ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 68

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
13 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 195/2009 della Commissione, del 12 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso ( 1 )

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/182/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 settembre 2007, relativa al regime di aiuto C 12/06 (ex N 132/05) al quale la Repubblica ceca intende dare esecuzione per sostenere il trasporto combinato [notificata con il numero C(2007) 4134]  ( 1 )

8

 

 

2009/183/CE

 

*

Decisione n. 2/2008 del comitato statistico Comunità/Svizzera, del 21 novembre 2008, recante modifica dell’allegato A dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica

14

 

 

2009/184/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 marzo 2009, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a partire da colza T45 (ACS-BNØØ8-2) geneticamente modificata risultato della commercializzazione di tale colza nei paesi terzi fino al 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 1541]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/1


REGOLAMENTO (CE) N. 195/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

148,7

JO

78,3

MA

56,2

TN

134,4

TR

96,6

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

147,3

JO

158,4

MA

78,7

MK

139,3

TR

165,6

ZZ

137,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

58,2

TR

96,9

ZZ

134,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

43,5

IL

56,5

MA

45,2

TN

57,1

TR

61,6

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

50,9

ZZ

54,4

0808 10 80

AR

102,3

BR

82,7

CA

86,3

CL

79,2

CN

85,6

MK

22,7

US

117,7

UY

68,9

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

77,7

CL

163,9

CN

44,9

US

104,6

ZA

92,9

ZZ

96,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

13.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/3


DIRETTIVA 2009/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 ottobre 2008 il Consiglio ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.

(2)

La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.

(3)

La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Ciò si è, tuttavia, rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti e dare maggiore stabilità ai mercati finanziari, il livello minimo di copertura dovrebbe pertanto essere portato a 50 000 EUR. Entro il 31 dicembre 2010 la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR, salvo che una valutazione d’impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2009, non concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria nella Comunità e della prevenzione di distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri. Qualora dalla valutazione d’impatto risultasse che tale aumento e tale armonizzazione non sono opportuni, la Commissione dovrebbe presentare idonee proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)

Lo stesso livello di copertura dovrebbe applicarsi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l’euro. Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro dovrebbero avere la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.

(5)

Una relazione, che dovrà essere presentata a cura della Commissione, analizzerà tutti gli aspetti connessi come compensazioni e crediti di contropartita, determinazione dei contributi ai fondi di garanzia, prodotti e depositanti coperti, efficacia della cooperazione transfrontaliera tra i fondi di garanzia dei depositi e rapporti fra tali regimi e gli strumenti alternativi a favore dei depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza. Ai fini di detta relazione gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati pertinenti e, a richiesta della stessa, sottoporli alla Commissione.

(6)

Alcuni Stati membri hanno instaurato a norma della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati depositi a lungo termine, ad esempio i crediti pensionistici. Occorre che tali sistemi rispettino i diritti e tutelino le aspettative dei depositanti.

(7)

Alcuni Stati membri hanno introdotto o contano di introdurre, a norma della direttiva 94/19/CE, sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati conti il cui saldo mostra un incremento temporaneo. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione dovrebbe valutare se si debba mantenere o introdurre la piena copertura per determinati conti con saldi temporaneamente più elevati.

(8)

La presente direttiva lascia impregiudicato il funzionamento dei sistemi che proteggono l’ente creditizio stesso e garantiscono la sua liquidità e la sua solvibilità, e che assicurano pertanto ai depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi, e dei regimi volontari di compensazione per i depositanti non istituiti o ufficialmente riconosciuti da uno Stato membro.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fondi di garanzia dei depositi a considerare la conclusione o il miglioramento di accordi già esistenti che definiscono i rispettivi obblighi.

(10)

Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a nove mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il termine di rimborso a venti giorni lavorativi. Questo periodo dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti. Due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca l’eventuale opportunità di una riduzione dei tempi di rimborso a dieci giorni lavorativi.

(11)

Inoltre, qualora il rimborso venga innescato da una decisione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di ventuno giorni attualmente previsto a cinque giorni lavorativi, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia preliminarmente stabilire che l’ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili. Tale valutazione dovrebbe essere sottoposta alle procedure giudiziarie o amministrative degli Stati membri.

(12)

I depositi potranno essere considerati indisponibili dopo che i primi interventi o le prime misure di riorganizzazione si siano rivelate inefficaci. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità competenti di perseguire ulteriori iniziative di ristrutturazione durante il periodo di rimborso.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire la continuità dei servizi bancari e l’accesso alla liquidità delle banche, soprattutto in periodi di turbolenze finanziarie. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare quanto prima disposizioni atte ad assicurare rimborsi d’emergenza di congruo ammontare su richiesta del depositante entro e non oltre tre giorni da tale richiesta. Poiché la riduzione dell’attuale termine di rimborso di tre mesi influirà positivamente sulla fiducia dei depositanti e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, gli Stati membri e i loro fondi di garanzia dei depositi dovrebbero assicurare che il termine di rimborso sia il più breve possibile.

(14)

La direttiva 94/19/CE dispone per gli Stati membri la possibilità di limitare la copertura a una determinata percentuale. Questa facoltà si è rivelata lesiva della fiducia dei depositanti e dovrebbe pertanto essere soppressa.

(15)

Le misure necessarie per l’esecuzione della direttiva 94/19/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(16)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare il livello di copertura in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione. Tale misura di portata generale e intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(17)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono, dunque, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/19/CE.

(19)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 94/19/CE

La direttiva 94/19/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, punto 3), punto i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; o»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo con periodicità almeno biennale e propone, se del caso, pertinenti modifiche.»;

3)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

1bis.   Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Qualora la Commissione, nella relazione di cui all’articolo 12, concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria nella Comunità e della prevenzione di distorsioni transfrontaliere fra gli Stati membri, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a modificare il primo comma.

1ter.   Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro assicurano che, nella conversione degli importi espressi in euro di cui ai paragrafi 1 e 1bis, gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 1bis non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, anteriormente al 1o gennaio 2008, offrivano, in particolare per ragioni di carattere sociale, la copertura totale per determinati tipi di depositi.»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«7.   La Commissione può adeguare gli importi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l’ente e le sue succursali all’interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, o dall’articolo 3, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l’importo e la portata della copertura forniti dal sistema di deposito stesso. Qualora un deposito non sia garantito da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, l’ente creditizio deve informare opportunamente il depositante. Tutte le informazioni sono formulate in modo comprensibile.

Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.»;

6)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all’articolo 1, punto 3), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, punto ii). Tale termine comprende la raccolta e la trasmissione di dati accurati sui depositanti e sui depositi, necessari per la verifica dei crediti.

In circostanze del tutto eccezionali, un sistema di garanzia dei depositi può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.

Entro il 16 marzo 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca la possibilità di disporre una riduzione a dieci giorni lavorativi dei tempi di rimborso di cui al primo comma.

Gli Stati membri provvedono a che sui sistemi di garanzia dei depositi si effettuino regolarmente prove dei loro meccanismi e, ove appropriato, siano informati qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l’attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

7)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione su:

a)

l’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, che verta in particolare sugli effetti dell’assenza di armonizzazione in caso di crisi transfrontaliera, per quanto riguarda la disponibilità di fondi per i rimborsi dei depositi, la concorrenza leale e i costi e benefici di tale armonizzazione;

b)

l’opportunità e le modalità per assicurare piena copertura a determinati conti con saldi temporaneamente più elevati;

c)

possibili modelli per l’introduzione di contributi basati sui rischi;

d)

i benefici e i costi di una possibile introduzione di un fondo di garanzia dei depositi della Comunità;

e)

l’impatto delle disparità normative in materia di compensazione, laddove il credito di un depositante è bilanciato dai suoi debiti, sull’efficienza del sistema e sulle possibili distorsioni, tenendo conto delle liquidazioni transfrontaliere;

f)

l’armonizzazione dell’ambito dei prodotti e dei depositanti coperti, nonché le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e degli enti locali;

g)

i legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso per i depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza.

Se del caso, la Commissione sottopone appropriate proposte di modifica della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e di ogni difficoltà incontrata nel cooperare con altri Stati membri.»;

8)

l’allegato III è soppresso.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare questa direttiva entro il 30 giugno 2009.

In deroga al primo comma gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 3, punto i), seconda frase, all’articolo 7, paragrafo 1 bis, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE, come modificato dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono definite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU C 314 del 9.12.2008, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisioni del Consiglio del 26 febbraio 2009 e del 5 marzo 2009.

(3)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(6)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

13.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2007

relativa al regime di aiuto C 12/06 (ex N 132/05) al quale la Repubblica ceca intende dare esecuzione per sostenere il trasporto combinato

[notificata con il numero C(2007) 4134]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/182/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 16 marzo 2005, la rappresentanza permanente della Repubblica ceca ha notificato un regime di aiuti per il sostegno del trasporto combinato. L’aiuto è stato protocollato con il numero N 132/05. Con lettera del 19 maggio 2005 la Commissione ha posto ulteriori domande in merito al regime, alle quali le autorità ceche hanno risposto con lettera protocollata dalla DG TREN l’11 luglio 2005. Una riunione tecnica tra le autorità ceche e i servizi della Commissione si è svolta il 14 giugno 2005. Una seconda richiesta di informazioni è stata inviata con lettera del 5 settembre 2005, alla quale le autorità ceche hanno risposto con lettera del 5 ottobre 2005. Una terza richiesta di informazioni è stata inviata con lettera del 1o dicembre 2005, alla quale le autorità ceche hanno dato risposta con lettera del 9 gennaio 2006.

(2)

Con lettera del 4 aprile 2006, la Commissione ha informato la Repubblica ceca di aver iniziato la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a una misura specifica riguardante l’aiuto per l’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare per il trasporto combinato e di aver deciso di non sollevare obiezioni circa le altre misure di aiuto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato i terzi interessati a inviare osservazioni.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni dagli interessati.

(5)

Con lettera del 9 maggio 2006, le autorità ceche hanno trasmesso alla Commissione le osservazioni in merito alla decisione della Commissione del 4 aprile 2006.

(6)

Con lettera del 1o febbraio 2007, le autorità ceche hanno informato la Commissione in merito alle modifiche introdotte al regime di aiuto notificato per l’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare per il trasporto combinato. Il 27 aprile 2007 ulteriori informazioni sono state trasmesse alla Commissione. Con lettera del 28 giugno 2007, le autorità ceche hanno informato la Commissione in merito alle nuove modifiche introdotte nel regime di aiuto per l’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare per il trasporto combinato.

2.   DESCRIZIONE DEL REGIME

2.1.   Obiettivo

(7)

L’obiettivo del regime è sviluppare il trasporto combinato per trasferire il traffico merci dal modo stradale verso altri modi di trasporto. Il regime è costituito da diversi sottoprogrammi;

a)

sottoprogramma 1: aiuto per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento dei terminal del trasporto combinato esistenti;

b)

sottoprogramma 2: aiuto per l’acquisto di nuove attrezzature per il trasporto combinato — sovvenzioni all’investimento;

c)

sottoprogramma 3: aiuto per la fase di avvio di nuovi collegamenti per il trasporto combinato.

(8)

Il regime dovrebbe soprattutto incrementare l’uso del trasporto combinato non accompagnato, migliorandone la competitività.

2.2.   Base giuridica

(9)

La base giuridica è la risoluzione del governo della Repubblica ceca sulla politica quadro per lo sviluppo e il sostegno del trasporto combinato nel periodo 2006-2010.

2.3.   Beneficiari

(10)

I beneficiari saranno operatori del trasporto combinato, trasportatori ferroviari e gestori di terminal.

(11)

Tutte le società dell’UE aventi sede legale, agenzie, succursali o controllate nella Repubblica ceca avranno accesso al regime.

2.4.   Tipologia dell’aiuto

(12)

L’aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

Il sottoprogramma 2 prevede aiuti sotto forma di sovvenzioni all’investimento per l’acquisto di attrezzature per il trasporto combinato, compreso l’acquisto di determinati tipi di carri per il trasporto combinato.

(13)

Le misure di aiuto di Stato di cui nei sottoprogrammi 1 e 3 e nel sottoprogramma 2, ad esclusione dell’aiuto per l’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare nel trasporto combinato, sono state oggetto della decisione della Commissione del 4 aprile 2006 con cui è stato deciso di avviare il presente procedimento di indagine. In relazione alle misure diverse dall’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare nel trasporto combinato, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni. Di conseguenza, la presente decisione riguarda soltanto l’aiuto per l’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare nel trasporto combinato.

(14)

Le autorità della Repubblica ceca sostengono, nella loro notifica, che i carri speciali in questione non possono essere utilizzati per servizi ferroviari tradizionali, bensì esclusivamente per il trasporto di unità di trasporto intermodale. I carri in oggetto hanno caratteristiche costruttive speciali che li rendono adatti solo al trasporto di unità intermodali, ed è pertanto impossibile utilizzarli per il tradizionale trasporto ferroviario di merci: per esempio, sono privi di pavimento, di rivestimenti o pareti esterni, ma sono dotati di dispositivi di fissaggio (blocchi a torsione). La sovvenzione verrà concessa solo per questi carri ferroviari speciali. Il richiedente deve presentare le specifiche dettagliate dei carri e utilizzarli per una nuova linea specifica di trasporto combinato. L’obiettivo principale del sostegno è fornire il numero necessario di carri ferroviari per la rispettiva linea di trasporto combinato o i carri ferroviari per i «nuovi» sistemi di trasporto combinato (ad esempio preparazione di rimorchi stradali) che finora non sono stati introdotti nella Repubblica ceca. Lo stesso principio si applicherà ai veicoli stradali speciali per il trasporto combinato e il sostegno verrà esteso alle unità di trasporto intermodale ad eccezione dei container ISO.

2.5.   Intensità, bilancio e durata

(15)

L’intensità dell’aiuto è del 30 % dei costi ammissibili.

(16)

Il bilancio previsto per il periodo 2006-2010 è 1 580 milioni di CZK (55 702 450 EUR) per il programma globale.

2.6.   Procedura

(17)

La procedura per assegnare l’aiuto, la valutazione del progetto, il cumulo e le misure di controllo sono esattamente identici a quelli autorizzati dalla Commissione nella decisione del 4 aprile 2006.

3.   RAGIONI DELL’AVVIO DI UN PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE: DUBBI DELLA COMMISSIONE CIRCA LA COMPATIBILITÀ CON IL TRATTATO DEGLI AIUTI PER CARRI SPECIALI DESTINATI AL TRASPORTO COMBINATO

(18)

Per quanto riguarda la parte specifica dell’aiuto riguardante i carri speciali per il trasporto combinato, la Commissione ha sollevato dubbi circa la compatibilità con il trattato CE.

(19)

Visto che la politica della Commissione incoraggia il trasporto combinato, la misura in questione potrebbe essere considerata compatibile sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in particolare se fosse garantito che i carri, acquistati grazie all’aiuto, possono essere utilizzati solo per operazioni di trasporto combinato. Al momento dell’avvio dei procedimenti, la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per stabilire in modo definitivo che i carri in questione possono essere utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito di un servizio di trasporto combinato.

(20)

In alternativa, l’aiuto concesso per l’acquisto di materiale rotabile destinato non esclusivamente al trasporto combinato potrebbe essere dichiarato compatibile se i beneficiari dell’aiuto fossero solo piccole o medie imprese (PMI). L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3) autorizza investimenti in carri ferroviari per le PMI. In particolare, l’intensità dell’aiuto fissata all’articolo 4, paragrafo 2, è pari al 15 % per le piccole imprese e al 7,5 % per le medie imprese. Per applicare tali disposizioni, la Commissione ha chiesto conferma che la misura prevista offra un vantaggio solo alle piccole e medie imprese e solo entro i limiti specificati.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DELLA REPUBBLICA CECA

A.   Osservazioni in merito alla decisione di avviare un procedimento di indagine formale

(21)

Nella lettera del 9 maggio 2006 le autorità della Repubblica ceca hanno espresso le osservazioni seguenti.

(22)

Il regime di aiuto proposto riguarda l’acquisto di carri ferroviari speciali da utilizzare esclusivamente nel trasporto combinato che, a causa della loro progettazione specifica, non possono essere usati per altre finalità nell’ambito del trasporto ferroviario.

(23)

In base al sistema internazionale di marcatura letterale dell’UIC, si tratta di carri appartenenti alla categoria S o eventualmente L. La categoria «S» indica un carro piatto a carrelli di una determinata costruzione, mentre la categoria «L» indica un carro piatto a due assi di una determinata costruzione. I carri appartenenti a queste categorie hanno caratteristiche speciali di progettazione (costruzione specifica) che li rendono adatti esclusivamente al trasporto di unità intermodali, impedendo così di utilizzarli per trasportare merci secondo le modalità applicate agli altri carri ferroviari. La superficie di carico di questi carri è dotata di una struttura simile a un telaio con perni di fissazione o altri componenti o dispositivi speciali che sono essenziali per fissare o movimentare le unità intermodali. I carri non hanno quindi un pavimento pieno, pareti o montanti laterali o una parete alle due estremità del carro, e non è quindi possibile fissarvi carichi diversi da unità intermodali. In Europa esiste un centinaio di tipi di carri appartenenti a questa categoria.

(24)

L’obiettivo dell’aiuto per l’acquisto dei carri in questione è contribuire ad assicurare la disponibilità di carri ferroviari speciali per le nuove linee di trasporto combinato o di carri ferroviari per «nuovi» sistemi di trasporto combinato, che finora non sono mai stati messi in esercizio nella Repubblica ceca (per esempio il trasporto di semirimorchi stradali) o il cui esercizio conosce uno sviluppo ridotto (per esempio il trasporto di casse mobili).

(25)

I carri ferroviari speciali, che verrebbero acquistati grazie al finanziamento mediante risorse pubbliche, potrebbero essere utilizzati solo nel contesto di una nuova linea di trasporto combinato e alle condizioni stabilite precedentemente nella risoluzione del governo di cui al punto 9. La sovvenzione massima può essere pari al 30 % dei costi globali di acquisto. Il comitato di valutazione esaminerà il numero di carri acquistati, l’ammontare della sovvenzione, il rispetto delle condizioni del programma e la qualità del piano commerciale.

(26)

Per un determinato periodo, a intervalli regolari (ogni tre mesi) il beneficiario trasmetterà al ministero dei Trasporti informazioni sull’esercizio della nuova linea e sull’utilizzo dei carri ferroviari (acquistati grazie alla sovvenzione). Inoltre, il monitoraggio da parte del ministero dei Trasporti si concentrerà sulla contabilità, sull’inventario e su controlli fisici casuali sui carri interessati.

(27)

La conversione di questi carri risulta complicata dal punto di vista tecnico e molto costosa. Inoltre, questa operazione imporrebbe la modifica della marcatura dei carri, che ovviamente richiederebbe l’approvazione dell’autorità responsabile dell’amministrazione ferroviaria, un organo statale ceco. La conversione dei carri figurerebbe inoltre nell’inventario, che sarà sottoposto a controlli da parte del ministero dei Trasporti.

(28)

La Repubblica ceca ritiene che il sostegno per l’acquisto di carri ferroviari appartenenti alle serie S o L sia compatibile con il trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto la progettazione stessa dei carri ne impedisce l’uso nelle operazioni tradizionali di trasporto ferroviario e la conversione dei carri risulterebbe complicata dal punto di vista tecnico e molto costosa. Il monitoraggio dell’uso delle risorse finanziarie sarà basato, in primo luogo, sulle informazioni che il beneficiario è tenuto a trasmettere al ministero dei Trasporti, riguardanti fra l’altro l’esercizio di una nuova linea e l’uso dei carri ferroviari acquistati grazie alla sovvenzione e, in secondo luogo, sulla verifica della contabilità e dell’inventario del beneficiario, anche mediante controlli fisici casuali sui carri in questione.

B.   Modifica del regime di aiuto

(29)

Nella lettera del 1o febbraio 2007 le autorità ceche hanno notificato alla Commissione una modifica del regime di aiuto in relazione all’intensità dell’aiuto per l’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare nel trasporto combinato per adattarli ai requisiti del regolamento (CE) n. 70/2001. Tuttavia, con lettera del 28 giugno 2007, le autorità ceche hanno informato la Commissione in merito a nuove modifiche introdotte nel regime di aiuto per l’acquisto di determinati tipi di carri per il trasporto combinato al fine di mantenere le disposizioni della notifica originale.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(30)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(31)

Per quanto riguarda l’uso delle risorse statali, la misura prevista stabilisce che i beneficiari selezionati riceveranno un contributo statale. Lo Stato è responsabile della messa a disposizione di tali contributi finanziari. La Commissione conclude che la misura implica l’uso di risorse statali.

(32)

Per quanto riguarda il vantaggio economico selettivo, la misura di aiuto si applica solo alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto combinato nella Repubblica ceca. La misura favorisce pertanto determinate imprese o la fornitura di determinate merci.

(33)

Per quanto riguarda la distorsione della concorrenza e del commercio fra gli Stati membri interessati, allorché l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (4).

(34)

La direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (5) ha esonerato le operazioni del trasporto combinato citate all’articolo 1 da qualsiasi regime di contingentamento e autorizzazione a partire dal 1o luglio 1993. Da allora le imprese stanno progressivamente diventando attive in diversi Stati membri e gli scambi intracomunitari hanno iniziato a svilupparsi. La concorrenza fra i soggetti economici attivi nel trasporto combinato di merci si sta quindi sviluppando oltre i confini dei diversi Stati membri. Grazie alla posizione geografica della Repubblica ceca, lo sviluppo della concorrenza fra gli operatori del trasporto combinato all’interno e all’esterno di questo Stato membro è relativamente più forte rispetto ad altre parti della Comunità. Come precedentemente descritto, la misura in oggetto aiuterà gli operatori del trasporto combinato che sviluppano attività all’interno della Repubblica ceca, in concorrenza con altri operatori che sviluppano le loro attività negli Stati membri vicini. Pertanto, è possibile che la misura falsi la concorrenza e influisca sugli scambi fra Stati membri.

(35)

Viste queste premesse, la Commissione ritiene che il regime di aiuto notificato comporta un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e quindi, in linea di principio, è vietato in virtù di detto articolo, a meno che non possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune in virtù delle deroghe previste nel trattato o nel diritto derivato.

6.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLA MISURA DI AIUTO

(36)

In mancanza di una disposizione più specifica, il regime notificato può essere valutato solo sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(37)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

6.1.   Obiettivo di comune interesse

(38)

Da diverso tempo la Comunità segue una politica tesa a ottenere un equilibrio tra i diversi modi di trasporto e a favorire la competitività del trasporto combinato rispetto a quello stradale. L’obiettivo della politica comunitaria in materia di trasporto combinato è il trasferimento modale dalla strada verso altri modi di trasporto.

(39)

L’obiettivo esplicito di strumenti comunitari come la direttiva 92/106/CEE è favorire lo sviluppo del trasporto combinato, come confermato al quarto considerando della stessa direttiva. Il Libro bianco sulla politica dei trasporti (6) incoraggia il ricorso al trasporto ferroviario e ad altre modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente affinché diventino alternative concorrenziali rispetto all’autotrasporto.

(40)

La politica intermodale è un’iniziativa promossa per allentare la pressione sul settore del trasporto merci su strada ed è in sintonia con le conclusioni del Consiglio europeo di Goteborg del giugno 2001, che ha dichiarato che la politica sostenibile in materia di trasporti si basa su misure tese a promuovere il trasferimento modale dalla strada verso modi di trasporto più rispettosi dell’ambiente (7).

(41)

Inoltre, oggi il settore industriale europeo riesce a conservare o a potenziare la competitività della produzione europea in larga misura grazie a strutture logistiche avanzate, che consentono di ottimizzare la produzione e la distribuzione e creare valore nel processo. Queste catene logistiche sofisticate sono sempre più vulnerabili a causa della minore affidabilità e dell’aumento dei costi del trasporto stradale. Per mantenere in Europa i fattori e i processi di produzione, la logistica intermodale dovrà quindi diventare un’attività fondamentale per il settore produttivo europeo.

6.2.   Necessità e proporzionalità dell’aiuto

(42)

Il trasporto intermodale è una forma di trasporto complessa alla quale partecipano soggetti diversi con modelli commerciali diversi, in un contesto frammentato e su scala ridotta, spesso divisi ancora da culture modali differenti e separati da strutture nazionali. La Commissione riconosce che spetta in primo luogo agli operatori del mercato migliorare il trasporto intermodale all’interno dei mercati, dove l’accesso è libero e prevalgono le regole della libera concorrenza e i principi della domanda e dell’offerta. Tuttavia, per sfruttare pienamente il potenziale del trasporto intermodale, è necessario favorire la disponibilità ad accettare i rischi connessi al trasferimento dalla strada verso modi alternativi.

(43)

Oggi molte imprese di trasporto operano in mercati che sono in piena fase di ristrutturazione, caratterizzati da margini ridotti, difficoltà di pianificazione e futuro incerto. È quindi necessario elaborare programmi di sostegno pratici e orientati al mercato per aiutare il settore intermodale ad affrontare i rischi e a rispondere alla sfida rappresentata dall’obiettivo di conseguire un trasferimento modale sostenuto e di vaste proporzioni, in sintonia con gli obiettivi fissati nel Libro bianco della Commissione del 2001.

(44)

L’aiuto proposto è destinato all’acquisto di carri ferroviari speciali da utilizzare esclusivamente nel trasporto combinato che, tenuto conto delle loro specifiche caratteristiche tecniche di progettazione, non possono essere usati per altri tipi di trasporto ferroviario.

(45)

La Commissione ritiene che le spiegazioni fornite dalle autorità della Repubblica ceca nella lettera del 9 maggio 2006 citate dal considerando 20 al considerando 27 della presente decisione indicano chiaramente che i carri speciali sono destinati esclusivamente a operazioni di trasporto combinato a causa delle loro caratteristiche tecniche speciali (costruzione specifica) che li rendono adatti esclusivamente al trasporto di unità intermodali e ne complica l’uso per trasportare merci secondo le modalità applicate agli altri carri ferroviari.

(46)

Nella prassi la Commissione ha considerato l’aiuto di Stato per l’acquisto di attrezzatura progettata esclusivamente per il trasporto combinato (8), in particolare carri con tali caratteristiche specifiche (9), compatibile con il trattato. Inoltre, la Commissione ritiene necessario (10) modernizzare o rinnovare il materiale rotabile nel settore del trasporto ferroviario per impedire che la quota di mercato del trasporto ferroviario continui a calare rispetto ad altri modi di trasporto meno sostenibili e con un maggior impatto sull’ambiente.

6.3.   Assenza di alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

(47)

La Commissione ritiene che, in sintonia con la prassi consolidata (11), limitando l’intensità dell’aiuto pianificato al 30 % assicurerà che le condizioni degli scambi non saranno alterate in misura contraria al comune interesse.

6.4.   Conclusione: compatibilità a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(48)

La Commissione conclude quindi che l’aiuto per l’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare nel trasporto combinato oggetto della presente decisione può essere considerato compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che la Repubblica ceca intende attuare con riferimento all’acquisto di determinati tipi di carri da utilizzare nel trasporto combinato è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

L’esecuzione di tale aiuto è pertanto autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU C 150 del 28.6.2006, pag. 35.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(4)  Cfr. in particolare la causa 730/79 Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11; la causa C-53/00 Ferring, Raccolta 2001, pag. I-9067, punto 21, e la causa C-372/97 Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 44.

(5)  GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.

(6)  Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», COM(2001) 370.

(7)  Accessibile alla pagina web seguente: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf (punto 29).

(8)  Decisione della Commissione del 22 dicembre 2006, aiuto di Stato N 575/06 — Italia (GU C 139 del 23.6.2007, pag. 11); decisione della Commissione del 6 aprile 2006, aiuto di Stato N 132/05 — Repubblica ceca (GU C 150 del 28.6.2006, pag. 35); decisione della Commissione dell’8 settembre 2004, aiuto di Stato N 140/04 — Austria (GU C 126 del 25.5.2005, pag. 10); decisione della Commissione del 19 febbraio 2002, aiuto di Stato N 566/02 — Belgio (GU C 248 del 16.10.2003, pag. 3); decisione della Commissione dell’11 novembre 2003, aiuto di Stato N 134/01 — Italia (GU C 311 del 20.12.2003, pag. 18); decisione della Commissione del 24 luglio 2002, aiuto di Stato N 833/01 — Italia (GU C 242 dell’8.10.2002, pag. 8); decisione della Commissione del 22 ottobre 1997, aiuto di Stato N 79/97 — Paesi Bassi (GU C 377 del 12.12.1997, pag. 3); decisione della Commissione del 4 maggio 1999, aiuto di Stato C 21/98 — Italia (GU L 227 del 28.8.1999, pag. 12); decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, aiuto di Stato N 508/99 — Italia (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 21); decisione della Commissione dell’8 luglio 1999, aiuto di Stato N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2).

(9)  Decisione della Commissione del 27 febbraio 2002, aiuto di Stato C 644/01 — Austria (GU C 88 del 12.4.2002, pag. 16). Cfr. anche la decisione della Commissione del 12 settembre 2007, aiuto di Stato N 76/07 — Austria, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(10)  Decisione della Commissione del 20 dicembre 2006, aiuto di Stato C 46/04 (ex NN 65/04) — Francia, considerando 176 e 177 (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 41).

(11)  Cfr. decisione della Commissione del 22 dicembre 2006, aiuto di Stato N 575/06 — Italia — Regione Friuli Venezia Giulia — proroga del vigente regime di aiuti, autorizzato dalla Commissione, N 134/01 — Italia (Regione Friuli Venezia Giulia) disegno di legge regionale n. 106/1-A — Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci, per la ristrutturazione dell’autotrasporto merci e per lo sviluppo del trasporto combinato (non ancora pubblicata); decisione della Commissione del 13 settembre 2006, aiuto di Stato N 196/06 — Austria — Orientamenti per gli aiuti a favore degli impianti di trasbordo nel trasporto intermodale (GU C 280 del 18.11.2006, pag. 3); decisione della Commissione del 6 aprile 2006, aiuto di Stato N 132/05 — Repubblica ceca (GU C 150 del 28.6.2006, pag. 35); decisione della Commissione del 25 gennaio 2006, aiuto di Stato N 247/04 — Belgio — Aiuto per il trasporto combinato in Vallonia (GU C 136 del 3.6.2005, pag. 43); decisione della Commissione del 25 gennaio 2006, aiuto di Stato N 160/05 — Polonia — Piano di aiuto per lo sviluppo di sistemi intermodali (GU C 272 del 9.11.2006, pag. 10); decisione della Commissione del 16 marzo 2005, aiuto di Stato N 238/04 — Germania — Regime di aiuto per il finanziamento di nuovi servizi di trasporto combinato (GU C 136 del 3.6.2005, pag. 43); decisione della Commissione del 19 febbraio 2002, aiuto di Stato N 566/02 — Belgio — Decisione del governo fiammingo sugli aiuti al trasporto combinato nel quadro della legislazione sullo sviluppo dell’economia (GU C 248 del 16.10.2003, pag. 3); decisione della Commissione del 9 dicembre 1998, aiuto di Stato N 598/98 — Paesi Bassi (GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13); decisione della Commissione dell’8 luglio 1999, aiuto di Stato N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); decisione della Commissione del 4 maggio 1999, aiuto di Stato N 508/99 — Italia — Provincia di Bolzano — Alto Adige Criteri di applicazione delle misure di aiuto di cui alla legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997 (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 21); decisione della Commissione del 15 novembre 2000, aiuto di Stato N 755/99 — Italia — Provincia di Bolzano — Alto Adige — Norme per la promozione del trasporto combinato in ambito provinciale, L.P. 8/98 (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 19).


13.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/14


DECISIONE N. 2/2008 DEL COMITATO STATISTICO COMUNITÀ/SVIZZERA

del 21 novembre 2008

recante modifica dell’allegato A dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica

(2009/183/CE)

IL COMITATO STATISTICO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera è entrato in vigore il 1o gennaio 2007 e contiene l’allegato A concernente gli atti giuridici nel settore statistico.

(2)

Nuovi atti giuridici nel settore statistico sono stati adottati e devono essere aggiunti all’allegato A. È quindi necessaria una revisione dell’allegato A,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato A dell’accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 novembre 2008.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione della CE

Walter RADERMACHER

Il capo della delegazione svizzera

Adelheid BÜRGI-SCHMELZ


(1)  GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.


ALLEGATO

«ALLEGATO A

ATTI GIURIDICI NEL SETTORE STATISTICO DI CUI ALL’ARTICOLO 2

ADATTAMENTO SETTORIALE

1.

I termini “Stato membro” o “Stati membri” contenuti negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche la Svizzera.

2.

Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini del presente accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

STATISTICHE SULLE IMPRESE

397 R 0058: regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1), modificato da:

398 R 0410: regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1),

32002 R 2056: regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1),

32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per regione dei dati richiesta da questo regolamento;

b)

la Svizzera è esonerata dal fornire dati disaggregati al livello a 4 cifre della NACE REV 1;

c)

la Svizzera è esonerata dal fornire i dati richiesti da questo regolamento per le unità di attività economica.

398 R 2700: regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49), modificato da:

32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7),

32003 R 1670: regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

398 R 2701: regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81), modificato da:

32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7),

32003 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57).

398 R 2702: regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102), modificato da:

32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7),

32003 R 1668: regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32),

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

399 R 1618: regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 11).

399 R 1225: regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 1).

399 R 1227: regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75), modificato da:

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

399 R 1228: regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91), modificato da:

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

32003 R 1668: regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003, che attua il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico da usare per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32), modificato da:

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

32003 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2701/98 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57).

32003 R 1670: regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

398 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da:

32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1),

32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata dal fornire dati disaggregati al livello a 4 cifre della NACE REV 1.

32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da:

32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15),

32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3).

393 R 2186: regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

alla Svizzera non si applica la voce 1, lettera k), dell’allegato II del regolamento.

STATISTICHE DEI TRASPORTI E DEL TURISMO

398 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1), modificato da:

399 R 2691: regolamento (CE) n. 2691/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 39),

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13).

32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).

32007 R 0833: regolamento (CE) n. 833/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007, che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 9).

32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45).

393 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1), modificato da:

32003 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13).

32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).

32007 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007, che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto (GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14).

32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da:

32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9),

32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5).

32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:

32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5),

32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9),

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

380 L 1119: direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30).

395 L 0064: direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25), modificata da:

398 D 0385: decisione 98/385/CE della Commissione, del 13 maggio 1998 (GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1),

32000 D 0363: decisione 2000/363/CE della Commissione, del 28 aprile 2000 (GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1).

32001 D 0423: decisione 2001/423/CE della Commissione, del 22 maggio 2001, relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 41).

32005 D 0366: decisione 2005/366/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, relativa all’applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare e alla modifica dei relativi allegati (GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1).

395 L 0057: direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32).

399 D 0035: decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l’attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23).

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO

395 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10), modificato da:

397 R 0476: regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997 (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 1),

398 R 0374: regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio, del 12 febbraio 1998 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue.

a)

Per la Svizzera il territorio statistico comprende il territorio doganale.

b)

La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein.

c)

La classificazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, è disaggregata almeno alle prime 6 cifre.

d)

L’articolo 10, paragrafo 1, lettere h) e j) non si applica.

e)

Per quanto riguarda l’articolo 10, paragrafo 1, lettera i): la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera si applica soltanto al trasporto su strada.

32000 R 1917: regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14), modificato da:

32001 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione, del 20 agosto 2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3),

32005 R 0179: regolamento (CE) n. 179/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue.

a)

Il riferimento al regolamento (CE) n. 2454/96 all’articolo 6, paragrafo 1, non si applica.

b)

All’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il seguente nuovo comma:

“Per la Svizzera per ‘paese d’origine’ si intende il paese del quale le merci sono originarie ai sensi delle norme nazionali d’origine.”

c)

All’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il seguente nuovo comma:

“Per la Svizzera il ‘valore in dogana’ è definito conformemente alle rispettive norme nazionali.”

d)

L’articolo 11, paragrafo 2, non si applica.

e)

Il capitolo 2 del titolo II (articoli da 16 a 19) non si applica.

32002 R 1779: regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione, del 4 ottobre 2002, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

32006 R 1833: regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

PRINCIPI E SEGRETO STATISTICI

390 R 1588: regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue.

a)

All’articolo 2 è aggiunto il seguente nuovo punto:

“11.

personale dell’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA): personale del segretariato dell’AELS (EFTA) distaccato presso l’ISCE.”

b)

Nella seconda frase dell’articolo 5, paragrafo, 1 il termine “ISCE” è sostituito da “ISCE e dell’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA)”.

c)

All’articolo 5, paragrafo, 2 è aggiunto il seguente nuovo comma:

“I dati statistici riservati trasmessi all’ISCE tramite l’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio.”

d)

All’articolo 6 si intende che il termine “ISCE” comprende, a tal fine, l’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA).

397 R 0322: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

32002 R 0831: regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7), modificato da:

32006 R 1104: regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).

32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).

32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:

52005 PC 0217: raccomandazione della Commissione COM(2005) 217 del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).

STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

2007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

398 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da:

32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1),

32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 4, per la Svizzera l’unità campionaria è un individuo e le informazioni sugli altri membri della famiglia possono includere almeno le caratteristiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).

32000 R 1897: regolamento (CE) n 1897/2000, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18).

32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14), attuato da:

32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3).

399 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da:

399 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28),

32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11),

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da:

32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32),

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30).

32003 R 0450: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1), attuato da:

32003 R 1216: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37).

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da:

32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).

32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modificato da:

32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3).

32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23).

32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29).

32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modificato da:

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42).

32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16).

STATISTICHE ECONOMICHE

395 R 2494: regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

Per la Svizzera il regolamento si applica all’armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo per i raffronti internazionali.

Esso non è rilevante per quanto riguarda le finalità esplicite di calcolare indici dei prezzi al consumo armonizzati nel contesto dell’Unione economica e monetaria.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue.

a)

L’articolo 2, lettera c), nonché i riferimenti all’IPCUM di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 11 non si applicano.

b)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) non si applica.

c)

L’articolo 5, paragrafo 2, non si applica.

d)

La consultazione dell’IME quale specificata all’articolo 5, paragrafo 3, non si applica.

396 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da:

398 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12),

398 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23),

32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22).

396 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:

399 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9),

399 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1), rettifica nella (GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59),

32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettifica nella (GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34),

32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

397 R 2454: regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 24).

398 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

399 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

399 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).

32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da:

32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettifica nella (GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34).

32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettifica nella (GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34).

32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettifica nella (GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34).

32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).

32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).

396 R 2223: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), modificato da:

398 R 0448: regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1),

32000 R 1500: regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3),

32000 R 2516: regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1),

32001 R 0995: regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3),

32001 R 2558: regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1),

32002 R 0113: regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002 (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3),

32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002 (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 1),

32003 R 1267: regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue.

a)

Alla Svizzera è consentito compilare dati per unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni di questo regolamento si riferiscono alla branca di attività economica.

b)

La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per regione dei dati richiesta da questo regolamento.

c)

La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione delle esportazioni e importazioni di servizi UE/paesi terzi richiesta da questo regolamento.

d)

Nell’allegato B, Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario “SEC-95” per paese, dopo il punto 15 (Islanda) è aggiunto il testo seguente:

“16.   SVIZZERA

16.1   Deroghe per tavola

Tavola n.

Tavola

Deroga

Fino al

1

Principali aggregati, annuale e trimestrale

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

 

2

Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche

Scadenza: t + 8 mesi

Illimitato

Periodicità: annuale

Illimitato

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

 

3

Tavole per branca di attività economica

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

 

4

Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi

Trasmissione per il 1998 e anni successivi

 

5

Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

 

6

Conti finanziari per settore istituzionale

Trasmissione per il 1998 e anni successivi

2006

7

Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie

Trasmissione per il 1998 e anni successivi

2006

8

Conti non finanziari per settore istituzionale

Scadenza: t + 18 mesi

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

Illimitato

9

Imposte e contributi sociali in dettaglio per settore

Scadenza: t + 18 mesi

Trasmissione per il 1998 e anni successivi

Illimitato

10

Tavole per branca di attività economica e per regione, NUTS II, A17

Nessuna disaggregazione per regione

 

11

Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione

Trasmissione per il 1995 e anni successivi

Nessuna retrapolazione

2007

12

Tavole per branca di attività economica e per regione, NUTS III, A3

Nessuna disaggregazione per regione

 

13

Conti delle famiglie per regione, NUTS II

Nessuna disaggregazione per regione

 

14-22

Conformemente alla deroga a) del presente regolamento, la Svizzera è esonerata dal fornire dati per le tavole da 14 a 22.”

 

397 D 0178: decisione 97/178/CE, Euratom della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa alla definizione di una metodologia per il passaggio tra il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) e il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC seconda edizione) (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 44).

398 D 0715: decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che chiarifica l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

L’articolo 3 (classificazione dei metodi per prodotto) non si applica alla Svizzera.

32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 448/98 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11).

32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (“regolamento RNL”) (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).

32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).

399 D 0622: decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell’8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell’IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).

32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7).

NOMENCLATURE

390 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:

393 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1),

32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

393 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

393 R 3696: regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato da:

398 R 1232: regolamento (CE) n. 1232/98 della Commissione, del 17 giugno 1998 (GU L 177 del 22.6.1998, pag. 1),

32002 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1).

32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

STATISTICHE DELL’AGRICOLTURA

396 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da:

32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue.

La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per regione dei dati richiesta da questa direttiva.

397 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da:

398 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36).

388 R 0571: regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da:

396 R 2467: regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 3),

398 D 0377: decisione 98/377/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29),

32002 R 143: regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione, del 24 gennaio 2002 (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16),

32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26),

32006 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006 (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue.

a)

All’articolo 4, il testo che inizia con “e, nella misura in cui siano localmente importanti …” fino a “… gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione” non si applica.

b)

All’articolo 6, paragrafo 2, il testo “reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE” è sostituito dal testo seguente:

“reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE o in base al valore della produzione agricola totale”.

c)

Gli articoli 10, 12 e 13 nonché l’allegato II non si applicano.

d)

La Svizzera non è vincolata alla tipologia di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e all’allegato I di questo regolamento. Tuttavia, la Svizzera trasmette le necessarie informazioni supplementari atte a consentire la riclassificazione secondo tale tipologia.

e)

In deroga alle disposizioni del regolamento, la Svizzera può condurre l’indagine nel mese di maggio e fornire i dati al più tardi 18 mesi dopo.

32000 D 0115: decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all’elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1), modificata da:

32002 R 1444: regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (GU L 216 del 12.8.2002, pag. 1),

32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26),

32006 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006 (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

390 R 0837: regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1).

393 R 0959: regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1).

32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da:

32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9),

32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14),

32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008 (GU L 65 dell’8.3.2008, pag. 5).

STATISTICHE DELLA PESCA

391 R 1382: regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1), modificato da:

393 R 2104: regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU L 191 del 31.7.1993, pag. 1).

391 R 3880: regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1), modificato da:

32001 R 1637: regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20).

393 R 2018: regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1), modificato da:

32001 R 1636: regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1).

395 R 2597: regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell’Atlantico settentrionale (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1), modificato da:

32001 R 1638: regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29).

396 R 0788: regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell’acquicoltura da parte degli Stati membri (GU L 108 dell’1.5.1996, pag. 1).

STATISTICHE DELL’ENERGIA

390 L 0377: direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16).»


13.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2009

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a partire da colza T45 (ACS-BNØØ8-2) geneticamente modificata risultato della commercializzazione di tale colza nei paesi terzi fino al 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 1541]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/184/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 ottobre 2005 la Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti o fabbricati a partire da colza T45.

(2)

La domanda riguarda anche la commercializzazione di altri prodotti contenenti colza T45 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di colza ad eccezione della coltivazione. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 17 aprile 2007 la Bayer CropScience AG ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’autorizzazione di prodotti già esistenti ottenuti a partire dalla colza T45 (additivi alimentari, materie prime per mangimi prodotti a partire dalla colza T45).

(4)

Il richiedente ha indicato nelle sue domande e nelle comunicazioni alla Commissione che la commercializzazione dei semi di colza T45 è stata interrotta dopo la stagione di semina 2005.

(5)

L’unico scopo di tali domande è quindi di coprire la presenza di colza T45 che risulta dalla coltivazione nei paesi terzi negli anni passati.

(6)

Il 5 marzo 2008 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un unico parere favorevole complessivo conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti contenenti colza T45 o fabbricati a partire dalla colza T45 descritta nella domanda («i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente in relazione agli usi previsti (3). In tale parere l’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(7)

In particolare l’EFSA ha concluso che non essendo state riscontrate indicazioni di cambiamenti agronomici o di composizione rilevanti dal punto di vista biologico per i semi di colza T45, ad eccezione della presenza della proteina PAT, non è necessario eseguire altri studi sulla sicurezza con animali per tutti gli alimenti/mangimi (ad esempio studio tossicologico su 90 giorni sui ratti).

(8)

Nel suo parere l’EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso prescritto per i prodotti. Tuttavia, viste le caratteristiche fisiche dei semi di colza e i metodi di trasporto, l’EFSA ha raccomandato la messa in opera di adeguati sistemi di gestione per minimizzare la perdita o l’emissione accidentale di olio di colza transgenico durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione e la trasformazione. Il piano di monitoraggio presentato dal richiedente è stato modificato al fine di rispettare tale raccomandazione dell’EFSA.

(9)

Allo scopo di controllare l’eliminazione graduale della colza T45, deve essere segnalata regolarmente la sua presenza nei prodotti importati.

(10)

Tenendo conto di tali considerazioni è opportuno accordare un’autorizzazione per coprire la presenza di colza T45 nei prodotti che derivano dalla commercializzazione dei semi di colza T45 nei paesi terzi fino al 2005.

(11)

Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(12)

In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti o prodotti a partire da colza T45. Tuttavia, al fine di assicurare l’uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l’etichettatura dei mangimi contenenti l’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti l’OGM per i quali viene richiesta l’autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(13)

Analogamente, il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche per la commercializzazione e/o per l’uso e per la manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo alla commercializzazione, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto nell’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e nell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(14)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.

(15)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5) stabilisce prescrizioni per l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM.

(16)

La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio d’informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (6).

(17)

Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione.

(18)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente; in conformità dell’articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (7), in data 30 ottobre 2008 la Commissione ha quindi presentato una proposta al Consiglio, chiedendogli di agire entro tre mesi.

(19)

Il Consiglio non ha tuttavia preso alcuna iniziativa entro il termine stabilito, e spetta ora alla Commissione prendere una decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) T45, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico ACS-BNØØ8-2, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

1.   L’obiettivo della presente decisione è rilasciare un’autorizzazione che copra, per i prodotti di cui al paragrafo 2, la presenza di colza ACS-BNØØ8-2 che deriva direttamente o indirettamente dalla commercializzazione, fino al 2005, di colza ACS-BNØØ8-2 nei paesi terzi.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti colza ACS-BNØØ8-2 o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ8-2;

b)

mangimi contenenti colza ACS-BNØØ8-2 o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ8-2;

c)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti colza ACS-BNØØ8-2 o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ8-2 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di colza ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «colza».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti colza ACS-BNØØ8-2 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio delle conseguenze ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato nella lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

Articolo 5

Controllo dell’eliminazione graduale

1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce che le partite di colza importate nell’UE da paesi terzi in cui sono stati commercializzati semi di colza ACS-BNØØ8-2 fino al 2005 sono sottoposte a campionamento e a test per individuare la presenza di colza ACS-BNØØ8-2.

2.   Il metodo utilizzato per il campionamento della colza è internazionalmente riconosciuto. Gli esami sono effettuati in un laboratorio debitamente accreditato e in conformità del metodo convalidato di rilevazione di cui all’allegato della presente decisione.

3.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione, oltre alle relazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, relazioni annuali sulle attività di controllo della presenza di colza ACS-BNØØ8-2.

Articolo 6

Registro comunitario

Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono inserite le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 7

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è la Bayer Cropscience AG.

Articolo 8

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 9

Destinatario

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-278

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(6)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Bayer CropScience AG

Indirizzo

:

Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Germania.

b)   Designazione e specifiche del prodotto

1)

alimenti e ingredienti alimentari che contengono colza ACS-BNØØ8-2 o sono prodotti a partire da colza ACS-BNØØ8-2;

2)

mangimi contenenti colza ACS-BNØØ8-2 o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ8-2;

3)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti colza ACS-BNØØ8-2 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di colza ad eccezione della coltivazione.

Come viene descritto nella domanda, la colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2 esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.

c)   Per quanto riguarda l’etichettatura

1)

Ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «colza».

2)

La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti colza ACS-BNØØ8-2 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.

d)   Metodo di rilevazione

Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione della colza ACS-BNØØ8-2

Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Materiale di riferimento: AOCS 0208-A accessibile sul sito dell’American Oil Chemists Society all’indirizzo http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_canola.cfm

e)   Identificatore unico:

ACS-BNØØ8-2.

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla convenzione sulla diversità biologica:

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative alla commercializzazione, all’uso o alla manipolazione dei prodotti:

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto nell’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet].

i)   Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: In futuro potrebbe essere necessario modificare link a documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.