ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 210

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
10 agosto 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 946/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 947/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

3

 

 

Regolamento (CE) n. 948/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

5

 

 

Regolamento (CE) n. 949/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

6

 

 

Regolamento (CE) n. 950/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

7

 

*

Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

10

 

*

Regolamento (CE) n. 952/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]

26

 

 

Regolamento (CE) n. 953/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

28

 

 

Regolamento (CE) n. 954/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

30

 

 

Regolamento (CE) n. 955/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

32

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/554/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE [notificata con il numero C(2007) 3901]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1


REGOLAMENTO (CE) N. 946/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

26,0

TR

41,5

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

114,1

ZZ

114,1

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

57,7

UY

58,7

ZA

60,2

ZZ

58,9

0806 10 10

EG

132,1

MA

140,9

ΜΚ

18,0

TR

118,2

ZZ

102,3

0808 10 80

AR

76,5

BR

89,8

CL

78,8

CN

96,6

NZ

95,5

US

101,5

UY

50,7

ZA

86,9

ZZ

84,5

0808 20 50

AR

52,8

CL

83,9

NZ

92,4

TR

134,1

ZA

98,3

ZZ

92,3

0809 20 95

CA

291,0

TR

311,9

US

306,7

ZZ

303,2

0809 30 10, 0809 30 90

TR

149,7

ZZ

149,7

0809 40 05

IL

124,5

ZZ

124,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/3


REGOLAMENTO (CE) N. 947/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 10 agosto 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3675

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3675

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


10.8.2007   

IT

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L 210/5


REGOLAMENTO (CE) N. 948/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 9 agosto 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 9 agosto 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 41,751 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.


10.8.2007   

IT

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L 210/6


REGOLAMENTO (CE) N. 949/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade l'8 agosto 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade l'8 agosto 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007, è di 471,16 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2006, pag. 3).


10.8.2007   

IT

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L 210/7


REGOLAMENTO (CE) N. 950/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

20,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

17,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

17,99

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

26,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

20,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

17,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

17,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

23,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

19,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

22,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,75

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

23,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

23,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

23,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

23,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

23,50

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

17,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

23,50

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

17,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

17,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

23,50

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

17,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

24,62

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,09

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

17,99

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/10


REGOLAMENTO (CE) N. 951/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi partner nelle regioni confinanti con la parte comune delle frontiere esterne dell’Unione europea per creare una zona di prosperità e di buon vicinato (di seguito «cooperazione transfrontaliera SEVP») è un elemento del regolamento (CE) n. 1638/2006.

(2)

Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1638/2006, la Commissione adotta misure di esecuzione recanti le disposizioni specifiche per l’attuazione del titolo III «Cooperazione transfrontaliera», riguardanti questioni quali il tasso di cofinanziamento, la messa a punto dei programmi operativi congiunti, la designazione e le funzioni delle autorità congiunte, il ruolo e la funzione dei comitati di monitoraggio congiunto e selezione e del segretariato comune, l’ammissibilità delle spese, la selezione dei progetti congiunti, la fase preparatoria, la gestione tecnica e finanziaria dell’assistenza comunitaria, il controllo e l’audit finanziari, il monitoraggio e la valutazione, la visibilità e le attività di informazione per i potenziali beneficiari.

(3)

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1638/2006 prevede che le misure di esecuzione fissino altresì le norme sugli appalti applicabili alla cooperazione transfrontaliera SEVP.

(4)

Il documento di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/2006 stabilisce il quadro strategico per il sostegno concesso dalla Commissione alla cooperazione transfrontaliera SEVP e contiene il programma indicativo per tale cooperazione.

(5)

L’assistenza comunitaria prevista nel quadro della cooperazione transfrontaliera SEVP viene prestata attraverso programmi operativi congiunti definiti nel documento di strategia.

(6)

Occorre stabilire misure di esecuzione recanti disposizioni specifiche comuni relative alla cooperazione transfrontaliera a norma del regolamento (CE) n. 1638/2006, lasciando al tempo stesso ai paesi partecipanti una certo margine di flessibilità per quanto riguarda le modalità dettagliate dell’organizzazione e dell’attuazione specifiche di ciascun programma, in funzione della sua particolare natura. Sulla base di tale principio, e nel rispetto del presente regolamento, i paesi partecipanti devono proporre di comune accordo le modalità dettagliate della loro cooperazione transfrontaliera SEVP nel programma operativo congiunto, che la Commissione adotta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1638/2006.

(7)

Il coinvolgimento di tutti i paesi partecipanti nelle strutture decisionali del programma, allorché l’attuazione è affidata a un’autorità di gestione congiunta con sede in uno dei paesi partecipanti, richiede norme comuni per stabilire la ripartizione delle funzioni tra le diverse strutture di gestione del programma.

(8)

Dato che i programmi vengono attuati nel quadro della gestione congiunta, i sistemi di gestione e controllo del programma devono essere conformi alla normativa comunitaria. L’adozione del programma da parte della Commissione va considerata un riconoscimento implicito di tali sistemi. La Commissione deve sorvegliare l’attuazione di ciascun programma partecipando eventualmente al comitato di controllo congiunto e attraverso le relazioni che le vengono presentate dall’autorità di gestione congiunta.

(9)

Per garantire una partecipazione a pieno titolo al programma dei beneficiari potenziali dei paesi partner e applicare le stesse modalità di gestione ad operatori con sede negli Stati membri dell’Unione europea e nei paesi partner, e tenuto conto del fatto che gli stanziamenti destinati alla cooperazione transfrontaliera SEVP sono gestiti nell’ambito della politica estera dell’Unione europea, le procedure d’appalto per le azioni esterne finanziate dalla Commissione europea si applicano a tutti i progetti finanziati nel quadro della cooperazione transfrontaliera istituita dal regolamento (CE) n. 1638/2006.

(10)

Per garantire un’attuazione efficace del programma, occorre precisare le modalità di valutazione e controllo.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

Articolo 1

Finalità e campo d’applicazione

Il presente regolamento stabilisce le misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 1638/2006 per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«assistenza tecnica», le azioni di elaborazione, gestione, verifica, valutazione, informazione, audit e controllo, nonché le eventuali attività di potenziamento delle capacità amministrative necessarie per l’attuazione dei programmi operativi congiunti;

2)

«beneficiario», l’organismo firmatario di un contratto di sovvenzione con l’autorità di gestione congiunta, che assume la piena responsabilità giuridica e finanziaria dell’attuazione del progetto nei confronti di detta autorità; esso riceve il contributo finanziario dell’autorità di gestione congiunta e ne assicura la gestione e l’eventuale distribuzione in conformità degli accordi conclusi con i suoi partner; è il solo responsabile nei confronti dell’autorità di gestione congiunta, a cui riferisce direttamente sull’avanzamento delle attività sotto il profilo operativo e finanziario;

3)

«contraente», l’organismo firmatario di un contratto di servizi, opere o forniture con l’autorità di gestione congiunta, che assume la piena responsabilità giuridica e finanziaria dell’esecuzione del contratto nei confronti di detta autorità;

4)

«documento di strategia», il documento di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/2006, che stabilisce, tra l’altro, l’elenco dei programmi operativi congiunti, la loro dotazione indicativa pluriennale e le unità territoriali ammissibili a beneficiare di ciascun programma;

5)

«paesi partecipanti», l’insieme degli Stati membri e dei paesi partner che partecipano al programma operativo congiunto;

6)

«paesi partner», i paesi e territori elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1638/2006;

7)

«progetti di ampia portata», i progetti che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile di tipo preciso al fine di conseguire obiettivi chiaramente identificati e di interesse comune per realizzare investimenti transfrontalieri;

8)

«risorse proprie dei paesi partecipanti al programma operativo congiunto», le risorse finanziarie provenienti dal bilancio centrale, regionale o locale dei paesi partecipanti;

9)

«controllo operativo dei progetti», il controllo delle azioni finanziate dal programma secondo il metodo del ciclo di gestione dei progetti, ossia dalla programmazione alla valutazione, attraverso il controllo tecnico dell’attuazione.

CAPITOLO II

DOCUMENTI DI BASE

SEZIONE 1

Programmi operativi congiunti

Articolo 3

Elaborazione dei programmi operativi congiunti

Ciascun programma operativo congiunto viene definito di comune accordo da tutti i paesi partecipanti, in conformità del regolamento (CE) n. 1638/2006, del documento di strategia e del presente regolamento.

Articolo 4

Contenuto dei programmi operativi congiunti

Ciascun programma operativo congiunto descrive gli obiettivi, le priorità e le misure relative alle azioni da avviare e ne illustra la coerenza con gli altri programmi bilaterali e multilaterali in corso o previsti nei paesi e nelle regioni interessati, segnatamente nel quadro di programmi finanziati dall’Unione europea.

In particolare, ciascun programma operativo congiunto:

a)

elenca le unità territoriali ammissibili, comprese le eventuali regioni limitrofe, per l’ubicazione dei progetti finanziati dal programma, quali definite nel regolamento (CE) n. 1638/2006 e nel documento di strategia;

b)

definisce le modalità di partecipazione ai programmi delle regioni limitrofe dei paesi terzi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006, ammessi a partecipare alla cooperazione sulla base del documento di strategia;

c)

definisce le priorità e le misure conformi agli obiettivi fissati nel documento di strategia;

d)

illustra la composizione del comitato di controllo congiunto conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 del presente regolamento;

e)

identifica l’ente designato dai paesi partecipanti per svolgere la funzione di autorità di gestione congiunta;

f)

descrive la struttura che verrà predisposta dall’autorità di gestione congiunta per la gestione del programma conformemente agli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento. Tale descrizione dev’essere abbastanza dettagliata da offrire alla Commissione una ragionevole garanzia in merito alla predisposizione di un controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori pratiche internazionali;

g)

comprende una tabella finanziaria che descrive la ripartizione annuale prevista degli impegni e dei pagamenti del programma, stabilita in funzione delle priorità, e che precisa in particolare gli importi destinati all’assistenza tecnica;

h)

individua le modalità di attuazione del programma, in conformità delle procedure d’appalto di cui all’articolo 23 del presente regolamento;

i)

specifica il calendario di lavoro indicativo previsto per l’avvio delle procedure e la selezione dei progetti da finanziare;

j)

descrive gli eventuali obblighi normativi in materia di studi d’impatto ambientale e indica il calendario indicativo previsto per la realizzazione degli studi;

k)

stabilisce la lingua o le lingue adottate dal programma;

l)

comprende il piano d’informazione e comunicazione conformemente all’articolo 42.

La tabella di cui al secondo comma, lettera g), indica il contributo della Comunità europea e ripartisce gli importi preventivati e indicativi che la Commissione deve impegnare ogni anno fino al 2013 (gli importi per il periodo 2011-2013 devono essere riconfermati nel programma indicativo 2011-2013). Nella tabella figurano inoltre gli importi indicativi preventivati del cofinanziamento provenienti dalle risorse proprie dei paesi partecipanti.

Ai fini del secondo comma, lettera h), i progetti finanziati nel quadro del programma vengono generalmente selezionati in seguito ad inviti a presentare proposte. Tuttavia, i paesi partecipanti, in accordo con la Commissione europea, possono individuare altresì di comune accordo progetti di ampia portata di investimenti transfrontalieri che non sono oggetto di inviti a presentare proposte: tali progetti devono venire espressamente indicati nel programma o essere oggetto di una decisione successiva del comitato di controllo congiunto indicato negli articoli da 11 a 13, purché siano coerenti con le priorità e misure del programma e purché una dotazione finanziaria sia stata espressamente prevista a tal fine.

Articolo 5

Adozione del programma operativo congiunto

1.   Ciascun programma operativo congiunto viene presentato alla Commissione dall’autorità di gestione congiunta previo accordo esplicito di tutti i paesi che hanno partecipato e contribuito alla preparazione del programma.

2.   La Commissione esamina il programma operativo congiunto per verificare che contenga tutti gli elementi di cui all’articolo 4, in particolare:

a)

valutandone la conformità col documento di strategia;

b)

verificando la qualità dell’analisi e la coerenza tra l’analisi e le priorità e misure proposte, nonché la sua coerenza con gli altri programmi bilaterali e multilaterali in corso o previsti nelle regioni interessate dal programma;

c)

verificando la conformità del programma con la normativa comunitaria applicabile;

d)

controllando se gli studi d’impatto ambientale eventualmente necessari siano stati realizzati o siano previsti prima dell’attuazione dei progetti proposti;

e)

accertandosi della coerenza della tabella finanziaria del programma, segnatamente per quanto riguarda gli importi che la Commissione deve impegnare;

f)

assicurandosi che la capacità di gestione dell’autorità di gestione congiunta sia commisurata al volume, al contenuto e alla complessità delle operazioni previste nel quadro del programma. In particolare, la Commissione verifica che l’autorità di gestione congiunta disponga di sufficienti risorse umane qualificate interamente destinate al programma, dei necessari strumenti informatici di gestione e contabilità, nonché di circuiti finanziari conformi alla normativa comunitaria applicabile. Tale verifica può essere effettuata attraverso un audit ex-ante in loco, qualora la Commissione lo ritenga necessario;

g)

assicurandosi che l’autorità di gestione congiunta abbia previsto e predisposto sistemi di controllo interno e di audit soddisfacenti, fondati sulle migliori pratiche internazionali.

3.   Successivamente all’esame del programma operativo congiunto, la Commissione può invitare i paesi partecipanti a fornire informazioni complementari o, all’occorrenza, a riesaminare determinati punti.

4.   L’adozione di ciascun programma operativo congiunto va considerata un riconoscimento implicito da parte della Commissione delle strutture di gestione e di controllo predisposte dall’autorità di gestione congiunta.

5.   Ciascun programma operativo congiunto viene adottato con decisione della Commissione per tutta la sua durata.

Articolo 6

Controllo e valutazione del programma operativo congiunto

1.   Il controllo e la valutazione di ciascun programma operativo congiunto sono volti a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza della sua attuazione. I risultati delle valutazioni vengono presi in considerazione per la programmazione successiva.

2.   Una valutazione intermedia del programma operativo congiunto viene effettuata nel quadro della revisione del programma conformemente al documento di strategia.

Tale valutazione viene effettuata dalla Commissione e i suoi risultati, comunicati al comitato di controllo congiunto e all’autorità di gestione congiunta del programma, possono comportare adeguamenti della programmazione indicativa.

3.   Oltre alla valutazione intermedia, la valutazione del programma operativo congiunto, o di parte di esso, può essere effettuata in qualsiasi momento dalla Commissione.

4.   Nell’anno successivo al termine della fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, il programma è oggetto di una valutazione ex-post da parte della Commissione.

Articolo 7

Revisione dei programmi operativi congiunti

1.   Gli adeguamenti della tabella finanziaria del programma operativo congiunto che comportano il semplice trasferimento di fondi comunitari da una priorità all’altra per un importo non superiore al 20 % degli importi iniziali previsti per ciascuna priorità, possono venire effettuati direttamente dall’autorità di gestione congiunta, previo accordo del comitato di controllo congiunto. Tali adeguamenti vengono comunicati alla Commissione dall’autorità di gestione congiunta.

Tale norma può essere applicata all’assistenza tecnica finanziata mediante fondi comunitari soltanto previa autorizzazione scritta della Commissione.

2.   Su richiesta motivata del comitato di controllo congiunto o su iniziativa della Commissione di concerto con il comitato di controllo congiunto, i programmi operativi congiunti possono essere riesaminati e, all’occorrenza, riveduti nei seguenti casi:

a)

per tener conto di notevoli cambiamenti socioeconomici o di modifiche sostanziali delle priorità comunitarie, nazionali o regionali nel territorio interessato dal programma;

b)

in seguito a difficoltà di attuazione che comportino in particolare notevoli ritardi di esecuzione;

c)

in caso di trasferimento di fondi comunitari da una priorità all’altra oltre il margine di flessibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

d)

in seguito alle valutazioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3;

e)

in caso di un’eventuale interruzione del programma in conformità dell’articolo 44.

3.   La revisione di un programma operativo congiunto nei casi di cui al paragrafo 2 viene adottata con decisione della Commissione e richiede l’inserimento di una clausola aggiuntiva negli accordi di finanziamento di cui all’articolo 10.

Articolo 8

Lingue utilizzate

1.   Le strutture di gestione di ciascun programma operativo congiunto utilizzano come lingua di lavoro una o più lingue ufficiali dell’Unione europea.

2.   Per tener conto delle caratteristiche di partenariato dei programmi, i beneficiari dei progetti possono presentare all’autorità di gestione congiunta tutti i documenti relativi al proprio progetto nella propria lingua nazionale, purché tale possibilità sia espressamente indicata nel programma e purché il comitato di controllo congiunto preveda di predisporre, attraverso l’autorità di gestione congiunta, i mezzi di interpretazione e di traduzione necessari.

3.   Il costo delle attività di interpretazione e di traduzione verso tutte le lingue considerate dal programma è a carico:

a)

della dotazione di bilancio relativa all’assistenza tecnica a livello di programma operativo congiunto;

b)

della dotazione di ogni singolo progetto a livello di progetti.

Articolo 9

Fase di avvio dei programmi operativi congiunti

1.   In seguito all’adozione del programma operativo congiunto con decisione della Commissione, il programma viene avviato immediatamente negli Stati membri mediante gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 1 B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) (2). Possono essere avviate altresì le azioni congiunte necessarie per l’avvio del programma, quali:

a)

l’istituzione dell’autorità di gestione congiunta e del segretariato tecnico congiunto;

b)

le prime riunioni del comitato di controllo congiunto, compresi i rappresentanti dei paesi partner che non hanno ancora firmato l’accordo di finanziamento;

c)

la preparazione e l’avvio delle procedure d’appalto o degli inviti a presentare proposte, all’occorrenza con una clausola sospensiva legata alla firma degli accordi di finanziamento.

2.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 si applica a ciascun paese partner del programma dal momento in cui viene concluso un accordo di finanziamento con tale paese conformemente all’articolo 10.

SEZIONE 2

Accordo di finanziamento

Articolo 10

Firma dell’accordo di finanziamento

1.   È concluso un accordo di finanziamento tra la Commissione e ciascun paese partner del programma operativo congiunto interessato. L’autorità di gestione congiunta designata nel quadro di ciascun programma operativo congiunto può controfirmare l’accordo di finanziamento.

2.   Il programma operativo congiunto adottato dalla Commissione costituisce l’allegato tecnico dell’accordo di finanziamento.

3.   Ciascun accordo di finanziamento è concluso non oltre la fine dell’anno successivo all’anno della decisione della Commissione che adotta il programma operativo congiunto («regola N+1»).

4.   Qualora l’accordo non venga concluso entro i termini stabiliti, non può essere avviata la componente esterna del programma operativo congiunto con il paese partner interessato.

Se un programma comprende diversi paesi partner, esso può essere avviato con ciascun paese partner interessato non appena tale paese abbia firmato il proprio accordo di finanziamento.

5.   Qualora nessun paese partner firmi un accordo di finanziamento entro i termini fissati, la componente esterna del programma operativo congiunto diventa nulla e si applicano le modalità di cui all’articolo 44, paragrafi 3 e 4.

CAPITOLO III

STRUTTURE DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI CONGIUNTI

SEZIONE 1

Comitato di controllo congiunto

Articolo 11

Composizione del comitato di controllo congiunto

1.   Il comitato di controllo congiunto comprende i rappresentanti autorizzati da ciascun paese partecipante ad adottare tutte le decisioni relative al programma operativo congiunto nell’ambito delle competenze del comitato. I membri sono designati in veste di rappresentanti del proprio paese a titolo funzionale e non personale. Il comitato comprende altresì un presidente e un segretario. Quest’ultimo dev’essere scelto tra i membri dell’autorità di gestione congiunta.

2.   Oltre ai rappresentanti debitamente designati, è importante che i paesi partecipanti assicurino una rappresentanza adeguata della società civile (autorità locali, parti economiche e sociali, società civile) in modo da assicurare una stretta collaborazione degli attori locali alla realizzazione del programma operativo congiunto.

3.   La Commissione è invitata ad ogni riunione del comitato di controllo congiunto contemporaneamente ai partecipanti e viene informata dei risultati dei lavori. Essa può partecipare interamente o in parte a ciascuna riunione del comitato, di propria iniziativa, in veste di osservatore e senza alcun potere decisionale.

Articolo 12

Funzionamento del comitato di controllo congiunto

1.   I membri designati del comitato di controllo congiunto adottano all’unanimità il proprio regolamento interno.

2.   Il comitato di controllo congiunto delibera per consenso unanime. Esso può tuttavia ricorrere ad una procedura di voto per determinate decisioni, in particolare quando procede alla selezione finale dei progetti e gli importi di sovvenzione ad essi destinati. Durante queste procedure di voto, ciascun paese dispone di un solo voto indipendentemente dal numero di membri che lo rappresentano.

3.   I rappresentanti designati eleggono un presidente. Il comitato può decidere di affidare il ruolo di presidente a un rappresentante dell’autorità di gestione congiunta o a una personalità esterna.

Il presidente del comitato di controllo congiunto svolge il ruolo di arbitro e conduce i dibattiti. Egli conserva il diritto di voto, tranne nel caso in cui il ruolo di presidente sia stato affidato a un rappresentante dell’autorità di gestione congiunta o a un’altra personalità esterna. In quest’ultimo caso, la presidenza viene esercitata senza diritto di voto.

4.   Il comitato di controllo congiunto si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l’anno. Esso è convocato dal presidente su richiesta dell’autorità di gestione congiunta o su richiesta motivata di uno dei suoi membri designati o della Commissione. Può altresì deliberare per procedura scritta su richiesta del presidente, dell'autorità di gestione congiunta o di uno dei paesi partecipanti. In caso di disaccordo, ciascun membro può richiedere un esame in corso di riunione.

5.   Un verbale, cofirmato dal presidente e dal segretario, viene redatto alla fine di ciascuna riunione del comitato di controllo congiunto. Esso è trasmesso a ciascun membro del comitato e alla Commissione.

Articolo 13

Funzioni del comitato di controllo congiunto

Il comitato assume in particolare le seguenti funzioni relative al programma operativo congiunto:

a)

convalida il programma di lavoro dell’autorità di gestione congiunta;

b)

decide il volume e l’assegnazione delle risorse del programma per l’assistenza tecnica e le risorse umane;

c)

esamina, nel corso di ciascuna riunione, gli atti relativi alla gestione adottati dall’autorità di gestione congiunta;

d)

nomina i comitati di selezione dei progetti;

e)

decide criteri di selezione dei progetti e adotta la decisione finale sui progetti e sugli importi della sovvenzione assegnati loro;

f)

valuta e verifica, nel corso di ciascuna riunione e sulla base dei documenti presentati dall’autorità di gestione congiunta, i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi del programma operativo congiunto;

g)

esamina tutte le relazioni presentate dall’autorità di gestione congiunta e adotta, all’occorrenza, le misure opportune;

h)

esamina i casi di riscossione oggetto di controversia segnalati dall’autorità di gestione congiunta.

Qualora il comitato di controllo congiunto, adottando le decisioni di cui al primo comma, lettera e), decida di non seguire interamente o in parte le raccomandazioni del comitato di selezione, deve motivare la propria decisione per iscritto. Tale decisione viene quindi trasmessa attraverso l’autorità di gestione congiunta alla Commissione per accordo preventivo. La Commissione comunica il suo parere all'autorità di gestione congiunta entro 15 giorni lavorativi.

Le funzioni dell'autorità di gestione devono essere esercitate nel rispetto dei regolamenti e disposizioni in vigore. L'autorità di gestione è incaricata di assicurarsi che le decisioni del comitato di controllo siano in conformità con queste regole.

SEZIONE 2

Autorità di gestione congiunta

Articolo 14

Organizzazione dell’autorità di gestione congiunta

1.   L’autorità di gestione congiunta è, in generale, un organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale. L’autorità di gestione congiunta può essere altresì un’entità di diritto privato investita di attribuzioni di servizio pubblico.

Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie e rispettare le condizioni di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 54, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4), in particolare gli articoli 38, 39 e 41.

2.   I paesi partecipanti affidano all’autorità di gestione congiunta i compiti di esecuzione del programma operativo congiunto affidati loro nel quadro della gestione del programma. È loro responsabilità verificare, nell’ambito del comitato di controllo congiunto, che l’impiego dei fondi sia conforme alle norme e ai principi applicabili alla gestione del programma.

3.   Il funzionamento dell’autorità di gestione congiunta puo' essere finanziato attraverso il contributo comunitario all’assistenza tecnica e confinanziato, in particolare attraverso apporti in natura di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

4.   I conti redatti dall’autorità di gestione congiunta sono oggetto ogni anno di un audit esterno ex-post effettuato da un organismo indipendente di cui all’articolo 31.

5.   L’organizzazione dell’autorità di gestione congiunta poggia sulle migliori pratiche internazionali in materia di gestione e di controllo interno ricorrendo a sistemi di gestione e controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti, in modo tale da garantire la legalità, la regolarità e la corretta gestione finanziaria delle sue operazioni.

In particolare, le funzioni di gestione operativa e le funzioni di gestione finanziaria vengono organizzate in maniera indipendente presso l’autorità di gestione congiunta. Le funzioni di ordinatore e le funzioni di contabile sono separate e incompatibili tra loro.

6.   L’autorità di gestione congiunta dispone di un servizio di audit interno indipendente dai servizi che assicurano le funzioni di ordinatore, di contabile e di gestione.

7.   L’autorità di gestione congiunta stabilisce procedure volte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell’ambito del programma e predispone sistemi informatizzati affidabili di contabilità, controllo e informazione finanziaria.

8.   L’autorità di gestione congiunta si adopera in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni e dei termini di pagamento dei contratti di sovvenzione e dei contratti stipulati con terzi. Essa si assicura, mediante adeguate procedure di accertamento, che i fondi erogati a titolo delle sovvenzioni e dei contratti vengano impiegati esclusivamente per gli obiettivi per i quali sono stati concessi.

Essa si avvale di un sistema generale di tenuta della contabilità e di controllo amministrativo e finanziario delle sovvenzioni e dei contratti (scambio di corrispondenza, controllo o lettere di sollecito, ricevimento delle relazioni, ecc.).

9.   L’autorità di gestione congiunta notifica immediatamente alla Commissione e al comitato di controllo congiunto qualsiasi modifica delle sue procedure o della sua organizzazione o qualsiasi altra circostanza di natura tale da incidere sull’esecuzione del programma.

10.   L’autorità di gestione congiunta, così come i diversi beneficiari, contraenti e partner dei contratti da essa stipulati per l’esecuzione dei progetti, è soggetta ai controlli della Commissione, della Corte dei conti europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 15

Funzioni dell’autorità di gestione congiunta

1.   L’autorità di gestione congiunta è incaricata della gestione e dell’attuazione del programma operativo congiunto, compresa l’assistenza tecnica, in conformità del principio di sana gestione finanziaria, secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia, ed effettua i controlli necessari alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

2.   Tra i diversi compiti dell’autorità di gestione congiunta figurano in particolare:

a)

l’organizzazione delle riunioni e le mansioni di segreteria del comitato di controllo congiunto, compresa la stesura dei verbali di riunione;

b)

la preparazione dei bilanci annuali dettagliati del programma e delle domande di stanziamenti che occorrono alla Commissione europea;

c)

la stesura delle relazioni operative e finanziarie annuali e la loro trasmissione al comitato di controllo congiunto e alla Commissione;

d)

l’attuazione, da parte del suo servizio di audit interno, di un programma di audit dei circuiti interni e della corretta applicazione delle procedure all’interno dell’autorità di gestione congiunta; le relazioni annuali di audit interno vengono obbligatoriamente trasmesse al comitato di controllo congiunto e alla Commissione;

e)

il bando, previa approvazione del comitato di controllo congiunto, delle gare d’appalto e degli inviti a presentare proposte per la selezione dei progetti;

f)

il ricevimento delle candidature, l’organizzazione e lo svolgimento delle mansioni di presidenza e segreteria dei comitati di selezione, nonché la trasmissione al comitato di controllo congiunto e alla Commissione delle relazioni contenenti le raccomandazioni dei comitati di selezione;

g)

in seguito alla selezione dei progetti da parte del comitato di controllo congiunto, la stipulazione dei contratti relativi ai diversi progetti con i beneficiari e i contraenti;

h)

il controllo operativo e la gestione finanziaria dei progetti;

i)

la comunicazione immediata al comitato di controllo congiunto di tutti i casi di riscossione oggetto di controversia;

j)

la realizzazione di eventuali studi d’impatto ambientale a livello del programma;

k)

l’attuazione del piano d’informazione e visibilità conformemente all’articolo 42.

Articolo 16

Segretariato tecnico congiunto

1.   Ciascuna autorità di gestione congiunta può, previo accordo del comitato di controllo congiunto, farsi assistere nella gestione quotidiana delle operazioni del programma operativo congiunto da un segretariato tecnico congiunto dotato delle risorse necessarie.

Il funzionamento del segretariato tecnico congiunto viene finanziato attraverso gli stanziamenti per l’assistenza tecnica.

2.   All’occorrenza, il segretariato tecnico congiunto può disporre di antenne ridotte nei paesi partecipanti allo scopo di informare i potenziali beneficiari nei paesi interessati delle attività previste nel quadro del programma.

Articolo 17

Principio di continuità

Qualora un’autorità di gestione congiunta già esistente, e che disponga dei dispositivi approvati dalla Commissione per la gestione di programmi in corso o precedenti, sia nuovamente designata per la gestione di un programma operativo congiunto, non occorre modificarne l’organizzazione purché il sistema in vigore soddisfi i requisiti del presente regolamento.

CAPITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI CONGIUNTI

SEZIONE 1

Finanziamento

Articolo 18

Assistenza tecnica finanziata mediante il contributo comunitario

L’assistenza tecnica ammissibile al finanziamento comunitario è fissata a un massimo del 10 % del contributo complessivo della Comunità al programma operativo congiunto.

Tuttavia, caso per caso, qualora il livello delle spese sostenute durante i precedenti esercizi di esecuzione e il fabbisogno prevedibile e legittimo del programma lo giustifichino, all’atto della revisione del programma può essere previsto un aumento degli importi dell’assistenza tecnica inizialmente fissati per il programma.

Articolo 19

Fonti di cofinanziamento

1.   Il cofinanziamento proviene dalle risorse proprie dei paesi o degli organismi che partecipano a ciascun programma operativo congiunto.

2.   I paesi partecipanti sono liberi di determinare la provenienza, l’importo e la ripartizione del cofinanziamento per obiettivi e priorità nel quadro di ciascun programma operativo congiunto.

3.   Gli apporti in natura dell’autorità di gestione congiunta possono essere considerati cofinanziamenti previo accordo della Commissione. In tal caso, essi devono venire espressamente indicati nel documento del programma.

Articolo 20

Tasso di cofinanziamento

1.   Il cofinanziamento corrisponde almeno al 10 % dell’importo del contributo comunitario al programma operativo congiunto, escluso l’importo dell’assistenza tecnica finanziata attraverso il contributo comunitario.

2.   Il cofinanziamento è ripartito se possibile in maniera equilibrata sulla durata del programma, in modo che l’obiettivo minimo del 10 % sia conseguito al termine del programma.

Articolo 21

Conto bancario del programma operativo congiunto e interessi del prefinanziamento

1.   Un conto bancario in euro, unico e specifico per il programma, viene aperto e gestito dal servizio che assicura la funzione di contabile presso l’autorità di gestione congiunta. Il conto richiede obbligatoriamente la doppia firma dell’ordinatore e del contabile dell’autorità di gestione congiunta.

2.   Qualora il conto bancario frutti interessi, gli interessi maturati dai versamenti di prefinanziamento vengono destinati al programma operativo congiunto interessato e dichiarati alla Commissione nella relazione finale di cui all’articolo 32.

Articolo 22

Contabilità del programma operativo congiunto

La contabilità del programma operativo congiunto è tenuta dal servizio dell’autorità di gestione congiunta incaricato delle operazioni finanziarie. Tale contabilità è autonoma e separata e comprende esclusivamente le operazioni relative al programma operativo congiunto. Essa permette un controllo analitico del programma per obiettivo, priorità e misura.

L’autorità di gestione congiunta presenta le operazioni di quadratura tra detta contabilità e il saldo del conto bancario del programma al comitato di controllo congiunto del programma e alla Commissione, a sostegno della relazione annuale e di ogni domanda di prefinanziamento supplementare.

Articolo 23

Procedure d’appalto

1.   Le procedure d’appalto per i contratti e le sovvenzioni necessarie per l’attuazione del programma operativo congiunto da parte dell’autorità di gestione congiunta sono quelle applicabili alle azioni esterne quali stabilite agli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli da 231 a 256 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le procedure applicabili, nonché i relativi documenti e contratti standard sono quelli contenuti nella Guida pratica alle procedure d’appalto per le azioni esterne e nei suoi allegati in vigore nel momento in cui vengono indette le gare d’appalto o rivolti gli inviti a presentare proposte.

2.   Le norme di ammissibilità riguardanti la partecipazione alle gare e agli inviti a presentare proposte sono quelle previste dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1638/2006 in conformità con gli articoli 40 e 41 del presente regolamento.

3.   Tali disposizioni si applicano a tutta l’area geografica del programma, tanto sul territorio degli Stati membri quanto sul territorio dei paesi partner.

SEZIONE 2

Pagamenti

Articolo 24

Impegni annuali della Commissione

Oltre all’impegno di bilancio iniziale che accompagna la decisione di adozione del programma operativo congiunto, la Commissione procede ogni anno all’impegno di bilancio corrispondente entro il 31 marzo dell’anno in questione. L’importo di tale impegno è determinato in conformità della tabella finanziaria che indica la ripartizione annuale prevista contenuta nel programma operativo congiunto e dipende dello stato di avanzamento del programma e dagli stanziamenti disponibili. La Commissione informa l’autorità di gestione congiunta della data precisa in cui è stato effettuato l’impegno annuale.

Articolo 25

Norme comuni per i pagamenti

1.   Ciascun pagamento del contributo comunitario viene effettuato dalla Commissione nei limiti delle risorse disponibili. La Commissione imputa automaticamente ogni pagamento all’autorità di gestione congiunta alla prima quota annuale d’impegno fino al completo utilizzo di tale quota. Una volta utilizzata completamente la prima quota annuale di impegno, si può incominciare ad utilizzare la quota successiva.

2.   I pagamenti vengono effettuati in euro, sul conto bancario del programma operativo congiunto.

3.   I pagamenti possono assumere la forma di un prefinanziamento o di pagamento del saldo finale.

Articolo 26

Prefinanziamenti

1.   Ogni anno, non appena le è stato notificato un impegno di bilancio, l’autorità di gestione congiunta può chiedere a titolo di prefinanziamento il versamento di un importo non superiore all’80 % del contributo comunitario al finanziamento dell’esercizio in corso.

A partire dal secondo anno del programma operativo congiunto, la domanda di prefinanziamento è accompagnata dalla relazione annuale finanziaria provvisoria riguardante tutte le spese e le entrate dell’anno precedente, non ancora certificata dalla relazione di audit esterno, e dal bilancio degli impegni e delle spese previsti dell’autorità di gestione congiunta per l’anno successivo.

Dopo avere esaminato tale relazione, valutato il fabbisogno reale di finanziamenti del programma e verificato la disponibilità degli stanziamenti, la Commissione procede interamente o in parte al pagamento del prefinanziamento richiesto.

2.   Durante l’anno, l’autorità di gestione congiunta può chiedere il versamento integrale o parziale del saldo del contributo comunitario annuale a titolo di prefinanziamento supplementare.

L’autorità di gestione congiunta correda la sua domanda di una relazione finanziaria intermedia che dimostri che le spese realmente sostenute o che verranno probabilmente effettuate nel corso dell’anno superano l’importo dei prefinanziamenti precedenti.

Tale versamento complementare rappresenta un prefinanziamento supplementare nella misura in cui non è certificato da una relazione di audit esterno.

3.   Durante il secondo semestre di ogni anno di esecuzione del programma, la Commissione liquida i prefinanziamenti precedenti in funzione delle spese effettivamente sostenute e ammissibili quali certificate dalla relazione annuale di audit esterno di cui all’articolo 31.

Sulla base dei risultati di tale liquidazione, la Commissione procede all’occorrenza agli opportuni adeguamenti finanziari.

Articolo 27

Recupero

1.   L’autorità di gestione congiunta è responsabile del recupero delle spese non giustificate o non ammissibili e del rimborso alla Commissione delle somme recuperate proporzionalmente al suo contributo al programma.

Qualora, all’atto del ricevimento di una relazione finale di un contratto o in seguito a un controllo o a un audit, risulti che sono già state pagate spese non ammissibili, l’autorità di gestione congiunta emette un ordine di riscossione nei confronti dei beneficiari e dei contraenti interessati.

2.   Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario, di un contraente o di un partner stabilito in uno Stato membro e qualora l’autorità di gestione congiunta non riesca a recuperare tali spese entro l’anno successivo all’emissione dell’ordine di riscossione, lo Stato membro in cui si trova il beneficiario, il contraente o il partner interessato provvede al pagamento del credito all’autorità di gestione congiunta, prima di rivalersi sul beneficiario, sul contraente o sul partner.

3.   Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario, di un contraente o di un partner stabilito in un paese partner e qualora l’autorità di gestione congiunta non riesca a recuperare tali spese entro l’anno successivo all’emissione dell’ordine di riscossione, l’autorità di gestione congiunta si rivolge alla Commissione che, sulla base di un fascicolo completo, subentra per procedere al recupero presso il beneficiario, il contraente o il partner situato nel paese partner o direttamente presso le autorità nazionali di tale paese.

4.   Il fascicolo trasferito allo Stato membro o alla Commissione contiene tutti i documenti che consentono di procedere al recupero, nonché le prove degli interventi effettuati dall’autorità di gestione congiunta presso il beneficiario o il contraente per recuperare gli importi dovuti.

5.   L’autorità di gestione congiunta è tenuta a far sì che entro un anno dall’emissione dell’ordine di riscossione sia assicurato il rimborso. Essa si accerta in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l’autorità di gestione congiunta intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata per accordo preliminare al comitato di controllo congiunto e alla Commissione.

6.   Qualora non si sia potuto procedere al recupero del credito o alla trasmissione allo Stato membro o alla Commissione di un fascicolo completo, in conformità con il paragrafo 4 a causa di un comportamento intenzionale o per negligenza dell'autorità di gestione congiunta, l'autorità di gestione congiunta resta responsabile del recupero dopo il termine di un anno e gli importi dovuti sono dichiarati non ammissibili al finanziamento comunitario.

7.   In conformità dei paragrafi 2 e 3, i contratti stipulati dall’autorità di gestione congiunta nel quadro del programma contengono una clausola che consente alla Commissione o allo Stato membro interessato di procedere al recupero presso il beneficiario, il contraente o il partner, qualora il credito sia ancora aperto un anno dopo l’emissione dell’ordine di riscossione da parte dell’autorità di gestione congiunta.

SEZIONE 3

Relazioni

Articolo 28

Relazioni annuali dell’autorità di gestione congiunta

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno, l’autorità di gestione congiunta presenta alla Commissione una relazione annuale certificata dalla relazione di audit di cui all’articolo 31 sull’attuazione del programma operativo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente, previa approvazione del comitato di controllo congiunto. La prima relazione annuale viene presentata entro il 30 giugno del secondo anno del programma.

2.   Ciascuna relazione annuale comprende:

a)

una parte tecnica che descrive:

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e dei suoi obiettivi prioritari,

l’elenco dettagliato dei contratti stipulati, nonché le eventuali difficoltà incontrate,

le attività realizzate nel quadro dell’assistenza tecnica durante l’anno precedente,

le misure adottate in termini di controllo, valutazione e audit dei progetti, i loro risultati e le azioni realizzate per ovviare ai problemi individuati,

le attività di informazione e comunicazione,

il programma delle attività da realizzare per l’anno successivo;

b)

una parte finanziaria che indica in dettaglio, in euro, per ogni priorità:

gli importi destinati all’autorità di gestione congiunta da parte della Commissione quale contributo comunitario e da parte dei paesi partecipanti a titolo di cofinanziamento, nonché le altre eventuali entrate del programma,

i pagamenti effettuati e gli importi recuperati dall’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica e a favore dei progetti, e la quadratura con il conto bancario del programma,

l’importo delle spese ammissibili sostenute dai progetti quali presentate dai beneficiari nelle loro relazioni e nelle domande di pagamento,

il bilancio degli impegni e delle spese previste dell’autorità di gestione congiunta per l’anno successivo;

c)

una dichiarazione firmata dal rappresentante dell’autorità di gestione congiunta che assicuri che i sistemi di gestione e di controllo predisposti dal programma durante l’anno precedente restano conformi al modello approvato dalla Commissione e hanno funzionato in maniera tale da fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate nella relazione finanziaria e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

Articolo 29

Relazione annuale del servizio di audit interno

1.   Il servizio di audit interno dell’autorità di gestione congiunta realizza ogni anno un programma di controllo dei circuiti interni e della corretta applicazione delle procedure all’interno dell’autorità di gestione congiunta. Esso redige una relazione annuale che trasmette al rappresentante dell’autorità di gestione congiunta.

2.   L’autorità di gestione congiunta trasmette la relazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato di controllo congiunto, allegandola alla sua relazione annuale di cui all’articolo 28.

Articolo 30

Relazione annuale sull’attuazione del programma di audit dei progetti

1.   L’autorità di gestione congiunta redige ogni anno una relazione sull’attuazione, nel corso dell’anno precedente, del programma di audit dei progetti di cui all’articolo 37. Tale relazione illustra in dettaglio il metodo utilizzato dall’autorità di gestione congiunta per selezionare il campione rappresentativo dei progetti, i controlli effettuati, le raccomandazioni formulate e le conclusioni tratte dall’autorità di gestione congiunta in merito alla gestione finanziaria dei progetti interessati.

2.   L’autorità di gestione congiunta trasmette la relazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato di controllo congiunto, allegandola alla sua relazione annuale di cui all’articolo 28.

Articolo 31

Relazione di audit esterno

1.   Indipendentemente dagli audit esterni organizzati nei confronti dell’autorità di gestione congiunta dall’amministrazione del paese in cui essa ha sede, l’autorità di gestione congiunta ricorre a un organismo pubblico indipendente o incarica un revisore autorizzato indipendente, membro di un organo di supervisione per il controllo legale dei conti, riconosciuto a livello internazionale, di procedere ogni anno, nel rispetto delle norme e delle regole deontologiche della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC), a una verifica ex-post delle dichiarazioni di spesa e di entrate presentate dall’autorità di gestione congiunta nella relazione finanziaria annuale.

2.   L’audit esterno riguarda le spese sostenute direttamente dall’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica e della gestione dei progetti (pagamenti). La relazione di audit esterno certifica le dichiarazioni di spesa e di entrate presentate dall’autorità di gestione congiunta nella sua relazione finanziaria annuale, e in particolare che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute e sono esatte e ammissibili.

3.   L’autorità di gestione congiunta trasmette la relazione di audit esterno alla Commissione e al comitato di controllo congiunto, allegandola alla sua relazione annuale di cui all’articolo 28.

Articolo 32

Relazione finale

La relazione finale sull’attuazione del programma operativo congiunto comprende mutatis mutandis gli stessi elementi delle relazioni annuali, compresi gli allegati, per tutta la durata del programma. Essa viene presentata entro il 30 giugno 2016.

SEZIONE 4

Spese ammissibili del programma operativo congiunto

Articolo 33

Costi ammissibili a livello di programma operativo congiunto

1.   Per beneficiare del finanziamento comunitario, le spese del programma operativo congiunto devono essere sostenute nel periodo di esecuzione dello stesso, quale definito all’articolo 43.

2.   Per essere considerati ammissibili per l’attuazione del programma da parte dell’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica, i costi devono soddisfare i criteri indicati in appresso. Deve trattarsi di costi:

a)

necessari per l’attuazione del programma in conformità dei criteri definiti dal programma e dal comitato di controllo congiunto e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare di economia e di rapporto costi/efficacia;

b)

registrati nella contabilità del programma, identificabili e controllabili e attestati da pezze giustificative originali;

c)

sostenuti in seguito all’applicazione delle procedure d’appalto pertinenti.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, sono ammissibili:

a)

i costi del personale responsabile del programma, pari alle retribuzioni in termini reali più i contributi sociali e gli altri costi compresi nella remunerazione. Tali costi non devono eccedere i salari e i costi normalmente sostenuti dalla struttura che accoglie l’autorità di gestione congiunta o il segretariato tecnico congiunto, a meno che non venga motivato che ciò è indispensabile per la realizzazione del programma operativo congiunto;

b)

le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altre persone che partecipano al programma operativo congiunto, purché corrispondano alle prassi consuete delle autorità designate per la gestione del programma. Inoltre, nel caso di computo forfetario delle spese di soggiorno, le aliquote non devono superare quelle dei tariffari pubblicati dalla Commissione europea al momento dell’adozione del programma operativo congiunto;

c)

i costi per l’acquisto o la locazione di attrezzature e forniture (nuove o di occasione) strettamente necessarie all’autorità di gestione congiunta o al segretariato tecnico congiunto per attuare il programma operativo congiunto, nonché i costi relativi a prestazioni di servizi, purché corrispondano a quelli del mercato;

d)

i costi di materiali d’uso;

e)

i costi indiretti rappresentativi delle spese amministrative generali;

f)

le spese di subappalto;

g)

i costi derivanti direttamente da esigenze poste dal presente regolamento e dal programma (ad esempio, azioni d’informazione e di visibilità, valutazioni, audit esterni, traduzioni, ecc.), comprese le spese per servizi finanziari (in particolare il costo dei bonifici bancari).

Articolo 34

Costi non ammissibili a livello di programma operativo congiunto

I seguenti costi sono considerati non ammissibili per l’attuazione del programma da parte dell’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica:

a)

i debiti e gli accantonamenti per perdite o debiti;

b)

gli interessi passivi;

c)

i costi già finanziati in altro ambito;

d)

gli acquisti di terreni o di immobili;

e)

le perdite dovute a operazioni di cambio;

f)

le tasse, compresa l’IVA, tranne nel caso in cui l’autorità di gestione congiunta non possa recuperarla e qualora la normativa applicabile non ne vieti l’assunzione a carico;

g)

i crediti a organismi terzi;

h)

le ammende.

Articolo 35

Apporti in natura a livello di programma operativo congiunto

Gli eventuali apporti in natura dei paesi partecipanti e, all’occorrenza, di altre fonti, devono essere indicati separatamente nel bilancio del programma operativo congiunto e non costituiscono costi ammissibili.

Essi non possono essere considerati parte del 10 % minimo di cofinanziamento dei paesi partecipanti di cui all’articolo 20, ad eccezione degli apporti in naturainiziali dell'autorità di gestione congiunta indicati nell'articolo 19, paragrafo 3, di questo regolamento.

Il costo del personale assegnato dai paesi partecipanti all’assistenza tecnica per il programma non è considerato un contributo in natura e non può essere considerato come cofinanziamento nel bilancio del programma.

Articolo 36

Costi ammissibili a livello di progetti

1.   Le spese di ogni progetto devono essere sostenute durante il periodo di esecuzione di ciascun contratto ad esso relativo.

2.   I costi ammissibili, i costi non ammissibili e gli eventuali apporti in natura a livello dei progetti sono definiti nei contratti stipulati con i beneficiari e i contraenti.

SEZIONE 5

Controllo

Articolo 37

Programma annuale di audit dei progetti

1.   A decorrere dalla fine del primo anno del programma operativo congiunto, l’autorità di gestione congiunta redige ogni anno un programma di audit dei progetti da essa finanziati.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 vengono realizzati su documenti e in loco per un campione di progetti selezionato dall’autorità di gestione congiunta secondo un metodo di campionamento statistico casuale basato su norme di audit riconosciute a livello internazionale, tenuto conto in particolare di fattori di rischio legati all’importo dei progetti, al tipo di operazione, al tipo di beneficiario o di altri fattori pertinenti. Il campione dev’essere abbastanza rappresentativo da garantire un livello soddisfacente di fiducia nei controlli diretti effettuati dall’autorità di gestione congiunta sulla materialità, l’esattezza e l’ammissibilità delle spese dichiarate dai progetti.

Articolo 38

Controllo comunitario

La Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti europea e qualsiasi revisore esterno designato da tali istituzioni possono controllare, mediante verifiche di documenti o controlli in loco, l’impiego dei fondi comunitari da parte dell’autorità di gestione congiunta e dei diversi beneficiari e partner dei progetti.

Tale controllo può consistere in un audit completo sulla base di pezze giustificative dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma operativo congiunto (compresi, per l’autorità di gestione congiunta, tutti i documenti relativi alla selezione e ai contratti) e del progetto.

Articolo 39

Sistema di controllo

Gli Stati membri possono predisporre un sistema di controllo nazionale che consenta di verificare la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio e la conformità di tali spese e delle relative operazioni o parti di operazioni con le norme comunitarie et le sue norme nazionali.

CAPITOLO V

PROGETTI FINANZIATI DAI PROGRAMMI OPERATIVI CONGIUNTI

Articolo 40

Partecipanti ai progetti del programma operativo congiunto

1.   I progetti sono presentati da richiedenti che rappresentano partenariati comprendenti almeno un partner di uno Stato membro partecipante al programma e almeno un partner di un paese partner partecipante al programma.

2.   I richiedenti e i partner indicati al paragrafo 1 hanno la propria sede nelle regioni elencate dall'articolo 4, lettere a) e b), e corrispondono ai criteri d'ammissibilità definiti dall'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nel caso in cui gli obiettivi dei progetti non possano essere conseguiti che attraverso la partecipazione di partner con sede in regioni diverse da quelle sopraccitate, la partecipazione di questi ultimi puo' essere accettata.

Articolo 41

Natura dei progetti

I progetti possono essere di tre tipi:

a)

progetti integrati, nel cui ambito i partner realizzano sul rispettivo territorio una parte delle azioni che costituiscono il progetto;

b)

progetti simmetrici, nel cui ambito attività simili vengono realizzate parallelamente negli Stati membri e nei paesi partner;

c)

progetti realizzati essenzialmente o esclusivamente in uno Stato membro o in un paese partner, ma a vantaggio di tutti i partner del programma operativo congiunto o di una parte di essi.

I progetti si realizzano nelle regioni indicate dall'articolo 4, lettere a) e b), del presente regolamento.

In casi eccezionali, ove necessario per conseguire gli obiettivi dei progetti, questi ultimi possono realizzarsi parzialmente in regioni diverse da quelle indicate al comma precedente.

Articolo 42

Informazione e visibilità del programma operativo congiunto

1.   L’autorità di gestione congiunta è responsabile dell’attuazione delle azioni d’informazione e visibilità del programma operativo congiunto. In particolare, l’autorità di gestione congiunta adotta le misure necessarie per garantire la visibilità del finanziamento o del cofinanziamento comunitario per quanto riguarda le sue attività e quelle dei progetti finanziati nel quadro del programma. Tali misure devono essere conformi alle norme applicabili in materia di visibilità per le azioni esterne definite e pubblicate dalla Commissione.

2.   Le antenne del segretariato tecnico congiunto create, all’occorrenza, in paesi partecipanti, hanno la responsabilità di far conoscere le attività del programma operativo congiunto e informare al riguardo gli organismi eventualmente interessati.

CAPITOLO VI

CHIUSURA DEI PROGRAMMI OPERATIVI CONGIUNTI

Articolo 43

Durata del programma operativo congiunto

1.   Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia alla data di adozione del programma operativo congiunto e termina non oltre il 31 dicembre 2016.

2.   Tale periodo di esecuzione è articolato nelle seguenti fasi:

a)

una fase di attuazione del programma operativo congiunto, della durata massima di sette anni, che si conclude entro il 31 dicembre 2013. Oltre tale data non potrà essere avviata alcuna procedura d’appalto o di invito a presentare proposte e non potrà essere firmato alcun contratto, ad eccezione dei contratti di audit e valutazione;

b)

una fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, che ha inizio contemporaneamente alla fase di attuazione del programma e si conclude entro il 31 dicembre 2014. Le attività dei progetti finanziati dal programma devono essere concluse entro tale data;

c)

una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex-post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione, e che si conclude entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 44

Eventuale interruzione del programma

1.   Nei casi previsti all’articolo 9, paragrafo 10, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 1638/2006 o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di porre fine al programma operativo congiunto prima della scadenza prevista del periodo di esecuzione, su richiesta del comitato di controllo congiunto o di propria iniziativa previa consultazione del comitato di controllo congiunto.

2.   In questo caso, l’autorità di gestione congiunta presenta la richiesta alla Commissione e trasmette la relazione finale entro tre mesi dalla decisione della Commissione. Dopo aver liquidato i prefinanziamenti precedenti, la Commissione effettua il pagamento finale o, all’occorrenza, emette l’eventuale ordine di riscossione finale nei confronti dell’autorità di gestione congiunta. La Commissione sblocca altresì il saldo restante degli impegni.

3.   Quando il programma viene terminato perché i paesi partner non hanno firmato gli accordi di finanziamento entro i termini fissati, gli stanziamenti di bilancio già impegnati a favore della cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato provenienti dalla rubrica 1 B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) restano a disposizione per la loro normale durata ma possono essere utilizzati soltanto per azioni realizzate esclusivamente negli Stati membri interessati. Gli stanziamenti di bilancio già impegnati a favore della cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato provenienti dalla rubrica 4 delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) vengono sbloccati.

4.   Qualora i paesi partner non abbiano firmato l’accordo di finanziamento o la Commissione abbia deciso di porre fine al programma operativo congiunto prima della scadenza prevista del programma, si applica la seguente procedura:

a)

per gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 1B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01), gli importi previsti per gli impegni annuali successivi del programma operativo congiunto interessato vengono utilizzati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) conformemente alle procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1638/2006;

b)

per gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 4 delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01), gli importi previsti per gli impegni annuali successivi del programma operativo congiunto interessato vengono utilizzati per finanziare altri programmi o progetti ammissibili nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 45

Conservazione dei documenti

L’autorità di gestione congiunta e i diversi beneficiari e partner dei progetti devono conservare per sette anni a decorrere dal pagamento del saldo del programma o di ciascun progetto, tutti i documenti relativi al programma operativo congiunto e al progetto, segnatamente le relazioni e le pezze giustificative, nonché i conti e documenti contabili e qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma operativo congiunto (compresi, per l’autorità di gestione congiunta, tutti i documenti relativi alla selezione e ai contratti) e di ciascun progetto.

Articolo 46

Chiusura del programma

1.   Un programma operativo congiunto si considera chiuso una volta effettuate le operazioni seguenti:

a)

chiusura di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma;

b)

pagamento o rimborso del saldo finale;

c)

disimpegno degli stanziamenti da parte della Commissione.

2.   La chiusura del programma operativo congiunto non pregiudica il diritto della Commissione di adottare, all’occorrenza, rettifiche finanziarie successive nei confronti dell’autorità di gestione congiunta o dei beneficiari dei progetti qualora risultasse necessario adeguare l’importo finale ammissibile del programma o dei progetti in seguito a controlli effettuati dopo la data di chiusura.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(2)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/26


REGOLAMENTO (CE) N. 952/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento succitato, la domanda del Regno Unito di cancellazione della registrazione della denominazione «Newcastle Brown Ale» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Non essendo stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione d'opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la registrazione di tale denominazione deve essere cancellata.

(3)

Alla luce di tali elementi, tale denominazione deve altresì essere cancellata dal «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione della denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, p. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 280 del 18.11.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.1

Birra

REGNO UNITO

Newcastle Brown Ale (IGP)


10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/28


REGOLAMENTO (CE) N. 953/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 10 agosto 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

36,75

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

36,75

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3675

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

36,75

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3675

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3675

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3675 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

36,75

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3675

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/30


REGOLAMENTO (CE) N. 954/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 20 luglio 2007, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 851/2007 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 851/2007 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 851/2007 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 188 del 20.7.2007, pag. 7.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 10 agosto 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

36,75

36,75


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/32


REGOLAMENTO (CE) N. 955/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 10 agosto 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,499

1,499

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1,499

1,499

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,124

1,124

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1,124

1,124

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

1,499

1,499

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,499

1,499

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1,499

1,499

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE

[notificata con il numero C(2007) 3901]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/554/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.

(2)

La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati.

(3)

Il Regno Unito ha adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), e ha adottato ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione.

(4)

La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rende necessario rafforzare le misure di lotta contro tale malattia prese da tale Stato membro.

(5)

Come per la decisione 2007/552/CE del 6 agosto 2007 recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito (4), è ora opportuno definire come misura permanente le aree ad alto e basso rischio negli Stati membri colpiti e stabilire il divieto di spedire gli animali sensibili dalle aree ad alto e basso rischio e di spedire i prodotti derivati da animali sensibili dalle aree ad alto rischio. La decisione dovrebbe anche stabilire le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati prodotti prima delle restrizioni, oppure da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l’inattivazione dell’eventuale virus dell’afta epizootica.

(6)

Le dimensioni delle aree a rischio definito sono stabilite in funzione degli eventuali contatti individuati con l’azienda infetta e tengono conto della possibilità di realizzare controlli sufficienti sui movimenti di animali e prodotti. Al momento, e sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, l’intero territorio della Gran Bretagna dovrebbe essere considerato area ad alto rischio.

(7)

Il divieto di spedizione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti derivati da animali delle specie sensibili provenienti od ottenuti da animali originari dalle aree ad alto rischio di cui all’allegato I e non dovrebbe riguardare il transito attraverso queste aree dei prodotti provenienti od ottenuti da animali originari da altre aree.

(8)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5) riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

(9)

La direttiva 91/68/CEE del Consiglio (6) concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(10)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (7), disciplina tra l'altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini.

(11)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8), detta tra l'altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.

(12)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9), riguarda tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.

(13)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (10), dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica nei prodotti di origine animale.

(14)

La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (11), introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale.

(15)

La direttiva 92/118/CEE del Consiglio (12) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

(16)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (13), prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

(17)

La direttiva 88/407/CEE del Consiglio (14) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

(18)

La direttiva 89/556/CEE del Consiglio (15) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

(19)

La direttiva 90/429/CEE (16) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

(20)

La direttiva 90/426/CEE del Consiglio (17) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

(21)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (18) stabilisce un meccanismo di indennizzo alle aziende colpite per le perdite subite in ragione delle misure di controllo della malattia.

(22)

Poiché i medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (19), alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (20), e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (21) non rientrano più nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, tali medicinali dovrebbero essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.

(23)

L’articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (22), prevede una deroga dai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti di origine animale. È opportuno consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree ad alto rischio, in base a un regime di certificazione semplificato.

(24)

Gli Stati membri diversi dal Regno Unito dovrebbero sostenere le misure di controllo della malattia messe in atto nelle aree colpite assicurandosi che non siano spediti in quelle aree animali sensibili vivi.

(25)

La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 23 agosto 2007 e le misure prese saranno, se necessario, adattate.

(26)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Animali vivi

1.   Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 2003/85/CE, in particolare l'istituzione di una zona di controllo temporaneo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e un divieto dei movimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, il Regno Unito provvede affinché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

3.   Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia.

5.   I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

6.   I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

7.   Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere spediti verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale del Regno Unito ha notificato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

Carni

1.   Ai fini del presente articolo, «carni» significa «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   Il Regno Unito non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

3.   Le carni che non possono essere spedite dal Regno Unito a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente alla decisione 2001/304/CE.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

a)

siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007; oppure

ii)

provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate all’allegato II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi fuori delle aree elencate nell'allegato II.

5.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

6.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati.

Tali carni possono essere commercializzate nelle aree elencate negli allegati I e II solo se rispettano le seguenti condizioni:

a)

queste carni recano tutte il bollo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2002/99/CE o alla decisione 2001/304/CE;

b)

il macello opera sotto rigoroso controllo veterinario;

c)

le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

7.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b). Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

b)

queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004;

c)

lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

d)

le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

8.   Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale, che reca la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 3

Prodotti a base di carne

1.   Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

a)

siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

essere stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b); oppure

ii)

abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1 della direttiva 2002/99/CE.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

3.   I prodotti a base di carne spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 4

Latte

1.   Il Regno Unito non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali tenuti nelle aree elencate nell’allegato I che sia stato sottoposto a un trattamento conforme:

a)

all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure

b)

all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

c)

il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

d)

il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell’allegato I si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

4.   Il latte spedito dal Regno Unito in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

6.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 5

Prodotti lattiero-caseari

1.   Il Regno Unito non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari:

a)

fabbricati anteriormente al 15 luglio 2007; oppure

b)

preparati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3; oppure

c)

destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall’articolo 4, paragrafo 2 che garantisce l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

3.   Fatto salvo l'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:

a)

prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione;

b)

prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un'azienda situata — all'interno di una delle aree elencate nell'allegato I — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

tutto il latte impiegato nello stabilimento è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure è stato ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'allegato I;

b)

tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure sono stati fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle aree elencate nell'allegato I;

c)

lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

d)

i prodotti lattiero-caseari sono chiaramente identificati, trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 15 luglio 2007, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

6.   I prodotti lattiero-caseari spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

7.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

8.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 6

Sperma, ovuli ed embrioni

1.   Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sperma, ovuli ed embrioni») provenienti dalle aree elencate negli allegati I e II.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a)

a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 luglio 2007;

b)

allo sperma congelato delle specie bovina e suina e agli embrioni bovini, i quali siano stati importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 90/429/CEE e 89/556/CEE, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1.

Prima della spedizione dello sperma le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

3.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che accompagna lo sperma suino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura:

«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 7

Pelli

1.   Il Regno Unito non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («pelli») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:

a)

prodotte nel Regno Unito anteriormente al 15 luglio 2007; oppure

b)

che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure

c)

che sono state prodotte fuori delle aree elencate nell’allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione nel Regno Unito sono state trasportate e immagazzinate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1.

Si deve provvedere a separare le pelli trattate da quelle non trattate.

3.   Il Regno Unito provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni.

5.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 8

Altri prodotti di origine animale

1.   Il Regno Unito non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente al 15 luglio 2007, provenienti dalle aree elencate nell'allegato I od ottenuti da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

Il Regno Unito non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

a)

ai prodotti di origine animale che:

i)

abbiano subito un trattamento termico:

in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00; oppure

nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C; oppure

ii)

siano stati prodotti fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione nel Regno Unito siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1;

b)

al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'allegato I, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, punto 3, lettera a), punto ii) di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell'allegato VIII, capitolo IV, parte A del regolamento stesso;

c)

allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d)

agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all’allegato I, capitolo 2, parte A della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

e)

alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

f)

agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g)

ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

h)

ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i)

ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio;

j)

ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.

3.   Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5.   In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

6.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere f) e g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

7.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio o come medicinali, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali».

8.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della decisione 2007/275/CE della Commissione, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:

«Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».

Articolo 9

Certificazione

1.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia convalidato allegando copia di un certificato ufficiale, attestante che:

a)

i prodotti sono stati fabbricati:

i)

mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, oppure

ii)

che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati opportunamente certificati, e

b)

sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.

2.   Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:

a)

i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci siano spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione, e

b)

il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente.

Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti.

Le autorità competenti del Regno Unito comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

Articolo 10

Pulizia e disinfezione

1.   Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 64/432/CEE.

2.   Il Regno Unito provvede affinché gli operatori dei porti di uscita dal Regno Unito garantiscano che gli pneumatici degli autoveicoli in partenza dal Regno Unito siano disinfettati.

Articolo 11

Alcuni prodotti esentati

Le restrizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell'allegato I, dei prodotti di origine animali di cui agli stessi articoli se tali prodotti:

a)

non sono stati fabbricati nel Regno Unito e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure

b)

sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:

i)

dopo l'introduzione nel territorio del Regno Unito sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I,

ii)

sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

Equidi

1.   Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle aree elencate nell’allegato I in altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE.

2.   Il certificato di polizia sanitaria che accompagna gli equidi spediti dal Regno Unito in altri Stati membri come previsto al paragrafo 1 reca la seguente dicitura:

«Equidi conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 13

Misure di competenza degli Stati membri diversi dal Regno Unito

1.   Gli Stati membri diversi dal Regno Unito fanno in modo che non siano spediti animali vivi di specie sensibili verso le aree elencate nell'allegato I.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti dal Regno Unito fra il 15 luglio e il 6 agosto 2007, compresi isolamento e ispezione clinica, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un’infezione dovuta al virus dell’afta epizootica, e se necessario le misure di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/85/CE.

Articolo 14

Cooperazione con gli Stati membri

Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 16

La decisione 2007/552/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 17

La presente decisione si applica fino al 25 agosto 2007.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(4)  GU L 206 del 7.8.2007, pag. 10.

(5)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(6)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(7)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

(10)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(11)  GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/49/CE (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 30).

(12)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 60).

(13)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

(14)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10; direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(15)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(16)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(17)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(18)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(19)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(20)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

(21)  GU L 121 dell’1.5.2001, pag. 34; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(22)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO I

Le seguenti aree del Regno Unito:

Gran Bretagna


ALLEGATO II

Le seguenti aree del Regno Unito:

Gran Bretagna