ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 105

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
13 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

1

 

*

Regolamento (CE) n. 563/2006 del Consiglio, del 13 marzo 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

33

Accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

34

 

*

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE

54

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 352 del 27.11.2004)

64

 

*

Rettifica della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005)

65

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

13.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/1


REGOLAMENTO (CE) N. 562/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2006

che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punti 1) e 2), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’adozione di misure a norma dell’articolo 62, punto 1), del trattato volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione, enunciato nell’articolo 14 del trattato, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.

(2)

A norma dell’articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere accompagnata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell’articolo 62, punto 2), del trattato, fa parte di tali misure.

(3)

L’adozione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe tener conto dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), nonché del manuale comune (3).

(4)

Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione, del 7 maggio 2002, dal titolo «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea». Questo obiettivo è stato incluso nel «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea», approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

(5)

La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.

(6)

Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

(7)

Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

(8)

Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza.

(9)

Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorrerebbe prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L’apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell’attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.

(10)

Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l’allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

(13)

La cooperazione operativa e l’assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero essere gestite e coordinate dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 (4).

(14)

Il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell’ambito delle competenze generali di polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all’eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (5), né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d’identità o all’obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà, in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. È opportuno stabilire le pertinenti condizioni e procedure, al fine di garantire che tale provvedimento è eccezionale e che è rispettato il principio di proporzionalità. L’estensione e la durata del controllo di frontiera temporaneamente ripristinato alle frontiere interne dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a tale minaccia.

(16)

In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.

(17)

È opportuno prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare talune modalità pratiche del controllo di frontiera. In tal caso, sono adottate le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(18)

È altresì opportuno prevedere una procedura che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione le modifiche apportate ad altre modalità pratiche del controllo di frontiera.

(19)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di norme applicabili all’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(21)

In deroga all’articolo 299 del trattato, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e Melilla, quale definito nell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (7).

(22)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(23)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(24)

È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (10), allegato al summenzionato accordo.

(25)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (11) e 2004/860/CE (12).

(26)

È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera allegato al summenzionato accordo.

(27)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (13). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

(28)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (14). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

(29)

Nel presente regolamento l’articolo 1, prima frase, l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS) sono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e principi

Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione europea.

Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«frontiere interne»:

a)

le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b)

gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c)

i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti;

2)

«frontiere esterne»: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

3)

«volo interno»: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo;

4)

«collegamento regolare effettuato da traghetto»: qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;

5)

«beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione»:

a)

i cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell’Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (15);

b)

i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione;

6)

«cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato e non è contemplato dal punto 5 del presente articolo;

7)

«persona segnalata ai fini della non ammissione»: qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 della convenzione di Schengen;

8)

«valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

9)

«controllo di frontiera»: l’attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;

10)

«verifiche di frontiera»: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;

11)

«sorveglianza di frontiera»: la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera;

12)

«verifica in seconda linea»: una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);

13)

«guardia di frontiera»: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera;

14)

«vettore»: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale;

15)

«permesso di soggiorno»:

a)

tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (16);

b)

qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d’asilo;

16)

«nave da crociera»: una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri;

17)

«navigazione da diporto»: l’uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;

18)

«pesca costiera»: le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo;

19)

«minaccia per la salute pubblica»: qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a)

dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

b)

dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

TITOLO II

FRONTIERE ESTERNE

CAPO I

Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere esterne

1.   Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 34.

2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

a)

nell’ambito della navigazione da diporto o della pesca costiera;

b)

per il personale marittimo che si reca a terra per soggiornare nella località del porto ove la nave fa scalo o nei comuni limitrofi;

c)

per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri;

d)

per persone o gruppi di persone in caso di un’imprevista situazione d’emergenza.

3.   Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi

1.   Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)

essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;

b)

essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (17), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido;

c)

giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d)

non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e)

non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

2.   L’allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

3.   La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.

Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell’articolo 34.

La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

4.   In deroga al paragrafo 1:

a)

i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 ma sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di entrambi i documenti, sono ammessi ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;

b)

i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nei territori degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (18).

I visti rilasciati alla frontiera sono riportati in un elenco.

Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l’apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (19);

c)

i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.

CAPO II

Controllo delle frontiere esterne e respingimento

Articolo 6

Effettuazione delle verifiche di frontiera

1.   Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.

Tutte le misure adottate nell’esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

2.   Nell’effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Articolo 7

Verifiche di frontiera sulle persone

1.   L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo.

Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

2.   Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l’identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Questa verifica minima consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento che consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.

Tuttavia, quando effettuano verifiche minime sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione le guardie di frontiera possono, in modo non sistematico, consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.

Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d’ingresso nel territorio dello Stato membro interessato di cui godono, a norma della direttiva 2004/38/CE, i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.

3.   All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite.

a)

La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:

i)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;

ii)

la disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

iii)

la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

iv)

gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;

v)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi;

vi)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l’attuazione della condotta da adottare per effetto della segnalazione in questione.

b)

La verifica approfondita all’uscita comporta:

i)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della frontiera;

ii)

la disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

iii)

se possibile, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

c)

In aggiunta alle verifiche di cui alla lettera b), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare:

i)

l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido;

ii)

l’accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

iii)

la consultazione delle segnalazioni di persone od oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca.

4.   Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.

5.   I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita in seconda linea sono informati sull’obiettivo e sulla procedura seguita per l’effettuazione di tale verifica.

Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera.

6.   Le verifiche sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE.

7.   Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell’allegato II.

Articolo 8

Snellimento delle verifiche di frontiera

1.   In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un’intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.

2.   In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all’ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all’uscita.

La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.

Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.

3.   Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma dell’articolo 10.

4.   Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo.

Articolo 9

Allestimento di corsie separate e segnaletica

1.   Gli Stati membri allestiscono corsie separate, in particolare ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter procedere alle verifiche sulle persone a norma dell’articolo 7. Tali corsie sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.

Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l’articolo 20 alle loro frontiere comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere, utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.

Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all’utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.

2.

a)

I beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A dell’allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell’allegato III.

b)

Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell’allegato III.

Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

3.   Ai valichi delle frontiere marittime e terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo dei pannelli di cui all’allegato III, parte C.

Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.

4.   In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all’utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell’equilibrio.

5.   L’adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 è completato entro il 31 maggio 2009. Qualora gli Stati membri sostituiscano la segnaletica esistente o ne installino una nuova prima di tale data, rispettano le indicazioni di cui ai suddetti paragrafi.

Articolo 10

Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi

1.   Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita:

a)

sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;

b)

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;

c)

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto.

2.   È apposto un timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all’articolo 10 di detta direttiva.

È apposto un timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE.

3.   Non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita:

a)

sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;

b)

sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;

c)

sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;

d)

sui documenti di viaggio dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell’allegato VI, punto 3.2.3;

e)

sui documenti che consentono l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino.

Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino di paese terzo.

4.   Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nell’allegato IV.

5.   I cittadini di paesi terzi sono informati, quando possibile, dell’obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell’ingresso e dell’uscita, anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell’articolo 8.

6.   Entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio.

Articolo 11

Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

1.   Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

2.   La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l’interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

In tal caso:

a)

quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen;

b)

quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di detto Stato membro.

Oltre alle indicazioni di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di paese terzo il modello figurante nell’allegato VIII.

Gli Stati membri si informano e informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative alle indicazioni di cui al presente articolo.

3.   Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.

Articolo 12

Sorveglianza di frontiera

1.   La sorveglianza si prefigge principalmente di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente.

2.   Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera.

Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

3.   La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti ed improvvisi dei periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza autorizzazione la frontiera corra il rischio costante di essere individuato.

4.   La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici.

5.   Possono essere adottate modalità di sorveglianza supplementari secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 13

Respingimento

1.   Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2.   Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

3.   Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4.   Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone respinte e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte. Gli Stati membri trasmettono annualmente tali statistiche alla Commissione. La Commissione pubblica ogni due anni una compilazione delle statistiche fornite dagli Stati membri.

6.   Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A.

CAPO III

Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri

Articolo 14

Personale e risorse per il controllo di frontiera

Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 6 a 13 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.

Articolo 15

Esecuzione dei controlli

1.   Il controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 13 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.

Nell’esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue, in particolare quelle necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell’articolo 34.

3.   Ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.

Articolo 16

Cooperazione tra gli Stati membri

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 15. Essi si scambiano tutte le informazioni utili.

2.   La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (di seguito «l’Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004.

3.   Fatte salve le competenze dell’Agenzia, gli Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l’azione dell’Agenzia stessa.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma.

4.   Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall’Agenzia.

Articolo 17

Controllo congiunto

1.   Gli Stati membri che non applicano l’articolo 20 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 6 a 13.

A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.

CAPO IV

Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera

Articolo 18

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne

Le norme specifiche di cui all’allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento dei valichi di frontiera.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 13.

Articolo 19

Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

1.   Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:

a)

capi di Stato e membri della (delle) loro delegazione(i);

b)

piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio;

c)

marittimi;

d)

titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;

e)

lavoratori transfrontalieri;

f)

minori.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 13.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’articolo 34.

TITOLO III

FRONTIERE INTERNE

CAPO I

Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 20

Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 21

Verifiche all’interno del territorio

La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a)

l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, l’esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:

i)

non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii)

si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;

iii)

sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;

iv)

sono effettuate sulla base di verifiche a campione;

b)

il controllo di sicurezza sulle persone effettuato nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, semprechè tale controllo venga effettuato anche sulle persone che viaggiano all’interno di uno Stato membro;

c)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;

d)

l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 22 della convenzione di Schengen.

Articolo 22

Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne

Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale.

Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.

CAPO II

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 23

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 24 o, in caso d’urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 25. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tale controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2.   Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna persiste al di là del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera giustificato dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 26.

Articolo 24

Procedura in caso di avvenimenti prevedibili

1.   Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, ne dà quanto prima comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione e fornisce, non appena disponibili, le informazioni seguenti:

a)

i motivi del ripristino proposto, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;

b)

l’estensione del ripristino proposto, precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sarà ripristinato;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino proposto;

e)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

2.   A seguito della notifica dello Stato membro interessato ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 1, del trattato.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché il parere che la Commissione può esprimere a norma del paragrafo 2, sono oggetto di consultazioni tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera ed ai rischi per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

4.   La consultazione di cui al paragrafo 3 ha luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 25

Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente

1.   Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

2.   Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.

Articolo 26

Procedura di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   Gli Stati membri possono prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne, a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, soltanto previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

2.   Lo Stato membro che prevede di prorogare il controllo di frontiera fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le appropriate informazioni relative ai motivi della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Si applicano le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 27

Informazione del Parlamento europeo

Lo Stato membro interessato o, se opportuno, il Consiglio informa il Parlamento europeo quanto prima delle misure adottate ai sensi degli articoli 24, 25 e 26. A partire dalla terza proroga consecutiva ai sensi dell’articolo 26, lo Stato membro interessato, se richiesto, riferisce al Parlamento europeo sulla necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Articolo 28

Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II.

Articolo 29

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Lo Stato membro che ha ripristinato il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’articolo 23 conferma la data della soppressione del controllo e trasmette, nel contempo o entro breve termine, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 30

Informazione del pubblico

La decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.

Articolo 31

Riservatezza

Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell’ambito del ripristino e della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta a norma dell’articolo 29.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modifiche degli allegati

Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 33

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, di seguito «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa e sempreché le misure di attuazione adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Il periodo di cui dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di adozione delle norme e delle decisioni tecniche secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Articolo 34

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

l’elenco dei permessi di soggiorno;

b)

l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera;

c)

gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;

d)

l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;

e)

il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri.

2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 35

Traffico frontaliero locale

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme comunitarie e gli accordi bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale.

Articolo 36

Ceuta e Melilla

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (20).

Articolo 37

Notifica di informazioni da parte degli Stati membri

Entro il 26 ottobre 2006, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’articolo 21, lettere c) e d), alle sanzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e agli accordi bilaterali conclusi a norma dell’articolo 17, paragrafo 1. Essi notificano le ulteriori modifiche di tali disposizioni entro cinque giorni lavorativi.

Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 38

Relazione sull’applicazione del titolo III

Entro il 13 ottobre 2009, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del titolo III.

La Commissione presta particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero derivare dal ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Essa presenta, se del caso, proposte volte a rimediare a tali difficoltà.

Articolo 39

Abrogazioni

1.   Gli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2006.

2.   Con effetto dalla data di cui al paragrafo 1 sono abrogati:

a)

il manuale comune, compresi i suoi allegati;

b)

le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 26 aprile 1994 [SCH/Com-ex (94) 1, rev. 2], del 22 dicembre 1994 [SCH/Com-ex (94) 17, rev. 4] e del 20 dicembre 1995 [SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2];

c)

l’allegato 7 dell’istruzione consolare comune;

d)

il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (21);

e)

la decisione 2004/581/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare nella segnaletica presso i valichi di frontiera esterna (22);

f)

la decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (23);

g)

il regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l’obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e del manuale comune (24).

3.   I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006. Tuttavia, l’articolo 34 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 15 marzo 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2006.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

(3)  GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. Manuale comune modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(5)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

(11)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(12)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(13)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(14)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(15)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(16)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(17)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(18)  GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

(19)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

(20)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 73.

(21)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5. Regolamento modificato dalla decisione 2004/927/CE (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).

(22)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 119.

(23)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36.

(24)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5.


ALLEGATO I

Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d’ingresso

I giustificativi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, possono comprendere:

a)

in caso di viaggi d’affari:

i)

l’invito da parte di un’impresa o di un’autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;

ii)

altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d’affari o professionali;

iii)

in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d’ingresso;

b)

in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione di altro tipo:

i)

il certificato d’iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;

ii)

la tessera studente e i certificati relativi ai corsi seguiti;

c)

in caso di viaggi turistici o privati:

i)

documenti giustificativi per l’alloggio:

per i soggiorni presso una persona, l’invito della persona ospitante,

un documento giustificativo relativo alla struttura che fornisce l’alloggio, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti la sistemazione prevista;

ii)

documenti giustificativi per l’itinerario:

la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato, o qualunque altro documento da cui risultino i programmi di viaggio previsti;

iii)

documenti giustificativi per il ritorno:

il biglietto del viaggio di ritorno o di andata e ritorno;

d)

in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:

gli inviti, i biglietti d’ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell’organismo ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.


ALLEGATO II

Registrazioni delle informazioni

A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio ed ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:

a)

il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;

b)

gli snellimenti delle verifiche sulle persone applicati a norma dell’articolo 8;

c)

il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;

d)

i fermi per accertamenti e denunce (infrazioni penali ed amministrative);

e)

persone respinte a norma dell’articolo 13 (motivo della non ammissione e cittadinanza);

f)

i codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e di uscita, l’identità delle guardie di frontiera alle quali è assegnato ciascun timbro per ogni data o per ogni turno, nonché le informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;

g)

i reclami delle persone sottoposte a verifica;

h)

altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;

i)

eventi particolari.


ALLEGATO III

Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera

PARTE A

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 (1)

PARTE B

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PARTE C

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 (1)

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 (1)

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 (1)

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(1)  Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l’Islanda.


ALLEGATO IV

Modalità per l’apposizione dei timbri

1.

I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sono sistematicamente timbrati all’ingresso e all’uscita, a norma dell’articolo 10. Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).

2.

I codici di sicurezza sui timbri sono modificati ad intervalli regolari non superiori ad un mese.

3.

In caso d’ingresso ed uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto il timbro sarà apposto, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l’intelligibilità delle diciture del visto stesso né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto multiplo), questi sono apposti sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è opposto alcun timbro.

4.

Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d’informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e d’uscita utilizzati ai valichi di frontiera e ne informano gli altri Stati membri, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione. Tali punti di contatto hanno accesso senza indugio alle informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato e, in particolare, alle informazioni relative:

a)

al valico di frontiera cui è attribuito un determinato timbro;

b)

all’identità della guardia di frontiera cui è attribuito un determinato timbro in un determinato momento;

c)

al codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in ogni momento.

Le domande d’informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita sono inoltrate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.

I punti di contatto nazionali trasmettono inoltre immediatamente agli altri punti di contatto, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati.


ALLEGATO V

PARTE A

Modalità per il respingimento alla frontiera

1.

In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera:

a)

completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello;

b)

apporrà sul passaporto un timbro d’ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto;

c)

procederà all’annullamento del visto, mediante apposizione del timbro «ANNULLATO», nei casi di cui al paragrafo 2. In tal caso l’elemento otticamente variabile della vignetta visto, l’elemento di sicurezza «effetto immagine latente» e la scritta «visto» sono eliminati cancellandoli per evitare ogni successivo abuso. La guardia di frontiera informa immediatamente le proprie autorità centrali di questa decisione;

d)

annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell’identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.

2.

Il visto è annullato nei seguenti casi:

a)

se il titolare del visto è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS a meno che sia in possesso di un visto o di un visto di ritorno rilasciato da uno Stato membro e chieda l’ingresso ai fini di transito per raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il documento;

b)

se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento.

La mancata presentazione da parte del cittadino del paese terzo, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento del visto.

3.

Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l’autorità localmente responsabile:

a)

ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all’articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (1);

b)

fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l’ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.

4.

Qualora vi siano motivi che giustificano il respingimento e l’arresto di un cittadino di un paese terzo, la guardia di frontiera contatta le autorità competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.

PARTE B

Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera

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(1)  GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.


ALLEGATO VI

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

1.   Frontiere terrestri

1.1.   Verifiche sul traffico stradale

1.1.1.   Per garantire verifiche efficaci sulle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera è opportunamente regolata. Se necessario, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per canalizzare o bloccare il traffico. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell’articolo 37.

1.1.2.   Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, allestire od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, a norma dell’articolo 9.

L’utilizzo delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.

Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l’allestimento delle corsie separate ai valichi di frontiera esterni.

1.1.3.   Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere dall’autoveicolo. Verifiche approfondite avranno luogo, se le condizioni locali lo consentono, in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, le verifiche saranno effettuate, se possibile, da due guardie di frontiera.

1.2.   Verifiche sul traffico ferroviario

1.2.1.   Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Tali verifiche hanno luogo in uno dei due modi seguenti:

durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o partenza nel territorio di uno Stato membro,

sul treno, durante il viaggio stesso.

Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell’articolo 37.

1.2.2.   In deroga al punto 1.2.1, e al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, di effettuare le verifiche all’ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei seguenti modi:

nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone,

nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone,

sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno nelle stazioni precedenti.

1.2.3.   Per i treni ad alta velocità provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, tali passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.1 o del punto 1.2.2, primo trattino.

Le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati membri, sono informati chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una verifica all’ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

1.2.4.   Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno sono sottoposte a una verifica all’uscita secondo analoghe modalità.

1.2.5.   La guardia di frontiera può ordinare che, se necessario con l’appoggio del capotreno, siano ispezionati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti alle verifiche di frontiera.

1.2.6.   Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un’infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.

2.   Frontiere aeree

2.1.   Modalità di verifica negli aeroporti internazionali

2.1.1.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli interni dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli. A tal fine, sono predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate.

2.1.2.   Il luogo in cui è effettuata la verifica di frontiera è determinato nel seguente modo:

a)

i passeggeri di un volo in provenienza da un paese terzo che si imbarcano su un volo interno sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) sono sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza di quest’ultimo volo;

b)

per i voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:

i)

i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio degli Stati membri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo e ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza;

ii)

i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti a una verifica all’ingresso nell’aeroporto di destinazione e a una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza;

iii)

se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza e ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo.

Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell’aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente alla lettera b), punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

2.1.3.   Le verifiche di frontiera non si effettueranno di norma nell’aereo o alla porta di uscita, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale. Al fine di assicurare che le persone siano sottoposte a verifica negli aeroporti designati quali valichi di frontiera, conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 13, gli Stati membri assicurano che le autorità aeroportuali adottino le misure appropriate per canalizzare il traffico passeggeri verso le installazioni riservate alle verifiche.

Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l’accesso non autorizzato alle zone riservate, come per esempio l’area di transito. Le verifiche nell’area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale. In quest’area la verifica può essere effettuata in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale per accertare che esse siano in possesso di tale visto.

2.1.4.   Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo è costretto ad atterrare in un luogo che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione della guardia di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano alle verifiche sulle persone a bordo di detto aereomobile le disposizioni degli articoli da 6 a 13.

2.2.   Modalità di verifica negli aerodromi

2.2.1.   Anche negli aerodromi, ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d’ufficio a voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 13, occorre garantire le verifiche sulle persone.

2.2.2.   In deroga al punto 2.1.1 negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1). Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

2.2.3.   Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell’aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell’atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi.

2.3.   Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati

2.3.1.   Per i voli privati in provenienza o a destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l’altro, un piano di volo conforme all’allegato 2 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale e informazioni sull’identità dei passeggeri.

2.3.2.   Se i voli privati in provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro effettuano scali nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso procedono alla verifica di frontiera ed appongono un timbro d’ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1.

2.3.3.   Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza scali nel territorio di un paese terzo, le autorità competenti procedono, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente ai punti da 2.1 a 2.2.

2.3.4.   Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

3.   Frontiere marittime

3.1.   Modalità generali di verifica sul traffico marittimo

3.1.1.   Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o nell’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave. Tuttavia, in virtù di appositi accordi, le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.

Le verifiche devono mirare in particolare a che sia l’equipaggio sia i passeggeri soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

3.1.2.   Il comandante della nave o in sua vece la persona fisica o giuridica che rappresenta l’armatore per tutte le questioni attinenti ai doveri di quest’ultimo in materia di armamento della nave (agente marittimo raccomandatario) stila, in duplice copia, un elenco dell’equipaggio e, se del caso, dei passeggeri. Al più tardi al momento dell’arrivo nel porto, trasmette tale elenco o elenchi alla guardia di frontiera. Se, per motivi di forza maggiore, l’elenco non può essere trasmesso alla guardia di frontiera, una copia è consegnata al posto di frontiera o all’autorità marittima competente, che la trasmette senza indugio alla guardia di frontiera.

3.1.3.   Un esemplare dei due elenchi, debitamente vistato dalla guardia di frontiera, è consegnato al comandante della nave che deve esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.4.   Il comandante della nave o, in sua vece, l’agente marittimo raccomandatario segnala senza indugio all’autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell’equipaggio o al numero dei passeggeri.

Il comandante della nave, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente e, se possibile, prima dell’arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave.

3.1.5.   Il comandante della nave comunica, a tempo debito e in conformità alle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave alla guardia di frontiera; se ciò non è possibile, avverte l’autorità marittima competente. Le guardie di frontiera o l’autorità marittima provvedono a ritirare il secondo esemplare dell’elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.

3.2.   Modalità specifiche di verifica per determinati tipi di navigazione marittima

Navi da crociera

3.2.1.   Il comandante della nave da crociera o, in sua vece, l’agente marittimo raccomandatario comunica alla guardia di frontiera competente l’itinerario e il programma della crociera almeno 24 ore prima di lasciare il porto di partenza e prima dell’arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati membri.

3.2.2.   Se l’itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio degli Stati membri, in deroga agli articoli 4 e 7 non è effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, possono essere effettuate verifiche sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi.

3.2.3.   Se l’itinerario di una nave da crociera comprende porti situati sia nel territorio degli Stati membri sia nel territorio di paesi terzi, in deroga all’articolo 7 è effettuata una verifica di frontiera come segue:

a)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa scalo per la prima volta in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.2.4.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 7 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò risulti non necessario;

b)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa nuovamente scalo in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.2.4, qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato membro.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 7 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò risulti non necessario;

c)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio di uno Stato membro che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica d’ingresso ai sensi dell’articolo 7 se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale;

d)

per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di un porto situato in un paese terzo, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’uscita sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri.

Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, i passeggeri che imbarcano sono sottoposti a una verifica all’uscita ai sensi dell’articolo 7;

e)

per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di detto porto, non è effettuata alcuna verifica all’uscita.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, può essere effettuata una verifica sull’equipaggio e sui passeggeri di tali navi.

3.2.4.   L’elenco dei nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri comprende:

a)

nome e cognome;

b)

data di nascita;

c)

cittadinanza;

d)

numero e tipo di documento di viaggio e, se del caso, numero del visto.

Il comandante della nave da crociera o, in sua vece, l’agente marittimo raccomandatario comunica alla guardia di frontiera competente l’elenco dei nomi almeno 24 ore prima dell’arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati membri o, qualora il viaggio verso tale porto duri meno di 24 ore, immediatamente dopo aver completato l’imbarco nel precedente porto.

L’elenco dei nomi è timbrato nel primo porto d’ingresso nel territorio degli Stati membri e successivamente ogniqualvolta è modificato. Nella valutazione dei rischi di cui al punto 3.2.3 si tiene conto dell’elenco dei nomi.

Navigazione da diporto

3.2.5.   In deroga agli articoli 4 e 7 le persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione da diporto proveniente da o dirette verso un porto situato in uno Stato membro non sono sottoposte a verifiche di frontiera e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di un paese terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un’ispezione dell’imbarcazione.

3.2.6.   In deroga all’articolo 4 un’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tal caso le persone a bordo avvisano le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell’arrivo dell’imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri è effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell’elenco delle persone a bordo. Tale elenco è messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell’arrivo.

Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell’imbarcazione.

3.2.7.   All’atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento è consegnato alle autorità dei porti d’ingresso e di uscita. Un esemplare di tale documento è conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Pesca costiera

3.2.8.   In deroga agli articoli 4 e 7, l’equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza approdare in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non è sottoposto sistematicamente a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, si tiene conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. A seconda di tali rischi, sono effettuate verifiche sulle persone e/o un’ispezione della nave.

3.2.9.   L’equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, è sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.

Il comandante della nave comunica qualsiasi modifica dell’elenco dell’equipaggio o l’eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

Collegamenti effettuati da traghetti

3.2.10.   Sono sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati in paesi terzi. Si applicano le seguenti disposizioni:

a)

ove possibile, gli Stati membri predispongono banchine separate ai sensi dell’articolo 9;

b)

sui passeggeri a piedi sono effettuate verifiche individuali;

c)

le verifiche sugli occupanti di un veicolo avvengono nel veicolo stesso;

d)

i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l’autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;

e)

gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori sono sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;

f)

al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;

g)

ai fini, in particolare, dell’intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, sono sottoposti a ispezioni a campione;

h)

i membri dell’equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell’equipaggio di navi mercantili.

4.   Navigazione interna

4.1.   Per «navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna», si intende l’utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.

4.2.   Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell’equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell’elenco dell’equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.

4.3.   Alle verifiche sulla navigazione interna, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni pertinenti dei punti da 3.1 a 3.2.


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO VII

Norme specifiche per determinate categorie di persone

1.   Capi di Stato

In deroga all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 13, i capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera.

2.   Piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio

2.1.   In deroga all’articolo 5, i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio («crew member certificate»), previsti all’allegato 9 della convenzione sull’aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell’esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:

a)

imbarcarsi e sbarcare nell’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;

b)

entrare nel territorio del comune ove si trova l’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;

c)

raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereomobile in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi si applicano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

2.2.   Alle verifiche sugli equipaggi di aeromobili si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 13. Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell’equipaggio sono effettuate prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche saranno effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. In deroga all’articolo 7, l’equipaggio, conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell’esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di verifiche a campione.

3.   Marittimi

3.1.   In deroga agli articoli 4 e 7, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi della convenzione di Ginevra del 19 giugno 2003 (n. 185) e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965, nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell’elenco dell’equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti ad una verifica a norma dell’articolo 7 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.

Se un marittimo costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, può essergli rifiutato il permesso di recarsi a terra.

3.2.   I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori dei comuni prossimi ai porti devono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri quali previste dall’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

4.1.   In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché ai titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 4.4, che viaggiano nell’esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, ai valichi di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l’obbligo del visto, qualora richiesto.

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i titolari di detti documenti sono dispensati dall’accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

4.2.   Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall’interessato la prova della sua qualità mediante l’esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.

4.3.   I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati membri su presentazione della tessera di cui all’articolo 19, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Inoltre, in deroga all’articolo 13, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l’ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l’interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.

4.4.   I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 4.1 sono in particolare i seguenti:

lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite,

lasciapassare della Comunità europea (CE),

lasciapassare della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom),

certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d’Europa,

documenti rilasciati a norma dell’articolo III, paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato nord atlantico sullo statuto delle loro forze armate (carta d’identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del partenariato per la pace.

5.   Lavoratori frontalieri

5.1.   Le modalità della verifica sui lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo di frontiera, in particolare gli articoli 7 e 13.

5.2.   In deroga all’articolo 7, i lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde verificare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d’ingresso. Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.

5.3.   Le disposizioni del punto 5.2. possono essere estese ad altre categorie di pendolari frontalieri.

6.   Minori

6.1.   La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza accompagnatore. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all’ingresso e all’uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

6.2.   In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.

6.3.   In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti.


ALLEGATO VIII

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13.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/33


REGOLAMENTO (CE) N. 563/2006 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2006

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e le Isole Salomone hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Salomone in materia di pesca.

(2)

L’accordo prevede una cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati.

(3)

È opportuno approvare detto accordo.

(4)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(5)

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo devono notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Isole Salomone in conformità del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque dei paesi terzi e in alto mare (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone (di seguito «l’accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Tonniere congelatrici con reti a circuizione:

Spagna:

75 % delle possibilità di pesca disponibili

Francia:

25 % delle possibilità di pesca disponibili

Pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

6 unità

Portogallo:

4 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN


(1)  Parere del 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO DI PARTENARIATO

tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità», e

IL GOVERNO DELLE ISOLE SALOMONE, di seguito «le Isole Salomone»,

di seguito denominati collettivamente «le parti»,

CONSIDERANDO le intense e cordiali relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Isole Salomone, in particolare nell’ambito delle convenzioni di Lomé e di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di mantenere e rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO la volontà delle Isole Salomone di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche tramite una più stretta cooperazione,

RAMMENTANDO che le Isole Salomone esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima,

TENENDO CONTO della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici,

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

PERSUASE che l’esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati costieri nelle acque soggette alla loro giurisdizione, ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche, debba avvenire nel rispetto dei principi e delle prassi del diritto internazionale e tenendo nella debita considerazione le prassi adottate a livello regionale,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone e per il sostegno della Comunità alla promozione di una pesca responsabile in tale regione,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore alieutico ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nelle Isole Salomone,

le condizioni per l’accesso dei pescherecci della Comunità alla zona di pesca delle Isole Salomone,

le disposizioni che disciplinano il controllo delle attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone al fine di garantire l’osservanza delle suddette norme e condizioni,

le misure applicabili ai fini della conservazione e della corretta gestione degli stock ittici,

la prevenzione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità delle Isole Salomone»: il Ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) o il segretario permanente per la pesca presso il Ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands);

b)

«autorità della Comunità»: la Commissione europea;

c)

«zona di pesca delle Isole Salomone»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Salomone in materia di pesca, identificate dalla legislazione nazionale delle Isole Salomone come «limiti di pesca delle Isole Salomone»;

d)

«peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

e)

«società mista»: una società commerciale creata nelle Isole Salomone da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate;

f)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e delle Isole Salomone, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

g)

«pesca»:

i.

la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;

ii.

il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;

iii.

l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

iv.

l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l’attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari;

v.

ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nelle lettere da i) a iv);

vi.

l’impiego di qualsiasi altro aeromobile o imbarcazione per le attività descritte alle lettere da i) a v), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell’equipaggio o per la sicurezza di un’imbarcazione;

h)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata ad essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca;

i)

«operatore»: la persona incaricata o responsabile del funzionamento di un peschereccio, o che dirige o controlla un peschereccio, compreso l’armatore, il noleggiatore o il comandante;

j)

«trasbordo»: lo scarico, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano con il presente accordo a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

2.   Le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare qualsiasi misura nella zona considerata.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

5.   L’ingaggio di marinai delle Isole Salomone a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione scientifica

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e le Isole Salomone sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca delle Isole Salomone. Le parti svolgono a tal fine riunioni scientifiche congiunte che si terranno alternativamente nella Comunità e nelle Isole Salomone.

2.   Sulla base delle conclusioni delle riunioni scientifiche e dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

3.   Le parti si consultano reciprocamente, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel Pacifico centro-occidentale e cooperare alla ricerca scientifica nel settore considerato.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca delle Isole Salomone

1.   Le Isole Salomone si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità a praticare attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone, in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2.   Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti vigenti nelle Isole Salomone. Le Isole Salomone notificano alla Commissione eventuali modifiche di dette leggi e regolamenti rispettivamente sei mesi e un mese prima della loro applicazione.

3.   Le Isole Salomone sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità cooperano con le autorità delle Isole Salomone preposte al controllo della pesca. Le misure adottate dalle autorità delle Isole Salomone per disciplinare le attività di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici. Tali misure sono applicate senza discriminazioni alle navi della Comunità, delle Isole Salomone e di paesi terzi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

4.   La Comunità adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca praticate nella zona di pesca delle Isole Salomone.

Articolo 6

Licenze

La procedura per la domanda di una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità concede alle Isole Salomone una contropartita finanziaria unica in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è calcolata sulla base dei seguenti due elementi, fra loro correlati:

a)

l’accesso delle navi della Comunità alla zona di pesca delle Isole Salomone e

b)

il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Salomone.

La quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nel quadro della politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.

2.   La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente in conformità del protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del relativo protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i motivi di seguito elencati:

a)

gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone (in conformità dell’articolo 14 dell’accordo);

b)

una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili (in conformità dell’articolo 4 del protocollo);

c)

un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili (in conformità degli articoli 1 e 4 del protocollo);

d)

la ridefinizione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione di un politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone (in conformità dell’articolo 5 del protocollo), ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle due parti;

e)

la risoluzione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

f)

la sospensione dell’attuazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. La creazione di società miste nelle Isole Salomone e il trasferimento di navi comunitarie verso tali società sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione delle Isole Salomone e della Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È costituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’attuazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’attuazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’attuazione dell’accordo;

d)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della compensazione finanziaria. Le consultazioni vengono condotte sulla base dei principi stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 del protocollo;

e)

qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nella Comunità e nelle Isole Salomone, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Area geografica di applicazione dell’accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio delle Isole Salomone.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di recedere dall’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

5.   Prima dello scadere del periodo di validità di ogni protocollo del presente accordo, le parti avviano negoziati per determinare di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo e all’allegato.

Articolo 13

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   L’attuazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’attuazione delle disposizioni dell’accordo, del protocollo o dell’allegato. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Sospensione per causa di forza maggiore

1.   Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Isole Salomone, la Comunità europea, se possibile previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del protocollo, a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino di comune accordo, dopo essersi consultate, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività. Il pagamento è effettuato entro un termine di due mesi previa conferma di entrambe le parti.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 6 dell’accordo e dell’articolo 1 del protocollo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 15

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 16

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e i pagamenti previsti dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le Isole Salomone concedono licenze di pesca annuali alle tonniere della Comunità in conformità del loro piano nazionale di gestione del tonno ed entro i limiti fissati dall’accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale (di seguito «l’accordo di Palau»).

2.   Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

sono concesse licenze annuali che autorizzano a pescare simultaneamente nella zona di pesca delle Isole Salomone a quattro pescherecci con reti a circuizione e dieci pescherecci con palangari.

3.   A decorrere dal secondo anno di applicazione del protocollo e fatti salvi l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo e l’articolo 4 del protocollo, il numero delle licenze di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo potrà essere aumentato su richiesta della Comunità, se le risorse esistenti lo consentono, tenendo conto dei limiti annui previsti dall’accordo di Palau e dei risultati di un’adeguata valutazione degli stock di tonno fondata su criteri oggettivi e scientifici, e segnatamente della relazione sullo stato degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks) pubblicata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 6 e 7 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 400 000 EUR all’anno.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 del presente protocollo e degli articoli 13 e 14 dell’accordo.

3.   Se il volume complessivo delle catture di tonni effettuate annualmente dalle navi della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone supera le 6 000 tonnellate, l’importo totale della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. Tuttavia l’importo complessivo a carico della Comunità non può superare il triplo dell’importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.

4.   Per ogni licenza supplementare per pescherecci con reti a circuizione concessa dalle Isole Salomone a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo versata dalla Comunità è aumentata di 65 000 EUR all’anno.

5.   Il pagamento è effettuato entro il 1o maggio per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, l’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità delle Isole Salomone.

7.   Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato sul seguente conto del Tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle Isole Salomone: Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara. La contropartita finanziaria annuale dovuta dalla Comunità a fronte della concessione di licenze annuali supplementari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 4, è versata sullo stesso conto.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le Isole Salomone sorvegliano lo stato e la sostenibilità delle risorse nella zona di pesca delle Isole Salomone.

3.   Sulla base delle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e della valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e adottano di intesa le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e alla valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse delle Isole Salomone. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.   Per converso, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Sostegno allo sviluppo di una pesca responsabile nelle acque delle Isole Salomone

1.   Le Isole Salomone definiscono e attuano una politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone volta a promuovere l’esercizio di una pesca responsabile nelle loro acque. Il 30 % della contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinato al conseguimento di tale obiettivo. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2.   Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e le Isole Salomone concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Isole Salomone nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista.

4.   Le Isole Salomone decidono ogni anno in merito allo stanziamento della quota della contropartita finanziaria unica prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale stanziamento deve essere comunicato alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo le Isole Salomone notificano alla Comunità lo stanziamento previsto almeno 45 giorni prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

5.   La quota della contropartita finanziaria unica (30 %) di cui al paragrafo 1 è controllata congiuntamente dal Ministero della pesca e delle risorse marine e dal Ministero delle finanze e del tesoro.

6.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere una riduzione della quota della contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 6

Controversie — Sospensione dell’attuazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’attuazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione dell’attuazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 7

Sospensione dell’attuazione del protocollo per mancato pagamento

Fatto salvo l’articolo 9 dell’accordo, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2 del protocollo, l’attuazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti delle Isole Salomone notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

b)

In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità delle Isole Salomone possono sospendere l’attuazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

c)

L’attuazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 8

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

Le attività delle navi operanti nel quadro del presente protocollo e dei relativi allegati, con particolare riguardo al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili nelle Isole Salomone.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

ALLEGATO

Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1.   Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nelle Isole Salomone. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione locale, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Isole Salomone nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3.   Tutte le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Isole Salomone. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

4.   Le autorità competenti della Comunità presentano al segretariato permanente del Ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (di seguito «il segretariato permanente»), tramite la delegazione della Commissione europea competente per le Isole Salomone (di seguito «la delegazione della Commissione» o «la delegazione»), una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo. Tale domanda è presentata almeno 15 giorni prima della data di validità richiesta.

5.   Le domande sono presentate al segretariato permanente su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1.

6.   Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda,

una copia, autenticata dallo Stato membro di bandiera, del certificato di stazza recante la stazza della nave espressa in TSL,

una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e autenticata ed avere un formato minimo di 15 × 10 cm,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dal segretariato permanente (Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara).

8.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i diritti per i trasbordi.

9.   Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal segretariato permanente agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

10.   Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11.   La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12.   Su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Se il tonnellaggio di stazza lorda (TSL) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza di canone andrà pagata pro rata temporis. Nel determinare il volume delle catture delle navi comunitarie, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del protocollo, si terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi.

13.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al segretariato permanente tramite la delegazione della Commissione europea.

14.   La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al segretariato permanente. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea alle Isole Salomone.

15.   La licenza deve essere detenuta a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capo VII, punto 2, del presente allegato.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — Canoni e anticipi

1.   Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Il rinnovo delle licenze è subordinato alle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo.

2.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca delle Isole Salomone.

3.   Le licenze sono rilasciate previo versamento, sul Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara, dei seguenti importi forfettari:

13 000 EUR per peschereccio con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 371 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno,

3 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 80 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno.

4.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell’anno precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori. I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture nella Comunità, quali l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) o l’Instituto Português de Investigação Maritima (IPIMAR), e dal segretariato della Comunità del Pacifico (SPC). Sulla base delle dichiarazioni di cattura così convalidate la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per ogni periodo di validità delle licenze, applicando un canone di 35 EUR per tonnellata pescata.

5.   Il computo dei canoni elaborato dalla Commissione è trasmesso al segretariato permanente per verifica e approvazione.

Le autorità delle Isole Salomone possono contestare il computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di disaccordo, possono chiedere la convocazione della commissione mista.

In assenza di obiezioni entro 30 giorni dalla presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dalle autorità competenti delle Isole Salomone.

6.   Il computo definitivo dei canoni è notificato contemporaneamente e senza indugio al segretariato permanente, alla delegazione della Commissione europea, al segretariato della Comunità del Pacifico (SPC) e agli armatori, per il tramite delle loro amministrazioni nazionali.

7.   Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica del computo definitivo convalidato, gli armatori provvedono ad effettuare gli eventuali pagamenti supplementari alle autorità competenti delle Isole Salomone sul conto seguente: Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

8.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO II

ZONE DI PESCA

1.   Le navi di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone, ad esclusione di una zona di trenta (30) miglia nautiche intorno all’arcipelago principale (Main Group Archipelago – MGA) e delle acque arcipelagiche e territoriali degli altri arcipelaghi. Le coordinate delle acque A dell’MGA e degli altri arcipelaghi (ossia acque B, acque C, acque D e acque E) sono comunicate dal segretariato permanente prima dell’entrata in vigore dell’accordo. Le modifiche eventualmente apportate alle zone di pesca chiuse summenzionate sono trasmesse dal segretariato permanente alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione.

2.   L’esercizio della pesca è comunque vietato entro un raggio di tre miglia nautiche da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce, di cui sia stata comunicata la posizione geografica mediante coordinate.

CAPO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla zona di pesca delle Isole Salomone, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca delle Isole Salomone e un trasbordo, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca delle Isole Salomone e uno sbarco nelle Isole Salomone.

Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque delle Isole Salomone nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al segretariato permanente secondo le modalità di seguito specificate.

2.1.   Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al segretariato permanente, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell’uscita della nave dalla zona di pesca delle Isole Salomone. Ciascuno dei due destinatari trasmette senza indugio alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all’altro destinatario.

2.2.   Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse per via elettronica nel periodo annuale di validità della licenza ai sensi del precedente punto 2.1 sono trasmessi al segretariato permanente entro quarantacinque (45) giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.

2.3.   Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque delle Isole Salomone le navi sono tenute a compilare il diario di bordo inserendovi la dicitura «fuori ZEE Isole Salomone».

2.4.   I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.

3.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo le Isole Salomone si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla normativa vigente nelle Isole Salomone. La Commissione europea è informata di tali provvedimenti.

CAPO IV

IMBARCO DI MARINAI

1.   Ogni nave della Comunità europea operante nell’ambito dell’accordo si impegna a ingaggiare almeno un (1) cittadino delle Isole Salomone tra i membri del proprio equipaggio. Le condizioni di lavoro dei cittadini delle Isole Salomone devono conformarsi alle norme locali vigenti in materia.

2.   Qualora una nave della Comunità europea non possa ingaggiare un (1) cittadino delle Isole Salomone tra i membri del proprio equipaggio, l’armatore è tenuto a versare un importo forfettario equivalente al salario di due membri dell’equipaggio per la durata della campagna di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone.

3.   L’importo suddetto deve essere versato sul conto seguente: Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

4.   Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal segretariato permanente.

5.   L’armatore o un suo rappresentante comunica al segretariato permanente i nomi dei marinai delle Isole Salomone imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

6.   La dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

7.   I contratti di lavoro dei marinai delle Isole Salomone, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il segretariato permanente. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

8.   Il salario dei marinai delle Isole Salomone è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il segretariato permanente. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai delle Isole Salomone non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi locali e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

9.   I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

10.   In caso di mancato imbarco di marinai delle Isole Salomone per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori sono tenuti a versare quanto prima possibile un importo forfettario (per la campagna di pesca) corrispondente al salario dei marinai non imbarcati.

11.   L’importo in questione, che sarà utilizzato per la formazione di marinai/pescatori delle Isole Salomone, deve essere versato sul conto seguente: Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

CAPO V

SPECIFICHE TECNICHE

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dal segretariato della Comunità del Pacifico e dai membri dell’Accordo di Palau per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI

OSSERVATORI

1.   All’atto della presentazione di una domanda di licenza ogni nave comunitaria interessata è tenuta a versare un importo di 400 EUR, specificamente destinato al programma di osservazione, sul conto seguente: Government Revenue Account No. 0260-002 – National Bank of Solomon Islands, Honiara.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Isole Salomone nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle Isole Salomone alle condizioni di seguito precisate.

2.1.   Il segretariato permanente determina ogni anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla sua giurisdizione e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso stabilisce di conseguenza, per ogni categoria di pesca, il numero o la percentuale delle navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore a bordo.

2.2.   Il segretariato permanente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Esso provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. Gli elenchi sono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

2.3.   Il segretariato permanente notifica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio della licenza o al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista dell’imbarco, l’intenzione di imbarcare un osservatore designato sulle loro navi; esso comunica quanto prima possibile il nome dell’osservatore designato.

3.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dal segretariato permanente, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dal segretariato permanente all’armatore all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco.

4.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dal segretariato permanente.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Isole Salomone previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Isole Salomone lascia la zona di pesca delle Isole Salomone, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

8.1.   osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.   verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.   procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4.   prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5.   verifica i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca delle Isole Salomone riportati nel diario di bordo;

8.6.   verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei, cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili;

8.7.   comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il diario di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1.   adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.   rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso al segretariato permanente con copia alla delegazione della Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del governo delle Isole Salomone.

CAPO VII

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE ED ESECUZIONE

1.   Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la marcatura e l’identificazione dei pescherecci.

2.   Il nome della nave è riportato chiaramente in caratteri latini sulla prua e sulla poppa dell’imbarcazione.

3.   Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto delle Isole Salomone per ulteriori indagini.

4.   Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità del governo preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all’esecuzione della pertinente normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2 182 kHz (HF) o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156.8 MHz (canale 16, VHF-FM).

5.   Un operatore della nave provvede a che a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO).

CAPO VIII

COMUNICAZIONE CON LE NAVI PATTUGLIA DELLE ISOLE SALOMONE

La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione:

Codice internazionale di segnalazione —

Significato:

L …

Fermatevi immediatamente

SQ3 …

Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave

QN …

Portatevi a tribordo della nostra nave

QN1 …

Portatevi a babordo della nostra nave

TD2 …

Siete un peschereccio?

C …

N …

No

QR …

Non riusciamo ad accostare alla vostra nave

QP …

Ci accingiamo ad accostare alla vostra nave

CAPO IX

CONTROLLO

1.   La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità delle Isole Salomone preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Le navi comunitarie possono essere iscritte nell’elenco di cui al punto 1 non appena ricevuta la notifica del pagamento dell’anticipo previsto al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

3.   Entrata e uscita dalla zona

3.1.   Le navi della Comunità notificano al segretariato permanente, con un anticipo minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca delle Isole Salomone. Non appena entrate nella zona di pesca delle Isole Salomone, le navi ne informano il segretariato permanente via fax, per posta elettronica o via radio.

3.2.   Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate preferibilmente via fax e, per le navi che ne sono sprovviste, per posta elettronica o via radio.

3.3.   Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito il segretariato permanente è considerata come una nave sprovvista di licenza.

3.4.   Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo di posta elettronica, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

4.   Procedure di controllo

4.1.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario delle Isole Salomone incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

4.2.   La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3.   Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5.   Fermo dei pescherecci

5.1.   Il segretariato permanente informa la delegazione della Commissione europea, entro un termine di 48 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone.

5.2.   Alla delegazione della Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

6.   Verbale di fermo

6.1.   L’ispettore procede alla compilazione di un verbale che deve essere firmato dal comandante della nave.

6.2.   Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

6.3.   Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dall’ispettore. In caso di infrazione lieve il segretariato permanente può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

7.   Riunione di concertazione in caso di fermo

7.1.   Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea e il segretariato permanente, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

7.2.   Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

8.   Risoluzione del fermo

8.1.   Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro (4) giorni lavorativi dal fermo.

8.2.   In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa delle Isole Salomone.

8.3.   Qualora la controversia non possa essere definita mediante procedura transattiva e debba essere adito l’organo giudiziario competente, l’armatore costituisce una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione e la deposita sul seguente conto: Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

8.4.   La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dal segretariato permanente (Ministero delle finanze).

8.5.   Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 8.3 è stata depositata e accettata dal segretariato permanente, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

9.   Trasbordo

9.1.   Le navi della Comunità che intendono trasbordare catture nelle acque delle Isole Salomone effettuano tale operazione nei porti designati delle Isole Salomone.

9.2.   Gli armatori di tali navi comunicano al segretariato permanente, con almeno 48 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo,

il nome del cargo vettore,

il quantitativo per ogni specie da trasbordare,

la data del trasbordo.

9.3.   Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca delle Isole Salomone. Le navi devono pertanto trasmettere al segretariato permanente le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca delle Isole Salomone.

9.4.   Nella zona di pesca delle Isole Salomone è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nelle Isole Salomone.

I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Isole Salomone consentono agli ispettori delle Isole Salomone di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

Appendici

1.

Formulario per la domanda di licenza.

2.

Diario di bordo.

Appendice 1

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Appendice 2a

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Appendice 2b

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13.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/54


DIRETTIVA 2006/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2006

riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), gli Stati membri sono tenuti a tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali, e in particolare il diritto alla vita privata, per assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.

(2)

La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4), traduce i principi enunciati nella direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle comunicazioni elettroniche.

(3)

Gli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE definiscono le norme applicabili al trattamento, da parte dei fornitori di reti e servizi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione generati dall’uso di servizi di comunicazione elettronica. Questi dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, tranne per quanto riguarda i dati necessari per la fatturazione o per il pagamento dell’interconnessione. Previo consenso, alcuni dati possono anche essere trattati a fini di commercializzazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto.

(4)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE enumera le condizioni a cui gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 9 di tale direttiva. Ogni restrizione di questo tipo deve essere necessaria, opportuna e proporzionata, all’interno di una società democratica, per specifici fini di ordine pubblico, vale a dire per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, o per la prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato dei sistemi di comunicazione elettronica.

(5)

Diversi Stati membri hanno adottato normative sulla conservazione di dati da parte dei fornitori dei servizi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati. Le disposizioni delle varie legislazioni nazionali differiscono considerevolmente.

(6)

Le differenze giuridiche e tecniche fra le disposizioni nazionali relative alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati costituiscono un ostacolo al mercato interno delle comunicazioni elettroniche, giacché i fornitori dei servizi devono rispettare esigenze diverse per quanto riguarda i tipi di dati relativi al traffico e i tipi di dati relativi all'ubicazione da conservare e le condizioni e la durata di tale conservazione.

(7)

Le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 19 dicembre 2002 sottolineano che, a motivo dell’importante aumento delle possibilità offerte dalle comunicazioni elettroniche, i dati relativi all’uso di queste ultime costituiscono uno strumento particolarmente importante e valido nella prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, in particolare della criminalità organizzata.

(8)

Con la dichiarazione sulla lotta al terrorismo, adottata il 25 marzo 2004, il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare misure relative all'istituzione di norme sulla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni da parte dei fornitori di servizi.

(9)

In base all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria tra l'altro per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione di disordini o reati, la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Giacché la conservazione dei dati si è dimostrata uno strumento investigativo necessario ed efficace per le autorità di contrasto in vari Stati membri, riguardanti in particolare reati gravi come la criminalità organizzata e il terrorismo, risulta necessario assicurare che i dati conservati restino a disposizione delle autorità di contrasto per un certo periodo di tempo alle condizioni previste dalla presente direttiva. L'adozione di uno strumento concernente la conservazione dei dati in conformità dei requisiti dell'articolo 8 della CEDU costituisce pertanto una misura necessaria.

(10)

Il 13 luglio 2005 il Consiglio ha ribadito nella sua dichiarazione di condanna degli attacchi terroristici di Londra la necessità di adottare al più presto misure comuni in materia di conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni.

(11)

Data l’importanza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione per l'indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati, come dimostrato da lavori di ricerca e dall’esperienza pratica di diversi Stati membri, è necessario garantire a livello europeo la conservazione, per un certo periodo di tempo, alle condizioni previste dalla presente direttiva, dei dati generati o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

(12)

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE continua ad applicarsi ai dati, compresi quelli connessi ai tentativi di chiamata non riusciti, di cui non è specificamente richiesta la conservazione a norma della presente direttiva e che pertanto non rientrano nel campo di applicazione della stessa, e alla conservazione dei dati per scopi, anche giudiziari, diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva.

(13)

La presente direttiva concerne esclusivamente i dati generati o trattati come conseguenza di una comunicazione o di un servizio di comunicazione e non concerne i dati che costituiscono il contenuto dell'informazione comunicata. È opportuno che la conservazione dei dati sia effettuata in modo da evitare che i dati siano conservati più di una volta. La generazione o il trattamento di dati nel quadro della fornitura dei servizi di comunicazione in questione si riferisce a dati che sono accessibili. In particolare, per quanto concerne la conservazione di dati connessi alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet, l'obbligo di conservazione può essere limitato ai dati relativi ai servizi propri dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di una rete di comunicazione.

(14)

Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere. Per ottenere pareri e incoraggiare lo scambio di esperienze di migliori prassi su tali questioni la Commissione intende istituire un gruppo composto dalle autorità di contrasto degli Stati membri, da associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche, da rappresentanti del Parlamento europeo e dalle autorità garanti della protezione dei dati, incluso il garante europeo della protezione dei dati.

(15)

La direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE sono pienamente applicabili ai dati conservati conformemente alla presente direttiva. L’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE richiede la consultazione del gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma del suo articolo 29.

(16)

Gli obblighi incombenti ai fornitori di servizi per quanto concerne le misure atte ad assicurare la qualità dei dati, che derivano dall'articolo 6 della direttiva 95/46/CE e i loro obblighi concernenti le misure atte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei trattamenti dei dati, derivanti dagli articoli 16 e 17 di tale direttiva, sono pienamente applicabili ai dati conservati ai sensi della presente direttiva.

(17)

È fondamentale che gli Stati membri adottino misure legislative per assicurare che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate.

(18)

In tale contesto l'articolo 24 della direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di prevedere sanzioni in caso di violazione delle disposizioni adottate a norma di tale direttiva. L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE impone lo stesso obbligo relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva 2002/58/CE. La decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (5), prescrive che l'accesso illecito intenzionale a sistemi di informazione, inclusi i dati ivi conservati, sia punito come reato.

(19)

Il diritto di risarcimento, di cui, in virtù dell'articolo 23 della direttiva 95/46/CE, godono le persone che hanno subito un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali adottate in base a tale direttiva, si applica anche in caso di trattamento illecito di dati personali ai sensi della presente direttiva.

(20)

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 2001, e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, del 1981, riguardano anche i dati conservati ai sensi della presente direttiva.

(21)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’armonizzazione degli obblighi, per i fornitori, di conservare certi dati e di garantire che essi siano disponibili a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, insieme alla direttiva 2002/58/CE, essa mira a garantire la piena osservanza dei diritti fondamentali del cittadino al rispetto della propria vita privata e delle proprie comunicazioni e alla protezione dei dati di carattere personale come previsto dagli articoli 7 e 8 della Carta.

(23)

Dato che gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero essere proporzionati, la presente direttiva prescrive che essi conservino soltanto i dati generati o trattati nel processo di fornitura dei loro servizi di comunicazione. Nella misura in cui tali dati non sono generati o trattati da detti fornitori, non sussiste alcun obbligo di conservarli. La presente direttiva non è intesa ad armonizzare la tecnologia di conservazione dei dati, la scelta della quale è di pertinenza nazionale.

(24)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento.

(25)

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare misure legislative concernenti il diritto di accesso e ricorso ai dati da parte di autorità nazionali da essi designate. Le questioni relative all'accesso ai dati conservati ai sensi della presente direttiva da parte di autorità nazionali per attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 95/46/CE, ricadono al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario. Esse tuttavia possono formare oggetto di legislazione nazionale o di azione ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Tali normative o azioni devono rispettare pienamente i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e che sono garantiti dalla CEDU. L'articolo 8 della CEDU, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, prescrive che l'ingerenza di un'autorità pubblica nel diritto alla riservatezza deve rispondere a criteri di necessità e proporzionalità e deve quindi perseguire scopi specifici, espliciti e legittimi nonché essere esercitata in modo adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto allo scopo ricercato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente direttiva ha l’obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, relativi alla conservazione di determinati dati da essi generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale.

2.   La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente registrato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni contenute nella direttiva 95/46/CE, nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7), e nella direttiva 2002/58/CE.

2.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«dati»: i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione, così come i dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente;

b)

«utente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per fini privati o professionali, senza essere necessariamente abbonata a tale servizio;

c)

«servizio telefonico»: le chiamate telefoniche (incluse chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e di trasmissione dati), i servizi supplementari (inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata), la messaggeria e i servizi multimediali (inclusi servizi di messaggeria breve, servizi mediali avanzati e servizi multimediali);

d)

«identificativo dell'utente»: un identificativo unico assegnato a una persona al momento dell'abbonamento o dell'iscrizione presso un servizio di accesso Internet o un servizio di comunicazione Internet;

e)

«etichetta di ubicazione»: l'identità della cellula da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude;

f)

«tentativo di chiamata non riuscito»: una chiamata telefonica che è stata collegata con successo ma non ha ottenuto risposta, oppure in cui vi è stato un intervento del gestore della rete.

Articolo 3

Obbligo di conservazione dei dati

1.   In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati di cui all'articolo 5 della presente direttiva, qualora siano generati o trattati nel quadro della fornitura dei servizi di comunicazione interessati, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione nell'ambito della loro giurisdizione, siano conservati conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

2.   L'obbligo di conservazione stabilito al paragrafo 1 comprende la conservazione dei dati specificati all'articolo 5 relativi ai tentativi di chiamata non riusciti dove tali dati vengono generati o trattati e immagazzinati (per quanto riguarda i dati telefonici) oppure trasmessi (per quanto riguarda i dati Internet) da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione nell'ambito della giurisdizione dello Stato membro interessato nel processo di fornire i servizi di comunicazione interessati. La presente direttiva non richiede la conservazione dei dati per quanto riguarda le chiamate non collegate.

Articolo 4

Accesso ai dati

Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente alle normative nazionali. Le procedure da seguire e le condizioni da rispettare per avere accesso ai dati conservati in conformità dei criteri di necessità e di proporzionalità sono definite da ogni Stato membro nella legislazione nazionale, con riserva delle disposizioni in materia del diritto dell'Unione europea o del diritto pubblico internazionale e in particolare della CEDU, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 5

Categorie di dati da conservare

1.   Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati:

a)

i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione:

1)

per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:

i)

numero telefonico chiamante;

ii)

nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

2)

per l'accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

i)

identificativo/i dell'utente;

ii)

identificativo dell'utente e numero telefonico assegnati a ogni comunicazione sulla rete telefonica pubblica;

iii)

nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati assegnati l'indirizzo di protocollo Internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;

b)

i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:

1)

per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:

i)

numero/i digitato/i (il numero o i numeri chiamati) e, nei casi che comportano servizi supplementari come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata è trasmessa;

ii)

nome/i e indirizzo/i dell'abbonato/i o dell'utente/i registrato/i;

2)

per la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet:

i)

identificativo dell'utente o numero telefonico del/dei presunto/i destinatario/i di una chiamata telefonica via Internet;

ii)

nome/i e indirizzo/i dell'abbonato/i o dell'utente/i registrato/i e identificativo del presunto destinatario della comunicazione;

c)

i dati necessari per determinare la data, l’ora e la durata di una comunicazione:

1)

per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile, data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione;

2)

per l'accesso Internet, la posta elettronica via Internet e la telefonia via Internet:

i)

data e ora del log-in e del log-off del servizio di accesso Internet sulla base di un determinato fuso orario, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico, assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o dell'utente registrato;

ii)

data e ora del log-in e del log-off del servizio di posta elettronica su Internet o del servizio di telefonia via Internet sulla base di un determinato fuso orario;

d)

i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:

1)

per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: il servizio telefonico utilizzato;

2)

per la posta elettronica Internet e la telefonia Internet: il servizio Internet utilizzato;

e)

i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature:

1)

per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici chiamanti e chiamati;

2)

per la telefonia mobile:

i)

numeri telefonici chiamanti e chiamati;

ii)

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante;

iii)

International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante;

iv)

l'IMSI del chiamato;

v)

l'IMEI del chiamato;

vi)

nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l'ora dell'attivazione iniziale della carta e l'etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata effettuata l'attivazione;

3)

per l'accesso Internet, la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet:

i)

numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access);

ii)

digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione;

f)

i dati necessari per determinare l’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:

1)

etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio della comunicazione;

2)

dati per identificare l'ubicazione geografica delle cellule facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati sulle comunicazioni.

2.   A norma della presente direttiva, non può essere conservato alcun dato relativo al contenuto della comunicazione.

Articolo 6

Periodi di conservazione

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all’articolo 5 siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data della comunicazione.

Articolo 7

Protezione e sicurezza dei dati

Fatte salve le disposizioni adottate in conformità della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE, ogni Stato membro provvede a che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rispettino, come minimo, i seguenti principi di sicurezza dei dati per quanto concerne i dati conservati in conformità della presente direttiva:

a)

i dati conservati sono della stessa qualità e sono soggetti alla stessa sicurezza e tutela dei dati in rete;

b)

i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a tutelarli da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;

c)

i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a garantire che gli stessi possono essere consultati soltanto da persone appositamente autorizzate;

e

d)

i dati vengono distrutti alla fine del periodo di conservazione, fatta eccezione per quelli consultati e conservati.

Articolo 8

Condizioni di immagazzinamento dei dati conservati

Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui all'articolo 5 siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che i dati conservati e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta.

Articolo 9

Autorità di controllo

1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche quali responsabili del controllo dell'applicazione sul suo territorio delle disposizioni adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 7 per quanto concerne la sicurezza dei dati conservati. Dette autorità possono essere le stesse autorità di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

2.   Le autorità di cui al paragrafo 1 esercitano in totale indipendenza il controllo di cui al detto paragrafo.

Articolo 10

Statistiche

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite annualmente alla Commissione statistiche sulla conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. Tali statistiche riguardano:

i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile,

il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione,

i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati.

2.   Tali statistiche non contengono dati personali.

Articolo 11

Modifica della direttiva 2002/58/CE

All’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Il paragrafo 1 non si applica ai dati la cui conservazione è specificamente prevista dalla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (8), ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva.

Articolo 12

Future misure

1.   Uno Stato membro che si trovi ad affrontare circostanze particolari che giustificano una proroga, per un periodo limitato, del periodo massimo di conservazione di cui all'articolo 6, può adottare le necessarie misure. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e informa gli altri Stati membri delle misure adottate in virtù del presente articolo, motivandone l'introduzione.

2.   Entro sei mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione approva o respinge le misure nazionali in questione, dopo aver accertato se costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione occulta degli scambi fra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In assenza di decisione da parte della Commissione entro tale periodo, le misure nazionali si considerano approvate.

3.   Quando le misure nazionali di uno Stato membro in deroga alle disposizioni della presente direttiva sono approvate conformemente al paragrafo 2, la Commissione può valutare se proporre una modifica della presente direttiva.

Articolo 13

Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni

1.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le misure nazionali di attuazione del capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni siano pienamente attuate con riferimento al trattamento di dati nel quadro della presente direttiva.

2.   In particolare, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsivoglia accesso o trasferimento intenzionale di dati conservati in conformità della presente direttiva, che non sia autorizzato dalle disposizioni nazionali di attuazione della stessa, sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo o penale, che sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Valutazione

1.   Entro il 15 settembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli ulteriori sviluppi delle tecnologie della comunicazione elettronica e delle statistiche ad essa fornite ai sensi dell’articolo 10, una valutazione dell’applicazione della presente direttiva e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, allo scopo di determinare se è necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda le categorie di dati di cui all'articolo 5 e i periodi di conservazione di cui all’articolo 6. I risultati della valutazione sono messi a disposizione del pubblico.

2.   A tal fine la Commissione esamina ogni osservazione comunicatale dagli Stati membri o dal gruppo di lavoro, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 15

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 15 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto nazionale che essi adottano nel settore coperto dalla presente direttiva.

3.   Fino al 15 marzo 2009 ogni Stato membro ha facoltà di differire l'applicazione della presente direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet. Uno Stato membro che intenda avvalersi del presente paragrafo ne dà notifica al Consiglio e alla Commissione con una dichiarazione all'atto dell'adozione della presente direttiva. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 marzo 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2006.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(8)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54


Dichiarazione dei Paesi Bassi

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

Riguardo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e che modifica la direttiva 2002/58/CE i Paesi Bassi intendono avvalersi della facoltà di differire l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet per un periodo non superiore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.


Dichiarazione dell'Austria

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

L'Austria dichiara l'intenzione di rinviare l'applicazione della presente direttiva alla conservazione di dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet di 18 mesi a decorrere dalla data indicata all'articolo 15, paragrafo 1.


Dichiarazione dell'Estonia

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, l'Estonia dichiara l'intenzione di avvalersi del suddetto paragrafo e differire quindi l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino a 36 mesi dalla data della sua adozione.


Dichiarazione del Regno Unito

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

Il Regno Unito dichiara ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, che intende rinviare l'applicazione di tale direttiva alla conservazione di dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.


Dichiarazione della Repubblica di Cipro

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

La Repubblica di Cipro dichiara che differirà, fino alla data fissata all'articolo 15, paragrafo 3, l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.


Dichiarazione della Repubblica ellenica

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

La Grecia dichiara che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva, intende differirne l'applicazione alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino a 18 mesi dalla scadenza del periodo previsto all'articolo 15, paragrafo 1.


Dichiarazione del Granducato di Lussemburgo

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, il governo del Granducato di Lussemburgo dichiara l'intenzione di avvalersi del paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva per avere la possibilità di differirne l'applicazione per quanto riguarda la conservazione di dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.


Dichiarazione della Slovenia

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

La Slovenia aderisce al gruppo dagli Stati membri che hanno fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, ai fini del rinvio di 18 mesi dell'applicazione della direttiva alla conservazione dei dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.


Dichiarazione della Svezia

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

La Svezia intende avvalersi della possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 3, di rinviare l'applicazione della direttiva in questione per quanto riguarda la conservazione dei dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.


Dichiarazione della Repubblica di Lituania

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (di seguito «la direttiva»), la Repubblica di Lituania dichiara di voler differire l'applicazione della direttiva, una volta che sarà stata adottata, alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet per il periodo previsto all'articolo 15, paragrafo 3.


Dichiarazione della Repubblica di Lettonia

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

La Lettonia dichiara, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, che ne differirà l'applicazione alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino al 15 marzo 2009.


Dichiarazione della Repubblica ceca

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva la Repubblica ceca dichiara che ne differirà l'applicazione alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino a 36 mesi dalla data della sua adozione.


Dichiarazione del Belgio

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

Il Belgio dichiara che intende differire, conformemente alla possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 3, per un periodo di 36 mesi dall'adozione della presente direttiva, l'applicazione della stessa alla conservazione dei dati di comunicazione concernenti l'accesso a Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.


Dichiarazione della Repubblica polacca

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

La Polonia dichiara di avvalersi della facoltà, prevista nell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, di differire l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet di diciotto mesi rispetto al termine previsto nell'articolo 15, paragrafo 1.


Dichiarazione della Finlandia

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

La Finlandia dichiara, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, che intende differire l'applicazione di tale direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.


Dichiarazione della Germania

ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE

La Germania si riserva il diritto di differire l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet di 18 mesi a decorrere dalla data prevista all'articolo 15, paragrafo 1, prima frase.


Rettifiche

13.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/64


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 27 novembre 2004 )

1)

A pagina 4, punto 5, lettera f) [nuovo paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, seconda frase]:

anziché:

«Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/597/CE, Euratom, del suo PNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo.»,

leggi:

«Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, del suo PNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo.»

2)

A pagina 5, punto 7 [paragrafo 2 del nuovo articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, primo comma]:

anziché:

«2.   Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.»

leggi:

«2.   Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.»

3)

A pagina 7, punto 16 [articolo 21 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]:

anziché:

«Articolo 21 bis

Il tasso di cui all'articolo 11 del presente regolamento resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il regolamento (CE) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (1).

leggi:

«Articolo 21 bis

Il tasso di cui all'articolo 11 del presente regolamento, nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (2), resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il detto regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.


(1)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1

(2)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1


13.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/65


Rettifica della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )

A pagina 11, sotto il titolo, è inserito il testo seguente:

«(Testo rilevante ai fini del SEE)».