ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.311.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 311

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
26 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1134/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l’importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1136/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1137/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Insalata di Lusia (IGP)]

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1138/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bitto (DOP)]

23

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/849/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alle misure C 20/07 (ex NN 31/07) cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Pickman [notificata con il numero C(2009) 3541]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1134/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

33,9

MK

37,7

TR

61,4

ZZ

44,3

0707 00 05

MA

52,9

TR

77,9

ZZ

65,4

0709 90 70

MA

42,1

TR

117,5

ZZ

79,8

0805 20 10

MA

65,9

ZZ

65,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

48,6

HR

68,1

MA

68,9

TR

72,2

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

64,7

TR

72,5

ZA

61,6

ZZ

66,3

0808 10 80

AU

177,7

CN

90,7

MK

20,3

US

97,5

XS

24,5

ZA

111,4

ZZ

87,0

0808 20 50

CN

50,4

TR

85,0

US

131,0

ZZ

88,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2009

che impone condizioni speciali per l’importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità che, per tutelare la salute pubblica, la salute degli animali o l’ambiente, vengano adottate a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Nel settembre 2008 la Commissione europea ha appreso che in Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melamina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri. Per fronteggiare il rischio per la salute che può derivare dall’esposizione alla melamina contenuta in tenore elevato nei mangimi e negli alimenti, la decisione 2008/798/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, che impone condizioni speciali per l’importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione (2), vieta l’importazione nella Comunità di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri, di soia o prodotti a base di soia destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia e impone agli Stati membri di effettuare controlli sistematici su tutte le partite originarie o provenienti dalla Cina di mangimi e alimenti contenenti latte o prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia e di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi. Nella suddetta decisione il livello di 2,5 mg/kg è stato considerato il livello opportuno per distinguere tra il livello di base inevitabile di melamina e l’adulterazione inaccettabile.

(3)

Il numero di notifiche trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2008/798/CE, relative a livelli inaccettabili di melamina negli alimenti e nei mangimi provenienti dalla Cina è notevolmente diminuito dal gennaio 2009 e le autorità cinesi hanno fornito garanzie per quanto riguarda i controlli sulla melamina cui vengono sottoposti i suddetti prodotti esportati nella Comunità. È pertanto opportuno rivedere le misure di cui alla decisione 2008/798/CE.

(4)

Tenendo conto del fatto che i prodotti contenenti latte o i prodotti lattieri, la soia o i prodotti a base di soia destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sono la principale e, in taluni casi, l’unica fonte di nutrimento per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, è opportuno mantenere il divieto di importazione nella Comunità di tali prodotti originari della Cina. Gli Stati membri devono garantire la distruzione immediata di eventuali prodotti di questo tipo che dovessero risultare presenti sul mercato.

(5)

Allo stesso tempo i controlli sistematici di tutte le spedizioni originarie o provenienti dalla Cina di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia e delle spedizioni di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi non sono più necessari, vista la notevole diminuzione delle notifiche RASFF; l’intensità dei controlli materiali andrebbe quindi ridotta. Dato che il livello di 2,5 mg/kg continua ad essere adeguato a distinguere tra livello di base inevitabile di melamina e adulterazione inaccettabile, i prodotti che contengono un livello più elevato di melamina non devono entrare nella catena alimentare e dei mangimi e devono essere smaltiti in modo sicuro.

(6)

La decisione 2008/798/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. Tuttavia, tenuto conto della natura delle disposizioni di modifica, è opportuno sostituire la decisione con un regolamento, che può essere riveduto in un secondo tempo sulla base dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alla Cina si intendono fatti alla Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

Divieto d’importazione

1.   È vietata l’importazione nella Comunità di prodotti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (3) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

2.   Gli Stati membri devono garantire il ritiro e la distruzione immediati di eventuali prodotti di questo tipo che dovessero risultare presenti sul mercato.

Articolo 3

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la data e l’ora previste dell’arrivo di ogni partita — originaria della Cina o da essa proveniente — di bicarbonato di ammonio destinato ai mangimi e agli alimenti e di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.

Articolo 4

Misure di controllo

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti e destinate all’importazione nella Comunità, di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi e di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia diversi da quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

I controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l’analisi volta a rilevare la presenza di melamina, vanno effettuati sul 20 % circa delle suddette partite.

Gli Stati membri possono effettuare controlli materiali casuali su altri mangimi ed alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina e destinati all’importazione nella Comunità.

I controlli materiali di cui al presente paragrafo sono in particolare intesi ad accertare il livello di melamina eventualmente presente nel prodotto. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

2.   I prodotti nei quali i controlli eseguiti a norma del paragrafo 1 consentono di accertare la presenza di più di 2,5 mg/kg di melamina non entrano nella catena alimentare e dei mangimi e vengono smaltiti in modo sicuro.

3.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati presso punti di controllo all’uopo designati dagli Stati membri.

Gli Stati membri rendono pubblico l’elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.

4.   L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore commerciale del settore alimentare o dei mangimi o del suo rappresentante, della prova dell’avvenuta esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e dei risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.

Articolo 5

Relazioni

Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

Articolo 6

Costi

Tutti i costi risultanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, compresi il campionamento, le analisi, lo stoccaggio ed eventuali misure adottate in seguito alla non conformità sono a carico dell’operatore del settore alimentare o dei mangimi.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2008/798/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 273 del 15.10.2008, pag. 18.

(3)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 27 novembre 2008 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International financial reporting standard, in appresso «IFRS 1 ristrutturato». L’IFRS 1 sostituisce l’IFRS 1 attualmente esistente per renderne più facili in futuro l’utilizzo e le eventuali modifiche. L’IFRS 1 ristrutturato sopprime inoltre alcune disposizioni transitorie superate e contiene alcune modifiche testuali di minore rilievo. Le prescrizioni vigenti non cambiano.

(3)

La consultazione del Gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che lo IFRS 1 ristrutturato soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha riferito alla Commissione giudicando equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International financial reporting standards è sostituito da IFRS 1 Prima adozione degli International financial reporting standards (ristrutturato nel 2008) come figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l’IFRS 1, come figura nell’allegato al presente regolamento, al più tardi, a partire dalla data di avvio del loro primo esercizio finanziario avente inizio dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org».

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

FINALITÀ

1

Il presente IFRS ha lo scopo di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS e i bilanci intermedi relativi all’esercizio di riferimento di tale primo bilancio contengano informazioni di alta qualità che:

(a)

siano trasparenti per gli utilizzatori e comparabili per tutti i periodi presentati;

(b)

costituiscano un punto di partenza adeguato per una contabilizzazione in conformità agli International Financial Reporting Standard (IFRS); e

(c)

possano essere prodotte ad un costo non superiore ai benefici.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2

L’entità deve applicare il presente IFRS:

(a)

nella redazione del suo primo bilancio in conformità agli IFRS; e

(b)

nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi, che essa presenta conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi e relativi all’esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

3

Il primo bilancio di un’entità redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio annuale in cui l’entità adotta gli IFRS con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve posta all’interno di tale bilancio. Un bilancio redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS se, per esempio, tale entità:

(a)

ha presentato il bilancio precedente:

(i)

secondo la disciplina nazionale che non è conforme agli IFRS per tutti gli aspetti;

(ii)

in conformità agli IFRS per tutti gli aspetti, salvo che il bilancio non conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;

(iii)

con una dichiarazione esplicita di conformità ad alcuni IFRS ma non a tutti;

(iv)

secondo la disciplina nazionale non conforme agli IFRS, utilizzando alcuni IFRS per contabilizzare elementi non considerati dalla disciplina nazionale; o

(v)

in conformità alla disciplina nazionale, con una riconciliazione tra alcuni valori e i valori determinati in conformità agli IFRS;

(b)

ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della proprietà o di utilizzatori esterni;

(c)

ha preparato una rendicontazione contabile conforme agli IFRS ai soli fini del consolidamento, senza redigere un bilancio completo secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007); o

(d)

non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti.

4

Il presente IFRS si applica quando l’entità adotta gli IFRS per la prima volta. Non si applica quando, per esempio, l’entità:

(a)

sospende la presentazione del bilancio redatto secondo la disciplina nazionale, avendolo presentato in precedenza unitamente a un altro bilancio che conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;

(b)

ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio in conformità alla disciplina nazionale e tale bilancio conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve; o

(c)

ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, anche se i revisori contabili hanno espresso rilievi nella loro relazione (di revisione) su tale bilancio.

5

Il presente IFRS non si applica ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un’entità che già applica gli IFRS. Tali cambiamenti sono soggetti:

(a)

alle disposizioni sui cambiamenti dei principi contabili previsti dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori; e

(b)

alle specifiche disposizioni transitorie previste dagli altri IFRS.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS

6

L’entità deve predisporre e presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in conformità agli IFRS.

Principi contabili

7

L’entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del primo esercizio di cui si redige il bilancio in conformità agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi 13–19 e nelle Appendici B–E.

8

L’entità non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti. L’entità può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio, se esso permette una applicazione anticipata.

Esempio: Applicazione uniforme all’ultima versione degli IFRS

Premessa

La data di chiusura del primo esercizio in conformità agli IFRS dell’entità A è il 31 dicembre 20X5. L’entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 21). Pertanto il passaggio agli IFRS avviene all’apertura dell’esercizio che ha inizio il 1o gennaio 20X4 (o, il che è lo stesso, alla chiusura dell’esercizio che ha termine il 31 dicembre 20X3). L’entità A ha presentato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità ai precedenti Principi contabili, incluso il 31 dicembre 20X4.

Applicazione delle disposizioni

L’entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 20X5 per:

(a)

la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS al 1o gennaio 20X4; e

(b)

la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4), del prospetto di conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e del rendiconto finanziario per l’esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4) nonché delle note illustrative (comprese le informazioni comparative per il 20X4).

L’entità A può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio ma di cui è consentita l’applicazione anticipata per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

9

Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un’entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neo-utilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nelle Appendici B–E.

10

Salvo quanto illustrato nei paragrafi 13–19 e nelle Appendici B–E, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, l’entità deve:

(a)

rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;

(b)

non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;

(c)

riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità agli IFRS; e

(d)

applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

11

I principi contabili che l’entità utilizza nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Le rettifiche che ne conseguono derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a quella di transizione agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l’entità deve imputare tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un’altra voce del patrimonio netto).

12

Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura dell’entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:

(a)

l’Appendice B proibisce l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS;

(b)

le Appendici C–E prevedono delle esenzioni dall’applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.

Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

13

Il presente IFRS proibisce l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS. Tali eccezioni sono illustrate nei paragrafi 14–17 e nell’Appendice B.

Stime

14

Le stime effettuate dall’entità in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate.

15

L’entità può ricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili. In conformità al paragrafo 14, l’entità deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, conformemente allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, si ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS di un’entità sia il 1o gennaio 20X4 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 20X4 richiedano la revisione di una stima effettuata in conformità ai precedenti Principi contabili al 31 dicembre 20X3. L’entità non deve modificare le stime nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura conforme agli IFRS in base alle nuove informazioni (a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano prove oggettive che tali stime erano errate). Invece, l’entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se opportuno, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) dell’esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X4.

16

In conformità agli IFRS, l’entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.

17

I paragrafi 14-16 si applicano al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.

Esenzioni dall’applicazione di alcuni IFRS

18

Un’entità può scegliere di utilizzare una o più delle esenzioni contenute nelle Appendici C–E. L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

19

Alcune esenzioni esposte nelle Appendici C–E fanno riferimento al fair value (valore equo). Ai fini della determinazione dei fair value (valori equi) conformemente al presente IFRS, un’entità deve applicare la definizione di fair value (valore equo) riportata nell’Appendice A e qualsiasi indicazione più specifica fornita in altri IFRS relativamente alla determinazione dei fair value (valori equi) dell’attività o della passività in questione. Tali fair value (valore equo) devono riflettere le condizioni esistenti alla data in base alle quali sono stati determinati.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

20

Il presente IFRS non prevede alcuna esenzione dalle disposizioni in merito all’esposizione nel bilancio e alle informazioni integrative incluse in altri IFRS.

Informazioni comparative

21

Per rispettare quanto previsto dallo IAS 1, il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti di conto economico complessivo, due prospetti di conto economico separato (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative.

Informazioni comparative e riepiloghi storici non secondo gli IFRS

22

Alcune entità presentano un riepilogo storico di dati salienti per periodi antecedenti il primo esercizio per il quale tali entità presentano informazioni comparative complete in conformità agli IFRS. Il presente IFRS non richiede che tali riepiloghi siano conformi alle disposizioni contenute negli IFRS in materia di rilevazione e valutazione. Inoltre, alcune entità presentano sia le informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, sia le informazioni comparative previste dallo IAS 1. In ciascun bilancio che contenga un riepilogo di dati storici o informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, l’entità deve:

(a)

indicare chiaramente già nell’intestazione che le informazioni redatte in base ai precedenti Principi contabili non sono state elaborate in conformità agli IFRS; e

(b)

illustrare la natura delle principali rettifiche che renderebbero tali informazioni conformi agli IFRS. L’entità non è tenuta a quantificare tali rettifiche.

Spiegazione del passaggio agli IFRS

23

L’entità deve illustrare come il passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari presentati.

Riconciliazioni

24

Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 23, il primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere:

(a)

le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:

(i)

la data di passaggio agli IFRS; e

(ii)

la data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale l’entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili.

(b)

una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall’applicazione degli IFRS per l’ultimo bilancio d’esercizio redatto dall’entità. Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l’entità non ha riportato tale totale, l’utile (perdita) d’esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.

(c)

nel caso in cui l’entità ha rilevato eventuali perdite per riduzione di valore di un’attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS, l’informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività se l’entità avesse rilevato tali perdite per riduzione di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.

25

Le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b) devono contenere dettagli sufficienti a permettere all’utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al prospetto di conto economico complessivo. Se l’entità ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti Principi contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario.

26

Se l’entità rileva di aver commesso errori in base ai precedenti Principi contabili, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.

27

Lo IAS 8 non tratta dei cambiamenti dei principi contabili che si verificano quando l’entità adotta per la prima volta gli IFRS. Pertanto gli obblighi di informativa dello IAS 8 in relazione ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS.

28

Se l’entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

Designazione di attività o passività finanziarie

29

Una entità può designare attività o passività finanziarie precedentemente rilevate come attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico oppure può designare un’attività finanziaria come posseduta per la vendita in conformità con il paragrafo D19. L’entità deve indicare il fair value (valore equo) di tutte le attività o passività finanziarie appartenenti a ciascuna categoria alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.

Utilizzo del fair value (valore equo) come sostituto del costo

30

Se l’entità, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il fair value (valore equo) come sostituto del costo di un elemento degli immobili, impianti e macchinari o degli investimenti immobiliari o delle attività immateriali (si vedano i paragrafi D5 e D7), la stessa deve indicare, nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS:

(a)

l’importo complessivo di tali fair value (valori equi); e

(b)

l’importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.

Utilizzo del sostituto del costo per le partecipazioni in controllate, entità a controllo congiunto e società collegate

31

Analogamente, se una entità utilizza il sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS relativamente a una partecipazione in una controllata, in una entità a controllo congiunto o in una società collegata nel proprio bilancio separato (vedere paragrafo D15), il primo bilancio separato dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve indicare:

(a)

il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal valore contabile secondo i precedenti Principi contabili;

(b)

il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal fair value (valore equo); e

(c)

l’importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.

Bilanci intermedi

32

Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 23, se l’entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 per la parte dell’esercizio in cui redige il primo bilancio d’esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare, oltre a quelle previste dallo IAS 34, le seguenti disposizioni:

(a)

Se l’entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell’esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere:

(i)

una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e

(ii)

una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall’applicazione degli IFRS per tale analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall’inizio dell’esercizio). Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l’entità non ha riportato tale totale, l’utile (perdita) d’esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.

(b)

Oltre alle riconciliazioni richieste dal punto (a), il primo bilancio intermedio redatto dall’entità in conformità allo IAS 34 deve comprendere, per la parte dell’esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi 25 e 26), o un rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.

33

Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all’assunto che gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso anche all’ultimo bilancio d’esercizio. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l’entità debba rendere noto «ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento». Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni di significativa importanza per la comprensione del corrente periodo intermedio nel più recente bilancio redatto in conformità ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve, nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

34

L’entità deve applicare il presente IFRS se il suo primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS si riferisce a un esercizio che inizia dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.

35

L’entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi D1(n) e D23 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 23 Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

36

L’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 19, C1 e C4(f) e (g). Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

37

Lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 13 e B7. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

38

Il Costo di una partecipazione in una controllata, entità a controllo congiunto o società collegata (Modifiche all’IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 31, D1(g), D14 e D15. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

39

Il paragrafo B7 è stato modificato dal Miglioramenti apportati agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

RITIRO DELL’IFRS 1 (PUBBLICATO NEL 2003)

40

Il presente IFRS sostituisce l’IFRS 1 (pubblicato nel 2003 e modificato nel maggio 2008).

Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

data di passaggio agli IFRS

La data di apertura del primo esercizio nel quale l’entità presenta una completa informativa comparativa in base a quanto previsto dagli IFRS nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

sostituto del costo

L’importo utilizzato come sostituto del costo o del costo ammortizzato ad una data predeterminata. I successivi ammortamenti devono essere calcolati in base alla presunzione che l’entità aveva inizialmente rilevato l’attività o la passività a tale data predeterminata e che il costo coincideva, sempre in tale data, con il sostituto del costo.

fair value (valore equo)

Il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

primo bilancio redatto in conformità agli IFRS

Il primo bilancio annuale in cui un’entità adotta gli International Financial Reporting Standard (IFRS) con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.

primo esercizio redatto in base agli IFRS

L’esercizio in cui l’entità presenta per la prima volta il bilancio redatto in conformità agli IFRS.

neo-utilizzatore

L’entità che presenta il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

International Financial Reporting Standard (IFRS)

I Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

a)

gli International Financial Reporting Standard;

b)

gli International Accounting Standard; e

c)

le Interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS

Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità alla data di passaggio agli IFRS.

precedenti Principi contabili

L’insieme dei principi contabili che il neo-utilizzatore usava immediatamente prima del passaggio agli IFRS.

Appendice B

Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

B1

L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:

(a)

eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);

(b)

contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi B4–B6), e

(c)

partecipazioni di minoranza (paragrafo B7).

Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie

B2

A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dal 1o gennaio 2004. In altri termini, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima del 1o gennaio 2004, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo).

B3

Nonostante quanto disposto dal paragrafo B2, una entità può applicare le disposizioni relative all’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 retroattivamente a partire da una data a scelta della entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività finanziarie stornate come risultato di operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

B4

Secondo quanto richiesto dallo IAS 39, alla data di transizione agli IFRS un’entità deve:

(a)

valutare tutti i derivati al fair value (valore equo); e

(b)

eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.

B5

L’entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo lo IAS 39 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è uno strumento monetario o un’opzione emessa; nelle quali l’elemento coperto è una posizione netta; o nelle quali la copertura riguarda il rischio sui tassi di interesse di un investimento posseduto sino a scadenza). Tuttavia, se un’entità ha designato una posizione netta come oggetto di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare un singolo elemento all’interno di tale posizione netta quale oggetto di copertura, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.

B6

Se, prima della data di transizione agli IFRS, una entità ha classificato una operazione come operazione di copertura ma quest’ultima non possiede i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dello IAS 39, l’entità deve applicare i paragrafi 91 e 101 dello IAS 39 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.

Partecipazioni di minoranza

B7

Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 (modificato nel 2008) prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:

(a)

la disposizione di cui al paragrafo 28, secondo cui il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.

(b)

le disposizioni di cui ai paragrafi 30 e 31 per la contabilizzazione delle variazioni nell’interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo; e

(c)

le disposizioni dei paragrafi 34–37 in merito alla contabilizzazione della perdita del controllo di una controllata, e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali, deve anche applicare lo IAS 27 (modificato nel 2008), secondo quanto previsto dal paragrafo C1 del presente IFRS.

Appendice C

Esenzioni per le aggregazioni aziendali

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS. L’entità deve applicare le disposizioni seguenti alle aggregazioni aziendali che la stessa entità ha rilevato prima della data di passaggio agli IFRS.

C1

Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi all’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008), esso deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve anche applicare lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire dalla stessa data. Per esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare una aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 20X6, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 20X6 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire dal 30 giugno 20X6.

C2

Un’entità non deve applicare lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data del passaggio agli IFRS. Se l’entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento, deve trattarli come attività e passività dell’entità piuttosto che come attività e passività della società acquisita. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) sono già espresse nelle valute funzionali dell’entità o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti utilizzando il tasso di cambio applicato in conformità ai precedenti Principi contabili.

C3

Un’entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento derivanti da:

(a)

tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data di passaggio agli IFRS; o

(b)

tutte le aggregazioni aziendali che l’entità sceglie di rideterminare per essere conforme all’IFRS 3, come consentito dal paragrafo C1 sopra.

C4

La mancata applicazione retroattiva dello IFRS 3 a una pregressa aggregazione aziendale comporta che il neo-utilizzatore debba con riferimento a tale aggregazione aziendale:

(a)

mantenere la stessa classificazione (come un’acquisizione da parte della legittima società acquirente, un’acquisizione inversa da parte della legittima società acquisita, o di un’unione di imprese) utilizzata nei bilanci redatti in conformità ai precedenti Principi contabili.

(b)

rilevare, alla data di passaggio agli IFRS, tutte le attività e le passività acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale salvo:

(i)

alcune attività e passività finanziarie eliminate in conformità ai precedenti Principi contabili (si veda il paragrafo B2); e

(ii)

le attività, compreso l’avviamento, e le passività che non erano iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato della società acquirente redatto in conformità ai precedenti Principi contabili e che non soddisferebbero le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria individuale della società acquisita (si vedano i punti (f) - (i) seguenti).

Il neo-utilizzatore deve rilevare qualsiasi conseguente cambiamento rettificando gli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, un’altra voce del patrimonio netto), a meno che il cambiamento non derivi dall’iscrizione di un’attività immateriale precedentemente inclusa nell’avviamento (si vedano i punti (g)(i) seguenti).

(c)

Il neo-utilizzatore deve escludere dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS qualsiasi voce rilevata in base ai precedenti Principi contabili che non soddisfi le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritta come attività o passività in conformità agli IFRS. Il neo-utilizzatore deve contabilizzare le conseguenti variazioni come segue:

(i)

il neo-utilizzatore può aver classificato una pregressa aggregazione aziendale come un’acquisizione e può aver rilevato come un’attività immateriale un elemento che non soddisfa le condizioni previste dallo IAS 38 Attività immateriali per essere rilevato come un’attività. Il neo utilizzatore deve riclassificare tale elemento (e, se del caso, le relative imposte differite e le partecipazioni di minoranza) come parte dell’avviamento (a meno che lo stesso non abbia portato l’avviamento direttamente in detrazione al patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili, si vedano di seguito i punti (g)(i) ed (i) seguenti);

(ii)

il neo-utilizzatore deve imputare tutte le conseguenti variazioni agli utili portati a nuovo (1).

(d)

Gli IFRS prevedono che la successiva valutazione di alcune attività e passività sia effettuata seguendo criteri valutativi diversi dal costo storico, quali il fair value (valore equo). Il neo-utilizzatore deve valutare tali attività e passività adottando tale criterio nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, anche nel caso in cui queste ultime fossero state acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale. L’entità deve rilevare qualsiasi conseguente variazione apportata al valore contabile imputandola agli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, a un’altra voce del patrimonio netto) invece che all’avviamento.

(e)

Immediatamente dopo l’aggregazione aziendale, il valore contabile determinato in conformità ai precedenti Principi contabili delle attività acquisite e delle passività assunte in tale aggregazione aziendale costituirà il sostituto del costo in conformità agli IFRS a tale data. Se gli IFRS prevedono una valutazione di tali attività e passività in base al costo a una data successiva, il valore che rappresenta il sostituto del costo di cui in precedenza rappresenta la base per l’ammortamento in base al costo a partire dalla data dell’aggregazione aziendale.

(f)

Se, in conformità ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un’attività acquisita o una passività assunta in una pregressa aggregazione aziendale, tali elementi non possono avere un sostituto del costo pari a zero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Per contro, l’acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato al valore che sarebbe emerso dall’applicazione degli IFRS nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’acquisita. Per esempio: se l’acquirente non aveva capitalizzato, in conformità ai precedenti principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing finanziario acquisite per mezzo di una pregressa aggregazione aziendale, lo stesso deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato, considerato che lo IAS 17 Leasing prevede che l’acquisita debba effettuare tale capitalizzazione nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria redatto in conformità agli IFRS. Analogamente, se l’acquirente non aveva rilevato, in conformità ai precedenti Principi contabili, una passività potenziale ancora esistente alla data di passaggio agli IFRS, lo stesso deve rilevare tale passività potenziale a tale data, a meno che lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali non ne vieti la rilevazione nel bilancio dell’acquisita. Per contro, se un’attività o una passività è stata inclusa nell’avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili, pur potendo essere rilevata separatamente in base all’IFRS 3, tale attività o passività continua a far parte dell’avviamento, a meno che gli IFRS non ne richiedano l’iscrizione nel bilancio della società acquisita.

(g)

Il valore contabile dell’avviamento nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS deve essere il valore contabile dell’avviamento stesso determinato in base ai precedenti Principi contabili alla data di passaggio agli IFRS, una volta effettuate le seguenti due rettifiche:

(i)

se richiesto dai punti (c)(i) di cui sopra, il neo-utilizzatore deve aumentare l’importo dell’avviamento quando riclassifica una voce che aveva rilevato come un’attività immateriale in conformità ai precedenti Principi contabili. Analogamente, se il precedente punto (f) prevede che il neo-utilizzatore rilevi un’attività immateriale che, in conformità ai precedenti Principi contabili, era stata inclusa nell’avviamento, lo stesso deve diminuire conseguentemente il valore dell’avviamento nella dovuta misura (e, se opportuno, rettificare le imposte differite e le partecipazioni di minoranza);

(ii)

Indipendentemente dalle eventuali indicazioni dell’esistenza di una perdita per riduzione di valore dell’avviamento, il neo-utilizzatore deve applicare lo IAS 36 nel verificare se l’avviamento ha subito una perdita per riduzione di valore alla data di passaggio agli IFRS e nell’imputare eventuali perdite per riduzione di valore agli utili portati a nuovo (o, se così previsto dallo IAS 36, alla riserva di rivalutazione). La verifica per riduzione di valore deve essere riferita alle condizioni esistenti alla data di passaggio agli IFRS.

(h)

Non saranno effettuate altre rettifiche al valore contabile dell’avviamento alla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, il neo-utilizzatore non deve rideterminare il valore contabile dell’avviamento per:

(i)

escludere attività di ricerca e sviluppo in corso acquisite nell’aggregazione aziendale (a meno che le relative attività immateriali non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 38 per la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della società acquisita);

(ii)

rettificare il precedente ammortamento dell’avviamento;

(iii)

annullare gli effetti delle rettifiche dell’avviamento non consentite dallo IFRS 3, ma effettuate in conformità ai precedenti Principi contabili come conseguenza delle rettifiche alle attività e alle passività apportate nel periodo che intercorre fra la data dell’aggregazione aziendale e la data di passaggio agli IFRS.

(i)

Se il neo-utilizzatore aveva dedotto dal patrimonio netto l’avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili:

(i)

lo stesso non deve rilevare tale avviamento nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, la medesima entità non deve riclassificare tale avviamento nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, nel caso in cui ceda la controllata o nel caso in cui la partecipazione nella controllata subisca una perdita per riduzione di valore;

(ii)

le rettifiche risultanti dalla risoluzione di una condizione di incertezza che influisce sul corrispettivo d’acquisto devono essere imputate agli utili portati a nuovo.

(j)

In conformità ai precedenti Principi contabili, il neo-utilizzatore può non aver consolidato una società controllata acquisita in una pregressa aggregazione aziendale (per esempio, o perché la controllante non lo considerava una controllata in conformità ai precedenti Principi contabili o perché la controllante non redigeva il bilancio consolidato). Il neo-utilizzatore deve rettificare i valori contabili delle attività e delle passività della controllata per far coincidere questi ultimi con gli importi che risulterebbero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della controllata stessa redatto in conformità agli IFRS. Il sostituto del costo dell’avviamento alla data di passaggio agli IFRS è pari alla differenza fra:

(i)

la quota della controllante di tali valori contabili rettificati; e

(ii)

il costo della partecipazione nella controllata iscritto nel bilancio separato della controllante.

(k)

La valutazione delle partecipazioni di minoranza e delle imposte differite è conseguente alla valutazione di altre attività e passività. Pertanto, le rettifiche di cui sopra alle attività e passività rilevate hanno un impatto sulle partecipazioni di minoranza e sulle imposte differite.

C5

L’esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in collegate e a interessenze in joint venture. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni.


(1)  Tali variazioni comprendono riclassificazioni dalle o nelle attività immateriali, se l’avviamento non è stato rilevato come attività in base ai precedenti Principi contabili. Ciò si verifica se, in conformità ai precedenti Principi contabili, l’entità (a) ha detratto l’avviamento direttamente dal patrimonio netto o (b) non ha classificato l’aggregazione aziendale come un’acquisizione.

Appendice D

Esenzioni da altri IFRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

D1

Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(a)

operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);

(b)

contratti assicurativi (paragrafo D4);

(c)

fair value (valore equo) o rideterminazione del valore come sostituto del costo (paragrafi D5-D8);

(d)

leasing (paragrafo D9);

(e)

benefici per i dipendenti (paragrafi D10 e D11);

(f)

differenze cumulative di conversione (paragrafi D12 e D13);

(g)

partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (paragrafi D14 e D15);

(h)

attività e passività di controllate, collegate e joint venture (paragrafi D16 e D17);

(i)

strumenti finanziari composti (paragrafo D18);

(j)

designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafo D19);

(k)

valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo D20);

(l)

passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafo D21);

(m)

attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all’IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo D22); e

(n)

oneri finanziari (paragrafo D23).

L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

Operazioni con pagamento basato su azioni

D2

Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e maturati prima della data più recente tra (a) la data di transizione agli IFRS e (b) il 1o gennaio 2005. Tuttavia, se un neo-utilizzatore opta per l’applicazione dell’IFRS 2 a tali strumenti rappresentativi di capitale, può farlo soltanto se l’entità ha provveduto a indicare pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione, secondo quanto definito nell’IFRS 2. Un neo-utilizzatore deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 dell’IFRS 2 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato l’IFRS 2 (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente). Se un neo-utilizzatore modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è stato applicato l’IFRS 2, l’entità non è obbligata ad applicare i paragrafi 26-29 dell’IFRS 2 se la modifica si è verificata prima della data di transizione agli IFRS.

D3

Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività originate da operazioni con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di transizione agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività estinte prima del 1o gennaio 2005. Nel caso di passività alle quali è applicato l’IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l’informativa comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data antecedente il 7 novembre 2002.

Contratti assicurativi

D4

Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRS 4 Contratti assicurativi. L’IFRS 4 limita i cambiamenti dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, inclusi quelli effettuati dai neo-utilizzatori.

Fair value (valore equo) o rideterminazione del valore, come sostituto del costo

D5

L’entità può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.

D6

Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:

(a)

al fair value (valore equo); o

(b)

al costo o al costo ammortizzato in conformità agli IFRS, rettificato per riflettere, per esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.

D7

Le opzioni nei paragrafi D5 e D6 sono applicabili anche a:

(a)

gli investimenti immobiliari, se l’entità sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40 Investimenti immobiliari e

(b)

le attività immateriali che soddisfano:

(i)

le condizioni necessarie per rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile del costo originario); e

(ii)

le condizioni previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore (inclusa l’esistenza di un mercato attivo).

L’entità non deve utilizzare tali opzioni per altre attività o passività.

D8

Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. Tale entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione.

Leasing

D9

Per una prima adozione si possono applicare le disposizioni transitorie dell’IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing. Quindi, il neo-utilizzatore può determinare se un accordo in essere alla data della transizione agli IFRS contiene un leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data.

Benefici per i dipendenti

D10

In conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti l’entità può scegliere di utilizzare il metodo del «corridoio», che consente di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali. L’applicazione retroattiva di questo metodo impone all’entità di suddividere gli utili e le perdite attuariali cumulati dall’inizio del piano fino alla data di passaggio agli IFRS in una parte rilevata e in una non rilevata. Tuttavia, il neo-utilizzatore può scegliere di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali cumulativi alla data di passaggio agli IFRS, anche se esso usa il metodo del corridoio per gli utili e le perdite attuariali realizzati successivamente. Se il neo-utilizzatore si avvale di questa opzione, deve applicarla a tutti i piani.

D11

Un’entità può indicare gli importi previsti dal paragrafo 120A(p) dello IAS 19 quando gli importi sono determinati per ogni esercizio prospetticamente dalla data di passaggio agli IFRS.

Differenze cumulative di conversione

D12

Lo IAS 21 dispone che una entità:

(a)

rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del patrimonio netto; e

(b)

riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (compresi gli eventuali utili e perdite sulle relative coperture) dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.

D13

Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a ottemperare a questi obblighi per le differenze cumulative di conversione esistenti alla data di passaggio agli IFRS. Se esso si avvale di questa esenzione:

(a)

le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere si presumono pari a zero alla data di passaggio agli IFRS; e

(b)

la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla successiva dismissione a terzi di una gestione estera non deve comprendere le differenze di conversione determinatesi prima della data di passaggio agli IFRS e deve comprendere le differenze di conversione determinatesi dopo.

Partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate

D14

Quando un’entità redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 (modificato nel 2008) dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate:

(a)

al costo, o

(b)

in conformità allo IAS 39.

D15

Se un neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità al paragrafo D14, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti ammontari nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura separato redatto in conformità agli IFRS:

(a)

al costo determinato in conformità allo IAS 27, o

(b)

al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:

(i)

il fair value (valore equo) (determinato in conformità allo IAS 39) alla data di transizione agli IFRS nel proprio bilancio separato; o

(ii)

il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a tale data.

Un neo-utilizzatore può scegliere il criterio (i) o (ii) di cui sopra per valutare la propria partecipazione in ciascuna controllata, entità a controllo congiunto o società collegata che decide di valutare utilizzando il sostituto del costo.

Attività e passività di controllate, collegate e joint venture

D16

Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:

(a)

ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo; o

(b)

ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:

(i)

le esenzioni previste dal presente IFRS comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio agli IFRS;

(ii)

i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, mentre il gruppo può utilizzare il modello della rideterminazione del valore.

Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IFRS dopo l’entità che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.

D17

Tuttavia, se l’entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.

Strumenti finanziari composti

D18

Lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio dispone che l’entità suddivida, all’inizio, uno strumento finanziario composto in componenti separate del passivo e del patrimonio netto. Se la componente di passività non è più sussistente, l’applicazione retroattiva dello IAS 32 prevede la separazione in due parti del patrimonio netto. La prima è negli utili portati a nuovo e rappresenta gli interessi cumulativi maturati sulla componente di passività. L’altra parte rappresenta la componente originaria del patrimonio netto. Tuttavia, in conformità al presente IFRS, il neo-utilizzatore non è tenuto a separare queste due parti se la componente di passività non è più sussistente prima della data di passaggio agli IFRS.

Designazione di strumenti finanziari rilevati precedentemente

D19

Lo IAS 39 permette che una attività finanziaria venga designata, al momento della rilevazione iniziale, come una attività disponibile per la vendita o che uno strumento finanziario (a condizione che esso soddisfi determinati criteri) sia designato come una attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Nonostante questa disposizione, nelle circostanze che seguono si applicano delle eccezioni:

(a)

a una entità è consentito fare una designazione come disponibile per la vendita alla data di transizione agli IFRS;

(b)

a una entità è consentito designare, alla data di transizione agli IFRS, qualsiasi attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, a condizione che l’attività o passività soddisfi i criteri di cui ai paragrafi 9(b)(i), 9(b)(ii) o 11A dello IAS 39 a tale data.

Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale

D20

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, dello IAS 39, in uno dei seguenti modi:

(a)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2002; o

(b)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 1o gennaio 2004.

Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari

D21

L’IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari richiede che le modifiche di uno smantellamento, di un ripristino o di una passività similare siano rilevate ad incremento o a riduzione del costo dell’attività a cui si riferiscono; il valore da ammortizzare rideterminato dell’attività è poi ammortizzato prospetticamente nell’arco della sua vita utile residua. Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare queste disposizioni per le modifiche di tali passività verificatesi precedentemente alla data di passaggio agli IFRS. Se si avvale di questa esenzione, si deve:

(a)

misurare la passività alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37;

(b)

stimare, nella misura in cui la passività rientra nell’ambito applicativo dell’IFRIC 1, l’importo che sarebbe stato incluso nel costo della relativa attività nel momento in cui la passività è sorta, attualizzando la passività a quella data utilizzando la propria migliore stima del tasso(i) di attualizzazione storico, corretto per il rischio, che sarebbe stato applicato a quella passività nel periodo specificato; e

(c)

calcolare l’ammortamento accumulato su tale importo, alla data di passaggio agli IFRS, in base alla stima corrente della vita utile dell’attività, utilizzando il metodo di ammortamento adottato dall’entità in conformità agli IFRS.

Attività finanziarie o attività immateriali rilevate in conformità all’IFRIC 12

D22

Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRIC 12.

Oneri finanziari

D23

Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nei paragrafi 27 e 28 dello IAS 23, rivisti nella sostanza nel 2007. In tali paragrafi, i riferimenti alla data di entrata in vigore devono essere interpretati come 1o luglio 2009 o la data di transizione agli IFRS, a seconda di quale delle due sia la più recente.

Appendice E

Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

[Appendice riservata per possibili future esenzioni applicabili a breve termine].


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Insalata di Lusia (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Insalata di Lusia», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 89 del 18.4.2009, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

ITALIA

Insalata di Lusia (IGP)


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2009

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bitto (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Bitto», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 87 del 16.4.2009, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Bitto (DOP)


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

relativa alle misure C 20/07 (ex NN 31/07) cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Pickman

[notificata con il numero C(2009) 3541]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1), ai sensi dell’articolo succitato, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito agli argomenti addotti da un denunciante con lettera protocollata il 5 aprile 2006, secondo cui le autorità spagnole avrebbero concesso presunti aiuti di Stato a favore di Pickman — La Cartuja de Sevilla SA (di seguito «Pickman» o «l’impresa»), la Commissione europea (di seguito «la Commissione») chiedeva informazioni alle autorità spagnole con lettere del 12 aprile 2006 e del 12 febbraio 2007, alle quali le autorità spagnole rispondevano con lettere protocollate il 7 giugno 2006, il 30 agosto 2006 e il 18 aprile 2007.

(2)

Il 27 giugno 2007 la Commissione comunicava alle autorità spagnole la decisione di avviare il procedimento e riceveva le loro osservazioni con lettere del 15 settembre 2007 e del 26 novembre 2007.

(3)

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 ottobre 2007 della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (di seguito «la decisione di avvio del procedimento»), in cui si invitavano gli interessati a presentare osservazioni, la Commissione riceveva osservazioni dal beneficiario dell’aiuto con lettere protocollate il 26 novembre 2007 e il 7 aprile 2008. Il 12 febbraio 2008 e l’11 aprile 2008 tali osservazioni venivano trasmesse alle autorità spagnole, che hanno risposto il 2 aprile 2008. Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

2.   IL BENEFICIARIO

(4)

Pickman è un produttore di vasellame e porcellana stabilito a Siviglia dal 1841. Tradizionalmente l’impresa si dedica alla produzione e alla vendita, diretta o realizzata in collaborazione con esercizi al minuto, di prodotti artigianali di lusso a hotel, ristoranti e imprese di catering. Di recente ha diversificato le attività sul mercato dei regali aziendali e del settore alberghiero. L’impresa occupa attualmente circa 140 dipendenti e nel 2005 aveva un fatturato di 4,28 milioni di EUR. Deve quindi essere considerata una impresa di medie dimensioni (2).

(5)

Pickman opera nel mercato della ceramica, il quale complessivamente registra vendite totali pari a circa 26 000 milioni di EUR, che si stima rappresentino un terzo dell’intera produzione mondiale, occupando 222 000 dipendenti. Più precisamente, il segmento definito come «servizi da tavola e articoli decorativi» è contraddistinto da alcune caratteristiche specifiche: è un settore ad alta intensità di manodopera, è strettamente correlato al consumatore finale e deve essere altamente competitivo a livello estetico e di qualità. Questo mercato è aperto al commercio intracomunitario, in cui Regno Unito e Germania sono i principali paesi produttori e consumatori, mentre la quota della Spagna è inferiore al 5 % ed esiste concorrenza tra i produttori. A livello nazionale, le imprese attive in Spagna sono undici, occupano circa 3 000 dipendenti e hanno un volume di vendite annuale complessivo di 60 milioni di pezzi, per un valore totale annuo di 84 milioni di EUR (3).

3.   MISURE

(6)

Le misure oggetto della decisione di avvio del procedimento sono le seguenti (4):

misura 2: cancellazione di un debito di 3,29 milioni di EUR contratto da Pickman nei confronti della Seguridad Social (l’ente nazionale di previdenza sociale) tramite una convenzione individuale sottoscritta l’11 aprile 2000, che si differenzia dall’accordo generale sottoscritto con l’insieme dei creditori;

misure da 3 a 6: una serie di prestiti partecipativi, per un totale di 1,87 milioni di EUR, e di sovvenzioni destinate a investimenti materiali e immateriali, per un totale di 2,59 milioni di EUR, conformemente a quanto previsto in un piano di ristrutturazione presentato da Pickman alla Junta de Andalucía (l’amministrazione autonoma dell’Andalusia), che lo ha approvato il 2 marzo 2004, di cui alla decisione di avvio del procedimento e ai considerando 50, 51 e 52;

misura 7: una garanzia concessa dall’Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agenzia di innovazione e sviluppo dell’Andalusia; di seguito «IDEA»), che copriva 1,3 milioni di EUR, ossia l’80 % di un credito di 1,65 milioni di EUR negoziato da Pickman con una banca e sottoscritto dalle parti il 28 dicembre 2005. La garanzia non è stata escussa.

4.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(7)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso provvisoriamente che le misure da 2 a 7 avrebbero potuto costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(8)

Poiché sembrava che l’obiettivo principale delle misure fosse aiutare un’impresa in difficoltà, la Commissione ha ritenuto applicabili gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) (di seguito gli «orientamenti del 2004») in quanto la misura 7, qualora costituisca aiuto di Stato, era stata adottata successivamente all’entrata in vigore di tali orientamenti.

(9)

In particolare, la valutazione preliminare della Commissione è stata la seguente:

data la loro forma e durata, le misure non possono essere considerate aiuti per il salvataggio;

Pickman avrebbe potuto beneficiato di aiuti per la ristrutturazione, ma, in assenza di un piano di ristrutturazione, non sarebbe possibile valutare se la misura sia idonea a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa.

(10)

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale per dissipare i dubbi riguardo sia alla natura di aiuto di Stato delle misure in esame sia alla compatibilità delle misure con il mercato comune.

5.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(11)

Dopo essere state informate della decisione di avvio del procedimento, le autorità spagnole hanno inviato le seguenti osservazioni sulle varie misure in esame.

(12)

Per quanto riguarda la misura 2, le autorità spagnole sottolineano che, come creditore in prededuzione, la Tesoreria della previdenza sociale aveva prelazione sui creditori ordinari, subito dopo i creditori garantiti e i debiti contratti nei confronti del personale dell’impresa. Pertanto, il vantaggio derivato da questa prelazione non è una priorità assoluta, ma consiste nella possibilità di astenersi dalla sottoscrizione dell’accordo generale sottoscritto con l’insieme dei creditori (di seguito, l’accordo generale) e di optare per una convenzione individuale al fine di ottenere condizioni che, sulla base della legislazione nazionale applicabile, siano più favorevoli di quelle concesse dall’accordo generale. Le autorità spagnole descrivono inoltre dettagliatamente le uniche due alternative possibili, ossia procedere al sequestro di beni materiali e immateriali specifici, che però non era preferenziale rispetto ad altre ipoteche iscritte precedentemente né rispetto ai versamenti dovuti ai dipendenti e che, pertanto, molto probabilmente avrebbe dato luogo a un rimborso inferiore al debito di Pickman.

(13)

Le autorità spagnole rettificano la dichiarazione di cui al considerando 16 della decisione di avvio del procedimento e precisano che ai sensi dell’accordo generale esistevano due alternative, più che due possibilità cumulative: recuperare il 5 % dei crediti in 75 giorni o il 20 % in 17 anni, senza interessi.

(14)

Invece, approfittando della propria posizione privilegiata, la Tesoreria della previdenza sociale si è astenuta dalla sottoscrizione dell’accordo generale, optando piuttosto per una convenzione individuale che, a suo parere, migliorava le condizioni di rimborso rispetto all’accordo generale. Di conseguenza Pickman, che doveva 4 milioni di EUR alla Tesoreria della previdenza sociale, si è impegnata a pagare il 18 % del suddetto importo in otto anni, più un interesse del 3,25 % annuo. La convenzione individuale conteneva inoltre una garanzia secondo cui l’accordo sarebbe stato annullato automaticamente nel caso in cui qualsiasi altro creditore avesse ricevuto un trattamento più favorevole. Di fatto, in seguito al versamento di 595 676,89 EUR per i contributi dei dipendenti, il 27 maggio 2004 Pickman ha pagato l’importo di 2 012 786,39 EUR.

(15)

Infine, le autorità spagnole sostengono che «l’interesse generale» di cui al considerando 18 della decisione di avvio del procedimento deriva da una formula generica utilizzata in tutti gli accordi conclusi nei procedimenti per la riscossione dei debiti. In realtà, la Tesoreria della previdenza sociale voleva recuperare il massimo importo possibile dal debitore, agendo così in linea con il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, e afferma che la sua sola intenzione era ottenere il massimo rimborso possibile.

(16)

Le autorità spagnole sostengono che, alla luce della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (6) (di seguito «la comunicazione sulla garanzia»), la misura non costituisce aiuto di Stato. Innanzitutto, Pickman non può essere considerata un’impresa in difficoltà, e questa era la condizione per ottenere un prestito senza alcun intervento da parte dello Stato; nel 2005, infatti, la sua situazione era migliorata a tal punto che nel 2006 era riuscita a raggiungere risultati positivi. Pickman godeva inoltre della fiducia delle banche, che, di fatto, le avevano concesso un prestito alle normali condizioni di mercato, ossia l’Euribor, che all’epoca era di 2,783 punti, più 1,25 punti.

(17)

Le autorità spagnole affermano altresì che non è stato concesso alcun aiuto di Stato in quanto la garanzia riguardava esclusivamente una transazione finanziaria specifica, copriva 1,3 milioni di EUR, ossia l’80 % dell’importo complessivo di un prestito di durata limitata a dieci anni. D’altro canto, le autorità spagnole sottolineano che per la garanzia Pickman ha pagato il prezzo di mercato, avendo versato un premio dell’1,5 % annuo nonché iscritto un’ipoteca a favore dell’IDEA che da sola rappresentava il 13 % dei 10 950 000 EUR del valore dei beni immobili ipotecati.

(18)

Le autorità spagnole non contestano il carattere di aiuto di Stato delle misure da 3 a 6, ma affermano di non averle notificate in quanto facenti parte, a loro avviso, di un regime di aiuti all’investimento, alla creazione di occupazione e alle PMI in Andalusia, che prevedeva anche la possibilità di concedere aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a PMI in difficoltà, già autorizzato dalla Commissione (7) (di seguito «il regime autorizzato»).

(19)

Le autorità spagnole affermano che, a questo proposito, sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal regime autorizzato. Riconoscono che non è stata rispettata appieno la disposizione che fissava a 4 milioni di EUR l’importo massimo totale di aiuto autorizzato per beneficiario, poiché le misure da 3 a 6 ammontavano a un totale di 4,46 milioni di EUR. Ritengono, tuttavia, che la mancata notifica alla Commissione del ridotto importo eccedente di 0,46 milioni di EUR, o anche dell’importo complessivo dell’aiuto, costituisca un’irregolarità amministrativa che non pregiudica la conformità sostanziale della misura nell’ambito del regime autorizzato, ragionevolmente riconoscibile anche da parte della Commissione.

(20)

D’altro canto, le autorità spagnole sostengono che le misure da 3 a 6 dovrebbero essere valutate sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà adottati nel 1999 (8) (di seguito «gli orientamenti del 1999»), poiché erano gli unici vigenti all’epoca della concessione degli aiuti, e considerate un’operazione eccezionale prevista da un piano di ristrutturazione presentato alle autorità spagnole nell’ambito del regime autorizzato. Di fatto, contrariamente alla valutazione preliminare formulata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, le autorità spagnole ritengono che la misura 7 non debba essere considerata un aiuto di Stato (si vedano i considerando 15 e 16), poiché dopo la pubblicazione degli orientamenti del 2004 non sono stati concessi aiuti alla ristrutturazione.

(21)

Inoltre, le autorità spagnole insistono sul fatto che, ai sensi degli orientamenti sia del 1999 che del 2004, l’aiuto sarebbe considerato un aiuto alla ristrutturazione compatibile. Di fatto, nel 2003 Pickman aveva 128 dipendenti e un fatturato di 2,35 milioni di EUR, caratteristiche per le quali può essere classificata come PMI, un tipo di impresa per il cui piano di ristrutturazione non è richiesta l’autorizzazione da parte della Commissione. In ogni caso, il piano di ristrutturazione risponde ai requisiti della Commissione poiché ha una durata di sei anni, è limitato al minimo indispensabile per il ripristino della redditività di Pickman, come indicato dallo studio di mercato annesso, e prevede un contributo cospicuo da parte dell’impresa al ripristino della propria redditività. Al riguardo, le autorità spagnole fanno riferimento a una decisione nella quale la Commissione aveva autorizzato un aiuto alla ristrutturazione non notificato per un’altra PMI spagnola dello stesso settore in cui opera Pickman, Porcelanas del Principado (9), basandosi sul sostanziale rispetto delle condizioni stabilite negli orientamenti del 1999 e sulle limitate distorsioni della concorrenza causate dall’aiuto.

(22)

Infine, le autorità spagnole sottolineano l’importanza di Pickman per l’industria locale in Andalusia e in Spagna, contrapponendo la sua lunga tradizione storica e culturale alle limitate distorsioni della concorrenza causate da un aiuto concesso a una PMI con una quota di mercato molto ridotta.

6.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(23)

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni solo da parte del beneficiario, Pickman, sulle varie misure in questione, osservazioni che figurano nei considerando da 24 a 32.

(24)

Pickman contesta la valutazione preliminare della Commissione secondo cui la misura 2 costituirebbe un aiuto di Stato e conferma gli argomenti addotti dalle autorità spagnole, secondo i quali la convenzione individuale sottoscritta con la Tesoreria della previdenza sociale era preferenziale e garantiva il rimborso più cospicuo e più rapido possibile, in conformità del principio del creditore privato operante in un’economia di mercato. Il beneficiario sottolinea anche il fatto che, da allora, ha rimborsato tutti i debiti esistenti nei confronti della Tesoreria della previdenza sociale e ha regolarmente versato i contributi successivi.

(25)

Per quanto riguarda la misura 7, Pickman sostiene che non si possa considerare un aiuto di Stato poiché soddisfa le quattro condizioni stabilite nella comunicazione sulla garanzia.

(26)

Di fatto, nel dicembre 2005 Pickman stava uscendo dalla crisi poiché le sue perdite erano passate da oltre 2 milioni di EUR nel 2004 a circa 0,15 milioni di EUR nel 2005. Inoltre, era in grado di ottenere un prestito alle normali condizioni di mercato e, infatti, era riuscita a ricevere un importo di 3,3 milioni di EUR dal Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (Monte di pietà e Cassa di risparmio di Huelva e Siviglia) nel 2004, quando era ancora in difficoltà, assicurandolo integralmente con un’ipoteca. A maggior ragione, la garanzia pubblica in questione per il prestito di 1,6 milioni di EUR non copriva più dell’80 % dello stesso e la sua durata era limitata a dieci anni. Infine, per il prestito era stato pagato un prezzo di mercato: Pickman aveva versato un premio dell’1,5 % annuo e aveva assicurato integralmente la garanzia con un’ipoteca a favore dell’IDEA su parte dei suoi beni immobili.

(27)

In risposta a una richiesta formulata dalla Commissione riguardo alla stima del valore dei beni immobili di Pickman negli ultimi anni, l’impresa ha inviato due stime indipendenti in data 31 maggio 2005 (10 962 598,56 EUR) e 4 ottobre 2007 (12 512 066,27 EUR). Al 20 maggio 2004 i beni immobili non erano ipotecati, mentre all’8 maggio 2007 erano gravati da due ipoteche, la prima a favore del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla e la seconda a favore dell’IDEA, per un importo rispettivamente di 3 300 000 EUR, più interessi e spese, e di 1 300 000 EUR, più 104 000 EUR di spese. Pickman sostiene che l’importo totale di queste due ipoteche continuava a essere considerevolmente inferiore al valore stimato dei beni immobili e pertanto il rischio, molto limitato, sostenuto dall’IDEA era ampiamente coperto, in linea con il prezzo globale che si pagherebbe normalmente sul mercato. Pickman ritiene quindi che siano soddisfatte le quattro condizioni e che non si tratti di un aiuto di Stato.

(28)

Pickman non mette in discussione la valutazione iniziale della Commissione secondo cui le misure costituirebbero aiuti di Stato, ma sostiene che esse sono compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e che sono coperte dal regime autorizzato, il quale prevede la possibilità di concedere aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a PMI in difficoltà.

(29)

Pickman sottolinea il fatto che le misure soddisfano il requisito previsto dal regime autorizzato e che superano il limite di 4 milioni di EUR di soli 0,46 milioni di EUR, importo decisamente inferiore al massimale di 10 milioni di EUR indicato al punto 68 degli orientamenti del 1999 riguardo ai regimi di aiuto per le PMI.

(30)

Il regime autorizzato, analogamente agli orientamenti del 1999, prevede che l’aiuto sia limitato al minimo indispensabile e che il beneficiario contribuisca in maniera significativa al piano volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa, mentre non prevede contropartite, con l’unico obbligo per il beneficiario dell’aiuto di non aumentare la propria capacità di produzione.

(31)

Pickman sostiene che il piano di ristrutturazione che autorizzava le misure da 3 a 6, elaborato da un consulente indipendente, Auditoria y Consulta SA, nell’ottobre 2003 e approvato dalle autorità spagnole nel marzo 2004, soddisfa appieno tali requisiti per quanto riguarda il principio dell’aiuto «una tantum», la necessità, il contributo diretto dell’impresa al finanziamento della ristrutturazione, il divieto di sviluppo della capacità di produzione e le prospettive di redditività a lungo termine in vari scenari.

(32)

Infine, Pickman rileva che le misure non hanno provocato indebite distorsioni del mercato, favorendo un’impresa media, ubicata in una regione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con una quota di mercato molto ridotta rispetto ai volumi commerciali generali, che ha rispettato appieno il calendario del piano di ristrutturazione approvato e che, avendo effettivamente ripristinato la propria situazione finanziaria già dal 2006, non ha richiesto l’applicazione di contropartite.

(33)

Per quanto riguarda le osservazioni di Pickman, le autorità spagnole sottoscrivono pienamente gli argomenti addotti, nonché la conclusione secondo cui le misure da 2 a 7 non devono essere considerate aiuti di Stato, mentre le misure da 3 a 6 costituiscono un aiuto esistente che, in ogni caso, è compatibile con il mercato comune.

7.   VALUTAZIONE

(34)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(35)

Come punto preliminare, la Commissione esaminerà la misura 7 dopo aver valutato la misura 2, seguendo lo stesso ordine delle osservazioni formulate dalle autorità spagnole e dal beneficiario. Di fatto, la classificazione della misura 7 ha implicazioni sul complesso delle norme che dovevano essere applicate alle rimanenti misure da 3 a 6, come anticipato nella decisione di avvio del procedimento e stabilito nella presente decisione.

(36)

Per quanto riguarda la misura 2, i dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento si riferivano all’eventualità che, nella negoziazione del debito di Pickman, la Tesoreria della previdenza sociale si fosse comportata come un creditore privato.

(37)

Innanzitutto, ai sensi della legislazione spagnola, i crediti per contributi previdenziali godono di un trattamento preferenziale, che consiste nella possibilità di concludere una convenzione individuale anziché partecipare al procedimento previsto per i creditori non privilegiati (10).

(38)

A questo proposito, dalle informazioni presentate dalle autorità spagnole e confermate dalle copie dei due accordi, si deduce che la convenzione individuale conclusa dalla Tesoreria della previdenza sociale con Pickman era più favorevole dell’accordo generale sottoscritto dall’impresa. Di fatto, quest’ultimo si limitava a offrire ai creditori chirografari l’opportunità di scegliere se recuperare il 5 % dei loro diritti di credito in 75 giorni o il 20 % in 17 anni senza interessi, mentre lo Stato, tramite la convenzione individuale, otteneva la possibilità di recuperare il 18 % del proprio credito in 8 anni a un tasso di interesse annuo del 3,25 %, debito che è stato effettivamente rimborsato nella sua totalità secondo il calendario stabilito.

(39)

La Commissione riconosce altresì che, nel caso di un’ipotetica liquidazione di Pickman, la Tesoreria della previdenza sociale non avrebbe avuto altra alternativa che cercare di riscuotere il proprio debito procedendo al sequestro di determinati beni specifici, materiali e immateriali. Tuttavia, le autorità spagnole hanno sufficientemente dimostrato che questa alternativa sarebbe stata poco redditizia: il sequestro di beni materiali era privo di valore reale in quanto aveva prelazione un’ipoteca precedentemente iscritta a favore dell’ente pubblico RUMASA. È inoltre ragionevole condividere il parere delle autorità spagnole sull’incertezza dell’eventuale sequestro dei beni immateriali, vista la necessità di disporre, secondo la legislazione spagnola, di potenziali acquirenti per i quali il valore di tali beni, una volta separato dal nome dell’impresa, sarebbe stato molto limitato o addirittura nullo. Sembra quindi che la liquidazione sarebbe stata meno favorevole dello scenario preso di fatto in considerazione dalla Tesoreria della previdenza sociale, la cui posizione privilegiata era espressamente contemplata nella convenzione individuale, che alla clausola 10 prevedeva chiaramente l’annullamento dell’accordo qualora in seguito fossero state pattuite condizioni migliori con qualsiasi altro creditore.

(40)

Alla luce di quanto precede, la Commissione è convinta che sia stato sufficientemente dimostrato che la Tesoreria della previdenza sociale ha agito in conformità del principio di un creditore operante in un’economia di mercato, in linea con la sentenza Tubacex  (11), cercando l’alternativa effettivamente in grado di garantire il recupero del massimo importo possibile alle condizioni più efficaci. Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura consistente nella cancellazione dei debiti contratti da Pickman nei confronti della Tesoreria della previdenza sociale non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(41)

Per quanto riguarda la misura 7, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione nutriva dubbi sul fatto che Pickman avesse potuto ottenere un prestito di 1,6 milioni di EUR dalla Caja Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez (Cassa provinciale San Fernando di Siviglia e Jerez) senza una garanzia dell’IDEA su 1,3 milioni di EUR.

(42)

La Commissione ha valutato la misura nel contesto della comunicazione sulla garanzia. Di fatto, come indicato al paragrafo 4, le garanzie individuali non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se i) il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie, ii) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato, iii) la garanzia è connessa ad un’operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo predeterminato, non assiste più dell’80 % del prestito e non è prorogabile, e iv) per la garanzia prestata viene pagato un prezzo di mercato che dipende da vari elementi, tra cui la durata della garanzia e le coperture fornite.

(43)

Sulla base della comunicazione sulla garanzia e della corrispondente prassi della Commissione, la condizione iii) è stata rispettata, poiché la garanzia, che non è stata fatta valere, è connessa a un prestito specifico, è limitata a dieci anni e assiste solo l’80 % dello stesso, ovvero un importo predeterminato di 1,3 milioni di EUR.

(44)

Per quanto riguarda la condizione i), la Commissione ritiene che, al momento della sottoscrizione del prestito e della garanzia in data 28 dicembre 2005, il periodo di ristrutturazione non fosse ancora terminato. Resta comunque il fatto che nel dicembre 2005 la situazione finanziaria di Pickman era notevolmente migliorata e che il piano di ristrutturazione aveva raggiunto una fase consolidata; nel 2006, inoltre, si sono registrati utili pari a 0,7 milioni di EUR. Per questi motivi non si può escludere che Pickman si qualificasse ancora come un’impresa in difficoltà al momento della concessione della garanzia. Tuttavia, poiché il periodo di ristrutturazione non era terminato, non si può escludere che Pickman non si trovasse in difficoltà finanziarie. Pertanto, la Commissione non può escludere che per la garanzia non sia stato pagato un prezzo di mercato.

(45)

Per quanto riguarda la condizione (ii), occorre ricordare che nel 2004, quando poteva essere indubbiamente qualificata come impresa in difficoltà, Pickman aveva ottenuto un prestito dal Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla di 3,3 milioni di EUR che poteva coprire integralmente grazie a un’ipoteca su parte degli utili dell’impresa.

(46)

A fortiori, non si può affermare che alla fine del 2005 Pickman non sarebbe stata in grado di ottenere un prestito senza alcun intervento da parte dello Stato. Di fatto, diversamente da quanto accadeva nel 2004, quando non riusciva a ottenere un prestito senza un intervento pubblico, la prima parte della ristrutturazione era stata completata e il piano si era consolidato sulla base di una situazione finanziaria più sana. Inoltre, nel 2004 Pickman aveva garantito il suo prestito direttamente presso la banca anziché con l’IDEA. Per di più, il fatto che la Caja Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez abbia accettato di concedere un prestito a Pickman a condizioni di mercato e abbia assunto il rischio del 20 % di tale prestito senza garanzie né coperture aggiuntive su detta parte conferma questa conclusione.

(47)

Alla luce di quanto precede, da una parte la Commissione non può escludere che il 28 dicembre 2005 Pickman si qualificasse ancora come impresa in difficoltà, ma dall’altra ritiene che Pickman avrebbe potuto ottenere in linea di principio un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato, cosicché l’importo dell’aiuto non corrisponde all’ammontare complessivo del prestito, bensì al potenziale vantaggio economico derivato dalla medesima garanzia statale.

(48)

Infine, per quanto riguarda la condizione iv), la Commissione riconosce che il prestito era stato concesso a dieci anni a prezzo di mercato, ossia a un tasso d’interesse Euribor (che all’epoca era di 2,783 punti, più 1,25 %), paragonabile a quello vigente sul mercato spagnolo per i crediti erogati a favore di imprese sane. Quanto al prezzo pagato per la garanzia, nell’impossibilità di escludere che Pickman si trovasse in difficoltà, come sottolineato precedentemente, si dovrebbe verificare se il premio corrispondesse a premi di mercato. In questo caso, considerando lo statuto dell’impresa, non si può escludere che questo premio contenesse un elemento di aiuto. Al tempo stesso, occorre tuttavia rilevare che, alla luce della prassi della Commissione dell’epoca, l’elemento di aiuto sembra essere relativamente limitato. In primo luogo, la Commissione accettava un premio di garanzia dell’1,5 % come esente da aiuti di Stato conformemente alla sua prassi di accettare un premio dello 0,5 % per regimi di garanzia per imprese sane senza deposito di garanzia (12). Nel caso di specie, il premio è tre volte superiore. In secondo luogo, in questo caso la garanzia era avallata da un’ipoteca a favore dello Stato del valore stimato di 10 962 598,56 EUR al 31 maggio 2005 e di 12 512 066,27 EUR al 4 ottobre 2007.

(49)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che Pickman avrebbe potuto ottenere un prestito senza alcun intervento da parte dello Stato grazie alla garanzia di alta qualità e al miglioramento della sua situazione finanziaria. Pertanto, l’aiuto non viene calcolato sulla base dell’importo totale del prestito, ma è dato dalla differenza tra il premio versato e quello che avrebbe dovuto pagare un’impresa in una situazione analoga, tenendo conto della garanzia finanziaria completa ottenuta. Considerando l’importo limitato del prestito di 1,6 milioni di EUR, l’alta qualità della garanzia e il fatto che era stato versato un premio dell’1,5 %, la Commissione ritiene che l’elemento di aiuto non superasse i 100 000 EUR, la soglia de minimis vigente all’epoca (13).

(50)

Per quanto riguarda le misure da 3 a 6, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione dubitava che potessero essere considerate non costituenti un aiuto di Stato in conformità del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

(51)

Tali dubbi vengono confermati nella presente decisione. Di fatto, le sovvenzioni non erano rimborsabili e i prestiti partecipativi dovevano essere rimborsati annualmente con il 10 % degli utili che non generavano interessi; è quindi evidente che la Junta de Andalucía non si è comportata come avrebbe fatto un investitore in un’economia di mercato, non aspettando un rendimento dall’investimento. Inoltre, queste misure, che sono state concesse nell’ambito di un piano di ristrutturazione per il periodo 2004-2009, sono state approvate dalla Junta de Andalucía e, pertanto, sono riconducibili allo Stato o a un’autorità pubblica. Queste misure davano a un unico beneficiario, Pickman, un vantaggio selettivo consistente in prestiti a tasso agevolato e sovvenzioni dirette, di cui generalmente non dispongono altre imprese. Pickman opera nel segmento di mercato del vasellame, della ceramica e della porcellana. Poiché questi prodotti vengono commercializzati all’interno del territorio comunitario, le misure in questione minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. La Spagna non mette in dubbio che le misure in questione si configurano come aiuti di Stato.

(52)

Pertanto, le misure da 3 a 6 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e la loro eventuale compatibilità deve essere valutata di conseguenza. Il fatto che l’aiuto sia già stato concesso in violazione dell’obbligo della preventiva notificazione da parte degli Stati membri, di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, implica che si tratti di un aiuto illegale.

(53)

L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede deroghe all’incompatibilità generale di cui al paragrafo 1 di detto articolo. Conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in particolare, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(54)

Poiché la misura 7 non costituisce un aiuto di Stato (si vedano i considerando da 41 a 50), diversamente dalla valutazione preliminare formulata nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene che la compatibilità delle misure da 3 a 6 non debba essere valutata ai sensi degli orientamenti del 2004.

(55)

Di fatto, il punto 104 degli orientamenti del 2004 chiarisce che «la Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l’autorizzazione della Commissione e pertanto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato sulla base dei presenti orientamenti, qualora l’aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

(56)

A tale proposito, la Commissione riconosce che le misure da 3 a 6, un’operazione eccezionale prevista da un piano di ristrutturazione, sono state concesse alla data di approvazione del piano da parte delle autorità spagnole, il 2 marzo 2004, senza concedere alcuna parte dell’aiuto successivamente alla pubblicazione degli orientamenti del 2004. Pertanto si applicano gli orientamenti del 1999.

(57)

La sezione 3.2.2 degli orientamenti del 1999 fissa le condizioni per l’autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione, soggette alla disposizione speciale del punto 55, che nel caso delle PMI prevede che le condizioni in questione siano applicate in maniera meno rigida e che, in particolare, la concessione di aiuti non sia generalmente subordinata a contropartite. La Commissione ha formulato questa valutazione specifica, fra l’altro, in un caso che riguarda anch’esso una PMI operante nel settore della produzione di vasellame, ceramica e porcellana, l’impresa Porcelanas del Principado (14).

(58)

In primo luogo, l’impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Come hanno riconosciuto le autorità spagnole, fino al 2004 Pickman si trovava in questa situazione, visto che il suo capitale proprio era negativo e che le perdite erano in aumento, mentre su parte dei suoi utili era stata iscritta un’ipoteca a favore dell’ente RUMASA, motivi per i quali quasi certamente era destinata a cessare l’attività a breve termine.

(59)

In secondo luogo, la concessione dell’aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, oltre ad avere una durata il più possibile limitata, deve permettere di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Per quanto riguarda le PMI, secondo la prassi della Commissione la disposizione del considerando 55 è stata interpretata come volta a escludere la necessità che la Commissione stessa debba autorizzare il piano nei casi di regimi applicabili a piccole e medie imprese.

(60)

Come indicato dalle autorità spagnole, Pickman ha trasmesso loro un piano di ristrutturazione, elaborato dagli esperti indipendenti di Auditoría y Consulta SA, che:

illustra le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa: titolari e gestione instabile e inadeguata, demotivazione causata dal sovradimensionamento aziendale e distribuzione disomogenea del personale, elevato livello di guasti e alti costi per unità rispetto ai concorrenti, eccesso di giacenze, scarsa utilizzazione, carenza di strategia a medio o lungo termine e di una politica di vendita;

analizza la situazione economico-finanziaria di Pickman basandosi sui dati degli anni 2000-2003: capitale proprio negativo, sequestro di determinati beni, elevati rapporti di indebitamento e gravi problemi di liquidità, redditività e valore delle vendite in calo, con il conseguente incremento relativo nell’incidenza dei costi del personale;

identifica la posizione competitiva di Pickman nel mercato di riferimento, con quote di mercato molto ridotte rispetto ai concorrenti, mettendo in evidenza i punti deboli e, al contempo, i punti di forza dell’azienda, principalmente la sua straordinaria reputazione di eccellenza nonché il suo valore storico e culturale per la tradizione spagnola.

(61)

Il piano di ristrutturazione, inoltre, si articolava su due fasi diverse: la prima prevedeva la realizzazione della maggior parte degli interventi nel 2004, mentre la seconda consisteva in un graduale consolidamento della situazione generale di Pickman negli anni 2005-2009 (si veda la tabella 2). Tali interventi, volti a correggere carenze strutturali dell’impresa e a garantirne la redditività a lungo termine, riguardavano la creazione di una nuova gestione, la pianificazione di un organigramma adeguato al processo produttivo, la riduzione e ridistribuzione del personale, la negoziazione di un nuovo accordo collettivo, la riorganizzazione dell’attività degli impianti a fini di ottimizzazione, un ammodernamento importante in ambito tecnico e nel settore della tecnologia dell’informazione, l’investimento in un ufficio commerciale a livello di personale e di campagne di commercializzazione, la creazione di nuovi canali di distribuzione, il ripristino dell’equilibrio tra capitale proprio e capitale sociale, l’adeguamento del rapporto di indebitamento e la realizzazione di un minimo di liquidità.

(62)

Nel piano, gli interventi citati si riferiscono a ipotesi distinte e riflettono lo scenario più ottimista, meno ottimista e intermedio; inoltre, l’adozione degli scenari intermedi di produttività al livello del 75 % e livelli di vendite che rispecchiano quelli registrati dall’impresa nel 2002 sembrano delineare previsioni finanziarie realistiche, i cui importi principali, indicati nella tabella 1, finora sono stati effettivamente realizzati.

Tabella 1

(milioni di EUR)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fatturato

2,7

4,4

6,5

7,5

9,3

10,6

Capitale proprio

–7,1

–7,9

–7,2

–5,8

–2,9

0,9

Costi operativi

–5,5

–5,4

–5,5

–5,2

–5,3

–5,6

Costi per il personale

–3,2

–3,2

–3,2

–3,1

–3,2

–3,3

Attivi finanziari

0,4

0,01

0,1

0,07

0,1

0,2

Risultati operativi

–1,9

–0,2

1,4

2,0

3,5

4,6

(63)

In terzo luogo, devono essere evitate indebite distorsioni della concorrenza. Poiché «gli aiuti concessi ad imprese che rientrano nella categoria delle PMI alterano generalmente le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese», «la concessione di aiuti non sarà subordinata, in linea generale, a delle contropartite» (punto 55 degli orientamenti del 1999). A questo proposito occorre segnalare che Pickman è un’impresa media, con 137 dipendenti e un fatturato di 2 milioni di EUR nel 2003, la cui quota di mercato è limitata a livello comunitario. Va altresì evidenziato che nel caso di Porcelanas del Principado, impresa media operante in questo stesso settore, la Commissione non ha imposto contropartite. Conformemente a questa stessa prassi, la limitata distorsione della concorrenza che potrebbe derivare dall’aiuto a Pickman non richiede l’adozione di contropartite.

(64)

A quanto sembra, inoltre, nel caso di Pickman i) non è previsto uno sviluppo della capacità di produzione nel quadro del piano di ristrutturazione; ii) il personale dell’impresa verrà riorganizzato con riduzioni in determinati impianti e investimenti nel settore commerciale e informatico; iii) le dimensioni di Pickman sono ridotte e, pertanto, può beneficiare di aiuti; iv) la presenza sul mercato di cui può godere l’impresa è molto limitata e lo era ancor più nel 2003 rispetto alle aziende concorrenti (si veda lo studio di mercato citato precedentemente), e, infine, v) secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale in Spagna per il periodo 2000-2006 (15), l’Andalusia era una regione NUTS II e, in base al suo PIL pro capite in SpA inferiore al 60 % della media comunitaria, poteva beneficiare di quanto stabilito nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(65)

Alla luce di tutti i motivi sopraelencati, in particolare l’impegno di Pickman a non sviluppare la propria capacità di produzione, il fatto che il beneficiario rientra nella definizione di PMI, ha una posizione competitiva limitata ed è situato in una zona assistita, la Commissione, secondo la sua prassi abituale, ritiene che sia soddisfatta la terza condizione, poiché la distorsione della concorrenza determinata dagli aiuti è limitata e sicuramente in misura non contraria al comune interesse.

(66)

In quarto luogo, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa. Si attende che il beneficiario dell’aiuto contribuisca in maniera significativa al piano di ristrutturazione con fondi propri, poiché ciò è considerato indicativo del fatto che i mercati confidano nella possibilità di ripristinare la redditività dell’impresa.

(67)

D’altra parte, l’importo complessivo dell’aiuto concesso a Pickman dalle autorità spagnole ammontava a 4,46 milioni di EUR. È stato necessario utilizzare una parte cospicua dell’aiuto per pagare creditori a breve termine («Inversiones Jara S.A» e «Faïencerie de Bouskoura»), mentre le sovvenzioni sono state utilizzate per coprire i costi salariali e, soprattutto, sono state destinate a investimenti che dovevano essere realizzati nel corso degli anni, come illustrato nella tabella 2.

Tabella 2

[milioni di EUR]

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Investimenti materiali e immateriali (16)

1,3

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

(68)

D’altro canto, Pickman ha contribuito alla propria redditività per un importo di 6,24 milioni di EUR, derivante da prestiti privati ottenuti dal nuovo proprietario a condizioni di mercato e senza alcun tipo di sostegno pubblico. Questo importo rappresenta il 58,3 % del finanziamento totale, e pertanto Pickman vi ha «contribuito in maniera significativa» attenendosi pienamente alle disposizioni degli orientamenti del 1999. Inoltre, gli attivi finanziari dell’impresa, illustrati nella tabella 1, indicano chiaramente che non è prevista una liquidità eccessiva nell’ambito del piano. Pertanto, la Commissione ritiene che l’aiuto sia limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione dell’impresa.

(69)

In conclusione, la Commissione ritiene che, alla luce delle precedenti considerazioni, le misure da 3 a 6 previste nel piano di ristrutturazione di Pickman soddisfino le condizioni stabilite per le PMI negli orientamenti del 1999 e debbano essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

8.   CONCLUSIONE

(70)

Considerato quanto precede, la Commissione conclude che:

a)

la misura 2 non costituisce un aiuto di Stato poiché la Tesoreria della previdenza sociale si è comportata in maniera analoga a un ipotetico creditore operante in un’economia di mercato;

b)

le misure da 3 a 6 costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune, in conformità degli orientamenti del 1999;

c)

la misura 7 contiene un elemento di aiuto di Stato inferiore alla soglia de minimis applicabile al momento della sua concessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto concesso dalla Spagna con la misura 2, che prevede un annullamento dei debiti contratti nei confronti della Tesoreria della previdenza sociale tramite una convenzione individuale diversa dall’accordo per la cancellazione dei debiti, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché rispetta il principio di un creditore operante in un’economia di mercato.

L’aiuto concesso dalla Spagna con le misure 3, 4, 5 e 6, riguardante sovvenzioni e prestiti partecipativi concessi dalla Junta de Andalucía nell’ambito di un piano di ristrutturazione presentato unicamente a livello nazionale, si qualifica come aiuto di Stato illegale che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, è compatibile con il mercato comune.

L’aiuto concesso dalla Spagna con la misura 7, consistente in una garanzia del valore di 1,3 milioni di EUR concessa dalla Junta de Andalucía su un prestito di 1,6 milioni di EUR, costituisce un aiuto de minimis, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 239 dell’11.10.2007, pag. 12.

(2)  Ai sensi della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(3)  Dati ricavati dal sito Internet dell’Industria europea della ceramica www.cerameunie.eu e di Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-BW-07-001

(4)  A fini di chiarezza, nella presente decisione viene impiegata la stessa numerazione utilizzata nella decisione di avvio del procedimento.

(5)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(6)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

(7)  N 507/2000 Regime di aiuti regionali all’investimento e all’occupazione connesso all’investimento e alle PMI.

(8)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(9)  Decisione 2004/32CE della Commissione (GU L 11 del 16.1.2004, pag. 1).

(10)  Si veda il Real decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994, che approva la rifusione del testo della legge generale in materia di previdenza sociale, cui si riferiscono il paragrafo 1 dell’articolo 1924 del codice civile e l’articolo 913, paragrafo 1, lettera d), del codice di commercio.

(11)  Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, causa C-342/96, Regno di Spagna/Commissione (Tubacex), Racc. 1999, pag. I-2459.

(12)  Si veda, ad esempio, il caso N 512/07 (GU C 12 del 17.1.2009, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(14)  Si veda la decisione 2004/32/CE (GU L 11 del 16.1.2004, pag. 1).

(15)  Si veda la decisione della Commissione nel caso N 773/1999, Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (GU C 184 dell’1.7.2000, pag. 22).

(16)  Gli investimenti consistono in spese per attrezzature informatiche e software (45 %), opere edilizie (1,5 %), attrezzature tecniche (12 %) e altre attrezzature (3 %).