ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 340

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
19 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1287/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1288/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi ( 1 )

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 ( 1 )

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi ( 1 )

36

 

*

Regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi ( 1 )

38

 

*

Regolamento (CE) n. 1294/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 )

41

 

*

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (Versione codificata)

45

 

*

Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (Versione codificata)

57

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/123/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII ( 1 )

71

 

*

Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (Versione codificata) ( 1 )

73

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) ( 1 )

76

 

*

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi ( 1 )

83

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/960/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) [notificata con il numero C(2008) 7820]

99

 

 

2008/961/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati [notificata con il numero C(2008) 8218]  ( 1 )

112

 

 

2008/962/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti [notificata con il numero C(2008) 8442]  ( 1 )

115

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

I.   INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE

(1)

Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India («il paese interessato») («l’inchiesta iniziale»).

(2)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 (3), ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India («regolamento anti-sovvenzioni») per un ulteriore periodo di cinque anni. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3907 60 20. L’aliquota del dazio fisso varia tra 0 e 106,5 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati mentre l’aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 41,3 EUR/t.

(3)

Inoltre, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 (4), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo allo stesso prodotto originario dell’India («regolamento antidumping»). A norma di tale regolamento l’aliquota del dazio fisso varia tra 88,9 e 200,9 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati, mentre l’aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 181,7 EUR/t.

(4)

Conformemente al principio secondo il quale nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all’esportazione, il livello dei dazi antidumping previsto dal regolamento antidumping tiene conto dell’aliquota del dazio compensativo istituito a seguito del regolamento anti-sovvenzioni, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.

II.   APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

(5)

A seguito dell’istituzione del dazio compensativo definitivo, il governo indiano ha dichiarato che le circostanze relative a due regimi di sovvenzioni [regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme) e regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption) nel quadro della sezione 80 HHC della legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act)] sono cambiate e che tali cambiamenti presentano un carattere durevole. Di conseguenza, il governo indiano ha affermato che il livello di sovvenzione è stato probabilmente ridotto e che quindi le misure fissate in parte sulla base di tali regimi dovranno essere riesaminate.

(6)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal governo indiano e li ha ritenuti sufficienti a motivare l’apertura di un riesame conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base limitatamente al livello di sovvenzioni delle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’India. A seguito della consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha aperto, tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) («avviso di apertura») un riesame intermedio parziale d’ufficio del regolamento (CE) n. 193/2007.

(7)

Obiettivo dell’inchiesta in vista del riesame intermedio parziale è quello di valutare se sia necessario continuare, abolire o modificare le misure in vigore applicabili alle società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i regimi di sovvenzione modificati, ove elementi di prova sufficienti siano stati presentati conformemente alle disposizioni pertinenti dell’avviso di apertura. A seconda dei risultati cui darà luogo, il riesame intermedio parziale valuterà anche la necessità di rivedere le misure applicabili alle società che hanno collaborato all’inchiesta da cui è scaturito il livello delle attuali misure e/o la misura residua applicabile a tutte le altre società.

III.   PERIODO DELL’INCHIESTA

(8)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

IV.   PARTI INTERESSATE DALL’INCHIESTA

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato il governo indiano e i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta precedente menzionati nel regolamento (CE) n. 193/2007 in quanto beneficiari di uno dei due regimi di sovvenzione presumibilmente modificati e che figurano nell’allegato dell’avviso di apertura, come pure i produttori comunitari, dell’apertura dell’inchiesta in previsione di un riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

(10)

Tenuto conto del numero di parti interessate a tale riesame, è stato previsto di utilizzare tecniche di campionamento nell’ambito dell’inchiesta sulle sovvenzioni, conformemente all’articolo 27 del regolamento di base.

(11)

Due produttori esportatori si sono manifestati e hanno fornito le informazioni necessarie per il campionamento. Pertanto, la Commissione non ha ritenuto necessario ricorrere al campionamento. Uno dei due produttori esportatori che avevano presentato un formulario di campionamento ha in seguito comunicato alla Commissione che non intendeva compilare un questionario completo e fornire i dati necessari al fine dell’inchiesta.

(12)

La Commissione ha quindi inviato e ricevuto risposta al questionario soltanto da un produttore esportatore ammesso al riesame, cioè la Pearl Engineering Polymers Ltd (la «società»). Un questionario è stato inoltre trasmesso al governo indiano. Risposte sono state inviate tanto dalla società quanto dal governo indiano.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

1)

governo dell’India

ministero del Commercio, Nuova Delhi;

2)

produttori esportatori indiani

Pearl Engineering Polymers Ltd, Nuova Delhi.

V.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E COMMENTI SULLA PROCEDURA

(14)

Il governo indiano e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si prevedeva di proporre una modifica dell’aliquota di dazio applicabile all’unico produttore indiano che ha cooperato e all’esportatore produttore indiano che non ha cooperato e che era anch’egli citato nell’allegato dell’avviso di apertura, nonché dell’intenzione di mantenere le misure esistenti per tutte le altre società che non avevano cooperato al presente riesame intermedio parziale. È stato consentito un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. La Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(15)

Il prodotto contemplato dal presente riesame è lo stesso prodotto di cui al regolamento (CE) n. 193/2007, vale a dire PET avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario del paese interessato. Esso è attualmente classificabile nel codice NC 3907 60 20.

C.   SOVVENZIONI

I.   INTRODUZIONE

(16)

In base alle informazioni trasmesse dal governo indiano e dall’unico produttore esportatore che ha cooperato, nonché alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

a)

regime di autorizzazioni preventive (Advance Authorisation Scheme, AAS) (in precedenza noto come regime di licenze preventive — Advance Licence Scheme);

b)

regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS);

c)

sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS);

d)

regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES);

e)

regime mercato mirato (Focus Market Scheme, FMS);

f)

regime obiettivo plus (Target Plus Scheme, TPS).

(17)

I regimi a), b), c), e) ed f) si fondano sul «Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992)» (legge sul commercio estero — Sviluppo e regolamentazione, n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge del 1992 autorizza il governo indiano a pubblicare documenti relativi alle politiche in materia di esportazione e importazione, sintetizzati nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Un documento di politica in materia di esportazione e importazione, pertinente per il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame in questione, è «EXIM-policy 04-09» (Piano quinquennale relativo al periodo 1o settembre 2004-31 marzo 2009). Le autorità indiane hanno inoltre fissato le procedure di applicazione delle politiche import-export 04-09, pubblicandole nel manuale di procedura — 1o settembre 2004-31 marzo 2009 (manuale di procedura 04-09), vol. 1. Anche il manuale è aggiornato regolarmente.

(18)

Le esenzioni dall’imposta sul reddito di cui al punto d) si basano sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(19)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha invitato il governo indiano a proseguire le consultazioni in merito sia ai regimi modificati sia a quelli invariati al fine di chiarire la situazione relativa a tali regimi e giungere a una soluzione concordata. Dopo la consultazione relativa a tali regimi, conclusasi senza una soluzione concordata, la Commissione ha incluso i regimi in questione nell’inchiesta sulle sovvenzioni.

(20)

Una parte interessata, in rappresentanza dell’industria comunitaria, ha affermato che gli esportatori indiani continuavano a beneficiare di un certo numero di altri regimi e di sovvenzioni. Peraltro da tali informazioni non è emerso alcun elemento di prova definitivo che abbia dimostrato che tali regimi erano utilizzati dal produttore esportatore che ha cooperato. Di conseguenza tali questioni non sono state trattate oltre ai fini del presente procedimento specifico.

II.   REGIMI SPECIFICI

1.   Regime di autorizzazioni preventive (Advance Authorisation Scheme, AAS)

a)   Base giuridica

(21)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 delle politiche import-export 04-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del relativo manuale di procedura 04-09, vol. I. Questo regime era chiamato Advance Licence Scheme nella precedente inchiesta di riesame che ha portato all’istituzione, a seguito del regolamento (CE) n. 193/2007, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore.

b)   Ammissibilità

(22)

L’AAS consiste in sei sottoregimi diversi, descritti più dettagliatamente al considerando 23, che differiscono, tra gli altri aspetti, anche dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS per le «esportazioni presunte» i principali contraenti che riforniscono le categorie di cui al paragrafo 8.2 delle politiche import-export 04-09, per esempio i fornitori delle unità orientate all’esportazione (EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare di vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime Advance release order (ARO) e della back to back inland letter of credit.

c)   Attuazione pratica

(23)

Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:

i)

esportazioni fisiche: è il sottoregime principale e permette l’importazione esente da dazio di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, la parola «fisiche» indica che il prodotto da esportare deve uscire dal territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare sono specificati nella licenza;

ii)

fabbisogno annuo: questo tipo di autorizzazione non è collegato ad un prodotto specifico, ma ad un gruppo di prodotti (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio, fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti;

iii)

forniture intermedie: questo regime riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare, grazie all’AAS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato ad esportare il prodotto finito;

iv)

esportazioni presunte: questo regime permette ad un imprenditore principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f), g), i) e j), delle politiche import-export 04-09. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, per esempio la fornitura di merci alle EOU e alle società che hanno sede in una zona economica speciale (SEZ);

v)

ARO: il titolare AAS che ha intenzione di procurarsi i fattori produttivi da fonti indiane, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In casi del genere le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore locale all’atto della consegna dei fattori produttivi in questione. La girata dell’ARO abilita il fornitore locale a benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 04-09 (regime di autorizzazioni preventive per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il regime degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati;

vi)

back to back inland letter of credit: anche questo sottoregime riguarda la fornitura di merci locali ad un titolare di autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore locale. La banca convaliderà l’autorizzazione per le importazioni dirette, solo relativamente al valore e al volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 04-09 (AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).

(24)

Durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, l’esportatore che ha collaborato ha ottenuto, per quanto riguarda il prodotto in esame, vantaggi relativi a due sottoregimi, ovvero i) AAS per esportazioni fisiche e iv) AAS per esportazioni presunte. Non è quindi necessario valutare la compensabilità dei sottoregimi restanti.

(25)

A seguito dell’istituzione, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il governo indiano ha modificato il sistema di verifica applicabile alle AAS. In termini concreti, ai fini della verifica da parte delle autorità indiane, un titolare di autorizzazione preventiva è legalmente obbligato a tenere «una contabilità corretta e accurata del consumo e dell’utilizzo di beni importati esenti da dazio/acquistati in ambito locale» in un formato specifico (capitoli 4.26, 4.30 e appendice 23 del manuale di procedura 04-09, vol. I), ossia un vero e proprio registro del consumo. Quest’ultimo deve essere verificato da un contabile esterno iscritto all’albo professionale che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le registrazioni pertinenti sono stati esaminati e che le informazioni fornite a titolo dell’appendice 23 sono veritiere ed esatte. Tuttavia le suddette disposizioni si applicano solamente alle autorizzazioni preventive rilasciate a decorrere dal 13 maggio 2005. Per tutte le autorizzazioni preventive o licenze preventive rilasciate prima di tale data, i titolari devono seguire le disposizioni di verifica precedentemente applicabili, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze nel formato specificato dell’appendice 18 (capitolo 4.30 e appendice 18 del manuale di procedura 02-07, vol. I).

(26)

Per quanto riguarda i sottoregimi utilizzati durante il PIR dall’unico produttore esportatore che ha cooperato ossia le esportazioni fisiche e le esportazioni presunte, tanto l’autorizzazione di importazione quanto l’obbligo di esportazione sono fissati in volume e valore dal governo indiano e sono documentati nell’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni sono trascritte sull’autorizzazione da funzionari del governo. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale regime è fissato dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input-Output Norms. Le Standard Input/Output Norms esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel manuale di procedura 04-09, vol. II.

(27)

In merito occorre notare che le SION sono regolarmente rivedute. Poiché l’unico esportatore che ha cooperato ha utilizzato licenze rilasciate in date diverse, sono state applicate SION diverse da tale società nel corso del PIR.

(28)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi, sono ammesse due proroghe di 6 mesi ciascuna).

(29)

Dall’inchiesta ai fini del riesame si evince che, anche se il produttore esportatore che ha cooperato ha potuto dimostrare il consumo totale delle materie prime, non esiste alcun registro per il consumo effettivo del prodotto interessato. Si è soltanto presunto che il consumo fosse conforme alle SION. Non è stato quindi possibile determinare se le esigenze in materia di SION, stipulate nelle autorizzazioni/licenze specifiche, relativamente ai fattori produttivi esenti da dazi sono state in quantità superiore rispetto a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all’esportazione.

(30)

Inoltre, dall’inchiesta ai fini del riesame è emerso che le materie prime sono state importate a titolo di tre diverse autorizzazioni/licenze e di diverse SION e che in seguito sono state mescolate e incorporate fisicamente nel processo di produzione dello stesso prodotto esportato. Il fatto che vi siano tre diverse SION con norme di consumo diverse per ognuna delle materie prime mette in luce il problema di determinare il consumo effettivo dell’esportatore che ha cooperato. In merito, è chiaro che un registro del consumo effettivo è un’esigenza fondamentale per verificare se i fattori produttivi esenti da dazio siano superiori a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all’esportazione.

(31)

L’inchiesta ai fini del riesame ha inoltre dimostrato che le esigenze di verifica stipulate dalle autorità indiane non venivano rispettate o addirittura non venivano testate nella pratica. Per quanto riguarda le licenze preventive rilasciate prima del 13 maggio 2005, i registri necessari del consumo effettivo e delle scorte (cioè appendice 18) non sono stati inviati alle autorità competenti né quindi controllati dal governo indiano. Quanto alle autorizzazioni preventive rilasciate dopo il 13 maggio 2005, i registri necessari del consumo effettivo e delle scorte sono richiesti, ma il governo indiano non ha ancora verificato la conformità di tali registri alle prescrizioni del documento di politica import-export. In particolare, i registri sono stati verificati da contabili esterni iscritti all’albo professionale, come richiesto dalla legislazione indiana di cui al considerando 25 ma non esistevano dati tenuti né dalla società né dal contabile iscritto all’albo professionale circa le modalità del processo di certificazione. Non esisteva alcun piano di revisione contabile né altro materiale giustificativo della revisione effettuata, nessuna informazione sulla metodologia utilizzata e le esigenze specifiche necessarie a un lavoro tanto scrupoloso che richiede conoscenze tecniche approfondite sui processi di produzione, sulle esigenze dei documenti di politica import-export e delle procedure contabili. Tenuto conto di tale situazione, si ritiene che l’esportatore esaminato non sia stato in grado di dimostrare che le disposizioni pertinenti in materia di politica import-export sono state rispettate.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(32)

L’esportatore che ha cooperato ha contestato i risultati di cui sopra, in particolare per quanto riguarda le conclusioni circa il contabile esterno di cui al considerando 31. In proposito è stato affermato che non esiste alcuna disposizione giuridica a livello nazionale o internazionale che richieda a una società sottoposta ad audit di conservare informazioni circa le modalità di esecuzione dell’audit stesso. Al contrario, la legislazione indiana stipula che i documenti di lavoro sono di proprietà del revisore contabile. In tali circostanze e visto che non era stato richiesto preventivamente, prima della visita di verifica, alcun incontro con il contabile esterno, il fatto che la società sottoposta ad audit non era in possesso di tali documenti giustificativi al momento della visita non doveva costituire un fattore sfavorevole. Inoltre, è stato dichiarato che il regolamento di base non autorizza, in alcun caso, i servizi della Commissione a verificare documenti custoditi al di fuori della società sotto inchiesta, come nel caso di un contabile indipendente. Si è anche affermato che il consumo attuale dell’unico produttore che ha cooperato è stato superiore alle norme SION e che non esisteva alcun motivo per una restituzione dei dazi eccessiva.

(33)

In merito si rammenta che il processo di verifica eseguito dal contabile esterno e il rilascio del relativo certificato formano parte del sistema di verifica introdotto dal governo indiano nella sua politica import-export. A tal fine la politica in questione ha introdotto il contabile esterno come un operatore nell’applicazione del sistema e la Commissione doveva esaminare se il suddetto sistema di verifica venisse effettivamente applicato. Il fatto che la società non ha potuto dimostrare che né essa stessa né il responsabile designato detengono registrazioni in merito ai controlli effettuati al fine di rilasciare il certificato contemplato dalla politica import-export, dimostra che la società non era in grado di provare il rispetto delle relative disposizioni della politica import-export. Quanto all’affermazione della società che non esistevano in alcun caso restituzioni dei dazi eccessive, si rammenta che la situazione attuale riscontrata in loco (cioè combinazione di fattori produttivi e di prodotti prodotti, utilizzo di norme SION diverse, mancanza dei registri di consumo effettivo come previsto dalla politica import-export), e in attesa del completamento delle fasi finali di verifica necessarie da parte del governo indiano, ha dimostrato l’impossibilità di calcolare il consumo effettivo e la conseguente restituzione dei dazi eccessiva per autorizzazione/licenza e norma SION.

e)   Conclusioni

(34)

L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del governo dell’India che ha conferito un vantaggio all’esportatore oggetto dell’inchiesta.

(35)

Inoltre, i regimi AAS «esportazioni fisiche» e AAS «esportazioni presunte» dipendono chiaramente di diritto dall’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dell’AAS, avere diritto ad alcun vantaggio.

(36)

Nessuno dei due sottoregimi in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Essi non sono conformi alle norme enunciate nell’allegato I, punto i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato efficacemente il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le stesse SION non possono essere considerate un sistema di verifica del consumo reale, in quanto i fattori produttivi esenti da dazio a titolo di autorizzazioni/licenze con risultati SION diversi sono mescolati nello stesso processo di produzione per un prodotto esportato. Questo tipo di processo non consente al governo indiano di verificare con sufficiente precisione i quantitativi di fattori produttivi consumati nella produzione e all’esportazione e nell’ambito di quale punto di riferimento SION occorra raffrontarli. Inoltre il governo indiano non ha esercitato, o non ha ancora terminato di farlo, alcun controllo efficace in base a un registro del consumo reale correttamente tenuto. Inoltre, le autorità indiane non hanno effettuato un ulteriore esame, normalmente richiesto ove il meccanismo o la procedura di effettiva verifica non esista (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre si ricorda che la società in questione non disponeva di un registro dei consumi in grado di consentire una verifica del consumo reale di materie prime per tipo di prodotto. Di conseguenza, anche in presenza di un efficace sistema di controllo, sarebbe stato impossibile al governo indiano verificare i fattori produttivi consumati nella produzione di un prodotto esportato. Infine, l’intervento di contabili iscritti all’albo professionale nel processo di verifica non ha comportato il miglioramento del sistema di verifica in quanto non esiste alcuna norma particolareggiata sulle modalità di esecuzione delle mansioni affidate agli esperti contabili, mentre le informazioni presentate nel corso dell’inchiesta non potevano garantire il rispetto delle norme summenzionate definite nel regolamento di base.

(37)

I due sottoregimi risultano quindi compensabili.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(38)

In mancanza di sistemi permessi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione dei fattori produttivi. In merito occorre notare che il regolamento di base non prevede soltanto compensazioni per le restituzioni dei dazi eccessive. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, solamente le restituzioni dei dazi eccessive possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Pertanto, in assenza di un’adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica; si applica invece la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (revenue forgone), piuttosto che delle presunte restituzioni eccessive. Come previsto dall’allegato II, titolo II, e dall’allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all’autorità investigativa calcolare le restituzioni eccessive. Al contrario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(39)

L’importo della sovvenzione di cui ha beneficiato l’esportatore che ha utilizzato le AAS è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali) sulle merci importate nel quadro dei due sottoregimi utilizzati per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (nominatore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è stata assegnata in base all’andamento delle esportazioni e non in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(40)

L’aliquota di sovvenzione fissata per questo regime durante il PIR per l’unico produttore che ha cooperato ammonta al 12,8 %.

2.   Regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS)

a)   Base giuridica

(41)

La descrizione dettagliata del regime si trova al paragrafo 4.3 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 4 del manuale di procedura 04-09, vol. I.

(42)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha cooperato non ha ottenuto vantaggi compensabili nel quadro del regime DEPS. Si è quindi ritenuto che nel quadro della presente inchiesta non fosse necessario analizzare ulteriormente tale regime.

3.   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)

a)   Base giuridica

(43)

La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al capitolo 5 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 5 del manuale di procedura 04-09, vol. I.

b)   Ammissibilità

(44)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e i fornitori di servizi.

c)   Attuazione pratica

(45)

A condizione che osservi l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e vecchi fino a dieci anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un’imposta, le autorità indiane rilasciano una licenza EPCGS. Dall’aprile 2000, il regime prevede una riduzione del 5 % del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Fino al 31 marzo 2000, le aliquote dei dazi in vigore erano dell’11 % (con possibilità di supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere immessi, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

(46)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può reclamare i vantaggi connessi alle presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali ad un titolare di licenza EPCGS.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(47)

Nessuna osservazione riguardo al regime EPCGS dopo le informazioni comunicate.

e)   Conclusioni relative all’EPCGS

(48)

I crediti EPCGS costituiscono una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dalle autorità indiane, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore in quanto i dazi risparmiati all’importazione ne migliorano la liquidità.

(49)

Il regime EPCGS, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.

(50)

Infine, tale regime non può essere considerato un sistema consentito di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, di cui all’allegato I, punto i), non riguardano i beni strumentali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(51)

L’unico esportatore che ha collaborato non ha acquistato beni strumentali nel PI. Tuttavia la società ha continuato a beneficiare di esenzioni da dazi per beni strumentali acquistati prima del PI, per l’importo accertato nel corso dell’inchiesta iniziale. Come stabilito nell’inchiesta iniziale, il valore della sovvenzione ottenuta durante il PIR è stato calcolato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo i dazi doganali non pagati sui beni strumentali, ripartito su un periodo corrispondente all’effettivo periodo di ammortamento di tali beni strumentali del produttore esportatore. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. L’aliquota di sovvenzione fissata per il vantaggio ottenuto dalla società nel corso del PIR è ammontata allo 0,3 %.

4.   Regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES)

a)   Base giuridica

(52)

Nell’ambito di tale regime gli esportatori poteveno beneficiare di una parziale esenzione di imposta sul reddito derivante dalle vendite all’esportazione. La base giuridica dell’esenzione figura nella sezione 80HHC dell’ITA.

(53)

Questa disposizione è stata abolita per l’anno di valutazione 2005-2006 (cioè per l’esercizio finanziario dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005) e gli anni successivi e in tal modo la sezione 80HHC dell’ITA non conferisce alcun vantaggio a decorrere dal 31 marzo 2004. Il solo produttore esportatore che ha cooperato non ha beneficiato di alcun vantaggio a titolo di tale regime nel corso del PIR. Di conseguenza, dal momento che il regime è stato revocato, esso non sarà compensato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.   Regime mercato mirato (Focus Market Scheme, FMS)

a)   Base giuridica

(54)

La descrizione dettagliata dell’FMS si trova al paragrafo 3.9 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 3.20 del manuale di procedura 04-09, vol. I. Quantunque la società abbia dichiarato tale regime, l’inchiesta ha dimostrato che durante il PIR non sono stati percepiti vantaggi. Dal momento che si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto alcun vantaggio nel quadro di tale regime, non si è ritenuto necessario continuare l’analisi nell’ambito della presente inchiesta.

6.   Regime obiettivo plus (Target Plus Scheme, TPS)

a)   Base giuridica

(55)

La descrizione dettagliata del TPS si trova al paragrafo 3.7 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 3.2 del manuale di procedura 04-09, vol. I.

b)   Ammissibilità

(56)

Qualsiasi produttore esportatore può essere ammesso a beneficiare di questo regime.

c)   Attuazione pratica

(57)

Questo regime si prefigge di concedere un premio alle società che aumentano il loro fatturato all’esportazione. A questo fine il regime consente alle società idonee di beneficiare di un credito di dazio variante tra il 5 % e il 15 % dell’importo basato sulla differenza tra i valori fob delle esportazioni realizzate nel corso di 2 esercizi finanziari consecutivi.

(58)

Le società che desiderano beneficiare del regime devono presentare una domanda al ministero del Commercio e dell’industria. Una volta autorizzata, una licenza indicante l’importo del credito di dazi è rilasciata dalle autorità competenti.

(59)

Questo regime è stato soppresso nel marzo 2006 e sostituito da due nuovi regimi, il regime del mercato mirato (Focus Market Scheme) e il regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme). Il diritto di chiedere una licenza TPS è tuttavia continuato fino al marzo 2007 e le società che desiderano beneficiare di questo regime possono utilizzare il credito dei dazi fino al marzo 2009.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(60)

Il produttore che ha cooperato ha dichiarato che la società non ha ricevuto alcun aumento di benefici durante il periodo di inchiesta di tale regime e, dal momento che il regime è stato soppresso nel 2006, esso non dovrebbe essere compensato. Peraltro, come specificato in precedenza, l’inchiesta ha dimostrato che la società ha ricevuto un beneficio nel periodo di inchiesta e inoltre, pur se il regime è stato invero soppresso, le società possono continuare a beneficiarne fino al 2009.

e)   Conclusione in merito all’obiettivo Plus (Target Plus Scheme)

(61)

I crediti TPS costituiscono una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Essi rappresentano un contributo fiscale concesso dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto vengono utilizzati per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Inoltre, i crediti TPS conferiscono un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

(62)

Inoltre, il TPS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(63)

Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può usufruire dei vantaggi del TPS indipendentemente dal fatto che importi o meno fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente per un esportatore aumentare il suo fatturato relativo alle esportazioni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del TPS.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(64)

L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in funzione del vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dal produttore esportatore che ha collaborato secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate al momento dell’operazione di esportazione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (nominatore) è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(65)

L’aliquota di sovvenzione fissata per questo regime durante il PIR per l’unico produttore esportatore che ha collaborato ammonta allo 0,7 %.

III.   IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(66)

Occorre ricordare che il margine di sovvenzione fissato nell’inchiesta iniziale ammontava al 5,8 % per l’unico produttore esportatore che ha collaborato al presente riesame intermedio parziale.

(67)

Durante il presente riesame intermedio parziale l’importo delle sovvenzioni compensabili, espresse ad valorem, è ammontato al 13,8 %, come figura nella tabella seguente.

Regime

Società

ALS

DEPS

EPCGS

ITIRAD

FMS

TPS

Totale

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che il livello di sovvenzione a favore dell’unico produttore esportatore che ha cooperato è aumentato.

D.   MISURE COMPENSATIVE E MISURE ANTIDUMPING

I.   MISURE COMPENSATIVE

(69)

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati al punto 3 dell’avviso di apertura, si è stabilito che il margine di sovvenzione a favore dell’unico produttore esportatore che ha cooperato è aumentato dal 5,8 % al 13,8 % e che, per questo motivo, l’aliquota del dazio compensativo, imposto a tale esportatore produttore a titolo del regolamento (CE) n. 193/2007 deve essere modificato di conseguenza.

(70)

La seconda società interessata dal presente riesame intermedio parziale, la Reliance Industries Ltd, disponeva del margine di sovvenzione più elevato nell’inchiesta iniziale, ma non ha cooperato al presente riesame. In mancanza di tale cooperazione, è stato necessario effettuare una valutazione basata sui migliori dati disponibili conformemente all’articolo 28 del regolamento di base. In merito e alla luce delle conclusioni riguardanti l’unico esportatore che ha collaborato, è altresì probabile che il produttore esportatore che non ha collaborato continuerà a beneficiare dei vantaggi a titolo dei regimi di sovvenzione che formano oggetto dell’inchiesta quanto meno alle stesse aliquote di quelle fissate per la società che ha cooperato. Occorre quindi concludere che il livello di sovvenzione a favore dell’unico produttore esportatore che non ha cooperato e che era interessato dal riesame è anch’esso aumentato al 13,8 % e che quindi l’aliquota del dazio compensativo, imposto a tale produttore esportatore dal regolamento (CE) n. 193/2007, deve essere modificata di conseguenza.

(71)

Quanto alle società che hanno cooperato all’inchiesta iniziale ma che non sono state identificate come interessate dall’inchiesta in allegato all’avviso di apertura, non vi è alcun motivo che le aliquote dei dazi compensativi e antidumping applicabili a tali società vadano ricalcolate. Di conseguenza le aliquote individuali del dazio applicabile a tutte le altre parti, ad eccezione della Pearl Engineering e Reliance Industries di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 193/2007 restano invariate.

(72)

Per contro, quanto alle società che non hanno cooperato né al presente riesame né all’inchiesta iniziale, occorre ritenere che esse continuino a beneficiare dei vantaggi a titolo dei regimi di sovvenzione che formano oggetto dell’inchiesta quanto meno alla stessa aliquota di quella fissata per l’unico produttore che ha cooperato. Per evitare di ricompensare la mancanza di cooperazione, si è ritenuto appropriato fissare l’aliquota di sovvenzione applicabile a «tutte le altre società» al livello corrispondente all’aliquota più elevata fissata per tutte le società che hanno cooperato all’inchiesta iniziale, cioè al 13,8 %.

(73)

Le aliquote dei dazi compensativi modificati dovrebbe essere portate al livello delle nuove aliquote di sovvenzione emerse durante il presente riesame, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta originale resta più elevato.

(74)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame intermedio parziale. Pertanto, esse si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotto in esame prodotto da tali società. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società che non compare espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(75)

Onde evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET causati dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio si traducano in un dazio più elevato, si rammenta che sono state predisposte misure sotto forma di un dazio specifico per tonnellata. L’importo risulta dall’applicazione dell’aliquota del dazio compensativo ai prezzi cif all’esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio nell’inchiesta iniziale. Lo stesso metodo è stato utilizzato allo scopo di fissare i livelli dei dazi specifici modificati nel contesto del presente riesame.

(76)

I margini e le aliquote dei dazi applicabili devono essere calcolati come indicato nella tabella seguente.

 

Aliquota del dazio compensativo

Dazio compensativo proposto

(EUR/t)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

74,6

Senpet Ltd

4,43 %

22,0

Futura Polyesters Ltd

0 %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

106,5

Tutte le altre società

13,8 %

69,4

(77)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio, in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (6) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione connesse, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

II.   MISURE ANTIDUMPING

(78)

La modifica dell’aliquota del dazio compensativo eserciterà un impatto sul dazio antidumping definitivo imposto ai produttori in India dal regolamento (CE) n. 192/2007.

(79)

Nell’inchiesta antidumping iniziale, il dazio antidumping è stato adeguato al fine di evitare qualsiasi doppione degli effetti dei vantaggi derivanti dalle sovvenzioni all’esportazione. In merito, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (7) e l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base anti-sovvenzioni dispongono che nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi per rimediare ad una stessa situazione derivante da un dumping o da una sovvenzione all’esportazione. L’indagine anti-sovvenzioni iniziale, come pure il presente riesame intermedio parziale, hanno dimostrato che taluni regimi di sovvenzioni oggetto dell’inchiesta considerate come compensabili, costituivano sovvenzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base anti-sovvenzioni. In quanto tali, le sovvenzioni influiscono sul prezzo all’esportazione del produttore esportatore indiano, dando così luogo a un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato nell’inchiesta antidumping iniziale è dovuto in parte all’esistenza delle sovvenzioni all’esportazione.

(80)

Di conseguenza le aliquote del dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori interessati devono attualmente essere adeguate in modo da tener conto del livello riveduto del vantaggio tratto dalle sovvenzioni all’esportazione nel corso del PIR nel presente riesame intermedio parziale in modo da rispecchiare l’effettivo margine di dumping dopo l’imposizione del dazio compensativo definitivo adeguato che compensa l’effetto delle sovvenzioni all’esportazione.

(81)

In altre parole occorre tener conto dei nuovi livelli delle sovvenzioni al fine di adeguare i margini di dumping precedentemente fissati.

(82)

I margini e le aliquote del dazio antidumping applicabili alle imprese interessate devono quindi essere calcolati come indicato nella tabella sotto riportata.

 

Aliquota del dazio compensativo

(a seguito delle sovvenzioni all’esportazione)

Livello di eliminazione del pregiudizio

Aliquota del dazio antidumping

Dazio antidumping proposto

(EUR/t)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

33,6 %

16,2 %

87,5

Senpet Ltd

4,43 %

44,3 %

39,9 %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0 %

44,3 %

14,7 %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

44,3 %

11,6 %

88,9

Tutte le altre società

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

(83)

Per garantire la corretta applicazione del dazio compensativo e di quello antidumping, è opportuno applicare il livello del dazio residuo non solo agli esportatori che non hanno cooperato, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PIR. Tuttavia, queste società sono invitate, se soddisfanno i requisiti di cui all’articolo 20 del regolamento di base, a presentare una richiesta di riesame conformemente a tale articolo, perché la loro situazione sia analizzata individualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 193/2007 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Salvo il disposto dell’articolo 2, le aliquote del dazio compensativo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio compensativo

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

India

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

India

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

India

Senpet Ltd

22,0

A183

India

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

India

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

India

Tutte le altre società

69,4

A999»

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 è sostituito dal seguente:

«2.   Salvo il disposto dell’articolo 2, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

India

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

India

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

India

Senpet Ltd

200,9

A183

India

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

India

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

India

Tutte le altre società

153,6

A999

Indonesia

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Indonesia

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonesia

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Indonesia

Tutte le altre società

187,7

A999

Malaysia

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaysia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Malaysia

Tutte le altre società

160,1

A999

Repubblica di Corea

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

Repubblica di Corea

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

Repubblica di Corea

Tutte le altre società

148,3

A999

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Taiwan

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Taiwan

Tutte le altre società

143,4

A999

Tailandia

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Tailandia

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Tailandia

Tutte le altre società

83,2

A999»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

(3)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

(4)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

(5)  GU C 227 del 27.9.2007, pag. 16.

(6)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, N-105 B-1049 Bruxelles.

(7)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1287/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.12.2008   

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L 340/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1212/2008 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 19 dicembre 2008

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,68

5,46

1701 11 90 (1)

21,68

10,77

1701 12 10 (1)

21,68

5,27

1701 12 90 (1)

21,68

10,26

1701 91 00 (2)

23,03

14,29

1701 99 10 (2)

23,03

9,20

1701 99 90 (2)

23,03

9,20

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


19.12.2008   

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L 340/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (2) prescrive alle società soggette alla legge di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati, per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o successivamente, conformemente ai principi contabili internazionali, attualmente comunemente denominati «International Financial Reporting Standard», adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 (di seguito «IFRS adottati»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (3) impone agli emittenti di paesi terzi di fornire, nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato, informazioni finanziarie relative agli esercizi passati redatte conformemente agli IFRS adottati o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi.

(3)

Per valutare l’equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede inoltre che la decisione della Commissione consenta agli emittenti comunitari di utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato.

(4)

I bilanci redatti conformemente agli IFRS emessi dallo International Accounting Standards Board (IASB) forniscono ai relativi utenti un’informazione adeguata che consente loro di valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’emittente. È pertanto opportuno permettere agli emittenti di un paese terzo di utilizzare all’interno della Comunità gli IFRS emessi dallo IASB.

(5)

Nel dicembre 2007 la Commissione ha consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) per quanto riguarda la valutazione tecnica dell’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) degli Stati Uniti, della Cina e del Giappone. Nel marzo 2008 la Commissione ha esteso la consultazione ai GAAP della Corea del Sud, del Canada e dell’India.

(6)

Nel suo parere espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008, il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell’utilizzazione all’interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all’interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell’India.

(7)

Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d’intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS emessi dallo IASB. È pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati dal 1o gennaio 2009.

(8)

Nell’agosto 2007 l’Accounting Standards Board del Giappone e lo IASB hanno annunciato di essere pervenuti ad un accordo per accelerare la convergenza eliminando le principali differenze tra i GAAP giapponesi e gli IFRS entro il 2008 e le differenze restanti entro la fine del 2011. Le autorità giapponesi non richiedono alcuna riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci secondo gli IFRS. Dal 1o gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS adottati.

(9)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007 gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i GAAP di un altro paese terzo che converga con gli IFRS o che si sia impegnato ad adottare gli IFRS o che sia pervenuto ad un accordo di reciproco riconoscimento con la Comunità prima del 31 dicembre 2008 per un periodo transitorio che termina entro il 31 dicembre 2011.

(10)

In Cina gli Accounting Standard for Business Enterprises sono sostanzialmente arrivati a convergere con gli IFRS e coprono quasi tutte le tematiche attualmente contemplate dagli IFRS. Tuttavia, poiché gli Accounting Standard for Business Enterprises sono applicati soltanto dal 2007, sono necessarie ulteriori prove della loro corretta applicazione.

(11)

Nel gennaio 2006 l’Accounting Standards Board del Canada si è impegnato pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e sta prendendo efficaci provvedimenti per assicurare una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

(12)

La Korean Financial Supervisory Commission e il Korean Accounting Institute si sono pubblicamente impegnati nel marzo 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo efficaci provvedimenti per assicurare una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

(13)

Il governo indiano e l’Indian Institute of Chartered Accountants si sono impegnati pubblicamente nel luglio del 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno adottando misure efficaci per garantire una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

(14)

Benché non si debba prendere nessuna decisione definitiva sull’equivalenza dei principi contabili che convergono con gli IFRS finché non sia stata effettuata una valutazione dell’attuazione di detti principi contabili da parte delle società e dei revisori dei conti, è importante sostenere gli sforzi dei paesi che si sono impegnati a far convergere i loro principi contabili con gli IFRS e dei paesi che si sono impegnati ad adottare gli IFRS. Di conseguenza, è opportuno permettere agli emittenti di paesi terzi di redigere i loro bilanci annuali e semestrali nella Comunità conformemente ai GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud o dell'India per un periodo transitorio di durata non superiore a 3 anni. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004 per tenere conto dei cambiamenti concernenti l’uso dei GAAP degli Stati Uniti, del Giappone, della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India per la preparazione da parte di emittenti di paesi terzi delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per eliminare alcune disposizioni divenute obsolete.

(15)

È necessario che la Commissione continui a monitorare, con l’assistenza tecnica del CESR, lo sviluppo dei GAAP di tali paesi terzi in relazione agli IFRS adottati.

(16)

Occorre incoraggiare i paesi ad adottare gli IFRS. L’UE può stabilire che i principi nazionali che sono stati considerati equivalenti non possano più essere utilizzati ai fini della preparazione delle informazioni di cui alla direttiva 2004/109/CE o al regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE quando i rispettivi paesi hanno adottato gli IFRS come loro unici principi contabili.

(17)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1)

i paragrafi 5 e 5 bis sono sostituiti dai seguenti:

«5.   A decorrere dal 1o gennaio 2009 gli emittenti dei paesi terzi presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ad uno dei seguenti set di principi contabili:

a)

gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

b)

gli International Financial Reporting Standard, purché le note relative ai bilanci sottoposti a revisione facenti parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati contengano una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standard esplicita e senza riserve, conformemente alla IAS 1 Presentazione del bilancio;

c)

i Generally Accepted Accounting Principles del Giappone;

d)

i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d’America.

5bis.   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1, all’allegato IV, punto 13.1, all’allegato VII, punto 8.2, all’allegato X, punto 20.1 o all’allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2012 o in data successiva, o all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2 bis, all’allegato IX, punto 11.1, o all’allegato X, punto 20.1 bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2012, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d’India.»;

2)

i paragrafi da 5 ter a 5 sexies sono soppressi.

Articolo 2

La Commissione continua a monitorare, con l’assistenza tecnica del CESR, gli sforzi compiuti dai paesi terzi ai fini della transizione agli IFRS e mantiene un dialogo attivo con le autorità durante il processo di convergenza. Nel 2009 la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti in materia al Parlamento europeo e al comitato europeo dei valori mobiliari (ESC). La Commissione informa inoltre rapidamente il Consiglio e il Parlamento europeo di eventuali casi futuri in cui gli emittenti dell'UE siano tenuti a riconciliare i loro bilanci con i GAAP nazionali di un paese terzo.

Articolo 3

Le date di passaggio agli IFRS annunciate pubblicamente da parte di paesi terzi servono come date di riferimento per abolire il riconoscimento dell’equivalenza per tali paesi terzi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 243 dell 11.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.


19.12.2008   

IT

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L 340/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato è stata presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda una nuova autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi destinati a suinetti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Secondo il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») del 15 luglio 2008 (2), i dati forniti dal produttore dimostrano che un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed è efficace per quanto riguarda il miglioramento dell’incremento di peso. L’Autorità ha altresì concluso che il preparato può costituire un potenziale allergene respiratorio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi, emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Sorbiflore, un preparato di Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus farciminis, come additivo per mangimi destinati a suinetti. The EFSA Journal (2008) 771, pagg. 1-13.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categorie di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

FU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dell’incremento di peso)

«4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 e Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Composizione dell’additivo:

Preparato di Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 e Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 con concentrazione minima di 1 × 108 FU (1)/g

(rapporto 1:1)

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Biomassa microbica e terreno di fermentazione del latte di Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 e Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699

Metodo analitico (2)

Tecnica di filtraggio diretto epifluorescente con uso di un colorante adatto a colorare le cellule metabolicamente attive come unità fluorescenti (FU)

Suinetti

5 × 108

9 × 108

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 5 g.

3.

Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

8.1.2019


(1)  FU: fluorescent units (unità fluorescenti).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, l’articolo 24, paragrafo 2, e gli articoli 26 e 27 bis,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (3), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (4) stabilisce che i prodotti oggetto di tale regolamento possano essere importati e transitare nella Comunità soltanto se provenienti dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Detto regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti e i modelli dei certificati veterinari che devono accompagnarli sono inclusi nella parte 2 del medesimo allegato. Il regolamento (CE) n. 798/2008 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(2)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che se il certificato prevede un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, i prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che hanno realizzato, per un periodo di almeno sei mesi, un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria e tale programma soddisfa le condizioni specificate nel medesimo articolo ed è indicato nella colonna 7 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, dello stesso regolamento.

(3)

Il Brasile, il Canada, il Cile, la Croazia, il Sudafrica, la Svizzera e gli Stati Uniti d’America hanno presentato alla Commissione i propri programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria, affinché questa li valutasse. Dall’esame effettuato dalla Commissione, tali programmi sono risultati conformi a quanto disposto dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 798/2008. Tali programmi vanno di conseguenza indicati alla colonna 7 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, di detto regolamento.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 contiene norme relative al controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in differenti popolazioni di pollame nella Comunità. Vi sono fissati gli obiettivi comunitari per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica in differenti popolazioni di pollame. A decorrere dalle date di cui all’allegato I, colonna 5, di detto regolamento l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria per le specie o categoria interessate, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati dal presente regolamento sono soggetti a presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo. Occorre che tale programma sia equivalente a quelli presentati dagli Stati membri e sia sottoposto all’approvazione della Commissione.

(5)

La Croazia ha presentato alla Commissione i suoi programmi per il controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarli.

(6)

La decisione 2007/843/CE (5) ha approvato i programmi di controllo della salmonella nei gruppi di galline da riproduzione presentati dagli Stati Uniti d’America, da Israele, dal Canada e dalla Tunisia. Gli Stati Uniti d’America hanno presentato un ulteriore programma per il controllo della salmonella nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla produzione di uova o all’ingrasso. Tale programma fornisce garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarlo. Israele ha precisato che il suo programma di controllo della salmonella si applica esclusivamente alla filiera produttiva delle carni di pollo.

(7)

Nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (6), la Svizzera ha trasmesso alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus e nelle relative uova da tavola, nonché nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova o di carne. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Per motivi di chiarezza ciò va conseguentemente indicato alla colonna 9 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(8)

Alcuni altri paesi terzi attualmente inclusi nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non hanno ancora presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo della salmonella oppure i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Giacché le norme relative al pollame da riproduzione e da reddito della specie Gallus gallus, alle uova nonché ai pulcini di un giorno di Gallus gallus di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 si applicano nella Comunità dal 1o gennaio 2009, le importazioni da questi paesi terzi di tale pollame e di tali uova non dovrebbero più essere autorizzate. L’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Al fine di fornire garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie Gallus gallus certifichino che il programma di controllo della salmonella sia stato applicato al branco di origine e che il medesimo sia stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame (7), contiene disposizioni sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini nell’ambito dei programmi nazionali di controllo.

(11)

È opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie Gallus gallus certifichino l’applicazione delle disposizioni specifiche concernenti l’uso di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006. Se sono stati utilizzati antimicrobici per scopi diversi dal controllo della salmonella, tale fatto va indicato sul certificato veterinario in quanto può influenzare le analisi effettuate per rilevare la salmonella al momento dell’importazione. Il modello di certificato veterinario da utilizzare per l’importazione di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I programmi di controllo presentati dalla Croazia alla Commissione l’11 marzo 2008 conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova.

Articolo 2

Il programma di controllo presentato dagli Stati Uniti d’America alla Commissione il 6 giugno 2006 conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda la salmonella nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla produzione di uova o all’ingrasso.

Articolo 3

I programmi di controllo presentati dalla Svizzera alla Commissione il 6 ottobre 2008 forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova e da carne.

Articolo 4

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(4)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(5)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

(6)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(7)  GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

(1)

La parte 1 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie aggiuntive

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albania

AL-0

L'intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentina

AR-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australia

AU-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brasile

BR-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Stati di:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

Stati di:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal e stati di:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH — Svizzera

CH-0

L'intero paese

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Cile

CL-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN — Cina

CN-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provincia di Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Groenlandia

GL-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Croazia

HR-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL — Israele

IL-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN — India

IN-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Repubblica di Corea

KR-0

L'intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Montenegro

ME-O

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Occidentale peninsulare

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0 (4)

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Messico

MX-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Nuova Caledonia

NC-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Saint Pierre e Miquelon

PM-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0 (5)

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Federazione russa

RU-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailandia

TH-0

L'intero paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunisia

TN-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Turchia

TR-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US — Stati Uniti

US-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Sudafrica

ZA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L'intero paese

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(2)

La parte 2 è così modificata:

a)

nella sezione «Garanzie complementari (GC)» il punto IV è soppresso.

b)

la sezione «Programma di lotta contro la salmonella» è sostituita dalla seguente:

«Programma di lotta contro la salmonella:

“S0”

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus e uova da cova (HEP) di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S1”

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S2”

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione e dalla produzione di uova, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S3”

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S4”

Divieto di esportazione nella Comunità di uova (E) di Gallus gallus che non siano di classe B conformemente al regolamento (CE) n. 557/2007, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.»

c)

il modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

Image

Image

Image

Image

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(1)  I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nella Comunità per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2)  Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nella Comunità.

(3)  Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull'argomento presso le Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato è stata presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Dal parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») del 16 luglio 2008 (2) risulta che, sulla base dei dati forniti da produttore, il Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed è efficace come stabilizzatore della flora intestinale. L’Autorità ritiene inoltre che il Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) non presenti altri rischi che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, potrebbero escluderne l’autorizzazione. Secondo il suddetto parere l’utilizzo del preparato non ha effetti dannosi per i polli da ingrasso. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego del preparato specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi, emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all’efficacia dell’Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 773, pagg. 1-13.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categorie di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

«4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus)

Composizione dell’additivo:

Ecobiol:

Preparato di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 con concentrazione minima di 1 × 109 CFU/g

Ecobiol plus:

Preparato di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 con concentrazione minima di 1 × 1010 CFU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Spore di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940.

Metodo analitico (1)

Conteggio: tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo.

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Polli da ingrasso

1 × 109

1 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Ai fini della sicurezza: si raccomanda l’uso di maschere di protezione durante la miscelazione

3.

Non è consentito l’uso simultaneo con coccidiostatici

8.1.2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato è stata presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per agnelli, del preparato Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stato autorizzato a tempo indeterminato per vacche da latte e bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2) nonché fino al 22 marzo 2017 per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (3).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per gli agnelli. Nel suo parere del 16 luglio 2008 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l’impiego di detto preparato è sicuro per gli agnelli. Il parere afferma inoltre che il preparato può sortire un effetto benefico sul peso finale e sull’aumento giornaliero medio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego del preparato specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(3)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all’efficacia del Levucell SC20/Levucell SC10ME, un preparato a base di Saccharomyces cerevisiae, come additivo nei mangimi per agnelli da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 772, 1-11.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categorie di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

«4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Composizione dell’additivo:

 

Forma solida:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 2 × 1010 CFU/g.

 

Confettato:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 1 × 1010 CFU/g.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.

 

Metodo di analisi (1):

metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).

Agnelli

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Nel mangime complementare non supera 50 °C con Levucell SC20 e 80 °C con Levucell SC10ME.

3.

Confettato solo per inclusione in mangimi in forma di pellet.

4.

Dose raccomandata: 7,3 × 109 CFU/kg di alimento per animali completo.

5.

Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l’impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.

8.1.2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/41


REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.

(2)

L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

(3)

La Francia, la Germania e il Regno Unito hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti e hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. L'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va quindi modificato di conseguenza.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice ISO del paese

Denominazione del paese

Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIA

AT3-KR-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIO

BE VQ 1003

BE

BELGIO

BE VQ 1010

BE

BELGIO

BE VQ 1011

BE

BELGIO

BE VQ 1012

BE

BELGIO

BE VQ 1013

BE

BELGIO

BE VQ 1016

BE

BELGIO

BE VQ 1017

BE

BELGIO

BE VQ 3001

BE

BELGIO

BE VQ 3008

BE

BELGIO

BE VQ 3014

BE

BELGIO

BE VQ 3015

BE

BELGIO

BE VQ 4009

BE

BELGIO

BE VQ 4017

BE

BELGIO

BE VQ 7015

CZ

REPUBBLICA CECA

21750016

CZ

REPUBBLICA CECA

21750027

CZ

REPUBBLICA CECA

21750050

CZ

REPUBBLICA CECA

61750009

DE

GERMANIA

BB-1

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-2

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

NW-3

DE

GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

NW-5

DE

GERMANIA

NW-6

DE

GERMANIA

NW-7

DE

GERMANIA

NW-8

DE

GERMANIA

NW-9

DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANY

SN-2

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

ES

SPAGNA

ES/01/02/05

ES

SPAGNA

ES/05/02/12

ES

SPAGNA

ES/05/03/13

ES

SPAGNA

ES/09/02/10

ES

SPAGNA

ES/17/02/07

ES

SPAGNA

ES/04/03/11

ES

SPAGNA

ES/04/03/14

ES

SPAGNA

ES/09/03/15

ES

SPAGNA

ES/09/06/18

ES

SPAGNA

ES/10/07/20

FR

FRANCIA

38.193.01

FR

FRANCIA

32.162.004

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

IT

ITALIA

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

PAESI BASSI

NL-13000

NL

PAESI BASSI

NL-13001

NL

PAESI BASSI

NL-13002

NL

PAESI BASSI

NL-13003

NL

PAESI BASSI

NL-13004

NL

PAESI BASSI

NL-13005

NL

PAESI BASSI

NL-13006

NL

PAESI BASSI

NL-13007

NL

PAESI BASSI

NL-13008

NL

PAESI BASSI

NL-13009

NL

PAESI BASSI

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTOGALLO

05 01 CQA

PT

PORTOGALLO

01 02 CQA

PT

PORTOGALLO

03 01 CQAR

PT

PORTOGALLO

05 07 CQAA

UK

REGNO UNITO

21/07/01

UK

REGNO UNITO

21/07/02

UK

REGNO UNITO

01/08/01

UK

REGNO UNITO

21/08/01

UK

REGNO UNITO

24/08/01»


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/45


REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 192, paragrafo 2, e 195, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo all’importazione di luppolo in provenienza dei paesi terzi (2) e il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi (3), sono stati modificati in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tali regolamenti, raggruppandoli in un testo unico.

(2)

A norma dell'articolo 158, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il luppolo e i prodotti del luppolo in provenienza dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per il luppolo e i prodotti del luppolo raccolti nella Comunità o ottenuti da tali prodotti. Il paragrafo 2 dell'articolo citato prevede, tuttavia, che questi prodotti siano considerati come prodotti aventi dette caratteristiche se sono accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine riconosciuto equivalente al certificato richiesto per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo di origine comunitaria.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (5), subordina la commercializzazione dei prodotti del luppolo a requisiti oltremodo rigorosi, in particolare per quanto riguarda i prodotti miscelati. Attualmente alle frontiere non esiste alcun metodo che consenta di controllare efficacemente l'osservanza di questi requisiti; ad un tale controllo può sostituirsi unicamente l'impegno dei paesi esportatori ad osservare i requisiti comunitari stabiliti per la commercializzazione dei prodotti in causa. Occorre pertanto esigere che questi prodotti in provenienza dai paesi terzi siano accompagnati dall'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di certificazione del luppolo, è opportuno che gli Stati membri effettuino controlli volti a verificare la conformità del luppolo importato con i requisiti minimi di commercializzazione fissati con regolamento (CE) n. 1850/2006.

(5)

Alcuni paesi terzi si sono impegnati a rispettare i requisiti prescritti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo e hanno autorizzato taluni servizi a rilasciare attestati di equivalenza. Occorre pertanto riconoscere l'equivalenza di questi attestati ai certificati comunitari e mettere in libera pratica i prodotti cui si riferiscono.

(6)

I servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato I e di comunicarli alla Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione.

(7)

Per facilitare il controllo da parte delle competenti autorità degli Stati membri, occorre prescrivere la forma e, nella misura necessaria, il contenuto degli attestati e degli estratti nonché le condizioni per il loro impiego.

(8)

In caso di frazionamento di una partita, per tener conto delle pratiche commerciali occorre attribuire alle autorità competenti la facoltà di far redigere, sotto il loro controllo, un estratto dell'attestato per ogni frazione di partita.

(9)

Per analogia con il regime comunitario di certificazione, è opportuno escludere determinati prodotti, a motivo del loro particolare impiego, dalla presentazione degli attestati di cui al presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento predetto.

2.   La prova di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1234/2007, in appresso denominato «attestato di equivalenza».

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per «partita» il quantitativo di prodotti aventi le medesime caratteristiche, spediti da uno stesso speditore a uno stesso destinatario.

Articolo 3

Gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti ottenuti dal luppolo importati dai paesi terzi, rilasciati da un organismo ufficiale abilitato dal paese terzo d’origine e figurante all'allegato I sono riconosciuti come attestati di equivalenza.

L'allegato I sarà rivisto in funzione delle comunicazioni fornite dai paesi terzi.

Articolo 4

1.   L'attestato di equivalenza è redatto per ogni partita in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II, nel modo indicato nell'allegato IV.

2.   L'attestato di equivalenza è valido soltanto se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi figurante all’allegato I.

3.   L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro dell'organismo emittente.

Articolo 5

1.   Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali della Comunità:

a)

designazione del prodotto;

b)

indicazione della varietà o delle varietà;

c)

paese d'origine;

d)

contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto.

2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.

Articolo 6

1.   Qualora, prima di essere immessa in libera pratica, una partita che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della partita viene compilato un estratto dell'attestato.

In tal caso, l'attestato è sostituito dal numero di estratti necessario.

L'estratto è redatto dall'interessato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato III, secondo le disposizioni figuranti all’allegato IV.

2.   L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale e le due copie dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale e le due copie di ogni estratto.

Essa conserva l'originale dell'attestato di equivalenza, fa pervenire le due copie all'autorità competente di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1850/2006 e consegna all'interessato l'originale e le due copie di ogni estratto.

Articolo 7

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali richieste per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto al quale si riferisce l'attestato di equivalenza o l'estratto, l'originale e le due copie vengono presentati alle autorità doganali, le quali li vidimano e conservano l'originale. Esse inoltrano una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1850/2006. La seconda copia è consegnata all'importatore che deve conservarla per almeno tre anni.

Articolo 8

In caso di rivendita o di frazionamento di una partita, dopo l'immissione in libera pratica, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.

Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall’attestato di equivalenza o dall’estratto:

a)

per il luppolo in coni:

i)

designazione del prodotto;

ii)

peso lordo;

iii)

luogo di produzione;

iv)

anno di raccolta;

v)

varietà;

vi)

paese d'origine;

vii)

contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato;

b)

per i prodotti ottenuti dal luppolo oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), il luogo e la data di trasformazione;

Articolo 9

1.   Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità del luppolo importato a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con i requisiti minimi di commercializzazione stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1850/2006.

2.   Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli Stati membri comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle partite di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi.

3.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione di cui al paragrafo 1, le relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità.

4.   Lo Stato membro che constati che le caratteristiche di un prodotto non sono conformi alle indicazioni contenute nell'attestato di equivalenza è tenuto a informare la Commissione.

L'organismo che ha rilasciato l'attestato di equivalenza per tale prodotto può essere escluso, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'elenco che figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

In deroga al presente regolamento, non è subordinata alla presentazione dell’attestato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, né alle disposizioni di cui all'articolo 5 l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti del luppolo sotto indicati, entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo:

a)

presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente,

b)

destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,

c)

destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto.

Sull'imballaggio devono essere indicati la designazione, il peso e la destinazione finale del prodotto.

Articolo 11

I regolamenti (CEE) n. 3067/78 e (CEE) n. 3077/78 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 367 del 28.12.1978, pag. 17.

(3)  GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28.

(4)  V. allegato V.

(5)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72.


ALLEGATO I

SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER

Luppolo in coni codice NC: ex 1210

Polveri di luppolo codice NV: ex 1210

Succhi ed estratti di luppolo codice NC: 1302 13 00

Paese d'origine

Servizi autorizzati

Indirizzo

Codice

Telefono

Fax

E-mail (facoltativo)

Australia

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Cina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Nuova Zelanda

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Serbia

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Sud Africa

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Svizzera

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ucraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Stati Uniti

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 o 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


ALLEGATO II

FORMULARIO DI ATTESTATO DI EQUIVALENZA

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ALLEGATO III

FORMULARIO D’ESTRATTO D’ATTESTATO

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ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FORMULARI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6

I.   CARTA

La carta dev'essere bianca e del peso di almeno 40 gr/m2.

II.   FORMATO

Il formato è di 210 × 297 mm.

III.   LINGUE

A.

L'attestato di equivalenza dev'essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può essere inoltre compilato nella o in una delle lingue ufficiali del paese emittente.

B.

L'estratto dell'attestato di equivalenza è compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle competenti autorità dello Stato membro emittente.

IV.   COMPILAZIONE

A.

I formulari debbono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso sono da compilarsi in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello.

B.

Ciascun formulario è contraddistinto da un numero attribuito dall'organismo emittente; esso è uguale sia per l'originale che per le due copie.

C.

Per quanto riguarda l'attestato di equivalenza e i relativi estratti:

1.

la casella 5 dell'attestato non deve essere compilata per i prodotti a base di luppolo ottenuti da miscele di luppolo;

2.

le caselle 7 e 8 devono essere compilate per tutti i prodotti a base di luppolo;

3.

la designazione dei prodotti (casella 9) deve essere operata come segue (a seconda dei casi):

a)   «luppolo non preparato»: il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e di primo imballaggio;

b)   «luppolo preparato»: il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e d'imballaggio finale;

c)   «polvere di luppolo»: (comprende anche il luppolo in grani e la polvere di luppolo arricchita);

d)   «estratto isomerizzato di luppolo»: un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;

e)   «estratto di luppolo»: un estratto di luppolo diverso dall'estratto isomerizzato;

f)   «miscela di prodotti a base di luppolo»: una miscela dei prodotti di cui alle lettere c), d) ed e), escluso il luppolo;

4.

la dicitura «luppolo preparato», o «luppolo non preparato» deve essere seguita dai termini «senza semi», se il contenuto di semi è inferiore al 2 % del peso del luppolo, e dai termini «contenente semi» negli altri casi;

5.

qualora i prodotti a base di luppolo siano ottenuti da una miscela di luppolo di diversa varietà e/o provenienza, le varietà e/o le provenienze componenti la miscela devono essere specificate nella casella 9, unitamente alla percentuale in peso di ciascuna di esse.


ALLEGATO V

Regolamenti abrogati ed elenco delle loro modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione

(GU L 367 del 28.12.1978, pag. 17)

 

Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione

(GU L 177 del 14.7.1979, pag. 35)

limitatamente all’articolo 2 e per quanto riguarda i riferimenti fatti dall’articolo 3 al regolamento (CEE) n. 3076/78

Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione

(GU L 356 del 24.12.1988, pag. 42)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CEE) n. 2264/91 della Commissione

(GU L 208 del 30.7.1991, pag. 20)

 

Regolamento (CEE) n. 2940/92 della Commissione

(GU L 294 del 10.10.1992, pag. 8)

 

Regolamento (CEE) n. 717/93 della Commissione

(GU L 74 del 27.3.1993, pag. 45)

 

Regolamento (CEE) n. 2918/93 della Commissione

(GU L 264 del 23.10.1993, pag. 37)

 

Regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione

(GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28)

 

Regolamento (CEE) n. 673/79 della Commissione

(GU L 85 del 5.4.1979, pag. 25)

 

Regolamento (CEE) n. 1105/79 della Commissione

(GU L 138 del 6.6.1979, pag. 9)

 

Regolamento (CEE) n. 1466/79 della Commissione

(GU L 177 del 14.7.1979, pag. 37)

 

Regolamento (CEE) n. 3042/79 della Commissione

(GU L 343 del 31.12.1979, pag. 5)

 

Regolamento (CEE) n. 3093/81 della Commissione

(GU L 310 del 30.10.1981, pag. 17)

 

Regolamento (CEE) n. 541/85 della Commissione

(GU L 62 del 1.3.1985, pag. 57)

 

Regolamento (CEE) n. 3261/85 della Commissione

(GU L 311 del 22.11.1985, pag. 20)

 

Regolamento (CEE) n. 3589/85 della Commissione

(GU L 343 del 20.12.1985, pag. 19)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2

Regolamento (CEE) n. 1835/87 della Commissione

(GU L 174 del 1.7.1987, pag. 14)

 

Regolamento (CEE) n. 3975/88 della Commissione

(GU L 351 del 21.12.1988, pag. 23)

 

Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione

(GU L 356 del 24.12.1988, pag. 42)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CEE) n. 2835/90 della Commissione

(GU L 268 del 29.9.1990, pag. 88)

 

Regolamento (CEE) n. 2238/91 della Commissione

(GU L 204 del 27.7.1991, pag. 13)

 

Regolamento (CEE) n. 2915/93 della Commissione

(GU L 264 del 23.10.1993, pag. 29)

 

Regolamento (CE) n. 812/94 della Commissione

(GU L 94 del 13.4.1994, pag. 4)

 

Regolamento (CE) n. 1757/94 della Commissione

(GU L 183 del 19.7.1994, pag. 11)

 

Regolamento (CE) n. 201/95 della Commissione

(GU L 24 del 1.2.1995, pag. 121)

 

Regolamento (CE) n. 972/95 della Commissione

(GU L 97 del 29.4.1995, pag. 62)

 

Regolamento (CE) n. 2132/95 della Commissione

(GU L 214 del 8.9.1995, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 539/98 della Commissione

(GU L 70 del 10.3.1998, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 81/2005 della Commissione

(GU L 16 del 20.1.2005, pag. 52)

 

Regolamento (CE) n. 495/2007 della Commissione

(GU L 117 del 5.5.2007, pag. 6)

 


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3076/78

Regolamento (CEE) n. 3077/78

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 2

 

Articolo 1, prima frase

Articolo 3, primo comma

 

Articolo 1, seconda frase

Articolo 3, secondo comma

Articolo 2

 

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

 

Articolo 5, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4

 

Articolo 5, paragrafo 1, prima frase

 

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase

 

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1, terza frase

 

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 2, prima frase

 

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, seconda frase

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 7, primo comma, prima frase

 

Articolo 8, primo comma

Articolo 7, primo comma, seconda frase e punto 1

 

Articolo 8, secondo comma, alinea

Articolo 7, punto 1, lettera a), parole introduttive

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a), parole introduttive

Articolo 7, punto 1, lettera a), primo trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) i)

Articolo 7, punto 1, lettera a), secondo trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) ii)

Articolo 7, punto 1, lettera a), terzo trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) iii)

Articolo 7, punto 1, lettera a), quarto trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) iv)

Articolo 7, punto 1, lettera a), quinto trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) v)

Articolo 7, punto 1, lettera a), sesto trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) vi)

Articolo 7, punto 1, lettera a), settimo trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) vii)

Articolo 7, punto 1, lettera b)

 

Articolo 8, secondo comma, lettera b)

Articolo 7, punto 2)

 

Articolo 7 bis, primo comma, prima frase

 

Articolo 9, primo paragrafo

Articolo 7 bis, primo comma, seconda e terza frase

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7 bis, secondo comma

 

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7 bis, terzo comma, prima frase

 

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma

Articolo 7 bis, terzo comma, seconda frase

 

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 8

 

Articolo 10

Articolo 9

 

Articolo 10

 

 

Articolo 11

Articolo 12

Allegato

Allegato I

Allegato I

 

Allegato II

Allegato II

 

Allegato III

Allegato III

 

Allegato IV

 

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/57


REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in correlazione con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti a tariffa ridotta per 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altro; nel caso del contingente d'importazione in Spagna, i quantitativi di certi prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna sono detratti proporzionalmente dai quantitativi totali da importare. Nel caso del contingente aperto per l'importazione di granturco in Portogallo, il dazio all'importazione effettivamente pagato non deve oltrepassare l'importo di 50 EUR/t.

(3)

Al fine di assicurare la corretta gestione di tali contingenti, è opportuno prevedere metodi analoghi per la contabilizzazione delle importazioni di granturco o di sorgo effettuate in Spagna e in Portogallo.

(4)

Per raggiungere tale obiettivo e garantire un efficace monitoraggio del regime e degli obblighi internazionali della Comunità da parte della Commissione, è opportuno determinare con precisione le importazioni da contabilizzare per tali contingenti e disporre che la Spagna e il Portogallo comunichino alla Commissione, su base mensile, le importazioni effettivamente realizzate per i prodotti di cui trattasi, precisando il metodo di calcolo applicato.

(5)

Il periodo d'importazione previsto per il contingente per l'importazione di granturco in Portogallo e di granturco e di sorgo in Spagna oltre alla presa in considerazione di eventuali importazioni di prodotti di sostituzione devono essere basati sull'anno civile.

(6)

La quantità di granturco da importare in Portogallo e di granturco e di sorgo da importare in Spagna per un determinato anno, diminuita del volume di taluni prodotti di sostituzione dei cereali importato in Spagna a titolo dello stesso anno non permette di determinare al termine di ogni anno il saldo di granturco o di sorgo che rimane da importare a titolo dell'anno in questione. Pertanto il periodo durante il quale possono essere contabilizzate le importazioni a titolo di ogni anno deve poter essere esteso, in caso di necessità, fino al mese di maggio dell’anno successivo.

(7)

Nell’interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell’evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all’importazione vigenti, [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (4)], per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano interamente utilizzati.

(8)

Per garantire l'applicazione di questi contingenti, occorre prevedere disposizioni riguardanti l'acquisto diretto sul mercato mondiale oppure l'applicazione di un regime di riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

(9)

Il cumulo dei vantaggi previsti, da un lato, dal regime istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (5), applicabile all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari di taluni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e, dall'altro, dal presente regolamento, è di natura tale da provocare perturbazioni sul mercato spagnolo e portoghese dei cereali. Si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del dazio applicabile al granturco e al sorgo importati nel quadro del presente regolamento.

(10)

Per quanto riguarda l'acquisto diretto sul mercato mondiale e per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni nelle migliori condizioni e, più particolarmente, per ridurre al massimo i costi d'acquisto e di trasporto, è opportuno prevedere l'assegnazione mediante gara della fornitura e la consegna della merce franco magazzini designati dall'organismo pagatore o dall'organismo d'intervento interessato. È d'uopo disporre che le offerte dei concorrenti vengano presentate per partite individualizzate, che tengano conto delle capacità di magazzinaggio disponibili in determinate zone dello Stato membro interessato, pubblicate nel bando di gara.

(11)

Occorre stabilire le modalità di organizzazione delle gare sia per la riduzione del dazio, sia per l'acquisto sul mercato mondiale e occorre altresì definire le modalità di presentazione delle offerte, nonché le condizioni per il deposito e lo svincolo delle cauzioni destinate a garantire il rispetto degli obblighi incombenti all'aggiudicatario.

(12)

Ai fini di una corretta gestione economica e finanziaria delle operazioni d'acquisto di cui trattasi, e segnatamente al fine di evitare all'operatore rischi eccessivi e sproporzionati risultanti dai prezzi prevedibili sui mercati iberici, dev'essere accordata la possibilità d'immettere sul mercato, previo pagamento di un dazio ridotto, anche cereali che non rispondano ai requisiti qualitativi previsti per la gara. In tal caso, tuttavia, la riduzione del dazio non potrà essere superiore all'ultimo importo fissato per tale riduzione.

(13)

È opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento siano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6).

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Sono aperti il 1o gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Il 1o gennaio di ogni anno è aperto, per l’immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l’importazione di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell’ambito di detto contingente sono effettuate su base annua alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3.   In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, un periodo d'importazione che oltrepassi la fine della campagna.

4.   La riduzione del dazio all'importazione di mais vitreo di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione non è applicabile nell'ambito dei contingenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 2

1.   I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ogni anno, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe d'agrumi del codice NC ex 2308 00 40 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell'anno in questione.

2.   La Commissione contabilizza per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2:

a)

i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) e di sorgo (codice NC 1007 00 90) importati in Spagna e i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) importati in Portogallo nel corso di ogni anno civile e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo;

b)

i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, importati in Spagna nel corso di ogni anno civile;

I quantitativi contabilizzati per i mesi successivi all’anno civile di riferimento, in conformità del primo comma, lettera a), punto i), e del primo comma, lettera b), non possono essere contabilizzati per l’anno civile successivo.

3.   Ai fini della contabilizzazione di cui al paragrafo 2, non si tiene conto delle importazioni di granturco in Spagna ed in Portogallo effettuate in applicazione degli atti elencati di seguito:

a)

regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (7);

b)

decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (8);

c)

decisione 2006/580/CE del Consiglio (9);

d)

regolamento (CE) n. 969/2006della Commissione (10).

Articolo 3

Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell’allegato I, i quantitativi di prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, importati nel corso del secondo mese precedente.

Articolo 4

1.   I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono destinati a essere trasportati o utilizzati in Spagna.

2.   I quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati in Portogallo.

Articolo 5

Nell’ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 ed entro i limiti quantitativi indicati negli stessi pargrafi, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 6 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.

CAPO II

IMPORTAZIONI CON RIDUZIONE DEL DAZIO ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 6

1.   Fatto salvo l’articolo 15, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, una riduzione del dazio all’importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

2.   La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista al paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all’importazione siano interamente utilizzati.

3.   Qualora la Commissione decida di applicare la riduzione di cui al paragrafo 1, l'importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall’altro, di garantire che i quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, siano effettivamente importati.

4.   L'importo della riduzione forfettaria e, qualora la riduzione venga fissata in base alla procedura di gara di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'importo di tale riduzione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per le importazioni in Portogallo, l'importo della riduzione di cui al paragrafo 3 è fissato in modo tale che il dazio effettivamente pagato non superi i 50 EUR/t.

La riduzione può essere differenziata per l'importazione di granturco e/o di sorgo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1528/2007.

5.   La riduzione del dazio all'importazione prevista al paragrafo 1 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 e alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità spagnole o portoghesi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e previo accordo della Commissione. Questi titoli sono validi solamente nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.

Articolo 7

1.   La riduzione del dazio all'importazione può formare oggetto di gara. In tal caso, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente indicato nell'avviso di gara, un'offerta scritta che può essere recapitata contro ricevuta oppure inviata per lettera raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

2.   L'offerta deve indicare:

a)

gli estremi della gara,

b)

il nome e l'indirizzo preciso dell'offerente, con relativo numero di telex o di telefax,

c)

la natura e la quantità del prodotto da importare,

d)

l'importo per tonnellata, espresso in euro, della riduzione del dazio proposta,

e)

il paese d'origine del cereale da importare.

3.   L'offerta deve essere corredata:

a)

della prova dell'avvenuto deposito di una cauzione di 20 EUR per tonnellata da parte dell'offerente, e

b)

di una dichiarazione scritta in cui l'offerente si impegna sia a presentare all'organismo competente, entro due giorni dalla data di ricezione dell'avviso di aggiudicazione, una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo aggiudicato, sia ad importare la merce dal paese d'origine dichiarato nell'offerta.

4.   L'offerta deve indicare un solo paese d'origine; essa non può superare il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle offerte.

5.   Le offerte che non siano presentate a norma dei paragrafi da 1 a 4 o contengano condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara non sono valide.

6.   Un'offerta non può essere ritirata.

7.   Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo competente, al massimo due ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema di cui all'allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 8

1.   Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007:

a)

di fissare un importo massimo di riduzione del dazio,

b)

o di non dar seguito alla gara.

Se viene fissato un importo massimo di riduzione del dazio, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore a detto importo. Tuttavia, se in considerazione dell'importo massimo di riduzione fissato a valere per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare, il concorrente che ha presentato l'offerta corrispondente all'importo di riduzione massimo fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari alla differenza tra la somma dei quantitativi richiesti nelle altre offerte accolte e la quantità disponibile. Qualora l'importo di riduzione massimo fissato corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali sono state presentate le offerte stesse.

2.   Il competente organismo spagnolo o portoghese comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della gara non appena la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

1.   La domanda di titolo deve essere presentata utilizzando il formulario stampato e/o emesso conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (11). Se la Commissione ha adottato un importo di riduzione forfettario, la domanda deve essere presentata entro i primi due giorni lavorativi di ogni settimana. Se la riduzione del dazio forma oggetto di gara, la domanda di titolo va presentata, per il quantitativo assegnato, entro i due giorni successivi alla data in cui è stato ricevuto l'avviso di aggiudicazione, avendo cura di indicare la riduzione proposta nell'offerta.

2.   Le domande di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III.

3.   Ove sia stata decisa una riduzione forfettaria, la domanda di titolo presentata viene presa in considerazione solo dopo che sia comprovato il deposito, a favore dell'organismo competente interessato, di una cauzione di 20 EUR/t.

Articolo 10

1.   La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una «garanzia di buon fine» il cui importo per tonnellata è pari a quello della riduzione forfettaria fissata o a quello della riduzione proposta nell'offerta.

2.   Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento si applica il tasso di cauzione di cui all'articolo 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (12).

3.   Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, il tasso di riduzione e l'aliquota del dazio d'importazione applicati sono quelli in vigore il giorno di accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica.

4.   In caso di gara sulla riduzione del dazio, l'aliquota del dazio applicata è quella in vigore il giorno dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica. L'importo della riduzione concessa è indicato nella casella 24 del titolo.

Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55 %, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1o ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità.

5.   Una domanda può essere accolta unicamente a condizione che:

a)

non ecceda il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle domande;

b)

sia corredata della prova che nello Stato membro importatore viene esercitata un'attività di commercio con l'estero nel settore dei cereali. La fornitura di tale prova ai sensi del presente articolo consiste sia nella presentazione all'organismo competente della copia di un attestato di avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato membro interessato, sia nella presentazione o della copia di un attestato di immissione in libera pratica nello Stato membro interessato ai fini di un titolo d'importazione o d'esportazione, o della copia di una fattura commerciale intestata al richiedente e riguardante un'operazione commerciale intracomunitaria effettuata negli ultimi tre anni.

6.   L'autorità doganale dello Stato membro d'importazione preleva campioni rappresentativi su ogni importazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione (13), allo scopo di determinare il tenore di grani vitrei, in conformità del metodo e dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1249/96.

Articolo 11

1.   Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati, limitatamente ai quantitativi disponibili, al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata all'articolo 9, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo, oppure, se tale venerdì è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

Qualora le domande presentate a valere per una settimana vertano su quantitativi superiori alla parte dei contingenti tariffari di granturco e di sorgo per la Spagna e di granturco per il Portogallo che resta da importare, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo.

2.   In caso di gara sulla riduzione del dazio, i titoli vengono rilasciati — sempreché l'aggiudicatario abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) — limitatamente ai quantitativi aggiudicati al concorrente, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite indicata all'articolo 9, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo.

3.   I quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso di una settimana vengono comunicati alla Commissione dalle autorità competenti al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva.

4.   In deroga al disposto dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 376/2008, per determinare la durata di validità dei titoli d'importazione rilasciati si considera che essi siano rilasciati l'ultimo giorno della data limite fissata per la presentazione dell'offerta o della domanda.

Articolo 12

1.   La durata di validità dei titoli è quella prevista:

a)

all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria,

b)

dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell'ambito di una gara per la riduzione del dazio.

2.   Nella casella 8 del titolo d'importazione, va contrassegnata con una croce la dicitura «sì». In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore, ma può essere inferiore del 5 % massimo a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo. Nella casella 19 va iscritta la cifra 0.

3.   In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli d'importazione contemplati dal presente regolamento non sono cedibili.

Articolo 13

1.   Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) viene svincolata:

a)

immediatamente, se l'offerta presentata alla gara non è stata accolta;

b)

qualora l'offerta presentata alla gara sia stata accolta, al momento del rilascio del titolo d'importazione. La cauzione viene invece incamerata se l'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), non è stato rispettato.

2.   Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è svincolata:

a)

immediatamente, per i quantitativi per i quali il titolo non è rilasciato;

b)

al momento del rilascio del titolo d'importazione, per i quantitativi ai quali si riferisce il titolo.

3.   Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 è svincolata se l'aggiudicatario fornisce la prova che:

a)

per il granturco per il quale il risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei superiore al 60 %, il prodotto importato è stato trasformato, nello Stato membro di immissione in libera pratica, in un prodotto qualsiasi, ad eccezione dei prodotti dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 oppure 1104 23. Tale prova è addotta mediante un esemplare di controllo T5 compilato dall'ufficio di sdoganamento, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (14), prima della partenza della merce destinata ad essere trasformata,

b)

per il granturco per il quale il risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle esposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei inferiore o uguale al 60 % e per il sorgo, il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica. Tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita a un trasformatore o a un consumatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica;

c)

l'importazione, la trasformazione o l'utilizzazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore;

d)

il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.

La cauzione viene incamerata a titolo di dazio per i quantitativi per i quali tale prova non venga fornita entro il termine di 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d'immissione in libera pratica è stata accettata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la trasformazione o l'utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.

4.   Relativamente alle cauzioni si applica l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008, tranne per quanto riguarda il termine di due mesi indicato al paragrafo 4 di detto articolo.

Articolo 14

1.   Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti a una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché venga constatata la loro utilizzazione o trasformazione.

2.   Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 1 venga eseguita. In particolare, dev'essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.

3.   Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo averle adottate.

CAPO III

ACQUISTO DIRETTO SUL MERCATO MONDIALE

Articolo 15

1.   Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1 può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che l'organismo pagatore o l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese denominati nel prosieguo «organismo d'intervento» proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di determinati quantitativi di granturco e/o di sorgo e li sottoponga nello Stato membro interessato al regime del deposito doganale previsto dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (15), e dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del suddetto regime.

2.   I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato e nel rispetto dell'articolo 14 del presente regolamento.

Per la vendita sul mercato interno l'acquirente deposita, al momento del pagamento del prodotto, una cauzione di 15 EUR/t presso l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato. La cauzione è svincolata su presentazione della prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Per lo svincolo della cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma e dell'articolo 13, paragrafo 4.

3.   All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un dazio all'importazione pari alla media dei dazi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 per i cereali in questione nel corso del mese che precede la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, previa detrazione di un importo pari al 55 % del prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento il prezzo di vendita, detratto il dazio di cui al primo comma, costituisce l'importo riscosso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (16).

4.   L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

5.   I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità e sono considerati interventi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo «zero» sul conto di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 884/2006.

Articolo 16

1.   L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna della merce resa ai magazzini designati dal suddetto organismo d'intervento, non scaricata, ai fini del suo assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La decisione di acquisto sul mercato mondiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, stabilisce, fra l'altro, la quantità di cereali da importare, la qualità, le date di apertura e di chiusura della gara, nonché il termine di consegna agli effetti della fornitura.

2.   Viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C un bando di gara redatto conformemente all'allegato IV. Esso deve vertere su una o più partite. Per partita s’intende il quantitativo da fornire ai sensi del bando di gara.

3.   L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato decide, per quanto necessario, i provvedimenti complementari occorrenti per l'attuazione delle misure di acquisto sul mercato mondiale.

L'organismo d'intervento comunica immediatamente tali provvedimenti alla Commissione e li porta a conoscenza degli operatori.

Articolo 17

1.   Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

2.   Un'offerta può essere presentata soltanto per una partita completa. Essa deve specificare:

a)

gli estremi della gara,

b)

il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con relativo numero di telex o telefax,

c)

la partita cui si riferisce,

d)

l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto in euro,

e)

l'origine del cereale da importare,

f)

e, separatamente, il prezzo cif cui l'offerta stessa si riferisce, espresso per tonnellata di prodotto in euro.

3.   L'offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è stata costituita anteriormente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4.   Le offerte che non siano presentate conformemente al disposto del presente articolo o che rispondano a condizioni diverse da quelle stabilite nel bando di gara non sono valide.

5.   Un'offerta non può essere ritirata.

Articolo 18

1.   Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 EUR/t.

2.   La cauzione viene costituita dallo Stato membro interessato secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all'articolo 16, paragrafo 2, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (17).

3.   La cauzione viene svincolata immediatamente:

a)

se l'offerta non è stata accolta;

b)

in caso di accettazione dell'offerta, dopo che l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura conformemente alle disposizioni dell'articolo 16;

c)

se l'aggiudicatario fornisce la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.

Articolo 19

Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 20

1.   Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto luogo lo spoglio e la lettura delle offerte.

2.   Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

3.   Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo d'intervento può non dar seguito alla gara. Quest'ultima viene rinnovata, al massimo una settimana più tardi, e si conclude solo quando tutte le partite siano state aggiudicate.

Articolo 21

1.   Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce.

Fatte salve le detrazioni previste dal bando di gara, la fornitura viene respinta se la sua qualità è inferiore alla qualità minima prescritta. La merce può tuttavia essere importata beneficiando, se del caso, di una riduzione forfettaria del dazio a norma del capo II.

2.   In caso di mancata consegna conformemente al paragrafo 1, la cauzione di cui all'articolo 18 viene incamerata, ferme restando le altre conseguenze finanziarie scaturenti dalla rottura del contratto di fornitura.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Il regolamento (CE) n. 1839/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

(3)  V. allegato V.

(4)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(5)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(6)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(7)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(8)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

(9)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

(10)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(11)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(12)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(13)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

(14)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(15)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(16)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(17)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


ALLEGATO I

Importazioni di granturco (codice NC 1005 90 00), di sorgo (codice NC 1007 00 90) e di prodotti di sostituzione (codici NC 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 ed ex 2308 00 40)

(formulario da trasmettere al seguente indirizzo: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Immissioni in libera pratica nel corso del mese [mese/anno]

 

Stato membro: [PAESE/Autorità nazionale competente]


Regolamento

Codice NC

Paese di origine

Quantità

(t)

Dazio doganale applicabile

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Gara settimanale per la riduzione del dazio d’importazione di … in provenienza da paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 1296/2008]

Termine di presentazione delle offerte (data e ora)

1

2

3

4

5

Numerazione dei concorrenti

Quantità

(in t)

Quantità cumulata

(in t)

Importo della riduzione del dazio d’importazione

Origine del cereale

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 9, paragrafo 2

:

in bulgaro

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

in spagnolo

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

in ceco

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

in danese

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

in tedesco

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

in estone

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

in greco

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

in inglese

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

in francese

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

in italiano

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

in lettone

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

ien lituano

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

in ungherese

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

in maltese

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

in neerlandese

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

in polacco

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

in portoghese

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

in rumeno

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

in slovacco

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

in sloveno

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

in finlandese

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

in svedese

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


ALLEGATO IV

PRESENTAZIONE DEL BANDO DI GARA

Bando di gara per l’acquisto sul mercato mondiale, da parte dell’organismo d’intervento …, di … t di …

[Articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1296/2008]

1.

Prodotto da mobilitare: …

2.

Quantitativo totale: …

3.

Elenco dei magazzini per ogni partita: …

4.

Caratteristiche della merce (comprese la qualità richiesta, la qualità minima e le detrazioni): …

5.

Condizionamento (alla rinfusa): …

6.

Periodo di consegna: …

7.

Data limite per la presentazione delle offerte: …


ALLEGATO V

Regolamento abrogato e elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione

(GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4)

 

Regolamento (CE) n. 1963/95 della Commissione

(GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22)

 

Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione

(GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all’articolo 4

Regolamento (CE) n. 1558/2005 della Commissione

(GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6)

 

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione

(GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1)

limitatamente all’articolo 6 e all'allegato V

Regolamento (CE) n. 583/2007 della Commissione

(GU L 138 del 30.5.2007, pag. 7)

 


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1839/95

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2 bis

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettera a), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a) , punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1 bis

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma

Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, alinea

Articolo 7, paragrafo 2, alinea

Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2, quinto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 6, paragrafi da 3 a 7

Articolo 7, paragrafi da 3 a 7

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafi da 1 a 4

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

Articolo 9, paragrafo 5, alinea

Articolo 10, paragrafo 5, alinea

Articolo 9, paragrafo 5, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 5, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1, alinea

Articolo 12, paragrafo 1, alinea

Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, alinea

Articolo 16, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 2, quinto trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 16, paragrafo 2, sesto trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Allegato I

Allegato II

Allegato I bis

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato I

Allegato V

Allegato VI


DIRETTIVE

19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/71


DIRETTIVA 2008/123/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

Nel parere del 20 giugno 2006 il comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) ha concluso che «sebbene l’acido p-amminobenzoico (PABA) sia attualmente consentito e utilizzato come filtro solare, dal processo di valutazione della documentazione risulta che molte delle informazioni non sono conformi alle norme e agli orientamenti attuali». Per poter effettuare una corretta valutazione dei rischi dell’acido p-amminobenzoico il CSPC ha chiesto all’industria dei cosmetici di presentare entro il 1o luglio 2007 una nuova documentazione con ulteriori dati relativi alla sicurezza conformi alle nuove norme e ai nuovi orientamenti CSPC.

(2)

L’industria dei cosmetici non ha presentato gli ulteriori dati relativi alla sicurezza richiesti dal comitato scientifico dei prodotti di consumo nel suo parere del 20 giugno 2006.

(3)

Senza una corretta valutazione dei rischi, l’acido p-amminobenzoico non può essere ritenuto sicuro per l’impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici; esso va quindi eliminato dall’allegato VII ed elencato nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.

(4)

Per quanto riguarda il Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI), nel parere del 15 aprile 2008 il CSPC ha concluso che l’utilizzo di tale sostanza ad una concentrazione massima del 10 % nei prodotti cosmetici, compresi i prodotti per la protezione solare, non costituisce un rischio per il consumatore. Per estendere il campo d’applicazione dell’impiego consentito di tale sostanza, nell’allegato VII della direttiva 76/768/CEE va modificata la colonna «c», della voce 28.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e VII della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre l’8 luglio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al punto 3 dell’allegato alla presente direttiva a partire dall’8 luglio 2009.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato alla presente direttiva a partire dall’8 ottobre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1)

nell’allegato II, alla voce 167, «Esteri dell’acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell’allegato VII, parte seconda» va sostituito da «4-acido p-amminobenzoico e suoi esteri, con gruppo ammino libero».

2)

Nell’allegato VII va eliminata la voce 1.

3)

nell’allegato VII, alla voce 28, colonna «c» vanno eliminati i termini «nei prodotti per la protezione solare».


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/73


DIRETTIVA 2008/124/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva, così come della direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (5), riunendole in un unico testo.

(2)

La direttiva 66/401/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali di talune specie di piante foraggere.

(3)

La direttiva 2002/57/CE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali di talune specie di piante oleaginose e da fibra.

(4)

Entrambe le direttive autorizzano la Commissione a vietare la commercializzazione delle sementi che non siano ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

(5)

Gli Stati membri sono in grado di produrre sementi di base e sementi certificate in misura sufficiente a coprire la domanda comunitaria di sementi di numerose specie sopra citate con sementi delle stesse categorie.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

(7)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri stabiliscono che le sementi di:

Poa pratensis L.

fienarola dei prati

Vicia faba L. (partim)

favetta

Papaver somniferum L.

papavero

Agrostis gigantea Roth

agrostide bianca

Agrostis stolonifera L.

agrostolonifera

Phleum bertolonii DC

fleolo bulboso

Poa palustris L.

fienarola delle paludi

Poa trivialis L.

poa comune

Lupinus albus L.

lupino bianco

Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson

senape bruna

Agrostis capillaris L.

agrostide tenue

Lotus corniculatus L.

ginestrino

Medicago lupulina L.

luppolina

Trifolium hybridum L.

trifoglio ibrido

Alopecurus pratensis L.

coda di volpe

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.ex J.S. et K.B. Presl

avena altissima

Bromus catharticus Vahl

bromo

Bromus sitchensis Trin.

bromo

Lupinus luteus L.

lupino giallo

Lupinus angustifolius L.

lupino azzurro

Poa nemoralis L.

poa dei boschi

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

avena bionda

Phacelia tanacetifolia Benth.

facelia tenacetifolia

Sinapis alba L.

senape bianca

Agrostis canina L.

agrostide canina

Festuca ovina L.

festuca ovina

Trifolium alexandrinum L.

trifoglio alessandrino

Trifolium incarnatum L.

trifoglio incarnato

Trifolium resupinatum L.

trifoglio persico

Vicia sativa L.

veccia comune

Vicia villosa Roth

veccia vellutata, veccia di Narbonne

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

2.   Gli Stati membri stabiliscono che le sementi di:

Glycine max (L.) Merr.

soia

Linum usitatissimum L.

lino oleaginoso

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

Articolo 2

La direttiva 75/502/CEE e la direttiva 86/109/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato II.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(3)  GU L 93 dell’8.4.1986, pag. 21.

(4)  Cfr. allegato I, parte A.

(5)  GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 2)

Direttiva 75/502/CEE della Commissione

(GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26)

Direttiva 86/109/CEE della Commissione

(GU L 93 dell’8.4.1986, pag. 21)

Direttiva 89/424/CEE della Commissione

(GU L 196 del 12.7.1989, pag. 50)

Direttiva 91/376/CEE della Commissione

(GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 2)

Direttiva

Termine di attuazione

75/502/CEE

1o luglio 1976

86/109/CEE

1o luglio 1987 (articolo 1)

1o luglio 1989 (articolo 2)

1o luglio 1990 (articolo 2 bis)

1o luglio 1991 (articolo 3 e 3 bis)

89/424/CEE

1o luglio 1990

91/376/CEE

1o luglio 1991


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 75/502/CEE

Direttiva 86/109/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 2 bis

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 3

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 3 bis, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 3 bis, paragrafi da 2 a 6

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Allegato I

Allegato II


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/76


DECISIONE N. 1297/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nelle comunicazioni del 16 marzo 2005 e del 24 gennaio 2007 relative, rispettivamente, ad una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea e ad un programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, la Commissione si è impegnata a perseguire una politica migliore in materia di regolamentazione, a rimuovere gli adempimenti burocratici inutili e a evitare l'eccesso di regolamentazione.

(2)

Il 14 novembre 2006 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione e alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie che definisce un approccio strategico finalizzato a proseguire l'opera di riduzione del disturbo statistico arrecato alle imprese.

(3)

Durante gli ultimi quindici anni, per rispondere alle esigenze della Comunità in materia di informazioni statistiche, sono state varate numerose regolamentazioni statistiche che mirano a descrivere le attività delle imprese e impongono a queste ultime obblighi di presentazione di dati. È necessaria una revisione per garantire, tra l'altro, la coerenza dell'ambito di applicazione, dei concetti e delle definizioni di dette regolamentazioni statistiche. Per quanto possibile, è opportuno che tutte queste regolamentazioni siano caratterizzatedalla semplificazione e dalla fissazione di priorità.

(4)

Le statistiche sulle imprese e sugli scambi si troveranno confrontate nei prossimi anni a una grande sfida. Per poter sostenere le iniziative comunitarie esse debbono essere in grado di rispecchiare fenomeni dell'economia comunitaria in evoluzione quali la globalizzazione, le tendenze emergenti nel campo dell'imprenditorialità, la società dell'informazione, gli scambi di servizi, l'innovazione, il cambiamento dei modelli commerciali e la competitività alla luce della nuova strategia di Lisbona.

(5)

Un elemento chiave alla base dei bisogni di statistiche sulle imprese e sugli scambi è costituito dalla nuova strategia di Lisbona con gli obiettivi di promuovere la competitività dell'economia europea e di assicurare una crescita elevata e sostenibile.

(6)

Il rafforzamento del processo di integrazione europea in numerosi settori economici, inclusi l'unione monetaria europea e il sistema doganale europeo, determina l'insorgenza di nuovi bisogni statistici connessi al ruolo dell'euro nelle operazioni internazionali e la necessità di procedere a un adeguamento del sistema statistico. Le statistiche sulle imprese e sugli scambi dovrebbero essere in grado di rispondere in maniera appropriata a tali bisogni e di fornire in modo tempestivo informazioni statistiche di elevata qualità sui cambiamenti strutturali dell'economia europea e del suo settore delle imprese.

(7)

Tra le statistiche relative alle imprese e agli scambi rientrano diversi ambiti a cui occorre apportare miglioramenti, quali le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche congiunturali, le statistiche Prodcom, le statistiche nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e le statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat).

(8)

Le autorità responsabili della compilazione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi dovranno ristrutturare i metodi di produzione delle statistiche in maniera tale che l'onere gravante sulle imprese possa essere ridotto e che tutte le fonti disponibili e le nuove tecnologie possano essere utilizzate nel modo più efficiente possibile.

(9)

La necessità di indicatori di tipo nuovo può essere il risultato degli sforzi volti ad ammodernare il sistema di produzione statistico. Nuovi tipi di indicatori in grado di fornire le informazioni necessarie potrebbero essere ottenuti mettendo in correlazione statistiche già esistenti, senza accrescere il disturbo statistico arrecato alle imprese. Il ricorso a nuove fonti e l'accesso mediante strumenti elettronici renderanno meno gravosa la rilevazione dei dati, fornendo nel contempo un maggior numero di informazioni. Le potenzialità delle statistiche sulle imprese dovrebbero essere sfruttate in maniera più efficiente e dovrebbe essere incrementata la qualità dell'informazione statistica.

(10)

Gli istituti statistici nazionali dovrebbero essere strettamente associati all’ammodernamento del sistema di produzione statistica onde evitare duplicazioni dei costi e oneri burocratici.

(11)

La semplificazione del sistema Intrastat costituisce parte degli sforzi volti a ridurre gli obblighi statistici e minimizzare l’onere a carico delle imprese. La recente decisione di ridurre il tasso di copertura contribuirà nel breve termine alla realizzazione di questo obiettivo. A più lungo termine saranno esaminati altri mezzi di semplificazione, tra i quali un sistema a flusso unico. La possibilità di attuare tali mezzi di semplificazione a lungo termine dipende dagli studi di fattibilità e da altre azioni da realizzare ai sensi della presente decisione. Occorre tuttavia tenere conto di considerazioni riguardanti la qualità delle statistiche nonché dei notevoli costi legati alla transizione.

(12)

In linea con il principio di una sana gestione finanziaria si è proceduto a una valutazione ex ante, al fine di focalizzare il programma definito dalla presente decisione sull'esigenza dell'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione del programma.

(13)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il principale riferimento, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2).

(14)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la definizione di un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto un ammodernamento non coordinato determinerebbe la duplicazione degli sforzi, la ripetizione di errori e maggiori costi, e può dunque, a motivo delle dimensioni di tali statistiche, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Il comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (3), è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione.

(16)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (4), definisce il quadro di riferimento per le disposizioni della presente decisione.

(17)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione stabilisce un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (in seguito denominato «programma MEETS»).

2.   Il programma MEETS ha inizio il 1o gennaio 2009 e ha termine il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Ambito di applicazione e obiettivi generali

1.   Le misure contemplate dal programma MEETS si riferiscono alla produzione e alla diffusione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi all'interno della Comunità europea.

2.   Il programma MEETS persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori (obiettivo 1);

b)

semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2);

c)

sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi (obiettivo 3); e

d)

ammodernamento del sistema di rilevazione dei dati sugli scambi di beni tra Stati membri (in seguito denominato «Intrastat» (obiettivo 4).

Articolo 3

Azioni

In vista del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, va realizzata una serie di azioni con le seguenti finalità:

a)

revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori (obiettivo 1):

Azione 1.1: individuazione di settori di minore importanza;

Azione 1.2: sviluppo di nuovi settori;

b)

semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2):

Azione 2.1: integrazione di concetti e di metodi nel quadro giuridico;

Azione 2.2: sviluppo di statistiche sui gruppi di imprese;

Azione 2.3: indagini europee finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese;

c)

sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi (obiettivo 3):

Azione 3.1: miglior uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime;

Azione 3.2: miglior uso dei dati già esistenti nell'economia;

Azione 3.3: sviluppo di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati;

d)

ammodernamento di Intrastat (obiettivo 4):

Azione 4.1: armonizzazione di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un Intrastat semplificato;

Azione 4.2: miglior uso dei dati amministrativi;

Azione 4.3: miglioramento e facilitazione dello scambio di dati nell'ambito di Intrastat.

Le azioni di cui al presente articolo sono specificate nell'allegato e sono ulteriormente dettagliate nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Programmi di lavoro annuali

Un programma di lavoro annuale, con le priorità per le azioni di cui a ciascun obiettivo contemplato nell'articolo 2, paragrafo 2, e le dotazioni di bilancio ai sensi della presente decisione, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 6

Valutazione

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta regolarmente le attività condotte nel quadro del programma MEETS, al fine di verificare se gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sono stati conseguiti e di fornire indicazioni volte a migliorare l'efficacia delle future azioni.

2.   Entro il 31 dicembre 2010, e successivamente a scadenza annuale fino al 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del programma MEETS.

Entro il 31 luglio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione del programma MEETS. In tale relazione vengono valutati, alla luce dei costi sostenuti dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni alla Comunità, agli Stati membri e ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche, allo scopo di individuare i settori suscettibili di potenziali miglioramenti.

Articolo 7

Finanziamento

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma MEETS nel periodo 2009-2013 è pari a 42 500 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

La presidente

B. LE MAIRE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(4)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

SUDDIVISIONE DELLE AZIONI ELENCATE ALL'ARTICOLO 3

Obiettivo 1

:

Revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori

Azione 1.1: Individuazione di settori di minore importanza

In un contesto in evoluzione non soltanto emergono nuovi bisogni statistici, ma alcuni di quelli esistenti diventano obsoleti. Sarà pertanto condotta una revisione regolare delle priorità in stretta cooperazione con gli Stati membri al fine di individuare le caratteristiche e i settori divenuti meno importanti e che di conseguenza possono essere esclusi dalle prescrizioni giuridiche. Tali revisioni saranno intese a semplificare i criteri statistici e a ridurre gli oneri di reazione. La Commissione può organizzare studi esterni al riguardo.

Azione 1.2: Sviluppo di nuovi settori

In un contesto economico in evoluzione è importante definire i settori prioritari per la statistica quali lo scambio di servizi, la globalizzazione e l'imprenditorialità e concordare a livello comunitario una serie basilare di indicatori per ciascuno di tali settori. Gli indicatori devono essere armonizzati il più possibile con le statistiche internazionali.

Le statistiche devono essere compilate in maniera efficiente e devono essere comparabili. Occorre quindi modernizzare i dati statistici europei in stretta conformità del principio di coerenza e comparabilità dei dati per i periodi pertinenti. Nell'ambito del sistema statistico europeo occorrerà pertanto provvedere a stabilire definizioni armonizzate delle nuove caratteristiche e dei nuovi indicatori individuati.

Dopo aver concordato una serie basilare di indicatori e le relative definizioni armonizzate, occorre sviluppare e testare metodi di rilevazione delle statistiche nei settori prioritari.

Al fine di contribuire allo sviluppo di nuovi settori e di serie di indicatori obiettivo, la Commissione avvierà studi, organizzerà seminari e fornirà aiuti finanziari per sviluppare metodi e modalità di rilevazione di nuove statistiche.

Obiettivo 2

:

Semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese

Azione 2.1: Integrazione di concetti e di metodi nel quadro giuridico

Le statistiche europee sono compilate sulla base della legislazione comunitaria sviluppatasi nel corso degli anni. È necessaria un'analisi della congruità degli atti giuridici per garantire la coerenza. La Commissione può organizzare quindi studi esterni miranti alla revisione degli atti giuridici vigenti onde costituire un quadro giuridico armonizzato per i diversi settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi.

Alcune tematiche statistiche sono pluridisciplinari. Ad esempio, diversi settori statistici rilevano dati sull'occupazione e possono descrivere lo stesso fenomeno da ottiche diverse. La Commissione organizzerà pertanto studi esterni al fine di armonizzare le metodologie usate nei settori statistici pertinenti. Un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.

È importante assicurare la coerenza tra i diversi settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi. Essa può intendersi tra le statistiche sugli scambi di beni e le statistiche sulla bilancia dei pagamenti, ma anche tra le statistiche sulla struttura delle imprese e le statistiche sugli scambi. La Commissione organizzerà studi esterni e un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.

Azione 2.2: Sviluppo di statistiche sui gruppi di imprese

La Commissione ha avviato un'iniziativa finalizzata all'istituzione di un registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali. Tale registro è fondamentale ai fini della produzione di statistiche armonizzate sulla globalizzazione dell'economia. Le attività comprese in tale azione riguarderanno il completamento del registro. La Commissione organizzerà studi esterni al riguardo.

La creazione di un siffatto registro da sola non basta: sarà pertanto fornito un sostegno finanziario alle azioni degli Stati membri finalizzate a sviluppare più efficienti metodi di rilevazione dei dati sui gruppi di imprese e a dimostrarne l'importanza per il commercio internazionale.

Quando si potrà sfruttare il registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali, le statistiche europee dovranno entrare in una nuova ottica e diventerà allora importante avviare specifiche indagini comunitarie sui gruppi di imprese. La Commissione organizzerà studi esterni e un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.

Azione 2.3: Indagini comunitarie finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese

Potrebbero essere condotte indagini comunitarie ad hoc nell'intento di individuare nuovi ed emergenti bisogni delle statistiche comunitarie. Tali indagini saranno avviate sulla base di studi esterni organizzati dalla Commissione e di un sostegno finanziario a favore degli Stati membri.

Allo scopo di sfruttare i potenziali risparmi dei piani di campionamento comunitari nelle normali statistiche, la Commissione organizzerà studi esterni per individuare i settori in cui gli aggregati comunitari sarebbero sufficienti e per sviluppare nuovi metodi per la rilevazione dei dati in tali settori. Un sostegno finanziario sarà inoltre erogato agli Stati membri per consentire loro di adeguare i rispettivi sistemi di rilevazione dei dati. Non esiste tuttavia un piano di campionamento comunitario di tipo standard e pertanto i piani di campionamento saranno adattati alle circostanze.

Obiettivo 3

:

Sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi

Azione 3.1: Miglior uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime

Lo scopo ultimo di questa azione è la creazione di serie di dati pienamente integrate per le statistiche sulle imprese e sugli scambi a microlivello — un approccio di tipo «magazzino di dati». A tale scopo agli Stati membri sarà erogato un aiuto finanziario per la correlazione di serie di dati o di microdati di vari settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi, quali i registri commerciali e sulle imprese, e la messa in correlazione dei dati delle statistiche sulla struttura delle imprese, delle statistiche sulla ricerca e sviluppo e delle statistiche sulla società dell'informazione.

Vanno condotti studi metodologici su nuovi processi di lavoro al fine di migliorare l'impiego fatto delle rilevazioni di dati esistenti, ad esempio allo scopo di valutare l'impatto delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (TIC) sulle prestazioni delle imprese mettendo in correlazione dati provenienti da fonti diverse.

La metodologia più efficiente di rilevazione dei dati mira alla riduzione del disturbo statistico arrecato alle imprese. Va garantito che gli istituti statistici facciano l'uso più efficiente possibile delle informazioni raccolte. Sarà pertanto erogato un sostegno finanziario a favore di studi metodologici volti a ottimizzare le dimensioni dei campioni e a promuoverne l'uso in combinazione con altre fonti e con correlati metodi di stima. Tale sostegno finanziario può anche essere erogato per studi sulla qualità nei casi in cui alcune imprese (ad esempio, piccole e medie imprese) siano escluse da indagini statistiche, nonché per lo sviluppo di appropriati metodi di stima armonizzati.

Azione 3.2: Miglior uso dei dati già esistenti nell'economia

Le informazioni statistiche sono talvolta rilevate due volte: una prima volta a fini amministrativi, ad esempio fiscali, e successivamente a fini statistici nell'ambito di indagini. Tale doppio disturbo va evitato il più possibile. Il programma MEETS fornirà pertanto un sostegno finanziario ai progetti di utilizzo a fini statistici dei dati amministrativi, compresa la contabilità aziendale, aiutando gli Stati membri nella transizione dal ricorso a indagini statistiche all'impiego di dati amministrativi, pur garantendo un'elevata qualità dei dati.

All'interno delle imprese è utile promuovere l'integrazione delle procedure contabili e di rilevazione di dati a fini statistici in modo tale che i dati possano essere messi a disposizione delle statistiche in maniera semplificata. La Commissione organizzerà studi esterni e un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.

Azione 3.3: Sviluppo di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati

Le nuove TIC offrono opportunità per la semplificazione della trasmissione. Ciò può avvenire utilizzando la contabilità aziendale e altri documenti finanziari redatti applicando le norme contabili internazionali e appropriati standard tecnici, compreso il linguaggio universale per le registrazioni finanziarie (XBRL). Saranno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative finalizzate a facilitare il trasferimento di dati dalle imprese alle autorità statistiche nazionali.

Dovrebbe essere promosso un uso più efficiente degli strumenti delle TIC allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra i due livelli, quello della Commissione e quello degli Stati membri. È altresì necessario un ulteriore sviluppo di strumenti di convalida, di rilevamento, analisi e correzione degli errori e per l'attività editoriale. Un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.

Tenendo conto degli sviluppi in corso in sede di semplificazione delle formalità doganali riguardo alle esportazioni e alle importazioni vanno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative finalizzate a facilitare lo scambio, l'elaborazione e la diffusione di statistiche dettagliate e di alta qualità sugli scambi.

Obiettivo 4

:

Ammodernamento di Intrastat

Azione 4.1: Armonizzazione di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un Intrastat semplificato

Vanno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative negli Stati membri finalizzate a sviluppare strumenti e metodi atti a migliorare la qualità dei dati e il sistema di rilevazione dei dati.

Va assicurato un sostegno finanziario alle azioni adottate negli Stati membri al fine di ridurre le asimmetrie evitando classificazioni errate, armonizzando i sistemi di stima, di rilevazione e di elaborazione, armonizzando le norme sul trattamento dei dati riservati, armonizzando le soglie e armonizzando i metodi di rettifica.

Azione 4.2: Miglior uso dei dati amministrativi

Va incoraggiato il riutilizzo dei dati amministrativi forniti dalle imprese per altri scopi (in particolare per gli adempimenti connessi all'imposta sul valore aggiunto). Vanno adottate misure per fornire un aiuto finanziario al riguardo, incluso lo sviluppo di strumenti e di procedure connessi alle TIC.

Azione 4.3: Miglioramento e facilitazione dello scambio di dati nell'ambito di Intrastat

L'ulteriore sviluppo di strumenti e metodi per lo scambio di dati nell'ambito di un sistema centralizzato è fondamentale. È necessario sviluppare strumenti di convalida, di rilevamento, analisi e correzione degli errori e per l'attività editoriale nel settore delle statistiche sugli scambi intracomunitari. Un sostegno finanziario sarà erogato per iniziative incentrate sugli aspetti giuridici e tecnici dello scambio di dati tra Stati membri.


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/83


DECISIONE N. 1298/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (4) ha istituito uno strumento di assistenza preadesione, il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito uno strumento europeo di vicinato e partenariato, il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio (7) ha istituito uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito e l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (8) («accordo di partenariato ACP-CE»), e l'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (9) («accordo interno ACP-CE») disciplinano il Fondo europeo di sviluppo.

(3)

Il nuovo programma Erasmus Mundus rientra in una logica d'eccellenza conforme al programma per il periodo 2004-2008. Consente di attrarre i migliori studenti dei paesi terzi grazie alla qualità degli studi proposti, alla qualità dell'accoglienza e a un sistema di borse di studio competitive a livello mondiale.

(4)

Nel corso dei negoziati relativi agli strumenti di assistenza esterna e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (10), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto alcuni accordi riguardanti il controllo democratico e la coerenza dell'azione esterna, che sono presentati nella dichiarazione 4 allegata all'accordo interistituzionale.

(5)

La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo volto alla costruzione di uno «spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010, un processo attivamente sostenuto a livello comunitario. Nella riunione di Londra del 17 e 18 maggio 2007 i quarantacinque ministri dell'Istruzione superiore dei paesi partecipanti al processo di Bologna hanno adottato la strategia «Lo spazio europeo dell'istruzione superiore nel contesto mondiale», («The European Higher Education Area in a Global Setting») e, in questo contesto, hanno individuato tra le priorità per il 2009 il miglioramento dell'informazione sullo spazio europeo dell'istruzione superiore e il miglioramento degli accordi di riconoscimento delle qualifiche di istruzione superiore con altre parti del mondo.

(6)

Nella riunione speciale del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissa un obiettivo strategico, diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, e ha chiesto al Consiglio «Istruzione, gioventù e cultura» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali. In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione. Successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa i medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

(7)

Le comunicazioni della Commissione del 20 aprile 2005 e del 10 maggio 2006 intitolate «Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano pienamente alla strategia di Lisbona» e «Portare avanti l’agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione», la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 2007 concernente la modernizzazione delle università quale base della competitività europea in un'economia mondiale fondata sulla conoscenza, nonché il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'istituto europeo di innovazione e tecnologia (11), sottolineano la necessità, per gli istituti europei dell'istruzione superiore, di superare la propria frammentazione e di unire gli sforzi per inseguire una maggiore qualità dell'insegnamento e della ricerca nonché per adeguarsi alle mutate necessità del mercato del lavoro. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006 ha sostenuto la necessità di modernizzare l'istruzione superiore europea.

(8)

Il rapporto di valutazione intermedia dell'attuale programma Erasmus Mundus e la consultazione aperta sul programma futuro hanno sottolineato la pertinenza degli obiettivi e delle azioni del programma attuale, esprimendo un desiderio di continuità, con determinati adeguamenti, quali l'estensione del programma al livello postuniversitario (dottorato), una maggiore integrazione nel programma degli istituti d'istruzione superiore con sede in paesi terzi e delle esigenze di tali paesi e l'aumento dei fondi destinati ai partecipanti europei al programma.

(9)

Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi terzi, scongiurando al contempo la fuga dei cervelli, e favorire gruppi di popolazione vulnerabili sono gli obiettivi di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati a livello post-laurea nonché, per quanto concerne l'azione relativa al partenariato Erasmus Mundus (azione 2), partenariati con paesi terzi per tutti i cicli di studi, borse di studio per gli studenti più dotati e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea. Più precisamente, gli obiettivi di eccellenza dovrebbero essere perseguiti dall'azione relativa a programmi comuni Erasmus Mundus (azione 1) e dall'azione 2, mentre gli obiettivi di sviluppo dovrebbero essere coperti esclusivamente dall'azione 2. All'atto della valutazione del programma, la Commissione dovrebbe rivolgere particolare attenzione all’impatto che il programma potrebbe avere sul piano della fuga dei cervelli.

(10)

Per garantire ai beneficiari dei programmi un'accoglienza e un soggiorno di qualità elevata, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di rendere le loro procedure in materia di visti più facili possibili. La Commissione dovrebbe provvedere a che tutti i siti internet pertinenti e i dati per i contatti negli Stati membri siano elencati nel sito internet Erasmus Mundus.

(11)

Occorre intensificare gli sforzi volti a combattere l'emarginazione in tutte le sue forme, compresi il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di discriminazione, nonché gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo. In considerazione della dimensione sociale dell'istruzione superiore, nonché degli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti umani, compresa la tematica della parità tra uomini e donne, che viene incoraggiata la mobilità in questo settore permette alle persone di sperimentare nuovi ambienti culturali e sociali e facilita la loro comprensione di altre culture. Il perseguimento di tali obiettivi avviene nel rispetto dei diritti e nell'osservanza dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (12), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1.

(12)

La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e della varietà linguistica dovrebbe rappresentare una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue è particolarmente pertinente in relazione ai paesi terzi, anche per gli studenti europei che si recano in tali paesi.

(13)

Durante il periodo 2004-2008 alle borse di studio Erasmus Mundus si sono aggiunte borse di studio nazionali finanziate tramite gli strumenti di cooperazione esterna della Commissione, al fine di aumentare il numero di studenti beneficiari provenienti da determinati paesi terzi, come la Cina, l'India, i paesi dei Balcani occidentali o i paesi ACP, che possano studiare in Europa. Si potrebbe pensare a opportunità analoghe per il periodo 2009-2013 sulla base delle priorità politiche nonché delle norme e procedure degli strumenti di cooperazione esterna pertinenti, nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma istituito dalla presente decisione, tenendo conto nel contempo di una rappresentanza geografica dei beneficiari quanto più equilibrata possibile.

(14)

In tutte le sue attività la Commissione deve mirare ad eliminare le disparità e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, come prevede l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato.

(15)

Nel quadro dell'attuazione di tutte le parti del programma è necessario ampliare l'accesso degli appartenenti ai gruppi più svantaggiati e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità, anche prevedendo il ricorso a sovvenzioni più elevate per rispecchiare i costi supplementari sostenuti dai partecipanti con disabilità.

(16)

Conformemente all'articolo 149 del trattato, la presente decisione lascia impregiudicati i quadri e le procedure giuridiche nazionali concernenti in particolare la creazione e il riconoscimento degli istituti di istruzione superiore.

(17)

Per una migliore promozione del programma sia nell'Unione europea sia al di là delle sue frontiere e una realizzazione più approfondita dei suoi obiettivi attraverso la divulgazione dei suoi risultati, è necessaria una politica integrata di informazione dei cittadini al fine di fornire loro informazioni tempestive e complete sulle singole azioni e opportunità offerte dal programma nonché il chiarimento delle procedure da seguire. La politica di informazione, realizzata in particolare attraverso gli istituti di istruzione superiore che partecipano al programma, riveste particolare importanza specialmente nei paesi con bassi livelli di partecipazione al programma.

(18)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (14), regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, dovrebbero essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, del rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma e della necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(19)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15).

(20)

Nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma, le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione 1 e dell'azione relativa alla promozione dell'istruzione superiore europea (azione 3) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16). Le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione 2 dovrebbero essere adottate secondo i regolamenti (CE) n. 1085/2006, (CE) n. 1638/2006, (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1934/2006 nonché l'accordo di partenariato ACP-CE e all'accordo interno ACP-CE.

(21)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, per la necessità di partenariati multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, e possono dunque, a causa della natura delle azioni e delle misure necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione istituisce un programma «Erasmus Mundus» («il programma») per promuovere, da un lato, la qualità nell'istruzione superiore europeo e la comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi e, dall'altro, per favorire lo sviluppo dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore. Il programma dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica, tenendo conto al contempo di una rappresentanza geografica dei beneficiari quanto più equilibrata possibile.

2.   Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 7.

3.   Il programma è a sostegno e integrazione delle azioni intraprese dagli Stati membri e all'interno degli stessi e rispetta pienamente la loro responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione, nonché la loro diversità culturale e linguistica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«istruzione superiore», tutti i cicli di corsi di studio o insiemi di cicli di studio, formazione o formazione alla ricerca di livello post secondario riconosciuti dall'autorità nazionale competente come rientranti nel sistema di istruzione superiore;

2)

«istituto d'istruzione superiore», un istituto che impartisce un'istruzione superiore ed è riconosciuto dall'autorità nazionale competente come rientrante nel sistema di istruzione superiore;

3)

«studente di corso di laurea di primo livello», uno studente iscritto a un programma d'istruzione superiore di primo livello che, al termine di tale programma, otterrà un primo titolo di istruzione superiore;

4)

«studente di corso master» (studente secondo livello), uno studente iscritto a un programma d'istruzione superiore di secondo livello che ha già ottenuto un primo titolo d'istruzione superiore o possiede un livello di formazione equivalente riconosciuto conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali;

5)

«dottorando» (studente terzo livello), un ricercatore all'inizio della carriera, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato;

6)

«ricercatore confermato», un ricercatore già titolare di un diploma di dottore, o che vanta almeno tre anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente tempo pieno), incluso il periodo di formazione alla ricerca presso un centro di ricerca istituito conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato proposti da un istituto di istruzione superiore;

7)

«accademico», una persona con un’esperienza accademica e/o professionale di prim’ordine, che tiene lezioni o svolge ricerche in un istituto di istruzione superiore o in un centro di ricerca istituito conformemente alle leggi e alle prassi nazionali;

8)

«personale dell'istruzione superiore», un insieme di persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione correlato all'istruzione superiore;

9)

«paese europeo», un paese che è uno Stato membro o che partecipa al programma conformemente all'articolo 9. «Europeo», riferito a un singolo, significa una persona che sia cittadina o residente di un paese europeo. «Europeo», riferito a un istituto, significa che l'istituto ha sede in un paese europeo;

10)

«paese terzo», un paese che non è un paese europeo. «Proveniente da un paese terzo», riferito a un singolo, che non è cittadino né residente di nessun paese europeo. «Di un paese terzo», riferito ad un istituto che non ha sede in nessun paese europeo. I paesi partecipanti al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente fissato dalla decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) non sono considerati paesi terzi ai fini dell'esecuzione dell'azione 2;

11)

«master» (secondo livello), programmi d'istruzione superiore di secondo livello che seguono un primo ciclo o un livello di formazione equivalente e conducono a un titolo di livello master proposto da un istituto d'istruzione superiore;

12)

«dottorato» (terzo livello), programma di studio d'istruzione superiore correlato alla ricerca che segue un titolo d'istruzione superiore e porta a un diploma di dottorato proposto da un istituto d'istruzione superiore o, negli Stati membri ove questo è conforme alle leggi e alle prassi nazionali, da un centro di ricerca;

13)

«mobilità», lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, ogniqualvolta possibile con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;

14)

«diploma doppio o multiplo», due o più diplomi nazionali rilasciati ufficialmente da due o più istituti di istruzione superiore e riconosciuti ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che li hanno rilasciati;

15)

«diploma comune», un unico diploma rilasciato da almeno due degli istituti di istruzione superiore che propongono un programma integrato e riconosciuto ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che lo hanno rilasciato;

16)

«impresa», qualsiasi azienda che esercita un'attività economica del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale.

Articolo 3

Finalità e obiettivi specifici del programma

1.   Le finalità del programma Erasmus Mundus sono di promuovere l'istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e migliorare le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con i paesi terzi, in linea con gli obiettivi della politica estera dell'Unione per contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

2.   Il programma ha per obiettivi specifici:

a)

favorire una cooperazione strutturata tra gli istituti di istruzione superiore e favorire un'offerta di qualità elevata in materia d'istruzione superiore, che presenti un valore aggiunto propriamente europeo ed eserciti un'attrattiva sia nell'Unione sia al di là delle sue frontiere, con l'obiettivo di dare vita a centri di eccellenza;

b)

contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di uomini e donne affinché dispongano di competenze adeguate, in particolare per quanto concerne il mercato del lavoro, e siano dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più dotati studenti e accademici dei paesi terzi - al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione – nonché verso i paesi terzi per i più dotati studenti e accademici europei;

c)

contribuire allo sviluppo delle risorse umane e della capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore nei paesi terzi tramite flussi di mobilità rafforzati tra l'Unione i paesi terzi;

d)

migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi e per i cittadini europei.

3.   La Commissione garantisce che nessun gruppo di cittadini di paesi terzi o europei sia escluso o svantaggiato.

Articolo 4

Azioni del programma

1.   Le finalità e gli obiettivi specifici del programma, come stabilito all'articolo 3, sono perseguiti mediante le seguenti azioni:

a)

Azione 1: programmi comuni Erasmus Mundus (master e dottorati) di eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio;

b)

Azione 2: partenariato Erasmus Mundus tra istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi, quale base per la cooperazione strutturata, gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di istruzione superiore, incluso un regime di borse di studio;

c)

Azione 3: promozione dell'istruzione superiore europea attraverso misure che rafforzano l'attrattiva dei paesi europei in quanto meta educativa e centro di eccellenza mondiale.

Tali azioni sono illustrate in modo particolareggiato nell'allegato.

2.   Per quanto concerne l'azione 2, le disposizioni della presente decisione si applicano unicamente nella misura in cui siano conformi alle disposizioni dell'atto legislativo in virtù del quale il finanziamento è previsto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2.

3.   Si possono applicare i seguenti tipi di approccio, se del caso combinandoli:

a)

sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti di elevata qualità e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;

b)

sostegno rafforzato alla mobilità delle persone selezionate in base a criteri di eccellenza accademica, in particolare dai paesi terzi verso paesi europei, nel campo dell'istruzione superiore, rispettando il principio dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne e l'auspicio di una ripartizione geografica il più equilibrata possibile, e agevolando nel contempo l'accesso al programma in conformità con i principi delle pari opportunità e della non discriminazione;

c)

promozione delle conoscenze linguistiche, quanto più possibile, offrendo agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture;

d)

sostegno a progetti pilota basati su partenariati a dimensione esterna intese allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore, in particolare alla possibilità di incoraggiare partenariati fra attori universitari ed economici;

e)

sostegno all'analisi e al controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.

4.   Il programma prevede misure di sostegno tecnico, compresi studi, riunioni di esperti nonché informazioni e pubblicazioni direttamente mirate al raggiungimento degli obiettivi del programma.

5.   La Commissione garantisce la diffusione più ampia possibile delle informazioni relative alle attività e agli sviluppi del programma, in particolare attraverso il sito internet Erasmus Mundus.

6   Un sostegno alle azioni di cui al presente articolo può essere concesso dalla Commissione previo esame delle risposte date agli inviti a presentare proposte e/o alle gare d'appalto. Per quanto riguarda le misure prese a titolo del paragrafo 4, la Commissione può, se del caso, eseguirle direttamente a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Essa tiene sistematicamente informato il Parlamento europeo nonché il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della presente decisione.

Articolo 5

Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all'articolo 2, il programma riguarda:

a)

gli istituti d'istruzione superiore;

b)

gli studenti di tutti i livelli del ciclo di istruzione superiore, compresi i dottorandi;

c)

i ricercatori post-dottorali;

d)

gli accademici;

e)

il personale dell'istruzione superiore;

f)

altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'istruzione superiore, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali;

g)

le imprese;

h)

i centri di ricerca.

Articolo 6

Compiti della Commissione e degli Stati membri

1.   La Commissione:

a)

assicura la realizzazione efficace e trasparente delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione 2, in conformità con gli strumenti giuridici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma nella selezione dei beneficiari del programma;

b)

tiene conto della cooperazione bilaterale con i paesi terzi condotta dagli Stati membri;

c)

cerca di istituire sinergie e, se del caso, sviluppa azioni comuni con altri programmi e azioni comunitari nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca;

d)

fa in modo, stabilendo l'importo forfettario delle borse di studio, che sia preso in considerazione l'importo delle spese di iscrizione e delle spese stimate per gli studi;

e)

consulta le associazioni e le organizzazioni europee competenti nel campo dell'istruzione superiore che operano a livello europeo sulle questioni sollevate durante l'attuazione del programma e informa il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dei risultati di tale consultazione;

f)

tiene regolarmente informate le sue delegazioni nei paesi terzi interessati in merito ad ogni elemento utile per il pubblico relativamente al programma.

2.   Gli Stati membri:

a)

pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali, e si sforzano di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere qualsiasi barriera giuridica e amministrativa specificamente legata ai programmi di scambio tra i paesi europei e i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo di fornire agli studenti e agli istituti informazioni precise e chiare per agevolare la loro partecipazione al programma;

b)

designano strutture appropriate incaricate di cooperare strettamente con la Commissione;

c)

favoriscono le potenziali sinergie con altri programmi comunitari e eventuali iniziative nazionali analoghe prese a livello di Stati membri.

3.   La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:

a)

un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma;

b)

la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma;

c)

un rafforzamento della strategia di comunicazione presso interlocutori potenzialmente interessati nei paesi europei e incentivi per i partenariati tra le università, le parti sociali e le organizzazioni non governative, al fine di sviluppare il programma.

Articolo 7

Misure di esecuzione

1.   Tutte le misure necessarie per l'attuazione dell'azione 2 sono disciplinate dalle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006, al regolamento (CE) n. 1638/2006, al regolamento (CE) n. 1905/2006 e al regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché all'accordo di partenariato ACP-CE e all'accordo interno ACP-CE. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 in merito alle misure adottate.

2.   Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione del programma e delle rimanenti azioni della presente decisione, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, conformemente ai principi, agli orientamenti generali e ai criteri di selezione stabiliti nell'allegato:

a)

il piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità;

b)

il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;

c)

l'applicazione degli orientamenti generali per l'attuazione del programma, compresi i criteri di selezione, quali descritti nell'allegato;

d)

le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;

e)

le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione di e trasferimento dei risultati.

3.   Le decisioni di selezione sono adottate dalla Commissione. Quest'ultima informa il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 entro due giorni lavorativi.

Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

Articolo 9

Partecipazione al programma di altri paesi in condizioni di parità con gli Stati membri

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

di paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

b)

di paesi candidati dotati di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali nonché ai termini e alle condizioni generali previsti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;

c)

di paesi dei Balcani occidentali, conformemente ai principi generali nonché ai termini e alle condizioni generali previsti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;

d)

della Confederazione svizzera, a condizione che con tale paese sia stato concluso un accordo bilaterale che ne prevede la partecipazione.

Articolo 10

Aspetti orizzontali

Il programma è attuato tenendo conto del fatto che esso deve contribuire ad approfondire le politiche orizzontali della Commissione, segnatamente:

a)

potenziando l'economia e la società europee basate sulla conoscenza e contribuendo a creare più occupazione, conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona, e a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione, una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione sociale;

b)

promuovendo la cultura, il sapere e il know-how per uno sviluppo pacifico e sostenibile in un'Europa della diversità;

c)

favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo e la xenofobia, nonché promuovendo l'insegnamento interculturale;

d)

tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore, nonché promuovendo le pari opportunità per tutti;

e)

promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali;

f)

promuovendo lo sviluppo dei paesi terzi.

Articolo 11

Coerenza e complementarità con le altre politiche

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con la politica di sviluppo, con i programmi di cooperazione esterna, con gli accordi di associazione ACP e con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

2.   La Commissione tiene regolarmente informato il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione superiore avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 12

Finanziamenti

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni 1 e 3 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è fissata, per il periodo 2009-2013, a 493 690 000 EUR.

2.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione 2 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 4 è fissata, per il periodo specificato all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità con le norme, le procedure e gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1085/2006, dal regolamento (CE) n. 1638/2006, dal regolamento (CE) n. 1905/2006 e dal regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché dall'accordo di partenariato ACP-CE e dall'accordo interno ACP-CE.

3.   Gli stanziamenti annui sono autorizzati secondo la procedura annuale di bilancio dall'autorità di bilancio, nei limiti della dotazione finanziaria.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include l'analisi della distribuzione geografica dei beneficiari del programma per azione e per paese, le relazioni e la comunicazione di cui al paragrafo 3, nonché attività specifiche.

2.   Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi fissati all'articolo 3, dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'inizio effettivo dei nuovi corsi istituiti a titolo del programma una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;

b)

entro il 30 gennaio 2012 una comunicazione sul proseguimento del programma;

c)

entro il 31 dicembre 2015 una relazione di valutazione ex post.

Articolo 14

Disposizione transitoria

1.   Le azioni iniziate entro il 31 dicembre 2008 sulla base della decisione n. 2317/2003/CE sono amministrate conformemente alle disposizioni di tale decisione, eccettuato il fatto che il comitato creato da tale decisone è sostituito dal comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della presente decisione.

2.   Le azioni iniziate entro il 31 dicembre 2008 sulla base delle procedure previste dagli strumenti giuridici di cui all'articolo 7, paragrafo 1 sono amministrate conformemente alle disposizioni di tali strumenti.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

La presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 85.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, p. 1.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, p. 82.

(5)  GU L 310 del 9.11.2006, p. 1.

(6)  GU L 378 del 27.12.2006, p. 41.

(7)  GU L 405 del 30.12.2006, p. 41.

(8)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(9)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(10)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(11)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

(12)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(13)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(14)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(15)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.


ALLEGATO

AZIONI COMUNITARIE (ORIENTAMENTI GENERALI E CRITERI DI SELEZIONE), PROCEDURE DI SELEZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Tutte le azioni del programma sono attuate conformemente agli orientamenti generali e ai criteri di selezione di cui al presente allegato.

AZIONE 1:   PROGRAMMI COMUNI ERASMUS MUNDUS

A.   PROGRAMMI DI MASTER ERASMUS MUNDUS

1.   La Comunità selezionerà programmi di master di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati «programmi di master Erasmus Mundus».

2.   Ai fini del presente programma, i programmi di master Erasmus Mundus soddisferanno gli orientamenti generali e i criteri di selezione che seguono:

a)

essi associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei diversi;

b)

essi possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di paesi terzi;

c)

essi realizzano un programma di studi che prevede un periodo di studio in almeno due istituti d'istruzione superiore partecipanti a norma della lettera a);

d)

essi se del caso, favoriscono periodi di pratica come parte del programma di studi;

e)

essi sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento e di cumulo di crediti accademici o compatibili con tale sistema;

f)

essi conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni e/o doppi o multipli riconosciuti o accreditati dai paesi europei; sono promossi i programmi che conducono al rilascio di diplomi comuni;

g)

essi istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni (dei paesi europei o di paesi terzi) al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;

h)

essi riservano un minimo di posti per gli studenti europei e dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;

i)

essi stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e facilitano loro l'accesso in conformità con i principi delle pari opportunità e dalla non-discriminazione;

j)

essi sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto delle loro leggi nazionali e dell'accordo concluso in ogni consorzio tra i partner interessati di cui alle lettere a) e b);

k)

essi rispettano le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e accademici);

l)

essi istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti europei e di paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.). La Commissione tiene regolarmente informate le sue delegazioni nei paesi terzi interessati in merito a tutte le disposizioni aggiornate relative al programma;

m)

essi fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti di istruzione superiore partecipanti al programma di master Erasmus Mundus, e, se del caso, propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

3.   I programmi di master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

4.   I programmi di master Erasmus Mundus selezionati nel programma Erasmus Mundus 2004-2008 continueranno nel quadro dell'azione 1 fino al termine del periodo per il quale sono stati selezionati con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

B.   PROGRAMMI DI DOTTORATO ERASMUS MUNDUS

1.   La Comunità selezionerà programmi di dottorato di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati «programmi di dottorato Erasmus Mundus».

2.   Ai fini del presente programma, i programmi di dottorato Erasmus Mundus soddisferanno gli orientamenti generali e i criteri di selezione che seguono:

a)

essi associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei e, se del caso, altri partner adeguati in modo da garantire l'innovazione e la capacità di inserimento professionale;

b)

essi possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di paesi terzi;

c)

essi realizzano un programma di dottorato che prevede un periodo di studio e di ricerca in almeno due istituti d'istruzione superiore partecipanti di cui alla lettera a);

d)

essi favoriscono periodi di pratica come parte del programma di dottorato nonché partenariati tra attori universitari ed economici;

e)

essi sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studio e di ricerca negli istituti partner;

f)

essi conducono al rilascio di titoli di studio, da parte degli istituti partecipanti, comuni e/o doppi o multipli riconosciuti o accreditati dai paesi europei; Sono promossi i programmi che conducono al rilascio di diplomi comuni;

g)

essi istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni (originari di paesi europei o terzi, ma che lavorano nei primi) al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;

h)

essi riservano un minimo di posti per dottorandi di paesi europei e di paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;

i)

essi stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e facilitano loro l'accesso nel rispetto del principio delle pari opportunità e della non-discriminazione;

j)

essi sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto delle loro leggi nazionali e dell'accordo concluso tra i partner interessati di cui alle lettere a) e b);

k)

essi accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei dottorandi;

l)

essi istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza dei dottorandi provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti ecc.);

m)

essi possono prevedere l'utilizzazione di contratti di occupazione quale soluzione alternativa alle borse di studio per i dottorandi, sempre che ciò sia consentito dalle leggi nazionali;

n)

fatta salva la lingua d'insegnamento, essi prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti di istruzione superiore partecipanti al programma di dottorato Erasmus Mundus, e, se del caso, propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

3.   I programmi di dottorato Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, soggetto a una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti. Tale periodo può comprendere un anno di attività preparatorie prima dell'assunzione dei dottorandi.

C.   BORSE DI STUDIO

1.   La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi sia europei che di paesi terzi come pure borse di studio di breve durata per accademici europei o originari di paesi terzi. Per rendere il programma più interessante per i cittadini dei paesi terzi, l'importo delle borse di studio a tempo pieno sarà più elevato per gli studenti di master e per i dottorandi di paesi terzi (borse di studio di categoria A) rispetto agli studenti di master e ai dottorandi europei (borse di studio di categoria B).

a)

La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno di categoria A agli studenti di master e ai dottorandi di paesi terzi che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei d'istruzione superiore partecipanti a un programma di master o di dottorato Erasmus Mundus. Le borse di studio di categoria A non sono assegnate a studenti di paesi terzi che abbiano svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di dodici mesi nel corso degli ultimi cinque anni in un paese europeo.

b)

La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno di categoria B agli studenti di master e ai dottorandi europei che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti d'istruzione superiore partecipanti a un programma di master o di dottorato Erasmus Mundus. Le borse di categoria B possono essere assegnate agli studenti di paesi terzi che non hanno diritto alle borse di categoria A.

c)

La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli accademici dei paesi terzi che, nel quadro dei programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavori scientifici presso gli istituti d'istruzione superiore europei che partecipano a tali programmi di master.

d)

La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli accademici europei che, nel quadro dei programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavori scientifici presso gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi che partecipano a tali programmi di master.

e)

La Comunità garantisce l'esistenza e l'applicazione di criteri trasparenti per l'assegnazione delle borse di studio che tengano conto, tra l'altro, del rispetto dei principi delle pari opportunità e della non-discriminazione.

2.   Le borse di studio saranno aperte agli studenti di master e ai dottorandi, nonché agli accademici europei e di paesi terzi di cui all'articolo 2.

3.   Gli studenti che hanno ottenuto delle borse di studio saranno informati sulla loro destinazione iniziale degli studi non appena sarà stata adottata la decisione sull’assegnazione della borsa di studio.

4.   Le persone che hanno ricevuto una borsa di studio per i programmi di master Erasmus Mundus possono anche ricevere una borsa per i programmi di dottorato Erasmus Mundus.

5.   La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o accademico riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus per lo stesso programma di master Erasmus Mundus o lo stesso programma di dottorato Erasmus Mundus a titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico «Persone» (azioni Marie Curie) del 7o programma quadro per attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1) non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca.

AZIONE 2:   PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS

1.   La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati «partenariati Erasmus Mundus». Essi si prefiggono e rispettano le finalità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, nella misura in cui questi siano in linea con la base giuridica da cui deriva il finanziamento.

2.   Ai fini del presente programma, e in conformità con la base giuridica da cui deriva il finanziamento, i partenariati Erasmus Mundus:

a)

associano almeno cinque istituti di istruzione superiore di almeno tre paesi europei e vari istituti di istruzione superiore di taluni paesi terzi non partecipanti al programma di apprendimento permanente, che verranno definiti negli inviti annuali a presentare proposte;

b)

realizzano un partenariato come base per il trasferimento di know-how;

c)

organizzano scambi di studenti selezionati secondo criteri di eccellenza accademica a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal primo ciclo al post-dottorato), di accademici e di membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage;

d)

sono dotati di meccanismi interni per il reciproco riconoscimento dei periodi di studio e ricerca effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema, ovvero basati su sistemi compatibili nei paesi terzi;

e)

utilizzano gli strumenti di mobilità elaborati nell'ambito del programma Erasmus, ad esempio il riconoscimento dei periodi di studio anteriori, il contratto di studi e il fascicolo accademico;

f)

stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini le donne e le competenze linguistiche e che facilitano loro l'accesso in conformità dei principi delle pari opportunità e della non-discriminazione;

g)

accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti, accademici e membri dell'istruzione superiore);

h)

istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, accademici ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, ecc.);

i)

fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso delle lingue parlate nei paesi in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai partenariati Erasmus Mundus, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica ai borsisti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti;

j)

intraprendono altre attività di partenariato, ad esempio diplomi doppi, elaborazione di programmi di studi comuni, trasferimento delle prassi ottimali, ecc.;

k)

nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di partenariato ACP-CE, incoraggiano i cittadini dei paesi a terzi a rientrare nel loro paese d'origine al termine del periodo di studio o di ricerca affinché possano contribuire allo sviluppo economico e al benessere di tali paesi.

3.   La Commissione, previa consultazione con le autorità competenti dei paesi terzi interessati per il tramite delle sue delegazioni, definisce le priorità nazionali e regionali a seconda delle esigenze del/i paese/i terzo/i interessato/i dai partenariati.

4.   I partenariati Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di tre anni, con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale in base a una relazione sui progressi ottenuti.

5.   I partenariati saranno aperti agli studenti e agli accademici europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2.

6.   Al momento di assegnare le borse di studio a titolo dell'azione 2, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili, senza pregiudicare le condizioni di trasparenza di cui al paragrafo 2, lettera f).

7.   La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o accademico riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono ricevere una sovvenzione Erasmus per lo stesso periodo di mobilità a titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico «Persone» precitato non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca.

8.   I partenariati selezionati nell'ambito della finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus (denominazione dell'azione precedente all'azione 2) continueranno nel quadro della suddetta azione fino alla fine del periodo per il quale sono stati selezionati con l'applicazione di una procedura alleggerita di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

AZIONE 3:   PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA

1.   Con l'azione 3 la Comunità può sostenere le attività miranti a conferire maggior attrattiva, profilo e visibilità all'istruzione superiore europea, nonché a migliorarne l'accessibilità. Le attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma e si riferiscono alla dimensione internazionale di tutti gli aspetti dell'istruzione superiore, quali promozione, accessibilità, garanzia della qualità, riconoscimento dei crediti, riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e reciproco riconoscimento delle qualifiche con i paesi terzi, elaborazione dei corsi di studi, mobilità, qualità dei servizi, ecc. Le attività possono includere la promozione del programma e dei suoi risultati.

2.   Gli istituti ammissibili possono comprendere, conformemente all’articolo 5, lettera f), gli organismi pubblici o privati attivi nel settore dell'istruzione superiore. Le attività sono intraprese nel quadro di progetti che associano le organizzazioni di almeno tre paesi europei e possono fare intervenire organizzazioni di paesi terzi.

3.   Le attività possono assumere varie forme (conferenze, seminari, workshop, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale da pubblicare, elaborazione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc.) e possono avere luogo in qualsiasi parte del mondo. La Commissione assicura la miglior diffusione possibile delle informazioni sulle attività e gli sviluppi del programma, soprattutto attraverso il portale d'informazione Erasmus Mundus multilingue, che dovrebbe beneficiare di una migliore visibilità e di una migliore accessibilità.

4.   Le attività tentano di stabilire collegamenti tra l'istruzione superiore e la ricerca e tra l'istruzione superiore e il settore privato nei paesi europei e nei paesi terzi e valorizzano, ove possibile, le potenziali sinergie.

5.   Una politica d’informazione integrata dei cittadini sarà attuata dalle autorità nazionali competenti in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore che partecipano al programma; essa avrà lo scopo di fornire informazioni tempestive e complete nonché di illustrare le procedure necessarie, dando speciale priorità alle regioni sotto-rappresentate.

6.   La Comunità può, se del caso, fornire il suo sostegno alle strutture concepite conformemente all'articolo 6, par. 2, lettera b), nelle loro azioni destinate a promuovere il programma e a diffondere i relativi risultati a livello nazionale e mondiale.

7.   La Comunità sostiene un'associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master e un dottorato Erasmus Mundus.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

La dotazione finanziaria generale del programma può inoltre coprire le spese connesse a esperti, agenzie esecutive, organismi competenti negli Stati membri e, se del caso, altre forme di assistenza tecnica e amministrativa di cui la Commissione può aver bisogno per l'attuazione del programma. Tra queste possiamo citare in particolare studi, riunioni, attività d'informazione, pubblicazioni, attività di monitoraggio, di controllo e di audit, attività di valutazione, spese per reti informatiche destinate allo scambio di informazioni e qualsiasi altra spesa direttamente necessaria per l'attuazione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

PROCEDURE DI SELEZIONE

Le procedure di selezione rispettano le seguenti disposizioni:

a)

le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate dalla Commissione, assistita da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus soddisfino i massimi standard di qualità accademica, tenendo conto della necessità di una rappresentanza geografica il più possibile equilibrata. Per tutta la durata del programma si cercherà di avere una rappresentanza equilibrata dei vari settori di studio. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti, prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio, che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo (o degli organismi) cui è affidata la gestione dei programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti per il master, dei dottorandi e degli accademici sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus secondo criteri di eccellenza accademica, previa consultazione della Commissione. Pur rivolta principalmente agli studenti dei paesi terzi, l’azione 1 è aperta anche agli studenti europei. Le procedure di selezione per i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus comportano la consultazione delle strutture designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

b)

le proposte a titolo dell'azione 2 saranno selezionate dalla Commissione conformemente alle norme definite nei regolamenti (CE) n. 1085/2006, (CE) n. 1638/2006, (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1934/2006, nonché nell'accordo di partenariato ACP-CE e nell'accordo interno ACP-CE.

Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti e dagli accordi di cui al primo comma, la Commissione vigila altresì affinché le proposte di partenariato Erasmus Mundus rispondano alle norme di qualità accademica più elevate, tenendo conto della necessità di una rappresentanza geografica il più possibile equilibrata. La selezione degli studenti e degli accademici è effettuata dagli istituti che partecipano al partenariato secondo criteri di eccellenza accademica, previa consultazione della Commissione. L'azione 2 si rivolge principalmente agli studenti dei paesi terzi. Tuttavia, al fine di consentire un arricchimento reciproco, la mobilità dovrebbe includere anche i cittadini europei;

c)

la selezione delle proposte a titolo dell'azione 3 sarà effettuata dalla Commissione;

d)

il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è immediatamente informato da parte della Commissione di tutte le decisioni in materia di selezione.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1.   Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi

Per tutte le azioni di cui all'articolo 4 possono essere utilizzate sovvenzioni forfettarie e/o tabelle di costi unitari quali previste all'articolo 181, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate a concorrenza di 25 000 EUR per partner nel quadro di una convenzione di sovvenzione. Esse possono essere combinate fino a concorrenza di un importo massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate applicando tabelle di costi unitari.

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma.

2.   Accordi di partenariato

Ove le azioni a titolo del programma siano finanziate con sovvenzioni di partenariato quadro conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, i partenariati in questione possono essere selezionati e finanziati per un periodo di cinque anni, con l'applicazione di una procedura semplificata di rinnovo.

3.   Istituti o organizzazioni pubbliche di istruzione superiore

Qualsiasi istituto o organizzazione di istruzione superiore definito dagli Stati membri, di cui oltre il 50 % dei redditi annuali nel corso degli ultimi due anni provenga da fonti di finanziamento pubbliche, o sia controllato da organi pubblici o dai loro rappresentanti, è considerato dalla Commissione come avente a disposizione le capacità finanziarie, professionali e amministrative necessarie, nonché la richiesta stabilità finanziaria, per realizzare correttamente i progetti a titolo del programma; esso non è tenuto a presentare altri documenti comprovanti tali capacità e stabilità. Tali istituti e organizzazioni possono essere dispensati dagli obblighi in materia di audit in applicazione dell’articolo 173, paragrafo 4, quinto comma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

4.   Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, può decidere che talune categorie di beneficiari posseggono le competenze e le qualifiche richieste per completare l'azione e il programma di lavoro proposti.

5.   Misure antifrode

Le decisioni della Commissione in applicazione dell'articolo 7, i contratti e le convenzioni risultanti, nonché le convenzioni stipulate con i paesi terzi partecipanti, prevedono in particolare una supervisione e un controllo finanziario esercitati dalla Commissione (o da un rappresentante da essa abilitato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la Corte dei conti per le revisioni contabili, se del caso in loco.

Il beneficiario di una sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri.

La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, direttamente da suoi funzionari oppure da un altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di cinque anni dalla data della fine del progetto. Se del caso, in base ai risultati dell'audit, la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.

Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzati dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per eseguire gli audit.

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Inoltre la Commissione può effettuare controlli e ispezioni in loco nel quadro del programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (2)

Per le azioni comunitarie finanziate a titolo della presente decisione, per irregolarità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3) si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inosservanza di un obbligo contrattuale a motivo di un atto o di una omissione di un operatore economico, avente per effetto di alterare, a causa di una spese ingiustificata, il bilancio generale dell'Unione europea o stanziamenti da essa gestiti.


(1)  GU L 54 del 22.2.2007, pag. 91.

(2)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(3)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/99


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

[notificata con il numero C(2008) 7820]

(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, olandese, portoghese, slovena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)

(2008/960/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicare agli Stati membri i risultati di dette verifiche, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e la relazione redatta a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme comunitarie.

(4)

Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale requisito e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»).

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, e al FEAGA. Tali importi non riguardano spese sostenute anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data dell’11 settembre 2008 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate nell’ambito del FEAOG, sezione Garanzia, o del FEAGA, sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Voce di bilancio 6 7 0 1

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

CY

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

– 307 476,09

0,00

– 307 476,09

CY

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–15 492,01

0,00

–15 492,01

TOTAL CY

– 322 968,10

0,00

– 322 968,10

DK

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

–5 152,13

–5 152,13

0,00

DK

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2003

Carenze dei controlli in loco

Forfettaria

2,00

DKK

– 259 091,35

0,00

– 259 091,35

DK

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2003

Pagamento di aiuti ad agricoltori con meno di 10 diritti al premio, mancata applicazione di sanzioni per pagamenti non ammissibili

Specifica

 

DKK

–36 000,00

0,00

–36 000,00

DK

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2003

Pagamento di aiuti ad agricoltori con meno di 10 diritti al premio, mancata applicazione di sanzioni per pagamenti non ammissibili

Specifica

 

DKK

–5 470,00

0,00

–5 470,00

DK

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2004

Carenze dei controlli in loco

Forfettaria

2,00

DKK

– 260 526,93

0,00

– 260 526,93

DK

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2004

Pagamento di aiuti ad agricoltori con meno di 10 diritti al premio, mancata applicazione di sanzioni per pagamenti non ammissibili

Specifica

 

DKK

–7 953,00

0,00

–7 953,00

DK

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2005

Carenze dei controlli in loco

Forfettaria

2,00

DKK

– 251 525,26

0,00

– 251 525,27

DK

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2005

Pagamento di aiuti non ammissibili ad agricoltori con meno di 10 diritti al premio

Specifica

 

DKK

–6 876,00

0,00

–6 876,00

DK

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2006

Carenze dei controlli in loco

Specifica

2,00

DKK

–1 113,18

0,00

–1 113,18

TOTALE DK (EUR)

–5 152,13

–5 152,13

0,00

TOTALE DK (DKK)

– 828 555,71

0,00

– 828 555,73

EE

Pagamenti diretti

2005

Mancato controllo di norme BCAA

Forfettaria

5,00

EUR

–53 048,53

0,00

–53 048,53

EE

Pagamenti diretti

2005

Ritardi nell'identificazione delle parcelle e nell'accertamento dell'ammissibilità; applicazione di tolleranza indebita

Specifica

 

EUR

–8 354,58

0,00

–8 354,58

TOTALE EE

–61 403,11

0,00

–61 403,11

ES

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–2 841 217,50

–2 841 217,50

0,00

ES

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

–12 065,99

0,00

–12 065,99

ES

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

2 414 475,70

2 414 475,70

0,00

ES

Ortofrutticoli — Trasformazione di pesche e pere

2006

Lacune nella verbalizzazione dei quantitativi

Specifica

 

EUR

– 344 930,75

0,00

– 344 930,75

ES

Ammasso pubblico di zucchero

2006

Dichiarazione erronea nel sistema e-FAUDIT

Specifica

 

EUR

– 393 000,00

0,00

– 393 000,00

ES

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (non connesse alla superficie)

2005

Carenze nei controlli essenziali e complementari

Forfettaria

2,00

EUR

–3 595,00

0,00

–3 595,00

ES

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (non connesse alla superficie)

2006

Carenze nei controlli essenziali e complementari

Forfettaria

2,00

EUR

– 207 884,00

0,00

– 207 884,00

ES

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (non connesse alla superficie)

2006

Carenze nei controlli essenziali e complementari

Forfettaria

5,00

EUR

– 288 357,00

0,00

– 288 357,00

ES

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie)

2004

Mancata formalizzazione dei controlli integrati con i dati SIGC, carenze nella supervisione dei controlli amministrativi

Forfettaria

5,00

EUR

–14 615,00

0,00

–14 615,00

ES

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie)

2005

Mancata formalizzazione dei controlli integrati con i dati SIGC, carenze nella supervisione dei controlli amministrativi

Forfettaria

5,00

EUR

–30 439,00

0,00

–30 439,00

TOTALE ES

–1 721 628,54

– 426 741,80

–1 294 886,74

FI

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–42 506,38

–42 506,38

0,00

FI

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

–1 726 188,56

–1 726 188,56

0,00

FI

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2004

Pagamento di aiuti non ammissibili

Specifica

 

EUR

– 339,95

0,00

– 339,95

FI

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2004

Lacune nel registro del bestiame, carenze nel controllo dei documenti giustificativi e inadeguata programmazione dei controlli in loco

Forfettaria

2,00

EUR

–27 247,15

0,00

–27 247,15

FI

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2005

Pagamento di aiuti non ammissibili

Specifica

 

EUR

–32,84

0,00

–32,84

FI

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2005

Lacune nel registro del bestiame, carenze nel controllo dei documenti giustificativi e inadeguata programmazione dei controlli in loco

Forfettaria

2,00

EUR

–28 736,83

0,00

–28 736,83

FI

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2006

Pagamento di aiuti non ammissibili

Specifica

 

EUR

– 531,54

0,00

– 531,54

FI

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2006

Lacune nel registro del bestiame, carenze nel controllo dei documenti giustificativi e inadeguata programmazione dei controlli in loco

Forfettaria

2,00

EUR

–28 844,64

0,00

–28 844,64

TOTALE FI

–1 854 427,90

–1 768 694,94

–85 732,96

FR

Vino — Ristrutturazione

2001

Rimborso dovuto all'annullamento della decisione 2005/579/CE della Commissione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-370/05

Specifica

 

EUR

1 865 093,29

0,00

1 865 093,29

FR

Vino — Ristrutturazione

2002

Rimborso dovuto all'annullamento della decisione 2005/579/CE della Commissione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-370/05

Specifica

 

EUR

7 090 032,97

0,00

7 090 032,97

FR

Vino — Ristrutturazione

2003

Rimborso dovuto all'annullamento della decisione 2005/579/CE della Commissione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-370/05

Specifica

 

EUR

4 563 995,79

0,00

4 563 995,79

FR

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–68 057,71

–68 057,71

0,00

FR

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

6 570 774,75

6 570 774,75

0,00

FR

Ortofrutticoli — Frutta a guscio (altre misure)

2005

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

– 103 178,78

0,00

– 103 178,78

FR

Ortofrutticoli — Frutta a guscio (altre misure)

2006

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

–20 217,77

0,00

–20 217,77

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2002

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

–59 992,28

0,00

–59 992,28

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2003

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

– 679 369,40

0,00

– 679 369,40

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2004

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

–1 027 984,81

0,00

–1 027 984,81

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2004

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Forfettaria

5,00

EUR

–1 304 495,63

0,00

–1 304 495,63

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2005

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

–19 291 685,69

0,00

–19 291 685,69

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2005

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Forfettaria

5,00

EUR

–1 572 466,41

0,00

–1 572 466,41

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2005

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Forfettaria

10,00

EUR

–44 313,03

0,00

–44 313,03

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2006

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

–16 287 142,74

0,00

–16 287 142,74

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2006

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Forfettaria

5,00

EUR

–1 195 302,78

0,00

–1 195 302,78

FR

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2006

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Forfettaria

10,00

EUR

–35 982,74

0,00

–35 982,74

FR

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2005

Inosservanza di alcuni criteri di riconoscimento

Forfettaria

10,00

EUR

– 110 942,38

0,00

– 110 942,38

FR

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2006

Inosservanza di alcuni criteri di riconoscimento

Forfettaria

10,00

EUR

–78 515,09

0,00

–78 515,09

FR

Ortofrutticoli — Ritiri

2005

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

– 514 054,00

0,00

– 514 054,00

FR

Ortofrutticoli — Ritiri

2006

Spese non ammissibili, mancata applicazione di sanzioni

Specifica

 

EUR

– 271 574,01

0,00

– 271 574,01

FR

Audit informatico — Audit dei controlli generali

2004

Differenze tra il numero di capi per i quali è stato versato l'aiuto e il numero di capi per i quali avrebbe dovuto essere versato l'aiuto

Specifica

 

EUR

–10 785,10

0,00

–10 785,10

FR

Audit informatico — Audit dei controlli generali

2005

Differenze tra il numero di capi per i quali è stato versato l'aiuto e il numero di capi per i quali avrebbe dovuto essere versato l'aiuto

Specifica

 

EUR

–24 879,30

0,00

–24 879,30

FR

Audit informatico — Audit dei controlli generali

2006

Differenze tra il numero di capi per i quali è stato versato l'aiuto e il numero di capi per i quali avrebbe dovuto essere versato l'aiuto

Specifica

 

EUR

–26 907,72

0,00

–26 907,72

FR

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2003

Carenze nell'applicazione delle sanzioni

Forfettaria

2,00

EUR

–6 341 113,15

0,00

–6 341 113,15

FR

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2004

Carenze nell'applicazione delle sanzioni

Forfettaria

2,00

EUR

– 749 598,96

0,00

– 749 598,96

FR

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2005

Carenze nell'applicazione delle sanzioni

Forfettaria

2,00

EUR

–3 500 199,46

0,00

–3 500 199,46

FR

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2006

Carenze nell'applicazione delle sanzioni

Forfettaria

2,00

EUR

–3 409 359,12

0,00

–3 409 359,13

TOTALE FR

–36 638 221,26

6 502 717,04

–43 140 938,32

GB

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–84 719 103,39

–84 719 103,39

0,00

GB

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

–3 631,78

–3 631,78

0,00

GB

Condizionalità

2006

Carenze nell'applicazione delle sanzioni per inosservanza del CGO 2

Forfettaria

0,06

GBP

– 258 049,93

0,00

– 258 049,93

GB

Condizionalità

2006

Mancato raggiungimento del tasso minimo di controlli in loco

Forfettaria

0,30

GBP

–4 618 521,99

0,00

–4 618 521,99

GB

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2003

Carenze nei controlli essenziali

Forfettaria

5,00

GBP

–58 457,00

0,00

–58 457,00

GB

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2004

Carenze nei controlli essenziali

Forfettaria

5,00

GBP

– 633 224,00

0,00

– 633 224,00

GB

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2005

Carenze nei controlli essenziali

Forfettaria

5,00

GBP

– 847 207,00

0,00

– 847 207,00

GB

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2006

Carenze nei controlli essenziali

Forfettaria

5,00

GBP

– 462 110,00

0,00

– 462 110,00

GB

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2003

Carenze nel sistema di controllo riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori istituite di recente

Specifica

 

GBP

– 558 146,00

0,00

– 558 146,00

GB

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2004

Carenze nel sistema di controllo riguardo alle organizzazioni di produttori istituite prima del 2002 (mancanza di mezzi tecnici)

Specifica

 

GBP

–6 228 894,00

0,00

–6 228 894,00

GB

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2005

Carenze nel sistema di controllo riguardo alle organizzazioni di produttori istituite prima del 2002 (mancanza di mezzi tecnici)

Specifica

 

GBP

–8 637 752,00

0,00

–8 637 752,00

GB

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2006

Carenze nel sistema di controllo riguardo alle organizzazioni di produttori istituite prima del 2002 (mancanza di mezzi tecnici)

Specifica

 

GBP

–4 777 965,00

0,00

–4 777 965,00

GB

Misure eccezionali di sostegno

2003

Pagamento di aiuti per capi non ammissibili in seguito a carenze dei controlli

Forfettaria

2,00

GBP

– 200 749,00

0,00

– 200 749,00

GB

Misure eccezionali di sostegno

2004

Pagamento di aiuti per capi non ammissibili in seguito a carenze dei controlli

Forfettaria

2,00

GBP

– 473 831,00

0,00

– 473 831,00

GB

Misure eccezionali di sostegno

2005

Pagamento di aiuti per capi non ammissibili in seguito a carenze dei controlli

Forfettaria

2,00

GBP

– 262 024,00

0,00

– 262 024,00

TOTALE GB (EUR)

–84 722 735,17

–84 722 735,17

0,00

TOTAL GB (GBP)

–28 016 930,92

0,00

–28 016 930,92

GR

Cotone

2002

Superamento della produzione ammissibile

Forfettaria

5,00

EUR

–27 731 557,37

0,00

–27 731 557,37

GR

Cotone

2003

Superamento della produzione ammissibile

Specifica

 

EUR

–4 870 264,97

0,00

–4 870 264,97

GR

Cotone

2003

Insufficienza dei controlli sulle condizioni ambientali

Forfettaria

5,00

EUR

–32 655 464,17

0,00

–32 655 464,17

GR

Cotone

2004

Superamento della produzione ammissibile

Forfettaria

 

EUR

–2 143 945,63

0,00

–2 143 945,63

GR

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–4 521 536,62

–4 678 975,85

157 439,23

GR

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

–6 326 450,77

– 151 597,30

–6 174 853,47

GR

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

– 233 613,43

–7 621,91

– 225 991,52

GR

Ortofrutticoli — Trasformazione di agrumi

2005

Pagamenti con assegno. Carenze nei controlli amministrativi e contabili

Forfettaria

10,00

EUR

–2 289 213,00

0,00

–2 289 213,00

GR

Ortofrutticoli — Trasformazione di agrumi

2006

Pagamenti con assegno. Carenze nei controlli amministrativi e contabili

Forfettaria

10,00

EUR

– 385 748,00

0,00

– 385 748,00

GR

Premi nel settore delle carni bovine

2003

Carenze della banca dati di identificazione e registrazione e dei controlli in loco

Forfettaria

10,00

EUR

–9 445 037,70

0,00

–9 445 037,71

GR

Premi nel settore delle carni bovine

2004

Carenze della banca dati di identificazione e registrazione e dei controlli in loco

Forfettaria

5,00

EUR

–3 639 136,55

0,00

–3 639 136,55

GR

Premi nel settore delle carni bovine

2004

Carenze della banca dati di identificazione e registrazione e dei controlli in loco

Forfettaria

10,00

EUR

–1 872 425,62

0,00

–1 872 425,62

GR

Premi nel settore delle carni bovine

2005

Carenze della banca dati di identificazione e registrazione e dei controlli in loco

Forfettaria

5,00

EUR

–85 029,84

0,00

–85 029,85

GR

Premi nel settore delle carni bovine

2005

Carenze della banca dati di identificazione e registrazione e dei controlli in loco

Forfettaria

10,00

EUR

460 487,38

0,00

460 487,38

GR

Premi nel settore delle carni bovine

2006

Carenze della banca dati di identificazione e registrazione e dei controlli in loco

Forfettaria

5,00

EUR

162 160,27

0,00

162 160,27

GR

Premi nel settore delle carni bovine

2006

Carenze della banca dati di identificazione e registrazione e dei controlli in loco

Forfettaria

10,00

EUR

77 552,14

0,00

77 552,14

GR

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2003

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

15,00

EUR

– 289 062,31

0,00

– 289 062,31

GR

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2004

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

15,00

EUR

–81 190 095,29

0,00

–81 190 095,29

GR

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2005

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

10,00

EUR

– 235 809,09

0,00

– 235 809,09

GR

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2005

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

15,00

EUR

–1 265 993,69

0,00

–1 265 993,69

GR

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2006

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

10,00

EUR

–34 325,00

0,00

–34 325,00

GR

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2006

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

15,00

EUR

– 626 085,40

0,00

– 626 085,40

TOTALE GR

– 179 140 594,66

–4 838 195,06

– 174 302 399,62

IE

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–93 944,01

–93 944,01

0,00

IE

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

– 136 003,53

0,00

– 136 003,53

IE

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2004

Spese non ammissibili

Specifica

 

EUR

–1 479 118,94

0,00

–1 479 118,94

IE

Ortofrutticoli — Fondi di esercizio

2005

Spese non ammissibili

Specifica

 

EUR

– 731 899,67

0,00

– 731 899,67

TOTALE IE

–2 440 966,15

–93 944,01

–2 347 022,14

IT

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–12 020 178,75

–12 411 322,67

391 143,82

IT

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–44 999 501,14

–50 877 193,90

5 877 692,76

IT

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

431 931,77

431 931,77

0,00

IT

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2003

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

10,00

EUR

–69 502 963,67

0,00

–69 502 963,67

IT

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2004

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

5,00

EUR

–33 962 143,60

0,00

–33 962 143,60

IT

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2004

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

10,00

EUR

– 388 003,29

0,00

– 388 003,29

IT

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2005

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

5,00

EUR

– 390 610,81

0,00

– 390 610,81

IT

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2005

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese, lacune del GIS

Forfettaria

10,00

EUR

– 736 915,95

0,00

– 736 915,95

IT

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2006

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese

Forfettaria

5,00

EUR

– 269 650,53

0,00

– 269 650,53

IT

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2006

Carenze ricorrenti nel controllo degli olivi, dei frantoi e delle rese, lacune del GIS

Forfettaria

10,00

EUR

– 285 788,56

0,00

– 285 788,56

IT

Misure di promozione

2004

Pagamenti tardivi e carenze nei controlli essenziali

Forfettaria

10,00

EUR

– 267 629,30

0,00

– 267 629,30

IT

Misure di promozione

2004

Pagamenti tardivi e carenze nei controlli essenziali

Specifica

 

EUR

– 438 250,40

0,00

– 438 250,40

IT

Misure di promozione

2005

Pagamenti tardivi e carenze nei controlli essenziali

Forfettaria

10,00

EUR

– 550 739,86

0,00

– 550 739,86

IT

Misure di promozione

2005

Pagamenti tardivi e carenze nei controlli essenziali

Specifica

 

EUR

– 899 332,00

0,00

– 899 332,00

IT

Misure di promozione

2006

Pagamenti tardivi e carenze nei controlli essenziali

Forfettaria

10,00

EUR

– 822 921,46

0,00

– 822 921,46

IT

Misure di promozione

2006

Pagamenti tardivi e carenze nei controlli essenziali

Specifica

 

EUR

–1 343 791,60

0,00

–1 343 791,60

IT

Misure di promozione

2007

Pagamenti tardivi e carenze nei controlli essenziali

Forfettaria

10,00

EUR

– 135 044,28

0,00

– 135 044,28

IT

Misure di promozione

2007

Pagamenti tardivi e carenze nei controlli essenziali

Specifica

 

EUR

– 220 520,88

0,00

– 220 520,88

IT

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie)

2004

Carenze nelle relazioni di controllo

Forfettaria

2,00

EUR

– 303 451,00

0,00

– 303 451,00

IT

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie)

2004

Carenze nelle relazioni di controllo

Forfettaria

2,00

EUR

– 188 845,00

0,00

– 188 845,00

IT

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie)

2005

Carenze nelle relazioni di controllo

Forfettaria

2,00

EUR

– 319 213,00

0,00

– 319 213,00

IT

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie)

2005

Carenze nelle relazioni di controllo

Forfettaria

2,00

EUR

– 146 966,00

0,00

– 146 966,00

TOTALE IT

– 167 760 529,32

–62 856 584,80

– 104 903 944,62

LV

 

2007

Inesattezze nel calcolo delle sanzioni

Forfettaria

 

LVL

–7 877,26

0,00

–7 877,26

TOTALE LV

–7 877,26

0,00

–7 877,26

NL

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

– 137 870,39

– 137 870,39

0,00

NL

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–74 874,44

–74 874,44

0,00

NL

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

– 183 554,00

0,00

– 183 554,00

NL

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

–4 382 373,60

–4 382 373,60

0,00

NL

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

– 124 315,72

– 124 315,72

0,00

TOTALE NL

–4 902 988,15

–4 719 434,15

– 183 554,00

PT

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2007

Inosservanza dei termini di pagamento

Specifica

 

EUR

–14 191,28

–14 191,28

0,00

PT

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali finanziari

Specifica

 

EUR

– 268 925,46

– 268 925,46

0,00

PT

Aiuti alimentari nella Comunità

2006

Spese non ammissibili e dichiarazione erronea nel sistema e-FAUDIT

Specifica

 

EUR

–13 741,70

0,00

–13 741,70

PT

Aiuti alimentari nella Comunità

2007

Spese non ammissibili

Specifica

 

EUR

–2 197,30

0,00

–2 197,30

PT

Ortofrutticoli — Banane

2004

Weaknesses in accountancy and control systems of producers' organisations in Madeira.

Forfettaria

5,00

EUR

–48 193,97

0,00

–48 193,97

PT

Ortofrutticoli — Banane

2005

Carenze nel sistema contabile e nel sistema di controllo delle organizzazioni di produttori di Madera

Forfettaria

5,00

EUR

– 247 262,07

0,00

– 247 262,07

TOTALE PT

– 594 511,78

– 283 116,74

– 311 395,04

SE

Premi nel settore delle carni bovine

2003

Livello elevato di anomalie, controlli in loco insufficienti, controlli inadeguati riguardo all'ammissibilità della superficie foraggera

Forfettaria

2,00

SEK

–22 378 863,88

0,00

–22 378 863,88

SE

Premi nel settore delle carni bovine

2003

Livello elevato di anomalie, controlli in loco insufficienti, controlli inadeguati riguardo all'ammissibilità della superficie foraggera

Forfettaria

5,00

SEK

–20 284 766,35

0,00

–20 284 766,35

SE

Premi nel settore delle carni bovine

2004

Livello elevato di anomalie, controlli in loco insufficienti, controlli inadeguati riguardo all'ammissibilità della superficie foraggera

Forfettaria

2,00

SEK

–21 595 488,80

0,00

–21 595 488,80

SE

Premi nel settore delle carni bovine

2004

Livello elevato di anomalie, controlli in loco insufficienti, controlli inadeguati riguardo all'ammissibilità della superficie foraggera

Forfettaria

5,00

SEK

–19 650 275,70

0,00

–19 650 275,71

SE

Premi nel settore delle carni bovine

2005

Livello elevato di anomalie, controlli in loco insufficienti, controlli inadeguati riguardo all'ammissibilità della superficie foraggera

Forfettaria

2,00

SEK

–23 046 504,52

0,00

–23 046 504,52

SE

Premi nel settore delle carni bovine

2005

Livello elevato di anomalie, controlli in loco insufficienti, controlli inadeguati riguardo all'ammissibilità della superficie foraggera

Forfettaria

5,00

SEK

–19 591 659,24

0,00

–19 591 659,24

SE

Premi nel settore delle carni bovine

2006

Livello elevato di anomalie, controlli in loco insufficienti, controlli inadeguati riguardo all'ammissibilità della superficie foraggera

Forfettaria

2,00

SEK

–43 931,84

0,00

–43 931,84

SE

Premi nel settore delle carni bovine

2006

Livello elevato di anomalie, controlli in loco insufficienti, controlli inadeguati riguardo all'ammissibilità della superficie foraggera

Forfettaria

5,00

SEK

–52 328,54

0,00

–52 328,54

TOTALE SE

– 126 643 818,88

0,00

– 126 643 818,89

SI

Certificazione

2005

Errore più probabile

Specifica

 

EUR

–5 416,10

0,00

–5 416,10

TOTALE SI

–5 416,10

0,00

–5 416,10


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/112


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati

[notificata con il numero C(2008) 8218]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/961/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (2) prescrive alle società soggette alla legge di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati, per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o successivamente, conformemente ai principi contabili internazionali, attualmente comunemente denominati «International Financial Reporting Standard», adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 (di seguito «IFRS adottati»).

(2)

Gli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE prevedono che se l’emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, i bilanci annuali e i bilanci semestrali comprendono tali conti consolidati redatti conformemente agli IFRS adottati. Anche se questo requisito si applica sia agli emittenti comunitari che agli emittenti di paesi terzi, gli emittenti di un paese terzo possono esserne esentati se la legislazione del paese terzo in questione stabilisce requisiti equivalenti.

(3)

La decisione 2006/891/CE della Commissione (3) ha previsto che l’emittente di un paese terzo possa ugualmente redigere i propri conti consolidati, per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1o gennaio 2009, conformemente agli IFRS pubblicati dall’International Accounting Standards Board (IASB), ai GAAP del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti o ai GAAP di un paese terzo che converge con gli IFRS.

(4)

I bilanci redatti conformemente agli IFRS pubblicati dallo IASB forniscono ai relativi utenti un’informazione adeguata, che consente loro di valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’emittente. È pertanto opportuno permettere agli emittenti di un paese terzo di utilizzare all’interno della Comunità gli IFRS emessi dallo IASB.

(5)

Per valutare l’equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede inoltre che la decisione della Commissione consenta agli emittenti comunitari di utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato.

(6)

Nel dicembre 2007 la Commissione ha consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) per quanto riguarda la valutazione tecnica dell’equivalenza dei GAAP degli Stati Uniti, della Cina e del Giappone. Nel marzo 2008 la Commissione ha esteso la consultazione ai GAAP della Corea del Sud, del Canada e dell’India.

(7)

Nel suo parere espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008, il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell’utilizzazione all’interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all’interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell’India.

(8)

Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d’intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS emessi dallo IASB. È pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati dal 1o gennaio 2009.

(9)

Nell’agosto 2007 l’Accounting Standards Board del Giappone e lo IASB hanno annunciato di essere pervenuti ad un accordo per accelerare la convergenza eliminando le principali differenze tra i GAAP giapponesi e gli IFRS entro il 2008 e le differenze restanti entro la fine del 2011. Le autorità giapponesi non richiedono alcuna riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci secondo gli IFRS. Dal 1o gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS adottati.

(10)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007 gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i GAAP di un altro paese terzo che converga con gli IFRS o che si sia impegnato ad adottare gli IFRS o che sia pervenuto ad un accordo di reciproco riconoscimento con la Comunità prima del 31 dicembre 2008 per un periodo transitorio che termina entro il 31 dicembre 2011.

(11)

In Cina gli Accounting Standard for Business Enterprises sono sostanzialmente arrivati a convergere con gli IFRS e coprono quasi tutte le tematiche attualmente contemplate dagli IFRS. Tuttavia, poiché gli Accounting Standard for Business Enterprises sono applicati soltanto dal 2007, sono necessarie ulteriori prove della loro corretta applicazione.

(12)

Nel gennaio 2006 l’Accounting Standards Board del Canada si è impegnato pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e sta prendendo efficaci provvedimenti per assicurare una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

(13)

La Korean Financial Supervisory Commission e il Korean Accounting Institute si sono pubblicamente impegnati nel marzo 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo efficaci provvedimenti per assicurare una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

(14)

Il governo indiano e l’Indian Institute of Chartered Accountants si sono impegnati pubblicamente nel luglio del 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno adottando misure efficaci per garantire una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.

(15)

Benché non si debba prendere nessuna decisione definitiva sull’equivalenza dei principi contabili che convergono con gli IFRS finché non sia stata effettuata una valutazione dell’attuazione di detti principi contabili da parte delle società e dei revisori dei conti, è importante sostenere gli sforzi dei paesi che si sono impegnati a far convergere i loro principi contabili con gli IFRS e dei paesi che si sono impegnati ad adottare gli IFRS. Di conseguenza, è opportuno permettere agli emittenti di paesi terzi di redigere i loro bilanci annuali e semestrali nella Comunità conformemente ai GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud o dell’India per un periodo transitorio di durata non superiore a 3 anni.

(16)

È necessario che la Commissione continui a monitorare, con l’assistenza tecnica del CESR, lo sviluppo dei GAAP di tali paesi terzi in relazione agli IFRS adottati.

(17)

Occorre incoraggiare i paesi ad adottare gli IFRS. La UE può stabilire che i principi nazionali che sono stati considerati equivalenti non possano più essere utilizzati ai fini della preparazione delle informazioni di cui alla direttiva 2004/109/CE o al regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (5) recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE quando i rispettivi paesi hanno adottato gli IFRS come loro unici principi contabili.

(18)

Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2006/891/CE.

(19)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1o gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per quanto riguarda i bilanci consolidati annuali e semestrali, i seguenti principi sono considerati equivalenti agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002:

a)

gli International Financial Reporting Standard, purché le note ai bilanci sottoposti a revisione contengano una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, conformemente allo IAS 1 «Presentazione del bilancio»;

b)

i Generally Accepted Accounting Principles del Giappone;

c)

i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d’America.

Prima degli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1o gennaio 2012 incluso, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e i loro bilanci consolidati semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d’India.

Articolo 1 bis

La Commissione continua a monitorare, con l’assistenza tecnica del CESR, gli sforzi compiuti dai paesi terzi ai fini di una transizione agli IFRS e mantiene un dialogo attivo con le autorità durante il processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti in materia al Parlamento europeo e al comitato europeo dei valori mobiliari (ESC) nel 2009. La Commissione informa inoltre rapidamente il Consiglio e il Parlamento europeo di eventuali casi futuri in cui gli emittenti dell’UE siano tenuti a riconciliare i loro bilanci con i GAAP nazionali di un paese terzo.

Articolo 1 ter

Le date di passaggio agli IFRS annunciate pubblicamente da parte di paesi terzi servono come date di riferimento per abolire il riconoscimento dell’equivalenza per tali paesi terzi.

Articolo 2

La decisione 2006/891/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 96.

(4)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(5)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3.


19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/115


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2008) 8442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/962/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (2) si applica fino al 4 maggio 2009.

(2)

La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (3) si applica fino al 31 marzo 2009.

(3)

La decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (4), si applica fino al 31 maggio 2009.

(4)

La decisione 2002/740/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto e modifica la decisione 98/634/CE (5) si applica fino al 28 febbraio 2009.

(5)

La decisione 2002/741/CE della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE (6) si applica fino al 28 febbraio 2009.

(6)

La decisione 2005/341/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (7) si applica fino al 30 aprile 2009.

(7)

La decisione 2005/343/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (8) si applica fino al 30 aprile 2009.

(8)

In conformità al regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni sopraelencate.

(9)

Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica previsti dalle decisioni. Il periodo di validità deve essere prorogato di 7 mesi per le decisioni 2002/255/CE e 2002/371/CE, di 8 mesi per la decisione 2001/405/CE, di 10 mesi per la decisione 2002/740/CE, di 13 mesi per le decisioni 2005/341/CE e 2005/343/CE e di 15 mesi per la decisione 2002/741/CE.

(10)

Le decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE devono essere modificate di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2001/405/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo “prodotti di tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 gennaio 2010.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2002/255/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2009.»

Articolo 3

L'articolo 5 della decisione 2002/371/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2009.»

Articolo 4

L'articolo 5 della decisione 2002/740/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “materassi da letto” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2009.»

Articolo 5

L'articolo 5 della decisione 2002/741/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “carta per copia e carta grafica” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010.»

Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2005/341/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010.»

Articolo 7

L'articolo 3 della decisione 2005/343/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010.»

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.

(3)  GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53.

(4)  GU L 133 del 15.5.2002, pag. 29.

(5)  GU L 236 del 4.9.2002, pag. 10.

(6)  GU L 237 del 5.9.2002, pag. 6.

(7)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.

(8)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.