ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.139.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 139

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
5 giugno 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 458/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 459/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

3

 

*

Regolamento (CE) n. 460/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 16 ( 1 )

6

 

 

Regolamento (CE) n. 461/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

15

 

 

Regolamento (CE) n. 462/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

19

 

 

Regolamento (CE) n. 463/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

21

 

 

Regolamento (CE) n. 464/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

22

 

 

Regolamento (CE) n. 465/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009

24

 

 

Regolamento (CE) n. 466/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 4a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009

25

 

 

Regolamento (CE) n. 467/2009 della Commissione, del 4 giugno 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

26

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/427/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica

29

 

 

2009/428/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 giugno 2009, che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro impiegati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche [notificata con il numero C(2009) 4165]  ( 1 )

32

 

 

INDIRIZZI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/429/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 28 maggio 2009, che modifica l’indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2009/11)

34

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 123 del 19.5.2009)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/1


REGOLAMENTO (CE) N. 458/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

69,6

MA

137,6

TR

56,3

ZZ

87,8

0707 00 05

MK

27,4

TR

136,5

ZZ

82,0

0709 90 70

TR

114,7

ZZ

114,7

0805 50 10

AR

56,1

TR

60,0

ZA

58,9

ZZ

58,3

0808 10 80

AR

113,4

BR

74,1

CA

69,7

CL

88,7

CN

90,6

NZ

105,9

US

120,6

UY

71,7

ZA

72,0

ZZ

89,6

0809 10 00

TR

235,2

ZZ

235,2

0809 20 95

US

453,6

ZZ

453,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/3


REGOLAMENTO (CE) N. 459/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione (2) riporta i modelli dei certificati di conformità autorizzati dal governo degli Stati Uniti d’America per le esportazioni di frumento tenero di qualità alta e di frumento duro di qualità alta verso la Comunità europea. Le autorità americane hanno informato i servizi della Commissione in merito a una modifica dei loro modelli nazionali. Occorre pertanto adattare i suddetti modelli.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 deve essere modificato di conseguenza.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 1249/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV bis

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL FRUMENTO TENERO

Image

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL FRUMENTO DURO

Image»


5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/6


REGOLAMENTO (CE) N. 460/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 16

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 3 luglio 2008 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'Interpretazione IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera (di seguito «IFRIC 16»). L'IFRIC 16 è un'interpretazione che chiarisce le modalità di applicazione dei requisiti dei principi contabili internazionali IAS 21 e IAS 39 nei casi in cui un'entità copra il rischio di cambio derivante dai propri investimenti netti in gestioni estere.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 16 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è inserito il testo dell'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l'IFRIC 16 che figura nell'allegato al presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 16

Interpretazione IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC 16

Coperture di un investimento netto in una gestione estera

RIFERIMENTI

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

PREMESSA

1

Molte entità tenute alla redazione del bilancio possiedono investimenti in gestioni estere (come definite al paragrafo 8 dello IAS 21). Tali gestioni estere possono essere controllate, collegate, joint venture o filiali. Lo IAS 21 dispone che l’entità determini la valuta funzionale di ciascuna delle proprie gestioni estere come la valuta dell’ambiente economico prevalente di quella gestione. Quando la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di una gestione estera vengono convertiti in una moneta di presentazione, l’entità è tenuta a rilevare le differenze di cambio nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fino a quando non dismette la gestione estera.

2

La contabilizzazione delle operazioni di copertura dal rischio di cambio derivante da un investimento netto in una gestione estera si applicherà solo se le attività nette di quella gestione estera sono incluse nel bilancio (1). L’elemento coperto dal rischio di cambio derivante dall’investimento netto in una gestione estera può essere un ammontare delle attività nette uguale o minore del valore contabile delle attività nette della gestione estera.

3

Lo IAS 39 richiede la designazione di un elemento qualificabile per la copertura e dei relativi strumenti qualificabili di copertura in una relazione di contabilizzazione di copertura. Qualora esista una designata relazione di copertura, in caso di copertura di un investimento netto, l’utile o la perdita sullo strumento di copertura considerato come copertura efficace dell’investimento netto viene rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed è incluso nelle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera.

4

Una entità con molte gestioni estere può essere esposta a diversi rischi di cambio. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito all’identificazione dei rischi di cambio che si qualificano come rischio coperto nella copertura di un investimento netto in una gestione estera.

5

Lo IAS 39 consente a un’entità di designare uno strumento finanziario derivato o non derivato (oppure una combinazione di strumenti finanziari derivati e non derivati) come strumenti di copertura del rischio di cambio. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito a chi, nell’ambito di un gruppo, può detenere strumenti di copertura che siano coperture di un investimento netto in una gestione estera, che soddisfino le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

6

Lo IAS 21 e lo IAS 39 richiedono che gli importi cumulativi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo relativi sia alle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera, sia all’utile o perdita sullo strumento di copertura considerato come una copertura efficace dell’investimento netto, sia riclassificato da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione nel momento in cui la controllante dismette la gestione estera. La presente Interpretazione fornisce indicazioni su come una entità dovrebbe determinare gli importi da riclassificare da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio sia per lo strumento di copertura, sia per l’elemento coperto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

7

La presente Interpretazione si applica a una entità che copre il rischio di cambio derivante dai propri investimenti netti in gestioni estere e desidera qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità allo IAS 39. Per praticità, la presente Interpretazione fa riferimento a tale entità come controllante e al bilancio in cui sono comprese le attività nette di gestioni estere come bilancio consolidato. Tutti i riferimenti a una controllante si applicano parimenti a una entità che detiene un investimento netto in una gestione estera che sia una joint venture, una collegata o una filiale.

8

La presente Interpretazione si applica solo a coperture di investimenti netti in gestioni estere; non dovrebbe essere applicata per analogia ad altri tipi di contabilizzazione di operazioni di copertura.

PROBLEMI

9

Gli investimenti in gestioni estere possono essere detenuti direttamente da una controllante o indirettamente dalla sua controllata o dalle sue controllate. I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

a)

la natura del rischio coperto e l’ammontare dell’elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura:

i)

se la controllante può designare come rischio coperto solo le differenze di cambio derivanti da una differenza tra le valute funzionali della controllante stessa e la sua gestione estera, o se può anche designare come rischio coperto le differenze di cambio derivanti dalla differenza tra la moneta di presentazione del bilancio consolidato della controllante e la valuta funzionale della gestione estera;

ii)

qualora la controllante detenga la gestione estera indirettamente, se il rischio coperto può includere solo le differenze di cambio derivanti da differenze nelle valute funzionali tra la gestione estera e la sua controllante diretta, o se il rischio coperto può anche comprendere qualsiasi differenza di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e una qualsiasi delle controllanti intermedie o la capogruppo (ossia se il fatto che l’investimento netto nella gestione estera è detenuto attraverso una controllante intermedia incide sul rischio economico della capogruppo).

b)

chi, nell’ambito di un gruppo, può detenere lo strumento di copertura:

i)

se è possibile istituire una valida relazione per la contabilizzazione di operazioni di copertura soltanto nel caso in cui l’entità che copre il proprio investimento netto è una controparte dello strumento di copertura o se una entità del gruppo, indipendentemente dalla propria valuta funzionale, può detenere lo strumento di copertura;

ii)

se la natura dello strumento di copertura (derivato o non derivato) o il metodo di consolidamento incide sulla valutazione dell’efficacia della copertura.

c)

quali importi dovrebbero essere riclassificati da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifiche da riclassificazione all’atto della dismissione della gestione estera:

i)

quando una gestione estera oggetto di copertura viene dismessa, quali importi dalla riserva di conversione di valuta estera della controllante rispetto allo strumento di copertura e rispetto a quella gestione estera dovrebbero essere riclassificati da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nel bilancio consolidato della controllante;

ii)

se il metodo di consolidamento incide sulla determinazione degli importi da riclassificare da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

INTERPRETAZIONE

Natura del rischio coperto e ammontare dell’elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura

10

La contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata solo alle differenze di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e la valuta funzionale della controllante.

11

In un’operazione di copertura dei rischi di cambio derivanti da un investimento netto in una gestione estera, l’elemento coperto può essere un ammontare delle attività nette uguale o inferiore al valore contabile delle attività nette della gestione estera nel bilancio consolidato della controllante. Il valore contabile delle attività nette di una gestione estera che può essere designato come elemento coperto nel bilancio consolidato di una controllante dipende dall’eventualità che una controllante di livello inferiore della gestione estera abbia applicato la contabilizzazione delle operazioni di copertura a tutte o a una parte delle attività nette di quella gestione estera e che tale contabilizzazione sia stata mantenuta nel bilancio consolidato della controllante.

12

Il rischio coperto può essere designato come l’esposizione in valuta estera derivante dalla differenza tra la valuta funzionale della gestione estera e la valuta funzionale di una qualsiasi controllante (controllante diretta, intermedia o capogruppo) di quella gestione estera. Il fatto che l’investimento netto sia detenuto attraverso una controllante intermedia non incide sulla natura del rischio economico derivante alla capogruppo dall’esposizione in valuta estera.

13

Un’esposizione al rischio di cambio derivante da un investimento netto in una gestione estera può presentare i requisiti per la contabilizzazione come operazione di copertura una sola volta nel bilancio consolidato. Pertanto, se le stesse attività nette di una gestione estera sono coperte da più controllanti nell’ambito del gruppo (per esempio, nel caso di una controllante diretta e indiretta simultaneamente) per lo stesso rischio, solo una relazione di copertura presenterà i requisiti per la contabilizzazione di operazioni di copertura nel bilancio consolidato della capogruppo. Una relazione di copertura designata da una controllante nel proprio bilancio consolidato non necessita di essere mantenuta da altra controllante di livello superiore. Tuttavia, se non viene mantenuta dalla controllante di livello superiore, la contabilizzazione delle operazioni di copertura applicata dalla controllante di livello inferiore deve essere annullata prima che sia rilevata la contabilizzazione delle operazioni di copertura da parte della controllante di livello superiore.

Chi può detenere lo strumento di copertura

14

Uno strumento derivato o non derivato (o una combinazione di strumenti derivati e non derivati) può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo strumento (gli strumenti) di copertura può (possono) essere detenuto(i) da una o più entità nell’ambito del gruppo (a eccezione della stessa gestione estera oggetto di copertura), purché vengano soddisfatte le disposizioni di designazione, documentazione ed efficacia previste dal paragrafo 88 dello IAS 39 relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a causa della possibilità di diverse designazioni a diversi livelli del gruppo.

15

Ai fini della valutazione dell’efficacia, la variazione del valore dello strumento di copertura rispetto al rischio di cambio viene calcolata facendo riferimento alla valuta funzionale della controllante la cui valuta funzionale viene utilizzata per misurare il rischio coperto, in conformità alla documentazione richiesta per la contabilizzazione di operazioni di copertura. A seconda di quale entità del gruppo detenga lo strumento di copertura, in assenza di contabilizzazione di operazioni di copertura, la variazione totale del valore potrebbe essere rilevata nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o in entrambi. Tuttavia, la rilevazione della variazione di valore dello strumento di copertura nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio o nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non incide sulla valutazione dell’efficacia. Come parte dell’applicazione della contabilizzazione di operazioni di copertura, il totale della parte efficace della variazione è inclusa nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Ai fini della valutazione dell’efficacia è irrilevante se lo strumento di copertura è uno strumento derivato o non derivato, così come non incide il metodo di consolidamento.

Dismissione di una gestione estera oggetto di copertura

16

Quando viene dismessa una gestione estera coperta, l’importo riclassificato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione proveniente dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della controllante riferito allo strumento di copertura è l’importo che il paragrafo 102 dello IAS 39 richiede di identificare. Tale importo è l’utile o la perdita cumulata sullo strumento di copertura considerato essere una copertura efficace.

17

L’importo riclassificato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato di una controllante riferito all’investimento netto in quella gestione estera in conformità al paragrafo 48 dello IAS 21 è l’ammontare incluso in quella riserva di conversione di valuta estera della controllante con riferimento a quella gestione estera. Nel bilancio consolidato della capogruppo, il metodo di consolidamento non incide sul valore netto complessivo rilevato nella riserva di conversione di valuta estera riferito a tutte le gestioni estere. Tuttavia, l’applicazione del metodo di consolidamento diretto o graduale (step by-step) da parte della capogruppo (2) può incidere sull’ammontare incluso nella propria riserva di conversione di valuta estera con riguardo ad una singola gestione estera. L’uso del metodo di consolidamento graduale può comportare la riclassificazione nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio di un ammontare diverso da quello utilizzato per determinare l’efficacia della copertura. Questa differenza può essere eliminata determinando l’ammontare relativo a quella gestione estera che sarebbe derivato se fosse stato applicato il metodo di consolidamento diretto. Lo IAS 21 non richiede questa rettifica. Tuttavia, è una scelta di principio contabile che dovrebbe essere seguita in modo uniforme per tutti gli investimenti netti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

18

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o ottobre 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o ottobre 2008, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19

Lo IAS 8 specifica come una entità deve applicare un cambiamento nei principi contabili risultante dall’applicazione iniziale di un’Interpretazione. Una entità non è tenuta a conformarsi a tali disposizioni nel caso in cui la presente Interpretazione sia applicata per la prima volta. Se una entità ha designato uno strumento di copertura come copertura di un investimento netto ma la copertura non soddisfa le condizioni per la contabilizzazione di operazioni di copertura previste nella presente Interpretazione, l’entità applica lo IAS 39 per eliminare prospetticamente tale contabilizzazione di operazioni di copertura.


(1)  Questo si verificherà nel caso di bilanci consolidati, nei bilanci in cui gli investimenti partecipativi vengono contabilizzati applicando il metodo del patrimonio netto, nei bilanci in cui le interessenze di partecipanti a joint venture vengono consolidate applicando il metodo proporzionale (soggette ai cambiamenti proposti nell’ED 9 Accordi di controllo congiunto pubblicato dall’International Accounting Standards Board nel settembre 2007) e nei bilanci che comprendono una filiale.

(2)  Il metodo diretto è il metodo di consolidamento in cui i bilanci della gestione estera sono convertiti direttamente nella valuta funzionale della capogruppo. Il metodo graduale (step by-step) è il metodo di consolidamento in cui i bilanci della gestione estera sono dapprima convertiti nella valuta funzionale delle controllanti intermedie e poi nella valuta funzionale della capogruppo (oppure nella moneta di presentazione se diversa).

Appendice

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’Interpretazione.

AG1   La presente appendice illustra l’applicazione dell’Interpretazione utilizzando la struttura aziendale riportata di seguito. In tutti i casi, l’efficacia delle relazioni di copertura descritte dovrebbe essere verificata in conformità allo IAS 39, sebbene questa verifica non sia trattata nella presente appendice. La Controllante, in veste di capogruppo, presenta il proprio bilancio consolidato nella propria valuta funzionale, l’euro (EUR). Ciascuna controllata è posseduta interamente. L’investimento netto di £500 milioni della controllante nella Controllata B (valuta funzionale lira sterlina (GBP)) comprende £159 milioni equivalente all’investimento netto della Controllata B nella Controllata C per US$300 milioni (valuta funzionale dollari USA (USD)). In altri termini, le attività nette della Controllata B, escluso il proprio investimento nella controllata C, ammontano a £341 milioni.

Natura del rischio coperto per il quale può essere designata una relazione di copertura (paragrafi 10-13)

AG2   La Controllante può coprire il proprio investimento netto in ciascuna delle Controllate A, B e C per il rischio di cambio tra le rispettive valute funzionali (yen giapponese (JPY), lira sterlina e dollaro USA) e l’euro. Inoltre, la Controllante può coprire il rischio di cambio USD/GBP tra le valute funzionali delle Controllate B e C. Nel proprio bilancio consolidato, la Controllata B può coprire il proprio investimento netto nella Controllata C dal rischio di cambio tra le rispettive valute funzionali di dollaro USA e lira sterlina. Negli esempi seguenti, il rischio designato è il rischio di cambio a pronti, in quanto gli strumenti di copertura non sono derivati. Se gli strumenti di copertura fossero contratti forward, la Controllante potrebbe designare il rischio di cambio a termine.

Image

Ammontare dell’elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura (paragrafi 10-13)

AG3   La Controllante desidera coprire il rischio di cambio derivante dal suo investimento netto nella Controllata C. Si supponga che la Controllata A abbia ottenuto un prestito di US$300 milioni. Le attività nette della Controllata A all’inizio dell’esercizio sono pari a ¥400.000 milioni, inclusi i fondi rivenienti dal finanziamento di terzi di US$300 milioni.

AG4   L’elemento coperto può essere un ammontare di attività nette uguale o inferiore al valore contabile dell’investimento netto della Controllante nella Controllata C (US$300 milioni) nel proprio bilancio consolidato. Nel proprio bilancio consolidato, la Controllante può designare il finanziamento di terzi di US$300 milioni nella Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti EUR/USD associata al proprio investimento netto nelle attività nette di US$300 milioni della Controllata C. In tal caso, sia la differenza di cambio EUR/USD sul finanziamento di terzi di US$300 milioni nella Controllata A, sia la differenza di cambio EUR/USD sull’investimento netto di US$300 milioni nella controllata C sono incluse nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della Controllante dopo l’applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura.

AG5   Nell’assenza di una contabilizzazione di operazioni di copertura, la differenza di cambio USD/EUR totale sul finanziamento di terzi di US$300 milioni nella controllata A verrebbe rilevata nel bilancio consolidato della Controllante nel modo seguente:

la variazione del tasso di cambio a pronti USD/JPY, convertita in euro, nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e

la variazione del tasso di cambio a pronti JPY/EUR nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

In alternativa alla designazione di cui al paragrafo AG4, la Controllante può designare, nel proprio bilancio consolidato, il finanziamento di terzi di US$300 milioni nella Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti GBP/USD tra Controllata C e Controllata B. In tal caso, la differenza di cambio totale USD/EUR sul finanziamento di terzi di US$300 milioni nella Controllata A verrebbe rilevata nel bilancio consolidato della Controllante nel modo seguente:

la variazione del tasso di cambio a pronti GBP/USD, nella riserva di conversione di valuta estera relativamente alla Controllata C,

la variazione del tasso di cambio a pronti GBP/JPY, convertita in euro, nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e

la variazione del tasso di cambio a pronti JPY/EUR, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

AG6   La Controllante non può designare il prestito di US$300 milioni nella Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti EUR/USD e del rischio di cambio a pronti GBP/USD nel proprio bilancio consolidato. Un unico strumento di copertura può coprire una sola volta lo stesso rischio designato. La Controllata B non può applicare la contabilizzazione di operazioni di copertura nel proprio bilancio consolidato perché lo strumento di copertura è posseduto esternamente al gruppo che comprende la Controllata B e la Controllata C.

In quale entità di un gruppo è possibile detenere lo strumento di copertura (paragrafi 14 e 15)?

AG7   Come evidenziato nel paragrafo AG5, in assenza di una contabilizzazione di operazioni di copertura, nel bilancio consolidato della Controllante la variazione totale di valore del finanziamento di terzi di US$300 milioni nella controllata A rispetto al rischio di cambio, verrebbe registrata sia nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (rischio di cambio a pronti USD/JPY), sia nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (rischio di cambio a pronti EUR/JPY). Entrambi gli importi sono inclusi ai fini della valutazione dell’efficacia della copertura designata nel paragrafo AG4 perché la variazione di valore sia dello strumento di copertura, sia dell’elemento coperto, vengono calcolate facendo riferimento alla valuta funzionale euro della Controllante a fronte della valuta funzionale dollaro USA della Controllata C, in conformità alla documentazione di copertura. Il metodo di consolidamento (ossia metodo diretto o metodo graduale) non incide sulla valutazione dell’efficacia della copertura.

Importi riclassificati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio alla dismissione di una gestione estera (paragrafi 16 e 17)

AG8   Quando la controllata C viene dismessa, i valori riclassificati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nel bilancio consolidato della Controllante dalla sua riserva di conversione di valuta estera (FCTR — Foreign currency translation reserve) sono:

(a)

con riferimento al finanziamento di terzi di US$300 milioni della Controllata A, l’importo che lo IAS 39 richiede di identificare, ossia la variazione totale di valore rispetto al rischio di cambio rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come la parte efficace della copertura; e

(b)

con riferimento all’investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C, l’importo determinato dal metodo di consolidamento dell’entità. Se la Controllante adotta il metodo diretto, la sua FCTR rispetto alla Controllata C sarà determinata direttamente dal tasso di cambio EUR/USD. Se la Controllante adotta il metodo graduale, la sua FCTR rispetto alla Controllata C sarà determinata dalla FCTR rilevata dalla Controllata B a fronte del tasso di cambio GBP/USD, convertito nella valuta funzionale della Controllante utilizzando il tasso di cambio EUR/GBP. L’adozione del metodo graduale di consolidamento da parte della Controllante nei periodi precedenti non la obbliga, né le impedisce, di stabilire che l’importo della FCTR da riclassificare quando dismette la Controllata C corrisponda all’importo che sarebbe stato rilevato se avesse sempre adottato il metodo diretto, a seconda dei propri principi contabili.

Copertura di più gestioni estere (paragrafi 11, 13 e 15)

AG9   Gli esempi seguenti mostrano che nel bilancio consolidato della Controllante, il rischio che può essere coperto è sempre il rischio tra la sua valuta funzionale (euro) e le valute funzionali delle Controllate B e C. Indipendentemente dal modo in cui sono designate le coperture, gli importi massimi che possono essere considerati come coperture efficaci da includere nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della Controllante quando siano coperte entrambe le gestioni estere, sono US$300 milioni per il rischio di cambio EUR/USD e £341 milioni per il rischio di cambio EUR/GBP. Altre variazioni di valore dovute a variazioni dei tassi di cambio sono incluse nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio consolidato della Controllante. Ovviamente, per una Controllante sarebbe possibile designare US$300 milioni solo per variazioni nel tasso di cambio a pronti USD/GBP o £500 milioni solo per variazioni nel tasso di cambio a pronti GBP/EUR.

La Controllante detiene entrambi gli strumenti di copertura in USD e GBP

AG10   La Controllante può desiderare di coprire il rischio di cambio in relazione al proprio investimento netto nella Controllata B così come quello relativo alla Controllata C. Si supponga che la Controllante detenga appropriati strumenti di copertura denominati in dollari USA e lire sterline che potrebbe designare come coperture dei propri investimenti netti nelle Controllate B e C. Le designazioni che la Controllante può fare nel proprio bilancio consolidato comprendono anche, a titolo esemplificativo, quanto segue:

(a)

uno strumento di copertura di US$300 milioni designato come copertura dell’investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/USD) tra Controllante e Controllata C e uno strumento di copertura fino a £341 milioni designato come copertura dell’investimento netto di £341 milioni nella controllata B con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/GBP) tra Controllante e Controllata B.

(b)

strumento di copertura di US$300 designato come copertura dell’investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (GBP/USD) tra Controllata B e Controllata C e uno strumento di copertura fino a £500 milioni designato come copertura dell’investimento netto di £500 milioni nella Controllata B con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/GBP) tra Controllante e Controllata B.

AG11   Il rischio di cambio EUR/USD derivante dall’investimento netto della Controllante nella Controllata C è un rischio diverso dal rischio di cambio EUR/GBP derivante dall’investimento netto della Controllante nella Controllata B. Tuttavia, nel caso descritto nel paragrafo AG10(a), con la designazione dello strumento di copertura in USD detenuto, la Controllante ha già coperto interamente il rischio di cambio EUR/USD derivante dal proprio investimento netto nella Controllata C. Se la Controllante ha anche designato uno strumento in GBP da essa detenuto come copertura del proprio investimento netto di £500 milioni nella Controllata B, £159 milioni di quell’investimento netto, rappresentanti l’equivalente in GBP del proprio investimento netto in USD nella Controllata C, sarebbero coperti due volte dal rischio di cambio GBP/EUR nel bilancio consolidato della Controllante.

AG12   Nel caso descritto nel paragrafo AG10(b), se la Controllante designa il rischio coperto come l’esposizione al cambio a pronti (GBP/USD) tra Controllata B e Controllata C, solo la parte GBP/USD della variazione di valore del proprio strumento di copertura di US$300 milioni è inclusa nella riserva di conversione di valuta estera della Controllante relativamente alla Controllata C. Il resto della variazione (equivalente alla variazione GBP/EUR su £159 milioni) è incluso nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio consolidato della Controllante, come indicato nel paragrafo AG5. Poiché la designazione del rischio USD/GBP tra le Controllate B e C non comprende il rischio GBP/EUR, la Controllante è anche in grado di designare fino a £500 milioni del proprio investimento netto nella Controllata B, con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (GBP/EUR) tra Controllante e Controllata B.

La Controllata B detiene lo strumento di copertura in USD

AG13   Si supponga che la Controllata B detenga US$300 milioni di debito verso terzi i cui fondi siano stati trasferiti alla Controllante attraverso un finanziamento infragruppo denominato in lire sterline. Poiché le proprie attività e passività sono aumentate di £159 milioni, le attività nette della Controllata B restano invariate. La Controllata B potrebbe designare nel proprio bilancio consolidato il debito verso terzi come copertura del rischio GBP/USD del proprio investimento netto nella Controllante C. La Controllante potrebbe mantenere la designazione della Controllata B di quello strumento di copertura come copertura del proprio investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C per il rischio GBP/USD (vedere paragrafo 13) e la Controllante potrebbe designare lo strumento di copertura in GBP in proprio possesso come copertura dell’intero investimento netto di £500 milioni nella Controllata B. La prima copertura, designata dalla Controllata B, verrebbe valutata facendo riferimento alla valuta funzionale della Controllata B (lira sterlina) e la seconda copertura, designata dalla Controllante, verrebbe valutata facendo riferimento alla valuta funzionale della Controllante (euro). In tal caso, nel bilancio consolidato della Controllante, viene coperto dallo strumento di copertura in USD solo il rischio relativo al cambio GBP/USD derivante dall’investimento netto della Controllante nella Controllata C, e non l’intero rischio relativo al cambio EUR/USD. Pertanto, l’intero rischio di cambio EUR/GBP derivante dall’investimento netto di £500 milioni della Controllante nella Controllata B può essere coperto nel bilancio consolidato della Controllante.

AG14   Tuttavia, si deve anche considerare la contabilizzazione del finanziamento di £159 milioni della Controllante alla Controllata B. Se il finanziamento della Controllante non è considerato parte del proprio investimento netto nella Controllata B perché non soddisfa le condizioni del paragrafo 15 dello IAS 21, la differenza di cambio GBP/EUR derivante dalla conversione verrebbe inclusa nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio consolidato della Controllante. Se il finanziamento di £159 milioni alla Controllata B è considerato parte dell’investimento netto della Controllante, quell’investimento netto sarebbe di soli £341 milioni e, di conseguenza, il valore che la Controllante potrebbe designare come elemento coperto per il rischio di cambio GBP/EUR si ridurrebbe da £500 milioni a £341 milioni.

AG15   Se la Controllante ha annullato la relazione di copertura designata dalla Controllata B, la Controllante potrebbe designare il prestito di US$300 milioni detenuto dalla Controllata B come una copertura del proprio investimento netto di US$300 milioni nella Controllata C per il rischio di cambio EUR/USD e designare lo strumento di copertura in GBP da essa detenuto come copertura di un ammontare massimo di £341 milioni dell’investimento netto nella Controllata B. In tal caso l’efficacia di entrambe le coperture sarebbe calcolata facendo riferimento alla valuta funzionale della Controllante (euro). Di conseguenza, sia la variazione di valore del prestito in USD/GBP detenuto dalla Controllata B, sia la variazione di valore del finanziamento in GBP/EUR della Controllante verso la Controllata B (equivalente al cambio USD/EUR in totale) sarebbero incluse nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della Controllante. Poiché la Controllante ha già coperto interamente il rischio di cambio EUR/USD derivante dal proprio investimento netto nella Controllata C, può coprirsi dal rischio di cambio EUR/GBP solo fino a un ammontare massimo di £341 milioni del proprio investimento netto nella Controllata B.


5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/15


REGOLAMENTO (CE) N. 461/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

Le restituzioni all’esportazione per la Repubblica dominicana sono state differenziate per tenere conto del dazio doganale ridotto applicato alle importazioni nell’ambito del contingente tariffario d’importazione di cui al memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (3). Essendo cambiata la situazione di mercato nella Repubblica dominicana, ora caratterizzata da un’accresciuta concorrenza per il latte scremato in polvere, il contingente non viene più utilizzato integralmente. Al fine di incoraggiare il pieno utilizzo del contingente, occorre abolire la differenziazione delle restituzioni all’esportazione per la Repubblica dominicana.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 5 giugno 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

31,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

31,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

31,17

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

31,34

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

31,63

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

31,17

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

31,34

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

31,63

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

33,13

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

33,66

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

35,77

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

36,93

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

31,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

31,17

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

33,13

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,08

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,64

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

7,92

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

21,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

31,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

28,17

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

17,91

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

28,17

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

29,24

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

31,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

28,17

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

29,24

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

31,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

d)

le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

d)

le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


5.6.2009   

IT

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L 139/19


REGOLAMENTO (CE) N. 462/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 2 giugno 2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 2 giugno 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


5.6.2009   

IT

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L 139/21


REGOLAMENTO (CE) N. 463/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3) e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 2 giugno 2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 2 giugno 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 24,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


5.6.2009   

IT

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L 139/22


REGOLAMENTO (CE) N. 464/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 395/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 119 del 14.5.2009, pag. 21.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 5 giugno 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

27,01

3,18

1701 11 90 (1)

27,01

8,03

1701 12 10 (1)

27,01

3,05

1701 12 90 (1)

27,01

7,60

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


5.6.2009   

IT

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L 139/24


REGOLAMENTO (CE) N. 465/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 186/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (3).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la 6a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 6a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro di cui al regolamento (CE) n. 186/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 2 giugno 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 10.3.2009, pag. 3.

(3)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.


5.6.2009   

IT

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L 139/25


REGOLAMENTO (CE) N. 466/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 4a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 310/2209 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (3).

(2)

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la 4a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 4a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 2 giugno 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 16.4.2009, pag. 13.

(3)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.


5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/26


REGOLAMENTO (CE) N. 467/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati.

(7)

Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3) autorizza la fornitura di burro e crema a prezzo ridotto alle industrie che fabbricano talune merci.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 5 giugno 2009 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato  (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

21,00

21,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

36,15

36,15

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

31,00

31,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

65,00

65,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

66,52

66,52

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

65,00

65,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

d)

le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2009

che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica

(2009/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), definisce gli obiettivi e i principi applicabili alla produzione biologica e stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla produzione, all’etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nell’ambito della produzione vegetale, animale e acquicola.

(2)

Con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici, adottata nel giugno 2004 (2), la Commissione intende valutare la situazione e porre le basi per la formulazione di politiche, fornendo una visione strategica globale del contributo offerto dall’agricoltura biologica alla politica agricola comune. In particolare, il piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici raccomanda, nell’ambito dell’azione 11, la costituzione di un gruppo di esperti indipendenti incaricato di formulare pareri tecnici.

(3)

Può accadere che la Commissione abbia bisogno di una consulenza tecnica per decidere in merito al rilascio di un’autorizzazione per l’utilizzo di prodotti, sostanze e tecniche nel quadro dell’agricoltura biologica e della trasformazione dei prodotti biologici, per formulare o migliorare le norme che disciplinano la produzione biologica e, in generale, per ogni altra questione connessa al settore della produzione biologica. Si tratta di attività complesse e di lunga durata, che richiedono un grado elevato di specializzazione.

(4)

È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo della produzione biologica e definirne le mansioni e la struttura.

(5)

Il gruppo deve contribuire a garantire l’accesso agevole a competenze tecniche altamente qualificate in un vasto campo di settori connessi alla produzione biologica.

(6)

Il gruppo deve essere composto da esperti in materie scientifiche ed altri esperti con competenze connesse alla produzione biologica e deve fornire alla Commissione pareri tecnici indipendenti, di alto livello e trasparenti.

(7)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (3).

(8)

I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4),

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il «gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica»

È istituito il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Missione

Il gruppo ha il compito di assistere la Commissione nelle seguenti attività:

a)

valutare prodotti, sostanze e tecniche che possono essere utilizzati nell’ambito della produzione biologica, tenendo conto degli obiettivi e dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007;

b)

migliorare le norme esistenti ed elaborare nuove norme di produzione;

c)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore della produzione biologica.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto connesso al settore della produzione biologica.

2.   Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo consta di tredici membri.

2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti competenti nei settori di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1, che hanno risposto all’invito a presentare candidature. La Commissione può inoltre redigere un elenco di riserva di candidati che non hanno potuto essere nominati membri permanenti benché nell’ambito della procedura di selezione fossero stati considerati idonei a svolgere una funzione nell’ambito del gruppo.

3.   Questo elenco di riserva può essere utilizzato per nominare sostituti di membri del gruppo o per nominare membri dei sottogruppi.

4.   I membri del gruppo e dei sottogruppi sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno.

5.   I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste al paragrafo 6 oppure fino alla scadenza del mandato.

6.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del mandato.

7.   I membri nominati a titolo personale firmano ogni anno un documento con il quale si impegnano ad agire nell’interesse pubblico, nonché una dichiarazione che attesta la mancanza, o l’esistenza, di qualunque interesse suscettibile di compromettere la loro obiettività. Essi dichiarano inoltre, nell’ambito di ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che potrebbe compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno.

8.   I nominativi dei membri del gruppo e dei sottogruppi nominati a titolo personale e quelli inclusi nell’elenco di riserva sono pubblicati sul sito internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e nel registro del gruppo di esperti. I suddetti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

2.   In accordo con la direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, possono essere creati sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti dopo il compimento dei loro mandati. I sottogruppi sono composti al massimo da 7 membri, scelti fra i membri del gruppo o a partire dall’elenco di riserva di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

3.   Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo.

4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se le Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione garantisce i servizi di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (5).

7.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, ordine del giorno, verbali, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

Nessuna retribuzione verrà corrisposta per i servizi resi nell’ambito della presente decisione.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  SEC(2004) 739.

(3)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  SEC(2005) 1004.


5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro impiegati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche

[notificata con il numero C(2009) 4165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE prevede che la Commissione riesamini l’esenzione di determinati materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

(2)

Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-scientifica prevista, la Commissione ritiene che siano attualmente disponibili rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro conformi ai valori massimi di concentrazione istituiti dalla direttiva 2002/95/CE e considera pertanto necessario procedere a un riesame dell’esenzione accordata.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

(4)

In conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate. Nel corso della consultazione è emersa la necessità di garantire che i produttori abbiano il tempo sufficiente per acquisire le qualifiche necessarie per i rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro e che rispettano i limiti di piombo di cui alla direttiva 2002/95/CE. Occorre quindi garantire che gli impatti sulla salute o sulla sicurezza dei consumatori causati dai prodotti di sostituzione non siano superiori ai relativi benefici per l’ambiente, per la salute o per i consumatori, in particolare per quanto riguarda apparecchiature importanti per la sicurezza come i sistemi di telecomunicazione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato alla direttiva 2002/95/CE, il punto 22 è sostituito dal seguente testo:

«22.

Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche. Esenzione accordata fino al 31 dicembre 2009.»


INDIRIZZI

Banca centrale europea

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/34


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 maggio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2009/11)

(2009/429/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

La sostituzione del sistema basato su due livelli con un quadro di riferimento per le garanzie idonee comune a tutte le operazioni di credito dell’Eurosistema, richiede la modifica della definizione di «riserva» nell’indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali situate al di fuori dell’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1).

(2)

L’indirizzo BCE/2006/4 deve anche essere modificato al fine di disporre un servizio specifico standardizzato di gestione delle riserve dell’Eurosistema, ovvero l’introduzione di servizi di deposito a tempo determinato a titolo di principale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2006/4 è modificato come segue.

1.

Nell’articolo 1 la definizione di «riserve» è sostituita dalla seguente:

«—

per “riserve” si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire il contante e tutti i titoli che sono inclusi nel quadro di riferimento unico previsto nella banca dati delle attività idonee dell’Eurosistema, che contiene le attività idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema e che è pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di: i) sia i titoli rientranti nel “gruppo di emittenti 3” (ossia, società o altri emittenti) sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, i titoli rientranti nella “categoria di liquidità V” (titoli garantiti da attività); ii) le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale; iii) i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali; iv) le altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.»

2.

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

servizi di deposito a tempo determinato:

a titolo di agente, o

a titolo di principale;».

Articolo 2

1.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Il presente indirizzo entra in vigore il 1o luglio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 maggio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.


Rettifiche

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/35


Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123 del 19 maggio 2009 )

Nell’allegato, intestazione della quarta colonna:

anziché:

«Allegato B»,

leggi:

«Allegato C».

A pagina 26, allegato, colonna «Allegato B», le specie «Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)» e «Pauxi pauxi (III Columbia)» devono essere spostate nella colonna «Allegato C».

A pagina 46, allegato:

colonna «Allegato C», la specie «Corallium secundum (III China)» deve essere aggiunta dopo la specie «Corallium konjoi (III China)»,

colonna «Allegato B», per le specie «Milleporidae spp. (II)» e «Stylasteridae spp. (II)», il richiamo di nota «(8)» deve essere cancellato.