ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 309

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
20 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1148/2008 della Commissione, del 19 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1149/2008 della Commissione, del 19 novembre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1150/2008 della Commissione, del 19 novembre 2008, recante apertura, per il 2009, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2008/874/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 14 novembre 2008, riguardante l’attuazione del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie (BCE/2008/15)

8

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2008, del 26 settembre 2008, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2008, del 26 settembre 2008, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995)

41

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007)

42

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,9

TR

73,4

ZZ

53,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

46,2

TR

85,9

ZZ

99,8

0709 90 70

MA

60,6

TR

121,2

ZZ

90,9

0805 20 10

MA

65,6

ZZ

65,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,6

HR

50,0

IL

69,8

MA

82,1

TR

66,3

ZZ

65,2

0805 50 10

MA

65,5

TR

71,0

ZA

60,1

ZZ

65,5

0806 10 10

BR

212,8

TR

128,6

US

272,9

ZA

108,3

ZZ

180,7

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

33,4

US

102,5

ZA

90,5

ZZ

72,7

0808 20 50

CL

58,0

CN

46,9

KR

112,1

TR

103,0

ZZ

80,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.11.2008   

IT

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L 309/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1133/2008 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 61.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 20 novembre 2008

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,79

12,35

1701 99 10 (2)

25,79

7,82

1701 99 90 (2)

25,79

7,82

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


20.11.2008   

IT

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L 309/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2008

recante apertura, per il 2009, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quando segue:

(1)

È opportuno disporre l’apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2009. Occorre fissare i dazi applicabili e i quantitativi contingentali in conformità degli accordi internazionali in vigore nel corso del 2009.

(2)

Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2), ha previsto l’apertura, a decorrere dal 1o febbraio 2003, di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate per il codice prodotto 0204, che aumenterà ogni anno del 10 % rispetto al quantitativo iniziale. Saranno pertanto aggiunte ulteriori 200 tonnellate al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2009.

(3)

Alcuni contingenti tariffari sono stabiliti per il periodo che va dal 1o luglio di un dato anno al 30 giugno dell’anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2009 con riguardo ai contingenti di cui trattasi corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 sommata alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010.

(4)

Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa.

(5)

I contingenti relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità dell’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (3). Tale gestione deve essere conforme agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(6)

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti conformemente all’articolo 308 quater, paragrafo 1, e all’articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, è opportuno che non si applichi l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

(7)

È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore per attestare l’origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(8)

Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l’importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l’applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell’origine contenga una precisazione al riguardo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di ovini e caprini vivi e di carni ovine e caprine relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili ai prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, i codici NC, i paesi di origine, elencati per gruppi di paesi, e i numeri d’ordine sono indicati nell’allegato.

Articolo 3

1.   I quantitativi, espressi in «equivalente peso carcassa», per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, sono indicati nell’allegato.

2.   Per il calcolo dell’equivalente peso carcassa dei quantitativi di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a)

animali vivi: 0,47;

b)

carni di agnello e di capretto disossate: 1,67;

c)

carni disossate di pecora e di capra, escluse le carni di capretto, e miscugli delle medesime: 1,81;

d)

prodotti non disossati: 1,00.

Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009 i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli di importazione.

Articolo 5

1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato, è presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.

L’origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

b)

nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

il numero o i numeri d’ordine del contingente tariffario di cui trattasi,

il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione di immissione in libera pratica, può contenere più numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d’ordine.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(3)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2009

Gruppo di paesi n.

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 Kg

Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito»

Origine

Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi

(coefficiente = 0,47)

Carni disossate di agnello (1)

(coefficiente = 1,67)

Carni disossate di pecora (2)

(coefficiente = 1,81)

Carni non disossate e carcasse

(coefficiente = 1,00)

1

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile

6 200

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

09.2171

09.2175

09.2015

Altri (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Zero

Zero

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zero

09.2181

09.2019

Erga omnes (4)

92


(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Con «altri» si intendono paesi di origine diversi da quelli menzionati nella presente tabella.

(4)  Per «Erga omnes» si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Banca centrale europea

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/8


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 novembre 2008

riguardante l’attuazione del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie

(BCE/2008/15)

(2008/874/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2, e l’articolo 110,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo trattino dell’articolo 34.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

visto l’articolo 8 del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2008 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di ammettere temporaneamente i crediti derivanti da prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Il 23 ottobre 2008 il Consiglio direttivo ha dato attuazione alla propria decisione con l’adozione del regolamento BCE/2008/11 (1).

(2)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento BCE/2008/11, per i prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese, il numero complessivo di legislazioni applicabili alla mobilizzazione di tali prestiti non può essere superiore a tre. Le complessità di natura giuridica insite nella mobilizzazione dei prestiti sindacati quando sussistono fino a tre diverse legislazioni applicabili, richiedono che le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito le «BCN») eseguano la valutazione del rischio giuridico e del rischio di credito quando forniscono liquidità a fronte di tale garanzia.

(3)

La complessità di natura giuridica inerente alla mobilizzazione dei prestiti di cui sopra richiede l’adozione di criteri di attuazione relativi all’accettazione dei prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

per «Caratteristiche generali» si intende l’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2),

per «prestiti sindacati» si intendono i crediti rappresentati dalle quote delle istituzioni partecipanti al sindacato nei prestiti sindacati, descritti nel capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali e disciplinati dal diritto inglese.

Articolo 2

Tecniche di mobilizzazione per i prestiti sindacati

1.   Una BCN mobilizza i prestiti sindacati direttamente dalla propria controparte pertinente in conformità delle proprie procedure nazionali per i crediti. Il contratto di mobilizzazione è disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro appartenente all’area dell’euro.

2.   Il Capitolo 6.6 delle Caratteristiche generali non si applica alla mobilizzazione dei prestiti sindacati.

Articolo 3

Trasferibilità dei prestiti

Solo i prestiti sindacati pienamente trasferibili sono idonei. Ai fini del quarto trattino dell’appendice 7 delle Caratteristiche generali, i prestiti sindacati non sono considerati pienamente trasferibili e idonei ad essere mobilizzati senza restrizioni come garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema, salvo che il contratto di prestito permetta incondizionatamente:

i)

al prestatore di costituire, cedere o creare altrimenti una garanzia sui propri diritti, al fine di garantire le obbligazioni di quel prestatore nei confronti di una BCN; e

ii)

alla BCN pertinente di far valere il proprio diritto di prelazione su tale prestito incassando i pagamenti sottostanti il prestito stesso, direttamente o indirettamente dal debitore sottostante, e cedendo o trasferendo il prestito a una banca o a un’istituzione finanziaria o a un fondo fiduciario o ad altro ente che sia regolarmente impegnato a creare, acquistare o investire in prestiti, titoli o altre attività finanziarie, o sia stato istituito a tale scopo.

Articolo 4

Notifica al debitore

1.   In virtù di un contratto di prestito sindacato, la controparte è tenuta a notificare al debitore la mobilizzazione come garanzia di tale prestito sindacato, anteriormente o immediatamente dopo la mobilizzazione del prestito. Tale notifica è eseguita in conformità delle procedure applicabili, specificate nel contratto di prestito sindacato.

2.   Quanto disposto al paragrafo 1 fa salvo il diritto della BCN pertinente di effettuare la notifica al debitore.

Articolo 5

Certificato di registrazione

Le controparti forniscono alla BCN pertinente una copia della conferma, ottenuta da un ufficiale presso l'Ufficio del registro dell’Inghilterra e del Galles (Registrar of Companies of England and Wales), che la mobilizzazione del prestito sindacato è stata registrata presso tale ufficio (Companies House).

Articolo 6

Presentazione da parte della controparte di un parere (diligence letter) di un consulente legale esterno

Prima della mobilizzazione di prestiti sindacati, le controparti presentano alla BCN pertinente un parere su questioni di fatto (diligence letter) di un consulente legale esterno che prenda in esame, secondo modalità e forme che soddisfino le esigenze dell’Eurosistema, talune questioni di fatto, come eventualmente elaborate periodicamente dalla BCE e pubblicate sul proprio sito Internet.

Articolo 7

Società veicolo in qualità di debitori

1.   Una società veicolo (SV) è un debitore idoneo in virtù di un prestito sindacato solo se i) la SV è beneficiaria di una garanzia emessa da una società non finanziaria che è un garante idoneo ai sensi del capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali; ii) la garanzia è conforme ai requisiti stabiliti nel capitolo 6.3.3 delle Caratteristiche generali; e iii) la BCN pertinente è giuridicamente legittimata a far valere la garanzia a seguito della mobilizzazione del prestito sindacato.

2.   I crediti che derivano da un prestito sindacato avente SV quali debitori, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se la SV e il garante hanno sede legale nell’area dell’euro.

3.   Il requisito della presentazione di una dichiarazione di natura giuridica, previsto dal capitolo 6.3.3 delle Caratteristiche generali, si applica anche nel caso in cui il debitore sia una SV che beneficia di una garanzia in conformità del paragrafo 1.

Articolo 8

Valuta di denominazione

Ai fini del capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali, i prestiti sindacati sono considerati come denominati in euro solo a condizione che il relativo contratto di prestito non consenta al debitore o all’agente del debitore, per conto di quest’ultimo, di modificare la valuta nella quale il prestito sindacato è denominato o esigibile in alcun momento precedente la scadenza della relativa operazione di credito dell’Eurosistema.

Articolo 9

Esclusione di compensazioni o contropretese

I prestiti sindacati costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se il relativo contratto di prestito sindacato contiene un’espressa disposizione in virtù della quale tutti i pagamenti che devono essere effettuati dal debitore sono al netto di qualunque deduzione per compensazione o contropretesa.

Articolo 10

Restrizioni alla realizzazione della garanzia

1.   I prestiti sindacati contenenti disposizioni contrattuali che richiedono che le decisioni del sindacato nei confronti del debitore siano adottate a maggioranza dei prestatori, sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema.

2.   I contratti di prestito sindacato contenenti clausole contrattuali che autorizzano che taluni termini del relativo contratto di prestito sindacato siano modificati o eliminati con il consenso di una maggioranza di prestatori sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema, a condizione, tuttavia, il contratto di prestito non preveda che siano prese decisioni a maggioranza in relazione a: i) una proroga della data di pagamento di qualunque somma dovuta in virtù del contratto; o ii) una riduzione di margine o dell’ammontare del pagamento del capitale o degli interessi; o iii) una modifica del principio secondo cui le obbligazioni di ciascun prestatore secondo il contratto non sono solidali.

3.   I prestiti sindacati che coinvolgono una banca agente (facility agent) per l’incasso e la distribuzione dei pagamenti sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo qualora la banca agente sia un ente creditizio con una valutazione del merito di credito a lungo termine pari come minimo a «A–» da parte di Fitch o di Standard & Poor’s, «A3» da parte di Moody’s o «AL» da parte di DBRS.

Articolo 11

Clausole relative alla sostituzione del prestatore

Un prestito sindacato contenente disposizioni contrattuali che consentono al debitore di sostituire il prestatore in cambio di un prestito in essere, è una garanzia idonea per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo qualora, prima della mobilizzazione, la controparte fornisca alla relativa BCN un valido diritto di prelazione sul diritto della controparte stessa a ricevere contanti a fronte di tale scambio.

Articolo 12

Divulgazione di informazioni riservate

Un prestito sindacato costituisce garanzia idonea per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se il contratto di prestito sindacato consente al prestatore di divulgare informazioni riservate a una banca centrale dell’Eurosistema in connessione a qualunque gravame o diritto di prelazione costituito dal prestatore sui propri diritti secondo il contratto, o cessione di tali diritti da parte del prestatore, per garantire le obbligazioni di quel prestatore nei confronti di una banca centrale dell’Eurosistema.

Articolo 13

Tassazione e indennità

1.   Un prestito sindacato è garanzia idonea per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se la controparte soddisfa le condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La controparte presenta una dichiarazione di un consulente fiscale britannico dal cui contenuto emerge che: a) il debitore non sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito (UK withholding tax) in conseguenza di ogni trasferimento, secondo la legislazione inglese o secondo qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva (beneficial ownership) del prestito alla BCN; oppure b) il debitore sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito in conseguenza del trasferimento della proprietà effettiva alla BCN, ma la BCN dovrebbe essere legittimata a beneficiare del trattato in materia fiscale tra il Regno unito e l’ordinamento giuridico della BCN, cosicché una volta emanato un indirizzo da parte del Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) secondo il trattato pertinente, il debitore sarà legittimato a effettuare il pagamento degli interessi alla BCN senza operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito e la BCN sarà legittimata a recuperare le imposte precedentemente trattenute; oppure c) il debitore sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito in conseguenza di tale trasferimento della proprietà effettiva alla BCN e la BCN non sarà legittimata a beneficiare del trattato in materia fiscale tra il Regno unito e l’ordinamento giuridico della BCN, né di qualunque altra esenzione.

3.   Qualora il consulente fiscale britannico confermi che il trasferimento della proprietà effettiva del prestito alla BCN ricade in una delle categorie di cui alla lettera b) o c) del precedente paragrafo 2, alla controparte sarà richiesto di consentire ad indennizzare la BCN per ogni ritenuta fiscale prevista nel Regno unito operata dal debitore (non in termini lordi conformemente al contratto di prestito sindacato) e per tutte le conseguenze sfavorevoli sul flusso di cassa di ogni ritenuta fiscale vigente nel Regno unito che sia stata dapprima trattenuta e, successivamente, rimborsata alla BCN.

4.   La controparte assume integralmente la responsabilità di notificare al debitore ogni trasferimento della proprietà effettiva del prestito alla BCN che comporti l’obbligo per il debitore di operare una ritenuta fiscale prevista nel Regno unito (o di trattenere l’imposta vigente nel Regno unito ad un’aliquota differente).

5.   La controparte sostiene per intero il costo di tutte le imposte di bollo (stamp duty) del Regno unito (così come ogni penale e interesse sulla stessa) esigibili in conseguenza del trasferimento, secondo la legislazione inglese o secondo qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva del prestito alla BCN, e che la BCN ritenga ragionevolmente debba essere pagata affinché la BCN sia in grado di addurre il prestito come prova in un tribunale inglese o di utilizzare il prestito nel Regno unito ad altro scopo. La controparte sostiene, inoltre, per intero il costo dell’ulteriore tassa prevista nel Regno unito, esigibile in conseguenza di tale trasferimento (stamp duty reserve tax), se applicabile.

6.   La controparte presenta una dichiarazione di un consulente fiscale adeguato negli ordinamenti giuridici che la controparte stessa ritenga applicabili, dal cui contenuto emerga che il debitore non sarà tenuto ad operare una ritenuta fiscale diversa da quella del Regno unito in conseguenza di qualunque trasferimento, secondo la legislazione inglese o qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva del prestito alla BCN e che da tale trasferimento non scaturirà alcuna responsabilità per un’imposta di bollo o un’imposta sul trasferimento diversa da quella del Regno unito.

7.   La controparte indennizza integralmente la BCN pertinente rispetto a ogni commissione dovuta alla banca agente o all’agente responsabile dei pagamenti (payment agent), o a qualunque altra commissione o costo collegato all’amministrazione del prestito.

Articolo 14

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 17 novembre 2008.

2.   La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 novembre 2008.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 282 del 25.10.2008, pag. 17.

(2)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2008 del 25 aprile 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/667/CE della Commissione, del 15 ottobre 2007, che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE (6).

(7)

La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I.

(8)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32006 R 0688: regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006 (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10),

32007 R 0722: regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007 (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7),

32007 R 0727: regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8),

32007 R 1275: regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8).»;

2)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 il testo dell'adattamento A è sostituito dal seguente:

«All'allegato III, capitolo I, parte I è aggiunto il seguente punto:

2.3.

In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel suo territorio, la Norvegia può decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10 000 animali l'anno.»;

3)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 il testo dell'adattamento C è soppresso;

4)

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 41 (decisione 2007/411/CE della Commissione) della parte 7.2 viene inserito il punto seguente:

«41a.

32007 D 0667: decisione 2007/667/CE della Commissione, del 15 ottobre 2007, che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 688/2006, (CE) n. 722/2007, (CE) n. 727/2007 e (CE) n. 1275/2007 e della decisione 2007/667/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 33.

(2)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10.

(3)  GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7.

(4)  GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8.

(5)  GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8.

(6)  GU L 271 del 16.10.2007, pag. 16.

(7)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 96/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 4/2008 del 1o febbraio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la comunicazione interpretativa 2007/C 68/04 della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (2).

(3)

La risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1977 (3) e la comunicazione della Commissione C/281/88, pag. 9 (4) sono superate e devono essere eliminate dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo dei punti 46 (risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1977) e 47 (comunicazione della Commissione C/281/88, pag. 9) è soppresso;

2)

dopo il punto 47, è inserito il punto seguente:

«48.

52007 SC 0169: comunicazione interpretativa 2007/C 68/04 della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (GU C 68 del 24.3.2007, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della comunicazione interpretativa 2007/C 68/04 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 7.

(2)  GU C 68 del 24.3.2007, pag. 15.

(3)  GU C 177 del 26.7.1977, pag. 1.

(4)  GU C 281 del 4.11.1988, pag. 9.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (2).

(3)

La direttiva 2008/2/CE abroga la direttiva 74/347/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere eliminata dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 5 (direttiva 74/347/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

dopo il punto 29 (direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«30.

32008 L 0002: direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/2/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30.

(3)  GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2008 del 6 giugno 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/17/CE della Commissione, del 19 febbraio 2008, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acefate, acetamiprid, acibenzolar-S-metile, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, dieldrin, dimetoato, ditiocarbammati, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerate, glifosate, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipyrim, metalaxil-M, metidation, metossifenozide, pimetrozina, pyraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, thiacloprid, tiofanato metile e trifloxystrobin (3).

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0017: direttiva 2008/17/CE della Commissione, del 19 febbraio 2008 (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 17).»;

2)

al punto 54zzzt [regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente testo:

«, modificato da

32008 R 0109: regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 109/2008 e della direttiva 2008/17/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 257 del 25.9.2008, pag. 23.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 14.

(3)  GU L 50 del 23.2.2008, pag. 17.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 63/2008 del 6 giugno 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 61/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008, recante modifica, per quanto riguarda il dinoprostone, dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0061: regolamento (CE) n. 61/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008 (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 61/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 257 del 25.9.2008, pag. 25.

(2)  GU L 22 del 25.1.2008, pag. 8.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 48/2008 del 25 aprile 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio, del 15 novembre 2007, che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

32007 R 1354: regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio, del 15 novembre 2007 (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).»;

2)

dopo il punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«12zca.

32007 R 1238: regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1238/2007 e (CE) n. 1354/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 43.

(2)  GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10.

(3)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2008 del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 26 (direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«27.

32005 R 1775: regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

l'articolo 16 del regolamento prevede una deroga per i sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE. La Norvegia ha ottenuto lo status di mercato emergente ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE. Di conseguenza, il regolamento non si applicherà alla Norvegia fintanto che non sarà scaduto il periodo di deroga;

b)

gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del comitato istituito dall’articolo 14. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1775/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 19.

(2)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione n. 101/2008 in merito all'applicazione, nell'ambito dell'accordo SEE, del regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

In conformità della struttura a due pilastri dell'accordo SEE (articolo 93, paragrafo 2), la nuova legislazione comunitaria deve essere adottata mediante una decisione del Comitato misto. Le linee guida allegate al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale sono giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri. Le nuove linee guida o le modifiche delle linee guida esistenti vanno pertanto considerate una nuova legislazione comunitaria, che deve essere adottata dal Comitato misto SEE a norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE.


20.11.2008   

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L 309/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2007 del 7 dicembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3).

(4)

Occorre tenere conto della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-299/05 che annulla alcuni elementi del regolamento (CE) n. 647/2005 e della sentenza della Corte AELS (EFTA) nella causa E-5/06,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato VI dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 R 0647: regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1),

32006 R 0629: regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).»;

2)

il testo dell'adattamento m) del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] è sostituito dal seguente:

«i)

l'allegato II bis è modificato come segue:

la lettera b) alla rubrica denominata “Y. FINLANDIA”, la lettera c) alla rubrica denominata “Z. SVEZIA” e le lettere da d) a f) della rubrica denominata “AA. REGNO UNITO” non si applicano agli Stati AELS (EFTA).

Tuttavia, sono mantenuti in vigore gli effetti dell’iscrizione dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità sotto la rubrica intitolata “AA. REGNO UNITO”, lettera d), per quanto concerne unicamente la parte “mobilità” di tale assegno;

ii)

all'allegato II bis è aggiunto:

ZA.   ISLANDA

Nessuna.

ZB.   LIECHTENSTEIN

a)

assegni per i non vedenti (legge sull'erogazione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970);

b)

assegni di maternità (legge sull'erogazione di assegni di maternità del 25 novembre 1981);

c)

prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein (legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein del 10 dicembre 1965 modificata il 12 novembre 1992).

ZC.   NORVEGIA

a)

pensione complementare minima garantita ai disabili dalla nascita o dai primi anni di vita conformemente all’articolo articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 4, della legge nazionale sulla previdenza del 17 giugno 1966 n. 12;

b)

sussidi speciali conformemente alla legge n. 21, del 29 aprile 2005, relativa all’indennità supplementare per le persone che risiedono per brevi periodi in Norvegia.»;

3)

il testo dell'adattamento n) del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] è sostituito dal seguente:

«All'allegato III A è aggiunto il testo seguente:

36.   ISLANDA–DANIMARCA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

37.   ISLANDA–FINLANDIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

38.   ISLANDA–SVEZIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

39.   ISLANDA–NORVEGIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

40.   NORVEGIA–DANIMARCA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

41.   NORVEGIA–FINLANDIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

42.   NORVEGIA–SVEZIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.»;

4)

è soppresso il testo dell'adattamento o) al punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio];

5)

è soppresso il testo del paragrafo 1 alla rubrica intitolata «ZB. LIECHTENSTEIN» nell'adattamento t) del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio];

6)

al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 R 0647: regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1),

32006 R 0629: regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).»;

7)

è soppresso il testo dell'adattamento n) al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio].

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 647/2005 e (CE) n. 629/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 24.

(2)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1.

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2007 del 7 dicembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 207 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 7 aprile 2006, concernente l’interpretazione dell’articolo 76 e dell’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativi al cumulo dei diritti a prestazioni e assegni familiari (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3.81 (decisione n. 205) dell'allegato VI dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«3.82.

32006 D 0442: decisione n. 207 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 7 aprile 2006, concernente l’interpretazione dell’articolo 76 e dell’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativi al cumulo dei diritti a prestazioni e assegni familiari (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 83).»

Articolo 2

I testi della decisione n. 207 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 24.

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 83.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/2008 del 4 luglio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 66zab [regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione], è inserito il seguente trattino:

«—

32008 R 0715: regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008 (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 36).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 715/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 280 del 23.10.2008, pag. 23.

(2)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 36.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2008 del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XVIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 5 (direttiva 83/477/CEE del Consiglio) e 10 (direttiva 89/655/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).»;

2)

ai punti 8 (direttiva 89/391/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 89/654/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 89/656/CEE del Consiglio), 12 (direttiva 90/269/CEE del Consiglio), 13 (direttiva 90/270/CEE del Consiglio), 16 (direttiva 91/383/CEE del Consiglio), 16a (direttiva 92/29/CEE del Consiglio), 16b (direttiva 92/57/CEE del Consiglio), 16c (direttiva 92/58/CEE del Consiglio), 16d (direttiva 92/85/CEE del Consiglio), 16e (direttiva 92/91/CEE del Consiglio), 16f (direttiva 92/104/CEE del Consiglio), 16g (direttiva 93/103/CE del Consiglio), 16h (direttiva 98/24/CE del Consiglio), 16i (direttiva 1999/92/EC del Parlamento europeo e del Consiglio), 16ja (direttiva 2002/44/EC del Parlamento europeo e del Consiglio), 16jb (direttiva 2003/10/EC del Parlamento europeo e del Consiglio), 16jc (direttiva 2004/40/EC del Parlamento europeo e del Consiglio), 16je (direttiva 2006/25/EC del Parlamento europeo e del Consiglio) e 29 (direttiva 94/33/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 30.

(2)  GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

IT

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L 309/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2008 del 4 luglio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/276/CE della Commissione, del 17 marzo 2008, recante modifica della decisione 2005/338/CE al fine di prorogare la validità dei criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/277/CE della Commissione, del 26 marzo 2008, recante modifica della decisione 2001/405/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (3),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 2i (decisione 2001/405/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 D 0277: decisione 2008/277/CE della Commissione, del 26 marzo 2008 (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 14).»;

2)

al punto 2p (decisione 2005/338/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32008 D 0276: decisione 2008/276/CE della Commissione, del 17 marzo 2008 (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 12).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2008/276/CE e 2008/277/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 280 del 23.10.2008, pag. 27.

(2)  GU L 87 del 29.3.2008, pag. 12.

(3)  GU L 87 del 29.3.2008, pag. 14.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2008 del 4 luglio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 177/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto eliminato dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 4b [regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

la variabile 1.7a. dell'allegato non si applica al Liechtenstein;

b)

il Liechtenstein adotta le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 177/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 280 del 23.10.2008, pag. 32

(2)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(3)  GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2008 del 4 luglio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 19x [regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«19xa.

32008 R 0364: regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'allegato III “DEROGHE” viene aggiunto il testo seguente:

“Stato membro

Modulo per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese

Modulo per le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero

Norvegia

Esenzione dalla disaggregazione per attività: NACE Rev. 1.1 sezione J per gli anni di riferimento 2007-2010

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008” »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 364/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 280 del 23.10.2008, pag. 32.

(2)  GU L 112 del 24.4.2008, pag. 14.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.11.2008   

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L 309/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2008

del 26 settembre 2008

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 41/2006 del 10 marzo 2006 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata.

(4)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), non è stato integrato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nel nono trattino dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b) (decisione n. 387/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il sottotrattino seguente:

«—

32008 D 0049: decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 64.

(2)  GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Rettifiche

20.11.2008   

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L 309/41


Rettifica della direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 226 del 22 settembre 1995 )

La pubblicazione della rettifica della direttiva 95/45/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 303 del 14 novembre 2008, pagina 25, va considerata nulla e non avvenuta.


20.11.2008   

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L 309/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149 del 9.6.2007 )

A pagina 4, articolo 3, paragrafo 2, lettera d):

anziché:

«d)

sono progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.»

leggi:

«d)

sono progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga scala, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.»

A pagina 5, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«Non appena sono disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione procede ai calcoli per la natura e la biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.»

leggi:

«Non appena sono disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione procede ai calcoli per la componente Natura e Biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.»

A pagina 5, articolo 6, paragrafo 6:

anziché:

«6.   Gli Stati membri inoltrano alla Commissione tutte le proposte per i progetti da finanziare. Nel caso di progetti transnazionali, lo Stato membro in cui il beneficiario è registrato è tenuto a inoltrare la proposta. Il progetto è contabilizzato, in termini proporzionali, ai fini delle ripartizioni indicative nazionali degli Stati membri interessati.»

leggi:

«6.   Gli Stati membri inoltrano alla Commissione tutte le proposte per i progetti da finanziare. Nel caso di progetti transnazionali, lo Stato membro in cui il beneficiario è registrato è tenuto a inoltrare la proposta. Il progetto è contabilizzato, in termini proporzionali, all'interno delle ripartizioni indicative nazionali degli Stati membri interessati.»

A pagina 6, articolo 6, paragrafo 7, lettera b):

anziché:

«b)

dei commenti degli Stati membri su singoli progetti presentati a norma del paragrafo 6. La Commissione presta particolare riguardo ai progetti transnazionali ove la cooperazione transnazionale si riveli essenziale per garantire la tutela dell'ambiente, in particolar modo la conservazione delle specie e assicura che almeno il 15 % delle risorse di bilancio per sovvenzioni di azioni per progetti sia assegnato a progetti transnazionali.»

leggi:

«b)

dei commenti degli Stati membri su singoli progetti presentati a norma del paragrafo 6. La Commissione presta particolare riguardo ai progetti transnazionali ove la cooperazione transnazionale si riveli essenziale per garantire la tutela dell'ambiente, in particolar modo la conservazione delle specie e si adopererà per assicurare che almeno il 15 % delle risorse di bilancio per sovvenzioni di azioni per progetti sia assegnato a progetti transnazionali.»

A pagina 7, articolo 12, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, la «irregolarità» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità, a causa di una spesa indebita.»

leggi:

«2.   Per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, la «irregolarità» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità, a causa di una spesa ingiustificata.»

A pagina 10, allegato I, punto a):

anziché:

«a)

attività operative di ONG che si occupano prevalentemente della protezione e del rafforzamento dell'ambiente a livello europeo e partecipano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitarie;»

leggi:

«a)

attività operative di ONG che si occupano prevalentemente della protezione e del miglioramento dell'ambiente a livello europeo e partecipano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitarie;»

A pagina 10, allegato I, punto e):

anziché:

«e)

assistenza allo sviluppo di capacità;»

leggi:

«e)

assistenza alla formazione;»

A pagina 11, allegato II, punto 2.1, terzo trattino:

anziché:

«—

assicurare l'attuazione e l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato, in particolare la possibilità di acquistare o cedere quote di emissioni di gas a effetto serra, al fine di conseguire una riduzione delle emissioni efficiente, sotto il profilo dei costi, in un quadro post-2012.»

leggi:

«—

assicurare l'attuazione e l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato, in particolare la possibilità di acquistare o cedere quote di emissioni di gas a effetto serra, al fine di conseguire un'efficiente riduzione delle emissioni, sotto il profilo dei costi, in un quadro post-2012.»

A pagina 13, allegato II, punto 10.1, secondo trattino:

anziché:

«—

promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con un approccio al ciclo di vita, inclusi gli aspetti ambientali, sociali ed economici, al fine di slegare l'impatto ambientale dalla crescita economica;»

leggi:

«—

promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con un approccio al ciclo di vita, inclusi gli aspetti ambientali, sociali ed economici, al fine di dissociare l'impatto ambientale dalla crescita economica;»

A pagina 14, allegato II, punto 11.1, quarto trattino:

anziché:

«—

contribuire ad una gestione sostenibile delle foreste, in particolare attraverso la raccolta dei dati relativi agli indicatori paneuropei affinati per la gestione forestale sostenibile nei termini adottati in occasione della riunione del gruppo di esperti della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) del 7 e 8 ottobre 2002 a Vienna in Austria;»

leggi:

«—

contribuire ad una gestione sostenibile delle foreste, in particolare attraverso la raccolta dei dati relativi agli indicatori paneuropei riveduti per la gestione forestale sostenibile nei termini adottati in occasione della riunione del gruppo di esperti della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) del 7 e 8 ottobre 2002 a Vienna in Austria;»

A pagina 15, allegato II, punto 13.1, quinto trattino:

anziché:

«—

incrementare l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato per conseguire soluzioni di politica migliorate;»

leggi:

«—

incrementare l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato per conseguire soluzioni per migliorare i dosaggi tra le politiche;»

A pagina 16, allegato II, punto 16:

anziché:

«Garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace al fine di fornire la base per le decisioni politiche in materia ambientale, e produrre informazioni sullo stato e sulle tendenze evolutive dell'ambiente accessibili ai cittadini.»

leggi:

«Garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace al fine di fornire la base per le decisioni politiche in materia ambientale, e produrre informazioni accessibili ai cittadini sullo stato e sulle tendenze evolutive dell'ambiente.»


20.11.2008   

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L 309/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.