ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
23 novembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1361/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1362/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Cremona (IGP)]

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1363/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1364/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1365/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1366/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1367/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1368/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1369/2007 della Commissione, del 22 novembre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

18

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/67/CE della Commissione, del 22 novembre 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III ( 1 )

22

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/754/CE

 

*

Decisione n. 1/2007 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2007, che istituisce il sottocomitato Diritti umani e democrazia

24

 

 

2007/755/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

28

 

 

Commissione

 

 

2007/756/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE [notificata con il numero C(2007) 5357]

30

 

 

2007/757/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità a determinate misure nel campo della salute e del benessere degli animali e a determinate misure tecniche e scientifiche

52

 

 

2007/758/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2007, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva boscalid [notificata con il numero C(2007) 5477]  ( 1 )

54

 

 

2007/759/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che modifica la decisione 2006/504/CE per quanto riguarda la frequenza dei controlli sulle arachidi e sui prodotti derivati originari o provenienti dal Brasile a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2007) 5516]  ( 1 )

56

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/760/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2007, che modifica e proroga l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX

58

 

*

Posizione comune 2007/761/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2007, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

61

 

*

Posizione comune 2007/762/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2007, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

62

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che modifica e aggiorna il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 278 del 22.10.2007)

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1361/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

125,5

MA

55,2

MK

46,0

TR

87,6

ZZ

78,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

85,5

ZZ

112,3

0709 90 70

MA

54,3

TR

110,4

ZZ

82,4

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

63,3

ZZ

63,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

HR

55,3

IL

68,9

TR

76,9

UY

83,0

ZZ

69,5

0805 50 10

AR

64,5

TR

100,3

ZA

54,7

ZZ

73,2

0808 10 80

AR

87,7

CA

88,9

CL

86,0

CN

84,2

MK

32,9

US

98,8

ZA

86,3

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

46,6

TR

145,7

ZZ

80,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Cremona (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione, presentata dall'Italia, della denominazione «Salame Cremona» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

La Germania e i Paesi Bassi hanno dichiarato di opporsi alla registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Nelle dichiarazioni di opposizione Germania e Paesi Bassi affermano che le condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 non sono soddisfatte. In particolare, la Germania ritiene che non sia dimostrato il legame tra il prodotto e la regione. I Paesi Bassi ritengono da un lato che il legame tra la zona geografica (di produzione) descritta e la denominazione «Salame Cremona» non sia sufficientemente dimostrato, dall'altro che, in assenza di ulteriori requisiti, la limitazione dell'origine delle carni suine in quanto materia prima all'Italia centro-settentrionale (o persino alla zona geografica di cui al punto 4.3) va considerata esclusivamente una barriera commerciale. Infine, il punto 4.5 non spiega in che modo l'obbligo di effettuare i procedimenti di produzione, confezionamento e porzionamento del «Salame Cremona» esclusivamente nella zona di produzione contribuisca al controllo e alla tracciabilità nonché alla conservazione delle caratteristiche qualitative del prodotto.

(3)

Con lettera del 2 marzo 2006 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(4)

Poiché l'Italia, la Germania e i Paesi Bassi non hanno raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(5)

A seguito di consultazioni tra l'Italia, i Paesi Bassi e la Germania sono state apportate delle precisazioni al disciplinare di produzione della denominazione in oggetto. In risposta alla critica avanzata da Germania e Paesi Bassi, il legame tra il prodotto e la regione è stato chiaramente identificato come basato sulla reputazione. In risposta alla seconda critica mossa dai Paesi Bassi, la limitazione relativa alle regioni di provenienza della materia prima è stata eliminata e sono state apportate delle precisazioni in merito alle specificità delle condizioni di allevamento e di alimentazione dei suini e all'influenza di tali elementi sulle caratteristiche del prodotto finale. Infine, le autorità italiane hanno giustificato l'obbligo di porzionamento e di confezionamento nella zona per ragioni di controllo affermando inoltre che se il salame dovesse subire un trattamento termico per il trasporto ed il successivo affettamento «a distanza di tempo e di luogo» ne verrebbero alterate le caratteristiche organolettiche. Le autorità olandesi hanno comunicato di accettare tali spiegazioni a condizione che fossero integrate nella domanda di registrazione, come è avvenuto.

(6)

È opinione della Commissione che la nuova versione del disciplinare rispetti pienamente i requisiti del regolamento (CE) n. 510/2006.

(7)

Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere scritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 126 del 25.5.2005, pag. 14.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.2

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Salame Cremona (IGP)


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

«SALAME CREMONA»

N. CE: IT/PGI/005/0265/27.12.2002

DOP (…) IGP (X)

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro

Nome

:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Indirizzo

:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 ROMA

Tel.

:

(39) 064 81 99 68/06 46 65 51 04

Fax

:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail

:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Associazione

Nome

:

Consorzio Salame Cremona

Indirizzo

:

Piazza Cadorna, 6 — I-26100 CREMONA

Tel.

:

(39) 03 72 41 71

Fax

:

(39) 03 72 41 73 40

E-mail

:

info@salamecremona.it

Composizione

:

Produttori/trasformatori (X) altro (…)

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.2: Prodotti a base di carne

4.   Disciplinare

Sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006

4.1.   Nome

«Salame Cremona»

4.2.   Descrizione

Il «Salame Cremona» è il prodotto di salumeria insaccato e stagionato, crudo, che, all’atto dell’immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche:

 

Caratteristiche fisico-morfologiche

peso a fine stagionatura non inferiore a 500 g,

diametro al momento della preparazione non inferiore a 65 mm,

lunghezza al momento della preparazione non inferiore a 150 mm.

 

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

proteine totali: min. 20,0 %,

rapporto collageno/proteine: max 0,10,

rapporto acqua/proteine: max 2,00,

rapporto grasso/proteine: max 2,00,

pH: maggiore o uguale a 5,20.

 

Caratteristiche microbiologiche

carica microbica mesofila: > 1 × 107 alla settima unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

 

Caratteristiche organolettiche

aspetto esterno: forma cilindrica a tratti irregolare,

consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza morbida,

aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzandosi per la tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose, tale da non consentire una netta evidenziazione dei contorni (aspetto «smelmato»). Non sono presenti frazioni aponeurotiche evidenti,

colore: rosso intenso,

odore: profumo tipico e speziato.

4.3.   Zona geografica

La zona di elaborazione del «Salame Cremona» comprende il territorio delle seguenti regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

4.4.   Prova dell’origine

A livello di controlli per l'attestazione della provenienza della produzione IGP, la prova dell'origine del «Salame Cremona» dalla zona geografica delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'articolo 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I principali adempimenti che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni segmento della filiera e a cui si sottopongono i produttori sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall’organismo di controllo di cui al successivo articolo 7,

denuncia all’organismo di controllo delle quantità di «Salame Cremona» prodotte annualmente,

tenuta degli appositi registri di produzione del «Salame Cremona».

4.5.   Metodo di ottenimento

Il processo produttivo è in sintesi il seguente: la materia prima per la produzione della IGP deve provenire da suini oggetto di una serie di prescrizioni che regolano la composizione degli alimenti e le modalità della loro somministrazione. In particolare i suini devono appartenere alle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze; suini figli di verri di razza Duroc italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano; suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il 9o mese e non dopo il 15o mese dalla nascita. Il peso medio della singola partita inviata alla macellazione deve essere compreso tra 144 kg e 176 kg.

La carne suina da destinare alla fabbricazione del salame è quella ottenuta dalla muscolatura della carcassa e dalle frazioni muscolari striate ed adipose.

Ingredienti: sale, spezie, pepe in grani o pezzi grossolani, aglio pestato e spalmato nell’impasto.

Eventuali altri ingredienti: vino bianco o rosso fermo, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e sale sodico.

Sono vietate carni separate meccanicamente.

Preparazione: le frazioni muscolari ed adipose sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle, linfonodi e i grossi tronchi nervosi. La macinatura si effettua in tritacarne con stampi con fori di 6 mm. La temperatura della carne alla triturazione deve essere superiore a 0 °C; la salatura è effettuata durante la macellazione; ottenuto il macinato si uniscono gli altri ingredienti e gli aromi. L’impastatura è effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica per un tempo prolungato. Il «Salame Cremona» è insaccato in budello naturale di suino, bovino, equino o ovino di diametro iniziale non inferiore a 65 mm. La legatura avviene con spago manualmente o meccanicamente. È ammesso lo stoccaggio del prodotto in cella per al massimo 1 giorno e con temperatura compresa tra 2 e 10 °C. L’asciugamento è a caldo ad una temperatura compresa tra 15 e 25 °C.

La stagionatura avviene in locali con sufficiente ricambio d’aria a temperatura compresa fra 11 e 16 °C per un periodo non inferiore a 5 settimane. Il periodo di stagionatura varia a seconda del calibro iniziale del budello.

L’IGP è immessa al consumo in pezzi singoli, confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera o in tranci o affettato.

I soggetti che intendono produrre la IGP «Salame Cremona» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l’UE.

Le operazioni di produzione, confezionamento o porzionamento devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura di controllo indicata nell’articolo 7 del disciplinare, esclusivamente nella zona di produzione indicata nell’articolo 3 del disciplinare, al fine di garantire il controllo e la tracciabilità e per non alterare le caratteristiche qualitative del prodotto.

Qualora il confezionamento venisse effettuato fuori dall’area geografica descritta nel disciplinare non si potrebbe garantire un controllo costante presso tutte le aziende produttrici e ciò comporterebbe una grave carenza nel sistema di certificazione della IGP. Tale carenza avrebbe la conseguenza di non poter più garantire il corretto utilizzo della denominazione, a danno dei produttori e dei consumatori. In altre parole, il mancato assoggettamento al controllo delle operazioni di confezionamento comporterebbe come diretta conseguenza anche il venire meno di altri due elementi fondamentali: la garanzia della salvaguardia della qualità, verificata nel corso di tutte le operazioni di controllo e la garanzia dell’origine, intesa come tracciabilità compiutamente riscontrabile nel corso di ogni fase di trasformazione, compreso il confezionamento.

Inoltre, consentire il confezionamento fuori dall’area geografica tipica pregiudicherebbe anche la qualità del «Salame Cremona», dal momento che il prodotto dovrebbe subire un trattamento termico per il trasporto ed il successivo affettamento «a distanza di tempo e di luogo», che altererebbe le caratteristiche organolettiche del salame.

4.6.   Legame

Il «Salame Cremona» gode di un'alta notorietà e reputazione, come attestato dalla sua tradizionale presenza nelle fiere agroalimentari della valle Padana e come si rileva dalla sua forte presenza nei principali mercati nazionali ed esteri, che giustificano la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica protetta. Ciò è altresì confermato dalla presenza del «Salame Cremona» nelle liste dei principali prodotti agroalimentari con denominazione di provenienza italiani, riportate in calce ad accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e altri paesi europei negli anni 1950-1970 (Germania, Francia, Austria, Spagna) in materia di protezione delle denominazioni geografiche di provenienza.

La produzione di salami è strettamente connessa con la presenza locale di allevamenti suini che risalgono fino all’epoca romana. Il prodotto presenta un forte e consolidato legame con l’ambiente, che deriva dall’affermarsi nella zona di Cremona prima e nella pianura Padana poi, dell’allevamento suino legato ai caseifici ed alla coltivazione del mais.

La perfetta e vincente sinergia tra la produzione tipica ed il territorio di riferimento, caratterizzato principalmente da un clima nebbioso e poco ventilato, conferisce al «Salame Cremona» caratteristiche uniche e pertanto riconoscibili di morbidezza, pastosità e spiccata aromaticità.

Il territorio di produzione del «Salame Cremona», con le sue caratteristiche pedologiche tipiche di zone di origine alluvionale, è da molti secoli utilizzato per l’allevamento del suino, prima nel sistema cosiddetto familiare, poi sempre più in quello professionale. Il paesaggio della zona di produzione è molto uniforme nella parte relativa alla pianura Padana: interamente pianeggiante, percorso da fiumi e da canali, presenza di piante vegetali, in particolare di prati e mais. Il clima è in tutto il territorio di produzione caratterizzato da autunni e inverni relativamente rigidi, molto umidi e nebbiosi, primavere temperate e piovose, mentre le estati si distinguono per temperature abbastanza elevate, piogge frequenti, di breve durata e molto spesso di forte intensità.

Il tutto, però, non avrebbe potuto consentire al «Salame Cremona» di raggiungere tali caratteristiche qualitative, se non fosse intervenuto il fattore umano che, nella zona di produzione, ha saputo nel tempo mettere a punto tecniche di preparazione e stagionatura dei salami del tutto peculiari.

Ancora oggi il «Salame Cremona» è prodotto con procedimenti che rispettano appieno la tradizione ma ben si coniugano con le nuove tecnologie di produzione.

Il fattore ambientale dovuto al clima e il fattore umano, che si identifica con la spiccata capacità tecnica degli addetti alla preparazione del «Salame Cremona», rimangono quindi ancora oggi elementi fondamentali e insostituibili, che assicurano la peculiarità e la reputazione del prodotto.

I principali documenti storici che attestano in modo chiaro e preciso l’origine del prodotto ed il legame dello stesso con il territorio risalgono al 1231, sono conservati presso l’Archivio di Stato di Cremona e confermano l’esistenza di un commercio tra il territorio cremonese e gli Stati circonvicini di suini e di prodotti a base di carne. Dai documenti rinascimentali esistenti nei «Litterarum» e nei «Fragmentorum» si rivela inconfutabilmente la presenza, ma soprattutto l’importanza, del prodotto «salame» nella zona di produzione individuata nel disciplinare. Nelle relazioni redatte in occasione della visita del Vescovo Cesare Speciano (1599-1606) ai monasteri femminili della zona risulta che nel «modo di vivere cotidianamente», «nelli giorni che si mangia di grasso» veniva distribuita anche una certa quantità di salame.

Ancora oggi il «Salame Cremona» rafforza la sua tradizionale presenza nelle principali fiere agroalimentari lombarde e della valle Padana. Riferimenti socio-economici testimoniano la presenza di numerosi produttori dediti alla trasformazione delle carni dei suini, che nella pianura Padana si andavano diffondendo a seguito della perfetta integrazione con l’industria lattiero-casearia e la coltivazione dei cereali (soprattutto mais).

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Istituto Nord Est Qualità

Indirizzo

:

Via Rodeano, 71 — I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Tel.

:

(39) 04 32 94 03 49

Fax

:

(39) 04 32 94 33 57

e-mail

:

info@ineq.it

4.8.   Etichettatura

In etichetta devono essere riportate, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre diciture, le diciture «Salame Cremona» e «Indicazione Geografica Protetta» e/o la sigla «IGP». Tale indicazione deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente.

Nell'etichetta deve altresì figurare il simbolo comunitario di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione (1).


(1)  GU L 224 dell'11.8.1998, pag. 1.


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1363/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 23 novembre 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1364/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 23 novembre 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

31,40

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

31,40

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

31,40

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

31,40

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 22 novembre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 22 novembre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 36,395 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1366/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 21 novembre 2007, è opportuno decidere di non dare seguito alla suddetta gara parziale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non viene dato seguito alla gara parziale che scade il 21 novembre 2007, concernente il prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1060/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 21 novembre 2007, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 gennaio 2008, per la zona di destinazione 1) Africa, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 16 al 20 novembre 2007 e sospendere per questa zona fino al 16 gennaio 2008 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 20 novembre 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 61,39 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.

2.   Fino al 16 gennaio 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 21 novembre 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 23 novembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1211/2007 (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 novembre 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

31,40

31,40


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

a)

i paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (stato Città del Vaticano), Liechtenstein e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I ed II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

b)

i territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Faroe e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita effetivo controllo.


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1369/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 novembre 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


DIRETTIVE

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/22


DIRETTIVA 2007/67/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la strategia di valutazione delle sostanze impiegate nelle tinture per capelli, è stato concordato con gli Stati membri e le parti interessate di presentare nel luglio 2005 al comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) le informazioni aggiuntive sulle sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nella seconda parte dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE.

(2)

La direttiva 2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (2), ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 l’uso provvisorio di 56 sostanze impiegate nelle tinture per capelli, elencate nella seconda parte dell’allegato III.

(3)

Per 14 sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nella seconda parte dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE non sono state presentate altre informazioni. Quindi il loro utilizzo nei prodotti per tinture per capelli è vietato dalla direttiva 2007/54/CE.

(4)

Per 42 sostanze impiegate nelle tinture per i capelli elencate nella seconda parte dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE l’industria ha presentato altre informazioni. Tali informazioni sono ora esaminate dal CSPC. La regolamentazione definitiva di queste sostanze destinate alle tinture per capelli sulla base di tali valutazioni e la sua attuazione nella legislazione degli Stati membri non sarà possibile prima del 31 dicembre 2009. Per questo motivo il loro uso provvisorio nei prodotti cosmetici con le restrizioni e le condizioni di cui alla seconda parte dell’allegato III va prorogato fino al 31 dicembre 2009.

(5)

L’allegato III della direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell’allegato III, seconda parte, colonna g, della direttiva 76/768/CEE, la data «31.12.2007» è sostituita dalla data «31.12.2009».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/54/CE della Commissione (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21).

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/24


DECISIONE N. 1/2007 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 9 novembre 2007

che istituisce il sottocomitato «Diritti umani e democrazia»

(2007/754/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (in prosieguo denominato «accordo di associazione»),

considerando quanto segue:

(1)

Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali rappresenta un aspetto essenziale del quadro che disciplina le relazioni tra l’Unione europea (UE) e i suoi partner mediterranei e ne costituisce parte integrante.

(2)

Tali questioni costituiscono un elemento essenziale dell’accordo di associazione e saranno debitamente discusse nell’ambito dei diversi organi previsti dall’accordo.

(3)

La politica di vicinato si prefigge obiettivi ambiziosi sulla base di un impegno reciproco nei confronti di valori comuni, tra i quali la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto e la promozione dei diritti umani nella loro globalità, ivi compreso il diritto allo sviluppo.

(4)

La relazioni dell’UE con i paesi del Mediterraneo meridionale stanno diventando sempre più intense in seguito all’applicazione degli accordi euromediterranei, dei piani d’azione della politica europea di vicinato, nonché del proseguimento del partenariato euromediterraneo. L’attuazione delle priorità del partenariato euromediterraneo con ciascun paese ed il ravvicinamento delle legislazioni di tali paesi relative alle dette priorità necessitano di un controllo regolare.

(5)

Le relazioni e la cooperazione con i paesi mediterranei possono svilupparsi tenendo conto delle competenze dell’UE, della coerenza e dell’equilibrio generale del processo di Barcellona, nonché delle specificità e delle esigenze di ciascun paese mediterraneo.

(6)

Il consiglio di associazione ha già deciso di dotare il comitato di associazione UE-Tunisia di una serie di sottocomitati al fine di offrire un quadro istituzionale adeguato per l’attuazione e l’intensificazione della cooperazione.

(7)

L’articolo 84 dell’accordo di associazione prevede l’istituzione di gruppi di lavoro od organismi necessari per l’attuazione dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È istituito, presso il comitato di associazione UE-Tunisia (in prosieguo denominato «comitato di associazione»), il sottocomitato «Diritti umani e democrazia».

Il suo regolamento interno figura in allegato.

2.   Le questioni di competenza del sottocomitato possono essere trattate anche a più alto livello nell’ambito del dialogo politico tra l’Unione europea e la Tunisia.

3.   Il comitato di associazione propone al Consiglio di associazione tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del sottocomitato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 2007.

Per il Consiglio di associazione UE-Tunisia

L. AMADO


ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato «Diritti umani e democrazia»

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato «Diritti umani e democrazia» (in prosieguo denominato «sottocomitato») è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall’altro, e viene presieduto a turno da una delle parti.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione UE-Tunisia (in prosieguo denominato «comitato di associazione»), al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Competenze

Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione UE-Tunisia nei settori elencati di seguito. Esso rappresenta inoltre il principale dispositivo di verifica costante sul piano tecnico per le azioni attinenti ai diritti umani e alla democrazia comprese nel piano d’azione UE-Tunisia nel quadro della politica di vicinato. Il sottocomitato esamina i progressi compiuti nel ravvicinamento e nell’applicazione delle legislazioni. La cooperazione tra le pubbliche amministrazioni potrebbe essere esaminata, all’occorrenza, in conformità del piano d’azione della politica europea di vicinato. Il sottocomitato esamina i progressi compiuti nei settori elencati di seguito e propone le misure eventualmente da adottare:

a)

Stato di diritto e democrazia, ivi compreso il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, l’indipendenza della giustizia, nonché la sua accessibilità e modernizzazione;

b)

attuazione delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, ivi compreso l’esame delle possibilità di adesione ai protocolli facoltativi relativi a tali convenzioni;

c)

rafforzamento della capacità amministrativa e istituzioni nazionali.

Il comitato di associazione potrà aggiungere a quest’elenco non tassativo altri argomenti, previo accordo delle parti.

Durante le riunioni del sottocomitato si possono affrontare le questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Repubblica tunisina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato ed avranno il compito di prepararne le riunioni.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta dell’una o dell’altra parte. Il segretario permanente della parte richiedente trasmette la richiesta all’altra parte. Quando riceve la richiesta, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal suo segretario permanente, di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può disporre perizie al fine di ottenere informazioni specifiche su argomenti convenuti in precedenza.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le proposte di iscrizione all’ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato provenienti dalle due parti vengono trasmesse ai segretari permanenti del sottocomitato.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima della riunione.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione e di concerto con la controparte, un ordine del giorno provvisorio al più tardi dieci giorni prima della riunione.

I documenti di lavoro devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale ai segretari permanenti e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i relativi verbali sono riservati.


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2007

relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

(2007/755/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all’Ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) e al patto di stabilità per l’Europa sudorientale (PS) (1), in particolare l’articolo 1 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 1999 i ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, insieme ad altri partecipanti al patto di stabilità per l’Europa sudorientale, hanno deciso di istituire un patto di stabilità per l’Europa sudorientale, di seguito denominato «patto di stabilità».

(2)

L’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1080/2000 prevede la nomina su base annua del coordinatore speciale del patto di stabilità.

(3)

È necessario stabilire, insieme alla nomina, il mandato del coordinatore speciale. Il mandato definito nella decisione 2006/921/CE del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale (2), per il 2006 è adeguato. In base alle conclusioni del tavolo regionale del patto di stabilità, tenutosi a Zagabria il 10 maggio 2007, alle conclusioni delle riunioni ministeriali e del vertice del Processo di cooperazione per l’Europa sudorientale (SEECP) del 10 e 11 maggio 2007, nonché alle conclusioni del Consiglio del maggio 2007 che esortano il coordinatore speciale del patto di stabilità, il nuovo segretario generale e la presidenza bulgara in carica del SEECP ad assicurare un agevole e tempestivo passaggio di consegne definitivo dal patto di stabilità alle nuove strutture, nel presente mandato viene dato particolare rilievo alle esigenze della transizione verso la titolarità e la responsabilità regionali e alla necessità di assicurare un agevole e tempestivo passaggio di consegne al segretario generale del Consiglio di cooperazione regionale (RCC) fino allo scadere del mandato.

(4)

È opportuno stabilire chiaramente le competenze e fornire indicazioni precise in materia di coordinamento e di presentazione di relazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il dott. Erhard BUSEK è nominato coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale.

Articolo 2

Il coordinatore speciale esercita le funzioni di cui al punto 13 del patto di stabilità del 10 giugno 1999.

Articolo 3

Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 2, il mandato del coordinatore speciale consiste nel:

a)

promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all’interno dei singoli paesi e tra un paese e l’altro, laddove il patto dimostri di apportare un valore aggiunto;

b)

presiedere il tavolo regionale dell’Europa sudorientale;

c)

mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto di stabilità, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di rafforzare la titolarità e la responsabilità regionali;

d)

cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell’Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell’Unione europea nel patto di stabilità, conformemente ai punti 18, 19 e 20 di tale patto, e di assicurare una complementarità tra l’azione del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione;

e)

riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con le presidenze dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell’Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;

f)

operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto di stabilità, di azioni prioritarie per il patto di stabilità da realizzare nel primo semestre del 2008, adeguando i metodi di lavoro e le strutture del patto alle esigenze della transizione verso la titolarità e la responsabilità regionali e garantendo coerenza ed un uso efficace delle risorse;

g)

agevolare l’attuazione della transizione verso la titolarità e la responsabilità regionali conformemente alle conclusioni del tavolo regionale del 30 maggio 2006 e, a tal fine, collaborare strettamente con il Processo di cooperazione per l’Europa sudorientale, il Consiglio di cooperazione regionale e il segretario generale di quest’ultimo; particolare attenzione viene accordata all’istituzione del Consiglio di cooperazione regionale e del suo segretariato; viene inoltre posto un particolare accento sulla razionalizzazione delle varie task force e delle iniziative del patto di stabilità;

h)

assicurare un agevole e tempestivo passaggio di consegne al segretario generale del Consiglio di cooperazione regionale e la liquidazione delle restanti attività amministrative del patto di stabilità.

Articolo 4

Il coordinatore speciale conclude una convenzione finanziaria con la Commissione.

Articolo 5

Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentate per la PESC, della presidenza del Consiglio e della Commissione, segnatamente nell’ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentanti speciali dell’Unione europea nonché con l’ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l’amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

Articolo 6

Il coordinatore speciale riferisce, a seconda dei casi, al Consiglio e alla Commissione. Egli continua a informare regolarmente il Parlamento europeo in merito alle sue attività.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2098/2003 (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 351 del 13.12.2006, pag. 19.


Commissione

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2007

che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE

[notificata con il numero C(2007) 5357]

(2007/756/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (1), in particolare l’articolo 14, paragrafi 4 e 5,

vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2), in particolare l’articolo 14, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Quando autorizzano la messa in servizio di materiale rotabile, gli Stati membri devono garantire che a ciascun veicolo sia attribuito un codice di identificazione. Il codice deve quindi essere inserito in un registro di immatricolazione nazionale (di seguito «RIN»). Tale registro deve essere accessibile per consultazione ai rappresentanti delle autorità competenti e dei soggetti interessati. I vari registri nazionali, che devono essere coerenti per contenuti e formattazione dei dati, devono essere istituiti in base a specifiche tecniche e operative comuni.

(2)

Le specifiche comuni per il RIN devono essere adottate sulla base del progetto di specifica elaborato dall’Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l’Agenzia»). Tali progetti di specifiche devono comprendere in particolare la definizione degli elementi seguenti: il contenuto, l’architettura funzionale e tecnica, il formato dei dati, le modalità operative, comprese le norme per l’inserimento e la consultazione dei dati.

(3)

La presente decisione è stata elaborata sulla base della raccomandazione n. ERA/REC/INT/01-2006 dell’Agenzia del 28 luglio 2006.

Il RIN di uno Stato membro dovrebbe contenere tutti i veicoli autorizzati nello Stato membro in questione. Tuttavia, i carri merci e le vetture passeggeri dovrebbero essere immatricolati solo nel RIN dello Stato membro in cui avviene la prima messa in servizio.

(4)

È opportuno utilizzare un modulo standard per l’immatricolazione dei veicoli, la conferma dell’immatricolazione, la modifica delle voci dell’immatricolazione e la conferma delle modifiche apportate.

(5)

Ogni Stato membro deve istituire un RIN informatizzato. Tutti i RIN devono essere collegati a un registro centrale delle immatricolazioni (di seguito «RCI») gestito dall’Agenzia per istituire il registro di documenti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’RCI deve permettere agli utenti di effettuare ricerche in tutti i RIN mediante un unico portale e consentire lo scambio di dati fra i RIN nazionali. Tuttavia, per ragioni tecniche la connessione all’RCI non può essere realizzata immediatamente. Pertanto, gli Stati membri dovranno collegare i rispettivi RIN all’RCI soltanto quando quest’ultimo sarà effettivamente funzionante. A tal fine, l’Agenzia realizzerà un progetto pilota.

(6)

In conformità del punto 8 del verbale della riunione n. 40 del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 21 della direttiva 2001/16/CE, tutti i veicoli esistenti devono essere registrati nel RIN dello Stato membro in cui sono stati precedentemente immatricolati. Il trasferimento di dati deve tenere conto di un periodo transitorio adeguato e della disponibilità dei dati.

(7)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/16/CE, il RIN deve essere tenuto e aggiornato da un organismo indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria. Gli Stati membri devono informare la Commissione e gli altri Stati membri circa l’organismo che hanno designato a tal fine, anche per agevolare lo scambio di informazioni fra questi organismi.

(8)

Alcuni Stati membri dispongono di un’ampia rete con scartamento di 1 520 mm su cui circola una flotta di carri condivisa con i paesi della Comunità di Stati indipendenti (CSI). Tali Stati hanno pertanto adottato un sistema di registrazione comune che rappresenta un elemento importante per l’interoperabilità e la sicurezza della rete con scartamento di 1 520 mm. Occorre tenere conto di questa situazione specifica e adottare norme apposite per evitare incongruenze negli obblighi applicabili allo stesso veicolo nell’UE e nella CSI.

(9)

Le norme di cui all’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» sono applicabili al sistema di numerazione dei veicoli ai fini della registrazione nel RIN. L’Agenzia elaborerà una guida per l’applicazione armonizzata di tali norme.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono adottate le specifiche comuni del registro di immatricolazione nazionale in conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2001/16/CE, di cui all’allegato.

Articolo 2

Quando gli Stati membri immatricolano i veicoli dopo l’entrata in vigore della presente decisione, utilizzano le specifiche comuni di cui all’allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri immatricolano i veicoli in conformità della sezione 4 dell’allegato.

Articolo 4

1.   In conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/16/CE, gli Stati membri designano un organismo nazionale che sarà responsabile di tenere e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale. Tale organismo può essere l’autorità nazionale competente in materia di sicurezza dello Stato membro interessato. Gli Stati membri assicurano che gli organismi in questione cooperino e condividano le informazioni per garantire la comunicazione tempestiva delle modifiche apportate ai dati.

2.   Entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’organismo designato di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1.   Il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in Estonia, Lettonia o Lituania e destinato a essere utilizzato al di fuori dell’Unione europea come parte della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm è registrato sia nel RIN che nella banca dati del Consiglio dei trasporti ferroviari della Comunità di Stati indipendenti. In questo caso, può essere applicato il sistema di numerazione a 8 cifre invece di quello specificato nell’allegato.

2.   Il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo e destinato a essere utilizzato all’interno dell’Unione europea come parte della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm non è registrato nel RIN. Tuttavia, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2001/16/CE, deve essere possibile recuperare le informazioni elencate nell’articolo 14, paragrafo 5, lettere c), d) ed e), dalla banca dati del Consiglio dei trasporti ferroviari della CSI.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).

(2)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE.

(3)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

1.   DATI

L’elenco seguente illustra il formato proposto per i dati del RIN.

La numerazione delle voci segue la logica del modulo standard di registrazione proposto all’appendice 4.

Inoltre, possono essere aggiunti campi riservati ai commenti, come l’identificazione di veicoli oggetto di indagini (cfr. la sezione 3.4).

1.

Numero di veicolo europeo

Obbligatorio

Contenuto

Codice numerico identificativo come da definizioni di cui all’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» (di seguito «STI EGT») (1).

 

Formato

1.1.

Numero

12 cifre (2)

1.2.

Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerazione del veicolo)

12 cifre (2)

2.

Stato membro e ANS

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione dello Stato membro e dell’autorità nazionale competente in materia di sicurezza (ANS) in cui il veicolo è stato autorizzato. Per i veicoli provenienti da un paese terzo, lo Stato membro in cui il veicolo è stato autorizzato.

 

Formato

2.1.

Codice numerico dello Stato membro come da definizione di cui all’allegato P della STI EGT

Un codice a 2 cifre

2.2.

Nome dell’ANS

Testo

3.

Anno di fabbricazione

Obbligatorio

Contenuto

L’anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica.

 

Formato

3.

Anno di fabbricazione

AAAA

4.

Riferimento CE

Obbligatorio

Contenuto

Riferimenti della dichiarazione «CE» di verifica e dell’organismo che l’ha rilasciata (ente aggiudicatore).

 

Formato

4.1.

Data della dichiarazione

Data

4.2.

Riferimento CE

Testo

4.3.

Nome dell’ente che ha rilasciato la dichiarazione (ente aggiudicatore)

Testo

4.4.

Numero del registro delle imprese

Testo

4.5.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero

Testo

4.6.

Città

Testo

4.7.

Codice paese

ISO

4.8.

Codice postale

Codice alfanumerico

5.

Riferimento al registro del materiale rotabile

Obbligatorio

Contenuto

Riferimento all’organismo responsabile del registro del materiale rotabile (3).

 

Formato

5.1.

Organismo responsabile del registro

Testo

5.2.

Indirizzo dell’organismo, via e numero

Testo

5.3.

Città

Testo

5.4.

Codice paese

ISO

5.5.

Codice postale

Codice alfanumerico

5.6.

Indirizzo e-mail

E-mail:

5.7.

Riferimento per recuperare i dati tecnici pertinenti dal registro del materiale rotabile

Codice alfanumerico

6.

Restrizioni

Obbligatorio

Contenuto

Restrizioni all’utilizzo del veicolo.

 

Formato

6.1.

Restrizioni codificate

(cfr. appendice 1)

Codice

6.2.

Restrizioni non codificate

Testo

7.

Proprietario

Opzionale

Contenuto

Identificazione del proprietario del veicolo.

 

Formato

7.1.

Nome dell’organizzazione

Testo

7.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

7.3.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero

Testo

7.4.

Città

Testo

7.5.

Codice paese

ISO

7.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

8.

Detentore

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione del detentore del veicolo.

 

Formato

8.1.

Nome dell’organizzazione

Testo

8.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

8.3.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero

Testo

8.4.

Città

Testo

8.5.

Codice paese

ISO

8.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

8.7.

MDV — opzionale

Codice alfanumerico

9.

Organismo responsabile della manutenzione

Obbligatorio

Contenuto

Riferimento all’organismo responsabile della manutenzione (4).

 

Formato

9.1.

Organismo responsabile della manutenzione

Testo

9.2.

Indirizzo dell’organismo, via e numero

Testo

9.3.

Città

Testo

9.4.

Codice paese

ISO

9.5.

Codice postale

Codice alfanumerico

9.6.

Indirizzo e-mail

E-mail:

10.

Ritiro

Obbligatorio quando applicabile

Contenuto

Data della cancellazione ufficiale e/o di altra disposizione di eliminazione e codice della modalità del ritiro.

 

Formato

10.1.

Modalità del ritiro

(cfr. appendice 3)

Codice a 2 cifre

10.2.

Data del ritiro

Data

11.

Stato membro in cui il veicolo è autorizzato

Obbligatorio

Contenuto

Elenco degli Stati membri in cui il veicolo è autorizzato.

 

Formato

11.

Codice numerico dello Stato membro come da definizione di cui all’allegato P.4 della STI EGT

Elenco

12.

Numero di autorizzazione

Obbligatorio

Contenuto

Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall’ANS.

 

Formato

12.

Numero di autorizzazione

Codice alfanumerico basato sul NIE, cfr. appendice 2.

13.

Autorizzazione di messa in servizio

Obbligatorio

Contenuto

Data dell’autorizzazione di messa in servizio (5) del veicolo e periodo di validità.

 

Formato

13.1.

Data dell’autorizzazione

Data (AAAAMMGG)

13.2.

Autorizzazione valida fino al

Data (ultimo giorno incluso)

13.3.

Sospensione dell’autorizzazione

Sì/No

2.   ARCHITETTURA

2.1.   Collegamenti con altri registri

Per effetto del nuovo regime di regolamentazione comunitaria sono in corso di costituzione vari registri. La tabella seguente illustra i registri e le banche dati che, una volta realizzati, potranno essere collegati con il RIN.

Registro o banca dati

Organismo responsabile

Altri organismi che possono avervi accesso

RIN

(direttive sull’interoperabilità)

ORI (6)/ANS

Altri ANS/ORI/IF/GI/OI/OR/Detentore/Possessore/ERA/OTIF

RMR

(direttive sull’interoperabilità)

Da definire da parte degli Stati membri

IF/GI/ANS/ERA/OTIF/Detentore/Seminari

BDRMR

(STI ATTM & PSEA)

Detentore

IF/GI/ANS/ERA/Detentore/Seminari

BDOCUI

(STI ATTM & PSEA)

Da definire

IF/GI/ANS/ERA/Detentore/Seminari/Utente

Registro del materiale ferroviario rotabile (7)

(convenzione di Città del Capo)

Autorità di registrazione

Pubblico

Registro OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Autorità competenti/IF/GI/OI/OR/Detentore/Proprietario/ERA/Sez. OTIF

Non è possibile aspettare lo sviluppo di tutti i registri per realizzare il RIN. La specifica del RIN deve quindi permettere la successiva creazione di un’interfaccia con gli altri registri. A tal fine:

RMR: nel RIN è fatto riferimento a questo registro indicando l’organismo responsabile del RMR. La chiave per collegare entrambi i registri sarà la voce n. 5.7,

BDRMR: include alcune voci «amministrative» del RIN. Specificato nella STI ATTM PSEA. Il PSEA terrà conto della specifica del RIN,

BDOCUI: include dati del BDRMR e dati riguardanti la manutenzione. Non sono previsti collegamenti con il RIN,

RMDV: dovrebbe essere gestito dall’ERA e dall’OTIF in collaborazione (l’ERA per l’UE e l’OTIF per tutti gli Stati membri dell’OTIF che non sono Stati membri dell’UE). Il detentore è registrato nel RIN. La STI EGT specifica altri registri centrali globali (come i codici di tipo dei veicoli, i codici di interoperabilità, i codici dei paesi, ecc.) che devono essere gestiti da un «organismo centrale» istituito dalla cooperazione fra l’ERA e l’OTIF,

registro del materiale rotabile ferroviario (convenzione di Città del Capo): si tratta di una registrazione delle informazioni finanziarie connesse all’attrezzatura mobile. Il registro potrebbe essere sviluppato a seguito della conferenza diplomatica di febbraio 2007. Esiste la possibilità di un collegamento in quanto il registro UNIDROIT richiede informazioni sul numero e sul proprietario del veicolo. La chiave per collegare i due registri è il NEV,

registro OTIF: il registro OTIF sarà specificato tenendo conto della presente decisione e degli altri registri UE.

La definizione dell’architettura dell’intero sistema e i collegamenti fra il RIN e gli altri registri saranno specificati in modo da consentire il recupero delle informazioni richieste, ove necessario.

2.2.   L’architettura globale del RIN dell’UE

I registri RIN devono essere realizzati mediante una soluzione decentralizzata. L’obiettivo è realizzare un motore di ricerca su dati distribuiti, utilizzando un’applicazione software comune, che permetta agli utenti di recuperare dati da tutti i registri locali (RL) negli Stati membri.

I dati del RIN sono stoccati a livello nazionale e saranno accessibili utilizzando un’applicazione su base web (dotata di un proprio indirizzo web).

Il registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione (RVE CI) è costituito da due sottosistemi:

il registro virtuale di immatricolazione (RVI), che è il motore di ricerca centrale nell’ERA, e

i registri di immatricolazione nazionali (RIN), che sono i registri locali (RL) degli Stati membri.

Figura 1

Architettura dell’RVE CI

Image

Questa architettura si basa su due sottosistemi complementari che permettono di effettuare ricerche su dati immagazzinati localmente in tutti gli Stati membri e consente di:

istituire registri informatizzati a livello nazionale e aprirli alla consultazione incrociata,

sostituire i registri cartacei con registrazioni informatizzate. In questo modo gli Stati membri potranno gestire e condividere le informazioni con altri Stati membri,

effettuare connessioni fra i RIN e l’RVI, utilizzando standard e terminologia comuni.

I principi essenziali di questa architettura sono i seguenti:

tutti i RIN faranno parte del sistema informatizzato in rete,

tutti gli Stati membri potranno visualizzare i dati comuni quando accederanno al sistema,

quando l’RVI sarà attivo, sarà possibile evitare la doppia registrazione dei dati e gli errori che possono derivare da questa situazione,

disponibilità di dati aggiornati.

Questa architettura sarà realizzata attraverso le fasi seguenti:

adozione della presente decisione,

attuazione di un progetto pilota da parte dell’Agenzia, comprendenti l’RVI con almeno tre RIN di Stati membri connessi a esso, inclusa una connessione funzionante di un RIN esistente che utilizza un motore di traduzione,

valutazione del progetto pilota e, ove opportuno, modifica della presente decisione,

pubblicazione da parte dell’Agenzia della specifica che gli Stati membri devono utilizzare per collegare i RIN all’RVI centrale,

come ultima fase, con una decisione distinta e previa valutazione del progetto pilota, la connessione di tutti i RIN all’RVI centrale.

3.   MODO OPERATIVO

3.1.   L’uso del RIN

Il RIN deve essere utilizzato per le finalità seguenti:

registrazione dell’autorizzazione,

registrazione del NEV assegnato ai veicoli,

ricerca di brevi informazioni, a livello europeo, connesse a un determinato veicolo,

controllo degli aspetti giuridici, quali gli obblighi e le informazioni giuridiche,

informazioni per le ispezioni, con particolare riferimento alla sicurezza e alla manutenzione,

contatti con il proprietario e il detentore,

controlli incrociati su determinati requisiti di sicurezza prima di rilasciare un attestato di sicurezza,

controllo di un determinato veicolo.

3.2.   Moduli per la presentazione delle domande

3.2.1.   Domanda di immatricolazione

Il modulo da utilizzare è allegato all’appendice 4.

L’organismo che richiede l’immatricolazione di un veicolo contrassegna la casella corrispondente a «Nuova immatricolazione». Quindi compila la prima parte del modulo con tutte le informazioni richieste alle voci da 2 a 9 e alla voce 11 e lo inoltra:

all’ORI dello Stato membro in cui l’immatricolazione è richiesta,

all’ORI del primo Stato membro in cui intende operare per un veicolo proveniente da un paese terzo.

3.2.2.   Immatricolazione di un veicolo e rilascio di un numero europeo di veicolo.

Al momento della prima immatricolazione, l’ORI interessato rilascia un numero europeo di veicolo.

È possibile compilare un modulo individuale di immatricolazione per veicolo o un unico modulo per un gruppo di veicoli della stessa serie o dello stesso ordine, al quale è allegato l’elenco dei numeri di veicolo.

L’ORI adotta misure ragionevoli per assicurare l’accuratezza dei dati che inserisce nel RIN. A tal fine l’ORI può chiedere informazioni ad altri ORI, in particolare quando l’organismo che chiede l’immatricolazione in uno Stato membro non è stabilito nello Stato membro in questione.

3.2.3.   Modifica di una o più voci di immatricolazione

L’organismo che chiede la modifica di una o più voci di immatricolazione di un veicolo:

contrassegna la casella corrispondente a «Modifica»,

inserisce il NEV (voce n. 0),

contrassegna la casella connessa alle voci modificate,

indica il nuovo contenuto delle voci modificate, quindi inoltra il modulo all’ORI degli Stati membri in cui il veicolo è immatricolato.

In determinati casi l’uso del modulo standard potrebbe non essere sufficiente. Se necessario, l’ORI interessato può utilizzare documenti integrativi, in formato cartaceo o elettronico.

In caso di cambio di detentore, spetta al detentore registrato trasmettere una notifica all’ORI e l’ORI deve trasmettere una notifica al nuovo detentore in merito alla modifica dell’immatricolazione. Il detentore precedente è cancellato dal RIN e liberato dalle sue responsabilità dopo che il nuovo detentore ha espresso l’accettazione della condizione di detentore.

In caso di cambio di proprietario, spetta al proprietario registrato trasmettere una notifica all’ORI. Il proprietario precedente è quindi cancellato dal RIN. Il nuovo proprietario può chiedere la registrazione dei propri dati nel RIN.

Dopo la registrazione delle modifiche, l’ANS può rilasciare un nuovo numero di autorizzazione e, in alcuni casi, un nuovo NEV.

3.2.4.   Ritiro dell’immatricolazione

L’organismo che chiede il ritiro di un’immatricolazione contrassegna la casella corrispondente alla voce «Ritiro». Quindi compila la voce 10 e trasmette il modulo all’ORI degli Stati membri in cui il veicolo è immatricolato.

L’ORI convalida il ritiro dell’immatricolazione inserendo la data del ritiro e notificando il ritiro all’organismo in questione.

3.2.5.   Autorizzazione in più Stati membri

Quando un veicolo già autorizzato e immatricolato in uno Stato membro è autorizzato in un altro Stato membro, deve essere registrato nel RIN di quest’ultimo. Tuttavia, in questo caso, soltanto i dati connessi alle voci 1, 2, 6, 11, 12 e 13 devono essere registrati in quanto si riferiscono solo al secondo Stato membro.

Finché l’RVI e il collegamento con tutti i RIN non saranno pienamente operativi, gli organismi responsabili dell’immatricolazione in questione si scambiano le informazioni necessarie per assicurare la coerenza dei dati relativi allo stesso veicolo.

I carri merci e le vetture passeggeri sono registrati solo nel RIN dello Stato membro in cui sono stati messi in servizio per la prima volta.

3.3.   Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati di un RIN da parte di un determinato Stato membro «XX» sono elencati nella tabella seguente, in cui i codici di accesso sono definiti come segue:

Codice di accesso

Tipo di accesso

0.

Accesso negato

1.

Consultazione limitata (cfr. condizioni nella colonna «Diritti di lettura»)

2.

Consultazione illimitata

3.

Consultazione e aggiornamento limitati

4.

Consultazione e aggiornamento illimitati

Ogni ORI beneficia dell’insieme dei diritti di accesso e aggiornamento soltanto per i dati della propria banca dati. Il codice di accesso utilizzato è quindi 3.

Organismo

Definizione

Diritti di lettura

Diritti di aggiornamento

Voce n.

Tutte le altre voci

ORI/ANS «XX»

Organismo immatricolazione/ANS in SM «XX»

Tutti i dati

Tutti i dati

4

4

Altri ANS/ORI

Altre ANS e/o altri organismi responsabili dell’immatricolazione

Tutti i dati

Nessuno

2

2

ERA

Agenzia ferroviaria europea

Tutti i dati

Nessuno

2

2

Detentori

Detentore del veicolo

Tutti i dati dei veicoli di cui il soggetto è detentore

Nessuno

1

1

Gestori della flotta

Gestore del veicolo designato dal detentore

Veicoli per cui il soggetto è stato designato da parte del detentore

Nessuno

1

1

Proprietari

Proprietario del veicolo

Tutti i dati dei veicoli di cui il soggetto è proprietario

Nessuno

1

1

IF

Operatore ferroviario

Tutti i dati basati sul numero del veicolo

Nessuno

0

1

GI

Gestore dell’infrastruttura

Tutti i dati basati sul numero del veicolo

Nessuno

0

1

OI e OR

Organismi di controllo e di audit notificati dagli SM

Tutti i dati per veicoli oggetto di controlli e audit

Nessuno

2

2

Altri utenti autorizzati

Tutti gli utenti occasionali riconosciuti dalla ANS o dall’ERA

Da definire, la durata potrebbe essere limitata

Nessuno

0

1

3.4.   Registrazioni storiche

Tutti i dati contenuti nel RIN devono essere conservati per 10 anni dalla data in cui un veicolo è ritirato o in cui la registrazione è cancellata. Almeno per i primi tre anni i dati devono essere disponibili on line. Dopo tre anni i dati possono essere conservati in formato elettronico, su carta o con qualsiasi altro sistema di archiviazione. Se nel corso dei 10 anni è avviata un’indagine su uno o più veicoli, i dati relativi ai veicoli in questione devono essere conservati per un periodo superiore a 10 anni, se necessario.

Qualsiasi modifica apportata nel RIN deve essere registrata. La gestione delle modifiche storiche potrebbe essere risolta mediante funzioni tecniche IT.

4.   VEICOLI ESISTENTI

4.1.   Dati considerati

Per ognuna delle 13 voci selezionate è stato specificato se sono obbligatorie.

4.1.1.   Voce n. 1 — Numero europeo del veicolo (obbligatorio)

a)   Caso di veicoli già numerati con un codice di identificazione a 12 cifre

Paesi con un codice identificativo unico del paese: i veicoli dovrebbero conservare il numero attuale. Il numero a 12 cifre deve essere registrato senza modifiche.

Paesi in cui esiste un codice identificativo principale del paese e un codice specifico assegnato precedentemente:

Germania, con 80 come codice identificativo principale del paese e 68 come codice specifico per AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Svizzera, con 85 come codice identificativo principale del paese e 63 come codice specifico per la linea BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn),

Italia, con 83 come codice identificativo principale del paese e 64 come codice specifico per FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Ungheria, con 55 come codice identificativo principale del paese e 43 come codice specifico per GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

I veicoli devono mantenere il numero attuale. Il numero a 12 cifre deve essere registrato senza modifiche (8).

Il sistema IT deve considerare entrambi i codici (codice principale del paese e codice specifico) come riferiti allo stesso paese.

b)   Caso di veicoli utilizzati nel traffico internazionale senza codice identificativo a 12 cifre

È necessario applicare una procedura in due fasi:

assegnare nel RIN un numero a 12 cifre (conformemente alla STI EGT) che deve essere definito in base alle caratteristiche del veicolo. Il sistema IT deve collegare questo numero registrato all’attuale numero del veicolo,

applicare fisicamente il numero a 12 cifre al veicolo entro un periodo di 6 anni.

c)   Caso di veicoli utilizzati nel traffico nazionale senza codice identificativo a 12 cifre

La procedura summenzionata può essere applicata a veicoli utilizzati esclusivamente nel traffico nazionale su base volontaria.

4.1.2.   Voce n. 2 — Stato membro e ANS (obbligatorio)

La voce «Stato membro» deve sempre fare riferimento allo Stato membro in cui il veicolo viene registrato nel RIN. La voce «ANS» si riferisce all’organismo che ha rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio del veicolo.

4.1.3.   Voce n. 3 — Anno di fabbricazione

Se l’anno esatto di fabbricazione non è noto, inserire l’anno approssimativo.

4.1.4.   Voce n. 4 — Riferimento CE

Normalmente questo riferimento non esiste per i veicoli esistenti tranne che per alcuni utilizzati sul sistema ferroviario ad alta velocità. Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.5.   Voce n. 5 — Riferimento al RMR

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.6.   Voce n. 6 — Restrizioni

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.7.   Voce n. 7 — Proprietario

Da registrare soltanto se disponibile e/o richiesto.

4.1.8.   Voce n. 8 — Detentore (obbligatorio)

Normalmente disponibile e obbligatorio.

4.1.9.   Voce n. 9 — Organismo incaricato della manutenzione

Questa voce è obbligatoria.

4.1.10.   Voce n. 10 — Ritiro

Applicabile in caso di ritiro.

4.1.11.   Voce n. 11 — Stato membro in cui il veicolo è autorizzato

Di norma i carri RIV, le vetture RIC e i veicoli oggetto di accordi bilaterali o multilaterali sono registrati in questo modo. Se queste informazioni sono disponibili, devono essere registrate.

4.1.12.   Voce n. 12 — Numero di autorizzazione

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.13.   Voce n. 13 — Messa in servizio (obbligatorio)

Se la data esatta di messa in circolazione non è nota, inserire l’anno approssimativo.

4.2.   Procedura

L’organismo che precedentemente era responsabile della registrazione del veicolo deve trasmettere tutte le informazioni a disposizione all’ANS o all’ORI del paese in cui è stabilito.

I carri merci e le vetture passeggeri esistenti devono essere registrate soltanto nel RIN dello Stato membro in cui era stabilito l’organismo precedentemente responsabile della registrazione.

Se un veicolo esistente è stato autorizzato in diversi Stati membri, l’ORI che registra il veicolo in questione trasmette i dati pertinenti agli ORI degli altri Stati membri interessati.

L’ANS o l’ORI inserisce le informazioni nel proprio RIN.

L’ANS o l’ORI informa tutte le parti interessate quando il trasferimento di informazioni è completato. Devono essere informati almeno gli organismi seguenti:

l’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo,

il detentore,

l’ERA.

4.3.   Periodo di transizione

4.3.1.   Disponibilità delle informazioni di immatricolazione per l’ANS

L’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo deve rendere disponibili tutte le informazioni richieste sulla base di un accordo fra l’organismo stesso e l’ORI. Il trasferimento dei dati deve essere effettuato almeno entro 12 mesi a decorrere dalla decisione della Commissione. È opportuno utilizzare il formato elettronico, se possibile.

4.3.2.   Veicoli utilizzati nel traffico internazionale

L’ORI di ogni Stato membro deve inserire questi veicoli nel proprio RIN al più tardi entro 2 anni dalla decisione della Commissione.

Cfr. anche il punto 4.1.1 b).

4.3.3.   Veicoli utilizzati nel traffico nazionale

L’ORI di ogni Stato membro deve inserire questi veicoli nel proprio RIN al più tardi entro 3 anni dalla decisione della Commissione.


(1)  L’11 agosto 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/920/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (notificata il 14 agosto 2006). L’adozione della STI corrispondente per il sistema ferroviario ad alta velocità, che utilizza lo stesso sistema di numerazione, è prevista nel corso del 2007.

(2)  Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della presente decisione, può essere applicato anche il sistema di numerazione a 8 cifre del Consiglio dei trasporti ferroviari della Comunità di Stati indipendenti.

(3)  I registri di cui all’articolo 22, lettera a), della direttiva 96/48/CE e all’articolo 24 della direttiva 2001/16/CE.

(4)  L’organismo in questione può essere l’impresa ferroviaria che utilizza il veicolo, un suo subappaltatore o il detentore.

(5)  Autorizzazione rilasciata in conformità dell’articolo 14 della direttiva 96/48/CE o della direttiva 2001/16/CE.

(6)  L’organismo responsabile dell’immatricolazione (di seguito «ORI») è l’organismo designato da ogni Stato membro per tenere e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/16/CE.

(7)  Come previsto dal progetto di protocollo della convenzione riguardante gli interessi internazionali nell’attrezzatura mobile su questioni specifiche relative al materiale rotabile ferroviario.

(8)  Tuttavia, i veicoli nuovi messi in servizio per AAE, BLS, FNME e GySEV/ROeEE devono essere provvisti del codice identificativo standard del paese.

Appendice 1

CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

1.   PRINCIPI

Non è necessario inserire nel RIN le restrizioni (caratteristiche tecniche) già registrate in altri registri che possono essere consultati dalle ANS.

L’accettazione nel traffico transfrontaliero è basata sugli elementi seguenti:

informazioni codificate nel numero del veicolo,

codifica alfabetica, e

marchiatura del veicolo.

Non è pertanto necessario inserire questi dati nel RIN.

2.   STRUTTURA

I codici sono strutturati su tre livelli:

1o livello: categoria di restrizione,

2o livello: tipo di restrizione,

3o livello: valore o specifica.

Codici identificativi delle restrizioni

Cat.

Tipo

Valore

Denominazione

1

 

 

Restrizione tecnica connessa alla costruzione

 

1

Numerico (3)

Raggio minimo della curva in metri

 

2

Restrizioni connesse al circuito di binario

 

3

Numerico (3)

Limitazione di velocità in km/h (con marchiatura sui carri e sulle vetture ma non sulle locomotive)

2

 

 

Restrizione geografica

 

1

Alfanumerico (3)

Scartamento cinematico (codifica STI CM, allegato C)

 

2

Elenco codificato

Scartamento boccole

 

 

1

Scartamento variabile 1435/1520

 

 

2

Scartamento variabile 1435/1668

 

3

Assenza di CCS a bordo

 

4

ERTMS A a bordo

 

5

Numerico (3)

Sistema B a bordo (1)

3

 

 

Restrizioni ambientali

 

1

Elenco codificato

Zona climatica EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restrizioni all’utilizzo incluse nell’attestato di autorizzazione

 

1

In funzione del tempo

 

2

In funzione delle condizioni (distanza percorsa, usura, ecc.)


(1)  Se il veicolo è dotato di più di un sistema B, indicare un codice individuale per ogni sistema.

Il codice numerico è costituito da tre caratteri, di cui:

1xx è utilizzato per un veicolo dotato di un sistema di segnalamento,

2xx è utilizzato per un veicolo dotato di radio,

Xx corrisponde alla codifica numerica dell’allegato B alla STI CCS.

Appendice 2

STRUTTURA E CONTENUTI DEL NIE

Codice per il sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione europeo (NIE), per i certificati di sicurezza e altri documenti

Esempio:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Codice identificativo del paese

(2 lettere)

Tipo di documento

(2 cifre)

Anno di emissione

(4 cifre)

Contatore

(4 cifre)

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

CAMPO 1 —   CODICE IDENTIFICATIVO DEL PAESE (2 LETTERE)

I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web europeo nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (http://publications.europa.eu/code/it/it-5000600.htm).

Stato

Codice

Austria

AT

Belgio

BE

Bulgaria

BG

Cipro

CY

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francia

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungheria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Lettonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Polonia

PL

Portogallo

PT

Romania

RO

Slovacchia

SK

Slovenia

SI

Spagna

ES

Svezia

SE

Svizzera

CH

Regno Unito

UK

Il codice per le autorità multinazionali competenti in materia di sicurezza deve essere composto nello stesso modo. Attualmente è operativa soltanto un’autorità di questo tipo, la Channel Tunnel Safety Authority. Si propone di utilizzare il codice seguente:

Autorità multinazionale competente in materia di sicurezza

Codice

Channel Tunnel Safety Authority

CT

CAMPO 2 —   TIPO DI DOCUMENTO (NUMERO DI 2 CIFRE)

Le due cifre consentono di identificare il tipo di documento:

la prima cifra identifica la classificazione generale del documento,

la seconda cifra specifica il sottotipo di documento.

Questo sistema di numerazione può essere esteso, se sono necessari altri codici. Di seguito figura l’elenco proposto di possibili combinazioni note di numeri a due cifre estesi, con l’aggiunta della proposta di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli:

Combinazione numerica per il campo 2

Tipo di documento

Sottotipo di documento

[0 1]

Licenze

Licenze per IF

[0 x]

Licenze

Altro

[1 1]

Certificato di sicurezza

Parte A

[1 2]

Certificato di sicurezza

Parte B

[1 x]

Certificato di sicurezza

Altro

[2 1]

Autorizzazione di sicurezza

Parte A

[2 2]

Autorizzazione di sicurezza

Parte B

[2 x]

Autorizzazione di sicurezza

Altro

[3 x]

Riservato per esempio alla manutenzione del materiale rotabile o dell’infrastruttura o altro

 

[4 x]

Riservato agli organismi notificati

Per esempio, diversi tipi di organismi notificati

[5 1] e [5 5] (1)

Autorizzazione di messa in servizio

Materiale rotabile di trazione

[5 2] e [5 6] (1)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli passeggeri rimorchiati

[5 3] e [5 7] (1)

Autorizzazione di messa in servizio

Carri merci

[5 4] e [5 8] (1)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli speciali

[6 x] … [9 x]

Riservato (4 tipi di documento)

Riservato (10 sottotipi per ciascun tipo)

CAMPO 3 —   ANNO DI RILASCIO (NUMERO A 4 CIFRE)

Questo campo indica l’anno (nel formato specificato a 4 cifre AAAA) in cui l’autorizzazione è stata rilasciata.

CAMPO 4 —   CONTATORE

Il contatore deve essere un numero progressivo che aumenta di un’unità ogni volta che un documento è rilasciato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’autorizzazione nuova, rinnovata o aggiornata/modificata. Anche nel caso di revoca di un certificato o di sospensione di un’autorizzazione, il numero di riferimento non può essere riutilizzato.

Ogni anno il contatore è azzerato.


(1)  Se le 4 cifre previste per il campo 4 «Contatore» sono esaurite nel corso di un anno, le prime due cifre del campo 2 cambiano secondo lo schema seguente:

da [5 1] a [5 5] per il materiale rotabile con trazione,

da [5 2] a [5 6] per i veicoli passeggeri rimorchiati,

da [5 3] a [5 7] per i carri merci,

da [5 4] a [5 8] per i veicoli speciali.

Appendice 3

CODICI DI RITIRO

Codice

Modalità di ritiro

Descrizione

00

Nessuna

Il veicolo ha un’immatricolazione valida.

10

Immatricolazione sospesa

Nessun motivo specificato

L’immatricolazione del veicolo è sospesa su richiesta del proprietario o del detentore o per decisione della ANS o dell’ORI.

11

Immatricolazione sospesa

Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.

20

Immatricolazione trasferita

Il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un numero diverso o da un RIN diverso, per utilizzo continuato sull’intera rete ferroviaria europea o su parte di essa.

30

Cancellazione dell’immatricolazione

Nessun motivo specificato

L’immatricolazione del veicolo per l’esercizio sulla rete ferroviaria europea è scaduta e una nuova immatricolazione non è nota.

31

Cancellazione dell’immatricolazione

Il veicolo è destinato all’utilizzo continuato come veicolo ferroviario, al di fuori della rete ferroviaria europea.

32

Cancellazione dell’immatricolazione

Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.

33

Cancellazione dell’immatricolazione

Il veicolo è destinato a essere rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.

34

Cancellazione dell’immatricolazione

Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori della rete ferroviaria europea.

Uso dei codici

Se il motivo del ritiro non è specificato, è necessario utilizzare i codici 10, 20 e 30 per indicare la modifica dello stato di immatricolazione.

Se il motivo del ritiro è noto, i codici 11, 31, 32, 33 e 34 sono le opzioni disponibili nella banca dati del RIN. Questi codici sono basati esclusivamente sulle informazioni fornite dal detentore o dal proprietario all’ORI.

Questioni connesse all’immatricolazione

Un veicolo con immatricolazione sospesa o cancellata non può circolare sulla rete ferroviaria europea utilizzando l’immatricolazione registrata.

Per riattivare una registrazione è necessario ottenere una nuova autorizzazione da parte dell’ANS, alle condizioni connesse alla causa o al motivo della sospensione e della cancellazione della registrazione.

Il trasferimento della registrazione avviene nel quadro regolamentare stabilito dalle direttive comunitarie per l’approvazione dei veicoli e l’autorizzazione per la messa in servizio.

Appendice 4

MODULO STANDARD DI REGISTRAZIONE

Image

Image

Image

Appendice 5

GLOSSARIO

Abbreviazione

Definizione

ANS

Autorità competente in materia di sicurezza

AV

(sistema ad) alta velocità

BDOCUI (ATTM)

Banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali (ATTM)

BDRMR (ATTM)

Banca dati di riferimento sul materiale rotabile (ATTM)

CCS

Controllo-comando e segnalamento

CE

Commissione europea

COTIF

Convenzione internazionale per i trasporti ferroviari

CSI

Comunità di Stati indipendenti

DB

Database

EN

Norma europea

ERA

Agenzia ferroviaria europea, denominata anche «l’Agenzia»

ERTMS

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

FC

Ferrovia convenzionale

GI

Gestore dell’infrastruttura

IF

Impresa ferroviaria

INF

Infrastruttura

ISO

Organizzazione internazionale per la normalizzazione

IT

Tecnologia dell’informazione

MDV

Marchio del detentore del veicolo

MR

Materiale rotabile

NEV

Numero europeo del veicolo

NIE

Numero di identificazione europeo

OI

Organo di indagine

ON

Organismo notificato

OR

Organismo regolatore

ORI

Organismo responsabile dell’immatricolazione — l’organismo responsabile di tenere e aggiornare il RIN

OTIF

Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia

PSEA (ATTM)

Piano strategico europeo di realizzazione (ATTM)

RIC

Regolamenti che disciplinano l’uso reciproco di vetture e furgoni nel traffico internazionale

RIN

Registro di immatricolazione nazionale

RIV

Regolamentazione che disciplina l’uso reciproco di carri merci nel traffico internazionale

RL

Registro locale

RMDV

Registro dei marchi dei detentori dei veicoli

RVE CI

Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione

RVI

Registro virtuale di immatricolazione

SM

Stato membro dell’Unione europea

STI

Specifica tecnica di interoperabilità

STI ATTM

(STI) Applicazioni telematiche per il trasporto merci

STI CM

(STI) Carri merci

STI EGT

STI Esercizio e gestione del traffico

UE

Unione europea


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità a determinate misure nel campo della salute e del benessere degli animali e a determinate misure tecniche e scientifiche

(2007/757/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 17 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, incluse misure nel campo della salute e del benessere degli animali e misure tecniche e scientifiche.

(2)

Più in particolare, la Comunità deve partecipare finanziariamente all’attuazione di una politica d’informazione nel campo della salute e del benessere degli animali, nonché alla realizzazione di studi in vista della preparazione ed elaborazione della normativa in materia di benessere degli animali. La Comunità intraprende o assiste inoltre gli Stati membri o le organizzazioni internazionali nell’intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della normativa veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(3)

Sono utilizzate per finalità di ricerca nuove tecnologie applicate alla riproduzione animale, ad esempio la clonazione animale tramite trasferimento di nuclei di cellule somatiche (SCNT). La tecnologia SCNT, che potrebbe trovare applicazione in futuro nella riproduzione animale e nella produzione degli alimenti, oltre ad avere ripercussioni potenziali sulla salute e sul benessere degli animali, presenta anche una dimensione etica e sociale. È necessario, pertanto, a complemento della consultazione attualmente in corso dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dei gruppi europei di etica, realizzare un’indagine Eurobarometro riguardante il parere dei consumatori in merito al possibile utilizzo della tecnologia SCNT nel settore agroalimentare e, in particolare, il fabbisogno di informazioni sull’applicazione di tale tecnologia nella catena alimentare nonché le aspettative dei consumatori quanto a metodi di informazione. I risultati dell’indagine Eurobarometro forniranno le necessarie informazioni per la valutazione dell’esigenza di una normativa comunitaria in questo ambito. Occorre pertanto che la Comunità partecipi finanziariamente alla realizzazione di tale studio.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (2), prescrive che la Commissione stabilisca una nuova gamma di temperature minime e massime per il trasporto degli animali.

(5)

Inoltre, nel 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere sulle norme relative al microclima all’interno degli autoveicoli adibiti al trasporto di animali (3). È necessario pertanto stabilire le condizioni di temperatura per il trasporto degli animali nei viaggi di lunga distanza nella Comunità e realizzare uno studio in materia. Tale studio fornirà le informazioni necessarie per la preparazione e l’elaborazione della normativa nel settore della protezione degli animali. Occorre pertanto che la Comunità partecipi finanziariamente alla realizzazione di tale studio.

(6)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (4) chiede che sia assicurato pieno sostegno alle attività a favore del benessere degli animali svolte da organizzazioni internazionali, in particolare dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(7)

Nel 2005, l’UIE ha adottato orientamenti sul benessere degli animali relativamente al trasporto terrestre e marittimo, alla macellazione degli animali destinati al consumo umano e all’abbattimento degli animali come mezzo di lotta contro le malattie. L’UIE intende sviluppare ulteriormente tali orientamenti e adottare provvedimenti tesi a garantirne l’applicazione da parte dei paesi membri dell’UIE, in particolare fornendo loro formazione e consulenza.

(8)

Le azioni di formazione e comunicazione programmate dall’UIE sono necessarie per l’elaborazione della normativa veterinaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario nei paesi partecipanti. Tali miglioramenti nei paesi terzi rispondono ai desideri espressi dalla maggioranza dei cittadini europei (5), ossia che nei paesi che esportano verso la Comunità le condizioni di benessere degli animali equivalgano a quelle vigenti sul territorio comunitario. Occorre pertanto che la Comunità partecipi al finanziamento di tali azioni.

(9)

L’insorgenza della febbre catarrale degli ovini in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi è un fatto del tutto nuovo. Al fine di limitare gli effetti negativi di una simile insorgenza, è necessario mettere a disposizione dei veterinari le ultime conoscenze scientifiche, onde rafforzare la sorveglianza clinica passiva basata su una rapida identificazione e segnalazione di casi sospetti, che costituiscono una parte essenziale dei piani di emergenza per la febbre catarrale degli ovini.

(10)

Inoltre, negli Stati membri in questione è prevista la pubblicazione congiunta da parte dell’UIE e della Comunità di un opuscolo sull’epidemia di febbre catarrale degli ovini, che contenga informazioni aggiornate e descriva la politica comunitaria di lotta contro tale epizoozia. Occorre quindi che la Comunità contribuisca finanziariamente alla realizzazione delle attività dell’UIE e alle spese di edizione e di pubblicazione di tale opuscolo.

(11)

La pubblicazione di tale opuscolo contribuirà in maniera significativa allo sviluppo delle necessarie attività di insegnamento e formazione in campo veterinario e costituirà uno strumento essenziale per la messa a punto di programmi nazionali e comunitari di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini, che rappresentano una parte importante della normativa veterinaria pertinente.

(12)

Il pagamento del contributo finanziario della Comunità va subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla messa a disposizione delle necessarie informazioni.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato il contributo finanziario della Comunità, conformemente all’articolo 16 della decisione 90/424/CEE, a concorrenza di un importo massimo di 250 000 EUR, per la realizzazione di un’indagine Eurobarometro sul potenziale utilizzo della clonazione animale nel settore agroalimentare.

Articolo 2

È approvato il contributo finanziario della Comunità, conformemente all’articolo 16 della decisione 90/424/CEE, a concorrenza di un importo massimo di 300 000 EUR, per la realizzazione di uno studio sulle condizioni di temperatura per il trasporto degli animali nei viaggi di lunga distanza.

Articolo 3

È approvato il contributo finanziario della Comunità, conformemente all’articolo 19 della decisione 90/424/CEE, a concorrenza di un importo massimo di 100 000 EUR, per il finanziamento di seminari di formazione relativi all’attuazione degli orientamenti dell’UIE sul benessere degli animali, organizzati dall’Ufficio internazionale delle epizoozie.

Articolo 4

È approvato il contributo finanziario della Comunità all’Ufficio internazionale delle epizoozie, conformemente all’articolo 19 della decisione 90/424/CEE, equivalente a non oltre il 50 % dei costi ammissibili e ad un importo massimo di 10 000 EUR, per l’edizione di circa 1 800 copie di un opuscolo sulla febbre catarrale degli ovini.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(3)  The EFSA Journal (2004), 122, pagg. 1-25, Standards for microclimate inside animal road transport vehicles.

(4)  COM(2006) 13 def.

(5)  Speciale Eurobarometro 270: Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, pag. 32.


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva boscalid

[notificata con il numero C(2007) 5477]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/758/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2001 la Germania ha ricevuto una domanda di BASF AG tesa a includere la sostanza attiva boscalid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(2)

La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per poterlo esaminare in dettaglio e consentire agli Stati membri di autorizzare in via provvisoria, per periodi massimi di 3 anni, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(3)

In conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della suddetta sostanza attiva sono stati esaminati rispetto agli impieghi proposti dal richiedente. In data 22 novembre 2002, lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto della relazione di valutazione.

(4)

Dopo che lo Stato membro relatore aveva depositato il suddetto progetto di relazione, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare e valutare. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(5)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame del fascicolo. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale inclusione del boscalid nell’allegato I.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti boscalid per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2)  GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2007

che modifica la decisione 2006/504/CE per quanto riguarda la frequenza dei controlli sulle arachidi e sui prodotti derivati originari o provenienti dal Brasile a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti

[notificata con il numero C(2007) 5516]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/504/CE della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti.

(2)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha constatato che l’aflatossina B1 è un potente cancerogeno genotossico che, anche a dosi minime, aumenta il rischio di cancro del fegato. Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari. Tuttavia, il numero crescente di notifiche ricevute nel 2005 e nel 2006 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha mostrato che le arachidi e i prodotti derivati provenienti dal Brasile presentavano regolarmente tenori di aflatossine superiori ai limiti previsti.

(3)

Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità. È pertanto opportuno adottare misure specifiche a livello comunitario.

(4)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione in Brasile dal 25 aprile al 4 maggio 2007 al fine di valutare gli attuali sistemi di controllo volti a prevenire la contaminazione da aflatossine delle arachidi destinate all’esportazione verso la Comunità (4). Da tale missione è emerso che il sistema per il controllo delle arachidi esportate nella Comunità è sì in vigore, ma non è pienamente applicato. Tale sistema non garantisce pertanto in assoluto che le arachidi esportate nella Comunità soddisfino le prescrizioni in materia di aflatossine.

(5)

Nell’interesse della salute pubblica, le arachidi e i prodotti derivati importati dal Brasile nella Comunità, prima della loro commercializzazione, devono essere sottoposti dall’autorità competente dello Stato membro importatore a un campionamento e a un’analisi più frequenti volti a determinarne il tenore di aflatossine.

(6)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5), è predisposto un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, devono essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le misure di cui all’articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento saranno applicabili solo a partire dal 2008. Al fine di tutelare la salute pubblica è opportuno imporre immediatamente un aumento della frequenza dei controlli relativi al tenore di aflatossine nelle arachidi provenienti dal Brasile. Per il momento, non è richiesto che le arachidi e i prodotti derivati importati dal Brasile siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità brasiliane.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/504/CE della Commissione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 1, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti iii), iv) e v):

«iii)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

iv)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

v)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).»;

2)

nell’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»;

3)

nell’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile, ad eccezione delle arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v), per le quali il campionamento è effettuato per il 50 % delle partite provenienti dal Brasile;»

4)

nell’articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/563/CE (GU L 215 del 18.8.2007, pag. 18).

(3)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(4)  Relazione di una missione effettuata in Brasile dal 25 aprile al 4 maggio 2007 al fine di valutare i sistemi in funzione per il controllo della contaminazione da aflatossine delle arachidi destinate all’esportazione verso l’Unione europea [DG (SANCO)/7182/2007 — MR].

(5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/58


AZIONE COMUNE 2007/760/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

che modifica e proroga l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX (1).

(2)

Il 25 settembre 2007 il Comitato politico e di sicurezza (in prosieguo denominato «CPS») ha convenuto di prorogare l’EUJUST LEX di altri diciotto mesi dallo scadere dell’attuale mandato il 31 dicembre 2007, fino al 30 giugno 2009. La presente azione comune dovrebbe coprire la prima fase di tale proroga, fino al 30 aprile 2008.

(3)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi. Tali orientamenti prevedono in particolare che un comandante dell’operazione civile eserciterà il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale del Segretario Generale/Alto rappresentante per la PESC (in prosieguo denominato «SG/AR»). Gli orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) istituita nell’ambito del segretariato del Consiglio funga, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, da comandante dell’operazione civile.

(4)

La summenzionata struttura di comando e controllo lascia impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l’esecuzione del bilancio della missione.

(5)

Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell’ambito del segretariato del Consiglio.

(6)

L’azione comune 2005/190/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo1

L’azione comune 2005/190/PESC è modificata come segue:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

Comandante dell’operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell’operazione civile dell’EUJUST LEX.

2.   Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUJUST LEX.

3.   Il comandante dell’operazione civile assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l’altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell’operazione civile dell’UE il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.   Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’UE sia correttamente assolto.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell’operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, anche all’ufficio di coordinamento di Bruxelles e all’ufficio di collegamento di Baghdad, per la condotta efficace dell’EUJUST LEX, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell’operazione civile.

4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione ed a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dell’UE interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l’EUJUST LEX e assicura un’adeguata visibilità della missione.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Catena di comando

1.   L’EUJUST LEX dispone di una catena di comando unificata, come un’operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, provvede al controllo politico e alla direzione strategica dell’EUJUST LEX.

3.   Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’SG/AR, è il comandante dell’EUJUST LEX a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUJUST LEX a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell’operazione civile.»;

5)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti, a norma dell’articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare il CONOPS e l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell’operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.»;

6)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Sicurezza

1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUJUST LEX a norma degli articoli 3 bis e 8, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (in prosieguo denominato “Servizio di sicurezza dell’SGC”).

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’operazione, in linea con la politica dell’Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea e relativi documenti giustificativi.

3.   Per quanto riguarda gli elementi della missione che sono realizzati negli Stati membri, lo Stato membro ospitante adotta tutte le misure necessarie e appropriate per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei formatori sul suo territorio.

4.   Per l’ufficio di coordinamento a Bruxelles, le misure necessarie e appropriate sono organizzate dal Servizio di sicurezza dell’SGC in collaborazione con le autorità dello Stato membro ospitante.

5.   Se la formazione ha luogo in uno Stato terzo, l’UE, con la partecipazione degli Stati membri interessati, chiede alle autorità dello Stato terzo di adottare le disposizioni appropriate relative alla sicurezza dei partecipanti e dei formatori sul suo territorio.

6.   L’EUJUST LEX ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capomissione.

7.   Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall’SG/AR.

8.   I membri dell’EUJUST LEX sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal Servizio di sicurezza dell’SGC e a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.

9.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dell’EUJUST LEX, in particolare dell’ufficio di collegamento, un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione all’interno dell’Iraq.»;

7)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

Vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l’EUJUST LEX.»;

8)

all’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 30 aprile 2008.».

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione per il periodo dal 1o novembre 2006 al 30 aprile 2008 è di 11,2 milioni di EUR.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37. Azione comune modificata da ultimo dall’azione comune 2006/708/PESC (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 43).

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).»;


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/61


POSIZIONE COMUNE 2007/761/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1) al fine di attuare le misure nei confronti della Costa d'Avorio imposte dalla risoluzione 1572(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/30/PESC (2) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio dalla posizione comune 2004/852/PESC per ulteriori dodici mesi e le integra con le misure restrittive imposte dal punto 6 della risoluzione 1643(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Il 12 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/92/PESC (3) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio fino al 31 ottobre 2007.

(4)

Il 29 ottobre 2007, in seguito ad un riesame delle misure imposte dalla risoluzione 1572(2004) e dalla risoluzione 1643(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite quest'ultimo ha adottato la risoluzione 1782(2007) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio fino al 31 ottobre 2008.

(5)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC e dalla posizione comune 2006/30/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate a decorrere dal 1o novembre 2007 fino al 31 ottobre 2008, in applicazione della risoluzione 1782(2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC e dalla posizione comune 2006/30/PESC si applicano sino al 31 ottobre 2008, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Essa si applica dal 1o novembre 2007 fino al 31 ottobre 2008.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2006/483/PESC (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 23).

(2)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 36.

(3)  GU L 41 del 13.2.2007, pag. 16.


23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/62


POSIZIONE COMUNE 2007/762/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base della posizione comune 2001/869/PESC del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) (1), l'Unione europea ha partecipato alla KEDO al fine di contribuire a trovare una soluzione globale al problema della non proliferazione nucleare nella penisola coreana.

(2)

Sulla base della posizione comune 2006/244/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) (2), l'Unione europea ha partecipato al processo inteso a porre fine al progetto di reattore nucleare ad acqua leggera e a provvedere allo scioglimento regolare della KEDO.

(3)

La strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, annette particolare importanza al fatto che tutte le parti rispettino le disposizioni del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari.

(4)

Nel maggio 2007 il Comitato esecutivo della KEDO ha deciso che le future attività della KEDO si sarebbero limitate alla difesa dei suoi interessi finanziari e giuridici nel quadro di un processo di scioglimento regolare, da portare a compimento nei tempi più brevi.

(5)

Vi è un consenso fra i membri del Comitato esecutivo della KEDO a favore della continuazione della cooperazione allo scopo di attuare la cessazione del progetto di reattore nucleare ad acqua leggera e lo scioglimento regolare dell'organizzazione stessa.

(6)

A tal fine, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ha negoziato il rinnovo della sua adesione alla KEDO con lo scopo specifico di sostenere l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari e giuridici della Comunità nel quadro dello scioglimento regolare della KEDO, da portare a compimento nei tempi più brevi.

(7)

Le modalità attuali di rappresentanza dell'Unione europea in seno al Comitato esecutivo della KEDO dovrebbero essere mantenute. Al riguardo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che, qualora il Comitato esecutivo della KEDO, nonostante la sua decisione del maggio 2007, dovesse trattare una nuova materia che esula dalle competenze dell'Euratom, spetterebbe alla presidenza del Consiglio esprimere una posizione al riguardo, come stabilito dal Consiglio.

(8)

La posizione comune 2006/244/PESC è scaduta il 31 dicembre 2006 e dovrebbe essere sostituita dalla presente posizione comune,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Lo scopo della presente posizione comune è quello di consentire all'Unione europea di tutelare i propri interessi nel quadro dello scioglimento regolare della KEDO, da portare a compimento nei tempi più brevi, e comunque entro il 31 maggio 2012.

Articolo 2

1.   Per le materie che esulano dalle competenze dell'Euratom, la posizione dell'Unione europea in seno al Comitato esecutivo della KEDO è definita dal Consiglio ed espressa dalla presidenza.

2.   Pertanto, la presidenza è pienamente associata ai lavori del Comitato esecutivo della KEDO in conformità della presente posizione comune.

3.   La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio, su base annuale e ogni qualvolta necessario, sulla situazione del processo di scioglimento sotto l'autorità della presidenza assistita dal Segretario Generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC. Le relazioni contengono informazioni particolareggiate riguardanti, in particolare, tutte le misure adottate dal Comitato esecutivo della KEDO per giungere al più presto allo scioglimento regolare della KEDO.

Articolo 3

1.   La presente posizione comune ha effetto a decorrere dal giorno dell'adozione.

Essa è applicabile fino al 31 maggio 2008.

2.   Fatto salvo l'articolo 4, l'applicazione della presente posizione comune è rinnovata automaticamente ogni anno il 1° giugno per un periodo di un anno, salvo decisione contraria del Consiglio.

Il Consiglio può porre fine all'applicazione della presente posizione comune in qualsiasi momento, soprattutto se dovesse verificarsi che non è stata soddisfatta una qualsiasi delle condizioni politiche per la partecipazione dell'Unione europea alla KEDO (scioglimento della KEDO come unico obiettivo, partecipazione di tutti gli attuali membri della KEDO, nessun contributo finanziario).

Articolo 4

La presente posizione comune scade il 31 maggio 2012.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 1.

(2)  GU L 88 del 25.3.2006, pag. 73.


Rettifiche

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/64


Rettifica del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che modifica e aggiorna il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 278 del 22 ottobre 2007 )

A pagina 140, nell'allegato, testo che sostituisce l'allegato I «Elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso», nella «Nota tecnica relativa alla “prestazione di picco adattata” (“APP”)», secondo comma:

anziché:

«1 012»,

leggi:

«1012».