ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 321

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
1 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE  ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio  ( 1 )

14

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2), la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (3), e la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (4), sono state modificate a più riprese. Essendo ora necessario apportare ulteriori modifiche e semplificazioni, tali atti dovrebbero, per motivi di chiarezza, essere sostituiti da un atto unico.

(2)

Al fine di garantire un’appropriata gestione della politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda i mercati delle carni bovine, di vitello, suine, ovine, caprine e avicole, la Commissione necessita di dati regolari sulle tendenze in merito al bestiame ed alla produzione di carne.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (5), contempla un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (6), tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di disporre di statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.

(5)

Per limitare l’onere che incombe agli Stati membri le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa (salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali) e i dati regionali dovrebbero essere facoltativi qualora le cifre del patrimonio zootecnico regionale siano inferiori a determinate soglie.

(6)

Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che può essere ottenuta in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (7).

(7)

Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile in virtù delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE, il presente regolamento dovrebbe concedere una deroga per un periodo non superiore a un anno e, nel caso degli ovini e dei caprini, non superiore a due anni, agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.

(8)

Le disposizioni in merito alla produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulle carni negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (8), che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme ai principi d’imparzialità, vale a dire in particolare obiettività e indipendenza scientifica, nonché trasparenza, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici e riservatezza statistica.

(10)

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(11)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I, II, IV e V. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completarlo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(12)

Le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE dovrebbero pertanto essere abrogate.

(13)

Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Scopo del presente regolamento è l’istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulla produzione di carne negli Stati membri, in particolare:

a)

statistiche sui bovini, sui suini, sugli ovini e sui caprini;

b)

statistiche sulla macellazione di bovini, suini, ovini, caprini e pollame; e

c)

previsioni sulla produzione di carni bovine, suine, ovine e caprine.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«azienda agricola» indica un’azienda agricola come definita all’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola (10);

2)

«indagini a campione» indica un’indagine a campione come definita all’articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1166/2008;

3)

«bovini» indica gli animali domestici delle specie Bos taurus e Bubalus bubalis, compresi gli ibridi come il Beefalo;

4)

«suini» indica gli animali domestici della specie Sus scrofa domestica;

5)

«ovini» indica gli animali domestici della specie Ovis aries;

6)

«caprini» indica gli animali domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus;

7)

«pollame» indica gli uccelli domestici delle specie Gallus gallus (polli), Meleagris spp. (tacchini), Anas spp. e Cairina moschata (anatre) e Anser anser dom. (oche). Sono inclusi gli uccelli domestici delle specie Coturnix spp. (quaglie), Phasianus spp. (fagiani), Numida meleagris dom. (galline faraone), Columbinae spp. (piccioni) e Struthio camelus (struzzi). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne;

8)

«macello» indica lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano.

Altre definizioni ai fini del presente regolamento sono specificate nell’allegato I.

SEZIONE I

STATISTICHE SUL BESTIAME

Articolo 3

Copertura

1.   Ogni Stato membro compila statistiche sul numero di capi bovini, suini, ovini e caprini delle aziende agricole all’interno del proprio territorio.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono di indagini a campione coprono un numero di aziende agricole rappresentative almeno del 95 % dell’intera popolazione come determinato dall’ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 4

Frequenza e periodo di riferimento

1.   Le statistiche sui bovini sono compilate due volte l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di maggio o giugno e ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1 500 000 di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre.

2.   Le statistiche sui suini sono compilate due volte l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di maggio o giugno e ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 000 000 di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre.

3.   Le statistiche sugli ovini sono compilate una volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.

4.   Le statistiche sui caprini sono compilate una volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

Articolo 5

Categorie

Le statistiche sul bestiame sono prodotte per le categorie specificate nell’allegato II.

Articolo 6

Precisione

1.   Gli Stati membri che effettuano indagini a campione adottano tutte le misure necessarie a garantire che i risultati estrapolati delle indagini nazionali rispettino le prescrizioni in materia di precisione di cui all’allegato III.

2.   Uno Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

3.   Uno Stato membro che decida di utilizzare fonti diverse dalle indagini garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.

Articolo 7

Termini di trasmissione

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici provvisori sul bestiame entro:

a)

il 15 settembre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;

b)

il 15 febbraio dell’anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici definitivi sul bestiame entro:

a)

il 15 ottobre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;

b)

il 15 maggio dell’anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

Articolo 8

Statistiche regionali

Le statistiche relative al mese di novembre/dicembre sono disaggregate secondo le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente esse possono essere fornite soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito. Sono facoltative per le unità territoriali che comprendono meno di 75 000 bovini, 150 000 suini, 100 000 ovini e 25 000 caprini se complessivamente tali unità territoriali rappresentano il 5 % o meno della popolazione nazionale degli animali interessati.

SEZIONE II

STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI

Articolo 9

Copertura

Ogni Stato membro compila statistiche in merito al peso morto e al numero di capi bovini, suini, ovini, caprini e avicoli macellati nei macelli all’interno del proprio territorio, le cui carni sono idonee al consumo umano. Esso fornisce anche stime in merito all’entità delle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli, in modo tale che le statistiche comprendano tutti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini macellati sul proprio territorio.

Articolo 10

Frequenza e periodo di riferimento

1.   Le statistiche sulle macellazioni nei macelli sono compilate mensilmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è il mese civile.

2.   Le statistiche sulle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli sono compilate annualmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è l’anno civile.

Articolo 11

Categorie

Le statistiche sulle macellazioni sono prodotte per le categorie di cui all’allegato IV.

Articolo 12

Termini di trasmissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici:

a)

sulle macellazioni nei macelli entro i 60 giorni successivi al periodo di riferimento;

b)

sulle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli entro il 30 giugno dell’anno successivo.

SEZIONE III

PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE

Articolo 13

Copertura

Gli Stati membri utilizzano le statistiche di cui alle sezioni I e II e le altre informazioni disponibili per formulare previsioni sulla loro offerta di bovini, suini, ovini e caprini. Tale offerta è espressa in termini di produzione interna lorda, corrispondente al numero di capi bovini, suini, ovini e caprini macellati, più il saldo degli scambi intracomunitari ed extracomunitari di tali animali vivi.

Articolo 14

Frequenza e periodo di riferimento

1.   Le previsioni per i bovini sono formulate due volte l’anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la popolazione bovina è inferiore a 1 500 000 di capi possono formulare le previsioni in questione solo una volta l’anno.

2.   Le previsioni per i suini sono formulate due volte l’anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la cui popolazione suina è inferiore a 3 000 000 di capi possono formulare le previsioni in questione solo una volta l’anno.

3.   Le previsioni per gli ovini sono formulate una volta l’anno dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.

4.   Le previsioni per i caprini sono formulate una volta l’anno dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

5.   Le previsioni si riferiscono:

a)

a tre semestri per i bovini e a quattro trimestri per i suini per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno;

b)

a quattro semestri per i bovini e a sei trimestri per i suini per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno;

c)

a due semestri per gli ovini e i caprini.

Articolo 15

Categorie

Le previsioni sono formulate per le categorie specificate nell’allegato V.

Articolo 16

Termini di trasmissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni sulla produzione di carne:

a)

entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del primo semestre dell’anno successivo ed entro il 15 settembre per le previsioni dall’inizio del secondo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno;

b)

entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno;

c)

entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall’inizio del primo trimestre alla fine del quarto trimestre dell’anno in corso ed entro il 15 settembre per le previsioni dall’inizio del terzo trimestre dell’anno in corso alla fine del secondo trimestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno;

d)

entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall’inizio del primo trimestre dell’anno in corso alla fine del secondo trimestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno;

e)

entro il 15 febbraio per le previsioni per gli ovini e i caprini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno in corso.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Valutazione della qualità e relazioni

1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

a)

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b)

«accuratezza»: la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti;

c)

«tempestività»: l’intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l’evento o il fenomeno che esse descrivono;

d)

«puntualità»: l’intervallo di tempo intercorrente fra la data del rilascio dei dati e la data prevista per la loro consegna;

e)

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f)

«comparabilità»: la misurazione dell’incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche o settori diversi, o nel tempo; e

g)

«coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2.   Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1o luglio 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.

3.   Le relazioni sulla qualità descrivono:

a)

l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia applicata;

b)

i livelli di precisione raggiunti per le indagini a campione di cui al presente regolamento;

c)

la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate e

d)

la qualità delle previsioni di cui al presente regolamento.

4.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire entro tre mesi dell’entrata in vigore di tale modifica.

5.   Va tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 18

Misure di esecuzione

1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e che riguardano modifiche degli allegati I, II, IV e V, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

2.   Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i benefici derivanti dalle modifiche devono essere superiori ai costi delle stesse, sia il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 20

Deroga

1.   Qualora l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici la Commissione può concedere una deroga alla sua applicazione fino al 1o gennaio 2010 o, nel caso delle statistiche sugli ovini e sui caprini, fino al 1o gennaio 2011.

2.   Tali Stati membri ne informano la Commissione entro il 21 marzo 2009.

Articolo 21

Abrogazione

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE sono abrogate.

2.   I riferimenti alle direttive abrogate si considerano riferimenti al presente regolamento.

3.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 2, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 20 continua ad applicare le disposizioni delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE per la durata del periodo di deroga.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  Parere del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2008.

(2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

(3)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5.

(4)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10.

(5)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

(6)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(7)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

(8)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  Cfr. la pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.   categorie di bovini

 

Allegato II

Allegati IV e V

Vitelli

 

Bovini di età non superiore a otto mesi

Giovani bovini

 

Bovini di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi

Vitelli e giovani bovini da macello

Vitelli e giovani bovini da macello di età non superiore a dodici mesi

 

Tori

 

Bovini maschi non castrati non compresi tra i vitelli e i giovani bovini

Buoi

 

Bovini maschi castrati non compresi tra i vitelli e i giovani bovini

Giovenche

Bovini femmine che non hanno ancora partorito e che non sono comprese tra i vitelli e i giovani bovini

Bovini femmine che non hanno ancora partorito e che non sono comprese tra i vitelli e i giovani bovini

Giovenche da macello

Giovenche allevate per la produzione di carne

 

Altre giovenche

Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche

 

Vacche

Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno due anni)

Bovini femmine che hanno già partorito

Vacche da latte

Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da riforma destinate alla macellazione (che siano o meno ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione)

 

Altre vacche

Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro

 

2.   categorie di ovini

Pecore e agnelle montate: femmine della specie ovina che hanno già figliato almeno una volta nonché quelle che sono state montate per la prima volta.

Pecore da latte: pecore detenute esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, comprese le pecore da latte riformate (che siano o meno ingrassate tra l’ultima lattazione e la macellazione).

Altre pecore: pecore diverse dalle pecore da latte.

Agnelli: ovini maschi o femmine giovani, fino all’età di dodici mesi.

3.   «carcassa»

a)

per i bovini, il corpo intero dell’animale macellato, dopo dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa (separata dalla carcassa all’altezza dell’articolazione occipito-atlantoide); senza le zampe (sezionate all’altezza dell’articolazione carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso del rognone e grasso di bacino e senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;

b)

per i suini, il corpo di un suino macellato, dissanguato ed eviscerato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi sessuali, la sugna, i rognoni e il diaframma;

c)

per gli ovini e i caprini, il corpo intero dell’animale macellato, dopo dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa (separata all’altezza dell’articolazione occipito-atlantoide), senza le zampe (sezionate all’altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale (esclusi i rognoni e il grasso di rognone), senza mammelle e organi sessuali; i rognoni e il grasso di rognone sono inclusi nella carcassa;

d)

per il pollame, gli animali spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati.

4.

«peso morto», il peso della carcassa fredda ottenuto in particolare, per i suini, sottraendo il 2 % dal peso a caldo rilevato al più tardi 45 minuti dopo l’operazione di dissanguamento e, per i bovini, sottraendo il 2 % dal peso a caldo rilevato al più tardi 60 minuti dopo l’operazione di dissanguamento.


ALLEGATO II

CATEGORIE DI STATISTICHE SUL BESTIAME

Bovini:

bovini di età non superiore ad un anno:

vitelli e giovani bovini destinati alla macellazione

altri:

maschi

femmine

bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni (escluse le giovenche che hanno partorito):

maschi

femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito):

animali destinati alla macellazione

altre

bovini di due anni e oltre:

maschi

femmine:

giovenche:

giovenche destinate alla macellazione

altre

vacche (bovine che hanno partorito, comprese quelle di età inferiore a due anni):

vacche da latte

altre

bufali:

bufale da riproduzione

altri

Suini:

suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg

suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg ma inferiore a 50 kg

suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma, di peso vivo:

pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg

pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg

pari o superiori a 110 kg

suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg:

verri

scrofe montate, di cui:

scrofe montate per la prima volta

altre scrofe, di cui:

giovani scrofe non ancora montate

Ovini:

pecore e agnelle montate:

pecore da latte e agnelle da latte montate

altre pecore e agnelle montate

altri ovini

Caprini:

capre aventi già figliato e capre montate:

capre aventi già figliato

capre montate per la prima volta

altri caprini.


ALLEGATO III

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PRECISIONE

Nel caso delle indagini sul bestiame, gli errori di campionamento per i risultati di ciascuno Stato membro non devono oltrepassare (con un intervallo di confidenza del 68 %):

a)

l’1 % del numero totale di capi bovini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio bovino è inferiore a 1 000 000 di capi);

b)

l’1,5 % del numero totale di vacche (il 5 % nel caso in cui il numero di vacche è inferiore a 500 000 capi);

c)

il 2 % del numero totale di capi suini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio suino è inferiore a 1 000 000 di capi); e

d)

il 2 % del numero totale degli ovini e del numero totale dei caprini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio ovino e caprino è inferiore a 1 000 000 di capi).


ALLEGATO IV

CATEGORIE DI STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI

Bovini:

vitelli

giovani bovini

giovenche

vacche

tori

buoi

Suini:

nessuna disaggregazione

Ovini:

agnelli

altri

Caprini:

nessuna disaggregazione

Pollame:

galline

tacchini

anatre

altri.


ALLEGATO V

CATEGORIE DI PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE

Bovini:

vitelli e giovani bovini

giovenche

vacche

tori e buoi

Suini:

nessuna disaggregazione

Ovini:

nessuna disaggregazione

Caprini:

nessuna disaggregazione.


1.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (2), prevede un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.

(2)

È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. A fini di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento.

(3)

Occorre procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento delle aziende agricole nella Comunità per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione delle indagini campionarie. L’ultimo censimento prima dell’adozione del presente regolamento si è svolto nel 1999/2000.

(4)

È necessario raccogliere dati sull’attuazione delle misure per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3).

(5)

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2006 sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l’esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, e che coprano l’intera Comunità. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione del 15 settembre 2006 (4), che comprendono la produzione di dati statistici concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l’uso dei fattori di produzione agricoli.

(6)

Si constata una carenza di informazioni statistiche sui diversi metodi di produzione agricola a livello delle singole aziende. È quindi necessario migliorare la raccolta di informazioni sui metodi di produzione agricola connesse alle informazioni sulla struttura delle aziende agricole, così da disporre di ulteriori statistiche per lo sviluppo della politica agroambientale e per migliorare la qualità degli indicatori agroambientali.

(7)

Statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole sono importanti per orientare la politica agricola comunitaria. Di conseguenza, per le caratteristiche dell’indagine è opportuno utilizzare, per quanto possibile, classificazioni comuni e definizioni comuni.

(8)

La realizzazione dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2010 e il censimento decennale della popolazione nel 2011 graverebbero notevolmente sulle risorse statistiche degli Stati membri qualora i periodi della raccolta di dati sul campo per queste due importanti indagini dovessero sovrapporsi. È opportuno pertanto prevedere una deroga che consenta agli Stati membri di realizzare l’indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2009.

(9)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (5), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, specie per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza. Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (6), costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della produzione e della diffusione delle statistiche comunitarie.

(10)

L’uso dell’informazione sull’ubicazione dell’azienda agricola da parte della Commissione dovrebbe essere limitato alle analisi statistiche e dovrebbe escludere i disegni campionari e la conduzione di rilevazioni dirette. È opportuno assicurare la necessaria tutela della riservatezza dei dati, tra l’altro limitando la precisione dei parametri di ubicazione e attraverso un’appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche.

(11)

Il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (7) ha stabilito la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità.

(12)

A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (8), le unità territoriali dovrebbero essere definite sulla base della classificazione NUTS.

(13)

Per ridurre, quanto più possibile, l’onere della raccolta dei dati a carico dei rispondenti e degli Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a indagini campionarie e avvalersi di fonti amministrative.

(14)

La realizzazione delle indagini richiederà, su un arco di diversi anni, cospicue risorse finanziarie degli Stati membri e della Commissione, gran parte delle quali verranno utilizzate per adempiere a prescrizioni comunitarie.

(15)

È riconosciuto che le procedure per l’identificazione delle aziende agricole per via satellitare presentano notevoli difficoltà metodologiche e tecniche in molti Stati membri.

(16)

È quindi opportuno prevedere una sovvenzione comunitaria a favore della realizzazione di questo programma, erogata attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9).

(17)

Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (10).

(18)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla struttura delle aziende agricole e ai metodi di produzione agricola, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(20)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire i coefficienti di equivalenza delle unità di bestiame, di definire le caratteristiche e di adeguare gli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(21)

Il comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE (12) del Consiglio è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un’indagine sui metodi di produzione agricola.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«azienda agricola» o «azienda»: una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge — come attività primaria o secondaria — le attività agricole elencate nell’allegato I all’interno del territorio economico dell’Unione europea;

b)

«unità di bestiame»: un’unità di misura standard che consente l’aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi. Le unità di bestiame sono definite in base al fabbisogno alimentare delle singole categorie di animali, i cui coefficienti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2;

c)

«indagini campionarie»: le indagini statistiche basate su campionamento casuale stratificato volte a fornire statistiche rappresentative sulle aziende agricole a livello regionale e nazionale. La stratificazione è effettuata per dimensione e tipologia dell’azienda agricola, in modo da garantire che le aziende agricole di dimensioni e tipologie diverse siano adeguatamente rappresentate;

d)

«regione»: l’unità territoriale di livello NUTS 2, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;

e)

«ubicazione dell’azienda»: le coordinate di latitudine e di longitudine nell’arco di cinque minuti che non permettono l’identificazione diretta di una singola azienda. Se nell’ubicazione latitudinale e longitudinale è compresa un’unica azienda agricola, quest’ultima è attribuita ad un’ubicazione vicina che contiene almeno un’altra azienda agricola.

Articolo 3

Copertura

1.   Le indagini previste dal presente regolamento riguardano:

a)

le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore ad un ettaro;

b)

le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è inferiore ad un ettaro, qualora tali aziende producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione superi determinate soglie fisiche.

2.   Gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine superiore ad un ettaro fissano, tuttavia, tale soglia ad un livello tale che siano escluse solo le aziende agricole più piccole che complessivamente rappresentano non più del 2 % del totale della superficie agricola utilizzata escluse le terre comuni e non più del 2 % del numero totale delle unità di bestiame delle aziende.

3.   La copertura riguarda comunque tutte le aziende agricole che raggiungano una delle soglie fisiche di cui all’allegato II.

Articolo 4

Fonti dei dati

1.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (13), del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 (14) e dei registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 (15), purché la qualità di tali informazioni sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche. Gli Stati membri possono utilizzare anche fonti amministrative connesse alla coltivazione di colture geneticamente modificate e alle misure specifiche per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III.

2.   Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa diversa da quelle indicate al paragrafo 1 ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo alla metodologia del loro utilizzo e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

Articolo 5

Requisiti di precisione

1.   Gli Stati membri che effettuano indagini campionarie assicurano che i risultati ponderati dell’indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all’allegato IV.

2.   In casi debitamente motivati la Commissione concede agli Stati membri deroghe ai requisiti di precisione di cui al paragrafo 1 in relazione a regioni specifiche.

CAPO II

STATISTICHE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 6

Indagini sulla struttura delle aziende agricole

1.   Nel 2010, 2013 e 2016 gli Stati membri conducono indagini sulla struttura delle aziende agricole, in seguito «indagini sulla struttura delle aziende agricole».

2.   L’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole è condotta sotto forma di censimento. Possono, tuttavia, essere impiegate indagini campionarie per le caratteristiche relative alle altre attività remunerative svolte dalla manodopera elencate nell’allegato III, sezione V (ii).

3.   Le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole possono essere condotte sotto forma di indagini campionarie.

Articolo 7

Caratteristiche delle indagini

1.   Gli Stati membri forniscono informazioni relative alle caratteristiche elencate nell’allegato III.

2.   La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, modificare l’elenco delle caratteristiche di cui all’allegato III per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole.

3.   Una caratteristica per la quale uno Stato membro accerti una frequenza del fenomeno bassa o pari a zero può essere esclusa dalla raccolta di dati. Nel corso dell’anno civile che precede immediatamente l’anno di effettuazione della rilevazione, detto Stato membro informa la Commissione di qualsiasi decisione di escludere una caratteristica dalla raccolta di dati.

4.   Le definizioni delle caratteristiche sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 8

Periodi di riferimento

I periodi di riferimento per le indagini sulla struttura delle aziende agricole negli anni di indagine 2010, 2013 e 2016 sono così definiti:

a)

per le caratteristiche relative alle superfici di cui all’allegato III, un periodo di 12 mesi che termina un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre dell’anno di indagine;

b)

per le caratteristiche relative agli allevamenti di cui all’allegato III, un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre dell’anno di indagine;

c)

per le caratteristiche relative alla manodopera di cui all’allegato III, un periodo di dodici mesi che termina un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre dell’anno di indagine;

d)

per le misure per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III, un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno dell’indagine.

Articolo 9

Trasmissione

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo 2012 i dati d’indagine convalidati relativi all’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.

2.   Per le indagini sulla struttura delle aziende agricole degli anni di indagine 2013 e 2016 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati d’indagine convalidati entro dodici mesi dalla fine dell’anno d’indagine.

3.   I dati riguardanti le misure per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III e basati su fonti amministrative possono essere trasmessi separatamente alla Commissione entro diciotto mesi dalla fine dell’anno d’indagine.

4.   I dati dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole vengono trasmessi alla Commissione in formato elettronico e sono a livello delle singole aziende agricole.

5.   La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell’indagine.

6.   I dati dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole non sono utilizzati dalla Commissione per disegni campionari o per la conduzione di rilevazioni dirette.

Articolo 10

Piano di campionamento

Per l’aggiornamento del piano di campionamento per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole, gli Stati membri consentono alle autorità nazionali responsabili di dette indagini di accedere alle informazioni sulle aziende agricole contenute negli archivi amministrativi costituiti sul proprio territorio nazionale.

CAPO III

STATISTICHE SUI METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA

Articolo 11

Indagine sui metodi di produzione agricola

1.   Gli Stati membri conducono un’indagine sui metodi di produzione agricola utilizzati dalle aziende agricole. Tale indagine può essere condotta sotto forma di indagine campionaria.

2.   In casi debitamente motivati la Commissione può autorizzare uno Stato membro a svolgere l’indagine campionaria mediante l’impiego di distinti sottocampioni.

3.   Gli Stati membri forniscono le informazioni sulle caratteristiche relative ai metodi di produzione agricola elencate nell’allegato V.

4.   Per ciascuna azienda oggetto d’indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d’acqua utilizzato per l’irrigazione nell’azienda (in metri cubi). La stima può essere preparata tramite un modello.

5.   La Commissione fornisce agli Stati membri sostegno metodologico e di altro tipo per predisporre il modello di cui al paragrafo 4. Inoltre, la Commissione promuove la cooperazione e la condivisione di esperienze tra gli Stati membri necessarie per ottenere risultati comparabili.

6.   Una caratteristica per la quale uno Stato membro accerti una prevalenza bassa o pari a zero può essere esclusa dalla raccolta di dati. Nel corso dell’anno civile che precede immediatamente l’anno di effettuazione della rilevazione, detto Stato membro informa la Commissione di qualsiasi decisione di escludere una caratteristica dalla raccolta di dati.

7.   Le definizioni delle caratteristiche sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

8.   Il periodo di riferimento coincide con i periodi di riferimento utilizzati per le caratteristiche di cui all’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.

9.   I risultati di questa indagine vengono collegati ai dati ottenuti attraverso l’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole a livello delle singole aziende agricole. I dati combinati e convalidati sono trasmessi alla Commissione in formato elettronico entro il 31 dicembre 2012.

10.   La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell’indagine.

11.   I dati sui metodi di produzione agricola non sono utilizzati dalla Commissione per disegni campionari o per la conduzione di rilevazioni dirette.

CAPO IV

RAPPORTI, FINANZIAMENTO E MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 12

Rapporti

1.   Gli Stati membri presentano rapporti metodologici nazionali per le indagini oggetto del presente regolamento, che specificano:

a)

l’organizzazione e la metodologia applicate;

b)

il livello di precisione delle indagini campionarie contemplate dal presente regolamento;

c)

la qualità di eventuali fonti amministrative di dati utilizzate; e

d)

i criteri di inclusione e di esclusione applicati per rispettare gli obblighi in materia di copertura di cui all’articolo 3.

2.   I rapporti metodologici nazionali sono trasmessi alla Commissione unitamente ai risultati convalidati delle indagini, entro i termini specificati all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.

3.   Oltre ai rapporti metodologici nazionali da presentare al termine di ciascuna indagine, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari che si rivelassero necessarie in relazione all’organizzazione e alla metodologia dell’indagine.

Articolo 13

Contributo comunitario

1.   Gli Stati membri ricevono dalla Comunità un contributo finanziario massimo del 75 % a parziale copertura dei costi di realizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento, entro i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.

2.   Quando il presente regolamento entra in vigore, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne facciano richiesta, l’assistenza tecnica e a livello di consulenza necessaria in materia di localizzazione satellitare delle aziende agricole.

3.   Per la somma dei costi dell’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole e dell’indagine sui metodi di produzione agricola, il contributo comunitario non supera i massimali di seguito indicati:

50 000 EUR rispettivamente per il Lussemburgo e Malta;

1 000 000 EUR rispettivamente per l’Austria, l’Irlanda e la Lituania;

2 000 000 EUR rispettivamente per la Bulgaria, la Germania, l’Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;

3 000 000 EUR rispettivamente per la Grecia, la Spagna e la Francia;

4 000 000 EUR rispettivamente per l’Italia, la Polonia e la Romania; e

300 000 EUR rispettivamente per tutti gli altri Stati membri.

4.   Per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole i massimali di cui al paragrafo 3 sono ridotti del 50 %.

5.   Il contributo finanziario comunitario è finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 14

Quadro finanziario

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente programma di indagini, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è pari a 58 850 000 EUR per il periodo 2008-2013.

2.   L’importo per il periodo 2014-2018 è fissato dall’autorità legislativa e di bilancio su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 15

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente delle statistiche agricole istituito a norma della decisione 72/279/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Deroghe

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafi 8 e 9, all’articolo 13, paragrafo 3 e all’allegato III e all’allegato IV, i riferimenti all’anno 2010 sono sostituiti da riferimenti all’anno 2009 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, il riferimento al 31 marzo 2012 è sostituito da quello del:

a)

31 marzo 2011 per la Grecia e il Portogallo;

b)

30 giugno 2011 per la Spagna;

c)

30 giugno 2012 per l’Italia e la Romania.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 9, il riferimento al 31 dicembre 2012 è sostituito da quello del 31 dicembre 2011 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.

Articolo 17

Abrogazione

1.   Il regolamento (CEE) n. 571/88 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

(2)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

(3)  GU L 277 del 21.10.05, pag. 1.

(4)  Intitolata «Elaborazione di indicatori agroambientali per controllare l’integrazione della dimensione ambientale nella politica agricola comune»

(5)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(6)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(7)  GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

(8)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(9)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(10)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

(13)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco delle attività agricole richiamate nella definizione di azienda agricola

Le attività che seguono (primarie o secondarie), che si fondano sulla classificazione statistica europea delle attività economiche (NACE Rev. 2) in materia di produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, vengono impiegate per definire un’azienda agricola.

Descrizione dell’attività

Codice NACE Rev. 2

Note aggiuntive sulle attività incluse nella definizione di attività agricole o da essa escluse

Coltivazione di colture agricole non permanenti

01.1

 

Coltivazione di colture permanenti

01.2

Sono incluse nel campo di applicazione del presente regolamento le aziende agricole produttrici di vino o di olio d’oliva da uve o da olive di produzione propria.

Riproduzione delle piante

01.3

 

Allevamento di animali

01.4

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento tutte le attività classificate nella classe 01.49 della NACE Rev. 2 (allevamento di altri animali), tranne:

i)

l’allevamento e la riproduzione di struzzi, emù e conigli;

ii)

l’apicoltura e la produzione di miele e di cera d’api.

Attività mista

01.5

 

Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta

01.6

In generale sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento tutte le aziende agricole che svolgono attività incluse nel gruppo 01.6 della NACE Rev. 2, laddove tali attività abbiano carattere esclusivo.

Sono tuttavia incluse nel campo di applicazione del presente regolamento le aziende agricole che mantengono esclusivamente le superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali (classe 01.61 della NACE Rev. 2).


ALLEGATO II

Soglie per le indagini sulla struttura delle aziende agricole e per l’indagine sui metodi di produzione agricola

Caratteristiche

Soglia

Superficie agricola utilizzata

Seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, colture permanenti

5 ha

Colture permanenti all’aperto

Piantagioni di frutta e bacche, agrumeti, oliveti, vigneti e vivai

1 ha

Altre produzioni intensive

Ortaggi freschi, meloni e fragole — all’aperto o sotto protezione bassa non accessibile

0,5 ha

Tabacco

0,5 ha

Luppolo

0,5 ha

Cotone

0,5 ha

Coltivazioni in serra o sotto altre protezioni accessibili

Ortaggi freschi, meloni e fragole

0,1 ha

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

0,1 ha

Bovini

Tutti

10 capi

Suini

Tutti

50 capi

Scrofe da riproduzione

10 capi

Ovini

Tutti

20 capi

Caprini

Tutti

20 capi

Pollame

Tutto

1 000 capi


ALLEGATO III

Elenco delle caratteristiche per l’indagine sulla struttura delle aziende agricole

CARATTERISTICHE

UNITÀ/CATEGORIE

I.   

Caratteristiche generali

Localizzazione dell’azienda

 

– –

Latitudine (nell’arco di cinque minuti o minore)

Gradi: minuti

– –

Longitudine (nell’arco di cinque minuti o minore)

Gradi: minuti

Personalità giuridica dell’azienda

 

– –

La responsabilità giuridica ed economica dell’azienda è assunta da:

 

– – –

una persona fisica che è unico conduttore di un’azienda indipendente?

Sì/no

– – – –

Se la risposta alla domanda precedente è stata affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?

Sì/no

– – – – –

Se il conduttore non è il capo azienda, quest’ultimo è un membro della famiglia del conduttore?

Sì/no

– – – – –

Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore? (1)

Sì/no

– – –

una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?

Sì/no

– – –

una persona giuridica?

Sì/no

Titolo di possesso (rispetto al conduttore) e sistema di conduzione

 

– –

Superficie agricola utilizzata:

 

– – –

in proprietà

ha

– – –

in affitto

ha

– – –

a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione

ha

– –

Agricoltura biologica

 

– – –

Totale della superficie agricola utilizzata dell’azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell’agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

ha

– – –

Totale della superficie agricola utilizzata dell’azienda in fase di conversione ai metodi di produzione dell’agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

ha

– – –

Superficie dell’azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell’agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea o in fase di conversione da certificare

 

– – – –

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

ha

– – – –

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha

– – – –

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha

– – – –

Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)

ha

– – – –

Semi oleosi

ha

– – – –

Ortaggi freschi, meloni e fragole

ha

– – – –

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

– – – –

Frutteti e piantagioni di bacche

ha

– – – –

Agrumeti

ha

– – – –

Oliveti

ha

– – – –

Vigneti

ha

– – – –

Altre colture (colture tessili, ecc.)

ha

– – –

Metodi di produzione biologica applicati all’allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

 

– – – –

Bovini

Capi

– – – –

Suini

Capi

– – – –

Ovini e caprini

Capi

– – – –

pollame

Capi

– – – –

Altri animali

Sì/no

– –

Destinazione della produzione dell’azienda

 

– – –

La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell’azienda

Sì/no

– – –

Le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell’azienda (1)

Sì/no

II.   

Superfici

Seminativi

 

– –

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

 

– – –

Frumento (grano) tenero e spelta

ha

– – –

Frumento (grano) duro

ha

– – –

Segala

ha

– – –

Orzo

ha

– – –

Avena

ha

– – –

Granturco

ha

– – –

Riso

ha

– – –

Altri cereali per la produzione di granella

ha

– –

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha

– – –

di cui piselli, fave e favette, lupini dolci

ha

– –

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha

– –

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha

– –

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

ha

– –

Colture industriali:

 

– – –

tabacco

ha

– – –

luppolo

ha

– – –

cotone

ha

– – –

colza e ravizzone

ha

– – –

girasole

ha

– – –

soia

ha

– – –

semi di lino

ha

– – –

altri semi oleosi

ha

– – –

lino

ha

– – –

canapa

ha

– – –

altre colture tessili

ha

– – –

piante aromatiche, medicinali e spezie

ha

– – –

altre colture industriali, non menzionate altrove

ha

– –

Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:

 

– – –

coltivazione all’aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha

– – – –

coltivazione di pieno campo

ha

– – – –

coltivazione in orti stabili

ha

– – –

coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

ha

– –

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

 

– – –

coltivazione all’aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha

– – –

coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

ha

– –

Piante raccolte verdi

 

– – –

Erbai temporanei

ha

– – –

Altre piante raccolte verdi

 

– – – –

Mais verde

ha

– – – –

Leguminose

ha

– – – –

Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

ha

– –

Sementi e piantine per seminativi

ha

– –

Altre coltivazioni per seminativi

ha

– –

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

ha

– –

Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente

ha

Orti familiari

ha

Prati permanenti

ha

– –

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

– –

Pascoli magri

ha

– –

Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

ha

Colture permanenti

 

– –

Frutteti e piantagioni di bacche

ha

– – –

Specie di frutta, di cui:

ha

– – – –

frutta di origine temperata

ha

– – – –

frutta di origine subtropicale

ha

– – –

bacche

ha

– – –

frutta a guscio

ha

– –

Agrumeti

ha

– –

Oliveti

ha

– – –

per la produzione di olive da tavola

ha

– – –

per la produzione di olive da olio

ha

– –

Vigneti per la produzione di:

ha

– – –

vini di qualità

ha

– – –

altri vini

ha

– – –

uve da tavola

ha

– – –

uva passa

ha

– –

Vivai

ha

– –

Altre coltivazioni permanenti

ha

– – –

di cui alberi di Natale (1)

ha

– –

Coltivazioni permanenti in serra

ha

Altre superfici

 

– –

Superfici agricole non utilizzate

ha

– –

Superficie boscata

ha

– – –

di cui bosco ceduo a rotazione rapida

ha

– –

Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)

ha

Funghi, superfici irrigate, piante energetiche e colture geneticamente modificate

 

– –

Funghi

ha

– –

Superficie irrigata

 

– – –

Superficie irrigabile totale

ha

– – –

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti

ha

– –

Piante energetiche (per la produzione di biocarburanti e altre fonti energetiche rinnovabili)

ha

– – –

di cui superfici messe a riposo

ha

– –

Colture geneticamente modificate

ha

III.   

Patrimonio zootecnico

Equini

Capi

Bovini

 

– –

Bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine

Capi

– –

Bovini maschi, da un anno a meno di due anni

Capi

– –

Bovini femmina, da un anno a meno di due anni

Capi

– –

Bovini maschi di due anni e più

Capi

– –

Giovenche di due anni e più

Capi

– –

Vacche da latte

Capi

– –

Altre vacche

Capi

Ovini e caprini

 

– –

Ovini (di tutte le età)

Capi

– – –

Femmine da riproduzione

Capi

– – –

Altri ovini

Capi

– –

Caprini (di tutte le età)

Capi

– – –

Femmine da riproduzione

Capi

– – –

Altri caprini

Capi

Suini

 

– –

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

Capi

– –

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

Capi

– –

Altri suini

Capi

Pollame

 

– –

Polli da carne

Capi

– –

Galline ovaiole

Capi

– –

Altro pollame

Capi

– – –

Tacchini (1)

Capi

– – –

Anatre

Capi

– – –

Oche

Capi

– – –

Struzzi

Capi

– – –

Altro pollame, non menzionato altrove

Capi

Coniglie fattrici

Capi

Api

Alveari

Altri animali, non menzionati altrove

Sì/no

IV.   

Macchine e impianti

IV. (i)

Macchine  (1)

di proprietà esclusiva dell’azienda

 

– –

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

Numero

– –

Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

Numero

– –

Mietitrebbiatrici

Numero

– –

Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

Numero

Macchine utilizzate da più aziende

– –

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

Sì/no

– –

Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

Sì/no

– –

Mietitrebbiatrici

Sì/no

– –

Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

Sì/no

IV. ii)   

Impianti

Impianti utilizzati per la produzione di energia rinnovabile, suddivisi per fonte di energia:

 

– –

eolica

Sì/no

– –

biomassa

Sì/no

– – –

di cui biometano

Sì/no

– –

solare

Sì/no

– –

idroelettrica

Sì/no

– –

altri tipi di fonti di energia rinnovabile

Sì/no

V.   

Manodopera

V. i)   

Lavoro agricolo nell’azienda

Conduttore

 

– –

Sesso

M/F

– –

Età

Fasce d’età (2)

– –

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 1 (3)

Capo azienda

 

– –

Sesso

M/F

– –

Età

Fasce d’età

– –

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2 (4)

Formazione del capo azienda

 

– –

Formazione agraria del capo azienda

Tipologie di formazione (5)

– –

Formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi 12 mesi (6)

Sì/no

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell’azienda — maschi

 

– –

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell’azienda — femmine

 

– –

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2

Manodopera non familiare occupata regolarmente — maschi

 

– –

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2

Manodopera non familiare occupata regolarmente — femmine

 

– –

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2

Manodopera non familiare occupata non regolarmente — maschi e femmine

Giornate di lavoro a tempo pieno

Numero totale di giornate di lavoro agricolo equivalenti a giornate a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell’indagine, non comprese alle voci precedenti, prestate nell’azienda da persone non direttamente dipendenti dall’azienda (ad esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi)

Giornate di lavoro a tempo pieno

V. ii)   

Altre attività remunerative (lavori non agricoli nell’azienda e lavoro all’esterno dell’azienda)

Altre attività remunerative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda

 

– –

A titolo di attività principale

Sì/no

– –

A titolo di attività secondaria

Sì/no

– –

Se sono svolte con altre attività remunerative

 

– – –

Attività direttamente connesse all’azienda

Sì/no

– – –

Attività non direttamente connesse all’azienda

Sì/no

Altre attività remunerative del coniuge del conduttore unico

 

– –

A titolo di attività principale

Sì/no

– –

A titolo di attività secondaria

Sì/no

– –

Se sono svolte con altre attività remunerative

 

– – –

Attività direttamente connesse all’azienda

Sì/no

– – –

Attività non direttamente connesse all’azienda

Sì/no

Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del titolare unico:

 

– –

A titolo di attività principale

Sì/no

– –

A titolo di attività secondaria

Sì/no

– –

Se sono svolte con altre attività remunerative

 

– – –

Attività direttamente connesse all’azienda

Sì/no

– – –

Attività non direttamente connesse all’azienda

Sì/no

Manodopera non familiare impiegata direttamente su base regolare e che svolge altre attività remunerative nell’azienda che sono direttamente connesse all’azienda

 

– –

A titolo di attività principale

Sì/no

– –

A titolo di attività secondaria

Sì/no

VI.   

Altre attività remunerative dell’azienda (direttamente connesse all’azienda)

VI. i)   

Elenco delle altre attività remunerative

Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero

Sì/no

Artigianato

Sì/no

Lavorazione di prodotti agricoli

Sì/no

Produzione di energia rinnovabile

Sì/no

Lavorazione del legno (ad esempio segatura)

Sì/no

Acquacoltura

Sì/no

Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell’azienda)

 

– –

agricoli (per altre aziende)

Sì/no

– –

non agricoli

Sì/no

Silvicoltura

Sì/no

Altro

Sì/no

VI. ii)   

Importanza delle altre attività non agricole direttamente collegate all’azienda

Percentuale della produzione finale dell’azienda

Fasce percentuali (7)

VII.   

Sostegno allo sviluppo rurale

L’azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni

 

– –

Utilizzo di servizi di consulenza

Sì/no

– –

Ammodernamento delle aziende agricole

Sì/no

– –

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Sì/no

– –

Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria

Sì/no

– –

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Sì/no

– –

Indennità Natura 2000 per terreni agricoli

Sì/no

– –

Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (8)

Sì/no

– –

Pagamenti agroambientali

Sì/no

– – –

di cui nel quadro dell’agricoltura biologica

Sì/no

– –

Pagamenti per il benessere degli animali

Sì/no

– –

Diversificazione in attività non agricole

Sì/no

– –

Incentivazione di attività turistiche

Sì/no


(1)  Da non indicare nel 2010.

(2)  Fasce d’età: (dalla fine della scuola dell’obbligo a 24 anni), (25-34), (35-44), (45-54), (55-64), (65 anni e oltre).

(3)  Fascia percentuale 1 di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(4)  Fascia percentuale 2 di unità di lavoro annuale (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(5)  Tipologie di formazione: (esclusivamente esperienza agraria pratica), (formazione agraria elementare), (formazione agraria completa).

(6)  Da non indicare nel 2013.

(7)  Fasce percentuali: (≥ 0-≤ 10).(> 10-≤ 50).(> 50-< 100).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).


ALLEGATO IV

REQUISITI DI PRECISIONE

Le indagini campionarie previste dal presente regolamento devono essere statisticamente rappresentative, a livello di regioni NUTS 2 e ai fini dell’aggregazione nazionale delle zone svantaggiate (1), per tipo e per dimensione delle aziende agricole, conformemente alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (2). Inoltre, per le caratteristiche connesse alle produzioni vegetali e zootecniche delle aziende agricole sono prescritti livelli di precisione specifici.

Tali livelli di precisione sono contenuti nelle tabelle di precisione figuranti in appresso e si applicano a tutte le regioni NUTS 2 con almeno 10 000 aziende. Per una regione NUTS 2 con meno di 10 000 aziende, tali livelli di precisione si applicano invece alla regione NUTS 1 associata, a condizione che questa includa almeno 1 000 aziende. Ai fini dell’indagine sui metodi di produzione agricola, le caratteristiche relative alle produzioni vegetali e zootecniche saranno desumibili dai risultati dell’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.

Categorie di precisione per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole

Caratteristiche relative alle produzioni vegetali

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), tra cui frumento (grano) tenero e spelta, frumento (grano) duro, segala, orzo, avena, granturco, riso e altri cereali per la produzione di granella

legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

patate (comprese le patate primaticce e da semina)

barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

semi oleosi, compresi la colza, il ravizzone, il girasole, la soia, i semi di lino e altri semi oleosi

ortaggi freschi, meloni e fragole

fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

piante raccolte verdi

prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Frutteti e piantagioni di bacche

agrumeti

oliveti

Vigneti

Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche

vacche da latte

altre vacche

altri bovini

scrofe da riproduzione

altri suini

ovini

caprini

pollame

Categorie di precisione per le indagini campionarie condotte nel quadro dell’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole e dell’indagine sui metodi di produzione agricola

Caratteristiche relative alle produzioni vegetali:

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), tra cui frumento (grano) tenero e spelta, frumento (grano) duro, segala, orzo, avena, granturco, riso e altri cereali per la produzione di granella;

patate (comprese le patate primaticce e da semina) e la barbabietola da zucchero (escluse le sementi);

semi oleosi, compresi la colza, il ravizzone, il girasole, la soia, i semi di lino e altri semi oleosi;

colture permanenti all’aperto, compresi le piantagioni di frutta e bacche, gli agrumeti, gli oliveti, i vigneti, i vivai e altre colture permanenti all’aperto;

ortaggi freschi, meloni, fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai);

prati temporanei e permanenti

Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche

Bovini (di tutte le età)

ovini e caprini (di tutte le età)

suini

pollame

Tabella di precisione per le regioni NUTS 2 con almeno 10 000 aziende agricole

Categorie di precisione

Indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole

Indagine sui metodi di produzione agricola

Prevalenza della caratteristica nella regione NUTS 2

Errore standard relativo

Prevalenza della caratteristica nella regione NUTS 2

Errore standard relativo

Caratteristiche relative alle produzioni vegetali dell’azienda agricola

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata

< 5 %

10 % o più della superficie agricola utilizzata

< 10 %

Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche dell’azienda agricola

7,5 % o più delle unità di bestiame e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria

< 5 %

10 % o più delle unità di bestiame e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria

< 10 %

Tabella di precisione per le regioni NUTS 2 con meno di 10 000 aziende agricole

Categorie di precisione

Indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole

Indagine sui metodi di produzione agricola

Prevalenza della caratteristica nella regione NUTS 1 associata con almeno 1 000 aziende

Errore standard relativo

Prevalenza della caratteristica nella regione NUTS 1 associata con almeno 1 000 aziende

Errore standard relativo

Caratteristiche relative alle produzioni vegetali dell’azienda agricola

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata

< 5 %

10 % o più della superficie agricola utilizzata

< 10 %

Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche dell’azienda agricola

7,5 % o più delle unità di bestiame e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria

< 5 %

10 % o più delle unità di bestiame e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria

< 10 %


(1)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(2)  GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1.


ALLEGATO V

Elenco delle caratteristiche per l’indagine sui metodi di produzione agricola

Caratteristica

Unità/categorie

Metodi di lavorazione del terreno

Lavorazione convenzionale (aratro a versoio o aratro a disco)

ha

Lavorazione conservativa (ridotta lavorazione)

ha

Non-lavorazione del terreno (semina diretta)

ha

Conservazione del suolo

Copertura invernale del suolo

Normale coltura invernale

ha

Coltura di copertura o coltura intercalare

ha

Residui colturali

ha

Suolo nudo

ha

Rotazione colturale

Quota di seminativi nel quadro della rotazione colturale programmata

Fascia percentuale S (1)

Elementi paesaggistici

Elementi lineari sottoposti a manutenzione negli ultimi tre anni, tra cui:

siepi

Sì/no

filari di alberi

Sì/no

muri di pietra

Sì/no

Elementi lineari di nuova realizzazione negli ultimi tre anni, di cui:

siepi

Sì/no

filari di alberi

Sì/no

muri di pietra

Sì/no

Pascoli

Pascolo nell’azienda agricola

Superficie pascolata nell’ultimo anno

ha

Durata del pascolo degli animali all’aperto

Mesi l’anno

Pascolo su terre comuni

Totale degli animali al pascolo su terre comuni

Capi

Durata del pascolo degli animali su terre comuni

Mesi l’anno

Ricoveri degli animali

Bovini

Stabulazione fissa con letame solido e purino

Posti

Stabulazione fissa con liquame

Posti

Stabulazione libera con letame solido e purino

Posti

Stabulazione libera — con liquame

Posti

Altro

Posti

Suini

su pavimentazione parzialmente fessurata

Posti

su pavimentazione totalmente fessurata

Posti

su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera)

Posti

Altro

Posti

Galline ovaiole

su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera)

Posti

In gabbia (di ogni tipo)

Posti

 

In gabbia con nastro trasportatore della pollina

Posti

 

Gabbia di batteria con fossa profonda

Posti

 

Gabbia di batteria di tipo sopraelevato

Posti

Altro

Posti

 

Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il letame solido/stallatico:

Totale

Fascia percentuale SAU (2)

Con incorporazione immediata

Fascia percentuale SAU (2)

Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il liquame:

Totale

Fascia percentuale SAU (2)

con incorporazione immediata o iniezione

Fascia percentuale SAU (2)

Percentuale della produzione totale di letame esportata dall’azienda

Fascia percentuale (3)

Strutture di stoccaggio e trattamento del letame

Strutture di stoccaggio del:

letame solido

Sì/no

purino

Sì/no

liquame

vasca

Sì/no

laguna

Sì/no

Le strutture di stoccaggio sono coperte?

letame solido

Sì/no

purino

Sì/no

liquame

Sì/no

Irrigazione

Superficie irrigata:

Superficie media irrigata nel corso degli ultimi tre anni

ha

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti:

Totale

ha

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (esclusi granturco e riso)

ha

Granturco (granella e mais verde)

ha

Riso

ha

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha

Colza e ravizzone

ha

Girasole

ha

Colture tessili (lino, canapa, altre colture tessili)

ha

Ortaggi freschi, meloni e fragole — di pieno campo

ha

Erbai temporanei e prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

Altre coltivazioni per seminativi

ha

Frutteti e piantagioni di bacche

ha

Agrumeti

ha

Oliveti

ha

Vigneti

ha

Metodi di irrigazione utilizzati

Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, a solchi)

Sì/no

Irrigazione per aspersione

Sì/no

Irrigazione a goccia

Sì/no

Acque utilizzate nell’azienda per l’irrigazione

Acque sotterranee all’interno dell’azienda

Sì/no

Acque superficiali all’interno dell’azienda (bacini naturali o artificiali)

Sì/no

Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d’acqua al di fuori dell’azienda

Sì/no

Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell’acqua

Sì/no

Altre fonti

Sì/no


(1)  Fascia percentuale seminativi (S): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(2)  Fascia percentuale di superficie agricola utilizzata (SAU): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(3)  Fascia percentuale: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).


1.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/s3


NOTA PER IL LETTORELe istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.