ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 32

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
6 febbraio 2007


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/51/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, riguardante l’aiuto di Stato C 27/01 (ex NN 2/01) relativo all’esecuzione del Programma di contenimento dell’inquinamento di origine agricola (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole — PMPOA) da parte della Francia nel periodo 1994-2000 [notificata con il numero C(2004) 415]

1

 

 

2007/52/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese avicole — Programma A.I.M.A. settore avicolo C 59/01 (ex N 97/99) [notificata con il numero C(2004) 1802]

14

 

 

2007/53/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 maggio 2004, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (Causa n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notificata con il numero C(2004) 900]  ( 1 )

23

 

 

2007/54/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 giugno 2004, relativa agli aiuti di Stato previsti dall’Italia, Regione Sicilia, a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli [notificata con il numero C(2004) 1923]  ( 1 )

29

 

 

2007/55/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 novembre 2005, relativa al regime di aiuti che la Francia intende attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura [notificata con il numero C(2005) 4189]

37

 

 

2007/56/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 maggio 2006, relativa all'aiuto di Stato C 26/04 (ex NN 38/04) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di Schneider Technologies AG [notificata con il numero C(2006) 1857]  ( 1 )

49

 

 

2007/57/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all'aiuto di Stato a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative vitivinicole [notificata con il numero C(2006) 2070]

56

 

 

2007/58/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 agosto 2006, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica

64

 

*

Accordo tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici

65

 

 

2007/59/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 settembre 2006, relativa all'aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Holland Malt BV [notificata con il numero C(2006) 4196]

76

 

 

2007/60/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

88

 

 

2007/61/CE

 

*

Decisione n. 1/2006 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1o dicembre 2006, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo

91

 

 

2007/62/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra [notificata con il numero C(2006) 5934]

130

 

 

2007/63/CE

 

*

Decisione n. 2/2006, del comitato istituito ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento, del 13 dicembre 2006, in merito all’inserimento di organismi di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sui dispositivi di protezione individuali

135

 

 

2007/64/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione [notificata con il numero C(2006) 6962]  ( 1 )

137

 

 

2007/65/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure di sicurezza standard e i livelli d'allerta della Commissione e che modifica il proprio regolamento interno per quanto riguarda le procedure operative di gestione delle situazioni di crisi

144

 

 

2007/66/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6572]  ( 1 )

161

 

 

2007/67/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva tritosulfuron [notificata con il numero C(2006) 6573]  ( 1 )

164

 

 

2007/68/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativa a una richiesta della Repubblica di Lettonia di applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di teleriscaldamento, gas naturale ed elettricità agli utenti domestici [notificata con il numero C(2006) 6592]

165

 

 

2007/69/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, che autorizza la Romania a differire l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione delle sementi di determinate varietà di specie di piante agricole [notificata con il numero C(2006) 6568]  ( 1 )

167

 

 

2007/70/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa alla proroga del termine per l'immissione sul mercato di biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel corso del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE [notificata con il numero C(2006) 6707]

174

 

 

2007/71/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, che istituisce un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite

177

 

 

2007/72/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato [notificata con il numero C(2006) 6927]  ( 1 )

180

 

 

2007/73/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, sulla nomina dei membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili creato con la decisione 2006/505/CE che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

181

 

 

2007/74/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6817]  ( 1 )

183

 

 

2007/75/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento

189

 

 

2007/76/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca [notificata con il numero C(2006) 6903]  ( 1 )

192

 

 

2007/77/CE

 

*

Decisione n. 35/2006 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 22 dicembre 2006, concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

198

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/78/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa ai sistemi sicuri e efficienti di informazione e comunicazione di bordo: aggiornamento dei principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina

200

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2004

riguardante l’aiuto di Stato C 27/01 (ex NN 2/01) relativo all’esecuzione del Programma di contenimento dell’inquinamento di origine agricola (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole — PMPOA) da parte della Francia nel periodo 1994-2000

[notificata con il numero C(2004) 415]

(Il testo in lingua francese è l’unico facente fede)

(2007/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo (1), e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

A seguito di informazioni pervenute ai servizi della Commissione sull’esistenza, in Francia, di un Programma di contenimento dell’inquinamento di origine agricola (in appresso: «PMPOA» o «programma»), il 24 febbraio 2000 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità francesi per chiedere precisazioni sull’applicazione di tale programma a partire dal 1994. Con lettera del 31 maggio 2000 la Francia ha trasmesso certe informazioni, alcune delle quali confermano l’esistenza del PMPOA a decorrere da tale anno. La Commissione ha sollecitato l’invio di complementi di informazione con lettera dell’11 luglio 2000 alla quale le autorità francesi hanno risposto con lettera del 26 dicembre 2000.

(2)

Il 13 febbraio 1991 le autorità francesi avevano notificato un aiuto di Stato per il miglioramento delle condizioni ambientali degli allevamenti suini che riguardava aiuti agli investimenti individuali. La Commissione ha autorizzato tale aiuto con lettera dell'11 dicembre 1991 (2). Inoltre il 20 aprile 2003 le autorità francesi hanno trasmesso il testo delle circolari DEPSE/SDEE n. 93-7005 del 2 marzo 1993 e DEPSE/SDEE n. 7027 del 5 novembre 1992, riguardanti gli aiuti agli investimenti nel settore delle carni bovine, nel quadro di un programma strutturale cofinanziato e conformemente al disposto dell’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie (3). Conformemente a tale regolamento, la Commissione ha adottato il 29 luglio 1993 una decisione che autorizza la partecipazione finanziaria della Comunità a quest’azione comune (4). L’aiuto nazionale non è peraltro stato notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato (5). Secondo le autorità francesi questi dispositivi, anteriori all’entrata in vigore del PMPOA, sono stati integrati in tale programma dalla circolare DEPSE n. 7016 del 22 aprile 1994 e costituiscono pertanto il risvolto «bovini e suini» del PMPOA. Neanche questa circolare è stata notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(3)

Con lettera del 13 giugno 1994 le autorità francesi hanno notificato un aiuto di Stato agli investimenti per la protezione dell’ambiente nel settore avicolo. Questo regime, integrato successivamente nel PMPOA, di cui costituisce il risvolto «avicoltura», è stato autorizzato dalla Commissione con lettera del 26 aprile 1995 (6).

(4)

Le autorità francesi non hanno notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato né l’accordo dell’8 ottobre 1993 che crea il programma, né altri documenti che precisino le caratteristiche del PMPOA, in particolare la chiave di finanziamento del programma (7). La Commissione non è stata informata, in particolare, della partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al finanziamento del programma.

(5)

Per quanto riguarda poi il settore bovino, le autorità francesi non hanno notificato alla Commissione i previsti aiuti agli investimenti.

(6)

Non è stata presentata alla Commissione alcuna notifica riguardante i giovani agricoltori.

(7)

Con lettera dell’11 aprile 2001 la Commissione ha comunicato alla Francia la propria intenzione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti del PMPOA. La presente decisione riguarda unicamente l’applicazione del PMPOA nel periodo 1994-2000.

(8)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (8). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli aiuti in questione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi. Le autorità francesi hanno trasmesso i loro commenti con lettera del 21 giugno 2001.

(9)

La proroga del PMPOA a partire dall’anno 2001 è stata autorizzata dalla Commissione con lettera del 30 ottobre 2001 (9).

II.   DESCRIZIONE

1.   Il dispositivo d’aiuto

(10)

Il PMPOA è frutto di un accordo fra lo Stato francese e le organizzazioni professionali agricole del paese, concluso l’8 ottobre 1993 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1994. Il programma è destinato a permettere agli agricoltori di adeguare attrezzature e pratiche alle esigenze di una più efficace tutela dell’ambiente e, in particolare, dell’acqua. La forma di inquinamento identificata che forma oggetto del programma è l'inquinamento delle acque da parte dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di origine minerale e organica.

(11)

Il PMPOA si prefigge in particolare il rispetto della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (10) (in appresso «la direttiva nitrati»), nonché delle disposizioni nazionali per l’introduzione di un codice di buone pratiche nel settore agricolo. Esso riguarda l’insieme delle modalità di produzione: allevamenti e colture.

(12)

Per conformarsi alla normativa e impedire l’inquinamento delle risorse idriche da parte delle deiezioni animali è stata considerata necessaria la realizzazione di lavori destinati a migliorare gli edifici adibiti all’allevamento e la gestione degli effluenti. Il costo dei lavori da realizzare sui soli edifici era stato valutato all’epoca, indicativamente, a circa 1 mrd EUR per un calendario destinato a protrarsi fino al 2002. È stato avviato un programma di investimenti il cui piano di finanziamento globale è il seguente: allevatori 1/3; Stato (ministero dell’Agricoltura e della pesca) ed enti territoriali 1/3 a parità; enti preposti alla gestione delle risorse idriche (11) 1/3. In cambio gli allevatori che si prestano a beneficiare degli aiuti sono soggetti alla tassa sull’inquinamento riscossa dagli enti di cui sopra.

(13)

Con nota del 24 febbraio 1994 alle competenti autorità amministrative i ministeri francesi dell’Ambiente e dell’Agricoltura hanno precisato gli elementi procedurali enucleati dal comitato di controllo nazionale incaricato dell’attuazione del programma: calendario, chiavi di finanziamento, applicazione presso gli allevatori.

(14)

Per quanto riguarda i legami fra il programma e gli impianti classificati, le autorità francesi hanno segnalato nella stessa nota che è nell’interesse dell’allevatore, una volta realizzati i lavori previsti dal contratto o dai contratti di contenimento dell’inquinamento, risultare in conformità con i decreti ministeriali del 29 febbraio 1992 relativi agli allevamenti, per le disposizioni che riguardano la protezione delle acque.

(15)

L’esecuzione del PMPOA ha seguito un’impostazione settoriale ed è stata realizzata per mezzo di circolari, in cui figuravano le modalità d’aiuto, emanate dal ministero dell’Agricoltura e della pesca ai prefetti delle regioni e dei dipartimenti. Le autorità francesi hanno inviato alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, copia delle circolari seguenti:

circolare DEPSE/SDEEA n. 7016 del 22 aprile 1994, «Aides à la mise en conformité des élevages bovins et porcins» (Aiuti all’adeguamento degli allevamenti bovini e suini);

circolare DEPSE/SDEEA n. 7021 del 18 aprile 1995, «Aides à la mise en conformité des élevages avicoles» (Aiuti all’adeguamento degli allevamenti avicoli);

circolare DEPSE/SDEEA n. 7028 del 19 giugno 1995, «Aides à la mise en conformité des élevages» (Aiuti all’adeguamento degli allevamenti);

circolare DEPSE/SDEEA n. 7001 del 15 gennaio 1996, «Aide à la mise en conformité des élevages. Cas des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1996» (Aiuto all’adeguamento degli allevamenti. Caso dei giovani agricoltori insediati a decorrere dal 1o gennaio 1996).

(16)

I beneficiari degli aiuti erano gli imprenditori o i proprietari di beni immobiliari ad uso agricolo, in particolare nei settori bovino, suino e avicolo. Gli investimenti riguardavano la sistemazione di fabbricati esistenti al fine di aumentare le capacità di stoccaggio delle deiezioni animali e migliorare gli impianti di stoccaggio per raggiungere il livello richiesto dalle norme della direttiva «nitrati» (12).

(17)

Il finanziamento consisteva in un intervento dello Stato pari al 35 % dei costi, sotto forma di sovvenzione in conto capitale a copertura del 30 % dei medesimi, cui poteva aggiungersi il beneficio di un prestito agevolato il cui equivalente sovvenzione corrisponderebbe al 5 % dei costi. La partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche, pari ad un terzo dei costi, non era indicata nelle circolari di cui al punto 15.

(18)

Per quanto riguarda i settori bovino e suino sono stati inoltre previsti contributi, sotto forma di un aiuto in conto capitale pari al 30 % e di un prestito avente un equivalente sovvenzione del 15 %, per gli imprenditori che realizzano il loro progetto nel quadro di un piano di miglioramento materiale (PAM) nelle zone svantaggiate. I tassi sono inoltre maggiorati quando si tratta di giovani agricoltori (43,75 % in zone di pianura e 56,25 % in zona svantaggiata). Nel settore avicolo è prevista per i giovani agricoltori una maggiorazione pari al 5 % per mezzo di un prestito agevolato.

(19)

La circolare DEPSE/SDEEA n. 7001 del 15 gennaio 1996 ha modificato i tassi d’aiuto a favore dei giovani agricoltori insediati a partire dal 1o gennaio 1996. Il tasso della sovvenzione in conto capitale è portato dal 30 al 35 % nelle zone svantaggiate e nei territori rurali di sviluppo prioritari. Non è previsto alcun prestito agevolato. Nelle altre zone il tasso dell’aiuto in conto capitale è portato dal 30 al 32,5 %. È consentito un prestito complementare avente effetto di equivalente sovvenzione, pari al 2,5 %.

(20)

Per accedere agli aiuti i produttori dovevano presentare uno studio preliminare, realizzato per loro conto da tecnici riconosciuti, in base al quale veniva elaborato il progetto di investimento del produttore. L’analisi serviva come base per un contratto di contenimento dell’inquinamento (cfr. punto 21) e quindi per la definizione della base ammissibile per ciascuna delle parti che partecipavano al finanziamento pubblico dei lavori. Questi studi rappresentavano il 2 % del costo degli investimenti ed erano finanziati fino al 50 % dallo Stato e fino al 50 % dagli enti preposti alla gestione delle risorse idriche, entro un massimale di 6 000 FRF al netto dell’imposta (pari a 914 EUR).

(21)

Il contratto di contenimento dell’inquinamento era l’elemento che garantiva all’allevatore l’applicazione del dispositivo d’aiuto previsto nel PMPOA oltre al risarcimento di un’eventuale tassa da pagarsi all’ente preposto alla gestione delle risorse idriche. Si tratta di un contratto di fiducia che necessariamente mette in luce l’esistenza di problemi ambientali nell’allevamento, ma il cui obiettivo è proprio di contribuire alla loro soluzione. Esso è sottoscritto dall’insieme dei partner finanziari, fra cui l’allevatore.

2.   Le argomentazioni addotte dalla Commissione nel quadro dell’avvio del procedimento d’esame

(22)

La Commissione ha ritenuto innanzitutto che la partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al PMPOA costituisse aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Infatti tali enti hanno partecipato in ragione di 1/3 al finanziamento dei costi d'investimento del PMPOA. I servizi della Commissione sono venuti a conoscenza di tale partecipazione soltanto in seguito alla diffusione di un rapporto di valutazione sulla gestione del bilancio del PMPOA, elaborato dall’Ispezione generale delle finanze, dal Comitato permanente di coordinamento delle ispezioni del ministero dell’Agricoltura e della pesca e dal Consiglio generale del genio rurale e delle acque e foreste (13).

(23)

La Commissione ha tenuto conto del fatto che l’articolo 2 del decreto francese n. 66-700 del 14 settembre 1966 relativo alle «Agences financières de bassin» prevede che gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche siano enti pubblici dello Stato dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, e che pertanto la legislazione francese non lascia alcun dubbio circa il carattere pubblico degli enti in questione.

(24)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso che, alla luce delle disposizioni legislative adottate in Francia per gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche e i loro metodi di funzionamento, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado (14), gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche vanno considerati come estensioni dello Stato e che il loro finanziamento degli investimenti nelle aziende agricole costituisce pertanto un aiuto di Stato (15).

(25)

La Commissione ha ritenuto che gli importi elargiti agli allevatori di bovini, suini e volatili, compresi quelli provenienti dagli enti preposti alla gestione delle risorse idriche, conferissero a tali produttori un vantaggio di cui non potevano beneficiare altre produzioni. Si trattava pertanto di un aiuto accordato dalla Francia che, falsando o minacciando di falsare la concorrenza favorendo talune imprese e talune produzioni, era tale da incidere sugli scambi fra Stati membri. Di conseguenza la misura rientra nell’ambito di competenza dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(26)

La Commissione ha concluso inoltre che gli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione costituivano aiuti nuovi non notificati alla Commissione che, per tale motivo, potrebbero costituire aiuti illegali ai sensi del trattato. La Commissione si basava segnatamente sull’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (16), che definisce «aiuti illegali» i nuovi aiuti attuati in violazione dell’ex articolo 93 (divenuto articolo 88), paragrafo 3 del trattato. La nozione di nuovo aiuto copre tutti gli aiuti, ossia qualsiasi regime di aiuti o qualsiasi aiuto individuale che non sia un aiuto esistente, compresa qualsiasi modifica di un aiuto esistente.

(27)

La Commissione ha ricordato che qualsiasi regime d’aiuti autorizzato dalla Commissione nel quale siano successivamente inserite modifiche di rilievo — nella fattispecie, relative alla partecipazione di un organismo pubblico al finanziamento dell’aiuto notificato alla Commissione, che alterano in misura significativa la chiave di finanziamento e quindi l’intensità dell’aiuto — costituisce un nuovo aiuto che deve essere notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 88 del trattato e da questa autorizzato. L’obbligo di notifica è stato sancito dall’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999. Secondo la Commissione la variazione dell’intensità dell’aiuto sembrava costituire in sé un elemento di modifica della sostanza dell’aiuto stesso che rendeva obbligatoria la notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(28)

La Commissione ha successivamente proceduto alla valutazione degli aiuti in questione tenendo conto del punto 23.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (17) (in appresso «gli orientamenti agricoli»), a norma del quale gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati secondo le regole e gli orientamenti vigenti alla data in cui sono stati concessi.

(29)

Per quanto riguarda gli investimenti oggetto di sovvenzione e la forma assunta dagli aiuti, la Commissione ha ritenuto che quanto riguarda il settore suino il PMPOA proseguisse effettivamente il tipo di investimenti precedentemente notificati alla Commissione e che gli investimenti corrispondessero essenzialmente a quelli notificati alla Commissione e da essa autorizzati. Per quanto riguarda il settore bovino, pur non avendo all'epoca esaminato l'aiuto nell'ottica delle norme comunitarie in materia di concorrenza, all'atto dell'avvio del procedimento la Commissione ha potuto constatarne la compatibilità con tale normativa. In quanto al settore avicolo, la Commissione ha constatato che il PMPOA riproduceva esattamente il dispositivo che essa aveva precedentemente autorizzato. Per quanto riguarda infine il regime a favore dei giovani agricoltori insediatisi a decorrere dal 1o gennaio 1996, la Commissione ha constatato esso non apportava cambiamenti al regime nella parte relativa agli investimenti ammissibili, ma si limitava a modificare la forma dell'aiuto nella parte finanziata dallo Stato.

(30)

La Commissione ha potuto pertanto concludere che, per quanto riguarda la natura degli investimenti e le forme d’aiuto previste dalle autorità francesi, gli aiuti, pur essendo viziati da illegittimità, sono stati attuati in conformità con le regole comunitarie di concorrenza applicabili all’epoca. La Commissione non ha pertanto rimesso in questione questa parte dell’esecuzione dell’aiuto.

(31)

Per quanto riguarda la chiave di finanziamento la Commissione ha ricordato che, secondo il quadro normativo d’applicazione all’atto dell’entrata in vigore del programma, il massimale per gli aiuti agli investimenti a favore della protezione dell’ambiente era pari al 35 % dei costi sostenuti (45 % nelle zone svantaggiate). Infatti l’articolo 12, paragrafo 5, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2328/91, che prevedeva l’esame degli aiuti nazionali a norma degli ex articoli 92 e 93 (divenuti 87 e 88) del trattato e dell’articolo 6 dello stesso regolamento, autorizzava gli aiuti agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell’ambiente purché non determinassero un aumento della produzione. Nella decisione relativa all’aiuto di Stato n. N 136/91 la Commissione ha tenuto conto del fatto che era sua prassi considerare compatibile con il mercato comune un tasso del 35 % delle spese ammissibili per questo tipo d’aiuti (45 % nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (18). Questi tassi d’aiuto sono stati confermati al punto 3.2.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (19), poco dopo l’entrata in vigore del programma.

(32)

L’esistenza e la natura dei massimali in questione erano state inoltre esplicitate dalle autorità francesi nelle circolari settoriali d’applicazione del PMPOA di cui al punto 15. In esse infatti le autorità francesi scrivono che l’Unione europea ha autorizzato il tasso straordinario del 35 % per gli aiuti pubblici a favore di questo tipo di investimenti connessi al miglioramento dell’ambiente.

(33)

Tenuto conto del fatto che la chiave di finanziamento del programma prevede una partecipazione ai costi degli investimenti pari a 1/3 per lo Stato e gli enti territoriali (a parità, ossia in ragione di 1/6 per ciascuna parte), 1/3 per gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche e 1/3 per gli imprenditori, e tenuto conto in particolare del fatto che il contributo degli enti costituisce un aiuto di Stato, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso che sembravano non essere stati rispettati i massimali d'aiuto autorizzati per questo tipo di investimenti. Infatti il contributo degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al finanziamento del PMPOA avrebbe avuto il risultato di aumentare il tasso di finanziamento pubblico ai 2/3 del costo degli investimenti, pari al 66,6 % circa dei costi sostenuti. Ciò avrebbe rappresentato, secondo la Commissione, un superamento del tasso consentito pari al 31,6 % circa (21,6 % nelle zone svantaggiate) dei costi sostenuti. Lo stesso superamento avrebbe avuto luogo per quanto riguarda il regime a favore dei giovani agricoltori insediati a decorrere dal 1o gennaio 1996, poiché le modifiche ad esso apportate riguardano unicamente la forma dell’aiuto nella parte finanziata dallo Stato e non si traducono pertanto in un aumento globale del tasso di intervento a favore di questi beneficiari.

(34)

La Commissione ha inoltre osservato che dal 1o gennaio 2000, data d’applicazione degli orientamenti agricoli, la Commissione autorizza tuttavia per questo tipo di investimenti, sulla base del punto 4.1.1.2 degli orientamenti medesimi, tassi d'aiuto pari al 40 % dei costi sostenuti (50 % per le zone svantaggiate). Per i giovani agricoltori il tasso autorizzato è pari al 45 % (55 % in zona svantaggiata). Ciò significa che, in applicazione di queste condizioni più favorevoli, per gli aiuti concessi nel 2000 il superamento dei tassi d'aiuto concessi sarebbe stato soltanto del 26,6 % (16,6 % nelle zone svantaggiate) e, per i giovani agricoltori, del 21,6 % (11,6 % nelle zone svantaggiate), per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2000 e rispondenti a tutte le condizioni previste dagli orientamenti agricoli.

(35)

Poiché gli aiuti autorizzati dalla Commissione a favore degli investimenti si basavano su un tasso di finanziamento pubblico autorizzato pari al massimo al 35 % dei costi degli investimenti suddetti (45 % nelle zone svantaggiate), oppure del 40-55 %, a seconda dei casi, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nella decisione di avvio del procedimento d’esame la Commissione ha dovuto constatare che il livello degli aiuti concessi in applicazione del PMPOA avrebbe potuto non corrispondere al tasso d’aiuto autorizzato dalla Commissione e che pertanto qualsiasi finanziamento pubblico concesso al di là dei massimali autorizzati avrebbe costituito un aiuto di Stato incompatibile con il trattato.

(36)

Dopo avere esaminato le informazioni trasmesse dalla autorità francesi la Commissione nutriva dubbi circa la compatibilità con il mercato comune degli aiuti agli investimenti finanziati nel quadro del PMPOA durante il periodo 1994-2000, particolarmente per quanto riguarda gli importi d’aiuto che avrebbero potuto essere accordati in superamento delle intensità del 35 % o 45 % autorizzate. Per questo motivo la Commissione ha avviato il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(37)

La Commissione ha inoltre concluso che il tasso d’aiuto utilizzato dalle autorità francesi per la realizzazione di studi sulle prospettive delle aziende era conforme alle norme di concorrenza applicabili.

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

(38)

Con lettera del 21 giugno 2001 le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti dell’aiuto notificato.

(39)

Le autorità francesi hanno preso atto della messa a punto giuridica della Commissione sul carattere pubblico degli aiuti degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche. Secondo quanto esse affermano il governo francese prevede di riesaminare la legge n. 64/1245 del 16 dicembre 1964 relativa al regime e alla ripartizione delle risorse idriche e alla lotta contro il loro inquinamento, che definisce segnatamente i principi alla base del funzionamento di tali enti al fine, in particolare, di subordinare in futuro al voto del Parlamento le modalità di calcolo delle tasse e gli orientamenti dei programmi di intervento finanziario dei medesimi enti.

(40)

Le autorità francesi ritengono tuttavia che per superare i tassi del 35 % e 45 % avrebbero potuto essere utilizzate le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successivamente dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (20). A loro giudizio tali disposizioni permettono di non applicare i divieti d’aiuto e i limiti posti al superamento di questi tassi per certi investimenti, fra cui quelli riguardanti la protezione dell’ambiente.

(41)

Per quanto riguarda l'effetto esercitato sulla concorrenza dalla partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al PMPOA, le autorità francesi ritengono che questa non favorisca in maniera ingiustificabile un settore nazionale specifico, e ciò per i motivi seguenti. Si tratta in effetti di investimenti improduttivi che, anche in presenza di tassi d'aiuto elevati, gravano sull'economia delle aziende e pongono gli allevatori interessati in una situazione sfavorevole rispetto a quelli che non realizzano tali investimenti. Questi ultimi del resto sono di gran lunga i più numerosi in Francia. A giudizio delle autorità francesi, dunque, la distorsione di concorrenza si eserciterebbe semmai, in linea generale, a scapito degli allevatori interessati e non a loro beneficio.

(42)

Secondo le autorità francesi, un’eventuale distorsione di concorrenza ai sensi dell’articolo 87 del trattato potrebbe sussistere unicamente rispetto agli allevatori di altri Stati membri che avessero effettuato lavori simili, ma con contributi finanziari soggetti ad un massimale del 35 % o del 45 % nelle zone svantaggiate. Secondo le autorità francesi la realtà di una tale distorsione potrebbe essere, di fatto, valutata solo caso per caso.

(43)

Le autorità francesi proseguono la loro argomentazione affermando che i tassi d'aiuto reali applicati a tali lavori variano sensibilmente da un allevatore all'altro, in funzione delle modalità specifiche d'applicazione del programma. Esse spiegano che i tassi in questione sono in generale nettamente inferiori al 60 % se calcolati prendendo il valore dell’aiuto espresso in percentuale dell’importo dell’investimento, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2328/91 e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97.

(44)

Secondo le autorità francesi, le modalità d’applicazione degli aiuti accordati dallo Stato, comunicate alla Commissione, definiscono il quadro generale di applicazione del programma. Gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche hanno da parte loro adottato lo stesso elenco di lavori ammissibili, ma i massimali d’aiuto non sono sempre gli stessi. A livello locale sono stati inoltre aggiunti limiti tecnici (m2 di superfici coperte di zona d’esercizio, ad esempio), sia per gli aiuti degli enti che per gli aiuti dello Stato o degli enti locali, limiti che spesso riducono la quota dei lavori ammissibili da finanziare. Per certi enti preposti alla gestione delle risorse idriche, infine, è stato possibile subordinare la base dell'aiuto ad un massimale globale per «unità di bestiame adulto azoto» (unité gros bétail azote — UGBN).

(45)

A motivo dell’introduzione di questi diversi massimali, secondo le autorità francesi il tasso reale d’aiuto accordato, rapportato alla spesa consentita dall’allevatore per i lavori ammissibili, è pertanto sempre, in pratica, inferiore ai massimali consentiti dal programma.

(46)

Le autorità francesi hanno spiegato che in occasione di opere necessarie al miglioramento dell’efficienza ambientale certi allevatori realizzano lavori di ammodernamento che non sono ammissibili e non beneficiano pertanto degli aiuti nel quadro del PMPOA.

(47)

Nel settore dell'allevamento bovino, che rappresenta l'80 % del numero di allevamenti ammissibili a beneficiare del PMPOA, il tasso d'aiuto reale medio sarebbe piuttosto modesto, compreso nella maggior parte dei casi fra il 35 e il 50 %, oltre a risultare molto variabile a seconda dei sistemi di produzione. Ciò si spiega con la grande varietà dei tipi di deiezioni, liquide, solide e, nella maggior parte dei casi, miste, e dunque degli stoccaggi, sia per la natura dei medesimi (letamai, fosse per liquami) che per la loro capacità, e con il fatto che questi investimenti negli impianti di stoccaggio, nonché nelle superfici cementate e nella copertura delle zone d'esercizio, sono soggetti a limiti tecnici o massimali finanziari particolarmente bassi.

(48)

Negli allevamenti fuori terreno dei polli e dei suini le esistenti capacità di stoccaggio degli effluenti risultano sufficienti nella maggior parte dei casi, considerando i periodi di divieto degli spandimenti. I lavori consistono allora nel ripristinare la tenuta stagna dei sistemi di stoccaggio o delle superfici cementate esistenti, o nell'installare sistemi di alimentazione bifase che riducono l'inquinamento alla fonte negli allevamenti suini, oppure nel migliorare la gestione degli escrementi negli allevamenti di pollame. Il tasso d'aiuto reale può allora essere aumentato fino al 60 % dell'importo dei lavori ammissibili, come risulta dalla tabella 1. Nella maggior parte dei casi comunque l’importo dei lavori è nettamente inferiore a quello necessario per i bovini.

(49)

Secondo le autorità francesi, uno studio relativo a 20 000 pratiche nel bacino dell’ente di gestione delle risorse idriche Loire-Bretagne dimostra che il tasso d’aiuto medio è pari al 40 %.

(50)

Di fatto una parte di queste pratiche riguarda nuove costruzioni realizzate nel quadro del programma quando, per ragioni diverse, è stato ritenuto inopportuno effettuare i lavori auspicati nei fabbricati esistenti. Secondo le autorità francesi questi casi devono essere trattati a parte, poiché l’aiuto non rientra più fra quelli concessi per la protezione dell’ambiente, bensì fra gli aiuti alla modernizzazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CEE) n. 2328/91 e dall’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97. L’importo dell’aiuto non può allora superare il 35 % o il 26,25 % (rispettivamente 45 % o 38,75 % in zona svantaggiata) del costo dei lavori, a seconda che sia o no possibile all'allevatore ottenere un piano di miglioramento materiale. In questi casi il tasso reale degli aiuti è, negli esempi citati alla tabella 2, sempre molto inferiore a questi tassi: dalla colonna (a) risulta quello che sarebbe stato il costo di realizzazione dei lavori di carattere ambientale se fossero stati conservati i fabbricati.

(51)

Possono peraltro essere realizzati in una stessa azienda lavori in fabbricati esistenti e costruzioni nuove.

(52)

Infine, se si dovesse procedere ad un raffronto caso per caso, secondo le autorità francesi bisognerebbe, a rigore, escludere dal campo del medesimo, a norma dell’articolo 87 del trattato, gli agricoltori che pagano una tassa annuale ad un ente preposto alla gestione delle risorse idriche.

Tabella 1

Esempi di tassi d’aiuto reali per adeguamenti nel quadro del PMPOA

(importi in FRF)

Tipo di allevamento

Migliorie necessarie

Importo totale dei lavori (a)

Importo lavori ammissibili (b)

Importo accettato: Stato (c)

Importo accettato: ente risorse idriche (d)

Aiuto totale (e)

Tasso reale (e/b)

Allevamento misto:

52 vacche da latte, 20 vacche nutrici e rinnovo, ossia 120 UGB N

Impermeabilizzazione e copertura zona esercizio. Aumento capacità stoccaggio letame. Costruzione fossa per liquami.

334 154

257 372

236 550

236 550

141 930

55,1  %

60 vacche da latte e rinnovo, ossia 80 UGB N

Tenuta stagna della fossa esistente. Costruzione fossa scoperta. Impermeabilizzazione zona esercizio.

328 178

328 178

272 038

272 038

163 222

49,7  %

90 vacche da latte e rinnovo, ossia 120 UGB N

Creazione stoccaggio letame. Aumento capacità della fossa. Separazione acque pluvie.

Piano di spandimento.

1 220 700

671 020

495 800

495 800

252 780

36,7  %

Allevamento misto: 450 maiali per produzione salumi, 84 bovini da carne e da latte, ossia 115 UGB N

Passaggio a 9 mesi di durata per lo stoccaggio degli effluenti. Copertura zona esercizio.Fontana acqua per i maiali.

196 380

188 330

177 225

177 225

115 195

57,5  %

147 scrofe, 27 verri, 1 840 maiali da ingrasso, ossia 223 UGB N

Rete separazione acque. Copertura cortiletti.

93 180

305 510

16 163

16 163

10 505

34,4  %

210 scrofe, 1 318 maiali da ingrasso, ossia 167 UGB N

Impermeabilizzazione del reparto letame. Rete di evacuazione. Alimentazione multifase.

100 293

55 375

55 375

55 375

33 225

60 %

242 000 volatili da riproduzione, ossia 1 128 UGB N

Impianti d’evacuazione e di seccaggio degli escrementi.

1 575 200

547 700

310 930

310 930

186 558

34,6  %


Tabella 2

Esempi di tassi d’aiuto reali in caso di costruzione di fabbricati nuovi

(importi in FRF)

Tipo di allevamento

Migliorie necessarie

Costo stimato vecchi fabbricati (a)

Importo totale dei lavori (b)

Importo accettato: Stato (c)

Importo accettato: ente risorse idriche (d)

Aiuto totale (e)

Tasso reale (e/b)

80 vacche da latte e rinnovo, ossia 123 UGB N

Costruzione stalle con paglia per tutti gli animali. Posa grondaie.

380 120

468 502

328 640

90 880

118 592

25,3  %

75 vacche nutrici e seguito, ossia 116 UGB N

Costruzione stalle libere. Aumento stoccaggio liquami e letame.

280 634

741 807

212 436

111 211

97 094

13,1  %

82 vacche nutrici e seguito, ossia 134 UGB N

Costruzione stalle libere. Tenuta stagna superfici cementate. Aumento stoccaggio liquami e letame.

605 565

1 197 152

437 153

196 951

190 231

15,9  %

70 vacche nutrici e seguito, ossia 110 UGB N

Costruzione stalle libere. Tenuta stagna superfici cementate. Costruzione pozzo nero.

160 940

565 612

88 550

6 000

26 565

4,7  %

34 650 galline ovaiole, ossia 214 UGB N

Costruzione pollai. Area di stoccaggio degli escrementi. Impianto di seccaggio.

368 454

2 309 993

368 454

176 454

163 472

7,1  %

IV.   VALUTAZIONE

1.   Introduzione: l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato

(53)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.».

(54)

Gli articoli da 87 a 89 del trattato sono stati resi applicabili nel settore delle carni suine dall’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (22), e nel settore delle carni bovine dall'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (23). Prima dell’adozione di quest'ultimo essi erano applicabili nello stesso settore in virtù dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (24). Nel settore del pollame essi sono stati resi applicabili dall’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (25).

1.1.   Esistenza di un vantaggio selettivo finanziato con risorse statali

(55)

Per quanto riguarda la natura dell’aiuto, questa va accertata a livello degli imprenditori agricoli che hanno effettuato investimenti nel quadro del PMPOA. La Commissione ritiene che il finanziamento del PMPOA abbia conferito un vantaggio selettivo agli agricoltori francesi.

(56)

La Commissione ritiene che, contrariamente a quanto asserito nelle loro osservazioni dalle autorità francesi, il carattere improduttivo degli investimenti non sopprima l’effetto di vantaggio dell’aiuto in termini puramente economici, poiché quest’ultimo si fa carico di un costo normalmente sostenuto dal beneficiario, ponendolo così in una situazione di vantaggio rispetto ai concorrenti che non ricevono un tale aiuto.

(57)

Inoltre, anche nell’ipotesi che tali investimenti improduttivi possano pesare in un primo tempo sull’economia delle aziende mettendo gli allevatori interessati (secondo quanto sostenuto dalle autorità francesi) in situazione sfavorevole rispetto a quelli che non realizzano tali investimenti, ciò non toglie che tali investimenti obbediscano ad un obbligo di legge preciso e che, a lungo termine, tutte le aziende interessate siano tenute a realizzare questo tipo di investimento per evitare di ritrovarsi in situazione di infrazione.

1.2.   L’incidenza sugli scambi

(58)

Al fine di stabilire se l’aiuto oggetto della presente decisione rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato occorre determinare se esso si presta ad incidere sugli scambi fra Stati membri.

(59)

La Corte ha constatato che, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di una categoria di imprese nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (26).

(60)

Risulta che gli aiuti oggetto della presente decisione si prestano ad incidere sugli scambi fra Stati membri se e in quanto favoriscono la produzione nazionale a scapito della produzione di altri Stati membri. Infatti i settori interessati sono particolarmente aperti alla concorrenza a livello comunitario e dunque molto sensibili a qualsiasi misura a favore della produzione nell’uno o nell’altro Stato membro.

(61)

La tabella 3 illustra il livello degli scambi commerciali tra la Francia e gli altri Stati membri per i prodotti in questione nel primo anno successivo all’entrata in vigore del PMPOA.

Tabella 3

Francia/UE 11

Carni bovine

Carni suine

Pollame

Importazioni 1994

 

 

 

Tonnellate

525 000

463 000

85 000

Mio ECU

1 664

860

170

Esportazioni 1994

 

 

 

Tonnellate

796 000

361 000

389 000

Mio ECU

2 368

669

863

1.3.   Conclusioni sul carattere d’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(62)

Le misure esaminate nella presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi del trattato poiché procurano ai beneficiari un vantaggio economico di cui non possono beneficiare altri settori. Di conseguenza la Commissione conclude che le misure in questione rientrano nell’ambito di competenza dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   L'illegalità degli aiuti in questione

(63)

L’articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999 definisce gli aiuti illegali come nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Conformemente alla lettera c) dello stesso articolo del regolamento, la nozione di nuovi aiuti copre tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

(64)

Qualsiasi regime d’aiuti autorizzato dalla Commissione in cui siano successivamente introdotte modifiche di rilievo — nella fattispecie, relative alla partecipazione di un organismo pubblico al finanziamento dell’aiuto notificato alla Commissione, che alterino in maniera significativa la chiave di finanziamento e dunque l'intensità dell'aiuto — costituisce un nuovo aiuto che deve essere notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 88 del trattato e da questa autorizzato.

(65)

Secondo la Corte di giustizia l’obbligo, contemplato dalla prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, di comunicare alla Commissione i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti non vale solo per il progetto iniziale, ma si estende pure alle modifiche successivamente apportate a detto progetto, restando inteso che le relative informazioni possono essere fornite alla Commissione nell'ambito delle consultazioni che hanno luogo in seguito alla notifica iniziale (27).

(66)

Il suddetto obbligo di notifica è sancito dall’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999.

(67)

Va poi precisato che l’inclusione di una scheda informativa nell’inventario degli aiuti redatto dal ministero francese dell’Agricoltura ha valore puramente informativo e non può essere qualificata di notifica ai sensi del trattato. Del resto neppure le informazioni che vi figurano fanno riferimento alla partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al programma, pur confermando che la partecipazione dello Stato ammonta al 35 % dei costi degli investimenti.

(68)

La Commissione non è stata in grado di valutare né la partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al programma, né gli effetti che il livello della loro partecipazione avrebbe potuto avere sull’intervento pubblico a livello degli investimenti in questione. Più concretamente, la Commissione non ha potuto esaminare le possibili ripercussioni che la partecipazione di un ente pubblico al finanziamento dell’aiuto rischia di avere in termini di intensità dell’aiuto stesso. Ne risulta che gli aiuti effettivamente concessi dalle autorità francesi non rispondevano necessariamente ai dispositivi autorizzati dalla Commissione nel quadro degli aiuti di Stato n. N 136/91 e N 342/94.

(69)

La variazione dell’intensità dell’aiuto costituisce in sé un elemento modificatore della sostanza del medesimo che rende obbligatoria la notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(70)

Per quanto riguarda particolarmente il settore bovino, le autorità francesi non hanno notificato alla Commissione gli aiuti agli investimenti previsti. Le autorità francesi hanno tuttavia asserito che, dal momento che la Commissione riteneva il dispositivo ammissibile ad una partecipazione finanziaria della Comunità, era fondato dedurre la compatibilità del medesimo con la normativa comunitaria. Ora il regolamento (CEE) n. 2328/91, in vigore all’epoca, prevedeva all’articolo 12, paragrafo 5 che gli aiuti agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell’ambiente fossero autorizzati purché non determinassero un aumento della produzione e a condizione di essere conformi alle disposizioni degli articoli da 92 a 94 (attualmente da 87 a 89) del trattato. Ciò include l’obbligo di notificare ogni regime di aiuti di Stato ai sensi dell'ex articolo 93, paragrafo 3 del trattato, tanto più che le condizioni applicate agli aiuti nel 1994 non corrispondevano alle condizioni comunicate alla Commissione nel 1991.

(71)

Da quanto precede risulta che gli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione consistevano in nuovi aiuti non notificati alla Commissione e pertanto illegali ai sensi del trattato.

3.   Esame della compatibilità dell’aiuto

(72)

Esistono tuttavia deroghe all’articolo 87 del trattato, sebbene alcune di esse manifestamente non siano applicabili, in particolare quelle previste dal paragrafo 2. Esse non sono state invocate dalle autorità francesi.

(73)

Per quanto riguarda le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3 del trattato, esse vanno interpretate in senso stretto nel corso dell’esame di qualsiasi programma d’aiuto a finalità regionale o settoriale o di caso individuale d’applicazione di regimi d’aiuto generali. In particolare essi possono venire accordati unicamente qualora la Commissione accertasse che l’aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi in questione. Accordare il beneficio delle deroghe di cui sopra ad aiuti che non comportano una tale controparte equivarrebbe a permettere che si arrechi pregiudizio agli scambi fra Stati membri e che si inducano distorsioni di concorrenza ingiustificate per quanto riguarda l’interesse comunitario e, parallelamente, indebiti vantaggi per gli operatori di certi Stati membri.

(74)

La Commissione osserva che gli aiuti in questione non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione nella quale il livello di vita è anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sotto-occupazione a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato. Inoltre essi non sono neppure destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato. Essi non sono neppure destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio conformemente alla lettera d) dello stesso articolo.

(75)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter beneficiare di questa deroga gli aiuti devono contribuire allo sviluppo del settore in questione.

(76)

Per quanto riguarda gli investimenti beneficiari e la forma degli aiuti, all’atto dell’avvio del procedimento la Commissione ha concluso che, pur essendo viziati da illegittimità, essi sono stati applicati in conformità con le norme comunitarie di concorrenza applicabili all’epoca. La Commissione non ha pertanto motivo di rimettere in discussione questa parte dell’applicazione dell’aiuto.

(77)

L’esame della compatibilità degli aiuti esposto ai paragrafi seguenti avrà pertanto come oggetto unicamente i tassi d’aiuto applicati dalle autorità francesi.

(78)

All’atto dell’avvio del procedimento d’esame la Commissione ha segnalato che, secondo il quadro normativo applicabile all'atto dell'entrata in vigore del programma, il massimale per gli aiuti agli investimenti a favore della protezione dell'ambiente era pari al 35 % dei costi sostenuti (45 % nelle zone svantaggiate).

(79)

Le autorità francesi ritengono tuttavia che avrebbero potuto essere utilizzate, per superare i tassi del 35 % e 45 %, le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successivamente dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97. Queste disposizioni permettono, secondo le autorità francesi, di non applicare i divieti d’aiuto e i limiti di superamento di questi tassi per certi investimenti, fra cui quelli relativi alla protezione dell’ambiente.

(80)

La Commissione osserva, in via preliminare, che l’articolo 12, paragrafo 5, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2328/91, che prevedeva l’esame degli aiuti nazionali a norma degli ex articoli 92 e 93 (attualmente 87 e 88 del trattato) e dell’articolo 6 dello stesso regolamento, autorizzava gli aiuti agli investimenti concernenti la protezione dell’ambiente sempreché essi non causassero un aumento della produzione. La Commissione ritiene provato che nella fattispecie gli investimenti cui sono stati destinati gli aiuti non comportavano in effetti aumento della produzione, essendo esclusivamente finalizzati alla protezione dell’ambiente nelle zone rurali (in particolare stoccaggio e trattamento degli effluenti).

(81)

Per quanto riguarda più concretamente i tassi d’aiuto ammessi, nella sua decisione relativa all’aiuto di Stato n. N 136/91, indirizzata alla Francia, la Commissione ha ricordato che era sua prassi considerare compatibile con il mercato comune un tasso pari al 35 % dei costi ammissibili per questo tipo di aiuti (45 % nelle zone svantaggiate).

(82)

Questi tassi sono stati confermati dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, poco dopo che era stata data esecuzione al PMPOA. Il punto 3.2.3 di tale disciplina prevedeva ad esempio, in linea generale, che gli aiuti agli investimenti attuati a fini ambientali potessero essere autorizzati se non superavano certi livelli. La nota a fine pagina n. 14 precisava, al secondo comma, che «per gli investimenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (…), l’intensità massima di aiuto è del 35 % o del 45 % nelle zone (…) svantaggiate. Le intensità massime di aiuto non sono correlate alle dimensioni dell’impresa, ragion per cui esse non possono essere aumentate per le PMI, come disposto più avanti nella presente sezione. Per gli investimenti nelle regioni degli obiettivi n. 1 e n. 5 b), la Commissione si riserva il diritto di ammettere intensità di aiuto superiori, in base ad una valutazione di ciascun singolo caso, qualora accerti la fondatezza dei motivi addotti dallo Stato membro.».

(83)

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 950/97. L’articolo 12, paragrafo 2, lettera e) di quest'ultimo precisava che gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per «la protezione e il miglioramento dell’ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva». Il paragrafo 3 dello stesso articolo precisava poi che «nelle aziende individuali o associate per le quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9, sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 11». Tuttavia a norma del paragrafo 3, secondo trattino, lettera d), dello stesso articolo, questo divieto non si applica agli aiuti a favore degli «investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell’ambiente».

(84)

Ora, l’articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 950/97 prevedeva che a tali aiuti si applicassero gli articoli da 92 a 94 (attualmente da 87 a 89) del trattato. Ciò equivaleva a rinviare alle norme di concorrenza applicabili all’epoca, ossia alla prassi comunitaria già citata nella decisione relativa all’aiuto di Stato n. N 136/91, e alle condizioni figuranti nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

(85)

Sulla base delle disposizioni in vigore nel periodo 1994-1999, descritte nella presente decisione, la Commissione non può che concludere che il tasso d’aiuto massimo applicabile nella fattispecie era pari al 35 % dei costi sostenuti (45 % nelle zone svantaggiate) e che pertanto gli aiuti concessi in percentuale superiore a questi tassi non erano conformi alle disposizioni in questione.

(86)

Per quanto riguarda tuttavia l'anno 2000, trattandosi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, il punto 4.1.1.2 degli orientamenti agricoli, in vigore dal 1o gennaio 2000, stabilisce che il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell’investimento che può beneficiare degli aiuti, sia limitato al 40 % e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 %. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 % e al 55 % rispettivamente.

(87)

Il punto 4.1.2.4 degli orientamenti agricoli prevede, in via eccezionale, che qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell’ambiente, i massimali del 40 e 50 % di cui al punto 4.1.1.2 degli orientamenti stessi possano essere aumentati, rispettivamente, del 20 % e del 25 %. Questo aumento può essere pertanto accordato per investimenti aventi l’obiettivo di assicurare il rispetto di norme minime di nuova introduzione, fatte salve le condizioni definite dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (28). Esso deve essere tassativamente limitato alle spese ammissibili supplementari necessarie alla realizzazione dell’obiettivo perseguito e non può riguardare investimenti aventi l’effetto di accrescere la capacità produttiva.

(88)

L’entrata in vigore, il 23 gennaio 2004, del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (29) ha modificato la situazione giuridica per quanto riguarda il caso in oggetto. Il regolamento autorizza, a certe condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese agricole esonerandole dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(89)

Le autorità francesi hanno precisato che i beneficiari degli aiuti agli investimenti finanziati nel quadro del PMPOA nel corso del periodo 1994-2000 erano piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2004.

(90)

All’articolo 20, paragrafo 2, il regolamento in questione prevede che gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del regolamento, nonché gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, siano considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e siano esonerati qualora soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento, con l’eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo.

(91)

L’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede che gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e siano esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino le condizioni di cui al regolamento.

(92)

All’articolo 4 dello stesso regolamento figurano le condizioni da rispettare nella fattispecie, ossia nel caso di un regime d’aiuti agli investimenti non notificato a favore di piccole e medie imprese.

(93)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento, un aiuto all'investimento in aziende agricole per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune e non è soggetto all'obbligo di notifica in particolare se l'intensità lorda non supera il 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e il 40 % nelle altre zone.

(94)

Tuttavia, qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, i massimali del 50 e 40 % possono essere aumentati, rispettivamente, di 25 e di 20 punti percentuali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi con i nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

(95)

Nella fattispecie è evidente che si tratta di investimenti riguardanti la protezione e il miglioramento dell’ambiente, per i quali la norma ambientale applicabile era segnatamente la direttiva «nitrati». Questa norma è stata adottata nel 1991 e pertanto non poteva essere più qualificata di nuova norma nel 2000.

(96)

La Commissione si era già pronunciata su questa problematica nel quadro dell’aiuto di Stato n. N 355/2000, autorizzando il proseguimento del PMPOA a partire dall’anno 2001 e fino al 2006. Ripetendo il ragionamento seguito all'epoca, la Commissione insiste oggi sul fatto che non può ignorare che il primo programma d’azione francese per l’attuazione della direttiva «nitrati» è stato adottato soltanto nel 1997, e che i primi obblighi effettivi di risultato imposti agli allevatori sul terreno, che traducevano tale programma, sono successivi a tale data. Anche se sembra chiaro che la Francia non ha dato prova di diligenza nel recepimento della direttiva e avrebbe dovuto adottare le necessarie disposizioni entro termini superati da lunga data (30), resta innegabile che i primi obblighi imposti agli allevatori sono molto più recenti.

(97)

Contrariamente inoltre a certe altre norme comunitarie, la direttiva «nitrati» non contiene obblighi precisi ai quali gli operatori economici debbano conformarsi senza intervento preliminare dello Stato membro. La direttiva non contiene neppure date limite per l’adeguamento degli impianti.

(98)

Per questo motivo la Commissione continua ad essere del parere che, alla luce delle particolari circostanze della direttiva «nitrati», gli obblighi che incombevano agli allevatori potessero essere considerati come norme nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe infatti tale da penalizzare gli allevatori per l’inazione mostrata dalla Francia sul piano giuridico.

(99)

La Commissione ritiene che gli investimenti realizzati in zone non vulnerabili ai sensi della direttiva «nitrati», dove non sono d’applicazione le condizioni che essa impone, potessero comunque beneficiare dei tassi maggiorati poiché vigevano norme meno severe di quelle prospettate dalla direttiva stessa e i lavori previsti andavano al di là dei requisiti minimi esistenti in queste regioni.

(100)

Per quanto riguarda gli investimenti da realizzare nelle zone vulnerabili, la Commissione, pur in coerenza con il precedente ragionamento sul carattere nuovo delle norme imposte agli allevatori, è indotta pertanto a concludere che avrebbe potuto applicarsi nella fattispecie una maggiorazione dei tassi d'aiuto, che si sarebbero così potuti fissare al 60 % del costo degli investimenti, o al 75 % nelle zone svantaggiate.

(101)

Poiché le cifre trasmesse dalle autorità francesi dimostrano che nella pratica il livello degli aiuti non ha mai superato il 60 % dei costi sostenuti, la Commissione ritiene che possano essere autorizzati gli aiuti concessi nel periodo 1994-1999 nel quadro del PMPOA.

(102)

Sulla base delle considerazioni suesposte la Commissione ritiene che la misura notificata sia compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e in particolare con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

V.   CONCLUSIONE

(103)

La misura che consiste nell’accordare un aiuto agli investimenti a favore delle imprese agricole nel quadro del Programma di contenimento dell’inquinamento d’origine agricola (PMPOA) nel periodo 1994-2000 può beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione per finanziare gli investimenti realizzati dalle aziende agricole nel quadro del Programma di contenimento dell'inquinamento d'origine agricola (PMPOA) dal 1994 al 2000 è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 179 del 23.6.2001, pag. 18.

(2)  Aiuto di Stato n. N 136/91.

(3)  GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

(4)  C(93) 1888.

(5)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e C-127/96, Breda Fucine Meridionali S.p.A. ed altri contro Commissione, Racc. pag. II-3437. Il Tribunale ha accolto l’argomentazione presentata dalla Commissione, secondo la quale una comunicazione di uno Stato membro non può essere considerata quale notificazione valida quando non contiene alcun riferimento esplicito all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato e non è stata presentata al Segretariato generale. L'aiuto deve essere pertanto considerato come non notificato.

(6)  Aiuto di Stato n. N 342/94.

(7)  Cfr. nota a fine pagina n. 5.

(8)  Cfr. nota a fine pagina n. 1.

(9)  Aiuto di Stato n. N 355/2000.

(10)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(11)  Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione — tratte in parte dal sito internet degli enti in questione (http://www.eaufrance.tm) — gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche sono enti pubblici dello Stato creati nel 1964, dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, posti sotto la tutela del ministero dell’Ambiente e del ministero dell’Economia e delle finanze e diretti da un consiglio di amministrazione la cui composizione è rappresentativa dei vari utenti. Essi sono ripartiti su sei grandi bacini che coprono l’insieme del territorio nazionale metropolitano: Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse e Seine-Normandie. L’organizzazione è identica ovunque: essi sono composti di un «Comité de Bassin», di un ente preposto alla gestione delle risorse idriche e del suo consiglio di amministrazione. La loro politica è definita dal «Comité de Bassin» e si articola su quattro grandi assi: la gestione e l'approvvigionamento idrico; la lotta contro l'inquinamento; la conservazione degli ambienti acquatici e il controllo sulla qualità delle acque continentali e del litorale.

Fra il 1997 e il 2001 questi enti hanno previsto di contribuire al finanziamento di un volume di lavori valutato a circa 16 mrd EUR per preservare le risorse idriche e lottare contro l’inquinamento. Gli enti apportano consulenze tecniche ai politici, agli industriali e agli agricoltori fornendo un contributo finanziario per i lavori necessari alla lotta contro l’inquinamento delle acque e alla protezione delle risorse idriche. Essi sono finanziati mediante tasse proporzionali riscosse presso coloro che inquinano, che prelevano e che consumano l’acqua e successivamente ridistribuite sotto forma di aiuti (sovvenzioni e prestiti) agli enti locali, alle industrie e all’agricoltura (e più generalmente ai committenti) per realizzare lavori come le stazioni di depurazione, le reti fognarie, le opere per la produzione di acqua potabile, la sistemazione dei fiumi, gli studi, le reti di misurazione.

(12)  I particolari relativi agli investimenti beneficiari di sovvenzioni possono essere consultati nelle decisioni di avvio del procedimento.

(13)  Relazione predisposta il 26 luglio 1999 e pubblicata nel 2000 sul sito internet del ministero francese dell’Agricoltura: http://www.agriculture.gouv.fr.

(14)  Cfr. segnatamente: sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, Compagnie nationale Air France contro Commissione, causa T-358/94, Racc. p. II-2109; sentenza della Corte del 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig contro RFA, Racc., pag. 595; sentenza della Corte del 31 gennaio 2001, cause riunite T-197/97 e T-198/97, Weyl Beef Products BV e altri contro Commissione, Racc. pag. II-303; sentenza della Corte del 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione contro Francia, Racc., pag. 439; comunicazione della Commissione del 26 marzo 1997«Tasse e imposte ambientali nel mercato unico» (COM(97) 9 def.).

(15)  Vedere le argomentazioni esaurienti presentate dalla Commissione sul carattere pubblico degli enti nella decisione di avvio del procedimento.

(16)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(17)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2 e rettifica, GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(18)  GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

(19)  GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(20)  GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

(21)  1 FRF = 0,15 EUR.

(22)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1.

(23)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(24)  GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(25)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77.

(26)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Causa 730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11.

(27)  Sentenza della Corte del 9 ottobre 1984, cause riunite 91 e 127/83, Heineken Brouwerijen BV contro Inspecteurs der Vennootschapsbelasting di Amsterdam e di Utrecht, Racc. pag. 3435.

(28)  GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. Il secondo trattino del suddetto articolo 2 prescrive quanto segue: «se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi ai nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. In tal caso, può essere fissato un periodo di tempo per l’adempimento di detti requisiti minimi, qualora tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici relativi al raggiungimento di tali requisiti e qualora tale periodo rispetti la legislazione relativa.».

(29)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(30)  Va osservato a tale proposito che, a seguito di un procedimento d’infrazione avviato contro la Francia, la Commissione ha adito la Corte di giustizia per scorretta applicazione della direttiva «nitrati» in questo Stato. La Corte ha successivamente condannato la Francia per non aver proceduto in maniera appropriata all’individuazione delle acque inquinate e, di conseguenza, alla designazione delle relative zone vulnerabili (sentenza della Corte del 27 giugno 2002, causa C-258/00, Commissione contro Francia, Racc. pag. I-05959).


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

concernente il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese avicole — Programma A.I.M.A. settore avicolo C 59/01 (ex N 97/99)

[notificata con il numero C(2004) 1802]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 17 dicembre 1999 (protocollata il 22 dicembre 1999) la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, riguardante interventi da parte dell’A.I.M.A. (Associazione italiana dei mercati agricoli) a favore del mercato avicolo italiano che avrebbe accusato un drastico calo dei consumi e delle vendite di pollame a causa dell’emergenza diossina del 1999.

(2)

Con lettere dell'8 agosto 2000 (protocollata il 9 agosto 2000), del 15 novembre 2000 (protocollata il 21 novembre 2000), del 27 febbraio 2001 (protocollata il 1o marzo 2001) e del 23 maggio 2001 (protocollata il 28 maggio 2001) la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione i complementi d'informazione richiesti alle autorità italiane con lettere del 18 febbraio 2000 (rif. AGR 5073), del 2 ottobre 2000 (rif. AGR 25123), del 10 gennaio 2001 (rif. AGR 000449) e del 24 aprile 2001 (rif. AGR 009825).

(3)

Con lettera del 30 luglio 2001, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in merito all’aiuto in questione.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito alla misura in questione.

(5)

Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni con lettera datata 24 ottobre 2001 (protocollata il 26 ottobre 2001). La Commissione non ha ricevuto osservazioni di altre parti interessate.

II.   DESCRIZIONE

Base giuridica

(6)

Programma nazionale degli interventi A.I.M.A. per il 1999. Il fondamento giuridico della progettata misura di aiuto è costituito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della legge n. 610/82 che autorizza l'AIMA «avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno e alle disponibilità (…), a fornire prodotti agroalimentari a paesi in via di sviluppo, individuati, d'intesa con il ministero degli Affari esteri, sentito il parere dell'istituto nazionale dell'alimentazione».

Contesto

(7)

L'Unione nazionale dell'avicoltura (U.N.A.) italiana aveva sollecitato presso l’A.I.M.A. (Associazione italiana dei mercati agricoli) interventi a livello del mercato per fare fronte alle gravi conseguenze della crisi della diossina nel settore del consumo di carne di pollame.

(8)

In un primo momento (cfr. lettera del 17 dicembre 1999), a seguito del rifiuto dell'AIMA di acquistare 17 000 t di carne invenduta — del valore di 40 miliardi di ITL (circa 20 milioni di EUR) -, l'UNA aveva proposto di collocare una parte delle carni (11 450 t) sui mercati di paesi in via di sviluppo, a prezzi favorevoli: la differenza tra il valore commerciale effettivo della merce e il suo prezzo di vendita (circa 20 miliardi di ITL, ossia il 50 % del valore commerciale corrente) avrebbe dovuto essere a carico dell'AIMA.

(9)

A seguito delle osservazioni dei servizi della Commissione (cfr. lettera del 18 febbraio 2000), secondo cui l'aiuto si configurava piuttosto come una restituzione all'esportazione, a copertura della differenza tra il prezzo del pollame nei paesi in via di sviluppo e il prezzo sul mercato italiano (aiuto che risulterebbe quindi, per sua natura, incompatibile con il mercato comune, gli obblighi della Comunità nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio e l'organizzazione comune dei mercati), le autorità italiane non hanno più fatto riferimento, nella loro lettera del 10 agosto 2000, alla finalità iniziale dell'aiuto, ma hanno ritenuto che le perdite subite dai produttori italiani di pollame potevano essere considerate come causate da eventi eccezionali (e non dai rischi normali del mercato) e che pertanto poteva essere invocata la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Misura

(10)

Il programma in questione prevede una compensazione per i produttori avicoli, in seguito alla riduzione dei prezzi ed al crollo delle vendite, dovuti alla crisi della diossina ed all'allarmismo sociale che si è diffuso fra i consumatori. L'aiuto corrisponde alla differenza tra i prezzi medi nei paesi non colpiti dall’emergenza diossina ed i prezzi italiani durante il periodo giugno-luglio 1999 (questo periodo è quello considerato ai fini della compensazione). I prezzi medi dei paesi non colpiti dalla crisi (escludendo l'Italia) erano, secondo le autorità italiane, di 137,89 EUR/100 kg nel mese di giugno e 132,35 EUR/100 kg nel mese di luglio. La differenza dei prezzi è pertanto pari a 53,966 EUR/100 kg per il mese di giugno e 46,218 EUR/100 kg per il mese di luglio (2). L'aiuto è pari, al massimo, a 21 150 ITL (10,92 EUR)/100 kg e 15 400 ITL (7,95 EUR)/100 Kg. L'aiuto è concesso per la carne prodotta e commercializzata in giugno e luglio 2001, per un contributo globale massimo di 10 329 138 EUR.

(11)

A sostegno di questo argomento, le autorità italiane precisano che l'emergenza diossina ha provocato non solo un crollo della produzione e del commercio (dovuto alle perturbazioni del mercato conseguenti all'evento), ma anche un forte calo dei consumi dei prodotti avicoli. In base ai dati forniti dalle autorità italiane, le vendite a prezzo ridotto hanno riguardato: nel mese di giugno 1999, 34 700 000 kg di carne (contro i 52 000 000 kg del giugno 1998) e nel mese di luglio 1999, 30 200 000 kg (contro i 51 000 000 kg del luglio 1998 (3). Nonostante l'UNA avesse introdotto delle misure preventive volte ad evitare una crisi di sovrapproduzione di carni avicole (consistente nell'abbattimento, in marzo, di pulcini che sarebbero arrivati a maturazione nei mesi successivi), l'emergenza diossina ha impedito che venissero conseguiti risultati soddisfacenti in questo settore.

(12)

Nelle loro lettere del 21 novembre 2000 e del 28 maggio 2001, le autorità italiane hanno tenuto a precisare il ruolo fondamentale svolto dai mezzi di comunicazione nei mesi dell'emergenza: l'allarme da essi creato avrebbe aggravato il forte calo dei consumi di carni avicole (inferiori, rispetto all'anno precedente, del 29,1 %per il mese di giugno, del 10,1 %per il mese di luglio, del 16,2 %per il mese di agosto e del 5,9 %per l'anno intero). Il crollo della domanda ha causato una forte contrazione dei prezzi, particolarmente acuta in giugno e luglio (-30 %e -30,1 %rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente). Inoltre, per far fronte a questa situazione, i produttori italiani hanno dovuto immagazzinare 4 150 t di carne di pollo in giugno, 9 271 t in luglio e 2 595 t in agosto, data l'impossibilità di immetterle sul mercato.

(13)

L'aiuto non prevede alcuna indennità per l'eliminazione di animali o di prodotti d'origine animale inadatti al consumo ed alla commercializzazione.

Importo dell’aiuto

(14)

L’importo globale massimo del contributo previsto è di 20 miliardi di ITL (10 329 138 EUR).

Dubbi all’origine dell’avvio del procedimento

(15)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato perché nutriva dubbi sulla compatibilità del regime con il mercato comune. Questi dubbi riguardavano la possibilità di equiparare l'aiuto in oggetto ad un aiuto destinato a compensare le perdite dovute ad un evento eccezionale. Infatti le autorità italiane hanno invocato l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, che dispone che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune. La notifica fa riferimento all’emergenza diossina quale evento eccezionale.

(16)

Il concetto di evento eccezionale non è definito nel trattato e la Commissione applica tale disposizione caso per caso dopo aver valutato attentamente il fatto specifico in questione. Nel caso dell'emergenza diossina riguardante i prodotti alimentari e gli alimenti per animali prodotti in Belgio, la Commissione aveva concluso che si trattava di un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, in considerazione della natura e dell'estensione delle restrizioni che occorreva imporre per la tutela della salute pubblica in quel paese (4).

(17)

Esistono altri precedenti per quanto concerne la definizione di evento eccezionale nel quadro, segnatamente, di vari aiuti concessi dal Regno Unito (5) in rapporto alla crisi della BSE: la Commissione era giunta alla conclusione che si trattasse di un evento eccezionale, tenuto conto in particolare del divieto di esportare carni bovine e del crollo dei consumi di carni bovine a seguito dell'insicurezza e dell'inquietudine generate dalle informazioni sulla BSE. Occorre tuttavia sottolineare che gli esempi succitati si riferiscono a paesi direttamente coinvolti dal fenomeno (rispettivamente, il Regno Unito per la BSE e il Belgio, per la diossina) e non, come nel caso in esame, ad un paese in cui il mercato è stato perturbato a causa delle preoccupazioni dei consumatori riguardo alla diossina.

(18)

Nei casi citati, l'indennizzo dei produttori per la perdita di reddito è stato ammesso dalla Commissione a condizione che la perdita di quote di mercato e il calo dei consumi fossero stati causati non soltanto dall'allarme sociale, ma anche da fattori eccezionali che hanno ostacolato il commercio normale dei prodotti in questione (un insieme di misure pubbliche combinate con un comportamento dei consumatori e dei mezzi di comunicazione del tutto straordinario). Nelle citate decisioni, si è sempre potuto individuare un rapporto diretto e immediato tra l'insieme dei fatti considerati come costituenti un evento eccezionale e le perdite subite dalle imprese.

(19)

Finora le autorità italiane, invitate a dimostrare l'esistenza di un rapporto tra le perdite di reddito subite dai produttori agricoli e l'esistenza di un evento eccezionale affinché la Commissione potesse autorizzare l'indennizzo di tali perdite in virtù dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, non sono riuscite a fornire una spiegazione convincente. Il rapido diffondersi di un allarmismo sociale che si è tradotto in una forte perturbazione del mercato su cui operavano gli allevatori italiani, nella perdita di quote di mercato e, di conseguenza, nella riduzione del fatturato rispetto ad una situazione normale, non sembra costituire di per sé — in base alle informazioni attualmente disponibili — un evento eccezionale ai sensi del trattato. Inoltre, nulla sta ad indicare che siano state prese misure di blocco delle vendite da parte di autorità nazionali o comunitarie.

(20)

Anche se si giungesse alla conclusione di dover riconoscere che l'impatto «mediatico» in Italia sia stato più intenso di quello prodottosi in altri paesi europei, date la sensibilità della popolazione in materia di sicurezza alimentare e l'esistenza di un movimento d'opinione molto critico riguardo ai sistemi di produzione nel settore zootecnico, queste considerazioni non sembrano sufficienti, al momento, a dimostrare la sussistenza del carattere di eccezionalità dell'evento in questione.

(21)

La Commissione si chiedeva piuttosto per quale motivo i produttori italiani non avrebbero potuto avvantaggiarsi di una tale situazione e incrementare le vendite di prodotti agricoli all'estero (o anche sul territorio nazionale) dato che, a differenza del Belgio, l'Italia non figurava tra i paesi direttamente colpiti dall'emergenza diossina.

(22)

Un altro aspetto da chiarire è costituito dall'affermazione delle autorità italiane secondo cui gli allevatori hanno dovuto surgelare la carne invenduta (4 150,8 t in giugno, 9 271,3 t in luglio e 2 595,9 t in agosto). Sulla base di questa affermazione, non si poteva escludere che tale operazione avesse potuto consentire la vendita in un secondo tempo dei prodotti agricoli rimasti invenduti durante il periodo dell'emergenza. In tal caso, le perdite sarebbero più limitate di quelle dichiarate nell’ambito dell'esame del caso. Inoltre, la Commissione non era in grado di stabilire la quantità di carne rimasta invenduta a causa del crollo della domanda provocato dal timore di presenza di diossina, né le dimensioni della sovrapproduzione dovuta ad una stima non corretta della domanda per l'estate.

(23)

Sulla base delle considerazioni sopra illustrate, la Commissione non poteva escludere che si trattasse di un aiuto inteso meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, aiuto concesso per di più unicamente in base al prezzo, alla quantità o all'unità di produzione, in altre parole, assimilabile ad un aiuto al funzionamento e di conseguenza incompatibile con il mercato comune, ai sensi del punto 3.5 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (6) (nel prosieguo, «gli Orientamenti»).

(24)

La Commissione aveva pertanto espresso dubbi sull'esistenza di un rapporto tra le perdite di reddito subite dai produttori del settore avicolo italiano e l'esistenza di un evento eccezionale, così come sul fatto che gli aiuti in esame potessero soddisfare le condizioni per essere autorizzati in virtù dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) o in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato (a questo proposito, essi non sembravano neppure agevolare lo sviluppo di talune attività economiche) né per essere dichiarati conformi a uno dei punti degli Orientamenti.

III.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(25)

Nella loro lettera del 24 ottobre 2001 (protocollata il 26 ottobre 2001) le autorità italiane hanno sottolineato innanzitutto che il crollo dei consumi dei prodotti avicoli durante i mesi di giugno, luglio, agosto e, in misura più modesta, fino a dicembre 1999, non era stato messo in discussione nella decisione di avvio del procedimento.

(26)

Atteso che la Commissione non aveva messo in dubbio l’esistenza delle perdite in termini di vendite e di riduzione dei prezzi, secondo le autorità italiane era quindi soltanto necessario comprovare il collegamento tra queste perdite e l’emergenza diossina. Tale collegamento sarebbe provato dal fatto che le prime notizie sul «pollo alla diossina» sono state diffuse il 28 maggio 1999, alle ore 19.00 e che il crollo improvviso delle vendite è avvenuto a partire dal mese di giugno 1999 (riduzione delle vendite del 29 % rispetto al giugno 1998). La tendenza dei consumi in Italia avrebbe avuto un andamento parallelo al grado di allarme sociale suscitato dai mezzi di comunicazione, con un forte calo delle vendite durante il periodo della prima diffusione dell’informazione sulla diossina, una ripresa nel mese di luglio, quando l’interesse da parte dei media si era affievolito, e una continua riduzione delle vendita in agosto, a seguito della diffusione della decisione dell'Unione europea di raddoppiare la dose massima di diossina tollerabile in alcuni prodotti. A partire dal mese di settembre, i mass media avrebbero prestato sempre meno attenzione all'evento ed il consumo dei prodotti avicoli si sarebbe gradualmente normalizzato.

(27)

Conseguentemente, per le autorità italiane è innegabile che esiste un collegamento tra l'allarme sociale, diffusosi a seguito delle informazioni sulla diossina in Belgio, e il calo dei consumi e del prezzo.

(28)

Rimarrebbe, pertanto, da dimostrare il fatto che l’emergenza diossina verificatasi in Italia possa essere considerata un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato. La Commissione avrebbe già ammesso che la crisi della diossina è un evento eccezionale nel caso della crisi scoppiata in Belgio in considerazione della natura e della dimensione delle restrizioni imposte per salvaguardare la sanità pubblica. È vero che l'Italia non sarebbe stata direttamente colpita dalla crisi della diossina; tuttavia, le autorità italiane sostengono che non si possa negare che gli effetti della crisi abbiano oltrepassato le frontiere nazionali ed abbiano interessato anche i paesi vicini come l'Italia.

(29)

Le autorità italiane sostengono che un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato è qualsiasi avvenimento non prevedibile o difficilmente prevedibile, come le calamità naturali. E’ necessario quindi considerare l’avvenimento in sé e non le misure adottate per fare fronte alla situazione di crisi che sono soltanto una conseguenza dell'evento stesso. Del resto, nel caso della BSE nel Regno Unito, la Commissione avrebbe riconosciuto il carattere eccezionale dell'evento con riferimento al divieto di esportazione della carne, ma soprattutto a motivo del calo dei consumi della carne bovina determinato dall’incertezza e dai timori indotti dalle informazioni sulla BSE. La stessa situazione si sarebbe prodotta in Italia nel 1999, a seguito dell'allarme diossina. Il divieto di esportazione nel Regno Unito non ha avuto un grande impatto sul calo dei consumi, poiché, anche senza questo divieto, in qualunque caso i consumatori stranieri (così come gli stessi consumatori inglesi) avrebbero ridotto il consumo di carne bovina, la qual cosa ha impedito che si trovasse all’estero qualsiasi altro sbocco per questi prodotti. Nel caso della diossina nel 1999, si dovrebbe aggiungere che tutti i paesi terzi hanno vietato nello stesso periodo le importazioni di carne avicola in provenienza dall'UE.

(30)

Il motivo per cui i produttori italiani non si sono rivolti ad altri mercati stranieri o non hanno utilizzato il mercato italiano risiederebbe quindi nella transnazionalità di un evento che ha ampiamente superato le frontiere del Belgio.

(31)

I ricavi di alcune imprese avicole italiane per il periodo giugno — agosto 1999, indicherebbero chiaramente, secondo le autorità italiane, questa riduzione dei prezzi e delle vendite.

IV.   VALUTAZIONE GIURIDICA

Esistenza dell’aiuto

(32)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o tramite risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(33)

Il regolamento (CE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (7), prevede, all'articolo 19, che, con riserva delle disposizioni contrarie del suddetto regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato siano applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti contemplati dallo stesso regolamento.

(34)

La misura programmata prevede il pagamento di contributi pubblici ad alcune imprese e l'aiuto in oggetto (che ammonta a 20 miliardi di ITL) sarebbe concesso in modo selettivo agli allevatori che si presume abbiano subito perdite derivanti dall’emergenza diossina. Inoltre, la misura prevista favorisce alcune produzioni (quelle del settore dell'allevamento avicolo) ed è tale da poter influire sugli scambi, tenuto conto della quota occupata dall'Italia nella produzione globale di pollame dell'Unione (13,2 %). Nel 2001, la produzione italiana lorda di pollame era pari a 1 134 000 t su 9 088 000 t dell'UE 15 (8).

(35)

La misura in oggetto rientra pertanto nella definizione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

Compatibilità dell’aiuto.

(36)

Il divieto di concessione di un aiuto di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie, le autorità italiane hanno invocato le eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato. Il trattato prevede che possano essere considerate come misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) quelle destinate ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(37)

Il trattato non dà una definizione di «evento eccezionale» ed è pertanto necessario verificare se l’ «emergenza diossina» in Italia possa essere assimilata ad un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

(38)

A norma degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (9), nella valutazione degli aiuti destinati a compensare le perdite derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, la Commissione ha logicamente ritenuto che si dovesse dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. Per contro, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale sconosciuta fino ad allora. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore. Tale analisi caso per caso è particolarmente necessaria nel contesto di un aiuto concesso in un settore sensibile, come quello del pollame, nel quale qualsiasi misura d'intervento sui mercati potrebbe scontrarsi con le misure previste dall'organizzazione comune dei mercati.

(39)

La Commissione non può accettare, in generale, che la contaminazione chimica dei prodotti alimentari destinati al consumo umano, in quanto tale, possa costituire un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Al contrario, il rischio di contaminazione è una conseguenza del fatto che i più alti livelli di qualità non sono garantiti lungo l’intera filiera alimentare.

(40)

Nel caso della crisi della diossina in Belgio, numerosi elementi sono stati presi in considerazione, per concludere che questa crisi costituiva un evento eccezionale. Innanzitutto, la Commissione ha preso in considerazione l'ampiezza delle misure realizzate per contrastare la crisi e per la salvaguardia della salute umana, fra le quali il divieto dell'immissione sul mercato e della distribuzione al dettaglio di carne di pollame, il divieto di scambi e di esportazioni verso i paesi terzi di alcuni prodotti d'origine animale destinati al consumo umano ed animale, l'imposizione di una serie di condizioni, che includono la sorveglianza, la tracciabilità ed il controllo dei prodotti in questione (10). La dichiarazione d'evento eccezionale era pertanto basata su due elementi, vale a dire l'annuncio delle autorità belghe con la conseguente adozione di misure di emergenza e l'impossibilità di smerciare la produzione, che ha precipitato i produttori belgi in una situazione di crisi. Tale crisi, per le sue caratteristiche e per l’impatto sugli operatori interessati, si distingueva nettamente dalle condizioni abituali e si collocava al di fuori delle normali condizioni di funzionamento del mercato. Il rapido diffondersi di un allarmismo sociale tra i consumatori e l'embargo imposto da diversi paesi terzi nei confronti di animali e prodotti di origine animale belgi ha contribuito fortemente ad alimentare la crisi e si è tradotto in una forte perturbazione del mercato su cui i produttori belgi operavano, nella perdita di quote di mercato e, conseguentemente, nella riduzione del fatturato previsto in una situazione normale di mercato.

(41)

Né la contaminazione chimica dei prodotti, né il crollo delle vendite di per sé sarebbero stati sufficienti a concludere che l’evento era caratterizzato da eccezionalità, che risulterebbe dalla combinazione di significative misure restrittive sulla commercializzazione e sulle esportazioni di questi prodotti e dal crollo delle vendite e dei prezzi. L'allarmismo sociale e la reazione dei consumatori di fronte alla contaminazione da diossina della carne di pollame hanno soltanto concorso all’eccezionalità dell'evento.

(42)

Nel caso dei produttori italiani si constata che non è stata imposta alcuna misura di restrizione alla vendita ed all'esportazione né alcuna misura restrittiva a tutela della salute dei consumatori, giacché il paese non è stato colpito direttamente dalla crisi. L’unico fattore imprevedibile e perturbatore del mercato è stato il dilagare dell'allarme sociale e la reazione dei consumatori di fronte ad una contaminazione che si era verificata altrove.

(43)

La situazione dell'Italia non può essere equiparata a quella dei paesi colpiti direttamente dalla crisi; l’emergenza diossina, infatti, è stata dichiarata evento eccezionale in Belgio e non evento eccezionale tout court. Come già sottolineato nei paragrafi 35-38, la mera contaminazione chimica dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o il diffondersi di un allarmismo sociale non costituiscono di per sé un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

(44)

Le autorità italiane hanno anche fatto riferimento alla prima crisi della BSE nel Regno Unito. In questo caso, la situazione straordinaria nel settore della carne bovina era dovuta al divieto totale dell'esportazione di animali vivi e di carne bovina dal Regno Unito verso i paesi europei ed i paesi terzi. L'impatto delle misure di mercato adottate nel quadro della BSE ha assunto pertanto nel Regno Unito una dimensione mai raggiunta prima di allora. Tra le misure adottate in risposta a tale crisi, la Commissione ricordava l'esistenza di un embargo totale sulle carni britanniche, nonché di tutti i prodotti derivati che possono entrare nella catena alimentare umana ed animale, e un crollo senza precedenti del consumo interno di carne. Il crollo dei consumi era associato alle incisive restrizioni di mercato, il che ha generato una situazione che si poteva definire eccezionale.

(45)

Inoltre, nei casi più recenti di BSE in Europa (11), la Commissione ha ribadito che il calo delle vendite o degli introiti non è considerato eccezionale. Il crollo delle vendite è considerato la conseguenza di un evento eccezionale, che si verifica dalla combinazione rara di diversi fattori. Come nei casi sopra citati, gli aiuti destinati a ovviare ad un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) sono stati adottati nei paesi direttamente interessati, nei quali vari fattori hanno contribuito all’eccezionalità della crisi, quali: le ripercussioni estremamente negative per i produttori agricoli europei, l'allarmismo sociale diffusosi tra i consumatori e l'embargo imposto da un molti paesi terzi riguardo agli animali ed ai prodotti di carne che provengono dall'UE, nonché una serie di incidenti, sfuggiti al controllo degli allevatori, che hanno contribuito ad inasprire la situazione di crisi e diffondere timori tra i consumatori. Ciò si è tradotto in una forte perturbazione del mercato nel quale operano i produttori europei, con la perdita successiva di quote di mercato e, quindi, nella riduzione del fatturato previsto in una situazione normale di mercato.

(46)

Un elemento importante che la Commissione ha preso in considerazione ai fini del riconoscimento di detta crisi come evento eccezionale, era la stabilità e l'equilibrio del mercato di carne bovina prima dello scoppio della crisi. Tuttavia, come dimostrato di seguito (cfr. paragrafi da 52 a 55 infra) e come dichiarato dalle stesse autorità italiane (cfr. lettere del 28.8.2000 e del 15 novembre 2000) ciò non valeva per il mercato dei polli in Italia, che registrava già un eccesso di produzione e una flessione dei prezzi.

(47)

In tutti i casi citati sopra, ed in particolare in quelli citati dalle autorità italiane, l'evento eccezionale si è prodotto nel paese interessato, ed ha portato all’adozione di una serie di misure restrittive, di controllo del mercato e sanitarie, alle quali si è associato il crollo delle vendite e dei prezzi dei prodotti in questione.

(48)

Inoltre, un evento eccezionale deve almeno presentare le caratteristiche di un avvenimento che per sua natura e per l’impatto sugli operatori interessati si distingue nettamente dalle condizioni abituali e si colloca al di fuori delle normali condizioni di funzionamento del mercato. La mera imprevedibilità dell'evento o la difficoltà di prevederlo possono essere un elemento dell’eccezionalità dell’evento, ma non possono di per sé essere sufficienti per dichiararlo «eccezionale» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

(49)

Nella fattispecie, il calo presunto delle vendite non si distingue da altri eventi che si ripercuotono sulla domanda, quali ad esempio la chiusura di un mercato di esportazione. Anche tale evento è imprevedibile, ma rientra nel rischio commerciale normale di un'impresa, e non avrebbe pertanto alcun carattere di eccezionalità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

(50)

Secondo le autorità italiane, i produttori italiani non avevano altri sbocchi di mercato, perché la crisi si è propagata ben oltre le frontiere belghe e la riduzione dei consumi di carne di pollame si è registrata ovunque in Europa.

(51)

Ora, secondo i dati a disposizione della Commissione, le esportazioni intracomunitarie di pollame durante i mesi di giugno e agosto 1999 sono rimaste costanti rispetto alla tendenza annuale e perfino aumentate rispetto al 1998. Le esportazioni intracomunitarie durante il mese di luglio sono, dal canto loro, superiori rispetto alla tendenza registrata nell’anno 1999 e nel mese corrispondente dell’anno precedente. Benché non sufficiente a smaltire tutta l'eccedenza di prodotto invenduto dichiarata dalle autorità italiane, tale aumento ha ridotto l'impatto della crisi per i produttori, permettendo loro di vendere una parte della produzione sul mercato comunitario. Le autorità italiane non hanno fornito alcuna cifra a riprova della mancanza di altri sbocchi sul mercato comunitario, e si sono limitate ad affermare soltanto che, a causa della crisi, anche gli altri paesi europei avevano ridotto i consumi di carne di pollo. Secondo le stesse autorità, tuttavia, alcuni paesi (come la Danimarca, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito) potrebbero essere presi a riferimento per stabilire dei prezzi di raffronto (cfr. paragrafo 7 supra) a motivo del fatto che non sono stati colpiti dalla crisi. Pertanto, avrebbero potuto essere destinatari di almeno una parte di questa produzione eccedentaria.

(52)

Inoltre, tenuto conto della politica adottata dalla Commissione in materia d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato nel settore agricolo, si deve escludere qualsiasi sovracompensazione delle perdite.

(53)

Il meccanismo di compensazione previsto dalle autorità italiane si basa su un aiuto per la carne prodotta e commercializzata tra i mesi di giugno e luglio 1999, calcolata sulla base della differenza tra i prezzi medi dei paesi non colpiti dalla crisi ed i prezzi medi italiani. Questa differenza ammonta, secondo le autorità italiane, a 53,966 EUR/100 kg per il mese di giugno e 46,218 EUR/100 kg per il mese di luglio. L'aiuto è pari a 21 150 ITL (pari a 10,92 EUR)/100 kg e 15 400 ITL (7,95 EUR)/100 Kg.

(54)

Questo metodo di calcolo pone due problemi. Il primo riguarda l’affermazione delle autorità italiane secondo cui gli allevatori hanno dovuto surgelare la carne invenduta (12). Ciò avrebbe permesso di smerciare in un secondo tempo i prodotti avicoli rimasti invenduti durante il periodo di crisi e le perdite sarebbero state più limitate di quanto dichiarato nel contesto dell'esame del caso. Le autorità italiane non hanno commentato questo punto. Di conseguenza, non si esclude il rischio di sovracompensazione delle perdite, tramite una vendita differita di una parte della produzione a prezzi probabilmente normalizzati. Inoltre, le autorità italiane hanno dichiarato che nel mese di giugno 1999 sono stati macellati polli per 43 170,1 t ed in luglio per 47 485,9 t, ovvero in totale 90 656 t (cfr. lettera del 15 novembre 2000) mentre le quantità vendute ammontavano a 34 700 000 kg di carne nel mese di giugno 1999 ed a kg 30 200 000 nel mese di luglio, cioè 64 900 t . Sono state surgelate 4 150,8 t di carne in giugno e 9 271,3 t in luglio, cioè 13 422,1. Non è stata fornita alcuna indicazione circa la destinazione della parte di carne prodotta, non venduta e non surgelata per la quale non si può escludere un'altra destinazione commerciale.

(55)

Successivamente, l’Italia fa riferimento ai prezzi medi di altri paesi europei non colpiti dalla crisi, non tenendo conto del fatto che i prezzi in Italia erano già in calo prima del giugno 1999, e della variabilità della tendenza dei prezzi per la carne di pollame. Questa tendenza è illustrata, per gli anni 1998/1999/2000 (13) per l’Italia nella tabella seguente:

Prezzo di mercato mensile, Polli interi,

EUR/100 kg

Image

(56)

Stando alla dichiarazione delle autorità italiane, il settore della carne di pollame soffriva già di sovrapproduzione e in marzo i produttori avevano pertanto deciso di abbattere una parte dei polli destinati alla macellazione nei mesi di aprile e maggio, per ridurre l’offerta della carne a giugno del 4,8 %. A causa della crisi della diossina, secondo le autorità italiane, il 10 % della produzione di giugno non è stato macellato e immesso in commercio, bensì spostato ai mesi di luglio e agosto, determinando un appesantimento dell’offerta in questi due mesi. Sulla base dei dati a disposizione della Commissione, il numero dei pulcini immessi in allevamento è, in effetti, aumentato nei mesi di febbraio, marzo e aprile, il che fa stimare a 5,6 % l’aumento della produzione nel mese di giugno.

(57)

I dati riferiti alla macellazione dei polli nel periodo maggio — agosto 1999 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente indicano che nel maggio 1999 si è registrato un aumento della macellazione e quindi dell'offerta dei polli di quasi + 9 %, nel giugno 1999 l'offerta è diminuita rispetto al giugno 1998 del - 10 % ed in luglio i polli macellati sono stati quasi il 10 %in più rispetto al 1998. Questa tendenza in aumento dell'offerta continua nel mese d'agosto 1999 (+6,5 %). Atteso che i prezzi seguono tendenzialmente l’andamento dell’offerta, si potrebbe dedurne una riduzione dei prezzi rispetto ai prezzi di aprile, che erano già più bassi rispetto alla media europea, a motivo della sovrapproduzione. Di conseguenza, un raffronto tra i prezzi dei polli in Italia nei mesi di giugno e luglio e la media dei prezzi dei paesi non colpiti dall’emergenza diossina porterebbe ad una sopravvalutazione del presunto valore dei polli in Italia.

(58)

Data la variabilità dei prezzi dei polli in Italia e la tendenza al ribasso dei prezzi già prima dello scoppio della crisi della diossina, un raffronto tra i prezzi delle vendite di giugno 1999 e di giugno 1998 non sarebbe corretto e non rispecchierebbe la sovrapproduzione che incideva già sul mercato dei polli in Italia ed il conseguente ribasso dei prezzi che si era già registrato. La dichiarazione delle autorità italiane secondo cui i produttori avevano già adottato misure di correzione del mercato abbattendo in anticipo nel mese di marzo i pulcini che avrebbero dovuto essere macellati nei mesi di aprile e maggio per ridurre l'offerta durante i mesi di giugno e luglio è in contraddizione con i dati sull’immissione in allevamento dei pulcini e quindi con la stima di produzione, che indica un aumento dell'offerta nel mese di giugno ed una piccola riduzione (1,6 %) nel mese di luglio. Sulla base di questi elementi, qualsiasi previsione dei prezzi di vendita nei mesi di giugno e luglio 1999 (confrontata con i prezzi di giugno 1998 o i prezzi registrati negli altri paesi europei non colpiti dall’emergenza diossina) sarebbe aleatoria.

(59)

La Commissione può quindi concludere che, visto che l'allarmismo sociale in sé non costituisce una condizione eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato e che il metodo di calcolo delle perdite proposto dalle autorità italiane potrebbe condurre ad una sopravvalutazione delle perdite subite dai produttori di carne di pollame italiani, la misura non può essere considerata compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

(60)

Anche esaminando l'aiuto alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato, non si può che giungere alla conclusione che esso sia incompatibile con il mercato comune. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) non è applicabile perché l'aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una grave sottooccupazione.

(61)

Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), l'aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

(62)

Con riferimento all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), l'aiuto in questione non riguarda gli obiettivi indicati nell’articolo stesso.

(63)

Quanto all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), visto che la legge in questione è stata regolarmente notificata dalle autorità italiane ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, ai fini della sua valutazione si applicano le norme degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (14) (nel prosieguo: Orientamenti). Infatti, conformemente al punto 23.3 degli Orientamenti, essi sono applicabili ai nuovi aiuti di Stato, anche quelli già notificati dagli Stati membri, ma sui quali la Commissione non ha ancora deliberato, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000.

(64)

Gli aiuti destinati a compensare le perdite di reddito generate da epizoozie, sono disciplinati dal punto 11.4. L'indennizzo può comprendere una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture. Condizione necessaria quindi, per la concessione dell'aiuto è l’abbattimento obbligatorio degli animali per ordine dell'autorità sanitaria/veterinaria, nel quadro di un piano volto a prevenire e debellare l’epizoozia.

(65)

Si evince chiaramente dalla misure notificate, che le autorità sanitarie/veterinarie non hanno emesso alcun ordine di macellazione degli animali, nel quadro di un piano volto a prevenire e debellare l'epizoozia, giacché la contaminazione chimica non ha interessato le imprese italiane. La misura in esame non soddisfa pertanto le condizioni previste dal punto 11.4 degli Orientamenti.

(66)

Alla luce di quanto suesposto, l'aiuto a favore delle imprese che operano nel settore della produzione di pollame non può essere considerato un aiuto destinato a compensare i danni causati da un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né un aiuto che possa beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3. Gli aiuti in questione si configurano pertanto come aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune, a norma del punto 3.5 degli Orientamenti (15).

(67)

L’aiuto configura altresì una violazione delle norme del regolamento (CE) n. 2777/75 , il quale dispone che solo le misure seguenti possono essere adottate per i prodotti di cui al suo articolo 1: misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese a migliorarne la qualità; misure intese a permettere l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati; misure intese ad agevolare l'accertamento dell'evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti. Inoltre, per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 17, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono essere adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno di tale mercato. Nella fattispecie, non è stata adottata per l'Italia nessuna delle citate misure; ne consegue che qualsiasi altro aiuto pubblico può essere concesso soltanto a norma degli articoli 87-89 del trattato. Come indicato nel procedente paragrafo, l'aiuto in questione non è conforme alle norme che disciplinano gli aiuti di Stato e, conseguentemente, non è compatibile con il mercato comune.

V.   CONCLUSIONI

(68)

Alla luce di quanto precede, la Commissione può concludere che gli aiuti previsti dal programma A.I.M.A a favore del settore avicolo, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 che non possono beneficiare di alcuna deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 2 né dall’articolo 87, paragrafo 3.

(69)

Giacché il Programma è stato notificato ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3 del trattato, secondo il quale lo Stato membro può dare esecuzione alla misura progettata soltanto dopo l'approvazione della Commissione europea, non c'è motivo di chiedere il recupero degli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti che l'Italia intende concedere sulla base del Programma nazionale degli interventi A.I.M.A. per il 1999 sono incompatibili con il mercato comune.

L'Italia non può dare esecuzione agli aiuti in questione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l’Italia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 19 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 254 del 13.9.2001, pag. 2.

(2)  I prezzi scontati in Italia erano rispettivamente di 83,924 EUR/100 kg e 86,132 EUR/100 kg.

(3)  Questi dati includono le quantità di prodotti acquistati dalle famiglie e dalle collettività.

(4)  Cfr. in particolare le sue decisioni adottate nell'ambito degli aiuti di Stato NN 87/99, NN 88/99, NN 89/99, N 380/99, N 386/99 e NN 95/99, N 384/99

(5)  Cfr. Gli aiuti di Stato N 299/96, N 290/96, N 278/96 e N 289/96

(6)  GU C 232 del 12.8.2000.

(7)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77.

(8)  Fonte: Eurostat e Commissione europea

(9)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(10)  Queste misure si sono tradotte in tre decisioni della Commissione: Decisione 1999/363/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24). Queste misure riguardavano in particolare le carni di pollame e tutti i prodotti derivati dal pollame, come le uova e prodotti delle uova, grassi, proteine animali, materie prime destinate all'alimentazione, ecc… Decisione 1999/368/CE della Commissione, del 4 giugno 1999, e decisione 1999/389/CE della Commissione dell’11 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti da animali delle specie bovina e suina (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 46 e GU L 147 del 12.6.1999, pag. 26). Queste misure riguardavano in particolare la carne bovina e suina come pure il latte e tutti i prodotti derivati.

(11)  Cfr., tra gli aiuti N 113/A/2001 (decisione SG 01.290550 del 27.7.2001), N 437/2001 (decisione del 27.7.2001 SG 01 290526D), N 657/2001 (decisione del 9.11.2001 SG 01292096) e NN 46/2001 (decisione SG 01 290558 del 27.7.2001).

(12)  Cfr. lettera del 23.5.2001, nella quale le autorità italiane dichiarano che i produttori sono stati costretti a surgelare 4 150,8 t in giugno, 9 271,3 t in luglio e 2 595,9 in agosto.

(13)  Dati concernenti le esportazioni intracomunitarie di tutta la carne di pollame (in peso carcassa)

(14)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(15)  Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8.6.1995 nella causa T 459/1993 (Siemens SA — Commissione delle Comunità europee) Racc. [1995] pag. 1675.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2004

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation

(Causa n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft)

[notificata con il numero C(2004) 900]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/53/CE)

Il 24 marzo 2004 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 (1) , la Commissione pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari. Nel sito Internet della direzione generale della Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html) si può consultare la versione pubblica del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nella fattispecie e nelle lingue di lavoro della Commissione.

I.   SINTESI DELL'INFRAZIONE

Destinatari, natura e durata dell'infrazione

(1)

Microsoft Corporation è destinataria della presente decisione.

(2)

Microsoft Corporation ha violato l’articolo 82 del trattato CE e l’articolo 54 dell’accordo SEE:

rifiutando di fornire informazioni sulla interoperabilità e di consentirne l’impiego allo scopo di elaborare e distribuire prodotti destinati a sistemi operativi per server per gruppi di lavoro da ottobre 1998 alla data della presente decisione,

subordinando la disponibilità del sistema operativo Windows per PC client all’acquisto simultaneo del programma Windows Media Player (WMP) da maggio 1999 fino alla data della presente decisione.

I mercati rilevanti

Sistemi operativi per PC

(3)

I sistemi operativi sono prodotti di software che controllano le funzioni di base di un computer. I «Client Personal Computers» («PC») sono computer per uso generale destinati ad essere utilizzati da una sola persona e che possono essere collegati a una rete di computer.

(4)

Occorre distinguere fra: i) sistemi operativi per PC cosiddetti «compatibili Intel», e ii) sistemi operativi per PC non compatibili Intel. In tale contesto «compatibile Intel» si riferisce a un tipo specifico di architettura hardware. Il «porting» (ossia l’adattamento) di un sistema operativo non compatibile Intel (ad esempio il Macintosh di Apple), perché possa funzionare con un hardware compatibile Intel, è una procedura lunga e costosa. La questione dell’inclusione dei sistemi operativi per PC compatibili e non compatibili Intel nella definizione del mercato rilevante si può tuttavia lasciare aperta, in quanto la differenza non sarà tale da influire sull’esito della valutazione del potere di mercato di Microsoft.

(5)

I sistemi operativi per dispositivi palmari, come gli assistenti digitali personali («personal digital assistants», PDA) o i telefoni cellulari «intelligenti», e i sistemi operativi per server non possono al momento essere considerati alternative competitive dei sistemi operativi per PC client.

(6)

Quanto alla sostituibilità sul lato dell’offerta, un prodotto di software che non è attualmente presente sul mercato dei sistemi operativi per PC client dovrebbe essere modificato sostanzialmente per adattarsi alle esigenze specifiche dei consumatori di quel mercato. Questo comporta un processo di elaborazione e di prova che richiede molto tempo (spesso più di un anno), è costoso e presenta un rischio commerciale considerevole. Tale nuovo prodotto, inoltre, come risulta dall’esame della posizione dominante di Microsoft sul mercato rilevante, dovrebbe superare notevoli barriere per entrare sul mercato.

Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro

(7)

I «servizi di server per gruppi di lavoro» sono i servizi di base utilizzati dal personale di ufficio nel proprio lavoro quotidiano, ossia la condivisione di documenti memorizzati nei server, la condivisione di stampanti e l’«amministrazione» centralizzata dei loro diritti di accesso ai servizi in rete da parte del dipartimento di tecnologia dell’informazione dell’organizzazione per cui lavorano. I «sistemi operativi dei server per gruppi di lavoro» sono sistemi operativi concepiti e commercializzati per fornire tali servizi a livello collettivo ad un numero relativamente ridotto di PC client collegati in reti di piccole-medie dimensioni.

(8)

Le prove raccolte dalla Commissione nel corso dell’indagine hanno confermato che i clienti considerano i servizi di server per gruppi di lavoro distinti dai servizi forniti dai server. In particolare, i servizi relativi alla condivisione di documenti e di stampanti, da un lato, e i servizi di «amministrazione» di gruppi e utenti, dall’altro, sono strettamente connessi: se non esistesse un’adeguata amministrazione, gli utenti non avrebbero un accesso efficiente e sicuro ai servizi di condivisione di documenti e di stampanti.

(9)

I server per gruppi di lavoro (server che fanno funzionare un sistema operativo per server per gruppi di lavoro) vanno distinti dai server di fascia alta, che sono generalmente necessari per le funzioni critiche, quali controlli di inventari, prenotazioni aeree od operazioni bancarie. Tali funzioni possono richiedere la memorizzazione di enormi quantità di dati e la massima affidabilità e disponibilità (2) (spesso definite «solide come rocce»). Sono svolte da macchine costose (talvolta denominate «server per imprese») o da elaboratori centrali («mainframes»). I sistemi operativi per server per gruppi di lavoro sono invece solitamente installati su computer meno costosi.

(10)

Non tutte le macchine per server di fascia bassa sono tuttavia utilizzate come server per gruppi di lavoro. Server di fascia bassa possono ad esempio essere installati «all’estremità» di reti ed essere specializzati in «Web serving» (3), «Web caching» (4) o «firewall», (5) ad esclusione dei servizi fondamentali resi dai server di gruppi di lavoro.

(11)

Va inoltre evidenziato che, se i servizi fondamentali dei server per gruppi di lavoro sono costituiti dalla condivisione di file e di stampanti e dall’amministrazione di gruppi e degli utilizzatori, i sistemi operativi di server per gruppi di lavoro possono essere usati per far girare delle applicazioni, come succede con altri sistemi operativi. Queste applicazioni sono spesso strettamente correlate alla fornitura di servizi di amministrazione di gruppi e utenti. Dal momento che i sistemi operativi per server per gruppi di lavoro sono di norma utilizzati con hardware non costoso, tali applicazioni non richiedono generalmente un’affidabilità estremamente elevata.

Media Player in streaming

(12)

I media player sono applicazioni di software lato client la cui funzione è essenzialmente decodificare, decomprimere e trasmettere (e consentirne poi l’elaborazione) file digitali audiovisivi scaricati o riprodotti in streaming da Internet (e altre reti). I media player sono anche in grado di riprodurre file audiovisivi memorizzati su supporti fisici quali CD e DVD.

(13)

Quanto alla sostituibilità sul lato della domanda, i dispositivi classici di riproduzione quali i lettori CD e DVD non sostituiscono i media player, in quanto rispetto a questi ultimi offrono una funzionalità molto limitata. A differenza di WMP della Microsoft, RealOne Player della RealNetworks e QuickTime Player della Apple, è improbabile che i media player basati su tecnologie proprietarie di terzi limitino il comportamento di questi ultimi. I media player che non possono ricevere un contenuto audiovisivo in streaming da Internet non sostituiscono i media player in streaming, in quanto non soddisfano una specifica domanda dei consumatori.

(14)

Per la sostituibilità sul lato dell’offerta, i considerevoli investimenti necessari nell’ambito della ricerca e sviluppo, la protezione delle attuali tecnologie «media» tramite i diritti di proprietà intellettuale e gli effetti di rete indiretti che caratterizzano il mercato si traducono in altrettante barriere per gli elaboratori di altre applicazioni software, compresi i media player non in streaming.

Posizione dominante

Sistemi operativi per PC

(15)

La Microsoft ha riconosciuto di detenere una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC.

(16)

Tale posizione dominante è caratterizzata da quote di mercato molto elevate almeno dal 1996 (oltre il 90 % negli ultimi anni) e dalla presenza di barriere all’ingresso molto alte. Queste barriere sono in particolare legate alla presenza di effetti di rete indiretti. La popolarità di un sistema operativo per PC fra gli utilizzatori dipende dalla sua popolarità fra i venditori di applicazioni per PC, che a loro volta scelgono di concentrare i loro sforzi di sviluppo sul sistema operativo per PC che incontra il maggior favore degli utenti. Si crea così una dinamica autorinforzante che protegge Windows come standard di fatto dei sistemi operativi per PC («barriere all’ingresso relative alle applicazioni»).

Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro

(17)

La Commissione conclude che Microsoft detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Tale conclusione si fonda in particolare sulle seguenti risultanze.

La Commissione ha esaminato una varietà di dati al fine di quantificare la quota di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. I dati raccolti confermano che Microsoft detiene la quota di mercato di gran lunga prevalente, che in media è superiore al 50 % e nella maggioranza dei casi è compresa fra il 60 e il 75 %.

Esistono barriere all’ingresso del mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. In particolare, quanto più è facile reperire tecnici in grado di gestire un determinato sistema operativo per server per gruppi di lavoro, tanto più i clienti sono inclini ad acquistare quel sistema. Alla fine, tuttavia, quanto più un sistema operativo per server per gruppi di lavoro è popolare fra i clienti, tanto più è facile per i tecnici acquisire competenze relative a quel prodotto (e tanto più essi sono disposti a farlo). Da un punto di vista economico tale meccanismo può essere definito in termini di effetti di rete.

Esistono legami commerciali e tecnici molto forti fra il mercato dei sistemi operativi per PC e quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Di conseguenza, la posizione dominante di Microsoft sul mercato dei primi ha un impatto significativo sul mercato contiguo dei secondi.

Rifiuto di fornitura

(18)

La decisione si fonda sulle seguenti considerazioni.

Microsoft ha rifiutato di fornire all’azienda Sun le informazioni necessarie per consentire a quest’ultima di elaborare sistemi operativi per server per gruppi di lavoro che potessero integrarsi in modo continuativo nell’architettura di dominio «Active Directory», una rete di protocolli interrelati client-server e server-server che organizzano le reti di gruppi di lavoro Windows. Va notato che, per consentire a Sun di realizzare tale integrazione, Microsoft doveva fornire unicamente le specifiche dei protocolli pertinenti, ossia la documentazione tecnica, e non dare accesso al codice software di Windows né consentirne la riproduzione da parte di Sun. Altre due circostanze del rifiuto in questione vanno evidenziate. In primo luogo, il rifiuto di Microsoft nei confronti di Sun fa parte di uno schema di condotta più ampio consistente nel rifiutare le informazioni pertinenti a qualsiasi venditore di sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. In secondo luogo, il rifiuto di Microsoft costituisce un’interruzione dei livelli precedenti di fornitura, dal momento che informazioni analoghe relative alle versioni precedenti dei prodotti Microsoft erano state rese disponibili a Sun e all’industria del settore in generale tramite una licenza ad AT&T.

Il rifiuto di Microsoft rischia di eliminare la concorrenza nel mercato rilevante dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in quanto le informazioni rifiutate sono indispensabili ai concorrenti che operano in tale mercato. Le prove fornite dai clienti confermano il legame fra, da un lato, l’interoperabilità privilegiata di cui godono i sistemi operativi per server per gruppi di lavoro Microsoft con il sistema operativo per PC dominante e, d’altro lato, la loro rapida ascesa ad una posizione dominante (e il costante aumento degli elementi dell’architettura di dominio Active Directory incompatibili con i prodotti della concorrenza). Dall’indagine della Commissione emerge inoltre che non esistono alternative effettive o potenziali alle informazioni rifiutate.

Il rifiuto di Microsoft limita lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, in contraddizione con quanto stabilito in particolare all’articolo 82, lettera b). Se i concorrenti avessero accesso alle informazioni rifiutate, sarebbero in grado di fornire ai consumatori prodotti nuovi e migliori. Le indicazioni del mercato mostrano in special modo che i consumatori attribuiscono grande importanza a caratteristiche quali la sicurezza e l’affidabilità, che sono invece relegate in posizione secondaria a causa del vantaggio offerto dai prodotti Microsoft in termini di interoperabilità. Il rifiuto di Microsoft danneggia pertanto indirettamente i consumatori.

(19)

Tali circostanze di natura eccezionale inducono a concludere che il rifiuto di Microsoft costituisca uno sfruttamento abusivo di posizione dominante incompatibile con l’articolo 82, a meno che sia obiettivamente giustificato.

(20)

La giustificazione addotta da Microsoft è che fornire le informazioni di cui trattasi e consentire alla concorrenza di utilizzarle al fine di elaborare prodotti compatibili equivarrebbe a concedere una licenza sui diritti di proprietà intellettuale. La Commissione non si è espressa circa la validità delle rivendicazioni generali di Microsoft in materia di proprietà intellettuale, che in ogni caso potrebbero essere accertate soltanto caso per caso una volta che Microsoft abbia preparato le specifiche pertinenti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’interesse di un’azienda ad esercitare i propri diritti di proprietà intellettuale non può costituire di per sé una giustificazione oggettiva, qualora intervengano circostanze eccezionali come quelle sopra descritte.

(21)

La Commissione ha esaminato se, nel caso specifico, la giustificazione addotta da Microsoft prevaleva su tali circostanze eccezionali e ha concluso che Microsoft non aveva fornito alcuna prova al riguardo. In particolare, l’ordine di fornire le informazioni pertinenti non poteva condurre alla riproduzione del prodotto Microsoft. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che la divulgazione di informazioni del tipo di quelle rifutate da Microsoft era comune nel settore.

(22)

La Commissione si è inoltre ispirata all’impegno assunto da IBM nei suoi confronti nel 1984 («impegno IBM») (6) e alla direttiva sul software del 1991 (7). Microsoft riconosce che l’impegno di IBM e la direttiva sul software forniscono orientamenti utili per il caso in esame. La Commissione ha concluso che nella fattispecie l’ordine di fornire le informazioni sarebbe analogo all’impegno di IBM, in quanto si riferirebbe esclusivamente alle specifiche di interfaccia. Inoltre, il rifiuto di Microsoft riguardava informazioni relative all’interoperabilità nel senso della direttiva sul software. Al riguardo la Commissione ha notato che tale direttiva limitava l’esercizio del diritto d’autore sui programmi per elaboratore (compreso l’esercizio da parte di imprese non dominanti) a favore dell’interoperabilità, sottolineando così l’importanza di questo fattore nell’industria del software. Va inoltre osservato che la direttiva citata prevedeva esplicitamente che le disposizioni in essa contenute non pregiudicassero l’applicazione dell’articolo 82, in particolare qualora un’impresa dominante rifiutasse di mettere a disposizione informazioni necessarie per l’interoperabilità.

(23)

Microsoft ha sostenuto che il rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l’interoperabilità non poteva essere inteso a restringere la concorrenza sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in quanto l’azienda non aveva alcun incentivo economico a perseguire tale strategia. La Commissione ha respinto l’argomento di Microsoft, in quanto era basato su un modello economico che, nel caso in esame, non corrispondeva ai fatti e non era coerente con i pareri espressi dai dirigenti Microsoft nei documenti interni dell’azienda ottenuti durante l’indagine.

Licenze abbinate

(24)

Secondo la decisione, Microsoft viola l’articolo 82 del trattato abbinando Microsoft Media Players (WMP) al sistema operativo Windows per PC (Windows). La Commissione ritiene che tale vendita abbinata costituisca una pratica abusiva sulla base dei seguenti quattro elementi: i) Microsoft detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC; ii) il sistema operativo Windows per PC e WMP sono due prodotti distinti; iii) Microsoft non offre ai clienti la scelta di acquistare Windows senza WMP; e iv) la vendita abbinata preclude la concorrenza. La decisione respinge inoltre gli argomenti addotti da Microsoft a giustificazione della vendita abbinata di WMP.

(25)

Microsoft non contesta il fatto che detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC.

(26)

Nella decisione la Commissione constata che i media player in streaming e i sistemi operativi per PC sono due prodotti distinti (respingendo l’argomento di Microsoft secondo cui WMP è parte integrante di Windows). In primo luogo, benché Microsoft abbini WMP a Windows già da qualche tempo, sussiste una domanda per media player su base autonoma, diversa dalla domanda per sistemi operativi per PC. In secondo luogo, sono numerosi i venditori che elaborano e forniscono media player su base autonoma. In terzo luogo, la stessa Microsoft produce e distribuisce versioni di WMP per altri sistemi operativi per PC. Infine, Microsoft promuove WMP in concorrenza con altri media player.

(27)

Per quanto riguarda il terzo elemento, secondo la decisione Microsoft non dà ai clienti la scelta di acquistare Windows senza WMP. I produttori di PC sono obbligati ad ottenere la licenza di Windows con WMP. Se vogliono installare un media player diverso su Windows, possono farlo solo aggiungendone un altro. Le stesse considerazioni valgono se un utilizzatore acquista Windows da un dettagliante. La decisione ritiene che gli argomenti di Microsoft, secondo cui i clienti non devono pagare «extra» per WMP e non sono tenuti ad usarlo, siano irrilevanti per determinare se sussista coercizione ai sensi dell’articolo 82 del trattato.

(28)

La decisione spiega quindi i motivi per cui, in questo caso particolare, la vendita abbinata sia in grado di precludere la concorrenza. L’abbinamento di WMP a Windows consente a Microsoft di ottenere un’onnipresenza ineguagliata del media player sui PC di tutto il mondo. Dalle prove pertinenti emerge che altri mezzi di distribuzione sono solo al secondo posto. Abbinando WMP a Windows, Microsoft è in grado di offrire, a fornitori di contenuti e sviluppatori di software che si appoggiano alle tecnologie di Windows Media, la possibilità di raggiungere la stragrande maggioranza degli utilizzatori di PC in tutto il mondo, affidandosi al monopolio di Windows. Le prove mostrano che appoggiarsi a diverse tecnologie «media» comporta costi aggiuntivi. Di conseguenza, l’onnipresenza di WMP induce i fornitori di contenuti e gli sviluppatori di software ad affidarsi principalmente alla tecnologia di Windows Media. A loro volta i consumatori preferiranno utilizzare WMP, in quanto per questo prodotto sarà disponibile una gamma più ampia di software e di contenuti complementari. L’abbinamento operato da Microsoft rafforza e distorce a proprio vantaggio gli «effetti di rete», compromettendo così seriamente la concorrenza nel mercato dei media player. Le prove mostrano che l’abbinamento fa aumentare l’impiego di WMP, mentre altri media player sono considerati di migliore qualità dagli utenti. I dati di mercato relativi all’uso di media player e al formato nonché al contenuto offerto dai siti web indicano una tendenza a favore di WMP e di Windows Media a danno dei principali media player (e relative tecnologie) concorrenti. Oltre ad evidenziare la tendenza a favore dei formati di WMP e di Windows Media, la decisione sottolinea che, sulla base della giurisprudenza della Corte, per determinare l’esistenza di una pratica abusiva dovuta all’abbinamento la Commissione non è tenuta a provare che la concorrenza è già stata preclusa o che sussiste un rischio di eliminazione della stessa. Diversamente, le indagini antitrust su taluni mercati software sarebbero effettuate troppo tardi, in quanto l’impatto sul mercato potrebbe essere dimostrato soltanto dopo che il mercato stesso fosse stato «sbilanciato».

(29)

La decisione discute infine gli argomenti addotti da Microsoft a giustificazione dell’abbinamento di WMP, in particolare la presunta efficienza che risulterebbe dalla combinazione di WMP e Windows. Per quanto riguarda la presunta efficienza della distribuzione, la Commissione respinge l’argomento di Microsoft secondo cui l’abbinamento abbassa i costi di transazione per i consumatori, riducendo tempo e confusione grazie al fatto di avere una serie di opzioni predefinite in un PC pronto all’uso («out-of-the-box»). Il vantaggio di avere un media player preinstallato insieme al sistema operativo per PC client non significa che Microsoft abbia il diritto di selezionare il media player per i consumatori. I produttori di PC possono provvedere a soddisfare la richiesta dei consumatori di preinstallare un media player di loro scelta. Inoltre Microsoft non ha indicato un’eventuale efficienza tecnica che renderebbe necessaria la «integrazione» di WMP. L’abbinamento di WMP protegge invece Microsoft dalla vera concorrenza dei venditori di media player potenzialmente più efficienti che potrebbero mettere in pericolo la sua posizione, riducendo così le capacità e il capitale investiti nell’innovazione nel settore dei media player.

II.   MISURE CORRETTIVE

Rifiuto di fornitura

(30)

La decisione intima a Microsoft di divulgare le informazioni che ha rifiutato di fornire e di consentirne l’uso per l’elaborazione di prodotti compatibili. L’ordine di divulgare le informazioni è limitato alle specifiche dei protocolli e ad assicurare l’interoperabilità con gli elementi essenziali che caratterizzano una tipica rete di gruppi di lavoro. Esso si applica non soltanto a Sun, ma a qualsiasi altra azienda interessata ad elaborare prodotti che esercitino una pressione competitiva su Microsoft nel mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. L’eventuale astensione di Microsoft dalla piena applicazione dei propri diritti di proprietà intellettuale in conseguenza della decisione sarebbe giustificata dalla necessità di porre termine alla pratica abusiva.

(31)

Le condizioni a cui Microsoft divulga le informazioni e ne consente l’uso devono essere ragionevoli e non discriminatorie. Il requisito per cui i termini imposti da Microsoft devono essere ragionevoli e non discriminatori si applica in particolare ad eventuali compensi che Microsoft potrebbe esigere per la fornitura delle informazioni. Ad esempio, tale compenso non deve riflettere il valore strategico derivante dal potere di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per PC o su quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Inoltre Microsoft non può imporre restrizioni sul tipo di prodotti a cui le specifiche possono essere applicate, se tali restrizioni creano disincentivi a competere con Microsoft o limitano senza necessità la capacità di innovazione dei beneficiari. Infine, le condizioni imposte da Microsoft in futuro devono essere sufficientemente prevedibili.

(32)

Microsoft deve divulgare le pertinenti specifiche dei protocolli tempestivamente, ossia non appena ha applicato questi protocolli in modo efficiente e sufficientemente stabile nei suoi prodotti.

Licenze abbinate

(33)

Per quanto riguarda la pratica abusiva dell’abbinamento delle licenze, la decisione ordina a Microsoft di offrire agli utilizzatori finali e ai costruttori OEM («original equipment manufacturer») in vendita nel SEE una versione pienamente funzionante di Windows che non incorpori WMP. Microsoft mantiene il diritto di offrire il pacchetto Windows e WMP.

(34)

Microsoft deve astenersi dal ricorrere a qualsiasi mezzo che avrebbe un effetto equivalente all’abbinamento di WMP a Windows, ad esempio assicurando a WMP un’interoperabilità privilegiata con Windows, fornendo un accesso selettivo a Windows API o promuovendo WMP tramite Windows a scapito dei prodotti concorrenti. Microsoft non può inoltre concedere uno sconto ai costruttori OEM o agli utilizzatori a condizione che acquistino Windows insieme a WMP, né può di fatto, tramite mezzi finanziari o in altro modo sopprimere o limitare la libertà dei costruttori OEM o degli utilizzatori di scegliere la versione di Windows senza WMP. La versione di Windows non abbinata a WMP non deve essere inferiore dal punto di vista delle prestazioni a quella abbinata a WMP, a parte il fatto che WMP, per definizione, non farà parte di tale versione.

III.   AMMENDE

Importo di base

(35)

La Commissione ritiene pertanto che la presente infrazione costituisca, per sua natura, una grave violazione dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

(36)

Inoltre, il comportamento di Microsoft inteso a sfruttare la propria posizione dominante per escludere la concorrenza ha un impatto significativo sui mercati dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e per media player in streaming.

(37)

Allo scopo di valutare la gravità delle pratiche abusive, i mercati dei sistemi operativi per PC client e dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e per media player comprendono tutto il SEE.

(38)

Alla luce delle circostanze sopra descritte, l’importo di base dell’ammenda da infliggere a Microsoft che rifletta la gravità dell’infrazione dovrebbe essere di 165 732 101 EUR. Considerato il notevole potere economico di Microsoft (8), per assicurare un sufficiente effetto deterrente sull’azienda tale somma è maggiorata di un fattore 2 ed è pertanto di 331 464 203 EUR.

(39)

L’importo di base dell’ammenda è infine aumentato del 50 % per tener conto della durata della violazione (cinque anni e mezzo). L’importo di base dell’ammenda è pertanto fissato a 497 196 304 EUR.

Circostanze aggravanti e attenuanti

(40)

Non si riscontrano né circostanze aggravanti, né circostanze attenuanti pertinenti alla presente decisione.


(1)  GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(2)  L’affidabilità è la capacità di un sistema operativo di funzionare per un lungo periodo di tempo senza problemi di funzionamento o senza dover essere riavviato. La disponibilità è la capacità di un sistema operativo di funzionare per un lungo periodo di tempo senza dover essere fermato per manutenzione o aggiornamenti. Un altro aspetto della disponibilità è la velocità con cui un sistema operativo può essere ripristinato dopo che si è verificato un problema.

(3)  Un server web ospita pagine web e le rende accessibili tramite protocolli web standard.

(4)  Una cache è uno spazio in cui vengono memorizzate copie temporanee di oggetti web. Il web caching è pertanto un modo per memorizzare file web in modo che, al successivo utilizzo, l’utente finale possa accedervi più rapidamente.

(5)  Un firewall è una soluzione hardware/software che isola le reti informatizzate delle organizzazioni, proteggendole così contro minacce esterne.

(6)  Causa della Commissione IV/29.479. La Commissione ha sospeso l’indagine, avviata negli anni 70, a seguito di detto impegno di IBM.

(7)  Direttiva 91/250/CEE del Consiglio (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42).

(8)  Microsoft è attualmente la più grande azienda mondiale per capitalizzazione di borsa (cfr. http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1051390342368&p=1051389855198 e http://specials.ft.com/spdocs/global5002003.pdf, Financial Times «World’s largest Companies», aggiornato il 27 maggio 2003, pubblicato il 13 gennaio 2004). Secondo lo stesso criterio, Microsoft ha continuato a mantenersi ai primi posti nell’elenco delle aziende più grandi del mondo per capitalizzazione di borsa: era la più grande nel 2000, al quinto posto nel 2001 e al secondo posto nel 2002 (cfr. http://specials.ft.com/ln/specials/global5002a.htm per il 2000, pubblicato il 24 gennaio 2003, http://specials.ft.com/ft500/may2001/FT36H8Z8KMC.html per il 2001, pubblicato il 24 gennaio 2003, http://specials.ft.com/ft500/may2002/FT30M8IPX0D.html per il 2002, pubblicato il 24 gennaio 2003). Anche le risorse e i profitti di Microsoft sono significativi. Secondo il fascicolo relativo a Microsoft della Securities and Exchange Commission degli USA, per l’esercizio finanziario luglio 2002-giugno 2003 l’azienda disponeva di una riserva di liquidità (e di investimenti a breve termine) di 49 048 milioni di USD al 30 giugno 2003. Quanto ai profitti, lo stesso fascicolo indica che nell’esercizio finanziario USA luglio 2002-giugno 2003 Microsoft ha ottenuto profitti per 13 217 milioni di USD su ricavi di 32 187 milioni di USD (margine di profitto del 41 %). Per il sistema operativo per PC Windows PC client prodotto in questo periodo (segmento di prodotto «Client») Microsoft ha accumulato profitti per 8 400 milioni di USD su ricavi di 10 394 milioni di USD (margine di profitto dell’81 %).


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2004

relativa agli aiuti di Stato previsti dall’Italia, Regione Sicilia, a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli

[notificata con il numero C(2004) 1923]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/54/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 2 settembre 1997, protocollata il 5 settembre 1997, la rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea notificava alla Commissione l’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 della Regione Siciliana, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(2)

Con telex VI/41836 del 28 ottobre 1997 i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire chiarimenti in merito all’aiuto previsto dall’articolo 6 e alla legge regionale n. 27 del 1997.

(3)

Con lettera del 19 gennaio 1998 le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione e comunicato che la legge era già entrata in vigore. La notifica è stata pertanto trasferita al registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 36/98, come comunicato all’Italia con lettera SG(98)D/32328 del 3 aprile 1998. Tuttavia le autorità competenti hanno anche chiaramente indicato che gli aiuti previsti dalla legge non sarebbero stati concessi prima della conclusione favorevole del procedimento ex articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(4)

Con telex VI/13937 del 31 maggio 2000 (preceduto in versione inglese dal telex 2000/VI/10442 del 14 aprile) i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire spiegazioni circa le disposizioni contenute nella legge regionale n. 27/1997 e a trasmettere copia del testo della medesima.

(5)

Con lettera del 31 luglio 2002, protocollata il 5 agosto 2002, le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione sull’articolo 5 della legge.

(6)

Con telex AGR 024925 del 22 ottobre 2002 i servizi della Commissione ha invitato le autorità competenti a fornire spiegazioni e chiarimenti sui complementi di informazione recentemente trasmessi e sulle misure contenute nella legge regionale n. 27/1997. Nella stessa lettera i servizi della Commissione hanno prospettato alle autorità competenti l’ipotesi di ritirare la notifica in esame, qualora le misure d’aiuto previste dall’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 ed eventualmente da altre disposizioni della stessa legge non fossero ancora state adottate, e qualora le autorità competenti potessero assicurare che nel quadro della suddetta legge non erano e non sarebbero stati versati aiuti.

(7)

Non avendo ricevuto risposta al telex di cui sopra, con telex AGR 30657 del 20 dicembre 2002 i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane un sollecito in cui le invitavano a presentare le informazioni richieste entro un mese precisando che, qualora entro tale data non fossero pervenute risposte soddisfacenti a tutti i quesiti posti, i servizi della Commissione si riservavano il diritto di proporre alla Commissione di emettere un’ingiunzione di fornire informazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2).

(8)

Con lettera del 10 luglio 2003 SG(2003)D/230470 la Commissione ha notificato all’Italia la propria decisione contenente l’ingiunzione di fornire informazioni per l’articolo 6 e l’articolo 4 della legge regionale n. 27/1997, da essa adottata il 9 luglio 2003 [C(2003) 2054 def.] a norma dell’articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(9)

Con la stessa ingiunzione di fornire informazioni la Commissione aveva chiesto all’Italia di fornire, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della sua decisione, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari a permetterle di accertare se gli aiuti previsti dalla legge erano stati concessi e risultavano compatibili con il mercato comune. Oltre ad invitare l’Italia a fornire eventuali altre informazioni considerate utili per la valutazione delle misure di cui sopra, l’ingiunzione di fornire informazioni specificava una serie di informazioni che l’Italia era invitata a trasmettere.

(10)

I servizi della Commissione non hanno ricevuto né una risposta alla suddetta ingiunzione, né una richiesta di proroga della scadenza entro la quale doveva essere fornita la risposta.

(11)

Con lettera del 17 dicembre 2003 (SG(2003)D/233550), la Commissione ha informato le autorità italiane della sua decisione C(2003) 4473 def. del 16 dicembre 2003 con la quale ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito alle misure di aiuto relative all’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) e all’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della legge regionale n. 27/1997.

(12)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere osservazioni in proposito.

(13)

Con lettera del 10 febbraio 2004, protocollata il 13 febbraio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha chiesto alla Commissione, per conto della Regione Siciliana, una proroga di 20 giorni lavorativi per fornire le informazioni richieste dalla Commissione nella sua decisione C(2003) 4473 def. del 16 dicembre 2003, con riferimento all’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della legge regionale n. 27/1997. Nella medesima occasione le autorità italiane hanno annunciato la loro intenzione di ritirare la notifica della misura di aiuto prevista a norma dell’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) alla quale, come indicato nella lettera, non era stata data esecuzione.

(14)

Con telex AGR 05312 del 23 febbraio 2004 i servizi della Commissione hanno confermato che la proroga sollecitata dall’Italia era stata accolta con effetto dal 13 febbraio 2004.

(15)

Con lettera del 18 febbraio 2004, protocollata il 26 febbraio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia ha trasmesso una richiesta di proroga di 20 giorni lavorativi con riferimento alla stessa misura di aiuto.

(16)

Con lettera del 24 febbraio 2004, protocollata il 1o marzo 2004, successivamente confermata con lettera del 12 marzo 2004, protocollata il 17 marzo 2004, le autorità italiane hanno informato la Commissione del ritiro della notifica relativa alla misura di aiuto di cui all’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della legge regionale n. 27/1997 alla quale, come indicato nelle loro lettere, non era stata e non sarebbe stata data esecuzione.

(17)

Con telex AGR 07074 dell’11 marzo 2004, le autorità italiane sono state informate del fatto che non sarebbe stata concessa alcuna proroga per la trasmissione delle informazioni e/o osservazioni oltre la data del 24 marzo 2004, giacché la decisione di avvio del procedimento era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 febbraio 2004 e la scadenza per la trasmissione delle osservazioni da parte di terzi a questo proposito era prevista per la medesima data. Nello stesso telex i servizi della Commissione hanno preso atto del ritiro della notifica relativa all’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della legge regionale n. 27/1997.

(18)

La Commissione ha ricevuto le osservazione delle autorità italiane con riferimento all’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della legge regionale n. 27/1997 con lettera del 15 marzo 2004 (protocollata il 18 marzo 2004).

(19)

Conformemente alla decisione di avviare il procedimento (4), la presente decisione verte esclusivamente sugli aiuti di Stato previsti dall’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della legge regionale n. 27/1997 a favore dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, che possono essere stati e che possono essere concessi dopo l’entrata in vigore degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (5) (di seguito «gli orientamenti sulla pubblicità»), vale a dire dal 1o gennaio 2002.

(20)

Atteso che la notifica relativa all’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della legge regionale n. 27/1997 era stata ritirata dall’Italia con lettera del 24 febbraio 2004, protocollata il 1o marzo 2004, non vi è motivo di descrivere e valutare le misure di aiuto previste in applicazione dello stesso articolo 6.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE D’AIUTO

(21)

L’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) modifica l’articolo 17 della legge regionale n. 14/1966 e prevede quanto segue: «1) Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall’Assessorato o attraverso l’Istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall’Ente fiera del Mediterraneo e dall’Ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale. 2) Con l’esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l’esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all’Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l’affidamento dei servizi della pubblica amministrazione».

(22)

Malgrado le ripetute richieste dei servizi della Commissione e l’ingiunzione di fornire informazioni emessa dalla Commissione con la sua decisione del 9 luglio 2003, le autorità italiane non hanno trasmesso le informazioni che avrebbero potuto consentire alla Commissione di dissipare il dubbio che l’articolo 4 potesse prevedere aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e, se del caso, di valutare se tali aiuti potessero essere considerati compatibili con il mercato comune. Non era inoltre chiaro se gli aiuti in questione fossero già stati concessi.

(23)

Nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato sulla misura in oggetto, la Commissione ha osservato che, in tale fase del procedimento, in assenza di informazioni da parte delle autorità italiane, essa ignorava se l’articolo 4 della legge regionale n. 27/1997 prevedesse l’introduzione o la modifica di aiuti di Stato per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato.

(24)

Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune, giacché in assenza di risposte da parte delle autorità italiane, non era per nulla chiaro alla Commissione se le misure da finanziarsi a norma dell’articolo 4 della legge fossero compatibili con le norme attualmente applicabili a questi tipi di misure d’aiuto, ossia con le norme stabilite negli orientamenti comunitari per gli aiuti a favore della pubblicità.

(25)

Inoltre, in considerazione delle modalità di attuazione dei programmi e delle campagne pubblicitarie e promozionali di cui all’articolo 4, descritte sopra al punto 21, la Commissione dubitava che le eventuali misure di aiuto di Stato ivi previste sarebbero state attuate conformemente alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici. Per quanto riguarda in particolare la selezione diretta degli enti ed organismi incaricati delle campagne pubblicitarie, la Commissione dubitava che sarebbe stato concluso per iscritto un contratto a titolo oneroso fra l’autorità contraente e i prestatori di servizi prescelti e che in tale caso sarebbero state soddisfatte le rigorose condizioni fissate dalla sentenza Teckal (6). Nell’ipotesi in cui tali condizioni non fossero soddisfatte la Commissione dubitava che la selezione degli intermediari sarebbe avvenuta conformemente alle regole fissate dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio (7), in quanto applicabili, e comunque secondo i principi fissati dal trattato, in particolare quelli di parità di trattamento e trasparenza, garantendo «un grado sufficiente di pubblicità» come richiesto dalla Corte di giustizia (8).

III.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(26)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(27)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni dell’Italia, per conto della Regione Siciliana, con lettera del 15 marzo 2004, protocollata il 18 marzo 2004.

(28)

Nella lettera le autorità italiane confermavano il ritiro della notifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 27/1997 e comunicavano le loro osservazioni in relazione all’articolo 4.

(29)

In particolare le autorità italiane hanno indicato che la modifica introdotta dall’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) all’articolo 17 della legge regionale n. 14/1966, relativamente allo svolgimento di campagne pubblicitarie da parte di consorzi costituiti dall’Ente fiera del Mediterraneo e dall’Ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione, non ha trovato applicazione poiché i menzionati consorzi non sono mai stati costituiti.

(30)

Stando alle informazioni fornite, i programmi promozionali sono eseguiti direttamente dall’assessorato o tramite l’Istituto per il commercio estero (convenzioni stilate negli anni 1993-1998 e 1999-2001-2003 nel contesto degli accordi tra il ministero delle Attività produttive e le Regioni). I soggetti responsabili selezionano i progetti presentati annualmente per finanziamento e provvedono all’affidamento dei servizi necessari per la loro attuazione ai sensi della vigente normativa in materia, nel rispetto delle regole di mercato, tranne qualora esistano contratti di esclusività con gli organizzatori.

(31)

Le competenze dell’assessorato riguardano non solo il settore agroalimentare ma anche altri settori (artigianato, editoria, settore tessile, ecc.). Con riferimento al settore in esame le attività che sono finanziate con fondi pubblici al 100 % dei costi sostenuti sono le seguenti:

a)

partecipazione a mostre e fiere in Italia e all’estero: le spese direttamente necessarie per l’affitto dello spazio espositivo, l’allestimento dello stand, gli allacciamenti idrici ed elettrici, l’iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, la pubblicità correlata, le prestazioni di interpreti, i trasporti e le assicurazioni;

b)

l’organizzazione di workshop internazionali in Italia e all’estero: le spese necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento degli incontri (affitto di sale, allestimento, selezione degli incontri, prestazioni di interpreti e la pubblicità correlata);

c)

pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione di massa (stampa, manifesti, radio, televisione).

(32)

I beneficiari dei finanziamenti per le spese elencate alle lettere a) e b) sono i consorzi di imprese e le imprese regolarmente iscritti alle camere di commercio in Sicilia. La selezione dei beneficiari avviene tramite avviso pubblico annuale per la presentazione delle domande di partecipazione e sulla base di parametri di selezione precedentemente individuati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. In base al considerando 4 del regolamento n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (9), gli aiuti di cui alle lettere a) e b) non rientrano negli aiuti all’esportazione e, a partire dal 2002, agli aiuti in questione si applicano le norme «de minimis». Per quanto riguarda il settore agroalimentare, alla luce degli orientamenti sulla pubblicità, gli aiuti in questione possono rientrare tra gli aiuti «leggeri», disciplinati dal punto 14.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (10) e relativi a «organizzazione di concorsi, mostre e fiere». Inoltre, nonostante il fatto che la legge regionale non menzioni espressamente il massimale di 100 000 EUR per beneficiario nel triennio, gli aiuti concessi a ciascuna impresa beneficiaria per la partecipazione a fiere e workshop si manterrebbero ben al di sotto di tale massimale.

(33)

Per quanto attiene alla pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione di massa, le autorità italiane hanno precisato che le campagne pubblicitarie svolte, in territorio sia nazionale che comunitario, non riguardano in maniera specifica i prodotti di una singola impresa o di un gruppo di imprese, ma reclamizzano i prodotti in maniera generica, senza enfatizzarne l’origine, anche quando si tratta di prodotti tipici della regione. Per le campagne pubblicitarie relative al settore agroalimentare, il messaggio rivolto ai consumatori riguarda un prodotto o un gruppo di prodotti, senza riferimento alle imprese produttrici della regione. La pubblicità è generica, senza alcun invito all’acquisto dei prodotti per la sola motivazione dell’origine regionale, e non può essere considerata pubblicità negativa nei confronti dei prodotti di altri Stati membri. La pubblicità non sarebbe pertanto in violazione dell’articolo 28 del trattato.

(34)

Le osservazioni presentate dalle autorità italiane riguardano le iniziative promozionali e pubblicitarie condotte sia nella Comunità europea che in paesi terzi, giacché sono comunque rispettati i medesimi criteri.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(35)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(36)

La misura in esame prevede la concessione di aiuti, tramite risorse pubbliche regionali, a specifiche imprese agricole in Sicilia che beneficeranno innegabilmente di un indebito vantaggio economico e finanziario ai danni di altre imprese che non fruiscono di analogo contributo. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il miglioramento della posizione concorrenziale di un’impresa grazie ad un aiuto di Stato comporta generalmente una distorsione di concorrenza rispetto alle imprese concorrenti non beneficiarie di tale aiuto (11).

(37)

La misura incide sugli scambi tra Stati membri in quanto gli scambi intracomunitari di prodotti agricoli sono considerevoli, come risulta dalla tabella seguente (12) nella quale figura il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di prodotti agricoli tra l’Italia e la Comunità nel corso del periodo 1997-2001 (13). Va tenuto presente che tra le regioni italiane la Sicilia è un grande produttore di prodotti agricoli.

 

Tutta l’agricoltura

 

Milioni di ECU-EUR

Milioni di ECU-EUR

 

Esportazioni

Importazioni

1997

9 459

15 370

1998

9 997

15 645

1999

10 666

15 938

2000

10 939

16 804

2001

11 467

16 681

(38)

Con riferimento a quando suesposto, giova ricordare che la Corte di giustizia ha dichiarato che un aiuto ad un’impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e da alterare la concorrenza qualora l’impresa stessa si trovi in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, senza essere essa stessa esportatrice. Quando uno Stato membro concede una sovvenzione ad un’impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite. Siffatto aiuto è pertanto tale da pregiudicare gli scambi tra Stati membri e da alterare la concorrenza (14).

(39)

La Commissione conclude pertanto che la misura in esame rientra nel divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità italiane non hanno mai contestato questo punto.

(40)

Il divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1, è circoscritto dalle deroghe previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3.

(41)

Le deroghe elencate nell’articolo 87, paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono manifestamente inapplicabili data la natura delle misure di aiuto in questione ed i loro obiettivi. Infatti, le autorità italiane non hanno invocato l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, lettere a), b) o c).

(42)

Anche l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non può trovare applicazione nella fattispecie perché gli aiuti non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Inoltre, l’Italia non ha invocato l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(43)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), è anch’esso inapplicabile agli aiuti in questione giacché questi non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana. Inoltre, l’Italia non ha invocato l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

(44)

Gli aiuti in esame non sono destinati né sono idonei a conseguire gli obiettivi di promozione culturale e di conservazione del patrimonio di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), né l’Italia ha invocato l’applicazione di detta disposizione.

(45)

In considerazione della natura degli aiuti in esame e dei loro obiettivi, l’unica deroga applicabile è quella prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Disposizioni applicabili

(46)

L’applicabilità della deroga di cui al considerando 45 deve essere valutata alla luce delle disposizioni sulla concessione di aiuti di Stato per la promozione e la pubblicità nel settore agricolo, ossia delle norme fissate negli orientamenti sulla pubblicità (15).

(47)

A norma della sezione 7.1 degli orientamenti sulla pubblicità, la Commissione applicherà gli orientamenti stessi ai nuovi aiuti di Stato, comprese notifiche di Stati membri ancora in sospeso, a decorrere dal 1o gennaio 2002. Gli aiuti illegittimi ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 saranno valutati conformemente alle norme e agli orientamenti in vigore alla data in cui sono stati concessi.

(48)

Conformemente alla decisione di avviare il procedimento, nella quale la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità delle misure in questione con le norme attualmente applicabili a questi tipi di misure d’aiuto (16), la presente decisione verte soltanto sugli aiuti concessi e che saranno concessi a decorrere dal 1o gennaio 2002 a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato.

(49)

Con riferimento agli aiuti alla promozione, il punto 8 degli orientamenti sulla pubblicità stabilisce che non rientrano nel concetto di pubblicità le operazioni promozionali quali la diffusione di conoscenze scientifiche, l’organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d’opinione e ricerche di mercato. Gli aiuti di Stato a favore di attività promozionali in senso lato sono disciplinati dalle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (17). Dal momento che la notifica non precisa che gli aiuti in esame si applicano soltanto alle piccole e medie imprese, nella presente fattispecie non trova applicazione il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (18).

(50)

Con riferimento agli aiuti alla pubblicità, il punto 7 degli orientamenti sulla pubblicità stabilisce che il concetto di «pubblicità» (oggetto degli stessi orientamenti) non si applica soltanto a qualsiasi operazione condotta attraverso i mezzi di comunicazione di massa (quali stampa, radio, televisione o manifesti) intesa a indurre i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto, ma comprende altresì qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto e tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, incluse le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita.

Aiuti destinati alla promozione

(51)

Dalle informazioni disponibili si evince che gli aiuti destinati alla partecipazione a fiere e workshop nella Comunità e al di fuori della Comunità, descritti al considerando 31, lettere a) e b), e al considerando 32 della presente decisione, possono essere considerati interamente aiuti destinati alla promozione soltanto nella misura in cui le attività descritte non includono né operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto, né materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo. In base al punto 7 degli orientamenti sulla pubblicità, gli aiuti per operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto, e per materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, sono considerati aiuti alla pubblicità.

(52)

Nella misura in cui le misure destinate alla partecipazione a fiere e workshop nella Comunità e al di fuori della Comunità sono effettivamente da considerare aiuti alla promozione, ai sensi delle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, gli aiuti possono essere concessi fino al 100 % ma non devono superare 100 000 EUR per beneficiario e per triennio. Tale importo massimo può essere superato, sempreché non ecceda il 50 % delle spese ammissibili, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese contenuta regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (19). Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi. Come si evince dall’osservazione trasmessa dalle autorità italiane le misure promozionali in esame sono finanziate nel rispetto del citato massimale di aiuto e risultano pertanto compatibili con le norme applicabili in materia (20).

(53)

A norma della sezione 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, affinché non risulti falsata la concorrenza tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di tale tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Sulla base delle informazioni comunicate dall’Italia e sopra riportate al punto 32 di questa decisione, tale condizione risulta essere soddisfatta (21). Gli aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire soltanto i membri delle stesse non agevolano lo sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, i servizi in questione devono essere accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

Aiuti a favore della pubblicità

(54)

Nella misura in cui includono anche operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto, o materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo (ad esempio pubblicità nel punto di vendita o pubblicità rivolta agli operatori economici, quali imprenditori agroalimentari, distributori all’ingrosso o al dettaglio, ristoranti, alberghi ed altri operatori della ristorazione), le summenzionate misure a favore della partecipazione a fiere e workshop devono essere valutate alla luce delle norme applicabili agli aiuti a favore della pubblicità, così come le misure pubblicitarie condotte tramite i mezzi di comunicazione di massa (stampa, manifesti, radio, televisione) che sono state descritte al considerando 31, lettera c), e al considerando 33 della presente decisione.

(55)

A norma degli orientamenti sulla pubblicità, i costi relativi alla pubblicità devono di norma gravare sugli stessi produttori e operatori, in quanto parte integrante delle loro normali attività economiche.

(56)

Pertanto, affinché non siano considerati aiuti al funzionamento, ma siano ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, è necessario che gli aiuti a favore della pubblicità non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (criteri negativi) e favoriscano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri positivi). Inoltre, gli aiuti di Stato devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità, enunciati, per quanto riguarda il settore agricolo, dall’accordo sull’agricoltura OMC-GATT del 1994.

(57)

Per soddisfare i criteri negativi, a norma della sezione 3.1 degli orientamenti sulla pubblicità, gli aiuti non devono essere concessi a favore di campagne pubblicitarie in violazione dell’articolo 28 del trattato CE (sezione 3.1.1) o di campagne contrarie al diritto comunitario derivato (sezione 3.1.2) o di pubblicità relativa ad imprese determinate (sezione 3.1.3). Inoltre, qualora la realizzazione di azioni pubblicitarie finanziate con fondi pubblici sia affidata a imprese private, affinché si esclusa l’eventuale concessione di aiuti a tali imprese la scelta dell’impresa privata in questione deve essere effettuata nel rispetto delle regole di mercato, in modo non discriminatorio, se necessario facendo ricorso a gare conformi alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza comunitaria (22) in particolare, dando adeguata pubblicità a tali iniziative, così che il mercato dei servizi rimanga aperto alla concorrenza e sia possibile accertare l’imparzialità dei procedimenti di gara.

(58)

Stando alle informazioni trasmesse, i criteri previsti dalla sezione 3.1.1 (campagne in violazione dell’articolo 28 del trattato) e 3.1.3 (pubblicità relativa ad imprese determinate) risultano soddisfatti dalle misure pubblicitarie che sono state descritte al considerando 30, al considerando 31, lettera c), e al considerando 33 della presente decisione. Le autorità italiane non hanno invece fornito nessuna indicazione circa il fatto che il criterio di cui alla sezione 3.1.2 (campagne contrarie al diritto comunitario derivato) sia anch’esso adempiuto .

(59)

Oltre a soddisfare i criteri negativi, a norma della sezione 3.2 degli orientamenti sulla pubblicità, la pubblicità sovvenzionata deve soddisfare almeno uno dei criteri positivi volti a dimostrare che l’aiuto agevola effettivamente lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche. Tale condizione positiva si considera soddisfatta se la pubblicità sovvenzionata riguarda una delle seguenti attività: produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate; produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie; prodotti di qualità pregiata, compresi i prodotti ottenuti con metodi di produzione o di raccolta che rispettano l’ambiente, quali i prodotti biologici; sviluppo di determinate regioni; sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) quali definite nel regolamento (CE) n. 70/2001; progetti realizzati da organizzazioni ufficialmente riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (23); progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore della pesca riconosciute dalle autorità nazionali.

(60)

Con riferimento agli aiuti a favore della pubblicità, le osservazioni trasmesse dalle autorità italiane non indicano che le misure pubblicitarie in questione soddisfano uno dei criteri positivi sopra indicati.

(61)

Per quanto riguarda l’importo massimo degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli, la sezione 5 degli orientamenti sulla pubblicità dispone che, in linea di massima, un aiuto diretto, a carico del bilancio pubblico generale, non deve essere superiore all’importo stanziato dal settore per una determinata campagna pubblicitaria. Pertanto, nel caso di aiuti a favore della pubblicità, l’aliquota dell’aiuto diretto non deve superare il 50 % e le imprese del settore devono contribuire almeno nella misura del 50 % alle spese, tramite contributi volontari o mediante oneri parafiscali o contributi obbligatori. Per tenere conto dell’importanza di alcuni dei criteri positivi di cui alla sezione 3.2 degli orientamenti sulla pubblicità, la Commissione può autorizzare l’aumento della aliquota massima dell’aiuto diretto fino al 75 % dei costi nel caso di pubblicità di prodotti delle PMI in zone ammissibili al sostegno in forza dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(62)

Dalle informazioni trasmesse e sopra riportate al considerando 31 della presente decisione si evince che tutte le misure promozionali e pubblicitarie previste nel regime di aiuti in esame sono finanziate al 100 % tramite risorse pubbliche. La condizione secondo la quale il 50 % (o il 25 %, se del caso) del finanziamento deve provenire dal settore non è pertanto soddisfatta.

(63)

Dalla suesposta valutazione, la Commissione può pertanto concludere che gli aiuti a favore della pubblicità in esame non soddisfano i criteri previsti alle sezioni 3.1.2 (campagne contrarie al diritto comunitario derivato), e 3.2 (criteri positivi) e 5 (massimali per gli aiuti di Stato) degli orientamenti sulla pubblicità .

(64)

La medesima conclusione vale per le misure attuate tanto all’interno della Comunità che al di fuori della Comunità. Atteso che gli aiuti a favore della pubblicità attuati al di fuori della Comunità non sono esplicitamente contemplati dagli orientamenti applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione esercita la propria discrezionalità all’atto della loro valutazione. Secondo la prassi costante della Commissione, se sono conformi alle pertinenti norme sugli aiuti di Stato applicabili all’interno del territorio comunitario le misure in esame possono essere considerate compatibili con il mercato comune, e il loro finanziamento può essere autorizzato fino all’80 % (24). Nel caso di specie, come si evince dalle informazioni fornite e sopra illustrate ai considerando 31 e 33 della presente decisione, le misure attuate all’interno e al di fuori della Comunità sono le stesse e l’aiuto concesso è pari al 100 %. Pertanto, anche in questo caso né i criteri stabiliti alle sezioni 3.1.2 (campagne contrarie al diritto comunitario derivato) e 3.2 (criteri positivi) degli orientamenti sulla pubblicità, né il massimale per gli aiuti di Stato consentito dalla Commissione sono rispettati (25). Anche gli aiuti in questione sono quindi incompatibili con il mercato comune.

(65)

La presente decisione riguarda esclusivamente le misure di aiuto nel settore agricolo a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. Essa non costituisce la posizione formale della Commissione in merito alla conformità della selezione dei prestatori di servizi con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e con la relativa giurisprudenza. La Commissione si riserva di approfondire l’esame della questione alla luce della normativa in materia di appalti pubblici.

VI.   CONCLUSIONE

(66)

Dalle considerazioni suesposte, si evince che le misure di aiuto a favore della promozione, nella misura in cui si conformano alle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto si tratta di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche.

(67)

Le misure di aiuto a favore della pubblicità, che non sono conformi alle disposizioni stabilite negli orientamenti sulla pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, non sono compatibili con il mercato comune e possono essere attuate soltanto previa modifica ai fini della loro conformità con le citate disposizioni.

(68)

Le misure di aiuto a favore della pubblicità che sono incompatibili con il mercato comune devono, se sono state concesse, essere recuperate presso i beneficiari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato previsti dall’Italia a favore della promozione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, in applicazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/1997 della Regione Siciliana, sono compatibili con il mercato comune.

L’esecuzione di tali aiuti è pertanto autorizzata.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato previsti dall’Italia a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, in applicazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/1997 della Regione Siciliana, sono incompatibili con il mercato comune.

A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 3

L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti indicati all’articolo 2, qualora li abbia già illegalmente messi a loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il(i) beneficiario(i) fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

L’Italia modifica le disposizioni di diritto interno riguardanti gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, in modo da renderle conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.

Articolo 5

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione in merito alle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 48 del 24.2.2004, pag. 2 .

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Cfr. punti 27, 28 e 29 della decisione pubblicata nella GU C 48 del 24.2.2004, pag. 2.

(5)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(6)  Sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-107/98, Teckal/Comune di Viano e Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Racc. 1999, pag. I-8121.

(7)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(8)  Sentenza del 7 dicembre 2000 nella causa C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, Racc. 2000, I-10745.

(9)  GU L 10 del 13.1.2001 pag. 30.

(10)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(11)  Sentenza del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, punti 11 e 12, Racc. 1980, pag. 2671.

(12)  Fonte: Eurostat.

(13)  Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la condizione del pregiudizio per gli scambi è soddisfatta quando l’impresa beneficiaria esercita un’attività economica oggetto di scambio tra Stati membri. Il fatto che negli scambi intracomunitari l’aiuto rafforza la posizione di detta impresa rispetto alle sue concorrenti induce di per sé a ritenere che gli scambi siano stati pregiudicati. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo è ormai giurisprudenza consolidata che un determinato aiuto incide sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza anche quando è di importo complessivamente esiguo e si trova diviso tra un grande numero di imprenditori. Cfr. sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-113/2000, Regno di Spagna/Commissione, punti da 30 a 36 e da 54 a 56, Racc. 2002, pag. I-7601, e sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-114/2000, Regno di Spagna/Commissione, punti da 46 a 52 e da 68 a 69, Racc. 2002 pag. I-7657.

(14)  Sentenza del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Repubblica francese/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067.

(15)  Cfr. nota 5.

(16)  Cfr. punti 27, 28 e 29 della decisione pubblicata nella GU C 48 del 24.2.2004, pag. 2.

(17)  Cfr. nota 9.

(18)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(19)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22)

(20)  Per quanto riguarda il settore agricolo, gli aiuti a favore della promozione e della pubblicità attuati al di fuori della Comunità non sono esplicitamente contemplati dagli orientamenti comunitari applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo. Ne consegue che la Commissione esercita la propria discrezionalità all’atto della loro valutazione. Secondo la prassi costante della Commissione, se le misure in esame sono conformi con le pertinenti norme sugli aiuti di Stato applicabili all’interno del territorio comunitario, esse possono essere considerate compatibili con il mercato comune. Cfr. ad esempio Italia/Toscana aiuto N 656/2002, aiuto NN 150/02 (ex N 109/02) [lettera della Commissione C(2003) 1747 dell’11.6.2003] e aiuto NN 44/03 (ex N 6/2003) [lettera della Commissione C(2003) 2534 del 23.7.2003].

(21)  Come indicato nella decisione della Commissione C(2002) 1768 def. del 7.5.2002 (aiuto N 241/01, Italia/Camere di commercio), lo stabilimento di un’impresa europea e la sua iscrizione presso la camera di commercio localmente competente non sono soggetti ad alcun limite di diritto o de facto. Cfr. anche l’aiuto N 62/01 (Italia/Unione delle Camere di commercio del Piemonte e del Veneto) decisione della Commissione SG(2001)D/290914 dell’8.8.2001.

(22)  Cfr. nota 8.

(23)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(24)  Cfr. ad esempio Italia/Toscana aiuto N 656/2002, aiuto NN 150/02 (ex N 109/02) [lettera della Commissione C(2003) 1747 dell’11.6.2003] e aiuto NN 44/03 (ex N 6/2003) [lettera della Commissione C(2003) 2534 del 23.7.2003].

(25)  Cfr. nota 23.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2005

relativa al regime di aiuti che la Francia intende attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura

[notificata con il numero C(2005) 4189]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/55/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni a norma del suddetto articolo (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 23 giugno 2003, la Rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti che prevedeva di attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau de Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura. Con lettere del 9 agosto, del 24 novembre e del 28 novembre 2003 e poi del 17 e del 24 febbraio 2004, sono state trasmesse informazioni complementari.

(2)

Con lettera del 20 aprile 2004, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a tale misura.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in causa.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.

(5)

Con lettera dell’11 giugno 2004, protocollata il 14 giugno 2004, la Francia ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni.

II.   DESCRIZIONE

(6)

Gli aiuti notificati costituiscono la prosecuzione di quelli che erano stati notificati ed approvati precedentemente dalla Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato n. N 703/95 (3) e n. N 327/98 (4) e saranno destinati ad iniziative di pubblicità e promozione, a programmi di ricerca e sperimentazione, ad azioni di assistenza tecnica e ad iniziative dirette a promuovere le produzioni di qualità.

(7)

La decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato n. N 703/95 è stata annullata da una sentenza della Corte di giustizia il cui contenuto è esposto in modo dettagliato in appresso.

(8)

Gli aiuti N 703/95 e 327/98, inizialmente previsti per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1995/1996, sono stati oggetto di sette rate di pagamento, l’ultima delle quali si riferiva al periodo maggio 2001 — aprile 2002. A causa delle restrizioni di bilancio imposte dal governo, questi ultimi stanziamenti permangono a tutt’oggi congelati. La data di scadenza del regime precedente è stata rinviata al 30 aprile 2002.

(9)

Per quanto riguarda le produzioni beneficiarie, vi sono alcuni cambiamenti rispetto ai precedenti regimi. In particolare, i produttori di acquaviti (Armagnac, Calvados, Cognac) non hanno sollecitato la proroga del regime e le autorità francesi hanno quindi deciso di limitarla ai vini liquorosi DOC.

(10)

Per l’insieme delle organizzazioni interprofessionali interessate e l’insieme degli aiuti descritti in appresso, si prevede, per un periodo di 5 anni, un bilancio globale di aiuti pari a 12 000 000 EUR con la seguente ripartizione: per il Pineau des Charentes 9 360 000 EUR, per il Floc de Gascogne 2 040 000 EUR, per il Pommeau de Normandie 360 000 EUR e per il Macvin du Jura 240 000 EUR.

(11)

Le azioni di ricerca, di assistenza tecnica e di sviluppo di produzioni di qualità saranno finanziate unicamente dallo Stato tramite le risorse di bilancio. Le azioni di pubblicità e promozione saranno finanziate in parte dallo Stato e in parte dalle organizzazioni interprofessionali interessate tramite contributi volontari obbligatori (in appresso denominati CVO) provenienti dai loro aderenti. Per le azioni di pubblicità sul territorio dell'Unione europea, lo Stato contribuirà fino ad un massimo del 50 %.

(12)

I CVO sono imposti sui volumi di vini liquorosi DOC commercializzati da viticoltori, distillatori professionali, commercianti e grossisti che operano nell'area di produzione della DOC interessata.

(13)

Nel 2002, il CVO per il Pineau de Charentes era di 12,96 EUR/ettolitro; per il Floc de Gascogne, di 0,25 EUR/bottiglia; per il Pommeau de Normandie, di 30,79 EUR/ettolitro volume e per il Macvin de Jura, di 2,75 EUR/ettolitro.

1.   Le azioni di pubblicità e promozione

(14)

Le autorità francesi hanno spiegato che i programmi previsti saranno realizzati in determinati mercati dell’Unione europea, tra cui la Francia, e in alcuni mercati di paesi terzi. L’obiettivo delle previste azioni di pubblicità è favorire lo sviluppo delle intenzioni di acquisto migliorando la conoscenza dei vini liquorosi senza mai circoscrivere la pubblicità a prodotti di particolari imprese. Le produzioni interessate saranno tutte denominazioni d’origine controllata: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura.

(15)

Tali azioni giovano alla totalità dei produttori organizzati di vini liquorosi i quali — sostengono le autorità francesi — non potrebbero, individualmente, prendere misure equivalenti per incrementare la commercializzazione dei loro prodotti.

(16)

Si adotteranno misure affinché le campagne pubblicitarie non contengano messaggi finalizzati a dissuadere i consumatori dall'acquistare i prodotti di altri Stati membri né a denigrare i suddetti prodotti.

(17)

Si tratterà di campagne di pubblicità, informazione e comunicazione, inclusive di diversi tipi di iniziative, segnatamente la pubblicità tramite i media, la creazione e la diffusione di altri materiali promozionali, il lancio di azioni pubblicitarie attinenti alle campagne presso i vari punti vendita. Esse potranno essere accompagnate da azioni promozionali quali iniziative di pubbliche relazioni, partecipazione a saloni, realizzazione di seminari, organizzazione di manifestazioni, diffusione di opuscoli o di documentazione informativa, studi sull’immagine del prodotto agli occhi del consumatore e sulla pertinenza delle campagne.

(18)

Le autorità francesi si sono impegnate a trasmettere gli originali o le copie del materiale pubblicitario adoperato per le suddette campagne.

(19)

Gli aiuti previsti dalle sopra citate organizzazioni interprofessionali in materia di pubblicità saranno limitati al 50 % per le azioni nell’Unione europea inclusa la Francia ed all’80 % per le azioni nei paesi terzi.

(20)

I previsti aiuti in EUR per tali azioni ammontano a:

 

U.E.

Paesi terzi

Totale

Floc de Gascogne

1 490 000

212 500

1 702 500

Pineau des Charentes

6 956 000

1 000 000

7 956 000

Pommeau de Normandie

360 000

360 000

Macvin du Jura

175 000

175 000

Totale

8 981 000

1 212 500

10 193 500

2.   Le azioni di ricerca

(21)

Secondo le autorità francesi, le azioni di sostegno alla ricerca e alla sperimentazione si concentrano sulle ricerche utili al settore, di carattere generale e vantaggiose per l’intera filiera.

(22)

Per il Pineau des Charentes: microbiologia, alterazioni batteriche e conseguenze (individuazione dei fattori di sviluppo dei batteri lattici nel Pineau des Charentes, messa a punto di test di contaminazione e di tecniche curative); metodi di invecchiamento del Pineau des Charentes (individuazione di criteri analitici caratteristici dei fenomeni ossidativi ed enucleazione dei fattori di invecchiamento); costituzione di una banca di dati analitici (analisi generali — tasso d’alcool vinificabile, zuccheri, valore pH, eventuali contaminazioni chimiche o batteriche, metalli, cationi, composti volatili, residui di prodotti fitosanitari).

(23)

Per il Floc de Gascogne: studi sui vitigni e gli assemblaggi per ottimizzare l’armonizzazione degli assemblaggi dei vitigni in modo da accrescere la freschezza e il gusto fruttato nell’elaborazione del Floc de Gascogne (ricerca di elevati tenori in zuccheri, di alta intensità colorante e di adeguata acidità totale); studio dell’Armagnac che consente di elaborare il Floc de Gascogne (verifica analitica — tenore di rame, di etanolo, di acetato di etile, gradazione alcolica — miglioramento degli Armagnac adoperati); studi e messa a punto di un Floc de Gascogne adatto a tipi di consumi mirati, esecuzione di test qualitativi e quantitativi, conservazione.

(24)

Per il Macvin du Jura: sviluppo tecnico (verifica della maturità di gruppi di varietà del Jura per determinare il livello di maturità e le varietà più idonee all’elaborazione del Macvin du Jura); selezione e valutazione dei vitigni; qualità dei mosti e pressatura (incidenza dei metodi di estrazione — enzimaggio e lavorazione a freddo — e della macerazione pellicolare dei mosti sulla qualità aromatica del Macvin du Jura); incidenza della quantità di SO2 sulla sedimentazione; chiarificazione e trattamento per l'imbottigliamento (raffronto di diversi metodi atti a ottenere e mantenere la limpidezza del Macvin du Jura dopo l’imbottigliamento).

(25)

I costi dei previsti lavori di ricerca saranno finanziati integralmente. L'assegnazione previsionale degli aiuti a questa azione di ricerca per cinque anni, inclusiva delle spese informatiche e bibliografiche e di tutti i supporti per la diffusione dei risultati delle azioni realizzate a tutti gli operatori, è la seguente: per il Pineau des Charentes 912 600 EUR; per il Floc de Gascogne 118 000 EUR e per il Macvin du Jura 65 000 EUR.

3.   Le azioni di assistenza tecnica

(26)

Le autorità francesi hanno descritto le iniziative di assistenza tecnica previste che consisteranno essenzialmente in azioni di formazione a carattere tecnico intese a migliorare e a controllare il processo di produzione a tutti i livelli (produzione primaria, elaborazione dei vini, degustazione) nonché in misure di diffusione delle conoscenze.

(27)

I costi di tali attività saranno finanziati integralmente entro i limiti del massimale sopra indicato. L'assegnazione previsionale degli aiuti a questo tipo di azioni per cinque anni è la seguente: per il Pineau des Charentes 280 800 EUR e per il Floc de Gascogne 169 000 EUR.

4.   Aiuti alla produzione di prodotti di qualità

(28)

Sono previsti aiuti alla produzione di prodotti di qualità per il Pineau des Charentes e il Floc de Gascogne. Si tratta delle seguenti azioni: metodo HACCP e tracciabilità (elaborazione e diffusione di un quadro di riferimento conforme ai requisiti tecnici e normativi); studi tecnici ed economici per promuovere iniziative di alto livello.

(29)

L'assegnazione previsionale degli aiuti a queste azioni per cinque anni è la seguente: per il Pineau des Charentes 210 600 EUR e per il Floc de Gascogne 50 500 EUR.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO.

(30)

Per quanto riguarda il tipo, le condizioni di concessione o il metodo di finanziamento degli aiuti previsti, l’esame preliminare delle misure non ha suscitato dubbi sostanziali sebbene, nel caso degli aiuti alla pubblicità, la Commissione abbia ritenuto necessario l’esplicito impegno da parte della Francia a far passare in secondo piano qualsiasi riferimento all'origine nazionale dei prodotti.

(31)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato a causa di alcuni dubbi circa la compatibilità degli aiuti con altre disposizioni del diritto comunitario, segnatamente l’articolo 90 del trattato.

(32)

Giova ricordare in questa sede che la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato n. N 703/95, di cui la misura notificata costituisce la prosecuzione, è stata annullata dalla Corte di giustizia (5).

(33)

Nella sua sentenza la Corte ricorda che, nel corso degli anni 1992 e 1993 (6), il governo francese aveva istituito un regime di tassazione differenziata dei vini liquorosi e dei vini dolci naturali. Pertanto, a decorrere dal 1o luglio 1993, tali vini sono stati gravati di un'imposta sul consumo il cui importo per ettolitro era fissato, per i vini liquorosi, in FRF 1 400 (7) e, per i vini dolci naturali, in FRF 350.

(34)

Durante gli anni 1993/1994, alcuni produttori francesi avevano deciso di sospendere il pagamento delle accise supplementari sui vini liquorosi. Quando, nel giugno 1994, tale «sciopero delle accise» è stato sospeso, il presidente della confederazione nazionale dei produttori di vini liquorosi a denominazione di origine controllata aveva giustificato tale sospensione sostenendo che, a suo parere, per compensare la differenza di tassazione, il governo francese intendeva versare ai produttori francesi di vini liquorosi un'indennità annuale e un rimborso per gli anni 1994-1997.

(35)

Nel 1995, l’Associação dos Exportadores de Vinho do Porto (associazione degli esportatori di vino di Porto, in prosieguo denominata l’AEVP) aveva presentato alla Commissione due denunce. L’AEVP sosteneva che vi fosse un nesso tra la differenza di tassazione fra vini liquorosi e vini dolci naturali da un lato e alcuni aiuti ai produttori francesi di vini liquorosi dall'altro. Secondo l’AEVP gli aiuti in questione erano destinati in particolare a compensare, nel caso dei produttori francesi di vini liquorosi, il livello di tassazione più elevato, il che comportava, in sostanza, che soltanto i produttori stranieri di vini liquorosi fossero soggetti al livello di tassazione più elevato. Questa tassazione discriminatoria, pertanto, sarebbe stata contraria all'articolo 95 (ora articolo 90) del trattato.

(36)

La Corte ha constatato che una parte degli aiuti in questione sembrava favorire una categoria di produttori che coincideva in larga misura con quella dei produttori francesi di vini liquorosi fiscalmente svantaggiati dal regime di tassazione e che l'eventuale esistenza di un nesso fra il regime di tassazione e il progetto di aiuti in questione rappresentava una seria difficoltà nella valutazione della compatibilità degli aiuti con le disposizioni del trattato.

(37)

La Corte ha sottolineato che, in simili circostanze, soltanto mediante l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2) del trattato la Commissione sarebbe stata in grado di valutare le questioni sollevate nelle denunce presentate dall’AEVP.

(38)

Inoltre, la Corte ha constatato che la decisione impugnata era priva di qualsiasi motivazione in quanto la Commissione non aveva illustrato le ragioni che l'avevano indotta a ritenere infondata la denuncia dell’AEVP quanto alla possibile violazione dell’articolo 95 (ora 90) del trattato CE.

(39)

La Corte ha quindi concluso che la decisione impugnata fosse affetta da illegittimità sia per l’omesso avvio del procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2) del trattato, sia per la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall'articolo 190 (ora articolo 253) del trattato.

(40)

In base alla suddetta sentenza la Commissione ha ritenuto indispensabile un esame approfondito — alla luce dell’articolo 90 del trattato — del dispositivo notificato, che è la prosecuzione del regime di aiuti approvato nella decisione annullata dalla Corte.

(41)

Nell’ambito dell’esame preliminare della misura, la Commissione ha quindi chiesto alla Francia se l'aiuto di Stato in oggetto non consistesse, in realtà, in una parziale restituzione, a favore dei soli produttori francesi di vini liquorosi, della tassa prevista dall'articolo 402 bis del codice generale delle imposte.

(42)

Nelle risposte trasmesse nel corso di questa prima fase, la Francia ha sottolineato che, in passato come oggi, non esiste alcun nesso tra le proposte misure di sostegno e le accise, in base alle considerazioni seguenti:

(43)

Secondo la Francia, l’importo dell'aiuto (2,4 milioni di EUR all’anno ossia 12 milioni di EUR per i cinque anni previsti) non è proporzionato a ciò che il settore apporta in termini di gettito di accise. I 150 000 ettolitri di vini liquorosi a denominazione di origine controllata immessi in commercio corrisponderebbero, con un'aliquota di accisa di 214 EUR/hl, ad oltre 32 milioni di EUR in gettito di accise all’anno.

(44)

A causa di tale aliquota specifica sui vini liquorosi, 214 EUR/hl anziché 54 EUR/hl come per i vini dolci naturali, il settore è stato gravato di accise supplementari pari a 24 milioni di EUR. Secondo la Francia, tale importo è sproporzionato anche rispetto al livello di aiuti proposto.

(45)

Secondo la Francia, non è mai stata applicata alcuna disposizione che consentisse di riutilizzare a vantaggio dei produttori nazionali di vini liquorosi i fondi raccolti ai sensi dell’articolo 402 bis del codice generale delle imposte. Tra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 2000, le entrate riscosse sono state versate sul «fonds de solidarité vieillesse» (fondo di solidarietà vecchiaia). Tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003, esse sono state utilizzate a vantaggio di un fondo destinato al finanziamento della riduzione dell’orario di lavoro. Dal 1o gennaio 2004 tali entrate confluiscono nel bilancio dello Stato.

(46)

Dopo aver vagliato le informazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che esse non riuscivano a fugare categoricamente i dubbi espressi quanto all’esistenza di un nesso fra la tassa percepita e l’aiuto.

(47)

In effetti, secondo la Commissione, la mancanza di corrispondenza diretta fra l'importo dell'aiuto (2,4 milioni di EUR) e il gettito delle accise sui vini liquorosi (32 milioni di EUR) o fra l’importo dell’aiuto (2,4 milioni di EUR) e le accise supplementari imposte sui vini liquorosi rispetto ai vini dolci naturali (24 milioni di EUR) non costituiva prova sufficiente della mancanza di correlazione fra la tassa e l'aiuto. Non si poteva quindi escludere, in questa fase della procedura, la possibilità che tali aiuti potessero — almeno parzialmente — servire a compensare i produttori francesi di vini liquorosi, compensazione della quale altri produttori comunitari non potrebbero beneficiare.

(48)

Inoltre, la Commissione ha ritenuto opportuno venire incontro all’auspicio espresso dalla Corte, e cioè che venga offerta ai terzi interessati la possibilità di presentare argomentazioni relative ad un'eventuale violazione dell'articolo 90 del trattato.

(49)

Nella decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha quindi chiesto alla Francia di trasmettere informazioni e cifre supplementari per corroborare le proprie argomentazioni.

(50)

In primo luogo, le autorità francesi sono state invitate a precisare se lo Stato si fosse già impegnato nei confronti dei produttori francesi di vini liquorosi in merito a un indennizzo o ad una compensazione, sia pure parziale, dell’impatto provocato dall'introduzione, nel 1993, della tassa sui suddetti vini liquorosi.

(51)

La Commissione ha quindi chiesto alle autorità francesi di comunicare le cifre attinenti agli importi percepiti in forza della tassa sui vini liquorosi provenienti, rispettivamente, dai prodotti francesi e dai prodotti importati nonché le cifre relative agli importi percepiti per produzione individuale (francese o comunitaria).

(52)

Avendo constatato che il Pineau de Charentes è di gran lunga il principale beneficiario degli aiuti notificati, con il 78 % degli importi, seguito dal Floc de Gascogne con il 17 %, quindi dal Pommeau de Normandie con il 3 % e, infine, dal Macvin du Jura con il 2 %, la Commissione ha invitato le autorità francesi a spiegare se tali percentuali coincidano, per ognuna di queste produzioni, con quelle delle entrate che lo Stato ricava dalla tassa sui vini liquorosi.

(53)

Dato che la maggior parte degli aiuti si concentra sulle azioni di pubblicità, le autorità francesi sono state invitate a spiegare se questa scelta sia rappresentativa delle scelte operate dallo Stato francese in altri settori della produzione agricola, segnatamente in quello dei prodotti di qualità.

(54)

La Commissione ha chiesto alle autorità francesi di trasmettere il bilancio degli aiuti destinati alle campagne pubblicitarie realizzate in Francia per ognuna delle quattro produzioni interessate.

(55)

Le autorità francesi sono state invitate inoltre a fornire spiegazioni in merito all’eventuale relazione fra le risorse ricavate dal CVO e quelle provenienti dal bilancio nazionale ai fini del finanziamento degli aiuti.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(56)

Con lettera del 10 gennaio 2005, le autorità francesi hanno trasmesso le seguenti informazioni e osservazioni:

(57)

Per quanto riguarda le azioni pubblicitarie (cfr. considerando(30)), le autorità francesi si sono impegnate affinché, nell'ambito delle azioni finanziate, la pubblicità dei prodotti non metta in risalto l'origine francese dei vini liquorosi in parola.

(58)

Per quanto riguarda il nesso fra la tassa sui vini liquorosi e l’importo dell’aiuto, le autorità francesi hanno sottolineato nuovamente che non vi è alcuna correlazione fra il gettito delle accise e l’importo degli aiuti provenienti dal bilancio nazionale. I proventi delle accise, compresi quelli provenienti dai vini liquorosi, sono versati sul bilancio generale dello Stato. Secondo le autorità francesi, le autorità pubbliche decidono in assoluta autonomia in materia di aiuti a beneficio di determinati settori economici. Nel caso in specie, gli aiuti intendono ovviare a taluni inconvenienti di natura strutturale che danneggiano questi vini, quali, in particolare, la scarsa conoscenza da parte dei consumatori, le piccole dimensioni e la dispersione degli stabilimenti di produzione nonché la mancanza di strumenti per posizionarsi sui mercati.

(59)

Le autorità francesi hanno confermato che non esistono testi giuridici che autorizzino la compensazione delle accise pagate dai produttori di vini liquorosi (cfr. considerando (50)).

(60)

Per quanto riguarda le cifre relative agli introiti provenienti rispettivamente dall'immissione in consumo dei vini liquorosi francesi e dei vini liquorosi importati (cfr. considerando(51)), le autorità francesi hanno spiegato innanzitutto che le statistiche fiscali (realizzate per tariffe di accise) non consentono di distinguere i prodotti francesi da quelli di altra origine comunitaria.

(61)

Sia come sia, dalle cifre fornite dai servizi doganali si desume che l'importo delle accise percepite nel 2003 sui vini dolci naturali e sui vini liquorosi di qualsiasi origine ammonta a 142,5 milioni di EUR, ripartiti come segue: 25,2 milioni di EUR per la categoria di vini dolci naturali soggetti all'aliquota di accise di 54 EUR/hl, corrispondenti ad un volume di 467 000 hl, e 117,3 milioni di EUR per i vini liquorosi soggetti all’aliquota di accise di 214 EUR/hl, corrispondenti ad un volume di 548 000 hl di prodotto.

(62)

All’interno di quest’ultima cifra è possibile, sulla base delle dichiarazioni di raccolto, isolare la produzione di vini liquorosi prodotti in Francia che rappresenta 94 477 hl di prodotti per il Pineau des Charentes, 2 091 hl per il Macvin du Jura, 5 680 hl per il Pommeau e 6 057 hl per il Floc de Gascogne.

(63)

Le autorità francesi hanno trasmesso una tabella illustrativa della ripartizione degli aiuti previsti fra le quattro organizzazioni interprofessionali e della ripartizione dei volumi prodotti per ciascuno dei vini liquorosi interessati (cfr. considerando(52)).

Denominazioni

Volumi prodotti

Percentuale in volumi prodotti

Percentuali dell’aiuto previsto

Pineau des Charentes

112 436 hl (2001)

87 %

78 %

Floc de Gascogne

8 413 hl (2003)

7 %

17 %

Pommeau

5 111 hl (2002)

4 %

3 %

Macvin du Jura

2 717 hl (2002)

2 %

2 %

(64)

Le autorità francesi constatano che la parte di ciascun vino liquoroso nella produzione globale e la percentuale dell’aiuto previsto sono simili, senza tuttavia coincidere completamente. Esse sottolineano che la ripartizione degli aiuti previsti è il frutto della concertazione fra le organizzazioni interprofessionali beneficiarie e non una scelta imposta dalle autorità pubbliche.

(65)

Per quanto riguarda il quesito della Commissione relativo al bilancio stanziato a favore delle azioni di pubblicità (cfr. considerando (53)), le autorità francesi hanno presentato cifre da cui si desume che, soprattutto nel settore dei vini VQPRD, gli importi destinati ad azioni di pubblicità rappresentano fra il 50 % e il 74 % dei bilanci complessivi a disposizione delle organizzazioni interprofessionali.

(66)

Le autorità francesi hanno trasmesso, per ognuna delle quattro organizzazioni interprofessionali interessate, la parte del bilancio destinata alle campagne di pubblicità realizzate in Francia. Tale ripartizione, destinata a rimanere identica se il regime di aiuti viene approvato, sarebbe anch’essa il frutto della libera scelta delle organizzazioni interprofessionali.

Vini liquorosi DOC

Bilancio per la promozione 2003

Promozione in Francia

Aiuti previsti (2,4 milioni di EUR/anno)

Promozione in Francia

Pineau

1 671 000 €

74 %

1 872 000 €

74 %

Floc

279 000 €

64 %

408 000 €

64 %

Pommeau

166 000 €

100 %

72 000 €

100 %

Macvin

22 600 €

100 %

48 000 €

100 %

(67)

Quanto all’eventuale correlazione fra le risorse ricavate dai CVO e le risorse provenienti dal bilancio nazionale ai fini del finanziamento degli aiuti, le autorità francesi hanno presentato la seguente tabella:

Denominazioni d’origine

Volumi

Aliquote di CVO

Gettito dei CVO assegnato alla promozione

Aiuti del bilancio nazionale per la promozione

Pineau

112 436 hl

12,96 €/hl

1 457 000 €

1 591 000 €

Floc

8 413 hl

0,25 €/bottiglia

279 000 €

340 000 €

Pommeau

5 111 hl

30,79 €/hl

157 000 €

72 000 €

Macvin

2 717 hl

2,75 €/hl

75 000 €

35 000 €

(68)

Gli introiti che possono essere assegnati alla pubblicità non si riducono agli importi ricavati attraverso i CVO. In particolare, le organizzazioni interprofessionali possono attingere ad altre risorse, ricavate ad esempio da prestazioni di servizi, dalla vendita di materiale pubblicitario ecc. Le autorità francesi hanno confermato che le azioni di pubblicità saranno in parte oggetto di finanziamenti privati, in misura pari almeno al 50 % dei costi ammissibili.

(69)

A titolo di paragone fra gli aiuti previsti e il gettito delle accise, stimato a partire dai volumi raccolti (8), le autorità francesi hanno trasmesso le seguenti cifre:

Denominazioni

Gettito stimato delle accise/anno

Aiuti previsti

Aiuti/accise

Pineau des Charentes

20 218 078 €

1 872 000 €

9,3  %

Floc de Gascogne

1 296 198 €

408 000 €

31,5  %

Pommeau

1 215 520 €

72 000 €

5,9  %

Macvin du Jura

447 474 €

48 000 €

10,7  %

(70)

Le autorità francesi sottolineano che quest’ultima tabella è particolarmente significativa poiché se ne desume che l’obiettivo non è quello di compensare l’onere delle accise con gli aiuti; non esiste infatti tra loro alcuna correlazione quantitativa.

V.   VALUTAZIONE

1.   Natura dell’aiuto. Applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(71)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato prevede che salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(72)

Affinché una misura rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono essere cumulativamente soddisfatte le quattro condizioni seguenti: (1) la misura deve essere finanziata dallo Stato o tramite risorse di Stato, (2) deve interessare in modo selettivo talune imprese o taluni settori di produzione, (3) deve comportare un vantaggio economico per le imprese beneficiarie, (4) deve incidere sugli scambi intra-comunitari e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(73)

Nel caso in specie, la Commissione reputa che tali condizioni siano soddisfatte. Pertanto:

1.1   Risorse di Stato

(74)

Le azioni di ricerca, di assistenza tecnica e di sviluppo di prodotti di qualità saranno integralmente finanziate dallo Stato tramite le proprie risorse di bilancio.

(75)

Viceversa, le azioni di promozione e pubblicità saranno finanziate in parte dallo Stato e in parte (minimo 50 %) dalle organizzazioni professionali interessate tramite risorse ricavate per lo più da contributi volontari obbligatori (CVO) imposti ai loro membri.

(76)

La Commissione ritiene che il bilancio destinato alle azioni di promozione e pubblicità sia costituito integralmente da risorse di Stato, sulla base delle considerazioni esposte in appresso.

(77)

Secondo una prassi costante della Commissione, i contributi obbligatori delle imprese di un settore stanziati a favore di una misura di sostegno finanziario sono assimilati ad imposte parafiscali; essi costituiscono, pertanto, risorse statali allorquando detti contributi sono imposti dallo Stato o il prodotto dei medesimi transita attraverso un organismo istituito dalla legge.

(78)

Nel caso in specie, i contributi raccolti sono stati resi obbligatori dal governo francese nell’ambito di una procedura di estensione degli accordi interprofessionali. L’estensione degli accordi è realizzata tramite l'adozione di un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Tali contributi richiedono quindi un atto di autorità pubblica per produrre tutti i loro effetti.

(79)

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che, nel valutare la natura di aiuto di Stato di una misura, occorre verificare anche se tale misura possa essere considerata come imputabile allo Stato  (9). La recente giurisprudenza (10) ha fornito elementi che è opportuno esaminare in questa sede.

(80)

La Corte ha dichiarato che talune misure finanziate dai membri di organizzazioni professionali tramite risorse prelevate presso i loro membri non rientravano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, dal momento che (a) i contributi erano obbligatoriamente destinati al finanziamento della misura; (b) l’organismo o le autorità pubbliche non hanno mai potuto disporre liberamente di tali risorse; (c) la misura era imputabile esclusivamente ai membri dell’organizzazione professionale in oggetto e non si collocava minimamente nel contesto di una politica nazionale (…).

(81)

Da tale giurisprudenza si desume che, allorché il ruolo svolto dallo Stato si limita a quello di puro e semplice intermediario, in quanto esso non interviene nella definizione delle scelte politiche delle organizzazioni professionali e non può disporre in nessun momento delle risorse ottenute, che sono obbligatoriamente assegnate alle misure in oggetto, il criterio di imputabilità allo Stato non è soddisfatto. Le misure possono quindi sottrarsi alla qualificazione di aiuti di Stato.

(82)

Nella fattispecie, tuttavia, i criteri definiti nella sentenza Pearle non sono soddisfatti. In particolare, il fatto che lo Stato contribuisca nella misura del 50 % al finanziamento di tali azioni promo-pubblicitarie sta a dimostrare chiaramente che dette azioni fanno senz’altro parte di una politica nazionale e, pertanto, che i fondi utilizzati per finanziarle debbono essere considerati, nella loro integralità, come risorse pubbliche destinate ad azioni imputabili allo Stato.

1.2   Selettività

(83)

Le misure tornano utili soltanto ai produttori di vini liquorosi francesi e sono quindi selettive.

1.3   Esistenza di un vantaggio

(84)

I produttori di vini liquorosi ottengono un vantaggio economico sotto forma di finanziamento di diverse azioni (progetti di ricerca, assistenza tecnica, sviluppo di prodotti di qualità, promozione e pubblicità). Questo vantaggio rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione concorrenziale di un’impresa risultante da un aiuto di Stato falsa, in generale, la concorrenza nei confronti di altre imprese che non beneficiano dello stesso aiuto (11).

1.4   Incidenza sugli scambi e distorsioni di concorrenza

(85)

Tali aiuti possono incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui favoriscono la produzione nazionale a detrimento della produzione degli altri Stati membri. In effetti, il settore viticolo è estremamente aperto alla concorrenza a livello comunitario, come del resto dimostra chiaramente l'esistenza di un'organizzazione comune di mercato nel settore.

(86)

La tabella in appresso mostra, a titolo di esempio, il livello degli scambi commerciali intracomunitari e francesi dei prodotti viticoli per gli anni 2001, 2002 e 2003 (12).

Vino (1 000 hl)

Anno

Importazioni UE

Esportazioni UE

Importazioni FR

Esportazioni FR

2001

39 774

45 983

5 157

15 215

2002

40 453

46 844

4 561

15 505

2003

43 077

48 922

4 772

14 997

(87)

Alcune delle previste misure sono destinate ad essere realizzate al di fuori dell’Unione europea. Tuttavia, se si considera l'interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, non è escluso che un aiuto possa falsare la concorrenza intracomunitaria rafforzando la posizione concorrenziale degli operatori (13), anche se l’aiuto torna a vantaggio dei prodotti destinati ad essere esportati al di fuori della Comunità (14).

(88)

In considerazione di quanto esposto finora, le misure in oggetto rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere dichiarate compatibili con il trattato unicamente se esse possono beneficiare di una delle deroghe da quest’ultimo previste.

2.   Compatibilità degli aiuti

(89)

L’unica deroga che è possibile prendere in considerazione in questa fase è quella dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la quale prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(90)

Per poter beneficiare della suddetta deroga, gli aiuti in oggetto debbono essere conformi alla legislazione in materia di aiuti di Stato. La Commissione verifica in primis l’applicabilità del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (15). Se non è possibile applicare il suddetto regolamento, la Commissione verifica se siano applicabili altre basi giuridiche, quali discipline o orientamenti comunitari.

(91)

Dal momento che i previsti aiuti non si limitano alle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) n. 1/2004 non è applicabile. Nella sua valutazione, la Commissione si è quindi basata sui seguenti strumenti: (a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (16) (in appresso: «gli orientamenti agricoli»); (b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (17) (in appresso: «gli orientamenti sulla pubblicità») e (c) la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (18) (in appresso: «la disciplina»).

(92)

Poiché i previsti aiuti sono destinati ad essere finanziati, almeno parzialmente, tramite contributi obbligatori assimilati ad imposte parafiscali, la Commissione ha valutato anche le modalità di finanziamento dell’aiuto.

2.1.   Le misure

2.1.1.   Aiuti alla pubblicità e alla promozione

(93)

Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE (19) (in appresso: gli orientamenti sulla pubblicità) definiscono criteri negativi e positivi che debbono essere rispettati da tutti i regimi di aiuti nazionali. I punti 16 — 30 degli orientamenti stabiliscono pertanto che le campagne pubblicitarie non debbono essere contrarie all’articolo 28 del trattato o al diritto comunitario derivato né orientate in funzione di imprese determinate.

(94)

Le autorità francesi hanno spiegato che le misure di cui trattasi non torneranno utili ad imprese determinate, che non si farà alcuna campagna pubblicitaria denigratoria degli altri prodotti comunitari e che non si faranno paragoni sleali vantando l’origine nazionale dei prodotti.

(95)

I riferimenti all’origine nazionale debbono passare in secondo piano rispetto al messaggio principale che la campagna trasmette ai consumatori e non costituire la ragione principale in base alla quale si consiglia loro di acquistare il prodotto. Nel caso in specie, l’origine francese dei prodotti non deve essere il messaggio prioritario nelle campagne realizzate sul territorio francese.

(96)

I campioni inviati dalle autorità francesi nonché l’esplicito impegno da queste ultime fornito a tale scopo permettono di concludere che non si darà particolare importanza all'origine nazionale dei prodotti in specie e che qualsiasi riferimento all'origine sarà del tutto secondario rispetto al messaggio principale contenuto nelle campagne pubblicitarie.

(97)

Per quanto riguarda i criteri positivi, in base ai punti 31 — 33 degli orientamenti sulla pubblicità, le campagne pubblicitarie sovvenzionate debbono soddisfare almeno ad una delle seguenti condizioni: devono riguardare produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate, produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie, lo sviluppo di determinate regioni, lo sviluppo delle piccole e medie imprese oppure prodotti di qualità pregiata, compresi i prodotti biologici.

(98)

Le autorità francesi hanno spiegato in proposito che l’obiettivo delle misure consisterà nel dare impulso alle regioni di produzione interessate attraverso lo smercio delle loro produzioni tipiche. Esse risponderanno alla necessità di sostenere la rete delle piccole e medie imprese delle zone geografiche considerate: le imprese dei settori viticoli interessati sono essenzialmente strutture di piccole dimensioni, con pochi dipendenti, spesso ancora a conduzione familiare. Esse intendono altresì promuovere i prodotti di qualità pregiata (DOC).

(99)

Per quanto attiene più precisamente agli aiuti alla pubblicità a favore dei prodotti agricoli tutelati da una DOP o da una IGP registrata dalla Comunità (20), la Commissione, onde garantire che gli aiuti non siano accordati a singoli produttori, verifica che tutti i produttori del prodotto tutelato dalla DOC abbiano lo stesso diritto all’aiuto. Ciò significa che le misure pubblicitarie debbono riferirsi alla DOC stessa e non a un qualsiasi logo o etichetta, a meno che tutti i produttori non siano abilitati ad utilizzarlo. Analogamente, allorché, per ragioni di ordine pratico, un aiuto è corrisposto ad un’associazione di produttori, la Commissione chiede garanzie del fatto che l’aiuto tornerà utile effettivamente a tutti i produttori, a prescindere dalla loro appartenenza all’associazione.

(100)

Le autorità francesi si sono impegnate affinché i beneficiari di tali aiuti, grazie alle azioni svolte collettivamente, siano, senza alcuna discriminazione, tutti i produttori del prodotto di cui sarà fatta pubblicità, nonché gli operatori professionali associati alla sua commercializzazione.

(101)

Per quanto riguarda l’imposizione del massimale agli aiuti prevista al punto 60 degli orientamenti sulla pubblicità, le azioni pubblicitarie possono essere finanziate sino al 50 % tramite risorse statali mentre il rimanente 50 % è a carico delle organizzazioni professionali e interprofessionali beneficiarie.

(102)

Le autorità francesi si impegnano affinché l’aliquota di finanziamento pubblico sia limitata ad un massimo del 50 % delle campagne pubblicitarie all’interno dell’Unione europea. Il rimanente 50 % sarà a carico degli operatori del settore agricolo interessato.

(103)

Le azioni svolte all’esterno dell’Unione europea potranno essere finanziate nella misura dell’80 %. Ciò è conforme alla posizione adottata dalla Commissione (21) secondo cui la partecipazione dei produttori a questo tipo di campagne è un concetto che figura, segnatamente, nel regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (22), nel quale si parla di azioni cofinanziate. Trattandosi di azioni che la Comunità può mettere in pratica nei paesi terzi, l’articolo 9 del suddetto regolamento stabilisce che, per quanto riguarda le azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità di prodotti agricoli ed alimentari, una parte del finanziamento deve restare a carico delle organizzazioni proponenti. Così, per le azioni promozionali di durata pari almeno a due anni, la percentuale minima a loro carico è, in linea di massima, pari al 20 % dei costi effettivi, con una partecipazione massima della Comunità del 60 % ed una partecipazione degli Stati membri del 20 %. Sembra pertanto opportuno coinvolgere effettivamente i beneficiari in questo tipo di azioni nella misura minima del 20 % dei costi onde limitare le distorsioni di concorrenza nei confronti di altre produzioni comunitarie.

(104)

Le autorità francesi hanno inviato alla Commissione campioni del materiale relativo alle azioni di promozione e pubblicità finanziate tramite l’aiuto notificato sulla cui base è possibile confermare che gli impegni assunti dalle suddette autorità sono stati mantenuti.

(105)

La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

2.1.2.   Aiuti alla ricerca

(106)

Per quanto riguarda le azioni di ricerca e sperimentazione, nonché quelle di diffusione del progresso scientifico, il punto 17 degli orientamenti agricoli prevede che gli aiuti alla ricerca e sviluppo debbano essere esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (23). Quest’ultima precisa che l’intensità massima di aiuto del 100 % è compatibile con il mercato comune anche nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo siano svolte da imprese, purché siano sempre soddisfatte le quattro condizioni che vi sono riprese:

a)

l'aiuto è di interesse generale per il settore considerato e non provoca distorsioni alla concorrenza in altri settori,

b)

è data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organizzazioni specifiche;

c)

i risultati del lavoro devono essere messi a disposizione per poter essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo,

d)

l'aiuto soddisfa le condizioni previste dall’allegato 2 «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati multilaterali dell'Uruguay round (24).

(107)

Le autorità francesi si sono impegnate affinché:

a)

si tratti unicamente di ricerche che rivestono interesse generale per il settore considerato, destinate ad un uso e ad una diffusione generalizzati, in modo da non alterare le condizioni degli scambi e non provocare distorsioni alla concorrenza con altri settori.

b)

i dati raccolti al termine di ciascun programma, una volta convalidati, siano pubblicati sulle diverse pubblicazioni più accessibili agli interessati. Si procederà alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati di tali ricerche affinché tutti i professionisti e i commercianti interessati possano esserne informati ed avervi accesso, senza discriminazioni, simultaneamente e su semplice richiesta. Le conclusioni dei lavori o una sintesi degli stessi saranno diffuse nelle pubblicazioni destinate al grande pubblico delle organizzazioni interprofessionali interessate, nelle pubblicazioni specializzate degli organismi tecnici associati alla realizzazione di questi studi e ricerche, in opuscoli e pubblicazioni varie. Esse saranno messe a disposizione dei professionisti del settore tramite i canali abituali del settore agricolo o del ministero dell’agricoltura e della pesca.

c)

in considerazione dell’interesse generale delle ricerche, non si prevede alcun utilizzo commerciale dei risultati. Pertanto, la questione del costo di cessione di un diritto di utilizzo o delle condizioni di accesso a un diritto di utilizzo non si porrà.

d)

le autorità francesi assicurano che le azioni finanziate non danno luogo ad alcun versamento diretto né ai produttori né ai trasformatori e che esse soddisfano ai criteri commerciali internazionali sottoscritti dall'Unione europea.

(108)

La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

2.1.3.   Aiuti all’assistenza tecnica

(109)

Il punto 14 degli orientamenti agricoli prevede che questo tipo di aiuti possa essere concesso al tasso del 100 % se gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti; esso prevede inoltre che l’importo globale degli aiuti concessi non debba superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati alle PMI, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore). Le autorità francesi si sono impegnate a rispettare tali criteri.

(110)

La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

2.1.4.   Aiuti alla produzione di prodotti di qualità

(111)

Il punto 13 degli orientamenti agricoli prevede che questo tipo di aiuti possa essere concesso al tasso del 100 % se gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e prevede inoltre che l’importo globale degli aiuti concessi non debba superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati alle PMI, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore). Le autorità francesi si sono impegnate a rispettare tali criteri.

(112)

La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

2.2.   Il finanziamento degli aiuti

2.2.1   Il contributo obbligatorio (CVO)

(113)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (25), la Commissione considera, in linea di massima, che il finanziamento di un aiuto di Stato tramite i contributi obbligatori possa influire sull’aiuto poiché ha un effetto protettore che va oltre l’aiuto propriamente detto. I contributi in questione (CVO) costituiscono in effetti oneri obbligatori. In base a questa stessa giurisprudenza, la Commissione ritiene che un aiuto non possa essere finanziato tramite imposte parafiscali che gravano anche su prodotti importati dagli altri Stati membri.

(114)

Il CVO è imposto sui volumi di vini liquorosi DOC commercializzati dai viticoltori, distillatori di professione, commercianti e grossisti ubicati nella zona di produzione della DOC interessata. Le autorità francesi hanno spiegato anche che, a differenza delle imposte percepite in virtù delle direttive comunitarie relative alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, i contributi interprofessionali sono imposti, per definizione, solo sui vini liquorosi tutelati dalle DOC interessate, ossia prodotti esclusivamente nelle regioni specificate nei regolamenti; ciò comporta, di conseguenza, che il CVO non viene imposto sui vini liquorosi provenienti dagli altri Stati membri.

(115)

Per quanto riguarda più particolarmente i commercianti all’ingrosso, non è escluso che essi smercino anche prodotti importati. Tuttavia, le autorità francesi hanno precisato che saranno soggetti al contributo interprofessionale pagato dai commercianti all’ingrosso soltanto i vini liquorosi DOC interessati dalla notifica, ossia il Pineau des Charentes, il Floc de Gascogne, il Pommeau de Normandie e il Macvin du Jura. Qualsiasi volume di vino importato è pertanto escluso dal pagamento di questo contributo.

(116)

Poiché soltanto i vini liquorosi nazionali DOC presi in considerazione dalla misura sono soggetti all’imposta, è lecito concludere che nessun prodotto importato è tassato.

(117)

Per quanto concerne gli aiuti di Stato finanziati tramite imposte parafiscali, la Corte ha definito anche altri criteri che è opportuno esaminare in questa sede. Nella causa Nygard (26) la Corte ha stabilito che un’imposta debba essere considerata una violazione del divieto di discriminazione stabilito dall’articolo 90 del trattato se i vantaggi dell’assegnazione del gettito dell’imposta tornano utili in particolare ai prodotti nazionali soggetti all’imposta che vengono trasformati o commercializzati sul mercato nazionale, compensando parzialmente l'onere sostenuto da questi ultimi e andando così a scapito dei prodotti nazionali esportati.

(118)

Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità, che sono gli unici ad essere finanziati tramite il CVO, sono di grande utilità per il settore della commercializzazione e possono presentare particolare interesse per dei commercianti orientati esclusivamente alle vendite al di fuori della Francia o al di fuori dell’Unione europea.

(119)

Le autorità francesi hanno tuttavia assicurato che sia il comitato nazionale del Pineau des Charentes che il comitato interprofessionale del Floc de Gascogne finanziano azioni pubblicitarie o promozionali sia in Francia che nell’Unione europea e nei paesi terzi. Esse ribadiscono altresì che le loro decisioni in merito vengono prese in piena autonomia dai rispettivi consigli d’amministrazione in seno ai quali sono rappresentati tutti gli operatori del settore.

(120)

Viceversa, pare che l’organizzazione interprofessionale delle denominazioni del sidro e il comitato interprofessionale dei vini del Jura non prevedano per ora il finanziamento di azioni al di fuori del mercato francese. Tuttavia, secondo le autorità francesi, la decisione di concentrare le misure sul mercato francese è stata presa dal settore stesso che conferisce la massima importanza al consolidamento della propria posizione sul mercato nazionale, ben sapendo che la vendita di questi vini liquorosi all'estero non è ancora diventata una pratica commerciale. Le autorità francesi assicurano che tale orientamento non lede assolutamente gli interessi di nessun commerciante in quanto le vendite al di fuori del mercato francese permangono marginali e non vi sono commercianti specializzati nelle vendite all’esportazione.

(121)

Ad ogni modo, le autorità francesi hanno garantito che i prodotti esportati trarranno vantaggio dalle misure finanziate attraverso i contributi interprofessionali alla stessa stregua dei prodotti venduti sul territorio nazionale.

(122)

La Commissione prende atto di tale impegno e sostiene che le informazioni trasmesse dalla Francia non contengono nessun elemento da cui si possa desumere, ora come ora, l’esistenza di una discriminazione nei confronti dei vini liquorosi esportati.

(123)

La Commissione richiama tuttavia l’attenzione delle autorità francesi sulle conseguenze della sentenza Nygard in materia di discriminazione fra prodotti esportati e prodotti commercializzati sul territorio nazionale. In particolare, la Corte ha deliberato che spetta alla giurisdizione nazionale definire la portata dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti. A tal fine, essa deve verificare, nel corso di un dato periodo di riferimento, l'equivalenza finanziaria tra gli importi globalmente imposti sui prodotti nazionali immessi sul mercato nazionale in forza della tassa in questione e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono a titolo esclusivo.

2.2.2   Compatibilità con altre disposizioni del trattato

(124)

Giova rammentare in questa sede che un aiuto di Stato il quale violi, attraverso alcune delle sue modalità, altre disposizioni del trattato non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Nel caso in specie, la Commissione ha esaminato la fondatezza della denuncia dell'AEVP nei confronti dell’aiuto N 703/95 quanto ad una possibile violazione dell’articolo 90 del trattato. La Commissione osserva per altro che l’AEVP non ha presentato osservazioni nell'ambito del presente procedimento.

(125)

L’articolo 90 del trattato recita: «nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari».

(126)

Nel caso in specie, l’aliquota d’accisa applicabile ai vini liquorosi in Francia è la stessa per i vini francesi e per i vini provenienti da altri Stati membri.

(127)

Si potrebbe parlare di imposizione interna discriminatoria contraria all’articolo 90 del trattato soltanto qualora la tassa pagata dai produttori francesi venisse parzialmente compensata dagli aiuti riservati a questi stessi produttori; in tal caso, infatti, soltanto i produttori non francesi avrebbero l'obbligo di pagare integralmente la suddetta tassa.

(128)

Va osservato, innanzitutto, che le tasse rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato unicamente se costituiscono un modo di finanziare una misura di aiuto e se fanno parte integrante di tale aiuto.

(129)

Ne consegue che la tassa sui vini liquorosi non incide sulla valutazione della compatibilità dei previsti aiuti e deve quindi essere esaminata in questa sede soltanto se esiste un nesso sufficientemente stretto fra la suddetta tassa e le misure di aiuto.

(130)

La sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005 nella causa Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (27), emessa a seguito dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti oggetto della presente decisione, ha chiarito le circostanze nelle quali si deve supporre che un nesso sufficientemente stretto esista fra una tassa ed una misura di aiuto in modo che si possa considerare la tassa come parte integrante dell'aiuto.

(131)

Il punto 26 della motivazione della suddetta sentenza precisa in particolare che, affinché una tassa, o una parte di una tassa, possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, è imperativo che esista un legame fra la tassa e l’aiuto in virtù della pertinente normativa nazionale, nel senso che il prodotto della tassa incide direttamente sull’importo dell’aiuto e, di conseguenza, sulla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

(132)

Nella causa Streekgewest, la Corte ha stabilito che, sebbene, ai fini della valutazione del bilancio dello Stato membro, vi sia compensazione fra l’aumento dell’importo della tassa e il vantaggio (l'aiuto), questa circostanza non è, in sé e per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di un legame fra la tassa e il vantaggio (28).

(133)

Nella fattispecie, la Francia ha osservato che gli introiti della tassa confluiscono nel bilancio generale dello Stato e che non esiste alcun testo giuridico in base al quale sia lecito compensare le accise pagate dai produttori di vini liquorosi. Nessuna delle informazioni in possesso della Commissione, d’altronde, suggerisce il contrario. Sulla base di questa constatazione, la Commissione può quindi concludere che non vi è alcun legame fra il gettito della tassa sui vini liquorosi e l’aiuto concesso per questi stessi prodotti, e questo senza che sia necessario dimostrare l’inesistenza di un'eventuale correlazione quantitativa fra gli importi percepiti dalla Francia e quelli spesi nel contesto della misura di aiuto.

(134)

A titolo del tutto accessorio, la Commissione constata del resto che le cifre trasmesse dalla Francia in seguito all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato dimostrano che non esiste alcuna correlazione quantitativa fra il gettito della tassa per i diversi prodotti e l’aiuto concesso per i medesimi.

(135)

Poiché non esiste un nesso sufficientemente stretto fra la tassa e gli aiuti previsti, non sono state valutate le conseguenze di tale tassa sulla compatibilità con il mercato comune delle misure notificate, segnatamente nei riguardi dell'articolo 90 del trattato, nell’ambito del procedimento previsto per gli aiuti di Stato all'articolo 88 del trattato.

VI.   CONCLUSIONI

(136)

In considerazione di quanto esposto finora, la Commissione conclude che gli aiuti previsti dalla Francia possono beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato ed essere dichiarati compatibili con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che la Francia prevede di attuare a favore dei produttori e commercianti di vini liquorosi per un importo pari a 12 000 000 EUR è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L’attuazione di tale aiuto è pertanto consentita.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 42 del 18.2.2005, pag. 2.

(2)  Cfr. nota in calce n. 1.

(3)  Lettera alle autorità francesi del 21 novembre 1996, n. SG(96) D/9957

(4)  Lettera alle autorità francesi del 4 agosto 1998, n. SG(98) D/6737

(5)  Sentenza della Corte del 3 maggio 2001, causa C-204/97, Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. pag. I-03175.

(6)  Legge finanziaria rettificativa n. 93-859 del 22 giugno 1993.

(7)  1 FRF = 0,15 EUR

(8)  volumi che possono differire dai volumi immessi in consumo)

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, causa C-482/99, Repubblica francese contro Commissione, Racc. 2002 pag. I-4397, punto 24 della motivazione nonché causa C-126/01 GEMO, sentenza del 20 novembre 2003, Racc. 2003, pag. I-13769.

(10)  Sentenza della Corte del 15 luglio 2004, causa C/345/02, Pearle contro Hoofdbedrijfschap Ambachten, Racc. 2004, pag. I-7139).

(11)  Sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12 della motivazione.

(12)  Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2004. Direzione generale dell’agricoltura, Commissione europea.

(13)  Sentenza della Corte del 10 dicembre 1969, cause riunite 6 e 11-69, Commissione/Repubblica francese, Racc., punto 20 della motivazione.

(14)  Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc., punto 35 della motivazione.

(15)  GU L 1 del 1o. 1.2004, pag. 1.

(16)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(17)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(18)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, ulteriormente modificata per quanto riguarda la sua applicazione al settore agricolo, GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

(19)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(20)  Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1).

(21)  Aiuto di Stato n. N 166/2002.

(22)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

(23)  Cfr. nota in calce n. 18.

(24)  GU L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(25)  Sentenza della Corte del 25 giugno 1970, causa 47/69, Governo della Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1970, pag. 487.

(26)  Sentenza del 23 aprile 2002, causa C-234/99, Niels Nygard contro Svineafgiftsfonden, Raccolta 2002, pag. I 3657.

(27)  Non ancora pubblicata nella Raccolta.

(28)  Punto 27 della motivazione della sopra citata sentenza.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2006

relativa all'aiuto di Stato C 26/04 (ex NN 38/04) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di Schneider Technologies AG

[notificata con il numero C(2006) 1857]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati, conformemente a tali articoli, a presentare osservazioni (1) e tenuto conto delle medesime,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 24 marzo 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a varie presunte misure d'aiuto a favore di Schneider Technologies AG («Schneider AG»). La denunziante, Gebrüder Schneider GmbH & Co KG, è una holding che deteneva le quote della Schneider AG e che appartiene a due fratelli della famiglia Schneider.

(2)

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in relazione a tre prestiti della Bayrische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (Istituto di credito bavarese per il finanziamento edilizio, «LfA») e a due prestiti della Bayrische Forschungsstiftung (Fondazione bavarese per la ricerca, «BFS») per la ricerca e lo sviluppo (R&S). La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 22 febbraio 2005 (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni sui presunti aiuti. Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi (3). La Germania ha comunicato la risposta all'avvio del procedimento di indagine formale con le lettere del 16 e del 24 settembre 2004, ciascuna protocollata lo stesso giorno in cui è pervenuta.

(3)

Il 6 settembre 2005 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che la Germania ha comunicato con lettera del 5 ottobre 2005, protocollata il 6 ottobre. Il 6 febbraio 2006 sono state trasmesse ulteriori informazioni (protocollate il 7 febbraio).

II.   DESCRIZIONE

1.   I BENEFICIARI

(4)

La Schneider AG era una grande impresa tedesca con sede a Türkheim, in Baviera, che produceva televisori a colori. Accanto all'attività di fabbricazione l'impresa, negli anni '90, partecipava ad un progetto ambizioso per lo sviluppo di una tecnologia di display laser volto ad ottenere immagini più nitide, maggiore luminosità, grandezza di schermo illimitata e flessibilità rispetto alla superficie di proiezione. Tra il 2000 e il 2002 entrambi i settori di attività sono stati affidati a due società controllate della Schneider AG appena fondate e precisamente Schneider Electronics AG («SE»), che ha ripreso la produzione dei televisori, e Schneider Laser Technologies AG («SLT»).

(5)

La LfA, che ha la funzione di promuovere l'economia regionale, deteneva quote della Schneider AG dal 1998; nel 1999 e nel 2000, con una partecipazione del 35,6 %, è diventata l'azionista principale. Lehman Brothers, una banca d'investimento privata, deteneva il 26,6 % delle quote, la Gebr. Schneider GmbH & Co. KG il 14,6 % e altri investitori privati il 23,2 %.

(6)

In quel momento il mercato valutava in modo estremamente positivo le prospettive di successo della Schneider AG visto il suo ruolo guida nella tecnologia del display laser. Tra il 1998 e il 2000 la quotazione delle azioni Schneider è quasi decuplicata ed è aumentato di quasi due volte e mezzo tra il 1999 e il 2000. Tali aspettative lusinghiere per il futuro dell'impresa erano condivise anche dal secondo investitore per importanza, Lehman Brothers, come indica uno studio dell'aprile 2000, che prevedeva utili a partire dalla fine del 2000 per il comparto elettronica di consumo e a partire dall'ultimo trimestre del 2001 per la tecnologia del display laser. Dalla metà del 1999 fino alla metà del 2000. Lehman Brothers ha acquistato [...] (*1) azioni dalla LfA.

(7)

Tuttavia i risultati dell'impresa non hanno corrisposto alle aspettative. SE produceva televisori di qualità inferiore e non riusciva a competere con i prodotti meno costosi importati principalmente dall'Asia. Poiché il comparto televisori non produceva utili, a Schneider AG sono mancati i fondi di cui aveva bisogno SLT per proseguire le ricerche nell'ambito della tecnologia laser, ricerche che procedevano molto più lentamente di quanto previsto in origine. Il primo prototipo è stato messo a disposizione soltanto nel maggio 2000, ben più tardi del previsto, ed era idoneo soltanto per l'impiego industriale. Fino al 2002 l'impresa non aveva messo a punto nessun prodotto idoneo al consumo privato, il che era precisamente l'obiettivo economico di SLT.

(8)

Nel marzo 2002 sono stati avviate tre procedure d'insolvenza separate per Schneider AG e le due società controllate. Il curatore fallimentare ha ceduto il patrimonio di Schneider AG e di SE all'impresa elettronica cinese TCL, e i beni di SLT a Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH («LOS»). TCL e LOS avevano presentato rispettivamente l'offerta più elevata.

2.   LE MISURE FINANZIARIE

(9)

Nella decisione relativa all'avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi relativi alla compatibilità con il mercato comune di entrambe le misure seguenti.

2.1.   I TRE PRESTITI LFA

(10)

I tre prestiti LfA costituivano parte di un piano comune concordato nell'autunno del 1999 fra LfA, Lehman Brothers, la denunziante e un consorzio di banche. Le autorità tedesche hanno dichiarato che l'impresa aveva subito perdite nel 1998 dopo che era fallito il tentativo di incrementare lo smercio di televisori tramite i rivenditori al dettaglio specializzati. La direzione decise quindi di ristrutturare l'impresa e di rafforzare l'attività OEM (original equipment manufacturer, fabbricazione di attrezzature originali). L'impresa aveva bisogno di liquidità per finanziare tale ristrutturazione, disporre di prefinanziamenti per la produzione di grosse ordinazioni e compensare le perdite.

(11)

Il primo prestito LfA («primo prestito») per un importo di 2,1 milioni di euro è stato concesso nel settembre 1999, a un tasso di interesse di [...] %. Il secondo prestito LfA («secondo prestito») per un importo di 5,1 milioni di euro è stato approvato ugualmente nel settembre 1999, a un tasso di interesse di [...] %. Il terzo prestito LfA («terzo prestito») per un importo di 5,6 milioni di euro è stato concesso nel settembre 1999 e il tasso di interesse ammontava al [...] %. I primi due prestiti sono stati messi a disposizione per un anno; il terzo prestito scadeva il 31 dicembre 2001, aveva quindi una durata di quasi due anni.

(12)

Nel settembre 2000 i primi due prestiti sono stati prolungati fino al 30 settembre 2002, vale a dire di altri due anni e i tassi d'interesse sono stati aumentati: per il primo prestito al [...] % e per il secondo prestito al [...] %. Nel dicembre 2000 anche il terzo prestito è stato prolungato fino al 30 settembre 2002 e il tasso di interesse aumentato al [...] %.

(13)

Come garanzia per il primo prestito si sono utilizzate essenzialmente ipoteche fondiarie, cessione globale dei crediti e una cessione in garanzia delle merci. Tale garanzia aveva tuttavia un rango inferiore rispetto ai crediti del consorzio di banche, i cui prestiti sussistevano già in precedenza. Il secondo e il terzo prestito sono stati accordati senza ulteriori garanzie. Secondo le autorità tedesche, invece delle garanzie sarebbe stato pattuito un tasso di interesse superiore. Il valore effettivo delle garanzie per la LfA in quanto socio della Schneider AG era alquanto limitato, poiché secondo il diritto tedesco (articolo 30 della GmbHG: legge sulle società a responsabilità limitata) il prestito del socio molto probabilmente sarebbe considerato come apporto di capitale sociale.

(14)

Gli investitori privati hanno contribuito al piano generale nel modo seguente:

a)

Lehman Brothers dapprima ha conferito all'impresa 25 milioni di euro, alla fine del 1999, con l'acquisto delle azioni SLT, fino ad allora detenute da Daimler Chrysler, e inoltre ne è divenuto l'investitore principale nel febbraio 2000 mediante un nuovo aumento di capitale di 46 milioni di euro, destinati a finanziare l'ulteriore sviluppo della tecnologia laser.

b)

Nel 1998 le banche private del consorzio avevano concesso a Schneider AG una linea di credito di 31 milioni di euro. In questo caso il tasso di interesse pattuito ammontava al [...] %. Il mantenimento di questa linea di credito come parte del piano generale è stato concordato espressamente nel settembre 1999. Inoltre le banche del consorzio hanno accettato un superamento a breve termine della linea di credito fino ad un importo di [...]euro. Nello stesso mese la principale banca del consorzio ha aumentato i tassi d'interesse a [...] %. La Germania ha dichiarato di non avere informazioni relative ad un cambiamento da parte delle altre banche del consorzio del tasso d'interesse originariamente pattuito del [...] %.

c)

La denunziante ha messo a disposizione un prestito di azionista di 7,7 milioni di euro alle stesse condizioni delle banche del consorzio.

2.2.   GLI AIUTI PER R&S

(15)

Nel 1994 e nel 1997 la Bayrische Forschungsstiftung (BFS, Fondazione bavarese per la ricerca) aveva concesso a Schneider AG due sovvenzioni per un importo complessivo di 9 050 121,88 euro (4).

Progetto 1 («Tecnologia del display laser»)

(16)

Il primo aiuto finanziario di 6 498 468,68 euro (5) è stato concesso il 16 dicembre 1994 ed era destinato a finanziare il progetto «Tecnologia del display laser» («progetto 1»). L'aiuto è stato erogato in rate successive nel corso della realizzazione del progetto, vale a dire tra il gennaio 1995 e il giugno 1997. I costi ammissibili ammontavano a 12 484 972,74 euro e l'intensità dell'aiuto era del 48,9 %.

(17)

Scopo del progetto 1 era quello di creare le basi di nuovi metodi di lavoro per la proiezione di grandi immagini a colori ad alta risoluzione per vari settori di applicazione e di elaborare le basi scientifico-tecnologiche per le singole componenti del successivo sistema.

(18)

Per concedere l'aiuto si è tenuto conto dei seguenti costi del progetto (*2):

Costi del progetto

Costi (in EUR)

Spese per il personale (ivi comprese le spese di viaggio)

4 304 566,36

Altre spese di funzionamento (materiale e forniture)

4 399 666,63

Strumenti e attrezzature

667 235,91

Ricerca tramite terzi

2 296 459,41

Spese supplementari comuni

817 044,43

Costo totale

12 484 972,74

(19)

Le autorità tedesche hanno confermato che le spese sostenute sono direttamente connesse al progetto di ricerca.

(20)

Conformemente agli accordi relativi al sovvenzionamento i risultati del progetto sono stati presentati ad un vasto pubblico e ampiamente diffusi.

(21)

La BFS ha inoltre finanziato al 100 % un progetto di ricerca dell'Università di Würzburg dedicato al «lauer Laser». I costi del progetto ammontavano a 0,26 milioni di euro. Il progetto 1 e il progetto «Blauer Laser» sono stati associati su richiesta della BFS, che si riprometteva con tale abbinamento un trasferimento di know-how scientifico.

Progetto 2 («Tecnologia del display laser — Integrazione di sistemi e prototipi»)

(22)

La seconda sovvenzione di 2 551 653,20 euro è stata approvata il 23 luglio 1997. Era destinata a finanziare il progetto «Tecnologia del display laser — integrazione di sistemi e prototipi» (di seguito «progetto 2») associato al progetto 1. La sovvenzione è stata versata in rate successive nel corso della realizzazione del progetto, vale a dire tra l'aprile 1997 e il settembre 1999. I costi ammissibili sono stati calcolati a 5 103 293,22 euro, cosicché l'intensità dell'aiuto ammontava al 50 %.

(23)

Nell'ambito del progetto 2 avrebbero dovuto essere ulteriormente sviluppati i risultati del progetto 1; inoltre si sarebbe dovuto cercare di integrare in un sistema unico le singole componenti più importanti. Oltre a ciò i lavori comprendevano ricerche sulla produzione di immagini con impulsi laser dell'ordine del picosecondo, sulla resistenza al laser delle singole componenti, nonché sulla miniaturizzazione dei sistemi laser monocromatizzati.

(24)

Per concedere l'aiuto al progetto si è tenuto conto dei costi seguenti:

Costi del progetto

Costi (in EUR)

Spese per il personale

2 584 273,68

Altre spese di funzionamento (materiale e forniture)

1 061 850,98

Ricerca tramite terzi

1 123 308,26

Spese supplementari comuni

817 044,43

Costo totale

5 103 293,22

(25)

Le autorità tedesche hanno confermato che le spese sostenute sono direttamente connesse al progetto di ricerca.

(26)

Conformemente agli accordi relativi al sovvenzionamento i risultati del progetto sono stati presentati ad un vasto pubblico e ampiamente diffusi. Su richiesta i diritti di utilizzazione dovevano essere ceduti a prezzi di mercato.

III.   MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(27)

Per quanto riguarda i tre prestiti la Commissione, in un primo tempo, ha ritenuto che fossero molto probabilmente compatibili con il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. Le mancavano tuttavia informazioni più precise per giungere ad una valutazione definitiva. Inoltre la Commissione dubitava del fatto che i due progetti di tecnologie laser fossero compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

IV.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(28)

Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi.

V.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(29)

Nelle osservazioni presentate in occasione dell’avvio del procedimento di indagine formale la Germania ha osservato che i prestiti non costituiscono aiuti di Stato, poiché sarebbero compatibili con il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato.

(30)

Per quanto attiene agli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo la Germania entrambi i progetti sono da considerarsi come ricerca industriale e di conseguenza i finanziamenti fino al 50 % dei costi ammissibili sarebbero compatibili con le norme in materia di aiuti per R&S vigenti al momento dell'approvazione dei singoli aiuti. Per quanto attiene al progetto 2, la Germania ha dichiarato che il titolo del progetto «Integrazione di sistemi e prototipi» è fuorviante, poiché l'obiettivo del progetto è stato invece un'analisi più approfondita delle singole componenti del progetto.

V.   VALUTAZIONE

1.   I PRESTITI DELLA LFA

1.1.   AIUTI DI STATO

(31)

Ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Al fine di accertare se i prestiti di azionista da parte di un'istituzione statale configurino aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, occorre verificare se in circostanze analoghe un investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe concesso prestiti a condizioni comparabili.

(32)

Il fatto che i tre prestiti siano conformi al principio dell'investitore privato operante in economia di mercato, secondo la Commissione, avvalora il parere secondo il quale non costituirebbero aiuti di Stato. Innanzitutto, stando alle informazioni a disposizione della Commissione, nel contesto degli anni 1999 e 2000, era economicamente ragionevole accordare alla Schneider AG prestiti con tassi d'interesse fra il [...] %, [...] % e il [...] % (tasso d'interesse di riferimento della Commissione: 4,76 %), che sono stati successivamente aumentati al [...] %, [...] % e [...] % (tasso d'interesse di riferimento della Commissione: 5,7 %) . La fiducia con la quale il mercato attendeva i futuri profitti della Schneider AG — innanzitutto grazie al suo ruolo guida nella tecnologia laser — si è manifestata per esempio nel fatto che la quotazione delle azioni della Schneider fra il 1998 e il 2000 è quasi decuplicata e che la banca per gli investimenti strategici Lehman Brothers, in seguito ad una valutazione oltremodo positiva, in questo periodo acquistò altre [...] azioni della Schneider AG. Nel luglio del 2000 circa il 50 % del capitale sociale era in possesso di circa 40 investitori strategici. In secondo luogo, la LfA si è comportata in modo molto più cauto dell'azionista privato Lehman Brothers. Nel dicembre 1999 Lehman Brothers ha aumentato il capitale sociale della Schneider AG di 25 milioni di euro e nel febbraio 2000 è diventata l'investitore principale aumentandone il capitale di altri 46 milioni di euro. A prescindere dalla sua partecipazione all'aumento di capitale di febbraio con circa 8,74 milioni di euro (che già nella decisione relativa all'avvio del procedimento era stata considerata compatibile con il principio dell'investitore operante in economia di mercato) la LfA ha messo a disposizione altri 12,8 milioni di euro esclusivamente sotto forma di prestiti con interesse rimborsabili. In terzo luogo i tassi d'interesse della LfA erano superiori ai tassi d'interesse del consorzio di banche e ciò sia all'atto della concessione del prestito originale (settembre 1999 e febbraio 2000) che nella successiva proroga dei prestiti (settembre e dicembre 2002).

(33)

A parte questo sussistono ancora certi dubbi relativi alla natura dei prestiti. Vista la funzione della LfA di promuovere l'economia regionale, e in base alle informazioni disponibili, la Commissione non può escludere che lo scopo dell'investimento sia consistito nell'aiutare la Schneider AG a superare il momento difficile e salvare i posti di lavoro nella regione. Inoltre non è chiaro se i tassi d'interesse maggiorati siano stati sufficienti a compensare la mancanza di garanzie. Quando sono stati concessi prestiti la Schneider AG si trovava in una situazione finanziaria difficile e non si poteva escludere il fallimento della tecnologia laser. È difficile valutare se i tassi d'interesse maggiorati fossero sufficienti a controbilanciare tale rischio.

1.2.   DECISIONE PRIVA DI OGGETTO

(34)

La Commissione ritiene che non sia necessario stabilire se i prestiti della LfA costituiscano o meno aiuti di Stato. Anche se i prestiti fossero definiti aiuti di Stato incompatibili, una decisione negativa sarebbe priva di oggetto ai fini del recupero degli aiuti, poiché non esiste più un'impresa che sarebbe stata favorita direttamente o indirettamente dai presunti aiuti di Stato.

(35)

Il beneficiario del prestito era ufficialmente Schneider AG. SE e SLT sono state fondate soltanto dopo la concessione dei prestiti e non si può comunque escludere che ne siano state avvantaggiate. Le procedure d'insolvenza nei confronti delle tre imprese sono stati avviate nel marzo 2002 e le tre imprese sono state liquidate. Il debito relativo a tale prestito è stato aggiunto alla massa fallimentare.

(36)

Gli attivi delle tre imprese sono stati ceduti dal curatore fallimentare sotto la sorveglianza dei tribunali fallimentari. La Commissione è del parere che per i singoli beni sia stato pagato il prezzo di mercato, cosicché il vantaggio degli aiuti non è passato ad uno degli acquirenti.

a)

Gli attivi posseduti dalla Schneider AG al momento della liquidazione consistevano in marchi commerciali. In seguito a una ricerca mondiale di un potenziale investitore con l'aiuto di un consulente M & A (specialista in concentrazioni e acquisizioni), il curatore fallimentare ha venduto i marchi commerciali all'impresa cinese TLC, produttrice di elettronica di consumo, per 3,48 milioni di euro. Contemporaneamente un secondo consulente, a cui era stato chiesto di determinare il valore di tali marchi, ha ottenuto parecchie offerte, nettamente inferiori a quella di TCL. La Commissione ne desume quindi che tali marchi siano stati venduti a prezzi di mercato.

b)

Gli attivi di SE, consistenti nella linea di produzione dei televisori e in scorte di magazzino, sono stati venduti dal curatore fallimentare a TCL a un prezzo complessivo di 5 745 480 euro. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità tedesche il curatore fallimentare ha avuto colloqui approfonditi con una serie di investitori potenziali. Tuttavia mostravano scarsissimo interesse all'acquisto di una linea di produzione già vecchia di vari anni e tagliata su misura per Schneider AG. Per le scorte di magazzino di televisori, per i quali non si poteva fornire una garanzia e non si poteva offrire un servizio alla clientela non vi sono stati candidati. TCL ha fatto l'offerta più elevata che è stata quindi considerata come prezzo di mercato.

c)

Nel caso di SLT il curatore fallimentare aveva incaricato un consulente in concentrazioni e acquisizioni, il quale ha inviato la documentazione relativa alla vendita a circa 150 investitori potenziali. Si sono svolti colloqui approfonditi con un certo numero di candidati potenziali. Ma visti i problemi tecnici della messa a punto della tecnologia del display laser l'interesse in definitiva era scarsissimo. Nessuna offerta è stata superiore a quella di LOS, nonostante si fosse anche cercato di vendere separatamente i brevetti esistenti e quelli ancora da depositare. Gli attivi di SLT sono stati ceduti in due fasi (6) a LOS a un prezzo di acquisto complessivo di 6 025 000 euro. La Commissione è quindi dell'opinione che anche per gli elementi dell'attivo di SLT sia stato pagato il prezzo di mercato.

2.   I PROGETTI DI R&S

2.1.   AIUTI DI STATO

(37)

Il finanziamento statale è stato concesso dal Land Baviera tramite la BFS. La misura è pertanto stata finanziata da risorse statali ed è quindi imputabile allo Stato. La Schneider AG è stata avvantaggiata dal finanziamento della parte del progetto 1 e del progetto 2 eseguita da SLT. Poiché l'elettronica di largo consumo è oggetto di scambi fra gli Stati membri, la misura minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza i finanziamenti ai progetti 1 e 2 costituiscono aiuti di Stato.

(38)

Invece nel caso del finanziamento del progetto «Blauer Laser» dell'Università di Würzburg la sovvenzione statale, secondo la Commissione, non va considerata aiuto di Stato. Il progetto riguardava la ricerca di base con l'obiettivo di diffondere ampiamente le conoscenze scientifiche e tecniche. Ai sensi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo del 1986 (7) (vigente nel 1994 al momento di tali finanziamenti) gli aiuti alla ricerca fondamentale non costituiscono solitamente aiuti di Stato. «Nondimeno la Commissione in casi eccezionali, in cui tale ricerca venga eseguita da, o a favore di, imprese particolari non può escludere la possibilità che gli aiuti rientrino nei casi di cui all'articolo 92, paragrafo 1 [attualmente articolo 87, paragrafo 1].» Tuttavia non si tratta di un caso del genere. Il progetto non è stato eseguito per Schneider. La domanda di aiuto è stata presentata indipendentemente dall'Università di Würzburg e le sovvenzioni sono state pagate direttamente all'Università. Come le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione, i risultati della ricerca universitaria non erano rilevanti per la Schneider AG, poiché l'impresa aveva le proprie idee per la soluzione dei problemi connessi al «Blauer Laser». La Schneider AG ha perseguito le proprie attività di ricerca e di sviluppo indipendentemente dal progetto «Blauer Laser» e non ha utilizzato i risultati del progetto dell'Università per la propria soluzione tecnica. I due progetti sono stati associati per volere della BFS, poiché promettevano delle sinergie che alla fine non vi sono state.

2.2.   DEROGA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE

(39)

Le sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo devono essere valutate conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (di seguito «disciplina comunitaria in materia di R&S») del 1986 (8), ovvero del 1996 (9), secondo la quale sono ammissibili gli aiuti di Stato a favore della ricerca fondamentale, della ricerca industriale (fondamentale) e dello sviluppo precompetitivo.

Progetto 1

Fase di R&S — Intensità dell'aiuto

(40)

Il progetto 1 può essere ricondotto alla ricerca fondamentale industriale ai sensi dell'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di R&S del 1986 (10). Scopo dell'attività di ricerca era, tramite nuovi lavori teorici e sperimentali, quello di ottenere conoscenze completamente nuove nel settore della proiezione di grandi immagini a colori ad alta risoluzione per vari settori di applicazione e di elaborare le basi scientifico-tecnologiche per le singole componenti di un futuro sistema di display laser.

(41)

BFS ha concesso aiuti per il 48,98 % del progetto, vale a dire che l'intensità dell'aiuto era inferiore al massimale del 50 % applicabile alla ricerca industriale fondamentale.

L'effetto di incentivazione

(42)

La Commissione è del parere che gli aiuti a R&S abbiano avuto un effetto incentivante, perché senza il sostegno statale il progetto non sarebbe stato realizzato. Il progetto presentava un rischio tecnico ed economico molto elevato, poiché la tecnologia era estremamente innovativa; richiedeva ricerca fondamentale e un input elevato, elementi che sono stati confermati da uno studio esterno che la BFS aveva commissionato prima di prendere una decisione relativa agli aiuti. Gli specialisti consultati ritenevano che il progetto, tenendo conto della sua estrema complessità e del suo obiettivo ambizioso, potesse essere realizzato soltanto con un sostegno sostanziale. Il rischio tecnico maggiore era costituito dall'esatta riproduzione dell'immagine. Gli esperti hanno inoltre confermato che tale tecnologia, interamente nuova, sollevava una molteplicità di singoli problemi che si potevano risolvere soltanto nell'ambito di una progetto di ricerca e sviluppo intensivo, mirato e basato su una solida dotazione finanziaria.

Progetto 2.

Fase di R&S — Intensità dell'aiuto

(43)

Quanto al progetto 2, le autorità tedesche affermano che anch'esso deve essere considerato come ricerca fondamentale (11). Secondo le informazioni fornite dalla Germania, i lavori nell'ambito del progetto, nonostante il titolo fuorviante («integrazione di sistemi e prototipi»), erano tali da corrispondere pienamente alla definizione succitata e il progetto era destinato ad elaborare in modo più approfondito le singole componenti di tale tecnologia. Per tale ragione per la BFS il progetto era da considerarsi completamente ricerca fondamentale. Inoltre il primo prototipo è stato messo a punto alcuni mesi dopo la conclusione del progetto 2, e detto prototipo era destinato all'uso industriale e non all'uso commerciale, come originariamente previsto. La vera e propria ricerca precompetitiva è seguita soltanto dopo il progetto 2 e senza ulteriore finanziamento pubblico.

(44)

La Commissione fa rilevare che il progetto potrebbe, almeno in parte, essere definito come sviluppo precompetitivo (12). I finanziamenti sarebbero limitati al 25 %, oppure, conformemente ai punti 5.5 e 5.9 della disciplina comunitaria del 1996 in materia di ricerca e sviluppo, dovrebbero corrispondere alla media ponderata delle intensità di aiuto ammissibili. La Commissione è del parere che l'integrazione delle singole componenti in un sistema d'insieme potrebbe rientrare nella definizione di sviluppo precompetitivo. Inoltre il primo prototipo è stato costruito soltanto pochi mesi dopo la conclusione del progetto 2, il che depone a favore del fatto che il progetto fosse destinato allo sviluppo di un primo prototipo.

(45)

Tuttavia un'analisi più approfondita della questione sarebbe priva di oggetto, poiché anche aiuti incompatibili non causerebbero più distorsioni del mercato. Le sovvenzioni per R&S sono state versate a Schneider AG; SE e SLT sono state create soltanto successivamente. È alquanto improbabile che il produttore di televisori SE sia stato favorito per le ricerche in materia di tecnologia laser dagli aiuti a R&S che venivano interamente impiegati nella maniera concordata. SLT invece potrebbe aver ottenuto un vantaggio dagli aiuti. Comunque le imprese nel frattempo sono state liquidate, le sovvenzioni per la ricerca e sviluppo sono state assegnate alla massa fallimentare (13) e i beni patrimoniali sono stati ceduti a prezzi di mercato (cfr. precedente punto 36).

L'effetto di incentivazione

(46)

La Commissione è del parere che il rischio tecnologico ed economico del progetto 2 fosse ancora molto elevato e che SLT non avrebbe potuto realizzare il progetto senza il sostegno della BFS. Come già il primo progetto anche il secondo aveva un carattere estremamente innovativo e richiedeva un input considerevole.

VII.   CONCLUSIONE

(47)

La Commissione giunge alla conclusione che gli aiuti per ricerca e sviluppo dell'importo di 6 498 468,68 euro, a favore del progetto 1, ed il 50 % degli aiuti per ricerca sviluppo a favore del progetto 2, vale a dire 1 275 826,60 euro, siano compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti.

(48)

Per quanto riguarda i tre prestiti, per un importo complessivo di 12,8 milioni di euro, ed il 50 % degli aiuti per ricerca sviluppo a favore del progetto 2, secondo la Commissione le informazioni ottenute non sono sufficienti per giungere ad una valutazione definitiva. Tuttavia la questione decisiva, vale a dire se i tre prestiti costituissero aiuti di Stato e in che misura il progetto 2 fosse destinato alla ricerca industriale, può rimanere in sospeso. Eventuali aiuti di Stato incompatibili non potrebbero essere recuperati, poiché tali aiuti, dopo la liquidazione di tutti i beneficiari effettivi o potenziali e la vendita delle loro attività patrimoniali a prezzi di mercato, non potrebbero più causare distorsioni del mercato.

La Commissione giunge quindi alla conclusione che il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CEE in relazione ai tre prestiti e ad una parte del progetto 2 è ormai privo di oggetto.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Gli aiuti a Schneider AG, Türkheim, per un importo di 6 498 468,68 euro, a favore del progetto di ricerca «Tecnologia del display laser» e per un importo di 1 275 826,60 euro, a favore del progetto di R&S «Tecnologia del display laser — Integrazione di sistemi e prototipi», sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Il procedimento di indagine formale è chiuso per quanto riguarda i prestiti della Bayrische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung per un importo complessivo di 12,8 milioni di euro e la sovvenzione di 1 275 826,60 euro a favore del progetto di ricerca «Tecnologia del display laser — Integrazione di sistemi e prototipi».

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 46 del 22.2.2005, pag. 12.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Alcune osservazioni, pervenute durante o dopo l'indagine, non hanno potuto essere considerate pareri formali (soprattutto articoli di stampa, privi di commento e non attinenti al caso, nonché un'offerta, non ulteriormente specificata, di prestare alla Commissione servizi di consulenza relativi al caso).

(*1)  Segreto aziendale.

(4)  Ivi compresi i fondi destinati al progetto «Blauer Laser», che è stato realizzato dall'Università di Würzburg.

(5)  Ivi compresi i fondi destinati al progetto «Blauer Laser», che è stato realizzato dall'Università di Würzburg.

(*2)  La presente tabella comprende unicamente i costi per l' attività di ricerca di Schneider AG; non si tiene conto dell'aiuto finanziario di 0,26 milioni di euro destinato al progetto «Blauer Laser», che è stato realizzato dall'Università di Würzburg e associato al progetto Schneider su richiesta della BFS.

(6)  La prima frase è stata la creazione di un'impresa comune a cui sono stati trasferiti gli elementi dell'attivo di SLT. LOS partecipava all'impresa comune per il 60 %, il 40 % si è aggiunto alla massa fallimentare Questa fase intermedia, fissata a un anno, doveva consentire di trovare un investitore strategico che riprendesse il 40 % dalla massa fallimentare. Tuttavia tale investitore non si è trovato e LOS ha potuto acquistare il 100 %.

(7)  GU C 83 dell'11.4.1986, pag. 2.

(8)  Cfr. nota 8.

(9)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(10)  Ai sensi dell'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di R&S del 1986 per ricerca fondamentale industriale s'intende un'attività autonoma teorica o sperimentale mirante ad acquisire una nuova o una miglior comprensione delle leggi della scienza e della tecnica, ivi compresa la loro applicazione a un settore industriale o alle attività di una determinata impresa.

(11)  Ai sensi dell'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di R&S del 1996 la ricerca industriale è definita come ricerca pianificata o indagine critica mirante ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

(12)  Ai sensi dell'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di R&S del 1996 lo sviluppo precompetitivo comprende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

(13)  Una volta risultato chiaro che le attività di SLT sarebbero state vendute fuori dalla Baviera una delle condizioni formali per gli aiuti non era più soddisfatta.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2006

relativa all'aiuto di Stato a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative vitivinicole

[notificata con il numero C(2006) 2070]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/57/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al detto articolo (1), a e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

La misura è stata notificata alla Commissione con lettera del 19 aprile 2001, su richiesta scritta dei servizi della Commissione. Poiché la misura era già stata attuata in tale data, l’aiuto è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati (aiuto n. NN 32/01).

(2)

Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 13 febbraio 2002, registrata il 18 febbraio 2002, con lettera del 5 luglio 2002, registrata il 9 luglio 2002, e con lettera del 5 dicembre 2002, registrata il 10 dicembre 2002. Il 25 giugno 2002 si è organizzato inoltre un incontro con i servizi della direzione generale Agricoltura.

(3)

Con lettera del 2 ottobre 2003, SG (2003) D/232035, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare riguardo all’aiuto in oggetto (aiuto n. C 60/2003) il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(5)

Con lettera del 18 novembre 2003, pervenuta il 25 novembre 2003, con lettera del 23 dicembre 2003, pervenuta il 5 gennaio 2004, e con lettera del 12 febbraio 2004, pervenuta il 17 febbraio 2004, le parti interessate, in particolare le autorità regionali tedesche competenti per l’erogazione degli aiuti hanno trasmesso alla Commissione le loro rispettive osservazioni.

(6)

La Germania ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione, con lettera del 5 novembre 2003, prevenuta il 6 novembre 2003.

(7)

La Germania ha trasmesso alla Commissione osservazioni complementari, con lettera del 7 marzo 2005, pervenuta il 9 marzo 2005, in cui ha chiesto una valutazione degli aiuti, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (3).

II.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

II.1.   Titolo della misura

(8)

Aiuti a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dei viticoltori della Renania-Palatinato

II.2.   Base giuridica

(9)

La misura è applicata sulla base delle 4 seguenti direttive:

Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Bernkastel-Wittlich, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa.

Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Cochem-Zell, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Trier-Saarburg, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

Comunicazione del raggruppamento di comuni di Schweich, che comprende vari comuni, relativa all’aumento degli aiuti del distretto di Trier-Saarburg, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

(10)

La direttiva dell’amministrazione di Bernkastel-Wittlich prevede l’erogazione di aiuti per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una determinata cooperativa, segnatamente la cooperativa Moselland. La direttiva dell’amministrazione di Cochem-Zell prevede disposizioni analoghe che, nella pratica, hanno avuto come effetto che soltanto le partecipazioni azionarie della cooperativa Moselland sono state sovvenzionate. Le direttive dell’amministrazione di Trier-Saarburg e del raggruppamento di comuni di Schweich non mirano specificamente un’impresa determinata, bensì cooperative e organizzazioni di produttori riconosciute dalla legge tedesca relativa all’organizzazione delle strutture di mercato.

II.3.   Obiettivo della misura

(11)

La misura si prefiggeva di aumentare il contingente di uve raccolte dalle organizzazioni di produttori e di ridurre il quantitativo di vino in barili destinato alla vendita libera (non venduto cioè tramite organizzazioni di produttori). La misura era finalizzata a stabilizzare in tal modo i prezzi sul mercato del vino in barili. Nel contempo si mirava a lungo termine alla chiusura della capacità di produzione viticola delle aziende, in particolare delle aziende viticole di piccole dimensioni della zona Mosel-Saar-Ruwer.

(12)

L’aiuto è servito a coprire parzialmente i costi sostenuti dalle aziende viticole per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative di viticoltori o in organizzazioni di produttori (in prosieguo: «organizzazioni di produttori»). L’aiuto è stato erogato ai viticoltori che si impegnavano ad acquistare le azioni per cinque anni dalla data di presentazione della domanda. La superficie totale coltivata di ciascuna azienda doveva far capo all’organizzazione di produttori, cui dovevano inoltre essere consegnate tutte le uve, il mosto e il vino prodotti dall’azienda. L’azienda doveva altresì impegnarsi a chiudere la sua capacità di produzione.

II.4.   Bilancio degli aiuti

(13)

L’aiuto è stato erogato in forma di sovvenzioni dirette e di abbuoni di interessi su prestiti contratti sul mercato dei capitali.

(14)

I costi di acquisto di una partecipazione azionaria si elevavano di massima a 293,9 EUR. In caso di costo inferiore, l’aiuto veniva ridotto in proporzione.

(15)

Sono stati erogati i seguenti aiuti per partecipazione azionaria:

Distretto/raggruppamento di comuni

Per l’acquisizione da 1 a 5 partecipazioni azionarie

Importo per ciascuna partecipazione azionaria:

Importo massimale applicabile a qualsiasi nuova azienda aderente ad un’organizzazione di produttori

Bernkastel-Wittlich

76,69 EUR

38,35 EUR

766,94 EUR

Cochem-Zell

76,69 EUR

76,69 EUR

nessun massimale

Trier-Saarburg

76,69 EUR

38,35 EUR

766,94 EUR

Schweich

51,13 EUR

255,65 EUR

(16)

Le sovvenzioni del raggruppamento di comuni di Schweich sono state erogate a titolo aggiuntivo (cumulativo) agli esborsi effettuati nel distretto di Trier-Saarburg.

(17)

Il distretto di Cochem-Zell ha concesso abbuoni di interessi fino al 4,95 %, per un periodo massimo di quattro anni, su prestiti contratti per l’acquisto di partecipazioni azionarie.

(18)

Nel 2000, alle organizzazioni di produttori sono stati versati i seguenti importi:

Distretto/raggruppamento di comuni

Cooperativa Moselland

Organizzazione di produttori Moselherz

Organizzazione di produttori Mosel Gate

Bernkastel-Wittlich

44 022 EUR

-EUR

-EUR

Cochem-Zell

20 171 EUR

-EUR

-EUR

Trier-Saarburg

51 270 EUR

6 990 EUR

7 631 EUR

Schweich

16 975 EUR

3 390 EUR

5 011 EUR

Totale

132 438 EUR

10 380 EUR

12 642 EUR

(19)

Nel 2000 sono stati versati complessivamente 155 460 EUR. La misura è stata finanziata attingendo ai fondi delle amministrazioni distrettuali e del raggruppamento di comuni di Schweich.

II.5.   Durata dell’azione

(20)

Nel distretto di Cochem-Zell, il regime di aiuto è stato applicato per quattro anni (2000-2003). Gli altri regimi di aiuto erano limitati al 2000.

II.6.   Beneficiari

(21)

L’aiuto è stato erogato direttamente alle organizzazioni di produttori che hanno venduto le partecipazioni azionarie a prezzo ridotto ai loro nuovi aderenti (viticoltori ed aziende viticole).

(22)

I viticoltori e le aziende viticole del corrispondente distretto hanno potuto in tal modo acquisire, presso organizzazioni di produttori, partecipazioni azionarie a prezzo inferiore.

(23)

Le organizzazioni di produttori hanno potuto, tramite tale misura, aumentare il loro capitale proprio e assicurare l’approvvigionamento in materie prime.

II.7.   Motivi che giustificano l’avvio del procedimento formale di esame

(24)

Al termine di un esame preliminare, la misura è stata classificata alla stregua di un aiuto al funzionamento delle aziende viticole e delle organizzazioni di produttori, il che è incompatibile con il mercato comune. La Commissione ha pertanto avviato un procedimento formale di esame.

III.   OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

III.1.   Reclami contro la misura

(25)

I servizi della Commissione hanno ricevuto un reclamo sull’instaurazione del regime di aiuto. Il reclamante ha fatto rilevare che l’aiuto permetteva ai viticoltori di acquistare partecipazioni azionarie a prezzo ridotto nelle organizzazioni di produttori locali. Oltre al vantaggio dell’aumento del capitale, le organizzazioni di produttori potevano assicurare in tal modo anche l’approvvigionamento in materie prime per il mosto e il vino greggio. Il reclamante ha sottolineato lo svantaggio che ne derivava per i concorrenti, per l’acquisto di mosto e di vino greggio.

III.2.   Osservazioni degli interessati nell’ambito del procedimento formale di esame

(26)

Nelle osservazioni degli interessati, in particolare delle autorità regionali tedesche competenti per l’erogazione degli aiuti, si è sottolineato il sostegno al necessario cambiamento strutturale in un settore viticolo, esistente da 2 000 anni, su terreni in forte pendenza, la cui preservazione è estremamente rilevante per il turismo e la gastronomia. La Germania ha fatto rilevare che l’aiuto era destinato a chiudere la capacità di produzione e ha anche chiesto che sia applicato il regolamento (CE) n. 1860/2004.

IV.   COMMENTI DELLA GERMANIA

(27)

Nelle sue osservazioni, la Germania ha ribadito la necessità di un sostegno ad un cambiamento strutturale in un settore viticolo, esistente da 2 000 anni, su terreni in forte pendenza, la cui preservazione è estremamente rilevante per il turismo e la gastronomia. Essa fa rilevare che l’aiuto era inteso a compensare gli svantaggi subiti dai viticoltori e dalle aziende viticole, obbligati a chiudere la capacità di produzione per soddisfare gli impegni di consegna, per cinque anni, alle organizzazioni di produttori e che il medesimo era motivato in quanto considerato alla stregua di aiuto per la chiusura della capacità di produzione.

(28)

Nelle osservazioni complementari, la Germania ha chiesto che sia applicato il regolamento (CE) n. 1860/2004.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

CMO

(29)

L’articolo 36 del trattato CE è applicabile alla viticoltura e alla trasformazione del settore vitivinicolo, di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4).

(30)

Conformemente alle osservazioni della Germania e delle parti interessate, le difficoltà economiche dei viticoltori e delle aziende viticole erano subordinate al cambiamento strutturale verificatosi nell’ambito degli sbocchi di mercato. L’usuale commercializzazione di vino in barili in proprie cantine risultava sempre più difficile. Il mercato esigeva ormai materie gregge (uve o mosto di fresca spremitura) o vini di qualità, orientati verso il mercato. Esisteva la possibilità che società private stipulassero contratti analoghi con le aziende viticole, assumendosi i loro rischi di commercializzazione.

(31)

In questo contesto, come descritto al punto 12, le autorità regionali si sono assunte la copertura parziale dei costi sostenuti dalle aziende vinicole per acquisire partecipazioni azionarie nelle organizzazioni di produttori. La superficie totale coltivata di ciascuna azienda doveva far capo all’organizzazione di produttori, cui gli interessati dovevano consegnare tutte le uve, il mosto e il vino prodotti dall’azienda. Le aziende agricole dovevano impegnarsi a conservare le partecipazioni azionarie per cinque anni, il che corrispondeva in pratica alla chiusura della capacità di produzione. Rispetto ad altre imprese di produzione e di commercializzazione nel settore vinicolo, le organizzazioni di produttori, obbligando i viticoltori e le aziende viticole a consegnare all’organizzazione tutte le uve e in particolare il mosto e il vino da essi prodotto per un periodo di cinque anni (cfr. sezione II.2), hanno potuto assicurare l’approvvigionamento in materie prime.

(32)

Il vantaggio che hanno tratto le organizzazioni di produttori dalla consegna, da parte dei viticoltori e delle aziende viticole, di tutte le uve e in particolare del mosto e del vino nonché dalla chiusura della capacità di produzione, costituisce una misura strutturale che ha rafforzato la posizione delle organizzazioni di produttori. Considerato isolatamente, il vantaggio che hanno tratto le organizzazioni di produttori dalla sicurezza di approvvigionamento può essere giustificato a titolo di effetto di una misura di ristrutturazione del mercato, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

AIUTI DI STATO

(33)

Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999,

«Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.».

(34)

L’articolo 71, paragrafo 2, stipula che

«Il capo II del capitolo II (Premi per l’abbandono) non osta alla concessione di aiuti nazionali destinati al conseguimento di obiettivi analoghi a quelli perseguiti da tale capo. A tali aiuti si applica comunque il paragrafo 1.».

(35)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(36)

Il citato regime di aiuti è stato finanziato attingendo ai fondi di amministrazioni distrettuali e di un raggruppamento di comuni del Land Renania-Palatinato. L’aiuto può essere di natura tale da falsare la concorrenza (5) e incidere sugli scambi tra Stati membri (6).

V.1.   Vantaggio economico dei viticoltori e delle aziende viticole derivante dagli aiuti a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie e dalla concessione di abbuoni di interesse

(37)

Determinati viticoltori e aziende agricole del Land Renania-Palatinato hanno acquisito partecipazioni azionarie in organizzazioni di produttori, con il sostegno delle autorità regionali, pagandole quindi ad un prezzo inferiore (cfr. punto 15). L’importo che è stato dedotto dal prezzo usuale delle partecipazioni azionarie doveva di massima essere messo a loro carico. Per tali aziende, ciò costituisce pertanto un vantaggio economico diretto, finanziato attingendo a fondi pubblici.

(38)

Gli abbuoni di interessi fino al 4,95 %, concessi ad alcuni viticoltori e aziende viticole per l’acquisizione di cui trattasi (cfr. punto 17), costituiscono anch’essi un vantaggio economico per gli interessati, finanziato attingendo a fondi pubblici.

(39)

Si applica pertanto l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(40)

Nella sezione V. 3 si esaminerà se il punto 9 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo, «orientamenti comunitari nel settore agricolo»), è applicabile ai citati vantaggi (7) riguardo alla chiusura della capacità di produzione.

V.2.   Vantaggi concessi alle organizzazioni di produttori

(41)

La Commissione conferma le sue osservazioni di cui alla lettera di avvio del procedimento formale di esame, secondo le quali le organizzazioni di produttori sono state avvantaggiate dall’aiuto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole per l’acquisizione delle partecipazioni azionarie. L’aiuto di cui trattasi era limitato a determinate organizzazioni di produttori riconosciute (cfr. punto 10). I viticoltori e le aziende viticole avevano l’obbligo di conservare le partecipazioni azionarie per 5 anni.

(42)

A giudizio delle autorità tedesche, una ristrutturazione del mercato nel settore vinicolo era assolutamente necessaria. I viticoltori avrebbero potuto acquisire partecipazioni azionarie nelle organizzazioni di produttori, visto il prezzo accessibile delle medesime, ma il cambiamento strutturale è subentrato soltanto quando è stato instaurato il regime di aiuti erogati dalle autorità regionali e comunali.

(43)

Con l’arrivo di nuovi associati in grado di acquisire le loro partecipazioni grazie ad una riduzione dei prezzi o ad abbuoni di interessi, le organizzazioni di produttori in parola hanno potuto, rispetto ad altre imprese del settore della produzione e della commercializzazione vinicola, aumentare il capitale e le liquidità e registrare redditi supplementari. Le organizzazioni di produttori hanno beneficiato di un vantaggio supplementare, derivante dal fatto che i viticoltori si erano impegnati a consegnare tutte le uve, il mosto e il vino prodotti e a chiudere la capacità di produzione e che tale impegno era subordinato alla sovvenzione dell’acquisizione delle partecipazioni azionarie.

(44)

È opportuno far riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-156/98, punto 26, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee  (8):

«Il beneficio indirettamente concesso alle imprese, di cui all’articolo 52, paragrafo 8 dell’EStG scaturisce dalla rinuncia dello Stato membro alle entrate tributarie che avrebbe normalmente percepito, laddove proprio tale rinuncia offre agli investitori la possibilità di acquisire partecipazioni in tali imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose.».

(45)

Tale giudizio è stato confermato nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa TPG T-93/02, punto 95, Confédération nationale du Crédit Mutuel contro Commissione delle Comunità europee  (9):

«… Una siffatta interpretazione della decisione impugnata non potrebbe tuttavia essere esclusa, considerato che non è necessario, per poter accertare l’esistenza di un intervento a favore di un’impresa mediante risorse statali, che quest’ultima ne sia la diretta beneficiaria. Infatti, dall’art. 87, n. 2, lettera a) CE, risulta che aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art 87, n. 1 CE. Allo stesso modo, il fatto che uno Stato membro rinunci ad entrate tributarie può implicare un trasferimento indiretto di risorse statali, che può essere qualificato come aiuto a favore di operatori economici diversi da quelli ai quali il vantaggio fiscale è concesso direttamente (sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punti 24 — 28).».

(46)

In forza della citata giurisprudenza, la Commissione conclude che l’aiuto conferito ai viticoltori e alle aziende vinicole, finalizzato ad acquisire partecipazioni azionarie in talune organizzazioni di produttori, conservandole per perlomeno cinque anni, ha portato ad un aumento del capitale delle organizzazioni di produttori in parola, che non si sarebbe verificato in assenza di tale misura. L’acquisizione di queste partecipazioni azionarie, resa possibile grazie a sovvenzioni statali, costituisce un trasferimento indiretto di fondi pubblici a favore delle organizzazioni di produttori. Il risultante aumento del capitale delle organizzazioni di produttori costituisce un vantaggio economico indiretto, da considerare alla stregua di un aiuto statale diverso dal vantaggio concesso ai viticoltori e alle aziende viticole.

(47)

Si applica pertanto l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

V.3.   Deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE

(48)

Occorre nella fattispecie esaminare se sia applicabile una delle deroghe, in particolare il divieto fondamentale di concedere aiuti di Stato, di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(49)

Dalle informazioni a disposizione emerge che le deroghe, di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e d) del trattato CE non si applicano perché non si tratta né

di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

né di aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

né di aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune.

(50)

La deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) è pertanto, se del caso, l’unica deroga che possa essere applicata.

Compatibilità dell’aiuto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole

(51)

Con lettera del 13 febbraio 2002, le autorità tedesche hanno proposto di esaminare la misura in questione sulla base del punto 9 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo.

(52)

Conformemente al punto 9, si possono concedere aiuti per la chiusura della capacità di produzione, purché essi siano compatibili con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

deve trattarsi di un aiuto nell’interesse generale del settore in questione, limitato nel tempo;

b)

il beneficiario deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente in una decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione;

c)

deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione di aziende in difficoltà;

d)

non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro. Almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti dovrebbe essere sostenuta dal settore beneficiario, segnatamente attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori;

e)

non si può erogare un aiuto di natura tale da interferire con il corretto funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato.

Punto a) Interesse generale del settore

(53)

L’aiuto sembra avere un effetto positivo a seguito della concentrazione della produzione agricola che sembra aver portato ad una certa stabilizzazione dei prezzi sul mercato del vino in barili. L’aiuto era limitato a tre distretti e ad un raggruppamento di comuni del Land Renania-Palatinato. La direttiva dell’amministrazione di Bernkastel-Wittlich prevedeva aiuti per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una determinata cooperativa, segnatamente la cooperativa Moselland. La direttiva dell’amministrazione di Cochem-Zell prevedeva disposizioni analoghe che, nella pratica, hanno avuto come effetto che soltanto le partecipazioni azionarie della cooperativa Moselland sono state sovvenzionate. Le direttive dell’amministrazione di Trier-Saarburg e del raggruppamento di comuni di Schweich non miravano specificamente un’impresa determinata, bensì cooperative e organizzazioni di produttori riconosciute dalla legge tedesca relativa all’organizzazione delle strutture di mercato. Le imprese private del settore della produzione o della commercializzazione del vino, che non soddisfacevano le citate condizioni, non potevano pertanto beneficiare della misura. La durata del regime era limitata a quattro anni.

(54)

Conformemente al punto 9.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, i regimi di aiuti per la chiusura delle capacità devono essere accessibili a tutti gli operatori economici del settore interessato. Come già indicato, tale condizione non si può considerare soddisfatta. I servizi della Commissione hanno inoltre ricevuto un reclamo di un operatore del mercato, che ha fatto rilevare che il vantaggio concesso a talune cooperative nell’ambito di questa misura, non era assolutamente nell’interesse generale del settore vitivinicolo, poiché le imprese private del settore della produzione o della commercializzazione del vino non potevano beneficiarne.

Punto b) Contropartita

(55)

Le autorità tedesche hanno comunicato che l’aiuto era da considerare alla stregua di una misura di chiusura della capacità di produzione delle aziende viticole. L’affermazione è stata motivata dal fatto che gli interessati si erano impegnati a consegnare all’associazione di produttori tutte le uve, il mosto e il vino da essi prodotti, e a chiudere, a lungo termine, le capacità di produzione nel settore viticolo.

(56)

Conformemente al punto 9.2 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, gli aiuti per la riduzione della capacità possono essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico. La misura di cui trattasi è stata attuata senza che sia stato fissato un programma di ristrutturazione.

(57)

Conformemente al punto 9.4 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, il beneficiario dell’aiuto deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Occorre che il beneficiario si impegni in maniera giuridicamente vincolante a porre fine a tale capacità in maniera definitiva e irreversibile. Le autorità tedesche hanno fatto rilevare che i viticoltori non avevano assunto impegni vincolanti sulla chiusura della loro capacità. Per la produzione di vino, l’impegno a consegnare tutte le uve, il mosto e il vino equivale alla chiusura della citata capacità, ma soltanto per il periodo di cinque anni cui fa riferimento l’impegno in questione. La Commissione conclude pertanto che questa condizione non è soddisfatta.

Punto c) Divieto di concedere un aiuto ad imprese in difficoltà

(58)

Questa condizione non figura espressamente tra le disposizioni relative alla concessione dell’aiuto.

Punto d) Divieto di sovracompensazione e contributo del settore

(59)

Conformemente al punto 9.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, l’importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Il punto 9.7 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo prevede inoltre che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori.

(60)

Le autorità tedesche non hanno proceduto ad una valutazione precisa delle perdite di valore degli attivi a carico delle aziende viticole (sempre che si siano registrate perdite). Attualmente non si può pertanto escludere che le perdite siano state sovracompensate e che l’aiuto superi il 50 % dei costi effettivi della misura. La Commissione conclude pertanto che queste condizioni non sono soddisfatte.

Punto 5. Organizzazione comune del mercato

(61)

Il regime di aiuto non interferisce con i meccanismi delle organizzazioni comuni del mercato vitivinicolo.

(62)

Poiché l’aiuto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole non è compatibile, per le ragioni citate, con il punto 9 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, esso è da considerare alla stregua di un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune.

(63)

Nessun’altra giustificazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Compatibilità dell’aiuto concesso alle organizzazioni di produttori

(64)

La Commissione è favorevole alla creazione, nel settore agricolo, di organizzazioni di produttori che raggruppano aziende agricole, al fine di concentrare l’offerta e adattare la produzione alle esigenze del mercato. Un aiuto di Stato può essere concesso per creare un’organizzazione siffatta (punto 10.5 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo) o nel caso di un ampliamento significativo delle attività dell’associazione o dell’unione di produttori, al fine di estendere l’attività a nuovi prodotti o nuovi settori (punto 10.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo). Nel caso presente, tali condizioni non sono soddisfatte.

(65)

Conformemente al punto 10.8 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, gli aiuti concessi alle organizzazioni o alle unioni di produttori a copertura di spese non connesse direttamente ai costi di avviamento, quali investimenti, devono essere valutati in conformità alla normativa che disciplina tali aiuti. Poiché la presente misura consiste soltanto in un aumento del capitale delle organizzazioni di produttori, non sussistono investimenti e il punto non può pertanto servire a valutare la compatibilità.

(66)

Per le ragioni citate, l’aiuto concesso alle organizzazioni di produttori non è compatibile con il punto 10 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo. Esso è da considerare pertanto alla stregua di un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune.

(67)

Nessun’altra giustificazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

V.4.   Aiuto de minimis alle organizzazioni di produttori e alle aziende viticole

(68)

L’esperienza della Commissione ha mostrato che gli aiuti di entità molto ridotta non integrano, in determinate circostanze, gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(69)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1860/2004, gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario, sempre che l’importo globale di tali aiuti sia inferiore ad un determinato massimale pari allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell’agricoltura, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(70)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004, il detto regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 3.

(71)

L’articolo 1 limita il campo di applicazione al settore agricolo. L’aiuto riguarda la commercializzazione di vino. Non si applicano le deroghe di cui all’articolo 1, lettere da a) a c).

(72)

Fino ad un importo massimo di 3 000 EUR, pertanto, le misure in parola non sono da considerare alla stregua di un aiuto, poiché non sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per evitare una doppia contabilizzazione, il massimale si applica unicamente alle aziende viticole.

(73)

Per le citate ragioni, la Commissione conclude che, fatte salve le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004, la concessione di sovvenzioni per l’acquisizione di partecipazioni azionarie per un massimale di 3 000 EUR non costituisce un aiuto. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua totalità.

VI.   CONCLUSIONI

(74)

La Commissione conclude che le sovvenzioni e gli abbuoni di interessi, concessi nell’ambito di questa misura, costituiscono un aiuto al funzionamento che non discende da alcuna deroga al divieto generale di concessione degli aiuti e che, pertanto, è incompatibile con il mercato comune. La Commissione constata inoltre che la Germania ha applicato la misura in parola in maniera illegale.

(75)

In caso di aiuti di Stato illegali, l’aiuto deve essere considerato incompatibile con il mercato comune e deve naturalmente essere conseguentemente recuperato per restaurare, per quanto possibile, la situazione concorrenziale anteriore alla concessione dell’aiuto.

(76)

La decisione, che include anche il recupero dell’aiuto, riguarda l’attuale regime ed è di applicazione immediata, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (10).

(77)

Per evitare il vantaggio diretto e indiretto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole nonché alle organizzazioni di produttori, e, nel contempo, una doppia contabilizzazione dell’aiuto, la Germania deve procedere al recupero dell’aiuto presso le imprese che hanno beneficiato dei fondi pubblici. L’impegno a recuperare l’aiuto presso le organizzazioni di produttori non pregiudica peraltro la possibilità che un aiuto concesso a viticoltori e ad aziende viticole entro un massimale di 3 000 EUR, non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento n. 1860/2004. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua integralità e deve essere recuperato presso l’associazione di produttori, le cui partecipazioni azionarie sono state acquisite dal beneficiario finale.

(78)

La presente decisione non pregiudica la possibilità, per le organizzazioni di produttori interessate, di sollecitare presso i viticoltori e le aziende viticole un recupero corrispondente o di ricorrere, ove la legislazione nazionale lo preveda, alle procedure di ricorso.

(79)

Nel distretto di Cochem-Zell, nel caso specifico di abbuoni di interessi, l’aiuto da recuperare presso i viticoltori e le aziende viticole deve corrispondere all’abbuono di interessi di cui hanno beneficiato. L’impegno a recuperare tale aiuto non pregiudica peraltro la possibilità che un aiuto concesso a viticoltori e ad aziende viticole entro un massimale di 3 000 EUR, non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua integralità e deve essere recuperato in quanto tale.

(80)

La presente decisione non pregiudica la possibilità, per i viticoltori e le aziende viticole interessate, di impugnare, ove la legislazione nazionale lo preveda, altri mezzi di ricorso nei confronti delle organizzazioni di produttori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato, in forma di sovvenzioni dirette o di abbuoni di interessi a favore dei viticoltori e delle aziende viticole, volti a permettere loro di investire in partecipazioni azionarie di organizzazioni di produttori, e in forma di sovvenzioni dirette a favore delle organizzazioni di produttori, applicato illegalmente dalla Repubblica federale di Germania in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è, fatto salvo l’articolo 2, incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Ove le condizioni del regolamento (CE) n 1860/2004 siano soddisfatte, il regime di cui all’articolo 1 non si configura come un aiuto.

Articolo 3

1.   Entro due mesi dalla data della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa tutte le aziende viticole e le organizzazioni di produttori interessati dall’applicazione di questo regime di aiuti di Stato, della decisione della Commissione di considerare il regime di aiuti di Stato, di cui all’articolo 1, incompatibile con il mercato comune.

2.   Fatto salvo l’articolo 2, la Repubblica federale di Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare, a seconda del caso, presso le aziende viticole o le organizzazioni di produttori, l’aiuto di cui all’articolo 1, concesso illegalmente ai beneficiari, ovvero impugnare altri mezzi di ricorso, ove la legislazione nazionale lo preveda. La Repubblica federale di Germania informa la Commissione entro un termine di due mesi dalla data della notifica della presente decisione, sull’identità dei beneficiari, l’importo dei vari aiuti e i metodi utilizzati per determinare tali importi.

3.   Il recupero è effettuato senza indugio e conformemente alle procedure di diritto nazionale che consentono l’applicazione immediata ed effettiva della presente decisione.

4.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi per tutto il periodo, dalla data in cui esso è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario fino al recupero effettivo.

5.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, delle misure di esecuzione già adottate o pianificate. La Germania presenta, entro lo stesso termine, tutti i documenti a comprova dell’avvio delle procedure di recupero nei confronti dei beneficiari dell’aiuto illegale di cui trattasi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann Fischer Boel

Membro della Commissione


(1)  GU C 267 del 6 novembre 2003, pag. 2.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina [1].

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(4)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(5)  In forza della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, allorché un aiuto finanziario concesso dalla Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (Caso C-730/79, Philip Morris, Raccolta della giurisprudenza 1980, 2671, paragrafi 11 e 12).

(6)  Il commercio intracomunitario della Germania nel settore vitivinicolo ha registrato nel 1999 importazioni per 10 364 000 milioni di ettolitri ed esportazioni per 1 881 900 milioni di ettolitri. Per il Land Renania-Palatinato non si dispone di dati separati (Fonte: Ufficio statistico federale tedesco).

(7)  GU C 232 del 12 agosto 2000, pag. 19.

(8)  Causa C-156/98, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta della giurisprudenza 2000, I-/6857, paragrafo 26.

(9)  Causa T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contro Commissione delle Comunità europee, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza, paragrafo 95.

(10)  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 83 del 27 marzo 1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2006

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica

(2007/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che approva la conclusione di un Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando che è necessario approvare l’Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, l’Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica.

Il testo dell’Accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Commissario responsabile per l’energia provvede alla notificazione nei confronti della Comunità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’Accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 agosto 2006.

Per la Commissione

A.PIEBALGS

Membro della Commissione


6.2.2007   

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L 32/65


ACCORDO

TRA IL GOVERNO DEL GIAPPONE E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA PER LA COOPERAZIONE NELL'UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA NUCLEARE A SCOPI PACIFICI

Il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica (qui di seguito: «la Comunità»),

desiderosi di continuare e sviluppare ulteriormente una cooperazione stabile e duratura che possa recare beneficio al Giappone, alla Comunità e a Parti terze nella utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e non esplosivi sulla base del vantaggio reciproco e della reciprocità;

riconoscendo che il Giappone, la Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto livelli avanzati comparabili nell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e nei livelli di sicurezza disposti dalle rispettive normative in materia di sanità, sicurezza, impiego pacifico dell'energia nucleare e protezione dell'ambiente;

desiderosi altresì di concludere, nel campo dell'utilizzazione pacifica e non esplosiva dell'energia nucleare, accordi di cooperazione a lungo termine, secondo modalità prevedibili e concrete, che tengano conto delle esigenze dei loro rispettivi programmi nel campo dell'energia nucleare e che facilitino gli scambi, la ricerca e lo sviluppo e la cooperazione in altri ambiti tra il Giappone e la Comunità;

riaffermando il fermo impegno del governo del Giappone, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri per la non proliferazione nucleare, ivi compresi il rafforzamento e l'efficiente applicazione dei relativi controlli di sicurezza e dei regimi di controllo delle esportazioni nell'ambito dei quali deve svolgersi la cooperazione tra Giappone e Comunità nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici;

riaffermando il sostegno del governo del Giappone, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obbiettivi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (nel seguito: «l'AIEA») e il suo sistema di controlli di sicurezza, nonché il loro desiderio di favorire l'osservanza universale del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 1o luglio 1968 (qui di seguito denominato «il Trattato di non proliferazione»);

rilevando che in tutti gli Stati membri della Comunità vengono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 25 marzo 1957 (qui di seguito denominato «il trattato Euratom»);

riconoscendo il principio, sancito dal trattato Euratom, della libera circolazione nella Comunità dei materiali nucleari, delle attrezzature nucleari e dei materiali non nucleari;

riconoscendo altresì il significato di un elevato livello di trasparenza in relazione al trattamento del plutonio, allo scopo di ridurre i rischi di proliferazione di armi nucleari e di garantire la protezione dei lavoratori, della popolazione in generale e dell'ambiente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«Parti»: il governo del Giappone e la Comunità. Per «Parte» si intende una delle «Parti» come definite.

b)

«Comunità»:

i)

sia la persona giuridica creata dal trattato Euratom,

ii)

sia i territori cui si applica il trattato Euratom.

c)

«persone»: le persone fisiche, le imprese o altri organismi soggetti alla normativa vigente nella giurisdizione territoriale di ciascuna delle Parti, ad esclusione delle Parti stesse.

d)

«autorità competente»: nel caso del governo del Giappone, l'agenzia governativa designata dal governo del Giappone e, nel caso della Comunità, la Commissione europea o una diversa autorità che la Comunità eventualmente notifichi per iscritto al governo del Giappone.

e)

«informazione non classificata»: i dati cui una delle Parti o uno Stato membro della Comunità non abbiano assegnato una classificazione di sicurezza.

f)

«materiale nucleare»:

i)

«materiale fonte», segnatamente l'uranio contenente la miscela di isotopi che esiste in natura; l'uranio impoverito in isotopo 235; il torio; qualsiasi materiale precedente sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei materiali precedenti in una concentrazione quale definita dal Consiglio dei governatori dell'AIEA ai sensi dell'articolo XX dello statuto di quest'agenzia, adottato il 26 ottobre 1956 (qui di seguito «lo statuto») ed accettata dalle autorità competenti delle due Parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto; e gli altri materiali eventualmente determinati dal Consiglio dei governatori dell'agenzia ai sensi dell'articolo XX dello statuto e accettati dalle Parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto;

ii)

«materiale fissile speciale», segnatamente, il plutonio; l'uranio-233; l'uranio arricchito nell'isotopo 233 o 235; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei materiali precedenti; qualsiasi altra sostanza eventualmente determinata dal Consiglio dei governatori dell'agenzia ai sensi dell'articolo XX dello statuto ed accettata dalle autorità competenti di entrambe le Parti e se ne danno reciproca comunicazione per iscritto. I termini «materiale fissile speciale» non comprendono il «materiale fonte».

g)

«materiale nucleare sensibile»: il plutonio separato (compreso il plutonio contenuto in combustibile ossidato misto) o uranio arricchito di oltre il 20 % nell'isotopo 235 e/o l'uranio 233.

h)

«attrezzature»: le parti principali di un impianto, di una macchina o di uno strumento, o le loro principali componenti, che siano specificamente progettate o costruite per essere utilizzate in attività nucleari, e che sono specificate nella parte A dell'allegato A del presente accordo.

i)

«materiale non nucleare»: l'acqua pesante o qualsiasi altro materiale utilizzabile in un reattore nucleare per rallentare i neutroni ad alta velocità ed accrescere la probabilità di fissione addizionale, come specificato nella parte B dell'allegato A del presente accordo.

j)

«materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto»: il materiale fissile speciale derivante da materiale nucleare trasferito ai sensi del presente accordo o risultante da uno o più processi per l'utilizzo di reattori nucleari completi trasferiti ai sensi del presente accordo e, se il governo del Giappone e la Commissione europea, previa consultazione fra la Commissione europea ed il governo dello Stato membro della Comunità interessato, ne approvano previamente per iscritto il trasferimento, qualsiasi altra attrezzatura specificata nella parte A dell'allegato A del presente accordo destinata ad essere trasferita ai sensi del presente accordo.

articolo 2

Ambito della cooperazione

1.   Le Parti cooperano ai sensi del presente accordo per promuovere e facilitare le attività di scambio nel settore del nucleare, la ricerca e lo sviluppo, nonché altre attività fra il Giappone e la Comunità o nel Giappone e nella Comunità ai fini dell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici e non esplosivi, nell'interesse reciproco dei produttori, dell'industria del ciclo del combustibile nucleare, delle imprese di pubblica utilità, degli istituti di ricerca e di sviluppo e dei consumatori, nell'osservanza dei principi della non proliferazione.

2.   Le Parti cooperano secondo le seguenti modalità:

a)

ciascuna delle Parti o le persone da esse autorizzate possono fornire o ricevere dall'altra Parte o da persone autorizzate materiale nucleare, attrezzature e materiale non nucleare, alle condizioni che possono essere concordate dal fornitore e dall'acquirente.

b)

Ciascuna delle Parti o le persone autorizzate possono fornire servizi relativi al ciclo del combustibile nucleare e altri servizi contemplati dal presente accordo all'altra Parte o alle persone autorizzate, ovvero ricevere tali servizi dall'altra Parte o dalle persone autorizzate, secondo modalità concordate dal fornitore e dal beneficiario del servizio.

c)

Le Parti incoraggiano la cooperazione fra di loro e fra le persone tramite scambio di esperti. Quando la cooperazione ai sensi del presente accordo richiede tali scambi di esperti, le Parti facilitano l'ingresso ed il soggiorno di tali esperti in Giappone e nella Comunità.

d)

Le Parti facilitano la fornitura e lo scambio di informazioni non classificate secondo modalità stabilite fra le Parti stesse, fra le persone o fra le Parti e le persone.

e)

Le Parti possono cooperare ed incoraggiare la cooperazione fra di esse e fra i soggetti secondo modalità diverse, che le Parti stesse determinano.

3.   La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta alle disposizioni del presente accordo e all'osservanza degli accordi internazionali vigenti, nonché della normativa vigente in Giappone e nella Comunità.

articolo 3

Articoli soggetti all'accordo

1.   Il materiale non nucleare che è oggetto di trasferimento fra il Giappone e la Comunità, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, è soggetto al presente accordo al momento del suo ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e che la Parte ricevente abbia confermato per iscritto che tale articolo sarà considerato soggetto all'osservanza del presente accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.

2.   Le attrezzature e il materiale non nucleare che è oggetto di trasferimento fra il Giappone e la Comunità, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, è soggetto alle disposizioni del presente accordo al momento del suo ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente a condizione che:

a)

nel caso di trasferimenti dal Giappone alla Comunità, il governo del Giappone o, in caso di trasferimenti dalla Comunità al Giappone, il governo dello Stato membro interessato della Comunità ovvero, a seconda dei casi, la Commissione europea, abbiano deciso che il trasferimento di tali articoli debba avvenire nell'osservanza del presente accordo; e

b)

la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e che la Parte ricevente abbia confermato per iscritto che tali articoli saranno ritenuti soggetti all'osservanza del presente accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.

3.   Le notifiche e le conferme scritte prescritte dai paragrafi 1 e 2 avvengono nell'osservanza delle procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo.

4.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare soggetti al presente accordo sono vincolati all'osservanza delle sue disposizioni fino a quando:

a)

tali articoli siano stati trasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente accordo;

b)

le Parti abbiano convenuto che tali articoli non debbano più essere soggetti all'osservanza del presente accordo; ovvero

c)

nel caso di materiale nucleare, sia stato deciso, nel rispetto delle disposizioni relative alla cessazione dei controlli di sicurezza negli accordi pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che il materiale nucleare è stato consumato o è stato diluito in modo tale da non essere più utilizzabile per alcuna attività nucleare che abbia rilevanza sotto il profilo dei controlli di sicurezza, oppure siano diventati praticamente irrecuperabili.

articolo 4

Cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo nucleare

1.   Come previsto all'articolo 2 del presente accordo, le Parti sviluppano la cooperazione nei settori della ricerca e dello sviluppo ai fini dell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e non esplosivi fra le Parti stesse e fra i loro organismi e, per quanto riguarda la Comunità, nella misura in cui essa sia prevista dai suoi programmi specifici. Le Parti o i loro organismi, a seconda dei casi, possono consentire che a tale cooperazione partecipino ricercatori ed organizzazioni di tutti i settori della ricerca scientifica, comprese le università, i laboratori ed il settore privato. Le Parti facilitano altresì tale cooperazione fra le persone che operano in questo settore.

2.   Le Parti concludono un accordo distinto allo scopo di sviluppare e facilitare ulteriormente le attività contemplate dal presente articolo.

articolo 5

Attuazione dell'accordo

1.   Le disposizioni del presente accordo sono attuate secondo buona fede e in modo da evitare di ostacolare, ritardare o interferire indebitamente nelle attività nucleari realizzate in Giappone e nella Comunità, e in modo coerente con le pratiche di gestione prudente prescritte per lo svolgimento sicuro ed economico delle loro attività nel settore del nucleare.

2.   Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate allo scopo di assicurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle Parti o delle persone da queste autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare seguita da una delle Parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione dell'utilizzazione dell'energia nucleare per fini pacifici e non esplosivi, né per ostacolare il movimento di articoli soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) nella giurisdizione territoriale rispettiva delle Parti o fra il Giappone e la Comunità.

3.   Il materiale nucleare soggetto al presente accordo può essere trattato in base ai principi di fungibilità e di proporzionalità quando sia utilizzato in processi di miscelazione nei quali esso perde, o si ritiene che perda, la propria identità nel processo di conversione, fabbricazione del carburante, arricchimento o ritrattamento.

4.   Nell'attuare le disposizioni del presente accordo, il Giappone, la Comunità e i suoi Stati membri agiscono in conformità con le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare, entrata in vigore il 24 ottobre 1996.

articolo 6

Proprietà intellettuale

Alla proprietà intellettuale originata dalla cooperazione ai sensi del presente accordo ed alla tecnologia trasferita alle medesime condizioni le Parti garantiscono adeguata ed effettiva protezione in conformità con i pertinenti accordi internazionali nonché con la normativa in vigore in Giappone e nella Comunità europea o nei suoi Stati membri.

articolo 7

Utilizzazione per scopi pacifici

1.   La cooperazione prevista dal presente accordo è svolta per scopi esclusivamente pacifici e non esplosivi.

2.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare trasferiti ai sensi del presente accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto sono esclusivamente destinati a scopi pacifici e non devono essere utilizzati per la fabbricazione di un dispositivo esplosivo nucleare, né per la ricerca o lo sviluppo di un siffatto dispositivo.

articolo 8

Controlli di sicurezza dell'Agenzia e dell'Euratom

1.   La cooperazione a norma del presente accordo impone l'applicazione, a seconda dei casi, dei controlli di sicurezza da parte della Comunità in base al trattato Euratom e l'accettazione dell'applicazione di controlli di sicurezza da parte dell'Agenzia in base ai seguenti accordi sui controlli di sicurezza:

a)

l'Accordo tra il governo del Giappone e l'Agenzia in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del Trattato di non proliferazione, firmato il 4 marzo 1977 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per il Giappone»), integrato da un protocollo addizionale, firmato il 4 dicembre 1998;

b)

l'Accordo fra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Repubblica Slovacca, la Comunità e l'Agenzia in applicazione dell'articolo III (1) e (4) del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 5 aprile 1973 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese»), integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998 e successivamente modificato;

c)

l'Accordo fra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione di controlli di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in collegamento con il Trattato di non proliferazione, firmato il 6 settembre 1976 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per il Regno Unito»), integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998; e

d)

l'Accordo fra la Francia, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione dei controlli di sicurezza in Francia, firmato il 27 luglio 1978 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per la Francia») integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998.

2.   Il materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto è soggetto:

a)

mentre si trova in Giappone, ai controlli di sicurezza dell'Agenzia previsti dalle disposizioni dell'Accordo sui controlli di sicurezza per il Giappone, e

(b)

mentre si trova nella Comunità, ai controlli di sicurezza applicati dalla Comunità in base al trattato Euratom e, ove applicabile, ai controlli di sicurezza dell'Agenzia in base alle disposizioni dell'Accordo sui controlli di sicurezza per gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese, dell'Accordo sui controlli di sicurezza per il Regno Unito e dell'Accordo sui controlli di sicurezza per la Francia.

3.   Qualora, per un motivo qualsiasi, l'Agenzia non applichi i controlli di sicurezza prescritti dal paragrafo 2, le Parti si consultano immediatamente per adottare i provvedimenti correttivi e, in assenza di questi ultimi, stipulano immediatamente accordi conformi ai principi ed alle procedure sui controlli di sicurezza dell'Agenzia e che garantiscono un'efficacia ed una copertura equivalente a quelle dei controlli di sicurezza dell'Agenzia specificati al paragrafo 2.

articolo 9

Ritrasferimenti

1.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare trasferito a norma del presente Accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto non possono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, se non nella giurisdizione territoriale della Parte fornitrice, a meno che la Parte ricevente abbia ricevuto l'assicurazione che saranno adeguatamente osservate le condizioni prescritte nell'allegato B del presente accordo oppure che, in assenza di tali assicurazioni, essa non abbia ricevuto il previo consenso scritto della Parte fornitrice.

2.   Oltre all'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1, i seguenti articoli, trasferiti a norma del presente accordo, non possono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, con la sola eccezione della giurisdizione territoriale della Parte fornitrice, senza il previo consenso scritto della Parte fornitrice:

a)

materiale nucleare sensibile, e

b)

attrezzature per l'arricchimento, il ritrattamento o la produzione di acqua pesante

a meno che, qualora si tratti di articoli trasferiti dal Giappone alla Comunità, questi siano soggetti al pertinente accordo bilaterale di cooperazione per l'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici fra il governo del Giappone e il governo del paese terzo ricevente ovvero, qualora si tratti di trasferimenti dalla Comunità verso il Giappone, se il paese ricevente risulti incluso nell'elenco che la Comunità provvede a redigere e la Parte ricevente abbia notificato tali ritrasferimenti alla Parte fornitrice.

articolo 10

Trasparenza

Le Parti si scambiano informazioni in relazione alla gestione sicura ed efficace del materiale nucleare, delle attrezzature e del materiale non nucleare trasferito a norma del presente accordo.

articolo 11

Protezione fisica

1.   In relazione al materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e al materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto, il governo del Giappone, i governi degli Stati membri della Comunità e, se del caso, la Commissione europea, applicano misure di protezione fisica in base ai criteri che ciascuno di essi ha specificamente adottato e che assicurino, come minimo, una protezione di livello pari a quello definito nell'allegato C al presente accordo.

2.   In relazione al trasporto internazionale dei materiali nucleari soggetti al presente Accordo, il Giappone, gli Stati membri della Comunità e, se del caso, la Comunità operano in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, entrata in vigore l'8 febbraio 1987, della quale essi sono Parti.

articolo 12

Accordi in vigore

1.   Le disposizioni del presente accordo integrano le disposizioni dell'accordo concluso dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dal governo del Giappone per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici, firmato il 25 febbraio 1998, e le disposizioni dell'accordo concluso fra il governo del Giappone ed il governo della Repubblica francese per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici, firmato il 26 febbraio 1972 (modificato dal protocollo sottoscritto il 9 aprile 1990 dalle stesse Parti) e prevalgono, ove opportuno, sulle disposizioni dei predetti accordi bilaterali.

2.   Nella misura in cui le disposizioni degli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 attribuiscano diritti o impongano, per il governo del Giappone, per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o per il governo della Repubblica francese, obblighi che vadano oltre quelli contenuti nel presente accordo, tali diritti ed obblighi continueranno ad essere osservati a norma dei citati accordi bilaterali.

3.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo, le disposizioni del presente accordo si applicano al materiale nucleare che è stato trasferito — prima dell'entrata in vigore del presente accordo — fra il Giappone ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e fra il Giappone e la Repubblica francese a norma degli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1.

4.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo, le disposizioni dell'accordo si applicano al materiale nucleare che è stato trasferito — prima dell'entrata in vigore del presente accordo — tra il Giappone e gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese, qualora le Parti convengano che tale materiale nucleare debba essere assoggettato alle disposizioni del presente accordo.

articolo 13

Sospensione e recesso

1.   Se la Comunità o uno dei suoi Stati membri o il Giappone, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo:

a)

agisce in violazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 o 11 del presente accordo o non ottempera ad una decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 15; oppure

b)

recede da uno degli accordi sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente accordo, o pone in essere una grave violazione delle sue disposizioni,

il governo del Giappone o la Comunità hanno il diritto di sospendere, in tutto o in parte, l'ulteriore cooperazione contemplata al presente accordo, o di recedere da esso e di chiedere la restituzione di qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo.

2.   Se la Comunità o un suo Stato membro diverso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo, il governo del Giappone dispone del diritto indicato al paragrafo 1.

3.   Se il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o la Repubblica francese fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo utilizzando un qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo, il governo del Giappone dispone del diritto di cui al paragrafo 1.

4.   Se il Giappone fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo, la Comunità dispone del diritto di cui al paragrafo 1.

5.   Prima che una delle Parti prenda iniziative dirette a sospendere, in tutto o in parte, la cooperazione contemplata dal presente accordo, a recedere da esso, ovvero a chiedere la restituzione sopra indicata, le Parti si consultano allo scopo di adottare misure correttive ed esaminano attentamente, ove opportuno, i seguenti aspetti, tenendo conto della necessità di stipulare altri accordi adeguati che si rendano necessari:

a)

gli effetti che possono derivare dalle suddette iniziative; e

b)

se i fatti che hanno portato a prendere in considerazione tali iniziative siano stati causati volontariamente.

6.   I diritti contemplati al presente articolo sono esercitati soltanto se l'altra Parte non adotta misure correttive entro un termine adeguato dopo le consultazioni.

7.   La Parte che esercita il diritto, conferitole dal presente articolo, di chiedere la restituzione di qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo, indennizza l'altra Parte o le persone interessate con una somma corrispondente al loro equo valore di mercato.

articolo 14

Procedure operative

Le autorità competenti delle Parti stabiliscono e, se necessario, modificano le procedure operative necessarie ai fini della effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

articolo 15

Consultazioni e arbitrato

1.   Allo scopo di promuovere la cooperazione contemplata dal presente accordo, le Parti possono, a richiesta di una di esse, procedere a consultazioni attraverso i canali diplomatici o altri organi consultivi.

2.   Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano su ogni problema derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3.   Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta mediante negoziati, mediazione, conciliazione o altre procedure analoghe oppure — se così concordato da entrambe le Parti — mediante rimessione ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, designati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo. Ciascuna Parte designa un arbitro che sia un cittadino del Giappone o di uno Stato membro delle Comunità ed i due arbitri da esse designati nominano un terzo arbitro, che sia cittadino di uno Stato diverso dal Giappone o da uno Stato membro della Comunità, il quale funge da presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominarlo. La stessa procedura si applica se, entro trenta giorni dalla designazione o nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sia stato nominato, a condizione che il terzo arbitro in tal modo nominato non sia cittadino del Giappone o di uno Stato membro della Comunità. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del collegio arbitrale e tutte le decisioni richiedono l'assenso di due arbitri. La procedura arbitrale è stabilita dallo stesso collegio arbitrale. Le decisioni del collegio sono vincolanti per le Parti.

articolo 16

Status degli allegati

Gli allegati al presente accordo formano parte integrante di esso. Essi possono essere modificati per mutuo consenso espresso per iscritto dal governo del Giappone e dalla Commissione europea senza modifica del presente accordo.

articolo 17

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui le Parti si scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine e resta in vigore per un periodo di trent'anni (1).

Dopo tale data il presente accordo è automaticamente prorogato per periodi supplementari di cinque anni a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto alla controparte la sua volontà di recedere dall'accordo con un preavviso scritto di sei mesi prima della data di scadenza.

2.   Anche in caso di sospensione integrale o parziale dell'ulteriore cooperazione a norma del presente accordo o in caso di risoluzione dell'accordo per qualsiasi motivo, restano in vigore le disposizioni dell'articolo 7, 8, 9 ed 11 dell'accordo.

Il presente accordo ed i suoi allegati sono redatti in due originali in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, giapponese, portoghese, spagnola e svedese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese e giapponese prevale sulle altre versioni linguistiche.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all'uopo autorizzati rispettivamente dal governo del Giappone e dalla Comunità europea dell'energia atomica hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, 24 agosto 2006 addi' ventiquattro febbraio duemilase.

Per il Governo del Giappone

T. KAWAMURA

Per la Comunità europea dell'energia atomica

A.PIEBALGS


(1)  Lo scambio di note diplomatiche ha avuto luogo il 20 novembre 2006. Conformemente alle disposizioni dell'accordo, la data di entrata in vigore è il 20 dicembre 2006.


ALLEGATO A

Parte A

1.

Reattori nucleari completi:

Reattori nucleari in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta, esclusi i reattori a zero energia definiti come reattori progettati per un tasso di produzione di plutonio non superiore a 100 grammi l'anno.

2.

Contenitori di reattori nucleari:

Contenitori metallici, o loro parti principali fabbricati in officina, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente nonché, ove pertinente, elementi interni di reattore nucleare come definito al paragrafo 8.

3.

Macchine per la carica e discarica del combustibile del reattore nucleare:

Apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente.

4.

Barre e apparecchiature di controllo del reattore nucleare:

Barre appositamente progettate o preparate e loro strutture di supporto o sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre per il controllo del processo di fissione in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente.

5.

Tubi resistenti alla pressione in un reattore nucleare:

Tubi appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi del combustibile ed il fluido refrigerante primario in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente, ad una pressione di esercizio superiore a 50 atmosfere.

6.

Tubi di zirconio:

Zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi, in quantità superiori a 500 kg in qualsiasi periodo di 12 mesi, appositamente progettati o preparati per uso in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente, in cui il rapporto afnio/zirconio è inferiore a 1/500 parti in peso.

7.

Pompe del fluido refrigerante primario:

Pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del fluido refrigerante primario di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

8.

Elementi interni del reattore nucleare:

Elementi interni del reattore nucleare appositamente progettati o preparati per uso in reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente, compresi colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore.

9.

Scambiatori di calore:

Scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per uso nel circuito del refrigerante primario di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

10.

Strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni:

Strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

11.

Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

12.

Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi del combustibile per reattori nucleari e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

13.

Impianti per la separazione di isotopi di uranio e loro apparecchiature, diverse dagli strumenti analitici, appositamente progettati o preparati.

14.

Impianti per la produzione o concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

15.

Impianti per la conversione di uranio e plutonio per uso nella fabbricazione di elementi di combustibile e nella separazione di isotopi di uranio, come definito rispettivamente ai paragrafi 12 e 13 precedenti e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

Parte B

1.

Deuterio e acqua pesante:

Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/atomi di idrogeno superi 1/5 000 per uso in un reattore nucleare come definito al paragrafo 1 della parte A precedente, in quantità superiori a 200 kg di atomi di deuterio in qualsiasi periodo di 12 mesi.

2.

Grafite di qualità nucleare:

Grafite avente un grado di purezza superiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,50 g/cm3 per uso in reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 della parte A precedente, in quantità superiori a 30 tonnellate metriche in qualsiasi periodo di 12 mesi.


ALLEGATO B

(i)

I prodotti ritrasferiti saranno usati soltanto per scopi pacifici e non esplosivi nel paese terzo destinatario.

(ii)

Se il paese terzo destinatario non è uno Stato dotato di armi nucleari, tutte le materie nucleari in tale paese sono e saranno soggette all'applicazione dei controlli di sicurezza dell'Agenzia.

(iii)

In caso di ritrasferimento di materie nucleari, si applicheranno i controlli di sicurezza dell'Agenzia alle materie nucleari nel paese terzo destinatario.

(iv)

In caso di ritrasferimento di materie nucleari, saranno mantenute nel paese terzo destinatario adeguate misure di protezione fisica delle materie nucleari, come minimo ai livelli stabiliti all'allegato C.

(v)

Gli elementi ritrasferiti non saranno ulteriormente ritrasferiti al di fuori del paese terzo destinatario ad un altro paese tranne se quest'ultimo fornisce garanzie equivalenti a quelle indicate nel presente allegato B.


ALLEGATO C

Livelli di protezione fisica

I livelli convenuti di protezione fisica che devono essere garantiti dal governo del Giappone, dai governi degli Stati membri della Comunità e, ove opportuno, dalla Commissione europea relativamente all'uso, allo stoccaggio e al trasporto di materie nucleari, come classificate nella tabella allegata, comprendono, come minimo, le seguenti caratteristiche di protezione:

CATEGORIA III

Uso e stoccaggio in una zona il cui accesso è controllato.

Trasporto adottando speciali precauzioni, tra cui accordi preliminari tra speditore, destinatario e trasportatore, e accordo preliminare tra le entità soggette alla giurisdizione e regolamentazione di Stati fornitori e destinatari, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale specificando date, luogo e procedure di trasferimento della responsabilità del trasporto.

CATEGORIA II

Uso e stoccaggio in una zona il cui accesso è controllato, ossia, una zona sotto costante sorveglianza mediante guardie o dispositivi elettronici, circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti di accesso sotto opportuno controllo, o qualsiasi zona con un livello equivalente di protezione fisica.

Trasporto adottando speciali precauzioni, tra cui accordi preliminari tra speditore, destinatario e trasportatore, e accordo preliminare tra le entità soggette alla giurisdizione e regolamentazione di Stati fornitori e destinatari, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale specificando date, luogo e procedure di trasferimento della responsabilità del trasporto.

CATEGORIA I

Le materie nucleari di questa categoria sono protette con sistemi altamente affidabili contro l'uso non autorizzato, nel modo seguente:

Uso e stoccaggio in una zona altamente protetta, ossia una zona protetta, come definito per la categoria II precedente, l'accesso alla quale è inoltre limitato a persone di cui è stata accertata l'affidabilità, e che è sotto la sorveglianza di guardie che sono in stretta comunicazione con le autorità responsabili. Le misure specifiche prese in questo contesto devono avere come obiettivo il rilevamento e la prevenzione di qualsiasi assalto, accesso non autorizzato o rimozione non autorizzata delle materie nucleari in causa.

Trasporto adottando speciali precauzioni, come sopra indicato per il trasporto di materie nucleari delle Categorie II e III e, inoltre sotto la costante sorveglianza di personale di scorta e in condizioni di stretta comunicazione con le autorità responsabili.

Tabella:

Categorizzazione di materie nucleari

Materie nucleari

Forma

Categoria I

Categoria II

Categoria III

1.

Plutonio (1)

Non irraggiato (2)

2 kg o più

Meno di 2 kg ma più di 500 g

500 g o meno (3)

2.

Uranio — 235

Non irraggiato (2)

 

 

 

uranio arricchito fino a 20 % 235U o più

5 kg o più

Meno di 5 kg ma più di 1 kg

1 kg o meno (3)

uranio arricchito fino a 10 % 235U ma meno di 20 % 235U

 

10 kg o più

Meno di 10 kg (3)

uranio arricchito rispetto allo stato naturale, ma meno di 10 % 235U (4)

 

 

10 kg o più

3.

Uranio — 233

Non irraggiato (2)

2 kg o più

Meno di 2 kg ma più di 500 g

500 g o meno (3)

4.

Combustibile irraggiato

 

 

Uranio esaurito o naturale, torio o combustibile debolmente arricchito (meno di 10 % tenore fissile) (5)  (6)

 


(1)  Escluso il plutonio con una concentrazione isotopica di plutonio-238 superiore all'80 %.

(2)  Le materie nucleari non irraggiate in un reattore o le materie nucleari irraggiate in un reattore ma con un livello di radiazione pari o inferiore a 1 Gy/h (100 rads/h) a un metro senza schermo.

(3)  Le quantità inferiori, non significative sul piano radiologico devono essere esonerate ma devono comunque essere protetto in nome di una prassi di gestione prudente.

(4)  L'uranio naturale, l'uranio esaurito, il torio e quantità di uranio arricchito a meno del 10 % non rientranti nella categoria III devono essere protetti in nome di una prassi di gestione prudente.

(5)  Anche se si raccomanda questo livello di protezione, il governo del Giappone, i governi degli Stati membri della Comunità e la Commissione europea, come opportuno, previa valutazione delle circostanze specifiche, sono liberi di stabilire una diversa categoria di protezione fisica.

(6)  Altri combustibili che per il loro tenore originario di materiale fissile sono classificati nella categoria I o II prima dell'irraggiamento possono essere retrocessi di una categoria quando il livello di radiazione dal combustibile supera 1 Gy/h (100 rads/h) a un metro senza schermo.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2006

relativa all'aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Holland Malt BV

[notificata con il numero C(2006) 4196]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2007/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerato quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

L'aiuto è stato comunicato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, con lettera del 31 marzo 2004, protocollata il 6 aprile 2004.

(2)

Con lettere del 1o giugno 2004, 12 agosto 2004 e 16 febbraio 2005 la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi complementi d'informazione. Con lettere del 5 luglio 2004, 17 dicembre 2004 e 15 marzo 2005, protocollate rispettivamente il 7 luglio 2004, 3 gennaio 2005 e 23 marzo 2005, i Paesi Bassi hanno risposto ai quesiti della Commissione.

(3)

Con lettera del 5 maggio 2005 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in relazione all'aiuto in oggetto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul regime di aiuti in oggetto.

(5)

Con lettera del 10 giugno 2005 i Paesi Bassi hanno comunicato una serie di osservazioni.

(6)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni degli interessati e le ha trasmesse ai Paesi Bassi che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, con lettera del 14 ottobre 2005.

II.   DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI

(7)

I Paesi Bassi hanno deciso di erogare una sovvenzione a Holland Malt BV nel quadro del programma di investimento regionale «Regionale investeringsprojecten 2000» (in prosieguo «programma PA»). Il programma è stato approvato dalla Commissione nel 2000 (3), insieme ad una modifica in data 18 febbraio 2002 (4), secondo la quale il programma PA diveniva applicabile ai settori della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come indicato nell'allegato I del trattato.

(8)

L'aiuto in questione consiste in un sussidio per un progetto di investimento di Holland Malt BV, in prosieguo «Holland Malt», una joint venture tra Bavaria NV, un birrificio, e Agrifirm, una cooperativa di produttori di cereali nella provincia Noord-Nederland e in Germania, relativamente all'insediamento di un impianto di produzione per il malto a Eemshaven, situato nel comune di Eemsmond. L'investimento in un singolo impianto avrebbe consentito di integrare in un'unica catena le varie fasi di conservazione e lavorazione dell'orzo da birra e di produzione e commercializzazione del malto.

(9)

Il ministero olandese degli Affari economici ha deciso di concedere una sovvenzione per il 13,5 % al lordo (10 % al netto) degli investimenti sostenibili di 55 000 000, con un massimo di 7 425 000 EUR. Poiché il programma interessa una sovvenzione per un progetto di investimento concessa ad un'impresa del settore della lavorazione e della vendita di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, e le spese ammissibili del progetto superano 25 000 000 EUR, l'aiuto deve essere notificato alla Commissione ai sensi del punto 4.2.6 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo  (5) , in prosieguo «gli orientamenti».

(10)

Holland Malt ha deciso di investire dopo che il governo olandese si era impegnato ad assegnare la sovvenzione con lettera del 23 dicembre 2003. L'impegno è stato subordinato in via sospensiva all'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione europea. I lavori di costruzione dell'impianto di produzione per il malto di Holland Malt a Emshaven sono iniziati nel febbraio 2004. L'impianto è divenuto operativo nell'aprile 2005.

(11)

Per avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni.

(12)

Dopo aver constatato che, in questa fase, la misura potrebbe essere considerata alla stregua di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione ha verificato la sua compatibilità con il mercato comune, tenuto conto dell'applicabilità delle deroghe.

(13)

Viste le caratteristiche del regime di aiuti, l'unica deroga possibile è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, secondo la quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(14)

Visto che l'aiuto era connesso con un investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la Commissione ha dovuto esaminare se erano soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 4.2 degli orientamenti. Per le ragioni sotto citate, la Commissione ha espresso dubbi sull'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

(15)

Il punto 4.2.5 degli orientamenti dispone che non sono concessi aiuti connessi con un investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli se non vengono fornite prove sufficienti dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Sulla base delle informazioni disponibili per la Commissione all'avvio del procedimento, non si poteva escludere che il mercato del malto mostrasse una sovraccapacità.

(16)

Secondo Holland Malt, il malto fornito è «malto premium» per la produzione di «birra premium», e il mercato per questa tipologia di malto e di birra è ancora in crescita. All'avvio del procedimento non era tuttavia chiaro se «malto premium» e «birra premium» fossero dei semplici concetti di marketing e pertanto non corrispondessero ad un prodotto di mercato separato, specifico, per il quale sarebbe lecito escludere la sovraccapacità.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(17)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni dagli operatori seguenti:

associazione dei produttori di malto finlandese

associazione dei produttori di malto britannica

associazione dei produttori di malto tedesca

associazione dei produttori di malto francese

associazione dei produttori di malto danese

un operatore interessato che ha chiesto l'anonimato per evitare potenziali danni

LTO Paesi Bassi (Nederlandse land- en tuinbouworganisatie)

Agrifirm

Holland Malt

la provincia di Groningen.

(18)

L'associazione dei produttori di malto finlandese si oppone all'intenzione dei Paesi Bassi di assegnare una sovvenzione a Holland Malt BV perché ritiene che un aiuto di Stato per un progetto di investimento concesso ad impianti di produzione per il malto produca effetti atti a perturbare il mercato. Essa fa rilevare che nel settore del malto della Comunità si registra una sovraccapacità di circa 1 milione di tonnellate e che per i prossimi anni la capacità dovrebbe ridursi del 10 %. Relativamente alla qualifica di «malto premium» per la produzione di «birra premium» fornita da Holland Malt, la citata associazione segnala che gli attuali impianti di produzione per il malto della Comunità possono già fornire tipologie di malto molto diversificate, tra cui «malto premium».

(19)

L'associazione dei produttori di malto britannica è assolutamente convinta della necessità di vietare esplicitamente la concessione di aiuti di Stato a favore di impianti di produzione per il malto. Essa fa riferimento ad una lettera inviata alla Commissione nel 2004 di Euromalt, l'associazione europea che rappresenta il settore, in cui quest'ultima fa rilevare che, tenuto conto dell'attuale sovraccapacità della produzione di malto nella Comunità e sul mercato mondiale, non si dovrebbero concedere aiuti di Stato per promuovere la creazione di nuovi impianti nel settore (6). Secondo l'associazione, le capacità nel settore del malto degli Stati membri sono di 8,8 milioni di tonnellate, per una domanda di circa 5,9 milioni di tonnellate. Ciò porta ad un'eccedenza all'esportazione nella Comunità di 2,9 milioni di tonnellate, per un mercato mondiale su cui vengono annualmente commercializzati 4,3 milioni di tonnellate. Nella campagna 2003-2004 sono stati rilasciati nella Comunità titoli di esportazione per un totale di 2,48 milioni di tonnellate di malto. Nella campagna conclusasi nel giugno 2005 questa cifra si è ridotta a 2,22 milioni di tonnellate, il che conferma la difficile situazione del mercato e le ridotte possibilità per i produttori di malto nella Comunità. L'associazione dei produttori di malto britannica valuta l'eccedenza di malto nella Comunità a 500 000 tonnellate, con un futuro aumento stimato a circa 1 milione di tonnellate, dovuto alla combinazione di nuovi impianti di produzione per il malto non ancora avviati con una diminuzione della domanda di esportazione della Russia e dell'Europa orientale, dovuta ad una loro quasi autosufficienza. Secondo l'associazione, la sovraccapacità ha portato ad una diminuzione degli attuali prezzi di mercato del malto ad un livello tale che i costi variabili non sono più coperti. L'associazione contesta inoltre che i nuovi impianti di produzione per il malto dei Paesi Bassi siano motivati dalla produzione di malto premium, da commercializzare su mercati premium. Il settore birrario si è sensibilmente consolidato e i clienti degli impianti di produzione per il malto chiedono perlopiù soltanto malto di elevata qualità che risponda alle loro esigenze rigorose (e spesso di carattere generale) nonché a tutti i requisiti in materia di sicurezza alimentare. Secondo l'associazione dei produttori di malto britannica non è realistico pensare di suddividere il mercato fra malto premium e malto normale.

(20)

L'associazione dei produttori di malto tedesca esprime serie preoccupazioni per l'intenzione dei Paesi Bassi di assegnare una sovvenzione destinata alla creazione di un impianto di produzione per il malto nella provincia di Groningen. Secondo l'associazione, le esportazioni dalla Comunità verso gli sbocchi tradizionali, come il Mercosur e la Russia/Ucraina, subiranno un notevole calo a seguito dello sviluppo dell'industria nazionale del malto e della difesa contro le importazioni ad opera di tali paesi. I concorrenti d'oltremare, come il Canada e l'Australia, sono inoltre molto competitivi per la loro vicinanza geografica ai mercati della birra dell'Estremo Oriente e del Sud-Est asiatico, tuttora in crescita, e per la politica commerciale liberale dei loro governi. In parallelo, la commercializzazione di malto sul mercato interno è in fase di stagnazione, il che provoca nella Comunità una sovraccapacità di circa 1 milione di tonnellate. Secondo l'associazione tedesca, l'obiettivo di incentivare la produzione locale di orzo da birra non costituisce un argomento valido. Essa fa rilevare che la produzione globale di orzo da birra dei Paesi Bassi è già stata acquistata dall'industria del malto e che i nuovi impianti di produzione per il malto a Groningen dipenderanno pertanto dall'importazione di tale prodotto.

(21)

L'associazione dei produttori di malto francese si oppone ad un aiuto di Stato per la creazione di nuovi impianti di produzione per il malto nella Comunità. Analogamente alla citata associazione britannica, essa fa riferimento alla lettera di Euromalt e fornisce le stesse cifre sulla produzione, importazione ed esportazione di malto. Anche secondo tale associazione il malto è commercializzato attualmente ad un livello di prezzi tale che i costi variabili non sono coperti. Secondo l'associazione francese, l'aiuto di Stato per l'investimento olandese non può essere giustificato facendo riferimento ad un mercato specifico per il malto di elevata qualità, visto che la maggior parte dei produttori di birra chiede per l'appunto una siffatta tipologia di malto. L'associazione francese ritiene da ultimo che, per migliorare le condizioni del mercato, l'industria del malto nella Comunità dovrebbe in realtà procedere alla chiusura dei vecchi impianti di produzione.

(22)

L'associazione dei produttori di malto danese si oppone al progetto di investimento di Holland Malt. Secondo la citata associazione, l'industria del malto mondiale opera in condizioni di libero mercato, caratterizzato dalla proprietà privata e dallo sviluppo ad opera di investimenti privati delle imprese del settore. Un sussidio di 7,4 mio EUR su un investimento globale di 55 mio EUR verrebbe ad alterare la concorrenza e a conferire un vantaggio comparativo ingiustificato all'impresa beneficiaria di un sussidio siffatto, in particolare nei primi anni successivi all'entrata in funzione. L'associazione danese respinge inoltre l'argomentazione basata sulla differenza tra «malto premium» e «malto normale». Il malto è un prodotto generico, che presenta lievi varianti ma che è caratterizzato da determinate norme di qualità stabilite dal settore birrario. Essa infine non vede alcuna argomentazione locale o regionale a sostegno dell'investimento nella regione di Eemsmond, poiché tale regione olandese presenta, a suo giudizio, uno sviluppo normale e un'infrastruttura strettamente connessa con le catene di approvvigionamento dell'orzo da birra e del malto.

(23)

L'operatore interessato che ha chiesto l'anonimato per evitare potenziali danni si oppone al sussidio per le seguenti ragioni. A suo giudizio, la differenza tra malto premium e malto normale è artificiale, le argomentazioni locali o regionali a sostegno dell'investimento sono ingiustificate e il sussidio verrebbe ad alterare la concorrenza sul mercato del malto, caratterizzato dalla proprietà privata e da investimenti privati.

(24)

Secondo la LTO Nederland (Nederlandse land- en tuinbouworganisatie), associazione olandese per l'agricoltura e l'orticoltura, con l'impianto di produzione per il malto a Eemshaven Holland Malt svolge un ruolo di primaria importanza per il settore dei seminativi della regione. La situazione geografica portuale dell'impianto e il processo produttivo basato sul segmento ad alto valore del mercato della birra e del malto offrono rilevanti prospettive socioeconomiche per il settore dei seminativi della regione nordorientale dei Paesi Bassi. Ciò costituirà un incentivo per la coltivazione di cereali che possono essere utilizzati nel citato processo produttivo. L'orzo da birra dei coltivatori di seminativi fa parte di una catena pienamente integrata, registrata e certificata, il cui prodotto finale è una birra di elevata qualità. Le due principali colture della regione sono le patate da fecola e le barbabietole da zucchero. Il miglioramento dell'efficienza e la riforma della politica comunitaria hanno tuttavia portato ad una diminuzione della superficie di tali colture. L'orzo da birra offrirebbe una delle poche alternative redditizie alla coltivazione di queste colture. Per tali ragioni, i coltivatori si sono impegnati ad una partecipazione finanziaria in Holland Malt.

(25)

Agrifirm appoggia pienamente l'assegnazione del sussidio a Holland Malt. La cooperativa collabora con il birrificio Bavaria nella joint venture Holland Malt, che ha provveduto ad integrare l'intera catena della coltivazione, conservazione e lavorazione dell'orzo da birra. Secondo Agrifirm, l'impianto di produzione e di conservazione di Holland Malt offre opportunità uniche. La coltivazione dell'orzo da birra offrirà migliori prospettive agli agricoltori della regione. Concentrandosi sulla produzione di orzo da birra che risponde ai requisiti per il malto premium, gli agricoltori della regione possono ricavare benefici dalle prospettive di crescita offerte dal mercato della birra premium. Con la creazione di un impianto di produzione per il malto a Eemshaven, tenuto conto dei vantaggi logistici che esso offre, si viene a creare una nuova attività industriale nella regione Noord-Nederland. La decisione dei Paesi Bassi di assegnare un sussidio getta le basi di una coltivazione sostenibile nei primi anni critici del progetto.

(26)

Secondo Holland Malt è lecito sostenere che esiste un mercato specifico per la birra e il malto premium. Sul mercato del malto premium si possono facilmente trovare possibilità di smercio per il malto HTST («high temperature, short time») di Holland Malt. Il malto HTST aumenta la stabilità del gusto, l'aroma, e rende la birra più frizzante, ed estende quindi anche il periodo di conservazione del prodotto. Holland Malt fa riferimento ad una lettera dell'università di Weihenstephan-München, in cui si conferma che la tecnica brevettata dà un tipo di malto chiaramente differenziabile da quello normale (7). In allegato alla lettera di Holland Malt, un produttore di birra premium riconosce inoltre anche le caratteristiche uniche del malto HTST. Il malto HTST dovrà inoltre rientrare in una categoria di prezzi superiore rispetto al malto normale di altri impianti. Secondo Holland Malt, grazie alle caratteristiche fisiche uniche, alla qualità tangibile e alla collocazione in una categoria di prezzi più elevata, è molto probabile che il malto HTST e quello normale non siano intercambiabili o lo siano difficilmente. Il malto HTST genererà probabilmente una propria domanda ed un proprio mercato. Secondo Holland Malt il progetto di investimento non produrrà dunque necessariamente un aumento della capacità pari a 55 000 tonnellate sul mercato del malto normale.

(27)

Holland Malt fa inoltre rilevare che, nonostante la sovraccapacità sul mercato mondiale del malto, la sovvenzione assegnatale non genererà necessariamente ulteriore capacità. Poiché Holland Malt è situata in un porto di acque profonde, l'impianto troverà normali possibilità di sbocco sul mercato per il malto destinato all'esportazione. Mentre le prospettive di crescita del settore del malto europeo situato lontano dalla costa potrebbero ridursi per il calo della domanda nell'Europa occidentale, l'esportazione offre sostanziali prospettive di crescita. Secondo Holland Malt tali prospettive sono confermate da tre relazioni del 2005 (8) dalle quali risulta che i mercati emergenti in Asia, America latina, Africa e Europa orientale sono molto esigenti in fatto di requisiti di qualità per il malto e che il settore del malto europeo beneficia di un vantaggio competitivo per l'alto livello qualitativo del suo prodotto. Holland Malt fa rilevare che non è difficile trovare uno sbocco normale per il suo malto e attira l'attenzione sul fatto che gli ordinativi per il 2005 erano al completo, mentre per il secondo anno consecutivo le vendite supereranno la produzione. Holland Malt segnala inoltre che la chiusura degli impianti a Wageningen e Lieshout ha avvantaggiato il mercato in fase di declino dell'Europa occidentale, mentre i nuovi impianti a Eemshaven interesseranno un mercato di esportazione in espansione. L'aumento netto delle capacità sul mercato del malto sarà dunque inferiore a quanto previsto nella lettera della Commissione del 5 maggio 2005. Holland Malt sostiene che il sussidio per la creazione dell'impianto di produzione per il malto di Eemshaven inciderà maggiormente sugli scambi con i paesi terzi che sul commercio tra Stati membri, poiché l'esportazione costituisce un segmento di mercato a sé stante rispetto a quello in cui svolgono la loro attività i fornitori di malto la cui sede si trova lontano dalla costa. Holland Malt sottolinea poi che la situazione sul mercato mondiale non ha ostato a che la Commissione autorizzasse aiuti agli investimenti a favore di un impianto di produzione del malto in Lituania.

(28)

Secondo Holland Malt, gli investimenti incideranno positivamente sullo sviluppo rurale della regione Noord-Nederland e della Germania. Per un gran numero di agricoltori (circa 1 800) verrà creata in questo modo una coltura alternativa. Gli agricoltori coltiveranno orzo da birra di elevata qualità per un mercato in espansione che, contrariamente all'orzo da foraggio, non sarà soggetto al regime di intervento della Comunità. La coltura dell'orzo da birra è inoltre meno dannosa per l'ambiente di quella dell'orzo da foraggio. Holland Malt fa rilevare inoltre che il suo impianto integrato per la produzione del malto e la conservazione dell'orzo contribuisce concretamente alla sicurezza alimentare.

(29)

La provincia di Groningen sostiene l'aiuto di Stato per il progetto d'investimento di Holland Malt, facendo valere gli effetti positivi del progetto sulla situazione occupazionale della regione. Essa sottolinea inoltre la tecnologia innovativa nel quadro del progetto e l'impulso conferito allo sviluppo di Eemshaven, tra l'altro con la costruzione di un parco agroindustriale. La provincia attira inoltre l'attenzione sull'incentivo rappresentato dagli investimenti per gli agricoltori che incontrano problemi con prodotti agricoli tradizionali, coltivati localmente, come le patate da fecola. Il passaggio alla coltura di orzo da birra offrirà loro prospettive migliori.

IV.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(30)

I Paesi Bassi hanno reagito all'avvio del procedimento con lettera del 10 giugno 2005. Con lettera del 14 ottobre 2005 i Paesi Bassi hanno reagito alle osservazioni di terzi, dopo aver sollecitato una proroga della scadenza fissata per l'invio della risposta.

(31)

Nella prima lettera i Paesi Bassi osservano che, anche se le prospettive di sviluppo del settore del malto europeo situato lontano dalla costa potrebbero ridursi per il calo della domanda di malto nell'Europa occidentale, l'esportazione offre sostanziali prospettive di crescita. Essendo Holland Malt situata in un porto di acque profonde, questa situazione può andare a suo vantaggio. In tal senso è lecito parlare di una divisione del mercato del malto. Gli investimenti per il progetto di Holland Malt non incideranno sul mercato già in fase di declino degli impianti locali di produzione dell'Europa occidentale situati lontano dal mare. I Paesi Bassi dichiarano che, rispetto al 2003-2004, non si sono registrate modifiche per i quantitativi di malto per i quali sono stati emessi titoli di esportazione nella Comunità nel 2004-2005, e chiedono alla Commissione di tenere conto dei dati più recenti in materia di rilascio dei medesimi. Essi ribadiscono inoltre l'esistenza di uno specifico settore di mercato per il malto di elevata qualità di Holland Malt, facendo riferimento alla lettera dell'università di Weihenstephan che ha confermato la diversa tipologia del malto HTST.

(32)

Nel reagire alle osservazioni di terzi, i Paesi Bassi rilevano che il mercato mondiale del malto subirà nei prossimi anni una crescita. Essi fanno riferimento ad un seminario sull'orzo da birra tenutosi il 4 e 5 ottobre 2005, nel corso del quale il Consiglio internazionale dei cereali (9) aveva previsto per il 2010 un aumento della capacità globale del malto del 10 %. Nel seminario la Rabobank aveva inoltre comunicato che il consumo globale annuale di birra cresce del 2 %, grazie soprattutto all'aumento registrato sui mercati emergenti dell'America latina, dell'Africa, della Russia, del Sud-Est asiatico e della Cina. I moderni impianti di produzione per il malto situati in porti di acque profonde, capaci di offrire una produzione in massa, potranno trarre vantaggi da tale sviluppo. I Paesi Bassi fanno riferimento ad una lettera di Euromalt di agosto 2005 (10) in cui si dichiara che occorre chiudere gli impianti piccoli, vecchi o inefficienti; nella medesima lettera si indica una sovraccapacità nel settore del malto comunitario pari ad almeno 500 000-700 000 tonnellate. Secondo i Paesi Bassi tale stima è però basata su una produzione di 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni l'anno; non si tiene conto dei periodi di arresto, e pertanto non è sicuro se si possa effettivamente parlare di sovraccapacità. I Paesi Bassi fanno poi riferimento ad una relazione (11) dell'istituto di ricerca Frontier Economics su Holland Malt (indagine sul mercato geografico e sugli aspetti connessi all'innovazione). La conclusione della relazione è la seguente: non esistono elementi indicanti che il sussidio erogato a Holland Malt porti ad uno spostamento delle vendite di malto degli altri produttori europei, a prescindere da quello che è destinato comunque a verificarsi. Nulla indica pertanto che l'erogazione di un sussidio aggraverebbe un'eventuale sovraccapacità dei produttori europei di malto normale. I Paesi Bassi chiedono che la Commissione tenga conto dell'esistenza di un mercato specifico per il malto HTST, un tipo di malto di elevata qualità che contrasta l'«invecchiamento» della birra. I Paesi Bassi ricordano inoltre l'ulteriore chiusura di impianti con una capacità di malto di 12 000 tonnellate, che porta la chiusura totale delle capacità esistenti a 77 000 tonnellate. La capacità supplementare è soltanto dello 0,5 % della capacità produttiva globale nella Comunità, il che non falserebbe il mercato del malto comunitario. I Paesi Bassi fanno rilevare da ultimo che il sussidio che si intende erogare mira esclusivamente a compensare la situazione portuale svantaggiata di Eemshaven e ad offrire a Holland Malt pari condizioni concorrenziali (in assenza di sussidi si sarebbe effettuato un investimento similare in un impianto di produzione per il malto nel porto di acque profonde di Terneuzen).

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA D'AIUTO

Organizzazioni di mercato

(33)

La misura riguarda aiuti a favore di un'impresa di lavorazione dell'orzo. A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (12), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui allo stesso regolamento. Il settore interessato dal regime di aiuti in questione rientra pertanto nell'ambito d'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuto di Stato.

Divieto di aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(34)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(35)

La misura in questione consiste in una sovvenzione diretta agli investimenti ed è selettiva nel senso di favorire un'unica impresa, ossia Holland Malt.

(36)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato è generalmente indicazione del fatto che è stata falsata la concorrenza con altre imprese che non hanno beneficiato di tale aiuto (13).

(37)

Una misura incide negativamente sugli scambi fra Stati membri quando intralcia l'importazione da altri Stati membri oppure facilita l'esportazione verso tali Stati. A tale proposito è determinante valutare se gli scambi intracomunitari subiscano o minaccino di subire una diversa evoluzione a seguito della misura contestata.

(38)

Per il prodotto cui si riferisce la misura d'aiuto (il malto), esiste un considerevole volume di scambi intracomunitari. Nel 2004 sono stati commerciati nella Comunità circa 1,3 milioni di tonnellate, cifra pari al 15 % circa della produzione comunitaria totale di malto nello stesso anno (14). Il settore è pertanto esposto alla concorrenza, e sussiste il rischio che a seguito della misura d'aiuto in oggetto il commercio intracomunitario subisca una diversa evoluzione.

(39)

La misura in oggetto costituisce pertanto aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 87, paragrafo 2, del trattato: deroghe

(40)

L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, stabilisce un certo numero di deroghe al divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1.

(41)

Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, non sono d'applicazione data la natura della misura d'aiuto e le finalità che si prefigge. I Paesi Bassi non hanno del resto invocato le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 87, paragrafo 3, del trattato: deroghe a giudizio della Commissione

(42)

All'articolo 87, paragrafo 3, sono citate altre forme di aiuto che possono essere considerate compatibili con il mercato comune. Tale compatibilità deve essere valutata dal punto di vista della Comunità e non soltanto da quello di un particolare Stato membro. Ai fini del corretto funzionamento del mercato comune le deroghe previste da tale articolo vanno interpretate secondo criteri rigorosi.

(43)

Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), si osserva che il beneficiario dell'aiuto non è stabilito in una regione in cui lo sviluppo economico possa essere descritto come estremamente sfavorevole nel senso previsto dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (15) (prodotto interno lordo (PIB) pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria). L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato non può pertanto legittimare alcun sostegno alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti dell'allegato I del trattato.

(44)

Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), si osserva che la misura in questione non è destinata a promuovere la realizzazione di un'importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

(45)

L'aiuto non è neppure inteso né si presta a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(46)

Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(47)

Dato che Holland Malt non è un'impresa piccola o media nel senso previsto dalla definizione della Commissione (16), non è d'applicazione il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (17). La compatibilità dell'aiuto agli investimenti a favore della trasformazione di prodotti agricoli con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), è pertanto valutata sulla base del punto 4.2 degli orientamenti.

Spese ammissibili e tasso di aiuto

(48)

A norma del punto 4.2.3 degli orientamenti le spese ammissibili possono riguardare la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili e le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici. L'aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni.

(49)

Queste condizioni risultano rispettate, visto che l'aiuto sarebbe concesso per la costruzione di fabbricati e l'acquisto di parcelle di terreno per tali fabbricati e di attrezzature. Inoltre i Paesi Bassi hanno limitato l'aiuto oggetto della notifica ad un massimo pari al 13,5 % delle spese ammissibili.

Redditività economica e requisiti comunitari minimi

(50)

Il punto 4.2.3 degli orientamenti stabilisce inoltre che il sostegno agli investimenti può essere concesso unicamente a favore di aziende di provata redditività sulla base di una valutazione delle loro prospettive. L'azienda deve rispettare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

(51)

Queste condizioni risultano rispettate. I Paesi Bassi hanno fornito sufficienti garanzie per quanto riguarda la redditività economica sia di Bavaria NV che di Agrifirm, che insieme formano la società Holland Malt. È stato inoltre adeguatamente dimostrato che l'impianto di produzione per il malto soddisfa le norme comunitarie minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali come prescritto dal programma di sviluppo rurale olandese.

Sbocchi di mercato

(52)

Il punto 4.2.5 degli orientamenti stabilisce che non sono concessi aiuti a favore di investimenti per prodotti per i quali non esistono normali sbocchi di mercato. Questo aspetto deve essere valutato al livello opportuno in funzione dei prodotti di cui trattasi, dei tipi di investimento e della capacità esistente e prevista. A tal fine si deve tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni dell'aiuto comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.

(53)

Il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato è stato avviato perché, sulla base dei dati di cui disponeva la Commissione all'atto dell'avvio del procedimento, non si poteva escludere che il mercato del malto potesse presentare fenomeni di sovraccapacità.

(54)

Le osservazioni presentate dai Paesi Bassi e da Holland Malt all'atto dell'avvio del procedimento riguardano in sostanza tre punti. In primo luogo viene contestata l'esistenza di sovraccapacità sul mercato del malto (non viene peraltro contestato che il progetto dia luogo alla creazione di ulteriore capacità). In secondo luogo si dichiara che l'investimento nella fabbrica di Eemshaven inciderà maggiormente sugli scambi con i paesi terzi che su quelli fra Stati membri, perché l'esportazione di malto costituisce un segmento di mercato a sé stante rispetto a quello in cui svolgono la loro attività i fornitori di maltola cui sede si trova lontano dalla costa. In terzo luogo si parte dalla premessa che esistono mercati separati per il malto normale e il malto premium.

Sovraccapacità sul mercato del malto

(55)

La Commissione ha esaminato la situazione in materia di produzione e commercio di malto a livello tanto mondiale quanto comunitario. Essendo le statistiche di Eurostat incomplete (dati mancanti o di carattere riservato sulla produzione ed esportazione di un certo numero di paesi), la Commissione si è basata sui dati forniti da Euromalt e dal Consiglio internazionale dei cereali nonché sul rapporto di H.M. Gauger sul mercato dell'orzo da birra.

(56)

Per quanto riguarda il mercato mondiale, dai dati forniti da Euromalt si può desumere che l'attuale capacità di fornitura a livello mondiale degli impianti di produzione per il malto supera notevolmente la domanda e che la situazione resterà invariata negli anni a venire. La lettera di Euromalt dell'agosto 2005 (18) contiene la seguente tabella sulla capacità mondiale di malto.

Capacità mondiale di malto

(in 1000 t)

 

2004

Eccedenza

2006 (stima)

Eccedenza

UE-15

7 500

 

7 600

 

UE-10

1 200

 

1 150

 

Totale UE-25

8 700

2 500

8 750

2 700

Russia

850

–550

1 550

100

Ucraina

230

–50

330

120

Bielorussia

70

–6

70

–10

Europa centrale ed orientale

460

–60

470

–60

Totale Europa

10 130

1 834

11 170

2 850

Nafta

3 600

 

3 900

 

Sudamerica

1 220

 

1 370

 

Oceania

770

 

950

 

Medio Oriente ed Asia centrale

200

 

200

 

Africa

380

 

380

 

Cina

3 000

 

3 300

 

Estremo Oriente

300

 

340

 

Totale

9 470

–1 300

10 440

–900

Totale mondiale

19 780

534

21 610

1 950

(57)

Come risulta dalla tabella, nel 2004 la capacità di produzione di malto a livello mondiale ha superato la domanda di circa mezzo milione di tonnellate. Le stime relative al 2006 evidenziano un aumento di tale sovraccapacità fino a circa 2 milioni di tonnellate.

(58)

Nella lettera di Euromalt si dichiara che secondo le previsioni la produzione mondiale di birra continuerà a crescere ad un tasso medio minimo situato fra l'1 e il 2 % l'anno. Tale incremento medio è il risultato della crescita a due cifre osservabile in un certo numero di «nuovi» mercati (Sudamerica, Africa, Russia, Asia sudorientale e Cina) accompagnata da una retrocessione nelle «vecchie» regioni (Europa occidentale e America del nord). Allo stesso tempo, però, l'efficienza dei nuovi investimenti negli stabilimenti produttori di birra nelle regioni di crescita e la tendenza a favorire birre più «leggere» si sono tradotte un drastico calo del consumo di malto per litro di birra. Euromalt conclude pertanto che l'aumento della domanda di birra nei prossimi anni non si accompagnerà ad un aumento della domanda mondiale di malto. La tipologia della crescita del consumo di birra e del suo previsto proseguimento ha stimolato eccessivamente la creazione di capacità supplementari di malto; l'attuale capacità mondiale sul lato dell'offerta supera così notevolmente la domanda, e questa situazione è destinata ancora a protrarsi per un certo numero di anni. Secondo Euromalt è necessario investire ulteriormente negli impianti di produzione per il malto: senonché l'Europa, dato l'arretramento dei mercati dell'esportazione, non ha bisogno di nuove capacità supplementari.

(59)

L'attuale situazione di sovraccapacità a livello mondiale sembra essere confermata dal calo del commercio mondiale di malto, quale risulta dalle cifre fornite dal Consiglio Internazionale dei Cereali nel corso del seminario sull'orzo da birra tenutosi a Bruxelles il 4 e 5 ottobre 2005 (19). Secondo il Consiglio Internazionale dei Cereali il commercio mondiale di malto è sceso nel corso di due anni da 5 621 milioni di tonnellate nel 2002-2003 a 5 275 milioni di tonnellate nel 2004-2005 (quest'ultima cifra è una stima). Per il 2005-2006 il Consiglio internazionale dei cereali prevede un ulteriore calo della quantità di malto oggetto di scambi commerciali. Questa tendenza al ribasso si manifesta inoltre in una diminuzione del numero dei titoli di esportazione registrati presso gli esportatori di malto nel 2004-2005 (2 219 661 tonnellate) rispetto al 2003/2004 (2 477 849); le previsioni per il 2005-2006 sono inoltre ancora un po' inferiori alla cifra relativa al 2004-2005 (20). Anche la relazione sul mercato del malto ad opera di RM International (21) sembra indicare una situazione di sovraccapacità a livello mondiale: grazie alla più elevata capacità standard dei nuovi impianti di produzione per il malto, e considerando il fatto che la produzione mondiale di birra ha registrato un aumento meno rapido nel corso degli ultimi anni, la nuova produzione di malto dovrebbe essere assorbita meno rapidamente dalla domanda.

(60)

Nella lettera del 14 ottobre 2005 i Paesi Bassi sostengono che, secondo le previsioni, entro il 2010 la domanda mondiale di malto sarà aumentata del 10 %. Le autorità olandesi citano a tale proposito la presentazione del Consiglio internazionale dei cereali al seminario sull'orzo da birra tenutosi il 4 e 5 ottobre 2005 a Bruxelles, nel corso della quale è stato però anche dichiarato che, per quanto riguarda le prognosi relative al 2010, secondo le previsioni la capacità mondiale di malto dovrebbe aumentare del 10 %. Non sembra corretto utilizzare la capacità mondiale di malto come indicazione della domanda, come sembrano fare i Paesi Bassi.

(61)

Per gli anni a venire il mercato mondiale del malto sembra suscettibile di conoscere due importanti sviluppi. In primo luogo vi è l'aumento del consumo di birra nei «nuovi» territori. Resta però da vedere in quale misura l'industria comunitaria del malto potrà trarre profitto da tale crescita.

(62)

La crescita della produzione di birra in Cina non si è tradotta in un significativo aumento delle importazioni di malto. Secondo la relazione della Rabobank sul settore mondiale del malto (22) non vi è stato alcun incremento della quantità di malto importata, neanche dopo la forte diminuzione delle tariffe all'importazione effettuata nel 2002, perché l'estesa industria di trasformazione in Cina favorisce l'importazione di orzo da birra.

(63)

L'aumento del consumo e della produzione di birra nell'Asia sudorientale è stato in gran parte reso possibile dall'incremento delle importazioni di malto dall'Australia grazie alla vicinanza geografica e agli accordi commerciali con tale paese.

(64)

Gli impianti di produzione per il malto nella Comunità che sono situati in prossimità dei porti di acque profonde, come Holland Malt, sembrano trovarsi in una buona posizione di partenza per soddisfare la crescente domanda di malto in Sudamerica e in Africa. Per quanto riguarda il Sudamerica, la nuova capacità di produzione del malto attualmente in via di costruzione in Argentina dovrebbe comunque poter assorbire in parte la domanda crescente. Inoltre l'allargamento del Mercosur al Venezuela, e probabilmente anche ad altri paesi del Sudamerica, porterà probabilmente ad un aumento degli scambi commerciali di malto in questa parte del mondo.

(65)

Un secondo importante fattore per il mercato mondiale del malto è rappresentato dagli sviluppi constatati in Russia. Questo paese dispone di una capacità totale di malto pari ad 1 000 000 di tonnellate, oltreché di una capacità in costruzione pari a 450 000 tonnellate. Visto che la disponibilità di orzo da birra di buona qualità si sta mettendo al passo con l'espansione della capacità, la Russia diventerà autosufficiente e probabilmente addirittura paese esportatore di malto.

(66)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Commissione non vede alcuna indicazione che nei prossimi anni la situazione attuale di sovraccapacità sul mercato mondiale del malto sia destinata a venir meno. Per quanto riguarda gli scambi commerciali mondiali fino al 2010, il Consiglio internazionale dei cereali sembra prevedere un volume relativamente stabile, visto che «l'arretramento in Russia viene compensato dalla crescita in Sudamerica», come dichiarato nella presentazione al seminario sull'orzo tenutosi nell'ottobre 2005.

(67)

Per quanto riguarda la situazione in materia di capacità di produzione e commercio di malto nella Comunità, va osservato che l'impianto di produzione di Holland Malt a Eemshaven è diventato operativo nell'aprile 2005. Nella lettera di Euromalt dell'agosto 2005 si legge che, nonostante la chiusura di un certo numero di impianti di produzione a motivo della troppo bassa redditività, la Comunità dispone tuttora di una sovraccapacità di malto pari ad almeno a 500 000-700 000 tonnellate (per la Comunità la capacità ammonta ad 8 800 000 tonnellate, il consumo a 5 900 000 tonnellate e l'esportazione a 2 250 000 tonnellate).

(68)

Secondo Euromalt la redditività del settore del malto nella Comunità toccherà il minimo storico nel 2005-2006 a causa del gran numero di aziende in perdita i cui costi vengono soltanto parzialmente coperti. Probabilmente a motivo di questa bassa redditività il grande produttore di malto tedesco Weissheimer di Andernach ha presentato istanza di fallimento nella primavera del 2006. Sono stati inoltre chiusi in forma permanente altri impianti di produzione, tra cui quattro fabbriche nel Regno Unito, due in Germania e una in Francia. Si tratta di vecchie unità di grandi imprese. Altri produttori di malto hanno deciso di chiudere temporaneamente parte delle proprie capacità; in altri casi i vecchi impianti produttivi sono stati sostituiti da nuovi. Di conseguenza la capacità di malto totale nella Comunità nel luglio 2006 viene stimata da H. M. Gauger a 8 800 000 tonnellate (23); le stime relative al consumo nella Comunità e alle esportazioni nei paesi terzi sono paragonabili a quelle contenute nella lettera di Euromalt dell'agosto 2005. Ne risulterebbe pur sempre una sovraccapacità di circa 600 000 tonnellate.

(69)

Nella lettera dell'ottobre 2005 i Paesi Bassi sostengono che la cifra, menzionata da Euromalt, di 500 000-700 000 tonnellate di sovraccapacità nel settore del malto nella Comunità si baserebbe sulle cosiddette capacità «name plate», ossia su una produzione di 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni l'anno. Non verrebbero in tal modo presi in considerazione i periodi di arresto della produzione nelle fabbriche per manutenzione, guasti tecnici e revisione: per questo motivo non è certo se si possa effettivamente parlare di sovraccapacità.

(70)

La Commissione si è basata sulle cifre in materia di effettiva capacità e produzione del settore del malto nella Comunità negli anni passati. La Commissione ha tratto la seguente tabella dalla raccolta statistica 2004-2005 di H. M. Gauger, che ha utilizzato come fonti le statistiche nazionali, Euromalt ed Eurostat.

Capacità e produzione totale di malto nella Comunità

 

Capacità (in t)

Produzione (in t)

2002

8 613 304

8 455 119

2003

8 632 525

8 595 156

2004

8 818 633

8 644 575

(71)

Le cifre contenute nella tabella indicano un utilizzo della capacità totale pari ad almeno 98 % negli anni tra il 2002 e il 2004. Le cifre contenute nella relazione di Frontier Economics (24) indicano una percentuale di utilizzo comparabile. Nel 2005 la percentuale di utilizzo è risultata inferiore, con una produzione comunitaria di malto di 8,4 milioni di tonnellate rispetto ad una capacità di 8,8 milioni. Per la campagna di commercializzazione 2006-2007 è prevista una produzione totale di 8,0 milioni di tonnellate rispetto ad una capacità di 8,8 milioni (25). Questo minor grado di utilizzo sembra però rispecchiare la reazione delle imprese produttrici di malto di fronte ad una situazione di bassa redditività, ossia la loro decisione di produrre un quantitativo minore e chiudere temporaneamente egli impianti produttivi. Per la campagna di commercializzazione 2006-2007 parte della spiegazione può essere inoltre trovata nello scarso raccolto di orzo di birra. Le cifre relative al periodo tra il 2002 e il 2004 compreso dimostrano che è tecnicamente possibile utilizzare almeno il 98 % della totale capacità produttiva. Quest'alta percentuale di effettivo utilizzo non sembra costituire una ragione per mettere in dubbio l'esistenza di fenomeni di sovraccapacità del settore del malto nella Comunità.

(72)

In futuro, come menzionato nella lettera di Euromalt dell'agosto 2005, «sarà necessario procedere alla chiusura degli impianti di piccole dimensioni, vetusti e inefficienti. Si tratterà di un processo lento, data la struttura del settore in determinati Stati membri». Il processo sembra comunque aver subito un'accelerazione nel 2006. Alla metà del 2006 la produzione di malto nella Comunità sembra essere stata riportata in equilibrio con la domanda effettiva grazie al fatto che i produttori hanno imparato a limitare la propria produzione ai volumi di vendita possibili (26). Anche dopo la succitata chiusura permanente dei vecchi impianti produttivi, la capacità produttiva totale di malto nella Comunità continua tuttavia a superare di circa 600 000 tonnellate la domanda effettiva; non si prevede inoltre alcun aumento della domanda all'interno della Comunità, vista la stagnazione del consumo di birra, mentre l'esportazione nei paesi terzi avrà luogo in quadro, per quanto riguarda gli scambi commerciali a livello mondiale, che secondo le previsioni dovrebbe restare relativamente stabile negli anni a venire. La Commissione non dispone pertanto di indicazioni chiare che le permettano di intravvedere un cambiamento rapido nell'odierna situazione di sovraccapacità.

Effetti sugli scambi fra Stati membri

(73)

I Paesi Bassi e Holland Malt sono del parere che l'investimento nella fabbrica a Eemshaven inciderà maggiormente sugli scambi commerciali con i paesi terzi che su quelli fra Stati membri, perché l'esportazione di malto costituisce un segmento di mercato a sé stante rispetto a quello in cui svolgono la loro attività i fornitori di malto la cui sede si trova lontano dalla costa.

(74)

La Commissione riconosce che parte della capacità di produzione di malto nella Comunità è costituita da piccole aziende private/familiari situate lontano dalla costa che producono principalmente per il mercato interno. Tuttavia parte della loro produzione può essere destinata anche all'esportazione, e in tal caso esse si troverebbero esposte alla concorrenza di altri fabbricanti di malto nella Comunità, come Holland Malt, la cui produzione è diretta principalmente all'esportazione.

(75)

Nel settore del malto della Comunità esistono inoltre grandi gruppi che commercializzano il proprio malto sia all'interno che all'esterno della Comunità. Holland Malt appartiene a questa categoria, essendo situata in un porto di acque profonde a partire dal quale possono essere approvvigionati tanto il mercato comunitario che quelli esterni. Gli impianti comunitari la cui produzione è destinata in primo luogo all'esportazione su altri mercati potrebbero dunque trovarsi in concorrenza con Holland Malt. Lo stesso vale per quelli che vendono principalmente sul mercato interno, dato che Holland Malt prevede tuttora di vendere considerevoli quantitativi di malto ai paesi europei. Il piano aziendale dell'agosto 2003 di Holland Malt contiene previsioni di vendita per il 2005 di 71 540 tonnellate destinate all'Europa (contro una vendita prevista di 28 100 tonnellate all'Asia, 40 600 tonnellate all'America Latina e 29 000 tonnellate alla Russia).

(76)

Possono verificarsi situazioni in cui gli impianti la cui produzione di malto è destinata principalmente all'esportazione verso paesi esterni alla Comunità (come Holland Malt) non riescono a trovare acquirenti per la produzione diretta a tali destinazioni; in tale caso essi cercheranno probabilmente di vendere tale produzione all'interno della Comunità. Può anche verificarsi l'opposto. La Commissione non considera dunque i segmenti all'esterno e all'interno della Comunità come segmenti totalmente separati. Esiste un legame reciproco, e gli sviluppi esterni della Comunità possono ripercuotersi su quelli interni della Comunità e viceversa.

(77)

In considerazione di quanto precede la Commissione non condivide le conclusioni cui perviene la relazione di Frontier Economics, secondo la quale non vi è alcuna indicazione che i sussidi concessi a Holland Malt si tradurranno in uno spostamento delle vendite di malto degli altri produttori europei, a prescindere da quello che è destinato comunque a verificarsi. La Commissione non può escludere il prodursi di tali spostamenti della vendita del malto di altri produttori comunitari ad acquirenti situati sia all'interno che all'esterno della Comunità. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto può incidere sugli scambi e la concorrenza fra Stati membri.

Un mercato per il malto premium

(78)

La Commissione ha preso nota dei dati trasmessi dai Paesi Bassi e da Holland Malt (comprese le lettere di terzi) relativi allo sviluppo del malto HTST (27). I Paesi Bassi, Holland Malt e i terzi interessati descrivono il malto HTST come un tipo di malto avente caratteristiche diverse da quello comune, che conferiscono alla birra maggior sapore e aroma, oltre a renderla più a lungo frizzante e ad estenderne il periodo di conservazione.

(79)

Secondo i Paesi Bassi e Holland Malt il malto HTST può essere definito come malto premium. Data l'unicità delle sue caratteristiche fisiche, la sua tangibile qualità e la collocazione in una categoria di prezzo più elevata, a loro giudizio è molto probabile che il malto HTST e quello comune siano poco o punto intercambiabili. Secondo le previsioni il malto HTST genererà una domanda e un mercato propri.

(80)

La Commissione riconosce che il malto HTST può avere caratteristiche particolari ed essere di elevata qualità. Occorre tuttavia stabilire se esistano o no mercati separati per il malto premium (quello che deve essere approvvigionato con malto HTST) e per il malto comune. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato che per costituire l'oggetto di un mercato sufficientemente distinto

«il servizio o il bene di cui trattasi deve poter essere reso individuabile da caratteristiche particolari che lo differenzino da altri servizi o beni al punto che sia scarsamente interscambiabile con essi e subisca la loro concorrenza solo in una misura scarsamente rilevante. In quest'ambito, il grado di interscambiabilità tra prodotti deve essere valutato sulla scorta delle caratteristiche obiettive di tali prodotti e in funzione della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato e delle condizioni di concorrenza (28).».

(81)

Per quanto riguarda la struttura della domanda e dell'offerta sul mercato e le condizioni di concorrenza, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parecchi interessati (soprattutto associazioni nazionali di produttori di malto) i quali sostengono che non può essere fatta alcuna chiara differenza tra il malto comune e il premium. Secondo queste osservazioni il malto costituisce semmai un prodotto di natura generica, con caratteristiche soggette a lievi variazioni e alle norme di qualità imposte dal settore. La maggioranza dei clienti dei produttori di malto sembrano soltanto richiedere malto di qualità elevata che risponda alle loro specifiche e soddisfi tutti i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.

(82)

L'interscambiabilità dei vari tipi di malto di diversi produttori non sembra dunque essere di poco conto, visto che tutti devono produrre malto di elevata qualità al fine di soddisfare la domanda della propria clientela.

(83)

Questa considerazione sembra confermata da indicazioni secondo le quali la birra premium non viene necessariamente prodotta con una qualità di malto diversa da quella utilizzata per la birra comune. Secondo i Paesi Bassi Holland Malt produrrà il proprio malto HTST principalmente per il segmento «premium» del mercato della birra. I Paesi Bassi asseriscono che per la produzione di questo tipo di birra sono necessarie materie prime di elevata qualità aventi caratteristiche tali da conferire alla birra un miglior sapore. Nella sua lettera Holland Malt cita il «Just Drinks.com 2004 report (29)» in cui, secondo l'impresa, importanti produttori di birra dichiarano che la birra premium è un liquido intrinsecamente migliore avente un gusto più corposo e più caratteristico.

(84)

A giudizio della Commissione questa frase si riferisce all'immagine che il consumatore ha della birra premium, e non ad una dichiarazione di importanti produttori. Alla pag. 59 della stessa relazione si legge che secondo Scottish & Newcastle il consumatore ha la percezione che una marca premium sia di qualità e di status più elevati. I fattori essenziali sono: l'idea di una qualità superiore — la birra premium è un liquido intrinsecamente migliore avente un gusto più corposo e più caratteristico.

(85)

Nel riassunto della relazione presentato dalla stessa Holland Malt si legge che «da interviste effettuate da just-drinks.com con un certo numero di importanti soggetti internazionali del settore della fabbricazione di birra a livello mondiale è emerso che la birra premium è in fondo un concetto di marketing». Alle pagine successive della stessa relazione si legge che una birra standard in una particolare regione, o in un particolare paese all'interno di una particolare regione, può diventare una birra premium e che i più importanti produttori internazionali adottano strategie di marketing diverse a seconda dei mercati. Certe marche considerate «premium» in determinate regioni non vengono necessariamente riconosciute come tali in altre regioni. Nella relazione si menziona inoltre che «il lettore deve essere consapevole del fatto che la domanda di birra premium, considerata in termini di raffronto tra diversi anni e tendenze su un certo numero di anni, muta con il variare dell'immagine che se ne fa il consumatore e non con il variare delle specifiche del prodotto. Come osserva Interbrew, è il consumatore, e non l'industria, a decidere quale birra è da considerarsi premium».

(86)

Il fatto che le specifiche non costituiscano un fattore importante nel determinare quali birre siano considerate premium dovrebbe stare ad indicare che, nella misura in cui soddisfano le norme di qualità (minime) imposte dal settore, i vari tipi di malto sono facilmente interscambiabili. A tale interscambiabilità si fa riferimento anche nel caso riguardante la concentrazione Hugh Baird/Scottish & Newcastle (30). In relazione al mercato rilevante del prodotto le parti che avevano effettuato la notifica (Hugh Baird e Scottish & Newcastle) dichiarano che le sue dimensioni sono perlomeno le stesse che quelle del mercato del malto. Nella decisione si dichiara che, sebbene il mercato del malto sia dimostrabilmente suddiviso in un mercato del malto e in un mercato della distillazione, le parti non considerano questo un argomento valido, dato l'elevato grado di sostituibilità sul lato dell'offerta.

(87)

Studiando le fonti statistiche relative alla produzione di malto, la Commissione non è inoltre riuscita ad individuare alcun mercato separato per il malto premium; al contrario, tutte queste fonti (Eurostat, Euromalt, Consiglio Internazionale dei Cereali) presentano unicamente dati relativi al mercato del malto in generale. Gli stessi Paesi Bassi e la stessa Holland Malt non hanno fornito alcun dato relativo a capacità esistenti per il malto premium o alla produzione del medesimo e, nell'argomentazione relativa all'eccesso di capacità, hanno anzi fatto riferimento a cifre relative al malto (come un unico prodotto) senza fare differenza tra malto comune e premium.

(88)

La Commissione ritiene pertanto che non si possa tracciare una linea di demarcazione netta fra le due categorie (malto comune e premium). Quantunque sia possibile che esistano differenze di natura qualitativa, queste non sembrano di natura tale da limitare in misura significativa l'interscambiabilità fra i tipi di malto o la concorrenza fra i produttori.

(89)

Sulla base delle conclusioni di cui sopra relativamente alla sovraccapacità sul mercato del malto, alla possibile incidenza della misura d'aiuto in oggetto sugli scambi fra Stati membri e all'assenza di un mercato chiaramente separato per il malto premium, la Commissione è dell'avviso che la misura d'aiuto non sia conforme al punto 4.2.5 degli orientamenti, il quale prescrive che non si possono concedere aiuti ad investimenti per prodotti di cui non sono individuabili normali sbocchi di mercato.

Aiuti ad un impianto di produzione del malto in Lituania

(90)

Holland Malt osserva che la situazione sul mercato mondiale del malto non ha impedito alla Commissione di approvare un aiuto agli investimenti a favore di un impianto di produzione per il malto in Lituania.

(91)

La Commissione sottolinea di non aver approvato alcun aiuto di Stato a favore di investimenti in un impianto di produzione per il malto in Lituania dopo l'accesso di tale paese alla Comunità il 1o maggio 2004. Prima di tale data non vigeva in Lituania alcuna normativa in materia di aiuti di Stato per i prodotti agricoli. In ogni caso le inadempienze di altri Stati membri in materia di rispetto degli obblighi che loro incombono a norma degli articoli 87 e 88 del trattato sono irrilevanti quando si tratta di determinare se lo Stato membro contro il quale è stato avviato il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato abbia concesso aiuti (illegali) (31).

(92)

A tale proposito la Commissione comunica di aver avviato il procedimento formale di indagine ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato dopo che la Spagna aveva notificato la propria intenzione di concedere aiuti all'impianto di produzione per il malto Maltacarrión S.A. (32). Tale procedimento è stato avviato per le stesse ragioni che nel presente caso, ossia perché non si può escludere che sul mercato del malto sia presente una sovraccapacità. Dopo l'avvio di tale procedimento la Spagna ha ritirato la notifica relativa all'aiuto in questione.

Aspetti regionali

(93)

La Commissione riconosce l'importanza l'aspetto rappresentato dallo sviluppo regionale nel quadro dell'aiuto a Holland Malt, addotto come argomento dai Paesi Bassi e da vari interessati, e non ha certo intenzione di contestarla. In tal senso il progetto troverebbe valida integrazione nel programma PA.

(94)

Il progetto deve però soddisfare tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quali fissate dagli orientamenti. Dato che esso non soddisfa almeno una condizione importante, la Commissione non può autorizzare l'aiuto di Stato a favore del progetto nonostante gli aspetti positivi che esso presenta per quanto riguarda lo sviluppo regionale.

VI.   CONCLUSIONE

(95)

Per le ragioni sopra esposte la Commissione considera l'aiuto a Holland Malt incompatibile con gli articoli 87 e 88 del trattato. La misura d'aiuto non è conforme al punto 4.2.5 degli orientamenti, il quale prescrive che non sono autorizzati aiuti per gli investimenti di prodotti per i quali non sono reperibili normali sbocchi di mercato.

(96)

Nella loro lettera del 17 dicembre 2004 i Paesi Bassi hanno comunicato che l'aiuto era stato accordato subordinatamente all'approvazione della Commissione. Gli aiuti eventualmente concessi nonostante questa condizione dovranno essere recuperati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a Holland Malt BV sotto forma di una sovvenzione di importo pari a 7 425 000 EUR, subordinatamente all'approvazione della Commissione, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

I Paesi Bassi ritirano gli aiuti di Stato di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1.   I Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie a recuperare presso il beneficiario l'aiuto concesso illegalmente di cui all'articolo 1.

2.   Il recupero viene effettuato senza indugio secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che queste consentano l' esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui esso è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione netto nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione i Paesi Bassi informano la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 154 del 25.6.2005, pag. 6.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Programma di investimento regionale Regionale investeringsprojecten 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99, approvato il 17 agosto 2000 con lettera SG(2000) D/106266.

(4)  Modifica del Programma di investimento regionale Regionale investeringsprojecten 2000, N831/2001, approvato il 18 febbraio 2002 con lettera C(2002) 233.

(5)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(6)  Lettera del 23 luglio 2004 sulla concessione di sovvenzioni per la costruzione di maltifici.

(7)  Lettera del Dr. Krottenthaler dell'università di Weihenstephan di maggio 2005.

(8)  - RM International, Malt Market Report, 22 aprile 2005. Rabobank, The malt industry, a changing industry structure, driven by emerging beer markets, marzo 2005. H.M. Gauger, Market report, maggio 2005. H.M. Gauger è un agente di intermediazione (broker)/consulente per il malto, che redige una relazione mensile sul mercato del malto contenente informazioni sulla produzione e il commercio di questo prodotto.

(9)  Organizzazione intergovernativa nel settore del commercio di cereali.

(10)  Euromalt: «The EU malting industry», agosto 2005.

(11)  Frontier Economics: «Holland Malt», ottobre 2005.

(12)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(13)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris contro Commissione delle Comunità europee, raccolta della giurisprudenza pag. 2671, punti 11 e 12.

(14)  Fonte: H. M. Gauger Statistical Digest 2004-2005.

(15)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(16)  Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 riguardante la definizione delle piccole, medie e microimprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(17)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(18)  Cfr. nota a fine pagina 10.

(19)  Presentazione di John Tjaardstra delle tendenze riscontrabili nella produzione e consumazione di birra, orzo da birra e malto.

(20)  Relazione n. 5 di H. M. Gauger, 2 giugno 2006. In tale relazione si parte per il 2005-2006 dall'ipotesi di un'esportazione totale pari a 2 140 milioni di tonnellate.

(21)  Cfr. nota a piè di pagina 8.

(22)  Cfr. nota a spie di pagina 8.

(23)  H. M. Gauger, July 2006 — State of the European Malt Industry.

(24)  Cfr. nota a pie' di pagina 11.

(25)  H. M. Gauger, Market report n. 4, 2 maggio 2006.

(26)  H.M. Gauger, luglio 2006 — State of the European Malt Industry.

(27)  Dichiarazione di Bühler sulle tecnologie di Holland Malt, non datata.

Lettera dell'università di Freising — Weihenstephan München, maggio 2005.

Lettera di un terzo interessato contenente segreti aziendali che di conseguenza sarà trattata in via confidenziale.

(28)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 21 ottobre 1997, causa T-229/94, Deutsche Bahn contro Commissione delle Comunità europee, raccolta della giurisprudenza II-1689, punto 10.

(29)  www.just-drinks.com, “A global market review of premium beer — with forecasts to 2010”.

(30)  Caso n. IV/M.1372 del 18.12.1998.

(31)  Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998 nella causa T-214/95, Regione Fiandre contro Commissione delle Comunità europee, raccolta della giurisprudenza II-717, punto 54.

(32)  Caso C 48 del 21.12.2005, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


6.2.2007   

IT

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L 32/88


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2006

che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2007/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere di istituire agenzie esecutive conformi allo statuto stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi o azioni comunitari.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva mira a consentire alla Commissione di concentrarsi su attività e funzioni prioritarie che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la guida, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto riguarda l’esecuzione di progetti che non richiedono decisioni di natura politica e richiede un elevato livello di competenze tecniche e finanziarie per l’intera durata del progetto.

(4)

La delega a un’agenzia esecutiva di compiti inerenti all’esecuzione di questo programma può essere effettuata secondo una netta separazione tra le fasi di programmazione, definizione delle priorità e valutazione del programma, di competenza dei servizi della Commissione, e l’esecuzione dei progetti, affidata all’agenzia esecutiva.

(5)

Un’analisi costi-benefici eseguita a tal fine ha indicato che l’istituzione di un’agenzia esecutiva permetterebbe di realizzare la rete transeuropea di trasporto all’insegna di una maggiore efficacia e a costi inferiori. Tenendo conto delle caratteristiche proprie della rete transeuropea di trasporto, occorre porre l’accento sulla delega di compiti tecnici, in quanto l’obiettivo fondamentale è rafforzare i legami fra la rete transeuropea di trasporto e la comunità degli esperti.

(6)

L’agenzia deve mobilitare competenze di livello elevato, a favore degli obiettivi definiti dalla Commissione e sotto il controllo di quest’ultima. L’istituzione dell’agenzia deve inoltre ottimizzare la realizzazione della rete transeuropea di trasporto agevolando l’assunzione di personale specializzato nei settori pertinenti.

(7)

L’istituzione dell’agenzia deve rendere più flessibile l’attuazione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto. Il programma annuale di lavoro deve permettere all’agenzia di contribuire alla realizzazione delle priorità annuali per l’istituzione della rete transeuropea di trasporto, pianificate e stabilite dalla Commissione. L’agenzia deve inoltre garantire un migliore coordinamento dei finanziamenti con altri strumenti comunitari.

(8)

Una gestione basata sui risultati ottenuti dall’agenzia, con l’introduzione delle procedure e dei circuiti di controllo e coordinamento necessari, deve permettere di semplificare le modalità di realizzazione della rete transeuropea di trasporto da parte dei servizi della Commissione. Questi potranno avvalersi dei lavori tecnici dell’agenzia, sviluppando parallelamente e in modo adeguato i compiti che presuppongono valutazioni di natura politica.

(9)

La cooperazione dell’agenzia con i servizi della Commissione e lo svolgimento dei suoi compiti specifici devono permettere di migliorare la visibilità dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell’agenzia

1.   È istituita un’agenzia esecutiva (in appresso denominata «l’agenzia») per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   La denominazione dell’agenzia è «Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto».

Articolo 2

Sede

L’agenzia ha sede a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per un periodo che decorre dal 1o novembre 2006 e termina il 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   Nell’ambito dell’azione comunitaria concernente la rete transeuropea di trasporto, l’agenzia è incaricata dell’esecuzione di compiti riguardanti la concessione di un contributo finanziario comunitario conformemente al regolamento n. 2236/95 del Consiglio (2), ad esclusione della programmazione, della definizione delle priorità, della valutazione del programma, dell’adozione delle decisioni di finanziamento e del monitoraggio legislativo. All’agenzia sono affidati i compiti seguenti:

(a)

gestione della fase di istruzione, finanziamento e controllo del contributo finanziario concesso a progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto, e dei controlli necessari a tal fine, adottando le decisioni pertinenti in base alla delega della Commissione;

(b)

coordinamento con altri strumenti comunitari, garantendo un migliore coordinamento degli interventi, sull’intero tracciato, per i progetti prioritari che beneficiano anche di finanziamenti provenienti dai fondi strutturali, dal fondo di coesione e dalla Banca europea per gli investimenti;

(c)

assistenza tecnica ai promotori dei progetti in materia di ingegneria finanziaria dei progetti e di sviluppo di metodi comuni di valutazione;

(d)

adozione degli atti di esecuzione del bilancio concernenti le entrate e le spese e svolgimento, su delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie per la gestione delle azioni comunitarie nel settore della rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, in particolare di quelle connesse all’aggiudicazione di appalti e sovvenzioni (3);

(e)

rilevazione, analisi e trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione della rete transeuropea;

(f)

supporto amministrativo e tecnico chiesto dalla Commissione.

2.   Lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera b), non modifica la responsabilità delle autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali o dal fondo di coesione per quanto riguarda la selezione e l’attuazione di progetti che fanno parte della rete transeuropea di trasporto né la responsabilità finanziaria degli Stati membri nell’ambito della gestione condivisa di questi programmi.

3.   Previo parere del comitato delle agenzie esecutive, la Commissione può incaricare l’agenzia di svolgere, oltre ai compiti di cui al paragrafo 1, anche compiti della stessa natura in relazione ad altri programmi o azioni comunitari, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 58/2003, a condizione che i programmi o le azioni in oggetto rientrino nell’ambito dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto.

4.   L’atto di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia ed è adattato in funzione dei compiti supplementari che potrebbero essere affidati all’agenzia. La decisione è trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L’agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per il periodo di cui all’articolo 3.

3.   Il direttore dell’agenzia è nominato per il periodo di cui all’articolo 3.

Articolo 6

Sovvenzione

L’agenzia beneficia di una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevata sulla dotazione finanziaria dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto e, se necessario, di altri programmi o azioni comunitari la cui esecuzione è affidata all’agenzia a norma dell’articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 7

Controllo e rapporto d’esecuzione

L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dell'azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, secondo le norme e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’agenzia esegue il proprio bilancio di finanziamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (4).

Fatto a Bruxelles, il 26 Ottobre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 228 del 23.9.1995.

(3)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

(4)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.


6.2.2007   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/91


DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 1o dicembre 2006

relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo

(2007/61/CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3 dell’allegato 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 19, paragrafo 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti all'applicazione del suddetto allegato e di assumere gli incarichi da esso previsti. Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell’allegato 11 dell'accordo agricolo, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

(3)

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (1).

(4)

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate da ultimo dalla decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 9 dicembre 2004, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2).

(5)

L’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è stata modificata dalla decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 dicembre 2005, relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo (3).

(6)

La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva (CE) n. 2003/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (4), del regolamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (5) e del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005 che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (6).

(7)

La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (7).

(8)

La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (8), le disposizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/200, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (9), e le disposizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (10).

(9)

È opportuno modificare l'appendice 1 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo per tenere conto delle legislazioni comunitaria e svizzera relative alle zoonosi e alle modalità particolari per quanto riguarda gli scambi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.

(10)

È opportuno modificare le appendici 1, 2, 3, 4, 5 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo per tenere conto dei cambiamenti verificatisi nelle legislazioni comunitaria e svizzera vigenti al 1o luglio 2006.

(11)

Le misure sanitarie previste dalla legislazione svizzera sono riconosciute come equivalenti a fini commerciali per i prodotti animali destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare l'appendice 6 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo.

(12)

Le disposizioni delle appendici 5 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo saranno riesaminate in seno al Comitato misto veterinario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

DECIDE:

Articolo primo

Le appendici 1, 2, 3, 4, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) sono sostituite rispettivamente dalle appendici che figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

L’appendice 5 dell’allegato 11, capitolo 3, punto V, parte A dell'accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«A.

Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere si impegnano a riscuotere almeno le tasse relative ai controlli ufficiali previste al capo VI del regolamento (CE) n. 882/2004 agli importi minimi fissati all’allegato V.»

Articolo 3

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto alla data dell’ultima firma.

Firmato a Berna, il 1odicembre 2006.

A nome della Confederazione svizzera

Il capo della delegazione

Hans WYSS

Firmato a Bruxelles, il 1odicembre 2006.

A nome della Comunità europea

Il capo della delegazione

Paul VAN GELDORP


(1)  GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

(2)  GU L 17 del 20.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 93.

(4)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(5)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(6)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

(7)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(8)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(9)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(10)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.


ALLEGATO

«

Appendice 1

MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE

I.   Afta epizootica

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

1.

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 84/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l’afta epizootica)

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l’afta epizootica)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2.

In applicazione dell’articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio veterinario federale.

3.

Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II.   Peste suina classica

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

4.

Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.

Se necessario e in applicazione dell’articolo 117, paragrafo 5 dell’Ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3.

In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

4.

In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

5.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6.

Se necessario, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2 dell’Ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

7.

Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III.   Peste suina africana

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

4.

Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2.

In applicazione dell’articolo 97 dell’Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3.

Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV.   Peste equina

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

2.

Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.

In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’intervento pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

V.   Influenza aviaria

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

1.

Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

2.

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16)

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-115 (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria)

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Il laboratorio comune di riferimento per l’influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE e dall’allegato VII, punto 2 della direttiva 2005/94/CE.

2.

In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 18 della direttiva 92/40/CEE, all’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI.   Malattia di newcastle

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.

Legge del 1 luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle)

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

4.

Istruzione (direttiva tecnica) dell’Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria 90(13) pag. 113 (vaccinazione ecc.))

5.

Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2.

In applicazione dell’articolo 97 dell’Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3.

Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII.   Malattie dei pesci e dei molluschi

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

1.

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

2.

Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnostica)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Attualmente l’allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l’anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare in applicazione dell’Ordinanza sulle epizoozie.

2.

Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale di veterinaria s’impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.

Nei casi di cui all’articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

4.

Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato C della direttiva 93/53/CEE.

5.

In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’intervento pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

6.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 93/53/CEE, all’articolo 8 della direttiva 95/70/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

7.

Nei casi di cui all’articolo 5 della direttiva 95/70/CEE, l’informazione si effettuerà nell’ambito del Comitato misto veterinario.

8.

Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi è: Laboratorio IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato B della direttiva 95/70/CEE.

VIII.   Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

1.

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 (RS 455.1), in particolare l’articolo 64f (procedimenti di stordimento)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l’importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

3.

Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDAl), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari)

4.

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata)

5.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all’interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica)

6.

Ordinanza del 10 giugno 1999 sul Libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali (OLAlA), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), in particolare l’articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l’allegato 4 (elenco delle sostanze vietate)

7.

Ordinanza del 23 giugno 2004 sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Il laboratorio comune di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2.

In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T..

3.

In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev’essere incenerita e il cervello dev’essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T..

In applicazione dell’articolo 10 dell'Ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza o da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione dell’articolo 179c dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. Dal 1o luglio 1999, si procede ugualmente all’abbattimento dell’intera coorte (l’abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4.

In applicazione dell'articolo 180b dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; e

degli animali aventi un’età inferiore a 2 mesi, destinati esclusivamente all’abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell’Ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio di riferimento per le E.S.T.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell’E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5.

In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell’articolo 18 dell'Ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA), la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1o gennaio 2001, il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6.

In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B.. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati all’allegato X, capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell’articolo 179 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

7.

In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato III, capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri della Comunità adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a 12 mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano, sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.

8.

Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6 e al capitolo B dell’allegato III e all’allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1.

Dal 1o gennaio 2003, e in applicazione dell’Ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2.

In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato XI, punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.).

L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell’articolo 179d dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell’articolo 180c dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

3.

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell’articolo 13 dell'Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.

IX.   Febbre catarrale degli ovini

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie molto contagiose)

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato II, capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

2.

In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X.   Zoonosi

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

1.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

2.

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

1.

Legge sulle epizoozie (LFE) del 1o luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40)

2.

Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)

3.

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDAI), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)

4.

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODAlOUs) (RS 817.02)

5.

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’igiene (OIg) (RS 817.024.1)

6.

Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101)

7.

Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

Laboratorio comunitario di riferimento per l’analisi e i test delle zoonosi (salmonella):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Paesi Bassi

Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA):

E-36200 Vigo

Spagna

Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Regno Unito

Laboratorio comunitario di riferimento per Listeria monocytogenes:

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires

(LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francia

Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires

(LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francia

Laboratorio comunitario di riferimento per Escherichia coli, compreso E.coli verotossigenico (VTEC):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italia

Laboratorio comunitario di riferimento per Campylobacter:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Svezia

Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italia

Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danimarca

2.

La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3.

La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell’anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

XI.   Altre malattie

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardante le epizoozie molto contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.

Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

4.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII.   Notifica delle malattie

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell’elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)

1.

Legge del 1o luglio 1996 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Appendice 2

POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

I.   Bovini e suini

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU  121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia d'Aujeszky), 150-157 (brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988, riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

In applicazione dell'articolo 297, primo comma dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

2.

L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3.

Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

b)

nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa/fanno parte l'animale (o gli animali) sospetto/i della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4.

Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;

b)

ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c)

qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d)

in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;

e)

la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

f)

quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito viene ritirata;

g)

la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5.

Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b)

ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c)

qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

d)

in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e)

il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni d'intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione, la situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;

b)

i tori d’allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;

c)

qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina tra cui prove virologiche o sierologiche;

d)

in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e)

il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno del 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

b)

qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;

c)

in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

d)

il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2005/768/CE (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27), si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8.

Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9.

In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B, punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

10.

In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A), punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

11.

I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

per il modello 1:

nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:

al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

«–

malattia: rinotracheite contagiosa bovina,

conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis ;»;

per il modello 2:

nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:

al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

«–

malattia: di Aujeszky

conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis ;»;

12.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

«–

I bovini:

sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;

non provengono da mandria in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;

sono nati dopo il 1o giugno 2001.»

II.   Ovini e caprini

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4.

Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III.   Equidi

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.

Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

IV.   Pollame e uova da cova

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (Salmonella Enteritidis), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

3.

All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4.

In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH».

5.

All'articolo 9, lettera a) della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6.

All'articolo 10, lettera a) della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7.

All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8.

Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

9.

All'articolo 15 della direttiva 90/539/CEE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

10.

Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.

11.

In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s’impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V.   Animali e prodotti d'acquacoltura

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275-290 (malattie dei pesci e dei crostacei) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.

L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

3.

L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

4.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere s’impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.

5.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6.

a)

Per l’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE.

b)

Per l’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un’azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E, capitolo 2 della direttiva 91/67/CEE.

c)

Per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E, capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE.

d)

Per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti da un’azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E, capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE.

e)

Per l’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei d'allevamento, nonché delle relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi, o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all’allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.

f)

Per l’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché delle relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all’allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.

VI.   Embrioni bovini

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento di embrioni)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.

Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII.   Sperma bovino

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.

2.

L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.

Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII.   Sperma suino

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.

Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX.   Altre specie

A.   LEGISLAZIONI

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni)

2.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2.

La Comunità europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20.

3.

Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’allegato E, parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura all’articolo 6, parte A, punto 1, lettera e) della direttiva 92/65/CE.

4.

I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5.

L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

6.

a)

Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.

b)

Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.

c)

Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE.

d)

Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE della Commissione (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).

7.

Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni della specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE della Commissione del 30 dicembre 2004 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).

8.

Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE.

9.

Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE.

10.

Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE.

11.

Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

12.

Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

13.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

Appendice 3

IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI, DEI LORO SPERMA, OVULI E EMBRIONI DAI PAESI TERZI

I.   Comunità europea — Legislazione

A.   Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l’importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

B.   Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

C.   Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

D.   Animali di acquacoltura

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

E.   Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

F.   Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE de la Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

G.   Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

H.   Altri animali vivi

1.

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

2.

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.06.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8).

II.   Svizzera — Legislazione

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11).

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, per quanto riguarda la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto, in applicazione delle disposizioni dell’allegato C della direttiva 92/65/CEE.

III.   Norme di applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine d'individuare soluzioni adeguate.

Appendice 4

ZOOTECNIA, IVI COMPRESA L’IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

I.   Comunità europea — Legislazione

A.   Bovini

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

B.   Suini

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

C.   Ovini, caprini

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

D.   Equidi

a)

Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

b)

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

E.   Animali di razza pura

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

F.   Importazione dai paesi terzi

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66).

II.   Svizzera — Legislazione

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.310).

III.   Norme d'applicazione

Lasciando impregiudicate le disposizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s’impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le disposizioni contemplate dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

Appendice 6

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I

SETTORI IN CUI L’EQUIVALENZA È RECIPROCAMENTE RICONOSCIUTA

«Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano»

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis.

 

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

 

Condizioni commerciali

Equivalenza

 

Norme CE

Norme svizzere

Salute animale :

1.

Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

 (1)

2.

Carni di selvaggina d’allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Mammiferi terrestri d’allevamento diversi da quelli sopra citati

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

Ratiti d’allevamento

Lagomorfi

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

3.

Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Ungulati selvatici

Lagomorfi

Altri mammiferi terrestri

Selvaggina selvatica di penna

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

4.

Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi

Pollame

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

5.

Stomaci, vesciche e budella

Bovini

Ovini e caprini

Suini

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

 (1)

6.

Ossa e prodotti a base di ossa

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici

Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

 (1)

7.

Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici

Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

 (1)

8.

Gelatina e collagene

 

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

 (1)

9.

Latte e prodotti del latte

 

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

10.

Uova e ovoprodotti

 

Direttiva 90/539/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

11.

Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini

 

Direttiva 91/67/CEE

Direttiva 93/53/CEE

Direttiva 95/70/CE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

12.

Miele

 

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

13.

Lumache e cosce di rana

 

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)


Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE

Norme svizzere

Sanità pubblica

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1)

Regolamento CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) .

Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60)

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 (RS 455.1)

Ordinanza del 1o marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFHV) modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 817.191.54)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione di animali e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODERR) (RS 817.02)

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim) (RS 916.020.1)

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1)

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1)

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

Sì con condizioni speciali

Condizioni speciali

(1)

La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(2)

La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

(3)

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario.

(4)

Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine prevista all’articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l’elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri della Comunità dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. Le disposizioni dell’articolo 3, punto 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso mutatis mutandis.

(5)

I metodi di individuazione descritti all’allegato I, capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. D’altro canto, non si ricorre al metodo d’esame trichinoscopico descritto nell’allegato I, capitolo III del regolamento (CE) n. 2075/2005.

(6)

Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2009.

In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3 bis dell’Ordinanza del DFE riguardante l’igiene nella macellazione di animali (RS 817.190.1) e dell’articolo 9, paragrafo 7 dell’Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari d’origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano un bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito all’allegato 9, punto 2 dell’Ordinanza del DFE riguardante l’igiene nella macellazione di animali (RS 817.190.1). Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità conformemente alle disposizioni degli articoli 9a e 14a dell’Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari d’origine animale (RS 817.022.108).

(7)

Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera provenienti:

da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri della Comunità;

da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l’esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri della Comunità.

(8)

In applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 dell’Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 dell’Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1):

a)

per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna enumerate nell’allegato della legge federale del 21 marzo 1997 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna.

Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;

descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;

chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell’Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1),

comunica qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario.

b)

per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

descrive brevemente le disposizioni che sono state adattate;

descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e

fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

(9)

La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri della Comunità a norma degli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(10)

In attesa dell’allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera per quanto riguarda l’elenco dei materiali specifici a rischio, la Svizzera si è impegnata, mediante direttiva tecnica interna, a non destinare al commercio con gli Stati membri della Comunità le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi contenenti la colonna vertebrale, nonché i prodotti che ne derivino.

«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE

Norme svizzere

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le norme di trasformazione applicabili agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (GU L 36 dell’8.2.2006 pag. 25).

Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l’igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401).

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE)

Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (OESPA) (RS 916.441.22)

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica disposizioni identiche a quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Gli scambi di materiali rientranti nelle categorie 1 e 2 sono vietati, salvo per taluni usi tecnici previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 (misure transitorie stabilite dal regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione).

I materiali che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnati dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti dal Capitolo III dell’allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

In conformità con il Capo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l’elenco dei suoi impianti corrispondenti.

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

I.   Esportazioni della Comunità verso la Svizzera

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.

II.   Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

CAPITOLO III

Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell’esame effettuato.

Appendice 10

CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI

CAPITOLO I

A.   Controlli alle frontiere per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Tipi di controlli alle frontiere

Tassi

1.

Controlli documentali

100 %

2.

Controlli materiali

1 %

B.   Controlli alle frontiere per i settori diversi da quelli di cui al punto A

Tipi di controlli alle frontiere

Tassi

1.

Controlli documentali

100 %

2.

Controlli materiali

da 1 a 10 %

C.   Misure specifiche

Le parti prendono atto dell’allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CEE-SVIZZERA, relativa all’agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti d’origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

D.   Canoni

1.

Per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni:

1,5 EUR/t con un minimo di 30 EUR e un massimo di 350 EUR per partita.

2.

Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni:

3,5 EUR/t con un minimo di 30 EUR e un massimo di 350 EUR per partita.

E.   Regole per i prodotti animali che devono attraversare il territorio dell’Unione europea o della Svizzera

1.

I prodotti animali originari della Svizzera che devono attraversare il territorio dell’Unione europea sono soggetti alle disposizioni di controllo previste, a seconda dei casi, ai precedenti punti A e B. Le disposizioni dell’articolo 11, punto 2, lettere c), d) ed e) della direttiva 97/78/CE non si applicano ai prodotti per i quali l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta e che sono destinati ad essere esportati al di fuori del territorio dell’Unione europea, nella misura in cui i controlli veterinari realizzati conformemente al precedente punto A abbiano dato esito favorevole.

2.

I prodotti animali originari dell’Unione europea che devono attraversare il territorio della Svizzera sono soggetti alle disposizioni di controllo previste, a seconda dei casi, ai precedenti punti A e B.

F.   Sistema TRACES

1.   Legislazioni

Comunità europea

Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63) modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE della Commissione, del 14 luglio 2005, che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29)

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

2.   Modalità d’applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Le disposizioni dell’articolo 3 della decisione 2004/222/CE relative alla registrazione dei documenti veterinari comuni di entrata nel sistema informatico TRACES non si applicano ai prodotti per i quali l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta ad eccezione di quelli ammessi in base alle procedure di cui agli articoli 8, 12 paragrafo 4, e 13 della direttiva 97/78/CE e di quelli oggetto di una decisione di rifiuto in conseguenza dei controlli frontalieri.

Per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Se necessario, misure transitorie saranno definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.

CAPITOLO II

CONTROLLI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI

1.   LEGISLAZIONE

I controlli relativi alle importazioni da paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni :

Comunità europea

Svizzera

1.

Regolamento (CE) n. 136/2004, della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11)

2.

Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1)

3.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206). Comunità europea

4.

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

5.

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

6.

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti d'origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)

1.

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

2.

Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDERR), modificata da ultimo il 18 giugno 2004 (RS 817.0)

3.

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODERR), (RS 817.02)

4.

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) Svizzera

2.   Modalità d’applicazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d’ispezione frontalieri sono i seguenti: Basilea-Mulhouse Aeroporto, Ferney-Voltaire/Ginevra Aeroporto e Zurigo Aeroporto. Le modifiche ulteriori sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 23 della direttiva 97/78/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

La particolare situazione dei posti d’ispezione frontalieri di Basilea-Mulhouse Aeroporto e di Ferney-Voltaire/Ginevra Aeroporto sarà esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall’entrata in vigore della presente appendice.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della direttiva 97/78/CE, la Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Nel quadro delle attività di cui alla direttiva 97/78/CE, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni o le tasse collegati ai controlli ufficiali delle merci, conformemente alle disposizioni del capo VI del regolamento (CE) n. 882/2004 agli importi minimi fissati nel suo allegato V.

CAPITOLO III

CONDIZIONI D’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI ANIMALI DAI PAESI TERZI

1.   Comunità europea — Legislazione

A.   REGOLE DI SANITÀ PUBBLICA

1.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

2.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

3.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

4.

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

5.

Regolamento CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

6.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 206), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

B.   REGOLE DI SALUTE ANIMALE

1.

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

2.

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adeguamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

3.

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

4.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

5.

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le norme di trasformazione applicabili agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (GU L 36 dell’8.2.2006 pag. 25).

6.

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 du 23.1.2003, pag. 11).

2.   Svizzera — Legislazione

Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE).

3.   Regole d’applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica le stesse condizioni d’importazione di cui al capitolo III, punto 1 della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni della presente appendice saranno sottoposte a revisione nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dalla sua entrata in vigore.

»

(1)  Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/130


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra

[notificata con il numero C(2006) 5934]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2007/62/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I.   FATTI E PROCEDURA

(1)

Con lettera del 2 giugno 2006 della rappresentanza permanente del Regno di Danimarca presso l'Unione europea, il governo danese, facendo riferimento all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ha notificato alla Commissione le proprie disposizioni nazionali relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra, che ritiene necessario mantenere in vigore dopo l'adozione del suddetto regolamento, precisando i motivi del loro mantenimento.

(2)

Nella sua lettera il governo danese fa notare che il Regno di Danimarca, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 842/2006, intende mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose rispetto a quelle del regolamento.

1.   Normativa comunitaria

1.1.   Articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE

(3)

L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato dispone che «allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»

(4)

Conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

1.2.   Regolamento (CE) n. 842/2006

(5)

Il regolamento (CE) n. 842/2006 relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra mira a prevenire e contenere le emissioni di alcuni gas fluorurati contemplati dal protocollo di Kyoto (HFC, PFC e SF6).

(6)

Esso comprende inoltre una serie limitata di divieti di uso e di immissione in commercio quando esistono a livello comunitario alternative economicamente vantaggiose e quando non è possibile migliorare il contenimento e il recupero.

(7)

Il regolamento ha una doppia base giuridica: l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE per tutte le disposizioni salvo quelle previste dagli articoli 7, 8 e 9, che si basano sull'articolo 95 del trattato CE a causa delle loro implicazioni in materia di libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico della CE.

(8)

L'articolo 9 del regolamento disciplina l'immissione in commercio e, più precisamente, vieta la commercializzazione di prodotti e di apparecchiature che contengono gas fluorurati contemplati dal regolamento, o il cui funzionamento dipende da tali gas. Al paragrafo 3, lettera a), esso stabilisce che gli Stati membri che abbiano adottato entro il 31 dicembre 2005 disposizioni nazionali più rigorose di quelle individuate nel medesimo articolo, e che ricadono nel campo di applicazione del regolamento, possono mantenere in vigore dette disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del medesimo articolo, dette misure devono essere notificate alla Commissione, corredate della relativa giustificazione, e devono essere compatibili con il trattato.

(9)

Il regolamento si applica a decorrere dal 4 luglio 2007, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'allegato II che si applicano a decorrere dal 4 luglio 2006.

2.   Disposizioni nazionali notificate

(10)

Le disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca sono state emanate con decreto n. 552 del 2 luglio 2002.

(11)

Il decreto riguarda tre gas ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, aventi in massima parte alti potenziali di riscaldamento globale: idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6).

(12)

Il decreto prevede un divieto generale di importazione, vendita ed impiego di nuovi prodotti contenenti i suddetti gas ad affetto serra dopo il 1o gennaio 2006 nonché il divieto di importazione, vendita ed impiego di tali gas ad effetto serra, nuovi e recuperati, dopo il 1o gennaio 2006.

(13)

Il divieto generale applicabile a nuovi prodotti contenenti i gas fluorurati in questione è accompagnato da alcune deroghe specificate nell'allegato I del decreto.

(14)

Il decreto consente all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente di concedere deroghe per «casi molto particolari». La notifica descrive le circostanze nelle quali può essere effettivamente prevista una procedura derogatoria, ad esempio quando un divieto produce effetti imprevisti sproporzionati o nei casi in cui non vi sono alternative o le alternative esistenti non sono soddisfacenti, o ancora nei casi in cui il livello totale delle emissioni di gas ad effetto serra convertite in equivalente biossido di carbonio risulta inferiore in sistemi contenenti gas fluorurati. La notifica comprende inoltre un documento di orientamento, pubblicato dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, ad uso degli operatori che intendono chiedere una deroga. Tale documento illustra i criteri applicati dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente per concedere o negare la deroga e comprende una breve rassegna delle domande fino ad ora presentate e delle corrispondenti decisioni adottate dall'agenzia.

(15)

Con lettera datata 26 ottobre 2006 la Commissione ha informato il governo danese che aveva ricevuto la notifica e che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 9 giugno 2006, il giorno successivo al ricevimento della notifica.

(16)

Con lettera del 19 settembre 2006 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della notifica, invitandoli a presentare eventuali osservazioni entro un termine di 30 giorni. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), al fine di informare gli interessati delle disposizioni nazionali della Danimarca, nonché delle motivazioni presentate.

II.   VALUTAZIONE

1.   Valutazione dell'ammissibilità

(17)

L'articolo 95, paragrafo 4, riguarda i casi in cui, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro.

(18)

La notifica del governo danese ha per oggetto disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006. Dette disposizioni nazionali sono state adottate e sono entrate in vigore nel 2002, anteriormente all'adozione del suddetto regolamento.

(19)

L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati è armonizzata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 842/2006, e in particolare dall'articolo 9 e dall'allegato II del medesimo regolamento.

(20)

Il decreto della Danimarca prevede disposizioni più rigorose rispetto a quelle del regolamento (CE) n. 842/2006, in quanto impone un divieto generale di importazione, vendita ed impiego di nuovi prodotti contenenti gas fluorurati dopo il 1o gennaio 2006, nonché il divieto di importazione, vendita ed impiego di gas fluorurati, nuovi e recuperati, dopo il 1o gennaio 2006, mentre il regolamento istituisce un divieto di immissione in commercio che si applica unicamente ai prodotti elencati nel suo allegato II.

(21)

Su tale base, e in conformità del disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 842/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure da essi adottate, unitamente alle relative motivazioni. Tali misure devono essere compatibili con il trattato.

(22)

La compatibilità delle misure è esaminata secondo la procedura prevista all'articolo 95, paragrafo 4 e paragrafo 6, del trattato, tenendo conto del regolamento (CE) n. 842/2006. A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, la notifica delle disposizioni nazionali deve precisare i motivi del loro mantenimento, connessi a una o più delle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.

(23)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda di autorizzazione presentata dalla Danimarca per mantenere in vigore le disposizioni nazionali relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra sia ammissibile a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

2.   Valutazione di merito

(24)

Conformemente all'articolo 95, paragrafo 4 e paragrafo 6, primo comma, del trattato CE, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione comunitaria prevista da tale articolo. In particolare, le disposizioni nazionali devono essere giustificate dalle esigenze importanti di cui all'articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e non devono rappresentare un ostacolo inutile o sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

2.1   Onere della prova

(25)

Per stabilire se le misure nazionali notificate a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, la Commissione deve basarsi sulle «motivazioni» addotte dallo Stato membro notificante. Ciò significa che, conformemente a quanto stabilito dal trattato CE, la responsabilità di dimostrare che le misure nazionali sono giustificate incombe allo Stato membro richiedente.

(26)

Spetta allo Stato membro notificante addurre motivazioni, fatti e prove scientifiche sufficienti, affinché possa essere autorizzato a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose. È dunque interesse dello Stato membro corredare la notifica di tutti gli elementi di fatto e di diritto atti a giustificarla (3). La mancata inclusione di tali elementi nella notifica condurrà la Commissione a ritenerla infondata.

2.2.   Giustificazione per motivi attinenti alle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro

2.2.1.   Posizione della Danimarca

(27)

Per giustificare il mantenimento delle disposizioni nazionali, le autorità danesi hanno presentato una relazione contenente le motivazioni che seguono.

(28)

Il decreto n. 552 del 2 luglio 2002 disciplina le emissioni di alcuni gas industriali (HFC, PFC e SF6), tutti ad elevato effetto serra. A titolo di esempio, 1 kg dei due gas HFC maggiormente utilizzati in Danimarca (HFC-134a e HFC-404A) equivale rispettivamente a 1 300 e 3 780 kg di CO2 , mentre 1 kg di SF6 equivale ad oltre 22 000 kg di CO2.

(29)

Nell'ambito del protocollo di Kyoto la CE si è impegnata, per il periodo 2008-2012, a ridurre le emissioni globali di gas ad effetto dei suoi Stati membri almeno dell'8 % rispetto al livello registrato nel 1990. Nel successivo dibattito all'interno della CE [decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (4) («accordo sulla ripartizione degli oneri»)], la Danimarca si è impegnata a ridurre del 21 % le proprie emissioni globali di gas ad effetto serra nel corso di tale periodo.

(30)

Nella loro notifica le autorità danesi invocano l'obiettivo della protezione dell'ambiente e segnatamente la necessità di conseguire con ogni mezzo possibile l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra previsto dalla decisione 2002/358/CE.

(31)

Scopo del decreto in questione è contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prevenendo le emissioni di gas serra fluorurati.

(32)

Le autorità della Danimarca fanno osservare che il decreto danese mira a limitare il più possibile l'impiego e, di conseguenza, le emissioni di gas industriali ad effetto serra, al fine di concorrere alla riduzione delle emissioni di tali gas e contribuire all'assolvimento degli impegni assunti dalla Danimarca a livello internazionale. Secondo le autorità danesi, l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni che la Danimarca si è impegnata a raggiungere nell'ambito della decisione 2002/358/CE richiede uno sforzo concertato nella lotta contro ogni fonte di emissioni di gas ad effetto serra.

(33)

Gli HFC sono prevalentemente impiegati in Danimarca come fluidi refrigeranti in impianti di refrigerazione. I PFC non sono più utilizzati in tale paese. L'SF6, un tempo utilizzato nei vetri isolanti antirumore e, nel settore elettrico, in alcuni interruttori, è attualmente utilizzato solo per quest'ultima applicazione, in ragione di poche tonnellate all'anno.

(34)

La notifica delle autorità danesi fa riferimento a proiezioni in base alle quali, in assenza di un'ulteriore regolamentazione, il livello delle emissioni raddoppierà entro il 2010: ciò corrisponde a 0,5- 0,7 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio in più rispetto al livello che si otterrebbe applicando i provvedimenti notificati.

(35)

Le autorità danesi fanno osservare che i principi introdotti a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 842/2006 per la riduzione delle emissioni mediante misure di contenimento sono stati istituiti dalla normativa danese oltre 50 anni fa e da allora applicati ai sistemi che fanno uso di gas fluorurati, per cui è improbabile che possano dar luogo a ulteriori riduzioni.

(36)

Nella loro notifica le autorità danesi descrivono sommariamente alcuni dei settori di applicazione in cui sono state messe a punto soluzioni alternative e che sono quindi disciplinati dalla normativa nazionale. La Danimarca parte dal presupposto che esistano alternative ai gas industriali ad effetto serra utilizzati nelle applicazioni che sono state vietate dal 1o gennaio 2006 o che lo saranno a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(37)

Il divieto generale di importazione, vendita ed impiego di nuovi prodotti contenenti i gas fluorurati considerati è accompagnato da alcune deroghe specificate nell'allegato I del decreto. Tali deroghe riguardano diverse applicazioni molto particolari e per alcune applicazioni più comuni si basano sul quantitativo di gas ad effetto serra utilizzato nei relativi sistemi. Il divieto non si applica, ad esempio, alle apparecchiature di refrigerazione, alle pompe di calore o agli impianti di condizionamento d'aria con carichi refrigeranti compresi fra 0,15 e 10 kg nonché ai sistemi di refrigerazione a recupero di calore con carico refrigerante pari o inferiore a 50 kg. Beneficiano di una deroga anche i prodotti destinati alle navi e quelli per uso militare nonché l'utilizzazione di SF6 in impianti ad alto voltaggio.

(38)

Oltre alle deroghe summenzionate, il decreto della Danimarca prevede la possibilità di derogare al divieto generale «in casi molto particolari». Tale possibilità di deroga è intesa ad evitare che, in casi specifici, il divieto produca conseguenze sproporzionate (casi non previsti al momento dell'adozione del decreto, situazioni particolari in cui l'installazione di un impianto di refrigerazione con refrigeranti alternativi agli HFC comporterebbe costi eccezionali e irragionevoli per l'installatore o il proprietario o situazioni in cui il livello totale delle emissioni di gas ad effetto serra convertite in equivalente biossido di carbonio risulterebbe inferiore in sistemi contenenti gas fluorurati).

(39)

L'applicazione della deroga deve consentire di trarre dal divieto il massimo beneficio possibile da un punto di vista ambientale globale, tenuto conto anche degli aspetti energetici.

(40)

Conformemente all'articolo 8 della legge sulle sostanze e sui prodotti chimici, n. 21 del 16 gennaio 1996, il divieto non si applica all'importazione, alla produzione e alla vendita di prodotti destinati esclusivamente all'esportazione.

(41)

Esso non si applica neppure all'importazione di gas industriali ad effetto serra destinati alla fabbricazione di un prodotto destinato all'esportazione.

(42)

Il governo danese ritiene che il decreto, il cui scopo è la protezione dell'ambiente, sia necessario e proporzionato ai fini della prevenzione e della riduzione delle emissioni di gas fluorurati e sia pertanto compatibile con il trattato.

2.2.2.   Valutazione della posizione della Danimarca

(43)

Avendo esaminato le informazioni trasmesse dalla Danimarca, la Commissione ritiene che la richiesta di autorizzazione a mantenere misure nazionali più rigorose delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 842/2006 sia da considerarsi compatibile con il trattato per i motivi di seguito enunciati.

2.2.2.1.   La giustificazione ambientale

(44)

Il decreto si iscrive in una strategia generale attuata dalla Danimarca ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto e dell'accordo sulla ripartizione degli oneri conseguentemente adottato a livello comunitario. Nell'ambito dell'accordo suddetto la Danimarca si è impegnata, per il periodo 2008–2012, a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 21 % rispetto al livello registrato nel 1990.

(45)

Per assolvere gli impegni sottoscritti la Danimarca sta quindi attuando una strategia climatica che tiene conto di tutte le fonti di emissioni di gas ad effetto serra. I provvedimenti relativi ai gas fluorurati rientrano pertanto in un'azione di ampio respiro intesa ad adempiere agli obblighi da essa contratti. Vale la pena sottolineare che, in assenza di ulteriori provvedimenti, le emissioni di gas fluorurati sono destinate a raddoppiare entro il 2010 a causa del crescente ricorso ai sistemi di refrigerazione e dell'eliminazione graduale degli HCFC dalle apparecchiature di refrigerazione a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (5).

(46)

Il regolamento (CE) n. 842/2006 dovrebbe consentire di ridurre in misura significativa le emissioni di gas fluorurati nella Comunità, segnatamente negli Stati membri che ancora non dispongono di una normativa adeguata in materia, grazie soprattutto a misure intese a migliorare il contenimento e il recupero dei gas fluorurati utilizzati in alcune applicazioni. Misure analoghe, tuttavia, sono già state introdotte nella normativa danese (politica di contenimento basata su programmi di formazione a carattere obbligatorio, controlli periodici delle perdite) oltre 50 anni fa e da allora applicate ai sistemi che fanno uso di gas fluorurati; è quindi improbabile che tali misure diano luogo ad ulteriori riduzioni atte a contrastare in modo efficace l'aumento previsto delle emissioni di gas fluorurati in Danimarca.

(47)

Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene di poter accogliere la giustificazione ambientale fornita dalla Danimarca relativa alla riduzione e alla prevenzione delle emissioni di gas fluorurati.

2.2.2.2.   Pertinenza e proporzionalità del decreto danese in relazione all'obiettivo di un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra

(48)

In tale contesto, e ai fini di un'ulteriore riduzione e prevenzione delle emissioni di gas fluorurati, nel 2002 la Danimarca ha deciso di introdurre un divieto selettivo di immissione in commercio di nuove apparecchiature. La selezione era effettuata sulla base di studi volti a verificare, in particolare, l'esistenza e la disponibilità di prodotti alternativi non contenenti gas fluorurati.

(49)

Sulla base dei suddetti studi, il decreto istituisce un divieto generale di importazione, vendita ed impiego di nuovi prodotti contenenti gas fluorurati a decorrere dal 1o gennaio 2006; esso prevede un'ampia serie di deroghe ed esenzioni, in virtù delle quali determinati prodotti e attrezzature sono automaticamente esentati o possono esserlo a determinate condizioni, o che consentono di anticipare o posticipare l'entrata in vigore del divieto. L'allegato I del decreto comprende alcune deroghe specifiche per una serie di applicazioni molto particolari (ad es. aerosol medici, attrezzatura da laboratorio) e, per alcune applicazioni più comuni, deroghe basate sul quantitativo di gas fluorurati utilizzato nei relativi sistemi. Pertanto il divieto non si applica alle apparecchiature di refrigerazione, alle pompe di calore o agli impianti di condizionamento d'aria con carichi refrigeranti compresi fra 0,15 e 10 kg né ai sistemi di refrigerazione a recupero di calore con carico refrigerante pari o inferiore a 50 kg. Beneficiano di una deroga anche i prodotti destinati alle navi e quelli per uso militare nonché l'utilizzazione di SF6 in impianti ad alto voltaggio.

(50)

Il decreto consente inoltre all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente di concedere deroghe per «casi molto particolari», segnatamente in casi non previsti al momento dell'adozione del decreto, o qualora non vi siano alternative o le alternative esistenti non siano soddisfacenti o qualora il livello totale delle emissioni di gas ad effetto serra (comprese le «emissioni indirette» dovute al consumo di energia) convertite in equivalente biossido di carbonio risulti inferiore in sistemi contenenti gas fluorurati.

(51)

La procedura applicata dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente è chiaramente descritta, analogamente ai criteri cui è subordinata la decisione di concedere o di negare la deroga. Tali criteri tengono conto del principio di proporzionalità.

(52)

Nella stessa ottica, vale la pena segnalare che il decreto della Danimarca autorizza l'impiego di gas fluorurati per la manutenzione di attrezzature esistenti, onde evitare che vengano inutilmente dimesse.

(53)

Pur constatando che il decreto comporta alcune implicazioni sulla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, la Commissione, alla luce di quanto suesposto, ritiene che esso sia giustificato da un punto di vista ambientale e tenga conto delle ripercussioni dei divieti previsti sul mercato internazionale, segnatamente attraverso la possibilità di concedere deroghe in casi specifici.

(54)

Va inoltre ricordato che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 842/2006 autorizza il mantenimento in vigore delle misure nazionali solo fino al 31 dicembre 2012; pertanto, considerato che la notifica del Regno di Danimarca fa riferimento a tale articolo del regolamento, il decreto sarà applicabile soltanto per un periodo limitato.

2.3.   Assenza di discriminazioni arbitrarie e di restrizioni dissimulate del commercio tra gli Stati membri

(55)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.

(56)

Vale la pena rammentare che le domande notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE devono essere valutate alla luce delle condizioni stabilite in detto paragrafo e al paragrafo 6 dello stesso articolo. Se una qualsiasi delle suddette condizioni non è soddisfatta, la domanda deve essere respinta senza che sia necessario esaminare le altre.

(57)

Le disposizioni nazionali notificate hanno carattere generale e si applicano sia ai prodotti nazionali che a quelli importati. Non vi è alcuna prova che le disposizioni nazionali notificate possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità.

(58)

Lo scopo perseguito dal decreto è la protezione dell'ambiente e nulla induce a ritenere che, nello spirito o nell'attuazione, esso possa dar luogo a discriminazioni arbitrarie o ad ostacoli dissimulati agli scambi.

(59)

Tenuto conto dei rischi ambientali derivanti da determinati gas fluorurati, la Commissione ritiene che non vi siano elementi per concludere che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità danesi costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto agli obiettivi perseguiti.

III.   CONCLUSIONI

(60)

Alla luce di quanto suesposto, e tenuto conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri e da altri terzi sulla notifica presentata dalle autorità danesi, la Commissione considera ricevibile la richiesta di autorizzazione presentata dalla Danimarca il 2 giugno 2006 per mantenere in vigore, fino al 31 dicembre 2012, disposizioni nazionali più rigorose di quelle del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Inoltre, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali:

rispondono ad esigenze di protezione dell'ambiente,

tengono conto dell'esistenza e della disponibilità, dal punto di vista tecnico ed economico, di alternative alle applicazioni oggetto di divieto in Danimarca e avranno probabilmente un impatto economico limitato,

non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria e

non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri

sono quindi compatibili con il trattato.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali relative ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra notificate dal Regno di Danimarca alla Commissione con lettera del 2 giugno 2006, più rigorose rispetto a quelle del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas. Il Regno di Danimarca è autorizzato a mantenere in vigore tali disposizioni fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 16.4.2006, pag. 1.

(2)  GU C 228 del 22.9.2006, pag. 4.

(3)  Cfr. la Comunicazione della Commissione relativa all'articolo 95 (paragrafi 4, 5 e 6) del trattato che istituisce la Comunità europea [COM (2002) 760 def. del 23.12.2002], in particolare il punto 13.

(4)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(5)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/135


DECISIONE N. 2/2006

del comitato

istituito ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento, del 13 dicembre 2006, in merito all’inserimento di organismi di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sui dispositivi di protezione individuali

(2007/63/CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 11,

considerando che il comitato deve adottare una decisione per l'inserimento di un organismo o organismi di valutazione della conformità in un capitolo settoriale dell'allegato I dell'accordo,

DECIDE:

1.

L'organismo di valutazione della conformità dell’allegato A è inserito nell’elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sui dispositivi di protezione individuali di cui all’allegato 1 dell’accordo.

2.

La portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell’inclusione in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.

Firmato a Berna, il 22 Novembre 2006.

Per la Confederazione elvetica

Heins HERTIG

Firmato a Bruxelles, il 13 Dicembre 2006.

Per la Comunità europea

Andra KOKE


ALLEGATO

Organismo svizzero di valutazione della conformità inserito nell’elenco degli organismi di valutazione della conformità del capitolo settoriale sui dispositivi di protezione individuali di cui all’allegato 1 dell’accordo

TESTEX

Gotthardstrasse 61

8027 Zürich

Svizzera

Sig. Adrian Meili

Tel: +41 (0) 44 206 42 42

Fax: +41 (0) 44 206 42 30

E-mail: zuerich@testex.ch


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/137


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione

[notificata con il numero C(2006) 6962]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Come stabilito dal regolamento (CE) n. 1980/2000 si è proceduto al tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica della conformità fissati dalla decisione 2001/688/CE (2) della Commissione per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione.

(2)

A seguito del riesame, il gruppo di prodotti è stato suddiviso in due gruppi distinti e di conseguenza è stata adottata Commissione la decisione 2006/799/CE sugli ammendanti del suolo. La decisione in questione sostituisce la decisione 2001/688/CE per quanto concerne gli ammendanti del suolo.

(3)

È tuttavia necessario sostituire la decisione 2001/688/CE anche per ciò che riguarda i substrati di coltivazione.

(4)

Alla luce del suddetto riesame e al fine di tener conto dell’evoluzione scientifica e degli sviluppi del mercato, è opportuno aggiornare i criteri e i requisiti applicabili ai substrati di coltivazione, il cui periodo di validità termina il 28 agosto 2007.

(5)

I criteri ecologici e i requisiti aggiornati devono essere validi per un periodo di quattro anni.

(6)

È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima del 1o ottobre 2006 di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri e requisiti.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» comprende materiali diversi dai suoli in situ, dove vengono coltivati vegetali.

Articolo 2

Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica per i substrati di coltivazione a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto deve appartenere al gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» definito all’articolo 1 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati in allegato.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» è «029».

Articolo 5

I prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica prima del 1o ottobre 2006 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 30 aprile 2008.

I produttori che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» prima del 1o ottobre 2006 possono ottenere l’assegnazione del marchio alle condizioni vigenti fino al 28 agosto 2007. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 30 aprile 2008.

Articolo 6

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE (GU L 127 del 12.5.2005, pag. 20).


ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

Le prove e i campionamenti sono effettuati, se del caso, secondo i metodi di prova elaborati dal comitato tecnico CEN 223 «Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» fino a quando non saranno disponibili le norme orizzontali pertinenti sviluppate con la consulenza dell’apposita Task Force CEN 151 («Orizzontale»).

I campionamenti devono essere effettuati secondo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223 (WG 3), come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 — «Ammendanti per i suoli e substrati per coltura — Campionamento». Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e nelle suddette tecniche di campionamento, l’organismo o gli organismi competenti che prendono in esame la domanda (di seguito denominati «l’organismo competente») indica(no) i metodi di prova e/o di campionamento che ritiene (ritengono) ammissibili.

Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l’organismo competente ne accetta equipollenza. In assenza di riferimenti ai metodi di prova, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, l’organismo competente deve basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda all’organismo competente di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (N.B.: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è tuttavia obbligatoria.)

Questi criteri sono intesi in particolare a promuovere:

l’utilizzo di materiali rinnovabili e/o il riciclaggio di sostanza organica derivata dalla raccolta e/o dal trattamento di rifiuti, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti solidi destinati allo smaltimento finale (ad esempio in discarica);

la riduzione dell’impatto ambientale connesso all’estrazione e alla produzione di materiali non rinnovabili.

I criteri vengono definiti in modo da favorire l’attribuzione del marchio a substrati di coltivazione che presentino un impatto ambientale ridotto durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

CRITERI ECOLOGICI

1.   Ingredienti

Sono ammessi i seguenti ingredienti.

1.1.   Ingredienti organici

Un prodotto è considerato idoneo per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica solo se non contiene torba e se la sostanza organica che contiene deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (1) e nell’allegato I della medesima).

Il richiedente deve trasmettere all’organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità al suddetto requisito.

1.2.   Fanghi

I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione. I fanghi (salvo quelli di depurazione) sono ammessi solo se rispondono ai criteri indicati di seguito.

Per fanghi s’intende uno dei seguenti rifiuti in base all’elenco europeo dei rifiuti (di cui alla decisione 2001/118/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE (2):

02 03 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 04 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della raffinazione dello zucchero

02 05 02

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell’industria lattiero-casearia

02 06 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 07 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

I fanghi sono separati da un’unica fonte; ciò significa che non sono stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione specifico.

Le concentrazioni massime di metalli pesanti presenti nel rifiuto prima del trattamento (in mg/kg di peso a secco) devono rispettare i requisiti del criterio 2.

I fanghi devono soddisfare tutti gli altri criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica indicati nel presente allegato, onde essere considerati sufficientemente stabilizzati e igienizzati.

Il richiedente deve trasmettere all’organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità a ciascuno dei requisiti indicati in precedenza.

1.3.   Minerali

I minerali non devono essere prelevati da:

siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche (3);

aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (4), e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea soggette alle corrispondenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità al suddetto requisito, rilasciata dalle autorità competenti.

2.   Limitazione delle sostanze pericolose

Il contenuto degli elementi indicati di seguito negli elementi che costituiscono il substrato di coltivazione organico deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti al peso a secco.

Elemento

mg/kg (peso a secco)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (*1)

2

Se (*1)

1,5

As (*1)

10

F (*1)

200

Nota: Salvo il caso in cui la legislazione nazionale contempli valori più severi, si applicano i valori limite sopra indicati.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente i rapporti di prova, unitamente ad una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.

3.   Caratteristiche del prodotto

I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente i rapporti di prova e una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.

4.   Salute e sicurezza

I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari indicati di seguito:

Salmonella: assente in 25 g;

uova di elminti: assenti in 1,5 g (5);

E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: numero più probabile) (6).

Il richiedente deve presentare all’organismo competente i rapporti di prova e i documenti necessari, unitamente a una dichiarazione di conformità del prodotto ai suddetti requisiti.

5.   Semi/propaguli vitali

Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non deve superare le 2 unità per litro.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto ai suddetti requisiti, unitamente alle relazioni di prova e/o ad eventuali documenti necessari.

6.   Altri criteri

a)

La conducibilità elettrica dei prodotti non deve superare 1,5 dS/m.

b)

Criterio applicabile solo ai substrati di coltivazione minerali:

Per tutti i mercati professionali di rilevante entità (cioè quelli in cui le vendite annue del richiedente sul mercato professionale di un paese superano 30 000 m3), il richiedente deve informare in maniera esaustiva l’utilizzatore delle soluzioni disponibili per eliminare e trattare i substrati di coltivazione dopo l’uso. Queste informazioni devono essere inserite nelle schede tecniche allegate.

Il richiedente deve informare l’organismo competente delle soluzioni disponibili e della propria posizione rispetto a tali soluzioni; in particolare deve fornire:

una descrizione della raccolta, del trattamento e degli usi. La plastica deve essere sempre separata dai minerali/sostanze organiche e trattata separatamente;

dati annuali sui volumi di substrati di coltivazione raccolti (in entrata) e trattati (in funzione dell’uso).

Il richiedente deve dimostrare che almeno il 50 % dei rifiuti dei substrati di coltivazione (in volume) è riciclato dopo l’uso.

7.   Informazioni allegate al prodotto

Informazioni generali

Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull’imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

a)

nome e indirizzo dell’organismo responsabile della commercializzazione;

b)

descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE»;

c)

codice identificativo della partita;

d)

quantità (in peso o in volume);

e)

costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto.

Se applicabile, le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull’imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

a)

istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate;

b)

indicazioni per la manipolazione e il corretto uso;

c)

descrizione dell’uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;

d)

indicazione in merito all’idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);

e)

pH e rapporto carbonio/azoto (C/N);

f)

indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;

g)

indicazione delle modalità di impiego consigliate;

h)

per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno.

Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente.

N.B.: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.

Informazioni dettagliate

Parametro

Metodi di prova

Quantità

EN 12580

pH

EN 13037

Conducibilità elettrica

EN 13038

Rapporto carbonio/azoto (C/N)

C/N (*2)

Metalli pesanti (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Salmonella

ISO 6579

Uova di elminti

prXP X 33-017

E. Coli

ISO 11866-3

8.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

incentiva il riciclaggio di materiali;

promuove l’impiego di materiali prodotti in maniera più sostenibile, riducendo così il degrado ambientale.


(1)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(2)  GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1.

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(4)  GU L 59 del 25.4.1979, pag. 1.

(*1)  I dati relativi alla presenza di questi elementi sono richiesti solo per i prodotti che contengono materiale derivante da processi industriali.

(5)  Per i prodotti in cui il contenuto organico non deriva esclusivamente da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.

(6)  Per i prodotti in cui il contenuto organico deriva esclusivamente da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.

(*2)  Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58, N totale (prEN 13654/1-2).


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/144


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

che stabilisce le misure di sicurezza standard e i livelli d'allerta della Commissione e che modifica il proprio regolamento interno per quanto riguarda le procedure operative di gestione delle situazioni di crisi

(2007/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che la Commissione stabilisca procedure e misure operative che consentano di gestire situazioni di crisi ed emergenze (di seguito «situazioni di crisi») e, in particolare, garantiscano che le decisioni necessarie possano essere adottate nel modo più efficiente e rapido possibile pur restando soggette al controllo politico.

(2)

È necessario che la Commissione istituisca una struttura operativa di gestione delle crisi.

(3)

È necessario inoltre stabilire procedure e misure di gestione degli aspetti delle situazioni di crisi legati alla sicurezza.

(4)

Per motivi di chiarezza, devono inoltre essere specificate le procedure e le misure da attuare in condizioni normali di sicurezza.

(5)

La buona gestione delle situazioni presuppone la possibilità di avvisare rapidamente il personale e di informarlo sulla natura della minaccia e sulle misure protettive da adottare. Le prassi attualmente adottate dagli Stati membri e da altre organizzazioni internazionali dimostrano che l'adozione di un sistema di livelli d'allerta rappresenta il modo più efficace di garantire che, a fronte di un determinato livello di rischio, vengano adottate misure di sicurezza adeguate e proporzionate. È pertanto necessario adottare un sistema che comprenda misure di sicurezza standard e tre livelli d'allerta. Tale sistema deve essere applicato in tutti i locali della Commissione.

(6)

Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza allegate al proprio regolamento interno con la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (1) prevedono che un membro della Commissione sia responsabile delle questioni di sicurezza e dell'attuazione della politica di sicurezza della Commissione.

(7)

I principi generali di cui al punto 2 dell'allegato delle disposizioni in materia di sicurezza comprendono la legalità, la trasparenza, la responsabilità e la sussidiarietà (o proporzionalità), che si applicano anche alla gestione delle crisi.

(8)

L'attribuzione delle responsabilità all'interno della Commissione e la situazione particolare che caratterizza le delegazioni della Comunità nei paesi terzi richiedono procedure specifiche e tipi di azione diversi, a seconda che le misure di sicurezza riguardino i locali della Commissione negli Stati membri o nei paesi terzi.

(9)

Conformemente al principio della continuità del servizio pubblico, la Commissione deve essere in grado di svolgere il proprio mandato in tutte le circostanze, come previsto dai trattati. Pertanto, in caso di eventi eccezionali e imprevedibili tali da impedire che la Commissione adotti decisioni collegiali tramite procedura scritta od orale, conformemente al proprio regolamento interno (2), il presidente della Commissione deve disporre della facoltà straordinaria di adottare tutte le misure che, nel contesto della situazione specifica, siano considerate urgenti e necessarie.

(10)

Le disposizioni della Commissione relative alle procedure operative di gestione delle situazioni di crisi, allegate al proprio regolamento interno con la decisione 2003/246/CE, Euratom (3), devono pertanto essere opportunamente modificate. Per motivi di chiarezza, esse devono essere sostituite dalla presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il sistema di crisi è gestito da un gruppo di gestione, conformemente al paragrafo 2. Esso è assistito da un gruppo operativo e da un gruppo di sorveglianza, istituiti dal direttore della direzione della Sicurezza della Commissione.

2.   Il gruppo di gestione si riunisce sotto la presidenza del segretario generale aggiunto. Esso è composto da un membro del gabinetto del presidente e dal membro della Commissione responsabile della Sicurezza, dal direttore della direzione della Sicurezza della Commissione, dai direttori generali del servizio giuridico e delle direzioni generali Personale e amministrazione, Bilancio, Stampa e comunicazione, Giustizia, libertà e sicurezza, Relazioni esterne e Informatica e da qualsiasi altra persona la cui presenza il segretario generale aggiunto ritenga necessaria in funzione delle circostanze.

3.   Se una situazione di crisi insorge all'esterno dell'Unione europea, un membro del gabinetto del commissario responsabile delle Relazioni esterne è invitato a partecipare alle riunioni del gruppo di gestione.

4.   Il gruppo di gestione ha il compito di consigliare la Commissione e segnatamente il membro della Commissione responsabile della Sicurezza in merito alle misure più opportune da adottare per proteggere il personale e i beni della Commissione e per assicurare l'efficacia operativa di quest'ultima in caso di situazione di crisi.

5.   Il presidente del gruppo di gestione informa il presidente, il membro della Commissione responsabile della Sicurezza e tutti i membri della Commissione interessati dalla crisi in merito agli sviluppi della medesima.

6.   Per consentire alla direzione della Sicurezza di assolvere il proprio mandato, è istituito un servizio di permanenza operante 24 ore su 24 e sette giorni su sette, caratterizzato dalla presenza costante di almeno due funzionari.

Articolo 2

1.   All'interno dell'Unione europea, il membro della Commissione responsabile della Sicurezza può, in qualsiasi momento, fornire al direttore della direzione della Sicurezza della Commissione l'istruzione di attivare il sistema di gestione delle crisi.

2.   Se la situazione di crisi insorge all'esterno dell'Unione europea, la decisione di attivare il sistema di gestione delle crisi è adottata congiuntamente dai membri della Commissione responsabili delle Relazioni esterne e della Sicurezza.

Articolo 3

1.   Affinché sia possibile, nelle situazioni il cui carattere d'urgenza preclude il ricorso alle consuete procedure decisionali, adottare con sufficiente rapidità decisioni atte a proteggere il personale (e a proteggere la salute del personale sul luogo di lavoro), le informazioni, gli edifici e gli altri beni della Commissione da eventuali minacce e a garantire l'efficacia operativa della Commissione stessa, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2.   Se la situazione di crisi insorge all'interno dell'Unione europea, il membro della Commissione responsabile della Sicurezza può adottare tutte le decisioni che egli ritenga necessarie per proteggere il personale e i beni della Commissione dalle minacce in questione.

In casi di emergenza estrema, il direttore della direzione della Sicurezza della Commissione può adottare decisioni analoghe a quelle di cui al primo comma, ove possibile in consultazione con il gruppo di gestione. Ogni ricorso a tale facoltà va immediatamente notificato al membro della Commissione responsabile della Sicurezza, affinché esso esamini e, se del caso, approvi, modifichi o revochi le decisioni adottate. Il presidente del gruppo di gestione è informato contemporaneamente al membro della Commissione responsabile della Sicurezza.

3.   Se la situazione di crisi insorge all'esterno dell'Unione europea, in casi di emergenza estrema, il capo di una missione della Commissione o di una delegazione della Comunità può adottare decisioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 2, primo comma. Ogni ricorso a tale facoltà va notificato al membro della Commissione responsabile delle Relazioni esterne, il quale informa immediatamente il membro della Commissione responsabile della Sicurezza. Tali decisioni sono esaminate congiuntamente dai due membri e, se del caso, approvate, modificate o revocate. Il presidente del gruppo di gestione è informato contemporaneamente al membro della Commissione responsabile della Sicurezza.

4.   Ogni decisione adottata in conformità del presente articolo deve essere presentata alla successiva riunione del collegio, affinché questo la esamini e, se del caso, la approvi, la modifichi o la revochi.

Articolo 4

1.   In caso di eventi eccezionali e imprevedibili che impediscono alla Commissione di adottare una decisione collegialmente, tramite procedura scritta o orale, conformemente all'articolo 4 del suo regolamento interno, il presidente della Commissione può, a nome della Commissione e sotto la propria responsabilità, adottare tutte le misure che, nel contesto della specifica situazione di crisi, siano considerate urgenti e necessarie per difendere l'interesse pubblico comunitario, ottemperare agli obblighi giuridici comunitari e prevenire i danni evitabili alle istituzioni e agli organismi comunitari o agli Stati membri, ai cittadini e alle imprese dell'Unione europea.

2.   Il presidente agisce, nei limiti del possibile, dopo avere consultato i dipartimenti che abbiamo un interesse legittimo e i membri della Commissione che non siano impediti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.   Ogni decisione adottata conformemente al presente articolo è presentata al collegio, affinché questo la esamini e, se del caso, la approvi, la modifichi o la revochi, non appena sono soddisfatte le condizioni necessarie al funzionamento del collegio.

Articolo 5

Alla presente decisione si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di supplenze di cui al regolamento interno della Commissione e le relative modalità di attuazione.

Articolo 6

È istituito un sistema che comprende misure di sicurezza standard e tre livelli di allerta. Tale sistema e le relative misure di sicurezza sono illustrati nell'allegato. Esso si applica a tutti i locali della Commissione.

Articolo 7

Le disposizioni della Commissione in materia di procedure operative per la gestione di situazioni di crisi, allegate al regolamento interno della Commissione con la decisione 2003/246/CE, Euratom, sono soppresse.

Articolo 8

La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni della Commissione relative al sistema generale di allarme rapido ARGUS, allegate al suo regolamento interno con la decisione 2006/25/CE, Euratom della Commissione (4).

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(2)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 83.

(3)  GU L 92 del 9.4.2003, pag. 14.

(4)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 20.


ALLEGATO

MISURE DI SICUREZZA STANDARD E LIVELLI D'ALLERTA

Sezione 1

Ai locali della Commissione si applica un sistema di sicurezza che comprende misure di sicurezza standard e tre livelli di allerta corrispondenti all'esistenza di una minaccia. Le misure di sicurezza standard e i livelli d'allerta, che vanno da un primo livello ad un terzo livello, corrispondenti a tre crescenti livelli di minaccia, descritti in dettaglio all'allegato 1, sono identificati dai seguenti codici colore «BIANCO», «GIALLO», «ARANCIONE» e «ROSSO».

Sezione 2

Le misure di sicurezza standard, identificate dal codice colore «BIANCO», di cui alle appendici 2A e 2B, si applicano in assenza di una particolare minaccia alla sicurezza.

Le misure di sicurezza standard di cui all'appendice 2A del presente allegato si applicano nei locali della Commissione europea situati negli Stati membri dell'Unione europea.

Le misure di sicurezza standard di cui all'appendice 2B del presente allegato si applicano nei locali della Commissione europea situati nei paesi terzi.

Sezione 3

1.

All'interno dell'Unione europea, il direttore della direzione della Sicurezza della Commissione ha facoltà di modificare l'applicazione delle misure di sicurezza standard di cui al codice colore «BIANCO» per tenere conto di minacce locali o temporanee. Egli informa senza indugio il membro della Commissione responsabile della Sicurezza e il presidente del gruppo di gestione in merito alle misure adottate e ai motivi della loro adozione.

Lasciando impregiudicata la sezione 4, paragrafo 3, lettera a), il membro della Commissione responsabile della Sicurezza

a)

decide di innalzare il livello di sicurezza fino ai livelli d'allerta «GIALLO», «ARANCIONE» o «ROSSO», di ridurre lo stato d'allerta o di ritornare alle misure di sicurezza standard, corrispondenti al codice colore «BIANCO»;

b)

decide quali misure specifiche corrispondenti ai livelli d'allerta adottare, alla luce dell'effettiva situazione in materia di sicurezza. Nell'adozione di tali misure, egli tiene conto dei consigli del direttore della direzione della Sicurezza della Commissione.

In casi di emergenza estrema, in cui la situazione in materia di sicurezza richiede un cambiamento immediato di livello d'allerta, il direttore della direzione della Sicurezza della Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo precedente. Egli informa senza indugio il membro della Commissione responsabile della Sicurezza e il presidente del gruppo di gestione in merito alle misure adottate e ai motivi della loro adozione. Se possibile, il direttore della direzione della Sicurezza della Commissione si consulta con il gruppo di gestione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione.

2.

All'esterno dell'Unione europea, il direttore generale delle Relazioni esterne è autorizzato a modificare l'applicazione delle misure di sicurezza standard, corrispondenti al codice colore «BIANCO», per tenere conto delle situazioni locali. Senza indugio, egli informa il membro della Commissione responsabile delle Relazioni esterne, il quale, a sua volta, informa immediatamente il membro della Commissione responsabile della Sicurezza e il presidente del gruppo di gestione in merito alle misure adottate e ai motivi della loro adozione.

Lasciando impregiudicata la sezione 4, paragrafo 3, lettera a), i membri della Commissione responsabili delle Relazioni esterne e della Sicurezza decidono congiuntamente:

a)

di innalzare il livello di sicurezza fino ai livelli d'allerta «GIALLO», «ARANCIONE» o «ROSSO», di ridurre lo stato d'allerta o di ritornare alle misure di sicurezza standard, corrispondenti al codice colore «BIANCO»;

b)

quali misure specifiche corrispondenti agli stati d'allerta adottare, alla luce dell'effettiva situazione in materia di sicurezza. Nell'adozione di tali misure, essi tengono conto dei consigli del direttore della direzione della Sicurezza della Commissione.

In casi di emergenza estrema, in cui la situazione in materia di sicurezza richiede un cambiamento immediato di stato d'allerta, il capo di una missione o di una delegazione della Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 2. Senza indugio, egli informa il membro della Commissione responsabile delle Relazioni esterne, il quale, a sua volta, informa immediatamente il membro della Commissione responsabile della Sicurezza e il presidente del gruppo di gestione in merito alle misure adottate e ai motivi della loro adozione.

Sezione 4

1.   Rappresentanze della Commissione, rappresentanze regionali e missioni dell'UE presso le organizzazioni internazionali negli Stati membri

a)

La direzione della Sicurezza della Commissione elabora linee guida a cui le rappresentanze della Commissione e le rappresentanze regionali si attengono. Tali linee guida sono elaborate in collaborazione con la DG Comunicazione e la DG Relazioni esterne, rispettivamente, e tengono conto di tutte le valutazioni delle situazioni di pericolo effettuate dalla direzione della Sicurezza della Commissione. La DG Comunicazione e la DG Relazioni esterne, rispettivamente, sono responsabili dell'attuazione, del funzionamento e del rispetto delle misure di sicurezza applicabili.

b)

Se il capo di una rappresentanza della Commissione o di una rappresentanza regionale negli Stati membri ritiene necessario cambiare il livello d'allerta, egli presenta una richiesta in tal senso alla direzione della Sicurezza della Commissione (inviandone una copia alla DG Comunicazione o alla DG Relazioni esterne a seconda del caso) che analizza la situazione e inoltra la richiesta al membro della Commissione responsabile della Sicurezza, affinché esso la esamini.

c)

In casi di emergenza estrema, il capo della rappresentanza della Commissione o della rappresentanza regionale negli Stati membri può adottare tutte le decisioni che egli considera necessarie per proteggere dalla minaccia il personale e i beni. Ogni ricorso a tale facoltà va immediatamente notificato alla direzione della Sicurezza della Commissione (con copia alla DG Comunicazione o alla DG Relazioni esterne a seconda del caso) che riferisce al membro della Commissione responsabile della Sicurezza affinché esamini e, se del caso, approvi, modifichi o revochi le decisioni adottate. Il presidente del gruppo di gestione è informato contemporaneamente al membro della Commissione responsabile della Sicurezza.

2.   Il Centro comune di ricerca

a)

La direzione della Sicurezza della Commissione elabora linee guida a cui il Centro comune di ricerca della Commissione si attiene. Tali linee guida sono elaborate in collaborazione con il Centro comune di ricerca e tengono conto di tutte le valutazioni delle situazioni di pericolo effettuate dalla direzione della Sicurezza della Commissione. Il Centro comune di ricerca è responsabile dell'attuazione, del funzionamento e del rispetto delle misure di sicurezza applicabili.

b)

Se il capo di un Centro comune di ricerca della Commissione ritiene necessario cambiare il livello d'allerta, egli presenta una richiesta in tal senso alla direzione della Sicurezza della Commissione, che analizza la situazione e inoltra la richiesta al membro della Commissione responsabile della Sicurezza, affinché esso la esamini.

c)

In casi di emergenza estrema, il capo di un Centro comune di ricerca della Commissione può adottare tutte le decisioni che egli considera necessarie per proteggere dalla minaccia il personale e i beni. Ogni ricorso a tale facoltà va immediatamente notificato al membro della Commissione responsabile della Sicurezza, affinché riesamini e, se del caso, approvi, modifichi o revochi le decisioni adottate. Il presidente del gruppo di gestione è informato contemporaneamente al membro della Commissione responsabile della Sicurezza.

3.   Le delegazioni e le missioni della Commissione in paesi non membri dell'UE

a)

Nei paesi non membri dell'UE, il membro della Commissione responsabile delle Relazioni esterne decide, congiuntamente con il membro della Commissione responsabile della Sicurezza, il livello di allerta da applicare ad ogni delegazione.

b)

In casi di emergenza estrema o nei casi in cui la consultazione non è possibile, il capo di una delegazione della Commissione può adottare tutte le decisioni che egli considera necessarie per proteggere dalla minaccia il personale e i beni, ivi compreso il cambiamento temporaneo di livello d'allerta. Il capo della delegazione della Commissione notifica senza indugio ogni ricorso a tale facoltà e qualsiasi cambiamento di stato d'allerta al membro della Commissione responsabile delle Relazioni esterne, il quale informa immediatamente il membro della Commissione responsabile della Sicurezza in merito alle misure adottate e ai motivi della loro adozione. Il presidente del gruppo di gestione è informato contemporaneamente al membro della Commissione responsabile della Sicurezza.

c)

In casi diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo precedente, se il capo di una missione o di una delegazione della Commissione ritiene necessario cambiare lo stato d'allerta, egli presenta una richiesta in tal senso al direttore generale delle Relazioni esterne, che riferisce al direttore della direzione della Sicurezza della Commissione. L'autorizzazione è concessa congiuntamente dal membro della Commissione responsabile delle Relazioni esterne e dal membro della Commissione responsabile della Sicurezza.

Appendice 1

LIVELLI D'ALLERTA IN MATERIA DI SICUREZZA APPLICABILI ALLA COMMISSIONE

Introduzione

Uno stato d'allerta è costituito da una serie di misure volte a fornire uno specifico livello di protezione al personale, alle informazioni, agli edifici e agli altri beni della Commissione rispetto ad eventuali minacce ed a garantire l'efficacia operativa della Commissione. Tali misure di sicurezza sono attivate o disattivate integralmente o in parte, in funzione dell'aumento o della diminuzione del livello della minaccia.

Ogni livello d'allerta richiede l'adozione di misure specifiche, applicate dalla direzione della Sicurezza o dal capo della delegazione interessata dalla situazione di crisi, che dipendono dalla natura della minaccia. Tali misure sono precisate in una decisione a parte.

Le misure di sicurezza standard (CODICE COLORE «BIANCO»)

Le misure di sicurezza standard corrispondenti al codice colore «BIANCO» sono applicate quando non è stata individuata alcuna significativa minaccia alla sicurezza. Tali misure si applicano quotidianamente, in una situazione normale dal punto di vista della sicurezza e garantiscono un livello di sicurezza minimo accettabile. Esse costituiscono le misure di sicurezza di base applicate nei locali della Commissione.

Livello d'allerta «GIALLO»

Il livello d'allerta «GIALLO» scatta nell'eventualità di minacce o di eventi eccezionali che mettono in pericolo l'incolumità del personale del personale e l'integrità degli edifici e degli altri beni e che possono avere un'incidenza negativa sulla Commissione europea e sul suo funzionamento.

Livello d'allerta «ARANCIONE»

Il livello d'allerta «ARANCIONE» scatta nell'eventualità di minacce o di eventi eccezionali che mettono in pericolo l'incolumità del personale e l'integrità degli edifici e degli altri beni e che hanno per oggetto la Commissione europea o il suo funzionamento, anche in assenza di indicazioni precise relative a oggetti, bersagli o momenti precisi degli attacchi.

Livello d'allerta «ROSSO»

Il livello d'allerta «ROSSO» si applica se la Commissione europea o il suo funzionamento diventano il bersaglio di minacce ed eventi eccezionali che mettono in pericolo l'incolumità del personale e l'integrità di informazioni, edifici ed altri beni. In questo caso, le minacce sono precise e circostanziate e possono concretizzarsi in qualsiasi momento.

Appendice 2A

MISURE DI SICUREZZA STANDARD APPLICABILI NEI LOCALI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SITUATI NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Introduzione

Le misure di sicurezza standard sono formulate in termini generali. Quando vengono applicate, esse sono accompagnate da istruzioni dettagliate destinate ai servizi responsabili della loro applicazione. L'elaborazione delle istruzioni dettagliate e il controllo della loro attuazione sono di competenza della direzione della Sicurezza della Commissione.

1.   Modalità di applicazione

Le misure di sicurezza standard si applicano integralmente. Esse forniscono un livello di sicurezza proporzionato ad una situazione in cui il livello di pericolo non è elevato. Una situazione di questo tipo è identificata dal codice colore «BIANCO». Le misure di sicurezza standard costituiscono le misure di sicurezza di base applicate nei locali della Commissione.

2.   Comunicazioni all'esterno della Commissione

a)

La direzione della Sicurezza della Commissione stabilisce e mantiene contatti con i servizi di polizia federali e locali degli Stati membri, in particolare in Belgio e Lussemburgo. La direzione della Sicurezza della Commissione individua e stabilisce punti di contatto per lo scambio regolare di informazioni di reciproco interesse, soprattutto in materia di misure di sicurezza. Se del caso, sono organizzate riunioni di coordinamento.

b)

La direzione della Sicurezza della Commissione stabilisce e mantiene i contatti con i servizi di sicurezza degli Stati membri. Essa organizza uno scambio regolare di informazioni di interesse reciproco tra i punti di contatto designati. Se necessario, essa organizza riunioni di coordinamento.

c)

La direzione della Sicurezza della Commissione stabilisce e mantiene contatti con i servizi di sicurezza delle altre istituzioni comunitarie. Essa organizza uno scambio regolare di informazioni di interesse reciproco tra i punti di contatto designati. Se necessario, essa organizza riunioni di coordinamento.

3.   Comunicazioni all'interno della Commissione

La direzione della Sicurezza della Commissione informa tutti i membri del personale di recente assunzione, ivi compresi il personale con contratti a termine e gli esperti nazionali, in merito alle misure di sicurezza standard applicabili ai locali della Commissione. L'obiettivo minimo delle azioni di informazione è la sensibilizzazione dei destinatari in merito alla responsabilità individuale dei funzionari della Commissione nei seguenti ambiti: l'accesso agli edifici della Commissione, le visite, le norme relative all'organizzazione delle riunioni, l'utilizzo del sistema postale, l'utilizzo della posta elettronica, gli aspetti relativi alla sicurezza delle comunicazioni telefoniche e il trattamento e l'utilizzo della informazioni UE classificate.

4.   Protezione fisica/Controllo dell'accesso

4.1.   Principi che disciplinano il controllo dell'accesso

a)

L'ingresso nei locali della Commissione è autorizzato esclusivamente nei casi strettamente necessari. La direzione della Sicurezza della Commissione stabilisce i principi operativi che disciplinano il controllo dell'accesso agli edifici della Commissione europea o a parti di questi.

b)

Chiunque entri in un edificio della Commissione deve essere in possesso di un titolo di accesso valido riconosciuto dalla direzione della Sicurezza della Commissione. Chiunque entri in un edificio della Commissione ha l'obbligo di osservare le istruzioni in materia di sicurezza impartite dalla direzione della Sicurezza della Commissione o dal personale del servizio di sorveglianza.

c)

Il titolo di accesso valido deve essere sempre esibito in modo visibile da chiunque si trovi all'interno degli edifici e dei locali della Commissione.

d)

In collaborazione con la direzione della Sicurezza della Commissione, viene stabilito un orario in cui le differenti categorie di personale possono accedere agli edifici della Commissione.

e)

Fuori dall'orario di cui al paragrafo precedente, nei fine settimana e nei giorni festivi, il personale titolare di una carta di servizio della Commissione deve segnalare la propria presenza inserendo le informazioni richieste nell'apposito registro presente alla reception dell'edificio. Il personale appartenente ad altre categorie, oltre ad inserire nel registro le informazioni richieste, è tenuto a presentare un permesso valido che autorizzi l'accesso all'edificio della Commissione. Tale permesso è rilasciato dalla direzione della Sicurezza della Commissione su richiesta del servizio responsabile e trasmesso, conformemente alle procedure in vigore, alla reception interessata.

4.2.   Titoli di accesso validi

a)

Le carte di servizio sono rilasciate ai commissari e al personale della Commissione, ovverosia alle persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e agli esperti nazionali distaccati e, se del caso, al personale delle altre istituzioni, delle agenzie e degli altri organismi ospitati nei locali della Commissione. Le carte di servizio delle altre istituzioni sono accettate in base ad un accordo con le singole istituzioni.

b)

A tutti gli altri membri del personale che devono accedere agli edifici della Commissione per ottemperare ad obblighi contrattuali assunti con i servizi della Commissione sono rilasciati titoli di accesso. I titoli d'accesso rilasciati al personale con un contratto a tempo determinato non devono superare il periodo di durata del contratto, salvo autorizzazione della direzione della Sicurezza della Commissione. Il periodo di validità dei titoli d'accesso destinati a tali categorie di personale non può superare l'anno in corso. Se un membro del Parlamento europeo intende entrare in un edificio della Commissione, può farlo presentando al membro del servizio di sorveglianza in servizio il titolo di accesso rilasciatogli dal Parlamento europeo, senza dovere subire i controlli supplementari a cui devono sottostare i visitatori esterni.

c)

La direzione della Sicurezza della Commissione ha facoltà di rilasciare dei lasciapassare sulla base di motivi legittimi che giustificano l'accesso agli edifici della Commissione.

d)

Tessera stampa: la richiesta per l'accreditamento da parte dei giornalisti è di competenza della DG Comunicazione, in collaborazione con il Consiglio e con i servizi nazionali. Se la richiesta viene accolta, la DG Comunicazione chiede alla direzione della Sicurezza della Commissione il rilascio di una tessera stampa.

e)

I titoli d'accesso per visitatori e i titoli d'accesso per visitatori fornitori sono rilasciati a titolo temporaneo alla reception degli edifici della Commissione dopo la verifica di un adeguato documento di identità valido.

f)

Solo i titolari di una carta di servizio possono invitare un visitatore in un edificio della Commissione. Se il dipartimento della Commissione responsabile dei titolari di altri titoli di accesso validi intende invitare un visitatore, esso può farne richiesta motivata alla direzione della Sicurezza della Commissione.

g)

I familiari dei funzionari della Commissione che chiedono l'accesso alle zone amministrative sono considerati visitatori.

h)

Le carte di servizio e i titoli di accesso sono di proprietà della Commissione e, su richiesta della direzione della Sicurezza della Commissione, devono essere riconsegnati. I servizi della Commissione che hanno richiesto alla direzione della Sicurezza della Commissione il rilascio di titoli di accesso validi vigilano affinché essi siano riconsegnati alla direzione della Sicurezza della Commissione allo scadere del contratto ovvero quando il possesso di tale titolo non è più giustificato.

4.3.   Tipi di visitatori dei locali della Commissione

a)

I singoli visitatori che chiedono l'accesso alle zone amministrative della Commissione devono essere accompagnati da un titolare di carta di servizio della Commissione. Le zone amministrative sono i locali della Commissione che non rivestono un interesse generale e in cui si svolgono attività legate al funzionamento della Commissione. I visitatori sono ricevuti nella zona reception e, alla fine della visita, sono riaccompagnati fino a tale zona. I singoli visitatori non possono circolare nei locali della Commissione se non sono accompagnati.

b)

Visitatori che partecipano a riunioni o manifestazioni. La direzione generale, il gabinetto o il servizio che ha organizzato le riunioni o le manifestazioni allestisce presso la reception dell'edificio in cui si svolge la riunione o la manifestazione quanto è necessario al rilascio del badge ai partecipanti. I partecipanti devono esibire il badge in modo visibile durante la permanenza nell'edificio della Commissione in cui si svolge la riunione o la manifestazione.

c)

I fornitori hanno accesso ai locali della Commissione solamente sulla base di un motivo specifico; a tal scopo viene rilasciato loro un titolo d'accesso temporaneo, dopo avere verificato un adeguato documento d'identità valido. Le formalità relative all'accesso e alla registrazione dei visitatori sono espletate prima dell'accesso agli edifici della Commissione.

d)

L'accesso è sottoposto a un controllo permanente, anche nei casi di evacuazione di un edificio e in situazioni d'emergenza.

e)

Il servizio della Commissione responsabile della salute e della Sicurezza sul posto di lavoro informa in anticipo la direzione della Sicurezza della Commissione in merito agli esercizi di evacuazione, per garantire i controlli sull'accesso durante e dopo l'esercizio.

f)

I fornitori che devono effettuare una consegna in un edificio della Commissione devono presentare un manifesto delle merci che riporta il motivo della consegna. Eventuali infrazioni a tale procedura devono essere immediatamente segnalate alla direzione della Sicurezza della Commissione.

g)

Se una persona non è autorizzata ad entrare in uno o più edifici della Commissione, tale informazione deve essere inoltrata alla direzione della Sicurezza della Commissione, che adotta le misure del caso.

h)

I visitatori che entrano negli edifici della Commissione e i loro effetti personali possono essere soggetti a controlli tecnici, quali perquisizioni e ispezione dei bagagli.

4.4.   Visite di personalità (VIP)

La direzione della Sicurezza della Commissione è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure di sicurezza relative alle visite ufficiali nei locali della Commissione e nelle aree collegate. In tali competenze rientrano quindi anche le visite di personalità (VIP), la cui presenza nei locali della Commissione giustifica misure di sicurezza supplementari. Il servizio della Commissione che organizza la visita comunica, non appena ne viene a conoscenza, tutti i dettagli necessari alla direzione della Sicurezza della Commissione. Il servizio in questione tiene informata la direzione della Sicurezza della Commissione in merito ad eventuali sviluppi o modifiche del programma comunicato.

4.5.   Limitazioni all'accesso agli edifici della Commissione

a)

I servizi di polizia del paese ospitante non hanno il diritto di accesso agli edifici della Commissione in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 9, a meno che non ne abbiano fatto richiesta e non abbiano ricevuto la relativa autorizzazione dalle autorità competenti della Commissione. Se l'accesso è autorizzato, il personale della Commissione assiste i servizi di polizia a seconda della necessità.

b)

Le modalità dettagliate di accesso per il paese ospitante possono essere definite nel quadro di accordi specifici.

c)

Le persone armate non possono entrare negli edifici della Commissione o circolare al loro interno, se non sono in possesso di una autorizzazione scritta rilasciata dalla direzione della Sicurezza della Commissione.

d)

Gli animali non sono ammessi negli edifici della Commissione ad eccezione dei cani utilizzati per effettuare controlli nei locali della Commissione su richiesta della direzione della Sicurezza della Commissione, dei cani usati per garantire la sicurezza dei locali della Commissione e dei cani guida per ipovedenti e audiolesi.

e)

Se non per ragioni di servizio, è vietato fare fotografie o effettuare registrazioni video o audio all'interno degli edifici della Commissione senza l'autorizzazione preliminare del servizio della Commissione responsabile della comunicazione e della direzione della Sicurezza della Commissione.

4.6.   Accesso ai garage e ai parcheggi

a)

Solo i conducenti in possesso di un contrassegno di accesso per veicoli valido e di una carta di servizio, di un titolo di accesso o di un lasciapassare valido possono introdurre un veicolo in un garage o un parcheggio della Commissione. Tutti i passeggeri del veicolo devono essere in possesso di un titolo di accesso valido agli edifici della Commissione. Le carte di servizio e i titoli di accesso devono essere esibiti su richiesta della guardia di servizio o del personale della direzione della Sicurezza della Commissione.

b)

Tutti i veicoli che accedono ai garage o ai parcheggi della Commissione, ad eccezione dei veicoli di servizio della Commissione, che devono essere facilmente riconoscibili, devono disporre di un contrassegno di accesso per veicoli valido, che va esposto per tutto il periodo della sosta nel garage o nel parcheggio.

c)

Al funzionario della Commissione che ne fa richiesta è concesso solamente un contrassegno di accesso per veicoli. In occasione del rilascio di un nuovo contrassegno di accesso, il vecchio contrassegno di accesso deve essere restituito. In caso contrario, il nuovo contrassegno di accesso non può essere consegnato. In caso di perdita o furto del contrassegno di accesso per veicoli, è necessario inviare una dichiarazione ufficiale alla direzione della Sicurezza della Commissione.

d)

Al di fuori dell'orario di lavoro, i funzionari possono lasciare il veicolo nel garage o nel parcheggio della Commissione solo se sono in missione, previo accordo preliminare con la direzione della Sicurezza della Commissione.

e)

In caso di circostanze eccezionali, la direzione della Sicurezza della Commissione può negare l'accesso ai garage o ai parcheggi della Commissione per ragioni di sicurezza.

f)

Per ragioni di sicurezza possono essere adottate misure urgenti e specifiche nei confronti di tutti i veicoli parcheggiati nei garage, nei parcheggi o nelle vicinanze immeditate dei locali della Commissione.

4.7.   Distribuzione di posta e pacchi

a)

Tutta la posta esterna in arrivo, ivi compresi i pacchi, passa attraverso il competente centro di raccolta e smistamento della posta della Commissione. In caso di spedizione di oggetti insoliti o sospetti, si procede a controlli di sicurezza supplementari.

b)

Ad eccezione dei casi segnalati alla direzione della Sicurezza della Commissione e da questa autorizzati, la posta non può essere consegnata direttamente in un edificio della Commissione.

4.8.   Oggetti di valore

I membri del personale della Commissione a cui sono affidati beni di proprietà della Commissione adottano le precauzioni necessarie per garantirne l'utilizzazione e la conservazione adeguate e per evitare danni, smarrimenti o accessi non autorizzati.

4.9.   Sicurezza in prossimità dei locali della Commissione

a)

Chi lavora negli edifici della Commissione ha l'obbligo di riferire alla direzione della Sicurezza della Commissione la presenza di persone che cercano di entrare clandestinamente in tali edifici e di comunicare immediatamente la presenza di veicoli od oggetti sospetti che si trovano in prossimità degli edifici della Commissione.

b)

Prima di lasciare i locali della Commissione alla sera e prima dei fine settimana e dei periodi di vacanza, chi lavora nei locali della Commissione controlla attentamente che le finestre siano chiuse e, se del caso, che le porte siano chiuse e le luci spente.

c)

Se la direzione della Sicurezza della Commissione riceve informazioni relative ad eventi che possono avere conseguenze a livello di sicurezza o ad incidenti che hanno luogo in prossimità di un edificio della Commissione, essa adotta immediatamente le misure di sicurezza necessarie per evitare l'accesso non autorizzato da parte di persone e veicoli. Se necessario, la direzione della Sicurezza della Commissione contatta i servizi di emergenza o di sicurezza del paese ospitante.

4.10.   Sicurezza all'interno degli edifici della Commissione

La direzione della Sicurezza della Commissione definisce gli standard di sicurezza che chiunque si trovi in un edificio della Commissione è tenuto ad osservare.

4.11.   Misure che la direzione della Sicurezza della Commissione adotta in caso di incidente legato alla sicurezza

a)

La direzione della Sicurezza della Commissione ingloba il servizio della Commissione responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro.

b)

La linea telefonica d'urgenza interna è gestita dalla direzione della Sicurezza della Commissione. Se necessario, sono allertati i servizi antincendio e/o i servizi medici d'emergenza del paese ospitante, conformemente alle istruzioni applicabili in caso di emergenza.

c)

Se la direzione della Sicurezza della Commissione viene a conoscenza di un incidente legato alla sicurezza, per esempio un'urgenza medica grave, un incendio, una fuga di gas, un black-out, un'inondazione o un grave problema strutturale in un edificio della Commissione, la direzione della Sicurezza della Commissione allerta il personale dei servizi che occupano l'edificio e il servizio tecnico.

d)

Se necessario, la direzione della Sicurezza della Commissione adotta le misure necessarie all'evacuazione delle persone presenti nell'edificio della Commissione.

e)

In caso di incidenti che comportano lesioni personali gravi, qualsiasi membro del personale è tenuto a chiamare i servizi medici di emergenza del paese ospitante e a informare immediatamente la direzione della Sicurezza della Commissione. La direzione della Sicurezza della Commissione adotta immediatamente misure volte a garantire che l'edificio della Commissione non sia lasciato privo di sorveglianza.

4.12.   Azioni da adottare in caso di manifestazioni di protesta all'esterno dei locali della Commissione

a)

In caso di manifestazione nelle immediate vicinanze dei locali della Commissione, il personale della reception e della zona garage informa la direzione della Sicurezza della Commissione, la quale adotta misure protettive e impartisce istruzioni relative alla sicurezza dell'edificio.

b)

In presenza di indizi relativi ad un probabile attacco ai locali della Commissione, la direzione della Sicurezza della Commissione impartisce istruzioni specifiche a tutti i servizi interessati e al personale della Commissione. In funzione della natura della minaccia, la direzione della Sicurezza della Commissione adotta tutte le misure necessarie a risolvere il problema e applica le misure previste dalla decisione della Commissione recante modalità di attuazione di un sistema di livelli d'allerta in materia di sicurezza.

4.13.   Violazione dell'integrità dei locali della Commissione

a)

Ogni persona la cui presenza nei locali della Commissione sia autorizzata è tenuta ad esibire la carta di servizio o il titolo d'accesso valido in modo visibile. Le persone sprovviste della carta di servizio o di un titolo d'accesso valido possono essere obbligate a lasciare immediatamente i locali della Commissione su richiesta del personale incaricato del controllo dell'accesso e di un funzionario, debitamente identificatosi, della direzione della Sicurezza della Commissione.

b)

Se una persona cerca di introdursi illegalmente nei locali della Commissione, i funzionari della Commissione provvedono innanzitutto a chiudere uffici, casseforti e chiavistelli, senza mettere a repentaglio la propria incolumità, per poi riferire immediatamente l'incidente alla direzione della Sicurezza della Commissione. Se la direzione della Sicurezza della Commissione riceve informazioni relative ad eventi di questo tipo, essa impartisce istruzioni sulle azioni da adottare e sui servizi da allertare.

c)

La direzione della Sicurezza della Commissione adotta tutte le misure necessarie per affrontare il problema e applica le misure previste dalla decisione della Commissione recante modalità di attuazione di un sistema di livelli d'allerta in materia di sicurezza.

4.14.   Presenza di persone sospette nei locali della Commissione

a)

Al fine di garantire un livello accettabile di protezione della sicurezza delle persone che lavorano nei locali della Commissione e dei beni della Commissione, tutti i membri del personale della Commissione sono tenuti a segnalare le persone che manifestano un comportamento insolito o sospetto. Il personale della Commissione ha l'obbligo di segnalare la presenza di tali persone alla direzione della Sicurezza della Commissione.

b)

La direzione della Sicurezza della Commissione deve essere immediatamente informata della presenza, nei locali della Commissione, di persone sospette o prive di autorizzazione. La direzione della Sicurezza della Commissione impartisce, in qualsiasi momento e senza indugio, istruzioni sulle misure da adottare e sui servizi da allertare.

4.15.   Allarme bomba

a)

Se una persona che lavora nei locali della Commissione riceve un allarme bomba, essa ne informa immediatamente la direzione della Sicurezza, la quale cerca di evincere il maggior numero di informazioni dalla persona che chiama o dal messaggio ricevuto.

b)

La direzione della Sicurezza della Commissione impartisce istruzioni sulle misure da adottare e sui servizi da allertare in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresa, se del caso, l'evacuazione dell'edificio.

4.16.   Rinvenimento di un pacco o di un altro oggetto sospetto

a)

In caso di rinvenimento di un pacco o di un altro oggetto sospetto, un funzionario o altro membro del personale della Commissione in servizio informa immediatamente la direzione della Sicurezza della Commissione. In tal caso, è necessario che la direzione della Sicurezza della Commissione o il servizio della Commissione responsabile a livello locale della salute e della sicurezza sul posto di lavoro predisponga attorno a tale oggetto un'adeguata area di sicurezza. Nessuno deve toccare o manipolare il pacco o l'oggetto sospetto. È vietato l'utilizzo di mezzi di comunicazione senza fili in prossimità dell'area di sicurezza. Negli interventi di questo tipo, la direzione della Sicurezza della Commissione agisce in stretta collaborazione con il servizio della Commissione responsabile a livello locale della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

b)

Dopo avere proceduto alla valutazione del pericolo e delle circostanze, la direzione della Sicurezza della Commissione contatta il servizio della Commissione responsabile a livello locale della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e le autorità nazionali competenti. La direzione della Sicurezza della Commissione è responsabile del coordinamento delle azioni con gli altri servizi della Commissione o del paese ospitante.

4.17.   Raccolta di prove

In caso di violazioni della legge o reati che hanno luogo nei locali della Commissione, i testimoni devono contattare la direzione della Sicurezza della Commissione, che adotta le misure del caso. I testimoni non devono manomettere le prove.

Appendice 2b

MISURE DI SICUREZZA STANDARD APPLICABILI NEI LOCALI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SITUATI IN PAESI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'APPENDICE 2A

Introduzione

Al di fuori dell'Unione europea, le misure di sicurezza standard e le relative istruzioni dettagliate sono attuate dal capo della delegazione della Commissione europea. Il direttore generale delle Relazioni esterne tiene il direttore della direzione della Sicurezza della Commissione costantemente informato.

Se una delegazione è ospitata nella sede diplomatica di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale, le norme di sicurezza, che devono essere almeno equivalenti alle norme di cui alla presente decisione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione europea e lo Stato membro, il paese o l'organizzazione ospitante.

1.   Modalità di applicazione

Le misure di sicurezza standard si applicano integralmente. Esse forniscono un livello di sicurezza proporzionato ad una situazione in cui il livello di pericolo non è elevato. Una situazione di questo tipo è identificata dal codice colore «BIANCO». Le misure di sicurezza standard costituiscono le misure di sicurezza di base applicate nei locali della Commissione.

Se del caso, le misure di sicurezza standard sono modificate tenendo conto delle specifiche situazioni locali.

2.   Comunicazioni all'esterno della delegazione

a)

Nei limiti del possibile, il capo della delegazione instaura e mantiene contatti regolari in materia di sicurezza con le autorità del paese ospitante. Se del caso, sono organizzate riunioni di coordinamento.

b)

Il capo della delegazione individua e stabilisce punti di contatto con le ambasciate degli altri Stati membri per lo scambio regolare di informazioni di interesse reciproco in materia di misure di sicurezza. Se del caso, sono organizzate riunioni di coordinamento.

c)

Se necessario, contatti di questo tipo possono essere stabiliti anche con le organizzazioni internazionali presenti sul posto.

3.   Comunicazioni all'interno della delegazione

Il capo della delegazione informa tutti i nuovi membri del personale, ivi compresi gli agenti temporanei, gli esperti nazionali e gli agenti contrattuali, in merito alle misure di sicurezza standard applicabili ai locali della delegazione. L'obiettivo minimo delle azioni di informazione è la sensibilizzazione dei destinatari in merito alla responsabilità individuale dei funzionari della Commissione nei seguenti ambiti: l'accesso agli edifici della Commissione, le visite, le norme relative all'organizzazione delle riunioni, l'utilizzo del sistema postale, l'utilizzo della posta elettronica, gli aspetti relativi alla sicurezza delle comunicazioni telefoniche e il trattamento e l'utilizzo della informazioni UE classificate.

4.   Protezione fisica/Controllo dell'accesso

4.1.   Principi che disciplinano il controllo dell'accesso

a)

L'ingresso nei locali della delegazione è autorizzato esclusivamente nei casi strettamente necessari. Il capo della delegazione stabilisce, in stretta collaborazione con la direzione dei Servizi esterni, i principi operativi che disciplinano il controllo dell'accesso agli edifici della delegazione.

b)

Chi entra nell'edificio della delegazione deve essere in possesso di un titolo di accesso della Commissione valido rilasciato dalla direzione della Sicurezza della Commissione o di un titolo di accesso valido rilasciato dal capo della delegazione conformemente a norme e standard stabiliti dalla direzione della Sicurezza. Chi entra negli edifici della Commissione è tenuto a conformarsi alle istruzioni in materia di sicurezza impartite dal capo della delegazione.

c)

Il titolo di accesso valido deve essere sempre esibito in maniera visibile da chiunque si trovi all'interno degli edifici e dei locali delle delegazioni.

4.2.   Titolo di accesso validi

a)

Le carte di servizio sono rilasciate ai funzionari della Commissione, ovverosia alle persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e agli esperti nazionali distaccati e, se del caso, al personale delle altre istituzioni, delle agenzie e degli altri organismi ospitati nei locali delle delegazioni.

b)

Titoli di accesso sono rilasciati a tutti gli altri membri del personale che devono accedere agli edifici delle delegazioni per ottemperare ad obblighi contrattuali assunti con i servizi della Commissione. I titoli di accesso rilasciati al personale con un contratto a tempo determinato non devono superare il periodo di durata del contratto. Il periodo di validità di un titolo di accesso non può superare l'anno in corso.

c)

I lasciapassare sono rilasciati dal capo della delegazione sulla base di motivi legittimi che giustificano l'accesso agli edifici delle delegazioni.

d)

I titoli di accesso per visitatori e i titoli di accesso per visitatori fornitori sono rilasciati in via temporanea presso la reception degli edifici delle delegazioni, dopo avere verificato un adeguato documento di identità valido.

e)

I familiari dei funzionari della delegazione che chiedono l'accesso alle zone amministrative sono considerati visitatori.

f)

Solo i titolari di una carta di servizio possono invitare visitatori in un edificio della delegazione.

g)

Le carte di servizio e i titoli di accesso sono di proprietà della Commissione e devono essere riconsegnati alla direzione della Sicurezza della Commissione, su richiesta di quest'ultima. I servizi che hanno rilasciato titoli di accesso validi vegliano affinché essi siano restituiti allo scadere del contratto o quando il possesso di tali titoli non è più giustificato.

4.3.   Tipi di visitatori dei locali della Commissione

a)

I singoli visitatori che chiedono accesso alle zone amministrative della Commissione devono essere accompagnati da un titolare di carta di servizio della Commissione. Le zone amministrative sono i locali della delegazioni che non rivestono un interesse generale e dove si svolgono attività legate al funzionamento della delegazione. I visitatori sono ricevuti nella zona reception e, alla fine della visita, sono riaccompagnati fino a tale zona. I singoli visitatori non possono circolare nei locali della delegazione se non sono accompagnati.

b)

Per i visitatori che partecipano a riunioni o manifestazioni, il capo della delegazione allestisce presso la reception dell'edificio in cui si svolge la riunione o la manifestazione quanto è necessario al rilascio, ai partecipanti, dei badge specifici per la riunione o la manifestazione in questione. I partecipanti devono esibire il badge in modo visibile durante la permanenza nell'edificio della delegazione in cui si svolge la riunione o la manifestazione.

c)

I fornitori possono accedere solamente sulla base di un motivo specifico; a tal scopo viene rilasciato loro un titolo di accesso temporaneo, dopo avere verificato un adeguato documento d'identità valido. Le formalità relative all'accesso e alla registrazione dei visitatori sono espletate prima dell'accesso agli edifici della delegazione.

d)

L'accesso è sottoposto a un controllo permanente, anche, nella misura del possibile, in caso di evacuazione di un edificio e in situazioni di emergenza.

e)

L'orario di apertura della delegazione è fissato dal capo della delegazione. Fuori dall'orario apertura di cui al paragrafo precedente, nei fine settimana e nei giorni festivi, i membri del personale titolari di una carta di servizio della Commissione che entrano nella delegazione inseriscono le informazioni richieste nell'apposito registro presente presso la reception dell'edificio.

f)

I visitatori inseriscono le informazioni richieste nel registro che si trova presso la reception della delegazione. Oltre ad inserire nel registro le informazioni richieste, essi sono tenuti a presentare un permesso valido che autorizzi l'accesso alla delegazione.

g)

I fornitori che devono effettuare una consegna in un edificio della delegazione devono presentare un manifesto delle merci che riporta il motivo della consegna. Eventuali infrazioni a tale procedura devono essere immediatamente segnalate alla direzione dei Servizi esterni.

h)

I visitatori che entrano negli edifici della Commissione e i loro effetti personali possono essere soggetti a controlli tecnici, quali perquisizioni e ispezioni dei bagagli.

4.4.   Visite di personalità (VIP)

Il capo della delegazione è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure di sicurezza relative alle visite ufficiali che si svolgono nei locali della Commissione e nelle aree collegate.

4.5.   Limitazioni all'accesso agli edifici delle delegazioni

a)

L'accesso ai locali delle delegazioni è disciplinato da:

la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e i protocolli facoltativi,

il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 218 dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 1 e 19, e la decisione C (1998) 2528/1, del 12 agosto 1998, relativa alla designazione dell'autorità competente per la soppressione dell'inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi della Commissione,

gli accordi di stabilimento conclusi dalla Commissione europea con i paesi terzi.

b)

Le modalità dettagliate di accesso relative ai paesi ospitanti possono essere definite nel quadro di accordi specifici che stabilscono che, se il capo della delegazione non ne nega l'accesso, i servizi di emergenza del paese ospitante possono entrare negli edifici delle delegazioni in caso di minaccia imminente alla sicurezza o alla salute del personale, che richiede un intervento immediato. Il direttore generale delle Relazioni esterne è immediatamente informato in merito ad interventi di questo tipo.

I servizi di polizia dei paesi ospitanti non hanno il diritto di accesso ai locali delle delegazioni, a meno che non sia stata presentata al capo della delegazione una richiesta in questo senso. Se l'accesso è autorizzato, il personale della delegazione assiste i servizi di polizia secondo i bisogni.

c)

Le persone armate non possono entrare negli edifici delle delegazioni o circolare al loro interno se non sono in possesso di una autorizzazione scritta rilasciata dal capo della delegazione.

d)

Gli animali non sono ammessi negli edifici delle delegazioni ad eccezione dei cani utilizzati per effettuare controlli nei locali della delegazione, dei cani usati per garantire la sicurezza e dei cani guida per ipovedenti e audiolesi.

e)

Se non per ragioni di servizio, è vietato fare fotografie o effettuare registrazioni video o audio all'interno degli edifici delle delegazioni senza l'autorizzazione preliminare del capo della delegazione.

4.6.   Accesso ai garage e ai parcheggi

a)

Solo i conducenti in possesso di un contrassegno di accesso per veicoli valido e di una carta di servizio, di un titolo di accesso o di un lasciapassare valido possono introdurre un veicolo in un garage o in un parcheggio di una delegazione. Tutti i passeggeri del veicolo devono essere in possesso di un titolo di accesso valido agli edifici delle delegazioni. Le carte di servizio e i titoli di accesso devono essere esibiti su richiesta.

b)

Tutti i veicoli che accedono ai garage o ai parcheggi delle delegazioni, ad eccezione dei veicoli di servizio della Commissione, che devono essere facilmente riconoscibili, devono disporre di un contrassegno di accesso per veicoli valido, che va esibito al momento dell'ingresso ed esposto per tutto il periodo della sosta nel garage o nel parcheggio.

c)

Al funzionario della Commissione che ne fa richiesta è concesso solamente un contrassegno di accesso per veicoli. In occasione del rilascio di un nuovo contrassegno di accesso, il vecchio contrassegno di accesso deve essere restituito. In caso contrario, il nuovo contrassegno di accesso non può essere consegnato. In caso di perdita o furto del contrassegno di accesso per veicoli, è necessario inviare una dichiarazione ufficiale alla direzione della Sicurezza della Commissione.

d)

Il capo della delegazione può negare l'accesso ai garage o ai parcheggi delle delegazioni per ragioni di sicurezza.

e)

Per ragioni di sicurezza, possono essere adottate misure urgenti e specifiche nei confronti di tutti i veicoli parcheggiati nei garage, nei parcheggi o nelle vicinanze immeditate dei locali delle delegazioni.

4.7.   Distribuzione di posta e pacchi

a)

Ad eccezione delle valige diplomatiche, tutta la posta esterna in arrivo, compresi i pacchi, se considerata insolita o sospetta, viene sottoposta ad ulteriori controlli di sicurezza.

b)

Ad eccezione di casi segnalati al capo della delegazione e da questi autorizzati, la posta non può essere consegnata direttamente al destinatario nella delegazione.

4.8.   Oggetti di valore

I membri del personale della delegazione a cui sono affidati beni di proprietà della Commissione adottano le precauzioni necessarie per garantirne l'utilizzazione e la conservazione adeguate e per evitare danni, smarrimenti o accessi non autorizzati.

4.9.   Sicurezza in prossimità dei locali delle delegazioni

a)

Chi lavora negli edifici delle delegazioni ha l'obbligo di segnalare la presenza di persone che controllano gli edifici delle delegazioni o cercano di introdurvisi clandestinamente e di comunicare immediatamente al capo della delegazione la presenza di veicoli, oggetti o persone sospetti che si trovano in prossimità degli edifici delle delegazioni.

b)

Prima di lasciare i locali delle delegazioni alla sera e prima dei fine settimana e dei periodi di vacanza, chi lavora nei locali delle delegazioni controlla attentamente che le finestre siano chiuse e, se del caso, che le porte siano chiuse e le luci spente.

c)

Se il direttore generale delle Relazioni esterne riceve informazioni relative ad eventi che possono avere conseguenze a livello di sicurezza o a incidenti che hanno luogo all'esterno o in prossimità di un edificio della delegazione, egli adotta immediatamente le misure di sicurezza necessarie ad evitare l'accesso non autorizzato da parte di persone e veicoli. Se necessario, egli contatta le autorità competenti del paese ospitante.

4.10.   Sicurezza all'interno degli edifici delle delegazioni

Il capo della delegazione definisce gli standard da rispettare per quanto riguarda i dispositivi, i mandati e le istruzioni in materia di sicurezza che chiunque si trovi negli edifici delle delegazioni o in prossimità di questi è tenuto ad osservare.

4.11.   Misure che il capo della delegazione adotta in caso di incidente legato alla sicurezza

a)

In caso di incidenti che comportano lesioni personali gravi, qualsiasi membro del personale è tenuto a contattare i servizi medici di emergenza locali.

b)

Vengono immediatamente adottate le misure volte a garantire che gli edifici delle delegazioni non siano lasciati privi di sorveglianza.

4.12.   Azioni da adottare in caso di manifestazioni di protesta all'esterno dei locali delle delegazioni

a)

In caso di manifestazione nelle immediate vicinanze dei locali delle delegazioni, il personale della reception e della zona garage informa il capo della delegazione, che adotta misure protettive e impartisce istruzioni relative alla sicurezza dell'edificio.

b)

In presenza di indizi relativi ad un probabile attacco ai locali delle delegazioni, il capo della delegazione impartisce istruzioni specifiche a tutti i servizi interessati e a tutti i membri del personale della delegazione e informa immediatamente la direzione generale delle Relazioni esterne, che, a sua volta, informa la direzione della Sicurezza della Commissione. In funzione della natura della minaccia, sono adottate le misure adeguate.

4.13.   Violazione dell'integrità dei locali delle delegazioni

a)

Ogni persona la cui presenza nei locali delle delegazioni sia autorizzata è tenuta a esibire in maniera visibile una carta di servizio valida o un titolo d'accesso valido. Le persone sprovviste di una carta di servizio valida o di un titolo d'accesso valido possono essere obbligate a lasciare immediatamente i locali delle delegazioni, su richiesta del personale incaricato del controllo dell'accesso o di un funzionario, debitamente abilitato in tal senso dal capo della delegazione.

b)

Se una persona cerca di introdursi illegalmente nei locali di una delegazione, i funzionari della delegazione provvedono innanzitutto a chiudere uffici, casseforti e chiavistelli, senza mettere a repentaglio la propria incolumità. Essi informano immediatamente il direttore generale delle Relazioni esterne e chiedono istruzioni sulle azioni da adottare e sui servizi da allertare.

c)

In collaborazione con il direttore della direzione della Sicurezza della Commissione, il direttore generale delle Relazioni esterne adotta le misure adeguate per risolvere il problema. Egli può contattare le autorità competenti del paese ospitante, comprese le forze di polizia, e sollecitare il loro intervento.

4.14.   Presenza di persone sospette nei locali delle delegazioni

a)

Al fine di garantire un livello accettabile di protezione della sicurezza delle persone che lavorano nei locali delle delegazioni e dei beni della Commissione, tutti i membri del personale delle delegazioni sono tenuti a segnalare le persone che manifestano un comportamento insolito o sospetto. Il personale delle delegazioni ha l'obbligo di segnalare tali persone al capo della delegazione.

b)

Il capo della delegazione è immediatamente informato della presenza, negli edifici delle delegazioni, di persone sospette o prive di autorizzazione. Il direttore generale delle Relazioni esterne impartisce, in qualsiasi momento e senza indugio, istruzioni sulle azioni da adottare e sui servizi da allertare.

4.15.   Allarme bomba

a)

Se una persona che lavora in una delegazione riceve un allarme bomba, essa ne informa immediatamente il direttore generale delle Relazioni esterne. Essa cerca di evincere il maggior numero di informazioni dalla persona che chiama o dal messaggio ricevuto.

b)

Il direttore generale delle Relazioni esterne impartisce istruzioni sulle misure da adottare e informa senza indugio il membro della Commissione responsabile delle Relazioni esterne, il quale, a sua volta, informa il membro della Commissione responsabile della Sicurezza.

c)

Su richiesta delle autorità competenti (ovverosia dei servizi d'emergenza) del paese ospitante, il capo della delegazione può decidere di evacuare l'edificio della delegazione. Il direttore generale delle Relazioni esterne è costantemente tenuto informato in merito.

4.16.   Rinvenimento di un pacco o di un oggetto sospetto

a)

In caso di rinvenimento di un pacco o di un altro oggetto sospetto, un funzionario o un altro membro del personale di una delegazione in servizio informa immediatamente il capo della delegazione. In tal caso, si predispone attorno a tale oggetto un'adeguata area di sicurezza. Nessuno deve toccare o manipolare il pacco o l'altro oggetto sospetto. È vietato l'utilizzo di mezzi di comunicazione senza fili in prossimità dell'area di sicurezza.

b)

Dopo avere proceduto alla valutazione del pericolo e delle circostanze, il capo della delegazione contatta le autorità competenti del paese ospitante.

4.17.   Raccolta di prove

In caso di violazioni della legge o di reati che hanno luogo nei locali di una delegazione, i testimoni contattano il capo della delegazione, che adotta le misure del caso. I testimoni non devono manomettere le prove.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/161


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 6572]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/66/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 66/401/CEE stabilisce il peso massimo di un lotto per evitare l’eterogeneità dei lotti nel contesto di un controllo delle sementi.

(2)

I cambiamenti relativi alla produzione di sementi e alle prassi di commercializzazione, in particolare l’aumento del volume delle coltivazioni di sementi e i metodi di trasporto, compresa la spedizione alla rinfusa, suggeriscono l’opportunità di aumentare il peso massimo stabilito per i lotti di sementi di graminacee.

(3)

Con la decisione 2002/454/CE della Commissione (2) è stato organizzato un esperimento temporaneo, che doveva concludersi il 1o giugno 2003, riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE. Tuttavia nessuna azienda ha partecipato all’esperimento dal momento che la decisione comportava l’obbligo di esecuzione di un test di eterogeneità per ciascun lotto di sementi prodotto nell’ambito dell’esperimento, il che comportava forti spese supplementari.

(4)

L’attuale prassi internazionale, vale a dire il protocollo tecnico dell’ISTA (Associazione internazionale per le analisi delle sementi), approvato dal comitato direttivo dell’ISTA il 10 febbraio 2006 e adottato dal Consiglio dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) il 24 maggio 2006, autorizza il ricorso a procedure in base alle quali il peso massimo di un lotto può essere aumentato per quanto riguarda le graminacee.

(5)

Per valutare all’atto pratico le condizioni in base alle quali le piante destinate alla produzione sono in grado di produrre grandi lotti di sementi sufficientemente omogenei, occorre organizzare un esperimento temporaneo per aumentare il peso massimo di un lotto di graminacee.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE e all’allegato III della medesima direttiva, per gli Stati membri che partecipano all’esperimento temporaneo e per quanto riguarda le sementi delle specie elencate alla colonna 1 dell’allegato III della suddetta direttiva sotto il titolo «GRAMINACEE», il peso massimo di un lotto viene fissato a 25 tonnellate.

2.   Per gli Stati membri che partecipano all’esperimento temporaneo, le condizioni di cui all’allegato della presente decisione si applicano ad integrazione delle condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE.

3.   Gli Stati membri che partecipano all’esperimento informano opportunamente la Commissione. Essi possono in qualsiasi momento ritirarsi dall’esperimento informandone la Commissione.

Articolo 2

Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sui risultati dell’esperimento relativa a ciascun anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 3

L’esperimento temporaneo inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 30 giugno 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 57.


ALLEGATO

Le condizioni di cui all’articolo 1 sono le seguenti:

a)

in deroga alle dimensioni massime dei lotti di sementi di graminacee, si applicano le disposizioni del documento «ISTA/ISF Esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee» (1), adottato dal consiglio dell’OCSE il 24 maggio 2006;

b)

i produttori di sementi devono essere in possesso di un’autorizzazione ufficiale rilasciata dall’autorità di certificazione;

c)

l’etichetta ufficiale prescritta a norma della direttiva 66/401/CEE reca, dopo la dicitura «Normativa CE», il numero della presente decisione;

d)

i campioni forniti per le prove comparate comunitarie da uno Stato membro che partecipa all’esperimento temporaneo devono provenire da partite di sementi certificate ufficialmente conformemente alle condizioni dell’esperimento;

e)

l’esperimento viene effettuato sotto il controllo dell’autorità di certificazione che realizza, se del caso, controlli su una percentuale massima del 5 % dei test di eterogenicità.


(1)  http://www.seedtest.org/en/content—-1 — 1039.html)


6.2.2007   

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L 32/164


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva tritosulfuron

[notificata con il numero C(2006) 6573]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel giugno 2001 la Germania ha ricevuto dalla BASF AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva tritosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE (2) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(2)

La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(3)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 5 settembre 2002 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto di relazione di valutazione.

(4)

In seguito alla presentazione del progetto di relazione di cui sopra da parte dello Stato membro relatore, è stato necessario domandare al richiedente ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare presentando una sua valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(5)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità all’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame del fascicolo. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione del tritosulfuron all'allegato I.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/75/CE (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

(2)  GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.


6.2.2007   

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L 32/165


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

relativa a una richiesta della Repubblica di Lettonia di applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di teleriscaldamento, gas naturale ed elettricità agli utenti domestici

[notificata con il numero C(2006) 6592]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2007/68/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, (1) (di seguito «sesta direttiva Iva»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Lettonia ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di teleriscaldamento, di gas naturale e di elettricità agli utenti domestici ed ha perciò inoltrato una prima richiesta il 19 aprile 2006 a cui ha fatto seguire una lettera di notifica formale protocollata il 10 luglio 2006. La Lettonia definisce come utenti domestici tutti i consumatori finali che hanno stipulato in qualità di persone fisiche contratti per le forniture in questione.

(2)

In conformità dell'allegato VIII del trattato di adesione, in deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (di seguito «sesta direttiva IVA», alla Lettonia è stato concesso di mantenere l'esenzione dall'IVA sul riscaldamento fornito agli utenti domestici fino al 31 dicembre 2004. In realtà, l'esenzione dall'IVA per la fornitura di teleriscaldamento agli utenti domestici è stata applicata dalla Lettonia anche dopo tale data.

(3)

La Lettonia desidera applicare un'aliquota IVA ridotta (5 %) alle forniture di teleriscaldamento, di gas naturale e di elettricità agli utenti domestici, escludendo le forniture destinate ad attività commerciali o ad altre attività professionali. Tale aliquota non provocherà distorsioni della concorrenza e neppure variazioni indotte dal regime fiscale nei consumi di elettricità, di gas o di riscaldamento degli utenti domestici, segnatamente a causa del fatto che, sotto il profilo tecnico-tecnologico, i tre prodotti sono intercambiabili soltanto a fini di riscaldamento. Inoltre, poiché l'aliquota IVA ridotta è applicata unicamente agli utenti domestici, non vi è rischio che essa provochi distorsioni della concorrenza nei confronti delle persone giuridiche che esercitano il diritto di detrazione dell'IVA e non si fanno dunque carico del costo finale dell'IVA.

(4)

Peraltro, le norme in materia di IVA concernenti il luogo di cessione di gas naturale e di elettricità, fissate nella sesta direttiva IVA, sono state modificate dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio (2). La cessione di gas naturale tramite la rete di distribuzione e di elettricità nella fase finale, effettuata da commercianti e distributori ai consumatori finali, è tassata nel luogo in cui l'acquirente utilizza e consuma effettivamente i beni in modo da garantire che l'imposizione avvenga nel paese di effettivo consumo. La fornitura di teleriscaldamento non è oggetto di operazioni transfrontaliere e, avendo carattere locale, non comporta il rischio di distorsioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA.

(5)

La misura prevista, intesa ad applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di teleriscaldamento, di gas naturale e di elettricità agli utenti domestici, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA, interessa soltanto i consumatori finali e non si applica alle forniture erogate a soggetti passivi per attività commerciali, professionali o economiche di altro tipo.

(6)

Dato che la misura concerne unicamente le forniture ai consumatori finali e non è applicabile a quelle erogate a soggetti passivi per attività commerciali, professionali o economiche di altro tipo, il rischio di distorsione della concorrenza deve essere considerato inesistente. Poiché è rispettata la condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura in questione a decorrere dalla notifica della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lettonia può dare attuazione alla misura notificata nella lettera protocollata dalla Commissione il 10 luglio 2006 e applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di teleriscaldamento, di gas naturale e di elettricità agli utenti domestici, indipendentemente dalle condizioni di produzione e fornitura.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, per utenti domestici si intendono le persone fisiche che ricevono le forniture di cui all'articolo 1 per il loro consumo finale. Sono pertanto escluse le forniture erogate per attività commerciali, professionali o economiche di altro tipo.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/69/CE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).

(2)  GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8.


6.2.2007   

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L 32/167


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che autorizza la Romania a differire l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione delle sementi di determinate varietà di specie di piante agricole

[notificata con il numero C(2006) 6568]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/69/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'Atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 42 dell'Atto di adesione, la Commissione può adottare la misure transitorie che ritenga necessarie per facilitare il passaggio dall'attuale regime in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione delle norme comunitarie nel settore veterinario e fitosanitario. Tali norme disciplinano anche la commercializzazione delle sementi.

(2)

La direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), stabilisce che le sementi delle varietà delle specie di piante agricole di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE possono essere commercializzate solo se i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 7 e 11 di tale direttiva sono soddisfatti.

(3)

A meno che non sia concessa una deroga a tali disposizioni, dalla data dell'adesione sarà vietata in Romania la commercializzazione delle sementi di determinate varietà.

(4)

Perché la Romania possa adottare e attuare provvedimenti atti a garantire che le varietà in questione sono state ammesse secondo i principi del sistema comunitario, essa va autorizzata a differire, per tre anni dalla data di adesione, l'applicazione della direttiva 2002/53/CE riguardo alla commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà iscritte nel suo catalogo in base a principi diversi da quelli stabiliti in tale direttiva e che rientrano nella richiesta ufficiale della Romania del 28 settembre 2006.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 7 e 11 della direttiva 2002/53/CE, la Romania può differire, per tre anni dalla data dell'adesione, l'applicazione di tale direttiva riguardo alla commercializzazione sul proprio territorio delle sementi delle varietà iscritte nell'allegato alla presente decisione.

Durante tale periodo, le sementi in questione possono essere commercializzate solo nel territorio della Romania. Etichette o documenti, ufficiali o meno, affissi o che accompagnino partite di sementi contemplate dalla alla presente decisione, indicheranno chiaramente che le sementi possono essere commercializzate esclusivamente nel territorio della Romania.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile solo se entrerà in vigore, e dalla data in cui entrerà in vigore, il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Specie/Varietà

Beta vulgaris L. — Barbabietola da zucchero

Graf

Beta vulgaris L. — Barbabietola da foraggio

Lovrin 515

Lovrin 628

Dactylis glomerata L.

Magda

Marius (ant. Adrian)

Ovidiu

Poiana

Regent

Simina

Festuca arundinacea Schreber

Adela

Vio

Festuca pratensis Hudson

Postăvar

Tâmpa

Transilvan

Festuca rubra L.

Feruma

Măgurele 23 (ant. Pastoral)

Peisaj (ant. Tedi)

Lolium multiflorum Lam.

Ancuţa (ant. Anca)

Iuliana (ant. Iulia)

Lolium perenne L.

Martarom (ant. Marta)

Măgura

Lolium × boucheanum Kunth

Cătălin

Florin

Phleum pratense L.

Horia

Rarău

Tirom

Poa pratensis L.

Colina (ant. Fima)

Lotus corniculatus L.

Doru

Nicol (ant. Nico)

Oltim

Lupinus albus L.

Medi

Medicago sativa L.

Adin

Alina

Carina

Cosmina

Daniela (ant. Dana)

Dorinela (ant. Dorina)

Granat

Magnat

Mădălina

Opal (ant. Topaz)

Sandra

Satelit

Sigma

Tamas

Pisum sativum L.

Aurora

Dorica (ant. Dora)

Mona

Vedea

Trifolium alexandrinum L.

Viorel

Trifolium repens L.

Carmencita (ant. Carmen)

Carpatin

Danitim

Mioriţa

Trifolium pratense L.

Novac

Rotrif (ant. Roza)

Sătmărean

Vicia faba L.

Montana

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Ana Maria

Montana

Arachis hypogaea L.

Solar

Venus

Brassica napus L. (part.)

Diana

Doina

Perla

Cannabis sativa L.

Denise

Diana

Zenit

Carthamus tinctorius L.

CW1221

CW4440

Linum usitatissimum L.

Ada

Adria

Alexin

Alin

Bazil

Betalisa (ant. Elisa)

Codruţa

Cosmin

Cristina

Ferdinand (ant. Carolina)

Floriana

Florinda

Fluin

Iunia 96

Louis

Luncavăţ (ant. Elena)

Martin

Monica

Nineta

Paula

Radu

Rareş

Sabena

Şumuleu

Vasilelin (ant. Iordan)

Sinapis alba L.

Alex

Petrana

Glycine max (L.) Merrill

Balkan

Columna

Daciana

Danubiana

Eugen

Felix

Granat (ant. Agat)

Kiskun Daniela

Onix

Perla

Proteinka

Românesc 99

Safir

Stine 2250

Triumf

Venera

Avena sativa L.

Jeremy

Mureş

Lovrin 1

Lovrin 27

Hordeum vulgare L.- Orzo distico

Andreea

Bogdana (ant. Avânt)

Capriana

Daciana

Haşdate (ant. Aura)

Jubileu

Kristal

Laura

Maria

NS 525

NS 529

Romaniţa

Stindard

Hordeum vulgare L.- Orzo polistico

Amical (ant. Adi)

Andrei

Compact

Dana

Liliana

Mădălin

NS 313

Orizont

Regal

Univers

Oryza sativa L.

Brăila

Dunărea

Elida

Magic

Polizeşti 28

Speranţa

Zefir

Secale cereale L.

Suceveana

Sorghum bicolor (L.) Moench

Andrea

Donaris

Dorina

F135ST

Fundulea 21

Fundulea 32

Marina

Regina

Siret

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sabin

Sorin

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Catinca (ant. Tinca)

Fundulea 235 (ant. Tereza)

x Triticosecale Wittm.

Gorun

Haiduc

Plai

Silver

Stil

Trilstar

Ţebea

Triticum aestivum L.emend.Fiori et Paol.

Albota

Aniversar

Apullum

Ardeal 1

Arieşan

Beti

Boema

Briana

Ciprian

Crina

Crişana

Delabrad

Dor

Drobeta

Dropia

Dumbrava

Eliana

Esenţial

Faur

Flamura 85

Gabriela

Gasparom

Gruia

Iaşi 2

Kraljevica

Kristina

Ljiljana

Lovrin 34

Mina

Moldova 83

Pădureni (ant. Rubin)

PKB Romança

Romulus

Sonata

Speranţa

SV99

Şimnic 30

Trivale

Turda 95

Turda 2000

Voroneţ

Triticum durum Desf.

Condurum (ant. Condur)

Grandur

Pandur

Zea mays L.

Andreea

Boris 5

Brateş

Campion

Cera 6

Cera 9

Cera 10

Ciclon

Dacic

Dáma

Danubian (ant. Danubiu)

F425M

Falco

Faur

Fulger

Fundulea 322

Fundulea 365

Fundulea 376

Fundulea 475M

Fundulea 515 (ant. Premier)

Fundulea 540 (ant. Granit)

Fundulea 625

Generos

GS307

GS308

Kiskun 4230

Kiskun 4255

Kiskun 4297

Kiskun 4344

Kiskun 4380

Kiskun Aliz

Kiskun Blako

Kiskun Cilike

Kiskun Dori

Kiskun Ermina

Kiskun Galja

Kiskun Gitta

Kiskun Kristof

Kiskun Natalie (ant. Natalie)

Kiskun Nusi

Kiskun Olika

Kiskun Piros

Kiskun Reni

Kiskun Roy

Kiskun Szoliani

Kiskun Tamara

Kiskun Vanda

Kiskun Vivien

Kiskun Xintia

Klausen

Krisztina

Laurina

Lorenca

Lovrin 400

Milcov

Mv Major

Neptun

NS300

NS355

NS540

NSSC420YU

Octavian

Oituz

Olimpius (ant. Olimp)

Olt

Ozana (ant. Dana)

Paltin

Pamela

Panciu

Partizan

Patria

Podu Iloaiei 110

Rapid

Rapsodia

Rodna

Staniša

Star

Szegedi SC 276

Szegedi SC 516

Turda 145

Turda 165

Turda 167

Turda 200

Turda 201

Turda Favorit

Turda Mold 188

Turda Star

Turda Super

Turda SU181

Turda SU182

Turda SU210

ZP278

ZP335

ZP394

ZP409

ZP434

ZP471

ZP488

ZP684

Solanum tuberosum L.

Alina

Alize (ant. Amelia)

Amicii

Astral N

Armonia

Christian

Claudiu

Coval

Cristela

Dacia

Dragomirna

Dumbrava

Eterna

Frumoasa

Harghita

Ioana

Loial

Luiza

Magic

Mikel

Milenium

Moldoviţa

Nana

Nativ

Nemere

Productiv

Rapsodia

Rasant

Redsec

Robusta

Roclas

Rozal

Ruxandra (ant. Nicoleta)

Speranţa

Star

Tâmpa

Tentant

Timpuriu de Braşov

Transilvania


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/174


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

relativa alla proroga del termine per l'immissione sul mercato di biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel corso del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE

[notificata con il numero C(2006) 6707]

(Il testi in lingua ceca, danese, inglese, finlandese, greca e svedese sono i soli facenti fede)

(2007/70/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE (di seguito «la direttiva») stabilisce che nei casi in cui le informazioni e i dati richiesti per la valutazione di un principio attivo non siano stati presentati entro il termine prescritto, si può decidere che tale principio attivo non sia iscritto negli allegati I, I A o I B della direttiva. In seguito a tale decisione, gli Stati membri dovrebbero revocare tutte le autorizzazioni relative ai biocidi che contengono detto principio attivo.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1896/2000 e (CE) n. 2032/2003 stabiliscono le modalità di attuazione della prima e della seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva. L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 fissa al 1o settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i biocidi contenenti principi attivi riguardo ai quali non è stata accolta alcuna notifica né è stato manifestato interesse da parte di uno Stato membro.

(3)

L’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione, stabilisce le condizioni a cui uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga della fase di eliminazione graduale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e le condizioni per la concessione di tale proroga.

(4)

Per alcuni dei principi attivi di cui sarà vietato l'uso nei biocidi dopo il 1o settembre 2006 taluni Stati membri hanno presentato alla Commissione richieste di proroga della fase di eliminazione graduale accompagnate da informazioni volte a dimostrare la necessità di una continuazione dell’uso delle sostanze in oggetto.

(5)

Finlandia, Danimarca, [Norvegia e Islanda] hanno trasmesso informazioni volte a dimostrare la mancanza di alternative adeguate al catrame di pino per quanto riguarda il suo uso come prodotto per la protezione del legno in edifici, imbarcazioni e oggetti in legno di interesse storico. Una proroga della fase di eliminazione graduale di tale sostanza appare opportuna al fine di tutelare il patrimonio culturale degli Stati membri e dei paesi interessati.

(6)

La Repubblica ceca ha trasmesso informazioni volte a dimostrare la larga diffusione dell’uso di N-clorobenzensolfonammide sodica/clorammina B come disinfettante da parte delle forze armate e dei servizi di sanità pubblica cechi. La sua sostituzione con altre sostanze notificate potrebbe rivelarsi problematica se dovesse avere luogo entro la fine della fase di eliminazione graduale, soprattutto nei casi in cui fosse necessario ricorrere a procedure di appalto pubblico. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare opportuna per consentirne la sostituzione con altri disinfettanti.

(7)

La Grecia ha trasmesso informazioni volte a dimostrare la diffusione dell’uso di temefos nella lotta contro le zanzare e nel controllo della sanità pubblica da parte delle autorità pubbliche. La sua sostituzione con altre sostanze notificate potrebbe rivelarsi problematica se dovesse avere luogo entro la fine della fase di eliminazione graduale, soprattutto nei casi in cui fosse necessario ricorrere a procedure di appalto pubblico. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare opportuna per consentirne la sostituzione con altre sostanze disponibili.

(8)

Il Regno Unito ha trasmesso informazioni volte a dimostrare la necessità di proseguire temporaneamente l’uso di ammoniaca come biocida per l'igiene veterinaria per la prevenzione di infezioni da coccidi, cryptosporidium e nematodi nel bestiame. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare opportuna per consentirne la graduale sostituzione con altre sostanze disponibili notificate per la valutazione nell’ambito del programma di revisione della direttiva.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, gli Stati membri elencati nella colonna B dell’allegato della presente decisione possono concedere o mantenere un’autorizzazione esistente per l’immissione sul mercato di biocidi contenenti i principi elencati nella colonna A dell’allegato per gli usi essenziali di cui alla colonna D e fino alle date di cui alla colonna C dell’allegato stesso.

Articolo 2

(1)   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1 della presente decisione si adoperano per garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

la continuazione dell’uso è possibile solo a condizione che i prodotti contenenti il principio siano approvati per l'uso essenziale previsto;

b)

la continuazione dell’uso è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l'ambiente;

c)

al momento della concessione dell’approvazione sono imposte idonee misure di riduzione dei rischi;

d)

i biocidi in oggetto che restano sul mercato dopo il 1o settembre 2006 sono rietichettati in conformità alle condizioni di limitazione d'impiego;

e)

se del caso, gli Stati membri garantiscono che i detentori delle approvazioni o gli Stati membri interessati esaminino alternative a tali usi, ovvero che venga preparato un fascicolo da presentare conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 98/8/CE entro il 14 maggio 2008.

(2)   Gli Stati membri interessati informano ogni anno la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1 e in particolare sulle iniziative adottate ai sensi della lettera e).

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia, il Regno di Danimarca, la Repubblica ceca, la Repubblica greca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco dei riconoscimenti di cui all'articolo 1

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Colonna D

Principio attivo

Stato membro

Date

Uso

Catrame di pino

Finlandia

14.5.2010

Come prodotto per la protezione del legno per edifici, imbarcazioni e oggetti che fanno parte del patrimonio culturale degli Stati membri richiedenti

CE n. 232-374-8

CAS n. 8011-48-1

Danimarca

14.5.2010

N-clorobenzensolfonammide sodica/Clorammina B

CE n. 204-847-9

CAS n. 127-52-6

Repubblica ceca

1.11.2007

Disinfettante per impiego da parte del servizio di sanità pubblica, del servizio veterinario pubblico e delle forze armate (scopi civili) dello Stato membro richiedente.

Temefos

CE n. 222-191-1

CAS n. 3383-96-8

Grecia

1.11.2007

Contro le zanzare (Culicidae) e a scopo di controllo della sanità pubblica

Ammoniaca

CE n. 231-635-3

CAS n. 7664-41-7

Regno Unito

14.5.2008

Biocida per l'igiene veterinaria per la prevenzione di infezioni da coccidi, cryptosporidia e nematodi nel bestiame; solo quando non possono essere utilizzati altri mezzi con effetti analoghi


6.2.2007   

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L 32/177


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che istituisce un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite

(2007/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte perché una denominazione possa essere registrata come indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP) a livello comunitario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2), stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte perché una denominazione possa essere registrata e protetta a livello comunitario come specialità tradizionale garantita (STG).

(3)

Per risolvere problemi complessi di natura scientifica e tecnica che possono presentarsi nell'esame delle condizioni che permettono la registrazione di una denominazione d'origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita, la Commissione può avere bisogno di ricorrere alle competenze di specialisti nell'ambito di un gruppo consultivo.

(4)

Tale gruppo deve essere composto da professionisti altamente qualificati in un'ampia gamma di discipline scientifiche e tecniche connesse al settore agricolo ed agroalimentare, alle scienze umane o ai diritti di proprietà intellettuale.

(5)

Occorre di conseguenza istituire un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, precisarne il mandato e definirne le strutture.

(6)

È necessario sciogliere il comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità istituito con la decisione 93/53/CEE della Commissione (3),

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite (di seguito «gruppo»).

Articolo 2

Mandato

La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, nonché alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare:

il rispetto dei criteri citati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 da parte di una data denominazione per la quale è stata presentata domanda di registrazione, in particolare il legame con l'ambiente geografico o l'origine geografica e/o la rinomanza,

il rispetto dei criteri di cui agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 509/2006 da parte di un dato nome oggetto di una domanda di registrazione, in particolare la sua tradizionalità e/o specificità,

la genericità di una denominazione,

la valutazione dei criteri relativi alla lealtà delle transazioni commerciali e al rischio di confusione del consumatore per i casi di conflitto tra la denominazione d'origine o l'indicazione geografica e le denominazioni d'origine o le indicazioni geografiche già registrate, i marchi, i nomi di varietà vegetali e di razze animali, gli omonimi o i nomi di prodotti esistenti legalmente in commercio,

qualsiasi altra questione di particolare interesse nell'ambito di competenza del gruppo.

Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo in merito ad una questione specifica.

La Commissione può, se necessario, chiedere al gruppo di pronunciarsi su una questione particolare entro un termine determinato.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   La Commissione nomina i membri del gruppo selezionandoli fra gli specialisti che hanno risposto ad un apposito invito a presentare la candidatura, altamente qualificati nei vari aspetti tecnici e scientifici connessi ai settori di cui all'articolo 2, in modo che collettivamente sia coperta la più ampia gamma possibile di discipline scientifiche e tecniche e, nel rispetto di questo criterio, in base ad una ripartizione geografica che riflette le diverse tematiche e i diversi approcci scientifici nella Comunità.

2.   Il gruppo comprende 11 membri.

I candidati ritenuti idonei a far parte del gruppo, ma non nominati, sono invitati a far parte di un elenco di riserva. La Commissione può utilizzare l'elenco di riserva per nominare i sostituti di membri.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono nominati a titolo personale ed hanno l'incarico di fornire consulenza alla Commissione in modo indipendente da qualunque istruzione esterna. Non possono delegare le proprie competenze ad un altro membro o a terzi,

i membri sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile. A partire dalla nomina di cui al paragrafo 1, i membri non possono tuttavia restare in carica per più di tre mandati consecutivi. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato,

i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo o al secondo trattino del presente paragrafo o all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per la parte restante del mandato,

i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nell'interesse pubblico e confermano l'assenza o l'esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza,

i nomi dei membri sono pubblicati nel sito Internet della DG Agricoltura e sviluppo rurale e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C; i nomi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei membri.

2.   Di concerto con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. I sottogruppi sono sciolti non appena portato a termine il mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti od osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se lo ritiene utile o necessario.

4.   Le informazioni ottenute nell'ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate, se la Commissione ne precisa la natura riservata.

I membri non possono utilizzare a scopi professionali le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in qualità di membri del gruppo.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione. Alle riunioni possono partecipare altri funzionari della Commissione interessati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base a un modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua di origine del documento, le domande di parere, gli ordini del giorno, i resoconti ed i pareri approvati dal gruppo. Alle stesse condizioni possono pubblicare anche i documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell'ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti al suo interno. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi interessati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 93/53/CEE è abrogata.

Il comitato istituito da tale decisione resta tuttavia in carica fino a che la Commissione abbia informato i suoi membri dell'entrata in carica del gruppo istituito dalla presente decisione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/656/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 30).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


6.2.2007   

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L 32/180


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato

[notificata con il numero C(2006) 6927]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/72/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 88,

considerando quanto segue:

(1)

La validità del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (1), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (2), e del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (3), è stata prorogata fino al 30 giugno 2008 dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione (4).

(2)

Per evitare un inutile carico di lavoro amministrativo e garantire la certezza giuridica, è opportuno prorogare la validità delle decisioni della Commissioni che autorizzano regimi di aiuti notificati a norma dei regolamenti di esenzione cui si applica il summenzionato regolamento di proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le opportune misure di cui al punto 107, terzo trattino, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 del 4 marzo 2006 (5), accettate da tutti gli Stati membri, la validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 prima dell'entrata in vigore della presente decisione è prorogata fino al 30 giugno 2008.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  OJ L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 8).

(2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

(4)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85.

(5)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.


6.2.2007   

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L 32/181


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006,

sulla nomina dei membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili creato con la decisione 2006/505/CE che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

(2007/73/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 3 della decisione 2006/505/CE della Commissione, la Commissione nomina i membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili, che possono essere al massimo sette, tra esperti indipendenti la cui esperienza e competenza nel settore contabile, in particolare dell'informativa finanziaria, siano ampiamente riconosciute a livello comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

Con la presente la Commissione nomina i sette membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili i cui nomi sono riprodotti nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

ELENCO DEI MEMBRI

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL


6.2.2007   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/183


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 6817]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/74/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/8/CE, la Commissione deve fissare valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore che constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile.

(2)

La Commissione ha effettuato un’analisi ben documentata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/8/CE. Tenuto conto dei progressi della migliore tecnologia economicamente giustificabile e disponibile osservati nel corso del periodo oggetto di tale analisi, è possibile stabilire una distinzione in funzione dell’anno di costruzione delle unità di cogenerazione per quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore. È inoltre opportuno applicare fattori di correzione a tali valori di riferimento in funzione delle condizioni climatiche, in quanto la termodinamica della produzione di elettricità a partire da combustibile è influenzata dalla temperatura ambientale. È inoltre opportuno applicare a tali valori di riferimento altri fattori di correzione relativi alle perdite evitate sulla rete per tenere conto dei risparmi energetici realizzati limitando l’utilizzo della rete grazie alla produzione decentralizzata.

(3)

L’analisi ha mostrato peraltro che, per quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore, non è necessario compiere una distinzione in funzione dell’anno di costruzione, in quanto l’efficienza energetica netta delle caldaie non è affatto migliorata nel corso del periodo oggetto dell’analisi. Non è stato necessario alcune fattore di correzione legato alle condizioni climatiche in quanto la termodinamica della generazione di calore a partire dal combustibile non è influenzata dalla temperatura ambientale. Non è altresì necessario tenere conto di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione.

(4)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati sono stati definiti sulla base dei principi enunciati nell’allegato III, lettera f), della direttiva 2004/8/CE.

(5)

Sono necessarie condizioni stabili per favorire gli investimenti nella cogenerazione e conservare la fiducia degli investitori In tale ottica è opportuno assoggettare le unità di cogenerazione agli stessi valori di riferimento per un periodo ragionevole della durata di dieci anni. Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’obiettivo principale della direttiva 2004/8/CE è promuovere la cogenerazione per permettere di risparmiare energia primaria, è opportuno incentivare l'ammodernamento delle unità di cogenerazione per migliorarne l’efficienza energetica. Per tali ragioni, è opportuno che i valori di rendimento di riferimento per l’elettricità che si applicano alle unità di cogenerazione divengano più severi a partire dall'undicesimo anno successivo a quello di costruzione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato cogenerazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2

Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità

1.   Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all’allegato III, lettera a), per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell’allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro.

I fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie non si applicano alla tecnologia di cogenerazione con pile a combustibile.

Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III, lettera b).

2.   Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all’allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell’allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.

I fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete non si applicano ai combustibili a base di legno e al biogas.

3.   Quando applicano contemporaneamente i fattori di correzione di cui all’allegato III, lettera a) e quelli di cui all’allegato IV, gli Stati membri applicano l’allegato III, lettera a), prima di applicare l’allegato IV.

Articolo 3

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

1.   Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all’allegato I in relazione all’anno di costruzione delle unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per una durata di 10 anni a partire dall’anno di costruzione di un’unità di cogenerazione.

2.   A partire dall’undicesimo anno successivo all’anno di costruzione dell’unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.

3.   Ai fini del presente articolo, l’anno di costruzione di un’unità di cogenerazione è inteso come l’anno civile nel corso del quale è iniziata la produzione di elettricità.

Articolo 4

Ammodernamento di un’unità di cogenerazione

Se un’unità di cogenerazione esistente è oggetto di un ammodernamento il cui costo d’investimento supera il 50 % del costo d’investimento di una nuova unità di cogenerazione analoga, l’anno civile nel corso del quale è iniziata la produzione di elettricità dell'unità di cogenerazione ammodernata è considerato come l'anno di costruzione ai fini dall'articolo 3.

Articolo 5

Miscela di combustibili

Se l’unità di cogenerazione utilizza una combinazione di combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell’apporto energetico dai vari combustibili.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.


ALLEGATO I

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all'articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15o C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60).

%

 

Anno di costruzione:

Tipo di combustibile:

1996 e antecedenti

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006-2011

Solido

Carbone fossile/coke

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Lignite/mattonelle di lignite

37,3

38,1

38,8

39,4

39,9

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

Torba/mattonelle di torba

36,5

36,9

37,2

37,5

37,8

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

Combustibili a base di legno

25,0

26,3

27,5

28,5

29,6

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

Biomasse di origine agricola

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Rifiuti (urbani) biodegradabili

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Scisti bituminosi

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

Liquido

Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Biocarburanti

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Rifiuti biodegradabili

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Rifiuti non rinnovabili

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Gassoso

Gas naturale

50,0

50,4

50,8

51,1

51,4

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

Gas di raffineria/idrogeno

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Biogas

36,7

37,5

38,3

39,0

39,6

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

Gas di cokeria, gas di altoforno, altri rifiuti gassosi, calore residuo recuperato

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35


ALLEGATO II

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore (di cui all'articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15o C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

%

 

Tipo di combustibile:

Vapore (*1) /acqua calda

Utilizzo diretto dei gas di scarico (1)

Solido

Carbone fossile/coke

88

80

Lignite/mattonelle di lignite

86

78

Torba/mattonelle di torba

86

78

Combustibili a base di legno

86

78

Biomasse di origine agricola

80

72

Rifiuti (urbani) biodegradabili

80

72

Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili

80

72

Scisti bituminosi

86

78

Liquido

Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL

89

81

Biocarburanti

89

81

Rifiuti biodegradabili

80

72

Rifiuti non rinnovabili

80

72

Gassoso

Gas naturale

90

82

Gas di raffineria/idrogeno

89

81

Biogas

70

62

Gas di cokeria, gas di altoforno + altri rifiuti gassosi

80

72


(*1)  È necessario diminuire il rendimento di 5 punti percentuali assoluti nel caso in cui gli Stati membri che applicano l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE tengano conto del riflusso della condensa nel calcolo del rendimento di un'unità di cogenerazione.

(1)  Devono essere utilizzati i valori che si applicano al calore diretto se la temperatura è pari o superiore a 250o C.


ALLEGATO III

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all'articolo 2, paragrafo 1)

a)

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie

La correzione in funzione della temperatura ambientale è basata sulla differenza tra la temperatura media annuale in uno Stato membro e le condizioni ISO standard (15o C). La correzione si effettua nel modo seguente:

perdita di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sopra dei 15o C;

guadagno di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sopra dei 15o C.

Esempio:

Quando la temperatura media annuale in uno Stato membro è di 10o C, il valore di riferimento delle unità di cogenerazione situate in quello Stato membro deve essere aumentato di 0,5 punti percentuali.

b)

Metodo per determinare le zone climatiche

I confini di ogni zona climatica sono costituiti dalle isoterme (in gradi Celsius interi) della temperatura ambientale media annuale, separate da un intervallo minimo di 4o C. La differenza di temperatura tra le temperature ambientali medie annuali applicate nelle zone climatiche adiacenti sarà di almeno 4o C.

Esempio:

In uno Stato membro la temperatura ambientale media annuale è di 12o C in un luogo A e di 6o C in un luogo B. La differenza è superiore a 5o C. In questo caso lo Stato membro la facoltà di definire due zone climatiche separate dall’isoterma di 9o C, vale a dire una zona climatica compresa tra le isoterme di 9o C e 13o C con una temperatura ambientale media di 11o C e un’altra zona climatica situata tra le isoterme di 5o C e 9o C con una temperatura ambientale annuale media di 7o C.


ALLEGATO IV

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all’applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all'articolo 2, paragrafo 2)

Tensione:

Per l’elettricità esportata verso la rete

Per l’elettricità consumata in loco

> 200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

50-100 kV

0,965

0,945

0,4 -50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Esempio:

Un’unità di cogenerazione di 100 kWel a motore alternativo funzionante a gas naturale produce una corrente elettrica di 380 V. L’85 % di questa elettricità è destinata all’autoconsumo e il 15 % della produzione è esportato nella rete. L’impianto è stato costruito nel 1999. La temperatura ambientale annuale è di 15o C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).

In base all’allegato I della presente decisione, il valore di rendimento di riferimento armonizzato del 1999 per il gas naturale è pari al 51,1 %. Dopo la correzione per tenere conto della perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità in questa unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:

Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 44,4 %


6.2.2007   

IT

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L 32/189


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento

(2007/75/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Lo studio «Fiscalità delle imprese nel mercato interno» (1), elaborato dai servizi della Commissione, ha messo in evidenza l'importanza crescente dei problemi fiscali connessi ai prezzi di trasferimento nell'ambito del mercato interno.

(2)

Nella comunicazione «Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali — Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società» (2), la Commissione ha riconosciuto la necessità di ricorrere all'aiuto di esperti nel settore dei prezzi di trasferimento.

(3)

Nel 2002 è stato creato a titolo informale il «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento».

(4)

A partire dalla sua creazione, il «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento» ha offerto un utile spazio di dibattito fra gli Stati membri e il settore privato, il che ha spinto la Commissione a proporre due codici di condotta che sono stati successivamente adottati dagli Stati membri in sede di Consiglio.

(5)

Poiché il Forum si è rivelato un'esperienza positiva e la Commissione necessita in permanenza di un'istanza di questo genere, il proseguimento dei suoi lavori deve essere istituzionalizzato con un atto formale. È dunque necessario istituire un gruppo di esperti nel campo dei prezzi di trasferimento e definirne mansioni e struttura.

(6)

Il gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento deve essere composto di esperti nel campo dei prezzi di trasferimento del settore pubblico e privato.

(7)

Il gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento deve fornire alla Commissione assistenza e consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento.

(8)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM (regolamento interno della Commissione) (3).

(9)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

(10)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una deroga,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento

Un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento, di seguito denominato «il gruppo», è istituito con effetto dal 1o marzo 2007.

La designazione ufficiale del gruppo è «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento».

Articolo 2

Funzioni

Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

creare una piattaforma in cui gli esperti delle imprese e delle amministrazioni tributarie nazionali possano discutere i problemi legati ai prezzi di trasferimento che ostacolano le attività commerciali transfrontaliere nell'ambito della Comunità;

fornire alla Commissione una consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento;

aiutare la Commissione a trovare soluzioni pratiche, compatibili con gli orientamenti dell'OCSE (5), per giungere a un'applicazione più uniforme delle norme relative ai prezzi di trasferimento nell'ambito della Comunità.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa ai prezzi di trasferimento.

2.   Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione circa l'opportunità di consultare il gruppo in merito a una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è costituito al massimo da 43 membri, tra cui:

(a)

un rappresentante di ciascuno Stato membro;

(b)

fino a 15 rappresentanti del settore privato;

(c)

un presidente.

2.   I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dalle autorità nazionali interessate. Tali membri sono funzionari pubblici che si occupano di questioni legate ai prezzi di trasferimento.

3.   I membri del settore privato sono nominati dalla Commissione fra gli specialisti in possesso di esperienza e competenze nel campo dei prezzi di trasferimento.

4.   I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti.

5.   I membri del settore privato sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna.

6.   Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d'interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

7.   La Commissione nomina anche un presidente.

8.   I membri del gruppo sono nominati con un mandato di 2 anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.

9.   I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

a)

quando si dimettono;

b)

quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

c)

quando non rispettano l'articolo 287 del trattato;

d)

quando, contrariamente al disposto del paragrafo 5, non sono indipendenti da ogni influenza esterna;

e)

quando, contrariamente al disposto del paragrafo 6, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

10.   I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale «Fiscalità e unione doganale» e sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

2.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario.

In particolare, rappresentanti dei paesi candidati e del segretariato dell'OCSE possono essere invitati in qualità di osservatori.

3.   Le informazioni ottenute partecipando alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.

4.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti dalla medesima. La Commissione assicura i servizi di segreteria.

5.   I funzionari della Commissione aventi un interesse per i lavori possono partecipare a tali riunioni.

6.   Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare o porre su Internet (6), nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Rimborso spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.

Articolo 7

Validità

La presente decisione scade il 31 marzo 2011.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  SEC(2001)1681 del 23.10.2001.

(2)  COM (2001) 582 def., 23.10.2001.

(3)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Orientamenti dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni tributarie, adottati nel luglio 1995.

(6)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/192


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca

[notificata con il numero C(2006) 6903]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/76/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 otobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione nell'ambito della tutela dei consumatori (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 5 e l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa sulla tutela dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno, nonché per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.

(2)

Il regolamento prevede la creazione di reti delle suddette autorità competenti negli Stati membri.

(3)

È necessario adottare provvedimenti di attuazione delle prescrizioni del suddetto regolamento relative ai meccanismi e alle condizioni di funzionamento dell'assistenza reciproca fra le autorità competenti e alla posizione dell'ufficio di collegamento unico.

(4)

È opportuno stabilire caratteristiche minime delle informazioni da fornire in tutte le richieste di assistenza reciproca affinché il sistema possa funzionare in modo efficace. Vanno inoltre fissate norme relative al contenuto dei moduli standard attraverso i quali vengono scambiate le informazioni per garantire maggiore efficacia e facilità di trattamento delle informazioni.

(5)

Per ogni fase delle procedure di assistenza reciproca vanno stabilite scadenze al fine di garantire che il sistema funzioni speditamente.

(6)

Vanno stabilite regole sulla notifica delle infrazioni intracomunitarie affinché sia possibile affrontarle tempestivamente ed efficacemente in tutti gli Stati membri.

(7)

Poiché le informazioni fornite in applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 possono spesso essere sensibili, è necessario stabilire opportune norme che ne limitano l'accessibilità.

(8)

Per garantire che le comunicazioni non siano ostacolate da problemi linguistici vanno elaborati adeguati accordi generali, mantenendo comunque la flessibilità necessaria per affrontare casi specifici.

(9)

Sulla scorta delle esperienze acquisite nell'ambito delle reti di cooperazione delle autorità competenti per l'attuazione negli Stati membri possono essere adottati provvedimenti ulteriori.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2006/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione reca norme per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 per quanto concerne l'assistenza reciproca fra le autorità competenti e le regole di funzionamento di tale assistenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano, oltre a quelle contenute nella direttiva 2006/2004/CE, le seguenti definizioni:

1.

«banca dati»: la banca dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n 2006/2004;

2.

«allarme»: la notifica di un'infrazione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 7, pargarafo 1 del regolamento (CEo n. 2006/2004;

3.

«trattamento riservato»: il trattamento delle informazioni nel rispetto dei requisiti di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2006/2004;

4.

«base giuridica»: le prescrizioni delle normative di protezione dell'interesse dei consumatori oggetto certo o presunto di infrazioni intracomunitarie, inclusa un'indicazione precisa delle prescrizioni pertinenti delle normative dello Stato membro dell'autorità richiedente.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di informazione

Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire in applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 e al loro formato sono contenute nel Capitolo 1 dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Scadenze

Le norme relative alle scadenze nelle varie fasi della procedura di assistenza reciproca in applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 sono contenute nel Capitolo 2 dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 5

Allarme

Le norme relative agli allarmi sono oggetto del capitolo 3 dell'allegato.

Articolo 6

Accesso alle informazioni scambiate

L'accesso alle informazioni scambiate in virtù del regolamento (CE) n. 2006/2004 va limitato nel rispetto delle norme di cui al Capitolo 4 dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 7

Lingue

Le norme relative alle lingue da impiegare per le richieste e la comunicazione di informazioni in applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 sono contenute nel Capitolo 5 dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 8

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2006.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).


ALLEGATO

Norme relative all’assistenza reciproca fra le autorità competenti di cui ai capitoli II e III del Regolamento (CE) n. 2006/2004

1.   CAPITOLO 1 — PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE

1.1.   Campi di informazione da compilare nei moduli standard della banca dati e mettere a disposizione delle autorità competenti

I campi da compilare nei vari moduli standard della banca dati si possono definire nel modo seguente:

a)   Informazioni dettagliate sulle autorità e sui funzionari responsabili del trattamento delle infrazioni intracomunitarie

i)

Autorità competente,

ii)

ufficio unico di collegamento,

iii)

funzionario competente.

b)   Informazioni dettagliate sul venditore o fornitore responsabile accertato o sospetto di un’infrazione intracomunitaria

i)

Nome,

ii)

altre denominazioni commerciali,

iii)

nome dell’eventuale società madre,

iv)

tipo di attività dell'azienda,

v)

indirizzo/i,

vi)

indirizzo di posta elettronica,

vii)

numero di telefono,

viii)

numero di fax,

ix)

sito Web,

x)

indirizzo IP,

xi)

nome/i dell’eventuale direttore dell’azienda.

c)   Informazioni relative agli scambi di informazioni in assenza di richiesta (allarmi) (articolo 7 del regolamento (CE) n. 2006/2004)

i)

Tipo d’infrazione intracomunitaria,

ii)

stato dell’infrazione intracomunitaria (accertata, ragionevole sospetto),

iii)

base giuridica,

iv)

breve sintesi,

v)

numero stimato di consumatori lesi e stima del danno finanziario,

vi)

eventuali richieste di trattamento riservato,

vii)

documenti allegati (riguardanti in particolare dichiarazioni ed altre prove).

d)   Informazioni relative alle richieste di assistenza reciproca (articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004)

i)

luogo in cui si trovano i consumatori potenzialmente lesi,

ii)

nome del prodotto o del servizio,

iii)

codice COICOP [Classification of Individual Consumption According to Purpose (United Nations statistical methodology, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp? Cl=5)]],

iv)

base giuridica,

v)

strumento pubblicitario o di vendita in questione,

vi)

tipo d’infrazione intracomunitaria,

vii)

stato dell’infrazione intracomunitaria (accertata, ragionevole sospetto),

viii)

numero stimato di consumatori lesi e stima del danno finanziario,

ix)

scadenza proposta per fornire la risposta,

x)

documenti allegati (riguardanti in particolare dichiarazioni ed altre prove) ed eventuali richieste di trattamento riservato,

xi)

indicazione dell’assistenza richiesta,

xii)

riferimento all’allarme (se applicabile),

xiii)

elenco delle autorità interpellate e degli Statimembri interessati,

xiv)

richiesta di partecipazione di un funzionario competente alle indagini (articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004).

1.2.   Informazioni minime da inlcudere nelle richieste di assistenza reciproca e negli allarmi (articoli 6,7 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004)

1.2.1.

Formulando una richiesta di assistenza reciproca o un allarme, le autorità competenti devono fornire tutte le informazioni di cui dispongono e che possono essere utili alle altre autorità competenti al fine di soddisfare la richiesta in modo efficiente o di garantire un’adeguata reazione all’allarme, nonché indicare se le informazioni fornite debbano essere trattate in maniera riservata.

1.2.2.

Nelle richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004, l'autorità richiedente deve almeno:

a)

informare l’autorità interpellata della natura della sospetta infrazione intracomunitaria e della relativa base giuridica

b)

fornire elementi sufficienti ad indentificare il comportamento o la prassi oggetto di indagine;

c)

specificare quali siano le informazioni richieste.

1.2.3.

Nelle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004, l'autorità richiedente deve fornire all’autorità interpellata almeno:

a)

un’identificazione del venditore o fornitore nei confronti del quale sono richieste le misure;

b)

informazioni dettagliate del comportamento o della prassi in questione;

c)

caratteristiche giuridiche dell’infrazione intracomunitaria a norma della legislazione applicabile e relativa base giuridica;

d)

prova del pregiudizio arrecato agli interessi collettivi dei consumatori, inclusa se possibile una stima del numero di consumatori lesi.

1.3.   Risposte alle richieste di assistenza reciproca

1.3.1.

Nelle risposte alle richieste di informazioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni indicate dall’autorità richiedente e necessarie a stabilire se sussista un’infrazione intracomunitaria o se lo si possa ragionevolmente sospettare.

1.3.2.

Nelle risposte alle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004 l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente delle azioni avviate o previste e dei poteri esercitati per soddisfare la richiesta.

1.3.3.

In ogni caso l’autorità interpellata specifica se le informazioni fornite devono essere trattate in modo riservato.

1.3.4.

Se un’autorità competente rifiuta di dare seguito ad una richiesta come contemplato dall’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2006/2004, nella risposta deve informare l’autorità richiedente dei motivi del rifiuto.

1.4.   Poteri aggiuntivi concessi alle autorità competenti dalla legislazione nazionale

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, tramite il forum di discussione che sarà attivato nella banca dati, di ogni ulteriore indagine e di eventuali poteri aggiuntivi concessi alle autorità competenti, diversi da quelli indicati dall’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004.

1.5.   Designazione degli enti aventi un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie, nel rispetto dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004.

1.5.1.

Quando, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2006/2004, uno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità di un ente designato secondo la seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento come avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto dell’infrazione intracomunitaria, devono essere specificati i poteri investigativi ed esecutivi conferiti a detto ente.

1.5.2.

L’autorità interpellata che, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004, intende incaricare un ente avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di infrazioni intracomunitarie, fornisce all’autorità richiedente informazioni sufficienti su tale ente affinché essa possa accertare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4. L’autorità interpellata deve inoltre ottenere l’accordo preventivo dell’autorità richiedente per quanto riguarda l’incarico a tale ente, nel quale vanno specificati la natura e i dettagli delle informazioni comunicate dall’autorità richiedente che l'autorità interpellata può trasmettere a tale ente.

2.   CAPITOLO 2 — SCADENZE

2.1.   Richieste di assistenza reciproca e risposte

2.1.1.

Le autorità interpellate rispondono alle richieste di assistenza reciproca delle autorità richiedenti nel miglior modo possibile, avvalendosi di tutti i poteri investigativi ed esecutivi a loro disposizione e senza indugio.

2.1.2.

Le scadenze per l’invio delle richieste di assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004 vanno concordate tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata caso per caso, utilizzando i moduli standard della banca dati.

2.1.3.

Qualora le autorità non riescano ad accordarsi, l’autorità interpellata fornisce una risposta contenente tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione e segnala le attività investigative e di esecuzione avviate o previste (incluse le scadenze) entro quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta tramite l'ufficio unico di collegamento. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente in merito a tali attività almeno mensilmente finché:

a)

non siano state inviate all’autorità richiedente le informazioni necessarie a stabilire se vi sia stata un’infrazione intracomunitaria o se vi siano ragionevoli sospetti che si possa verificare un'infrazione intracomunitaria

oppure

b)

non sia cessata l’infrazione intracomunitaria o la richiesta non si sia rivelata infondata.

2.1.4.

L’ufficio unico di collegamento per l'autorità interpellata trasmette attraverso l’ufficio unico di collegamento per l’autorità richiedente tutte le richieste che riceve alle autorità competenti non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2.1.5.

L’autorità richiedente informa la Commissione e cancella le informazioni dalla banca dati non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni dalla conclusione del caso se, in seguito ad una richiesta di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004:

a)

le informazioni scambiate non danno origine ad un allarme o ad una richiesta ai sensi dell’articolo 8,

oppure

b)

viene accertato che non ha avuto luogo alcuna infrazione intracomunitaria.

2.2.   Allarme

2.2.1.

L’autorità competente deve emettere un allarme non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni da quando viene informata dell’infrazione intracomunitaria o sospetta ragionevolmente che possa verificarsi un’infrazione intracomunitaria.

2.2.2.

Quando un allarme si rivela infondato l’autorità competente deve ritirarlo non appena tecnicamente possibile e comunque entro sette giorni. La Commissione ritira tutte le informazioni riguardanti un allarme infondato e archiviate nella banca dati non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni dal ritiro dell’allarme da parte dell’autorità competente.

3.   CAPITOLO 3 — TRASMISSIONE DEGLI ALLARMI

L’autorità competente che emette un allarme lo trasmette, mediante l’apposito modulo standard della banca dati, alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri per attuare la legislazione in virtù della quale viene pubblicato l’allarme. L’autorità competente che notifica è l’unica responsabile della selezione degli Stati membri ai quali inviare l'allarme.

4.   CAPITOLO 4 — ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SCAMBIATE

4.1.   Autorità competenti

L’autorità competente può accedere e consultare solo le informazioni della banca dati riguardanti le leggi a tutela degli interessi dei consumtaori per i quali è direttamente responsabile dell’esecuzione secondo le designazioni trasmesse dallo Stato membro in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2006/2004.

4.2.   Uffici unici di collegamento

Per svolgere la loro funzione di coordinatori come definito dall’articolo 9, paragrafo 2 e dall’articolo 12, paragrafi 2 e 5 del regolamento (CE) n. 2006/2004, gli uffici unici di collegamento devono avere accesso alle informazioni relative alle richieste di assistenza reciproca per le quali non è stato indicato il trattamento riservato.

5.    CAPITOLO 5 — LINGUE DA IMPIEGARE NELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA RECIPROCA E PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI

5.1.

Gli accordi sull’uso delle lingue nelle richieste e nella trasmissione di informazioni stipulati tra le autorità competenti in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, prima frase del regolamento (CE) n. 2006/2004 vanno registrati in una tabella accessibile alle autorità competenti attraverso la banca dati.

5.2.

I suddetti accordi comprendono una clausola che consenta all’autorità competente di proporre l’uso, in un caso specifico, di una lingua diversa a seconda delle conoscenze linguistiche del funzionario competente.

5.3.

I moduli standard della banca dati comprendono un campo nel quale l’autorità competente può proporre ad un’altra autorità l’uso di una lingua diversa.

Se le autorità non riescono a raggiungere un accordo si applica quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CE) n. 2006/2004.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/198


DECISIONE n. 35/2006

del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 22 dicembre 2006,

concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

(2007/77/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14;

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di includere uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1.

L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è aggiunto nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.

2.

La portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell’inclusione in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.

Per gli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmato a Washington DC, il: 15 dicembre 2006.

Per la Comunità europea

Andra KOKE

Firmato a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.


Allegato A

Organismo di valutazione della conformità aggiunto nell'elenco degli organismi di valutazione di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

Curtis-Straus LLC

A Bureau Veritas Company

527 Great Road

Littleton, Massachusetts 01460

Stati Uniti d’America

Tel: 978 486 8880

Fax: 978 486 8828

Responsabile cui rivolgersi: Barry Quinlan (barry.quinlan@us.bureauveritas.com)


RACCOMANDAZIONI

Commissione

6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/200


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa ai sistemi sicuri e efficienti di informazione e comunicazione di bordo: aggiornamento dei principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina

(2007/78/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 dicembre 1999 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa ai sistemi sicuri e efficienti di informazione e comunicazione di bordo: principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina, notificato col numero 2000/53/CE (1). L'aggiornamento di tale raccomandazione è necessario per garantire un utilizzo sicuro dei sistemi di informazione di bordo, tenendo conto del progresso tecnologico.

(2)

Un gruppo di esperti designato dalla Commissione dopo la pubblicazione della raccomandazione citata ha ampliato i principi iniziali, spiegando ciascuno di essi più in dettaglio, illustrandone la logica e fornendo esempi di buone pratiche e ha inoltre studiato più approfonditamente le procedure di verifica; la relazione su tali lavori è stata pubblicata nel luglio del 2001.

(3)

Il 15 settembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per veicoli sicuri e intelligenti [COM(2003) 542], che contemplava tra le azioni prioritarie raccomandazioni per l'interfaccia uomo-macchina.

(4)

Il gruppo di lavoro sull'interfaccia uomo-macchina, istituito dal forum eSafety, che riunisce l'industria e il settore pubblico, ha presentato la sua relazione finale nel febbraio del 2005, nella quale si conferma la necessità di aggiornare la raccomandazione del 1999.

(5)

Il 15 febbraio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione sull'iniziativa «automobile intelligente» i2010, notificata col numero COM(2006) 59 def., ed ha annunciato la presente raccomandazione come una delle azioni prioritarie,

PRESENTA L'AGGIORNAMENTO DELLA RACCOMANDAZIONE DEL 1999 SULL'INTERFACCIA UOMO-MACCHINA

La presente raccomandazione invita tutte le parti interessate, tra cui l'industria, le organizzazioni professionali nel campo dei trasporti ecc.) ad aderire ai principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina, e gli Stati membri a sorvegliarne l'applicazione e l'utilizzo. Nei principi europei aggiornati (versione 2006) si sintetizzano gli aspetti fondamentali della sicurezza della progettazione e dell'utilizzo da prendere in considerazione per l'interfaccia uomo-macchina (IUM) destinata ai sistemi di informazione e comunicazione di bordo. La presente raccomandazione del 2006 e il suo allegato sostituiscono la raccomandazione e l'allegato del 1999,

E RACCOMANDA:

1.

Si invita l'industria automobilistica europea che progetta e/o rifornisce e/o installa sistemi di informazione e comunicazione di bordo, sia che si tratti di fornitori di sistemi installati all'origine o di fornitori di sistemi da installare successivamente alla vendita, compresi gli importatori e i fornitori di dispositivi portatili, a conformarsi agli acclusi principi europei aggiornati e a stipulare un accordo volontario in materia entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione;

2.

È opportuno che anche le organizzazioni professionali del settore dei trasporti (quali imprese di trasporti, società di autonoleggio) si impegnino a conformarsi a tali principi entro gli stessi termini;

3.

È opportuno che gli Stati membri sorveglino le attività collegate alla IUM, diffondano la versione aggiornata dei principi presso tutte le parti interessate e li invitino a conformarsi ad essi. Se del caso, gli Stati membri dovranno discutere e coordinare le proprie azioni attraverso la Commissione, il forum eSafety o altri forum adeguati (forum dei dispositivi portatili ecc.). Si invitano gli Stati membri a valutare e sorvegliare in permanenza l'impatto dei principi del 2006 e a informare la Commissione delle attività di divulgazione svolte, nonché dei risultati dell'applicazione dei principi del 2006 entro un termine di 18 mesi dalla loro pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 19, 25.1.2000, pag. 64


ALLEGATO

VERSIONE AGGIORNATA DEI PRINCIPI EUROPEI IN MATERIA DI INTERFACCIA UOMO-MACCHINA (IUM) DESTINATA AI SISTEMI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI BORDO

1.   DEFINIZIONE E OBIETTIVI

I principi comuni enunciati nel presente allegato sintetizzano gli aspetti di sicurezza considerati essenziali nello sviluppo dell'interfaccia uomo-macchina (IUM) destinata ai sistemi di informazione e di comunicazione di bordo. La presente versione aggiornata del 2006 sostituisce la precedente elaborata nel 1999.

I principi enunciati nel presente documento promuovono l'immissione sul mercato di sistemi ben progettati che, tenendo conto sia dei benefici potenziali che dei rischi correlati, non costituiscono un ostacolo all'innovazione nel settore.

In base ai presenti principi coloro che li applicano dispongano delle conoscenze tecniche sufficienti sui prodotti e hanno accesso alle risorse necessarie per applicarli nella progettazione dei sistemi. Considerando che la funzione primaria che il conducente deve eseguire consiste nel controllare il veicolo in piena sicurezza, in condizioni di traffico complesse e dinamiche, l'obiettivo fondamentale dei principi è rispondere a tale esigenza.

I principi tengono inoltre conto delle capacità di tutte le parti interessate e dei vincoli cui sono soggette nelle fasi di progettazione, installazione e utilizzo dei sistemi di informazione e comunicazione di bordo. I principi si applicano al processo di sviluppo dei prodotti e affrontano aspetti quali la complessità, i costi di produzione e i tempi di commercializzazione e tengono conto, in particolare, delle specificità dei piccoli costruttori di sistemi. Dato che, in ultima analisi, è il conducente che decide se acquistare e utilizzare, ad esempio, un sistema di navigazione integrato, un dispositivo portatile o una semplice cartina, l'intento è quello di promuovere un'adeguata progettazione dell'interfaccia IUM e non di proibire l'inserimento di alcune funzioni in base a criteri semplicistici di selezione del tipo accettabile/non accettabile.

I presenti principi non sostituiscono i regolamenti o le norme vigenti, che dovranno sempre essere tenuti in considerazione. I principi, che insieme costituiscono il gruppo minimo di requisiti da rispettare, possono essere rafforzati dalle legislazioni nazionali o dalle singole imprese.

2.   CAMPO D'APPLICAZIONE

I principi si applicano principalmente ai sistemi di informazione e comunicazione di bordo destinati a essere utilizzati dal conducente mentre il veicolo è in movimento. Si tratta, ad esempio, di sistemi di navigazione, di telefoni cellulari e di sistemi di informazione sul traffico e il turismo (TTI). A causa della mancanza di risultati completi delle ricerche condotte e di prove scientifiche, tali principi non sono destinati a sistemi a comando vocale o a sistemi di stabilizzazione della frenata dei veicoli (quali l'ABS e l'ESP), né a funzioni d'informazione, di allarme o di assistenza che richiedono un intervento immediato da parte del conducente (ad esempio, i sistemi anticollisione o i sistemi di visione notturna), denominati talvolta sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems). Tali sistemi di assistenza sono fondamentalmente diversi e hanno altre esigenze in termini di interfaccia uomo-macchina. Alcuni dei principi, tuttavia, possono essere d'aiuto nella progettazione degli ADAS.

I principi si applicano, da un lato, a tutte le parti e funzioni di tutti i sistemi destinati a interagire con il conducente durante la guida e, dall'altro, a determinati altri componenti. Essi contengono inoltre disposizioni per determinati sistemi e funzionalità che non sono destinati ad essere utilizzati durante la guida. Nell'ambito dei presenti principi, per «sistema» s'intendono le funzioni e le parti, quali gli schermi e i comandi, che costituiscono l'interfaccia tra il sistema di bordo e il conducente. Il campo di applicazione dei principi esclude i display head-up (HUD, sistema di proiezione di immagini sul parabrezza) e gli aspetti non collegati alla IUM, quali le caratteristiche elettriche, le proprietà dei materiali e gli aspetti giuridici non correlati alla sicurezza dell'utilizzo. Alcuni principi distinguono tra l'uso del sistema «durante la guida» (o «mentre il veicolo è in movimento») e in altre circostanze. Nei casi in cui non si effettui alcuna distinzione, i principi si riferiscono esclusivamente all'utilizzo del sistema da parte del conducente durante la guida.

I principi si applicano nello specifico ai veicoli di classe M ed N (1) e ai sistemi sia portatili che installati in modo permanente a bordo del veicolo. I principi sono destinati ad essere applicati ai sistemi OEM (installati dall'origine), a quelli installati dopo la vendita del veicolo e ai sistemi portatili. Essi si applicano alle funzionalità legate alla IUM, indipendentemente dal grado di integrazione tra i vari sistemi. In generale, alla progettazione, produzione e fornitura di componenti di detti sistemi e dei sistemi associati partecipano diversi settori e organizzazioni, quali:

costruttori di veicoli che propongono sistemi di bordo dotati di funzionalità di informazione e comunicazione;

produttori di sistemi e di servizi da installare dopo la vendita;

fornitori di dispositivi portatili, destinati ad essere utilizzati dal conducente durante la guida;

fabbricanti di componenti che permettono al conducente di utilizzare dispositivi portatili durante la guida (ad esempio, supporti, interfacce e connettori);

prestatori di servizi, compresi fornitori di software o emittenti che diffondono informazioni destinate ad essere utilizzate dal conducente durante la guida, ad esempio, informazioni di navigazione, sul traffico e sul turismo oppure programmi radiofonici con informazioni sul traffico.

3.   DISPOSIZIONI ESISTENTI

I principi non sostituiscono i regolamenti e le norme esistenti, che dovranno sempre essere tenute in considerazione e rispettate in tutti i casi.

Tutte le norme sono soggette a revisione e gli utilizzatori dei presenti principi sono invitati ad applicare la versione più recente delle norme sotto indicate.

Tra le direttive comunitarie applicabili, con le relative modifiche successive, figurano:

la direttiva 90/630/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (2), per quanto riguarda il campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore;

la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 (3), per quanto riguarda le finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione dei comandi, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili);

la direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (4), per quanto riguarda la sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori);

la risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1998 (5) (4) relativa alle istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici;

la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (6).

I regolamenti del comitato economico per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) riconosciuti dalla Comunità dopo la sua adesione all'accordo del 1958 riveduto (cfr. decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997:

UNECE-R21 del 1o dicembre 1971,

direttiva 71/127/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei veicoli a motore,

direttiva 77/649/CEE del Consiglio relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore.

Le norme e i documenti normativi in preparazione a cui si fa riferimento nei principi sono i seguenti:

ISO 3958 Veicoli stradali. Autovetture. Raggiungibilità dei comandi manuali da parte del conducente.

ISO (DIS) 11429 Ergonomia — segnali di pericolo e di informazioni visivi ed uditivi

ISO 4513 (2003) Veicoli stradali — Visibilità, metodo di determinazione delle ellissi oculari corrispondenti alla posizione degli occhi del conducente

ISO 15008 (2003): Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione visiva all'interno del veicolo

ISO 15005 (2002): Veicoli stradali — Aspetti ergonomici per i sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Principi di gestione dell'interazione e procedure di verifica di conformità

ISO 17287 (2003): Veicoli stradali — Aspetti di ergonomia dei sistemi di controllo e di informazione per il trasporto — Procedure per la verifica di adeguatezza d'uso durante la guida

ISO 4040 (2001): «Veicoli stradali — Autovetture — Collocazione dei comandi manuali, degli indicatori e delle spie».

ISO 15006 (2004): Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e di controllo del trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione audio all'interno del veicolo

ISO/TS16951 (2004): Veicoli stradali — Aspetti di ergonomia dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto (TICS) — Procedure per la determinazione della priorità dei messaggi presentati a bordo veicolo al conducente

ISO 15007-1 (2002): Veicoli stradali — Misurazione del comportamento visivo del conducente in relazione a sistemi di informazione e controllo per il trasporto (TICS) — Parte 1: Definizioni e parametri

ISO TS 15007-2 (2001): Veicoli stradali — Misurazione del comportamento visivo del conducente in relazione a sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Parte 2: Procedure e dispositivi

ISO FDIS 16673: Veicoli stradali — Aspetti di ergonomia dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Metodo dell'occlusione per valutare la distrazione visiva

ISO 2575 (2004) — Veicoli stradali — Simboli per i comandi, le indicazioni e le spie luminose

ISO 7000 (2004) — Segni grafici utilizzabili sulle apparecchiature. Indice e tavola sinottica.

4.   PRINCIPI EUROPEI SULLA PROGETTAZIONE DELL'INTERFACCIA UOMO-MACCHINA (2006)

4.1.   Parti coinvolte nella progettazione e nella fabbricazione dei sistemi

Come specificato al punto 2, i principi sono destinati ad essere applicati ai sistemi e alle funzionalità dei sistemi OEM (installati all'origine a bordo), dei sistemi installati dopo la vendita del veicolo e dei sistemi portatili. In generale, alla progettazione, produzione e fornitura degli elementi di tali sistemi e dispositivi partecipano diversi soggetti, quali:

costruttori di veicoli che propongono dispositivi di bordo dotati di funzionalità di informazione e comunicazione;

produttori di sistemi e servizi installati dopo la vendita;

fornitori di dispositivi portatili destinati ad essere utilizzati dal conducente durante la guida;

fabbricanti di componenti che permettono al conducente di utilizzare dispositivi portatili durante la guida (ad esempio, supporti, interfacce e connettori);

prestatori di servizi, in particolare i fornitori di software o le emittenti di informazioni, destinati ad essere utilizzati dal conducente durante la guida: ad esempio, informazioni di navigazione, sul traffico e sul turismo viaggio o programmi radiofonici con informazioni sul traffico.

Nel caso di sistemi forniti dal costruttore del veicolo (OEM), è evidente che questi è responsabile della progettazione nel suo complesso. Negli altri casi, con «organizzazione responsabile del prodotto» si farà riferimento all'organizzazione che commercializza un prodotto o una funzionalità progettati e prodotti, in tutto o in parte, da altri soggetti. Di conseguenza, la responsabilità può essere spesso condivisa da più parti. Quando nel testo che segue si utilizza il termine «fabbricante», questo può riferirsi a varie organizzazioni responsabili del prodotto.

In generale sarà chiaro a chi (fabbricante, fornitore o installatore) spetta la responsabilità dell'applicazione dei presenti principi. Nel caso in cui vi siano più responsabili, le parti sono incoraggiate ad utilizzare i principi come punto di partenza per confermare i propri rispettivi ruoli.

La responsabilità del conducente, che consiste nell'adottare un comportamento improntato alla sicurezza durante la guida e l'interazione con tali sistemi, resta invariata.

4.2.   Osservazioni di carattere generale

La necessità di competenze o formazione apposite e l'adeguatezza di un sistema per differenti gruppi di conducenti dipendono dalla definizione che i fabbricanti danno del sistema. Si dovrà tenere conto di tali definizioni quando si valuta l'applicazione dei principi all'interfaccia uomo-macchina di un sistema.

Quando l'intenzione del fabbricante è stata espressa chiaramente (in modo tale che si possa ragionevolmente presumere che il conducente ne sia a conoscenza), ma in seguito il conducente utilizza il sistema in modo diverso da quello previsto dal fabbricante, tale comportamento potrà essere considerato un utilizzo abusivo.

Lo stato attuale dei progressi scientifici non consente di mettere in stretta correlazione i criteri di conformità con la sicurezza per tutti i principi. Questa è la ragione per cui non tutti i principi sono sistematicamente associati a norme o criteri già definiti e accettati.

In generale, si ritiene che i sistemi progettati conformemente ai principi siano più sicuri di quelli che non ne tengono conto. È tuttavia possibile conseguire gli obiettivi complessivi di progettazione anche se si violano uno o più principi.

4.3.   Principi

Ogni principio è seguito da una trattazione che comprende le seguenti sezioni:

Spiegazione: comprende il concetto di base del principio e spiegazioni più approfondite.

Esempi: esempi «corretti» e «scorretti» forniscono spiegazioni aggiuntive circa l'applicazione del principio.

Applicazione: descrive quali specifici sistemi o funzionalità dell'interfaccia IUM sono trattati dal principio quale primo passo necessario per stabilire se la IUM di un sistema concreto è conforme al principio.

Verifica: fornisce informazioni che permettono di stabilire se un sistema è conforme o meno a un dato principio. Ove possibile, si illustra un metodo adeguato e si offre l'interpretazione dei risultati:

se il risultato può essere espresso in termini affermativi o negativi (sì/no), ciò indica la possibilità di determinare chiaramente la conformità a un principio;

negli altri casi, l'approccio o i metodi scelti non portano a semplici criteri di selezione del tipo accettabile/non accettabile, ma permettono di apportare ulteriori miglioramenti all'interfaccia IUM;

se si fa riferimento a normative, si cita la direttiva di base. L'organizzazione responsabile del prodotto deve assicurare la conformità del sistema alla versione vigente della direttiva.

Riferimenti: forniscono informazioni aggiuntive che possono rivelarsi utili in relazione al principio cui si riferiscono.

Dato che le norme internazionali sono soggette a revisione, si cita la versione cui si fa riferimento.

Talvolta si indicano le norme in corso di revisione o i progetti di norme ISO a titolo di complemento d'informazione destinato ai progettisti di sistema.

4.3.1.   Principi generali di progettazione

4.3.1.1.   I Obiettivo di progettazione

Il sistema deve assistere il conducente e non favorire comportamenti potenzialmente pericolosi da parte del conducente o di altri utenti della strada

Spiegazione

Un requisito complessivo importante può essere sintetizzato con la formula «Non essere dannoso». Ciò significa che il sistema deve accrescere la sicurezza stradale o, quantomeno, non ridurla. L'approccio adottato nel presente documento consiste nell'orientare sistematicamente il progettista di sistemi mediante principi riguardanti aspetti pertinenti della progettazione quali l'installazione, la presentazione delle informazioni o l'interazione. Tale approccio è stato scelto in quanto gli effetti complessivi non sono sempre totalmente prevedibili o misurabili, dato che non dipendono solo dalla progettazione del sistema, ma anche dal singolo conducente e dalle condizioni di traffico e di guida.

In genere, è improbabile che i sistemi progettati senza rispettare questo principio siano conformi agli altri principi.

4.3.1.2.   II Obiettivo di progettazione

I display e i comandi del sistema non devono distogliere l'attenzione del conducente dalla situazione di guida

Spiegazione

Il conducente dispone di un'attenzione e di una capacità fisica limitate, ma variabili, che può essere distribuire dinamicamente tra più funzioni. Le risorse che il conducente sceglie di dedicare a una funzione non dipendono unicamente da fattori personali, ma variano anche in base alla sua motivazione e al suo stato generale. Le interazioni (di tipo visivo, tattile e sonoro) possono provocare uno sforzo sia fisico che cognitivo.

Le funzioni principali oggetto del presente obiettivo generale di progettazione sono le seguenti:

 

la guida (controllo del veicolo, partecipazione al flusso di traffico e raggiungimento della destinazione). L'attenzione richiesta da tale funzione varia in funzione delle condizioni di guida;

 

l'interazione con i display e i comandi del sistema. L'attenzione richiesta per svolgere tale funzione varia in funzione dell'utilizzo del sistema, salvo i casi di sistemi estremamente semplici.

Per conseguire questo obiettivo è necessario che le due funzioni siano compatibili; ciò significa che l'attenzione richiesta dal sistema non deve compromettere quella necessaria per la funzione primaria, che consiste nel guidare correttamente il veicolo. Il conducente deve pertanto poter anticipare il grado di attenzione richiesto dalla guida e dalle funzioni secondarie.

Il concetto di compatibilità è preferibile rispetto all'introduzione di un limite al numero totale di interazioni per i motivi sotto illustrati.

Il concetto di funzione è controverso in quanto la stessa funzione può variare considerevolmente in base a vari parametri (ad esempio, la durata); inoltre, non è disponibile una definizione adeguata di funzione.

Un'interfaccia dotata di display e comandi può avere effetti differenti a seconda della motivazione e dello stato del conducente: ciò è dovuto al fatto che un'interfaccia non è necessariamente migliore solo perché richiede meno sforzo.

La relazione tra le caratteristiche dell'interazione (complessità, intensità, durata ecc.), lo sforzo che essa richiede e le prestazioni alla guida non è sufficientemente chiarita.

I sistemi progettati conformemente ai principi europei sulla progettazione dell'interfaccia uomo-macchina devono permettere al conducente di modificare il grado di attenzione che presta al sistema scegliendo se interagire o meno con tali sistemi e decidendo il momento e la modalità dell'interazione. Ciò significa inoltre che il conducente può anticipare lo sforzo di attenzione che richiede l'interazione con il sistema.

4.3.1.3.   III Obiettivo di progettazione

Il sistema non deve distrarre o attirare l'attenzione visiva del conducente

Spiegazione

L'obiettivo di questo principio è garantire che l'utilizzo del sistema di informazione o di comunicazione durante la guida distragga il conducente il meno possibile e non comprometta in alcun modo la sua capacità di controllare perfettamente il veicolo. Questo obiettivo di progettazione è stato inoltre formulato per sottolineare l'importanza assoluta di evitare ogni distrazione visiva.

La distrazione visiva può verificarsi quando sono visualizzate immagini attraenti (vale a dire, in grado di attirare l'attenzione), a causa della loro forma o dei loro contenuti. Tale concetto è particolarmente importanza quando si guida, perché una guida sicura dipende in gran parte dalla vista.

4.3.1.4.   IV Obiettivo di progettazione

Il sistema non deve offrire al conducente informazioni che possano provocare un comportamento potenzialmente pericoloso da parte sua o degli altri utenti della strada

Spiegazione

Il contenuto delle informazioni non deve incoraggiare il conducente ad adottare un comportamento che possa aumentare il rischio di incidenti durante la guida. Un comportamento pericoloso può influenzare il comportamento degli altri utenti della strada. Un esempio di questo tipo di informazione è costituito dalla visualizzazione di una strategia di guida per raggiungere la velocità massima possibile in curva.

Gli altri utenti della strada potrebbero essere coinvolti se il conducente adotta il comportamento pericoloso mentre interagisce con loro. Lo stesso avviene se il sistema genera segnali percettibili all'esterno del veicolo che rischiano di essere mal interpretati dagli altri utenti della strada, che potrebbero a loro volta effettuare delle manovre pericolose.

4.3.1.5.   V Obiettivo di progettazione

Le interazioni con i sistemi e le interfacce destinate ad essere utilizzate contemporaneamente dal conducente durante la guida devono essere coerenti e compatibili

Spiegazione:

Tutti i componenti dell'interfaccia uomo-macchina dei singoli sistemi devono essere progettati in base ai principi che si applicano ai sistemi singoli. Ciò garantirà un livello di coerenza minimo, anche se non impedirà eventuali problemi di coerenza tra singoli prodotti progettati correttamente.

L'utilizzo «combinato» di sistemi ha luogo quando il risultato desiderato si ottiene solo utilizzando più di un sistema. L'utilizzo combinato può avvenire in parallelo (vale a dire, utilizzo contemporaneo di più di un sistema) e in serie, quando i sistemi sono utilizzati in successione. Pertanto, quando si progetta un sistema destinato ad essere utilizzato in combinazione con un altro (eventualmente preesistente), si deve tenere conto del sistema esistente. Se tali sistemi presentano funzionalità completamente differenti, può costituire buon esempio di progettazione ricorrere ad un'interfaccia uomo-macchina differente al fine di evitare ogni possibile confusione.

L'esigenza di coerenza impone, ad esempio, di prendere in considerazione gli aspetti di progettazione che seguono:

l'uso di una terminologia comune tra i vari sistemi: ad esempio, «traffico rallentato», «prossimo incrocio»;

l'uso di parole e/o icone per rappresentare concetti o funzioni: ad esempio, «Guida», «Invio»;

l'uso di colori, icone, suoni, etichette (per ottenere un equilibrio ottimale tra somiglianza e differenziazione);

la scelta del canale di dialogo fisico: ad esempio, clic singolo o doppio, tempi di risposta e di attesa (time-out), modalità di feedback (visiva, sonora, tattile) che dovrebbe essere differente a seconda della funzionalità per evitare interpretazioni erronee del segnale);

il raggruppamento di concetti e strutture di menu analoghe (per le funzionalità tra loro correlate);

la progettazione complessiva del dialogo e dell'ordine dei concetti.

4.3.2.   Principi di installazione

4.3.2.1.   I Principio di installazione

Il sistema deve essere collocato e montato in modo sicuro, conformemente alle disposizioni regolamentari, alle norme e alle istruzioni dei fabbricanti relativi all'installazione del sistema a bordo di un veicolo

Spiegazione

I fabbricanti progettano prodotti (ad esempio, sistemi, supporti, funzionalità) per un determinato utilizzo. Se non vengono forniti i mezzi adeguati per un'installazione corretta (ad esempio, un supporto) oppure non si seguono le istruzioni di installazione fornite dal fabbricante, il sistema rischia di essere utilizzato dal conducente in un modo non previsto dal fabbricante, con possibili conseguenze sulla sicurezza.

Quando è utilizzato dal conducente durante la guida, il sistema deve essere collocato (vale a dire, posizionato fisicamente) a bordo del veicolo nel modo seguente:

fissato all'interno del veicolo;

mobile, con un raggio di spostamento predeterminato (nel caso di sistemi che permettono di regolare la posizione mediante, ad esempio, cavi, piedi o supporti);

montato su un supporto sul quale il sistema deve essere collocato quando viene utilizzato.

All'atto dell'installazione dei sistemi si deve prestare particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza passiva, per evitare di aumentare il rischio di lesioni in caso di incidente.

Esempi

Corretto: un telefono mobile a mani libere installato in piena conformità a tutte le norme e regolamentazioni e alle istruzioni del fabbricante.

Scorretto: uno schermo che riporta informazioni sul traffico fissato al cruscotto per mezzo di un fissaggio temporaneo di cattiva qualità (nastro adesivo, ad esempio) invece del supporto raccomandato dal fabbricante.

Applicazione

Il principio si applica a tutti i sistemi di bordo e se ne deve tenere conto, in particolare, per i sistemi installati dopo la vendita del veicolo e i dispositivi portatili.

Verifica/metodi applicabili:

Questo principio impone che l'ubicazione e la collocazione dei sistemi siano realizzate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle istruzioni che seguono:

finiture interne dei veicoli a motore (direttiva 74/90/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, UNECE-R21 del 1o dicembre 1971 e direttiva78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977);

istruzioni fornite dall'organizzazione responsabile del prodotto (vale a dire, le istruzioni ufficiali scritte fornite del fabbricante);

la verifica che se si è tenuto conto di tutte le prescrizioni pertinenti.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 4040 (2001) — Collocazione dei comandi manuali, degli indicatori e delle spie.

4.3.2.2.   II Principio di installazione

Nessuna parte del sistema deve impedire al conducente di vedere la strada

Spiegazione

Una guida corretta si basa principalmente sull'acquisizione di informazioni visive circa l'ambiente stradale e il traffico circostante. Di conseguenza, in base ai regolamenti in materia di costruzione, gli autoveicoli devono offrire un adeguato campo visivo verso l'esterno al conducente seduto al posto di guida. L'aggiunta di sistemi non deve compromettere questa disposizione basilare di progettazione. Tale principio può essere molto importante i sistemi installati dopo la vendita del veicolo e per quelli portatili.

Il rispetto del «campo visivo del conducente» è il requisito minimo obbligatorio in base alla regolamentazione comunitaria e corrisponde alla visibilità verso l'avanti (diretta) attraverso il parabrezza, la visibilità laterale e quella posteriore (diretta e indiretta).

Se la posizione fisica di un componente del sistema può essere modificata dal conducente e rischia, a causa del suo raggio di spostamento, di ostruire il campo visivo del conducente, le istruzioni del sistema (si veda la sezione 6) devono informare il conducente circa la modalità di utilizzo prevista dal fabbricante. Qualora non siano fornite tali informazioni, il principio deve applicarsi a tutte le possibilità di regolazione del sistema o dei sui componenti.

Esempi

Corretto: uno schermo integrato nel cruscotto in modo da poter essere osservato facilmente dal conducente, senza tuttavia interferire con il suo campo visivo.

Scorretto: uno schermo montato su un piede lungo e flessibile sulla parte superiore del cruscotto che può essere regolato in modo da ostruire una parte significativa della visibilità esterna.

Applicazione

Il principio si applica a tutti i sistemi di bordo e se ne deve tenere conto, in particolare, per i sistemi installati dopo la vendita del veicolo e i dispositivi portatili. Non si applica ai display head-up.

Verifica/metodi applicabili:

Dopo l'installazione a bordo di un veicolo, nessuna parte del sistema deve occupare una posizione nello spazio che ostruisce il campo visivo del conducente verso la strada in misura tale da non rispettare più i regolamenti.

Un sistema è conforme al presente principio se tutte le sue parti sono collocate correttamente tenendo conto della:

direttiva 71/127/CEE — Retrovisori dei veicoli a motore

direttiva 77/649/CEE — Campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

La verifica è effettuata mediante ispezione o misurazione.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

Nessun riferimento aggiuntivo.

4.3.2.3.   III Principio di installazione

Il sistema non deve ostruire i comandi e i display del veicolo necessari per la funzione primaria di guida

Spiegazione

Questo principio è finalizzato a garantire che la presenza fisica di un sistema (ad esempio, uno schermo) non comprometta la capacità del conducente di utilizzare i display e i comandi obbligatori e quelli che sono necessari per la funzione primaria costituita dalla guida. Il principio garantisce che l'installazione del sistema non comprometta in alcun modo la capacità del conducente di mantenere il pieno controllo del veicolo.

In tale contesto, per ostruzione dei comandi si intende il fatto di impedire la manipolazione o rendere estremamente più difficile individuare, raggiungere e/o manipolare i comandi richiesti nel raggio di movimento per essi previsto.

In questo contesto, per ostruzione dei display si intende il fatto di occultare invisibile una parte (qualsiasi) dei display richiesti rendendoli invisibili al conducente seduto nella normale posizione di guida.

I comandi e i display richiesti sono quelli necessari per svolgere la funzione primaria di guida e tutte le funzioni obbligatorie.

I comandi richiesti sono i seguenti: acceleratore, freno, (frizione, se presente), volante, leva del cambio, freno a mano, clacson, interruttori dei fari, frecce, tergicristalli e tergilunotto (tutte le modalità e velocità), luci di emergenza, dispositivi di disappannamento.

I display richiesti sono i seguenti: il tachimetro, tutte le spie luminose, le indicazione obbligatorie dei comandi e le spie obbligatorie.

Se sono compromessi l'accesso o la visibilità di altri comandi o display, tale svantaggio deve essere compensato dai vantaggi offerti dal sistema.

Esempi

Corretto: lo schermo di un sistema di navigazione integrato nel cruscotto in una posizione centrale elevata che non ostruisce alcun altro display o comando.

Scorretto:

un sistema di navigazione installato dopo la vendita del veicolo che impedisce l'accesso agli interruttori dei fari;

uno schermo che copre il comando delle luci di emergenza;

un comando aggiuntivo collocato all'esterno del bordo del volante che può rendere più difficile maneggiare il volante in curva.

Applicazione

Il principio si applica a tutti i sistemi di bordo e se ne deve tenere conto, in particolare, per i sistemi installati dopo la vendita del veicolo e i dispositivi portatili.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se il conducente può vedere tutti i display e i comandi necessari per l'esecuzione della funzione primaria di guida.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 4513 (2003) Veicoli stradali — Visibilità, metodo di determinazione delle ellissi oculari corrispondenti alla posizione degli occhi del conducente

4.3.2.4.   IV Principio di installazione

Gli schermi devono essere posizionati quanto più vicino possibile all'asse di visione normale del conducente

Spiegazione:

Affinché possa mantenere il pieno controllo del veicolo e la completa visibilità sulla strada, è opinione largamente condivisa che il conducente debba mantenere lo sguardo rivolto verso la strada, a parte rapidi sguardi agli specchietti o alla strumentazione. I display visivi posizionati in prossimità nel normale asse di visione riducono il tempo totale in cui lo sguardo del conducente è distolto dalla strada rispetto a quelli collocati in posizione più distante. Essi ottimizzano la capacità del conducente di utilizzare la visione periferica per tenere sotto controllo ciò che avviene sulla strada mentre consulta un display. Quanto più lo schermo è lontano dal normale asse di visione del conducente, tanto più difficile risulta ottenere informazioni e tanto maggiori sono le possibili ripercussioni sulle prestazioni di guida.

Si raccomanda che le informazioni più importanti o cruciali per la sicurezza siano il più vicino possibile al normale asse di visione.

Tale principio impone pertanto al progettista/installatore di trovare un compromesso esplicito, ma essenzialmente qualitativo, tra la fattibilità pratica e la vicinanza. Questi dovrà tenere conto di fattori importanti quali:

la necessità di non ostruire la visibilità della strada (si veda il principio 4.3.2.2);

la necessità di non ostruire altri controlli o display (si veda il principio 4.3.2.3);

la necessità che la visibilità dello stesso display non sia ostruita in modo sostanziale da, ad esempio, comandi quali il volante o la leva del cambio.

In particolare, per le autovetture, si raccomanda di collocare gli schermi contenti informazioni pertinenti per la guida e tutti quelli che comportano lunghe interazioni all'interno di un angolo visivo di circa 30o verso il basso rispetto al normale asse visivo del conducente quando il suo sguardo è rivolo in avanti. Per ulteriori informazioni sulle interazioni di lunga durata si veda il principio 4.3.4.2.

Esempi

Corretto: lo schermo di un sistema di navigazione in un'autovettura è installato all'interno di un angolo visivo di circa 30o verso il basso in quanto le informazioni presentate riguardano la guida.

Scorretto: in un'autovettura, lo schermo di un sistema di comunicazione, ad esempio, un computer palmare (PDA) o un telefono, è collocato accanto alla leva del cambio tra i sedili anteriori, sebbene l'immissione o la ricerca di un numero telefonico costituiscano un'interazione di lunga durata.

Applicazione

Il principio si applica a tutti i sistemi di bordo equipaggiati con display e per situazioni di utilizzo che coinvolgono la visione in avanti. I display destinati a condizioni di guida specifiche, ad esempio la retromarcia, costituiscono una problematica differente.

Verifica/metodi applicabili

In generale l'obiettivo è quello di trovare il miglior compromesso nell'assegnazione di spazio nel cruscotto. Tale compromesso può essere definito dai progettisti e dagli specialisti in ergonomia.

Riferimenti:

ISO 4513 (2003) Veicoli stradali — Visibilità, metodo di determinazione delle ellissi oculari corrispondenti alla posizione degli occhi del conducente

4.3.2.5.   V Principio di installazione

I dispositivi visivi devono essere progettati e installati in modo da evitare l'abbagliamento e i riflessi

Spiegazione

L'abbagliamento e i riflessi che rendono più difficoltosa la lettura delle informazioni riportate sullo schermo possono distrarre il conducente dall'attività di guida o da altre funzioni eseguite durante la guida. Ciò può accrescere la sua frustrazione e il suo fastidio e può provocare adattamenti del comportamento, come stringere o chiudere gli occhi per brevi periodi o spostare la testa per migliorare la visione. Tutti questi effetti possono ridurre il comfort del conducente e, di conseguenza, compromettere in una certa misura la sicurezza stradale.

L'abbagliamento è l'effetto di una luce brillante in un ambiente prevalentemente scuro in grado di distrarre (se non di bloccare) il conducente, in quanto interferisce con la sua attenzione e selezione visiva. In un veicolo, tale fenomeno può prodursi in svariati modi:

una luce esterna (in genere la luce del sole) colpisce il dispositivo visivo e ne riduce il contrasto; ciò rende più difficile leggere le informazioni sullo schermo a partire dalla normale posizione di guida del conducente;

il dispositivo stesso è troppo luminoso e distrae l'attenzione dalla strada e dagli altri display e comandi di bordo. Tale fenomeno è più marcato quando il conducente di trova in condizioni di scarsa luminosità ambientale.

Il riflesso è la generazione dell'immagine secondaria di un oggetto dovuta alla luce proveniente da questo oggetto che rimbalza su superfici intermedie. Tale fenomeno può prodursi in numerosi modi:

la luce emessa da un dispositivo visivo si trasmette ad un'altra superficie (oppure attraverso più superfici) producendo un'immagine secondaria sullo schermo del dispositivo, ad esempio, sul parabrezza. Normalmente il conduttore percepisce tale fenomeno quando esiste un forte contrasto tra l'immagine secondaria e il suo sfondo (ad esempio, l'immagine compare sul parabrezza in condizioni di oscurità);

la luce proveniente da una fonte esterna (ad esempio, il sole, l'illuminazione stradale o altri oggetti luminosi) è riflessa dalla superficie dello schermo negli occhi del conducente (si veda anche l'abbagliamento, più sopra).

Si deve tenere conto di questi effetti durante la fase di progettazione e installazione. Tra gli aspetti da prendere in considerazione rientrano la presenza di un comando (manuale o automatico) della luminosità dello schermo, la scelta della tecnologia di visualizzazione, la scelta della trama e della finitura della superficie dello schermo, la scelta del colore e della brillantezza delle superfici che si riflettono sulla superficie dello schermo, la scelta della polarizzazione dell'immagine, la presentazione e la regolazione dello schermo, l'utilizzo di una rientranza o di una copertura.

Esempi

Corretto: uno schermo con un controllo automatico della luminosità che non produce immagini secondarie sui cristalli del veicolo e la cui superficie frontale consente un'agevole lettura in tutte le condizioni normali di illuminazione.

Scorretto: uno schermo talmente luminoso in condizioni notturne che il conducente lo percepisce con la visione periferica quando osserva la strada di fronte a sé. Le informazioni visualizzate risultano inoltre difficili da leggere alla luce del sole a causa dello scarso contrasto.

Applicazione:

Il principio si applica a tutti i sistemi di informazione e comunicazione di bordo equipaggiati con dispositivi visivi.

Verifica/metodi applicabili:

La verifica deve essere effettuata in base a procedure che permettano di determinare il grado di abbagliamento e i riflessi. I criteri specifici da verificare sono in funzione della concezione del veicolo.

Riferimenti:

ISO 15008 (2003): Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione visiva all'interno del veicolo.

4.3.3.   Principi relativi alla presentazione delle informazioni

4.3.3.1.   I Principio di presentazione delle informazioni

Le informazioni presentate visivamente dal sistema in qualsiasi momento devono essere progettate in modo che il conducente possa assimilare quelle pertinenti con brevi sguardi in modo da non pregiudicare la funzione di guida

Spiegazione

Per il controllo e le manovre del veicolo il conducente si basa sull'elaborazione visiva del traffico circostante. Di conseguenza, è opportuno limitare la necessità di rilevare e acquisire informazioni visive pertinenti in qualsiasi momento. Più aumentano la frequenza e/o la durata degli sguardi necessari per rilevare e acquisire le informazioni visive, più aumenta il rischio di situazioni potenzialmente pericolose provocate dalla concentrazione del conducente sulle funzioni secondarie alla guida. Per informazione pertinente si intende la parte delle informazioni presentate dal dispositivo visivo, che risponde a un bisogno specifico del conducente.

Esempi

Corretto: una grafica facilmente leggibile e ben strutturata presentata su uno schermo correttamente posizionato che permette di individuare gli elementi pertinenti con un unico sguardo di un secondo.

Scorretto: un sistema di navigazione che offre assistenza attraverso uno schermo molto ricco di informazioni che richiede un'attenzione intensa e prolungata da parte del conducente per individuare un obiettivo su una mappa mobile.

Applicazione

Il principio si applica a tutti i sistemi di informazione e comunicazione di bordo dotati di schermi che presentano informazioni destinate ad essere consultate dal conducente durante la guida.

Verifica/metodi applicabili

Raffrontare le alternative di progettazione per la presentazione visiva delle informazioni: il numero e la durata degli sguardi necessari per rilevare e acquisire le informazioni presentate in un dato momento devono essere ridotti al minimo.

Risultato: progettazione ottimizzata di un unico schermo.

Riferimenti:

ISO 15007-1 (2002): Veicoli stradali — Misurazione del comportamento visivo del conducente in relazione a sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Parte 1: Definizioni e parametri.

ISO TS 15007-2 (2001): Veicoli stradali — Misurazione del comportamento visivo del conducente in relazione a sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Parte 2: Procedure e dispositivi.

ISO 15008 (2003): Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione visiva all'interno del veicolo.

ISO FDIS 16673: Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Metodo dell'occlusione per valutare la distrazione visiva

Nell'ambito della norma ISO TC22/SC13/WG8 si stanno elaborando metodi/unità di misura aggiuntive per quantificare la distrazione visiva; ad esempio, la revisione della norma ISO 15008, leggibilità dello schermo e la TC22/SC13/WG8/AWI sul test di cambiamento di corsia, un metodo di misura della distrazione del conducente.

4.3.3.2.   II Principio di presentazione delle informazioni

Si devono utilizzare le norme stabilite a livello internazionale e/o nazionale in materia di leggibilità, di udibilità, di icone, di simboli, di parole, di acronimi e/o di abbreviazioni

Spiegazione

Le norme relative alla leggibilità, all'udibilità e ai simboli prescrivono le caratteristiche geometriche e/o fisiche delle informazioni visive e/o sonore e devono mirare alla massima facilità di comprensione da parte dai conducenti.

Il numero sempre crescente di funzioni a disposizione del conducente impone l'adozione della pratica più comune di selezione dei simboli, delle icone, delle abbreviazioni e delle parole che permettono l'identificazione delle funzioni.

Esempi

Corretto: sui dispositivi visivi di bordo si utilizzano i segnali stradali per incrementare le informazioni di traffico.

Scorretto: i simboli e le icone utilizzati in un sistema di navigazione sono specifici di un determinato fabbricante e non sono compresi dalla maggior parte dei conducenti.

Applicazione

Il principio si applica a tutti i segnali utilizzati per identificare le funzionalità e le funzioni proposte dai sistemi di informazione o comunicazione di bordo.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se le norme stabilite a livello nazionale o internazionale in materia di leggibilità, di udibilità, di icone, di simboli, di parole, di acronimi e/o di abbreviazioni sono utilizzati, tenendo conto delle principali norme pertinenti.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 15008 (2003) — Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione visiva all'interno del veicolo (in corso di revisione)

ISO 15006 (2004) — Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e di controllo del trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione audio all'interno del veicolo

ISO 2575 (2004) — Veicoli stradali — Simboli per i comandi, le indicazioni e le spie luminose

ISO 7000 (2004) — Segni grafici utilizzabili sulle apparecchiature. — Indice e tavola sinottica

4.3.3.3.   III Principio di presentazione delle informazioni

Le informazioni utili alla condotta del veicolo devono essere accurate e fornite tempestivamente

Spiegazione

Le informazioni utili alla guida del veicolo devono essere presentate al conducente nel momento più opportuno e devono essere sufficientemente accurate per aiutare il conducente ad affrontare la situazione adeguatamente.

La guida obbliga il conducente a tenere costantemente sotto controllo l'ambiente circostante per selezionare gli stimoli pertinenti e per concentrarsi e rivolgere l'attenzione agli stimoli che richiedono un adattamento del suo comportamento. Tale adattamento dipende dalla scelta dell'azione più adeguata in funzione della situazione e dagli obiettivi e priorità del conducente. Le azioni possono comportare un cambio di velocità, di corsia, avvisi agli altri utenti della strada ecc.

Informazioni esatte e tempestive riducono l'incertezza in quanto forniscono risposte valide e chiare a domande quali: «Cosa?»«Quando?»«Dove?»«Per quanto tempo?» ecc. Questa esigenza di accuratezza e tempestività implica inoltre la necessità che il messaggio presentato si adatti alla percezione che il conducente ha dell'ambiente circostante. Di conseguenza, le informazioni non devono contraddire, ad esempio, i segnali stradali. I sistemi che forniscono informazioni inopportune e/o scorrette possono distrarre e frustrare il conducente con gravi conseguenze per la sicurezza.

Esempi

Corretto: la distanza che separa il veicolo dalla manovra successiva è comunicata esattamente nel punto in cui il conducente deve sapere se, e quale, manovra debba iniziare.

Scorretto: le istruzioni di un sistema di navigazione sono fornite ben dopo il momento in cui la manovra doveva essere eseguita.

Applicazione

Tale principio si applica a tutte le informazioni sonore e visive che i sistemi di informazione e comunicazione di bordo devono presentare tempestivamente.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se le informazioni fornite dal sistema sono sufficientemente corrette e presentate nel momento opportuno.

Risultato: Sì/No.

Riferimenti:

Nessun riferimento aggiuntivo.

4.3.3.4.   IV Principio di presentazione delle informazioni

Le informazioni più importanti in termini di sicurezza devono avere la massima priorità

Spiegazione

Il conducente può avere la necessità di captare le informazioni più importanti dal punto di vista della sicurezza e di reagire prontamente a tali informazioni. Per tale motivo, queste informazioni devono essere presentate il più rapidamente possibile e non devono essere ritardate da informazioni di carattere più generale.

Dal punto di vista sicurezza, la priorità di determinate informazioni dipende dalla loro urgenza e criticità (vale a dire, la gravità delle conseguenze se il conducente non agisce in base alle informazioni). Tali fattori dipendono a loro volta anche dalle condizioni di guida, come illustrato nella norma ISO/TS 16951. Se le informazioni provengono dall'esterno del veicolo (dalla strada o da un sistema remoto), il grado di priorità loro assegnato non può tenere conto della situazione di guida e sarà possibile gestire le priorità solo in modo generico. Nei casi in cui le informazioni prevengono dai sistemi autonomi del veicolo, o quando possono essere combinate informazioni esterne e di bordo, è possibile valutare la situazione di guida e calibrare la priorità del messaggio.

Per le informazioni esterne, i fornitori di informazioni dinamiche (prestatori di servizi) devono applicare una strategia di diffusione delle informazioni che garantisca — oltre alla validità e all'affidabilità delle informazioni — la diffusione prioritaria dei messaggi più importanti. I sistemi di bordo devono poter riconoscere i messaggi in arrivo importanti in termini di sicurezza e trattarli di conseguenza.

Non è sempre facile determinare l'importanza delle informazioni in termini di sicurezza ed è possibile che non tutte le informazioni siano tecnicamente disponibili per la classificazione in base alla priorità.

Esempi

Corretto: le informazioni relative alle manovre necessarie per affrontare un incrocio complesso ricevono la priorità rispetto a una chiamata telefonica in arrivo.

Scorretto: un messaggio ad alta priorità riguardante la presenza di ghiaccio sul tratto stradale che si sta percorrendo non è trasmesso immediatamente in quanto lo schermo è occupato dalla visualizzazione di un messaggio relativo a un ingorgo stradale in una località distante.

Applicazione

Questo principio si applica ai sistemi che forniscono informazioni dinamiche (ad esempio, informazioni che cambiano in funzione delle condizioni nelle immediate vicinanze del veicolo oppure delle condizioni generali di traffico).

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se si tiene conto del grado di priorità delle informazioni.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO/TS 16951 (2004): Veicoli stradali — Aspetti di ergonomia dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Procedure per la determinazione della priorità dei messaggi presentati a bordo veicolo al conducente.

4.3.3.5.   V Principio di presentazione delle informazioni

Il sistema non deve produrre livelli sonori non controllabili dal conducente, che possano impedire di percepire gli avvisi sonori provenienti dall'interno o dall'esterno del veicolo

Spiegazione

Le informazioni sonore diffuse ad un volume eccessivamente elevato possono compromettere la sicurezza stradale o della guida in quanto coprono suoni di avvertimento significativi e importanti relativi alla sicurezza stradale e del veicolo. Inoltre, i suoni progettati in modo scorretto possono distrarre e infastidire il conducente. Di conseguenza, le informazioni sonore devono essere progettate in modo da non impedire al conducente di percepire i suoni di avviso provenienti dall'interno o dall'esterno del veicolo. Tutti i sistemi, compresi i sistemi audio, devono essere progettati tenendo conto dei loro effetti potenziali sul conducente.

Tale obiettivo può essere raggiunto in più modi:

il volume dei suoni emessi dal sistema non è tale da impedire di percepire i suoni di avviso;

la durata dei suoni è sufficientemente corta da evitare di coprire altri avvisi;

l'intervallo tra i suoni intermittenti è sufficientemente ampio da consentire al conducente di ricevere avvisi.

Esempi

Corretto: i segnali sonori sono emessi dal sistema a un volume inferiore a quello dei suoni di avvisi provenienti dall'interno e dall'esterno del veicolo.

Scorretto: il suono di una chiamata telefonica in arrivo è emesso con un volume elevato che può mascherare altri avvisi senza che il conducente possa regolarlo.

Applicazione

Il principio si applica a tutti i suoni udibili dei sistemi di informazione e comunicazione con livelli sonori che non possono essere controllati dal conducente, che provengano da sistemi di bordo, dispositivi installati dopo la vendita del veicolo o portatili o come conseguenza di informazioni ricevute attraverso la comunicazione con il mondo esterno.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se gli avvisi sono ancora chiaramente percepibili mentre il sistema produce suoni a un livello che il conducente non può regolare.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 15006 (2004) — Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e di controllo del trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione audio all'interno del veicolo.

4.3.4.   Interfaccia con i dispositivi visivi e i comandi

4.3.4.1.   I Principio relativo all'interazione con i display e i comandi

Il conducente deve poter sempre mantenere una mano sul volante mentre interagisce con il sistema

Spiegazione

Tale principio riguarda le interfacce che richiedono un controllo manuale da parte del conducente (ad esempio, pulsanti o manopole).

Esistono situazioni di guida durante le quali il conducente deve mantenere un controllo preciso della direzione del veicolo e il modo più efficace per farlo consiste nel tenere entrambe le mani sul volante. In altre situazioni di guida, la presenza sul volante di una sola mano è accettabile, purché l'altra sia immediatamente disponibile se le circostanze lo esigono. Di conseguenza, durante la guida non è raccomandabile l'utilizzo di dispositivi mobili.

Per essere conforme a questo principio, il sistema deve essere progettato in modo tale che sia necessario allontanare una sola mano dal volante per interagire con il sistema, lasciando l'altra mano sul volante. Inoltre, se si deve allontanare una mano dal volante per manipolare l'interfaccia, l'altra mano non dovrà essere richiesta contemporaneamente dall'interfaccia (ad esempio, per manipolare i comandi del sistema con le dita).

Esempi

Corretto: un dispositivo di comando installato in modo sicuro su un supporto correttamente posizionato e che può essere utilizzato con una sola mano senza rimuovere il sistema dal supporto.

Scorretto: un dispositivo di comando non fisso che il conducente deve tenere in mano durante l'interazione.

Applicazione

Tutti i sistemi di informazione e comunicazione.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se il conducente può manipolare il sistema con una sola mano.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

Nessun riferimento aggiuntivo.

4.3.4.2.   II Principio relativo all'interazione con i display e i comandi

Il sistema non deve esigere lunghe sequenze ininterrotte di interazioni manuali-visive. Se la sequenza è breve potrà essere ininterrotta

Spiegazione

Il principio permette sequenze di interazioni ininterrotte, purché siano brevi; le sequenze lunghe devono poter essere interrotte dal conducente. Ciò significa che, durante un'interruzione, il sistema non deve eliminare i comandi già immessi dal conducente, a meno che la sequenza delle interazioni sia breve o sia trascorso un tempo di interruzione sufficientemente lungo.

Se è consapevole che una sequenza di interazioni può essere interrotta, il conducente avrà una maggiore tendenza a concentrarsi sulle situazioni di traffico, dato che sa che potrà completare l'operazione dopo aver prestato attenzione al traffico.

D'altra parte, un'interazione può essere ininterrotta se è breve, al fine di evitare un'ulteriore manipolazione per riportare il sistema alla condizione normale. Un esempio chiaro è rappresentato da un'interazione con due o tre passaggi che permettono di regolare le impostazioni sonore di una radio convenzionale.

Esempi

Corretto: una sequenza di interazioni che permette di consultare le informazioni sul traffico può essere interrotta senza cambiare lo stato del sistema.

Solo alcune delle «brevi sequenze d'interazione» che richiedono di premere un tasto al massimo 3 volte, hanno un periodo di inattivazione di 10 secondi.

Scorretto: per comporre un numero telefonico è necessario premere i tasti a intervalli di 5 secondi al massimo oppure tutti i numeri immessi in precedenza sono cancellati.

Applicazione

Questo principio si applica ai sistemi che necessitano di sequenze di interazioni manuali/visive, vale a dire che il funzionamento richiede più di un'interazione (con relativo controllo visivo da parte del conducente). Questo principio non si applica ai sistemi vocali.

Verifica/metodi applicabili

1.

Analizzare se la sequenza di interazioni può essere considerata breve tenendo conto delle seguenti dimensioni di una interfaccia:

il numero di singole manipolazioni del comando (ad esempio, meno di 4-5 pressioni di tasti);

la complessità dell'interazione (ad esempio, meno di due cambi di menu);

il tempo necessario per la manipolazione dei comandi;

l'intensità visiva dell'interfaccia.

2.

Verificare se lo stato del sistema cambia quando si interrompono le sequenze di interazioni considerate lunghe in base al punto 1.

Risultato: Sì/No.

Riferimenti:

Intensità visiva dell'interfaccia: si veda la norma ISO FDIS 16673 sul metodo dell'occlusione.

4.3.4.3.   III Principio relativo all'interazione con i display e i comandi

Il conducente deve poter riprendere una sequenza interrotta di interazioni con il sistema dal punto in cui era stata interrotta o da un altro punto logico

Spiegazione

Se i dati immessi parzialmente scompaiono quando una sequenza di immissione viene interrotta, il conducente potrebbe essere indotto a completare la sequenza, anche se la situazione di guida richiede la sua piena attenzione.

Il base a questo principio, il conducente deve avere la possibilità di proseguire una sequenza di interazioni interrotta (senza dover riprenderla da capo) dal punto in cui era stata interrotta oppure da un altro passaggio completato in precedenza.

Quando il conducente riprende la sequenza, può accadere che il punto di interruzione non sia più pertinente a causa di eventi che si sono prodotti nel frattempo. In questi casi il sistema propone un punto logico che semplificherà la funzione e ridurrà lo sforzo.

Esempi

Corretto: il conducente può interrompere la composizione di un numero telefonico, osservare la strada per alcuni secondi e quindi completare il numero immesso parzialmente.

Scorretto: quando il conducente consulta un elenco di messaggi relativi al traffico e interrompe la lettura a metà dell'elenco, il sistema cancella l'elenco dopo un breve periodo di interruzione. Di conseguenza, il conducente deve «richiamare» nuovamente la lista per riprendere la lettura.

Applicazione

Tutti i sistemi di informazione e comunicazione con sequenze di interazioni.

Verifica/metodi applicabili

Controllare se lo stato del sistema cambia dopo aver interrotto una sequenza di interazioni con il sistema.

Risultato = Sì/No.

In caso negativo, verificare/valutare se il punto di ripresa è logico. La verifica di questo punto esige una valutazione ed un giudizio soggettivo.

Riferimenti:

Nessun riferimento aggiuntivo.

4.3.4.4.   IV Principio relativo all'interazione con i display e i comandi

Il conducente deve poter controllare il ritmo di interazione con il sistema. In particolare, il sistema non deve imporre al conducente limiti di tempo per l'introduzione di dati nel sistema

Spiegazione

Per interazione con il sistema si intende, in questo caso, l'introduzione di dati nel sistema mediante un'azione di comando, tattile o vocale. L'iniziativa può provenire dal conducente o dal sistema stesso, che genera una risposta alle informazioni presentate. La fornitura di una risposta adeguata richiede, in genere, che il conducente percepisca ed elabori le informazioni prima di decidere il da farsi. Ciò presuppone che la situazione si svolga in modo da lasciare al conducente abbastanza tempo e risorse mentali sufficienti. I sistemi attualmente disponibili non sono in grado di prevedere in modo continuo e affidabile il carico di lavoro del conducente. Per sicurezza e comodità, quindi, spetta unicamente al conducente decidere se è pronto a rispondere al sistema.

Le risposte da dare entro un tempo limitato sono le risposte che il conducente deve obbligatoriamente dare entro un breve lasso di tempo. Il conducente è in grado di controllare il ritmo se non gli vengono imposti limiti di tempo tra un'interazione e l'altra, né la durata di presentazione delle informazioni.

Eccezioni:

le informazioni presentate sono direttamente legate alla situazione di guida immediata (ad esempio, la velocità esatta del veicolo, la distanza che separa il veicolo dal cambio di direzione successivo — che determinano il tempo di validità di un itinerario visualizzato ecc.);

il sistema aiuta il conducente ad evitare pericoli o errori e impone al conducente di reagire entro un periodo di tempo specifico;

il secondo clic considerato come un segnale specifico su un dispositivo di immissione che funziona con un doppio clic è accettabile;

questo principio non si applica ai dati immessi per mezzo di uno stesso comando, ma che producono risultati differenti in funzione della durata di attivazione del comando (ad esempio, un pulsante che deve restare premuto per alcuni secondi per memorizzare una stazione radio).

Esempi

Corretto: il conducente può scegliere di ascoltare i messaggi turistici in arrivo quando la situazione lo permette e i messaggi non sono proposti automaticamente al conducente quando arrivano.

Scorretto: su un sistema di navigazione, la possibilità di confermare o rifiutare un itinerario alternativo proposto a causa di un ingorgo stradale è disponibile solo alcuni secondi prima che il nuovo itinerario venga attivato automaticamente.

Applicazione

Sistemi che forniscono informazioni non direttamente collegate alla situazione di guida immediata (consultare le eccezioni riportate nel paragrafo «Spiegazione»).

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se il conducente può interagire con il sistema al proprio ritmo, vale a dire, scegliendo quando introdurre i dati e per quanto tempo le informazioni restano visualizzate.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

Nessun riferimento aggiuntivo.

4.3.4.5.   V Principio relativo all'interazione con i display e i comandi

I comandi del sistema devono essere progettati in modo da poter essere azionati senza ostacolare i comandi primari di guida

Spiegazione

Il principio riguarda la relazione esistente tra i comandi principali di guida e i comandi del sistema e mira ad evitare interferenze indesiderate tra il loro funzionamento. Ciò significa che la posizione, la cinematica, le forze richieste e il tragitto del comando di un sistema devono essere progettati in modo tale che il suo azionamento non ostacoli l'azionamento volontario di un comando principale, né agevoli il suo azionamento indesiderato.

Esempi

Corretto: i comandi più utilizzati del sistema sono collocati attorno al bordo del volante, a portata di mano.

Scorretto: un comando con un asse concentrico, collocato sul volante, che richiede per il suo funzionamento un impulso che rischia di modificare l'angolo di rotazione del volante.

Applicazione

Tutti i sistemi destinati ad essere utilizzati durante la guida, in particolare i dispositivi portatili e i sistemi installati dopo la vendita del veicolo.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se il funzionamento del sistema interferisce con l'attivazione dei comandi principali di guida, provocando un effetto indesiderato sul movimento del veicolo.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 4040 (2001) Veicoli stradali — Collocazione dei comandi manuali, degli indicatori e delle spie.

4.3.4.6.   VI Principio relativo all'interazione con i display e i comandi

Il conducente deve poter controllare il volume delle informazioni sonore che creano possibilità di distrazione

Spiegazione

Controllare le informazioni sonore significa che il conducente può regolare il volume e abbassare il suono fino a un livello virtualmente impercettibile.

Per distrazione si intende catturare una parte importante dell'attenzione del conducente mediante stimoli che possono derivare da informazioni non pertinenti per la guida oppure da informazioni relative alla guida presentate in modo tale da attirare l'attenzione del conducente più del necessario. Questa situazione indesiderata può essere provocata dalla frequenza dello stimolo, dalla sua durata, dalla sua intensità e, più in generale, dalla sua irrilevanza per la funzione di guida e può, quindi, provocare irritazione.

Dato che è possibile che alcune informazioni importanti debbano essere trasmesse al conducente mentre il suono è stato disattivato oppure il suo volume abbassato ad un livello impercettibile, il sistema può fornire informazioni non sonore circa lo stato del sistema.

Esempi

Corretto: il conducente può controllare il segnale acustico di «chiamata telefonica in arrivo» e selezionare una modalità di presentazione che prevede esclusivamente un segnale visivo.

Scorretto: un messaggio relativo al traffico è obsoleto ma viene comunque ripetuto più volte e non può essere disattivato.

Applicazione

Tutti i sistemi che forniscono informazioni sonore non pertinenti per la sicurezza. Sono esclusi i sistemi che forniscono avvisi relativi alla guida.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se le informazioni sonore del sistema possono essere attivate e disattivate e se il conducente può regolare il volume fino a un livello virtualmente impercettibile.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 15006 (2004): Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e di controllo del trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione delle informazioni audio a bordo del veicolo

4.3.4.7.   VII Principio relativo all'interazione con i display e i comandi

La risposta del sistema ai dati introdotti dal conducente (ad esempio, feedback o conferma) deve essere distintamente percettibile e tempestiva

Spiegazione

La risposta del sistema si ritrova a due livelli:

il livello di feedback all'attivazione del comando, ad esempio, il segnale sonoro alla pressione del pulsante;

il livello di dialogo, che è la risposta del sistema ai dati immessi dal conducente, ad esempio, l'itinerario raccomandato.

La risposta del sistema è tempestiva se è percepita come praticamente istantanea. Per il feedback all'attivazione del comando, si deve calcolare il tempo a partire dal momento in cui il sistema riconosce ogni immissione da parte del conducente. Per calcolare il tempo di risposta a livello di dialogo (che può essere rappresentata dall'informazione richiesta o dall'indicazione che l'elaborazione è in corso), si deve iniziare a contare dal momento in cui il conducente ha terminato di introdurre i dati.

Quando il sistema richiede un tempo di elaborazione piuttosto lungo, dovrebbe essere emesso un segnale che indichi al conducente che il sistema ha riconosciuto i dati introdotti e sta preparando la risposta richiesta.

La risposta del sistema è distintamente percettibile se il conducente avverte senza incertezza che si è prodotto un cambiamento nel sistema e che tale cambiamento è conseguenza del suo intervento.

Un sistema che reagisce secondo le aspettative del conducente contribuisce all'affidabilità dell'interfaccia uomo-macchina. Ogni risposta tardiva, ambigua o incerta da parte del sistema può essere mal interpretata, può essere considerata come un errore dal sistema o dal conducente e può indurre il conducente a introdurre nuovamente i dati.

Se il conducente non è sicuro che i dati siano stati completamente introdotti, la sua attenzione può essere distratta dalla strada.

Esempi

Corretto: viene visualizzato il messaggio «ATTENDERE» subito dopo che il conducente ha chiesto di modificare la zona riportata su una mappa.

Scorretto: l'ultimo messaggio RDS visualizzato su richiesta del conducente differisce dal precedente soltanto in un punto: il numero di km. Questo dato non lo distingue sufficientemente e provoca nel conducente il dubbio che il sistema non abbia effettivamente riconosciuto la richiesta.

Applicazione

Tutti i sistemi di informazione e comunicazione a comando manuale.

Al momento i sistemi a comando vocale non rientrano nel campo di applicazione del presente principio in quanto, a causa della natura e della struttura del discorso, le pause a metà frase possono essere significative. Le esperienze in materia sono ancora insufficienti per definire correttamente il concetto di «tempestività» per i sistemi a comando vocale.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata misurando il tempo di risposta del sistema: il sistema deve rispondere rapidamente quando si immette manualmente un comando oppure presentare un messaggio che indica che il sistema sta elaborando la risposta.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

Nessun riferimento aggiuntivo.

4.3.4.8.   VIII Principio relativo all'interazione con i display e i comandi

I sistemi che forniscono informazioni visive dinamiche non correlate alla sicurezza devono permettere di selezionare una modalità di funzionamento che permette di escludere la loro trasmissione al conducente

Spiegazione

Per informazioni visive dinamiche si intendono le informazioni visive che cambiano su iniziativa del sistema. Per informazioni non correlate alla sicurezza si intendono le informazioni che non servono al conducente per evitare una situazione di pericolo, immediato o imminente, né a ridurne il rischio.

Le mappe di navigazione, i dati relativi al carico e alla flotta e i servizi bancari costituiscono esempi di informazioni non correlate alla sicurezza.

Dato che una presentazione dinamica di informazioni non correlate alla sicurezza può provocare una distrazione inaccettabile dalla funzione di guida, il conducente deve poter disattivare tali informazioni.

Esempi

Corretto: il conducente può attivare o disattivare tramite un menu la visualizzazione delle informazioni visive dinamiche non correlate alla sicurezza.

Scorretto: una mappa di navigazione, che viene aggiornata ogni secondo, non può essere disattivata senza disattivare automaticamente l'intero sistema di navigazione.

Applicazione

Sistemi di informazione e comunicazione che presentano informazioni visive dinamiche non correlate alla sicurezza.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se il sistema può passare a una modalità nella quale le informazioni visive dinamiche non correlate alla sicurezza non sono comunicate al conducente.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

Nessun riferimento aggiuntivo.

4.3.5.   Principi relativi al comportamento del sistema

4.3.5.1.   I Principio relativo al comportamento del sistema

Mentre il veicolo è in movimento, le informazioni visive non correlate alla guida che potrebbero distrarre il conducente in misura significativa devono essere disattivate automaticamente oppure presentate in modo tale che il conduttore non possa vederle

Spiegazione

Il principio sottolinea l'importanza dell'attenzione visiva per la sicurezza nella guida e mira a limitare le informazioni visive all'interno del veicolo che possono distrarre il conducente dalla funzione primaria di guida. Per possibilità di una distrazione significativa si intendono le modalità di presentazione di informazioni che hanno un carattere dinamico e imprevedibile e impediscono al conducente di cogliere le informazioni per intero con pochi brevi sguardi (ad esempio, televisione, video e immagini e testi che scorrono automaticamente).

Un esempio è costituito da immagini e testi che scorrono automaticamente con forme di presentazione dinamica differenti, delle quali il conducente non può modificare il ritmo e che non sono disponibili in qualsiasi momento. Nel contesto di questi esempi dovranno essere esaminate altre modalità specifiche di presentazione, quali le pagine internet. Gli elenchi che scorrono sotto il controllo del conducente, quali le destinazioni in un sistema di navigazione, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio in quanto il conducente può sempre interrompere e riavviare l'interfaccia.

Anche dopo che il veicolo si è arrestato, si raccomanda di prevedere un intervallo di alcuni secondi prima di autorizzare l'attivazione di una delle modalità di presentazione visiva oggetto del presente principio. Questo intervallo è finalizzato a evitare che l'attenzione del conducente non sia distolta in condizioni di traffico «a singhiozzo».

Esempi

Corretto: un'immagine televisiva che scompare quando il veicolo è in movimento e non riappare immediatamente quando il veicolo si ferma.

Scorretto: un sistema di intrattenimento per i passeggeri che può essere visto dal conducente mentre il veicolo è in movimento.

Applicazione

Il principio si riferisce esclusivamente alle informazioni visive che non sono correlate alla guida. Non si applica pertanto alle informazioni non visive, come le informazioni sonore o verbali, né alle informazioni visive correlate alla guida.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se le informazioni che non devono essere viste dal conducente mentre il veicolo è in movimento non sono visualizzate o non possono essere viste dal conducente.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 15005 (2002) «Veicoli stradali — Aspetti ergonomici per i sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Principi di gestione dell'interazione e procedure di verifica di conformità» (2002);

ISO 4513 (2003) Veicoli stradali — Visibilità, metodo di determinazione delle ellissi oculari corrispondenti alla posizione degli occhi del conducente

4.3.5.2.   II Principio relativo al comportamento del sistema

Il comportamento del sistema non deve interferire negativamente con i display o i comandi necessari alla funzione primaria di guida e alla sicurezza stradale.

Spiegazione

Questo principio è finalizzato a garantire che la capacità del conducente di mantenere il pieno controllo del veicolo non sia compromessa (in modo tale da ridurre la sicurezza) dal comportamento di un sistema di informazione e comunicazione che funzioni normalmente o che presenti un guasto. Ciò significa che il sistema non deve avere la precedenza sulle informazioni o i comandi importanti per il funzionamento sicuro del veicolo. In tale contesto, per interferenza si intende qualsiasi influenza o interazione che modifichi l'efficacia, le caratteristiche o il comportamento dei display o dei comandi esistenti.

Le interferenze a danno dei display o dei comandi provocano una diminuzione dell'efficacia del dispositivo o del comando rispetto a quella prevista. Si possono citare, come esempi, modifiche ai display o ai comandi obbligatori. Inoltre, il comportamento di un sistema non deve ostruire né impedire il funzionamento di altri sistemi direttamente legati alla sicurezza.

Esempi

Corretto: su uno schermo multifunzione, le indicazioni di navigazione sono visualizzate in modo da non oscurare mai il tachimetro.

Scorretto: su uno schermo multifunzione, le informazioni di identificazione di un'emittente radiofonica si sovrappongono alle informazioni obbligatorie.

Applicazione

Il principio si riferisce ai sistemi che possono ragionevolmente provocare interferenza tra i display e i comandi.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se il comportamento del sistema interferisce con l'utilizzo dei display e dei comandi necessari per la funzione primaria di guida.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 4040 (2001): «Veicoli stradali — Autovetture — Collocazione dei comandi manuali, degli indicatori e delle spie».

4.3.5.3.   III Principio relativo al comportamento del sistema

Deve risultare impossibile interagire con le funzioni del sistema non destinate ad essere utilizzate dal conducente mentre il veicolo è in movimento o, quanto meno, devono essere presenti chiari avvertimenti contro questo tipo di utilizzo non previsto.

Spiegazione

Questo principio è finalizzato a chiarire, in particolare per il conducente, l'uso del sistema previsto dal fabbricante. Se si rispetta tale principio, l'uso del sistema al di là di quello previsto può essere considerato abusivo.

In tale contesto per «impossibile» si intende che il conducente non può attivare una funzione specifica del sistema durante l'utilizzo normale oppure nell'ambito di un uso abusivo ragionevolmente prevedibile. In tale contesto non ci si può ragionevolmente attendere che il fabbricante preveda le eventuali misure tecniche sofisticate che un conducente potrebbe mettere in atto per aggirare le intenzioni del fabbricante. In proposito, il fabbricante potrà basarsi sulla regolamentazione o sul proprio giudizio.

Un avvertimento chiaro informa o consiglia in modo sufficientemente esplicito sulle conseguenze negative di una situazione o di un'azione. L'avvertimento è trasmesso in un modo o una forma tali che il conducente possa percepirlo facilmente; può essere diffuso sotto forma di informazioni scritte oppure di messaggio automatico da parte del sistema. Dopo un avvertimento così chiaro, un conduttore ragionevole non avrà alcun dubbio sull'uso del sistema previsto dal fabbricante.

Esistono vari modi per trasmettere gli avvertimenti: una possibilità consiste in un avvertimento riprodotto in modo permanente. Se non è riprodotto in modo permanente, l'avvertimento deve restare attivo per un tempo sufficientemente lungo per permettere al conducente di accorgersene. Una soluzione adeguata consiste nell'obbligare il conducente a confermare di aver preso conoscenza dell'avvertimento premendo un pulsante.

Esempi

Corretto: quando il veicolo si mette in moto, l'interazione tra il conducente e un sito internet si interrompe e viene visualizzato il messaggio «non disponibile durante la guida». Quando il veicolo si arresta completamente il conducente può riprendere l'interazione sospesa.

Scorretto: un dispositivo televisivo è progettato in modo da non essere disponibile quando il veicolo è in movimento; tale condizione è rilevata da un sensore collocato nel freno a mano. Il sensore nel freno a mano può essere disattivato tirando solo parzialmente la leva del freno a mano. (Questo è un esempio di uso abusivo ragionevolmente prevedibile che deve, pertanto, essere escluso fin dal momento della progettazione oppure indicato con chiari avvertimenti).

Applicazione

Questo principio si applica esclusivamente alle funzioni del sistema che il fabbricante ha previsto non debbano essere utilizzate dal conducente durante la guida.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se una funzione del sistema che non è destinata ad essere utilizzata durante la guida è inaccessibile durante la guida (soluzione ideale) oppure se il conducente è avvertito chiaramente di tale restrizione.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 15005 (2002): «Veicoli stradali — Aspetti ergonomici per i sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Principi di gestione dell'interazione e procedure di verifica di conformità»;

ISO 17287 (2003): «Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di controllo e di informazione per il trasporto — Procedure per la verifica di adeguatezza d'uso durante la guida».

4.3.5.4.   IV Principio relativo al comportamento del sistema

Il conducente deve essere informato in tempo reale dello stato del sistema e di ogni malfunzionamento che possa avere ripercussioni sulla sicurezza

Spiegazione

Se esiste una divergenza tra il funzionamento reale di un sistema e ciò che il conducente può ragionevolmente attendersi sulla base delle informazioni e/o all'esperienza precedente, la sicurezza può risultare compromessa. Pertanto, al conducente deve essere segnalato chiaramente ogni cambiamento di stato o ogni malfunzionamento che modifichi le prestazioni del sistema.

Il messaggio di avvertimento deve permettere al conducente di comprendere facilmente le conseguenze dello stato o del funzionamento difettoso del sistema (in altri termini, il messaggio deve essere di comprensibile ed esplicito), in particolare sul controllo e la manovra del veicolo rispetto al traffico e all'infrastruttura stradale.

Esempi

Corretto: un sistema di informazione sulla velocità da mantenere informa il conducente che il sistema non è in grado di fornire informazioni dinamiche, anziché continuare a indicare la velocità da tenere nelle zone extra-urbane anche quando il veicolo entra in una zona urbana.

Scorretto: un sistema di navigazione visualizza il messaggio «Modalità di immissione non consentita 31» prima di ogni istruzione di svolta. Le conseguenze di questo messaggio non sono immediatamente comprensibili per il conducente.

Applicazione

Questo principio si applica esclusivamente alle informazioni sullo stato e sui difetti di funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione che possono compromettere la sicurezza.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando se le informazioni sullo stato e il funzionamento difettoso del sistema che possono compromettere la sicurezza sono presentate al conducente in modo adeguato.

Risultato = Sì/No.

Riferimenti:

ISO 15008 (2003): «Veicoli stradali — Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Specifiche e procedure di conformità per la presentazione visiva all'interno del veicolo».

ISO 15005 (2002): «Veicoli stradali — Aspetti ergonomici per i sistemi di informazione e controllo per il trasporto — Principi di gestione dell'interazione e procedure di verifica di conformità».

4.3.6.   Informazioni sul sistema

4.3.6.1.   I Principio relativo alle informazioni sul sistema

Il sistema deve fornire al conducente istruzioni adeguate per l'uso, l'installazione e la manutenzione.

Spiegazione

Questo principio mira a garantire che il maggior numero possibile di conducenti riceva le istruzioni che permettono di conoscere facilmente le capacità e i limiti del sistema, il modo d'uso e le corrette procedure di installazione e manutenzione. Solo raramente i conducenti dovrebbero necessitare di informazioni aggiuntive rispetto a quelle che figurano nelle istruzioni.

Per istruzioni adeguate si intendono istruzioni sufficienti perché il conducente possa utilizzare il sistema come previsto dal fabbricante, in funzione dell'uso cui è destinato (funzionalità, contesto ecc.). Le dimensioni e la qualità dei testi o dei diagrammi costituiscono un buon indicatore della qualità delle istruzioni. Ad esempio, il testo stampato non deve essere sbavato né essere scritto con un carattere troppo piccolo o difficile da leggere. Per le istruzioni scritte il termine «adeguato» si riferisce al supporto fisico di presentazione: ad esempio, le istruzioni devono essere stampate in modo permanente su carta (o altro materiale) che garantisca una durata ragionevole. Le istruzioni stampate solo sul materiale d'imballaggio non sono considerate adeguate in quanto è probabile che l'imballaggio sia gettato anziché essere consegnato ai successivi proprietari di un sistema. Nel caso in cui siano disponibili esclusivamente sotto forma di «funzioni di guida», le istruzioni devono essere progettate in modo da poter essere manipolate senza la necessità di leggere preventivamente il materiale scritto.

Esempi

Corretto: un manuale di buona qualità stampato a colori su fogli A5, con testo e illustrazioni, che può essere riposto nel vano portaoggetti.

Scorretto: nessuna istruzione; istruzioni incomplete riportate solo sull'imballaggio; istruzioni stampate su carta di scarsa qualità; istruzioni di dimensioni talmente piccole che possono essere perse con facilità.

Applicazione

Il principio si applica alle istruzioni per l'uso del sistema in qualsiasi forma.

Il principio si riferisce alle istruzioni per l'uso del sistema destinate al conducente, non a un manuale completo per officina destinato ai concessionari o alle imprese di manutenzione.

Il principio si applica a tutti gli aspetti di un sistema che il fabbricante può ragionevolmente prevedere saranno necessari ai conducenti in un qualsiasi momento della vita prevista del sistema. Il principio esclude gli aspetti dei sistemi progettati specificamente dal fabbricante per non essere utilizzati durante la guida.

Verifica/metodi applicabili

La verifica si basa su valutazioni e giudizi che tengono conto, in particolare, delle funzionalità del sistema e dei gruppi di utilizzatori previsti.

4.3.6.2.   II Principio relativo alle informazioni sul sistema

Le istruzioni per l'uso del sistema devono essere corrette e semplici

Spiegazione

La redazione delle istruzioni per l'uso costituisce di per sé un aspetto dell'interfaccia uomo-macchina. Generalmente i conducenti ignorano le istruzioni e la cattiva realizzazione delle stesse aggrava tale problema. Il presente principio è finalizzato a indurre i conducenti a leggere di più le istruzioni.

Le istruzioni devono essere esatte dal punto di vista materiale in tutti gli aspetti importanti. Ogni elemento delle istruzioni (gruppi di parole, diagrammi, descrizioni della funzione ecc.) deve essere corretto per il sistema concreto a cui si riferisce.

Il termine «semplice» deve essere interpretato nel contesto del sistema descritto e varia in base alla complessità e alle funzionalità del sistema. Le istruzioni devono essere inequivocabili e facili da capire possibilmente da parte di tutti gli utilizzatori a cui si rivolgono (vale a dire devono essere scritte in «linguaggio chiaro»). Le istruzioni non devono essere eccessivamente tecniche e devono utilizzare un linguaggio adatto agli utilizzatori. È importante che le istruzioni siano semplici, anche se il sistema è complesso.

Esempi

Corretto: si possono considerare esempi corretti le istruzioni che rispondono ai seguenti criteri: un manuale ben presentato con testo e diagrammi esatti e accurati, sommario, numeri di pagina, corretto uso del colore, scritto in uno stile semplice utilizzando parole comuni, un indice ben fatto, l'uso di caratteri differenti, testo in corsivo, in grassetto, sottolineato ecc. per distinguere porzioni del testo.

Scorretto: istruzioni che fanno riferimento a un modello precedente dotato di funzioni e comandi differenti.

Applicazione

Questo principio si applica alle istruzioni per l'uso del sistema in qualsiasi forma.

Verifica/metodi applicabili

La correttezza delle informazioni può essere valutata confrontando il sistema reale e le istruzioni per l'uso. Per valutare la semplicità si esprimerà un giudizio tenendo conto delle conoscenze e delle aspettative del conducente.

Le istruzioni d'uso possono essere conformi a questo principio anche se contengono piccoli errori, a condizione che sia possibile dimostrare che gli errori sono pochi e di scarsa importanza.

La verifica richiede una valutazione e un giudizio.

4.3.6.3.   III Principio relativo alle informazioni sul sistema

Le istruzioni per l'uso del sistema devono essere redatte in lingue o forme studiate per essere comprese dal gruppo di conducenti a cui è destinato il sistema

Spiegazione

Questo principio è finalizzato a garantire che le istruzioni possano essere utili al maggior numero possibile di conducenti e che questi siano consapevoli delle capacità e dei limiti del sistema, del suo contesto di utilizzo ecc.

Possono esistere differenti forme di istruzioni, presentate con modalità differenti: le istruzioni sonore possono essere parlate o espresse con rumori o suoni astratti (earcon). Le informazioni visive comprendono diagrammi, fotografie, evidenziazione dell'elemento successivo, corsi programmati ecc.

Le istruzioni parlate e scritte (stampate o integrate nel sistema) sono disponibili in una o più lingue (ad esempio, inglese, finlandese ecc.)

Il principio richiede che le istruzioni siano redatte tenendo conto del gruppo di conducenti cui è destinato il sistema (o che con maggiore probabilità lo utilizzerà) e che le istruzioni siano concepite in modo da poter ragionevolmente essere comprese e utilizzate dal maggior numero possibile di conducenti.

I fabbricanti devono tenere conto del gruppo di conducenti destinatario e dell'utilizzo probabile e previsto del sistema, nonché della lingua madre e delle altre lingue parlate e scritte. Si possono utilizzare come riferimento le statistiche pubbliche sulla conoscenza delle lingue nei vari paesi. Come minimo, si deve tenere in considerazione la lingua maggioritaria del paese in cui è venduto il sistema. I diagrammi chiariscono spesso il testo: se utilizzati, devono tenere conto delle convenzioni e degli stereotipi accettati dalla popolazione destinataria.

Esempi

Corretto: le istruzioni di un sistema commercializzato in Svezia sono redatte in uno svedese facilmente comprensibile e sono integrate da immagini che esemplificano i passaggi pertinenti.

Scorretto: istruzioni scritte (prive di diagrammi o fotografie), destinate a un sistema commercializzato sul mercato europeo, tradotte automaticamente dal giapponese (senza correzioni).

Applicazione

Questo principio si applica alle istruzioni per l'uso in qualsiasi forma.

Verifica/metodi applicabili

La verifica si basa su valutazioni e giudizi, tenendo conto della funzionalità del sistema e dei gruppi di utilizzatori cui è destinato il sistema.

4.3.6.4.   IV Principio relativo alle informazioni sul sistema

Le istruzioni devono indicare chiaramente le funzioni del sistema che sono destinate ad essere utilizzate dal conducente durante la guida e quelle che non lo sono

Spiegazione

Le istruzioni conformi a questo principio permettono al conducente di conoscere esattamente l'uso del sistema previsto dal fabbricante e di essere consapevole delle proprie responsabilità se utilizza il sistema in modo differente da quello previsto dal fabbricante. Le funzioni specificamente destinate dal fabbricante a non essere utilizzate dal conducente durante la guida devono essere indicate esplicitamente come tali, indipendentemente dal fatto che siano attive o disattivate mentre il veicolo è in movimento.

Dopo aver letto le istruzioni, un conducente ragionevole non deve avere alcun dubbio in merito a quali funzioni del sistema sono state progettate per essere utilizzate durante la guida (vale a dire, l'utilizzo previsto del sistema). Analogamente, non deve sussistere alcun dubbio in merito alle funzioni che non sono destinate a essere utilizzate durante la guida.

Una raccomandazione specifica prevede che, se devono equipaggiarsi per poter utilizzare un sistema di comunicazione a mani libere, i conducenti devono essere istruiti a farlo quando il veicolo non è in movimento.

Esempi

Corretto: le istruzioni di un telefono mobile specificano che l'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato in un veicolo in movimento (e l'apparecchio è disattivato e passa alla modalità mani libere con microfono e altoparlante quando il veicolo è in movimento).

Scorretto: un sistema di informazione e comunicazione dotato di molteplici funzioni che presenta funzionalità aggiuntive destinate ad essere utilizzate da un passeggero o dal conducente quando il veicolo è fermo. Le istruzioni, tuttavia, non indicano chiaramente quali funzioni sono destinate ad essere utilizzate dal conducente durante la guida.

Applicazione

Questo principio si applica alle istruzioni in qualsiasi forma.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata mediante controllo.

Risultato = Sì/No.

4.3.6.5.   V Principio relativo alle informazioni sul sistema

Le informazioni sul prodotto devono essere concepite per indicare con precisione le funzionalità del sistema

Spiegazione

L'obiettivo di questo principio è incoraggiare il fabbricante a elaborare correttamente le informazioni sul prodotto e aiutare l'utilizzatore potenziale o reale del sistema a comprenderne i vantaggi e i limiti.

Le informazioni sul prodotto devono corrispondere alla realtà ed essere presentate in modo chiaro e univoco. Le informazioni possono essere accurate senza dover essere necessariamente complete.

Le funzionalità riguardano ciò che il sistema fa e, di conseguenza, i vantaggi che il conducente può trarne. Nell'ambito della funzionalità si deve distinguere tra gli elementi destinati ad essere utilizzati dal conducente durante la guida e quelli che non lo sono. Le informazioni, pertanto, non devono indicare né lasciar intendere che una funzione che non è destinata ad essere utilizzata durante la guida può comunque essere utilizza in questo modo. Le informazioni sul prodotto devono segnalare chiaramente se sono necessari software o hardware aggiuntivi (diversi da quelli forniti con il modello di base) per ottenere funzionalità specifiche.

Il principio è conforme inoltre alle prescrizioni relative alla protezione dei consumatori, ai regolamenti comunitari e ai codici esistenti in materia di pubblicità e tutte le informazioni sui prodotti devono essere conformi alla relazione sulla pubblicità.

Esempi

Corretto: un sistema di comunicazione che non è progettato per memorizzare numeri telefonici durante la guida segnala che «i numeri pre-memorizzati possono essere selezionati premendo un tasto».

Scorretto: lo stesso sistema di comunicazione visualizza l'informazione «I numeri telefonici possono essere memorizzati per un utilizzo successivo» accanto all'immagine di un conducente e di un veicolo in movimento. Tale associazione suggerisce che i numeri possano essere memorizzati durante la guida.

Applicazione

Il principio si riferisce alle informazioni sul prodotto destinate al conducente, non a un manuale completo per officina destinato ai concessionari o alle imprese di manutenzione.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata mediante valutazioni e giudizi, tenendo conto della funzionalità del sistema e dei gruppi di utilizzatori ai quali è destinato il prodotto.

Riferimenti:

Advertising in the context of road safety (pubblicità e sicurezza stradale). Relazione finale VII/671/1995, gruppo di lavoro di alto livello composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri.

4.3.6.6.   VI Principio relativo alle informazioni sul sistema

Le informazioni sul prodotto devono precisare se sono richieste competenze specifiche per l'uso del sistema previsto dal fabbricante oppure se il sistema non è adatto a determinati utilizzatori

Spiegazione

L'obiettivo del principio è garantire che gli utilizzatori potenziali o reali del sistema siano consapevoli di quali sono i destinatari del prodotto che il fabbricante ha previsto. Di solito si parte dal principio che un sistema può essere utilizzato da tutti i conducenti. Tuttavia, può essere necessaria una formazione iniziale, nel caso, ad esempio, di sistemi destinati ad un utilizzo professionale. D'altra parte, sebbene tutti i conducenti debbano possedere un livello minimo di acuità visiva (a distanza), altre capacità possono variare significativamente da un conducente all'altro, in particolare nel caso di conducenti con esigenze specifiche.

Questo principio mira inoltre a incoraggiare la conformità delle informazioni alle prescrizioni relative alla protezione dei consumatori, ai regolamenti comunitari e ai codici esistenti in materia di pubblicità.

Per «informazioni sul prodotto» s'intende ogni informazione sul sistema alla quale il conducente può accedere, comprese le istruzioni per l'uso, le specifiche tecniche, i materiali promozionali, l'imballaggio ecc. I manuali tecnici e i manuali completi destinati alle officine, tuttavia, non rientrano nel campo di applicazione del presente principio.

Il fatto che siano richieste competenze specifiche per utilizzare il sistema o che questo non sia adatto a un determinato gruppo di utilizzatori sono criteri definiti da ciascun fabbricante. Se il fabbricante ritiene che per utilizzare il sistema siano necessarie competenze specifiche o una formazione iniziale, ciò dovrà essere chiaramente indicato su tutte le informazioni sul prodotto, che devono altresì segnalare ogni eventuale limitazione all'uso previsto dal fabbricante.

Esempi

Corretto: le informazioni sul prodotto specificano chiaramente che le istruzioni di navigazione sono solo sonore e che, pertanto, il sistema non è adatto ai conducenti ipoudenti.

Scorretto: un sistema di comandi vocali che risponde bene solo a voci maschili profonde, senza che questo limite sia chiaramente segnalato nelle informazioni sul prodotto.

Applicazione

Questo principio si applica alle informazioni sul prodotto destinate al conducente e non ai manuali completi per officina destinati ai concessionari o alle imprese di manutenzione.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata mediante controllo.

Risultato = Sì/No.

4.3.6.7.   VII Principio relativo alle informazioni sul sistema

Le rappresentazioni dell'uso del sistema (ad esempio, descrizioni, fotografie e schizzi) non devono creare aspettative irrealistiche da parte dei potenziali utilizzatori, né incitare a un uso pericoloso del sistema.

Spiegazione

L'obiettivo di questo principio è permettere al conducente di valutare le funzionalità, i vantaggi e i limiti del sistema prima (e durante) l'utilizzo. Esso mira inoltre a promuovere la sicurezza stradale e a garantire la conformità ai regolamenti in materia di traffico e ai codici della strada esistenti, all'utilizzo effettivo dei veicoli, nonché alle prescrizioni relative alla protezione dei consumatori, ai regolamenti comunitari e ai codici esistenti in materia di pubblicità.

Per aspettative irrealistiche si intendono le aspettative false, incomplete, troppo ottimistiche o troppo generali che i potenziali utilizzatori possono ragionevolmente avere, in base alle loro conoscenze, alla loro esperienza e alle informazioni disponibili sul prodotto.

Il concetto di uso pericoloso comprende una serie di comportamenti, in particolare ogni comportamento contrario al codice della strada degli Stati membri della CE in cui il sistema è utilizzato.

Esempi

Corretto: fotografie del sistema utilizzato come previsto dal fabbricante e in modo conforme a tutti i codici e i regolamenti pertinenti.

Scorretto: una fotografia che raffigura un conducente mentre guida tenendo in mano un telefono cellulare.

Applicazione

Questo principio si applica a tutte le rappresentazioni dell'uso del sistema, in particolare a quelle fornite dal fabbricante nei manuali d'uso (schemi ecc.), alle fotografie, ai filmati, alle animazioni al computer, ai brani sonori o a ogni altra forma di informazione sul prodotto o di pubblicità alle quali possono avere accesso gli utilizzatori reali o potenziali del sistema.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata mediante valutazioni e giudizi, tenendo conto della funzionalità del sistema e dei gruppi di utilizzatori ai quali è destinato il prodotto.

5.   RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO (RUS)

5.1.   Soggetti coinvolti nell'uso del sistema

È possibile aiutare il conducente a utilizzare i sistemi di bordo del veicolo in modo sicuro durante la guida:

progettando il sistema nel miglior modo possibile (a livello dell'installazione, della presentazione delle informazioni, delle interfacce, del comportamento del sistema, della documentazione destinata all'utilizzatore);

riducendo al minimo l'influenza degli altri elementi del contesto di utilizzo. Questi aspetti del contesto di utilizzo non legati alla progettazione del sistema possono essere denominati «ambiente uomo-macchina».

I principi del 2006 sono stati formulati per informare e influenzare le organizzazioni responsabili dell'ideazione e della costruzione del sistema (o che vi contribuiscono). Allo stesso modo, le presenti raccomandazioni per un uso sicuro sono state redatte al fine di informare e influenzare le organizzazioni responsabili dell'ambiente uomo-macchina circa l'uso del sistema (o che vi contribuiscono). Tale ambiente comprende:

l'uso combinato di più sistemi per eseguire una funzione;

le conoscenze e le competenze del conducente (in relazione ai sistemi e alle funzioni);

la funzione/situazione di guida;

l'ambiente sociale (compreso lo stress legato ai vincoli di tempo).

Per i conducenti professionisti, tale ambiente comprende inoltre:

le funzioni richieste dal mestiere (in aggiunta alla guida);

le istruzioni e le pratiche dell'impresa;

i principi presentati sono rivolti ai datori di lavoro, ai punti di vendita, alle imprese di noleggio di autoveicoli e ai conducenti stessi.

5.2.   Raccomandazioni

5.2.1.   Raccomandazioni volte a incitare a un utilizzo corretto

5.2.1.1.   I Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

Spetta ai datori di lavoro accertarsi che la manutenzione dei sistemi di informazione di bordo sia conforme alle istruzioni del fabbricante

Spiegazione

Si parte dal presupposto che l'organizzazione responsabile del prodotto, conformemente al principio 4.3.6.1 dell'ESoP, rediga istruzioni relative alla modalità di manutenzione dei sistemi di informazione (problemi materiali, hardware, pezzi di ricambio, software e suo aggiornamento ecc.)

Il datore di lavoro deve garantire (direttamente, delegando o appaltando tali compiti) l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione raccomandate. In tal modo è possibile garantire che il prodotto sarà della massima utilità per il conducente.

Esempi

Corretto: il CD contenente le mappe del sistema di navigazione stradale è aggiornato periodicamente (ad esempio, ogni anno) come raccomandato dal fabbricante.

Scorretto: il datore di lavoro non dispone di alcun registro dei sistemi di informazione dei suoi veicoli e non effettua alcuna manutenzione. Di conseguenza, le mappe digitali diventano progressivamente obsolete.

Applicazione

Questa raccomandazione si applica a tutti i sistemi di informazione e di comunicazione di bordo che, in base alle raccomandazioni dell'organizzazione responsabile del prodotto, devono essere sottoposti a manutenzione.

Verifica/metodi applicabili

Il datore di lavoro deve tenere un registro aggiornato di tutte le operazioni di manutenzione effettuate. Tali registrazioni devono comprovare la conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante.

5.2.1.2.   II Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

Le procedure e i programmi di incentivazione del datore di lavoro non devono dare luogo a un uso abusivo del sistema, né promuoverlo. I conducenti devono sapere esattamente quali sistemi o funzioni sono (o non sono) autorizzati a utilizzare durante la guida dal datore di lavoro

Spiegazione

Si presume che i datori di lavoro abbiano delle regole relative al comportamento dei loro dipendenti. Quelle relative all'utilizzo dei sistemi di informazione e comunicazione devono promuovere la guida sicura. Le regole di comportamento devono pertanto scoraggiare l'ascolto o la lettura di informazioni complesse durante la guida e non devono mettere il dipendente nella posizione di dover prendere decisioni commerciali difficili in modo immediato al telefono.

Analogamente, i programmi di incentivazione o di sanzione dell'impresa non devono incoraggiare l'utilizzo abusivo dei sistemi incoraggiando implicitamente un utilizzo abusivo dei sistemi durante la guida per risparmiare tempo.

Il datore di lavoro deve indicare chiaramente, per ogni sistema e in forma scritta, nelle istruzioni e nelle procedure, se un sistema (o le sue funzioni) può essere utilizzato o meno durante la guida. Questo permetterà di evitare che i conducenti prendano decisioni personali (speso su basi infondate) circa la modalità di utilizzo del sistema.

Nei casi di sistemi multipli (non integrati) proposti ai conducenti, i limiti di utilizzo di sistemi multipli devono essere espressamente indicati (ad esempio, non utilizzare il sistema A contemporaneamente al sistema B durante la guida).

Esempi

Corretto: l'impresa proibisce l'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida.

Scorretto: il programma di incentivazione dell'impresa è basato sul numero di consegne effettuate nel corso di un periodo definito. Ciò incoraggia i conducenti ad utilizzare durante la guida un sistema non destinato a tale scopo.

Applicazione

Questa raccomandazione si applica alle imprese in cui il datore di lavoro e i dipendenti sono in relazione tra di loro, in cui la guida rientra tra le mansioni dei dipendenti e in cui i sistemi di informazione sono forniti dal datore di lavoro.

Verifica/metodi applicabili

I conducenti dispongono di istruzioni chiare e permanenti nelle quali sono elencati tutti i sistemi o le funzioni di un sistema che non devono essere utilizzati durante la guida;

il datore di lavoro controlla regolarmente se i dipendenti conoscono e comprendono le procedure dell'impresa e se sanno quali funzioni o sistemi non sono autorizzati a utilizzare durante la guida.

5.2.1.3.   III Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

I conducenti devono ricevere una formazione adeguata su tutti i sistemi di bordo che il datore di lavoro chiede loro di utilizzare durante la guida. I datori di lavoro devono assicurarsi che i dipendenti siano in grado di utilizzare i sistemi senza mettere in pericolo sé stessi o gli altri utenti della strada

Spiegazione

Questa raccomandazione invita i datori di lavoro a stabilire quali sistemi di informazione saranno utilizzati dai conducenti e a formare questi ultimi in modo che sappiano esattamente come utilizzarli in modo sicuro. Sarà inoltre necessario valutare se, in pratica, ogni dipendente è in grado di utilizzare il sistema e contemporaneamente guidare in modo sicuro.

La presente raccomandazione è resa necessaria dal fatto che i conducenti presentano capacità fisiche e intellettuali differenti e ciò rende indispensabile valutare la capacità di ognuno a svolgere le mansioni richieste. Nel caso specifico, la mansione consiste nel guidare utilizzando contemporaneamente un sistema di informazione e di comunicazione. Si parte dal principio che la formazione migliori le prestazioni e la sicurezza.

Se i conducenti devono utilizzare sistemi multipli (non integrati), la formazione e la documentazione che ricevono deve descrivere le modalità da seguire per interagire con tali sistemi multipli; una formazione su ogni singolo sistema non costituisce una soluzione sufficiente.

È opportuno sottolineare che si presume sempre che il conducente dia la priorità a una guida sicura (come prescritto dalla convenzione di Vienna del 1968). Il conducente, pertanto, può abbandonare o interrompere l'utilizzo di un sistema di comunicazione e di informazione se le circostanze esterne lo esigono.

Esiste una direttiva comunitaria in materia:

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

Esempi

Corretto: il datore di lavoro attua un programma di controllo e valutazione che consiste nell'osservazione, da parte di un valutare esperto, del modo in cui i conducenti conciliano la guida con l'utilizzo del sistema di informazione. Il datore di lavoro inoltre chiede ai conducenti di presentare le loro osservazioni.

Scorretto: il datore di lavoro autorizza o raccomanda l'utilizzo di un sistema durante la guida, ma non controlla in alcun modo le conseguenze che tale utilizzo ha sulla guida e sulla sicurezza.

Applicazione

Questa raccomandazione si applica alle imprese in cui il datore di lavoro e i dipendenti sono in relazione tra di loro, in cui la guida rientra tra le mansioni dei dipendenti e in cui i sistemi di informazione forniti dal dipendente devono, o possono, essere utilizzati durante la guida, secondo le procedure dell'impresa.

Verifica/metodi applicabili

Il datore di lavoro determina quali sono i sistemi che i conducenti devono utilizzare nello svolgimento del loro lavoro;

i conducenti ricevono una formazione sull'utilizzo del sistema;

il datore di lavoro verifica regolarmente se i dipendenti conoscono e comprendono il funzionamento e le funzionalità del sistema;

il datore di lavoro verifica periodicamente che i dipendenti siano in grado di utilizzare il sistema durante la guida in modo sicuro.

5.2.1.4.   IV Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

I datori di lavoro si accertano che una copia delle istruzioni d'uso del fabbricante si trovino a bordo di ogni veicolo equipaggiato con il sistema

Spiegazione

Alcuni sistemi di informazione e di comunicazione sono dotati di numerose funzioni, alcune delle quali sono utilizzate molto di rado, per cui il conducente spesso deve consultare le istruzioni per eseguire determinate funzioni. In assenza di istruzioni, il conducente avrà la tendenza ad essere maggiormente innervosito o distratto dal sistema o addirittura potrebbe non riuscire a eseguire la funzione richiesta.

La presente raccomandazione invita il datore di lavoro ad accertarsi che le istruzioni siano disponibili e che una copia delle stesse sia presente a bordo di ogni veicolo utilizzato dai suoi dipendenti.

Se i conducenti devono utilizzare sistemi multipli (non integrati), la formazione e la documentazione che ricevono deve descrivere le modalità da seguire per interagire con tali sistemi multipli; non è sufficiente fornire un manuale d'uso per sistema.

Esempi

Corretto: il fabbricante di telefoni fornisce le istruzioni d'uso e il datore di lavoro ne colloca una copia in ciascun veicolo. Inoltre, il datore di lavoro verifica regolarmente la presenza del documento a bordo del veicolo.

Scorretto: non è fornito alcun manuale d'uso o non esiste alcun modo di controllare che una copia delle istruzioni si trovi a bordo di ogni veicolo equipaggiato con il sistema.

Applicazione

Questa raccomandazione si applica alle imprese in cui il datore di lavoro e i dipendenti sono in relazione tra di loro, in cui la guida rientra tra le mansioni dei dipendenti e in cui i sistemi di informazione sono forniti dal datore di lavoro.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando che le istruzioni d'uso pertinenti si trovino a bordo di ogni veicolo equipaggiato con il sistema.

La verifica è effettuata mediante controllo.

Risultato = Sì/No.

5.2.1.5.   V Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

La promozione presso il punto vendita (ad esempio, la pubblicità) non deve incoraggiare l'utilizzo pericoloso del sistema

Spiegazione

Questa raccomandazione mira ad aiutare il conducente a prendere conoscenza delle funzionalità, dei vantaggi e delle limitazioni del sistema prima (e durante) l'utilizzo e a promuovere la sicurezza stradale. Essa mira inoltre a incoraggiare la conformità delle informazioni alle norme in materia di protezione dei consumatori, ai regolamenti comunitari e ai codici esistenti in materia di pubblicità.

I materiali promozionali comprendono quelli forniti dal punto di vendita sotto forma di istruzioni per l'uso (schemi ecc.), fotografie, filmati, animazioni al computer, brani sonori o a ogni altra forma di informazione sul prodotto o di pubblicità alle quali possono avere accesso gli utilizzatori reali o potenziali del sistema.

Per utilizzo pericoloso si intende ogni utilizzo che non rispetti tali raccomandazioni o che sia contrario ai codici che prescrivono una guida sicura.

Esempi

Corretto: fotografie del sistema utilizzato come previsto dal fabbricante e in modo conforme a tutti i codici e i regolamenti pertinenti.

Scorretto: una fotografia che raffigura un conducente mentre guida tenendo in mano un telefono cellulare.

Applicazione

Questa raccomandazione si applica alle informazioni sul prodotto fornite dal punto vendita per qualsiasi sistema di informazione e di comunicazione di bordo.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando il rispetto del codice di autoregolamentazione pubblicitaria.

Verifica mediante ispezione.

Risultato = Sì/No.

5.2.1.6.   VI Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

Gli acquirenti di un veicolo devono essere informati, presso il punto vendita, delle conseguenze che l'uso dei sistemi di informazione installati a bordo può avere sulla sicurezza

Spiegazione

Il modo in cui i conducenti utilizzano i sistemi di informazione e di comunicazione di bordo è influenzato dalla loro conoscenza del sistema e dalla percezione dei rischi legati all'utilizzo di tale sistema. È importante che i conducenti ricevano informazioni corrette sui sistemi installati a bordo per poter guidare con consapevolezza dei rischi che l'utilizzo di tali sistemi comporta. Questa consapevolezza porterà a un comportamento più sicuro alla guida.

È necessario che i conducenti possano ottenere informazioni dal punto vendita per integrare la loro esperienza e le istruzioni d'uso.

La presente raccomandazione, pertanto, mira a garantire la disponibilità di informazioni adeguate e/o che il personale del punto vendita sia in grado di informare i clienti circa i rischi legati alla sicurezza.

Esempi

Corretto: in un punto vendita, tutto il personale che è a contatto con la clientela dispone delle conoscenze di base sul modo di utilizzare i sistemi di informazione e di comunicazione in tutta sicurezza. Inoltre, alcuni membri del personale hanno una conoscenza più approfondita e possono consigliare i conducenti sulle buone pratiche in materia di sicurezza.

Scorretto: in un punto vendita nessuno degli addetti conosce i sistemi di informazione, il loro funzionamento e le loro eventuali ripercussioni sulla sicurezza, né sono disponibili informazioni per i potenziali acquirenti.

Applicazione

La presente raccomandazione si applica alla vendita di sistemi di informazione e di comunicazione di bordo nuovi.

Verifica/metodi applicabili

Effettuare una valutazione dei rischi legati all'utilizzo del sistema.

Se esistono rischi importanti, è necessario prevedere materiale adeguato destinato agli acquirenti.

Per stabilire se le procedure sono adeguate occorre affidarsi alla capacità di giudizio. La verifica dell'adeguatezza può anche essere effettuata a partire dal punto di vista dei clienti.

5.2.1.7.   VII Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

Spetta alle compagnie che noleggiano veicoli accertarsi che la manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione di bordo sia conforme alle istruzioni del fabbricante

Spiegazione

Si presume che l'organizzazione responsabile del prodotto, conformemente al principio 6.1, rediga istruzioni relative alla modalità di manutenzione dei sistemi di informazione (problemi materiali, hardware, pezzi di ricambio, software e suo aggiornamento ecc.)

La società di noleggio di veicoli deve garantire (direttamente o appaltando tali compiti) l'effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione raccomandate.

Esempi

Corretto: il CD contenente le mappe del sistema di navigazione stradale è aggiornato ogni anno come raccomandato dal fabbricante.

Scorretto: la società di noleggio non dispone di alcun registro dei sistemi di informazione dei suoi veicoli e non effettua alcuna manutenzione. Di conseguenza, le mappe digitali diventano progressivamente obsolete.

Applicazione

Questa raccomandazione si applica esclusivamente ai sistemi di informazione e di comunicazione di bordo che, in base alle raccomandazioni dell'organizzazione responsabile del prodotto, devono essere sottoposti a manutenzione.

Verifica/metodi applicabili

La verifica si effettua controllando se:

la società di noleggio conserva un registro permanente di tutte le operazioni di manutenzione effettuate;

tali registri sono conformi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

La verifica è effettuata mediante controllo.

Risultato = Sì/No.

5.2.1.8.   VIII Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

Le società di noleggio si accertano che si trovi a bordo di ogni veicolo equipaggiato con il sistema una copia delle istruzioni d'uso del fabbricante

Spiegazione

Alcuni sistemi di informazione e di comunicazione sono dotati di numerose funzioni, alcune delle quali sono utilizzate molto di rado, per cui il conducente deve consultare spesso le istruzioni per utilizzare determinate funzioni. In totale assenza di istruzioni, i conducenti avranno la tendenza ad essere maggiormente innervosito o distratto dal sistema o addirittura potrebbero non riuscire a eseguire la funzione richiesta.

La presente raccomandazione invita la società di noleggio ad accertarsi che le istruzioni siano disponibili e che una copia sia presente a bordo di ogni veicolo utilizzato dai suoi clienti.

Esempi

Corretto: il fabbricante di telefoni fornisce le istruzioni d'uso e la società di noleggio ne colloca una copia in ciascun veicolo e ne verifica regolarmente la presenza a bordo.

Scorretto: non è fornito alcun manuale d'uso o non esiste alcun modo di controllare che una copia delle istruzioni si trovi a bordo di ogni veicolo equipaggiato con il sistema.

Applicazione

Questa raccomandazione si applica nel caso di un contratto di noleggio e nel caso in cui i sistemi di informazione sono forniti con il veicolo.

Verifica/metodi applicabili

La verifica è effettuata controllando la presenza o l'assenza a bordo di ogni veicolo equipaggiato con il sistema delle istruzioni d'uso pertinenti.

La verifica è effettuata mediante controllo.

Risultato = Sì/No.

5.2.1.9.   IX Raccomandazione volta a incitare a un utilizzo corretto

Il personale della società di noleggio deve disporre di conoscenze adeguate circa i sistemi di informazione di bordo installati sui veicoli noleggiati ed essere in grado di informare i clienti su come utilizzare tali sistemi in modo sicuro

Spiegazione

Il modo in cui i conducenti utilizzano i sistemi di informazione e di comunicazione di bordo è influenzato dalla loro conoscenza del sistema e dalla percezione dei rischi legati all'utilizzo di tale sistema. È importante che i conducenti ricevano informazioni corrette sui sistemi installati a bordo per poter guidare avendo consapevolezza dei rischi che l'utilizzo di tali sistemi comporta. Questa consapevolezza porterà a un comportamento più sicuro alla guida.

È necessario che i conducenti possano ottenere informazioni sul sistema dal punto di noleggio del veicolo per integrare la loro esperienza e le istruzioni d'uso.

La presente raccomandazione, pertanto, mira a garantire che il personale della società di noleggio disponga delle conoscenze necessarie per informare i clienti dei rischi legati alla sicurezza.

Esempi

Corretto: presso il punto di noleggio, tutto il personale che è a contatto con la clientela dispone delle conoscenze di base sul modo di utilizzare i sistemi di informazione e di comunicazione in tutta sicurezza. Inoltre, alcuni membri del personale hanno una conoscenza più approfondita e possono consigliare i conducenti sulle buone pratiche in materia di sicurezza.

Scorretto: in un punto di noleggio nessuno degli addetti conosce i sistemi di informazione, il loro funzionamento e le loro eventuali ripercussioni sulla sicurezza.

Applicazione

Questa raccomandazione si applica nel caso di un contratto di noleggio e nel caso in cui il veicolo sia dotato di sistemi di informazione e di comunicazione di bordo.

Verifica/metodi applicabili

Effettuare una valutazione dei rischi legati all'utilizzo del sistema.

Se esistono rischi importanti, è necessario prevedere materiale adeguato destinato ai clienti.

Per stabilire se le procedure sono adeguate occorre affidarsi alla capacità di giudizio. La verifica dell'adeguatezza può anche essere effettuata a partire dal punto di vista dei clienti.

5.2.2.   Raccomandazioni rivolte ai conducenti

Secondo la convezione di Vienna (1968) il conducente deve sempre avere il pieno controllo del veicolo e, di conseguenza, si assume la piena responsabilità dell'utilizzo di sistemi durante la guida. Si possono inoltre formulare le raccomandazioni che seguono per promuovere l'utilizzo sicuro dei sistemi di informazione e di comunicazione di bordo:

i conducenti devono accertarsi che i sistemi portatili e quelli installati dopo l'acquisto del veicolo siano installati conformemente alle istruzioni del fabbricante;

i conducenti devono accertarsi che tutti i sistemi di bordo siano mantenuti conformemente alle istruzioni del fabbricante;

i conducenti sono responsabili delle eventuali modifiche apportate ai sistemi, che devono essere conformi alle descrizioni tecniche e non possono essere in contraddizione con le informazioni fornite dal fabbricante;

i conducenti devono utilizzare le apparecchiature di bordo esclusivamente in modo conforme alle raccomandazioni del fabbricante; può essere necessario un certo periodo di tempo per acquisire familiarità con il sistema o per seguire una formazione;

i conducenti devono utilizzare i sistemi di informazione e comunicazione durante la guida esclusivamente quando ciò non comporta alcun pericolo.

i sistemi portatili non devono essere utilizzati durante la guida se non sono correttamente fissati nel veicolo o se è necessario tenerli in mano;

tutte le istruzioni riguardanti le apparecchiature di bordo devono essere conservate nel veicolo e consegnate all'utilizzatore o al proprietario successivo del veicolo.

6.   ATTUAZIONE DEI PRINCIPI EUROPEI DEL 2006 E DELLE RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO

6.1.   Soggetti interessati che partecipano all'attuazione dei principi del 2006 e delle raccomandazioni per un uso sicuro

Le azioni che seguono sono rivolte all'industria — in particolare ai fabbricanti di dispositivi portatili — ai fornitori di servizi di trasporto persone e merci, ai proprietari e ai responsabili di parchi veicoli, ai punti vendita, alle società di autonoleggio e agli Stati membri.

6.2.   Azioni di attuazione

6.2.1.   Azioni di attuazione da parte del settore

Tutti i comparti del settore devono conoscere, innanzitutto, i principi europei del 2006 e le raccomandazioni per un uso sicuro e devono tenere conto dei principi nelle fasi di progettazione e utilizzo dei sistemi di bordo.

Tra i costruttori di veicoli, l'ACEA è un'organizzazione chiave che si è impegnata unilateralmente a rispettare i principi del 1999. L'ACEA è dunque invitata ad approvare anche i principi del 2006 e a garantire che siano divulgati e riconosciuti dal settore, compresa l'industria a monte.

Esistono altri soggetti attivi nel settore dei dispositivi portatili e dei prodotti e servizi ad essi ad essi collegati. Anche se non esiste un organismo professionale specifico per questo settore, molte delle questioni specifiche relative alla progettazione dei dispositivi portatili, al loro utilizzo e alla loro integrazione nei veicoli possono essere affrontate dal forum per i dispositivi portatili. Questa possibilità presuppone, però, un forte sostegno dell'intero settore.

Uno degli obiettivi principali del forum per i dispositivi portatili consiste nel giungere ad un accordo sulle definizioni e sulle questioni di sicurezza:

chiarimento degli aspetti giuridici (responsabilità) legati all'integrazione dei dispositivi portatili;

accordo su un piano globale di attuazione dei principi per l'intero settore, ad esempio, attraverso impegni unilaterali, memorandum di intesa, certificazione di dispositivi;

disposizioni per la fornitura di un kit di montaggio conforme ai principi del 2006;

progettazione di dispositivi e funzioni destinati a essere utilizzati durante la guida, conformemente ai principi del 2006;

fornitura ai conducenti di istruzioni chiare in materia di sicurezza, conformemente ai principi del 2006;

cooperazione tra i fabbricanti di dispositivi portatili e i costruttori di automobili per la creazione di interfacce intelligenti.

L'intero settore è invitato a promuovere i principi a livello internazionale (i gruppi interessati a questo livello sono, fra gli altri: la JAMA (7), l'AAM (8), l'IHRA-ITS (9) e la CEE-ONU (10) e a livello di standardizzazione.

6.2.2.   Azioni di attuazione da parte delle imprese di trasporto professionali

I fornitori di servizi di trasporto persone e merci, così come i proprietari e i responsabili di parchi veicoli sono invitati ad accertarsi che la manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione installati a bordo dei loro veicoli sia conforme alle istruzioni del fabbricante. Le procedure e i programmi di incentivazione non devono dare luogo a un utilizzo abusivo del sistema, né promuoverlo. I conducenti devono sapere esattamente quali sistemi o funzioni sono (o non sono) autorizzati dal datore di lavoro a utilizzare durante la guida .

I datori di lavoro devono inoltre assicurarsi che i dipendenti siano in grado di utilizzare i sistemi senza mettere in pericolo sé stessi o gli altri utenti della strada. I conducenti devono ricevere una formazione adeguata su tutti i sistemi di bordo che il datore di lavoro chiede loro di utilizzare durante la guida. I datori di lavoro devono inoltre accertarsi che a bordo di ogni veicolo equipaggiato con il sistema si trovi una copia delle istruzioni per l'uso del fabbricante.

6.2.3.   Azioni di attuazione nell'ambito della promozione presso i punti di vendita

La promozione presso il punto vendita (ad esempio, la pubblicità) non deve incoraggiare l'utilizzo pericoloso del sistema.

Gli acquirenti di un veicolo devono essere informati, presso il punto vendita, delle conseguenze che l'uso dei sistemi di informazione installati a bordo può avere sulla sicurezza.

6.2.4.   Azioni di attuazione da parte delle società di autonoleggio

Le società di autonoleggio devono accertarsi la manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione installati a bordo dei loro veicoli sia conforme alle istruzioni del fabbricante.

Esse devono accertarsi che a bordo di ogni veicolo equipaggiato con il sistema si trovi una copia delle istruzioni d'uso del fabbricante.

Il personale della società di autonoleggio deve disporre di conoscenze adeguate circa i sistemi di informazione di bordo installati sui veicoli noleggiati e deve poter informare i clienti su come utilizzare tali sistemi in modo sicuro.

6.2.5.   Azioni di attuazione da parte degli Stati membri

Gli Stati membri sono invitati a promuovere i principi, a incoraggiare le parti interessate a sottoscriverli e, se possibile, a controllarne l'applicazione. Essi dovrebbero provvedere alla divulgazione dei principi, in modo che siano conosciuti e applicati in modo efficace dai progettisti, dagli installatori, dai fabbricanti, dai dettaglianti, dalle società di autonoleggio e dai responsabili di parchi veicoli a livello nazionale e locale.

Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei conducenti informazioni di natura generale sull'utilizzo sicuro dei sistemi di informazione e di comunicazione di bordo, ad esempio, attraverso campagne per la sicurezza stradale.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fornitori di dispositivi portatili e di sistemi installati dopo la vendita del veicolo a impegnarsi unilateralmente a rispettare i principi del 2006. Essi dovrebbero inoltre promuovere la diffusione di informazioni ai consumatori sull'utilizzo dei dispositivi di informazione e di comunicazione di bordo e sulle loro conseguenze per la sicurezza (in particolare attraverso le associazioni di consumatori, i club automobilistici, le autoscuole, EURONCAP ecc.).

Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che siano disponibili, e regolarmente aggiornate, informazioni sulla definizione e la dinamica del mercato dei dispositivi portatili e dei sistemi installati dopo la vendita del veicolo. Ciò permetterà alla Commissione di restare al corrente dell'andamento del mercato.

Spetta agli Stati membri accertarsi che i dati raccolti siano sufficientemente dettagliati per permettere una migliore valutazione e un migliore controllo dell'impatto dei sistemi di informazione e di comunicazione di bordo sulla sicurezza, in particolare per quanto riguarda i dispositivi mobili e i sistemi installati dopo la vendita del veicolo.

Gli Stati membri sono inoltre invitati ad adottare i provvedimenti adeguati (vale a dire, di natura legislativa o misure di esecuzione) per assicurare che i dispositivi portatili e i sistemi installati dopo la vendita del veicolo siano fissati correttamente all'interno dei veicoli.

Gli Stati membri dovranno continuare a controllare attivamente il rispetto della legislazione vigente in materia di sanità e di sicurezza, nell'ambito delle pratiche di guida adottate sul luogo di lavoro.

Da ultimo, spetta sempre agli Stati membri adottare i provvedimenti che ritengono adeguati per far sì che l'utilizzo di dispositivi portatili durante la guida non comprometta la sicurezza stradale e, in particolare, definire e attuare le azioni necessarie per impedire ai conducenti di utilizzare in modo abusivo o non previsto i sistemi di intrattenimento visivo (ad esempio, film, televisione, videogiochi) durante la guida.

7.   GLOSSARIO

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Sistemi avanzati di assistenza alla guida: sistemi progettati per assistere il conducente nella funzione primaria di guida (in particolare, nella manovra del veicolo) fornendo informazioni, avvertenze, assistenza o azioni specifiche. Tali informazioni sono destinate a far sì che il conducente intraprenda azioni immediate.

Sistemi installati dopo la vendita del veicolo: sistemi installati a bordo di un veicolo dopo e non durante la sua costruzione.

Contesto di utilizzo: utilizzatori, funzioni, apparecchiature (hardware, software e materiali) legati all'utilizzo di un prodotto e l'ambiente fisico e sociale nel quale il prodotto è utilizzato (ISO 9241-11, 1998)

Distrazione: L'attenzione prestata ad una funzione non collegata alla guida, in genere a discapito della prestazione di guida.

Display (schermo): Dispositivo che trasmette informazioni di tipo visivo, sonoro e tattile al conducente

Esempi: Dispositivi visivi (schermi LCD), sonori (tonalità) e tattili (vibrazioni del pedale).

Guida Esecuzione della funzione primaria di guida e delle funzioni secondarie collegate alla funzione primaria o che l'assistono.

Datore di lavoro: Persona o organizzazione che ha un contratto con un dipendente.

Nota: solo i datori di lavoro che prescrivono che i loro dipendenti guidino nell'ambito del loro lavoro sono interessati dai presenti principi:

Esempi: gestori di parchi veicoli, società di taxi, società di recapito, servizi di emergenza.

Mani libere: sistemi che non richiedono che alcun componente debba essere tenuto in mano in modo permanente.

Informazioni correlate alla guida: informazioni sugli elementi obbligatori del veicolo, informazioni legate alla sicurezza o legate alle condizioni della strada e del traffico e ai servizi d'infrastrutture destinate ai conducenti.

Nota: le informazioni sono presentate per mezzo di un display; ad esempio, un dispositivo visivo o sonoro

Esempi: i parametri dei pneumatici e dei freni, prossimità di altri veicoli, informazioni di navigazione, informazioni sugli ingorghi stradali, avvisi di formazione di ghiaccio, limiti di velocità, informazioni relative al parcheggio.

Esempi di informazioni non correlate alla guida sono, tra gli altri, notiziari, intrattenimento e pubblicità.

Sistemi di informazione e di comunicazione di bordo: forniscono al conducente informazioni che possono non essere correlate alla guida (ad esempio, notiziari, musica) oppure essere correlate alla guida ma non richiedere reazioni immediate da parte del conducente (ad esempio, messaggi d'informazione sul traffico, carte e istruzioni di navigazione).

Installazione: il montaggio di sistemi e sottosistemi a bordo di un veicolo, compreso il caricamento di software.

Nota: i sistemi totalmente preinstallati non richiedono queste operazioni

Manutenzione: la/le procedura/e destinate a migliorare o a prolungare il funzionamento di un prodotto

Nota: la pulizia e la spazzolatura superficiali (che possono essere richiesti da altre apparecchiature di bordo) non rientrano nel concetto di «manutenzione».

Esempi: sostituzione di sottosistemi (ad esempio, batterie, licenze, software), procedure periodiche di pulizia, verifica e calibratura.

Malfunzionamento: funzionamento inatteso quando un sistema è utilizzato come previsto dal fabbricante.

Esempio: perdita di un segnale esterno o perdita di calibratura da parte di un sensore che riduce la precisione di un sistema di navigazione stradale.

Manovra: Il controllo longitudinale e laterale del veicolo in relazione al traffico circostante.

Dispositivi portatili: dispositivi non fissi che accompagnano le persone durante il viaggio.

Esempi: telefoni cellulari, computer palmari (PDA)

Punto vendita: luogo in cui l'acquirente potenziale può contattare una persona o un'organizzazione che vende sistemi.

Esempi: concessionario d'auto (per le apparecchiature montate d'origine sul veicolo); negozio (per le apparecchiature installate dopo la vendita del veicolo), punti vendita accessibili via internet, tramite linee d'assistenza o via telefono.

Comando principale di guida: comando direttamente necessario alla guida di un veicolo.

Funzione primaria di guida: le attività che il conducente deve intraprendere durante la guida, per condurre, manovrare e gestire un veicolo, in particolare sterzare, accelerare e frenare.

Priorità importanza relativa di due o più elementi che ne determina l'ordine di apparizione nel tempo o nella presentazione (ISO/TS 16951, 2004)

Informazioni sul prodotto: tutte le informazioni sul sistema alle quali il conducente ha accesso.

Esempi: istruzioni per l'uso del sistema, specifiche tecniche, materiali promozionali, l'imballaggio.

Organizzazione responsabile del prodotto: ogni soggetto che partecipa al processo di produzione, ogni importatore, fornitore o qualsiasi persona che lega il suo nome, il suo marchio o ogni altro elemento distintivo al prodotto.

Nota: le responsabilità sono condivise tra queste organizzazioni o queste persone.

Utilizzo abusivo ragionevolmente prevedibile: utilizzo di un prodotto, processo o servizio in condizioni o per finalità non previste dal fabbricante, ma che possono verificarsi, essere indotte dal prodotto, processo o servizio in combinazione con un normale comportamento umano, o come conseguenza di questo.

Sequenza di interazioni: insieme correlato di immissione e ricevimento di dati denominato anche «dialogo»;

Esempio: l'immissione di una nuova destinazione o di un numero telefonico

Fisso: che ha una velocità relativa alla superficie di supporto del veicolo pari a zero

Stato: modalità del sistema disponibile e/o attiva

Esempio: «elaborazione in corso».

Assistenza: significa che un'azione effettuata dal conducente è migliorata dal sistema.

Istruzioni d'uso di un sistema: informazioni riguardanti il sistema destinate a illustrarne il funzionamento al conducente per aiutarlo ad utilizzare il sistema a fini specifici.

Nota: le istruzioni possono essere presentate in forma stampata, con testo e immagini, o possono essere integrate nel sistema sotto forma di funzioni di «guida» o di corso programmato.

Avaria del sistema: stato di non funzionamento o di malfunzionamento del sistema

Nota 1: un'avaria parziale può riguardare determinati componenti, sotto-funzioni o modalità operative del sistema che smettono di funzionare o non rispettano più le specifiche del fabbricante.

Nota 2: un'avaria totale del sistema provoca il mancato funzionamento di tutti gli elementi del sistema.

Informazioni visive: messaggi grafici, illustrati, testuali o di altro tipo presentati al conducente sotto forma visiva.

Veicolo in movimento: veicolo con una velocità superiore a circa 5 km/h (11).

Società di autonoleggio: persona o organizzazione che offre un contratto per il noleggio di un veicolo equipaggiato con un sistema di informazione o di comunicazione di bordo.


(1)  Classificazione e definizione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi: direttiva 70/156/CEE del Consiglio (modificata dalla direttiva 92/53/CEE), allegato 2.

(2)  GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20.

(3)  GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 2.

(4)  GU L 81 del 28.3.1978, pag. 3.

(5)  GU C 411 del 31.12.1998, pag. 24.

(6)  GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

(7)  Associazione dei costruttori giapponesi di autoveicoli

(8)  Alleanza dei produttori di automobili

(9)  Attività di ricerca armonizzate a livello internazionale — Sistemi di trasporto intelligenti

(10)  Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

(11)  il valore di 5 km/h è stato scelto per motivi tecnici in quanto è difficile stabile se la velocità del veicolo è pari a zero.