ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
22 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (rifusione)

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/597/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 giugno 2008, recante adozione di norme d’attuazione relative al responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

7

 

 

2008/598/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/706/CE della Commissione, per quanto riguarda l’elenco dei membri del Forum europeo sul governo societario

12

 

 

2008/599/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 luglio 2008, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dello Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 3322]  ( 1 )

14

 

 

2008/600/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 luglio 2008, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, degli importi dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità [notificata con il numero C(2008) 3498]

16

 

 

2008/601/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 luglio 2008, relativa all’assegnazione ai Paesi Bassi di giorni in mare aggiuntivi, per cessazione definitiva delle attività di pesca, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa [notificata con il numero C(2008) 3586]

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (CE) N. 690/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

(rifusione)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

viste le richieste presentate da Irlanda, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE (2) è stata modificata più volte in modo sostanziale. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

A norma della direttiva 2000/29/CE, si possono definire delle «zone protette» esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, alle quali si può pertanto concedere una protezione speciale a condizioni compatibili con il mercato interno. Tali zone sono state definite nella direttiva 2001/32/CE della Commissione.

(3)

Alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri sono riconosciuti quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In taluni casi il riconoscimento viene concesso in modo temporaneo poiché le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione non sono state fornite oppure non si sono conclusi gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Qualora gli Stati membri interessati forniscano successivamente le informazioni necessarie, le zone in questione vanno riconosciute come zone protette in modo permanente. Il riconoscimento temporaneo dovrebbe essere esteso in via eccezionale per un periodo limitato, affinché gli Stati membri interessati dispongano del tempo aggiuntivo necessario a presentare informazioni che confermino l'assenza dell'organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione. Negli altri casi, le zone protette non dovrebbero più essere riconosciute in quanto tali, a causa della subentrata presenza degli organismi nocivi.

(4)

Cipro era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner e Leptinotarsa decemlineata Say fino al 31 marzo 2008. Dalle informazioni fornite da Cipro in seguito alla concessione del riconoscimento temporaneo risulta che tali organismi non sono presenti nel paese. Pertanto, Cipro dovrebbe essere riconosciuta come zona protetta permanente nei confronti di tali organismi.

(5)

Alcune regioni della Spagna erano state riconosciute come zone protette nei confronti della Thaumetopoea pityocampa (Den. e Schiff.). Dalle informazioni fornite dalla Spagna risulta che tale organismo si è ormai radicato in tali regioni. Esse pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tale organismo.

(6)

Alcune regioni di Italia, Austria, Slovenia e Slovacchia e l'intero territorio dell'Irlanda e della Lituania erano state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2008.

(7)

Da informazioni fornite dall'Irlanda, dalla Lituania e dalla Slovacchia risulta che il riconoscimento provvisorio delle zone protette di tali paesi nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché tali Stati membri dispongano del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l'assenza dell'organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione.

(8)

Dalle informazioni fornite dall'Italia e dalla Slovenia risulta che l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai radicata in alcune regioni precedentemente riconosciute in via provvisoria come zone protette nei confronti di tale organismo fino al 31 marzo 2008. Tali regioni pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tale organismo.

(9)

Dalle informazioni fornite dall'Austria risulta che, in ragione di condizioni sfavorevoli verificatesi nel 2007, si sono registrati diversi focolai di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in alcune parti del suo territorio, che sono state riconosciute in via provvisoria come zone protette nei confronti di tale organismo nocivo. Per questo motivo, in alcune regioni il riconoscimento temporaneo delle zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe essere esteso di un anno affinché l'Austria disponga del tempo necessario a verificare se gli sforzi di eradicazione compiuti nel 2007 siano stati efficaci e a presentare informazioni per confermare l'assenza dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione nel 2008.

(10)

Malta era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei) fino al 31 marzo 2008. Dalle informazioni fornite da Malta risulta che gli sforzi di eradicazione dell'organismo sono stati coronati da successo. Pertanto, Malta dovrebbe essere riconosciuta come zona protetta permanente nei confronti di tale organismo.

(11)

Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Dalle informazioni fornite dal Portogallo risulta che tale organismo si è ormai radicato in una parte del suo territorio. Tale parte del territorio portoghese non dovrebbe quindi più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo.

(12)

Occorre pertanto modificare l'attuale designazione delle zone protette.

(13)

Nel passato, le zone protette erano riconosciute e modificate mediante una direttiva. Per ottenere un'applicazione tempestiva e simultanea da parte di tutti gli Stati membri, le zone protette dovrebbe essere riconosciute mediante un regolamento.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le zone della Comunità elencate nell'allegato I sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato I di cui al presente regolamento.

Articolo 2

La direttiva 2001/32/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nell'ordinamento nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/64/CE della Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31).

(2)  GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/40/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 49).


ALLEGATO I

Zone della Comunità riconosciute come «zone protette», nei confronti dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati

Organismi nocivi

Zone protette: territorio di

a)   

Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1.

Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito

3.

Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

3.1.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cipro

4.

Dendroctonus micans Kugelan

Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

5.

Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

6.

Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia

7.

Gonipterus scutellatus Gyll

Grecia, Portogallo (Azzorre)

8.

Ips amitinus Eichhof

Irlanda, Grecia, Francia (Corsica), Regno Unito

9.

Ips cembrae Heer

Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

10.

Ips duplicatus Sahlberg

Irlanda, Grecia, Regno Unito

11.

Ips sexdentatus Börner

Irlanda, Cipro, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

12.

Ips typographus Heer

Irlanda, Regno Unito

13.

Leptinotarsa decemlineata Say

Irlanda, Spagna (Ibiza e Minorca), Cipro, Malta, Portogallo (Azzorre e Madeira), Finlandia (distretti di Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito

14.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

15.

Sternochetus mangiferae Fabricius

Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira)

b)   

Batteri

1.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecia, Spagna, Portogallo

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Estonia, Spagna, Francia (Corsica), Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta), Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole del Canale),

e, fino al 31 marzo 2010: Irlanda, Italia [Puglia, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Veneto (esclusa la provincia di Rovigo, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e l'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], Lituania, Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)],

e, fino al 31 marzo 2009, Austria (Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna)

c)   

Funghi

01.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Repubblica ceca, Irlanda, Grecia (Creta e Lesbo), Svezia e Regno Unito (esclusa l'Isola di Man)

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

2.

Gremmeniella abietina Morelet

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

3.

Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

d)   

Virus ed organismi patogeni simili ai virus

1.

Beet necrotic yellow vein virus

Irlanda, Francia (Bretagna), Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)

2.

Tomato spotted wilt virus

Finlandia, Svezia

3.

Citrus tristeza virus (ceppi europei)

Grecia, Francia (Corsica), Malta, Portogallo (esclusa Madeira)

4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2009), Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) (fino al 31 marzo 2009), Italia (Basilicata) (fino al 31 marzo 2009)


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

(di cui all'articolo 2)

Direttiva 2001/32/CE della Commissione

(GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38)

 

Direttiva 2002/29/CE

(GU L 77 del 20.3.2002, pag. 26)

 

Direttiva 2003/21/CE

(GU L 78 del 25.3.2003, pag. 8)

 

Direttiva 2003/46/CE

(GU L 138 del 5.6.2003, pag. 45)

 

Atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003)

Articolo 20 e allegato II, pag. 443

Direttiva 2004/32/CE

(GU L 85 del 23.3.2004, pag. 24)

 

Decisione 2004/522/CE

(GU L 228 del 29.6.2004, pag. 18)

 

Direttiva 2005/18/CE

(GU L 57 del 3.3.2005, pag. 25)

 

Direttiva 2006/36/CE

(GU L 88 del 25.3.2006, pag. 13)

 

Direttiva 2007/40/CE

(GU L 169 del 29.6.2007, pag. 49)

 

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 2)

Direttiva

Termine per il recepimento

Data di applicazione

2001/32/CE

21 maggio 2001

22 maggio 2001

2002/29/CE

31 marzo 2002

1o aprile 2002

2003/21/CE

31 marzo 2003

1o aprile 2003

2003/46/CE

15 giugno 2003

16 giugno 2003

2004/32/CE

20 aprile 2004

21 aprile 2004

2005/18/CE

14 maggio 2005

15 maggio 2005

2006/36/CE

30 aprile 2006

1o maggio 2006

2007/40/CE

31 ottobre 2007

1o novembre 2007


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2001/32/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 5, primo comma

Articolo 3, primo comma

Articolo 5, secondo comma

Articolo 3, secondo comma

Articolo 6

Allegato, lettera a), punti 1, 2 e 3

Allegato I, lettera a), punti 1, 2 e 3

Allegato, lettera a), punto 3.1

Allegato I, lettera a), punto 3.1

Allegato, lettera a), punti da 4 a 15

Allegato I, lettera a), punti da 4 a 15

Allegato, lettera a), punto 16

Allegato, lettera b), punto 1

Allegato I, lettera b), punto 1

Allegato, lettera b), punto 2, primo trattino

Allegato I, lettera b), punto 2, primo trattino

Allegato I, lettera b), punto 2, secondo trattino

Allegato, lettera b), punto 2, secondo trattino

Allegato I, lettera b), punto 2, terzo trattino

Allegato, lettera c), punto 01

Allegato I, lettera c), punto 01

Allegato, lettera c), punti da 1 a 3

Allegato I, lettera c), punti da 1 a 3

Allegato, lettera d), punti da 1 a 4

Allegato I, lettera d), punti da 1 a 4

Allegato II

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

22.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2008

recante adozione di norme d’attuazione relative al responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

(2008/597/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 8, e l’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 (in appresso «il regolamento»), enuncia principi e norme applicabili a tutte le istituzioni e a tutti gli organismi comunitari e prevede che ogni istituzione e ogni organismo della Comunità nominino un responsabile della protezione dei dati personali.

(2)

L’articolo 24, paragrafo 8 del regolamento stabilisce che altre norme d’attuazione relative al responsabile della protezione dei dati siano adottate da ogni istituzione od organismo della Comunità nel rispetto delle disposizioni che figurano nell’allegato. Tali norme d’attuazione potranno in particolare riguardare le funzioni, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei dati.

(3)

La decisione C(2002) 510 della Commissione (2) del 18 febbraio 2002 istituisce la carica di responsabile della protezione dei dati per la Commissione e affida a quest’ultimo il compito di proporre norme d’attuazione supplementari previa consultazione delle direzioni generali e in base alle loro esigenze ed esperienze,

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione e ferme restando le definizioni di cui al regolamento si intende per:

«coordinatore per la protezione dei dati»: membro del personale di una direzione generale o di un servizio, nominato dal direttore generale per coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati personali all’interno della direzione generale,

«responsabile del trattamento», quale definito all’articolo 2, lettera d), e menzionato all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento: il funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha determinato le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali.

Articolo 2

Campo d’applicazione

La presente decisione definisce le norme e le procedure per lo svolgimento della funzione di responsabile della protezione dei dati all’interno della Commissione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento. Non si applica alle attività della Commissione dirette all’elaborazione delle politiche di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

SEZIONE 2

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 3

Nomina e status

1.   La Commissione nomina il responsabile della protezione dei dati (3) e ne dà comunicazione al garante europeo della protezione dei dati.

2.   Il mandato del responsabile della protezione dei dati è di cinque anni, rinnovabile una volta.

3.   Il responsabile della protezione dei dati agisce in maniera indipendente in relazione all’applicazione interna delle disposizioni del regolamento, e non può ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni.

4.   Il responsabile della protezione dei dati è scelto fra il personale della Commissione conformemente alle procedure applicabili. Oltre ai requisiti previsti all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, deve possedere una conoscenza approfondita dei servizi della Commissione, della loro struttura e delle norme e procedure amministrative, e una buona conoscenza dei sistemi, dei principi e delle metodologie utilizzati nel campo della protezione dei dati e dell’informazione. Deve essere capace di discernimento e agire in maniera obiettiva e imparziale, come prevede lo Statuto dei funzionari.

5.   Ai sensi del regolamento la Commissione può destituire il responsabile della protezione dei dati, ma solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni. Spetta alla Commissione, su proposta del Segretario generale in accordo col direttore generale del personale e dell’amministrazione, stabilire che il responsabile della protezione dei dati non soddisfa più le condizioni richieste per assolvere i suoi obblighi.

6.   Ferme restando le disposizioni applicabili del regolamento, il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari delle Comunità europee.

Articolo 4

Funzioni

1.   Ferme restando le funzioni di cui all’articolo 24 del regolamento e al suo allegato, il responsabile della protezione dei dati contribuisce alla creazione di una cultura della protezione dei dati personali in seno alla Commissione, con un lavoro di sensibilizzazione generale a tali questioni e mantenendo un giusto equilibrio fra il principio della protezione dei dati personali e quello della trasparenza.

2.   Il responsabile della protezione dei dati tiene un inventario di tutte le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dalla Commissione. In tale inventario i coordinatori per la protezione dei dati inseriscono, per le rispettive DG, tutti i trattamenti soggetti a notifica, indicando anche il responsabile del trattamento. Il responsabile della protezione dei dati aiuta quest’ultimo a valutare il rischio delle operazioni di cui deve rispondere e controlla l’applicazione del regolamento alla Commissione, in particolare attraverso una relazione annuale sulla situazione in materia di protezione dei dati.

3.   Il responsabile della protezione dei dati organizza e presiede le riunioni periodiche della rete dei coordinatori per la protezione dei dati.

4.   Il responsabile della protezione dei dati rende accessibile, sui siti Internet interni ed esterni della Commissione, il registro dei trattamenti di cui all’articolo 26 del regolamento.

5.   Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni e consigliare la Commissione e i responsabili del trattamento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. Può inoltre, su richiesta o di propria iniziativa, svolgere indagini sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni e riferire alla persona che lo ha incaricato dell’indagine, conformemente alla procedura di cui all’articolo 13. Se il richiedente è una persona fisica, o agisce per conto di una persona fisica, il responsabile della protezione dei dati deve, nella misura del possibile, garantire la riservatezza della richiesta, a meno che l’interessato non acconsenta esplicitamente a che sia trattata in modo diverso.

6.   Il trattamento di dati personali da parte dei comitati del personale rientra nel mandato del responsabile della protezione dei dati della Commissione. Ai fini dell’articolo 6, quando sorgono questioni relative a operazioni di trattamento da parte di un comitato del personale, il responsabile della protezione dei dati fornisce ogni informazione al presidente del comitato del personale interessato, e non già al segretario generale.

7.   Ferma restando l’indipendenza del responsabile della protezione dei dati, il Segretario generale può chiedere, a nome della Commissione, che rappresenti l’istituzione per tutte le questioni relative alla protezione dei dati e che finanche partecipi a comitati e organismi competenti a livello internazionale.

Articolo 5

Obblighi

1.   Oltre alle funzioni generali di cui è incaricato, il responsabile della protezione dei dati:

a)

presenta alla Commissione una relazione annuale sulla situazione in materia di protezione dei dati indirizzata al segretario generale e al direttore generale del personale e dell’amministrazione, che sarà discussa in una sede appropriata, ad esempio la riunione periodica dei direttori generali. La relazione è resa accessibile al personale della Commissione;

b)

collabora, nell’esercizio delle sue funzioni, con i responsabili della protezione dei dati delle altre istituzioni e degli altri organismi, in particolare scambiando esperienza e migliori prassi.

2.   Per i trattamenti di dati personali di sua competenza, il responsabile della protezione dei dati agisce come responsabile del trattamento.

Articolo 6

Competenze

Nell’espletare i suoi obblighi e le sue funzioni, e ferme restando le competenze conferitegli dal regolamento, il responsabile della protezione dei dati può:

a)

chiedere pareri al servizio giuridico della Commissione;

b)

in caso di controversie sull’interpretazione o sul’applicazione del regolamento, informare l’autorità gerarchica competente e il segretario generale prima di riferire al garante europeo della protezione dei dati;

c)

segnalare al segretario generale eventuali casi di inosservanza:

da parte di un membro del personale, degli obblighi previsti dal regolamento,

da parte dei responsabili del trattamento, delle norme di controllo interno della Commissione più specificamente collegate agli obblighi previsti dal regolamento,

e proporre l’avvio di un’indagine amministrativa che può eventualmente sfociare nell’applicazione dell’articolo 49 del regolamento;

d)

indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni, applicando i principi che regolamentano le inchieste e gli audit alla Commissione e la procedura di cui all’articolo 13;

e)

avere accesso in qualsiasi momento ai dati oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per il trattamento dei dati e ai supporti di dati.

Articolo 7

Risorse

La Commissione conferisce al responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie all’esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE 3

NORME E PROCEDURE

Articolo 8

Informazione

1.   Ogniqualvolta i servizi della Commissione esaminano una questione con implicazioni sulla protezione dei dati, il servizio capofila ne informa il responsabile della protezione dei dati senza indugio, e al più tardi prima di prendere una decisione.

2.   Ogniqualvolta la Commissione consulta e informa il garante europeo della protezione dei dati ai sensi dei pertinenti articoli del regolamento, in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2, il responsabile della protezione dei dati ne è informato, così come è informato dei contatti diretti fra i responsabili del trattamento della Commissione e il garante europeo della protezione dei dati ai sensi dei rilevanti articoli del regolamento.

3.   Il responsabile della protezione dei dati è informato dal servizio capofila o, se del caso, dal Servizio giuridico, dei pareri e delle posizioni del Servizio giuridico che interessino direttamente l’applicazione interna delle disposizioni del regolamento, e dei pareri sull’interpretazione o sull’applicazione di altri atti giuridici riguardanti la protezione dei dati personali e il loro trattamento, specie in relazione alla consultazione interservizi, e l’accesso all’informazione.

Articolo 9

Responsabili del trattamento

1.   Ferme restando le disposizioni del regolamento relative ai loro obblighi, i responsabili del trattamento:

a)

notificano senza indugio al responsabile della protezione dei dati tutti i trattamenti esistenti non ancora notificati;

b)

consultano) se del caso) il responsabile della protezione dei dati sulla conformità dei trattamenti, in particolare in caso di dubbi;

c)

collaborano con il responsabile della protezione dei dati all’inventario dei trattamenti esistenti di dati personali presso la direzione generale.

2.   Il responsabile del trattamento può delegare parte delle sue funzioni ad altre persone che agiscono in qualità di responsabili delegati del trattamento sotto la sua autorità e responsabilità.

Articolo 10

Incaricati del trattamento

Gli incaricati del trattamento della Commissione — il cui compito è elaborare dati personali per conto dei responsabili del trattamento — agiscono soltanto su istruzione del responsabile del trattamento in base a un accordo scritto, e trattano i dati nel rigoroso rispetto del regolamento e di ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Un accordo scritto fra unità organizzative della Commissione è considerato equivalente a un atto giuridico vincolante ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento.

Con incaricati esterni sono stipulati contratti formali che devono contenere gli specifici requisiti elencati all’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento.

Articolo 11

Notificazioni

Per trasmettere le notificazioni al responsabile della protezione dei dati i responsabili del trattamento utilizzano il sistema online della Commissione, accessibile dal sito web del responsabile della protezione dei dati sul sito Intranet della Commissione.

Per semplici operazioni di trattamento di dati personali non sensibili il sistema propone una notificazione semplificata.

Articolo 12

Registro

Il registro elettronico dei trattamenti della Commissione, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, è accessibile dal sito web del responsabile della protezione dei dati sull’Intranet della Commissione per tutto il personale delle istituzioni e degli organismi comunitari, e dal sito web Europa per chiunque abbia accesso a Internet. Le persone prive di collegamento a Internet possono chiedere estratti del registro scrivendo al responsabile della protezione dei dati, che risponderà entro 10 giorni lavorativi.

Articolo 13

Procedura d’indagine

1.   La richiesta di indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 5 è rivolta al responsabile della protezione dei dati per iscritto. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta il responsabile della protezione dei dati invia una conferma di ricevimento alla persona che lo ha incaricato dell’indagine e verifica se occorra garantire la riservatezza della richiesta. In caso di palese abuso del diritto di richiedere un’indagine, il responsabile della protezione dei dati non è tenuto a riferire al richiedente.

2.   Il responsabile della protezione dei dati chiede una dichiarazione scritta sulla questione al responsabile del trattamento dei dati interessati, che gli risponde entro 15 giorni lavorativi. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere di ricevere dal responsabile del trattamento e/o da altre parti, sempre entro 15 giorni, informazioni complementari. Se del caso, può chiedere un parere sulla questione al Servizio giuridico, che glielo fornisce entro 30 giorni lavorativi.

3.   Il responsabile della protezione dei dati riferisce alla persona che lo ha incaricato dell’indagine entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere sospeso finché il responsabile della protezione dei dati non abbia ottenuto le informazioni complementari eventualmente richieste.

4.   Nessuno può subire pregiudizio per una questione portata all’attenzione del responsabile della protezione dei dati e riguardante un’asserita violazione delle disposizioni del regolamento.

Articolo 14

Coordinatori per la protezione dei dati

1.   In ogni direzione generale o servizio il direttore generale o il capo servizio nominano un coordinatore per la protezione dei dati. Stipulando un accordo scritto, più direzioni generali, servizi o uffici possono decidere, per ragioni di coerenza od efficienza, di nominare un coordinatore per la protezione dei dati comune o di condividere i servizi di un coordinatore già nominato.

2.   La funzione di coordinatore per la protezione dei dati può essere combinata, se del caso, con altre funzioni. Per acquisire le competenze necessarie all’esercizio delle sue funzioni il coordinatore per la protezione dei dati deve seguire un’apposita formazione obbligatoria entro sei mesi dalla nomina.

3.   La durata del mandato di coordinatore per la protezione dei dati non è limitata. Il coordinatore per la protezione dei dati è scelto, al livello gerarchico appropriato, in base alla sua elevata etica professionale, alla sua conoscenza ed esperienza del funzionamento della sua direzione generale, e alla sua motivazione per tale carica, e deve conoscere i principi di funzionamento dei sistemi d’informazione.

4.   Fermi restando i doveri del responsabile della protezione dei dati, il coordinatore per la protezione dei dati:

a)

stila un inventario dei trattamenti effettuati dalla direzione generale, lo tiene aggiornato e contribuisce a determinare un livello di rischio appropriato per ogni trattamento; si avvale del sistema online di gestione dell’inventario per i coordinatori della protezione dei dati, appositamente predisposto sul sito web del responsabile della protezione dei dati, accessibile dall’Intranet della Commissione;

b)

aiuta il direttore generale o il capo servizio a identificare i rispettivi responsabili del trattamento;

c)

ha il diritto di ottenere le informazioni necessarie ed appropriate dai responsabili del trattamento, ma non ha per questo accesso ai dati personali trattati sotto la loro responsabilità.

5.   Fermi restando i doveri del responsabile del trattamento, il coordinatore per la protezione dei dati:

a)

aiuta i responsabili del trattamento ad adempiere ai loro obblighi giuridici;

b)

aiuta i responsabili del trattamento nella notifica dei trattamenti;

c)

inserisce le notificazioni semplificate nel sistema di notificazione online del responsabile della protezione dei dati.

6.   Il coordinatore per la protezione dei dati partecipa alle riunioni periodiche della rete dei coordinatori per la protezione dei dati, presiedute dal responsabile della protezione dei dati, per garantire una coerente applicazione ed interpretazione del regolamento alla Commissione e per discutere questioni di comune interesse.

7.   Nell’esercizio delle sue funzioni il coordinatore per la protezione dei dati può chiedere al responsabile della protezione dei dati raccomandazioni, consulenze o pareri.

Articolo 15

Amministrazione e gestione

1.   Il responsabile per la protezione dei dati afferisce amministrativamente al segretariato generale e le sue attività sono integrate nel processo di gestione e di elaborazione del bilancio sulla base delle attività (attività 7 del segretariato generale — relazioni con la società civile — trasparenza ed informazione). In tale contesto, il responsabile per la protezione dei dati partecipa alla preparazione del piano di gestione annuale e del progetto preliminare di bilancio del segretariato generale.

2.   Il responsabile della protezione dei dati è il valutatore per il personale del suo segretariato e il responsabile aggiunto per la protezione dei dati. Il segretario generale aggiunto è il vidimatore.

3.   Il responsabile della protezione dei dati partecipa se del caso al coordinamento della gestione del segretariato generale.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2008.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

(3)  L’uso del maschile per convenzione nel testo non pregiudica ovviamente la possibilità che la carica possa essere ricoperta sia da un uomo che da una donna.


22.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2008

che modifica la decisione 2004/706/CE della Commissione, per quanto riguarda l’elenco dei membri del Forum europeo sul governo societario

(2008/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerato quanto segue:

(1)

L’istituzione del Forum europeo sul governo societario, avvenuta con decisione 2004/706/CE della Commissione (1), rientra tra le azioni previste nel piano di azione della Commissione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea» del maggio 2003 (2).

(2)

Obiettivo del Forum europeo sul governo societario è promuovere l’individuazione e lo scambio delle migliori pratiche esistenti negli Stati membri, al fine di garantire un livello elevato di governo societario in tutta l’Unione europea e fungere da organismo di riflessione e di dibattito che offre consulenza alla Commissione in materia di governo societario.

(3)

Il Forum europeo sul governo societario, in tre anni di esistenza, ha dato un notevole contributo al dibattito sul governo societario nell’Unione europea ed ha partecipato in modo considerevole al lavoro della Commissione in materia.

(4)

Il mandato triennale degli attuali membri è scaduto il 17 ottobre 2007. A norma dell’articolo 4 della decisione 2004/706/CE, i membri restano in carica finché non sia stata adottata una decisione in merito alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

(5)

L’elenco dei membri, contenuto nell’allegato della decisione 2004/706/CE, dovrebbe quindi essere sostituito da un nuovo elenco valido per il prossimo periodo di tre anni,

DECIDE:

Articolo unico

L’elenco dei membri, contenuto nell’allegato della decisione 2004/706/CE, è sostituito dall’elenco riportato in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 53.

(2)  COM(2003) 284 def.


ALLEGATO

Bistra Boeva,

Antonio Borges,

Niklas Bruun,

Bertrand Collomb,

David Devlin,

Jose Maria Garrido Garcia,

Peter Montagnon,

Klaus-Peter Müller,

Colette Neuville,

Roland Oetker,

Rolf Skog,

Marek Sowa,

Trelawny Williams,

Jaap Winter,

Eddy Wymeersch.


22.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dello Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 3322]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/599/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE prevede la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 28 agosto 2007 la società Sourcon-Padena GmbH&Co. KG ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva dello Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve ufficialmente confermare a livello comunitario che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

Relativamente a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, il fascicolo soddisfa anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o meno della sostanza attiva di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/69/CE della Commissione (GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9).


ALLEGATO

Sostanza attiva oggetto della presente Decisione

Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134

N. CIPAC: non pertinente

Sourcon-Padena GmbH&Co. KG

28 agosto 2007

NL


22.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2008

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, degli importi dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

[notificata con il numero C(2008) 3498]

(I testi nelle lingue bulgara, danese, tedesca, spagnola, francese, italiana, lituana, ungherese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, finlandese, svedese e inglese sono i soli facenti fede)

(2008/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (1),

visto il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Entro il 31 maggio 2008, la Commissione deve fissare gli importi assegnati a ciascuno Stato membro interessato per l’aiuto alla diversificazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006 e per l’aiuto supplementare alla diversificazione di cui all’articolo 7 dello stesso regolamento.

(2)

Secondo il disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006, gli importi dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione sono calcolati in base alle tonnellate di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2008/2009 nello Stato membro interessato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi, per Stato membro interessato, dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, fissati in rapporto alle quote rinunciate nella campagna di commercializzazione 2008/2009, sono indicati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 16).


ALLEGATO

Importi per Stato membro dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione per la campagna di commercializzazione 2008/2009

(EUR)

Stato membro

Aiuto alla diversificazione

Aiuto supplementare alla diversificazione

Belgio

19 328 990,80

Bulgaria

445 737,60

445 737,60

Danimarca

7 511 785,40

Germania

71 025 341,24

Spagna

24 066 969,50

Francia

64 126 854,01

Italia

23 024 757,70

11 512 378,85

Lituania

1 947 100,40

Ungheria

18 119 439,80

22 466 717,48

Paesi Bassi

11 870 108,60

Austria

5 138 833,00

Polonia

34 412 304,98

Portogallo

1 407 000,00

2 904 905,25

Romania

419 772,35

Slovacchia

3 150 179,20

5 414 871,35

Finlandia

844 293,80

Svezia

4 712 136,80

Regno Unito

15 477 000,00


22.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2008

relativa all’assegnazione ai Paesi Bassi di giorni in mare aggiuntivi, per cessazione definitiva delle attività di pesca, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa

[notificata con il numero C(2008) 3586]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2008/601/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 10 dell’allegato IIA,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 8 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008 specifica il numero massimo di giorni in cui una nave comunitaria di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm può essere autorizzata a trovarsi nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, come definite al punto 2.1 dell’allegato IIA, dal 1o febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

(2)

Il punto 10 dell’allegato IIA autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può essere autorizzata a trovarsi nella zona detenendo a bordo le suddette sfogliare, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2002.

(3)

Dai dati presentati il 4 aprile 2008 dai Paesi Bassi risulta che le navi olandesi recanti a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm e aventi cessato le attività di pesca dal 1o gennaio 2002 hanno esercitato il 16 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2001 dalle navi olandesi presenti nella zona geografica e recanti a bordo tali sfogliare.

(4)

Alla luce dei dati presentati è opportuno assegnare ai Paesi Bassi nella zona geografica corrispondente, per il periodo di applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 40/2008, che va dal 1o febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, 19 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm e inferiori a 90 mm, 23 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm e inferiori a 100 mm e 21 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera dei Paesi Bassi e recante a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm e inferiori a 90 mm è autorizzata a trovarsi nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, come definite nella tabella I dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008, è portato a 138 giorni all’anno.

Articolo 2

Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera dei Paesi Bassi e recante a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm e inferiori a 100 mm può essere autorizzata a trovarsi nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, come definite nella tabella I dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008, è portato a 166 giorni all’anno.

Articolo 3

Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera dei Paesi Bassi e recante a bordo sfogliare con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm può essere autorizzata a trovarsi nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella zona CIEM IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, come definite nella tabella I dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008, è portato a 150 giorni all’anno.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).