ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 210

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
31 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94

79

 

*

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

82

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la misura in cui le regioni meno favorite, comprese le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano svantaggi geografici o naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera, sono in ritardo di sviluppo.

(2)

Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4). Dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento.

(3)

L'intervento del FESR dovrebbe essere inquadrato in una strategia globale per la politica di coesione che ne garantisca una maggiore concentrazione sulle priorità comunitarie.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese vengano fissate a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Per le eccezioni relative al FESR occorre pertanto stabilire le disposizioni specifiche.

(5)

Nell'ambito di un'operazione integrata di sviluppo urbano, si considera necessario sostenere azioni limitate per il rinnovo di alloggi in zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente.

(6)

È necessario stabilire che il contributo del FESR alle spese per l'edilizia abitativa dovrebbe riguardare la fornitura di abitazioni di buona qualità per le fasce di popolazione a basso reddito, compreso il patrimonio immobiliare privatizzato di recente, nonché alloggi per i gruppi sociali svantaggiati.

(7)

L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona governance e dal partenariato tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali, nonché tra tutti gli altri organismi appropriati durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

(8)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

(9)

Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria Urban, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (5), lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo.

(10)

Un particolare impegno dovrebbe essere volto ad assicurare la complementarità e la coerenza con altre politiche comunitarie, in particolare con il settimo programma quadro sull'attività comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma quadro sulla competitività e l'innovazione. Inoltre, vi deve essere sinergia tra il sostegno concesso dal FESR, da una parte, e quello concesso dal Fondo sociale europeo a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo sociale europeo (6), e dal Fondo di coesione a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (7), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (8), e da un Fondo europeo per la pesca (FEP), dall'altra.

(11)

Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ne sostengano l'applicazione.

(12)

Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'ambito di intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato quale base giuridica.

(13)

Il FESR dovrebbe trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica molto bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994. Il FESR dovrebbe inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche incontrate da talune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo sostenibile.

(14)

È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

(15)

È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità, nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento dell'intervento del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi, qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità.

(16)

Per ragioni di chiarezza il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (9), dovrebbe essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo.

2.   Il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Finalità

A norma dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1.   Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

2.   Il FESR contribuisce al finanziamento di:

a)

investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI);

b)

investimenti in infrastrutture;

c)

sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;

d)

assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La serie di investimenti e di misure elencati alle precedenti lettere da a) a d) serve ad attuare le priorità tematiche conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Convergenza

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite programmi operativi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò è ottenuto principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante una precisa combinazione di politiche secondo le specificità di ciascuno Stato membro:

1)

ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, gli istituti di istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca e tecnologici; sviluppo di reti di imprese, partenariato pubblico-privato e agglomerati di imprese; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria;

2)

società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee;

3)

iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture che forniscono servizi zonali per creare nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006;

4)

ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico; recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento;

5)

prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;

6)

turismo, inclusa la valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per incoraggiare nuove forme più sostenibili di turismo;

7)

investimenti nella cultura, inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; sviluppo di infrastrutture culturali a sostegno dello sviluppo socioeconomico, del turismo sostenibile e del miglioramento delle attrattive regionali; aiuti per migliorare l'offerta di servizi culturali tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto;

8)

investimenti nei trasporti, incluso il miglioramento delle reti transeuropee e i collegamenti alla rete TEN-T; strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali e a ridurre l'impatto ambientale;

9)

investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

10)

investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita;

11)

investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita.

Articolo 5

Competitività regionale e occupazione

Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», l'intervento del FESR nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile, nel promuovere l'occupazione, si concentra principalmente sulle tre seguenti priorità:

1)

innovazione ed economia della conoscenza, ivi compreso con la creazione e il rafforzamento di efficaci sistemi economici regionali dell'innovazione, di relazioni sistemiche tra i settori pubblico e privato, le università e i centri tecnologici, che tengano conto delle esigenze locali, e in particolare:

a)

rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali od operanti su specifiche tecnologie; tramite la promozione della R&ST nell'industria, delle PMI e del trasferimento di tecnologie; tramite lo sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle politiche volte a promuovere l'innovazione; tramite il sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione;

b)

stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, tramite il sostegno all'immissione in commercio di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati da parte delle PMI; tramite il sostegno alle reti e agli agglomerati di imprese; tramite un migliore accesso a finanziamenti da parte delle PMI; tramite la promozione di reti di cooperazione tra le imprese e appropriati istituti di istruzione terziaria e di ricerca; tramite un migliore accesso delle PMI ai servizi di sostegno alle imprese e il sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;

c)

promozione dell'imprenditorialità, in particolare agevolando lo sfruttamento economico delle nuove idee e favorendo la creazione di nuove imprese da parte di istituti di istruzione terziaria e altri istituti di ricerca interessati e delle imprese esistenti;

d)

creazione di strumenti di ingegneria finanziaria e incubatori che facilitino la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico delle PMI e promuovano l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare di PMI ad alto contenuto di conoscenza;

2)

ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare:

a)

stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati, desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono;

b)

promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali;

c)

promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi efficienti di gestione dell'energia;

d)

promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane;

e)

sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad esempio la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni) e i rischi tecnologici;

f)

tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile;

3)

accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare:

a)

potenziamento delle reti di trasporto secondarie, mediante il miglioramento dei collegamenti con le reti TEN-T, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali o con le piattaforme multimodali; mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie; mediante la promozione delle vie navigabili interne regionali e locali e del trasporto marittimo a corto raggio;

b)

promozione dell'accesso alle TIC, della loro adozione e della loro utilizzazione efficace da parte delle PMI, tramite il sostegno all'accesso alle reti, alla creazione di punti di accesso pubblici a Internet, alla dotazione di attrezzature e allo sviluppo di servizi e applicazioni, inclusa in particolare, la creazione di piani d'azione destinati alle imprese molto piccole e alle imprese artigianali.

Inoltre, per quanto concerne i programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ammissibili al finanziamento specifico e transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli Stati membri e la Commissione possono decidere di estendere il sostegno alle priorità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6

Cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», l'intervento del FESR si concentra sulle seguenti priorità:

1)

realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare:

a)

promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;

b)

promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;

c)

rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali;

d)

riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;

e)

sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione.

Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST.

Per quanto riguarda il programma Peace tra l'Irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'Irlanda come previsto dalle disposizioni dell'allegato II, punto 22, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in aggiunta alle summenzionate azioni il FESR contribuisce a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, segnatamente attraverso azioni volte a promuovere la coesione tra le comunità;

2)

creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime non disciplinata dal punto 1), tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato, concentrate principalmente sulle seguenti priorità:

a)

innovazione: creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione che contribuiscano direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali. Le azioni possono includere: realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria e istituti di ricerca interessati e PMI; collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra strutture di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST; gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia; sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;

b)

ambiente: attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: protezione e gestione dei bacini idrografici, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; prevenzione degli incendi, della siccità e delle alluvioni; promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici; protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile;

c)

accessibilità: attività intese a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee; migliore accesso locale e regionale alle reti nazionali e transnazionali; maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali; promozione di tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione;

d)

sviluppo urbano sostenibile: rafforzamento dello sviluppo policentrico a livello transnazionale, nazionale e regionale che presenti un chiaro impatto transnazionale. Le azioni possono includere: creazione e miglioramento di reti urbane e collegamenti tra zone urbane e rurali; strategie per affrontare questioni comuni alle zone urbane e rurali; conservazione e promozione del patrimonio culturale; integrazione strategica delle zone di sviluppo su base transnazionale.

L'assistenza alla cooperazione bilaterale tra regioni marittime può essere estesa alle priorità di cui al punto 1);

3)

rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione:

a)

della cooperazione interregionale su innovazione ed economia della conoscenza e su ambiente e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 5, punti 1) e 2);

b)

di scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori prassi, compreso lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 8; e

c)

di azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.

Articolo 7

Ammissibilità delle spese

1.   Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:

a)

gli interessi passivi;

b)

l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;

c)

la disattivazione di centrali nucleari;

d)

l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

2.   Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:

a)

le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;

b)

l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR;

c)

le spese sono limitate a:

l'edilizia plurifamiliare, o

gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.   Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI

Articolo 8

Sviluppo urbano sostenibile

Oltre alle attività elencate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, nel caso di azioni che comportino lo sviluppo urbano sostenibile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR può, se del caso, sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le aree urbane.

Tali strategie promuovono lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione, tenendo conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e qualora tali attività siano attuate mediante un programma operativo specifico o un asse prioritario nell'ambito di un programma operativo, il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo può essere portato al 15 % del programma o dell'asse prioritario interessato.

Articolo 9

Coordinamento con il FEASR ed il FEP

Allorché un programma operativo sostenuto dal FESR riguarda operazioni ammissibili anche nell'ambito di un altro strumento di sostegno della Comunità, incluso l'asse 3 del FEASR e lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere nell'ambito del FEP, gli Stati membri stabiliscono per ciascun programma operativo i criteri di demarcazione per le operazioni sostenute dal FESR e per quelle sostenute da altri strumenti di sostegno della Comunità.

Articolo 10

Zone che presentano svantaggi geografici e naturali

I programmi regionali cofinanziati dal FESR che includono zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali ai sensi dell'articolo 52, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il FESR può in particolare contribuire al finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile.

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1.   La dotazione supplementare specifica di cui all'allegato II, punto 20, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è utilizzata per compensare i costi aggiuntivi connessi con le condizioni di svantaggio di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche:

a)

per le priorità di cui agli articoli 4 e/o 5, a seconda dei casi;

b)

per gli aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;

c)

per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.

2.   Entro il campo d'applicazione dell'articolo 3 la dotazione specifica può finanziare costi di investimento. Inoltre la dotazione supplementare specifica è utilizzata in misura non inferiore al 50 % per contribuire a finanziare aiuti al funzionamento e spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.   L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario, unicamente nel caso degli aiuti al funzionamento e delle spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico, e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4.   Il finanziamento ai sensi del presente articolo non può essere utilizzato per sostenere:

a)

operazioni che coinvolgono prodotti di cui all'allegato I del trattato;

b)

aiuti ai trasporti di persone autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato;

c)

esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'OBIETTIVO «COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA»

SEZIONE 1

Programmi operativi

Articolo 12

Contenuto

I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» contengono le seguenti informazioni:

1)

un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti di forza e di debolezza e la strategia prescelta di conseguenza;

2)

un elenco di zone ammissibili all'interno della zona interessata dal programma, comprese, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, le zone di flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1;

3)

una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, del quadro strategico di riferimento nazionale in cui lo Stato membro ha scelto di includere azioni finanziate nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nonché i risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

4)

informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi rispetto alla situazione di partenza e il raggiungimento degli obiettivi per l'attuazione delle priorità;

5)

a fini meramente informativi, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso programmato del contributo del FESR al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

6)

un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle:

a)

una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR. Il contributo totale del FESR previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile;

b)

una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR. Qualora, in conformità dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche e private, la tabella fornisce la ripartizione indicativa tra il pubblico e il privato. Qualora, in conformità di tale articolo, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche, la tabella indica l'importo del contributo pubblico nazionale;

7)

le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

8)

le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:

a)

la designazione, da parte degli Stati membri, di tutte le autorità di cui all'articolo 14;

b)

una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

c)

le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

d)

una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

e)

gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

f)

una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e gli Stati membri per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

9)

un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1083/2006 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione ai fini dell'approvazione della Commissione.

SEZIONE 2

Ammissibilità

Articolo 13

Norme in materia di ammissibilità delle spese

Per determinare l'ammissibilità delle spese, si applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», eccetto quando sono stabilite norme comunitarie.

La Commissione stabilisce, ai sensi dell' articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, e fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, norme comuni in materia di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Qualora l'articolo 7 preveda diverse norme in materia di ammissibilità delle spese in diversi Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», le norme più ampie di ammissibilità si applicano a tutta la zona interessata dal programma.

SEZIONE 3

Gestione, sorveglianza e controllo

Articolo 14

Designazione delle autorità

1.   Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica, quest'ultima situata nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale.

Previa consultazione con gli Stati membri rappresentati nella zona interessata dal programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Quest'ultimo assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso, l'autorità di audit nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi.

2.   L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.

Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di controllori ai sensi del primo comma.

I controllori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

3.   Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina i propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 15

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.

Articolo 16

Sistema di controllo

1.   Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

A tale scopo ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.

Qualora la verifica sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore dello Stato membro in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi.

Articolo 17

Gestione finanziaria

1.   Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali.

2.   Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.

3.   Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario.

Articolo 18

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» possono ricorrere ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (10), per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.

SEZIONE 4

Operazioni

Articolo 19

Selezione delle operazioni

1.   Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività transfrontaliere secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 1), nonché per quelli destinati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 2), includono beneficiari di almeno due paesi, di cui almeno uno Stato membro, che cooperino per ciascuna operazione secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

Le operazioni selezionate che soddisfano le condizioni succitate possono essere realizzate in un unico paese, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due paesi.

Le condizioni summenzionate non si applicano alle azioni realizzate ai sensi del programma PEACE di cui all'articolo 6, punto 1), terzo comma.

2.   Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano la cooperazione interregionale, secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 3), lettera a), includono beneficiari, a livello regionale o locale, di almeno

a)

tre Stati membri; o

b)

tre paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri, nel caso in cui partecipi un beneficiario di un paese terzo.

Le operazioni selezionate per i programmi operativi di cui all'articolo 6, punto 3), lettera b), applicano, ove possibile a seconda del tipo di operazione, le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Tali beneficiari cooperano, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

3.   In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo da esso dipendente è responsabile della selezione delle operazioni.

Articolo 20

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari

1.   Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si assume le seguenti responsabilità:

a)

definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati;

b)

è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione;

c)

garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi;

d)

verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione;

e)

si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione.

2.   Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione:

a)

si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate;

b)

informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in questione.

Articolo 21

Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni

1.   Nel quadro della cooperazione transfrontaliera e in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, in zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili al programma in questione definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o circondate da tali zone adiacenti. In casi eccezionali, convenuti tra la Commissione e gli Stati membri, tale flessibilità può estendersi alle zone di livello NUTS 2 in cui sono situate le zone definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

A livello di progetto, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto risultino difficilmente conseguibili senza la partecipazione di tali partner.

2.   Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20 % dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni, qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo «Cooperazione».

3.   Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità.

4.   Gli Stati membri garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese di cui sopra. L'autorità di gestione conferma la selezione delle operazioni esterne alle zone ammissibili, secondo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1783/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2.   Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 1783/1999 restano valide.

Articolo 23

Abrogazione

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1783/1999 è abrogato dal 1o gennaio 2007.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1783/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Clausola di riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 91.

(2)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 19.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(6)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(9)  GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

(10)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


31.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4), stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo») in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Comunità verso lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato.

(2)

Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006.

(3)

Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(4)

Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.

(5)

In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione; questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e comunitarie appropriate, compresa la politica di coesione.

(6)

Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comunitaria Equal, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, all'individuazione delle questioni politiche e alla loro successiva integrazione, alle tecniche di innovazione e sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati in relazione al mercato del lavoro, all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizzazioni non governative.

(7)

Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

(8)

Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, in particolare mediante la formazione professionale permanente.

(9)

Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» e dell'obiettivo «Convergenza», l'intervento del Fondo dovrebbe mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme.

(10)

Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, è necessario espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.

(11)

Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi del Fondo dovrebbe essere flessibile, al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro, ed i tipi di azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.

(12)

La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero programmare le azioni transnazionali ed interregionali mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.

(13)

È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni nell'ambito di tale strategia.

(14)

Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del Fondo presuppone una buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e altri portatori di interessi, anche a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento; il loro impegno è di fondamentale importanza ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo, tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento del Fondo.

(15)

Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di cambiamenti socioeconomici significativi, o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni, o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

(16)

Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.

(17)

Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle buone prassi, nonché evidenziando il contributo del Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al Fondo.

(19)

Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo»), il campo d'applicazione del suo intervento, le disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'intervento.

2.   Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

Articolo 2

Compiti

1.   Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

2.   Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza tra donne e uomini e la non discriminazione.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1.   Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:

a)

accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:

i)

l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione e della creazione di imprese;

ii)

l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;

b)

migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:

i)

la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;

ii)

l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;

iii)

azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;

iv)

azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;

c)

potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:

i)

percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;

ii)

accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione;

d)

potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:

i)

l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza;

ii)

attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

e)

promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

2.   Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità sottoelencate:

a)

espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

i)

l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;

ii)

una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;

iii)

lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori;

b)

rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:

i)

meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

ii)

potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.

3.   Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano.

4.   Il Fondo può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5.   Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.

6.   Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o congiunte.

7.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR (6), può essere portato al 15 % dell'asse prioritario interessato.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione del sostegno

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile.

2.   Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di imprese.

3.   Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contributo del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclusione sociale.

4.   Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione.

5.   Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1.   Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato. Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appropriato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro.

2.   Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo.

3.   L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4.   L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, particolarmente nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità.

Articolo 6

Parità di genere e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.

Articolo 8

Azioni transnazionali e interregionali

1.   Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento, nella forma di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo del Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse prioritario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.   Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che il Fondo non finanzi operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone prassi e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale.

Articolo 10

Rapporti

I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contengono, se appropriata, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

a)

integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;

b)

azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale;

c)

azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale;

d)

azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità;

e)

attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione;

f)

azioni transnazionali e/o interregionali.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

1.   Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

2.   Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo:

a)

l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;

b)

gli interessi passivi;

c)

l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

3.   Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

a)

le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;

b)

nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;

c)

i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

4.   Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione, totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1784/1999, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2.   Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/1999 restano valide.

Articolo 13

Abrogazione

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1784/1999 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2007.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 14

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Article 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 234 del 22.9.2005, pag. 27.

(2)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

(6)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


31.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso del territorio della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tal fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.

(2)

Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle autorità regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenti, si impongono misure appropriate per ovviare a tali difficoltà.

(3)

Tenuto conto in particolare dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione territoriale all'interno della Comunità.

(4)

Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo di interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg nel periodo di programmazione 2000-2006.

(5)

L'acquis del Consiglio d'Europa fornisce vari quadri di riferimento e opportunità all'interno dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare in contesti transfrontalieri. Il presente strumento non è inteso ad aggirare tali quadri siffatti né a fornire un insieme di norme comuni specifiche che disciplinino in modo uniforme tutti questi accordi in tutta la Comunità.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4), accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.

(7)

È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun contributo finanziario della Comunità.

(8)

Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati «gruppi europei di cooperazione territoriale» (GECT). Il ricorso ad un gruppo dovrebbe essere facoltativo.

(9)

Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui è costituito.

(10)

È necessario che le funzioni e le competenze del GECT siano definite in una convenzione.

(11)

Il GECT dovrebbe avere la facoltà di attivarsi o per attuare programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (5), oppure per realizzare azioni di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

(12)

Occorre precisare che la costituzione di un GECT non infirma la responsabilità finanziaria delle autorità regionali e locali, come pure quella degli Stati membri, né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari né per quanto attiene ai fondi nazionali.

(13)

È opportuno precisare che i poteri che un'autorità regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.

(14)

È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.

(15)

Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro.

(16)

L'articolo 159, terzo comma, del trattato non consente di far rientrare entità di paesi terzi nella legislazione basata su detto articolo. L'adozione di una misura comunitaria che consente di istituire un GECT non esclude, tuttavia, la possibilità che entità di paesi terzi partecipino ad un GECT costituito in conformità del presente regolamento qualora la legislazione del paese terzo o gli accordi tra Stati membri e paesi terzi lo consentano,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura di un GECT

1.   Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato «GECT», può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento.

2.   L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

3.   Un GECT ha personalità giuridica.

4.   Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.

Articolo 2

Diritto applicabile

1.   Un GECT è disciplinato:

a)

dal presente regolamento;

b)

ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione e degli statuti di cui agli articoli 8 e 9;

c)

nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

2.   Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.

Articolo 3

Composizione di un GECT

1.   Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:

a)

Stati membri;

b)

autorità regionali;

c)

autorità locali;

d)

organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (6).

Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

2.   Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

Articolo 4

Istituzione di un GECT

1.   La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.

2.   Ciascun membro potenziale:

a)

notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e

b)

invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9.

3.   A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto.

In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile a norma del paragrafo 2.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali.

4.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.

5.   I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 e gli statuti di cui all'articolo 9 garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

Articolo 5

Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1.   Gli statuti di cui all'articolo 9 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.

2.   Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

Articolo 6

Controllo della gestione dei fondi pubblici

1.   Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.

2.   Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.

3.   Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.

4.   Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo o secondo comma, riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.

5.   Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

Articolo 7

Compiti

1.   Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 4 e 8.

2.   Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale.

3.   In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario della Comunità.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

4.   I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.

5.   I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

Articolo 8

Convenzione

1.   Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 4.

2.   La convenzione precisa:

a)

la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;

b)

l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti;

c)

l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento;

d)

l'elenco dei membri del GECT;

e)

il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;

f)

gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; e

g)

le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 9

Statuti

1.   Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2.   Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue:

a)

le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;

b)

le procedure decisionali del GECT;

c)

la lingua o le lingue di lavoro;

d)

gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale;

e)

gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;

f)

gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

g)

le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e

h)

le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 10

Organizzazione di un GECT

1.   Un GECT ha almeno i seguenti organi:

a)

un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;

b)

un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.

2.   Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.

3.   Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.

Articolo 11

Bilancio

1.   Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.

2.   La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 12

Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità

1.   Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.

2.   Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura.

Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale a norma della quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo. Gli accordi di detto contributo sono fissati negli statuti.

Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità negli statuti.

I membri possono stabilire negli statuti che saranno responsabili anche una volta cessata la loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne erano membri.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione «a responsabilità limitata».

La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità giuridica i cui membri abbiano responsabilità limitata costituita a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata.

3.   Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

Articolo 13

Interesse pubblico

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 14

Scioglimento

1.   Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 7. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

2.   L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente ordinano la sua liquidazione.

Articolo 15

Competenza giurisdizionale

1.   I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.

2.   Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale.

L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.

3.   Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:

a)

decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;

b)

accesso a servizi nella loro lingua; e

c)

accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.

Articolo 16

Disposizioni finali

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.

2.   Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.

Articolo 17

Relazione e clausola di revisione

Entro il 1o agosto 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2007, eccetto l'articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 76.

(2)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 46.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).


31.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.

(2)

La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

(3)

Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità.

(4)

L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità.

(5)

Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.

(6)

Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5) e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione.

(7)

I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.

(8)

Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6), il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato.

(9)

Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.

(10)

Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.

(11)

Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

(12)

I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.

(13)

Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.

(14)

I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.

(15)

Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.

(16)

È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (7).

(17)

L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.

(18)

L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità.

(19)

L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze.

(20)

Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (8).

(21)

La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

(22)

Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

(23)

L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.

(24)

La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.

(25)

Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1o maggio 2004 da perseguire attraverso la spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» al fine di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro. È necessario definire metodi appropriati per misurare e rendere noto il conseguimento di tali obiettivi.

(27)

È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

(28)

Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario.

(29)

Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati membri. La verifica del principio di addizionalità, nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti rispettata.

(30)

Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

(31)

La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (9), al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all'effetto statistico.

(32)

La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupazione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta.

(33)

Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento.

(34)

Un ammontare corrispondente al 3 % degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza.

(35)

Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione.

(36)

Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri in base a un rapporto strategico della Commissione.

(37)

In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo con la Commissione, un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su determinati elementi di tale documento.

(38)

La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in via complementare e limitata, azioni che rientrano nell'ambito dell'altro.

(39)

Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica nazionale.

(40)

La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati tra settore pubblico e privato.

(41)

È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro, piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di appalti pubblici in conformità della normativa vigente in materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI giustifica che gli Stati membri concedano loro una sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte.

(42)

Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione europea.

(43)

La programmazione coprirà un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

(44)

Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono disporre le modalità della cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali.

(45)

Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere soppressi.

(46)

Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla rivitalizzazione urbana.

(47)

La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni.

(48)

Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR.

(49)

La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del previsto impiego delle risorse comunitarie.

(50)

È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza tecnica.

(51)

È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere nella fornitura di tale assistenza e la Commissione potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine.

(52)

Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le micro, piccole e medie imprese.

(53)

Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica.

(54)

L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo dovrebbero essere specificate.

(55)

Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.

(56)

È opportuno definire quali spese in uno Stato membro possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno far riferimento al contributo degli «organismi di diritto pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, poiché tali organismi comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

(57)

È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente obiettivo.

(58)

È inoltre necessario definire la nozione di «progetto generatore di entrate» e individuare norme e principi comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi; per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile stimare le entrate ex ante ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano escluse dal finanziamento pubblico.

(59)

Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1o gennaio 2007 se lo Stato membro in questione presenta un programma operativo prima di tale data.

(60)

Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (10), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (11), e dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione (12), dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(61)

Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre che gli investimenti che beneficiano del sostegno nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo.

(62)

Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi.

(63)

È pertanto necessario designare un'autorità di gestione unica per ciascun programma operativo, precisandone le responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi uniformi per la certificazione delle spese e per le domande di pagamento prima che siano trasmesse alla Commissione. È necessario precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione.

(64)

La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero essere definite le responsabilità in sieme alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei dati per via elettronica.

(65)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell'attuazione e del controllo degli interventi.

(66)

Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente.

(67)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile dagli organismi di controllo nazionali.

(68)

La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la principale fonte di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

(69)

Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i Fondi strutturali: del 5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1o maggio 2004) e del 7 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1o maggio 2004) e del 10,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente) al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi.

(70)

Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza del corretto funzionamento di questi sistemi.

(71)

Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è opportuno definire le modalità della loro applicazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.

(72)

Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato.

(73)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13). La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici necessari per la preparazione e la presentazione dei grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli orientamenti indicativi in materia di valutazione e l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SOMMARIO

TITOLO I

Obiettivi e norme generali di intervento

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Articolo 2

Definizioni

CAPO II

OBIETTIVI E MISSIONI

Articolo 3

Obiettivi

Articolo 4

Strumenti e missioni

CAPO III

AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA

Articolo 5

Convergenza

Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

Articolo 8

Sostegno transitorio

CAPO IV

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

Articolo 10

Programmazione

Articolo 11

Partenariato

Articolo 12

Livello territoriale dell'attuazione

Articolo 13

Intervento proporzionale

Articolo 14

Gestione concorrente

Articolo 15

Addizionalità

Articolo 16

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Articolo 17

Sviluppo sostenibile

CAPO V

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 18

Risorse globali

Articolo 19

Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Articolo 21

Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Articolo 22

Non trasferibilità delle risorse

Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Articolo 24

Risorse per l'assistenza tecnica

TITOLO II

Approccio strategico alla coesione

CAPO I

ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE

Articolo 25

Contenuto

Articolo 26

Adozione e revisione

CAPO II

QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 27

Contenuto

Articolo 28

Preparazione e adozione

CAPO III

SEGUITO STRATEGICO

Articolo 29

Rapporto strategico degli Stati membri

Articolo 30

Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione

Articolo 31

Relazione sulla coesione

TITOLO III

Programmazione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE

Articolo 32

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

Articolo 33

Revisione dei programmi operativi

Articolo 34

Specificità dei Fondi

Articolo 35

Ambito geografico

Articolo 36

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

CAPO II

CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE

SEZIONE 1

PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 37

Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

Articolo 38

Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

SEZIONE 2

GRANDI PROGETTI

Articolo 39

Contenuto

Articolo 40

Informazioni trasmesse alla Commissione

Articolo 41

Decisione della Commissione

SEZIONE 3

SOVVENZIONI GLOBALI

Articolo 42

Disposizioni generali

Articolo 43

Norme di attuazione

SEZIONE 4

INGEGNERIA FINANZIARIA

Articolo 44

Strumenti di ingegneria finanziaria

SEZIONE 5

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 45

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Articolo 46

Assistenza tecnica degli Stati membri

TITOLO IV

Efficacia

CAPO I

VALUTAZIONE

Articolo 47

Disposizioni generali

Articolo 48

Responsabilità degli Stati membri

Articolo 49

Responsabilità della Commissione

CAPO II

RISERVE

Articolo 50

Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

Articolo 51

Riserva nazionale per imprevisti

TITOLO V

Partecipazione finanziaria dei Fondi

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI FONDI

Articolo 52

Modulazione dei tassi di partecipazione

Articolo 53

Partecipazione dei Fondi

Articolo 54

Altre disposizioni

CAPO II

PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

Articolo 55

Progetti generatori di entrate

CAPO III

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Articolo 56

Ammissibilità delle spese

CAPO IV

STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Articolo 57

Stabilità delle operazioni

TITOLO VI

Gestione, sorveglianza e controlli

CAPO I

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 58

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

Articolo 59

Designazione delle autorità

Articolo 60

Funzioni dell'autorità di gestione

Articolo 61

Funzioni dell'autorità di certificazione

Articolo 62

Funzioni dell'autorità di audit

CAPO II

SORVEGLIANZA

Articolo 63

Comitato di sorveglianza

Articolo 64

Composizione

Articolo 65

Compiti

Articolo 66

Modalità di sorveglianza

Articolo 67

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

Articolo 68

Esame annuale dei programmi

CAPO III

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Articolo 69

Informazione e pubblicità

CAPO IV

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE

SEZIONE 1

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 70

Gestione e controllo

Articolo 71

Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

SEZIONE 2

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Articolo 72

Competenze della Commissione

Articolo 73

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

SEZIONE 3

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 74

Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

TITOLO VII

Gestione finanziaria

CAPO I

GESTIONE FINANZIARIA

SEZIONE 1

IMPEGNI DI BILANCIO

Articolo 75

Impegni di bilancio

SEZIONE 2

NORME COMUNI PER I PAGAMENTI

Articolo 76

Norme comuni per i pagamenti

Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Articolo 78

Dichiarazione di spesa

Articolo 79

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

Articolo 80

Integrità dei pagamenti ai beneficiari

Articolo 81

Uso dell'euro

SEZIONE 3

PREFINANZIAMENTO

Articolo 82

Pagamento

Articolo 83

Interessi

Articolo 84

Liquidazione

SEZIONE 4

PAGAMENTI INTERMEDI

Articolo 85

Pagamenti intermedi

Articolo 86

Ricevibilità delle domande di pagamento

Articolo 87

Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento

SEZIONE 5

CHIUSURA DEL PROGRAMMA E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

Articolo 88

Chiusura parziale

Articolo 89

Condizioni per il pagamento del saldo finale

Articolo 90

Disponibilità dei documenti

SEZIONE 6

INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 91

Interruzione dei termini di pagamento

Articolo 92

Sospensione dei pagamenti

SEZIONE 7

DISIMPEGNO AUTOMATICO

Articolo 93

Principi

Articolo 94

Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto

Articolo 95

Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

Articolo 96

Eccezioni al disimpegno automatico

Articolo 97

Procedura

CAPO II

RETTIFICHE FINANZIARIE

SEZIONE 1

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

SEZIONE 2

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 99

Criteri per le rettifiche

Articolo 100

Procedura

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri

Articolo 102

Rimborso

TITOLO VIII

Comitati

CAPO I

COMITATO DI COORDINAMENTO DEI FONDI

Articolo 103

Procedura di Comitato

CAPO II

COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 DEL TRATTATO

Articolo 104

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

TITOLO IX

Disposizioni Finali

Articolo 105

Disposizioni transitorie

Articolo 106

Clausola di riesame

Articolo 107

Abrogazione

Articolo 108

Entrata in vigore

ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013

ALLEGATO II

Quadro finanziario

ALLEGATO III

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento

ALLEGATO IV

Categorie di spesa

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1.

«programma operativo»: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR;

2.

«asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;

3.

«operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce;

4.

«beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico;

5.

«spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (14);

6.

«organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

7.

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

CAPO II

Obiettivi e missioni

Articolo 3

Obiettivi

1.   L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente.

2.   A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

a)

l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;

b)

l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;

c)

l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

3.   Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna.

Articolo 4

Strumenti e missioni

1.   I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

a)

obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;

b)

obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE;

c)

obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.

2.   Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:

a)

a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e

b)

a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3.

3.   I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

CAPO III

Ammissibilità geografica

Articolo 5

Convergenza

1.   Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

2.   Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

3.   Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.

Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR.

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

1.   Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.   Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3.   Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.

Articolo 8

Sostegno transitorio

1.   Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

2.   Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma.

3.   Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

4.   Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

CAPO IV

PRincipi Di Intervento

Articolo 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

1.   I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.

3.   L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE (15). A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1o maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV.

Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1o maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni.

4.   In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5.   Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

Articolo 10

Programmazione

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo.

Articolo 11

Partenariato

1.   Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali:

a)

le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b)

le parti economiche e sociali;

c)

ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

2.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1.

Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

3.   Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.

Articolo 12

Livello territoriale dell'attuazione

L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.

Articolo 13

Intervento proporzionale

1.   Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:

a)

alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),

b)

alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,

c)

ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),

d)

ai rapporti di cui all'articolo 67,

sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.

2.   Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.

Articolo 14

Gestione concorrente

1.   Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (16), fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

a)

essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;

b)

essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101;

c)

essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.

Articolo 15

Addizionalità

1.   I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

2.   Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

3.   Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

4.   La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica ex post dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite ex ante. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.

La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.

Articolo 16

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

Articolo 17

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

CAPO V

Quadro finanziario

Articolo 18

Risorse globali

1.   Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 041 000 000 EUR.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

2.   La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

3.   Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.

Articolo 19

Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 163 134 221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 70,51 % (ossia, in totale, 177 083 601 004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

b)

il 4,99 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

c)

il 23,22 % (ossia, in totale, 58 308 243 811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;

d)

l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ammontano al 15,95 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 78,86 % (ossia, in totale, 38 742 477 688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

b)

il 21,14 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.

Articolo 21

Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

1.   Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

b)

il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

c)

il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2.   Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.

3.   Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

4.   Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.

5.   Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

6.   Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:

a)

il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma; oppure

b)

il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;

il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Articolo 22

Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.

In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.

Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50.

Articolo 24

Risorse per l'assistenza tecnica

Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

CAPO I

Orientamenti strategici comunitari per la coesione

Articolo 25

Contenuto

Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.

Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato.

Articolo 26

Adozione e revisione

La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1o febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma.

La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.

CAPO II

Quadro di riferimento strategico nazionale

Articolo 27

Contenuto

1.   Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

2.   Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

3.   Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.

4.   Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:

a)

un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;

b)

la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;

c)

l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

d)

una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

e)

la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

f)

unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:

i)

l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;

ii)

l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;

iii)

le informazioni necessarie per la verifica ex ante del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;

g)

per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5.   Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:

a)

la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;

b)

per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

6.   Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

Articolo 28

Preparazione e adozione

1.   Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

2.   Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.

Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.

3.   Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

a)

l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);

b)

la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e

c)

per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).

CAPO III

Seguito strategico

Articolo 29

Rapporto strategico degli Stati membri

1.   Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

2.   Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi

a)

alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;

b)

all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;

c)

all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e

d)

alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

3.   Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

a)

la situazione e le tendenze socioeconomiche;

b)

i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e

c)

esempi di buone prassi.

4.   Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.

Articolo 30

Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione

1.   Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

2.   Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1o aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.

3.   Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito.

Articolo 31

Relazione sulla coesione

1.   La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare:

a)

un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie;

b)

un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

2.   Se necessario, la relazione contiene inoltre:

a)

proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale;

b)

proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

Articolo 32

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1.   Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

2.   Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.

3.   Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

4.   La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5.   La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1o gennaio 2007.

Articolo 33

Revisione dei programmi operativi

1.   Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a)

a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b)

al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

c)

alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d)

a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

2.   La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

3.   La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 34

Specificità dei Fondi

1.   I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.

2.   Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate.

3.   Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.

Articolo 35

Ambito geografico

1.   I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.

I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

2.   Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato.

3.   I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.

Articolo 36

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

1.   La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto.

2.   Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base.

3.   La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.

4.   La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminarne la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.

5.   La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.

CAPO II

Contenuto della programmazione

Sezione 1

Programmi operativi

Articolo 37

Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

1.   I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono:

a)

un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza;

b)

una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48;

c)

informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari;

d)

a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

e)

un piano di finanziamento comprendente due tabelle:

i)

una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II;

ii)

una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;

f)

le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

g)

le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

i)

la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo;

ii)

una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

iii)

le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

iv)

una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

v)

gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69;

vi)

una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;

h)

un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione.

2.   I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo.

3.   Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

4.   Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre:

a)

informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno;

b)

assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.

5.   I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza.

6.   Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere:

a)

l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale;

b)

le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale.

7.   Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro.

Articolo 38

Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006.

Sezione 2

Grandi progetti

Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»).

Articolo 40

Informazioni trasmesse alla Commissione

In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

organismo responsabile dell'attuazione;

b)

natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;

c)

risultati degli studi di fattibilità;

d)

calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;

e)

analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità;

f)

analisi dell'impatto ambientale;

g)

giustificazione del contributo pubblico;

h)

piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 41

Decisione della Commissione

1.   La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie.

2.   La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.

3.   Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Sezione 3

Sovvenzioni globali

Articolo 42

Disposizioni generali

1.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione.

Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri.

2.   L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.

Articolo 43

Norme di attuazione

L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare:

a)

tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale;

b)

i criteri per la scelta dei beneficiari;

c)

i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti;

d)

le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti;

e)

ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamento di ciascuno Stato membro.

Sezione 4

Ingegneria finanziaria

Articolo 44

Strumenti di ingegneria finanziaria

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:

a)

aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;

b)

in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità:

i)

alla BEI o al FEI; oppure

ii)

a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 45

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Dette azioni comprendono, in particolare:

a)

assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno;

b)

studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione;

c)

valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione;

d)

azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;

e)

azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;

f)

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

g)

miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

2.   Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3.   Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 104.

Articolo 46

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.   Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:

a)

4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

b)

6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

2.   Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo.

3.   Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

EFFICACIA

CAPO I

Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1.   Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

2.   Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

3.   Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.

Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.

4.   Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

5.   La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 48

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

2.   Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi.

Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

3.   Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

Articolo 49

Responsabilità della Commissione

1.   La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.

2.   Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.

3.   Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione.

La valutazione ex post copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.

Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.

Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche.

La valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2015.

CAPO II

Riserve

Articolo 50

Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

1.   Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l' obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della propria dotazione complessiva.

2.   Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi.

3.   Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza.

Articolo 51

Riserva nazionale per imprevisti

Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

Partecipazione dei fondi

Articolo 52

Modulazione dei tassi di partecipazione

La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi:

a)

la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;

b)

l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali;

c)

la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;

d)

il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;

e)

l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

f)

nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:

i)

Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

ii)

zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

iii)

zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;

iv)

zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.

Articolo 53

Partecipazione dei Fondi

1.   La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento:

a)

alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure

b)

alla spesa pubblica ammissibile.

2.   La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati nell'allegato III.

3.   Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.

4.   La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo.

5.   Per i programmi operativi finanziati congiuntamente

a)

dal FESR e dal Fondo di coesione, o

b)

da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di coesione,

la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente.

6.   La decisione della Commissione di adottare un programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

Articolo 54

Altre disposizioni

1.   La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

2.   Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

3.   Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 1:

a)

un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta;

b)

un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;

c)

un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.

4.   Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'ambito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato.

5.   Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.

CAPO II

Progetti generatori di entrate

Articolo 55

Progetti generatori di entrate

1.   Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

2.   La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

a)

gli investimenti in infrastrutture; o

b)

altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

3.   Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

4.   Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

5.   Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR.

6.   Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

CAPO III

Ammissibilità delle spese

Articolo 56

Ammissibilità delle spese

1.   Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1o gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2.   In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

a)

le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;

b)

l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;

c)

nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3.   Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4.   Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

CAPO IV

Stabilità delle operazioni

Articolo 57

Stabilità delle operazioni

1.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali:

a)

che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e

b)

risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2.   Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3.   Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102.

4.   Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi.

TITOLO VI

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 58

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;

d)

sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;

e)

un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

f)

disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;

g)

sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h)

procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 59

Designazione delle autorità

1.   Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:

a)

un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo;

b)

un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

c)

un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.

2.   Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.

3.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

4.   Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo.

5.   Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

6.   La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 60

Funzioni dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

a)

garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

b)

verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

c)

garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

d)

garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

e)

garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47;

f)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90;

g)

garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;

h)

guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;

i)

elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;

j)

garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;

k)

trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.

Articolo 61

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a)

elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;

b)

certificare che:

i)

la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

ii)

le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

c)

garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

d)

tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

e)

mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

f)

tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 62

Funzioni dell'autorità di audit

1.   L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a)

garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;

b)

garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

c)

presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit;

d)

entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

i)

presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1o luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);

ii)

formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;

iii)

presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.

e)

presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

2.   L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

3.   Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.

4.   La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

CAPO II

Sorveglianza

Articolo 63

Comitato di sorveglianza

1.   Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.

2.   Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suo compiti conformemente al presente regolamento.

Articolo 64

Composizione

1.   Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.

2.   Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.

Articolo 65

Compiti

Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:

a)

esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;

b)

valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;

c)

esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d)

esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;

e)

è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;

f)

può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

g)

esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 66

Modalità di sorveglianza

1.   L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

2.   L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3.   Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 67

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1.   Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.

2.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni:

a)

lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;

b)

l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:

i)

le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;

ii)

i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e

iii)

le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;

c)

a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

d)

le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

i)

le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

e)

le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo;

f)

le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli;

g)

se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti;

h)

l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2;

i)

i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57.

La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente.

3.   I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

4.   La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

Articolo 68

Esame annuale dei programmi

1.   Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione.

Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i).

2.   Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

3.   Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni ex post dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.

CAPO III

Informazione e pubblicità

Articolo 69

Informazione e pubblicità

1.   Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2.   L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO IV

Competenze degli Stati membri e della Commissione

Sezione 1

Competenze degli stati membri

Articolo 70

Gestione e controllo

1.   Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:

a)

garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;

b)

prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2.   Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

3.   Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 71

Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

a)

autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;

b)

autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

2.   La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

a)

entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;

b)

se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma.

Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

3.   La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale.

4.   Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2.

5.   Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 2

Competenze della commissione

Articolo 72

Competenze della Commissione

1.   La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

2.   Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.

Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

Articolo 73

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento.

La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3.   Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

Sezione 3

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 74

Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

1.   Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale:

a)

l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

b)

quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

2.   Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

a)

delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 60, lettera b);

b)

delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e

c)

delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62.

Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).

Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia.

Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Articolo 75

Impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.

2.   Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.

Sezione 2

Norme comuni per i pagamenti

Articolo 76

Norme comuni per i pagamenti

1.   I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

3.   Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4.   Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo.

Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 78

Dichiarazione di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a)

sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;

b)

non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;

c)

sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza.

3.   Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.

4.   Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.

5.   Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

6.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

a)

di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o

b)

di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o

c)

di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e

d)

dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

7.   Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.

Articolo 79

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

1.   Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi al programma operativo.

2.   Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno n + 1.

Articolo 80

Integrità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 81

Uso dell'euro

1.   Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro.

2.   Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Sezione 3

Prefinanziamento

Articolo 82

Pagamento

1.   Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue:

a)

per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b)

per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c)

per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo;

d)

per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo;

e)

per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.

2.   L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo.

Articolo 83

Interessi

Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo interessato, poiché sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

Articolo 84

Liquidazione

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89.

Sezione 4

Pagamenti intermedi

Articolo 85

Pagamenti intermedi

Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 86

Ricevibilità delle domande di pagamento

1.   Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

a)

alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78;

b)

la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;

c)

l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;

d)

l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2.   In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.

Articolo 87

Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento

1.   L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.

2.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86.

Sezione 5

Chiusura del programma e pagamento del saldo finale

Articolo 88

Chiusura parziale

1.   La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti.

2.   La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno:

a)

una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;

b)

una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii).

3.   Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

Articolo 89

Condizioni per il pagamento del saldo finale

1.   La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:

a)

lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:

i)

una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;

ii)

il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;

iii)

una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e

b)

non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2.   Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93.

3.   La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.

4.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

a)

data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e

b)

data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.

5.   Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:

a)

la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;

b)

la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo;

c)

la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.

La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

6.   Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5.

Articolo 90

Disponibilità dei documenti

1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:

a)

i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;

b)

i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2.   L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.

3.   I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

Articolo 91

Interruzione dei termini di pagamento

1.   I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a)

in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

Articolo 92

Sospensione dei pagamenti

1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; o

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o

c)

uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2.

2.   La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

3.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 99.

Sezione 7

Disimpegno automatico

Articolo 93

Principi

1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

2.   Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi.

Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma.

3.   La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

4.   Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1o gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1o gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

Articolo 94

Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto

Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto.

Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.

Articolo 95

Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93.

Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

Articolo 96

Eccezioni al disimpegno automatico

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

a)

la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;

b)

la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;

c)

la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

Articolo 97

Procedura

1.   La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

2.   Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 93.

3.   La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

CAPO II

Rettifiche finanziarie

Sezione 1

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

3.   Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.

4.   Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 99

Criteri per le rettifiche

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

3.   Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

4.   Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

5.   Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro.

Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 100

Procedura

1.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2.   La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3.   Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4.   In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.

5.   In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE (17).

Articolo 102

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO VIII

COMITATI

CAPO I

Comitato di coordinamento dei fondi

Articolo 103

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno.

5.   La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.

CAPO II

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

Articolo 104

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

1.   La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.

3.   I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.

4.   Il comitato:

a)

formula il suo parere sulle modalità di applicazione del presente regolamento;

b)

formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;

c)

è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano il FSE.

5.   La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

6.   Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 (18), (CEE) n. 4253/88 (19), (CE) n. 1164/94 (20) e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2.   Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

3.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

Articolo 106

Clausola di riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

Articolo 107

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 79.

(3)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 1.

(4)  GU C 121 del 20.5.2005, pag. 14.

(5)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(7)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1).

(8)  Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(10)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(12)  Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

(13)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(14)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(15)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

(16)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(17)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. NB: il titolo del regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 93 del trattato.

(18)  Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

(19)  Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

(20)  Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013

(di cui all'articolo 18)

(EUR, prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 342 000 000


ALLEGATO II

Quadro finanziario

Criteri e metodologia di cui all'articolo 18

Metodo di assegnazione per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:

a)

determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto, ed il PIL medio pro capite dell'UE a 25;

b)

applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media comunitaria: 4,25 %,

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % ed il 99 % della media comunitaria: 3,36 %,

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media comunitaria: 2,67 %.

c)

all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 2

2.

La dotazione finanziaria teorica totale per il Fondo di coesione è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:

a)

calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;

b)

adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato, misurato in parità di potere di acquisto, eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

3.

Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della loro dotazione finanziaria totale (Fondi strutturali più Fondo di coesione) in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 2.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6

4.

La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 3 con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70 % (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di + 5 %/– 5 % a seconda che il suo PIL pro capite sia inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7

5.

L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione di cui all'articolo 21, paragrafo 2) è stabilita come segue:

a)

per la componente transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in base alla popolazione delle regioni di livello NUTS 3 nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili;

b)

per la componente transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni ammissibili ai sostegni transitori di cui all'articolo 8

6.

Le dotazioni finanziarie nell'ambito dei sostegni transitori di cui all'articolo 8 risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:

a)

per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 80 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;

b)

per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 75 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;

c)

per gli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

Livello massimo di trasferimenti dai titoli di sostegno alla coesione

7.

Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40 % e inferiore a 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50 % e inferiore a 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55 % e inferiore a 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60 % e inferiore a 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65 % e inferiore a 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70 % e inferiore a 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,

oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

8.

I massimali di cui al precedente punto 7 comprendono i contributi del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e il contributo dello strumento di preadesione, nonché il contributo della parte del FEASR derivante dalla sezione «Orientamento» del FEAOG e quello del FEP.

9.

La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

10.

Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualsiasi Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il ± 5 % dal PIL totale stimato secondo il punto 9, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 7 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari saranno limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati per gli anni dal 2007 al 2010 nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.

11.

Per rispecchiare il valore dello złoty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui al punto 7 del presente allegato alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 10 (2007-2009).

Disposizioni supplementari

12.

Quando in un determinato Stato membro le regioni in «phasing out» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80 % del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75 % nel 2008, al 70 % nel 2009, al 65 % nel 2010, al 60 % nel 2011, al 55 % nel 2012 e al 50 % nel 2013.

13.

Per quanto riguarda i regimi transitori di cui al punto 6, lettere a) e b), la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90 % del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75 % della media dell'UE a 15.

14.

Fatto salvo il punto 7, le regioni polacche di livello NUTS 2 di Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie e Świętokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013 nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 10 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.

15.

Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Közép-Magyarország sarà assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni regolamentari valide per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

16.

Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Praga sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 200 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

17.

Cipro beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 6, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 13.

18.

Le regioni di livello NUTS 2 di Itä-Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in «phasing in», beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 6, lettera a).

19.

La regione di livello NUTS 2 delle Canarie beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

20.

Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficeranno, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammonteranno a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.

21.

Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo della sezione transfrontaliera dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50 % rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.

22.

Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma PEACE è attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e, per favorire la stabilità socioeconomica nelle regioni interessate, comprende in particolare azioni per promuovere la coesione tra comunità. La zona interessata comprende tutta l'Irlanda del Nord e le contee di frontiera dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

23.

Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.

24.

Fatto salvo il punto 7, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS 2, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.

25.

Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'Unione europea e rientranti nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

26.

La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2 miliardi di EUR nel quadro del FESR per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 70 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5 e del 5 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché del 10 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6 e del 15 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

27.

Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione aggiuntiva del FESR pari a 50 milioni di EUR a norma del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

28.

All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 111 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 251 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e 210 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», di cui all'articolo 6.

30.

La Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-2013 a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e dell'occupazione» come riconoscimento della situazione particolare della Corsica (30 milioni di EUR) e dell'Hainaut francese (70 milioni di EUR).

31.

Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 167 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 58 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

31.

Fatto salvo il punto 7, all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è assegnata una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di EUR a titolo del FESR così ripartita: 200 milioni di EUR alla cooperazione transnazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 100 milioni di EUR alla cooperazione interregionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.


ALLEGATO III

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento

(di cui all'articolo 53)

Criteri

Stati membri

FESR e FSE

Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile

Fondo di coesione

Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile

(1)

Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all’85 % della media UE a 25 nello stesso periodo

Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia

85 % per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

85 %

(2)

Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1o gennaio 2007

Spagna

80 % per le regioni dell’obiettivo «Convergenza» e di integrazione graduale nel quadro dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

50 % per gli obiettivi «Competitività regionale e occupazione» al di fuori delle regioni di integrazione graduale

85 %

(3)

Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)

Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

75 % per l’obiettivo «Convergenza»

(4)

Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)

Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

50 % per l’obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

(5)

Le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell’allegato II, punto 20

Spagna, Francia e Portogallo

50 %

(6)

Regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato

Spagna, Francia e Portogallo

85 % nel quadro degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»


ALLEGATO IV

Categorie di spesa

(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)

 

Obiettivi: «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

 

Obiettivo: «Convergenza» e regioni di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2, fatta salva la decisione adottata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1080/2006

Codice

Temi prioritari

 

Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità

01

Attività di R&ST nei centri di ricerca

02

Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica

03

Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)

04

Supporto alla, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)

05

Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese

06

Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)

07

Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.)

08

Altri investimenti in imprese

09

Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI

 

Società dell’informazione

10

Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)

11

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)

12

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (RTE-TIC)

13

Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-learning, e-partecipazione ecc.)

14

Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, networking ecc.)

15

Altre misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

 

Trasporti

16

Ferrovie

17

Ferrovie (RTE-T)

20

Autostrade

21

Autostrade (RTE-T)

26

Trasporti multimodali

27

Trasporti multimodali (RTE-T)

28

Sistemi di trasporto intelligenti

29

Aeroporti

30

Porti

32

Vie navigabili interne (RTE-T)

 

Energia

34

Elettricità (RTE-E)

36

Gas naturale (RTE-E)

38

Prodotti petroliferi (RTE-E)

39

Energie rinnovabili: eolica

40

Energie rinnovabili: solare

41

Energie rinnovabili: da biomassa

42

Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre

43

Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica

 

Protezione dell’ambiente e prevenzione dei rischi

52

Promozione di trasporti urbani puliti

 

Aumento dell’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori

62

Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione

63

Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive

64

Sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche

 

Migliorare l’accesso all’occupazione ed alla sostenibilità

65

Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro

66

Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro

67

Misure che incoraggino l’invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa

68

Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

69

Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei bambini e all’assistenza alle persone non autosufficienti

70

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

 

Migliorare l’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati

71

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento nello stesso e promozione dell’accettazione della diversità sul posto di lavoro

 

Migliorare il capitale umano

72

Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l’occupabilità, rendendo l’istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell’obiettivo dell’innovazione e della realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza

73

Misure per aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità

74

Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese


31.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/79


REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4), crea un nuovo contesto per l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Esso stabilisce in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. Occorre pertanto precisare la missione del Fondo di coesione nell'ambito del nuovo contesto per tale azione e rispetto alla missione ad esso affidata dal trattato nonché, per motivi di chiarezza, abrogare il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (5).

(2)

I progetti finanziati dal Fondo di coesione nel settore delle reti transeuropee devono essere conformi agli orientamenti relativi a tali reti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Al fine di concentrare gli sforzi, occorre dare priorità ai progetti di interesse comune quali definiti nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (6).

(3)

Tramite il Fondo di coesione la Comunità può contribuire alle azioni destinate a realizzare gli obiettivi della Comunità nel settore dell'ambiente previsti all'articolo 6 e all'articolo 174 del trattato CE.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che la disciplina sull'ammissibilità delle spese sia stabilita a livello nazionale, fatte salve alcune eccezioni per le quali occorre determinare regole specifiche. Occorre pertanto stabilire tali regole specifiche per le eccezioni relative al Fondo di coesione.

(5)

Le norme di condizionalità che regolano la concessione del sostegno finanziario dovrebbero continuare ad applicarsi unitamente al rispetto dei criteri di convergenza economica stabiliti all'articolo 99 del trattato e tenuto conto della necessità di disporre di finanze pubbliche sane. A tal riguardo, gli Stati membri che hanno adottato l'euro devono attuare programmi di stabilità e gli Stati membri che non lo hanno adottato devono attuare programmi di convergenza, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (7), che consentano di evitare i disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato. Le norme di condizionalità non dovrebbero tuttavia applicarsi agli stanziamenti d'impegno già assegnati al momento della sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Creazione e missione del Fondo di coesione

1.   È istituito un Fondo di coesione (di seguito «il Fondo») destinato al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.

2.   Il Fondo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il Fondo interviene a sostegno di azioni nei seguenti settori, assicurando un adeguato equilibrio e tenendo conto del fabbisogno specifico di investimenti e infrastrutture di ciascuno Stato membro beneficiario:

a)

le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse comune individuati dalla decisione n. 1692/96/CE;

b)

aspetti relativi all'ambiente che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale in virtù del programma di azione in materia di ambiente. In tale contesto il Fondo può intervenire anche nei settori collegati allo sviluppo sostenibile che presentano chiari vantaggi ambientali, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali, il trasporto marittimo, i sistemi multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.

2.   L'adeguato equilibrio dell'intervento è stabilito in partenariato tra Stati membri e Commissione.

Articolo 3

Ammissibilità delle spese

Le spese seguenti non sono ammissibili ad un contributo del Fondo:

a)

gli interessi passivi;

b)

l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;

c)

l'edilizia abitativa;

d)

la disattivazione di centrali nucleari; e

e)

l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Articolo 4

Condizioni di accesso al sostegno del Fondo

1.   L'assistenza del Fondo è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che esiste un disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato membro beneficiario, e

b)

abbia determinato, conformemente all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato,

può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

2.   Qualora il Consiglio constati che lo Stato membro interessato ha adottato le necessarie misure correttive, decide senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione. Al contempo, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli stanziamenti sospesi in conformità con la procedura menzionata nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8).

3.   Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di progetti o altre forme di intervento approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1164/94, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.

2.   Le domande relative ai grandi progetti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006, presentate alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94, restano valide a condizione che tali domande siano completate, se necessario, entro due mesi a decorrere dal 1o gennaio 2007, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli summenzionati del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 6

Abrogazione

1.   Fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e l'articolo 5 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1164/94 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2007.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2013, conformemente all'articolo 161 del trattato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 88.

(3)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 35.

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1).

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


31.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/82


REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2006 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato delle Regioni (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di migliorare l'efficienza degli aiuti esterni della Comunità, si è proposto un nuovo quadro di programmazione e di fornitura dell'assistenza. Il presente strumento costituisce uno degli strumenti generali che sostengono direttamente le politiche europee in materia di aiuti esterni.

(2)

A norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto può domandare di diventare membro dell'Unione.

(3)

Il Consiglio europeo di Helsinki ha accettato nel 1999 la candidatura di adesione all'Unione europea della Repubblica di Turchia, che usufruisce di un'assistenza preadesione dal 2002. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha raccomandato che vengano avviati negoziati di adesione con la Turchia.

(4)

Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 20 giugno 2000 ha sottolineato che i paesi dei Balcani occidentali erano candidati potenziali all'adesione all'Unione europea.

(5)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, nel ricordare le conclusioni di Copenaghen del dicembre 2002 e di Bruxelles del marzo 2003, ha ribadito la sua determinazione ad appoggiare appieno ed efficacemente la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali, che diverranno parte integrante dell'Unione europea una volta soddisfatti i criteri stabiliti.

(6)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 ha dichiarato altresì che il processo di stabilizzazione e armonizzazione avrebbe costituito il quadro per la rotta europea dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro adesione.

(7)

Nella risoluzione sulle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, il Parlamento europeo ha riconosciuto che tutti i paesi dei Balcani occidentali stavano facendo progressi verso l'adesione, insistendo tuttavia affinché ciascun paese venga giudicato separatamente.

(8)

Di conseguenza, sebbene tutti i paesi dei Balcani occidentali possano essere considerati paesi candidati potenziali, si dovrebbe tuttavia fare una netta distinzione tra paesi candidati effettivi e potenziali.

(9)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha raccomandato di avviare negoziati di adesione con la Croazia.

(10)

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(11)

Inoltre, il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha raccomandato che, parallelamente ai negoziati di adesione, l'Unione europea debba avviare un intenso dialogo politico e culturale con ogni paese candidato.

(12)

L'assistenza comunitaria ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrebbe essere fornita in un quadro coerente, tenendo conto dell'esperienza acquisita con i precedenti strumenti di preadesione e con il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3). L'assistenza dovrebbe essere altresì coerente con la politica di sviluppo della Comunità a norma dell'articolo 181 A del trattato CE.

(13)

L'assistenza fornita ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrebbe aiutarli, come in passato, a consolidare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, promuovere la riforma della pubblica amministrazione, la realizzazione delle riforme economiche, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, promuovere la parità di genere e favorire lo sviluppo della società civile, la riconciliazione e la ricostruzione, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, sostenendo quindi tutta una serie di misure riguardanti lo sviluppo istituzionale.

(14)

L'assistenza ai paesi candidati dovrebbe inoltre privilegiare l'adozione e l'applicazione dell'intero acquis comunitario, preparando in particolare i paesi candidati ad attuare la politica agricola e di coesione della Comunità.

(15)

L'assistenza ai paesi candidati potenziali può consistere, tra l'altro, in un certo grado di allineamento con l'acquis comunitario e in un sostegno ai progetti d'investimento, mirando in particolare a costruire capacità di gestione nei settori dello sviluppo regionale, rurale e delle risorse umane.

(16)

L'assistenza dovrebbe essere fornita in base ad una strategia pluriennale globale, che rispecchi le priorità del processo di stabilizzazione e di associazione nonché le priorità strategiche derivanti dal processo di preadesione.

(17)

Per fornire assistenza alla parte finanziaria di questa strategia e fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrebbe presentare le sue intenzioni per le dotazioni finanziarie da proporre per i prossimi tre anni, mediante un quadro finanziario indicativo pluriennale, quale parte integrante del suo pacchetto annuale per l'allargamento.

(18)

Le componenti «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e «cooperazione transfrontaliera» dovrebbero essere accessibili a tutti i paesi beneficiari, per agevolare il loro processo di transizione e di riavvicinamento all'UE, nonché promuovere la cooperazione regionale fra di essi.

(19)

Le componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale» dovrebbero essere accessibili solo ai paesi candidati accreditati per gestire fondi in modo decentrato per aiutarli a prepararsi al periodo post-adesione, specie per quanto riguarda l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di coesione e di sviluppo rurale.

(20)

I paesi candidati potenziali e i paesi candidati che non sono stati accreditati alla gestione di fondi in modo decentrato dovrebbero tuttavia essere ammessi, nel quadro delle componenti «sostegno alla transizione» e «sviluppo istituzionale», a misure ed azioni di natura simile a quelle che saranno disponibili nel quadro delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale».

(21)

L'assistenza dovrebbe essere gestita secondo le norme in materia di aiuti esterni contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), avvalendosi delle strutture che si sono dimostrate valide durante il processo di preadesione come la gestione decentrata, i gemellaggi e l'ufficio per gli scambi di informazioni in materia di assistenza tecnica (TAIEX). Al tempo stesso, tuttavia, si dovrebbe lasciare spazio ad impostazioni innovative quali la gestione comune, attraverso gli Stati membri, per i programmi transfrontalieri che riguardano i confini esterni dell'Unione europea. Il trasferimento di conoscenza e di competenza in materia di attuazione dell'acquis comunitario da parte degli Stati membri con significativa esperienza ai beneficiari del presente regolamento dovrebbe essere particolarmente benefico in questo contesto.

(22)

Le azioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione connesse alla realizzazione di programmi con notevoli implicazioni a livello di bilancio. Esse sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), presentando ad un comitato di gestione documenti di programmazione indicativi pluriennali.

(23)

I programmi annuali o pluriennali su base orizzontale e per paese per l'attuazione dell'assistenza nel quadro della componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e della componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbero anch'essi essere presentati ad un comitato di gestione secondo la decisione 1999/468/CE.

(24)

I programmi pluriennali per attuare la componente «sviluppo regionale», la componente «sviluppo delle risorse umane» e la componente «sviluppo rurale» dovrebbero anch'essi essere sottoposti ad un comitato di gestione secondo la decisione 1999/468/CE. Poiché queste azioni sono estremamente simili alle prassi dei Fondi strutturali e dello sviluppo rurale, esse dovrebbero avvalersi appieno dei comitati propri dei Fondi strutturali e dello sviluppo rurale.

(25)

Quando la Commissione applica il presente regolamento mediante una gestione decentrata dovrebbe adoperarsi con il massimo impegno per tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea, applicando in particolare le norme e gli standard dell'acquis comunitario in materia. Quando invece la Commissione ricorre ad altre forme di gestione, gli interessi finanziari della Comunità europea dovrebbero essere tutelati concludendo adeguati accordi che contengano garanzie sufficienti al riguardo.

(26)

Le norme che determinano l'ammissibilità alle gare d'appalto e ai contratti di sovvenzione e le norme relative all'origine delle forniture dovrebbero essere stabilite in funzione dei recenti sviluppi all'interno dell'Unione europea per quanto riguarda lo svincolo degli aiuti, lasciando però una flessibilità sufficiente per reagire di volta in volta alle mutate circostanze.

(27)

Qualora un paese beneficiario violi i principi sui quali è fondata l'Unione europea o faccia progressi insufficienti per quanto riguarda i criteri di Copenaghen e le priorità stabilite nei partenariati europei o di adesione, il Consiglio deve poter adottare le misure del caso in base ad una proposta della Commissione. Si dovrebbe assicurare la piena ed immediata informazione del Parlamento europeo.

(28)

Il Consiglio dovrebbe essere autorizzato a modificare il presente regolamento mediante una procedura semplificata per quanto riguarda lo status di un paese beneficiario come definito nel presente regolamento.

(29)

I paesi beneficiari degli altri strumenti regionali di assistenza esterna dovrebbero poter partecipare, su basi di reciprocità, alle azioni previste dal presente regolamento, qualora ciò comporti un valore aggiunto in considerazione della natura regionale, transfrontaliera, transnazionale o globale dell'azione in questione.

(30)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il progressivo allineamento dei paesi beneficiari con gli standard e le politiche dell'Unione europea compreso, se del caso, l'acquis comunitario in prospettiva dell'adesione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

Considerato che l'articolo 181 A del trattato CE stabilisce che le misure nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi devono essere complementari a quelle realizzate dagli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri si impegnano ad assicurare il coordinamento, la coerenza e la complementarietà della loro assistenza, in conformità alle linee guida dell'UE del 2001 per il rafforzamento del coordinamento operativo tra la Comunità e gli Stati membri nel settore dell'assistenza esterna, in particolare attraverso consultazioni regolari e frequenti scambi di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza.

(32)

Un importo di riferimento finanziario, a norma del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), è incluso nel presente regolamento per l'intera durata dello strumento, senza tuttavia pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato CE.

(33)

L'istituzione del nuovo sistema di assistenza comunitaria preadesione impone di abrogare il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (7), il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare (8), il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (9), il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (10), il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (11), il regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (12), il regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (13), ed il regolamento (CE) n. 2112/2005. Il presente regolamento dovrebbe sostituire inoltre il regolamento (CE) n. 2666/2000 che giunge a scadenza il 31 dicembre 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Beneficiari e obiettivo generale

La Comunità aiuterà i paesi elencati negli allegati I e II ad allinearsi gradualmente con gli standard e le politiche dell'Unione europea compreso, se del caso, l'acquis comunitario, in prospettiva dell'adesione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Se del caso, l'assistenza verrà utilizzata nei paesi beneficiari elencati negli allegati I e II e sosterrà i seguenti settori:

a)

rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;

b)

promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere e della non discriminazione;

c)

riforma della pubblica amministrazione, compresa la creazione di un sistema che consenta di decentrare la gestione dell'assistenza al paese beneficiario conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

d)

riforma economica;

e)

sviluppo della società civile;

f)

inclusione sociale;

g)

riconciliazione, misure per il rafforzamento della fiducia e ricostruzione;

h)

cooperazione regionale e transfrontaliera.

2.   Nel caso dei paesi elencati nell'allegato I, l'assistenza servirà a sostenere inoltre i seguenti settori:

a)

adozione e applicazione dell'acquis comunitario;

b)

sostegno per la definizione delle politiche, nonché preparazione all'attuazione e alla gestione delle politiche comuni della Comunità in materia di agricoltura e di coesione.

3.   Nel caso dei paesi elencati nell'allegato II, l'assistenza servirà a sostenere i seguenti settori:

a)

allineamento graduale con l'acquis comunitario;

b)

sviluppo sociale, economico e territoriale, comprese fra l'altro l'infrastruttura e le attività connesse all'investimento, in particolare nei settori dello sviluppo regionale, rurale e delle risorse umane.

Articolo 3

Componenti

1.   L'assistenza è programmata e attuata in funzione delle seguenti componenti:

a)

sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale;

b)

cooperazione transfrontaliera;

c)

sviluppo regionale;

d)

sviluppo delle risorse umane;

e)

sviluppo rurale.

2.   La Commissione coordina l'assistenza concessa nel quadro delle diverse componenti, garantendone la coerenza.

3.   La Commissione adotta le norme di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. A tal fine, la Commissione è assistita dal comitato IPA di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

Articolo 4

Quadro politico di assistenza

L'assistenza nel quadro del presente regolamento è fornita in conformità della politica generale per la preadesione definita dai partenariati europei e di adesione e tenendo in debito conto le relazioni e il documento strategico incluso nel pacchetto annuale per l'allargamento della Commissione.

Articolo 5

Informazioni sulle dotazioni finanziarie indicative proposte

1.   Nella prospettiva di sostenere la pianificazione strategica prevista dall'articolo 6, la Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio le sue intenzioni in merito alle dotazioni finanziarie da proporre per i tre anni successivi nelle forma di un quadro finanziario indicativo pluriennale, che tenga conto del quadro finanziario, dei partenariati europei, dei partenariati di adesione, delle relazioni e del documento strategico.

2.   Questo quadro finanziario indicativo pluriennale illustrerà le intenzioni della Commissione per quanto riguarda la ripartizione dei fondi per componente, per paese e per azioni riguardanti più paesi. Esso sarà elaborato sulla base di una serie di criteri oggettivi e trasparenti, compresa la valutazione delle necessità, tra cui la capacità di assorbimento, il rispetto delle condizioni e la capacità di gestione. Si terrà altresì debito conto delle misure straordinarie di assistenza o di programmi di risposta provvisori adottati a norma di un regolamento che istituisce lo strumento di stabilità.

3.   Il quadro finanziario indicativo pluriennale sarà inserito nel pacchetto annuale dell'allargamento della Commissione.

Articolo 6

Programmazione dell'assistenza

1.   L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti indicativi pluriennali stabiliti per paese in stretta consultazione con le autorità nazionali, così da sostenere le strategie nazionali ed assicurare l'impegno e il coinvolgimento del paese interessato. La società civile e le altri parti interessate saranno associate all'occorrenza. Si prenderanno in considerazione anche altri programmi di assistenza.

2.   L'assistenza ai paesi elencati nell'allegato I si baserà in particolare sui partenariati di adesione. L'assistenza comprenderà le priorità e la strategia globale derivante da un'analisi periodica della situazione di ogni paese e su quali preparativi per l'adesione è necessario concentrare l'attenzione. L'assistenza sarà programmata tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e dei progressi fatti nell'adozione e nell'applicazione dell'acquis comunitario, nonché nella cooperazione regionale.

3.   L'assistenza ai paesi elencati nell'allegato II si baserà in particolare sui partenariati europei. L'assistenza comprenderà le priorità e la strategia globale derivante da un'analisi periodica della situazione di ogni paese su cui devono essere imperniati i preparativi per un'ulteriore integrazione nell'Unione europea. L'assistenza sarà programmata tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e dei progressi fatti nell'applicare gli accordi di stabilizzazione e di associazione, compresa la cooperazione regionale.

4.   I documenti di programmazione indicativa pluriennale dovranno presentare dotazioni indicative per le principali priorità all'interno di ogni componente, tenendo conto della ripartizione indicativa per paese e per componente proposta nel quadro finanziario indicativo pluriennale. Essi indicheranno altresì, laddove opportuno, i finanziamenti previsti per programmi riguardanti più paesi e per iniziative orizzontali.

5.   I documenti di programmazione indicativa pluriennale verranno elaborati sulla base di una prospettiva triennale e saranno riveduti ogni anno.

6.   La Commissione adotta i documenti di programmazione indicativa pluriennale e le revisioni annuali di cui sopra secondo le procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 7

Programmazione

1.   L'assistenza nell'ambito del presente regolamento verrà fornita attraverso programmi pluriennali o annuali, stabiliti per paese e per componente oppure, se opportuno, per gruppo di paesi o per tematica, in conformità delle priorità definite nei documenti di programmazione indicativa pluriennale.

2.   I programmi dovranno specificare gli obiettivi perseguiti, i campi di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo totale del finanziamento previsto. Essi dovranno contenere una descrizione sommaria del tipo di operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati per ogni tipo di operazione e un calendario indicativo d'attuazione. Laddove pertinente, essi dovranno comprendere i risultati delle esperienze acquisite da precedente assistenza. Gli obiettivi dovranno essere specifici, pertinenti e misurabili ed essere contenuti entro limiti temporali.

3.   La Commissione adotta i programmi pluriennali ed annuali ed ogni loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI LE COMPONENTI SPECIFICHE

Articolo 8

Componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale»

1.   La componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» aiuterà i paesi elencati negli allegati I e II a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

2.   Questa componente può finanziare, tra l'altro, il miglioramento delle capacità e lo sviluppo istituzionale, nonché gli investimenti che non rientrano negli articoli da 9 a 12.

3.   L'assistenza propria di questa componente potrà sostenere anche la partecipazione dei paesi elencati negli allegati I e II ai programmi e alle agenzie comunitari. Inoltre, l'assistenza può essere fornita per programmi regionali e orizzontali.

Articolo 9

Componente «cooperazione transfrontaliera»

1.   La componente «cooperazione transfrontaliera» può sostenere la cooperazione transfrontaliera e, se del caso, transnazionale e interregionale fra i paesi elencati negli allegati I e II, nonché fra questi paesi e gli Stati membri.

2.   La cooperazione suddetta mira a incoraggiare le relazioni di buon vicinato e promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità nell'interesse di tutti i paesi, favorendone inoltre uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile.

3.   In caso di cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, le norme che disciplinano i contributi finanziari del Fondo europeo di sviluppo regionale ed il presente regolamento saranno le disposizioni pertinenti dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (14).

4.   La cooperazione verrà coordinata con altri strumenti comunitari di cooperazione transnazionale e interregionale. Nel caso della cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, questa componente comprenderà le regioni situate su entrambi i versanti del confine o dei confini rispettivi, sia terrestri che marittimi.

5.   Compatibilmente con gli obiettivi del presente articolo, questa componente potrà finanziare il miglioramento delle capacità, lo sviluppo istituzionale e gli investimenti.

Articolo 10

Componente «sviluppo regionale»

1.   La componente «sviluppo regionale» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione della Comunità, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.

2.   Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (15), e al regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (16).

Articolo 11

Componente «sviluppo delle risorse umane»

1.   La componente «sviluppo delle risorse umane» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione della Comunità, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.

2.   Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (17).

Articolo 12

Componente «sviluppo rurale»

1.   La componente «sviluppo rurale» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica agricola comune della Comunità, contribuendo in particolare ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nonché a preparare i paesi candidati ad applicare l'acquis comunitario riguardante la politica agricola comune e le politiche connesse.

2.   Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (18).

TITOLO III

GESTIONE E ATTUAZIONE

Articolo 13

Gestione dell'assistenza, resoconti

1.   La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento, secondo le procedure di cui all'articolo 14 e le norme di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2.   Gli interventi di cui al presente regolamento saranno gestiti, controllati, valutati e oggetto di resoconti a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. I finanziamenti comunitari possono assumere, in particolare, la forma di accordi di finanziamento tra la Commissione e il paese beneficiario, di contratti d'appalto o di accordi di sovvenzione con enti pubblici nazionali o internazionali o con persone fisiche o giuridiche responsabili dell'attuazione degli interventi e di contratti di lavoro. L'attuazione degli interventi transfrontalieri con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento può essere delegata agli Stati membri. In questi casi, si procederà ad una gestione congiunta ai sensi delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nei casi di gestione comune, l'autorità di gestione opera secondo i principi e le regole di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.   La Commissione può inoltre ricevere e gestire i fondi di altri donatori, che sono iscritti nel bilancio come entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per attuare interventi insieme ai donatori in questione.

4.   A norma dell'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione, in casi debitamente giustificati, può decidere di affidare funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti nell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento suddetto che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un'autorità pubblica.

5.   Gli impegni di bilancio per le azioni di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.

6.   Ogni anno la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria fornita nell'ambito del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e sui risultati del monitoraggio e fornisce una valutazione dei risultati raggiunti nell'attuazione dell'assistenza.

Articolo 14

Comitati

1.   È istituito un comitato IPA, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, per coadiuvare la Commissione, in particolare nel suo compito di coordinare l'assistenza concessa nel quadro delle diverse componenti, garantendone la coerenza, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 2.

Il comitato IPA adotta il proprio regolamento interno.

2.

a)

La Commissione adotta i documenti di programmazione indicativa pluriennale e le relative revisioni annuali di cui all'articolo 6 del presente regolamento nonché i programmi di assistenza fornita a norma degli articoli 8 e 9 del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è assistita dal comitato IPA.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

b)

La Commissione adotta i programmi di assistenza di cui all'articolo 10 del presente regolamento secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è coadiuvata dal comitato di coordinamento dei fondi di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

c)

La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE, adotta i programmi di assistenza di cui all'articolo 11 del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

d)

La Commissione adotta i programmi di assistenza di cui all'articolo 12 del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è coadiuvata dal comitato per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Le decisioni di finanziamento che non sono incluse nei programmi indicativi pluriennali o nei programmi annuali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

4.   La Commissione adotta gli emendamenti ai programmi pluriennali e annuali e le decisioni di cui al paragrafo 3, se non prevedono modifiche sostanziali riguardo alla natura dei programmi e degli interventi originari e, per quanto attiene all'elemento finanziario, se non superano il 20 % dell'importo totale assegnato al programma o all'intervento in questione, ferma restando la soglia di 4 milioni di EUR. Il comitato che aveva espresso un parere sul programma o sull'intervento originario è informato circa ogni decisione di modifica.

5.   Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori dei comitati per quanto riguarda le questioni attinenti alla Banca.

Articolo 15

Tipi di assistenza

1.   L'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, investimenti, appalti, sovvenzioni, compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti a condizioni speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria, il sostegno al bilancio, le altre forme specifiche di aiuti di bilancio e il contributo al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali o delle banche di sviluppo regionali nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità è limitato all'ammontare di tali fondi. Il sostegno al bilancio ha carattere eccezionale, con obiettivi precisi e relativi parametri e presuppone una gestione sufficientemente trasparente, affidabile ed efficiente delle finanze pubbliche del paese beneficiario nonché l'attuazione di politiche settoriali o macroeconomiche ben definite, approvate in linea di massima dalle istituzioni finanziarie internazionali. Gli esborsi del sostegno al bilancio sono condizionati a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati

2.   L'assistenza può essere fornita mediante misure di cooperazione amministrativa con la partecipazione di esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri. I progetti in questione vengono attuati secondo le norme stabilite dalla Commissione.

3.   L'assistenza può essere utilizzata anche per coprire il costo della partecipazione della Comunità a missioni, iniziative od organizzazioni internazionali a favore degli interessi del paese beneficiario, compresi i costi amministrativi.

4.   Il finanziamento comunitario non deve servire in linea di massima a pagare imposte, dazi od oneri nei paesi beneficiari elencati negli allegati I e II.

Articolo 16

Misure di sostegno

L'assistenza può essere utilizzata per coprire il costo degli interventi di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessari per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, informazione e pubblicità, spese riguardanti le reti informatiche finalizzate agli scambi di informazioni e tutte le altre spese di assistenza amministrativa e tecnica sostenute dalla Commissione per la gestione del programma. L'assistenza copre anche il costo del sostegno amministrativo per la gestione decentrata del programma ad opera delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi.

Articolo 17

Attuazione dell'assistenza

1.   La Commissione e i paesi beneficiari concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.

2.   All'occorrenza, la Commissione conclude accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con il paese beneficiario o con le sue autorità competenti.

Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Tutti gli accordi risultanti dal presente regolamento devono contenere disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda la frode, la corruzione e le altre irregolarità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (19), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (20), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (21).

2.   Gli accordi devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti a controllare, in base ai documenti e in loco, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari. Tali accordi devono inoltre autorizzare espressamente la Commissione ad eseguire le verifiche e ispezioni in loco di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96.

3.   Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, sia durante che dopo l'esecuzione degli stessi, il diritto della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2.

Articolo 19

Norme relative alla partecipazione e all'origine, ammissibilità alle sovvenzioni

1.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di un paese beneficiario del presente regolamento, di un paese beneficiario dello strumento europeo di prossimità e di partenariato o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto Stato o paese.

2.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è inoltre aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.

L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e rimane in vigore per almeno un anno.

La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra la Comunità e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale o a livello di intero paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, compresa la qualità e l'entità di tali aiuti. I paesi beneficiari sono consultati nell'ambito del processo descritto nel presente paragrafo.

3.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

4.   I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 inerenti alla cittadinanza non si applicano agli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

5.   Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un appalto finanziato a norma del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile a norma dei paragrafi 1 o 2. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

6.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di altri paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, nonché di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 5. Le deroghe possono essere motivate dall'indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

7.   A norma dell'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni.

8.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da uno Stato membro o da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione del paragrafo 2, oppure da un'organizzazione regionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale Stato membro, paese terzo od organizzazione regionale. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

Articolo 20

Coerenza, compatibilità e coordinamento

1.   I programmi e i progetti finanziati nell'ambito del presente regolamento devono essere coerenti con le politiche dell'UE ed essere conformi agli accordi conclusi con i paesi beneficiari dalla Comunità e dai suoi Stati membri e rispettare gli impegni assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui questi ultimi sono parti.

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza tra l'assistenza della Comunità fornita a norma del presente regolamento e l'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso altri strumenti finanziari interni ed esterni e dalla Banca europea per gli investimenti.

3.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza con l'obiettivo di renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza in linea con gli orientamenti definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni pertinenti nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e della Comunità.

4.   La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per garantire il coordinamento e l'armonizzazione appropriati e la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie delle Nazioni Unite, i fondi e programmi nonché i donatori non UE.

Articolo 21

Sospensione dell'assistenza

1.   Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle minoranze, nonché delle libertà fondamentali, costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione del presente regolamento e per la concessione dell'assistenza nel suo ambito. L'assistenza comunitaria a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia, incluso il Kosovo, è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali.

2.   Qualora un paese beneficiario non rispetti i principi o gli impegni contenuti nel rispettivo partenariato con l'UE o qualora i progressi fatti in termini di conformità ai criteri di adesione siano insufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso in merito a qualsiasi tipo di assistenza concessa a norma del presente regolamento. Il Parlamento europeo viene informato immediatamente e pienamente di tutte le decisioni prese in questo contesto.

Articolo 22

Valutazione

La Commissione valuta periodicamente i risultati e l'efficienza delle politiche e dei programmi nonché l'efficacia della programmazione per accertare se gli obiettivi siano stati conseguiti e potere così formulare raccomandazioni volte a migliorare le operazioni future. La Commissione invia relazioni specifiche ai comitati di cui all'articolo 14, i quali discutono in merito. L'elaborazione dei programmi e l'assegnazione delle risorse deve tenere conto di tali risultati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Status di paese beneficiario

Quando ad uno dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II viene conferito lo status di candidato all'adesione all'UE, il Consiglio trasferisce il paese in questione dall'allegato II all'allegato I, deliberando a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione.

Articolo 24

Estensione dello strumento

Per garantire la coerenza e l'efficacia dell'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), di far beneficiare gli altri paesi terzi, territori e regioni delle azioni previste dal presente regolamento, quando il progetto o programma in questione ha carattere regionale, transfrontaliero, transnazionale o globale. Nel far ciò la Commissione cercherà di evitare le duplicazioni per quanto riguarda gli altri strumenti dell'assistenza finanziaria esterna.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   Con effetto dal 1o gennaio 2007 sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 2760/98, (CE) n. 1266/1999, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001 e (CE) n. 2112/2005.

Detti regolamenti e il regolamento (CE) n. 2666/2000 rimangono d'applicazione per gli atti giuridici e gli impegni connessi agli esercizi finanziari anteriori al 2007 e ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (22).

2.   Le misure specifiche eventualmente necessarie per agevolare la transizione dal sistema istituito dai regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 2760/98, (CE) n. 1266/1999, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2666/2000 o (CE) n. 2500/2001 a quello istituito dal presente regolamento vengono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 26

Importo di riferimento finanziario

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 11 565 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 27

Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2010 una relazione di valutazione dell'attuazione del presente regolamento riguardante i primi tre anni, corredandola se del caso di un'appropriata proposta legislativa per apportare al presente regolamento le necessarie modifiche.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  Parere del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 67.

(3)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 31.12.2004, pag. 1).

(8)  GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1045/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 78).

(9)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(10)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(11)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(12)  GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(13)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(14)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(15)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(16)  Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

(17)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(18)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(19)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(20)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(21)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(22)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.


ALLEGATO I

Croazia

Turchia

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia


ALLEGATO II

Albania

Bosnia-Erzegovina

Montenegro

Serbia, incluso il Kosovo (1)


(1)  Ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.