ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 87

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
31 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)  ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)  ( 1 )

42

 

*

Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione)  ( 1 )

70

 

*

Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda

109

 

*

Regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

155

 

*

Regolamento (CE) n. 221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione  ( 1 )

157

 

*

Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

160

 

*

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee  ( 2 )

164

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007)

174

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/1


REGOLAMENTO (CE) N. 216/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.

(2)

La Comunità europea ha acquistato la qualità di membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

(3)

Il protocollo stabilito tra il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee prevede che la Commissione comunichi alla FAO i dati statistici richiesti.

(4)

Conformemente al principio della sussidiarietà, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere raggiunti solo sulla base di un atto giuridico comunitario, in quanto solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta delle statistiche della pesca e l'infrastruttura necessaria per l'elaborazione e il controllo dell'attendibilità di tali statistiche sono in primo luogo responsabilità degli Stati membri.

(5)

Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V del regolamento (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant).

(6)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(7)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli elenchi delle zone statistiche di pesca e relative suddivisioni e delle specie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (5).

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Articolo 2

1.   I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali effettuate in ciascuna delle zone principali di pesca e nelle loro suddivisioni elencate nell'allegato I, definite nell'allegato II e illustrate nell'allegato III. Per ciascuna delle zone principali di pesca sono richiesti dati per le specie elencate nell'allegato IV.

2.   I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione.

3.   Qualora nel corso dell'anno civile le navi dello Stato membro di cui all'articolo 1 non abbiano effettuato catture in una zona principale di pesca, lo Stato membro ne informa la Commissione. Per l'attività di pesca svolta nelle zone principali di pesca, tuttavia, la trasmissione di dati è richiesta soltanto per le combinazioni di specie/suddivisioni per le quali sono state registrate catture nel periodo annuale considerato.

4.   I dati relativi alle catture di specie di minore importanza effettuate da uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti non superi il 5 % del totale annuo delle catture effettuate in quella zona principale di pesca.

5.   La Commissione può modificare gli elenchi delle zone statistiche di pesca e relative suddivisioni e delle specie.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 3

Salvo diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare tecniche di campionamento per stabilire i dati sulle catture per quelle parti delle rispettive flotte pescherecce per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe l'applicazione di procedure amministrative eccessivamente complesse. Gli Stati membri indicano, nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, i metodi di campionamento adottati e la proporzione, rispetto al totale, dei dati calcolati con queste tecniche.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura nell'allegato V.

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un supporto diverso.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CE del Consiglio (6), di seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 6

1.   Entro il 14 novembre 1996 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture, nonché circa la rappresentatività e l'attendibilità dei dati medesimi. La Commissione redige una sintesi di tali relazioni, che sottopone all'esame del competente gruppo di lavoro del comitato.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.

3.   Le relazioni sui metodi, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, di cui al paragrafo 1, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.

Articolo 7

1.   Il regolamento (CE) n. 2597/95 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VIII.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

(2)  GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato VII.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(6)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE ZONE PRINCIPALI DI PESCA FAO E RELATIVE SUDDIVISIONI PER LE QUALI DEVONO ESSERE TRASMESSI DATI

(Le descrizioni delle aree e delle suddivisioni sono riportate nell'allegato II)

ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)

34.1.1

Divisione costa del Marocco

34.1.2

Divisione isole Canarie e Madera

34.1.3

Divisione costa del Sahara

34.2

Sottozona oceanica settentrionale

34.3.1

Divisione costa del Capo Verde

34.3.2

Divisione isole di Capo Verde

34.3.3

Divisione Sherbro

34.3.4

Divisione occidentale del Golfo di Guinea

34.3.5

Divisione centrale del Golfo di Guinea

34.3.6

Divisione meridionale del Golfo di Guinea

34.4.1

Divisione sud-occidentale del Golfo di Guinea

34.4.2

Divisione oceanica sud-occidentale

MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)

37.1.1

Divisione isole Baleari

37.1.2

Divisione Golfo del Leone

37.1.3

Divisione Sardegna

37.2.1

Divisione Mare Adriatico

37.2.2

Divisione Mar Ionio

37.3.1

Divisione Mare Egeo

37.3.2

Divisione Levante

37.4.1

Divisione Mar di Marmara

37.4.2

Divisione Mar Nero

37.4.3

Divisione Mar di Azov

ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)

41.1.1

Divisione amazzonica

41.1.2

Divisione Natal

41.1.3

Divisione Salvador

41.1.4

Divisione oceanica settentrionale

41.2.1

Divisione Santos

41.2.2

Divisione Rio Grande

41.2.3

Divisione Pratense

41.2.4

Divisione oceanica centrale

41.3.1

Divisione Patagonia settentrionale

41.3.2

Divisione Patagonia meridionale

41.3.3

Divisione oceanica meridionale

ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)

47.1.1

Divisione Capo Palmeirinhas

47.1.2

Divisione Capo Salinas

47.1.3

Divisione Cunene

47.1.4

Divisione Capo Cross

47.1.5

Divisione fiume Orange

47.1.6

Divisione Capo di Buona Speranza

47.2.1

Divisione Agulhas centrale

47.2.2

Divisione Agulhas orientale

47.3

Sottozona oceanica meridionale

47.4

Sottozona Tristan da Cunha

47.5

Sottozona S. Elena e Ascensione

OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)

51.1

Sottozona Mar Rosso

51.2

Sottozona Golfo

51.3

Sottozona Mar Arabico occidentale

51.4

Sottozona Mar Arabico orientale, Laccadive e Sri Lanka

51.5

Sottozona Somalia, Kenya e Tanzania

51.6

Sottozona Madagascar e canale del Mozambico

51.7

Sottozona oceanica

51.8.1

Divisione Marion-Edward

51.8.2

Divisione Zambesi


ALLEGATO II

ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)

L'allegato III A mostra le delimitazioni, le sottozone, divisioni e sottodivisioni dell'Atlantico centro-orientale [Zona principale di pesca 34 (Atlantico centro-orientale)]. Qui di seguito viene invece riportata la descrizione della zona, delle sottozone, delle divisioni e delle sottodivisioni. L'Atlantico centro-orientale comprende le acque dell'Atlantico delimitate da una linea tracciata come segue:

parte da un punto del livello massimo dell'alta marea dell'Africa settentrionale, situato a 5o36′ longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud-ovest, seguendo il livello massimo dell'alta marea lungo questa costa, fino a un punto situato sulla Ponta do Padrão (6o04′36″ latitudine sud e 12o19′48″ longitudine est); verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino a un punto situato a 6o00′ latitudine sud e 12o00′ longitudine est; verso ovest, passando per il punto situato a 6o00′ latitudine sud, fino a 20o00′ longitudine ovest; verso nord fino all'equatore; verso ovest fino a 30o00′ longitudine ovest; verso nord fino a 5o00′ latitudine nord; verso ovest fino a 40o00′ longitudine ovest; verso nord fino a 36o00′ latitudine nord; verso est fino a Punta Marroqui, situata a 5o36′ longitudine ovest, e infine verso sud fino al punto di partenza sulla costa africana.

L'Atlantico centro-orientale è suddiviso come segue:

Sottozona costiera settentrionale (Sottozona 34.1)

a)   Divisione costa del Marocco (Divisione 34.1.1)

Le acque comprese tra 36o00′ e 26o00′ latitudine nord e che si trovano a est di una linea che parte dal punto situato a 36o00′ latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud, passando per il punto situato a 13o00′ longitudine ovest, fino a 29o00′ latitudine nord; verso sud-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 26o00′ latitudine nord e 16o00′ longitudine ovest.

b)   Isole Canarie e Madera (Divisione 34.1.2)

Le acque comprese tra 36o00′ e 26o00′ latitudine nord e tra 20o00′ longitudine ovest e una linea che parte da 36o00′ latitudine nord, passando per il punto situato a 13o00′ longitudine ovest, fino a 29o00′ latitudine nord e prosegue, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 26o00′ latitudine nord e 16o00′ longitudine ovest.

c)   Divisione costa del Sahara (Divisione 34.1.3)

Le acque comprese tra 26o00′ e 19o00′ latitudine nord e che si trovano a est di 20o00′ longitudine ovest.

Sottozona oceanica settentrionale (Sottozona 34.2)

Le acque comprese tra 36o00′ e 20o00′ latitudine nord e tra 40o00′ e 20o00′ longitudine ovest.

Sottozona costiera sud (Sottozona 34.3)

a)   Divisione costa del Capo Verde (Divisione 34.3.1)

Le acque comprese tra 19o00′ e 9o00′ latitudine nord e che si trovano a est di 20o00′ longitudine ovest.

b)   Divisione isole di Capo Verde (Divisione 34.3.2)

Le acque comprese tra 20o00′ e 10o00′ latitudine nord e tra 30o00′ e 20o00′ longitudine ovest.

c)   Divisione Sherbro (Divisione 34.3.3)

Le acque comprese tra 9o00′ latitudine nord e l'equatore e tra 20o00′ e 8o00′ longitudine ovest.

d)   Divisione occidentale del Golfo di Guinea (Divisione 34.3.4)

Le acque situate a nord dell'equatore e tra 8o00′ longitudine ovest e 3o00′ longitudine est.

e)   Divisione centrale del golfo di Guinea (Divisione 34.3.5)

Le acque situate a nord dell'equatore e a est di 3o00′ longitudine est.

f)   Divisione meridionale del Golfo di Guinea (Divisione 34.3.6)

Le acque comprese tra l'equatore e 6o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 3o00′ longitudine est. Questa divisione comprende anche le acque della foce del Congo situate a sud di 6o00′ latitudine sud e delimitate da una linea che parte da un punto della Ponta do Padrão (6o04′36″ latitudine sud e 12o19′48″ longitudine est) e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 6o00′ latitudine sud e 12o00′ longitudine est; verso est, passando per il punto situato a 6o00′ latitudine sud, fino alla costa africana e quindi lungo la costa africana fino al punto di partenza a Ponta do Padrão.

Sottozona oceanica meridionale (Sottozona 34.4)

a)   Divisione sud-occidentale Golfo di Guinea (Divisione 34.4.1)

Le acque comprese tra l'equatore e 6o00′ latitudine sud e tra 20o00′ longitudine ovest e 3o00′ longitudine est.

b)   Divisione oceanica sud-occidentale (Divisione 34.4.2)

Le acque comprese tra 20o00′ e 5o00′ latitudine nord e tra 40o00′ e 30o00′ longitudine ovest; le acque comprese tra 10o00′ latitudine nord e l'equatore e tra 30o00′ e 20o00′ longitudine ovest.

MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)

L'allegato III B mostra le delimitazioni, le sottozone e le divisioni del Mediterraneo e del Mar Nero (Zona principale di pesca 37). Qui di seguito viene invece riportata la descrizione dell'area e delle relative sottodivisioni.

L'area statistica del Mediterraneo e del Mar Nero comprende tutte le acque marine del: a) Mar Mediterraneo; b) Mar di Marmara; c) Mar Nero e d) Mar di Azov. Le acque marine includono le acque salmastre lagunari e tutte le altre zone dove predominano pesci o altri organismi di origine marina. I limiti occidentali e sud-orientali sono definiti come segue:

a)

Limite occidentale. Una linea che va verso sud, passando per il punto situato a 5o36′ longitudine ovest, da Punta Marroqui fino alla costa africana.

b)

Limite sud-orientale. L'imboccatura settentrionale (Mediterraneo) del Canale di Suez.

SOTTOZONE E DIVISIONI DELL'AREA STATISTICA DEL MAR MEDITERRANEO

Il Mediterraneo occidentale (Sottozona 37.1) comprende le seguenti divisioni:

a)   Baleari (Divisione 37.1.1)

Le acque del Mediterraneo occidentale delimitate da una linea che parte dalla costa africana e precisamente dalla frontiera algerino/tunisina e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 38o00′ latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ longitudine est; verso nord fino al 41o20′ latitudine nord; verso ovest, lungo una linea lossodromica fino alla costa continentale situata all'estremità orientale della frontiera tra Francia e Spagna; seguendo la costa spagnola, fino a Punta Marroqui; verso sud, lungo il 5o36′ longitudine ovest, fino alla costa africana; verso est, seguendo la costa africana, fino al punto di partenza.

b)   Golfo del Leone (Divisione 37.1.2)

Le acque del Mar Mediterraneo nord-occidentale delimitate da una linea che parte dalla costa continentale dell'estremità orientale della frontiera tra Francia e Spagna e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est, lungo una linea lossodromica, fino a 8o00′ longitudine est e 41o20′ latitudine ovest; verso nord, lungo una linea lossodromica, fino alla costa continentale della frontiera franco-italiana; verso sud-ovest, seguendo la costa francese, fino al punto di partenza.

c)   Sardegna (Divisione 37.1.3)

Le acque del Mar Tirreno e le acque adiacenti limitate da una linea che parte dalla costa africana alla frontiera algerino/tunisina e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 38o00′ latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ longitudine est; verso nord fino a 41o20′ latitudine nord; verso nord, lungo una linea lossodromica, fino alla costa continentale della frontiera tra Francia e Italia; seguendo la costa italiana, fino a 38o00′ latitudine nord; verso est, passando per il punto situato a 38o00′ latitudine nord, fino alla costa della Sicilia; seguendo la costa settentrionale siciliana, fino a Trapani; lungo una linea lossodromica, fino a Capo Bon; verso ovest, seguendo la costa tunisina, fino al punto di partenza.

Il Mediterraneo centrale (Sottozona 37.2) comprende le seguenti divisioni:

a)   Mar Adriatico (Divisione 37.2.1)

Le acque del Mar Adriatico a nord della linea che parte dalla frontiera tra l'Albania e il Montenegro sulla costa orientale del Mar Adriatico e prosegue verso ovest, fino alla Testa del Gargano sulla costa italiana.

b)   Mar Ionio (Divisione 37.2.2)

Le acque del Mediterraneo centrale e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte da 25o00′ longitudine est sulla costa dell'Africa settentrionale e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 34o00′ latitudine nord; verso ovest fino a 23o00′ longitudine est; verso nord fino alla costa della Grecia; seguendo la costa occidentale greca e la costa albanese, fino alla frontiera tra l'Albania e il Montenegro; verso ovest fino alla Testa del Gargano sulla costa italiana; seguendo la costa italiana, fino a 38o00′ latitudine nord; verso ovest, lungo 38o00′ latitudine nord, fino alla costa della Sicilia; seguendo la costa settentrionale della Sicilia, fino a Trapani; da Trapani, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Bon; verso est, seguendo la costa settentrionale dell'Africa, fino al punto di partenza.

Il Mediterraneo orientale (Sottozona 37.3) comprende le seguenti divisioni:

a)   Mar Egeo (Divisione 37.3.1)

Le acque del Mar Egeo e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte dalla costa meridionale della Grecia a 23o00′ longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 34o00′ latitudine nord; verso est fino a 29o00′ longitudine est; verso nord fino alla costa della Turchia; seguendo la costa occidentale turca, fino a Kumkale; da Kumkale, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Helles; seguendo la costa turca e greca, fino al punto di partenza.

b)   Levante (Divisione 37.3.2)

Le acque del Mar Mediterraneo a est di una linea che parte dalla costa settentrionale dell'Africa a 25o00′ longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 34o00′ latitudine nord; verso est fino a 29o00′ longitudine est; verso nord fino alla costa turca; seguendo la costa della Turchia e di altri paesi del Mediterraneo orientale, fino al punto di partenza.

Il Mar Nero (Sottozona 37.4) comprende le seguenti divisioni:

a)   Mar di Marmara (Divisione 37.4.1)

Le acque del Mar di Marmara delimitate a ovest da una linea che parte da Capo Helles e che va fino a Kumkale, all'imbocco dei Dardanelli e a est da una linea che parte da Kumdere e passa per il Bosforo.

b)   Mar Nero (Divisione 37.4.2)

Le acque del Mar Nero e le acque adiacenti delimitate a sud-ovest da una linea che parte da Kumdere e passa per il Bosforo e a nord-est da una linea che parte da Punto Takil, sulla penisola di Kerch, e va fino a Punto Panagija, sulla penisola di Taman.

c)   Mar di Azov (Divisione 37.4.3)

Le acque del Mar di Azov situate a nord di una linea che passa per l'imboccatura meridionale dello Stretto di Kerch. Questa parte da Punto Takil, situato a 45o06′N e 36o27′E, sulla penisola di Kerch, e passa per lo stretto fino ad arrivare a Punto Panagija, situato a 45o08′N e 36o38′E della penisola di Taman.

ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)

L'allegato III C mostra le delimitazioni e le sottodivisioni dell'Atlantico sud-occidentale (Zona principale di pesca 41).

Qui di seguito viene invece riportata la descrizione delle zone in questione.

L'Atlantico sud-occidentale (Zona principale di pesca 41) comprende le acque delimitate da una linea che parte dalla costa dell'America meridionale, lungo il parallelo situato a 5o00′ latitudine nord, fino al meridiano situato a 30o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino all'equatore; verso est fino al meridiano situato a 20o00′ longitudine ovest; verso sud fino al parallelo situato a 50o00′ latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 50o00′ longitudine ovest; verso sud fino al parallelo situato a 60o00′ latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 67o16′ longitudine ovest; verso nord fino al punto situato a 56o22′S e 67o16′O; verso est, lungo una linea che passa per il punto situato a 56o22′S, fino al punto situato a 65o43′O; quindi la linea incontra i punti situati a 55o22′S e 65o43′O, 55o11′S e 66o04′O, 55o07′S e 66o25′O; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

L'Atlantico sud-occidentale è suddiviso nelle seguenti sottozone:

Divisione amazzonica (Divisione 41.1.1)

Tutte le acque delimitate da una linea che ha inizio dalla costa dell'America meridionale a 5o00′ latitudine nord e prosegue lungo questo parallelo fino a incontrare il meridiano situato a 40o00′ longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al punto in cui il meridiano incrocia la costa del Brasile; verso nord-ovest, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Natal (Divisione 41.1.2)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso nord, che ha inizio dalla costa brasiliana e prosegue lungo il meridiano situato a 40o00′ longitudine ovest, fino a incontrare l'equatore; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est, lungo l'equatore, fino al meridiano, situato a 32o00′O; verso sud fino al parallelo situato a 10o00′ latitudine sud; verso ovest fino al punto in cui il parallelo situato a 10o00′S incontra la costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Salvador (Divisione 41.1.3)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che ha inizio dalla costa dell'America meridionale a 10o00′ latitudine sud e prosegue fino a incontrare il meridiano situato a 35o00′ longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 20o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione oceanica settentrionale (Divisione 41.1.4)

Le acque delimitate da una linea diretta a est, da 5o00′N e 40o00′O, fino al meridiano situato a 30o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino all'equatore; verso est fino al meridiano situato a 20o00′ longitudine ovest; verso sud fino al parallelo a 20o00′ latitudine sud; verso ovest fino al meridiano a 35o00′ longitudine ovest; verso nord fino al parallelo a 10o00′ latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 32o00′ longitudine ovest; verso nord fino all'equatore; verso ovest fino al meridiano situato a 40o00′ longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione Santos (Divisione 41.2.1)

Le acque delimitate da una linea, diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 20o00′ latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano situato a 39o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 29o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Rio Grande (Divisione 41.2.2)

Le acque delimitate da una linea diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 29o00′ latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano situato a 45o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 34o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Platense (Divisione 41.2.3)

Le acque delimitate da una linea, diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 34o00′ latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano a 50o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 40o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione oceanica centrale (Divisione 41.2.4)

Le acque delimitate da una linea, diretta a est, che parte dal punto situato a 20o00′S e 39o00′O e arriva fino al meridiano situato a 20o00′ longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 40o00′ latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 50o00′ longitudine ovest; verso nord fino al parallelo situato a 34o00′ latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 45o00′ longitudine ovest; verso nord fino al parallelo situato a 29o00′ latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 39o00′ longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione Patagonia settentrionale (Divisione 41.3.1)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dalla costa dell'America meridionale a 40o00′ latitudine sud, fino a incontrare il meridiano che si trova a 50o00′ longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 48o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Patagonia meridionale (Divisione 41.3.2)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dalla costa dell'America meridionale a 48o00′ latitudine sud, fino a incontrare il meridiano situato a 50o00′ longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 60o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino al meridiano a 67o16′ longitudine ovest; verso nord fino al punto situato a 56o22′S e 67o16′O; quindi, seguendo una linea lossodromica, incrocia i punti situati a 56o22′S e 65o43′O, 55o22′S e 65o43′O, 55o11′S, 66o04′O, 55o07′S e 66o25′O, quindi verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione oceanica meridionale (Divisione 41.3.3)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dal punto situato a 40o00′S e 50o00′O, fino al meridiano situato a 20o00′ longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 50o00′ latitudine sud; verso nord fino al punto di partenza.

ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)

L'allegato III D mostra le delimitazioni e le suddivisioni dell'Atlantico sud-orientale. Qui di seguito viene invece riportata la descrizione della zona coperta dalla convenzione ICSEAF:

L'Atlantico sud-orientale (Zona principale di pesca 47) comprende le acque delimitate da una linea che parte dal punto situato a 6o04′36″ latitudine sud e 12o19′48″ longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto in cui il meridiano situato a 12o longitudine est incontra il parallelo situato a 6o latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino al meridiano situato a 20o longitudine ovest; verso sud, lungo il meridiano, fino al parallelo situato a 50o latitudine sud; verso est, lungo il parallelo, fino al meridiano situato a 30o longitudine est; verso nord, lungo il meridiano, fino alla costa dell'Africa continentale; verso ovest, lungo la costa, fino al punto di partenza.

L'Atlantico sud-orientale (Zona principale di pesca 47) è suddiviso come segue:

Sottozona costiera occidentale (Sottozona 47.1)

a)   Divisione Capo Palmeirinhas (Divisione 47.1.1)

Le acque comprese tra 6o00′ e 10o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est. Dalla presente divisione sono escluse le acque della foce del Congo, e cioè le acque che si trovano a nord-est della linea tracciata da Ponta do Padrão (6o04′36″S e 12o19′48″E) fino al punto situato a 6o00′S e 12o00′E.

b)   Divisione Capo Salinas (Divisione 47.1.2)

Le acque comprese tra 10o00′ e 15o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est.

c)   Divisione Cunene (Divisione 47.1.3)

Le acque comprese tra 15o00′ e 20o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est.

d)   Divisione Capo Cross (Divisione 47.1.4)

Le acque comprese tra 20o00′ e 25o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est.

e)   Divisione fiume Orange (Divisione 47.1.5)

Le acque comprese tra 25o00′ e 30o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est.

f)   Divisione Capo di Buona Speranza (Divisione 47.1.6)

Le acque comprese tra 30o00′ e 40o00′ latitudine sud e tra 10o00′ e 20o00′ longitudine est.

Sottozona costiera Agulhas (Sottozona 47.2)

a)   Divisione Agulhas centrale (Divisione 47.2.1)

Le acque che si trovano a nord di 40o00′ latitudine sud e tra 20o00′ e 25o00′ longitudine est.

b)   Divisione Agulhas orientale (Divisione 47.2.2)

Le acque che si trovano a nord di 40o00′ latitudine sud e tra 25o00′ e 30o00′ longitudine est.

Sottozona oceanica meridionale (Sottozona 47.3)

Le acque comprese tra 40o00′ e 50o00′ latitudine sud e tra 10o00′ e 30o00′ longitudine est.

Sottozona Tristan da Cunha (Sottozona 47.4)

Le acque comprese tra 20o00′ e 50o00′ latitudine sud e tra 20o00′ e 10o00′ longitudine est.

Sottozona S. Elena e Ascensione (Sottozona 47.5)

Le acque comprese tra 6o00′ e 20o00′ latitudine sud e tra 20o00′ longitudine ovest e 10o00′ longitudine est.

OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)

L'Oceano Indiano occidentale comprende in generale:

a)

il Mar Rosso

b)

il Golfo di Aden

c)

il golfo tra la costa dell'Iran e la penisola arabica

d)

il Mar Arabico

e)

la parte dell'Oceano Indiano, compreso il Canale del Mozambico, tra i meridiani 30o00′E e 80o00′E e che si trova a nord della linea di convergenza con l'Antartico; comprende inoltre le acque circondanti lo Sri Lanka.

L'allegato III E mostra le delimitazioni e le sottodivisioni dell'Oceano Indiano occidentale (Zona principale di pesca 51).

L'Oceano Indiano occidentale ha i seguenti confini:

il confine con il Mar Mediterraneo: l'imboccatura settentrionale del Canale di Suez,

il confine marittimo occidentale: una linea che parte dalla costa africana orientale, a 30o00′ longitudine est e prosegue verso sud, fino a 45o00′ latitudine sud,

il confine marittimo orientale: una linea lossodromica che parte dalla costa sud-orientale dell'India (Punta Calimere) e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-est fino a incontrare il punto situato a 82o00′ longitudine est e 11o00′ latitudine nord; verso est fino al meridiano 85o00′E; verso sud fino al parallelo 3o00′N; verso ovest fino al meridiano 80o00′E; verso sud fino al parallelo 45o00′S,

il confine meridionale: una linea che parte da 30o00′ longitudine est e prosegue, lungo il parallelo 45o00′S, fino a 80o00′ longitudine est.

L'Oceano Indiano occidentale è suddiviso come segue:

Sottozona Mar Rosso (Sottozona 51.1)

Limite settentrionale: l'imboccatura settentrionale del Canale di Suez,

limite meridionale: una linea lossodromica che parte dalla frontiera tra l'Etiopia e la Repubblica di Gibuti, sulla costa africana, e prosegue attraverso l'imbocco del Mar Rosso, fino alla frontiera tra l'ex Repubblica araba dello Yemen e l'ex Repubblica democratica popolare dello Yemen, sulla penisola arabica.

Sottozona Golfo (Sottozona 51.2)

L'imbocco del Golfo è chiuso da una linea che parte dalla punta settentrionale del Ra's Musandam e prosegue verso est, fino alla costa dell'Iran.

Sottozona Mar Arabico occidentale (Sottozona 51.3)

Il confine orientale e meridionale è costituito da una linea che parte dalla frontiera tra Iran e Pakistan, sulla costa dell'Asia, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 20o00′N; verso est fino al meridiano 65o00′E; verso sud fino al parallelo 10o00′N; verso ovest fino alla costa africana. Gli altri confini marittimi sono costituiti dai confini in comune con le sottozone 51.1 e 51.2 (vedi sopra).

Sottozona Mar Arabico orientale, Laccadive e Sri Lanka (Sottozona 51.4)

La delimitazione marittima è costituita da una linea che parte dalla costa dell'Asia, alla frontiera tra Iran e Pakistan, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 20o00′N; verso est fino al meridiano 65o00′E; verso sud fino al parallelo 10o00′S; verso est fino al meridiano 80o00′E; verso nord fino al parallelo 3o00′N; verso est fino al meridiano 85o00′E; verso nord fino al parallelo 11o00′N; verso ovest fino al meridiano 82o00′E; verso sud-ovest, lungo una linea lossodromica, fino alla costa sud-orientale dell'India.

Sottozona Somalia, Kenya e Tanzania (Sottozona 51.5)

Una linea che parte dalla costa della Somalia, a 10o00′N, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 65o00′E; verso sud fino al parallelo 10o00′S; verso ovest fino al meridiano 45o00′E; verso sud fino al parallelo 10o28′ latitudine sud; verso ovest fino alla costa orientale dell'Africa, tra Ras Mwambo (a nord) e Mwambo Village (a sud).

Sottozona Madagascar e Canale del Mozambico (Sottozona 51.6)

Una linea che parte dalla costa orientale dell'Africa, tra Ras Mwambo (a nord) e Mwambo Village (a sud) a 10o28′ latitudine sud e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 45o00′E; verso nord fino al parallelo 10o00′S; verso est fino al meridiano 55o00′E; verso sud fino al parallelo 30o00′S; verso ovest fino al meridiano 40o00′E; verso nord fino alla costa del Mozambico.

Sottozona oceanica (Oceano Indiano occidentale) (Sottozona 51.7)

Una linea che parte dal punto situato a 10o00′ latitudine sud e 55o00′ longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 80o00′E; verso sud fino al parallelo 45o00′S; verso ovest fino al meridiano 40o00′E; verso nord fino al parallelo 30o00′S; verso est fino al meridiano 55o00′E; verso nord fino al punto di partenza sul parallelo 10o00′S.

Sottozona Mozambico (Sottozona 51.8)

La sottozona comprende le acque a nord del parallelo 45o00′S e tra i meridiani 30o00′E e 40o00′E. Questa è, inoltre, ulteriormente suddivisa in due divisioni.

Divisione Marion-Edward (Divisione 51.8.1)

Le acque comprese tra i paralleli 40o00′S e 50o00′S e tra i meridiani 30o00′E e 40o00′E.

Divisione Zambesi (Divisione 51.8.2)

Le acque a nord del parallelo 40o00′S e comprese tra i meridiani 30o00′E e 40o00′E.


ALLEGATO III

A: OCEANO ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)

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B: MAR MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)

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C: OCEANO ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)

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D: OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)

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E: OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)

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ALLEGATO IV

ELENCO DELLE SPECIE PER LE QUALI I DATI DEVONO ESSERE PRESENTATI RELATIVAMENTE A OGNI ZONA PRINCIPALE DI PESCA

Le specie elencate di seguito sono quelle per le quali le statistiche ufficiali riportano le catture. Gli Stati membri sono tenuti a fornire dati per ciascuna delle specie identificate, ove disponibili. Qualora singole specie non possano essere individuate, i dati devono essere aggregati e presentati alla voce con il massimo grado di dettaglio possibile.

Nota

:

«n.i.a.» = «non indicato altrove».

ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)

Nome italiano

Codice a tre lettere

Nome scientifico

Nome inglese

Anguilla

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Alose n.i.a.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Ilissa africana

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Pleuronettiformi n.i.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Botidi

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Sogliola

SOL

Solea solea

Common sole

Sogliola cuneata

CET

Dicologoglossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Soleidi n.i.a.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Cinoglossidi n.i.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Rombo giallo

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Rombi gialli n.i.a.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Musdea bianca

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Busbana francese

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Merluzzo senegalese

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Naselli n.i.a.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Gadiformi n.i.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Pescigatto di mare n.i.a.

CAX

Ariidee

Sea catfishes n.e.i.

Grongo

COE

Conger conger

European conger

Gronghi n.i.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Pesce trombetta

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Slender snipefish

Berici

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Pesce San Pietro

JOD

Zeus faber

John Dory

San Pietro d'America

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Pesci tamburo

BOR

Caproidae

Boar fishes

Perciformi abissali n.i.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Cernia mediterranea

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Cernia bianca

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Cernie n.i.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Cernia di fondale

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Serranidi n.i.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Spigola macchiata

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Catalufe n.i.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Re di triglie n.i.a.

APO

Apogonidee

Cardinal fishes n.e.i.

Tili

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Emelittidi

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Lutiani n.i.a.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Lutianidi n.i.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Pesce burro

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Grugnolo

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Grugnolo

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Otoperca

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Emulidi n.i.a.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Corvine

DRU

Sciaena spp.

Drums

Ombrina

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Bocca d'oro

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Corvina tonda

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Ombrina

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Ombrina bianca

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Ombrina

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Ombrine

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Scienidi n.i.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Pagello fragolino

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Pagello mafrone

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pagello rosso

PAR

PagelIus bellottii

Red pandora

Pagelli n.i.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Saraghi n.i.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Dentice occhione

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentice

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Dentice atlantico

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Dentice congolese

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Dentici n.i.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tanuta

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Occhiata

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Pagro

BSC

Sparus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Pagro mediterraneo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Orata

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pagri n.i.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Boga

BOG

Boops boops

Bogue

Sparidi n.i.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mennola

PIC

Spicara spp.

Picarels

Triglia

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Triglia dentata

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Triglie n.i.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Drepana

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Efipide

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Percidi n.i.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Brotola

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Pesce chirurgo

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Caponi n.i.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Balistide

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Rana pescatrice

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Rane pescatrici n.i.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Aguglie n.i.a.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Pesci volanti n.i.a.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barracuda

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Cefalo

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Gran capitano

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Capitano minore

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Capitano reale

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Capitani n.i.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Perciformi pelagici n.i.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Pesce serra

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Suro

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Suri

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Sugarotti

SDX

Decapterus spp.

Scads

Carango cavallo

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Carango ronco

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Carangi n.i.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Carango piatto

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Lecce

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Ricciola

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Leccia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Lampuga

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Fieto

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Fieti, pampi argentei

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Tarpone

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Alaccia, sardinella d'Africa

SAA

SardineIla aurita

Round sardinella

Alaccia

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Alacce

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Alaccia larga

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Clupeidi n.i.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Palamita

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Palamita bianca

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Waho

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Maccarello reale di Guinea

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Tombarelli, bisi

FRZ

Auxis thazard, Auxis rochei

Frigate and bullet tunas

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tonno bianco, alalunga

ALB

Thunnus allunga

Albacore

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Big eye tuna

Tonni n.i.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pesci sega

SAW

Pristidae

Sawfishes

Pesce vela atlantico

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin bianco

WHM

Tetrepturus albidus

Atlantic white marlin

Pesci vela

BIL

Istiopboridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Scombroidei

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Pesce coltello

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Pesce sciabola

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Pesci sciabola, n.i.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Sgombro

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Maccarelli «scomber» n.i.a.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Scombroidei n.i.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Squalo volpe

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Squalo volpe occhione

BTH

Alopias superciliosus

Big-eye thresher

Squali mako

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Verdesca

BSH

Prionace glauca

Blue shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Pesce martello

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Pesce martello

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Pesci martello, ecc., n.i.a.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Pesci violino, ecc., n.i.a.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Palombi

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Razze n.i.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Elasmobranchi n.i.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Osteitti marini n.i.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granchi di mare n.i.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Aragoste n.i.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Aragoste n.i.a.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Astice

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Mazzancolla

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Mazzancolla rosa

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Mazzancolle n.i.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gambero rosa mediterraneo

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Gambero di Guinea

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Gambero rosso

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Palemonidi

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Gamberi diversi n.i.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crostacei marini n.i.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastropodi n.i.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ostriche n.i.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Mitilidi n.i.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Cefalopodi n.i.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seppia

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Seppie, seppiole

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Calamaro

SQC

Loligo spp.

Common squids

Polpo di scoglio

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Ottopodi

OCT

Octopodidae

Octopuses

Loliginidi n.i.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluschi marini n.i.a.

MOL

Mollusco

Marine molluscs n.e.i.

Testuggini marine n.i.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


MAR MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)

Nome italiano

Codice a tre lettere

Nome scientifico

Nome inglese

Storioni n.i.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Anguilla

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Alosa del Mar Nero

SHC

Alosa pontica

Pontic shad

Alose n.i.a.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Papalina del Caspio

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Pleuronettiformi n.i.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Passera pianuzza

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Sogliola

SOL

Solea isolea

Common sole

Sogliole n.i.a.

SOO

Solea spp.

Soles n.e.i.

Rombo giallo

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Rombi gialli n.i.a.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Turbot

Rombo chiodato del Mar Nero

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Musdea bianca

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Merluzzo capellano

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Busbana francese

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Gadiformi n.i.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Argentine

ARG

Argentina spp.

Argentines

Pesce ramarro orientale

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Pesci ramarro n.i.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Grongo

COE

Conger conger

European conger

Gronghi n.i.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Pesce San Pietro

JOD

Zeus faber

John Dory

Perciformi abissali n.i.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Cernia mediterranea

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Cernia bianca

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Cernie n.i.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Cernia di fondale

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Perchia

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Serranidi n.i.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Spigole

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Pesce burro

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Corvine

DRU

Sciaena spp.

Drums

Ombrina

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Bocca d'oro

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Scienidi n.i.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Pagello fragolino

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Pagello mafrone

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pagelli n.i.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sarago maggiore

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Saraghi n.i.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Dentice occhione

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentice mediterraneo

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Dentici n.i.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tanuta

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Occhiata

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Pagro mediterraneo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Orata

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pagri n.i.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Boga

BOG

Boops boops

Bogue

Marmora

SSB

Lithognithus mormyrus

Sand steenbras

Salpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Sparidi n.i.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mennola

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Mennole

PIC

Spicara spp.

Picarels

Triglia di scoglio

MUR

Mullius surmuletus

Red mullet

Triglia di fango

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Triglie

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Tracina drago

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Percidi n.i.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Sigani

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Ghiozzi

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Gobidi n.i.a.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Scorfani n.i.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Cappone lira

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Triglidi n.i.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Rana pescatrice

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Rane pescatrici n.i.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Aguglia

GAR

Belone belone

Garfish

Barracuda

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Cefalo

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Aterinidi

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Perciformi pelagici n.i.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Pesce serra

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Suro

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Sugarello

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Suri n.i.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Carangi n.i.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Ricciola

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Ricciole n.i.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Leccia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Carangidi n.i.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Pesce castagna

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Lampuga

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Alacce n.i.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Papalina

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Clupeidi n.i.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Palamita

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Palamita bianca

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Tombarello, biso

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tonnetto

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tonnetto striato

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tonno bianco

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Tonni n.i.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pesce vela atlantico

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Pesci vela, marlin, pesci lancia

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Pesci spada

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Scombroidei n.i.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Pesce sciabola

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Sgombro

MAS

Scomber iaponicus

Chub mackerel

Maccarello

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Sgombri n.i.a.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Scombridi n.i.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Squalo elefante

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Squalo volpe

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Squalo mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Boccanegra

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Verdesca

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Squalo grigio

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Pesce martello

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Pesce martello

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Spinarolo bruno

QUB

Squalus blainvillei

Longnose spurdog

Sagrì

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Pastinaca

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Gattucci

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Palombi

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Spinaroli n.i.a.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Squadro

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Squatinidi

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Squaliformi n.i.a.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Pesci violino

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Razze

SKA

Raja spp.

Skates

Razze n.i.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Elasmobranchi

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Osteitti marini n.i.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granchio di mare

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Granchio ripario

CMR

Carcinus aestuaria

Mediterranean shore crab

Grancevola

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Reptantia n.i.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Aragosta di fondale

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Aragosta mediterranea

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Aragoste n.i.a.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Astice

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Mazzancolla

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Gambero rosa mediterraneo

DPS

Parapenaeus Iongirostris

Deepwater rose shrimp

Gambero rosso

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Gambero rosso mediterraneo

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Gamberetto maggiore

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Gamberetto grigio

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Gamberi diversi n.i.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Pannocchia

MTS

Squllia mantis

Mantis squillid

Crostacei marini n.i.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gasteropodi n.i.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Chiocciole di scogliera

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Ostrica piatta

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Ostrica giapponese

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Cozza

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Cappasanta

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Murici

MUE

Murex spp.

Murex

Cuore edule

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Vongola

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Vongola verace

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Vongola

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Vongole n.i.a.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Telline

DON

Donax spp.

Donax clams

Cannolicchi

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Cardidi n.i.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Cefalopodi n.i.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seppia

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Seppie, seppiole

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Calamari

SQC

Loligo spp.

Common squids

Totano

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Polpo di scoglio

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Moscardini

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Polpi

OCZ

Octopodidae

Octopuses

Calamari n.i.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluschi marini n.i.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Testuggini marine n.i.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Limone di mare

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Riccio di mare

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Meduse

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)

Nome italiano

Codice a tre lettere

Nome scientifico

Nome inglese

Alose n.i.a.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Pleuronettiformi n.i.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Hirame

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Cinoglossidi n.i.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Baccalà australe

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Moridi

MOR

Moridae

Moras

Musdea brasiliana

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Merlù australe

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Nasello

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Nasello

HPA

Merluccius australis

Patagonian hake

Naselli n.i.a.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Merluzzo granatiere

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Merluzzi granatieri

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Gadiformi n.i.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Pescigatto di mare n.i.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Pesce ramarro indiano

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Grongo d'Argentina

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Perciformi abissali n.i.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Pseudospigola n.i.a.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i

Cernie

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Cernia

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Cernie n.i.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Cernia

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Serranidi n.i.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Lutiano rosso

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Lutiano coda gialla

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Lutianidi n.i.a

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Grugnolo spinoso

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Emulidi n.i.a

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Ombrina dentata

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Ombrine dentate n.i.a.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Ombrina

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Ombrina americana

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Ombrina d'Argentina

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Corvina lupo

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Ombrina nera

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Scienidi n.i.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Saraghi n.i.a

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Dentici n.i.a

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pagro mediterraneo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Sparidi n.i.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Triglie

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Pseudosarago rosa

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Morati

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Pesce palo

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Robalo patagonico

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Nototena

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Nototena

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Nototena

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Nototena

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Nototenidi n.i.a

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Cannittidi

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Percidi n.i.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Abadeco

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Centrolofidi n.i.a.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Scorfano di fondale

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Scorfani n.i.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Caponi americani

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Mezzobecco brasiliano

BAL

Hemirhamphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Pesci volanti n.i.a.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barracuda

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Muggini n.i.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Aterinidi, latterini

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Perciformi pelagici n.i.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Pesce serra

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Suro

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Suri n.i.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Carangi n.i.a

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Ricciole n.i.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Parona

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Carangidi n.i.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Lampuga

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Fieti americani

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Fieti

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Tarpone

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Tarpone

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Alaccia

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Alacce n.i.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Menhaden brasiliana

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Menhaden argentina

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Alacce centramericane

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Papalina delle Falkland

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Acciuga d'Argentina

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Acciughe n.i.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Clupeidi n.i.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Palamita

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Waho

WAH

Acanthocyhium solandri

Wahoo

Maccarello reale

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Maccarello reale maculato

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Maccarelli reali n.i.a.

KGX

Scomberormorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tombarelli, bisi

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tonnetto alletterato

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tonnetto striato

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tonno pinna nera

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Tonno bianco

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonno

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Bige-eye tuna

Tonni n.i.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pesce veIa atlantico

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Pesci vela, marlin, pesci lancia

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Scombroidei n.i.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Tirsite

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Pesce coltello

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Sgombro

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Squalo volpe occhione

BTH

Alopias superciliosus

Big-eye thresher

Squalo mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Verdesca

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Squalo seta

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Squalo bronzeo

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Pesce martello

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Pesce martello

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Squatinidi n.i.a.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Pesce chitarra

GUD

Rhinobatis percellens

Chola guitarfish

Pesci sega

SAW

Pristidae

Sawfishes

Chimere tapiro n.i.a.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Palombo atlantico

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Palombi

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Canesche

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Razze n.i.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Elasmobranchi

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Osteitti n.i.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granchio nuotatore purpureo

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Granchio reale australe

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Granchio imperatore

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Granchi di fondale rossi n.i.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Granchi di mare n.i.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Aragosta dei Caraibi

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Aragoste n.i.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Mazzancolla caffè

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Mazzancolle n.i.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gambero barbato

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Gambero a lungo rostro

ASH

Artermesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Gambero rosso argentino

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Gamberi diversi n.i.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Krill antartico

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

Crostacei di mare n.i.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gasteropodi n.i.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ostriche n.i.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Cozza del Rio della Plata

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Colga

MSC

Aulacornya ater

Magellan mussel

Pettinidi

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Telline

DON

Donax spp.

Donax clams

Cardidi n.i.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Seppie, seppiole

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Calamaro

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Calamari

SQC

Loligo spp.

Common squids

Totano

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Totano frangiato

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Ottopodi

OCT

Octopodidae

Octopuses

Calamari n.i.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluschi di mare n.i.a.

MOL

Mollusco

Marine molluscs n.e.i.

Testuggini di mare n.i.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)

Nome italiano

Codice a tre lettere

Nome scientifico

Nome inglese

Pleuronettiformi n.i.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Sogliola del Sudafrica

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Sogliola del Sudafrica

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Sogliole del Sudafrica n.i.a.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Cinoglossidi n.i.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Nasello

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Nasello del Capo

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Nasello

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Naselli del Capo

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Merluzzi

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Gadiformi n.i.a.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Pesci ascia

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Maurolici n.i.a.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

Maurolico argenteo

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Occhioni

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Pesce gatto marino

GAT

Galeichthyes fericeps

White barbel

Pesce gatto marino

SMC

Arius heudolotii

Smoothmouth sea catfish

Pescigatto di mare n.i.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Pesce ramarro indiano

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Pesci ramarro n.i.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Gronghi n.i.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Pesce trombetta

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Pesci trombetta

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Berici

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Berici n.i.a.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Pesce San Pietro

JOD

Zeus faber

John Dory

San Pietro d'America

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Pesci San Pietro n.i.a.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Pesci tamburo

BOR

Caproidae

Boarfishes

Pesce tamburo

BOC

Capros aper

Boarfish

Perciformi abissali n.i.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Cernie n.i.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Cernia di fondale

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Serranidi n.i.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Catalufe n.i.a.

BIG

Priacanthus spp.

Big-eyes n.e.i.

Priacantidi

PRI

Priacenthidae

Big-eyes, glasseyes, bulleyes

Re di triglie n.i.a.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Acropomatidi

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Re di triglie orientale

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Re di triglie n.i.a.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Zerro australe

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Emelittidi

EMT

Emmerichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Lutianidi

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Nemipteri

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Nemipteridi

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Otoperca

GRB

Brachydeuterus auritus

Big-eye grunt

Pesce burro

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Grugnolo

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Emulidi n.i.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Bocca d'oro

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

Tiraghlin

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Ombrina tigre

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Ombrine

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Scienidi n.i.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Ombrine delle Canarie

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Ombrine dentate n.i.a.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Pagello rosso

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Sparidi n.i.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pagelli n.i.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Saraghi n.i.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Dentice occhione

DEL

Dentex macrophthaImus

Large-eye dentex

Dentice

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Dentice

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Dentici n.i.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tanuta

BRB

Spondyliosorna cantharus

Black seabream

Dentice argentato

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Dentice nufar

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Dentice lupo

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Panga

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Pagro testatonda

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Pagri n.i.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Boga

BOG

Boops boops

Bogue

Pagri napoleoni n.i.a.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Mormora africana

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Mormore n.i.a.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Marmora

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Tanute sudafricane

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Salpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Dentici africani n.i.a.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Dentice striato

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Dentice striato

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Dentice azzurro

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Sparidi n.i.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mennole

PIC

Spicara spp.

Picarels

Triglie n.i.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Triglie

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Coracinidi n.i.a.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Damba

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Efipidi

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Drepana

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Abadechi, brotule n.i.a.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Abadeco del Sudafrica

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Gobidi n.i.a.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Scorfanotto sudafricano

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Scorfani di fondale n.i.a.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Scorfani di fondale

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Scorfani n.i.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Cappone lira

GUN

Trigia lyra

Piper gurnard

Cappone

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Triglidi n.i.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Capponi

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Balistidi

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Rana pescatrice indiana

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Rane pescatrici n.i.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Pesce lanterna

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Mictofidi

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Aguglie n.i.a.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Aguglie maggiori

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Scomberesocidi n.i.a.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Costardella

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barracuda

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barracuda, sfirenidi

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Muggini n.i.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Capitani n.i.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Capitano minore

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Perciformi pelagici n.i.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Pesce serra

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Pesci serra n.i.a.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Rachicentridi n.i.a.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Suro del Sudafrica

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Suro cunene

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Suri n.i.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Sugarotti

SDX

Decapterus spp.

Scads

Carango cavallo

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Carango ronco

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Carangi n.i.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Carango piatto

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Lecce

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Ricciola del Sudafrica

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Ricciole n.i.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Leccia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

BUA

Chioroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Carangidi n.i.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Pesci castagna n.i.a.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Pesce castagna

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Lampuga

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Corifenidi n.i.a.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Fieto

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Fieti

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Tarponi

ALU

Albulidae

Bonefishes

Gisu africano

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Alaccia, sardella d'Africa

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Alaccia

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardina del Sudafrica

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Aringa tonda sudafricana

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Acciuga del Sudafrica

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Acciughe n.i.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Clupeidi n.i.a.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Alacce n.i.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Clupeidi n.i.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Palamita

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Waho

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Biso

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Tombarello, biso

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Maccarello reale

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Maccarello reale maculato

SSM

Scornberomorus maculatus

King mackerel

Maccarello reale di Guinea

MAW

Scornberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Maccarello reale Kanadi

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Maccarelli reali n.i.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tonnetto alletterato

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tonnetto

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Tonnetto striato

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tonno bianco

ALB

Thunnus allunga

Albacore

Tonno

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Pesce vela atlantico

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin nero

BLM

Makaira indica

Black marlin

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Pesci vela, marlin, pesci lancia

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Pesci spada

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Scombroidei n.i.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Ruvetti

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Tirsite

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Pesce coltello

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Pesci sciabola n.i.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Pesce sciabola

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Sgombro

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Scombridi n.i.a.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Scombroidei n.i.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Squalo mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Verdesca

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Pesce martello

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Palombi n.i.a.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Squatinidi n.i.a.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils n.e.i.

Razze

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Razze n.i.a.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Chimera tapiro

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Elasmobranchi n.i.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i

Squali

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Gattucci

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Carcarinidi

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Squali martello

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Palombo

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Spinaroli n.i.a.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Spinarolo muso corto

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Pesci violino

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Pesci sega

SAW

Pristidae

Sawfishes

Razze n.i.a.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Razze

SKA

Raja spp.

Skates

Trigoni

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Aquile di mare

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Mante

MAN

Mobulidae

Mantas

Torpedini

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Chimere tapiro n.i.a.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Razze n.i.a.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Selacimorfi vari n.i.a.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Elasmobranchi

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Pesci cartilaginei n.i.a.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Chimere n.i.a.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Osteitti marini n.i.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granchio di mare

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Granciporo atlantico rosso e nero

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Granchi nuotatori n.i.a.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Granchi reali n.i.a.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Granchio reale australe

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Granchio reale

KCA

Lithodes ferox

King crab

Granchio rosso di fondale

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Granchi di fondale rossi n.i.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Granchi di fondale

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Granchi di mare n.i.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Aragoste

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Aragosta verde

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Aragosta

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Aragosta sudafricana

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Aragosta

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Aragosta

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Aragosta

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Palinuridi n.i.a.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Scillaridi

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Scampessa dell'Oceano Indiano

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Nefropidi

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Mazzancolla

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Mazzancolla

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Mazzancolla rosa

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Mazzancolle n.i.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gambero rosa mediterraneo

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Mazzancolle peneidi

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Gambero viola atlantico

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Aristeidi

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Gamberetto maggiore

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Gamberi solenoceridi

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Gamberi coltello

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Gambero coltello

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Gambero coltello

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Gamberi diversi n.i.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crostacei marini n.i.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Abalone

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Turbo sudafricano

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Ostriche piatte n.i.a.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Ostrica dentellata

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Ostrica giapponese

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Ostriche n.i.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Cozza verde

MSL

Perna perna

Rock mussel

Mitilidi n.i.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Cappasanta sudatlantica

PSU

Pecten sulcicostatus

...

Pettinidi n.i.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Madia glabra

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Cappa americana

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Veneridi

CLV

Veneridae

Venus clams

Lupino africano

DOR

Dosinia orbignyi

Telline

DON

Donax spp.

Donax clams

Cannolicchio sudafricano

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Cannolicchi

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Bivalvi n.i.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Seppie, seppiole

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Calamaro del Sudafrica

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Totano

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Calamaro comune

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ottopodi

OCT

Octopodidae

Octopuses

Calamari, totani n.i.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluschi marini n.i.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Otaria da pelliccia sudafricana

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Ascidia stolonifera

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

Oloturie n.i.a.

CUX

Holothurioidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Invertebrati acquatici n.i.a.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)

Nome italiano

Codice a tre lettere

Nome scientifico

Nome inglese

Alosa kelee

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Alosa indiana

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Cefalone

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Barramundi

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Pleuronettiformi n.i.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Losanga indiana

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Cinoglossidi n.i.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Bregmacero

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Gadiformi n.i.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Bumalo

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Pescigatto di mare n.i.a.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Pesce ramarro indiano

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Pesce ramarro orientale

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Pesci ramarro n.i.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Lucciomurene n.i.a.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Gronghi n.i.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Berici

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Pesce San Pietro

JOD

Zeus fabers

Japanese John Dory

Perciformi abissali n.i.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Cernie n.i.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Serranidi n.i.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Catalufe n.i.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sillaginidi

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Lattario

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Emelittidi

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Lutiano delle mangrovie

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Lutiani n.i.a.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Lutianidi n.i.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Nemipteri

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Nemipteridi

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Pesci pony n.i.a.

POY

Leiognathus

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Emulidi n.i.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Bocca d'oro (= Kob)

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Tiraghlin

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Scienidi n.i.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Pesci imperatore

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Pagelli n.i.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Dentici n.i.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pagro soldato

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Dentice nufar

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Dentice lupo

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Pagri napoleoni n.i.a.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Sparidi n.i.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Triglie

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Triglie rosse

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Triglie n.i.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Drepana

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Labridi

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Mojarre

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Percidi n.i.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Sigani

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Scorfani n.i.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Platicefalidi

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Balistidi

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Mictofidi

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Aguglie maggiori

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Mezzobecchi n.i.a.

HAX

Hemirhamphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Pesci volanti n.i.a.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barracuda

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Cefalo

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Muggini n.i.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Capitano orientale

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Capitani n.i.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Perciformi pelagici n.i.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Pesce serra

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Cobie n.i.a.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Suri n.i.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Sugarotto

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Sugarotti

SDX

Decapterus spp.

Scads

Carangi n.i.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Lecce

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Ricciola del Sudafrica

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Ricciole n.i.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Cometa

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Fanfano dorato

GLT

Gnatanodon speciosus

Golden trevally

Leccia scagliosa

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Lecce salterine

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Suro occhione

BIS

Selar crumenophthalmus

Big-eye scad

Suro bandagialla

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Carangidi n.i.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Fieto nero

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Lampuga

DOL

Coryphaene hippurus

Common dolphinfish

Pampo argenteo

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Fieti

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Alaccia

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Alaccia

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Alacce n.i.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardina del Sudafrica

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Aringa tonda

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Stolefori

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Acciughe n.i.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Clupeidi n.i.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Dorab

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Dorab

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Waho

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Maccarello reale

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Maccarello reale maculato

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Maccarello reale striato

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Maccarelli reali n.i.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tombarelli, bisi

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Connetto

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Tonnetto striato

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonno

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Tonno bianco, allunga

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonno

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Pesce vela del Pacifico

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Marlin blu

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Marlin nero

BLM

Makaira indica

Black marlin

Pesce lancia striato

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Pesci vela

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Scombroidei n.i.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Tirsite

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Pesce coltello

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Pesce sciabola

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Pesci sciabola n.i.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Sgombro

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Sgombro indiano

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Sgombri indiani n.i.a.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Scombroidei n.i.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Squalo mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Verdesca

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Squalo allunga

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Squalo grigio

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Squalo seta

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Squalo latte

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Carcarinidi

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Pesci martello, ecc., n.i.a.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Pesci violino, ecc., n.i.a.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Pesci sega

SAW

Pristidae

Sawfishes

Razze n.i.a.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Elasmobranchi n.i.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Osteitti marini n.i.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granchi nuotatori

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Granchio indiano

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Granchi di fondale rossi n.i.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Granchi marini diversi n.i.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Aragoste n.i.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Aragosta

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Scillaridi

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Scampo oceanico

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Mazzancolla gigante

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Mazzancolla

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Mazzancolla

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Mazzancolle n.i.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gambero coltello

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Gambero coltello

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Gamberi coltelli

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Gamberi diversi n.i.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crostacei marini n.i.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Orecchie di mare n.i.a.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Ostrica concava australiana

CSC

Crassostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Ostriche n.i.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Cefalopodi n.i.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seppie, seppiale

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Calamari

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ottopodi

OCT

Octopodidae

Octopuses

Loliginidi n.i.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluschi marini n.i.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Tartaruga verde

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Tartarughe marine n.i.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Oloturie n.i.a.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Invertebrati acquatici n.i.a.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ALLEGATO V

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE IN ZONE DIVERSE DALL'ATLANTICO SETTENTRIONALE

Supporti magnetici

Nastri magnetici: nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC o ASCII, di preferenza senza etichetta; se con etichetta, con codice di fine archivio.

Dischetti (floppy disk): formattati MS-DOS, 3,5″ 720 K o 1,4 Mbyte, o 5,25″ 360 K o 1,2 Mbyte.

Formato di registrazione

N. di byte

Voce

Osservazioni

1-4

Paese (codice a 3 lettere ISO)

Es. FRA = Francia

5-6

Anno

Es. 93 = 1993

7-8

Zona principale di pesca

34 = Atlantico centro-orientale

9-15

Divisione

3.3 = Divisione 3.3

16-18

Specie

Identificatore alfabetico a 3 lettere

19-26

Catture

Tonnellate metriche

Note:

a)

Tutti i campi delle catture (byte 19-26) con giustezza a destra e con spazi vuoti iniziali. Tutti gli altri campi con giustezza a sinistra e con spazi vuoti iniziali.

b)

La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

c)

Le quantità (byte 19-26) inferiori a mezza unità andrebbero registrate come «- 1».

d)

Le quantità sconosciute (byte 19-26) andrebbero registrate come «- 2».


ALLEGATO VI

FORMATO PER LA TRASMISSIONE SU SUPPORTO MAGNETICO DEI DATI SULLE CATTURE IN ZONE DIVERSE DALL'ATLANTICO SETTENTRIONALE

A.   FORMATO DI CODIFICA

I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

Campo

Osservazioni

Paese

Codice alfabetico a 3 lettere, ad es. FRA = Francia

Anno

ad es.: 2001 o 01

Principale zona di pesca FAO

ad es.: 34 = Atlantico centro-orientale

Divisione

ad es.: 3.3 = divisione 3.3

Specie

Identificatore alfabetico a 3 lettere

Cattura

Tonnellate metriche

a)

La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

b)

Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come «- 1».

c)

Codici dei paesi:

Austria

AUT

Belgio

BEL

Bulgaria

BGR

Cipro

CYP

Repubblica ceca

CZE

Germania

DEU

Danimarca

DNK

Spagna

ESP

Estonia

EST

Finlandia

FIN

Francia

FRA

Regno Unito

GBR

Inghilterra e Galles

GBRA

Scozia

GBRB

Irlanda del Nord

GBRC

Grecia

GRC

Ungheria

HUN

Irlanda

IRL

Islanda

ISL

Italia

ITA

Lituania

LTU

Lussemburgo

LUX

Lettonia

LVA

Malta

MLT

Paesi Bassi

NLD

Norvegia

NOR

Polonia

POL

Portogallo

PRT

Romania

ROM

Slovacchia

SVK

Slovenia

SVN

Svezia

SWE

Turchia

TUR

B.   METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad esempio, come un allegato e-mail). Se ciò non fosse possibile, sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5''.


ALLEGATO VII

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio

(GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione

(GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 57 dell’allegato III


ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2597/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegato 1

Allegato I

Allegato 2

Allegato II

Allegato 3

Allegato III

Allegato 4

Allegato IV

Allegato 5

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/42


REGOLAMENTO (CE) N. 217/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.

(2)

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nord-occidentale, approvata con regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio (4), istituisce l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e impone alla Comunità di fornire al Consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei propri compiti.

(3)

Tempestive statistiche sulle catture e sulle attività sono state individuate dal consiglio scientifico della NAFO come strumento essenziale nell'espletamento del proprio compito di valutare lo stato delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale.

(4)

Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant).

(5)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(6)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (6).

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici sbarcati o trasbordati in mare, in qualsiasi forma, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o, a bordo, utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Articolo 2

1.   I dati da trasmettere sono di due tipi:

a)

le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III;

b)

le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate.

2.   I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e possono essere dati preliminari. I dati di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi.

I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 devono essere chiaramente identificati come dati preliminari.

Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento.

Nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo.

3.   Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati nell'allegato IV.

4.   La Commissione può modificare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato a utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe procedure amministrative eccessive. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati nel formato esemplificato all'allegato V.

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.

Articolo 5

La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (7), in seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 7

1.   Entro il 28 luglio 1994 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, circa le eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1 e le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate, una volta all'anno, in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.

Articolo 8

1.   Il regolamento (CEE) n. 2018/93 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A.VONDRA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

(2)  GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato VI.

(4)  GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(7)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE RILEVATE NELLE STATISTICHE COMMERCIALI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, se non sono trasmessi per singole specie, i dati vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco, purché queste siano chiaramente individuate.

Nota

:

«n.d.a.» è l'abbreviazione di: «non denominato altrove».

Nome italiano

Codice a tre lettere

Nome scientifico

Nome inglese

PESCI (OSSEI) DEMERSALI

Merluzzo bianco

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Eglefino

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Scorfani atlantici n.d.a.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Nasello atlantico

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Musdea atlantica

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Merluzzo carbonaro

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Scorfano di Norvegia

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Sebaste

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Passera canadese

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Limanda

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Ippoglosso nero

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ippoglosso atlantico

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Limanda americana

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Rombo dentato

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Rombo canadese

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Pleuronettiformi n.d.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Rana pescatrice americana

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Caponi americani

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Tomcod

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Antimora blu

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Tordo americano

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Brosmio

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Merluzzo bianco

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Molva

LIN (*)

Molva molva

Ling

Ciclottero

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Ombrina americana

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Pesce palla maculato

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Licodi

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Biennio viviparo americano

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Merluzzo artico

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Granatiere

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Scazzoni n.d.a.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Sarago americano

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Tile gibboso

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Musdea americana

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Bavose lupe n.d.a.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Lupo di mare

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Bavosa lupa

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Pesci ossei demersali n.d.a.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PESCI (OSSEI) PELAGICI

Aringa

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sgombro

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Fieto americano

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Alaccia americana

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Costardella

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Sardoncino americano

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Pesce serra

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Carongo cavallo

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Tombarello

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Maccarello reale

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Maccarello reale maculato

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Pesce vela del Pacifico

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonno bianco

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Palamita

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Tonnetto

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Tonnetto striato

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Sgombri n.d.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pesci ossei pelagici n.d.a.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

ALTRI PESCI OSSEI

Falsa aringa atlantica

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Ricciole n.d.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Grongo americano

COA

Conger oceanicus

American conger

Anguilla americana

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Alaccia americana

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Argentine n.d.a.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Ombrina

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Aguglia americana

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Alaccia vessillifera

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Alepocefalo

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Ombrina nera

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Perchia nera

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Alosa canadese

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Capelin

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Salmerini n.d.a.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Leccia dei Caraibi

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Alosa americana

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Bum n.d.a.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Alosa

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Pesce lanterna

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Muggini n.d.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Fieto americano

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Pesce burro maculato

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Sperlano

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Ombrina ocellata

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Pagro

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Suro americano

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Perchia americana

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Sarago americano

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Corvina striata

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Ombrina dentata

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Ombrina dentata

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Persicospigola striata

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Storioni n.d.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpone

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Trote n.d.a.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Persicospigola americana

PEW

Morone americana

White perch

Berici

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Spinarolo

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Spinaroli n.d.a.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Smeriglio

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Squali n.d.a.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Squalo mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Squalo musoguzzo

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Squalo elefante

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Razza

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Razza occhiata

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Razze n.d.a.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Pesci ossei n.d.a.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

INVERTEBRATI

Calamaro

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Totano

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Totani; calamari n.d.a.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Cannolicchio dell'Atlantico

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Cappa dura

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Cappa artica

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Cappa molle

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Cappa americana

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Bivalvi

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Canestrello americano

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Canestrello calico

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Canestrello d'Islanda

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Cappasanta americana

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Pettinidi n.d.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Ostrica della Virginia

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Mitilo comune

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Busici n.d.a.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Chiocciole di scogliera n.d.a.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Molluschi marini n.d.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Granciporro atlantico giallo

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Granchio nuotatore

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Granchio comune

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Granciporro atlantico rosso

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Grancevola artica

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Granchio rosso di fondale

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Granchio reale

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Crostacei reptanti n.d.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Astice americano

LBA

Homarus americanus

American lobster

Gamberello boreale

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Gamberetto rosa

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Mazzancolle n.d.a.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gobetti del Pacifico

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Crostacei di mare n.d.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Ricci di mare

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Polichetti n.d.a.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Limule

HSC

Limulus polythemus

Horseshoe crab

Invertebrati acquatici n.d.a.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

ALGHE

Alghe brune

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Alghe rosse

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Piante acquatiche n.d.a.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

FOCHE

Foca di Groenlandia

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Foca dal cappuccio

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


ALLEGATO II

ZONE STATISTICHE DI PESCA DELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE PER LE QUALI VANNO TRASMESSI I DATI

Sottozona 0

 

Divisione 0 A

 

Divisione 0 B

Sottozona 1

 

Divisione 1 A

 

Divisione 1 B

 

Divisione 1 C

 

Divisione 1 D

 

Divisione 1 E

 

Divisione 1 F

 

Divisione 1 NK (ignota)

Sottozona 2

 

Divisione 2 G

 

Divisione 2 H

 

Divisione 2 J

 

Divisione 2 NK (ignota)

Sottozona 3

 

Divisione 3 K

 

Divisione 3 L

 

Divisione 3 M

 

Divisione 3 N

 

Divisione 3 O

 

Divisione 3 P

 

Sottodivisione 3 P n

 

Sottodivisione 3 P s

 

Divisione 3 NK (ignota)

Sottozona 4

 

Divisione 4 R

 

Divisione 4 S

 

Divisione 4 T

 

Divisione 4 V

 

Sottodivisione 4 V n

 

Sottodivisione 4 V s

 

Divisione 4 W

 

Divisione 4 X

 

Divisione 4 NK (ignota)

Sottozona 5

 

Divisione 5 Y

 

Divisione 5 Z

 

Sottodivisione 5 Z e

 

Sottounità 5 Z c

 

Sottounità 5 Z u

 

Sottodivisione 5 Z w

 

Divisione 5 NK (ignota)

Sottozona 6

 

Divisione 6 A

 

Divisione 6 B

 

Divisione 6 C

 

Divisione 6 D

 

Divisione 6 E

 

Divisione 6 F

 

Divisione 6 G

 

Divisione 6 H

 

Divisione 6 NK (ignota)

Mappa delle zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale

Image


ALLEGATO III

DESCRIZIONE DELLE SOTTOZONE E DIVISIONI NAFO UTILIZZATE AI FINI DELLE STATISTICHE E DEI REGOLAMENTI SULLA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Le sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche di cui all'articolo XX della Convenzione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale sono le seguenti:

Sottozona 0

La parte della zona della convenzione NAFO delimitata a sud da una linea che sale diritta verso est da un punto situato a 61o00′ di latitudine nord e a 65o00′ di longitudine ovest fino a un punto situato a 61o00′ di latitudine nord e a 59o00′ di longitudine ovest, per continuare in direzione sud-est lungo una curva lossodromica fino a un punto situato a 60o12′ di latitudine nord e 57o13′ di longitudine ovest; tale zona è delimitata a est da una serie di linee geodetiche che congiungono i seguenti punti:

Punto n.

Latitudine

Longitudine

1

60o12′0

57o13′0

2

61o00′0

57o13′1

3

62o00′5

57o21′1

4

62o02′3

57o21′8

5

62o03′5

57o22′2

6

62o11′5

57o25′4

7

62o47′2

57o41′0

8

63o22′8

57o57′4

9

63o28′6

57o59′7

10

63o35′0

58o02′0

11

63o37′2

58o01′2

12

63o44′1

57o58′8

13

63o50′1

57o57′2

14

63o52′6

57o56′6

15

63o57′4

57o53′5

16

64o04′3

57o49′1

17

64o12′2

57o48′2

18

65o06′0

57o44′1

19

65o08′9

57o43′9

20

65o11′6

57o44′4

21

65o14′5

57o45′1

22

65o18′1

57o45′8

23

65o23′3

57o44′9

24

65o34′8

57o42′3

25

65o37′7

57o41′9

26

65o50′9

57o40′7

27

65o51′7

57o40′6

28

65o57′6

57o40′1

29

66o03′5

57o39′6

30

66o12′9

57o38′2

31

66o18′8

57o37′8

32

66o24′6

57o37′8

33

66o30′3

57o38′3

34

66o36′1

57o39′2

35

66o37′9

57o39′6

36

66o41′8

57o40′6

37

66o49′5

57o43′0

38

67o21′6

57o52′7

39

67o27′3

57o54′9

40

67o28′3

57o55′3

41

67o29′1

57o56′1

42

67o30′7

57o57′8

43

67o35′3

58o02′2

44

67o39′7

58o06′2

45

67o44′2

58o09′9

46

67o56′9

58o19′8

47

68o01′8

58o23′3

48

68o04′3

58o25′0

49

68o06′8

58o26′7

50

68o07′5

58o27′2

51

68o16′1

58o34′1

52

68o21′7

58o39′0

53

68o25′3

58o42′4

54

68o32′9

59o01′8

55

68o34′0

59o04′6

56

68o37′9

59o14′3

57

68o38′0

59o14′6

58

68o56′8

60o02′4

59

69o00′8

60o09′0

60

69o06′8

60o18′5

61

69o10′3

60o23′8

62

69o12′8

60o27′5

63

69o29′4

60o51′6

64

69o49′8

60o58′2

65

69o55′3

60o59′6

66

69o55′8

61o00′0

67

70o01′6

61o04′2

68

70o07′5

61o08′1

69

70o08′8

61o08′8

70

70o13′4

61o10′6

71

70o33′1

61o17′4

72

70o35′6

61o20′6

73

70o48′2

61o37′9

74

70o51′8

61o42′7

75

71o12′1

62o09′1

76

71o18′9

62o17′5

77

71o25′9

62o25′5

78

71o29′4

62o29′3

79

71o31′8

62o32′0

80

71o32′9

62o33′5

81

71o44′7

62o49′6

82

71o47′3

62o53′1

83

71o52′9

63o03′9

84

72o01′7

63o21′1

85

72o06′4

63o30′9

86

72o11′0

63o41′0

87

72o24′8

64o13′2

88

72o30′5

64o26′1

89

72o36′3

64o38′8

90

72o43′7

64o54′3

91

72o45′7

64o58′4

92

72o47′7

65o00′9

93

72o50′8

65o07′6

94

73o18′5

66o08′3

95

73o25′9

66o25′3

96

73o31′1

67o15′1

97

73o36′5

68o05′5

98

73o37′9

68o12′3

99

73o41′7

68o29′4

100

73o46′1

68o48′5

101

73o46′7

68o51′1

102

73o52′3

69o11′3

103

73o57′6

69o31′5

104

74o02′2

69o50′3

105

74o02′6

69o52′0

106

74o06′1

70o06′6

107

74o07′5

70o12′5

108

74o10′0

70o23′1

109

74o12′5

70o33′7

110

74o24′0

71o25′7

111

74o28′6

71o45′8

112

74o44′2

72o53′0

113

74o50′6

73o02′8

114

75o00′0

73o16′3

115

75o05′

73o30′

da cui risale diritta verso nord fino al parallelo di 78o10′ di latitudine nord; e delimitata a ovest da una linea che parte da 61o00′ di latitudine nord e 65o00′ di longitudine ovest, si spinge in direzione nord-ovest lungo una curva lossodromica fino alla costa dell'isola di Baffin a East Bluff (61o55′ di latitudine nord e 66o20′ di longitudine ovest), e di là in direzione nord seguendo la costa dell'isola di Baffin, dell'isola Bylot, dell'isola Devon e dell'isola Ellesmere, nonché l'80o meridiano di longitudine ovest nelle acque situate tra queste isole, fino a 78o10′ di latitudine nord; e delimitata a nord dal parallelo di 78o10′ di latitudine nord.

La sottozona 0 comprende due divisioni

Divisione 0A

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 66o15′ di latitudine nord.

Divisione 0B

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 66o15′ di latitudine nord.

Sottozona 1

La parte della zona della convenzione NAFO situata a est della sottozona 0 e a nord ed est di una curva lossodromica che unisce un punto situato a 60o12′ di latitudine nord e a 57o13′ di longitudine ovest a un punto situato a 52o15′ di latitudine nord e a 42o00′ di longitudine ovest.

La sottozona 1 comprende sei divisioni

Divisione 1A

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 68o50′ di latitudine nord (Christianshaab).

Divisione 1B

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 66o15′ di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak) e il parallelo di 68o50′ di latitudine nord (Christianshaab).

Divisione 1C

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 64o15′ di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab) e il parallelo di 66o15′ di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak).

Divisione 1D

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 62o30′ di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab) e il parallelo di 64o15′ di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab).

Divisione 1E

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 60o45′ di latitudine nord (Capo Desolation) e il parallelo di 62o30′ di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab).

Divisione 1F

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 60o45′ di latitudine nord (Capo Desolation).

Sottozona 2

La parte della sottozona della convenzione NAFO situata a est del meridiano di 64o30′ di longitudine ovest nella regione dello stretto di Hudson, a sud della sottozona 0, a sud e a ovest della sottozona 1 e a nord del parallelo di 52o15′ di latitudine nord.

La sottozona 2 comprende tre divisioni

Divisione 2G

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 57o40′ di latitudine nord (Capo Mugford).

Divisione 2H

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 55o20′ di latitudine nord (Hopedale) e il parallelo di 57o40′ di latitudine nord (Capo Mugford).

Divisione 2J

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 55o20′ di latitudine nord (Hopedale).

Sottozona 3

La parte della zona della convenzione NAFO situata a sud del parallelo di 52o15′ di latitudine nord e a est di una linea che sale diritta verso nord dal Capo Bauld, sulla costa settentrionale di Terranova, sino a 52o15′ di latitudine nord; a nord del parallelo di 39o00′ di latitudine nord; e a est e a nord di una curva lossodromica che inizia da un punto situato a 39o00′ di latitudine nord e 50o00′ di longitudine ovest e diretta in direzione nord-ovest passando attraverso un punto situato a 43o30′ di latitudine nord, 55o00′ di longitudine ovest in direzione di un punto situato a 47o50′ di latitudine nord, 60o00′ di longitudine ovest fino a intersecare una linea retta che collega Capo Ray, situato a 47o37,0′ di latitudine nord e 59o18,0′ di longitudine ovest sulla costa di Terranova con Capo Nord, a 47o02,0′ di latitudine nord e 60o25,0′ di longitudine ovest nell'isola di Capo Breton, per proseguire, in direzione nord-est lungo la suddetta linea fino a Capo Ray, a 47o37,0′ di latitudine nord e 59o18,0′ di longitudine ovest.

La sottozona 3 comprende sei divisioni

Divisione 3K

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 49o15′ di latitudine nord (Capo Freels, Terranova).

Divisione 3L

La parte della sottozona compresa tra la costa di Terranova, dal Capo Freels fino al Capo St Mary, in una linea così tracciata: parte da Capo Freels puntando diritta verso est fino al meridiano di 46o30′ di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 46o00′ di latitudine nord, diritta a ovest fino al meridiano di 54o30′ di longitudine ovest e di là segue una linea lossodromica fino al Capo St Mary (Terranova).

Divisione 3M

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 49o15′ di latitudine nord e a est del meridiano di 46o30′ di longitudine ovest.

Divisione 3N

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46o00′ di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 46o30′ e di 51o00′ di longitudine ovest.

Divisione 3O

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46o00′ di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 51o00′ e di 54o30′ di longitudine ovest.

Divisione 3P

La parte della sottozona situata a sud della costa di Terranova e a ovest di una linea che va dal Capo St Mary (Terranova) fino a un punto situato a 46o00′ di latitudine nord e 54o30′ di longitudine ovest, e di là scende diritta verso sud fino al limite della sottozona.

La divisione 3P comprende due sottodivisioni

Sottodivisione 3Pn (sottodivisione nord-occidentale): la parte della divisione 3P situata a nord-ovest di una linea che va da un punto di 47o30,7′ di latitudine nord e 57o43,2′ di longitudine ovest approssimativamente a sud-ovest di un punto di 46o50,7′ di latitudine nord e 58o49,0′ di longitudine ovest.

Sottodivisione 3Ps (sottodivisione sud-orientale): la parte della divisione 3P situata a sud-est della linea tracciata per la sottodivisione 3Pn.

Sottozona 4

La parte della zona della convenzione NAFO situata a nord del parallelo di 39o00′ di latitudine nord, a ovest della sottozona 3 e a est di una linea così tracciata:

parte dall'estremità del confine internazionale tra gli Stati Uniti d'America e il Canada nel Canale Grand Manan, da un punto situato a 44o46′35,346″ di latitudine nord e a 66o54′ 11,253″ di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 43o50′ di latitudine nord; va dritta verso ovest fino al meridiano di 67o24′ 27,24″ di longitudine ovest; continua lungo una linea geodetica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 42o53′14″ di latitudine nord e 67o44′35″ di longitudine ovest; scende poi lungo una linea geodetica in direzione sud-est fino a un punto situato a 42o31′08″ di latitudine nord e 67o28′05″ di longitudine ovest; segue poi una linea geodetica fino a un punto situato a 42o20′ di latitudine nord e 67o18′13,15″ di longitudine ovest;

va verso est fino a un punto situato a 66o00′ di longitudine ovest; di là, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 42o00′ di latitudine nord e 65o40′ di longitudine ovest; scende poi diritta verso sud fino al parallelo di 39o00′ di latitudine nord.

La sottozona 4 comprende sei divisioni

Divisione 4R

La parte della sottozona situata tra la costa di Terranova, dal Capo Bauld al Capo Ray, e una linea così tracciata: parte da Capo Bauld e sale diritta verso nord fino al parallelo di 52o15′ di latitudine nord; va diritta verso ovest fino alla costa del Labrador; segue tale costa fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec e, di là, una curva lossodromica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 49o25′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino a un punto situato a 47o50′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto in cui la linea di delimitazione della sottozona 3 interseca la retta che unisce il Capo Nord (Nuova Scozia) al Capo Ray (Terranova), per giungere a Capo Ray (Terranova).

Divisione 4S

La parte della sottozona situata tra la costa meridionale della provincia di Québec, dall'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec fino a Pointe des Monts e una linea così tracciata: parte da Pointe des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a 49o25′ di latitudine nord e 64o40′ di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione est-sud-est fino a un punto situato a 47o50′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest e di là segue una curva lossodromica in direzione nord-est fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec.

Divisione 4T

La parte della sottozona compresa tra le coste della Nuova Scozia, del New Brunswick e del Québec, da Capo Nord a Pointe des Monts, e una linea così tracciata: parte da Pointe des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a 49o25′ di latitudine nord e 64o40′ di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 47o50′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest, per seguire poi una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nuova Scozia).

Divisione 4V

La parte della sottozona compresa tra la costa della Nuova Scozia, da Capo Nord fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu e segue una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45o40′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di 60o00′ di longitudine ovest fino al parallelo di 44o10′ di latitudine nord; di là va diritta verso est fino al meridiano di 59o00′ di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di 39o00′ di latitudine nord; va diritta verso est fino a un punto in cui la linea di delimitazione tra le sottozone 3 e 4 interseca il parallelo di 39o00′ di latitudine nord; di là segue tale linea di delimitazione e il suo prolungamento in direzione nord-ovest fino a un punto situato a 47o50′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest, per poi seguire una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nuova Scozia).

La divisione 4V comprende due sottodivisioni.

Sottodivisione 4Vn (sottodivisione settentrionale): la parte della divisione 4V situata a nord del parallelo di 45o40′ di latitudine nord.

Sottodivisione 4Vs (sottodivisione meridionale): la parte della divisione 4V situata a sud del parallelo di 45o40′ di latitudine nord.

Divisione 4W

La parte della sottozona compresa tra la costa della Nuova Scozia da Halifax fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu seguendo una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45o40′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di 60o00′ di longitudine ovest fino al parallelo di 44o10′ di latitudine nord; va diritta a est fino al meridiano di 59o00′ di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di 39o00′ di latitudine nord; va diritta a ovest fino al meridiano di 63o20′ di longitudine ovest; di là risale diritta verso nord fino a un punto sul meridiano situato a 44o20′ di latitudine nord, per poi seguire una curva lossodromica in direzione nord-ovest fino a Halifax (Nuova Scozia).

Divisione 4X

La parte della sottozona compresa tra la linea che delimita verso ovest la sottozona 4 e le coste del New Brunswick e della Nuova Scozia, dall'estremità della frontiera tra il New Brunswick e il Maine fino a Halifax, e una linea così tracciata: parte da Halifax, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 44o20′ di latitudine nord e 63o20′ di longitudine ovest; scende diritta a sud fino al parallelo di 39o00′ di latitudine nord e di là si spinge verso ovest fino al meridiano di 65o40′ di longitudine ovest.

Sottozona 5

La parte della zona della convenzione NAFO situata a ovest della linea che delimita verso ovest la sottozona 4, a nord del parallelo di 39o00′ di latitudine nord e a est del meridiano di 71o40′ di longitudine ovest.

La sottozona 5 comprende due divisioni

Divisione 5Y

La parte della sottozona compresa tra le coste del Maine, del New Hampshire e del Massachusetts, dalla frontiera tra il Maine e il New Brunswick fino a 70o00′ di longitudine ovest a Capo Cod (situato approssimativamente a 42o00′ di latitudine nord) e una linea così tracciata: parte da un punto di Capo Cod situato a 70o00′ di longitudine ovest (approssimativamente a 42o00′ di latitudine nord); sale diritta verso nord fino a 42o20′ di latitudine nord; va diritta verso est fino a 67o18′13,15″ di longitudine ovest, alla linea di delimitazione tra le sottozone 4 e 5, che di là essa segue fino alla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti.

Divisione 5Z

La parte della sottozona situata a sud e a est della divisione 5Y.

La divisione 5Z è composta da due sottodivisioni: una sottodivisione orientale e una sottodivisione occidentale definite nel modo seguente.

Sottodivisione 5Ze (sottodivisione orientale): la parte della divisione 5Z situata a est del meridiano di 70o00′ di longitudine ovest.

La sottodivisione 5Ze è a sua volta divisa in due sottounità (1):

5Zu (acque degli Stati Uniti): la parte della sottodivisione 5Ze a ovest delle linee geodetiche che connettono i punti con le seguenti coordinate:

Latitudine nord

Longitudine ovest

A

44o11′12″

67o16′46″

B

42o53′14″

67o44′35″

C

42o31′08″

67o28′05″

D

40o27′05″

65o41′59″

5Zc (acque del Canada): la parte della sottodivisione 5Ze a est delle linee geodetiche sopra menzionate.

Sottodivisione 5Zw (sottodivisione occidentale): la parte della divisione 5Z situata a ovest del meridiano di 70o00′ di longitudine ovest.

Sottozona 6

La parte della zona della convenzione NAFO delimitata da una linea che parte da un punto della costa di Rhode Island situato a 71o40′ di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino a 39o00′ di latitudine nord, muove diritta verso est fino a 42o00′ di longitudine ovest, ridiscende diritta verso sud fino a 35o00′ di latitudine nord, va diritta verso ovest fino alla costa dell'America settentrionale e di là sale a nord lungo tale costa fino al punto della costa di Rhode Island situato a 71o40′ di longitudine ovest.

La sottozona 6 comprende otto divisioni

Divisione 6A

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 39o00′ di latitudine nord e a ovest della sottozona 5.

Divisione 6B

La parte della sottozona situata a ovest di 70o00′ di latitudine ovest, a sud del parallelo di 39o00′ di latitudine nord e a nord e a ovest di una linea che segue in direzione ovest il parallelo di 37o00′ di latitudine nord fino a 76o00′ di longitudine ovest e di là scende diritta verso sud fino a Capo Henry (Virginia).

Divisione 6C

La parte della sottozona situata a ovest di 70o00′ di longitudine ovest e a sud della divisione 6 B.

Divisione 6D

La parte della sottozona situata a est delle divisioni 6B e 6C e a ovest di 65o00′ di longitudine ovest.

Divisione 6E

La parte della sottozona situata a est della divisione 6D e a ovest di 60o00′ di longitudine ovest.

Divisione 6F

La parte della sottozona situata a est della divisione 6E e a ovest di 55o00′ di longitudine ovest.

Divisione 6G

La parte della sottozona situata a est della divisione 6F e a ovest di 50o00′ di longitudine ovest.

Divisione 6H

La parte della sottozona situata a est della divisione 6G e a ovest di 42o00′ di longitudine ovest.


(1)  Tali sottounità non figurano nella 6a pubblicazione della convenzione NAFO (maggio 2000). Peraltro, a seguito di una proposta del Consiglio scientifico della NAFO, esse sono state approvate dal Consiglio generale della NAFO ai sensi dell'articolo XX, paragrafo 2, della convenzione NAFO.


ALLEGATO IV

DEFINIZIONI E CODICI DA UTILIZZARE NELLA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE E SUGLI SFORZI DI PESCA

A)   ELENCO DELLE CATEGORIE DI ATTREZZI/IMBARCAZIONI DA PESCA

[tratte dalla classificazione statistica internazionale tipo delle attrezzature da pesca (International Standard Statistical Classification of Fishing Gears — ISSCFG)]

Categoria

Abbreviazione

Reti da traino

 

Reti a strascico

 

sfogliara

TBB

rete a strascico a divergenti (non specificato se laterale o a poppa)

OTB

rete a strascico a divergenti (laterale)

OTB1

rete a strascico a divergenti (a poppa)

OTB2

rete a strascico a coppia (2 natanti)

PTB

rete a strascico per gamberetti

TBS

rete a strascico per scampi

TBN

rete a strascico (non specificato)

TB

Reti da traino pelagiche

 

rete da traino pelagica a divergenti (non specificato se laterale o a poppa)

OTM

rete da traino pelagica a divergenti (laterale)

OTM1

rete da traino pelagica a divergenti (a poppa)

OTM2

rete da traino pelagica a coppia (2 natanti)

PTM

rete da traino pelagica per gamberetti

TMS

rete da traino pelagica (non specificato)

TM

Reti da traino a coppia

OTS

Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)

OTT

Reti da traino a coppia (2 natanti) (non specificato)

PT

Reti da traino a divergenti (non specificato)

OT

Altre reti da traino (non specificato)

TX

Sciabiche

 

Sciabiche da spiaggia

SB

Sciabiche da natante

SV

sciabica danese

SDN

sciabica scozzese

SSC

sciabica a coppia (2 natanti)

SPR

Sciabiche (non specificato)

SX

Reti da circuizione

 

Rete da circuizione a chiusura

PS

azionata da un natante

PS1

azionata da due natanti

PS2

Rete da circuizione senza chiusura (lampara)

LA

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti

 

Reti da posta (ancorate)

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti da posta a pali

GNF

Tremagli

GTR

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)

GEN

Reti da imbrocco (non specificato)

GN

Ami e palangari

 

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificato)

LL

Lenze a mano

LHP

Lenze a canna meccanizzate

LTM

Lenze al traino

LTL

Ami e palangari (non specificato)

LX

Trappole

 

Reti trappola non coperte

FPN

Nasse

FPO

Cogolli

FYK

Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.

FWR

Reti fisse a corrente

FSN

Trappole di superficie

FAR

Trappole (non specificato)

FIX

Reti da lancio

 

Giacchi

FCN

Reti da lancio (non specificato)

FG

Draghe

 

Draga tirata da natanti

DRB

Draga a mano

DRH

Rampini e arponi

 

Arponi

HAR

Reti da raccolta

 

Reti da raccolta portatili (bilance)

LNP

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Reti da raccolta (non specificato)

LN

Macchine per la raccolta

 

Pompe

HMP

Draghe automatiche

HMD

Macchine per la raccolta (non specificato)

HMX

Attrezzi diversi

MIS

Attrezzi non identificati

NK

B)   DEFINIZIONI DI MISURAZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PER CATEGORIE DI ATTREZZI

Vanno trasmessi, ove possibile, tre distinti livelli di specificazione dell'attività di pesca.

Categoria A

Attrezzo da pesca

Misura dello sforzo

Definizioni

Reti da circuizione (ciancioli)

Numero di calate

Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, indipendentemente dal fatto che si siano effettuate catture o meno. Tale misurazione va utilizzata quando la dimensione e la densità del banco di pesce sono in relazione con la consistenza delle scorte oppure quando le calate sono effettuate in modo casuale

Sciabiche da spiaggia

Numero di calate

Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, indipendentemente dal fatto che si siano effettuate catture o meno

Sciabiche da natante

Numero di ore di pesca

Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua moltiplicato per la durata media stimata della calata

Reti da traino

Numero di ore di pesca

Numero di ore nel corso delle quali la rete è rimasta in acqua (rete da traino pelagica), o sul fondo (rete a strascico) per pescare

Draghe tirate da natanti

Numero di ore di pesca

Numero di ore nel corso delle quali la draga è rimasta sul fondo per pescare

Reti da imbrocco (ancorate o derivanti)

Numero delle unità di attività di pesca

Lunghezza delle reti espressa in unità di 100 metri moltiplicate per il numero di calate realizzate (= lunghezza totale accumulata espressa in metri di rete utilizzata in un dato periodo divisa per 100)

Reti da posta e pali (fisse)

Numero delle unità di attività di pesca

Lunghezza della rete espressa in unità di 100 metri moltiplicata per il numero di volte che la rete è stata vuotata

Trappole (reti trappola non coperte)

Numero delle unità di attività di pesca

Numero di giorni di pesca moltiplicato per il numero di unità issate a bordo

Cesti a caduta e cogolli

Numero delle unità di attività di pesca

Numero dei sollevamenti moltiplicato per il numero delle unità (= numero totale di unità di pesca in un determinato periodo)

Palangari (fissi o derivanti)

Migliaia di ami

Numero di ami da pesca in un determinato periodo divisi per 1 000

Lenze a mano (a canna, al traino, ami, ecc.)

Numero di giorni-palangaro

Numero totale di palangari utilizzati in un determinato periodo

Arponi

 

(Riportare esclusivamente gli sforzi dei livelli B e C)

Categoria B

Per numero di giorni di pesca si intende il numero di giorni nei quali si è effettivamente pescato. Per le industrie della pesca in cui la ricerca rappresenta una parte notevole delle operazioni, i giorni nel corso dei quali ha avuto luogo la ricerca e non la pesca devono essere inclusi nella voce «giorni di pesca».

Categoria C

Tra il numero di giorni a terra da aggiungere ai giorni di pesca e di ricerca, sono altresì da includere tutti gli altri giorni in cui il natante è rimasto a terra.

Percentuale di attività di pesca stimata (ripartizione proporzionale dell'attività)

Qualora non si disponga di misure dell'attività di pesca per l'insieme delle catture, occorre indicare la percentuale stimata dell'attività di pesca, calcolata come segue:

([(Catture totali) — (Catture per le quali è stata registrata l'attività di pesca svolta)] × 100)/(Catture totali)

C)   CATEGORIE DELLE DIMENSIONI DEI NATANTI

(tratte dalla classificazione statistica internazionale tipo delle imbarcazioni da pesca — International Standard Classification of Fishing Vessels — ISSCFV)

Classi di tonnellaggio

Categoria TSL

Codice

0-49,9

02

50-149,9

03

150-499,9

04

500-999,9

05

1 000-1 999,9

06

2 000-99 999,9

07

non specificato

00

D)   PRINCIPALE SPECIE CERCATA (SPECIE BERSAGLIO)

Si tratta della specie verso cui si è orientata principalmente l'attività di pesca. Peraltro, potrebbe non corrispondere alla specie che ha formato oggetto della maggior parte della catture. Tale specie andrebbe indicata utilizzando il codice a 3 lettere (cfr. allegato I).


ALLEGATO V

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

A)   SUPPORTI MAGNETICI

Nastri magnetici:

Nove piste con una densità di 1600 o 6250 BPI e codifica EBCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con etichetta, vanno muniti di codice di fine archivio.

Dischetti (floppy discs):

Formattati MD-DOS 3,5” 720 K o 1,4 Mbyte oppure dischetti 5,25” 360 K o 1,2 Mbyte.

B)   FORMATO DI REGISTRAZIONE

Per le trasmissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Numero di Byte

Voce

Osservazioni

da 1 a 4

Paese (codice a 3 lettere ISO)

per es. FRA = Francia

da 5 a 6

Anno

per es. 90 = 1990

da 7 a 8

Zona principale di pesca FAO

per es. 21 = Atlantico nord-occidentale

da 9 a 15

Divisione

per es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO

da 16 a 18

Specie

codice a 3 lettere

da 19 a 26

Catture

tonnellate metriche

Per le trasmissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Numero di Byte

Voce

Osservazioni

da 1 a 4

Paese

codice a 3 lettere ISO (per es. FRA = Francia)

da 5 a 6

Anno

per es. 94 = 1994

da 7 a 8

Mese

per es. 01 = gennaio

da 9 a 10

Zona principale di pesca FAO

per es. 21 = Atlantico nord-occidentale

da 11 a 18

Divisione

per es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO: codice alfanumerico

da 19 a 21

Principali specie ricercate

codice a 3 lettere

da 22 a 26

Categoria di nave/di attrezzatura

codice ISSCFG (per es. OTB2 = rete a strascico a tavoloni): codice alfanumerico

da 27 a 28

Classe di dimensione delle navi

codice ISSCFV (per es. 04 = da 150 a 499,9 TSL): codice alfanumerico

da 29 a 34

Tonnellaggio lordo medio

tonnellate: codice numerico

da 35 a 43

Potenza media

kilowatts: codice numerico

da 44 a 45

Stima dello sforzo percentuale

codice numerico

da 46 a 48

Tipo di dati

codice a 3 lettere delle specie o delle attività (per es. COD = merluzzo dell'Atlantico A— = misura di attività A)

da 49 a 56

Valore dei dati

catture (in tonnellate metriche) o unità di attività di pesca

Note

a)

Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e spazi vuoti finali.

b)

La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

c)

Le quantità (bytes da 49 a 56) inferiori a mezza unità vanno registrate come «-1».

d)

Le quantità sconosciute (bytes da 49 a 56) vanno registrate come «-2».

e)

Codici dei paesi (codici ISO):

Austria

AUT

Belgio

BEL

Bulgaria

BGR

Cipro

CYP

Repubblica ceca

CZE

Germania

DEU

Danimarca

DNK

Spagna

ESP

Estonia

EST

Finlandia

FIN

Francia

FRA

Regno Unito

GBR

Inghilterra e Galles

GBRA

Scozia

GBRB

Irlanda del Nord

GBRC

Grecia

GRC

Ungheria

HUN

Irlanda

IRL

Islanda

ISL

Italia

ITA

Lituania

LTU

Lussemburgo

LUX

Lettonia

LVA

Malta

MLT

Paesi Bassi

NLD

Norvegia

NOR

Polonia

POL

Portogallo

PRT

Romania

ROU

Slovacchia

SVK

Slovenia

SVN

Svezia

SWE

Turchia

TUR


ALLEGATO VI

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

A.   FORMATO DI CODIFICA

Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i due campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

Campo

Osservazioni

Paese

Codice alfabetico a 3 lettere ISO (ad es. FRA = Francia)

Anno

Ad es.: 2001 o 01

Zona principale di pesca FAO

21 = Atlantico nord-occidentale

Divisione

Ad es.: 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO

Specie

Identificatore alfabetico a 3 lettere

Catture

Tonnellate metriche

Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i due campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

Campo

Osservazioni

Paese

Codice alfabetico a 3 lettere ISO (ad es. FRA = Francia)

Anno

Ad es. 0001 o 2001 per l'anno 2001

Mese

Ad es. 01 = gennaio

Zona principale di pesca FAO

21 = Atlantico nord-occidentale

Divisione

Ad es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO

Principali specie ricercate

Identificatore alfabetico a 3 lettere

Categoria di nave/di attrezzatura

Codice ISSCFG (ad es. OTB2 = Rete a strascico a tavoloni)

Classe di dimensione delle navi

Codice ISSCFV (ad es. 04 = 150 - 499,9 TSL):

Tonnellaggio lordo medio

Tonnellate metriche

Potenza media

Kilowatt

Stima dello sforzo percentuale

Numerico

Unità

Identificatore alfabetico a 3 lettere delle specie o delle attività (ad es. COD = merluzzo dell'Atlantico A = misura di attività A)

Valore dei dati

Catture (in tonnellate metriche) o unità di attività di pesca

a)

La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi.

b)

Codici dei paesi:

Austria

AUT

Belgio

BEL

Bulgaria

BGR

Cipro

CYP

Repubblica ceca

CZE

Germania

DEU

Danimarca

DNK

Spagna

ESP

Estonia

EST

Finlandia

FIN

Francia

FRA

Regno Unito

GBR

Inghilterra e Galles

GBRA

Scozia

GBRB

Irlanda del Nord

GBRC

Grecia

GRC

Ungheria

HUN

Irlanda

IRL

Islanda

ISL

Italia

ITA

Lituania

LTU

Lussemburgo

LUX

Lettonia

LVA

Malta

MLT

Paesi Bassi

NLD

Norvegia

NOR

Polonia

POL

Portogallo

PRT

Romania

ROU

Repubblica slovacca

SVK

Slovenia

SVN

Svezia

SWE

Turchia

TUR

B.   METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad es., come allegato e-mail).

Se ciò non fosse possibile sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5".


ALLEGATO VII

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2018/93 del Consiglio

(GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1)

 

Punto X.6 dell'allegato I dell'Atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 189)

 

Regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione

(GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente all’articolo 3 e al punto 44 del’allegato III

Punto 10.9 dell'Allegato II dell'Atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 571)

 


ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2018/93

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/70


REGOLAMENTO (CE) N. 218/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato del programma statistico,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un’esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.

(2)

La gestione delle risorse ittiche della Comunità richiede statistiche accurate e tempestive sulle catture effettuate dalle navi degli Stati membri che pescano nell’Atlantico nord-orientale.

(3)

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio (4), istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale ed impone alla Comunità di trasmettere alla commissione summenzionata tutti i dati statistici disponibili da essa richiesti.

(4)

La consulenza del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare, ai sensi dell’accordo di cooperazione stipulato tra il suddetto Consiglio e la Comunità (5), sarà resa più efficace dalla disponibilità di statistiche sulle attività dei pescherecci della Comunità.

(5)

La convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale, approvata con la decisione 82/886/CEE del Consiglio (6), istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ed impone alla Comunità di trasmettere a detta organizzazione i dati statistici da essa richiesti.

(6)

Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o su un supporto diverso da quello specificato nell’allegato IV (che rappresenta l’equivalente del questionario Statlant).

(7)

Sono necessarie ulteriori definizioni e descrizioni da utilizzare nelle statistiche della pesca e nella gestione delle zone di pesca nell’Atlantico nord-orientale.

(8)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(9)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali annuali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale.

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. Sono esclusi i dati relativi all’acquacoltura. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivi di tali sbarchi o trasbordi con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Articolo 2

1.   I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali di ognuna delle specie di cui all’allegato I nelle singole regioni statistiche di pesca elencate nell’allegato II e definite nell’allegato III.

2.   I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell’anno in questione. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. I dati relativi a specie di minor importanza in uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un’unica voce, purché il peso dei prodotti registrati in tal modo non superi il 10 % del peso delle catture totali in quello Stato membro in quel mese.

3.   La Commissione può modificare gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 3

Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, uno Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. I particolari delle procedure di campionamento e della proporzione dei dati totali derivati da tali tecniche devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono gli obblighi nei confronti della Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all’allegato IV.

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell’allegato V.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (8), di seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 6

1.   Entro il 1o gennaio 1993 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sul metodo con cui vengono desunti i dati relativi alle catture nonché sulla rappresentatività e affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.

3.   Le relazioni sui metodi, la disponibilità e l’attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1, nonché le altre questioni connesse con l’applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all’anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.

Articolo 7

1.   Il regolamento (CEE) n. 3880/91 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

(2)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato VI.

(4)  GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

(5)  Accordo di cooperazione in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (GU L 149 del 10.6.1987, pag. 14).

(6)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco delle specie rilevate nelle statistiche commerciali sulle catture per l’atlantico nord-orientale

Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell’elenco che segue, da un asterisco(*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l’individuazione delle singole specie. Tuttavia, allorquando non sono trasmessi i dati per singole specie, questi vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell’elenco purché queste siano chiaramente individuate.

Nota

:

«n.d.a.» è l’abbreviazione di «non denominato altrove».

Nome italiano

Codice a tre lettere

Nome scientifico

Nome inglese

Abramidi n.d.a.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Ido

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Triotto rosso

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Carpa

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Carassio

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Tinca

FTE

Tinca tinca

Tench

Ciprinidi n.d.a.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Luccio

FPI

Esox lucius

Northern pike

Sandra

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Perca

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Bottatrice

FBU

Lota lota

Burbot

Pesci d’acqua dolce n.d.a.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Storioni n.d.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Anguilla

ELE(*)

Anguilla anguilla

European eel

Coregone bianco

FVE

Coregonus albula

Vendace

Coregoni n.d.a.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Salmone atlantico

SAL(*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Trota di mare

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Trote n.d.a.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Salmerini n.d.a.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Eperlano

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Salmonidi n.d.a.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Coregone lavarello

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Coregone musino

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Lamprede

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Alose n.d.a.

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Pesci migratori n.d.a.

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Rombo giallo

MEG(*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Rombo quattrocchi

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

LEZ(*)

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i

Rombo chiodato

TUR(*)

Psetta maxima

Turbot

Rombo liscio

BLL(*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Ippoglosso atlantico

HAL(*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Passera di mare

PLE(*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Ippoglosso nero

GHL(*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Passera lingua di cane

WIT(*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Passera canadese

PLA(*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Limanda

DAB(*)

Limanda limanda

Common dab

Limanda

LEM(*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Passera pianuzza

FLE(*)

Platichthys flesus

European flounder

Sogliola

SOL(*)

Solea solea

Common sole

Sogliola dal porro

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

 

SOO(*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

Pleuronettiformi n.d.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Brosmio

USK(*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Merluzzo bianco

COD(*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Nasello

HKE(*)

Merluccius merluccius

European hake

Molva

LIN(*)

Molva molva

Ling

Molva azzurra

BLI(*)

Molva dipterygia (= byrkelange)

Blue ling

Musdea bianca

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Eglefino

HAD(*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Navaga

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Merluzzo carbonaro

POK(*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Merluzzo giallo

POL(*)

Pollachius pollachius

Pollack

Merluzzo artico

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Busbana norvegese

NOP(*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Busbana francese

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Melù

WHB(*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Merlano

WHG(*)

Merlangius merlangus

Whiting

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Moridi

MOR

Moridae

Morid cods

Merluzzo capellano

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Merluzzo bianco

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Gadiformi n.d.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Argentina

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Argentine

ARG

Argentina spp.

Argentines

Grongo

COE

Conger conger

European conger

Pesce San Pietro

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Cernia mediterranea

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Cernia di fondale

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Serranidi

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Burri n.d.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Bocca d’oro

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Pagello fragolino

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Dentice occhione

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentici n.d.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pagro mediterraneo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Orata

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Boga

BOG

Boops boops

Bogue

Sparidi n.d.a.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Triglia di scoglio

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Tracina drago

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Lupo di mare

CAA(*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Bavosa lupa

CAS(*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Blennio viviparo

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Cicerelli

SAN(*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Ghiozzi

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Scorfani atlantici

RED(*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Scorfani n.d.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Triglidi

GUX(*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Ciclottero

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Rana pescatrice

MON(*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Rospo

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

MNZ(*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i

Spinarelli

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Pagello mafrone

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Dentice

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Pesci trombetta

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Persicospigola striata

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Bavose lupe n.d.a.

CAT(*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Sebaste

REB(*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Scorfano di Norvegia

REG(*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Capone coccio

GUR(*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Capone gorno

GUG(*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Capone ubriaco

CTZ

Triplogorus lastoviza

Streaked gurnard

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul’s fingerfin

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Re di triglie nero

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

Tordo marvizzo

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Berice rosso

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Perciformi demersali n.d.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Capelin

CAP(*)

Mallotus villosus

Capelin

Aguglia

GAR

Belone belone

Garfish

Costardella

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Muggini n.d.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Pesce serra

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Suro

HOM(*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Sugarello pittato

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Sugarello

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Suri

JAX(*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i

Leccia

LEE

Lichia amia

Leerfish

Pesce castagna

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Latterini

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Perciformi pelagici n.d.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Aringa

HER(*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Alacce n.d.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardina

PIL(*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Papalina

SPR(*)

Sprattus sprattus

Sprat

Acciuga

ANE(*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Clupeidi

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Palamita

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tombarello

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tonno bianco

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonnetto striato

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Scomberoidi n.d.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Sgombro

MAS(*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Maccarello

MAC(*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Sgombri n.d.a.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Pesce sciabola

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Scomberoidi n.d.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Smeriglio

POR(*)

Lamna nasus

Porbeagle

Squalo elefante

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Spinarolo

DGS(*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Spinaroli n.d.a.

DGX(*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Razze n.d.a.

SKA(*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Gattucci

DGH(*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Squaliformi n.d.a.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Galei n.d.a.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

Boccanegra

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Gattuccio

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Gattucci oceanici n.d.a.

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Falso palombo

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Lemargo rostrato

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Sagrì

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Centroforo boccanera

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Sagrì

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Pesce diavolo maggiore

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

Pesce diavolo minore

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Pesci diavolo

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

Deanie n.d.a.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

Deania

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Pailona

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

Pailona nasuta

CYP

Centroscymnus crepidater

Longnose velvet dogfish

Pailona inerme

CYY

Centroselacus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

Cagnolo atlantico

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

Cagnolo atlantico

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Spinarolo nero

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Pesce porco

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

Pesce porco atlantico

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Ronco

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Razze n.d.a.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Razza rotonda

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Razza

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Razza bianca

RJA

Rostroraja alba

White skate

Razza rotonda boreale

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Chimera

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Chimere n.d.a.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Chimere pizzute n.d.a.

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Chimere nasute n.d.a.

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Pesci cartilaginei n.d.a.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Pesci ossei demersali n.d.a.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Pesci ossei pelagici n.d.a.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Osteitti marini n.i.a.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Pesci ossei n.d.a.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Granchio di mare

CRE(*)

Cancer pagurus

Edible crab

Granchio comune

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Grancevola

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Granchi di mare n.d.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Granchi nuotatori

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Aragoste n.d.a.

CRW(*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Astice

LBE(*)

Homarus gammarus

European lobster

Scampo

NEP(*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Gamberetto maggiore

CPR(*)

Palaemon serratus

Common prawn

Gamberetto boreale

PRA(*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Gamberetto grigio

CSH(*)

Crangon crangon

Common shrimp

Mazzancolle n.d.a.

PEN(*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Palemonidi

PAL(*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Gamberetti rosa

PAN(*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Crangonidi

CRN(*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Decapodi natanti n.d.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Lepadi

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Galateidi

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Crostacei di mare n.d.a.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i

Buccina

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Chiocciola di mare

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Chiocciole di scogliera n.d.a.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Ostrica

OYF(*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Ostrica giapponese

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Ostriche n.d.a.

OYC(*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Mitilo

MUS(*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Mitilidi n.d.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Ventaglio

SCE(*)

Pecten maximus

Common scallop

Pettine

QSC(*)

Aequipectem opercularis

Queen scallop

Pettinidi n.d.a.

SCX(*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Cuore edule

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Vongola verace

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Cappa artica

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Bivalvi n.d.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Cannolicchi

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Vongola

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Vongola

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Veneridi

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Cappa americana

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Telline

DON

Donax spp.

Donax clams

Cardidi

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Abaloni

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Gastropodi n.i.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Seppia

CTC(*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

SQC(*)

Loligo spp.

Common squids

Totano

SQI(*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Ottopodi

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Calamari n.i.a.

SQU(*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

CTL(*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Todaro

SQE(*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

Cefalopodi n.i.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Molluschi marini n.d.a.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Stella marina

STH

Asterias rubens

Starfish

Stelle di mare n.d.a.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Riccio di mare

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Riccio di mare

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Ricci di mare n.d.a.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Oloturie n.d.a.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Echinodermi n.d.a.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Limone di mare

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Ascidiacei n.d.a.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Limulo

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Invertebrati acquatici n.d.a.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Alghe brune

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Muschio irlandese

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Gelidium

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Gigartine

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Alghe calcaree

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Alghe rosse

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Piante acquatiche n.d.a.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


ALLEGATO II

Zone statistiche di pesca dell’atlantico nord-orientale per le quali vanno trasmessi dati

Divisione CIEM Ia

Divisione CIEM Ib

Sottodivisione CIEM IIa 1

Sottodivisione CIEM IIa 2

Sottodivisione CIEM IIb 1

Sottodivisione CIEM IIb 2

Divisione CIEM IIIa

Divisione CIEM IIIb, c

Divisione CIEM IVa

Divisione CIEM IVb

Divisione CIEM IVc

Sottodivisione CIEM Va 1

Sottodivisione CIEM Va 2

Sottodivisione CIEM Vb 1a

Sottodivisione CIEM Vb 1b

Sottodivisione CIEM Vb 2

Divisione CIEM VIa

Sottodivisione CIEM VIb 1

Sottodivisione CIEM VIb 2

Divisione CIEM VIIa

Divisione CIEM VIIb

Sottodivisione CIEM VIIc 1

Sottodivisione CIEM VIIc 2

Divisione CIEM VIId

Divisione CIEM VIIe

Divisione CIEM VIIf

Divisione CIEM VIIg

Divisione CIEM VIIh

Sottodivisione CIEM VIIj 1

Sottodivisione CIEM VIIj 2

Sottodivisione CIEM VIIk 1

Sottodivisione CIEM VIIk 2

Divisione CIEM VIIIa

Divisione CIEM VIIIb

Divisione CIEM VIIIc

Sottodivisione CIEM VIIId 1

Sottodivisione CIEM VIIId 2

Sottodivisione CIEM VIIIe 1

Sottodivisione CIEM VIIIe 2

Divisione CIEM IXa

Sottodivisione CIEM IXb 1

Sottodivisione CIEM IXb 2

Sottodivisione CIEM Xa 1

Sottodivisione CIEM Xa 2

Divisione CIEM Xb

Sottodivisione CIEM XIIa 1

Sottodivisione CIEM XIIa 2

Sottodivisione CIEM XIIa 3

Sottodivisione CIEM XIIa 4

Divisione CIEM XIIb

Divisione CIEM XIIc

Divisione CIEM XIVa

Sottodivisione CIEM XIVb 1

Sottodivisione CIEM XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Nota

1.

Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «CIEM» sono state individuate e definite dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare.

2.

Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «BAL» sono state individuate e definite dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.

3.

I dati dovranno essere quanto più dettagliati possibile. Si dovrà far ricorso alla classificazione in zone «ignote» o aggregate solo in assenza di dati particolareggiati. Allorché sono trasmessi dati dettagliati non vanno utilizzate le categorie aggregate.

Zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-orientale

Image

Image

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ALLEGATO III

Delimitazione delle sottozone e delle divisioni CIEM impiegate per le statistiche e i regolamenti di pesca nell’Atlantico nord-orientale

Area statistica CIEM (Atlantico nord-orientale)

Le acque dell’Oceano Atlantico e del Mar Glaciale Artico, nonché dei relativi mari, delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40o00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a un punto situato a 44o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso est fino a 42o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5o36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest e nord lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo, le coste nord-occidentali e settentrionali della Spagna, le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Germania, fino all’estremità occidentale della frontiera tra questa e la Danimarca; lungo la costa occidentale dello Jylland fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa orientale dello Jylland, fino all’estremità orientale della frontiera tra la Danimarca e la Germania; lungo le coste della Germania, della Polonia, della Russia, della Lituania, della Lettonia, dell’Estonia, della Russia, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia, nonché lungo la costa settentrionale della Russia fino a Chabarovo; attraverso l’imboccatura occidentale dello stretto di Jugor; verso ovest e verso nord lungo la costa dell’isola di Vajgač; attraverso l’imboccatura occidentale dello stretto di Kara; verso ovest e verso nord lungo la costa dell’isola meridionale dell’arcipelago della Novaja Zemlja; attraverso l’imboccatura occidentale del Matočkin Šar; lungo la costa occidentale dell’isola settentrionale dell’arcipelago della Novaja Zemlja fino a un punto situato a 68o30′ di longitudine est; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Tale area rappresenta altresì l’area statistica 27 (area statistica dell’Atlantico nord-orientale) della Classificazione statistica standard internazionale delle aree di pesca della FAO.

Sottozona statistica CIEM I

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30o00′ di longitudine est fino a 72o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; in direzione est, lungo le coste della Norvegia e della Russia, fino a Chabarovo; attraverso l’imboccatura occidentale dello stretto di Jugor; verso ovest e verso nord lungo la costa dell’isola di Vajgač; attraverso l’imboccatura occidentale dello stretto di Kara; verso ovest e verso nord lungo la costa dell’isola meridionale dell’arcipelago della Novaja Zemlja; attraverso l’imboccatura occidentale del Matočkin Šar; lungo la costa occidentale dell’isola settentrionale dell’arcipelago della Novaja Zemlja fino a un punto situato a 68o30′ di longitudine est; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Divisione statistica CIEM I a

La parte compresa nella sottozona I delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

73,98 N

33,70 E

74,18 N

34,55 E

74,36 N

35,28 E

74,71 N

36,38 E

75,14 N

37,57 E

75,45 N

38,31 E

75,84 N

39,05 E

76,26 N

39,61 E

76,61 N

41,24 E

76,96 N

42,81 E

76,90 N

43,06 E

76,75 N

44,48 E

75,99 N

43,51 E

75,39 N

43,18 E

74,82 N

41,73 E

73,98 N

41,56 E

73,17 N

40,66 E

72,20 N

40,51 E

72,26 N

39,76 E

72,62 N

38,96 E

73,04 N

37,74 E

73,37 N

36,61 E

73,56 N

35,70 E

73,98 N

33,70 E

Divisione statistica CIEM Ib

La parte della sottozona I non compresa nella divisione Ia.

Sottozona statistica CIEM II

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30o00′ di longitudine est fino a 72o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; verso ovest e verso sud-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino a 62o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Divisione statistica CIEM IIa

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 72o30′ di latitudine nord; verso est fino a 30o00′ di longitudine est; verso sud fino a 72o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; verso ovest e verso sud-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM II a1

La parte della divisione II a delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

73,50 N

00,20 O

73,50 N

07,21 E

73,45 N

07,28 E

73,14 N

07,83 E

72,76 N

08,65 E

72,49 N

09,33 E

72,31 N

09,83 E

72,18 N

10,29 E

71,98 N

09,94 E

71,91 N

09,70 E

71,64 N

08,75 E

71,36 N

07,93 E

71,13 N

07,42 E

70,79 N

06,73 E

70,17 N

05,64 E

69,79 N

05,01 E

69,56 N

04,74 E

69,32 N

04,32 E

69,10 N

04,00 E

68,86 N

03,73 E

68,69 N

03,57 E

68,46 N

03,40 E

68,23 N

03,27 E

67,98 N

03,19 E

67,77 N

03,16 E

67,57 N

03,15 E

67,37 N

03,18 E

67,18 N

03,24 E

67,01 N

03,31 E

66,84 N

03,42 E

66,43 N

03,27 E

66,39 N

03,18 E

66,23 N

02,79 E

65,95 N

02,24 E

65,64 N

01,79 E

65,38 N

01,44 E

65,32 N

01,26 E

65,08 N

00,72 E

64,72 N

00,04 E

64,43 N

00,49 O

64,84 N

01,31 O

64,92 N

01,56 O

65,13 N

02,17 O

65,22 N

02,54 O

65,39 N

03,19 O

65,47 N

03,73 O

65,55 N

04,19 O

65,59 N

04,56 O

65,69 N

05,58 O

65,96 N

05,60 O

66,22 N

05,67 O

66,47 N

05,78 O

67,09 N

06,25 O

67,61 N

06,62 O

67,77 N

05,33 O

67,96 N

04,19 O

68,10 N

03,42 O

68,33 N

02,39 O

68,55 N

01,56 O

68,86 N

00,61 O

69,14 N

00,08 E

69,44 N

00,68 E

69,76 N

01,18 E

69,97 N

01,46 E

70,21 N

01,72 E

70,43 N

01,94 E

70,63 N

02,09 E

70,89 N

02,25 E

71,14 N

02,35 E

71,35 N

02,39 E

71,61 N

02,38 E

71,83 N

02,31 E

72,01 N

02,22 E

72,24 N

02,06 E

72,43 N

01,89 E

72,60 N

01,68 E

72,75 N

01,48 E

72,99 N

01,08 E

73,31 N

00,34 E

73,50 N

00,20 O

Sottodivisione statistica CIEM IIa 2

La parte della divisione II a non compresa nella sottodivisione IIa 1.

Divisione statistica CIEM IIb

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30o00′ di longitudine est fino a 73o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Sottodivisione statistica CIEM IIb 1

a parte della divisione IIb delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

73,50 N

07,21 E

73,50 N

00,20 O

73,60 N

00,48 O

73,94 N

01,88 O

74,09 N

02,70 O

74,21 N

05,00 O

74,50 N

04,38 O

75,00 N

04,29 O

75,30 N

04,19 O

76,05 N

04,30 O

76,18 N

04,09 O

76,57 N

02,52 O

76,67 N

02,10 O

76,56 N

01,60 O

76,00 N

00,80 E

75,87 N

01,12 E

75,64 N

01,71 E

75,21 N

03,06 E

74,96 N

04,07 E

74,86 N

04,55 E

74,69 N

05,19 E

74,34 N

06,39 E

74,13 N

06,51 E

73,89 N

06,74 E

73,60 N

07,06 E

73,50 N

07,21 O

Sottodivisione statistica CIEM IIb 2

La parte della divisione IIb non compresa nella sottodivisione IIb 1.

Sottozona statistica CIEM III

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 7o00′ di longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 57o30′ di latitudine nord; verso est fino a 8o00′ di longitudine est; verso sud fino a 57o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Danimarca; lungo la costa nord-occidentale e quella orientale dello Jylland fino a Hals; attraverso l’imboccatura orientale del Limfjord fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa dello Jylland, fino all’estremità orientale della frontiera tra la Danimarca e la Germania; lungo le coste della Germania, della Polonia, della Russia, della Lituania, della Lettonia, dell’Estonia, della Russia, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IIIa

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 7o00′ di longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 57o30′ di latitudine nord; verso est fino a 8o00′ di longitudine est; verso sud fino a 57o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Danimarca; lungo la costa nord-occidentale e quella orientale dello Jylland fino a Hals; attraverso l’imboccatura orientale del Limfjord fino a Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa dello Jylland, fino a Capo Hasenœre; attraverso il Grande Belt fino a Punta Gniben; lungo la costa settentrionale dell’isola di Sjælland fino al Gilbjerg Hoved; attraverso la parte settentrionale dell’Øresund fino a Kullen, sulla costa della Svezia; verso est e verso nord, lungo la costa occidentale della Svezia e quella meridionale della Norvegia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IIIb, c

Le acque delimitate da una linea che congiunge Hasenœre, sulla costa orientale dello Jylland, con Punta Gniben, sulla costa occidentale dell’isola di Sjælland fino al Gilbjerg Hoved; attraverso la parte settentrionale dell’Øresund fino a Kullen, sulla costa della Svezia; in direzione sud, lungo la costa della Svezia, fino al faro di Falsterbo; attraverso l’imboccatura meridionale dell’Øresund fino al faro di Stevns; lungo la costa sud-orientale dell’isola di Sjaelland; attraverso l’imboccatura orientale dello Storstrømmen; lungo la costa orientale dell’isola di Falster fino a Gedser; fino a Darsser-Ort, sulla costa della Germania; verso sud-ovest, lungo la costa della Germania nonché lungo la costa orientale dello Jylland, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 22 (BAL 22)

Le acque delimitate da una linea che congiunge Hasenœre (56o09′ N — 10o44′ E), sulla costa orientale dello Jylland, con Punta Gniben (56o01′ N — 11o18′ E), sulla costa occidentale dell’isola di Sjælland, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo le coste occidentali e meridionali dell’isola di Sjælland fino a un punto situato a 12o00′ di longitudine est; verso sud fino all’isola di Falster; lungo la costa orientale dell’isola di Falster fino alla Gedser Odde (54o34′ N — 11o58′ E); verso est fino a 12o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Germania; verso sud-ovest, lungo la costa della Germania nonché lungo la costa orientale dello Jylland, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 23 (BAL 23)

Le acque delimitate da una linea che congiunge Capo Gilbjerg (56o08′ N — 12o18′ E), sulla costa settentrionale dell’isola di Sjælland, con Kullen (56o18′ N — 12o28′ E), sulla costa della Svezia, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud, lungo la costa della Svezia, fino al faro di Falsterbo (55o23′ N — 12o50′ E); attraverso l’imboccatura meridionale del Sund fino al faro di Stevns (55o19′ N — 12o29′ E), sulla costa dell’isola di Sjælland; verso nord, lungo la costa orientale dell’isola di Sjælland, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 24 (BAL 24)

Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55o19′ N — 12o29′ E), sulla costa orientale dell’isola di Sjælland, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: attraverso l’imboccatura meridionale del Sund fino al faro di Falsterbo (55o23′ N — 12o50′ E), sulla costa della Svezia; lungo la costa meridionale della Svezia fino al faro di Sandhammar (55o24′ N — 14o12′ E); fino al faro di Hammerodde (55o18′ N — 14o47′ E) sulla costa settentrionale dell’isola di Bornholm; lungo le coste occidentali e meridionali dell’isola di Bornholm fino a un punto situato a 15o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Polonia; verso ovest, lungo le coste della Polonia e della Germania, fino a un punto situato a 12o00′ di longitudine est; verso nord fino a un punto di coordinate 54o34′ N — 12o00′ E; verso ovest fino alla Gedser Odde (54o34′ N — 11o58′ E); lungo le coste orientali e settentrionali dell’isola di Falster fino a un punto situato a 12o00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa meridionale dell’isola di Sjælland; verso ovest e verso nord, lungo la costa occidentale dell’isola di Sjælland, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 25 (BAL 25)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 56o30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Öland; lungo la costa meridionale di tale isola fino a un punto della sua costa orientale situato a 56o30′ di latitudine nord; verso est fino a 18o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Polonia; verso ovest, lungo la costa della Polonia, fino a un punto situato a 15o00′ di longitudine est; verso nord fino all’isola di Bornholm; lungo le coste meridionali ed occidentali dell’isola di Bornholm fino al faro di Hammerodde (55o18′ N — 14o47′ E); fino al faro di Sandhammar (55o24′ N — 14o12′ E) sulla costa meridionale della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 26 (BAL 26)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 56o30′ N —-18o00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale della Lettonia; verso sud, lungo le coste della Lettonia, della Lituania, della Russia e della Polonia, fino ad un punto della costa polacca situato a 18o00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 27 (BAL 27)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia di coordinate 59o41′ N — 19o00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino alla costa settentrionale dell’isola di Gotland; in direzione sud, lungo la costa occidentale dell’isola di Gotland, fino ad un punto situato a 57o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18o00′ di longitudine est; verso sud fino a 56o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa orientale dell’isola di Öland; lungo la costa meridionale di tale isola fino a un punto della sua costa occidentale situato a 56o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 28 (BAL 28)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 58o30′ N — 19o00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Saaremaa; lungo la costa settentrionale di tale isola fino a un punto della sua costa orientale situato a 58o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Estonia; verso sud, lungo le coste occidentali dell’Estonia e della Lettonia, fino a un punto situato a 56o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18o00′ di longitudine est; verso nord fino a 57o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Gotland; verso nord fino a un punto della costa settentrionale dell’isola di Gotland situato a 19o00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 28-1 (BAL 28.1)

Le acque delimitate: a ovest, da una linea che parte dal faro di Ovisi (57o 34.1234′ N — 21o 42.9574′ E), sulla costa occidentale della Lettonia, e che prosegue consecutivamente fino alla punta meridionale del Capo Loode (57o57.4760′ N — 21o 58.2789′ E) sull’isola di Saaremaa, verso sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve e verso nord-est lungo la costa orientale dell’isola di Saaremaa; a nord, dalla congiungente il punto di coordinate 58o 30.0′ N — 23o 13.2′ E e il punto di coordinate 58o30′ N — 23o41.1′ E.

Sottodivisione statistica CIEM 28-2 (BAL 28.2)

La parte della sottodivisione 28 non compresa nella sottodivisione 28-1.

Sottodivisione statistica CIEM 29 (BAL 29)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 60o30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa della Finlandia; verso sud, lungo le coste occidentali e meridionali della Finlandia, fino a un punto della sua costa meridionale situato a 23o00′ di longitudine est; verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Estonia; in direzione sud, lungo la costa occidentale dell’Estonia, fino ad un punto situato a 58o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa orientale dell’isola di Saaremaa; lungo la costa settentrionale di tale isola fino a un punto della sua costa occidentale situato a 58o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 19o00′ di longitudine est; verso nord fino a un punto della costa orientale della Svezia situato a 59o41′ di latitudine nord; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 30 (BAL 30)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63o30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa della Finlandia; in direzione sud, lungo la costa della Finlandia, fino ad un punto situato a 60o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 31 (BAL 31)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63o30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente, passando a nord del Golfo di Botnia, fino a un punto della costa occidentale della Finlandia situato a 63o30′ di latitudine nord e verso ovest fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 32 (BAL 32)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23o00′ di longitudine est e prosegue consecutivamente, passando a est del Golfo di Finlandia, fino a un punto della costa occidentale dell’Estonia situato a 59o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 23o00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM IV

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Scozia; verso est e verso sud, lungo le coste della Scozia e dell’Inghilterra, fino a un punto situato a 51o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord-est, lungo le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania, fino all’estremità occidentale della frontiera tra la Germania e la Danimarca; lungo la costa occidentale dello Jylland fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino a Egensekloster Pynt; attraverso l’imboccatura orientale del Limfjord fino a Hals; verso ovest, lungo la costa settentrionale del Limfjord, fino al punto più meridionale dell’Agger Tange; verso nord, lungo la costa occidentale dello Jylland, fino a un punto situato a 57o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ di longitudine est; verso nord fino a 57o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7o00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa della Norvegia; verso nord-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IVa

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 3o00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Scozia; verso est e verso sud, lungo la costa della Scozia, fino a punto situato a 57o30′ di latitudine nord; verso est fino a 7o00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa della Norvegia; verso nord-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IVb

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Danimarca situato a 57o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 8o00′ di longitudine est; verso nord fino a 57o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Scozia; verso sud, lungo le coste della Scozia e dell’Inghilterra, fino a un punto situato a 53o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Germania; verso nord-est, lungo la costa dello Jylland, fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino a Egensekloster Pynt; attraverso l’imboccatura orientale del Limfjord fino a Hals; verso ovest, lungo la costa settentrionale del Limfjord, fino al punto più meridionale dell’Agger Tange; verso nord, lungo la costa occidentale dello Jylland, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IVc

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Germania situato a 53o30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell’Inghilterra; verso sud fino a 51o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord-est, lungo le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania, fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM V

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 68o00′ N — 11o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 62o00′ di latitudine nord; verso est fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60o30′ di latitudine nord; verso est fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM Va

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 68o00′ N — 11o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 62o00′ di latitudine nord; verso est fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM Va 1

La parte compresa entro il rettangolo delimitato dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

63,00 N

24,00 O

62,00 N

24,00 O

62,00 N

27,00 O

63,00 N

27,00 O

63,00 N

24,00 O

Sottodivisione statistica CIEM Va 2

La parte della divisione Va non compresa nella sottodivisione Va 1.

Divisione statistica CIEM Vb

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 63o00′ N — 4o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM Vb 1

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 63o00′ N — 4o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 10o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 61o30′ di latitudine nord; verso est fino a 8o00′ di longitudine ovest; lungo una linea lossodromica fino a un punto di coordinate 61o15′ N — 7o30′ O; verso sud fino a 60o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60o30′ di latitudine nord; verso est fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM Vb 1a

La parte della sottodivisione Vb 1 delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

60,49 N

15,00 O

60,71 N

13,99 O

60,15 N

13,29 O

60,00 N

13,50 O

60,00 N

15,00 O

60,49 N

15,00 O

Sottodivisione statistica CIEM Vb 1b

La parte della sottodivisione Vb 1 non compresa nella sottodivisione Vb 1a.

Sottodivisione statistica CIEM Vb 2

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 60o00′ N — 10o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 61o30′ di latitudine nord; verso est fino a 8o00′ di longitudine ovest; lungo una linea lossodromica fino a un punto di coordinate 61o15′ N — 7o30′ O; verso sud fino a 60o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso ovest fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM VI

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Scozia situato a 4o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 60o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Irlanda; verso nord e verso est, lungo le coste dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord, fino ad un punto della costa orientale dell’Irlanda del Nord situato a 55o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Scozia; verso nord, lungo la costa occidentale della Scozia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VI a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Scozia situato a 4o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 60o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Irlanda; verso nord e verso est, lungo le coste dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord, fino ad un punto della costa orientale dell’Irlanda del Nord situato a 55o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Scozia; verso nord, lungo la costa occidentale della Scozia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIb

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 60o00′ N — 12o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54o30′ di latitudine nord; verso est fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VIb 1

La parte della divisione VI delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

54,50 N

18,00 O

60,00 N

18,00 O

60,00 N

13,50 O

60,15 N

13,29 O

59,65 N

13,99 O

59,01 N

14,57 O

58,51 N

14,79 O

57,87 N

14,88 O

57,01 N

14,63 O

56,57 N

14,34 O

56,50 N

14,44 O

56,44 N

14,54 O

56,37 N

14,62 O

56,31 N

14,72 O

56,24 N

14,80 O

56,17 N

14,89 O

56,09 N

14,97 O

56,02 N

15,04 O

55,95 N

15,11 O

55,88 N

15,19 O

55,80 N

15,27 O

55,73 N

15,34 O

55,65 N

15,41 O

55,57 N

15,47 O

55,50 N

15,54 O

55,42 N

15,60 O

55,34 N

15,65 O

55,26 N

15,70 O

55,18 N

15,75 O

55,09 N

15,79 O

55,01 N

15,83 O

54,93 N

15,87 O

54,84 N

15,90 O

54,76 N

15,92 O

54,68 N

15,95 O

54,59 N

15,97 O

54,51 N

15,99 O

54,50 N

15,99 O

54,50 N

18,00 O

Sottodivisione statistica CIEM VIb 2

La parte della divisione VIb non compresa nella sottodivisione VIb 1.

Sottozona statistica CIEM VII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 54o30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord e verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino ad un punto situato a 51o00′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa sud-orientale dell’Inghilterra; verso ovest e verso nord, lungo le coste dell’Inghilterra, del Galles e della Scozia, fino ad un punto della costa occidentale della Scozia situato a 55o00′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa dell’Irlanda del Nord; verso nord e verso ovest, lungo le coste dell’Irlanda del Nord e dell’Irlanda, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIa

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Scozia situato a 55o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell’Irlanda del Nord; verso sud, lungo le coste dell’Irlanda del Nord e dell’Irlanda, fino ad un punto della costa sud-orientale dell’Irlanda situato a 52o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa del Galles; verso nord-est e verso nord, lungo le coste del Galles, dell’Inghilterra e della Scozia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIb

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 54o30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 52o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Irlanda; verso nord, lungo la costa occidentale dell’Irlanda, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIc

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 54o30′ N — 12o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 52o30′ di latitudine nord; verso est fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VIIc 1

La parte della divisione VIIc delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

54,50 N

15,99 O

54,42 N

15,99 O

54,34 N

16,00 O

54,25 N

16,01 O

54,17 N

16,01 O

54,08 N

16,01 O

53,99 N

16,00 O

53,91 N

15,99 O

53,82 N

15,97 O

53,74 N

15,96 O

53,66 N

15,94 O

53,57 N

15,91 O

53,49 N

15,90 O

53,42 N

15,89 O

53,34 N

15,88 O

53,26 N

15,86 O

53,18 N

15,84 O

53,10 N

15,88 O

53,02 N

15,92 O

52,94 N

15,95 O

52,86 N

15,98 O

52,77 N

16,00 O

52,69 N

16,02 O

52,61 N

16,04 O

52,52 N

16,06 O

52,50 N

16,06 O

52,50 N

18,00 O

54,50 N

18,00 O

54,50 N

15,99 O

Sottodivisione statistica CIEM VIIc 2

La parte della divisione VIIc non compresa nella sottodivisione VIIc 1.

Divisione statistica CIEM VIId

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 51o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell’Inghilterra; verso ovest, lungo la costa meridionale dell’Inghilterra, fino a 2o00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Francia (Cap de la Hague); verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIe

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale dell’Inghilterra situato a 2o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud e verso ovest, lungo la costa dell’Inghilterra, fino a un punto della sua costa sud-occidentale situato a 50o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 49o30′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord e verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino al Cap de la Hague; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIf

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale del Galles situato a 5o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 51o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 6o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Inghilterra; lungo la costa sud-occidentale dell’Inghilterra e lungo la costa meridionale del Galles fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIg

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale del Galles situato a 52o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa sud-orientale dell’Irlanda; verso sud-ovest, lungo la costa dell’Irlanda, fino a un punto situato a 9o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50o00′ di latitudine nord; verso est fino a 7o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 50o30′ di latitudine nord; verso est fino a 6o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 51o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino alla costa meridionale del Galles; verso nord-ovest, lungo la costa del Galles, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIh

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 50o00′ N — 7o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 9o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 49o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIj

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 52o30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino a 9o00′ di longitudine ovest; verso nord fino alla costa meridionale dell’Irlanda; verso nord, lungo la costa dell’Irlanda, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VIIj 1

La parte della divisione VIIj delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

48,43 N

12,00 O

48,42 N

11,99 O

48,39 N

11,87 O

48,36 N

11,75 O

48,33 N

11,64 O

48,30 N

11,52 O

48,27 N

11,39 O

48,25 N

11,27 O

48,23 N

11,14 O

48,21 N

11,02 O

48,19 N

10,89 O

48,17 N

10,77 O

48,03 N

10,68 O

48,00 N

10,64 O

48,00 N

12,00 O

48,43 N

12,00 O

Sottodivisione statistica CIEM VIIj 2

La parte della divisione VIIj non compresa nella sottodivisione VIIj 1.

Divisione statistica CIEM VIIk

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 52o30′ N — 12o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VIIk 1

La parte della divisione VIIk delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

48,00 N

18,00 O

52,50 N

18,00 O

52,50 N

16,06 O

52,44 N

16,07 O

52,36 N

16,08 O

52,27 N

16,09 O

52,19 N

16,09 O

52,11 N

16,09 O

52,02 N

16,08 O

51,94 N

16,07 O

51,85 N

16,07 O

51,77 N

16,05 O

51,68 N

16,04 O

51,60 N

16,02 O

51,52 N

15,99 O

51,43 N

15,96 O

51,34 N

15,93 O

51,27 N

15,90 O

51,18 N

15,86 O

51,10 N

15,82 O

51,02 N

15,77 O

50,94 N

15,73 O

50,86 N

15,68 O

50,78 N

15,63 O

50,70 N

15,57 O

50,62 N

15,52 O

50,54 N

15,47 O

50,47 N

15,42 O

50,39 N

15,36 O

50,32 N

15,30 O

50,24 N

15,24 O

50,17 N

15,17 O

50,10 N

15,11 O

50,03 N

15,04 O

49,96 N

14,97 O

49,89 N

14,89 O

49,82 N

14,82 O

49,75 N

14,74 O

49,69 N

14,65 O

49,62 N

14,57 O

49,56 N

14,48 O

49,50 N

14,39 O

49,44 N

14,30 O

49,38 N

14,22 O

49,32 N

14,13 O

49,27 N

14,04 O

49,21 N

13,95 O

49,15 N

13,86 O

49,10 N

13,77 O

49,05 N

13,67 O

49,00 N

13,57 O

48,95 N

13,47 O

48,90 N

13,37 O

48,86 N

13,27 O

48,81 N

13,17 O

48,77 N

13,07 O

48,73 N

12,96 O

48,69 N

12,85 O

48,65 N

12,74 O

48,62 N

12,64 O

48,58 N

12,54 O

48,55 N

12,43 O

48,52 N

12,32 O

48,49 N

12,22 O

48,46 N

12,11 O

48,43 N

12,00 O

48,00 N

18,00 O

Sottodivisione statistica CIEM VIIk 2

La parte della divisione VIIk non compresa nella sottodivisione VIIk 1.

Sottozona statistica CIEM VIII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 48o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale della Spagna; verso nord, lungo le coste della Spagna e della Francia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIIa

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 48o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 8o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 47o30′ di latitudine nord; verso est fino a 6o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 47o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 46o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; in direzione nord-ovest, lungo la costa della Francia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIIb

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 46o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 45o30′ di latitudine nord; verso est fino a 3o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 44o30′ di latitudine nord; verso est fino a 2o00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa settentrionale della Spagna; lungo la costa settentrionale della Spagna e la costa occidentale della Francia fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIIc

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Spagna situato a 2o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 44o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale della Spagna; verso nord e verso est, lungo la costa della Spagna, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIIId

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48o00′ N — 8o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 44o30′ di latitudine nord; verso est fino a 3o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 45o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 46o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 47o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 6o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 47o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VIIId 1

La parte della divisione VIIId delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

48,00 N

11,00 O

48,00 N

10,64 O

47,77 N

10,37 O

47,45 N

09,89 O

46,88 N

09,62 O

46,34 N

10,95 O

46,32 N

11,00 O

48,00 N

11,00 O

Sottodivisione statistica CIEM VIIId 2

La parte della divisione VIIId non compresa nella sottodivisione VIIId 1.

Divisione statistica CIEM VIIIe

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48o00′ N — 11o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VIIIe 1

La parte della divisione VIIIe delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

43,00 N

18,00 O

48,00 N

18,00 O

48,00 N

11,00 O

46,32 N

11,00 O

44,72 N

13,31 O

44,07 N

13,49 O

43,00 N

13,80 O

Sottodivisione statistica CIEM VIIIe 2

La parte della divisione VIIIe non compresa nella sottodivisione VIIIe 1.

Sottozona statistica CIEM IX

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa nord-occidentale della Spagna situato a 43o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa meridionale della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5o36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest, lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo e la costa nord-occidentale della Spagna, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IXa

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa nord-occidentale della Spagna situato a 43o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa meridionale della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5o36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest, lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo e la costa nord-occidentale della Spagna, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IXb

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 43o00′ N — 11o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM IXb 1

La parte della divisione IXb delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

43,00 N

18,00 O

43,00 N

13,80 O

42,88 N

13,84 O

42,04 N

13,64 O

41,38 N

13,27 O

41,13 N

13,27 O

40,06 N

13,49 O

38,75 N

13,78 O

38,17 N

13,69 O

36,03 N

12,73 O

36,04 N

15,30 O

36,02 N

17,90 O

36,00 N

18,00 O

43,00 N

18,00 O

Sottodivisione statistica CIEM IXb 2

La parte della divisione IXb non compresa nella sottodivisione IXb 1.

Sottozona statistica CIEM X

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48o00′ N — 18o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 42o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM Xa

La parte della sottozona Xa sud del 43o parallelo di latitudine nord.

Sottodivisione statistica CIEM Xa 1

La parte della divisione Xa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

36,00 N

18,00 O

36,00 N

22,25 O

37,58 N

20,62 O

39,16 N

21,32 O

40,97 N

23,91 O

41,35 N

24,65 O

41,91 N

25,79 O

42,34 N

28,45 O

42,05 N

29,95 O

41,02 N

35,11 O

40,04 N

35,26 O

38,74 N

35,48 O

36,03 N

31,76 O

36,00 N

32,03 O

36,00 N

42,00 O

43,00 N

42,00 O

43,00 N

18,00 O

36,00 N

18,00 O

Sottodivisione statistica CIEM Xa 2

La parte della divisione Xa non compresa nella sottodivisione Xa 1.

Divisione statistica CIEM Xb

La parte della sottozona X a nord del 43o parallelo di latitudine nord.

Sottozona statistica CIEM XII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 62o00′ N — 15o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 42o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM XIIa

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

62,00 N

15,00 O

62,00 N

27,00 O

59,00 N

27,00 O

59,00 N

42,00 O

52,50 N

42,00 O

52,50 N

18,00 O

54,50 N

18,00 O

54,50 N

24,00 O

60,00 N

24,00 O

60,00 N

18,00 O

60,00 N

15,00 O

62,00 N

15,00 O

Sottodivisione statistica CIEM XIIa 1

La parte della divisione XIIa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

52,50 N

42,00 O

56,55 N

42,00 O

56,64 N

41,50 O

56,75 N

41,00 O

56,88 N

40,50 O

57,03 N

40,00 O

57,20 N

39,50 O

57,37 N

39,00 O

57,62 N

38,50 O

57,78 N

38,25 O

57,97 N

38,00 O

58,26 N

37,50 O

58,50 N

37,20 O

58,63 N

37,00 O

59,00 N

36,77 O

59,00 N

27,00 O

60,85 N

27,00 O

60,69 N

26,46 O

60,45 N

25,09 O

60,37 N

23,96 O

60,22 N

23,27 O

60,02 N

21,76 O

60,00 N

20,55 O

60,05 N

18,65 O

60,08 N

18,00 O

60,00 N

18,00 O

60,00 N

24,00 O

54,50 N

24,00 O

54,50 N

18,00 O

52,50 N

18,00 O

52,50 N

42,00 O

Sottodivisione statistica CIEM XIIa 2

La parte della divisione XIIa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

60,00 N

20,55 O

60,00 N

15,00 O

60,49 N

15,00 O

60,44 N

15,22 O

60,11 N

17,32 O

60,05 N

18,65 O

60,00 N

20,55 O

Sottodivisione statistica CIEM XIIa 3

La parte della divisione XIIa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

59,00 N

42,00 O

56,55 N

42,00 O

56,64 N

41,50 O

56,75 N

41,00 O

56,88 N

40,50 O

57,03 N

40,00 O

57,20 N

39,50 O

57,37 N

39,00 O

57,62 N

38,50 O

57,78 N

38,25 O

57,97 N

38,00 O

58,26 N

37,50 O

58,63 N

37,00 O

59,00 N

36,77 O

59,00 N

42,00 O

Sottodivisione statistica CIEM XIIa 4

La parte della divisione XIIa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

62,00 N

27,00 O

60,85 N

27,00 O

60,69 N

26,46 O

60,45 N

25,09 O

60,37 N

23,96 O

60,22 N

23,27 O

60,02 N

21,76 O

60,00 N

20,55 O

60,05 N

18,65 O

60,11 N

17,32 O

60,44 N

15,22 O

60,49 N

15,00 O

62,00 N

15,00 O

62,00 N

27,00 O

Divisione statistica CIEM XIIb

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

60,00 N

18,00 O

54,50 N

18,00 O

54,50 N

24,00 O

60,00 N

24,00 O

60,00 N

18,00 O

Divisione statistica CIEM XIIc

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

52,50 N

42,00 O

48,00 N

42,00 O

48,00 N

18,00 O

52,50 N

18,00 O

52,50 N

42,00 O

Sottozona statistica CIEM XIV

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40o00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a un punto situato a 44o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso est fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 68o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Divisione statistica CIEM XIVa

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40o00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a 68o30′ di latitudine nord (Kap Savary); verso sud lungo il meridiano di 27o00′ di longitudine ovest fino a 68o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Divisione statistica CIEM XIVb

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Groenlandia situato a 44o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso est fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 68o30′ di latitudine nord (Kap Savary); in direzione sud-ovest, lungo la costa della Groenlandia, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM XIVb 1

La parte della divisione XIVb delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

59,00 N

27,00 O

59,00 N

36,77 O

59,35 N

36,50 O

59,50 N

36,35 O

59,75 N

36,16 O

60,00 N

35,96 O

60,25 N

35,76 O

60,55 N

35,50 O

60,75 N

35,37 O

61,00 N

35,15 O

61,25 N

34,97 O

61,50 N

34,65 O

61,60 N

34,50 O

61,75 N

34,31 O

61,98 N

34,00 O

62,25 N

33,70 O

62,45 N

33,53 O

62,50 N

33,27 O

62,56 N

33,00 O

62,69 N

32,50 O

62,75 N

32,30 O

62,87 N

32,00 O

63,03 N

31,50 O

63,25 N

31,00 O

63,31 N

30,86 O

63,00 N

30,61 O

62,23 N

29,87 O

61,79 N

29,25 O

61,44 N

28,61 O

61,06 N

27,69 O

60,85 N

27,00 O

59,00 N

27,00 O

Sottodivisione statistica CIEM XIVb 2

La parte della divisione XIVb non compresa nella sottodivisione XIVb 1.


ALLEGATO IV

Formato per la trasmissione dei dati sulle catture per l’Atlantico nord-orientale

Supporti magnetici

Nastri magnetici: Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC o ASCII, di preferenza senza etichetta; se con etichetta, con codice di fine archivio.

Dischetti (floppy disk): formattati MS-DOS, 3,5″ 720 K o 1,4 Mbyte, 5,25″ 360 K o 1,2 Mbyte.

Formato di registrazione

Numero di byte

Voce

Osservazioni

1-4

Paese (codice a tre lettere ISO)

per esempio FRA = Francia

5-6

Anno

per esempio 90 = 1990

7-8

Zona principale di pesca FAO

per esempio 27 = Atlantico nord-orientale

9-15

Divisione

per esempio IV a = Divisione CIEM IV a

16-18

Specie

codice a tre lettere

19-26

Catture

tonnellate metriche

Note:

a)

Tutti i campi numerici con margine giustificato e con spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici con giustezza a sinistra e con spazi vuoti in coda.

b)

La cattura deve essere registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

c)

Le quantità (byte 19-26) inferiori a mezza unità dovrebbero essere registrate come «- 1».

d)

Le quantità sconosciute (byte 19-26) dovrebbero essere registrate come «- 2».


ALLEGATO V

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-ORIENTALE SU SUPPORTO MAGNETICO

A.   Formato di codifica

I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

Campo

Osservazioni

Paese

Codice alfabetico a 3 lettere (ad es. FRA = Francia)

Anno

Ad es.: 2001 o 01

Principale zona di pesca FAO

27 = Atlantico nord-orientale

Divisione

Ad es.: IVa = sottodivisione 4a dell'ICES/CIEM

Specie

Identificatore alfabetico a 3 lettere

Cattura

Tonnellate metriche

a)

La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

b)

Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come «-1».

c)

Codici dei paesi:

Austria

AUT

Belgio

BEL

Bulgaria

BGR

Cipro

CYP

Repubblica ceca

CZE

Germania

DEU

Danimarca

DNK

Spagna

ESP

Estonia

EST

Finlandia

FIN

Francia

FRA

Regno Unito

GBR

Inghilterra e Galles

GBRA

Scozia

GBRB

Irlanda del Nord

GBRC

Grecia

GRC

Ungheria

HUN

Irlanda

IRL

Islanda

ISL

Italia

ITA

Lituania

LTU

Lussemburgo

LUX

Lettonia

LVA

Malta

MLT

Paesi Bassi

NLD

Norvegia

NOR

Polonia

POL

Portogallo

PRT

Romania

ROU

Slovacchia

SVK

Slovenia

SVN

Svezia

SWE

Turchia

TUR

B.   Metodo di trasmissione dei dati alla Commissione europea.

Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad es., come un allegato E-mail).

Se ciò non fosse possibilie, sarà accertata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5".


ALLEGATO VI

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio

(GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione

(GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 4 dell’allegato I

Regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione

(GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5)

 


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3880/91

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, secondo comma

Articolo 4, secondo comma

Articolo 4, terzo comma

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/109


REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, l’articolo 44, paragrafo 1, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 175, paragrafo 1, l’articolo 179 e l’articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5) che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(2)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(3)

Poiché le modifiche apportate agli atti a tal fine sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 2

Le disposizioni degli atti elencati nell’allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.

(2)  GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 2009.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

1.   AIUTO UMANITARIO

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario  (1)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di applicazione per tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1257/96 completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:

1)

all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, che agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e nei limiti dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino, decide in merito al proseguimento delle azioni adottate secondo la procedura d'urgenza.»;

2)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1.   La Commissione adotta misure di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

2.   La Commissione, che agisce secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3:

decide in merito al finanziamento comunitario delle azioni di protezione di cui all'articolo 2, lettera c), nel quadro dell'attuazione dell'azione umanitaria,

decide in merito agli interventi diretti della Commissione o al finanziamento degli interventi degli organismi specializzati degli Stati membri.

3.   La Commissione, che agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2:

approva i piani globali, destinati a prevedere azioni in un paese o in una regione determinata in cui la crisi umanitaria è tale da protrarsi, a causa della sua entità e della sua complessità, nonché le relative dotazioni finanziarie. In tale contesto, la Commissione e gli Stati membri esaminano le priorità da accordare nel quadro dell'attuazione di tali piani globali,

decide in merito ai progetti di importo superiore a 2 milioni di ECU, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13.»;

3)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

2.   IMPRESE

2.1.   Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol  (2)

Per quanto riguarda la direttiva 75/324/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare i necessari adeguamenti tecnici della direttiva e le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 75/324/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 75/324/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

3)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare i necessari adeguamenti tecnici alla presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.».

2.2.   Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile  (3)

Per quanto riguarda la direttiva 93/15/CEE la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare la direttiva per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e stabilire le condizioni d'applicazione dell'articolo 14, secondo comma. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 93/15/CEE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 93/15/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5.   La Commissione adotta misure d'esecuzione secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.»;

2)

all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. La Commissione può adottare misure volte a stabilire le condizioni d'applicazione del presente comma. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.».

2.3.   Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto  (4)

Per quanto riguarda la direttiva 2000/14/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per l'adeguamento dell'allegato III al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/14/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2000/14/CE è così modificata:

1)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

La Commissione adotta misure d'esecuzione per adeguare l'allegato III al progresso tecnico, a condizione che esse non abbiano un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine ed attrezzature elencate nell'articolo 12, in particolare attraverso l'inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

3)

all'articolo 19, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

assistere la Commissione nell'adeguamento dell'allegato III al progresso tecnico.»

2.4.   Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi  (5)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2003/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati al progresso tecnico, adeguare i metodi di misurazione, campionamento e analisi, adottare norme relative alle misure di controllo e includere nuovi tipi di concimi CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2003/2003 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adegua e aggiorna i metodi di misurazione, campionamento e analisi ricorrendo, ogniqualvolta ciò risulti possibile, a norme europee. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3. La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme di attuazione necessarie per definire le misure di controllo previste ai sensi del presente articolo e degli articoli 8, 26 e 27. Tali norme riguardano in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.»;

2)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione adegua l'allegato I per includervi nuovi tipi di concimi.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adegua gli allegati per tener conto del progresso tecnico.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

2.5.   Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata)  (6)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/9/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato I al progresso tecnico e di cambiare la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/9/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/9/CE è così modificata:

1)

all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora la Commissione ritenga che sia necessario modificare la presente direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1, essa adotta tali modifiche.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

2)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (7), in seguito denominato “il comitato”.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta misure d'esecuzione per quanto riguarda:

a)

l'adeguamento della formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

b)

l'adeguamento dell'allegato I per tener conto del progresso tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»

2.6.   Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata)  (8)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/10/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/10/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/10/CE è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

La Commissione può adeguare al progresso tecnico i principi di BPL enunciati nell'allegato I.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (9).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3)

all'articolo 5, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adottare misure d'esecuzione per introdurre i necessari adeguamenti tecnici della presente direttiva.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Nel caso di cui al terzo comma, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di detti adeguamenti.».

2.7.   Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe  (10)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 273/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione del regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 273/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 273/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

l'alinea è sostituito dal seguente:

«Ove necessario, la Commissione adotta misure di applicazione per quanto riguarda:»;

b)

sono aggiunti i seguenti commi:

«Le misure di cui alle lettere a) ed e), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma, lettera f), sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (11).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

2.8.   Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti  (12)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 648/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati e di adottare, all'occorrenza, le modifiche o le aggiunte necessarie per applicare le norme di tale regolamento ai detergenti a base di solventi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 648/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 27 è soppresso;

2)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

3)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Adeguamento degli allegati

1.   La Commissione adotta gli emendamenti necessari per adeguare gli allegati ricorrendo, per quanto possibile, alle norme europee.

2.   La Commissione adotta le modifiche o le aggiunte necessarie all'applicazione delle norme del presente regolamento ai detergenti a base di solventi.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

4)

all'allegato VII, punto A, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.».

2.9.   Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali  (13)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare talune disposizioni e determinati allegati, adottare nuove disposizioni, nonché stabilire condizioni specifiche d'applicazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 726/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 726/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Previa consultazione del comitato competente dell'agenzia, la Commissione può adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico e può adottare le modificazioni necessarie senza estendere l'ambito di applicazione della procedura centralizzata.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

2)

all'articolo 14, paragrafo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta un regolamento relativo alle modalità di rilascio di tale autorizzazione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

3)

l'articolo 16, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

4)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all'agenzia, e in ogni caso non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione. La Commissione adotta disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell'esperienza acquisita al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

5)

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

6)

all'articolo 41, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

7)

l'articolo 49 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso, ogni presunto effetto collaterale negativo per l'uomo e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all'agenzia, non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione. La Commissione adotta disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi che si verificano nella Comunità o in un paese terzo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell'esperienza acquisita al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

8)

l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Articolo 54

La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

9)

all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tuttavia, la Commissione adotta disposizioni per stabilire le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare tasse ridotte, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

10)

all'articolo 84, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di inosservanza di taluni obblighi correlati alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del presente regolamento, la Commissione, su richiesta dell'agenzia, può imporre penali ai titolari di tali autorizzazioni. Importi massimi, condizioni e modalità di riscossione di tali penali sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

11)

l'articolo 87 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso.

3.   AMBIENTE

3.1.   Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio  (14)

Per quanto riguarda la direttiva 82/883/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna «determinazione facoltativa» ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 82/883/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 82/883/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna “determinazione facoltativa” ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   La Commissione è assistita dal comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

3.2.   Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura  (15)

Per quanto riguarda la direttiva 86/278/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 86/278/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 86/278/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

La Commissione adegua al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati della direttiva, esclusi i parametri e i valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1.   La Commissione è assistita dal comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

3.3.   Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  (16)

Per quanto riguarda la direttiva 94/62/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare e, se necessario, rivedere gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio e di determinare le condizioni alle quali i livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non si applicano ad alcuni materiali e circuiti di produzione, i tipi di imballaggio esonerati dal requisito in materia di livelli di concentrazione, nonché le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/62/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 94/62/CE è così modificata:

1)

all'articolo 3, punto 1), il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all'allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione determina le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»;

3)

all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso nelle tabelle adottate in base all'allegato III, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»;

4)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

1.   Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione (di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10, secondo comma, ultimo trattino) ed i formati relativi al sistema di banche dati (di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'allegato III) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio (di cui all'allegato I). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»;

5)

all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione determina le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti, immessi sul mercato in piccolissime quantità (ossia circa 0,1 % in peso) nella Comunità, gli imballaggi di base per materiale medico e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»;

6)

all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

3.4.   Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi  (17)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/32/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità e di adottare modifiche necessarie per apportare adeguamenti tecnici ad alcune disposizioni alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/32/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/32/CE è così modificata:

1)

all'articolo 4 quater, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione stabilisce i criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.»;

2)

all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili in essa specificati.»;

3)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

3.5.   Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici  (18)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/81/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare le metodologie da utilizzare conformemente all'allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/81/CE è così modificata:

1)

all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli aggiornamenti delle metodologie da utilizzare conformemente all'allegato III sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

3.6.   Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità  (19)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 11 ter, paragrafo 5; adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni; adottare un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri contenente disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto; modificare l'allegato III come previsto all'articolo 22; approvare l'inserimento di attività e di gas a effetto serra non elencati nell'allegato I; adottare le disposizioni necessarie per quanto attiene al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da accordi con paesi terzi, nonché metodi standard o riconosciuti per controllare le emissioni di altri gas a effetto serra. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/87/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2003/87/CE è così modificata:

1)

all'articolo 11 ter, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione del paragrafo 5 del presente articolo, laddove la parte ospitante soddisfi tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 14, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione adotta linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dalle attività elencate nell'allegato I di gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Detto regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

4)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Modifiche dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

5)

all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

6)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto, a decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare il sistema di scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva:

a)

ad impianti che non sono elencati nell'allegato I, purché il loro inserimento sia approvato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2; e

b)

ad attività e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché il loro inserimento sia approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dalle attività o impianti di gas a effetto serra non elencati nell'allegato I, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente precisione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

7)

all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

8)

all'allegato IV, il comma contenuto al titolo «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra» è sostituito dal seguente:

«Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»

3.7.   Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti  (20)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire alcuni valori limite di concentrazione negli allegati; modificare gli allegati ogniqualvolta una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo; modificare le voci esistenti e adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 850/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 850/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Finché i valori limite di concentrazione non saranno stabiliti secondo tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;»;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del paragrafo 4, lettera b), la Commissione stabilisce valori limite di concentrazione nell'allegato V, parte 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.»;

2)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modificazioni degli allegati

1.   Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati I, II e III.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2.   Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica di conseguenza l'allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

3.   La Commissione adotta le modificazioni delle voci degli allegati I, II e III, anche al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4.   La Commissione adotta le modifiche alle voci figuranti all'allegato IV e le modifiche all'allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.»;

3)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

4)

all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

3.8.   Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente  (21)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/107/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare alcune disposizioni e taluni allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/107/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/107/CE è così modificata:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100 000 km2 per la misura indicativa, nell'aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura. Gli Stati membri possono tuttavia, per accordo e in conformità con gli orientamenti da definire in base alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, predisporre una o più stazioni di misura comuni che coprano zone confinanti di Stati membri attigui, per ottenere la risoluzione spaziale necessaria. È inoltre raccomandata la misura del mercurio bivalente particolato e gassoso. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell'“European Monitoring and Evaluation of Polluants” (EMEP). I punti di campionamento per questi inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.»;

b)

il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15.   La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell'allegato II e degli allegati III, IV e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Esse non possono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»;

3)

all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

4)

all'allegato V, il punto V è sostituito dal seguente:

«V.   Tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria

Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria non possono essere specificate al momento. La Commissione può apportare modifiche per adeguare questo punto al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.»

3.9.   Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti  (22)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1013/2006, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati come indicato all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e adottare determinate misure supplementari come previsto all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1013/2006 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 11, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L'esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Modifiche degli allegati

1.   La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 3. Inoltre:

a)

gli allegati I, II, III, III A, IV e V sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;

b)

i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;

c)

su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, è possibile prendere in considerazione l'inclusione provvisoria nell'allegato III A delle miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. L'allegato III A può contenere una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;

d)

sono determinati i casi eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e, se necessario, tali rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e soppressi dall'allegato III;

e)

l'allegato V è modificato per tener conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;

f)

l'allegato VIII è modificato per tener conto delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti.

2.   Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (23) è pienamente associato alle deliberazioni.

3)

l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

Misure supplementari

1.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2, le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento:

a)

orientamenti per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g);

b)

orientamenti sull'applicazione dell'articolo 15 riguardo all'individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento;

c)

orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all'articolo 24;

d)

disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 4;

e)

ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue di cui all'articolo 27;

f)

ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità;

g)

ulteriori raccomandazioni relative ai termini giuridici non definiti.

2.   La Commissione può adottare misure di esecuzione per quanto riguarda:

a)

un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all'articolo 6;

b)

ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 3.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 59 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

5)

l'articolo 63 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.»;

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.»;

ii)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.»

4.   EUROSTAT

4.1.   Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale  (24)

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3924/91, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l'elenco dei prodotti da esso contemplati. Essa dovrebbe inoltre avere il potere di adottare modalità di applicazione in materia di rappresentatività e periodicità per determinati prodotti, nonché di definire le modalità relative al contenuto delle indagini e misure di esecuzione, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione delle tecniche per la raccolta dei dati e l'elaborazione dei risultati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3924/91 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3924/91 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione aggiorna l'elenco Prodcom e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, i termini «secondo la procedura prevista all'articolo 10» sono sostituiti da «secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione adotta, all'occorrenza, le modalità di applicazione del paragrafo 3, comprese misure di adeguamento al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Periodicità

L'indagine verte su un periodo di un anno civile.

Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco Prodcom, la Commissione può decidere che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

4)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Trattamento dei risultati

Gli Stati membri trattano i questionari compilati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 in conformità alle regole specifiche adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

6)

all'articolo 7, paragrafo 2, i termini «secondo la procedura prevista all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2»;

7)

l'articolo 9 è soppresso;

8)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (25).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.2.   Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari  (26)

Per quanto riguarda la direttiva 96/16/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le definizioni relative alle aziende agricole presso le quali gli Stati membri procedono alla rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego, adottare l'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini ed elaborare le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati alla Commissione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/16/CE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/16/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)   effettuano annualmente presso le aziende agricole, quali definite dalla Commissione, la rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego. Le misure riguardanti la definizione delle aziende agricole, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La Commissione adotta l'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

3.   La Commissione stabilisce le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

3)

all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, i termini «secondo la procedura prevista dall'articolo 7» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

4.3.   Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto  (27)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/109/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'elenco delle specie di alberi da frutto e la tabella contenente le specie oggetto di indagine nei vari Stati, adottare le modalità di applicazione di taluni articoli e determinare i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/109/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/109/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può modificare l'elenco di tali specie e detta tabella. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta le modalità per l'organizzazione dei controlli che portino a risultati rilevanti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»;

3)

all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta le modalità per le disposizioni relative ai controlli a campione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»;

4)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I risultati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per zone di produzione. La Commissione determina i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»;

5)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (28).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.4.   Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari  (29)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare le definizioni esistenti ed adottare ulteriori disposizioni, adeguare il contenuto degli allegati e specificare le informazioni da fornire per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 91/2003 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può rettificare le definizioni di cui al paragrafo 1 e adottare ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato che possono essere utilizzati da parte degli Stati membri in alternativa ai normali requisiti particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C, per le imprese per le quali il volume totale dei trasporti di merci o di passeggeri è inferiore rispettivamente a 500 milioni tonnellate-Km o 200 milioni passeggeri-Km. Queste soglie possono essere modificate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può rettificare il contenuto degli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedure di applicazione

1.   Le disposizioni per la trasmissione di dati all'Eurostat sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta le seguenti misure di applicazione:

a)

rettifica delle soglie per i dati semplificati (articolo 4);

b)

rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3, paragrafo 2);

c)

rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4);

d)

specificazione delle informazioni da fornire per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati (articolo 8, paragrafo 2).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

4)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

5)

all'allegato H, punto 5), i termini «secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»

4.5.   Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta  (30)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire norme di precisione, specificare i file di dati e adottare talune misure di esecuzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 437/2003 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 437/2003 è così modificato:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Precisione delle statistiche

La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che la Commissione abbia stabilito altre norme di precisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I. I file sono specificati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Il supporto da utilizzare per la trasmissione è specificato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

3)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Misure di attuazione

1.   Le seguenti misure di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

elenco degli aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),

diffusione dei risultati statistici (articolo 8).

2.   La Commissione adotta le seguenti misure di esecuzione:

adeguamento delle specifiche contenute negli allegati del presente regolamento,

adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3),

precisione delle statistiche (articolo 5),

descrizione dei file di dati (articolo 7).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

4)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

4.6.   Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009  (31)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 48/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l'elenco delle caratteristiche da esso contemplate. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 48/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 48/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Misure d'attuazione

1.   Le misure d'attuazione del presente regolamento riguardanti la definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Le misure d'attuazione del presente regolamento riguardanti l'aggiornamento dell'elenco delle caratteristiche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, a condizione che agli Stati membri non sia imposto alcun onere aggiuntivo di entità significativa.»;

2)

all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

5.   MERCATO INTERNO

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto  (32)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, al contenuto del documento d'offerta. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/25/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

La direttiva 2004/25/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, che modifica la decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire alla Commissione competenze di esecuzione senza limiti di durata. In seguito all'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/25/CE che contempla un limite di durata.

Pertanto, la direttiva 2004/25/CE è così modificata:

1)

all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare regole che modifichino l'elenco di cui al paragrafo 3. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

6.   SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

6.1.   Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla circolazione degli alimenti composti per gli animali  (33)

Per quanto riguarda la direttiva 79/373/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare deroghe alle disposizioni in materia di imballaggio degli alimenti e di modificare l'allegato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 79/373/CEE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 79/373/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sempreché siano garantite la qualità e l'identificazione degli alimenti composti.»;

2)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

In considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche la Commissione:

a)

stabilisce categorie che raggruppano varie materie prime per mangimi;

b)

adotta i metodi di calcolo del valore energetico di mangimi composti;

c)

adotta le modifiche da apportare all'allegato.

Tutte le misure di cui sopra, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»;

3)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.2.   Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali  (34)

Per quanto riguarda la direttiva 82/471/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche e stabilire i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 82/471/CEE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione delle modifiche della direttiva.

Pertanto, la direttiva 82/471/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione decide le modifiche dell'allegato rese necessarie dall'evoluzione scientifica o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. A tale scopo, e per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato, punti 1.1 e 1.2, la Commissione consulta il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l'alimentazione umana.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere “Candida” coltivati su n-alcani di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l'alimentazione umana.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può fissare i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva, in particolare i criteri di composizione e di purezza nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, i termini «la procedura prevista dall'articolo 13» sono sostituiti dai termini «la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2»;

3)

l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali, essa adotta siffatte misure. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 4. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi.»;

4)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

5)

l'articolo 14 è soppresso.

6.3.   Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi  (35)

Per quanto riguarda la direttiva 96/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di redigere e modificare l'elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati, nonché di modificare l'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/25/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per modificare l'elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati.

Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all'adozione delle modifiche da apportare all'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Pertanto, la direttiva 96/25/CE è così modificata:

1)

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

misure comunitarie comprese in un elenco che la Commissione deve redigere. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3;»;

2)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Può essere adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione.

2.   Per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

3.   La Commissione modifica l'elenco di cui al paragrafo 2 alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 5, ai fini dell'adozione delle suddette misure.

4.   La Commissione adotta le modifiche dell'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.»;

3)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.4.   Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali  (36)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/32/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I e II e di adeguarli alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché di definire ulteriori criteri per i processi di detossificazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/32/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo, non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per adeguare gli allegati I e II alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Pertanto, la direttiva 2002/32/CE è così modificata:

1)

all'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»;

2)

all'articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4, per adottare tali modifiche.

2.   Inoltre, la Commissione:

adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,

può definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi; tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio (37).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4)

l'articolo 12 è soppresso.

6.5.   Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia  (38)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 998/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'elenco delle specie di animali di cui all'allegato I, parte C e l'elenco dei paesi e territori di cui all'allegato II, parti B e C, di definire condizioni particolari per malattie diverse dalla rabbia per quanto riguarda gli Stati membri e i territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di adottare condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi e di adottare requisiti di carattere tecnico per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all'adozione dell'elenco di alcuni paesi terzi.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, la Commissione definisce condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, per altre malattie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Può essere definito, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Il modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali è redatto secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

3)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

l'alinea è sostituito dal seguente:

«La Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 5.»;

4)

all'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, la Commissione può adottare requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»;

5)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

La Commissione può modificare l'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, per tenere conto dell'evoluzione, nella Comunità o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»;

6)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

La Commissione può adottare eventuali disposizioni transitorie per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»;

7)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.»

6.6.   Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici  (39)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/99/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare programmi coordinati di sorveglianza per zoonosi e/o agenti zoonotici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/99/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione delle modifiche dell'allegato I della direttiva 2003/99/CE al fine di aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici negli elenchi che vi figurano.

Pertanto, la direttiva 2003/99/CE è così modificata:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 4 è così modificato:

a)

l'alinea è sostituito dal seguente:

«La Commissione può modificare l'allegato I al fine di aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici negli elenchi che vi figurano, tenendo conto in particolare dei criteri seguenti:»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 12, paragrafo 4.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, la Commissione può fissare programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici, in particolare quando sono identificate esigenze specifiche, per valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello comunitario o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche degli allegati e misure transitorie o di attuazione

La Commissione può modificare gli allegati II, III e IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nella presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Altre misure di attuazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;

4)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.7.   Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari  (40)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 852/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni relative a misure igieniche specifiche e al riconoscimento degli stabilimenti, nonché concedere, a determinate condizioni, deroghe agli allegati I e II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 852/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 852/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione stabilisce i criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi connessi di campionatura e di analisi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»;

4)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

l'alinea è sostituito dal seguente:

«Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati dalla Commissione tenendo conto di quanto segue:»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può concedere deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

5)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.8.   Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale  (41)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 853/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni relative agli obblighi generali degli operatori del settore alimentare e alle garanzie speciali per la commercializzazione di alimenti in Svezia e il Finlandia, nonché concedere, a determinate condizioni, deroghe agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 853/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse d'acqua potabile — o, ove il regolamento (CE) n. 852/2004 o il presente regolamento ne consenta l'uso, dall'acqua pulita — per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l'uso sia stato approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

2)

l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

a)

La Commissione può aggiornare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in particolare per tener conto di modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell'adozione di criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

b)

secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguardanti un qualsiasi prodotto alimentare di cui al paragrafo 1 possono essere estese, totalmente o parzialmente, a qualsiasi Stato membro, o a qualsiasi sua regione, che disponga di un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia riguardo agli alimenti di origine animale in questione.»;

3)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;

4)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

l'alinea è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adattare o aggiornare gli allegati II e III tenendo conto:»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può concedere deroghe agli allegati II e III, purché esse non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

5)

all'articolo 11, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e adottate modifiche degli allegati II e III, quali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3:»;

6)

l'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.9.   Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano  (42)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 854/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificarne o adeguarne gli allegati e di adottare misure transitorie, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni di tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 854/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.»;

2)

all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione può modificare o integrare gli allegati I, II, III, IV, V e VI per tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2.   La Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, purché esse non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.»;

3)

all'articolo 18, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e adottate modifiche degli allegati I, II, III, IV, V o VI, quali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per specificare:»;

4)

all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.10.   Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi  (43)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 183/2005, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire i criteri microbiologici che gli operatori del settore dei mangimi devono soddisfare e gli obiettivi specifici che essi devono conseguire, adottare misure relative al riconoscimento degli stabilimenti, modificare gli allegati I, II e III e concedere deroghe a tali allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 183/2005 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione definisce i criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 10, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)   il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Modifica degli allegati I, II, e III

Gli allegati I, II e III possono essere modificati per tener conto:

a)

dell'elaborazione di codici di corretta prassi;

b)

dell'esperienza tratta dall'attuazione di sistemi basati sui principi HACCP a norma dell'articolo 6;

c)

degli sviluppi tecnologici;

d)

di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio;

e)

della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi;

e

f)

della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»;

4)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Deroghe agli allegati I, II e III

Per motivi particolari, la Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II e III, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»;

5)

all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

7.   ENERGIA E TRASPORTI

7.1.   Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada  (44)

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3821/85, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:

1)

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all'allegato IB. La Commissione vigila affinché detto allegato preveda che l'omologazione CE possa essere rilasciata all'apparecchio di controllo solo se l'insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione.»;

2)

all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

3)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

7.2.   Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri  (45)

Per quanto riguarda la direttiva 97/70/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni riguardanti, da un lato, l'interpretazione armonizzata di alcune disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos e, dall'altro, l'attuazione della direttiva. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcune disposizioni della direttiva, nonché i suoi allegati, per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva stessa, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 97/70/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 97/70/CE è così modificata:

1)

all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), i termini «secondo la procedura di cui all'articolo 9» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2»;

2)

all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le seguenti modifiche, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3:

a)

possono essere adottate e inserite disposizioni atte a garantire:

un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nella Comunità,

l'attuazione della presente direttiva, purché non ne amplino il campo di applicazione;

b)

gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente direttiva possono essere adeguati e gli allegati modificati per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della presente direttiva.»;

3)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (46).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (47), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

7.3.   Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea  (48)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/35/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati, le definizioni, nonché i riferimenti agli strumenti della Comunità e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per renderli conformi alla normativa comunitaria o dell'IMO entrata successivamente in vigore. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati per migliorare il regime stabilito dalla direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/35/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/35/CE è così modificata:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ultima frase, all'articolo 11, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 13, paragrafo 3, seconda e ultima frase, i termini «la procedura di cui all'articolo 16» sono sostituiti dai termini «la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2»;

2)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (49).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di modifica

Gli allegati della presente direttiva, le definizioni, i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti agli strumenti dell'IMO possono essere adeguati nella misura necessaria a renderli conformi alla normativa comunitaria o dell'IMO in vigore senza con questo ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

Anche gli allegati possono essere adeguati qualora ciò sia necessario per migliorare il regime stabilito dalla presente direttiva, ma senza ampliarne il campo di applicazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.»

7.4.   Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo  (50)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 417/2002, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcuni rinvii alle regole pertinenti della convenzione MARPOL 73/78 e alle risoluzioni MEPC 111(50) e MEPC 94(46), al fine di allinearli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), purché detti emendamenti non amplino l'ambito di applicazione di tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 417/2002 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:

1)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (51).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

2)

all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può modificare i rinvii del presente regolamento alle regole dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, nonché alla risoluzione MEPC 111(50) e alla risoluzione MEPC 94(46) nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50), al fine di allinearli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall'IMO, purché detti emendamenti non amplino l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»

7.5.   Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi  (52)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 782/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per determinate navi, adottare appropriate disposizioni riguardanti le navi battenti la bandiera di uno Stato terzo, stabilire procedure per i controlli effettuati dallo Stato di approdo, nonché modificare alcuni riferimenti e allegati per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare in seno all' IMO, oppure per migliorare l'efficacia di tale regolamento alla luce dell'esperienza acquisita. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 782/2003 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 782/2003 è così modificato:

1)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se necessario, la Commissione può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per tali navi. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se al 1o gennaio 2007 la convenzione AFS non è entrata in vigore, la Commissione adotta appropriate disposizioni per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità all'articolo 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

2)

all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la convenzione AFS non è entrata in vigore il 1o gennaio 2007, la Commissione stabilisce procedure appropriate per tali controlli. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

3)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

La Commissione può modificare i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e gli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all'articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

4)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

7.6.   Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia  (54)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/8/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, adeguare al progresso tecnico i valori soglia di cui all'articolo 13, nonché stabilire e adeguare al progresso tecnico le linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II di tale direttiva, compresa la determinazione del rapporto energia/calore. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/8/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/8/CE è così modificata:

1)

l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione procede, la prima volta il 21 febbraio 2011 e in seguito ogni quattro anni, all'esame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo 1, onde tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche. Le misure resesi necessarie in seguito a tale esame, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Adeguamento al progresso tecnico

1.   La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione di cui all'allegato II, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2.   La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per il calcolo del rendimento della produzione mediante cogenerazione e il risparmio di energia primaria di cui all'allegato III, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   La Commissione adegua al progresso tecnico le linee guida per determinare il rapporto energia/calore di cui all'allegato II, lettera d). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»;

3)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

4)

all'allegato II, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

La Commissione stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»

7.7.   Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità  (55)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/52/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato e di adottare le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/52/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/52/CE è così modificata:

1)

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Laddove opportuno, l'allegato può essere adeguato per ragioni tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   La Commissione adotta le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Dette decisioni sono adottate solo se sono soddisfatte tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati, tali da consentire l'interoperabilità da tutti i punti di vista, comprese le condizioni tecniche, giuridiche e commerciali.

5.   La Commissione adotta le decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato telepedaggio.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

7.8.   Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali  (56)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di decidere se le modifiche degli allegati, riguardanti alcune misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) e del Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS), che si applicano automaticamente al traffico marittimo internazionale, debbano applicarsi anche alle navi che effettuano servizi di linea in traffico nazionale e ai relativi impianti portuali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 725/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Il regolamento (CE) n. 725/2004 stabilisce requisiti e disposizioni in materia di sicurezza e si fonda su strumenti internazionali soggetti a modifiche. Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 725/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione decide in merito all'integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 del presente articolo non si applica in questi casi.»;

2)

l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5.»;

3)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 6 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 6, lettere b) e c), rispettivamente, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

7.9.   Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità  (57)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 789/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcune definizioni per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 789/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 789/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (58).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

2)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico, la Commissione può modificare le definizioni di cui all'articolo 2 sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»

7.10.   Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità  (59)

Per quanto riguarda la direttiva 2005/44/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/44/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2005/44/CE è così modificata:

1)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di modifica

Gli allegati I e II possono essere modificati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e adeguati al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»;

2)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (60).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5.   La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore.

7.11.   Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti  (61)

Per quanto riguarda la direttiva 2005/65/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/65/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

La direttiva 2005/65/CE stabilisce requisiti e disposizioni in materia di sicurezza e si fonda su strumenti internazionali soggetti a modifiche. Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per quanto attiene all'adeguamento degli allegati.

Pertanto, gli articoli 14 e 15 della direttiva 2005/65/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14

Adattamenti

La Commissione può adeguare gli allegati da I a IV, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 725/2004.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»


(1)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(2)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(3)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(4)  GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

(5)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(6)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

(7)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.»;

(8)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

(9)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.»;

(10)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(11)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1

(12)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

(13)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(14)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

(15)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

(16)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(17)  GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

(18)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

(19)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(20)  GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

(21)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(22)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(23)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.»;

(24)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1.

(25)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47

(26)  GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.

(27)  GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.

(28)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1

(29)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.

(30)  GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.

(31)  GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1.

(32)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(33)  GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

(34)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(35)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

(36)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(37)  GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.»;

(38)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(39)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(40)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(41)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(42)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(43)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

(44)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(45)  GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

(46)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(47)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(48)  GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.

(49)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;

(50)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.

(51)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;

(52)  GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

(53)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1

(54)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(55)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.

(56)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(57)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

(58)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;

(59)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

(60)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29

(61)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.


Indice cronologico

1)

Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol

2)

Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla circolazione degli alimenti composti per gli animali

3)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali

4)

Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio

5)

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

6)

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

7)

Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale

8)

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

9)

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

10)

Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

11)

Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all’utilizzazione di materie prime per mangimi

12)

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario

13)

Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

14)

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

15)

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

16)

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

17)

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

18)

Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

19)

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

20)

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali

21)

Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

22)

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

23)

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

24)

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

25)

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

26)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

27)

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

28)

Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009

29)

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe

30)

Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia

31)

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata)

32)

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata)

33)

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti

34)

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

35)

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali

36)

Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità

37)

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

38)

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti

39)

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari

40)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

41)

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

42)

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

43)

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente

44)

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

45)

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

46)

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

47)

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/155


REGOLAMENTO (CE) N. 220/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5) che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) introduce la procedura di regolamentazione con controllo soltanto per un numero limitato di misure di esecuzione interessate dalle modifiche. È quindi opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 999/2001 per coprire le altre competenze di esecuzione.

(5)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di approvare i test diagnostici rapidi, di estendere talune disposizioni ad altri prodotti di origine animale, di adottare misure di esecuzione incluso il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini, di modificare gli allegati e di adottare misure transitorie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(6)

È inoltre opportuno, una volta confermata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), limitare la possibilità per gli Stati membri di applicare altre misure ai casi in cui l'approvazione di tali misure da parte della Commissione si basi su una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate nello Stato membro interessato e che presentino un livello di protezione equivalente.

(7)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:

1)

all'articolo 5, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4.»;

2)

all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano, per quanto riguarda i criteri di cui all'allegato V, punto 5, ai ruminanti sottoposti, con esito negativo, ad un test alternativo approvato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a condizione che tale test sia elencato nell'allegato X.»;

3)

all'articolo 13, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Uno Stato membro, in deroga al presente paragrafo, può applicare altre misure che presentino un livello di protezione equivalente, in base ad una valutazione favorevole del rischio a norma degli articoli 24 bis e 25 che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in detto Stato membro, se tali misure sono state approvate per tale Stato membro secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

4)

all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, i paragrafi da 1 a 6 possono essere estesi ad altri prodotti di origine animale. Le modalità di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

5)

all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove ciò si renda necessario al fine di consentire un'applicazione uniforme del presente articolo, le modalità di esecuzione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»;

6)

all'articolo 23, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualunque questione che possa avere un impatto sulla salute pubblica, gli allegati sono modificati o completati e qualunque misura transitoria appropriata è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»;

7)

l'articolo 23 bis è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

approvazione dei test diagnostici rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, paragrafo 3,»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«k)

estensione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 1 a 6, ad altri prodotti di origine animale;

l)

adozione del metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini, di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

m)

modifica o integrazione degli allegati e adozione di qualunque misura transitoria appropriata di cui all'articolo 23.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 47.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 2009.

(3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(7)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/157


REGOLAMENTO (CE) N. 221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 (2), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (4), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2150/2002 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2150/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE (6). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2)

l'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

indagini,

fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,

procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o

una combinazione di questi metodi.

I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.»;

3)

l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi pilota, essa adotta le necessarie misure di esecuzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.»;

4)

l'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

In particolare, tali misure includono:

a)

le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri. Tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;

b)

le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano in particolare:

a)

l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;

b)

l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;

c)

la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;

d)

l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.»;

6)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (8), il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.

7)

l’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1. Se necessario essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

8)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

nella sezione 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 3). La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

b)

nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

9)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

b)

nella sezione 8, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 2006/12/CE. La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

(2)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.»;

(7)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(8)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/160


REGOLAMENTO (CE) N. 222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le disposizioni di base per le statistiche comunitarie in materia di scambi di beni tra Stati membri.

(2)

Nel quadro della comunicazione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie, Intrastat, il sistema di rilevazione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, è stato individuato come uno dei settori in cui è possibile e auspicabile una semplificazione.

(3)

Un'azione immediata per alleggerire l'onere statistico può consistere nella riduzione del tasso di copertura dei dati rilevati attraverso Intrastat. Ciò può essere realizzato innalzando le soglie al di sotto delle quali le parti sono esentate dal fornire dati Intrastat, con conseguente aumento della quota delle statistiche basate su stime eseguite dalle autorità nazionali.

(4)

Ai fini di un'efficacia a lungo termine, si dovrebbero considerare altre misure intese a ridurre ulteriormente l'onere statistico, mantenendo nel contempo statistiche conformi agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure potrebbero includere un'ulteriore riduzione del tasso di copertura minimi obbligatori del totale delle spedizioni e del totale degli arrivi, nonché la possibile futura introduzione di un flusso unico. A tal fine, la Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente il valore, la fattibilità e l'impatto in termini di qualità di tali misure.

(5)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione (Eurostat) dati aggregati annuali sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese. In tal modo saranno messe a disposizione degli utilizzatori nuove informazioni statistiche su questioni economiche importanti e sarà possibile un nuovo tipo di analisi, ad esempio l'analisi del modo di operare delle imprese europee nel contesto della globalizzazione, senza che ciò imponga nuovi obblighi statistici alle imprese dichiaranti. La relazione tra le statistiche sulle imprese e le statistiche sugli scambi dovrebbe essere stabilita fondendo le informazioni tratte dal registro degli operatori intracomunitari con le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (3).

(6)

È opportuno che le competenze di esecuzione per la riduzione della copertura minima degli scambi siano conferite alla Commissione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero garantire la necessaria flessibilità in caso di future modifiche basate su una valutazione regolare delle soglie in stretta collaborazione con le autorità nazionali, in modo da trovare il giusto equilibrio tra l'onere statistico e l'accuratezza dei dati.

(7)

La diminuzione della copertura minima degli scambi impone l'adozione di misure di compensazione a fronte di una rilevazione meno completa di dati, con conseguente incidenza negativa sulla qualità, in particolare sull'accuratezza dei dati. La Commissione dovrebbe avere il potere di rendere più stringenti gli obblighi degli Stati membri in tema di qualità e in particolare di definire i criteri di valutazione degli scambi non rilevati attraverso Intrastat.

(8)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 stabilisce che talune disposizioni siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(9)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(10)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(11)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari, adeguare il periodo di riferimento per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto, precisare le modalità di raccolta delle informazioni che sono raccolte dalle autorità nazionali, in particolare i codici da utilizzare, adeguare la copertura Intrastat minima agli sviluppi tecnici ed economici, definire le condizioni alle quali gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire per singole transazioni minori, definire i risultati aggregati da trasmettere e i criteri a cui devono conformarsi i risultati delle stime, adottare disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 con le statistiche sugli arrivi e sulle spedizioni di merci, e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 638/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(12)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è modificato come segue:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il periodo di riferimento può essere modificato dalla Commissione per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono tenuti a fornire informazioni per Intrastat:

a)

i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (7), nello Stato membro di spedizione che:

i)

hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci o, in mancanza di ciò; che

ii)

spediscono o provvedono alla spedizione delle merci, o, in mancanza di ciò; che

iii)

sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE; e

b)

i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE nello Stato membro d'arrivo che:

i)

hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che

ii)

consegnano o provvedono alla consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che

iii)

sono in possesso delle merci oggetto della consegna;

o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE.»;

4)

all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

almeno una volta al mese, gli elenchi dei soggetti passivi che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascun soggetto passivo a fini fiscali;»;

5)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il numero di identificazione individuale attribuito al soggetto tenuto a fornire le informazioni a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h), sono definite nell'allegato. Se necessario, la Commissione precisa le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

6)

l'articolo 10 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat saranno fissate ad un livello tale da garantire la copertura di almeno il 97 % del totale delle spedizioni e di almeno il 95 % del totale degli arrivi del soggetto passivo dello Stato membro in questione.

La Commissione adegua i tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione definisce le condizioni per la fissazione di dette soglie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano a esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Le condizioni sono definite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

7)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.»;

8)

l'articolo 12 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«I risultati delle stime devono conformarsi ai criteri definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, segnatamente secondo le attività economiche svolte dall'impresa, in base alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e in base alla classe di dimensione misurata in termini di numero di impiegati.

Tali statistiche sono compilate mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (9), con le statistiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Le disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

9)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano i seguenti criteri di qualità:

a)

“pertinenza”: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b)

“accuratezza”: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c)

“tempestività”: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;

d)

“puntualità”: l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti);

e)

“accessibilità” e “chiarezza”: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f)

“comparabilità”: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g)

“coerenza”: la possibilità di combinare i dati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità delle statistiche fornite.

3.   Allorché i criteri di qualità enumerati al paragrafo 1 sono applicati alle statistiche di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.

4.   La Commissione stabilisce eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

10)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

11)

all'allegato, sezione 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(7)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.»;


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/164


REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

(2)

A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all’odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.

(3)

Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

(4)

A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

(5)

Tenendo conto della condivisione dell’onere finanziario tra i bilanci dell’Unione europea e degli Stati membri in relazione all’attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell’esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.

(6)

Come stabilito rispettivamente nell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all’articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (6), in particolare all’articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (7) e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.

(7)

È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l’appropriato coordinamento tra l’SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato.

(8)

Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall’SSE sia dal SEBC, ma nell’ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (8).

(9)

Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l’autorità statistica comunitaria, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l’INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall’autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall’SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.

(10)

Nel contesto generale delle relazioni tra l’SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 2006 (9), svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l’assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

(11)

È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.

(12)

È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l’SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l’utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.

(13)

Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un’adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.

(14)

Occorre rivedere anche il funzionamento dell’SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti e per i membri dell’SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche».

(15)

Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.

(16)

In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l’Unione europea nella sua interezza o l’area dell’euro nella sua interezza, che rivestono un’importanza particolare per le politiche comunitarie.

(17)

Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l’autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell’SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell’SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l’efficienza e riducendo l’onere di risposta per gli operatori economici.

(18)

Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.

(19)

Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l’esigenza di rendere minimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all’obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.

(20)

Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l’autorità statistica comunitaria all’interno della Commissione, della necessaria indipendenza professionale e garantire l’imparzialità e un’elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall’articolo 285, paragrafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994.

(21)

Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (10).

(22)

Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (11), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12).

(23)

Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

(24)

A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l’accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.

(25)

La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell’SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche.

(26)

Nell’interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l’accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l’elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.

(27)

L’uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito.

(28)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (13), e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (14).

(29)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali.

(30)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (15).

(31)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(32)

Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (17), e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (18). Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (19), e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici (20), dovrebbero continuare ad applicarsi.

(33)

Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell’autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell’articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Principi statistici

1.   I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

a)

«indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche;

b)

«imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;

c)

«obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;

d)

«affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;

e)

«segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;

f)

«favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’articolo 11.

2.   Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;

2)

«sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

3)

«produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;

4)

«diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l’analisi statistica;

5)

«rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;

6)

«unità statistica»: l’unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;

7)

«dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un’unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica;

8)

«uso a fini statistici»: l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;

9)

«identificazione diretta»: l’identificazione di un’unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;

10)

«identificazione indiretta»: l’identificazione di un’unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identificazione diretta;

11)

«funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria;

12)

«altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria.

CAPITOLO II

GOVERNANCE STATISTICA

Articolo 4

Sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l’autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Articolo 5

Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali

1.   L’autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee («l’INS») funge da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’applicazione della presente disposizione.

2.   La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.

3.   Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Articolo 6

Commissione (Eurostat)

1.   Nel presente regolamento l’autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».

2.   A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) assicura la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici.

3.   Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l’onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.

Articolo 7

Comitato del sistema statistico europeo

1.   È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell’SSE»). Esso fornisce un orientamento professionale all’SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

2.   Il comitato dell’SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).

3.   Il comitato dell’SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.

4.   La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a:

a)

le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere di risposta per i rispondenti;

b)

gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;

c)

le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell’onere di risposta;

d)

questioni riguardanti il segreto statistico;

e)

l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e

f)

qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 9

Cooperazione con il SEBC

Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell’SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell’SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 11

Codice delle statistiche europee

1.   Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.

2.   Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell’SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate.

Articolo 12

Qualità statistica

1.   Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:

a)

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b)

«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c)

«tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto;

d)

«puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti);

e)

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f)

«comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g)

«coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2.   Nell’applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legislazione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee.

CAPITOLO III

PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 13

Programma statistico europeo

1.   Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.

2.   Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all’onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.

3.   Per l’intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l’onere di risposta.

4.   La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all’esame preventivo del comitato dell’SSE.

5.   Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell’SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Attuazione del programma statistico europeo

1.   Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:

a)

dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

b)

dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o

c)

tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.

2.   La Commissione può decidere un’azione statistica diretta temporanea secondo la procedura di regolamentazione di cui l’articolo 27, paragrafo 2, a condizione che:

a)

l’azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;

b)

i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l’osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e

c)

la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi aggiuntivi da esse sostenuti.

3.   Nell’attuare un’azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:

a)

le ragioni alla base dell’azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;

b)

gli obiettivi dell’azione e i risultati attesi;

c)

un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e

d)

le modalità di esecuzione dell’azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.

Articolo 15

Reti di collaborazione

Nell’ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all’interno dell’SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.

I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l’SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell’SSE.

Articolo 16

Approccio europeo alle statistiche

1.   In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l’approccio europeo alle statistiche mira a:

a)

massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;

b)

ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un’analisi del rapporto costi-benefici.

2.   I casi in cui l’approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:

a)

la produzione di statistiche europee utilizzando:

i)

contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri;

ii)

progetti d’indagine appositamente concepiti;

iii)

informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;

b)

la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l’applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.

3.   Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

4.   Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.

Articolo 17

Programma di lavoro annuale

Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette al comitato dell’SSE il suo programma di lavoro per l’anno successivo. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell’SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

a)

le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincoli finanziari sia nazionali sia comunitari nonché dell’onere di risposta;

b)

le iniziative relative al riesame delle priorità e alla riduzione dell’onere di risposta; e

c)

le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l’attuazione del programma.

CAPITOLO IV

DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 18

Misure di diffusione

1.   La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.

2.   Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

3.   Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

Articolo 19

Documento elettronico di uso pubblico

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell’INS o di un’altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.

CAPITOLO V

SEGRETO STATISTICO

Articolo 20

Tutela dei dati riservati

1.   Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.

2.   I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l’unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l’impiego per altri scopi.

3.   I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l’identificazione di un’unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:

a)

qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell’articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l’unità statistica lo richieda; o

b)

qualora l’unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.

4.   Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).

Gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l’armonizzazione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. Tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

5.   I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l’obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 21

Trasmissione di dati riservati

1.   La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE di cui all’articolo 4 che ha rilevato i dati a un’altra autorità dell’SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità.

2.   La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.

3.   Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell’esplicita autorizzazione dell’autorità nazionale che ha rilevato i dati.

4.   Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2.

5.   I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l’ambito di lavoro specifico.

6.   Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell’ambito dell’SSE e tra l’SSE e il SEBC.

Articolo 22

Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

1.   Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.

2.   In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l’accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico.

3.   Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 23

Accesso a dati riservati per fini scientifici

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l’accesso a dati riservati che consentono solamente l’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello comunitario sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 24

Accesso a dati amministrativi

Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

Articolo 25

Dati da fonti pubbliche

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.

Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato dell’SSE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.

2.   Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

3.   La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata.

I riferimenti al comitato del programma statistico s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1.

(2)  GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(7)  GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

(8)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(9)  GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

(10)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(11)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(12)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(13)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(14)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(15)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(16)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.

(17)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(18)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(19)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

(20)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1.


Rettifiche

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/174


Rettifica del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 324 del 10 dicembre 2007 )

A pagina 131, articolo 28, Modifiche alla direttiva 2001/83/CE, punto 4:

Anziché:

«4)   all’articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007.”»

leggi:

«4)   all’articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (1) e con il regolamento (CE) n. 1394/2007.


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.”»