione volta a conservare la varietà;

b)

le sementi soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate» stabilite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/55/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l’esame ufficiale o l’esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale;

c)

le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

Articolo 11

Verifica

In deroga all’articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono disporre che le sementi di una varietà da conservare siano verificate come «sementi standard di una varietà da conservare» a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:

a)

le sementi soddisfano i requisiti relativi alla commercializzazione delle «sementi standard» di cui alla direttiva 2002/55/CE, tranne che per i requisiti in materia di purezza varietale minima;

b)

le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

Articolo 12

Analisi delle sementi

1.   Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11.

2.   Tali analisi di cui al paragrafo 1 vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i campioni per le analisi di cui al paragrafo 1 siano prelevati da lotti omogenei. Essi vigilano sull’applicazione delle norme relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE.

Articolo 13

Regione di produzione delle sementi

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d’origine.

Se le sementi non possono essere prodotte in tale regione a motivo di un problema specifico connesso all’ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia sono utilizzate unicamente nella regione d’origine.

2.   Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l’intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all’esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Una decisione viene adottata conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE per definire, se del caso, le restrizioni o le condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.

Nell’ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.

Articolo 14

Condizioni di commercializzazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

a)

siano state prodotte nella loro regione di origine o in una delle regioni di cui all’articolo 13;

b)

siano commercializzate nella loro regione di origine.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può approvare ulteriori regioni sul proprio territorio ai fini della commercializzazione di sementi di una varietà da conservare, a condizione che tali regioni siano comparabili alla regione d’origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione.

Gli Stati membri, qualora approvino tali regioni supplementari, garantiscono che il quantitativo di sementi, necessario alla produzione della quantità minima di sementi di cui all’articolo 15, sia riservato alla conservazione della varietà nella sua regione di origine.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’approvazione di tali regioni supplementari.

3.   Uno Stato membro che approvi ulteriori regioni ai fini della produzione di sementi in conformità dell’articolo 13, non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 15

Restrizioni quantitative

Ogni Stato membro vigila affinché, per ogni varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzate annualmente non superi la quantità necessaria per produrre ortaggi sul numero di ettari fissato all’allegato I per le specie interessate.

Articolo 16

Applicazione di restrizioni quantitative

1.   Gli Stati membri provvedono a che i produttori comunichino loro, prima che inizi la stagione di produzione, la superficie e l’ubicazione della zona di produzione delle sementi.

2.   Se, in base alle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1, sussiste la possibilità che siano superate le quantità fissate dagli Stati membri conformemente all’articolo 15, gli Stati membri assegnano a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione di cui trattasi.

Articolo 17

Chiusura degli imballaggi

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi opportunamente sigillati.

2.   Gli imballaggi di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del fornitore o sull’imballaggio.

3.   Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l’aggiunta dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.

Articolo 18

Etichettatura

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservare siano muniti di un’etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme CE»;

b)

il nome e l’indirizzo del responsabile dell’etichettatura o il suo numero di identificazione;

c)

l’anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» (anno) oppure l’anno dell’ultimo prelievo di campioni per l’ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato …» (anno);

d)

la specie;

e)

la denominazione della varietà da conservare;

f)

la menzione «sementi certificate di una varietà da conservare» o «sementi standard di una varietà da conservare»;

g)

la regione di origine:

h)

se la regione di produzione delle sementi è diversa dalla regione di origine, l’indicazione della regione di produzione delle sementi;

i)

il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’apposizione dell’etichetta;

j)

peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di sementi;

k)

in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura del trattamento chimico o dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o semi puri e il peso totale.

Articolo 19

Controlli ufficiali a posteriori

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di una varietà da conservare commercializzate a titolo della presente direttiva siano soggette a un controllo ufficiale a posteriori tramite ispezioni casuali destinate a verificarne l’identità e la purezza varietali.

Il controllo ufficiale a posteriori di cui al primo comma viene effettuato conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato

Articolo 20

Monitoraggio

Gli Stati membri garantiscono, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capitolo, con una particolare attenzione alla varietà, ai luoghi di produzione delle sementi e alle quantità.

CAPO III

Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

Sezione I

Ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

Articolo 21

Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1.   Gli Stati membri possono ammettere varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari ove siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23.

2.   Gli Stati membri possono ammettere una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari come una varietà le cui sementi possono essere unicamente verificate come «sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come una «varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari le cui sementi devono essere verificate conformemente all’articolo 26 della direttiva 2009/145/CE della Commissione».

Articolo 22

Condizioni essenziali

1.   Per essere ammessa come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, come è previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

Una varietà viene considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se è stata sviluppata per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche o pedologiche.

2.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/91/CE, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l’omogeneità delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

a)

nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell’allegato I della direttiva 2003/91/CE, applicabili alle specie in questione; o

b)

nei questionari tecnici delle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell’allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

Per la valutazione dell’omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE.

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

Articolo 23

Norme procedurali

In deroga al disposto della prima frase dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE, non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l’ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari:

a)

la descrizione della varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e la sua denominazione;

b)

i risultati di esami non ufficiali;

c)

le conoscenze acquisite con l’esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l’impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;

d)

altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 24

Inammissibilità di ecotipi e varietà

Una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non può essere ammessa nel catalogo nazionale delle varietà se:

a)

essa figura già nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come una varietà diversa da una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è stata eliminata dal catalogo comune delle varietà di specie vegetali negli ultimi due anni, oppure se il periodo concesso a titolo dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE è scaduto da meno di due anni; oppure

b)

è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

Articolo 25

Denominazione

1.   Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell’articolo 2 di tale regolamento.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

Sezione II

Commercializzazione di sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

Articolo 26

Verifica

In deroga all’articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono prevedere che le sementi di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari possano essere verificate come sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se soddisfano le condizioni seguenti:

a)

le sementi soddisfano i requisiti per la commercializzazione di «sementi standard» di cui alla direttiva 2002/55/CE, ad eccezione di quelli relativi alla purezza varietale minima;

b)

le sementi presentano una purezza varietale sufficiente.

Articolo 27

Analisi delle sementi

1.   Gli Stati membri vigilano affinché vengano effettuate prove per controllare che le sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfino i requisiti di cui all’articolo 26.

2.   Tali analisi di cui al paragrafo 1 vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

Articolo 28

Restrizioni quantitative

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari siano commercializzate in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all’allegato II per le varie specie.

Articolo 29

Chiusura degli imballaggi

1.   Gli Stati membri vigilano affinché le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari vengano commercializzate unicamente in imballaggi chiusi e sigillati.

2.   Gli imballaggi di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del fornitore o sull’imballaggio.

3.   Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l’aggiunta dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.

Articolo 30

Etichettatura

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi di sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari siano muniti di un’etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme CE»;

b)

il nome e l’indirizzo del responsabile dell’etichettatura o il suo numero di identificazione;

c)

l’anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» (anno) oppure l’anno dell’ultimo prelievo di campioni per l’ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato …» (anno);

d)

la specie;

e)

la denominazione della varietà;

f)

la dicitura: «varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari»;

g)

il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’apposizione dell’etichetta;

h)

peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di sementi;

i)

in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura del trattamento chimico o dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o semi puri e il peso totale.

Articolo 31

Controlli ufficiali a posteriori

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari siano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggio per verificarne l’identità e la purezza varietali.

Il controllo ufficiale a posteriori di cui al primo comma viene effettuato conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

Articolo 32

Monitoraggio

Gli Stati membri vigilano, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capitolo, con particolare attenzione alla varietà e alle quantità.

CAPO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 33

Relazioni

Gli Stati membri vigilano affinché i fornitori che operano sul loro territorio indichino, per ogni stagione di produzione, la quantità di sementi di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari immesse in commercio.

Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la quantità di sementi di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari immesse in commercio sul loro territorio.

Articolo 34

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

Gli Stati membri segnalano alla Commissione le organizzazioni riconosciute di cui all’articolo 5, lettera d), all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 23, lettera d).

Articolo 35

Valutazione

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva.

Articolo 36

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(2)  GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

(3)  GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

(5)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11.

(7)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10.

(8)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.


ALLEGATO I

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi delle varietà da conservare di cui all’articolo 15

Nome botanico

Numero massimo di ettari per Stato membro per la produzione di ortaggi, per varietà da conservare

Allium cepa L. – (varietà Cepa)

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Capsicum annuum L.

Cichorium intybus L.

Cucumis melo L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cynara cardunculus L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

40

Allium cepa L. (varietà Aggregatum)

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Beta vulgaris L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Foeniculum vulgare Mill.

Solanum melongena L.

Spinacia oleracea L.

20

Allium fistulosum L.

Allium schoenoprasum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Cichorium endivia L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Phaseolus coccineus L.

Raphanus sativus L.

Rheum rhabarbarum L.

Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Zea mays L. (partim)

10


ALLEGATO II

Peso netto massimo per imballaggio, come è indicato all’articolo 28

Nome botanico

Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

Spinacia oleracea L.

Zea mays L. (partim)

250

Allium cepa L. (varietà Cepa, Aggregatum)

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Beta vulgaris L.

Brassica rapa L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Raphanus sativus L.

Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

Allium schoenoprasum L.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Brassica oleracea L. (tutte)

Capsicum annuum L.

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai

Cucumis melo L.

Cynara cardunculus L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Rheum rhabarbarum L.

Solanum melongena L.

5


27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/55


DIRETTIVA 2009/146/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l’estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/125/CE della Commissione (2) contiene errori terminologici riguardanti l’utilizzo autorizzato del fosfuro di alluminio, del fosfuro di calcio e del fosfuro di magnesio. Tali errori vanno rettificati.

(2)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2008/125/CE è così modificato:

1)

nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 266 (fosfuro di alluminio), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Può essere autorizzato soltanto l’utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di alluminio.

L’utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.»;

2)

nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 267 (fosfuro di calcio), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L’utilizzo come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di calcio può essere autorizzato solo all’esterno.»;

3)

nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 268 (fosfuro di magnesio), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle frasi seguenti:

«Può essere autorizzato soltanto l’utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di magnesio.

L’utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 78.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2009

che istituisce un questionario ai fini dell’attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

[notificata con il numero C(2009) 9105]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/851/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2006/66/CE, gli Stati membri trasmettono regolarmente una relazione sull’attuazione della suddetta direttiva, redatta sulla base di un questionario.

(2)

Al fine di evitare l’eccessivo carico amministrativo correlato alla redazione della relazione, è opportuno limitare l’elenco delle informazioni richieste ai dati più utili alla Commissione per valutare la necessità di migliorare l’attuazione della direttiva 2006/66/CE.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri redigono le relazioni sull’attuazione della direttiva 2006/66/CE sulla base del questionario figurante nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

QUESTIONARIO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE

1.   Recepimento nella legislazione nazionale

Informazioni che gli Stati membri devono comunicare nella prima relazione:

a)

si prega di fare riferimento e, se del caso, di fornire un link elettronico alla normativa nazionale di recepimento della direttiva e successive modifiche.

b)

Alcune disposizioni di cui agli articoli 8, 15 e 20 sono state attuate attraverso accordi volontari tra le autorità competenti e gli operatori economici coinvolti?

2.   Efficienza ambientale

Quali misure, compresi gli strumenti economici di cui all’articolo 9, sono state adottate per migliorare l’efficienza ambientale delle batterie e degli accumulatori in conformità all’articolo 5 della direttiva?

3.   Sistemi di raccolta

Si prega di descrivere brevemente (non più di 100 parole) in che modo è stato recepito, in pratica, l’articolo 8.

4.   Obiettivi di raccolta

Si prega di specificare i tassi di raccolta conseguiti, compresi pile e accumulatori incorporati in apparecchi, per ogni anno civile preso in considerazione nella relazione. La prima relazione fa riferimento unicamente all’anno 2011.

5.   Trattamento e riciclaggio

a)

Quali misure sono state adottate per garantire che tutte le pile e gli accumulatori raccolti siano stati sottoposti a trattamento e riciclaggio adeguati in conformità con l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/66/CE?

b)

Si è fatto ricorso ad una delle possibilità previste dall’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, per lo smaltimento delle batterie e degli accumulatori raccolti contenenti sostanze pericolose? In caso di risposta affermativa, si prega di fare riferimento al progetto di misura eventualmente comunicato alla Commissione in conformità con l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma.

c)

Che livello di riciclaggio è stato raggiunto per ciascun anno civile preso in considerazione? Si è provveduto a riciclare tutte le pile e gli accumulatori raccolti, in conformità con l’articolo 12, paragrafo 1?

d)

Qual è il livello di efficienza raggiunto in materia di riciclaggio per ciascun anno civile a decorrere dal 26 settembre 2011 e, se del caso, per l’anno precedente?

6.   Smaltimento

a)

Quali misure sono state prese per garantire che i rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli non vengano smaltiti nelle discariche?

b)

Sono state adottate altre misure, oltre a quelle previste dall’articolo 14, per ridurre al minimo lo smaltimento delle pile e degli accumulatori come rifiuti urbani misti?

7.   Esportazioni

Quanti rifiuti di pile e accumulatori raccolti sono stati esportati verso paesi terzi? Si prega di specificare verso quali paesi. Qual è il numero di rifiuti di pile e accumulatori esportati per il quale siano state fornite prove valide che le operazioni di riciclaggio hanno avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva, in conformità con l’articolo 15?

8.   Finanziamento

a)

Quali misure sono state adottate affinché sia garantito che la raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori siano finanziati dai produttori o da terzi che agiscono per loro conto?

b)

Nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente ai regimi istituiti in forza della direttiva 2000/53/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o delle direttiva 2002/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quali misure sono state adottate al fine di garantire che ciò non implichi un doppio addebito per i produttori?

9.   Relazioni nazionali in merito all’attuazione della direttiva

Si prega di fornire informazioni su ogni eventuale misura adottata conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, lettere a), b) e c) della direttiva 2006/66/CE (non più di 50 parole per misura).

10.   Ispezioni e misure di esecuzione

a)

Si prega di fornire una descrizione dettagliata dei sistemi di ispezione e controllo istituiti nel Suo Stato membro per garantire la conformità alla direttiva 2006/66/CE e in particolare agli articoli 4 e 21.

b)

Quanti casi di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 2006/66/CE sono stati riscontrati? Quante batterie ed accumulatori non rispondenti alle norme sono stati ritirati dal mercato nazionale? Si prega di indicare le ragioni principali di inadempienza e le azioni adottate per garantire la conformità alla direttiva.

11.   Altre informazioni

a)

Si prega di sintetizzare nella prima relazione le principali difficoltà incontrate nell’attuare la direttiva. In che modo sono state risolte, o in che modo è possibile risolvere, tali difficoltà?

b)

Indicare l’organo amministrativo (nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, altri recapiti) incaricato di coordinare le risposte al presente questionario.


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.


27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti

[notificata con il numero C(2009) 9083]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/852/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari, basate tra l’altro sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo. Esso prevede che gli operatori del settore alimentare rispettino determinate procedure basate su tali principi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare e completa le norme del regolamento (CE) n. 852/2004. Le norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 includono requisiti strutturali per gli stabilimenti di trasformazione del latte, nonché requisiti d’igiene concernenti il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari.

(3)

Con l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (atto di adesione), è stato accordato alla Romania un periodo di transizione, che scade il 31 dicembre 2009, per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi ai requisiti strutturali e d’igiene dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004.

(4)

L’allegato VII, capitolo 5, sezione B.I, lettera a), dell’atto di adesione autorizza fino al 31 dicembre 2009 alcuni stabilimenti di trasformazione del latte non conformi ai requisiti strutturali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004.

(5)

Dopo l’adesione della Romania il numero di stabilimenti conformi ai requisiti strutturali è aumentato. Tuttavia, alcuni stabilimenti di trasformazione del latte stanno ancora effettuando gli adeguamenti strutturali necessari a conformarsi ai requisiti. Visti i miglioramenti strutturali in corso, è necessario prevedere una deroga limitata nel tempo ai requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. L’elenco degli stabilimenti non conformi ai requisiti strutturali figura nell’allegato I della presente decisione.

(6)

Inoltre, l’allegato VII, capitolo 5, sezione B.I, lettera c), dell’atto di adesione autorizza fino al 31 dicembre 2009 alcuni stabilimenti di trasformazione del latte non conformi ai requisiti d’igiene stabiliti nel regolamento (CE) n. 853/2004.

(7)

Le aziende di produzione del latte non conformi ai requisiti d’igiene sono presenti in tutto il territorio della Romania. La proporzione di latte crudo conforme ai requisiti fornita agli stabilimenti di trasformazione del latte in Romania, è aumentata solo leggermente negli ultimi anni.

(8)

Considerando la situazione attuale, è opportuno prevedere una deroga limitata nel tempo ai requisiti d’igiene stabiliti nel regolamento (CE) n. 853/2004, al fine di permettere alla Romania di conformare il suo settore lattiero a tali requisiti.

(9)

Vista questa situazione, è opportuno autorizzare, tramite una deroga al regolamento (CE) n. 853/2004, alcuni stabilimenti di trasformazione del latte, figuranti nell’elenco contenuto nell’allegato II della presente decisione, a continuare a trasformare latte conforme e non conforme, a condizione che la trasformazione sia effettuata su linee di produzione separate. Occorre inoltre autorizzare alcuni stabilimenti di trasformazione del latte, figuranti nell’elenco dell’allegato III della presente decisione, a continuare a trasformare latte non conforme senza linee di produzione separate.

(10)

Inoltre, per non penalizzare gli stabilimenti di trasformazione del latte conformi ai requisiti strutturali, è opportuno autorizzarli a ricevere latte non conforme alle stesse condizioni applicate agli stabilimenti di trasformazione del latte non conformi ai requisiti.

(11)

I prodotti lattiero-caseari derivati dal latte non conforme possono essere commercializzati solo in Romania o utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti di trasformazione del latte coperti dalle deroghe stabilite dalla presente decisione.

(12)

Il periodo di transizione concesso con la presente decisione deve essere limitato a ventiquattro mesi decorrenti dal 1o gennaio 2010. La situazione del settore lattiero in Romania va riesaminata entro la fine di tale periodo. La Romania dovrà perciò presentare alla Commissione relazioni annuali sui progressi realizzati nell’adeguamento degli stabilimenti di trasformazione del latte di detto Stato membro, delle aziende di produzione del latte che forniscono latte crudo a tali stabilimenti e del sistema di raccolta e di trasporto del latte non conforme.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per «latte non conforme» si intende il latte crudo non conforme ai requisiti di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

1.   I requisiti strutturali di cui all’allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004, non si applicano fino al 31 dicembre 2011 agli stabilimenti di trasformazione del latte della Romania elencati nell’allegato I della presente decisione.

2.   I prodotti lattiero-caseari degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 possono essere solo:

a)

immessi sul mercato interno della Romania; oppure

b)

utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti della Romania di cui al paragrafo 1.

Tali prodotti lattiero-caseari recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

In deroga alle prescrizioni dell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II della presente decisione possono continuare, fino al 31 dicembre 2011, a trasformare latte conforme e non conforme, a condizione che la trasformazione sia effettuata su linee di produzione separate.

Articolo 4

In deroga alle prescrizioni dell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato III della presente decisione possono continuare, fino al 31 dicembre 2011, a trasformare latte non conforme senza linee di produzione separate.

Articolo 5

I prodotti lattiero-caseari derivati da latte non conforme possono essere solo:

a)

immessi sul mercato interno della Romania; oppure

b)

utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti di trasformazione del latte della Romania di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Tali prodotti lattiero-caseari recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 6

La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi realizzati nel mettere in conformità con i regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004:

a)

gli stabilimenti di trasformazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, con un calendario della messa in conformità ai requisiti strutturali ivi citati;

b)

le aziende che producono latte non conforme;

c)

il sistema di raccolta e di trasporto del latte non conforme.

La prima relazione annuale è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e la seconda entro il 31 ottobre 2011.

Per tali relazioni è utilizzato il modulo figurante nell’allegato IV.

Articolo 7

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO I

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO1

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395

2

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea, Jud. Alba, 517610

3

AB 3386

S.C. Lactate C.H. SRL

Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761

4

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Santana, Jud. Arad, 317280

5

AG 11

S.C. Agrolact Cosesti

Cosesti, Jud. Arges, 115202

6

BC 2519

S.C. Marlact SRL

Buhoci, Jud. Bacau, 607085

7

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

8

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, Jud. Bihor, 4 17166

9

BN 2120

S.C. Eliezer SRL

Lunca Ilvei, Jud. Bistrita Nasaud, 427125

10

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budesti-Fanate, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021

11

BN 2399

S.C. Carmo- Lact Prod SRL

Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006

13

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milas, Jud. Bistrita-Nasaud, 427165

14

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Paltinis, Jud. Botosani, 717295

15

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465

16

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, Jud. Botosani, 717045

17

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, Jud. Botosani, 715100

18

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Saveni, Jud. Botosani 715300

19

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flamanzi, Jud. Botosani, 717155

20

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Jud. Brasov, 507105

21

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Fagaras, Jud. Brasov, 505200

22

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vadeni, Jud. Braila, 817200

23

BR 63

S.C. Cas SRL

Braila, Jud. Braila, 810224

24

BZ 0098

S.C. Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300

25

BZ 0627

S.C. Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120

26

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, Jud. Buzau, 25200

27

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300

28

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegalia, Jud. Calarasi, 917145

29

CJ 41

S.C. Kazal SRL

Dej, Jud. Cluj, 405200

30

CJ 7584

S.C. Aquasala SRL

Bobalna, Jud. Cluj, 407085

31

CT 04

S.C. Lacto Baneasa SRL

Baneasa, Jud. Constanta, 907035

32

CT 15

S.C. Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, Jud. Constanta, 907211

33

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, Jud.Constanta, 907065

34

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Targusor, Jud.Constanta, 907275

35

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Sacele, Jud.Constanta, 907260

36

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, Jud.Constanta, 907112

37

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

38

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

39

CT 30

S.C. Eastern European Foods SRL

Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195

40

CT 294

S.C. Suflaria Import Export SRL

Cheia, Jud. Constanta, 907277

41

L9

S.C. Covalact SA

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076

42

CV 2451

S.C. Agro Pan Star SRL

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020

43

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, Jud. Dolj, 207115

44

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, Jud. Dolj, 200378

45

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galati, Jud. Galati, 800506

46

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556

47

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, Jud. Gorj, 215300

48

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Targu. Jiu, Jud. Gorj, 210112

49

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400

50

HR 166

S.C. Lactopan SRL

Mujna, Jud. Harghita, 537076

51

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, Jud. Harghita, 537071

52

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Harghita, 537175

53

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600

54

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Risculita, Jud. Hunedoara, 337012

55

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, Jud. Ialomita, 925200

56

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920002

57

IS 1012

S.C. Agrocom SA

Strunga, Jud. Iasi, 707465

58

IS 1540

S.C. Promilch SRL

Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365

59

MM 793

S.C. Wromsal SRL

Satulung, Jud. Maramures 437270

60

MM 6325

S.C. Ony SRL

Larga, Jud. Maramures, 437317

61

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349

62

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Jud. Maramures, 437162

63

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167

64

MS 297

S.C. Rodos SRL

Faragau, Jud. Mures, 547225

65

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, Jud. Mures, 545300

66

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca Santu, Jud. Mures, 547375

67

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornesti, Jud. Mures, 547280

68

MS 5554

S.C. Globivetpharm SRL

Batos, Jud. Mures, 547085

69

L12

S.C. Camytex Prod SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

70

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, Jud. Neamt, 615100

71

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, Jud. Prahova, 100537

72

SM 4189

S.C. Primalact SRL

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

73

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Jud. Salaj, 455200

74

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Falticeni, Jud. Suceava, 725200

75

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Jud. Suceava, 720290

76

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255

77

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, Jud. Suceava, 727040

78

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301

79

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisauti, Jud. Suceava, 727360

80

TR 78

S.C. Interagro SRL

Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400

81

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, Jud. Teleorman, 147285

82

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, Jud. Teleorman, 145300

83

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, Jud. Teleorman, 147215

84

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340

85

TL 965

S.C. Mineri SRL

Mineri, Jud. Tulcea, 827211

86

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focsani, Jud. Vrancea, 620122

87

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082

88

VN 35

S.C. Monaco SRL

Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445


ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

1

L35

S.C. Danone PDPA Romania SRL

Bucuresti, 032451

2

L81

S.C. Raraul SA

Campulung Moldovenesc, Jud.Suceava, 725100


ALLEGATO III

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

1

L18

S.C. Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, Jud. Bacau, 607630

2

L72

S.C. Lactomuntean SRL

Teaca, Jud. Bistrita Nasaud, 427345

3

L78

S.C. Romfulda Prod SRL

Beclean, Jud. Bistrita Nasaud, 425100

4

L107

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Sieu Magherus, Jud. Bistrita-Nasaud, 427295

5

L109

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245

6

L110

S.C. Lech Lacto SRL

Lechinta, Jud. Bistrita-Nasaud, 427105

7

L3

S.C. Aby Impex SRL

Sendriceni, Jud. Botosani, 717380

8

L4

S.C. Spicul 2 SRL

Dorohoi, Jud. Botosani, 715200

9

L116

S.C. Ram SRL

Ibanesti, Jud. Botosani, 717215

10

L73

S.C. Eurocheese Productie SRL

Bucuresti, 030608

11

L97

S.C. Terra Valahica SRL

Berca, Jud. Buzau, 127035

12

L129

S.C. Bonas Import Export SRL

Dezmir, Jud. Cluj, 407039

13

L84

S.C. Picolact Prodcom SRL

Iclod, Jud. Cluj, 407335

14

L122

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236

15

L43

S.C. Lactocorv SRL

Ion Corvin, Jud. Constanta, 907150

16

L40

S.C. Betina Impex SRL

Ovidiu, Jud. Constanta, 905900

17

L41

S.C. Elda Mec SRL

Topraisar, Jud. Constanta, 907210

18

L87

S.C. Niculescu Prod SRL

Cumpana, Jud. Constanta, 907105

19

L118

S.C. Assla Kar SRL

Medgidia, Jud. Constanta, 905600

20

L130

S.C. Muntina Prod SRL

Constanta, Jud. Constanta, 900735

21

L58

S.C. Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, Jud. Dambovita, 130062

22

L82

S.C. Totallact Group SA

Dragodana, Jud. Dambovita, 137200

23

L91

S.C. Cosmilact SRL

Schela, Jud. Galati, 807265

24

L55

S.C. Gordon Prod SRL

Bisericani, Jud. Harghita, 535062

25

L65

S.C. Karpaten Milk

Suseni, Jud. Harghita, 537305

26

L124

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242

27

L15

S.C. Teletext SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920066

28

L99

S.C. Valizvi Prod Com SRL

Garbovi, Jud. Ialomita, 927120

29

L47

S.C. Oblaza SRL

Bârsana, Jud. Maramures, 437035

30

L85

S.C. Avi-Seb Impex SRL

Copalnic, Manastur, Jud. Maramures, 437103

31

L86

S.C. Zea SRL

Boiu Mare, Jud. Maramures, 437060

32

L16

S.C. Roxar Prod Com SRL

Cernesti, Jud. Maramures, 437085

33

L54

S.C. Rodlacta SRL

Faragau, Jud. Mures, 547225

34

L32

S.C. Hochland Romania SRL

Sighisoara, Jud. Mures, 545400

35

L21

S.C. Industrializarea Laptelui Mures SA

Targu Mures, Jud. Mures, 540390

36

L108

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jud. Mures, 547571

37

L121

S.C. Mirdatod Prod SRL

Ibanesti, Jud. Mures, 547325

38

L96

S.C. Prod A.B.C. Company SRL

Grumazesti, Jud. Neamt, 617235

39

L101

S.C. 1 Decembrie SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235

40

L106

S.C. Rapanu SR. COM SRL

Petricani, Jud. Neamt, 617315

41

L6

S.C Lacta Han Prod SRL

Urecheni, Jud. Neamt, 617490

42

L123

S.C. ProCom Pascal SRL

Pastraveni, Jud. Neamt, 617300

43

L63

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, Jud. Prahova, 107260

44

L50

S.C. Ecolact Prod SRL

Paulesti, Jud. Prahova, 107246

45

L100

S.C. Alto Impex SRL

Provita de Jos, Jud. Prahova, 107477

46

L53

S.C. Friesland Romania SA

Carei, Jud. Satu Mare, 445100

47

L93

S.C. Agrostar Company Lyc SRL

Ciuperceni, Jud. Satu Mare, 447067

48

L120

S.C. Unicarm SRL

Vetis, Jud. Satu Mare, 447355

49

L88

S.C. Agromec Crasna SA

Crasna, Jud. Salaj, 457085

50

L89

S.C. Ovinex SRL

Sarmasag, Jud. Salaj, 457330

51

L67

S.C. Gefa Impex SRL

Talmaciu, Jud. Sibiu, 555700

52

L71

S.C. Lacto Sibiana SA

Sura Mica, Jud. Sibiu, 557270

53

L5

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300

54

L36

S.C. Prolact Prod Com SRL

Vicovu de Sus, Jud. Suceava, 727610

55

L83

S.C. Balaceana Prod SRL

Balaceana, Jud. Suceava, 727125

56

L128

S.C. Tudia SRL

Gramesti, Jud. Suceava, 727285

57

L68

S.C. Aida SRL

Galanesti, Jud. Suceava, 727280

58

L80

S.C. Industrial Marian SRL

Drănceni, Jud. Vaslui, 737220

59

L 136

S.C. Campaei Prest SRL

Hidiseul de Sus, Jud. Bihor, 417277

60

L135

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430015

61

L134

S.C. Lactocrist SRL

Cristian, Jud. Sibiu, 557085

62

L137

S.C. Dunarea Prod SRL

Milcovul, Jud. Vrancea, 627205


ALLEGATO IV

MODULO DI CUI ALL’ARTICOLO 6

Numero dello stabilimento

Denominazione

Indirizzo

Regione

Progressi realizzati (breve descrizione)

Livello di conformità stimato

(%)

Data prevista di conformità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regione

N. totale di aziende lattiere

31.12.2009

N. di aziende lattiere con latte non conforme

31.12.2009

% di aziende lattiere con latte non conforme rispetto al totale

31.12.2009

N. totale di aziende lattiere

30.11.2010

N. di aziende lattiere con latte non conforme

30.11.2010

% di aziende lattiere con latte non conforme rispetto al totale

30.11.2010

N. totale di aziende lattiere

30.9.2011

N. di aziende lattiere con latte non conforme

30.9.2011

% di aziende lattiere con latte non conforme rispetto al totale

30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regione

N. totale di punti di raccolta del latte

31.12.2009

N. di punti di raccolta del latte non conforme

31.12.2009

% di punti di raccolta del latte non conforme rispetto al totale

31.12.2009

N. totale di punti di raccolta del latte

30.11.2010

N. di punti di raccolta del latte non conforme

30.11.2010

% di punti di raccolta del latte non conforme rispetto al totale

30.11.2010

N. totale di punti di raccolta del latte

30.9.2011

% di punti di raccolta del latte non conforme rispetto al totale

30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario RO

 

 

 

 

 

 

 

 


27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futura affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Francia in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 9254]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/853/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (1), in particolare l’articolo 17,

vista la domanda della Francia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1781/2006, il 28 novembre 2007 la Francia ha chiesto una deroga per i trasferimenti di fondi tra, da una parte, rispettivamente Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna e, dall’altra, la Francia.

(2)

In conformità con l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, i trasferimenti di fondi tra, rispettivamente, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna e la Francia sono considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno della Francia dal 4 dicembre 2007.

(3)

Nel corso della riunione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 16 giugno 2009 gli Stati membri sono stati informati del fatto che la Commissione ritiene di aver ricevuto le informazioni necessarie per esaminare la domanda della Francia.

(4)

Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna non fanno parte del territorio della Comunità quale è definito all’articolo 299 del trattato CE. Tuttavia, in virtù della decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998, da un lato Saint Pierre e Miquelon e Mayotte e, dall’altro, in virtù del protocollo 27 relativo alla Francia allegato al trattato CE la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna fanno parte dell’area monetaria della Francia. Di conseguenza, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna soddisfano il requisito definito all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

(5)

I prestatori di servizi di pagamento di Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, della Nuova Caledonia, della Polinesia francese e di Wallis e Futuna partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento della Francia, in particolare al CORE e al Target2-Banque de France. Pertanto, essi soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

(6)

L’applicazione dei regolamenti comunitari a Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, alla Nuova Caledonia, alla Polinesia francese e a Wallis e Futuna necessita l’adozione di una normativa specifica da parte della Francia. L’adozione, da parte della Francia, dell’ordinanza n. 2009-102, del 30 gennaio 2009, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi da e verso Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna garantisce che detti territori hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1781/2006.

(7)

L’ordinanza n. 2009-103, del 30 gennaio 2009, concernente il blocco dei beni in vista, in particolare, della lotta contro il finanziamento del terrorismo, garantisce l’applicazione di misure appropriate a Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, alla Nuova Caledonia, alla Polinesia francese e a Wallis e Futuna al fine di irrogare sanzioni finanziarie ai soggetti giuridici o alle persone incluse negli elenchi delle Nazioni Unite o dell’Unione europea.

(8)

L’ordinanza n. 2006-60, del 19 gennaio 2006, che aggiorna la legislazione finanziaria ed economica applicabile a Mayotte, alla Nuova Caledonia, alla Polinesia francese e a Wallis e Futuna e il decreto n. 2006-736, del 26 giugno 2006, relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro e che modifica il codice finanziario e monetario, nonché la legge n. 2004-130, dell’11 febbraio 2004, che riforma lo statuto di alcune professioni legali e giudiziarie, garantiscono che a Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna vige un regime di antiriciclaggio di denaro equivalente a quello in atto sul territorio francese relativamente ai trasferimenti di fondi.

(9)

Di conseguenza, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna hanno adottato norme identiche a quelle fissate nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e impongono ai loro prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

(10)

È quindi opportuno concedere alla Francia la deroga richiesta.

(11)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a concludere accordi con Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna in modo che i trasferimenti di fondi tra la Francia e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all’interno della Francia ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/73


AZIONE COMUNE 2009/854/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

recante modifica dell’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/862/PESC (2) che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC fino al 24 novembre 2009.

(3)

L’azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere ulteriormente prorogata fino al 24 maggio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 novembre 2009 al 24 maggio 2010 è pari a 1 120 000 EUR.»;

2)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 24 maggio 2010.»;

3)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Riesame

La presente azione comune è riesaminata entro il 15 aprile 2010.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 98.