ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.244.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
16 settembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 837/2009 della Commissione, del 15 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 838/2009 della Commissione, del 15 settembre 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 839/2009 della Commissione, del 15 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 39 ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/704/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03) cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ [notificata con il numero C(2008) 3531]

10

 

 

2009/705/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 settembre 2009, che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori

21

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2009/706/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2009, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO (CE) N. 837/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

32,7

ZZ

32,7

0707 00 05

MK

27,4

TR

103,3

ZZ

65,4

0709 90 70

TR

101,0

ZZ

101,0

0805 50 10

AR

79,9

CL

134,9

UY

81,3

ZA

84,9

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

137,1

IL

227,0

TR

90,9

ZZ

151,7

0808 10 80

AR

118,6

BR

68,1

CL

84,5

NZ

85,2

US

85,9

ZA

77,0

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

160,8

CN

70,8

TR

99,4

ZA

69,4

ZZ

100,1

0809 30

TR

118,3

US

228,1

ZZ

173,2

0809 40 05

IL

126,2

TR

113,9

ZZ

120,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/3


REGOLAMENTO (CE) N. 838/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 settembre 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 settembre 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 settembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,33

di bassa qualità

20,33

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

77,87

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

40,71

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

40,71

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

82,86


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31.8.2009-14.9.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

141,57

86,25

Prezzo FOB USA

146,19

136,19

116,19

58,65

Premio sul Golfo

17,34

Premio sui Grandi laghi

6,92

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

17,71 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

20,51 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/6


REGOLAMENTO (CE) N. 839/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 31 luglio 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione intitolata Elementi qualificabili per la copertura, nel seguito «modifiche allo IAS 39». Le modifiche allo IAS 39 chiariscono l’applicazione della contabilizzazione come operazioni di copertura alla componente di inflazione degli strumenti finanziari e ai contratti di opzione quando sono utilizzati come strumento di copertura.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, il Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche allo IAS 39 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS 39

Elementi qualificabili per la copertura — Modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

Elementi qualificabili per la copertura (Modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione )

Nel Principio, è aggiunto il paragrafo 103G.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103G

L’entità deve applicare i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A e AG110B retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica gli Elementi qualificabili per la copertura (Modifica allo IAS 39) per gli esercizi che hanno inizio in data antecedente il 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato.

Nell’Appendice A Guida operativa, sono aggiunti i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A e AG110B.

Elementi coperti (paragrafi 78-84)

Elementi qualificabili (paragrafi 78-80)

AG99BA

L’entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) di un elemento coperto in una relazione di copertura. L’entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di una opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l’entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione, sono designate unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale di un’opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell’operazione programmata che incide sull’utile (perdita) d’esercizio (paragrafo 86(b)].

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi 81 e 81A)

AG99E

Il paragrafo 81 consente a una entità di designare elementi coperti diversi dalla variazione complessiva del fair value (valore equo) o dalla variabilità dei flussi finanziari di uno strumento finanziario. Per esempio:

a)

tutti i flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili ad alcuni rischi (ma non a tutti); o

b)

alcuni (ma non tutti i) flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi (questo significa che una «parte» dei flussi finanziari di uno strumento finanziario può essere designata per variazioni attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi).

AG99F

Per essere qualificabili ai fini della contabilizzazione come operazioni di copertura, i rischi designati e le parti devono essere componenti dello strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell’intero strumento finanziario derivanti da variazioni delle parti e dei rischi designati devono poter essere valutate attendibilmente. Per esempio:

a)

per uno strumento finanziario a tasso fisso coperto da variazioni del fair value (valore equo) attribuibili a variazioni di un tasso di interesse senza rischio o di riferimento, il tasso senza rischio o di riferimento è normalmente considerato come una componente dello strumento finanziario identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;

b)

l’inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e pertanto non può essere designata come un rischio o una parte di uno strumento finanziario, a meno che non vengano soddisfatti i requisiti di cui al punto (c);

c)

una parte di inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all’inflazione rilevato (supponendo che non vi siano i requisiti per la contabilizzazione separata di un derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati da quella parte di inflazione.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi 85-102)

Valutazione dell’efficacia della copertura

AG110A

Il paragrafo 74(a) permette a un’entità di separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e di designare come strumento di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di opzione. Tale designazione può risultare in una relazione di copertura perfettamente efficace nel compensare le variazioni dei flussi finanziari attribuibili a un rischio unilaterale coperto di un’operazione programmata, se le condizioni principali dell’operazione programmata e dello strumento di copertura sono uguali.

AG110B

Se una entità designa un’opzione acquistata nella sua interezza come lo strumento di copertura di un rischio unilaterale derivante da un’operazione programmata, la relazione di copertura non sarà perfettamente efficace. Ciò in quanto il premio pagato per l’opzione include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG99BA, un rischio unilaterale designato non include il valore temporale di un’opzione. Pertanto, in questa situazione non vi sarà compensazione tra i flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell’opzione pagato e il rischio coperto designato.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

relativa all'aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03) cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ

[notificata con il numero C(2008) 3531]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2009/704/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 22 luglio 2003 l'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ. Con lettere del 19 settembre 2003 e del 30 marzo 2004, l'Italia ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste.

(2)

Con lettera dell'8 settembre 2004, la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei riguardi dell'aiuto in oggetto.

(3)

Con lettere del 13 ottobre 2004 e del 7 aprile 2005, l'Italia ha trasmesso alla Commissione le osservazioni delle autorità italiane relative alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in questione.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni a questo riguardo da parte degli interessati e le ha trasmesse all'Italia, offrendo alla medesima l'opportunità di commentarle. I relativi commenti da parte italiana sono pervenuti alla Commissione con lettera del 18 maggio 2005.

(6)

Con lettera del 31 gennaio 2008 e del 14 aprile 2008 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste con lettera del 29 marzo 2007.

II.   DESCRIZIONE

(7)

L'impresa beneficiaria, lo zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ, è uno stabilimento di trasformazione della barbabietola da zucchero ed è l'unico stabilimento di questo tipo esistente in Sardegna (una delle più grandi isole del Mediterraneo).

(8)

Le autorità italiane mettono a disposizione di tale zuccherificio 3,5 milioni di EUR per indennizzarlo parzialmente delle perdite subite in seguito alla diminuzione della produzione dello zucchero, a causa della minore disponibilità di barbabietole per la siccità del 2001-2002.

(9)

Per quanto concerne la produzione di barbabietole, i dati forniti dalle autorità competenti mostrano una riduzione della produzione regionale e quindi dei conferimenti allo zuccherificio. Rispetto al periodo di riferimento 1998-2000, la riduzione è del 39 % nel 2001 e del 68 % nel 2002 (2).

(10)

Le autorità competenti hanno calcolato il danno subito dallo zuccherificio di Villasor sulla base dei dati ricavati dai bilanci della società dal 1998 al 2002 e lo hanno quantificato in 6 858 448 EUR (3). Il metodo di calcolo del danno è il seguente: le autorità hanno calcolato la proporzione dei costi fissi per una tonnellata di zucchero per il periodo di riferimento (1998-2000) e hanno confrontato tale dato con i costi fissi per tonnellata di zucchero negli anni 2001 e 2002. Hanno considerato come costi fissi: il personale fisso, le manutenzioni (servizi dei terzi e prelievi di magazzino), le spese generali, gli ammortamenti e gli oneri finanziari (4). In questo periodo l'incidenza dei costi fissi sul prodotto è stata di 166,61 EUR/t (5). Per gli anni 2001-2002, lo stesso metodo di calcolo produce i seguenti risultati: l’incidenza dei costi fissi sul prodotto nel 2001 è stata di 287,95 EUR/t (6) e nel 2002 di 569,18 EUR/t (7). L’incidenza maggiore dei costi fissi in relazione al periodo di riferimento è stata ottenuta sottraendo l'incidenza dei costi fissi del periodo di riferimento dall'incidenza dei costi fissi del 2001 e del 2002. Il risultato nel 2001 è di 121,34 EUR/t e nel 2002 di 402,58 EUR/t (8). Per calcolare il danno complessivo subito, la produzione totale di zucchero nel 2001 e nel 2002 è stata moltiplicata per l'indice sopra descritto. Nel 2001 il danno è stato quantificato in 2 427 278 EUR e nel 2002 in 4 431 170 EUR (9) per un totale di 6 858 448 EUR.

(11)

L'importo di 3,5 milioni concesso dalle autorità italiane corrisponderebbe quindi al 51 % del danno subito. Le autorità italiane hanno chiarito che l'importo dell'aiuto era dettato da imperativi di bilancio.

(12)

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti.

(13)

Le autorità italiane hanno presentato un fascicolo contenente i dati meteorologici degli ultimi 10 anni redatto dal Servizio agrometeorologico regionale (SAR) della Sardegna (10), per dimostrare il carattere eccezionale della siccità che ha colpito il territorio dell'isola negli anni 2001-2002. Tali dati indicano tra l'altro la durata della siccità, il livello delle riserve d'acqua, e alcuni elementi relativi alla situazione agroclimatologica della Sardegna nel 2001-2002.

(14)

Le autorità italiane hanno peraltro fatto presente che la coltura delle barbabietole aveva più volte beneficiato di aiuti. Nel periodo 1990-2002 erano stati concessi aiuti nel 1995, 2000, 2001 e 2002.

(15)

Le autorità italiane ritenevano l’aiuto compatibile con il mercato comune, ai sensi del punto 11.3.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo per il periodo 2000-2006 (di seguito: gli orientamenti) (11), in quanto destinato a rimediare al danno subito dallo zuccherificio in seguito a una riduzione della produzione di barbabietole provocata da un evento meteorologico assimilato a una calamità naturale.

(16)

Le autorità italiane ritenevano tale interpretazione in linea con la prassi costante della Commissione in materia (12) laddove esista uno stretto nesso di interdipendenza tra la produzione agricola e i processi di trasformazione agroindustriale, e in particolare qualora l'impresa agroindustriale interessata non disponga di fonti di approvvigionamento alternative.

(17)

A tal fine le autorità italiane hanno sostenuto che nella filiera bieticolo-saccarifera le componenti agricola e industriale sono strettamente legate e interdipendenti. L'esistenza di un impianto di trasformazione di barbabietole dipende dall'esistenza di un adeguato bacino di approvvigionamento; l'attività dello zuccherificio di Villasor consiste esclusivamente nel trasformare in zucchero le barbabietole prodotte nel «bacino di approvvigionamento» situato nell'isola. Le autorità italiane sostengono che per le loro caratteristiche fisiologiche le barbabietole coltivate nel bacino mediterraneo devono essere raccolte nel breve periodo in cui la concentrazione zuccherina è più elevata e devono essere trasportate rapidamente (entro 36 ore dall'estirpo) all'impianto di trasformazione per non perdere il loro contenuto in zucchero e non essere attaccate da agenti fungini che le renderebbero inutilizzabili. Per questo motivo i bacini di approvvigionamento si trovano di solito in un raggio di 80/100 chilometri dagli stabilimenti di trasformazione e le campagne di raccolta e di lavorazione sono molto brevi. Il bacino bieticolo più vicino allo zuccherificio di Villasor si trova nell’Italia continentale, a più di 250 km di distanza (di cui 180 km via mare).

(18)

Le autorità italiane hanno ricordato che la produzione di zucchero è disciplinata a livello comunitario dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (regolamento OCM zucchero) (13), che dispone in effetti che gli zuccherifici, per poter beneficiare dei prezzi e delle entrate garantite dall'OCM, devono sottoscrivere contratti con i produttori di barbabietole del loro bacino di approvvigionamento per le quote di produzione di zucchero «A+B» loro attribuite dallo Stato. Lo zucchero prodotto in eccedenza rispetto alle quote «A+B», non può beneficiare di misure interne di sostegno né essere commercializzato liberamente sul mercato comune. Di conseguenza, lo zuccherificio e le aziende agricole che lo riforniscono di norma programmano nei loro contratti di coltivazione le superfici da coltivare, la cui produzione non è superiore alle quote A+B attribuite dallo Stato allo zuccherificio. In tale contesto è difficile che uno zuccherificio possa approvvigionarsi in un bacino di produzione di barbabietole diverso dal proprio, perché la disponibilità del prodotto da trasformare al di fuori dei contratti di coltivazione è limitata, perché devono esserci accordi in tal senso tra le società di trasformazione di zucchero e infine, per quanto concerne il bacino mediterraneo, perché i bacini bieticoli alternativi devono essere sufficientemente vicini per garantire il conferimento di un prodotto utilizzabile.

(19)

Le autorità italiane hanno indicato che, anche se lo stabilimento di Villasor avesse trovato altrove materia prima da trasformare, la distanza dalle zone di produzione situate nell'Italia continentale è tale da rendere il trasporto delle barbabietole antieconomico, e che, in ogni caso, le barbabietole che arriverebbero allo stabilimento sarebbero inutilizzabili.

(20)

Le autorità italiane hanno fornito alla Commissione una simulazione sul tempo necessario per il trasporto delle barbabietole di un bacino «alternativo» situato nell'Italia continentale e sulle relative spese. Il tempo per il trasporto delle barbabietole in Sardegna è più o meno di 2,5 giorni dal carico. Dato che la trasformazione di barbabietole, per essere conveniente, deve essere effettuata entro 36 ore dall'estirpo (1 giorno e mezzo), le barbabietole arriverebbero a destinazione in uno stato inutilizzabile. Il costo di tale operazione, calcolato dalle autorità competenti, sarebbe di circa 10 188 000 EUR per i due periodi.

(21)

Per quanto riguarda l’aspetto specifico della siccità e quello, ad esso connesso, della politica di gestione delle risorse idriche in Sardegna, le autorità italiane hanno precisato che nel 1995 era stato dichiarato lo stato di emergenza idrica e che era stato nominato un Commissario governativo per l’emergenza idrica, con poteri speciali in materia di gestione delle risorse idriche e di realizzazione di lavori di infrastruttura di primaria importanza.

(22)

Le autorità italiane hanno inoltre dichiarato che il piano di sviluppo regionale della Sardegna per il periodo 2000-2006 prevedeva misure specifiche per la bieticoltura. Tra queste misure, si possono ricordare la sistemazione idro-agricola dei terreni, l’acquisizione di attrezzature e impianti di irrigazione nelle aziende agricole, l’introduzione di macchinari più moderni e di macchine per la concimazione e la protezione delle piante.

III.   DESCRIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(23)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, perché dubitava della compatibilità della misura con l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, ai sensi del quale si considerano compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Trattandosi di eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dà un'interpretazione restrittiva della nozione di «calamità naturale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Fino ad ora la Commissione ha considerato come calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni.

(24)

Secondo la prassi costante della Commissione, fenomeni atmosferici quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non potevano come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia (fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone). Gli orientamenti (14) prevedono al punto 11.3 che sono ammessi a beneficiare degli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche soltanto gli agricoltori oppure le associazioni di produttori di appartenenza. La Commissione considera gli aiuti di cui al punto 11.3 compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato a talune condizioni.

(25)

La Commissione ha sempre considerato le disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti non applicabili agli impianti agroindustriali di trasformazione che, a suo giudizio, dispongono della flessibilità necessaria per gestire i loro approvvigionamenti. Ciò può ovviamente comportare costi aggiuntivi delle materie prime e/o una minore redditività, ma non può giustificare l'applicazione diretta delle norme applicabili alla produzione agricola.

(26)

Poiché le autorità italiane non avevano proposto altre basi giuridiche per l'esame e per l'eventuale autorizzazione degli aiuti, la Commissione non poteva escludere, in quella fase del procedimento, che l'aiuto previsto costituisse un aiuto al funzionamento, in altre parole un aiuto inteso a sollevare l'impresa dai costi che avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o nello svolgimento delle sue normali attività.

(27)

Inoltre, i dati trasmessi dalle autorità italiane e quelli di cui disponeva la Commissione sembravano indicare che la società Sadam ISZ e le società — in particolare SAM (15) e FINBIETICOLA Spa (16) — cui essa apparteneva direttamente o indirettamente, sarebbero state in grado di sopportare la diminuzione di redditività dell’impianto.

(28)

Infine, in subordine, anche se l'applicazione nei confronti di Sadam ISZ del principio della compensazione di cui al punto 11.3 degli orientamenti potesse essere ritenuta accettabile (quod non, in quella fase del procedimento), il periodo di riferimento utilizzato dalle autorità italiane per il calcolo dell'aiuto sarebbe stato errato.

IV.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(29)

La Commissione ha ricevuto osservazioni all'avvio del procedimento da parte della Sadam ISZ (17), da parte del presidente della Regione Sardegna (18) e da parte della Brumar Srl (19).

(30)

Nelle sue osservazioni la società Sadam ISZ riprende le motivazioni, enunciate ai punti da 12 a 36 della lettera di apertura del procedimento formale di indagine, sulla base delle quali le autorità italiane intendevano concedere l’aiuto: eccezionalità dell'evento siccitoso, impossibilità di approvvigionamento da altri bacini, dovuta alla particolare struttura dell'organizzazione di mercato dello zucchero e all'impossibilità di trasporto per la collocazione dello zuccherificio su un'isola, importanza della filiera agroindustriale dello zucchero nell'economia dell'isola. Essa fornisce inoltre informazioni sull'evoluzione dell'assetto proprietario della società stessa, la quale è ora di proprietà esclusiva del gruppo Eridania Sadam. Infatti, dopo l'uscita dalla società nel dicembre 2003 di Sviluppo Italia SpA, nell'ottobre 2004, anche la quota di Finbieticola è passata al gruppo Eridania Sadam. Sadam ISZ ha fornito una copia dell’accordo concluso tra i diversi enti privati e pubblici al fine di garantire la continuità della produzione di barbabietole da zucchero in Sardegna. In tale contesto la Regione Sardegna si impegna a prendere tutte le iniziative necessarie per rilanciare gli investimenti nel settore bieticolo, in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, e ad ottenere quanto prima possibile l’autorizzazione della Commissione per l’aiuto di 3,5 milioni di EUR in oggetto, inteso a compensare le perdite dovute alla siccità.

(31)

La Sadam ISZ ritiene che la propria produzione sia ininfluente sull'andamento del mercato europeo non solo perché ne rappresenta solo lo 0,2 % ma anche perché questa produzione è destinata per il 98 % al mercato sardo, soddisfacendo circa il 50 % del suo fabbisogno, mentre per quanto riguarda il gruppo Eridania Sadam, esso produce il 35 % dello zucchero italiano, pari all'1,7 % dello zucchero europeo, e detiene il 23 % del mercato nazionale, pari al 2,15 % del mercato europeo.

(32)

Il presidente della Regione Sardegna evidenzia come la situazione verificatasi negli anni 2001-2002 sia del tutto eccezionale e tale da non poter «costituire in alcun modo un precedente applicabile in futuro ad altre situazioni». Il presidente della Regione pone l'accento sulle conseguenze negative che la chiusura dell'unico zuccherificio sardo avrebbe sull'economia dell'isola con riguardo all'importanza della filiera bieticolo-saccarifera in Sardegna, al numero delle imprese agricole interessate (1 300 con circa 5 000 dipendenti), al numero di dipendenti fissi (83) e stagionali dello zuccherificio (circa 200), senza contare i posti di lavoro creati da tale attività (contoterzisti per la coltivazione e la raccolta delle barbabietole, autotrasportatori, imprese di manutenzione degli impianti) e alla gestione razionale delle produzioni agricole, nel loro complesso, in quanto la barbabietola rappresenta un'importante coltura di rotazione. Il presidente della Regione ribadisce l'importanza accordata alla filiera bieticolo-saccarifera dall'amministrazione regionale e il proprio impegno alla sua salvaguardia.

(33)

La società Brumar Srl afferma che lo zuccherificio Sadam non ha subito danni in quanto ha avuto la possibilità di acquistare zucchero da Francia, Germania, Slovenia e Croazia, che tutte le raffinerie italiane hanno aumentato dal 1oottobre 2003 di 50 EUR/t lo zucchero bianco, con un guadagno netto di 80 milioni di EUR a beneficio delle cinque raffinerie di zucchero presenti nel territorio italiano. Secondo Brumar Srl la società Sadam sarebbe stata la principale beneficiaria di questa operazione, in quanto detiene la maggior parte della produzione italiana di zucchero. Nelle sue conclusioni, Brumar Srl ritiene che dovrebbe essere concesso un aiuto ai coltivatori di barbabietole, per i danni subiti a causa del mancato raccolto dovuto alla siccità, e ai lavoratori che non sono stati assunti dagli stabilimenti di trasformazione.

V.   COMMENTI DELL'ITALIA

(34)

Le autorità italiane hanno inviato i loro commenti all'avvio del procedimento, con lettere del 13 ottobre 2004 e del 7 aprile 2005, e hanno presentato le loro osservazioni in risposta alla lettera della società Brumar Srl, con lettera del 17 maggio 2005.

(35)

Le autorità italiane contestano in toto le osservazioni della società Brumar Srl, che ritengono irrilevanti nel caso di specie, in quanto la zuccherificio di Villasor non ha mai importato zucchero dai paesi indicati da Brumar Srl e l'aumento dei prezzi dello zucchero bianco, che si applica all'intera produzione italiana, fa riferimento alla campagna 2003, anno successivo a quelli per i quali dovrebbe essere erogato l'aiuto; esse contestano infine i calcoli relativi ai presunti ricavi realizzati nel 2003 dagli zuccherifici italiani in generale e dal gruppo Eridania Sadam in particolare, e precisano che il gruppo Eridania Sadam, di cui fa parte Sadam ISZ, ha prodotto, nel 2003, il 34 % dello zucchero italiano.

(36)

Nella loro lettera del 13 ottobre 2004 le autorità italiane danno atto alla Commissione di aver esaurientemente descritto tutti gli elementi e riportato tutti i dati forniti nella fase antecedente all’apertura del procedimento di indagine formale, in particolare la natura compensativa della misura proposta, le modalità di calcolo dell'aiuto, la base giuridica rilevante per l'autorizzazione dell'intervento, il nesso di interdipendenza tra la componente agricola e industriale nella filiera bieticolo-saccarifera, l'impossibilità di approvvigionamento da altri bacini di produzione per l'attività di trasformazione localizzata in Sardegna e la rilevanza della filiera bieticolo-saccarifera nell'economia dell'isola.

(37)

Le autorità italiane ritengono che la misura d'aiuto non incida sugli scambi intracomunitari perché esaurirebbe i suoi effetti all'interno della Sardegna: la produzione dello zuccherificio di Villasor è assorbita per il 98 % dal mercato locale e pertanto non entra in concorrenza con altre imprese comunitarie né sul mercato dell'Italia continentale né su quello comunitario o internazionale. Le autorità italiane ritengono che la Commissione, in linea con il suo Progetto di comunicazione. Nuovi orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato che hanno effetti limitati sugli scambi intracomunitari, dovrebbe dare maggiore rilievo agli effetti economici dell'intervento in oggetto, vista in particolare la sua incidenza limitata sugli scambi. Secondo le autorità italiane l’affermazione della Commissione (20) secondo cui «l’Italia occupa una posizione importante nella produzione dello zucchero» andrebbe almeno correlata con l’indicazione che l’Italia era solo il quarto produttore europeo di zucchero e che in tale contesto il gruppo Eridania Sadam deteneva una quota di mercato di poco superiore all’1,5 %, mentre Sadam ISZ aveva una produzione pari allo 0,06 % (dati della campagna 2002).

(38)

Per quanto attiene all'individuazione della base giuridica per l'autorizzazione della misura, le autorità italiane citano una serie di decisioni precedenti della Commissione, con le quali essa aveva autorizzato aiuti nel comparto agricolo e agroindustriale in base all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e alla luce dei criteri applicativi specificati dal punto 11.3 degli orientamenti (aiuti di stato N 83/2000, N 185/2000, N 657/02 e N 729/02), sostenendo che nel caso di specie ricorrono le condizioni per l'applicazione degli stessi criteri di valutazione.

(39)

Le autorità italiane richiamano l'attenzione della Commissione sul punto 3.4 degli orientamenti secondo cui la circostanza che una misura di aiuto non sia puntualmente riconducibile a una delle ipotesi prefigurate dagli orientamenti stessi non esonera la Commissione dal valutare caso per caso le misure d'aiuto, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale delle Comunità. Le autorità italiane ritengono quindi che se la Commissione dovesse giudicare inapplicabile la misura proposta l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), detta misura dovrebbe essere autorizzata in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(40)

Secondo le autorità italiane l'intervento proposto consentirebbe allo zuccherificio di compensare parte delle gravi perdite subite per la mancata produzione di zucchero, dovuta all'assenza di materia prima da trasformare a seguito della forte siccità verificatasi nel periodo 2001-2002. In Sardegna un normale raccolto di barbabietole consentirebbe allo stabilimento di trasformazione di raggiungere l'equilibrio economico. Grazie al sostegno offerto, che le autorità italiane ribadiscono essere contingente ed eccezionale, l'intero progetto di ristrutturazione del settore, avviato nel 1999 con notevoli investimenti a livello industriale e agricolo (21) (cfr. Misura 4.9 N del POR Sardegna, approvato dalla Commissione), potrebbe essere portato a termine, con benefici per lo sviluppo economico dell'intera regione.

(41)

Le autorità italiane ritengono irrilevanti i rapporti interni al gruppo Sadam Eridania per la valutazione del caso di specie. Il gruppo Sadam Eridania e FINBIETICOLA Spa, tenuto conto del forte passivo del bilancio 2003, hanno effettuato nel dicembre 2003 una ricapitalizzazione dell'impresa con un versamento di 5 039 393 EUR, onorando i suoi obblighi nei confronti della società controllata a fronte dei normali rischi di impresa sopportati da Sadam ISZ nel 2003 (anno di normale gestione/produzione). Dopo la ricapitalizzazione Sviluppo Italia, l’azionista pubblico, si è ritirato, in quanto non aveva partecipato a detta ricapitalizzazione. Le autorità italiane non ritengono che la responsabilità della società controllante possa configurare un obbligo di sopperire, attraverso flussi finanziari intragruppo, alle perdite causate da un evento di carattere eccezionale e imprevedibile nell'ambito di una diligente pianificazione delle attività imprenditoriali del gruppo. Le autorità italiane sostengono che la responsabilità degli azionisti di controllo deve essere circoscritta alle esigenze derivanti dalle normali attività d'impresa.

(42)

Infine, per quanto riguarda il periodo di riferimento stabilito per il calcolo dell'indennizzo, le autorità italiane ritengono di aver rispettato i principi fissati al punto 11.3.2 degli orientamenti. Inoltre il differenziale negativo fra il valore del pregiudizio effettivamente sofferto dall'azienda (6 858 448 EUR) e l'importo dell'aiuto proposto (3,5 milioni di EUR) esclude la compensazione eccessiva. Le autorità italiane notano che la Commissione ha già accettato metodi di calcolo del danno non corrispondenti a quelli indicati dagli orientamenti, quando il metodo adottato non rischia di compensare in eccesso i danni subiti (22).

(43)

Nelle loro ultime lettere del 2008 le autorità italiane, su richiesta della Commissione, hanno apportato alcune precisazioni supplementari. In particolare, le autorità italiane hanno fornito alcuni dati (espressi in tonnellate) sulla produzione di zucchero, riportati nella tabella che segue:

Campagna

Prod. Villasor

Prod. gruppo Sadam

Quota A + B gruppo Sadam

Deficit/surplus

1999/2000

34 310,13

334 851,41

308 119,70

26 731,71

2000/2001

26 608,50

290 403,52

298 910,30

–8 506,78

2001/2002

20 004,60

242 879,84

305 996,50

–63 116,66

2002/2003

11 007,06

283 729,55

290 072,50

–6 342,95

2003/2004

9 143,18

284 895,25

533 961,70

– 249 066,45

2004/2005

9 520,30

341 327,21

540 996,50

– 199 669,29

2005/2006

8 193,55

623 281,50

484 356,20

138 925,30

(44)

Le autorità italiane hanno inoltre dichiarato che lo zuccherificio di Villasor aveva definitivamente cessato le sue attività nel quadro di un processo di riconversione del settore, a seguito della riforma dell’OCM zucchero. In questa prospettiva il 30 aprile 2007 Eridania Sadam ha presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un «progetto di riconversione dello zuccherificio di Villasor».

(45)

Secondo le autorità italiane l’aiuto notificato potrà inserirsi nel processo di ristrutturazione della filiera e dell’impresa che rimane di vitale importanza per la salvaguardia dell’occupazione e degli sbocchi per la filiera agro-energetica sarda.

VI.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(46)

La misura sopra citata prevede un aiuto a favore di uno zuccherificio. Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 28 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (23) e precedentemente dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE si applicano ai prodotti di cui al detto regolamento. Il settore interessato dalla misura di aiuto rientra pertanto nel campo di applicazione delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato.

(47)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(48)

La misura in oggetto corrisponde alla definizione di aiuto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, visto che conferisce un vantaggio economico (sotto forma di contributo finanziario a fondo perduto) a una determinata impresa (la Sadam ISZ di Villasor), che si tratta di un finanziamento proveniente da risorse pubbliche (regionali) e che il suddetto aiuto può incidere sugli scambi. Inoltre, emerge dai dati forniti da Sadam in seguito all'apertura del procedimento che essa è attiva non solo sul mercato italiano, ma anche sul mercato intracomunitario (cfr. considerando 31 supra). Comunque, anche se la produzione di zucchero prodotto nella raffineria di Villasor è quasi esclusivamente destinata al mercato sardo, resta il fatto che l'aiuto in questione può svantaggiare un eventuale concorrente di un altro Stato membro in questo mercato.

(49)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il rafforzamento della posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti grazie ad un aiuto finanziario concesso dallo Stato indica in genere una distorsione di concorrenza rispetto ad imprese concorrenti che non beneficiano di tale aiuto (24). Secondo la giurisprudenza l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (25).

(50)

Una misura incide sugli scambi tra Stati membri quando ostacola le importazioni da altri Stati membri o facilita le esportazioni verso altri Stati membri. Quello che è determinante è il fatto che gli scambi intracomunitari evolvono o minacciano di evolvere in maniera differente a causa della misura in questione.

(51)

Il prodotto che beneficia del regime di aiuti è oggetto di scambi tra Stati membri (26) ed è pertanto esposto alla concorrenza.

(52)

L’esistenza di un’organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, come indicato al considerando 46, testimonia d’altra parte l’entità degli scambi intracomunitari di zucchero nonché la volontà di garantire sul mercato comune condizioni di concorrenza non falsate.

(53)

Il progetto di comunicazione della Commissione Nuovi orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato che hanno effetti limitati sugli scambi intracomunitari, cui hanno fatto riferimento le autorità italiane (cfr. considerando 37), non è stato adottato dalla Commissione e non può influenzare il suddetto ragionamento.

(54)

I criteri relativi all’incidenza sugli scambi e alla distorsione della concorrenza sono dunque pienamente soddisfatti.

(55)

La presente misura costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(56)

Il divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE non è incondizionato. Per potere essere considerata compatibile con il mercato comune, la misura proposta deve poter usufruire di una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(57)

Le disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, invocate dalle autorità italiane, che dichiarano compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da eventi eccezionali, non sono applicabili.

(58)

Poiché il trattato non dà alcuna definizione dei termini «evento eccezionale» e «calamità naturale», occorre verificare se la siccità che ha colpito la Sardegna può essere considerata una calamità naturale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. In effetti, con prassi costante, la Commissione dà un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturali» e di «eventi eccezionali» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

(59)

L'esigenza di siffatta interpretazione restrittiva è stata costantemente confermata dalla Corte di giustizia (27).

(60)

Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro entità, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite molto rilevanti.

(61)

Viste le difficoltà inerenti alle previsioni in materia, la Commissione continuerà a valutare le proposte di concessione di aiuti esaminandole caso per caso, a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e alla prassi stabilita nel settore. Questa analisi è particolarmente necessaria quando l’aiuto è concesso in un settore sensibile, come quello dello zucchero, in cui qualunque misura di intervento potrebbe risultare in contrasto con le misure previste dall’organizzazione comune dei mercati.

(62)

Secondo la prassi costante della Commissione, le avversità atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) (cfr. punto 11.3.1 degli orientamenti 2000-2006).

(63)

Fino ad ora la siccità, pur causando danni rilevanti, non è mai stata considerata una calamità naturale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(64)

In genere, un evento eccezionale deve almeno avere le caratteristiche di un evento che per sua natura e per l’incidenza che ha sugli operatori interessati, si distingue nettamente dalle condizioni abituali e esula dalle normali condizioni di funzionamento del mercato.

(65)

Del resto, i dati presentati dall'Italia non permettono di dimostrare il carattere eccezionale della siccità, bensì il carattere cronico: dall'autunno 1999 (ad eccezione di novembre 2001), si è verificato un lungo periodo di siccità. Il 2001-2002 è caratterizzato da precipitazioni inferiori alla media, ma non eccezionali. Nel periodo 1990-2000, si è verificato un periodo di tre anni in cui la siccità è stata più rilevante (1994-1995, 1998-1999, 1999-2000). Dal 1970 ci sarebbe una tendenza generale a una diminuzione delle precipitazioni (28).

(66)

Un altro elemento che permette di considerare la siccità come un fatto cronico è il fatto che nel 1995 in Sardegna è stata dichiarata una situazione di emergenza idrica (29), e che tale situazione è terminata il 31 dicembre 2004 (30).

(67)

Il fatto che siano stati concessi aiuti in quattro occasioni ai produttori di barbabietola per risarcire le perdite dovute alla siccità nel periodo 1990-2002 indica anche che la siccità non era eccezionale.

(68)

A tale proposito, se si guarda la produzione posteriore al periodo 2001-2002 considerato (cfr. tabella riportata nel considerando 43) si nota che c’è stato un calo rilevante della produzione dello zuccherificio di Villasor, benché in tale periodo non ci sia stata siccità.

(69)

L'aiuto proposto dalle autorità italiane non può pertanto essere autorizzato su tale base giuridica.

(70)

La misura proposta potrebbe essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Più precisamente, alla lettera c) sono considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(71)

Nell’interpretazione della suddetta deroga, relativamente al settore agricolo, la Commissione verifica, in primis, se sia applicabile il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (31). In caso d'inapplicabilità di tale regolamento, la Commissione si basa sugli orientamenti.

(72)

Nel caso di specie, il regolamento (CE) n. 1/2004 non è applicabile in quanto l'aiuto è destinato a un'impresa di trasformazione per perdite dovute ad avversità atmosferiche, fattispecie non contemplata dal regolamento citato. Pertanto, per la valutazione della misura la Commissione si dovrebbe basare sugli orientamenti.

(73)

Gli orientamenti disciplinano al punto 11.2 gli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Tale punto non sarà affrontato in seguito poiché rientra nell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, già in precedenza esaminato.

(74)

Gli orientamenti disciplinano al punto 11.3 gli aiuti di Stato destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, quali gelo, pioggia, ghiaccio o siccità, eventi che non possono come tali essere considerati calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(75)

Laddove tali eventi arrechino danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli superiori al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone, la Commissione li assimila a calamità naturali e autorizza l'erogazione di aiuti agli agricoltori, destinati a compensare le suddette perdite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(76)

In generale, la siccità può essere effettivamente assimilata a una calamità naturale, come è stato fatto nella decisione N 331/02 (32), tenendo conto dell'entità del danno subito dagli agricoltori o dalle organizzazioni di produttori. Tuttavia, la Commissione, come si è detto nella lettera di apertura del procedimento, ha fino ad oggi considerato che le disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti non erano applicabili agli impianti agroindustriali di trasformazione che, a suo giudizio, hanno una certa flessibilità per gestire i loro approvvigionamenti. Ciò può ovviamente comportare costi aggiuntivi per le materie prime e/o una minore redditività, ma non sembra giustificare l'applicazione diretta delle norme applicabili alla produzione agricola. Questa impostazione, ripresa al punto 11.3.8 degli orientamenti, è stata per altro confermata in una recente sentenza del tribunale di primo grado (33).

(77)

Il punto 11.3 degli orientamenti agricoli esclude la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati ad indennizzare gli impianti agroindustriali di trasformazione dalle perdite causate da avversità atmosferiche.

(78)

Le autorità italiane avevano basato una parte dell’argomentazione sul fatto che lo zuccherificio in questione non aveva la flessibilità necessaria per gestire i suoi approvvigionamenti e che quindi, visto lo stretto legame esistente tra la produzione di barbabietole e lo zuccherificio, l’aiuto doveva essere esteso allo zuccherificio. In tale contesto le autorità italiane avevano citato come precedenti varie decisioni della Commissione: la prima serie delle decisioni citate non può essere considerata comparabile perché le decisioni in questione si riferiscono ad eventi qualificati in quanto tali come calamità naturali (l'aiuto N 729/02 (34) riguarda compensazioni per i danni causati dalle inondazioni nel sud-est della Francia) o come eventi eccezionali (l'aiuto N 83/2000 (35) riguarda la contaminazione da diossina in Belgio, l'aiuto N 185/2000 (36) riguarda compensazioni per i danni causati dalla proliferazione delle alghe nell'Adriatico in Italia e l'aiuto N 657/02 (37) riguarda il settore forestale belga, danneggiato da una proliferazione eccezionale di scolitidi e agenti fungini). Come indicato in precedenza, la siccità non può essere assimilata a una calamità naturale o a un evento eccezionale, e pertanto le decisioni sopra citate non possono essere considerate come precedenti analoghi al caso in oggetto.

(79)

Le autorità italiane avevano citato anche le decisioni N 745/00 — C 4/01 (38) e N 331/02 (39). In questi due casi la Commissione ha concluso che la siccità poteva essere assimilata a una calamità naturale a causa dell'entità del danno provocato. In entrambi i casi l’aiuto è concesso a produttori primari e «consorzi di bonifica». Riguardo a questi «consorzi di bonifica» la Commissione ha concluso che gli orientamenti non erano applicabili in quanto l’acqua non rientra fra i prodotti elencati nell’allegato I del trattato.

(80)

Ma questi «consorzi di bonifica» non possono essere assimilati a normali imprese, come invece lo zuccherificio in esame. I consorzi di bonifica sono imprese pubbliche autonome che gestiscono le zone prosciugate. In cambio ricevono pagamenti dagli agricoltori per l’acqua di irrigazione fornita. Questa differenza tra i «consorzi di bonifica» e le imprese di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli è stata per altro confermata dal fatto che, nel caso N 745/00 — C 4/01 sopra citato, la Commissione ha deciso di aprire il procedimento per la parte dell’aiuto che riguardava le imprese e le cooperative attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, dichiarando che gli orientamenti non si applicavano alle imprese di trasformazione. Poiché la notifica è stata successivamente ritirata, non è stata adottata alcuna decisione definitiva sul caso in questione.

(81)

Per quanto riguarda la difficoltà per lo zuccherificio di approvvigionarsi altrove, le autorità italiane hanno presentato argomentazioni per dimostrare le difficoltà di ogni zuccherificio di approvvigionarsi in un bacino di produzione diverso dal proprio a causa di un sistema contrattuale che vincola i produttori di barbabietole e gli zuccherifici, della situazione insulare della raffineria in oggetto, e della breve durata di conservazione delle barbabietole. Tale impossibilità di approvvigionarsi altrove deriva tuttavia dal regolamento (CE) n. 1260/2001 che istituisce un sistema contrattuale tra i produttori di barbabietole e gli zuccherifici. Le stesse autorità italiane hanno fatto presente che, in condizioni normali, non è possibile approvvigionarsi in altri bacini di produzione di barbabietole, destinati ad altri imprese, senza far diminuire la produzione finale di zucchero di queste altre imprese e quindi impedire loro di raggiungere la loro quota. Pertanto, esse hanno sostenuto che, in generale, la possibilità per uno zuccherificio di approvvigionarsi in bacini di produzioni diversi dai bacini di produzione abituali non era frequente.

(82)

Pertanto, l'argomento della mancanza di flessibilità delle imprese invocato dall'Italia si riferisce a qualsiasi zuccherificio, facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1260/2001 sopra citato, qualunque sia la localizzazione dell'impresa. Siffatto argomento si applicherebbe così a tutte le imprese di trasformazione il cui nesso con i produttori riguarda l'organizzazione del mercato sul quale sono attive. L'accoglimento di tale argomentazione sarebbe in contrasto con una interpretazione restrittiva degli orientamenti agricoli alla quale tuttavia occorre attenersi, visto che si tratta di una eccezione alla norma generale d'incompatibilità degli aiuti.

(83)

L'aiuto proposto dalle autorità italiane non può pertanto essere autorizzato su tale base giuridica.

(84)

Le autorità italiane avevano inoltre indicato il punto 3.4 degli orientamenti agricoli sopra citati come base giuridica per l'aiuto. Tuttavia, la Commissione, conformemente al punto summenzionato, può sempre valutare caso per caso le misure di aiuto non contemplate dagli orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 87 a 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità. Come indicato nei paragrafi precedenti, le misure di aiuto di cui trattasi (aiuti alle imprese di trasformazione che mirano alla compensazione dei danni subiti per cattive condizioni climatiche) sono specificamente contemplate dal punto 11.3 degli orientamenti che li esclude dal beneficio dell'aiuto, in modo tale che il punto 3.4 non si applica.

(85)

A fini di esaustività, la Commissione esamina se non siano applicabili al caso di specie gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La prima condizione per poter beneficiare di un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione è che l’impresa in questione sia considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (40). Dalle informazioni di cui dispone la Commissione non risulta che l’impresa, al momento in cui è stato notificato l’aiuto, fosse in difficoltà ai sensi degli orientamenti sopra citati. L’unico indice di difficoltà noto è il fatto che sia stata necessaria una ricapitalizzazione a causa di un forte passivo nel 2003. Gli azionisti privati sono intervenuti per ricapitalizzare l’impresa nel dicembre 2003, rendendo quindi superfluo qualunque aiuto pubblico alla ristrutturazione. Inoltre l’impresa ha già beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione, approvato dalla Commissione nel 1999 (41). Poiché sono trascorsi meno di dieci anni dal termine del periodo di ristrutturazione, non può essere concesso un nuovo aiuto alla ristrutturazione, in base al principio dell’aiuto unico enunciato al punto 3.2.3 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione desidera comunque sottolineare che lo Stato membro interessato, per adempiere al suo obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione, è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga di cui chiede di poter beneficiare (42). Nel caso di specie, le autorità italiane non hanno mai invocato l’applicazione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, né fornito documenti che consentissero alla Commissione di esaminare i dati alla luce di detti orientamenti, nonostante le indicazioni fornite dalla Commissione al considerando 44 della decisione di apertura del procedimento.

(86)

Le informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell'apertura del procedimento sembravano indicare che la società Sadam ISZ e le società, in particolare SAM e FINBIETICOLA Spa, cui essa apparteneva direttamente o indirettamente, sarebbero state in grado di sopportare la diminuzione di redditività dello stabilimento.

(87)

Poiché nel corso del procedimento la società Sadam ISZ è passata interamente sotto il controllo di Eridania Sadam, la Commissione rileva che la società capogruppo è stata in grado di onorare i suoi obblighi nei confronti della società controllata, consentendone il proseguimento dell'attività, tenuto conto altresì dei notevoli investimenti attuati nell'ambito del piano di ristrutturazione avviato nel 1999-2000 e della ricapitalizzazione avvenuta nel 2003-2004. Pertanto, come indicato al considerando 75, l’impresa non sembra essere in difficoltà, il che esclude la possibilità di applicare gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(88)

Infine, in subordine, la decisione di apertura del procedimento indicava che anche se l'applicazione nei confronti di Sadam ISZ del principio della compensazione di cui al punto 11.3. degli orientamenti fosse stata ritenuta accettabile (quod non, in quella fase del procedimento), il periodo di riferimento utilizzato dalle autorità italiane per il calcolo dell'aiuto sarebbe stato errato. Poiché l’applicazione del punto 11.3 degli orientamenti non si considera applicabile per i motivi suesposti, non occorre valutare quest'ultima questione sollevata in occasione della decisione di apertura del procedimento.

VII   CONCLUSIONE

(89)

Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che l'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ, per un importo di 3 500 000 EUR, non è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ, per un importo di 3 500 000 EUR, non è compatibile con il mercato comune.

L'esecuzione del suddetto aiuto non è pertanto autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 51 dell’1.3.2005, pag. 9.

(2)  La Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti ai produttori agricoli sardi ai sensi del punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2), per i danni da essi subiti in seguito a questa siccità, aiuti N 745/2000 e N 331/02.

(3)  Con lettera del 27 novembre 2003 le autorità competenti hanno trasmesso alla Commissione il bilancio e il loro calcolo del danno.

(4)  Dagli ammortamenti degli anni 2000-2002 le autorità competenti hanno sottratto il 27,2 %, pari al tasso di aiuto che Sadam Spa ha ricevuto come aiuto di Stato per gli investimenti realizzati per la ristrutturazione dello stabilimento di trasformazione di Villasor. Aiuto di Stato N 157/99, decisione (2000) D/103781 del 19 maggio 2000 (GU C 175 del 24.6.2000, pag. 20).

(5)  Per il periodo di riferimento complessivo il totale dei costi fissi è di 15 762 413,37 EUR e il totale della produzione di zucchero è di 94 609 tonnellate (15 762 413,37: 94 609 = 166,61 EUR/t).

(6)  Nel 2001 i costi fissi ammontavano a 5 760 061,14 EUR e la produzione di zucchero a 20 004 tonnellate (5 760 061,14: 20 004 = 287,95 EUR/t).

(7)  Nel 2002 i costi fissi ammontavano a 6 265 000,70 EUR e la produzione di zucchero a 11 007 tonnellate (6 265 000,70: 11 007 = 569,18 EUR/t).

(8)  Nel 2001 (287,95 – 166,61) = 121,34 EUR/t nel 2002 (569,18 – 166,61) = 402,58 EUR/t.

(9)  Nel 2001 (121,34 × 20 004) = 2 427 278 EUR, nel 2002 (402,58 EUR × 11 007 t) = 4 434 170 EUR.

(10)  Il SAR è il servizio pubblico di agrometeorologia della Sardegna.

(11)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 1.

(12)  In proposito citano la decisione della Commissione del 5 dicembre 2000 relativa al fascicolo di aiuto di Stato N 185/2000 (GU C 19 del 20.1.2001, pag. 6). In questo caso la Commissione aveva considerato conformi all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato gli indennizzi delle imprese di depurazione dei molluschi a seguito dell’inquinamento da mucillagini nel 1997.

(13)  Al momento della notifica il mercato era disciplinato dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(14)  Cfr. nota 11.

(15)  SAM srl è una società controllata da Sadam Spa. Il gruppo Sadam detiene il 35 % della produzione nazionale di zucchero.

(16)  FINBIETICOLA Spa ha, fra le sue missioni, la partecipazione alle industrie saccarifere italiane, di cui possiede partecipazioni nel capitale.

(17)  Lettera del 31 marzo 2005.

(18)  Lettera del 10 dicembre 2004.

(19)  Fax del 7 marzo 2005.

(20)  Cfr. punto 38 della lettera d'apertura.

(21)  Cfr. nota a piè di pagina n. 4.

(22)  Cfr. aiuto di Stato N 661/01, decisione C(2003) 130 del 13 febbraio 2003 (GU C 68 del 21.3.2003, pag. 17).

(23)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(24)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12.

(25)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Racc. 1990, pag. I-959, punto 43, e sentenza del 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92 e C-280/92, Racc. 1994, pag. I-4103, punti 40-42.

(26)  Nel settore dello zucchero gli scambi intracomunitari sono rilevanti. L’Italia, nel 2002 ha importato zucchero dagli altri Stati membri (UE 15) per 366 539 tonnellate, mentre le esportazioni hanno registrato 37 564 tonnellate.

(27)  CGCE dell'11 novembre 2004, Spagna/Commissione, causa C-73/03, punto 37; CGCE del 23 febbraio 2006, cause C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e.a., punto 79.

(28)  Fonte dei dati: S.A.R., Le precipitazioni della Sardegna da settembre 2001 ad agosto 2002.

(29)  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 1995Dichiarazione dello stato di emergenza, in base alla legge 225/92.

(30)  http://www.regione.sardegna.it/j/v/138?s=1&v=9&va=3&c=1219

(31)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(32)  Lettera della Commissione C(2002) 3211 def. del 2 settembre 2002,

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2002/n331-02.pdf

(33)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2005, causa T-200/04, punto 46: «Risulta dal testo e dal sistema delle suddette disposizioni che il punto 11 degli orientamenti opera una distinzione di principio tra gli agricoltori e le attività agricole, da un lato, e le imprese di trasformazione e le attività di trasformazione, dall’altro. Soltanto gli aiuti destinati a compensare i danni subiti da agricoltori nell’esercizio di un’attività di produzione agricola possono essere autorizzati in forza di tale punto.»

(34)  Lettera della Commissione C(2003) 910 def. del 2 aprile 2003,

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2002/n729-02.pdf

(35)  Lettera della Commissione SG(2000) D/103852 del 25 maggio 2000,

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2000/n083-00.pdf

(36)  Lettera della Commissione SG(2000) D/108955 del 5 dicembre 2000,

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/peche-2000/n185-00.pdf

(37)  Lettera della Commissione del 6 dicembre 2002,

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2002/n657-02_fr.pdf

(38)  Decisione della Commissione del 2 febbraio 2001 (GU C 263 del 19.9.2001, pag. 16).

(39)  Lettera della Commissione C(2002) 3211 del 2 settembre 2002,

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2002/n331-02.pdf

(40)  GU, C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(41)  Lettera della Commissione SG(2000) D/103781 del 19 maggio 2000,

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-1999/n157-99.pdf

(42)  Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, Causa T-171/02, Racc. 2005 pag. II-2123, punto 129.


16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2009

che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori

(2009/705/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito della protezione dei consumatori di cui all'articolo 153 del trattato, è opportuno che la Commissione consulti i consumatori sui problemi riguardanti la tutela dei loro interessi a livello comunitario.

(2)

Sin dal 1973 la Commissione è assistita da un Gruppo consultivo creato a questo scopo da decisioni consecutive, l'ultima delle quali è la decisione 2003/709/CE della Commissione, del 9 ottobre 2003, che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori (1).

(3)

Le attività del Gruppo su un lungo periodo mettono in evidenza la necessità di migliorarne l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza; di conseguenza occorre chiarire le disposizioni relative alla creazione di sottogruppi e all'adozione dei pareri del Gruppo comprendendo le migliori pratiche sviluppate nel corso degli ultimi anni.

(4)

A tale proposito è opportuno rivedere la procedura di nomina dei membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori e prevedere per i membri del gruppo ulteriori obblighi per la presentazione di relazioni al fine di aumentare la partecipazione delle organizzazioni nazionali dei consumatori alle attività del Gruppo stesso.

(5)

È importante assicurare che il Gruppo e i suoi membri partecipino attivamente ed efficacemente affinché il punto di vista dei consumatori sia parte integrante delle ampie deliberazioni tra le parti in causa che attualmente costituiscono la norma per la consultazione in Europa.

(6)

Per motivi di protezione dei dati è opportuno che l'elaborazione dei dati personali dei membri del Gruppo sia sottoposta alla normativa comunitaria in materia di tutela delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari,

DECIDE:

Articolo 1

Il Gruppo consultivo europeo dei consumatori

Viene istituito un Gruppo consultivo europeo dei consumatori, di seguito «il Gruppo».

Articolo 2

Compiti

1.   Il Gruppo può essere consultato dalla Commissione su tutte le questioni riguardanti gli interessi dei consumatori a livello comunitario.

2.   Il Gruppo:

a)

costituisce la sede di ampie discussioni sulle questioni riguardati gli interessi dei consumatori;

b)

elabora il contributo del punto di vista dei consumatori in altri fori e partecipa, quando richiesto, ai gruppi che la Commissione consulta sulle questioni riguardanti la politica europea dei consumatori;

c)

fornisce pareri alla Commissione quando delinea politiche e attività che hanno un effetto sui consumatori;

d)

può emettere un parere sulle questioni comunitarie relative ai consumatori;

e)

informa la Commissione sugli sviluppi della politica relativa ai consumatori negli Stati membri;

f)

costituisce una fonte di informazioni e una cassa di risonanza dell'azione comunitaria per le organizzazioni nazionali.

Articolo 3

Costituzione

1.   Il Gruppo sarà composto da:

a)

un membro rappresentante le organizzazioni nazionali dei consumatori di ciascuno Stato membro;

b)

un membro proveniente da ciascuna organizzazione europea dei consumatori.

2.   Le organizzazioni nazionali dei consumatori di cui al paragrafo 1, lettera a), devono essere rappresentative, in accordo con le regolamentazioni nazionali, dei consumatori e attive a livello nazionale.

3.   Le organizzazioni europee dei consumatori di cui al paragrafo 1, lettera b), devono soddisfare una delle due seguenti serie di criteri; esse devono:

a)

essere non governative, a scopo non lucrativo, esenti da conflitti di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interesse, e

i)

avere come obiettivi e attività primari la promozione della tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nella Comunità;

ii)

aver ricevuto il mandato di rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario dalle organizzazioni nazionali di consumatori in almeno la metà degli Stati membri che siano rappresentative, in accordo con le regolamentazioni nazionali, dei consumatori e che siano attive a livello regionale o nazionale; e

iii)

aver fornito alla Commissione una documentazione soddisfacente della loro appartenenza, regolamentazioni interne e fondi di finanziamento;

oppure

b)

essere non governative, a scopo non lucrativo, esenti da conflitti di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interesse, e

i)

avere come obiettivo e attività di rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello comunitario; nonché

ii)

aver ricevuto mandato in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi di consumatori a livello comunitario tramite:

enti rappresentativi, in accordo con le regolamentazioni nazionali, di organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, oppure

in assenza di tali enti, di organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri che siano rappresentative, in accordo con le regolamentazioni e le prassi nazionali, dei consumatori e che siano attive a livello nazionale.

4.   Nell'allegato si trova un elenco indicativo delle organizzazioni che soddisfano attualmente i criteri di cui al paragrafo 3.

Articolo 4

Designazione

1.   I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori sono nominati in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2.   Ogni Stato membro propone un elenco di tre candidati tramite gli enti nazionali rappresentanti le organizzazioni dei consumatori istituite dagli Stati membri, laddove esse esistono, o tramite le autorità nazionali competenti. I candidati fanno parte delle organizzazioni dei consumatori nazionali più rappresentative in base alle norme o alle pratiche nazionali.

3.   La Commissione nomina un membro titolare e un supplente per Stato membro in conformità dei seguenti criteri:

a)

i candidati devono avere un'ampia esperienza e competenza nel settore della politica europea dei consumatori;

b)

i candidati che non sono stati in precedenza membri di tale gruppo saranno considerati prioritari;

c)

equilibrio tra uomini e donne.

4.   I membri del gruppo che rappresentano le organizzazioni europee dei consumatori e un supplente per ogni membro sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni europee dei consumatori.

5.   I supplenti sostituiscono automaticamente i titolari quando questi sono assenti.

6.   La Commissione pubblicherà l'elenco dei membri titolari e dei supplenti nel sito Internet della Direzione generale Salute e Consumatori e nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I nominativi dei membri titolari e dei supplenti sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 5

Durata del mandato

1.   Il mandato dei membri titolari e dei supplenti è triennale e rinnovabile in accordo con la procedura fissata dall'articolo 4.

2.   Alle fine del periodo di tre anni, i membri e i supplenti rimangono in carica fino a che non si sia trovato un sostituto o fino a quando il loro mandato non sia rinnovato.

3.   Il mandato dei membri scade prima della fine del periodo triennale

a)

in caso di dimissioni, pensionamento o morte;

b)

nel caso in cui l'ente nazionale o le autorità che li hanno presentati come candidati richiedano la loro sostituzione;

c)

nel caso in cui la Commissione richieda la sostituzione di membri o supplenti che non sono più in grado di contribuire in modo efficace o che non soddisfano gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 6.

4.   I membri titolari e i supplenti sono sostituiti per il resto del periodo di tre anni ai sensi della procedura fissata dall'articolo 4. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, nel caso in cui un solo membro titolare o un supplente che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori debba essere sostituito, gli enti nazionali o le autorità propongono due nuovi candidati e tra questi la Commissione ne nomina uno in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

Associati ed esperti

1.   Su proposta della Commissione, il Gruppo può invitare rappresentanti di altre organizzazioni aventi come loro principali obiettivi la promozione degli interessi dei consumatori e attive in questo campo a livello europeo, ad associarsi ai lavori.

2.   Il Gruppo può invitare qualsiasi persona che abbia un'esperienza particolare su un determinato punto dell'ordine del giorno a partecipare ai lavori in qualità di esperto.

Articolo 7

Funzionamento

1.   La Commissione

a)

determina la forma e il calendario in base al quale il Gruppo si riunisce;

b)

presiede le riunioni del Gruppo;

c)

fornisce servizi di segretariato e organizza le attività del Gruppo.

2.   Possono essere istituiti sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal Gruppo stesso. Tali gruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3.   Il Gruppo può emettere pareri su richiesta della Commissione o su proposta di un membro con l'accordo della Commissione. Quando richiede un parere la Commissione può fissare un termine entro cui questo va emesso. Per ogni parere il Gruppo può nominare uno o più relatori tra i suoi membri. Il relatore avrà la responsabilità generale della presentazione del parere.

4.   IL Gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di proposte presentate dalla Commissione.

5.   La Commissione pubblica sul sito Internet della Direzione generale Salute e Consumatori, nella lingua originale del documento interessato, ogni riassunto, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del Gruppo.

6.   I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori informano e consultano le associazioni che essi rappresentano nel Gruppo. Ciascun membro istituisce meccanismi di notifica efficaci per informare sistematicamente tutte le organizzazioni nazionali di consumatori sul lavoro del Gruppo, e presenta i reciproci punti di vista.

7.   Ogni membro del Gruppo presenta alla Commissione entro il 1o marzo una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente in conformità degli obblighi previsti al paragrafo 6. Il contenuto di tale relazione sarà definito ulteriormente nel regolamento interno.

Articolo 8

Riservatezza

Senza pregiudizio dell'articolo 287 del trattato, i membri e i supplenti del Gruppo non divulgheranno le informazioni ottenute durante il loro lavoro in seno al Gruppo o ai gruppi di lavoro dello stesso quando la Commissione li informa che il parere richiesto o la questione sollevata è di natura riservata.

Articolo 9

Spese di riunione

1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del Gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

2.   I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al Gruppo dal competente servizio della Commissione.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2003/709/CE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2009.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 258 del 10.10.2003, pag. 35.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Organizzazioni che soddisfano attualmente i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3:

BEUC — Ufficio europeo delle unioni di consumatori,

ANEC — Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori nella standardizzazione.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/25


AZIONE COMUNE 2009/706/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2009

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 ottobre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/724/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM).

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/129/PESC (2) relativa alla proroga del mandato dell’RSUE fino al 30 settembre 2009.

(3)

In base al riesame dell’azione comune 2009/129/PESC, il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di sei mesi fino al 31 marzo 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2009/129/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) è prorogato fino al 31 marzo 2010.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 31 marzo 2010 è pari a 568 000 EUR.»;

3)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell’UE sono riesaminate regolarmente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine di gennaio 2010. Tale relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 272 del 18.10.2005, pag. 26.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 40.