ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 337

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
5 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1783/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1784/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso degli agenti di fabbricazione

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1787/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

17

 

*

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

21

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2006, relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali (PECA)

33

Protocollo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali (PECA)

34

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

43

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, ai fini dell’adesione della Comunità al regolamento n. 107 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione ( 1 )

45

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 [notificata con il numero C(2006) 5677]

46

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati da Bulgaria e Romania per il 2007 e modifica la decisione 2006/687/CE [notificata con il numero C(2006) 5702]

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1783/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

74,2

204

44,5

999

59,4

0707 00 05

052

139,4

204

74,2

628

163,6

999

125,7

0709 90 70

052

165,3

204

60,8

999

113,1

0805 10 20

388

46,7

999

46,7

0805 20 10

052

63,4

204

55,7

999

59,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,1

388

111,5

999

83,8

0805 50 10

052

53,3

388

44,4

528

33,5

999

43,7

0808 10 80

388

59,7

400

100,7

404

99,8

508

80,5

720

45,7

999

77,3

0808 20 50

052

107,8

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.12.2006   

IT

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L 337/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso degli agenti di fabbricazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 2, sedicesimo trattino, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il tetracloruro di carbonio (CTC), sostanza che riduce lo strato di ozono, figura tra le sostanze controllate del gruppo IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000 ed è pertanto soggetto alle restrizioni d'uso previste dal regolamento.

(2)

Tenuto conto delle nuove informazioni e sviluppi tecnici riferiti dalla task force sugli agenti di fabbricazione del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono nella relazione dell’ottobre 2004 (2), nel corso della diciassettesima riunione delle parti del dicembre 2005 le parti del protocollo hanno adottato la decisione XVII/7 (3). In particolare, quest’ultima decisione aggiunge il CTC alla tabella A, modificata, della decisione X/14 quale agente di fabbricazione per la produzione di cianocobalamina radiomarcata, farmaco medicinale impiegato per la diagnosi delle possibili cause di carenza di vitamina B12.

(3)

Attualmente l’uso di CTC come agente di fabbricazione per la produzione di cianocobalamina radiomarcata è vietato all’interno della Comunità dal regolamento (CE) n. 2037/2000. Per consentire questo impiego particolare, secondo quanto stabilito dalla suddetta decisione adottata di recente nell’ambito del protocollo di Montreal, è necessario modificare l’allegato VI del regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1366/2006 (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 12).

(2)  Relazione della task force sugli agenti di fabbricazione, ottobre 2004, pag. 17 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/PATF/PATF_Report2004.pdf).

(3)  Diciassettesima riunione delle parti del protocollo di Montreal del 2005, decisione XVII/7: elenco degli usi di sostanze controllate come agenti di fabbricazione (http://hq.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/17mop/17mop-11.e.pdf).


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell’articolo 2, sedicesimo trattino

a)

Uso di tetracloruro di carbonio per l’eliminazione del tricloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;

b)

uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro;

c)

uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;

d)

uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di isobutil-acetofenone (ibuprofene — analgesico);

e)

uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);

f)

uso di tetracloruro di carbonio per la produzione di cianocobalamina radio-marcata;

g)

uso di CFC-11 nella produzione di lamine sottili di fibre poliolefiniche sintetiche;

h)

uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali;

i)

uso di CFC-113 nella riduzione di prodotti intermedi di perfluoropolieterepoliperossidi per la produzione di diesteri di perfluoropolieteri (PFPE);

j)

uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità;

k)

uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime;

l)

uso di HCFC nei processi indicati nelle lettere da a) a k), quando impiegati in sostituzione di CFC o di tetracloruro di carbonio.»


5.12.2006   

IT

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L 337/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1785/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(2)

A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3)

Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2007 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4)

Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2038/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (2), si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2007.

(5)

Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6)

A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un’efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2007 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2006.

(7)

Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8)

A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l’operatore interessato può dimostrare l’esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2008, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2007.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2007, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2006.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2006 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d’origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all’allegato I.

Articolo 4

1.   A partire dal 4 gennaio 2007 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione di importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2.   Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

a)

dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;

b)

certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

i)

di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure

ii)

di aver beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3.   Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2007.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2008.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37).

(2)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 27.


ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese

Categoria

Unità

Importo massimo

Corea del Nord

1

chilogrammi

10 000

2

chilogrammi

10 000

3

chilogrammi

10 000

4

pezzi

10 000

5

pezzi

10 000

6

pezzi

10 000

7

pezzi

10 000

8

pezzi

10 000

9

chilogrammi

10 000

12

paia

10 000

13

pezzi

10 000

14

pezzi

10 000

15

pezzi

10 000

16

pezzi

10 000

17

pezzi

10 000

18

chilogrammi

10 000

19

pezzi

10 000

20

chilogrammi

10 000

21

pezzi

10 000

24

pezzi

10 000

26

pezzi

10 000

27

pezzi

10 000

28

pezzi

10 000

29

pezzi

10 000

31

pezzi

10 000

36

chilogrammi

10 000

37

chilogrammi

10 000

39

chilogrammi

10 000

59

chilogrammi

10 000

61

chilogrammi

10 000

68

chilogrammi

10 000

69

pezzi

10 000

70

pezzi

10 000

73

pezzi

10 000

74

pezzi

10 000

75

pezzi

10 000

76

chilogrammi

10 000

77

chilogrammi

5 000

78

chilogrammi

5 000

83

chilogrammi

10 000

87

chilogrammi

10 000

109

chilogrammi

10 000

117

chilogrammi

10 000

118

chilogrammi

10 000

142

chilogrammi

10 000

151A

chilogrammi

10 000

151B

chilogrammi

10 000

161

chilogrammi

10 000

Repubblica del Montenegro, Kosovo (1)

1

chilogrammi

20 000

2

chilogrammi

20 000

2a

chilogrammi

10 000

3

chilogrammi

10 000

5

pezzi

10 000

6

pezzi

10 000

7

pezzi

10 000

8

pezzi

10 000

9

chilogrammi

10 000

15

pezzi

10 000

16

pezzi

10 000

67

chilogrammi

10 000


(1)  come definito nella risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza delle nazioni unite del 10 giugno 1999.


ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4

1.

Austria

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel. (43 1) 71100-0

Fax (43 1) 71100-8386

2.

Belgio

FOD Economie, KMO,

Middenstand en Energie

Economisch Potentieel

KBO-Beheerscel — Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Tel. + 32 (0) 2 548 64 69

Fax + 32 (0) 2 548 65 70

SPF économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Cellule de gestion BCE — Licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél. + 32 (0) 2 548 64 69

Fax + 32 (0) 2 548 65 70

3.

Bulgaria

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Република България

Tel.

+359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800

Fax

+359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654

4.

Cipro

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

1421 Nicosia

Tel. +357 2 867100

Fax +357 2 375120

5.

Repubblica ceca

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420) 22490 7111

Fax (420) 22421 2133

6.

Danimarca

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Tel. (45) 35 46 64 30

Fax (45) 35 46 64 01

7.

Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Tel. (372) 6256 400

Fax (372) 6313 660

8.

Finlandia

Tullihallitus

Erottajankatu 2

FIN-00101 Helsinki

Tel. (358 9) 61 41

Fax (358 20) 492 2852

9.

Francia

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes

Service des industries manufacturières (SIM)

Mission Textile-Importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tél. (33 1) 44 87 17 17

Fax (33 1) 53 44 91 81

10.

Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49 61 96) 9 08-0

Fax (49 61 96) 9 42 26

11.

Grecia

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής

Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Tel. (30210) 328 6021-22

Fax (30210) 328 6094

12.

Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.

Tel. 0036(1) 336 7300

Fax 0036(1)336 7302

13.

Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.

Italia

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 75 17, 06 59 93 22 02/22 15

Fax (39) 06 59 93 22 35/22 63

Telex (39) 06 59 64 75 31

15.

Lettonia

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tel. 00 371 701 3006

Fax 00 371 728 0882

16.

Lituania

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. 00 370 5 262 87 50 / 00370 5 261 94 88

Fax 00 370 5 262 39 74

17.

Luxembourg

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 47 82 371

Fax (352) 46 61 38

18.

Malta

Ministry for Competitiveness and Communication

Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris

Valletta CMR02 Malta

Tel. 00 356 21 237 112

Fax 00 356 21 237 900

19.

Paesi Bassi

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel. (31 50) 523 91 11

Fax (31 50) 523 22 10

20.

Polonia

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 0048/22/693 55 53

Fax 0048/22/693 40 21

21.

Portogallo

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

PT-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Romania

Ministerul Economiei și Comerțului

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu nr. 16

București, Sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 21 315 00 81

Fax +40 21 315 04 54

E-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Slovacchia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Tel. 00 421 2 4854 2021/ 00 421 2 4854 7119

Fax 00 421 2 4342 3919

24.

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel. +386(0)4/297 44 70

Fax +386(0)4/297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.

Spagna

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17, 349 37 48

Fax (34 91) 563 18 23, 349 38 31

26.

Svezia

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel. (46 8) 690 48 00

Fax (46 8) 30 67 59

27.

Regno Unito

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

UK TS23 2NF

Tel. (44 1642) 36 43 33, 36 43 34

Fax (44 1642) 53 35 57


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1) in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari del Montenegro, del Kosovo (2) e della Corea del Nord.

(2)

A partire dal 1o gennaio 2007, l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei due nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 517/94.

(3)

Onde evitare che l’allargamento produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Dal momento che il Montenegro ha acquistato l’indipendenza il 3 giugno 2006, la Commissione non dispone di cifre separate per il flusso commerciale tra Montenegro e Kosovo, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall’altro. Si sono fissate le nuove aliquote di contingente applicando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione dei due nuovi Stati membri. In entrambi i casi si è tenuto conto anche di un tasso di crescita.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2007. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2007 sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione (3) relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94.

(5)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 si applicano in toto alle importazioni nei nuovi Stati membri. Il regolamento (CE) n. 517/94 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37).

(2)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(3)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue.

1.

L'allegato III B è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III B

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Repubblica di Montenegro, Kosovo (1)

Categoria

Unità

Quantità

1

in tonnellate

631

2

in tonnellate

765

2a

in tonnellate

173

3

in tonnellate

84

5

1 000 pezzi

356

6

1 000 pezzi

191

7

1 000 pezzi

104

8

1 000 pezzi

297

9

in tonnellate

78

15

1 000 pezzi

148

16

1 000 pezzi

75

67

in tonnellate

65

2.

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Corea del Nord

Categoria

Unità

Quantità

1

in tonnellate

128

2

in tonnellate

153

3

in tonnellate

117

4

1 000 pezzi

289

5

1 000 pezzi

189

6

1 000 pezzi

218

7

1 000 pezzi

101

8

1 000 pezzi

302

9

in tonnellate

71

12

1 000 paia

1 308

13

1 000 pezzi

1 509

14

1 000 pezzi

154

15

1 000 pezzi

175

16

1 000 pezzi

88

17

1 000 pezzi

61

18

in tonnellate

61

19

1 000 pezzi

411

20

in tonnellate

142

21

1 000 pezzi

3 416

24

1 000 pezzi

263

26

1 000 pezzi

176

27

1 000 pezzi

289

28

1 000 pezzi

286

29

1 000 pezzi

120

31

1 000 pezzi

293

36

in tonnellate

96

37

in tonnellate

394

39

in tonnellate

51

59

in tonnellate

466

61

in tonnellate

40

68

in tonnellate

120

69

1 000 pezzi

184

70

1 000 pezzi

270

73

1 000 pezzi

149

74

1 000 pezzi

133

75

1 000 pezzi

39

76

in tonnellate

120

77

in tonnellate

14

78

in tonnellate

184

83

in tonnellate

54

87

in tonnellate

8

109

in tonnellate

11

117

in tonnellate

52

118

in tonnellate

23

142

in tonnellate

10

151A

in tonnellate

10

151B

in tonnellate

10

161

in tonnellate

152»

3.

L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VI

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Repubblica di Montenegro, Kosovo (2)

Categoria

Unità

Quantità

5

1 000 pezzi

403

6

1 000 pezzi

1 196

7

1 000 pezzi

588

8

1 000 pezzi

1 325

15

1 000 pezzi

691

16

1 000 pezzi

369


(1)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

(2)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (2), prescrive alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati, attualmente comunemente denominati International Financial Reporting Standards («IFRS»), per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data.

(2)

Il regolamento (CE) n. 809/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (3), prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli IFRS adottati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere presentate nel prospetto in forma di bilancio riesposto.

(3)

Tuttavia l’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 contiene disposizioni transitorie che esentano, in taluni casi specifici, gli emittenti di paesi terzi dall’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che non sono state redatte conformemente agli IFRS o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti agli IFRS. In base a tali disposizioni transitorie, l’obbligo di riesposizione delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non si applica ai prospetti depositati prima del 1o gennaio 2007 dall’emittente di un paese terzo che abbia preparato le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente a principi riconosciuti internazionalmente o ai principi contabili nazionali di un paese terzo e i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima di tale data. In quest’ultimo caso, se le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non forniscono un quadro fedele e corretto delle attività e delle passività, della situazione finanziaria e dei profitti e delle perdite dell’emittente, tali informazioni devono essere altresì accompagnate da informazioni più dettagliate o aggiuntive in modo da assicurare che venga fornito un quadro fedele e corretto.

(4)

In applicazione del regolamento (CE) n. 809/2004, nella sua versione attuale, tali disposizioni transitorie non si applicano più ai prospetti depositati dopo il 1o gennaio 2007 e le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che non sono conformi né agli IFRS né ai principi contabili equivalenti di paesi terzi dovranno essere ripresentate.

(5)

Dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro principi contabili nazionali. Ciò dimostra chiaramente che si sta raggiungendo uno degli obiettivi di tale regolamento, ovvero incoraggiare la convergenza dei principi contabili affinché gli IFRS siano riconosciuti internazionalmente e diventino realmente principi mondiali. Di conseguenza è opportuno che gli emittenti di paesi terzi siano esenti dall’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati preparate conformemente ai principi contabili nazionali o di fornire una descrizione delle differenze rispetto agli IFRS, come previsto all'articolo 1, punto 2, paragrafo 5 bis, del presente regolamento, se, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio, dette informazioni contengono una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.

(6)

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione (4), ha considerato nella consulenza fornita nel giugno 2005 che i Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati, di seguito «GAAP») del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti, intesi come singoli corpus di principi, sono equivalenti agli IFRS adottati in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, fatti salvi correttivi quali informazioni integrative e in taluni casi bilanci supplementari.

(7)

Nel gennaio del 2005 l’Accounting Standards Board del Giappone (ASBJ) e l'International Accounting Standards Board (IASB) hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per lanciare un progetto congiunto volto a ridurre le differenze tra gli IFRS e i GAAP giapponesi e hanno varato un programma di lavoro congiunto nel marzo del 2005 ai fini della convergenza dei GAAP giapponesi con gli IFRS. Nel gennaio del 2006 l’Accounting Standards Board del Canada ha annunciato pubblicamente il suo obiettivo di passare ad un corpus unico di principi di elevata qualità riconosciuti a livello mondiale per le società ad azionariato diffuso ed è giunto alla conclusione che questo obiettivo può essere raggiunto nel migliore dei modi facendo convergere i principi contabili canadesi verso gli IFRS entro cinque anni. Nel febbraio 2006 lo IASB e lo US Financial Accounting Standards Board hanno pubblicato un memorandum d'intesa che delinea un programma di lavoro per la convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP, al fine di soddisfare una delle condizioni poste dalla US Securities and Exchange Commission (SEC) per eliminare gli obblighi di riconciliazione per gli emittenti esteri che utilizzano gli IFRS e che sono registrati presso la SEC entro il 2009.

(8)

È tuttavia importante che sia preservata la qualità dell’informativa finanziaria conforme agli IFRS, che sono norme basate su principi, che gli IFRS siano applicati in modo uniforme, che la certezza del diritto sia adeguatamente assicurata a società ed investitori e che alle società della UE sia garantito pari trattamento dei bilanci su base mondiale. La futura valutazione dell’equivalenza deve essere basata su un’analisi tecnica e obiettiva dettagliata delle differenze tra gli IFRS e i principi contabili di paesi terzi, nonché sull’applicazione concreta di questi GAAP rispetto agli IFRS. Il progresso del processo di convergenza deve essere attentamente esaminato prima dell’adozione di qualsiasi decisione in materia di equivalenza.

(9)

Alla luce degli sforzi fatti dagli organismi di normazione contabile in Canada, Giappone e Stati Uniti per far convergere i loro principi con gli IFRS, è opportuno concedere il beneficio delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004, al fine di esentare gli emittenti di paesi terzi dall’obbligo di riesposizione delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati redatte conformemente ai principi contabili degli Stati Uniti, del Giappone o del Canada o (a seconda del caso) di fornire una descrizione delle differenze tra questi principi e gli IFRS, per un ulteriore periodo massimo biennale durante il quale gli organismi di normazione contabile e le autorità di regolamentazione portano avanti attivamente il dialogo, il processo di convergenza procede e viene completata la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

(10)

Mentre molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro GAAP nazionali, altri paesi stanno facendo convergere i GAAP nazionali con gli IFRS nell’arco di un certo periodo di tempo. Alla luce di ciò, è altresì opportuno che per un periodo transitorio massimo biennale si esentino gli emittenti di questi paesi terzi dall’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati o (a seconda del caso) di fornire una descrizione delle differenze, purché l’autorità nazionale responsabile si sia assunta pubblicamente un impegno in tal senso e abbia stabilito un programma di lavoro. Per assicurare che l’esenzione sia disponibile solo laddove queste condizioni siano soddisfatte, l’emittente del paese terzo deve essere tenuto a fornire prove che convincano l’autorità competente che l’autorità nazionale abbia effettivamente assunto un impegno pubblico e stabilito un programma di lavoro. Per assicurare uniformità all’interno della Comunità, il CAERVM deve coordinare la valutazione svolta dalle autorità competenti sull’osservanza delle predette condizioni nel caso dei GAAP dei singoli paesi terzi.

(11)

Durante tale periodo biennale, la Commissione deve non soltanto proseguire un dialogo attivo con le autorità rilevanti dei paesi terzi, ma anche monitorare strettamente i progressi nella convergenza tra gli IFRS e i GAAP del Canada, del Giappone, degli Stati Uniti e degli altri paesi terzi che hanno stabilito un programma di convergenza, per assicurarsi di essere in grado di adottare una decisione in materia di equivalenza almeno sei mesi prima del 1o gennaio 2009. Inoltre la Commissione monitorerà attivamente i progressi in atto nei lavori delle autorità rilevanti dei paesi terzi volti ad eliminare eventuali obblighi in capo agli emittenti comunitari che accedono ai mercati finanziari del paese terzo di riconciliare i bilanci preparati conformemente agli IFRS. Alla fine del periodo transitorio aggiuntivo, la decisione della Commissione dovrà essere tale da assicurare che emittenti comunitari e di paesi terzi siano posti su un piano di parità.

(12)

La Commissione deve informare regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito ai progressi realizzati nell’eliminazione degli obblighi di riconciliazione e nel processo di convergenza. Di conseguenza la Commissione, prima del 1o aprile 2007, deve presentare al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una relazione sul calendario di convergenza previsto dalle autorità contabili nazionali del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti. Oltre a ciò, prima del 1o aprile 2008 e dopo la consultazione del CAERVM, la Commissione deve presentare al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una relazione in merito alla valutazione dei GAAP di paesi terzi utilizzati dagli emittenti che non sono tenuti a riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati o (a seconda del caso) a fornire una descrizione delle differenze tra tali principi e gli IFRS, in caso di prospetti depositati presso l’autorità competente prima del 1o gennaio 2009. Infine, prima del 1o gennaio 2008 e dopo un’adeguata consultazione del CAERVM, la Commissione deve provvedere a garantire che vi sia una definizione di equivalenza utilizzata per determinare l’equivalenza dei GAAP di paesi terzi, sulla base di un meccanismo di equivalenza stabilito a tal fine.

(13)

Di conseguenza è opportuno modificare l’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 in modo tale che gli emittenti di paesi terzi non siano tenuti a riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati o (a seconda del caso) a fornire una descrizione delle differenze nei casi descritti durante un periodo massimo di due anni, affinché il dialogo possa continuare. In tutti gli altri casi, gli emittenti di paesi terzi devono essere soggetti all’obbligo di riesporre le loro informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente agli IFRS adottati o (in casi appropriati) di fornire una descrizione delle differenze in qualsiasi prospetto depositato presso l’autorità competente il 1o gennaio 2007 o in data successiva.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fermo restando il paragrafo 5 bis, a decorrere dal 1o gennaio 2007 gli emittenti dei paesi terzi di cui ai paragrafi 3 e 4 presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo il regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere presentate in forma di bilancio riesposto.»;

2)

sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies:

«5 bis.   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8.2, all'allegato X, punto 20.1, o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, o all'obbligo, di cui all'allegato VII, punto 8.2 bis, all'allegato IX, punto 11.1, o all'allegato X, punto 20.1 bis, di fornire una descrizione delle differenze tra i principi contabili internazionali adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni, incluse in un prospetto depositato presso l’autorità competente prima del 1o gennaio 2009, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le note allegate al bilancio che costituiscono parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono contenere una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standards esplicita e senza riserve, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio;

b)

le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere preparate conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti d’America;

c)

le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere preparate conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles di un paese terzo diverso dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d’America e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve aver assunto pubblicamente l’impegno, prima dell’avvio dell’esercizio finanziario nel quale viene depositato il prospetto, di far convergere tali principi verso gli International Financial Reporting Standards;

ii)

tale autorità deve aver stabilito un programma di lavoro che dimostri l’intenzione di progredire verso la convergenza entro il 31 dicembre 2008; e

iii)

l’emittente deve fornire prove che convincano l’autorità competente che le condizioni di cui ai punti i) e ii) sono soddisfatte.

5 ter.   Entro il 1o aprile 2007 la Commissione presenta al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una prima relazione sul calendario dei lavori delle autorità responsabili per i principi contabili nazionali negli USA, in Giappone e in Canada riguardanti la convergenza tra gli IFRS e i Generally Accepted Accounting Principles di tali paesi.

La Commissione segue attentamente l’entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America e nell'eliminazione degli obblighi di riconciliazione che si applicano agli emittenti comunitari in tali paesi e ne informa regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo. In particolare, la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.

5 quater.   La Commissione informa altresì regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito allo sviluppo delle discussioni in materia di regolamentazione e all’entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles dei paesi terzi di cui al paragrafo 5 bis, lettera c), e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.

5 quinquies.   Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 5 ter e 5 quater, la Commissione avvia e mantiene un dialogo regolare con le autorità di paesi terzi e presenta, entro il 1o aprile 2008 al più tardi, una relazione al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nella convergenza e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione che si applichi agli emittenti comunitari nell’ambito dell'ordinamento di un paese terzo di cui al paragrafo 5 bis, lettera b) o c). La Commissione può chiedere o imporre ad un’altra persona di preparare la relazione.

5 sexies.   Almeno sei mesi prima del 1o gennaio 2009 la Commissione provvede a determinare l’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi conformemente ad una definizione di equivalenza e ad un meccanismo di equivalenza che avrà stabilito prima del 1o gennaio 2008 conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2003/71/CE. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, la Commissione consulta anzitutto il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sull’adeguatezza della definizione di equivalenza e del meccanismo di equivalenza e sulla determinazione di equivalenza operata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/21


DIRETTIVA 2006/117/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 31, secondo comma, e l’articolo 32,

vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri in conformità dell’articolo 31 del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerato quanto segue:

(1)

Le operazioni necessarie per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito sono soggette ad una serie di prescrizioni stabilite da strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione.

(2)

Oltre a queste prescrizioni, la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva.

(3)

Come dichiarato nella risoluzione del Consiglio, del 22 maggio 2002, sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri (3), è importante ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.

(4)

La direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa (4) ha istituito un sistema comunitario di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi, che si è dimostrato soddisfacente. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita, è necessario modificarlo onde chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni, tenere conto di situazioni in precedenza ignorate, semplificare l’attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri e assicurare la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali e in particolare con la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (di seguito «la convenzione comune») alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.

(5)

Nell’ambito della quinta fase dell’iniziativa SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — Semplificare la legislazione per il mercato interno) è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri e degli utenti, al fine di esaminare una serie di preoccupazioni espresse dai destinatari della direttiva 92/3/Euratom e di adeguare quest’ultima alle norme e agli strumenti internazionali attualmente in vigore.

(6)

La procedura stabilita nella direttiva 92/3/Euratom è stata applicata in pratica soltanto alle spedizioni di combustibile esaurito per il quale non è previsto alcun utilizzo ulteriore e che è dunque considerato come «rifiuto radioattivo» ai fini di detta direttiva. Da un punto di vista radiologico, l’esclusione da tale procedura di sorveglianza e controllo del combustibile esaurito destinato al ritrattamento non è giustificata. È pertanto opportuno che la presente direttiva copra tutte le spedizioni di combustibile esaurito, sia esso destinato allo smaltimento o al ritrattamento.

(7)

Ciascuno Stato membro dovrebbe continuare ad essere pienamente responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito all’interno della sua giurisdizione; alcuni Stati membri optano per il ritrattamento del combustibile esaurito, altri preferiscono lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito senza che siano previsti altri utilizzi; la presente direttiva dovrebbe dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento e nulla nella presente direttiva dovrebbe implicare che uno Stato membro di destinazione deve accettare le spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito ai fini del loro trattamento o smaltimento definitivo eccetto in caso di rispedizione. Qualsiasi rifiuto di tali spedizioni dovrebbe essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella presente direttiva.

(8)

La semplificazione della procedura esistente non dovrebbe ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesto il loro consenso o di subordinarla a condizioni. Le obiezioni non dovrebbero essere arbitrarie e dovrebbero basarsi sul diritto nazionale, comunitario o internazionale pertinente. La presente direttiva dovrebbe trovare applicazione fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dal diritto internazionale, e in particolare l’esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.

(9)

La possibilità per uno Stato membro di destinazione o di transito di rifiutare la procedura automatica per dare il proprio consenso alle spedizioni impone un onere amministrativo ingiustificato ed è fonte di incertezze. L’obbligo per le autorità del paese di destinazione e del paese di transito di inviare l’avviso di ricevimento della domanda, unitamente alla proroga dei termini per la concessione del consenso, dovrebbe consentire di presumere l’approvazione tacita con un elevato grado di certezza.

(10)

Le «autorizzazioni» delle spedizioni ai fini della presente direttiva non dovrebbero sostituire i requisiti nazionali specifici per le spedizioni come le licenze di trasporto.

(11)

Per proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli derivanti dai rifiuti radioattivi, si dovrebbe tenere conto dei rischi che possono sorgere all’esterno della Comunità. Nel caso dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in uscita dalla Comunità, il paese terzo di destinazione non soltanto dovrebbe essere informato della spedizione, ma dovrebbe altresì dare il suo consenso.

(12)

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione dovrebbero cooperare e mettersi in contatto con le altre autorità competenti interessate per evitare ingiustificati ritardi e per assicurare un buon funzionamento della procedura di assenso stabilita dalla presente direttiva.

(13)

Il requisito che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie in caso di mancata esecuzione della spedizione non dovrebbe impedire l’applicazione dei meccanismi creati dagli Stati membri a livello nazionale.

(14)

Il requisito che il detentore assuma a proprio carico i costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione non dovrebbe impedire l’applicazione dei meccanismi creati dagli Stati membri a livello nazionale o di eventuali patti contrattuali tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.

(15)

Fermo restando che i rifiuti radioattivi dovrebbero, nella misura compatibile con la gestione sicura di tale materiale, essere smaltiti nello Stato in cui sono stati generati, si riconosce che gli Stati membri dovrebbero promuovere tra di loro accordi volti a facilitare una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito provenienti da Stati membri che ne producono piccole quantità o in cui la creazione di appositi impianti non sarebbe giustificata da un punto di vista radiologico.

(16)

Qualora sia stato concluso un accordo tra un destinatario in un paese terzo e un detentore in un paese terzo ai sensi dell’articolo 27 della convenzione comune, lo stesso accordo potrebbe essere usato ai fini della presente direttiva.

(17)

Ai fini della presente direttiva e alla luce dell’esperienza passata è opportuno adattare il documento uniforme esistente. Per maggiore chiarezza si dovrebbe stabilire l’obbligo di adottare il nuovo documento uniforme entro la data di recepimento della presente direttiva. Tuttavia, si dovrebbero prevedere, in caso di inosservanza di questo termine, disposizioni transitorie per l’utilizzo del documento uniforme esistente. Inoltre, l’adozione di regole chiare sulle lingue da utilizzare dovrebbe assicurare la certezza del diritto ed evitare ritardi ingiustificati.

(18)

Le relazioni periodiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dovrebbero fornire un’utile visione d’insieme delle autorizzazioni concesse a livello comunitario e individuare eventuali difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri, nonché le soluzioni adottate.

(19)

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (5), si applica tra l’altro al trasporto, all’importazione e all’esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso la Comunità e prevede un sistema di notificazione e di autorizzazione delle pratiche che implicano radiazioni ionizzanti. Queste disposizioni rientrano pertanto nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(20)

Alla luce di quanto precede è necessario, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire la direttiva 92/3/Euratom. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e per l’applicazione della direttiva abrogata.

(21)

Conformemente al paragrafo 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» (6) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un’adeguata protezione della popolazione.

2.   La presente direttiva si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito quando:

a)

il paese di origine o il paese di destinazione o un paese di transito è uno Stato membro della Comunità; e

b)

le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom.

3.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto.

4.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi.

5.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.

6.   La presente direttiva non pregiudica diritti e obblighi che derivano dal diritto internazionale.

Articolo 2

Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro:

a)

cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati ad operazioni di trattamento; o

b)

cui debbano essere spediti altri materiali ai fini del recupero dei rifiuti radioattivi,

di rispedire, dopo l’avvenuto trattamento, i rifiuti radioattivi al loro paese di origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di ritrattamento.

Articolo 3

Spedizioni transfrontaliere di combustibile esaurito destinato al ritrattamento

Fatte salve le competenze di ciascuno Stato membro nella definizione delle proprie politiche in materia di ciclo del combustibile esaurito, la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento, tenendo conto dei principi del mercato comune nucleare, in particolare la libera circolazione delle merci. Tali spedizioni ed esportazioni sono sorvegliate e controllate conformemente alle procedure stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 4

Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di rispedire in condizioni di sicurezza nel paese d’origine:

a)

spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono stati debitamente autorizzati ai sensi della stessa; e

b)

rifiuti contaminati radioattivamente o materiali contenenti una sorgente radioattiva, laddove tali materiali non sono stati dichiarati come rifiuti radioattivi nel paese d’origine.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«rifiuti radioattivi», materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione;

2)

«combustibile esaurito», combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

3)

«ritrattamento», un processo o un’operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

4)

«spedizione», tutte le operazioni necessarie per trasferire i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito dal paese o Stato membro di origine al paese o Stato membro di destinazione;

5)

«spedizione all’interno della Comunità», una spedizione effettuata tra un paese di origine e un paese di destinazione che sono Stati membri;

6)

«spedizione al di fuori della Comunità», una spedizione in cui il paese di origine e/o il paese di destinazione sono paesi terzi;

7)

«smaltimento», il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

8)

«stoccaggio», la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l’intenzione di recuperarli successivamente;

9)

«detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

10)

«destinatario», la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito;

11)

«paese o Stato membro di origine» e «paese o Stato membro di destinazione», rispettivamente qualsiasi paese o Stato membro in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione e qualsiasi paese o Stato membro verso il quale è prevista o effettuata una spedizione;

12)

«paese o Stato membro di transito», qualsiasi paese o Stato membro, diverso dal paese o Stato membro di origine o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o effettuata una spedizione;

13)

«autorità competenti», qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito;

14)

«sorgente sigillata» ha il significato datogli dalla direttiva 96/29/Euratom ed include la capsula, ove applicabile, che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

15)

«sorgente dismessa», una sorgente sigillata non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l’autorizzazione;

16)

«impianto riconosciuto», un impianto situato nel territorio di un paese, autorizzato dalle autorità competenti di tale paese, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento di sorgenti sigillate o un impianto debitamente autorizzato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio provvisorio di sorgenti sigillate;

17)

«domanda debitamente compilata», il documento uniforme che soddisfa tutti i requisiti, come stabilito in conformità dell’articolo 17.

CAPO 2

SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 6

Domanda di autorizzazione della spedizione

1.   Il detentore di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito che preveda di spedirli o di farli spedire all’interno della Comunità presenta alle autorità competenti dello Stato membro di origine una domanda di autorizzazione debitamente compilata.

2.   La domanda può riguardare più di una spedizione, a condizione che:

a)

i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive; e

b)

si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti; e

c)

qualora le spedizioni comportino il transito attraverso paesi terzi, detto transito avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera di ingresso e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso valico (o gli stessi valichi) di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

Articolo 7

Trasmissione della domanda alle autorità competenti

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano la domanda di cui all’articolo 6, debitamente compilata, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati prendono le misure necessarie ad assicurare che tutte le informazioni concernenti le spedizioni coperte dalla presente direttiva siano trattate con la dovuta cura e siano protette contro ogni utilizzazione abusiva.

Articolo 8

Avviso di ricevimento e richiesta di informazioni

1.   Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito verificano che la domanda sia debitamente compilata, ai sensi dell’articolo 5, punto 17.

2.   In caso di domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1.

3.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati ritengano che la domanda non sia debitamente compilata, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni mancanti e informano le altre autorità competenti di tale richiesta. Questa richiesta è fatta al più tardi alla scadenza del periodo stabilito al paragrafo 1.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono le informazioni richieste alle autorità competenti interessate.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate.

4.   I termini stabiliti ai paragrafi 1, 2 e 3 per l’invio dell’avviso di ricevimento possono essere ridotti se le autorità competenti di destinazione e di transito ritengono che la domanda sia debitamente compilata.

Articolo 9

Consenso e rifiuto del consenso

1.   Entro due mesi dalla data dell’avviso di ricevimento le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto di dare il consenso.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al primo comma.

2.   Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda.

3.   Il rifiuto del consenso o la fissazione di condizioni alle quali è subordinato il consenso devono essere debitamente motivati dagli Stati membri, sulla base:

a)

per gli Stati membri di transito, della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo;

b)

per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito o della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo.

Le eventuali condizioni imposte dalle autorità competenti degli Stati membri, siano essi paesi di transito o di destinazione, non possono essere più restrittive di quelle previste per analoghe spedizioni all’interno di tali Stati membri.

4.   Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno dato il loro consenso al transito di una determinata spedizione non possono negare il consenso alla rispedizione nei seguenti casi:

a)

se il consenso iniziale concerneva la spedizione di materiale destinato al trattamento o al ritrattamento, purché la rispedizione riguardi rifiuti radioattivi o altri prodotti equivalenti al materiale originale dopo il trattamento o il ritrattamento, e a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia;

b)

nei casi descritti all’articolo 12, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e secondo le stesse specifiche.

5.   Ogni ritardo ingiustificato e/o mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro è segnalato alla Commissione.

Articolo 10

Autorizzazione delle spedizioni

1.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro o paese terzo di transito.

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, dei vettori, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.

3.   Una stessa autorizzazione può riguardare più spedizioni, purché siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 2.

4.   La durata dell’autorizzazione non può essere superiore a tre anni.

Nello stabilire questo periodo di validità, gli Stati membri tengono conto delle eventuali condizioni definite ai fini del consenso dagli Stati membri di destinazione o di transito.

Articolo 11

Avviso di ricevimento della spedizione

1.   Entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento allo Stato membro di origine e a ciascuno Stato membro o paese terzo di transito.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano una copia dell’avviso di ricevimento al detentore originario.

Articolo 12

Mancata esecuzione della spedizione

1.   Lo Stato membro di destinazione, di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva.

Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti degli altri Stati membri implicati nella spedizione in causa.

2.   Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro. Queste autorità competenti provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.

3.   Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.

CAPO 3

SPEDIZIONI AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ

Articolo 13

Importazioni nella Comunità

1.   Qualora sia prevista l’introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla presente direttiva e il paese di destinazione sia uno Stato membro, il destinatario presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite dall’articolo 6, paragrafo 2.

La domanda include la prova che il destinatario ha concluso con il detentore stabilito in un paese terzo un accordo, che è stato accettato dalle autorità competenti di detto paese terzo e che obbliga il detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trovano applicazione gli articoli 8 e 9.

3.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono autorizzare il destinatario a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di qualsiasi Stato membro o paese terzo di origine o di transito.

Trova applicazione l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4.   Entro 15 giorni dal ricevimento della spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento al paese di origine e a qualsiasi eventuale Stato membro o paese terzo di transito.

5.   Lo Stato membro di destinazione o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine.

6.   Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.

Articolo 14

Transito attraverso il territorio della Comunità

1.   Qualora sia previsto l’ingresso nel territorio della Comunità, in provenienza da un paese terzo, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito e il paese di destinazione non sia uno Stato membro, la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della spedizione all’interno dello Stato membro dai cui posti doganali i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono entrare per la prima volta nel territorio comunitario («primo Stato membro di transito») presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 2.

La domanda include la prova che il destinatario stabilito nel paese terzo ha concluso con il detentore stabilito nel paese terzo un accordo che è stato accettato dalle autorità competenti di tale paese terzo e che obbliga detto detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

2.   Le autorità competenti del primo Stato membro di transito inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di ogni eventuale altro Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trovano applicazione gli articoli 8 e 9.

3.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti del primo Stato membro di transito possono autorizzare la persona responsabile di cui al paragrafo 1 a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito o di origine.

Trova applicazione l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4.   Entro 15 giorni dalla data di arrivo, la persona responsabile di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti del primo Stato membro di transito l’avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l’ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.

La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.

5.   Uno Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico della persona responsabile di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Esportazioni al di fuori della Comunità

1.   Quando i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono essere esportati dalla Comunità verso un paese terzo, il detentore presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine:

a)

notificano la spedizione prevista alle autorità competenti del paese di destinazione e chiedono il loro consenso; e

b)

inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trova applicazione l’articolo 8.

3.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti del paese terzo di destinazione e di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito.

Trova applicazione l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4.   Entro 15 giorni dalla data di arrivo, il detentore notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine l’avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l’ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.

La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.

5.   Lo Stato membro di origine o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine.

Trova applicazione l’articolo 12, paragrafi 2 e 3.

Articolo 16

Divieto di esportazione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano spedizioni verso:

a)

destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud; oppure

b)

uno Stato parte dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, (accordo ACP-CE firmato a Cotonou) che non sia Stato membro, fatto salvo l’articolo 2; oppure

c)

un paese terzo che, a giudizio delle autorità competenti dello Stato membro di origine, non dispone, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, come indicato nella convenzione comune. Nel formare un’opinione sulla questione gli Stati membri tengono in debito conto ogni pertinente informazione a tale riguardo che proviene da altri Stati membri. A questo proposito gli Stati membri informano con scadenza annuale la Commissione e il comitato consultivo istituito dall’articolo 21.

2.   Conformemente alla procedura fissata all’articolo 21, la Commissione stabilisce i criteri, tenendo debito conto, tra l’altro, delle pertinenti norme di sicurezza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), che facilitano agli Stati membri la valutazione del rispetto delle disposizioni applicabili alle esportazioni.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Utilizzo di un documento uniforme

1.   Per tutte le spedizioni soggette alla presente direttiva è utilizzato un documento uniforme.

2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 21, stabilisce il documento uniforme, che include in allegato un elenco dei requisiti minimi di una domanda debitamente compilata.

Il documento uniforme e i suoi allegati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e messi a disposizione in forma elettronica entro il 25 dicembre 2008. Se necessario, il documento è aggiornato secondo la stessa procedura.

3.   La domanda di autorizzazione è compilata e la documentazione e le informazioni complementari di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15 sono trasmesse in una lingua accettabile per le autorità competenti dello Stato membro al quale è presentata la domanda di autorizzazione a norma della presente direttiva.

Su richiesta delle autorità competenti del paese di destinazione o di transito, il detentore fornisce una traduzione autenticata in una lingua accettabile per tali autorità.

4.   Le eventuali ulteriori condizioni previste per l’autorizzazione della spedizione sono allegate al documento uniforme.

5.   Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni giuridiche in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione accompagna ciascuna spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nei casi in cui l’autorizzazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento.

6.   Questi documenti sono a disposizione delle autorità competenti dei paesi di origine e di destinazione così come di qualsiasi eventuale paese di transito.

Articolo 18

Autorità competenti

1.   Entro il 25 dicembre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome (i nomi) e l’indirizzo (gli indirizzi) dell’autorità o delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità.

2.   Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

Articolo 19

Trasmissione

1.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 21, formula raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della presente direttiva.

2.   La Commissione stabilisce e mantiene una piattaforma di comunicazione elettronica per pubblicare:

a)

il nome (i nomi) e l’indirizzo (gli indirizzi) dell’autorità o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro;

b)

le lingue accettabili per le autorità competenti di ciascuno Stato membro; e

c)

tutte le condizioni generali e le eventuali condizioni ulteriori necessarie alle autorità competenti di ciascuno Stato membro per autorizzare una spedizione.

Articolo 20

Relazioni periodiche

1.   Entro il 25 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sull’applicazione della presente direttiva.

2.   Sulla base di tali relazioni la Commissione predispone una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, secondo la procedura di cui all’articolo 21, riservando particolare attenzione all’applicazione dell’articolo 4.

Articolo 21

Comitato consultivo

1.   Nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (di seguito «il comitato»).

2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell’urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

3.   Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 22

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 25 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando sono adottate dagli Stati membri, queste disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Abrogazione

1.   La direttiva 92/3/Euratom è abrogata con effetto dal 25 dicembre 2008, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e l’applicazione della suddetta direttiva.

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.   Qualora la domanda di autorizzazione sia stata debitamente approvata da o trasmessa alle autorità competenti del paese di origine prima del 25 dicembre 2008, la direttiva 92/3/Euratom si applica a tutte le spedizioni oggetto della medesima autorizzazione.

2.   In sede di decisione sulle domande di autorizzazione presentate prima del 25 dicembre 2008, riguardanti più spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito verso un paese terzo di destinazione, lo Stato membro di origine tiene conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:

a)

del calendario previsto per l’effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda;

b)

della giustificazione fornita a proposito dell’inclusione di tutte le spedizioni in un’unica domanda;

c)

dell’opportunità di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda.

3.   Fintanto che il documento uniforme di cui all’articolo 17 della presente direttiva non sia disponibile, ai fini della presente direttiva è utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme stabilito dalla decisione 93/552/Euratom della Commissione (7).

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU C 286 del 17.11.2005, pag. 34.

(2)  Parere espresso il 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 7.

(4)  GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

(5)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(7)  Decisione 93/552/Euratom della Commissione, del 1o ottobre 1993, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi di cui alla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio (GU L 268 del 29.10.1993, pag. 83).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/3/Euratom

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Primo considerando

Articolo 4, primo comma, prima frase

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, primo comma, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 4, terzo comma

Nessuna

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 7, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, parte finale della frase

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, prima frase

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 1, parte finale della prima frase

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 4, primo comma

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20 (primo, secondo e terzo trattino)

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 20, quarto trattino

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 20, quinto trattino

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 26

 

Articolo 3 (nuovo)

 

Articolo 4 (nuovo)

 

Articolo 8 (nuovo)

 

Articolo 19 (nuovo)

 

Articolo 23 (nuovo)

 

Articolo 24 (nuovo)

 

Articolo 25 (nuovo)


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2006

relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2006/872/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra (1).

(2)

L’articolo 75 dell’accordo europeo stabilisce che nell’ambito delle procedure di cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3)

Il protocollo dell’accordo europeo sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali è stato negoziato dalla Commissione a nome della Comunità.

(4)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare il protocollo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali (PECA), siglato a Bruxelles il 18 aprile 2006,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, il protocollo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali (PECA).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.


PROTOCOLLO

all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali (PECA)

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA ROMANIA,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che la Romania ha presentato domanda di adesione all’Unione europea e che l’adesione comporta l’effettiva attuazione dell’acquis comunitario;

RICONOSCENDO che l’adozione ed attuazione graduali del diritto comunitario da parte della Romania consente di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l’effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell’adesione;

CONSIDERANDO che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale della Romania recepisce già in larga misura il diritto comunitario;

CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell’ambiente, in particolare attraverso l’assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca;

DESIDERANDO concludere un protocollo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra (in appresso denominato «l’accordo europeo»), sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato «il protocollo») che stabilisca l’applicazione dell’accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell’una o dell’altra parte, nonché l’applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l’articolo 75 dell’accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco;

CONSIDERANDO che le strette relazioni tra la Comunità europea e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l’accordo sullo Spazio economico europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Romania di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo;

TENENDO PRESENTE il loro statuto di parti contraenti dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

L’obiettivo del presente protocollo è facilitare l’azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l’adozione e l’attuazione graduali da parte della Romania del diritto nazionale che equivale al diritto comunitario.

Il presente protocollo dispone:

a)

l’accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla «reciproca accettazione dei prodotti industriali», che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell’una o dell’altra parte;

b)

il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale rumeno equivalente, elencati negli allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo,

a)

per «prodotti industriali» si intendono i prodotti menzionati all’articolo 9 e al protocollo 2 dell’accordo europeo;

b)

per «diritto comunitario» si intendono tutti gli atti giuridici e prassi di applicazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

c)

per «diritto nazionale» si intendono tutti gli atti giuridici e prassi di applicazione mediante i quali la Romania recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale rumeno.

Articolo 3

Ravvicinamento della legislazione

Ai fini del presente protocollo, la Romania si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione delle Comunità europee, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

Articolo 4

Accettazione reciproca dei prodotti industriali

Le parti decidono che, ai fini dell’accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato di una delle parti, possono essere collocati sul mercato dell’altra parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 36 dell’accordo europeo.

Articolo 5

Riconoscimento reciproco dei risultati delle procedure per la valutazione di conformità

Le parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencato negli allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità. Le parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell’accettazione di detta conformità.

Articolo 6

Clausola di salvaguardia

Qualora una parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato conformemente all’uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l’immissione, l’immissione in servizio o l’impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

Articolo 7

Estensione del campo di applicazione

A mano a mano che la Romania adotta ed attua ulteriormente il diritto nazionale recependo il diritto comunitario, le parti possono modificare gli allegati o concluderne di nuovi, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 14.

Articolo 8

Origine

Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9

Obblighi delle parti relativi alle rispettive autorità e organismi

Le parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle loro rispettive giurisdizioni. Assicurano inoltre che le suddette autorità dispongano del potere e della competenza necessari, se del caso, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le parti si accertano che gli organismi, notificati nell’ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati, soddisfino costantemente tali condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Devono inoltre adottare misure adeguate per garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

Articolo 10

Organismi notificati

Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo sono quelli inclusi negli elenchi che la Romania e la Comunità europea si sono scambiate prima del completamento delle procedure di entrata in vigore.

In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati si applica la seguente procedura:

a)

una parte trasmette la sua notifica per iscritto all’altra parte;

b)

a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell’altra parte, l’organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.

Se una parte decide di revocare la notifica di un organismo soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l’altra parte. L’organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

Articolo 11

Verifica degli organismi notificati

Ciascuna parte può chiedere all’altra parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione dell’altra parte. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all’altra parte. Le parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l’organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tal fine esse garantiscono la piena collaborazione degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per risolvere eventuali problemi accertati.

Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in proposito.

Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell’organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 12

Scambio di informazioni e cooperazione

Al fine di garantire un’applicazione e un’interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo le parti, le loro autorità e i loro organismi notificati devono:

a)

scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all’applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;

b)

partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle parti;

c)

promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13

Riservatezza

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell’ambito del presente protocollo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

Articolo 14

Gestione del protocollo

Il Consiglio di associazione è responsabile dell’effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell’articolo 106 dell’accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di adottare decisioni relative a:

a)

le modifiche agli allegati;

b)

l’aggiunta di nuovi allegati;

c)

la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

d)

lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;

e)

l’analisi di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un’incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;

f)

la risoluzione di qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente protocollo.

Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell’articolo 110, paragrafo 2, dell’accordo europeo.

Articolo 15

Cooperazione e assistenza tecnica

La Comunità europea può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica alla Romania per contribuire ad un’efficace attuazione ed applicazione del presente protocollo.

Articolo 16

Accordi con altri paesi

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l’obbligo per l’altra parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le parti in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate note diplomatiche confermando l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell’entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18

Statuto del protocollo

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo europeo.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bucarest, el veintisiete de octubre de dos mil seis.

V Bukurešti dne dvacátého sedmého října dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bukarest, den syvogtyvende oktober totusind og seks.

Geschehen zu Bukarest am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsechs.

Koostatud kahe tuhande kuuenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Bukarestis.

Έγινε στο Βουκουρέστι, στις είκοσι επτά Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες έξι.

Done at Bucharest on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and six.

Fait à Bucarest, le vingt-sept octobre de l’an deux mille six.

Fatto a Bucarest, addì ventisette ottobre duemilasei.

Bukarestē, divi tūkstoši sestā gada divdesmit septītajā oktobrī

Priimta du tūkstančiai šeštų metų spalio dvidešimt septintą dieną Bukarešte

Kelt Bukarestben, a kétezerhatodik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Bukarest fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Boekarest, de zevenentwintigste oktober tweeduizend zes.

Sporządzono w Bukareszcie, dnia dwudziestego siódmego października dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Bucareste, aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis.

V Bukurešti dňa dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícšesť.

V Bukarešti, sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč šest

Tehty Bukarestissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Utfärdat i Bukarest den tjugosjunde oktober år tjugohundrasex.

Întocmit la București în a douăzeci și șaptea zi a lunii octombrie anul două mii șase.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Por Rumanía

Za Rumunsko

For Rumænien

Für Rumänien

Rumeenia nimel

Για τη Ρουμανία

For Romania

Pour la Roumanie

Per la Romania

Rumānijas vārdā

Rumunijos vardu

Románia részéről

Għar-Rumanija

Voor Roemenië

W imieniu Rumunii

Pela Roménia

Za Rumunsko

Za Romunijo

Romanian puolesta

För Rumänien

Pentru România

Image

ALLEGATO

ALLEGATO

sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali

(da iscriversi a verbale)

ALLEGATO

sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

Indice

1.

Attrezzature a pressione

ATTREZZATURE A PRESSIONE

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario

:

direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione

Diritto nazionale

:

decisione governativa n. 584/2004 che stabilisce le condizioni di immissione nel mercato delle attrezzature a pressione, versione modificata più volte

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea

Belgio

:

Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Repubblica ceca

:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Germania

:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Estonia

:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Grecia

:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

Spagna

:

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Francia

:

Ministère de l’emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.

Irlanda

:

Department of Enterprise and Employment.

Italia

:

Ministero dell’Industria, del commercio e dell'artigianato.

Lettonia

:

Ekonomikas ministrija.

Ungheria

:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.

Malta

:

Under the authority of the Government of Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority.

Austria

:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Polonia

:

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Slovenia

:

Ministrstvo za gospodarstvo.

Slovacchia

:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Finlandia

:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.

Svezia

:

Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Regno Unito

:

Department of Trade and Industry.

Romania

:

Ministerul Economiei si Comertului — Ministry of Economy and Commerce.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Romania ai sensi dell’articolo 10 del presente protocollo.

Romania

Organismi che sono stati designati dalla Romania in conformità del diritto nazionale rumeno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Clausole di salvaguardia

A.   Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1.

Qualora una delle parti abbia adottato una misura volta a negare il libero accesso al proprio mercato:

ai prodotti industriali soggetti al presente allegato e provvisti del marchio CE;

oppure

ai prodotti industriali soggetti al presente allegato e cui si fa riferimento all’articolo 3, paragrafo 3, oppure all’articolo 14 della direttiva 97/23/CE corrispondenti agli articoli 10 e 17 della decisione governativa n. 584/2004, ma per i quali non è richiesto il marchio CE;

essa deve informare immediatamente l’altra parte, indicando i motivi della decisione e le modalità con cui è stata accertata la non conformità.

2.

Dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, le parti si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3.

In caso di accordo, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4.

In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5.

Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura sia:

a)

ingiustificata, l’autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

b)

giustificata, le parti adottano misure idonee per garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B.   Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate:

1.

Se la Romania ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2.

Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3.

La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l’altra parte sugli sviluppi del procedimento.

4.

I risultati del procedimento sono notificati all’altra parte.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI RUMENI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO

Nell’intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell’applicazione dell’acquis comunitario, la Comunità invita la Romania a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante le apparecchiature a pressione.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell’applicazione dell’acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di esecuzione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L’invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2006/873/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (1).

(2)

L'articolo 75 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito delle procedure di cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cerca di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3)

L'articolo 110 dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al comitato di associazione i suoi poteri.

(4)

L'articolo 2 della decisione 94/907/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro (2), prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del comitato di associazione.

(5)

Il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) è stato firmato a Bucarest il 27 ottobre 2006 a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(6)

Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

(7)

Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) (di seguito «il protocollo») nonché la dichiarazione allegata al suo atto finale.

Il testo del protocollo e della relativa dichiarazione allegata al suo atto finale è accluso alla presente decisione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo (4) relativa all'entrata in vigore del protocollo.

Articolo 3

1.   La Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio:

a)

procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, a norma degli articoli 10, 11 e dell’articolo 14, lettera c), del protocollo;

b)

effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 11, 12, all’articolo 14, lettere d) e e), e alle sezioni III e IV degli allegati del protocollo;

c)

se necessario, risponde alle domande a norma dell’articolo 11, sezioni III e IV, degli allegati del protocollo.

2.   La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione per quanto riguarda:

a)

modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del protocollo;

b)

l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), del protocollo;

c)

tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, del protocollo;

d)

tutti i provvedimenti adottati in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati del protocollo;

e)

eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della reciproca accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3.   In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

(2)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 1.

(3)  Cfr pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

ai fini dell’adesione della Comunità al regolamento n. 107 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/874/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

I requisiti standardizzati del regolamento n. 107 sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione mirano soprattutto a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio di autoveicoli tra le parti contraenti garantendo alti livelli di sicurezza e di protezione nell’uso dei veicoli.

(2)

La Commissione ritiene pertanto che il regolamento n. 107 debba entrare a far parte del sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità applica il regolamento n. 107 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione.

2.   Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il regolamento n. 107 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione entra a far parte del sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli.

Articolo 3

La Commissione informa il segretario generale delle Nazioni Unite della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.


Commissione

5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2006

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007

[notificata con il numero C(2006) 5677]

(2006/875/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2) dispone l'attuazione di programmi annuali per l'eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(3)

Gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi e per l’eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei rispettivi territori.

(4)

Dall'esame dei programmi è risultato che essi sono conformi alla normativa veterinaria comunitaria, in particolare ai criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3).

(5)

Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2006/687/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle BSE e dei programmi di eradicazione di BSE e scrapie (4).

(6)

Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(7)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare gli importi massimi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per i test, i vaccini e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell'abbattimento degli animali per ogni programma.

(8)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(9)

La presenza della rabbia nei territori limitrofi dell'Unione europea costituisce una fonte continua di reinfezione. È quindi preferibile procedere all'eradicazione della rabbia piuttosto che creare una zona di vaccinazione di protezione intorno a ciascun territorio, zona che dovrebbe essere mantenuta a tempo indeterminato.

(10)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(11)

Occorre chiarire il tasso da applicare per la conversione delle domande di pagamento presentate in moneta nazionale, quale definita all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (6).

(12)

L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

RABBIA

Articolo 1

1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

490 000 EUR per la Repubblica ceca;

b)

850 000 EUR per la Germania;

c)

925 000 EUR per l'Estonia;

d)

1 200 000 EUR per la Lettonia;

e)

1 850 000 EUR per l'Ungheria;

f)

185 000 EUR per l'Austria;

g)

4 850 000 EUR per la Polonia;

h)

375 000 EUR per la Slovenia;

i)

500 000 EUR per la Slovacchia;

j)

112 000 EUR per la Finlandia.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Lituania e del 100 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'acquisto, la distribuzione dei vaccini e delle esche al di fuori del suo territorio, fino ad un importo massimo di 600 000 EUR.

4.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); e

b)

acquisto di una dose di vaccino: 0,3 EUR per dose per gli altri programmi di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPO II

BRUCELLOSI BOVINA

Articolo 2

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

3 500 000 EUR per la Spagna;

b)

1 100 000 EUR per l'Irlanda;

c)

2 000 000 EUR per l'Italia;

d)

95 000 EUR per Cipro;

e)

1 600 000 EUR per il Portogallo;

f)

1 100 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

b)

:

test SAT

:

0,2 EUR per test;

c)

:

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test;

d)

:

test ELISA

:

1 EUR per test;

e)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.

CAPO III

TUBERCOLOSI BOVINA

Articolo 3

1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo della tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

3 000 000 EUR per la Spagna;

b)

2 500 000 EUR per l'Italia;

c)

1 100 000 EUR per la Polonia;

d)

450 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

tubercolinizzazione

:

0,8 EUR per test;

b)

:

test del gamma interferone

:

5 EUR per test.

CAPO IV

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Articolo 4

1.   I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

20 000 EUR per l'Estonia;

b)

400 000 EUR per l'Italia;

c)

35 000 EUR per la Lettonia;

d)

135 000 EUR per la Lituania;

e)

2 300 000 EUR per la Polonia;

f)

225 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

0,5 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione in gel di agar

:

0,5 EUR per test.

CAPO V

BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

Articolo 5

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto dei vaccini, per il costo dei vaccini, il costo degli esami di laboratorio degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

5 000 000 EUR per la Spagna;

b)

200 000 EUR per la Francia;

c)

4 000 000 EUR per l'Italia;

d)

120 000 EUR per Cipro;

e)

1 600 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per l'acquisto dei vaccini e gli stipendi dei veterinari contrattuali assunti in particolare per tale programma, sino ad un importo massimo di 650 000 EUR.

4.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

b)

:

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test;

c)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,1 EUR per dose.

CAPO VI

FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

Articolo 6

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Spagna, Francia, Italia, e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di:

a)

4 900 000 EUR per la Spagna;

b)

160 000 EUR per la Francia;

c)

1 300 000 EUR per l'Italia;

d)

600 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

2,5 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.

CAPO VII

TALUNI TIPI DI SALMONELLA ZOONOTICA NEI VOLATILI DA RIPRODUZIONE

Articolo 7

1.   I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al presente paragrafo per il costo degli esami batteriologici, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte, nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

660 000 EUR per il Belgio;

b)

330 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

250 000 EUR per la Danimarca;

d)

175 000 EUR per la Germania;

e)

27 000 EUR per l'Estonia;

f)

60 000 EUR per la Grecia;

g)

2 000 000 EUR per la Spagna;

h)

875 000 EUR per la Francia;

i)

175 000 EUR per l'Irlanda;

j)

320 000 EUR per l'Italia;

k)

40 000 EUR per Cipro;

l)

60 000 EUR per la Lettonia;

m)

60 000 EUR per l'Ungheria;

n)

1 350 000 EUR per i Paesi Bassi;

o)

80 000 EUR per l'Austria;

p)

2 000 000 EUR per la Polonia;

q)

450 000 EUR per il Portogallo;

r)

205 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

test batteriologico

5,0 EUR per test;

b)

acquisto di una dose di vaccino

0,05 EUR per dose.

CAPO VIII

PESTE SUINA CLASSICA E PESTE SUINA AFRICANA

Articolo 8

1.   I programmi per il controllo e la sorveglianza:

a)

della peste suina classica presentati da Germania, Francia, Lussemburgo, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b)

della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi di Germania, Francia e Slovacchia, anche per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, sino ad un importo massimo di:

a)

800 000 EUR per la Germania;

b)

500 000 EUR per la Francia;

c)

EUR 140 000 EUR per l'Italia;

d)

35 000 EUR per il Lussemburgo;

e)

25 000 EUR per la Slovenia;

f)

400 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

2,5 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.

CAPO IX

MALATTIA DI AUJESZKY

Articolo 9

1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Belgio e Spagna sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di:

a)

250 000 EUR per il Belgio;

b)

350 000 EUR per la Spagna.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 1 per un test ELISA.

CAPO X

MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Articolo 10

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentata dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di 120 000 EUR.

CAPO XI

COWDRIOSI, BABESIOSI, ANAPLASMOSI (POSEIDOM)

Articolo 11

1.   I programmi di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa, della Martinica e della Riunione, presentati dalla Francia, sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l’attuazione dei programmi di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

CAPO XII

PROGRAMMI DEGLI STATI MEMBRI PER LE INDAGINI SULL'INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME E NEI VOLATILI SELVATICI

Articolo 12

1.   I programmi di eradicazione dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il perido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo dell'analisi dei campioni, fino ad un importo massimo di:

a)

66 000 EUR per il Belgio;

b)

74 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

160 000 EUR per la Danimarca;

d)

243 000 EUR per la Germania;

e)

40 000 EUR per l'Estonia;

f)

42 000 EUR per la Grecia;

g)

82 000 EUR per la Spagna;

h)

280 000 EUR per la Francia;

i)

59 000 EUR per l'Irlanda;

j)

510 000 EUR per l'Italia;

k)

15 000 EUR per Cipro;

l)

15 000 EUR per la Lettonia;

m)

12 000 EUR per la Lituania;

n)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

110 000 EUR per l'Ungheria;

p)

5 000 EUR per Malta;

q)

126 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

42 000 EUR per l'Austria;

s)

87 000 EUR per la Polonia;

t)

121 000 EUR per il Portogallo;

u)

32 000 EUR per la Slovenia;

v)

21 000 EUR per la Slovacchia;

w)

27 000 EUR per la Finlandia;

x)

130 000 EUR per la Svezia;

y)

275 000 EUR per il Regno Unito.

3.   L'importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l'attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:

a)

:

ELISA test

:

1 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione su gel di agar

:

1,2 EUR per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

12 EUR per test;

d)

:

test di isolamento dei virus

:

30 EUR per test;

e)

:

test di reazione a catena della polimerasi (PRC)

:

15 EUR per test.

CAPO XIII

SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Articolo 13

1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

2 084 000 EUR per il Belgio;

b)

1 059 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

1 680 000 EUR per la Danimarca;

d)

11 307 000 EUR per la Germania;

e)

233 000 EUR per l'Estonia;

f)

1 827 000 EUR per la Grecia;

g)

10 237 000 EUR per la Spagna;

h)

24 815 000 EUR per la Francia;

i)

6 755 000 EUR per l'Irlanda;

j)

3 375 000 EUR per l'Italia;

k)

348 000 EUR per Cipro;

l)

312 000 EUR per la Lettonia;

m)

645 000 EUR per la Lituania;

n)

146 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

784 000 EUR per l'Ungheria;

p)

90 000 EUR per Malta;

q)

5 112 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

1 759 000 EUR per l'Austria;

s)

3 744 000 EUR per la Polonia;

t)

2 115 000 EUR per il Portogallo;

u)

308 000 EUR per la Slovenia;

v)

1 088 000 EUR per la Slovacchia;

w)

839 000 EUR per la Finlandia;

x)

2 020 000 EUR per la Svezia;

y)

6 781 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a)

6 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

30 EUR per test, per i test effettuati sui caprini e sugli ovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

d)

145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i) del regolamento (CE) n. 999/2001.

CAPO XIV

ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA

Articolo 14

1.   I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale e di:

a)

50 000 EUR per il Belgio;

b)

750 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

51 000 EUR per la Danimarca;

d)

500 000 EUR per la Germania;

e)

98 000 EUR per l'Estonia;

f)

750 000 EUR per la Grecia;

g)

713 000 EUR per la Spagna;

h)

50 000 EUR per la Francia;

i)

800 000 EUR per l'Irlanda;

j)

150 000 EUR per l'Italia;

l)

100 000 EUR per il Lussemburgo;

m)

60 000 EUR per i Paesi Bassi;

n)

48 000 EUR per l'Austria;

o)

328 000 EUR per la Polonia;

p)

305 000 EUR per il Portogallo;

q)

25 000 EUR per la Slovenia;

r)

250 000 EUR per la Slovacchia;

s)

25 000 EUR per la Finlandia;

t)

347 000 EUR per il Regno Unito.

CAPO XV

ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE

Articolo 15

1.   Il programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 100 EUR per animale; per l'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 50 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di:

a)

99 000 EUR per il Belgio;

b)

107 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

927 000 EUR per la Germania;

d)

13 000 EUR per l'Estonia;

e)

1 306 000 EUR per la Grecia;

f)

5 374 000 EUR per la Spagna;

g)

8 862 000 EUR per la Francia;

h)

629 000 EUR per l'Irlanda;

i)

3 076 000 EUR per l'Italia;

j)

2 200 000 EUR per Cipro;

k)

28 000 EUR per il Lussemburgo;

l)

332 000 EUR per l'Ungheria;

m)

543 000 EUR per i Paesi Bassi;

n)

14 000 EUR per l'Austria;

o)

716 000 EUR per il Portogallo;

p)

83 000 EUR per la Slovenia;

q)

279 000 EUR per la Slovacchia;

r)

11 000 EUR per la Finlandia;

s)

6 000 EUR per la Svezia;

t)

9 178 000 EUR per il Regno Unito.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 16

1.   Per i programmi di cui agli articoli da 2 a 5 e 7, le spese di indennizzo rimborsabili per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

2.   L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente:

a)

per i bovini, sino ad un importo massimo di 300 EUR per animale;

b)

per gli ovini e i caprini, sino ad un importo massimo di 35 EUR per animale;

c)

per pollame da allevamento, sino ad un importo massimo di 2,5 EUR per animale.

3.   L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

Articolo 17

Le spese presentate dallo Stato membro per un contributo finanziario della Comunità sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte.

Articolo 18

Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese «n» è quello applicabile il 10 del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 19

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 15 è concesso a condizione che essi vengano attuati dagli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese quelle sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, e fatte salve le condizioni previste alle seguenti lettere da a) ad f):

a)

entro il 1o gennaio 2007 lo Stato membro interessato all'attuazione dei programmi mette in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b)

presentazione entro il 1o giugno 2007 di una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;

c)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 11, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento presenta una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

d)

per i programmi di cui all'articolo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione relativa ai risultati positivi e negativi degli esami effettuati durante il periodo di sorveglianza del pollame da allevamento e nei volatili selvatici, ogni tre mesi ed entro la fine del mese successivo;

e)

per i programmi di cui agli articoli da 13 a 15, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione mensile sul progresso del programma di sorveglianza della TSE e sulle spese sostenute. Tale relazione va presentata entro quattro settimane dalla fine del mese oggetto della relazione;

f)

entro il 1o giugno 2008 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, a cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

g)

lo Stato membro presenta un resoconto dettagliato delle spese sostenute di cui alle lettere d) e e) utilizzando il formulario conforme alla tabella che figura negli allegati I e II;

h)

attuazione efficiente del programma;

i)

per le misure in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari.

2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 20

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(3)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(4)  GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52.

(5)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(6)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Image


ALLEGATO II

Modello del formulario informatico per il resoconto dettagliato delle spese sostenute dagli Stati membri di cui all'articolo 19, paragrafo 1), lettera g)

Sorveglianza delle EST

Stato membro:

Mese:

Anno:


Test sui bovini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1 del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3 del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 


Test sugli ovini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 


Test sui caprini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 


Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i)

 

 

 


Test sui cervidi

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato II del regolamento [Sanco …/…/…]

 

 

 


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2006

che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati da Bulgaria e Romania per il 2007 e modifica la decisione 2006/687/CE

[notificata con il numero C(2006) 5702]

(2006/876/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2), dispone l’attuazione di programmi annuali per l’eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(3)

In vista dell’adesione di Bulgaria e Romania è opportuno stabilire il contributo finanziario della Comunità per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE presentati da Bulgaria e Romania per il 2007.

(4)

La Bulgaria e la Romania hanno presentato programmi per l’eradicazione e la sorveglianza di alcune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi e per l’eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei rispettivi territori.

(5)

Dall’esame dei programmi è risultato che essi sono conformi alla normativa veterinaria comunitaria, in particolare ai criteri comunitari relativi all’eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3).

(6)

Data l’importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell’applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che la Bulgaria e la Romania sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(7)

La presenza della peste suina classica nelle aziende suinicole della Romania rappresenta una minaccia particolarmente grave per le aziende omologhe del resto della Comunità. Per questo, il livello del contributo comunitario per l’acquisto di vaccini in modo da vaccinare i maiali col vaccino vivo attenuato dovrebbe essere fissato al 100 % delle spese.

(8)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare per ogni programma gli importi massimi da rimborsare, se del caso, alla Bulgaria e alla Romania per alcune spese riguardanti i test, i vaccini e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell’abbattimento degli animali.

(9)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(10)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(11)

In conformità del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di conversione per la spesa dovrà essere il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea antecedentemente al primo giorno del mese in cui la Bulgaria o la Romania presentano la richiesta, e la spesa va espressa in euro.

(12)

L’approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione sulle norme per l’eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

(13)

L’elenco dei programmi di cui alla decisione 2006/687/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l’eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle TSE e a programmi per l’eradicazione della BSE e della scrapie (5), dovrebbe essere modificato in modo da comprendere la Bulgaria e la Romania.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

RABBIA

Articolo 1

1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell’ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

830 000 EUR per la Bulgaria;

b)

800 000 EUR per la Romania.

3.   Gli importi massimi delle spese da rimborsare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non superano, per l’acquisto di una dose di vaccino, 0,50 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2.

CAPO II

PESTE SUINA CLASSICA

Articolo 2

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei maiali e dei cinghiali e, per quanto riguarda la vaccinazione dei cinghiali, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, nonché per la vaccinazione dei maiali, mentre il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute dalla Romania per l’acquisto di vaccini in modo da vaccinare i maiali col vaccino vivo attenuato, sino a un importo massimo di:

a)

425 000 EUR per la Bulgaria;

b)

5 250 000 EUR per la Romania.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

2,50 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino per la vaccinazione dei cinghiali

:

0,50 EUR per dose;

c)

:

acquisto di una dose di vaccino vivo attenuato per la vaccinazione dei maiali

:

0,30 EUR per dose.

CAPO III

ALCUNI TIPI DI SALMONELLA ZOONOTICA NEI VOLATILI DA RIPRODUZIONE

Articolo 3

1.   I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

508 000 EUR per la Bulgaria;

b)

215 000 EUR per la Romania.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare alla Bulgaria e alla Romania per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test batteriologico

:

5,00 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,05 EUR per dose.

4.   Le spese ammissibili per l’indennizzo delle perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate in conformità del paragrafo 5.

5.   L’indennizzo medio da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali abbattuti in ogni Stato membro e, per il pollame da riproduzione, è fissato ad un massimo di 2,50 EUR per animale.

CAPO IV

PROGRAMMI PER LE INDAGINI SULL’INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME E NEI VOLATILI SELVATICI

Articolo 4

1.   I programmi di controllo dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo dell’analisi dei campioni, fino ad un importo massimo di:

a)

23 000 EUR per la Bulgaria;

b)

105 000 EUR per la Romania.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare alla Bulgaria e alla Romania per i test previsti dai programmi non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

1 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione su gel di agar

:

1,20 EUR per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

12 EUR per test;

d)

:

test di isolamento dei virus

:

30 EUR per test;

e)

:

test PCR

:

15 EUR per test.

CAPO V

SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Articolo 5

1.   Il programma di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Romania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute dalla Romania per l’attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2 370 000 EUR.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per il programma di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a)

6 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

50 EUR per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

d)

145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all’allegato X, capo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001.

CAPO VI

ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE

Articolo 6

1.   Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Romania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.   Il contributo finanziario della Comunità per il programma di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Romania a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore degli animali abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 100 EUR per animale e al 50 % delle spese per la genotipizzazione, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di 980 000 EUR.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 7

Le spese presentate dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

Articolo 8

Il tasso di conversione per la spesa è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea antecedentemente al primo giorno del mese in cui la Bulgaria o la Romania presentano la richiesta.

Articolo 9

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 6 è concesso a condizione che essi vengano attuati dalla Bulgaria e dalla Romania conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, comprese quelle sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, e fatte salve le condizioni previste alle seguenti lettere da a) a f):

a)

entro il 1o gennaio 2007 lo Stato membro interessato all’attuazione dei programmi mette in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b)

presentazione entro il 1o giugno 2007 di una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all’articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;

c)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 3, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento, presentazione di una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

d)

per i programmi di cui all’articolo 4, la Bulgaria e la Romania presentano alla Commissione una relazione relativa ai risultati positivi e negativi degli esami effettuati durante il periodo di sorveglianza del pollame da allevamento e dei volatili selvatici, ogni tre mesi ed entro la fine del mese successivo;

e)

per i programmi di cui agli articoli 5 e 6, la Romania presenta alla Commissione una relazione mensile sul progresso del programma di sorveglianza della TSE e sulle spese sostenute. Tale relazione va presentata entro quattro settimane dalla fine del mese oggetto della relazione;

f)

entro il 1o giugno 2008 viene inviata una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma, a cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dalla Bulgaria e dalla Romania, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

g)

la Bulgaria e la Romania presentano un resoconto dettagliato delle spese sostenute di cui alle lettere d) ed e), utilizzando il formulario conforme alla tabella che figura negli allegati I e II;

h)

attuazione efficiente del programma;

i)

per i provvedimenti in questione non sono stati e non saranno richiesti altri contributi comunitari.

2.   Qualora lo Stato membro interessato non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 10

L’allegato III della presente decisione sostituisce gli allegati della decisione 2006/687/CE.

Articolo 11

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e a decorrere da tale data.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10).

(3)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(5)  GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52.


ALLEGATO I

Image


ALLEGATO II

Modello del formulario informatico per il resoconto dettagliato delle spese sostenute dalla Romania di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f)

Sorveglianza delle TSE

Stato membro:

Mese:

Anno:


Test sui bovini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 


Test sugli ovini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 


Test sui caprini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 


Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato X, capo C, punto 3.2, lettera c) i)

 

 

 


Test sui cervidi

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 


ALLEGATO III

Gli allegati I, II, III e V della decisione 2006/687/CE sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo in

EUR

Malattia di Aujeszky

Belgio

50 %

250 000

Spagna

50 %

350 000

Febbre catarrale degli ovini

Spagna

50 %

4 900 000

Francia

50 %

160 000

Italia

50 %

1 300 000

Portogallo

50 %

600 000

Brucellosi bovina

Spagna

50 %

3 500 000

Irlanda

50 %

1 100 000

Italia

50 %

2 000 000

Cipro

50 %

95 000

Polonia

50 %

300 000

Portogallo

50 %

1 600 000

Regno Unito (1)

50 %

1 100 000

Tubercolosi bovina

Spagna

50 %

3 000 000

Italia

50 %

2 500 000

Polonia

50 %

1 100 000

Portogallo

50 %

450 000

Peste suina classica

Germania

50 %

800 000

Francia

50 %

500 000

Lussemburgo

50 %

35 000

Slovenia

50 %

25 000

Slovacchia

50 %

400 000

Leucosi bovina enzootica

Estonia

50 %

20 000

Italia

50 %

400 000

Lettonia

50 %

35 000

Lituania

50 %

135 000

Polonia

50 %

2 300 000

Portogallo

50 %

225 000

Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

Grecia

50 %

650 000

Spagna

50 %

5 000 000

Francia

50 %

200 000

Italia

50 %

4 000 000

Cipro

50 %

120 000

Portogallo

50 %

1 600 000

Poseidom (2)

Francia (3)

50 %

50 000

Rabbia

Repubblica ceca

50 %

490 000

Germania

50 %

850 000

Estonia

50 %

925 000

Lettonia

50 %

1 200 000

Lituania

50 % territorio proprio; 100 % aree di confine

600 000

Ungheria

50 %

1 850 000

Austria

50 %

185 000

Polonia

50 %

4 850 000

Slovenia

50 %

375 000

Slovacchia

50 %

500 000

Finlandia

50 %

112 000

Bulgaria

50 %

830 000

Romania

50 %

800 000

Peste suina africana, peste suina classica

Italia

50 %

140 000

Bulgaria

50 %

425 000

Romania

50 %

5 250 000

Malattia vescicolare dei suini

Italia

50 %

120 000

Influenza aviaria

Belgio

50 %

66 000

Repubblica ceca

50 %

74 000

Danimarca

50 %

160 000

Germania

50 %

243 000

Estonia

50 %

40 000

Grecia

50 %

42 000

Spagna

50 %

82 000

Francia

50 %

280 000

Irlanda

50 %

59 000

Italia

50 %

510 000

Cipro

50 %

15 000

Lettonia

50 %

15 000

Lituania

50 %

12 000

Lussemburgo

50 %

10 000

Ungheria

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Paesi Bassi

50 %

126 000

Austria

50 %

42 000

Polonia

50 %

87 000

Portogallo

50 %

121 000

Slovenia

50 %

32 000

Slovacchia

50 %

21 000

Finlandia

50 %

27 000

Svezia

50 %

130 000

Regno Unito

50 %

275 000

Bulgaria

50 %

23 000

Romania

50 %

105 000

Totale

63 014 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

in EUR

Salmonella

Belgio

50 %

660 000

Repubblica ceca

50 %

330 000

Danimarca

50 %

250 000

Germania

50 %

175 000

Estonia

50 %

27 000

Grecia

50 %

60 000

Spagna

50 %

2 000 000

Francia

50 %

875 000

Irlanda

50 %

175 000

Italia

50 %

320 000

Cipro

50 %

40 000

Lettonia

50 %

60 000

Ungheria

50 %

60 000

Paesi Bassi

50 %

1 350 000

Austria

50 %

80 000

Polonia

50 %

2 000 000

Portogallo

50 %

450 000

Slovacchia

50 %

205 000

Bulgaria

50 %

508 000

Romania

50 %

215 000

Totale

9 840 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota applicata per i test rapidi e i test di discriminazione effettuati

Importo massimo in

EUR

TSEs

Belgio

100 %

2 084 000

Repubblica ceca

100 %

1 059 000

Danimarca

100 %

1 680 000

Germania

100 %

11 307 000

Estonia

100 %

233 000

Grecia

100 %

1 827 000

Spagna

100 %

10 237 000

Francia

100 %

24 815 000

Irlanda

100 %

6 755 000

Italia

100 %

3 375 000

Cipro

100 %

348 000

Lettonia

100 %

312 000

Lituania

100 %

645 000

Lussemburgo

100 %

146 000

Ungheria

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Paesi Bassi

100 %

5 112 000

Austria

100 %

1 759 000

Polonia

100 %

3 744 000

Portogallo

100 %

2 115 000

Slovenia

100 %

308 000

Slovacchia

100 %

1 088 000

Finlandia

100 %

839 000

Svezia

100 %

2 020 000

Regno Unito

100 %

6 781 000

Romania

100 %

2 370 000

Totale

91 833 000

ALLEGATO V

Elenco dei programmi di eradicazione della scrapie di cui all’articolo 5, paragrafo 1

Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo in

EUR

Scrapie

Belgio

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

99 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

107 000

Germania

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

927 000

Estonia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

13 000

Grecia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

1 306 000

Spagna

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

5 374 000

Francia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

8 862 000

Irlanda

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

629 000

Italia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

3 076 000

Cipro

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

2 200 000

Lussemburgo

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

28 000

Ungheria

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

332 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

543 000

Austria

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

14 000

Portogallo

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

716 000

Slovenia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

83 000

Slovacchia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

279 000

Finlandia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

11 000

Svezia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

6 000

Regno Unito

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

9 178 000

Romania

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

980 000

Totale

34 763 000

»

(1)  Regno Unito unicamente per l’Irlanda del Nord.

(2)  Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare.

(3)  Francia unicamente per Guadalupa, Martinica e Riunione.