ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
16 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1860/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1861/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1064/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento lituano

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1862/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento lituano ai fini della trasformazione in farina nella Comunità

35

 

*

Regolamento (CE) n. 1863/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento lettone ai fini della trasformazione in farina nella Comunità

40

 

*

Regolamento (CE) n. 1864/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 ed i principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 39 ( 1 )

45

 

 

Regolamento (CE) n. 1865/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 novembre 2005

58

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

61

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

62

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2005, che autorizza la Germania a proseguire la sperimentazione di una nuova pratica enologica [notificata con il numero C(2005) 4376]

71

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2005/792/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

72

 

*

Posizione comune 2005/793/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2005 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nell’agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (di seguito «regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure viene indicata di seguito «inchiesta iniziale».

(2)

Le misure in vigore su tali importazioni erano dazi ad valorem, ad eccezione di un produttore esportatore indiano, uno messicano, uno sudafricano e uno ucraino, dai quali sono stati accettati impegni con la decisione 1999/572/CE della Commissione (3). Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dal produttore esportatore ucraino e con il regolamento (CE) n. 1674/2003 il Consiglio ha nuovamente istituito il corrispondente dazio antidumping ad valorem.

(3)

Due inchieste avviate a norma dell’articolo 13 del regolamento di base hanno poi rivelato che l’Ucraina e la Repubblica popolare cinese eludevano le misure iniziali rispettivamente attraverso importazioni dalla Moldova e attraverso importazioni dal Marocco. Il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni originarie dell’Ucraina è stato quindi esteso dal Consiglio alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spedite dalla Moldova con il regolamento (CE) n. 760/2004 (4). Analogamente, il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è stato esteso, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (5), alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spedite dal Marocco, con l’eccezione dei cavi effettivamente fabbricati da un produttore marocchino.

1.2.   Inchiesta relativa ad un altro paese

(4)

Il 20 novembre 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica di Corea, in seguito ad una denuncia presentata dall’industria comunitaria che conteneva elementi di prova che indicavano che tali importazioni fossero oggetto di dumping e che arrecassero quindi un notevole pregiudizio all’industria comunitaria. L’inchiesta si è conclusa con la decisione 2005/739/CE della Commissione (7), senza l’istituzione di alcuna misura.

1.3.   Domanda di riesame

(5)

Dopo la pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sui cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina (8), il 17 maggio 2004 la Commissione ha ricevuto la richiesta di sottoporre tali misure a riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)

La richiesta è stata presentata dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) (di seguito «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di cavi di acciaio. La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria.

(7)

In mancanza di indicazioni in tal senso relative alle importazioni dal Messico, il denunciante non ha richiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza relativo a tali importazioni. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 (9).

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato tale riesame (10).

1.4.   L’inchiesta

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(10)

Considerato il numero elevato di produttori comunitari e importatori comunitari non collegati a produttori esportatori dei paesi in questione, è stata presa in considerazione l’eventualità di ricorrere ad un campionamento, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall’apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(11)

Diciassette produttori comunitari hanno completato in modo adeguato il formulario entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare all’inchiesta. Il formulario richiedeva tra l’altro informazioni relative all’andamento di alcuni macroindicatori di pregiudizio come la capacità produttiva, il volume della produzione, le scorte, il volume delle vendite e il tasso di occupazione.

(12)

Tra i diciassette produttori ne sono stati scelti cinque, rappresentativi dell’industria comunitaria in termini di volume della produzione e di vendita del prodotto in esame nella Comunità.

(13)

Solo un importatore ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare ulteriormente con i servizi della Commissione. I servizi della Commissione hanno pertanto deciso di non applicare il campionamento agli importatori non collegati, bensì di inviare il questionario a tale importatore. L’importatore in questione non ha però completato il questionario e la Commissione ha concluso che gli importatori non collegati non hanno fornito alcuna collaborazione. L’associazione che rappresenta gli interessi degli importatori (EWRIA) ha presentato osservazioni di natura generale, in particolare relative alla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Tali osservazioni sono riprese nei considerando 19 e 20.

(14)

I questionari sono stati inviati ai cinque produttori comunitari selezionati per il campione e a tutti i produttori esportatori noti. È stato inoltre contattato un produttore in Turchia (di seguito «paese di riferimento»), al quale è stato inviato un questionario.

(15)

I cinque produttori comunitari inseriti nel campione, tre produttori esportatori dei paesi in questione e due importatori collegati e un produttore del paese di riferimento hanno risposto al questionario.

(16)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

produttori comunitari inseriti nel campione:

BTS Drahtseile GmbH (Germania),

Cables Y Alambres Especiales SA (Spagna),

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portogallo),

Trefileurope (Francia);

 

produttore del paese esportatore:

Usha Martin Ltd. (India);

 

importatori collegati nella Comunità:

Usha Martin UK (Regno Unito),

Usha Martin Scandinavia (Danimarca);

 

produttore del paese di riferimento:

Celik Halat (Turchia).

(17)

L’inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta (di seguito «periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è lo stesso del prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99.

2.2.   Prodotto simile

(19)

Come l’inchiesta iniziale, anche il presente riesame ha confermato che il prodotto in esame, quello prodotto e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno, quello prodotto e venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario e quello prodotto e venduto dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni finali; conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili.

(20)

L’EWRIA ha riproposto l’argomentazione avanzata nell’inchiesta iniziale, ovvero che il prodotto in esame è sostanzialmente diverso dai prodotti fabbricati e venduti nella Comunità e che non dovrebbe pertanto essere considerato comparabile. La Commissione ha risposto dettagliatamente all’obiezione nei regolamenti precedenti, con cui ha istituito le misure provvisorie e definitive sulle importazioni del prodotto in esame, dimostrando che i cavi d’acciaio prodotti nella Comunità e quelli importati erano simili. Poiché l’EWRIA non ha fornito alcun nuovo elemento, vengono confermate le conclusioni del regolamento definitivo iniziale.

3.   PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(21)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se ci fossero casi di dumping e, in tal caso, se lo scadere delle misure comportasse o meno il rischio di persistenza del dumping.

3.1.   Osservazioni preliminari

(22)

In base ai dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina (di seguito «paesi in esame») è stato pari a 7 784 t, corrispondenti al 4,4 % della quota di mercato della Comunità.

(23)

Il periodo dell’inchiesta di 15 mesi (dal 1o gennaio 1997 al 31 marzo 1998) dell’inchiesta iniziale ha riguardato solamente le importazioni nella Comunità precedenti all’allargamento. I dati dell’inchiesta iniziale non sono pertanto direttamente confrontabili a quelli del periodo dell’inchiesta. In ogni caso, nell’inchiesta iniziale, le importazioni complessive dai paesi in questione nell’UE15 sono state pari a 21 102 t, corrispondenti al 14,3 % della quota di mercato comunitaria.

(24)

Un produttore esportatore indiano che ha collaborato è stato responsabile del 75 % delle esportazioni registrate da Eurostat. In Sudafrica il solo produttore esportatore noto ha presentato i dati relativi alle sue esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta, che, relativamente a tale periodo, hanno rappresentato tutte le esportazioni nella Comunità originarie di tale paese. Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, il produttore esportatore che ha collaborato è stato responsabile del 75 % delle esportazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese alla Comunità. Infine, per quanto concerne l’Ucraina, nessuno dei due produttori esportatori noti ha collaborato all’inchiesta.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta

(25)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, se le circostanze non sono cambiate, è stata usata la stessa metodologia dell’inchiesta originale.

3.2.1.   India

(26)

Nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originari dell’India è stato pari a 3 869 t, corrispondenti al 2,2 % della quota di mercato comunitaria.

3.2.1.1.   Valore normale

(27)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito se le vendite sul mercato interno di prodotto simile effettuate dal produttore esportatore indiano che ha collaborato fossero rappresentative, ovverosia se il loro volume rappresentasse almeno il 5 % delle esportazioni verso la Comunità. Tali vendite si sono rivelate rappresentative a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(28)

Dopo la comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha contestato il metodo usato dalla Commissione, sostenendo che per valutare la rappresentatività avrebbe dovuto essere usato il volume delle vendite del prodotto in esame al primo acquirente comunitario indipendente e non all’importatore collegato. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base prevede però che per determinare se le vendite sul mercato interno del prodotto simile siano rappresentative, si debbano confrontare le vendite sul mercato interno con le vendite del prodotto in esame destinate all’esportazione nella Comunità, senza specificare se debbano essere prese in considerazione le vendite al primo acquirente indipendente o all’importatore collegato. La Commissione ha pertanto concluso che il metodo utilizzato fosse ragionevole e conforme al regolamento di base. L’obiezione è stata quindi respinta.

(29)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalla società considerata, identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per essere esportati nella Comunità.

(30)

Per ciascuno dei tipi venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e considerati direttamente comparabili ai tipi di cavi d’acciaio venduti per l’esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di cavi d’acciaio sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell’inchiesta il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato nella Comunità. È risultato rappresentativo il 31 % dei tipi esportati nella Comunità.

(31)

La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l’80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell’inchiesta, remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.

(32)

Quando il volume delle vendite remunerative di un qualsiasi tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, è stato considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

(33)

Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi interni di un particolare tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore per determinare il valore normale, o perché essi non sono stati venduti sul mercato interno o nel corso di normali operazioni commerciali, è stato utilizzato un altro metodo. In mancanza di un altro metodo adeguato, il valore normale è stato costruito.

(34)

In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando, ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alla vendita sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, del prodotto simile.

(35)

Dopo la comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che, nel calcolo del margine di profitto sul mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha erroneamente inserito le vendite sul mercato interno di prodotti non oggetto dell’inchiesta, per esempio i cavi di fili d’acciaio chiusi. Tuttavia, come indicato al considerando 18, i cavi chiusi sono espressamente inclusi nella definizione del prodotto in esame non solo dell’inchiesta presente, ma anche dell’inchiesta iniziale. L’obiezione è stata quindi respinta.

(36)

Il produttore esportatore indiano ha sostenuto che il valore normale utilizzato per calcolare il margine di dumping nel periodo dell’inchiesta non riflette i prezzi e i costi relativi al mercato interno, in quanto è stato calcolato in base a dati non rappresentativi, ovvero in base ai 4 mesi del periodo dell’inchiesta e non di 12 mesi. Va osservato che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nel quadro di un riesame in previsione della scadenza si valuta se la scadenza delle misure comporta il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. Al termine della valutazione, i dazi antidumping definitivi sono confermati o abrogati, ma le singole aliquote dei dazi non possono essere cambiate. Poiché nel quadro di un tale riesame non è necessario procedere al calcolo di margini di dumping precisi, la valutazione della persistenza del dumping si basa su una serie di dati rappresentativi relativi al periodo dell’inchiesta. Nell’inchiesta presente, sono stati richiesti i dati relativi ai mesi finali di ogni trimestre e la Commissione ha chiesto ai produttori esportatori di esprimersi sulla rappresentatività di questi ultimi. Il produttore esportatore non ha contestato questo metodo entro il termine previsto, ma solamente dopo la visita di verifica, ovverosia quando la verifica di un altro gruppo di dati non sarebbe più stata possibile. Inoltre, il produttore esportatore non ha spiegato, né ha fornito alcuna prova al riguardo, perché i periodi selezionati non fossero rappresentativi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.1.2.   Prezzi all’esportazione

(37)

Poiché tutte le vendite del prodotto in esame nella Comunità sono state effettuate a società collegate, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, utilizzando i prezzi a cui i prodotti importati sono stati venduti al primo acquirente indipendente. Per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile a livello frontiera comunitaria, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché dei profitti. Pertanto, dal prezzo di vendita nella Comunità sono state sottratte le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall’importatore collegato. Per quanto concerne il margine di profitto, in mancanza di collaborazione da parte degli importatori non collegati, la Commissione, priva di altre informazioni attendibili, ha deciso di utilizzare lo stesso margine di dumping dell’inchiesta iniziale, che era pari al 5 %. La Commissione non è entrata in possesso di informazioni che dimostrassero che tale margine non fosse attendibile.

3.2.1.3.   Confronto

(38)

Per procedere ad un equo confronto per tipo di prodotto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che, secondo quanto richiesto e constatato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, i costi di trasporto e assicurazione, le spese bancarie e il costo del credito.

3.2.1.4.   Margine di dumping

(39)

Per calcolare il margine di dumping, la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all’esportazione nella Comunità, per ciascun tipo di prodotto. Tale confronto ha dimostrato che, nel caso del produttore esportatore in questione, esisteva un livello significativo di dumping, pari a oltre il 10 %, a fronte di un margine di dumping del 39,8 % riscontrato nell’inchiesta iniziale. Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, il livello di dumping è stato calcolato utilizzando i dati relativi al valore normale e ai prezzi all’esportazione forniti dal denunciante nella richiesta di riesame. Il livello di dumping così calcolato è risultato superiore al 20 %.

3.2.2.   Repubblica popolare cinese

(40)

Nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese è stato pari a 1 942 t, corrispondenti all’1,1 % della quota di mercato comunitaria. Come indicato al considerando 24, l’unico produttore esportatore che ha collaborato è stato responsabile del 75 % delle importazioni cinesi.

(41)

Nell’inchiesta iniziale, avevano collaborato quattro produttori esportatori cinesi, anche se a nessuno era stato riconosciuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato né il trattamento individuale.

3.2.2.1.   Paese di riferimento

(42)

Poiché la Repubblica popolare cinese è un’economia in fase di transizione, per calcolare il valore normale la Commissione ha dovuto basarsi su informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(43)

Nell’inchiesta iniziale, come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale è stata utilizzata la Polonia. Poiché dal 1o maggio 2004 la Polonia fa parte dell’Unione europea, essa non può più essere scelta come paese di riferimento nelle inchieste antidumping. Il denunciante ha proposto come paese di riferimento gli Stati Uniti.

(44)

Un’associazione di importatori ha contestato la scelta degli Stati Uniti ed ha proposto la Corea del Sud. Nessun produttore statunitense o sudcoreano si è però dichiarato disposto a collaborare all’inchiesta.

(45)

I servizi della Commissione hanno pertanto preso in considerazione altri paesi di riferimento, quali la Norvegia, la Thailandia, l’India e la Turchia. Nessun produttore norvegese o thailandese si è dichiarato disposto a collaborare.

(46)

Solo un produttore turco di cavi d’acciaio ha collaborato all’inchiesta, compilando il questionario e accettando una visita di verifica. L’inchiesta ha rivelato che la Turchia ha un mercato competitivo per i cavi d’acciaio, con due produttori locali che coprono circa l’83 % del mercato e con la presenza di concorrenti provenienti da altri paesi terzi. In Turchia, i dazi all’importazione sono bassi e non ci sono restrizioni all’importazione di cavi d’acciaio. Il volume di produzione della Turchia è pari a più del quintuplo del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità. Il mercato turco è risultato quindi sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Infine, come indicato al considerando 19, il prodotto fabbricato in Turchia e venduto sul mercato interno è risultato simile al prodotto esportato nella Comunità dal produttore esportatore cinese.

(47)

Dopo la comunicazione della scelta, un’associazione di importatori ha contestato la scelta della Turchia come paese di riferimento. Non essendo però debitamente motivata, l’obiezione è stata respinta.

(48)

La Commissione ha quindi concluso che la Turchia rappresenta un paese di riferimento adeguato ai fini del calcolo del valore normale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.2.2.   Valore normale

(49)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento che ha cooperato e verificate, ovverosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Turchia da acquirenti indipendenti, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

(50)

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore turco che ha collaborato all’inchiesta.

3.2.2.3.   Prezzi all’esportazione

(51)

Considerato che le vendite per l’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato sono risultate pari al 75 % delle importazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base alle informazioni fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato. Tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, cosicché il prezzo all’esportazione è stato stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili.

3.2.2.4.   Confronto

(52)

Per procedere ad un equo confronto per tipo di prodotto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che, secondo quanto richiesto e constatato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti hanno riguardato, i costi di trasporto e assicurazione, le spese bancarie e il costo del credito.

(53)

Per alcuni tipi di prodotto venduti sul mercato turco, sono stati applicati degli adeguamenti per renderli confrontabili con i tipi esportati dalla Repubblica popolare cinese. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sono stati applicati degli adeguamenti relativi a differenze fisiche quali il diametro, la resistenza alla trazione e l’anima. Per calcolare gli adeguamenti, la Commissione si è basata sulle differenze di prezzo tra i tipi in questione praticate sul mercato turco.

3.2.2.5.   Margine di dumping

(54)

Per calcolare il margine di dumping, la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all’esportazione nella Comunità, per ciascun tipo di prodotto. Tale confronto ha dimostrato che, nel caso del produttore esportatore in questione, esisteva un livello significativo di dumping, pari a oltre il 65 %, a fronte di un margine di dumping del 60,4 % riscontrato nell’inchiesta iniziale.

3.2.3.   Sudafrica

(55)

Nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originarie del Sudafrica è stato di livello irrilevante (278 t, corrispondenti allo 0,1 % della quota di mercato comunitaria). L’unico produttore esportatore noto è responsabile di tutte le importazioni.

(56)

In mancanza di una collaborazione completa da parte del produttore esportatore sudafricano, come indicato al considerando 57, la Commissione ha utilizzato i fatti disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

(57)

L’unico produttore esportatore noto ha presentato informazioni relative alle sue vendite per l’esportazione nella Comunità, ma non ha fornito alcun dato relativo ai costi e ai prezzi del prodotto simile sul mercato interno. Non è stato quindi possibile determinare un valore normale per il periodo dell’inchiesta. Il produttore esportatore ha però ammesso che durante il periodo dell’inchiesta egli ha praticato il dumping. In mancanza di altri dati più attendibili, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta le importazioni sono state caratterizzate da un elevato livello di dumping.

3.2.4.   Ucraina

(58)

Nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’Ucraina è stato pari a 1 695 t, corrispondenti all’1 % della quota di mercato comunitaria, che la Commissione ha considerato un livello minimo.

(59)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori ucraini, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il valore normale del paese di riferimento è stato quindi confrontato con il prezzo all’esportazione citato nella richiesta di riesame presentata dal denunciante. Il margine di dumping così calcolato è risultato pari, per il periodo dell’inchiesta, a oltre il 65 %.

3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.3.1.   Osservazioni preliminari

(60)

Degli otto produttori esportatori indiani citati nella denuncia, uno ha collaborato all’inchiesta. Dei due produttori esportatori sudafricani citati nella denuncia, solo uno ha collaborato e non integralmente. In Sudafrica non ci sono altri produttori noti. Per quanto riguarda l’Ucraina, nessuno dei due produttori esportatori ha collaborato e non ci sono altri produttori noti. Dei nove produttori esportatori cinesi noti, solo uno ha collaborato all’inchiesta.

3.3.2.   India

3.3.2.1.   Osservazioni preliminari

(61)

Sette degli otto produttori indiani noti non hanno collaborato al riesame in previsione della scadenza. All’epoca dell’inchiesta iniziale, sei di questi sette produttori vendevano cavi d’acciaio solamente sul mercato interno o su altri mercati di paesi terzi e non sono quindi stati oggetto dell’inchiesta. Inoltre, a causa della mancata collaborazione all’inchiesta attuale, non sono disponibili dati sulla capacità e sul volume di produzione, sulle scorte e sulle vendite sui mercati diversi da quello comunitario. La valutazione del rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure si è quindi basata sulle informazioni disponibili, ovvero sulle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato. Sono state prese in considerazione le informazioni, fornite da Eurostat, relative ai prezzi all’importazione praticati dagli esportatori diversi dall’esportatore che ha collaborato. Per stabilire il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati presi in considerazione anche parametri quali i prezzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato sugli altri mercati di esportazione, i prezzi di esportazione nella Comunità, la capacità produttiva e le scorte. Infine, è stato valutato il probabile effetto delle misure sui prezzi delle altre importazioni.

3.3.2.2.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi delle esportazioni verso la Comunità

(62)

La media dei prezzi delle esportazioni verso i paesi non UE è risultata essere significativamente inferiore alla media dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità e ai prezzi praticati sul mercato interno; ciò indica che con ogni probabilità le esportazioni verso i paesi non UE erano oggetto di dumping a livelli ancora maggiori delle esportazioni nella Comunità. Va tuttavia osservato che, durante il periodo dell’inchiesta nella Comunità, era in vigore un impegno sui prezzi che imponeva al produttore esportatore di rispettare un certo livello di prezzi all’esportazione nella Comunità. Alcuni prezzi sono risultati leggermente superiori al livello dell’impegno, ma la maggioranza delle vendite è stata effettuata a prezzi corrispondenti all’impegno. Le vendite dell’esportatore ai paesi non UE sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti all’86 % di tutte le vendite all’esportazione. Pertanto, la Commissione ha concluso che il livello dei prezzi all’esportazione nei paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all’esportazione nella Comunità, nel caso di abrogazione delle misure. Considerato quindi il basso livello dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che esiste il rischio che il produttore esportatore possa ridurre i prezzi delle esportazioni verso la Comunità, con conseguente aumento del livello del dumping.

(63)

Il margine di dumping riscontrato durante il periodo dell’inchiesta è risultato significativo. È quindi probabile che, in caso di abrogazione delle misure, anche se il livello dei prezzi per la Comunità rimanesse lo stesso o aumentasse, il dumping persisterebbe. Considerate la politica delle esportazioni verso la Comunità praticata in passato dalla società in questione (l’inchiesta iniziale ha rivelato che la società aveva esportato nell’UE grandi quantitativi di prodotto a prezzi di dumping) e la strategia dei prezzi relativa alle esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi, è probabile che le eventuali nuove esportazioni verso la Comunità sarebbero realizzate a prezzi minori e oggetto di dumping.

3.3.2.3.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

(64)

Poiché i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi si sono rivelati in media inferiori ai prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria all’interno della Comunità, il livello prevalente dei prezzi del prodotto in esame registrato sul mercato comunitario rende quest’ultimo particolarmente attraente per gli esportatori indiani. La Commissione ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure, ci sarebbe un interesse economico a deviare le esportazioni da paesi non UE al più redditizio mercato comunitario.

3.3.2.4.   Prezzi praticati dagli esportatori che non hanno collaborato

(65)

I prezzi registrati da Eurostat di tutte le importazioni del prodotto in esame escluse quelle del produttore esportatore che ha collaborato risultano significativamente inferiori a quelli del produttore esportatore. In mancanza di altre informazioni, sulla base del valore normale calcolato per il produttore esportatore che ha collaborato, tali importazioni sono risultate oggetto di dumping ad alto livello. Non c’è motivo di ritenere che, in mancanza di tali misure, tali importazioni non verrebbero effettuate a prezzi di dumping e in quantità maggiori.

3.3.2.5.   Capacità produttiva inutilizzata e scorte

(66)

Il produttore indiano che ha collaborato, nonostante l’aumento dell’utilizzazione degli impianti registrato negli ultimi anni, dispone ancora di una notevole capacità produttiva inutilizzata, pari a quasi cinque volte la quantità esportata nella Comunità nel periodo dell’inchiesta. Inoltre, le scorte, anche se in fase di diminuzione in termini di volume, sono significative e, al termine del periodo dell’inchiesta, rappresentavano una proporzione maggioritaria del volume esportato verso la Comunità. Esiste pertanto la possibilità di aumentare in misura significativa le esportazioni verso la Comunità europea, in particolare in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o quello interno possano assorbire un aumento di produzione. A tale proposito, va osservato che è molto improbabile che il mercato interno indiano, caratterizzato dalla concorrenza tra otto produttori, sia in grado di assorbire tutta la capacità inutilizzata del produttore esportatore. In effetti, secondo quanto affermato nella richiesta di riesame, le capacità inutilizzate dei produttori esportatori indiani erano pari a 35 000 t, corrispondenti a quasi il 20 % del consumo comunitario.

3.3.3.   Repubblica popolare cinese

3.3.3.1.   Osservazioni preliminari

(67)

Come indicato al considerando 41, nell’inchiesta iniziale non è stato riconosciuto a nessuna società cinese lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale; tutte le società sono soggette allo stesso dazio antidumping nazionale del 60,4 %. I volumi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuiti in misura significativa, passando dalle 11 484 t del periodo dell’inchiesta relativo all’inchiesta iniziale (UE15) alle 1 942 t del periodo dell’inchiesta attuale (UE25). L’attuale quota di mercato della Repubblica popolare cinese è leggermente al di sopra della soglia minima (1,1 %). Dal 2001, le importazioni dalla Cina hanno comunque registrato una tendenza all’aumento. Le esportazioni verso la CE del solo produttore esportatore cinese che ha collaborato, pari a 1 456 t nel periodo dell’inchiesta, hanno rappresentato il 75 % del totale delle esportazioni cinesi. Nella Repubblica popolare cinese ci sono altri sette produttori esportatori, che durante il periodo dell’inchiesta hanno esportato verso la Comunità solamente piccoli quantitativi di prodotto in esame.

(68)

Per stabilire il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati presi in considerazione anche parametri quali i prezzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato sugli altri mercati di esportazione, i prezzi di esportazione nella Comunità, il probabile effetto sui prezzi delle altre importazioni, la capacità produttiva e le scorte. Le informazioni relative ai prezzi all’importazione praticati dagli esportatori diversi dall’esportatore che ha collaborato si basano sui dati Eurostat.

3.3.3.2.   Rapporto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e i prezzi all’esportazione nella Comunità

(69)

I prezzi delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, che rappresentano uno dei principali mercati di esportazione dei produttori esportatori cinesi e nel quale non sono in vigore alcune misure, sono risultati, in media, significativamente inferiori ai prezzi registrati nella Comunità. Poiché, come indicato al considerando 54, le vendite per l’esportazione nella Comunità sono state effettuate a prezzi di dumping, è probabile che le esportazioni verso gli Stati Uniti e altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora superiore. La Commissione ritiene che il livello dei prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti e altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, nel caso di abrogazione delle misure. Considerato quindi il basso livello dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che il produttore esportatore dispone di un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, riduzione che comporterebbe un aumento del livello del dumping.

3.3.3.3.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

(70)

L’inchiesta ha rivelato che i prezzi praticati dall’industria comunitaria nella Comunità sono stati in media considerevolmente maggiori dei prezzi all’esportazione che l’esportatore cinese che ha collaborato ha praticato sui mercati di altri paesi terzi. Quanto indicato al considerando 64 relativamente all’India, ovvero che il livello dei prezzi prevalente sul mercato comunitario rende quest’ultimo molto attraente, vale anche per la Repubblica popolare cinese. L’alto livello di prezzi che caratterizza il mercato comunitario rappresenta un incentivo all’aumento delle esportazioni verso la Comunità.

3.3.3.4.   Prezzi praticati dagli esportatori che non hanno collaborato

(71)

I prezzi registrati da Eurostat relativi a tutte le importazioni del prodotto in esame, escluse quelle del produttore esportatore che ha collaborato, risultano inferiori a quelli del produttore esportatore che ha collaborato. Sulla base del valore normale calcolato per il paese di riferimento, tali importazioni risulterebbero oggetto di dumping a livelli molto elevati. Non c’è motivo di ritenere che, in mancanza delle misure, tali importazioni non verrebbero effettuate a prezzi di dumping e in quantità maggiori.

3.3.3.5.   Capacità produttiva inutilizzata e scorte

(72)

Nonostante il lieve aumento dell’utilizzazione degli impianti registrato negli utimi anni, il produttore cinese che ha collaborato dispone ancora di una notevole capacità produttiva inutilizzata, pari a circa quattro volte la quantità di prodotto esportata nella Comunità nel periodo dell’inchiesta. Secondo quanto affermato nella richiesta di riesame, le capacità inutilizzate dei produttori esportatori cinesi erano pari a 270 000 t. Esiste pertanto la possibilità di aumentare le esportazioni verso la Comunità europea, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione. A tale proposito, va osservato che è molto improbabile che il mercato interno cinese, caratterizzato dalla concorrenza tra numerosi produttori, sia in grado di assorbire le capacità inutilizzate.

3.3.3.6.   Pratiche di elusione

(73)

Le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese sono state eluse tramite trasbordo in Marocco. Tali pratiche dimostrano l’interesse dei venditori di cavi d’acciaio cinesi per il mercato comunitario e la loro incapacità di competere a prezzi non di dumping e indicano che, se le misure fossero abrogate, le esportazioni cinesi aumenterebbero e verrebbero effettuate a prezzi di dumping.

3.3.4.   Sudafrica

3.3.4.1.   Osservazioni preliminari

(74)

In Sudafrica esiste un solo produttore esportatore noto, che ha parzialmente collaborato all’inchiesta.

(75)

Dopo l’istituzione delle misure definitive, le importazioni originarie del Sudafrica sono diminuite considerevolmente. Nel periodo dell’inchiesta, la quota di mercato delle importazioni originarie del Sudafrica è risultata essere inferiore alla soglia minima (1 %). Nel periodo dell’inchiesta, le importazioni dal Sudafrica sono state pari a 278 t; di queste, una buona percentuale è stata inviata ad un deposito doganale di Rotterdam, da dove è stata riesportata senza essere sdoganata nell’Unione europea. Solo piccoli quantitativi del prodotto in esame sono stati immmessi in libera pratica nell’Unione europea.

(76)

Come indicato ai considerando 57 e 60, sono stati utilizzati i dati disponibili, soprattutto per quanto riguarda la situazione del mercato interno sudafricano. Poiché le informazioni sull’industria sudafricana sono esigue, le conclusioni successive si basano sulle informazioni contenute nella richiesta di riesame e sulle statistiche pubbliche relative alle esportazioni.

(77)

Per valutare il rischio di reiterazione del dumping nel caso di abrogazione delle misure sono state prese in considerazione le informazioni fornite dall’esportatore che ha collaborato relative ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità ed altri paesi terzi, alle capacità inutilizzate e alle riserve.

3.3.4.2.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi nel paese di origine

(78)

Come già indicato al considerando 76, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione sui prezzi praticati sul mercato interno e sono quindi state usate le informazioni citate nella richiesta. Per quanto concerne i prezzi praticati sui mercati di esportazione diversi da quello comunitario, sono state studiate cinque destinazioni importanti. In tutti i casi, i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi sono risultate inferiori ai prezzi praticati sul mercato interno. Anche ipotizzando che, sul mercato comunitario, l’esportatore accettasse di non scendere sotto tale livello di prezzi all’esportazione, è chiaro che tali esportazioni continuerebbero con ogni probabilità ad essere oggetto di dumping.

3.3.4.3.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi delle esportazioni verso la Comunità

(79)

L’analisi dei prezzi medi delle esportazioni verso i cinque principali mercati diversi dalla Comunità ha rivelato che le vendite sono state effettuate a prezzi significativamente inferiori ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità. Come nel caso dell’India, ciò dipende parzialmente dal fatto che nel periodo dell’inchiesta era in vigore nella Comunità un impegno sui prezzi minimi che imponeva al produttore esportatore in questione di non scendere al di sotto di un certo livello di prezzo per le esportazioni verso tale mercato. Tutti i prezzi sono risultati leggermente più alti del livello dell’impegno.

(80)

La Commissione ha pertanto concluso che il livello dei prezzi delle esportazioni verso i cinque mercati in questione può essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, qualora le misure venissero abrogate. La Commissione ha inoltre concluso che l’unico esportatore sudafricano dispone di un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, riduzione che comporterebbe un aumento del livello del dumping.

3.3.4.4.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

(81)

L’inchiesta ha inoltre rivelato che i prezzi in vigore sul mercato comunitario erano in media leggermente superiori ai prezzi delle esportazioni verso i cinque principali paesi di esportazione diversi dalla Comunità. Come indicato al considerando 64 per l’India e al considerando 70 per la Repubblica popolare cinese, questa situazione renderebbe il mercato comunitario molto attraente in caso di abrogazione delle misure. L’alto livello di prezzi che caratterizza il mercato comunitario rappresenta un incentivo all’aumento delle esportazioni verso tale mercato.

3.3.4.5.   Capacità produttiva inutilizzata e scorte

(82)

Dopo l’istituzione del dazio definitivo, il produttore esportatore che ha collaborato parzialmente ha accumulato un livello significativo di riserve e capacità inutilizzate, queste ultime pari a oltre il 40 % in più rispetto alle capacità utilizzate. Secondo quanto affermato nella richiesta, le capacità non utilizzate sono comprese tra 23 000 t e 25 000 t. Esiste pertanto la possibilità di aumentare le esportazioni verso la Comunità europea, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione.

3.3.5.   Ucraina

3.3.5.1.   Osservazioni preliminari

(83)

Poiché i due produttori esportatori ucraini noti non hanno collaborato, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base le conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Le informazioni sull’industria ucraina sono scarse e le conclusioni successive si basano sulle informazioni contenute nella richiesta di riesame del denunciante e sulle statistiche pubbliche relative alle esportazioni. Non esistono in Ucraina altri produttori esportatori noti e le considerazioni che seguono, relative in particolare alla capacità produttiva, si riferiscono quindi ai due produttori esportatori noti.

(84)

Per valutare il rischio di dumping in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha analizzato i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi, la capacità inutilizzata e le scorte.

3.3.5.2.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi delle esportazioni verso la Comunità

(85)

In mancanza di informazioni più attendibili, la Commissione si è basata sui dati contenuti nella richiesta relativi alle esportazioni verso la Russia e gli Stati Uniti, derivati a loro volta da statistiche pubbliche. L’analisi dei dati disponibili ha dimostrato che i prezzi medi delle esportazioni verso tali paesi sono stati significativamente inferiori ai prezzi medi delle esportazioni verso la Comunità. Come nei casi dell’India, della Repubblica popolare cinese e del Sudafrica, la Commissione ha ritenuto che il livello dei prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, qualora le misure venissero abrogate. La Commissione ha quindi concluso che esiste un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, riduzione che raggiungerebbe con ogni probabilità livelli di dumping.

3.3.5.3.   Capacità inutilizzata

(86)

Sulla base dei dati contenuti nella richiesta, la capacità produttiva ucraina è pari a 100 000 t e solo il 50 % di tale capacità è utilizzato per la produzione. Una capacità inutilizzata di 50 000 t rappresenta la capacità inutilizzata più alta di tutti i paesi in questione e corrisponde a più di un terzo del consumo comunitario. Nel caso dell’Ucraina, la possibilità di aumentare le esportazioni verso la Comunità europea è la più concreta di tutti i paesi in questione, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un eventuale aumento di produzione.

3.3.5.4.   Violazione di un impegno ed elusione delle misure

(87)

Nel 1999, nel quadro dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha accettato un impegno offerto da un esportatore ucraino, per poi scoprire che tale impegno veniva violato da due punti di vista. L’esportatore ucraino in questione forniva infatti dichiarazioni di origine inesatte ed emetteva fatture corrispondenti all’impegno per tipi di prodotto che non rientravano nel campo di validità dell’impegno, beneficiando così dell’esenzione dal pagamento dei dazi antidumping. Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 la Commissione ha quindi annullato l’impegno.

(88)

Inoltre, dopo l’istituzione delle misure attualmente in vigore sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’Ucraina, la Commissione ha scoperto che le misure venivano eluse attraverso l’importazione di cavi d’acciaio dalla Moldova. Come indicato al considerando 3, le misure in vigore sono state estese alle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Moldova.

(89)

Anche se la violazione di un impegno e le pratiche d’elusione effettuate in passato non sono sufficienti per concludere che si verificheranno in futuro pratiche di dumping, la Commissione ritiene che nel caso in questione tali pratiche sono indicative dell’interesse degli esportatori a penetrare nel mercato comunitario e della loro incapacità di competere su tale mercato a prezzi non di dumping.

3.4.   Conclusioni

(90)

In tutti i casi, l’inchiesta ha rivelato la persistenza delle pratiche di dumping a livelli significativi, sebbene le importazioni dal Sudafrica e dall’Ucraina fossero a livelli minimi.

(91)

Per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono state analizzate le capacità inutilizzate, le scorte e le politiche dei prezzi e delle esportazioni nei vari mercati. Tale analisi ha rivelato che in tutti i paesi in questione ci sono notevoli capacità inutilizzate e scorte. Inoltre, i prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi si sono rivelati in genere di un livello significativamente più basso di quelli praticati sul mercato comunitario; per questa ragione, la Comunità rimane un mercato interessante per i produttori esportatori di tutti i paesi in questione. La Commissione ha pertanto concluso che, senza le misure antidumping, le esportazioni dai paesi in questione verso paesi terzi verrebbero con ogni probabilità deviate verso il mercato comunitario. La disponibilità di capacità produttive inutilizzate indica inoltre che molto probabilmente le importazioni aumenterebbero.

(92)

L’analisi delle politiche dei prezzi dei paesi in questione ha inoltre rivelato che tali importazioni verrebbero con ogni probabilità effettuate a prezzi di dumping. Nei casi della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, tali conclusioni sono state avallate dal fatto che le misure in vigore sono state eluse attraverso l’importazione da altri paesi; ciò indica che tali paesi non erano in grado di competere sul mercato comunitario a prezzi non di dumping.

(93)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che, per tutti i paesi in questione, in caso di abrogazione delle misure, le pratiche di dumping continuerebbero o riprenderebbero in quantità significative.

4.   DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

4.1.   Produzione comunitaria

(94)

All’interno della Comunità, il prodotto in esame è fabbricato da 30 produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Industria comunitaria

(95)

Nell’inchiesta iniziale, l’industria comunitaria risultava composta da 20 produttori. Nove di queste società non hanno partecipato all’inchiesta del riesame. Sei società che non facevano parte dell’industria comunitaria nell’inchiesta iniziale hanno però sostenuto la richiesta di riesame e accettato di collaborare all’inchiesta del riesame. I produttori che hanno sostenuto la denuncia e accettato di collaborare sono i seguenti:

Bridon International Ltd (Regno Unito),

BTS Drahtseile GmbH (Germania),

Cables Y Alambres Especiales SA (Spagna),

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),

D. Koronakis SA (Grecia),

Drahtseilwerk GmbH (Germania),

Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG (Germania),

Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Germania),

Drumet SA (Polonia),

Hamburger Drahtseilerei A. Steppuhn GmbH (Germania),

Iscar Funi Metalliche Srl (Italia),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portogallo),

Metalcalvi Wire Ropes Srl (Italia),

Metal Press Srl (Italia),

Trefileurope (Francia),

WADRA GmbH (Germania),

Westfälische Drahtindustrie GmbH (Germania).

Come indicato al considerando 12, è stato selezionato un campione formato da cinque produttori.

(96)

Le società selezionate hanno cooperato completamente all’inchiesta. I cinque produttori comunitari inseriti nel campione hanno rappresentato, nel periodo dell’inchiesta, il 30 % della produzione comunitaria, mentre i 17 produttori di cui sopra ne hanno rappresentato il 68 %.

(97)

I 17 produttori comunitari rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile. Essi costituiscono pertanto l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono indicati di seguito «industria comunitaria».

5.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

5.1.   Consumo sul mercato comunitario

(98)

Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, il volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e i dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’Unione europea.

(99)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il consumo comunitario è diminuito del 9 %. In particolare, esso è diminuito del 3 % tra il 2001 e il 2002 e del 6 % tra il 2002 e il 2003, per poi rimanere sostanzialmente stabile nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Consumo comunitario complessivo (t)

194 547

187 845

176 438

177 825

Indice (2001 = 100)

100

97

91

91

5.2.   Importazioni dai paesi in esame

5.2.1.   Cumulo

(100)

Nell’inchiesta iniziale, le importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina sono state esaminate cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell’inchiesta attuale.

(101)

Il margine di dumping calcolato per le importazioni originarie di ciascun paese si è rivelato superiore alla soglia minima. Per quanto concerne i quantitativi esportati da ognuno dei quattro paesi in esame, come indicato nei considerando da 22 a 24, la Commissione ritiene che, in caso di abrogazione delle misure, le importazioni originarie di ciascuno dai paesi in esame aumenterebbero con ogni probabilità fino a raggiungere livelli significativamente superiori a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta e sicuramente superiori alla soglia minima.

(102)

Riguardo alle condizioni di concorrenza, l’inchiesta ha accertato che i cavi d’acciaio importati dai paesi interessati, analizzati per tipo di prodotto, presentano caratteristiche fisiche e tecniche essenziali simili. Inoltre, tali tipi di cavi d’acciaio erano intercambiabili sia con altri tipi importati dai paesi in questione sia con quelli di produzione comunitaria e sono stati commercializzati nella Comunità nello stesso periodo, attraverso canali di vendita comparabili e alle stesse condizioni commerciali. La Commissione ritiene pertanto che i cavi d’acciaio importati fossero in concorrenza tra di loro e con i cavi d’acciaio prodotti dall’industria comunitaria.

(103)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti. Le importazioni originarie dei quattro paesi in esame sono state quindi esaminate cumulativamente.

5.2.2.   Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni

(104)

Per quanto riguarda i quattro paesi in esame, i volumi delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi medi hanno evidenziato le tendenze illustrate qui di seguito. L’andamento dei prezzi si basa sui prezzi delle importazioni segnalati da Eurostat e comprendono i dazi antidumping e una stima dei costi successivi all’importazione.

(105)

Il volume delle importazioni originarie dei quattro paesi in esame sono cresciute all’inizio del periodo considerato, raggiungendo 9 153 t nel 2002, corrispondenti ad una quota di mercato del 4,9 %, per poi scendere nel periodo dell’inchiesta a 7 784 t, corrispondenti ad una quota di mercato del 4,4 %. Nel periodo dell’inchiesta dell’inchiesta iniziale, la quota di mercato complessiva dei quattro paesi in esame era risultata essere del 14,3 %.

(106)

Nel periodo dell’inchiesta, i prezzi delle importazioni dai quattro paesi in esame sono mediamente diminuiti, passando da 1 364 EUR/t nel 2001 a 1 269 EUR/t nel periodo dell’inchiesta.

(107)

L’inchiesta ha rivelato che le importazioni dai paesi in esame venivano effettuate a prezzi dal 36 % al 68 % più bassi rispetto a quelli praticati dall’industria comunitaria.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dai quattro paesi in esame (t)

7 951

9 153

7 168

7 784

Quota di mercato delle importazioni dai quattro paesi in esame

4,1 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

Prezzi delle importazioni dai quattro paesi in esame (EUR/t)

1 364

1 450

1 331

1 296

5.3.   Importazioni con cui si sono eluse le misure

(108)

Come indicato al considerando 3, l’inchiesta ha rivelato che l’elusione delle misure in vigore sulle importazioni dall’Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese avveniva rispettivamente attraverso la Moldova e il Marocco. Il dazio antidumping in vigore sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è stato quindi esteso alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spedite dal Marocco, con l’eccezione dei cavi prodotti da un produttore marocchino che effettivamente produceva il prodotto in esame. Analogamente, il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni originarie dell’Ucraina è stato esteso alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spediti dalla Moldova.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Moldova (t)

1 054

1 816

0

0

Quota di mercato delle importazioni dalla Moldova

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

Prezzo delle importazioni dalla Moldova (EUR/t)

899

843

0

0

Indice (2001 = 100)

100

94

0

0

Volume delle importazioni dal Marocco (t)

231

1 435

2 411

1 904

Quota di mercato delle importazioni dal Marocco

0,1 %

0,8 %

1,4 %

1,1 %

Prezzo delle importazioni dal Marocco (EUR/t)

963

955

1 000

1 009

Indice (2001 = 100)

100

99

104

105

(109)

Mentre prima del 2000 era nullo, nel 2002 il volume delle importazioni dalla Moldova aveva raggiunto 1 816 t. Successivamente è nuovamente passato a zero, probabilmente come conseguenza dell’avvio dell’inchiesta antielusione del 2003. Le importazioni dalla Moldova sono state effettuate a prezzi molto bassi nel 2001 e nel 2002, rispettivamente a 899 EUR/t e a 843 EUR/t.

(110)

Nel periodo dell’inchiesta iniziale, la quota di mercato dal Marocco era dello 0 %. Il volume delle importazioni dal Marocco è cresciuto rapidamente, passando da 231 t nel 2001 a 2 411 t nel 2003. Nel periodo dell’inchiesta esso è sceso a 1 904 t. L’inchiesta antielusione ha rivelato che nel 2003 un quantitativo limitato di importazioni dal Marocco (circa 100 t) era stato effettivamente prodotto da un produttore marocchino. Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, le importazioni dal Marocco sono state effettuate ad un prezzo molto basso (circa 1 000 EUR/t).

5.4.   Importazioni da altri paesi

5.4.1.   Repubblica di Corea (Corea del Sud)

(111)

Il 20 novembre 2004 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica di Corea, in seguito ad una denuncia presentata dall’industria comunitaria che conteneva elementi di prova che indicavano che tali importazioni fossero oggetto di dumping e che arrecassero quindi un notevole pregiudizio all’industria comunitaria.

(112)

Le importazioni originarie della Repubblica di Corea hanno evidenziato le seguenti tendenze:

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (t)

13 582

16 403

22 400

25 835

Quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica di Corea

7,0 %

8,7 %

12,7 %

14,5 %

Prezzo delle importazioni dalla Repubblica di Corea (EUR/t)

1 366

1 256

1 187

1 123

Indice (2001 = 100)

100

92

87

82

(113)

Il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è passato da 13 582 t nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato del 7 %, a 25 835 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato del 14,5 %. Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dalla Repubblica di Corea è diminuito del 18 %, passando da 1 366 EUR/t a 1 123 EUR/t. Poiché non sono emerse prove di dumping relative alle importazioni dalla Repubblica di Corea, il procedimento è stato chiuso (cfr. considerando 4).

5.4.2.   Messico

(114)

Come indicato al considerando 7, le misure istituite sulle importazioni originarie del Messico con il regolamento definitivo iniziale sono scadute il 18 agosto 2004. Tra il 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta, il volume delle importazioni dal Messico è rimasto molto contenuto, risultando pari a zero nel 2001 e durante il periodo dell’inchiesta e raggiungendo nel 2002 e nel 2003 livelli annui compresi tra 700 t e 400 t, corrispondenti ad una quota di mercato dello 0,4 % e dello 0,2 %.

(115)

Nel 2002 e nel 2003, i prezzi delle importazioni dal Messico hanno raggiunto 2 400 EUR/t.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dal Messico (t)

0

669

433

0

Quota di mercato delle importazioni dal Messico

0,0 %

0,4 %

0,2 %

0,0 %

Prezzo delle importazioni dal Messico (EUR/t)

n/d

2 358

2 434

n/d

Indice (2001 = 100)

n/d

100

103

n/d

5.4.3.   Altri paesi oggetto delle misure antidumping

(116)

Con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (11) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di prodotti simili originarie, tra l’altro, della Russia della Thailandia e della Turchia.

(117)

L’aliquota del dazio applicabile alle importazioni dalla Russia era compresa tra il 36,1 % e il 50,7 %, con l’eccezione di un esportatore russo il cui impegno era stato accettato. Il volume delle importazioni dalla Russia è diminuito, passando da 3 630 t nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato dell’1,9 %, a 2 101 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato dell’1,2 %. Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dalla Russia è rimasto relativamente stabile (circa 1 000 EUR/t).

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Russia (t)

3 630

2 557

2 198

2 101

Quota di mercato delle importazioni dalla Russia

1,9 %

1,4 %

1,2 %

1,2 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

1 038

997

980

1 046

Indice (2001 = 100)

100

96

94

101

(118)

L’aliquota del dazio applicabile alle importazioni dalla Thailandia era compresa tra il 24,8 % e il 42,8 %, con l’eccezione di un esportatore il cui impegno era stato accettato. Il volume delle importazioni dalla Thailandia è diminuito, passando da 1 039 t nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato dello 0,5 %, a 277 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato dello 0,2 %. I prezzi medi delle importazioni dalla Thailandia sono aumentati, passando da circa 1 335 EUR/t nel 2001 a 1 722 EUR/t nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Thailandia (t)

1 039

1 002

368

277

Quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia

0,5 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Prezzo delle importazioni dalla Thailandia (EUR/t)

1 335

1 433

1 593

1 722

Indice (2001 = 100)

100

107

119

129

(119)

Nel periodo considerato, l’aliquota del dazio applicabile alle importazioni dalla Turchia era compresa tra il 17,8 % e il 31 %, con l’eccezione di due esportatori turchi il cui impegno era stato accettato nel 2001, per poi essere annullato nel 2003. Il volume delle importazioni dalla Turchia è diminuito, passando da 4 354 t nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato del 2,2 %, a 1 457 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato dello 0,8 %. I prezzi medi delle importazioni dalla Turchia sono diminuiti, passando da 1 448 EUR/t nel 2001 a 1 302 EUR/t nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Turchia (t)

4 354

4 448

2 248

1 457

Quota di mercato delle importazioni dalla Turchia

2,2 %

2,4 %

1,3 %

0,8 %

Prezzo delle importazioni dalla Turchia (EUR/t)

1 448

1 414

1 376

1 302

Indice (2001 = 100)

100

98

95

90

5.4.4.   Altri paesi terzi

(120)

Il volume delle importazioni dai rimanenti paesi terzi è diminuito, passando da 23 000 t circa nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato del 12 %, a 19 000 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato del 10,5 %. Il prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi è aumentato, passando da 1 500 EUR/t circa nel 2001 a 1 900 EUR/t circa nel 2003, per poi diminuire nuovamente e raggiungere 1 500 EUR/t durante il periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dagli altri paesi terzi (t)

23 321

14 924

17 227

18 741

Quota di mercato delle importazioni dagli altri paesi terzi

12,0 %

7,9 %

9,8 %

10,5 %

Prezzo delle importazioni dagli altri paesi terzi (EUR/t)

1 472

1 749

1 895

1 497

Indice (2001 = 100)

100

119

129

102

6.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(121)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che possono incidere sulla situazione dell’industria comunitaria.

6.1.   Osservazioni preliminari

(122)

Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l’industria comunitaria, il pregiudizio è stato valutato in base ad informazioni raccolte sia a livello dell’intera industria comunitaria (nelle tabelle «I») che a livello dei produttori comunitari inclusi nel campione (nelle tabelle «C»).

(123)

Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, produttività, scorte, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di industria comunitaria, mentre gli indicatori che si riferiscono al rendimento delle singole società (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli investimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a livello dei produttori comunitari inseriti nel campione.

6.2.   Dati relativi all’industria comunitaria nel suo complesso

a)   Produzione

(124)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la produzione dell’industria comunitaria è diminuita del 10 %, passando da 125 000 t circa a 112 000 t circa. In particolare, la produzione è aumentata del 2 % nel 2002, per poi perdere il 5 % nel 2003 e il 7 % nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Produzione I (t)

124 549

127 118

121 065

111 765

Indice (2001 = 100)

100

102

97

90

b)   Capacità e tassi di utilizzazione degli impianti

(125)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la capacità produttiva ha registrato un debole aumento (2 %). Il calo della produzione e il contemporaneo leggero aumento della capacità hanno causato la diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti, che è passato dal 67 % nel 2001 al 59 % nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Capacità produttiva I (t)

184 690

185 360

188 430

189 150

Indice (2001 = 100)

100

100

102

102

Tasso di utilizzo degli impianti I

67 %

69 %

64 %

59 %

Indice (2001 = 100)

100

102

95

88

c)   Scorte

(126)

Il livello delle giacenze finali dell’industria comunitaria è diminuito progressivamente per tutto il periodo considerato. Nel periodo dell’inchiesta, tale livello è stato inferiore del 14 % a quello registrato nel 2001.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Giacenze finali I (t)

31 459

30 222

29 336

26 911

Indice (2001 = 100)

100

96

93

86

d)   Volume delle vendite

(127)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta le vendite realizzate dall’industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite del 10 %. Tale valore coincide con l’andamento del mercato comunitario, che nello stesso periodo ha perso il 9 %.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle vendite CE realizzate ad acquirenti non collegati I (t)

80 019

79 089

73 636

72 072

Indice (2001 = 100)

100

99

92

90

e)   Quota di mercato

(128)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è scesa dell’1 %. In particolare, è aumentata dello 0,5 % nel 2002, è diminuita dello 0,3 % nel 2003 e infine è diminuita dell’1,2 % nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Quota di mercato dell’industria comunitaria

42,8 %

43,3 %

43,0 %

41,8 %

Indice (2001 = 100)

100

101

101

98

Quota di mercato dei quattro paesi in esame

4,1 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

Indice (2001 = 100)

100

119

99

107

f)   Crescita

(129)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, a fronte di un calo del 9 % del consumo comunitario, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è dimunito del 10 %. L’industria comunitaria ha quindi perso quota di mercato, mentre le importazioni in esame hanno guadagnato lo 0,3 %.

g)   Occupazione

(130)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il livello degli occupati dall’industria comunitaria è diminuito del 4 %.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Occupazione relativa al prodotto in esame I

2 049

2 028

1 975

1 975

Indice (2001 = 100)

100

99

96

96

h)   Produttività

(131)

La produttività della forza lavoro dell’industria comunitaria, misurata come produzione annua per addetto, è rimasta piuttosto stabile tra il 2001 e il 2003. Nel periodo dell’inchiesta, a fronte di una diminuzione della produzione e della stagnazione dell’occupazione, la produttività è calata dell’8 %.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Produttività I (t per addetto)

61

63

61

57

Indice (2001 = 100)

100

103

101

93

i)   Entità del margine di dumping

(132)

Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l’incidenza sull’industria comunitaria dell’entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile, soprattutto in un mercato trasparente ed estremamente sensibile ai prezzi come quello del prodotto in esame.

j)   Ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

(133)

Gli indicatori che precedono e che seguono rivelano che, nonostante la situazione economica e finanziaria dell’industria comunitaria sia migliorata dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 1999, la Comunità attraversa ancora un periodo di fragilità e vulnerabilità.

6.3.   Dati relativi ai produttori comunitari del campione

a)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(134)

I prezzi di vendita unitari praticati dall’industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, per poi evidenziare un leggero aumento verso la fine del periodo in esame. Questo andamento è simile a quello del prezzo della principale materia prima, che ha mostrato una tendenza al rialzo verso la fine del periodo in esame.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Prezzo unitario sul mercato comunitario C (EUR/t)

2 195

2 171

2 224

2 227

Indice (2001 = 100)

100

99

101

101

b)   Salari

(135)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il salario medio per addetto è aumentato del 5 %, una percentuale esigua rispetto al tasso medio di crescita del costo nominale unitario della manodopera (6 %) registrato a livello di economia comunitaria in generale.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Costo del lavoro per addetto su base annua C (1 000 EUR)

36,6

37,6

38,2

38,5

Indice (2001 = 100)

100

103

104

105

c)   Investimenti

(136)

Gli investimenti relativi al prodotto in esame realizzati dai cinque produttori del campione sono rimasti relativamente stabili al livello di 4 milioni di EUR all’anno. Il forte aumento registrato nel 2003 corrisponde in larga misura ad un acquisto di attrezzature di natura eccezionale effettuato da uno dei produttori del campione.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Costo del lavoro per addetto su base annua C (1 000 EUR)

4 284

3 074

8 393

4 914

Indice (2001 = 100)

100

72

196

115

d)   Redditività e utile sul capitale investito

(137)

La redditività dei produttori del campione ha evidenziato un graduale miglioramento nel periodo in esame, ma è rimasta negativa tra il 2001 (– 4,2 %) e il periodo dell’inchiesta (– 0,3 %). L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività nel periodo considerato.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite effettuate sul mercato comunitario a acquirenti indipendenti C (in % sulle vendite nette)

– 4,2 %

– 1,7 %

– 1,5 %

– 0,3 %

Utile sul capitale investito C (in % del valore contabile netto degli investimenti)

– 13,9 %

– 6,5 %

– 4,5 %

– 1,0 %

e)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(138)

La situazione del flusso di cassa è migliorata tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, in quanto le perdite contenute di cui sopra sono state ampiamente compensate dall’andamento di altri fattori, quali l’ammortamento delle attività e i movimenti di scorte.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Flusso di cassa C (1 000 EUR)

– 6 322

10 670

2 124

4 485

(139)

Dall’inchiesta è emerso che il fabbisogno di capitali di vari produttori comunitari inclusi nel campione ha subito le ripercussioni della loro difficile situazione finanziaria. Benché queste società appartengano in buona parte a grandi società siderurgiche, il loro fabbisogno di capitali non è sempre soddisfatto nella misura auspicata, poiché all’interno dei gruppi le risorse finanziarie sono in genere assegnate alle entità più efficienti.

6.4.   Conclusioni

(140)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, hanno evidenziato un andamento positivo la capacità produttiva e le scorte finali, che sono diminuite. Il prezzo di vendita unitario dell’industria comunitaria è rimasto stabile tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la redditività è aumentata fino quasi a raggiungere una situazione di pareggio nel periodo dell’inchiesta e l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno evidenziato un andamento positivo. I salari sono moderatamente aumentati e l’industria comunitaria ha continuato a investire a ritmo costante.

(141)

Al contrario, i seguenti indicatori hanno evidenziato un andamento negativo: la produzione e il tasso di utilizzo degli impianti sono diminuiti, così come il volume delle vendite (analogamente all’andamento del mercato), l’occupazione e la produttività. La quota di mercato dell’industria comunitaria è leggermente diminuita, anche se la perdita è stata chiaramente meno pronunciata rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure, in cui la quota di mercato dell’industria comunitaria aveva perso il 9 %.

(142)

In generale, la situazione dell’industria comunitaria è complessa: alcuni indicatori hanno evidenziato un andamento positivo, altri indicatori un andamento negativo. Se si confrontano tali andamenti a quelli descritti nei regolamenti che hanno istituito misure provvisorie e definitive, è evidente che l’introduzione delle misure antidumping nel 1999 sulle importazioni originarie dell’India, della Repubblica popolare cinese, dell’Ucraina e del Sudafrica ha avuto un impatto positivo sulla situazione economica dell’industria comunitaria. Se le misure non fossero state eluse attraverso le importazioni dalla Moldova e dal Marocco, la situazione avrebbe potuto essere migliore. Inoltre, dopo l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni originarie della Russia, della Thailandia e della Turchia, le quote di mercato di tali paesi sono diminuite (cfr. considerando da 116 a 119), alleviando la pressione sui prezzi dell’industria comunitaria. Non va comunque trascurato il fatto che anche gli indicatori che evidenziano un andamento positivo, in particolare la redditività e l’utile sugli investimenti, non hanno nemmeno lontanamente raggiunto i livelli che l’industria comunitaria avrebbe potuto raggiungere se si fosse completamente ripresa dal pregiudizio causato dalle pratiche di dumping.

(143)

La Commissione ha quindi concluso che la situazione dell’industria comunitaria è migliorata rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure, ma è ancora fragile.

7.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(144)

Come indicato al considerando 91, i produttori dei paesi in esame hanno la possibilità di aumentare e/o deviare le esportazioni verso il mercato comunitario. L’inchiesta ha rivelato che, per quanto riguarda i prodotti confrontabili, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno venduto il prodotto considerato ad un prezzo significativamente inferiore (58-68 % per la Repubblica popolare cinese e 47-55 % per l’India) a quello praticato dall’industria comunitaria. Per quanto concerne l’Ucraina e il Sudafrica, a causa della mancanza di collaborazione e della varietà di tipi di prodotto, e quindi dei prezzi all’importazione, non è stato possibile effettuare il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto. Tuttavia, i dati disponibili indicano che il prezzo medio delle importazioni originarie dell’Ucraina e del Sudafrica (senza dazio antidumping) sono significativamente inferiori ai prezzi praticati dall’industria comunitaria sul mercato interno, rispettivamente del 65 % e del 25 %. I paesi considerati continuerebbero con ogni probabilità a praticare prezzi bassi, anche per riguadagnare la quota di mercato perduta. Tale strategia dei prezzi, associata all’abilità dimostrata dagli esportatori dei paesi in esame di inviare nella Comunità elevati quantitativi di prodotto considerato, avrebbe con ogni probabilità l’effetto di accentuare la tendenza del mercato alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

(145)

Come indicato, anche se la situazione dell’industria comunitaria è migliorata rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure, essa rimane vulnerabile e fragile. È probabile che, se l’industria comunitaria fosse esposta ad un aumento delle importazioni in dumping dai paesi in esame, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe, come ha rivelato l’inchiesta iniziale. Alla luce di questi fatti, la Commissione ha pertanto concluso che con tutta probabilità l’abrogazione delle misure determinerebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

8.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

8.1.   Introduzione

(146)

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(147)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale, l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l’attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure antidumping sono in vigore, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle misure antidumping attualmente in vigore sulle parti coinvolte.

(148)

La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

8.2.   Interesse dell’industria comunitaria

(149)

L’industria comunitaria ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 1999. In particolare, il fatto che, negli anni prima del periodo dell’inchiesta, l’industria comunitaria abbia praticamente arrestato la perdita di quota di mercato contrasta nettamente con la situazione precedente all’istituzione delle misure. Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, l’industria comunitaria ha anche migliorato la sua situazione in termini di redditività. Si ricorda inoltre che si sono verificati casi di elusione attraverso le importazioni dalla Moldova e dal Marocco. Se ciò non si fosse verificato, la situazione dell’industria comunitaria sarebbe migliore.

(150)

È lecito aspettarsi che l’industria comunitaria continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, guadagnando quote di mercato e migliorando la redditività. Se le misure venissero abrogate, è probabile che l’industria comunitaria ricomincerebbe a subire un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi in esame e che la sua situazione, attualmente caratterizzata da una certa fragilità, peggiorerebbe ulteriormente.

8.3.   Interesse degli importatori

(151)

Nell’inchiesta iniziale, la Commissione aveva concluso che l’impatto dell’istituzione delle misure non sarebbe stato significativo. Come indicato, nessun importatore ha collaborato pienamente all’inchiesta; si può quindi concludere che la proroga delle misure non avrà un effetto negativo significativo sugli importatori e sugli operatori commerciali.

8.4.   Interesse degli utilizzatori

(152)

Dal momento che i cavi d’acciaio vengono utilizzati per un ampio ventaglio di applicazioni, un numero elevato di industrie utilizzatrici è interessato dal presente procedimento. I cavi d’acciaio sono utilizzati in vari settori industriali, compresi quelli della pesca, marittimo e cantieristico, petrolifero e del gas, minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell’ingegneria civile, dell’edilizia e della costruzione di ascensori. Esaminando il possibile effetto dell’istituzione delle misure sugli utilizzatori, la Commissione aveva concluso nell’inchiesta iniziale che, considerata l’incidenza trascurabile del costo dei cavi d’acciaio sull’industria utilizzatrice, un eventuale aumento di tale costo non avrebbe probabilmente avuto un effetto significativo. Il fatto che, nell’ambito della presente inchiesta, nessun utilizzatore abbia fornito informazioni che contraddicessero tale conclusione sembra confermare che: i) i cavi d’acciaio rappresentano una porzione molto piccola dei costi complessivi di produzione sostenuti da tali industrie; ii) le misure attualmente in vigore non hanno avuto un effetto negativo significativo sulla situazione economica di tali industrie; e iii) la proroga delle misure non avrà ripercussioni negative sugli interessi finanziari di tali industrie.

8.5.   Interesse dei fornitori

(153)

Nell’inchiesta iniziale, la Commissione aveva concluso che i fornitori dell’industria comunitaria avrebbero tratto vantaggio dall’istituzione delle misure. In mancanza di informazioni di natura contraria presentate nell’ambito dell’inchiesta presente, la Commissione ritiene che la proroga delle misure attualmente in vigore continuerà ad avere un effetto positivo sui fornitori.

8.6.   Conclusione sull’interesse della Comunità

(154)

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga dei dazi antidumping in vigore.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(155)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la proroga delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.

(156)

Pertanto, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’India, della Repubblica popolare cinese, dell’Ucraina e del Sudafrica devono essere prorogate. Si rammenta che tali misure consistono in un dazio ad valorem, tranne per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nella Comunità da una società indiana e da una società sudafricana, i cui impegni sono stati accettati.

(157)

Come indicato al considerando 3, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese sono state estese e comprendono le importazioni di cavi d’acciaio spedite da Moldova e Marocco, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate originarie di uno di questi paesi. La proroga delle misure antidumping relative al prodotto in esame di cui al considerando 156 deve riguardare anche le importazioni di cavi d’acciaio spedite da Moldova e Marocco, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate originarie di uno di questi paesi. Il produttore marocchino esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 deve beneficiare dell’esenzione delle misure istituite con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificati ai codici NC ex 7312 10 82 (codice TARIC 7312108219), ex 7312 10 84 (codice TARIC 7312108419), ex 7312 10 86 (codice TARIC 7312108619), ex 7312 10 88 (codice TARIC 7312108819) ed ex 7312 10 99 (codice TARIC 7312109919), originarie dell’India, della Repubblica popolare cinese, dell’Ucraina e del Sudafrica.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio

(%)

Codice addizionale TARIC

India

Usha Martin Limited (ex Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd) 2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India

23,8

8613

Tutte le altre società

30,8

8900

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

60,4

Ucraina

Tutte le società

51,8

Sudafrica

Tutte le società

38,6

8900

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dall’Ucraina, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spedite dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Moldova (codici TARIC 7312108211, 7312108411, 7312108611, 7312108811, 7312109911).

4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spedite dal Marocco, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco (codici TARIC 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912) ad eccezione dei prodotti fabbricati dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567).

5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’articolo 2.

6.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica, classificabili ai seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (cioè spedite e fatturate) dalla società sottoindicata a una società che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito all’articolo 1, a condizione che l’importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

India

Usha Martin Limited (ex Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd)

2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India

A024

Sudafrica

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Sudafrica

A023

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura valida corrispondente all’impegno contenente almeno gli elementi elencati nell’allegato; e

b)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

(3)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1678/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13).

(4)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1.

(6)  GU C 283 del 20.11.2004, pag. 6.

(7)  GU L 276 del 21.10.2005, pag. 62.

(8)  GU C 272 del 13.11.2003, pag. 2.

(9)  GU C 203 dell’11.8.2004, pag. 4.

(10)  GU C 207 del 17.8.2004, pag. 2.

(11)  GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1).


ALLEGATO

La fattura corrispondente all’impegno che accompagna la vendita di cavi d’acciaio nella Comunità effettuata dalla società deve contenere le seguenti informazioni.

1)

Il codice di riferimento del prodotto (quale figura nell’impegno offerto dal produttore esportatore in questione), inclusi il tipo, il numero di trefoli, il numero di fili per trefolo e il codice NC.

2)

La descrizione esatta delle merci, compresi:

il codice dei prodotti della società,

il codice NC,

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento),

la quantità (in kg),

il prezzo minimo applicabile.

3)

La descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

il prezzo al kg,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

gli sconti e le riduzioni complessivi.

4)

Il nome dell’importatore al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

5)

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all’impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da … [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 1999/572/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1859/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2005/792/PESC del 14 novembre 2005, relativa alle misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 maggio 2005, il Consiglio ha condannato con fermezza «l’impiego della forza segnalato come eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte della forze di sicurezza dell’Uzbekistan» ad Andijan, nell’Uzbekistan orientale, all’inizio dello stesso mese. Il Consiglio si è profondamente rammaricato del fatto che le autorità uzbeche non abbiano risposto adeguatamente alla richiesta delle Nazioni Unite di svolgere un’inchiesta internazionale indipendente. Il 13 giugno 2005 ha sollecitato le stesse autorità a rivedere la loro posizione entro la fine di giugno 2005.

(2)

In mancanza di una risposta adeguata sino ad oggi, la posizione comune 2005/792/PESC prevede l’adozione di determinate misure restrittive per un periodo iniziale di un anno, durante il quale esse saranno oggetto di costante riesame.

(3)

Le misure restrittive contemplate dalla posizione comune 2005/792/PESC includono, tra l’altro, il divieto delle esportazioni di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e della fornitura di finanziamenti, di assistenza tecnica e di assistenza finanziaria connesse ad attività militari, alle armi e al materiale militare nonché alle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna.

(4)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(5)

A tempo debito, l’elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna dovrebbe essere corredato dei numeri di riferimento tratti dalla nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2).

(6)

Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna», le merci di cui all’allegato I;

2)

«assistenza tecnica», qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle competenze o delle conoscenze operative o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende l’assistenza orale;

3)

«territorio della Comunità», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, originarie o meno della Comunità e destinate a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell’Uzbekistan o da usare nel territorio di questo paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Uzbekistan o da usare nel territorio di questo paese;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Uzbekistan o da usare nel territorio di questo paese;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 3

È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari nonché con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo dell’Uzbekistan, o da usare nel territorio di questo paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e materiale bellico, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica e altri servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo dell’Uzbekistan, o da usare nel territorio di questo paese;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 4

1.   In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare:

a)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, purché destinate

i)

ad essere utilizzate dalle forze dei partecipanti alla Forza internazionale di sicurezza (ISAF) e all’Operazione «Enduring Freedom» (OEF) in Uzbekistan; oppure

ii)

esclusivamente ad uso umanitario o protettivo;

b)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi alle attrezzature di cui alla lettera a):

c)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:

i)

equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Comunità o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite; oppure

ii)

attrezzature militari ad uso delle forze dei partecipanti all’ISAF e all’OEF in Uzbekistan.

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nell’Uzbekistan da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell’Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari, da operatori nel campo dello sviluppo e dal personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutte le persone fisiche di uno Stato membro, all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  Cfr. la pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dall’articolo 1, paragrafo 1 e dall’articolo 2, paragrafo 1, che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

Nota:

L’elenco riportato qui di seguito non comprende articoli progettati o modificati specificamente per fini militari.

1.

elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relativi componenti appositamente progettati;

2.

materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;

3.

proiettori con regolatori di potenza;

4.

materiale da costruzione con protezione balistica;

5.

coltelli da caccia;

6.

apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;

7.

Attrezzature per caricare a mano i proiettili;

8.

dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;

9.

rivelatori ottici a stato solido;

10.

tubi a intensificazione d’immagine;

11.

strumenti di puntamento telescopico per armi da fuoco;

12.

armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

le pistole per il lancio di razzi di segnalazione;

i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali o per stordire senza crudeltà gli animali;

13.

simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;

14.

bombe e granate, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati;

15.

giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relativi componenti appositamente progettati;

16.

veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;

17.

cannoni ad acqua e relativi componenti appositamente progettati o modificati;

18.

veicoli dotati di cannone ad acqua;

19.

veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine;

20.

dispositivi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;

21.

ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne:

manette di dimensione totale massima in posizione allacciata - catene incluse - non superiore a 240 mm;

22.

apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relativi componenti appositamente progettati;

23.

dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi elettrificati, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)] e relativi componenti appositamente progettati o modificati a tal fine;

24.

apparecchiature elettroniche per l’individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate, tranne:

gli apparecchi d’ispezione televisivi o a raggi x;

25.

apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relativi componenti appositamente progettati;

26.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati, tranne:

quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

27.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l’eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

i rivestimenti antideflagranti;

i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;

28.

apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d’immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;

29.

cariche esplosive a taglio lineare;

30.

esplosivi e sostanze collegate:

amatolo

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)

nitroglicole

tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

cloruro di picrile

trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)

2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT).

31.

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.


ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 4

BELGIO

Autorità federali competenti per le vendite, l’acquisto e l’assistenza tecnica delle forze armate e dei servizi di sicurezza belgi, nonché per i servizi finanziari e tecnici connessi alla pubblicazione o alla fornitura di armi e di equipaggiamento militare e paramilitare:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel/Direction générale du Potentiel économique

Vergunningen/Licences

K.B.O. Beheerscel/Cellule de gestion B.C.E

44, Leuvensestraat/rue de Louvain

B-1000 Brussel/Bruxelles

Tel.: 0032 (0) 2 548 67 79

Fax: 0032 (0) 2 548 65 70.

Autorità regionali competenti per altre licenze di importazione, esportazione e transito di armi e attrezzature militari e paramilitari:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles — Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Tel.: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Economie et Emploi

Direction Gestion des Licences

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

Tel.: 081/649751

Fax: 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: + 420 2 24 06 27 20

Tel.: + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANIMARCA

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 62 81

Fax: (45) 35 46 62 03

GERMANIA

Per le autorizzazioni relative alle forniture di un finanziamento e di assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c):

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Per le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e per quelle relative all’assistenza tecnica connessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e inoltre per quelle relative alla fornitura di assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c):

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196/908-0

Fax: (49) 6196/908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Fax: + 372 6317 199

GRECIA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ.

105 63 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPAGNA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique Service des affaires multilatérales et du développement Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales Sous-direction des affaires politiques

Tel.: (33) 1 43 17 59 68

Fax: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

Department of Foreign Affairs

(United Nations Section)

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

(Financial Markets Department)

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Export Licensing Unit)

Lower Hatch Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 631 2534

Fax: + 353 1 631 2562

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.EU. — Ufficio IV

Tel.: (39) 06 3691 3645

Fax: (39) 06 3691 2335

D.G.C.E. — U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

CIPRO

1.

Import-Export Licencing Unit

Trade Service

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: 357 22 867100

Fax: 357 22 316071

2.

Supervision of International Banks, Regulations and Financial Stability Department

Central Bank of Cyprus

80, Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: 357 22 714100

Fax: 357 22 378153

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tel.: (371) 7016 201

Fax: (371) 7828 121

LITUANIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: + 370 5 2362516

Fax: + 370 5 2313090

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

E-mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l'immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Fax: 00352 475241

UNGHERIA

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.:345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 De Zwolle

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 52 29

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (+ 43-1) 711 00-0

Fax: (+ 43-1) 711 00-8386

POLONIA

Ministry of Economic Affairs and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tel.: (+ 48 22) 693 51 71

Fax: (+ 48 22) 693 40 33

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

SLOVENIA

1.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Sektor za mednarodne organizacije in človekovo varnost

Prešernova cesta 25

SI-1001 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 478 2206

Fax: 00 386 1 478 2249

2.

Ministrstvo za notranje zadeve

Sektor za upravne zadeve prometa, zbiranja in združevanja, eksplozivov in orožja

Bethovnova ulica 3

SI-1501 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 472 47 59

Fax: 00 386 1 472 42 53

3.

Ministrstvo za gospodarstvo

Komisija za nadzor izvoza blaga za dvojno rabo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 478 3223

Fax: 00 386 1 478 3611

4.

Ministrstvo za obrambo

Direktorat za Logistiko

Kardeljeva ploščad 24

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 471 20 25

Fax: 00 386 1 512 11 03

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 00 5

Fax: (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

PL/PB 31

FI-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 08 81 28

Fax: (358-9) 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel.: (+46-8) 406 31 00

Fax: (+46-8) 20 31 00

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Tel.: (44) 20 7215 4544

Fax: (44) 20 7215 4539

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione europea

Direzione generale relazioni esterne

Direzione politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica europea di sicurezza e di difesa (PESD): Coordinamento e contributo della Commissione

Unità A.2: Questioni giuridiche ed istituzionali, azioni comuni PESC, sanzioni, processo di Kimberley

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int.


16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,5

096

36,8

204

33,9

999

42,4

0707 00 05

052

117,1

204

23,8

999

70,5

0709 90 70

052

108,4

204

70,2

999

89,3

0805 20 10

204

66,2

388

85,5

999

75,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,1

999

75,4

0805 50 10

052

61,2

388

71,6

999

66,4

0806 10 10

052

104,4

400

228,2

508

233,6

624

162,5

720

99,7

999

165,7

0808 10 80

388

104,6

400

106,2

404

90,4

512

131,2

800

155,4

999

117,6

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1861/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1064/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento lituano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1064/2005 della Commissione (2) è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 150 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo di intervento lituano.

(2)

In Lituania, a causa di condizioni climatiche avverse al momento della raccolta 2005, il quantitativo di frumento tenero panificabile risulta insufficiente per soddisfare la domanda interna. La Lituania ha pertanto comunicato alla Commissione che il proprio organismo di intervento, al fine di favorire una rivendita sul mercato interno, intende ridurre il quantitativo posto in gara per l’esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno modificare il quantitativo massimo oggetto della gara permanente aperta con il regolamento (CE) n. 1064/2005.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1064/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1064/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 120 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusa l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 42.

(3)  Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.»


16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento lituano ai fini della trasformazione in farina nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a un prezzo non inferiore al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto, in modo da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

A causa di condizioni climatiche avverse al momento della raccolta 2005, il quantitativo di frumento tenero pianificabile risulta insufficiente per soddisfare la domanda interna in Lituania. La Lituania dispone peraltro di scorte d'intervento di frumento tenero per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. Possono essere pertanto organizzate, mediante gara, vendite sul mercato comunitario ai fini della trasformazione del frumento tenero in farina.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(4)

Per garantire il controllo della destinazione particolare delle scorte oggetto delle gare, occorre disporre controlli specifici per quanto riguarda la consegna del frumento tenero e la sua trasformazione in farina. Per permettere lo svolgimento di tali controlli, è opportuno rendere obbligatoria l'applicazione delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (3).

(5)

Per garantire la corretta esecuzione del contratto, è opportuno disporre la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una garanzia di buon fine che, tenuto conto della natura delle operazioni previste, deve essere fissata in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare per quanto riguarda il livello, che deve essere sufficiente a garantire il buon utilizzo dei prodotti, e le condizioni di svincolo, che devono prevedere la prova della trasformazione dei prodotti in farina.

(6)

Nella comunicazione dell'organismo d'intervento lituano alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento lituano procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 32 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in farina.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia:

a)

in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

b)

in deroga all'articolo 10, secondo comma, dello stesso regolamento, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

Le offerte sono valide unicamente se corredate:

a)

della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta, che in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR/tonnellata;

b)

dell'impegno scritto dell'offerente di utilizzare il frumento tenero, entro 60 giorni dall'uscita dai magazzini d'intervento e comunque entro il 31 agosto 2006, ai fini della sua trasformazione in farina sul territorio comunitario e di costituire una garanzia di buon fine dell'importo di 40 EUR/tonnellata entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara;

c)

dell'impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di frumento tenero aggiudicati siano stati trasformati in farina sul territorio comunitario.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 23 novembre 2005.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento lituano al seguente indirizzo:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12

Vilnius, Lituania

Tel. (370-5) 268 50 49

Fax (370-5) 268 50 61

Articolo 5

L'organismo d'intervento lituano comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato I.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

1.   La cauzione di cui all'articolo 3, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:

a)

l'offerta non è stata accolta;

b)

il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all'articolo 3, lettera b).

2.   La garanzia di cui all'articolo 3, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di frumento tenero utilizzati per la produzione di farina nella Comunità.

Articolo 8

1.   La prova dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, lettera b), è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92.

2.   Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento all'impegno di cui all'articolo 3, lettere b) e c), e recare una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005.


ALLEGATO I

Gara permanente per la rivendita di 32 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento lituano

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1862/2005]

1

2

3

4

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

(t)

Prezzo offerto

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2

––

:

in spagnolo

:

Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1862/2005

––

:

in ceco

:

Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1862/2005

––

:

in danese

:

Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1862/2005

––

:

in tedesco

:

Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1862/2005

––

:

in estone

:

määruse (EÜ) nr 1862/2005 artikli 3 punktides b ja c viidatud töötlemiseks mõeldud toode

––

:

in greco

:

Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1862/2005

––

:

in inglese

:

Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1862/2005

––

:

in francese

:

Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1862/2005

––

:

in italiano

:

Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1862/2005

––

:

in lettone

:

Produkts paredzēts tādai pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1862/2005 3. panta b) un c) punktā

––

:

in lituano

:

produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1862/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

––

:

in ungherese

:

Az 1862/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

––

:

in olandese

:

Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1862/2005

––

:

in polacco

:

Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1862/2005

––

:

in portoghese

:

Produto para a transformação a que se referem as alíneas b) e c) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1862/2005

––

:

in slovacco

:

Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1862/2005

––

:

in sloveno

:

Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1862/2005

––

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 1862/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

––

:

in svedese

:

Produkt avsedda för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1862/2005


16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1863/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento lettone ai fini della trasformazione in farina nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2) i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a un prezzo non inferiore al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto, in modo da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

A causa di condizioni climatiche avverse al momento della raccolta 2005, il quantitativo di frumento tenero pianificabile risulta insufficiente per soddisfare la domanda interna in Lettonia. La Lettonia dispone peraltro di scorte d'intervento di frumento tenero per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. Possono essere pertanto organizzate, mediante gara, vendite sul mercato comunitario ai fini della trasformazione del frumento tenero in farina.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(4)

Per garantire il controllo della destinazione particolare delle scorte oggetto delle gare, occorre disporre controlli specifici per quanto riguarda la consegna del frumento tenero e la sua trasformazione in farina. Per permettere lo svolgimento di tali controlli, è opportuno rendere obbligatoria l'applicazione delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (3).

(5)

Per garantire la corretta esecuzione del contratto, è opportuno disporre la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una garanzia di buon fine che, tenuto conto della natura delle operazioni previste, deve essere fissata in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare per quanto riguarda il livello, che deve essere sufficiente a garantire il buon utilizzo dei prodotti, e le condizioni di svincolo, che devono prevedere la prova della trasformazione dei prodotti in farina.

(6)

Nella comunicazione dell'organismo d'intervento lettone alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento lettone procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 24 276 tonnellate di frumento tenero da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in farina.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia:

a)

in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

b)

in deroga all'articolo 10, secondo comma, dello stesso regolamento, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

Le offerte sono valide unicamente se corredate:

a)

della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta, che in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR/tonnellata;

b)

dell'impegno scritto dell'offerente di utilizzare il frumento tenero, entro 60 giorni dall'uscita dai magazzini d'intervento e comunque entro il 31 agosto 2006, ai fini della sua trasformazione in farina sul territorio comunitario e di costituire una garanzia di buon fine dell'importo di 40 EUR/tonnellata entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara;

c)

dell'impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di frumento tenero aggiudicati siano stati trasformati in farina sul territorio comunitario.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 23 novembre 2005.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento lettone al seguente indirizzo:

Rural Support Service

Republic Square 2,

Riga, LV-1981

Tel. (371) 702 78 93

Fax (371) 702 78 92

Articolo 5

L'organismo d'intervento lettone comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato I.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

1.   La cauzione di cui all'articolo 3, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:

a)

l'offerta non è stata accolta;

b)

il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all'articolo 3, lettera b).

2.   La garanzia di cui all'articolo 3, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di frumento tenero utilizzati per la produzione di farina nella Comunità.

Articolo 8

1.   La prova dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, lettera b), è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92.

2.   Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento all'impegno di cui all'articolo 3, lettere b) e c), e recare una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005.


ALLEGATO I

Gara permanente per la rivendita di 24 276 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento lettone

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1863/2005]

1

2

3

4

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

(t)

Prezzo offerto

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2

––

:

in spagnolo

:

Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1863/2005

––

:

in ceco

:

Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1863/2005

––

:

in danese

:

Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1863/2005

––

:

in tedesco

:

Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1863/2005

––

:

in estone

:

määruse (EÜ) nr 1863/2005 artikli 3 punktides b ja c viidatud töötlemiseks mõeldud toode

––

:

in greco

:

Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1863/2005

––

:

in inglese

:

Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1863/2005

––

:

in francese

:

Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1863/2005

––

:

in italiano

:

Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1863/2005

––

:

in lettone

:

Produkts paredzēts tādai pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1863/2005 3. panta b) un c) punktā

––

:

in lituano

:

produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1863/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

––

:

in ungherese

:

Az 1863/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

––

:

in olandese

:

Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1863/2005

––

:

in polacco

:

Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1863/2005

––

:

in portoghese

:

Produto para a transformação a que se referem as alíneas b) e c) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1863/2005

––

:

in slovacco

:

Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1863/2005

––

:

in sloveno

:

Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1863/2005

––

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 1863/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

––

:

in svedese

:

Produkt avsedda för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1863/2005


16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/45


REGOLAMENTO (CE) N. 1864/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 ed i principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sono stati adottati tutti i principi internazionali e le relative interpretazioni già elaborati al 14 settembre 2002, eccettuati i principi contabili internazionali 32 e 39. Nel caso degli IAS 32 e 39, si è ritenuto che l’entità delle modifiche loro apportate fosse tanto considerevole da rendere inopportuno adottarli nella loro formulazione a quella data.

(2)

Il 17 dicembre 2003 l’International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato l’IAS 39 riveduto, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, come parte della sua iniziativa intesa a perfezionare quindici principi in tempo utile perché potessero utilizzarli quelle società che avrebbero applicato gli IAS per la prima volta nel 2005. Scopo della revisione era migliorare ancora la qualità e la coerenza dell’attuale corpus degli IAS.

(3)

Nella formulazione riveduta del dicembre 2003, è stata inclusa nell’IAS 39 un’opzione che consente alle società di designare irrevocabilmente, alla prima rilevazione, tutte le attività e le passività finanziarie come al valore equo, rilevato a conto economico come profitto o perdita (si tratta della «fair value option» illimitata). Tuttavia, la Banca centrale europea (BCE), le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato di Basilea e le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari hanno espresso preoccupazioni, temendo che di tale opzione senza restrizioni potesse farsi un uso inadeguato, in particolare nel caso degli strumenti finanziari correlati alle passività proprie di una società.

(4)

L’IASB ha tenuto conto delle suddette preoccupazioni e il 21 aprile 2004 ha pubblicato un «exposure draft» (documento d’informazione), proponendo una modifica dell’IAS 39 intesa a ridurre la portata dell’opzione del valore equo.

(5)

Con il regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’IAS 39 (3), la Commissione ha approvato l’IAS 39, escluse alcune disposizioni relative all’opzione illimitata del valore equo e alla contabilizzazione delle operazioni di copertura. L’intento della Commissione era mettere a disposizione, in tempo utile per la loro applicazione nel 2005, validi orientamenti in materia di contabilità per gli strumenti finanziari. Per la Commissione, escludere le suddette disposizioni aveva carattere eccezionale e provvisorio, in attesa che, grazie ad altri dibattiti e consultazioni, si risolvessero le questioni ancora in sospeso.

(6)

In base alle osservazioni ricevute riguardo all’exposure draft del 21 aprile 2004 e dopo altri dibattiti, in particolare con la BCE e con il Comitato di Basilea, ed una serie di tavole rotonde con gli interessati, tenute nel marzo 2005, l’IASB ha pubblicato il 16 giugno 2005 le Modifiche dell’IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l’opzione del valore equo.

(7)

Nell’IAS 39 riveduto, l’impiego dell’opzione del valore equo è limitato alle situazioni nelle quali tale impiego consente di presentare informazioni più pertinenti, eliminando o riducendo in misura considerevole le incoerenze in sede di valutazione o di rilevazione («accounting mismatch»), o alle situazioni nelle quali un gruppo di attività o di passività finanziarie o di entrambe insieme forma oggetto di una documentata gestione dei rischi o strategia d’investimenti. Inoltre, l’opzione riveduta del valore equo consente, in determinate circostanze, di designare un’attività o passività finanziaria come al valore equo, rilevato a conto economico, un contratto combinato complessivo, comprendente uno o più derivati incorporati. Dunque, la possibilità di utilizzare l’opzione del valore equo è limitata a certi casi, nei quali si devono rispettare determinati principi o devono essere presenti determinate circostanze. Infine, all’utilizzo di tale opzione si deve dare adeguata pubblicità.

(8)

Si deve quindi procedere ora a introdurre le disposizioni, prima escluse a norma del regolamento (CE) n. 2086/2004, riguardanti l’utilizzo dell’opzione del valore equo per le passività finanziarie. Inoltre, si deve applicare l’impostazione basata sui principi anche all’opzione illimitata del valore equo per le attività finanziarie, prevista nel regolamento (CE) n. 2086/2004.

(9)

L’IASB riconosce che, ai fini della vigilanza prudenziale, il principio riveduto non impedisce alle autorità di vigilanza di valutare il rigore delle prassi di valutazione al valore equo effettuate da un istituto finanziario regolamentato e la validità delle sottostanti strategie, politiche e prassi di gestione dei rischi, né di procedere alle azioni opportune. Inoltre, l’IASB concorda nel ritenere che rendere pubblici certi elementi sarebbe di ausilio alle autorità di vigilanza per valutare il fabbisogno di capitale. Il che vale particolarmente per la rilevazione degli utili derivanti dal deteriorarsi della propria posizione creditizia, utili che richiedono un esame più approfondito nel contesto degli ampi miglioramenti apportati all’IAS 39. La Commissione seguirà dunque i futuri effetti delle Modifiche dell’IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l’opzione del valore equo e constaterà l’applicazione dell’IAS 39 ai fini del riesame previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(10)

L’adozione delle modifiche apportate all’IAS 39 implica, come conseguenza, la necessità di modificare l’International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 e l’IAS 32, così da assicurare la coerenza tra i principi contabili in questione.

(11)

Se all’opzione del valore equo si applica la nuova impostazione basata sui principi, e tenendo conto che chi adotta gli IAS per la prima volta deve ormai elaborare rendiconti finanziari più approfonditi e fornire informazioni comparabili, è opportuno prevedere per il presente regolamento l’applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2005.

(12)

La consultazione degli esperti tecnici del settore ha consentito di confermare che il principio contabile internazionale (IAS) Modifiche dell’IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l’opzione del valore equo soddisfa i criteri tecnici per l’adozione indicati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, e in particolare l’esigenza che il principio favorisca i pubblici interessi europei.

(13)

È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1725/2003.

(14)

Quanto previsto nel presente regolamento corrisponde al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

1)

Al principio contabile internazionale (IAS) 39 è apportata la modifica figurante al punto A dell’allegato del presente regolamento.

2)

All’IAS 39 è aggiunto il testo del «Principio contabile internazionale (IAS) Modifiche dell’IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l’opzione del valore equo», riportato al punto B dell’allegato del presente regolamento.

3)

L’International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 e l’IAS 32 sono modificati secondo quanto indicato al punto B dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 211/2005 (GU L 41 dell’11.2.2005, pag. 1).

(3)  GU L 363 del 9.12.2004, pag. 1.


ALLEGATO

A.   Il principio contabile internazionale 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, è modificato come segue:

a)

al paragrafo 35 è inserito il seguente testo:

«Se l’attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, l’opzione prevista nel presente principio di designare una passività finanziaria come al valore equo (fair value) rilevato a conto economico, non è applicabile alla passività associata.»

b)

Nell’Appendice A, Guida operativa, il testo dell’AG 31 è sostituito dal seguente:

«Un esempio di strumento ibrido è uno strumento finanziario che dà al possessore il diritto di rivendere lo strumento finanziario all’emittente, in cambio di un importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie, che varia in base alle variazioni nell’indice del valore dello strumento di capitale o della merce, il quale può aumentare o diminuire (“opzione a vendere”). A meno che, al momento della rilevazione iniziale, l’emittente indichi l’opzione a vendere come una passività finanziaria al valore equo (fair value), rilevato a conto economico, è necessario separare il derivato incorporato (ossia la quota capitale indicizzata), secondo quanto previsto dal paragrafo 11, poiché il contratto primario è uno strumento di debito ai sensi del paragrafo AG27 e il pagamento della quota capitale indicizzata non è strettamente correlata allo strumento primario di debito, come previsto al paragrafo AG30(a). Poiché il pagamento della quota capitale può aumentare o diminuire, il derivato incorporato è un derivato non opzione, il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.»

B.   All’IAS 39 è aggiunto il seguente testo:

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS n.

Titolo

«IAS 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, con aggiunta delle disposizioni relative all’opzione del valore equo»

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MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 39

Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

L’OPZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il presente documento espone le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (IAS 39). Tali modifiche recepiscono le proposte di modifica dello IAS 39 contenute in un Exposure draft intitolato L’opzione del fair value (The fair value option) pubblicato nell’aprile 2004.

Le entità devono applicare le modifiche esposte nel presente documento nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva.

Nel paragrafo 9, la parte b) della definizione di un’attività o di una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è sostituita come segue.

DEFINIZIONI

9.   

Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari

Un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un’attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.

a)

b)

Al momento della rilevazione iniziale viene designata dall’entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un’entità può utilizzare questa designazione soltanto quando consentito dal paragrafo 11A, o quando ciò comporta informazioni più rilevanti, poiché

i)

elimina o riduce notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (a volte descritta come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; o

ii)

un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie o entrambi è gestito e il suo andamento viene valutato in base al fair value (valore equo) secondo una documentata gestione del rischio o strategia di investimento, e l’informativa sul gruppo è fornita internamente su tale base ai dirigenti con responsabilità strategiche [come definiti nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003)], per esempio il consiglio di amministrazione dell’entità e l’amministratore delegato.

Nello IAS 32, i paragrafi 66, 94 e AG40 prevedono che l’entità fornisca informativa sulle attività e passività finanziarie che ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, incluso come ha soddisfatto queste condizioni. Per gli strumenti che si qualificano secondo il punto ii) di cui sopra, tale informativa include una descrizione generale di come una designazione al fair value (valore equo) rilevata a conto economico è conforme alla documentata gestione del rischio o strategia di investimento.

Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non sono quotati in un mercato attivo, e il cui fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente (vedere paragrafo 46 c) e Appendice A paragrafi AG80 e AG81), non devono essere designati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

Si noti che i paragrafi 48, 48A, 49 e i paragrafi AG69-AG82 dell’Appendice A, che prevedono le disposizioni per una valutazione attendibile del fair value (valore equo) di un’attività o di una passività finanziaria, si applicano a tutti gli elementi che sono valutati al fair value (valore equo), sia per designazione che diversamente, o quando del fair value (valore equo) è data informativa.

È stato inserito il paragrafo 11A riportato di seguito.

DERIVATI INCORPORATI

11A.    Nonostante quanto previsto dal paragrafo 11, se un contratto contiene uno o più derivati incorporati, un’entità può designare l’intero contratto ibrido (combinato) come un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico salvo che:

a)

Il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero previsti dal contratto; o

b)

sia chiaro, con poca o nessuna analisi quando uno strumento ibrido (combinato) è inizialmente considerato, che una separazione del/dei derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come un’opzione di pagamento anticipato incorporata in un finanziamento che consente al possessore di pagare anticipatamente il finanziamento approssimativamente al suo costo ammortizzato.

I paragrafi 12 e 13 sono modificati come segue.

12.    Se un’entità è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all’acquisizione o a una data di bilancio successiva, deve designare l’intero contratto ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

13.   Se un’entità non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value (valore equo) di un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e condizioni (per esempio, perché il derivato incorporato si basa su uno strumento rappresentativo di capitale non quotato), il fair value (valore equo) del derivato incorporato è la differenza tra il fair value (valore equo) dello strumento ibrido (combinato) e il fair value (valore equo) del contratto primario, se questi possono essere determinati secondo quanto previsto dal presente Principio. Se l’entità non è in grado di determinare il fair value (valore equo) del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 12 e lo strumento ibrido (combinato) è designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

È stato inserito il paragrafo 48A riportato di seguito.

CONSIDERAZIONI SUL CRITERIO DI VALUTAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

48A.   La miglior prova del fair value (valore equo) è l’esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, l’entità determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione. La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. Le tecniche di valutazione includono l’utilizzo di recenti, ordinarie operazioni di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value (valore equo) corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l’entità utilizza tale tecnica. La tecnica di valutazione scelta utilizza al massimo i fattori di mercato mentre si affida il meno possibile a fattori propri dell’entità. Essa incorpora tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo e b) è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari. Periodicamente, un’entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il paragrafo 105 è modificato e sono stati aggiunti i paragrafi 105A-105D, come segue.

105.    Quando il presente Principio è applicato per la prima volta, un’entità può designare come disponibile per la vendita un’attività finanziaria precedentemente rilevata. Per ciascuna attività finanziaria rientrante in tale categoria, l’entità deve rilevare tutte le variazioni cumulative nel fair value (valore equo) in una componente distinta del patrimonio netto fino allo storno successivo o riduzione di valore, quando l’entità trasferirà tale utile o perdita complessivo nel conto economico. L’entità inoltre deve:

a)

rideterminare il valore dell’attività finanziaria utilizzando la nuova designazione nei bilanci comparativi; e

b)

indicare il fair value (valore equo) delle attività finanziarie alla data della designazione e la loro classificazione e valore contabile nei bilanci precedenti.

105A.    Un’entità deve applicare i paragrafi 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12 e 13 per i bilanci annuali con inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata.

105B.    Un’entità che applica per la prima volta i paragrafi 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12, e 13 per il bilancio annuale che ha inizio prima del 1o gennaio 2006

a)

può, quando i paragrafi nuovi e modificati sono applicati per la prima volta, designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente rilevata che quindi si qualifica per tale designazione. Quando il bilancio annuale inizia prima del 1o settembre 2005, tali designazioni non devono essere perfezionate entro il 1o settembre 2005 e possono anche includere le attività e le passività finanziarie rilevate tra l’inizio di tale bilancio annuale e il 1o settembre 2005. Nonostante il paragrafo 91, qualsiasi attività e passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico secondo le disposizioni contenute in questo sottoparagrafo, che era precedentemente designata come elemento coperto nella contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) deve essere riclassificata da tale categoria nel momento in cui è designata al fair value rilevato a conto economico.

b)

deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria designata secondo il sottoparagrafo a) alla data della designazione e la loro classificazione e valore contabile nel bilancio precedente.

c)

deve riclassificare qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico se essa non si qualifica per tale designazione secondo quanto previsto dai paragrafi nuovi e modificati. Quando dopo la riclassificazione un’attività o passività finanziaria sarà valutata al costo ammortizzato, la data di tale riclassificazione è assunta come data della sua rilevazione iniziale.

d)

deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria riclassificata secondo il sottoparagrafo c) alla data della riclassificazione e della nuova classificazione.

105C.    Un’entità che applica per la prima volta i paragrafi 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12, e 13 per il bilancio annuale con inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva

a)

deve riclassificare qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto se non si qualifica per tale designazione secondo quanto previsto da tali paragrafi nuovi e modificati. Quando un’attività o passività finanziaria sarà valutata al costo ammortizzato dopo la riclassificazione, la data di tale riclassificazione è assunta come data della sua rilevazione iniziale.

b)

non deve designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente rilevata.

c)

deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria riclassificata secondo il sottoparagrafo a) alla data di tale riclassificazione e della nuova classificazione.

105D.    Un’entità deve rideterminare i bilanci comparativi che utilizzano le nuove designazioni del paragrafo 105B o 105C a patto che, nel caso di un’attività finanziaria, passività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie, o entrambi, designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, tali elementi o gruppi soddisfino i criteri del paragrafo 9 b)i), 9b)ii) o 11A all’inizio del periodo comparativo, o se acquisiti dopo l’inizio del periodo comparativo, soddisfino i criteri del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A alla data della rilevazione iniziale.

Nell’Appendice A, sono stati aggiunti i paragrafi AG4B-AG4K, come segue.

Appendice A

Guida operativa

DEFINIZIONI (paragrafi 8 e 9)

Designazione al fair value (valore equo) rilevato a contro economico

AG4B.   Il paragrafo 9 del presente Principio consente a un’entità di designare un’attività finanziaria, una passività finanziaria, o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie, o entrambe) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico se ciò comporta informazioni più rilevanti.

AG4C.   La decisione di un’entità di designare un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è simile alla scelta di un principio contabile (per quanto, diversamente dalla scelta di un principio contabile, non è previsto che tale decisione sia applicata uniformemente a tutte le operazioni similari). Quando un’entità ha tale opzione, il paragrafo 14b) dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori richiede che il principio scelto comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio circa gli effetti delle operazioni, gli altri eventi e le condizioni della posizione finanziaria dell’entità, dell’andamento finanziario o dei flussi finanziari. Nel caso di una designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, il paragrafo 9 indica le due situazioni in cui la disposizione che richiede informazioni più rilevanti sarà soddisfatta. Di conseguenza, per scegliere tale designazione secondo il paragrafo 9, l’entità ha bisogno di dimostrare che rientra in una (o in entrambe) di queste due situazioni.

Paragrafo 9b)i): La designazione elimina o riduce significativamente la mancanza di uniformità di una valutazione o di una rilevazione che altrimenti ne deriverebbe.

AG4D.   Secondo lo IAS 39, la valutazione di un’attività o passività finanziaria, e la classificazione delle variazioni rilevate nel suo valore sono determinate dalla classificazione dell’elemento e dal fatto che l’elemento sia parte di un rapporto designato di copertura. Tali disposizioni possono creare una mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione (a volte descritta come «asimmetria contabile») quando, per esempio, in assenza della designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, un’attività finanziaria è classificata come disponibile per la vendita (con la maggior parte delle variazioni del fair value (valore equo) rilevate direttamente nel patrimonio netto) e una passività che l’entità considera collegata è invece valutata al costo ammortizzato [con le variazioni del fair value (valore equo) non rilevate]. In tali circostanze, un’entità può concludere che il proprio bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l’attività che la passività fossero classificate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

AG4E.   Gli esempi seguenti mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto se è soddisfatto il principio del paragrafo 9b)i).

a)

Un’entità ha passività i cui flussi finanziari sono contrattualmente basati sull’andamento delle attività che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita. Per esempio, un assicuratore può avere passività che contengono un elemento di partecipazione discrezionale che paga benefici in base ai rendimenti realizzati e/o non realizzati di uno specifico gruppo di attività dell’assicuratore. Se la valutazione di tali passività riflette i prezzi correnti di mercato, la classificazione delle attività al fair value (valore equo) rilevato a conto economico significa che le variazioni del fair value (valore equo) delle attività finanziarie sono rilevate a conto economico nello stesso periodo come le relative variazioni del valore delle passività.

b)

Un’entità ha passività sotto forma di contratti di assicurazione la cui valutazione incorpora informazioni correnti (come consentito dall’IFRS 4 Contratti assicurativi, paragrafo 24), e le attività finanziarie ritenute collegate che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita o valutate al costo ammortizzato.

c)

Un’entità ha attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso di interesse, che originano variazioni di segno opposto di fair value (valore equo) che tendono a compensarsi reciprocamente. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (ossia i derivati, o quelli classificati come posseduti per la negoziazione). Può inoltre accadere che le disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura non siano soddisfatte, per esempio, perché le disposizioni per l’efficacia del paragrafo 88 non sono soddisfatte.

d)

Un’entità ha attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso di interesse, che originano variazioni di segno opposto di fair value (valore equo) che tendono a compensarsi reciprocamente e l’entità non le qualifica come operazioni di contabilizzazione di copertura perché nessuno degli strumenti è un derivato. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura vi è una significativa mancanza di uniformità nella rilevazione degli utili e delle perdite. Per esempio:

i)

l’entità ha finanziato un portafoglio di attività a tasso fisso che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita con obbligazioni a tasso fisso le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi reciprocamente. Riportando entrambe le attività e le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato a conto economico si corregge la mancanza di uniformità che altrimenti deriverebbe dalla valutazione di attività al fair value (valore equo) con le variazioni riportate nel patrimonio netto e le obbligazioni al costo ammortizzato.

ii)

l’entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti emettendo obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi reciprocamente. Se, inoltre, l’entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni, ma raramente, se non mai, acquista o vende i finanziamenti riportando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato a conto economico elimina la mancanza di uniformità nei tempi di rilevazione di utili e perdite che altrimenti risulterebbero dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e rilevando un utile o una perdita ogni volta che un obbligazione è riacquistata.

AG4F.   In casi quali quelli descritti nel paragrafo precedente, si designano, alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie e le passività finanziarie che altrimenti non sarebbero così valutate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in modo da poter ridurre la mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Per fini pratici, l’entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ogni operazione sia designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico al momento della rilevazione iniziale e allo stesso tempo ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino.

AG4G.   Non sarebbe accettabile designare soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che comportano una mancanza di uniformità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico se così facendo non si riuscisse ad eliminare o ridurre significativamente la mancanza di uniformità e quindi non ad avere un'informativa più rilevante. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto una parte di attività e passività finanziarie similari se così facendo si ottenesse una riduzione significativa (e possibilmente maggiore rispetto a quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) della mancanza di uniformità. Per esempio si ipotizzi che un’entità abbia un numero di passività finanziarie similari la cui somma è pari a CU100 (1) e un numero di attività finanziarie similari, la cui somma è pari a CU50 ma che sono valutate diversamente. L’entità può ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione designando al momento della rilevazione iniziale tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, passività singole con un totale composto di CU45) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico può essere applicata solamente all’intero strumento finanziario, l’entità in questo esempio deve designare una o più passività nella loro totalità. Non potrebbe designare un componente di una passività (ossia variazioni di valore dovute soltanto ad un fattore di rischio, quali le variazioni del tasso di interesse di riferimento) o una proporzione (ossia percentuale) di una passività.

Paragrafo 9b)ii): Un gruppo di attività, passività finanziarie o entrambi è gestito e il suo andamento è valutato in base al fair value (valore equo), secondo una documentata gestione del rischio o strategia di investimento.

AG4H.   Un’entità può gestire e valutare l’andamento di un gruppo di attività, passività finanziarie o entrambi in modo che la valutazione del gruppo al fair value (valore equo) rilevato a conto economico comporti un’informativa più rilevante. L’attenzione in questa fattispecie si concentra sul modo in cui l’entità gestisce e valuta l’andamento, piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.

AG4I.   Gli esempi che seguono mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevate a conto economico soltanto se soddisfa il principio del paragrafo 9b)ii).

a)

L’entità è una società d’investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d’investimento o un’entità analoga la cui attività consiste nell’investire in attività finanziarie con il fine di trarre profitto dal loro rendimento complessivo (total return) sotto forma di interessi o dividendi e variazioni del fair value (valore equo). Lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e lo IAS 31 Partecipazioni in Joint Venture, consentono che tali investimenti siano esclusi dal loro ambito di applicazione a condizione che siano valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un’entità può applicare lo stesso principio contabile ad altri investimenti gestiti in base al rendimento complessivo, ma su cui la sua influenza è insufficiente perché possano rientrare nell’ambito dello IAS 28 o dello IAS 31.

b)

L’entità ha attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair value (valore equo) secondo quanto previsto da una documentata procedura di gestione di attività e passività. Un esempio potrebbe essere un’entità che ha emesso «prodotti strutturati» che contengono derivati multipli incorporati e gestisce i rischi che ne derivano in base al fair value (valore equo) utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati. Un esempio simile potrebbe essere un’entità che concede finanziamenti a tasso di interesse fisso e gestisce il rischio di tasso di interesse di riferimento utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati.

c)

L’entità è un assicuratore che possiede un portafoglio di attività finanziarie e che gestisce tale portafoglio così da ottimizzare il proprio rendimento complessivo [ossia interessi o dividendi e variazioni di fair value (valore equo)]. Il portafoglio può essere posseduto a supporto di specifiche passività, patrimonio netto, o entrambi. Se il portafoglio è posseduto a supporto di passività specifiche, la condizione nel paragrafo 9b(ii) può essere soddisfatta per le attività indipendentemente dal fatto che l’assicuratore gestisca e valuti anche le passività in base al fair value (valore equo). La condizione nel paragrafo 9b)ii) può essere soddisfatta quando la finalità dell’assicuratore è di ottimizzare il rendimento complessivo delle attività nel lungo periodo anche se gli importi pagati ai possessori di contratti partecipativi dipendono da altri fattori quali l’importo di utili realizzati nel breve periodo (ossia in un anno) o sono soggetti alla discrezionalità dell’assicuratore.

AG4J.   Come notato sopra, la presente condizione si basa sul modo in cui l’entità gestisce e valuta l’andamento del gruppo di strumenti finanziari presi in esame. Di conseguenza, (subordinatamente alla disposizione di designazione al momento della rilevazione iniziale), un’entità che designa gli strumenti finanziari al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sulla base della presente condizione, deve così designare tutti gli strumenti finanziari accettabili che sono gestiti e valutati insieme.

AG4K.   La documentazione della strategia dell’entità non ha bisogno di essere ampia, ma dovrebbe essere sufficiente per dimostrare la conformità con il paragrafo 9b)ii). Tale documentazione non è prevista per ogni singolo elemento, ma può esserlo in base al portafoglio. Per esempio, se il sistema di gestione della «performance» per un dipartimento, come approvato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base ai rendimenti complessivi, non è necessaria un’ulteriore documentazione per dimostrare la conformità con i paragrafo 9b)ii).

Dopo il paragrafo AG33, sono stati aggiunti un titolo e i paragrafi AG33A e AG33B come segue.

Strumenti che contengono derivati incorporati

AG33A.   Quando un’entità diventa parte di uno strumento ibrido (combinato) che contiene uno o più derivati incorporati, il paragrafo 11 dispone che l’entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario, e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente. Queste disposizioni possono essere più complesse, o risultare in valutazioni meno attendibili, rispetto alla valutazione dell’intero strumento al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Per tale motivo il presente Principio consente di designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico l’intero strumento.

AG33B.   Tale designazione può essere utilizzata sia se il paragrafo 11 disponga che i derivati incorporati siano separati dal contratto primario ovvero proibisca tale separazione. Tuttavia, il paragrafo 11A non giustificherebbe la designazione dello strumento ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nei casi illustrati nel paragrafo 11Aa) e b) perché così facendo non si ridurrebbe la complessità o non si aumenterebbe l’attendibilità.


(1)  Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

Appendice

Modifiche ad altri Principi

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un'entità applichi le modifiche allo IAS 39 a partire da un esercizio precedente, le modifiche della presente appendice devono essere applicate a quell'esercizio precedente.

Modifiche allo IAS 32

Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative

Il paragrafo 66 è modificato come segue.

66.   Secondo quanto previsto dallo IAS 1, un’entità presenta l’informativa di tutti i principi contabili significativi, inclusi i principi generali adottati e il metodo per applicare tali principi alle operazioni, altri eventi e condizioni derivanti dall’attività dell’entità. Nel caso degli strumenti finanziari, tale informativa comprende:

a)

i criteri applicati nel determinare quando contabilizzare un’attività o una passività finanziaria e quando eliminarla contabilmente;

b)

il criterio di valutazione applicato alle attività e alle passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale e successivamente;

c)

il criterio con il quale i proventi e gli oneri derivanti da attività e passività finanziarie sono rilevati e quantificati; e

d)

per le attività o passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico:

i)

i criteri per designare tali attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale.

ii)

il modo in cui l’entità ha soddisfatto le condizioni del paragrafo 9, 11A o 12 dello IAS 39 per tale designazione. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto dal paragrafo 9b)i) dello IAS 39, tale informativa include una generale descrizione delle circostanze sottostanti una mancata uniformità nella valutazione o rilevazione che altrimenti ne deriverebbe. Per strumenti che si qualificano secondo il paragrafo 9b)ii) dello IAS 39, tale informativa include una generale descrizione di come una designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia conforme alla documentata gestione del rischio o alla strategia di investimento dell’entità.

iii)

la natura delle attività o passività finanziarie che l’entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

Il paragrafo 94 è modificato come segue, e i sottoparagrafi g)-j) sono rinumerati j)(m).

94.   …

Attività e passività finanziarie a fair value (valore equo) rilevato a conto economico (vedere inoltre paragrafo AG-40)

e)

L’entità deve indicare i valori contabili delle:

i)

attività finanziarie che sono classificate come possedute per negoziazione;

ii)

passività finanziarie che sono classificate come possedute per negoziazione;

iii)

attività finanziarie che, fino al momento della rilevazione iniziale, erano designate dall’entità come attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (per es. quelle che non sono attività finanziarie classificate come possedute per negoziazione).

iv)

passività finanziarie che, fino al momento della rilevazione iniziale, erano designate dall’entità come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (per es. quelle che non sono passività finanziarie classificate come possedute per negoziazione).

f)

L’entità deve indicare separatamente gli utili le perdite nette sulle attività o passività finanziarie designate dall’entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

g)

Se l’entità ha designato un finanziamento o un credito (o un gruppo di finanziamenti o di crediti) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, deve indicare:

i)

l’esposizione massima al rischio di credito [vedere paragrafo 76 a)] alla data di riferimento del bilancio del finanziamento o del credito (o del gruppo di finanziamenti o crediti),

ii)

l’importo per il quale qualsiasi derivato di credito o strumento similare mitiga tale esposizione massima al rischio di credito,

iii)

l’importo della variazione durante il periodo e cumulativamente nel fair value (valore equo) del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o crediti) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito determinato come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) che non è attribuibile alle variazioni delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato; o utilizzando un metodo alternativo che rappresenti più attendibilmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito.

iv)

l’importo della variazione del fair value (valore equo) di qualsiasi strumento derivato di credito o strumento similare che si è verificata durante il periodo e cumulativamente da quando il finanziamento o il credito è stato designato.

h)

Qualora l’entità abbia designato una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, essa deve indicare:

i)

l’importo della variazione durante il periodo e cumulativamente nel fair value (valore equo) della passività finanziaria (o del gruppo di finanziamenti o crediti) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito determinato come l’ammontare della variazione nel fair value (valore equo) che non è attribuibile alle variazioni delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato (vedere paragrafo AG40); o utilizzando un metodo alternativo che rappresenta più attendibilmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito.

ii)

la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l’importo che l’entità dovrebbe pagare, in base al contratto, alla scadenza al possessore dell’obbligazione.

i)

L'entità deve indicare:

i)

i metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni contenute nei punti g)iii) e h)i).

ii)

se considera che l’informativa che ha fornito per conformarsi alle disposizioni contenute nei punti g)iii) o h)i) non rappresenti attendibilmente la variazione del fair value (valore equo) dell’attività o passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio del credito, le ragioni per tale conclusione e i fattori che l’entità ritiene essere rilevanti.

Il paragrafo AG40 è modificato come segue.

AG40.   Se un’entità designa una passività finanziaria o un finanziamento o un credito (o un gruppo di finanziamenti o di crediti) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, è richiesta l’indicazione dell’importo della variazione del fair value (valore equo) dello strumento finanziario che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito. A meno che un metodo alternativo rappresenti più fedelmente questo importo, all’entità è richiesto di determinare tale importo come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) dello strumento finanziario che non è attribuibile alle variazioni delle condizioni del mercato che danno origine al rischio di mercato. Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato includono le variazioni del tasso di interesse di riferimento, il prezzo di una merce, il tasso di cambio o l’indice dei prezzi o dei tassi. Per i contratti che includono un elemento valutativo in unità (unit-linking feature), le variazioni delle condizioni di mercato includono le variazioni dell’andamento di un fondo di investimento interno o esterno. Se le sole variazioni rilevanti delle condizioni di mercato per una passività finanziaria sono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, tale ammontare può essere stimato nel modo seguente:

a)

L’entità calcola prima il tasso implicito di rendimento della passività all’inizio del periodo utilizzando il prezzo di mercato osservato della passività e i suoi flussi finanziari contrattuali all’inizio del periodo. Essa deduce da tale tasso di rendimento il tasso di interesse di riferimento osservato all’inizio del periodo, per arrivare a un componente specifico del tasso interno del rendimento dello strumento.

b)

Successivamente, l’entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali all’inizio del periodo e un tasso di sconto pari alla somma del tasso di interesse di riferimento osservato alla fine del periodo e il componente specifico del tasso implicito di rendimento dello strumento all’inizio del periodo come determinato in a).

c)

L’importo determinato in b) è quindi rettificato per qualsiasi somma corrisposta o ricevuta sulla passività durante il periodo e aumentato per riflettere l’aumento del fair value (valore equo) che ne deriva perché i flussi finanziari contrattuali si sono avvicinati di un esercizio alla data di scadenza.

d)

La differenza tra il prezzo di mercato osservato della passività alla fine del periodo e l’importo determinato in c) è la variazione del fair value (valore equo) che non è attribuibile alle variazioni del tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l’importo da indicare.

L’esempio di cui sopra ipotizza che le variazioni del fair value (valore equo) che non derivano dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse, non siano rilevanti. Se, nell’esempio di cui sopra, lo strumento conteneva un derivato incorporato, la variazione del fair value (valore equo) del derivato incorporato sarebbe escluso dalla determinazione dell’importo del paragrafo 94h)i).

Modifiche all'IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

I paragrafi 25A e 43A sono modificati come segue.

Designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati

25A.   Lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione permette che un’attività finanziaria venga designata, al momento della rilevazione iniziale, come disponibile per la vendita o che uno strumento finanziario (a condizione che soddisfi certi criteri) sia designato come un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Nonostante questa disposizione, eccezioni sono consentite nelle seguenti circostanze,

a)

qualsiasi entità può effettuare una designazione come disponibile per la vendita alla data di transizione agli IFRS.

b)

entità che presenta il suo primo bilancio IFRS per un esercizio con inizio dal 1o settembre 2006 o da data successiva — tale entità può designare, alla data della transizione agli IFRS, qualsiasi attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico a condizione che l’attività o la passività soddisfi i criteri del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A dello IAS 39 a tale data.

c)

entità che presenta il suo primo bilancio IFRS per un esercizio con inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva e prima del 1o settembre 2006 — tale entità può designare, alla data della transizione agli IFRS, qualsiasi attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico a condizione che l’attività o la passività soddisfi i criteri del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A dello IAS 39 a tale data. Quando la data della transizione agli IFRS è anteriore al 1o settembre 2005 tali designazioni non necessitano di essere perfezionate entro il 1o settembre 2005 e possono inoltre includere attività e passività finanziarie rilevate tra la data della transizione agli IFRS e il 1o settembre 2005.

d)

entità che presenta il suo primo bilancio IFRS per un esercizio con inizio prima del 1o gennaio 2006 e che applica i paragrafi 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12 e 13 dello IAS 39 — tale entità può all’inizio del primo esercizio IFRS designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, qualsiasi attività o passività finanziaria che si qualifica per tale designazione secondo quanto previsto da questi paragrafi nuovi e rettificati a tale data. Quando il primo esercizio IFRS di un’entità inizia prima del 1o settembre 2005, tali designazioni non hanno bisogno di essere perfezionate entro il 1o settembre 2005 e possono inoltre includere attività e passività finanziarie rilevate tra l’inizio di tale periodo e il 1o settembre 2005. Se l’entità ridetermina i valori dell’informativa comparativa per lo IAS 39 deve rideterminare tale informativa per le attività e passività finanziarie o, gruppo di attività, passività finanziarie o entrambe, designate all’inizio del suo primo esercizio IFRS. Tale rideterminazione dell’informativa comparativa deve essere effettuata soltanto se gli elementi o gruppi designati avrebbero soddisfatto i criteri per tale designazione del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A dello IAS 39 alla data della transizione agli IFRS o, se acquisiti dopo la data di transizione agli IFRS, avrebbero soddisfatto i criteri del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A alla data della rilevazione iniziale.

e)

entità che presenta il suo primo bilancio IFRS per un esercizio con inizio prima del 1o settembre 2006 — nonostante il paragrafo 91 dello IAS 39, qualsiasi attività o passività finanziaria che un’entità designa al fair value (valore equo) rilevato a conto economico secondo quanto previsto dal sottoparagrafo c) o d) di cui sopra che era stata precedentemente designata come elemento coperto in un rapporto di copertura del fair value (valore equo), deve essere riclassificata da tale rapporto nel momento in cui è designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

Designazione di attività o passività finanziarie

43A.   Un’entità può designare un’attività o passività finanziaria precedentemente rilevata, come un’attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico oppure può designare un’attività finanziaria come posseduta per la vendita secondo quanto previsto dal paragrafo 25A. L’entità deve indicare il fair value (valore equo) di tutte le attività o passività finanziarie designate in ciascuna categoria, alla data della designazione oltre alla classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.


16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/58


REGOLAMENTO (CE) N. 1865/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 novembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 novembre 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

34,38

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

54,07

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

54,07

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

34,38


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 2.11.2005-14.11.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

129,74 (3)

65,05

178,74

168,74

148,74

93,90

Premio sul Golfo (EUR/t)

17,48

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

35,89

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 21,14 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 29,45 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/61


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2005/790/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), né è soggetta alla relativa applicazione.

(2)

Con decisione dell’8 maggio 2003, il Consiglio ha autorizzato in via eccezionale la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del predetto regolamento.

(3)

La Commissione ha negoziato tale accordo con il Regno di Danimarca per conto della Comunità.

(4)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del predetto protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

L’accordo siglato a Bruxelles in data 17 gennaio 2005 dovrebbe essere firmato,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è approvata in nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo, in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).


ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,

dall’altro,

INTENDENDO unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e semplificare le formalità affinché le decisioni emesse all’interno della Comunità siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice,

CONSIDERANDO che il 27 settembre 1968 gli Stati membri hanno concluso, nel quadro dell’articolo 293, quarto trattino del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in appresso «convenzione di Bruxelles») (1). Il 16 settembre 1988 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (in appresso «la convenzione di Lugano»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles,

CONSIDERANDO che gli elementi essenziali della convenzione di Bruxelles sono stati ripresi nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) («regolamento Bruxelles I»).

FACENDO RIFERIMENTO al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («il protocollo sulla posizione della Danimarca») a norma del quale il regolamento Bruxelles I non è vincolante o applicabile in Danimarca,

SOTTOLINEANDO la necessità di trovare una soluzione all’insoddisfacente situazione giuridica creata dalla diversità di norme in vigore in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni all’interno della Comunità,

INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni del regolamento Bruxelles I e successive modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea,

SOTTOLINEANDO la necessità di garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles ed il presente accordo e di applicare a quest’ultimo le disposizioni transitorie del regolamento Bruxelles I. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 (4) dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente accordo,

SOTTOLINEANDO che la convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente accordo,

SOTTOLINEANDO l’importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sul campo d’applicazione del regolamento Bruxelles I o determinarne modifiche,

SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l’applicazione coerente del regolamento Bruxelles I e del presente accordo,

AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento Bruxelles I e qualunque misura di attuazione della Comunità costituente parte dell’accordo,

FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie sulla base del titolo IV del trattato, compresa la validità e l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all’interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione dovrebbe, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione,

FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie sulla base del titolo IV del trattato, compresa l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

RITENENDO che alla Danimarca dovrebbe essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni relative all’interpretazione del presente accordo,

SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi dovrebbero — nell’interpretazione del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento Bruxelles I e qualunque misura di attuazione che costituisce parte integrante dell’accordo — tenere debito conto delle pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle giurisdizioni degli Stati membri delle Comunità europee con riferimento all’interpretazione della convenzione di Bruxelles, del regolamento Bruxelles I e delle misure di attuazione comunitarie,

CONSIDERANDO che sarebbe possibile richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea disciplinanti i procedimenti avanti alla Corte,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo vincola gli Stati membri, è opportuno che la Danimarca, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, possa adire la Commissione quale custode dei trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1.   Scopo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento Bruxelles I, e le sue misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

2.   È obiettivo delle parti contraenti giungere all’applicazione ed interpretazione uniformi delle disposizioni del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione in tutti gli Stati membri.

3.   Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo discendono dal protocollo sulla posizione della Danimarca.

Articolo 2

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1.   Le disposizioni del regolamento Bruxelles I, allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, si applicano, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

2.   Tuttavia, ai fini del presente accordo, l’applicazione delle disposizioni del regolamento è modificata come segue:

a)

non si applica l’articolo 1, paragrafo 3;

b)

all’articolo 50 viene aggiunta la seguente frase (come paragrafo 2):

«2.   Tuttavia, l’istante che chiede l’esecuzione di una decisione resa in Danimarca da un’autorità amministrativa per il rispetto di una decisione inerente agli obblighi alimentari può invocare, nello Stato membro richiesto, i benefici di cui al paragrafo 1, se presenta un’attestazione del ministero danese della Giustizia comprovante che egli adempie le condizioni finanziarie richieste per beneficiare in tutto o in parte dell’assistenza giudiziaria o dell’esenzione dalle spese.»

c)

All’articolo 62 viene aggiunta la seguente frase (come paragrafo 2):

«2.   Per quanto attiene agli obblighi alimentari, la locuzione “organo giurisdizionale” include le autorità amministrative danesi.»

d)

L’articolo 64 si applica sia alle navi immatricolate in Danimarca che a quelle immatricolate in Grecia e in Portogallo.

e)

Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece della data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 70, paragrafo 2 e all’articolo 72 e 76.

f)

Le disposizioni transitorie di questo accordo si applicano invece dell’articolo 66 del regolamento.

g)

Nell’allegato 1 viene aggiunta la seguente frase: «in Danimarca: l’articolo 246, paragrafo 2 e 3 del codice di procedura civile (lov om rettens pleje)».

h)

Nell’allegato 2 viene aggiunta la seguente frase: «in Danimarca, il “byret”».

i)

Nell’allegato 3 viene aggiunta la seguente frase: «in Danimarca, il “landsret”».

j)

Nell’allegato 4 viene aggiunta la seguente frase: «in Danimarca, un ricorso dinanzi all’“Højesteret” con il permesso del “Procesbevillingsnævnet”».

Articolo 3

Modifiche al regolamento Bruxelles I

1.   La Danimarca non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

2.   Nel caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

3.   Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l’attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richieda l’approvazione del Parlamento.

4.   Se la notifica indica che l’attuazione può aver luogo in via amministrativa, la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

5.   Se la notifica indica che l’attuazione richiede l’approvazione del Parlamento in Danimarca, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;

b)

la Danimarca notifica alla Commissione la data in cui le misure legislative di attuazione entrano in vigore.

6.   La notifica della Danimarca di cui ai paragrafi 4 e 5, attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.

7.   Qualora:

a)

la Danimarca comunichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche; oppure

b)

la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2; oppure

c)

le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

8.   Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicati.

Articolo 4

Misure di attuazione

1.   La Danimarca non prende parte all’adozione dei pareri del comitato di cui all’articolo 75 del regolamento Bruxelles I. Le misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, non sono vincolanti né applicabili in Danimarca.

2.   Qualora siano adottate misure di attuazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento, tali misure devono essere comunicate alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica deve essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.

3.   La notifica deve attestare che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

4.   La notifica della Danimarca, attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formano dunque parte integrante del presente accordo.

5.   Qualora:

a)

la Danimarca notifichi la propria decisione di non accettare il contenuto delle misure di attuazione; oppure

b)

la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2,

il presente accordo viene considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

6.   Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicati.

7.   Qualora, in casi eccezionali, l’attuazione richieda l’approvazione parlamentare danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, deve farne menzione, con conseguente applicazione dell’articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

8.   La Danimarca notifica alla Commissione i testi delle modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j) di questo accordo. La Commissione apporta all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j), le conseguenti modifiche.

Articolo 5

Accordi internazionali che possono influire sul regolamento Bruxelles I

1.   Gli accordi internazionali di cui è parte la Comunità sulla base delle norme del regolamento Bruxelles I non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2.   La Danimarca si astiene dal prendere parte ad accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione del regolamento Bruxelles I allegato al presente accordo a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l’accordo internazionale in questione.

3.   Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento Bruxelles I allegato al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordina la sua posizione con quella della Comunità e si astiene da qualunque azione che possa compromettere gli obiettivi di una posizione comunitaria nell’ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.

Articolo 6

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all’interpretazione dell’accordo

1.   Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione di questo accordo in una causa pendente dinanzi ad un organo giudiziario danese, quest’ultimo può richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito nelle medesime circostanze in cui un organo giudiziario di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento Bruxelles I e delle misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

2.   Ai sensi della legge danese, gli organi giudiziari danesi devono, nell’interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento Bruxelles I e di ogni altra misura di attuazione comunitaria.

3.   Come il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, la Danimarca può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione del presente accordo. Le pronunce rese dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applicano alle sentenze di organi giudiziari di altri Stati membri che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata.

4.   La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giudiziario di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione di qualunque disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

5.   Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.

6.   In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento Bruxelles I, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche rispetto al presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell’entrata in vigore delle modifiche o entro 60 giorni da quest’ultima.

In tal caso, il presente accordo viene considerato risolto. La risoluzione ha effetto 3 mesi dopo la notifica.

7.   Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicati.

Articolo 7

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell’accordo

1.   La Commissione può introdurre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca nell’ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.

2.   La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

3.   Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.

Articolo 8

Applicazione territoriale

1.   Il presente accordo si applica ai territori di cui all’articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   Qualora la Comunità decida di estendere l’applicazione del regolamento Bruxelles I ai territori attualmente disciplinati dalla convenzione di Bruxelles, la Comunità e la Danimarca coopereranno al fine di garantire che tale applicazione si estenda alla Danimarca.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1.   Il presente accordo si applica solo alle azioni proposte e agli atti autentici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2.   Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente accordo, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni dell’accordo,

a)

se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;

b)

in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal presente regolamento o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta.

Articolo 10

Relazione con il regolamento Bruxelles I

1.   Il presente accordo non pregiudica l’applicazione del regolamento Bruxelles I da parte degli Stati membri della Comunità diversi dalla Danimarca.

2.   Tuttavia, il presente accordo è comunque applicato:

a)

in materia di competenza giurisdizionale quando il convenuto è domiciliato in Danimarca, o quando l’articolo 22 o l’articolo 23 del regolamento, applicabili alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, conferiscono la competenza ai giudici della Danimarca;

b)

in materia di litispendenza o di connessione ai sensi degli articoli 27 e 28 del regolamento Bruxelles I, applicabile alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, quando le azioni giudiziarie sono avviate in uno Stato membro diverso dalla Danimarca o in Danimarca;

c)

in materia di riconoscimento ed esecuzione quando la Danimarca è lo Stato di origine o quello destinatario.

Articolo 11

Risoluzione della convenzione

1.   Il presente accordo avrà termine nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo stesso.

2.   Il presente accordo può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all’altra parte contraente. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo la data della notifica.

3.   Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tuttavia impregiudicati.

Articolo 12

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica effettuata dalle parti contraenti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

Articolo 13

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32, GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1, GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1, GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1, GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

(2)  GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.

(3)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

(4)  GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28, GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1, GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1, GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1, GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28.

ALLEGATO

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica l’allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2) e l’allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


Commissione

16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2005

che autorizza la Germania a proseguire la sperimentazione di una nuova pratica enologica

[notificata con il numero C(2005) 4376]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2005/791/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2), la Germania ha autorizzato alcune prove sperimentali sull’impiego di schegge e trucioli di legno di rovere nel processo di affinamento del vino.

(2)

Tali prove riguardano l’utilizzo di vari tipi di trucioli e schegge di rovere a contatto con il vino, lo studio dei composti aromatici nel vino trattato e l’influenza di questi fattori sulle qualità organolettiche del vino dopo un affinamento in vari recipienti. È opportuno che queste prove sperimentali siano proseguite al fine di acquisire risultati più precisi.

(3)

La Germania ha presentato alla Commissione una comunicazione relativa alla sperimentazione, che la Commissione ha trasmesso agli Stati membri, nonché una domanda in cui chiede di poter svolgere per un ulteriore periodo di tre anni tali prove sperimentali in considerazione della validità dei risultati ottenuti. A sostegno della domanda la Germania ha presentato gli opportuni documenti giustificativi.

(4)

Tali sperimentazioni riguarderanno già la vinificazione della vendemmia 2005.

(5)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1622/2000, la Commissione deve prendere una decisione in merito alla domanda che le è stata presentata.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a proseguire fino al 31 luglio 2008 le prove sperimentali concernenti l’impiego di schegge e trucioli di legno di quercia nel processo di affinamento del vino, alle condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1622/2000.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 3).


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/72


POSIZIONE COMUNE 2005/792/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 maggio 2005 il Consiglio ha condannato con fermezza l’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan nel corso degli eventi di maggio ad Andijan e ha deplorato profondamente che le autorità del paese non abbiano risposto in modo adeguato alla richiesta delle Nazioni Unite che si proceda ad un’inchiesta internazionale indipendente su detti eventi.

(2)

Il 13 giugno 2005 il Consiglio ha condannato il rifiuto delle autorità dell’Uzbekistan di permettere un’inchiesta internazionale indipendente sui recenti eventi di Andijan, ha ribadito la propria convinzione che un’inchiesta internazionale indipendente credibile dovrebbe avere luogo ed ha invitato le autorità del paese a riconsiderare la loro posizione entro la fine del giugno 2005.

(3)

Il 18 luglio il Consiglio ha ricordato le sue conclusioni del 23 maggio e del 13 giugno e si è rammaricato del fatto che le autorità dell’Uzbekistan non abbiano riconsiderato la loro posizione entro il termine fissato alla fine di giugno. In tale occasione il Consiglio ha dichiarato che avrebbe esaminato misure nei confronti dell’Uzbekistan, quali l’introduzione di un embargo sulle esportazioni in Uzbekistan di armi, equipaggiamento militare e materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, nonché altre misure mirate.

(4)

Il 3 ottobre 2005 il Consiglio ha nuovamente espresso la sua seria preoccupazione riguardo alla situazione in Uzbekistan e ha condannato fermamente il rifiuto delle autorità del paese di permettere un’inchiesta internazionale indipendente sugli eventi di maggio ad Andijan. Ha dichiarato di continuare a considerare di primaria importanza un’inchiesta internazionale indipendente credibile e trasparente.

(5)

Dato l’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan durante gli eventi di Andijan, il Consiglio ha deciso di imporre un embargo sulle esportazioni in Uzbekistan di armi, equipaggiamento militare e altro materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna.

(6)

Il Consiglio ha inoltre deciso di applicare restrizioni all’ammissione nell’Unione europea delle persone che sono direttamente responsabili dell’impiego della forza indiscriminato e sproporzionato ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente.

(7)

Il Consiglio ha deciso di attuare tali misure per un periodo iniziale di un anno. Nel frattempo riesaminerà dette misure alla luce di qualsiasi modifica significativa della situazione attuale, per quanto riguarda in particolare:

i)

la conduzione e l’esito dei processi in corso contro le persone accusate di aver partecipato in modo determinante ai disordini di Andijan;

ii)

le condizioni delle persone arrestate o minacciate per aver messo in dubbio la versione degli eventi di Andijan fornita dalle autorità uzbeke;

iii)

la collaborazione uzbeka con un eventuale relatore internazionale indipendente incaricato di indagare sui disordini di Andijan;

iv)

l’esito di un’eventuale inchiesta internazionale indipendente,

e qualsiasi azione che dimostri la volontà delle autorità uzbeke di aderire ai principi del rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto e delle libertà fondamentali.

(8)

Per l’attuazione di talune misure è necessaria l’azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione all’Uzbekistan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o non di detto territorio.

2.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione all’Uzbekistan del materiale elencato nell’allegato 1 che potrebbe essere impiegato per la repressione interna.

3.   Sono altresì vietati:

i)

la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, o pertinenti a materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Uzbekistan o destinati ad essere utilizzati in Uzbekistan;

ii)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, o di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Uzbekistan o destinati ad essere utilizzati in Uzbekistan.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

i)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU, dell’UE e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU;

ii)

alla fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale di cui all’articolo 1 per le forze in Uzbekistan dei contributori alla Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e all’operazione «Enduring Freedom» (OEF);

iii)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo;

iv)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi al materiale di cui ai punti i), ii) e iii),

purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Uzbekistan da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’allegato II direttamente responsabili dell’impiego indiscriminato e sproporzionato della forza ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

iii)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Uzbekistan.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 4

Nessuna delle riunioni tecniche previste in conformità dell’accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall’altro (1), avrà luogo.

Articolo 5

La presente azione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 6

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3.


ALLEGATO I

Elenco dei materiali che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

Materiali per la repressione interna di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

L’elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli appositamente progettati o modificati per uso militare.

1.

Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici, loro componenti appositamente progettati.

2.

Materiale appositamente progettato per il rilevamento delle impronte digitali.

3.

Proiettori con regolatori di potenza.

4.

Materiale da costruzione con protezione balistica.

5.

Coltelli da caccia.

6.

Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di fucili a pompa.

7.

Attrezzature per il caricamento manuale delle munizioni.

8.

Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.

9.

Rivelatori ottici allo stato solido.

10.

Tubi a intensificazione d’immagine.

11.

Sistemi di puntamento telescopico.

12.

Armi a canna liscia e relative munizioni, diverse da quelle appositamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettati, tranne:

le pistole da segnalazione

i fucili ad aria compressa o a cartucce progettati come attrezzi industriali o attrezzi per lo stordimento senza crudeltà degli animali.

13.

Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco e loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati.

14.

Bombe e granate, diverse da quelle appositamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettati.

15.

Giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme o specifiche militari, e loro componenti appositamente progettati.

16.

Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi.

17.

Cannoni ad acqua e loro componenti appositamente progettati o modificati.

18.

Veicoli dotati di cannone ad acqua.

19.

Veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori, e loro componenti appositamente progettati o modificati a tale scopo.

20.

Dispositivi sonori presentati dal fabbricante o dal fornitore come idonei a fini antisommossa, e loro componenti appositamente progettati.

21.

Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, appositamente progettati per immobilizzare le persone, tranne:

le manette di dimensione totale massima in posizione allacciata non superiore a 240 mm, catene incluse.

22.

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o gli spray al pepe, e loro componenti appositamente progettati.

23.

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi elettrificati, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)], e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine.

24.

Apparecchiature elettroniche per l’individuazione di esplosivi nascosti, e loro componenti appositamente progettati, tranne:

gli apparecchi d’ispezione TV o a raggi X.

25.

Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), appositamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi rudimentali, e loro componenti appositamente progettati.

26.

Apparecchi e dispositivi appositamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne:

quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler).

27.

Apparecchi e dispositivi progettati per l’eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

le coperte antibomba,

i contenitori progettati per racchiudere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali.

28.

Apparecchiature per la visione notturna e a immagine termica, tubi a intensificazione d’immagine o sensori allo stato solido destinati a tali scopi.

29.

Cariche esplosive a taglio lineare.

30.

Esplosivi e sostanze collegate:

amatolo

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)

nitroglicole

tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

cloruro di picrile

trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)

2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

31)

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.


ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 3 della presente posizione comune

1)

Cognome, nome: Almatov, Zakirjan

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Ministro dell'interno

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita:

10 ottobre 1949

Luogo di nascita (città, paese): Tashkent, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Passaporto n. DA 0002600 (passaporto diplomatico)

Cittadinanza: uzbeka

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna

2)

Cognome, nome: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Pseudonimo: Ortografia alternativa del cognome: Mullajanov

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Primo Vice Ministro dell'interno

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita:

10 ottobre 1950

Luogo di nascita (città, paese): Ferghana, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Passaporto n. DA 0003586 (Passaporto diplomatico) con scadenza 5 novembre 2009

Cittadinanza: uzbeka

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna

3)

Cognome, nome: Gulamov, Kadir Gafurovich

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Ministro della difesa

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita:

17 febbraio 1945

Luogo di nascita (città, paese): Tashkent, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Passaporto n. DA 0002284 (Passaporto diplomatico) con scadenza il 24 ottobre 2005

Cittadinanza: uzbeka

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna

4)

Cognome, nome: Ruslan Mirzaev

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Consigliere di Stato presso il Consiglio di sicurezza nazionale

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax):

5)

Cognome, nome: Saidullo Begaliyevich Begaliyev

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Governatore regionale dell'Andyan

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax):

6)

Cognome, nome: Kossimali Akhmedov

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Maggiore Generale

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax):

7)

Cognome, nome: Ergashev, Ismail Ergashevitch

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Maggiore Generale (a riposo)

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Ignoto

Data di nascita:

5 agosto 1945

Luogo di nascita (città, paese): Vali Aitachaga, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Nessun particolare

Cittadinanza: uzbeka

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna

8)

Cognome, nome: Pavel Islamovich Ergashev

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax):

9)

Cognome, nome: Vladimir Adolfovich Mamo

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Maggiore Generale

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax):

10)

Cognome, nome: Gregori Pak

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax):

11)

Cognome, nome: Valeri Tadzhiev

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax):

12)

Cognome, nome: Inoyatov, Rustam Raulovich

Pseudonimo:

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Capo del Servizio di sicurezza nazionale (SNB)

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita:

22 giugno 1944

Luogo di nascita (città, paese): Sherabad, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Passaporto n. DA 0003171 (Passaporto diplomatico) e passaporto diplomatico n. 0001892 (scaduto il 15 settembre 2004)

Cittadinanza: uzbeka

Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna


16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/80


POSIZIONE COMUNE 2005/793/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (1) che concedeva loro permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel loro territorio per un massimo di 12 mesi.

(2)

Con le posizioni comuni 2003/366/PESC (2), 2004/493/PESC (3) e 2004/748/PESC (4) il Consiglio ha deciso di prorogare la validità di tali permessi di 12 mesi e, successivamente, di 6 e 12 mesi rispettivamente.

(3)

La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata di ulteriori 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 12 mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro 6 mesi dall’adozione della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.

(2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 51.

(3)  GU L 181 del 18.5.2004, pag. 24.

(4)  GU L 329 del 4.11.2004, pag. 20.