ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
13 gennaio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 17/2009 della Commissione, del 12 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ( 1 )

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/14/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2008) 8370]

22

 

 

2009/15/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (Džiugas) [IGP] [notificata con il numero C(2008) 8423]

24

 

 

2009/16/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2008, che respinge una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (Germantas) (IGP) [notificata con il numero C(2008) 8430]

25

 

 

2009/17/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori

26

 

 

2009/18/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2008, relativa alla conformità della norma EN 1273:2005 sui girelli all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale [notificata con il numero C(2008) 8616]  ( 1 )

29

 

 

2009/19/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 gennaio 2009, che modifica la decisione 2008/655/CE per quanto concerne l’approvazione dei piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e la fissazione del livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008 [notificata con il numero C(2008) 8966]

31

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008)

33

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


REGOLAMENTO (CE) N. 17/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

52,1

TN

134,4

TR

125,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

167,2

MA

110,0

TR

151,4

ZZ

142,9

0709 90 70

MA

87,6

TR

113,3

ZZ

100,5

0805 10 20

EG

53,0

IL

55,0

MA

62,8

TR

77,9

ZA

44,1

ZZ

58,6

0805 20 10

MA

65,7

ZZ

65,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,3

IL

70,0

TR

52,7

ZZ

59,3

0805 50 10

EG

47,1

MA

57,3

TR

56,4

ZZ

53,6

0808 10 80

CA

87,4

CN

95,7

MK

35,0

US

114,6

ZZ

83,2

0808 20 50

CN

57,4

US

115,7

ZZ

86,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/3


DIRETTIVA 2008/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (4), ha istituito un sistema che consente lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra all’interno della Comunità al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

(2)

L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio (5), è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

(3)

Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles l’8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l’importanza fondamentale del conseguimento dell’obiettivo strategico di limitare l’aumento della temperatura media globale al massimo a 2 °C rispetto ai livelli preindustriali. Dai più recenti risultati scientifici citati dal gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC) nel quarto rapporto di valutazione emerge con ancor maggiore chiarezza che l’impatto negativo dei cambiamenti climatici rappresenta sempre più un serio rischio per gli ecosistemi, la produzione alimentare e il conseguimento dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo del Millennio, così come per la salute e la sicurezza del genere umano. Per poter realizzare l’obiettivo dei 2 °C occorre stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra nell’atmosfera a 450 ppmv di CO2 equivalente, il che comporta il raggiungimento dell’apice delle emissioni globali di gas a effetto serra nei prossimi 10-15 anni e una sostanziale riduzione delle emissioni globali entro il 2050 di almeno il 50 % rispetto ai livelli del 1990.

(4)

Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l’impegno dell’Unione europea a trasformare l’Europa in un’economia con un’efficienza energetica elevata ed emissioni di gas ad effetto serra ridotte e, sino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, ha stabilito che l’Unione europea si impegni in modo fermo ed indipendente a realizzare entro il 2020 una riduzione delle sue emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990. La limitazione delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo è un contributo essenziale, coerente con questo impegno.

(5)

Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l’impegno dell’Unione europea per un accordo globale e completo sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo successivo al 2012 che dia una risposta effettiva, efficace ed equa sulla scala necessaria per far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici. Ha sottoscritto un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra dell’Unione europea entro il 2020 del 30 % rispetto ai livelli del 1990 quale contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati si impegnino a contribuire adeguatamente, sulla base delle loro responsabilità e capacità rispettive. L’Unione europea continua ad avere un ruolo guida nei negoziati per un ambizioso accordo internazionale che realizzerà l’obiettivo di limitare a 2 °C l’aumento della temperatura globale ed è incoraggiata dai progressi compiuti in tal senso nella 13a conferenza delle parti della convenzione UNFCCC tenutasi a Bali nel dicembre 2007. L’Unione europea si adopererà per assicurare che questo accordo globale comprenda misure intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo e, in tal caso, la Commissione dovrebbe esaminare quali modifiche occorre apportare alla presente direttiva nella misura in cui si applica agli operatori aerei.

(6)

Il 14 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui cambiamenti climatici (6) in cui faceva riferimento all’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale media a non più di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e sollecitava l’Unione europea a conservare il suo ruolo di guida nei negoziati, onde stabilire un quadro internazionale post-2012 sui cambiamenti climatici, conservando aspettative ambiziose nelle discussioni future con i suoi partner internazionali, ed evidenziava la necessità di procedere, per tutti i paesi industrializzati, entro il 2020, ad una riduzione complessiva delle emissioni del 30 % rispetto ai livelli di emissione del 1990, in maniera da giungere, entro il 2050, ad una riduzione dell’ordine del 60-80 %.

(7)

L’UNFCCC impone a tutte le parti l’obbligo di elaborare e mettere in atto programmi nazionali e, se opportuno, regionali contenenti misure volte ad attenuare i cambiamenti climatici.

(8)

Il protocollo di Kyoto dell’UNFCCC, approvato a nome della Comunità europea con decisione 2002/358/CE del Consiglio (7), impone ai paesi sviluppati di limitare o ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal generati dal trasporto aereo, operando con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).

(9)

Anche se la Comunità non è parte contraente della convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944 («la convenzione di Chicago»), tutti gli Stati membri lo sono e sono membri dell’ICAO. Gli Stati membri continuano a sostenere, con altri Stati all’interno dell’ICAO, le iniziative volte a mettere a punto misure, strumenti di mercato compresi, per affrontare l’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici. Alla sesta riunione del comitato ICAO sulla protezione dell’ambiente nel settore aereo, tenutasi nel 2004, si è giunti alla conclusione che un sistema di scambio delle emissioni concepito appositamente per il settore aereo e fondato su un nuovo strumento giuridico predisposto sotto la responsabilità dell’ICAO non fosse sufficientemente interessante e che fosse dunque preferibile non proseguire in tale direzione. Per questo motivo la risoluzione A35-5 della 35a assemblea dell’ICAO, svoltasi nel settembre del 2004, non ha proposto un nuovo strumento giuridico, bensì ha sostenuto uno scambio aperto delle quote di emissione e la possibilità che gli Stati tengano conto delle emissioni prodotte dai trasporti aerei internazionali nel contesto dei rispettivi sistemi di scambio delle emissioni. Nell’appendice L della risoluzione A36-22 della 36a assemblea dell’ICAO, svoltasi nel settembre del 2007, si esortano gli Stati contraenti a non applicare sistemi per lo scambio di emissioni nei confronti degli operatori aerei di altri Stati contraenti, salvo accordo reciproco di questi Stati. Ricordando che la convenzione di Chicago riconosce espressamente il diritto di ciascuna parte contraente di applicare senza discriminazioni le proprie leggi e i propri regolamenti agli aeromobili di tutti gli Stati, gli Stati membri della Comunità europea e altri 15 Stati europei hanno espresso una riserva sulla risoluzione e si sono riservati il diritto, ai sensi della convenzione di Chicago, di mettere in atto e applicare, senza discriminazioni, misure di mercato a tutti gli operatori aerei di tutti gli Stati che forniscono servizi verso, a partire da o nel loro territorio.

(10)

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), stabiliva che la Comunità individuasse e intraprendesse azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell’aviazione se, entro il 2002, non fossero state approvate azioni analoghe in seno all’ICAO. Nelle conclusioni dell’ottobre 2002, del dicembre 2003 e dell’ottobre 2004, il Consiglio ha ripetutamente invitato la Commissione a proporre azioni per ridurre l’impatto del trasporto aereo internazionale sui cambiamenti climatici.

(11)

È opportuno che a livello di Comunità e di Stati membri siano attuate politiche e misure in tutti i settori dell’economia comunitaria, così da generare le significative riduzioni necessarie. Se l’impatto del settore aereo in termini di cambiamenti climatici continua ad aumentare al ritmo attuale, le riduzioni ottenute in altri settori per combattere i cambiamenti climatici saranno seriamente compromesse.

(12)

Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Ridurre l’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici» del 27 settembre 2005, la Commissione ha delineato una strategia per ridurre l’impatto del trasporto aereo sul clima. Nell’ambito di un pacchetto complessivo di misure, la proposta prevedeva di includere i trasporti aerei nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra e contemplava la creazione, nella seconda fase del programma europeo per il cambiamento climatico, di un gruppo di lavoro «Trasporto aereo» costituito da vari soggetti interessati e incaricato di esaminare le possibilità di includere il trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio. Nelle conclusioni del 2 dicembre 2005 il Consiglio ha riconosciuto che la via migliore sotto il profilo economico ed ambientale sembrava essere l’inclusione dei trasporti aerei nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa entro la fine del 2006. Nella risoluzione del 4 luglio 2006 sulla riduzione dell’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (9), il Parlamento europeo ha riconosciuto che lo scambio delle quote di emissioni può svolgere un ruolo nel contesto di un pacchetto globale di misure finalizzate ad affrontare l’impatto dei trasporti aerei sul clima, a condizione che sia concepito in maniera adeguata.

(13)

Un pacchetto globale di misure dovrebbe comprendere anche misure operative e tecnologiche. Una gestione del traffico aereo più efficace nel contesto dei programmi «Cielo unico europeo» e «Ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo» (SESAR) potrebbe portare ad un incremento complessivo dell’efficienza del carburante sino al 12 %. Inoltre, la ricerca in materia di nuove tecnologie, compresi i metodi per migliorare l’efficienza del carburante degli aeromobili, può ridurre le emissioni dell’aviazione.

(14)

L’obiettivo delle modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE dalla presente direttiva è quello di ridurre l’impatto esercitato dal trasporto aereo sui cambiamenti climatici inserendo le emissioni prodotte dalle attività di questo modo di trasporto nel sistema comunitario di scambio delle quote.

(15)

Gli operatori aerei hanno il controllo più diretto sul tipo di aeromobile in servizio e sulle modalità d’uso e, pertanto, è opportuno che siano responsabili dell’adempimento degli obblighi istituiti dalla presente direttiva, compreso l’obbligo di approntare un piano di monitoraggio, di controllare e di comunicare le emissioni conformemente al piano stesso. Un operatore aereo può essere identificato da un codice designatore ICAO o da qualsiasi altro codice designatore riconosciuto usato per l’identificazione del volo. Se l’identità dell’operatore aereo è sconosciuta, si presume che l’operatore sia il proprietario dell’aeromobile, salvo che questi non dimostri che l’operatore aereo era un’altra persona.

(16)

A partire dal 2012, per evitare distorsioni della concorrenza e migliorare l’efficacia ambientale, dovrebbero essere incluse le emissioni prodotte da tutti i voli in arrivo e in partenza da un aerodromo comunitario.

(17)

La Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero proseguire i loro sforzi al fine di pervenire ad un accordo sulle misure globali per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra provenienti dal settore dell’aviazione. Il sistema comunitario potrebbe servire come modello da applicare su scala mondiale per lo scambio di quote di emissioni. Le Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero restare in contatto con le parti terze nel corso dell’applicazione della presente direttiva e stimolare i paesi terzi ad adottare misure equivalenti. Se un paese terzo adotta misure con effetti ambientali almeno equivalenti a quelli della presente direttiva in termini di riduzione dell’impatto climatico dei voli verso la Comunità, la Commissione dovrebbe valutare le opzioni disponibili per provvedere ad un’interazione ottimale tra il sistema comunitario e le misure del paese in questione, dopo averlo consultato. I sistemi di scambio di quote di emissioni sviluppati in paesi terzi sono intesi a prefigurare un’interazione ottimale con il sistema comunitario per quanto riguarda la loro copertura dell’aviazione. Gli accordi bilaterali per collegare il sistema comunitario ad altri sistemi di scambio di quote di emissioni onde costituire un sistema comune o tenere in conto le misure equivalenti per evitare una doppia regolamentazione possono rappresentare un passo verso accordi globali. In caso di conclusione di siffatti accordi bilaterali, la Commissione può rettificare i tipi di attività aviatorie comprese nel sistema comunitario, con inclusione degli adeguamenti risultanti della quantità complessiva di quote da assegnare agli operatori aerei.

(18)

Secondo il principio di miglioramento della regolamentazione, alcuni voli dovrebbero essere esentati dal sistema comunitario. Per evitare ulteriormente carichi amministrativi sproporzionati, gli operatori aerei commerciali che, in tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno, effettuano meno di 243 voli per periodo, dovrebbero essere esentati dal sistema comunitario. Ciò favorirebbe i vettori aerei con servizi limitati nell’ambito di applicazione del sistema comunitario, tra cui i vettori dei paesi in via di sviluppo.

(19)

Il trasporto aereo incide sul clima planetario attraverso l’emissione di biossido di carbonio, ossidi di azoto, vapore acqueo, particelle di solfati e particolato carbonioso. Secondo le stime dell’IPCC, l’impatto globale del trasporto aereo sul clima è attualmente da due a quattro volte superiore all’effetto delle sole emissioni di biossido di carbonio prodotte in passato. Studi comunitari recenti hanno messo in evidenza che l’incidenza complessiva sul clima del trasporto aereo potrebbe essere circa due volte superiore all’impatto del solo biossido di carbonio. Nessuna di queste stime tiene conto tuttavia dell’effetto, altamente incerto, dei cirri. In base all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la politica ambientale della Comunità deve ispirarsi al principio di precauzione. In attesa di progressi in campo scientifico, occorre trattare l’impatto globale del trasporto aereo nella maniera più approfondita possibile. Le emissioni degli ossidi di azoto saranno disciplinate da un altro strumento legislativo che la Commissione proporrà nel 2008. Occorrerebbe altresì promuovere la ricerca sulla formazione delle scie di condensazione e dei cirri e misure di attenuazione efficaci, comprese le misure operative e tecniche.

(20)

Per evitare distorsioni della concorrenza, si dovrebbe specificare una metodologia armonizzata di assegnazione delle quote per stabilire la quantità totale di quote da rilasciare e per distribuire le quote agli operatori aerei. Una parte delle quote sarà assegnata mediante asta secondo le regole che la Commissione provvederà a stilare. Si dovrebbe costituire una riserva speciale di quote per assicurare ai nuovi operatori aerei l’accesso al mercato e per assistere gli operatori aerei che registrano un aumento cospicuo del numero di tonnellate-chilometro effettuate. Si dovrebbe continuare ad assegnare quote agli operatori aerei che cessano le attività fino al termine del periodo per il quale sono già state assegnate quote a titolo gratuito.

(21)

La piena armonizzazione della percentuale di quote assegnate a titolo gratuito a tutti gli operatori aerei partecipanti al sistema comunitario è opportuna al fine di assicurare parità di condizioni agli operatori aerei, dato che ciascun operatore aereo sarà disciplinato da un unico Stato membro per tutte le attività di trasporto verso l’Unione europea, in provenienza da essa e al suo interno, e dalle disposizioni di non discriminazione contenute negli accordi bilaterali per i servizi aerei conclusi con paesi terzi.

(22)

Il trasporto aereo contribuisce all’impatto globale di origine antropica sui cambiamenti climatici e l’impatto ambientale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli aeromobili può essere attenuato con misure intese a lottare contro i cambiamenti climatici nell’Unione europea e nei paesi terzi, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e a finanziare attività di ricerca e sviluppo ai fini dell’attenuazione e dell’adattamento, compresi i settori dell’aeronautica e del trasporto aereo. Le decisioni sulle spese pubbliche nazionali rientrano nella competenza degli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà. Fatta salva tale posizione, i proventi derivanti dalla vendita all’asta di quote, o un importo equivalente qualora lo impongano superiori principi di bilancio degli Stati membri quali l’unità e l’universalità, dovrebbero essere utilizzati per ridurre gli effetti delle emissioni dei gas a effetto serra, per favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell’Unione europea e nei paesi terzi, per finanziare attività di ricerca e sviluppo ai fini dell’attenuazione e dell’adattamento e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. I proventi derivanti dalla vendita all’asta dovrebbero essere utilizzati per trasporti a emissioni ridotte. I proventi delle aste dovrebbero in particolare essere utilizzati per finanziare il Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione e ad agevolare l’adattamento nei paesi in via di sviluppo. Le disposizioni della presente direttiva relative all’uso dei proventi non dovrebbero pregiudicare alcuna decisione sull’uso dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote nel più ampio contesto del riesame generale della direttiva 2003/87/CE.

(23)

Le disposizioni relative all’impiego del ricavato delle aste dovrebbero essere comunicate alla Commissione. Tale comunicazione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato di comunicare determinate misure nazionali. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli esiti di eventuali procedimenti futuri in materia di aiuti di Stato che possano essere avviati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.

(24)

Per rendere il sistema comunitario più efficace sotto il profilo dei costi, è opportuno che gli operatori aerei possano utilizzare, fino a un limite armonizzato, riduzioni delle emissioni certificate («CER») e unità di riduzione delle emissioni («ERU») derivanti da attività di progetto al fine di adempiere agli obblighi di restituzione delle quote. CER ed ERU dovrebbero essere usate secondo i criteri di accettazione d’uso nel sistema di scambio di cui alla presente direttiva. La media delle percentuali specificate dagli Stati membri per l’uso di CER ed ERU per il primo periodo di impegni del protocollo di Kyoto è pari al 15 % circa.

(25)

Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles il 13 e 14 marzo 2008, ha riconosciuto, che in un contesto globale di mercati competitivi, il rischio della rilocalizzazione delle emissioni è un problema da analizzare e affrontare d’urgenza nella nuova direttiva sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sì da poter adottare, in caso di fallimento dei negoziati internazionali, misure appropriate. Un accordo internazionale resta comunque il modo migliore per affrontare il problema.

(26)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo sugli operatori aerei, ogni operatore dovrebbe fare riferimento ad un solo Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che gli operatori aerei ai quali è stata rilasciata una licenza di esercizio nello Stato membro in questione, gli operatori aerei che non dispongono di una licenza di esercizio o gli operatori aerei di paesi terzi le cui emissioni in un anno di riferimento sono essenzialmente attribuibili a quel determinato Stato membro, ottemperino agli obblighi della presente direttiva. Qualora un operatore aereo non ottemperi a detti obblighi e altre misure di esecuzione dello Stato membro di riferimento non abbiano garantito l’ottemperanza, gli Stati membri dovrebbero agire in maniera solidale. Occorrerebbe pertanto che lo Stato membro di riferimento possa chiedere alla Commissione di decidere, in ultima istanza, l’imposizione all’operatore in questione di un divieto operativo a livello comunitario.

(27)

Per mantenere l’integrità della contabilità del sistema comunitario di scambio, tenuto conto del fatto che le emissioni prodotte dai trasporti aerei internazionali non sono comprese negli impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito del protocollo di Kyoto, le quote assegnate al settore aereo dovrebbero essere impiegate unicamente per adempiere agli obblighi degli operatori aerei di restituire le quote ai fini della presente direttiva.

(28)

Al fine di assicurare parità di condizioni per gli operatori aerei, gli Stati membri dovrebbero seguire norme armonizzate per l’amministrazione degli operatori aerei sotto la loro responsabilità, conformemente a linee guida specifiche che dovranno essere elaborate dalla Commissione.

(29)

Per preservare l’integrità ambientale del sistema comunitario, le unità restituite dagli operatori aerei dovrebbero essere conteggiate soltanto ai fini degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra che tengono conto di tali emissioni.

(30)

L’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) può detenere informazioni utili agli Stati membri o alla Commissione ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

(31)

Le disposizioni del sistema comunitario in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni e di sanzioni applicabili ai gestori dovrebbero applicarsi anche agli operatori aerei.

(32)

La Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento della direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto aereo alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione e riferirne in seguito al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)

Il riesame del funzionamento della direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto aereo dovrebbe considerare la dipendenza strutturale dal trasporto aereo dei paesi che, non disponendo di modi alternativi di trasporto adeguati e comparabili, dipendono fortemente dal trasporto aereo e in cui il settore del turismo fornisce un notevole contributo ai rispettivi prodotti interni lordi (PIL). Occorrerebbe prestare un’attenzione particolare per attenuare o perfino eliminare gli eventuali problemi di accessibilità e competitività per le regioni ultraperiferiche della Comunità, come specificato all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e i problemi concernenti gli obblighi di servizio pubblico in relazione all’attuazione della presente direttiva.

(34)

La dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra, concordata a Cordoba il 18 settembre 2006 durante la prima riunione ministeriale del forum di dialogo su Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune sull’aeroporto rilasciata a Londra il 2 dicembre 1987, ed il pieno rispetto di essa equivarrà al rispetto della dichiarazione del 1987.

(35)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(36)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure per definire la vendita all’asta delle quote che non debbano essere rilasciate a titolo gratuito, adottare regole particolareggiate sul funzionamento della riserva speciale per taluni operatori aerei e sulla procedura per chiedere alla Commissione l’imposizione del bando operativo a un operatore aereo, nonché di modificare le attività di trasporto aereo indicate nell’allegato I qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l’impatto del trasporto aereo sul clima. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completando la presente direttiva con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(37)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento proposto, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (11), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(39)

Occorrere pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è modificata come segue:

1)

prima dell’articolo 1 è inserito il titolo seguente:

2)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L’applicazione della presente direttiva all’aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.»;

3)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;»;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«o)

“operatore aereo”, la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell’aeromobile il proprietario dell’aeromobile;

p)

“operatore di trasporto aereo commerciale”, un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

q)

“Stato membro di riferimento”, lo Stato membro incaricato di gestire il sistema comunitario di scambio con riferimento all’operatore aereo secondo quanto indicato all’articolo 18 bis;

r)

“emissioni attribuite al trasporto aereo”, le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I in partenza da un aerodromo situato in uno Stato membro e a quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un paese terzo;

s)

“emissioni storiche del trasporto aereo”, la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.»;

4)

dopo l’articolo 3 è inserito il capo seguente:

«CAPO II

TRASPORTI AEREI

Articolo 3 bis

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.

Articolo 3 ter

Attività di trasporto aereo

Entro il 2 agosto 2009 la Commissione elabora, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, linee guida sull’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.

Articolo 3 quater

Quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo

1.   La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è equivalente al 97 % delle emissioni storiche del trasporto aereo.

2.   Per il periodo indicato all’articolo 11, paragrafo 2, che ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all’articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.

Tale percentuale può essere rivista nell’ambito del riesame generale della presente direttiva.

3.   La Commissione riesamina la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei conformemente all’articolo 30, paragrafo 4.

4.   Entro il 2 agosto 2009, la Commissione decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo in base ai migliori dati disponibili, comprese le stime basate sulle informazioni relative al traffico reale. Tale decisione è esaminata nell’ambito del comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 3 quinquies

Metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all’asta

1.   Nel periodo indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 1, è messo all’asta il 15 % delle quote.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2013 è messo all’asta il 15 % delle quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva.

3.   È adottato un regolamento contenente le modalità precise per la vendita all’asta, da parte degli Stati membri, delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell’articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro mette all’asta per ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l’anno di riferimento, comunicate conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell’articolo 15. Per il periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, l’anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all’articolo 3 quater l’anno di riferimento è l’anno civile che si conclude 24 mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’asta.

Tale regolamento, inteso a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

4.   Spetta agli Stati membri stabilire l’uso che deve essere fatto dei proventi derivanti dalla vendita all’asta di quote. Tali proventi dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell’Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell’Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell’attenuazione e dell’adattamento, anche, in particolare, nel settore dell’aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. Si dovrebbe ricorrere alla prassi della messa all’asta anche per finanziare il Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.

Gli Stati membri informano la Commissione delle iniziative prese a norma del presente paragrafo.

5.   Le informazioni comunicate alla Commissione a norma della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 3 sexies

Assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei

1.   Per ciascun periodo indicato all’articolo 3 quater, ogni operatore aereo può presentare domanda per l’attribuzione delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito. La domanda può essere inoltrata all’autorità competente dello Stato membro di riferimento presentando i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte dall’operatore aereo stesso nell’anno di controllo. Ai fini del presente articolo, l’anno di controllo è l’anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferisce la domanda, secondo le modalità descritte negli allegati IV e V o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, il 2010. Le domande sono inoltrate almeno ventuno mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferiscono o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2011.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di cui al paragrafo 1 loro pervenute almeno diciotto mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferiscono tali domande o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 30 giugno 2011.

3.   Almeno quindici mesi prima dell’inizio di ciascun periodo indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 2, o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 30 settembre 2011, la Commissione calcola e adotta una decisione che fissi:

a)

la quantità totale di quote da assegnare per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 quater;

b)

il numero di quote da vendere all’asta per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 quinquies;

c)

il numero di quote nella riserva speciale per gli operatori aerei per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 septies, paragrafo 1;

d)

il numero di quote da assegnare a titolo gratuito per il periodo in questione sottraendo il numero di quote di cui alle lettere b), e c) dalla quantità totale di quote decisa ai sensi della lettera a); e

e)

il parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei di cui la Commissione ha ricevuto le domande a norma del paragrafo 2.

Il parametro di riferimento di cui alla lettera e), espresso in quote per tonnellate-chilometro, è calcolato dividendo il numero delle quote di cui alla lettera d) per la somma dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 2.

4.   Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:

a)

la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione a norma del paragrafo 2, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera e); nonché

b)

le quote da assegnare a ciascun operatore aereo per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l’operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.

5.   Entro il 28 febbraio 2012 e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento rilascia a ciascun operatore aereo il numero di quote che gli sono assegnate per quell’anno a norma del presente articolo o dell’articolo 3 septies.

Articolo 3 septies

Riserva speciale per taluni operatori aerei

1.   Per ciascun periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei:

a)

che cominciano ad esercitare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I dopo l’anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2; o

b)

i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 % annuo tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione;

e la cui attività ai sensi della lettera a), o attività supplementare ai sensi della lettera b), non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.

2.   Un operatore aereo ammissibile ai sensi del paragrafo 1 può chiedere l’assegnazione gratuita di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale presentando una domanda all’autorità competente del suo Stato membro di riferimento. La domanda è presentata entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, cui la domanda si riferisce.

Un’assegnazione ad un operatore aereo a norma del paragrafo 1, lettera b), non supera il milione di quote.

3.   Una domanda ai sensi del paragrafo 2:

a)

contiene i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro conformemente agli allegati IV e V per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte dall’operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, al quale la domanda si riferisce;

b)

fornisce le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1 sono soddisfatti; e

c)

nel caso degli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), indica:

i)

l’aumento percentuale in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo;

ii)

l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione; e

iii)

l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b).

4.   Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande ricevute ai sensi di tale paragrafo.

5.   Entro dodici mesi dal termine per la presentazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, la Commissione decide in merito al parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma del paragrafo 4.

Fatto salvo il paragrafo 6, il parametro di riferimento è calcolato dividendo il numero delle quote nella riserva speciale per la somma:

a)

dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera a), che figurano nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4; e

b)

dell’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4.

6.   Il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 non determina una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro assegnata agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4.

7.   Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 5, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:

a)

l’assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato la domanda alla Commissione conformemente al paragrafo 4. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 e moltiplicandolo:

i)

nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4;

ii)

nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), per l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4; e

b)

l’assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, cui l’assegnazione si riferisce.

8.   Eventuali quote non assegnate contenute nella riserva speciale sono messe all’asta dagli Stati membri.

9.   La Commissione può fissare norme specifiche relative al funzionamento della riserva speciale ai sensi del presente articolo, compresa la valutazione dell’osservanza dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Articolo 3 octies

Piani di monitoraggio e comunicazione

Lo Stato membro di riferimento provvede affinché ciascun operatore aereo trasmetta all’autorità competente dello Stato membro in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sexies e affinché tali piani siano approvati dall’autorità competente secondo le linee guida adottate a norma dell’articolo 14.»;

5)

sono inseriti il titolo e l’articolo seguenti:

«CAPO III

IMPIANTI FISSI

Articolo 3 nonies

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell’allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.»;

6)

all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell’articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.»;

7)

dopo l’articolo 11 è inserito il titolo seguente:

8)

all’articolo 11 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Durante il periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, gli operatori aerei possono utilizzare CER e ERU fino al 15 % del numero di quote che sono tenuti a restituire a norma dell’articolo 12, paragrafo 2 bis.

Per i periodi successivi, la percentuale di CER e ERU che può essere utilizzata nel quadro delle attività di trasporto aereo è rivista nell’ambito del riesame generale della presente direttiva e tenendo conto dello sviluppo del regime di cambiamento climatico internazionale.

La Commissione pubblica tale percentuale almeno sei mesi prima dell’inizio di ciascun periodo di cui all’articolo 3 quater.»;

9)

all’articolo 11 ter, paragrafo 2, i termini «negli impianti» sono sostituiti da «nelle attività»;

10)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, dopo la locuzione «ai fini» sono inseriti i termini «dell’adempimento degli obblighi previsti per un operatore aereo dal paragrafo 2 bis o»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri di riferimento si accertano, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è l’operatore aereo, come verificate a norma dell’articolo 15. Gli Stati membri garantiscono che le quote restituite conformemente al presente paragrafo siano successivamente cancellate.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, come verificato a norma dell’articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate.»;

11)

all’articolo 13, paragrafo 3, i termini «dell’articolo 12, paragrafo 3,» sono sostituiti dai termini «dell’articolo 12, paragrafo 2 bis o 3.»;

12)

l’articolo 14 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, prima frase:

i)

dopo i termini «tale attività» è inserito il seguente testo: «e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies;

ii)

i termini «Entro il 30 settembre 2003» sono soppressi;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore o operatore aereo comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o, a decorrere dal 1o gennaio 2010, dall’aeromobile che opera dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.»;

13)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Verifica

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all’allegato V e le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo, e provvedono affinché l’autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all’allegato V e alle eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l’anno precedente non possano trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui una comunicazione di tale gestore od operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.

La Commissione può adottare disposizioni dettagliate per la verifica delle comunicazioni presentate dagli operatori aerei a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, e delle domande di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, inclusi i metodi di verifica che devono essere applicati dagli organismi di controllo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.»;

14)

l’articolo 16 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 i termini «entro il 31 dicembre 2003» sono soppressi;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l’anno precedente sia obbligato a pagare un’ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell’ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all’atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell’anno civile seguente.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni della presente direttiva nemmeno in seguito all’imposizione di misure coercitive, il suo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di decidere di imporgli un divieto operativo.

6.   Qualsiasi richiesta di uno Stato membro di riferimento ai sensi del paragrafo 5 contiene:

a)

la prova che l’operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva;

b)

dettagli sulla misura coercitiva adottata da tale Stato membro;

c)

una giustificazione dell’imposizione di un divieto operativo a livello comunitario; e

d)

una raccomandazione sulla portata del divieto operativo a livello comunitario e sulle eventuali condizioni per la sua applicazione.

7.   Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.

8.   L’adozione di una decisione a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 5 è preceduta, laddove opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare dell’operatore aereo in questione. Ogniqualvolta possibile, le consultazioni sono svolte congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.

9.   Quando valuta se adottare una decisione a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 5, la Commissione comunica all’operatore aereo in questione i fatti e le considerazioni principali che sono alla base di tale decisione. L’operatore aereo ha la possibilità di presentare osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.

10.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, la decisione di imporre un divieto operativo all’operatore aereo interessato.

11.   Ciascuno Stato membro applica, all’interno del proprio territorio, le eventuali decisioni adottate ai sensi del paragrafo 10. Esso informa la Commissione dei provvedimenti adottati in applicazione di tali decisioni.

12.   Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»;

15)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 18 bis

Stato membro di riferimento

1.   Lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo è:

a)

nel caso di un operatore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (12), lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d’esercizio per l’operatore aereo in questione;

b)

negli altri casi, lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nell’anno di riferimento.

2.   Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui all’articolo 3 quater, nessuna delle emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è attribuita al suo Stato membro di riferimento, l’operatore aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nei primi due anni del periodo precedente.

3.   In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione:

a)

pubblica, anteriormente al 1o febbraio 2009, un elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, specificando lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo in base a quanto indicato al paragrafo 1;

b)

aggiorna l’elenco, anteriormente al 1o febbraio di ciascun anno successivo, al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I.

4.   La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, definire orientamenti relativi alla gestione degli operatori aerei nell’ambito della presente direttiva da parte degli Stati membri di riferimento.

5.   Ai fini del paragrafo 1, per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunità dopo il 1o gennaio 2006, per “anno di riferimento” s’intende il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi s’intende l’anno civile che decorre dal 1o gennaio 2006.

Articolo 18 ter

Assistenza di Eurocontrol

Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 3 quater, paragrafo 4, e dall’articolo 18 bis, la Commissione può chiedere l’assistenza di Eurocontrol o di un’altra organizzazione competente e, a tal fine può concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.

16)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di utilizzo e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di utilizzo raggiunto e disposizioni finalizzate a tener conto dell’inclusione delle attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote.»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Il regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri assicura che le quote, CER e ERU restituite da operatori aerei siano trasferite ai conti dei ritiri degli Stati membri per il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto soltanto nella misura in cui tali quote, CER e ERU corrispondono alle emissioni incluse nei totali nazionali degli inventari nazionali degli Stati membri per tale periodo.»;

17)

all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

18)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Provvedimenti adottati da paesi terzi per ridurre l’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici

1.   Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l’impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso la Comunità, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un’interazione ottimale tra il sistema comunitario e i provvedimenti adottati da tale paese.

Se necessario, la Commissione può adottare modifiche per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I richieste da un accordo a norma del quarto comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

La Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali altre modifiche della presente direttiva.

La Commissione può inoltre, ove opportuno, formulare raccomandazioni al Consiglio a norma dell’articolo 300, paragrafo 1, del trattato ai fini dell’avvio di negoziati per concludere un accordo con il paese terzo in questione.

2.   La Comunità e i suoi Stati membri proseguono la ricerca di un accordo su misure globali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo. Alla luce di qualsiasi accordo in tal senso, la Commissione valuta se sia necessario modificare la presente direttiva per quanto attiene agli operatori aerei.»;

19)

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b)

che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all’articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 12, paragrafo 3; e»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.»;

20)

all’articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Entro il 1o dicembre 2014 la Commissione, sulla base del controllo e dell’esperienza dell’applicazione della presente direttiva, riesamina il funzionamento della presente direttiva in relazione alle attività di trasporto aereo di cui all’allegato I e può presentare, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio a norma all’articolo 251 del trattato. La Commissione prende in considerazione in particolare:

a)

le implicazioni e gli effetti della presente direttiva in relazione al funzionamento generale del sistema comunitario;

b)

il funzionamento del mercato delle quote nel settore del trasporto aereo, con particolare riguardo alle eventuali perturbazioni del mercato;

c)

l’efficacia ambientale del sistema comunitario e la misura in cui la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 quater dovrebbe essere ridotta in linea con gli obiettivi globali dell’Unione europea di riduzione delle emissioni;

d)

l’impatto del sistema comunitario sul settore del trasporto aereo, incluse le questioni relative alla competitività, tenendo conto in particolare dell’effetto delle politiche in materia di cambiamenti climatici attuate per il trasporto aereo al di fuori dell’Unione europea;

e)

il proseguimento della riserva speciale per gli operatori aerei, tenendo conto della probabile convergenza dei tassi di crescita nel settore industriale;

f)

l’impatto del sistema comunitario sulla dipendenza strutturale dal trasporto aereo delle regioni insulari, intercluse, regioni periferiche e ultraperiferiche della Comunità;

g)

l’eventualità di includere un sistema di “passerella” per agevolare lo scambio di quote tra gli operatori aerei e i gestori degli impianti assicurando nel contempo che nessuna transazione comporti un trasferimento netto di quote dagli operatori aerei ai gestori degli impianti;

h)

le implicazioni delle soglie di esclusione specificate nell’allegato I in termini di massa massima al decollo certificata e numero di voli annuali effettuati da un operatore aereo;

i)

l’impatto dell’esenzione dal sistema comunitario di taluni voli effettuati nel quadro di oneri di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (13);

j)

gli sviluppi, incluso il potenziale per futuri sviluppi, nell’efficienza dei trasporti aerei e, in particolare, i progressi verso il conseguimento dell’obiettivo del Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa (ACARE) di mettere a punto e dimostrare tecnologie in grado di ridurre il consumo di combustibile del 50 % entro il 2020, e il fatto se sono necessarie ulteriori misure per aumentare l’efficienza;

k)

gli sviluppi nella comprensione scientifica dell’impatto sui cambiamenti climatici delle scie di condensazione e dei cirri che si formano a causa dei trasporti aerei, al fine di proporre misure di attenuazione del cambiamento climatico che siano efficaci.

La Commissione riferisce successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

21)

dopo l’articolo 30 è inserito il seguente titolo:

22)

gli allegati I, IV e V sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.»

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 febbraio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 47.

(2)  GU C 305 del 15.12.2007, pag. 15.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 aprile 2008 (GU C 122 E del 20.5.2008, pag. 19) e posizione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 ottobre 2008.

(4)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(5)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(6)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 344.

(7)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(8)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(9)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 119.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(12)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.»;

(13)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.»;


ALLEGATO

Gli allegati I, IV e V della direttiva 2003/87/CE sono modificati come indicato di seguito:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente testo:

b)

al paragrafo 2, prima della tabella, è inserito il seguente comma:

«A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.»;

c)

è inserita la seguente categoria di attività:

«Trasporto aereo

Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato.

Non sono inclusi:

a)

i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;

b)

i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;

c)

i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza autorizzati dall’autorità competente responsabile;

d)

i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago;

e)

i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;

f)

i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;

g)

i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

h)

i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

i)

voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all’interno di regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all’anno; e

j)

i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:

meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o

voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l’anno.

I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.»;

Biossido di carbonio

2)

l’allegato IV è modificato come segue:

a)

dopo il titolo dell’allegato è inserito il titolo seguente:

b)

è inserita la seguente parte:

«PARTE B —   Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

consumo di combustibile × fattore di emissione

Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.

Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all’attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 3.

A.

Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:

nome dell’operatore aereo,

Stato membro di riferimento,

indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I e per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo,

numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,

indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

nome del proprietario dell’aeromobile.

B.

Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

consumo di combustibile,

fattore di emissione,

emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,

emissioni aggregate prodotte da:

tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,

tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,

emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che:

sono partiti da ogni Stato membro, e

sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,

incertezza.

Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, l’entità dell’attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

dove:

“distanza” è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

“carico pagante” è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

Ai fini del calcolo del carico pagante:

il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso l’equipaggio,

un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d’ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2:

A.

Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:

nome dell’operatore aereo,

Stato membro di riferimento,

indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell’anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I e per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo,

numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,

indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

nome del proprietario dell’aeromobile.

B.

Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

numero di voli per coppia di aerodromi,

numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,

numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,

metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,

numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell’anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo.»;

3)

l’allegato V è modificato come segue:

a)

dopo il titolo dell’allegato è inserito il titolo seguente:

b)

è inserita la seguente parte B:

«PARTE B —   Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

13.

I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell’allegato I.

A tal fine:

a)

al punto 3, il riferimento al “gestore” deve intendersi come riferimento all’operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

b)

al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’operatore aereo;

c)

al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;

d)

al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall’operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

e)

ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono intendersi come riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo è responsabile;

f)

ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore aereo.

Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

14.

Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

a)

tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

b)

vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all’aeromobile che svolge l’attività di trasporto aereo.

Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

15.

I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

16.

Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l’operatore aereo presenta a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l’operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore conserva a fini di sicurezza.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

[notificata con il numero C(2008) 8370]

(2009/14/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/410/CE della Commissione, del 24 maggio 2006, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), la quale fissa, per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013, l’importo complessivo dei trasferimenti dal Fondo europeo agricolo di garanzia verso il FEASR, in conformità dei succitati articoli del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3) e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (4), recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 è stata modificata con la decisione 2008/955/CE della Commissione (5).

(2)

In seguito all’adozione della decisione 2008/955/CE è opportuno adattare gli importi messi a disposizione del FEASR e aggiungerli alla ripartizione annua del sostegno comunitario allo sviluppo rurale.

(3)

Occorre modificare di conseguenza la decisione 2006/636/CE della Commissione (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/636/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(5)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 67.

(6)  GU L 261 del 22.9.2006, pag. 32.


ALLEGATO

Ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo (2007-2013)

(prezzi correnti in EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale 2007-2013

di cui importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo convergenza

(Totale)

Belgio

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 783 509

59 367 519

57 095 480

54 576 632

419 010 306

40 744 223

Bulgaria (1)

244 055 793

337 144 772

437 343 751

399 098 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 609 098 596

692 192 783

Repubblica ceca

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Danimarca

62 592 573

66 344 571

65 671 254

66 234 762

65 331 467

64 497 618

63 488 551

454 160 796

0

Germania

1 184 995 564

1 186 941 705

1 152 525 574

1 161 018 553

1 164 459 200

1 151 761 509

1 136 214 950

8 137 917 055

3 174 037 771

Estonia

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

714 658 855

387 221 654

Irlanda

373 683 516

355 014 220

331 071 422

335 372 252

326 098 528

318 171 063

308 803 589

2 348 214 590

0

Grecia

461 376 206

463 470 078

457 393 090

456 018 509

636 568 186

630 830 398

624 447 957

3 730 104 424

1 905 697 195

Spagna

286 654 092

1 277 647 305

1 275 950 901

1 298 574 047

1 120 313 000

1 114 078 191

1 105 464 263

7 478 681 799

3 178 127 204

Francia

931 041 833

942 359 146

911 821 939

934 088 155

971 090 147

958 717 557

943 394 332

6 592 513 109

568 263 981

Italia

1 142 143 461

1 135 428 298

1 127 350 921

1 155 713 236

1 325 406 589

1 320 949 382

1 313 305 996

8 520 297 883

3 341 091 825

Cipro

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Lettonia

152 867 493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 041 113 504

327 682 815

Lituania

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 433

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Lussemburgo

14 421 997

13 661 411

12 655 487

12 818 190

12 487 289

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Ungheria

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

10 656 597

10 544 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Paesi Bassi

70 536 869

72 638 338

71 391 337

72 215 293

70 606 648

69 682 449

68 550 233

495 621 167

0

Austria

628 154 610

594 709 669

553 552 057

560 657 505

545 170 574

531 468 629

514 856 948

3 928 569 992

31 938 190

Polonia

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230 038 156

6 997 976 121

Portogallo

560 524 173

562 491 944

557 240 154

606 561 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 121 025 028

2 180 735 857

Romania (2)

0

1 146 687 683

1 442 871 530

1 359 770 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 022 504 745

1 995 991 720

Slovenia

149 549 387

139 868 094

129 728 049

129 354 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

904 466 729

287 815 759

Slovacchia

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310 239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Finlandia

335 121 543

316 143 440

293 685 407

297 667 134

289 390 092

282 108 238

273 317 053

2 087 432 907

0

Svezia

292 133 703

277 225 207

258 396 031

261 797 463

254 575 513

248 360 755

240 859 282

1 833 347 954

0

Regno Unito

263 996 373

645 001 582

698 742 271

741 160 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 599 574 420

188 337 515

Totale

10 873 879 246

13 274 839 325

13 373 664 584

13 468 236 182

13 693 511 311

13 649 623 242

13 597 920 797

91 931 674 687

31 232 644 963


(1)  Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti provenienti dalla sezione Garanzia del FEAOG ammontano rispettivamente a 193 715 561 EUR, a 263 453 163 EUR e a 337 004 104 EUR.

(2)  Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti provenienti dalla sezione Garanzia del FEAOG ammontano rispettivamente a 610 786 223 EUR, a 831 389 081 EUR e a 1 058 369 098 EUR.


13.1.2009   

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L 8/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (Džiugas) [IGP]

[notificata con il numero C(2008) 8423]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2009/15/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione ha proceduto all’esame della domanda di registrazione della denominazione «Džiugas» in quanto indicazione geografica protetta per un formaggio, trasmessa dalla Lituania e ricevuta il 15 giugno 2005.

(2)

In risposta alle richieste della Commissione, la Lituania ha fornito una nuova versione del disciplinare, insieme ad una sintesi e ad informazioni supplementari, ricevute il 3 luglio 2006, il 5 dicembre 2006 e il 3 settembre 2008.

(3)

La Commissione domandava tra l’altro alcuni chiarimenti sulla natura del legame esistente tra le caratteristiche del prodotto di cui è chiesta la registrazione e la sua specifica origine geografica.

(4)

Dopo aver esaminato il materiale presentato dalla Lituania nella domanda, la Commissione ha rilevato che la qualità o le caratteristiche specifiche del formaggio sono dovute al metodo di produzione e non sono attribuibili all’origine geografica. Nel disciplinare si afferma che il legame tra il formaggio «Džiugas» e la relativa zona di produzione è dato dal particolare metodo di produzione che gli conferisce caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche non rilevabili in altri formaggi. Nel disciplinare si afferma inoltre che il metodo di produzione del formaggio «Džiugas» ne determina il più elevato tenore di magnesio e di calcio e che le particolari caratteristiche organolettiche di questo formaggio, il suo colore giallino con sfumature grigiastre e il suo gusto fresco sono anch’essi dovuti al metodo di produzione. In mancanza di un legame tra questi elementi e l’origine geografica, la domanda non soddisfa i criteri di base per la registrazione come indicazione geografica protetta.

(5)

Non è stata quindi evidenziata la presenza di un legame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

Sulla base di questi elementi, occorre respingere la domanda relativa alla registrazione della denominazione «Džiugas» in quanto indicazione geografica protetta.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione relativa alla denominazione «Džiugas» è respinta.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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L 8/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che respinge una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (Germantas) (IGP)

[notificata con il numero C(2008) 8430]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2009/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo, la Commissione ha proceduto all’esame della domanda di registrazione della denominazione «Germantas» in quanto indicazione geografica protetta per un formaggio, trasmessa dalla Lituania e ricevuta il 15 giugno 2005.

(2)

In risposta alle richieste della Commissione, il 3 luglio 2006, il 5 dicembre 2006 e il 3 settembre 2008 la Lituania ha presentato una nuova versione del disciplinare insieme a informazioni riepilogative e supplementari.

(3)

La Commissione aveva chiesto tra l’altro chiarimenti sulla natura del legame tra le caratteristiche del prodotto di cui è richiesta la registrazione e la specifica origine geografica.

(4)

Dopo aver esaminato il materiale presentato dalla Lituania insieme alla domanda, la Commissione ha notato che le caratteristiche precipue del formaggio in parola sono dovute al metodo di produzione e non sono attribuibili alla sua origine geografica. Nel disciplinare si afferma che il legame tra il formaggio «Germantas» e la zona di produzione si basa su un metodo specifico di produzione che gli conferisce specifiche caratteristiche organolettiche che lo distinguono dagli altri formaggi. Il disciplinare ribadisce che le specifiche caratteristiche organolettiche del formaggio «Germantas», il colore giallo pallido con sfumature grigio-verdi, un leggero aroma di latte acido, siero e latte pastorizzato e un gusto leggermente acido di latte pastorizzato ad elevata temperatura sono connesse al metodo di produzione. Il disciplinare spiega inoltre che il colore tipico del formaggio «Germantas» è attribuibile alla sua maturazione in una pellicola trasparente o colorata che riduce la decomposizione delle componenti fotosensibili. In assenza di un legame tra i suddetti fattori e l’origine geografica, la domanda non risponde ai criteri fondamentali per la registrazione del prodotto come indicazione geografica protetta.

(5)

Non è quindi dimostrata la presenza di un legame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

In base a quanto precede, occorre respingere la domanda di registrazione della denominazione «Germantas» in quanto indicazione geografica protetta.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione della denominazione «Germantas» è respinta.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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L 8/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori

(2009/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1), in particolare l’articolo 4, impone obblighi chiari relativi alla cooperazione tra amministrazioni nazionali e attribuisce agli Stati membri la responsabilità di stabilire le condizioni necessarie per una tale cooperazione. Inoltre tale direttiva stabilisce un chiaro obbligo per gli Stati membri di adottare provvedimenti idonei affinché le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione siano generalmente accessibili, non solo ai fornitori di servizi stranieri, ma anche ai lavoratori distaccati interessati.

(2)

Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi — Massimizzarne i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori» (2) del 13 giugno 2007 la Commissione ha annunciato la propria intenzione di istituire un comitato di alto livello per sostenere e assistere gli Stati membri nell’individuazione e nello scambio di buone prassi, per istituzionalizzare l’attuale gruppo informale di esperti governativi definendo con maggiore precisione il suo ruolo, i suoi compiti e le sue responsabilità e per stabilire una partecipazione periodica delle parti sociali.

(3)

Nella sua raccomandazione del 3 aprile 2008 sul rafforzamento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (3), la Commissione osserva che gli Stati membri dovrebbero partecipare attivamente ad un processo sistematico e formale di identificazione e di scambio di buone prassi nel settore del distacco di lavoratori partecipando a tutte le istanze di cooperazione varate dalla Commissione a tal fine.

(4)

Le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2008 invitano la Commissione a istituzionalizzare l’attuale gruppo informale di esperti sul distacco dei lavoratori istituendo un comitato di esperti.

(5)

Il comitato da istituire dovrebbe, in base alle stesse conclusioni del Consiglio, allacciare rapporti con organi pubblici responsabili del controllo, quali gli ispettorati del lavoro, e, ai livelli appropriati e in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, coinvolgere regolarmente in modo formale le parti sociali, in particolare i rappresentanti delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati.

(6)

È perciò necessario istituire un comitato di esperti nel campo del distacco dei lavoratori e definirne le mansioni, le responsabilità e la struttura.

(7)

Il comitato di esperti dovrebbe essere incaricato, tra l’altro, di sostenere e assistere gli Stati membri nell’individuazione e nello scambio di esperienze e di buone pratiche, promuovere lo scambio delle informazioni pertinenti, esaminare qualsiasi questione o difficoltà che possa sorgere nell’applicazione pratica della normativa sul distacco di lavoratori e nella sua attuazione concreta, e seguire da vicino i progressi conseguiti nel miglioramento sia dell’accesso alle informazioni che della cooperazione amministrativa, incluso lo sviluppo di un eventuale sistema per lo scambio elettronico di informazioni.

(8)

Il comitato dovrebbe essere composto da esperti in rappresentanza delle autorità nazionali che in ciascuno Stato membro sono responsabili, o incaricate, o coinvolte nell’attuazione, nell’applicazione e nel monitoraggio delle norme applicabili al distacco dei lavoratori nel quadro della fornitura di servizi. Tali esperti dovrebbero essere in grado di dare voce a un ampio spettro di conoscenze, competenze ed esperienze in rappresentanza dei diversi settori interessati. Ai livelli appropriati e in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, nel comitato potrebbero essere rappresentati organi pubblici responsabili del controllo legislativo, quali gli ispettorati del lavoro, nonché le parti sociali.

(9)

Inoltre il comitato dovrebbe coinvolgere regolarmente in modo formale le parti sociali a livello europeo, in particolare rappresentanti delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati, come il settore edilizio, il lavoro temporaneo tramite agenzia, la ristorazione, l’agricoltura e i trasporti. Inoltre dovrebbe essere in grado di ricorrere alla consulenza di professionisti dotati di competenze specifiche in uno dei settori rientranti nel suo ordine del giorno.

(10)

Dovrebbe essere consentita la partecipazione in qualità di osservatori di rappresentanti dei paesi SEE/EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA, dei paesi candidati e della Svizzera.

(11)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4).

(12)

È necessario che i dati personali relativi ai membri siano trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

(13)

Le spese sostenute dovrebbero essere finanziate nel quadro della decisione n. 1672/2006/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale — Progress (6),

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato denominato «comitato di esperti sul distacco dei lavoratori», qui di seguito denominato «il comitato».

Articolo 2

Compiti

Il comitato è incaricato:

1)

di sostenere e assistere gli Stati membri nell’individuazione e nella promozione dello scambio di esperienze e di buone pratiche;

2)

di promuovere lo scambio delle informazioni pertinenti, incluse informazioni sulle forme di cooperazione amministrativa in atto tra Stati membri e/o parti sociali;

3)

di esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere nell’entrata in vigore e nell’applicazione pratica della direttiva 96/71/CE o delle misure nazionali d’attuazione, e nella sua attuazione concreta;

4)

di esaminare eventuali problematiche che potrebbero sorgere nell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 96/71/CE;

5)

di seguire da vicino i progressi conseguiti nel miglioramento sia dell’accesso alle informazioni che della cooperazione amministrativa, e, in tale contesto, valutare le varie opzioni riguardo a un supporto tecnico appropriato per il sistema di scambio di informazioni necessario per migliorare la cooperazione amministrativa, incluso un sistema per lo scambio elettronico di informazioni;

6)

se del caso, di esaminare le possibilità per rafforzare l’effettiva osservanza e l’applicazione dei diritti dei lavoratori nonché la tutela della loro posizione;

7)

se del caso, di provvedere a un approfondito esame dei problemi pratici correlati all’attuazione transfrontaliera, al fine di risolvere i problemi esistenti, perfezionare l’applicazione pratica degli strumenti giuridici vigenti e migliorare l’assistenza reciproca tra gli Stati membri.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Ciascuno Stato membro designa due rappresentanti per il comitato. Essi possono del pari nominare due supplenti.

Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere nella nomina dei propri rappresentanti gli organismi del settore pubblico responsabili per il controllo della legislazione applicabile ai lavoratori distaccati, come ad esempio gli ispettorati del lavoro. Inoltre possono coinvolgere le parti sociali, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.   Possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori, conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni e dalla Commissione, rappresentanti delle parti sociali del settore industriale e delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati.

Tali rappresentanti vengono nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali interessate a livello comunitario o settoriale.

Il gruppo degli osservatori è costituito al massimo da 20 membri, tra cui:

5 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario,

5 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario,

al massimo 10 rappresentanti delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori).

3.   È inoltre consentita la partecipazione alle riunioni del comitato in qualità di osservatori di rappresentanti dei paesi SEE/EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA, dei paesi candidati e della Svizzera.

4.   I nomi dei membri devono essere raccolti, trattati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Funzionamento

1.   La presidenza del comitato è affidata alla Commissione.

2.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino tematiche specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal comitato. Tali sottogruppi vengono disciolti non appena hanno assolto al proprio mandato.

3.   Quando lo si ritenga utile o necessario, in accordo con la Commissione, possono essere invitati a partecipare alle deliberazioni del comitato o dei sottocomitati degli esperti nazionali, compresi rappresentanti delle organizzazioni internazionali con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione.

4.   Il comitato e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione secondo le procedure ed il calendario stabiliti. Il comitato può essere chiamato a riunirsi in altre località, in particolare su proposta di uno Stato membro che desidera ospitare il comitato o uno dei suoi sottogruppi in connessione con un evento di particolare interesse per il comitato, per il suo sottogruppo (per i suoi sottogruppi) o per lo Stato membro stesso.

La Commissione cura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione specificatamente interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del comitato e dei sottogruppi.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

6.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del comitato o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.

7.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del comitato.

Articolo 5

Rimborsi spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, osservatori ed esperti invitati in relazione alle attività del comitato, secondo le sue norme sul rimborso spese per esperti esterni.

I membri, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi che possono essere assegnati alla direzione generale responsabile della gestione, nel quadro della procedura di allocazione annuale alla luce dei vincoli di bilancio.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(2)  COM(2007) 304 definitivo.

(3)  GU C 85 del 4.4.2008, pag. 1.

(4)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.


13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

relativa alla conformità della norma EN 1273:2005 sui girelli all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale

[notificata con il numero C(2008) 8616]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

sentito il parere del comitato permanente istituito a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione. La Commissione pubblica i riferimenti di tali norme.

(4)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stabilisce una procedura per la pubblicazione dei riferimenti delle norme adottate dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all’entrata in vigore della direttiva. Qualora tali norme soddisfino l’obbligo generale di sicurezza, la Commissione decide di pubblicarne gli estremi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In tal caso la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, in merito all’adeguatezza della norma in questione rispetto all’obbligo generale di sicurezza. La Commissione decide la pubblicazione dei riferimenti della norma previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Commissione informa gli Stati membri della propria decisione.

(5)

I girelli sono dispositivi che aiutano i bambini che ancora non camminano a spostarsi in maniera autonoma. Tuttavia, i dati provenienti negli ultimi venti anni dai servizi di pronto soccorso degli ospedali europei e statunitensi mostrano regolarmente che i girelli espongono al rischio di caduta dal momento che aumentano la mobilità e la velocità dei bambini che non sono ancora in grado di stare in piedi o di camminare in maniera autonoma.

(6)

Gli incidenti con i girelli sono dovuti principalmente a cadute dalle scale o a capovolgimenti, soprattutto quando i bambini cercano di passare sopra superfici irregolari come soglie di porte o bordi di tappeti. Le lesioni provocate da tali incidenti sono assai gravi in quanto, nella maggior parte dei casi, il bambino viene colpito alla testa.

(7)

Nel settembre 1997 la Commissione ha conferito un mandato (3) al CEN (Comitato europeo di normazione) affinché i rischi specifici per la sicurezza dovuti all’aumento della mobilità e della velocità che i girelli consentono ai bambini che ancora non camminano fossero presi in considerazione nella norma pertinente che il CEN stava allora elaborando.

(8)

La Commissione non ha considerato soddisfacente la prima versione della norma EN 1273 adottata dal CEN nel 2001 in quanto in essa non si teneva conto dei rischi specifici descritti nel mandato.

(9)

La versione riveduta della norma EN 1273 del maggio 2005 prevede tuttavia prove di stabilità e prescrizioni di progettazione intese a ridurre le lesioni causate dalle cadute dalle scale o dai capovolgimenti, come richiesto nel mandato della Commissione.

(10)

La norma EN 1273:2005 è ampiamente utilizzata dalle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri, come confermano numerose notifiche RAPEX in cui vi si fa riferimento. Alcuni Stati membri fanno inoltre riferimento a tale norma nella loro legislazione in materia di articoli per puericultura (4).

(11)

La migliore sicurezza contro i pericoli di caduta dalle scale e di capovolgimento offerta dalla norma EN 1273:2005 aumenta la prevenzione passiva degli incidenti derivanti dall’uso dei girelli.

(12)

La Commissione ritiene che la norma EN 1273:2005 soddisfi l’obbligo generale di sicurezza. Poiché la norma è stata adottata in base a un mandato conferito prima dell’entrata in vigore della direttiva 2001/95/CE, il riferimento alla norma EN 1273:2005 deve essere pubblicato conformemente alla procedura prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo comma.

(13)

La presente decisione sulla conformità della norma EN 1273:2005 all’obbligo generale di sicurezza è adottata su iniziativa della Commissione.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La norma EN 1273:2005 «Articoli per puericultura — Girelli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova» soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi da essa coperti.

Articolo 2

I riferimenti della norma EN 1273:2005 sono pubblicati nella parte C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  Mandato M/253 del 14 settembre 1997.

(4)  Francia: Avis relatif à l’application du décret n. 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des articles de puériculture (GU dell’8 aprile 2008).

Austria: Kinderlaufhilfenverordnung 2007, Gazzetta ufficiale austriaca, 7 agosto 2008.


13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2009

che modifica la decisione 2008/655/CE per quanto concerne l’approvazione dei piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e la fissazione del livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008

[notificata con il numero C(2008) 8966]

(I testi in lingua ceca, danese, francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della decisione 2008/655/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che approva i piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008 (3) sono stati approvati i piani di vaccinazione del Belgio, della Repubblica ceca, della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e del Portogallo ed è stato fissato l’importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità.

(2)

Nel secondo semestre del 2008 si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini in vari Stati membri e in particolare del sierotipo 8 per la prima volta in Austria e in Svezia. Nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini del sierotipo 8 sono stati rilevati in Danimarca e in Spagna e, inoltre, la febbre catarrale degli ovini del sierotipo 1 si è ulteriormente estesa in Francia, in Spagna e in Portogallo.

(3)

Dal momento che in Austria e in Svezia i focolai si sono manifestati dopo la pubblicazione della decisione 2008/655/CE, i due Stati membri in questione hanno presentato i loro piani di vaccinazione non in tempo per rispettare il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2 di tale decisione. Di conseguenza, non si applicano ai due Stati membri le disposizioni relative alle relazioni intermedie e alla riduzione della partecipazione comunitaria.

(4)

Gli Stati membri interessati hanno informato del manifestarsi della malattia la Commissione e gli altri Stati membri e hanno presentato piani di vaccinazione di emergenza, nuovi o modificati, indicanti il numero approssimativo delle dosi di vaccino necessarie per il 2007 e il 2008 e i costi stimati per la loro somministrazione. La Commissione ha esaminato i nuovi piani presentati dall’Austria e dalla Svezia e i piani modificati comunicati dalla Danimarca, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dal Portogallo dal punto di vista sia veterinario sia finanziario, piani che sono stati giudicati conformi alla pertinente legislazione veterinaria della Comunità. È pertanto necessario approvare la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale degli ovini negli Stati membri interessati, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2000/75/CE.

(5)

Le spese rimborsabili sono attualmente limitate ai costi sostenuti nel periodo 1o novembre 2007 - 31 dicembre 2008. I piani di vaccinazione di emergenza durano peraltro fino alla fine del 2008. Il fatto generatore dell’esecuzione della vaccinazione deve quindi determinare la ricevibilità della spesa. Le misure con un fatto generatore attuate nel periodo summenzionato possono beneficiare del cofinanziamento.

(6)

La decisione 2008/655/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/655/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I piani di vaccinazione, articolati in disposizioni tecniche e finanziarie, presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o novembre 2007 al 31 dicembre 2008.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 e nel 2008, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia hanno diritto a un contributo finanziario della Comunità, a favore dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini di cui all’articolo 1, che ammonta:»;

3)

all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

alla presentazione di una relazione finanziaria definitiva, su modulo informatizzato, conforme a quanto stabilito dall’allegato relativa alle spese sostenute dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 1o novembre 2007 e il 31 dicembre 2008 e pagate prima della presentazione della relazione;»;

4)

all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Peraltro, il paragrafo 1, lettere a) e b), e il paragrafo 2 non si applicano ai piani presentati dall’Austria e dalla Svezia».

Articolo 2

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(3)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.


Rettifiche

13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/33


Rettifica del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 17 giugno 2008 )

A pagina 66 e 67 la tabella dell'allegato IV è sostituita dalla seguente:

«ALLEGATO IV

Articolo 11, paragrafo 1 —   Tipi di allevamento

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранен с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena z … % (čím) …

Husa krmená ovsem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Gefüttert mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Baroti ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt

(skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine

(lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor

(barnreared)

Élevé à l'intérieur:

système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās

(“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Freilandhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Freilandhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Παραδοσιακής ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Unbegrenzter Auslauf

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Απεριόριστης ελεύθερης βοσκής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Brīvā turēšana – pilnīgā brīvībā


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

… %-ban …-val/vel etetve

Zabbal etetett liba

Mitmugħa bi … % ta’ …

Wiżża mitmugħa bilħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu … % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno z … %

gos, krmljena z ovsom

Ruokittu rehulla, joka sisältää … %

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Ekstensyvus paukščių auginimas patalpose

(tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Imrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Crescute în spații închise – sistem extensiv

Chované na hlbokej podstielke (chov v hale)

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai auginami paukščiai

Szabadtartás

Trobbija fil-beraħ

(free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Výbehový chov (chov v exteriéri)

Prosta reja

Vapaa laidun

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai auginami paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Trobbija fil-beraħ tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované navol'no

Tradicionalna prosta reja

Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje auginami paukščiai

Teljes szabadtartás

Trobbija fil-beraħ – libertà totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă totală

Úplne vol'ný chov

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus

Uppfödd i full frihet»

A pagina 82, dell'allegato XI:

anziché:

«Germania

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach […]

Italia

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena […]

Ungheria

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465»

leggi:

«Germania

Max Rubner-Institut

Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel

(Federal Research Institute of Nutrition and Food)

- Institut für Sicherheit und Qualität bei Fleisch -

(Department of Safety and Quality of Meat)

E.-C.-Baumann-Str. 20

D-95326 Kulmbach […]

Italia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena […]

Ungheria

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

(Central Agricultural Office Food and Feed Safety Directorate)

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81

HU-1465.»


13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.