ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.239.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2009/699/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
10.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 820/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
37,2 |
XS |
31,8 |
|
ZZ |
34,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
95,8 |
ZZ |
95,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
97,8 |
ZZ |
97,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
91,6 |
TR |
109,0 |
|
UY |
71,6 |
|
ZA |
70,0 |
|
ZZ |
85,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
145,1 |
IL |
143,8 |
|
TR |
98,4 |
|
ZZ |
129,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
124,5 |
BR |
67,0 |
|
CL |
81,7 |
|
NZ |
87,3 |
|
US |
85,9 |
|
ZA |
76,5 |
|
ZZ |
87,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
112,9 |
CN |
61,6 |
|
TR |
111,4 |
|
ZA |
76,6 |
|
ZZ |
90,6 |
|
0809 30 |
TR |
115,7 |
US |
212,2 |
|
ZZ |
164,0 |
|
0809 40 05 |
IL |
126,5 |
TR |
78,6 |
|
ZZ |
102,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
10.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 821/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2009
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 819/2009 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.
(4) GU L 237 del 9.9.2009, pag. 5.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 settembre 2009
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
34,83 |
0,84 |
1701 11 90 (1) |
34,83 |
4,46 |
1701 12 10 (1) |
34,83 |
0,70 |
1701 12 90 (1) |
34,83 |
4,16 |
1701 91 00 (2) |
36,38 |
7,04 |
1701 99 10 (2) |
36,38 |
3,42 |
1701 99 90 (2) |
36,38 |
3,42 |
1702 90 95 (3) |
0,36 |
0,31 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
10.9.2009 |
IT |
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L 239/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 822/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2009
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, atrazina, clormequat, ciprodinil, ditiocarbammati, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triioduro di potassio, spirotetrammato, tetraconazolo e tiram in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per azossistrobina, atrazina, clormequat, ciprodinil, ditiocarbammati, indoxacarb, fluroxipir, tetraconazolo e tiram sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per fludioxonil, mandipropamid e spirotetrammato sono stati fissati LMR nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il triioduro di potassio non sono stati fissati LMR specifici e la sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ciprodinil su erbe fresche, bietole da foglia e da costa, bietole rosse e spinaci, una domanda di modifica dei LMR fissati negli allegati II ed III è stata presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda il mancozeb (ditiocarbammati), una domanda simile è stata presentata per il suo uso sull'aglio. Per quanto riguarda l'indoxacarb, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su lamponi, more e cavoletti di Bruxelles. Per quanto riguarda il fludioxonil, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su carote, bietole rosse, pastinaca, rafano, cipolle, salsefrica, prezzemolo a grossa radice, spinaci e bietole da foglia. Per quanto riguarda il fluroxipir, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sui porri. Per quanto riguarda il mandipropamid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su senape nera, foglie e germogli di Brassica, spinaci, portulaca e bietole da foglia e da costa. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su agrumi, pomacee, albicocche, pesche e uve. Per quanto riguarda il tetraconazolo, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle albicocche. |
(4) |
A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, domande di tolleranze all'importazione sono state presentate per l'uso dell'azossistrobina su passiflore, del ciprodinil e del fludioxonil su radici per infusioni di erbe e spezie, del fluroxipir su tè e chicchi di caffè, del triioduro di potassio su banane, meloni e uve e del tiram su banane. |
(5) |
Per quanto riguarda il clormequat, uno Stato membro ha presentato una domanda di proroga del LMR provvisorio fissato per le pere nell'allegato II, motivata dalla presenza di clormequat nell'ambiente. |
(6) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(7) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti. Ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici (3). |
(8) |
L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera accettabile o della dose acuta di riferimento. |
(9) |
Per quanto riguarda il triioduro di potassio, l'Autorità ha concluso che l'inclusione di questa sostanza nell'allegato IV è accettabile tenuto conto della sicurezza dei consumatori. |
(10) |
Per quanto riguarda l'atrazina, è stato fissato per i cereali un LMR provvisorio fino al 1o giugno 2009, in attesa che il richiedente fornisca dati confermanti il livello esatto di residui. |
(11) |
Il richiedente ha comunicato di recente questi dati. Poiché non sono stati accertati rischi per i consumatori, è opportuno prorogare di un anno la validità del LMR provvisorio, in modo da permettere all'Autorità di valutare tali dati. |
(12) |
Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche dei LMR richieste sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(14) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) Relazioni scientifiche EFSA: http://www.efsa.europa.eu:
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the setting of an import tolerance for azoxystrobin in passion fruits. EFSA Scientific report (2008) 209, 1-25. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for fluroxypyr in leeks. EFSA Scientific Report (2008) 211, 1-17. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for thiram in bananas. EFSA Scientific Report (2008) 210, 1-29. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for indoxacarb in Brussels sprouts. EFSA Scientific Report (2009) 225, 1-27. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for lambda-cyhalothrin in currant (black, red and white). EFSA Scientific Report (2009) 226, 1-26. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for mandipropamid in several leafy vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 229, 1-25. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRL for tetraconazole in apricots. EFSA Scientific Report (2009) 230, 1-25. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for chlormequat in pears. EFSA Scientific Report (2009) 232, 1-34. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for dithiocarbamates, expressed as CS2, in garlic. EFSA Scientific Report (2009) 237, 1-40. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for fludioxonil in various root vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 238, 1-27. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in various crops. EFSA Scientific Report (2009) 240, 1-26. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the inclusion of potassium tri-iodide in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Scientific Report (2009) 241, 1-20. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in various fruit crops. EFSA Scientific Report (2009) 242, 1-29. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in spinach and beet leaves (chard). EFSA Scientific Report (2009) 244, 1-23. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for cyprodinil in spinach. EFSA Scientific Report (2009) 245, 1-26. |
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Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in raspberries and blackberries. EFSA Scientific Report (2009) 246, 1-23. |
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
L'allegato II è così modificato:
|
2) |
Nell'allegato III,
|
3) |
Nell'allegato IV, dopo la riga «ioduro di potassio» è inserita la riga seguente: «triioduro di potassio». |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica il LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile. |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: LMR validi fino al 31 luglio 2010. Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram). |
Indoxacarb Il livello massimo di residui per la crema di latte è di 0,3 mg/kg.»
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) ndica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile. |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:» |
10.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 823/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per una durata limitata per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o a completare gli sforzi per la sua eradicazione. |
(2) |
L'intero territorio della Grecia è stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti dei seguenti organismi: Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, primo trattino, della direttiva 2000/29/CE. |
(3) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo comma, della direttiva 2000/29/CE, la Grecia deve effettuare regolarmente e sistematicamente indagini ufficiali per accertare la presenza di detti organismi nocivi e comunicarne, immediatamente e per iscritto, alla Commissione ogni scoperta. Lo scopo di tali obblighi è di permettere alla Commissione di revocare la qualifica di zona protetta se non sono più soddisfatte le condizioni previste per il riconoscimento. |
(4) |
Per cinque anni la Grecia non ha comunicato alla Commissione i risultati di tali indagini sulla presenza degli organismi nocivi di cui trattasi. La visita di controllo degli esperti della Commissione, dal 26 gennaio al 6 febbraio 2009, ha confermato che la Grecia non aveva effettuato sino ad allora, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali per accertare la presenza di tali organismi nocivi. Tuttavia, nel marzo 2009, la Grecia ha fornito alla Commissione informazioni comprovanti l'adozione delle necessarie misure legali, finanziarie e organizzative per effettuare regolarmente e sistematicamente le indagini ufficiali per accertare la presenza di tali organismi nocivi a partire dal periodo di riferimento 2009 in poi. |
(5) |
Di conseguenza, finché la Grecia non avrà effettuato l'indagine prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo comma, della direttiva 2000/29/CE e notificato alla Commissione i suoi risultati, conformemente al quinto comma del medesimo articolo 2, paragrafo 1, non è possibile stabilire se manchino tuttora in Grecia prove dell'esistenza di organismi nocivi. Per dare alla Grecia il tempo necessario per effettuare l'indagine e per comunicarne i risultati alla Commissione, occorre prorogare fino al 31 marzo 2010 il riconoscimento di tale paese quale zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. |
(6) |
In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grecia ha presentato informazioni che dimostrano che la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è ormai ivi radicata. A Creta e Lesbo va pertanto revocata la qualifica di zone protette nei confronti di tale organismo nocivo. |
(7) |
Alcune regioni e parti di regioni dell'Austria sono state temporaneamente riconosciute zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2009. L'Austria ha fornito informazioni che dimostrano che l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai radicata sul suo territorio. Di conseguenza, questo periodo non va prorogato. |
(8) |
La Repubblica ceca e alcune regioni della Francia e dell'Italia sono state riconosciute temporaneamente zone protette nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO (fitoplasma della flavescenza dorata della vite) fino al 31 marzo 2009. Stando alle informazioni ricevute da tali Stati membri, è opportuno estendere in via eccezionale il riconoscimento di queste zone per altri due anni affinché gli Stati membri abbiano il tempo necessario per presentare informazioni che confermino l'assenza di tale organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:
1) |
alla lettera a), punti 4, 5, 7, 8, 9 e 10, dopo «Grecia», è aggiunto: «(fino al 31 marzo 2010)»; |
2) |
alla lettera b), punto 2, è soppresso il terzo trattino; |
3) |
alla lettera c), punto 01, sono soppressi i termini «Grecia (Creta e Lesbo)»; |
4) |
alla lettera d), il punto 4 è sostituito dal testo seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.
10.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/48 |
REGOLAMENTO (CE) N. 824/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 27 novembre 2008, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 e all'International Financial Reporting Standard 7 (Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie), in appresso «modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7». Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7 precisano la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche a tali principi emesse dallo IASB il 13 ottobre 2008. |
(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Poiché il presente regolamento non dev'essere applicato retroattivamente, i bilanci già elaborati e presentati a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008 (4) della Commissione non devono essere modificati. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, il principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Alle imprese che abbiano già presentato i bilanci a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008 non è fatto obbligo di ripresentarli.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
(4) GU L 275 del 16.10.2008, pag. 37.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 39 e IFRS 7 |
Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative) |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo. Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative)
Modifiche allo IAS 39
È cancellato il paragrafo 103G e sono aggiunti i paragrafi 103H e 103I.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
103H |
Riclassificazione delle attività finanziarie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato i paragrafi 50 e AG8 e ha aggiunto i paragrafi 50B-50F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1o luglio 2008. L'entità non può riclassificare un'attività finanziaria conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E prima del 1o luglio 2008. Qualsiasi riclassificazione di un'attività finanziaria effettuata il 1o novembre 2008 o in data successiva acquisisce efficacia solo a partire dalla data in cui viene realizzata la riclassificazione. Qualsiasi riclassificazione di un’attività finanziaria in conformità del paragrafo 50B, 50D o 50E non può essere applicata retroattivamente prima del 1o luglio 2008. |
103I |
Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo 103H. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1o luglio 2008. |
Modifiche all’IFRS 7
È modificato il paragrafo 44E ed è aggiunto il paragrafo 44F.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44E |
Riclassificazione delle attività finanziarie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato il paragrafo 12 e ha aggiunto il paragrafo 12A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1o luglio 2008. |
44F |
Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo 44E. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1o luglio 2008. |
DIRETTIVE
10.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/51 |
DIRETTIVA 2009/118/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2009
che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
sentiti gli Stati membri interessati,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/29/CE prevede che alcune zone siano riconosciute come zone protette. |
(2) |
Talune regioni o parti di regioni in Austria state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dal regolamento (CE) n. 690/2008 (2). L’Austria ha prodotto informazioni da cui risulta che la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai presente sul proprio territorio. Ne consegue che tali regioni o parti di regioni non devono più essere riconosciute come zone protette. |
(3) |
In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l’organismo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grecia ha prodotto informazioni da cui risulta che la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è ormai presente in tali regioni. Ne consegue che Creta e Lesbo non devono più essere riconosciute come zone protette nei confronti di detto organismo. |
(4) |
Conseguentemente alle modifiche di cui sopra, alcuni riferimenti incrociati e un riferimento a una zona protetta di cui all’allegato IV della direttiva 2000/29/CE sono divenuti obsoleti e devono essere soppressi. |
(5) |
Alcuni codici della nomenclatura combinata relativi al legno e ai lavori di legno sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (3). Pertanto è necessario adattare la direttiva 2000/29/CE a tali sviluppi tecnici. |
(6) |
Occorre modificare di conseguenza gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE. |
(7) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.
(3) GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:
1) |
la parte B dell’allegato II è così modificata:
|
2) |
la parte B dell’allegato III è così modificata:
|
3) |
l’allegato IV è così modificato:
|
4) |
l’allegato V è così modificato:
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
10.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2009
recante deroga alle norme di origine stabilite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero importato dalle Antille olandesi
[notificata con il numero C(2009) 6739]
(2009/699/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato III della decisione 2001/822/CE riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e di metodi di cooperazione amministrativa. L’articolo 37 stabilisce che si possono adottare deroghe a tali norme di origine laddove ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o in un territorio. Lo stesso articolo stabilisce le regole applicabili alle richieste di proroga. |
(2) |
Nel 2002 i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga alle norme di origine per quanto riguarda un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero non ACP, importato dalla Colombia nelle Antille olandesi, per la trasformazione e la successiva esportazione nella Comunità europea per un periodo di cinque anni. Il 10 gennaio 2003 è stata adottata la decisione 2003/34/CE della Commissione (2) con la quale si respinge la richiesta di deroga. Tale decisione è stata annullata dal tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza del 22 settembre 2005 (3). Successivamente, con lettera del 18 gennaio 2006, la Commissione ha confermato che la richiesta doveva essere considerata accolta nella sua formulazione iniziale, pertanto la deroga era valida fino al 31 dicembre 2007. In tale lettera, la Commissione chiedeva di essere informata dalle autorità competenti circa le quantità importate ed esportate a norma di tale deroga. |
(3) |
Il 2 giugno 2009 i Paesi Bassi hanno chiesto, a nome delle Antille olandesi, una nuova deroga alle norme di origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo dal 7 agosto 2009 al 31 dicembre 2010. Il 22 giugno 2009 le Antille olandesi hanno fornito ulteriori informazioni. La richiesta riguarda sia un’estensione della proroga precedente richiesta nel 2002 sia una nuova deroga separata. Complessivamente si tratta di un quantitativo annuo di 7 500 tonnellate di zucchero proveniente dai paesi terzi e trattato nelle Antille olandesi per poi essere esportato nella Comunità. |
(4) |
La quantità annua richiesta di 7 500 tonnellate corrisponde ad una quantità di 3 000 tonnellate in quanto estensione della richiesta presentata nel 2002 e di 4 500 tonnellate nell’ambito di una nuova richiesta di deroga. In entrambi i casi, la deroga richiesta consisterebbe nel consentire l’uso di zucchero grezzo originario da paesi terzi che verrebbe aromatizzato, colorato, lavorato e trasformato in zollette di zucchero nelle Antille olandesi e si vedrebbe attribuita l’origine PTOM (paesi e territori d’oltremare). |
(5) |
La richiesta è motivata da requisiti di qualità in quanto lo zucchero ACP dei Caraibi non soddisfa i criteri per la produzione di zucchero di elevata qualità destinati a clienti comunitari e dai limiti della disponibilità, essendo lo zucchero dei Caraibi costantemente soggetto a carenze a causa delle condizioni climatiche. Inoltre, sempre più, i paesi ACP esportano la loro produzione di zucchero direttamente negli Stati Uniti e nella Comunità. Inoltre la Comunità non produce zucchero di canna grezzo utilizzato per il prodotto finale. Pertanto è giustificato che le Antille olandesi si approvvigionino di zucchero grezzo nei paesi terzi vicini che non fanno parte dei paesi ACP, dei PTOM o della Comunità. |
(6) |
Per quanto riguarda la richiesta di estensione per il 2009 e il 2010 della proroga richiesta nel 2002 e valida fino al 31 dicembre 2007 concernente 3 000 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero, l’articolo 37, paragrafo 2, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE stabilisce che le regole che si applicano alle richieste di proroga sono le stesse che si applicano alla nuove domande di deroga. Inoltre la concessione di una proroga presuppone logicamente che esista un nesso stretto tra la proroga e le condizioni che hanno portato alla concessione della deroga precedente. |
(7) |
La proroga di una deroga implica, inoltre, che la domanda corrispondente sia presentata prima o subito dopo la data di scadenza della deroga interessata. In questo caso invece è trascorso un lasso di tempo considerevole tra la fine della deroga precedente e la richiesta di proroga della stessa. Questa è fondata sugli stessi elementi della richiesta precedente anche se la situazione del mercato è considerevolmente cambiata dal 2002. La deroga precedente imponeva alle autorità competenti di informare la Commissione sulle quantità importate ed esportate nell’ambito della deroga, ma la Commissione non ha mai ricevuto le informazioni richieste che non sono state riportate neanche nella richiesta di proroga. La Commissione non è pertanto in misura di valutare adeguatamente l’utilizzo effettivo della deroga precedente. |
(8) |
In questo contesto, la proroga richiesta non è conforme agli elementi alla base della deroga presentata nel 2002 e pertanto la Commissione non può concedere la proroga richiesta. |
(9) |
La nuova richiesta di deroga alle norme di origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE per una quantità di 4 500 tonnellate per i prodotti che rientrano nel codici NC 1701 99 10 e 1701 91 00 è giustificata dalle disposizioni dell’articolo 37, paragrafi 1 e 7, di tale allegato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un’industria locale esistente e i benefici per l’economia e l’occupazione locali. Visto che è concessa per prodotti che comportano una trasformazione vera e propria e che il valore aggiunto per lo zucchero grezzo equivale ad almeno il 45 % del valore del prodotto finito, la deroga contribuirà allo sviluppo di un’impresa esistente. |
(10) |
L’articolo 6 dell’allegato III della decisione 2001/822/CE fissa i periodi e i limiti quantitativi per i quali il cumulo di origine può essere temporaneamente consentito e che sono compatibili con gli obiettivi dell’organizzazione del mercato comune della Comunità, tenendo debitamente conto nel contempo degli interessi legittimi degli operatori PTOM. Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, sarebbe opportuno concedere la deroga entri i limiti dei contingenti annuali di cumulo di cui all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III, che è pari a 14 000 tonnellate per il 2009 e 7 000 tonnellate per il 2010. Per il 2009 occorre garantire una deroga per 4 439,024 tonnellate di zucchero per le quali sono state concesse licenze di importazione alle Antille olandesi. Per il 2010 sarebbe opportuno concedere una deroga per le quantità previste dalle licenze di importazione per lo zucchero concesse alle Antille olandesi per tale anno. A queste condizioni, pertanto, la deroga non arrecherebbe un grave pregiudizio ad un settore economico o ad un’industria comunitaria. |
(11) |
Visto che si richiede una deroga a decorrere dal 7 agosto 2009, è opportuno concederla con effetto a partire da tale data. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda presentata il 2 giugno 2009 dai Paesi Bassi per ottenere una proroga della deroga alla decisione 2001/822/CE per quanto concerne le norme di origine per lo zucchero importato dalle Antille olandesi, per la quale i Paesi Bassi avevano presentato domanda il 4 ottobre 2002, è respinta.
Articolo 2
In deroga all’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti del settore degli zuccheri trasformati nelle Antille olandesi che rientrano nei codici NC 1701 99 10 e 1701 91 00 sono considerati originari delle Antille olandesi quando sono ottenuti a partire da zucchero non originario, conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione.
Articolo 3
La deroga di cui all’articolo 2 si applica ai prodotti del settore degli zuccheri che sono importati nella Comunità dalle Antille olandesi dal 7 agosto 2009 al 31 dicembre 2010 entro i limiti delle quantità annuali di importazione di zucchero per il 2009 e il 2010, di cui all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III, della decisione 2001/822/CE e per i quali sono state concesse alle Antille olandesi delle licenze di importazione per lo zucchero.
Articolo 4
La autorità doganali delle Antille olandesi adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 2.
Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in relazione a tali prodotti devono recare un riferimento alla presente decisione.
Ogni tre mesi le autorità competenti delle Antille olandesi trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:
— |
«Derogation — Decision 2009/699/EC», |
— |
«Dérogation — Décision 2009/699/CE». |
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 7 agosto 2009 al 31 dicembre 2010.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(2) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 50.
(3) Sentenza del 22 settembre 2005 nella causa T-101/03, Suproco NV/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2005, pag. II-3839.