ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.123.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
19 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 406/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 408/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

62

 

*

Regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83

78

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/388/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’11 maggio 2009, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

86

 

 

Commissione

 

 

2009/389/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato C 25/2000 (ex N 149/99) cui l’Italia intende dare attuazione a favore dell’impresa siderurgica Lucchini Siderurgica SpA [notificata con il numero C(2008) 3515]  ( 1 )

87

 

 

INDIRIZZI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/390/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 7 maggio 2009, che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2009/9)

94

 

 

2009/391/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 7 maggio 2009, che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2009/10)

99

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 275/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 91 del 3.4.2009)

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO (CE) N. 406/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

73,9

MA

44,2

MK

80,5

TN

115,0

TR

95,0

ZZ

81,7

0707 00 05

EG

131,0

JO

155,5

MA

32,7

TR

135,1

ZZ

113,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

120,7

ZZ

168,7

0805 10 20

EG

44,0

IL

55,5

MA

48,4

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

58,7

0805 50 10

AR

50,9

TR

50,7

ZA

51,7

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

81,5

BR

77,9

CL

82,4

CN

91,5

MK

42,0

NZ

101,5

US

125,7

UY

71,7

ZA

83,4

ZZ

84,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.5.2009   

IT

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L 123/3


REGOLAMENTO (CE) N. 407/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione CITES»).

(2)

Le specie seguenti sono state aggiunte all’appendice III della convenzione CITES su richiesta della Cina: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi e Corallium secundum.

(3)

Le specie Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus e Selenidera maculirostris, attualmente comprese nell’allegato B dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, benché non soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza, sono comprese nell’appendice III della convenzione CITES su richiesta di Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia e Argentina; tali specie vanno quindi trasferite dall’allegato B all’allegato C dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

(4)

Le specie Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira e Tylototriton spp., attualmente non comprese nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell’allegato D dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

(5)

In occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES del giugno 2007 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali. Sono state rilevate alcune incongruenze tra le appendici della convenzione CITES e i nomi scientifici che figurano nei riferimenti della nomenclatura per quanto riguarda le specie Asarcornis scutulata e Pezoporus occidentalis, le famiglie Rheobatrachidae e Phasianidae nonché l’ordine SCANDENTIA. Poiché tali incongruenze figurano anche nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, quest’ultimo deve essere adeguato di conseguenza.

(6)

Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1.

Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

a)

secondo il nome delle specie; o

b)

secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.

2.

L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.

3.

Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.

4.

Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva “Uccelli”) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva “Habitat”).

5.

Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

a)

“ssp.” designa le sottospecie;

b)

“var(s).” designa la/le varietà; e

c)

“fa” designa le forme.

6.

I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

7.

Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della Convenzione.

8.

Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della Convenzione.

9.

Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III.

10.

Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

11.

Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:

#1

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

fiori recisi di piante propagate artificialmente; e

d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.

#2

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi e polline; e

b)

prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3

Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.

#4

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi, eccetto quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante acclimatate o propagate artificialmente; e

e)

elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere Opuntia, sottogenere Opuntia, acclimatate o propagate artificialmente.

#5

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7

Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.

#8

Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

#9

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichettal “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx”

#10

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.

#11

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.

12.

Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell’allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

13.

L’urina, le feci e l’ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall’animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.

14.

Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell’allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1

Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

§ 2

Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

15.

Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell’allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3

Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

§ 4

Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura

 

Allegato A

Allegato B

Allegato B

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapra

Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Antilocapra

Bovidae

 

 

 

Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilope addax

 

Ammotragus lervia (II)

 

Pecora crinita o ammotrago

 

 

Pecora crinita o ammotrago (III Nepal)

Antilope cervicapra

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bisonte dei boschi

Bos gaurus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 

 

Yack selvatico

Bos sauveli (I)

 

 

Couprey

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

Bufalo indiano

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa o bufalo pigmeo di pianura

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Bufalo di Mindoro o Tamaru

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa di montagna

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Markor o capra di Falconer

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricorno cinese

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricorno rosso

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Capricorno di Sumatra o Seran

Capricornis thar (I)

 

 

Capricorno dell’Himalaya

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Cefalofo dalla schiena nera

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Cefalofo di Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Cefalofo di Fernando Poo

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

 

Cephalophus zebra (II)

 

Cefalofo zebra

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazzella di Cuvier

 

 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

Gazzella dorcade

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazzella bianca

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilope nera gigante

 

Kobus leche (II)

 

Cobo lichi

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral cinese

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral rosso

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral grigio

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Chinese goral

Nanger dama (I)

 

 

Gazzella dama

Oryx dammah (I)

 

 

Gazzella dama

Oryx leucoryx (I)

 

 

Orice bianco o d’Arabia

 

Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Argali o muflone asiatico

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflone dell’Himalaya

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argali dei Kara Tau

 

Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflone di Cipro

 

Ovis vignei (II) ((Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Pecora della steppa

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Muflone del Kashmir o Urial

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Muflone del Kashmir o Urial

 

Philantomba monticola (II)

 

Cefalofo azzurro

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Cefalofo azzurro

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Camoscio d’Abruzzo

 

Saiga borealis (II)

 

Saiga della Mongolia

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga della Mongolia

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilope quadricorne

Camelidae

 

 

 

Cammelli, guanaco, vigogna

 

Lama glama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l’intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l’intera popolazione], che figurano nell’allegato B)

Vicugna vicugna (II) (Solo le popolazioni dell’Argentina  (1) [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia  (2) [l’intera popolazione], del Cile  (3) [popolazione della Primera Región], del Perù  (4) [l’intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A)

 

Vigogna

Cervidae

 

 

 

Cervi, huemul, muntjak, pudu

Axis calamianensis (I)

 

 

Cervo porcino di Calamian

Axis kuhlii (I)

 

 

Cervo porcino di Bawean o Kuhl

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cervo porcino dell’Indocina

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cervo delle paludi

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cervo di Bukara o del Turkestan

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

Cervo berbero

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Cervus elaphus hanglu

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daino della Mesopotamia

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Mazama grande

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjak nero

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjak nero

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cervo coda bianca del Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cervo delle Pampas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu mefistofele o del Nord

Pudu puda (I)

 

 

Pudu comune o del Sud

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga o Cervo di Duvaucel

Rucervus eldii (I)

 

 

Tameng o Cervo di Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamo pigmeo

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamo

Moschidae

 

 

 

Cervo muschiato

Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell’allegato A)

 

Cervo muschiato o Moschi

Suidae

 

 

 

Babirussa, cinghiali, maiali

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa di Buru

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa del Nord Sulawesi

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa di Togia

Sus salvanius (I)

 

 

Cinghiale nano

Tayassuidae

 

 

 

Pecari

 

Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pecari

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

Ailuridi

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Cani, volpi, lupi

Canidae

 

 

 

Cani, volpi, lupi

 

 

Canis aureus (III India)

Sciacallo dorato

Canis lupus (I/II)

(Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39o parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell’appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell’appendice II.)

Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39o parallelo)

 

Lupo comune

Canis simensis

 

 

Lupo del Simien o di Etiopia

 

Cerdocyon thous (II)

 

Cerdocione

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Crisocione

 

Cuon alpinus (II)

 

Cuon Alpino

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Volpe delle Ande

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpe di Darwin

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpe grigia dell’Argentina

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpe grigia della Pampa

Speothos venaticus (I)

 

 

Speoto o Itticione

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Volpe del Bengala

 

Vulpes cana (II)

 

Volpe di Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Eupleride di Goudot

 

 

Fossa fossana (II)

 

Civetta del Madagascar o Fanaloka

Felidae

 

 

 

Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.

 

Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)

 

Felidi

Acinonyx jubatus (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)

 

 

Ghepardo

Caracal caracal (I) ((Solo la popolazione dell’Asia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Caracal o Lince africana o del deserto

Catopuma temminckii (I)

 

 

Gatto dorato asiatico

Felis nigripes (I)

 

 

Gatto dai piedi neri

Felis silvestris (II)

 

 

Gatto selvatico

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Gatto di Geoffroy

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Gatto delle Ande

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Gatto tigre o Oncilla

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

Lynx lynx (II)

 

 

Lince

Lynx pardinus (I)

 

 

Lince pardina

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopardo nebuloso o pantera nebulosa

Panthera leo persica (I)

 

 

Leone asiatico

Panthera onca (I)

 

 

Giaguaro

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardo o Pantera

Panthera tigris (I)

 

 

Tigre

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Gatto marmorato

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B.)

 

 

Gatto leopardo del Bengala

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Gatto di Iriomote

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Gatto dalla testa piatta

Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell’India; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Gatto rugginoso

Puma concolor coryi (I)

 

 

Puma della Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma dell’America centrale

Puma concolor couguar (I)

 

 

Puma orientale

Puma yagouaroundi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Jaguarondi

Uncia uncia (I)

 

 

Leopardo delle nevi

Herpestidae

 

 

 

Manguste

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Mangusta a coda corta indiana

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

Mangusta grigia indiana

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Mangusta di Giava

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangusta rossiccia o di Smith

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangusta cancrivora

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangusta a collo striato

Hyaenidae

 

 

 

Proteli, iene

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protele crestato

Mephitidae

 

 

 

Moffette

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moffetta della Patagonia

Mustelidae

 

 

 

Tassi, martore, donnole, ecc.

Lutrinae

 

 

 

Lontre

 

Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Lontre

Aonyx capensis microdon (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Lontra dalle guance bianche del Camerun

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra di mare meridionale

Lontra felina (I)

 

 

Lontra marina

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra di fiume meridionale

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra comune

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra del Giappone

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra gigante del Brasile o Arirai

Mustelinae

 

 

 

Grigioni, martore, taira, donnole

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Taira

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grigione maggiore

 

 

Martes flavigula (III India)

Grigione maggiore

 

 

Martes foina intermedia (III India)

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Martora del Nilgiri

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Tasso del miele

Mustela nigripes (I)

 

 

Puzzola dai piedi neri

Odobenidae

 

 

 

Trichechi

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Trichechi

Otariidae

 

 

 

Arctocefali, leoni marini

 

Arctocephalus spp (II) (E(Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

(Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Arctocefalo di Juan Fernandez

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Arctocefalo della Guadalupa

Phocidae

 

 

 

Foche

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefante marino

Monachus spp. (I)

 

 

Foche monache

Procyonidae

 

 

 

Coati, bassaricione

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Bassaricione di Gabb

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Bassarisco del Centro America

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Nasua dal naso bianco

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Nasua o Coati rosso

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Cercoletto

Ursidae

 

 

 

Orsi

 

Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Orsi

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda gigante

Helarctos malayanus (I)

 

 

Orso malese o Biruang

Melursus ursinus (I)

 

 

Orso labiato

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Orso dagli occhiali

Ursus arctos (I/II)

((Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus igurano nell’appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell’appendice II).

 

 

Orso bruno

Ursus thibetanus (I)

 

 

Orso tibetano o dal collare

Viverridae

 

 

 

Binturong, civette, linsanghi

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetta zibetto

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civetta lontra o Mampalon

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civetta delle palme fasciata

 

 

Paguma larvata (III India)

Civetta delle palme mascherata

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Civetta delle palme comune

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Civetta delle palme di Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsango fasciato

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsango macchiato

 

 

Viverra civettina (III India)

Civetta a grandi macchie del Malabar

 

 

Viverra zibetha (III India)

Civetta indiana maggiore

 

 

Viverricula indica (III India)

Civetta indiana minore

CETACEA

 

 

 

Cetacei (delfini, focene, balene)

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

Cetacei

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Vampiri

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vampiro dalle strisce bianche

Pteropodidae

 

 

 

Volpi volanti o pteropi

 

Acerodon spp. (II) Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Volpi volanti

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Volpi volanti o Pteropi

Pteropus insularis (I)

 

 

Pteropo delle isole Truk

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Pteropo di Livingstone

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Pteropo del Giappone

Pteropus mariannus (I)

 

 

Pteropo delle Marianne

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pteropo di Ponape (isola)

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pteropo di Pelew

Pteropus pilosus (I)

 

 

Pteropo di Palau

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Pteropo di Rodrigues

Pteropus samoensis (I)

 

 

Pteropo delle Samoa

Pteropus tonganus (I)

 

 

Pteropo insulare

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pteropo di Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pteropo di Pemba

Pteropus yapensis (I)

 

 

Pteropo di Yap

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Armadillo dalla coda nuda settentrionale

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Armadillo dalla coda nuda maggiore

 

Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Armadillo villoso

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo gigante o Tatù

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Topi marsupiali

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Topo marsupiale dalla coda lunga

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Topo marsupiale delle sabbie

Thylacinidae

 

 

 

Lupo marsupiale, tilacino

Thylacinus cynocephalus (forse estinto) (I)

 

 

Lupo marsupiale, tilacino

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Canguri, uallabi

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Canguri, uallabi

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Canguro arboricolo orsino o nero

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Canguro lepre occidentale

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Canguro striato

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Uallabi dalle briglie

Onychogalea lunata (I)

 

 

Uallabi dall’unghia lunata

Phalangeridae

 

 

 

Cuschi

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Cusco orientale

 

Phalanger mimicus (II)

 

Cusco meridionale o grigio

 

Phalanger orientalis (II)

 

Falangero lanoso

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Cusco dell’Isola dell’Ammiraglio

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Falangero o cusco macchiato

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Cusco di Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Ratti canguro

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettonge

Caloprymnus campestris (forse estinto) (I)

 

 

Ratto canguro campestre

Vombatidae

 

 

 

Vombati

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Vombato dal naso peloso del Queensland

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Lepri, conigli

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Caprolago ispido

Romerolagus diazi (I)

 

 

Coniglio dei vulcani

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Echidne

 

Zaglossus spp. (II)

 

Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Bandicoot

Chaeropus ecaudatus (forse estinto) (I)

 

 

Peramele o Bandicoot a piede di porco

Peramelidae

 

 

 

Peramele

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Peramele nasuto di Bougainville

Thylacomyidae

 

 

 

Bilbi

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bandicoot-coniglio (Bilbi)

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Cavalli, asini selvatici, zebre

Equus africanus (I) (Esclude la forma addomesticata di Equus asinus, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 

 

Asino selvatico africano

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra di Grevy

Equus hemionus (I/II) (La specie è elencata nell’appendice II ma le sottospecie Equus hemionus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell’appendice I)

 

 

Asino selvatico asiatico o Emione

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Cavallo di Przewalski

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra di Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 

 

Zebra di montagna del Capo

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoceronti

Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato B)

 

 

Rinoceronti

 

Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Rinoceronte bianco del sud

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B)

 

 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapiro comune

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Pangolin

 

Manis spp. (II)

(È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica e Manis pentadactyla prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)

 

Pangolini

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Bradipi tridattili

 

Bradypus variegatus (II)

 

Bradipo boliviano

Megalonychidae

 

 

 

Bradipi didattili

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Bradipo didattilo

Myrmecophagidae

 

 

 

Mirmecofagidi

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Formichiere gigante

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua del Messico

PRIMATES

 

 

 

Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)

 

PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)

Alouatta coibensis (I)

 

 

Aluatta dell’isola di Coiba

Alouatta palliata (I)

 

 

Aluatta dal mantello

Alouatta pigra (I)

 

 

Aluatta del Guatemala

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atele di Geoffroy

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Atele di Panama

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriquì meridionale

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Muriquì settentrionale

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Lagotrice dalla coda gialla

Cebidae

 

 

 

Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo

Callimico goeldii (I)

 

 

Callimico di Goeldi

Callithrix aurita (I)

 

 

Uistiti dalle orecchie bianche

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Uistiti dalla testa gialla

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Scimmie leonine o Leontocebi

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarino calvo o Marikina

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarino di Geoffroy

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarino dai piedi bianchi

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarino edipo

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Saimiri del Centro America

Cercopithecidae

 

 

 

Scimmie del vecchio mondo

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Cercocebo dal berretto

Cercopithecus diana (I)

 

 

Cercopiteco Diana

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Cercopiteco di Roloway

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Cercopiteco dalla coda dorata

Colobus satanas (II)

 

 

Colobo nero

Macaca silenus (I)

 

 

Sileno

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drillo

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrillo

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nasica

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobo rosso di Uzungwa

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobo rosso di Zanzibar

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobo rosso di Pennant

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobo rosso di Preuss

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobo rosso del Fiume Tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Presbite delle Mentawai

Pygathrix spp. (I)

 

 

Langur o rinopitechi

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rinopitechi

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Entello del Kashmir

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Entello

Semnopithecus hector (I)

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

 

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Presbite del Tonchino

Trachypithecus geei (I)

 

 

Presbite dorato

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Presbite dei Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Entello del Laos

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Presbite dal ciuffo

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Entello testa bianca

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Chirogalei

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Chirogalei

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Scimpanzé, gorilla, orangutan

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla di montagna

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla

Pan spp. (I)

 

 

Scimpanzé e Bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan di Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibboni

Indriidae

 

 

 

Indridi

Indriidae spp. (I)

 

 

Indridi

Lemuridae

 

 

 

Lemuri

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri

Lepilemuridae

 

 

 

Lepilemuri

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepilemuri

Lorisidae

 

 

 

Lori

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori lenti

Pitheciidae

 

 

 

Uacari, callicebi, chiropoti

Cacajao spp. (I)

 

 

Uacari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Callicebo di Barbara Brown

Callicebus melanochir (II)

 

 

Callicebo costiero

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicebo dalla fronte nera

Callicebus personatus (II)

 

 

Callicebo mascherato

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Chiropote dal naso bianco

Tarsiidae

 

 

 

Tarsi

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsi

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Elefanti

Elephas maximus (I)

 

 

Elefante indiano o asiatico

Loxodonta africana (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell’allegato B)

Loxodonta africana (II)

(Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (6); le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A)

 

Elefante africano

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Cincillà

Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)

 

 

Cincillà

Cuniculidae

 

 

 

Paca

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti punteggiato

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti punteggiato

Erethizontidae

 

 

 

Istrici del nuovo mondo

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Coendu messicano

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendu spinoso

Hystricidae

 

 

 

Istrici del vecchio mondo

Hystrix cristata

 

 

Istrice crestata del Nord Africa

Muridae

 

 

 

Topi, ratti

Leporillus conditor (I)

 

 

Leporillo costruttore

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Falso topo della baia di Shark

Xeromys myoides (I)

 

 

Falso ratto di acqua

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Ratto di roccia dalla coda grossa

Sciuridae

 

 

 

Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Cane di prateria del Messico

 

 

Marmota caudata (III India)

Marmotta dalla coda lunga

 

 

Marmota himalayana (III India)

Marmotta dell’Himalaya

 

Ratufa spp. (II)

 

Scoiattoli giganti

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Scoiattolo di Depp

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaie

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Dugonghi

Dugong dugon (I)

 

 

Dugongo

Trichechidae

 

 

 

Manati o Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell’appendice I. Trichechus senegalensis figura nell’appendice II)

 

 

Manati o Lamantini

AVES

 

 

 

Uccelli

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Anatre, oche, cigni, ecc.

Anas aucklandica (I)

 

 

Anatra delle Auckland

 

Anas bernieri (II)

 

Anatra di Bernier del Madagascar

Anas chlorotis (I)

 

 

Alzavola bruna

 

Anas formosa (II)

 

Alzavola asiatica

Anas laysanensis (I)

 

 

Germano di Laysan

Anas nesiotis (I)

 

 

Anatra dell’Isola di Campbell

Anas oustaleti (I)

 

 

Germano delle Marianne

Anas querquedula

 

 

Marzaiola

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Anatra della Malesia

Aythya innotata

 

 

Moriglione del Madagascar

Aythya nyroca

 

 

Moretta tabaccata

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Oca delle Aleutine

Branta ruficollis (II)

 

 

Oca dal collo rosso

Branta sandvicensis (I)

 

 

Oca delle Hawaii

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Anatra muta

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cigno coscoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cigno dal collo nero

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocigna di Cuba

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocigna autunnale

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocigna fulva

Mergus octosetaceus

 

 

Smergo del Brasile

 

Oxyura jamaicensis

 

Gobbo della Giamaica

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Gobbo rugginoso

Rhodonessa caryophyllacea (forse estinto) (I)

 

 

Anatra dalla testa rosa

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Anatra dal corno

Tadorna cristata

 

 

Casarca crestata

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Uccelli mosca o colibrì

 

Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Hummingbirds

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Eremita becco a uncino

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Occhioni

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Occhione americano

Laridae

 

 

 

Gabbiani, sterne

Larus relictus (I)

 

 

Gabbiano della Mongolia

Scolopacidae

 

 

 

Chiurli, pantane

Numenius borealis (I)

 

 

Chiurlo boreale

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Chiurlottello

Tringa guttifer (I)

 

 

Pantana macchiata

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Garzette, aironi

Ardea alba

 

 

Airone bianco maggiore

Bubulcus ibis

 

 

Airone guardabuoi

Egretta garzetta

 

 

Garzetta

Balaenicipitidae

 

 

 

Becco a scarpa

 

Balaeniceps rex (II)

 

Becco a scarpa

Ciconiidae

 

 

 

Cicogne

Ciconia boyciana (I)

 

 

Cicogna dal becco nero

Ciconia nigra (II)

 

 

Cicogna nera

Ciconia stormi

 

 

Cicogna di Storm

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Marabù maggiore asiatico

Mycteria cinerea (I)

 

 

Tantalo cinereo

Phoenicopteridae

 

 

 

Fenicotteri

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Fenicotteri

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Fenicottero rosa

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatole

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rosso

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis calvo

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis del Giappone

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatola

Pseudibis gigantean

 

 

Ibis gigante

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Colombi, piccioni

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Colomba delle Nicobare

Claravis godefrida

 

 

Tortora barrata di porpora

Columba livia

 

 

Piccione selvatico

Ducula mindorensis (I)

 

 

Colomba imperiale di Mindoro

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colomba pugnalata

 

Goura spp. (II)

 

Colombe coronate

Leptotila wellsi

 

 

Tortora di Granada

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Colombo rosa di Maurizio

Streptopelia turtur

 

 

Tortora selvatica

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Buceri

 

Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Aceros nipalensis (I)

 

 

Bucero collorossiccio

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buceri

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buceri

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buceri

 

Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Buceros bicornis (I)

 

 

Calao o bucero bicorne del Nord

 

Penelopides spp. (II)

 

Buceri

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Calao o bucero dall’elmo

 

Rhyticeros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Bucero birmano

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turachi

 

Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Turachi

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turaco di Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell’allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Rapaci diurni

Accipitridae

 

 

 

Falchi, aquile

Accipiter brevipes (II)

 

 

Sparviere levantino

Accipiter gentilis (II)

 

 

Astore

Accipiter nisus (II)

 

 

Sparviere

Aegypius monachus (II)

 

 

Avvoltoio monaco

Aquila adalberti (I)

 

 

Aquila imperiale spagnola

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Aquila reale

Aquila clanga (II)

 

 

Aquila anatraia maggiore

Aquila heliaca (I)

 

 

Aquila imperiale

Aquila pomarina (II)

 

 

Aquila anatraia minore

Buteo buteo (II)

 

 

Poiana

Buteo lagopus (II)

 

 

Poiana calzata

Buteo rufinus (II)

 

 

Poiana codabianca

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Nibbio di Wilson o di Cuba

Circaetus gallicus (II)

 

 

Biancone

Circus aeruginosus (II)

 

 

Falco di palude

Circus cyaneus (II)

 

 

Albanella reale

Circus macrourus (II)

 

 

Albanella pallida

Circus pygargus (II)

 

 

Albanella minore

Elanus caeruleus (II)

 

 

Nibbio bianco

Eutriorchis astur (II)

 

 

Aquila serpentaria del Madagascar

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Gipeto

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifone

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell’appendice I; le altre specie figurano nell’appendice II)

 

 

Aquile di mare

Harpia harpyja (I)

 

 

Arpia

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Aquila del Bonelli

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Aquila minore

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Poiana dorsogrigio

Milvus migrans (II)

 

 

Nibbio bruno

Milvus milvus (II)

 

 

Nibbio reale

Neophron percnopterus (II)

 

 

Capovaccaio

Pernis apivorus (II)

 

 

Falco pecchiaiolo

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Aquila delle Filippine

Cathartidae

 

 

 

Avvoltoi del nuovo mondo

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor della California

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

King vulture

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor delle Ande

Falconidae

 

 

 

Falchi

Falco araeus (I)

 

 

Gheppio delle Seychelles

Falco biarmicus (II)

 

 

Lanario

Falco cherrug (II)

 

 

Falco sacro

Falco columbarius (II)

 

 

Smeriglio

Falco eleonorae (II)

 

 

Falco della regina

Falco jugger (I)

 

 

Falco laggar

Falco naumanni (II)

 

 

Falco grillaio

Falco newtoni (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)

 

 

Gheppio dell’isola Aldabra

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Falcone di Barberia

Falco peregrinus (I)

 

 

Falco pellegrino

Falco punctatus (I)

 

 

Gheppio delle Mauritius

Falco rusticolus (I)

 

 

Girfalco

Falco subbuteo (II)

 

 

Lodolaio

Falco tinnunculus (II)

 

 

Gheppio

Falco vespertinus (II)

 

 

Falco cuculo

Pandionidae

 

 

 

Falchi pescatori

Pandion haliaetus (II)

 

 

Falco pescatore

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

Crax fasciolata

 

Hocco faccianuda

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Hocco dal becco blu

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Hocco dal becco rosso

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Hocco dal becco giallo

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Hocco dai bargigli

 

 

 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala and Honduras)

Hocco globicero

 

Mitu mitu (I)

 

 

Miti o Hocco a becco di rasoio

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Crace di Derby

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

 

Ciacialaca

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

 

Crace dall’elmo

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Penelope dalle ali bianche

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelope purpurea

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Ciacialaca nero del Guatemala

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Penelope dalla fronte nera

 

Pipile pipile (I)

 

 

Penelope di Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

 

 

Arborophila campbelli (III Malaysia)

Pernice a petto grigio

 

 

Arborophila charltonii (III Malaysia)

Pernice a petto castano

 

Argusianus argus (II)

 

Argo maggiore

 

 

Caloperdix oculeus (III Malaysia)

Pernice ferruginosa

Catreus wallichii (I)

 

 

Fagiano di Wallich

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Colino della Virginia mascherato

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Fagiano orecchiuto bianco

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Fagiano orecchiuto bruno

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gallo di Sonnerat o Gallo grigio

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fagiano insanguinato

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Lofoforo splendido o dell’Himalaya

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Lofoforo di Huys

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Lofoforo di Sclater

Lophura edwardsi (I)

 

 

Fagiano di Edwards

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malaysia)

Fagiano senza cresta a groppone rosso

 

Lophura hatinhensis

 

Fagiano di Vo Quy

 

 

Lophura ignita (III Malaysia)

Crested fireback

Lophura imperialis (I)

 

 

Fagiano imperiale

Lophura swinhoii (I)

 

 

Fagiano di Swinhoe o di Formosa

 

 

Melanoperdix niger (III Malaysia)

Pernice nera

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Tacchino ocellato

Odontophorus strophium

 

 

Colino dal collare

Ophrysia superciliosa

 

 

Quaglia dell’Himalaya

 

Pavo muticus (II)

 

Pavone mutico o verde

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Speroniere chinqui o grigio

 

Polyplectron germaini (II)

 

Speroniere di Germain

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaysia)

Speroniere di Rothschild o montano

 

Polyplectron malacense (II)

 

Speroniere malese o di Hardwicke

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Speroniere di Napoleone o Palawan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Speroniere del Borneo

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Rainardo ocellato o argo crestato

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malaysia)

Pernice di Hose

 

 

Rhizothera longirostris (III Malaysia)

Pernice dal becco lungo

 

 

Rollulus rouloul (III Malaysia)

Quaglia crestata o Rul-rul

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Fagiano di Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Fagiano di Hume

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Fagiano mikado

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Tetraogallo del Caspio

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tetraogallo del Tibet

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopano di Blyth

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopano di Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopano occidentale

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopano satiro

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Tetraone di prateria di Attwater

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Gru

 

Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Gru

Grus americana (I)

 

 

Gru americana

Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell’appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell’appendice I)

 

 

Gru canadese

Grus grus (II)

 

 

Gru comune

Grus japonensis (I)

 

 

Gru della Manciuria o del Giappone

Grus leucogeranus (I)

 

 

Gru bianca asiatica

Grus monacha (I)

 

 

Gru monaca

Grus nigricollis (I)

 

 

Gru dal collo nero

Grus vipio (I)

 

 

Gru dal collo bianco

Otididae

 

 

 

Otarde

 

Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Otarde

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Grande otarda dell’India

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Ubara asiatica

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Ubara

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Otarda del Bengala

Otis tarda (II)

 

 

Otarda comune

Sypheotides indicus (II)

 

 

Otarda minore indiana

Tetrax tetrax (II)

 

 

Gallina prataiola

Rallidae

 

 

 

Folaghe, ralli

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rallo di Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Atricornitidi

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Uccello dei cespugli rumoroso

Cotingidae

 

 

 

Cotinga

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Uccello parasole amazzonico

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Uccello parasole occidentale

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga macchiata

 

Rupicola spp. (II)

 

Galletti di roccia

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga dalle ali bianche

Emberizidae

 

 

 

Cardinali, tangara

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinale verde

 

Paroaria capitata (II)

 

Cardinale a becco giallo

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinale dal ciuffo rosso

 

Tangara fastuosa (II)

 

STangara settecolori

Estrildidae

 

 

 

Estrildidi

 

Amandava formosa (II)

 

Bengalino verde

 

Lonchura fuscata

 

Padda di Timor

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamante a bavetta

Fringillidae

 

 

 

Cardellini, canarini

Carduelis cucullata (I)

 

 

Cardinalino rosso del Venezuela

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Cardellino di Yarrell

Hirundinidae

 

 

 

Irundinidi

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Rondine dagli occhiali

Icteridae

 

 

 

Itteridi

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Ittero a cappuccio zafferano

Meliphagidae

 

 

 

Melifagi

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Melifago dall’elmo

Muscicapidae

 

 

 

Pigliamosche

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Cannaiola dell’Isola Rodriguez

 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltava di Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis (forse estinto) (I)

 

 

Uccello di macchia castano

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Uccello di macchia occidentale

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulo canoro

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Usignolo orecchie argentate

 

Leiothrix lutea (II)

 

Usignolo del Giappone

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liocicla del monte Omei

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Picatarte testa nuda

Picathartes oreas (I)

 

 

Picatarte collogrigio

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Pigliamosche del paradiso di Maurizio

Paradisaeidae

 

 

 

Uccelli del paradiso

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Uccelli del paradiso

Pittidae

 

 

 

Pitte

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta barrata settentrionale

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta di Gurney o dal petto nero

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta di Koch

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta bengalese del Giappone

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul corona di paglia

Sturnidae

 

 

 

Maine, gracule

 

Gracula religiosa (II)

 

Gracula religiosa

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Maina di Rothschild

Zosteropidae

 

 

 

Zosteropidi o uccelli dagli occhiali

Zosterops albogularis (I)

 

 

Occhialino pettobianco

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Fregate

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fregata di Andrews

Pelecanidae

 

 

 

Pellicani

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pellicano riccio

Sulidae

 

 

 

Sule

Papasula abbotti (I)

 

 

Sula di Abbott

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Barbuti

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Barbuto tucanetto

Picidae

 

 

 

Picchi

Campephilus imperialis (I)

 

 

Picchio imperiale

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Picchio nero dal ventre bianco di Corea

Ramphastidae

 

 

 

Tucani

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Tucanetto zafferano

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari collonero

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Aracari orecchiecastane

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari verde

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucano bicolore

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucano solforato

 

Ramphastos toco (II)

 

Tucano toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tucano beccorosso

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tucano beccoscanalato

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucanetto beccomaculato

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Podilimbi

Podilymbus gigas (I)

 

 

Podilimbo gigante

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatri

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatro codacorta

PSITTACIFORMES

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e ad esclusione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri, che non figurano negli allegati del presente regolamento)

 

Pappagalli

Cacatuidae

 

 

 

Cacatua

Cacatua goffini (I)

 

 

Cacatua di Goffin

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Cacatua ventre rosso

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Cacatua delle Molucche

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Cacatua ciuffogiallo

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Cacatua delle palme

Loriidae

 

 

 

Lori, lorichetti

Eos histrio (I)

 

 

Lori rosso e blu

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell’appendice I, le altre specie figurano nell’appendice II)

 

 

Lorichetti d’oltremare

Psittacidae

 

 

 

Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazzone dal collo rosso

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazzone corona gialla

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazzone a spalle gialle

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazzone dalla coda rossa

Amazona finschi (I)

 

 

Amazzone di Finsch

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazzone di Guilding o di Saint Vincent

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazzone imperiale

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazzone di Cuba o dalla testa bianca

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazzone testa gialla

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazzone dalla fronte rossa

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazzone a corona rossa

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazzone di Tucuman

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazzone variopinta o di Santa Lucia

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazzone vinacea

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazzone guance verdi

Amazona vittata (I)

 

 

Amazzone di Porto Rico

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara di Buffon

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara di Wagler o caninde

Ara macao (I)

 

 

Ara macao

Ara militaris (I)

 

 

Ara militare

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara a fronte rossa

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara di Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Parrocchetto di Norfolk

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Kakariki a pileo giallo

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Kakariki a fronte rossa

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Kakariki della Nuova Caledonia

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagallo dei fichi di Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Parrocchetto cornuto

Guarouba guarouba (I)

 

 

Conuro guarouba

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Parrocchetto ventrearancio

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Conuro a orecchie gialle

Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I)

 

 

Pappagallo notturno

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Parrocchetto terragnolo

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagallo pileato

Primolius couloni (I)

 

 

Ara testablu

Primolius maracana (I)

 

 

Ara di Illiger

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Parrocchetto aligialle

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Pappagallo dal cappuccio

Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I)

 

 

Parrocchetto del paradiso

Psittacula echo (I)

 

 

Parrocchetto dal collare di Mauritius

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Conuro a gola azzurra

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Parrocchetti a becco grosso

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nandù

Pterocnemia pennata (I) (Ad esclusione di Pterocnemia pennata pennata che figura nell’allegato B)

 

 

Nandù di Darwin

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandù di Darwin

 

Rhea americana (II)

 

Nandù comune

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pinguini

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pinguino del Capo

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pinguino di Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Rapaci notturni

Strigidae

 

 

 

Gufi, civette

Aegolius funereus (II)

 

 

Civetta capogrosso

Asio flammeus (II)

 

 

Gufo di palude

Asio otus (II)

 

 

Gufo comune

Athene noctua (II)

 

 

Civetta

Bubo bubo (II)

 

 

Gufo reale

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Civetta nana

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Civetta di foresta

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Assiolo gigante

Ninox natalis (I)

 

 

Ulula delle Isole Christmas

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Ulula australiana

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Civetta delle nevi

Otus ireneae (II)

 

 

Assiolo di Sokoke

Otus scops (II)

 

 

Assiolo

Strix aluco (II)

 

 

Allocco

Strix nebulosa (II)

 

 

Allocco di Lapponia

Strix uralensis (II)

 

 

Allocco degli Urali

Surnia ulula (II)

 

 

Ulula

Tytonidae

 

 

 

Barbagianni

Tyto alba (II)

 

 

Barbagianni

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbagianni del Madagascar

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Struzzi

Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Struzzo del Nord Africa

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinamous

Tinamus solitarius (I)

 

 

Solitary tinamou

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal splendente

REPTILIA

 

 

 

Rettili

CROCODYLIA

 

 

 

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Alligatori, caimani, coccodrilli

Alligatoridae

 

 

 

Alligatori, caimani

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatore della Cina

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Caimano del Rio Apaporis

Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell’Argentina, che è inclusa nell’allegato B)

 

 

Jacaré o Caimano dal muso largo

Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell’allegato B, e della popolazione dell’Ecuador, che è inclusa nell’allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)

 

 

Caimano nero o Melanosuco

Crocodylidae

 

 

 

Coccodrilli

Crocodylus acutus (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo americano o acuto

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Coccodrillo catafratto

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Coccodrillo intermedio o dell’Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Coccodrillo di Mindoro

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Coccodrillo di Morelet

Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo del Nilo

Crocodylus palustris (I)

 

 

Coccodrillo di palude

Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo marino

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Coccodrillo di Cuba o rombifero

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Coccodrillo siamese

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Osteolemo

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Falso gaviale o Tomistoma

Gavialidae

 

 

 

Gaviali

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gaviale del Gange

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Sfenodonti o tuatara

Sphenodon spp. (I)

 

 

Sfenodonte o tuatara

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Agamidi

 

Uromastyx spp. (II)

 

Uromastici

Chamaeleonidae

 

 

 

Camaleonti

 

Bradypodion spp. (II)

 

Camaleonti nani

 

Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Camaleonti nani

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Camaleonti

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Camaleonte comune

 

Furcifer spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Cordilidi

 

Cordylus spp. (II)

 

Cordilidi

Gekkonidae

 

 

 

Gechi

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Geco dell’Isola Serpente

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

Naultinus spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Gechi diurni o Felsume

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

Gechi coda a foglia

Helodermatidae

 

 

 

Elodermi

 

Heloderma spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Elodermi

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Eloderma orrido del Guatemala

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marina

Brachylophus spp. (I)

 

 

Brachilofi

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguane terrestri

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguane cornute

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Lucertola cornuta

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuchwalla dell’Isola di San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Lucertole

Gallotia simonyi (I)

 

 

Lucertola gigante di Hierro

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lucertola delle Baleari

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Lucertola di Ibiza

Scincidae

 

 

 

Scinchi

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinco gigante delle Salomone

Teiidae

 

 

 

Lucertole caimano, tegu

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Tegu coccodrillo

 

Dracaena spp. (II)

 

Lucertole caimano

 

Tupinambis spp. (II)

 

Tegu

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varano del Bengala

Varanus flavescens (I)

 

 

Varano giallo

Varanus griseus (I)

 

 

Varano del deserto

Varanus komodoensis (I)

 

 

Drago o varano di Komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

 

SERPENTES

Boidae

 

 

 

Boidi

 

Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Boidi

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa del Madagascar

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa costrittore dell’Argentina

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa di Porto Rico

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa di Mona

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa della Giamaica

Eryx jaculus (II)

 

 

Erice jaculo

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa arboreo del Madagascar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa di Round

 

Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Boa di Round

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa di Round

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa di Dussumier

Colubridae

 

 

 

Colubridi

 

 

Atretium schistosum (III India)

Ericope schistoso

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Serpente d’acqua dal muso di cane

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Falso cobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Mangiatore di uova indiano

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serpente dei ratti indiano

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Natrice pescatrice

Elapidae

 

 

 

Cobra, serpenti corallo

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Serpente corallo

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Serpente corallo nigro fasciato

 

Naja atra (II)

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

Naja naja (II)

 

Cobra o serpente dagli occhiali

 

Naja oxiana (II)

 

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra reale

Loxocemidae

 

 

 

Mexican dwarf boa

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

Pitone dell’India

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Wood boas

Viperidae

 

 

 

Vipere

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Cascavel

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotalo di Aruba

 

 

Daboia russelii (III India)

Vipera di Russel

Vipera latifii

 

 

 

Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell’Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l’URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Vipera di Orsini

 

Vipera wagneri (II)

 

 

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Tartarughe naso di porco

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Tartaruga naso di porco

Chelidae

 

 

 

 

 

Chelodina mccordi (II)

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Tartaruga dal collo corto

Cheloniidae

 

 

 

Tartarughe di mare

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Tartarughe di mare

Chelydridae

 

 

 

Tartarughe azzannatrici

 

 

Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d’America)

Tartaruga alligatore

Dermatemydidae

 

 

 

Dermatemide

 

Dermatemys mawii (II)

 

Dermatemide

Dermochelyidae

 

 

 

Dermochelide coriacea

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Dermochelide coriacea

Emydidae

 

 

 

Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche

 

Chrysemys picta

 

Testuggine palustre dipinta

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Testuggine palustre scolpita

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Clemmide di Muhlenberg

 

 

Graptemys spp. (III Stati Uniti d’America)

Tartarughe carta geografica

 

Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Tartarughe scatola

Terrapene coahuila (I)

 

 

Tartaruga-botte acquatica

 

Trachemys scripta elegans

 

Tartaruga dalle guance rosse

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

Tartaruga fluviale indiana

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Callagur del Borneo

 

 

Cuora spp. (II)

 

Tartarughe scatola asiatiche

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Tartaruga di Hamilton

 

 

 

Geoemyda spengleri (III China)

Tartaruga foglia a petto nero

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

 

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Tartaruga palustre asiatica gigante

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Tartaruga spinosa

 

 

Kachuga spp. (II)

 

Kachuga o Tartarughe a tetto

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Tartaruga malese

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Cina)

 

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Cina)

Testugine palustre cinese a capo grosso

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Testuggine palustre asiatica gialla

 

 

 

Mauremys nigricans (III Cina)

 

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Cina)

 

 

 

 

Mauremys reevesii (III Cina)

Testugine cinese palustre

 

 

 

Mauremys sinensis (III Cina)

Testugine cinese a collo striato

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Tartaruga tricarinata

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Tartaruga della Birmania

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Cina)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III China)

 

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Tartaruga gigante della Malesia

 

 

Pangshura spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

 

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Tartaruga a tetto dell’India

 

 

 

Sacalia bealei (III Cina)

 

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Cina)

 

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Cina)

 

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

Platisterno capogrosso

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Platisterno capogrosso

Podocnemididae

 

 

 

Pelomeduse

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Podocnemide del Madagascar

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Tartaruga capo grosso

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Testudinidae

 

 

 

Testuggini

 

Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)

 

Testuggini

Astrochelys radiata (I)

 

 

Testuggine radiata

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Testuggine a sperone del Madagascar

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Testuggine gigante delle Galapagos

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Testuggine dal bordo giallo

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Testuggine focaccia africana

Psammobates geometricus (I)

 

 

Testuggine geometrica

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Testuggine aracnoide comune

Pyxis planicauda (I)

 

 

Testuggine aracnoide a guscio piatto

Testudo graeca (II)

 

 

Testuggine greca

Testudo hermanni (II)

 

 

Testuggine di Hermann o comune

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Testuggine egiziana

Testudo marginata (II)

 

 

Testuggine marginata

Trionychidae

 

 

 

Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Tartaruga dal guscio molle asiatica

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle nera

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle del Gange

Aspideretes hurum (I)

 

 

Trionice pavone

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Tartaruga a guscio molle scura

 

Chitra spp. (II)

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Tartaruga alata indiana

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Palea steindachneri (III Cina)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Tartarughe giganti a guscio molle

 

 

Pelodiscus axenaria (III Cina)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Cina)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Cina)

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Cina)

 

AMPHIBIA

 

 

 

Anfibi

ANURA

Bufonidae

 

 

 

Rospi

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Rospo dorato di Zetek

Bufo periglenes (I)

 

 

Rospo dorato

Bufo superciliaris (I)

 

 

Rospo del Camerun

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rospi vivipari africani

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Dendrobatidae

 

 

 

Dendrobatidi

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Dendrobatidi

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Fillobati

Mantellidae

 

 

 

Mantella

 

Mantella spp. (II)

 

Mantella

Microhylidae

 

 

 

Rane pomodoro

Dyscophus antongilii (I)

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

Ranidae

 

 

 

Rane

 

Conraua goliath

 

Rana Golia

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

 

Rana catesbeiana

 

Rana toro

Rheobatrachidae

 

 

 

Rane ornitorinco

 

Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Rana ornitorinco

Rheobatrachus silus (II)

 

 

 

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotl

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra del Lago Patzanaro

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Salamandra tigre o Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandre giganti

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandre giganti

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Squali e razze

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Squali elefante

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Squalo elefante

Lamnidae

 

 

 

Squalo bianco

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Squalo bianco

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Squali balena

 

Rhincodon typus (II)

 

Squalo balena

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

Pesci sega

Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B)

 

 

Pesci sega

 

Pristis microdon (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

 

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Pesci

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Storioni e Pesci spatola

Acipenseridae

 

 

 

Storioni

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Storione dal rostro breve

Acipenser sturio (I)

 

 

Storione comune

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

Anguille

 

Anguilla anguilla (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 13 marzo 2009)

 

Anguilla europea

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Ciprinidi

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Barbo ceco del Congo

Probarbus jullieni (I)

 

 

Barbo dalle sette linee

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaimas, bonytongues

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Scleropage asiatico

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

Labridi

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Pesce Napoleone

Sciaenidae

 

 

 

Totoaba

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba o acupa di Macdonald

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Siluro gigante

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

Pesci ago, cavallucci marini

 

Hippocampus spp. (II)

 

Cavallucci marini

SARCOPTERYGII

 

 

 

Dipnoi o pesci polmonati

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

Ceratodontidi

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Pesce polmonato o Dipnoo australiano

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

Celacanti

Latimeria spp. (I)

 

 

Celacanti

ECHINODERMATA (STARFISH, BRITTLE STARS, SEA URCHINS AND SEA CUCUMBERS)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Oloturie

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

Oloturie

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Oloturia bruna

ARTHROPODA (ARTHROPODS)

ARACHNIDA

 

 

 

Ragni e scorpioni

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Tarantole

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

 

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

Scorpioni

 

Pandinus dictator (II)

 

Scorpione dittatore

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Scorpione del Gambia

 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpione imperatore

INSECTA

 

 

 

Insetti

COLEOPTERA

Lucanidae

 

 

 

Lucanidi o Cervi volanti

 

 

Colophon spp. (III Sudafrica)

 

LEPIDOPTERA

Papilionidae

 

 

 

Ornitottere e Papilionidi

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Papilioni del Bhutan

 

Graphium sandawanum

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Ornitottere

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Ornitottera della Regina Alessandra

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Macaone di Luzon

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Papilio di Omero

Papilio hospiton (I)

 

 

Macaone di Sardegna

 

Papilio morondavana

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

Parides hahneli

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Apollo

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Papilioni imperiali

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornitottere

 

Troides spp. (II)

 

Ornitottere

ANNELIDA (SEGMENTED WORMS AND LEECHES)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Sanguisughe

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

Sanguisughe

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sanguisuga medicinale

MOLLUSCA (MOLLUSCS)

BIVALVIA

 

 

 

Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

Mitilidi

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Dattero di mare

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

Mitili d’acqua dolce

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

Toxolasma cylindrellus (I)

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

Tridacne

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Tridacne giganti

GASTROPODA

 

 

 

Limacce, lumache e strombi

ARCHAEOGASTROPODA

Haliotidae

 

 

 

Abalone

 

 

Haliotis midae (III South Africa)

Abalone orecchio di Mida

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

Strombi

 

Strombus gigas (II)

 

Strombo gigante

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

 

Achatinella spp. (I)

 

 

Lumaca piccola agata di Oahu

Camaenidae

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Chiocciola verde dell’Isola di Manus

CNIDARIA (CORALS, FIRE CORALS, SEA ANEMONES)

ANTHOZOA

 

 

 

Coralli, anemoni di mare

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Antipatari o Coralli neri

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III Cina)

 

 

 

Corallium japonicum (III Cina)

 

 

 

Corallium konjoi (III Cina)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

Corallo blu

 

Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie Heliopora coerulea) (7)

 

Corallo blu

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (7)

 

Madreporari

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

 

Tubiporidae spp. (II) (7)

 

Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

HYDROZOA

 

 

 

Idroidi, coralli di mare, fisalie

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

Milleporidi

 

Milleporidae spp. (II) (8) (7)

 

Milleporidi

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

Stilasteridi

 

Stylasteridae spp. (II) (8) (7)

 

Stilasteridi

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agavi

Agave parviflora (I)

 

 

Agave a fiore piccolo

 

Agave victoriae-reginae (II) #1

 

Agave della Regina Vittoria

 

Nolina interrata (II)

 

Nolina di San Diego

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarillidacee

 

Galanthus spp. (II) #1

 

Bucaneve

 

Sternbergia spp. (II) #1

 

Sternbergia

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Rauvolfia

ARALIACEAE

 

 

 

Aralie

 

Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3

 

Gingseng

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng americano

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araucarie

Araucaria araucana (I)

 

 

Araucaria o Pino del Cile

BERBERIDACEAE

 

 

 

Berberidacee

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Podofillo indiano

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromeliacee

 

Tillandsia harrisii (II) #1

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #1

 

 

 

Tillandsia kautskyi (II) #1

 

 

 

Tillandsia mauryana (II) #1

 

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #1

 

 

 

Tillandsia sucrei (II) #1

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) #1

 

 

CACTACEAE

 

 

 

Cactus

 

CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.) (8) #4

 

Cactus

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Cactus pietra vivente

Astrophytum asterias (I)

 

 

Cactus riccio di mare

Aztekium ritteri (I)

 

 

Cactus azteco

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

Discocactus spp. (I)

 

 

Discocactus

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Cactus spinoso di Lindsay

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

Escobaria sneedii (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Mamillaria a pettine

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Pitayta

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Cactus a carciofo

Pachycereus militaris (I)

 

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Cactus del Marble Canyon

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Cactus di montagna di Knowlton

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Cactus di Paradina

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Cactus Navajo di Peeble

Pediocactus sileri (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Cactus ad ascia

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Cactus della Mesa verde

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

Strombocactus spp. (I)

 

 

Cactus appiattito

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Cactus spiralati

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

 

 

Caryocar costaricense (II) #1

 

Noce del Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Asteracee

Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa o Aucklandia costus)

 

 

Lappa Bardana

CRASSULACEAE

 

 

 

 

 

Dudleya stolonifera (II)

 

 

 

Dudleya traskiae (II)

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

Cipressi

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Alerce

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

 

CYATHEACEAE

 

 

 

Felci arboree

 

Cyathea spp. (II) #1

 

Felci arboree

CYCADACEAE

 

 

 

Cicadi

 

CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

Cicadi

Cycas beddomei (I)

 

 

Cicas di Beddome

DICKSONIACEAE

 

 

 

Felci arboree

 

Cibotium barometz (II) #1

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #1

 

Felci arboree

DIDIEREACEAE

 

 

 

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #1

 

Discoria o Yam della Cina

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Ignami

 

Dioscorea deltoidea (II) #1

 

 

DROSERACEAE

 

 

 

Drosere

 

Dionaea muscipula (II) #1

 

Venere acchiappamosche

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Euforbie

 

Euphorbia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona, gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti di Euphorbia lactea, se innestati su portainnesti propagati artificialmente di Euphorbia neriifolia, e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia ’Milii’, se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1

 

Euforbie succulente

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

Euphorbia cremersii (I)

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I)

 

 

 

Euphorbia decaryi (I)

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

Euphorbia moratii (I)

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

 

 

Fouquieria columnaris (II) #1

 

 

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

 

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

Joint firs

 

 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

 

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #1

 

 

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

Leguminose

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Pernambuco

Dalbergia nigra (I)

 

 

Palissandro brasiliano

 

 

Dalbergia retusa (III popolazione del Guatemala) #5

Cocobolo

 

 

Dalbergia stevensonii (III popolazione del Guatemala) #5

Palissandro dell’Honduras

 

 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

Almendro

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrormosia

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #1

 

Macacauba

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Sandalo rosso

LILIACEAE

 

 

 

Liliacee

 

Aloe spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e dell’Aloe vera, conosciuta anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati del presente regolamento) #1

 

Aloes

Aloe albida (I)

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

Aloe compressa (I)

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

Aloe haworthioides (I)

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

Aloe laeta (I)

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Magnolie

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

Magnolia Taungme

MELIACEAE

 

 

 

Mogani

 

 

Cedrela odorata (III popolazione della Colombia, popolazione del Guatemala, popolazione del Perù) #5

Cedro spagnolo

 

Swietenia humilis (II) #1

 

Mogano messicano

 

Swietenia macrophylla (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6

 

Mogano grandi foglie

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Mogano americano

NEPENTHACEAE

 

 

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

 

Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

Nepenthes khasiana (I)

 

 

Nepente indiana

Nepenthes rajah (I)

 

 

Nepente o pianta da broche della Malesia

ORCHIDACEAE

 

 

 

Orchidee

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) (9) #1

 

Orchidee

Per tutte le seguenti specie di cui all’allegato A, le colture di piantine o di tessuti ottenute in vitro o in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

 

 

 

Aerangis ellisii (I)

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)

 

 

 

Cypripedium calceolus (II)

 

 

 

Dendrobium cruentum (I)

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)

 

 

 

Laelia jongheana (I)

 

 

 

Laelia lobata (I)

 

 

 

Liparis loeselii (II)

 

 

 

Ophrys argolica (II)

 

 

 

Ophrys lunulata (II)

 

 

 

Orchis scopulorum (II)

 

 

 

Paphiopedilum spp. (I)

 

 

Scarpette di Venere dell’Asia

Peristeria elata (I)

 

 

Fiore dello Spirito Santo

Phragmipedium spp. (I)

 

 

Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale

Renanthera imschootiana (I)

 

 

Vanda rossa

Spiranthes aestivalis (II)

 

 

 

OROBANCHACEAE

 

 

 

 

 

Cistanche deserticola (II) #1

 

 

PALMAE

(ARECACEAE)

 

 

 

Palme

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #1

 

 

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 

 

 

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

 

 

Marojejya darianii (II)

 

 

 

Neodypsis decaryi (II) #1

 

Palma a triangolo

 

Ravenea louvelii(II)

 

 

 

Ravenea rivularis (II)

 

 

 

Satranala decussilvae (II)

 

 

 

Voanioala gerardii (II)

 

 

PAPAVERACEAE

 

 

 

Papaveracee

 

 

Meconopsis regia (III Nepal) #1

 

PINACEAE

 

 

 

Pinacee

Abies guatemalensis (I)

 

 

Abete del Guatemala

PODOCARPACEAE

 

 

 

Podocarpi

 

 

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

 

Podocarpus parlatorei (I)

 

 

Pino del Cerro o di Parlatore

PORTULACACEAE

 

 

 

Portulache, porcellane

 

Anacampseros spp. (II) #1

 

 

 

Avonia spp. #1

 

 

 

Lewisia serrata (II) #1

 

Lewisia seghettata

PRIMULACEAE

 

 

 

Primule, ciclamini

 

Cyclamen spp. (II) (10) #1

 

Ciclamini

PROTEACEAE

 

 

 

Protee

 

Orothamnus zeyheri (II) #1

 

 

 

Protea odorata (II) #1

 

 

RANUNCULACEAE

 

 

 

Ranuncoli

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Adonide gialla

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

 

ROSACEAE

 

 

 

Rosacee

 

Prunus africana (II) #1

 

 

RUBIACEAE

 

 

 

 

Balmea stormiae (I)

 

 

 

SARRACENIACEAE

 

 

 

 

 

Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

Sarracenie o piante carnivore con ascidio

Sarracenia oreophila (I)

 

 

Pianta carnivora montana

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 

 

Pianta carnivora dell’Alabama

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 

 

Pianta carnivora di Jones

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

Scrofularie

 

Picrorhiza kurrooa (II) (excludes Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 

 

STANGERIACEAE

 

 

 

Stangeria e Bowenia

 

Bowenia spp. (II) #1

 

Cicadi

Stangeria eriopus (I)

 

 

Stangeria

TAXACEAE

 

 

 

Tassi

 

Taxus chinensis (II) #2

 

 

 

Taxus cuspidata (II) (11) #2

 

 

 

Taxus fuana (II) #2

 

 

 

Taxus sumatrana (II) #2

 

 

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

 

THYMELEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 

 

 

Legno di agar, ramino

 

Aquilaria spp. (II) #1

 

Legno di agar

 

Gonystylus spp. (II) #1

 

Ramino

 

Gyrinops spp. (II) #1

 

Legno di agar

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 

 

 

Tetracentrons

 

 

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

 

VALERIANACEAE

 

 

 

Valerianacee

 

Nardostachys grandiflora #2

 

 

WELWITSCHIACEAE

 

 

 

Welwitschia

 

Welwitschia mirabilis (II) #1

 

Welwitschia di Baine

ZAMIACEAE

 

 

 

Zamiacee

 

ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

Zamiacee

Ceratozamia spp. (I)

 

 

Ceratozamia

Chigua spp. (I)

 

 

Chigua

Encephalartos spp. (I)

 

 

Palme del pane

Microcycas calocoma (I)

 

 

Cicas nana

ZINGIBERACEAE

 

 

 

 

 

Hedychium philippinense (II) #1

 

Giglio delle farfalle

ZYGOPHYLLACEAE

 

 

 

Lignum-vitae

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Lignum-vitae

 

 

Bulnesia sarmientoi (III Argentina) #11

Guaiaco


 

Allegato D

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

Mammiferi

CARNIVORA

Canidae

 

Cani, volpi, lupi

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

Volpe rossa dell’Afghanistan

Vulpes vulpes montana (III India) §1

Volpe rossa dell’Himalaya

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

Volpe rossa del Punjab

Mustelidae

 

Tassi, martore, donnole, ecc.

Mustela altaica (III India) §1

Donnola degli Altai

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

Ermellino del Turkestan

Mustela kathiah (III India) §1

Donnola dal ventre giallo

Mustela sibirica (III India) §1

Donnola siberiana

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

Canguri, uallabie

Dendrolagus dorianus

Canguro arboricolo monocolore

Dendrolagus goodfellowi

Canguro arboricolo di Goodfellow

Dendrolagus matschiei

Canguro arboricolo di Matschie

Dendrolagus pulcherrimus

Canguro arboricolo dal manto dorato

Dendrolagus stellarum

Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri

AVES

 

Uccelli

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anatre, oche, cigni

Anas melleri

Anatra del Meller

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Colombi, piccioni

Columba oenops

Colomba di Salvin

Didunculus strigirostris

Diduncolo becco dentato

Ducula pickeringii

Piccione imperiale di Pickering

Gallicolumba crinigera

Colomba pugnalata di Bartlett

Ptilinopus marchei

Colomba frigivora di Marché

Turacoena modesta

Piccione modesto di Timor

GALLIFORMES

Cracidae

 

Cracidi

Crax alector

Hocco nero

Pauxi unicornis

Hocco dall’elmo

Penelope pileata

Penelope crestabianca

Megapodiidae

 

Megapodi

Eulipoa wallacei

Megapodio di Wallace

Phasianidae

 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

Arborophila gingica

Pernice di Rickett

Lophura bulweri

Fagiano di Bulwer

Lophura diardi

Fagiano prelato

Lophura inornata

Fagiano di Salvadori

Lophura leucomelanos

Fagiano di Kalij

Syrmaticus reevesii §2

Fagiano venerato

PASSERIFORMES

Bombycillidae

 

Beccofrusoni

Bombycilla japonica

Beccofrusone giapponese

Corvidae

 

Cornacchie, gazze, ghiandaie

Cyanocorax caeruleus

Ghiandaia cerulea

Cyanocorax dickeyi

Ghiandaia di Dickey

Cotingidae

 

Cotinga

Procnias nudicollis

Campanaro collonudo

Emberizidae

 

Cardinali, beccasemi, tangara

Dacnis nigripes

Dacne zampenere

Sporophila falcirostris

Beccasemi di Temminck

Sporophila frontalis

Beccasemi frontechiara

Sporophila hypochroma

Beccasemi grigio e castano

Sporophila palustris

Beccasemi di palude

Estrildidae

 

Estrildidi

Amandava amandava

Bengalino moscato

Cryptospiza reichenovii

Alarossa di Reichenow

Erythrura coloria

Diamante del monte Katangland

Erythrura viridifacies

Diamante facciaverde

Estrilda quartinia (Spesso commercializzata sotto la denominazione Estrilda melanotis)

Estrilda panciagialla

Hypargos niveoguttatus

Amaranto fiammante

Lonchura griseicapilla

Becco d’argento testa grigia

Lonchura punctulata

Domino

Lonchura stygia

Cappuccino nero

Fringillidae

 

Cardellini, canarini

Carduelis ambigua

Verdone testa nera

Carduelis atrata

Negrito della Bolivia

Kozlowia roborowskii

Ciuffolotto di Roborowski

Pyrrhula erythaca

Ciuffolotto dalla testa grigia

Serinus canicollis

Canarino del Capo

Serinus citrinelloides hypostictus (Spesso commercializzato sotto la denominazione Serinus citrinelloides)

Venturone dell’Africa orientale

Icteridae

 

Itteridi

Sturnella militaris

Sturnella di Defilippi

Muscicapidae

 

Pigliamosche, tordi

Cochoa azurea

Cocioa di Giava

Cochoa purpurea

Cocioa purpurea

Garrulax formosus

Garrullo schiamazzante alirosse

Garrulax galbanus

Garrullo schiamazzante di Austen

Garrulax milnei

Garrullo schiamazzante codarossa

Niltava davidi

Niltava del Fukien

Stachyris whiteheadi

Garrullo di Whitehead

Swynnertonia swynnertoni (Denominata altresì Pogonicichla swynnertoni)

Pettirosso di Swynnerton

Turdus dissimilis

Tordo pettonero

Pittidae

 

Pittas

Pitta nipalensis

Pitta nucablù

Pitta steerii

Pitta di Steere

Sittidae

 

Sittidi

Sitta magna

Picchio muratore gigante

Sitta yunnanensis

Picchio muratore dello Yunnan

Sturnidae

 

Maine, storni

Cosmopsarus regius

Storno reale africano

Mino dumontii

Maina facciagialla

Sturnus erythropygius

Storno testabianca

REPTILIA

 

Rettili

TESTUDINES

Geoemydidae

 

Tartarughe acquatiche

Melanochelys trijuga

Tartaruga nera indiana

SAURIA

Cordylidae

 

 

Zonosaurus karsteni

 

Zonosaurus quadrilineatus

 

Gekkonidae

 

Gechi

Rhacodactylus auriculatus

 

Rhacodactylus ciliatus

 

Rhacodactylus leachianus

 

Teratoscincus microlepis

 

Teratoscincus scincus

 

Scincidae

 

Scinchi

Tribolonotus gracilis

 

Tribolonotus novaeguineae

 

SERPENTES

Colubridae

 

 

Elaphe carinata §1

 

Elaphe radiata §1

 

Elaphe taeniura §1

 

Enhydris bocourti §1

 

Homalopsis buccata §1

 

Langaha nasuta

 

Leioheterodon madagascariensis

 

Ptyas korros §1

 

Rhabdophis subminiatus §1

 

Hydrophiidae

 

Serpenti marini

Lapemis curtus (Comprende Lapemis hardwickii) §1

 

Viperidae

 

Vipere

Calloselasma rhodostoma §1

Vipere

AMPHIBIA

ANURA

 

Rane e rospi

Hylidae

 

 

Phyllomedusa sauvagii

 

Leptodactylidae

 

Rane neotropicali

Leptodactylus laticeps

 

Ranidae

 

Ranidi

Limnonectes macrodon

 

Rana shqiperica

 

CAUDATA

Hynobiidae

 

Salamandre asiatiche

Ranodon sibiricus

 

Plethodontidae

 

 

Bolitoglossa dofleini

 

Salamandridae

 

Tritoni e salamandre

Cynops ensicauda

 

Echinotriton andersoni

 

Pachytriton labiatus

 

Paramesotriton spp.

 

Salamandra algira

 

Tylototriton spp.

 

ACTINOPTERYGII

 

Pesci

PERCIFORMES

Apogonidae

 

Pterapogon kauderni

Pesce cardinale di Banggai

ARTHROPODA (ARTHROPODS)

INSECTA

 

Insetti

LEPIDOPTERA

 

Farfalle

Papilionidae

 

Ornitottere e papilionidi

Baronia brevicornis

 

Papilio grosesmithi

 

Papilio maraho

 

FLORA

AGAVACEAE

 

 

Calibanus hookeri

 

Dasylirion longissimum

 

ARACEAE

 

Aracee

Arisaema dracontium

 

Arisaema erubescens

 

Arisaema galeatum

 

Arisaema nepenthoides

 

Arisaema sikokianum

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

Arisaema tortuosum

 

Biarum davisii ssp. marmarisense

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Asteracee

Arnica montana §3

Arnica

Othonna cacalioides

 

Othonna clavifolia

 

Othonna hallii

 

Othonna herrei

 

Othonna lepidocaulis

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Eriche, rododendri

Arctostaphylos uva-ursi §3

Uva ursina

GENTIANACEAE

 

Genziane

Gentiana lutea §3

Genziana gialla o genziana maggiore

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

Leguminose

Dalbergia granadillo §4

Legno di rosa

Dalbergia retusa (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell’allegato C) §4

Cocobolo

Dalbergia stevensonii (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell’allegato C) §4

Palissandro dell’Honduras

LYCOPODIACEAE

 

Licopodi

Lycopodium clavatum §3

Licopodio clavato

MELIACEAE

 

Mogani

Cedrela fissilis §4

 

Cedrela lilloi (C. angustifolia) §4

 

Cedrela montana §4

 

Cedrela oaxacensis §4

 

Cedrela odorata (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell’allegato C) §4

Cedro spagnolo

Cedrela salvadorensis §4

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

 

Menyanthes trifoliata §3

Trifoglio fibrino

PARMELIACEAE

 

 

Cetraria islandica §3

Lichene islandico

PASSIFLORACEAE

 

 

Adenia glauca

 

Adenia pechuelli

 

PORTULACACEAE

 

 

Ceraria carrissoana

 

Ceraria fruticulosa

 

LILIACEAE

 

Liliacee

Trillium pusillum

 

Trillium rugelii

 

Trillium sessile

 

PEDALIACEAE

 

Sesamo, artiglio del diavolo

Harpagophytum spp. §3

Artiglio del diavolo

SELAGINELLACEAE

 

Selaginelle

Selaginella lepidophylla

Rosa di Gerico»


(1)  Popolazione dell’Argentina (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - ARGENTINA”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2)  Popolazione della Bolivia (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - BOLIVIA”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3)  Popolazione del Cile (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - CHILE”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4)  Popolazione del Perù (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all’epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - PERÚ”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - PERU - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(5)  Tutte le specie sono comprese nell’appendice II, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Sotalia spp, Sousa spp, Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter catodon, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell’appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell’appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell’allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

(6)  Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di “ekipas” singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d’avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l’avorio confiscato e l’avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l’esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l’avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l’avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all’avorio di cui al punto g) iv), un’unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell’areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell’avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell’allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(7)  Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

 

Fossili

 

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.

 

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro

(8)  Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

 

Hatiora x graeseri

 

Schlumbergera x buckleyi

 

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera truncata (cultivar)

 

Cactaceae spp. cangianti colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia «Jusbertii», Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus

 

Opuntia microdasys (cultivar).

(9)  Gli ibridi propagati artificialmente dei seguenti generi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b): Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda:

a)

Gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall’ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all’interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti; e

b)

i)

se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all’interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

ii)

se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell’ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(10)  Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(11)  Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura “propagato artificialmente”), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.


19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/62


REGOLAMENTO (CE) N. 408/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione (2) emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.

(2)

L’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 autorizza a Madera la produzione, limitatamente al fabbisogno locale, di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria e destinato esclusivamente al consumo locale, a condizione che siano assicurati la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Occorre stabilire le modalità di applicazione di tale disposizione.

(3)

Occorre precisare le modalità di smercio del latte vaccino fresco prodotto a Madera e il volume minimo da incorporare nel latte UHT ricostituito destinato al consumo locale. Alla luce dell’esperienza maturata, un volume minimo del 15 % appare idoneo a garantire la raccolta e lo smercio della produzione locale.

(4)

Ai fini di una corretta informazione del consumatore e dato il carattere eccezionale di questa deroga, è opportuno indicare in etichetta il metodo di ottenimento del prodotto.

(5)

L’autorizzazione di cui all’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 è limitata alla produzione di latte UHT destinato al consumo locale e, pertanto, deve essere accompagnata da un divieto di esportazione del latte ricostituito.

(6)

L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 autorizza i dipartimenti francesi d’oltremare (DOM) e Madera a importare, in esenzione dai dazi doganali, bovini originari dei paesi terzi a fini di ingrasso e di consumo sul posto, finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne bovina. Questo approvvigionamento deve essere limitato ai giovani bovini maschi da ingrasso.

(7)

L’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 richiede l’esecuzione di controlli efficaci sulla specifica destinazione degli animali importati e, in particolare, sul rispetto della durata minima del periodo di ingrasso. Occorre pertanto prescrivere la costituzione di una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati durante tale periodo in unità di produzione appositamente designate.

(8)

Data la tecnicità delle suddette modalità di applicazione, occorre prevedere un periodo di transizione per l’applicazione delle stesse.

(9)

A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 793/2006, per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti devono trasmettere alla Commissione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai mesi precedenti. Tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo precisa che i dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. D’altra parte, secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto, ma non può oltrepassare il termine di due mesi a decorrere dalla data di rilascio del documento. Infine, a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento, la presentazione del titolo di aiuto deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di imputazione del titolo stesso. Non essendo legittimo esigere che gli operatori comunichino i quantitativi importati entro un termine inferiore a quello autorizzato dalla normativa, che può essere di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio del titolo, i dati mensili che devono essere trasmessi entro il quindicesimo giorno successivo alla fine del trimestre saranno necessariamente molto incompleti. Risulta quindi opportuno differire il termine per la trasmissione dei dati all’ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre, precisando che i dati da comunicare sono quelli disponibili in tale giorno. I dati provvisori saranno sostituiti dai dati definitivi tramite ulteriori comunicazioni.

(10)

Ai fini di una gestione omogenea e armonizzata dei dati concernenti i regimi specifici di approvvigionamento, che devono essere periodicamente trasmessi alla Commissione, è necessario che le autorità competenti usino un modulo unico, riportato in allegato al presente regolamento.

(11)

Occorre precisare le procedure di modifica dei programmi previste all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 793/2006. Occorre anticipare la scadenza per la presentazione delle domande annuali di modifica dei programmi per evitare che le decisioni di approvazione siano adottate tardivamente. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche approvate si applichino a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre, occorre precisare meglio talune regole per le modifiche meno importanti che devono essere comunicate alla Commissione soltanto a titolo informativo.

(12)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 793/2006.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 793/2006 è modificato come segue:

1)

al titolo IV è aggiunto il seguente capo III:

«CAPO III

Prodotti animali

Articolo 46 bis

Latte

1.   Il latte UHT ricostituito di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006 contiene almeno il 15 % di latte vaccino fresco prodotto sul posto.

Il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito di cui trattasi è chiaramente indicato sull’etichetta di vendita.

2.   Il latte di cui al paragrafo 1 non può essere esportato fuori dell’arcipelago di Madera.

Articolo 46 ter

Allevamento

1.   L’importazione di giovani bovini maschi originari dei paesi terzi, di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all’ingrasso nei DOM e a Madera, è esente dai dazi doganali finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne bovina.

2.   L’esenzione dai dazi doganali all’importazione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati per almeno 120 giorni nella regione ultraperiferica che ha rilasciato il titolo di importazione.

3.   Il beneficio dell’esenzione dai dazi all’importazione è subordinato:

a)

alla dichiarazione scritta dell’importatore o del richiedente, all’arrivo degli animali nei DOM o a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di 120 giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;

b)

all’impegno scritto dell’importatore o del richiedente, all’arrivo degli animali, ad indicare alle autorità competenti, nel mese successivo all’arrivo dei bovini, l’azienda o le aziende in cui i bovini saranno ingrassati;

c)

alla costituzione, presso l’autorità competente dello Stato membro interessato, di una cauzione il cui importo è fissato nell’allegato VIII bis del presente regolamento per ciascun codice NC ammissibile. L’ingrasso degli animali importati nei DOM e a Madera per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3).

4.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a)

sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 3, lettera b);

b)

non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell’importazione; oppure

c)

sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

d)

La cauzione è svincolata non appena siano state fornite le prove di cui sopra.

2)

all’articolo 47, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati, disponibili in quel giorno, relativi ai mesi precedenti dell’anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. Essi vengono comunicati elettronicamente alla Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato VIII ter. Se i dati comunicati l’ultimo giorno del mese di gennaio per l’anno civile precedente sono provvisori, essi saranno sostituiti con i dati definitivi mediante un’ulteriore comunicazione, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo successivo.»;

3)

l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Modifica dei programmi

1.   Le modifiche dei programmi generali approvati a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate in base alle seguenti considerazioni:

a)

motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale;

b)

effetti previsti della modifica;

c)

conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, gli Stati membri presentano le domande di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Le domande di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 1o agosto di ogni anno.

Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla loro notifica.

Le modifiche possono applicarsi prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata allo Stato membro entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.

Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.

2.   In deroga al paragrafo 1, per le modifiche di seguito indicate la Commissione valuta le proposte dello Stato membro e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006:

a)

inserimento nel programma generale di nuove misure, azioni, prodotti o regimi di aiuto; e

b)

aumento del livello di sostegno unitario già approvato, per ogni misura, azione, prodotto o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.

Le modifiche così approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda di modifica.

3.   Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, previamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:

a)

per quanto riguarda i bilanci preventivi di approvvigionamento, modifiche fino al 20 % del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal regime di approvvigionamento e, di conseguenza, dell’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti;

b)

per quanto riguarda i programmi comunitari a sostegno della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura; e

c)

modifiche conseguenti a una modificazione dei codici e delle denominazioni delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell’aiuto, sempreché tali modificazioni non comportino una modifica dei prodotti stessi.

Le modifiche di cui al primo comma non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse sono debitamente spiegate e giustificate e non possono essere apportate più di una volta all’anno, tranne nei seguenti casi:

a)

forza maggiore o circostanze eccezionali;

b)

modifica dei quantitativi di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento;

c)

modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

d)

trasferimenti finanziari all’interno delle misure di sostegno alla produzione. Queste ultime modifiche, tuttavia, devono essere notificate entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno civile al quale si riferisce la dotazione finanziaria modificata.

4)

sono inseriti gli allegati VIII bis e XV ter, il cui testo è riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.

(3)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»;

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO VIII bis

IMPORTI DELLA CAUZIONE

Bovini maschi da ingrasso

(codice NC)

Importo in EUR/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105

ALLEGATO VIII ter

MODULI PER LA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI CONCERNENTI IL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera a)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Quantitativi ripartiti secondo la provenienza (d’importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità)

“REGIONE”

PERIODO DAL “GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA”

Denominazione del prodotto

Codice NC

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Provenienza

Quantitativo consegnato

in tonnellate

Provenienza

Quantitativo consegnato

in tonnellate

Provenienza

Quantitativo consegnato

in tonnellate

Provenienza

Quantitativo consegnato

in tonnellate

Provenienza

Quantitativo consegnato

in tonnellate

Provenienza

Quantitativo consegnato

in tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Denominazione del prodotto

Codice NC

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale dell’anno

Provenienza

Quantitativo consegnato

(in tonnellate)

Provenienza

Quantitativo consegnato

(in tonnellate)

Provenienza

Quantitativo consegnato

(in tonnellate)

Provenienza

Quantitativo consegnato

(in tonnellate)

Provenienza

Quantitativo consegnato

(in tonnellate)

Provenienza

Quantitativo consegnato

(in tonnellate)

Provenienza

Quantitativo consegnato

(in tonnellate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera b)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Importo dell’aiuto e spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare

“REGIONE”

PERIODO DAL “GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA”

Denominazione del prodotto (1)

Codice NC

Importo dell’aiuto

(EUR/t)

Importo versato

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale dell’anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera c)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo (di aiuto o di esenzione dai dazi all’importazione)

“REGIONE”

PERIODO DAL “GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA”

Denominazione del prodotto

Codice NC

Categoria di titolo

Quantitativi non utilizzati

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprilee

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale dell’anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera d)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell’articolo 16 e importi unitari e totali degli aiuti recuperati

“REGIONE”

PERIODO DAL “GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA”

Denominazione del prodotto

Codice NC

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Denominazione del prodotto

Codice NC

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Denominazione del prodotto

Codice NC

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale dell’anno

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importo unitario

Importi recuperati

Quantitativi riesportati o rispediti

(t)

Importi recuperati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera e)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell’articolo 18

“REGIONE”

PERIODO DAL “GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA”

Denominazione del prodotto

Codice NC

Quantitativi riesportati o rispediti (in tonnellate)

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale dell’anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera f)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Trasferimenti nell’ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e modifiche dei bilanci preventivi di approvvigionamento nel corso del periodo

“REGIONE”

PERIODO DAL “GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA”

Denominazione del prodotto

Codice NC

1o trimestre

2o trimestre

3o trimestre

4o trimestre

Totale dell’anno

Bilancio preventivo

(t)

Quantitativi trasferiti

Bilancio modificato

Bilancio preventivo

(t)

Quantitativi trasferiti

Bilancio modificato

Bilancio preventivo

(t)

Quantitativi trasferiti

Bilancio modificato

Bilancio preventivo

(t)

Quantitativi trasferiti

Bilancio modificato

Bilancio preventivo

(t)

Quantitativi trasferiti

Bilancio modificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera g)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Saldo disponibile e percentuale di utilizzo

“REGIONE”

PERIODO DAL “GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA”

Denominazione del prodotto

Codice NC

Bilancio preventivo (t)

Quantitativi utilizzati

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 18

Denominazione del prodotto

Codice NC

Bilancio preventivo (t)

Quantitativi utilizzati

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Quantitativi utilizzati

Saldo

Percentuale di utilizzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

(1)  Indicare se si tratta di consumo diretto o industriale.


19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/78


REGOLAMENTO (CE) N. 409/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (2), ha messo in luce una serie di differenze che sono all'origine di problemi di applicazione e di esecuzione della normativa comunitaria a cui occorre rimediare, in particolare armonizzando i coefficienti di conversione del pesce fresco tra gli Stati membri dell'UE.

(2)

È necessario stabilire codici di presentazione per il pesce trasformato al fine di sopprimere ogni ambiguità nell'interpretazione dei dati registrati, consentendo in tal modo un controllo più efficace delle catture effettuate dagli Stati membri.

(3)

L'esistenza di coefficienti di conversione comunitari armonizzati garantirà l'armonizzazione nel calcolo dell'utilizzo di ciascun contingente nazionale, una sorveglianza più efficace degli obblighi in materia di informazione e un calcolo standardizzato del margine di tolleranza.

(4)

Ai fini di una corretta applicazione dei coefficienti di conversione del peso del pesce è opportuno utilizzare unicamente i codici a tre lettere stabiliti dalla FAO per le specie di pesce. Il regolamento (CEE) n. 2807/83 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per il pesce trasformato al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo per consentire il monitoraggio delle catture.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai prodotti della pesca presenti a bordo di pescherecci comunitari e di pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione europea, o sbarcati o trasbordati da tali pescherecci.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«peschereccio comunitario», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

b)

«pesce», ogni organismo marino soggetto a limiti di cattura;

c)

«presentazione», la forma in cui il pesce è trasformato a bordo della nave e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I;

d)

«presentazione collettiva», una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce;

e)

«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

f)

«contingente», la proporzione del TAC assegnata alla Comunità o agli Stati membri;

g)

«stato di trasformazione», il metodo di conservazione del pesce (fresco e fresco salato).

Articolo 4

Principi generali

1.   I coefficienti di conversione comunitari fissati negli allegati II e III si applicano al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso vivo.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Commissione europea è parte contraente, o parte cooperante ma non parte contraente, o regioni o zone costiere con cui la Comunità europea ha concluso un accordo che l'autorizza a pescare nelle acque di paesi terzi, hanno definito coefficienti di conversione regionali, si applicano tali coefficienti.

3.   Quando per una determinata specie o presentazione non esistono coefficienti di conversione comunitari o regionali, si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera.

Articolo 5

Metodo di calcolo

1.   Il peso di pesce vivo è ottenuto moltiplicando il peso di pesce trasformato per i coefficienti di conversione di cui all'articolo 4 per ciascuna specie e presentazione.

2.   In caso di presentazioni collettive può essere utilizzato soltanto un coefficiente di conversione corrispondente ad una delle parti della presentazione collettiva.

Articolo 6

Uso dei coefficienti di conversione da parte del comandante del peschereccio

1.   Il comandante di un peschereccio comunitario utilizza i coefficienti di conversione di cui all'articolo 4 nel giornale di bordo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 per:

a)

effettuare una stima del peso vivo dei quantitativi che si trovano a bordo del peschereccio; e

b)

calcolare il peso vivo dei quantitativi al momento dello sbarco.

2.   Qualora il comandante di un peschereccio comunitario ritenga necessario utilizzare, nella dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 o nella dichiarazione di trasbordo di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il codice di presentazione «OTH» (altro), deve descrivere esattamente in cosa consiste tale presentazione.

Articolo 7

Uso dei coefficienti di conversione comunitari da parte delle autorità degli Stati membri

Le autorità degli Stati membri si servono dei coefficienti di conversione comunitari di cui all'articolo 4 per il calcolo del peso di pesce vivo sbarcato al fine di garantire la sorveglianza dell'utilizzo dei contingenti.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (CEE) n. 2807/83

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli attrezzi da pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati nell'allegato VI e i codici a tre lettere stabiliti dalla FAO per le specie ittiche.»

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.


ALLEGATO I

CODICI DI PRESENTAZIONE A TRE LETTERE

Codice di presentazione a tre lettere

Presentazione

Descrizione

FIL

Filetti

Asportazione della testa, dei visceri, delle lische e delle pinne. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

FIS

Filetti senza pelle

Asportazione della testa, dei visceri, delle lische, delle pinne e della pelle. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

GHT

Eviscerato, decapitato e senza coda

Asportazione dei visceri, della testa e della coda

GUG

Eviscerato e senza branchie

Asportazione dei visceri e delle branchie

GUH

Eviscerato e decapitato

Asportazione dei visceri e della testa

GUL

Eviscerato, con il fegato

Asportazione dei visceri ad eccezione del fegato

GUS

Eviscerato, decapitato e senza pelle

Asportazione dei visceri, della testa e della pelle

GUT

Eviscerato

Asportazione completa dei visceri

HEA

Decapitato

Asportazione della testa

LVR

Fegato

Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice LVR-C

OTH

Altro

Ogni altra presentazione

ROE

Uova

Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice ROE-C

SGT

Eviscerato e salato

Asportazione dei visceri e pesce salato

TAL

Coda

Code unicamente.

TNG

Lingua

Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice TNG-C

WHL

Intero

Non trasformato

WNG

Pinne

Pinne unicamente


ALLEGATO II

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE COMUNITARI PER IL PESCE FRESCO

Specie: Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Berici

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Specie: Acciuga

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Specie: Rana pescatrice

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,00

TAL

3,00


Specie: Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Specie: Argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Specie: Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUT

1,10

GUH

1,29


Specie: Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie: Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Specie: Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Specie: Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Specie: Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Specie: Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Specie: Spinarolo

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Specie: Passera pianuzza

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Specie: Musdea bianca

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Specie: Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie: Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Specie: Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Specie: Aringa

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Specie: Nasello

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Specie: Musdea americana

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Specie: Sugarello

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie: Krill antartico

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Specie: Limanda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Specie: Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Specie: Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Specie: Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64


Specie: Sgombro

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Scampo

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Specie: Nototenia

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Specie: Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Specie: Nototenia

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Specie: Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Specie: Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Specie: Mazzancolle

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Specie: Passera di mare

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,05

GUH

1,39

FIL

2,40


Specie: Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19


Specie: Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie: Gamberetto boreale

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Specie: Scorfani atlantici

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19


Specie: Granatiere

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Specie: Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20


Specie: Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Specie: Occhialone

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Specie: Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Specie: Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Specie: Sogliola

Solea soleaolea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04


Specie: Spratto

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Specie: Totano

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Specie: Totano

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Specie: Razze

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Specie: Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31


Specie: Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Specie: Rombo chiodato

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Brosmio

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14


Specie: Melù

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15


Specie: Merlano

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Specie: Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Specie: Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06


Specie: Limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


ALLEGATO III

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE COMUNITARI PER IL PESCE FRESCO SALATO

Specie: Molva

Molva molva

LIN

SGT

2,80


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/86


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 maggio 2009

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2009/388/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l’articolo 4 (1),

vista la candidatura presentata dal governo LETTONE,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 18 settembre 2006 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2006 al 17 settembre 2009.

(2)

Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi si è reso vacante a seguito delle dimissioni del sig. Gunars KRUSTS.

(3)

Occorre nominare il membro lettone del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2009.

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2009:

RAPPRESENTANTE DEI GOVERNI

LETTONIA

:

sig. Jānis GAIGALS

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. KOPICOVÁ


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(2)  GU C 240 del 5.10.2006, pag. 1.


Commissione

19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/87


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

relativa all’aiuto di Stato C 25/2000 (ex N 149/99) cui l’Italia intende dare attuazione a favore dell’impresa siderurgica Lucchini Siderurgica SpA

[notificata con il numero C(2008) 3515]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/389/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 21 dicembre 2000, la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nel caso C 25/2000 — Lucchini (ex N 145/99), relativo agli aiuti per la tutela dell’ambiente che l’Italia intendeva concedere all’impianto siderurgico Lucchini SpA («Lucchini») (2).

(2)

La decisione è stata oggetto di ricorso presso il Tribunale di primo grado da parte del beneficiario. Con sentenza del 19 settembre 2006, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione di considerare incompatibili gli aiuti per 2,7 miliardi di lire (1,369 milioni di EUR) concessi per gli investimenti nella cokeria e gli aiuti per 1,38 miliardi di lire (713 550 EUR) concessi per gli investimenti nell’impianto idrico e fognario. È stata invece confermata la decisione della Commissione relativa all’acciaieria, all’altoforno e all’impianto di estrazione dei fumi (3).

(3)

Il 9 agosto 2007, la Commissione ha inviato all’Italia una richiesta di informazioni, la cui risposta è stata inviata per lettera il 5 settembre 2007. Ulteriori informazioni sono state raccolte nel corso di una visita sul posto (4) presso lo stabilimento produttivo di Piombino, in Toscana, il 10 settembre 2007. Ad un ultima richiesta di informazioni, inviata il 3 ottobre 2007, l’Italia ha risposto con lettera del 7 novembre 2007.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   L’impresa e gli impianti

(4)

Lo stabilimento siderurgico Lucchini è ubicato a Piombino, in Toscana (Italia), sulle sponde del Mediterraneo. A causa dell’ubicazione in zona urbana, a poche centinaia di metri da un’area di balneazione e pesca, la popolazione è disposta ad accettare la presenza dello stabilimento soltanto se la dimensione dell’impatto ambientale viene tenuta in debita considerazione.

(5)

Nella cokeria, il carbone viene distillato a temperature comprese tra 1 240 °C e 1 250 °C, per ottenere coke, che viene successivamente utilizzato per la produzione di ghisa. La batteria di forni a coke è composta da una serie di forni stretti, alti e profondi, sistemati uno accanto all’altro. I forni sono separati da una camera di combustione rivestita di mattoni, nella quale viene bruciato gas per riscaldare i forni. Il carbone viene caricato nei forni facendolo passare da aperture poste nella parte superiore. Per svuotare un forno a coke, vengono aperte le porte poste su entrambi i lati e il coke viene spinto fuori dalla macchina sfornatrice.

(6)

Il processo di cokefazione dura 24 ore circa. Un’eventuale accelerazione del processo prima o durante la produzione di coke non può produrre un’accelerazione generale della produzione, né aumentare la quantità di coke prodotto nell’unità di tempo.

(7)

La batteria oggetto degli investimenti notificati era stata costruita nel 1971. All’epoca, la Lucchini Piombino disponeva di tre batterie di forni a coke, rispettivamente costituite da 27, 43 e 45 forni. Nel novembre 1992, la produzione di coke era stata interrotta, in attesa di una decisione dell’amministrazione in merito alla futura produzione di coke all’interno dello stabilimento. Nel marzo 1993, era stata adottata la decisione di continuare a produrre coke e le batterie sono state riattivate.

(8)

Durante i mesi di interruzione, i forni a coke erano stati svuotati con cura e fatti lentamente raffreddare fino ad una temperatura compresa tra 900 °C e 950 °C. L’Italia ha spiegato che, anche se l’interruzione della produzione viene sorvegliata con attenzione, è inevitabile che gli impianti subiscano dei danni.

(9)

Nel 1996, si decise di investire nel miglioramento della cokeria. Per quanto riguarda la batteria in questione, che era di qualità relativamente buona e ancora in condizioni relativamente buone, si decise che, con un adeguato intervento di miglioramento, essa avrebbe potuto continuare a funzionare ancora per 10 anni. Gli investimenti cominciarono nel 1998. Le altre due batterie furono chiuse e destinate allo smantellamento.

(10)

L’impianto in questione è un sistema a circuito chiuso in cui l’acqua viene impiegata per raffreddare indirettamente i vari impianti dello stabilimento. L’acqua non entra in contatto fisico diretto con gli impianti e non subisce quindi un’alterazione delle composizione chimica.

(11)

L’acqua proviene da una fonte specifica (per esempio, acqua di mare o di falda), ove rifluisce dopo l’uso. Per lo stabilimento Lucchini, il Mar Mediterraneo costituisce un’importante fonte di acqua di raffreddamento. L’acqua viene pompata dal mare, utilizzata per raffreddare gli impianti e quindi fatta rifluire in mare ad una temperatura maggiore. Ciò costituisce un problema per la flora e la fauna marine, anche se la temperatura è inferiore al massimo consentito di 35 °C.

2.2.   Misure di aiuto

(12)

La maggior parte delle misure oggetto della valutazione riguardano le diverse fasi produttive della cokeria. Le singole misure sono descritte più in dettaglio nella valutazione che segue. L’importo totale degli investimenti fu pari a 38,45 miliardi di lire (corrispondenti approssimativamente a 19,2 milioni di EUR).

(13)

Gli investimenti relativi all’impianto idrico e fognario erano volti a sostituire una parte dell’acqua marina con acqua proveniente dal depuratore comunale. Anche se l’intervento non incise sull’aumento della temperatura dell’acqua in quanto tale, il quantitativo d’acqua riscaldata che rifluiva in mare venne ridotto in misura significativa. L’investimento relativo all’impianto idrico e fognario fu pari a 19,7 miliardi di lire (corrispondenti a circa 9,85 milioni di EUR).

3.   LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(14)

Essenzialmente, il Tribunale di primo grado ha concluso che la decisione della Commissione era insufficientemente motivata per quanto riguarda le parti annullate (5).

(15)

Il Tribunale di primo grado ha confermato che le condizioni specifiche relative agli aiuti ambientali al settore siderurgico sono stabilite nell’allegato del sesto codice degli aiuti alla siderurgia (6) e nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente («la disciplina») (7) in vigore all’epoca (8). Più precisamente, le disposizioni pertinenti nella fattispecie erano quelle enunciate ai punti 3.2.1 e 3.2.3.B della disciplina, definite ed adattate al contesto del settore siderurgico CECA nella seconda parte dell’allegato al codice.

(16)

Come affermato al punto 3.2.1 della disciplina, «[…] gli aiuti che apparentemente sono destinati a misure di protezione ambientale ma che, in realtà, sono destinati agli investimenti in generale sono esclusi dalla presente disciplina […]». Tale punto ribadisce il principio espresso nell’allegato del codice, secondo il quale per tutti gli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente la Commissione, se necessario, impone condizioni e limiti rigorosi onde evitare aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature. In tali casi, la valutazione comincia con la verifica del fatto che la misura in questione non sarebbe stata effettuata «comunque». Se, tuttavia, lo Stato membro riesce a dimostrare che l’obiettivo della misura è la tutela dell’ambiente, il Tribunale di primo grado ha decretato che un’incidenza positiva sulla produzione non significa che la misura non possa essere ammissibile agli aiuti. In questi casi, va semplicemente detratto un eventuale beneficio legato alla produzione (9).

(17)

Per quanto riguarda l’ammissibilità, il codice degli aiuti alla siderurgia specifica che gli investimenti vengono realizzati «comunque» o «per ragioni economiche o tenuto conto dell’età dell’impianto o delle attrezzature esistenti […]. Perché il nuovo investimento possa beneficiare di un aiuto, l’impianto o le attrezzature esistenti sostituiti dovranno avere una durata di vita residua significativa (almeno il 25 %)» (10). Nel caso in oggetto, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non ha sufficientemente motivato la decisione di non accogliere la perizia presentata dall’Italia secondo la quale la durata di vita residua delle installazioni esistenti in questione era di almeno il 25 % (11). D’altra parte, il Tribunale di primo grado ha confermato che gli investimenti che devono essere realizzati per motivi tecnici/produttivi sarebbero stati realizzati «comunque» (12).

(18)

La Commissione e il Tribunale di primo grado hanno concluso che, prima degli investimenti, lo stabilimento Lucchini di Piombino rispettava le norme cogenti. Il punto applicabile 3.2.3.B della disciplina riguarda i casi di aiuti diretti ad incoraggiare «l’osservanza di criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme ambientali vigenti». Il Tribunale di primo grado ha concluso che gli investimenti nella cokeria permettevano «l’osservanza di criteri più rigorosi» in materia di tutela dell’ambiente: i due progetti notificati separatamente avrebbero dovuto essere presentati come progetto unico (13). La Commissione non ha giustificato in modo sufficiente i motivi per cui non ha accolto le spiegazioni fornite dall’Italia.

(19)

Una condizione per l’applicazione di tale disposizione è che l’investitore dimostri «di avere chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori, vale a dire che una soluzione a costi inferiori avrebbe permesso di soddisfare le nuove norme ambientali» (14). Il Tribunale di primo grado ha concluso che, alla luce dei documenti e degli elementi di prova forniti dall’Italia, la Commissione non è riuscita a dimostrare che i vecchi impianti di tutela dell’ambiente non funzionavano (15).

4.   VALUTAZIONE

(20)

Le sovvenzioni previste dall’Italia per sostenere gli investimenti a favore dello stabilimento siderurgico rappresentano fondi pubblici che forniscono alla Lucchini un vantaggio selettivo e minacciano di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Essi costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(21)

La Commissione ha proceduto ad una nuova valutazione dei due gruppi di investimenti e ha analizzato le misure individualmente, valutando in particolare se esse sarebbero state realizzate comunque o per ragioni economiche o per l’età degli impianti in questione.

4.1.   La cokeria

4.1.1.   Preoccupazioni ambientali relative alla cokeria

(22)

Come documento guida per la classificazione delle misure di investimento a favore della cokeria, la Commissione ha utilizzato il documento di riferimento della Commissione sulle migliori tecniche disponibili (Best available techniques, BAT) per la produzione di ferro ed acciaio del dicembre 2001 (16). In base a tale documento, le emissioni nell’atmosfera rappresentano un problema particolarmente grave per i forni a coke. Molte emissioni provengono da diverse fonti, dai coperchi, dalle porte dei forni, dallo sportello di spianamento o dai tubi ascendenti o sono prodotte nel corso di alcune operazioni quali il carico del carbone o lo sfornamento o il raffreddamento del coke. Inoltre, si registrano a livello dell’impianto di trattamento del gas di cokeria. La principale fonte di emissioni è costituita dai gas di scarico provenienti dal sistema di combustione. Di conseguenza la maggior parte delle tecniche da prendere in considerazione per determinare le BAT riguardano la riduzione al minimo delle emissioni nell’atmosfera. Gli aspetti cruciali sono il funzionamento corretto e ininterrotto e la manutenzione dei forni a coke. Inoltre, la desolforizzazione dei gas provenienti dai forni riveste un’importanza cruciale per la riduzione al minimo delle emissioni di SO2, non soltanto per quanto riguarda i forni a coke ma anche in altri impianti in cui il gas prodotto da tali forni viene usato come combustibile.

4.1.2.   Misure ammissibili

(23)

Nella sua valutazione, la Commissione ha concluso che l’Italia ha dimostrato, per quanto riguarda investimenti per un importo complessivo di 29,93 miliardi di lire, che le finalità di protezione ambientale erano genuine. Per tali misure, la Commissione ritiene che l’Italia abbia dimostrato che era chiaramente stato deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori. Per ognuna delle parti dello stabilimento oggetto degli investimenti, la durata di vita residua può essere ritenuta non inferiore al 25 %. Tale dichiarazione fatta dall’Italia è stata confermata nel corso della valutazione della Commissione. Inoltre, si presume che non esistesse un’altra soluzione a costi inferiori, a parte l’utilizzo delle vecchie strutture, in quanto gli investimenti illustrati nel prosieguo costituiscono misure esclusivamente ambientali.

(24)

Tali interventi vengono descritti più in dettaglio nei punti che seguono.

(25)

La Lucchini programmò di investire 3 miliardi di lire (corrispondenti a circa 1,5 milioni di EUR) in un nuovo nastro trasportatore. Il nastro trasportatore scoperto per il trasporto del carbone dal porto fino alla cokeria rappresentava una fonte significativa di dispersione di polveri. La Lucchini decise quindi di sostituirlo con un nuovo nastro trasportatore ecologico, inserito in una struttura tubolare.

(26)

Come misura ulteriore di riduzione delle emissioni di polveri, la Lucchini installò un impianto di umidificazione. L’importo dell’investimento fu pari a 269 milioni di lire (corrispondenti a circa 135 000 EUR).

(27)

A causa dell’umidificazione, il carbone tende a raggrumarsi e ad assumere una consistenza tale da ostacolare il caricamento dei forni. Per evitare tale eventualità, furono installati impianti di aerazione nelle torri fossile. L’importo di tale investimento fu pari a 295 milioni di lire (corrispondenti a circa 150 000 EUR).

(28)

Le misure non incidono sul funzionamento della cokeria o, in generale, dell’acciaieria.

(29)

La Lucchini programmò di investire un importo complessivo di 14,3 miliardi di lire (corrispondenti a circa 5,9 milioni di EUR) a favore di interventi di riduzione delle emissioni prodotte durante il caricamento dei forni.

(30)

I forni erano caricati tramite macchine caricatrici che scorrono lungo la parte superiore della batteria di forni. Il carbone veniva trasferito dalla torre fossile alla macchina caricatrice, che durante questa fase deve posizionarsi sotto la torre. La macchina caricatrice trasportava la miscela di carbone lungo un binario posto sulla parte superiore della batteria, per poi scaricarla nel forno attraverso speciali aperture poste sulla parte superiore di ciascun forno.

(31)

Prima dell’investimento, il carbone veniva versato nel forno senza protezioni supplementari, causando notevoli emissioni di gas. Lo scopo dell’investimento fu quello di ottenere una giuntura perfetta tra le tramogge delle caricatrici e la parte superiore del forno, in modo da ottenere un processo di caricamento esente da emissioni. Tale investimento si articola in tre componenti: 1) sostituzione delle macchine caricatrici, per un importo di 5 miliardi di lire (corrispondenti a circa 2,5 milioni di EUR); 2) sostituzione delle bocchette di carica e livellamento della parte superiore dei forni (ovvero, rifacimento completo della parte superiore dei forni), per un importo pari a 7,7 miliardi di lire (corrispondenti a circa 3,3 milioni di EUR); 3) sostituzione dei binari, per un importo pari a 1,5 miliardi di lire (corrispondenti a circa 750 000 EUR).

(32)

La Commissione ha verificato in particolare che gli importi elevati relativi alle prime due misure fossero giustificati. La sostituzione delle macchine caricatrici si è rivelata necessaria poiché le nuove tramogge di qualità superiore sono più alte di quelle originali, più semplici. Se applicate sotto le attuali caricatrici, esse avrebbero reso queste ultime troppo alte per potersi sistemare sotto le torri fossile. Per quanto riguarda la sostituzione della parte superiore dei forni, l’entità dell’investimento dipende dallo speciale materiale refrattario utilizzato.

(33)

Le misure non incidono sul livello della produzione.

(34)

Per ridurre al minimo le emissioni provenienti dalle porte dei forni, furono effettuati interventi per un importo totale di 5 miliardi di lire (corrispondenti a circa 2,13 milioni di EUR). Le vecchie porte non erano ermetiche e consentivano la fuoriuscita di gas. La chiusura era inoltre ostacolata dai depositi di catrame sulle porte e sui telai che si formavano ad ogni caricamento. Un sufficiente miglioramento delle porte, semplici e rigide, non fu possibile e si dovette procedere alla sostituzione di tutte le 54 porte dei forni, con una spesa di 2,5 miliardi di lire (corrispondenti a circa 1,12 milioni di EUR).

(35)

In secondo luogo, le porte ed i rispettivi telai, dovevano essere regolarmente puliti per eliminare le tracce di catrame mescolato ad altre sostanze pericolose, quali il fosforo e lo zolfo. Originalmente, la pulizia veniva effettuata a mano, una volta alla settimana. L’automatizzazione della pulizia, che costò 2,1 miliardi di lire (corrispondenti a circa 1 milione di EUR), permise alla Lucchini di procedere alla pulizia dopo ogni caricamento, ovvero con frequenza giornaliera, e non più settimanale. Ciò consentì di ridurre ulteriormente l’inquinamento generale e di migliorare la chiusura delle porte dei forni.

(36)

Infine, considerato che le nuove porte pesavano 1,5 tonnellate in più delle vecchie, divenne troppo pericoloso per gli operai dell’acciaieria azionare le porte con il vecchio sistema a catena. A tal fine, fu installato un altro dispositivo, costato circa 356 milioni di lire (corrispondenti a circa 175 000 EUR), che aumentò la sicurezza degli operai. In sé, la misura non aveva finalità di tutela dell’ambiente, ma poiché divenne necessaria a causa dell’installazione delle nuove porte, la Commissione considera il dispositivo un investimento complementare reso necessario dall’applicazione di una misura di tutela ambientale, ed acconsente quindi a considerare le due misure come facenti parte di uno stesso pacchetto.

(37)

Le misure non incidono sul processo produttivo nel suo insieme.

(38)

La Lucchini investì 1 miliardo di lire (corrispondenti a circa 500 000 EUR) nella modifica dell’impianto di estrazione dei gas dai forni. L’obiettivo del nuovo impianto era la regolazione della velocità del meccanismo di estrazione dei gas. La pressione all’interno dei tubi è variabile e quando diventa troppo elevata, le apposite valvole si aprono per emettere nell’atmosfera il necessario quantitativo di gas. L’obiettivo dell’investimento era la regolarizzazione del flusso di gas e quindi la riduzione della frequenza di apertura delle valvole.

(39)

Inoltre, il principale tubo collettore, i tubi ascendenti e i tubi di collegamento verso il sistema di aspirazione furono integralmente sostituiti, nel quadro di un piano di investimenti di valore pari a 1,5 miliardi di lire (corrispondenti a circa 750 000 EUR). Il vecchio sistema funzionava a vapore e vi erano perdite nei tubi di collegamento e conseguenti emissioni di gas, mentre i tubi ascendenti non erano forniti di valvole idrauliche. Il nuovo sistema era basato sul raffreddamento ad ammoniaca ad alta pressione, la quale garantisce, assieme al raffreddamento, la riduzione degli agenti inquinanti presenti nei gas.

(40)

Nel quadro di un altro investimento, venne risistemato l’impianto di trattamento del gas. Essenzialmente, furono sostituite le linee di alimentazione e furono installati un nuovo impianto per la rimozione della naftalina e un sistema di controllo informatizzato dell’impianto di purificazione del gas. L’importo dell’investimento risultò pari a 1,5 miliardi di lire (corrispondenti a circa 750 000 EUR).

(41)

Il sistema di filtri elettrostatici per il filtraggio delle parti volatili del gas fu integralmente revisionato per aumentarne la capacità di filtrare il catrame. L’importo previsionale dell’investimento fu pari a 1,5 miliardi di lire (corrispondenti a circa 750 000 EUR).

(42)

Il catrame emesso durante la cokefazione viene conservato ad una temperatura di 70 °C. Il catrame caldo emette gas cancerogeni. La Lucchini decise di investire 1,427 miliardi di lire (corrispondenti a circa 0,7 milioni di EUR) a favore di un impianto per la raccolta e la combustione delle emissioni gassose cancerogene. L’investimento non incide sul livello della produzione.

(43)

Per quanto riguarda gli investimenti relativi al sistema di purificazione del gas, la quantità e il valore delle sostanze chimiche estratte e vendute aumenta leggermente. Per contro, il controllo costante richiesto dal nuovo impianto presuppone costi molto maggiori. Non si registrano quindi benefici generali legati alla produzione da detrarre.

(44)

Per controllare le emissioni di SO2 nell’atmosfera si rese necessaria l’installazione di un sistema di misura di tali emissioni. L’investimento fu realizzato esclusivamente per ragioni di tutela ambientale e costò costato 138 milioni di lire (corrispondenti a circa 70 000 EUR). La misura non incise sulla produzione.

4.1.3.   Misure che sarebbero state realizzate comunque

(45)

Per quanto riguarda le misure illustrate nel prosieguo, la Commissione ha concluso che esse sarebbero state realizzate comunque e che non sono quindi ammissibili come aiuti per la tutela dell’ambiente. Gli investimenti corrispondenti sono pari a 8,52 miliardi di lire, che non possono quindi essere approvati come aiuti per la tutela dell’ambiente, dal momento che non avrebbero alcun effetto d’incentivazione.

(46)

La Lucchini decise di investire 4,241 miliardi di lire (corrispondenti a circa 2,1 milioni di EUR) nella riparazione delle celle dei forni, sigillandole o sostituendo parzialmente o integralmente i mattoni. La Commissione ritiene che l’investimento sia stato realizzato per ragioni legate alla produzione. In primo luogo, la Commissione osserva che la batteria di forni non fa parte delle «attrezzature ambientali», ma costituisce il cuore stesso dello stabilimento.

(47)

In secondo luogo, la riparazione tramite sigillatura dei mattoni rientra nelle normali attività di manutenzione di una batteria di forni a coke.

(48)

Inoltre, l’Italia ha informato la Commissione che l’interruzione dell’attività della batteria nel 1992-1993 accelerò il processo di degrado dell’impianto, riducendone la durata di vita. Quando, nel 1999, decise di risistemare la batteria, la società si proponeva di garantirne il funzionamento per almeno altri dieci anni. Se si rivelò necessario sostituire i mattoni invece di sigillarli, si deve presumere che il deterioramento delle pareti avesse raggiunto uno stadio molto avanzato. Se le pareti della cella del forno erano in cattive condizioni, esisteva il rischio, per esempio, che esse si piegassero verso l’interno e che la macchina sfornatrice non potesse passare per spingere il coke fuori dalla cella. In tal caso, la cella non avrebbe più potuto essere utilizzata. La deformazione avrebbe compromesso anche la stabilità della parte superiore del forno.

(49)

L’Italia ha sostenuto che l’obiettivo degli interventi sui mattoni era di natura ambientale. Se il gas fosse passato dalla cella alla camera di combustione, sarebbe stata alterata la composizione del gas di combustione e dai camini sarebbe fuoriuscito fumo nero.

(50)

La Commissione accogliere i chiarimenti dell’Italia sulla necessità di una chiusura ermetica tra la cella del forno e la camera di combustione, ma ritiene che tali chiarimenti non dimostrino che l’investitore abbia chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori. Al contrario, la Commissione ritiene che gli investimenti sarebbero stati realizzati comunque, per le ragioni indicate sopra. Con lettera del 3 ottobre 2007, l’Italia ha avuto la possibilità di replicare alle osservazioni della Commissione, ma non vi ha proceduto. La Commissione ritiene quindi che gli interventi relativi ai mattoni delle pareti del forno sarebbero stati realizzati comunque, per ragioni economiche, ovverosia per garantire la prosecuzione della produzione di coke nello stabilimento.

(51)

Anche se è vero che le interruzioni di corrente incidono in misura negativa sull’ambiente, la Commissione ritiene che l’installazione di un generatore di riserva sia stata innanzitutto realizzata per motivi legati alla produzione. Le interruzioni di corrente incidono hanno rilevanti effetti negativi sulla produzione e il generatore di riserva sarebbe stato installato comunque. L’importo dell’investimento fu pari a 1,8 miliardi di lire (corrispondenti a circa 0,9 milioni di EUR).

(52)

La Lucchini spese 220 milioni di lire (corrispondenti a circa 110 000 EUR) per l’acquisto di nuovi filtri per il filtraggio del vapore prodotto dal raffreddamento del coke uscito dal forno. Secondo la Commissione, i filtri sarebbero stati sostituiti comunque, poiché avevano raggiunto la fine della loro durata di vita (20 anni), come ha confermato l’Italia durante la visita sul posto.

(53)

L’operazione di spianamento del carbone nel forno ha, in quanto tale, un’incidenza positiva sull’ambiente. L’investimento in questione è consistito però nella semplice automatizzazione di un’operazione che precedentemente veniva eseguita a mano. Tale automatizzazione non ha praticamente alcuna incidenza sulle emissioni. La misura sarebbe stata eseguita comunque, per ragioni economiche. L’importo notificato dell’investimento fu pari a 1,5 miliardi di lire (corrispondenti a circa 750 000 EUR).

(54)

La conduttura attraverso cui il gas viene convogliato verso le camere di combustione per riscaldare il forno presentava perdite, con conseguente dispersione di gas. Essa avrebbe dovuto essere sostituita comunque, in quanto il gas è altamente esplosivo e le perdite rappresentavano un grave rischio per gli operai. L’importo dell’investimento fu pari a 761 milioni di lire (corrispondenti a circa 380 000 EUR).

4.2.   L’impianto idrico e fognario

(55)

Prima dell’investimento, l’impianto idrico e fognario rispettava le soglie obbligatorie in vigore.

(56)

La quantità d’acqua prelevata dal mare e quindi fatta rifluire in mare era di 36 800 000 m3 prima dell’investimento, mentre ora è di 26 000 000 m3. L’investimento servì essenzialmente per costruire una conduttura di collegamento con il depuratore comunale e per cambiare il sistema di tubature in modo da ridurre la quantità d’acqua necessaria. La Commissione ritiene che la misura abbia una genuina finalità di tutela dell’ambiente.

(57)

L’investimento permise una riduzione dei costi di pompaggio di 206 712 EUR all’anno. L’acqua proveniente dal depuratore non è però fornita gratuitamente, ma costa 0,15 EUR al m3; i costi aggiuntivi si elevano quindi a 226 200 EUR. Pertanto, il nuovo sistema costa alla Lucchini 19 448 EUR in più rispetto a quello vecchio. Non vi sono pertanto benefici legati alla produzione da detrarre.

5.   CONCLUSIONI

(58)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda la cokeria, 29,93 miliardi di lire di investimenti (pari al 72 % degli investimenti complessivi) hanno una genuina finalità ambientale e sono pertanto ammissibili, conformemente alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 1994 in vigore all’epoca (cfr. considerando 15) (17). Non vi sono benefici legati alla produzione. L’Italia ha notificato un’intensità di aiuto del 7 %. Il corrispondente importo di aiuti, pari a di 2,095 miliardi di lire (corrispondenti a 1 081 977,2 EUR), può quindi essere considerato compatibile.

(59)

Per quanto riguarda i restanti investimenti nella cokeria, pari a 8,52 miliardi di lire (corrispondenti a circa 4,3 milioni di EUR), la Commissione ha concluso che essi sarebbero stati realizzati comunque per ragioni economiche o di durata di vita degli impianti. Poiché gli aiuti regionali agli investimenti non sono ammessi nel settore siderurgico, il corrispondente aiuto, pari a 0,596 miliardi di lire (corrispondenti a 307 808,31 EUR) è incompatibile.

(60)

Per quanto riguarda l’impianto idrico e fognario, l’intera misura può essere considerata genuinamente finalizzata alla tutela dell’ambiente. Poiché non vi sono benefici legati alla produzione, l’intero importo dell’aiuto, pari a 1,379 miliardi di lire (712 184,06 EUR), può essere approvato (intensità dell’aiuto del 7 %),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato cui l’Italia intende dare attuazione in favore dell’impresa siderurgica Lucchini Siderurgica SpA pari a 1 081 977,2 EUR (2,095 miliardi di lire) per investimenti nella cokeria finalizzati alla tutela dell’ambiente, e a 712 184,06 EUR (1,379 miliardi di lire), per investimenti nell’impianto idrico e fognario finalizzati alla tutela dell’ambiente, sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato cui l’Italia intende dare attuazione in favore della dell’impresa siderurgica Lucchini Siderurgica SpA pari a 307 808,31 EUR (0,569 miliardi di lire) per investimenti nella cokeria diversi da quelli contemplati dall’articolo 1, sono incompatibili con il mercato comune.

A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 248 del 23.10.2007, pag. 25.

(2)  GU L 163 del 20.6.2001, pag. 24.

(3)  Causa T-166/01, Lucchini contro Commissione, Racc. 2006, pag. II-2875.

(4)  La visita sul posto è stata effettuata da due funzionari della DG Concorrenza e da un esperto siderurgico della DG Imprese e industria.

(5)  Punti 112 e successivi della motivazione della sentenza del Tribunale di primo grado.

(6)  Decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338/1996, pag. 42).

(7)  GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(8)  Punto 59 della motivazione della sentenza del Tribunale di primo grado.

(9)  Punto 92 della motivazione della sentenza del Tribunale di primo grado.

(10)  Idem.

(11)  Punto 103 della motivazione della motivazione della sentenza del Tribunale di primo grado.

(12)  Per esempio, il Tribunale di primo grado ha confermato la decisione della Commissione relativa agli investimenti nell’altoforno. La Commissione aveva concluso che la modernizzazione dell’altoforno aveva reso superflui gli originali impianti di tutela dell’ambiente, di modo che esse avrebbero dovuto essere sostituiti in ogni caso per ragioni produttive.

(13)  Punti 107 e successivi della motivazione della sentenza del Tribunale di primo grado.

(14)  Allegato al codice degli aiuti alla siderurgia, parte seconda, lettera a): «Qualora le imprese decidano di raggiungere livelli di protezione dell’ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme cogenti, oltre a soddisfare i criteri enunciati sopra alla lettera b), punto ii), l’investitore dovrà dimostrare di avere chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori implicanti investimenti addizionali, vale a dire che una soluzione a costi inferiori avrebbe permesso di soddisfare le nuove norme ambientali. In ogni caso la maggiorazione dell’aiuto [30 %, rispetto al 15 % che all’epoca poteva essere concesso per soddisfare le norme cogenti] si applicherebbe unicamente all’investimento connesso al maggior grado di tutela ambientale conseguito».

(15)  Punti 104 e successivi della motivazione della sentenza del Tribunale di primo grado.

(16)  http://www.envir.ee/ippc/docs/iron%20and%20steel.doc

(17)  Ciò non ha incidenza sulla questione se essi migliorano le migliori tecniche disponibili, come prevede l’attuale disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1).


INDIRIZZI

Banca centrale europea

19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/94


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 maggio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2009/9)

(2009/390/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) che regolamenta TARGET2, che è caratterizzato da una piattaforma tecnica condivisa, la cosiddetta Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP).

(2)

È opportuno apportare alcune modifiche all’indirizzo BCE/2007/2: a) in vista della nuova versione della nuova SSP e della necessità di definire il regolamento tra sistemi recentemente introdotto; e b) al fine di permettere l’accesso a TARGET2 ad enti creditizi di proprietà pubblica che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV all’indirizzo BCE/2007/2 sono modificati in conformità all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore l’8 maggio 2009.

2.   L’articolo 1 si applica a partire dall’11 maggio 2009.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1.   Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro inviano alla BCE le misure per mezzo delle quali intendono conformarsi al presente indirizzo entro l’11 maggio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 maggio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


ALLEGATO

1.

L’allegato II all’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

La definizione di «ente creditizio» nell’articolo 1 dell’allegato II è sostituita dalla seguente:

«—

per “ente creditizio” si intende: a) un ente creditizio ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e, se rilevanti, dell’articolo 2 della direttiva bancaria] sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2 del trattato, che è soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente.»

2.

L’allegato III all’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

La definizione di «ente creditizio» nell’elenco di definizioni contenute nell’allegato III è sostituita dalla seguente:

«—

per “ente creditizio” si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e, se rilevanti, dell’articolo 2 della direttiva bancaria, come attuato nell’ordinamento nazionale, sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2 del trattato, che è soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente.»

3.

L’allegato IV all’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue.

1.

Nel paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

«—

per “regolamento tra sistemi” si intende il regolamento in tempo reale di istruzioni di addebito in virtù del quale i pagamenti sono eseguiti da un regolante di un SA che utilizza la procedura di regolamento 6 ad un regolante di un altro SA che utilizza la procedura di regolamento 6,

per “Static Data (Management) Module” si intende il modulo della SSP in cui sono raccolti e registrati i dati statici.»

2.

È aggiunto il seguente sottoparagrafo 7 al paragrafo 3:

«7.

Le BCSA assicurano che i SA con i quali hanno in essere accordi bilaterali forniscano il nome e il BIC del SA col quale intendono eseguire il regolamento tra sistemi e la data a partire dalla quale il regolamento tra sistemi con un determinato SA dovrebbe iniziare o terminare. Tali informazioni sono registrate nello Static Data (Management) Module.»

3.

Il sottoparagrafo 3 del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«3.

Un’istruzione di pagamento è ritenuta accettata se:

a)

l’istruzione di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete;

b)

l’istruzione di pagamento rispetta le regole di formato e le condizioni del sistema componente di TARGET2 della BCSA;

c)

il regolante è compreso nella lista dei regolanti di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo 1; e

d)

nel caso di regolamento tra sistemi, il SA interessato è compreso nella lista degli SA con i quali può essere eseguito il regolamento tra sistemi;

e)

nel caso in cui la partecipazione a TARGET2 di un regolante sia stata sospesa, è stato ottenuto il consenso esplicito della BCR del regolante sospeso.»

4.

Il sottoparagrafo 1, lettera f), del paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«f)

procedura di regolamento 6 (liquidità dedicata e regolamento tra sistemi).»

5.

Il sottoparagrafo 5 del paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«5.

Le BCR, qualora la procedura di regolamento 6 sia offerta da parte di una BCSA per il modello interfacciato, devono aprire uno o più sotto-conti nei propri sistemi componenti di TARGET2 per i regolanti, da utilizzarsi per costituire liquidità dedicata e, ove rilevi, per il regolamento tra sistemi. I sotto-conti sono identificati dal BIC del conto PM a cui essi si riferiscono, in combinazione con un numero di conto che sia specifico del sotto-conto interessato. Il numero di conto è composto dal codice del paese, a cui si aggiungono fino a 32 caratteri (a seconda della struttura nazionale del conto bancario interessato).»

6.

Il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14.   Procedura di regolamento 6 — Liquidità dedicata e regolamento tra sistemi

1.

La procedura di regolamento 6 può essere utilizzata per entrambi i modelli interfacciato e integrato, come descritto rispettivamente ai sottoparagrafi da 4 a 13 e da 14 a 18 qui sotto. Nel caso del modello integrato, il SA in questione deve utilizzare un conto mirror per raccogliere la liquidità necessaria messa da parte dai propri regolanti. Nel caso del modello interfacciato, il regolante deve aprire almeno un sotto-conto relativo a uno specifico SA.

2.

Ai regolanti che ne facciano richiesta l’avvenuto accredito e addebito dei propri conti PM e, se applicabile, dei propri sotto-conti sono comunicati con messaggio SWIFT MT 900 o MT 910.

3.

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile il regolamento tra sistemi secondo la procedura di regolamento 6, consentono i pagamenti di regolamento tra sistemi, se questi sono disposti dai SA interessati. Un SA può disporre un regolamento tra sistemi solo durante il proprio ciclo di elaborazione e la procedura di regolamento 6 deve essere in corso nel SA che riceve l’istruzione di pagamento. Il regolamento tra sistemi è offerto per l’elaborazione sia diurna che notturna secondo la procedura di regolamento 6. La possibilità di eseguire il regolamento tra sistemi tra due singoli SA è registrata nello Static Data (Management) Module.

A.   Modello interfacciato

4.

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6, consentono il regolamento di saldi bilaterali e/o multilaterali in contante di operazioni SA come segue:

a)

consentendo ad un regolante di precostituire fondi per coprire la propria futura obbligazione di regolamento attraverso trasferimenti di liquidità dal proprio conto PM sul proprio sotto-conto (di seguito “liquidità dedicata”) prima dell’elaborazione da parte del SA; e

b)

regolando le istruzioni di pagamento del SA che conseguono al completamento dell’elaborazione da parte del SA: con riferimento ai regolanti corti mediante l’addebitamento dei rispettivi sotto-conti (entro il limite dei fondi costituiti su tali conti) e l’accreditamento del conto tecnico del SA, e con riferimento a regolanti lunghi mediante l’accreditamento dei rispettivi sotto-conti e l’addebitamento del conto tecnico del SA.

5.

Quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6:

a)

le BCR aprono almeno un sotto-conto con riferimento a un singolo SA per ciascun regolante; e

b)

la BCSA apre un conto tecnico per il SA per: i) l’accreditamento di fondi provenienti dai sotto-conti dei regolanti corti e ii) l’addebitamento di fondi da accreditare sui sotto-conti dedicati dei regolanti lunghi.

6.

La procedura di regolamento 6 è disponibile per l’elaborazione diurna e per le operazioni notturne degli SA. Nell’ultimo caso, la nuova giornata lavorativa inizia immediatamente dopo la verifica del rispetto degli obblighi di riserva minima; qualunque addebitamento o accreditamento effettuato successivamente sui conti interessati avviene con la data della nuova giornata lavorativa.

7.

Secondo la procedura di regolamento 6 e con riferimento alla costituzione di liquidità dedicata, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio per il trasferimento di liquidità verso e dal sotto-conto:

a)

ordini di default che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l’ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l’invio del messaggio di “inizio procedura” in una data giornata lavorativa sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default per accreditare diversi sotto-conti, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più alto. Durante le operazioni notturne del SA, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l’ICM) o dal SA interessato attraverso un messaggio XML durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 (identificata dal periodo compreso tra il messaggio di “inizio procedura” e di “fine procedura”) e che saranno regolati solo fintantoché il ciclo di elaborazione del SA non sarà stato ancora avviato. Se vi è un ordine corrente immesso dal SA per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

c)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 e solo durante l’elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente. Nel caso di un ciclo in corso di funzionamento, ciò avviene senza che il SA ne riceva notifica.

8.

La procedura di regolamento 6 è avviata con un messaggio di “inizio procedura” e si conclude con un messaggio di “fine procedura”, entrambi inviati dal SA. Tuttavia, per le operazioni notturne dei sistemi ancillari, il messaggio di “inizio procedura” è inviato dalla BCSA. I messaggi di “inizio procedura” provocano il regolamento degli ordini di default per il trasferimento di liquidità nei sotto-conti. Il messaggio di “fine procedura” porta al ritrasferimento automatico di liquidità dal sotto-conto al conto PM.

9.

Secondo la procedura di regolamento 6, la liquidità dedicata sui sotto-conti viene vincolata fintantoché il ciclo di elaborazione del SA è in corso (ha inizio con il messaggio di “inizio ciclo” e si conclude con il messaggio di “fine ciclo”, entrambi inviati dal SA) ed è di seguito svincolata. Il saldo vincolato può essere modificato durante il ciclo di elaborazione per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi.

10.

Nell’ambito di ogni ciclo di elaborazione SA, le istruzioni di pagamento sono regolate a valere sulla liquidità dedicata, mentre di regola sarà utilizzato l’algoritmo 5 (di cui all’appendice I dell’allegato II).

11.

Nell’ambito di ciascun ciclo di elaborazione SA, la liquidità dedicata di un regolante può essere aumentata mediante l’accreditamento di taluni pagamenti in entrata sui rispettivi sotto-conti, vale a dire cedole e pagamenti di rimborso. In tali casi, la liquidità deve prima essere accreditata sul conto tecnico e successivamente addebitata su tale conto prima dell’accreditamento della liquidità sul sotto-conto (o sul conto PM).

12.

Il regolamento tra sistemi che riguardi due SA interfacciati può essere disposto solo da un SA (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA) sul sotto-conto del partecipante nei confronti del quale è avvenuto l’addebitamento. L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul sotto-conto del partecipante del SA che dispone l’istruzione di pagamento e mediante l’accreditamento sul sotto-conto di un partecipante di un altro SA.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA.

13.

Il regolamento tra sistemi da un SA che utilizza il modello interfacciato verso un SA che utilizza il modello integrato può essere disposto dal SA che utilizza il modello interfacciato (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA). L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul sotto-conto di un partecipante del SA che utilizza il modello interfacciato e mediante l’accreditamento sul conto mirror usato dal SA che utilizza il modello integrato. Il pagamento non può essere disposto dal SA che utilizza il modello integrato sul cui conto mirror avviene l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA.

B.   Modello integrato

14.

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 per i modelli integrati, consentono tale regolamento. Nel caso in cui tale procedura di regolamento 6 sia utilizzata per il modello integrato durante l’elaborazione diurna, è offerta solo una funzionalità limitata.

15.

Con la procedura di regolamento 6 e con riferimento al modello integrato, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio di trasferimento di liquidità su un conto mirror:

a)

ordini di default (per l’elaborazione diurna e per le operazioni notturne del SA) che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l’ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l’invio del messaggio di “inizio procedura” in una data giornata lavorativa sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più alto. Se un ordine di default per l’elaborazione diurna non è coperto, esso è rigettato. Durante le operazioni notturne del SA, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l’ICM) o dal SA interessato attraverso un messaggio XML durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 (identificata dal periodo compreso tra il messaggio di “inizio procedura” e di “fine procedura”) e che saranno regolati solo fintantoché il ciclo di elaborazione del SA non sarà stato ancora avviato. Se vi è un ordine corrente immesso dal SA per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

c)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo durante l’elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente.

16.

Le norme concernenti i messaggi di “inizio procedura” e di “fine procedura”, così come quelle relative all’inizio e alla fine del ciclo per il modello interfacciato si applicano mutatis mutandis.

17.

Il regolamento tra sistemi che riguardi due SA che utilizzano il modello integrato può essere disposto solo da un SA (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA) sul cui conto mirror avviene l’addebitamento. L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul conto mirror utilizzato dal SA che dispone l’istruzione di pagamento e mediante l’accreditamento sul conto mirror utilizzato da un altro SA. L’istruzione di pagamento non può essere disposta dal SA sul cui conto mirror avverrà l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA.

18.

Il regolamento tra sistemi da un SA che utilizza il modello integrato verso un SA che utilizza il modello interfacciato può essere disposto dal SA che utilizza il modello integrato (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA). L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul conto mirror di un partecipante del SA che utilizza il modello integrato e mediante l’accreditamento sul sotto-conto di un partecipante di un altro SA. L’istruzione di pagamento non può essere disposta dal SA che utilizza il modello interfacciato sul sotto-conto del partecipante del quale avverrà l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA.»


19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/99


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 maggio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2009/10)

(2009/391/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, il primo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3 in combinato disposto con l’articolo 3.1, primo trattino, l’articolo 18 e l’articolo 20 primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il raggiungimento di una politica monetaria unica rende necessario definire gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme nell’area dell’euro.

(2)

Devono essere apportate delle modifiche all’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) al fine di permettere l’accesso alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni su iniziativa delle controparti a enti creditizi che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7

Nel primo paragrafo della sezione 2.1, la terza frase del secondo trattino è sostituita dalla seguente:

«In considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, gli enti di cui all’articolo 101, paragrafo 2 del trattato che siano finanziariamente solidi e soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti possono essere accettati come controparti. Gli enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità nazionali in forme comparabili alla vigilanza armonizzata nell’ambito dell’UE ovvero del SEE e che siano finanziariamente solidi potranno essere accettati come controparti, ad esempio le filiali, situate nell’area dell’euro, di istituzioni che hanno sede al di fuori del SEE.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore l’11 maggio 2009.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1.   Le BCN partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Le BCN di cui al paragrafo 1 inviano alla BCE le misure a mezzo delle quali intendono attuare il presente indirizzo entro l’11 maggio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 maggio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


Rettifiche

19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/100


Rettifica del regolamento (CE) n. 275/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 91 del 3 aprile 2009 )

A pagina 19, allegato, al punto 2, lettera c):

anziché:

«Ali Ramadan Kleilat Al-Delby»,

leggi:

«Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi».