ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 364

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
20 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1879/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1880/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera portoghese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari ( 1 )

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari ( 1 )

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1884/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2449/96 e (CE) n. 2390/98 per quanto riguarda le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di manioca e di patate dolci

44

 

*

Regolamento (CE) n. 1885/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione, per il 2007, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia

57

 

*

Regolamento (CE) n. 1886/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera spagnola

64

 

*

Regolamento (CE) n. 1887/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

66

 

*

Regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia

68

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1879/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

89,8

204

80,1

999

85,0

0707 00 05

052

116,3

204

51,8

628

155,5

999

107,9

0709 90 70

052

131,1

204

61,3

999

96,2

0805 10 20

052

63,2

388

72,9

999

68,1

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,0

624

69,1

999

69,1

0805 50 10

052

45,9

528

35,7

999

40,8

0808 10 80

388

107,5

400

95,0

404

94,2

512

57,4

720

76,0

999

86,0

0808 20 50

052

63,8

400

101,6

720

50,2

999

71,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.12.2006   

IT

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L 364/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1880/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).


ALLEGATO

N.

62

Stato membro

Portogallo

Stock

GHL/N3LMNO.

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

NAFO 3 LMNO

Data

24 novembre 2006 — 12.00 UTC


20.12.2006   

IT

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L 364/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), è stato più volte e profondamente modificato. È necessario modificare nuovamente i tenori massimi di alcuni contaminanti in modo da tener conto di nuove informazioni e nuovi sviluppi nel Codex Alimentarius. Nel contempo occorre chiarire il testo, laddove opportuno. Il regolamento (CE) n. 466/2001 deve essere pertanto sostituito.

(2)

Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore dei contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico.

(3)

Date le disparità legislative esistenti tra gli Stati membri e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, per alcuni contaminanti si impongono misure comunitarie volte a garantire l'unità del mercato nel rispetto del principio di proporzionalità.

(4)

Si devono fissare tenori massimi a un livello rigoroso che sia ragionevolmente ottenibile mediante buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti. Nel caso dei contaminanti considerati agenti cancerogeni genotossici o qualora l'esposizione attuale della popolazione o di gruppi vulnerabili della stessa sia prossima o superiore alla dose tollerabile, occorre fissare tenori massimi al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA — as low as reasonably achievable). Tali approcci garantiscono l'applicazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di misure volte a evitare e ridurre quanto più possibile la contaminazione, così da tutelare la salute pubblica. Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono un gruppo vulnerabile, è altresì opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate nella produzione degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tale selezione rigorosa delle materie prime è opportuna anche ai fini della produzione di alcuni specifici prodotti alimentari, quali la crusca destinata al consumo umano diretto.

(5)

Per consentire l'applicazione di tenori massimi ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti per i quali non siano stati fissati specifici tenori massimi comunitari, gli operatori del settore alimentare devono fornire i fattori specifici di concentrazione e diluizione corredati dagli opportuni dati sperimentali che giustifichino il fattore proposto.

(6)

Per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, i prodotti il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo non devono essere commercializzati come tali né dopo miscelazione con altri prodotti alimentari, né essere impiegati come ingredienti di altri alimenti.

(7)

È stato riconosciuto che mediante la cernita o altri trattamenti fisici è possibile abbassare il tenore di aflatossine nelle partite di arachidi, frutta a guscio, frutta secca e granturco. Per ridurre al minimo gli effetti sugli scambi, è opportuno consentire per questi prodotti quantità più elevate di aflatossine qualora essi non siano destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari. In questi casi è opportuno fissare i tenori massimi di aflatossine tenendo conto anche dell'efficacia che i trattamenti suddetti hanno nel ridurre il contenuto di aflatossine nelle arachidi, nella frutta a guscio, nella frutta secca e nel granturco a livelli inferiori ai tenori massimi fissati per tali prodotti quando essi sono destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari.

(8)

Per consentire un'applicazione efficace dei tenori massimi di alcuni contaminanti in determinati prodotti alimentari, è opportuno stabilire idonee disposizioni in materia di etichettatura.

(9)

Date le condizioni climatiche di alcuni Stati membri, è difficile garantire il non superamento dei tenori massimi applicabili alla lattuga fresca e agli spinaci freschi. A tali Stati membri deve essere provvisoriamente consentito di continuare ad autorizzare la commercializzazione di lattuga fresca e spinaci freschi, coltivati e destinati al consumo sul loro territorio, con un contenuto di nitrato superiore ai tenori massimi. I produttori di lattuga e spinaci stabiliti negli Stati membri che abbiano concesso le autorizzazioni suddette devono modificare gradualmente i metodi di coltivazione applicando le buone pratiche agricole raccomandate a livello nazionale.

(10)

Alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica possono contenere tenori elevati di diossine e PCB diossina-simili. Una quota significativa di queste specie ittiche provenienti dalla regione baltica non risulterà conforme ai tenori massimi con conseguente esclusione dalla dieta. Secondo le indicazioni esistenti, l'esclusione del pesce dal regime alimentare può avere un impatto negativo sulla salute nella regione baltica.

(11)

Per evitare possibili rischi per la salute, la Svezia e la Finlandia hanno un sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari riguardanti le restrizioni applicabili al consumo di pesce proveniente dalla regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili. È pertanto opportuno concedere alla Finlandia e alla Svezia una deroga per la commercializzazione temporanea di alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica e destinate al consumo sul loro territorio, che abbiano tenori di diossine e PCB diossina-simili superiori a quelli stabiliti dal presente regolamento. Devono essere applicate le misure necessarie a garantire che non siano commercializzati in altri Stati membri il pesce e i prodotti ittici non conformi ai tenori massimi. La Finlandia e la Svezia comunicano ogni anno alla Commissione i risultati del loro monitoraggio dei tenori di diossine e PCB diossina-simili nel pesce della regione baltica e riferiscono sulle misure adottate per ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nella regione baltica.

(12)

Per garantire un'applicazione omogenea dei tenori massimi, è opportuno che le autorità competenti applichino in tutta la Comunità gli stessi criteri di campionamento e di effettuazione delle analisi. È importante inoltre che i risultati delle analisi vengano presentati e interpretati in modo uniforme. Le misure relative al campionamento e alle analisi contenute nel presente regolamento comportano norme uniformi in materia di presentazione e interpretazione dei risultati.

(13)

Per quanto riguarda alcuni contaminanti, è opportuno che gli Stati membri e le parti interessate controllino e segnalino i tenori, e riferiscano in merito ai progressi nell'applicazione di misure preventive, in modo da consentire alla Commissione di valutare se sia necessario modificare le misure vigenti o adottare ulteriori misure.

(14)

Ogni tenore massimo fissato a livello comunitario può essere riesaminato in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e ai miglioramenti delle buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione.

(15)

La crusca e il germe possono essere commercializzati per il consumo umano diretto ed è quindi opportuno stabilire per questi prodotti un tenore massimo di deossinivalenolo e zearalenone.

(16)

Il Codex Alimentarius ha di recente stabilito un tenore massimo, accettato dalla Comunità, per quanto concerne il piombo nel pesce. È quindi opportuno modificare in tal senso le disposizioni attuali relative al tenore di piombo nel pesce.

(17)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), definisce i prodotti di origine animale e di conseguenza le voci relative ai prodotti alimentari di origine animale devono in taluni casi essere modificate conformemente alla terminologia impiegata in tale regolamento.

(18)

È necessario stabilire che i tenori massimi dei contaminanti non si applichino ai prodotti alimentari legittimamente immessi sul mercato comunitario anteriormente alla data di applicazione di questi tenori massimi.

(19)

Per quanto riguarda il nitrato, gli ortaggi ne costituiscono la principale fonte di assunzione da parte dell'uomo. Nel parere del 22 settembre 1995 (4), il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha affermato che l'assunzione totale di nitrato è in genere ben al di sotto della dose giornaliera accettabile (DGA), pari a 3,65 mg/kg di peso corporeo. Ha tuttavia raccomandato di proseguire gli sforzi volti a ridurre l'esposizione al nitrato attraverso gli alimenti e l'acqua.

(20)

Dato che le condizioni climatiche hanno un'influenza significativa sui tenori di nitrato in alcuni ortaggi quali la lattuga e gli spinaci, è di conseguenza opportuno fissare tenori massimi di nitrato diversi in base alla stagione.

(21)

Nel parere del 23 settembre 1994, l'SCF ha concluso che le aflatossine sono agenti cancerogeni genotossici (5). Alla luce di tale parere, è opportuno limitare il contenuto complessivo di aflatossine negli alimenti (somma delle aflatossine B1, B2, G1 e G2) e quello della sola aflatossina B1 che è quella di gran lunga più tossica. Per quanto concerne l'aflatossina M1 negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, è opportuno prendere in considerazione una possibile riduzione dell'attuale tenore massimo visti gli sviluppi dei procedimenti di analisi.

(22)

Il 17 settembre 1998 (6), l'SCF ha adottato un parere scientifico sull'ocratossina A (OTA). Una valutazione dell'assunzione alimentare di OTA da parte della popolazione della Comunità è stata effettuata (7) nell'ambito della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (8) (SCOOP). Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato, in data 4 aprile 2006 (9), un parere scientifico aggiornato sull'ocratossina A negli alimenti alla luce di nuovi dati scientifici e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI — tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo.

(23)

Sulla base di questi pareri, è opportuno stabilire tenori massimi per i cereali, i prodotti a base di cereali, le uve secche, il caffè torrefatto, il vino, il succo d'uva e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini; si tratta di prodotti che contribuiscono tutti in misura significativa all'esposizione all'OTA della popolazione umana in generale o di gruppi vulnerabili di consumatori, quali i bambini.

(24)

Alla luce del recente parere scientifico dell'EFSA, si valuterà l'opportunità di stabilire un tenore massimo di OTA nei prodotti alimentari quali la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, le spezie, i prodotti a base di carne, il caffè crudo, la birra e la liquirizia, e di riesaminare gli attuali tenori massimi relativi in particolare all'OTA nelle uve secche e nel succo d'uva.

(25)

Nella riunione dell'8 marzo 2000, l'SCF ha approvato la massima dose giornaliera tollerabile provvisoria (PMTDI — provisional maximum tolerable daily intake) della patulina, fissandola a 0,4 μg/kg di peso corporeo (10).

(26)

Nel 2001 è stato attuato, nel quadro della direttiva 93/5/CEE (11), il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) relativo alla «valutazione dell'assunzione alimentare di patulina da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE».

(27)

In base a tale valutazione e tenuto conto della PMTDI, si devono stabilire i tenori massimi della patulina in alcuni prodotti alimentari al fine di tutelare i consumatori da una contaminazione inaccettabile. Tali tenori massimi devono essere rivisti ed eventualmente ridotti alla luce del progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'attuazione della raccomandazione 2003/598/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande (12).

(28)

Per quanto concerne le Fusarium-tossine, l'SCF ha adottato una serie di pareri relativi alla valutazione del deossinivalenolo [dicembre 1999 (13)], con fissazione di una dose giornaliera tollerabile (TDI — tolerable daily intake) pari a 1 μg/kg di peso corporeo, dello zearalenone [giugno 2000 (14)], con fissazione di una TDI temporanea pari a 0,2 μg/kg di peso corporeo, delle fumonisine [ottobre 2000 (15), con aggiornamento ad aprile 2003 (16)], con fissazione di una TDI pari a 2 μg/kg di peso corporeo, del nivalenolo [ottobre 2000 (17)], con fissazione di una TDI temporanea pari a 0,7 μg/kg di peso corporeo, delle tossine T-2 e HT-2 [maggio 2001 (18)] con fissazione di una TDI temporanea combinata pari a 0,06 μg/kg di peso corporeo, e del gruppo dei tricoteceni [febbraio 2002 (19)].

(29)

Nel quadro della direttiva 93/5/CEE è stato attuato e concluso nel settembre del 2003 (20) il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) «Raccolta di dati relativi all'occorrenza delle Fusarium-tossine negli alimenti e valutazione della relativa assunzione alimentare da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE».

(30)

Alla luce dei pareri scientifici e della valutazione dell'assunzione alimentare, è opportuno stabilire tenori massimi per il deossinivalenolo, lo zearalenone e le fumonisine. Per quanto concerne le fumonisine, dai risultati dei controlli sugli ultimi raccolti emerge che il granturco e i prodotti a base di granturco possono presentare un elevato livello di contaminazione da fumonisine ed è opportuno adottare misure atte a evitare la possibilità di ingresso nella catena alimentare di granturco e prodotti a base di granturco la cui contaminazione sia inaccettabilmente elevata.

(31)

Stime sull'assunzione indicano che la presenza delle tossine T2 e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. È quindi necessario e altamente prioritario sviluppare un metodo di analisi sensibile e affidabile, raccogliere ulteriori dati sull'occorrenza e svolgere ulteriori maggiori indagini/ricerche sui fattori che incidono sulla presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare nell'avena e nei prodotti a base di avena.

(32)

Non è necessario prevedere misure specifiche per il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo e la fumonisina B3 poiché, data la loro co-occorrenza, le misure riguardanti in particolare il deossinivalenolo e le fumonisine B1 e B2 sono sufficienti a proteggere la popolazione umana da un'esposizione inaccettabile al 3-acetildeossinivalenolo, al 15-acetildeossinivalenolo e alla fumonisina B3. Lo stesso vale per il nivalenolo, per il quale si può constatare un certo grado di co-occorrenza con il deossinivalenolo. Si stima inoltre che l'esposizione dell'uomo al nivalenolo sia significativamente inferiore rispetto alla dose giornaliera tollerabile temporanea (t-TDI). Per quanto riguarda gli altri tricoteceni considerati nel suddetto compito SCOOP, ovvero il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo, il fusarenone-X, il T2-triolo, il diacetossiscirpenolo, il neosolaniolo, il monoacetossiscirpenolo e il verrucolo, dalle limitate informazioni disponibili risulta che non sono molto diffusi e che i tenori riscontrati sono di norma modesti.

(33)

Le condizioni climatiche durante la crescita, in particolare durante la fioritura, hanno un'influenza significativa sul contenuto di Fusarium-tossine. Buone pratiche agricole, volte a ridurre al minimo i fattori di rischio, possono tuttavia prevenire in una certa misura la contaminazione da funghi Fusarium. La raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati (21), contiene principi generali per la prevenzione e la riduzione della contaminazione da Fusarium-tossine (zearalenone, fumonisine e tricoteceni) nei cereali da attuare mediante l'elaborazione di codici nazionali di buona pratica basati su tali principi.

(34)

È opportuno stabilire tenori massimi di Fusarium-tossine per i cereali non trasformati commercializzati per la prima trasformazione. I procedimenti di pulizia, cernita ed essiccazione non sono considerati parte della prima trasformazione se non viene esercitata alcuna azione fisica sulla cariosside, mentre la decorticazione va considerata parte della prima trasformazione.

(35)

Dato che la quantità di Fusarium-tossine che può essere eliminata dai cereali non trasformati mediante le operazioni di pulizia e trasformazione può variare, è opportuno fissare tenori massimi per i prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale e per importanti ingredienti alimentari derivati dai cereali, così da disporre di una legislazione applicabile intesa a garantire la tutela della salute pubblica.

(36)

Per il granturco non sono ancora ben noti tutti i fattori coinvolti nella formazione di Fusarium-tossine, in particolare dello zearalenone e delle fumonisine B1 e B2. Agli operatori alimentari della filiera dei cereali viene quindi concesso un periodo di tempo durante il quale eseguire indagini sulle fonti di formazione di tali micotossine e sulle misure di gestione da adottare al fine di evitare, per quanto ragionevolmente possibile, la loro presenza. Si propone di applicare i tenori massimi, basati sui dati dell'occorrenza attualmente disponibili, a decorrere dal 2007, qualora non vengano fissati prima di allora specifici tenori massimi basati su nuovi dati relativi all'occorrenza e alla formazione delle tossine.

(37)

Visto il basso livello di contaminazione da Fusarium-tossine riscontrato nel riso, non vengono proposti tenori massimi per il riso e per i prodotti a base di riso.

(38)

Entro il 1o luglio 2008 si deve prendere in considerazione un riesame dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e fumonisina B2 e l'opportunità di fissare un tenore massimo per le tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, alla luce del progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a queste tossine negli alimenti.

(39)

Per quanto concerne il piombo, l'SCF ha adottato in data 19 giugno 1992 (22) un parere con cui è stata approvata una dose settimanale tollerabile provvisoria (PTWI — provisional tolerable weekly intake) pari a 25 μg/kg di peso corporeo, così come proposto dall'OMS nel 1986. Secondo le conclusioni del parere dell'SCF, il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari non sembra destare preoccupazione immediata.

(40)

Nel quadro della direttiva 93/5/CEE, è stato attuato nel 2004 il compito SCOOP 3.2.11 relativo alla «valutazione dell'esposizione alimentare all'arsenico, al cadmio, al piombo e al mercurio della popolazione degli Stati membri dell'UE» (23). In considerazione di tale valutazione e del parere dell'SCF, è opportuno adottare misure volte a ridurre quanto più possibile la presenza di piombo negli alimenti.

(41)

Per quanto concerne il cadmio, nel parere del 2 giugno 1995 (24) l'SCF ha approvato una PTWI di 7 μg/kg di peso corporeo e ha raccomandato di intensificare gli sforzi per ridurre l'esposizione alimentare al cadmio, dal momento che i prodotti alimentari sono la principale fonte di assunzione di cadmio nell'uomo. Con il compito SCOOP 3.2.11 è stata effettuata una valutazione dell'esposizione alimentare. In considerazione di tale valutazione e del parere dell'SCF, è opportuno adottare misure volte a ridurre quanto più possibile la presenza di cadmio negli alimenti.

(42)

Per quanto concerne il mercurio, l'EFSA ha adottato, in data 24 febbraio 2004, un parere sul mercurio e il metilmercurio negli alimenti (25) e approvato la dose settimanale tollerabile provvisoria di 1,6 μg/kg di peso corporeo. Il metilmercurio è la forma chimica che desta le maggiori preoccupazioni e può costituire oltre il 90 % del mercurio totale nei pesci e nei frutti di mare. Tenuto conto dei risultati del compito SCOOP 3.2.11, l'EFSA ha concluso che destavano minore preoccupazione i tenori di mercurio riscontrati negli alimenti diversi dal pesce e dai frutti di mare. Le forme di mercurio presenti in questi altri alimenti non sono, nella maggior parte dei casi, metilmercurio e quindi possono essere considerati una minore fonte di rischio.

(43)

Nel caso del metilmercurio, è opportuno un approccio che, accanto alla fissazione di tenori massimi, preveda consigli mirati destinati ai consumatori così da tutelare i gruppi vulnerabili della popolazione. Per questo motivo sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa sul metilmercurio nel pesce e nei prodotti della pesca (26). Anche vari Stati membri hanno fornito su questo tema indicazioni pertinenti alla popolazione.

(44)

Per quanto riguarda lo stagno inorganico, nel parere del 12 dicembre 2001 (27) l'SCF ha concluso che tenori di stagno inorganico pari a 150 mg/kg nelle bibite in lattina e a 250 mg/kg negli altri cibi in scatola possono provocare in alcuni soggetti irritazioni gastriche.

(45)

Occorre stabilire tenori massimi di stagno inorganico nei cibi in scatola e nelle bibite in lattina per proteggere la salute pubblica da questo rischio. Finché non saranno disponibili dati sulla sensibilità dei lattanti e dei bambini allo stagno inorganico negli alimenti, è necessario proteggere precauzionalmente la salute di questo gruppo vulnerabile della popolazione e stabilire tenori massimi più bassi.

(46)

Il 30 maggio 2001, sulla base di nuovi dati scientifici, l'SCF ha adottato un parere scientifico sul 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) negli alimenti (28), aggiornando il precedente parere del 16 dicembre 1994 (29) e ha stabilito per tale sostanza una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari 2 μg/kg di peso corporeo.

(47)

Nel quadro della direttiva 93/5/CEE è stato eseguito e portato a termine nel giugno del 2004 (30) il compito SCOOP «Raccolta e compilazione di dati sui tenori di 3-MCPD e delle sostanze correlate nei prodotti alimentari». La salsa di soia e i prodotti a base di salsa di soia sono risultati la principale fonte di assunzione alimentare di 3-MCPD. In alcuni paesi anche altri alimenti consumati in grandi quantità, come il pane e la pasta, sono risultati una fonte importante di assunzione di 3-MCPD proprio in ragione del consumo elevato piuttosto che degli alti tenori di 3-MCPD contenuti in tali alimenti.

(48)

È quindi opportuno stabilire tenori massimi di 3-MCPD nella proteina vegetale idrolizzata (HVP) e nella salsa di soia, tenendo conto del rischio associato al consumo di questi alimenti. Si chiede agli Stati membri di verificare la presenza di 3-MCPD in altri prodotti alimentari al fine di valutare se sia necessario definire tenori massimi per altri prodotti alimentari.

(49)

Per quanto concerne le diossine e i PCB, l'SCF ha adottato in data 30 maggio 2001 un parere sulle diossine e sui PCB diossina-simili negli alimenti (31), aggiornando il precedente parere del 22 novembre 2000 (32), che stabiliva per le diossine e i PCB diossina-simili una dose settimanale tollerabile (TWI) pari a 14 pg di equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS-TEQ)/kg di peso corporeo.

(50)

Il termine «diossine» di cui al presente regolamento indica un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono perciò spesso denominati PCB diossina-simili. Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico.

(51)

Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità di questi diversi congeneri è stato introdotto il concetto dei fattori di tossicità equivalente (TEF) in modo da agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutte le diossine e a tutti i PCB diossina-simili che suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico vengono espressi mediante un'unità quantificabile, ovvero in tossicità equivalente di TCDD (TEQ).

(52)

Le stime dell'esposizione, basate sul compito SCOOP «valutazione dell'assunzione alimentare di diossine e PCB correlati da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE» ultimato nel giugno del 2000 (33), indicano che una percentuale consistente della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla TWI.

(53)

Da un punto di vista tossicologico, qualsiasi tenore fissato dovrebbe applicarsi sia alle diossine sia ai PCB diossina-simili, ma nel 2001 sono stati stabiliti tenori massimi, a livello comunitario, solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili, a causa dei dati molto limitati disponibili all'epoca sulla prevalenza dei PCB diossina-simili. Dal 2001 si sono però resi disponibili più dati sulla presenza dei PCB diossina-simili e pertanto nel 2006 sono stati stabiliti tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili, poiché questo è l'approccio più appropriato dal punto di vista tossicologico. Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno continuare ad applicare, per un periodo transitorio, i tenori relativi alle diossine oltre ai tenori stabiliti per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili. Durante il periodo transitorio i prodotti alimentari devono essere conformi ai tenori massimi delle diossine e ai tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili. Entro il 31 dicembre 2008 si valuterà se rinunciare ai tenori massimi distinti stabiliti per le diossine.

(54)

Per incoraggiare un approccio proattivo alla riduzione delle diossine e dei PCB diossina-simili presenti negli alimenti e nei mangimi, sono stati fissati livelli d'azione con la raccomandazione 2006/88/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (34). Tali livelli d'azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno individuare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Poiché le fonti di diossine e PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare distinti livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili. Questo approccio, volto a ridurre attivamente le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti e di conseguenza i tenori massimi applicabili, necessita di un riesame entro un periodo di tempo stabilito al fine di fissare livelli più bassi. Entro il 31 dicembre 2008 si valuterà pertanto se ridurre in modo significativo i tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(55)

Gli operatori devono compiere sforzi per aumentare la propria capacità di eliminare le diossine, i furani e i PCB diossina-simili dall'olio di organismi marini. Il tenore significativamente più basso da considerare entro il 31 dicembre 2008 deve basarsi sulle possibilità tecniche della procedura di decontaminazione più efficace.

(56)

Per quanto riguarda la fissazione entro il 31 dicembre 2008 di tenori massimi per altri prodotti alimentari, si deve prestare un'attenzione particolare alla necessità di fissare tenori massimi più bassi per le diossine e i PCB diossina-simili specificamente per gli alimenti per lattanti e bambini, alla luce dei dati raccolti attraverso i programmi del 2005, 2006 e 2007 relativi al monitoraggio delle diossine e dei PCB diossina-simili negli alimenti per lattanti e bambini.

(57)

Per quanto concerne gli idrocarburi policiclici aromatici, l'SCF ha concluso nel parere del 4 dicembre 2002 (35) che vari idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono agenti cancerogeni genotossici. Nel 2005 il comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (CMEAA) ha effettuato una valutazione di rischio sugli IPA e una stima dei relativi margini di esposizione su cui fondare il proprio parere sui composti che sono sia genotossici sia cancerogeni (36).

(58)

Secondo l'SCF, il benzo(a)pirene può essere utilizzato come marcatore della presenza e dell'effetto di IPA cancerogeni negli alimenti, quali il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(j)fluorantene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(g,h,i)perilene, il crisene, il ciclopenta(c,d)pirene, il dibenz(a,h)antracene, il dibenzo(a,e)pirene, il dibenzo(a,h)pirene, il dibenzo(a,i)pirene, il dibenzo(a,l)pirene, l'indeno(1,2,3-cd)pirene e il 5-metilcrisene. Sarebbero necessarie ulteriori analisi circa le proporzioni relative dei suddetti IPA negli alimenti per poter in futuro valutare l'opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore. A seguito di una raccomandazione del CMEAA, è opportuno effettuare analisi anche in merito al benzo(c)fluorene.

(59)

Gli IPA possono contaminare gli alimenti nel corso dei processi di affumicatura, nonché durante i processi di riscaldamento e di essiccazione che comportano un contatto diretto tra gli alimenti e i prodotti della combustione. Anche l'inquinamento ambientale può provocare contaminazione da IPA, soprattutto nel pesce e nei prodotti della pesca.

(60)

Nel 2004, nel quadro della direttiva 93/5/CEE, è stato effettuato uno specifico compito SCOOP dal titolo «Raccolta di dati sull'occorrenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti» (37). Sono stati riscontrati tenori elevati nella frutta secca, nell'olio di sansa di oliva, nel pesce affumicato, nell'olio di vinacciolo, nei prodotti a base di carni affumicate, nei molluschi freschi, nelle spezie/salse e nei condimenti.

(61)

Per tutelare la salute pubblica, è necessario fissare i tenori massimi di benzo(a)pirene per alcuni alimenti contenenti grassi e oli e per quegli alimenti nei quali i processi di affumicatura o di essiccazione possono causare un elevato livello di contaminazione. È altresì necessario fissare tenori massimi per gli alimenti, in particolare pesci e prodotti della pesca, che possono presentare elevati livelli di contaminazione per effetto dell'inquinamento ambientale, ad esempio a seguito di fuoriuscita di petrolio dalle navi.

(62)

In alcuni alimenti, quali la frutta secca e gli integratori alimentari, è stato rilevato il benzo(a)pirene, ma i dati disponibili non consentono di determinare i tenori ragionevolmente ottenibili. Sono necessarie ulteriori indagini per determinare i tenori ragionevolmente ottenibili in tali alimenti. Nel frattempo è opportuno fissare tenori massimi di benzo(a)pirene negli ingredienti interessati, quali gli oli e i grassi utilizzati negli integratori alimentari.

(63)

Entro il 1o aprile 2007 occorre riesaminare i tenori massimi per gli IPA e l'opportunità di stabilire un tenore massimo per gli IPA nel burro di cacao, alla luce del progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche sull'occorrenza del benzo(a)pirene e di altri IPA cancerogeni negli alimenti.

(64)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme generali

1.   I prodotti alimentari elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al tenore massimo indicato nell'allegato medesimo.

2.   I tenori massimi di cui all'allegato si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti

1.   Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:

a)

modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;

b)

modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;

c)

le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;

d)

il limite analitico di quantificazione.

2.   I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.

Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.

4.   Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.

Articolo 3

Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione

1.   I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.

2.   I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.

3.   I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.

4.   I prodotti alimentari contenenti i contaminanti di cui alla parte 2 dell'allegato (Micotossine) non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.

Articolo 4

Disposizioni specifiche per le arachidi, la frutta a guscio, la frutta secca e il granturco

Le arachidi, la frutta a guscio, la frutta secca e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 dell'allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:

a)

non sono destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

b)

sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.7 dell'allegato;

c)

sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 dell'allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;

d)

recano un'etichettatura che ne specifichi chiaramente l'impiego, compresa l'indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull'etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. o sull'originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa ecc. della partita e sull'originale del documento di accompagnamento.

Articolo 5

Disposizioni specifiche per le arachidi, i relativi prodotti derivati e i cereali

Un'indicazione chiara della destinazione d'uso deve comparire sull'etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. o sull'originale del documento di accompagnamento. Quest'ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l'indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l'attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d'uso.

In assenza di un'indicazione chiara attestante che la destinazione d'uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 2.1.3 e 2.1.6 dell'allegato.

Articolo 6

Disposizioni specifiche per la lattuga

Salvo nel caso della lattuga coltivata in ambiente protetto («lattuga in coltura protetta») etichettata come tale, si applicano i tenori massimi che l'allegato stabilisce per la lattuga coltivata all'aperto («lattuga coltivata in campo aperto»).

Articolo 7

Deroghe temporanee

1.   In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito possono autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di spinaci freschi coltivati e destinati al consumo sul territorio nazionale, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.1 dell'allegato.

2.   In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, Irlanda e Regno Unito possono autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di lattuga fresca coltivata e destinata al consumo sul territorio nazionale, raccolta durante tutto il corso dell'anno, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.3 dell'allegato.

3.   In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, la Francia può autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di lattuga fresca coltivata e destinata al consumo sul territorio nazionale e raccolta tra il 1o ottobre e il 31 marzo, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.3 dell'allegato.

4.   In deroga all'articolo 1, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2011, la commercializzazione sul loro mercato di salmone (Salmo salar), aringhe (Clupea harengus), lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis), trote (Salmo trutta), salmerino (Salvelinus spp.) e uova di coregone bianco (Coregonus albula) provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio, i cui tenori di diossina e/o quelli della somma di diossine e PCB diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell'allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di queste specie ittiche della regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute. La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati del monitoraggio dell'anno precedente relativo ai tenori di diossine e PCB diossina-simili nel pesce della regione baltica e riferiscono in merito alle misure adottate per ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nel pesce della regione baltica.

La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie a garantire che il pesce e i prodotti ittici non conformi al punto 5.3 dell'allegato non siano commercializzati in altri Stati membri.

Articolo 8

Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di cui all'allegato sono eseguiti conformemente ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1882/2006 (38), (CE) n. 401/2006 (39) e (CE) n. 1883/2006 (40) e alle direttive della Commissione 2001/22/CE (41), 2004/16/CE (42) e 2005/10/CE (43).

Articolo 9

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei tenori di nitrato negli ortaggi che possono presentare tenori rilevanti, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano i risultati alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri.

2.   Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i risultati relativi alle aflatossine, alle diossine, ai PCB diossina-simili, ai PCB non diossina-simili e agli idrocarburi policiclici aromatici, secondo quanto previsto dalla decisione 2006/504/CE della Commissione (44), nonché dalle raccomandazioni della Commissione 2006/794/CE (45) e 2005/108/CE (46).

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Misure transitorie

Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a d) nel rispetto delle disposizioni applicabili a quelle date:

a)

1o luglio 2006 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 e 2.5.7 dell'allegato;

b)

1o luglio 2007 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.3, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6 e 2.5.8 dell'allegato;

c)

1o ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi delle fumonisine B1 e B2 di cui al punto 2.6 dell'allegato;

d)

4 novembre 2006 per quanto concerne i tenori massimi della somma di diossine e PCB diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato.

L'onere della prova della data della commercializzazione dei prodotti incombe all'operatore del settore alimentare.

Articolo 12

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 32).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1).

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, 38th series (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 38a serie), parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana su nitrati e nitrito, pagg. 1-33, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

(5)  Reports of the Scientific Committee for Food, 35th series, (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 35a serie), parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana su aflatossine, ocratossina A e patulina, pagg. 45-50, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

(6)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'ocratossina A (adottato il 17 settembre 1998), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

(7)  Reports on tasks for scientific co-operation (rapporti sui compiti assegnati alla cooperazione scientifica), compito 3.2.7 Assessment of dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU Member States (valutazione dell'assunzione alimentare di ocratossina A da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

(8)  GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

(9)  Parere, espresso su richiesta della Commissione, dal gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare in merito all'ocratossina A negli alimenti, http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

(10)  Verbale della 120a riunione del comitato scientifico dell'alimentazione umana svoltasi l'8 e il 9 marzo 2000 a Bruxelles, dichiarazione a verbale sulla patulina, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

(11)  Reports on tasks for scientific co-operation, compito 3.2.8 Assessment of dietary intake of Patulin by the population of EU Member States (valutazione dell'assunzione alimentare di patulina da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

(12)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 34.

(13)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle Fusarium-tossine. Parte 1: deossinivalenolo (DON), adottato in data 2 dicembre 1999, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

(14)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle Fusarium-tossine. Parte 2: zearalenone (ZEA), adottato in data 22 giugno 2000, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

(15)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle Fusarium-tossine. Parte 3: Fumonisina B1 (FB1) (adottato il 17 ottobre 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

(16)  Parere aggiornato del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle fumonisine B1, B2 e B3 (adottato il 4 aprile 2003), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

(17)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle Fusarium-tossine. Parte 4: nivalenolo (adottato il 19 ottobre 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

(18)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle Fusarium-tossine. Parte 5: tossine T-2 e HT-2 (adottato il 30 maggio 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

(19)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle Fusarium-tossine. Parte 6: Valutazione di gruppo delle tossine T-2 e HT-2, del nivalenolo e del deossinivalenolo (adottato il 26 febbraio 2002), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

(20)  Reports on tasks for scientific co-operation, compito 3.2.10 Collection of occurrence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU Member States (raccolta di dati relativi all'occorrenza delle Fusarium-tossine negli alimenti e valutazione della relativa assunzione alimentare da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf.

(21)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 35.

(22)  Reports of the Scientific Committee for Food, 32nd series (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 32a serie), parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul possibile rischio per la salute rappresentato dal piombo negli alimenti e nelle bevande, pagg. 7-8, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf.

(23)  Reports on tasks for scientific co-operation, compito 3.2.11 Assessment of dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States (valutazione dell'esposizione alimentare all'arsenico, al cadmio, al piombo e al mercurio della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

(24)  Reports of the Scientific Committee for Food, 36th series, (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 36a serie), parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul cadmio), pagg. 67-70, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

(25)  Parere, espresso su richiesta della Commissione, dal gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al mercurio e al metilmercurio negli alimenti (adottato il 24 febbraio 2004), http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

(26)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

(27)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sui rischi acuti dello stagno nei cibi in scatola (adottato il 12 dicembre 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

(28)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), che aggiorna il parere dell'SCF del 1994 (adottato il 30 maggio 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

(29)  Reports of the Scientific Committee for Food, 36th series, parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), pagg. 31-34, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

(30)  Reports on tasks for scientific co-operation, compito 3.2.9 Collection and collation of data on levels of 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and related substances in foodstuffs (raccolta e compilazione di dati sui tenori di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e delle sostanze correlate nei prodotti alimentari), pag. 256, http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

(31)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla valutazione di rischio relativa alle diossine e ai PCB diossina-simili negli alimenti. Parere (del 30 maggio 2001) aggiornato alla luce di nuovi dati scientifici emersi successivamente all'adozione del parere dell'SCF del 22 novembre 2000, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

(32)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla valutazione di rischio relativa alle diossine e ai PCB diossina-simili negli alimenti (adottato il 22 novembre 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

(33)  Reports on tasks for scientific co-operation, compito 3.2.5 Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU Member States (valutazione dell'assunzione alimentare di diossine e PCB correlati da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

(34)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 26.

(35)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sui rischi per la salute umana rappresentati dagli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti (adottato il 4 dicembre 2002), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

(36)  Evaluation of certain food contaminants (valutazione di alcuni contaminanti alimentari), relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari, 64a riunione, Roma, 8-17 febbraio 2005, pagg. 1-6 e 61-81,

WHO Technical Report Series, n. 930, 2006, http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

(37)  Reports on tasks for scientific co-operation, compito 3.2.12 Collection of occurrence data on polycyclic aromatic hydrocarbons in food (raccolta di dati sull'occorrenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti), http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

(38)  Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(39)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

(40)  Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

(41)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/4/CE (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50).

(42)  GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16.

(43)  GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 15.

(44)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

(45)  GU L 322 del 22.11.2006, pag. 24.

(46)  GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43.


ALLEGATO

Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (1)

Parte 1:   Nitrato

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg NO3/kg)

1.1

Spinaci freschi (Spinacia oleracea) (2)

Raccolti fra il 1o ottobre e il 31 marzo

3 000

Raccolti fra il 1o aprile e il 30 settembre

2 500

1.2

Spinaci in conserva, surgelati o congelati

 

2 000

1.3

Lattuga fresca (Lactuca sativa L.) (coltivata in ambiente protetto e in campo aperto), esclusa la lattuga di cui al punto 1.4

Raccolta fra il 1o ottobre e il 31 marzo:

 

lattuga in coltura protetta

4 500

lattuga coltivata in campo aperto

4 000

Raccolta fra il 1o aprile e il 30 settembre:

 

lattuga in coltura protetta

3 500

lattuga coltivata in campo aperto

2 500

1.4

Lattuga di tipo «Iceberg»

lattuga in coltura protetta

2 500

lattuga coltivata in campo aperto

2 000

1.5

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3)  (4)

 

200


Parte 2:   Micotossine

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (μg/kg)

2.1

Aflatossine

B1

Somma di B1, B2, G1 e G2

M1

2.1.1

Arachidi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2

Frutta a guscio da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.3

Arachidi, frutta a guscio e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.4

Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0

10,0

2.1.5

Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0

4,0

2.1.6

Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.7, 2.1.10 e 2.1.12

2,0

4,0

2.1.7

Granturco da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0

10,0

2.1.8

Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,050

2.1.9

Le seguenti specie di spezie:

 

Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica)

 

Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero)

 

Myristica fragrans (noce moscata)

 

Zingiber officinale (zenzero)

 

Curcuma longa (curcuma)

5,0

10,0

2.1.10

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3)  (7)

0,10

2.1.11

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento (4)  (8)

0,025

2.1.12

Alimenti dietetici a fini medici speciali (9)  (10), destinati specificatamente ai lattanti

0,10

0,025

2.2

Ocratossina A

 

2.2.1

Cereali non trasformati

5,0

2.2.2

Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.9 e 2.2.10

3,0

2.2.3

Uve secche (uve di Corinto, uva passa, uva sultanina)

10,0

2.2.4

Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto macinato, escluso il caffè solubile

5,0

2.2.5

Caffè solubile (istantaneo)

10,0

2.2.6

Vini (compreso il vino spumante ed esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore al 15 % vol) e vini di frutta (11)

2,0 (12)

2.2.7

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13)

2,0 (12)

2.2.8

Succo d'uva, succo d'uva concentrato ricostituito, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato ricostituito, destinati al consumo umano diretto (14)

2,0 (12)

2.2.9

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3)  (7)

0,50

2.2.10

Alimenti dietetici a fini medici speciali (9)  (10) destinati specificamente ai lattanti

0,50

2.2.11

Caffè crudo, frutta secca diversa dalle uve secche, birra, cacao e prodotti a base di cacao, vini liquorosi, prodotti a base di carne, spezie e liquirizia

2.3

Patulina

 

2.3.1

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta (14)

50

2.3.2

Bevande spiritose (15), sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela

50

2.3.3

Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele, destinati al consumo diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5

25

2.3.4

Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele, per lattanti e bambini (16), etichettati e venduti come tali (4)

10,0

2.3.5

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dagli alimenti a base di cereali (3)  (4)

10,0

2.4

Deossinivalenolo  (17)

 

2.4.1

Cereali non trasformati (18)  (19) diversi da grano duro, avena e granturco

1 250

2.4.2

Grano duro e avena non trasformati (18)  (19)

1 750

2.4.3

Granturco non trasformato (18)

1 750 (20)

2.4.4

Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali [compresa la farina di granturco, la semola di granturco e il granturco grits (21)], crusca come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto e germe, eccetto i prodotti alimentari di cui al punto 2.4.7

750

2.4.5

Pasta (secca) (22)

750

2.4.6

Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

500

2.4.7

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3)  (7)

200

2.5

Zearalenone  (17)

 

2.5.1

Cereali non trasformati (18)  (19) diversi dal granturco

100

2.5.2

Granturco non trasformato (18)

200 (20)

2.5.3

Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto e germe, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.5.4, 2.5.7 e 2.5.8

75

2.5.4

Granturco destinato al consumo umano diretto, farina di granturco, semola di granturco, granturco grits, germe di granturco e olio di mais raffinato (21)

200 (20)

2.5.5

Pane (compresi i piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione, esclusi le merende a base di granturco e i cereali da colazione a base di granturco

50

2.5.6

Merende a base di granturco e cereali da colazione a base di granturco

50 (20)

2.5.7

Alimenti a base di cereali (esclusi quelli a base di granturco) e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3)  (7)

20

2.5.8

Alimenti a base di granturco destinati ai lattanti e ai bambini (3)  (7)

20 (20)

2.6

Fumonisine

Somma di B1 e B2

2.6.1

Granturco non trasformato (18)

2 000 (23)

2.6.2

Farina di granturco, semola di granturco, granturco grits, germe di granturco e olio di mais raffinato (21)

1 000 (23)

2.6.3

Alimenti a base di granturco destinati al consumo umano diretto, eccetto gli alimenti di cui ai punti 2.6.2 e 2.6.4

400 (23)

2.6.4

Alimenti a base di granturco e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3)  (7)

200 (23)

2.7

Tossine T-2 e HT-2  (17)

Somma delle tossine T-2 e HT-2

2.7.1

Cereali non trasformati (18) e prodotti a base di cereali

 


Parte 3:   Metalli

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi

(mg/kg di peso fresco)

3.1

Piombo

 

3.1.1

Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,020

3.1.2

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (4)  (8)

0,020

3.1.3

Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)

0,10

3.1.4

Frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame (6)

0,50

3.1.5

Muscolo di pesce (24)  (25)

0,30

3.1.6

Crostacei, ad eccezione delle carni scure del granchio, della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae) (26)

0,50

3.1.7

Molluschi bivalvi (26)

1,5

3.1.8

Cefalopodi (senza visceri) (26)

1,0

3.1.9

Cereali, legumi e leguminose

0,20

3.1.10

Ortaggi, esclusi quelli del genere Brassica, ortaggi a foglia, erbe aromatiche e funghi (27). Nel caso delle patate, il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

0,10

3.1.11

Ortaggi del genere Brassica, ortaggi a foglia e funghi coltivati (27)

0,30

3.1.12

Frutta, escluse le bacche e la piccola frutta (27)

0,10

3.1.13

Bacche e piccola frutta (27)

0,20

3.1.14

Oli e grassi, compreso il grasso del latte

0,10

3.1.15

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta (14)

0,050

3.1.16

Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta (11)

0,20 (28)

3.1.17

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13)

0,20 (28)

3.2

Cadmio

 

3.2.1

Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)

0,050

3.2.2

Carne di cavallo, escluse le frattaglie (6)

0,20

3.2.3

Fegato di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6)

0,50

3.2.4

Rene di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6)

1,0

3.2.5

Muscolo di pesce (24)  (25), escluse le specie elencate ai punti 3.2.6 e 3.2.7

0,050

3.2.6

Muscolo dei seguenti pesci (24)  (25):

 

acciuga (Engraulis species)

 

palamita (Sarda sarda)

 

sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris)

 

anguilla (Anguilla anguilla)

 

cefalo (Mugil labrosus labrosus)

 

suro o sugarello (Trachurus species)

 

luvaro o pesce imperatore (Luvarus imperialis)

 

sardina (Sardina pilchardus)

 

sardine del genere Sardinops (Sardinops species)

 

tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Muscolo di pesce spada (Xiphias gladius) (24)  (25)

0,30

3.2.8

Crostacei, ad eccezione delle carni scure del granchio, della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae) (26)

0,50

3.2.9

Molluschi bivalvi (26)

1,0

3.2.10

Cefalopodi (senza visceri) (26)

1,0

3.2.11

Cereali, esclusi crusca, germe, grano e riso

0,10

3.2.12

Crusca, germe, grano e riso

0,20

3.2.13

Semi di soia

0,20

3.2.14

Ortaggi e frutta, esclusi ortaggi a foglia, erbe aromatiche, funghi, ortaggi a stelo, pinoli, ortaggi a radice e patate (27)

0,050

3.2.15

Ortaggi a foglia, erbe aromatiche, funghi coltivati e sedano rapa (27)

0,20

3.2.16

Ortaggi a stelo, ortaggi a radice e patate, escluso il sedano rapa (27). Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

0,10

3.3

Mercurio

 

3.3.1

Prodotti della pesca (26) e muscolo di pesce (24)  (25), escluse le specie elencate al punto 3.3.2. Il tenore massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae).

0,50

3.3.2

Muscolo dei seguenti pesci (24)  (25):

 

rana pescatrice (Lophius species)

 

pesce lupo (Anarhichas lupus)

 

palamita (Sarda sarda)

 

anguilla (Anguilla species)

 

pesce specchio (Hoplostethus species)

 

pesce topo (Coryphaenoides rupestris)

 

ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

 

marlin (Makaira species)

 

rombo del genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species)

 

triglia (Mullus species)

 

luccio (Esox lucius)

 

palamita bianca (Orcynopsis unicolor)

 

cappellano (Trisopterus minutus)

 

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis)

 

razze (Raja species)

 

scorfano del genere Sebastes (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus)

 

pesce sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

pagello (Pagellus species)

 

squali (tutte le specie)

 

tirsite (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

storione (Acipenser species)

 

pesce spada (Xiphias gladius)

 

tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.4

Stagno (inorganico)

 

3.4.1

Cibi in scatola diversi dalle bibite

200

3.4.2

Bibite in lattina, ivi compresi succhi di frutta e succhi di ortaggi

100

3.4.3

Alimenti in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini, esclusi i prodotti disidratati e in polvere (3)  (29)

50

3.4.4

Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento (compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento), esclusi i prodotti disidratati e in polvere (8)  (29)

50

3.4.5

Alimenti dietetici in scatola a fini medici speciali (9)  (29) destinati specificatamente ai lattanti, esclusi i prodotti disidratati e in polvere

50


Parte 4:   3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD)

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi

(μg/kg)

4.1

Proteina vegetale idrolizzata (30)

20

4.2

Salsa di soia (30)

20


Parte 5:   Diossine e PCB (31)

Prodotti alimentari

Tenori massimi

Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

5.1

Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) dei seguenti animali (6)

 

 

bovini e ovini

3,0 pg/g grasso (33)

4,5 pg/g grasso (33)

pollame

2,0 pg/g grasso (33)

4,0 pg/g grasso (33)

suini

1,0 pg/g grasso (33)

1,5 pg/g grasso (33)

5.2

Fegato degli animali terrestri di cui al punto 5.1 (6) e relativi prodotti derivati

6,0 pg/g grasso (33)

12,0 pg/g grasso (33)

5.3

Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati, esclusa l'anguilla (25)  (34). Il tenore massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae).

4,0 pg/g peso fresco

8,0 pg/g peso fresco

5.4

Muscolo di anguilla (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

4,0 pg/g peso fresco

12,0 pg/g peso fresco

5.5

Latte crudo (6) e prodotti lattiero-caseari (6), compreso il grasso del burro

3,0 pg/g grasso (33)

6,0 pg/g grasso (33)

5.6

Uova di gallina e ovoprodotti (6)

3,0 pg/g grasso (33)

6,0 pg/g grasso (33)

5.7

Grasso dei seguenti animali:

 

 

bovini e ovini

3,0 pg/g grasso

4,5 pg/g grasso

pollame

2,0 pg/g grasso

4,0 pg/g grasso

suini

1,0 pg/g grasso

1,5 pg/g grasso

5.8

Miscele di grassi animali

2,0 pg/g grasso

3,0 pg/g grasso

5.9

Oli e grassi vegetali

0,75 pg/g grasso

1,5 pg/g grasso

5.10

Oli di organismi marini (olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano)

2,0 pg/g grasso

10,0 pg/g grasso


Parte 6:   Idrocarburi policiclici aromatici

Prodotti alimentari

Tenori massimi

(μg/kg di peso fresco)

6.1

Benzo(a)pirene  (35)

 

6.1.1

Oli e grassi (escluso il burro di cacao) destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0

6.1.2

Carni affumicate e prodotti a base di carni affumicate

5,0

6.1.3

Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati (25)  (36), esclusi i molluschi bivalvi. Il tenore massimo si applica ai crostacei affumicati, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae).

5,0

6.1.4

Muscolo di pesce (24)  (25) non affumicato

2,0

6.1.5

Crostacei e cefalopodi non affumicati (26). Il tenore massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae).

5,0

6.1.6

Molluschi bivalvi (26)

10,0

6.1.7

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3)  (29)

1,0

6.1.8

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento (8)  (29)

1,0

6.1.9

Alimenti dietetici a fini medici speciali (9)  (29) destinati specificatamente ai lattanti

1,0


(1)  Per gli ortaggi, la frutta e i cereali, si rimanda ai prodotti alimentari elencati nelle categorie di appartenenza secondo le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 178/2006 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3). Ciò significa tra l'altro che il grano saraceno (Fagopyrum spp.) è compreso tra i «cereali» e i prodotti a base di grano saraceno sono compresi tra i «prodotti a base di cereali».

(2)  I tenori massimi non si applicano agli spinaci freschi destinati alla trasformazione e che vengono direttamente trasportati in blocco dal campo allo stabilimento di trasformazione.

(3)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

(4)  I tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti per l'uso (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

(5)  I tenori massimi si riferiscono alla parte commestibile delle arachidi e della frutta a guscio. Se le arachidi e i frutti a guscio vengono analizzati interi, nel calcolo del tenore delle aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

(6)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22).

(7)  I tenori massimi si riferiscono alla materia secca, che è definita conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006.

(8)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(9)  Per i prodotti alimentari elencati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

(10)  I tenori massimi si riferiscono, nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai prodotti pronti per il consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore), mentre nel caso dei prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari si riferiscono alla materia secca. La materia secca è definita conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006.

(11)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).

(12)  Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dal raccolto del 2005.

(13)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Il tenore massimo di OTA applicabile a tali bevande è determinato in funzione della proporzione di vino e/o mosto d'uva presente nel prodotto finito.

(14)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

(15)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(16)  Lattanti e bambini, così come definiti dalla direttiva 91/321/CEE e dalla direttiva 96/5/CE.

(17)  Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, delle tossineT-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.7, il riso non è incluso nella voce «cereali» e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei «prodotti a base di cereali».

(18)  Il tenore massimo è applicabile ai cereali non trasformati commercializzati per la prima trasformazione. Con «prima trasformazione» s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici della granella, diversi dall'essiccazione. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sulla cariosside e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccazione non sono considerate parte della «prima trasformazione». Nei sistemi di produzione e trasformazione integrati, il tenore massimo si applica ai cereali non trasformati ove essi siano destinati alla prima trasformazione.

(19)  Il tenore massimo è applicabile ai cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

(20)  Il tenore massimo si applica dal 1o luglio 2007.

(21)  Questa categoria include anche prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino.

(22)  Con il termine pasta (secca) si intende la pasta con un contenuto di acqua di circa il 12 %.

(23)  Il tenore massimo si applica dal 1o ottobre 2007.

(24)  Per il pesce indicato in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla categoria a), escluso il fegato di pesce classificato con codice NC 0302 70 00, dell'elenco dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). Nel caso dei prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti, si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 2.

(25)  Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

(26)  Prodotti alimentari rientranti, a seconda dei casi, nelle categorie c) e f) dell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 (specie elencate nella voce pertinente). Nel caso dei prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti, si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 2.

(27)  Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio della frutta e degli ortaggi e la separazione della parte commestibile.

(28)  Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dalla vendemmia del 2001.

(29)  Il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

(30)  Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 μg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.

(31)  Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente)], e somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS, utilizzando gli OMS-TEF]. OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'OMS tenutasi a Stoccolma (Svezia) dal 15 al 18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998), Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

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(32)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

(33)  Il tenore massimo non è applicabile agli alimenti con un tenore di grasso < 1 %.

(34)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie a), b), c), e) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, escluso il fegato di pesce classificato con il codice NC 0302 70 00.

(35)  Il benzo(a)pirene, per il quale sono indicati i tenori massimi, è utilizzato come marcatore della presenza e degli effetti degli idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni. Le presenti disposizioni prevedono pertanto, in tutti gli Stati membri, una totale armonizzazione in materia di idrocarburi policiclici aromatici per i prodotti alimentari indicati.

(36)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie b), c) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.


20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2), stabilisce i livelli massimi di nitrati ammissibili in spinaci, lattughe (anche della varietà «iceberg»), alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali lavorati destinati ai lattanti e ai bambini.

(2)

Il campionamento svolge, alla pari delle procedure di preparazione dei campioni, un ruolo di primo piano ai fini dell’accuratezza nel determinare i tenori di nitrati.

(3)

Affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili, occorre stabilire criteri generali cui devono conformarsi i metodi di analisi.

(4)

La lattuga fresca e gli spinaci sono alimenti altamente deperibili ed in molti casi risulta impossibile rinviarne la consegna fino a quando sono disponibili i risultati analitici dei controlli ufficiali. In tali casi quindi le autorità competenti possono giudicare opportuno e necessario procedere ad un campionamento ufficiale nei campi poco prima della raccolta.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il campionamento, la preparazione dei campioni e le analisi finalizzate al controllo ufficiale del tenore di nitrati negli alimenti di cui alla sezione 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere effettuati nel rispetto dei metodi di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(2)  Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

METODI DI CAMPIONAMENTO, PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E ANALISI FINALIZZATI AL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI NITRATI IN ALCUNI ALIMENTI.

A.   DISPOSIZIONI GENERALI

I controlli ufficiali vengono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004. Le presenti disposizioni generali si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.

A.1   Oggetto

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di nitrati presente negli alimenti elencati nella sezione 1 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 vengono prelevati seguendo i metodi fissati nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti, direttamente da un campo coltivato ovvero da una partita, vengono considerati rappresentativi delle partite.

La conformità alle norme viene stabilita sulla base dei tenori determinati nei campioni di laboratorio.

A.2   Definizioni

Ai fini del presente allegato s’intende per:

A.2.1

«partita»: quantità identificabile di un prodotto alimentare raccolta nello stesso momento o consegnata in una sola volta, per la quale è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la varietà o la tipologia del terreno su una superficie massima di due ettari, il tipo d’imballaggio, il confezionatore, lo speditore o la marcatura;

A.2.2

«sottopartita»: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile;

A.2.3

«campione o unità elementare»: quantitativo di materiale prelevato da un solo punto della partita o della sottopartita. Nel presente caso può trattarsi di un unico cespo di lattuga o di spinaci, o di una manciata di foglie giovani, oppure di un sacchetto di foglie tagliate;

A.2.4

«campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita;

A.2.5

«campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio;

A.2.6

«campo»: una determinata superficie di terreno caratterizzato dall’uniformità del tipo di suolo e della pratica colturale, che contenga un’unica varietà di lattuga o spinaci al medesimo stadio di crescita. Il termine «campo» può altresì esser sostituito da «partita» nell’ambito del metodo di campionamento;

A.2.7

«superficie coperta»: una determinata superficie di terreno coperta da una serra di vetro o da un polytunnel (tunnel o serra di plastica o polietilene) che contenga un’unica varietà di lattuga o spinaci al medesimo stadio di crescita e destinata ad esser raccolta allo stesso momento. Il termine «superficie coperta» può altresì esser sostituito da «partita» nell’ambito del metodo di campionamento.

A.3   Disposizioni generali

A.3.1   Personale

Il prelievo viene effettuato da personale qualificato secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro.

A.3.2   Prodotto da campionare

Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionamento separato. Le grandi partite (vale a dire superiori a 30 tonnellate oppure a 3 ettari) vengono suddivise in sottopartite da campionare separatamente.

A.3.3   Precauzioni da prendere

Nel corso del prelievo e della preparazione dei campioni occorre prendere alcune precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa:

ripercuotersi sul tenore di nitrati, influenzare negativamente la determinazione analitica o rendere non rappresentativi i campioni globali, come ad esempio nel caso in cui sia presente terra sulla lattuga o sugli spinaci nel corso della preparazione dei campioni,

compromettere la sicurezza alimentare o l’integrità delle partite da campionare.

Vanno inoltre presi tutti i provvedimenti del caso per garantire la sicurezza del personale che procede al prelievo dei campioni.

A.3.4   Campioni elementari

I campioni elementari vengono prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8. del presente allegato.

A.3.5   Preparazione del campione globale

Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari.

A.3.6   Campioni replicati

I campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura risulti conforme alla legislazione in materia di diritti degli operatori del settore alimentare vigente nello Stato membro in questione.

A.3.7   Confezionamento ed invio dei campioni

Ogni campione viene collocato in un sacchetto di plastica sigillato, pulito, opaco ed inerte al fine d’impedire la perdita d’umidità e di fornire una protezione adeguata contro danni e contaminazioni.

Il campione viene recapitato al laboratorio entro 24 ore dal campionamento e viene refrigerato durante il trasporto. Se ciò non fosse possibile, il campione viene congelato entro le 24 ore e così mantenuto (fino ad un massimo di 6 settimane).

Vanno altresì prese tutte le precauzioni addizionali necessarie ad evitare che la composizione del campione di laboratorio subisca alterazioni durante il trasporto o la conservazione.

A.3.8   Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro.

Per ciascun prelievo di campione si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata; il funzionario responsabile del campionamento registra varietà, coltivatore, metodo di produzione, data e luogo del campionamento, operatore agroalimentare responsabile della consegna del prodotto ed ogni altra informazione supplementare che possa essere utile all’analista.

A.4   Diversi tipi di partite

I prodotti possono essere commercializzati sfusi o in contenitori, compresi sacchi, sacchetti e cassette, oppure in confezioni singole per la vendita al dettaglio. Il metodo di campionamento può essere applicato a tutte le diverse forme in cui i prodotti vengono commercializzati.

B.   METODO DI CAMPIONAMENTO

I campioni elementari vengono per quanto possibile prelevati in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o della sottopartita.

B.1   Campionamento sul campo

Laddove l’autorità competente giudichi necessario campionare la lattuga o gli spinaci sul campo, si procede nel seguente modo.

I campioni elementari non devono essere raccolti in zone che non appaiono rappresentative del campo o della superficie coperta. Le zone che presentino tipi diversi di terreno, che siano state sottoposte a pratiche colturali diverse, che contengano varietà differenti di lattuga o spinaci oppure che debbano subire il raccolto in tempi diversi devono essere trattate come partite o campi distinti. I campi che risultino più estesi di tre ettari devono essere divisi in sottopartite di due ettari, ognuna delle quali viene sottoposta a campionamento separato.

I campioni elementari devono essere raccolti camminando sul campo con un percorso a «W» o «X». I raccolti provenienti da file strette o superfici coperte vanno ottenuti seguendo un percorso a «W» o «X» che consenta di prelevarli da file diverse e vanno successivamente mescolati per ottenere il campione globale.

Le piante vanno tagliate al livello del suolo.

Il campione deve essere composto di almeno dieci piante; tale campione globale di dieci piante deve pesare almeno 1 kg. Vengono sottoposte a campionamento soltanto le unità le cui dimensioni le rendano idonee alla commercializzazione (1). Da ogni unità devono essere rimosse la terra, le foglie esterne non idonee al consumo e quelle danneggiate.

B.2   Campionamento di partite di spinaci, lattuga, alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali lavorati destinati ai lattanti e ai bambini reperite sul mercato

Il metodo di campionamento è applicabile a partite inferiori o uguali a 25 tonnellate.

Nel caso di grandi partite (partite > 30 tonnellate), queste vanno divise in sottopartite di 25 tonnellate in linea di massima purché tali sottopartite possano essere separate materialmente. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di 25 tonnellate il peso delle sottopartite può superare il valore indicato del 20 % al massimo. Ciò significa che una sottopartita può avere un peso oscillante tra le 15 e le 30 tonnellate. Quando una partita non sia o non possa essere divisa materialmente in sottopartite il campione viene prelevato dalla partita.

Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, eccettuati i casi in cui ciò non risulti possibile, per esempio quando si prelevano campioni da un’unica confezione o da un unico cespo.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita

Peso della partita (in kg)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

Peso minimo del campione globale (kg)

< 50

3

1

da 50 a 500

5

1

> 500

10

1

Se la partita è costituita da confezioni singole il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale è indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partite costituite da confezioni singole

Numero di confezioni o unità della partita

Numero di confezioni o unità da prelevare

Peso minimo del campione globale (kg)

da 1 a 25

1 confezione o unità

1

da 26 a 100

circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità

1

> 100

circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità

1

Ogni partita o sottopartita di cui vada controllata la conformità alle prescrizioni deve essere campionata separatamente. Laddove risulti impossibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza determinare effetti commerciali inaccettabili connessi al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio, dei mezzi di trasporto, ecc.), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campione globale risulti sufficientemente rappresentativo della partita campionata e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il punto della partita dal quale prelevare un campione va di preferenza scelto in maniera casuale; qualora però ciò risulti praticamente impossibile, il punto va scelto a caso nelle parti accessibili della partita.

B.3   Campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni di alimenti nella fase della distribuzione al dettaglio deve risultare per quanto possibile conforme alle disposizioni in fatto di campionamento di cui alla parte B.2 del presente allegato.

Qualora ciò si riveli impossibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio, purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata ed il metodo utilizzato sia chiaramente descritto e debitamente documentato (2).

B.4   Valutazione della rispondenza alle prescrizioni di una partita o sottopartita

Positiva (accettazione) se il campione di laboratorio rispetta i limiti massimi, tenendo conto dell’incertezza di misurazione e della correzione di recupero,

negativa (rifiuto) se il campione di laboratorio al di là di ogni ragionevole dubbio supera i limiti massimi, tenendo conto dell’incertezza di misurazione e della correzione di recupero (vale a dire che per valutare la rispondenza alle prescrizioni s’impiegano i risultati analitici, corretti per tener conto del recupero e dopo aver sottratto l’incertezza di misurazione ampliata).

C.   PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

1)

Nel caso in cui il campionamento riguardi prodotti freschi, la preparazione dei campioni ha luogo se possibile entro le ventiquattr’ore successive al campionamento. Qualora ciò risulti impossibile, il campione va conservato congelato (fino ad un massimo di sei settimane).

2)

Da ognuna delle singole unità si rimuovono terra, foglie pesantemente imbrattate nonché le foglie esterne non idonee al consumo e quelle altrimenti danneggiate. Non è ammesso il lavaggio dei campioni poiché tale operazione può comportare riduzioni del tenore di nitrati.

3)

Il campione va integralmente omogeneizzato (l’aggiunta di una quantità nota d’acqua è opzionale). In funzione delle dimensioni del miscelatore/del trituratore/della sminuzzatrice impiegati si potranno mescolare una o più unità singole ai fini dell’omogeneizzazione. La miscelazione può essere agevolata congelando e sminuzzando le unità prima di procedere all’omogeneizzazione. Occorre dimostrare che il processo impiegato è tale da ottenere un’omogeneizzazione completa. Una perfetta omogeneizzazione è essenziale per massimizzare l’estrazione ed il recupero dei nitrati. Sotto questo profilo i campioni ricevono un trattamento identico, a prescindere dal fatto che siano stati ottenuti dai campi o dalla vendita al dettaglio.

4)

Dalla miscela dei fluidi omogeneizzati («slurries») si prelevano uno o più campioni analitici a fini di analisi.

D.   METODO D’ANALISI, RAPPORTI E PRESCRIZIONI IN FATTO DI CONTROLLO DELLE PRATICHE DI LABORATORIO

D.1   Definizioni

Ai fini del presente allegato s’intende per:

r

=

ripetibilità valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell’ambito di una probabilità specifica (tipicamente del 95 %), per cui r = 2,8 × sr;

sr

=

deviazione standard, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità;

RSDr

=

deviazione standard relativa, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità [(sr /

Image

) × 100];

R

=

riproducibilità valore al di sotto del quale ci si aspetta che cada, entro un certo limite di probabilità (tipicamente del 95 %), la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ovvero ottenuti per un campione identico da operatori in laboratori diversi utilizzando un metodo di prova standardizzato); per cui R = 2,8 × sR;

sR

=

deviazione standard, calcolata a partire da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità;

RSDR

=

deviazione standard relativa, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(sR /

Image

) × 100].

D.2   Disposizioni generali

I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono risultare conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.

D.3   Prescrizioni specifiche

D.3.1   Procedura d’estrazione

Particolare attenzione va dedicata alla procedura d’estrazione impiegata. È dimostrato che varie procedure d’estrazione (per esempio il metodo d’estrazione con acqua calda o quello con una miscela 30/70 di metanolo ed acqua) garantiscono un’efficace estrazione dei nitrati. L’estrazione con acqua fredda può essere utilizzata unicamente se il campione analitico è stato congelato prima dell’estrazione del campione.

D.3.2   Criteri di rendimento

I criteri specifici per valutare i metodi di analisi impiegati nel controllo del tenore di nitrati sono i seguenti:

Criterio

Intervallo di concentrazione

Valore raccomandato

Valore massimo consentito

Recupero

< 500 mg/kg

60-120 %

 

≥ 500 mg/kg

90-110 %

 

Precisione RSDR

tutti

derivato dall’equazione di Horwitz

due volte il valore derivato dall’equazione di Horwitz

La precisione RSDr può essere calcolata moltiplicando per 0,66 la precisione RSDR alla concentrazione d’interesse.

Note relative ai criteri di rendimento

Gli intervalli di concentrazione non vengono precisati poiché i valori della precisione sono calcolati alle concentrazioni d’interesse.

I valori della precisione sono calcolati partendo dall’equazione di Horwitz, ovvero:

RSDR = 2(1-0,5logC)

dove:

RSDR è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(sR /Image) × 100],

C'è il tasso di concentrazione (vale a dire 1 = 100g/100g, 0,001 = 1 000 mg/kg)

D.4   Rapporti relativi ai risultati, stima dell’incertezza di misurazione e calcolo del fattore di recupero (3)

Il risultato analitico può essere riportato in forma corretta o meno rispetto al fattore di recupero. Vanno indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero. Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero deve essere utilizzato per verificare la conformità.

Il risultato analitico deve essere riportato come × ± U, dove × è il risultato analitico e U l’incertezza di misurazione estesa.

U (l’incertezza di misurazione estesa) viene calcolata utilizzando un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa.

Le presenti norme d’interpretazione del risultato analitico ai fini dell’accettazione o del rifiuto della partita si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione destinato al controllo ufficiale. In caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio, si applicano le norme nazionali.

D.5   Qualità dei laboratori

Il laboratorio deve ottemperare alle disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004.


(1)  Le dimensioni che permettono di commercializzare lattughe, indivie ricce e scarole sono fissate dal regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 9), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2005 (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 3).

(2)  Qualora la porzione da campionare risulti troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso del campione globale può essere inferiore a 1 kg. Laddove inoltre si tratti del campionamento di alimenti a base di cereali lavorati e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, il peso del campione globale può essere pari a 0,5 kg.

(3)  Per maggiori dettagli sulle procedure relative alla stima dell’incertezza della misura e alla valutazione del tasso di recupero, si rimanda alla relazione Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation — http://ec.europa.eu./food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf


20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2) stabilisce i tenori massimi per le diossine e per i furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.

(2)

La direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 30 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari (3) stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare ai fini del controllo ufficiale.

(3)

Per applicare i nuovi livelli massimi per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili è necessario modificare la direttiva 2002/69/CE. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/69/CE con il presente regolamento.

(4)

Le disposizioni stabilite nel presente regolamento si riferiscono unicamente al prelievo di campioni e all’analisi di diossine e PCB diossina-simili ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 e non pregiudicano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza dei prelievi quali indicati negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (4). Esse non pregiudicano peraltro i criteri per il prelievo mirato di campioni prescritto dalla decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d’applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (5).

(5)

Sarebbe opportuno impiegare un metodo di screening ad alto rendimento, di comprovata validità e ampiamente accettato per selezionare i campioni che presentano livelli significativi di diossine e di PCB diossina-simili, livelli che occorre poi determinare tramite un metodo di conferma. Occorre pertanto stabilire criteri severi per il metodo di conferma e criteri minimi per il metodo di screening.

(6)

Per il campionamento di pesci di grandi dimensioni, è necessario specificare le modalità di campionamento al fine di garantire un’impostazione armonizzata in tutta la Comunità.

(7)

Nei pesci della stessa specie e originari della medesima regione, il livello di diossine e di PCB diossina-simili può variare in funzione delle dimensioni o dell’età dei pesci. Inoltre, il livello di diossine e di PCB diossina-simili non risulta necessariamente identico in tutte le parti del pesce. Per il campionamento dei pesci, è pertanto necessario specificare le modalità di campionamento e di preparazione dei campioni al fine di garantire un’impostazione armonizzata in tutta la Comunità.

(8)

È estremamente importante che i risultati analitici siano riferiti e interpretati in modo uniforme per assicurare un’attuazione armonizzata in tutta la Comunità.

(9)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari di cui alla sezione 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere prelevati secondo le modalità descritte nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari di cui alla sezione 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere preparati ed analizzati secondo le modalità descritte nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La direttiva 2002/69/CE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(2)  Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/44/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 17).

(4)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(5)  GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31. Decisione modificata dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1.   CAMPO D’APPLICAZIONE

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità indicate nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, viene stabilito in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

2.   DEFINIZIONI

Partita: quantità identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta e per il quale è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni, quali l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, il confezionatore, lo speditore o la marcatura. Nel caso del pesce e dei prodotti della pesca, devono essere comparabili anche le dimensioni. Qualora le dimensioni e/o il peso del pesce non siano comparabili all’interno di una stessa consegna, quest’ultima può ancora essere considerata una partita, ma è necessario applicare modalità di campionamento specifiche.

Sottopartita: porzione di una partita di grandi dimensioni designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

Campione di laboratorio: parte/quantità rappresentativa del campione globale destinata al laboratorio.

3.   DISPOSIZIONI GENERALI

3.1.   Personale

Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato, secondo le norme vigenti nello Stato membro.

3.2.   Prodotto da campionare

Ciascuna partita o sottopartita da analizzare è oggetto di campionamento separato.

3.3.   Precauzioni da prendere

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni, occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di diossine e di PCB diossina-simili, compromettendo le analisi o la rappresentatività dei campioni globali.

3.4.   Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8 del presente allegato.

3.5.   Preparazione del campione globale

Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari. È di almeno 1 kg, a meno che ciò sia poco pratico, ad esempio, nel caso di campionamento di una singola confezione.

3.6.   Campioni replicati

I campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di diritti degli operatori del settore alimentare. Le dimensioni dei campioni di laboratorio devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi duplici.

3.7.   Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, dalla perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

3.8.   Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro.

Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata e che indichi la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all’analista.

4.   MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Il metodo di prelievo applicato deve assicurare che il campione globale sia rappresentativo della partita o della sottopartita che deve essere controllata.

4.1.   Divisione delle partite in sottopartite

Le partite di grandi dimensioni vengono suddivise in sottopartite purché le sottopartite possano essere separate fisicamente. La tabella 1 si applica alle grandi consegne di prodotti commercializzati sfusi (ad esempio, oli vegetali). Per gli altri prodotti si applica la tabella 2. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 1 500

500 tonnellate

> 300 e < 1 500

3 sottopartite

≥ 50 e ≤ 300

100 tonnellate

< 50


Tabella 2

Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti

Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 15

15-30 tonnellate

< 15

4.2.   Numero dei campioni elementari

Il peso del campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5 del presente allegato).

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita è indicato nelle tabelle 3 e 4.

Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita (o la sottopartita) viene accuratamente mescolata, per quanto possibile, e nella misura in cui la qualità del prodotto non viene alterata, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del prelievo. In tal caso si può presumere che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all’interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale.

I campioni elementari sono di peso analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi.

Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8 del presente allegato. Secondo quanto disposto dalla decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (1), un campione globale di uova di gallina è costituito da almeno 12 uova (per partite sfuse e per partite formate da confezioni singole, si vedano le tabelle 3 e 4).

Tabella 3

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita

Peso o volume della partita/sottopartita (in kg o l)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

< 50

3

da 50 a 500

5

> 500

10

Se la partita o la sottopartita è costituita da confezioni singole o unità, il numero di confezioni o di unità che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita o la sottopartita è costituita da confezioni singole o unità

Numero di confezioni o unità nella partita/sottopartita

Numero di confezioni o unità da prelevare

da 1 a 25

almeno 1 confezione o unità

da 26 a 100

il 5 % circa, almeno 2 confezioni o unità

> 100

il 5 % circa, massimo 10 confezioni o unità

4.3.   Modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi di dimensioni e peso comparabili

Si ritiene che i pesci abbiano dimensioni e peso comparabili se le differenze di dimensioni e peso non superano il 50 % circa.

Il numero di campioni elementari da prelevare dalla partita è definito alla tabella 3. Il campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve pesare almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).

Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di piccole dimensioni (singoli pesci che pesano < 1 kg circa), il pesce intero viene prelevato come campione elementare per formare il campione globale. Se il campione globale che ne risulta pesa più di 3 kg, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale, del peso di almeno 100 grammi, dei pesci che formano il campione globale. La parte intera cui viene applicato il livello massimo viene utilizzata per l’omogeneizzazione del campione.

La parte centrale del pesce è quella in cui si trova il centro di gravità. Nella maggior parte dei casi è situata in corrispondenza della pinna dorsale (qualora il pesce ne abbia una) o a metà strada fra l’apertura branchiale e l’ano.

Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di maggiori dimensioni (singoli pesci che pesano più di 1 kg circa), il campione elementare consiste nella parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi.

Nel caso di pesci di dimensioni intermedie (da 1 a 6 kg circa) il campione elementare è costituito da una porzione prelevata dalla spina dorsale al ventre, nella parte centrale del pesce.

Nel caso di pesci di dimensioni molto grandi (ad esempio > 6 kg circa), il campione elementare viene prelevato dal muscolo dorsolaterale destro (vista frontale) nella parte centrale del pesce. Qualora il prelievo di questa porzione dalla parte centrale del pesce comporti un considerevole danno economico, può essere sufficiente prelevare tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalle dimensioni della partita, o in alternativa è possibile prelevare una parte equivalente del muscolo vicino alla coda e del muscolo vicino alla testa di un pesce per formare il campione elementare rappresentativo del livello di diossine nell’intero pesce.

4.4.   Campionamento di partite di pesce contenenti pesci di dimensioni e/o peso differenti

Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3 per la costituzione del campione.

Qualora predomini una classe/categoria di dimensioni o peso (l’80 % circa o più della partita) il campione è prelevato dai pesci appartenenti alla classe/categoria predominante. Tale campione è considerato rappresentativo dell’intera partita.

Qualora non predomini una particolare classe/categoria di dimensioni o peso, occorre assicurarsi che i pesci selezionati per il campione siano rappresentativi della partita. Il documento «Guidance document for the sampling of lots of fish containing whole fishes of different size and/or weight» (2) fornisce orientamenti specifici per questo tipo di situazioni.

4.5.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di campionamento di cui al punto 4.2 del presente allegato.

Ove ciò non sia possibile si possono adottare altre procedure di prelievo in questa fase, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita o della sottopartita oggetto di campionamento.

5.   CONFORMITÀ DELLA PARTITA O DELLA SOTTOPARTITA ALLE SPECIFICHE

La partita è accettata se il risultato di una singola analisi non supera il rispettivo livello massimo di diossine e della somma di diossine e di PCB diossina-simili fissato dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenendo conto dell’incertezza della misura.

La partita non è conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 se il risultato analitico con il limite superiore (3), confermato da una doppia analisi (4), supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell’incertezza della misura.

Si tiene conto dell’incertezza della misura in base ad una delle seguenti modalità:

calcolando l’incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura di 2 corrispondente ad un livello di affidabilità del 95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato meno U supera il livello consentito che è stato stabilito. Qualora le diossine e i PCB diossina-simili siano oggetto di determinazioni separate, per la somma di entrambi si utilizza la somma dell’incertezza estesa stimata dei risultati analitici ottenuti separatamente per le diossine e i PCB diossina-simili,

stabilendo il limite della decisione (CCα) conformemente alle disposizioni della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (5) (punto 3.1.2.5 dell’allegato — caso di sostanze per le quali è stato stabilito un limite consentito). Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato è pari o superiore al CCα.

Le presenti norme di interpretazione vanno applicate ai risultati analitici ottenuti dal campione destinato al controllo ufficiale. Nel caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio si applica la normativa nazionale.


(1)  GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12.

(2)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm

(3)  Per il calcolo del «limite superiore», si suppone che il contributo all’equivalente tossico (TEQ) di ogni congenere non quantificato sia uguale al limite di quantificazione.

Per il calcolo del «limite inferiore», si suppone che il contributo al TEQ di ogni congenere non quantificato sia uguale a zero.

Per il calcolo del «valore intermedio», si suppone che il contributo al TEQ di ogni congenere non quantificato sia uguale alla metà del limite di quantificazione.

(4)  La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di scambio accidentale dei campioni. La prima analisi, che tiene conto dell’incertezza della misura, è utilizzata per verificare la conformità.

Qualora l’analisi avvenga nell’ambito di un incidente di contaminazione da diossina, è possibile omettere la conferma mediante doppia analisi se i campioni selezionati per l’analisi possono essere associati, grazie alla tracciabilità, a tale incidente.

(5)  GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8. Decisione modificata dalla decisione 2004/25/CE (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38).


ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E PRESCRIZIONI PER I METODI D’ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1.   CAMPO D’APPLICAZIONE

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano all’analisi di prodotti alimentari nell’ambito dei controlli ufficiali del tenore di diossine [policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] e di PCB diossina-simili.

Il controllo della presenza di diossine nei prodotti alimentari può essere effettuato mediante una strategia che preveda un metodo di screening per selezionare i campioni con livelli di diossine e di PCB diossina-simili inferiori di un valore al di sotto del 25 % o superiori al livello massimo. Occorre poi determinare/confermare la concentrazione di diossine e la somma di diossine e di PCB diossina-simili nei campioni con livelli significativi tramite un metodo di conferma.

I metodi di screening sono impiegati per rilevare la presenza di diossine e PCB diossina-simili ai livelli considerati. Essi sono dotati di una grande capacità di trattamento di campioni, il che consente di passare al vaglio un’elevata quantità di campioni per ricercare quelli che potrebbero rivelarsi positivi. Questi metodi sono specialmente concepiti in modo da evitare i falsi risultati negativi.

I metodi di conferma forniscono informazioni complete o complementari che consentono di individuare e quantificare in maniera inequivocabile le diossine e i PCB diossina-simili al livello d’interesse.

2.   CONTESTO

Le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione vengono dapprima moltiplicate per i rispettivi fattori di tossicità equivalente (TEF), quali stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità ed elencati nell’appendice del presente allegato, e poi sommate per ottenere la concentrazione totale dei composti diossina-simili espressi in equivalenti tossici (TEQ).

Ai fini del presente regolamento, il limite specifico accettato di quantificazione di un singolo congenere è la concentrazione di un analita nell’estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due ioni differenti, da controllare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile e rispetta i requisiti di base, quali, ad esempio, il tempo di ritenzione e il rapporto isotopico, secondo la procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613, revisione B.

3.   PRESCRIZIONI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ DA RISPETTARE NELLA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Occorre adottare misure per evitare qualsiasi contaminazione incrociata durante ogni fase del campionamento e dell’analisi.

I campioni devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, dopo avere rimosso eventuali tracce di polvere di carta dal contenitore. Gli strumenti in vetro devono essere risciacquati con solventi certificati esenti da diossine o previamente sottoposti a un controllo volto a determinare la presenza di diossine.

La conservazione e il trasporto devono svolgersi in modo da preservare l’integrità del campione alimentare.

Se necessario, macinare finemente e mescolare bene ogni campione di laboratorio ricorrendo a un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, macinazione che consenta al materiale di passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della macinazione, i campioni devono essere asciugati, nel caso il livello di umidità sia troppo elevato.

Occorre eseguire un’analisi in bianco, ovvero effettuare l’intera procedura analitica senza il campione.

Il peso del campione utilizzato per l’estrazione deve essere tale da rispettare le prescrizioni relative alla sensibilità.

Le procedure specifiche di preparazione del campione utilizzate per i prodotti in questione devono essere convalidate in base a orientamenti riconosciuti a livello internazionale.

Nel caso dei pesci, è necessario eliminare la pelle dal momento che il livello massimo si applica al muscolo privo di pelle. Occorre tuttavia raschiare accuratamente e completamente tutti i resti di muscolo e di grasso attaccati alla parte interna della pelle e aggiungerli al campione da analizzare.

4.   PRESCRIZIONI APPLICABILI AI LABORATORI

I laboratori devono dimostrare la validità del metodo nell’intervallo di tolleranza del livello d’interesse, ad esempio, 0,5x, 1x e 2x il livello d’interesse, con un coefficiente di variazione accettabile per analisi ripetute. Per ulteriori informazioni sui criteri di accettazione, si veda il punto 5.

Il limite di quantificazione per un metodo di conferma deve situarsi in un intervallo di circa un quinto del livello d’interesse.

Si devono regolarmente effettuare controlli in bianco, esperimenti con campioni arricchiti o analisi dei campioni di controllo (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato), quali misure interne di controllo della qualità.

La competenza del laboratorio deve essere dimostrata dalla partecipazione regolare ed efficace a studi condotti in collaborazione con altri laboratori sulla determinazione di diossine e di PCB diossina-simili nelle corrispondenti matrici di prodotti alimentari/mangimi.

Conformemente a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori devono essere accreditati da un organismo riconosciuto che opera in conformità della guida ISO 58 per garantire che applichino la garanzia della qualità relativamente ai metodi d’analisi. I laboratori devono essere accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025.

5.   PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLA PROCEDURA D’ANALISI PER LE DIOSSINE E I PCB DIOSSINA-SIMILI

Prescrizioni di base per l’accettazione delle procedure d’analisi:

Elevata sensibilità e bassi limiti di rilevabilità. Per quanto concerne le PCDD e i PCDF, le quantità rilevabili devono essere dell’ordine del picogrammo TEQ (10-12 g) data l’estrema tossicità di alcuni di questi composti. È noto che i PCB si presentano in quantità più elevate rispetto alle PCDD e ai PCDF. Per quanto concerne la maggior parte dei congeneri di PCB, è sufficiente una sensibilità dell’ordine del nanogrammo (10-9 g). Tuttavia, per la determinazione dei congeneri più tossici dei PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto sostituiti) si deve ottenere la stessa sensibilità che per le PCDD e i PCDF.

Alta selettività (specificità). Occorre distinguere le PCDD, i PCDF e i PCB diossina-simili da una moltitudine di altri composti che, estratti simultaneamente dal campione e suscettibili d’interferire, sono presenti in concentrazioni molto superiori a quelle degli analiti da rilevare. Per quanto concerne i metodi di gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS), è necessario distinguere tra vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e i PCB diossina-simili) e altri congeneri. Mediante biotest è possibile determinare selettivamente i valori di TEQ quali somma di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili.

Estrema accuratezza (esattezza e precisione). La determinazione deve fornire una stima valida della concentrazione reale presente in un campione. È necessario porre estrema cura (accuratezza della misura: grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore reale o assegnato del misurando) per evitare che i risultati dell’analisi di un campione siano respinti a causa della scarsa affidabilità della stima dei TEQ. L’accuratezza è espressa come esattezza (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato e il suo valore certificato, espressa in percentuale di tale valore) e precisione (deviazione standard relativa RSDR calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità).

I metodi di screening possono comprendere biotest e metodi GC/MS, mentre i metodi di conferma sono costituiti dalla gascromatografia ad alta risoluzione e dalla spettrometria ad alta risoluzione (HRGC/HRMS). Si devono osservare i seguenti criteri per il valore totale TEQ:

 

Metodi di screening

Metodi di conferma

Percentuale di falsi negativi

< 1 %

 

Esattezza

 

da – 20 % a + 20 %

Precisione (RSDR)

< 30 %

< 15 %

6.   PRESCRIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI METODI D’ANALISI GC/MS CON FINALITÀ DI SCREENING O DI CONFERMA

Per convalidare la procedura d’analisi, occorre aggiungere all’inizio dell’analisi, ad esempio prima dell’estrazione, standard interni di PCDD/F clorosostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e marcati con 13C e standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C. Va aggiunto almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCDD/F da tetra a octaclorati e almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCB diossina-simile (in alternativa, è possibile aggiungere almeno un congenere per ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati tramite spettrografia di massa utilizzata per il controllo di PCDD/F e PCB diossina-simili). Si consiglia vivamente, soprattutto per i metodi di conferma, di utilizzare l’insieme dei diciassette standard interni di PCDD/F sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 marcati con 13C, nonché la totalità dei dodici standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C.

Vanno inoltre determinati i fattori di risposta relativa per quei congeneri ai quali non è stato aggiunto alcun analogo marcato con 13C, utilizzando soluzioni di taratura adeguate.

Per i prodotti alimentari d’origine vegetale e per i prodotti alimentari d’origine animale con un contenuto di grassi inferiore al 10 %, l’aggiunta di standard interni prima dell’estrazione è obbligatoria. Per i prodotti alimentari d’origine animale con un contenuto di grassi superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti prima o dopo l’estrazione dei grassi. Occorre convalidare adeguatamente l’efficacia dell’estrazione, a seconda della fase in cui sono stati introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono riportati (sulla base del prodotto o dei grassi).

Prima dell’analisi GC/MS, occorre aggiungere 1 o 2 standard di recupero (surrogato).

È necessario effettuare il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni devono essere compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare per alcune dibenzodiossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore TEQ non superi il 10 % del valore totale TEQ (tenendo conto della somma di PCDD/F e di PCB diossina-simili). Per quanto concerne i metodi di screening, i recuperi devono essere compresi tra il 30 % e il 140 %.

È opportuno separare le diossine dai composti clorurati interferenti, quali i PCB non diossina-simili e gli eteri clorurati di difenile, ricorrendo ad adeguate tecniche cromatografiche (di preferenza tramite una colonna di florisil, d’allumina e/o di carbone).

È sufficiente la separazione gascromatografica degli isomeri (< 25 % da picco a picco tra 1,2,3,4,7,8-HxCDF e 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

La determinazione deve essere effettuata conformemente al metodo EPA 1613 revisione B: diossine e furani da tetra a octa-clorati per diluizione degli isotopi con HRGC/HRMS, o un altro metodo con criteri di rendimento equivalenti.

La differenza tra il livello massimo e il livello minimo non deve essere superiore al 20 % per i prodotti alimentari con una contaminazione da diossina di circa 1 pg OMS/TEQ/g di base lipidica (tenendo conto della somma di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili). Per i prodotti alimentari a basso contenuto di grasso si applicano le stesse prescrizioni che per i livelli di contaminazione dell’ordine di circa 1 pg OMS/TEQ/g di prodotto. Per livelli di contaminazione inferiori, ad esempio 0,50 pg. OMS-TEQ/g di prodotto, la differenza tra il livello massimo e il livello minimo può essere dell’ordine del 25-40 %.

7.   METODI D’ANALISI DI SCREENING

7.1.   Introduzione

Il metodo di screening consente di applicare vari approcci analitici: un approccio puramente di screening e un approccio quantitativo.

Approccio di screening

La risposta dei campioni è confrontata con quella di un campione di riferimento al livello d’interesse. I campioni la cui risposta è inferiore a quella del campione di riferimento sono considerati negativi, mentre quelli con risposta superiore sono ritenuti positivi. Prescrizioni:

in ogni serie di prove si devono includere un campione di riferimento e uno in bianco, estratti e analizzati allo stesso tempo e alle medesime condizioni. Il campione di riferimento deve presentare una risposta nettamente superiore a quella del campione in bianco,

si devono includere campioni di riferimento supplementari con concentrazione pari a 0,5x e 2x il livello d’interesse, per dimostrare l’efficacia del test nell’intervallo considerato per il controllo del livello d’interesse,

qualora si analizzino altre matrici, occorre dimostrare la validità dei campioni di riferimento, utilizzando di preferenza campioni il cui livello di TEQ, stabilito tramite HRGC/HRMS, sia simile a quello del campione di riferimento o un bianco arricchito per raggiungere questo livello,

poiché nei biotest non si possono utilizzare standard interni, si devono effettuare test di ripetibilità per ottenere informazioni sullo deviazione standard nell’ambito di una serie di test. Il coefficiente di variazione deve essere inferiore al 30 %,

per quanto concerne i biotest, occorre definire quali sono i composti-bersaglio, le potenziali interferenze e il valore massimo tollerato per il bianco.

Approccio quantitativo

L’approccio quantitativo comprende obbligatoriamente una serie di diluizioni standard, un processo di purificazione e di misurazione doppio o triplo, nonché analisi in bianco e controlli di recupero. Il risultato può essere espresso in TEQ, dando per scontato che i composti responsabili del segnale soddisfino il principio TEQ. A tal fine, si può impiegare la TCDD (o una miscela-tipo di diossine/furani/PCB diossina-simili) per elaborare una curva di taratura che consenta di calcolare il livello di TEQ nell’estratto e, di conseguenza, nel campione. Tale risultato è poi corretto con il livello di TEQ calcolato per un campione in bianco (per tenere conto di impurezze derivanti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e per il recupero (quest’ultima quantità è calcolata a partire dal livello di TEQ in un campione di controllo qualità la cui concentrazione è analoga a quella del livello d’interesse). È fondamentale tenere conto che una parte della perdita apparente del recupero può essere dovuta agli effetti della matrice e/o alle differenze tra i valori dei TEF nei biotest e i valori dei TEF ufficiali stabiliti dall’OMS.

7.2.   Prescrizioni per i metodi d’analisi utilizzati per lo screening

Lo screening può essere effettuato tramite metodi d’analisi GC/MS e biotest. Ai metodi GC/MS si applicano le prescrizioni stabilite al punto 6. Prescrizioni specifiche sono stabilite al punto 7.3 del presente allegato per i biotest cellulari e al punto 7.4 per i biotest realizzati con kit.

Sono necessarie informazioni sul numero di risultati falsi positivi e falsi negativi di un’ampia serie di campioni al di sopra e al di sotto dei livelli massimi o dei livelli d’azione, raffrontati al contenuto di TEQ determinato tramite metodo analitico di conferma. La percentuale reale di falsi negativi deve essere inferiore all’1 %. Affinché il metodo di screening risulti vantaggioso, la percentuale di campioni falsi positivi deve essere sufficientemente bassa.

I risultati positivi devono essere sempre convalidati tramite un metodo analitico di conferma (HRGC/HRMS). I campioni corrispondenti a una vasta gamma di TEQ devono inoltre essere confermati tramite HRGC/HRMS (circa 2-10 % dei campioni negativi). Si devono fornire dati sulle corrispondenze tra i risultati dei biotest e quelli della HRGC/HRMS.

7.3.   Prescrizioni specifiche per i biotest cellulari

Quando si effettua un biotest, si deve utilizzare in ogni prova una serie di concentrazioni di riferimento di TCDD o una miscela di diossine/furani/PCB diossina-simili (curva di risposta con R2 > 0,95 per una dose completa). Tuttavia, ai fini dello screening, si può utilizzare nell’analisi dei campioni a bassa concentrazione una curva dettagliata nei livelli bassi.

Per i risultati del biotest in un intervallo di tempo costante, è necessario usare una concentrazione di riferimento di TCDD (circa 3x il limite di quantificazione) su un modulo di controllo della qualità. In alternativa, si può utilizzare la risposta relativa di un campione di riferimento paragonata a una curva di taratura di TCDD, dato che la risposta delle cellule può dipendere da molteplici fattori.

Occorre compilare e verificare i grafici del controllo della qualità (QC) per ogni tipo di materiale di riferimento allo scopo di garantire che il risultato sia conforme agli orientamenti indicati.

L’induzione della diluizione utilizzata per il campione deve situarsi nella parte lineare della curva di risposta, in particolare per i calcoli quantitativi. I campioni situati al di sopra della parte lineare della curva di risposta devono essere diluiti e nuovamente analizzati. Occorre pertanto analizzare 3 o più diluizioni alla volta.

La deviazione standard percentuale non deve essere superiore al 15 % quando si effettua una determinazione tripla per ogni diluizione del campione, né superiore al 30 % fra tre esperimenti indipendenti.

È possibile scegliere come limite di rilevabilità un valore equivalente a 3x la deviazione standard della soluzione di solvente in bianco o della risposta di fondo. Un altro metodo consiste nell’applicare una risposta che sia superiore alla risposta di fondo (fattore di diluizione 5x il solvente in bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno. È possibile scegliere come limite di quantificazione un valore equivalente a 5x-6x la deviazione standard della soluzione di solvente in bianco o della risposta di fondo oppure applicare una risposta che sia superiore alla risposta di fondo (fattore d’induzione 10x il solvente in bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno.

7.4.   Prescrizioni specifiche per i biotest effettuati con kit

Occorre assicurarsi che i biotest effettuati con kit dimostrino una sensibilità ed un’affidabilità sufficienti per essere applicati ai prodotti alimentari.

Occorre seguire le istruzioni del fabbricante relative alla preparazione dei campioni e alle analisi.

Il kit non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza indicata.

Non si devono utilizzare materiali o componenti previsti per altri kit.

I kit vanno conservati e utilizzati alle temperature di conservazione e di impiego indicate.

Il limite di rilevazione per gli immunodosaggi è pari a 3x la deviazione standard, basandosi su 10 analisi ripetute del bianco, diviso per il valore della pendenza dell’equazione di regressione lineare.

Occorre impiegare standard di riferimento per le prove di laboratorio al fine di garantire che la risposta allo standard rientri in un intervallo di valori accettabile.

8.   COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

A condizione che il metodo d’analisi impiegato lo consenta, i risultati dell’analisi devono contenere i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e PCB, nonché essere indicati come limite inferiore, limite superiore e valore intermedio, onde fornire la maggior quantità di dati possibile e permettere così d’interpretare i risultati in base alle prescrizioni specifiche.

La relazione deve inoltre menzionare il contenuto lipidico del campione e il metodo impiegato per l’estrazione del grasso.

I recuperi dei singoli standard interni devono essere forniti se si situano al di fuori dell’intervallo menzionato al punto 6, qualora eccedano il livello massimo e negli altri casi dietro richiesta.

Deve essere indicata anche l’incertezza della misura poiché tale parametro va preso in considerazione al fine di determinare la conformità di un campione. I risultati analitici vanno quindi indicati nella forma «x +/– U», dove x è il risultato dell’analisi e U l’incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 % circa. Qualora le diossine e i PCB diossina-simili siano oggetto di determinazioni separate, per la somma di entrambi si utilizza la somma dell’incertezza estesa stimata dei risultati analitici ottenuti separatamente per le diossine e i PCB diossina-simili.

Se l’incertezza della misura è presa in considerazione applicando il CCα (quale descritto nell’allegato I, parte 5), occorre indicare tale parametro.

I risultati devono essere espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei tenori massimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006.

Appendice dell’allegato II

Tabella OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l’uomo in base alle conclusioni della riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma, Svezia, il dal 15 al 18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775]

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-p-diossine («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofurani («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB «diossina-simili»: PCB non-orto + PCB mono-orto

PCB non-orto

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-orto

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.


20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1884/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2449/96 e (CE) n. 2390/98 per quanto riguarda le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di manioca e di patate dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (3), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5), si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007.

(2)

Le norme comuni previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare le modalità relative alle domande, ai richiedenti e al rilascio dei titoli, che limitano la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale, si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti settoriali. Per evitare che in alcuni regolamenti settoriali sussistano norme divergenti, è necessario modificare i regolamenti (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (6), (CE) n. 2449/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (7), e (CE) n. 2390/98 della Commissione del 5 novembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 (8), allo scopo di precisare i numeri d'ordine di ogni contingente e sottocontingente e ridefinire le norme specifiche applicabili, in particolare per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli, il relativo rilascio e la durata di validità, nonché la trasmissione delle informazioni alla Commissione.

(3)

È necessario applicare i suddetti provvedimenti a decorrere dal 1o gennaio 2007, data dalla quale diventano applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2402/96 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Ai contingenti di cui al primo comma vengono attribuiti i seguenti numeri d'ordine:

il numero d'ordine 09.4014 per il contingente di cui al punto 1),

il numero d'ordine 09.4013 per il contingente di cui al punto 2),

il numero d'ordine 09.4064 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 3) e le 500 tonnellate di fecola di manioca non riservate alla Thailandia in conformità del punto 4),

il numero d'ordine 09.4065 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 4), riservate alla Thailandia»;

2)

è inserito il seguente articolo 1 bis prima del titolo I:

«Articolo 1 bis

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (9), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (10) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (11).

3)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda previsto all'articolo 3, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;

b)

i riferimenti del titolo di esportazione, nonché il nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica cinese.»;

5)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7.

2.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del quarto mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;

6)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda previsto all'articolo 9, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;

b)

i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.»;

7)

l'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

1.   Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 12.

2.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;

8)

è aggiunto l'allegato III che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2449/96 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«I contingenti di cui ai punti da 1) a 3), primo comma, recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4009, 09.4011 e 09.4010.

Per il contingente di cui al punto 4), primo comma, i numeri d'ordine 09.4021 e 09.4012 sono attribuiti rispettivamente alla parte del contingente riservata all'importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano (2 000 tonnellate) e all'altra parte non riservata (30 000 tonnellate).

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (12), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (13) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (14).

2)

all'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato IV.»;

3)

l'articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda ed entro le ore 13.00 del giovedì successivo al termine per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;

b)

il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento, o su un estratto;

c)

i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»;

4)

all'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il titolo di importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato V.»;

5)

l'articolo 11 è modificato come segue:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I titoli rilasciati a norma del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per sessanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«L'ultimo giorno di validità dei titoli d'importazione non può tuttavia essere posteriore al 31 dicembre dell'anno di rilascio.»;

6)

sono aggiunti gli allegati IV e V, che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2390/98 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (15), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (16) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (17).

2)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il titolo di importazione reca nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato I.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2286/2002, ai fini dell'immissione in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, si applicano le seguenti disposizioni particolari:

a)

il monitoraggio delle suddette importazioni viene effettuato alle stesse condizioni applicabili ai contingenti di importazione, con il numero d'ordine 09.4192;

b)

la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore a 500 tonnellate per richiedente;

c)

la domanda di titolo e il titolo di importazione recano, nella casella 8, l'indicazione dello Stato ACP o del paese o territorio d'oltremare di cui il prodotto è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese o territorio;

d)

il titolo di importazione reca nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato II.»;

4)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I titoli rilasciati sono validi esclusivamente ai fini dell'immissione in libera pratica nei Dipartimenti francesi d'oltremare, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del secondo mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;

5)

sono aggiunti gli allegati I e II, che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(7)  GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004.

(8)  GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004.

(9)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(10)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(11)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;

(12)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(13)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(14)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;

(15)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(16)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(17)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

:

in bulgaro

:

Освобождаване от мито [член 4 от Регламент (ЕО) № 2402/96]

:

in spagnolo

:

Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]

:

in ceco

:

Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]

:

in danese

:

Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)

:

in tedesco

:

Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

:

in estone

:

Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)

:

in greco

:

Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασμό [άρθρo 4 τoυ κανoνισμoυ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]

:

in inglese

:

Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)

:

in francese

:

exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) no 2402/96]

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]

:

in lettone

:

Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)

:

in lituano

:

Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)

:

in ungherese

:

Vámmentesség [2402/96/EK rendelet 4. cikk]

:

in neerlandese

:

Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)

:

in polacco

:

Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)

:

in portoghese

:

Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2402/96]

:

in rumeno

:

Scutit de taxe vamale (articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96)

:

in slovacco

:

Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)

:

in sloveno

:

Oproščenocarinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)

:

in finlandese

:

Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)

:

in svedese

:

Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO IV

:

in bulgaro

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 2449/96]

:

in spagnolo

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2449/96]

:

in ceco

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2449/96)

:

in danese

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)

:

in tedesco

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)

:

in estone

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2449/96)

:

in greco

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]

:

in inglese

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96)

:

in francese

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96]

:

in italiano

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]

:

in lettone

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2449/96)

:

in lituano

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2449/96)

:

in ungherese

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)

:

in neerlandese

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)

:

in polacco

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2449/96)

:

in portoghese

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2449/96]

:

in rumeno

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 2449/96)

:

in slovacco

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (nariadenie (ES) č. 2449/96)

:

in sloveno

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2449/96)

:

in finlandese

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)

:

in svedese

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)

ALLEGATO V

:

in bulgaro

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2449/96

:

in spagnolo

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2449/96

:

in ceco

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2449/96

:

in danese

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2

:

in tedesco

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96

:

in estone

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2

:

in greco

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2449/96

:

in inglese

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96

:

in francese

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96, article 10, paragraphe 2

:

in italiano

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2

:

in lettone

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. punkts

:

in lituano

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis

:

in ungherese

:

Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés

:

in neerlandese

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96

:

in polacco

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2449/96 art. 10 ust. 2

:

in portoghese

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96

:

in rumeno

:

Licenţă complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2449/96

:

in slovacco

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2449/96

:

in sloveno

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 2449/96

:

in finlandese

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2449/96 10 artiklan 2 kohta

:

in svedese

:

Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96

»

ALLEGATO III

«

ALLEGATO I

:

in bulgaro

:

продукт АКТБ:

освобождаване от мито

Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 1, параграф 3

:

in spagnolo

:

Producto ACP:

exención del derecho de aduana

apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2286/2002

:

in ceco

:

Produkt AKT:

osvobozené od cla

nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 1 ods. 3

:

in danese

:

AVS-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 1, stk. 3

:

in tedesco

:

Erzeugnis AKP:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 1 Absatz 3

:

in estone

:

AKV riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 1 lõige 3

:

in greco

:

Πρoϊόν ΑΚΕ:

Απαλλαγή από δασμoύς

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 1 παράγραφoς 3

:

in inglese

:

ACP product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 2286/2002, Article 1(3)

:

in francese

:

produit ACP:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 2286/2002, article 1, paragraphe 3

:

in italiano

:

prodotto ACP:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 1, paragrafo 3

:

in lettone

:

AĀK produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 1. panta 3. daļa

:

in lituano

:

AKR produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 1 straipsnio 3 dalis

:

in ungherese

:

AKCS-termék:

vámmentes

2286/2002/EK rendelet, 1. cikk (3) bekezdés

:

in neerlandese

:

Product ACS:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 1, lid 3

:

in polacco

:

Produkt AKP:

zwolnienie z należności celnych

art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

:

in portoghese

:

produto ACP:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 3 do artigo 1.o

:

in rumeno

:

produs ACP:

scutit de taxe vamale

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 1 alineatul (3)

:

in slovacco

:

Výrobok zo štátov AKP

oslobodenie od cla

nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 1 odsek 3

:

in sloveno

:

AKP proizvodi

oproščeni carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 1(3)

:

in finlandese

:

AKT-maista:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 2286/2002 1 artiklan 3 kohta

:

in svedese

:

AVS-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 1.3

ALLEGATO II

:

in bulgaro

:

продукт АКТБ/ОСТ:

освобождаване от мито

Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 3, параграф 4

важи изключително за пускане в свободно обръщение в отвъдморските департаменти

:

in spagnolo

:

Producto ACP/PTU:

exención del derecho de aduana

apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2286/2002

exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

:

in ceco

:

AKT/ZZÚ produkty:

osvobozeno od cla

nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 3 ods. 4

platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích

:

in danese

:

AVS/OLT-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 3, stk. 4

gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer

:

in tedesco

:

Erzeugnis AKP/ÜLG:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 3 Absatz 4

gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

:

in estone

:

AKV/ÜMT riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 3 lõige 4

Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja–territooriumitel

:

in greco

:

Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:

Απαλλαγή από δασμoύς

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 3 παράγραφoς 4

Iσχύει απoκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλo-φoρία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα

:

in inglese

:

ACP/OCT product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 2286/2002, Article 3(4)

valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

:

in francese

:

produit ACP/PTOM:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 2286/2002, article 3, paragraphe 4

exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

:

in italiano

:

prodotto ACP/PTOM:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 3, paragrafo 4

valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

:

in lettone

:

AĀK/AZT produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 3. panta 4. daļa

ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās

:

in lituano

:

AKR/UŠT produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 3 straipsnio 4 dalis

galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose

:

in ungherese

:

AKCS/TOT-termék:

vámmentes

2286/2002/EK rendelet, 3. cikk (4) bekezdés

kizárólag a tengerentúli területeken történő szabad forgalomba bocsátás esetén érvényes

:

in neerlandese

:

Product ACS/LGO:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 3, lid 4

geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

:

in polacco

:

Produkt AKP/KTZ:

zwolnienie z należności celnych

art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich

:

in portoghese

:

produto ACP/PTU:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 4 do artigo 3.o

válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

:

in rumeno

:

produs ACP/TTPM:

scutit de taxe vamale

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 3 alineatul (4)

valabil doar pentru punerea în liberă circulaţie în departamentele de peste mări

:

in slovacco

:

výrobok zo štátov AKP/ZKU

oslobodenie od cla

nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 3 odsek 4

platné výhradne pre uvoľnenie do voľného obehu v zámorských krajinách a územiach

:

in sloveno

:

AKP/ČDO

oproščene carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 3(4)

Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih

:

in finlandese

:

AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 2286/2002 3 artiklan 4 kohta

voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

:

in svedese

:

AVS/ULT-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 3.4

Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna

»

20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/57


REGOLAMENTO (CE) N. 1885/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione, per il 2007, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per un periodo di quattro anni, all'interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.

(2)

È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d'importazione dovrebbe continuare a essere subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione emesso dalle autorità thailandesi sulla base di un modello trasmesso alla Commissione dalla Thailandia.

(3)

Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in questione sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile ed è opportuno attenersi a tale sistema. Occorre pertanto aprire un contingente per l'anno 2007.

(4)

L'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, conforme alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), nonché a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (3).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali che iniziano il 1o gennaio 2007. Il suddetto regolamento stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità dei richiedenti e al rilascio dei titoli. Esso limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti di settore.

(6)

Alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo complessivo di 21 000 000 t per quattro anni, con un quantitativo annuo massimo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure intese a facilitare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di prodotti eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e il quantitativo inferiore effettivamente importato.

(7)

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo, occorre istituire un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli di esportazione thailandesi, nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli.

(8)

Quando i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, è necessario prevedere un meccanismo di riduzione dei suddetti quantitativi al fine di non superare il quantitativo annuo previsto.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

APERTURA DEL CONTINGENTE

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t di manioca di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originaria della Thailandia.

Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4008.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d'importazione il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione verso la Comunità, rilasciato dal «Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand», di seguito «titolo di esportazione».

3.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

CAPO II

TITOLI DI ESPORTAZIONE

Articolo 2

1.   Il titolo di esportazione deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.   Il titolo di esportazione è compilato in lingua inglese.

3.   L'originale e le copie del titolo di esportazione possono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.

4.   Ogni titolo di esportazione reca un numero di serie prestampato; esso contiene inoltre nella casella superiore un numero di titolo. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1.   La durata di validità del titolo di esportazione è di centoventi giorni dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella relativa allo «shipped weight», il quantitativo deve essere indicato in cifre e in lettere.

2.   Il titolo di esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

CAPO III

TITOLI DI IMPORTAZIONE

Articolo 4

La domanda di titolo di importazione, per i prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, viene presentata alle autorità competenti degli Stati membri, accompagnata dall'originale del titolo di esportazione.

L'originale del titolo di esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo di esportazione come «shipped weight».

Articolo 5

Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in questione, su richiesta dell'importatore, comunicano alla Commissione per via elettronica, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli di esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano emessi nuovi titoli di esportazione.

In attesa dell'emissione di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi.

I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite all'articolo 10.

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, terzo comma, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % i quantitativi previsti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in questione. La domanda di questo titolo complementare non è assoggettata all'obbligo di costituire la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 o all'articolo 8 del presente regolamento.

Il titolo d'importazione complementare è rilasciato alle condizioni stabilite all'articolo 10 e dietro presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi.

Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non è presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa resta incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non ha potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 10, primo paragrafo.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente per il titolo d'importazione complementare, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

Articolo 7

Le domande di titoli d'importazione a norma del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 8

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 EUR/t.

Articolo 9

1.   La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Thailandia».

2.   Il titolo d'importazione reca:

a)

nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III;

b)

nella casella 20, le seguenti indicazioni:

i)

il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese;

ii)

il numero e la data del titolo di esportazione thailandese.

3.   Il titolo d'importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 10

1.   Quando le domande di titoli superano il quantitativo previsto all'articolo 1, la Commissione stabilisce una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

2.   Il titolo di importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, fatti salvi i provvedimenti presi dalla Commissione in conformità del paragrafo 1.

3.   Qualora venga fissata una percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale suddetta.

In caso di ritiro delle domande, i titoli rilasciati in conformità del paragrafo 2 vengono restituiti.

Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

4.   In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità thailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.

Articolo 11

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo di esportazione corrispondente. Tuttavia, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1301/2006, quest'ultimo giorno di validità non può essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 12

1.   Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per via elettronica, per mezzo dei formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico organizzato da quest'ultima, le seguenti informazioni:

a)

il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «Titolo d'importazione complementare»;

b)

il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso;

c)

la data di rilascio del titolo di esportazione;

d)

il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo di esportazione.

2.   Al più tardi alla fine del primo semestre del 2008, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per via elettronica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, il nome della nave e il numero di contratto di trasporto a destinazione della Comunità europea, nonché i numeri dei titoli di esportazione in questione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Image


ALLEGATO II

:

In bulgaro

:

Допълнителна лицензия, член 6 от Регламент (ЕО) № 1885/2006,

:

In spagnolo

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 1885/2006,

:

In ceco

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 1885/2006,

:

In danese

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 1885/2006, artikel 6,

:

In tedesco

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1885/2006,

:

In estone

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 1885/2006 artikkel 6,

:

In greco

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1885/2006,

:

In inglese

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 1885/2006,

:

In francese

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 1885/2006, article 6,

:

In italiano

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 1885/2006 articolo 6,

:

In lettone

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 1885/2006 6. pants,

:

In lituano

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 1885/2006 6 straipsnio,

:

In ungherese

:

Kiegészítő engedély, 1885/2006/EK rendelet 6. cikk,

:

In olandese

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1885/2006,

:

In polacco

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 1885/2006 art. 6,

:

In portoghese

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1885/2006,

:

In rumeno

:

Licenţă pentru cantitatea excedentară, articolul 6 din Regulamentul nr. 1885/2006,

:

In slovacco

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 1885/2006,

:

In sloveno

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 1885/2006,

:

In finlandese

:

Lisätodistus, asetus (EY) N:o 1885/2006 6 artikla,

:

In svedese

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 1885/2006.


ALLEGATO III

:

In bulgaro

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 1885/2006],

:

In spagnolo

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 1885/2006],

:

In ceco

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 1885/2006),

:

In danese

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 1885/2006),

:

In tedesco

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1885/2006),

:

In estone

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 1885/2006),

:

In greco

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1885/2006],

:

In inglese

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 1885/2006),

:

In francese

:

Droits de douane limités á 6 % ad valorem [règlement (CE) no 1885/2006],

:

In italiano

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 1885/2006],

:

In lettone

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 1885/2006),

:

In lituano

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 1885/2006),

:

In ungherese

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (1885/2006/EK rendelet),

:

In olandese

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1885/2006),

:

In polacco

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 1885/2006),

:

In portoghese

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 1885/2006],

:

In rumeno

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 1885/2006),

:

In slovacco

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č. 1885/2006),

:

In sloveno

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 1885/2006),

:

In finlandese

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 1885/2006),

:

In svedese

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 1885/2006).


20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1886/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).


ALLEGATO

N.

53

Stato membro

Spagna

Stock

GHL/N3LMNO.

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

NAFO 3 LMNO

Data

30 novembre 2006


20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/66


REGOLAMENTO (CE) N. 1887/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

Il 6 ottobre 2006 la Svezia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM III a, III b, c, d per le navi battenti la sua bandiera, a decorrere dal 6 ottobre 2006.

(3)

Il 1o novembre 2006 la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1631/2006 recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d per le navi battenti bandiera svedese, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all'interno del contingente svedese per la zona III a, III b, c, d è ancora disponibile un quantitativo di sogliola. Occorre quindi autorizzare la pesca della sogliola nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

(5)

È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 24 novembre 2006, in modo che il quantitativo di sogliola di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1631/2006 con effetto a decorrere dal 24 novembre 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1631/2006 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).


ALLEGATO

N.

64

Stato membro

Svezia

Stock

SOL/3A/BCD

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

III a, III b, c, d (acque CE)

Data

24 novembre 2006 — Riapertura


20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/68


REGOLAMENTO (CE) N. 1888/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 13 febbraio 2006, la Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) («il denunziante») ha presentato, per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso il 70 % circa, della produzione comunitaria complessiva di granturco dolce preparato o conservato, una denuncia relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 28 marzo 2006, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento antidumping i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni dei consumatori nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

Considerato il numero assai elevato di produttori esportatori, di produttori comunitari e di importatori interessati dall'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(6)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, i produttori comunitari, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura.

(7)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate e considerato lo scarso numero di risposte favorevoli ad una maggiore cooperazione da parte tanto dei produttori comunitari quanto degli importatori, è stato deciso di ricorrere al campionamento solo per gli esportatori. La Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori.

(8)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. A tal fine la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori selezionati per il campione. Per quanto riguarda i produttori comunitari e gli importatori, la Commissione ha inviato questionari a tutte le società che si sono manifestate entro il termine fissato nell'avviso di apertura giacché il campionamento non è stato alla fine ritenuto necessario. La Commissione ha inviato questionari anche a tutti i dettaglianti comunitari citati nella denuncia e alle associazioni di consumatori.

(9)

Hanno risposto cinque produttori esportatori tailandesi, sei produttori comunitari, un importatore indipendente della Comunità e un dettagliante della Comunità. Anche le autorità tailandesi hanno presentato le loro osservazioni.

(10)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari:

Bonduelle Conserve International SAS, Renescure, Francia,

Bonduelle Nagykoros Kft., Nagykoros, Ungheria,

Compagnie Générale de Conserve SICA SA, Theix, Francia,

Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia;

b)

Produttori esportatori della Tailandia:

Malee Sampran Public Co., Ltd, Pathumthani,

Karn Corn Co., Ltd, Bangkok,

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Bangkok,

Sun Sweet Co., Ltd, Chiangmai.

(11)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

3.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005 («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata), in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, dichiarato di norma al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (Zea mays var. saccharata), in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato di norma al codice NC ex 2005 80 00, originario della Tailandia («prodotto in esame»).

(14)

L'inchiesta ha dimostrato che, malgrado le differenze di conservazione, i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e sono essenzialmente utilizzati per lo stesso fine.

2.   Prodotto simile

(15)

Si è accertato che il granturco dolce prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria e che il granturco dolce prodotto e venduto in Tailandia presentano essenzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche e gli stessi impieghi di base del granturco dolce prodotto in Tailandia e venduto per l'esportazione nella Comunità. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili a termini dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Campionamento

(16)

Come già affermato nel considerando 5, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori tailandesi. In totale, 20 società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine previsto e hanno fornito le informazioni richieste. Tuttavia, una di queste società, trattandosi di un operatore nazionale e non di un produttore esportatore, non produceva né esportava il prodotto in esame e non ha quindi potuto essere presa in considerazione per la costituzione del campione. Inoltre tre società non hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, 16 società sono state considerate come parti che hanno collaborato all'inchiesta.

(17)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione di esportatori è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni dalla Tailandia nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(18)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha consultato le autorità e gli esportatori tailandesi in merito alla sua intenzione di selezionare un campione composto da quattro società rappresentanti il 52 % delle esportazioni tailandesi del prodotto in esame verso la Comunità. Le autorità tailandesi e alcuni esportatori hanno contestato il campione prescelto e hanno chiesto che vi fosse inserito un maggior numero di società. La Commissione ha tuttavia ritenuto che per ottenere un campione il più rappresentativo possibile tenendo conto dei termini previsti per l'inchiesta fosse opportuno inserirvi solamente queste quattro società poiché i) in questo modo era possibile coprire un volume più ampio di esportazioni e ii) le quattro società potevano essere esaminate entro il periodo di tempo disponibile.

2.   Esame individuale

(19)

Le società che non sono state inserite nel campione hanno presentato richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale. Tuttavia, considerato il gran numero di richieste e di società incluse nel campione, si è ritenuto che l'esame dei singoli casi sarebbe stato indebitamente gravoso a termini dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Le richieste di determinazione di margini individuali sono quindi respinte.

(20)

Una delle società non incluse nel campione che aveva presentato richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale ha contestato la decisione di non concedere un esame individuale. Essa ha sostenuto che le società inserite nel campione non erano rappresentative poiché il campione non comprendeva le piccole imprese e non rifletteva inoltre la ripartizione geografica delle società in Tailandia. La società in questione ha inoltre presentato un questionario interamente compilato entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Come già affermato nel considerando 18, il campione è stato giudicato rappresentativo sulla base del volume di esportazioni. A tale proposito va osservato che il criterio fondamentale applicato per selezionare il campione nella presente inchiesta è stato quello del volume (il volume di esportazioni nella Comunità nel caso dei produttori esportatori) più che il criterio alternativo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, che prevede il ricorso a un campione statisticamente valido sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione. Inoltre, come già affermato nel considerando 18, non è stato possibile esaminare un maggior numero di società poiché ciò avrebbe reso l'inchiesta indebitamente gravosa e ne avrebbe impedito la tempestiva conclusione. In tali circostanze la richiesta di un esame individuale presentata dalla società è stata respinta.

3.   Valore normale

(21)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle loro esportazioni totali nella Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, si è accertato che le vendite del prodotto simile sul mercato interno sono rappresentative solo per una delle società incluse nel campione in quanto il volume delle sue vendite sul mercato interno è superiore al 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità.

(22)

La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile di questa società venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascuno di questi tipi si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno durante il PI corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile per l'esportazione nella Comunità.

(23)

In seguito, la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.

(24)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato ad un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata di tutti i prezzi di vendita del tipo in questione sul mercato interno, indipendentemente dal fatto che tali vendite fossero remunerative o meno.

(25)

Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 %, ma non più dell'80 %, in volume delle vendite sul mercato interno, è risultato effettuato a prezzi non inferiori al costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi uguali o superiori al solo costo di produzione.

(26)

Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato ad un prezzo non inferiore al costo di produzione, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali.

(27)

Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Per questa società il valore normale è stato costruito sulla base dell'80 % circa del volume delle vendite alla Comunità.

(28)

Per i tipi di prodotto di cui al considerando 27, il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sommando al costo di produzione di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. Conformemente alla parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, l'importo delle SGAV è stato calcolato sulla base delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati dalla società per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

(29)

Per gli altri tre produttori esportatori inclusi nel campione, il valore normale ha dovuto essere costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che nessuna di queste società aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno. Per tutti questi produttori esportatori il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, apportando se necessario una correzione, come spiegato al considerando 32, un congruo importo per le SGAV e per i profitti. Non è stato possibile calcolare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti in base alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, in quanto una sola società aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno.

(30)

Per due società è stato possibile calcolare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), in quanto questi esportatori avevano effettuato vendite rappresentative, nel corso di normali operazioni commerciali, della stessa categoria generale di prodotti (altri prodotti in scatola compresi i prodotti in scatola a base di frutta e il baby mais in scatola).

(31)

Per la società rimanente, le SGAV e i profitti sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, sulla base della media ponderata delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati sulle vendite della stessa categoria generale di prodotti delle due società con le vendite sul mercato interno di tali prodotti nel corso di normali operazioni commerciali.

(32)

Ove necessario, i costi di produzione e le SGAV sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

4.   Prezzo all’esportazione

(33)

Tutte le vendite dei produttori esportatori interessati sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti della Comunità. In questo caso, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili da parte di questi clienti indipendenti della Comunità.

(34)

Un esportatore ha acquistato una parte considerevole del prodotto in esame venduto alla Comunità. È stato affermato che tali acquisti dovevano essere considerati come parte di un sistema di contratti in conto lavorazione istituito dalla società. I prodotti finiti acquistati erano tuttavia interamente fabbricati da altri produttori indipendenti del prodotto in esame. Per determinare il relativo margine di dumping sono state quindi prese in considerazione solo le vendite alla Comunità della produzione propria della società.

5.   Confronto

(35)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a una serie di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Ove opportuno e giustificato, sono stati concessi adeguamenti, se necessario debitamente corretti, relativi alle differenze a livello di costi di trasporto, di nolo marittimo e assicurazione, di movimentazione e carico, spese accessorie, commissioni, costi del credito e spese bancarie connesse al cambio di valuta.

(36)

I due produttori esportatori di cui al considerando 30 hanno chiesto un adeguamento per differenze nello stadio commerciale conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punti i) e ii), o altrimenti all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Questi produttori esportatori hanno affermato che i prezzi dei prodotti con il proprio marchio sono diversi da quelli dei prodotti venduti con il marchio del rivenditore. Poiché le esportazioni nella Comunità erano unicamente costituite da prodotti con il marchio del rivenditore, mentre le vendite sul mercato interno della categoria generale di prodotti comprendevano tanto prodotti con il proprio marchio quanto prodotti con il marchio del rivenditore, è stato effettuato un adeguamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Il livello dell'adeguamento è stato calcolato sulla base del rapporto fra i margini di profitto ricavati dall'industria comunitaria sui prodotti con il proprio marchio e su tutti i prodotti.

6.   Margine di dumping

(37)

Nel caso dei produttori esportatori inclusi nel campione i margini di dumping individuali sono stati determinati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(38)

Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Karn Corn

4,3 %

Malee Sampran

17,5 %

River Kwai

15,0 %

Sun Sweet

11,2 %

(39)

Nel caso delle società che hanno collaborato all’inchiesta e che non sono state inserite nel campione, il margine di dumping è stato determinato in base al margine di dumping medio ponderato calcolato per le società incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Questo margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 13,2 %.

(40)

Nel caso dei produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, il margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine è stato innanzitutto stabilito il grado di collaborazione. Dal confronto tra i dati statistici di Eurostat relativi alle importazioni originarie della Tailandia e le risposte al questionario per il campionamento è emerso un grado elevato di collaborazione (superiore al 92 %). Di conseguenza, anche in mancanza di elementi per ritenere che le società che non hanno collaborato effettuassero dumping ad un livello più basso, si è considerato opportuno fissare il margine di dumping per le restanti società, che non avevano collaborato all'inchiesta, al livello del margine di dumping più elevato accertato per le società incluse nel campione. Tale metodo è conforme alla prassi usuale delle istituzioni comunitarie e la sua applicazione è stata inoltre ritenuta necessaria per non incoraggiare i produttori esportatori a non collaborare. L’aliquota del margine di dumping residuo così calcolata è pari al 17,5 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(41)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da 18 produttori. Si considera pertanto che la produzione di questi 18 fabbricanti comunitari costituisca la produzione comunitaria a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(42)

Di questi 18 produttori un totale di sei, membri dell'associazione che ha presentato la denuncia, ha dichiarato il proprio interesse a collaborare al procedimento entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e ha debitamente collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi sei produttori rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile, ossia nella fattispecie il 70 % circa. Essi costituiscono pertanto l'industria comunitaria a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono denominati in appresso «industria comunitaria». Gli altri 12 produttori comunitari sono denominati in appresso «altri produttori comunitari». Nessuno di questi altri 12 produttori comunitari si è opposto alla denuncia.

2.   Consumo nella Comunità

(43)

Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite della produzione propria dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, dei dati sul volume di importazioni nel mercato comunitario forniti da Eurostat e, per quanto riguarda gli altri produttori comunitari, delle informazioni ottenute dal miniquestionario per il campionamento e dalla denuncia.

(44)

Nel periodo dell'inchiesta il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile era approssimativamente allo stesso livello del 2002, ammontando a circa 330 000 tonnellate. Il consumo si è mantenuto relativamente stabile nel corso dell'intero periodo in esame tranne nel 2004, anno in cui ha superato del 5 % il consumo registrato nel 2002 e nel 2003.

 

2002

2003

2004

PI

Consumo comunitario totale (tonnellate)

330 842

331 945

347 752

330 331

Indice (2002 = 100)

100

100

105

100

Fonte: Inchiesta, Eurostat, denuncia

3.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume

(45)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nella Comunità ha registrato un incremento dell'87 %, passando da 22 000 tonnellate circa nel 2002 a 42 000 tonnellate circa nel periodo dell'inchiesta. Esso è cresciuto del 58 % nel 2003, di altri 40 punti percentuali nel 2004 ed è poi diminuito di 11 punti percentuali nel corso del PI.

 

2002

2003

2004

PI

Volume di importazioni dalla Tailandia (tonnellate)

22 465

35 483

44 435

41 973

Indice (2002 = 100)

100

158

198

187

Quota di mercato delle importazioni dalla Tailandia

6,8 %

10,7 %

12,8 %

12,7 %

Prezzo delle importazioni dalla Tailandia (EUR/tonnellate)

797

720

690

691

Indice (2002 = 100)

100

90

87

87

Fonte: Eurostat

b)   Quota di mercato

(46)

La quota di mercato detenuta dagli esportatori nel paese interessato è aumentata di circa 6 punti percentuali durante il periodo in esame, passando dal 6,8 % nel 2002 al 12,7 % nel periodo dell'inchiesta. In particolare, gli esportatori tailandesi hanno guadagnato quasi 4 punti percentuali nel 2003, altri 2 punti percentuali nel 2004 e si sono assestati praticamente a tale livello nel corso del PI.

c)   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(47)

Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato è diminuito del 13 %. In particolare, i prezzi sono diminuiti del 10 % nel 2003 e del 3 % nel 2004, per poi stabilizzarsi su quel prezzo (all'incirca 690 EUR/tonnellata) nel PI.

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(48)

È stato effettuato un confronto, relativamente ai prezzi dei tipi simili di prodotto, tra i prezzi di vendita nella Comunità praticati dai produttori esportatori e quelli praticati dall'industria comunitaria. A tal fine, i prezzi dell'industria comunitaria franco fabbrica, al netto di tutte le riduzioni ed imposte, sono stati confrontati con i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori del paese interessato, debitamente adeguati per tener conto dei dazi convenzionali e dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame originario del paese interessato è stato venduto nella Comunità a prezzi che rappresentavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria che oscillava, a seconda del produttore esportatore, fra il 2 % e il 10 %, ad eccezione di due produttori esportatori inclusi nel campione, per i quali non è stata riscontrata sottoquotazione. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi proposti dai produttori esportatori interessati erano nettamente inferiori ai suddetti margini medi di sottoquotazione.

4.   Situazione dell’industria comunitaria

(49)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

(50)

Questo mercato è caratterizzato, tra l'altro, dall'esistenza di due canali di vendita, che sono la vendita del prodotto con il marchio proprio del produttore e la vendita del prodotto con il marchio del rivenditore. Le vendite nell'ambito del primo canale implicano generalmente costi di vendita più elevati, destinati segnatamente alla commercializzazione e alla pubblicità, e comportano anche prezzi di vendita più elevati.

(51)

L'inchiesta ha dimostrato che tutte le importazioni dagli esportatori tailandesi che hanno collaborato si inserivano nel canale di vendita del prodotto con il marchio del rivenditore. Ove necessario, nell'analisi del pregiudizio si è ritenuto opportuno distinguere tra vendite dell'industria comunitaria con il proprio marchio e vendite con il marchio del rivenditore in quanto la concorrenza esercitata dalle importazioni oggetto di dumping si ripercuote innanzitutto sui prodotti simili dell'industria comunitaria venduti con il marchio del rivenditore. Tale distinzione è stata operata in particolare per la determinazione dei volumi di vendita, dei prezzi di vendita e della redditività. A fini di completezza, sono tuttavia indicati e commentati anche i dati complessivi (comprendenti sia le vendite con il proprio marchio sia quelle con il marchio del rivenditore). Nel periodo dell'inchiesta le vendite dell'industria comunitaria con il marchio del rivenditore hanno rappresentato circa il 63 % del totale delle vendite dell'industria comunitaria (marchio proprio e marchio del rivenditore).

a)   Produzione

(52)

Da un livello di circa 257 000 tonnellate nel 2002, la produzione dell'industria comunitaria ha registrato un calo quasi costante nel corso del periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta essa è stata inferiore del 16 % rispetto al 2002. In particolare, la produzione è diminuita del 6 % nel 2003, è aumentata leggermente di 3 punti percentuali nel 2004, per poi calare di nuovo nettamente di 13 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta.

 

2002

2003

2004

PI

Produzione (tonnellate)

257 281

242 341

249 350

216 129

Indice (2002 = 100)

100

94

97

84

Fonte: Inchiesta

b)   Capacità e indice di utilizzazione degli impianti

(53)

La capacità di produzione è stata pari a circa 276 000 tonnellate nel 2002 e a circa 293 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. In particolare, la capacità di produzione è dapprima aumentata del 9 % nel 2003, per poi diminuire di 3 punti percentuali nel 2004. Nel corso del periodo dell'inchiesta si è mantenuta a questo livello. Tra il 2002 e il PI è aumentata del 6 %. L'aumento registrato nel 2003 è dovuto principalmente all'aumento della capacità di un produttore specifico, destinata ad alimentare i mercati extracomunitari. Tale aumento è stato parzialmente controbilanciato nel 2004 dalle chiusure operate da altri produttori comunitari.

 

2002

2003

2004

PI

Capacità di produzione (tonnellate)

276 360

300 869

293 424

293 424

Indice (2002 = 100)

100

109

106

106

Indice di utilizzazione degli impianti

93 %

81 %

85 %

74 %

Indice (2002 = 100)

100

87

91

79

Fonte: Inchiesta

(54)

Nel 2002 l'indice di utilizzazione degli impianti è stato pari al 93 %. Esso è sceso all'81 % nel 2003 ed è risalito all'85 % nel 2004, prima di scendere nettamente al 74 % nel PI. Questo riflette il calo della produzione e del volume delle vendite, come già descritto nei considerando 52, 56 e 57.

c)   Scorte

(55)

Il livello delle scorte finali dell'industria comunitaria è aumentato del 2 % nel 2003 e di altri 10 punti percentuali nel 2004, per poi diminuire di 14 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Durante il PI le scorte dell'industria comunitaria erano pari a circa 170 000 tonnellate. Nel complesso, il livello delle scorte nel PI era molto simile a quello del 2002. Va osservato tuttavia che il livello delle scorte non è un indicatore significativo del pregiudizio per questa particolare industria, che produce su ordinazione. Il livello elevato di scorte alla fine di ogni anno (il 75 % circa del volume di produzione annuo) è legato al fatto che il raccolto e l'inscatolamento generalmente si concludono ogni anno in ottobre. Le scorte sono quindi costituite dalle merci in attesa di essere spedite nel periodo compreso tra novembre e luglio.

 

2002

2003

2004

PI

Scorte finali (tonnellate)

173 653

177 124

194 576

169 693

Indice (2002=100)

100

102

112

98

Fonte: Inchiesta

d)   Volume delle vendite

(56)

Per quanto riguarda la produzione propria dell'industria comunitaria destinata alla vendita con il marchio del rivenditore, il volume delle vendite sul mercato comunitario a clienti indipendenti è dapprima aumentato del 4 % nel 2003, è diminuito di 11 punti percentuali nel 2004 e si è mantenuto a questo livello nel periodo dell'inchiesta. Tra il 2002 e il PI queste vendite sono diminuite del 7 % circa, a partire da un livello di circa 125 000 tonnellate nel 2002.

 

2002

2003

2004

PI

Volume vendite CE (marchio rivenditore) a clienti indipendenti (t)

124 878

130 145

116 703

116 452

Indice (2002 = 100)

100

104

93

93

Volume vendite CE (marchio proprio e rivenditore) a clienti indipenti (+)

193 657

198 147

189 090

184 645

Indice (2002 = 100)

100

102

98

95

Fonte: Inchiesta

(57)

Il volume totale delle vendite della produzione propria dell'industria comunitaria (con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore) a clienti indipendenti sul mercato comunitario ha seguito un andamento simile, benché leggermente meno marcato. Partendo da un livello di circa 194 000 tonnellate nel 2002, le vendite sono dapprima aumentate del 2 % nel 2003, sono diminuite di 4 punti percentuali nel 2004 e di altri 3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Tra il 2002 e il PI le vendite sono calate del 5 % circa.

e)   Quota di mercato

(58)

La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è salita dal 58,5 % nel 2002 al 59,7 % nel 2003, per poi scendere repentinamente al 54,4 % nel 2004. Nel corso del PI è risalita leggermente al 55,9 %. Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha perso 2,6 punti percentuali di quota di mercato.

 

2002

2003

2004

PI

Quota di mercato industria CE (marchio proprio e rivenditore)

58,5 %

59,7 %

54,4 %

55,9 %

Indice (2002=100)

100

102

93

95

Fonte: Inchiesta

f)   Crescita

(59)

Tra il 2002 e il PI, quando il consumo comunitario si è mantenuto costante, il volume di vendite sul mercato comunitario della produzione dell'industria comunitaria destinata al marchio del rivenditore è sceso del 7 % circa, mentre il volume di vendite sul mercato comunitario della produzione dell'industria comunitaria destinata tanto al proprio marchio quanto al marchio del rivenditore è sceso del 5 % circa. Tra il 2002 ed il PI l'industria comunitaria ha perso circa 2,6 punti percentuali di quota di mercato, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato circa 6 punti percentuali di quota di mercato, pari ad un aumento di circa 20 000 tonnellate vendute sul mercato comunitario. Risulta pertanto che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare della minima crescita.

g)   Occupazione

(60)

Il livello dell’occupazione dell’industria comunitaria è aumentato del 9 % tra il 2002 ed il 2003, è diminuito di 11 punti percentuali nel 2004 e di altri 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, l'occupazione dell'industria comunitaria è diminuita del 6 % tra il 2002 ed il PI, passando da circa 1 520 a 1 420 persone. Di fronte al calo del volume di vendite già descritto nei considerando 56 e 57, l'industria comunitaria è stata costretta a licenziare parte della sua forza lavoro per rimanere concorrenziale.

 

2002

2003

2004

PI

Occupazione (persone)

1 518

1 649

1 482

1 420

Indice (2002 = 100)

100

109

98

94

Fonte: Inchiesta

h)   Produttività

(61)

La produttività della manodopera dell’industria comunitaria, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, partendo da un livello di 169 tonnellate per dipendente, è dapprima diminuita del 13 % nel 2003, è aumentata di 12 punti percentuali nel 2004, per infine diminuire di 9 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Tale andamento si spiega con il fatto che il calo della produzione è stato più marcato di quello della forza lavoro.

 

2002

2003

2004

PI

Produttività (tonnellate per dipendente)

169

147

168

152

Indice (2002 = 100)

100

87

99

90

Fonte: Inchiesta

i)   Salari

(62)

Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il salario medio per dipendente è aumentato del 19 %. In particolare, esso è aumentato del 4 % nel 2003, di altri 9 punti percentuali nel 2004 ed infine di 6 punti percentuali nel PI. L'aumento registrato nel 2004 e nel corso del PI sembra più rapido della media. Questo è dovuto al fatto che i dati relativi a due dei maggiori produttori che hanno collaborato sono stati influenzati dallo smantellamento di un sistema nazionale che sovvenzionava i contributi previdenziali. Nel 2002 e nel 2003 i costi della sicurezza sociale erano quindi artificialmente sottovalutati.

 

2002

2003

2004

PI

Costo annuo del lavoro per dipendente (EUR)

22 283

23 141

25 152

26 585

Indice (2002 = 100)

100

104

113

119

Fonte: Inchiesta

j)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(63)

Per quanto riguarda l'industria comunitaria, i prezzi unitari di vendita a clienti indipendenti di prodotti con il marchio del rivenditore sono diminuiti in maniera quasi costante nel corso dell'intero periodo in esame. Da un livello di circa 1 050 EUR/tonnellata nel 2002, essi sono diminuiti del 4 % nel 2003 e di altri 9 punti percentuali nel 2004, per poi aumentare marginalmente di 2 punti percentuali nel PI, quando hanno raggiunto un livello di 928 EUR/tonnellata. Nel complesso, tra il 2002 ed il periodo dell'inchiesta è stato registrato un calo dell'11 %.

 

2002

2003

2004

PI

Prezzo unitario mercato CE (marchio rivenditore) (EUR/t)

1 047

1 010

914

928

Indice (2002 = 100)

100

96

87

89

Prezzo unitario mercato CE (marchio proprio e rivenditore) (EUR/t)

1 151

1 126

1 060

1 064

Indice (2002 = 100)

100

98

92

92

Fonte: Inchiesta

(64)

I prezzi di vendita totali (con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore) dell'industria comunitaria a clienti indipendenti sul mercato comunitario hanno seguito un andamento simile. Da un livello di circa 1 150 EUR/tonnellata nel 2002, essi sono scesi del 2 % nel 2003, di altri 6 punti percentuali nel 2004 e si sono mantenuti all'incirca a tale livello durante il periodo dell'inchiesta. Ad un livello di circa 1 060 EUR/tonnellata, questi prezzi di vendita erano inferiori dell'8 % a quelli registrati nel 2002.

(65)

Dato il volume e il livello di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni considerate, non sussiste alcun dubbio sul fatto che tali importazioni siano state fra i fattori che hanno influenzato i prezzi.

k)   Redditività e utile sul capitale investito

(66)

Nel periodo in esame la redditività delle vendite, da parte dell'industria comunitaria, dei prodotti destinati al marchio del rivenditore, espressa in percentuale delle vendite nette, è scesa dal 17 % nel 2002 all'11 % circa nel 2003, al 5 % circa nel 2004 e al 3 % circa nel periodo dell'inchiesta.

 

2002

2003

2004

PI

Redditività vendite CE a clienti indipendenti (marchio rivenditore) (% vendite nette)

17,0 %

11,1 %

4,6 %

2,9 %

Indice (2002 = 100)

100

66

27

17

Redditività vendite CE a clienti indipendenti (marchio proprio e rivenditore) (% vendite nette)

21,4 %

17,3 %

13,6 %

10,7 %

Indice (2002 = 100)

100

81

64

50

Utile su capitale investito (marchio proprio e rivenditore) (% valore contabile netto investimenti)

59,8 %

43,2 %

32,3 %

25,1 %

Indice (2002 = 100)

100

72

54

42

Fonte: Inchiesta

(67)

La redditività delle vendite, da parte dell'industria comunitaria, dei prodotti destinati al proprio marchio e al marchio del rivenditore è a sua volta scesa dal 21 % circa nel 2002, al 17 % circa nel 2003, al 14 % circa nel 2004 e all'11 % circa nel PI. Il calo è quindi meno marcato di quello registrato per le vendite unicamente con il marchio del rivenditore.

(68)

L'utile sul capitale investito, espresso (tanto per il proprio marchio quanto per il marchio del rivenditore) in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività descritto sopra. Esso è sceso da un livello del 60 % circa nel 2002 al 43 % circa nel 2003 e al 32 % circa nel 2004, per attestarsi infine attorno al 25 % nel PI, diminuendo quindi di 58 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

l)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(69)

Nel 2002 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa 46 milioni di EUR. Esso è sceso da circa 32 milioni di EUR nel 2003 a 17 milioni di EUR ed è risalito leggermente a circa 22 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta. Nessuno dei produttori comunitari che hanno collaborato ha segnalato di aver avuto difficoltà per ottenere capitali.

 

2002

2003

2004

PI

Flusso di cassa (marchio proprio e rivenditore) (000 EUR)

46 113

31 750

17 057

22 051

Indice (2002 = 100)

100

69

37

48

Fonte: Inchiesta

m)   Investimenti

(70)

Gli investimenti annui dell'industria comunitaria per la produzione del prodotto simile sono diminuiti del 55 % dal 2002 al 2003, per aumentare del 18 % nel 2004 e ancora del 13 % nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, nel periodo in esame gli investimenti sono calati del 24 %. Ad eccezione di un produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta, come già indicato nel considerando 53, gli investimenti dell'industria comunitaria erano destinati alla manutenzione e al rinnovo delle attrezzature esistenti e non ad un incremento della capacità.

 

2002

2003

2004

PI

Investimenti netti (000 EUR)

12 956

5 864

8 101

9 858

Indice (2002 = 100)

100

45

63

76

Fonte: Inchiesta

n)   Entità del margine di dumping

(71)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'impatto sull'industria comunitaria dell'entità dei margini di dumping effettivi non può considerarsi trascurabile.

o)   Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(72)

In assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata dal presente procedimento, il fattore risulta irrilevante.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(73)

Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie del paese interessato è quasi raddoppiato e la loro quota di mercato a livello comunitario è salita di circa 6 punti percentuali. Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dal paese interessato sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Tranne nel caso di due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, il confronto fra i prezzi dei diversi modelli ha mostrato margini di sottoquotazione compresi fra il 2 % e il 10 % nel PI.

(74)

Un numero assai ridotto di indicatori ha registrato un andamento positivo tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. La capacità di produzione è aumentata di 6 punti percentuali e i costi annui del lavoro hanno registrato un incremento del 19 % circa. Nei considerando 53 e 62 è stato tuttavia indicato che questi andamenti atipici sono dovuti a motivi particolari.

(75)

Nel periodo in esame si è invece constatato un netto deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo tra il 2002 e il PI. il volume di produzione è diminuito del 16 %, l'indice di utilizzazione degli impianti ha perso 19 punti percentuali, il volume di vendite da parte dell'industria comunitaria di prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito del 7 %, il volume di vendite da parte dell'industria comunitaria di prodotti con il proprio marchio e di prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito del 5 %, l'industria comunitaria ha perso 2,6 punti percentuali di quota di mercato, l'occupazione è calata del 6 %, il prezzo di vendita dell'industria comunitaria (marchio del rivenditore e tutti i marchi) è diminuito del 10 % circa, gli investimenti sono calati del 24 %, la redditività delle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore è scesa dal 17 % al 3 % circa, mentre la redditività delle vendite di prodotti con il proprio marchio e di prodotti con il marchio del rivenditore è scesa dal 21 % all'11 % circa. Anche l'utile sugli investimenti e il flusso di cassa hanno registrato un calo.

(76)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(77)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(78)

Il notevole incremento, pari all'87 %, tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, del volume delle importazioni oggetto di dumping e della corrispondente quota di mercato comunitario, pari a circa 6 punti percentuali, nonché la sottoquotazione riscontrata (compresa tra il 2 % ed il 10 % in funzione dell'esportatore, ad eccezione di due produttori esportatori inclusi nel campione per i quali non è stata riscontrata sottoquotazione) hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Tra il 2002 ed il periodo dell'inchiesta la produzione è calata del 16 %, l'indice di utilizzazione degli impianti ha perso circa 20 punti percentuali, il volume di vendite di prodotti con il marchio del rivenditore, i quali sono stati per primi in concorrenza con le importazioni oggetto di dumping, è diminuito del 7 %, la Comunità ha perso 2,6 punti percentuali della sua quota di mercato, l'occupazione è calata del 6 %, il prezzo di vendita unitario dei prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito dell'11 %, gli investimenti sono calati del 24 %, la redditività delle vendite è notevolmente diminuita e il flusso di cassa si è dimezzato. Si conclude pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping hanno avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

3.   Effetti dovuti ad altri fattori

a)   Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(79)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto ai suoi scarsi risultati a livello di esportazioni.

(80)

Come si evince dalla tabella che segue, il volume di vendite all'esportazione, considerando tanto i prodotti con il proprio marchio quanto quelli con il marchio del rivenditore, ha registrato un incremento del 17 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo il prezzo unitario di queste vendite è aumentato del 7 % sino a oltrepassare i 1 000 EUR nel periodo dell'inchiesta. Entrambi gli andamenti, a livello di quantità e di prezzi, sono in netto contrasto con gli andamenti negativi descritti ai considerando 63, 64, 66 e 67 per quanto riguarda le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.

 

2002

2003

2004

IP

Volume vendite all'esportazione (marchio proprio e rivenditore) (tonnellate)

48 478

48 170

51 062

56 821

Indice (2002 = 100)

100

99

105

117

Fonte: Inchiesta

(81)

Si osserva inoltre che l'andamento della redditività già descritto nei considerando 66 e 67 si riferisce esclusivamente alle vendite dell'industria comunitaria all'interno della Comunità. La redditività non riguarda pertanto le vendite all'esportazione. Si ritiene pertanto che l'attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

b)   Calo del consumo sul mercato comunitario

(82)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto al calo del consumo sul mercato comunitario.

(83)

Come già indicato nel considerando 44, il consumo si è mantenuto stabile nel periodo in esame. L'argomentazione è pertanto respinta.

c)   Aumento dei costi di produzione dell'industria comunitaria

(84)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse legato all'aumento dei costi di produzione e segnatamente all'incremento dei costi del capitale fisso e dei costi del lavoro.

(85)

Come già indicato nel considerando 62, nel periodo in esame i costi unitari del lavoro sono effettivamente aumentati del 19 %. I motivi alla base di questo andamento sono stati spiegati nel considerando 62 di cui sopra.

(86)

Come si evince dalla tabella che segue, l'importo annuo dell'ammortamento delle immobilizzazioni dell'industria comunitaria direttamente legate alla produzione del prodotto simile è diminuito del 10 % circa nel periodo in esame. I costi di produzione unitari complessivi sono aumentati solo del 5 % nel periodo in esame. Si tratta di un incremento moderato se si considerano i seguenti fattori. Un importante elemento di costo è il barattolo, che rappresenta circa il 40 % dei costi di fabbricazione sostenuti dai produttori comunitari. Nel periodo in esame il prezzo del barattolo è aumentato all'incirca del 15 %. L'acciaio è tuttavia una merce con quotazione internazionale e tanto l'industria comunitaria quanto i suoi concorrenti tailandesi si riforniscono di barattoli vuoti a prezzi analoghi. È quindi assai probabile che i produttori tailandesi siano stati influenzati in misura simile da questo aumento, che, in assenza di dumping e di contenimento dei prezzi, avrebbe dovuto incidere sui prezzi di vendita dei produttori sia tailandesi che comunitari. Tuttavia, come già indicato nel considerando 47, i produttori esportatori tailandesi non hanno aumentato di conseguenza i loro prezzi di vendita all'esportazione, ma li hanno invece diminuiti del 13 % nel periodo in esame. Va inoltre osservato che dall'inchiesta è emerso che il costo totale delle esportazioni, sommato alle spese di trasporto, era assai vicino al costo totale di produzione dell'industria comunitaria. Le importazioni oggetto di dumping non sono quindi più efficaci rispetto ai costi dell'industria comunitaria.

 

2002

2003

2004

PI

Ammortamento immobilizzazioni (000 EUR)

10 356

11 501

10 953

9 286

Indice (2002 = 100)

100

111

106

90

Costo unitario produzione (EUR/tonnellate)

904

930

916

950

Indice (2002=100)

100

103

101

105

Fonte: Inchiesta

(87)

Il grave deterioramento della redditività osservato tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta non può quindi essere attribuito all’innalzamento dei costi di produzione quanto piuttosto alla diminuzione dei prezzi di vendita. In effetti, i prezzi di vendita dell’industria comunitaria sono diminuiti dell'11 % tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, per effetto della depressione e del contenimento dei prezzi imputabili alle importazioni oggetto di dumping. L’aumento dei costi di produzione ha quindi svolto solo un ruolo marginale o nullo nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria, e comunque non tale da annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

d)   Fluttuazioni valutarie

(88)

Una parte interessata ha sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto a variazioni sfavorevoli del tasso di cambio.

(89)

Si ricorda che compito dell’inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria oppure se tale pregiudizio notevole sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping causi pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello.

(90)

Sul piano pratico, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria comunitaria sono esaminati essenzialmente accertando l’esistenza di una sottoquotazione, di una depressione e di un contenimento dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell’industria comunitaria; i prezzi delle esportazioni utilizzati per calcolare il pregiudizio devono talvolta essere convertiti in un’altra valuta per essere comparabili. Di conseguenza, il ricorso a tassi di cambio in questo contesto assicura semplicemente che la differenza di prezzo sia determinata su una base comparabile. È perciò evidente che il tasso di cambio, in linea di principio, non può costituire un altro fattore di pregiudizio.

(91)

Quanto esposto sopra è conforme al testo dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che menziona altri fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Nell’elenco degli altri fattori noti contenuto in questo articolo non figura alcun fattore di incidenza sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Se insomma le esportazioni sono oggetto di dumping, anche se hanno beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio, non si capisce in che modo tali fluttuazioni valutarie possano costituire un altro fattore di pregiudizio.

(92)

L’analisi dei fattori che incidono sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, che si tratti di fluttuazioni dei tassi di cambio o di altro, non porta ad alcun risultato e va oltre le disposizioni del regolamento di base. L’argomentazione è pertanto respinta.

e)   Importazioni da altri paesi terzi

(93)

Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi diversi dalla Tailandia sono diminuite del 44 % circa, passando da circa 23 000 tonnellate nel 2002 a circa 13 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Anche la quota di mercato corrispondente ha registrato un calo, passando dal 7 % circa al 3,8 % circa. In base ai dati forniti da Eurostat, i prezzi medi per le importazioni da altri paesi terzi erano considerevolmente più elevati rispetto ai prezzi del paese interessato e a quelli dell'industria comunitaria. Nel 2002 i prezzi erano pari a circa 1 100 EUR/tonnellata e nel periodo compreso fra il 2002 e il PI sono saliti del 2 %. Nel periodo dell'inchiesta nessun paese terzo, considerato singolarmente, deteneva una quota di mercato superiore al 2 % né presentava prezzi all'importazione inferiori a quelli del paese interessato e a quelli dell'industria comunitaria. Non è stata inoltre fornita alcuna prova del fatto che questi paesi terzi abbiano praticato il dumping del prodotto simile sul mercato comunitario.

(94)

Se si considerano il calo dei volumi e delle quote di mercato di tali paesi terzi e il fatto che il prezzo medio da essi praticato era notevolmente più elevato di quelli del paese interessato e dell'industria comunitaria, si può concludere che le importazioni dagli altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria. Tali importazioni sono state al contrario penalizzate dalle importazioni oggetto di dumping.

 

2002

2003

2004

PI

Volume importazioni dal resto del mondo (tonnellate)

22 698

15 764

19 683

12 643

Indice (2002 = 100)

100

69

87

56

Quota di mercato importazioni dal resto del mondo

6,9 %

4,7 %

5,7 %

3,8 %

Prezzo importazioni dal resto del mondo (EUR/tonnellate)

1 098

1 084

1 020

1 125

Indice (2002=100)

100

99

93

102

Fonte: Eurostat

f)   Concorrenza degli altri produttori comunitari

(95)

Come già indicato nel considerando 42, gli altri produttori comunitari non hanno collaborato all'inchiesta. In base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, si calcola che il volume delle loro vendite nella Comunità sia stato pari a circa 92 000 tonnellate nel 2002, sia diminuito del 10 % circa nel 2003, sia aumentato di 13 punti percentuali nel 2004 e sia infine diminuito di 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo un livello molto simile a quello del 2002. Analogamente, nel PI la quota di mercato corrispondente era assai simile a quella del 2002, essendo appena inferiore al 28 %. Gli altri produttori non hanno quindi guadagnato volumi di vendita o quote di mercato a scapito dell'industria comunitaria. Non erano disponibili informazioni sui prezzi di questi altri produttori comunitari.

(96)

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra e in mancanza di informazioni contrarie, si conclude in via provvisoria che gli altri produttori comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

 

2002

2003

2004

IP

Volume vendite CE altri produttori comunitari (tonnellate)

92 022

82 552

94 544

91 070

Indice (2002 = 100)

100

90

103

99

Quota di mercato altri produttori comunitari

27,8 %

24,9 %

27,2 %

27,6 %

Indice (2002=100)

100

89

98

99

Fonte: Inchiesta, denuncia

4.   Conclusioni in merito al nesso causale

(97)

Per concludere, l'analisi precedente ha dimostrato che tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta si è registrato un sostanziale incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie della Tailandia, parallelamente ad un notevole ribasso dei prezzi di vendita e ad un livello elevato di sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta. L’incremento della quota di mercato delle importazioni tailandesi a basso prezzo è coinciso con la diminuzione della quota di mercato e del prezzo di vendita unitario dell’industria comunitaria e con il calo della redditività, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa legato alle attività operative.

(98)

Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante.

(99)

In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese interessato hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(100)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento nonché le probabili conseguenze di una mancata adozione di misure.

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(101)

Come già indicato nel considerando 42, l'industria comunitaria è costituita da sei società. Essa conta all'incirca 1 400 dipendenti che partecipano direttamente alla produzione, alla vendita e alla gestione del prodotto simile. In caso di adozione di misure i volumi di vendita e la corrispondente quota di mercato dell'industria comunitaria sul mercato comunitario registrerebbero un incremento e l'industria comunitaria potrebbe inoltre beneficiare di economie di scala. Poiché le misure proposte eliminerebbero segnatamente la sottoquotazione constatata nel periodo dell'inchiesta, si ritiene che l'industria comunitaria approfitterebbe della riduzione del contenimento dei prezzi imposto dalle importazioni oggetto di dumping per aumentare leggermente i propri prezzi di vendita. Nel complesso, questi sviluppi positivi previsti consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria.

(102)

Se invece non venissero istituite misure antidumping, è probabile che l'industria comunitaria continui a registrare un andamento negativo. L'industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quote di mercato e a subire un calo di redditività. Ciò determinerà quasi certamente dei tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di certe capacità produttive e un'ulteriore contrazione dell'occupazione nella Comunità.

(103)

In conclusione, l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

2.   Interesse degli altri produttori comunitari

(104)

Poiché questi produttori non hanno collaborato all'inchiesta e mancano quindi dati precisi sulla loro attività, la Commissione può solamente calcolare, sulla base della denuncia e del miniquestionario per il campionamento, che per un volume di produzione stimato pari a 100 000 tonnellate circa nel periodo dell'inchiesta gli altri produttori abbiano impiegato una forza lavoro di 640 persone circa. In caso di istituzione di misure antidumping, si può prevedere che anche gli altri produttori comunitari beneficerebbero degli stessi sviluppi positivi, in termini di volumi di vendita, prezzi e redditività, previsti per l'industria comunitaria nel considerando 101.

(105)

In conclusione, gli altri produttori comunitari sarebbero sicuramente avvantaggiati dall'istituzione di misure antidumping.

3.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

(106)

Si osserva in primo luogo che un'associazione che rappresenta gli interessi degli importatori tedeschi si è dichiarata contraria ad eventuali misure antidumping, senza però fornire ulteriori elementi a sostegno di tale posizione.

(107)

Come già indicato nel considerando 9, solo una società importatrice ha debitamente collaborato all'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta questa società ha importato il 4 % circa del volume totale di importazioni dalla Tailandia nella Comunità del prodotto in esame. Questa società non ha espresso chiaramente la propria posizione nei confronti della denuncia presentata. L’attività di rivendita del prodotto in esame originario della Tailandia rappresenta una porzione trascurabile (meno dell'1 %) del fatturato complessivo della società. In termini di manodopera, le attività di commercio e rivendita del prodotto in esame sono svolte da meno di 1 persona.

(108)

Se si considerano i) la scarsa collaborazione, ii) la posizione neutrale di questo importatore indipendente nel presente procedimento e iii) la percentuale trascurabile del fatturato e della forza lavoro di questa società connessi alla rivendita nella Comunità del prodotto in esame, si conclude in via provvisoria che l’istituzione delle misure antidumping produrrà con ogni probabilità un effetto marginale, in linea generale, sulla situazione degli importatori indipendenti nella Comunità.

4.   Interesse dei dettaglianti e dei consumatori

(109)

Considerata la specificità del mercato in questione, la Commissione ha chiesto la collaborazione dei dettaglianti e delle associazioni dei consumatori. Le risposte a tale invito sono state tuttavia molto scarse. Solo un dettagliante ha accettato di collaborare. Egli non ha espresso la propria posizione nei riguardi della denuncia presentata. Nel periodo dell'inchiesta il suo volume di rivendita del prodotto in esame originario della Tailandia era pari a meno del 2 % del volume totale di importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nella Comunità. Il fatturato derivante dalla rivendita del prodotto in esame era trascurabile, essendo pari a meno dello 0,01 % del fatturato totale di questo dettagliante. Lo stesso vale se si considerano non solo le rivendite del prodotto in esame, ma anche quelle del prodotto simile, in percentuale del fatturato della società. Sulla base dei relativi fatturati, il numero di posti di lavoro del dettagliante che ha collaborato che possono essere assegnati al prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta è stato stimato pari a circa cinque.

(110)

A livello dei consumatori, l'effetto sui prezzi sarebbe probabilmente il seguente: i prezzi CIF franco frontiera comunitaria delle esportazioni tailandesi sarebbero soggetti ad un dazio antidumping medio ponderato del 10 % circa, che verrebbe ad aggiungersi ad un dazio doganale convenzionale (comprendente un elemento agricolo speciale) del 16 % circa. Tra il prezzo di consegna CIF e il prezzo finale al consumo devono essere aggiunti vari costi, tra cui i costi di consegna agli importatori e la maggiorazione da loro applicata e i costi di consegna ai dettaglianti e la maggiorazione da questi applicata, i quali attenueranno l'incidenza delle misure proposte sul prezzo finale al dettaglio.

(111)

Alla luce delle capacità inutilizzate di produzione e della situazione della concorrenza, si prevede che l'industria comunitaria beneficerà delle eventuali misure antidumping soprattutto mediante un incremento dei volumi di vendita. Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto dello scarso peso del consumo di granturco dolce nel paniere del consumatore medio, gli eventuali effetti dell'istituzione di un dazio antidumping sulla situazione finanziaria del consumatore medio saranno con ogni probabilità trascurabili.

(112)

Alla luce di quanto precede e considerata la scarsa collaborazione ottenuta, si può pertanto ritenere improbabile che le misure proposte incidano in misura sostanziale sulla situazione dei dettaglianti e dei consumatori comunitari.

5.   Riduzione della concorrenza sul mercato comunitario e rischio di difficoltà di approvvigionamento

(113)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale istituzione di misure antidumping ridurrebbe la concorrenza sul mercato comunitario, il quale, secondo le loro affermazioni, sarebbe già caratterizzato da una situazione di approvvigionamento oligopolistica a causa della posizione dominante di due produttori francesi. È stato inoltre affermato che l'esclusione dei produttori tailandesi dalla Comunità comporterebbe il rischio di difficoltà di approvvigionamento per i dettaglianti e i consumatori.

(114)

Va innanzitutto ricordato che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni interessate dalle misure, bensì quello di eliminare l'impatto della distorsione del mercato derivante dalla presenza di importazioni oggetto di dumping.

(115)

Benché sia possibile che, a seguito dell'istituzione di misure, il volume delle vendite e la quota di mercato delle importazioni interessate diminuisca, le importazioni da altri paesi terzi continuerebbero a rappresentare un'importante fonte alternativa di approvvigionamento. Il ripristino di condizioni di mercato normali dovrebbe inoltre accrescere l'attrattiva del mercato comunitario per queste altre fonti di approvvigionamento.

(116)

Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria era del 60 % circa, quella degli altri produttori comunitari del 28 % circa, quella delle importazioni oggetto di dumping dalla Tailandia del 13 % circa e quella delle importazioni dal resto del mondo del 4 % circa. Come già indicato nel considerando 41, nella Comunità operano in totale 18 produttori noti del prodotto simile. Inoltre, come indicato nel considerando 54, nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria operava ben al di sotto della piena capacità. Anche altri produttori comunitari dispongono probabilmente di capacità inutilizzate. Esistono quindi notevoli possibilità per accrescere significativamente i volumi di produzione nella Comunità prima di incontrare problemi di capacità.

(117)

Alla luce di quanto precede e considerando le quote di mercato e il numero di fornitori indipendenti del prodotto in esame e del prodotto simile indicati sopra, le affermazioni relative alla concorrenza e alle difficoltà di approvvigionamento sono respinte.

6.   Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(118)

In conclusione, si prevede che l'industria comunitaria così come gli altri produttori comunitari beneficeranno dell'istituzione di misure riconquistando le quote di vendita e di mercato perdute e migliorando la propria redditività. Gli eventuali effetti negativi, che consisterebbero in un lieve rialzo dei prezzi per i consumatori finali, sarebbero abbondantemente compensati dagli effetti positivi previsti per l'industria comunitaria. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure provvisorie nel presente caso e che l'applicazione di tali misure è nell'interesse della Comunità.

G.   PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(119)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(120)

Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Per calcolare l'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di dumping.

(121)

Sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 14 % sul fatturato può essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria può prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Come già indicato nel considerando 67, nel 2002, quando il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Tailandia era al livello più basso, l'industria comunitaria ha ottenuto un profitto del 21,4 % per le vendite di prodotti con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore. Tuttavia, come indicato nel considerando 51, le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Tailandia avvengono esclusivamente nell'ambito del canale di vendita di prodotti con il marchio del rivenditore. Si è quindi ritenuto opportuno adeguare la redditività del 21,4 % di cui sopra per riflettere questa differenza nella gamma di marchi utilizzati dall'industria comunitaria rispetto alle importazioni dalla Tailandia. Si è così ottenuto un profitto in mancanza di importazioni oggetto di dumping pari al 14 %.

(122)

Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto, per tipo di prodotto, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita dell'industria comunitaria in modo tale da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze risultanti da tale comparazione sono state espresse in percentuale del valore totale CIF all’importazione.

(123)

Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:

Karn Corn

31,3 %

Malee Sampran

12,8 %

River Kwai

12,8 %

Sun Sweet

18,6 %

Esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

17,7 %

Tutte le altre società

31,3 %

(124)

Per due società (Malee Sampran e River Kwai) il livello necessario per eliminare il pregiudizio è inferiore al margine di dumping accertato: le misure provvisorie devono pertanto basarsi sul primo valore. Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato per le altre due società, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore.

2.   Misure provvisorie

(125)

Alla luce di quanto precede e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio ad un livello pari al margine di dumping e di pregiudizio minimo riscontrato, conformemente al principio del dazio inferiore.

(126)

Poiché il grado di cooperazione è stato assai elevato, si è ritenuto opportuno fissare il dazio per le società che non hanno collaborato all'inchiesta al livello del dazio più elevato da imporre alle società che hanno collaborato. L'aliquota del dazio residuo è stata quindi fissata a 13,2 %.

(127)

Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:

Esportatori inclusi nel campione

Dazio antidumping proposto

Karn Corn

4,3 %

Malee Sampran

12,8 %

River Kwai

12,8 %

Sun Sweet

11,2 %

Esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

13,2 %

Tutte le altre società

13,2 %

(128)

Le aliquote del dazio individuali applicate alle società precisate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Pertanto, esse rispecchiano la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società in questione. Di conseguenza, tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Tailandia fabbricati da queste società, cioè dalle specifiche persone giuridiche delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

(129)

A tale proposito va osservato che, come già indicato nel considerando 34, una delle società incluse nel campione acquista notevoli quantitativi di prodotti finiti da altri produttori in Tailandia per poi rivenderli alla Comunità. Nel caso di questa società viene concesso un dazio individuale solo per le merci di sua produzione e a condizione che la società si impegni a presentare certificati di produzione, all'atto dell'esportazione nella Comunità, per determinare la fabbricazione del prodotto a livello doganale.

(130)

Le eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

(131)

Al fine di garantire un'adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

3.   Disposizione finale

(132)

Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che hanno contattato la Commissione nel termine stabilito nell’avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, dichiarato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010), e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Tailandia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Karn Corn Co., Ltd, 278 Krungthonmuangkeaw, Sirinthon Rd., Bangplad, Bangkok, Tailandia

4,3

A789

Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Tailandia

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Tailandia

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M 1, Sanpatong-Bankad Rd., T. Toongsatok, Sanpatong, Chiangmai, Tailandia

11,2

A792

Produttori elencati nell’allegato I

13,2

A793

Tutte le altre società

13,2

A999

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

L’applicazione dei dazi individuali precisati per la società River Kwai di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica il dazio valido per tutte le altre imprese.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In forza dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 75 del 28.3.2006, pag. 6.


ALLEGATO I

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A793):

Denominazione

Indirizzo

Agro-On (Thailand) Co., Ltd

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Tailandia

B.N.H. Canning Co., Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Tailandia

Boonsith Enterprise Co., Ltd

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Tailandia

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Tailandia

Great Oriental Food Products Co., Ltd

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Tailandia

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd

236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Tailandia

Lampang Food Products Co., Ltd

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Tailandia

O.V. International Import-Export Co., Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Tailandia

Pan Inter Foods Co., Ltd

400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Tailandia

Siam Food Products Public Co., Ltd

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok 10110, Tailandia

Viriyah Food Processing Co., Ltd

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl., Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Tailandia

Vita Food Factory (1989) Ltd

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Tailandia


ALLEGATO II

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 3 del presente regolamento deve includere una dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:

Nominativo e qualifica del funzionario della società che ha rilasciato la fattura commerciale.

Dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il “volume” di [prodotto in esame] venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Dichiara inoltre che le informazioni che figurano sulla fattura sono complete e corrispondono a verità».

Data e firma.


20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/s3


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