ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 78

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
19 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/215/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo

35

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 78/1


REGOLAMENTO (CE) N. 215/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (l’«accordo ACP-CE»),

vista la decisione n. 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (3), in particolare l’articolo 23, quarto comma,

vista la decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto (4),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (5) (l’«accordo interno»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (6)

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti (7),

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre determinare le modalità dettagliate riguardanti il versamento dei contributi degli Stati membri al 10o Fondo europeo di sviluppo («FES»), istituito dall’accordo interno, nonché lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE («PTOM»).

(2)

Dovrebbero essere fissate le norme riguardanti il trattamento delle rimanenze dei precedenti FES (in particolare per quanto riguarda le modalità dettagliate di trasferimento di tali rimanenze al 10o FES e le norme applicabili alla loro esecuzione) o le conseguenze del loro disimpegno in relazione ai contributi forniti dagli Stati membri.

(3)

Occorre stabilire le condizioni alle quali la Corte dei conti è tenuta ad esercitare i propri poteri in relazione al FES.

(4)

Occorre stabilire le condizioni alle quali la Banca europea per gli investimenti («BEI») gestisce le risorse FES.

(5)

Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all’accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione in base a quanto previsto dall’articolo 248, paragrafo 4, del trattato.

(6)

È opportuno garantire un’esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei programmi e dei progetti finanziati nel quadro dell’accordo ACP-CE e stabilire procedure di gestione trasparenti, facilmente applicabili e idonee a favorire il decentramento dei compiti e delle responsabilità.

(7)

Le parti dell’accordo ACP-CE hanno confermato il loro interesse per le clausole sociali ed etiche definite dalle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

(8)

È opportuno stabilire norme dettagliate in base alle quali l’ordinatore delegato definisce le misure necessarie per garantire la buona esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l’ordinatore nazionale.

(9)

Ai fini dell’efficacia e della semplificazione, nell’ambito del presente regolamento occorre tener conto, per quanto possibile, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), in quanto elemento centrale della riforma della gestione interna della Commissione. Se opportuno, in determinati casi si dovrebbe applicare — mutatis mutandis — il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9).

(10)

Tutte le modifiche rispetto al regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo (10) dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, sviluppare o assicurare una sana gestione finanziaria e garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e le altre attività illecite, migliorando in tal modo la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie.

(11)

Alcune modifiche rispetto al regolamento finanziario per il 9o FES appaiono necessarie alla luce dell’esperienza pratica al fine di facilitare l’attuazione del FES e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di tipo procedurale e documentale. In particolare si deve rafforzare la trasparenza fornendo informazioni in merito ai beneficiari dei finanziamenti comunitari.

(12)

Il principio della sana gestione finanziaria dovrebbe implicare un controllo interno efficace ed efficiente dell’esecuzione delle risorse FES.

(13)

Per quanto riguarda le risorse FES si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi finanziari volontari per aiutare a conseguire gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-CE al di fuori delle modalità di cofinanziamento come previsto dal regolamento (CE) n. 617/2007.

(14)

È opportuno applicare al FES il principio della specializzazione.

(15)

Per quanto riguarda i metodi di esecuzione delle risorse FES, è opportuno ristrutturare per motivi di chiarezza le disposizioni del regolamento finanziario per il 9o FES riguardanti la gestione centralizzata, decentrata e congiunta e rendere più trasparenti alcune disposizioni. In particolare, è opportuno semplificare le disposizioni concernenti la gestione congiunta, le condizioni relative alla delega delle funzioni e i criteri riguardanti il ricorso ad organismi nazionali pubblici per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative.

(16)

Occorre modificare il divieto di delegare atti d’esecuzione a organismi privati in relazione alla gestione centralizzata, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di ricorrere ai servizi di un’agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare le spese ai partecipanti a conferenze, a condizione che tali imprese private non esercitino alcun potere discrezionale.

(17)

Occorre inoltre chiarire la responsabilità del contabile per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. A tale scopo egli dovrebbe avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall’ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario.

(18)

Vanno chiariti le condizioni e i limiti relativi alla responsabilità finanziaria di tutti gli agenti finanziari e di tutti coloro che partecipano all’attuazione del FES.

(19)

È opportuno chiarire e rafforzare le norme relative al recupero dei crediti, per meglio salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità. In particolare, vanno specificate le condizioni nelle quali gli interessi sui pagamenti tardivi sono dovuti al FES.

(20)

Si dovrebbe introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L’introduzione di tale termine di prescrizione risponde al principio della sana gestione finanziaria.

(21)

In linea con il regolamento finanziario generale e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (11), si dovrebbero chiarire le norme sull’esclusione da una procedura di appalto. Va fatta una distinzione chiara fra esclusione obbligatoria ed esclusione sulla base di una sanzione amministrativa. Inoltre, per motivi di certezza del diritto e proporzionalità, nel regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. Potrebbe essere prevista un’eccezione alle norme sull’esclusione per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, a seguito di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali.

(22)

È opportuno consentire l’utilizzazione della banca dati centrale relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione, istituita nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 nel contesto del FES.

(23)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, è opportuno introdurre alcuni chiarimenti nell’articolo 103, in particolare in relazione alla loro portata. Per migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell’istituzione o una convenzione scritta con il beneficiario e autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Infine, le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari.

(24)

La norma secondo la quale le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che, in certi casi, la natura dell’azione non lascia alcuna possibilità di scelta in sede di selezione dei beneficiari. Si dovrebbe pertanto riconoscere espressamente la possibilità che si verifichino tali casi eccezionali.

(25)

Quando vengono concesse sovvenzioni per i costi correnti, la norma secondo la quale non si può firmare la necessaria convenzione una volta trascorsi quattro mesi dall’inizio dell’esercizio di bilancio del beneficiario si è rivelata più rigorosa del necessario. Tale termine dovrebbe pertanto essere fissato a sei mesi.

(26)

Poiché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di assegnazione, non è necessario far valutare tali criteri da un comitato per tutti i casi. Sarebbe opportuno prevedere strumenti più flessibili per la valutazione dei criteri di selezione.

(27)

Per motivi di chiarezza, la norma riguardante i requisiti che devono essere applicati dai beneficiari di sovvenzioni in sede di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere semplificata. Occorrerebbe inoltre prevedere esplicitamente il caso in cui l’attuazione di un’azione richiede un sostegno finanziario a terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SOMMARIO

PARTE PRIMA —

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

TITOLO I —

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

TITOLO II —

PRINCIPI FINANZIARI

CAPO 1

PRINCIPIO DI PRECISIONE FINANZIARIA

CAPO 2

PRINCIPIO DELL’UNITÀ DI CONTO

CAPO 3

PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE

CAPO 4

PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

CAPO 5

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

TITOLO III —

RISORSE E CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI

CAPO 1

COMPOSIZIONE DELLE RISORSE FES

TITOLO IV —

ESECUZIONE DELLE RISORSE FES

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 2

METODI D’ESECUZIONE

Sezione 1

Disposizione generale

Sezione 2

Gestione decentrata

Sezione 3

Gestione centralizzata

Sezione 4

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali

CAPO 3

AGENTI FINANZIARI

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Sezione 2

L’ordinatore

Sezione 3

Il contabile

Sezione 4

Delegato ai pagamenti

Sezione 5

Responsabile dei pagamenti

CAPO 4

RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

Sezione 1

Disposizioni generali

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e ai delegati ai pagamenti

CAPO 5

OPERAZIONI DI ENTRATA

Sezione 1

Messa a disposizione delle risorse FES

Sezione 2

Previsioni di crediti

Sezione 3

Accertamento dei crediti

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

Sezione 5

Recupero

CAPO 6

OPERAZIONI DI SPESA

Sezione 1

Disposizioni generali

Sezione 2

Impegno delle spese

Sezione 3

L’impegno delle spese nella gestione centralizzata o congiunta

Sezione 4

L’impegno delle spese nella gestione decentrata

Sezione 5

Liquidazione delle spese

Sezione 6

Autorizzazione delle spese

Sezione 7

Pagamento delle spese

Sezione 8

Termini per le operazioni di spesa

CAPO 7

SISTEMI INFORMATICI

CAPO 8

REVISORE INTERNO

TITOLO V —

APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Campo d’applicazione e principi di attribuzione

Sezione 2

Pubblicazione

CAPO 2

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

TITOLO VI —

APPALTI IN ECONOMIA E APPALTI IN AMMINISTRAZIONE DECENTRATA INDIRETTA

TITOLO VII —

SOVVENZIONI

CAPO 1

CAMPO D’APPLICAZIONE E FORMA DELLE SOVVENZIONI

CAPO 2

PRINCIPI

CAPO 3

PROCEDURA DI CONCESSIONE

CAPO 4

PAGAMENTO E CONTROLLO

CAPO 5

ATTUAZIONE

TITOLO VIII —

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

RENDICONTO

CAPO 2

INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE DELLE RISORSE FES

CAPO 3

CONTABILITÀ

TITOLO IX —

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 2

CONTROLLO ESTERNO

CAPO 3

DISCARICO

PARTE SECONDA —

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE RISORSE FES GESTITE DALLA BEI

PARTE TERZA —

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I —

Disposizioni transitorie

CAPO 1

TRASFERIMENTO DELLE RIMANENZE DEI FES PRECEDENTI

CAPO 2

RIMANENZE DEI FES PRECEDENTI

CAPO 3

NORME APPLICABILI PER L’ATTUAZIONE DI FES PRECEDENTI

CAPO 4

PERIODO DI TRANSIZIONE

TITOLO II —

DISPOSIZIONI FINALI

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

TITOLO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla costituzione e all’esecuzione finanziaria delle risorse del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) e alla presentazione e alla revisione dei conti.

Articolo 2

1.   La Commissione assume le responsabilità della Comunità definite all’articolo 57 dell’accordo ACP-CE e quelle definite dalla decisione sull’associazione d’oltremare.

A tal fine, garantisce l’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate a valere sulle risorse FES assegnate sotto forma di aiuti non rimborsabili, all’infuori degli abbuoni di interessi, ed effettua i pagamenti conformemente al presente regolamento.

2.   Nell’applicazione del presente regolamento, la Commissione agisce sotto la propria responsabilità, entro i limiti delle risorse disponibili.

Articolo 3

La Banca europea per gli investimenti (BEI) provvede, per conto della Comunità, alla gestione del Fondo investimenti e degli abbuoni di interessi ed effettua le relative operazioni, secondo le modalità di cui alla parte seconda. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunità.

La BEI provvede all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse FES.

Articolo 4

Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano esclusivamente all’esecuzione finanziaria delle risorse FES gestite dalla Commissione. Tali disposizioni non possono essere interpretate come fonte di obblighi della Commissione nell’esecuzione finanziaria delle risorse FES gestite dalla BEI.

Articolo 5

1.   Salvo indicazione contraria, i riferimenti fatti nel presente regolamento agli Stati ACP includono gli organismi o i loro rappresentanti di cui agli articoli 13 e 14 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE debitamente autorizzati all’esercizio delle loro competenze nell’ambito di detto accordo.

2.   L’esercizio di bilancio ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO II

PRINCIPI FINANZIARI

Articolo 6

La costituzione e l’esecuzione finanziaria delle risorse FES si basa sui seguenti principi stabiliti nel presente regolamento:

a)

precisione finanziaria;

b)

unità di conto;

c)

specializzazione;

d)

sana gestione finanziaria;

e)

trasparenza.

CAPO 1

Principio di precisione finanziaria

Articolo 7

1.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad uno stanziamento del FES.

2.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti.

3.   Gli interessi maturati dai fondi di proprietà del FES sono iscritti a bilancio tra le entrate del FES.

Articolo 8

1.   Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o all’azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

2.   Non sono dovuti interessi alle Comunità nei casi di:

a)

prefinanziamenti che non costituiscono importi ingenti;

b)

prefinanziamenti versati a norma dei contratti d’appalto di cui all’articolo 91;

c)

anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (lo statuto);

d)

prefinanziamenti versati nell’ambito della gestione congiunta di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c).

3.   Gli articoli 3, 4 e 4 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione dei paragrafi 1 e 2.

CAPO 2

Principio dell’unità di conto

Articolo 9

1.   Le risorse FES sono stabilite in euro; lo stesso dicasi per la loro esecuzione e la presentazione dei conti.

Tuttavia, ai fini della gestione della tesoreria di cui all’articolo 39, il contabile è autorizzato ad eseguire le operazioni in euro o in altre valute.

2.   Gli articoli 7 e 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, si applicano mutatis mutandis all’attuazione del paragrafo 1.

CAPO 3

Principio della specializzazione

Articolo 10

Le risorse FES vengono stanziate per scopi specifici in base ai principali strumenti di cooperazione, come previsto dal protocollo finanziario dell’accordo ACP-CE e dalla decisione sull’associazione d’oltremare.

Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario di cui all’allegato I ter dell’accordo ACP-CE. Lo stanziamento delle risorse si basa inoltre sulle disposizioni dell’accordo interno e tiene conto delle risorse riservate alle spese di sostegno associate alla programmazione e all’esecuzione ai sensi dell’articolo 6 di detto accordo.

Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare. Lo stanziamento di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, di detto allegato e delle risorse riservate agli studi e alle misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

CAPO 4

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 11

1.   Le risorse FES sono utilizzate nel rispetto della sana gestione finanziaria, ovvero conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.

2.   Secondo il principio dell’economia, i mezzi impiegati per la realizzazione delle attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell’efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3.   Vengono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. La realizzazione di tali obiettivi viene controllata mediante indicatori di prestazione.

Articolo 12

Per migliorare il processo decisionale, in particolare per giustificare e specificare la determinazione dei contributi che devono essere versati negli Stati membri di cui all’articolo 57, sono necessarie le seguenti valutazioni:

a)

l’impiego delle risorse FES è preceduto da una valutazione ex ante delle operazioni da eseguire;

b)

l’operazione viene sottoposta ad una valutazione a posteriori al fine di garantire che i risultati perseguiti giustifichino i mezzi impiegati.

Articolo 13

1.   Il principio della sana gestione finanziaria impone che le risorse FES vengano impiegate applicando il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modalità di gestione.

2.   Ai fini dell’esecuzione delle risorse FES, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;

b)

affidabilità delle relazioni;

c)

salvaguardia degli attivi e informazione;

d)

prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità;

e)

adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi nonché della natura dei pagamenti in questione.

CAPO 5

Principio della trasparenza

Articolo 14

1.   Le risorse FES sono stabilite nel rispetto del principio della trasparenza; lo stesso vale per l’esecuzione e il relativo rendiconto.

2.   Le stime annuali degli impegni e dei pagamenti ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo interno e i conti del FES di cui all’articolo 118 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal FES, di cui essa dispone qualora l’esecuzione delle risorse FES sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione finanziaria secondo altre modalità di gestione.

Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (12), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13), e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all’articolo 20.

TITOLO III

RISORSE E CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI

CAPO 1

Composizione delle risorse FES

Articolo 15

Le risorse del FES sono composte dall’importo stabilito all’articolo 1 dell’accordo interno.

Articolo 16

1.   La Commissione può gestire i contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori per loro conto, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi finanziati dal FES, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 617/2007.

2.   La Commissione può altresì gestire i contributi finanziari volontari degli Stati membri conformemente all’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 617/2007 e secondo le eventuali modalità specifiche stabilite in pertinenti accordi bilaterali in materia di contributi.

3.   Le risorse supplementari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono gestite in base alle stesse norme applicabili alle risorse del FES.

TITOLO IV

ESECUZIONE DELLE RISORSE FES

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 17

Nell’ambito dei propri servizi la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES, in conformità con le condizioni stabilite dal presente regolamento e con il proprio regolamento interno e nei limiti fissati dalla Commissione nello strumento di delega. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Articolo 18

1.   È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all’esecuzione, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo delle risorse FES, di adottare un’azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli della Comunità. In caso di conflitto di interessi la persona interessata è tenuta ad astenersi da tali azioni e ad informarne l’autorità competente.

2.   Vi è conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il beneficiario.

3.   L’articolo 34 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Ai fini del presente titolo il termine «agenti» si riferisce alle persone soggette allo statuto.

CAPO 2

Metodi d’esecuzione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 20

1.   La Commissione dà esecuzione alle risorse FES in conformità con le disposizioni degli articoli da 21 a 29 applicando uno dei metodi seguenti:

a)

gestione decentrata;

b)

gestione centralizzata;

c)

gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

2.   Il capo 2 «metodi d’esecuzione» della parte prima, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione del presente capo.

Sezione 2

Gestione decentrata

Articolo 21

Di norma, la Commissione cura l’esecuzione finanziaria delle risorse FES applicando uno dei metodi seguenti:

a)

mediante una gestione decentrata con gli Stati ACP conformemente all’accordo ACP-CE e secondo il principio della condivisione delle responsabilità di cui all’articolo 57 del suddetto accordo ed agli articoli 34, 35 e 36 dell’allegato IV del medesimo;

b)

mediante una gestione decentrata con i PTOM conformemente alla decisione sull’associazione d’oltremare e alle relative disposizioni d’attuazione.

Articolo 22

1.   Nell’ambito della gestione decentrata, la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse FES secondo le norme dettagliate di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Come previsto per la gestione centralizzata, la Commissione può delegare funzioni residue agli organismi di cui all’articolo 25, paragrafi da 2 a 5.

2.   Gli Stati ACP o i PTOM beneficiari provvedono a:

a)

eseguire regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante le risorse FES siano state attuate correttamente;

b)

adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati.

3.   Per garantire che l’impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente ed entro i limiti dei poteri ad essa conferiti in virtù di quest’ultima, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifica finanziaria che le permettano di adempiere gli obblighi previsti dall’accordo ACP-CE, in particolare ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del relativo allegato IV e della decisione sull’associazione d’oltremare, in particolare gli articoli 20 e 32.

4.   I paesi e territori partner a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal FES.

Articolo 23

L’attuazione da parte degli Stati ACP e dei PTOM delle operazioni finanziate a valere sulle risorse FES è soggetta al controllo della Commissione.

Tale controllo può essere esercitato o mediante approvazione preventiva o con un controllo a posteriori o in base ad una procedura mista, secondo le disposizioni dell’accordo ACP-CE, della decisione sull’associazione d’oltremare e delle relative disposizioni d’attuazione.

Articolo 24

In funzione del grado di decentramento previsto dall’accordo ACP-CE e dalla decisione sull’associazione d’oltremare e dalle relative disposizioni d’attuazione, la Commissione si adopera al fine di promuovere presso gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, nell’esercizio dei poteri loro affidati dall’accordo ACP-CE e dalla decisione sull’associazione d’oltremare, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 11, in particolare la progressiva applicazione dei seguenti criteri:

a)

procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d’interessi;

b)

un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l’effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;

c)

un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione delle risorse FES e che rispecchi tale utilizzazione nei conti del FES;

d)

una revisione contabile esterna indipendente eseguita da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente;

e)

per gli appalti in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, disposizioni adeguate per la gestione ed il controllo dei conti anticipazioni locali e per la definizione delle competenze del responsabile locale delle anticipazioni e del contabile locale.

Ai fini del primo comma, la Commissione inserisce, di concerto con gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, le disposizioni adeguate nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 70, paragrafo 3.

Sezione 3

Gestione centralizzata

Articolo 25

1.   Quando la Commissione dà esecuzione alle risorse FES in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente dai suoi servizi o indirettamente, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo o secondo gli articoli da 26 a 29.

L’esecuzione diretta, in conformità con i paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e con gli articoli da 27 a 29, si applica anche in caso di delega di funzioni residue agli organismi di cui al paragrafo 3 del presente articolo in caso di gestione decentrata.

2.   La Commissione non può delegare a terzi i poteri d’esecuzione di cui è titolare in forza dell’accordo ACP-CE o della decisione sull’associazione d’oltremare ove tali poteri implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d’esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

La delega delle funzioni d’esecuzione finanziaria deve rispondere al principio della sana gestione finanziaria e garantire la visibilità dell’azione comunitaria. Le funzioni d’esecuzione così delegate non possono generare conflitti d’interessi.

3.   Nei limiti previsti al paragrafo 2, la Commissione può delegare funzioni di competenza dell’autorità pubblica e in particolare funzioni d’esecuzione finanziaria ai seguenti organismi:

a)

le agenzie esecutive istituite in conformità con il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (14);

b)

organismi pubblici nazionali o entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico che forniscono le garanzie finanziarie sufficienti per l’esecuzione delle funzioni loro affidate.

La Commissione può corrispondere, a valere sulle risorse del FES una compensazione finanziaria a tali organismi o entità per l’onere amministrativo sostenuto.

La Commissione comunica ogni anno al Consiglio i casi, le agenzie e gli organismi interessati. Essa fornisce un’adeguata motivazione per il ricorso alle agenzie nazionali.

4.   L’esecuzione delle risorse FES corrispondenti da parte di una delle agenzie di cui alla lettera a) del paragrafo 3 viene affidata al direttore di tale agenzia.

5.   Le agenzie e gli organismi di cui al paragrafo 3 che svolgono funzioni di esecuzione effettuano regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante le risorse FES siano state attuate correttamente.

Detti organismi o agenzie adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

Articolo 26

Quando dà esecuzione alle risorse FES mediante gestione centralizzata indiretta, la Commissione si accerta innanzitutto dell’esistenza e del buon funzionamento, nelle entità alle quali affida l’esecuzione, dei seguenti elementi:

a)

procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie, impediscano qualsiasi conflitto d’interessi e siano conformi alle disposizioni dei titoli V e VII;

b)

un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l’effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;

c)

un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione delle risorse FES e che rispecchi tale utilizzazione nei conti del FES;

d)

una revisione contabile esterna indipendente;

e)

un accesso del pubblico all’informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria;

f)

una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal FES in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3.

La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni delle agenzie e degli organismi di cui all’articolo 25, paragrafo 3, siano equivalenti ai propri sistemi e tengano debitamente conto delle norme riconosciute a livello internazionale.

Articolo 27

1.   La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell’esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell’equipollenza fra i sistemi di controllo.

2.   L’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispone nei confronti degli organismi a cui sono delegate funzioni degli stessi poteri esercitati nei confronti dei servizi della Commissione. Gi organismi interessati adottano le disposizioni necessarie per agevolare lo svolgimento delle indagini interne dell’OLAF. Qualsiasi atto di tali organismi relativo all’esecuzione delle risorse del FES e in particolare qualsiasi decisione e qualsiasi contratto da essi stipulato, deve prevedere espressamente gli stessi controlli previsti dall’articolo 70, paragrafo 4.

Articolo 28

La Commissione non può affidare misure d’esecuzione relative a fondi provenienti dalle risorse FES, come ad esempio il pagamento e la riscossione, ad entità o organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all’articolo 25, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l’esercizio di potere discrezionale da parte dell’entità o dell’organismo che procede al loro versamento.

Ad entità o organismi esterni di diritto privato diversi da quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 3, primo comma, lettera b), potranno essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell’autorità pubblica né l’esercizio di un potere discrezionale di apprezzamento.

Sezione 4

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali

Articolo 29

1.   Quando la Commissione da esecuzione alle risorse FES mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali nei seguenti casi:

a)

se la Commissione e l’organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;

b)

se la Commissione e l’organizzazione internazionale elaborano un progetto o un programma congiunto;

c)

quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono stanziati per voci o categorie specifiche di spesa, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, revisione contabile, controllo interno e aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme riconosciute a livello internazionale.

2.   L’attuazione da parte delle organizzazioni internazionali delle operazioni finanziate a valere sulle risorse FES è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione preventiva o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

3.   Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione di finanziamenti devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.

4.   Le organizzazioni internazionali cui sono delegati compiti di esecuzione garantiscono, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal FES.

CAPO 3

Agenti finanziari

Articolo 30

La Commissione fornisce a ciascun agente finanziario le risorse necessarie all’assolvimento dei suoi compiti e un ordine di missione che descrive in dettaglio funzioni, diritti ed obblighi.

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 31

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili fra loro.

Sezione 2

L’ordinatore

Articolo 32

1.   Nell’ambito dell’esecuzione finanziaria delle operazioni di cui all’articolo 2 la Commissione esercita le funzioni di ordinatore.

2.   La Commissione stabilisce gli agenti di livello adeguato ai quali delega le funzioni di ordinatore e fissa i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

3.   Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti.

4.   Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall’atto di delega o di sottodelega. L’ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nel suo compito da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, alcune operazioni necessarie all’esecuzione delle risorse FES e al rendiconto.

Articolo 33

Il contabile è incaricato di quanto segue:

a)

dare esecuzione alle entrate e alle spese secondo il principio della sana gestione finanziaria;

b)

garantirne la legittimità e la regolarità.

Articolo 34

1.   Per eseguire le spese, l’ordinatore delegato o sottodelegato provvede agli impegni finanziari e, se del caso, agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento nonché agli atti preliminari necessari all’esecuzione delle risorse FES.

2.   L’esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l’accertamento dei diritti da recuperare e l’emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

Articolo 35

Salvo nel caso della gestione centralizzata o associata ad organizzazioni internazionali, le operazioni inerenti all’esecuzione dei programmi o dei progetti sono effettuate dall’ordinatore nazionale o regionale di cui all’articolo 35 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE ed alle misure d’attuazione della decisione sull’associazione d’oltremare, in stretta cooperazione con la Commissione in conformità con gli articoli 34, 35 e 36 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE.

Articolo 36

1.   L’ordinatore delegato che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse FES, prende insieme all’ordinatore nazionale o regionale tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta tutte le misure opportune.

Qualora l’ordinatore nazionale o regionale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall’accordo ACP-CE, egli potrà essere sostituito temporaneamente dall’ordinatore. In tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP in questione, per l’onere amministrativo supplementare subito.

2.   Eventuali misure prese dall’ordinatore delegato a norma del paragrafo 1 lo sono in nome e per conto dell’ordinatore nazionale o regionale interessato.

Articolo 37

1.   L’ordinatore delegato stabilisce, conformemente alle norme minime adottate dalla Commissione e tenendo debitamente conto dei rischi inerenti al contesto della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa e le procedure interne di gestione e di controllo adeguate all’esecuzione dei suoi compiti, comprese, se necessario, le verifiche a posteriori.

2.   Prima che un’operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l’operazione. L’avvio e la verifica preliminare e a posteriori di un’operazione sono funzioni distinte.

3.   Tutti gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico specifico stabilito dalla Commissione.

4.   Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l’ordinatore delegato e, in caso d’inerzia dello stesso, l’istanza di cui all’articolo 54, paragrafo 3.

In caso di frode, corruzione o attività illegali che potrebbero ledere gli interessi della Comunità, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

Articolo 38

L’ordinatore delegato rende conto alla Commissione dell’esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un’immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

La relazione illustra i risultati delle operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l’impiego delle risorse messe a sua disposizione e l’efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale e degli altri elementi d’informazione forniti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi della relazione annuale di attività relativa all’anno precedente.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 39

1.   La Commissione nomina un contabile incaricato delle seguenti funzioni:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b)

preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VIII;

c)

tenere la contabilità relativa a:

i)

gli stanziamenti di cui all’articolo 15, ad eccezione di quelli destinati al Fondo investimenti, e gli abbuoni d’interessi;

ii)

gli impegni di cui all’articolo 70;

iii)

i pagamenti, le entrate e i crediti;

d)

definire, conformemente al titolo VIII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

e)

definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore delegato e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f)

provvedere alla gestione della tesoreria.

Il contabile è abilitato a verificare il rispetto dei criteri di convalida di cui al primo comma, lettera e).

2.   Il contabile ottiene dall’ordinatore delegato e dalla BEI, che ne garantiscono l’affidabilità, ciascuno per quanto lo concerne, tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che riproducano un’immagine fedele dell’esecuzione finanziaria delle risorse FES.

Articolo 40

1.   Prima della loro adozione da parte della Commissione, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele e corretta della situazione finanziaria del FES.

A tal fine il contabile si accerta che:

a)

i conti sono stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili definiti sotto la sua responsabilità, come stabilito nel presente regolamento per i conti del FES;

b)

tutte le entrate e le spese sono contabilizzate.

L’ordinatore delegato trasmette al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

L’ordinatore delegato resta pienamente responsabile dell’utilizzo corretto dei fondi da esso gestiti nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il suo controllo.

Articolo 41

Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti. Egli formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

Articolo 42

Salvo diversamente disposto dal presente regolamento, solo il contabile è qualificato a maneggiare denaro contante e beni equivalenti. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 43

Salvo diversamente disposto dal presente regolamento, soltanto il contabile può, nell’esercizio dei suoi compiti, delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti subordinati.

L’atto di delega definisce i compiti affidati ai delegati.

Sezione 4

Delegato ai pagamenti

Articolo 44

1.   Per effettuare i pagamenti di cui all’articolo 37, paragrafi 1 e 4, dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE o alle misure d’attuazione della decisione sull’associazione d’oltremare, ove opportuno il contabile apre conti presso istituzioni finanziarie degli Stati ACP e PTOM, per i pagamenti nella valuta nazionale degli Stati ACP o nella valuta locale dei PTOM, e presso istituzioni finanziarie degli Stati membri, per i pagamenti in euro ed in altre valute.

2.   Tali istituzioni finanziarie, che fungono da delegati ai pagamenti, eseguono i pagamenti su istruzione del contabile.

3.   In conformità dell’articolo 37, paragrafo 2, dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE, i fondi depositati presso le istituzioni finanziarie degli Stati ACP e PTOM non producono interessi e dette istituzioni non vengono remunerate per i loro servizi.

In conformità dell’articolo 1, paragrafo 6, dell’accordo interno, i fondi in deposito presso le istituzioni finanziarie degli Stati membri producono interessi. Tali interessi sono accreditati ad uno dei conti specificati all’articolo 1.

Articolo 45

Le relazioni tra la Commissione ed i delegati ai pagamenti di cui all’articolo 37 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE o alle misure d’attuazione della decisione sull’associazione d’oltremare sono oggetto di contratti. Copie di questi contratti, una volta firmati, sono trasmesse per informazione alla Corte dei conti.

Articolo 46

1.   La Commissione trasferisce dai conti speciali aperti a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, gli importi necessari all’approvvigionamento dei conti aperti a suo nome a norma dell’articolo 44. Detti trasferimenti vengono effettuati in funzione delle necessità di tesoreria relative ai progetti e programmi.

2.   La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali di cui all’articolo 59, paragrafo 3, primo comma, in modo da mantenere gli attivi su questi conti ripartiti nella proporzione secondo la quale gli Stati membri contribuiscono al FES.

Articolo 47

Le firme degli agenti della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate presso le banche interessate al momento dell’apertura dei conti o, per gli agenti delegati successivamente, in occasione della loro designazione.

Sezione 5

Responsabile dei pagamenti

Articolo 48

1.   Per i pagamenti di cui all’articolo 44 il contabile nomina un responsabile dei pagamenti incaricato di eseguire i pagamenti locali attraverso il conto del delegato ai pagamenti.

2.   I responsabili dei pagamenti sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri agenti.

Articolo 49

1.   La nomina del responsabile dei pagamenti è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore competente. Tale decisione fissa le responsabilità e gli obblighi del responsabile dei pagamenti e dell’ordinatore.

Essa precisa almeno i seguenti aspetti:

a)

la periodicità e le modalità di presentazione dei documenti giustificativi;

b)

la procedura da seguire per l’approvvigionamento del conto del delegato ai pagamenti;

c)

la durata di validità dell’autorizzazione data dal contabile al responsabile dei pagamenti;

d)

l’identità del responsabile dei pagamenti nominato.

Anche la modifica della decisione di cui al primo comma è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore competente.

2.   Su istruzione del contabile il responsabile dei pagamenti può eseguire pagamenti debitamente autorizzati a favore di terzi entro i limiti del saldo residuo presente sul conto bancario del delegato ai pagamenti.

Articolo 50

Approvvigionamento dei conti delle banche locali

Il contabile provvede all’approvvigionamento dei conti del delegato ai pagamenti ed effettua controlli sia a livello dell’apertura dei conti in banca e delle deleghe di firma che dei controlli in loco e sulla contabilità centralizzata.

I conti del delegato ai pagamenti possono essere alimentati direttamente con entrate varie locali risultanti da:

a)

rimborsi vari;

b)

ordini di recupero.

CAPO 4

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 51

1.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, l’autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.

2.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, la Commissione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

3.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, l’autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, i delegati ai pagamenti dalle loro funzioni.

Articolo 52

1.   Le disposizioni del presente capo fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’articolo 51, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari o agenti degli Stati membri.

2.   Ogni ordinatore, contabile o responsabile dei pagamenti è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli da 53 a 56 del presente regolamento.

In caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi della Comunità, la questione viene rinviata alle autorità o agli organismi competenti.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori

Articolo 53

L’obbligo dell’ordinatore di provvedere al risarcimento ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, si applica in particolare se:

a)

l’ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento;

b)

l’ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l’emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l’emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile della Commissione nei confronti di terzi.

Articolo 54

1.   Quando l’ordinatore delegato o l’ordinatore sottodelegato ritiene che una decisione di propria competenza sia inficiata d’irregolarità o contravvenga al principio di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l’autorità delegante. Se l’autorità delegante da istruzione motivata per iscritto, all’ordinatore delegato o all’ordinatore sottodelegato, di prendere tale decisione, quest’ultimo è esente da responsabilità.

2.   In caso di sottodelega all’interno dei suoi servizi, l’ordinatore delegato resta responsabile dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell’ordinatore sottodelegato.

3.   L’istanza specializzata istituita dalla Commissione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è competente per determinare l’esistenza di un’irregolarità finanziaria, e le sue eventuali conseguenze, nell’ambito del FES. Per quanto concerne la gestione delle risorse FES da parte della Commissione, l’istanza è adita conformemente alle modalità di cui all’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Sulla base del parere di tale istanza, la Commissione decide l’avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore delegato (se questi non è in causa) nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e ai delegati ai pagamenti

Articolo 55

Il contabile è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, secondo lo statuto. Egli può rispondere personalmente di una delle seguenti forme di cattiva gestione:

a)

perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b)

indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c)

recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d)

mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 56

Il delegato ai pagamenti è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, secondo lo statuto. Egli può rispondere personalmente di una delle seguenti forme di cattiva gestione:

a)

perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b)

impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

c)

pagamento a soggetti non aventi diritto;

d)

mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 5

Operazioni di entrata

Sezione 1

Messa a disposizione delle risorse FES

Articolo 57

1.   In conformità dell’articolo 7 dell’accordo interno, il massimale dell’importo annuale dei contributi per l’anno n + 2 e l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1 sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7. I contributi annuali sono versati in tre quote fissate secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7.

2.   La Commissione presenta una proposta entro il 15 ottobre dell’anno n, contenente:

il massimale dell’importo annuale dei contributi per l’anno n + 2;

l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1;

l’importo della prima quota del contributo per l’anno n + 1.

Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell’anno n.

Gli Stati membri versano la prima quota del contributo per l’anno n + 1 entro il 21 gennaio dell’anno n + 1.

3.   La Commissione presenta una proposta entro il 15 giugno dell’anno n + 1, contenente:

l’importo della seconda quota del contributo per l’anno n + 1;

l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 dell’accordo interno, l’importo annuale dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

4.   Entro il 15 giugno dell’anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi presentate nell’anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni d’interessi. Tali importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto.

5.   La Commissione presenta una proposta entro il 10 ottobre dell’anno n + 1, contenente:

la terza quota del contributo per l’anno n + 1;

l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 dell’accordo interno, l’importo annuale dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

6.   La somma delle quote relative a un determinato anno non possono superare l’importo annuale del contributo stabilito per tale anno. L’importo annuale del contributo non può superare il massimale stabilito per tale anno. Il massimale può essere aumentato solo alle condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 4 dell’accordo interno. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi da 2 a 5.

7.   Il massimale dell’importo annuale del contributo per l’anno n + 2, l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1 e le quote dei contributi precisano, in conformità degli articoli da 1 a 5:

a)

l’importo gestito dalla Commissione; e

b)

l’importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni d’interessi.

Articolo 58

1.   Le quote dovute dai singoli Stati membri e citate all’articolo 57 sono fissate in proporzione al loro contributo al FES secondo quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 2 dell’accordo interno.

2.   Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro gli importi dei precedenti FES.

Articolo 59

1.   I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi in euro.

2.   Ciascuno Stato membro versa l’importo del suo contributo in euro.

3.   Per quanto concerne l’importo dovuto alla Commissione secondo quanto previsto dall’articolo 57, paragrafo 7, lettera a), i contributi finanziari sono accreditati da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato «Commissione delle Comunità europee — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca d’emissione dello Stato membro o presso l’istituto finanziario da esso designato. L’importo dei contributi è conservato sul conto speciale fino a quando è necessario effettuare i pagamenti di cui all’articolo 37 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE o previsti dalle misure d’attuazione della decisione sull’associazione d’oltremare.

Per quanto concerne l’importo dovuto alla BEI secondo quanto previsto dall’articolo 57, paragrafo 7, lettera b), i contributi finanziari sono accreditati da ogni Stato membro, in conformità dell'articolo 146.

La Commissione offre, se necessario, l’assistenza tecnica adeguata ai fini dell’esecuzione delle decisioni del Consiglio di cui all’articolo 57.

Articolo 60

1.   Qualora le quote di contributi esigibili di cui al presente articolo non siano versate alla data d’esigibilità, fissata all’articolo 57, paragrafi da 2 a 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata.

2.   Gli interessi sono calcolati ad un tasso di due punti superiore al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo.

Gli interessi sono esigibili per tutto il periodo di mora e sono calcolati a decorrere dal primo giorno civile successivo alla scadenza del pagamento della quota.

3.   Per quanto riguarda l’importo dovuto alla Commissione di cui all’articolo 57, paragrafo 7, lettera a), gli importi degli interessi di mora sono accreditati ad uno dei conti di cui all’articolo 1, paragrafo 6, dell’accordo interno.

Quanto all’importo dovuto alla BEI a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, lettera b), gli importi degli interessi di mora sono accreditati al Fondo investimenti.

Articolo 61

5. Allo scadere del protocollo finanziario che figura all’allegato I ter dell’accordo ACP-CE, la parte di contributi che gli Stati membri devono ancora versare a norma dell’articolo 57 del presente regolamento è chiesta dalla Commissione, in funzione delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Sezione 2

Previsioni di crediti

Articolo 62

1.   Qualsiasi misura o situazione costitutiva di un credito del FES, o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell’ordinatore competente.

2.   In deroga al paragrafo 1, non viene eseguita alcuna stima dei crediti prima che gli Stati membri abbiano messo a disposizione della Commissione gli importi dei loro contributi al FES, secondo quanto definito agli articoli 57 e 58. L’ordinatore competente emette un ordine di riscossione in relazione a tali importi.

3.   L’articolo 77 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione del paragrafo 1.

Sezione 3

Accertamento dei crediti

Articolo 63

1.   L’accertamento di un credito è l’atto con cui l’ordinatore delegato o sottodelegato:

a)

verifica l’esistenza del debito;

b)

determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito;

c)

verifica le condizioni di esigibilità del debito.

2.   Le risorse FES messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore competente.

3.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

4.   L’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis per quanto riguarda le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti al FES.

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 64

1.   L’emissione dell’ordine di riscossione è l’atto con il quale l’ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito da lui accertato.

2.   Fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM, la Commissione può formalizzare l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all’articolo 256 del trattato.

3.   Gli articoli 81 e 84 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Sezione 5

Recupero

Articolo 65

1.   Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l’afflusso delle entrate del FES e a vigilare sulla salvaguardia dei suoi diritti.

2.   Il contabile può procedere al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti del FES o delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti del FES o delle Comunità.

3.   Nel contesto degli appalti eseguiti in economia e degli appalti in amministrazione decentrata indiretta di cui al titolo VI ed in caso di mancato recupero entro i termini dei crediti del FES nei confronti dell’ordinatore nazionale, l’ordinatore competente prende tutte le misure necessarie per ottenere il rimborso effettivo delle somme dovute, compresa, se necessario, l’interruzione del ricorso a questo tipo di appalti a favore dello Stato o del PTOM in questione.

4.   Qualora l’ordinatore delegato intenda rinunciare o rinunciare parzialmente al recupero di un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. Tale decisione di rinuncia deve essere motivata. L’ordinatore può delegare la decisione soltanto in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

5.   L’ordinatore può cancellare o adeguare un credito accertato.

6.   I crediti del FES nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti del FES sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

7.   Gli articoli da 82 a 85 e da 87 a 89 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione dei paragrafi da 1 a 6.

CAPO 6

Operazioni di spesa

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 66

Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

Sezione 2

Impegno delle spese

Articolo 67

L’impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione o dalle autorità da questa delegate.

Articolo 68

1.   L’impegno finanziario della Commissione consiste nell’operazione di riserva dei fondi necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

2.   L’impegno giuridico della Commissione è l’atto con il quale l’ordinatore competente assume o crea un’obbligazione nei confronti di terzi dalla quale risulta una spesa a carico del FES.

3.   L’impegno finanziario e l’impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore. Una deroga a tale regola è ammessa nei casi seguenti:

a)

quando si tratta di spese amministrative sostenute dalla Commissione ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, per le quali gli impegni finanziari sono stati frazionati in conformità dell'articolo 69, paragrafo 2;

b)

quando impegni globali riguardano convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 70, paragrafo 3.

Articolo 69

1.   L’impegno finanziario della Commissione è specifico quando il beneficiario e l’importo della spesa sono noti.

L’impegno finanziario della Commissione è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l’impegno specifico rimane indeterminato.

2.   Gli impegni finanziari per le spese amministrative della Commissione possono essere frazionati su più esercizi in quote annue. Gli impegni giuridici corrispondenti menzionano il frazionamento.

3.   Sono considerate spese amministrative ai fini dell’articolo 68, paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 2 del presente articolo:

a)

le spese relative alle risorse umane che non fanno parte del personale statutario;

b)

le spese di formazione;

c)

le spese di missione;

d)

le spese di rappresentanza;

e)

le spese per riunioni;

f)

le spese per interpreti e/o traduttori indipendenti;

g)

le spese per gli scambi di funzionari;

h)

l’importo di locazioni mobiliari e immobiliari a carattere ripetitivo;

i)

le assicurazioni di vario tipo;

j)

le spese di pulizia e manutenzione;

k)

le spese per le utenze dei servizi di telecomunicazione;

l)

le spese per acqua, gas ed elettricità;

m)

le spese per pubblicazioni periodiche.

Articolo 70

1.   L’ordinatore competente procede all’impegno finanziario prima di concludere un impegno giuridico della Commissione nei confronti di terzi.

2.   Danno luogo ad impegni finanziari della Commissione le decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione secondo le disposizioni dell’accordo ACP-CE o della decisione sull’associazione d’oltremare che l’autorizzano ad accordare un aiuto finanziario a valere sul FES.

3.   Costituiscono impegni giuridici della Commissione:

a)

una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome della Comunità, e gli Stati ACP o i PTOM beneficiari o gli organismi da questi designati;

b)

un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione delle azioni.

4.   Ogni convenzione di finanziamento, contratto o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione, dell’OLAF, e della Corte dei conti, su documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di finanziamenti a valere sulle risorse FES.

Articolo 71

Quando procede all’adozione di un impegno finanziario, l’ordinatore competente verifica quanto segue:

a)

l’esattezza dell’imputazione contabile;

b)

la disponibilità dei fondi;

c)

la conformità della spesa alle disposizioni pertinenti, in particolare a quelle dell’accordo ACP-CE, della decisione sull’associazione d’oltremare, dell’accordo interno, del presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione di tali disposizioni;

d)

il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 72

Quando procede alla registrazione di un impegno giuridico, l’ordinatore verifica quanto segue:

a)

la copertura dell’impegno tramite il corrispondente impegno finanziario;

b)

la conformità della spesa alle disposizioni pertinenti, in particolare a quelle dell’accordo ACP-CE, della decisione sull’associazione d’oltremare, dell’accordo interno, del presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione di tali disposizioni;

c)

il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 3

L’impegno delle spese nella gestione centralizzata o congiunta

Articolo 73

Nell’ambito della gestione centralizzata e della gestione congiunta delle risorse FES da parte della Commissione, l’impegno delle spese è soggetto alle disposizioni della presente sezione.

Articolo 74

1.   Gli impegni giuridici riferiti ad impegni finanziari specifici sono conclusi dalla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno n, dove l’anno n è quello nel corso del quale la Commissione ha preso gli impegni finanziari specifici, fatto salvo l’articolo 68, paragrafo 3.

2.   Gli impegni finanziari globali coprono di norma il costo totale degli impegni giuridici specifici corrispondenti conclusi dalla Commissione fino al 31 dicembre dell’anno n + 1, dove l’anno n è quello nel corso del quale la Commissione ha preso gli impegni finanziari globali, fatto salvo l’articolo 68, paragrafo 3.

Tuttavia, quando si tratta dell’attuazione degli impegni globali di cui all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), i singoli contratti e convenzioni corrispondenti sono conclusi dalla Commissione entro tre anni dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento.

I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi successivamente. Anche le clausole aggiuntive ai contratti già conclusi possono essere concordate successivamente.

Allo scadere dei periodi di cui al paragrafo 1 e del primo e secondo comma del presente paragrafo, il saldo non utilizzato degli impegni finanziari è disimpegnato dall’ordinatore competente.

Articolo 75

1.   L’importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato dalla Commissione a seguito di un impegno globale, è registrato dall’ordinatore competente, prima della firma, nei conti del FES, mediante imputazione dell’impegno finanziario globale.

2.   Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più di un esercizio e gli impegni finanziari corrispondenti comportano, fatte salve le spese amministrative di cui all’articolo 69, paragrafo 3, un termine d’esecuzione fissato secondo il principio della sana gestione finanziaria.

Le parti degli impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno e gli stanziamenti corrispondenti sono annullati.

Quando un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni dopo la sua firma, si procede al disimpegno dell’impegno finanziario ed all’annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le eventuali decisioni adottate dal Consiglio ai sensi degli articoli 96 e 97 dell’accordo ACP-CE.

Articolo 76

La chiusura di un progetto e il disimpegno dei fondi impegnati in base agli articoli 73, 74 e 75 sono eseguiti quando gli impegni giuridici assunti dalla Commissione nei confronti di terzi a titolo del progetto sono terminati ed i relativi pagamenti e recuperi sono stati registrati nei conti del FES.

Sezione 4

L’impegno delle spese nella gestione decentrata

Articolo 77

Nell’ambito della gestione decentrata delle risorse FES, l’impegno delle spese da parte della Commissione è soggetto alle disposizioni della presente sezione.

Articolo 78

1.   Le convenzioni di finanziamento con gli Stati ACP o i PTOM beneficiari sono concluse entro il 31 dicembre dell’anno n + 1, dove l’anno n è quello nel corso del quale la Commissione ha adottato l’impegno finanziario globale.

Quando le convenzioni di finanziamento non sono concluse entro il termine di cui al primo comma, gli stanziamenti corrispondenti sono annullati.

2.   La Commissione è obbligata ad effettuare il pagamento a valere sulle risorse FES ogniqualvolta l’ordinatore competente approva contratti, convenzioni di sovvenzione e programmi a preventivo, secondo quanto previsto dall’articolo 101, paragrafo 3.

Prima di firmare l’autorizzazione, l’ordinatore competente registra nei conti del FES l’importo di ciascun impegno giuridico da lui autorizzato a seguito di un impegno globale. L’ordinatore imputa tale importo sull’impegno finanziario globale.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve le eventuali decisioni adottate dal Consiglio ai sensi degli articoli 96 e 97 dell’accordo ACP-CE.

Articolo 79

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 11 e nei limiti delle proprie competenze, la Commissione si adopera per garantire che:

a)

gli impegni giuridici che attuano le convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 78, paragrafo 1, siano conclusi entro tre anni dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento corrispondente; singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile e alla valutazione nonché le clausole aggiuntive ai contratti già conclusi possono intervenire successivamente;

b)

l’importo degli impegni finanziari specifici corrispondenti agli impegni giuridici specifici assunti per l’attuazione di una convenzione di finanziamento di cui all’articolo 78, paragrafo 1, che non hanno dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni in seguito alla firma dell’impegno giuridico siano oggetto di disimpegno.

Allo scadere del periodo fissato nelle convenzioni di finanziamento per la conclusione degli impegni giuridici di cui al primo comma, lettera a), l’ordinatore competente disimpegna il saldo non utilizzato degli impegni finanziari corrispondenti.

Gli impegni giuridici di cui al primo comma, lettera b), sono contratti, convenzioni di sovvenzione o programmi a preventivo stipulati dallo Stato ACP o dal PTOM o dalle sue autorità o contratti e convenzioni di sovvenzione conclusi dalla Commissione a loro nome e per loro conto. Ai fini dell’applicazione del presente comma, la Commissione, d’accordo con gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, inserisce le opportune disposizioni nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 78, paragrafo 1.

Articolo 80

La chiusura di un progetto e il disimpegno dei fondi impegnati in base agli articoli 78 e 79 sono eseguiti dallo Stato ACP o dal PTOM o dalle sue autorità e/o dalla Commissione a loro nome e per loro conto nei confronti di terzi a titolo del progetto quando gli impegni giuridici assunti sono terminati ed i relativi pagamenti e recuperi sono stati registrati nei conti del FES.

Sezione 5

Liquidazione delle spese

Articolo 81

1.   La liquidazione di una spesa è l’atto con il quale l’ordinatore competente:

a)

verifica l’esistenza dei diritti del creditore;

b)

determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito;

c)

verifica le condizioni di esigibilità del credito.

2.   Gli articoli da 97 a 101 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis alla liquidazione delle spese.

Sezione 6

Autorizzazione delle spese

Articolo 82

1.   L’autorizzazione delle spese è l’atto con il quale l’ordinatore competente ordina al contabile, dopo aver verificato la disponibilità dei fondi e mediante l’emissione di un ordine di pagamento, di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

2.   Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l’analisi dei rischi, l’ordinatore può ordinare l’applicazione di un sistema di addebito diretto.

3.   Gli articoli 102 e 103 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione del presente articolo.

Sezione 7

Pagamento delle spese

Articolo 83

1.   Il pagamento deve basarsi sulla prova che l’azione corrispondente è conforme alle disposizioni dell’atto di base o del contratto. Esso consiste in una o più delle seguenti operazioni:

a)

pagamento della totalità dell’importo dovuto;

b)

pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

i)

prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

ii)

uno o più pagamenti intermedi,

iii)

pagamento a saldo degli importi dovuti.

2.   Nella contabilità i diversi tipi di pagamenti di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell’esecuzione.

3.   Gli articoli 104 e 105 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 84

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Articolo 85

I pagamenti vengono effettuati tramite i conti bancari di cui all’articolo 44. Le norme dettagliate per l’apertura, la gestione e l’utilizzo di tali conti sono determinate dal contabile.

Tali norme prevedono in particolare la firma congiunta di due agenti debitamente autorizzati dal contabile sui bonifici e su tutti i pagamenti bancari.

Articolo 86

Per i pagamenti eseguiti dal responsabile dei pagamenti, l’ordinatore competente si assicura che siano effettuati controlli prima dell’esecuzione.

Sezione 8

Termini per le operazioni di spesa

Articolo 87

1.   Le procedure di liquidazione, di autorizzazione e di pagamento delle spese devono essere completate entro un termine di 90 giorni a partire dalla data di esigibilità del pagamento. L’ordinatore nazionale o regionale autorizza la spesa e informa di conseguenza l’ordinatore competente della Commissione entro 45 giorni dalla scadenza di tale termine.

2.   I creditori pagati in ritardo possono beneficiare di interessi di mora in conformità dell'articolo 106 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3.   I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui essa è responsabile secondo l’articolo 37 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE sono a carico della Commissione, che li imputa sulle risorse del conto o dei conti di cui all’articolo 1, paragrafo 6, dell’accordo interno.

CAPO 7

Sistemi informatici

Articolo 88

1.   Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

2.   Gli articoli 107 e 108 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione del presente articolo.

CAPO 8

Revisore interno

Articolo 89

Il revisore interno del FES è il revisore interno della Commissione. Egli esercita le proprie funzioni in conformità con le norme internazionali pertinenti. È responsabile nei confronti della Commissione della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure d’esecuzione delle risorse FES alla cui gestione provvede la Commissione a norma dell’articolo 2. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 90

1.   Il revisore interno consiglia la Commissione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato in particolare dei seguenti compiti:

a)

valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione nonché l’efficienza dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b)

valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione delle risorse FES.

2.   Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni, se del caso sul posto, anche negli Stati membri e nei paesi terzi.

3.   Il revisore interno presenta alla Commissione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. La Commissione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Egli presenta inoltre alla Commissione una relazione annuale di revisione contabile interna indicando il numero ed il tipo di controlli effettuati, le raccomandazioni formulate ed il seguito dato a queste ultime.

4.   La Commissione trasmette annualmente all’autorità di scarico una relazione che riassume il numero ed il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate ed il seguito dato a queste ultime.

5.   Gli articoli da 109 a 115 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione del presente articolo.

TITOLO V

APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Campo d’applicazione e principi di attribuzione

Articolo 91

1.   Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 92, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico delle risorse FES, la fornitura di beni mobili o immobili, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Tali appalti comprendono:

a)

gli appalti di forniture;

b)

gli appalti di lavori;

c)

gli appalti di servizi.

2.   Un contratto quadro è un contratto stipulato tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici per stabilire le norme essenziali che disciplinano i contratti da stipulare nel corso di un dato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e, ove opportuno, la quantità prevista. Il contratto è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo riguardanti la procedura di aggiudicazione, ivi compresa la pubblicità.

Articolo 92

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici ai fini del presente titolo sono le seguenti:

a)

gli Stati ACP beneficiari o gli organismi da questi debitamente delegati, ivi compresi gli organismi ufficiali regionali o i loro rappresentanti;

b)

la Commissione, per gli appalti che aggiudica per proprio conto;

c)

la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP beneficiari;

d)

un organismo pubblico di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato una convenzione di finanziamento o una convenzione di sovvenzione con uno o più paesi ACP o con la Commissione per l’attuazione di un programma o di un progetto.

2.   Le procedure di aggiudicazione vengono fissate nelle convenzioni di finanziamento o nelle convenzioni di sovvenzione di cui all’articolo 70, paragrafo 3.

Sezione 2

Pubblicazione

Articolo 93

Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE ed in conformità con le condizioni previste dall’allegato IV dell’accordo, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e via Internet, delle gare d’appalto internazionali.

CAPO 2

Procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 94

1.   Le condizioni di partecipazione e le procedure per l’aggiudicazione degli appalti in relazione alle operazioni finanziate dal FES a favore degli Stati ACP sono quelle definite nell’allegato IV dell’accordo ACP-CE.

Le procedure per l’aggiudicazione degli appalti in relazione alle operazioni finanziate dal FES a favore dei PTOM sono definite nelle misure d’attuazione della decisione d’associazione oltremare.

2.   La Commissione è tenuta al rispetto delle norme comunitarie sull’aggiudicazione degli appalti quando assume le funzioni di amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’attuazione dell’aiuto umanitario e dell’aiuto d’urgenza nell’ambito dell’accordo ACP-CE o della decisione sull’associazione d’oltremare.

Articolo 95

I documenti della gara d’appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell’oggetto dell’appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.

Articolo 96

1.   Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:

a)

in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico delle quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)

che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall’amministrazione aggiudicatrice;

d)

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev’essere eseguito l’appalto;

e)

nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)

nei confronti dei quali sia in corso di applicazione una sanzione amministrativa di cui all’articolo 99.

Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato preventivo o a seguito di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.

2.   I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall’esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall’amministrazione aggiudicatrice, deve:

a)

quando il candidato o offerente è un’entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l’amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell’entità giuridica;

b)

se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.

3.   L’articolo 133 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione del presente articolo.

Articolo 97

Sono esclusi dall’aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto:

a)

siano oggetto di conflitto di interessi;

b)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

c)

si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all’articolo 96, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Articolo 98

Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE, la Commissione adotta le misure necessarie per utilizzare la banca dati centrale istituita ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che si trovano, ai sensi del disposto dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE, in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti in relazione alle operazioni finanziate dal FES.

Articolo 99

1.   Fatto salvo l’allegato IV dell’accordo ACP-CE, l’amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

a)

ai candidati o agli offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all’articolo 97, lettera b);

b)

ai contraenti dei quali sia stata accertata una grave violazione delle loro obbligazioni previste da contratti a carico del FES.

In ogni caso, l’amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all’entità dell’appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

a)

nell’escludere il candidato, l’offerente o il contraente dai contratti d’appalto e dalle sovvenzioni finanziati dal FES, per il periodo massimo di dieci anni; e/o

b)

in sanzioni finanziarie inflitte al candidato, all’offerente o al contraente entro i limiti del valore dell’appalto in questione.

3.   L’articolo 134 ter, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis ai contratti finanziati con le risorse FES.

TITOLO VI

APPALTI IN ECONOMIA E APPALTI IN AMMINISTRAZIONE DECENTRATA INDIRETTA

Articolo 100

Il presente titolo disciplina gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta di cui all’articolo 24 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE. Esso si applica mutatis mutandis alla cooperazione finanziaria con i PTOM.

Articolo 101

1.   Nel caso degli appalti in amministrazione diretta, i progetti ed i programmi sono eseguiti in economia direttamente dai servizi pubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati.

La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che permettano l’assunzione del personale supplementare necessario, come esperti aventi la cittadinanza dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità riguarda soltanto la presa a carico di misure complementari e di spese d’esecuzione temporanee, rigorosamente limitate alle necessità del progetto in questione.

La gestione finanziaria di un progetto attuato in amministrazione diretta secondo il primo e il secondo comma è realizzata mediante conti anticipazioni locali gestiti da un amministratore locale e da un contabile locale, la cui nomina da parte dell’ordinatore nazionale o regionale deve essere preventivamente approvata dall’ordinatore competente della Commissione.

2.   Nel caso degli appalti in amministrazione decentrata indiretta, l’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, lettera a) affida compiti inerenti l’esecuzione dei progetti o dei programmi a organismi di diritto pubblico dello Stato o degli Stati ACP interessati ovvero a organismi di diritto privato giuridicamente distinti dagli Stati ACP interessati.

In tal caso, l’organismo interessato provvede alla gestione ed all’esecuzione del progetto o del programma al posto dell’ordinatore nazionale o regionale. I compiti così delegati possono includere il potere di stipulare contratti nonché la gestione dei contratti e la direzione dei lavori a nome e per conto degli Stati ACP interessati.

3.   Gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta sono attuati sotto forma di un programma d’interventi da realizzare e di una stima dei relativi costi («il programma a preventivo»). Il programma a preventivo è un documento che fissa i mezzi in risorse umane e materiali necessari, il relativo bilancio di previsione e le modalità tecniche ed amministrative d’esecuzione per l’esecuzione decentrata di un progetto per un periodo di tempo determinato in economia amministrativa ed eventualmente mediante l’aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione di sovvenzioni specifiche.

Ogni programma a preventivo è preparato dall’amministratore e dal contabile locale di cui al paragrafo 1, terzo comma, in caso di appalti in amministrazione diretta, o dall’organismo terzo di cui al paragrafo 2, in caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta. Il programma è quindi approvato dall’ordinatore nazionale o regionale e dall’ordinatore competente della Commissione prima dell’inizio delle attività previste.

4.   Nell’ambito dell’esecuzione dei programmi a preventivo di cui al paragrafo 3, le procedure d’aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni devono essere conformi a quelle enunciate rispettivamente ai titoli V e VII.

5.   Il ricorso agli appalti in economia e agli appalti in amministrazione decentrata indiretta deve figurare nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 70, paragrafo 3.

Articolo 102

In caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta l’amministrazione aggiudicatrice di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), stipula una convenzione di delega nell’affidare funzioni esecutive ad organismi di diritto pubblico degli Stati ACP interessati ovvero ad organismi di diritto privato che svolgono funzioni di servizio pubblico. Essa stipula un contratto di servizi nell’affidare tali funzioni ad organismi di diritto privato. La Commissione garantisce che la convenzione di delega o il contratto di servizi stabiliscano:

a)

disposizioni adeguate per il controllo dell’utilizzazione delle risorse FES da parte della Commissione, dell’OLAF, dell’ordinatore nazionale o regionale, della Corte di conti e degli organismi nazionali di controllo degli Stati ACP interessati;

b)

la definizione chiara e l’esatta delimitazione dei poteri delegati all’organismo interessato e dei poteri attribuiti all’ordinatore nazionale o regionale;

c)

le procedure da seguire per l’esercizio dei poteri così delegati quali la selezione delle azioni da finanziare, l’aggiudicazione degli appalti o la supervisione dei lavori;

d)

uno strumento di revisione a posteriori e di sanzioni finanziarie se la concessione di sovvenzioni e le aggiudicazioni di appalti decise dall’organismo in questione non corrispondono alle procedure definite alla lettera c);

e)

un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni, comprendenti l’effettiva separazione degli incarichi dell’ordinatore e del contabile;

f)

un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione delle risorse FES e che rispecchi tale utilizzazione nei conti del FES.

TITOLO VII

SOVVENZIONI

CAPO 1

Campo d’applicazione e forma delle sovvenzioni

Articolo 103

1.   Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico delle risorse FES, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a)

un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo dell’accordo ACP-CE o della decisione sull’associazione d’oltremare o di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di detti atti;

b)

o il funzionamento di un organismo che persegue tale obiettivo.

Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.

2.   Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

a)

le convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a);

b)

gli appalti pubblici di cui al titolo V e gli appalti in economia di cui al titolo VI;

c)

i prestiti, le garanzie, i contributi, i contratti, gli abbuoni di interessi e qualsiasi altro intervento finanziario gestito dalla BEI;

d)

l’aiuto di bilancio diretto o indiretto e gli aiuti versati a titolo di sostegno alla riduzione del debito o di sostegno delle entrate da esportazione in caso di fluttuazioni a breve termine;

e)

i versamenti effettuati a favore di organismi ai quali la Commissione delega le funzioni di esecuzione secondo quanto previsto dagli articoli da 25 a 28 o nell’ambito della gestione congiunta di cui all’articolo 29.

3.   Gli articoli da 160 a 184 bis (Titolo VI «Sovvenzioni») e l’articolo 253 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis al presente titolo.

Articolo 104

1.   Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

b)

somme forfettarie;

c)

finanziamenti a tasso fisso;

d)

una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).

2.   Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo espresso in termini di valore assoluto.

CAPO 2

Principi

Articolo 105

1.   Le sovvenzioni devono rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento.

In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

2.   Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Il paragrafo 2 non si applica a:

a)

borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;

b)

premi attribuiti in seguito a concorsi;

c)

azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o generare un reddito.

Articolo 106

1.   Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro annuale, pubblicato all’inizio dell’esercizio.

Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell’azione lo impongono come l’unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato nell’accordo ACP-CE o nella decisione sull’associazione d’oltremare come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.

2.   Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

Articolo 107

1.   Per ogni azione i singoli beneficiari possono ricevere soltanto una sovvenzione a valere sulle risorse FES.

2.   Ogni beneficiario può ricevere per ciascun esercizio una sola sovvenzione di funzionamento a valere sulle risorse FES.

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

In nessun caso le risorse FES finanziano due volte i medesimi costi.

Articolo 108

1.   La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può dimostrare la necessità di avviare l’azione prima della concessione della sovvenzione.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, secondo quanto previsto dall’accordo ACP-CE o dalla decisione sull’associazione d’oltremare.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2.   La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione o all’inizio dell’esercizio finanziario del beneficiario.

Articolo 109

La sovvenzione non può finanziare l’integralità dei costi dell’azione, salvo nei casi in cui ciò sia necessario ai fini della sua esecuzione.

La sovvenzione non può finanziare l’integralità delle spese d’esercizio dell’organismo beneficiario.

CAPO 3

Procedura di concessione

Articolo 110

1.   Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.

2.   Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:

a)

persone giuridiche; possono essere ammissibili le domande di sovvenzione presentate da entità che non costituiscono persone giuridiche ai sensi del diritto nazionale vigente, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie;

b)

persone fisiche, qualora ciò risulti necessario in virtù della natura o delle caratteristiche dell’azione o dell’obiettivo perseguito dal richiedente.

3.   Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 96, paragrafo 1, all’articolo 97 e all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a).

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al primo comma. Tuttavia, l’ordinatore può astenersi dall’esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto.

4.   L’ordinatore principale può infliggere ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

Tali sanzioni possono essere anche inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della domanda o nel corso dell’attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall’ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.

Le disposizioni dell’articolo 99 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 111

1.   I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l’azione o il programma di lavoro proposti.

2.   I criteri di concessione previamente enunciati nell’invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

Articolo 112

1.   Le proposte formano oggetto di valutazione, in base ai criteri di selezione e di concessione precedentemente annunciati, nell’intento di determinare quali di esse possano essere finanziate.

2.   L’ordinatore competente stila quindi, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l’elenco dei beneficiari e degli importi approvati.

3.   L’ordinatore competente informa per iscritto il richiedente della decisione adottata in merito alla sua domanda. In caso di rifiuto della sovvenzione richiesta, egli comunica i motivi del rifiuto della domanda, in particolare sulla base dei criteri di selezione e di concessione precedentemente annunciati.

CAPO 4

Pagamento e controllo

Articolo 113

Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell’azione o dalle spese sostenute dal beneficiario.

Articolo 114

L’ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

Articolo 115

1.   L’importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l’accettazione da parte della Commissione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte della stessa.

2.   In caso d’inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa o ridotta o soppressa dopo che il beneficiario ha potuto formulare le proprie osservazioni.

CAPO 5

Attuazione

Articolo 116

1.   Quando l’esecuzione dell’intervento richiede che il beneficiario proceda all’aggiudicazione di appalti, le convenzioni di sovvenzioni di cui all’articolo 103, paragrafo 1, devono prevedere delle procedure conformi alle norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti applicabili alla cooperazione con i paesi terzi.

2.   Quando l’esecuzione dell’azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a favore di terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno a condizione che:

a)

la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell’azione;

b)

le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza margini discrezionali;

c)

tale sostegno riguardi importi esigui.

3.   Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, su tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria a valere sulle risorse FES.

Articolo 117

Nel quadro della gestione decentrata di cui agli articoli da 21 a 24, la Commissione si adopera per promuovere presso gli Stati ACP e i PTOM beneficiari una gestione avente come obiettivo l’applicazione di disposizioni equivalenti a quelle del presente titolo.

TITOLO VIII

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

Rendiconto

Articolo 118

1.   La Commissione elabora, entro il 31 luglio di ogni anno, i conti del FES che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre dell’esercizio precedente. I conti del FES comprendono:

a)

gli stati finanziari di cui all’articolo 122;

b)

le relazioni sull’esecuzione finanziaria di cui all’articolo 123;

c)

gli stati finanziari e le informazioni forniti dalla BEI a norma dell’articolo 149, paragrafo 2.

2.   I conti del FES sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria dell’esercizio trascorso che riferisce fedelmente in merito a quanto segue:

a)

la realizzazione degli obiettivi dell’esercizio, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

b)

la situazione finanziaria e gli eventi che hanno influito in modo significativo sulle attività svolte nel corso dell’esercizio.

Articolo 119

I conti devono essere in linea con le norme, accurati e completi. Essi devono fornire un quadro veritiero e corretto di quanto segue:

a)

degli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell’attivo e nel passivo, nonché dei flussi di cassa;

b)

delle relazioni sull’esecuzione finanziaria, degli elementi dell’esecuzione delle risorse FES in entrate e in spese.

Articolo 120

Gli stati finanziari di cui all’articolo 122 sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

a)

la continuità delle attività;

b)

la prudenza;

c)

la coerenza dei metodi contabili;

d)

la comparabilità delle informazioni;

e)

l’importanza relativa;

f)

la non compensazione;

g)

la preminenza della realtà sull’apparenza;

h)

la contabilità per competenza.

Articolo 121

1.   Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari di cui all’articolo 122 riprendono oneri e proventi dell’esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o di riscossione.

2.   Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione di cui all’articolo 129.

Articolo 122

1.   Gli stati finanziari sono elaborati dal contabile e presentati in milioni di euro. Essi comprendono:

a)

il bilancio finanziario, che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del FES al 31 dicembre dell’esercizio precedente; è presentato secondo la struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività del FES;

b)

la tabella dei flussi di cassa, che illustra gli incassi e gli esborsi dell’esercizio, la situazione finale di tesoreria e la situazione di variazione del patrimonio netto in relazione all’esercizio precedente;

c)

una tabella dei crediti dovuti al FES che specifichi:

i)

i crediti ancora da recuperare all’inizio dell’esercizio;

ii)

i diritti accertati nel corso dell’esercizio;

iii)

gli importi recuperati nel corso dell’esercizio;

iv)

gli annullamenti dei diritti accertati;

v)

i crediti ancora da recuperare alla fine dell’esercizio.

2.   L’allegato agli stati finanziari completa e commenta le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e fornisce tutte le informazioni complementari previste dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività del FES.

Articolo 123

1.   Le relazioni sull’esecuzione finanziaria vengono preparate dall’ordinatore competente in collaborazione con il contabile e vengono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

a)

il conto del risultato dell’esecuzione finanziaria che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell’esercizio in entrate e in spese;

b)

l’allegato del conto del risultato dell’esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni.

2.   Le relazioni sull’esecuzione finanziaria contengono inoltre le seguenti tabelle:

a)

una tabella che descrive l’evoluzione, nel corso dell’esercizio precedente, degli stanziamenti di cui all’allegato;

b)

una tabella che indica per stanziamento l’importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio e i relativi importi cumulati dall’apertura del FES;

c)

tabelle indicanti per stanziamento, paese, territorio, regione o subregione, l’importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio e i relativi importi cumulati dall’apertura del FES.

Articolo 124

Il contabile trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.

Il contabile trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro il 30 aprile dell’esercizio successivo, la relazione di cui all’articolo 118, paragrafo 2, riguardante la gestione finanziaria nel corso dell’esercizio.

Articolo 125

1.   La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori, relativamente alla parte delle risorse FES per le quali la Commissione provvede alla esecuzione finanziaria a norma dell’articolo 2, per permettere alla Commissione di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.

2.   Il contabile prepara i conti definitivi corredati da una nota da lui redatta nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati in conformità con il titolo VIII e con i principi, le norme e i metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.

3.   La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio dell’esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4.   Entro il 15 novembre dell’esercizio successivo i conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, accompagnati dalla dichiarazione di affidabilità rilasciata dalla Corte dei conti, relativamente alla parte delle risorse FES per le quali la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria a norma dell’articolo 2.

CAPO 2

Informazioni sull’esecuzione delle risorse FES

Articolo 126

1.   La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell’ambito delle sue competenze, l’utilizzazione dell’assistenza del FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario nonché l’attuazione dei progetti finanziati con l’assistenza del FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell’accordo ACP-CE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull’associazione d’oltremare.

2.   La BEI informa periodicamente la Commissione sull’attuazione dei progetti finanziati con le risorse FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti per il funzionamento del Fondo investimenti.

3.   La Commissione e la BEI forniscono al comitato del FES le informazioni sull’attuazione operativa delle risorse FES attraverso le dotazioni nazionali e regionali di cui all’allegato. Le informazioni riguardano altresì i progetti e i programmi finanziati con il Fondo investimenti. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti conformemente all’articolo 11, paragrafi 5 e 7, dell’accordo interno.

CAPO 3

Contabilità

Articolo 127

1.   La contabilità è il sistema di organizzazione dell’informazione finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.

2.   La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità finanziaria. Le due contabilità sono tenute per esercizio in euro.

3.   I dati della contabilità generale e finanziaria sono stabiliti alla chiusura dell’esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

4.   I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell’ordinatore delegato.

Articolo 128

Il controllo e la contabilizzazione dei versamenti effettuati dagli Stati membri e delle altre entrate sono garantiti dal contabile.

Articolo 129

1.   Il contabile stabilisce le norme e i metodi contabili pertinenti. Il contabile prepara e, previa consultazione dell’ordinatore delegato, adotta il piano contabile per le operazioni del FES, sul modello delle norme contabili generalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività del FES.

2.   La contabilizzazione avviene in conformità con il piano contabile utilizzando una nomenclatura che opera una separazione netta fra contabilità generale e contabilità finanziaria. Il piano contabile è trasmesso alla Corte dei conti.

Articolo 130

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale del FES e il cui saldo costituisce il bilancio finanziario del FES.

Articolo 131

1.   I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2.   Ogni scrittura contabile, comprese le correzioni contabili, è basata su documenti giustificativi, ai quali fa riferimento.

3.   Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

Articolo 132

Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell’esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti.

Articolo 133

1.   La contabilità finanziaria permette di seguire in modo dettagliato l’esecuzione finanziaria delle risorse FES.

Illustra, integralmente, i seguenti aspetti:

a)

stanziamenti;

b)

impegni;

c)

pagamenti, crediti accertati e recuperi intervenuti durante l’esercizio per l’importo integrale e senza adeguamenti reciproci.

2.   Se necessario, quando impegni, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile deve consentirne la registrazione in tale moneta oltre a quella in euro.

3.   Gli impegni di cui all’articolo 70 sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione.

Gli impegni di cui all’articolo 78, paragrafo 2, sono contabilizzati in euro per il controvalore degli appalti, delle convenzioni di sovvenzione e dei programmi a preventivo. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:

a)

un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;

b)

un accantonamento per la revisione dei prezzi e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dal FES;

c)

un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.

4.   L’insieme dei documenti contabili relativi all’esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di discarico sull’esecuzione finanziaria delle risorse FES, di cui all’articolo 142, relativa all’esercizio nel corso del quale l’impegno è stato chiuso a livello contabile.

TITOLO IX

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 134

Le operazioni finanziate a valere sulle risorse FES gestite dalla BEI a norma dell’articolo 3 sono soggette alle procedure di controllo e di discarico previste dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni. Le modalità del controllo da parte della Corte dei conti figurano nell’accordo tripartito. Esse sono convenute dalla BEI, dalla Commissione e dalla Corte dei conti nell’accordo vigente o in un eventuale nuovo accordo o in qualsiasi altro accordo sostitutivo.

Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse FES gestite dalla Commissione a norma dell’articolo 2, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente alle disposizioni del presente titolo.

CAPO 2

Controllo esterno

Articolo 135

1.   La Commissione informa la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essa emanati in esecuzione del presente regolamento.

2.   La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e dei responsabili dei pagamenti nonché le deleghe a norma degli articoli 17, 39, 43, 48 e 89 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 136

1.   Nell’ambito della cooperazione con gli Stati ACP, l’esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è conforme alle disposizioni del trattato, dell’accordo ACP-CE, dell’accordo interno, del presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione degli stessi.

Nell’ambito della cooperazione con i PTOM l’esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è conforme alle disposizioni del trattato, della decisione sull’associazione d’oltremare, dell’accordo interno, del presente regolamento e di ogni altro atto applicabile.

2.   Per l’assolvimento del suo compito, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni determinate all’articolo 138, paragrafi 4 e 5, di tutti i documenti e le informazioni concernenti la gestione finanziaria dei servizi o organismi che riguardano le operazioni finanziate o cofinanziate a valere sulle risorse FES. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un’operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei suoi compiti, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nell’ambito dell’esecuzione finanziaria della Commissione o per conto di questa.

Su richiesta della Corte dei conti, la Commissione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi del FES a far sì che la Corte dei conti possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

Per l’assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alla Commissione ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento il nome degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di loro.

Articolo 137

La Corte dei conti assicura che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 138

1.   La Commissione, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome del FES nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico delle risorse FES accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all’aggiudicazione e all’esecuzione degli appalti e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell’esecuzione finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dalle risorse FES.

2.   Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti:

a)

ad aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

b)

esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui al paragrafo 1. Le informazioni di cui alla prima frase del presente punto possono essere richieste solo dalla Corte dei conti.

3.   La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate ed alle uscite del FES e detenuti nei servizi competenti della Commissione.

4.   La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all’impiego, da parte degli organismi esterni alla Commissione, delle risorse FES che questi hanno ricevuto sotto forma di sovvenzioni.

5.   Qualsiasi finanziamento sulle risorse FES a beneficiari esterni alla Commissione è subordinato all’accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, di una verifica eseguita dalla Corte dei conti sull’impiego dei finanziamenti accordati.

6.   L’uso di sistemi informatici integrati non può avere l’effetto di limitare l’accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

7.   Le autorità nazionali di controllo degli Stati ACP sono incoraggiate a partecipare ai lavori della Corte dei conti.

Articolo 139

1.   La relazione annuale della Corte dei conti è disciplinata dal presente articolo.

2.   La Corte dei conti trasmette alla Commissione, entro il 15 giugno, le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. La Commissione invia le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre.

3.   La relazione annuale contiene una valutazione della sana gestione finanziaria.

4.   La Corte dei conti può aggiungere nella relazione annuale tutte le presentazioni di sintesi od osservazioni generali che ritiene adeguate.

5.   La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte della Commissione alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

6.   Entro il 15 novembre la Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico e alla Commissione la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte della Commissione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 140

1.   La Corte dei conti comunica alla Commissione qualsiasi osservazione che, a suo avviso, deve figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

La Commissione dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

2.   Le relazioni speciali di cui al paragrafo 1, accompagnate dalle risposte della Commissione, sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo ed al Consiglio, ciascuno dei quali decide, eventualmente d’intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea talune relazioni speciali, esse devono essere accompagnate dalle risposte della Commissione.

3.   La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti il FES su richiesta di una delle altre istituzioni.

Articolo 141

Contestualmente alla relazione annuale di cui all’articolo 139, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

CAPO 3

Discarico

Articolo 142

1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico alla Commissione, entro il 15 maggio dell’anno n + 2, dell’esecuzione finanziaria delle risorse FES dell’esercizio n, di cui cura la gestione a norma dell’articolo 2.

2.   Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 143

1.   La decisione di discarico riguarda i conti di cui all’articolo 118, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all’articolo 149, paragrafo 2.

2.   In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti di cui all’articolo 118. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti e le risposte della Commissione nonché le relazioni speciali pertinenti della Corte dei conti, per l’esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell’esecuzione delle risorse FES nell’esercizio in oggetto alla cui gestione essa provvede a norma dell’articolo 2.

L’accesso alle informazioni riservate e trattamento delle stesse avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto professionale, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi della Comunità.

Articolo 144

1.   La Commissione si adopera per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni da essa impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione finanziaria delle risorse FES. Anche questa relazione viene trasmessa alla Corte dei conti.

3.   La decisione di scarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE RISORSE FES GESTITE DALLA BEI

Articolo 145

Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, entro il 1o settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti necessarie ai fini della comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi, conformemente a detto accordo.

La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all’articolo 152.

Articolo 146

1.   I contributi di cui all’articolo 58 stabiliti dal Consiglio sono versati senza costi per il beneficiario dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto dalla Bei a nome del Fondo investimenti secondo le modalità d’applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all’articolo 152.

2.   Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI a norma dell’articolo 5 dell’accordo interno, gli utili percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono integrati nel Fondo investimenti e presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all’articolo 57.

3.   I diritti derivanti dalle operazioni effettuate dalla BEI a valere sulle risorse FES, in particolare a titolo di creditore o di proprietario, sono esercitati dagli Stati membri.

4.   La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità d’applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all’articolo 152.

5.   Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall’accordo ACP-CE, dalla decisione sull’associazione d’oltremare e dall’accordo interno.

Articolo 147

La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all’articolo 5, paragrafo 2 dell’accordo interno. Le modalità d’applicazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all’articolo 152.

Articolo 148

La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle operazioni effettuate nell’ambito del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni d’interesse, dell’utilizzazione fatta di tutti i contributi versati alla BEI ed in particolare dei totali trimestrali degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le modalità definite dalla convenzione di gestione di cui all’articolo 152.

Articolo 149

1.   La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi, finanziato dal FES per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti in base alle norme internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri.

2.   La BEI trasmette ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull’esecuzione delle operazioni finanziate a valere sulle risorse FES di cui cura la gestione, compresi gli stati finanziari stabiliti secondo le norme e metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all’articolo 123, paragrafo 2.

Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all’articolo 118 del presente regolamento, a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, dell’accordo interno. La relazione sulla gestione finanziaria delle risorse gestite dalla BEI è da questa presentata alla Commissione entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.

Articolo 150

Per gli appalti finanziati con le risorse FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI.

Articolo 151

Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell’esecuzione, secondo le priorità enunciate nelle strategie di cooperazione per ciascun paese di cui al regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo interno e all’articolo 20 della decisione sull’associazione d’oltremare, la BEI può affidare agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell’esecuzione la responsabilità della gestione degli aiuti della Comunità.

Articolo 152

Le modalità d’applicazione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome della Comunità, e la BEI.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO 1

Trasferimento delle rimanenze dei FES precedenti

Articolo 153

I trasferimenti al 10o FES delle rimanenze delle risorse costituite nell’ambito degli accordi interni relativi rispettivamente al 7o  (15), 8o  (16) e 9o  (17) FES (in prosieguo «i FES precedenti») vengono effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafi 3 e 4 dell’accordo interno.

Articolo 154

Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti sono trasferite al 10o FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all’articolo 1, paragrafo 6, dell’accordo interno. Lo stesso vale per altre entrate, costituite ad esempio da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri ai FES precedenti nonché dagli interessi, maturati sulle risorse dei FES gestite dalla BEI.

CAPO 2

Rimanenze dei FES precedenti

Articolo 155

Gli importi stanziati per progetti del 9o FES o di precedenti FES che risultano non impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno, o disimpegnati — salvo diversamente deciso dal Consiglio, all’unanimità, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, dell’accordo interno, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

L’impatto sul contributo dei singoli Stati membri viene calcolato in proporzione al rispettivo contributo al 9o FES. Tale impatto viene calcolato ogni anno, e per la prima volta nell’anno successivo all’analisi dei risultati del 2010 prevista all’allegato 1ter dell’accordo ACP-CE.

CAPO 3

Norme applicabili per l’attuazione di FES precedenti

Articolo 156

Le disposizioni del 10o FES riguardanti gli agenti finanziari, le entrate, la liquidazione, l’autorizzazione e il pagamento della spesa, i sistemi informatici, la presentazione dei conti e la contabilità, il controllo esterno e il discarico si applicano anche ad operazioni finanziate da FES precedenti.

CAPO 4

Periodo di transizione

Articolo 157

La procedura riguardante i contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 57 a 61 si applica per la prima volta ai contributi dell’anno n + 2, a condizione che il 10o FES entri in vigore tra il 1o ottobre dell’anno n e il 30 settembre dell’anno n + 1.

Articolo 158

La banca dati centrale di cui all’articolo 98 viene creata entro il 1o gennaio 2009.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 159

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per lo stesso periodo previsto per l’accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

(4)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.

(5)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(6)  GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.

(7)  GU C 23 del 28.1.2008, pag. 2.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(10)  GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.

(11)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34).

(12)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(14)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(15)  GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.

(16)  GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(17)  GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 78/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo

(2008/215/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («l’accordo di partenariato ACP-CE»),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (2) («l’accordo interno»), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (3) («il regolamento di applicazione del 10o FES»),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (4) («la decisione sull’associazione d’oltremare»),

vista la proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo che figura in allegato.

Articolo 2

Fino all’entrata in vigore dell’accordo interno, il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo si applica unicamente al processo di programmazione e alle procedure decisionali connesse di cui ai titoli II e III del regolamento di applicazione del 10o FES e, per quanto riguarda i PTOM, agli articoli 20 e 24 della decisione sull’associazione d’oltremare.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(3)  GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.

(4)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Articolo 1

Composizione

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo («il comitato»), presieduto da un rappresentante della Commissione, è composto dalle delegazioni degli Stati membri («le delegazioni»).

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato.

Un rappresentante del segretariato generale del Consiglio assiste alle riunioni in qualità di osservatore.

Articolo 2

Consultazione del comitato

1.   Il comitato viene adito nei casi e secondo le procedure di cui al regolamento di applicazione del 10o FES e, ove pertinente, alla decisione sull’associazione d’oltremare. Per le competenze che gli sono state attribuite ai sensi della decisione sull’associazione d’oltremare, il comitato è denominato «comitato FES-PTOM».

2.   Oltre ai casi di consultazione previsti al paragrafo 1:

a)

a ciascuna riunione, la Commissione sottopone al comitato l’elenco delle decisioni adottate nel periodo precedente in base all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 12 del regolamento di applicazione del 10o FES;

b)

il comitato è informato quanto prima dei ritardi o delle difficoltà nell’esecuzione dei programmi d’azione annuali, dei programmi di sostegno speciali e delle misure speciali che rischiano di comportare impegni supplementari significativi o modifiche sostanziali tali da richiedere la consultazione obbligatoria del comitato, conformemente alle disposizioni del regolamento di applicazione del 10o FES.

Articolo 3

Convocazione

1.   Il comitato è convocato dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Il comitato può indire riunioni congiunte con altri comitati in merito a questioni di interesse comune che rientrino nelle rispettive competenze.

Articolo 4

Ordine del giorno

1.   Il presidente stabilisce il progetto di ordine del giorno e lo sottopone al comitato.

2.   L’ordine del giorno fa una distinzione tra:

a)

i progetti di misure per i quali si chiede il parere del comitato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10o FES;

b)

le altre questioni sottoposte al comitato a norma dell’articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione del 10o FES su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di un membro del comitato.

3.   Ciascuna delegazione può chiedere l’iscrizione di un punto all’ordine del giorno delle riunioni del comitato. Le informazioni fornite in tale contesto possono essere comunicate oralmente.

4.   L’ordine del giorno comprende l’approvazione del verbale della riunione precedente.

Articolo 5

Documentazione da trasmettere ai membri del comitato

1.   Il presidente trasmette ai membri del comitato, tramite la segreteria, nelle lingue ufficiali della Comunità, la convocazione, il progetto di ordine del giorno e i progetti di misure per i quali è richiesto il parere del comitato e ogni altro documento di lavoro, di norma almeno quindici giorni lavorativi prima della data della riunione.

2.   Nei casi urgenti, e qualora le misure debbano essere applicate immediatamente, il presidente può, su richiesta di un membro del comitato o di propria iniziativa, abbreviare il termine previsto al paragrafo 1 fino a cinque giorni lavorativi prima della data della riunione.

3.   Nei casi di estrema urgenza debitamente comprovati (ad esempio, circostanze economiche, sociali e politiche gravi, catastrofi naturali verificatesi nel paese beneficiario, crisi umanitarie o altre circostanze esterne analoghe che richiedono una reazione molto rapida), il presidente può modificare in via eccezionale, su richiesta di un membro del comitato o di propria iniziativa, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai documenti di strategia, ai programmi indicativi pluriennali e ai relativi adeguamenti a seguito delle revisioni intermedie e finali di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento di applicazione del 10o FES.

5.   Per quanto riguarda i progetti di misure sottoposti per parere al comitato con procedura orale, le delegazioni dovrebbero indicare per iscritto alla segreteria del comitato, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione:

a)

le questioni sulle quali possono già esprimere il loro accordo di massima e che propongono di iscrivere come punto A (con o senza osservazioni o richieste di informazioni complementari) all’ordine del giorno di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nonché

b)

le questioni per le quali ritengono necessaria una discussione e che propongono di iscrivere come punto B.

Le delegazioni trasmettono per iscritto, entro lo stesso termine, osservazioni e richieste di informazioni complementari.

Nella misura del possibile, la Commissione fornisce per iscritto, prima della riunione del comitato, le informazioni complementari e le risposte alle osservazioni formulate.

Articolo 6

Trasmissione dei documenti di strategia all’assemblea parlamentare paritetica

A norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di applicazione del 10o FES, la segreteria del comitato trasmette per conoscenza i documenti di strategia all’assemblea parlamentare paritetica contemporaneamente all’invio alle delegazioni nel comitato.

Articolo 7

Parere del comitato

1.   Le questioni sottoposte per parere al comitato sono discusse alle condizioni e secondo la procedura definite, rispettivamente, all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10o FES e all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, dell’accordo interno.

2.   Quando si utilizza la procedura orale e in riunione vengono apportate modifiche sostanziali o aggiunti nuovi elementi fattuali al progetto di misure, il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può rinviare la votazione su uno dei punti iscritti all’ordine del giorno alla fine della riunione o a una riunione successiva.

3.   Qualora il presidente, nella situazione di cui al paragrafo 2, non decida il rinvio della votazione chiesto da una o più delegazioni, la o le delegazioni in questione possono formulare una riserva, che può essere sciolta entro un termine massimo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data del giorno successivo alla riunione. Allo scadere di tale termine il parere del comitato è considerato definitivo. La Commissione informa gli Stati membri in merito alla posizione definitiva adottata dallo Stato membro o dagli Stati membri le cui delegazioni hanno formulato una riserva in sede di comitato.

4.   Su richiesta di una delegazione, si può rimandare la votazione quando i documenti relativi a un determinato punto all’ordine del giorno non sono stati inviati ai membri entro i termini previsti all’articolo 5, paragrafi 1 e 2. In tal caso, il presidente può decidere di prolungare il periodo di consultazione, che tuttavia non può protrarsi oltre la fine della riunione successiva. Si può eventualmente applicare la procedura scritta prevista all’articolo 11 del presente regolamento interno.

Tuttavia, su proposta del presidente o su richiesta di un membro, il comitato può decidere a maggioranza semplice dei suoi membri di mantenere tale punto all’ordine del giorno per l’urgenza della questione.

5.   In sede di esame dei programmi d’azione annuali, qualsiasi delegazione può chiedere il ritiro di un progetto o programma dal programma d’azione annuale. Se la richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di delegazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo interno, il programma d’azione annuale è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10o FES. A meno che la Commissione, in linea con le opinioni delle delegazioni in seno al comitato, rinunci a portare avanti il progetto o programma ritirato, questo è ripresentato al comitato, al di fuori del programma d’azione annuale, sotto forma di proposta di finanziamento che la Commissione adotterà successivamente secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10o FES.

Articolo 8

Scambio di opinioni

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di applicazione del 10o FES, il comitato procede a uno scambio di opinioni sulle conclusioni generali delle revisioni operative annuali e della relazione annuale di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10o FES. Ciascuna delegazione può inoltre chiedere uno scambio di opinioni sulle valutazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del 10o FES.

Ciascuna delegazione può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di fornire informazioni al comitato e di avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del 10o FES.

2.   Detti scambi di opinioni possono condurre alla formulazione di raccomandazioni delle delegazioni, di cui la Commissione tiene conto. Gli interventi devono essere riportati nel verbale del comitato. Gli interventi appoggiati da una maggioranza qualificata di delegazioni, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo interno, sono registrati come raccomandazioni.

Articolo 9

Rappresentanza e quorum

1.   Ciascuna delegazione è considerata un membro del comitato. Ciascuno Stato membro decide la composizione della propria delegazione e ne informa il presidente.

2.   Previa autorizzazione del presidente, le delegazioni possono farsi accompagnare da esperti non governativi, a spese dello Stato membro interessato. L’autorizzazione del presidente viene concessa solo se i delegati che desiderano farsi accompagnare per un punto specifico all’ordine del giorno ne hanno informato preventivamente per iscritto la segreteria del comitato. Se il presidente non si oppone alla partecipazione di un esperto prima della riunione del comitato, l’autorizzazione si considera concessa.

3.   La delegazione di uno Stato membro può garantire eventualmente la rappresentanza di un solo altro Stato membro. Il presidente ne è informato per iscritto dalla delegazione che si fa rappresentare al più tardi prima dell’inizio della riunione.

4.   Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni del comitato è quello che consente di formulare un parere alla maggioranza qualificata prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10o FES.

Articolo 10

Ammissione di terzi

1.   Il presidente può decidere di consultare esperti in merito a punti particolari su richiesta di una delegazione o di propria iniziativa.

2.   Tali esperti, nonché quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, non presenziano, né partecipano alle votazioni del comitato.

Articolo 11

Procedura scritta

1.   Per quanto riguarda i progetti di misure cui si applica la procedura scritta, le delegazioni dispongono di quindici giorni lavorativi a decorrere dall’invio dei progetti di misure per prendere posizione. Si presuppone che le delegazioni del comitato che non hanno reso nota la loro opposizione o la loro volontà di non pronunciarsi in merito al progetto di misure entro il termine fissato nella comunicazione abbiano espresso il loro accordo tacito sul progetto.

In caso di urgenza o di estrema urgenza, si applicano i termini di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3. I casi di urgenza o estrema urgenza devono essere debitamente motivati, per iscritto, dalla Commissione. In caso di estrema urgenza, si tiene conto dell’accordo delle delegazioni solo quando è stato espressamente notificato. In caso di mancata notifica entro 48 ore, si considera che la delegazione si sia astenuta.

2.   Se, tuttavia, un membro del comitato chiede che il progetto di misure sia esaminato durante una riunione del comitato, la procedura scritta viene chiusa senza esito e il progetto di misure viene rinviato alla successiva riunione del comitato.

3.   La Commissione informa per iscritto i membri del comitato dell’esito di una procedura scritta non appena viene adottata la decisione in questione.

Articolo 12

Segreteria

Alla segreteria del comitato provvedono i servizi della Commissione.

Articolo 13

Verbale e resoconto delle riunioni

Sotto la responsabilità del presidente, viene redatto un verbale di ciascuna riunione contenente i pareri espressi sui progetti di misure e le posizioni assunte in riunione. I verbali vengono trasmessi ai membri del comitato entro un termine di quindici giorni lavorativi.

Le delegazioni comunicano al presidente, per iscritto, le loro eventuali osservazioni. Il comitato ne è informato; in caso di disaccordo, la modifica proposta viene discussa nell’ambito del comitato. Qualora il disaccordo persista, la modifica viene allegata al verbale.

Articolo 14

Elenco delle presenze

1.   Nel corso di ciascuna riunione, il presidente redige un elenco delle presenze che specifica le autorità o gli organi a cui appartengono i partecipanti. L’elenco delle presenze viene distribuito ai partecipanti durante la riunione.

2.   All’inizio di ciascuna riunione, qualunque delegazione la cui partecipazione ai lavori del comitato sollevi un conflitto d’interessi per un punto determinato dell’ordine del giorno è tenuta ad informarne il presidente. I membri delle delegazioni che non appartengono ad un’autorità o a un organo di uno Stato membro devono firmare una dichiarazione attestante che la loro partecipazione non solleva conflitti d’interessi.

In caso di conflitto d’interessi, il membro evita, su richiesta del presidente, di partecipare alla discussione sui punti dell’ordine del giorno in questione.

Articolo 15

Corrispondenza

1.   La corrispondenza relativa al comitato viene inviata alla Commissione, all’attenzione della segreteria del comitato.

2.   La corrispondenza della segreteria destinata alle delegazioni viene inviata anche alla Rappresentanza permanente dello Stato membro corrispondente per via elettronica, nel modo più rapido e affidabile.

3.   Tranne casi eccezionali, la corrispondenza tra la Commissione e le delegazioni viene inoltrata, in entrambi i sensi, mediante lo strumento informatico predisposto a tal fine.

Articolo 16

Trasparenza

1.   Per quanto riguarda l’accesso del pubblico ai documenti si applicano al comitato FES i principi e le condizioni applicabili alla Commissione. Qualora la domanda di accesso venga rivolta ad uno Stato membro, quest’ultimo è tenuto a conformarsi all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1).

2.   Le deliberazioni del comitato hanno carattere di riservatezza per tutti i partecipanti.

Articolo 17

Spese di funzionamento

1.   La Commissione copre le spese di funzionamento del comitato, comprese le spese di viaggio di un partecipante per Stato membro.

Se la dotazione finanziaria attribuita lo consente ed entro i limiti della medesima, la Commissione assume a proprio carico le spese di viaggio per due membri delle delegazioni che ne fanno richiesta.

2.   La Commissione è autorizzata a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

3.   La Commissione mette a disposizione del comitato i locali e il materiale necessari al suo funzionamento.


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.