ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.247.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/710/CE |
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2009/711/CE |
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Commissione |
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2009/712/CE |
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Decisione della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria [notificata con il numero C(2009) 6950] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
19.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 858/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
31,8 |
ZZ |
31,8 |
|
0707 00 05 |
MK |
33,2 |
TR |
94,0 |
|
ZZ |
63,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
101,6 |
ZZ |
101,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
114,4 |
CL |
134,9 |
|
TR |
68,6 |
|
UY |
117,8 |
|
ZA |
88,9 |
|
ZZ |
104,9 |
|
0806 10 10 |
EG |
137,1 |
IL |
115,4 |
|
TR |
95,4 |
|
ZZ |
116,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
124,5 |
BR |
112,1 |
|
CL |
87,0 |
|
NZ |
83,3 |
|
ZA |
74,3 |
|
ZZ |
96,2 |
|
0808 20 50 |
CN |
92,9 |
TR |
110,4 |
|
ZA |
78,9 |
|
ZZ |
94,1 |
|
0809 30 |
TR |
117,9 |
US |
243,3 |
|
ZZ |
180,6 |
|
0809 40 05 |
IL |
112,9 |
ZZ |
112,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
19.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 859/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (2),
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
In base alle prove presentate dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 244/2009, il limite per la radiazione ultravioletta del tipo UVC stabilito nella tabella 5 del regolamento non può essere rispettato dalle lampade ad alogeni senza un secondo involucro (in particolare le lampade alogene alimentate dalla rete elettrica con attacchi G9 ed R7s ma anche le lampade alogene a tensione molto bassa). Di conseguenza, le lampade in questione sarebbero vietate sul mercato interno a partire dal 1o settembre 2009. |
(2) |
Il ritiro progressivo delle lampade con attacco G9 ed R7s è previsto esclusivamente a più lungo termine, visto che le lampade in questione sono ampiamente usate e attualmente non esistono prodotti sostitutivi adatti per gli apparecchi di illuminazione progettati per queste lampade. Il considerando 21 del regolamento (CE) n. 244/2009 stabilisce che i requisiti di cui alla presente misura permettono alle lampade ad alogeni con attacco G9 e R7s di rimanere sul mercato per un periodo limitato di tempo. Il regolamento non specifica la durata di tale periodo. Tuttavia, l’obiettivo non è vietare le lampade in questione a partire dal 1o settembre 2009 a causa della radiazione UVC se sono conformi agli altri requisiti del regolamento. |
(3) |
L’articolo 15 della direttiva 2005/32/CE stabilisce che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono incidere sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell’utilizzatore, comportare costi eccessivi e produrre significative ripercussioni negative sulla competitività dell’industria e devono essere definite tenendo conto della normativa comunitaria pertinente. |
(4) |
È importante assicurare che le lampade immesse sul mercato UE siano sicure per l’uso. La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3) disciplina la radiazione del materiale elettrico destinato a essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua. I limiti per la radiazione UV sono stabiliti da norme armonizzate correlate sia per le lampade alogene alimentate dalla rete elettrica che per quelle a tensione molto bassa (per esempio 12 V e 24 V) ma non per la lampade fluorescenti compatte. Fondamentalmente, la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (4) precisa che possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri. |
(5) |
È necessario assicurare la coerenza fra il regolamento (CE) n. 244/2009 e le altre disposizioni legislative comunitarie relative alla radiazione UV delle lampade non direzionali per uso domestico. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 244/2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 244/2009
L’allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è modificato secondo quanto figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
(2) GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3.
(3) GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.
(4) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
ALLEGATO
Requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade non direzionali per uso domestico
La tabella 5 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è sostituita dalla seguente:
« Tabella 5
Requisiti di funzionalità per le lampade escluse le lampade fluorescenti compatte e le lampade LED
Parametro di funzionalità |
Fase 1 |
Fase 5 |
Vita caratteristica della lampada |
≥ 1 000 h |
≥ 2 000 h |
Mantenimento del flusso luminoso |
≥ 85 % al 75 % della vita media caratteristica della lampada |
≥ 85 % al 75 % della vita media caratteristica della lampada |
Numero di cicli di accensione |
≥ quattro volte la vita caratteristica della lampada espressa in ore |
≥ quattro volte la vita caratteristica della lampada espressa in ore |
Tempo di innesco |
< 0,2 s |
< 0,2 s |
Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ |
≤ 1,0 s |
≤ 1,0 s |
Tasso di guasti prematuri |
≤ 5,0 % a 100 h |
≤ 5,0 % a 200 h |
Fattore di potenza della lampada |
≥ 0,95 |
≥ 0,95» |
19.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 860/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2009
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1529/2007 per il sottoperiodo di settembre 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione Cariforum e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il 2009, il regolamento (CE) n. 1529/2007 ha aperto e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario annuo di importazione di 250 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati appartenenti alla regione Cariforum (numero d'ordine 09.4220), di un contingente tariffario di importazione di 25 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario delle Antille olandesi e di Aruba (numero d'ordine 09.4189) e di un contingente tariffario di importazione di 10 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei PTOM meno sviluppati (numero d'ordine 09.4190). |
(2) |
Il sottoperiodo del mese di settembre è il terzo sottoperiodo per questi contingenti, contemplati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1529/2007 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4220 – 09.4189 – 09.4190, le domande presentate nei primi sette giorni del mese di settembre 2009, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile. |
(4) |
Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 – 09.4190 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2009 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 1529/2007
Origine/Prodotto |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2009 |
Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2009 (in kg) |
||
Stati facenti parte della regione Cariforum [articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1529/2007] |
09.4220 |
– (1) |
|
||
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PTOM [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1529/2007] |
|
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||
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09.4189 |
– (1) |
21 351 500 |
||
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09.4190 |
– (2) |
10 000 000 |
(1) Le domande riguardano quantitativi inferiori o pari ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
19.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 861/2009 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2009
recante divieto di pesca dello spinarolo nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2009. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
13/T&Q |
Stato membro |
Paesi Bassi |
Stock |
DGS/15X14 |
Specie |
Spinarolo (Squalus acanthias) |
Zona |
Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
Data |
27 maggio 2009 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
19.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2009
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Národná banka Slovenska
(2009/710/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,
vista la raccomandazione BCE/2009/14 della Banca centrale europea, del 25 giugno 2009, al Consiglio dell’Unione europea relativamente al revisore esterno della Národná banka Slovenska (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
Conformemente all’articolo 1 della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009 (2), la Slovacchia ha adottato la moneta unica il 1o gennaio 2009. |
(3) |
Conformemente all’articolo 38 della legge concernente la Národná banka Slovenska, a decorrere dal 1o gennaio 2009 i rendiconti finanziari annuali della Národná banka Slovenska devono essere verificati ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. |
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il Consiglio approvi Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno della Národná banka Slovenska per l’esercizio finanziario 2009. |
(5) |
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (3), |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE è aggiunto il seguente paragrafo:
«16. Deloitte Audit s.r.o. è accettata come revisore esterno della Národná banka Slovenska per l’esercizio finanziario 2009.»
Articolo 2
La presente decisione è notificata alla BCE.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 settembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU C 149 dell’1.7.2009, pag. 1.
(2) GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.
(3) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.
19.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2009
recante nomina di un membro olandese del Comitato delle regioni
(2009/711/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo olandese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni della sig.ra Johanna MAIJ-WEGGEN, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
la sig.ra Karla M.H. PEIJS, Commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 14 settembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
Commissione
19.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2009
che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria
[notificata con il numero C(2009) 6950]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/712/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 6, e l'articolo 13, paragrafo 6,
vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (3), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (4), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (5), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (6), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (7), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (8), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (9), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (10), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (11), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 6, e l'articolo 8 ter, paragrafo 5, secondo comma,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (12), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera b),
vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (13), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (14), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), terzo comma, e l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), quinto comma,
vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (15), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, secondo comma,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (16), in particolare l'articolo 17, paragrafo 7,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (17), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (18), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (19), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), secondo comma,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (20), in particolare l' articolo 18, paragrafo 1, lettera b), secondo comma,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (21), in particolare l'articolo 51, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale sono autorizzati unicamente se si effettuano a partire da strutture che sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e sono riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro in cui sono situate. |
(2) |
La direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico (22) stabilisce che gli Stati membri elaborino e tengano aggiornati gli elenchi delle strutture riconosciute in campo veterinario e zootecnico e li mettano a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. |
(3) |
Inoltre, la direttiva 2008/73/CE dispone che gli Stati membri comunichino agli altri Stati membri e al pubblico informazioni aggiornate concernenti i laboratori nazionali di riferimento e altri laboratori designati conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario. |
(4) |
Per facilitare agli altri Stati membri e al pubblico l'accesso agli elenchi delle strutture e dei laboratori riconosciuti, occorre che gli Stati membri rendano tali elenchi accessibili per via elettronica tramite pagine informative su Internet. |
(5) |
È opportuno che la Commissione contribuisca a questa opera di diffusione da parte degli Stati membri fornendo l'indirizzo di un sito Internet in cui figurano i link nazionali con le suddette pagine informative. |
(6) |
Per facilitare lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri e garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che la presentazione degli elenchi sia uniforme in tutta la Comunità. Gli allegati della presente decisione devono pertanto definire i formati tipo delle pagine informative su Internet. |
(7) |
Nel caso degli equidi, è opportuno che il formato dell'elenco degli organismi autorizzati o riconosciuti che compilano o mantengono registri genealogici elaborati conformemente all'articolo 5 della direttiva 90/427/CEE contenga anche le informazioni previste all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive del Consiglio 90/426/CEE e 90/427/CEE per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (23), e che sia tale da poter essere facilmente esteso ad altri organismi che rilasciano i documenti d'identificazione degli equidi registrati o degli equidi da allevamento e da reddito. |
(8) |
Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (24) implica l'obbligo di redigere un elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi di equidi, compresi i mercati e i centri di smistamento. |
(9) |
Gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva 2008/73/CE nel diritto interno entro e non oltre il 1o gennaio 2010. Di conseguenza, le pagine informative su Internet devono essere rese disponibili entro tale data. |
(10) |
La decisione 2007/846/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni, nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione (25), definisce un modello comune per gli elenchi di talune entità riconosciute dagli Stati membri e le modalità di trasmissione degli stessi. |
(11) |
Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, la decisione 2007/846/CE va abrogata e sostituita con la presente decisione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Pagine informative su Internet
1. Entro il 1o gennaio 2010 gli Stati membri elaborano la versione aggiornata delle pagine informative su Internet affinché gli altri Stati membri e il pubblico possano accedere, per via elettronica, agli elenchi delle strutture e dei laboratori approvati, riconosciuti o altrimenti designati conformemente alle direttive di cui all'allegato I («riconoscimento»):
a) |
strutture veterinarie quali definite all'allegato II, capitolo 1; |
b) |
strutture zootecniche quali definite all'allegato II, capitolo 2; |
c) |
laboratori quali definiti all'allegato II, capitolo 3. |
2. Le pagine informative su Internet sono elaborate dagli Stati membri conformemente ai formati tipo indicati nell'allegato II, nel rispetto delle prescrizioni supplementari figuranti nell'allegato III.
3. Gli Stati membri aggiornano le pagine informative su Internet per tener conto di nuovi riconoscimenti, ma anche di loro sospensioni o revoche a strutture e laboratori che non soddisfano più le pertinenti disposizioni comunitarie.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet delle pagine informative.
Articolo 2
Abrogazione
La decisione 2007/846/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.
(3) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
(4) GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36.
(5) GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30.
(6) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
(7) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.
(8) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60.
(9) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
(10) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.
(11) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(12) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(13) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.
(14) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(15) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
(16) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(17) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(18) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.
(19) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
(20) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
(21) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(22) GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
(23) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.
(24) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
(25) GU L 333 del 19.12.2007, pag. 72.
ALLEGATO I
CAPITOLO 1
Legislazione veterinaria
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana.
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
CAPITOLO 2
Legislazione zootecnica
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina.
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura.
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi.
ALLEGATO II
CAPITOLO 1
SRUTTURE VETERINARIE
I. Centri di raccolta
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco di centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (direttiva 64/432/CEE), equina (direttiva 90/426/CEE), ovina e caprina (direttiva 91/68/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
|||
… Numero di riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Specie |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
|
II. Commercianti
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco di commercianti riconosciuti e di stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività (direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
|||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Specie |
… Osservazioni |
|
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@ www |
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|
III. Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma
a) Centri di raccolta dello sperma bovino
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei centri riconosciuti di raccolta dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina (direttiva 88/407/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
b) Centri di magazzinaggio dello sperma bovino
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei centri riconosciuti di magazzinaggio dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina (direttiva 88/407/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
c) Centri di raccolta dello sperma suino
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei centri riconosciuti di raccolta dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie suina (direttiva 90/429/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
d) Centri di raccolta dello sperma ovino e caprino
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei centri riconosciuti di raccolta dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie ovina e caprina (direttiva 92/65/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
e) Centri di magazzinaggio dello sperma ovino e caprino
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei centri riconosciuti di magazzinaggio dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie ovina e caprina (direttiva 92/65/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
f) Centri di raccolta dello sperma equino
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei centri riconosciuti di raccolta dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie equina (direttiva 92/65/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
g) Centri di magazzinaggio dello sperma equino
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei centri riconosciuti di magazzinaggio dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie equina (direttiva 92/65/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
|
|
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@ www |
|
IV. Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni
a) Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni bovini
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei gruppi riconosciuti di raccolta e/o di produzione degli embrioni (barrare la casella appropriata) per gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di animali domestici della specie bovina (direttiva 89/556/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Raccolta |
… Produzione |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
|
|
b) Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni equini
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei gruppi riconosciuti di raccolta e/o di produzione degli embrioni (barrare la casella appropriata) per gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di animali domestici della specie equina (direttiva 92/65/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Raccolta |
… Produzione |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
|
|
c) Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni ovini e caprini
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei gruppi riconosciuti di raccolta e/o di produzione degli embrioni (barrare la casella appropriata) per gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di animali domestici delle specie ovina e caprina (direttiva 92/65/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Raccolta |
… Produzione |
… Osservazioni |
|
|
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@ www |
|
|
|
d) Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni suini
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco dei gruppi riconosciuti di raccolta e/o di produzione degli embrioni (barrare la casella appropriata) per gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di animali domestici della specie suina (direttiva 92/65/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
||||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Raccolta |
… Produzione |
… Osservazioni |
|
|
|
@ www |
|
|
|
V. Impianti o stazioni di quarantena
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco di impianti o stazioni di quarantena riconosciuti per l'importazione di volatili diversi dal pollame (direttive 92/65/CEE e 91/496/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
|||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome dell'unità veterinaria locale competente (UVL) |
… Numero TRACES dell'UVL |
… Indirizzi utili del LVU |
… Osservazioni |
|
|
|
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@ www |
|
VI. Stabilimenti per il pollame
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco di stabilimenti per il pollame (barrare la casella appropriata) (direttiva 90/539/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
|||||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Incubatoio |
… Moltiplicazione |
… Allevamento |
… Osservazioni |
|
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@ www |
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VII. Organismi, istituti e centri
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco di organismi, istituti e centri riconosciuti per il commercio intracomunitario degli animali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE |
… Versione (specificare la data) |
||
… Numero del riconoscimento |
… Data del riconoscimento |
… Nome |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
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@ www |
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CAPITOLO 2
STRUTTURE ZOOTECNICHE
I. Organismi autorizzati o riconosciuti ai fini della tenuta o dell'istituzione dei registri o dei libri genealogici
a) Specie bovina
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 77/504/CEE ufficialmente abilitati a redigere o a conservare i registri genealogici |
… Versione (specificare la data) |
||
… Nome |
… Data del riconoscimento |
… Indirizzi utili |
… Nome della razza |
… Osservazioni |
|
|
@ www |
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|
b) Specie suina (suini riproduttori di razza pura)
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera c), della direttiva 88/661/CEE ufficialmente abilitati a redigere o a conservare i registri genealogici |
… Versione (specificare la data) |
||
… Nome |
… Data del riconoscimento |
… Indirizzi utili |
… Nome della razza |
… Osservazioni |
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@ www |
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|
c) Specie suina (suini riproduttori ibridi)
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera d), della direttiva 88/661/CEE ufficialmente abilitati a redigere o a conservare i registri genealogici |
… Versione (specificare la data) |
|
… Nome |
… Data del riconoscimento |
… Indirizzi utili |
… Osservazioni |
|
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@ www |
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d) Specie ovina
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco degli organismi di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 89/361/CEE ufficialmente abilitati a redigere o a conservare i registri genealogici |
… Versione (specificare la data) |
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… Nome |
… Data del riconoscimento |
… Indirizzi utili |
… Nome della razza |
… Osservazioni |
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@ www |
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e) Specie caprina
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco degli organismi di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 89/361/CEE ufficialmente abilitati a redigere o a conservare i registri genealogici |
… Versione (specificare la data) |
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… Nome |
… Data del riconoscimento |
… Indirizzi utili |
… Nome della razza |
… Osservazioni |
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@ www |
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f) Specie equina
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco degli organismi di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/427/CEE ufficialmente approvati o abilitati a redigere o a conservare i registri genealogici |
… Versione (specificare la data) |
||||
… Codice d'identificazione della base di dati a sei cifre compatibile con il sistema UELN |
… Nome |
… Data del riconoscimento |
… Indirizzi utili |
… Nome della razza |
… Libro genealogico dell'origine della razza |
… Osservazioni |
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@ www |
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II. Criteri fissati per la distribuzione di fondi a fini di salvaguardia, promozione e miglioramento dell'allevamento
… Stato membro (specificare il nome) |
… Criteri fissati per la distribuzione di fondi a fini di salvaguardia, promozione e miglioramento dell'allevamento (direttiva 90/428/CEE) |
… Versione (specificare la data) |
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III. Concorsi di equini che rientrano nella deroga al principio di non discriminazione
… Stato membro (specificare il nome) |
… Disciplina equestre |
… Numero di concorsi che rientrano nella deroga conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/428/CEE del Consiglio |
… Anno (specificare la data) |
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CAPITOLO 3
LABORATORI
I. Laboratori nazionali di riferimento
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco di laboratori nazionali di riferimento (direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE) |
… Versione (specificare la data) |
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… Nome |
… Indirizzi utili |
… Direttiva |
… Malattia |
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@ www |
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II. Altri laboratori
… Stato membro (specificare il nome) |
… Elenco di laboratori riconosciuti ai fini dell'effettuazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (decisione 2000/258/CE) |
… Versione (specificare la data) |
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… Nome |
… Indirizzi utili |
… Data del riconoscimento |
… Osservazioni |
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@ www |
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ALLEGATO III
1. |
Nell'intestazione delle pagine informative su Internet sono indicati lo Stato membro, nonché la data della versione dell'elenco con il formato gg/mm/aaaa. |
2. |
L'intestazione delle pagine informative su Internet è redatta in lingua inglese e nella lingua ufficiale dello Stato membro. |
3. |
Il numero di riconoscimento o di registrazione assegnato è uno solo per la stessa categoria e l'elenco delle entità segue, nella misura del possibile, un ordine logico. |
4. |
Ogni informazione riguardante le strutture o i laboratori (ad esempio, in caso di sospensione, revoca, ecc.) che gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico figurano alla voce «Osservazioni». |