ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
17 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011

1

 

 

Regolamento (CE) n. 339/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 )

6

 

 

Regolamento (CE) n. 341/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel mese di aprile 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

26

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/308/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008, recante nomina di due membri e di due supplenti austriaci del Comitato delle regioni

28

 

 

2008/309/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008, recante nomina di un membro belga del Comitato delle regioni

29

 

 

2008/310/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008, recante nomina di sette membri del Regno Unito e di sette supplenti del Regno Unito del Comitato delle regioni

30

 

 

2008/311/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante nomina di un membro irlandese del Comitato economico e sociale europeo

31

 

 

Commissione

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 793]

32

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2008/313/PESC

 

*

Decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2008, relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana

60

 

*

Azione comune 2008/314/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO (CE) N. 338/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (2), fissa i contingenti di pesca di merluzzo bianco assegnati alla Polonia nel Mar Baltico per il 2007.

(2)

Il regolamento (CE) n. 804/2007 della Commissione (3) ha stabilito che le catture di merluzzo bianco nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) hanno esaurito il contingente assegnato alla Polonia per il 2007 e ha quindi vietato, a decorrere dal 12 luglio 2007, la pesca di tale stock nel Mar Baltico da parte di navi battenti bandiera polacca.

(3)

La Commissione, sulla base delle informazioni in suo possesso, ha stimato nel luglio 2007 che le catture di merluzzo bianco effettuate nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) da pescherecci battenti bandiera polacca ammontavano al triplo di quelle originariamente dichiarate dalla Polonia. Inoltre, la pesca di tale stock da parte di pescherecci battenti bandiera polacca ha continuato ad essere praticata anche dopo l’imposizione del divieto, con un ulteriore superamento del contingente assegnato alla Polonia per il 2007.

(4)

A seguito di diverse riunioni tecniche tra le autorità polacche e la Commissione al fine di accertare il volume effettivo delle catture eccedenti, la Polonia ha notificato un superamento del contingente di 8 000 tonnellate.

(5)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/1993, il Consiglio deve adottare disposizioni per la detrazione dei quantitativi pescati in eccesso dai contingenti annuali. Tali disposizioni devono essere stabilite nel rispetto degli obiettivi e delle strategie di gestione della politica comune della pesca (PCP), tenendo conto in primo luogo del grado di sovrasfruttamento delle risorse e dello stato biologico delle medesime.

(6)

Le suddette disposizioni sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4). L’articolo 5 del suddetto regolamento dispone che i quantitativi di cattura eccedenti i contingenti annuali siano detratti dai contingenti dello stesso stock nell’anno successivo.

(7)

L’eccessivo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti bandiera polacca è principalmente dovuto alle carenze del sistema di controllo ed esecuzione e al fatto che il potenziale di cattura della flotta per tale specie non è commisurato alle possibilità di pesca assegnate annualmente alla Polonia dal Consiglio.

(8)

Per affrontare in modo globale le serie difficoltà incontrate dalla Polonia nell’attuazione della politica comune della pesca, con particolare riguardo alla dichiarazione erronea o alla mancata dichiarazione delle catture di merluzzo bianco effettuate nel Mar Baltico orientale, ed evitare che si riproduca la situazione di eccessivo sfruttamento registrata nel 2007 per lo stock di merluzzo bianco, la Polonia si è impegnata ad adottare e ad attuare piani d’azione nazionali che prevedono misure immediate volte a migliorare i regimi di controllo e di esecuzione conformemente alle norme comunitarie nonché misure specifiche volte ad adeguare la capacità delle flotte polacche, al fine di conseguire un equilibrio stabile tra la capacità e le possibilità di pesca del merluzzo bianco assegnate alla Polonia nel Mar Baltico.

(9)

In considerazione di tale impegno e tenuto conto del grado elevato di superamento e delle conseguenze socioeconomiche che comporterebbe l’applicazione di una compensazione immediata, è opportuno derogare all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e adottare disposizioni specifiche per la detrazione dei quantitativi pescati in eccesso.

(10)

È quindi opportuno dilazionare su un periodo di quattro anni la detrazione del quantitativo di merluzzo bianco pescato in eccesso dalla Polonia nel 2007 dal contingente assegnato a tale paese, in modo da ridurre le conseguenze socioeconomiche in particolare nel primo anno.

(11)

La Commissione dovrebbe valutare l’attuazione dei piani d’azione nazionali adottati dalla Polonia. In caso di mancata esecuzione delle misure previste dai piani d’azione o di mancato rispetto del calendario di attuazione, il Consiglio ha la facoltà di modificare le disposizioni per la detrazione dei quantitativi pescati in eccesso.

(12)

Per garantire ai pescatori interessati la certezza sui contingenti di pesca di merluzzo bianco loro assegnati nel Mar Baltico per il 2008 ed evitare di mettere in pericolo le risorse, è essenziale decidere quanto prima possibile nella campagna di pesca qualsiasi riduzione di tali contingenti per il 2008. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per «quantitativo pescato in eccesso nel 2007» il quantitativo corrispondente al superamento registrato nel 2007 del contingente di pesca assegnato alla Polonia per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie).

Articolo 2

In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96, ai contingenti di merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) da assegnare alla Polonia nel periodo 2008-2011 sono applicate, nell’arco di quattro anni, le riduzioni di seguito indicate:

a)

nel 2008, una riduzione pari al 10 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007; e

b)

nel 2009, 2010 e 2011, riduzioni pari al 30 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007.

Articolo 3

1.   La Polonia adotta e attua piani d’azione nazionali in materia di controllo e ristrutturazione della flotta che prevedono, in particolare, misure intese:

a)

a rafforzare il controllo delle attività di pesca, in particolare per il segmento della flotta per il quale il merluzzo bianco rappresenta una parte sostanziale delle catture;

b)

a migliorare l’attuazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di conservazione, con particolare riguardo ai limiti di cattura;

c)

ad adeguare la capacità del segmento della flotta per il quale il merluzzo bianco rappresenta una parte sostanziale delle catture.

2.   La Commissione valuta ogni anno l’attuazione dei piani d’azione nazionali di cui al paragrafo 1 e ne riferisce al Consiglio. Se le azioni non sono attuate secondo quanto pianificato, il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/1993, può modificare le modalità di detrazione previste all’articolo 2, lettere a) e b).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(2)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).

(3)  GU L 180 del 10.7.2007, pag. 3.

(4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.


17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/4


REGOLAMENTO (CE) N. 339/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

65,4

TN

144,8

TR

105,3

ZZ

105,2

0707 00 05

JO

178,8

MK

88,0

TR

151,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

TR

102,1

ZZ

97,4

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,1

MA

56,7

TN

56,4

TR

58,4

US

55,6

ZZ

55,2

0805 50 10

AR

117,4

IL

126,5

TR

134,5

ZA

128,0

ZZ

126,6

0808 10 80

AR

90,5

BR

82,4

CA

79,6

CL

85,7

CN

97,7

MK

64,5

NZ

123,8

US

112,9

UY

65,3

ZA

73,8

ZZ

87,6

0808 20 50

AR

84,6

AU

93,7

CL

90,9

CN

50,6

ZA

92,9

ZZ

82,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/6


REGOLAMENTO (CE) N. 340/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1 e l’articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario stabilire la struttura e gli importi delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l’agenzia», nonché le modalità di pagamento.

(2)

La struttura e l’importo delle tariffe devono tenere conto delle mansioni che vanno eseguite dall’agenzia e dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e vanno fissate a un livello che garantisca che gli importi riscossi, insieme alle altre fonti di reddito dell’agenzia a norma dell’articolo 96, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, siano sufficienti a coprire il costo dei servizi forniti. Le tariffe fissate per la registrazione devono inoltre tenere conto dei lavori da eseguire a norma del titolo VI del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(3)

È necessario fissare una tariffa per la registrazione delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio di tali sostanze. Tuttavia, non vanno riscosse tariffe per le registrazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(4)

Nel caso della registrazione di sostanze intermedie isolate, presentata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafi 2 o 3 oppure dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006, vanno riscosse tariffe specifiche.

(5)

Anche per le domande presentate a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006 va richiesto il pagamento di una tariffa.

(6)

Una tariffa va riscossa per gli aggiornamenti delle registrazioni. In particolare, va versata una tariffa per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio, per le modifiche di identità del dichiarante che riguardano una modifica della personalità giuridica e per talune modifiche nello stato delle informazioni contenute nella registrazione.

(7)

Una tariffa va riscossa per la notifica delle informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Un onere va riscosso inoltre per qualsiasi domanda di proroga di un’esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

(8)

Una tariffa va riscossa per la presentazione di una domanda di autorizzazione. Tale tariffa deve consistere di una tariffa di base, che copre una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente, e di tariffe supplementari per qualsiasi sostanza, impiego o richiedente supplementare oggetto della domanda. Inoltre, un onere va riscosso per la presentazione di una relazione di revisione.

(9)

Tariffe e oneri ridotti vanno applicati nel caso di talune domande congiunte. Tariffe e oneri ridotti vanno applicati inoltre alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2).

(10)

Nel caso di un rappresentante esclusivo la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI, in relazione a un’operazione specifica, deve essere effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità che è rappresentato da tale rappresentante esclusivo, incluse le informazioni pertinenti da imprese connesse e partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

(11)

Le riduzioni previste dal presente regolamento devono essere applicate in base a una dichiarazione dell’entità che ritiene di avervi diritto. La presentazione di informazioni false va contrastata mediante l’imposizione di un onere amministrativo da parte dell’agenzia e, se del caso, di una pena pecuniaria dissuasiva da parte degli Stati membri.

(12)

Una tariffa va riscossa per qualsiasi ricorso presentato a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il relativo importo deve tenere conto della complessità del lavoro richiesto.

(13)

Le tariffe e gli oneri devono essere riscossi solo in euro.

(14)

Una parte delle tariffe e degli oneri riscossi dall’agenzia va trasferita alle autorità competenti degli Stati membri, come compenso per il lavoro dei relatori dei comitati dell’agenzia e, se del caso, per le altre mansioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006. La percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri deve essere determinata dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, previo parere favorevole della Commissione.

(15)

Per fissare gli importi da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri e ogni remunerazione necessaria in relazione a qualsiasi altra mansione concordata svolta per l’agenzia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve osservare il principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). Esso deve inoltre garantire che l’agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per svolgere le proprie mansioni, tenendo conto delle stime degli stanziamenti di bilancio esistenti e pluriennali e deve tenere conto della quantità del lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.

(16)

I termini ultimi per il pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento vanno fissati tenendo conto delle scadenze delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. In particolare, la prima scadenza di pagamento di una tariffa relativa alla presentazione di un fascicolo di registrazione o di una domanda di aggiornamento deve essere fissata tenendo conto dei termini entro cui l’agenzia deve effettuare il controllo di completezza della domanda. Allo stesso modo, la prima scadenza per il pagamento delle tariffe relative a notifiche riguardanti l’esenzione dall’obbligo di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi va fissata tenendo conto dei termini di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia, è opportuno che l’agenzia fissi un secondo termine di pagamento ragionevole per i casi in cui il pagamento non sia effettuato entro la prima scadenza.

(17)

È opportuno adeguare le tariffe e gli oneri previsti dal presente regolamento per tenere conto dell’inflazione, sulla base dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (4).

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l’agenzia», a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«PMI», una piccola o media impresa oppure una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

b)

«media impresa», un’impresa di dimensioni medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

c)

«piccola impresa», un’impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

d)

«microimpresa», un’impresa di dimensioni estremamente piccole ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

CAPO II

TARIFFE E ONERI

Articolo 3

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di una sostanza conformemente all’articolo 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

2.   Qualora la domanda di registrazione di una sostanza in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato I.

3.   Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato I.

Tuttavia, se un dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix) del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

4.   Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato I.

5.   Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

6.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

7.   Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, le tariffe versate in relazione a tale registrazione non vengono rimborsate o accreditate al dichiarante.

Articolo 4

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

Le tariffe di cui al presente articolo sono applicabili unicamente alla registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate presentata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per le registrazioni di sostanze intermedie che richiedono le informazioni specificate all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono applicabili le tariffe di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   Qualora la domanda di registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza isolata in sito o trasportata in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato II.

3.   Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato II.

Tuttavia, se il dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d), oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

4.   Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato II.

5.   Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

6.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

7.   Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

Articolo 5

Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo l’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento di una registrazione conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia l’agenzia non riscuote una tariffa per i seguenti tipi di aggiornamento di una registrazione:

a)

modifica da una fascia di tonnellaggio più alta a una più bassa;

b)

modifica da una fascia di tonnellaggio più bassa a una più alta se il dichiarante ha già versato la tariffa per la fascia di tonnellaggio più alta;

c)

modifica dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante, a condizione che non comporti una modifica della personalità giuridica;

d)

modifica della composizione della sostanza;

e)

informazioni su nuovi impieghi, inclusi gli impieghi sconsigliati;

f)

informazioni su nuovi rischi connessi con la sostanza;

g)

modifica della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;

h)

modifica della relazione sulla sicurezza chimica;

i)

modifica delle istruzioni sulla sicurezza d’uso;

j)

notifica della necessità di elaborare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006;

k)

richiesta di rendere accessibili informazioni precedentemente riservate.

2.   L’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio conformemente alle tabelle 1 e 2 dell’allegato III.

Per gli altri aggiornamenti l’agenzia riscuote le tariffe di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

3.   Nel caso di aggiornamento di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante che presenta l’aggiornamento, conformemente all’allegato III.

Tuttavia, se parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è presentata separatamente, l’agenzia riscuote la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato III del presente regolamento.

4.   Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente all’allegato III.

Tuttavia, nei casi di aggiornamenti che comportano la modifica dell’identità del dichiarante, la riduzione per le PMI è applicabile solo se la nuova entità è una PMI.

5.   Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

6.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, per gli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio presentati a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la domanda di aggiornamento viene respinta.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine per altri aggiornamenti, l’aggiornamento viene respinto previa notifica del dichiarante da parte dell’agenzia.

7.   Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante non ha trasmesso le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento non sono rimborsati o accreditati al dichiarante.

Articolo 6

Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   L’agenzia riscuote una tariffa per ogni oggetto di una domanda, conformemente all’allegato IV.

Nel caso di una domanda relativa a sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio richiesto.

3.   Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato IV.

4.   Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato IV.

5.   La data in cui le tariffe riscosse relativamente a una domanda sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

Articolo 7

Tariffe e oneri per le notifiche a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   L’agenzia riscuote una tariffa conforme alla tabella 1 dell’allegato V per ogni notifica di esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, qui di seguito «PPORD» a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Se la notifica è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 1 dell’allegato V.

2.   L’agenzia riscuote un onere conforme alla tabella 2 dell’allegato V per ogni domanda di proroga dell’esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le PPORD a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote un onere ridotto, conformemente alla tabella 2 dell’allegato V.

3.   Le tariffe pagabili a norma del paragrafo 1 devono essere versate entro 7 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la notifica.

Gli oneri di cui al paragrafo 2 devono essere pagati entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la domanda di estensione.

4.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 3, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la notifica o la domanda di proroga viene respinta.

5.   Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.

Articolo 8

Tariffe per le domande di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   L’agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all’allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza, di un solo impiego e di un solo richiedente.

L’agenzia riscuote una tariffa supplementare conforme all’allegato VI del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda e per ogni richiedente supplementare nella domanda.

Ai fini del presente paragrafo ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso.

3.   Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 2 dell’allegato VI.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 3 dell’allegato VI.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 4 dell’allegato VI.

4.   La data in cui le tariffe riscosse per una domanda di autorizzazione sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

Articolo 9

Oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote un onere per ogni presentazione di una relazione di revisione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   L’agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all’allegato VII. L’onere di base copre la presentazione della relazione di revisione per una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente.

L’agenzia riscuote un onere supplementare conformemente all’allegato VII del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione, e per ogni entità supplementare oggetto della relazione di revisione.

Ai fini del presente paragrafo ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso.

3.   Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 2 dell’allegato VII.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 3 dell’allegato VII.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 4 dell’allegato VII.

4.   La data in cui gli oneri riscossi per la presentazione di una relazione di revisione sono ricevuti dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della relazione.

Articolo 10

Tariffe per i ricorsi contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   L’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato VIII del presente regolamento, per ogni presentazione di un ricorso contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   Se il ricorso è presentato da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta conformemente alla tabella 2 dell’allegato VIII.

3.   Se il ricorso è considerato non ammissibile da parte della commissione di ricorso, le tariffe versate non sono rimborsate.

4.   L’agenzia rimborsa le tariffe riscosse conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se il direttore esecutivo dell’agenzia rettifica una decisione conformemente all’articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006 oppure se il ricorso è accolto.

5.   Il ricorso è considerato ricevuto dalla commissione di ricorso quando le relative tariffe sono ricevute dall’agenzia.

Articolo 11

Altri oneri

1.   Su richiesta di una delle parti può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall’agenzia che non sono inclusi in altri oneri o tariffe di cui al presente regolamento. Il livello dell’onere tiene conto della quantità di lavoro.

Tuttavia, non sono soggetti a oneri il servizio di assistenza tecnica e l’assistenza fornita agli Stati membri di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il direttore esecutivo dell’agenzia può decidere di non riscuotere alcun onere dalle organizzazioni internazionali o dai paesi che richiedono assistenza all’agenzia.

2.   Gli oneri per i servizi amministrativi devono essere versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia.

3.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la domanda.

4.   In assenza di un accordo contrattuale contrario, gli oneri per i servizi tecnici devono essere pagati prima della fornitura del servizio.

5.   Una classificazione dei servizi e degli oneri deve essere redatta dal consiglio di amministrazione dell’agenzia e adottata, previo parere favorevole della Commissione.

Articolo 12

Rappresentanti esclusivi

Nel caso di un rappresentante esclusivo di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI è effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità rappresentato da tale rappresentante esclusivo in relazione all’operazione pertinente, incluse le informazioni pertinenti da parte delle imprese collegate o partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 13

Riduzioni e esenzioni

1.   La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare degli tariffe o oneri ridotti di cui agli articoli da 3 a 10 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione, aggiornamento della registrazione, domanda, notifica, relazione di revisione o ricorso per cui è richiesto il pagamento.

2.   La persona fisica o giuridica che ritenga di poter godere dell’esenzione dal pagamento delle tariffe a norma dell’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione.

3.   L’agenzia può richiedere in qualunque momento le prove dell’applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.

4.   Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’agenzia riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo.

Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l’agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell’onere per intero, nonché un onere amministrativo.

L’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5 è applicabile mutatis mutandis.

CAPO III

PAGAMENTO DI REMUNERAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA

Articolo 14

Trasferimento di fondi agli Stati membri

1.   Una percentuale delle tariffe e degli oneri raccolti a norma del presente regolamento è trasferita alle autorità competenti degli Stati membri nei casi seguenti:

a)

quando l’autorità competente dello Stato membro notifica all’agenzia la conclusione di una procedura di valutazione di una sostanza a norma dell’articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b)

quando l’autorità competente ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

c)

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

d)

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

e)

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

f)

se del caso, per le altre mansioni eseguite dalle autorità competenti su richiesta dell’agenzia.

Se i comitati citati nel presente paragrafo decidono di designare un correlatore, il trasferimento è suddiviso tra il relatore e il correlatore.

2.   Gli importi per ognuna delle mansioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo e la percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti dello Stato membro, nonché qualsiasi disposizione necessaria per il trasferimento, sono decisi e adottati dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, previo parere favorevole della Commissione. Nel fissare gli importi da trasferire il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria, e deve tenere conto della quantità di lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.

3.   I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che la relazione pertinente è stata messa a disposizione dell’agenzia.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia può decidere di autorizzare il prefinanziamento o pagamenti intermedi a norma dell’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.   I trasferimenti di fondi di cui alle lettere da b) ad e) del paragrafo 1 sono volti a compensare le autorità competenti di uno Stato membro per il lavoro svolto dal relatore o correlatore e per ogni assistenza scientifica e tecnica connessa e non pregiudicano l’obbligo degli Stati membri di astenersi dal dare istruzioni incompatibili con l’indipendenza dell’agenzia.

Articolo 15

Altre remunerazioni

Nel fissare gli importi dei pagamenti effettuati per remunerare gli esperti o i membri designati dei comitati per i lavori svolti per l’agenzia a norma dell’articolo 87, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve tenere conto della quantità di lavoro richiesto e osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia disponga di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria.

CAPO IV

PAGAMENTI

Articolo 16

Modalità di pagamento

1.   Le tariffe e gli oneri sono pagati in euro.

2.   I pagamenti vanno effettuati solo dopo che l’agenzia ha emesso la relativa fattura, ad eccezione dei pagamenti da versare a norma dell’articolo 10.

3.   I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto bancario dell’agenzia.

Articolo 17

Identificazione del pagamento

1.   Ogni pagamento deve indicare come riferimento il numero della fattura, ad eccezione dei pagamenti dovuti a norma dell’articolo 10.

I pagamenti da versare a norma dell’articolo 10 devono indicare come riferimento l’identità degli appellanti e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso.

2.   Se non è possibile stabilire il fine del pagamento, l’agenzia stabilisce un termine entro il quale il pagatore deve comunicare per iscritto all’agenzia l’oggetto del pagamento. Se l’agenzia non riceve una comunicazione dell’oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento è considerato non valido e l’importo è rimborsato al pagatore.

Articolo 18

Data del pagamento

1.   La data in cui l’importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell’agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento.

2.   Il termine di pagamento è considerato rispettato qualora sia prodotta una documentazione sufficiente a provare che il pagatore ha ordinato il trasferimento al conto bancario indicato sulla fattura entro il termine previsto.

La conferma dell’ordine di versamento emesso dall’istituto finanziario è considerata una prova sufficiente. Tuttavia, se il versamento richiede l’impiego del metodo di pagamento bancario elettronico SWIFT, la conferma dell’ordine di versamento consiste in una copia del rapporto SWIFT, timbrato e firmato da un funzionario debitamente autorizzato di un istituto finanziario.

Articolo 19

Pagamento insufficiente

1.   Si considera rispettato il termine di pagamento solo se l’importo delle tariffe o degli oneri è stato versato per intero entro il termine previsto.

2.   Se una fattura riguarda un gruppo di operazioni, l’agenzia può attribuire un sottopagamento a una qualsiasi delle operazioni. I criteri per l’attribuzione dei pagamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’agenzia.

Articolo 20

Rimborso degli importi pagati in eccesso

1.   Le disposizioni per il rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa o di un onere sono fissate dal direttore esecutivo dell’agenzia e pubblicate sul sito web dell’agenzia.

Tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 100 EUR e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l’importo in eccesso non viene rimborsato.

2.   Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso come anticipi di futuri pagamenti all’agenzia.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Stato di previsione

Per stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio finanziario seguente conformemente all’articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione dell’agenzia include una previsione specifica delle entrate provenienti da tariffe e oneri distinte da qualsiasi sovvenzione comunitaria.

Articolo 22

Revisione

1.   Le tariffe e gli oneri di cui al presente regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95. La prima revisione va effettuata entro il 1o giugno 2009.

2.   La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell’agenzia. Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell’agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(4)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

(EUR)

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 600

1 200

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

4 300

3 225

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

11 500

8 625

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

31 000

23 250


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI

(EUR)

 

Media impresa

(Presentazione individuale)

Media impresa

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

(Presentazione congiunta)

Microimpresa

(Presentazione individuale)

Microimpresa

(Presentazione congiunta)

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 120

840

640

480

160

120

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o 3 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe Ordinarie

(EUR)

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffe

1 600

1 200


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI

(EUR)

 

Media impresa

(Presentazione individuale)

Media impresa

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

(Presentazione congiunta)

Micro-impresa

(Presentazione individuale)

Micro-impresa

(Presentazione congiunta)

Tariffe

1 120

840

640

480

160

120


ALLEGATO III

Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio

(EUR)

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

2 700

2 025

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

9 900

7 425

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

29 400

22 050

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

7 200

5 400

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

26 700

20 025

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

19 500

14 625


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio

(EUR)

 

Media impresa

(Presentazione individuale)

Media impresa

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

(Presentazione congiunta)

Micro-impresa

(Presentazione individuale)

Micro-impresa

(Presentazione congiunta)

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

1 890

1 418

1 080

810

270

203

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

Da 10-100 tonnellate a un tonnellag-gio superiore a 1 000 tonnellate

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellag-gio superiore a 1 000 tonnellate

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

(EUR)

Tipo di aggiornamento

 

Modifica dell’identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 500

Tipo di aggiornamento

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Modifica dell’accesso concesso alle informazioni nella domanda (per elemento)

1 500

1 125


Tabella 4

Tariffe ridotte per PMI per altri aggiornamenti

(EUR)

Tipo di aggiornamento

Media impresa

Media impresa

Piccola impresa

Modifica dell’identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 050

600

150

Tipo di aggiornamento

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Micro-impresa

(presentazione individuale)

Micro-impresa

(presentazione congiunta)

Modifica dell’accesso concesso alle informazioni nella domanda (per elemento)

1 050

788

600

450

150

113


ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

(EUR)

Oggetto della domanda di riservatezza

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 500

3 375

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 500

1 125

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 500

3 375

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 000

2 250

Nome commerciale della sostanza

1 500

1 125

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose non soggette a un regime transitorio

1 500

1 125

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose utilizzate come prodotto intermedio, nell’attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nell’attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico

1 500

1 125


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI

(EUR)

Oggetto della domanda di riservatezza

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Micro-impresa

(presentazione individuale)

Micro-impresa

(presentazione congiunta)

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 050

788

600

450

150

113

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Nome commerciale della sostanza

1 050

788

600

450

150

113

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose non soggette a un regime transitorio

1 050

788

600

450

150

113

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose utilizzate come prodotto intermedio, nell’attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nell’attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico

1 050

788

600

450

150

113


ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

(EUR)

Tariffa ordinaria

500

Tariffa ridotta per medie imprese

350

Tariffa ridotta per piccole imprese

200

Tariffa ridotta per microimprese

50


Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

(EUR)

Onere ordinario

1 000

Onere ridotto per medie imprese

700

Onere ridotto per piccole imprese

400

Onere ridotto per microimprese

100


ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base

50 000 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

10 000 EUR

Tariffa supplementare per impiego

10 000 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI:

37 500 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa:

30 000 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per imprese medie

Tariffa di base

40 000 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

8 000 EUR

Tariffa supplementare per impiego

8 000 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa:

30 000 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 3

Tariffe ridotte per piccole imprese

Tariffa di base

25 000 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

5 000 EUR

Tariffa supplementare per impiego

5 000 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 4

Tariffe ridotte per microimprese

Tariffa di base

7 000 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

1 500 EUR

Tariffa supplementare per impiego

1 500 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Richiedente supplementare: 5 625 EUR


ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un’autorizzazione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base

50 000 EUR

Onere supplementare per impiego

10 000 EUR

Onere supplementare per sostanza

10 000 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI:

37 500 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa:

30 000 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 2

Oneri ridotti per medie imprese

Onere di base

40 000 EUR

Onere supplementare per impiego

8 000 EUR

Onere supplementare per sostanza

8 000 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa:

30 000 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 3

Oneri ridotti per piccole imprese

Onere di base

25 000 EUR

Onere supplementare per impiego

5 000 EUR

Onere supplementare per sostanza

5 000 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 4

Oneri ridotti per microimprese

Onere di base

7 500 EUR

Onere supplementare per impiego

1 500 EUR

Onere supplementare per sostanza

1 500 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

(EUR)

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

Dell’articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

2 200

Dell’articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

4 400

Dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

6 600


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI

(EUR)

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

Dell’articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1 800

Dell’articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

3 600

Dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

5 400


17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/26


REGOLAMENTO (CE) N. 341/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel mese di aprile 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 e, per quanto riguarda il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantità inferiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare le quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere alla quantità fissata per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 e, per quanto riguarda il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   Le quantità per le quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono fissate nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 75).


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2008-30.9.2008

(%)

Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

1

09.4211

1,780550

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

28,694208

5

09.4215

36,799882

6

09.4216

 (2)

2 014 010

7

09.4217

4,045341

8

09.4218

 (1)

3 478 800


N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2008-30.6.2009

(%)

3

09.4213

3,395585


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

recante nomina di due membri e di due supplenti austriaci del Comitato delle regioni

(2008/308/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. LINHART. Un seggio di membro si è reso vacante in seguito al decesso del sig. ZIMPER. Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni del sig. MÖDLHAMMER e del sig. VÖGERLE,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

la sig.ra Marianne FÜGL, Vizebürgermeisterin, Marktgemeinde Traisen,

il sig. Erwin MOHR, Bürgermeister, Marktgemeinde Wolfurt,

e

b)

quali supplenti:

il sig. Johannes PEINSTEINER, Bürgermeister, Marktgemeinde St. Wolfgang,

il sig. Dipl.-Ing. Markus LINHART, Bürgermeister der Stadt Bregenz.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

recante nomina di un membro belga del Comitato delle regioni

(2008/309/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni della sig.ra MOERMAN,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Dirk VAN MECHELEN, ministro fiammingo delle finanze, del bilancio e dell'assetto territoriale, è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato della sig.ra MOERMAN, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

recante nomina di sette membri del Regno Unito e di sette supplenti del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2008/310/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Sette seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati della sig.ra ASHTON, del sig. BODFISH, della sig.ra Olive BROWN, della sig.ra COLEMAN, della sig.ra BUTLER, del sig. McCONNELL e della sig.ra OLDFATHER. Cinque seggi di supplenti sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. ANGELL, del sig. FOOTE-WOOD, della sig.ra KAGAN, della sig.ra DAVIES e del sig. LYON. Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. LOCHHEAD. Un seggio di supplente diviene vacante in seguito alla nomina a membro del sig. MALCOLM,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

Linda GILLHAM, Member of Runnymede Borough Council,

Dave WILCOX, Member of Derbyshire County Council,

Iain MALCOLM, Member of South Tyneside Council (change of mandate),

Doris ANSARI, Member of Cornwall County Council,

Christine CHAPMAN, Member of the National Assembly of Wales,

Keith BROWN, Member of the Scottish Parliament,

Irene OLDFATHER, Member of the Scottish Parliament,

e

b)

quali supplenti:

Kathy POLLARD, Member of Suffolk County Council,

Doreen HUDDART, Member of Newcastle-upon-Tyne City Council,

Feryat DEMIRCI, Member of London Borough of Hackney,

Cindy HUGHES, Member of Darlington Borough Council,

Nerys EVANS, Member of the National Assembly of Wales,

Allison McINNES, Member of the Scottish Parliament,

Ted BROCKLEBANK, Member of the Scottish Parliament.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

recante nomina di un membro irlandese del Comitato economico e sociale europeo

(2008/311/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2006/651/CE, Euratom del Consiglio (1),

vista la proposta presentata dal governo irlandese,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Arthur FORBES,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Heidi LOUGHEED, Head of IBEC Europe, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, ossia fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 269 del 28.9.2006, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2007/622/CE, Euratom (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 39).


Commissione

17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2008

relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 793]

(2008/312/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

previo parere del comitato consultivo istituito conformemente alla procedura di cui all'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta a stabilire un nuovo documento uniforme da utilizzare per le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/117/Euratom.

(2)

Il nuovo documento uniforme si applica alle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito tra Stati membri, nonché alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni al di fuori della Comunità di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito e al loro transito nella Comunità da un paese terzo verso un altro paese terzo.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo istituito conformemente alla procedura di cui all'articolo 21,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento uniforme di cui all'allegato è utilizzato per qualsiasi spedizione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito tra gli Stati membri oppure verso, al di fuori o attraverso la Comunità, rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2006/117/Euratom.

Articolo 2

Il documento uniforme viene reso disponibile in formato elettronico, secondo il modello presentato dalla Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 25 dicembre 2008.

Articolo 4

La decisione 93/552/Euratom della Commissione (2) è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2008.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

(2)  GU L 268 del 29.10.1993, pag. 83.


ALLEGATO

Documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

(Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio)

Istruzioni generali

Parti da A-1 a A-6: da compilare in caso di spedizioni di rifiuti radioattivi.

Parti da B-1 a B-6: da compilare in caso di spedizioni di combustibile nucleare esaurito (ivi compreso il combustibile esaurito destinato allo smaltimento finale e, in quanto tale, classificato come rifiuto).

Parte A-1 o B-1 (domanda di autorizzazione alla spedizione): riservata al richiedente, che, a seconda del tipo di spedizione, può essere:

il detentore, in caso di spedizioni tra Stati membri (tipo MM) o di esportazione al di fuori della Comunità verso un paese terzo (tipo ME),

il destinatario, in caso di importazione nella Comunità da un paese terzo (tipo IM),

la persona responsabile della spedizione nello Stato membro nel quale i rifiuti radioattivi o il combustibile nucleare esaurito entrano nella Comunità, in caso di transito nella Comunità (tipo TT).

Parte A-2 o B-2 (attestato di ricevimento della domanda): riservata alle autorità competenti interessate, che, a seconda del tipo di spedizione, sono le autorità dei paesi:

di origine, nel caso di spedizioni di tipo MM o ME,

di destinazione, nel caso di spedizioni di tipo IM,

del luogo nel quale la spedizione entra per la prima volta nella Comunità, in caso di spedizioni di tipo TT,

e, se del caso, a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri di transito.

Parte A-3 o B-3 (diniego o consenso): riservata a tutte le autorità competenti interessate.

Parte A-4a/A-4b o B-4a/B-4b (autorizzazione o diniego della spedizione): riservata alle autorità competenti responsabili del rilascio dell'autorizzazione, che, a seconda del tipo di spedizione, sono:

le autorità dello Stato membro di origine, in caso di spedizioni di tipo MM e ME,

le autorità dello Stato membro di destinazione, in caso di spedizioni tipo IM, o

le autorità del primo Stato membro di transito nel quale la spedizione entra nella Comunità, nel caso di spedizioni di tipo TT.

Parte A-5 o B-5 (descrizione della partita/elenco dei colli): riservata al richiedente indicato nella parte A-1 o B 1.

Parte A-6 o B-6 (attestato di ricevimento della spedizione): riservata al destinatario (in caso di spedizioni di tipo MM e IM), al detentore (in caso di spedizioni di tipo ME) o alla persona responsabile della spedizione (in caso di spedizioni di tipo TT).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Note esplicative relative ai singoli punti delle parti da A-1 a A-6 e da B-1 a B-6 del documento uniforme

Definizione di domanda debitamente compilata: una domanda di autorizzazione alla spedizione di residui radioattivi o di combustibile nucleare esaurito è considerata debitamente compilata conformemente alla direttiva 2006/117/Euratom se in ogni punto della parte A-1, nel caso di spedizioni di residui radioattivi, o in ogni punto della parte B-1, nel caso di spedizioni di combustibile nucleare esaurito, sono inserite le informazioni richieste, o barrando la casella appropriata o cancellando la menzione inutile o inserendo i dati e i valori richiesti. Se si tratta di una domanda riguardante varie spedizioni, i punti 8 e 9 possono contenere stime.

1.

Il richiedente deve debitamente compilare tutti i punti da 1 a 14. Al punto 1, barrare la casella corrispondente al tipo di spedizione e indicare i valichi di frontiera interessati nei casi in cui la spedizione interessi paesi terzi:

a)

barrare la casella corrispondente al tipo MM per le spedizioni tra Stati membri, con transito eventuale in uno o più altri Stati membri o paesi terzi;

b)

barrare la casella corrispondente al tipo IM per spedizioni da un paese terzo verso uno Stato membro (= importazione nella Comunità), tenendo presente che la domanda deve contenere elementi che dimostrino che il destinatario ha concluso con il detentore con sede nel paese terzo un accordo, accettato dall'autorità competente del paese terzo, che obbliga il detentore a riprendere i rifiuti radioattivi o il combustibile nucleare esaurito qualora la spedizione non possa essere completata;

c)

barrare la casella corrispondente al tipo ME per spedizioni da uno Stato membro verso un paese terzo (= esportazione al di fuori della Comunità); o

d)

barrare la casella corrispondente al tipo TT per spedizioni da un paese terzo verso un altro paese terzo che attraversano uno o più Stati membri, tenendo conto del fatto che la domanda deve comprendere elementi che dimostrino che il destinatario con sede nel paese terzo ha concluso con il detentore con sede nel paese terzo un accordo, accettato dall'autorità competente del paese terzo, che obbliga il detentore a riprendere i rifiuti radioattivi o il combustibile nucleare esaurito qualora la spedizione non possa essere completata.

2.

Il richiedente deve indicare chiaramente, barando la casella appropriata, se la domanda riguarda una sola spedizione in un dato periodo di tempo (ad esempio, 05/2010, 2009 o 2010-2011) o se si riferisce a più spedizioni in un dato periodo di tempo, che non deve però superare i tre anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione. È possibile presentare una domanda unica relativa a più spedizioni, purché siano rispettate le seguenti condizioni enunciate all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom:

a)

i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive; e

b)

si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti; e

c)

qualora le spedizioni comportino il transito in paesi terzi, detto transito avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera di ingresso e/o di uscita dalla Comunità e attraverso lo stesso valico (o gli stessi valichi) di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

3.

Il richiedente deve indicare i valichi di frontiera pertinenti nei casi in cui uno o più paesi terzi siano interessati alla spedizione. I valichi di frontiera devono essere identici per tutte le spedizioni oggetto dalla domanda, salvo diverso accordo tra le autorità competenti.

4.

Il richiedente deve indicare il suo nome commerciale, il suo indirizzo e le sue coordinate. Il nome commerciale è il nome con cui l'impresa esercita le sue attività commerciali, anche se la denominazione sociale utilizzata per i contratti o per altre formalità può essere diversa. Il richiedente deve barrare la casella appropriata corrispondente alla sua funzione, che, a seconda del tipo di spedizione, sarà la seguente:

a)

detentore, in caso di spedizioni tra Stati membri (tipo MM) o di esportazione al di fuori della Comunità verso un paese terzo (tipo ME);

b)

destinatario, in caso di importazione nella Comunità da un paese terzo (tipo IM);

c)

persona responsabile della spedizione nello Stato membro nel quale i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito entrano nella Comunità, in caso di transito nella Comunità (tipo TT).

5.

Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e le coordinate del luogo in cui i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono detenuti prima della spedizione, che possono essere diversi dall'indirizzo del richiedente.

6.

Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e le coordinate del destinatario. In caso di spedizioni di tipo IM, queste informazioni sono identiche a quelle indicate al punto 4.

7.

Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e le coordinate del luogo in cui i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono detenuti dopo la spedizione, che possono essere diversi dall'indirizzo del destinatario.

8.

Il richiedente deve compilare tutti i punti o barrando la casella appropriata (è possibile barrare più di una casella) o indicando i valori e le caratteristiche specifiche dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito. In caso di varie spedizioni i valori possono essere stimati.

9.

Il richiedente deve compilare il punto 9. I valori possono essere stimati.

10.

Il richiedente deve barrare la casella corrispondente al tipo di attività che genera i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito oppure barrare la casella «altre attività» e specificare la relativa attività. È possibile barrare più di una casella.

11.

Il richiedente deve indicare lo scopo della spedizione barrando la casella appropriata (si può barrare una sola casella) o specificare ogni altro eventuale scopo.

12.

Il richiedente deve elencare i diversi modi di trasporto previsti per la spedizione (strada, ferrovia, marittimo, aereo, vie navigabili) indicando anche il punto di partenza, il punto di arrivo e il vettore previsto (se noto). Modifiche al programma nel corso della procedura di domanda sono possibili. Le modifiche devono essere comunicate alle autorità competenti, ma non richiedono la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

13.

Il richiedente deve elencare tutti i paesi interessati dalla spedizione, cominciando con il primo Stato membro o paese terzo nel quale i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono detenuti e finendo con lo Stato membro o il paese terzo nel quale saranno detenuti dopo il completamento della spedizione. Se desidera modificare l'elenco sequenziale dei paesi, il richiedente deve presentare una nuova domanda.

14.

Il richiedente deve indicare il soggetto che ha ripreso i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la/le spedizione/i non può/possono avere luogo o se le condizioni per la spedizione non possono essere soddisfatte. In caso di spedizioni tipo IM o TT, il richiedente deve allegare alla domanda la prova dell'accordo, approvato dalle autorità competenti del paese terzo, concluso tra il destinatario nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione e il detentore dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese terzo.

Dopo avere compilato i punti da 1 a 14, il richiedente deve inviare la parte 1 del documento uniforme all'autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione.

L'autorità competente responsabile del rilascio o del diniego dell'autorizzazione alla spedizione è, a seconda del tipo di spedizione:

l'autorità competente dello Stato membro di origine, in caso di spedizioni tra Stati membri (tipo MM) o in caso di esportazioni al di fuori della Comunità (tipo ME),

l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, in caso di importazioni nella Comunità (tipo IM),

l'autorità competente del primo Stato membro di transito nel quale la spedizione entra per la prima volta nella Comunità, in caso di transito nella Comunità (tipo TT).

I dati sulle persone con cui prendere contatto possono essere ottenuti consultando la piattaforma di comunicazione elettronica creata e gestita dalla Commissione o l'elenco pubblicato delle autorità competenti.

15.

Subito dopo il ricevimento della domanda, l'autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione deve:

a)

apporre il numero di registrazione in alto in ogni parte del documento uniforme, cominciando con la parte 1;

b)

verificare che tutti i punti della parte 1 siano stati debitamente compilati dal richiedente;

c)

compilare il punto 15 della parte 2 e riprodurre in un numero sufficiente di copie le parti 1, 2 e 3 per ogni Stato membro o paese interessato. I paesi terzi di transito sono consultati soltanto a titolo informativo.

16.

L'autorità competente responsabile dell'autorizzazione deve:

a)

compilare, se del caso, il punto 16 della parte 2 (e il punto 18 della parte 3) per ogni autorità competente degli Stati membri o dei paesi terzi interessati elencati al punto 13, il cui consenso è richiesto per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione; e

b)

trasmettere immediatamente la domanda debitamente compilata (parte 1) assieme alla parte 2 ad ogni autorità competente interessata elencata al punto 16 per il relativo consenso.

17.

Il punto 17 deve essere compilato dall'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La data della domanda e la data di ricevimento devono essere inserite all'atto del ricevimento della domanda. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento, l'autorità competente degli Stati membri interessati deve verificare che la domanda sia debitamente compilata (tutti i punti da 1 a 14 devono essere compilati e non deve mancare nessuna informazione; alcuni valori possono essere stimati). Si applica solo uno dei punti 17a) o 17b). Cancellare la menzione inutile.

a)

Se ritiene che la domanda non sia debitamente compilata, l'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri di transito, se ve ne sono, o di destinazione compila il punto 17a), cancella il punto 17b) e comunica la richiesta di informazioni mancanti all'autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione (indicata al punto 15). Essa deve indicare chiaramente le informazioni mancanti (compilare o allegare documento). Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità competente che richiede le informazioni mancanti deve inviare copia della parte 2 a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri interessati indicati al punto 13. I dati sulle persone con cui prendere contatto possono essere ottenuti consultando la piattaforma di comunicazione elettronica creata e gestita dalla Commissione o l'elenco pubblicato delle autorità competenti. Se uno degli Stati membri interessati ritiene che la domanda non sia debitamente compilata, la procedura è sospesa. In tal caso, anche se ritiene che la domanda sia debitamente compilata, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione non può inviare l'attestato di ricevimento prima di avere ricevuto le informazioni richieste e fintanto che non sia stata inviata alcuna nuova richiesta nei 10 giorni successivi al ricevimento delle informazioni mancanti. La procedura può essere ripetuta fino a che tutte le informazioni mancanti siano state ricevute e fintanto che non venga inviata alcuna nuova richiesta di informazioni mancanti.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, se non riceve alcuna richiesta di informazioni mancanti nel termine di 20 giorni e se ritiene che la domanda sia debitamente compilata, l'autorità competente dello Stato membro interessato deve inviare la parte 2 all'autorità competente responsabile per il rilascio dell'autorizzazione indicata al punto 15, trasmettendone copia a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri interessati indicate al punto 13. I dati sulle persone con cui prendere contatto possono essere ottenuti consultando la piattaforma di comunicazione elettronica creata e gestita dalla Commissione o l'elenco pubblicato delle autorità competenti.

Termini più brevi possono essere concordati tra tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati.

b)

Per permettere alle autorità competenti di richiedere le informazioni mancanti entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione non può rilasciare l'attestato di ricevimento prima della scadenza del termine di 20 giorni. Scaduto il termine di 20 giorni, se ritiene che la domanda sia debitamente compilata e se non vi sono altri Stati membri interessati ovvero se nessun'altra autorità competente interessata ha richiesto informazioni mancanti, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione compila il punto 17b).

18.

Subito dopo il ricevimento dell'attestato di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione di una domanda debitamente compilata, l'autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione verifica che i termini siano stati rispettati e completa il punto 18 della parte 3 per ogni autorità competente interessata elencata al punto 13 il cui consenso è richiesto per l'autorizzazione alla spedizione.

L'autorità competente interessata deve inserire i necessari dati aggiuntivi al punto 18.

19.

L'autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione deve compilare il campo relativo al termine generale per l'approvazione automatica valido per tutti gli Stati membri interessati. Tale termine è generalmente di due mesi a decorrere dalla data dell'attestato di ricevimento da parte dello Stato membro di destinazione indicato al punto 17b). Essa deve quindi trasmettere la parte 3 sul consenso o diniego a tutti gli Stati membri o paesi interessati.

Subito dopo il ricevimento della parte 3, ogni autorità competente interessata decide se prorogare il termine per l'adozione della decisione sul consenso o sul diniego della spedizione. Può essere richiesta una proroga fino ad un mese cancellando il termine generale di cui al punto 19 e inserendo il nuovo termine, che deve essere notificato a tutte le autorità competenti interessate.

20.

L'autorità competente interessata deve esaminare debitamente la domanda. Alla scadenza del termine di approvazione automatica, l'autorità competente interessata deve compilare il punto 20 e restituire l'originale della parte 3 (in formato elettronico se inviato per posta elettronica) all'autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione (indicata al punto 15). Ogni eventuale diniego deve essere motivato e deve essere basato (per gli Stati membri di transito) sulla pertinente normativa nazionale, comunitaria o internazionale in materia di trasporto di materie radioattive o (per gli Stati membri di destinazione) sulla pertinente legislazione in materia di gestione dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito o sulla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale in materia di trasporto di materie radioattive. Le condizioni eventualmente imposte non devono essere più rigorose di quelle fissate per spedizioni analoghe effettuate negli Stati membri. Se il documento uniforme non è compilato e rispedito entro il termine, il consenso alla spedizione si riterrà accordato, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom.

21.

Una volta ottenuto il consenso alla spedizione da parte di tutte le autorità competenti interessate, l'autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione deve compilare i punti da 21 a 23, tenendo conto del fatto che il consenso tacito è considerato accordato soltanto se:

a)

abbia ricevuto (almeno) l'attestato di ricevimento dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione [indicato al punto 17b)]; e

b)

nessuna richiesta di informazioni mancanti sia rimasta senza risposta; e

c)

non sia pervenuta alcuna risposta (né di consenso né di diniego) da parte delle autorità competenti interessate entro il termine di cui al punto 19.

22.

L'autorità competente indicata al punto 21 deve elencare, o qualora lo spazio disponibile sia insufficiente, allegare l'elenco di tutti i consensi (comprese le condizioni) e i dinieghi (compresi i motivi) ricevuti da parte di tutte le autorità competenti interessate.

23.

L'autorità competente indicata al punto 21 deve:

a)

compilare il punto 23 tenendo conto del fatto che il periodo massimo di validità dell'autorizzazione è di tre anni e che un'unica autorizzazione può riferirsi a più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom;

b)

trasmettere l'originale della parte 4a al richiedente assieme alle parti 1, 4a, 5 e 6; e

c)

trasmettere copia della parte 4a a tutte le altre autorità competenti interessate.

24.

L'autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione deve compilare i punti 24 e 25 se almeno una delle autorità competenti interessate non ha dato il suo consenso alla spedizione.

25.

L'autorità competente indicata al punto 24 indica tutti i consensi e dinieghi ricevuti, o ne allega l'elenco, ivi comprese tutte le condizioni e i motivi del diniego, e trasmette l'originale della parte 4b al richiedente e copia della stessa a tutte le altre autorità competenti interessate.

26.

Il richiedente, se le spedizioni sono state autorizzate e ha ricevuto le parti 4a, 5 e 6, deve debitamente compilare il punto 26. Se la domanda riguarda varie spedizioni, il richiedente deve, per ogni spedizione, riprodurre in un numero sufficiente di copie la parte 5.

27.

Il richiedente deve barrare la casella appropriata, indicando se l'autorizzazione riguarda una sola o varie spedizioni. In caso di varie spedizioni, occorre indicare il pertinente numero cronologico.

28.

Prima di ogni spedizione, il richiedente deve debitamente compilare i punti da 28 a 30 (anche se l'autorizzazione riguarda varie spedizioni). I valori indicati in questa parte non possono essere stime!

29.

Il richiedente deve debitamente compilare il punto 29 (elenco dei colli) e indicare in basso i totali del numero di colli, di ogni tipo di collo, della massa netta, della massa lorda e dell'attività (GBq) di tutti i colli. Se lo spazio previsto nel documento è insufficiente, occorre allegare un elenco distinto contenente le informazioni richieste.

30.

Il richiedente deve compilare il punto 30 (data di invio e della dichiarazione) prima di ogni spedizione di residui radioattivi o di combustibile esaurito (anche se l'autorizzazione riguarda varie spedizioni). La parte 5, assieme alle parti 1 e 4a, accompagna i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito per tutta la durata della spedizione. La descrizione della partita e l'elenco dei colli (parte 5) è allegata alla parte 6 (attestato di ricevimento).

31.

Il destinatario (in caso di spedizioni di tipo MM e IM), il detentore (in caso di spedizioni di tipo ME) o la persona responsabile della spedizione (in caso di spedizioni di tipo TT) deve debitamente compilare i punti da 31 a 35 (e 36, se del caso), mentre ogni eventuale aggiunta viene effettuata dal richiedente. Tuttavia, un destinatario situato fuori della Comunità europea può attestare il ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito tramite una dichiarazione distinta allegata al documento uniforme.

32.

Il destinatario deve debitamente indicare il nome, l'indirizzo e le coordinate del luogo in cui i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono detenuti dopo la spedizione.

33.

Il destinatario deve compilare il punto 33 (come indicato al punto 23) e indicare se la spedizione ricevuta è l'ultima spedizione oggetto dell'autorizzazione.

a)

Quando l'autorizzazione si riferisce ad una sola spedizione di tipo MM o IM, il destinatario deve compilare la parte 6 entro 15 giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito e presentare le parti 5 e 6 all'autorità competente dello Stato membro di destinazione. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione invia quindi una copia delle parti 5 e 6 alle altre autorità competenti interessate (e, se del caso, gli originali delle due parti all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione). In caso di spedizioni di tipo MM, l'autorità competente dello Stato membro di origine deve inviare copia dell'attestato di ricevimento al detentore.

b)

Quando l'autorizzazione si riferisce ad una sola spedizione di tipo ME o TT, il richiedente deve assicurare che il destinatario con sede fuori della Comunità europea gli invii le parti 5 e 6 debitamente compilate subito dopo il ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito. La parte 6 può essere sostituita da una dichiarazione del destinatario contenente almeno le informazioni di cui ai punti da 31 a 36. Entro 15 giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, il richiedente deve trasmettere la parte 5, la parte 6 (se il destinatario non ha utilizzato la parte 6, il richiedente la completa) e, se del caso, la dichiarazione del destinatario, all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione. La predetta autorità invia quindi copia delle parti 5 e 6 e, se del caso, della dichiarazione del destinatario alle altre autorità competenti interessate.

c)

Quando l'autorizzazione si riferisce a varie spedizioni di tipo MM o IM, il destinatario deve compilare la parte 6 dopo ogni spedizione (a tale scopo avrà provveduto a fare diverse copie in bianco della parte 6) e trasmetterla direttamente all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, allegando anche la parte 5 relativa alla stessa spedizione.

d)

Nei casi in cui l'autorizzazione si riferisce a varie spedizioni di tipo ME o TT, il richiedente deve assicurare che dopo ogni spedizione il destinatario con sede fuori della Comunità europea completi per ogni spedizione una copia (in bianco) della parte 6 e gliela invii allegandola alla corrispondente parte 5.

34.

Il destinatario deve barrare la casella «non applicabile» o compilare il punto 34 per le spedizioni di tipo ME o TT o allegare una dichiarazione distinta, indicando il riferimento all'allegato.

35.

Il destinatario deve compilare il punto 35 quando la singola spedizione o tutte le spedizioni oggetto dall'autorizzazione sono state effettuate. Quando l'autorizzazione si riferisce a varie spedizioni, l'attestato finale di ricevimento deve essere compilato e trasmesso come nel caso dell'autorizzazione valida per una sola spedizione, salvo che:

a)

al punto 30 della parte 6 occorre indicare che si tratta dell'ultima spedizione oggetto dell'autorizzazione;

b)

la dichiarazione redatta dal destinatario con sede fuori della Comunità europea deve precisare che tutti i rifiuti radioattivi o tutto il combustibile esaurito oggetto dell'autorizzazione alla spedizione sono effettivamente arrivati.

In funzione del tipo di spedizione, il destinatario deve inviare la parte 6 (attestato di ricevimento) assieme alla parte 5, all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in caso di spedizione di tipo MM o IM o al richiedente indicato al punto 5 (parte 1) in caso di spedizioni di tipo ME o TT. A fini ricapitolativi, all'attestato finale di ricevimento deve essere allegata la parte 6 relativa ad ogni singola spedizione oggetto dall'autorizzazione.

36.

Il destinatario deve barrare la casella «non applicabile» o compilare il punto 36 per le spedizioni di tipo ME o TT o allegare una dichiarazione distinta, indicando il riferimento all'allegato. Il richiedente trasmette le parti 5 e 6 all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. A fini ricapitolativi, all'attestato finale di ricevimento deve essere allegata la parte 6 relativa ad ogni singola spedizione oggetto dell'autorizzazione.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/60


DECISIONE CIAD/2/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 marzo 2008

relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana

(2008/313/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana (1) (operazione EUFOR Tchad/RCA), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'azione comune 2007/677/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori per l'operazione EUFOR Tchad/RCA.

(2)

Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un comitato dei contributori.

(3)

Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'EUFOR Tchad/RCA. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori.

(4)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Costituzione e mandato

È costituito un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana (CoC). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza e Bruxelles.

Articolo 2

Composizione

1.   I membri del CoC sono:

rappresentanti di tutti gli Stati membri,

rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell'allegato.

2.   Il comandante dell'operazione dell'UE, il Direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea, o i loro rappresentanti, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CoC.

3.   Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.

Articolo 3

Presidenza

Fatte salve le prerogative della presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/Alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza e con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o un suo rappresentante.

Articolo 4

Riunioni

1.   Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.

Articolo 5

Procedura

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze del CPS e le responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE:

quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione,

quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.

L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.

2.   Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

3.   Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4.   La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del comitato.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CoC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CoC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

La presidente

M. IPAVIC


(1)  GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.


ALLEGATO

Elenco del (dei) paese(i) terzo(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Albania


17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/62


AZIONE COMUNE 2008/314/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che nel capitolo III contiene un elenco di misure da prendere sia all’interno dell’Unione europea (UE) che nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L’UE sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Tale posizione comune chiede segnatamente la promozione della conclusione degli accordi di salvaguardia globali dell’AIEA e dei protocolli addizionali e impegna l’UE ad operare per fare del protocollo addizionale e degli accordi di salvaguardia globali la norma per il sistema di verifica dell’AIEA.

(4)

Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2).

(5)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/574/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (3).

(6)

Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/418/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (4).

(7)

Il 22 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato la direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (5). Per quanto riguarda l’UE, il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività in tutti i paesi terzi, in conformità della dichiarazione del G8 e del piano d’azione sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, permane un obiettivo importante da perseguire.

(8)

Nel luglio 2005 gli Stati parte e la Comunità europea dell’energia atomica hanno convenuto per consenso di modificare la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari al fine di ampliarne la portata e ricomprendervi l’uso e lo stoccaggio nazionali per scopi pacifici di materiali e installazioni nucleari nonché il trasporto degli stessi, obbligando gli Stati parte a comminare sanzioni penali in caso di violazione.

(9)

Nel settembre 2005 è stata aperta alla firma la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (convenzione contro il terrorismo nucleare) che, una volta entrata in vigore imporrà agli Stati parte di dotarsi di leggi per rendere le violazioni in questione penalmente rilevanti.

(10)

L’AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando da 3 a 9. Ciò avviene mediante l’attuazione del suo piano per la sicurezza nucleare, finanziato tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell’AIEA medesima.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

adoperarsi per l’universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi;

b)

potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e relativa tecnologia e fornire assistenza legislativa e regolamentare nel settore della sicurezza e della salvaguardia nucleari;

c)

rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta.

2.   I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia dell’UE sono progetti volti a:

a)

rafforzare l’impianto legislativo e regolamentare nazionale per l’attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nel settore della sicurezza e della verifica nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi;

b)

assistere gli Stati nel potenziamento della sicurezza e del controllo dei materiali nucleari e altri materiali radioattivi;

c)

potenziare la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e di rispondervi.

I suddetti progetti sono realizzati nei paesi che necessitano di assistenza in tali settori, dopo una prima valutazione da parte del gruppo di esperti.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/slto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell’attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2.   I progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono realizzati dall’AIEA. Essa svolge tale compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l’SG/AR stabilisce le modalità necessarie con l’AIEA.

3.   La presidenza, l’SG/AR e la Commissione si tengono reciprocamente informati riguardo ai progetti, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è di EUR 7 703 000.

2.   La spesa finanziata con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita conformemente alle procedure della Comunità europea e alle norme applicabili al bilancio generale della Comunità europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di una sovvenzione. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con l’AIEA. L’accordo di finanziamento dispone che l’AIEA deve assicurare la visibilità del contributo dell’UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione cerca di concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente azione comune. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall’SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente azione comune sulla base di rapporti regolari stilati dall’AIEA. Tali rapporti formano la base della valutazione del Consiglio. La Commissione è pienamente associata. Essa fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa termina 15 mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento concluso tra la Commissione e l’AIEA o il 14 aprile 2009 se entro tale data non è stato concluso alcun accordo di finanziamento.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 44.

(4)  GU L 165 del 17.6.2006, pag. 20.

(5)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.


ALLEGATO

Sostegno dell’UE alle attività dell’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari nonché nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Descrizione

Negli ultimi anni il numero di episodi terroristici negli Stati membri dell’UE e altrove non ha mostrato alcun segno di attenuazione. La comunità internazionale ha riconosciuto in varie sedi che il rischio di riuscita di atti di terrorismo nucleare che implicano materiali nucleari o altri materiali radioattivi resta elevato. Inoltre, recenti denunce di traffico illecito che interessa materiale nucleare particolarmente sensibile hanno sottolineato il rischio permanente che i terroristi possano acquisire tale materiale.

La Comunità internazionale ha reagito con fermezza a tali minacce e ha adottato varie iniziative volte ad evitare che materiali nucleari o altri materiali radioattivi cadano nelle mani di criminali e terroristi. Particolare attenzione sulla situazione in Asia è stata attirata dal seminario sul rafforzamento della sicurezza nucleare nei paesi asiatici, svoltosi a Tokyo nel novembre 2006, il quale ha invitato l’AIEA a rafforzare la sua cooperazione con gli Stati della regione al fine di garantire che siano applicati livelli accettabili di sicurezza a tutti i materiali nucleari e altri materiali radioattivi nelle diverse giurisdizioni nazionali e conformemente agli effettivi sistemi e funzioni nazionali. Un ulteriore slancio alle attività internazionali è stato impresso dall’avvio, nel luglio 2006, dell’iniziativa globale per combattere il terrorismo nucleare.

La verifica dell’AIEA rimane uno strumento indispensabile per costruire la fiducia tra gli Stati rispetto a impegni di non proliferazione nucleare e per progredire nell’impiego pacifico di materiali nucleari.

Sviluppi internazionali recenti hanno dato origine a una gamma nuova e rafforzata di strumenti giuridici internazionali, importanti per la sicurezza e la verifica nucleari: nel luglio 2005 gli Stati parte hanno adottato la modifica della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari; la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è stata aperta alla firma nel settembre 2005 e, nell’aprile 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540(2004) relativa alle armi di distruzione di massa e agli attori non statali. La risoluzione 1373(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta tutti gli Stati ad aderire il più presto possibile alle pertinenti convenzioni internazionali contro il terrorismo e ai relativi protocolli.

Sinora oltre 80 Stati si sono impegnati politicamente ad attuare il codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive (1). Inoltre nel 2005 la conferenza generale e il Consiglio dei governatori dell’AIEA hanno adottato numerose risoluzioni e decisioni volte a potenziare il sistema di salvaguardie dell’AIEA stessa (2).

L’attuazione di questi strumenti internazionali da parte degli Stati può essere, in parte, facilitata in misura significativa mediante l’assistenza fornita dal piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 dell’AIEA, che il Consiglio dei governatori dell’AIEA ha approvato nel settembre 2005 (3) e che costituisce la continuazione del piano di attività 2003-2005 dirette alla protezione contro il terrorismo nucleare (4). Il piano per la sicurezza nucleare prevede tre settori di attività: 1) valutazione, analisi e coordinamento dei bisogni; 2) prevenzione; 3) individuazione e risposta. Comprende altresì una parte dal titolo «Attività di sostegno alla sicurezza nucleare» in cui figurano attività individuate inizialmente per i loro obiettivi di sicurezza e salvaguardia, alle quali è stato tuttavia anche riconosciuto il merito di contributi importanti alla sicurezza nucleare.

Le salvaguardie internazionali, quali attuate dall’AIEA, rappresentano uno strumento essenziale per verificare che gli Stati abbiano ottemperato ai loro impegni e obblighi specifici in materia di non proliferazione. È della massima importanza che si disponga della legislazione nazionale richiesta per l’attuazione di un accordo di salvaguardia integrale con l’AIEA e, in caso, di un protocollo addizionale (5). L’attuazione impone che ogni Stato parte di tali accordi mantenga un sistema statale efficace di contabilità e di controllo dei materiali nucleari (SSAC). Nel settembre 2005 il Consiglio dei governatori dell’AIEA ha chiesto al segretariato dell’Agenzia di assistere con le risorse disponibili, nell’istituzione e mantenimento di tali SSAC, gli Stati, inclusi quelli non membri dell’Agenzia, oggetto di accordi di salvaguardia integrali comprendenti protocolli sulle piccole quantità.

Il piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 persegue obiettivi simili ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Questi forniscono un approccio globale alla sicurezza nucleare che comprende i controlli regolamentari, la contabilità e la protezione di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto per tutto il loro ciclo di vita sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, qualora la protezione dovesse venir meno occorre definire misure di rincalzo per individuare i furti o i tentativi di traffico illecito dei materiali attraverso le frontiere internazionali e per rispondere ad eventuali atti di sabotaggio che abbiano per oggetto materiali nucleari o altri materiali radioattivi.

L’AIEA sta per ultimare l’attuazione dell’azione comune 2004/495/PESC del Consiglio e sta inoltre attuando l’azione comune 2005/574/PESC del Consiglio nonché l’azione comune 2006/418/PESC del Consiglio tutte azioni che riguardano il sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con i contributi associati dell’UE l’AIEA ha avviato attività importanti per sostenere gli sforzi degli Stati destinatari del Caucaso, dell’Asia centrale, dell’Europa sud orientale e dei Balcani, dell’area mediterranea del Medio Oriente e dell’Africa, al fine di rafforzare la sicurezza nucleare e l’attuazione delle salvaguardie internazionali in detti paesi.

La richiesta di sostegno a tali sforzi continua ad essere forte negli Stati che sono membri dell’AIEA, come pure in alcuni Stati che non lo sono. I paesi ammissibili al sostegno sono:

 

in Europa sud orientale: Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Montenegro, Repubblica moldova ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

 

nella regione dell’Asia centrale: Kazakstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan;

 

nell’area del Caucaso: Armenia, Azerbaigian e Georgia;

 

nella regione mediterranea del Medio Oriente: Israele, Giordania, Libano, Repubblica araba siriana;

 

in Africa (6): Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Egitto, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Gran Giamahiria araba libica, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, São Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Tanzania, Zambia e Zimbabwe;

 

nella regione dell’Asia sudorientale: Bangladesh, Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam.

Le attività proseguiranno in Europa sudorientale, in Asia centrale, nel Caucaso, nella regione mediterranea del Medio Oriente e in Africa in base alle azioni comuni esistenti e ad un aggiornamento delle valutazioni dei bisogni, realizzato quale parte di dette azioni comuni. La selezione definitiva degli altri paesi della regione dell’Asia sudorientale destinatari del sostegno sarà effettuata in base alla valutazione dei bisogni, comprendente il vaglio delle informazioni disponibili presso le sedi centrali, integrato, se necessario, da missioni di valutazione. Le attività di sostegno per ogni progetto si incentreranno nei paesi che hanno maggior bisogno di assistenza in ciascun settore di progetto.

Ai fini delle valutazioni dei bisogni, una squadra di esperti riconosciuti valuterà lo status attuale del sistema di sicurezza nucleare vigente in tali paesi e formulerà raccomandazioni in materia di miglioramenti. Queste costituiranno una piattaforma per la definizione della successiva assistenza tenendo conto della situazione corrente e dei miglioramenti necessari per la prevenzione e l’individuazione di atti dolosi che riguardano materiali nucleari e altri materiali radioattivi, inclusi quelli destinati ad un uso non nucleare, nonché le installazioni nucleari, come pure la risposta a tali atti. Saranno definite priorità individuando i paesi per ciascun progetto che sarà finanziato attraverso il bilancio reso disponibile grazie al sostegno dell’UE. Lo sviluppo delle risorse umane sarà attuato nell’ambito del programma istituzionale di formazione dell’AIEA che, in ampia misura, è basato su un’impostazione regionale. In funzione delle risorse finanziarie disponibili sarà oggetto di sostegno la partecipazione di esperti provenienti dal numero massimo possibile di paesi ammissibili.

Successivamente nei paesi selezionati verranno realizzati i progetti nei tre settori seguenti:

1.   Assistenza legislativa e regolamentare

Il fondamento giuridico della sicurezza nucleare comprende in larga parte strumenti internazionali e principi riconosciuti (trattati, convenzioni, accordi, norme, standard AIEA, codici di condotta e documenti orientativi, raccomandazioni) applicati dalle autorità nazionali per controllare i materiali nucleari e altre sorgenti radioattive. L’ampia gamma di norme (molte delle quali sviluppate sotto l’egida dell’AIEA) fornisce un quadro per l’impiego sicuro di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e relative installazioni, sia nell’ambito di programmi nucleari di vasta portata che di attività nucleari limitate.

Una legislazione e un impianto regolamentare di controllo nazionali ed adeguati costituiscono i prerequisiti per un regime di sicurezza nucleare efficace. La legislazione nazionale di attuazione dovrebbe fornire un quadro di principi e disposizioni generali tali da consentire agli organi governativi autorizzati di espletare le dovute funzioni di regolamentazione e da disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate. In molti Stati la legislazione è inadeguata e l’impianto regolamentare è inesistente o insufficiente. Questi divari, combinati con impianti regolamentari di controllo inefficaci, determinano la debolezza del regime globale di sicurezza. Occorre pertanto rafforzare o stabilire un quadro legislativo e regolamentare nazionale adeguato, assicurando l’effettiva applicazione delle misure pertinenti.

I materiali radioattivi sono sovente utilizzati in applicazioni non nucleari, vale a dire per scopi medici o industriali. Alcune delle sorgenti sono altamente radioattive e appartengono alle categorie da 1 a 3, quali definite nel documento «Categorizzazione delle sorgenti radioattive» dell’AIEA. Se non formano oggetto di un controllo regolamentare adeguato e non sono adeguatamente protette queste sorgenti potrebbero cadere in cattive mani e essere utilizzate per atti dolosi. L’impianto regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive deve essere efficace e deve funzionare adeguatamente in conformità delle norme internazionali, delle linee guida del codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e relative istruzioni per l’importazione/esportazione, nonché delle migliori pratiche.

La conclusione di accordi di salvaguardia e di protocolli addizionali con l’AIEA è una misura efficace che promuove un controllo rigoroso, a livello sia nazionale che internazionale, dei materiali nucleari e delle tecnologie ad essi connesse. È importante che la legislazione nazionale di attuazione identifichi chiaramente gli impianti, installazioni, attività e materiali nucleari cui saranno applicate le salvaguardie. Inoltre, gli Stati che hanno concluso un protocollo addizionale devono assicurare che le rispettive legislazioni nazionali di attuazione siano state rafforzate per poter ottemperare agli obblighi supplementari loro imposti dal protocollo addizionale. In particolare, la legislazione nazionale dello Stato interessato dovrebbe essere riveduta per estendere competenze e poteri dell’organo di regolamentazione incaricato dell’attuazione e dell’applicazione degli accordi di salvaguardia conclusi.

Quando diventano parti della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, ratificandone la modifica, e della convenzione contro il terrorismo nucleare, gli Stati accettano anche gli obblighi relativi al rispetto delle norme internazionali connesse con la sicurezza nucleare. Inoltre la risoluzione 1540(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite obbliga a sua volta tutti gli Stati ad istituire controlli a livello nazionale, fra cui opportuni controlli dei materiali connessi con le armi nucleari.

Gli impegni assunti dagli Stati nell’ambito dei suddetti strumenti internazionali nel settore della sicurezza nucleare hanno portato ad una giustapposizione di impegni connessi con la sicurezza dei materiali e delle installazioni nucleari e di altre sorgenti radioattive. Tali impegni comportano misure per l’istituzione di un impianto regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive; misure di contabilità e di controllo; misure per la protezione fisica; controlli delle importazioni e delle esportazioni e l’incriminazione degli atti illeciti.

2.   Rafforzamento della sicurezza e del controllo dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi

I materiali usati o stoccati presso installazioni e impianti nucleari devono essere adeguatamente repertoriati e protetti per prevenirne il furto o il sabotaggio. Un sistema di regolamentazione efficace dovrebbe identificare quanto deve essere attuato rispettivamente a livello di Stato e di gestore.

È altresì di vitale importanza che le sorgenti radioattive vulnerabili e potenti in applicazioni non nucleari siano fisicamente protette dagli atti dolosi nel corso del loro uso e stoccaggio e, quando non sono più necessarie, che siano dismesse e stoccate, oppure smaltite come rifiuti radioattivi in un luogo sicuro.

Tutti gli Stati che hanno concluso accordi di salvaguardia integrali devono istituire e mantenere sistemi statali di contabilità e di controllo di tutti i materiali nucleari (SSAC) soggetti a salvaguardia. L’AIEA ritiene tuttavia che in molti Stati che sono parti di tali accordi i suddetti sistemi siano carenti o inadeguati. Questa situazione è particolarmente diffusa nei circa 120 Stati in cui non sono in funzione installazioni nucleari.

3.   Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Il traffico illecito è connesso con l’ottenimento, la fornitura, l’uso, il trasferimento o lo smaltimento non autorizzati, intenzionali o meno, di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi, con o senza attraversamento di frontiere internazionali.

È impossibile per un terrorista fabbricare un ordigno esplosivo nucleare rudimentale o un ordigno a dispersione radiologica senza essersi procurato il materiale mediante un traffico illecito. Inoltre è possibile che anche le attrezzature e la tecnologia sensibili utilizzate per produrre materiale sensibile impiegato in un ordigno nucleare rudimentale o nella sua fabbricazione siano state ottenute attraverso un traffico illecito. Si può presumere che per far giungere il materiale alla destinazione finale sia necessaria la circolazione transfrontaliera di materiale o tecnologia. Per combattere il traffico illecito gli Stati devono pertanto porre in essere i necessari sistemi di regolamentazione, nonché predisporre sistemi tecnici (comprensivi di strumenti di facile uso) e rendere disponibili procedure e informazioni presso i valichi di frontiera per individuare i tentativi di contrabbando di materiali radioattivi (compresi i materiali fissili radioattivi) o il commercio non autorizzato di attrezzature e tecnologia sensibili.

Devono inoltre essere disponibili misure efficaci per contrastare tali atti nonché i sequestri di materiali radioattivi. Il personale degli organi di contrasto (dogane, polizia, ecc.) sovente non è formato all’uso delle attrezzature di individuazione e potrebbe quindi non avere familiarità con le attrezzature e la tecnologia sensibili. La formazione dei funzionari è quindi cruciale per il successo di qualunque misura adottata per individuare il traffico illecito. Al personale di categorie diverse dovrebbero essere impartite formazioni diverse, sia per quanto attiene l’uso degli strumenti di individuazione, sia per interpretare la lettura degli strumenti, in modo da mettere tale personale in grado di decidere sulle azioni conseguenti.

In tale area il sostegno è molto richiesto, come conseguenza della maggiore consapevolezza delle minacce in gioco e della disponibilità di attrezzature e di metodologia per una più ampia capacità di controllo delle frontiere.

2.   Obiettivi

Obiettivo globale: rafforzare la sicurezza nucleare nei paesi selezionati.

2.1.   Fase di valutazione: finanziamento delle missioni internazionali di sicurezza nucleare

L’AIEA effettuerà valutazioni per accertare se sia necessario rafforzare la sicurezza nucleare in ciascuno dei paesi di cui al punto 1, in cui tali valutazioni non siano state completate. Per gli altri paesi individuati si procederà ad un aggiornamento della valutazione precedentemente effettuata. Le valutazioni riguardano ove opportuno la protezione fisica e la sicurezza delle applicazioni nucleari e non nucleari, le misure in atto per combattere il traffico illecito nonché il necessario impianto giuridico e regolamentare. I risultati della valutazione globale saranno utilizzati come base nella selezione dei paesi in cui saranno attuati i progetti.

I progetti summenzionati:

valuteranno in ciascun paese lo stato di protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi e della protezione delle installazioni o dei siti nucleari o di ricerca in cui detti materiali sono utilizzati o stoccati. Identificheranno inoltre un ulteriore sottogruppo di installazioni e siti contenenti tali materiali da selezionare per la rivalorizzazione e il sostegno successivi,

valuteranno in ciascun paese le esigenze riguardo al miglioramento della sicurezza delle sorgenti radioattive. Identificheranno le debolezze e le lacune rispetto alle norme internazionali e al codice di condotta, esigendo il miglioramento dell’impianto regolamentare e individueranno la necessità di prevedere una protezione supplementare delle sorgenti potenti e vulnerabili. La valutazione servirà anche a individuare l’attrezzatura specifica necessaria per la protezione,

valuteranno in ciascun paese l’attuale stato della capacità di combattere il traffico illecito e individueranno i bisogni connessi con i miglioramenti necessari,

valuteranno, in ciascun paese, lo stato degli SSAC e individueranno i bisogni connessi con i miglioramenti necessari.

2.2.   Attuazione di azioni specifiche riconosciute come prioritarie a seguito della fase di valutazione

Progetto 1:   assistenza legislativa e regolamentare

Scopo del progetto:

rafforzare l’impianto legislativo e regolamentare nazionale relativo al materiale nucleare ed altro materiale radioattivo tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali e dei principi riconosciuti nel settore della sicurezza nucleare, nonché delle sinergie in atto con i sistemi nazionali di protezione dalle radiazioni,

rafforzare i quadri legislativi nazionali per l’attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali conclusi tra gli Stati e l’AIEA,

rafforzare l’impianto regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive.

Risultati del progetto:

sviluppo e adozione di una legislazione esauriente, coerente ed efficace a livello nazionale, contribuendo così ad un sistema di sicurezza nucleare armonizzato, rafforzato e più universale,

sviluppo e adozione (nelle lingue nazionali) della legislazione nazionale necessaria per permettere agli Stati di ottemperare ai loro obblighi in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali AIEA,

creazione/miglioramento dell’impianto regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive assicurando servizi di consulenza, attrezzature e formazione in conformità delle norme internazionali, delle direttive del codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e delle migliori prassi.

Progetto 2:   rafforzamento della sicurezza dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi

Scopo del progetto:

rafforzare la protezione fisica delle installazioni nucleari e dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nelle applicazioni nucleari dei paesi selezionati,

rafforzare il controllo e la protezione fisica dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari dei paesi selezionati,

rafforzare gli SSAC per l’attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali, anche negli Stati firmatari di «protocolli sulle piccole quantità».

Risultati del progetto:

protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nelle installazioni nucleari selezionate e nei siti rivalorizzati,

protezione delle sorgenti vulnerabili nelle applicazioni non nucleari o, se del caso, dismissione e trasferimento in un luogo di stoccaggio sicuro nei paesi selezionati,

miglioramento dell’impianto regolamentare nazionale per la protezione fisica grazie all’assistenza di esperti,

istituzione e mantenimento di SSAC efficienti capaci di attuare gli accordi di salvaguardia e i protocolli addizionali, anche negli Stati firmatari di «protocolli sulle piccole quantità»,

formazione del personale nei paesi che possono beneficiare del sostegno.

Progetto 3:   rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Scopo del progetto:

rafforzare le capacità degli Stati di individuare il traffico illecito nei paesi selezionati e di rispondervi.

Risultati del progetto:

miglioramento della raccolta e valutazione delle informazioni sul traffico nucleare illecito provenienti da fonti di pubblico accesso e dai punti di contatto degli Stati per migliorare la conoscenza sul traffico nucleare illecito e sulle circostanze in cui si svolge. Queste informazioni faciliteranno anche la classificazione per priorità delle varie attività intraprese per combattere il traffico illecito,

istituzione di quadri nazionali, grazie all’assistenza di esperti, per combattere il traffico illecito e migliorare il coordinamento nazionale del controllo della circolazione transfrontaliera di materiali radioattivi, attrezzature e tecnologia nucleari sensibili nei paesi selezionati,

potenziamento dell’attrezzatura di sorveglianza delle frontiere presso valichi di frontiera selezionati,

formazione per il personale delle strutture di contrasto nei paesi che possono beneficiare del sostegno.

3.   Durata

La valutazione si svolgerà entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo di finanziamento tra la Commissione e l’AIEA. I tre progetti saranno realizzati in parallelo nei 12 mesi successivi.

La durata totale stimata per l’attuazione della presente azione comune è di 15 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari sono i paesi in cui saranno realizzati la valutazione e i successivi progetti. Le rispettive autorità saranno aiutate a capire dove vi siano dei punti deboli e riceveranno sostegno per trovarvi rimedio e migliorare la sicurezza. L’ultima scelta dei beneficiari ed i bisogni da prendere in considerazione nei paesi scelti sono fissati nell’ambito del competente gruppo del Consiglio consultando l’ente incaricato dell’attuazione del progetto, la presidenza, assistita dall’SG/AR ed in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione. Le decisioni si basano, se del caso, sulle proposte avanzate dall’ente incaricato dell’attuazione del progetto a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

5.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

L’AIEA sarà incaricata dell’attuazione dei progetti. Le missioni di sicurezza nucleare internazionale saranno svolte secondo le modalità operative abituali delle missioni dell’AIEA e saranno effettuate da esperti dell’AIEA e degli Stati membri. I tre progetti saranno attuati direttamente dal personale dell’AIEA e/o da esperti o contraenti scelti provenienti dagli Stati membri dell’AIEA. Per i contraenti l’appalto di merci, opere o servizi da parte dell’AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato come specificato nell’accordo con l’AIEA sul contributo della Comunità europea.

6.   Partecipanti terzi

I progetti sono finanziati al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti provenienti dagli Stati membri dell’AIEA possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell’AIEA.

7.   Condizioni specifiche di contratto e appalto

In alcuni casi, per migliorare le disposizioni di sicurezza per i materiali nucleari ed altri materiali radioattivi, ad esempio le sorgenti radioattive originariamente fornite dalla Federazione russa, si potrebbero offrire contratti di appalto per merci, opere e servizi a fornitori della Federazione russa che abbiano familiarità con la tecnologia russa.

8.   Stima dei mezzi necessari

Il contributo dell’UE coprirà la valutazione e la realizzazione dei tre progetti descritti nel punto 2.2. I costi stimati sono i seguenti:

Valutazione della sicurezza nucleare, missioni incluse

160 000 EUR

Progetto 1

1 340 000 EUR

Progetto 2

3 400 000 EUR

Progetto 3

3 050 000 EUR

È inoltre inclusa una riserva pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 250 000 EUR) per spese impreviste.

9.   Importo finanziario di riferimento per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è pari a 7 703 000 EUR.


(1)  GOV/2003/49-GC(47)/9. Anche il documento «Misure intese a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, sicurezza dei trasporti e gestione delle scorie: promuovere infrastrutture regolamentari nazionali efficaci e sostenibili per il controllo delle sorgenti radioattive» (GOV/2004/52-GC(48)/15) contiene parti che sono pertinenti per la cooperazione AIEA-UE nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Queste attività sono inoltre riprese nelle «Attività di sostegno alla sicurezza nucleare» di cui al piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 dell’AIEA.

(2)  Nel settembre 2005 il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha deciso che, per rafforzare il sistema di salvaguardie, il cosiddetto «protocollo sulle piccole quantità» (SQP-small quantities protocol) degli accordi di salvaguardia TNP debba continuare a far parte del sistema di salvaguardie dell’Agenzia, fatte salve le modifiche dei testi standard e dei criteri SQP. La conferenza generale AIEA del 2005 ha adottato una risoluzione in cui si constata che, nel caso di Stati con accordi di salvaguardia integrali corredati da un protocollo addizionale in vigore, queste misure rappresentano uno standard di verifica potenziata per gli Stati in questione.

(3)  GOV/2005/50-GC(49)/17.

(4)  GOV/2002/10.

(5)  Cfr. il piano d’azione dell’Agenzia per promuovere la conclusione di accordi di salvaguardia e protocolli addizionali, pubblicato dall’AIEA.

(6)  Si prevede che fino a un totale di 20-25 paesi africani riceva un sostegno per miglioramenti della sicurezza nucleare a titolo di vari progetti. Altri paesi possono essere coinvolti in eventi di formazione regionale.