ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 51

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
20 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 159/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 160/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 161/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 163/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo di base e l'importo del contributo stesso

16

 

*

Regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/117/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che modifica la decisione, del 27 marzo 2000, che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati su accordi con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea

18

 

 

Commissione

 

 

2007/118/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 422]  ( 1 )

19

 

 

2007/119/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame [notificata con il numero C(2007) 431]  ( 1 )

22

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione Comune 2007/120/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

25

 

*

Posizione comune 2007/121/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che proroga e modifica la posizione comune 204/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

31

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 135/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d’arancia) (GU L 42 del 14.2.2007)

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/1


REGOLAMENTO (CE) N. 159/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

125,9

MA

48,8

SN

37,2

TN

139,0

TR

162,7

ZZ

102,7

0707 00 05

JO

190,5

SN

141,3

TR

167,1

ZZ

166,3

0709 90 70

MA

41,2

TR

118,3

ZZ

79,8

0805 10 20

CU

34,2

EG

46,6

IL

58,9

MA

44,3

TN

53,7

TR

61,2

ZZ

49,8

0805 20 10

IL

103,7

MA

93,1

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

110,7

EG

64,3

IL

69,6

MA

127,6

TR

65,6

ZZ

87,6

0805 50 10

EG

53,6

TR

57,3

ZZ

55,5

0808 10 80

CA

99,2

CN

81,6

US

110,2

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

89,0

CN

47,5

US

105,7

ZA

88,9

ZZ

82,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.2.2007   

IT

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L 51/3


REGOLAMENTO (CE) N. 160/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1930/2006 (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 9).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, p. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto costituito da un liquido trasparente, di color marrone scuro, avente un profumo aromatico di tipo vegetale ed un gusto di erbe, amaro avente un titolo alcolometrico volumico effettivo di 43 % vol.

Il prodotto consiste in una miscela di 32 diversi estratti di piante medicinali, estratto di caramello, acqua e alcole (96 % vol). I seguenti ingredienti, tra l'altro, sono utilizzati per la fabbricazione di questo:

Radix Zedoary (Radix Zedoariae)

Manna (Manna)

Radix Angelica (Radix Angelicae)

Radix Carline (Radix Carlinae)

Myrrha (Myrrha)

Camphor (Camphora)

Flos Croci (Flos Croci)

Secondo le istruzioni riportate sulla confezione, occorre assumere il prodotto in piccole quantità (un cucchiaio mattina e sera, eventualmente diluito con acqua, tè o succo di frutta).

Il prodotto, confezionato in bottiglie di 500 ml, è utilizzabile direttamente come bevanda.

2208 90 69

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1.b) del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un medicinale del capitolo 30. Le indicazioni relative al tipo ed alla concentrazione della(e) sostanza(e) attiva(e) non sono riportate sull'etichetta e neppure nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione. Sono indicati soltanto il quantitativo ed il tipo delle piante o parti di piante utilizzate. Le condizioni di cui alla nota complementare 1.b) del capitolo 30 non sono pertanto soddisfatte.

Il prodotto è una bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208, avente le caratteristiche di un alimento complementare, inteso a mantenere in uno stato generale di salute o di benessere, a base di estratti di piante (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).


20.2.2007   

IT

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L 51/5


REGOLAMENTO (CE) N. 161/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1930/2006 (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 9).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Liquido elaborato a partire da prodotti a base di latte fermentato, cui sono addizionati steroli vegetali e aroma di frutta ottenuto con una preparazione a base di frutta.

La composizione (percentuale in peso) è la seguente:

sciroppo di saccarosio/glucosio

12,2

lattosio

2,5

proteine

2,6

grassi

2,2

steroli vegetali (esteri di stanolo)

3

tenore di grassi del latte inferiore a

0,2

tasso di umidità

76,9

e piccole quantità di vitamine e di preparazioni aromatiche (aromi).

Il prodotto è disponibile in diversi gusti (ad esempio fragola o arancia). La preparazione a base di frutta è costituita da un succo di frutta ottenuto da succhi di frutta concentrati con l'aggiunta di uno stabilizzante (pectina).

Il prodotto, confezionato in bottiglie da 65 ml, è usato direttamente come bevanda.

2202 90 91

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2202, 2202 90 e 2202 90 91.

Essendo direttamente consumabile come bevanda, il prodotto rientra nella voce 2202.

Il prodotto non può essere classificato alla voce 0403, in quanto gli esteri di stanolo non sono additivi del genere consentito per i prodotti del capitolo 4 [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato, cap. 4, regole generali, punto I), paragrafo 2], pertanto il prodotto non può essere considerato uno yogurt liquido, aromatizzato o addizionato di frutta o di cacao, della voce 0403.

Anche la classificazione nella voce 1901 è esclusa, in quanto il prodotto presenta le caratteristiche di una bevanda del capitolo 22 [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1901, punto III), paragrafo 2].

2.

Prodotto che ha la seguente composizione (percentuale in peso):

yogurt (tenore di grassi del latte 0,1 % in peso)

76

preparazione a base di aloe vera aromatizzata

22

zucchero

2

Il prodotto ha un colore bianco con sfumature verdi, la consistenza di un comune yogurt e vi si possono vedere pezzetti di aloe vera.

Il prodotto è confezionato in contenitori da 150 g.

1901 90 91

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1901, 1901 90 e 1901 90 91.

L'aloe vera non è un frutto del cap. 8, ma una pianta del cap. 6. Pertanto il prodotto non soddisfa i criteri stabiliti per la voce 0403.

Le preparazioni alimentari a base di prodotti lattiero-caseari sono escluse dal cap. 4 [cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato per il cap. 4, regole generali, punto I), ultimo paragrafo, lettera a)].

Il prodotto può essere classificato alla voce 1901, in quanto contiene, oltre a componenti naturali del latte, altri ingredienti di un genere non consentito nelle voci da 0401 a 0404 [cfr. la nota esplicativa della nomenclatura del sistema armonizzato per la voce 1901, punto III), primo paragrafo].


20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/7


REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, sezione E, del regolamento (CE) n. 2003/2003 elenca quei tipi di concimi minerali per l'apporto di microelementi che possono essere classificati come «Concimi CE» a norma dell'articolo 3 del regolamento medesimo. Detto elenco comprende una serie di concimi in cui il microelemento è legato chimicamente a un agente chelante. La tabella E.3.1 di tale allegato contiene un elenco degli agenti chelanti autorizzati.

(2)

Le caratteristiche del tipo di concime in cui il microelemento chelato è il ferro consentono l'impiego di un unico agente chelante autorizzato oppure di una loro miscela, purché la frazione chelata possa essere quantificata con il metodo descritto dalla norma europea EN 13366 e i singoli agenti chelanti della miscela possano essere individuati e quantificati separatamente mediante la norma EN 13368.

(3)

È opportuno aggiornare sotto tre profili le disposizioni relative ai concimi contenenti come microelemento il ferro sotto forma di ferro chelato. Ciò al fine di chiarire, in primo luogo, che perlomeno il 50 % del ferro solubile in acqua deve essere chelato dagli agenti chelanti autorizzati, in secondo luogo per precisare che l'agente chelante autorizzato può essere indicato nella denominazione del tipo di concime solo se chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua, in terzo luogo per generalizzare il riferimento alle norme europee in modo da consentire l'impiego di altre norme europee.

(4)

Le denominazioni chimiche degli agenti chelanti autorizzati di cui all'allegato I, sezione E.3.1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 servono a distinguere i diversi isomeri della stessa sostanza in forma descrittiva. Considerato che per queste sostanze esiste una serie di nomenclature diverse di cui la comunità scientifica fa comunemente uso, c'è il rischio di un errore di identificazione. Per garantire l'identificazione inequivocabile degli agenti chelanti, si devono indicare, per ciascuna voce dell'allegato in questione, i corrispondenti numeri CAS (Chemical Abstracts Service dell'American Chemical Society), che identificano in modo univoco i diversi isomeri degli agenti chelanti. È quindi opportuno sopprimere tre isomeri di agenti chelanti che non possono essere identificati in modo inequivocabile mediante un numero CAS.

(5)

Inoltre si deve utilizzare una nomenclatura più coerente per gli agenti chelanti e precisare ulteriormente che gli agenti chelanti autorizzati devono essere conformi anche alle altre norme comunitarie.

(6)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 descrive nel dettaglio i metodi di analisi da utilizzare per misurare il titolo degli elementi nutritivi dei concimi CE. Occorre mettere a punto tali descrizioni in modo da avere valori di analisi corretti.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2.   L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue.

1)

La tabella E.1.4 è sostituita dalla seguente:

«E.1.4.   Ferro

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi nutritivi

(percentuale del peso)

Indicazioni relative all'espressione degli elementi nutritivi

Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri

1

2

3

4

5

6

4a

Sale di ferro

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di ferro

12 % Fe solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'anione caratteristico del minerale

Ferro (Fe) solubile in acqua

4b

Chelato di ferro

Prodotto solubile in acqua ottenuto per reazione chimica del ferro con uno o più degli agenti chelanti elencati nell'allegato I, sezione E.3

5 % ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all'80 %, e di cui almeno il 50 % è chelato dallo o dagli agenti chelanti dichiarati

Nome di ciascuno degli agenti chelanti di cui all'elenco dell'allegato I, sezione E.3.1, che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato da ciascun agente chelante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea

4c

Soluzione di concime a base di ferro

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 4a e/o di un concime del tipo 4b

2 % Fe solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

i nomi degli anioni caratteristici del minerale;

2)

il nome di qualsiasi agente chelante presente che chela almeno l'1 % del ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro chelato (Fe) eventualmente presente

Ferro (Fe) chelato da ciascun agente chelante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea»

2)

La sezione E.3 è sostituita dalla seguente:

«E.3.   Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi:

Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento chelato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1).

E.3.1.   Agenti chelanti (2)

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

 

Numero CAS dell'acido (3)

Acido etilendiamminotetraacetico

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

Acido dietilentriamminopentaacetico

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

Acido etilendiammino-N,N′-di (orto-idrossifenilacetico)

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

Acido etilendiammino-N-(orto-idrossifenilacetico)N′-(para-idrossifenilacetico)

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

Acido etilendiammino-N,N′-di (orto-idrossi-metilfenilacetico)

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

Acido etilendiammino-N-(orto-idrossi-metilfenilacetico)N′-(para-idrossi-metilfenilacetico)

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

Acido etilendiammino-N,N′-di (5-carbossi-2-idrossifenilacetico)

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

Acido etilendiammino-N,N′-di (2-idrossi-5-sulfofenil-acetico) e suoi prodotti di compensazione

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 e 642045-40-7

E.3.2.   Agenti complessanti:

Elenco ancora da redigere.


(1)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2)  Gli agenti chelanti devono essere individuati e quantificati mediante le norme europee ad essi applicabili.

(3)  Solo a titolo informativo.»


ALLEGATO II

L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1)

La parte «Metodi 2» è modificata come segue:

a)

la voce «Metodo 2.1» è modificata come segue:

i)

i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a

4.3.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.4.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2)

4.5.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.6.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2)»

4.7.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

ii)

al punto 9, tabella 1, variante a, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Acido solforico 0,05 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 50 ml.»;

iii)

al punto 9, tabella 1, variante b, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Acido solforico 0,1 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 50 ml.»;

iv)

al punto 9, tabella 1, variante c, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Acido solforico 0,25 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 35 ml.»;

b)

alla voce «metodo 2.2.1», il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

Acido solforico: 0,05 mol/l»;

c)

la voce «Metodo 2.2.2» è modificata come segue:

i)

i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a

4.3.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.4.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.5.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.6.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.7.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

ii)

il punto 7.4 è sostituito dal seguente:

«7.4.   Prove di controllo

Prima di effettuare le analisi controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e l'applicazione della tecnica corretta servendosi di un'aliquota di una soluzione di nitrato di sodio (4.13) preparata di fresco che contenga da 0,050 a 0,150 g di azoto nitrico in funzione della variante prescelta.»;

d)

alla voce «Metodo 2.2.3», i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a

4.3.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.4.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.5.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.6.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.7.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

e)

alla voce «Metodo 2.3.1», i punti da 4.5 a 4.10 sono sostituiti dai seguenti:

«4.5.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a (cfr. metodo 2.1)

4.6.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.7.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.8.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.9.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.10.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

f)

alla voce «Metodo 2.3.2», i punti da 4.4 a 4.9 sono sostituiti dai seguenti:

«4.4.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a (cfr. metodo 2.1)

4.5.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.6.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.7.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.8.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.9.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

g)

alla voce «Metodo 2.3.3», i punti da 4.3 a 4.8 sono sostituiti dai seguenti:

«4.3.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a (cfr. metodo 2.1)

4.4.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.5.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.6.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.7.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.8.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

h)

alla voce «Metodo 2.4», il punto 4.8 è sostituito dal seguente:

«4.8.

Acido solforico: 0,05 mol/l»;

i)

la voce «Metodo 2.5» è modificata come segue:

i)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

Soluzione di acido solforico: circa 0,05 mol/l.»;

ii)

al punto 7.1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Portare il volume a circa 50 ml con acqua, aggiungere una goccia di indicatore (4.7) e neutralizzare, all'occorrenza, con acido solforico 0,05 mol/l (4.2).»;

iii)

il punto 7.3 è sostituito dal seguente:

«In funzione del titolo presunto di biureto prelevare dalla soluzione preparata di cui al punto 7.2, servendosi di una pipetta, una quantità di 25 o 50 ml e trasferirla in un pallone graduato da 100 ml e neutralizzare all'occorrenza per mezzo di 0,05 mol/l o 0,1 mol/l di reagente (4.2 o 4.3) in base alla necessità, utilizzando come indicatore il rosso metile, e aggiungere poi, con la medesima precisione usata nel tracciare la curva di taratura, 20 ml della soluzione alcalina di tartrato di sodio e di potassio (4.4) e 20 ml della soluzione di rame (4.5). Portare a volume, omogeneizzare accuratamente e lasciar riposare 15 minuti a 30 (±2) °C.»;

j)

la voce «Metodo 2.6.1» è modificata come segue:

i)

il punto 4.8 è sostituito dal seguente:

«4.8.

Soluzione standard di acido solforico: 0,1 mol/l»;

ii)

il punto 4.17 è sostituito dal seguente:

«4.17.

Soluzione standard di acido solforico: 0,05 mol/l»;

iii)

al punto 7.1.1.2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nella beuta di raccolta dell'apparecchio 50 ml di una soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8).»;

iv)

al punto 7.1.1.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

v)

al punto 7.1.2.6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

vi)

al punto 7.2.2.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

vii)

al punto 7.2.3.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

viii)

al punto 7.2.5.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

ix)

al punto 7.2.5.3, le prime due frasi del secondo paragrafo sono sostituite dalle seguenti:

«Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nel pallone asciutto dell'apparecchio (5.2), un'aliquota del filtrato (7.2.1.1 o 7.2.1.2) contenente un massimo di 20 mg d'azoto ammoniacale, indi collegare le diverse parti dell'apparecchio. Pipettare nella beuta di raccolta da 300 ml, 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,05 mol/l (4.17) e una quantità d'acqua distillata sufficiente a portare il livello del liquido a circa 5 cm sopra l'uscita del tubo di sviluppo.»;

x)

al punto 7.2.5.5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.2) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,05 mol/l (4.17),»;

k)

la voce «Metodo 2.6.2» è modificata come segue:

i)

il punto 4.6 è sostituito dal seguente:

«4.6.

Acido solforico soluzione: 0,1 mol/l»;

ii)

il punto 4.14 è sostituito dal seguente:

«4.14.

Soluzione titolata di acido solforico: 0,05 mol/l»;

iii)

al punto 7.2.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8), impiegati per la prova in bianco, effettuata versando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (4.6) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,1 mol/l,»;

iv)

al punto 7.3.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8) impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (4.6) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,1 mol/l,»;

v)

al punto 7.5.1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Pipettare nella beuta di raccolta da 300 ml esattamente 50 ml della soluzione titolata d'acido solforico 0,05 mol/l (4.14) ed una quantità d'acqua distillata sufficiente a portare il livello del liquido a circa 5 cm sopra l'apertura del tubo di aspirazione.»;

vi)

Al punto 7.5.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l (4.17) impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.2) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,05 mol/l (4.14),».

2)

La parte «Metodi 3» è modificata come segue:

a)

alla voce «Metodo 3.1.5.1», punto 4.2, le prime tre frasi sono sostituite dalle seguenti:

«Acido citrico (C6H8O7.H2O): 173 g per litro.

Ammoniaca: 42 g/l d'azoto ammoniacale.

Acido solforico: 0,25 mol/l

pH compreso tra 9,4 e 9,7.»;

b)

alla voce «Metodo 3.1.5.3», punto 4.1.2, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«1 ml di H2SO4 0,25 mol/l = 0,008516 g di NH3».

3)

La parte «Metodi 8» è modificata come segue:

a)

alla voce «Metodo 8.5», punto 8, la terza frase è sostituita dalla seguente:

Formula;

b)

alla voce «Metodo 8.6», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Principio

Precipitazione del calcio contenuto in un'aliquota della soluzione di estrazione sotto forma di ossalato, previa separazione e dissoluzione dell'ossalato, mediante titolazione dell'acido ossalico utilizzando permanganato di potassio.»


20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/16


REGOLAMENTO (CE) N. 163/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo di base e l'importo del contributo stesso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 44, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che, se l'ammontare del contributo di base o l'ammontare del contributo B sono inferiori all'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del suddetto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra l'importo massimo del contributo in causa e l'ammontare del contributo di base o del contributo B da riscuotere. L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), continua ad essere applicabile per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006 e prevede che gli importi da versare sopra citati siano fissati contemporaneamente agli importi dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura.

(2)

Per la campagna 2005/2006, il regolamento (CE) n. 1296/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (4), ha portato l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. Il regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dei contributi alla produzione per il settore dello zucchero (5), ha fissato il contributo di base a 1,0022 % e non ha fissato alcun contributo B. In ragione di tali differenze occorre fissare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole A e B della qualità tipo.

(3)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole sono fissati, per tonnellata di barbabietole della qualità tipo, a 0,492 EUR per la barbabietola A e a 18,372 EUR per la barbabietola B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

(4)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 20.

(5)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/17


REGOLAMENTO (CE) N. 164/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 44, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), tuttora applicabile per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 febbraio 2007 per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

(2)

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, in base alla constatazione della perdita complessiva stimata a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, occorre fissare per il contributo di base una percentuale pari a 1,0022 %, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo.

(3)

La perdita complessiva constatata in base ai dati noti e in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base. Per la campagna 2005/2006 non occorre pertanto fissare né l'importo del contributo B né il coefficiente per la determinazione del contributo complementare.

(4)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005/2006 sono fissati a:

a)

6,333 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

2,810 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

c)

6,333 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

che modifica la decisione, del 27 marzo 2000, che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati su accordi con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea

(2007/117/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol richiedono che il Montenegro sia inserito nell'elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati.

(2)

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) dovrebbe pertanto essere modificata,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, sotto il titolo «Stati terzi» inserire il seguente Stato nell'elenco alfabetico:

«—

Montenegro».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo da un protocollo che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1).

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

(3)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

(4)  GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1. Atto del Consiglio modificato dall'atto del Consiglio del 28 febbraio 2002 (GU C 76 del 27.3.2002, pag. 1).

(5)  GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio del 4 dicembre 2006 (GU C 311 del 19.12.2006, pag. 10).


Commissione

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 422]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/118/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme per garantire che in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale nella Comunità non sia causata la propagazione di malattie trasmissibili agli animali. A tal fine essa prevede innanzitutto un marchio specifico per i prodotti oggetto di restrizioni ed elenca anche vari trattamenti per inattivare l'agente patogeno della malattia in questione.

(2)

La direttiva permette anche di adottare norme d'applicazione specifiche, come l'introduzione di uno speciale marchio d'identificazione per le carni la cui immissione sul mercato non è autorizzata per motivi di polizia sanitaria.

(3)

La direttiva 2005/94/CE, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), stabilisce che le carni di pollame provenienti dalle aziende situate nella zona di protezione non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale. Per questo motivo tali carni devono, salvo decisione contraria, portare il marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(4)

La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e i) e paragrafo 4, lettera c), stabilisce che le carni di pollame provenienti dalle zone di protezione o di sorveglianza non sono ammesse nel territorio comunitario e devono recare il marchio d’identificazione speciale di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(5)

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che questo marchio di identificazione è stato accolto male dagli operatori e dai clienti dell'industria. Occorre quindi introdurre un marchio d’identificazione alternativo che gli Stati membri possono decidere di applicare invece del marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE. Per assicurare il buono svolgimento dei controlli è tuttavia importante che gli Stati membri comunichino alla Commissione la loro decisione prima di applicare un marchio d'identificazione alternativo nel caso di un focolaio di influenza aviaria o della malattia di Newcastle.

(6)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), prevede che su determinate carni di origine animale destinate ad essere immesse sul mercato sia applicato un marchio d'identificazione.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5), prevede l’impiego temporaneo di marchi d’identificazione nazionali per prodotti di origine animale destinati al consumo umano la cui commercializzazione è consentita solo sul territorio nazionale dello Stato membro in cui essi sono prodotti.

(8)

Il marchio d'identificazione alternativo previsto dalla presente decisione deve distinguersi chiaramente da altri marchi d'identificazione che devono essere apposti sulle carni di pollame in conformità ai regolamenti (CE) n. 853/2004 o (CE) n. 2076/2005.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Marchio d'identificazione alternativo

1.   Ai fini dell'articolo 2 della presente decisione, gli Stati membri possono decidere di utilizzare il marchio d'identificazione previsto nell'allegato della presente decisione («marchio d'identificazione alternativo») invece del marchio d'identificazione speciale previsto nell'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

2.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare il marchio d'identificazione alternativo devono comunicarlo alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 2

Marchio delle carni di pollame e di selvaggina da penna d’allevamento la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale

Le carni di pollame o di selvaggina da penna d’allevamento, comprese le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne e/o i prodotti a base di carne, che non corrispondono alle prescrizioni stabilite nell'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE e la cui commercializzazione è quindi limitata al mercato nazionale dello Stato membro interessato, in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/94/CE o all'articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e i), e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 92/66/CEE possono essere identificate mediante:

a)

un marchio d'identificazione alternativo; o

b)

il marchio nazionale, se i prodotti provengono da aziende conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).


ALLEGATO

Il marchio d'identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione deve corrispondere alle dimensioni seguenti o rispettarne le proporzioni, e le informazioni che contiene devono essere leggibili.

Dimensioni:

XY (1)= 8 mm

1234 (2)= 11 mm

Diametro esterno del quadrato= non inferiore a 30 mm

Spessore della linea del quadrato= 3 mm

Image


(1)  Sta per il pertinente codice del paese di cui all’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2)  Sta per il numero di autorizzazione dell'azienda di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004.


20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame

[notificata con il numero C(2007) 431]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/119/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti agricoli. Esiste un rischio di trasmissione dell'agente patogeno ai volatili selvatici e di propagazione da un'azienda ad un'altra e da uno Stato membro ad altri Stati membri e a paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di volatili vivi o dei prodotti da essi derivati.

(2)

La direttiva 2005/94/CE dispone le misure comunitarie da applicare in presenza di un focolaio di influenza aviaria nel pollame e in altri volatili d'allevamento al fine di evitare la diffusione della patologia. Le misure in questione comprendono la definizione di zone di protezione e il divieto di trasporto delle carni di pollame nelle zone in questione.

(3)

La direttiva 2005/94/CE dispone inoltre alcune deroghe a tale divieto, purché siano rispettate determinate condizioni. Le condizioni in questione comprendono, fra l'altro, che le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e che rechino il marchio di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), salvo quanto diversamente disposto conformemente alla direttiva.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5), è previsto che un marchio di identificazione sia apposto ad alcune carni di origine animale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (6), stabilisce misure transitorie volte a consentire l'impiego di marchi nazionali di identificazione per i prodotti di origine animale la cui commercializzazione è consentita solo sul territorio nazionale dello Stato membro in cui essi sono fabbricati.

(6)

La decisione 2006/415/CE della Commissione (7) dispone inoltre alcune restrizioni da applicare alle zone A e B, ivi compreso il divieto di spedire da queste zone prodotti destinati al consumo umano, derivati da selvaggina da piuma selvatica. La decisione dispone tuttavia deroghe dalla restrizione relativa alla spedizione nell'ambito del mercato nazionale di alcune carni e prodotti e preparati derivati, purché siano soddisfatte determinate condizioni che comprendono l'apposizione di un marchio secondo quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(7)

La decisione 2006/416/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità (8), dispone misure transitorie da applicare nel caso di un'insorgenza della malattia. Le misure comprendono la definizione di zone di protezione nel caso di un'insorgenza della malattia e l'applicazione di alcune misure restrittive a tali zone, ivi compreso il divieto di movimentazione delle carni di pollame. La decisione prevede tuttavia anche deroghe a tale divieto, a talune condizioni, ivi compresa l'apposizione di un marchio alle carni secondo quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(8)

La decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (9), dispone l'applicazione di alcune misure in caso di insorgenza di un focolaio della malattia negli uccelli selvatici. Le misure comprendono la definizione di zone di controllo e il divieto di spedizione di carni e prodotti e preparati derivati dal pollame e dalla selvaggina da piuma selvatica in tali zone. La decisione dispone tuttavia deroghe al divieto, purché vengano rispettate determinate condizioni, ivi compresa l'apposizione di un marchio alle carni in questione, conformemente a quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, ovvero l'apposizione di un marchio nazionale definito conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005.

(9)

La decisione 2007/118/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (10), prevede la possibilità di apporre un marchio di identificazione alternativo invece del marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(10)

Occorre pertanto modificare le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE per permettere l'uso del marchio alternativo di identificazione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 2006/415/CE

Nella decisione 2006/415/CE, articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 5, lettera b), lo Stato membro interessato può autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparati a base di carne o prodotti a base di carne di selvaggina da piuma selvatica originaria dell'area A o dell'area B, se tali carni sono contrassegnate:

a)

conformemente al marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero

b)

conformemente all'articolo 2 della decisione 2007/118/CE.»

Articolo 2

Modifiche alla decisione 2006/416/CE

Nella decisione 2006/416/CE, articolo 18, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista:

i)

a norma del marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero

ii)

conformemente all'articolo 2 della decisione 2007/118/CE;».

Articolo 3

Modifiche alla decisione 2006/563/CE

La decisione 2006/563/CE è modificata come segue:

1.

all'articolo 6, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la spedizione dalla zona di controllo di carni fresche, carni tritate, carni separate meccanicamente, preparati e prodotti a base di carne provenienti dalla zona di controllo e selvaggina da piuma selvatica cacciata nella zona in questione;»

2.

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

1.   In deroga all'articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo ai fini della commercializzazione o l'esportazione verso paesi terzi delle seguenti carni:

a)

carni fresche di pollame, ivi compresa carne di selvaggina da piuma d'allevamento, che sia stata:

i)

prodotta conformemente alle disposizioni dell'allegato II e dell'allegato III, sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004; nonché

ii)

controllata conformemente alle disposizioni dell'allegato I, sezioni I, II e III e sezione IV, capo V, punto A.1, e capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

carne tritata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) e prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato III, sezioni V e VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

prodotti a base di carne che siano stati sottoposti al trattamento contro l'influenza aviaria previsto nell'allegato III, tabella 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2002/99/CE;

d)

carni fresche, carni tritate, carni separate meccanicamente provenienti da pollame, da selvaggina da piuma di allevamento e da selvaggina da piuma selvatica cacciata nella zona prima che fosse definita la zona di controllo, nonché preparati e prodotti a base di carne contenenti le carni in questione, prodotti in stabilimenti nella zona di controllo.

2.   In deroga all'articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo e la commercializzazione nel mercato nazionale di carni fresche, carni tritate e carni separate meccanicamente provenienti da pollame o selvaggina da piuma d'allevamento originaria della zona di controllo, nonché di preparati e prodotti a base di carne contenenti queste carni, a condizione che tali carni siano conformi alle seguenti disposizioni:

a)

siano identificate:

i)

mediante lo speciale marchio di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero

ii)

conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione 2007/118/CE; nonché

b)

siano state ricavate, tagliate, immagazzinate e trasportate separatamente da altre carni di pollame o selvaggina da piuma d'allevamento e non siano state introdotte in preparati o prodotti a base di carne destinati ad altri Stati membri o all'esportazione verso paesi terzi.»

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).

(7)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

(8)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61. Decisione modificata dalla decisione 2007/79/CE (GU L 26 del 2.2.2007, pag. 5).

(9)  GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11.

(10)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/25


POSIZIONE COMUNE 2007/120/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2007

che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1). Tali misure scadono il 20 febbraio 2007.

(2)

Tenuto conto della situazione nello Zimbabwe, la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(3)

L'elenco delle persone soggette alle misure restrittive dovrebbe essere aggiornato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2008.

Articolo 2

L'allegato della posizione comune 2004/161/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2006/51/PESC (GU L 26 del 31.1.2006, pag. 28).


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 4 e 5 della posizione comune 2004/161/PESC

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Presidente, data di nascita 21.2.1924

2.

Bonyongwe, Happyton

Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960

3.

Buka (alias Bhuka), Flora

Ministro degli affari speciali incaricato delle questioni fondiarie, della riforma agraria e dei reinsediamenti (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente e ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968

4.

Bvudzijena, Wayne

Vice Capo della polizia, portavoce della polizia

5.

Chapfika, David

Vice Ministro delle finanze (ex Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 7.4.1957

6.

Charamba, George

Segretario permanente, Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963

7.

Charumbira, Fortune Zefanaya

ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962

8.

Chigudu, Tinaye

Governatore della provincia di Manicaland

9.

Chigwedere, Aeneas Soko

Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939

10.

Chihota, Phineas

Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale

11.

Chihuri, Augustine

Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953

12.

Chimbudzi, Alice

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)

13.

Chimutengwende, Chen

Ministro aggiunto per gli affari pubblici e interattivi (ex Ministro delle poste e telecomunicazioni), data di nascita 28.8.1943

14.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947

15.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955

16.

Chipanga, Tongesai Shadreck

ex Vice Ministro dell'interno, data di nascita 10.10.1946

17.

Chitepo, Victoria

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 27.3.1928

18.

Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956

19.

Chiweshe, George

Presidente della commissione elettorale dello Zimbabwe (giudice della Corte suprema e presidente del comitato per la delimitazione controversa), data di nascita 4.6.1953

20.

Chiwewe, Willard

Governatore della provincia di Masvingo (ex Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 19.3.1949

21.

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 1.8.1952

22.

Dabengwa, Dumiso

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939

23.

Damasane, Abigail

Vice Ministro incaricato della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale

24.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 1.8.1946

25.

Gombe, G

Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni

26.

Gula-Ndebele, Sobuza

ex Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni

27.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ministro dello sviluppo economico (ex Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 8.3.1940

28.

Hove, Richard

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935

29.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

ex Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935

30.

Kangai, Kumbirai

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938

31.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Governatore del distretto di Harare e Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947

32.

Kasukuwere, Saviour

Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970

33.

Kaukonde, Ray

Governatore della provincia del Mashonaland orientale, data di nascita 4.3.1963

34.

Kuruneri, Christopher Tichaona

ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949 N.B. attualmente in custodia cautelare

35.

Langa, Andrew

Vice Ministro dell'ambiente e del turismo e ex Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni

36.

Lesabe, Thenjiwe V.

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1933

37.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

ex Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952

38.

Made, Joseph Mtakwese

Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (ex Ministro delle questioni fondiarie e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954

39.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Presidente del Senato dello ZANU (PF), data di nascita 11.7.1943

40.

Mahofa, Shuvai Ben

ex Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941

41.

Mahoso, Tafataona

Presidente della commissione per l'informazione dei media

42.

Makoni, Simbarashe

Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950

43.

Makwavarara, Sekesai

Sindaco facente funzioni di Harare (ZANU-PF)

44.

Malinga, Joshua

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944

45.

Mangwana, Paul Munyaradzi

Ministro aggiunto (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 10.8.1961

46.

Manyika, Elliot Tapfumanei

Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione), data di nascita 30.07.1955

47.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

ex Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934

48.

Marumahoko, Rueben

Vice Ministro dell'interno (ex Vice Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico) data di nascita 4.4.1948

49.

Masawi, Ephrahim Sango

Governatore della provincia del Mashonaland centrale

50.

Masuku, Angeline

Governatore della provincia del Matabeleland meridionale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate), data di nascita 14.10.1936

51.

Mathema, Cain

Governatore del distretto di Bulawayo

52.

Mathuthu, Thokozile

Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale

53.

Matizia, Joel Biggie

Vice Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali, data di nascita 17.8.1960

54.

Matonga, Brighton

Vice Ministro dell'informazione e della propaganda, data di nascita 1969

55.

Matshalaga, Obert

Vice Ministro degli esteri

56.

Matshiya Melusi (Mike)

Segretario permanente, Ministero dell'interno

57.

Mavhaire, Dzikamai

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)

58.

Mbiriri, Partson

Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano

59.

Midzi, Amos Bernard (Muvenga)

Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952

60.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali (ex Presidente del Parlamento), data di nascita 15.9.1946

61.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949

62.

Moyo, Jonathan

ex Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957

63.

Moyo, July Gabarari

ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950

64.

Moyo, Simon Khaya

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945

65.

Mpofu, Obert Moses

Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale, Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale), data di nascita 12.10.1951

66.

Msika, Joseph W.

Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923

67.

Msipa, Cephas George

Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931

68.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946

69.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Ministro della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura), data di nascita 14.12.1958

70.

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942

71.

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri), data di nascita 17.12.1941

72.

Mugabe, Grace

Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965

73.

Mugabe, Sabina

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934

74.

Muguti, Edwin

Vice Ministro della salute e dell'infanzia, data di nascita 1965

75.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice presidente (ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 15.4.1955

76.

Mujuru, Solomon T.R.

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949

77.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

ex Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 23.10.1942

78.

Mumbengegwi, Simbarashe

Ministro degli esteri, data di nascita 20.7.1945

79.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Ministro delle finanze (ex Ministro dell'istruzione superiore e terziaria), data di nascita 31.7.1941

80.

Musariri, Munyaradzi

Vice capo della polizia

81.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954

82.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Ministro aggiunto della sicurezza nazionale, della riforma agraria e dei reinsediamenti presso l'Ufficio del Presidente, Segretario per l'amministrazione dello ZANU (PF), data di nascita 27.7.1935

83.

Mutezo, Munacho

Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale

84.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione

85.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 27.5.1948

86.

Muzenda, Tsitsi V.

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922

87.

Muzonzini, Elisha

Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence), data di nascita 24.06.1957

88.

Ncube, Abedinico

Vice Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 13.10.1954

89.

Ndlovu, Naison K.

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930

90.

Ndlovu, Richard

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato della logistica, data di nascita 26.6.1942

91.

Ndlovu, Sikhanyiso

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949

92.

Nguni, Sylvester

Vice Ministro dell'agricoltura, data di nascita 4.8.1955

93.

Nhema, Francis

Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959

94.

Nkomo, John Landa

Presidente del Parlamento (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 22.8.1934

95.

Nyambuya, Michael Reuben

Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland), data di nascita 23.7.1955

96.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni

97.

Nyathi, George

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della scienza e della tecnologia

98.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 20.9.1949

99.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950

100.

Patel, Khantibhal

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 28.10.1928

101.

Pote, Selina M.

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura

102.

Rusere, Tino

Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 10.5.1945

103.

Sakabuya, Morris

Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa

104.

Sakupwanya, Stanley

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell'infanzia

105.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Governatore della provincia del Mashonaland occidentale

106.

Sandi or Sachi, E. (?)

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile

107.

Savanhu, Tendai

Vice Segretario dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale, data di nascita 21.3.1968

108.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944

109.

Sekeremayi, Lovemore

Commissario elettorale

110.

Shamu Webster

Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche (ex Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 6.6.1945

111.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928

112.

Shiri, Perence

Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955

113.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949

114.

Sibanda, Jabulani

ex Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970

115.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Capo di gabinetto (successore del n. 121 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949

116.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956

117.

Sikosana, Absolom

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù

118.

Stamps, Timothy

Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 15.10.1936

119.

Tawengwa, Solomon Chirume

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940

120.

Udenge, Samuel

Vice Ministro dello sviluppo economico

121.

Utete, Charles

Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938

122.

Veterai, Edmore

Vice capo della polizia di grado superiore, responsabile del comando di Harare

123.

Zimonte, Paradzai

Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947

124.

Zhuwao, Patrick

Vice Ministro della scienza e della tecnologia (N.B. nipote di Mugabe)

125.

Zvinavashe, Vitalis

Politburo, Comitato per l'indigenizzazione e l'emancipazione, data di nascita 27.9.1943


20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/31


POSIZIONE COMUNE 2007/121/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2007

che proroga e modifica la posizione comune 204/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/179/PESC (1) concernente misure restrittive, sotto forma di restrizioni all'ammissione, nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova. Dette misure cessano il 27 febbraio 2007.

(2)

In base ad un riesame della posizione comune 2004/179/PESC, occorre prorogare le misure restrittive per altri 12 mesi.

(3)

L'allegato I della posizione comune 2004/179/PESC dovrebbe essere modificato a seguito di cambiamenti nelle funzioni delle persone oggetto delle misure restrittive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/179/PESC è prorogata fino al 27 febbraio 2008.

Articolo 2

L'allegato I della posizione comune 2004/179/PESC è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 68. Posizione comune prorogata da ultimo dalla posizione comune 2006/95/PESC (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 31) modificata da ultimo dalla decisione 2006/96/PESC (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 32).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

1.

SMIRNOV, Igor Nikolayevich, “Presidente”, nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente e “Presidente del Comitato doganale statale”, nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast or Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del Presidente e “Consulente del Comitato doganale statale”, “Membro del Soviet supremo”, nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 No1907537.

4.

LEONTIYEV, Serghey Fedorovich, ex “Vicepresidente”, nato il 9 febbraio 1944 a Leontiyevka, Odesskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No0065438.

5.

MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, “Membro del Soviet Supremo”, “Rappresentante speciale del Soviet supremo per le relazioni interplanetarie”, nato il 15 ottobre 1942 a Teya, Grigoriopolsky Raion, Repubblica di Moldova. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835.

6.

KAMINSKY, Anatoly Vladimirovich, “Vicepresidente del Soviet Supremo”, nato il 15 marzo 1950 a Chita, Federazione russa. Ex passaporto sovietico n. A25056238.

7.

SHEVCHUK, Evgheny Vassilyevich, “Presidente del Soviet Supremo”, nato il 19 giugno 1968 a Ribnitsa, Repubblica di Moldova). Passaporto russo n. 51 No3116878.

8.

LITSKAI, Valery Anatolyevich, “Ministro degli affari esteri”, nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 No0076099, emesso il 9 agosto 2000.

9.

KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, “Ministro della difesa”, nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa.

10.

ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, “Ministro della sicurezza dello Stato”, nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo.

11.

KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, “Vicepresidente”, nato nel 1951 a Briansk, Federazione russa. Passaporto russo.

12.

BALALA, Viktor Alekseyevich, ex “Ministro della giustizia”, nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina.

13.

AKULOV, Boris Nikolayevich, “Rappresentante della Transnistria in Ucraina”.

14.

ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, “Procuratore della Transnistria”, nato nel 1948 a Kamenka, Repubblica di Moldova.

15.

LIPOVTSEV, Alexey Valentinovich, “Vicepresidente del servizio doganale statale”.

16.

GUDYMO, Oleg Andreyevich, “Membro del Soviet supremo”, “Presidente del Comitato per la sicurezza, la difesa e il mantenimento della pace del Soviet supremo”, ex “Viceministro della sicurezza dello Stato”, nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakstan. Passaporto russo n. 51 No0592094.

17.

KOSOVSKY, Eduard Alexandrovich, “Presidente della Banca della Repubblica transnistriana”, nato il 7 ottobre 1958 a Floresti, Repubblica di Moldova.»


Rettifiche

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/33


Rettifica del regolamento (CE) n. 135/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d’arancia)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 42 del 14 febbraio 2007 )

A pagina 20, nell’allegato, la tabella va letta come segue:

«Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 22 febbraio 2007 al 23 giugno 2007.

Periodo di assegnazione dei titoli: da marzo 2007 a giugno 2007.

Codice del prodotto (1)

Codice di destinazione (2)

Tasso di restituzione

(EUR/t netta)

Quantitativi previsti

(in t)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

A02

45

43 100

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

1 000

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

0


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06

Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.»