ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 162

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
22 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/1


REGOLAMENTO (CE) n. 680/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha sottolineato nelle proprie conclusioni che le reti dell'energia e dei trasporti potenti e integrate costituiscono la spina dorsale del mercato interno europeo e che una migliore utilizzazione delle reti esistenti e il completamento dei collegamenti mancanti aumenteranno l'efficienza e la concorrenza, assicurando un livello adeguato di qualità e una minore congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità. Tali esigenze rientrano nell'ambito della strategia adottata dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e periodicamente ribadita in seguito.

(2)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 ha approvato un'azione europea per la crescita e ha invitato la Commissione a riorientare le spese, se necessario, verso gli investimenti in capitale fisico e, in particolare, nell'infrastruttura delle reti transeuropee, i cui progetti prioritari rappresentano elementi essenziali per rafforzare la coesione del mercato interno.

(3)

I ritardi registrati nella realizzazione di connessioni transeuropee di elevate prestazioni, soprattutto nella realizzazione delle sezioni transfrontaliere, rischiano di pregiudicare gravemente la competitività dell'Unione, degli Stati membri e delle regioni periferiche che non potranno, o non potranno più, approfittare pienamente degli effetti benefici del vasto mercato interno.

(4)

La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (3), prevede che le spese necessarie per il completamento della rete transeuropea dei trasporti tra il 2007 e il 2020 ammontino a circa 600 miliardi di EUR. Per il periodo 2007-2013 gli investimenti necessari per i soli progetti prioritari ai sensi dell'allegato III di tale decisione corrispondono a quasi 160 miliardi di EUR.

(5)

Per conseguire tali obiettivi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare e adattare gli strumenti finanziari esistenti tramite un aumento del livello del cofinanziamento comunitario, prevedendo la possibilità che soprattutto i progetti che si distinguono per il carattere transfrontaliero, la funzione di transito o per il superamento di barriere naturali, beneficino di un'aliquota di cofinanziamento comunitario più elevata.

(6)

In sintonia con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne «NAIADES» e tenendo conto della sostenibilità del trasporto per via navigabile interna, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione ai progetti su tali vie.

(7)

Nella risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide politiche e sugli strumenti di bilancio dell'Unione allargata per il periodo 2007-2013 (4), il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza strategica delle reti di trasporto per il completamento del mercato interno e per lo sviluppo di relazioni più strette con i paesi candidati, quelli in fase di adesione o appartenenti alla «cerchia di amici». Inoltre, il Parlamento europeo ha espresso l'intenzione di prendere in considerazione strumenti di finanziamento innovativi, come le garanzie di prestito, le concessioni europee, i prestiti europei e un fondo per l'abbuono dei tassi di interesse.

(8)

Con gli importi concessi alle reti transeuropee dell'energia e dei trasporti (in seguito denominate rispettivamente «RTE-T» e «RTE-E») conformemente al quadro finanziario pluriennale 2007-2013, non è possibile soddisfare tutte le necessità di finanziamento connesse all'attuazione delle priorità stabilite nelle decisioni n. 1692/96/CE (RTE-T) e n. 1364/2006/CE (5) (RTE-E). A integrazione dei finanziamenti nazionali pubblici e privati, è opportuno pertanto concentrare queste risorse su determinate categorie di progetti che apportino il massimo valore aggiunto all'insieme delle reti, con particolare riferimento alle sezioni transfrontaliere, comprese le autostrade del mare, e ai progetti tesi all'eliminazione delle strozzature, come le barriere naturali, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'infrastruttura della RTE-T e della RTE-E. Al fine di facilitare l'attuazione coordinata di determinati progetti, possono essere designati coordinatori europei a norma dell'articolo 17 bis, della decisione n. 1692/96/CE.

(9)

Tenendo conto del fatto che i rimanenti investimenti RTE-T in progetti prioritari sono stimati in circa 250 miliardi di EUR e che l'importo di riferimento finanziario europeo di 8 013 milioni di EUR a favore dei trasporti per il periodo 2007-2013 rappresenta solo una piccola parte della dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione dovrebbe, con l'aiuto dei coordinatori europei ove nominati, intervenire per sostenere e coordinare gli sforzi degli Stati membri intesi a finanziare e completare le RTE-T previste, in linea con il calendario previsto. La Commissione dovrebbe attuare le disposizioni riguardanti i coordinatori europei di cui alla decisione n. 1692/96/CE. Essa dovrebbe anche studiare e cercare di risolvere, di concerto con gli Stati membri, il problema finanziario a lungo termine connesso alla costruzione e al funzionamento dell'intera RTE-T, in considerazione del fatto che il periodo per la costruzione abbraccia almeno due esercizi settennali di bilancio e che la durata di funzionamento prevista delle nuove infrastrutture è di almeno un secolo.

(10)

La decisione n. 1364/2006/CE individua gli obiettivi, le priorità di azione e i progetti di interesse comune per sviluppare la RTE-E, compresi i progetti prioritari, e accorda una priorità adeguata ai progetti dichiarati di interesse europeo. Gli investimenti necessari per consentire a tutti gli Stati membri di partecipare pienamente al mercato interno e completare le interconnessioni con i paesi vicini ammontano a 28 miliardi di EUR tra il 2007 ed il 2013, soltanto per i progetti prioritari.

(11)

Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha anche invitato la Commissione a continuare a studiare se sia necessario istituire uno strumento specifico di garanzia comunitaria, nell'ambito dei progetti RTE-T, destinato a coprire determinati rischi successivi alla costruzione. Per quanto riguarda l'energia, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a riorientare le spese, se necessario, verso investimenti in capitale fisico al fine di stimolare la crescita.

(12)

Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6), rappresenta già un progresso concreto, in quanto per i progetti dichiarati prioritari autorizza un tasso di finanziamento superiore, del 20 %. Tuttavia, continua a dipendere dalle norme di attuazione che meritano di essere semplificate e da uno stanziamento di bilancio con risorse limitate. Risulta quindi necessario integrare i finanziamenti pubblici e privati nazionali, aumentando l'importo e il tasso di intervento del contributo della Comunità per rafforzare l'effetto di incentivo dei fondi comunitari, consentendo così di realizzare i progetti prioritari approvati.

(13)

Attraverso il presente regolamento è opportuno istituire un programma che fissi le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore della rete RTE-T e RTE-E. Tale programma, che deve essere attuato conformemente al diritto comunitario, in particolare in materia ambientale, dovrebbe concorrere al rafforzamento del mercato interno e stimolare la competitività e la crescita nella Comunità.

(14)

Il contributo finanziario della Comunità a titolo del bilancio delle reti transeuropee dovrebbe oltre che concentrarsi sui progetti o sulle parti di progetti che presentano il maggior valore aggiunto europeo, incentivare i soggetti interessati ad accelerare l'attuazione dei progetti prioritari di cui alle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE. Dovrebbe altresì consentire di finanziare anche gli altri progetti d'infrastrutture europee d'interesse comune definiti nelle decisioni citate.

(15)

Il contributo finanziario della Comunità è concesso al fine di sviluppare progetti d'investimento nelle RTE-T e RTE-E, di garantire un serio impegno finanziario, di mobilitare gli investitori istituzionali e di stimolare la formazione di consorzi di finanziamento tra settore pubblico e settore privato. Nel settore dell'energia, il contributo finanziario dovrebbe contribuire principalmente a superare gli ostacoli finanziari che possono presentarsi durante la preparazione dei progetti e durante la fase di sviluppo precedente l'avvio della fase di costruzione e dovrebbe concentrarsi sulle sezioni transfrontaliere dei progetti prioritari e sulle interconnessioni con i paesi vicini.

(16)

Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 4 luglio 2005, sulla realizzazione del sistema europeo di segnalamento ferroviario ERTMS/ETCS, la Commissione ha sottolineato l'importanza di assicurare una migrazione rapida e coordinata verso questo sistema per garantire l'interoperabilità della RTE-T. A tal fine è necessario un sostegno comunitario mirato e limitato nel tempo, per gli elementi connessi all'infrastruttura e per quelli a bordo.

(17)

Per alcuni progetti gli Stati membri interessati possono essere rappresentati da organizzazioni internazionali. Per alcuni progetti specifici la Commissione può affidarne l'esecuzione a imprese comuni, a norma dell'articolo 171 del trattato. Queste situazioni particolari richiedono l'estensione del concetto di beneficiario del contributo finanziario della Comunità ai sensi del presente regolamento.

(18)

Per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun progetto e per accrescere l'efficienza e il valore del contributo finanziario della Comunità, l'aiuto può assumere varie forme d'intervento: sovvenzioni per studi e lavori, sovvenzioni riguardanti la remunerazione della messa a disposizione di risorse, abbuoni del tasso d'interesse, garanzie del prestito, partecipazione ai fondi di capitale di rischio. In ogni caso, il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), e relative modalità di esecuzione, tranne nei casi in cui il presente regolamento deroga espressamente a tali regole. La concessione di garanzie dei prestiti e la partecipazione ai fondi di capitale a rischio dovrebbe basarsi su principi di mercato e mirare all'autofinanziamento a lungo termine.

(19)

Per l'erogazione del contributo finanziario della Comunità a progetti di grande portata scaglionati su più anni è opportuno consentire un impegno della Comunità su base pluriennale, distinguendo per progetto finanziato e stanziamenti d'impegno autorizzati annualmente. Solo un impegno finanziario stabile, allettante e tale da impegnare la Comunità sul lungo periodo consentirà di ridurre le incertezze inerenti alla realizzazione di questi progetti e di mobilitare gli investimenti pubblici e privati. I progetti inclusi nel programma pluriennale rappresentano le più alte priorità dello sviluppo della RTE-T di cui alla decisione n. 1692/96/CE e richiedono interventi permanenti della Comunità per una realizzazione efficiente e senza intralci.

(20)

È opportuno istituire una serie di strumenti, istituzionali o contrattuali, per incoraggiare il finanziamento pubblico-privato che abbiano dimostrato la loro efficacia, accompagnati da garanzie giuridiche compatibili con il diritto della concorrenza e col mercato interno, curando al tempo stesso la diffusione delle buone pratiche fra gli Stati membri.

(21)

È opportuno curare in modo particolare il coordinamento efficace di tutte le azioni comunitarie che hanno ripercussioni sulle reti transeuropee, in particolare dei finanziamenti provenienti dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione, nonché degli interventi della Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata la «BEI»).

(22)

Il presente regolamento stabilisce, per tutto il periodo di attuazione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio l'importo di riferimento principale nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8).

(23)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(24)

Alla luce degli sviluppi di ogni singolo componente della RTE-T e della RTE-E e delle loro caratteristiche intrinseche, e nell'ottica di una gestione più efficace di ogni programma, è opportuno prevedere numerosi regolamenti distinti per i settori fino ad ora disciplinati dal regolamento (CE) n. 2236/95.

(25)

Attraverso il presente regolamento dovrebbero essere stabiliti i principi generali per l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle RTE-T e RTE-E in conformità al diritto e alle politiche comunitarie, in particolare in materia di concorrenza, protezione dell'ambiente, salute, sviluppo sostenibile, aggiudicazione degli appalti pubblici e realizzazione effettiva delle politiche comunitarie in materia di interoperabilità.

(26)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione delle RTE-T e RTE-E, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di erogazione del contributo finanziario comunitario a favore di progetti d'interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«progetto di interesse comune»: un progetto o una parte di progetto definiti di interesse comune per la Comunità, nel settore dei trasporti, nell'ambito della decisione n. 1692/96/CE o, nel settore dell'energia, nell'ambito della decisione n. 1364/2006/CE;

2)

«progetto prioritario» nel settore dei trasporti: un progetto di interesse comune situato su un asse o qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE o, nel settore dell'energia, un progetto di interesse comune considerato prioritario per la Comunità nell'ambito della decisione n. 1364/2006/CE;

3)

«progetto di interesse europeo» nel settore dell'energia: un progetto maturo situato su un asse prioritario di cui alla decisione n. 1364/2006/CE e che è di natura transfrontaliera o che ha un impatto significativo sulla capacità di trasmissione transfrontaliera;

4)

«parte di un progetto»: ogni attività indipendente, dal punto di vista finanziario, tecnico o temporale, che concorre alla realizzazione di un progetto;

5)

«sezione transfrontaliera»: le sezioni transfrontaliere di cui all'articolo 19 ter della decisione n. 1692/96/CE e le sezioni transfrontaliere che assicurano, via un paese terzo, la continuità di un progetto prioritario fra due Stati membri;

6)

«strozzatura» nel settore dei trasporti: gli ostacoli alla velocità e/o alla capacità, che rendano impossibile garantire la continuità del flusso di trasporto;

7)

«beneficiario»: uno o più Stati membri, organizzazioni internazionali o imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato, o imprese o organismi pubblici o privati aventi la responsabilità totale di un progetto che si propongono di investire risorse proprie o fondi forniti da terzi al fine di realizzare un progetto;

8)

«studi»: le attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, compresi gli studi preparatori, di fattibilità, di valutazione e di convalida e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori, necessari per la definizione e lo sviluppo completi di un progetto e per la decisione in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione dell'organizzazione finanziaria;

9)

«lavori»: l'acquisto, la fornitura e la diffusione di componenti, sistemi e servizi e la realizzazione dei lavori di costruzione ed installazione relativi ad un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;

10)

«costo del progetto»: il costo totale sostenuto da un beneficiario degli studi o dei lavori direttamente legati e necessari alla realizzazione di un progetto;

11)

«costo ammissibile»: la parte del costo del progetto presa in considerazione dalla Commissione per il calcolo del contributo finanziario della Comunità;

12)

«strumento di garanzia sui prestiti»: una garanzia emessa dalla BEI a favore di una linea di liquidità di riserva per i progetti di interesse comune nel settore dei trasporti. Copre i rischi inerenti al servizio del debito a motivo di deficit della domanda e la conseguente imprevista perdita di risorse durante il periodo operativo iniziale del progetto. Lo strumento di garanzia sui prestiti è utilizzato solo per i progetti la cui solidità finanziaria è basata, integralmente o parzialmente, su ricavi, pedaggi o altre entrate versati dagli utenti o beneficiari o per loro conto;

13)

«meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera»: sistemi di finanziamento per progetti infrastrutturali, realizzati e gestiti da un investitore privato che riceve pagamenti periodici dopo la fase di costruzione per il servizio infrastrutturale fornito. Il livello di pagamento dipende dal grado di raggiungimento dei livelli di prestazione stabiliti contrattualmente. I pagamenti per la messa a disposizione sono effettuati durante tutto il periodo di durata di un appalto tra l'ente aggiudicatore dell'appalto e il promotore del progetto e servono a coprire i costi di costruzione, di finanziamento, di manutenzione e di funzionamento.

CAPO II

PROGETTI AMMISSIBILI, FORME E MODALITÀ DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E CUMULO DEI FINANZIAMENTI

Articolo 3

Ammissibilità dei progetti e delle richieste di contributo finanziario della Comunità

1.   Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del presente regolamento unicamente i progetti di interesse comune.

L'ammissibilità delle richieste di contributo finanziario della Comunità relative a questi progetti è subordinata al rispetto del diritto comunitario.

2.   Unicamente nel settore dei trasporti, l'ammissibilità è inoltre subordinata all'impegno, da parte del richiedente il contributo finanziario della Comunità e, ove opportuno, degli Stati membri interessati, di contribuire finanziariamente al progetto candidato al contributo finanziario della Comunità, mobilitando eventualmente fondi privati.

3.   I progetti relativi ai trasporti riguardanti una sezione transfrontaliera o una parte di tale sezione possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità se esiste un accordo scritto fra gli Stati membri interessati o fra gli Stati membri e i paesi terzi interessati concernente il completamento della sezione transfrontaliera. Eccezionalmente, quando un progetto è necessario per il collegamento alla rete di uno Stato membro o di un paese terzo limitrofi ma non attraversa realmente la frontiera, l'accordo scritto di cui sopra non è richiesto.

Articolo 4

Presentazione delle richieste di contributo finanziario della Comunità

Le domande di contributo finanziario della Comunità sono presentate alla Commissione da uno o più Stati membri o, previo accordo degli Stati membri interessati, dalle organizzazioni internazionali, dalle imprese comuni o da imprese oppure organismi pubblici o privati.

Le modalità per la presentazione delle richieste di contributo finanziario sono stabilite a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 5

Selezione dei progetti

1.   I progetti di interesse comune beneficiano di un contributo finanziario della Comunità in funzione del grado in cui contribuiscono agli obiettivi e alle priorità definite dalle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE.

2.   Nel settore dei trasporti è rivolta particolare attenzione ai seguenti progetti:

a)

progetti prioritari;

b)

progetti volti ad eliminare le strozzature, in particolare nel quadro di progetti prioritari;

c)

progetti presentati o sostenuti congiuntamente da almeno due Stati membri, in particolare quelli che riguardano sezioni transfrontaliere;

d)

progetti che contribuiscono alla continuità della rete e all'ottimizzazione della sua capacità;

e)

progetti che contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio offerto sulla RTE-T e che favoriscono, tra l'altro attraverso interventi infrastrutturali, la sicurezza e la protezione degli utenti e assicurano l'interoperabilità tra le reti nazionali;

f)

progetti riguardanti lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi di gestione del traffico nell'ambito del trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, fluviale e costiero che garantiscono l'interoperabilità fra le reti nazionali;

g)

progetti che contribuiscono al completamento del mercato interno; e

h)

progetti che contribuiscono al riequilibrio delle modalità di trasporto, privilegiando quelle più rispettose dell'ambiente, quali i trasporti per vie di navigazione interne.

3.   Nel settore dell'energia è rivolta particolare attenzione ai progetti di interesse europeo che contribuiscono:

a)

allo sviluppo della rete al fine di rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità;

b)

all'ottimizzazione della capacità della rete e al completamento del mercato interno dell'energia, in particolare i progetti che concernono la sezione transfrontaliera;

c)

alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, alla diversificazione delle fonti dell'approvvigionamento energetico e, in particolare, i progetti concernenti le interconnessioni con i paesi terzi;

d)

alla connessione delle fonti di energia rinnovabili; e

e)

alla sicurezza, all'affidabilità e all'interoperabilità delle reti interconnesse.

4.   Una decisione relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi:

a)

maturità del progetto;

b)

effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati;

c)

solidità della copertura finanziaria;

d)

ripercussioni socioeconomiche;

e)

impatto ambientale;

f)

necessità di superare ostacoli finanziari; e

g)

complessità del progetto, ad esempio a motivo della necessità di attraversare una barriera naturale.

Articolo 6

Forme e modalità del contributo finanziario della Comunità

1.   Il contributo finanziario della Comunità relativo ai progetti d'interesse comune, può assumere una o più delle forme seguenti:

a)

sovvenzioni per studi o lavori;

b)

nel settore dei trasporti, sovvenzioni per lavori nel quadro dei meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera;

c)

abbuoni di interessi sui prestiti concessi dalla BEI o da altri organismi finanziari pubblici o privati;

d)

contributo finanziario all'accantonamento e all'allocazione dei capitali per garanzie che la BEI dovrà emettere sulle risorse proprie a titolo dello strumento di garanzia dei prestiti. Tali garanzie non possono avere durata superiore a cinque anni dalla data di messa in funzione del progetto. Eccezionalmente, in casi debitamente giustificati, una garanzia può essere concessa per un periodo sino a sette anni. Il contributo allo strumento di garanzia dei prestiti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può eccedere 500 milioni di EUR. La BEI contribuisce con un importo di pari entità. L'esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo comunitario allo strumento di garanzia dei prestiti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le principali modalità, condizioni e procedure relative allo strumento di garanzia dei prestiti sono esposte nell'allegato;

e)

partecipazione al capitale di rischio per quanto riguarda i fondi d'investimento o gli istituti finanziari analoghi, la cui priorità è fornire capitali di rischio per i progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18;

f)

contributo finanziario alle attività delle imprese comuni connesse a progetti.

2.   L'importo del contributo finanziario della Comunità concesso nelle forme di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e f), tiene conto dei criteri di cui all'articolo 5 e non supera le seguenti percentuali:

a)

studi: il 50 % del costo ammissibile, a prescindere dal tipo di progetto di interesse comune di cui si tratta;

b)

lavori:

i)

progetti prioritari nel settore dei trasporti:

al massimo il 20 % del costo ammissibile,

al massimo il 30 % del costo ammissibile per le sezioni transfrontaliere a condizione che gli Stati membri interessati abbiano presentato alla Commissione tutte le garanzie necessarie sulla solidità finanziaria e sul calendario per la realizzazione del progetto;

ii)

progetti nel settore dell'energia: al massimo il 10 % del costo ammissibile;

iii)

progetti nel settore dei trasporti diversi dai progetti prioritari: al massimo il 10 % del costo ammissibile;

c)

sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS):

i)

elementi installati a terra: al massimo il 50 % del costo ammissibile degli studi e dei lavori;

ii)

elementi a bordo:

al massimo il 50 % del costo ammissibile di sviluppo e realizzazione dei prototipi per l'installazione dell'ERTMS su materiale rotabile esistente, a condizione che il prototipo sia certificato in almeno due Stati membri,

al massimo il 50 % del costo ammissibile delle attrezzature di serie per l'installazione dell'ERTMS su materiale rotabile; la Commissione fissa tuttavia, nel quadro del programma pluriennale, un importo massimo di intervento per unità di trazione;

d)

sistemi di gestione del traffico stradale, aereo, fluviale, marittimo e costiero: al massimo il 20 % del costo ammissibile dei lavori.

3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione determina le misure di applicazione per gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), del presente articolo.

Articolo 7

Altri contributi e strumenti finanziari

1.   Gli interventi della BEI sono compatibili con la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento.

2.   La Commissione coordina ed assicura la coerenza dei progetti cofinanziati nell'ambito del presente regolamento con le azioni correlate che beneficiano di altri contributi e strumenti finanziari della Comunità nonché degli interventi della BEI.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 8

Programmi di lavoro pluriennali e annuali

1.   Secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione applica i criteri di cui all'articolo 5 e gli obiettivi e le priorità definiti nel quadro delle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE al momento della fissazione dei programmi di lavoro pluriennali e annuali.

2.   Un programma di lavoro pluriennale nel settore dei trasporti riguarda i progetti prioritari e i sistemi di gestione del traffico stradale, aereo, ferroviario, fluviale, costiero e marittimo. L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80 % e l'85 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18 riservate ai trasporti.

3.   Il programma di lavoro annuale nel settore dei trasporti applica i criteri per la concessione del contributo finanziario ai progetti di interesse comune non inclusi nel programma pluriennale.

4.   Il programma di lavoro annuale nel settore dell'energia applica i criteri per la concessione del contributo finanziario ai progetti di interesse comune.

5.   Il programma di lavoro pluriennale è riesaminato almeno a metà periodo e, se necessario, riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 9

Concessione del contributo finanziario della Comunità

1.   A seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro pluriennali o annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, fissa l'ammontare del contributo finanziario concesso ai progetti o alle parti di progetti selezionati. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.

2.   La Commissione notifica ai beneficiari e agli Stati membri interessati la concessione di un contributo finanziario.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti o delle fasi dei progetti che beneficiano di un contributo finanziario, delle esigenze previste e delle disponibilità di bilancio.

Il calendario indicativo dell'impegno delle diverse rate annuali è comunicato ai beneficiari e agli Stati membri interessati.

2.   Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese connesse ai progetti sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione di un progetto.

Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di contributo finanziario. Le spese risultanti da progetti compresi nel programma pluriennale possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in corso, a partire dal 1o gennaio 2007.

L'IVA non è una spesa ammissibile, eccezion fatta per l'IVA non rimborsabile.

3.   I pagamenti sono effettuati sotto forma di prefinanziamento, versamenti intermedi e pagamento a saldo.

Le modalità di pagamento sono definite tenendo conto in particolare dell'attuazione pluriennale dei progetti infrastrutturali.

Il prefinanziamento oppure, ove prevista, la prima rata sono versati al momento della concessione del contributo finanziario.

Qualsiasi versamento intermedio viene erogato in base alle richieste di pagamento, fatta salva l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 13.

Il pagamento a saldo è effettuato dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto presentata dal beneficiario e certificata dagli Stati membri interessati, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute.

4.   Nel caso di meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera, il primo pagamento prefinanziamento è erogato entro un periodo massimo di tre anni dalla concessione del contributo finanziario comunitario previa certificazione da parte degli Stati membri dell'inizio del progetto e previa presentazione del rispettivo contratto di partenariato pubblico-privato. Altri pagamenti di prefinanziamento possono essere erogati previa certificazione degli Stati membri dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto.

Il pagamento del saldo viene effettuato dopo l'inizio della fase operativa del progetto, previa verifica che l'infrastruttura è stata consegnata e certificazione da parte dello Stato membro o degli Stati membri che le spese di cui si chiede il rimborso siano state effettivamente sostenute, nonché dopo aver ottenuto la prova che l'importo complessivo dei pagamenti basati sulla disponibilità copre l'importo del contributo finanziario comunitario.

Qualora non sia effettuato alcun pagamento basato sulla disponibilità a seguito della mancata consegna dell'infrastruttura da parte di quest'ultimo, la Commissione recupera i pagamenti di prefinanziamento erogati.

Articolo 11

Responsabilità degli Stati membri

1.   Nella loro sfera di responsabilità gli Stati membri si adoperano per realizzare i progetti d'interesse comune che beneficiano del contributo finanziario della Comunità concesso ai sensi del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi ai progetti o a parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 2 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.

Articolo 12

Compatibilità con il diritto comunitario e le politiche comunitarie

I progetti finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità al diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, protezione dell'ambiente, salute, sviluppo sostenibile, aggiudicazione degli appalti pubblici e interoperabilità.

Articolo 13

Annullamento, riduzione, sospensione e soppressione del contributo

1.   Previo esame adeguato e dopo aver fornito ai beneficiari e agli Stati membri interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni entro una determinata scadenza, la Commissione:

a)

sopprime, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per progetti o parti di progetti la cui realizzazione non è iniziata entro i due anni successivi alla data di inizio del progetto stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo;

b)

può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario:

i)

in caso di irregolarità commesse nell'attuazione del progetto o di una parte di progetto, in relazione alle disposizioni del diritto comunitario; e

ii)

in caso di inosservanza di una delle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario, in particolare se una modifica importante che influisce sulla natura di un progetto o sulle modalità di attuazione è stata apportata senza l'approvazione della Commissione;

c)

può, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro quattro anni dalla data di conclusione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione della parte di progetto che ne beneficia non è stata terminata.

2.   La Commissione può recuperare la totalità o parte delle somme già versate:

a)

ove necessario, in particolare a seguito di annullamento, soppressione o riduzione del contributo finanziario o di richiesta di rimborso del contributo finanziario; o

b)

in caso di cumulo di contributi finanziari comunitari per una parte di un progetto.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può procedere a controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche effettuate sul posto dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10).

2.   Le condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario della Comunità possono prevedere in particolare una supervisione e controlli finanziari effettuati dalla Commissione, o da un rappresentate da questa autorizzato, nonché verifiche, eventualmente in loco, da parte della Corte dei conti.

3.   Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni appropriate relative ai risultati dei controlli effettuati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Procedure di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   La BEI designa un proprio rappresentante presso il comitato che non partecipa al voto.

Articolo 16

Valutazione

1.   La Commissione e gli Stati membri, assistiti dai beneficiari, possono procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli in materia di tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti.

2.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati tramite il presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1.   Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulle attività realizzate a norma del presente regolamento. La relazione deve contenere una valutazione dei risultati conseguiti grazie all'aiuto finanziario comunitario nei vari ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sui contenuti e sull'attuazione del programma pluriennale in corso. La relazione deve presentare inoltre informazioni relative alle fonti di finanziamento di ogni progetto.

2.   Gli Stati membri interessati ed eventualmente i beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti.

Articolo 18

Risorse di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è di 8 168 000 000 EUR, di cui 8 013 000 000 EUR per la RTE-T e 155 000 000 EUR per la RTE-E.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 19

Clausola di revisione

Entro la fine del 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'esperienza acquisita attraverso l'applicazione dei meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione di contributi finanziari della Comunità.

Secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma, del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono se, e in quali condizioni, i meccanismi previsti dal presente regolamento debbano essere mantenuti in vigore o modificati dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Le azioni in corso nel settore dei trasporti e dell'energia alla data di applicazione del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 2236/95, nella versione in vigore al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 234 del 22.9.2005, pag. 69.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 (GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 405), posizione comune del Consiglio del 22 marzo 2007 (GU C 103 E dell'8.5.2007, pag. 26) e posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 228 del 9.9.1996. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.

(5)  Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).

(6)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 27.7.2006, pag. 11).

(10)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.


ALLEGATO

Principali termini, condizioni e procedure dello strumento di garanzia del prestito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

La BEI è un partner nella ripartizione del rischio e gestisce il contributo della Comunità allo strumento di garanzia del prestito a nome della Comunità. Maggiori dettagli sulle condizioni e modalità di applicazione dello strumento di garanzia del prestito, anche in materia di monitoraggio e controllo, saranno stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenuto conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato.

STRUMENTO DI GARANZIA DEL PRESTITO PER PROGETTI DI TRASPORTI RTE

Contributo della Comunità

1.

Fatta salva la procedura di adeguamento a partire dal 2010 di cui al paragrafo 2 in appresso, il contributo da parte del bilancio generale dell'UE allo strumento di garanzia del prestito viene erogato dalla BEI conformemente al seguente calendario:

2007

10 milioni di EUR

2008

35 milioni di EUR

2009

60 milioni di EUR

2010

80 milioni di EUR

2011

105 milioni di EUR

2012

110 milioni di EUR

2013

100 milioni di EUR

2.

Negli anni tra il 2007 ed il 2009 la Commissione versa alla BEI gli importi annuali secondo il calendario sopraindicato. A partire dal 2010 la BEI chiede il trasferimento degli importi fino all'importo cumulativo indicato nel calendario verso il conto fiduciario. La domanda è presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente e accompagnata da una previsione delle necessità relative al contributo della Comunità. Tale previsione funge da base per un adeguamento, su richiesta, dei pagamenti annuali sopraindicati, stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Conto fiduciario

1.

La BEI istituisce un conto fiduciario che contiene il contributo della Comunità e le entrate derivanti dal contributo della Comunità.

2.

Gli interessi maturati sul conto fiduciario ed altre entrate derivanti dal contributo della Comunità, quali i premi di garanzia, gli interessi ed i margini di rischio sugli importi erogati dalla BEI, sono aggiunti alle risorse dello strumento, a meno che la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, decida che essi devono essere reintegrati nella linea di bilancio RTE-T.

3.

Gli importi prelevati per l'attribuzione del capitale sono rimborsati nel conto fiduciario dopo il rimborso totale degli importi erogati dalla BEI a titolo dello strumento di garanzia del prestito.

Utilizzo del contributo della Comunità

La BEI utilizza il contributo della Comunità:

per far fronte, per ciascun progetto ammissibile, alle previsioni in materia di riserve per perdite e di attribuzione del capitale, conformemente alle norme pertinenti della BEI e alla valutazione del rischio effettuata dalla BEI nell'ambito della politica applicabile in materia di meccanismo di finanziamento strutturato;

per coprire eventuali costi ammissibili non correlati a progetti, ma associati alla creazione e all'amministrazione dello strumento di garanzia del prestito. Tali costi sono definiti nell'accordo di gestione tra la Commissione e la BEI.

Ripartizione del rischio

1.

Il contributo della Comunità è utilizzato dalla BEI per far fronte, per ciascun progetto ammissibile, alle previsioni in materia di riserve per perdite e di attribuzione del capitale.

2.

Le previsioni relative alle riserve per perdite coprono la perdita prevista di un progetto. La quota del contributo della Comunità che copre le previsioni statistiche relative alle riserve per perdite per ciascuna operazione ammissibile è versata dal conto fiduciario alla BEI, coprendo in tal modo una percentuale del rischio. Tale percentuale è variabile e dipende dalla classificazione di rischio dell'operazione e dalla sua maturità.

3.

L'attribuzione del capitale copre la perdita inaspettata di un progetto. La quota del contributo della Comunità corrispondente all'attribuzione del capitale è stanziata nell'ambito del conto fiduciario per ciascuna operazione di base. Tale importo può essere richiesto dalla BEI qualora venga invocata la garanzia della BEI a titolo dello strumento di garanzia del prestito, coprendo in tal modo una quota supplementare del rischio stesso.

4.

Il modello di ripartizione del rischio che emerge dal meccanismo sopradescritto si riflette in una ripartizione appropriata tra il conto fiduciario e la BEI del margine di rischio imposto dalla BEI alla sua controparte nel quadro dell'operazione di base relativa allo strumento di garanzia del prestito.

La garanzia BEI

1.

Lo strumento di garanzia del prestito consiste in una garanzia della BEI per una linea di liquidità di riserva da fornire ad un progetto ammissibile secondo modalità coerenti allo strumento di garanzia del prestito.

2.

Se i fornitori della linea di liquidità di riserva hanno diritto a richiedere la garanzia della BEI conformemente allo strumento di garanzia del prestito, la BEI eroga tutti gli importi dovuti ai fornitori della linea di liquidità di riserva e diventa creditrice nei confronti del progetto.

3.

Una volta che la BEI è diventata creditrice nei confronti di un progetto i suoi diritti a titolo dello strumento di garanzia del prestito si collocano a livello inferiore rispetto al pagamento del credito più privilegiato e a livello superiore rispetto alle partecipazioni azionarie e ai finanziamenti connessi.

4.

La linea di liquidità di riserva non dovrebbe superare il 20 % dell'importo totale del debito primario impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Tariffazione

La tariffazione delle garanzie a titolo dello strumento di garanzia del prestito, fondata sul margine di rischio e sulla copertura di tutti i costi amministrativi dello strumento di garanzia connessi al progetto, è stabilita conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI.

Procedura di domanda

Le domande di copertura del rischio a titolo dello strumento di garanzia del prestito sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia.

Procedura di approvazione

La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico e decide riguardo al rilascio di una garanzia a titolo dello strumento di garanzia del prestito conformemente alle norme e ai criteri abituali, compresi, tra l'altro, la qualità delle singole proposte, il merito di credito dei debitori nei confronti della BEI, condizioni e modalità accettabili e la domanda del mercato.

Durata dello strumento di garanzia del prestito

1.

Il contributo della Comunità allo strumento di garanzia del prestito è impegnato entro il 31 dicembre 2013. L'effettiva approvazione delle garanzie deve essere completata entro il 31 dicembre 2014.

2.

In caso di cessazione dello strumento di garanzia del prestito durante il quadro finanziario vigente eventuali saldi sul conto fiduciario, diversi dai fondi impegnati e da quelli necessari per coprire altri costi e spese ammissibili, sono reintegrati nella linea di bilancio RTE-T. Se lo strumento di garanzia del prestito non viene prorogato per il quadro finanziario futuro, eventuali fondi rimanenti sono reintegrati come entrate del bilancio generale dell'UE.

3.

I fondi assegnati allo strumento di garanzia del prestito possono essere richiesti fino alla scadenza dell'ultima garanzia o fino al rimborso dell'ultimo debito subordinato, ove tale data fosse anteriore.

Relazioni

Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione dello strumento di garanzia del prestito sono convenute tra la Commissione e la BEI.