ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
30 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (Versione codificata)

1

 

*

Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo

8

 

 

Regolamento (CE) n. 735/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

*

Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

16

 

*

Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

29

 

*

Regolamento (CE) n. 738/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che modifica per la dodicesima volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

33

 

*

Regolamento (CE) n. 739/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, relativo al divieto di pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione della Spagna, della Francia, dell’Irlanda e del Regno Unito

34

 

*

Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi ( 1 )

36

 

 

Regolamento (CE) n. 741/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 996/97 di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati

45

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

46

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione ( 1 )

49

 

*

Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo ( 1 )

58

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/624/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 luglio 2008, recante nomina di quattro membri e di quattro supplenti francesi del Comitato delle regioni

68

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 30 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO (CE) N. 733/2008 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell’atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi.

(3)

Fatto salvo l’eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3), la Comunità, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell’incidente di Cernobil, dovrebbe far sì che i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana e suscettibili di contaminazione, siano introdotti nella Comunità soltanto in base a modalità comuni.

(4)

È opportuno che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l’unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

(5)

L’osservanza delle tolleranze massime dovrebbe continuare a essere oggetto di controlli adeguati e ogni inadempienza potrà essere sanzionata mediante divieti d’importazione.

(6)

La contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell’incidente di Cernobil; è quindi necessario stabilire una procedura per l’esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento.

(7)

Poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (4).

(8)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ad eccezione dei prodotti non confacenti all’alimentazione umana elencati nell’allegato I e dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:

a)

all’allegato I del trattato;

b)

al regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (6);

c)

al regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7);

d)

al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (8).

Articolo 2

1.   Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui all’articolo 1 è subordinata all’osservanza delle tolleranze massime specificate al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a (9):

a)

370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all’alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti»;

b)

600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri procedono a controlli dell’osservanza delle tolleranze massime di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per i prodotti di cui all’articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione nel paese di origine.

I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione.

Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate.

La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

3.   Qualora si constatino ripetuti casi di inosservanza delle tolleranze massime si possono prendere le misure necessarie secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell’elenco dei prodotti enumerate nell’allegato I, oltre all’elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 737/90, modificato dai regolamenti elencati nell’allegato III, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso cessa di produrre effetti:

a)

il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti confacenti all’alimentazione umana cui si applica il presente regolamento;

b)

al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  Cfr. allegato III.

(3)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.

(7)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(8)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(9)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.


ALLEGATO I

Prodotti non confacenti all’alimentazione umana

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0101 10 10

ex 0101 90 19

Cavalli da corsa

ex 0106

Altri animali vivi, esclusi i conigli domestici e i piccioni, non destinati all’alimentazione umana

0301 10

Pesci vivi ornamentali

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

Uova sgusciate e giallo d’uova, non confacenti a usi alimentari (1)

ex 0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci

0511 10 00

ex 0511 91 90

0511 99

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non confacenti all’alimentazione umana

ex 0713

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina

1001 90 10

Spelta destinata alla semina (1)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

Granturco ibrido, destinato alla semina (1)

1006 10 10

Riso destinato alla semina (1)

1007 00 10

Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina (1)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10

1206 00 10

1207 20 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 91 10

1207 99 15

Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina (1)

1209

Semi, spore e frutti da sementa

1501 00 11

Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1502 00 10

Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) diversi da quelli della voce 1503, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1503 00 11

Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali (1)

1503 00 30

Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1505 00

Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1507 10 10

1507 90 10

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1508 10 10

1508 90 10

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1511 10 10

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici e industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1511 90 91

1512 11 10

1512 19 10

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 10

1513 29 30

1514 11 10

1514 19 10

1514 91 10

1514 99 10

1515 19 00

1515 21 10

1515 29 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 95

Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1515 30 10

Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla produzione dell’acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (1)

1515 90 11

Olio di tung (di abrasin); jojoba e olio di oleocca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1518 00 31

1518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

2207 20 00

Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico

3824 10 00

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

4501

Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

Lino greggio o macerato, ma non filato

5302

Canapa (Cannabis sativa L.) greggia, macerata, strigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)

ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame per ornamento, esclusi i piantimi, piante e radici di cicoria della voce 0601 20 10


(1)  Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.


ALLEGATO II

Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg

Codici NC

0401

0402

da 0403 10 11 a 39

da 0403 90 11 a 69

0404


ALLEGATO III

Regolamento abrogato con l’elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio

(GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 686/95 del Consiglio

(GU L 71 del 31.3.1995, pag. 15)

 

Regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio

(GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 7 dell’allegato III


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 737/90

Presente regolamento

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, primo trattino

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, secondo trattino

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, terzo trattino

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, quarto trattino

Articolo 1, lettera d)

Articolo 1, quinto trattino

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, prima frase introduttiva

Articolo 3, seconda frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 3, primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, prima, seconda e terza frase

Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 5, prima e seconda frase

Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 8, primo comma

Articolo 7, primo comma

Articolo 8, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 7, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 8, secondo comma, punto 1

Articolo 7, secondo comma, lettera a)

Articolo 8, secondo comma, punto 2

Articolo 7, secondo comma, lettera b)

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/8


REGOLAMENTO (CE) N. 734/2008 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. Tali strumenti internazionali impongono agli Stati l’obbligo di cooperare ai fini della conservazione delle risorse biologiche d’alto mare e prescrivono che tale cooperazione sia attuata direttamente dagli Stati o nell’ambito di accordi o organizzazioni subregionali o regionali di gestione della pesca.

(2)

La mancanza di un accordo o di un’organizzazione regionale di gestione della pesca non esime gli Stati dall’obbligo ad essi imposto dal diritto del mare di adottare, nei confronti dei loro cittadini, le misure necessarie per la conservazione delle risorse biologiche d’alto mare e per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti nocivi delle attività di pesca.

(3)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prevede che la politica comune della pesca debba applicare l’approccio precauzionale adottando le misure intese a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza se è stato constatato un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato.

(4)

La Comunità si è impegnata a favore della conservazione di ecosistemi marini quali scogliere, montagne sottomarine, coralli di profondità, camini idrotermali e banchi di spugne. Numerosi dati scientifici suggeriscono che le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo rischiano di compromettere l’integrità di tali ecosistemi. La Comunità ha già adottato provvedimenti intesi a vietare la pesca di fondo in zone delle acque comunitarie in cui sono stati identificati tali ecosistemi. Essa ha inoltre partecipato all’adozione di analoghe misure in alto mare che rientrano nell’ambito di competenza di tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca incaricate di disciplinare la pesca di fondo. Ha altresì contribuito attivamente all’istituzione di nuovi accordi o organizzazioni, affinché tutte le regioni oceaniche del pianeta siano soggette ad adeguati regimi regionali di gestione della pesca e di conservazione delle risorse. In alcune zone d’alto mare, tuttavia, l’istituzione di organismi di questo tipo presenta difficoltà significative.

(5)

Con la risoluzione 61/105 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata l’8 dicembre 2006, la comunità internazionale ha riconosciuto l’urgente necessità di prendere misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti distruttivi delle attività di pesca di fondo attraverso una regolamentazione rigorosa di tali attività ad opera di accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca o attraverso una disciplina imposta dagli Stati alle navi battenti la loro bandiera operanti in zone in cui tali accordi o organizzazioni non sono stati istituiti.

L’Assemblea generale ha formulato orientamenti sul tipo di misure da adottare a tale scopo. I lavori compiuti in sede FAO per elaborare orientamenti internazionali sulla gestione di tali attività di pesca nel quadro del codice di condotta per la pesca responsabile hanno anch’essi grande importanza ai fini della concezione e dell’adozione di tali misure, nonché per la loro attuazione da parte degli Stati membri.

(6)

Una parte non trascurabile della flotta comunitaria pratica la pesca di fondo in zone non regolamentate da accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti per la disciplina di tali attività di pesca e nelle quali è improbabile che accordi o organizzazioni di questo tipo siano istituiti a breve termine. Ferma restando la necessità di proseguire gli sforzi volti a colmare le lacune esistenti a livello di copertura spaziale del sistema internazionale di gestione della pesca, la Comunità deve adempiere agli obblighi che le incombono in virtù del diritto del mare riguardo alla conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone considerate ed è quindi tenuta ad imporre opportuni provvedimenti alle proprie flotte. L’azione della Comunità in tal senso deve essere conforme agli orientamenti forniti dall’Assemblea generale nella risoluzione 61/105.

(7)

Una delle principali raccomandazioni formulate dall’Assemblea generale riguarda la necessità di porre in essere misure che consentano di valutare, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, se talune attività di pesca di fondo rischiano di produrre effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e, in caso affermativo, garantire che tali attività siano gestite in modo da prevenire tali effetti negativi o non siano autorizzate.

(8)

Per attuare tale raccomandazione è necessario che i pescherecci interessati siano autorizzati ad operare in virtù di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), e del regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio (4). Occorre inoltre che il rilascio e la validità del permesso suddetto siano subordinati a condizioni specifiche volte a garantire che l’impatto delle attività di pesca autorizzate sia stato adeguatamente valutato e che le stesse siano esercitate in base a tale valutazione.

(9)

L’attuazione delle raccomandazioni formulate dall’Assemblea generale esige altresì che siano adottate opportune misure di controllo volte a garantire l’osservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio dei permessi. Tali misure comprendono la presenza di osservatori a bordo delle navi e disposizioni specifiche in materia di sorveglianza satellitare (sistema VMS) applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema in aggiunta alle disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (5).

(10)

L’identificazione di ecosistemi marini vulnerabili in zone non regolamentate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca è tuttora in corso e le informazioni scientifiche disponibili a questo riguardo sono relativamente limitate. Per questo motivo, è imperativo vietare l’utilizzo di attrezzi di fondo in zone che non sono state sottoposte ad una valutazione scientifica adeguata in ordine ai rischi di effetti negativi significativi che tali attività di pesca potrebbero avere sugli ecosistemi marini vulnerabili.

(11)

L’inosservanza di condizioni specifiche quali quelle relative a zone non sottoposte a valutazione, il funzionamento del sistema di controllo dei pescherecci via satellite e l’obbligo di cambiare zona di pesca ove si riscontri la presenza inaspettata di un ecosistema marino vulnerabile può produrre danni irreparabili a tali ecosistemi e merita pertanto di essere inclusa nell’elenco delle infrazioni gravi contenuto nel regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (6).

(12)

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7); detto regolamento è pienamente applicabile al trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti delle persone interessate in materia di accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati e di notifica a terzi, che non sono quindi ulteriormente precisati nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in alto mare.

2.   Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari operanti:

a)

in zone di competenza di un accordo o un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la disciplina di tali attività di pesca;

b)

in zone per le quali è in via di istituzione un’organizzazione regionale di gestione della pesca, se i partecipanti a tale processo hanno concordato misure provvisorie volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti distruttivi derivanti dall’impiego di attrezzi di fondo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«ecosistema marino»: un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale;

b)

«ecosistema marino vulnerabile»: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell’ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, dagli effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d’acqua fredda e banchi di spugne d’acqua fredda. Gli ecosistemi più vulnerabili sono quelli che sono facilmente perturbati e che inoltre impiegano tempo a ristabilirsi, oppure possono non ristabilirsi più;

c)

«effetti negativi significativi»: gli effetti (valutati individualmente, in combinazione o cumulativamente) che mettono in pericolo l’integrità dell’ecosistema in un modo che nuoce alla capacità delle popolazioni di riprodursi e che riduce la produttività naturale a lungo termine degli habitat, o causa una diminuzione importante, più che temporanea, della diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di pesci nelle acque comunitarie;

d)

«attrezzi di fondo»: attrezzi utilizzati, durante le normali operazioni di pesca, a contatto del fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole.

Articolo 3

Permesso di pesca speciale

1.   I pescherecci della Comunità che intendono esercitare le attività di pesca di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono in possesso di un permesso di pesca speciale.

2.   Il permesso di pesca speciale è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 ed è soggetto alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 4

Condizioni per il rilascio

1.   Le domande per il rilascio di un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, devono essere accompagnate da un piano di pesca particolareggiato che specifica in particolare:

a)

la zona di pesca prevista;

b)

la specie bersaglio;

c)

il tipo di attrezzo e la profondità di utilizzo dello stesso; e

d)

la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare, ove tali informazioni non sono già a disposizione delle autorità competenti dello Stato di bandiera interessato.

2.   Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato ad una valutazione dell’impatto potenziale delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.

3.   Per realizzare la valutazione di cui al paragrafo 2 le autorità competenti si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti l’ubicazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i pescherecci interessati. Tali informazioni comprendono, sempreché siano disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di incontrare tali ecosistemi. La procedura di valutazione prende in considerazione gli elementi pertinenti messi in evidenza dagli studi realizzati da esperti scientifici indipendenti.

4.   La valutazione del rischio degli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili effettuata nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 2 tiene conto, se del caso, delle differenti condizioni in cui si trovano, da un lato, le zone in cui le attività di pesca con attrezzi di fondo sono praticate in modo abituale e, dall’altro, le zone in cui tale tipo di attività di pesca non è praticato oppure è praticato soltanto occasionalmente.

5.   La valutazione di cui al paragrafo 2 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione. Qualora non riescano a stabilirne l’esatta entità, le autorità competenti considerano che gli effetti negativi prospettati dai pareri scientifici hanno carattere significativo.

6.   Se la valutazione conclude che le attività previste dal piano di pesca rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili, le autorità competenti specificano i rischi stimati e danno ai richiedenti la possibilità di modificare il piano di pesca in modo da evitarli. Se il piano di pesca non viene modificato le autorità competenti negano il rilascio del permesso di pesca speciale.

Articolo 5

Condizioni di validità

1.   Il permesso di pesca speciale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, precisa espressamente che le attività di pesca realizzate a titolo di tale permesso devono, in qualsiasi momento, essere conformi al piano di pesca presentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

2.   Se per circostanze che esulano dal controllo della persona responsabile delle operazioni della nave occorre modificare i piani presentati, la persona responsabile ne informa senza indugio le autorità competenti, specificando le modifiche previste del piano originale. Le autorità competenti esaminano tali modifiche e non autorizzano che siano apportate se esse comportano un trasferimento delle attività verso zone che ospitano o che potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili.

3.   In caso di mancata conformità al piano di pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1, in circostanze diverse da quelle specificate al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di bandiera ritira il permesso di pesca rilasciato al peschereccio interessato.

Articolo 6

Zone non sottoposte a valutazione

1.   Nelle zone in cui non è stata effettuata né resa disponibile un’adeguata valutazione scientifica, è vietato l’utilizzo di attrezzi di fondo. Tale divieto sarà oggetto del riesame del presente regolamento previsto all’articolo 13.

2.   Sono consentite le attività di pesca demersale alle condizioni previste nel presente regolamento, laddove la valutazione scientifica indichi che gli ecosistemi marini vulnerabili rimangono impregiudicati.

Articolo 7

Scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili

1.   Se, durante le operazioni di pesca, un peschereccio scopre un ecosistema marino vulnerabile, esso sospende immediatamente le attività di pesca o evita di dare inizio a tali attività nel sito in questione. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l’ecosistema vulnerabile, sempre all’interno della zona prevista nel piano di pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

2.   Se nel sito alternativo di cui al paragrafo 1 viene scoperto un altro ecosistema marino vulnerabile, la nave continua a spostarsi secondo le modalità definite nello stesso paragrafo fino a raggiungere una posizione che non presenti ecosistemi vulnerabili.

3.   Il peschereccio segnala senza indugio alle autorità competenti gli ecosistemi marini vulnerabili eventualmente individuati, fornendo precise informazioni circa la natura e l’ubicazione di tali ecosistemi, nonché la data, l’ora e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta.

Articolo 8

Chiusura di zona

1.   Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili sull’esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione in cui operano i loro pescherecci, identificano le zone che devono essere chiuse alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri attuano senza indugio tali provvedimenti di chiusura nei confronti dei loro pescherecci e notificano immediatamente la chiusura alla Commissione. La Commissione trasmette l’informazione a tutti gli Stati membri senza indugio.

2.   Fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, se opportuno, presenta proposte al Consiglio, conformemente all’articolo 37 del trattato, per l’adozione di misure comunitarie destinate ad attuare le chiusure di zone, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri oppure di propria iniziativa.

Articolo 9

Sistema di controllo via satellite

1.   Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003, in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio il comandante di quest’ultimo comunica la sua posizione allo Stato di bandiera ogni due ore.

2.   Una volta rientrata in porto, la nave non può salpare nuovamente prima che le autorità competenti abbiano constatato che l’impianto di localizzazione via satellite funziona adeguatamente.

Articolo 10

Infrazioni gravi

1.   Le attività di pesca esercitate a partire dal momento in cui il peschereccio ha cessato di conformarsi al suo piano di pesca, in circostanze diverse da quelle specificate all’articolo 5, paragrafo 2, sono assimilate alle attività svolte in assenza di un permesso di pesca e, pertanto, ad un comportamento che viola gravemente le norme della politica comune della pesca.

2.   La reiterata inosservanza degli obblighi previsti agli articoli 6, 7 e 9 è assimilata ad un comportamento che viola gravemente le norme della politica comune della pesca.

Articolo 11

Osservatori

1.   Osservatori sono presenti a bordo di tutte le navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1. Gli osservatori sorvegliano le attività di pesca delle navi per l’intera durata di esecuzione del piano di pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Il numero di osservatori presenti per le attività di pesca in una determinata zona di pesca è riesaminato entro il 30 luglio 2009.

2.   L’osservatore:

a)

annota in modo indipendente le informazioni sulle catture ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), presentandole in un formato identico a quello utilizzato per il giornale di bordo;

b)

prende nota di eventuali modifiche del piano di pesca di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

c)

documenta eventuali scoperte inaspettate di ecosistemi marini vulnerabili i cui all’articolo 7, compresa la raccolta di informazioni rilevanti ai fini della protezione del sito;

d)

registra le profondità a cui è utilizzato l’attrezzo;

e)

presenta una relazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro i venti giorni successivi alla conclusione del periodo di osservazione. Una copia di tale relazione è inviata alla Commissione entro trenta giorni successivi alla ricezione di una richiesta scritta.

3.   L’osservatore non può essere:

a)

un parente del comandante della nave o di un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;

b)

un dipendente del comandante della nave alla quale è stato assegnato;

c)

un dipendente del rappresentante del comandante;

d)

un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;

e)

un parente del rappresentante del comandante.

Articolo 12

Obblighi di comunicazione

1.   Nella misura in cui i pescherecci battenti la loro bandiera rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ogni semestre dell’anno civile e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, una relazione indicante:

a)

oltre alle informazioni previste all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture effettuate dai pescherecci di cui all’articolo 1, ripartite per trimestre, per tipo di attrezzo e per specie e calcolate sulla base dei dati registrati nei giornali di bordo, tra cui la completa registrazione delle giornate di pesca trascorse fuori dal porto, e delle relazioni presentate dagli osservatori;

b)

il rispetto dei piani di pesca e dei requisiti fissati agli articoli 6, 7 e 8 da parte dei pescherecci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e le misure adottate per porre rimedio alle inosservanze e alle infrazioni gravi di cui all’articolo 10 e per sanzionare tali comportamenti;

c)

informazioni riguardanti l’attuazione dell’articolo 8.

2.   Le relazioni presentate conformemente al paragrafo 1 sono accompagnate dall’insieme delle valutazioni d’impatto realizzate dagli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, nel corso del periodo di riferimento di sei mesi.

3.   La Commissione mette le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 a disposizione del pubblico, anche tramite la FAO, e le trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti nonché agli Stati membri che lo richiedono.

Articolo 13

Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2010. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere del 4 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(3)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(4)  GU L 308 del 21.12.1995, pag. 15.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(6)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/14


REGOLAMENTO (CE) N. 735/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

28,9

TR

74,2

XS

29,6

ZZ

44,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

84,2

US

62,5

UY

59,6

ZA

89,4

ZZ

73,9

0806 10 10

CL

58,0

EG

144,2

IL

145,6

TR

123,9

ZZ

117,9

0808 10 80

AR

95,1

BR

101,6

CL

97,9

CN

87,4

NZ

115,6

US

107,9

ZA

88,2

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

67,9

CL

88,3

NZ

97,1

TR

156,5

ZA

100,6

ZZ

102,1

0809 10 00

TR

172,1

US

186,2

ZZ

179,2

0809 20 95

CA

388,4

TR

449,8

US

433,2

ZZ

423,8

0809 30

TR

143,6

ZZ

143,6

0809 40 05

BA

82,7

IL

116,4

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

95,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/16


REGOLAMENTO (CE) N. 736/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura oggetto del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (4).

(3)

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in numerose decisioni e ha inoltre definito formalmente la propria politica, da ultimo negli Orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (5) (di seguito: “gli orientamenti per la pesca”). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione dei suddetti articoli del trattato alle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest’ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nella misura in cui l’articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

(4)

La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca (PCP).

(5)

Il presente regolamento deve contemplare i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e sistematicamente approvati dalla Commissione nel corso di molti anni. Si tratta di aiuti che non richiedono da parte della Commissione una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato comune, purché essi siano conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), al regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (7), e a talune altre prescrizioni. Benché il regolamento (CE) n. 1198/2006 sia in vigore solo dal 4 settembre 2006 la Commissione, sulla base degli orientamenti per la pesca esistenti, ha acquisito un’esperienza sufficiente nell’applicazione di condizioni simili al tipo di misure in questione per poter stabilire che le condizioni del suddetto regolamento sono sufficientemente precise da non richiedere una valutazione caso per caso.

(6)

Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

(7)

Gli aiuti che gli Stati membri intendono concedere al settore della pesca, ma che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, o di altri regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, devono continuare ad essere assoggettati all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti saranno analizzati alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

(8)

Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni aiuto erogabile nell’ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti ad hoc devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(9)

Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali degli aiuti contemplati dal presente regolamento devono essere equivalenti a quelli fissati per lo stesso tipo di aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

(10)

È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto comunitario. Prima di concedere un aiuto, gli Stati membri devono accertarsi che i beneficiari degli aiuti di Stato rispettino le norme della politica comune della pesca.

(11)

Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all’importo necessario occorre che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Per calcolare le intensità di aiuto, gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, secondo quanto previsto nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8).

(12)

Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l’esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell’aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.

(13)

Il regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti alle esportazioni né a quelli che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non si dovrebbe applicare ad aiuti che finanzino la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.

(14)

È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (9) siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l’elusione. Gli aiuti a tali imprese dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre l’onere amministrativo degli Stati membri in caso di concessione di un aiuto disciplinato dal presente regolamento, è opportuno semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione utilizzata negli orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, le PMI costituitesi da meno di tre anni non vanno considerate in difficoltà durante tale periodo, tranne nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Tali semplificazioni non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, che rimangono soggetti alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti.

(15)

La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni della concorrenza in misura contraria all’interesse generale. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, tutti gli aiuti ad hoc corrisposti a tale beneficiario e tutti i regimi di aiuti che non contengano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tale disposizione non pregiudica il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

(16)

Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di PMI, la definizione di “piccole e medie imprese” utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.

(17)

A fini di trasparenza, parità di trattamento ed efficacia dei controlli, il regolamento si dovrebbe applicare unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, in particolare, dovrebbero essere considerati trasparenti quando l'equivalente sovvenzione lordo sia stato calcolato sulla base del tasso di riferimento previsto nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (10). Gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali dovrebbero essere considerati trasparenti quando le misure prevedano un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

(18)

Gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia dovrebbero essere considerati trasparenti quando la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia stata notificata alla Commissione e da questa approvata. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (11). Gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia dovrebbero inoltre essere considerati trasparenti quando il beneficiario sia una PMI e l’equivalente sovvenzione lordo sia stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alle sezioni 3.3 e 3.5 della comunicazione.

(19)

Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sovvenzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, è opportuno che tali aiuti rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento solo se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al presente regolamento.

(20)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funzionamento che l’impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell’interesse comunitario. Gli aiuti di Stato intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti agli investimenti e agli aiuti per talune misure socioeconomiche.

(21)

Per garantire che l’aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Si ritiene che gli aiuti costituiscano un incentivo se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima dell’avvio dei lavori relativi all’esecuzione del progetto o dell’attività in questione.

(22)

Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tener conto dell’importo totale degli aiuti pubblici concessi all’attività o al progetto destinatari dell’aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

(23)

Il regolamento dovrebbe vertere sui seguenti aiuti: aiuti per la cessazione definitiva o temporanea delle attività di pesca, aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche, aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, aiuti per misure idroambientali, aiuti per misure sanitarie e veterinarie, aiuti per la pesca in acque interne, aiuti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, aiuti per misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l’ambiente acquatico, aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca, aiuti per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, aiuti per progetti pilota, aiuti alla modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività nonché aiuti per l’assistenza tecnica.

(24)

Quando le esenzioni fiscali previste all’articolo 14 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (12) si applicano in modo omogeneo all’intero settore della pesca, la Commissione ritiene che esse possano contribuire allo sviluppo del settore e all’interesse comune. Dette esenzioni sono state applicate in modo omogeneo dagli Stati membri e l’esperienza acquisita nell’applicazione di tali misure nell’ambito del regolamento (CE) n. 1595/2004 ha dimostrato che esse non hanno alterato le condizioni degli scambi e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, garantendo condizioni economiche e sociali sostenibili. Trattandosi di una misura trasparente, poiché l’aiuto è calcolato sulla base del quantitativo effettivo di combustibile utilizzato dalla nave, e tenuto conto del fatto che il presente regolamento si applica unicamente alle PMI e che la maggior parte delle imprese di pesca dell’Unione europea è costituita da PMI (le imprese che beneficiano di tali esenzioni fiscali sono per lo più piccole imprese dotate di un’unica imbarcazione), la Commissione ritiene che le misure considerate non causeranno indebite distorsioni della concorrenza e non altereranno le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. È quindi opportuno che tali esenzioni fiscali, nella misura in cui configurano un aiuto di Stato, siano dichiarate compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano conformi alla direttiva e si applichino all’intero settore della pesca. Il presente regolamento dovrebbe inoltre, a determinate condizioni, dichiarare compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le esenzioni o gli sgravi fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura, che siano introdotti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 15 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

(25)

Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modello di scheda che gli Stati membri dovranno utilizzare per trasmettere alla Commissione informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti individuali. La Commissione attribuisce un numero di identificazione ad ogni misura di aiuto di cui riceva comunicazione. L’attribuzione di tale numero non implica che la Commissione abbia valutato se la misura di aiuto soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento e non giustifica quindi il legittimo affidamento dello Stato membro o del beneficiario per quanto riguarda la compatibilità della misura di aiuto con il regolamento.

(26)

Per le stesse ragioni, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali esentati in virtù del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (13).

(27)

Al fine di controllare l’attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del regolamento medesimo. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un’indicazione dell’omesso rispetto delle condizioni di cui al regolamento in parola. Ove uno Stato membro ometta di fornire le informazioni necessarie al controllo di una misura di aiuto, la Commissione può pertanto decidere di sospendere l’applicazione del regolamento, o della rilevante parte di esso, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e stabilire che tutte le misure di aiuto successive, compresi nuovi aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuti precedentemente disciplinati dal presente regolamento, devono essere notificate alla Commissione in conformità dell’articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro fornisce informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.

(28)

Tenuto conto della data di scadenza del regolamento (CE) n. 1198/2006 e del fatto che le condizioni per la concessione degli aiuti nell’ambito del presente regolamento sono state allineate su quelle previste per l’applicazione del Fondo europeo per la pesca, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al periodo di validità del regolamento (CE) n. 1198/2006. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi.

(29)

È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, nonché per gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell’8 settembre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (14),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b)

gli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

c)

gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

d)

gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà;

e)

i regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

f)

gli aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

3.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«aiuti»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

b)

«regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

c)

«aiuti individuali»: aiuti ad hoc e concessioni di aiuti soggette a notifica nel quadro di un regime di aiuti;

d)

«aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;

e)

«intensità dell’aiuto»: l’importo dell’aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

f)

«prodotto della pesca»: i prodotti pescati in mare o nelle acque interne e i prodotti dell’acquacoltura di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000;

g)

«piccola o media impresa» («PMI»): le piccole o medie imprese quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. …/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (15);

h)

«aiuti trasparenti»: aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che occorra procedere ad un’analisi del rischio;

i)

«impresa in difficoltà»: un’impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

se si tratta di una società a responsabilità limitata, l’impresa ha perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci hanno responsabilità illimitata per i debiti della società, l’impresa ha perso più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

indipendentemente dal tipo di società, se ricorrono le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Articolo 3

Condizioni per l’esenzione

1.   Gli aiuti ad hoc che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, che qualsiasi aiuto individuale accordabile nel loro ambito soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento e che rechino un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Gli aiuti individuali concessi in base ai regimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento, che sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e che le singole misure di aiuto contengano un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Prima di concedere aiuti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri verificano che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario.

5.   Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo nella misura in cui prevedano esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell’aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se durante tale periodo si constata che il beneficiario non rispetta tali norme, l’aiuto percepito debba essere rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione.

Articolo 4

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1.   Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto è l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

2.   I costi ammissibili devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 55, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 498/2007 e devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1.   Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. In particolare, sono considerati trasparenti i seguenti tipi di aiuto:

a)

le sovvenzioni dirette e gli abbuoni di interessi;

b)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento prevalenti al momento della concessione e tenuto conto dell’esistenza di normali garanzie e/o rischi eccessivi associati al prestito;

c)

gli aiuti concessi nell’ambito di regimi di garanzia,

per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; oppure

per i quali l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» fissati nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

d)

gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, quando le misure prevedono un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

2.   I seguenti tipi di aiuto non sono considerati trasparenti:

a)

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

b)

gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio.

3.   Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l’importo totale dell’anticipo rimborsabile non supera la soglia applicabile nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l’importo totale dell’anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l’intensità di aiuto applicabile.

Articolo 6

Cumulo

1.   Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all’articolo 1, paragrafo 3, e delle intensità massime di aiuto previste al capo 2, si tiene conto dell’importo totale delle misure di aiuto pubblico a favore dell’attività o del progetto oggetto dell’aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2.   Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

3.   Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d’importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione (16), ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.

Articolo 7

Effetto di incentivazione

1.   Il presente regolamento esclude unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se permettono al beneficiario di realizzare attività o progetti che non avrebbe realizzato in tale forma in assenza degli aiuti.

Questa condizione si considera soddisfatta se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro in questione.

3.   Le condizioni stabilite al paragrafo 2 non si applicano a misure fiscali che dispongono il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro, qualora tali misure fiscali siano state adottate prima dell’inizio dei lavori relativi al progetto o all’attività oggetto dell’aiuto.

4.   Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 3 non siano soddisfatte, l’intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

CAPO 2

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 8

Aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca

Gli aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca dei pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 498/2007, e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 9

Aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca

Gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca dei pescherecci e degli armatori di pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 10

Aiuto al finanziamento di compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta

Gli aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, e all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 11

Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura

Gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 12

Aiuti per misure idroambientali

Gli aiuti per la concessione di indennità compensative per l’uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere e migliorare l’ambiente e a preservare la natura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 13

Aiuti per misure sanitarie

Gli aiuti per la concessione di indennità compensative ai molluschicoltori per l’arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 14

Aiuti per misure veterinarie

Gli aiuti per le misure veterinarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 32 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 15

Aiuti per la pesca in acque interne

Gli aiuti per la pesca in acque interne sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 16

Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione

Gli aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 17

Aiuti per azioni collettive

Gli aiuti per misure di interesse comune attuate con il sostegno attivo degli operatori o da organizzazioni che agiscono per conto dei produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 18

Aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

Gli aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora migliorando nel contempo l’ambiente acquatico sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 38 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 19

Aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca, luoghi di sbarco e ripari

Gli aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 20

Aiuti per lo sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali

Gli aiuti per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati o campagne promozionali per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 40 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 21

Aiuti per progetti pilota

Gli aiuti per progetti pilota sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 41 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 22

Aiuti alla modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

Gli aiuti alla modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 42 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 23

Aiuti per l’assistenza tecnica

Gli aiuti per l’assistenza tecnica sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 24

Esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE

1.   Nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, le esenzioni fiscali applicabili all’intero settore della pesca, che siano introdotte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2.   Gli aiuti ambientali sotto forma di esenzioni o sgravi fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura, che siano introdotti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 15 della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato a condizione che siano concessi per un periodo massimo di dieci anni. Al termine di tale periodo di dieci anni, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

Al beneficiario dello sgravio fiscale è applicato almeno il livello comunitario minimo di imposizione fissato dalla succitata direttiva.

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 25

Trasparenza e controllo

1.   Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentato a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tali informazioni sono fornite mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica stabilita della Commissione e nella forma prevista all'allegato I.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta di detta sintesi.

La sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della Commissione.

2.   Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentato a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su Internet il testo integrale della misura di aiuto, indicando i criteri e le condizioni di concessione dell’aiuto e l’autorità erogatrice. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia accessibile su Internet per tutta la durata di applicazione della misura in questione. La sintesi delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 1 specifica l'indirizzo Internet che conduce direttamente al testo integrale della misura di aiuto. Tale indirizzo deve inoltre figurare nella relazione annuale presentata ai sensi del paragrafo 4.

3.   In caso di concessione di aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del presente regolamento relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e all’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2.

4.   Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (17), gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull’applicazione del presente regolamento relativa all’intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento.

5.   Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti ad hoc o agli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuti esentato in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni di cui al presente regolamento siano soddisfatte, comprese le informazioni sulla qualifica di quelle imprese la cui ammissibilità agli aiuti o alle maggiorazioni dipende dalla loro qualifica di PMI, le informazioni relative all’effetto di incentivazione dell’aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l’importo preciso dei costi ammissibili allo scopo di applicare il presente regolamento.

6.   I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

7.   La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente al paragrafo 1.

8.   Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, entro il periodo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l’applicazione del presente regolamento.

Se dette informazioni non sono fornite entro tale periodo o entro un periodo concordato di comune accordo, la Commissione invia un sollecito in cui fissa un nuovo termine per l’invio delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che tutte le future misure di aiuto individuali adottate nell’ambito del regime in causa dovranno essere notificate alla Commissione.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.   Le notifiche non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca.

Gli aiuti notificati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi prima di tale data in assenza di un’autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento, con l’eccezione dell’obbligo di menzionare il regolamento e il numero di identificazione attribuito dalla Commissione. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

2.   I regimi esentati in forza del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 27, secondo comma.

Articolo 27

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 248 del 23.10.2007, pag. 13.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

(4)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

(5)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(7)  GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

(8)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(9)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(11)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(12)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(13)  GU L 83 del 27.3.1999, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(14)  GU L 291 del 14.9.2004, pag. 3.

(15)  GU L … del … 2008, pag. …

(16)  GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

(17)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Scheda di informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto ad hoc esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

1.

Stato membro:

2.

Regione/Autorità che concede l’aiuto:

3.

Titolo del regime di aiuto/nome della società beneficiaria di un aiuto ad hoc:

4.

Base giuridica:

5.

Spesa annua prevista per il regime o importo dell’aiuto ad hoc concesso:

6.

Intensità massima dell’aiuto:

7.

Data di entrata in vigore:

8.

Durata del regime di aiuto o dell’aiuto individuale (non oltre il 30.6.2014); indicare:

nell’ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l’aiuto:

per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell’ultima rata:

9.

Obiettivo dell’aiuto:

10.

Indicare l’articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):

11.

Attività interessata:

12.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

13.

Sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

14.

Giustificazione: indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell’ambito del Fondo europeo per la pesca:


ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da compilare e notificare alla Commissione

Per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categorie adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, gli Stati membri forniscono le informazioni di seguito indicate relative a tutti gli aiuti oggetto del presente regolamento, per via elettronica, nel formato loro comunicato dalla Commissione.

1.

Stato membro:

2.

Titolo:

3.

Numero dell’aiuto:

4.

Anno di scadenza:

5.

Obiettivo dell’aiuto:

6.

Numero di beneficiari:

7.

Categoria di aiuto (sovvenzione diretta, prestito con abbuono di interessi, ecc.):

8.

Spesa annua totale:

9.

Osservazioni:


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/29


REGOLAMENTO (CE) N. 737/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2008

che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (2), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.

(2)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nella Comunità di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti nonché determinate misure minime di prevenzione e lotta contro alcune malattie che colpiscono tali animali. A norma di tale direttiva i laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici esercitano le competenze ed espletano i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte I, della direttiva stessa.

(3)

A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, quale laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei crostacei.

(4)

A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) quale laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia.

(5)

A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna, quale laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina.

(6)

Occorre designare i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, per la rabbia e per la tubercolosi bovina per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dal 1o luglio 2008 per consentire la valutazione dei risultati raggiunti e della conformità delle norme.

(7)

Oltre alle funzioni e ai compiti generali di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, è opportuno che alcune responsabilità e alcuni compiti specifici collegati alle caratteristiche degli agenti patogeni siano espletati a livello comunitario per garantire un maggiore coordinamento. Occorre pertanto stabilire nel presente regolamento tali responsabilità e compiti supplementari specifici dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e per la tubercolosi bovina.

(8)

È necessario dunque modificare l'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, è designato laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei crostacei dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.

Articolo 2

Il Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Nancy, Francia, è designato laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.

Alcune responsabilità e alcuni compiti di tale laboratorio sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 3

Il Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET), Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna, è designato laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.

Alcune responsabilità e alcuni compiti di tale laboratorio sono stabiliti nell'allegato II.

Articolo 4

Nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 sono aggiunti i punti 15, 16, e 17 seguenti:

«15.

Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei crostacei

Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth Laboratory

The Nothe

Barrack Road

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Regno Unito

16.

Laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia

AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France

54220 Malzéville

Francia

17.

Laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina

VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Spagna».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

(2)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/53/CE della Commissione (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 27).


ALLEGATO I

ALCUNE RESPONSABILITÀ E ALCUNI COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA RABBIA

Oltre alle funzioni e ai compiti generali dei laboratori comunitari di riferimento in materia di salute animale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia espleta le responsabilità e i compiti stabiliti nei punti da 1 a 5.

1)

Coordinare, di concerto con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per diagnosticare la rabbia, in particolare:

a)

la tipizzazione, la conservazione e la fornitura dei ceppi virali della rabbia;

b)

la preparazione, il controllo e la fornitura ai laboratori nazionali di riferimento dei sieri standard internazionali e degli altri reagenti di riferimento, al fine di uniformare le prove e i reagenti utilizzati negli Stati membri;

c)

la validazione dei reagenti di riferimento, inclusi gli antigeni e i sieri standard nazionali presentati dai laboratori di riferimento nazionali;

d)

la costituzione e il mantenimento di una banca del siero e di una raccolta di virus della rabbia e il mantenimento di una banca dati di ceppi isolati nella Comunità comprendente la tipizzazione;

e)

l'organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario e la realizzazione di prove di idoneità relative ai laboratori comunitari di riferimento;

f)

la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità;

g)

la caratterizzazione del virus della rabbia con i metodi più aggiornati, per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia;

h)

l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della rabbia;

i)

l'acquisizione di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro la rabbia e la sua eradicazione, inclusa la valutazione dei vaccini.

2)

Agevolare l'armonizzazione delle tecniche nella Comunità, specificando in particolare le metodologie di prova standard.

3)

Organizzare simposi a favore dei laboratori nazionali di riferimento come previsto dal programma di lavoro e dal bilancio annuale di cui agli articoli da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione (1), inclusa la formazione di esperti degli Stati membri e, all'occorrenza, di paesi terzi, in materia di nuove metodologie analitiche.

4)

Fornire assistenza tecnica alla Commissione e, su richiesta della medesima, partecipare a dibattiti internazionali sulla rabbia, in relazione in particolare alla standardizzazione dei metodi diagnostici analitici e alla loro applicazione.

5)

Svolgere attività di ricerca e, ove possibile, coordinare le attività di ricerca dirette a migliorare la lotta contro la rabbia e la sua eradicazione, in particolare attraverso:

a)

l'esecuzione o la collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento nell'esecuzione delle prove di convalida degli esami;

b)

la fornitura di consulenza scientifica alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni collegate alle attività dei laboratori comunitari di riferimento.


(1)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.


ALLEGATO II

ALCUNE RESPONSABILITÀ E ALCUNI COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA

Oltre alle funzioni e ai compiti generali dei laboratori comunitari di riferimento in materia di salute animale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina espleta le responsabilità e i compiti stabiliti nei punti da 1 a 5.

1)

Coordinare, di concerto con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per diagnosticare la tubercolosi bovina, in particolare:

a)

la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi di Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali;

b)

la preparazione, il controllo e la fornitura ai laboratori nazionali di riferimento di reagenti di riferimento, al fine di uniformare le prove e i reagenti utilizzati negli Stati membri;

c)

la validazione dei reagenti di riferimento, inclusi gli antigeni e le tubercoline presentati dai laboratori di riferimento nazionali per la tubercolosi bovina;

d)

la costituzione e il mantenimento di una raccolta di Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali, e il mantenimento di una banca dati di ceppi isolati nella Comunità comprendente la tipizzazione;

e)

l'organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario e la realizzazione di prove di idoneità relative ai laboratori comunitari di riferimento;

f)

la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità;

g)

la caratterizzazione del Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali, con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia;

h)

l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della tubercolosi bovina;

i)

l'acquisizione di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro la tubercolosi bovina e la sua eradicazione, inclusa la valutazione dei vaccini.

2)

Agevolare l'armonizzazione delle tecniche nella Comunità, specificando in particolare le metodologie di prova standard.

3)

Organizzare simposi a favore dei laboratori nazionali di riferimento come previsto dal programma di lavoro e dal bilancio annuale di cui agli articoli da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 156/2004, inclusa la formazione di esperti degli Stati membri e, all'occorrenza, di paesi terzi, in materia di nuove metodologie analitiche.

4)

Fornire assistenza tecnica alla Commissione e, su richiesta della medesima, partecipare a dibattiti internazionali in materia di diagnosi della tubercolosi bovina, in relazione in particolare alla standardizzazione dei metodi diagnostici analitici e alla loro applicazione.

5)

Svolgere attività di ricerca e, ove possibile, coordinare le attività di ricerca dirette a migliorare la lotta contro la tubercolosi bovina e la sua eradicazione, in particolare attraverso:

a)

lo svolgimento o la collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento nello svolgimento delle prove di convalida degli esami;

b)

la fornitura di consulenza scientifica alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni collegate alle attività dei laboratori comunitari di riferimento.


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/33


REGOLAMENTO (CE) N. 738/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2008

che modifica per la dodicesima volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2008/613/PESC del Consiglio (3), del 24 luglio 2008, applica tale posizione comune. Occorre quindi modificare in conformità l’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2007 della Commissione (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 27).

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/635/PESC (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 30).

(3)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 63.


ALLEGATO

La persona seguente è depennata dall’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:

Zupljanin, Stojan. Data di nascita: 22.9.1951. Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/34


REGOLAMENTO (CE) N. 739/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2008

relativo al divieto di pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione della Spagna, della Francia, dell’Irlanda e del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito.

Articolo 2

Divieti

È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate. Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).


ALLEGATO

N.

03/DSS

Stato membro

TUTTI GLI STATI MEMBRI AD ECCEZIONE di Spagna, Francia, Irlanda e Regno Unito

Stock

SBR/678-

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VI, VII e VIII


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/36


REGOLAMENTO (CE) N. 740/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno eliminare ogni ambiguità circa l'applicabilità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 alle spedizioni di rifiuti qualora uno Stato, nella sua risposta alla richiesta della Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento, abbia precisato che non intende vietare tali spedizioni, né applicare la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento.

(2)

La Commissione ha ricevuto dalla Bosnia-Erzegovina, dall'Iran e dal Togo risposte alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi. La Commissione ha ricevuto anche ulteriori informazioni riguardanti la Côte d'Ivoire, la Malaysia, la Moldova (2), la Russia e l'Ucraina. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (3) va pertanto modificato di conseguenza.

(3)

Il governo del Liechtenstein ha rilevato che il Liechtenstein va considerato un paese al quale si applica la decisione OCSE. Pertanto l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 non si applica al Liechtenstein, che dovrebbe essere soppresso dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1)

È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Qualora un paese, nella risposta a una richiesta scritta inviata dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, precisi che esso non intende vietare determinate spedizioni di rifiuti né applicare ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di tale regolamento.»;

2)

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 7).

(2)  Con il termine «Moldova» si intende la «Repubblica moldova».

(3)  GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.


ALLEGATO

Nota: in virtù dell'articolo 1 del presente regolamento, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle colonne c) e d) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

1.   Nel testo che precede le informazioni relative ai paesi, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile.»

2.   Dopo la voce relativa alla Bielorussia, è inserita la seguente voce:

«Bosnia-Erzegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

B3020

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

3.   Dopo la voce relativa alla Costa Rica, è inserita la seguente voce:

«Côte d'Ivoire (Repubblica della Costa d'Avorio)

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

B1020 – B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

B3035 – B3130

 

 

 

 

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90»

 

 

4.   La voce relativa al Liechtenstein è soppressa.

5.   Dopo la voce relativa all'Indonesia, è inserita la seguente voce:

«Iran (Repubblica islamica dell'Iran)

a)

b)

c)

d)

 

B1010 – B1090

 

 

della voce B1100:

le seguenti schiumature e scorie di zinco:

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

zinco commerciale solido

le seguenti schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 – B1150

 

 

B1160 – B1210

 

 

 

 

B1220 – B2010

 

 

B2020 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

B3030 – B3040

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti di sughero: frantumato, granulato, o macinato

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

 

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90»

 

 

 

6.   Dopo la voce relativa alla Thailandia, è inserita la seguente voce:

«Togo (Repubblica del Togo)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

polipropilene

tereftalato di polietilene

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

7.   Dopo la voce relativa alla Tunisia, è inserita la seguente voce:

«Ucraina

a)

b)

c)

d)

 

 

B2020

 

 

 

B3010; B3020

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

8.   La voce relativa alla Costa d'Avorio è soppressa.

9.   La voce relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

«Malaysia

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di torio

della voce B1010

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di stagno

 

B1020 – B1090

 

 

 

della voce B1100:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature da fonderia di zinco

 

 

 

B1115

 

B1120 – B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160 – B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220 – B1240

 

 

 

 

 

B1250 – B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110 – B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

 

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

della voce B3050:

rifiuti di sughero: frantumato, granulato, o macinato

 

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alla voce 2302 20 100/900)

rifiuti di ossa o di corna, grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alla voce 2302 20 100/900)

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

 

B3065 – B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90»

10.   La voce relativa alla Moldova è sostituita dalla seguente:

«Moldova (Repubblica moldova)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B2020

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3020:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

 

11.   La voce relativa alla Federazione russa è sostituita dalla seguente:

«Russia (Federazione russa)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010 – B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050 – B3070

B3080

 

 

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

 

 

B3110 – B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

GE020

ex 7001

 

 

GE020

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90.»


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/45


REGOLAMENTO (CE) N. 741/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 996/97 di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (3), ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4020, presentate per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 a norma del regolamento (CE) n. 996/97, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'1,694843 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2007 (GU L 213 del 15.8.2007, pag. 6).


DIRETTIVE

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/46


DIRETTIVA 2008/81/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il difenacum.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il difenacum è stato oggetto di una valutazione in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

La Finlandia è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione, il 21 marzo 2006, la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi del 29 novembre 2007, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

L'esame del difenacum non ha evidenziato questioni ancora aperte o problemi da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6)

Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti difenacum non presentano rischi per l'uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio e per l'ambiente. Tuttavia i roditori bersaglio sono animali nocivi e costituiscono pertanto un pericolo per la salute pubblica. Inoltre non è stata ancora accertata l'esistenza di alternative adeguate al difenacum, che siano altrettanto efficaci ma meno dannose per l'ambiente. È pertanto legittimo iscrivere il difenacum nell'allegato I per un periodo limitato, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti difenacum possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(7)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è necessario esigere che ai prodotti contenenti difenacum, utilizzati come rodenticidi, si applichino misure di riduzione del rischio a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. È opportuno che tali misure siano intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l'uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull'ambiente.

(8)

A causa dei rischi rilevati e delle sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, è opportuno che il difenacum sia iscritto nell'allegato I solo per cinque anni e che prima di reiscriverlo nell'allegato I sia sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), della direttiva 98/8/CE.

(9)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo difenacum, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(11)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti difenacum, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

La voce «N. 9» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«9

Difenacum

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftyl)-4-idrossicumarina

Numero CE: 259-978-4

Numero CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1o aprile 2010

31 marzo 2012

31 marzo 2015

14

Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

(1)

La concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere 75 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso.

(2)

I prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante.

(3)

I prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante.

(4)

L'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, stabilendo un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio ed introducendo l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/49


DECISIONE N. 742/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 169 e 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2) (in seguito denominato «il settimo programma quadro»), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato.

(2)

Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l’identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma di detto articolo 169: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell’obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del settimo programma quadro, base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell’articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.

(3)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (in seguito denominato il «programma specifico “Cooperazione”»), individua nell’iniziativa ai sensi dell’articolo 169 nel campo della domotica per categorie deboli uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente a norma dell’articolo 169 del trattato.

(4)

Nella comunicazione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» del 1o giugno 2005 la Commissione ha proposto di varare un’iniziativa faro a favore dei cittadini in una società che invecchia.

(5)

Nella comunicazione del 12 ottobre 2006 dal titolo «Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità», la Commissione ha sottolineato che l’invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti i paesi dell’Unione europea e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell’economia europea, in linea con la strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l’occupazione.

(6)

Nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), in particolare, l’invecchiamento della popolazione può essere considerato un’opportunità per mercati emergenti di nuovi beni e servizi che rispondano alle necessità degli anziani. Tuttavia, la rapida evoluzione e l’utilizzo delle TIC non dovrebbero comportare l’esclusione sociale, né un approfondimento del divario digitale. Tuttavia, l’alfabetizzazione digitale è una condizione indispensabile per l’inclusione e la partecipazione alla società dell’informazione.

(7)

L’attuale iniziativa nel campo della domotica per categorie deboli dovrebbe tener conto del fatto che la popolazione in Europa invecchia e che le donne sono più numerose degli uomini, a causa della loro più alta aspettativa media di vita.

(8)

Un elemento essenziale dei nuovi orientamenti in materia di occupazione è il prolungamento della vita attiva. L’approccio dell’Unione europea intende sviluppare pienamente il potenziale dei cittadini di ogni età, approccio basato sull’intero ciclo di vita, e sottolinea la necessità di adottare d’ora in poi strategie globali e non più frammentate.

(9)

Attualmente vari programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale nel campo delle TIC per invecchiare bene non sono abbastanza coordinati a livello europeo e non consentono un approccio coerente a livello europeo delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti e servizi innovativi per invecchiare bene basati sulle TIC.

(10)

Nell’intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle TIC per invecchiare bene e di portare avanti un’azione efficace, molti Stati membri hanno preso l’iniziativa di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo «Ambient Assisted Living (Domotica per categorie deboli)» (in seguito denominato il «programma comune AAL»), nel campo delle TIC per invecchiare bene nella società dell’informazione, per creare sinergie in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d’Europa, istituendo un unico meccanismo comune di valutazione con l’assistenza di esperti indipendenti sulla base della prassi stabilita, di cui al regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007–2013) (4), e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d’Europa.

(11)

Per cogliere la sfida dell’invecchiamento demografico il programma comune AAL fornisce il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su ampia scala fra gli Stati membri nella ricerca applicata e nell’innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene nell’odierna società. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito (in seguito denominati «gli Stati membri partecipanti») e Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune AAL. La loro partecipazione è stimata globalmente in almeno 150 milioni EUR nel periodo coperto dal settimo programma quadro. La partecipazione di ciascuno di tali paesi al programma comune AAL dovrebbe essere soggetta ad un contributo finanziario minimo, commisurato alla potenziale domanda delle sue comunità di ricerca nazionali ed essere normalmente pari ad almeno 0,2 milioni EUR per la partecipazione al programma di lavoro annuale.

(12)

Il programma comune AAL dovrebbe promuovere anche la partecipazione di piccole e medie imprese (PMI) alle attività che prevede, conformemente agli obiettivi del settimo programma quadro.

(13)

Per migliorare l’impatto del programma comune AAL, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno approvato la partecipazione della Comunità allo stesso. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 150 milioni EUR. Dato che il programma comune AAL risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e l’ambito di ricerca del programma comune AAL rientra nel tema TIC del programma specifico «Cooperazione» del settimo programma quadro, è opportuno che il contributo finanziario comunitario provenga dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale tema. Ulteriori alternative di finanziamento possono essere disponibili, fra l’altro, presso la Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, sviluppato congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, a norma dell’allegato III della decisione 2006/971/CE.

(14)

L’erogazione del contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere soggetta alla definizione di un piano di finanziamento che preveda l’impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell’attuazione congiunta del programma comune AAL.

(15)

L’attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l’esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico «Cooperazione».

(16)

Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l’attuazione del programma comune AAL.

(17)

È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato alla struttura specifica di esecuzione la quale avrà il compito di provvedere all’efficace attuazione del programma comune AAL.

(18)

Per un’attuazione efficace del programma comune AAL è opportuno concedere, attraverso la struttura specifica di esecuzione, un aiuto finanziario a terzi partecipanti al programma comune AAL, da selezionare mediante invito a presentare proposte.

(19)

Il contributo comunitario dovrebbe essere subordinato all’impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e al pagamento effettivo del loro contributo finanziario.

(20)

È opportuno che nell’ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione, che precisa le modalità del contributo finanziario comunitario, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre, ritirare o sospendere il proprio contributo finanziario se il programma comune AAL è attuato in maniera non corretta, parziale o tardiva.

(21)

Tutti gli Stati membri dovrebbero poter partecipare al programma comune AAL.

(22)

Conformemente al settimo programma quadro è opportuno che la Comunità abbia il diritto di approvare condizioni relative al proprio contributo finanziario al programma comune AAL con riguardo alla partecipazione di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune AAL, di qualsiasi altro paese associato al programma nel corso della sua attuazione, conformemente alla presente decisione.

(23)

È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (6), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(24)

A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8) (in seguito denominato «il regolamento finanziario») e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) (in seguito denominate le «modalità di esecuzione»), il contributo comunitario dovrebbe essere gestito in modo centralizzato indiretto secondo il disposto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35, 38, paragrafo 2 e dell’articolo 41, delle relative modalità di esecuzione.

(25)

È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell’ambito del programma comune AAL siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere. Nell’attuazione del programma si dovrebbe altresì prendere in considerazione la promozione del ruolo delle donne nella scienza e nella ricerca.

(26)

Il programma comune AAL dovrebbe altresì essere inteso a favorire un accesso equo e semplificato ai pertinenti prodotti e servizi basati sulle TIC in tutti gli Stati membri.

(27)

È opportuno che entro il 2010 la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l’efficienza dell’attuazione del programma comune AAL e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti. Nel quadro di tale valutazione si dovrebbe inoltre vagliare la necessità di altre valutazioni intermedie da effettuarsi prima della valutazione finale alla fine del 2013,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per l’attuazione del settimo programma quadro la Comunità fornisce un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo «Ambient Assisted Living (Domotica per categorie deboli)» (il programma comune AAL) avviato congiuntamente dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Italia, da Cipro, dal Lussemburgo, dall’Ungheria, dai Paesi Bassi, dall’Austria, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito («gli Stati membri partecipanti») e da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera.

2.   Per l’attuazione del programma comune AAL il contributo finanziario della Comunità è limitato a 150 milioni EUR per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell’allegato I, che costituisce parte integrante della presente decisione.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnati al tema Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) del programma specifico «Cooperazione».

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità è subordinato:

a)

alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera dell’effettiva istituzione del programma comune AAL descritto nell’allegato I;

b)

alla creazione o alla designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, di una struttura specifica di esecuzione con personalità giuridica, incaricata dell’attuazione del programma comune AAL e del percepimento, dell’assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario gestito in modo centralizzato indiretto nel rispetto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario e degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e articolo 41, delle modalità di esecuzione;

c)

all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune AAL, conforme agli orientamenti fissati nell’allegato II, che costituisce parte integrante della presente decisione;

d)

all’efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune AAL descritto nell’allegato I, compresa l’emissione di inviti a presentare proposte per la concessione di contributi finanziari;

e)

all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, di cofinanziare il programma comune AAL e all’effettivo pagamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del programma;

f)

al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca e sviluppo e innovazione (10);

g)

alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità ai principi generali del settimo programma quadro, dell’integrazione delle questioni di genere, dell’uguaglianza di genere e dello sviluppo sostenibile; nonché

h)

all’istituzione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività realizzate nell’ambito del programma comune AAL e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e di sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create.

Articolo 3

Nell’attuazione del programma comune AAL la struttura specifica di esecuzione concede un contributo finanziario a terzi, in particolare ai partecipanti a progetti selezionati in esito agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di contributi, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza, della prevedibilità per i candidati e di una valutazione indipendente. Il contributo finanziario a terzi è concesso in base all’eccellenza scientifica, all’impatto socioeconomico a livello europeo e all’attinenza con gli obiettivi generali del programma comune AAL, conformemente ai principi e alle procedure previste nell’allegato I.

Articolo 4

Le modalità del contributo finanziario della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l’erogazione del contributo finanziario a terzi a cura della struttura specifica di esecuzione sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

Nei casi in cui il programma comune AAL non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, la Comunità può ridurre, sospendere o interrompere definitivamente il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettiva attuazione del programma comune AAL.

Alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nel caso in cui gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera non contribuiscano o contribuiscano solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune AAL, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’importo effettivo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera per la sua attuazione.

Articolo 6

Per l’esecuzione del programma comune AAL gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e dell’articolo 38, paragrafo 2 delle modalità di esecuzione.

Articolo 7

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e a tutte le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera e la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 8

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione che sia coerente con gli obblighi generali in materia di resoconto di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 9

Ogni Stato membro può partecipare al programma comune AAL nel rispetto dei criteri stabiliti all’articolo 2, lettere da e) ad h).

Articolo 10

Ogni paese terzo può partecipare al programma comune AAL nel rispetto dei criteri stabiliti all’articolo 2, lettere da e) ad h), purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera.

Articolo 11

La Comunità può approvare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e ad eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni relative al suo contributo finanziario con riguardo alla partecipazione al programma comune AAL di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune AAL, di qualsiasi altro paese.

Articolo 12

1.   Il rapporto annuale relativo al settimo programma quadro presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende in particolare un resoconto sulle attività del programma comune AAL.

2.   Due anni dopo l’inizio del programma e in ogni caso entro il 2010, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune AAL. Ove ciò sia ritenuto necessario, dopo la prima valutazione intermedia si possono effettuare altre valutazioni intermedie.

La valutazione intermedia analizza i progressi rispetto agli obiettivi del programma comune AAL stabiliti nell’allegato I e contiene raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare l’integrazione, la qualità e l’efficienza dell’attuazione, compresa l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria del programma comune AAL e se il livello dei contributi finanziari degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera sia adeguato, in considerazione della domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. L’esperienza di altri programmi comuni realizzati ai sensi dell’articolo 169 del trattato è altresì tenuta in considerazione.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di adattamento della presente decisione.

3.   Alla fine del 2013 la Commissione effettua una valutazione finale del programma comune AAL. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

(4)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(10)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DELLE ATTIVITÀ E DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNE AAL

I.   Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma comune AAL sono i seguenti:

favorire l’avvento di prodotti, servizi e sistemi innovativi basati sulle TIC per invecchiare bene, a casa, in comunità e sul lavoro, migliorando la qualità della vita, l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l’occupabilità degli anziani e riducendo i costi sanitari e dell’assistenza sociale. A tal fine si possono ad esempio utilizzare le TIC in modo innovativo, trovare nuove modalità di interazione con gli utenti e nuovi tipi di catene del valore per servizi a favore di una vita autonoma. I risultati del programma comune AAL potrebbero essere utilizzati anche da altri gruppi di persone, in particolare le persone disabili,

creare una massa critica per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a livello dell’Unione europea nel campo delle tecnologie e dei servizi per invecchiare bene nella società dell’informazione, in particolare instaurando un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma,

migliorare le condizioni per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca prevedendo un quadro europeo coerente, che sviluppi approcci comuni, che comprenda norme minime comuni e che agevoli la localizzazione e l’adattamento di soluzioni comuni compatibili con le diverse preferenze sociali e gli aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale in tutta Europa.

Nel concentrarsi sulla ricerca applicata, il programma comune AAL completa le attività di ricerca a lungo termine correlate previste dal settimo programma quadro, come pure le attività di dimostrazione che fanno parte del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che mira all’adozione su vasta scala delle soluzioni esistenti.

Attraverso le sue attività il programma comune AAL contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata e alla creazione di una società basata sulla conoscenza, cercando nel contempo di garantire che l’uso di nuove tecnologie non conduca all’esclusione sociale. Il programma promuove anche lo sviluppo di soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi che contribuiscano a garantire un accesso equo e semplificato ai relativi prodotti e servizi basati sulle TIC, incluso l’accesso ai servizi attraverso una scelta di canali diversi che rispettino la riservatezza e la dignità degli anziani in tutte le regioni d’Europa, comprese le zone rurali e periferiche.

Il programma comune AAL dovrebbe altresì promuovere l’innovazione e il cofinanziamento, da parte del settore privato, in particolare delle PMI, di progetti correlati al mercato e lo sviluppo, nel quadro dei progetti, di tecnologie e soluzioni adeguate alle esigenze degli anziani, al fine di accrescere la partecipazione sociale di questi ultimi.

Ove possibile, si dovrebbe garantire la complementarità e le sinergie tra il programma comune AAL e altri programmi comunitari, nazionali e regionali.

Occorrerà tenere adeguatamente conto delle eventuali questioni etiche e connesse alla tutela della vita privata, in conformità alle linee guida internazionali.

II.   Attività

Le principali attività del programma comune AAL consistono in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Esse devono essere attuate nell’ambito di progetti transnazionali con condivisione dei costi, che coinvolgono partner di almeno tre diversi paesi fra gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera e altri paesi partecipanti che svolgono attività connesse alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e alla divulgazione. Queste attività devono avere per oggetto la ricerca orientata al mercato, essere limitate al breve-medio termine e dimostrare che è possibile sfruttare i risultati del progetto entro termini realistici.

Inoltre, attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti possono essere attuate attraverso l’organizzazione di specifici eventi o in combinazione con eventi esistenti. Può trattarsi dell’organizzazione di seminari e della presa di contatto con altri soggetti interessati all’interno della catena del valore.

Il programma comune AAL implica la consultazione dei soggetti europei interessati (attori del processo decisionale all’interno di ministeri e autorità pubbliche, servizi del settore privato e assicuratori privati, come pure il mondo dell’industria, delle piccole e medie imprese e rappresentanti degli utenti) in merito alle priorità della ricerca e all’attuazione del programma.

Il programma comune AAL dovrebbe anche tenere conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica nei diversi paesi d’Europa onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutta l’Unione.

III.   Attuazione del programma

Programma di lavoro annuale e inviti a presentare proposte

Il programma comune AAL è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano i temi degli inviti a presentare proposte che la Commissione dovrà approvare per l’erogazione del contributo finanziario della Comunità.

Il programma comune AAL prevede la pubblicazione regolare di inviti a presentare proposte in linea con il programma di lavoro approvato. La struttura specifica di esecuzione centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico).

Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte, la struttura specifica di esecuzione procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie nazionali di gestione del programma. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità pubblicati con il programma di lavoro annuale e che includono almeno quanto segue:

presentazione tempestiva, completa e per via elettronica della proposta, e

adempimento degli obblighi in materia di composizione dei consorzi.

Inoltre, la struttura specifica di esecuzione procede, con l’assistenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, ad un controllo del soddisfacimento dei criteri nazionali di ammissibilità pubblicati con il programma di lavoro annuale ed indicati nei rispettivi inviti a presentare proposte. I criteri di ammissibilità nazionali riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta e comprendono:

tipo di candidato, compresi status giuridico e finalità,

responsabilità e validità, compresi solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali e sociali.

Le proposte di progetti ammissibili sono valutate e selezionate, a livello centrale con l’assistenza di esperti indipendenti, in funzione di criteri di ammissibilità e di valutazione comuni e trasparenti fissati nel programma di lavoro. La selezione, una volta adottata dall’assemblea generale, è vincolante per gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera.

La struttura specifica di esecuzione è responsabile della sorveglianza dei progetti; sono istituite procedure comuni operative per gestire l’intero ciclo del progetto.

Dato che le questioni amministrative relative ai partecipanti nazionali ai progetti selezionati sono di competenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, si applicano i criteri di ammissibilità nazionali riguardanti esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati, come precisato in precedenza, ed i principi amministrativi nazionali.

Nel caso in cui nella fase contrattuale un candidato non soddisfi uno dei criteri nazionali di ammissibilità, il programma comune AAL salvaguarda l’eccellenza scientifica. A tal fine il comitato esecutivo può decidere che sia effettuata un’ulteriore valutazione centrale e indipendente della proposta in questione con l’assistenza di esperti indipendenti, al fine di valutare la proposta senza la partecipazione del candidato in questione oppure, se proposto dal consorzio del progetto, con un sostituto del candidato.

Ogni paese finanzia i candidati nazionali la cui proposta è stata selezionata, per il tramite di agenzie nazionali, le quali inoltre ripartiscono i fondi provenienti dalla struttura specifica di esecuzione, in base ad un accordo concluso tra i partecipanti nazionali a ciascun progetto e la rispettiva agenzia nazionale.

Assicurare l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria

Il programma comune AAL garantisce l’integrazione scientifica dei programmi nazionali partecipanti attraverso l’elaborazione di programmi di lavoro comuni e la fissazione di temi comuni a tutti i programmi nazionali.

All’integrazione amministrativa dei programmi nazionali provvede l’entità giuridica costituita dagli Stati membri partecipanti e da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera. La gestione del programma comune AAL include:

l’organizzazione centralizzata degli inviti a presentare proposte,

la valutazione centrale, indipendente e trasparente da parte di esperti a livello europeo, in base a regole e criteri comuni di valutazione e la selezione delle proposte in funzione dell’eccellenza scientifica,

un indirizzo unico per la presentazione delle proposte (è prevista la trasmissione per via elettronica).

Il programma comune AAL deve rafforzare l’integrazione finanziaria:

garantendo l’assunzione di impegni di finanziamento nazionale globale per la durata dell’iniziativa e di impegni annuali per ciascun programma di lavoro proposto,

garantendo che la graduatoria finale delle proposte stabilita in esito alla loro valutazione sia vincolante per gli Stati membri partecipanti e per Israele, Norvegia e Svizzera come indicato precedentemente, anche nella fase contrattuale,

promuovendo per quanto possibile la flessibilità nell’assegnazione delle risorse nazionali in modo da poter gestire le eccezioni, ad esempio aumentando i contributi nazionali o attraverso finanziamenti incrociati.

Gli Stati membri partecipanti si adoperano per rafforzare l’integrazione e rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi esistenti a livello nazionale alla cooperazione internazionale nell’ambito dell’iniziativa.

IV.   Principi di finanziamento

Il contributo comunitario rappresenta una percentuale fissa del finanziamento pubblico complessivo dei programmi nazionali partecipanti e non può in nessun caso superare il 50 % del finanziamento pubblico totale assegnato ad un partecipante ad un progetto selezionato in seguito a invito a presentare proposte nell’ambito del programma comune AAL. Questa percentuale fissa è definita nell’accordo tra la struttura specifica di esecuzione e la Commissione e si basa sull’impegno pluriennale degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e sul contributo finanziario della Comunità.

Un massimo del 6 % del contributo finanziario della Comunità è impiegato per contribuire ai costi operativi complessivi del programma comune AAL.

Anche gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera contribuiscono ad assicurare il buon funzionamento del programma.

I progetti sono cofinanziati dai partecipanti.

V.   Risultati attesi dall’attuazione del programma comune AAL

La struttura specifica di esecuzione redige un rapporto annuale che fornisce un resoconto dettagliato dell’attuazione del programma comune AAL (numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione, ecc.) e dei progressi compiuti verso un’ulteriore integrazione.

I risultati attesi sono definiti con maggiore precisione nell’accordo da concludersi tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione.


(1)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.


ALLEGATO II

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNE AAL

La struttura organizzativa del programma comune AAL è descritta qui di seguito.

 

L’associazione AAL, un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti e da Israele e dalla Svizzera.

 

L’associazione AAL è responsabile dell’esecuzione di tutte le attività del programma comune AAL. Rientrano tra i compiti dell’associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l’elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l’organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria dei progetti. Inoltre, l’associazione AAL esercita una sorveglianza sui progetti ed esegue i trasferimenti dei corrispondenti pagamenti dei contributi comunitari alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.

 

L’associazione AAL è gestita dall’assemblea generale. L’assemblea generale, che è l’organo decisionale del programma comune AAL, nomina i membri del comitato esecutivo e sovrintende all’attuazione del programma comune AAL, in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei programmi di lavoro annuali, l’assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e le nuove domande di partecipazione. Funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all’ammissione o all’esclusione di membri o allo scioglimento dell’associazione, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari negli statuti dell’associazione. La Commissione partecipa alle riunioni dell’assemblea generale in qualità di osservatore.

 

Il comitato esecutivo AAL, costituito da almeno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere, è eletto dall’assemblea generale col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l’assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell’associazione e rende conto all’assemblea generale.

 

Le agenzie nazionali di gestione del programma sono autorizzate dagli Stati membri partecipanti e da Israele, Norvegia e Svizzera a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici per i partecipanti nazionali ad un progetto, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione di proposte di progetti. Le agenzie nazionali lavorano sotto la supervisione dell’associazione AAL.

 

Un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell’industria e delle altre parti interessate, compresi rappresentanti delle diverse generazioni, formula raccomandazioni sulle priorità e sui temi da trattare negli inviti a presentare proposte per il programma comune AAL.


30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/58


DECISIONE N. 743/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 169 e l’articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (di seguito «settimo programma quadro»), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato.

(2)

Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l’identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell’articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell’obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del settimo programma quadro, una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell’articolo 169 del trattato quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.

(3)

La decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4) (di seguito «programma specifico “Capacità”»), individua nell’iniziativa ex articolo 169 del trattato nel campo delle piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente in virtù dell’articolo 169 del trattato.

(4)

Nelle conclusioni del 24 settembre 2004, il Consiglio ha riconosciuto l’importanza del ruolo del settimo programma quadro nel favorire lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER) e in questo contesto ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami fra il SER e le organizzazioni intergovernative europee come Eureka.

(5)

Nelle conclusioni del 25 e 26 novembre 2004, il Consiglio ha messo in rilievo l’importanza delle PMI per la crescita e la competitività europee e quindi l’esigenza che gli Stati membri e la Commissione migliorino l’efficacia e la complementarità dei programmi di sostegno alle PMI a livello nazionale ed europeo. Esso ha incoraggiato la Commissione a esaminare le possibilità di sviluppo di un regime di tipo ascendente (bottom-up) per le PMI che effettuano attività di ricerca. Il Consiglio ha ricordato l’importanza del coordinamento dei programmi nazionali per lo sviluppo del SER e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a cooperare strettamente per individuare un ristretto numero di settori in cui applicare l’articolo 169 del trattato. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad approfondire la cooperazione e il coordinamento fra le Comunità e le attività condotte nell’ambito di strutture intergovernative, segnatamente con Eureka, ricordando la conferenza ministeriale Eureka del 18 giugno 2004.

(6)

Nella risoluzione del 10 marzo 2005 sulla scienza e la tecnologia — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell’Unione (5) — il Parlamento europeo ha incoraggiato gli Stati membri ad adottare incentivi fiscali e di altro tipo per promuovere l’innovazione industriale, ivi compresi collegamenti con Eureka, con particolare riferimento alle PMI, e ha sottolineato che sarebbe stato possibile realizzare il SER soltanto se una quota sempre maggiore dei finanziamenti destinata alla ricerca fosse stata gestita dall’Unione europea, onde conseguire un migliore coordinamento fra le politiche di ricerca a livello europeo, nazionale e regionale, sia sul piano dei contenuti sia su quello del finanziamento, e se tale finanziamento fosse stato complementare alla politica di ricerca negli Stati membri e tra gli Stati membri. Il Parlamento europeo riteneva che dovesse esser fatto un uso più efficiente e coordinato degli altri meccanismi di finanziamento e sostegno per sostenere il settore ricerca e sviluppo (di seguito R&S) e l’innovazione, citando, fra l’altro, Eureka. Era favorevole a rafforzare la cooperazione tra i vari programmi di ricerca nazionali e invitava la Commissione ad avviare iniziative a norma dell’articolo 169 del trattato.

(7)

Nella comunicazione del 4 giugno 2003 intitolata «Investire nella ricerca: un piano d’azione per l’Europa», la Commissione ha messo in rilievo l’importanza della partecipazione delle PMI a misure dirette di sostegno della ricerca e dell’innovazione, fondamentale per dare impulso alla capacità innovativa di larghi segmenti dell’economia.

(8)

Allo stato attuale, numerosi programmi e attività di R&S avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale per sostenere le attività di R&S nelle PMI dimostrano di non essere sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono un approccio coerente a livello europeo finalizzato a un programma di ricerca e sviluppo tecnologico efficace.

(9)

Nell’intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle PMI che effettuano attività di R&S e di agire efficacemente, diversi Stati membri hanno preso l’iniziativa, nell’ambito di Eureka, di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo «Eurostars» (di seguito «programma comune Eurostars») a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S, per creare una massa critica in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d’Europa.

(10)

Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S mettendo a disposizione, in qualsiasi campo tecnologico o industriale, il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su larga scala fra gli Stati membri in materia di ricerca applicata e innovazione a vantaggio di tali PMI. Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito (di seguito «gli Stati membri partecipanti»), nonché l’Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (di seguito «gli altri paesi partecipanti») hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune Eurostars. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 300 Mio EUR nel periodo proposto di sei anni. Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe rappresentare una parte pari al massimo al 25 % del contributo pubblico totale al programma comune Eurostars, stimato a 400 Mio EUR.

(11)

Per migliorare l’impatto del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 100 Mio EUR per la sua intera durata. Dato che il programma comune Eurostars risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e il suo ambito di ricerca rientra nella parte «Ricerca a vantaggio delle PMI» del programma specifico «Capacità», il contributo finanziario comunitario dovrebbe provenire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale parte. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/974/CE.

(12)

Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere soggetto alla definizione di un piano di finanziamento che preveda l’impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di R&S avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell’attuazione congiunta del programma comune Eurostars.

(13)

L’attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l’esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico «Capacità».

(14)

Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l’attuazione del programma comune Eurostars.

(15)

Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere erogato alla struttura specifica di esecuzione, la quale dovrebbe avere il compito di provvedere all’efficace attuazione del programma.

(16)

La concessione del contributo comunitario dovrebbe essere subordinata all’impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti e all’erogazione effettiva dei rispettivi contributi finanziari.

(17)

L’erogazione del contributo comunitario dovrebbe essere subordinata alla conclusione di un accordo generale tra la Commissione, a nome della Comunità europea, e la struttura specifica di esecuzione, contenente le modalità dettagliate per l’utilizzo del contributo stesso. L’accordo generale dovrebbe contenere le disposizioni necessarie per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(18)

L’interesse generato dal contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere considerato un’entrata con destinazione specifica, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (di seguito «il regolamento finanziario»). Il contributo massimo erogato dalla Comunità indicato nella presente decisione può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

(19)

È opportuno che, nell’ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione che precisa le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre, ritirare o sospendere il proprio contributo finanziario se il programma comune Eurostars è attuato in maniera non inadeguata, parziale o tardiva oppure se gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma.

(20)

Per un’attuazione efficace del programma comune Eurostars, l’aiuto finanziario dovrebbe essere concesso ai partecipanti dei progetti del programma comune Eurostars (di seguito «progetti Eurostars») selezionati a livello centrale mediante inviti a presentare proposte. L’aiuto finanziario e i relativi versamenti dovrebbero obbedire a criteri di trasparenza ed efficienza. I versamenti dovrebbero essere eseguiti nel periodo stabilito in un accordo da concludersi fra tali organismi di finanziamento nazionali e la struttura specifica di esecuzione. La struttura specifica di esecuzione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti ad agevolare i pagamenti a favore dei partecipanti ai progetti Eurostars selezionati, se del caso prevedendo un contributo forfetario.

(21)

La valutazione delle proposte dovrebbe essere effettuata centralmente da esperti indipendenti. La graduatoria, approvata a livello centrale, dovrebbe essere vincolante ai fini dell’assegnazione dei fondi a valere sul contributo comunitario e sulle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars.

(22)

Il contributo comunitario dovrebbe essere gestito nell’ambito di una gestione centralizzata indiretta, in conformità del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (di seguito le «modalità di esecuzione»).

(23)

Per ogni progetto Eurostars selezionato, le PMI che effettuano attività di R&S dovrebbero coprire collettivamente la maggior parte dei costi totali connessi alle attività di R&S di tutti i partecipanti.

(24)

Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano prendere parte al programma comune Eurostars.

(25)

Conformemente agli obiettivi del settimo programma quadro, al programma comune Eurostars dovrebbero poter partecipare paesi associati al settimo programma quadro o altri paesi, a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente e che la Commissione, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti siano d’accordo.

(26)

Conformemente al settimo programma quadro, la Comunità dovrebbe avere il diritto di approvare le condizioni del proprio contributo finanziario al programma comune Eurostars per quanto riguarda la partecipazione di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese che aderisca al programma nel corso della sua attuazione in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

(27)

Si dovrebbero adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e adottare i necessari provvedimenti per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (8), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (9), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (10).

(28)

È essenziale che le attività di ricerca eseguite nell’ambito del programma comune Eurostars siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere.

(29)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia per analizzare, in particolare, la capacità delle PMI che effettuano attività di R&S di accedere al programma comune Eurostars come pure la qualità e l’efficienza dell’attuazione del programma e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale.

(30)

Il controllo dell’esecuzione del programma comune Eurostars dovrebbe essere efficace e non dovrebbe imporre inutili oneri ai partecipanti, tra cui in particolare le PMI.

(31)

La struttura specifica di esecuzione dovrebbe incoraggiare i partecipanti ai progetti Eurostars selezionati a comunicare e diffondere i loro risultati e a rendere disponibili al pubblico tali informazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per l’attuazione del settimo programma quadro, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma comune Eurostars avviato congiuntamente dal Belgio, dalla Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dall’Irlanda, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Italia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dall’Ungheria, dai Paesi Bassi, dall’Austria, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito (di seguito «gli Stati membri partecipanti»), nonché dall’Islanda, da Israele, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia (di seguito «gli altri paesi partecipanti»).

2.   La Comunità versa un contributo finanziario di importo massimo pari a un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, entro un massimale di 100 Mio EUR per la durata del settimo programma quadro, conformemente ai principi di cui all’allegato I.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnati alla parte «Ricerca a favore delle PMI» del programma specifico «Capacità».

Articolo 2

L’erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:

a)

alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti dell’effettiva istituzione del programma comune Eurostars descritto nell’allegato I;

b)

alla creazione o designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, di una struttura di esecuzione specifica con personalità giuridica, incaricata dell’attuazione del programma comune Eurostars e del percepimento, dell’assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario nell’ambito di una gestione centralizzata indiretta in conformità dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario e dell’articolo 35, dell’articolo 38, paragrafo 2, e dell’articolo 41 delle modalità di esecuzione;

c)

all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune Eurostars, conforme all’allegato II;

d)

all’efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune Eurostars, descritte nell’allegato I, compresa la pubblicazione di inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni;

e)

all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, di cofinanziare il programma comune Eurostars e all’effettivo versamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento dei partecipanti dei progetti Eurostars selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del programma Eurostars;

f)

al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (11);

g)

alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e dello sviluppo sostenibile, e

h)

alla formulazione di disposizioni che disciplinino i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell’ambito del programma comune Eurostars e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di R&S avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, in modo da mirare a promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create.

Articolo 3

Nell’ambito dell’attuazione del programma comune Eurostars, la concessione di un contributo finanziario ai partecipanti a progetti Eurostars selezionati a livello centrale conformemente all’allegato II, in esito agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di contributi, è subordinato al rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Il contributo finanziario è concesso in base all’eccellenza scientifica e, tenendo conto della natura specifica del gruppo di PMI interessate, dell’impatto socioeconomico a livello europeo e della pertinenza rispetto agli obiettivi globali del programma, conformemente ai principi e alle procedure previsti nell’allegato I.

Articolo 4

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l’erogazione del contributo finanziario a terzi da parte della struttura specifica di esecuzione, sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, l’interesse generato dal contributo finanziario della Comunità al programma comune Eurostars è considerato un’entrata con destinazione specifica. Il contributo massimo erogato dalla Comunità di cui all’articolo 1 della presente decisione può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

Articolo 6

Alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei casi in cui il programma comune non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva oppure nei casi in cui gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti non contribuiscano o contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune Eurostars, la Comunità può ridurre, ritirare o cessare la propria partecipazione finanziaria in funzione dell’effettiva attuazione del programma e dell’importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti per la sua attuazione.

Articolo 7

Nell’attuazione del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e dell’articolo 38, paragrafo 2, delle relative modalità di esecuzione.

Articolo 8

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti e la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio tutti i documenti pertinenti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti.

Articolo 9

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione.

Articolo 10

Qualsiasi Stato membro può partecipare al programma comune Eurostars conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 2, lettere da e) a h).

Articolo 11

Qualsiasi paese terzo può partecipare al programma comune conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 2, lettere da e) a h), purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti.

Articolo 12

La Comunità può concordare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni relative alla propria partecipazione finanziaria per quanto riguarda la partecipazione al programma comune Eurostars di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se essenziale per l’attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese.

Articolo 13

1.   La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività del programma comune Eurostars fondata sulla relazione annuale che la struttura specifica di esecuzione deve trasmettere alla Commissione.

2.   Due anni dopo l’inizio del programma, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune Eurostars che analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi definiti nell’allegato I. Tale valutazione include, inoltre, raccomandazioni sul modo migliore per rafforzare l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria e valutare la capacità, in particolare delle PMI che effettuano attività di R&S, di accedere al programma comune Eurostars nonché la qualità e l’efficienza della sua attuazione. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica della presente decisione.

3.   Alla fine del programma comune Eurostars, la Commissione ne effettua una valutazione finale. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  Parere del 29 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

(5)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 259.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(8)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

(9)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(11)  GU C 323, del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA COMUNE EUROSTARS

I.   Obiettivi

Obiettivo della presente iniziativa, avanzata dai paesi membri di Eureka, è istituire il programma comune Eurostars rivolto alle PMI che effettuano attività di R&S. Si tratta di imprese ad alta intensità di conoscenze, basate sulla tecnologia/innovazione, che svolgono un ruolo fondamentale nel processo di innovazione e sono caratterizzate da un marcato orientamento al mercato o ai clienti, finalizzato ad acquisire una forte posizione internazionale mediante progetti orientati al mercato fortemente innovativi. Grazie alla loro capacità di R&S, esse sono in grado di sviluppare prodotti, processi o servizi che presentano evidenti vantaggi in termini di innovazione o tecnologia. Le imprese possono essere diverse per quanto riguarda la dimensione e la portata delle attività: può trattarsi ad esempio di imprese solidamente stabilite con esperienza nell’esecuzione di R&S di punta orientata alle applicazioni, oppure di nuove società con un elevato potenziale. La R&S costituisce per esse un elemento fondamentale della strategia e dei piani aziendali. Queste imprese dovrebbero essere PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1), e dovrebbero dedicare una parte consistente delle loro attività alla R&S. I limiti dettagliati di tali attività devono essere specificati in linea con l’allegato II.

Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S nei seguenti modi:

1)

creando per loro un meccanismo europeo facilmente accessibile e sostenibile di supporto alla R&S;

2)

incoraggiandole a creare nuove attività economiche basate sui risultati delle attività di R&S e a portare sul mercato nuovi prodotti, processi e servizi più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti possibile;

3)

promuovendone lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale e l’internazionalizzazione.

Il programma comune Eurostars completerà programmi nazionali ed europei esistenti volti a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S nei loro processi innovativi.

Esso contribuirà alla competitività, all’innovazione, all’occupazione, al cambiamento economico, allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale in Europa e faciliterà il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e di Barcellona. Il programma sosterrà, mediante il suo approccio ascendente, le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione svolte da consorzi transnazionali guidati da PMI che effettuano attività di R&S e collaborerà, se opportuno, con organizzazioni di ricerca e/o grandi imprese.

Il programma comune Eurostars mira ad allineare e sincronizzare i programmi di ricerca e innovazione nazionali pertinenti per istituire un programma comune integrato a livello scientifico, amministrativo e finanziario, che rappresenterà un contributo importante verso la realizzazione del SER. L’integrazione scientifica è ottenuta mediante la definizione e l’attuazione comuni di attività nell’ambito del programma comune Eurostars. L’integrazione amministrativa viene ottenuta attraverso il ricorso al segretariato di Eureka come struttura specifica di esecuzione. Il suo ruolo è gestire il programma comune Eurostars e monitorarne l’esecuzione, come specificato nell’allegato II. L’integrazione finanziaria impone agli Stati membri partecipanti e agli altri paesi partecipanti di contribuire efficacemente al finanziamento del programma comune Eurostars, in particolare impegnandosi a finanziare i partecipanti ai progetti Eurostars selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali assegnate al programma comune Eurostars.

Più a lungo termine, la presente iniziativa dovrebbe tendere a sviluppare forme di integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria più stretta. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti dovrebbero rafforzare ulteriormente tale integrazione e rimuovere le barriere giuridiche e amministrative esistenti a livello nazionale che ostacolano la cooperazione internazionale nel quadro dell’iniziativa.

II.   Attività

L’attività principale del programma comune Eurostars consiste in attività di R&S guidate da una o più PMI che effettuano attività di R&S stabilite negli Stati membri partecipanti e negli altri paesi partecipanti. Al programma possono partecipare anche le organizzazioni di ricerca, le università, altre PMI e le grandi imprese. Le attività di R&S, che possono essere realizzate in qualsiasi ambito scientifico e tecnologico, sono:

1)

attuate mediante progetti transnazionali con più partner, che coinvolgono almeno due partecipanti indipendenti di Stati membri partecipanti diversi o di altri paesi partecipanti diversi e che riguardano attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione, formazione e diffusione;

2)

eseguite per la parte fondamentale da PMI che effettuano attività di R&S. Per ciascun progetto Eurostars selezionato, le PMI che effettuano attività di R&S dovrebbero coprire collettivamente la maggior parte dei costi totali connessi alle attività di R&S di tutti i partecipanti. Se necessario per il progetto, si può consentire il subappalto di elementi secondari;

3)

mirate alla R&S orientata al mercato; dovrebbero avere breve o media durata e prefiggersi obiettivi di R&S ambiziosi; le PMI dovrebbero dimostrare la capacità di sfruttare i risultati dei progetti in un arco di tempo realistico;

4)

guidate e coordinate da una PMI partecipante che effettua attività di R&S, la cosiddetta «PMI capofila».

Al fine di promuovere il programma comune Eurostars e rafforzarne l’impatto, saranno inoltre sostenute in misura limitata attività di intermediazione, promozione dei programmi e collegamento in rete. In tale ambito saranno organizzati seminari e si stabiliranno contatti con altri soggetti interessati, come investitori e fornitori di servizi di gestione delle conoscenze.

III.   Risultati attesi dall’attuazione del programma

Il principale risultato atteso dal programma comune Eurostars è un nuovo programma comune europeo di ricerca e sviluppo a favore delle PMI che effettuano attività di R&S; si tratta di un programma di approccio ascendente, basato su Eureka e cofinanziato dai programmi R&S nazionali partecipanti e dalla Comunità.

La struttura specifica di esecuzione presenterà una relazione annuale in cui vengano illustrati in dettaglio l’attuazione del programma (processo di valutazione e selezione, statistiche sulla composizione del gruppo valutatore, numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione ecc.) e i progressi compiuti in materia di integrazione. Alla fine del programma la struttura specifica di esecuzione effettuerà una valutazione ex post dell’impatto del programma.

IV.   Attuazione del programma

Il programma comune Eurostars sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione che centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico), in risposta a un invito a presentare proposte annuale, comune e centralizzato, con varie scadenze intermedie. Le proposte dei progetti saranno valutate e selezionate a livello centrale sulla base di criteri di ammissibilità e di valutazione trasparenti e comuni mediante una procedura in due fasi. Nella prima fase le proposte sono valutate da almeno due esperti indipendenti, che ne esaminano gli aspetti tecnici e commerciali. Questi esperti possono agire a distanza. Nella seconda fase un comitato di valutazione internazionale, composto da esperti indipendenti, redige una graduatoria delle proposte. La graduatoria, approvata a livello centrale, è vincolante per l’assegnazione dei fondi a titolo del contributo comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars. La struttura specifica di esecuzione è responsabile del controllo dei progetti e sono istituite procedure operative comuni per gestire l’intero ciclo del progetto. La struttura specifica di esecuzione adotterà le opportune misure per incoraggiare il riconoscimento del contributo della Comunità al programma comune Eurostars, sia per quanto riguarda il programma stesso in generale, sia in riferimento ai singoli progetti. Essa dovrebbe dare un’adeguata visibilità a tale contributo grazie all’utilizzo del logo comunitario su tutto il materiale pubblicato, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, relativo al programma. I partecipanti ai progetti selezionati Eurostars fanno riferimento, a livello amministrativo, ai rispettivi programmi nazionali.

V.   Meccanismo di finanziamento

Il programma comune Eurostars è cofinanziato dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti oltreché dalla Comunità. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti definiscono un piano di finanziamento pluriennale per la partecipazione al programma comune Eurostars e contribuiscono al cofinanziamento delle sue attività. I contributi nazionali possono provenire da programmi nazionali esistenti o di nuova creazione, a condizione che rispettino l’approccio ascendente del programma comune Eurostars. Gli Stati partecipanti hanno la facoltà di aumentare il finanziamento nazionale assegnato al programma comune Eurostars, in qualsiasi momento nel corso di esso.

Finanziamento a livello del programma

Il contributo comunitario al progetto comune Eurostars, che sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione, è fissato a un massimo di un terzo dei contributi finanziari effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, con un massimale di 100 Mio EUR.

Una percentuale massima del 4,5 % del contributo finanziario comunitario sarà utilizzata dalla struttura specifica di esecuzione per contribuire alla copertura dei costi operativi del programma.

Il contributo finanziario comunitario ai progetti Eurostars selezionati è trasferito dalla struttura specifica di esecuzione agli organismi di finanziamento nazionali designati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, sulla base di un accordo concluso fra tali organismi e la struttura specifica di esecuzione. Gli organismi di finanziamento nazionali finanziano i partecipanti nazionali le cui proposte sono selezionate a livello centrale e ripartiscono il contributo finanziario comunitario proveniente dalla struttura specifica di esecuzione.

Finanziamento dei progetti Eurostars

L’assegnazione del finanziamento a titolo del contributo comunitario e dei bilanci nazionali assegnati ai progetti Eurostars selezionati segue l’ordine della graduatoria. Il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti viene calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti.

In caso di prestito, si procede a un calcolo standard dell’equivalenza lorda in sovvenzioni tenendo conto dell’intensità dei bonifici di interessi e del tasso medio di inadempienza del programma nazionale sottostante.

VI.   Accordi sui diritti di proprietà intellettuale

La struttura specifica di esecuzione adotta la politica sulla proprietà intellettuale del programma comune Eurostars ai sensi dell’articolo 4 della presente decisione. Obiettivo di tale politica è promuovere la creazione di conoscenza, nonché lo sfruttamento e la diffusione dei risultati dei progetti a favore dei destinatari costituiti da PMI che effettuano attività di R&S. In tale contesto dovrebbe servire da modello l’approccio adottato nell’ambito del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (2).


(1)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(2)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO II

GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNE EUROSTARS

Il sistema di gestione del programma prevede quattro organismi principali:

1)

il «gruppo ad alto livello Eureka» (Eureka GAL), composto da persone nominate dagli Stati membri di Eureka in qualità di rappresentanti ad alto livello, più un rappresentante della Commissione. È responsabile dell’ammissione di Stati membri non partecipanti o altri paesi non partecipanti al programma comune Eurostars conformemente a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della presente decisione;

2)

il «gruppo ad alto livello Eurostars» (Eurostars GAL), composto dai rappresentanti ad alto livello Eureka degli Stati partecipanti e degli altri paesi partecipanti. La Commissione e gli Stati membri non partecipanti al programma comune Eurostars si riservano la possibilità di inviare rappresentanti alle sue riunioni in qualità di osservatori. È competente per la supervisione dell’attuazione del programma comune Eurostars e in particolare per la nomina dei membri del gruppo consultivo Eurostars, l’approvazione delle procedure operative per il funzionamento del programma comune Eurostars, l’approvazione della pianificazione e della dotazione degli inviti a presentare proposte e l’approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars da finanziare;

3)

il «gruppo consultivo Eurostars», composto dai coordinatori nazionali dei progetti Eureka degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti e presieduto dal segretario generale di Eureka. Il gruppo consultivo Eurostars fornisce consulenza al segretariato di Eureka nell’esecuzione del programma comune e in merito ai meccanismi per la sua attuazione, come le procedure di finanziamento, il processo di valutazione e selezione, la sincronizzazione fra le procedure centrali e nazionali e il monitoraggio dei progetti. Fornisce consulenza inoltre sulla pianificazione delle date intermedie dell’invito annuale a presentare proposte. Infine, fornisce consulenza sui progressi dell’esecuzione del programma comune, in particolare i progressi verso una maggiore integrazione;

4)

il segretariato di Eureka agisce come struttura specifica di esecuzione del programma Eurostars. Il segretario generale agisce in quanto rappresentante legale del programma Eurostars. Il segretariato di Eureka è responsabile dell’esecuzione del programma comune e in particolare dei seguenti aspetti:

formazione del bilancio dell’invito annuale, organizzazione centrale degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte dei progetti (punto di accesso unico),

organizzazione centralizzata dell’ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della selezione delle proposte di progetti in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti,

ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo comunitario,

raccolta dei conti relativi alla ripartizione fra i partecipanti ai progetti Eurostars del finanziamento da parte degli organismi di finanziamento negli Stati membri partecipanti e negli altri paesi partecipanti,

promozione del programma comune Eurostars,

relazioni al GAL Eureka, al GAL Eurostars e alla Commissione sul programma comune Eurostars, in particolare sui progressi verso una maggiore integrazione,

informazione della rete Eureka sulle attività del programma comune Eurostars.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/68


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 luglio 2008

recante nomina di quattro membri e di quattro supplenti francesi del Comitato delle regioni

(2008/624/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro è divenuto vacante a seguito del decesso del sig. Raymond FORNI. Tre seggi di membro sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato del sig. Jean PUECH, della sig.ra Juliette SOULABAILLE e del sig. Michel THIERS. Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato della sig.ra Carola JORDA-DEDIEU e del sig. Jean-Pierre TEISSEIRE. Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della nomina del sig. Pierre HUGON e del sig. Christophe ROUILLON a membri del Comitato delle regioni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

sig. Pierre HUGON, Vice-président du Conseil général de la Lozère (modifica del mandato),

sig. Pierre MAILLE, Président du Conseil général du Finistère,

sig. René SOUCHON, Président du Conseil régional d’Auvergne,

sig. Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines (modifica del mandato)

e

b)

quali supplenti:

sig. Jean-Michel DACLIN, Adjoint au Maire de Lyon,

sig.ra Rose-Marie FALQUE, Maire d’Azerailles,

sig.ra Rachel PAILLARD, Maire de Bouzy,

sig. Jean-Louis TOURENNE, Président du Conseil général d’Ille et Vilaine.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/70


 

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 30 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

Revisione 3

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 15 della serie 02 di emendamenti; data di entrata in vigore: 10 novembre 2007

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Marcature

4.

Domanda di omologazione

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni

7.

Modifiche del tipo di pneumatico ed estensione dell'omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Disposizioni transitorie

12.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato I —

Comunicazione concernente il rilascio o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico per veicoli a motore a norma del regolamento n. 30

Allegato II —

Esempio di marchio di omologazione

Allegato III —

Schema delle marcature sul pneumatico

Allegato IV —

Indici di capacità di carico

Allegato V —

Designazione della misura e dimensioni dei pneumatici

Allegato VI —

Metodo di misura dei pneumatici

Allegato VII —

Procedimento per le prove di prestazione carico/velocità

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai pneumatici nuovi destinati principalmente, ma non esclusivamente, a veicoli delle categorie M1, O1 e O2  (1).

Esso non si applica ai pneumatici destinati:

a)

all'equipaggiamento di auto d'epoca

b)

alle competizioni.

2.   DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

2.1.

«tipo di pneumatico»: categoria di pneumatici che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti elementi:

2.1.1.

il produttore;

2.1.2.

la designazione della misura del pneumatico;

2.1.3.

la categoria di impiego [normale (stradale), oppure da neve, oppure per uso temporaneo];

2.1.4.

la struttura (diagonale, diagonale cinturata, radiale, per marcia a piatto);

2.1.5.

il simbolo della categoria di velocità;

2.1.6.

l'indice di capacità di carico;

2.1.7.

la sezione;

2.2.

«pneumatico da neve»: pneumatico in cui il disegno del battistrada e la struttura sono progettati principalmente per assicurare sul fango e sulla neve fresca o molle un comportamento migliore di quello di un pneumatico normale (stradale). Il disegno del battistrada di un pneumatico da neve in genere è formato da incavi e tasselli massicci più distanziati che non in un pneumatico normale (stradale);

2.3.

«struttura» di un pneumatico: caratteristiche tecniche della carcassa del pneumatico; si distinguono in particolare le seguenti strutture:

2.3.1.

«diagonale»: struttura di pneumatico in cui le cordicelle delle tele, che si estendono ai talloni, sono orientate in modo da formare angoli alterni notevolmente inferiori a 90° rispetto alla mezzeria del battistrada;

2.3.2

«diagonale cinturata»: struttura di pneumatico di tipo diagonale in cui la carcassa, nella zona sotto il battistrada, è racchiusa entro una cintura formata da due o più strati di cordicelle sostanzialmente inestensibili formanti angoli alterni prossimi a quelli della carcassa;

2.3.3.

«radiale»: struttura di pneumatico in cui le cordicelle delle tele, che si estendono ai talloni, sono disposte con un angolo sostanzialmente di 90° rispetto alla mezzeria del battistrada, e in cui la carcassa è stabilizzata da una cintura circonferenziale praticamente inestensibile;

2.3.4.

«reinforced» o «extra load»: struttura di pneumatico in cui la carcassa è più resistente di quella del pneumatico normale corrispondente;

2.3.5.

«pneumatico di soccorso per impiego temporaneo»: pneumatico diverso da quelli impiegati per l'equipaggiamento del veicolo in normali condizioni di guida, e destinato unicamente ad un uso temporaneo in condizioni di guida sottoposte a particolari restrizioni;

2.3.6.

«pneumatico di soccorso per impiego temporaneo di tipo “T”»: tipo di pneumatico di soccorso per impiego temporaneo destinato a essere utilizzato a una pressione di gonfiaggio superiore a quella fissata per pneumatici normali e rinforzati;

2.3.7

«pneumatico per marcia a piatto» o «pneumatico autoportante»: struttura di pneumatico che incorpora soluzioni tecniche (ad esempio fianchi rinforzati, ecc.) tali da consentire al pneumatico, montato sul cerchio appropriato e senza componenti supplementari di qualsiasi tipo, di assolvere almeno le funzioni essenziali di un pneumatico alla velocità di 80km/h e per una distanza di 80 km in modalità di «marcia a piatto»;

2.4.

«tallone»: parte del pneumatico di forma e struttura adatte all'accoppiamento con il cerchio e al mantenimento sullo stesso (2);

2.5.

«cordicelle»: fili che formano il tessuto delle tele del pneumatico (2);

2.6.

«tela»: strato di cordicelle gommate disposte parallelamente le une alle altre (2);

2.7.

«carcassa»: parte del pneumatico distinta dal battistrada e dallo strato di gomma dei fianchi, che, quando il pneumatico è gonfio, sopporta il carico (2);

2.8.

«battistrada»: parte del pneumatico che viene a contatto con il suolo (2);

2.9.

«fianco»: parte del pneumatico situata tra il battistrada e il tallone (2);

2.10.

«zona bassa del pneumatico»: zona compresa tra il punto di massima larghezza di sezione del pneumatico e la zona destinata ad essere coperta dal bordo del cerchio (2);

2.10.1.

tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), la «zona bassa del pneumatico» è la zona del pneumatico calettata sul cerchio;

2.11.

«incavo del battistrada»: scanalatura posta tra due nervature o tasselli adiacenti del battistrada (2);

2.12.

«larghezza di sezione (corda) »: distanza lineare tra l'esterno dei fianchi di un pneumatico gonfio, escluse le sporgenze dovute alle marcature, alle decorazioni e ai cordoli o risalti di protezione (2);

2.13.

«larghezza totale»: distanza lineare tra l'esterno dei fianchi di un pneumatico gonfio, incluse le marcature, le decorazioni e i cordoli o risalti di protezione (3);

2.14.

«altezza di sezione»: dimensione uguale alla metà della differenza tra il diametro esterno del pneumatico e il diametro nominale di calettamento del cerchio (3);

2.15.

«rapporto nominale di aspetto (Ra)»: rapporto tra l'altezza di sezione in mm e la larghezza nominale di sezione in mm, moltiplicato per cento;

2.16.

«diametro esterno»: diametro totale di un pneumatico nuovo gonfio (3);

2.17.

«designazione della misura del pneumatico»:

2.17.1.

designazione che indica:

2.17.1.1.

la larghezza nominale di sezione. Deve essere espressa in mm, salvo per i pneumatici la cui designazione compare nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento;

2.17.1.2.

il rapporto nominale di aspetto, salvo per i pneumatici la cui designazione compare nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento, oppure, a seconda del tipo di pneumatico, il diametro esterno nominale espresso in mm;

2.17.1.3.

un numero convenzionale che indica il diametro nominale di calettamento del cerchio e che corrisponde al diametro del medesimo espresso mediante un codice (numeri inferiori a 100) o in millimetri (numeri superiori a 100);

2.17.1.4.

la lettera «T» posta prima della larghezza di sezione nominale nel caso dei pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo «T»;

2.17.1.5.

l'indicazione della configurazione di montaggio pneumatico/cerchio se questa è diversa dalla configurazione normale;

2.18.

«diametro nominale di calettamento del cerchio»: diametro del cerchio su cui deve essere montato un pneumatico;

2.19.

«cerchio»: supporto per l'assieme pneumatico-camera d'aria oppure per il solo pneumatico senza camera d'aria, sul quale sono calettati i talloni del pneumatico (3);

2.19.1.

«configurazione di montaggio pneumatico/cerchio»: tipo di cerchio su cui è destinato ad essere montato un pneumatico; nel caso di cerchi diversi dai cerchi normali, la configurazione è indicata da un simbolo apposto sul pneumatico, ad esempio «CT», «TR», «TD», «A» o «U»;

2.20.

«cerchio teorico»: cerchio fittizio la cui larghezza sarebbe uguale alla larghezza nominale di sezione di un pneumatico moltiplicata per un valore x specificato dal produttore del pneumatico;

2.21.

«cerchio di misura»: cerchio su cui deve essere montato un pneumatico per misurarne le dimensioni;

2.22.

«cerchio di prova»: cerchio su cui deve essere montato un pneumatico per effettuare le prove;

2.23.

«sbocconcellamento»: separazione di pezzi di gomma dal battistrada;

2.24.

«distacco delle cordicelle»: separazione delle cordicelle dal loro rivestimento in gomma;

2.25.

«distacco delle tele»: separazione fra tele adiacenti;

2.26.

«distacco del battistrada»: separazione del battistrada dalla carcassa;

2.27.

«indicatori di usura»: rilievi posti all'interno degli incavi del battistrada destinati a segnalare visivamente il grado di consumo del battistrada;

2.28.

«indice di capacità di carico»: numero associato alla massa di riferimento che un pneumatico può portare quando è utilizzato rispettando le prescrizioni di impiego specificate dal produttore;

2.29.

«categoria di velocità»: velocità massima che il pneumatico può sopportare, espressa dal simbolo della categoria di velocità (v. tabella seguente);

2.29.1.

le categorie di velocità sono indicate nella tabella seguente:

Simbolo della categoria di velocità

Velocità massima

(km/h)

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Y

300

2.30.

incavi del battistrada

2.30.1.

«incavi principali»: incavi larghi situati nella zona centrale del battistrada, all'interno dei quali sono posizionati gli indicatori di usura (v. punto 2.27);

2.30.2.

«incavi secondari»: incavi supplementari del battistrada che possono scomparire nel corso della vita del pneumatico;

2.31.

«limite massimo di carico»: massa massima che il pneumatico può portare.

2.31.1.

Per velocità non superiori a 210 km/h il limite massimo di carico non può essere superiore al valore associato all'indice di capacità di carico del pneumatico.

2.31.2.

Per velocità superiori a 210 km/h ma non superiori a 240 km/h (pneumatici classificati con il simbolo della categoria di velocità «V»), il limite massimo di carico non può essere superiore alla percentuale del valore associato all'indice di capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella seguente in funzione della velocità massima raggiungibile dall'autovettura sulla quale deve essere montato il pneumatico:

Velocità massima

(km/h)

Limite massimo di carico

(per cento)

215

98,5

220

97

225

95,5

230

94

235

92,5

240

91

Per velocità massime intermedie sono ammesse interpolazioni lineari del limite massimo di carico.

2.31.3.

Per velocità superiori a 240 km/h (pneumatici classificati con il simbolo della categoria di velocità «W») il limite massimo di carico non può essere superiore alla percentuale del valore associato all'indice di capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella seguente in funzione della velocità massima raggiungibile dall'autovettura sulla quale deve essere montato il pneumatico:

Velocità massima

(km/h)

Limite massimo di carico

(per cento)

240

100

250

95

260

90

270

85

Per velocità massime intermedie sono ammesse interpolazioni lineari del limite massimo di carico.

2.31.4.

Per velocità superiori a 270 km/h (pneumatici classificati con il simbolo della categoria di velocità «Y») il limite massimo di carico non può essere superiore alla percentuale del valore associato all'indice di capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella seguente in funzione della velocità massima raggiungibile dall'autovettura sulla quale deve essere montato il pneumatico:

Velocità massima

(km/h)

Limite massimo di carico

(per cento)

270

100

280

95

290

90

300

85

Per velocità massime intermedie sono ammesse interpolazioni lineari del limite massimo di carico.

2.31.5.

Per velocità inferiori o uguali a 60 km/h, il limite massimo di carico non può essere superiore alla percentuale del valore della massa associato all'indice di capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella seguente in funzione della velocità massima di progetto dal veicolo sul quale deve essere montato il pneumatico:

Velocità massima

(km/h)

Limite massimo di carico

(per cento)

25

142

30

135

40

125

50

115

60

110

2.31.6.

Per velocità superiori a 300 km/h, il limite massimo di carico non può essere superiore alla massa specificata dal produttore del pneumatico in funzione della velocità raggiungibile dal veicolo. Per velocità intermedie comprese fra 300 km/h e la velocità massima ammessa dal produttore del pneumatico, sono ammesse interpolazioni lineari del limite massimo di carico;

2.32.

«modalità di marcia a piatto»: stato di un pneumatico che mantiene sostanzialmente la propria integrità strutturale quando è utilizzato a una pressione di gonfiaggio compresa fra 0 e 70 kPa;

2.33.

«funzioni essenziali del pneumatico»: capacità normale di un pneumatico gonfio di sopportare un determinato carico a una determinata velocità e di trasmettere al suolo le forze motrici, sterzanti e frenanti;

2.34.

«sistema di marcia a piatto» o «sistema di mobilità prolungata»: insieme di componenti specificati, tra cui è compreso un pneumatico, che funzionano in modo interdipendente e insieme assicurano la funzionalità richiesta assicurando al veicolo almeno le funzioni essenziali del pneumatico alla velocità di 80 km/h e per una distanza di 80 km in modalità di marcia a piatto;

2.35.

«altezza di sezione a carico»: differenza tra il raggio in condizioni di carico, misurato dal centro del cerchio alla superficie del tamburo, e la metà del diametro nominale del cerchio, conformemente alla definizione contenuta nella norma ISO 4000-1.

3.   MARCATURE

3.1.   I pneumatici presentati all'omologazione devono recare sui due fianchi, nel caso dei pneumatici simmetrici, e almeno sul fianco esterno, nel caso dei pneumatici asimmetrici:

3.1.1.

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale;

3.1.2.

la designazione della misura del pneumatico così come definita nel punto 2.17 del presente regolamento;

3.1.3.

l'indicazione del tipo di struttura nel modo seguente:

3.1.3.1.

sui pneumatici a struttura diagonale, nessuna indicazione oppure la lettera «D» posta prima dell'indicazione del diametro di calettamento del cerchio;

3.1.3.2.

sui pneumatici a struttura radiale, la lettera «R» posta prima dell'indicazione del diametro di calettamento del cerchio e facoltativamente il termine «RADIAL»;

3.1.3.3.

sui pneumatici a struttura diagonale cinturata, la lettera «B» posta prima dell'indicazione del diametro di calettamento del cerchio nonché la dicitura «BIAS-BELTED»;

3.1.3.4.

sui pneumatici radiali adatti a velocità superiori a 240 km/h ma non superiori a 300 km/h (pneumatici recanti il simbolo di velocità «W» o «Y» nella caratteristica di servizio), la lettera «R» posta prima dell'indicazione del diametro di calettamento del cerchio può essere sostituita dalle lettere «ZR»;

3.1.3.5.

sui pneumatici «per marcia a piatto» o «autoportanti», la lettera «F» posta prima all'indicazione del diametro di calettamento del cerchio;

3.1.4.

l'indicazione della categoria di velocità del pneumatico espressa mediante il simbolo di cui al punto 2.29 precedente;

3.1.4.1.

sui pneumatici adatti a velocità superiori a 300 km/h, la lettera «R» posta prima del codice del diametro di calettamento del cerchio è sostituita dalle lettere «ZR» e il pneumatico è marcato con una caratteristica di servizio costituita dal simbolo di velocità «Y» e dall'indice di carico corrispondente. La caratteristica di servizio è indicata tra parentesi, ad esempio « (95Y)».

3.1.5.

le lettere M+S oppure M.S oppure M&S se si tratta di un pneumatico da neve;

3.1.6.

gli indici di capacità di carico di cui al punto 2.28 del presente regolamento;

3.1.7.

il termine «TUBELESS» se il pneumatico è progettato per essere utilizzato senza camera d'aria;

3.1.8.

il termine «REINFORCED» o «EXTRA LOAD» se il pneumatico è rinforzato;

3.1.9.

la data di fabbricazione, costituita da un gruppo di quattro cifre di cui le prime due indicano la settimana e le altre due l'anno di fabbricazione del pneumatico. Tuttavia, questa indicazione, di cui è ammessa l'apposizione su un solo fianco, non è obbligatoria per i pneumatici presentati all'omologazione fino a che non siano trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (4);

3.1.10.

nel caso di pneumatici omologati per la prima volta dopo l'entrata in vigore del supplemento 13 della serie 02 di emendamenti del regolamento n. 30, l'indicazione di cui al punto 2.17.1.5 è collocata subito dopo l'indicazione del diametro di calettamento del cerchio di cui al punto 2.17.1.3;

3.1.11.

nel caso di pneumatici di soccorso per impiego temporaneo, i termini «TEMPORARY USE ONLY» in caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a 12,7 mm;

3.1.11.1.

inoltre, nel caso dei pneumatici di soccorso per impiego temporaneo di tipo «T», l'indicazione «INFLATE TO 420 kPa (60 psi) », con i caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a 12,7 mm;

3.1.12.

il simbolo seguente se il pneumatico è del tipo «per marcia a piatto» o «autoportante», con la lettera «h» di altezza non inferiore a 12 mm.

Image

3.2.   Nei pneumatici deve essere presente uno spazio libero di grandezza sufficiente per l'inserimento del marchio di omologazione raffigurato nell'allegato II del presente regolamento.

3.3.   Nell'allegato III del presente regolamento è raffigurato un esempio di disposizione delle marcature sui pneumatici.

3.4.   Le marcature di cui al punto 3.1 e il marchio di omologazione prescritto al punto 5.4 del presente regolamento devono essere stampati sui pneumatici in caratteri in rilevo o incassati. Essi devono risultare chiaramente leggibili ed essere situati nella parte bassa del pneumatico su almeno uno dei fianchi, fatta eccezione per l'iscrizione di cui al punto 3.1.1 precedente.

3.4.1.   Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), le marcature possono essere situate in qualsiasi punto del fianco esterno del pneumatico.

4.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

4.1.   La domanda di omologazione di un tipo di pneumatico deve essere presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio di fabbrica o dal suo mandatario. In essa devono figurare:

4.1.1.

la designazione della misura del pneumatico così come definita nel punto 2.17 del presente regolamento;

4.1.2.

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale;

4.1.3.

la categoria di impiego [normale (stradale), oppure da neve, oppure per uso temporaneo];

4.1.4.

la struttura (diagonale, diagonale cinturata, radiale, per marcia a piatto);

4.1.5.

la categoria di velocità;

4.1.6.

l'indice di capacità di carico;

4.1.7.

l'utilizzo con o senza camera d'aria a cui è destinato il pneumatico;

4.1.8.

la tipologia del pneumatico (pneumatico «normale» o «rinforzato» o «pneumatico di soccorso per impiego temporaneo di tipo T»);

4.1.9.

il ply rating dei pneumatici diagonali;

4.1.10.

le dimensioni totali: larghezza di sezione totale e diametro esterno totale;

4.1.11.

i cerchi su cui può essere montato il pneumatico;

4.1.12.

il cerchio di misura e il cerchio di prova;

4.1.13.

la pressione di prova nel caso in cui il produttore chieda l'applicazione dell'allegato VII, punto 1.3, del presente regolamento;

4.1.14.

il coefficiente «x» di cui al punto 2.20 precedente;

4.1.15.

per i pneumatici adatti a velocità superiori a 300 km/h, la velocità massima autorizzata dal produttore del pneumatico e la capacità di carico ammessa per tale velocità massima. Il produttore del pneumatico deve indicare questi valori anche nella documentazione tecnica relativa al tipo di pneumatico;

4.1.16.

l'identificazione del profilo del cerchio nella zona di ritenzione del tallone per i «pneumatici per marcia a piatto» in «modalità di marcia a piatto».

4.2.   La domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti seguenti, in triplice copia: uno schema, o una fotografia rappresentativa, del disegno del battistrada e uno schema del profilo del pneumatico gonfio montato sul cerchio di misura, con l'indicazione delle quote pertinenti (v. punti 6.1.1 e 6.1.2) del tipo presentato all'omologazione. La domanda di omologazione deve inoltre essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal laboratorio di prova approvato, oppure da uno o due campioni del tipo di pneumatico, a discrezione dell'autorità competente. Disegni o fotografie del fianco e del battistrada del pneumatico devono essere presentati dopo l'avvio della produzione entro il termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'omologazione.

4.3.   Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente si accerta dell'esistenza di disposizioni atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

4.4.   Se un produttore di pneumatici presenta domanda di omologazione per una serie di pneumatici, non occorre che la prova di carico/velocità sia effettuata su ogni tipo di pneumatico facente parte della serie. L'autorità di omologazione può applicare a sua discrezione i criteri più rigorosi.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Se il pneumatico presentato all'omologazione in applicazione del presente regolamento soddisfa le prescrizioni del punto 6 successivo, l'omologazione del tipo di pneumatico viene concessa.

5.2.   Ad ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico cui si applica il presente regolamento.

5.3.   Il rilascio o l'estensione o il rifiuto dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

5.3.1.   Se viene rilasciata l'omologazione per un tipo di pneumatico adatto a velocità superiori a 300 km/h (v. punto 4.1.15), la velocità massima (km/h) e la capacità di carico (kg) ammessa per la velocità massima devono essere indicate in modo chiaro nella parte 10 della scheda di comunicazione (v. allegato I del presente regolamento); possono essere inoltre indicate le capacità di carico ammesse per le velocità intermedie superiori a 300 km/h.

5.4.   Su ogni pneumatico conforme a un tipo di pneumatico omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto in modo ben visibile, nella posizione indicata nel punto 3.2, oltre alle marcature di cui al punto 3.1, un marchio di omologazione internazionale composto da:

5.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (5);

5.4.2.

un numero di omologazione.

5.5.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.6.   Nell'allegato II del presente regolamento è raffigurato un esempio di marchio di omologazione.

6.   PRESCRIZIONI

6.1.   Dimensioni dei pneumatici

6.1.1.   Larghezza di sezione di un pneumatico

6.1.1.1.   La larghezza di sezione deve essere calcolata mediante la formula seguente:

S = S1 + K(A – A1),

dove:

S

è la «larghezza di sezione» in mm misurata sul cerchio di prova;

S1

è la «larghezza nominale di sezione» in mm indicata sul fianco del pneumatico nella designazione della misura conformemente alle prescrizioni;

A

è la larghezza in mm del cerchio di misura indicata dal produttore nella nota descrittiva (6);

A1

è la larghezza in mm del cerchio teorico.

Per A1 si assume un valore pari a S1 moltiplicato per il fattore x specificato dal produttore, mentre per K si assume il valore 0,4.

6.1.1.2.   Tuttavia, per i pneumatici la cui designazione figura nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento, la larghezza di sezione è quella che figura in tali tabelle di fianco alla designazione del pneumatico.

6.1.1.3.   Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), per K si assume il valore 0,6.

6.1.2.   Diametro esterno di un pneumatico

6.1.2.1.   Il diametro esterno di un pneumatico si calcola mediante la formula seguente:

D = d + 2H

dove:

 

D è il diametro esterno espresso in mm

 

d è il numero convenzionale definito nel punto 2.17.1.3, espresso in millimetri (6)

 

H è l'altezza nominale di sezione espressa in mm,

pari a: H = 0,01S1 × Ra

 

S1 è la larghezza nominale di sezione espressa in mm

 

Ra è il rapporto nominale di aspetto

quali figurano nella designazione della misura riportata sul fianco del pneumatico conformemente alle prescrizioni del punto 3.4 precedente.

6.1.2.2.   Tuttavia, per i tipi di pneumatici la cui designazione figura nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento, si considera che il diametro esterno sia quello riportato in tali tabelle di fianco alla designazione della «misura» del pneumatico.

6.1.2.3.   Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), il diametro esterno è quello specificato nella designazione della misura riportata sul fianco del pneumatico.

6.1.3.   Metodo di misura dei pneumatici

La misurazione delle quote dei pneumatici deve essere effettuata secondo la procedura indicata nell'allegato VI del presente regolamento.

6.1.4   Prescrizioni relative alla larghezza di sezione del pneumatico

6.1.4.1.   La larghezza totale di un pneumatico può essere inferiore alla larghezza di sezione determinata conformemente al punto 6.1.1 precedente.

6.1.4.2.   Essa può superare tale valore delle seguenti percentuali:

6.1.4.2.1.

per i pneumatici a struttura diagonale: 6 per cento;

6.1.4.2.2.

per i pneumatici a struttura radiale per marcia a piatto: 4 per cento;

6.1.4.2.3.

inoltre, se il pneumatico è provvisto di speciali cordoli (o risalti) di protezione, la larghezza può superare di 8 mm al massimo la tolleranza indicata.

6.1.4.2.4.

Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), la larghezza totale del pneumatico, nella parte bassa del pneumatico, è uguale alla larghezza nominale del cerchio su cui è montato il pneumatico, indicata dal produttore nella nota descrittiva, maggiorata di 20 mm.

6.1.5.   Specifiche relative al diametro esterno del pneumatico

Il diametro esterno di un pneumatico non deve essere rispettivamente inferiore e superiore ai valori Dmin e Dmax calcolati con le formule seguenti:

 

Dmin = d + (2H × a)

 

Dmax = d + (2H × b)

dove:

6.1.5.1.

per le misure elencate nell'allegato V e per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), l'altezza nominale di sezione H è uguale a:

H = 0,5 (D – d) (per i riferimenti, v. punto 6.1.2)

6.1.5.2.

per le misure non riportate nelle tabelle dell'allegato V, «H» e «d» sono quelli definiti nel punto 6.1.2.1.

6.1.5.3.

I coefficienti «a» e «b» sono rispettivamente:

6.1.5.3.1.

coefficiente «a» = 0,97

6.1.5.3.2.

coefficiente «b» (per pneumatici) normali (stradali)

radiali per marcia a piatto

diagonali e diagonali cinturati

1,04

1,08

6.1.5.4.

per i pneumatici da neve, il diametro totale (Dmax) determinato nel modo indicato in precedenza può essere superato al massimo dell'1 per cento.

6.2.   Prova di prestazione carico/velocità

6.2.1.   Il pneumatico deve essere sottoposto ad una prova di prestazione carico/velocità effettuata secondo la procedura indicata nell'allegato VII del presente regolamento.

6.2.1.1.   Quando la domanda di omologazione riguarda pneumatici che recano le lettere «ZR» nella designazione della misura e sono adatti a velocità superiori a 300 km/h (v. punto 4.1.15), la prova carico/velocità di cui sopra è eseguita su un pneumatico nelle condizioni di carico e di velocità indicate sul pneumatico (v. punto 3.1.4.1). Un'altra prova carico/velocità deve essere eseguita su un secondo esemplare dello stesso tipo di pneumatico nelle condizioni di carico e velocità definite come massime dal produttore del pneumatico (v. punto 4.1.15 del presente regolamento).

Se il produttore del pneumatico è d'accordo, la seconda prova può essere eseguita sullo stesso esemplare di pneumatico.

6.2.1.2.   Quando la domanda di omologazione riguarda un sistema di «marcia a piatto», la prova di carico/velocità di cui sopra viene eseguita su un pneumatico gonfiato conformemente alle prescrizioni del punto 1.2 dell'allegato VII, nelle condizioni di carico e velocità indicate sul pneumatico (v. punto 3.1.4.1). Un'ulteriore prova carico/velocità deve essere eseguita su un secondo esemplare dello stesso pneumatico seguendo le prescrizioni del punto 3 dell'allegato VII. Se il produttore è d'accordo, la seconda prova può essere eseguita sullo stesso esemplare di pneumatico.

6.2.2.   Un pneumatico supera la prova carico/velocità se al termine della prova stessa non presenta alcun segno di distacco del battistrada, delle tele o delle cordicelle, sbocconcellamento o rottura delle cordicelle.

6.2.2.1.   Nel caso di un pneumatico recante il simbolo di velocità «Y», la prova si considera superata anche se al termine della stessa il pneumatico presenta bolle superficiali causate dall'apparecchiatura e dalle condizioni di prova specifiche.

6.2.2.2.   Nel caso di un pneumatico con sistema di «marcia a piatto» sottoposto alla prova di cui al punto 3 dell'allegato VII, la prova si considera superata se al termine della stessa nel pneumatico non si rileva una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza di sezione a carico rispetto all'altezza di sezione a carico all'inizio della prova e non si manifesta alcun distacco del battistrada dai fianchi.

6.2.3.   Il diametro esterno del pneumatico, misurato sei ore dopo la prova di prestazione carico/velocità, non deve differire di oltre il ± 3,5 per cento dal diametro esterno misurato prima della prova.

6.3.   Indicatori di usura del battistrada

6.3.1.   Il pneumatico deve presentare almeno sei file trasversali di indicatori di usura, distribuite in modo all'incirca equidistante negli incavi principali del battistrada. Tali indicatori di usura non devono potersi confondere con i rilievi di gomma esistenti tra le scolpiture o i tasselli del battistrada.

6.3.2.   Tuttavia, per i pneumatici di dimensioni adatte al montaggio su cerchi di diametro nominale inferiore o uguale a 12, sono ammesse quattro file di indicatori.

6.3.3.   Gli indicatori di usura devono segnalare, con una tolleranza di +0,60/–0,00 mm, che la profondità residua degli incavi del battistrada non è più superiore a 1,6 mm.

6.3.4.   L'altezza degli indicatori di usura si determina misurando la differenza, a partire dalla superficie del battistrada, tra la profondità degli incavi misurata alla sommità degli indicatori di usura e la profondità degli incavi misurata subito dopo il raccordo alla base degli indicatori.

7.   MODIFICHE DEL TIPO DI PNEUMATICO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

7.1.   Ogni modifica del tipo di pneumatico omologato deve essere notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. Detto servizio può:

7.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non rischino di avere effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il pneumatico sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

7.2.   La modifica del disegno del battistrada non è considerata una modifica tale da richiedere la ripetizione delle prove prescritte al punto 6 del presente regolamento.

7.3.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo della procedura indicata nel punto 5.3 precedente.

7.4.   L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). Devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

8.1.

i pneumatici omologati a norma del presente regolamento devono essere prodotti in modo da essere conformi al tipo omologato, e quindi rispettare le prescrizioni di cui al punto 6 precedente;

8.2.

l'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Per ogni impianto di produzione, tali verifiche sono eseguite, di norma, almeno una volta ogni due anni.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione di un tipo di pneumatico rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata se cessano di essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 8.1 o se i pneumatici prelevati dalla serie non superano le prove prescritte nello stesso punto.

9.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di pneumatico omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione A seguito di tale comunicazione, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

11.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare estensioni dell'omologazione a norma delle serie precedenti di emendamenti o di supplementi delle serie di emendamenti del presente regolamento.

11.2.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare un pneumatico omologato a norma della serie 01 di emendamenti del presente regolamento.

11.3.   Indicatori di usura del battistrada

11.3.1.

Dalla data di entrata in vigore del supplemento 4 della serie 02 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono più autorizzate a rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento modificato dal supplemento 3 della serie 02 di emendamenti con riferimento alle prescrizioni del punto 6.3.3.

11.3.2.

Tutti i nuovi pneumatici prodotti dal 1o ottobre 1995 devono essere conformi alle prescrizioni del punto 6.3.3 modificato dal supplemento 4 della serie 02 di emendamenti.

12.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

12.1.   Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell'omologazione o cessazione definitiva della produzione emesse negli altri paesi.

12.2.   Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento possono designare laboratori dei produttori di pneumatici come laboratori di prova approvati.

12.3.   Se una parte dell'accordo applica le disposizioni del punto 12.2, essa può, se lo desidera, inviare una o più persone di sua scelta a presenziare alle prove.

Figura esplicativa

(v. punto 2 del presente regolamento)

Image


(1)  Quali definiti nell'allegato VII della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  V. figura esplicativa.

(3)  V. figura esplicativa.

(4)  Prima del 1o gennaio 2000, la data di fabbricazione può essere indicata da un gruppo di tre cifre di cui le prime due indicano la settimana e l'ultima l'anno di fabbricazione del pneumatico.

(5)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l'Azerbaigian, 40 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Thailandia, 54 e 55 (omessi) e 56 per il Montenegro. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo.

(6)  Se il numero convenzionale è indicato da un codice, il valore in mm si ottiene moltiplicando tale numero per 25,4.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ALLEGATO II

Esempio di marchio di omologazione

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un pneumatico, indica che il tipo di pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 022439.

Nota: le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata a norma del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti.

Il numero di omologazione deve essere posto vicino al cerchio ed essere collocato sopra o sotto la lettera «E», a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre del numero devono essere collocate tutte sullo stesso lato rispetto alla lettera «E» ed essere rivolte nello stesso senso. L'uso di numeri romani per i numeri di omologazione è da evitare per non creare confusione con altri simboli.


ALLEGATO III

Schema delle marcature sul pneumatico

1.   Esempio delle marcature da apporre sui pneumatici immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento

Image

Queste marcature, riportate a titolo di esempio, definiscono un pneumatico:

a)

con larghezza nominale di sezione di 185,

b)

con rapporto nominale di aspetto di 70,

c)

con struttura radiale (R),

d)

con diametro nominale di calettamento del cerchio di codice 14,

e)

con capacità di carico di 580 kg, corrispondente all'indice di carico 89 nell'allegato IV del presente regolamento,

f)

con categoria di velocità T (velocità massima 190 km/h),

g)

progettato per essere usato senza camera d'aria («tubeless»),

h)

del tipo da neve (M + S),

i)

prodotto nella venticinquesima settimana del 2003.

2.   Nel caso particolare dei pneumatici con configurazione di montaggio pneumatico/cerchio «A» o «U», la marcatura deve presentarsi come nell'esempio seguente:

185-560 R 400A o 185-560 R 400U dove:

 

185 è la larghezza nominale di sezione espressa in mm,

 

560 è il diametro esterno espresso in mm,

 

R indica la struttura del pneumatico (v. punto 3.1.3. del presente regolamento),

 

400 è il diametro nominale di calettamento del cerchio espresso in mm,

 

A o U è la configurazione di montaggio pneumatico/cerchio.

Le marcature relative all'indice di carico, alla categoria di velocità, alla data di produzione e le altre marcature devono essere conformi all'esempio 1 precedente.

3.   La posizione e l'ordine delle marcature che compongono la designazione del pneumatico devono essere i seguenti:

a)

la designazione della misura di cui al punto 2.17. del presente regolamento deve essere raggruppata nel modo indicato negli esempi precedenti: 185/70 R 14 e 185-560 R 400A o 185-560 R 400U;

b)

la caratteristica di servizio, composta da indice di carico e simbolo di velocità, deve essere posta subito dopo la designazione della misura del pneumatico di cui al punto 2.17. del presente regolamento;

c)

i termini «tubeless», «reinforced» e «M + S» possono essere a una certa distanza dalla designazione della misura.


ALLEGATO IV

Indici di capacità di carico

Li

=

indice di capacità di carico

kg

=

massa corrispondente del veicolo da portare.


Li

kg

0

45

1

46,2

2

47,5

3

48,7

4

50

5

51,5

6

53

7

54,5

8

56

9

58

10

60

11

61,5

12

63

13

65

14

67

15

69

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97,5

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

 

 

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

 

 

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1 000

109

1 030

110

1 060

111

1 090

112

1 120

113

1 150

114

1 180

115

1 215

116

1 250

117

1 285

118

1 320

119

1 360

120

1 400

 

 


ALLEGATO V

Designazione della misura e dimensioni dei pneumatici

Tabella I

Pneumatici diagonali (pneumatici europei)

Misura

Codice di larghezza del cerchio di misura

Diametro totale (1)

mm

Larghezza di sezione del pneumatico (1)

mm

Diametro nominale del cerchio

«d»

mm

Serie Super Ballon

4.80-10

3.5

490

128

254

5.20-10

3.5

508

132

254

5.20-12

3.5

558

132

305

5.60-13

4

600

145

330

5.90-13

4

616

150

330

6.40-13

4.5

642

163

330

5.20-14

3.5

612

132

356

5.60-14

4

626

145

356

5.90-14

4

642

150

356

6.40-14

4.5

666

163

356

5.60-15

4

650

145

381

5.90-15

4

668

150

381

6.40-15

4.5

692

163

381

6.70-15

4.5

710

170

381

7.10-15

5

724

180

381

7.60-15

5.5

742

193

381

8.20-15

6

760

213

381

Serie Low Section

5.50-12

4

552

142

305

6.00-12

4.5

574

156

305

7.00-13

5

644

178

330

7.00-14

5

668

178

356

7.50-14

5.5

688

190

356

8.00-14

6

702

203

356

6.00-15 L

4.5

650

156

381

Serie Super Low Section (2)

155-13/6.15-13

4.5

582

157

330

165-13/6.45-13

4.5

600

167

330

175-13/6.95-13

5

610

178

330

155-14/6.15-14

4.5

608

157

356

165-14/6.45-14

4.5

626

167

356

175-14/6.95-14

5

638

178

356

185-14/7.35-14

5.5

654

188

356

195-14/7.75-14

5.5

670

198

356

Serie Ultra Low Section

5.9-10

4

483

148

254

6.5-13

4.5

586

166

330

6.9-13

4.5

600

172

330

7.3-13

5

614

184

330


Tabella II

Serie millimetrica — Pneumatici radiali (pneumatici europei)

Misura

Codice di larghezza del cerchio di misura

Diametro totale (3)

mm

Larghezza di sezione del pneumatico (3)

mm

Diametro nominale del cerchio

«d»

mm

125 R 10

3.5

459

127

254

145 R 10

4

492

147

254

125 R 12

3.5

510

127

305

135 R 12

4

522

137

305

145 R 12

4

542

147

305

155 R 12

4.5

550

157

305

125 R 13

3.5

536

127

330

135 R 13

4

548

137

330

145 R 13

4

566

147

330

155 R 13

4.5

578

157

330

165 R 13

4.5

596

167

330

175 R 13

5

608

178

330

185 R 13

5.5

624

188

330

125 R 14

3.5

562

127

356

135 R 14

4

574

137

356

145 R 14

4

590

147

356

155 R 14

4.5

604

157

356

165 R 14

4.5

622

167

356

175 R 14

5

634

178

356

185 R 14

5.5

650

188

356

195 R 14

5.5

666

198

356

205 R 14

6

686

208

356

215 R 14

6

700

218

356

225 R 14

6.5

714

228

356

125 R 15

3.5

588

127

381

135 R 15

4

600

137

381

145 R 15

4

616

147

381

155 R 15

4.5

630

157

381

165 R 15

4.5

646

167

381

175 R 15

5

660

178

381

185 R 15

5.5

674

188

381

195 R 15

5.5

690

198

381

205 R 15

6

710

208

381

215 R 15

6

724

218

381

225 R 15

6.5

738

228

381

235 R 15

6.5

752

238

381

175 R 16

5

686

178

406

185 R 16

5.5

698

188

406

205 R 16

6

736

208

406


Tabella III

Serie 45 — Pneumatici radiali su cerchi con sede tallone inclinata a 5°

Misura

Larghezza del cerchio di misura

Diametro totale

Larghezza di sezione del pneumatic

280/45 R 415

240

661

281


(1)  Tolleranza: v. punti 6.1.4. e 6.1.5.

(2)  Sono ammesse le designazioni seguenti: 185-14/7.35-14 o 185-14 o 7.35-14 o 7.35-14/185-14.

(3)  Tolleranza: v. punti 6.1.4. e 6.1.5.


ALLEGATO VI

Metodo di misura dei pneumatici

1.1.

Montare il pneumatico sul cerchio di prova indicato dal produttore conformemente al punto 4.1.12 del presente regolamento e gonfiarlo a una pressione compresa fra 3 e 3,5 bar.

1.2.

Regolare la pressione nel modo seguente:

1.2.1.

pneumatici diagonali cinturati normali: a 1,7 bar;

1.2.2.

pneumatici diagonali: a:

Ply-rating

Pressione (bar)

Categoria di velocità

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1,7

2,0

6

2,1

2,4

2,6

8

2,5

2,8

3,0

1.2.3.

pneumatici radiali normali: a 1,8 bar;

1.2.4.

pneumatici rinforzati: a 2,3 bar

1.2.5.

pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T: a 4,2 bar.

2.

Condizionare il pneumatico montato sul cerchio a temperatura ambiente per almeno 24 ore se non diversamente indicato nel punto 6.2.3 del presente regolamento.

3.

Regolare la pressione del pneumatico per riportarla al valore specificato nel punto 1.2 precedente.

4.

Misurare con un calibro la larghezza totale in sei punti equidistanti lungo la circonferenza del pneumatico, tenendo conto dello spessore degli eventuali cordoli o nervature di protezione. Considerare come larghezza totale il valore più alto misurato.

5.

Determinare il diametro esterno misurando la circonferenza massima e dividendo il valore ottenuto per π (3,1416).


ALLEGATO VII

Procedimento per le prove di prestazione carico/velocità

1.   PREPARAZIONE DEL PNEUMATICO

1.1.

Montare un pneumatico nuovo sul cerchio di prova indicato dal produttore conformemente al punto 4.1.12. del presente regolamento.

1.2.

Gonfiare il pneumatico alla pressione appropriata indicata (in bar) nella tabella qui sotto:

pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T: a 4,2 bar

Categoria di velocità

Pneumatici diagonali

Pneumatici radiali/sistema per marcia a piatto

Pneumatici diagonali cinturati

Ply rating

Normali

Rinforzati

Normali

4

6

8

L, M, N

2,3

2,7

3,0

2,4

2,8

P, Q, R, S

2,6

3,0

3,3

2,6

3,0

2,6

T, U, H

2,8

3,2

3,5

2,8

3,2

2,8

V

3,0

3,4

3,7

3,0

3,4

W

3,2

3,6

Y

3,2 (1)

3,6

1.3.

Il produttore può chiedere, indicandone le ragioni, l'impiego di una pressione di prova diversa da quella indicata nel punto 1.2 precedente. In questo caso, il pneumatico deve essere gonfiato alla pressione richiesta dal produttore.

1.4.

Condizionare l'assieme pneumatico-ruota alla temperatura ambiente della sala prove per non meno di tre ore.

1.5.

Regolare la pressione del pneumatico per riportarla al valore specificato nel punto 1.2. o 1.3. precedente.

2.   EFFETTUAZIONE DELLA PROVA

2.1.

Montare l'assieme pneumatico-ruota sull'asse di prova e premerlo contro la faccia esterna di una ruota con superficie liscia di 1,70 m ± 1 per cento o 2 m ± 1 per cento di diametro.

2.2.

Applicare sull'asse di prova un carico pari all'80 per cento del:

2.2.1.

limite massimo di carico corrispondente all'indice di capacità carico per i pneumatici con categoria di velocità da «L» ad «H» comprese;

2.2.2.

limite massimo di carico associato a una velocità massima di 240 km/h per i pneumatici con categoria di velocità «V» (v. punto 2.31.2. del presente regolamento);

2.2.3.

limite massimo di carico associato a una velocità massima di 270 km/h per i pneumatici con categoria di velocità «W» (v. punto 2.31.3. del presente regolamento);

2.2.4.

limite massimo di carico associato a una velocità massima di 300 km/h per i pneumatici con categoria di velocità «Y» (v. punto 2.31.4. del presente regolamento).

2.3.

Per tutta la durata della prova la pressione del pneumatico non deve essere corretta ed il carico di prova deve essere mantenuto costante.

2.4.

Durante la prova la temperatura della sala prove deve essere mantenuta a un valore compreso tra 20° e 30°, a meno che il produttore del pneumatico non convenga di utilizzare una temperatura più elevata.

2.5.

La prova deve essere effettuata senza interruzioni conformemente alle prescrizioni seguenti:

2.5.1.

tempo per passare dalla velocità 0 alla velocità iniziale della prova: 10 minuti;

2.5.2.

velocità iniziale della prova: velocità massima prescritta per il tipo di pneumatico (v. punto. 2.29.3 del presente regolamento), ridotta di 40 km/h se si utilizza una ruota con superficie liscia di 1,70 m ± 1 per cento di diametro, o ridotta di 30 km/h se si utilizza una ruota con superficie liscia di 2 m ± 1 per cento di diametro;

2.5.3.

incrementi successivi di velocità: 10 km/h;

2.5.4.

durata della prova a ciascun livello successivo di velocità, tranne l'ultimo: 10 minuti;

2.5.5.

durata della prova all'ultimo livello di velocità: 20 minuti;

2.5.6.

velocità massima della prova: velocità massima prescritta per il tipo di pneumatico, ridotta di 10 km/h se si utilizza una ruota con superficie liscia di 1,70 m ± 1 per cento di diametro, o uguale alla velocità massima prescritta se si utilizza una ruota con superficie liscia di 2 m ± 1 per cento di diametro;

2.5.7.

tuttavia, per i pneumatici adatti a una velocità massima di 300 km/h (simbolo di velocità «Y»), la durata della prova è di 20 minuti al livello di velocità iniziale e 10 minuti al livello di velocità finale.

2.6.

La procedura da utilizzare nella seconda prova (v. punto 6.2.1.1.) per valutare le prestazioni di un pneumatico adatto a velocità superiori a 300 km/h è la seguente.

2.6.1.

Applicare all'asse di prova un carico pari all'80 per cento del limite massimo di carico associato alla velocità massima indicata dal produttore del pneumatico (v. punto 4.1.15. del presente regolamento).

2.6.2.

Effettuare la prova senza interruzioni conformemente alle prescrizioni seguenti:

2.6.2.1.

tempo per passare dalla velocità 0 alla velocità massima indicata dal produttore del pneumatico (v. punto 4.1.15 del presente regolamento): 10 minuti;

2.6.2.2.

durata della prova alla velocità massima di prova: 5 minuti.

3.   PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA «MODALITÀ DI MARCIA A PIATTO» DEL «SISTEMA DI MARCIA A PIATTO»

3.1.

Montare un pneumatico nuovo sul cerchio di prova indicato dal produttore conformemente ai punti 4.1.15. del presente regolamento.

3.2.

Seguire la procedura descritta nei punti da 1.2. a 1.5. precedenti con una temperatura della sala prove di 38 °C + 3 °C dopo aver condizionato l'assieme pneumatico-ruota come descritto nel punto 1.4.

3.3.

Rimuovere il pezzo interno valvola e attendere che il pneumatico sia completamente sgonfio.

3.4.

Montare l'assieme pneumatico-ruota sull'asse di prova e premerlo contro la superficie esterna di una ruota con superficie liscia di 1,70 m ± 1 per cento o 2,0 m ± 1 per cento di diametro.

3.5.

Applicare sull'asse di prova un carico pari al 65 per cento del limite massimo di carico corrispondente all'indice di capacità di carico del pneumatico.

3.6.

All'inizio della prova, misurare l'altezza di sezione a carico (Z1).

3.7.

Durante la prova, la temperatura della sala prove deve essere mantenuta a 38 °C ± 3 °C.

3.8.

La prova deve essere effettuata senza interruzioni conformemente alle prescrizioni seguenti:

3.8.1.

tempo per passare dalla velocità 0 alla velocità di prova costante: 5 minuti

3.8.2.

velocità di prova: 80 km/h

3.8.3.

durata della prova alla velocità di prova: 60 minuti

3.9.

Alla fine della prova, misurare l'altezza di sezione a carico (Z2).

3.9.1.

Calcolare la variazione percentuale dell'altezza di sezione a carico rispetto all'inizio della prova [(Z1 – Z2) / Z1] × 100.

4.   METODI DI PROVA EQUIVALENTI

Se si usa un metodo diverso da quello descritto nei punti 2. e/o 3. precedenti, se ne deve dimostrare l'equivalenza.


(1)  Il valore «3.2» relativo alla categoria di velocità «Y» è stato inavvertitamente omesso nel supplemento 5 della serie 02 di emendamenti entrato in vigore l'8 gennaio 1995; tale valore può essere considerato un corrigendum di tale supplemento e come tale in vigore dalla stessa data.