ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.273.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l’allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Parlamento europeo e Consiglio |
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2009/762/CE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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2009/763/CE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 969/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
56,0 |
MK |
25,8 |
|
TR |
91,0 |
|
ZZ |
57,6 |
|
0707 00 05 |
TR |
134,7 |
ZZ |
134,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
108,9 |
ZZ |
108,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
83,1 |
CL |
83,5 |
|
TR |
81,3 |
|
US |
56,3 |
|
ZA |
64,5 |
|
ZZ |
73,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
211,4 |
EG |
80,3 |
|
TR |
118,0 |
|
US |
205,1 |
|
ZZ |
153,7 |
|
0808 10 80 |
AU |
175,3 |
CL |
86,9 |
|
CN |
78,3 |
|
MK |
16,1 |
|
NZ |
83,2 |
|
US |
96,2 |
|
ZA |
77,9 |
|
ZZ |
87,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
54,0 |
TR |
85,0 |
|
ZA |
89,8 |
|
ZZ |
76,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 970/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2009
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2009 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 a norma del regolamento (CE) n.1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2009-31.12.2009 (%) |
1 |
09.4410 |
0,116144 |
4 |
09.4420 |
0,513837 |
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 971/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2009
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2009 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2009 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.1.2010-31.3.2010 (%) |
1 |
09.4211 |
0,391598 |
5 |
09.4215 |
9,859228 |
7 |
09.4217 |
86,483977 |
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 972/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 963/2009 della Commissione (3). |
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 963/2009. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 963/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 963/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
(3) GU L 271 del 16.10.2009, pag. 3.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 17 ottobre 2009
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
16,73 |
di media qualità |
26,73 |
|
di bassa qualità |
46,73 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
62,34 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
25,55 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
25,55 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
62,34 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
15.10.2009
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 973/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2009
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 959/2009 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 270 del 15.10.2009, pag. 6.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 17 ottobre 2009
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
36,83 |
0,24 |
1701 11 90 (1) |
36,83 |
3,86 |
1701 12 10 (1) |
36,83 |
0,10 |
1701 12 90 (1) |
36,83 |
3,56 |
1701 91 00 (2) |
40,06 |
5,45 |
1701 99 10 (2) |
40,06 |
2,32 |
1701 99 90 (2) |
40,06 |
2,32 |
1702 90 95 (3) |
0,40 |
0,28 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DIRETTIVE
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/12 |
DIRETTIVA 2009/131/CE DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2009
che modifica l’allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,
vista la raccomandazione dell’Agenzia n. ERA/REC/XA/01-2009 del 17 aprile 2009,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), entro il 19 gennaio 2009 l’Agenzia ferroviaria europea («l’Agenzia») rivede l’elenco dei parametri contenuto nell’allegato VII, parte 1, della direttiva 2008/57/CE e formula alla Commissione le raccomandazioni che reputa appropriate. |
(2) |
L’attuale parte 1 dell’allegato VII della direttiva 2008/57/CE contiene elementi che non costituiscono parametri di veicoli e che andrebbero pertanto eliminati. |
(3) |
La parte 1 di detto allegato contiene inoltre parametri che si riferiscono essenzialmente e unicamente alla parte del sottosistema «materiale rotabile» di un veicolo. È necessario che tutti i parametri di un veicolo da sottoporre a controllo nel quadro dell’autorizzazione di messa in servizio e della classificazione delle norme nazionali figurino nell’elenco dei parametri. Vanno quindi inclusi anche i parametri di altri sottosistemi che fanno parte del veicolo. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/57/CE. |
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato VII, parte 1, della direttiva 2008/57/CE è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
«1. Elenco dei parametri
1.1. |
Documentazione generale Documentazione generale (comprendente la descrizione di veicolo nuovo, rinnovato o ristrutturato e l’uso che si prevede di farne, informazioni relative a progettazione, riparazione, esercizio e manutenzione, la documentazione tecnica, ecc.) |
1.2. |
Struttura e parti meccaniche Integrità meccanica e interfaccia tra veicoli (tra cui respingenti e organi di trazione, passerelle), forza della struttura e delle finiture del veicolo (come i sedili), capacità di carico, sicurezza passiva (compresa la resistenza alla collisione interna ed esterna) |
1.3. |
Interazione ruota-rotaia e scartamento Interfacce meccaniche all’infrastruttura (tra cui comportamento statico e dinamico, distanze funzionali, scartamento e organi di rotolamento, ecc.) |
1.4. |
Impianto di frenatura Elementi del dispositivo di frenatura (tra cui dispositivo contro lo slittamento delle ruote, comando della frenatura e prestazioni in situazione di esercizio, di emergenza e di parcheggio) |
1.5. |
Elementi relativi ai passeggeri Strutture e ambienti per i passeggeri (tra cui finestre e porte a loro disposizione, requisiti per le persone a mobilità ridotta, ecc.) |
1.6. |
Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici Impatto dell’ambiente sul veicolo e del veicolo sull’ambiente (tra cui condizioni aerodinamiche e interfaccia del veicolo con la parte a terra del sistema ferroviario nonché con l’ambiente esterno) |
1.7. |
Dispositivo di avviso esterno, segnaletica, requisiti per le funzioni e l’integrità del software Dispositivi di avviso esterni, segnaletica, funzioni e integrità del software, come le funzioni in materia di sicurezza che incidono sul comportamento del treno, tra cui il sistema di trasmissione delle informazioni nel treno |
1.8. |
Alimentazione elettrica a bordo e sistemi di controllo Sistemi di propulsione, elettrici e di controllo a bordo, nonché interfaccia del veicolo con l’impianto di alimentazione elettrica e tutti gli aspetti della compatibilità elettromagnetica |
1.9. |
Strutture per il personale, interfacce e ambiente Strutture di bordo, interfacce, condizioni di lavoro e ambiente per il personale (incluse le cabine di guida, l’interfaccia macchina/macchinista) |
1.10. |
Protezione antincendio ed evacuazione |
1.11. |
Manutenzione Strutture a bordo e interfacce per la manutenzione |
1.12. |
Controllo, comando e segnalamento a bordo Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete e loro effetti sulla parte a terra del sistema ferroviario |
1.13. |
Requisiti operativi specifici Requisiti operativi specifici per i veicoli (anche in condizioni di degrado, recupero del veicolo ecc.) |
1.14. |
Elementi relativi alle merci Requisiti e ambiente specifici per le merci (comprese le strutture specifiche necessarie per le merci pericolose) |
Spiegazioni ed esempi in precedenza evidenziati in corsivo sono forniti a titolo puramente indicativo e non costituiscono definizioni dei parametri.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Parlamento europeo e Consiglio
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/14 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2009/762/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (2),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il Fondo) per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi. |
(2) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 1 miliardo di EUR. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo. |
(4) |
La Francia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata da una tempesta, |
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, una somma pari a 109 377 165 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
DECISIONI
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/15 |
DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA
del 16 giugno 2009
che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada
(2009/763/CE)
IL COMITATO,
visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada, in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell’accordo incarica il comitato misto di adottare le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1. |
(2) |
L’allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2007 del comitato misto, del 22 giugno 2007. |
(3) |
Dopo l’ultima modifica dell’allegato 1 dell’accordo sono stati adottati nuovi atti giuridici comunitari nei settori da esso contemplati. Il testo dell’allegato 1 deve essere modificato per tener conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in materia, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato 1 dell’accordo è abrogato e sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2009.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2009.
Per la Confederazione svizzera
Il capo della delegazione svizzera
Max FRIEDLI
Per la Comunità europea
Il presidente
Enrico GRILLO PASQUARELLI
ALLEGATO
«ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI APPLICABILI
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:
Disposizioni pertinenti del diritto comunitario
SEZIONE 1 — ACCESSO ALLA PROFESSIONE
— |
Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1o ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17). |
SEZIONE 2 — NORME SOCIALI
— |
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1). |
— |
Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1) o regole equivalenti stabilite dall’accordo AETR, ivi compresi i suoi emendamenti. |
— |
Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). Ai fini del presente accordo:
|
— |
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35). |
— |
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). |
SEZIONE 3 — NORME TECNICHE
Veicoli a motore
— |
Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). |
— |
Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1o ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1). |
— |
Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). |
— |
Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154). |
— |
Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1). |
— |
Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). |
— |
Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003 (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 41). |
— |
Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1). |
— |
Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63). |
— |
Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37). |
Trasporto su strada di merci pericolose
— |
Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 4). |
— |
Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11). |
Trasporto per ferrovia di merci pericolose
— |
Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 6). |
Consulenti in materia di sicurezza
— |
Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10). |
— |
Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GU L 118 del 19.5.2000, pag. 41). |
SEZIONE 4 — DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO
— |
Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). |
— |
Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). |
— |
Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). |
SEZIONE 5 — ALTRI SETTORI
— |
Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).» |
Rettifiche
17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/19 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea, del 31 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 94 dell’8 aprile 2009 )
A pagina 77, allegato I, punto 1, il testo della nota al paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
«Ovvero, la somma delle varianze all’interno degli strati definite come deve essere sostanzialmente inferiore al totale della varianza della popolazione segnalante definita come , dove h indica ciascuno strato, xi il tasso di interesse per l’istituzione i, la semplice media dei tassi di interesse dello strato h, n il numero totale delle istituzioni nel campione e la media semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.»;
a pagina 78, allegato II, parte 1, sezione I, punto 2, la formula è sostituita dalla FORMULAeguente:
«»;
a pagina 80, allegato II, parte 2, sezione VI, punto 24,
anziché:
«24. |
24. Una variazione del tasso, […]», |
leggi:
«24. |
Una variazione del tasso, […]»; |
a pagina 87, allegato II parte 6, il punto 78 è sostituito dal testo seguente:
«78. |
Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l’intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l’intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto, sono concordati in anticipo al tempo t0 in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, il 9 % il terzo, e il 13 % il quarto. L’AAR sulle nuove operazioni, che è rilevato al tempo t0 nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori “1 + tasso di interesse”. In linea con il paragrafo 3, le BCN possono richiedere agli operatori segnalanti di applicare per questo tipo di prodotto il TEDS. L’AAR sulle consistenze che è rilevato dal tempo t0 al tempo t3 è il tasso applicato dagli operatori segnalanti nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell’esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo t0, 7 % al tempo t1, 9 % al tempo t2 e 13 % al tempo t3.»; |
a pagina 90, appendice 2, terzo paragrafo:
anziché:
«[…] I prestiti segnalati nella tavola 5 sono anche segnalti, […]»,
leggi:
«[…] I prestiti segnalati nella tavola 5 sono anche segnalati, […]»;
a pagina 96, allegato III, il testo della nota 1 è sostituito dal testo seguente:
«, dove D è l’errore casuale massimo, zα/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio, la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, var() la varianza dello stimatore del parametro θ, e vâr() la varianza stimata dello stimatore del parametro θ.».