ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.173.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
3 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 578/2009 della Commissione, del 2 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 579/2009 della Commissione, del 2 luglio 2009, che fissa il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo fra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/510/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

4

 

 

2009/511/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

5

 

 

2009/512/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

6

 

 

2009/513/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

7

 

 

2009/514/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

8

 

 

2009/515/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

9

 

 

2009/516/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

10

 

 

2009/517/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

11

 

 

2009/518/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2009, recante nomina di un supplente del Regno Unito del Comitato delle regioni

12

 

 

Commissione

 

 

2009/519/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 luglio 2009, recante modifica della decisione 2007/679/CE che fissa gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito per gli anni civili 2007-2012 [notificata con il numero C(2009) 5027]

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


REGOLAMENTO (CE) N. 578/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

46,5

MK

24,2

TR

47,0

ZZ

39,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

81,9

ZZ

54,7

0709 90 70

TR

94,3

ZZ

94,3

0805 50 10

AR

61,3

TR

64,2

ZA

55,6

ZZ

60,4

0808 10 80

AR

66,9

BR

88,3

CL

82,8

CN

95,5

NZ

99,2

US

100,3

UY

55,1

ZA

86,7

ZZ

84,4

0808 20 50

AR

108,6

CL

75,4

NZ

148,6

ZA

97,2

ZZ

107,5

0809 10 00

TR

209,6

XS

120,6

ZZ

165,1

0809 20 95

SY

197,7

TR

352,0

ZZ

274,9

0809 30

TR

90,5

ZZ

90,5

0809 40 05

IL

160,5

US

196,2

ZZ

178,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/3


REGOLAMENTO (CE) N. 579/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2009

che fissa il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo fra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 153, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e onde garantire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, l’applicazione dei dazi all’importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati di cui all’allegato XIX di detto regolamento debba essere sospesa.

(2)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009, il bilancio suddetto evidenzia la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio che permetta di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

(3)

Per garantire alle raffinerie comunitarie un approvvigionamento sufficiente di zucchero greggio che soddisfi il loro fabbisogno tradizionale, il quantitativo complementare deve essere ripartito tra i paesi terzi interessati in modo da garantire una consegna completa. Per l’India si considera opportuno mantenere un quantitativo iniziale di 10 000 tonnellate. Per quanto riguarda il fabbisogno restante, occorre fissare un quantitativo complessivo per gli Stati ACP, che si sono collettivamente impegnati ad attuare tra di loro le procedure per la ripartizione dei quantitativi al fine di garantire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10, di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ammonta a:

a)

127 547 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato XIX del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad eccezione dell’India;

b)

10 000 tonnellate espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

3.7.2009   

IT

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L 173/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/510/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (1) («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 29 aprile 2008, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2008/420/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 65.

(2)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 63.


3.7.2009   

IT

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L 173/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/511/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 30 novembre 2007, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2008/87/CE del Consiglio (3).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 84.

(2)  GU L 28 dell’1.2.2008, pag. 21.

(3)  GU L 28 dell’1.2.2008, pag. 20.


3.7.2009   

IT

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L 173/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/512/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (1) («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 25 febbraio 2008 7, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2008/216/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 68 del 12.3.2008, pag. 15.

(2)  GU L 68 del 12.3.2008, pag. 14.


3.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/513/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 9 dicembre 2008, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2009/149/CE del Consiglio (3).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 10 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 50 del 21.2.2009, pag. 22.

(3)  GU L 50 del 21.2.2009, pag. 21.


3.7.2009   

IT

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L 173/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/514/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (1) («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 23 gennaio 2009, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2009/117/CE (2).

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 41 del 12.2.2009, pag. 5.

(2)  GU L 41 del 12.2.2009, pag. 3.


3.7.2009   

IT

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L 173/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/515/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (1) («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 9 dicembre 2008, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2009/305/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8 dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 90 del 2.4.2009, pag. 10.

(2)  GU L 90 del 2.4.2009, pag. 9.


3.7.2009   

IT

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L 173/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/516/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (1) («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 28 settembre 2008, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2008/797/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 273 del 15.10.2008, pag. 9.

(2)  GU L 273 del 15.10.2008, pag. 7.


3.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/517/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (1) («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 24 febbraio 2009, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2009/302/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 34.

(2)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 33.


3.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

recante nomina di un supplente del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2009/518/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato della sig.ra Muriel BARKER,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

il sig. Roger STONE, Councillor for Rotherham, Yorkshire & Humberside region, England.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

L. MIKO


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

3.7.2009   

IT

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L 173/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2009

recante modifica della decisione 2007/679/CE che fissa gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito per gli anni civili 2007-2012

[notificata con il numero C(2009) 5027]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/519/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/679/CE della Commissione (2) fissa gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito per gli anni civili 2007-2012 sulla base dei tassi annuali di modulazione volontaria applicabili a livello regionale e per anno.

(2)

L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 378/2007 prevede che i tassi fissati all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3), ridotti di 5 punti percentuali, debbano essere dedotti dal tasso di modulazione volontario applicato dagli Stati membri. Di conseguenza, gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria andrebbero ridotti.

(3)

È opportuno pertanto modificare la decisione 2007/679/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/679/CE è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2010.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(2)  GU L 280 del 24.10.2007, pag. 25.

(3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito

(in milioni di EUR)

2009

2010

2011

2012

397,0

374,9

347,3

313,9»