ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.257.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 257

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
30 settembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 907/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 908/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, recante divieto di pesca delle razze nelle acque comunitarie della zona VIId per le navi battenti bandiera belga

3

 

*

Regolamento (CE) n. 909/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, recante divieto di pesca delle razze nelle acque comunitarie delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga

5

 

*

Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) ( 1 )

10

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 912/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri ( 1 )

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/720/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 settembre 2009, che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2009) 6910]

26

 

 

2009/721/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2009) 7044]

28

 

 

2009/722/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 settembre 2009, che modifica la decisione 2003/324/CE per quanto riguarda una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente all'alimentazione di alcuni animali da pelliccia in Lettonia [notificata con il numero C(2009) 5550]

38

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2009/723/PESC

 

*

Decisione EUSEC/1/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 settembre 2009, relativa alla nomina del capo della missione di consulenza di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

40

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/724/GAI della Commissione, del 17 settembre 2009, che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


REGOLAMENTO (CE) N. 907/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

32,8

ZZ

32,8

0707 00 05

TR

121,8

ZZ

121,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

89,6

CL

109,9

TR

83,3

UY

88,0

ZA

70,7

ZZ

88,3

0806 10 10

EG

109,7

IL

111,8

TR

102,8

US

190,3

ZZ

128,7

0808 10 80

BR

83,8

CL

83,2

NZ

80,0

US

83,8

ZA

73,1

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

81,8

CN

60,5

TR

100,4

US

161,5

ZA

70,4

ZZ

94,9

0809 30

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 40 05

IL

116,1

TR

99,1

ZZ

107,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/3


REGOLAMENTO (CE) N. 908/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

recante divieto di pesca delle razze nelle acque comunitarie della zona VIId per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

19/T&Q

Stato membro

Belgio

Stock

SRX/07D

Specie

Razze (Rajidae)

Zona

Acque CE della zona VIId

Data

1.9.2009


30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/5


REGOLAMENTO (CE) N. 909/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

recante divieto di pesca delle razze nelle acque comunitarie delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

18/T&Q

Stato membro

Belgio

Stock

SRX/89-C

Specie

Razze (Rajidae)

Zona

Acque CE delle zone VIII e IX

Data

1.9.2009


30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/7


REGOLAMENTO (CE) N. 910/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il presente regolamento autorizza un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha effettuato una valutazione dei rischi conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(6)

L’impiego di tale preparato è autorizzato da dieci anni dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (2) per capre e pecore da latte e da dieci anni dal regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione (3) per gli agnelli.

(7)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per i cavalli. L’Autorità ha concluso nei suoi pareri del 12 settembre 2006 (4) e del 1o aprile 2009 (5) che il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa la digestione delle fibre. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(9)

I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38.

(4)  The EFSA Journal (2006) 385, pag. 1.

(5)  The EFSA Journal (2009) 1040, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

 

Composizione dell’additivo:

 

in forma solida:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con un concentrato minimo garantito di 2 × 1010 CFU/g.

 

Confettato:

preparazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 1 × 1010 CFU/g.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.

 

Metodo di analisi (1):

Metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).

Cavalli

3,0 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Confettato solo per inclusione in mangimi in forma di pellet.

3.

Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, è d’obbligo l’impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.

20.10.2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/10


REGOLAMENTO (CE) N. 911/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego del suddetto preparato a base di microorganismi è stato autorizzato a tempo indeterminato con il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2) per i polli da ingrasso e con il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione (3) per i suini da ingrasso.

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per i salmonidi e i gamberi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) («l’Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 1o aprile 2009 (4) che il preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M non produce effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’impiego di tale preparato può avere effetti positivi, aumentando il numero di salmonidi ben conformati e migliorando la capacità di sopravvivenza e la crescita dei gamberi. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Dalla valutazione del preparato risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego del preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni specificate nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(3)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1038, pag. 2, e 1037, pag. 1.


ALLEGATO

Numero identificativo dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria di additivi: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (promotori della crescita).

4d1712

Lallemand

SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Composizione dell’additivo:

Preparato a base di cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Metodo di analisi (1):

 

Conteggio: tecnica «spread plate» utilizzando MRS agar e una temperatura di incubazione di 37 °C.

 

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Salmonidi

3 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per salmonidi: 3 × 109 CFU/kg di mangime completo.

3.

Istruzioni per la sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

20.10.2019

Gamberi

1 × 109


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/12


DECISIONE N. 912/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 169 e l’articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) («settimo programma quadro»), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo («R&S») avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato.

(2)

Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l’individuazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell’articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, una definizione chiara dell’obiettivo da perseguire e la sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro, la presenza di una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, una massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell’articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.

(3)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4) (programma specifico «Cooperazione»), favorisce un approccio multitematico dei settori di ricerca relativi a uno o più temi del settimo programma quadro e in questo contesto ha individuato nell’iniziativa «articolo 169» nel campo della metrologia una delle iniziative idonee alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente a norma dell’articolo 169 del trattato.

(4)

La metrologia è un settore scientifico pluridisciplinare che costituisce una componente essenziale di una società moderna basata sulla conoscenza. Standard di misurazione affidabili e confrontabili e metodi di misurazione e test adeguatamente convalidati sostengono i processi di sviluppo scientifico e innovazione tecnologica e hanno pertanto un effetto rilevante sull’economia e sulla qualità della vita in Europa.

(5)

Attualmente numerosi programmi o attività R&S avviati dai singoli Stati membri a livello nazionale per sostenere la R&S nel settore della metrologia non sono sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono di riunire la massa critica necessaria in settori di R&S strategici.

(6)

Nel desiderio di avvalersi di una strategia coerente a livello europeo nel campo della metrologia e di agire in maniera efficace, alcuni Stati membri hanno adottato l’iniziativa di istituire un programma di ricerca e sviluppo congiunto denominato «Programma europeo di ricerca metrologica» («EMRP») per rispondere alle crescenti esigenze presenti in Europa di una metrologia all’avanguardia, soprattutto nei settori tecnologici emergenti, quale strumento di innovazione, ricerca scientifica e sostegno alle politiche.

(7)

Nel programma di lavoro dell’11 giugno 2007 per il 2007-2008 finalizzato all’attuazione del programma specifico «Cooperazione», la Commissione ha fornito il sostegno finanziario ad ERA-NET Plus nel settore della metrologia allo scopo di favorire il passaggio dal progetto «iMERA» ERA-NET al programma congiunto di R&S nel campo della metrologia, da attuare in base all’articolo 169 del trattato. Il risultato è stato la messa a punto dell’EMRP, che ha definito gli obiettivi e le attività principali del programma congiunto.

(8)

L’EMRP intende sostenere lo sviluppo scientifico e l’innovazione fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su vasta scala tra gli Stati membri nella ricerca metrologica in tutti gli ambiti tecnologici o industriali. Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito oltre a Norvegia, Svizzera e Turchia («Stati partecipanti») hanno concordato di coordinare e attuare in maniera congiunta le attività destinate ad apportare un contributo all’EMRP. Il valore complessivo della loro partecipazione è stimato ad almeno 200 milioni di EUR, oltre a una capacità di finanziamento di riserva di 100 milioni di EUR per il periodo proposto di sette anni.

(9)

Al fine di rafforzare gli effetti dell’EMRP, gli Stati partecipanti hanno concordato una partecipazione della Comunità all’EMRP. La Comunità dovrebbe partecipare apportando un contributo finanziario pari a quello degli Stati partecipanti, fino a 200 milioni di EUR per la durata dell’EMRP. Considerato che l’EMRP risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e che gli interventi nel settore della metrologia sono di tipo orizzontale o non direttamente collegati ai dieci temi, l’EMRP dovrebbe essere sostenuto congiuntamente in tutti temi rilevanti.

(10)

Ulteriori opzioni di finanziamento possono essere rese disponibili, ad esempio, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi sviluppato congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell’allegato III del programma specifico «Cooperazione».

(11)

L’erogazione del contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere soggetta alla definizione di un piano di finanziamento fondato sull’impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di R&S avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell’attuazione congiunta dell’EMRP.

(12)

L’attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali richiede l’istituzione o l’esistenza di una struttura specifica di esecuzione, come disposto nel programma specifico «Cooperazione». Gli Stati partecipanti si sono dichiarati d’accordo su questa struttura destinata all’attuazione dell’EMRP. La struttura specifica di esecuzione dovrebbe essere destinataria del contributo finanziario comunitario e garantire l’attuazione efficiente dell’EMRP.

(13)

La concessione del contributo finanziario comunitario dovrebbe essere subordinata all’impegno di risorse da parte degli Stati partecipanti e all’erogazione effettiva dei rispettivi contributi finanziari.

(14)

Se il Centro di ricerca comune è una direzione della Commissione, i suoi istituti possiedono comunque capacità di ricerca di pertinenza dell’EMRP, capacità cui si dovrebbe ricorrere nella sua attuazione. Di conseguenza è opportuno definire il ruolo del Centro comune di ricerca in termini di idoneità alla partecipazione e al finanziamento e del suo coinvolgimento nella governance dell’EMRP.

(15)

Il pagamento del contributo finanziario comunitario dovrebbe essere subordinato alla conclusione di un accordo generale tra la Commissione, a nome della Comunità europea, e la struttura specifica di esecuzione, che contenga le modalità dettagliate per l’utilizzo del contributo comunitario. Tale accordo generale dovrebbe comprendere le disposizioni necessarie per garantire che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati.

(16)

Gli interessi generati dal contributo finanziario comunitario dovrebbero essere considerati come entrate con destinazione specifica, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) («regolamento finanziario»). Il contributo comunitario massimo indicato in questa decisione dovrebbe poter essere aumentato dalla Commissione conformemente a tale regolamento.

(17)

La Comunità dovrebbe avere il diritto di ridurre, ritirare o porre fine al relativo contributo finanziario nel caso in cui l’EMRP non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, o nel caso in cui gli Stati partecipanti non contribuiscano, contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento dell’EMRP, alle condizioni stabilite in un accordo generale concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione.

(18)

Al fine di attuare l’EMRP in maniera efficiente, è opportuno accordare il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti dell’EMRP selezionati a livello centrale sotto la responsabilità della struttura specifica di esecuzione, a seguito di inviti a presentare proposte. Tale contributo finanziario e il relativo pagamento dovrebbero essere trasparenti ed efficienti.

(19)

È opportuno che le proposte siano valutate a livello centrale da esperti indipendenti sotto la responsabilità della struttura specifica di esecuzione. Tale struttura dovrebbe approvare una graduatoria, che dovrebbe essere vincolante per l’assegnazione dei fondi a titolo del contributo finanziario comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate a progetti dell’EMRP.

(20)

A norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) («modalità di esecuzione»), il contributo finanziario comunitario dovrebbe essere gestito in modo centralizzato indiretto ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e 41 delle modalità di esecuzione.

(21)

Tutti gli Stati membri e i paesi associati al settimo programma quadro dovrebbero essere legittimati a partecipare all’EMRP.

(22)

Conformemente agli obiettivi del settimo programma quadro, la partecipazione all’EMRP di qualsiasi altro paese dovrebbe essere possibile, laddove tale partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e sia la Commissione, a nome della Comunità sia gli Stati membri partecipanti vi acconsentano. La Comunità dovrebbe avere il diritto di approvare, in conformità al settimo programma quadro e alle regole e delle condizioni stabilite dalla presente decisione, le condizioni attinenti alla propria partecipazione finanziaria all’EMRP, in merito alla partecipazione allo stesso di questi altri paesi.

(23)

È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e al fine di compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9).

(24)

È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell’ambito dell’EMRP siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e rispettino i principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere.

(25)

È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l’efficienza dell’attuazione dell’EMRP e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale.

(26)

La struttura specifica di esecuzione dovrebbe incoraggiare i partecipanti ai progetti selezionati dall’EMRP a comunicare e divulgare i loro risultati e a rendere tali informazioni disponibili pubblicamente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità

1.   La Comunità versa un contributo finanziario al «programma europeo di ricerca metrologica» (l’«EMRP») avviato congiuntamente da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito e da Norvegia, Svizzera e Turchia (gli «Stati membri partecipanti»).

2.   La Comunità, per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell’allegato I e nell’allegato II, che costituiscono una parte integrante della presente decisione, versa un contributo finanziario corrispondente a quello degli Stati partecipanti ma non superiore a 200 milioni di EUR derivanti dagli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione europea.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico «Cooperazione».

Articolo 2

Condizioni del contributo finanziario della Comunità

L’erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:

a)

alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti dell’effettiva istituzione dell’EMRP conformemente a quanto indicato all’allegato I;

b)

all’istituzione formale di una struttura specifica di esecuzione, dotata di personalità giuridica, incaricata dell’attuazione dell’EMRP e della ricezione, dell’assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario nel quadro di una gestione centralizzata indiretta nel rispetto degli articoli 54, paragrafo 2, lettera c), e 56 del regolamento finanziario e degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e 41 delle modalità di esecuzione;

c)

all’istituzione di un modello di «governance» efficace e appropriata del programma EMRP, in conformità all’allegato II;

d)

all’efficace esecuzione delle attività previste dall’EMRP descritte nell’allegato I da parte della struttura specifica di esecuzione, che include la pubblicazione di inviti a presentare proposte;

e)

all’assunzione dell’impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento dell’EMRP e ad aumentare tale contributo di una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % per far fronte ad una percentuale elevata di successo dei partecipanti ai progetti dell’EMRP e all’effettivo versamento del contributo finanziario ai beneficiari;

f)

al rispetto della normativa comunitaria che disciplina gli aiuti di Stato, in particolare le norme della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (10);

g)

alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro, nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al contributo allo sviluppo sostenibile;

h)

alla formulazione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell’ambito dell’EMRP e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di R&S avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create. L’approccio adottato seguirà il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (11) («regole per la partecipazione al settimo programma quadro»).

Articolo 3

Attività dell’EMRP

1.   Le attività principali dell’EMRP consistono nel finanziamento di progetti multipartner e transnazionali nell’ambito del programma europeo di ricerca metrologica concernenti attività di ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e diffusione («progetti EMRP»). In vista della concentrazione delle capacità nell’ambito della metrologia, la parte principale dei progetti EMRP è attuata dagli istituti nazionali di metrologia e da istituti (in particolare, da istituti specializzati responsabili di alcuni standard nazionali e servizi associati non rientranti fra le attività degli istituti nazionali di metrologia) designati dagli Stati partecipanti.

2.   Al fine di aumentare e diversificare le capacità in metrologia, l’EMRP finanzia anche diversi programmi di borse destinate ai ricercatori che integrano i progetti dell’EMRP.

3.   I progetti dell’EMRP sono selezionati e le borse destinate ai ricercatori sono assegnate a seguito di inviti a presentare proposte che rispettino i principi di pari trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, finanziamento che non genera profitti e non retroattività di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento finanziario, come stabilito nell’allegato I della presente decisione.

4.   I principali criteri di valutazione sono, mutatis mutandis, quelli indicati nell’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro, rispettivamente per i progetti dell’EMRP e per i programmi di borse destinate ai ricercatori. Gli inviti a presentare proposte rispettano i principali criteri di valutazione. È possibile introdurre criteri aggiuntivi a condizione che siano pubblicati nell’invito a presentare proposte, che non siano discriminanti e che non prevalgano sui principali criteri di valutazione.

5.   Nell’allegato I sono riportati ulteriori dettagli sull’attuazione delle attività dell’EMRP.

Articolo 4

Ruolo del Centro comune di ricerca

1.   Il Centro comune di ricerca della Commissione è ammesso a partecipare all’EMRP, e a beneficiare di finanziamenti dallo stesso, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli istituti nazionali di metrologia degli Stati partecipanti.

2.   Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte dell’EMRP, non sono calcolate come contributo finanziario comunitario ai sensi dell’articolo 1.

3.   L’istituto del Centro comune di ricerca responsabile della metrologia, quale direzione della Commissione che agisce per conto della Comunità, è autorizzato a partecipare all’attuazione dell’EMRP nell’ambito della struttura specifica di esecuzione come osservatore senza diritto di voto.

Articolo 5

Accordi tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione

Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e in base a convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione.

L’accordo generale include in particolare le seguenti disposizioni:

1)

una definizione degli incarichi assegnati;

2)

i termini e le disposizioni dettagliate per lo svolgimento degli incarichi, comprese le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l’organizzazione dei controlli da effettuare;

3)

le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione degli incarichi;

4)

le condizioni alle quali è posta fine all’esecuzione degli incarichi;

5)

le disposizioni dettagliate per l’esame accurato della Commissione;

6)

le disposizioni che regolano l’uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;

7)

le disposizioni che garantiscono la visibilità dell’azione comunitaria rispetto alle altre attività della struttura specifica di esecuzione;

8)

un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;

9)

le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell’ambito dell’EMRP riportate nell’articolo 2;

10)

un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all’articolo 13.

Articolo 6

Interessi derivanti dal contributo finanziario della Comunità

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, l’interesse generato dal contributo finanziario della Comunità assegnato all’EMRP è considerato come un’entrata con destinazione specifica. Il contributo massimo erogato dalla Comunità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione può essere aumentato di conseguenza dalla Commissione.

Articolo 7

Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario della Comunità

Se l’EMRP non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Comunità può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, in funzione dell’effettiva attuazione dell’EMRP.

Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento dell’EMRP, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nell’accordo generale concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari della Comunità da parte degli Stati partecipanti

Per l’esecuzione dell’EMRP, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice, a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e con l’articolo 38, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione.

Articolo 9

Controllo da parte della Corte dei conti

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 10

Informazione

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione, conformemente alle prescrizioni generali di stesura delle relazioni stabilite dall’articolo 13.

Articolo 11

Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati

Tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al settimo programma quadro sono legittimati a prendere parte al programma europeo di ricerca metrologica, conformemente ai criteri stabiliti dall’articolo 2, lettere e) ed f), della presente decisione e sono trattati come Stati partecipanti.

Articolo 12

Partecipazione di altri paesi terzi

Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2, lettera e), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente. Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento dell’EMRP.

Articolo 13

Relazioni annuali e valutazione

La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività dell’EMRP.

Tre anni dopo l’inizio del programma europeo di ricerca metrologica, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma stesso. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti nell’allegato I e contiene le raccomandazioni dell’EMRP sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l’integrazione, la qualità e l’efficacia dell’attuazione, compresa l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l’adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica della presente decisione.

Al termine della partecipazione della Comunità al programma europeo di ricerca metrologica, ma non oltre il 2017, la Commissione, assistita da un gruppo di esperti indipendenti, effettua una valutazione finale degli obiettivi generali, specifici e operativi dell’EMRP.

Tale gruppo effettua la propria valutazione basandosi, tra l’altro, sui seguenti indicatori:

a)

l’eccellenza scientifica dei progetti e delle borse assegnate misurata in termini di numero di pubblicazioni, brevetti e altri risultati scientifici;

b)

il livello di partecipazione al programma di ricercatori e istituti di ricerca esterni;

c)

l’aumento della capacità metrologica degli Stati membri e dei paesi associati al settimo programma quadro i cui programmi di metrologia sono in una fase iniziale di sviluppo;

d)

il numero e la qualità delle azioni di formazione;

e)

il numero e la qualità delle attività di comunicazione e divulgazione nel settore della metrologia.

I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(11)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Descrizione degli obiettivi e delle attività del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP)

I.   OBIETTIVI

Nell’economia globale odierna, la metrologia contribuisce in modo significativo allo sviluppo tecnologico ed economico di numerosi paesi al mondo. La ricerca metrologica è necessaria per risolvere i problemi della società e gli esempi riguardano aree quali lo spazio, inclusa in particolare la navigazione satellitare, la sicurezza, la sanità, il settore dei semiconduttori e i cambiamenti climatici. La ricerca metrologica ha una grande utilità pubblica ed è una delle principali attività di supporto per la regolamentazione e la normalizzazione pubbliche. La metrologia è lontana dalla vita quotidiana, tuttavia è essenziale per agevolare il commercio e le comunicazioni odierni. L’accesso ai mercati può essere ostacolato dalla mancanza di pesi e misure uniformi e accurati. Tutte le principali potenze economiche del mondo hanno riconosciuto che la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della metrologia sono fondamentali per la crescita economica a lungo termine di un paese avanzato.

La ricerca metrologica è stata, tradizionalmente, un’importante priorità nazionale in molti paesi. Tuttavia, i paesi europei stanno conducendo i propri programmi nazionali di ricerca metrologica in completo isolamento e gli Stati membri dell’UE non sono stati in grado di creare un proprio EMRP totalmente integrato. Gli istituti nazionali di metrologia (INM), sostenuti dagli istituti designati (ID) sono incaricati dell’attuazione dei programmi nazionali di ricerca metrologica sulla base di finanziamenti istituzionali da parte delle agenzie del governo centrale o dei ministeri. La comunità europea di ricerca metrologica è una comunità specializzata, con pochi collegamenti con gli organismi di ricerca o con il mondo accademico. È molto frammentata e comprende alcuni centri di eccellenza globale che trarrebbero beneficio da una vasta concorrenza su scala internazionale. Esiste chiaramente una duplicazione delle attività di ricerca.

Il diritto della Comunità di agire in questo campo è enunciato in vari articoli del trattato CE che disciplinano il coordinamento della ricerca e della cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità. L’articolo 165 stipula che «la Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria». L’articolo 169 invita la Comunità a prevedere la partecipazione a programmi di R&S avviati da vari Stati membri. L’azione della Comunità appare ampiamente giustificata, poiché non sembra che gli Stati membri siano in grado di risolvere questi problemi da soli.

L’EMRP integrerà i programmi nazionali di ventidue Stati partecipanti in un unico programma comune e sosterrà, in particolare, gli obiettivi dei sistemi di misura nazionali europei. L’EMRP si propone di accelerare lo sviluppo, la convalida e lo sfruttamento di nuove tecniche di misurazione, norme, processi, strumenti, materiali di riferimento e conoscenze mirate a orientare gli sviluppi innovativi nell’industria e nel commercio, migliorando la qualità dei dati da utilizzare in ambito scientifico e industriale nonché per la definizione di politiche sostenendo inoltre lo sviluppo e l’attuazione di direttive e regolamenti.

L’EMRP raggiungerà tali obiettivi nel modo seguente:

a)

riunendo l’eccellenza nell’ambito della ricerca metrologica, creando progetti di ricerca comuni competitivi (vale a dire progetti EMRP) che attingeranno dalle reti degli istituti nazionali di metrologia (INM) e degli istituti designati (ID) degli Stati partecipanti, un potenziale rappresentante una massa critica sufficiente per affrontare le importanti sfide della metrologia a livello europeo;

b)

aprendo il sistema alla scienza migliore, allargando la partecipazione ad una comunità di ricercatori più ampia attraverso l’assegnazione di borse ai ricercatori;

c)

sviluppando capacità, rafforzando la capacità della comunità dei ricercatori nel settore della metrologia europea attraverso borse di mobilità destinate ai ricercatori dei paesi membri di Euramet con capacità di ricerca metrologica limitata.

L’EMRP integra i programmi nazionali in corso e le attività volte a risolvere le priorità puramente nazionali.

L’iniziativa EMRP mira ad allineare e integrare attività di ricerca metrologica pertinenti a livello nazionale per istituire un programma comune di ricerca integrato dal punto di vista scientifico, gestionale e finanziario che costituirà un contributo importante allo Spazio europeo della ricerca (SER) e favorirà la realizzazione di uno degli obiettivi dell’agenda di Lisbona che intende rendere l’Europa «l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo». L’integrazione scientifica è garantita dalla definizione e l’attuazione comune delle attività nell’ambito dell’EMRP. L’integrazione della gestione è realizzata attraverso l’utilizzo di Euramet e.V., un’associazione senza scopo di lucro in base alla legislazione tedesca, come struttura di esecuzione specifica, fatte salve le modalità particolareggiate di cui all’allegato II.

L’integrazione finanziaria implica che gli Stati partecipanti si impegnino a contribuire efficacemente al finanziamento dell’EMRP destinando finanziamenti nazionali a tutti i partecipanti ammissibili ai progetti EMRP selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali EMRP. Se necessario, sarebbe opportuno attingere dalla capacità delle risorse finanziarie di riserva, che ammonta al 50 % di tali dotazioni, per fornire un contributo «in contanti» a un paniere comune allo scopo di finanziare l’eccellenza e le borse di mobilità per ricercatore, oltre che per finanziare interamente i costi di funzionamento dell’EMRP. Un ulteriore elemento dell’integrazione finanziaria è l’approccio unificato nei confronti dei costi ammissibili sulle base delle regole del settimo programma quadro.

II.   ATTIVITÀ

L’EMRP consiste in attività congiunte di ricerca e sviluppo tecnologico di quattro tipi:

A.   l’attività centrale comprende i progetti EMRP transnazionali con più partner mirati ad attività di ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. Data la concentrazione delle capacità in ambito metrologico, la parte principale dei progetti dell’EMRP è condotta dagli istituti nazionali di metrologia (INM) e dagli istituti designati (ID) degli Stati partecipanti;

B.   al fine di aumentare e diversificare le capacità nel settore metrologico, sono istituiti tre tipi di borse:

B1.   Allo scopo di ampliare il numero di organizzazioni con capacità strettamente correlate alla metrologia, sono messe a disposizione delle organizzazioni e/o dei singoli facenti parte della più ampia comunità di ricercatori degli Stati membri e dei paesi associati al settimo programma quadro, che siano in grado di fornire un contributo sostanziale alle attività di ricerca del programma comune, delle borse di eccellenza destinate ai ricercatori. Ogni organizzazione e/o ogni singolo ricercatore selezionato sarà associato a un progetto EMRP.

B2.   Al fine di sviluppare le capacità dei singoli nel settore metrologico attraverso la mobilità, le borse di mobilità destinate ai ricercatori sono messe a disposizione di:

1)

ricercatori degli INM e degli ID degli Stati partecipanti;

2)

ricercatori che beneficiano, singolarmente o tramite le proprie organizzazioni, di una borsa di eccellenza; e

3)

ricercatori dei paesi membri di Euramet non partecipanti all’EMRP, che attualmente hanno capacità di ricerca metrologica limitata o nulla.

Queste borse di mobilità consentono ai ricercatori di lavorare in un INM o un ID partecipante a un progetto EMRP o in un’organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza.

B3.   Al fine di assicurare la sostenibilità della cooperazione tra INM e ID degli Stati partecipanti e preparare la prossima generazione di ricercatori esperti di metrologia, sono messe a disposizione borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera da parte degli INM e degli ID degli Stati partecipanti per consentire ai ricercatori nella fase iniziale della loro carriera di lavorare in un INM o un ID, in un’organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza o di un’altra organizzazione partecipante a un progetto di ricerca EMRP a proprie spese.

Queste attività sono potenziate, laddove opportuno, tramite la collaborazione con altre organizzazioni pertinenti e interessate, all’interno o al di fuori dell’Europa, che partecipano sulla base di un autofinanziamento.

Inoltre, attività di collegamento in reti più ampie sono sostenute fino a un determinato livello al fine di promuovere l’EMRP e rafforzarne l’impatto. Tali attività includono, se necessario, la manutenzione e l’aggiornamento delle aree di ricerca EMRP identificate mediante attività come workshop e contatti con altre parti interessate pertinenti in Europa e altrove.

III.   ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La selezione di progetti EMRP e l’assegnazione di borse di eccellenza e di borse di mobilità avviene a seguito di inviti periodici a presentare proposte. Come calendario indicativo, si prevede di bandire inviti a presentare proposte a intervalli di 12-18 mesi nell’arco di un periodo massimo di sette anni. L’assegnazione di borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera è oggetto di un invito permanente a presentare proposte.

A.   Progetti EMRP

a)

Invito a presentare proposte per potenziali temi di ricerca di progetti EMRP (fase 1):

ogni invito a presentare proposte di progetti EMRP è preceduto dall’individuazione dei temi di tale invito secondo le fasi indicate di seguito. In primo luogo, il comitato EMRP (cfr. allegato II), in consultazione con la Commissione, individua le parti delle attività di ricerca incluse nell’EMRP che sono oggetto dell’invito a presentare proposte. In secondo luogo, la comunità di ricercatori — qualsiasi persona o organizzazione interessata — è invitata tramite invito pubblico a suggerire potenziali temi di ricerca. In terzo luogo, il comitato EMRP concorda i migliori temi potenziali di ricerca ricevuti. Il comitato EMRP può modificare, separare o riunire i temi proposti e introdurne dei nuovi al fine di ottimizzare l’invito a presentare proposte nella fase 2. Il comitato EMRP garantisce che i temi di ricerca finali non possano essere ricondotti agli autori delle proposte iniziali garantendone, pertanto, l’anonimato;

b)

invito a presentare proposte per progetti EMRP (fase 2):

dopo la selezione dei temi di ricerca, Euramet e.V. pubblica l’invito a presentare proposte e invita le équipe di ricerca degli INM e ID degli Stati partecipanti a creare consorzi e presentare proposte di progetto.

L’invito a presentare proposte rimane aperto per almeno due mesi.

Euramet e.V. valutano tutte le proposte pervenute con l’assistenza di almeno tre esperti indipendenti nominati sulla base dei criteri definiti nelle regole di partecipazione al settimo programma quadro. Gli esperti elaborano una graduatoria che è vincolante per l’assegnazione dei finanziamenti comunitari e nazionali.

Ai progetti EMRP si applicano i seguenti criteri di valutazione di base:

i)

eccellenza scientifica e/o tecnologica;

ii)

rilevanza rispetto agli obiettivi dell’EMRP;

iii)

potenziale impatto tramite lo sviluppo, la divulgazione e l’uso dei risultati di progetto;

iv)

qualità ed efficienza dell’attuazione e della gestione.

L’invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell’invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

Qualsiasi consorzio che sottoponga una proposta per un progetto EMRP può comprendere qualsiasi altra entità europea o non europea non ammissibile al finanziamento a condizione che tale entità possa garantire realisticamente di disporre delle risorse necessarie alla sua partecipazione.

Nella fase di presentazione di una proposta per un progetto EMRP, un consorzio può includere una proposta per una borsa di eccellenza a condizione di aggiungere valore scientifico necessario al progetto. In questo caso, la valutazione della proposta per la borsa di eccellenza rientra nella valutazione globale del progetto. La selezione del progetto ai fini del finanziamento determina automaticamente l’assegnazione di tale borsa.

Il consiglio per la ricerca di Euramet e.V. di cui all’allegato II della presente decisione emette il proprio parere indipendente sui risultati globali della valutazione di un invito a presentare proposte per progetti EMRP (fasi 1 e 2), ma non sui singoli progetti EMRP. Tale parere è debitamente tenuto in considerazione da Euramet e.V. per gli inviti a presentare proposte successivi.

B.   Invito a presentare proposte per borse di eccellenza destinate ai ricercatori e borse di mobilità destinate ai ricercatori (fase 3)

La pubblicazione dell’elenco delle proposte di progetti EMRP selezionati è accompagnata da un invito alla comunità di ricercatori in senso lato a partecipare a progetti EMRP grazie alle borse di eccellenza e/o le borse di mobilità destinate ai ricercatori.

Ciascun consorzio per progetti EMRP è invitato a presentare [tranne qualora abbia già incluso una proposta per borse di mobilità o di eccellenza nell’ambito della presentazione di una proposta per un progetto EMRP, come descritto nel settimo paragrafo della sezione A.b)], entro tre mesi a partire dall’entrata in vigore del contratto per il progetto EMRP, un invito a presentare proposte per individuare i potenziali beneficiari e proporre a Euramet e.V. di assegnare loro una borsa di eccellenza e/o una borsa di mobilità destinate ai ricercatori. La ripartizione degli stanziamenti indicativa dell’EMRP è calcolata in modo che, in media, ogni progetto EMRP sia associato ad almeno una borsa di eccellenza e/o una borsa di mobilità destinate ai ricercatori. Tuttavia, non si tratta di un obbligo vincolante e l’assegnazione di questo tipo di borsa avviene con la massima flessibilità possibile.

Il consorzio per il progetto EMRP pubblica l’invito a presentare proposte almeno in una gazzetta internazionale e in diversi giornali nazionali di tre Stati partecipanti. Si assume anche la responsabilità di pubblicizzare l’invito a presentare proposte utilizzando un supporto informatico specifico, in particolare i siti Internet del settimo programma quadro, la stampa e gli opuscoli specializzati, e di divulgarlo attraverso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati al settimo programma quadro. Inoltre, le pubblicazioni e gli annunci dell’invito a presentare proposte sono conformi alle istruzioni e alle note di orientamento elaborate da Euramet e.V. Il consorzio informa Euramet e.V. dell’invito a presentare proposte e del suo contenuto almeno 30 giorni prima della data di pubblicazione prevista. Euramet e.V. esamina la conformità dell’invito alle regole, istruzioni e note di orientamento pertinenti.

L’invito a presentare proposte rimane aperto per almeno cinque settimane.

Il consorzio per il progetto EMRP valuta le proposte pervenute con l’assistenza di almeno due esperti indipendenti da esso nominati sulla base delle regole di partecipazione al settimo programma quadro.

Alla valutazione delle proposte si applicano i seguenti criteri di valutazione di base:

i)

eccellenza scientifica e/o tecnologica;

ii)

rilevanza rispetto agli obiettivi del progetto EMRP;

iii)

qualità e capacità di attuazione del candidato e suo potenziale per ulteriori progressi;

iv)

qualità dell’attività proposta nella formazione scientifica e/o trasferimento delle conoscenze.

L’invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell’invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

Il consorzio per il progetto EMRP propone a Euramet e.V. di assegnare la borsa a un beneficiario e di riferirgli riguardo alla gestione dell’invito a presentare proposte, comprese la modalità di pubblicazione e i nomi e l’affiliazione degli esperti coinvolti nella valutazione. Entro 45 giorni dal ricevimento di questa proposta, Euramet e.V. assegna la borsa o respinge la richiesta di assegnazione se la selezione non risulta conforme alle regole, istruzioni e note di orientamento pertinenti.

Euramet e.V. invita i paesi europei che hanno capacità limitate o nulle nell’ambito della ricerca metrologica a incoraggiare i loro istituti di ricerca e le loro università a presentare una domanda per ottenere borse di mobilità al fine di sviluppare le loro capacità nel settore della ricerca metrologica.

C.   Borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera

Euramet e.V. bandisce un invito a presentare proposte aperto in via permanente per borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della loro carriera e lo pubblica in almeno una gazzetta internazionale e diversi quotidiani nazionali in tre differenti Stati partecipanti. Si assume anche la responsabilità di pubblicizzare l’invito a presentare proposte utilizzando ampiamente il supporto informatico specifico, in particolare i siti Internet del settimo programma quadro, la stampa e gli opuscoli specializzati, e di divulgarlo attraverso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati al settimo programma quadro.

Le proposte sono presentate dal ricercatore e dalle organizzazioni preposte all’invio e al ricevimento (INM, ID o un’altra organizzazione partecipante a un progetto EMRP). La ripartizione indicativa degli stanziamenti dell’EMRP è calcolata in modo che in media ogni progetto EMRP possa essere associato ad almeno una borsa di eccellenza e/o una borsa di mobilità per i ricercatori. Tuttavia, non si tratta di un obbligo vincolante e l’assegnazione di questo tipo di borsa avviene con la massima flessibilità possibile.

Sono applicati i seguenti criteri di base di valutazione:

i)

eccellenza scientifica e/o tecnologica;

ii)

rilevanza rispetto agli obiettivi del progetto EMRP;

iii)

qualità e capacità di attuazione del candidato e suo potenziale per ulteriori progressi;

iv)

qualità dell’attività proposta nella formazione scientifica e/o trasferimento delle conoscenze.

L’invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell’invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

Euramet e.V. mira a due termini ultimi l’anno per procedere all’assegnazione di queste borse in base a una procedura semplificata basata sul parere di almeno due esperti indipendenti per proposta che abbiano discusso tutte le proposte e abbiano redatto una graduatoria.

D.   Tabella riassuntiva

Tipi di finanziamento

Organizzazioni ammissibili (1)

Paesi ammissibili

Criteri di valutazione

A.

Progetto EMRP (consorzio)

INM e ID

Stati partecipanti all’EMRP

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro

B1.

Borse di eccellenza destinate ai ricercatori

 

Da:

1)

Qualsiasi organizzazione eccetto INM e ID; oppure

2)

singoli ricercatori

 

A:

un progetto EMRP in NMI o ID

Stati membri e paesi associati al settimo programma quadro

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro

B2.

Borse di mobilità per ricercatori

 

Da:

1)

INM e ID; o

2)

un’organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza destinata ai ricercatori;

3)

ricercatori dei paesi membri di Euramet non partecipanti all’EMRP che attualmente hanno capacità di ricerca metrologica limitata o nulla

 

A:

1)

INM e ID; o

2)

un’organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza destinata ai ricercatori

Stati membri e paesi associati al settimo programma quadro

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro

B3.

Borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera

 

Da:

INM e ID

 

A:

1)

INM e ID; o

2)

altre organizzazioni che partecipano al progetto EMRP (consorzio)

Stati partecipanti all’EMRP

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al settimo programma quadro

IV.   MECCANISMO DI FINANZIAMENTO

A.   Finanziamento a livello di programma

L’EMRP è finanziato dagli Stati partecipanti e dalla Comunità.

Gli Stati partecipanti definiscono un piano di finanziamento pluriennale per partecipare all’EMRP e contribuire al finanziamento delle sue attività. Il contributo nazionale può provenire da programmi esistenti o di recente creazione, a condizione che siano conformi alla natura essenziale della metrologia di punta finanziata dal settore pubblico. Ogni Stato partecipante, oltre a soddisfare il requisito di finanziamento dal settore pubblico (dotazione nazionale EMRP), individua una capacità di risorse finanziarie di riserva pari al 50 % di tale prescrizione per assicurare flessibilità nel funzionamento dell’EMRP nel corso della sua esistenza e il rispetto della graduatoria. Il finanziamento dell’EMRP implica, in particolare, l’impegno a contribuire al finanziamento dei partecipanti ai progetti EMRP selezionati facendo ricorso alle dotazioni EMRP nazionali, e fornisce un contributo «in contanti», in parti proporzionali a dette dotazioni, a un paniere comune per finanziare le borse destinate ai ricercatori, oltre a finanziare interamente i costi di funzionamento dell’EMRP.

Il contributo finanziario comunitario totale all’EMRP è calcolato come corrispondente al contributo finanziario effettivo da parte degli Stati partecipanti (esclusi i costi di funzionamento che superano i 16 milioni di EUR e la capacità di risorse finanziarie di riserva), con un tetto di 200 milioni di EUR. Poiché sono compresi nel calcolo del contributo equivalente, i costi di funzionamento devono essere giustificati da Euramet e.V.

Nessun contributo comunitario finanziario è utilizzato per coprire i costi di funzionamento di Euramet e.V.

B.   Ripartizione indicativa degli stanziamenti

Totale generale: 400 milioni di EUR (+ 100 milioni di EUR di capacità di risorse finanziarie)

Tipo di attività

Comunità

200 milioni di EUR

Stati partecipanti

200 milioni di EUR

Totale

400 milioni di EUR

 

%

(Mio. EUR)

%

(Mio. EUR)

%

(Mio. EUR)

Proposte di progetto EMRP — Modulo (parte A)

82 %

164

90 %

180

86 %

344

Proposte di borse per ricercatori — Modulo (parte B) finanziamento fino al 100 %

18 %

36

2 %

4

10 %

40

B1.

Borse di eccellenza destinate ai ricercatori

 

 

 

 

7,5 %

30

B2.

Borse di mobilità per ricercatori

 

 

 

 

1,5 %

6

B3.

Borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera

 

 

 

 

1,0 %

4

Costi di funzionamento (parte C)

8 %

16 (2)

4 %

16

Totale

100 %

200

100 %

200

100 %

400

C.   Finanziamento dei progetti EMRP e borse per ricercatori

L’assegnazione di finanziamenti dagli stanziamenti di bilancio destinati specificatamente all’EMRP e dal contributo comunitario ai progetti EMRP segue l’ordine della graduatoria di valutazione approvata.

Il contributo finanziario ai partecipanti a questi progetti EMRP è calcolato in conformità dei costi ammissibili, come stabilito nelle regole di partecipazione al settimo programma quadro. Qualora la dotazione nazionale EMRP sia esaurita a causa dell’elevata percentuale di successo degli INM e ID di un particolare Stato partecipante, tale Stato utilizza la capacità di risorse finanziarie di riserva del 50 % della dotazione nazionale EMRP assegnata per ulteriori proposte selezionate seguendo la graduatoria.

Il contributo comunitario ai progetti EMRP è stabilito per ogni invito a presentare proposte come una percentuale dei costi ammissibili inferiore al 50 % ed è trasferito direttamente da Euramet e.V. ai partecipanti al progetto EMRP.

I contributi nazionali ai progetti EMRP sono forniti utilizzando i rispettivi meccanismi di finanziamento nazionali.

I contributi comunitari e nazionali in contanti utilizzati per finanziare le borse di eccellenza, le borse di mobilità per i ricercatori e le borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera sono trasferite a Euramet e.V. e da questa ai beneficiari delle borse.

La legittimità e la regolarità delle operazioni e, in particolare, l’esistenza del contributo nazionale, il suo pagamento effettivo, l’uso adeguato dei finanziamenti comunitari e l’ammissibilità dei costi dichiarati sono assicurate sotto la responsabilità di Euramet e.V. e stabilite mediante l’audit finanziario indipendente dei progetti EMRP, attenendosi a principi conformi a quelli del settimo programma quadro.

Le borse di eccellenza, le borse di mobilità per i ricercatori e le borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera sono sovvenzioni fisse assegnate secondo scaglioni predefiniti; le relative spese dettagliate non sono sottoposte ad audit finanziario. Le categorie di costi coperte da tutte queste borse non sono considerati costi ammissibili di un progetto EMRP. Solo il pagamento effettivo completo dell’importo stabilito al beneficiario finale deve essere suffragato da elementi di prova formali. I pagamenti in contanti non sono considerati suffragati da prove adeguate e non sono ammissibili. Euramet e.V. hanno la possibilità di richiedere cofinanziamenti da beneficiari di borse di eccellenza destinate ai ricercatori che sono soggetti giuridici anziché individui.

V.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI SULLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE

Euramet e.V. adotta la politica dei diritti di proprietà intellettuale dell’EMRP in conformità con l’articolo 2, lettera h), della presente decisione.


(1)  Il Centro comune di ricerca è trattato come gli istituti nazionali di metrologia.

(2)  A differenza di altre cifre, questo importo costituisce un massimale vincolante nel calcolo dei cofinanziamenti degli Stati partecipanti.


ALLEGATO II

Governance e attuazione del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP)

I.   INTRODUZIONE

La struttura di esecuzione specifica dell’EMRP è Euramet e.V., istituita nel 2007 in base alla legislazione tedesca come un’associazione no-profit. Si tratta dell’organizzazione metrologica regionale europea. L’adesione a Euramet e.V. è aperta agli istituti nazionali di metrologia (INM), in qualità di membri, e agli istituti designati (ID), in qualità di associati, degli Stati membri dell’Unione europea e dell’Associazione europea di libero scambio e ad altri Stati europei. Anche l’Istituto dei materiali e misure di riferimento della Commissione europea può essere un associato. Attualmente, si annoverano membri di 32 paesi, 22 dei quali sono al contempo Stati partecipanti dell’EMRP.

II.   GOVERNANCE DELL’EMRP ALL’INTERNO DI EURAMET E.V.

Le seguenti strutture e organismi interni dell’Euramet e.V. svolgono una funzione nell’attuazione dell’EMRP:

1)

il presidente dell’EMRP e il vicepresidente sono eletti dal Comitato EMRP. Il presidente dell’EMRP è automaticamente una delle due persone che rivestono la carica di vice-presidente di Euramet e.V. Il presidente dell’EMRP rappresenta legalmente Euramet e.V. per le questioni riguardanti l’EMRP;

2)

il comitato dell’EMRP è composto di membri di Euramet (ossia l’INM) i cui paesi sono Stati partecipanti. Il Comitato EMRP è l’organo decisionale dell’EMRP ed è responsabile per tutte le questioni che riguardano l’EMRP, comprese le decisioni sulla definizione e l’aggiornamento del programma, sulla pianificazione dell’invito a presentare proposte, sul profilo di bilancio, sui criteri di ammissibilità e selezione, sul gruppo di valutatori, sull’approvazione della graduatoria dei progetti EMRP da finanziare, sul controllo del progresso dei progetti EMRP finanziati e sulla supervisione dell’adeguatezza e dell’ordine dell’operato del segretariato riguardo all’EMRP. Il comitato dell’EMRP elegge un/una presidente dell’EMRP (che è automaticamente il/la vicepresidente di Euramet, EMRP) e un/una supplente;

3)

il consiglio di ricerca è composto da un numero equilibrato di esperti di alto livello provenienti dai settori accademici, dall’industria e dalla ricerca, nonché dalle organizzazioni internazionali delle parti interessate. Fornisce consulenza strategica indipendente sulle questioni dell’EMRP, nonché relazioni o osservazioni al comitato EMRP, se necessario e su richiesta; fornisce, tuttavia, un’opinione su ogni invito a presentare proposte e sul processo di selezione;

4)

il segretariato è composto da dipendenti di Euramet e.V. o da collaboratori ad essa assegnati. La sua struttura e le sue mansioni sono disciplinate dal regolamento interno di Euramet e.V. Una parte del segretariato, responsabile dell’attuazione dell’EMRP, è ospitato dal National Physical Laboratory, il laboratorio di fisica nazionale del Regno Unito e membro britannico di Euramet e.V. (il membro ospite);

5)

il responsabile del programma EMRP è un/una responsabile senior e, come soluzione temporanea, può essere nominato dal membro ospitante. Il/la responsabile del programma EMRP agisce esclusivamente sotto l’autorità diretta di Euramet e.V. su qualsiasi questione riguardante l’EMRP e deve riferire ai propri organismi. Euramet e.V. stabilisce procedure efficaci che assicurino l’assenza di conflitti d’interesse tra il/la responsabile del programma EMRP e qualsiasi candidato, partecipante o beneficiario.

III.   RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DI EURAMET E.V. E CESSIONE MEDIANTE SUBCONTRATTO DI MANSIONI AMMINISTRATIVE E LOGISTICHE AL MEMBRO OSPITANTE NELL’ATTUAZIONE DELL’EMRP

Euramet e.V. è unicamente responsabile per l’attuazione dell’EMRP. Si occupa della gestione del contributo finanziario comunitario all’EMRP. Inoltre, si assume in particolare la responsabilità di:

i)

aggiornare l’EMRP;

ii)

definire gli inviti a presentare proposte;

iii)

pubblicare gli inviti a presentare proposte;

iv)

ricevere le proposte per la fase 1 e per la fase 2 e le proposte per borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera;

v)

selezionare gli esperti indipendenti per la valutazione;

vi)

ricevere le valutazioni individuali degli esperti indipendenti e presiedere i gruppi di valutazione;

vii)

prendere le decisioni in merito alla selezione finale;

viii)

avviare le trattative contrattuali e concludere i contratti con i consorzi di progetto EMRP selezionati e altri beneficiari;

ix)

ricevere tutti i ricorsi e reclami relativi agli inviti a presentare proposte e rispondere;

x)

ricevere e assegnare il contributo finanziario comunitario e controllarne l’uso;

xi)

eseguire i pagamenti ai partecipanti al progetto EMRP finanziati e ai beneficiari delle borse;

xii)

soddisfare gli obblighi di rendicontazione nei confronti della Commissione (1).

Mentre le suddette responsabilità e le funzioni decisionali riguardo all’EMRP spettano esclusivamente a Euramet e.V., alcune mansioni amministrative e logistiche nell’attuazione dell’EMRP possono essere cedute mediante subcontratto, a pagamento, al membro ospitante.

Il supporto amministrativo e logistico comprende quanto segue:

i)

fornire supporto amministrativo e logistico per attuare le procedure degli inviti a presentare proposte, compresa l’istituzione di una linea di aiuto specifica;

ii)

fornire a Euramet e.V. il supporto redazionale per l’elaborazione di orientamenti e altra documentazione;

iii)

fornire la capacità di rete (web) dedicata;

iv)

fornire il supporto per la preparazione di contratti, il controllo e il follow-up di progetti EMRP e delle borse destinate ai ricercatori;

v)

fornire assistenza al comitato dell’EMRP e al/alla presidente dell’EMRP in base alle necessità.

D’intesa con la Commissione, è possibile cedere mediante subcontratto mansioni supplementari al membro ospitante mentre Euramet e.V. si occupa di costruire la propria capacità operativa di segretariato su base permanente.


(1)  Il monitoraggio del contributo finanziario comunitario implica tutte le attività di tipiche di controllo e di verifica, ex ante e/o ex post, considerate necessarie per svolgere le mansioni esecutive delegate dalla Commissione, in maniera soddisfacente. Queste attività mirano ad ottenere un’assicurazione ragionevole sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e sull’ammissibilità dei costi dichiarati.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2009

che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

[notificata con il numero C(2009) 6910]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/720/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1104/2008 prevede che gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrino dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2009. Se necessario, la data può essere modificata in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

(2)

Le questioni individuate durante il processo di testing del SIS II hanno comportato un ritardo nella realizzazione delle attività previste dal regolamento (CE) n. 1104/2008. Nelle conclusioni del 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha dichiarato che, dati i tempi necessari a risolvere le questioni in sospeso, la data della migrazione dal SIS 1+ al SIS II, prevista nel settembre 2009, non è più realistica.

(3)

Considerati i ritardi nella migrazione dal SIS 1+ al SIS II, la nuova data di completamento della migrazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza del regolamento (CE) n. 1104/2008, consentendo la prosecuzione delle attività necessarie per l'avvio delle operazioni del SIS II fino a tale data.

(4)

A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 1104/2008, e non è quindi da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (CE) n. 1104/2008 si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha notificato, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, il recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. L'Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6), relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo.

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7).

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e richiamato dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ completano la migrazione dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro la data di scadenza del regolamento (CE) n. 1104/2008.

Articolo 2

In conformità del trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

(2)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(8)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.


30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2009

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2009) 7044]

(I testi in lingua ceca, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicare agli Stati membri i risultati di dette verifiche, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e la relazione redatta a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme comunitarie.

(4)

Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale requisito e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione «garanzia», al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 6 gennaio 2009 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», del FEAGA, o del FEASR sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

VOCE DI BILANCIO 6701

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

AT

Condizionalità

2006-2007

Carenze riguardanti il sistema di applicazione delle riduzioni. Inosservanza dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 796/2004 con riguardo agli allevatori di bovini e ovini.

forfettaria

5

EUR

– 981 349,96

0,00

– 981 349,96

AT

Condizionalità

2007

Inosservanza dell'articolo 47 del reg. 796/2004 con riguardo agli allevatori di bovini e/o ovini e caprini.

una tantum

 

EUR

– 530 810,86

0,00

– 530 810,86

Totale AT

–1 512 160,82

0,00

–1 512 160,82

BE

Certificazione

2004

Errore accidentale di estrapolazione

una tantum

 

EUR

–98 303,45

0,00

–98 303,45

BE

Certificazione

2005

Errore accidentale di estrapolazione

una tantum

 

EUR

– 260 740,00

0,00

– 260 740,00

Totale BE

– 359 043,45

0,00

– 359 043,45

CZ

Latte in polvere per la produzione di caseina

2004

Tempi di campionamento erronei e immagazzinamento inadeguato del prodotto

forfettaria

5

CZK

–2 653 522,92

0,00

–2 653 522,92

CZ

Latte in polvere per la produzione di caseina

2005

Tempi di campionamento erronei e immagazzinamento inadeguato del prodotto

forfettaria

5

CZK

–2 723 245,64

0,00

–2 723 245,64

Totale CZ

–5 376 768,56

0,00

–5 376 768,56

DE

Condizionalità

2006

Inosservanza dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 796/2004

una tantum

 

EUR

–82 051,60

0,00

–82 051,60

DE

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

una tantum

 

EUR

–65 908,59

–65 908,59

0,00

DE

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale e rettifica a seguito di decisioni di liquidazione

una tantum

 

EUR

–1 286 683,79

–1 286 683,79

0,00

DE

Irregolarità

2008

Rimborso per casi di irregolarità

una tantum

 

EUR

104 567,45

0,00

104,567,45

DE

Rural Development EAGGF Axis 2 (2000-2006, area related measures)

2006

Mancanza di controlli incrociati con la banca dati centrale del bestiame nel caso di domande per misure agroambientali la cui condizione di ammissibilità è la limitazione della densità del bestiame

forfettaria

5

EUR

– 418 300,00

0,00

– 418 300,00

Totale DE

–1 748 376,53

–1 352 592,38

– 395 784,15

ES

Premi per le carni — Pecore e capre

2003

Mancanza di controlli in loco nel 1o mese di detenzione e scarsa qualità generale degli stessi

forfettaria

2

EUR

–2 071 611,91

0,00

–2 071 611,91

ES

Premi per le carni — Pecore e capre

2004

Mancanza di controlli in loco nel 1o mese di detenzione e scarsa qualità generale degli stessi

forfettaria

2

EUR

–2 021 847,48

0,00

–2 021 847,48

ES

Premi per le carni — Pecore e capre

2005

Mancanza di controlli in loco nel 1o mese di detenzione e scarsa qualità generale degli stessi

forfettaria

2

EUR

–2 008 918,46

0,00

–2 008 918,46

ES

Premi per le carni — Pecore e capre

2006

Mancanza di controlli in loco nel 1o mese di detenzione e scarsa qualità generale degli stessi

forfettaria

2

EUR

–1 512,05

0,00

–1 512,05

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2003

Carenze nei controlli essenziali e complementari in Andalusia

forfettaria

2

EUR

–15 571 890,92

0,00

–15 571 890,92

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2003

Carenze nei controlli essenziali e complementari

forfettaria

5

EUR

–7 493 167,92

0,00

–7 493 167,92

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2003

Calcolo erroneo delle sanzioni a seguito dell'applicazione inadeguata dei margini di tolleranza tecnica in Andalusia

una tantum

 

EUR

–7 804 696,43

0,00

–7 804 696,43

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2004

Carenze nei controlli essenziali e complementari in Andalusia

forfettaria

2

EUR

– 470 563,99

0,00

– 470 563,99

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2004

Carenze nei controlli essenziali e complementari

forfettaria

5

EUR

– 120 076,26

0,00

– 120 076,26

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2005

Carenze nei controlli essenziali e complementari in Andalusia

forfettaria

2

EUR

– 127 706,94

0,00

– 127 706,94

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2005

Carenze nei controlli essenziali e complementari

forfettaria

5

EUR

–35 516,52

0,00

–35 516,52

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2006

Carenze nei controlli essenziali e complementari in Andalusia

forfettaria

2

EUR

– 102 574,75

0,00

– 102 574,75

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2006

Carenze nei controlli essenziali e complementari

forfettaria

5

EUR

–14 813,23

0,00

–14 813,23

ES

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2003

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento della Galizia con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

–56 556,66

0,00

–56 556,66

ES

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2004

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento della Galizia con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

– 247 607,45

0,00

– 247 607,45

ES

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2005

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento della Galizia con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

– 158 115,39

0,00

– 158 115,39

ES

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2006

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento della Galizia con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

– 199 478,40

0,00

– 199 478,40

ES

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2007

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento della Galizia con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

–1 508,41

0,00

–1 508,41

ES

FEAGA Garanzia — Sviluppo rurale — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2004

Qualità insufficiente dei controlli in loco e delle relazioni di controllo. Verificati solo due impegni in materia di buone pratiche agricole.

forfettaria

5

EUR

– 727 721,00

0,00

– 727 721,00

ES

FEAGA Garanzia — Sviluppo rurale — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2005

Qualità insufficiente dei controlli in loco e delle relazioni di controllo. Verificati solo due impegni in materia di buone pratiche agricole.

forfettaria

5

EUR

–1 019 192,00

0,00

–1 019 192,00

Totale ES

–40 255 076,17

0,00

–40 255 076,17

FI

Premi per le carni — Bovini

2004

Calcolo erroneo delle sanzioni riguardanti le vacche nutrici.

una tantum

 

EUR

–2 902,49

0,00

–2 902,49

FI

Premi per le carni — Bovini

2004

Inizio tardivo dei controlli nel 2003. Calcolo erroneo delle sanzioni riguardanti le vacche nutrici.

forfettaria

5

EUR

–51 722,18

0,00

–51 722,18

FI

Premi per le carni — Bovini

2005

Calcolo erroneo delle sanzioni riguardanti le vacche nutrici.

una tantum

 

EUR

–3 472,54

0,00

–3 472,54

FI

Premi per le carni — Bovini

2006

Calcolo erroneo delle sanzioni riguardanti le vacche nutrici.

una tantum

 

EUR

–2 225,89

0,00

–2 225,89

Totale FI

–60 323,10

0,00

–60 323,10

FR

Condizionalità

2006

Domande anno 2006: sistema di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni non conforme al regolamento (CE) n. 796/2004. Carenze a livello dei controlli in loco.

forfettaria

10

EUR

–74 768,22

0,00

–74 768,22

FR

Condizionalità

2006

Domande anno 2005: sistema di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni non conforme al regolamento (CE) n. 796/2004. Carenze a livello dei controlli in loco.

forfettaria

10

EUR

–22 865 398,47

0,00

–22 865 398,47

FR

Condizionalità

2007

Domande anno 2006: sistema di applicazione delle riduzioni ed esclusioni non conforme al regolamento (CE) n. 796/2004. Carenze a livello dei controlli in loco.

forfettaria

10

EUR

–48 018 996,45

0,00

–48 018 996,45

FR

Condizionalità

2007

Domande anno 2005: sistema di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni non conforme al regolamento (CE) n. 796/2004. Carenze a livello dei controlli in loco.

forfettaria

10

EUR

–9 305,52

0,00

–9 305,52

Totale FR

–70 968 468,66

0,00

–70 968 468,66

GB

Audit finanziario - Ritardi nei pagamenti

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

una tantum

 

EUR

–5 732 301,16

–5 732 301,16

0,00

GB

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale

una tantum

 

EUR

– 784 708,59

0,00

– 784 708,59

GB

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale e rettifica dei prelievi latte

una tantum

 

EUR

–4 423 891,69

–4 423 891,69

0,00

Totale GB

–10 940 901,44

–10 156 192,85

– 784 708,59

GR

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

una tantum

 

EUR

–4 553 141,32

–4 553 141,32

0,00

GR

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari, dotazioni e rettifica dei prelievi latte

una tantum

 

EUR

–8 746 881,86

–8 746 881,86

0,00

GR

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

una tantum

 

EUR

–1 841 695,81

0,00

–1 841 695,81

GR

Ortofrutticoli — Trasformazione dei pomodori

2006

Carenze nei controlli di superficie e nei controlli contabili e amministrativi

forfettaria

5

EUR

–1 517 924,28

0,00

–1 517 924,28

GR

Olio d'oliva — Miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

2004

Superamento dei massimali finanziari

una tantum

 

EUR

– 337 272,64

0,00

– 337 272,64

GR

Ammasso pubblico — Riso

2006

Momento inadeguato di pesatura delle scorte e di valutazione dei quantitativi mancanti che ha comportato costi di magazzinaggio indebiti

una tantum

 

EUR

– 110 459,51

0,00

– 110 459,51

GR

Ammasso pubblico — Riso

2007

Momento inadeguato di pesatura delle scorte e di valutazione dei quantitativi mancanti che ha comportato costi di magazzinaggio indebiti

una tantum

 

EUR

–55 227,40

0,00

–55 227,40

Totale GR

–17 162 602,82

–13 300 023,18

–3 862 579,64

HU

Pagamenti diretti

2005

Domande anno 2004 — Carenze nel SIPA

forfettaria

2

HUF

– 159 697 460,46

0,00

– 159 697 460,46

HU

Pagamenti diretti

2005

Domande anno 2004 — Carenze nel SIPA, controllo insufficiente delle BCAA

forfettaria

2

HUF

–1 565 085 360,96

0,00

–1 565 085 360,96

HU

Pagamenti diretti

2006

Domande anno 2004 — Carenze nel SIPA

forfettaria

2

HUF

– 974 468,50

0,00

– 974 468,50

HU

Pagamenti diretti

2006

Domande anno 2004 — Carenze nel SIPA, controllo insufficiente delle BCAA

forfettaria

2

HUF

–2 111 378,44

0,00

–2 111 378,44

HU

Pagamenti diretti

2006

Domande anno 2005 — Carenze nel SIPA — SIG

forfettaria

2

HUF

–1 874 226 638,20

0,00

–1 874 226 638,20

HU

FEAGA Garanzia — Sviluppo rurale - Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2005

Controlli incrociati insoddisfacenti con la banca dati del bestiame

una tantum

 

HUF

–42 638 662,00

0,00

–42 638 662,00

Totale HU

–3 644 733 968,56

0,00

–3 644 733 968,56

IE

Condizionalità

2006

Inosservanza dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 796/2004

forfettaria

2

EUR

– 707 810,71

0,00

– 707 810,71

IE

Condizionalità

2007

Inosservanza dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 796/2004

forfettaria

2

EUR

–7 117,53

0,00

–7 117,53

Totale IE

– 714 928,24

0,00

– 714 928,24

IT

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2003

Carenze nei controlli fisici

forfettaria

2

EUR

– 620 190,92

0,00

– 620 190,92

IT

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2003

Pagamenti per zucchero importato dai Balcani

una tantum

 

EUR

–38 460,42

0,00

–38 460,42

IT

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2004

Carenze nei controlli fisici

forfettaria

2

EUR

– 521 176,14

0,00

– 521 176,14

IT

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2004

Pagamenti per zucchero importato dai Balcani

una tantum

 

EUR

– 149 226,45

0,00

– 149 226,45

IT

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2005

Carenze nei controlli fisici

forfettaria

2

EUR

–7 075,80

0,00

–7 075,80

IT

Ortofrutticoli — Trasformazione degli agrumi

2005

Varie carenze di controllo, fra cui insufficiente qualità dei controlli amministrativi, contabili e in loco eseguiti

forfettaria

5

EUR

–2 434 173,33

0,00

–2 434 173,33

IT

Ortofrutticoli — Trasformazione degli agrumi

2006

Varie carenze di controllo, fra cui insufficiente qualità dei controlli amministrativi, contabili e in loco eseguiti

forfettaria

5

EUR

–1 105 506,48

0,00

–1 105 506,48

IT

Irregolarità

2008

Rimborso per casi di irregolarità

una tantum

 

EUR

44 226,30

0,00

44 226,30

IT

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2003

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento SAISA con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

–52 085,75

0,00

–52 085,75

IT

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2004

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento SAISA con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

– 220 175,36

0,00

– 220 175,36

IT

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2005

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento SAISA con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

– 213 470,02

0,00

– 213 470,02

IT

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2006

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento SAISA con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

–85 920,81

0,00

–85 920,81

IT

Olio d'oliva — Restituzione per conserve

2007

Insufficienza delle istruzioni e della supervisione dei controlli da parte dell'organismo di pagamento SAISA con conseguente inadeguatezza della qualità e della quantità dei controlli.

forfettaria

2

EUR

–2 378,19

0,00

–2 378,19

Totale IT

–5 405 613,38

0,00

–5 405 613,38

LT

Pagamenti diretti

2005

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco e controllo insufficiente delle BCAA

forfettaria

2

LTL

–8 187 386,50

0,00

–8 187 386,50

LT

Pagamenti diretti

2006

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco e controllo insufficiente delle BCAA

forfettaria

2

LTL

– 329,75

0,00

– 329,75

Totale LT

–8 187 716,25

0,00

–8 187 716,25

LU

Pagamenti diretti

2006

Calcolo erroneo dei diritti per i pagamenti unici per superficie utilizzando medie regionali inadeguate

una tantum

 

EUR

–3 834,18

0,00

–3 834,18

LU

Pagamenti diretti

2007

Calcolo erroneo dei diritti per i pagamenti unici per superficie utilizzando medie regionali inadeguate

una tantum

 

EUR

– 513,28

0,00

– 513,28

Totale LU

–4 347,46

0,00

–4 347,46

MT

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

una tantum

 

EUR

–16 690,38

–16 690,38

0,00

Totale MT

–16 690,38

–16 690,38

0,00

NL

Pagamenti diretti

2006

Carenze nel SIPA-SIG, nei controlli amministrativi e in loco e nell'applicazione delle sanzioni regolamentari

una tantum

 

EUR

–5 538 453,00

0,00

–5 538 453,00

NL

Pagamenti diretti

2007

Carenze nel SIPA-SIG, nei controlli amministrativi e in loco e nell'applicazione delle sanzioni regolamentari

una tantum

 

EUR

–5 866 224,00

0,00

–5 866 224,00

NL

Pagamenti diretti

2008

Carenze nel SIPA-SIG, nei controlli amministrativi e in loco e nell'applicazione delle sanzioni regolamentari

una tantum

 

EUR

–5 226 404,00

0,00

–5 226 404,00

NL

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2001

Quantità insufficiente dei controlli di sostituzione negli uffici doganali del distretto di Rotterdam

forfettaria

10

EUR

– 392 282,80

0,00

– 392 282,80

NL

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2002

Quantità insufficiente dei controlli di sostituzione negli uffici doganali del distretto di Rotterdam

forfettaria

10

EUR

–5 601 293,13

0,00

–5 601 293,13

NL

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2003

Quantità insufficiente dei controlli di sostituzione negli uffici doganali del distretto di Rotterdam

forfettaria

10

EUR

–1 215 943,72

0,00

–1 215 943,72

NL

Restituzioni all'esportazione e aiuto alimentare al di fuori dell'UE

2001

Quantità insufficiente dei controlli di sostituzione negli uffici doganali del distretto di Rotterdam

forfettaria

10

EUR

– 137 829,09

0,00

– 137 829,09

NL

Restituzioni all'esportazione e aiuto alimentare al di fuori dell'UE

2002

Quantità insufficiente dei controlli di sostituzione negli uffici doganali del distretto di Rotterdam

forfettaria

10

EUR

–1 968 021,91

0,00

–1 968 021,91

NL

Restituzioni all'esportazione e aiuto alimentare al di fuori dell'UE

2003

Quantità insufficiente dei controlli di sostituzione negli uffici doganali del distretto di Rotterdam

forfettaria

10

EUR

– 427 223,47

0,00

– 427 223,47

NL

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

una tantum

 

EUR

–1 871 229,37

0,00

–1 871 229,37

Totale NL

–28 244 904,49

0,00

–28 244 904,49

PL

Sviluppo rurale, FEAGA Asse 2 (2000-2006, misure connesse alla superficie)

2005

Nessun controllo incrociato con la banca dati del bestiame fino alla fine del 2005. Scarsa qualità delle relazioni di controllo. Non tutti gli impegni agroambientali sono stati controllati. Mancanza di sanzioni.

forfettaria

5

PLN

–47 152 775,00

0,00

–47 152 775,00

Totale PL

–47 152 775,00

0,00

–47 152 775,00

PT

Certificazione

2001

Errore molto probabile di pagamenti eccessivi

una tantum

 

EUR

–2 073 170,00

–2 848 206,87

775 036,87

PT

Certificazione

2002

Errore molto probabile di pagamenti eccessivi

una tantum

 

EUR

–1 768 014,18

0,0

–1 768 014,18

PT

Certificazione

2002

Errore sistematico

una tantum

 

EUR

– 455 084,30

0,0

– 455 084,30

PT

Certificazione

2003

Errore molto probabile di pagamenti eccessivi

una tantum

 

EUR

–2 056 200,00

0,0

–2 056 200,00

PT

Certificazione

2004

Errore molto probabile di pagamenti eccessivi

una tantum

 

EUR

– 226 000,00

0,0

– 226 000,00

PT

Certificazione

2005

Errore molto probabile di pagamenti eccessivi

una tantum

 

EUR

–2 147 000,00

0,0

–2 147 000,00

PT

Certificazione

 

Recuperi già rimborsati al bilancio comunitario con riguardo alla certificazione 2001-2005

una tantum

 

EUR

134 701,72

0,0

134 701,72

PT

Condizionalità

2006

Ritardi nei controlli

forfettaria

5

EUR

– 727 228,53

0,0

– 727 228,53

PT

Condizionalità

2007

Ritardi nei controlli

forfettaria

5

EUR

–1 952,69

0,0

–1 952,69

PT

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2003

Numero minimo di controlli di sostituzione non raggiunto in due uffici doganali nel 2003

forfettaria

5

EUR

–16 434,84

0,0

–16 434,84

PT

Restituzioni all'esportazione — Zucchero e isoglucosio

2004

Numero minimo di controlli di sostituzione non raggiunto in due uffici doganali nel 2003

forfettaria

5

EUR

–28 112,11

0,0

–28 112,11

PT

FEAGA Garanzia — Sviluppo rurale — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2004

Selezione erronea dei campioni per i controlli in loco e portata limitata degli stessi che non hanno garantito un controllo annuale di almeno il 5% dei beneficiari

forfettaria

2

EUR

–1 264 084,00

0,0

–1 264 084,00

PT

FEAGA Garanzia — Sviluppo rurale — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2005

Selezione erronea dei campioni per i controlli in loco e portata limitata degli stessi che non hanno garantito un controllo annuale di almeno il 5 % dei beneficiari

forfettaria

2

EUR

–1 399 863,00

0,0

–1 399 863,00

Totale PT

–12 028 441,93

–2 848 206,87

–9 180 235,06

SI

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

una tantum

 

EUR

–11 173,87

–11 173,87

0,0

SI

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

una tantum

 

EUR

–14 688,91

–14 688,91

0,0

Totale SI

–25 862,78

–25 862,78

0,0


VOCE DI BILANCIO 6711

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

DE

Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007 DE06RPO 020)

2007

Mancanza di controlli incrociati con la banca dati centrale del bestiame nel caso di domande per misure agroambientali la cui condizione di ammissibilità è la limitazione della densità del bestiame

forfettaria

5

EUR

– 350 800,00

0,0

– 350 800,00

Totale DE

– 350 800,00

0,0

– 350 800,00


30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

che modifica la decisione 2003/324/CE per quanto riguarda una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente all'alimentazione di alcuni animali da pelliccia in Lettonia

[notificata con il numero C(2009) 5550]

(I testi nelle lingue estone, finlandese, lettone e svedese sono i soli facenti fede)

(2009/722/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone il divieto di alimentare gli animali con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie. Previa consultazione del competente comitato scientifico, possono essere concesse deroghe a questa norma in relazione agli animali da pelliccia.

(2)

La decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), menziona gli Stati membri che sono autorizzati ad avvalersi di tale deroga, le specie per la cui alimentazione è ammesso l'uso di proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie e fissa le norme nel rispetto delle quali può aver luogo tale alimentazione.

(3)

La Lettonia ha presentato una domanda di deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia e ha fornito informazioni soddisfacenti sui provvedimenti che saranno adottati per garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.

(4)

La decisione 2003/324/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/324/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Deroga concessa all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia

1.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie:

a)

volpi (Vulpes vulpes e Alopex lagopus);

b)

cani procioni (Nycteroites procynoides).

2.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia e alla Lettonia per quanto concerne l'alimentazione di animali da pelliccia della specie visone americano (Mustela vison) con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie.»;

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Osservanza della presente decisione

L'Estonia, la Lettonia e la Finlandia adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;

3)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Destinatari

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.»

Articolo 2

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/40


DECISIONE EUSEC/1/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 25 settembre 2009

relativa alla nomina del capo della missione di consulenza di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

(2009/723/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2009/709/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2009, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8 dell’azione comune 2009/709/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capo della missione.

(2)

Il 24 giugno 2008 Jean-Paul MICHEL è stato nominato capo della missione per l'EUSEC RD Congo.

(3)

Il Segretario Generale/Alto rappresentante ha proposto la conferma di Jean-Paul MICHEL a capo della missione EUSEC RD Congo,

DECIDE:

Articolo 1

Jean-Paul MICHEL è nominato capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1o ottobre 2009.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 246 del 18.9.2009, pag. 33.


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/41


DECISIONE 2009/724/GAI DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2009

che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11, paragrafo 2, della decisione 2008/839/GAI prevede che gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrino dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2009. Se necessario, la data può essere modificata in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della suddetta decisione.

(2)

Le questioni individuate durante il processo di testing del SIS II hanno comportato un ritardo nella realizzazione delle attività previste dalla decisione 2008/839/GAI. Nelle conclusioni del 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha dichiarato che, dati i tempi necessari a risolvere le questioni in sospeso, la data della migrazione dal SIS 1+ al SIS II, prevista nel settembre 2009, non è più realistica.

(3)

Considerati i ritardi nella migrazione dal SIS 1+ al SIS II, la nuova data di completamento della migrazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza della decisione 2008/839/GAI, consentendo la prosecuzione delle attività necessarie per l'avvio delle operazioni del SIS II fino a tale data.

(4)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2).

(5)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3).

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo (5).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6), relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo.

(8)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/262/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7).

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio (8) e richiamato dall'articolo 17, paragrafo 1, della decisione 2008/839/GAI,

DECIDE:

Articolo unico

Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ completano la migrazione dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro la data di scadenza della decisione 2008/839/GAI.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

(2)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

(8)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.