ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 157

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
21 giugno 2005


Sommario

 

Documenti relativi all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

pagina

 

*

Parere della Commissione, del 22 febbraio 2005, sulle domande di adesione all'Unione europea presentate dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania

3

 

*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla domanda della Repubblica di Bulgaria di diventare membro dell'Unione europea (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC)) (Procedura del parere conforme)

5

 

*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla domanda della Romania di diventare membro dell'Unione europea (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC)) (Procedura del parere conforme)

7

 

*

Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 25 aprile 2005, relativa all'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

9

 

*

Avviso riguardante l'entrata in vigore del trattato di adesione

10

 

*

Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Re pubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

11

 

*

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

29

46

49

56

89

93

103

104

129

138

189

193

196

201

 

*

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;

203

221

224

231

264

268

277

278

302

311

362

366

369

374

 

*

Atto finale

377

391

393

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Documenti relativi all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

21.6.2005   

IT

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L 157/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2005

sulle domande di adesione all'Unione europea presentate dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 49,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare membri dell'Unione europea.

(2)

Nei pareri del 15 luglio 1997 relativi alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania, la Commissione ha già avuto occasione di esprimersi in merito ad alcuni aspetti essenziali dei problemi che si pongono in relazione a tali domande.

(3)

Il Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha stabilito per la prima volta i criteri politici, economici e attinenti all'acquis che devono essere soddisfatti in vista dell'adesione e che hanno guidato il processo di adesione. Esso ha inoltre introdotto le relazioni periodiche con le quali la Commissione valuta il grado di preparazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. I criteri politici richiedono a tali Stati di assicurare la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; si tratta di principi costituzionali sanciti dal trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I criteri economici richiedono l'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alla pressione della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Il criterio relativo all'acquis si riferisce alla capacità di assumere gli obblighi connessi all'adesione derivanti dalla legislazione dell'Unione, il cosiddetto acquis comunitario, e in particolare di far propri gli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria.

(4)

Le condizioni e le modalità per l'ammissione di entrambi i paesi sono state negoziate nel corso di conferenze tra gli Stati membri e la Repubblica di Bulgaria e la Romania.

(5)

Nel documento di strategia sui progressi compiuti nel quadro del processo di allargamento, adottato il 6 ottobre 2004, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica di Bulgaria e la Romania soddisfacessero i criteri politici. Considerati i progressi realizzati dai due paesi, il livello di adempimento degli impegni assunti e i preparativi in corso, essa ha stimato che tali paesi potessero soddisfare i criteri economici e attinenti all'acquis ed essere pronti per l'adesione entro il 1o gennaio 2007. La Commissione ha quindi dichiarato che si sarebbe adoperata con il massimo impegno per conseguire l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di concludere i negoziati con la Repubblica di Bulgaria e la Romania nel 2004, sulla base di valutazioni individuali, per poter firmare il trattato di adesione quanto prima nel 2005.

(6)

I negoziati sono stati portati a termine nel dicembre 2004 e le disposizioni approvate risultano eque e appropriate; l'allargamento consentirà quindi all'Unione europea di partecipare maggiormente allo sviluppo delle relazioni internazionali pur preservando la propria coesione e il proprio dinamismo interni.

(7)

Nell'aderire all'Unione europea la Repubblica di Bulgaria e la Romania accettano senza riserve il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e, fino all'entrata in vigore di quest'ultimo, il trattato sull'Unione europea e i trattati che istituiscono le Comunità europee, inclusi tutti i loro obiettivi e tutte le decisioni adottate dalla loro entrata in vigore, nonché le opzioni adottate in vista dello sviluppo e del rafforzamento di queste Comunità e dell'Unione.

(8)

L'ordinamento giuridico instaurato dai trattati che istituiscono le Comunità europee e, una volta entrato in vigore, dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è caratterizzato dal fatto che alcune disposizioni dei trattati e alcuni atti adottati dalle istituzioni sono direttamente applicabili, che il diritto comunitario prevale su qualsiasi disposizione nazionale eventualmente in contrasto con esso e che esistono procedure che garantiscono l'interpretazione uniforme del diritto comunitario; l'adesione all'Unione europea presuppone il riconoscimento del carattere vincolante di tali norme, la cui osservanza è indispensabile per garantire l'efficacia e l'unità del diritto comunitario.

(9)

La Commissione invita la Repubblica di Bulgaria e la Romania a perseguire con determinazione i miglioramenti che devono ancora essere conseguiti in relazione ai criteri politici ed economici per l'adesione e in materia di adozione, attuazione e applicazione dell'acquis. La Commissione continuerà a sorvegliare con attenzione l'esecuzione degli impegni e degli obblighi assunti da entrambi i paesi e li assisterà con gli strumenti a sua disposizione. In base a tale continuo monitoraggio e in virtù del trattato di adesione, in particolare dell'articolo 39 del protocollo di adesione, la Commissione si riserva il diritto di presentare una proposta per raccomandare il rinvio di un anno, cioè fino al 1o gennaio 2008, della data fissata per l'adesione, qualora ritenga che sussistano prove inconfutabili che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis nella Repubblica di Bulgaria o in Romania sia tale da manifestare il serio rischio che il paese interessato non riesca a soddisfare entro il 1o gennaio 2007 le condizioni di adesione in una serie di settori importanti, inclusi gli impegni e i requisiti specifici applicabili alla Romania nei settori della giustizia e affari interni e della concorrenza. In seguito a tale attività di monitoraggio, la Commissione si riserva altresì il diritto di invocare nei confronti di entrambi i paesi le varie clausole di salvaguardia previste dal trattato di adesione, nonché di invocare nei confronti della Romania lo speciale meccanismo sugli aiuti di Stato previsto dal trattato di adesione qualora tale paese non adempia gli impegni connessi con l'applicazione delle norme in questo settore.

(10)

La Commissione invita le autorità bulgare e romene ad ultimare la traduzione e la revisione dell'acquis prima della data di adesione, al fine di garantire la certezza giuridica nell'attuazione della normativa.

(11)

Uno degli obiettivi dell'Unione europea è di rafforzare la solidarietà tra i popoli degli Stati membri nel rispetto della loro storia, della loro cultura e delle loro tradizioni.

(12)

L'allargamento dell'Unione europea attraverso l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania contribuirà a rafforzare le garanzie di pace e di libertà in Europa,

EMETTE UN PARERE FAVOREVOLE

sull'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

Il presente parere è trasmesso al Consiglio dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione responsabile dell'allargamento

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Il Presidente


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L 157/5


RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla domanda della Repubblica di Bulgaria di diventare membro dell'Unione europea [(AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la domanda della Repubblica di Bulgaria di diventare membro dell'Unione europea,

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C6‐0085/2005),

visto il parere della Commissione (COM(2005)0055),

visto il progetto di trattato d'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea,

visto lo scambio di lettere tra il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente della Commissione sulla piena associazione del Parlamento europeo nell'eventuale esame dell'attivazione di una delle clausole di salvaguardia nel trattato di adesione,

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2005 sulle implicazioni finanziarie dell'adesione della Bulgaria e della Romania (1),

visti gli articoli 75 e 82, paragrafo 6 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6‐0082/2005),

A.

considerando che le condizioni per l'adesione dei paesi candidati e le modifiche che l'adesione implica sono stabilite nel trattato d'adesione e che il Parlamento dovrebbe essere consultato in merito a qualsiasi modifica sostanziale di tale trattato,

B.

considerando che il Consiglio e la Commissione devono associare pienamente il Parlamento europeo al seguito del processo di adesione della Repubblica di Bulgaria e alla presa di decisioni qualora le clausole di salvaguardia contenute nel trattato di adesione dovessero essere utilizzate nel quadro dell'adesione della Repubblica di Bulgaria,

C.

considerando che tale assenso è stato preceduto da un accordo congiunto dei due rami dell'Autorità di bilancio relativo al pacchetto finanziario da includere nel trattato di adesione nonché dall'adozione di una dichiarazione sulle rispettive conseguenze finanziarie e istituzionali,

1.

esprime il proprio parere conforme sulla domanda della Repubblica di Bulgaria di diventare membro dell'Unione europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Bulgaria.


(1)  Testi approvati, P6_TA-PROV(2005)0116.


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L 157/7


RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla domanda della Romania di diventare membro dell'Unione europea [(AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC))]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la domanda della Romania di diventare membro dell'Unione europea,

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C6‐0086/2005),

visto il parere della Commissione (COM(2005)0055),

visto il progetto di trattato relativo all'adesione della Romania all'Unione europea,

visto lo scambio di lettere tra il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente della Commissione sulla piena associazione del Parlamento europeo nell'eventuale esame dell'attivazione di una delle clausole di salvaguardia nel trattato di adesione,

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2005 sulle implicazioni finanziarie dell'adesione della Bulgaria e della Romania (1),

visti l'articolo 75 e l'articolo 82, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0083/2005),

A.

considerando che le condizioni di ammissione degli Stati candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stabiliti dal progetto di trattato di adesione e che il Parlamento deve essere consultato qualora vengano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B.

considerando che il Consiglio e la Commissione dovranno associare pienamente il Parlamento europeo al seguito del processo di adesione della Romania e alla presa di decisioni nel caso in cui le clausole di salvaguardia contenute nel trattato di adesione debbano essere applicate nell'ambito dell'adesione della Romania,

C.

considerando che il presente parere conforme è stato preceduto da un accordo comune dei due rami dell'autorità di bilancio sul pacchetto finanziario da includere nel trattato di adesione e dall'adozione di una dichiarazione sulle sue conseguenze a livello di bilancio e istituzionale,

1.

esprime il suo parere conforme sulla domanda della Romania di diventare membro dell'Unione europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Romania.


(1)  Testi approvati, P6_TA-PROV(2005)0116.


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L 157/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

del 25 aprile 2005

relativa all'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 49,

visto il parere della Commissione (1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

considerando che la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare membri dell'Unione europea,

HA DECISO:

di accettare queste domande di ammissione; le condizioni d'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione europea resi necessari da tale ammissione formano oggetto di un accordo tra gli Stati membri, la Repubblica di Bulgaria e la Romania.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ASSELBORN


(1)  Parere espresso il 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere conforme reso il 13 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


21.6.2005   

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L 157/10


AVVISO RIGUARDANTE L'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI ADESIONE

Fatta salva la procedura di ratifica, il trattato di adesione entrerà in vigore il 1o gennaio 2007, salva decisione del Consiglio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del trattato medesimo, che rinvia al 1o gennaio 2008 la data di adesione della Bulgaria e della Romania.


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L 157/11


TRATTATO

TRA

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

(STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA)

E

LA REPUBBLICA DI BULGARIA E LA ROMANIA,

RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta già realizzate,

CONSIDERANDO che l'articolo I-58 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, come l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, offre agli Stati europei la possibilità di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che il Consiglio, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,

CONSIDERANDO che, all'atto della firma del presente trattato, il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sarà stato firmato ma non ancora ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione e che la Repubblica di Bulgaria e la Romania aderiranno all'Unione europea quale strutturata al 1o gennaio 2007,

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Karel DE GUCHT

Ministro degli affari esteri

Didier DONFUT

Sottosegretario di Stato agli affari europei, aggiunto al Ministro degli affari esteri

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

Georgi PARVANOV

Presidente

Simeon SAXE-COBURG

Primo Ministro

Solomon PASSY

Ministro degli affari esteri

Meglena KUNEVA

Ministro degli affari europei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

Vladimír MÜLLER

Vice Ministro responsabile degli affari europei

Jan KOHOUT

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Friis Arne PETERSEN

Sottosegretario di Stato permanente

Claus GRUBE

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente del Regno di Danimarca presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Hans Martin BURY

Ministro aggiunto per l'Europa

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica Federale di Germania presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

Urmas PAET

Ministro degli affari esteri

Väino REINART,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica di Estonia presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Yannis VALINAKIS

Sottosegretario di Stato agli affari esteri

Vassilis KASKARELIS

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica ellenica presso l'Unione europea

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministro degli affari esteri e della cooperazione

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

Segretario di Stato per l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Claudie HAIGNERÉ

Ministro delegato agli affari europei, presso il Ministro degli affari esteri

Pierre SELLAL

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Dermot AHERN

Ministro degli affari esteri

Noel TREACY

Ministro aggiunto incaricato degli affari europei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Roberto ANTONIONE

Sottosegretario di Stato agli affari esteri

Rocco Antonio CANGELOSI

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

George IACOVOU

Ministro degli affari esteri

Nicholas EMILIOU

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica di Cipro presso l'Unione europea

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

Artis PABRIKS

Ministro degli affari esteri

Eduards STIPRAIS

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

Antanas VALIONIS

Ministro degli affari esteri

Albinas JANUSKA

Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero degli affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean-Claude JUNCKER

Primo Ministro, Ministre d'Etat, Ministro delle finanze

Jean ASSELBORN

Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

Ferenc SOMOGYI

Ministro degli affari esteri

Etele BARÁTH

Ministro senza portafoglio per gli affari europei

IL PRESIDENTE DI MALTA,

Michael FRENDO

Ministro degli affari esteri

Richard CACHIA CARUANA

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente di Malta presso l'Unione europea

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Bernard Rudolf BOT

Ministro degli affari esteri

Atzo NICOLAÏ

Ministro degli affari europei

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Hubert GORBACH

Vicecancelliere

Ursula PLASSNIK

Ministro federale degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

Adam Daniel ROTFELD

Ministro degli affari esteri

Jarosław PIETRAS

Segretario di Stato per gli affari europei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

Sottosegretario di Stato agli affari europei

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

Traian BĂSESCU

Presidente

Călin POPESCU - TĂRICEANU

Primo Ministro

Mihai - Răzvan UNGUREANU

Ministro degli affari esteri

Leonard ORBAN

Caponegoziatore con l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

Božo CERAR

Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

Eduard KUKAN

Ministro degli affari esteri

József BERÉNYI

Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Eikka KOSONEN

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente della Repubblica di Finlandia presso l'Unione europea

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

Laila FREIVALDS

Ministro degli affari esteri

Sven-Olof PETERSSON

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente del Regno di Svezia presso l'Unione europea

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Sir John GRANT KCMG

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord presso l'Unione europea

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

1.   La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell'Unione europea.

2.   La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, così come modificati o completati.

3.   Le condizioni e le modalità di ammissione sono contenute nel protocollo allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale protocollo costituiscono parte integrante del presente trattato.

4.   Il protocollo, compresi i relativi allegati e appendici, è allegato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e le relative disposizioni costituiscono parte integrante di tali trattati.

Articolo 2

1.   Qualora il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sia in vigore alla data di adesione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti dei trattati sui quali è fondata l'Unione, così come modificati o completati.

In tal caso l'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica dalla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

2.   Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i trattati sui quali è fondata l'Unione, da applicarsi dalla data di adesione fino alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.

3.   Qualora il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa entri in vigore dopo l'adesione, il protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sostituisce l'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 alla data di entrata in vigore di detto trattato. In tal caso, le disposizioni del summenzionato protocollo non producono un nuovo effetto giuridico ma mantengono, alle condizioni stabilite nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in tale protocollo, gli effetti giuridici già prodotti dalle disposizioni dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli atti adottati prima dell'entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 ai sensi del presente trattato o dell'atto di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore e i loro effetti giuridici sono preservati fino alla modifica o all'abrogazione di tali atti.

Articolo 3

Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni dell'Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti, si applicano ai fini del presente trattato.

Articolo 4

1.   Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 2006.

2.   Il presente trattato entra in vigore il 1o gennaio 2007, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora, tuttavia, uno Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato a tempo debito i suoi strumenti di ratifica, il presente trattato entra in vigore per l'altro Stato che ha proceduto al deposito dei suoi strumenti. In tal caso il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli adattamenti indispensabili del presente trattato, degli articoli 10, 11, paragrafo 2, 12, 21, paragrafo 1, 22, 31, 34 e 46, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett. b), paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV, sezione B, del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e, se del caso, degli articoli da 9 a 11, 14, paragrafo 3, 15, 24, paragrafo 1, 31, 34, 46 e 47, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett. b, paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV, sezione B, dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche o adattare le disposizioni del surriferito protocollo, ivi compresi i relativi allegati e appendici e, se del caso, del surriferito atto, compresi i relativi allegati e appendici, che si riferiscono nominalmente a uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.

A prescindere dal deposito di tutti i necessari strumenti di ratifica ai sensi del paragrafo 1, il presente trattato entra in vigore il 1o gennaio 2008, se il Consiglio adotta una decisione relativa a entrambi gli Stati aderenti conformemente all'articolo 39 del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o all'articolo 39 dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 anteriormente all'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Se tale decisione è adottata nei confronti di uno solo degli Stati aderenti il presente trattato entra in vigore per tale Stato il 1o gennaio 2008.

3.   In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 17, 19, 27, paragrafi 1 e 4, 28 paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali misure sono adottate a norma delle disposizioni equivalenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 20, 22, 27, paragrafi 1 e 4, 28, paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest'ultima.

Articolo 5

Il testo del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, redatto in lingua bulgara e rumena, è accluso al presente trattato. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa redatti in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa in tutte le lingue di cui al primo comma.

Articolo 6

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

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Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

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Għall-President ta' Malta

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Pentru Preşedintele României

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 157/29


PROTOCOLLO

Relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell'Unione europea il 1o gennaio 2007;

CONSIDERANDO che l'articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa prevede che le condizioni e le modalità dell'ammissione formino l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato;

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

1.   Ai fini del presente protocollo:

per «Costituzione» s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

per «Trattato CEEA» s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;

per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania;

per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dalla Costituzione.

2.   I riferimenti alla Costituzione e all'Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti, a seconda dei casi, rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA.

Articolo 2

Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione, del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione, dal trattato CEEA e dal presente protocollo.

Articolo 3

1.   La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

2.   La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

3.   La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.

4.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Bulgaria e la Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.

6.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare decisioni europee che integrano l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.

7.   Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell'articolo IV-438 della Costituzione.

Articolo 4

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen, di cui al protocollo 17 della Costituzione sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale Stato.

Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.

Articolo 5

La Bulgaria e la Romania partecipano all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.

Articolo 6

1.   Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo.

2.   La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali.

L'adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.

Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.

3.   Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.

4.   Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri attuali prima dell'adesione, ad eccezione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.

In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, l'Unione e gli Stati membri, agendo congiuntamente, adottano, se opportuno nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.

5.   La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

6.   La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo (2), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

7.   Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall'Unione con paesi terzi.

Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra.

Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, l'Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

8.   Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.

A tal fine, prima della data di adesione, saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e paesi terzi.

Qualora le modifiche delle intese e degli accordi bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione si applicano le disposizioni del primo comma.

9.   Gli accordi di pesca conclusi prima dell'adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall'Unione.

I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

10.   Con effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.

Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi gli Stati, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo, la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.

11.   La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel presente protocollo, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.

12.   La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare, se necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.

Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

13.   I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall'Unione includono quelli di cui all'articolo IV-438 della Costituzione.

Articolo 7

Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 8

1.   Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.

2.   Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Articolo 9

L'applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente protocollo.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 10

1.   L'articolo 9, primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:

«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente quattordici e tredici giudici.».

2.   L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Il Tribunale è composto di ventisette giudici.».

Articolo 11

1.

All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:

a)

la frase di apertura è sostituita dalla seguente:

«1.

Il capitale della Banca è di 164 795 737 000 EURO; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti (3):

b)

Tra le voci relative all'Irlanda e alla Slovacchia si inserisce:

«Romania

846 000 000»; e

c)

tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania si inserisce:

«Bulgaria

296 000 000».

2.

All'articolo 9, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;

due sostituti designati dalla Repubblica francese;

due sostituti designati dalla Repubblica italiana;

due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;

due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;

due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;

tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;

un sostituto designato dalla Commissione.».

Articolo 12

L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma del trattato CEEA relativo alla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:

«2.

Il comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.»

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

Articolo 13

L'ultima frase dell'articolo III-157, paragrafo 1 della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«In relazione alle restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la data in questione è il 31 dicembre 1999».

Articolo 14

L'articolo IV-440, paragrafo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«1.

Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 15

1.   All'articolo IV-448, paragrafo 1 della Costituzione è aggiunto il comma seguente:

«In forza del trattato di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara e rumena.»

2.   All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.»

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PERMANENTI

TITOLO I

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 16

Gli atti elencati nell'allegato III del presente protocollo formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Articolo 17

Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente protocollo, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato.

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 18

Le misure elencate nell'allegato V del presente protocollo sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.

Articolo 19

Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

TITOLO I

MISURE TRANSITORIE

Articolo 20

Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente protocollo si applicano alla Bulgaria e alla Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 21

1.   Nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge il seguente comma:

«In deroga al numero massimo dei membri del Parlamento europeo stabilito nell'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, nel periodo compreso tra la data di adesione e l'inizio del mandato 2009‐2014 del Parlamento europeo, del seguente numero dei membri provenienti da detti paesi:

Bulgaria

18

Romania

35».

2.   Entro il 31 dicembre 2007, la Bulgaria e la Romania procedono all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto dei propri cittadini, del numero dei membri stabilito nel paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. (4)

3.   In deroga all'articolo I-20, paragrafo 3 della Costituzione, se le elezioni si svolgono dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Bulgaria e della Romania per il periodo compreso tra la data di adesione e le elezioni di cui al paragrafo 2 sono nominati dai parlamenti di tali Stati tra i loro membri, conformemente alla procedura stabilita da ciascuno di essi.

Articolo 22

1.   Nell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:

«Bulgaria

10»

e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:

«Romania

14».

2.   L'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.».

Articolo 23

Nell'articolo 6 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:

«Bulgaria

12»

e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:

«Romania

15».

Articolo 24

Nell'articolo 7 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:

«Bulgaria

12»

e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:

«Romania

15».

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 25

 (5)

Bulgaria

14 800 000 EUR

Romania

42 300 000 EUR.

Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio 2007, 31 maggio 2008, 31 maggio 2009, 30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010, 31 maggio 2011 e 30 novembre 2011.

 (5)

Bulgaria

0,181 %

Romania

0,517 %.

3.   Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati dalla Bulgaria e dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.

Articolo 26

1.   La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio: (6)

(milioni di euro, prezzi attuali)

Bulgaria

11,95

Romania

29,88.

2009:

15 %

2010:

20 %

2011:

30 %

2012:

35 %.

Articolo 27

1.   A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare (7), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (8) e di assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e Romania.

Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento espletata dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (9) e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).

Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione.

Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità della Bulgaria o della Romania, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti sottoscritti nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.

2.   Gli impegni di bilancio globali stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 e allo strumento di transizione di cui all'articolo 31 successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione.

3.   L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.

In deroga a quanto precede, i fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi relativi alle revisioni contabili e alle valutazioni, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.

4.   Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA (11), la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (12). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dalla voce «Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri» o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunità europee relativo all'allargamento.

Articolo 28

1.   Si considerano approvate dalla Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione (13), le iniziative che, alla data di adesione hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti nel capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale dell'Unione europea. Salva disposizione contraria nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate ai sensi di tale regolamento.

2.   Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste nell'articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono conformi alle disposizioni della Costituzione, agli atti adottati in forza delle stesse, nonché alle politiche dell'Unione, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.

3.   I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore a quella data.

4.   Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.

5.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.

Articolo 29

Qualora il periodo per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma SAPARD (14) in relazione all'imboschimento dei terreni agricoli, al sostegno per la creazione di associazioni di produttori o al finanziamento di progetti agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti in tale ambito, gli impegni residui saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007—2013. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo le procedure stabilite nell'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (15).

Articolo 30

1.   La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unità 3 e l'unità 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unità.

2.   Nel periodo 2007-2009 la Comunità fornisce alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy.

L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy, misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).

L'assistenza o parte di essa può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

3.   La Commissione può adottare norme di attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Le norme sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16). A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

1.   Nel primo anno successivo all'adesione, l'Unione fornisce alla Bulgaria e alla Romania un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso denominata «strumento di transizione», per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.

2.   L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.

3.   Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri, come stabilito negli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.

Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi 2004, per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alle priorità nazionali e orizzontali. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

4.   L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa ed attuata secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.

Articolo 32

1.   È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per favorire l'incremento degli stessi flussi di tesoreria nei bilanci nazionali.

2.   Per il periodo 2007-2009, a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania sotto forma di pagamento forfettario gli importi seguenti:

(milioni di EUR, prezzi 2004)

 

2007

2008

2009

Bulgaria

121,8

59,1

58,6

Romania

297,2

131,8

130,8

3.   Almeno il 50 % dell'assegnazione per ciascun paese a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo è utilizzato per sostenere la Bulgaria e la Romania nel loro obbligo di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.

4.   Un dodicesimo di ciascun importo annuale è pagabile alla Bulgaria e alla Romania il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno corrispondente. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari a titolo della parte Schengen dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.

5.   La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo.

Articolo 33

1.   Fatte salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da rendere disponibile per la Bulgaria e la Romania nel triennio 2007-2009 è il seguente:

(milioni di EUR, prezzi 2004)

 

2007

2008

2009

Bulgaria

539

759

1 002

Romania

1 399

1 972

2 603

2.   Nel triennio 2007-2009, la portata e la natura degli interventi, nell'ambito di queste dotazioni fisse per paese, sono determinate sulla base delle disposizioni applicabili in quel momento alla spesa per gli interventi strutturali.

Articolo 34

1.   Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni da I a III dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007-2009 e le specifiche disposizioni finanziarie di cui alla sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania durante il periodo di programmazione 2007‐2013.

2.   Fatte salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, gli stanziamenti d'impegno della sezione Garanzia del FEAOG destinati allo sviluppo rurale in Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3 041 milioni di EUR (prezzi 2004).

3.   Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

4.   Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.

Articolo 35

Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati annualmente dalla Commissione in linea con le variazioni dei prezzi come parte degli adeguamenti tecnici annuali delle prospettive finanziarie.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 36

1.   Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore di attività economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, la Bulgaria o la Romania possono chiedere di essere autorizzate ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.

Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.

2.   Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.

3.   Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Articolo 37

Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscano le misure appropriate.

Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 38

In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria o in Romania nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3 e 4 della Costituzione, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscono le misure appropriate e precisarne le condizioni e le modalità di applicazione.

Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 39

1.   Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria o Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno di questi Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1o gennaio 2007, il Consiglio può, deliberando all'unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, decidere di posporre di un anno, al 1o gennaio 2008, la data di adesione di tale Stato.

2.   A prescindere dal paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania di uno o più degli obblighi o requisiti di cui all'allegato IX, punto I.

3.   A prescindere dal paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 37, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e sulla scorta di una valutazione particolareggiata, effettuata nell'autunno 2005, sui progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo (17) o di uno o più degli impegni o requisiti di cui all'allegato IX, punto II.

4.   Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente gli adeguamenti al presente protocollo, inclusi gli allegati e le appendici, resisi necessari a seguito della decisione di posticipare la data di adesione.

Articolo 40

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

Articolo 41

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (18) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o dalle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Tale periodo può essere prorogato da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificate nel presente protocollo e che si rendono necessarie in conseguenza dell'adesione sono stabilite prima della data di adesione mediante regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, oppure, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione mediante regolamenti o decisioni europei secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.

Articolo 42

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI

Articolo 43

Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 44

Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 45

Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 della Costituzione.

Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 46

1.   Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale.

2.   Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.

Il mandato di uno dei giudici del Tribunale nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.

3.   La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Il Tribunale, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

1.   Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.

Articolo 47

Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato alla Corte dei conti a partire dalla data di adesione per un periodo di sei anni.

Articolo 48

Il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 27 membri, in rappresentanza delle collettività regionali e locali della Bulgaria e della Romania, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 49

Il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 50

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dalla Costituzione, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Articolo 51

1.   I nuovi membri dei comitati, dei gruppi e degli altri enti istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2.   I comitati o i gruppi istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.

TITOLO II

APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 52

Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle leggi quadro europee, dei regolamenti europei e delle decisioni europee ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione e delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali leggi quadro europee, regolamenti europei e decisioni europee e tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le decisioni europee che entrano in vigore ai sensi dell'articolo I-39, paragrafo 2 della Costituzione e per le direttive e le decisioni entrate in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali decisioni europee e di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.

Articolo 53

1.   La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle leggi quadro europee e dei regolamenti europei vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi, ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione, nonché delle direttive e decisioni di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Esse comunicano tali misure alla Commissione al più tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente protocollo.

2.   Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente protocollo richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente protocollo, se successivo.

Articolo 54

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Articolo 55

Dietro richiesta debitamente circostanziata presentata dalla Bulgaria o Romania alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, possono adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscono deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.

Articolo 56

Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente protocollo o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.

Articolo 57

Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 58

I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

Gli allegati I e IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 60

Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che lo hanno modificato o completato nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Il testo del suddetto trattato, redatto in lingua bulgara e rumena, è allegato al presente protocollo. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Articolo 61

Il Segretario Generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat»;

(4)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

(5)  Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat.

(6)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(7)  Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione del 18 dicembre 1998 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 9).

(9)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 12).

(12)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(13)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(14)  Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 12).

(15)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2).

(18)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.


ALLEGATO I

Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3(3) del Protocollo)

1.

Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1)

Convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1)

Primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1)

Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17)

Convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1)

Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10)

2.

Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)

Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)

Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)

3.

Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)

Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)

Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)

Secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)

4.

Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)

Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2)

Protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2)

Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2)

Protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2)

Protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3)

5.

Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34)

Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16)

Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2)

Protocollo dell'8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2)

6.

Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2)

7.

Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2)

8.

Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)

9.

Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)

Protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)


Allegato II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4 (1) del Protocollo)

1.

L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 (1).

2.

Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni (2), modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:

Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.

3.

Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:

a)

l'accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana:

articolo 4,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

b)

l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna:

articolo 4,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,

dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;

c)

l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese:

articoli 4, 5 e 6,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

d)

l'accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica:

articoli 3, 4 e 5,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,

dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;

e)

l'accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica austriaca:

articolo 4,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

f)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:

articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6,

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II;

g)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:

articoli 4 e 5,

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II,

dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland dell'atto finale, parte III;

h)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia:

articoli 4 e 5,

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II.

4.

I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen:

l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi (3), approvato dalla decisione 1999/439/CE (4) del Consiglio

l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati (5), approvato dalla decisione 2000/29/CE (6) del Consiglio.

l'accordo firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7).

5.

Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:

decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato;

decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;

decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;

decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;

decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990;

decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;

decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attività della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

decisione SCH/Com-ex (98) 26 def. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen;

decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE;

decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta;

decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

decisione SCH/Com-ex (98) 57 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità;

decisione SCH/Com-ex (98) 59 riv. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;

decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;

decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni;

decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;

decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;

decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi;

decisione SCH/Com-ex (99) 13 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune:

allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune

il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13;

decisione SCH/Com-ex (99) 18 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili.

6.

Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:

dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;

dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.

7.

Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:

decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale;

decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.

8.

I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:

regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1);

decisione 1999/307/CE del Consiglio, del 1o maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49);

decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);

decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17);

decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31);

decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);

decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1o.6.2000, pag. 43);

decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);

decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29);

decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24);

regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);

regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2);

regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5);

decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui riguarda l'allegato 3 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 5a) del manuale comune;

direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45);

decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1);

regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);

regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4);

regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);

regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);

decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);

decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47);

decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49);

regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);

decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50);

decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);

direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17);

decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27);

regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10);

decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37);

direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26);

regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1);

decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136);

direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24);

decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28);

decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36);

decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5);

regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1);

regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5);

regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).


(1)  GU L 239, del 22.9.2000, pag. 13.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.

(5)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

(6)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 1.

(7)  Nella misura in cui l'accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.


ALLEGATO III

Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni

1.   DIRITTO DELLE SOCIETÀ

DIRITTI DI PROPRIETà INDUSTRIALE

I.   MARCHIO COMUNITARIO

31994 R 0040: Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:

31994 R 3288: Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),

32003 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36),

32003 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1),

32004 R 0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).

All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo “i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)”), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri è esteso al loro territorio affinché esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.».

II.   CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI

1.

31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:

«k)

Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.

l)

Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.»

b)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.».

2.

31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:

«k)

Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.

l)

Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.»

b)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.».

III.   DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1), modificato da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo “i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)”), i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunità.».

2.   AGRICOLTURA

1.

31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:

31992 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),

31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:

«5)

La denominazione “acquavite di frutta” può essere sostituita dalla denominazione “Pălincă” unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania.»

b)

Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche:

al punto 4: «Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea»

al punto 6: «Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sungurlare», «Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)», «Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Straldja», «Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Pomorie», «Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di Ruse», «Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/muscatova rakiya di Bourgas», «Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Dobrudja», «Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Suhindol», «Карловска гроздова ракия/Гроздова pакия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Karlovo»

al punto 7: «Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan», «Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya di Silistra», «Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya di Tervel», «Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech», «Ţuică Zetea de Medieşu Aurit», «Ţuică de Valea Milcovului», «Ţuică de Buzău», «Ţuică de Argeş», «Ţuică de Zalău», «Ţuică ardelenească de Bistriţa», «Horincă de Maramureş», «Horincă de Cămârzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuş», «Turţ de Oaş», «Turţ de Maramureş».

2.

31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:

31992 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1),

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),

31996 R 2061: Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1),

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

«i)

Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5 % vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45‐50 grammi per litro e un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro.»

e la lettera i) diventa lettera j).

3.

31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),

31995 R 0711: Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),

31996 R 0415: Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),

31996 R 2444: Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),

31997 R 2595: Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),

31998 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),

31999 R 0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),

32000 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),

32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4),

32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),

32003 R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

Nell'allegato, punto V. «Sun cured», si aggiunge:

 

«Molovata

 

Ghimpaţi

 

Bărăgan»

b)

Nell'allegato, punto VI. «Basmas», si aggiunge:

 

«Djebel

 

Nevrokop

 

Dupnitsa

 

Melnik

 

Ustina

 

Harmanli

 

Krumovgrad

 

Iztochen Balkan

 

Topolovgrad

 

Svilengrad

 

Srednogorska yaka»

c)

Nell'allegato, punto VIII. «Kaba Koulak Classico», si aggiunge:

 

«Severna Bulgaria

 

Tekne».

4.

31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:

31997 R 2199: Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),

31999 R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),

32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),

32001 R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),

32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32004 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, dell'1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

Peso netto di materia prima fresca

(in tonnellate)

 

 

Pomodori

Pesche

Pere

Limiti comunitari

8 860 061

560 428

105 659

Limiti nazionali

Bulgaria

156 343

17 843

n.a.

Repubblica ceca

12 000

1 287

11

Grecia

1 211 241

300 000

5 155

Spagna

1 238 606

180 794

35 199

Francia

401 608

15 685

17 703

Italia

4 350 000

42 309

45 708

Cipro

7 944

6

n.a.

Lettonia

n.a.

n.a.

n.a.

Ungheria

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

n.a.

n.a.

Paesi Bassi

n.a.

n.a.

243

Austria

n.a.

n.a.

9

Polonia

194 639

n.a.

n.a.

Portogallo

1 050 000

218

600

Romania

50 390

523

n.a.

Slovacchia

29 500

147

n.a.

n.a.: non applicabile».

5.

31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:

31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),

31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),

31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),

31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),

31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),

32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),

32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),

32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),

32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),

32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),

32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),

32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),

32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),

32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),

32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Percentuali del limite di garanzia per stato membro o regione specifica ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori

Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti dell'associazione di produttori

Percentuali

Germania, Spagna (tranne Castiglia-Léon, Navarra e la zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne Nord-Pas-de-Calais e Picardie), Italia, Portogallo (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio, Austria, Romania

2 %

Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia), Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria)

1 %

Castiglia-Léon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia), i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria (Bulgaria)

0,3 %»

6.

31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:

32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),

32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),

32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10),

32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

a)

Nell'articolo 6 si aggiunge:

«5.

Alla Bulgaria e alla Romania sono concessi nuovi diritti d'impianto, pari all'1,5 % della superficie totale vitata di 2 302,5 ettari per la Bulgaria e di 2 830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5.».

b)

Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:

«g)

in Romania: la zona di Podişul Transilvaniei»

c)

Nell'allegato III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:

«d)

in Slovacchia, la regione del Tokay

e)

in Romania, le superfici vitate non incluse nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f).»

d)

Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:

«e)

in Bulgaria, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

f)

in Romania, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regioni viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli.»

e)

Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge:

«In Bulgaria, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e)»

f)

Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge:

«e in Romania».

7.

32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:

32002 R 0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1),

32004 R 0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

a)

Nell'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo è così ripartito:

13 800 tonnellate per il Belgio,

13 tonnellate per la Bulgaria,

1 923 tonnellate per la Repubblica ceca,

300 tonnellate per la Germania,

30 tonnellate per l'Estonia,

50 tonnellate per la Spagna,

55 800 tonnellate per la Francia,

360 tonnellate per la Lettonia,

2 263 tonnellate per la Lituania,

4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,

150 tonnellate per l'Austria,

924 tonnellate per la Polonia,

50 tonnellate per il Portogallo,

42 tonnellate per la Romania,

73 tonnellate per la Slovacchia,

200 tonnellate per la Finlandia,

50 tonnellate per la Svezia,

50 tonnellate per il Regno Unito.»

b)

Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«2.

È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo è ripartito sotto forma di:

a)

quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

10 350 tonnellate per il Belgio,

48 tonnellate per la Bulgaria,

2 866 tonnellate per la Repubblica ceca,

12 800 tonnellate per la Germania,

42 tonnellate per l'Estonia,

20 000 tonnellate per la Spagna,

61 350 tonnellate per la Francia,

1 313 tonnellate per la Lettonia,

3 463 tonnellate per la Lituania,

2 061 tonnellate per l'Ungheria,

5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,

2 500 tonnellate per l'Austria,

462 tonnellate per la Polonia,

1 750 tonnellate per il Portogallo,

921 tonnellate per la Romania,

189 tonnellate per la Slovacchia,

2 250 tonnellate per la Finlandia,

2 250 tonnellate per la Svezia,

12 100 tonnellate per il Regno Unito.

Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa.»

8.

32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:

32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),

32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),

32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),

32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

a)

L'articolo 2, lettera g) è sostituito dal seguente:

«g)

“nuovi Stati membri”: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia.»

b)

Nell'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:

«Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.»

c)

Nell'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie è il 30 giugno 2005.»

d)

Nell'articolo 71 octies si aggiunge:

«9.

Per la Bulgaria e la Romania:

a)

il triennio di riferimento di cui al paragrafo 2 è il 2002-2004;

b)

l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) è il 2004;

c)

nel paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005.»

e)

Nell'articolo 71 nonies si aggiunge:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005.»

f)

Nell'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

Le superfici di base sono le seguenti:

Bulgaria

21 800 ha

Grecia

617 000 ha

Spagna

594 000 ha

Francia

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Cipro

6 183 ha

Ungheria

2 500 ha

Austria

7 000 ha

Portogallo

118 000 ha»

g)

Nell'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.»

h)

Nell'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

 

Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71

(EUR/ha)

Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive

(EUR/ha)

Bulgaria

-

345,225

Grecia

1 323,96

561,00

Spagna

1 123,95

476,25

Francia:

 

 

territorio metropolitano

971,73

411,75

Guyana francese

1 329,27

563,25

Italia

1 069,08

453,00

Ungheria

548,70

232,50

Portogallo

1 070,85

453,75

Romania

-

126,075»

i)

L'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Articolo 81

Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

Bulgaria

4 166 ha

Grecia

20 333 ha

Spagna

104 973 ha

Francia:

territorio metropolitano

19 050 ha

Guyana francese

4 190 ha

Italia

219 588 ha

Ungheria

3 222 ha

Portogallo

24 667 ha

Romania

500 ha

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.»

j)

L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Articolo 84

Superfici

1.   Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

2.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.

3.   La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio

100 ha

Bulgaria

11 984 ha

Germania

1 500 ha

Grecia

41 100 ha

Spagna

568 200 ha

Francia

17 300 ha

Italia

130 100 ha

Cipro

5 100 ha

Lussemburgo

100 ha

Ungheria

2 900 ha

Paesi Bassi

100 ha

Austria

100 ha

Polonia

4 200 ha

Portogallo

41 300 ha

Romania

1 645 ha

Slovenia

300 ha

Slovacchia

3 100 ha

Regno Unito

100 ha

4.   Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.»

k)

Nell'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per la Bulgaria e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e riveduti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.»

Per la Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma è il 2006/2007.

l)

Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la condizione per l'applicazione del presente comma è che il regime di pagamento unico per superficie sia attuato nel 2007 e che si sia optato per l'applicazione dell'articolo 66.»

(m)

All'articolo 105, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Un supplemento del pagamento per superficie di:

291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,

285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,

viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

(ettari)

Bulgaria

21 800

Grecia

617 000

Spagna

594 000

Francia

208 000

Italia

1 646 000

Cipro

6 183

Ungheria

2 500

Austria

7 000

Portogallo

118 000»

n)

All'articolo 108, dopo il secondo comma è inserito:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 giugno 2005, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.»

o)

L'articolo 110 quater, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

Bulgaria: 10 237 ha

Grecia: 370 000 ha

Spagna: 70 000 ha

Portogallo: 360 ha.»

p)

L'articolo 110 quater, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

Bulgaria: 263 EUR

Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari

Spagna: 1 039 EUR

Portogallo: 556 EUR.»

q)

All'articolo 116, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro

Diritti (x 1 000)

Belgio

70

Bulgaria

2 058,483

Repubblica ceca

66,733

Danimarca

104

Germania

2 432

Estonia

48

Grecia

11 023

Spagna

19 580

Francia

7 842

Irlanda

4 956

Italia

9 575

Cipro

472,401

Lettonia

18,437

Lituania

17,304

Lussemburgo

4

Ungheria

1 146

Malta

8,485

Paesi Bassi

930

Austria

206

Polonia

335,88

Portogallo

2 690

Romania

5 880,620

Slovenia

84,909

Slovacchia

305,756

Finlandia

80

Svezia

180

Regno Unito

19 492

Totale

89 607,008»

r)

All'articolo 123, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio

235 149

Bulgaria

90 343

Repubblica ceca

244 349

Danimarca

277 110

Germania

1 782 700

Estonia

18 800

Grecia

143 134

Spagna

713 999 (1)

Francia

1 754 732 (2)

Irlanda

1 077 458

Italia

598 746

Cipro

12 000

Lettonia

70 200

Lituania

150 000

Lussemburgo

18 962

Ungheria

94 620

Malta

3 201

Paesi Bassi

157 932

Austria

373 400

Polonia

926 000

Portogallo

175 075 (3)

Romania

452 000

Slovenia

92 276

Slovacchia

78 348

Finlandia

250 000

Svezia

250 000

Regno Unito

1 419 811 (4)

s)

All'articolo 126, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Belgio

394 253

Bulgaria

16 019

Repubblica ceca

90 300

Danimarca

112 932

Germania

639 535

Estonia

13 416

Grecia

138 005

Spagna (5)

1 441 539

Francia (6)

3 779 866

Irlanda

1 102 620

Italia

621 611

Cipro

500

Lettonia

19 368

Lituania

47 232

Lussemburgo

18 537

Ungheria

117 000

Malta

454

Paesi Bassi

63 236

Austria

375 000

Polonia

325 581

Portogallo (7)

416 539

Romania

150 000

Slovenia

86 384

Slovacchia

28 080

Finlandia

55 000

Svezia

155 000

Regno Unito

1 699 511

t)

All'articolo 130, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

 

Tori, manzi, vacche e giovenche

Vitelli di età compresa tra più di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185 kg

Bulgaria

22 191

101 542

Repubblica ceca

483 382

27 380

Estonia

107 813

30 000

Cipro

21 000

Lettonia

124 320

53 280

Lituania

367 484

244 200

Ungheria

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polonia

1 815 430

839 518

Romania

1 148 000

85 000

Slovenia

161 137

35 852

Slovacchia

204 062

62 841»

(u)

All'articolo 143 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

25 % nel 2007,

30 % nel 2008,

35 % nel 2009,

40 % nel 2010,

50 % nel 2011,

60 % nel 2012,

70 % nel 2013,

80 % nel 2014,

90 % nel 2015,

100 % a partire dal 2016.»

v)

All'articolo 143 ter, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformità di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.»

w)

L'articolo 143 ter, paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2009 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su loro richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1o agosto dell'ultimo anno di applicazione.»

x)

All'articolo 143 ter, paragrafo 11 si aggiunge il seguente comma:

«Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2011), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.»

y)

L'articolo 143 quater, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

a)

per tutti i pagamenti diretti, del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60 % nel 2005, del 65 % nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni: del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del 60 % nel 2008, del 65 % nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100 % del livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto riguarda i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del presente regolamento, si applicano le seguenti percentuali massime: 85 % nel 2004, 90 % nel 2005, 95 % nel 2006 e 100 % a partire dal 2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 85 % nel 2007, 90 % nel 2008, 95 % nel 2009 e 100 % a partire dal 2010;

oppure

b)

i)

per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007.

ii)

per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007,

e

il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.

Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.»

z)

L'articolo 154 bis, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1o maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione è limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania detto periodo inizia il 1o gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2011. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detti periodi.»

a bis)

All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte

al titolo del punto A:

«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

al titolo del punto B:

«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come riferimento al secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

e al titolo del punto C:

«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come riferimento al terzo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

a ter)

L'allegato VIII BIS è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII BIS

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.

(milioni di EUR)

Anno civile

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Romania

Slovenia

Slovacchia

2005

-

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

-

35,8

97,7

2006

-

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

-

41,9

115,4

2007

200,3

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

440,0

56,1

146,6

2008

240,4

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

527,9

70,1

183,2

2009

281,0

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

618,1

84,1

219,7

2010

321,2

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

706,4

98,1

256,2

2011

401,4

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

883,0

112,1

292,8

2012

481,7

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

1 059,6

126,1

329,3

2013

562,0

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 236,2

140,2

365,9

2014

642,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 412,8

140,2

365,9

2015

722,6

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 589,4

140,2

365,9

anni successivi

802,9

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 766,0

140,2

365,9»

a quater)

All'allegato X si aggiunge:

 

«BULGARIA

 

Starozagorski

 

Haskovski

 

Slivenski

 

Yambolski

 

Burgaski

 

Dobrichki

 

Plovdivski»

a quinquies) L'allegato XI TER è sostituito dal seguente

«ALLEGATO XI TER

Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

 

Superficie di base

(ha)

Rese di riferimento

(t/ha)

Bulgaria

2 625 258

2,90

Repubblica ceca

2 253 598

4,20

Estonia

362 827

2,40

Cipro

79 004

2,30

Lettonia

443 580

2,50

Lituania

1 146 633

2,70

Ungheria

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polonia

9 454 671

3,00

Romania

7 012 666

2,65

Slovenia

125 171

5,27

Slovacchia

1 003 453

4,06»

9.

32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:

32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

a)

All'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva è liberata dal 1o aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 in base alla valutazione di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.»

b)

All'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente, quale definito all'articolo 5 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi.»;

c)

All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.

Per la Bulgaria e la Romania il prelievo si applica dal 1o aprile 2007.»

d)

All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali è indicata nell'allegato I, tabella f).

Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1o aprile 2001 per l'Ungheria, il 1o aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1o aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1o aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1o aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania.»

e)

All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per la Bulgaria e la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) è riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa è adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»

f)

All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 è uguale al tenore di materie grasse di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania.»

g)

All'articolo 9, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

«Per la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato II è riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se necessario, adeguato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»

h)

All'allegato I, le tabelle d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

Periodo 2007/2008

Stato membro

Quantitativi (tonnellate)

Belgio

3 343 535,000

Bulgaria

979 000,000

Repubblica ceca

2 682 143,000

Danimarca

4 499 900,000

Germania

28 143 464,000

Estonia

624 483,000

Grecia

820 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 478 156,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Cipro

145 200,000

Lettonia

695 395,000

Lituania

1 646 939,000

Lussemburgo

271 739,000

Ungheria

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Paesi Bassi

11 185 440,000

Austria

2 776 895,000

Polonia

8 964 017,000

Portogallo

1 939 187,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

560 424,000

Slovacchia

1 013 316,000

Finlandia

2 431 047,324

Svezia

3 336 030,000

Regno Unito

14 755 647,000

e)

Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015

Stato membro

Quantitativi (tonnellate)

Belgio

3 360 087,000

Bulgaria

979 000,000

Repubblica ceca

2 682 143,000

Danimarca

4 522 176,000

Germania

28 282 788,000

Estonia

624 483,000

Grecia

820 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 599 335,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Cipro

145 200,000

Lettonia

695 395,000

Lituania

1 646 939,000

Lussemburgo

273 084,000

Ungheria

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Paesi Bassi

11 240 814,000

Austria

2 790 642,000

Polonia

8 964 017,000

Portogallo

1 948 550,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

560 424,000

Slovacchia

1 013 316,000

Finlandia

2 443 069,324

Svezia

3 352 545,000

Regno Unito

14 828 597,000

f)

I quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Stato membro

Quantitativi di riferimento per le consegne (tonnellate)

Quantitativi di riferimento per le vendite dirette (tonnellate)

Bulgaria

722 000

257 000

Repubblica ceca

2 613 239

68 904

Estonia

537 188

3 863

Cipro

141 337

87 365

Lettonia

468 943

226 452

Lituania

1 256 440

390 499

Ungheria

1 782 650

164 630

Malta

48 698

Polonia

8 500 000

464 017

Romania

1 093 000

1 964 000

Slovenia

467 063

93 361

Slovacchia

990 810

22 506

g)

Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Stato membro

Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione (tonnellate)

Bulgaria

39 180

Repubblica ceca

55 788

Estonia

21 885

Lettonia

33 253

Lituania

57 900

Ungheria

42 780

Polonia

416 126

Romania

188 400

Slovenia

16 214

Slovacchia

27 472»

i)

Nell'allegato II la tabella è sostituita dalla seguente:

«Tenore di matiere grasse di riferimento

Stato membro

Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg)

Belgio

36,91

Bulgaria

39,10

Repubblica ceca

42,10

Danimarca

43,68

Germania

40,11

Estonia

43,10

Grecia

36,10

Spagna

36,37

Francia

39,48

Irlanda

35,81

Italia

36,88

Cipro

34,60

Lettonia

40,70

Lituania

39,90

Lussemburgo

39,17

Ungheria

38,50

Paesi Bassi

42,36

Austria

40,30

Polonia

39,00

Portogallo

37,30

Romania

35,93

Slovenia

41,30

Slovacchia

37,10

Finlandia

43,40

Svezia

43,40

Regno Unito

39,70»

3.   POLITICA DEI TRASPORTI

31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da:

31998 L 0076: Direttiva 98/76/CEE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(a)

All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«11.

In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Bulgaria ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale in base al decreto governativo n. 11 del 31 ottobre 2002 sul trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002);

dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 33 del 3 novembre 1999 sul trasporto pubblico di viaggiatori e merci sul territorio della Bulgaria, modificato il 30 ottobre 2002 (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002).».

«12.

In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione della Romania sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della presente direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 28 gennaio 2000, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base all'ordinanza del Ministro dei trasporti n. 761, del 21 dicembre 1999, relativa alla nomina, alla formazione e alla certificazione professionale di persone che coordinano permanentemente ed efficacemente l'attività di trasporto stradale.».

(b)

All'articolo 10 ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I certificati di idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 12, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis.»

4.   FISCALITÁ

1.

31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:

11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),

31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),

31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),

11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),

31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),

31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),

31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),

31992 L 0111: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),

31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),

31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),

31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),

31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),

31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),

31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),

31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),

31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),

31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),

31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34),

32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30.3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24),

32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),

32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17),

32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20.12.2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),

32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),

32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),

32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),

32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).

All'articolo 24 bis, prima del trattino

«—

nella Repubblica ceca: 35 000 EUR» si aggiunge il seguente trattino:

«—

in Bulgaria: 25 600 EUR;».

All'articolo 24 bis è inserito quanto segue dopo il trattino

«—

in Polonia: 10 000 EUR»:

«—

in Romania: 35 000 EUR;».

2.

31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(a)

All'articolo 22, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.

La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale.»

(b)

All'articolo 22, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

L'Ungheria, la Romania e la Slovacchia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminerà il presente accordo nel 2015 e riferirà al Consiglio su eventuali modifiche.».


(1)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

(2)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

(3)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.

(4)  Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.»

(5)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

(6)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

(7)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.»


ALLEGATO IV

Elenco di cui all'articolo 17 del Protocollo: ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni

1.   AGRICOLTURA

A.   NORMATIVA AGRICOLA

1.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo III, sezione 4, agricoltura e pesca

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, modifica il regolamento che disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, adeguando di conseguenza le quote di zucchero e di isoglucosio e il fabbisogno massimo di approvvigionamento per le importazioni di zucchero greggio, così come indicato nella tabella seguente che può essere adattata secondo le stesse modalità previste per le quote relative agli Stati membri attuali, al fine di garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero vigenti al momento.

Quantitativi concordati

(in tonnellate)

 

Bulgaria

Romania

Quantitativo di base per lo zucchero (1)

4 752

109 164

di cui: A

4 320

99 240

B

432

9 924

Fabbisogno massimo di approvvigionamento (valore zucchero bianco) per le importazioni di zucchero greggio

198 748

329 636

Quantitativo di base per l'isoglucosio (2)

56 063

9 981

di cui: A

56 063

9 790

B

0

191

Qualora la Bulgaria lo chieda nel 2006, i suddetti quantitativi di base A e B di zucchero sono trasferiti ai rispettivi quantitativi di base A e B di isoglucosio della Bulgaria.

2.

31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:

31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),

31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),

31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),

31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),

31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),

32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),

32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),

32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),

32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),

32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),

32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),

32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),

32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),

32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),

32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

Ove opportuno e secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (3), la Commissione adotta entro il momento dell'adesione le necessarie modifiche all'elenco comunitario delle zone di produzione riconosciute figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, al fine in particolare di includere in tale elenco le zone designate di produzione di tabacco bulgare e rumene.

3.

32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:

32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),

32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),

32004 D 0281: Decisione 2004/281/EC del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),

32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

a)

Il Consiglio‚ deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie affinché la Bulgaria e la Romania integrino gli aiuti alle sementi ai regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

i)

Tali disposizioni comprenderanno la seguente modifica dell'allegato XI bis “Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3” del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004:

«ALLEGATO XI BIS

Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3

(milioni di euro)

Anno civile

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Romania

Slovenia

Slovacchia

2005

-

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

-

0,08

0,04

2006

-

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

-

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

Anni successivi

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12»

ii)

La ripartizione dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali è erogabile l'aiuto è la seguente:

Ripartizione concordata dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali è erogabile l'aiuto

(in tonnellate)

 

Bulgaria

Romania

Sementi di riso (Oryza sativa L.)

883,2

100

Sementi diverse dalle sementi di riso

936

2 294

b)

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie per la Bulgaria e la Romania al fine di integrare gli aiuti nel settore del tabacco nei regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

L'assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco è la seguente:

Assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco

(in tonnellate)

 

Bulgaria

Romania

Totale di cui:

47 137

12 312

I Flue-cured

9 023

4 647

II Light air-cured

3 208

2 370

V Sun-cured

 

5 295

VI Basmas

31 106

 

VIII Kaba Koulak

3 800

 

B.   NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).

Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 della direttiva 1999/105/CE, la Commissione adatta l'allegato I di detta direttiva riguardo alle specie forestali Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. e Tilia tomentosa Moench.


(1)  In tonnellate di zucchero bianco.

(2)  In tonnellate di materia secca.

(3)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.


ALLEGATO V

Elenco di cui all'articolo 18 del Protocollo: altre disposizioni permanenti

1.   DIRITTO DELLE SOCIETA'

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 3, Libera circolazione delle merci

MECCANISMO SPECIFICO

Per quanto riguarda la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro in un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta in uno dei nuovi Stati membri summenzionati per tale prodotto, ha la possibilità di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal certificato protettivo complementare per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione è protetto da brevetto o certificato protettivo complementare, anche se detto prodotto è stato immesso sul mercato in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso.

Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, deve dimostrare alle competenti autorità, nella domanda relativa a tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo.

2.   POLITICA DELLA CONCORRENZA

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 5, Regole di concorrenza

1.

I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III‐168, paragrafo 1 della Costituzione:

a)

misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;

b)

misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;

c)

misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.

Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 della Costituzione.

Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, né alle attività connesse con la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati.

Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie relative alla politica della concorrenza stabilite nel Protocollo e le misure previste dall'allegato VII, capo 4, sezione B, del Protocollo.

2.

Qualora un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione:

a)

un elenco delle misure di aiuto in vigore che sono state valutate dall'autorità nazionale di controllo degli aiuti di Stato e da essa giudicate compatibili con l'acquis, e

b)

ogni altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilità della misura di aiuto da esaminare,

conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.

Se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiché le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono già state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera c) prima della data di adesione sono sottoposte alla procedura di cui sopra indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame il nuovo Stato membro interessato sia già divenuto membro dell'Unione.

3.

Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. (1)

Se tale decisione è presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.

4.

Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo III‐168 della Costituzione, i regimi di aiuti e i singoli aiuti concessi al settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III‐168, paragrafo 1 della Costituzione alle seguenti condizioni:

le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.

Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo III‐168, paragrafo 1 della Costituzione sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.

Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

5.

Per quanto riguarda la Romania, il punto 1, lettera c) si applica esclusivamente alle misure di aiuto esaminate dall'autorità rumena di controllo degli aiuti di Stato dopo la data, decisa dalla Commissione sulla base del controllo costante degli impegni assunti dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione, alla quale il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente. Si considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando la Romania dimostri di procedere sistematicamente ad un controllo completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di tutti gli aiuti connessi in Romania, comprese l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorità rumena di controllo degli aiuti di Stato di decisioni pienamente e correttamente motivate che comportino una valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di ciascuna misura ed una corretta applicazione del criterio di compatibilità.

La Commissione può sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1o settembre 2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione, in cui si constata che il grado di attuazione è di livello soddisfacente, qualora nutra seri dubbi sulla compatibilità della misura in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione è presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.

Qualora la Commissione adotti una decisione negativa in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la Romania adotti tutti i provvedimenti necessari per il recupero effettivo dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi interessi fissati ad un tasso adeguato, in conformità del regolamento (CE) n. 794/2004 (2) ed esigibili a decorrere dalla stessa data.

3.   AGRICOLTURA

(a)

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo III, sezione 4, Agricoltura e pesca

1.

Le scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del mercato debbono essere prese a carico dalla Comunità al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (3). Tale presa a carico delle scorte pubbliche è operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno della Comunità e che le scorte rispondano ai requisiti comunitari in materia di interventi.

2.

I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto.

La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.

3.

Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantità che supera le scorte normali di riporto.

4.

La Commissione attua e applica le succitate disposizioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (4) o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 30 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5), o alla procedura di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli o conformemente alla pertinente procedura del comitato quale determinata nella legislazione applicabile.

(b)

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 5, Regole di concorrenza

Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo III‐168 della Costituzione, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione, a eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data sono considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III‐168, paragrafo 1 della Costituzione alle seguenti condizioni:

le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.

Tali misure di aiuto sono considerate aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo III‐168, paragrafo 1, della Costituzione sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.

Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

4.   UNIONE DOGANALE

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 3, Libera circolazione delle merci, sottosezione 1, Unione doganale

 

31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

 

31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32003 R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:

PROVA DELLA POSIZIONE COMUNITARIA (SCAMBI NELLA COMUNITÀ ALLARGATA)

1.

In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b) e punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunità allargata, o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nella Comunità allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nella Comunità allargata purché sia presente uno dei seguenti requisiti:

a)

prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o compilata prima della data di adesione in base ad uno degli accordi europei elencati in appresso o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, e che contenga un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi su materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti per i quali è stata rilasciata o compilata una prova dell'origine (regola del divieto di restituzione);

Gli accordi europei:

21994 A 1231 (24) Bulgaria: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (6)

21994 A 1231 (20) Romania: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (7)

b)

uno dei mezzi atti a comprovare la posizione comunitaria di cui all'articolo 314 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;

c)

un carnet ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in un nuovo Stato membro.

2.

Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione ed in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per «merci comunitarie» si intendono le merci:

interamente ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori, o

importate da paesi o da territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese, o

ottenute o prodotte nel paese interessato, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.

3.

Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai rispettivi accordi europei o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)

4.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con tali paesi o rilasciate o compilate nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità o adottate nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione, e

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in tale nuovo Stato membro alla data dell'immissione in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato membro in questione, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

5.

La Bulgaria e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:

a)

una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi prima della data di adesione da questi paesi terzi con la Comunità, e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le regole di origine previste in tali accordi.

Tali autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria.

6.

Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

7.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con tali paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale nuovo Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale avviene l'immissione in libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e

b)

i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e

c)

la prova dell'origine rilasciata a posteriori sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

8.

Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi.

PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE ‐ TURCHIA

9.

Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che consentano con la Comunità un cumulo dell'origine basato su regole di origine identiche e un divieto di restituzione o di sospensione dei dazi doganali sulle merci in questione sono accettate nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‐Turchia (8), a condizione che:

a)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e

b)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

10.

Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

11.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, è accettato nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nella Comunità o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che:

a)

per le merci in questione non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al paragrafo 9, e

b)

le merci siano conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, e

c)

i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e

d)

il certificato di circolazione A.TR. sia presentato alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

12.

Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al paragrafo 11, si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione N. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia (9)

REGIMI DOGANALI

13.

La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati prima dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria.

Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto è quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformità della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto è considerato risorsa propria della Comunità.

14.

Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione.

15.

Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;

qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria a decorrere dalla data di adesione;

se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.

16.

Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;

qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria a decorrere dalla data di adesione.

17.

Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

l'articolo 591, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente prima della data di adesione dai nuovi Stati membri.

ALTRE DISPOSIZIONI

18.

Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione.

19.

Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

il recupero è effettuato alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero è effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.

20.

Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali è chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio è effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(5)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(6)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE‐Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag. 1).

(7)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE‐Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(8)  Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‐Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione CE‐Turchia (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).

(9)  Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31).3 Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).

Appendice dell'Allegato V

Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1, lettera b) del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V

Nota: Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V solo a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del primo paragrafo.

N.

Titolo (originale)

Data di approvazione da parte dell''autorità nazionale di controllo degli aiuti di Stato

Durata

SM

N.

Anno

BG

1

2004

Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със «Силома» АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години.

29.7.2004

2004-2018

BG

2

2004

Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от «Български пощи» ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга.

18.11.2004

31.12.2010

BG

3

2004

Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление «Информационно обслужване»

16.12.2003

31.12.2010


ALLEGATO VI

Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Bulgaria

1.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

1.

L'articolo III-133 e l'articolo III-144, primo comma della Costituzione si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Bulgaria, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.

I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini bulgari ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini bulgari di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3.

Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4.

Su richiesta della Bulgaria si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara.

5.

Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Bulgaria qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

6.

Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini bulgari durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente.

7.

Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini bulgari, possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.

Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8.

Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attività lavorativa:

il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;

il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9.

Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10.

Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Bulgaria potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11.

Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Romania. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Bulgaria a cittadini rumeni per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.

12.

Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13.

Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo III-144, primo comma della Costituzione, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Bulgaria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

per la Germania:

Settore

Codice NACE (2), salvo diversamente specificato

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione

Altri servizi

74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

per l'Austria:

Settore

Codice NACE (3), salvo diversamente specificato

Attività dei servizi connessi all'orticoltura

01.41

Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.7

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di vigilanza

74.60

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70

Attività infermieristica a domicilio

85.14

Assistenza sociale non residenziale

85.32

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo III-144, primo comma della Costituzione, in conformità dei precedenti capoversi, la Bulgaria può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Bulgaria, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14.

L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini bulgari ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti bulgari e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in Bulgaria non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della «preferenza comunitaria», i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari.

2.   LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3.   LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europea.

1.

Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del protocollo sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.

2.

Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4.   AGRICOLTURA

A.   NORMATIVA AGRICOLA

31997 R 2597: Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:

31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Bulgaria fino al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia grassa del 3 % (m/m) può essere commercializzato come latte intero ed il latte con un tenore di materia grassa del 2 % (m/m) può essere commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo.

B.   NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

a)

Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice A, capitoli I e II, del presente allegato possono fino al 31 dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non è stato manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II e III, a condizione che le aziende da cui è consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità bulgare.

b)

Finché gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in Bulgaria in stabilimenti ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

c)

Gli stabilimenti elencati nell'appendice A, capitolo II, del presente allegato sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2009, a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intende il latte di cui alla lettera a). Detti stabilimenti devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 (4) e devono dimostrare la capacità di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:

prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta alla fase del prodotto finale, inclusi itinerari della raccolta del latte, deposito e trattamento separati del latte conforme e non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici dei prodotti a base di latte non conforme alle norme UE nonché deposito separato di tali prodotti,

stabilire una procedura per garantire la rintracciabilità della materia prima, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonché la responsabilità per i prodotti e la corrispondenza tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti,

sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7 oC per 15 secondi, e

adottare tutte le misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento.

Le autorità bulgare:

garantiscono che il conduttore o il gestore di ciascuno stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per assicurare la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte;

conducono test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e

effettuano, in laboratori approvati, test su tutte le materie prime e i prodotti finiti per verificarne la conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo II, inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.

Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate che trasformano latte crudo non conforme alle norme UE in stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi sul mercato solo alle condizioni stabilite alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati su una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice A del presente allegato possono essere commercializzati come prodotti conformi purché siano soddisfatte tutte le condizioni concernenti la separazione delle linee di produzione.

d)

Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999 (5) solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004.

e)

La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel miglioramento delle aziende lattiero-casearie e del sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce che tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009.

f)

La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (6), aggiornare l'appendice A del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002.

5.   POLITICA DEI TRASPORTI

1.

31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Bulgaria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Bulgaria.

b)

Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.

c)

Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

d)

Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.

e)

L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

2.

31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

Fino al 31 dicembre 2010 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori.

Il capitale e le riserve di dette imprese devono raggiungere gradualmente i valori minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:

entro il 1o gennaio 2007 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 5 850 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;

entro il 1o gennaio 2008 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 6 750 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 750 EUR per ciascun veicolo supplementare;

entro il 1o gennaio 2009 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 7 650 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;

entro il 1o gennaio 2010 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 8 550 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 750 EUR per ciascun veicolo supplementare.

3.

31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:

32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse.

Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (7).

La Bulgaria rispetterà il calendario indicato nelle tabelle allegate per l'adattamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.

Parallelamente all'adattamento, è garantita una progressiva apertura della rete stradale bulgara, inclusa la rete di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.

Dalla data di adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale, provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE, non saranno soggetti a canoni aggiuntivi temporanei sull'intera rete stradale bulgara.

I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale non provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria.

Programma di adattamento della rete stradale (km)

Tabella 1

No

STRADA

SEZIONE

LUNGHEZZA (KM)

APERTA AL TRAFFICO

MISURA

1

2

3

4

5

6

1

I-5/E-85/

GABROVO - SHIPKA

18

2014

NUOVA COSTRUZIONE

2

I-5/E-85/

KARDJALI - PODKOVA (MAKAZA)

18

2008

NUOVA COSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

36

 

 

3

I-6

SOFIA - PIRDOP

56

2009

RIASSETTO

4

I-7

SILISTRA - SHUMEN

88

2011

RIASSETTO

5

I-7

PRESLAV - E-773

48

2010

RICOSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

136

 

 

6

I-9/E-87/

FRONTIERA RUMENA - BALCHIK

60

2009

RIASSETTO

7

II-12

VIDIN - FRONTIERA JUGOSLAVA

26

2008

RICOSTRUZIONE

8

II-14

VIDIN - KULA - FRONTIERA JUGOSLAVA

42

2009

RICOSTRUZIONE

9

II-18

CIRCONVALLAZIONE NORD DI SOFIA

24

2014

NUOVA COSTRUZIONE

10

II-19

SIMITLI - GOTSE DELCHEV - FRONTIERA GRECA

91

2008

RIASSETTO

11

II-29

DOBRICH - VARNA

21

2010

RIASSETTO

12

II-35

LOVECH - KARNARE

28

2011

RICOSTRUZIONE

13

II-53

SLIVEN - YAMBOL

25

2010

RIASSETTO

14

II-55

GURKOVO - N.ZAGORA

26

2010

RIASSETTO

15

II-55

N.ZAGORA - SVILENGRAD

81

2012

RIASSETTO

 

 

TOTALE PARZIALE

107

 

 

16

II-57

ST.ZAGORA - RADNEVO

42

2010

RIASSETTO

17

II-62

KYUSTENDIL - DUPNITSA

26

2011

RICOSTRUZIONE

18

II-63

PERNIK - FRONTIERA JUGOSLAVA

20

2010

RICOSTRUZIONE

19

II-73

SHUMEN - KARNOBAT

44

2012

RICOSTRUZIONE

20

II-73

SHUMEN - KARNOBAT

119

2011

RICOSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

63

 

 

21

II-78

RADNEVO - TOPOLOVGRAD

40

2013

RIASSETTO

22

II-86

ASENOVGRAD - SMOLYAN

72

2014

RICOSTRUZIONE

23

II-98

BURGAS - M.TARNOVO

64

2014

RICOSTRUZIONE

24

III-197

GOTSE DELCHEV - SMOLYAN

87

2013

RICOSTRUZIONE

25

III-198

GOTSE DELCHEV - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA

95

2013

RICOSTRUZIONE

26

III-534

ELENA - N.ZAGORA

52

2012

RICOSTRUZIONE

27

III-534

N.ZAGORA - SIMEONOVGRAD

53

2014

RICOSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

105

 

 

28

III-601

KYUSTENDIL - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA

27

2011

NUOVA COSTRUZIONE

29

III-622

KYUSTENDIL - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA

31

2013

NUOVA COSTRUZIONE

30

III-865

SMOLYAN - MADAN

15

2011

RICOSTRUZIONE

31

III-867

SMOLYAN - KARDJALI

69

2014

RICOSTRUZIONE

32

III-868

TANGENZIALE DI SMOLYAN

40

2012

NUOVA COSTRUZIONE

33

IV-410068

SIMITLI - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA

28

2009

NUOVA COSTRUZIONE

34

 

TANGENZIALE DI PLOVDIV

4

2014

NUOVA COSTRUZIONE

 

A1

AUTOSTRADA «TRAKIA» - ST.ZAGORA - KARNOBAT

 

 

 

35

 

LOTTO 2

33

2010

NUOVA COSTRUZIONE

36

 

LOTTO 3

37

2011

NUOVA COSTRUZIONE

37

 

LOTTO 4

48

2014

NUOVA COSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

118

 

 

 

 

TOTALE

1 598

 

 

Tabella 2

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

MISURA

 

 

 

 

 

 

 

 

RIASSETTO

91

116

114

88

81

40

0

 

RICOSTRUZIONE

26

42

68

88

96

182

258

 

NUOVA COSTRUZIONE

18

28

33

64

40

31

94

 

 

135

186

215

240

217

253

352

1 598 km

6.   FISCALITÀ

1.

31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Bulgaria può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2.

31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Bulgaria può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere, sui quantitativi di sigarette che dalla Bulgaria possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

3.

32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:

32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).

La Bulgaria è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 % fino al 31 dicembre 2010 e il 5 % negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014.

4.

32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:

32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

a)

In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare i seguenti periodi transitori:

fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potrà essere inferiore a EUR 323 per 1 000 l;

fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al livello minimo di EUR 302 per 1 000 l e fino al 1o gennaio 2013 per raggiungere il livello minimo di EUR 330 per 1 000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potrà essere inferiore a EUR 274 per 1 000 l.

b)

In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare i seguenti periodi transitori:

fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C;

fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dei prodotti energetici in questione non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo comunitario.

c)

In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare i livelli nazionale di tassazione dell'elettricità ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dell'elettricità non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo comunitario.

7.   POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE

32001 L 0037: Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

In deroga all'articolo 3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel territorio della Bulgaria è il 1o gennaio 2011. Durante il periodo transitorio:

le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri;

le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale limite è ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1o gennaio 2008 e a 11 mg dal 1o gennaio 2010;

la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

8.   ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

30 giorni entro il 1o gennaio 2007;

40 giorni entro il 31 dicembre 2007;

50 giorni entro il 31 dicembre 2008;

60 giorni entro il 31 dicembre 2009;

70 giorni entro il 31 dicembre 2010;

80 giorni entro il 31 dicembre 2011;

90 giorni entro il 31 dicembre 2012.

9.   TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES

32002 L 0022: Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la Bulgaria può differire l'introduzione della portabilità del numero al più tardi fino al 1o gennaio 2009.

10.   AMBIENTE

A.   QUALITÀ DELL'ARIA

1.

31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Bulgaria:

fino al 31 dicembre 2007 a impianti di deposito presso 6 terminali con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;

fino al 31 dicembre 2009 a impianti di deposito presso 19 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno;

b)

In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:

fino al 31 dicembre 2007 a 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 150 000 tonnellate/anno;

fino al 31 dicembre 2009 a 29 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.

c)

In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:

fino al 31 dicembre 2007 a 50 autocisterne;

fino al 31 dicembre 2009 ad altre 466 autocisterne.

d)

In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Bulgaria:

fino al 31 dicembre 2007 a 355 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;

fino al 31 dicembre 2009 a 653 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.

2.

31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili pesanti non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare il 3,00 % in peso massa.

b)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare lo 0,20 % in peso massa.

B.   GESTIONE DEI RIFIUTI

1.

31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

a)

Fino al 31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

b)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorità bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento.

AA.

RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 090

Rifiuti e residui di arsenico

AA 100

Rifiuti e residui di mercurio

AA 130

Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI

AC.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI

AC 040

Fanghi di petrolio con piombo

AC 050

Fluidi termici (per trasferimento calore)

AC 060

Fluidi idraulici

AC 070

Fluidi per freni

AC 080

Fluidi antigelo

AC 110

Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango

AC 120

Naftaleni policlorurati

AC 150

Clorofluorocarburi

AC 160

Alogeni

AC 190

Frazione leggera da frantumazione di automobili

AC 200

Composti organici del fosforo

AC 230

Residui alogenati o non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici

AC 240

Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)

AC 260

Feci e letame liquido da porcilaia

AD.

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI

AD 010

Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici

Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:

AD 040

Cianuri inorganici, eccetto i residui dalla produzione di metalli preziosi che contengono tracce di cianuri inorganici

AD 050

Cianuri organici

AD 060

Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

AD 070

Rifiuti della produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici

AD 150

Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)

AD 160

Rifiuti urbani/domestici

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (9), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (10) del Consiglio.

c)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorità bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.

d)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento (11) o della direttiva 2001/80/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (12), durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

2.

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:

32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26)

a)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 35 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39 % per il 2007, il 42 % per il 2008, il 46 % per il 2009 e il 48 % per il 2010.

b)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 50 % in peso per il 2011, il 53 % per il 2012 e il 56 % per il 2013.

c)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

l'8 % in peso entro il 31 dicembre 206, il 12 % per il 2007 e il 14,5 % per il 2008.

d)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio globali entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 34 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38 % per il 2007, il 42 % per il 2008, il 45 % per il 2009, il 47 % per il 2010, il 49 % per il 2011, il 52 % per il 2012 e il 54,9 % per il 2013.

e)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per il vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 26 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 33 % per il 2007, il 40 % per il 2008, il 46 % per il 2009, il 51 % per il 2010, il 55 % per il 2011 e il 59,6 % per il 2012.

f)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 17 % in peso per il 2009, il 19 % per il 2010, il 20 % per il 2011 e il 22 % per il 2012.

3.

31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'Allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (13), i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonché i requisiti relativi alle misure volte a impedire che le acque superficiali entrino nei rifiuti collocati nella discarica, non si applicano, fino al 31 dicembre 2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:

1.

«Polimeri» stagno per scorie, Varna, Devnya

2.

«Solvoy Sodi», «Deven» e «Agropolichim» stagno combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna;

3.

TPP sta per Thermal Power Point, cioè centrale termoelettrica «Varna» stagno per ceneri, Varna, Beloslav;

4.

«Sviloza» stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov;

5.

TPP a «Zaharni zavodi» stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;

6.

«Vidachim v likvidatsva» stagno per ceneri, Vidin, Vidin;

7.

«Toplofikatsia-Ruse», TPP «Ruse East» stagno per ceneri, Ruse, Ruse;

8.

TPP «Republica», «COF-Pernik» e «Kremikovtsi-Rudodobiv» stagno per ceneri, Pernik, Pernik;

9.

«Toplofikatsia Pernik» e «Solidus» -Pernik stagno per ceneri, Pernik, Pernik;

10.

TPP «Bobov dol» stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol;

11.

«Brikel» stagno per ceneri, Stara Zagora, Galabovo;

12.

«Toplofikatsia Sliven» stagno per ceneri, Sliven, Sliven;

13.

TPP «Maritsa 3» stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;

14.

TPP «Maritsa 3» stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;

La Bulgaria dovrà garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati nei 14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantità massime annuali di seguito riportate:

entro il 31 dicembre 2006: 3 020 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2007: 3 010 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2008: 2 990 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2009: 1 978 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2010: 1 940 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2011: 1 929 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2012: 1 919 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2013: 1 159 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2014: 1 039 000 tonnellate.

4.

32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:

32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),

In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in media per abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze.

C.   QUALITÀ DELL'ACQUA

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Bulgaria fino al 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

entro il 31 dicembre 2010, sarà conseguita la conformità alla direttiva negli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000;

D.   INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1.

31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:

 

fino al 31 dicembre 2008:

«Yambolen» — Yambol (attività punto 4.1, lettera h))

«Verila» — Ravno Pole (attività punto 4.1)

«Lakprom» — Svetovrachane (attività punto 4.1, lettera b))

«Orgachim» — Ruse (attività punto 4.1, lettera j))

«Neochim» — Dimitrovgrad (attività punto 4.1, lettera b))

 

fino al 31 dicembre 2009:

«Eliseyna» Gara Eliseyna (attività punto 2.5, lettera a))

 

fino al 31 dicembre 2011:

TPP «Rouse East» — Rouse (attività punto 1.1)

TPP «Varna» — Varna (attività punto 1.1)

TPP «Bobov dol» — Sofia (attività punto 1.1)

TPP a «Lukoil Neftochim» — Burgas (attività punto 1.1)

«Lukoil Neftochim» — Burgas (attività punto 1.2)

«Kremikovtsi» — Sofia (attività punto 2.2)

«Radomir — Metali» — Radomir (attività punto 2.3, lettera b))

«Solidus — Pernik» (attività punto 2.4)

«Berg Montana fitingi» — Montana (attività punto 2.4)

«Energoremont» — Kresna (attività punto 2.4)

«Chugunoleene» — Ihtiman (attività punto 2.4)

«Alkomet» — Shumen (attività punto 2.5, lettera b))

«Start» — Dobrich (attività punto 2.5, lettera b))

«Alukom» — Pleven (attività punto 2.5, lettera b))

«Energiya» — Turgovishte (attività punto 2.5, lettera b))

«Uspeh» — Lukovit (attività punto 3.5)

«Keramika» — Burgas (attività punto 3.5)

«Strojkeramika» — Mezdra (attività punto 3.5)

«Stradlja keramica» — Stradlja (attività punto 3.5)

«Balkankeramiks» — Novi Iskar (attività punto 3.5)

«Shamot» — Elin Pelin (attività punto 3.5)

Fabbrica di ceramiche - Dragovishtitza (attività punto 3.5)

«Fayans» — Kaspichan (attività punto 3.5)

«Solvay Sodi» — Devnia (attività punto 4.2, lettera d))

«Polimeri» — Devnia (attività punto 4.2, lettera c))

«Agropolichim» — Devnia (attività punto 4.3)

«Neochim» — Dimitrovgrad (attività punto 4.3)

«Agriya» — Plovdiv (attività punto 4.4)

«Balkanpharma» — Razgrad (attività punto 4.5)

«Biovet» — Peshtera (attività punto 4.5)

«Catchup-frukt» — Ajtos (attività punto 6.4, lettera b))

«Bulgarikum» — Burgas (attività punto 6.4, lettera c))

«Serdika 90» — Dobrich (attività punto 6.4, lettera c))

«Ekarisaj» — Varna (attività punto 6.5)

«Ekarisaj — Bert» — Burgas (attività punto 6.5)

Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.

2.

32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III, IV e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa e le polveri non si applicano in Bulgaria per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascuna unità dell'impianto:

TPP «Varna»:

unità 1 fino al 31 dicembre 2009

unità 2 fino al 31 dicembre 2010

unità 3 fino al 31 dicembre 2011

unità 4 fino al 31 dicembre 2012

unità 5 fino al 31 dicembre 2013

unità 6 fino al 31 dicembre 2014

TPP «Bobov dol»:

unità 2 fino al 31 dicembre 2011

unità 3 fino al 31 dicembre 2014

TPP «Rouse East»:

unità 3 e 4 fino al 31 dicembre 2009

unità 1 e 2 fino al 31 dicembre 2011

TPP a «Lukoil Neftochim» Burgas:

unità 2, 7, 8, 9, 10 e 11 fino al 31 dicembre 2011.

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa e di polveri provenienti da tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:

entro il 2008: 179 700 tonnellate di SO2/anno; 8 900 tonnellate di polveri/anno;

entro il 2012: 103 000 tonnellate di SO2/anno; 6 000 tonnellate di polveri/anno;

b)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'Allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per le unità 2, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'impianto di combustione TPP a «Lukoil Neftochim» Burgas.

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:

entro il 2008: 42 900 tonnellate/anno;

entro il 2012: 33 300 tonnellate/anno;

c)

Entro il 1o gennaio 2011, la Bulgaria dovrà presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimenti, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere a) e b) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel periodo dal 2012 al 2014. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Bulgaria. Entro i tre mesi successivi la Bulgaria comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo III-360 della Costituzione.


(1)  Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2)  NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione del 2.2.2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1o.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(7)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(9)  GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.06.1996, pag. 32).

(10)  GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.

(11)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(12)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(13)  GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

Appendice dell'allegato VI

CAPITOLO I

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano latte non conforme di cui al capitolo 4, sezione B, lett. a) dell'allegato VI

N.

N. vet.

Nome e indirizzo dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

Regione Blagoevgrad - N. 1

1

BG 0112004

«Matand» EOOD

gr. Pernik

ul. «Lenin» 111

s. Eleshnitsa

Regione Bourgas - N. 2

2

BG 0212013

ET «Marsi-Mincho Bakalov»

gr. Burgas

j.k. «Vazrajdane» bl. 1

Burgas

j.k. «Pobeda»

ul. «Baykal» 9

3

BG 0212027

DZZD «Mlechen svyat»

gr. Burgas

j.k. «Izgrev»

ul. «Malchika» 3

s. Debelt

ul. «Indje voyvoda» 5

obl. Burgaska

4

BG 0212028

«Vester» OOD

gr. Burgas

ul. «Fotinov» 36

s. Sigmen

5

BG 0212047

«Complektstroy» EOOD

gr. Burgas

ul. «Aleksandar Stamboliiski» 17

s. Veselie

Regione Vidin - N. 5

6

BG 0512025

«El Bi Bulgarikum» EAD

gr. Vidin

gr. Vidin

Yujna promishlena zona

Regione Vratsa — N. 6

7

BG 0612010

«Hadjiiski i familiya» EOOD

s. Gradeshnitsa

s. Gradeshnitsa

8

BG 0612027

«Mlechen ray 99» EOOD

gr. Vratsa

j.k. «Dabnika» bl. 48 ap. 3

gr. Vratsa

j.k. Bistrets

Stopanski dvor

9

BG 0612035

ET «Nivego»

s. Chiren

s. Chiren

Regione Gabrovo - N. 7

10

BG 0712001

«Ben Invest» OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

11

BG 0712002

«Shipka 97» AD

gr. Gabrovo

ul. «V. Levski» 2

gr. Gabrovo

ul. «V. Levski» 2

12

BG 0712003

«Elvi» OOD

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

13

BG 0712008

«Milkieks» OOD

gr. Sevlievo

j.k. «d-r Atanas Moskov»

gr. Sevlievo

j.k. «Atanas Moskov»

Regione Dobrich - N. 8

14

BG 0812002

«AVITA» OOD

gr. Sofia

ul. «20-ti April» 6

s. Tsarichino

15

BG 0812008

«Roles 2000» OOD

gr. Varna

ul. «Tsar Ivan Shishman» 13

s. Kardam

16

BG 0812019

«Filipopolis» OOD

gr. Plovdiv

ul. «Hristo Danov» 2

s. Jeglartsi

17

BG 0812029

«AKURAT — MLECHNA PROMISHLENOST» OOD

gr. Sofia

ul. «Baba Vida 2»

gr. Dobrich

j.k. «Riltsi»

18

BG 0812030

«FAMA» AD

gr. Varna

ul. «Evlogi Georgiev» 23

gr. Dobrich

bul. «Dobrudja» 2

Regione Kardjali - N. 9

19

BG 0912004

ET «Rado»

s. Byal izvor

s. Byal izvor

obsht. Ardino

Regione Kiustendil - N. 10

20

BG 1012012

«Galkom» OOD

gr. Dupnitsa

gr. Dupnitsa

ul. «Venelin» 57

21

BG 1012008

ET «Nikolay Kolev»

s. Konyavo

s. Konyavo

Regione Lovech - N. 11

22

BG 1112001

«Prima Lakta» Ltd.

gr. Lovech

ul. «Troyansko shose» 1

gr. Lovech

ul. «Troyansko shose»

23

BG 1112004

«Mlekoprodukt» OOD

gr. Lovech

s. Goran

24

BG 1112008

«Plod» AD

gr. Apriltsi

gr. Apriltsi

25

BG 1112012

«Stilos» OOD

gr. Dupnitsa

ul. «Batenberg» 64

s. Lesidren

Regione Pazardjik - N. 13

26

BG 1312011

«Eko-F» EAD

gr. Sofia

ul. «Stara planina» 34

s. Karabunar

27

BG 1312015

«Mevgal Bulgaria» EOOD

gr. Velingrad

gr. Velingrad

j.k. «Industrialen»

28

BG 1312022

ET «Palmite-Vesela Popova»

gr. Plovdiv

ul. «Koprivkite» 23

gr. Strelcha

ul. «Osvobojdenie» 17

Regione Pleven - N. 15

29

BG 1512003

«Mandra 1» EOOD

S. Obnova

s. Tranchovitsa

30

BG 1512006

«Mandra» OOD

S. Obnova

s. Obnova

31

BG 1512008

ET «Viola»

S. Koynare

gr. Koynare

ul. «Hristo Botev» 16

32

BG 1512010

ET «Militsa Lazarova - 90»

gr. Slavyanovo

gr. Slavyanovo

ul. «Asen Zlatarev» 2

Regione Plovdiv - N. 16

33

BG 1612009

ET «D.Madjarov»

gr. Plovdiv

gr. Stamboliiski-mandra

34

BG 1612013

ET «Polidey - EI»

gr. Karlovo

s. Domlyan

35

BG 1612017

«Snep» OOD

gr. Rakovski

gr. Rakovski

ul. «F.Stanislavov» 57

36

BG 1612020

ET «Bor -Chvor»

s. Dalbok izvor

s. Dalbok izvor

37

BG 1612023

«Vanela» OOD

gr. Plovdiv

bul. «Bulgaria» 170

s. Tsarimir

38

BG 1612024

SD «Kostovi - EMK»

gr. Saedinenie

gr. Saedinenie

39

BG 1612039

«Topolovo-Agrokomers» OOD

gr. Sofia

z.k. Dianabad, bl.20

s. Topolovo

Stopanski dvor

40

BG 1612040

«Mlechni produkti» OOD

gr. Plovdiv

s. Manole

Regione Razgrad - N. 17

41

BG 1712002

ET «Rosver»

gr. Tsar Kaloyan

ul. «Ivan Vazov» 4

gr. Tsar Kaloyan

ul. «Sofia» 41

42

BG 1712010

«Bulagrotreyd» OOD

gr. Ruse

ul. «Elin Pelin» 15A

s. Juper

43

BG 1712020

ET «Prelest-Sevim Ahmed»

s. Podayva

ul. «Struma» 12

s. Lavino

Stopanski dvor

44

BG 1712042

ET «Madar»

s. Madrevo

ul. «Han Kubrat» 65

s. Terter

Stopanski dvor

Regione Ruse - N. 18

45

BG 1812002

«Laktis-Byala» AD

gr. Byala

gr. Byala

ul. «Stefan Stambolov» 75

46

BG 1812005

ET «DAV»

gr. Ruse

ul. «6-ti Septemvri» 43

gr. Vetovo

47

BG 1812022

ZKPU «Tetovo»

s. Tetovo

s. Tetovo

ul. «Tsar Osvoboditel» 5

48

BG 1812011

ET «Georgi Bojinov-Gogo»

s. Nikolovo

s. Nikolovo

Regione Silistra - N. 19

49

BG 1912004

ET «Merone-Hristo Kunev»

gr. Silistra

bul. «Makedonia» 150

gr. Alfatar

50

BG 1912013

«JOSI» OOD

gr. Sofia

ul. «Hadji Dimitar» 142 vh.A

s. Chernolik

51

BG 1912024

«Buldeks» OOD

gr. Silistra

ul. «D.Donchev» 6

s. Belitsa

Regione Sliven - N. 20

52

BG 2012007

«Delta lakt» OOD

gr. Stara Zagora

ul. «Tsar Kaloyan» 20

v. Stoil vojvoda

53

BG 2012020

«Jotovi» LTD.

t. Sliven

rev. distr. Rechitsa

ul. Kosharite 12

t. Sliven

rev. distr. Rechitsa

54

BG 2012022

«Bratya Zafirovi» LTD.

t. Sliven

ul. «Treti mart» 7

t. Sliven

Industrialna zona Zapad

55

BG 2012030

«Agroprodukt» OOD

gr. Sliven

ul. «Oreshak» 24

s. Dragodanovo

56

BG 2012036

«Minchevi» OOD

s. Korten

obl. Sliven

s. Korten

obl. Sliven

Regione Smolian - N. 21

57

BG 2112001

«Belev» EOOD

gr. Smolyan

gr. Smolyan

ul. «Trakiya» 15

58

BG 2112021

«Rossi» EOOD

gr. Dospat

gr. Dospat

59

BG 2112018

ET «Rosen Atanasov-Komers»

s. Kutela

s. Kutela

60

BG 2112023

ET «Iliyan Isakov»

s. Trigrad

s. Trigrad

obsht. Devin

Regione della città di Sofia — N. 22

61

BG 2212001

«Danon — Serdika» AD

gr. Sofia

ul. «Ohridsko ezero» 3

ul. «Ohridsko ezero» 3

62

BG 2212002

«Formalat» EOOD

s. G.Lozen

ul. «Saedinenie» 132

s. G. Lozen

ul. «Saedinenie» 132

63

BG 2212009

«Serdika-94» OOD

j.k. Jeleznitsa

j.k. Jeleznitsa

64

BG 2212022

«Megle - MJ» OOD

ul. «Probuda» 14

ul. «Probuda» 12-14

65

BG 2212023

«EL BI BULGARIKUM» EAD

gr. Sofia

ul. «Saborna» 9

ul. «Malashevska» 12A

Regione del distretto di Sofia — N. 23

66

BG 2312013

ET «Dobrev»

s. Dragushinovo

s. Dragushinovo

67

BG 2312016

AD «Bovis»

s. Trudovets

s. Trudovets

68

BG 2312026

«Dyado Liben» OOD

gr. Sofia

ul. «Hubcha» 2

gr. Koprivshtitsa

bul. «H.Nencho Palaveev» 137

69

BG 2312033

«Balkan Spetsial» OOD

gr. Sofia

s. Gorna Malina

70

BG 2312002

ET «Danim»

gr. Elin Pelin

gr. Elin Pelin

bul. «Vitosha» 18A

Regione Stara Zagora — N. 24

71

BG 2412019

«Dekada» OOD

gr. Stara Zagora

bul. «Ruski» 41 et.3 ap.9

s. Elhovo

72

BG 2412023

Agricultural Institute

gr. Stara Zagora

gr. Stara Zagora

73

BG 2412033

«Gospodinovi» OOD

gr. Stara Zagora

pl. «Beroe» 1 ap.21

s. Julievo

Regione Targovishte - N. 25

74

BG 2512004

«PIP Trade» OOD

gr. Sofia

ul. «Baba Vida» 2

s. Davidovo

75

BG 2512006

«Hadad» OOD

s. Makariopolsko

s. Makariopolsko

76

BG 2512016

«Milktreyd-BG» OOD

gr. Sofia

obsht. «Studentska» 58-A-115

s. Saedinenie

obl. Targovishte

77

BG 2512017

«YU E S - Komers» OOD

gr. Opaka

s. Golyamo Gradishte

ul. «Rakovski» 2

Regione Yambol - N. 28

78

BG 2812002

«Arachievi» OOD

gr. Elhovo

ul. «Bakalov» 19

s. Kirilovo

79

BG 2812003

«Balgarski jogurt» OOD

s. Ravda

s. Veselinovo

Kompleks «Ekaterina»

80

BG 2812025

«Sakarela» OOD

gr. Yambol

ul. «Hr. Botev» 24-B-15

gr. Yambol

ul. «Preslav» 269

CAPITOLO II

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano sia latte conforme che latte non conforme di cui al capitolo 4, sezione B, lett. a) e c) dell'allegato VI

N.

N. vet.

Nome e indirizzo dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

Regione Veliko Tarnovo — N. 4

1

BG 0412002

«Sofbiolayf-BG» OOD

gr. Svishtov

gr. Svishtov

ul. «33-ti svishtovski polk.» 67

2

BG 0412009

«Milki-luks» OOD

gr. Plovdiv

s. Byala Cherkva

3

BG 0412010

«Bi Si Si Handel» OOD

gr. Elena

gr. Elena

ul. «Treti mart» 19

Regione Vratsa - N. 6

4

BG 0612012

ET «Zorov - 97»

gr. Vratsa

j.k. Kulata

ul. «Palkovitsa» 7

Vrachanski balkan, mestnost «Parshevitsa»

Regione Dobrich - N. 8

5

BG 0812009

«Serdika - 90» AD

gr. Dobrich

gr. Dobrich

ul. «25 septemvri» 100

Regione Lovech - N. 11

6

BG 1112006

«Kondov Ekoproduktsiya» OOD

gr. Sofia

s. Staro selo

Regione Plovdiv - N. 16

7

BG 1612001

«OMK»

gr. Sofia

gr. Plovdiv

bul. «Dunav» 3

8

BG 1612002

«Shipka 99» OOD

gr. Parvomay

gr. Parvomay

9

BG 1612037

«Filipopolis-RK» OOD

gr. Plovdiv

gr. Plovdiv

j.k. «Proslav»

ul. «Prosveta» 2A

10

BG 1612041

«Elit-95» EOOD

s. Dalbok izvor

s. Dalbok izvor

Regione Ruse - N. 18

11

BG 1812003

«Sirma Prista» AD

gr. Ruse

gr. Ruse

bul. «3-ti mart» 1

Regione Sliven - N. 20

12

BG 2012006

«Mlechen pat» AD

gr. Sofia

ul. «Vasil Levski» 109

gr. Nova Zagora

j.k. Industrialen

13

BG 2012009

«Vangard» OOD

gr. Sliven

ul. «Al. Stamboliiski» 1

s. Jelyo voyvoda

obl. Sliven

14

BG 2012019

«Hemus milk komers» OOD

gr. Sliven

ul. «Neofit Rilski» 3a

gr. Sliven

Industrialna zona Zapad

j.k. 10

15

BG 2012042

«Tirbul» EAD

gr. Sliven

«Tirbul» EAD

gr. Sliven

Regione Stara Zagora — N. 24

16

BG 2412005

«Markeli» AD

gr. Stara Zagora

ul. «Sv.Kn.Boris» 67 et.3 ap.6

gr. Kazanlak

j.k. Industrialen

Regione Targovishte - N. 25

17

BG 2512001

«Mladost - 2002» OOD

gr. Targovishte

gr. Targovishte

bul. «29-ti yanuari» 7

18

BG 2512020

«Mizia-Milk» OOD

gr. Targovishte

ul. «Rodopi» 5

gr. Targovishte

Industrialna zona

Regione Haskovo - N. 26

19

BG 2612047

«Balgarsko sirene» OOD

gr. Harmanli

ul. «Gotse Delchev» 1

gr. Haskovo

bul. «Saedinenie» 94

Regione Yambol - N. 28

20

BG 2812022

«Karil i Tanya» OOD

gr. Yambol

gr. Yambol

ul. «Graf Ignatiev» 189


ALLEGATO VII

Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Romania

1.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

 

31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);

 

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);

 

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

1.

L'articolo III-133 e il primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato, e ciascuno degli attuali Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.

I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini rumeni di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3.

Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4.

Su richiesta della Romania si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena.

5.

Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Romania qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

6.

Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini rumeni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini rumeni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

7.

Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini rumeni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.

Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8.

Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini rumeni, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attività economica:

il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;

il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9.

Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva  68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Romania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10.

Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Romania potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11.

Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Bulgaria. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Romania a cittadini bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.

12.

Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13.

Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Romania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

per la Germania:

Settore

Codice NACE (2), salvo diversamente specificato

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione

Altri servizi

74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

per l'Austria:

Settore

Codice NACE (3), salvo diversamente specificato

Attività dei servizi connessi all'orticoltura

01.41

Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.7

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di vigilanza

74.60

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70

Attività infermieristica a domicilio

85.14

Assistenza sociale non residenziale

85.32

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni del primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione, in conformità dei precedenti capoversi, la Romania può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Romania, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14.

L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini rumeni ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini dello Stato membro rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti rumeni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Romania, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Romania. Inoltre, in applicazione del principio della «preferenza comunitaria», i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Romania, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini rumeni.

2.   LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 4 500 EUR dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non inferiore a 7 000 EUR dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, non inferiore a 9 000 EUR dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, non inferiore a 11 000 EUR dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento rumena stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e finché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Romania e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3.   LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1.

Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono stabilite né hanno succursali o agenzie di rappresentanza in territorio rumeno.

I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

2.

Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini degli Stati membri, di cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4.   POLITICA DELLA CONCORRENZA

A.   AGEVOLAZIONI FISCALI

1.   Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, capitolo I, Sezione 5, Regole di concorrenza

a)

Nonostante gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, la Romania può continuare a concedere alle imprese a cui era stato attribuito il certificato di investitore permanente in una zona disagiata anteriormente al 1o luglio 2003 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato:

per 3 zone disagiate (Brad, Valea Jiului, Bălan) fino al 31 dicembre 2008 incluso;

per 22 zone disagiate (Comăneşti, Bucovina, Altân Tepe, Filipeşti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montană, Bocşa, Moldova Nouă-Anina, Baraolt, Apuseni, Ştei-Nucet, Borod Şuncuiuş-Dobreşti-Vadu Crişului, Popeşti-Derna-Aleşd, Ip, Hida-Surduc- Jibou-Bălan, Şărmăşag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borşa Vişeu, Rodna) fino al 31 dicembre 2009 incluso;

per 3 zone disagiate (Cugir, Zimnicea, Copşa Mică) fino al 31 dicembre 2010 incluso;

alle seguenti condizioni:

gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:

l'intensità netta degli aiuti regionali non deve superare il 50 % dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato può essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità d'aiuto netta totale non superi il 75 %;

se l'impresa opera nel settore automobilistico (4), l'aiuto complessivo è limitato a un massimo del 30 % dei costi di investimento ammissibili;

il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;

ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (5);

i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 2 ottobre 1998 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate) e il 15 settembre 2004;

b)

la Romania trasmette alla Commissione:

due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;

entro dicembre 2010, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù del decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;

relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.

2.   Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capitolo I, sezione 5, Regole di concorrenza

a)

Nonostante gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, la Romania può continuare a concedere alle imprese che hanno stipulato contratti commerciali con le amministrazioni delle zone di libero scambio anteriormente al 1o luglio 2002 l'esenzione dai canoni ai sensi della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, fino al 31 dicembre 2011 alle seguenti condizioni:

gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:

l'intensità netta degli aiuti regionali non deve superare il 50 % dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato può essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità d'aiuto netta totale non superi il 75 %;

se l'impresa opera nel settore automobilistico (6), l'aiuto complessivo è limitato a un massimo del 30 % dei costi di investimento ammissibili;

il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;

ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7);

i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 30 luglio 1992 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui alla legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio) e il 1o novembre 2004;

b)

la Romania trasmette alla Commissione:

due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;

entro dicembre 2011, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;

relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.

B.   RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capitolo I, sezione 5, Regole di concorrenza

1.

Fatti salvi gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica rumena dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:

il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra (8), sia prorogato fino al 31 dicembre 2005;

si rispetti, per tutto il periodo 2002-2008, quanto stabilito nel programma di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali in base ai quali il Protocollo di cui sopra è stato ampliato;

si rispettino le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A;

non sia concesso o erogato alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, fine del periodo di ristrutturazione; e

non sia concesso o erogato alcun aiuto alla ristrutturazione del settore siderurgico rumeno successivamente al 31 dicembre 2004. Ai fini delle presenti disposizioni e dell'appendice A, per aiuti di Stato alla ristrutturazione debbono intendersi le misure relative alle aziende siderurgiche che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e che non possono ritenersi compatibili con il mercato comune in base alle norme generalmente applicate nella Comunità.

2.

Solo le società elencate nell'appendice A, parte I (in appresso denominate «società beneficiarie») hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia rumena.

3.

La ristrutturazione del settore siderurgico rumeno, secondo quanto descritto nei piani d'impresa individuali delle società beneficiarie e nel programma nazionale di ristrutturazione e in linea con le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A, sarà completata entro il 31 dicembre 2008 (in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»).

4.

La società beneficiaria non può:

a)

in caso di fusione con una società non compresa nell'appendice A, parte I, trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;

b)

acquisire quote di patrimonio di aziende siderurgiche non elencate nell'appendice A, parte I e trasferire il beneficio dell'aiuto concessole durante il periodo che va fino al 31 dicembre 2008;

5.

Qualsiasi successiva modifica della proprietà delle società beneficiarie è soggetta alle condizioni e ai principi riguardanti la vitalità, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A.

6.

Le società non elencate come «società beneficiarie» nell'appendice A, parte I, non beneficiano di aiuti di Stato finalizzati alla ristrutturazione o di altri aiuti non considerati compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e non sono pertanto tenute a riduzioni di capacità . Eventuali riduzioni di capacità all'interno di queste società non saranno considerate riduzioni minime.

7.

L'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione che deve essere approvato per le società beneficiarie è determinato in ragione degli elementi giustificativi per ciascuna misura di aiuto contenuti nella versione definitiva del programma nazionale di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali che devono essere approvati dalle autorità rumene e fatta salva la verifica finale del rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e l'approvazione da parte del Consiglio. In ogni caso, l'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione concesso ed erogato nel periodo 1993-2004 non deve superare 49 985 miliardi di ROL. Nell'ambito di tale massimale, si applicano i seguenti sottomassimali o importi massimi di aiuti di Stato concessi o erogati a ciascuna società beneficiaria nel periodo 1993-2004:

Ispat Sidex Galaţi

30 598 miliardi di ROL

Siderurgica Hunedoara

9 975 miliardi di ROL

CS Reşiţa

4 707 miliardi di ROL

IS Câmpia Turzii

2 234 miliardi di ROL

COS Târgovişte

2 399 miliardi di ROL

Donasid (Siderca) Călăraşi

72 miliardi di ROL

Gli aiuti di Stato contribuiscono a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensità di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al fine di ripristinare detta vitalità. La vitalità è determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III.

La Romania non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.

8.

Le riduzioni nette complessive di capacità che le società beneficiarie dovranno conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate.

Tali riduzioni di capacità sono misurate sulla base della chiusura permanente delle strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante distruzione fisica in modo che le strutture non possano essere rimesse in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una società beneficiaria non può essere considerata come una riduzione di capacità (9).

La riduzione netta minima di capacità di 2,05 milioni di tonnellate e le date di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II.

9.

I piani d'impresa individuali devono ottenere l'approvazione scritta delle società beneficiarie. Essi devono essere attuati e includere in particolare:

a)

Per Ispat Sidex Galaţi:

i)

l'attuazione del programma di investimenti per la modernizzazione dei lavori, il miglioramento del rendimento, la riduzione dei costi (specie del consumo energetico) e il miglioramento della qualità

ii)

il passaggio a segmenti del mercato dei prodotti piatti di acciaio aventi un valore aggiunto più elevato

iii)

il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa

iv)

il completamento della ristrutturazione finanziaria della società

v)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

b)

Per Siderurgica Hunedoara:

i)

la modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto

ii)

il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa

iii)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

c)

Per IS Câmpia Turzii:

i)

l'aumento della produzione di prodotti con un valore aggiunto più elevato e di prodotti trasformati

ii)

l'attuazione del programma di investimenti volto a migliorare la qualità della produzione

iii)

il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa

iv)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

d)

Per CS Reşiţa:

i)

la specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale

ii)

la chiusura degli impianti inefficienti

iii)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

e)

Per COS Târgovişte:

i)

l'aumento della quota di prodotti con un valore aggiunto più elevato

ii)

l'attuazione del programma di investimenti al fine di ottenere una riduzione dei costi, maggiore efficienza ed un miglioramento della qualità

iii)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

f)

Per Donasid Călăraşi:

i)

l'attuazione del programma di investimenti per l'ammodernamento dei lavori

ii)

l'aumento della quota di prodotti finiti

iii)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

10.

Eventuali modifiche successive del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.

11.

La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.

12.

La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali, nonché l'adempimento delle condizioni di cui alle presenti disposizioni ed all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino al 2009. In particolare, la Commissione seguirà i principali impegni e le disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti di Stato, alla vitalità economica e alla riduzione di capacità, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di cui al paragrafo 9 ed all'appendice A, parte III. A tal fine la Commissione riferirà al Consiglio.

13.

Il controllo comprende una valutazione indipendente da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009.

14.

La Romania collaborerà pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:

la Romania presenterà alla Commissione relazioni semestrali non più tardi del 15 marzo e del 15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009.

le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle presenti disposizioni e nell'Appendice A sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'Appendice A, Parte IV, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni riguardanti le società beneficiarie sarà inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici.

la Romania deve chiedere alle società beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorché riferisce al Consiglio, la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole società non siano rivelate.

15.

Un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorità rumene e della Commissione si riunirà con frequenza semestrale. Il comitato consultivo si può inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.

16.

Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria delle società beneficiarie o sulla valutazione della vitalità economica, può chiedere alla Romania di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.

17.

Qualora i controlli rivelino che:

a)

una delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'Appendice A non è stata soddisfatta, o che

b)

uno degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Romania può concedere a titolo eccezionale aiuti di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non è stato soddisfatto, o che

c)

durante il periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle società beneficiarie o ad una società siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili,

la Commissione adotterà le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'Appendice A. Se del caso, si farà ricorso alle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 37 del Protocollo o all'articolo 39 del Protocollo.

5.   AGRICOLTURA

A.   NORMATIVA AGRICOLA

31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:

32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Romania può riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varietà ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varietà di viti, coltivate su una superficie di 30 000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera.

La ristrutturazione e la riconversione di questi vigneti non saranno ammissibili al sostegno comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia può essere concesso un aiuto di Stato per le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto non può superare il 75 % delle spese complessive per vigneto.

B.   NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I.   Normativa veterinaria

32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

a)

I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I non si applicano agli stabilimenti rumeni elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso.

b)

Finché gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).

c)

Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato secondo i requisiti fissati da tale regolamento, purché le aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti nel migliorare queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte.

d)

La Romania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a). Entro la data di adesione la Romania presenta alla Commissione un piano di miglioramento, approvato dalla competente autorità veterinaria nazionale, per ciascuno degli stabilimenti contemplati dalla misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti in ciascuno degli stabilimenti. La Romania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare.

e)

La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (10), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in tale contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce dei progressi compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

II.   Normativa fitosanitaria

31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo da:

32004 L 0099: Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Romania può prorogare i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Romania e commercializzati esclusivamente nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido), zolfo, acetocloro, dimetoato e 2,4-D, purché tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I suddetti termini possono essere prorogati al più tardi fino al 31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la proroga è possibile al più tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente alle società richiedenti che abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1o gennaio 2005.

6.   POLITICA DEI TRASPORTI

1.

31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Romania.

b)

Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.

c)

Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 del regolamento possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del regolamento trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

d)

Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.

e)

L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

2.

31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:

32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse.

Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali strade di transito di cui all'allegato 5 dell'accordo CE/Romania per il trasporto merci (11) e all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (12) elencate in appresso:

1.

Alba Iulia — Turda — Zalău — Satu Mare — Halmeu (strada E 81)

2.

Zalău — Oradea — Borş (strade 1 H e E 60)

3.

Mărăşeşti — Bacău — Suceava — Siret (strada E 85)

4.

Tişiţa — Tecuci — Huşi — Albiţa (strada E581)

5.

Simeria — Haţeg — Rovinari — Craiova — Calafat (strada E 79)

6.

Lugoj — Caransebeş — Drobeta — Turnu Severin — Filiaşi — Craiova (strada E 70)

7.

Craiova — Alexandria — Bucureşti (strada 6)

8.

Drobeta — Turnu Severin — Calafat (strada 56 A)

9.

Bucureşti — Buzău (strade E 60/E 85)

10.

Bucureşti — Giurgiu (strada E 70/E 85)

11.

Braşov — Sibiu (strada E 68)

12.

Timişoara — Stamora Moraviţa

La Romania rispetterà il calendario che figura nella tabella in appresso per l'adattamento della rete stradale secondaria come indicato nella carta riportata di seguito. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.

Parallelamente all'adattamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.

Dalla data dell'adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE saranno soggetti soltanto a canoni aggiuntivi temporanei sulla rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi temporanei sulla rete secondaria rumena di trasporto stradale se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e al peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE e provvisti di sospensioni pneumatiche sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.

I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale secondaria non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania.

I canoni per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono superare il livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso in cifre 2002). I veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.

Livello massimo dei canoni (cifre 2002) per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE

Carico per asse dichiarato in un veicolo da - a

Importo del canone aggiuntivo per l'utilizzo di un chilometro di strada non adattata (con una capacità massima di carico di 10 tonnellate per asse) in EUR (cifre 2002)

da 10 tonnellate per asse fino a 10,5 tonnellate per asse

0,11

da 10,5 tonnellate per asse fino a 11 tonnellate per asse

0,30

da 11 tonnellate per asse fino a 11,5 tonnellate per asse

0,44

Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria su cui ci sarà un'apertura progressiva ai veicoli conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE

Periodo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTALE

Km in corso (13)

3 031

2 825

1 656

1 671

1 518

1 529

1 554

 

Km messi in servizio (14)

960

1 674

528

624

504

543

471

 

Lavori cumulati (in km)

3 916

5 590

6 118

6 742

7 246

7 789

8 260

8 260

Image

3.

31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), modificata da ultimo da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2010 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno.

Nel periodo in questione, le aliquote applicate dalla Romania a tali veicoli devono raggiungere gradualmente le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva in base al seguente calendario:

entro il 1o gennaio 2007, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori al 60 % delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva;

entro il 1o gennaio 2009, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori all'80 % delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva.

7.   FISCALITÀ

1.

31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1o.5.2004, pag. 35).

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Romania può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2.

31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Romania può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (15) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Romania possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

3.

32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:

32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).

La Romania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2010. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 %.

4.

32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:

32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

a)

In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare i seguenti periodi transitori:

fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potrà essere inferiore a EUR 323 per 1 000 l e a EUR 302 per 1 000 l a decorrere dal 1o gennaio 2011.

fino al 1o gennaio 2013 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al livello minimo di EUR 330 per 1 000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non potrà essere inferiore a EUR 274 per 1 000 l.

b)

In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare i seguenti periodi transitori:

fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato a scopo di riscaldamento per uso non commerciale al livello minimo di tassazione definito nell'allegato I, tabella C;

fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C;

fino al 1o gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, il livello effettivo di tassazione degli oli combustibili pesanti in questione non potrà essere inferiore a EUR 13 per 1 000 kg.

c)

In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricità ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i livelli di tassazione dell'elettricità non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo comunitario.

8.   ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

68,75 giorni entro il 1o gennaio 2007;

73 giorni entro il 31 dicembre 2007;

77,25 giorni entro il 31 dicembre 2008;

81,5 giorni entro il 31 dicembre 2009;

85,45 giorni entro il 31 dicembre 2010;

90 giorni entro il 31 dicembre 2011.

9.   AMBIENTE

A.   QUALITÀ DELL'ARIA

31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

1.

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Romania:

fino al 31 dicembre 2007 a 115 impianti di deposito presso 12 terminali e fino al 31 dicembre 2008 a 4 impianti di deposito presso 1 terminale con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;

fino al 31 dicembre 2007 a 138 impianti di deposito presso 13 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 57 impianti di deposito presso 10 terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 526 impianti di deposito presso 63 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.

2.

In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:

fino al 31 dicembre 2007 a 36 impianti di caricamento e scaricamento presso 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;

fino al 31 dicembre 2007 a 82 impianti di caricamento e scaricamento presso 18 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 14 impianti di caricamento e scaricamento presso 11 terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 114 impianti di caricamento e scaricamento presso 58 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.

3.

In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:

fino al 31 dicembre 2007 a 31 autocisterne;

fino al 31 dicembre 2008 ad altre 101 autocisterne;

fino al 31 dicembre 2009 ad altre 432 autocisterne.

4.

In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Romania:

fino al 31 dicembre 2007 a 116 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 19 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 106 stazioni di servizio con un volume superiore a 1 000 m3/anno;

fino al 31 dicembre 2007 a 49 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 11 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 85 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;

fino al 31 dicembre 2007 a 23 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 14 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 188 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.

B.   GESTIONE DEI RIFIUTI

1.

31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

a)

Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

b)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorità rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 259/93.

AA.

RIFIUTI METALLICI

AA 060

Ceneri e residui di vanadio

AA 080

Rifiuti, rottami e residui di tallio

AA 090

Rifiuti e residui di arsenico

AA 100

Rifiuti e residui di mercurio

AA 130

Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI

AB 010

Scorie, ceneri e residui non specificati né inclusi altrove

AB 020

Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici

AB 030

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB 040

Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi

AB 050

Fanghi di fluoruro di calcio

AB 060

Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango

AB 080

Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde

AB 090

Rifiuti di idrossido di alluminio

AB 110

Soluzioni basiche

AB 120

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

AC.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI

AC 040

Fanghi di petrolio con piombo

AC 050

Fluidi termici (per trasferimento calore)

AC 060

Fluidi idraulici

AC 070

Fluidi per freni

AC 080

Fluidi antigelo

AC 090

Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi

AC 100

Nitrocellulosa

AC 110

Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango

AC 120

Naftaleni policlorurati

AC 140

Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie

AC 150

Clorofluorocarburi

AC 160

Alogeni

AC 190

Frazione leggera da frantumazione di automobili

AC 200

Composti organici del fosforo

AC 210

Solventi non alogenati

AC 220

Solventi alogenati

AC 230

Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici

AC 240

Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)

AC 260

Feci e letame liquido da porcilaia

AC 270

Fanghi di depurazione

AD.

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

AD 010

Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici

AD 020

Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci

AD 030

Rifiuti della manifattura, formulazione e utilizzazione di sostanze chimiche per la conservazione del legno

Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:

AD 040

Cianuri inorganici, eccetto i residui solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici

AD 050

Cianuri organici

AD 080

Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi

AD 110

Soluzioni acide

AD 120

Resine a scambio ionico

AD 130

Macchine fotografiche monouso con batterie

AD 140

Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, non specificati né inclusi altrove

AD 150

Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)

AD 160

Rifiuti urbani/domestici

AD 170

Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (16), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (17).

c)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorità rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (16), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (18).

d)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità rumene competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (19), della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti (20) o della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (21) ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

2.

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:

32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.2.2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),

a)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

32 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 34 % per il 2007, 40 % per il 2008, 45 % per il 2009 e 48 % per il 2010.

b)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2013 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

53 % in peso per il 2011 e 57 % per 2012.

c)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

8 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 10 % per il 2007, 11 % per il 2008, 12 % per il 2009 e 14 % per il 2010.

d)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo globale per il riciclaggio entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

26 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 28 % per il 2007, 33 % per il 2008, 38 % per il 2009, 42 % per il 2010, 46 % per il 2011 e 50 % per il 2012.

e)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

21 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 22 % per il 2007, 32 % per il 2008, 38 % per il 2009, 44 % per il 2010, 48 % per il 2011 e 54 % per il 2012.

f)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

16 % in peso per il 2011 e 18 % per 2012.

g)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del legno entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

4 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 5 % per il 2007, 7 % per il 2008, 9 % per il 2009 e 12 % per il 2010.

3.

31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato I della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti (22) e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi (23), i requisiti inerenti al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque, al controllo dei gas e alla stabilità non si applicheranno a 101 discariche municipali esistenti in Romania fino al 16 luglio 2017.

La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle suddette 101 discariche municipali non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:

entro il 31 dicembre 2006: 3 470 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2007: 3 240 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2008: 2 920 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2009: 2 920 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2010: 2 900 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2011: 2 740 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2012: 2 460 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2013: 2 200 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2014: 1 580 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2015: 1 420 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2016: 1 210 000 tonnellate.

b)

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) di tale direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 23 impianti esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:

 

Fino al 31 dicembre 2007:

1.

S.C. BEGA UPSOM Ocna Mureş, Ocna Mureş, Provincia di Alba

 

Fino al 31 dicembre 2008:

2.

S.C. TERMOELECTRICA SA - SE Doiceşti, Doiceşti, Provincia di Dambovita

3.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, Cicani-Beterega, Provincia di Gorj

4.

RAAN Drobeta-Turnu Severin - Sucursala ROMAG — TERMO, Drobeta-Turnu Severin, Provincia di Mehedinţi

 

Fino al 31 dicembre 2009:

5.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Mănăstirii, Provincia di Dolj

6.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Işalnita, Işalniţa II, Provincia di Dolj

7.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Işalnita, Işalniţa I, Provincia di Dolj

8.

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni, Caprişoara, Provincia di Hunedoara

9.

S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, Provincia di Suceava

 

Fino al 31 dicembre 2010:

10.

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, Provincia di Hunedoara

11.

S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, Provincia di Tulcea

 

Fino al 31 dicembre 2011:

12.

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU SA, Giurgiu, Provincia di Giurgiu

 

Fino al 31 dicembre 2012:

13.

CET Bacău, Furnicari — Bacău, Provincia di Bacău

14.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj

15.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj

16.

S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, Provincia di Vâlcea

17.

S.C. CET Govora SA, Govora, Provincia di Vâlcea

 

Fino al 31 dicembre 2013:

18.

S.C. CET Arad, Arad, Provincia di Arad

19.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor

20.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor

21.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor

22.

CET II Iaşi, Holboca, Provincia di Iaşi

23.

S.C. Uzina Electrică Zalău, Hereclean — Panic, Provincia di Sălaj

La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti liquidi collocati nei suddetti 23 impianti non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:

entro il 31 dicembre 2006: 11 286 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2007: 11 286 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2008: 11 120 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2009: 7 753 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2010: 4 803 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2011: 3 492 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2012: 3 478 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2013: 520 000 tonnellate.

c)

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) di tale direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 5 bacini di decantazione esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:

 

Fino al 31 dicembre 2009:

1.

BĂIŢA Ştei, Fânaţe, Provincia di Bihor

 

Fino al 31 dicembre 2010:

2.

TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, Provincia di Maramureş

3.

MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, Provincia di Suceava

 

Fino al 31 dicembre 2011:

4.

CUPRUMIN Abrud, Valea Şesei, Provincia di Alba

5.

CUPRUMIN Abrud, Valea Ştefancei, Provincia di Alba.

La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nei suddetti 5 bacini di decantazione non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:

entro il 31 dicembre 2006: 6 370 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2007: 5 920 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 3 820 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);

entro il 31 dicembre 2008: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);

entro il 31 dicembre 2009: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);

entro il 31 dicembre 2010: 4 640 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 540 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);

entro il 31 dicembre 2011: 2 470 000 tonnellate (interamente di rifiuti non pericolosi).

d)

In deroga all'articolo 2, lettera g), secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE e la direttiva 91/689/CEE un'area adibita in modo permanente al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi generati in Romania non è considerata una discarica in Romania fino al 31 dicembre 2009.

Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, la Romania trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto dei suddetti obiettivi intermedi.

4.

32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24), modificata da:

32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),

In deroga all'articolo 5, paragrafo 5) e all'articolo 7, paragrafo 2) della direttiva 2002/96/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso medio annuo di raccolta differenziata di RAEE provenienti da privati di almeno quattro chilogrammi per abitante, nonché il tasso di reimpiego ed il tasso di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze entro il 31 dicembre 2008.

C.   QUALITÀ DELL'ACQUA

1.

31983 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da:

31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);

31984 L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da:

31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 83/513/CEE e all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/156/CEE, i valori limite per gli scarichi di cadmio e mercurio nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (24), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:

 

ARIEŞMIN SA Baia de Arieş — Valea Sărtaş- Baia de Arieş — Provincia di Alba

 

ARIEŞMIN SA Baia de Arieş — ape de mină — Baia de Arieş — Provincia di Alba

 

EM TURŢ — Turţ — Provincia di Satu Mare

 

SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Gura Băii — Borşa — Provincia di Maramureş

 

SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Burloaia - Borşa — Provincia di Maramureşs

 

SM BAIA BORŞA- evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa — Provincia di Maramureş

 

EM BAIA SPRIE — Baia Sprie — Provincia di Maramureş

 

EM CAVNIC — Cavnic — Provincia di Maramureş

 

EM BAIUŢ — Băiuţ — Provincia di Maramureş

 

S.C. Romplumb SA BAIA MARE-evacuare în canal de.transport — Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

SUCCURSALA MINIERĂ. BAIA MARE-flotatie centrală - Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

SM BAIA BORŞA- evacuare ape flotaţie - Borşa — Provincia di Maramureş

 

Romarm Tohan Zărneşti — Zărneşti — Provincia di Braşov

 

S.C. Viromet SA Victoria — Victoria — Provincia di Braşov

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 1 — Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. GECSAT Târnăveni — Târnăveni — Provincia di Mureş

 

SGDP BAIA BORŞA - Borşa — Provincia di Maramureş

 

SPGC SEINI — Seini — Provincia di Maramureş

 

S.C. VITAL BAIA MARE-evacuare staţie - Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

S.C. IMI SA BAIA MARE-evacuare staţie mina Ilba - Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA — Valea Socea — Provincia di Maramures

2.

31984 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11), modificata da:

31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/491/CEE i valori limite per gli scarichi di lindano nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (25), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:

 

S.C. Sinteza SA Oradea — Oradea — Provincia di Bihor

 

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea — Râmnicu-Vâlcea — Provincia di Vâlcea

 

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti — Borzeşti — Provincia di Bacău

3.

31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:

31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite per gli scarichi di esaclorobenzenegh, esaclorobutadiene, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene e triclorobenzene nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (25), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:

 

S.C. NUTRISAM SATU MARE- Ferma MOFTIN — Satu Mare — Provincia di Satu Mare

 

S.C. MARLIN SA ULMENI — Ulmeni — Provincia di Maramureş

 

S.C. PROMET — Satu Mare — Provincia di Maramureş

 

ARDUDANA ARDUD — Provincia di Ardud - Maramureş

 

SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Gura Băii — Borşa — Provincia di Maramureş

 

SM BAIA BORŞA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa — Provincia di Maramureş

 

ERS CUG CLUJ - evacuare 3 — Cluj — Napoca — Provincia di Cluj

 

S.C. ARMĂTURA CLUJ — 6 evacuări directe - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

SUCCURSALA MINIERĂ BAIA MARE-flotaţie centrală — Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

S.C. OLTCHIM SA — Râmnicu Vâlcea — Provincia di Vâlcea

 

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti-M 1 — Borzeşti — Provincia di Bacău

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 — Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare staţie 3 + staţie 2 - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

S.C. PHOENIX ROMĂNIA CAREI — Carei — Provincia di Satu Mare

 

S.C. SILVANIA ZALĂU — Zalău — Provincia di Sălaj

 

SNP PETROM SA - ARPECHIM Piteşti — Piteşti — Provincia di Argeş

 

S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

RBG ELCOND ZALĂU - Zalău — Provincia di Salaj

 

S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

S.C. CELHART DONARIS SA Brăila — Brăila — Provincia di Brăila

 

STRATUS MOB SA Blaj — Blaj — Provincia di Alba

4.

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Romania fino al 31 dicembre 2018, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

entro il 31 dicembre 2013 dovrà essere raggiunta la conformità con l'articolo 3 della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000;

entro il 31 dicembre 2015 dovrà essere raggiunta la conformità con l'articolo 5, paragrafo 2) della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000.

La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di reti fognarie ai sensi all'articolo 3 conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:

61 % entro il 31 dicembre 2010,

69 % entro il 31 dicembre 2013,

80 % entro il 31 dicembre 2015.

La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di sistemi di trattamento delle acque reflue ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2), conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:

51 % entro il 31 dicembre 2010,

61 % entro il 31 dicembre 2013,

77 % entro il 31 dicembre 2015.

5.

31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32), modificata da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2), all'articolo 8 ed all'allegato I, parti B e C della direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti per i seguenti parametri non si applicano integralmente in Romania alle condizioni sottoelencate:

fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;

fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità e la torbidità negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000;

fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità, l'ammonio, l'alluminio, i pesticidi, il ferro e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 100 000;

fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, la torbidità, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio e i pesticidi negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;

fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio, i pesticidi e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000.

La Romania garantisce il rispetto dei requisiti della direttiva, conformemente agli obiettivi intermedi indicati nella tabella seguente:

Località in conformità entro il 31 dicembre 2006

Popolazione collegata

Totale delle località

Ossidabilità

%

Ammonio

%

Nitrati

%

Torbidità

%

Alluminio

%

Ferro

%

Cadmio,

Piombo

%

Pesticidi

%

Manganese

%

<10 000

1 774

98,4

99

95,3

99,3

99,7

99,2

99,9

99,9

100

10 000 - 100 000

111

73

59,5

93,7

87

83,8

78,4

98,2

93,4

96,4

100 001 - 200 000

14

85,7

92,9

100

100

92,9

100

100

78,6

92,9

>200 000

9

77,8

100

100

100

88,9

88,9

100

88,9

88,9

TOTALE

1 908

96,7

96,7

95,2

98,64

98,64

97,9

99,8

99,4

99,7

Località in conformità alla fine del 2010

Popolazione collegata

Totale delle località

Ossidabilità

%

Ammonio

%

Nitrati

%

Torbidità

%

Alluminio

%

Ferro

%

Cadmio,

Piombo

%

Pesticidi

%

Manganese

%

<10 000

1 774

100

99,5

97,7

99,7

99,7

99,3

99,9

99,9

100

10 000 -

100 000

111

100

80,2

97,3

100

94,6

90

98,2

96,4

96,4

100 001 -

200 000

14

100

100

100

100

100

100

100

100

100

>200 000

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTALE

1 908

100

98,32

97,7

99,7

99,4

98,7

99,8

99,7

99,7

Tale deroga non si applica all'acqua potabile destinata alla lavorazione alimentare.

D.   INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1.

31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Romania agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3) e 4):

 

Fino al 31 dicembre 2008:

1.

S.C. CARBID FOX SA Târnăveni (attività principale punto 4.2)

2.

S.C. AVICOLA SA Ferma Gârleni-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

3.

S.C. EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistriţa-Năsăud (attività principale punto 6.6)

 

Fino al 31 dicembre 2009:

4.

S.C. UCM Reşiţa-Caras-Severin (attività principale punto 2.2)

5.

S.C. SICERAM SA Mureş (attività principale punto 3.5)

6.

S.C. BEGA UPSOM SA Alba (attività principale punto 4.2)

7.

S.C. CELROM SA Mehedinţi (attività principale punto 6.1)

8.

S.C. COMCEH SA Călăraşi-Călăraşi (attività principale punto 6.1, lettera b))

9.

S.C. ECOPAPER SA Zărneşti-Braşov (attività principale punto 6.1, lettera b))

10.

S.C. RIFIL SA Neamţ (attività principale punto 6.2)

11.

S.C. AVICOLA SA Ferma Războieni-Iaşi (attività principale punto 6.6, lettera a))

12.

S.C. AVIMAR SA Maramureş (attività principale punto 6.6, lettera a))

13.

S.C. AVICOLA SA Iaşi-Ferma Leţcani — Iaşi (attività principale punto 6.6, lettera a))

14.

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (attività principale punto 6.6, lettera b))

15.

S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

16.

S.C. SUINTEST Oarja SA — Argeş (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))

17.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andrăşeşti-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

18.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieţi-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

19.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

 

Fino al 31 dicembre 2010:

20.

S.C. ROMPLUMB SA Maramureş (attività principale punto 2.5)

21.

S.C. ROMRADIATOARE SA Braşov (attività principale punto 2.5, lettera b))

22.

S.C. ELECTROMONTAJ SA Bucureşti (attività principale punto 2.6)

23.

HOLCIM (Romania) —Ciment Câmpulung Argeş (attività principale punto 3.1)

24.

S.C. ETERMED SA Medgidia — Constanţa (attività principale punto 3.2)

25.

S.C. CONGIPS SA (Azbest) Bihor (attività principale punto 3.2)

26.

S.C. HELIOS SA Aştileu-Bihor (attività principale punto 3.5)

27.

S.C. SOFERT SA Bacău (attività principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))

28.

S.C. CHIMOPAR SA Bucureşti (attività principale punto 4.1)

29.

S.C. ANTIBIOTICE SA Iaşi (attività principale punto 4.5)

30.

S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanţa (attività principale punto 4.1)

31.

S.C. LETEA SA Bacău (attività principale punto 6.1, lettera a))

32.

S.C. ZAHAR Corabia SA-Olt (attività principale punto 6.4, lettera b))

33.

S.C. TARGO SRL Timiş (attività principale punto 6.4)

34.

S.C. SUINPROD Roman-Neamţ (attività principale punto 6.6, lettera b))

35.

S.C. LUCA SUINPROD SA Codlea -Braşov (attività principale punto 6.6, lettera b))

36.

S.C. AVICOLA Costesti Argeş-Argeş (attività principale punto 6.6, lettera b))

37.

S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Brad -Bacau (attività principale punto 6.6, lettera a))

38.

S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (attività principale punto 6.6, lettera a))

39.

S.C. AVICOLA SA Ferma Gherăieşti — Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

40.

S.C. CARNIPROD SRL Tulcea — Tulcea (attività principale punto 6.6, lettera b))

41.

S.C. PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (attività principale punto 6.6, lettera b))

42.

S.C. AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera b))

43.

S.C. CRUCIANI IMPEX SRL Deduleşti-Brăila (attività principale punto 6.6)

44.

S.C. AGROFLIP Bonţida Cluj (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))

45.

S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara — Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

46.

S.C. ISOVOLTA GROUP SA Bucureşti (attività principale punto 6.7)

47.

S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (attività principale punto 6.7)

48.

S.C. ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (attività principale punto 6.8)

49.

S.C. TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramureş (attività principale punto 2.5)

 

Fino al 31 dicembre 2011:

50.

S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Braşov (main activity 2.6)

51.

HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dâmboviţa (main activity 3.1)

52.

CARMEUSE Romania SA Argeş (attività principale punto 3.1)

53.

S.C. RESIAL SA Alba (attività principale punto 3.5)

54.

SOCIETATEA NATIONALĂ A PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (attività principale punti 4.2 e 4.1)

55.

S.C. USG SA Vâlcea (attività principale punto 4.2, lettera d))

56.

S.C. ULTEX SA Ţăndărei-Ialomiţa (attività principale punto 6.4, lettera b))

57.

S.C. CARMOLIMP SRL Viştea de Sus - Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))

58.

S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (attività principale punto 6.6, lettera a))

59.

S.C. AVICOLA SA Ferma Hemeiuş-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

60.

S.C. SUINPROD SA Zimnicea — Ferma Zimnicea-Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))

61.

S.C. SUINPROD SA Bilciureşti - Dâmboviţa (attività principale punto 6.6)

62.

S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila SA Baldovineşti -Brăila (attività principale punto 6.6, lettera b))

63.

S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila SA Tichileşti-Brăila (attività principale punto 6.6, lettera b))

64.

S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))

65.

S.C. KING HAUSE ROM Cornetu SRL Filiala Mavrodin — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))

66.

S.C. AVIKAF PROD IMPEX SRL Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))

67.

S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))

68.

S.C. ROMCIP Salcia — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))

69.

S.C. AVIPUTNA SA Goleşti - Vrancea (attività principale punto 6.6, lettera a))

70.

S.C. NUTRICOM SA Olteniţa — Călăraşi (attività principale punto 6.6, lettera b))

71.

S.C. PIGALEX SA Alexandria — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))

72.

S.C. PIC ROMANIA SRL Vasilaţi - Călăraşi (attività principale punto 6.6, lettera c)

73.

S.C. SUINTEST SA Fierbinţi -Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera b))

74.

S.C. AGRIVAS SRL Vaslui (attività principale punto 6.6, lettera a))

75.

S.C. AVICOLA Buftea SA Punct de lucru Turnu Măgurele - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))

76.

S.C. C+C SA Reşiţa(attività principale punto 6.6, lettera b))

 

Fino al 31 dicembre 2012:

77.

SNP PETROM SA Sucursala ARPECHIM Piteşti-Argeş (attività punti 1.2 e 4.1)

78.

S.C. ROMPETROL Rafinare SA Constanţa (attività punto 1.2)

79.

COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE Târgovişte-Dâmboviţa (attività principale punti 2.2 e 2.3)

80.

S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (attività principale punti 2.2 e 2.3, lettera b))

81.

S.C. IAIFO Zalău-Sălaj(attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.4)

82.

S.C. ALTUR SA Olt (attività principale punto 2.5)

83.

CNCAF MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea minieră Deva-Hunedoara (attività principale punto 2.5)

84.

S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timiş (attività principale punto 3.5)

85.

S.C. MACOFIL SA Târgu Jiu-Gorj (attività principale punto 3.5)

86.

S.C. CERAMICA SA Iaşi(attività principale punto 3.5)

87.

S.C. FIBREXNYLON SA Neamţ(attività principale punto 4,1, lettere b) e d), punto 4.2, lettera b), punto 4.3)

88.

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti — Bacău (attività principale punto 4.1, lettere a), b), c), d) e f), punto 4.2, lettere b), c) e d) e punto 4.4)

89.

S.C. PEHART SA Petreşti- Alba (attività principale punto 6.1, lettera b))

90.

S.C. TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (attività principale punto 6.4, lettera a))

91.

S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomiţa(attività principale punto 6.6, lettera a))

92.

S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Aviasan -Bacău(attività principale punto 6.6, lettera a))

93.

S.C. ITAL TRUST Racoviţă SA — Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))

94.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Parţa-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

95.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Pădureni-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

96.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Peciu Nou-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

97.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Periam-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

98.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Ciacova-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

99.

S.C. AVICOLA LUMINA SA - Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

 

Fino al 31 dicembre 2013:

100.

S.C. UNIO SA Satu Mare (attività principale punto 2.3, lettera b))

101.

S.C. ARTROM SA Slatina — Olt (attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)

102.

S.C. IAR SA Braşov (attività principale punto 2.6)

103.

S.C. ARIO SA Bistriţa Năsăud(attività principale punto 2.4)

104.

S.C. LAFARGE ROMCIM SA Medgidia - Constanta (attività principale punto 3.1)

105.

S.C. CARS SA Târnăveni - Mureş (attività principale punto 3.5)

106.

S.C. CASIROM SA Cluj (attività principale punto 3.5)

107.

S.C. TURNU SA Turnu Măgurele — Teleorman (attività principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))

108.

S.C. COMBINATUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE SA Năvodari — Constanţa (attività principale punto 4.3)

109.

S.C. AMBRO Suceava SA - Suceava (attività principale punto 6.1, lettere a) e b))

110.

S.C. ROMSUIN TEST Periş SA - Ilfov (attività principale punto 6.6, lettera a))

111.

S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sfântu. Gheorghe - Covasna (attività principale punto 6.6, lettera b))

112.

S.C. HADITON GRUP SRL Argeş(attività principale punto 6.6, lettera a))

 

Fino al 31 dicembre 2014:

113.

S.C. PETROM SA RafinăriaPETROBRAZI - Prahova (attività punto 1.2)

114.

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA Ploieşti - Prahova (attività punto 1.2)

115.

S.C. ROMPETROL RafinăriaVEGA - Prahova (attività punto 1.2)

116.

S.C. PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (attività punto 1.2)

117.

S.C. ISPAT SIDEX SA Galaţi(attività principale punti 2.2 e 2.3)

118.

S.C. SIDERURGICA SA Hunedoara (attività principale punti 2.2 e 2.3)

119.

S.C. KVAERNER IMGB SA Bucureşti(attività principale punto 2.4)

120.

S.C. SOMETRA SA Copşa Mică - Sibiu (attività principale punti 2.5, lettere a) e b) e punti 2.1 e 2.4)

121.

S.C. FERAL SRL Tulcea (attività principale punto 2.5, lettera a))

122.

S.C. METALURGICA SA Aiud - Alba (attività principale punti 2.4 e 2.3, lettera b))

123.

S.C. NEFERAL SA Ilfov (attività principale punto 2.5, lettera b))

124.

S.C. INDUSTRIA SÂRMEI SA Câmpia Turzii-Cluj (attività principale punti 2.2, 2.3 e 2.6)

125.

S.C. METALURGICA SA Vlăhiţa-Harghita (attività principale punto 2.5, lettera b))

126.

S.C. UPETROM 1 Mai SA Prahova (attività principale punto 2.2)

127.

S.C. LAMINORUL SA Brăila(attività principale punto 2.3)

128.

S.C. AVERSA SA Bucureşti (attività principale punto 2.4)

129.

S.C. FORMA SA Botoşani (attività principale punto 2.3)

130.

S.C. ISPAT TEPRO SA Iaşi (attività principale punto 2.3, lettera c))

131.

S.C. URBIS Armături Sanitare SA-Bucureşti (attività principale punto 2.6)

132.

S.C. BALANTA SA Sibiu (attività principale punto 2.6)

133.

S.C. COMMET SA Galaţi (attività principale punto 2.6)

134.

CNACF MINVEST SA Deva Filiala «DEVAMIN» Exploatarea minieră Vetel Hunedoara (attività principale punto 2.5)

135.

S.C. MOLDOMIN SA Moldova Nouă-Caraş Severin (attività principale punto 2.5)

136.

S.C. FIROS SA Bucureşti (attività principale punto 3.3)

137.

S.C. SINTER-REF SA Azuga-Prahova (attività principale punto 3.5)

138.

S.C. PRESCOM Braşov SA-Braşov (attività principale punto 3.1)

139.

S.C. MELANA IV SA Neamţ (attività punto 4.1)

140.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea-Vâlcea (attività principale punti 4.1, 4.2 e 4.3)

141.

S.C. AMONIL SA Slobozia — Ialomiţa (attività principale punti 4.3 e 4.2)

142.

CAROM SA Bacău (attività principale punto 4.1, lettere a), b) e i)

143.

AZOCHIM SA Săvineşti-Neamţ (attività principale punto 4.2)

144.

S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras SA Brasov (attività principale punto 4.6)

145.

S.C. SINTEZA SA Oradea- Bihor (attività principale punti 4.1, lettera g), 4.2, lettere d) ed e) e punto 4.4)

146.

S.C. CHIMPROD SA Bihor (attività principale punto 4.1, lettera b) e punto 4.5)

147.

S.C. AZUR SA Timişoara-Timiş (attività principale punto 4.1)

148.

S.C. PUROLITE SA Victoria — Braşov(attività principale punto 4.1, lettere d) e h))

149.

S.C. CELHART DONARIS SA Brăila(attività principale punto 6.1)

150.

S.C. VRANCART SA Adjud-Vrancea (attività principale punto 6.1, lettera b)

151.

S.C. PIM SA Sibiu (attività principale punto 6.3)

152.

S.C. DANUBIANA Roman SA Neamt (attività principale punto 6.4, lettera b))

153.

S.C. ZAHĂRUL Românesc SA Ţăndărei (attività principale punto 6.4, lettera b))

154.

S.C. VASCAR SA Vaslui (attività principale punto 6.4, lettera a))

155.

S.C. MULTIVITA SA Negru Voda - Constanţa (attività principale punto 6.5)

156.

S.C. SUINPROD SA Prahova (attività principale punto 6.6, lettera a))

157.

S.C. AVICOLA SA Ferma Şerbăneşti-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

158.

S.C. AVICOLA BUCUREŞTI SA Punct de lucru CSHD Mihăileşti (attività principale punto 6.6, lettera a))

159.

S.C. SUINPROD SA Bumbeşti Jiu -Gorj (attività principale punto 6.6, lettera a))

160.

S.C. SIBAVIS SA Sibiu — Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera a))

161.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma 1 Frănceşti -Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

162.

S.C. AVIA AGROBANAT SRL Bocşa — Reşiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

163.

S.C. AVICOLA Găieşti SA - Dâmboviţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

164.

S.C. VENTURELLI PROD SRL Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))

165.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma Budeşti — Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

166.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni Mihăieşti-Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

167.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma 2 Frănceşti -Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

168.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni-Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

169.

S.C. AVICOLA Bucureşti SA Sucursala Cluj-Sălişte-Cluj (attività principale punto 6.6, lettera a))

170.

S.C. AVICOLA Bucureşti SA Sucursala CSHD Codlea-Braşov (attività principale punto 6.6, lettera a))

171.

S.C. Cereal Prod SA - Galaţi (attività principale punto 6.6, lettera a))

172.

S.C. AVICOLA Mangalia SA Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

173.

S.C. AVICOLA SA Constanţa-Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

174.

S.C. AVICOLA BUCUREŞTI SA Punct de lucru Butimanu-Dâmboviţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

175.

S.C. EUROPIG SA Poiana Mărului - Braşov (attività principale punto 6.6, lettera b)

176.

S.C. SUINPROD SA Leţ — Covasna (attività principale punto 6.6, lettera b)

177.

S.C. AVICOLA Şiviţa SA Galaţi (attività principale punto 6.6, lettera a))

178.

S.C. COLLINI SRL Bocşa — Reşiţa (attività principale punto 6.6, lettera b)

179.

S.C. AGROSAS SRL Timişoara-Timiş (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))

180.

S.C. FLAVOIA SRL Platforma Hereclean- Sălaj (attività principale punto 6.6, lettera a))

181.

S.C. ELSID SA Titu — Dâmboviţa (attività principale punto 6.8)

 

Fino al 31 dicembre 2015:

182.

S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA Câmpina - Prahova (attività punto 1.2)

183.

S.C. TRACTORUL UTB SA Braşov (attività principale punto 2.3, lettera b) e punti 2.4, 2.6 e 6.7)

184.

S.C. ISPAT Petrotub SA Neamţ (attività principale punti 2.3 e 6.7)

185.

S.C. ARO SA Argeş (attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)

186.

S.C. STIMET SA Sighişoara — Mureş (attività principale punto 3.3)

187.

S.C. BEGA REAL SA Pleşa - Prahova (attività principale punto 3.5)

188.

S.C. AZOMUREŞ SA Târgu Mureş-Mureş (attività principale punti 4.2 e 4.3)

189.

S.C. COLOROM SA Codlea-Braşov (attività principale punto 4.1, punto j))

190.

S.C. SOMEŞ SA Dej - Cluj (attività principale punto 6.1, lettere a) e b))

191.

S.C. OMNIMPEX Hârtia SA Buşteni- Prahova (attività principale punto 6.1, lettera b))

192.

S.C. PERGODUR International SA Neamţ (attività principale punto 6.1, lettera b))

193.

S.C. PROTAN SA -Popeşti Leordeni-Ilfov (attività principale punto 6.5)

194.

S.C. PROTAN SA Bucureşti Sucursala Codlea-Braşov (attività principale punto 6.5)

195.

S.C. PROTAN SA-Cluj (attività principale punto 6.5)

Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.

2.

32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

In deroga agli articoli, 6, 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva 2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2007 a 52 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari e fino al 31 dicembre 2008 a 58 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari.

La Romania riferirà alla Commissione entro la fine del primo trimestre di ogni anno, a cominciare dal 30 marzo 2007, in merito alla chiusura degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti pericolosi che non risultino conformi e ai quantitativi di rifiuti sanitari trattati nel corso dell'anno precedente.

3.

32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III e IV della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:

 

Fino al 31 dicembre 2008:

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2009:

 

S.C. TERMOELECTRICA SE DOICEŞTI N. 1, 1 caldaia a vapore x 470 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2010:

 

S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — 1, 2 caldaie x 396,5 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth

 

S.C. Termoelectrica SE PAROSENI N. 2, 1 caldaia a vapore Benson x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth

 

RAAN, Branch Romag Termo N. 2, 3 caldaie x 330 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 7, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2011:

 

CET ARAD N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 80 MWth

 

S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR 68 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth

 

TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth

 

S.C. Electrocentrale Deva SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth

 

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth

 

S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2012:

 

CET BACĂU N. 1, 1 caldaia a vapore x 343 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI Vest N. 1, 2 caldaie a vapore x 458 MWth

 

S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. IŞALNIŢA, 4 caldaie x 473 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2013:

 

CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 403 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 269 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICA SA, Sucursala Electrocentrale BRĂILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth

 

S.C. CET BRAŞOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI Sud No 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI Sud N. 2, 2 caldaie a vapore x 458 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI Progresu N. 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth

 

S.C. Electrocentrale Deva SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C CET IAŞI II, 2 caldaie a vapore x 305 MWth

 

S.C. Uzina ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth

 

S.C.TERMICA S.A SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth

 

S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:

entro il 2007: 540 000 tonnellate di SO2/4 anno;

entro il 2008: 530 000 tonnellate di SO2/4 anno;

entro il 2010: 336 000 tonnellate di SO2/4 anno;

entro il 2013: 148 000 tonnellate di SO2/4 anno.

b)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:

 

Fino al 31 dicembre 2008:

 

ARPECHIM PITEŞTI N. 2, 1 caldaia BW x 81 MWth

 

ARPECHIM PITEŞTI N. 3, 4 caldaie x 81 MWth

 

PRODITERM BISTRIŢA, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth + 2 caldaie a vapore x 69 MWth

 

S.C. CET BRAŞOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth

 

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth

 

TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth

 

TERMOELECTRICA GIURGIU N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 72 MWth

 

S.C. Electrocentrale Deva SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58,1 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2009:

 

CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore CR x 403 MWth

 

CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

TERMICA TÂRGOVIŞTE, 1 caldaia ad acqua calda x 58,15 MWth

 

S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — 1,, 2 caldaie x 396,5 MWth

 

S.C. CET IAŞI I N. 2, 2 caldaie a vapore x 283 MWth

 

S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 3, 1 caldaia a vapore x 72,3 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2010:

 

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 1, 2 caldaie con gruppo vapore x 127 MWth + 1 x 269 MWth

 

S.C. CET SA N. 2 Braila, 2 caldaie x 110 MWth

 

CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 1, 2 caldaie x 45,94 MWth

 

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 2, 1 caldaia x 73 MWth

 

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 3, 1 caldaia x 73 MWth

 

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 4, 1 caldaia x 73 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICA SE DOICEŞTI N. 1, 1 caldaia a vapore Benson x 470 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI N. 3, 3 caldaie di potenza x 293 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICA SE PAROŞENI N. 2, 1 caldaia a vapore x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth

 

S.C. CET IASI I N. 1, 3 caldaie a vapore x 94 MWth

 

S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth

 

S.C. TURNU SA TURNU MĂGURELEN. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

S.C. TURNU SA TURNU MĂGURELEN. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

S.C. ENET SA N. 1, 3 caldaie x 18,5 MWth

 

S.C. ENET SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2011:

 

CET ARAD N. 2, 2-caldaie industriali a vapore + caldaia x 80 MWth

 

SC TERMON SA ONEŞTI, 3 caldaie x 380 MWth

 

SC CET SA N. 1 BRĂILA, 2 caldaie x 110 MWth

 

SC TERMICA SA N. 1 BOTOŞANI, 3 caldaie ad acqua calda x 116 MWth

 

SC ELCEN BUCUREŞTI Sud N. 12, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth

 

SC ELCEN BUCUREŞTI Sud N. 16, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 4, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

SC ELCEN BUCUREŞTI SE Palas N. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. IŞALNIŢA, 4 caldaie x 473 MWth

 

S.C. Electrocentrale Deva SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. CET IAŞI I N. 3, 4 caldaie ad acqua calda x 116 MWth

 

RAAN, Branch Romag Termo N. 1, 3 caldaie x 330 MWth

 

RAAN, Branch Romag Termo N. 2, 3 caldaie x 330 MWth

 

SC ROMPETROL SA BUCUREŞTI VEGA PLOIEŞTI, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 24.75 MWth

 

SC PETROTEL-LUKOIL SA N. 1, 2 DAV3 +HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth

 

SC PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth

 

S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 4, 1 caldaia ad acqua calda x 116,1 MWth

 

S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2012:

 

CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE Palas N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 5, 4 caldaie a vapore x 277 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2013:

 

S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI Sud N. 14, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE Palas N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI N. 2, 2 caldaie di potenza x 293 MWth

 

S.C. Electrocentrale Deva SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 1, 1 caldaia a vapore x 277 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 4, 1 caldaia a vapore x 277 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 7, 2 caldaie ad acqua calda x 116,3 MWth

 

S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth

 

S.C. ENET SA Vrancea N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:

entro il 2007: 128 000 tonnellate/anno;

entro il 2008: 125 000 tonnellate/anno;

entro il 2010: 114 000 tonnellate/anno;

entro il 2013: 112 000 tonnellate/anno;

c)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per le polveri non si applicano in Romania per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:

 

Fino al 31 dicembre 2008:

 

S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. CET IAŞI II, 2 caldaie a vapore 2x 305 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2009:

 

CET BACĂU N. 1, 1 caldaia a vapore x 345 MWth

 

TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore x 285 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWht

 

Fino al 31 dicembre 2010:

 

CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore x 403MWth

 

S.C. CET BRAŞOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICA DOICEŞTI N. 1, caldaia a vapore Benson x 470 MWth

 

S.C. COMPLEX ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth

 

S.C. TERMICA SA Suceava N. 1, 2 caldaie x 296 MWth

 

S.C. CET GOVORA SA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2011:

 

S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-N. 2, 2 CAF x 116 MWth + 2CR x 68 MWth

 

S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth

 

S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 1, DAV3+HPM, 1x45 MWth+14,7 MWht+11,4 MWht

 

S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth

 

S.C. ALUM SA TULCEA N. 1, 3 caldaie x 84,8 MWth + 1x 72,6 MWth

 

S.C. CET GOVORA SA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2013:

 

S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth

 

S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie a vapore x 85,4 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MW th+1 x 269 MWth

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di polveri di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:

entro il 2007: 38 600 tonnellate/anno;

entro il 2008: 33 800 tonnellate/anno;

entro il 2010: 23 200 tonnellate/anno;

entro il 2013: 15 500 tonnellate/anno;

d)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto applicabili dal 1o gennaio 2016 per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2017 agli impianti seguenti:

 

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 1 caldaia a vapore x 269 MWth;

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth;

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth;

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;

 

S.C. TERMICA SA SUCEAVA, N 1, 2 caldaie x 296 MWth.

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:

entro il 2016: 80 000 tonnellate/anno;

entro il 2017: 74 000 tonnellate/anno.

e)

Entro il 1o gennaio 2011, la Romania dovrà presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere da a) a d) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel 2012. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Romania. Entro i tre mesi successivi la Romania comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo III-360 della Costituzione.


(1)  Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2)  NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

(3)  NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

(4)  Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), comunicazione modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

(5)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

(6)  Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), comunicazione modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

(8)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE‐Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(9)  Le riduzioni di capacità devono essere permanenti come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 CECA (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20).

(10)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(11)  Accordo di transito tra la Comunità europea e la Romania per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno 2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75).

(12)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

(13)  Km in corso = tronchi stradali per i quali i lavori sono svolti nell'anno di riferimento. Detti lavori possono iniziare nell'anno di riferimento o essere iniziati negli anni precedenti.

(14)  Km messi in servizio = tronchi stradali per i quali i lavori sono completati o che sono messi in servizio nell'anno di riferimento.

(15)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(16)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(17)  GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(18)  GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(19)  GU L 275 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(20)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(21)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(22)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(23)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(24)  GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(25)  GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Appendice A dell'allegato VII

Ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena (Allegato VII, Capitolo 4, Sezione B)

PARTE I

SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SIDERURGICO IN ROMANIA

Ispat Sidex Galaţi

Siderurgica Hunedoara

COS Târgovişte

CS Reşiţa

IS Câmpia Turzii

Donasid (Siderca) Călăraşi

PARTE II

CALENDARIO E DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI DI CAPACITÀ (1)

 

Impianto

Cambiamento di capacità (tonnellate)

Data di cessazione della produzione

Data di chiusura permanente

Siderurgica Hunedoara

Vergella n. 1

–400 000

1995

1997

 

Vergella n. 3

–280 000

1998

2000

 

Profilati medi

–480 000

1o trimestre 2008

2o trimestre 2008

IS Câmpia Turzii

Vergella n. 1

–80 000

1995

1996

CS Reşiţa

Profilati leggeri

–80 000

2000

2001

 

Ruote ferroviarie

–40 000

1999

2000

 

Profilati pesanti

–220 000

4o trimestre 2007

2o trimestre 2008

 

Profilati medi e profilati speciali

–120 000

4o trimestre 2006

4o trimestre 2007

Donasid (Siderca) Călăraşi

Profilati medi

–350 000

1997

1999

 

Cambiamento netto di capacità

–2 050 000

 

 

PARTE III

PARAMETRI DI RISTRUTTURAZIONE

1.   Vitalità economica

In considerazione delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione, ogni società beneficiaria degli aiuti deve realizzare un risultato operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato del 10 % per società siderurgiche non integrate e del 13,5 % per le acciaierie integrate ed un rendimento minimo dell'1,5 % dei fondi propri entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Ciò sarà verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto dall'allegato VII, capitolo 4, sezione B, punto 13.

2.   Produttività

Entro il 31 dicembre 2008 verrà raggiunta gradualmente una produttività globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica dell'UE. Ciò sarà verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto dall'allegato VII, capitolo 4, sezione B, punto 13.

3.   Riduzioni dei costi

Sarà attribuita particolare importanza alle riduzioni dei costi come uno degli elementi chiave della vitalità economica. Tali riduzioni saranno attuate pienamente, in conformità dei piani d'impresa delle società beneficiarie.

PARTE IV

ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

1.   Produzione ed effetti sul mercato

produzione mensile di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e per gamma di prodotti,

prodotti venduti, compresi volumi, prezzi e mercati; ripartizione per gamma di prodotti.

2.   Investimenti

dettaglio degli investimenti realizzati,

data di completamento,

costi dell'investimento, fonti di finanziamento e importo di eventuali aiuti ad essi collegati,

data dell'eventuale erogazione degli aiuti.

3.   Riduzioni della forza lavoro

entità e calendario delle perdite dei posti di lavoro,

andamento dell'occupazione nelle società beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta),

andamento dell'occupazione nel settore siderurgico nazionale.

4.   Capacità (con riferimento all'intero settore siderurgico in Romania)

data o data prevista di cessazione della produzione di capacità espresse in PMP (ossia di produzione massima possibile annuale in condizioni di lavoro ordinarie) da chiudere, e loro descrizione,

data (o data prevista) di smantellamento, come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti (2), degli impianti in questione e dettagli sullo smantellamento,

data (o data prevista) dell'introduzione di nuove capacità e loro descrizione,

evoluzione della capacità totale di produzione di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria in Romania.

5.   Costi

ripartizione dei costi e loro rispettiva evoluzione passata e futura, in particolare riguardo alle economie sulla forza lavoro, ai consumi energetici, alle economie sulle materie prime, agli accessori e alla riduzione dei servizi esterni.

6.   Risultati finanziari

evoluzione dei principali rapporti finanziari volti a garantire la realizzazione di progressi verso la vitalità economica (i risultati e i rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire raffronti con il piano di ristrutturazione finanziario della società e devono includere il test di vitalità economica messo a punto dalla Commissione),

dettagli delle imposte e dei dazi pagati, comprese informazioni sulle eventuali deviazioni dal regime fiscale e doganale di norma applicabile,

livello degli oneri finanziari,

dettagli e calendario dell'erogazione degli aiuti già concessi secondo quanto stabilito dal protocollo,

termini e condizioni dei nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte).

7.   Creazione di una nuova società o di nuovi impianti corrispondenti ad un ampliamento delle capacità

identità degli azionisti del settore pubblico e privato,

fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova società o dei nuovi impianti,

termini e condizioni per la partecipazione degli azionisti pubblici e privati,

struttura amministrativa della nuova società.

8.   Cambiamenti negli assetti proprietari


(1)  Le riduzioni di capacità devono essere permanenti come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione, del 15 ottobre 1991 (GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20).

(2)  GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.

Appendice B dell'Allegato VII

Elenco di stabilimenti di carni, pollame, latte e prodotti lattiero-caseari (Allegato VII, Capitolo 5, Sezione B, sottosezione I)

Stabilimenti di carni

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

1

5806/2000

Comb Agroind Curtici

Str. Revoluţiei, nr.33, Curtici, jud. Arad

2

5065/2000

S.C. RB Prod S.R.L.

Str. Constituţiei, Arad, jud. Arad

3

101/2000

S.C. Cominca S.A.

Str. Octavian Goga, nr. 4, Oradea, jud. Bihor

4

102/1999

S.C. Prodaliment S.A.

Str. Republicii, nr. 101, Salonta, jud. Bihor

5

115/1996

S.C. Ferm Com Prod S.R.L.

Căldărăşti, jud. Buzău

6

1446/2002

S.C. Izocon MC S.A.

Cuza Vodă, jud. Călăraşi

7

19/2002

S.C. Carnob S.R.L.

Str. Lebedelor, nr. 1, Lumina, jud. Constanţa

8

154/1999

S.C. Casalco S.A.

Str. Jókai Mór, nr. 9-11, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

9

312/1999

S.C. Olas Prod S.R.L.

Str. N. Romanescu, nr. 28, Craiova, jud. Dolj

10

58/2001

S.C. Elan Trident S.R.L.

Str. Rákóczi, Miercurea Ciuc, jud. Harghita

11

143/1999

S.C. Lorialba Prest S.R.L.

Str. Crişul Alb, nr. 1, Brad, jud. Hunedoara

12

4585/2002

S.C. Agro Prod Com Dosa S.R.L.

Str. Principală, nr. 79, Chibed, jud. Mureş

13

2585/2000

S.C. Cazadela S.R.L.

Str. Oltului, nr. 34, Reghin, jud. Mureş

14

4048/2000

S.C. Coniflor S.R.L.

Str. Petru Maior, Gurghiu, jud. Mureş

15

422/1999

S.C. Prodprosper S.R.L.

Str. Dumbravei, nr. 18, Dumbrava Roşie, jud. Neamţ

16

549/1999

S.C. Tce 3 Brazi S.R.L.

Zăneşti, jud. Neamţ

17

24/2000

S.C. Spar S.R.L.

Str. Gării, nr. 10, Potcoava, jud. Olt

18

2076/2002

S.C. Simona S.R.L.

Str. Popa Şapcă, nr. 105, Balş, jud. Olt

19

86/2002

S.C. Universal S.R.L.

Crişeni, jud. Sălaj

20

5661/2002

S.C. Harald S.R.L.

Str. Mânăstirea Humorului, nr. 76A, jud. Suceava

21

6066/2002

S.C. Raitar S.R.L.

Cornu Luncii, jud. Suceava

22

5819/2002

S.C. Mara Alex S.R.L.

Milişăuţi, jud. Suceava

23

93/2003

S.C. Mara Prod Com S.R.L.

Str. Abatorului, nr. 1 bis, Alexandria, jud. Teleorman

24

1/2000

S.C. Diana S.R.L.

Bujoreni, jud. Vâlcea

25

6/1999

S.C. Diana Prod S.R.L.

Vlădeşti, jud. Vâlcea

Stabilimenti per le carni di pollame

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

1

2951/2000

S.C. Agronutrisco Impex S.R.L.

Str. Abatorului, nr. 2A, Mihăileşti, jud. Giurgiu

2

3896/2002

S.C. Oprea Avicom S.R.L.

Str. Dealul Viilor, nr. 5, Crăieşti, jud. Mureş

Stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

1

999/2000

S.C. Alba Lact S.A.

Str. Muncii, nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba

2

5158/8.11.2002

S.C. Biolact Bihor S.R.L.

Paleu, jud. Bihor

3

2100/8.11.2001

S.C. Bendearcris S.R.L.

Miceştii de Câmpie, nr. 202A, jud. Bistriţa-Năsăud

4

2145/5.3.2002

S.C. Lech Lacto S.R.L.

Lechinţa, nr. 387, jud. Bistriţa-Năsăud

5

395/18.6.2001

S.C. Lacto Solomonescu S.R.L.

Miron Costin, Vlăsineşti, jud. Botoşani

6

115/1.2.2002

S.C. Comintex S.R.L. Darabani

Darabani, jud. Botoşani

7

A343827/

30.8.2002

S.C. Prodlacta S.A.

Str. Gării, nr. 403, Homorod, jud. Braşov

8

258/10.4.2000

S.C. Binco Lact S.R.L.

Săcele, jud. Constanţa

9

12203/25.9.2003

S.C. Lacto Genimico S.R.L.

Str. Căşăriei nr. 2A, Hârşova, jud. Constanţa

10

2721/28.8.2001

S.C. Industrializarea Laptelui S.A.

B-dul Independenţei, nr. 23, Târgovişte, jud. Dâmboviţa

11

4136/10.6.2002

S.C. Galmopan S.A.

B-dul G. Coşbuc, nr. 257, Galaţi, jud. Galaţi

12

5/7.5.1999

S.C. Sandralact S.R.L.

Şos. Bucureşti-Giurgiu, km. 23, jud. Giurgiu

13

213/1996

S.C. Paulact S.R.L.

Str. Principală, nr. 28, Sânpaul, jud. Harghita

14

625/21.11.1996

S.C. Lactis S.R.L.

Str. Beclean, nr. 31, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

15

913/17.3.2000

S.C. Lactex — Reghin S.R.L.

Jabeniţa, nr. 33, jud. Mureş

16

207/21.4.1999

S.C. Midatod S.R.L.

Ibăneşti, nr. 273, jud. Mureş

17

391/23.4.1999

S.C. Kubo Ice Cream Company S.R.L.

Str. Dumbravei, nr. 5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ

18

1055/10.7.2000

S.C. Oltina S.A.

Str. A. I. Cuza, nr. 152, Slatina, jud. Olt

19

282/1999

S.C. Calion S.R.L.

Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jibou, jud. Sălaj

20

1562/27.12.1999

5750/23.5.2002

S.C. Bucovina S.A. Suceava

Str.Humorului, nr.4, Suceava, jud. Suceava

21

1085/26.5.1999

S.C. Bucovina S.A. Falticeni

Str. Izvor, nr.5, Falticeni, jud. Suceava

22

5614/20.4.2002

S.C. Coza Rux S.R.L.

Str. Burdujeni, nr.11 A, Suceava, jud. Suceava

23

1659/27.3.2003

S.C. Ecolact S.R.L.

Milisauti, jud. Suceava

24

1205/5.10.1999

S.C. Pro Putna S.R.L.

Putna, jud. Suceava

25

5325/13.2.2002

S.C. Cetina Prod Lact S.R.L.

Neagra Sarului, Saru Dornei, jud. Suceava

26

5245/6.11.2001

S.C. Simultan S.R.L.

Ortisoara, jud. Timis

27

2459/21.8.2002

S.C. Zan S.R.L.

Str. Celulozei, nr. 5, Zarnesti, jud. Brasov


ALLEGATO VIII

Sviluppo rurale (Articolo 34 del Protocollo)

SEZIONE I

MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA

A.   Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione

(1)

Il sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:

(a)

aiutare ad attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla pressione competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale della Bulgaria e della Romania;

(b)

facilitare e incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.

Ai fini del presente allegato per «aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza» si intendono le aziende la cui produzione è destinata principalmente all'autoconsumo, ma che commercializzano una parte della produzione.

(2)

Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:

(a)

dimostri la futura vitalità economica dell'azienda;

(b)

contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;

(c)

descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.

(3)

La conformità con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 è riesaminata dopo tre anni. Se gli obiettivi provvisori fissati nel piano non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non è concesso ulteriore sostegno, ma non sarà necessario rimborsare per questa ragione gli importi già ricevuti.

(4)

Il sostegno è pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino all'importo massimo ammissibile specificato nella Sezione I G e per un periodo non superiore a cinque anni.

B.   Associazioni di produttori

(1)

Un sostegno forfettario è concesso per agevolare la creazione e la gestione amministrativa di associazioni di produttori che perseguono gli obiettivi di:

(a)

adeguare ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;

(b)

immettere congiuntamente le merci sul mercato, incluse la preparazione delle vendite, la centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso; e

(c)

fissare norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare attenzione al raccolto e alla disponibilità.

(2)

Il sostegno è concesso soltanto alle associazioni di produttori che sono formalmente riconosciute dalle autorità competenti della Bulgaria o della Romania tra la data di adesione e il 31 dicembre 2009 in base al diritto nazionale o a quello comunitario.

(3)

Il sostegno è concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori è stata riconosciuta. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:

(a)

il 5 %, il 5 %, il 4 %, il 3 % e il 2 % del valore della produzione, fino ad un importo massimo di 1 000 000 EUR, commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno; e

(b)

il 2,5 %, il 2,5 %, il 2,0 %, l'1,5 % e l'1,5 % del valore della produzione superiore a 1 000 000 EUR commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.

In nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti alla Sezione I G.

C.   Misure del tipo Leader+

(1)

Un sostegno può essere concesso per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le comunità rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.

Le misure possono comprendere in particolare:

(a)

sostegno tecnico per studi dell'area locale e diagnosi del territorio in cui si tenga conto dei desideri espressi dalla popolazione interessata;

(b)

informazione e formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;

(c)

costruzione di partnership rappresentative per lo sviluppo locale;

(d)

elaborazione di strategie di sviluppo integrato;

(e)

finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.

(2)

Un sostegno può essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale conformemente ai principi stabiliti ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (1). Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.

(3)

I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi a partecipare alla cooperazione interterritoriale e transnazionale conformemente ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

(4)

La Bulgaria, la Romania e i gruppi di azione locale possono accedere all'Osservatorio dei territori rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

D.   Servizi di consulenza e di divulgazione agricole

Un sostegno è concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.

E.   Complementi ai pagamenti diretti

(1)

Un sostegno può essere concesso agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o gli aiuti diretti complementari nazionali di cui all'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2).

(2)

Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera la differenza tra:

(a)

il livello dei pagamenti diretti applicabili in Bulgaria o Romania per l'anno in questione conformemente all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e

(b)

il 40 % del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.

(3)

Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente parte E. in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20 % dell'assegnazione annuale di tale Stato. La Bulgaria o la Romania possono tuttavia decidere di sostituire detta percentuale annua del 20 % con le percentuali seguenti: 25 % per il 2007, 20 % per il 2008 e 15 % per il 2009.

(4)

Un sostegno concesso a un agricoltore ai sensi della presente parte E. è considerato alla stessa stregua dei pagamenti o degli aiuti diretti complementari nazionali, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003.

F.   Assistenza tecnica

(1)

Un sostegno può essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.

(2)

Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono‚ in particolare:

(a)

studi;

(b)

misure di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;

(c)

installazione, funzionamento e collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;

(d)

miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle migliori pratiche in questo settore.

G.   Tabella recante gli importi per le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania

Misura

EUR

 

Aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza

1 000

per azienda/all'anno

Associazioni di produttori

100 000

il primo anno

 

100 000

il secondo anno

 

80 000

il terzo anno

 

60 000

il quarto anno

 

50 000

il quinto anno

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA

(1)

Gli aiuti agli investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano vitalità economica alla fine della realizzazione dell'investimento.

(2)

Il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 50 % al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60 % al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima è superiore. Allorché gli investimenti sono intrapresi da giovani agricoltori ai sensi del pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del 55 % e, nelle regioni sfavorite, del 65 %, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima è superiore.

(3)

Gli aiuti agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del pertinente regolamento in vigore alla data di adesione saranno concessi alle aziende cui è stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo è precedente.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA

(1)

Gli agricoltori bulgari cui è stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.

(2)

L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione ed è calcolato in funzione dell'entità della quota latte e dell'attività agricola complessiva dell'azienda.

(3)

Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013

(1)

Per il periodo di programmazione 2007-2013 il sostegno comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di sviluppo rurale sarà attuato in conformità dei principi stabiliti dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3).

(2)

Nelle zone contemplate dall'obiettivo 1 il contributo finanziario della Comunità può ammontare o all'85 % per le misure agroambientali e le misure attinenti al benessere degli animali, e all'80 % per le altre misure, o alle percentuali stabilite dai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori.


(1)  GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.

(2)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), regolamento adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio ( GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1) e regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).


ALLEGATO IX

Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 del Protocollo)

I.   Articolo 39, paragrafo 2

(1)

Attuare senza ulteriori indugi il piano d'azione Schengen, pubblicato nel M.Of., p. I, nr. 129 bis/10.II.2005, modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti;

(2)

al fine di garantire un livello elevato di controllo e sorveglianza alle future frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente le iniziative per la modernizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture alle frontiere verdi e blu nonché ai valichi di frontiera e potenziare ulteriormente la capacità di analisi operativa del rischio. Ciò deve rispecchiarsi in un unico piano pluriennale di investimenti da presentare entro il marzo 2005, che dovrà consentire all'Unione di quantificare i progressi su base annuale e finché nei confronti della Romania non sia presa la decisione di cui all'articolo 4(2) di questo Protocollo. Inoltre, la Romania deve potenziare sensibilmente i programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero sia coperto in misura il più possibile prossima al 100 % già alla data di adesione. La Romania deve altresì attuare tutte le misure necessarie a combattere efficacemente l'immigrazione clandestina, anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi;

(3)

elaborare e attuare un piano d'azione e una strategia aggiornati e integrati sulla riforma del sistema giudiziario, comprese le principali misure di attuazione della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario, della legge sullo statuto dei magistrati e della legge sul Consiglio superiore della magistratura entrate in vigore il 30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane da destinare alla realizzazione del piano d'azione, che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformità del calendario fissato. La Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il nuovo sistema per l'assegnazione casuale dei fascicoli è pienamente operativo;

(4)

potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione delle attività della NAPO nella lotta alla corruzione ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale;

(5)

svolgere una valutazione indipendente dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare le conclusioni e raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere un documento globale, da presentare entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi, risultati da conseguire e adeguate disposizioni finanziarie; l'attuazione della strategia e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente; la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far sì che le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente; infine, essa deve contenere provvedimenti intesi a ridurre considerevolmente entro il 2005 il numero degli organismi preposti a prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze;

(6)

garantire che entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia, anche per quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare e attuare, entro il primo semestre del 2005, un preciso programma di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti, rispettivamente, nell'organico della polizia e della gendarmeria entro la data di adesione;

(7)

elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di lotta alla criminalità, che comprenda azioni concrete per ridimensionare la preminenza della Romania in quanto paese di origine, transito e destinazione di vittime della tratta di esseri umani, e presentare annualmente, a partire dal marzo 2005, dati statistici attendibili sulle modalità con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale.

II.   Articolo 39, paragrafo 3

(8)

Garantire il controllo effettivo da parte del Consiglio «Competitività» di qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti previsti tramite pagamenti differiti al bilancio statale di oneri fiscali o sociali o il differimento degli oneri per l'approvvigionamento energetico;

(9)

rafforzare senza indugio il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato;

(10)

presentare alla Commissione entro la metà del dicembre 2004 un piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il programma nazionale di ristrutturazione e i piani d'impresa individuali) conforme agli obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra (1), e alle condizioni illustrate nell'Allegato II, Capitolo 4, Sezione B, del Protocollo.

Rispettare pienamente l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonché rispettare pienamente gli importi degli aiuti di Stato e le condizioni concernenti le riduzioni di capacità da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra;

(11)

continuare a dotare il Consiglio «Competitività» di appropriati mezzi finanziari e di risorse umane sufficienti e adeguatamente qualificate.


(1)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE/Romania del 25.9.2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 157/203


ATTO

relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

Conformemente all'articolo 2 del trattato di adesione, il presente atto si applica nel caso in cui il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sia in vigore al 1o gennaio 2007 e fino alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

Ai fini del presente atto:

per «trattati originari» si intendono:

a)

il trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE») e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato CEEA»), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione,

b)

il trattato sull'Unione europea («trattato UE»), quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;

per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

per «Unione» si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE;

per «Comunità» si intende una o entrambe le Comunità di cui al primo trattino, a seconda dei casi;

per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania;

per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dai trattati originari.

Articolo 2

Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Articolo 3

1.   La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

2.   La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative alla Comunità o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

3.   La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.

4.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, apporta alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Bulgaria e la Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.

6.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.

Articolo 4

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «protocollo di Schengen»), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II, così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale Stato.

Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.

Articolo 5

La Bulgaria e la Romania partecipano all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE.

Articolo 6

1.   Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dalla Comunità oppure rientranti negli articoli 24 o 38 del trattato UE, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2.   La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dagli Stati membri attuali congiuntamente alla Comunità.

L'adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari Stati terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.

Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.

3.   Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.

4.   Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi e delle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, ad eccezione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.

In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, la Comunità e gli Stati membri, agendo congiuntamente, adottano, se opportuno nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.

5.   La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1),  firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

6.   La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo, (2) conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

7.   Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunità. A tal fine, prima della data di adesione, la Comunità può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche degli accordi bilaterali di cui sopra.

Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Comunità adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

8.   Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.

A tal fine, prima della data di adesione, sono negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali, si applicano le disposizioni del primo comma.

9.   Gli accordi di pesca conclusi prima dell'adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con i paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.

I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

10.   Con effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.

Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi gli Stati, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.

11.   La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel presente atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.

12.   La Bulgaria e la Romania adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche la Comunità o altri Stati membri.

Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche la Comunità è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

Articolo 7

1.   Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.

2.   Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.

3.   Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Articolo 8

L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 9

1.   All'articolo 189 del trattato CE e all'articolo 107 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentasei.».

2.   Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009‐2014, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio

22

Bulgaria

17

Repubblica ceca

22

Danimarca

13

Germania

99

Estonia

6

Grecia

22

Spagna

50

Francia

72

Irlanda

12

Italia

72

Cipro

6

Lettonia

8

Lituania

12

Lussemburgo

6

Ungheria

22

Malta

5

Paesi Bassi

25

Austria

17

Polonia

50

Portogallo

22

Romania

33

Slovenia

7

Slovacchia

13

Finlandia

13

Svezia

18

Regno Unito

72.»

Articolo 10

1.   All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato CEEA, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«2.

Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata‚ ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio

12

Bulgaria

10

Repubblica ceca

12

Danimarca

7

Germania

29

Estonia

4

Grecia

12

Spagna

27

Francia

29

Irlanda

7

Italia

29

Cipro

4

Lettonia

4

Lituania

7

Lussemburgo

4

Ungheria

12

Malta

3

Paesi Bassi

13

Austria

10

Polonia

27

Portogallo

12

Romania

14

Slovenia

4

Slovacchia

7

Finlandia

7

Svezia

10

Regno Unito

29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.»;

2.   All'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai voti dei menbri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.».

3.   All'articolo 34 del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»

Articolo 11

1.   All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici.»

2.   L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Il Tribunale è composto di ventisette giudici.».

Articolo 12

All'articolo 258 del trattato CE e all'articolo 166 del trattato CEEA, il secondo comma relativo alla composizione del Comitato economico e sociale è sostituito dal seguente:

«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio

12

Bulgaria

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Irlanda

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24.»

Articolo 13

All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma sulla composizione del Comitato delle regioni è sostituito dal seguente:

«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio

12

Bulgaria

21

Repubblica ceca

24

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Irlanda

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24»

Articolo 14

Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato CE, è modificato come segue:

1.

All'articolo 3, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«-

la Repubblica di Bulgaria,»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«-

la Romania,»

2.

All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:

a)

la frase di apertura è sostituita dalla seguente:

«1.

Il capitale della Banca è di 164 795 737 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti (3):

b)

Tra le voci relative all’Irlanda e alla Slovacchia si inserisce:

«Romania 846 000 000»; e

c)

tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania, si inserisce:

«Bulgaria 296 000 000».

3.

All'articolo 11, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;

due sostituti designati dalla Repubblica francese;

due sostituti designati dalla Repubblica italiana;

due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;

due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;

due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;

tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;

un sostituto designato dalla Commissione.».

Articolo 15

All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:

«2.

Il comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.».

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

Articolo 16

L’ultima frase dell’articolo 57, paragrafo 1 del trattato CE è sostituita dalla seguente:

«In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.».

Articolo 17

All'articolo 299 del trattato CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.».

Articolo 18

1.   All'articolo 314 del trattato CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.».

2.   All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.».

3.   All'articolo 53 del trattato UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.».

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PERMANENTI

TITOLO I

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 19

Gli atti elencati nell'allegato III del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Articolo 20

Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato.

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 21

Le misure elencate nell'allegato V del presente atto sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.

Articolo 22

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica delle regole comunitarie.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

TITOLO I

MISURE TRANSITORIE

Articolo 23

Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente atto si applicano nei confronti della Bulgaria e della Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 24

1.   In deroga al numero massimo di membri del Parlamento europeo stabilito dall'articolo 189, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, il numero di membri del Parlamento europeo è aumentato, per tenere conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, con il seguente numero di membri di tali paesi per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo:

Bulgaria

18

Romania

35.

2.   Entro il 31 dicembre 2007 la Bulgaria e la Romania svolgono l'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (4).

3.   In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 1 del trattato CEEA, se le elezioni si svolgeranno dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i popoli della Bulgaria e della Romania per il periodo dalla data di adesione sino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 2, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 25

1.   Dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti (5):

Bulgaria

14 800 000 EUR

Romania

42 300 000 EUR.

Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio 2007, 31 maggio 2008, 31 maggio 2009, 30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010, 31 maggio 2011 e 30 novembre 2011.

2.   La Bulgaria e la Romania contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste (5).

Bulgaria

0,181 %

Romania

0,517 %

3.   Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno versati dalla Bulgaria e dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.

Articolo 26

1.   La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (6):

(milioni di euro, prezzi attuali)

Bulgaria

11,95

Romania

29,88.

2.   I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2009, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:

2009:

15 %

2010:

20 %

2011:

30 %

2012:

35 %.

Articolo 27

1.   Adecorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare (7), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (8) e dello strumento di transizione di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e in Romania.

Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento svolta dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (9) e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).

Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione.

Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità della Bulgaria o della Romania, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.

2.   Gli impegni finanziari stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché quelli stabiliti in base allo strumento di transizione di cui all'articolo 31 successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

3.   L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.

In deroga a quanto sopra, i fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.

4.   Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA (11), la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e in Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (12). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario sono coperte dalla voce «Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri» o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunità europee relativo alla preadesione.

Articolo 28

1.   Si considera che la Commissione ha approvato, a norma del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (13), le iniziative che, alla data di adesione, hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti al capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale delle Comunità europee. Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate a norma di quest'ultimo regolamento.

2.   Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste all'articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza delle stesse, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici

3.   I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del relativo al fondo di coesione in vigore a tale data.

4.   Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.

5.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.

Articolo 29

Qualora il periodo di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma SAPARD (14) in relazione all'imboschimento dei terreni agricoli, al sostegno della creazione di organizzazioni di produttori o di programmi agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di SAPARD, gli impegni in sospeso saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (15).

Articolo 30

1.   La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unità 3 e l'unità 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unità.

2.   Nel periodo 2007-2009, la Comunità fornirà alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unità 1‐4 della centrale nucleare di Kozloduy.

L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).

L'assistenza o parte di essa può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

3.   La Commissione può adottare disposizioni relative all'attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Tali disposizioni sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16). A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

1.   Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Bulgaria e alla Romania un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso «Strumento di transizione», per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.

2.   L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.

3.   Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti al rafforzamento istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.

Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi 2004, per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alla priorità nazionali e orizzontali. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

4.   L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.

Articolo 32

1.   È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, a carattere temporaneo, per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per contribuire a migliorare i flussi di tesoreria dei bilanci nazionali.

2.   Per il periodo 2007-2009 sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù di uno strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, i seguenti importi (prezzi 2004):

(in milioni di EUR, prezzi 2004)

 

2007

2008

2009

Bulgaria

121,8

59,1

58,6

Romania

297,2

131,8

130,8

3.   Almeno il 50% dei fondi assegnati a ciascun paese a titolo dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen saranno utilizzati per aiutare la Bulgaria e la Romania nell'adempimento degli obblighi assuntisi di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.

4.   Il primo giorno lavorativo di ciascun mese del corrispondente anno viene corrisposto alla Bulgaria e alla Romania un dodicesimo di ciascun importo annuale. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.

5.   La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen.

Articolo 33

1.   Fatte salve future decisioni di carattere politico, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da rendere disponibile per Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 è stabilito come segue:

(in milioni di EUR, prezzi 2004)

 

2007

2008

2009

Bulgaria

539

759

1 002

Romania

1 399

1 972

2 603

2.   Nel triennio 2007-2009, la portata e la natura degli interventi, nell'ambito di tali dotazioni fisse per paese, sono determinati sulla base delle disposizioni applicabili al momento alle spese per azioni strutturali.

Articolo 34

1.   Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni I-III dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007-2009 e le disposizioni specifiche finanziarie di cui alla sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo di programmazione 2007-2013.

2.   Fatte salve future decisioni di carattere politico, gli stanziamenti d'impegno per lo sviluppo rurale provenienti dalla sezione Garanzia del FEAOG destinati alla Bulgaria e alla Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3 041 milioni di EUR (prezzi del 2004).

3.   Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

4.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.

Articolo 35

Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati ogni anno dalla Commissione, in linea con le oscillazioni dei prezzi, in quanto parte degli adeguamenti tecnici annuali alle prospettive finanziarie.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 36

1.   Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Bulgaria o la Romania può chiedere di essere autorizzata a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.

Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.

2.   Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.

3.   Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE e al presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Articolo 37

Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.

Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 38

In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria o in Romania nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione.

Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 39

1.   Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria e Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno dei due Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1o gennaio 2007, il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, può decidere di posporre di un anno, al 1o gennaio 2008, la data dell'adesione di tale Stato.

2.   Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei riguardi della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto I.

3.   Nonostante il paragrafo 1, e senza pregiudizio dell'articolo 37, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa approfondita valutazione, che deve essere effettuata nell'autunno 2005, dei progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo (17) o di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto II.

4.   Qualora sia adottata la decisione di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente in merito agli adattamenti del presente atto, inclusi i relativi allegati e appendici, che si siano resi indispensabili in conseguenza della decisione di rinvio.

Articolo 40

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

Articolo 41

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (18) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.

Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificati nel presente atto e che si rendono necessari in conseguenza dell'adesione sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.

Articolo 42

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO

TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI

Articolo 43

Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 44

Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 45

Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 46

1.   Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale di primo grado.

2.   Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.

Il mandato di uno dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.

3.   La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

4.   Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.

Articolo 47

La Corte dei conti è completata con la nomina di due membri supplementari, il cui mandato è di sei anni.

Articolo 48

Il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 49

Il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 27 membri, in rappresentanza delle collettività regionali e locali della Bulgaria e della Romania, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 50

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Articolo 51

1.   I nuovi membri dei comitati, dei gruppi o degli altri enti istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2.   I comitati o i gruppi istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.

TITOLO II

APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 52

Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.

Articolo 53

1.   La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Esse comunicano tali misure alla Commissione al più tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente atto.

2.   Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.

Articolo 54

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Articolo 55

Dietro richiesta debitamente circostanziata presentata dalla Bulgaria o Romania alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, possono adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.

Articolo 56

Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.

Articolo 57

Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente atto.

Articolo 58

I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

Gli allegati I-IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 60

Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua bulgara e rumena, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Articolo 61

Il Segretario Generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat.»

(4)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/772/EC, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

(5)  Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati pubblicati da Eurostat per il 2003.

(6)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(7)  Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 9).

(9)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(12)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(13)  GU L 130 del 25.5.1994. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(14)  Regolamento (CE) n. 1268/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 12).

(15)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2).

(18)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.


ALLEGATO I

Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3(3) dell'atto di adesione)

1.

Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1)

Convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1)

Primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1)

Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17)

Convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1)

Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10)

2.

Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)

Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)

Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)

3.

Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)

Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)

Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)

Secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)

4.

Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)

Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2)

Protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2)

Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2)

Protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2)

Protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3)

5.

Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34)

Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16)

Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2)

Protocollo dell'8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2)

6.

Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2)

7.

Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2)

8.

Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)

9.

Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)

Protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4 (1) dell'atto di adesione)

1.

L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 (1).

2.

Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 , di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), nonché dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:

Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.

3.

Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:

a)

l'accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana:

articolo 4,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

b)

l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna:

articolo 4,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,

dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;

c)

l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese:

articoli 4, 5 e 6,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

d)

l'accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica:

articoli 3, 4 e 5,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,

dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;

e)

l'accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica austriaca:

articolo 4,

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

f)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:

articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6,

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II;

g)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:

articoli 4 e 5,

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II,

dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland dell'atto finale, parte III;

h)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia:

articoli 4 e 5,

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II.

4.

I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen:

l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi (3), approvato dalla decisione 1999/439/CE (4) del Consiglio

l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati (5), approvato dalla decisione 2000/29/CE (6) del Consiglio.

l'accordo firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7);

5.

Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:

 

decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato;

 

decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;

 

decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;

 

decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;

 

decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990;

 

decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;

 

decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attività della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

 

decisione SCH/Com-ex (98) 26 def. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen;

 

decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE;

 

decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

 

decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta;

 

decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

 

decisione SCH/Com-ex (98) 57 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità;

 

decisione SCH/Com-ex (98) 59 rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;

 

decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;

 

decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni;

 

decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;

 

decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;

 

decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi;

 

decisione SCH/Com-ex (99) 13 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune:

allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune

il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13;

 

decisione SCH/Com-ex (99) 18 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili.

6.

Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:

 

dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;

 

dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.

7.

Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:

 

decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale;

 

decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.

8.

I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:

 

regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1);

 

decisione 1999/307/CE del Consiglio, del 1o maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49);

 

decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);

 

decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17);

 

decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31);

 

decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);

 

decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1o.6.2000, pag. 43);

 

decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);

 

decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29);

 

decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24);

 

regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);

 

regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2);

 

regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5);

 

decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui riguarda l'allegato 3 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 5a) del manuale comune;

 

direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45);

 

decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1);

 

regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);

 

regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4);

 

regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);

 

regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);

 

decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);

 

decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47);

 

decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49);

 

regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);

 

decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50);

 

decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);

 

direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17);

 

decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27);

 

regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10);

 

decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37);

 

direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26);

 

regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1);

 

decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136);

 

direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24);

 

decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28);

 

decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36);

 

decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5);

 

regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1);

 

regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5);

 

regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.

(5)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

(6)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 1.

(7)  Nella misura in cui l'accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.


ALLEGATO III

Elenco di cui all'Articolo 19 dell'atto di adesione: Adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni

1.   DIRITTO DELLE SOCIETÀ

DIRITTI DI PROPRIETà INDUSTRIALE

I.   MARCHIO COMUNITARIO

31994 R 0040: Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:

31994 R 3288: Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),

32003 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36),

32003 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1),

32004 R 0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).

All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo “i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)”), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri è esteso al loro territorio affinché esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.».

II.   CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI

1.

31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:

«k)

Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.

l)

Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.».

b)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.».

2.

31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:

«k)

Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.

l)

Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.».

b)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.».

III.   DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1), modificato da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo “i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)”), i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunità.».

2.   AGRICOLTURA

1.

31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:

31992 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),

31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:

«5)

La denominazione “acquavite di frutta” può essere sostituita dalla denominazione “pălincă” unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania.»;

b)

Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche:

al punto 4: «Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea»

al punto 6: «Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare», «Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)», «Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja», «Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie», «Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Ruse», «Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas», «Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja», «Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol», «Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Karlovo»

al punto 7: «Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan», «Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya di Silistra», «Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya di Tervel», «Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech», «Ţuică Zetea de Medieşu Aurit», «Ţuică de Valea Milcovului», «Ţuică de Buzău», «Ţuică de Argeş», «Ţuică de Zalău», «Ţuică ardelenească de Bistriţa», «Horincă de Maramureş», «Horincă de Cămârzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuş», «Turţ de Oaş», «Turţ de Maramureş».

2.

31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:

31992 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1),

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),

31996 R 2061: Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1),

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

«i)

Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5 % vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45‐50 grammi per litro e un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro.»

e la lettera i) diventa lettera j).

3.

31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),

31995 R 0711: Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),

31996 R 0415: Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),

31996 R 2444: Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),

31997 R 2595: Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),

31998 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),

31999 R 0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),

32000 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),

32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4),

32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),

32003 R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

Nell'allegato, punto V. «Sun cured», si aggiunge:

 

«Molovata

 

Ghimpaţi

 

Bărăgan»

b)

Nell'allegato, punto VI. «Basmas», si aggiunge:

 

«Djebel

 

Nevrokop

 

Dupnitsa

 

Melnik

 

Ustina

 

Harmanli

 

Krumovgrad

 

Iztochen Balkan

 

Topolovgrad

 

Svilengrad

 

Srednogorska yaka»

c)

Nell'allegato, punto VIII. «Kaba Koulak Classico», si aggiunge:

 

«Severna Bulgaria

 

Tekne»

4.

31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:

31997 R 2199: Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),

31999 R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),

32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),

32001 R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),

32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32004 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, dell'1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

Peso netto di materia prima fresca

(in tonnellate)

 

Pomodori

Pesche

Pere

Limiti comunitari

8 860 061

560 428

105 659

Limiti nazionali

Bulgaria

156 343

17 843

n.a.

Repubblica ceca

12 000

1 287

11

Grecia

1 211 241

300 000

5 155

Spagna

1 238 606

180 794

35 199

Francia

401 608

15 685

17 703

Italia

4 350 000

42 309

45 708

Cipro

7 944

6

n.a.

Lettonia

n.a.

n.a.

n.a.

Ungheria

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

n.a.

n.a.

Paesi Bassi

n.a.

n.a.

243

Austria

n.a.

n.a.

9

Polonia

194 639

n.a.

n.a.

Portogallo

1 050 000

218

600

Romania

50 390

523

n.a.

Slovacchia

29 500

147

n.a.

n.a.: non applicabile».

5.

31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:

31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),

31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),

31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),

31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),

31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),

32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),

32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),

32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),

32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),

32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),

32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),

32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),

32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),

32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell' 8.11.2002, pag. 8),

32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Percentuali del limite di garanzia per stato membro o regione specifica ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori

Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti dell'associazione di produttori

Percentuali

Germania, Spagna (tranne Castiglia-Léon, Navarra e la zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne Nord-Pas-de-Calais e Picardie), Italia, Portogallo (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio, Austria, Romania

2 %

Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia), Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria)

1 %

Castiglia-Léon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia), i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitca, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria (Bulgaria)

0,3 %».

6.

31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:

32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),

32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),

32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10),

32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

a)

Nell'articolo 6 si aggiunge:

«5.

Alla Bulgaria e alla Romania sono concessi nuovi diritti d'impianto, pari all'1,5 % della superficie totale vitata di 2 302,5 ettari per la Bulgaria e di 2 830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5.»

b)

Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:

«g)

in Romania: la zona di Podişul Transilvaniei»

c)

Nell'allegato III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:

«d)

in Slovacchia, la regione del Tokay;

e)

in Romania, le superfici vitate non incluse nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f).»

d)

Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:

«e)

in Bulgaria, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

f)

in Romania, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regioni viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli.»

e)

Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge:

«In Bulgaria, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e).»

f)

Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge:

«e in Romania.»

7.

32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:

32002 R 0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1),

32004 R 0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

a)

Nell'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo è così ripartito:

13 800 tonnellate per il Belgio,

13 tonnellate per la Bulgaria,

1 923 tonnellate per la Repubblica ceca,

300 tonnellate per la Germania,

30 tonnellate per l'Estonia,

50 tonnellate per la Spagna,

55 800 tonnellate per la Francia,

360 tonnellate per la Lettonia,

2 263 tonnellate per la Lituania,

4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,

150 tonnellate per l'Austria,

924 tonnellate per la Polonia,

50 tonnellate per il Portogallo,

42 tonnellate per la Romania,

73 tonnellate per la Slovacchia,

200 tonnellate per la Finlandia,

50 tonnellate per la Svezia,

50 tonnellate per il Regno Unito.»

b)

Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«2.

È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo è ripartito sotto forma di:

a)

quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

10 350 tonnellate per il Belgio,

48 tonnellate per la Bulgaria,

2 866 tonnellate per la Repubblica ceca,

12 800 tonnellate per la Germania,

42 tonnellate per l'Estonia,

20 000 tonnellate per la Spagna,

61 350 tonnellate per la Francia,

1 313 tonnellate per la Lettonia,

3 463 tonnellate per la Lituania,

2 061 tonnellate per l'Ungheria,

5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,

2 500 tonnellate per l'Austria,

462 tonnellate per la Polonia,

1 750 tonnellate per il Portogallo,

921 tonnellate per la Romania,

189 tonnellate per la Slovacchia,

2 250 tonnellate per la Finlandia,

2 250 tonnellate per la Svezia,

12 100 tonnellate per il Regno Unito.

Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa.»

8.

32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:

32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),

32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),

32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),

32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

a)

All'articolo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“nuovi Stati membri”: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia.»;

b)

Nell'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:

«Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.»;

c)

Nell'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie è il 30 giugno 2005.»;

d)

Nell'articolo 71 octies si aggiunge:

«9.

Per la Bulgaria e la Romania:

a)

il triennio di riferimento di cui al paragrafo 2 è il 2002-2004;

b)

l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) è il 2004;

c)

nel paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005.»;

e)

Nell'articolo 71 nonies si aggiunge:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005.»;

f)

All'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

Le superfici di base sono le seguenti:

Bulgaria

21 800 ha

Grecia

617 000 ha

Spagna

594 000 ha

Francia

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Cipro

6 183 ha

Ungheria

2 500 ha

Austria

7 000 ha

Portogallo

118 000 ha»;

g)

All'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.»;

h)

All'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

 

Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71

(EUR/ha)

Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive

(EUR/ha)

Bulgaria

-

345,225

Grecia

1 323,96

561,00

Spagna

1 123,95

476,25

Francia:

 

 

territorio metropolitano

971,73

411,75

Guyana francese

1 329,27

563,25

Italia

1 069,08

453,00

Ungheria

548,70

232,50

Portogallo

1 070,85

453,75

Romania

-

126,075»;

i)

L'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Articolo 81

Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

Bulgaria

4 166 ha

Grecia

20 333 ha

Spagna

104 973 ha

Francia:

territorio metropolitano

Guyana francese

19 050 ha

4 190 ha

Italia

219 588 ha

Ungheria

3 222 ha

Portogallo

24 667 ha

Romania

500 ha

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.»;

j)

L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Articolo 84

Superfici

1.   Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

2.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.

3.   La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio

100 ha

Bulgaria

11 984 ha

Germania

1 500 ha

Grecia

41 100 ha

Spagna

568 200 ha

Francia

17 300 ha

Italia

130 100 ha

Cipro

5 100 ha

Lussemburgo

100 ha

Ungheria

2 900 ha

Paesi Bassi

100 ha

Austria

100 ha

Polonia

4 200 ha

Portogallo

41 300 ha

Romania

1 645 ha

Slovenia

300 ha

Slovacchia

3 100 ha

Regno Unito

100 ha

4.   Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.»;

k)

All'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per la Bulgaria e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e riveduti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.

Per la Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma è il 2006/2007.»;

l)

Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la condizione per l'applicazione del presente comma è che il regime di pagamento unico per superficie sia attuato nel 2007 e che si sia optato per l'applicazione dell'articolo 66.»;

(m)

All'articolo 105, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Un supplemento del pagamento per superficie di:

291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,

285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,

viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

(ettari)

Bulgaria

21 800

Grecia

617 000

Spagna

594 000

Francia

208 000

Italia

1 646 000

Cipro

6 183

Ungheria

2 500

Austria

7 000

Portogallo

118 000»;

n)

All'articolo 108, dopo il secondo comma è inserito:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 giugno 2005, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.»;

o)

L'articolo 110 quater, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

Bulgaria: 10 237 ha

Grecia: 370 000 ha

Spagna: 70 000 ha

Portogallo: 360 ha.»;

p)

L'articolo 110 quater, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

Bulgaria: 263 EUR

Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari

Spagna: 1 039 EUR

Portogallo: 556 EUR.»;

q)

All'articolo 116, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro

Diritti (x 1 000)

Belgio

70

Bulgaria

2 058,483

Repubblica ceca

66,733

Danimarca

104

Germania

2 432

Estonia

48

Grecia

11 023

Spagna

19 580

Francia

7 842

Irlanda

4 956

Italia

9 575

Cipro

472,401

Lettonia

18,437

Lituania

17,304

Lussemburgo

4

Ungheria

1 146

Malta

8,485

Paesi Bassi

930

Austria

206

Polonia

335,88

Portogallo

2 690

Romania

5 880,620

Slovenia

84,909

Slovacchia

305,756

Finlandia

80

Svezia

180

Regno Unito

19 492

Totale

89 607,008»;

r)

All'articolo 123, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio

235 149

Bulgaria

90 343

Repubblica ceca

244 349

Danimarca

277 110

Germania

1 782 700

Estonia

18 800

Grecia

143 134

Spagna

713 999 (1)

Francia

1 754 732 (2)

Irlanda

1 077 458

Italia

598 746

Cipro

12 000

Lettonia

70 200

Lituania

150 000

Lussemburgo

18 962

Ungheria

94 620

Malta

3 201

Paesi Bassi

157 932

Austria

373 400

Polonia

926 000

Portogallo

175 075 (3)

Romania

452 000

Slovenia

92 276

Slovacchia

78 348

Finlandia

250 000

Svezia

250 000

Regno Unito

1 419 811 (4)

s)

All'articolo 126, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Belgio

394 253

Bulgaria

16 019

Repubblica ceca

90 300

Danimarca

112 932

Germania

639 535

Estonia

13 416

Grecia

138 005

Spagna (5)

1 441 539

Francia (6)

3 779 866

Irlanda

1 102 620

Italia

621 611

Cipro

500

Lettonia

19 368

Lituania

47 232

Lussemburgo

18 537

Ungheria

117 000

Malta

454

Paesi Bassi

63 236

Austria

375 000

Polonia

325 581

Portogallo (7)

416 539

Romania

150 000

Slovenia

86 384

Slovacchia

28 080

Finlandia

55 000

Svezia

155 000

Regno Unito

1 699 511

t)

All'articolo 130, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

 

Tori, manzi, vacche e giovenche

Vitelli di età compresa tra più di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185kg

Bulgaria

22 191

101 542

Repubblica ceca

483 382

27 380

Estonia

107 813

30 000

Cipro

21 000

Lettonia

124 320

53 280

Lituania

367 484

244 200

Ungheria

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polonia

1 815 430

839 518

Romania

1 148 000

85 000

Slovenia

161 137

35 852

Slovacchia

204 062

62 841»;

(u)

All'articolo 143 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

25 % nel 2007,

30 % nel 2008,

35 % nel 2009,

40 % nel 2010,

50 % nel 2011,

60 % nel 2012,

70 % nel 2013,

80 % nel 2014,

90 % nel 2015,

100 % a partire dal 2016.»;

v)

All'articolo 143 ter, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma:

«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformità di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.»;

w)

All'articolo 143 ter, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2009 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su loro richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1oagosto dell'ultimo anno di applicazione.»;

x)

All'articolo 143 ter, paragrafo 11 si aggiunge il seguente comma:

«Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2011), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.»;

y)

All'articolo 143 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

a)

per tutti i pagamenti diretti, del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60 % nel 2005, del 65 % nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni: del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del 60 % nel 2008, del 65 % nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100 % del livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto riguarda i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del presente regolamento, si applicano le seguenti percentuali massime: 85 % nel 2004, 90 % nel 2005, 95 % nel 2006 e 100 % a partire dal 2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 85 % nel 2007, 90 % nel 2008, 95 % nel 2009 e 100 % a partire dal 2010;

oppure

b)

i)

per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007.

ii)

per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra

l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007,

e

il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.

Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.»;

z)

All'articolo 154 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1o maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione è limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania detto periodo inizia il 1o gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2011. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detti periodi.»;

a bis)

All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte:

al titolo del punto A:

«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

al titolo del punto B:

«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come riferimento al secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

e al titolo del punto C:

«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come riferimento al terzo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

a ter)

L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII BIS

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.

(milioni di EUR)

Anno civile

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Romania

Slovenia

Slovacchia

2005

-

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

-

35,8

97,7

2006

-

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

-

41,9

115,4

2007

200,3

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

440,0

56,1

146,6

2008

240,4

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

527,9

70,1

183,2

2009

281,0

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

618,1

84,1

219,7

2010

321,2

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

706,4

98,1

256,2

2011

401,4

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

883,0

112,1

292,8

2012

481,7

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

1 059,6

126,1

329,3

2013

562,0

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 236,2

140,2

365,9

2014

642,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 412,8

140,2

365,9

2015

722,6

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 589,4

140,2

365,9

anni successivi

802,9

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 766,0

140,2

365,9»;

a quater)

All'allegato X si aggiunge:

 

«BULGARIA

 

Starozagorski

 

Haskovski

 

Slivenski

 

Yambolski

 

Burgaski

 

Dobrichki

 

Plovdivski»;

a quinquies)

L'allegato XI TER è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI TER

Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

 

Superficie di base

(ha)

Rese di riferimento

(t/ha)

Bulgaria

2 625 258

2,90

Repubblica ceca

2 253 598

4,20

Estonia

362 827

2,40

Cipro

79 004

2,30

Lettonia

443 580

2,50

Lituania

1 146 633

2,70

Ungheria

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polonia

9 454 671

3,00

Romania

7 012 666

2,65

Slovenia

125 171

5,27

Slovacchia

1 003 453

4,06».

9.

32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:

32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

a)

All'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva è liberata dal 1oaprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 in base alla valutazione di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.»;

b)

All'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente, quale definito all'articolo 5 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi.»;

c)

All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:

«6.

Per la Bulgaria e la Romania il prelievo si applica dal 1o aprile 2007.»;

d)

All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali è indicata nell'allegato I, tabella f).

Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1o aprile 2001 per l'Ungheria, il 1o aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1o aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1o aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1o aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania.»;

e)

All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per la Bulgaria e la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) è riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa è adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»;

f)

All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 è uguale al tenore di materie grasse di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania.»;

g)

All'articolo 9, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

«Per la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato II è riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se necessario, adeguato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»;

h)

All'allegato I, le tabelle d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

Periodo 2007/2008

Stato membro

Quantitativi (tonnellate)

Belgio

3 343 535,000

Bulgaria

979 000,000

Repubblica ceca

2 682 143,000

Danimarca

4 499 900,000

Germania

28 143 464,000

Estonia

624 483,000

Grecia

820 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 478 156,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Cipro

145 200,000

Lettonia

695 395,000

Lituania

1 646 939,000

Lussemburgo

271 739,000

Ungheria

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Paesi Bassi

11 185 440,000

Austria

2 776 895,000

Polonia

8 964 017,000

Portogallo

1 939 187,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

560 424,000

Slovacchia

1 013 316,000

Finlandia

2 431 047,324

Svezia

3 336 030,000

Regno Unito

14 755 647,000

e)

Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015

Stato membro

Quantitativi (tonnellate)

Belgio

3 360 087,000

Bulgaria

979 000,000

Repubblica ceca

2 682 143,000

Danimarca

4 522 176,000

Germania

28 282 788,000

Estonia

624 483,000

Grecia

820 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 599 335,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Cipro

145 200,000

Lettonia

695 395,000

Lituania

1 646 939,000

Lussemburgo

273 084,000

Ungheria

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Paesi Bassi

11 240 814,000

Austria

2 790 642,000

Polonia

8 964 017,000

Portogallo

1 948 550,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

560 424,000

Slovacchia

1 013 316,000

Finlandia

2 443 069,324

Svezia

3 352 545,000

Regno Unito

14 828 597,000

f)

I quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Stato membro

Quantitativi di riferimento per le consegne (tonnellate)

Quantitativi di riferimento per le vendite dirette (tonnellate)

Bulgaria

722 000

257 000

Repubblica ceca

2 613 239

68 904

Estonia

537 188

87 365

Cipro

141 337

3 863

Lettonia

468 943

226 452

Lituania

1 256 440

390 499

Ungheria

1 782 650

164 630

Malta

48 698

Polonia

8 500 000

464 017

Romania

1 093 000

1 964 000

Slovenia

467 063

93 361

Slovacchia

990 810

22 506

g)

Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Stato membro

Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione (tonnellate)

Bulgaria

39 180

Repubblica ceca

55 788

Estonia

21 885

Lettonia

33 253

Lituania

57 900

Ungheria

42 780

Polonia

416 126

Romania

188 400

Slovenia

16 214

Slovacchia

27 472»;

i)

Nell'allegato II la tabella è sostituita dalla seguente:

«Tenore di materie grasse di riferimento

Stato membro

Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg)

Belgio

36,91

Bulgaria

39,10

Repubblica ceca

42,10

Danimarca

43,68

Germania

40,11

Estonia

43,10

Grecia

36,10

Spagna

36,37

Francia

39,48

Irlanda

35,81

Italia

36,88

Cipro

34,60

Lettonia

40,70

Lituania

39,90

Lussemburgo

39,17

Ungheria

38,50

Paesi Bassi

42,36

Austria

40,30

Polonia

39,00

Portogallo

37,30

Romania

35,93

Slovenia

41,30

Slovacchia

37,10

Finlandia

43,40

Svezia

43,40

Regno Unito

39,70».

3.   POLITICA DEI TRASPORTI

31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da:

31998 L 0076: Direttiva 98/76/CEE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(a)

All'articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11.

In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Bulgaria ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale in base al decreto governativo n. 11 del 31 ottobre 2002 sul trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002);

dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 33 del 3 novembre 1999 sul trasporto pubblico di viaggiatori e merci sul territorio della Bulgaria, modificato il 30 ottobre 2002 (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002).

12.

In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione della Romania sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della presente direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 28 gennaio 2000, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base all'ordinanza del Ministro dei trasporti n. 761, del 21 dicembre 1999, relativa alla nomina, alla formazione e alla certificazione professionale di persone che coordinano permanentemente ed efficacemente l'attività di trasporto stradale.»

(b)

All'articolo 10 ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I certificati di idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 12, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis.»

4.   FISCALITÀ

1.

31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:

11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),

31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),

31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),

11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),

31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),

31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),

31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),

31992 L 0111: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),

31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),

31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),

31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),

31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),

31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),

31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),

31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),

31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),

31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),

31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34),

32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30.3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24),

32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),

32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17),

32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20.12.2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),

32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),

32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),

32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),

32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).

All'articolo 24 bis, prima del trattino

«—

nella Repubblica ceca: 35 000 EUR» si aggiunge il seguente trattino:

«—

in Bulgaria: 25 600 EUR;».

E dopo il trattino

«—

in Polonia: 10 000 EUR»:

«—

in Romania: 35 000 EUR;».

2.

31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(a)

All'articolo 22, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.

La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale.»

(b)

All'articolo 22, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

L'Ungheria, la Romania e la Slovacchia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminerà il presente accordo nel 2015 e riferirà al Consiglio su eventuali modifiche.».


(1)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

(2)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

(3)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.

(4)  Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.»

(5)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

(6)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

(7)  Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.»


ALLEGATO IV

Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni

AGRICOLTURA

A.   NORMATIVA AGRICOLA

1.

Treaty establishing the European Community, Part Three, Title II, Agriculture

Il Consiglio‚ deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, modifica il regolamento che disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, adeguando di conseguenza le quote di zucchero e di isoglucosio e il fabbisogno massimo di approvvigionamento per le importazioni di zucchero greggio, così come indicato nella tabella seguente che può essere adattata secondo le stesse modalità previste per le quote relative agli Stati membri attuali, al fine di garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero vigenti al momento.

Quantitativi concordati

(in tonnellate)

 

Bulgaria

Romania

Quantitativo di base per lo zucchero (1)

4 752

109 164

di cui: A

4 320

99 240

B

432

9 924

Fabbisogno massimo di approvvigionamento (valore zucchero bianco) per le importazioni di zucchero greggio

198 748

329 636

Quantitativo di base per l'isoglucosio (2)

56 063

9 981

di cui: A

56 063

9 790

B

0

191

Qualora la Bulgaria lo chieda nel 2006, i suddetti quantitativi di base A e B di zucchero sono trasferiti ai rispettivi quantitativi di base A e B di isoglucosio della Bulgaria.

2.

31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:

31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),

31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),

31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),

31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),

31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),

32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),

32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),

32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),

32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),

32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),

32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),

32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),

32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),

32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),

32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

Ove opportuno e secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (3), la Commissione adotta entro il momento dell'adesione le necessarie modifiche all'elenco comunitario delle zone di produzione riconosciute figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, al fine in particolare di includere in tale elenco le zone designate di produzione di tabacco bulgare e rumene.

3.

32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:

32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),

32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),

32004 D 0281: Decisione 2004/281/EC del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),

32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

a)

Il Consiglio‚ deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie affinché la Bulgaria e la Romania integrino gli aiuti alle sementi ai regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(i)

Tali disposizioni comprenderanno la seguente modifica dell'allegato XI bis «Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3» del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004:

«ALLEGATO XI BIS

Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3

(milioni di euro)

Anno civile

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Romania

Slovenia

Slovacchia

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

Anni successivi

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12».

(ii)

La ripartizione dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali è erogabile l'aiuto è la seguente:

Ripartizione concordata dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali è erogabile l'aiuto

(in tonnellate)

 

Bulgaria

Romania

Sementi di riso (Oryza sativa L.)

883,2

100

Sementi diverse dalle sementi di riso

936

2 294

b)

Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie per la Bulgaria e la Romania al fine di integrare gli aiuti nel settore del tabacco nei regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

L'assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco è la seguente:

Assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco

(in tonnellate)

 

Bulgaria

Romania

Totale di cui:

47 137

12 312

I Flue-cured

9 023

4 647

II Light air-cured

3 208

2 370

V Sun-cured

 

5 295

VI Basmas

31 106

 

VIII Kaba Koulak

3 800

 

B.   NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).

Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 della direttiva 1999/105/CE, la Commissione adatta l'allegato I di detta direttiva riguardo alle specie forestali Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. e Tilia tomentosa Moench.


(1)  In tonnellate di zucchero bianco.

(2)  In tonnellate di materia secca.

(3)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.


ALLEGATO V

Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti

1.   DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo I, Libera circolazione delle merci

MECCANISMO SPECIFICO

Per quanto riguarda la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro in un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta in uno dei nuovi Stati membri summenzionati per tale prodotto, ha la possibilità di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal certificato protettivo complementare per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione è protetto da brevetto o certificato protettivo complementare, anche se detto prodotto è stato immesso sul mercato in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso.

Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, deve dimostrare alle competenti autorità, nella domanda relativa a tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo.

2.   POLITICA DELLA CONCORRENZA

Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza

1.

I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE:

a)

misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;

b)

misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;

c)

misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.

Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, né alle attività connesse con la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati.

Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie relative alla politica della concorrenza stabilite nel presente Atto e le misure previste nell'allegato VII, capo 4, sezione B del presente Atto.

2.

Qualora un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione:

a)

un elenco delle misure di aiuto in vigore che sono state valutate dall'autorità nazionale di controllo degli aiuti di Stato e da essa giudicate compatibili con l'acquis, e

b)

ogni altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilità della misura di aiuto da esaminare,

conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.

Se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiché le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono già state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera c) prima della data di adesione sono sottoposte alla procedura di cui sopra indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame il nuovo Stato membro interessato sia già divenuto membro dell'Unione.

3.

Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1).

Se tale decisione è presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.

4.

Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e i singoli aiuti concessi al settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni:

le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.

Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.

Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

5.

Per quanto riguarda la Romania, il punto 1, c) si applica esclusivamente alle misure di aiuto esaminate dall'autorità rumena di controllo degli aiuti di Stato dopo la data, decisa dalla Commissione sulla base del controllo costante degli impegni assunti dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione, alla quale il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente. Si considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando la Romania dimostri di procedere sistematicamente ad un controllo completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di tutti gli aiuti connessi in Romania, comprese l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorità rumena di controllo degli aiuti di Stato di decisioni pienamente e correttamente motivate che comportino una valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di ciascuna misura ed una corretta applicazione del criterio di compatibilità.

La Commissione può sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1o settembre 2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione, in cui si constata che il grado di attuazione è di livello soddisfacente, qualora nutra seri dubbi sulla compatibilità della misura in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione è presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.

Qualora la Commissione adotti una decisione negativa in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la Romania adotti tutti i provvedimenti necessari per il recupero effettivo dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi interessi fissati ad un tasso adeguato, in conformità del regolamento (CE) n. 794/2004 (2), ed esigibili a decorrere dalla stessa data.

3.   AGRICOLTURA

a)

Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo II, agricoltura

1.

Le scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del mercato debbono essere prese a carico dalla Comunità al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 20 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (3). Tale presa a carico delle scorte pubbliche è operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno della Comunità e che le scorte rispondano ai requisiti comunitari in materia di interventi.

2.

I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto.

La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.

3.

Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantità che supera le scorte normali di riporto.

4.

La Commissione attua e applica le succitate disposizioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (4) o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 30 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5), o alla procedura di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli o conformemente alla pertinente procedura del comitato quale determinata nella legislazione applicabile.

b)

Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza

Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, a eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data sono considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni:

le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.

Tali misure di aiuto sono considerate aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.

Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

4.   UNIONE DOGANALE

Trattato che istituisce la Comunità europea, parte terza, titolo I Libera circolazione delle merci, capo 1, Unione doganale

 

31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

 

31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32003 R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:

PROVA DELLA POSIZIONE COMUNITARIA (SCAMBI NELLA COMUNITÀ ALLARGATA

1.

In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b) e punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunità allargata, o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nella Comunità allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nella Comunità allargata purché sia presente uno dei seguenti requisiti:

a)

prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o compilata prima della data di adesione in base ad uno degli accordi europei elencati in appresso o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, e che contenga un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi su materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti per i quali è stata rilasciata o compilata una prova dell'origine (regola del divieto di restituzione);

Gli accordi europei:

21994 A 1231 (24) Bulgaria: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra — Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (6);

21994 A 1231 (20) Romania: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra — Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (7);

b)

uno dei mezzi atti a comprovare la posizione comunitaria di cui all'articolo 314 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;

c)

un carnet ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in un nuovo Stato membro.

2.

Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione ed in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per «merci comunitarie» si intendono le merci:

interamente ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori, o

importate da paesi o da territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese, o

ottenute o prodotte nel paese interessato, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.

3.

Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai rispettivi accordi europei o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)

4.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con tali paesi o rilasciate o compilate nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità o adottate nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione, e

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in tale nuovo Stato membro alla data dell'immissione in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato membro in questione, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

5.

La Bulgaria e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:

a)

una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi prima della data di adesione da questi paesi terzi con la Comunità, e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le regole di origine previste in tali accordi.

Tali autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria.

6.

Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

7.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con tali paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale nuovo Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale avviene l'immissione in libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e

b)

i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e

c)

la prova dell'origine rilasciata a posteriori sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

8.

Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi.

PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE‐TURCHIA

9.

Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che consentano con la Comunità un cumulo dell'origine basato su regole di origine identiche e un divieto di restituzione o di sospensione dei dazi doganali sulle merci in questione sono accettate nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995 (8), a condizione che:

a)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e

b)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

10.

Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

11.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‐Turchia, del 22 dicembre 1995, è accettato nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nella Comunità o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che:

a)

per le merci in questione non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al paragrafo 9, e

b)

le merci siano conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, e

c)

i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e

d)

il certificato di circolazione A.TR. sia presentato alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

12.

Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al paragrafo 11, si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia (9).

REGIMI DOGANALI

13.

La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati prima dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria.

Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto è quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformità della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto è considerato risorsa propria della Comunità.

14.

Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione.

15.

Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;

qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria a decorrere dalla data di adesione;

se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.

16.

Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;

qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria a decorrere dalla data di adesione.

17.

Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

l'articolo 591, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente prima della data di adesione dai nuovi Stati membri.

ALTRE DISPOSIZIONI

18.

Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione.

19.

Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

il recupero è effettuato alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero è effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.

20.

Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali è chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio è effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 del 10.9.1996 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(5)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(6)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE‐Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag. 1).

(7)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE‐Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella GU).

(8)  Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‐Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione CE‐Turchia (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).

(9)  Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia, del 28 marzo 2001 che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Comitato di cooperazione doganale CE‐Turchia, del 30 gennaio 2003 (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).

Appendice dell'allegato V

Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1, lettera b) del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V

Nota: Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V solo a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del primo paragrafo.

N.

Titolo (originale)

Data di approvazione da parte dell''autorità nazionale di controllo degli aiuti di Stato

Durata

SM

N.

Anno

BG

1

2004

Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със «Силома» АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години.

29.7.2004

2004-2018

BG

2

2004

Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от «Български пощи» ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга.

18.11.2004

31.12.2010

BG

3

2004

Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление «Информационно обслужване»

16.12.2003

31.12.2010


ALLEGATO VI

Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria

1.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea

GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

1.

L'articolo 39 e l'articolo 49, primo comma del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Bulgaria, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.

I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini bulgari ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini bulgari di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3.

Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4.

Su richiesta della Bulgaria si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara.

5.

Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Bulgaria qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

6.

Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini bulgari durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente.

7.

Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini bulgari, possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.

Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8.

Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attività lavorativa:

il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;

il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9.

Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10.

Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Bulgaria potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11.

Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Romania. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Bulgaria a cittadini rumeni per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.

12.

Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13.

Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, primo comma del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Bulgaria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

per la Germania:

Settore

Codice NACE (2), salvo diversamente specificato

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione

Altri servizi

74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

per l'Austria:

Settore

Codice NACE (3), salvo diversamente specificato

Attività dei servizi connessi all'orticoltura

01.41

Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.7

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di vigilanza

74.60

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70

Attività infermieristica a domicilio

85.14

Assistenza sociale non residenziale

85.32

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, primo comma del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Bulgaria può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Bulgaria, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14.

L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini bulgari ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti bulgari e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in Bulgaria non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della «preferenza comunitaria», i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari.

2.   LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3.   LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione europea,

Trattato che istituisce la Comunità europea.

1.

Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.

2.

Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4.   AGRICOLUTRA

A.   NORMATIVA IN MATERIA AGRICOLA

31997 R 2597: Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:

31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Bulgaria fino al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia grassa del 3 % (m/m) può essere commercializzato come latte intero ed il latte con un tenore di materia grassa del 2 % (m/m) può essere commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo.

B.   NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

a)

Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nei capitoli I e II dell'appendice del presente allegato possono fino al 31 dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non è stato manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II e III, a condizione che le aziende da cui è consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità bulgare.

b)

Finché gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in Bulgaria in stabilimenti ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

c)

Gli stabilimenti elencati nel capitolo II dell'appendice del presente allegato, sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2009, a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intende il latte di cui alla lettera a). Detti stabilimenti devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 (4) e devono dimostrare la capacità di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:

prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta alla fase del prodotto finale, inclusi itinerari della raccolta del latte, deposito e trattamento separati del latte conforme e non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici dei prodotti a base di latte non conforme alle norme UE nonché deposito separato di tali prodotti,

stabilire una procedura per garantire la rintracciabilità della materia prima, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonché la responsabilità per i prodotti e la corrispondenza tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti,

sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7 oC per 15 secondi, e

adottare tutte le misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento.

Le autorità bulgare:

garantiscono che il conduttore o il gestore di ciascuno stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per assicurare la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte;

conducono test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e

effettuano, in laboratori approvati, test su tutte le materie prime e i prodotti finiti per verificarne la conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo II, inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.

Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate che trasformano latte crudo non conforme alle norme UE in stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi sul mercato solo alle condizioni stabilite alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati su una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice del presente allegato possono essere commercializzati come prodotti conformi purché siano soddisfatte tutte le condizioni concernenti la separazione delle linee di produzione.

d)

Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999 (5) solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004.

e)

La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel miglioramento delle aziende lattiero-casearie e del sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce che tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009.

f)

La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (6), aggiornare l'appendice del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002.

5.   POLITICA DEI TRASPORTI

1.

31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Bulgaria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Bulgaria.

b)

Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.

c)

Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

d)

Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.

e)

L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

2.

31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

Fino al 31 dicembre 2010 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori.

Il capitale e le riserve di dette imprese devono raggiungere gradualmente i valori minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:

entro il 1o gennaio 2007 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 5 850 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;

entro il 1o gennaio 2008 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 6 750 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 750 EUR per ciascun veicolo supplementare;

entro il 1o gennaio 2009 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 7 650 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;

entro il 1o gennaio 2010 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 8 550 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 750 EUR per ciascun veicolo supplementare.

3.

31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:

32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse.

Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (7).

La Bulgaria rispetterà il calendario indicato nelle tabelle allegate per l'adattamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.

Parallelamente all'adattamento, è garantita una progressiva apertura della rete stradale bulgara, inclusa la rete di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.

Dalla data di adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale, provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE, non saranno soggetti a canoni aggiuntivi temporanei sull'intera rete stradale bulgara.

I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale non provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria.

Programma di adattamento della rete stradale (km)

Tabella 1

No

STRADA

SEZIONE

LUNGHEZZA (KM)

APERTA AL TRAFFICO

MISURA

1

2

3

4

5

6

1

I-5/E-85/

GABROVO - SHIPKA

18

2014

NUOVA COSTRUZIONE

2

I-5/E-85/

KARDJALI - PODKOVA (MAKAZA)

18

2008

NUOVA COSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

36

 

 

3

I-6

SOFIA - PIRDOP

56

2009

RIASSETTO

4

I-7

SILISTRA - SHUMEN

88

2011

RIASSETTO

5

I-7

PRESLAV - E-773

48

2010

RICOSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

136

 

 

6

I-9/E-87/

FRONTIERA RUMENA - BALCHIK

60

2009

RIASSETTO

7

II-12

VIDIN - FRONTIERA JUGOSLAVA

26

2008

RICOSTRUZIONE

8

II-14

VIDIN - KULA - FRONTIERA JUGOSLAVA

42

2009

RICOSTRUZIONE

9

II-18

CIRCONVALLAZIONE NORD DI SOFIA

24

2014

NUOVA COSTRUZIONE

10

II-19

SIMITLI - GOSE DELCHEV - FRONTIERA GRECA

91

2008

RIASSETTO

11

II-29

DOBRICH - VARNA

21

2010

RIASSETTO

12

II-35

LOVETCH - KARNARE

28

2011

RICOSTRUZIONE

13

II-53

SLIVEN - YAMBOL

25

2010

RIASSETTO

14

II-55

GURKOVO - N.ZAGORA

26

2010

RIASSETTO

15

II-55

N.ZAGORA - SVILENGRAD

81

2012

RIASSETTO

 

 

TOTALE PARZIALE

107

 

 

16

II-57

ST.ZAGORA - RADNEVO

42

2010

RIASSETTO

17

II-62

KYUSTENDIL - DUPNITSA

26

2011

RICOSTRUZIONE

18

II-63

PERNIK - FRONTIERA JUGOSLAVA

20

2010

RICOSTRUZIONE

19

II-73

SHUMEN - KARNOBAT

44

2012

RICOSTRUZIONE

20

II-73

SHUMEN - KARNOBAT

119

2011

RICOSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

63

 

 

21

II-78

RADNEVO - TOPOLOVGRAD

40

2013

RIASSETTO

22

II-86

ASENOVGRAD - SMOLAN

72

2014

RICOSTRUZIONE

23

II-98

BURGAS - M.TARNOVO

64

2014

RICOSTRUZIONE

24

III-197

GOSE DELCHEV - SMOLYAN

87

2013

RICOSTRUZIONE

25

III-198

GOTZE DELCHEV - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA

95

2013

RICOSTRUZIONE

26

III-534

ELENA - N.ZAGORA

52

2012

RICOSTRUZIONE

27

III-534

N.ZAGORA - SIMEONOVGRAD

53

2014

RICOSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

105

 

 

28

III-601

KYUSTENDIL - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA

27

2011

NUOVA COSTRUZIONE

29

III-622

KYUSTENDIL - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA

31

2013

NUOVA COSTRUZIONE

30

III-865

SMOLYAN - MADAN

15

2011

RICOSTRUZIONE

31

III-867

SMOLYAN - KARDJALI

69

2014

RICOSTRUZIONE

32

III-868

TANGENZIALE DI SMOLYAN

40

2012

NUOVA COSTRUZIONE

33

IV-410068

SIMITLI - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA

28

2009

NUOVA COSTRUZIONE

34

 

TANGENZIALE DI PLOVDIV

4

2014

NUOVA COSTRUZIONE

 

A1

AUTOSTRADA «TRAKIA» - ST.ZAGORA - KARNOBAT

 

 

 

35

 

LOTTO 2

33

2010

NUOVA COSTRUZIONE

36

 

LOTTO 3

37

2011

NUOVA COSTRUZIONE

37

 

LOTTO 4

48

2014

NUOVA COSTRUZIONE

 

 

TOTALE PARZIALE

118

 

 

 

 

TOTALE

1598

 

 

Tabella 2

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

MISURA

 

 

 

 

 

 

 

 

RIASSETTO

91

116

114

88

81

40

0

 

RICOSTRUZIONE

26

42

68

88

96

182

258

 

NUOVA COSTRUZIONE

18

28

33

64

40

31

94

 

 

135

186

215

240

217

253

352

1 598 km

6.   FISCALITÀ

1.

31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Bulgaria può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2.

31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Bulgaria può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere, sui quantitativi di sigarette che dalla Bulgaria possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

3.

32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:

32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).

La Bulgaria è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 % fino al 31 dicembre 2010 e il 5 % negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014.

4.

32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:

32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

a)

In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare i seguenti periodi transitori:

fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potrà essere inferiore a EUR 323 per 1 000 l;

fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al livello minimo di EUR 302 per 1 000 l e fino al 1o gennaio 2013 per raggiungere il livello minimo di EUR 330 per 1 000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potrà essere inferiore a EUR 274 per  1 000 l.

b)

In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare i seguenti periodi transitori:

fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C;

fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dei prodotti energetici in questione non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo comunitario.

c)

In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare i livelli nazionale di tassazione dell'elettricità ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dell'elettricità non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo comunitario.

7.   POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE

32001 L 0037: Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

In deroga all'articolo 3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel territorio della Bulgaria è il 1o gennaio 2011. Durante il periodo transitorio:

le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri;

le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale limite è ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1o gennaio 2008 e a 11 mg dal 1o gennaio 2010;

la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

8.   ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

30 giorni entro il 1o gennaio 2007;

40 giorni entro il 31 dicembre 2007;

50 giorni entro il 31 dicembre 2008;

60 giorni entro il 31 dicembre 2009;

70 giorni entro il 31 dicembre 2010;

80 giorni entro il 31 dicembre 2011;

90 giorni entro il 31 dicembre 2012.

9.   'ΤELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

32002 L 0022: Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la Bulgaria può differire l'introduzione della portabilità del numero al più tardi fino al 1o gennaio 2009.

10.   AMBIENTE

A.   QUALITÀ DELL'ARIA

1.

31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Bulgaria:

fino al 31 dicembre 2007 a impianti di deposito presso 6 terminali con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;

fino al 31 dicembre 2009 a impianti di deposito presso 19 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno;

b)

In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:

fino al 31 dicembre 2007 a 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 150 000 tonnellate/anno;

fino al 31 dicembre 2009 a 29 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.

c)

In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:

fino al 31 dicembre 2007 a 50 autocisterne;

fino al 31 dicembre 2009 ad altre 466 autocisterne.

d)

In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Bulgaria:

fino al 31 dicembre 2007 a 355 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;

fino al 31 dicembre 2009 a 653 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.

2.

31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili pesanti non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare il 3,00 % in peso massa.

b)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare lo 0,20 % in peso massa.

B.   GESTIONE DEI RIFIUTI

1.

31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

a)

Fino al 31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

b)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorità bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento.

AA.

RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 090

Rifiuti e residui di arsenico

AA 100

Rifiuti e residui di mercurio

AA 130

Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI

AC.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI

AC 040

Fanghi di petrolio con piombo

AC 050

Fluidi termici (per trasferimento calore)

AC 060

Fluidi idraulici

AC 070

Fluidi per freni

AC 080

Fluidi antigelo

AC 110

Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango

AC 120

Naftaleni policlorurati

AC 150

Clorofluorocarburi

AC 160

Alogeni

AC 190

Frazione leggera da frantumazione di automobili

AC 200

Composti organici del fosforo

AC 230

Residui alogenati o non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici

AC 240

Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)

AC 260

Feci e letame liquido da porcilaia

AD.

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI

AD 010

Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici

Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:

AD 040

Cianuri inorganici, eccetto i residui dalla produzione di metalli preziosi che contengono tracce di cianuri inorganici

AD 050

Cianuri organici

AD 060

Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

AD 070

Rifiuti della produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici

AD 150

Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)

AD 160

Rifiuti urbani/domestici

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (9), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (10) del Consiglio.

c)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorità bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.

d)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento (11) o della direttiva 2001/80/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (12), durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

2.

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:

32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26)

a)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 35 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39 % per il 2007, il 42 % per il 2008, il 46 % per il 2009 e il 48 % per il 2010.

b)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 50 % in peso per il 2011, il 53 % per il 2012 e il 56 % per il 2013.

c)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

l'8 % in peso entro il 31 dicembre 206, il 12 % per il 2007 e il 14,5 % per il 2008.

d)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio globali entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 34 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38 % per il 2007, il 42 % per il 2008, il 45 % per il 2009, il 47 % per il 2010, il 49 % per il 2011, il 52 % per il 2012 e il 54,9 % per il 2013.

e)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per il vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 26 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 33 % per il 2007, il 40 % per il 2008, il 46 % per il 2009, il 51 % per il 2010, il 55 % per il 2011 e il 59,6 % per il 2012.

f)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

il 17 % in peso per il 2009, il 19 % per il 2010, il 20 % per il 2011 e il 22 % per il 2012.

3.

31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'Allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (13), i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonché i requisiti relativi alle misure volte a impedire che le acque superficiali entrino nei rifiuti collocati nella discarica, non si applicano, fino al 31 dicembre 2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:

1.

«Polimeri» stagno per scorie, Varna, Devnya

2.

«Solvay Sodi», «Deven» e «Agropolichim» stagno combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna;

3.

TPP (14), «Varna» stagno per ceneri, Varna, Beloslav;

4.

«Sviloza» stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov;

5.

TPP a «Zaharni zavodi» stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;

6.

«Vidachim v likvidatsya» stagno per ceneri, Vidin, Vidin;

7.

«Toplofikatsia-Ruse»«TPP-Ruse East» stagno per ceneri, Ruse, Ruse;

8.

TPP «Republica», «COF-Pernik» e «Kremikovtsi-Rudodobiv» stagno per ceneri, Pernik, Pernik;

9.

«Toplofikatsia Pernik» e «Solidus» - Pernik stagno per ceneri, Pernik, Pernik;

10.

TPP «Bobov dol» stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol;

11.

«Brikel» stagno per ceneri, Stara Zagora, Galabovo;

12.

«Toplofikatsia Sliven» stagno per ceneri, Sliven, Sliven;

13.

TPP «Maritsa 3» stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;

14.

TPP «Maritsa 3» stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;

La Bulgaria dovrà garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati nei 14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantità massime annuali di seguito riportate:

entro il 31 dicembre 2006: 3 020 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2007: 3 010 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2008: 2 990 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2009: 1 978 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2010: 1 940 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2011: 1 929 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2012: 1 919 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2013: 1 159 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2014: 1 039 000 tonnellate.

4.

32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:

32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),

In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in media per abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze.

C.   QUALITÀ DELL'ACQUA

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Bulgaria fino al 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

entro il 31 dicembre 2010, sarà conseguita la conformità alla direttiva negli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000;

D.   INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1.

31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:

 

fino al 31 dicembre 2008:

«Jambolen» — Jambol (attività punto 4.1, lettera h))

«Verila» — Ravno Pole (attività punto 4.1)

«Lakprom» — Svetovrachane (attività punto 4.1, lettera b))

«Orgachim» — Ruse (attività punto 4.1, lettera j))

«Neochim» — Dimitrovgrad (attività punto 4.1, lettera b))

 

fino al 31 dicembre 2009:

«Elisejna» gara Elisejna (attività punto 2.5, lettera a))

 

fino al 31 dicembre 2011:

TPP «Ruse East» — Ruse (attività punto 1.1)

TPP «Varna» — Varna (attività punto 1.1)

TPP «Bobov dol» — Sofia (attività punto 1.1)

TPP a «Lukoil Neftochim» — Burgas (attività punto 1.1)

«Lukoil Neftochim» — Burgas (attività punto 1.2)

«Kremikovsti» — Sofia (attività punto 2.2)

«Radomir - Metali» — Radomir (attività punto 2.3, lettera b))

«Solidus» — Pernik (attività punto 2.4)

«Berg Montana fitingi» — Montana (attività punto 2.4)

«Energoremont» — Kresna (attività punto 2.4)

«Chugunoleene» — Ihtiman (attività punto 2.4)

«Alkomet» — Shoumen (attività punto 2.5, lettera b))

«Start» — Dobrich (attività punto 2.5, lettera b))

«Alukom» — Pleven (attività punto 2.5, lettera b))

«Energya» — Turgovishte (attività punto 2.5, lettera b))

«Uspeh» — Lukovit (attività punto 3.5)

«Keramika» — Burgas (attività punto 3.5)

«Stroykeramika» — Mezdra (attività punto 3.5)

«Stradlja keramika» — Stradlja (attività punto 3.5)

«Balkankeramics» — Novi Iskar (attività punto 3.5)

«Shamot» — Elin Pelin (attività punto 3.5)

Fabbrica di ceramiche - Dragovishtitza (attività punto 3.5)

«Fayans» — Kaspichan (attività punto 3.5)

«Solvay Sodi» — Devnia (attività punto 4.2, lettera d))

«Polimeri» — Devnia (attività punto 4.2, lettera c))

«Agropolichim» — Devnia (attività punto 4.3)

«Neochim» — Dimitrovgrad (attività punto 4.3)

«Agriya» — Plovdiv (attività punto 4.4)

«Balkanpharma» — Razgrad (attività punto 4.5)

«Biovet» — Peshtera (attività punto 4.5)

«Catchup-fruct» — Ajtos (attività punto 6.4, lettera b))

«Bulgarikum» — Burgas (attività punto 6.4, lettera c))

«Serdika 90» — Dobrich (attività punto 6.4, lettera c))

«Ekarisaj» — Varna (attività punto 6.5)

«Ekarisay - Bert» — Burgas (attività punto 6.5)

Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.

2.

32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III, IV e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa e le polveri non si applicano in Bulgaria per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascuna unità dell'impianto:

TPP «Varna»:

unità 1 fino al 31 dicembre 2009

unità 2 fino al 31 dicembre 2010

unità 3 fino al 31 dicembre 2011

unità 4 fino al 31 dicembre 2012

unità 5 fino al 31 dicembre 2013

unità 6 fino al 31 dicembre 2014

TPP «Bobov dol»:

unità 2 fino al 31 dicembre 2011

unità 3 fino al 31 dicembre 2014

TPP «Ruse - East»:

unità 3 e 4 fino al 31 dicembre 2009

unità 1 e 2 fino al 31 dicembre 2011

TPP a «Lukoil Neftochim» Burgas:

unità 2, 7, 8, 9, 10 e 11 fino al 31 dicembre 2011.

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa e di polveri provenienti da tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:

entro il 2008: 179 700 tonnellate di SO2/anno; 8 900 tonnellate di polveri/anno;

entro il 2012: 103 000 tonnellate di SO2/anno; 6 000 tonnellate di polveri/anno;

b)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'Allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per le unità 2, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'impianto di combustione TPP a «Lukoil Neftochim Burgas».

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:

entro il 2008: 42 900 tonnellate/anno;

entro il 2012: 33 300 tonnellate/anno;

c)

Entro il 1o gennaio 2011, la Bulgaria dovrà presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimenti, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere a) e b) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel periodo dal 2012 al 2014. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Bulgaria. Entro i tre mesi successivi la Bulgaria comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.


(1)  Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2)  NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1o.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(7)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(9)  GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.06.1996, pag. 32).

(10)  GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.

(11)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(12)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(13)  GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

(14)  TPP sta per Thermal Power Plant, cioè centrale termoelettrica.

Appendice dell'allegato VI

CAPITOLO I

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, paragrafo a) dell'Allegato VI

N.

N.vet.

Nome e indirizzo dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

Regione Blagoevgrad - N. 1

1

BG 0112004

«Matand» EOOD

gr. Pernik

ul. «Lenin» 111

s. Eleshnitsa

Regione Bourgas - N. 2

2

BG 0212013

ET «Marsi-Mincho Bakalov»

gr. Burgas

j.k. «Vazrajdane» bl. 1

Burgas

j.k. «Pobeda»

ul. «Baykal» 9

3

BG 0212027

DZZD «Mlechen svyat»

gr. Burgas

j.k. «Izgrev»

ul. «Malchika» 3

s. Debelt

ul. «Indje voyvoda» 5

obl. Burgaska

4

BG 0212028

«Vester» OOD

gr. Burgas

ul. «Fotinov» 36

s. Sigmen

5

BG 0212047

«Complektstroy» EOOD

gr. Burgas

ul. «Aleksandar Stamboliiski» 17

s. Veselie

Regione Vidin - N. 5

6

BG 0512025

«El Bi Bulgarikum» EAD

gr. Vidin

gr. Vidin

Yujna promishlena zona

Regione Vratsa — N. 6

7

BG 0612010

«Hadjiiski i familiya» EOOD

s. Gradeshnitsa

s. Gradeshnitsa

8

BG 0612027

«Mlechen ray 99» EOOD

gr. Vratsa

j.k. «Dabnika» bl. 48 ap. 3

gr. Vratsa

j.k. Bistrets

Stopanski dvor

9

BG 0612035

ET «Nivego»

s. Chiren

s. Chiren

Regione Gabrovo - N. 7

10

BG 0712001

«Ben Invest» OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

11

BG 0712002

«Shipka 97» AD

gr. Gabrovo

ul. «V. Levski» 2

gr. Gabrovo

ul. «V. Levski» 2

12

BG 0712003

«Elvi» OOD

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

s. V elkovtsi

obsht. Gabrovo

13

BG 0712008

«Milkieks» OOD

gr. Sevlievo

j.k. «d-r Atanas Moskov»

gr. Sevlievo

j.k. «Atanas Moskov»

Regione Dobrich - N. 8

14

BG 0812002

«AVITA» OOD

gr. Sofia

ul. «20-ti April» 6

s. Tsarichino

15

BG 0812008

«Roles 2000» OOD

gr. Varna

ul. «Tsar Ivan Shishman» 13

s. Kardam

16

BG 0812019

«Filipopolis» OOD

gr. Plovdiv

ul. «Hristo Danov» 2

s. Jeglartsi

17

BG 0812029

«AKURAT — MLECHNA PROMISHLENOST» OOD

gr. Sofia

ul. «Baba Vida 2»

gr. Dobrich

j.k. «Riltsi»

18

BG 0812030

«FAMA» AD

gr. Varna

ul. «Evlogi Georgiev» 23

gr. Dobrich

bul. «Dobrudja» 2

Regione Kardjali - N. 9

19

BG 0912004

ET «Rado»

s. Byal izvor

s. Byal izvor

obsht. Ardino

Regione Kiustendil - N. 10

20

BG 1012012

«Galkom» OOD

gr. Dupnitsa

gr. Dupnitsa

ul. «Venelin» 57

21

BG 1012008

ET «Nikolay Kolev»

s. Konyavo

s. Konyavo

Regione Lovech - N. 11

22

BG 1112001

«Prima Lakta» Ltd.

gr. Lovech

ul. «Troyansko shose» 1

gr. Lovech

ul. «Troyansko shose»

23

BG 1112004

«Mlekoprodukt» OOD

gr. Lovech

s. Goran

24

BG 1112008

«Plod» AD

gr. Apriltsi

gr. Apriltsi

25

BG 1112012

«Stilos» OOD

gr. Dupnitsa

ul. «Batenberg» 64

s. Lesidren

Regione Pazardjik - N. 13

26

BG 1312011

«Eko-F» EAD

gr. Sofia

ul. «Stara planina» 34

s. Karabunar

27

BG 1312015

«Mevgal Bulgaria» EOOD

gr. Velingrad

gr. Velingrad

j.k. «Industrialen»

28

BG 1312022

ET «Palmite-Vesela Popova»

gr. Plovdiv

ul. «Koprivkite» 23

gr. Strelcha

ul. «Osvobojdenie» 17

Regione Pleven - N. 15

29

BG 1512003

«Mandra 1» EOOD

gr. Obnova

s. Tranchovitsa

30

BG 1512006

«Mandra» OOD

gr. Obnova

s. Obnova

31

BG 1512008

ET «Viola»

gr. Koynare

gr. Koynare

ul. «Hristo Botev» 16

32

BG 1512010

ET «Militsa Lazarova - 90»

gr. Slavyanovo

gr. Slavyanovo

ul. «Asen Zlatarev» 2

Regione Plovdiv - N. 16

33

BG 1612009

ET «D.Madjarov»

gr. Plovdiv

gr. Stamboliiski-mandra

34

BG 1612013

ET «Polidey - EI»

gr. Karlovo

s. Domlyan

35

BG 1612017

«Snep» OOD

gr. Rakovski

gr. Rakovski

ul. «F. Stanislavov» 57

36

BG 1612020

ET «Bor -Chvor»

s. Dalbok izvor

s. Dalbok izvor

37

BG 1612023

«Vanela» OOD

gr. Plovdiv

bul. «Bulgaria» 170

s. Tsarimir

38

BG 1612024

SD «Kostovi - EMK»

gr. Saedinenie

gr. Saedinenie

39

BG 1612039

«Topolovo-Agrokomers» OOD

gr. Sofia

z.k. Dianabad, bl.20

s. Topolovo

Stopanski dvor

40

BG 1612040

«Mlechni produkti» OOD

gr. Plovdiv

s. Manole

Regione Razgrad - N. 17

41

BG 1712002

ET «Rosver»

gr. Tsar Kaloyan

ul. «Ivan Vazov» 4

gr. Tsar Kaloyan

ul. «Sofia» 41

42

BG 1712010

«Bulagrotreyd» OOD

gr. Ruse

ul. «Elin Pelin» 15A

s. Juper

43

BG 1712020

ET «Prelest-Sevim Ahmed»

s. Podayva

ul. «Struma» 12

s. Lavino

Stopanski dvor

44

BG 1712042

ET «Madar»

s. Madrevo

ul. «Han Kubrat» 65

s. Terter

Stopanski dvor

Regione Ruse - N. 18

45

BG 1812002

«Laktis-Byala» AD

gr. Byala

gr. Byala

ul. «Stefan Stambolov» 75

46

BG 1812005

ET «DAV»

gr. Ruse

ul. «6-ti Septemvri» 43

gr. Vetovo

47

BG 1812022

ZKPU «Tetovo»

s. Tetovo

s. Tetovo

ul. «Tsar Osvoboditel» 5

48

BG 1812011

ET «Georgi Bojinov-Gogo»

s. Nikolovo

s. Nikolovo

Regione Silistra - N. 19

49

BG 1912004

ET «Merone-Hristo Kunev»

gr. Silistra

bul. «Makedonia» 150

gr. Alfatar

50

BG 1912013

«JOSI» OOD

gr. Sofia

ul. «Hadji Dimitar» 142 vh.A

s. Chernolik

51

BG 1912024

«Buldeks» OOD

gr. Silistra

ul. «D.Donchev» 6

s. Belitsa

Regione Sliven - N. 20

52

BG 2012007

«Delta lakt» OOD

gr. Stara Zagora

ul. «Tsar Kaloyan» 20

v. Stoil vojvoda

53

BG 2012020

«Jotovi» LTD.

t. Sliven

rev. distr. Rechitsa

str. Kosharite 12

t. Sliven

rev. distr. Rechitsa

54

BG 2012022

«Bratya Zafirovi» LTD.

t. Sliven

Ul «Treti mart» 7

t. Sliven

Industrialna zona Zapad

55

BG 2012030

«Agroprodukt» OOD

gr. Sliven

ul. «Oreshak» 24

s. Dragodanovo

56

BG 2012036

«Minchevi» OOD

s. Korten

obl. Sliven

s. Korten

obl. Sliven

Regione Smolian - N. 21

57

BG 2112001

«Belev» EOOD

gr. Smolyan

gr. Smolyan

ul. «Trakiya» 15

58

BG 2112021

«Rossi» EOOD

gr. Dospat

gr. Dospat

59

BG 2112018

ET «Rosen Atanasov-Komers»

s. Kutela

s. Kutela

60

BG 2112023

ET «Iliyan Isakov»

s. Trigrad

s. Trigrad

obsht. Devin

Regione della città di Sofia — N. 22

61

BG 2212001

«Danon — Serdika» AD

gr. Sofia

ul. «Ohridsko ezero» 3

ul. «Ohridsko ezero» 3

62

BG 2212002

«Formalat» EOOD

s. G.Lozen

ul. «Saedinenie» 132

s. G. Lozen

ul. «Saedinenie» 132

63

BG 2212009

«Serdika-94» OOD

j.k. Jeleznitsa

j.k. Jeleznitsa

64

BG 2212022

«Megle - MJ» OOD

ul. «Probuda» 14

ul. «Probuda» 12-14

65

BG 2212023

«EL BI BULGARIKUM» EAD

gr. Sofia

ul. «Saborna» 9

ul. «Malashevska» 12A

Regione del distretto di Sofia — N. 23

66

BG 2312013

ET «Dobrev»

s. Dragushinovo

s. Dragushinovo

67

BG 2312016

AD «Bovis»

s. Trudovets

s. Trudovets

68

BG 2312026

«Dyado Liben» OOD

gr. Sofia

ul. «Hubcha» 2

gr. Koprivshtitsa

bul. «H.Nencho Palaveev» 137

69

BG 2312033

«Balkan Spetsial» OOD

gr. Sofia

s. Gorna Malina

70

BG 2312002

ET «Danim»

gr. Elin Pelin

gr. Elin Pelin

bul. «Vitosha» 18A

Regione Stara Zagora — N. 24

71

BG 2412019

«Dekada» OOD

gr. Stara Zagora

bul. «Ruski» 41 et.3 ap.9

s. Elhovo

72

BG 2412023

Agricultural Institute

gr. Stara Zagora

gr. Stara Zagora

73

BG 2412033

«Gospodinovi» OOD

gr. Stara Zagora

pl. «Beroe» 1 ap.21

s. Julievo

Regione Targovishte - N. 25

74

BG 2512004

«PIP Trade» OOD

gr. Sofia

ul. «Baba Vida» 2

s. Davidovo

75

BG 2512006

«Hadad» OOD

s. Makariopolsko

s. Makariopolsko

76

BG 2512016

«Milktreyd-BG» OOD

gr. Sofia

obsht. «Studentska» 58-A-115

s. Saedinenie

obl. Targovishte

77

BG 2512017

«YU E S - Komers» OOD

gr. Opaka

s. Golyamo Gradishte

ul. «Rakovski» 2

Regione Yambol - N. 28

78

BG 2812002

«Arachievi» OOD

gr. Elhovo

ul. «Bakalov» 19

s. Kirilovo

79

BG 2812003

«Balgarski jogurt» OOD

s. Ravda

s. Veselinovo

Kompleks «Ekaterina»

80

BG 2812025

«Sakarela» OOD

gr. Yambol

ul. «Hr. Botev» 24-B-15

gr. Yambol

ul. «Preslav» 269

CAPITOLO II

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano sia latte conforme che latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, paragrafi a) e c) dell'Allegato VI

N.

N.vet.

Nome e indirizzo dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

Regione Veliko Turnovo — N. 4

1

BG 0412002

«Sofbiolayf-BG» OOD

gr. Svishtov

gr. Svishtov

ul. «33-ti svishtovski polk.» 67

2

BG 0412009

«Milki-luks» OOD

gr. Plovdiv

s. Byala Cherkva

3

BG 0412010

«Bi Si Si Handel» OOD

gr. Elena

gr. Elena

ul. «Treti mart» 19

Regione Vratsa - N. 6

4

BG 0612012

ET «Zorov - 97»

gr. Vratsa

j.k. Kulata

ul. «Palkovitsa» 7

Vrachanski balkan, mestnost «Parshevitsa»

Regione Dobrich - N. 8

5

BG 0812009

«Serdika - 90» AD

gr. Dobrich

gr. Dobrich

ul. «25 septemvri» 100

Regione Lovech - N. 11

6

BG 1112006

«Kondov Ekoproduktsiya» OOD

gr. Sofia

s. Staro selo

Regione Plovdiv - N. 16

7

BG 1612001

«OMK»

gr. Sofia

gr. Plovdiv

bul. «Dunav» 3

8

BG 1612002

«Shipka 99» OOD

gr. Parvomay

gr. Parvomay

9

BG 1612037

«Filipopolis-RK» OOD

gr. Plovdiv

gr. Plovdiv

j.k. «Proslav»

ul. «Prosveta» 2A

10

BG 1612041

«Elit-95» EOOD

s. Dalbok izvor

s. Dalbok izvor

Regione Ruse - N. 18

11

BG 1812003

«Sirma Prista» AD

gr. Ruse

gr. Ruse

bul. «3-ti mart» 1

Regione Sliven - N. 20

12

BG 2012006

«Mlechen pat» AD

gr. Sofia

ul. «Vasil Levski» 109

gr. Nova Zagora

j.k. Industrialen

13

BG 2012009

«Vangard» OOD

gr. Sliven

ul. «Al. Stamboliiski» 1

s. Jelyo voyvoda

obl. Sliven

14

BG 2012019

«Hemus milk komers» OOD

gr. Sliven

ul. «Neofit Rilski» 3a

gr. Sliven

Industrialna zona Zapad

j.k. 10

15

BG 2012042

«Tirbul» EAD

gr. Sliven

«Tirbul» EAD

gr. Sliven

Regione Stara Zagora — N. 24

16

BG 2412005

«Markeli» AD

gr. Stara Zagora

ul. «Sv.Kn.Boris» 67 et.3 ap.6

gr. Kazanlak

j.k. Industrialen

Regione Targovishte - N. 25

17

BG 2512001

«Mladost - 2002» OOD

gr. Targovishte

gr. Targovishte

bul. «29-ti yanuari» 7

18

BG 2512020

«Mizia-Milk» OOD

gr. Targovishte

ul. «Rodopi» 5

gr. Targovishte

Industrialna zona

Regione Haskovo - N. 26

19

BG 2612047

«Balgarsko sirene» OOD

gr. Harmanli

ul. «Gotse Delchev» 1

gr. Haskovo

bul. «Saedinenie» 94

Regione Yambol - N. 28

20

BG 2812022

«Karil i Tanya» OOD

gr. Yambol

gr. Yambol

ul. «Graf Ignatiev» 189


ALLEGATO VII

Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania

1.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea

 

31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);

 

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);

 

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

1.

L'articolo 39 e il primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato, e ciascuno degli attuali Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.

I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini rumeni di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3.

Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4.

Su richiesta della Romania si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena.

5.

Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Romania qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

6.

Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini rumeni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini rumeni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

7.

Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini rumeni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.

Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8.

Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini rumeni, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attività economica:

il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;

il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9.

Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva  68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Romania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10.

Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Romania potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11.

Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Bulgaria. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Romania a cittadini bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.

12.

Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13.

Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Romania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

per la Germania:

Settore

Codice NACE (2), salvo diversamente specificato

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione

Altri servizi

74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

per l'Austria:

Settore

Codice NACE (3), salvo diversamente specificato

Attività dei servizi connessi all'orticoltura

01.41

Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.7

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di vigilanza

74.60

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70

Attività infermieristica a domicilio

85.14

Assistenza sociale non residenziale

85.32

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Romania può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Romania, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14.

L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini rumeni ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini dello Stato membro rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti rumeni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Romania, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Romania. Inoltre, in applicazione del principio della «preferenza comunitaria», i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Romania, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini rumeni.

2.   LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 4 500 EUR dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non inferiore a 7 000 EUR dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, non inferiore a 9 000 EUR dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, non inferiore a 11 000 EUR dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento rumena stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Romania e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3.   LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione europea,

Trattato che istituisce la Comunità europea.

1.

Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono stabilite né hanno succursali o agenzie di rappresentanza in territorio rumeno.

I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

2.

Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini degli Stati membri, di cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4.   POLITICA DELLA CONCORRENZA

A.   AGEVOLAZIONI FISCALI

1.   Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza

a)

Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Romania può continuare a concedere alle imprese a cui era stato attribuito il certificato di investitore permanente in una zona disagiata anteriormente al 1o luglio 2003 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato:

per 3 zone disagiate (Brad, Valea Jiului, Bălan) fino al 31 dicembre 2008 incluso;

per 22 zone disagiate (Comăneşti, Bucovina, Altân Tepe, Filipeşti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montană, Bocşa, Moldova Nouă-Anina, Baraolt, Apuseni, Ştei-Nucet, Borod Şuncuiuş-Dobreşti-Vadu Crişului, Popeşti-Derna-Aleşd, Ip, Hida-Surduc- Jibou-Bălan, Şărmăşag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borşa Vişeu, Rodna) fino al 31 dicembre 2009 incluso;

per 3 zone disagiate (Cugir, Zimnicea, Copşa Mică) fino al 31 dicembre 2010 incluso;

alle seguenti condizioni:

gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:

l'intensità netta degli aiuti regionali non deve superare il 50 % dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato può essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità d'aiuto netta totale non superi il 75 %;

se l'impresa opera nel settore automobilistico (4), l'aiuto complessivo è limitato a un massimo del 30 % dei costi di investimento ammissibili;

il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;

ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (5);

i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 2 ottobre 1998 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate) e il 15 settembre 2004;

b)

la Romania trasmette alla Commissione:

due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;

entro dicembre 2010, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù del decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;

relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.

2.   Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza

a)

Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Romania può continuare a concedere alle imprese che hanno stipulato contratti commerciali con le amministrazioni delle zone di libero scambio anteriormente al 1o luglio 2002 l'esenzione dai canoni ai sensi della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, fino al 31 dicembre 2011 alle seguenti condizioni:

gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:

l'intensità netta degli aiuti regionali non deve superare il 50 % dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato può essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità d'aiuto netta totale non superi il 75 %;

se l'impresa opera nel settore automobilistico (6), l'aiuto complessivo è limitato a un massimo del 30 % dei costi di investimento ammissibili;

il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;

ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7);

i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 30 luglio 1992 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui alla legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio) e il 1o novembre 2004;

b)

la Romania trasmette alla Commissione:

due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;

entro dicembre 2011, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;

relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.

B.   RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA

Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza

1.

Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica rumena dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:

il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra (8), sia prorogato fino al 31 dicembre 2005;

si rispetti, per tutto il periodo 2002-2008, quanto stabilito nel programma di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali in base ai quali il Protocollo di cui sopra è stato ampliato;

si rispettino le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A;

non sia concesso o erogato alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, fine del periodo di ristrutturazione; e

non sia concesso o erogato alcun aiuto alla ristrutturazione del settore siderurgico rumeno successivamente al 31 dicembre 2004. Ai fini delle presenti disposizioni e dell'appendice A, per aiuti di Stato alla ristrutturazione debbono intendersi le misure relative alle aziende siderurgiche che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e che non possono ritenersi compatibili con il mercato comune in base alle norme generalmente applicate nella Comunità.

2.

Solo le società elencate nell'appendice A, parte I (in appresso denominate «società beneficiarie») hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia rumena.

3.

La ristrutturazione del settore siderurgico rumeno, secondo quanto descritto nei piani d'impresa individuali delle società beneficiarie e nel programma nazionale di ristrutturazione e in linea con le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A, sarà completata entro il 31 dicembre 2008 (in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»).

4.

La società beneficiaria non può:

a)

in caso di fusione con una società non compresa nell'appendice A, parte I, trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;

b)

acquisire quote di patrimonio di aziende siderurgiche non elencate nell'appendice A, parte I e trasferire il beneficio dell'aiuto concessole durante il periodo che va fino al 31 dicembre 2008;

5.

Qualsiasi successiva modifica della proprietà delle società beneficiarie è soggetta alle condizioni e ai principi riguardanti la vitalità, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A.

6.

Le società non elencate come «società beneficiarie» nell'appendice A, parte I, non beneficiano di aiuti di Stato finalizzati alla ristrutturazione o di altri aiuti non considerati compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e non sono pertanto tenute a riduzioni di capacità . Eventuali riduzioni di capacità all'interno di queste società non saranno considerate riduzioni minime.

7.

L'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione che deve essere approvato per le società beneficiarie è determinato in ragione degli elementi giustificativi per ciascuna misura di aiuto contenuti nella versione definitiva del programma nazionale di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali che devono essere approvati dalle autorità rumene e fatta salva la verifica finale del rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e l'approvazione da parte del Consiglio. In ogni caso, l'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione concesso ed erogato nel periodo 1993-2004 non deve superare 49 985 miliardi di ROL. Nell'ambito di tale massimale, si applicano i seguenti sottomassimali o importi massimi di aiuti di Stato concessi o erogati a ciascuna società beneficiaria nel periodo 1993-2004:

Ispat Sidex Galaţi

30 598 miliardi di ROL

Siderurgica Hunedoara

9 975 miliardi di ROL

CS Reşiţa

4 707 miliardi di ROL

IS Câmpia Turzii

2 234 miliardi di ROL

COS Târgovişte

2 399 miliardi di ROL

Donasid (Siderca) Călăraşi

72 miliardi di ROL

Gli aiuti di Stato contribuiscono a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensità di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al fine di ripristinare detta vitalità. La vitalità è determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III.

La Romania non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.

8.

Le riduzioni nette complessive di capacità che le società beneficiarie dovranno conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate.

Tali riduzioni di capacità sono misurate sulla base della chiusura permanente delle strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante distruzione fisica in modo che le strutture non possano essere rimesse in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una società beneficiaria non può essere considerata come una riduzione di capacità (9).

La riduzione netta minima di capacità di 2,05 milioni di tonnellate e le date di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II.

9.

I piani d'impresa individuali devono ottenere l'approvazione scritta delle società beneficiarie. Essi devono essere attuati e includere in particolare:

a)

Per Ispat Sidex Galaţi:

i)

l'attuazione del programma di investimenti per la modernizzazione dei lavori, il miglioramento del rendimento, la riduzione dei costi (specie del consumo energetico) e il miglioramento della qualità

ii)

il passaggio a segmenti del mercato dei prodotti piatti di acciaio aventi un valore aggiunto più elevato

iii)

il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa

iv)

il completamento della ristrutturazione finanziaria della società

v)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

b)

Per Siderurgica Hunedoara:

i)

la modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto

ii)

il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa

iii)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

c)

Per IS Câmpia Turzii:

i)

l'aumento della produzione di prodotti con un valore aggiunto più elevato e di prodotti trasformati

ii)

l'attuazione del programma di investimenti volto a migliorare la qualità della produzione

iii)

il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa

iv)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

d)

Per CS Reşiţa:

i)

la specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale

ii)

la chiusura degli impianti inefficienti

iii)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

e)

Per COS Târgovişte:

i)

l'aumento della quota di prodotti con un valore aggiunto più elevato

ii)

l'attuazione del programma di investimenti al fine di ottenere una riduzione dei costi, maggiore efficienza ed un miglioramento della qualità

iii)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

f)

Per Donasid Călăraşi:

i)

l'attuazione del programma di investimenti per l'ammodernamento dei lavori

ii)

l'aumento della quota di prodotti finiti

iii)

l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale

10.

Eventuali modifiche successive del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.

11.

La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.

12.

La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali, nonché l'adempimento delle condizioni di cui alle presenti disposizioni ed all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino al 2009. In particolare, la Commissione seguirà i principali impegni e le disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti di Stato, alla vitalità economica e alla riduzione di capacità, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di cui al paragrafo 9 ed all'appendice A parte III. A tal fine la Commissione riferirà al Consiglio.

13.

Il controllo comprende una valutazione indipendente da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009.

14.

La Romania collaborerà pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:

la Romania presenterà alla Commissione relazioni semestrali non più tardi del 15 marzo e del 15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009.

le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'appendice A parte IV, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni riguardanti le società beneficiarie sarà inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici.

la Romania deve chiedere alle società beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorché riferisce al Consiglio, la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole società non siano rivelate.

15.

Un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorità rumene e della Commissione si riunirà con frequenza semestrale. Il comitato consultivo si può inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.

16.

Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria delle società beneficiarie o sulla valutazione della vitalità economica, può chiedere alla Romania di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.

17.

Qualora i controlli rivelino che:

a)

una delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'appendice A non è stata soddisfatta, o che

b)

uno degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Romania può concedere a titolo eccezionale aiuti di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non è stato soddisfatto, o che

c)

durante il periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle società beneficiarie o ad una società siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili,

la Commissione adotterà le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e dell'appendice A. Se del caso, si farà ricorso alle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 37 dell'atto o all'articolo 39 dell'atto.

5.   AGRICOLTURA

A.   NORMATIVA AGRICOLA

31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:

32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Romania può riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varietà ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varietà di viti, coltivate su una superficie di 30 000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera.

La ristrutturazione e la riconversione di questi vigneti non saranno ammissibili al sostegno comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia può essere concesso un aiuto di Stato per le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto non può superare il 75 % delle spese complessive per vigneto.

B.   NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I.   Normativa veterinaria

32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

a)

I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I non si applicano agli stabilimenti rumeni elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso.

b)

Finché gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).

c)

Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato secondo i requisiti fissati da tale regolamento, purché le aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti nel migliorare queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte.

d)

La Romania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a). Entro la data di adesione la Romania presenta alla Commissione un piano di miglioramento, approvato dalla competente autorità veterinaria nazionale, per ciascuno degli stabilimenti contemplati dalla misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti in ciascuno degli stabilimenti. La Romania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare.

e)

La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (10), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in tale contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce dei progressi compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

II.   Normativa fitosanitaria

31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo da:

32004 L 0099: Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Romania può prorogare i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Romania e commercializzati esclusivamente nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido), zolfo, acetocloro, dimetoato e 2,4-D, purché tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I suddetti termini possono essere prorogati al più tardi fino al 31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la proroga è possibile al più tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente alle società richiedenti che abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1o gennaio 2005.

6.   POLITICA DEI TRASPORTI

1.

31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Romania.

b)

Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.

c)

Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 del regolamento possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del regolamento trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

d)

Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.

e)

L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

2.

31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:

32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse.

Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali strade di transito di cui all'allegato 5 dell'accordo CE/Romania per il trasporto merci (11) e all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (12) elencate in appresso:

1.

Alba Iulia — Turda — Zalău — Satu Mare — Halmeu (strada E 81)

2.

Zalău — Oradea — Borş (strade 1 H e E 60)

3.

Mărăşeşti — Bacău — Suceava — Siret (strada E 85)

4.

Tişiţa — Tecuci — Huşi — Albiţa (strada E 581)

5.

Simeria — Haţeg — Rovinari — Craiova — Calafat (strada E 79)

6.

Lugoj — Caransebeş — Drobeta-Turnu Severin — Filiaşi — Craiova (strada E 70)

7.

Craiova — Alexandria — Bucureşti (strada 6)

8.

Drobeta-Turnu Severin — Calafat (strada 56 A)

9.

Bucureşti — Buzău (strade E 60/E 85)

10.

Bucureşti — Giurgiu (strade E 70/E 85)

11.

Braşov — Sibiu (strada E 68)

12.

Timişoara — Stamora Moraviţa

La Romania rispetterà il calendario che figura nella tabella in appresso per l'adattamento della rete stradale secondaria come indicato nella carta riportata di seguito. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.

Parallelamente all'adattamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.

Dalla data dell'adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE saranno soggetti soltanto a canoni aggiuntivi temporanei sulla rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi temporanei sulla rete secondaria rumena di trasporto stradale se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e al peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE e provvisti di sospensioni pneumatiche sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.

I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale secondaria non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania.

I canoni per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono superare il livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso in cifre 2002). I veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.

Livello massimo dei canoni (cifre 2002) per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE

Carico per asse dichiarato in un veicolo da - a

Importo del canone aggiuntivo per l'utilizzo di un chilometro di strada non adattata (con una capacità massima di carico di 10 tonnellate per asse) in EUR (cifre 2002)

da 10 tonnellate per asse fino a 10,5 tonnellate per asse

0,11

da 10,5 tonnellate per asse fino a 11 tonnellate per asse

0,30

da 11 tonnellate per asse fino a 11,5 tonnellate per asse

0,44

Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria su cui ci sarà un'apertura progressiva ai veicoli conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE

Periodo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTALE

Km in corso (13)

3 031

2 825

1 656

1 671

1 518

1 529

1 554

 

Km messi in servizio (14)

960

1 674

528

624

504

543

471

 

Lavori cumulati (in km)

3 916

5 590

6 118

6 742

7 246

7 789

8 260

8 260

Image

3.

31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), modificata da ultimo da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2010 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno.

Nel periodo in questione, le aliquote applicate dalla Romania a tali veicoli devono raggiungere gradualmente le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva in base al seguente calendario:

entro il 1o gennaio 2007, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori al 60 % delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva;

entro il 1o gennaio 2009, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori all'80 % delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva.

7.   FISCALITÀ

1.

31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1o.5.2004, pag. 35).

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Romania può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2.

31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Romania può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (15) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Romania possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

3.

32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:

32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).

La Romania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2010. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 %.

4.

32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:

32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

a)

In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare i seguenti periodi transitori:

fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potrà essere inferiore a EUR 323 per 1 000 l e a EUR 302 per 1 000 l a decorrere dal 1o gennaio 2011.

fino al 1o gennaio 2013 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al livello minimo di EUR 330 per 1 000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non potrà essere inferiore a EUR 274 per 1 000 l.

b)

In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare i seguenti periodi transitori:

fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato a scopo di riscaldamento per uso non commerciale al livello minimo di tassazione definito nell'allegato I, tabella C;

fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C;

fino al 1o gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, il livello effettivo di tassazione degli oli combustibili pesanti in questione non potrà essere inferiore a EUR 13 per 1 000 kg.

c)

In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricità ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i livelli di tassazione dell'elettricità non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo comunitario.

8.   ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

68,75 giorni entro il 1o gennaio 2007;

73 giorni entro il 31 dicembre 2007;

77,25 giorni entro il 31 dicembre 2008;

81,5 giorni entro il 31 dicembre 2009;

85,45 giorni entro il 31 dicembre 2010;

90 giorni entro il 31 dicembre 2011.

9.   AMBIENTE

A.   QUALITÀ DELL'ARIA

31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

1.

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Romania:

fino al 31 dicembre 2007 a 115 impianti di deposito presso 12 terminali e fino al 31 dicembre 2008 a 4 impianti di deposito presso 1 terminale con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;

fino al 31 dicembre 2007 a 138 impianti di deposito presso 13 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 57 impianti di deposito presso 10 terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 526 impianti di deposito presso 63 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.

2.

In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:

fino al 31 dicembre 2007 a 36 impianti di caricamento e scaricamento presso 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;

fino al 31 dicembre 2007 a 82 impianti di caricamento e scaricamento presso 18 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 14 impianti di caricamento e scaricamento presso 11 terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 114 impianti di caricamento e scaricamento presso 58 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.

3.

In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:

fino al 31 dicembre 2007 a 31 autocisterne;

fino al 31 dicembre 2008 ad altre 101 autocisterne;

fino al 31 dicembre 2009 ad altre 432 autocisterne.

4.

In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Romania:

fino al 31 dicembre 2007 a 116 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 19 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 106 stazioni di servizio con un volume superiore a 1 000 m3/anno;

fino al 31 dicembre 2007 a 49 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 11 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 85 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;

fino al 31 dicembre 2007 a 23 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 14 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 188 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.

B.   GESTIONE DEI RIFIUTI

1.

31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

a)

Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

b)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorità rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 259/93.

AA.

RIFIUTI METALLICI

AA 060

Ceneri e residui di vanadio

AA 080

Rifiuti, rottami e residui di tallio

AA 090

Rifiuti e residui di arsenico

AA 100

Rifiuti e residui di mercurio

AA 130

Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI

AB 010

Scorie, ceneri e residui non specificati né inclusi altrove

AB 020

Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici

AB 030

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB 040

Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi

AB 050

Fanghi di fluoruro di calcio

AB 060

Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango

AB 080

Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde

AB 090

Rifiuti di idrossido di alluminio

AB 110

Soluzioni basiche

AB 120

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

AC.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI

AC 040

Fanghi di petrolio con piombo

AC 050

Fluidi termici (per trasferimento calore)

AC 060

Fluidi idraulici

AC 070

Fluidi per freni

AC 080

Fluidi antigelo

AC 090

Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi

AC 100

Nitrocellulosa

AC 110

Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango

AC 120

Naftaleni policlorurati

AC 140

Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie

AC 150

Clorofluorocarburi

AC 160

Alogeni

AC 190

Frazione leggera da frantumazione di automobili

AC 200

Composti organici del fosforo

AC 210

Solventi non alogenati

AC 220

Solventi alogenati

AC 230

Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici

AC 240

Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)

AC 260

Feci e letame liquido da porcilaia

AC 270

Fanghi di depurazione

AD.

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

AD 010

Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici

AD 020

Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci

AD 030

Rifiuti della manifattura, formulazione e utilizzazione di sostanze chimiche per la conservazione del legno

Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:

AD 040

Cianuri inorganici, eccetto i residui solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici

AD 050

Cianuri organici

AD 080

Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi

AD 110

Soluzioni acide

AD 120

Resine a scambio ionico

AD 130

Macchine fotografiche monouso con batterie

AD 140

Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, non specificati né inclusi altrove

AD 150

Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)

AD 160

Rifiuti urbani/domestici

AD 170

Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (16), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (17).

c)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorità rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (16), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (18).

d)

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità rumene competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (19), della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (20) o della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (21) ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

2.

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:

32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.2.2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),

a)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

32 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 34 % per il 2007, 40 % per il 2008, 45 % per il 2009 e 48 % per il 2010.

b)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2013 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

53 % in peso per il 2011 e 57 % per 2012.

c)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

8 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 10 % per il 2007, 11 % per il 2008, 12 % per il 2009 e 14 % per il 2010.

d)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo globale per il riciclaggio entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

26 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 28 % per il 2007, 33 % per il 2008, 38 % per il 2009, 42 % per il 2010, 46 % per il 2011 e 50 % per il 2012.

e)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

21 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 22 % per il 2007, 32 % per il 2008, 38 % per il 2009, 44 % per il 2010, 48 % per il 2011 e 54 % per il 2012.

f)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

16 % in peso per il 2011 e 18 % per 2012.

g)

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del legno entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

4 % in peso entro il 31 dicembre 2006, 5 % per il 2007, 7 % per il 2008, 9 % per il 2009 e 12 % per il 2010.

3.

31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

In deroga all'articolo 14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato I della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti (22) e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi (23), i requisiti inerenti al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque, al controllo dei gas e alla stabilità non si applicheranno a 101 discariche municipali esistenti in Romania fino al 16 luglio 2017.

La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle suddette 101 discariche municipali non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:

entro il 31 dicembre 2006: 3 470 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2007: 3 240 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2008: 2 920 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2009: 2 920 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2010: 2 900 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2011: 2 740 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2012: 2 460 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2013: 2 200 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2014: 1 580 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2015: 1 420 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2016: 1 210 000 tonnellate.

b)

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) della direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 23 impianti esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:

 

Fino al 31 dicembre 2007:

1.

S.C. BEGA UPSOM Ocna Mureş, Ocna Mureş, Provincia di Alba

 

Fino al 31 dicembre 2008:

2.

S.C. TERMOELECTRICA SA - SE Doiceşti, Doiceşti, Provincia di Dâmboviţa

3.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, Cicani-Beterega, Provincia di Gorj

4.

RAAN Drobeta Turnu Severin - Sucursala ROMAG — TERMO, Drobeta-Turnu Severin, Provincia di Mehedinţi

 

Fino al 31 dicembre 2009:

5.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Mănăstirii, Provincia di Dolj

6.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Işalnita, Işalniţa II, Provincia di Dolj

7.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Işalnita, Işalniţa I, Provincia di Dolj

8.

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni, Caprişoara, Provincia di Hunedoara

9.

S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, Provincia di Suceava

 

Fino al 31 dicembre 2010:

10.

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, Provincia di Hunedoara

11.

S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, Provincia di Tulcea

 

Fino al 31 dicembre 2011:

12.

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU SA, Giurgiu, Provincia di Giurgiu

 

Fino al 31 dicembre 2012:

13.

CET Bacău, Furnicari — Bacău, Provincia di Bacău

14.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj

15.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj

16.

S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, Provincia di Vâlcea

17.

S.C. CET Govora SA, Govora, Provincia di Vâlcea

 

Fino al 31 dicembre 2013:

18.

S.C. CET Arad, Arad, Provincia di Arad

19.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor

20.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor

21.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor

22.

CET II Iaşi, Holboca, Provincia di Iaşi

23.

S.C. Uzina Electrică Zalău, Hereclean — Panic, Provincia di Sălaj

La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti liquidi collocati nei suddetti 23 impianti non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:

entro il 31 dicembre 2006: 11 286 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2007: 11 286 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2008: 11 120 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2009: 7 753 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2010: 4 803 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2011: 3 492 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2012: 3 478 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2013: 520 000 tonnellate.

c)

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) della direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 5 bacini di decantazione esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:

 

Fino al 31 dicembre 2009:

1.

BĂITA Ştei, Fânaţe, Provincia di Bihor

 

Fino al 31 dicembre 2010:

2.

TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, Provincia di Maramureş

3.

MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, Provincia di Suceava

 

Fino al 31 dicembre 2011:

4.

CUPRUMIN Abrud, Valea Şesei, Provincia di Alba

5.

CUPRUMIN Abrud, Valea Ştefancei, Provincia di Alba.

La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nei suddetti 5 bacini di decantazione non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:

entro il 31 dicembre 2006: 6 370 000 tonnellate;

entro il 31 dicembre 2007: 5 920 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 3 820 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);

entro il 31 dicembre 2008: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);

entro il 31 dicembre 2009: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);

entro il 31 dicembre 2010: 4 640 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 540 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);

entro il 31 dicembre 2011: 2 470 000 tonnellate (interamente di rifiuti non pericolosi).

d)

In deroga all'articolo 2, lettera g), secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE e la direttiva 91/689/CEE, un'area adibita in modo permanente al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi generati in Romania non è considerata una discarica in Romania fino al 31 dicembre 2009.

Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, la Romania trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto dei suddetti obiettivi intermedi.

4.

32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24), modificata da:

32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),

In deroga all'articolo 5, paragrafo 5) e all'articolo 7, paragrafo 2) della direttiva 2002/96/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso medio annuo di raccolta differenziata di RAEE provenienti da privati di almeno quattro chilogrammi per abitante, nonché il tasso di reimpiego ed il tasso di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze entro il 31 dicembre 2008.

C.   QUALITÀ DELL'ACQUA

1.

31983 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da:

31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);

31984 L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da:

31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 83/513/CEE e all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/156/CEE, i valori limite per gli scarichi di cadmio e mercurio nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (24), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:

 

ARIEŞMIN SA Baia de Arieş-Valea Sărtaş- Baia de Arieş — Provincia di Alba

 

ARIEŞMIN SA Baia de Arieş-ape de mină- Baia de Arieş — Provincia di Alba

 

EM TURT — Turţ — Provincia di Satu Mare

 

SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Gura Băii — Borşa — Provincia di Maramureş

 

SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Burloaia - Borşa — Provincia di Maramureşs

 

SM BAIA BORŞA- evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa — Provincia di Maramureş

 

EM BAIA SPRIE — Baia Sprie — Provincia di Maramureş

 

EM CAVNIC — Cavnic — Provincia di Maramureş

 

EM BAIUŢ — Băiuţ — Provincia di Maramureş

 

S.C. Romplumb SA BAIA MARE-evacuare în canal de transport — Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

SUCCURSALA MINIERĂ. BAIA MARE-flotatie centrală - Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

SM BAIA BORŞA- evacuare ape flotaţie - Borşa — Provincia di Maramureş

 

Romarm Tohan Zărneşti — Zărneşti — Provincia di Braşov

 

S.C. Viromet SA Victoria — Victoria — Provincia di Braşov

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 1 — Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. GECSAT Târnăveni — Târnăveni — Provincia di Mureş

 

SGDP BAIA BORŞA - Borşa — Provincia di Maramureş

 

SPGC SEINI — Seini — Provincia di Maramureş

 

S.C. VITAL BAIA MARE-evacuare staţie - Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

S.C. IMI SA BAIA MARE-evacuare staţie mina Ilba - Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA — Valea Socea — Provincia di Maramureş

2.

31984 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11), modificata da:

31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/491/CEE i valori limite per gli scarichi di lindano nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (25), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:

 

S.C. Sinteza SA Oradea — Oradea — Provincia di Bihor

 

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea — RâmnicuVâlcea — Provincia di Vâlcea

 

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti — Borzeşti — Provincia di Bacău

3.

31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:

31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite per gli scarichi di esaclorobenzene, esaclorobutadiene, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene e triclorobenzene nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (25), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:

 

S.C. NUTRISAM SATU MARE- Ferma MOFTIN — Satu Mare — Provincia di Satu Mare

 

S.C. MARLIN SA ULMENI — Ulmeni — Provincia di Maramureş

 

S.C. PROMET — Satu Mare — Provincia di Maramureş

 

ARDUDANA ARDUD — Provincia di Ardud - Maramureş

 

SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Gura Băii — Borşa — Provincia di Maramureş

 

SM BAIA BORŞA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa — Provincia di Maramureş

 

ERS CUG CLUJ - evacuare 3 — Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

S.C. ARMĂTURA CLUJ — 6 evacuări directe - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

SUCCURSALA MINIERĂ BAIA MARE-flotaţie centrală — Baia Mare — Provincia di Maramureş

 

S.C. OLTCHIM SA — Râmnicu Vâlcea — Provincia di Vâlcea

 

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti-M 1 — Borzeşti — Provincia di Bacău

 

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 — Slatina — Provincia di Olt

 

S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare staţie 3 + staţie 2 - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

S.C. PHOENIX ROMÂNIA CAREI — Carei — Provincia di Satu Mare

 

S.C. SILVANIA ZALĂU — Zalău — Provincia di Sălaj

 

SNP PETROM SA - ARPECHIM Piteşti — Piteşti — Provincia di Argeş

 

S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

RBG ELCOND ZALĂU - Zalău — Provincia di Sălaj

 

S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj

 

S.C. CELHART DONARIS SA Brăila — Brăila — Provincia di Brăila

 

STRATUS MOB SA Blaj — Blaj — Provincia di Alba

4.

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Romania fino al 31 dicembre 2018, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

entro il 31 dicembre 2013 dovrà essere raggiunta la conformità con l'articolo 3 della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000;

entro il 31 dicembre 2015 dovrà essere raggiunta la conformità con l'articolo 5, paragrafo 2) della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000.

La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di reti fognarie ai sensi all'articolo 3 conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:

61 % entro il 31 dicembre 2010,

69 % entro il 31 dicembre 2013,

80 % entro il 31 dicembre 2015.

La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di sistemi di trattamento delle acque reflue ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2), conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:

51 % entro il 31 dicembre 2010,

61 % entro il 31 dicembre 2013,

77 % entro il 31 dicembre 2015.

5.

31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32), modificata da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2), all'articolo 8 ed all'allegato I, parti B e C della direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti per i seguenti parametri non si applicano integralmente in Romania alle condizioni sottoelencate:

fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;

fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità e la torbidità negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000;

fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità, l'ammonio, l'alluminio, i pesticidi, il ferro e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 100 000;

fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, la torbidità, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio e i pesticidi negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;

fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio, i pesticidi e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000.

La Romania garantisce il rispetto dei requisiti della direttiva, conformemente agli obiettivi intermedi indicati nella tabella seguente:

Località in conformità entro il 31 dicembre 2006

Popolazione collegata

Totale delle località

Ossidabilità %

Ammonio %

Nitrati %

Torbidità %

Alluminio %

Ferro %

Cadmio, Piombo %

Pesticidi %

Manganese %

<10 000

1 774

98,4

99

95,3

99,3

99,7

99,2

99,9

99,9

100

10 000 -

100 000

111

73

59,5

93,7

87

83,8

78,4

98,2

93,4

96,4

100 001 -

200 000

14

85,7

92,9

100

100

92,9

100

100

78,6

92,9

>200 000

9

77,8

100

100

100

88,9

88,9

100

88,9

88,9

Totale

1 908

96,7

96,7

95,2

98,64

98,64

97,9

99,8

99,4

99,7

Località in conformità alla fine del 2010

Popolazione collegata

Totale delle località

Ossidabilità %

Ammonio %

Nitrati %

Torbidità %

Alluminio %

Ferro %

Cadmio, Piombo %

Pesticidi %

Manganese %

<10 000

1 774

100

99,5

97,7

99,7

99,7

99,3

99,9

99,9

100

10 000 -

100 000

111

100

80,2

97,3

100

94,6

90

98,2

96,4

96,4

100 001 -

200 000

14

100

100

100

100

100

100

100

100

100

>200 000

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totale

1 908

100

98,32

97,7

99,7

99,4

98,7

99,8

99,7

99,7

Tale deroga non si applica all'acqua potabile destinata alla lavorazione alimentare.

D.   INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1.

31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Romania agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3) e 4):

 

Fino al 31 dicembre 2008:

1.

S.C. CARBID FOX SA Târnăveni (attività principale punto 4.2)

2.

S.C. AVICOLA SA Ferma Gârleni-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

3.

S.C. EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistriţa-Năsăud (attività principale punto 6.6)

 

Fino al 31 dicembre 2009:

4.

S.C. UCM Reşiţa-Caraş-Severin (attività principale punto 2.2)

5.

S.C. SICERAM SA Mureş (attività principale punto 3.5)

6.

S.C. BEGA UPSOM SA Alba (attività principale punto 4.2)

7.

S.C. CELROM SA Mehedinţi (attività principale punto 6.1)

8.

S.C. COMCEH SA Călăraşi-Călăraşi (attività principale punto 6.1, lettera b))

9.

S.C. ECOPAPER SA Zărneşti-Braşov (attività principale punto 6.1, lettera b))

10.

S.C. RIFIL SA Neamţ (attività principale punto 6.2)

11.

S.C. AVICOLA SA Ferma Războieni-Iaşi (attività principale punto 6.6, lettera a))

12.

S.C. AVIMAR SA Maramureş (attività principale punto 6.6, lettera a))

13.

S.C. AVICOLA SA Iaşi-Ferma Leţcani — Iaşi (attività principale punto 6.6, lettera a))

14.

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (attività principale punto 6.6, lettera b))

15.

S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

16.

S.C. SUINTEST Oarja SA — Argeş (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))

17.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andrăşeşti-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

18.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieţi-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

19.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

 

Fino al 31 dicembre 2010:

20.

S.C. ROMPLUMB SA Maramureş (attività principale punto 2.5)

21.

S.C. ROMRADIATOARE SA Braşov (attività principale punto 2.5, lettera b))

22.

S.C. ELECTROMONTAJ SA Bucureşti (attività principale punto 2.6)

23.

HOLCIM (Romania) —Ciment Câmpulung Argeş (attività principale punto 3.1)

24.

S.C. ETERMED SA Medgidia — Constanţa (attività principale punto 3.2)

25.

S.C. CONGIPS SA (Azbest) Bihor (attività principale punto 3.2)

26.

S.C. HELIOS SA Aştileu-Bihor (attività principale punto 3.5)

27.

S.C. SOFERT SA Bacău (attività principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))

28.

S.C. CHIMOPAR SA Bucureşti (attività principale punto 4.1)

29.

S.C. ANTIBIOTICE SA Iaşi (attività principale punto 4.5)

30.

S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanţa (attività principale punto 4.1)

31.

S.C. LETEA SA Bacău (attività principale punto 6.1, lettera a))

32.

S.C. ZAHĂR Corabia SA-Olt (attività principale punto 6.4, lettera b))

33.

S.C. TARGO SRL Timiş (attività principale punto 6.4)

34.

S.C. SUINPROD Roman-Neamţ (attività principale punto 6.6, lettera b))

35.

S.C. LUCA SUINPROD SA Codlea -Braşov (attività principale punto 6.6, lettera b))

36.

S.C. AVICOLA Costesti Argeş-Argeş (attività principale punto 6.6, lettera b))

37.

S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Brad -Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

38.

S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (attività principale punto 6.6, lettera a))

39.

S.C. AVICOLA SA Ferma Gherăieşti — Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

40.

S.C. CARNIPROD SRL Tulcea — Tulcea (attività principale punto 6.6, lettera b))

41.

S.C. PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (attività principale punto 6.6, lettera b))

42.

S.C. AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera b))

43.

S.C. CRUCIANI IMPEX SRL Deduleşti-Brăila (attività principale punto 6.6)

44.

S.C. AGROFLIP Bonţida Cluj (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))

45.

S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara — Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

46.

S.C. ISOVOLTA GROUP SA Bucureşti (attività principale punto 6.7)

47.

S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (attività principale punto 6.7)

48.

S.C. ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (attività principale punto 6.8)

49.

S.C. TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramureş (attività principale punto 2.5)

 

Fino al 31 dicembre 2011:

50.

S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Braşov (main activity 2.6)

51.

HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dâmboviţa (main activity 3.1) S.C. ORGANE DE

52.

CARMEUSE România SA Argeş (attività principale punto 3.1)

53.

S.C. RESIAL SA Alba (attività principale punto 3.5)

54.

SOCIETATEA NATIONALA A PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (attività principale punti 4.2 e 4.1)

55.

S.C. USG SA Vâlcea (attività principale punto 4.2, lettera d))

56.

S.C. ULTEX SA Ţăndărei-Ialomiţa (attività principale punto 6.4, lettera b))

57.

S.C. CARMOLIMP SRL Viştea de Sus - Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))

58.

S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (attività principale punto 6.6, lettera a))

59.

S.C. AVICOLA SA Ferma Hemeiuş-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

60.

S.C. SUINPROD SA Zimnicea — Ferma Zimnicea-Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))

61.

S.C. SUINPROD SA Bilciureşti - Dâmboviţa (attività principale punto 6.6)

62.

S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila SA Baldovineşti -Brăila (attività principale punto 6.6, lettera b))

63.

S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila SA Tichileşti-Brăila (attività principale punto 6.6, lettera b))

64.

S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))

65.

S.C. KING HAUSE ROM Cornetu SRL Filiala Mavrodin — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))

66.

S.C. AVIKAF PROD IMPEX SRL Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))

67.

S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))

68.

S.C. ROMCIP Salcia — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))

69.

S.C. AVIPUTNA SA Goleşti - Vrancea (attività principale punto 6.6, lettera a))

70.

S.C. NUTRICOM SA Olteniţa — Călăraşi (attività principale punto 6.6, lettera b))

71.

S.C. PIGALEX SA Alexandria — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))

72.

S.C. PIC ROMÂNIA SRL Vasilaţi - Călăraşi (attività principale punto 6.6, lettera c)

73.

S.C. SUINTEST SA Fierbinţi -Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera b))

74.

S.C. AGRIVAS SRL Vaslui (attività principale punto 6.6, lettera a))

75.

S.C. AVICOLA Buftea SA Punct de lucru Turnu Măgurele - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))

76.

S.C. C+C SA Reşiţa (attività principale punto 6.6, lettera b))

 

Fino al 31 dicembre 2012:

77.

SNP PETROM SA Sucursala ARPECHIM Piteşti-Argeş (attività punti 1.2 e 4.1)

78.

S.C. ROMPETROL Rafinare SA Constanţa (attività punto 1.2)

79.

COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Târgovişte-Dâmboviţa (attività principale punti 2.2 e 2.3)

80.

S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (attività principale punti 2.2 e 2.3, lettera b))

81.

S.C. IAIFO Zalău-Sălaj (attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.4)

82.

S.C. ALTUR SA Olt (attività principale punto 2.5)

83.

CNCAF MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea minieră Deva-Hunedoara (attività principale punto 2.5)

84.

S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timiş (attività principale punto 3.5)

85.

S.C. MACOFIL SA Târgu Jiu-Gorj (attività principale punto 3.5)

86.

S.C. CERAMICA SA Iaşi (attività principale punto 3.5)

87.

S.C. FIBREXNYLON SA Neamţ (attività principale punto 4,1, lettere b) e d), punto 4.2, lettera b), punto 4.3)

88.

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti — Bacău (attività principale punto 4.1, lettere a), b), c), d) e f), punto 4.2, lettere b), c) e d) e punto 4.4)

89.

S.C. PEHART SA Petreşti- Alba (attività principale punto 6.1, lettera b))

90.

S.C. TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (attività principale punto 6.4, lettera a))

91.

S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

92.

S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Aviasan -Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

93.

S.C. ITAL TRUST Racoviţă SA — Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))

94.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Parţa-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

95.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Pădureni-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

96.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Peciu Nou-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

97.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Periam-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

98.

S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Ciacova-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))

99.

S.C. AVICOLA LUMINA SA - Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

 

Fino al 31 dicembre 2013:

100.

S.C. UNIO SA Satu Mare (attività principale punto 2.3, lettera b))

101.

S.C. ARTROM SA Slatina — Olt (attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)

102.

S.C. IAR SA Braşov (attività principale punto 2.6)

103.

S.C. ARIO SA Bistriţa Năsăud (attività principale punto 2.4)

104.

S.C. LAFARGE ROMCIM SA Medgidia - Constanţa (attività principale punto 3.1)

105.

S.C. CARS SA Târnăveni - Mureş (attività principale punto 3.5)

106.

S.C. CASIROM SA Cluj (attività principale punto 3.5)

107.

S.C. TURNU SA Turnu Măgurele — Teleorman (attività principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))

108.

S.C. COMBINATUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE SA Năvodari — Constanţa (attività principale punto 4.3)

109.

S.C. AMBRO Suceava SA - Suceava (attività principale punto 6.1, lettere a) e b))

110.

S.C. ROMSUIN TEST Periş SA - Ilfov (attività principale punto 6.6, lettera a))

111.

S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sfântu Gheorghe - Covasna (attività principale punto 6.6, lettera b))

112.

S.C. HADITON GRUP SRL Argeş (attività principale punto 6.6, lettera a))

 

Fino al 31 dicembre 2014:

113.

S.C. PETROM SA Rafinăria PETROBRAZI - Prahova (attività punto 1.2)

114.

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMANA SA Ploieşti - Prahova (attività punto 1.2)

115.

S.C. ROMPETROL Rafinăria VEGA - Prahova (attività punto 1.2)

116.

S.C. PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (attività punto 1.2)

117.

S.C. ISPAT SIDEX SA Galaţi (attività principale punti 2.2 e 2.3)

118.

S.C. SIDERURGICA SA Hunedoara (attività principale punti 2.2 e 2.3)

119.

S.C. KVAERNER IMGB SA Bucureşti (attività principale punto 2.4)

120.

S.C. SOMETRA SA Copşa Mică - Sibiu (attività principale punti 2.5, lettere a) e b) e punti 2.1 e 2.4)

121.

S.C. FERAL SRL Tulcea (attività principale punto 2.5, lettera a))

122.

S.C. METALURGICA SA Aiud - Alba (attività principale punti 2.4 e 2.3, lettera b))

123.

S.C. NEFERAL SA Ilfov (attività principale punto 2.5, lettera b))

124.

S.C. INDUSTRIA SÂRMEI SA Câmpia Turzii-Cluj (attività principale punti 2.2, 2.3 e 2.6)

125.

S.C. METALURGICA SA Vlăhiţa-Harghita (attività principale punto 2.5, lettera b))

126.

S.C. UPETROM 1 Mai SA Prahova (attività principale punto 2.2)

127.

S.C. LAMINORUL SA Brăila (attività principale punto 2.3)

128.

S.C. AVERSA SA Bucureşti (attività principale punto 2.4)

129.

S.C. FORMA SA Botoşani (attività principale punto 2.3)

130.

S.C. ISPAT TEPRO SA Iaşi (attività principale punto 2.3, lettera c))

131.

S.C. URBIS Armături Sanitare SA-Bucureşti (attività principale punto 2.6)

132.

S.C. BALANTA SA Sibiu (attività principale punto 2.6)

133.

S.C. COMMET SA Galaţi (attività principale punto 2.6)

134.

CNACF MINVEST SA Deva Filiala «DEVAMIN» Exploatarea minieră Veţel Hunedoara (attività principale punto 2.5)

135.

S.C. MOLDOMIN SA Moldova Nouă — Caraş-Severin (attività principale punto 2.5)

136.

S.C. FIROS SA Bucureşti (attività principale punto 3.3)

137.

S.C. SINTER-REF SA Azuga-Prahova (attività principale punto 3.5)

138.

S.C. PRESCOM Braşov SA-Braşov (attività principale punto 3.1)

139.

S.C. MELANA IV SA Neamţ (attività punto 4.1)

140.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea-Vâlcea (attività principale punti 4.1, 4.2 e 4.3)

141.

S.C. AMONIL SA Slobozia — Ialomiţa (attività principale punti 4.3 e 4.2)

142.

CAROM SA Bacău (attività principale punto 4.1, lettere a), b) e i)

143.

AZOCHIM SA Săvineşti-Neamţ (attività principale punto 4.2)

144.

S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Făgăraş SA Braşov (attività principale punto 4.6)

145.

S.C. SINTEZA SA Oradea- Bihor (attività principale punti 4.1, lettera g), 4.2, lettere d) ed e) e punto 4.4)

146.

S.C. CHIMPROD SA Bihor (attività principale punto 4.1, lettera b) e punto 4.5)

147.

S.C. AZUR SA Timişoara-Timiş (attività principale punto 4.1)

148.

S.C. PUROLITE SA Victoria — Braşov (attività principale punto 4.1, lettere d) e h))

149.

S.C. CELHART DONARIS SA Brăila (attività principale punto 6.1)

150.

S.C. VRANCART SA Adjud-Vrancea (attività principale punto 6.1, lettera b)

151.

S.C. PIM SA Sibiu (attività principale punto 6.3)

152.

S.C. DANUBIANA Roman SA Neamţ (attività principale punto 6.4, lettera b))

153.

S.C. ZAHARUL Românesc SA Ţăndărei — Ialomiţa (attività principale punto 6.4, lettera b))

154.

S.C. VASCAR SA Vaslui (attività principale punto 6.4, lettera a))

155.

S.C. MULTIVITA SA Negru Voda - Constanţa (attività principale punto 6.5)

156.

S.C. SUINPROD SA Prahova (attività principale punto 6.6, lettera a))

157.

S.C. AVICOLA SA Ferma Şerbăneşti-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))

158.

S.C. AVICOLA BUCUREŞTI SA Punct de lucru CSHD Mihăileşti (attività principale punto 6.6, lettera a))

159.

S.C. SUINPROD SA Bumbeşti Jiu -Gorj (attività principale punto 6.6, lettera a))

160.

S.C. SIBAVIS SA Sibiu — Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera a))

161.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma 1 Frânceşti -Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

162.

S.C. AVIA AGROBANAT SRL Bocşa — Reşiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

163.

S.C. AVICOLA Găieşti SA - Dâmboviţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

164.

S.C. VENTURELLI PROD SRL Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))

165.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma Budeşti — Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

166.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni Mihăieşti-Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

167.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma 2 Frânceşti -Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

168.

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea ferma Băbeni-Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))

169.

S.C. AVICOLA Bucureşti SA Sucursala Cluj-Sălişte-Cluj (attività principale punto 6.6, lettera a))

170.

S.C. AVICOLA Bucureşti SA Sucursala CSHD Codlea-Braşov (attività principale punto 6.6, lettera a))

171.

S.C. Cereal Prod SA - Galaţi (attività principale punto 6.6, lettera a))

172.

S.C. AVICOLA Mangalia SA Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

173.

S.C. AVICOLA SA Constanţa-Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

174.

S.C. AVICOLA BUCUREŞTI SA Punct de lucru Butimanu-Dâmboviţa (attività principale punto 6.6, lettera a))

175.

S.C. EUROPIG SA Poiana Mărului - Braşov (attività principale punto 6.6, lettera b)

176.

S.C. SUINPROD SA Let — Covasna (attività principale punto 6.6, lettera b)

177.

S.C. AVICOLA Şiviţa SA Galaţi (attività principale punto 6.6, lettera a))

178.

S.C. COLLINI SRL Bocşa — Reşiţa (attività principale punto 6.6, lettera b)

179.

S.C. AGROSAS SRL Timişoara-Timiş (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))

180.

S.C. FLAVOIA SRL Platforma Hereclean- Sălaj (attività principale punto 6.6, lettera a))

181.

S.C. ELSID SA Titu — Dâmboviţa (attività principale punto 6.8)

 

Fino al 31 dicembre 2015:

182.

S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA Câmpina - Prahova (attività punto 1.2)

183.

S.C. TRACTORUL UTB SA Braşov (attività principale punto 2.3, lettera b) e punti 2.4, 2.6 e 6.7)

184.

S.C. ISPAT Petrotub SA Neamţ (attività principale punti 2.3 e 6.7)

185.

S.C. ARO SA Argeş (attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)

186.

S.C. STIMET SA Sighişoara — Mureş (attività principale punto 3.3)

187.

S.C. BEGA REAL SA Pleşa - Prahova (attività principale punto 3.5)

188.

S.C. AZOMUREŞ SA Târgu Mureş-Mureş (attività principale punti 4.2 e 4.3)

189.

S.C. COLOROM SA Codlea-Braşov (attività principale punto 4.1, punto j))

190.

S.C. SOMEŞ SA Dej - Cluj (attività principale punto 6.1, lettere a) e b))

191.

S.C. OMNIMPEX Hârtia SA Buşteni- Prahova (attività principale punto 6.1, lettera b))

192.

S.C. PERGODUR Internaţional SA Neamţ (attività principale punto 6.1, lettera b))

193.

S.C. PROTAN SA -Popeşti Leordeni-Ilfov (attività principale punto 6.5)

194.

S.C. PROTAN SA Bucureşti Sucursala Codlea-Braşov (attività principale punto 6.5)

195.

S.C. PROTAN SA-Cluj (attività principale punto 6.5)

Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.

2.

32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

In deroga agli articoli, 6, 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva 2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2007 a 52 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari e fino al 31 dicembre 2008 a 58 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari.

La Romania riferirà alla Commissione entro la fine del primo trimestre di ogni anno, a cominciare dal 30 marzo 2007, in merito alla chiusura degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti pericolosi che non risultino conformi e ai quantitativi di rifiuti sanitari trattati nel corso dell'anno precedente.

3.

32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III e IV della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:

 

Fino al 31 dicembre 2008:

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2009:

 

S.C. TERMOELECTRICA SE DOICEŞTI N. 1, 1 caldaia a vapore x 470 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2010:

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — N. 1, 2 caldaie x 396,5 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICĂ SE PAROŞENI N. 2, 1 caldaia a vapore Benson x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth

 

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N. 2, 3 caldaie x 330 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 7, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2011:

 

CET ARAD N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 80 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR 68 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth

 

TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth

 

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth

 

S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2012:

 

CET BACĂU N. 1, 1 caldaia a vapore x 343 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI VEST N. 1, 2 caldaie a vapore x 458 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2013:

 

CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 403 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 269 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth

 

S.C. CET BRAŞOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD No 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD N. 2, 2 caldaie a vapore x 458 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI PROGRESU N. 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C.CET IAŞI II, 2 caldaie a vapore x 305 MWth

 

S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth

 

S.C.TERMICA S.A SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth

 

S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:

entro il 2007: 540 000 tonnellate di SO2/anno;

entro il 2008: 530 000 tonnellate di SO2/anno;

entro il 2010: 336 000 tonnellate di SO2/anno;

entro il 2013: 148 000 tonnellate di SO2/anno.

b)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:

 

Fino al 31 dicembre 2008:

 

ARPECHIM PITEŞTI N. 2, 1 caldaia BW x 81 MWth

 

ARPECHIM PITEŞTI N. 3, 4 caldaie x 81 MWth

 

PRODITERM BISTRIŢA, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth + 2 caldaie a vapore x 69 MWth

 

S.C. CET BRAŞOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth

 

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth

 

TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth

 

TERMOELECTRICA GIURGIU N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 72 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58,1 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2009:

 

CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore CR x 403 MWth

 

CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

TERMICA TÂRGOVIŞTE, 1 caldaia ad acqua calda x 58,15 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — 1,, 2 caldaie x 396,5 MWth

 

S.C. CET IAŞI I N. 2, 2 caldaie a vapore x 283 MWth

 

S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 3, 1 caldaia a vapore x 72,3 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2010:

 

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 1, 2 caldaie con gruppo vapore x 127 MWth + 1 x 269 MWth

 

S.C. CET SA N. 2 Brăila, 2 caldaie x 110 MWth

 

CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 1, 2 caldaie x 45,94 MWth

 

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 2, 1 caldaia x 73 MWth

 

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 3, 1 caldaia x 73 MWth

 

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 4, 1 caldaia x 73 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICA SE DOICEŞTI N. 1, 1 caldaia a vapore Benson x 470 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI N. 3, 3 caldaie di potenza x 293 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICA SE PAROŞENI N. 2, 1 caldaia a vapore x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth

 

S.C. CET IAŞI I N. 1, 3 caldaie a vapore x 94 MWth

 

S.C. TERMICA S.A SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth

 

S.C. TURNU SA TURNU MĂGURELE N. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

S.C. TURNU SA TURNU MĂGURELE N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

S.C. ENET SA N. 1, 3 caldaie x 18,5 MWth

 

S.C. ENET SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2011:

 

CET ARAD N. 2, 2-caldaie industriali a vapore + caldaia x 80 MWth

 

S.C. TERMON SA ONEŞTI, 3 caldaie x 380 MWth

 

S.C. CET SA N. 1 BRĂILA, 2 caldaie x 110 MWth

 

S.C. TERMICA SA N. 1 BOTOŞANI, 3 caldaie ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD N. 12, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD N. 16, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 4, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE PALAS N. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. IŞALNIŢA, 4 caldaie x 473 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. CET IAŞI I N. 3, 4 caldaie ad acqua calda x 116 MWth

 

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N. 1, 3 caldaie x 330 MWth

 

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N. 2, 3 caldaie x 330 MWth

 

S.C. ROMPETROL SA BUCUREŞTI VEGA PLOIEŞTI, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 24.75 MWth

 

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N. 1, 2 DAV3 +HPM 1 x 45 MWth + 14.7 MWth + 11,4 MWth

 

S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth

 

S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 4, 1 caldaia ad acqua calda x 116,1 MWth

 

S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2012:

 

CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE PALAS N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 5, 4 caldaie a vapore x 277 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2013:

 

S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD N. 14, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE PALAS N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI N. 2, 2 caldaie di potenza x 293 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 1, 1 caldaia a vapore x 277 MWth

 

S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 4, 1 caldaia a vapore x 277 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth

 

S.C. COLTERM SA N. 7, 2 caldaie ad acqua calda x 116,3 MWth

 

S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth

 

S.C. ENET SA VRANCEA N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:

entro il 2007: 128 000 tonnellate/anno;

entro il 2008: 125 000 tonnellate/anno;

entro il 2010: 114 000 tonnellate/anno;

entro il 2013: 112 000 tonnellate/anno;

c)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per le polveri non si applicano in Romania per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:

 

Fino al 31 dicembre 2008:

 

S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. CET IAŞI II, 2 caldaie a vapore 2x 305 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2009:

 

CET BACĂU N. 1, 1 caldaia a vapore x 345 MWth

 

TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore x 285 MWth

 

S.C COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWht

 

Fino al 31 dicembre 2010:

 

CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore x 403 MWth

 

S.C. CET BRASOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth

 

S.C. TERMOELECTRICA DOICEŞTI N. 1, caldaia a vapore Benson x 470 MWth

 

S.C. COMPLEX ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth

 

S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth

 

S.C. CET GOVORA SA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2011:

 

S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-N. 2, 2 CAF x 116 MWth + 2CR x 68 MWth

 

S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth

 

S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 1, DAV3+HPM, 1x45 MWth+14,7 MWht+11,4 MWht

 

S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth

 

S.C. ALUM SA TULCEA N. 1, 3 caldaie x 84,8 MWth + 1x 72,6 MWth

 

S.C. CET GOVORA SA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth

 

Fino al 31 dicembre 2013:

 

S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth

 

S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth

 

S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie a vapore x 85,4 MWth

 

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MW th+1 x 269 MWth

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di polveri di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:

entro il 2007: 38 600 tonnellate/anno;

entro il 2008: 33 800 tonnellate/anno;

entro il 2010: 23 200 tonnellate/anno;

entro il 2013: 15 500 tonnellate/anno;

d)

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto applicabili dal 1o gennaio 2016 per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2017 agli impianti seguenti:

 

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 1 caldaia a vapore x 269 MWth;

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth;

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth;

 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;

 

S.C.TERMICA S.A SUCEAVA, N 1, 2 caldaie x 296 MWth.

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:

entro il 2016: 80 000 tonnellate/anno;

entro il 2017: 74 000 tonnellate/anno.

e)

Entro il 1o gennaio 2011, la Romania dovrà presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere da a) a d) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel 2012. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Romania. Entro i tre mesi successivi la Romania comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell' articolo 226 del trattato CE.


(1)  Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2)  NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

(5)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

(6)  Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

(8)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE‐Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella GU).

(9)  Le riduzioni di capacità sono permanenti come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 CECA (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20).

(10)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.7.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(11)  Accordo di transito fra la Comunità europea e la Romania per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno 2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75).

(12)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

(13)  Km in corso = tronchi stradali per i quali i lavori sono svolti nell'anno di riferimento. Detti lavori possono iniziare nell'anno di riferimento o essere iniziati negli anni precedenti.

(14)  Km messi in servizio = tronchi stradali per i quali i lavori sono completati o che sono messi in servizio nell'anno di riferimento.

(15)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(16)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(17)  GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(18)  GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(19)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(20)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(21)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 703).

(22)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(23)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(24)  GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(25)  GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Appendice A dell'ALLEGATO VII

Ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena (capitolo 4, sezione B dell'allegato VII)

PARTE I

SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SIDERURGICO IN ROMANIA

Ispat Sidex Galaţi

Siderurgica Hunedoara

COS Târgovişte

CS Reşiţa

IS Câmpia Turzii

Donasid (Siderca) Călăraşi

PARTE II

CALENDARIO E DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI DI CAPACITÀ (1)

 

Impianto

Cambiamento di capacità (tonnellate)

Data di cessazione della produzione

Data di chiusura permanente

Siderurgica Hunedoara

Vergella n. 1

–400 000

1995

1997

 

Vergella n. 3

–280 000

1998

2000

 

Profilati medi

–480 000

1o trimestre 2008

2o trimestre 2008

IS Câmpia Turzii

Vergella n. 1

–80 000

1995

1996

CS Reşiţa

Profilati leggeri

–80 000

2000

2001

 

Ruote ferroviarie

–40 000

1999

2000

 

Profilati pesanti

–220 000

4o trimestre 2007

2o trimestre 2008

 

Profilati medi e profilati speciali

–120 000

4o trimestre 2006

4o trimestre 2007

Donasid (Siderca) Călăraşi

Profilati medi

–350 000

1997

1999

 

Cambiamento netto di capacità

–2 050 000

 

 

PARTE III

PARAMETRI DI RISTRUTTURAZIONE

1.   Vitalità economica

In considerazione delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione, ogni società beneficiaria degli aiuti deve realizzare un risultato operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato del 10 % per società siderurgiche non integrate e del 13,5 % per le acciaierie integrate ed un rendimento minimo dell'1,5 % dei fondi propri entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Ciò sarà verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto nel capitolo 4, sezione B, paragrafo 13 dell'allegato VII.

2.   Produttività

Entro il 31 dicembre 2008 verrà raggiunta gradualmente una produttività globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica dell'UE. Ciò sarà verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto nel capitolo 4, sezione B, paragrafo 13 dell'allegato VII.

3.   Riduzioni dei costi

Sarà attribuita particolare importanza alle riduzioni dei costi come uno degli elementi chiave della vitalità economica. Tali riduzioni saranno attuate pienamente, in conformità dei piani d'impresa delle società beneficiarie.

PARTE IV

ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

1.   Produzione ed effetti sul mercato

produzione mensile di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e per gamma di prodotti,

prodotti venduti, compresi volumi, prezzi e mercati; ripartizione per gamma di prodotti.

2.   Investimenti

dettaglio degli investimenti realizzati,

data di completamento,

costi dell'investimento, fonti di finanziamento e importo di eventuali aiuti ad essi collegati,

data dell'eventuale erogazione degli aiuti.

3.   Riduzioni della forza lavoro

entità e calendario delle perdite dei posti di lavoro,

andamento dell'occupazione nelle società beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta),

andamento dell'occupazione nel settore siderurgico nazionale.

4.   Capacità (con riferimento all'intero settore siderurgico in Romania)

data o data prevista di cessazione della produzione di capacità espresse in PMP (ossia di produzione massima possibile annuale in condizioni di lavoro ordinarie) da chiudere, e loro descrizione,

data (o data prevista) di smantellamento, come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti (2), degli impianti in questione e dettagli sullo smantellamento,

data (o data prevista) dell'introduzione di nuove capacità e loro descrizione,

evoluzione della capacità totale di produzione di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria in Romania.

5.   Costi

ripartizione dei costi e loro rispettiva evoluzione passata e futura, in particolare riguardo alle economie sulla forza lavoro, ai consumi energetici, alle economie sulle materie prime, agli accessori e alla riduzione dei servizi esterni.

6.   Risultati finanziari

evoluzione dei principali rapporti finanziari volti a garantire la realizzazione di progressi verso la vitalità economica (i risultati e i rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire raffronti con il piano di ristrutturazione finanziario della società e devono includere il test di vitalità economica messo a punto dalla Commissione),

dettagli delle imposte e dei dazi pagati, comprese informazioni sulle eventuali deviazioni dal regime fiscale e doganale di norma applicabile,

livello degli oneri finanziari,

dettagli e calendario dell'erogazione degli aiuti già concessi secondo quanto stabilito dal presente protocollo,

termini e condizioni dei nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte).

7.   Creazione di una nuova società o di nuovi impianti corrispondenti ad un ampliamento delle capacità

identità degli azionisti del settore pubblico e privato,

fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova società o dei nuovi impianti,

termini e condizioni per la partecipazione degli azionisti pubblici e privati,

struttura amministrativa della nuova società.

8.   Cambiamenti negli assetti proprietari


(1)  Le riduzioni di capacità devono essere permanenti come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione, del 15 ottobre 1991 (GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20).

(2)  GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.

Appendice B dell'allegato VII

Elenco di stabilimenti di carni, pollame, latte e prodotti lattiero-caseari Capitolo 5, sezione B, sottosezione I dell'allegato VII

Stabilimenti di carni

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

1

5806/2000

Comb Agroind Curtici

Str. Revoluţiei, nr.33, Curtici, jud. Arad

2

5065/2000

S.C. RB Prod S.R.L.

Str. Constituţiei, Arad, jud. Arad

3

101/2000

S.C. Cominca S.A.

Str. Octavian Goga, nr. 4, Oradea, jud. Bihor

4

102/1999

S.C. Prodaliment S.A.

Str. Republicii, nr. 101, Salonta, jud. Bihor

5

115/1996

S.C. Ferm Com Prod S.R.L.

Căldărăşti, jud. Buzău

6

1446/2002

S.C. Izocon MC S.A.

Cuza Vodă, jud. Călăraşi

7

19/2002

S.C. Carnob S.R.L.

Str. Lebedelor, nr. 1, Lumina, jud. Constanţa

8

154/1999

S.C. Casalco S.A.

Str. Jókai Mór, nr. 9-11, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

9

312/1999

S.C. Olas Prod S.R.L.

Str. N. Romanescu, nr. 28, Craiova, jud. Dolj

10

58/2001

S.C. Elan Trident S.R.L.

Str. Rákóczi, Miercurea Ciuc, jud. Harghita

11

143/1999

S.C. Lorialba Prest S.R.L.

Str. Crişul Alb, nr. 1, Brad, jud. Hunedoara

12

4585/2002

S.C. Agro Prod Com Dosa S.R.L.

Str. Principală, nr. 79, Chibed, jud. Mureş

13

2585/2000

S.C. Cazadela S.R.L.

Str. Oltului, nr. 34, Reghin, jud. Mureş

14

4048/2000

S.C. Coniflor S.R.L.

Str. Petru Maior, Gurghiu, jud. Mureş

15

422/1999

S.C. Prodprosper S.R.L.

Str. Dumbravei, nr. 18, Dumbrava Roşie, jud. Neamţ

16

549/1999

S.C. Tce 3 Brazi S.R.L.

Zăneşti, jud. Neamţ

17

24/2000

S.C. Spar S.R.L.

Str. Gării, nr. 10, Potcoava, jud. Olt

18

2076/2002

S.C. Simona S.R.L.

Str. Popa Şapcă, nr. 105, Balş, jud. Olt

19

86/2002

S.C. Universal S.R.L.

Crişeni, jud. Sălaj

20

5661/2002

S.C. Harald S.R.L.

Str. Mânăstirea Humorului, nr. 76A, jud. Suceava

21

6066/2002

S.C. Raitar S.R.L.

Cornu Luncii, jud. Suceava

22

5819/2002

S.C. Mara Alex S.R.L.

Milişăuţi, jud. Suceava

23

93/2003

S.C. Mara Prod Com S.R.L.

Str. Abatorului, nr. 1 bis, Alexandria, jud. Teleorman

24

1/2000

S.C. Diana S.R.L.

Bujoreni, jud. Vâlcea

25

6/1999

S.C. Diana Prod S.R.L.

Vlădeşti, jud. Vâlcea

Stabilimenti per le carni di pollame

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

1

2951/2000

S.C. Agronutrisco Impex S.R.L.

Str. Abatorului, nr. 2A, Mihăileşti, jud. Giurgiu

2

3896/2002

S.C. Oprea Avicom S.R.L.

Str. Dealul Viilor, nr. 5, Crăieşti, jud. Mureş

Stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

1

999/2000

S.C. Alba Lact S.A.

Str. Muncii, nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba

2

5158/8.11.2002

S.C. Biolact Bihor S.R.L.

Paleu, jud. Bihor

3

2100/8.11.2001

S.C. Bendearcris S.R.L.

Miceştii de Câmpie, nr. 202A, jud. Bistriţa-Năsăud

4

2145/5.3.2002

S.C. Lech Lacto S.R.L.

Lechinţa, nr. 387, jud. Bistriţa-Năsăud

5

395/18.6.2001

S.C. Lacto Solomonescu S.R.L.

Miron Costin, Vlăsineşti, jud. Botoşani

6

115/1.2.2002

S.C. Comintex S.R.L. Darabani

Darabani, jud. Botoşani

7

A343827/

30.8.2002

S.C. Prodlacta S.A.

Str. Gării, nr. 403, Homorod, jud. Braşov

8

258/10.4.2000

S.C. Binco Lact S.R.L.

Săcele, jud. Constanţa

9

12203/25.9.2003

S.C. Lacto Genimico S.R.L.

Str. Căşăriei nr. 2A, Hârşova, jud. Constanţa

10

2721/28.8.2001

S.C. Industrializarea Laptelui S.A.

B-dul Independenţei, nr. 23, Târgovişte, jud. Dâmboviţa

11

4136/10.6.2002

S.C. Galmopan S.A.

B-dul G. Coşbuc, nr. 257, Galaţi, jud. Galaţi

12

5/7.5.1999

S.C. Sandralact S.R.L.

Şos. Bucureşti-Giurgiu, km. 23, jud. Giurgiu

13

213/1996

S.C. Paulact S.R.L.

Str. Principală, nr. 28, Sânpaul, jud. Harghita

14

625/21.11.1996

S.C. Lactis S.R.L.

Str. Beclean, nr. 31, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

15

913/17.3.2000

S.C. Lactex — Reghin S.R.L.

Jabeniţa, nr. 33, jud. Mureş

16

207/21.4.1999

S.C. Midatod S.R.L.

Ibăneşti, nr. 273, jud. Mureş

17

391/23.4.1999

S.C. Kubo Ice Cream Company S.R.L.

Str. Dumbravei, nr. 5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ

18

1055/10.7.2000

S.C. Oltina S.A.

Str. A. I. Cuza, nr. 152, Slatina, jud. Olt

19

282/1999

S.C. Calion S.R.L.

Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jibou, jud. Sălaj

20

1562/27.12.1999

5750/23.5.2002

S.C. Bucovina S.A. Suceava

Str.Humorului, nr.4, Suceava, jud. Suceava

21

1085/26.5.1999

S.C. Bucovina S.A. Falticeni

Str. Izvor, nr.5, Falticeni, jud. Suceava

22

5614/20.4.2002

S.C. Coza Rux S.R.L.

Str. Burdujeni, nr.11 A, Suceava, jud. Suceava

23

1659/27.3.2003

S.C. Ecolact S.R.L.

Milisauti, jud. Suceava

24

1205/5.10.1999

S.C. Pro Putna S.R.L.

Putna, jud. Suceava

25

5325/13.2.2002

S.C. Cetina Prod Lact S.R.L.

Neagra Sarului, Saru Dornei, jud. Suceava

26

5245/6.11.2001

S.C. Simultan S.R.L.

Ortisoara, jud. Timiş

27

2459/21.8.2002

S.C. Zan S.R.L.

Str. Celulozei, nr. 5, Zarnesti, jud. Braşov


ALLEGATO VIII

Sviluppo rurale (articolo 34 dell'atto di adesione)

SEZIONE I

MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA

A.   Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione

1)

Il sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

aiutare ad attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla pressione competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale della Bulgaria e della Romania;

b)

facilitare e incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.

Ai fini del presente allegato per «aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza» si intendono le aziende la cui produzione è destinata principalmente all'autoconsumo, ma che commercializzano una parte della produzione.

2)

Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:

a)

dimostri la futura vitalità economica dell'azienda;

b)

contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;

c)

descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.

3)

La conformità con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 è riesaminata dopo tre anni. Se gli obiettivi provvisori fissati nel piano non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non è concesso ulteriore sostegno, ma non sarà necessario rimborsare per questa ragione gli importi già ricevuti.

4)

Il sostegno è pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino all'importo massimo ammissibile specificato nella Sezione I G e per un periodo non superiore a cinque anni.

B.   Associazioni di produttori

1)

Un sostegno forfettario è concesso per agevolare la creazione e la gestione amministrativa di associazioni di produttori che perseguono gli obiettivi di:

a)

adeguare ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;

b)

immettere congiuntamente le merci sul mercato, incluse la preparazione delle vendite, la centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso; e

c)

fissare norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare attenzione al raccolto e alla disponibilità.

2)

Il sostegno è concesso soltanto alle associazioni di produttori che sono formalmente riconosciute dalle autorità competenti della Bulgaria o della Romania tra la data di adesione e il 31 dicembre 2009 in base al diritto nazionale o a quello comunitario.

3)

Il sostegno è concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori è stata riconosciuta. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:

a)

il 5 %, il 5 %, il 4 %, il 3 % e il 2 % del valore della produzione, fino ad un importo massimo di 1 000 000 EUR, commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno; e

b)

il 2,5 %, il 2,5 %, il 2 %, l'1,5 % e l'1,5 % del valore della produzione superiore a 1 000 000 EUR commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.

In nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti alla Sezione I G.

C.   Misure del tipo Leader+

1)

Un sostegno può essere concesso per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le comunità rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.

Le misure possono comprendere in particolare:

a)

sostegno tecnico per studi dell'area locale e diagnosi del territorio in cui si tenga conto dei desideri espressi dalla popolazione interessata;

b)

informazione e formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;

c)

costruzione di partnership rappresentative per lo sviluppo locale;

d)

elaborazione di strategie di sviluppo integrato;

e)

finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.

2)

Un sostegno può essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale conformemente ai principi stabiliti ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (1). Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.

3)

I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi a partecipare alla cooperazione interterritoriale e transnazionale conformemente ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

4)

La Bulgaria, la Romania e i gruppi di azione locale possono accedere all'Osservatorio dei territori rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

D.   Servizi di consulenza e di divulgazione agricole

Un sostegno è concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.

E.   Complementi ai pagamenti diretti

1)

Un sostegno può essere concesso agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o gli aiuti diretti complementari nazionali di cui all'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2).

2)

Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera la differenza tra:

a)

il livello dei pagamenti diretti applicabili in Bulgaria o Romania per l'anno in questione conformemente all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e

b)

il 40 % del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.

3)

Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente sottosezione E in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20 % dell'assegnazione annuale di tale Stato. La Bulgaria o la Romania possono tuttavia decidere di sostituire detta percentuale annua del 20 % con le percentuali seguenti: 25 % per il 2007, 20 % per il 2008 e 15 % per il 2009.

4)

Un sostegno concesso a un agricoltore ai sensi della presente sottosezione E è considerato alla stessa stregua dei pagamenti o degli aiuti diretti complementari nazionali, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

F.   Assistenza tecnica

1)

Un sostegno può essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.

2)

Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono‚ in particolare:

a)

studi;

b)

misure di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;

c)

installazione, funzionamento e collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;

d)

miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle migliori pratiche in questo settore.

G.   Tabella recante gli importi per le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania

Misura

EUR

 

Aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza

1 000

per azienda/all'anno

Associazioni di produttori

100 000

il primo anno

 

100 000

il secondo anno

 

80 000

il terzo anno

 

60 000

il quarto anno

 

50 000

il quinto anno

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA

1)

Gli aiuti agli investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano vitalità economica alla fine della realizzazione dell'investimento.

2)

Il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 50 % al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60 % al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima è superiore. Allorché gli investimenti sono intrapresi da giovani agricoltori ai sensi del pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del 55 % e, nelle regioni sfavorite, del 65 %, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima è superiore.

3)

Gli aiuti agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del pertinente regolamento in vigore alla data di adesione saranno concessi alle aziende cui è stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo è precedente.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA

1)

Gli agricoltori bulgari cui è stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.

2)

L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione ed è calcolato in funzione dell'entità della quota latte e dell'attività agricola complessiva dell'azienda.

3)

Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013

1)

Per il periodo di programmazione 2007-2013 il sostegno comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di sviluppo rurale sarà attuato in conformità dei principi stabiliti dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3).

2)

Nelle zone contemplate dall'obiettivo 1 il contributo finanziario della Comunità può ammontare o all'85 % per le misure agroambientali e le misure attinenti al benessere degli animali, e all'80 % per le altre misure, o alle percentuali stabilite dai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori.


(1)  GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.

(2)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). Regolamento adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio del 22 marzo 2004 recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1) e regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/02004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).


ALLEGATO IX

Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 dell'atto di adesione)

I.   In relazione all'articolo 39, paragrafo 2

1)

Attuare senza ulteriori indugi il piano d'azione Schengen, pubblicato in M.Of., p.I, n. 129 bis/10.2.2005, modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti;

2)

al fine di garantire un livello elevato di controllo e sorveglianza alle future frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente le iniziative per la modernizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture alle frontiere verdi e blu nonché ai valichi di frontiera e potenziare ulteriormente la capacità di analisi operativa del rischio. Ciò deve rispecchiarsi in un unico piano pluriennale di investimenti da presentare entro il marzo 2005, che dovrà consentire all'Unione di quantificare i progressi su base annuale e finché nei confronti della Romania non sia presa la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 di questo Atto. Inoltre, la Romania deve potenziare sensibilmente i programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero sia coperto in misura il più possibile prossima al 100 % già alla data di adesione. La Romania deve altresì attuare tutte le misure necessarie a combattere efficacemente l'immigrazione clandestina, anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi;

3)

elaborare e attuare un piano d'azione e una strategia aggiornati e integrati sulla riforma del sistema giudiziario, comprese le principali misure di attuazione della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario, della legge sullo statuto dei magistrati e della legge sul Consiglio superiore della magistratura entrate in vigore il 30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane da destinare alla realizzazione del piano d'azione, che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformità del calendario fissato. La Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il nuovo sistema per l'assegnazione casuale dei fascicoli è pienamente operativo;

4)

potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione delle attività della NAPO nella lotta alla corruzione ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale;

5)

svolgere una valutazione indipendente dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare le conclusioni e raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere un documento globale, da presentare entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi, risultati da conseguire e adeguate disposizioni finanziarie; l'attuazione della strategia e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente; la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far sì che le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente; infine, essa deve contenere provvedimenti intesi a ridurre considerevolmente entro il 2005 il numero degli organismi preposti a prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze;

6)

garantire che entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia, anche per quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare e attuare, entro il primo semestre del 2005, un preciso programma di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti, rispettivamente, nell'organico della polizia e della gendarmeria entro la data di adesione;

7)

elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di lotta alla criminalità, che comprenda azioni concrete per ridimensionare la preminenza della Romania in quanto paese di origine, transito e destinazione di vittime della tratta di esseri umani, e presentare annualmente, a partire dal marzo 2005, dati statistici attendibili sulle modalità con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale.

II.   In relazione all'articolo 39, paragrafo 3

8)

Garantire il controllo effettivo da parte del Consiglio «Competitività» di qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti previsti tramite pagamenti differiti al bilancio statale di oneri fiscali o sociali o il differimento degli oneri per l'approvvigionamento energetico;

9)

rafforzare senza indugio il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato;

10)

presentare alla Commissione entro la metà del dicembre 2004 un piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il programma nazionale di ristrutturazione e i piani d'impresa individuali) conforme agli obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (1), e alle condizioni illustrate nell'Allegato VII, Capitolo 4, Sezione B di questo atto.

Rispettare pienamente l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonché rispettare pienamente gli importi degli aiuti di Stato e le condizioni concernenti le riduzioni di capacità da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra;

11)

continuare a dotare il Consiglio «Competitività» di appropriati mezzi finanziari e di risorse umane sufficienti e adeguatamente qualificate.


(1)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE/Romania del 25.9.2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 157/377


ATTO FINALE

I.   TESTO DELL'ATTO FINALE

1.

I Plenipotenziari di:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Riuniti a Lussemburgo il venticinque aprile duemilacinque in occasione della firma del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania per l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea:

I.

Il trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (di seguito: «il trattato di adesione»).

II.

I testi del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in lingua bulgara e rumena.

III.

Il protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania (di seguito: «il protocollo di adesione»).

IV.

I testi elencati in appresso, allegati al protocollo di adesione:

A.

Allegato I

Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del Protocollo)

Allegato II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo)

Allegato III

Elenco di cui all'articolo 16 del protocollo: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato IV

Elenco di cui all'articolo 17 del protocollo: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato V

Elenco di cui all'articolo 18 del protocollo: altre disposizioni permanenti

Allegato VI

Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Bulgaria

Allegato VII

Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Romania

Allegato VIII

Sviluppo rurale (di cui all'articolo 34 del Protocollo)

Allegato IX

Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 del Protocollo)

B.

I testi del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, nelle lingue bulgara e rumena.

V.

L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (di seguito: «l'atto di adesione»).

VI.

I testi elencati in appresso, allegati al protocollo di adesione:

A.

Allegato I

Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione)

Allegato II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dell'atto di adesione)

Allegato III

Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato IV

Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato V

Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti

Allegato VI

Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria

Allegato VII

Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania

Allegato VIII

Sviluppo rurale (di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione)

Allegato IX

Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 dell'atto di adesione)

B.

I testi del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue bulgara e rumena.

2.

Le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 56 del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, all'articolo 56 dell'atto di adesione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del trattato di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione e a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, dell'atto di adesione. Ove necessario, queste informazioni sono trasmesse prima della data di adesione, in tempo utile affinché il protocollo di adesione o, a seconda dei casi, l'atto di adesione possano essere applicati pienamente a decorrere da tale data, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. In questo contesto la tempestiva notifica ai sensi dell'articolo 53 del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, dell'articolo 53 dell'atto di adesione, delle misure adottate dalla Bulgaria e dalla Romania sono di fondamentale importanza. La Commissione può comunicare alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania il termine entro il quale ritiene appropriato ricevere o trasmettere informazioni specifiche. Entro la data odierna della firma, le Parti contraenti hanno ricevuto un elenco che riporta gli obblighi di informazione nel settore veterinario.

4.

I Plenipotenziari hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente atto finale:

A.

Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali

1.

Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria

2.

Dichiarazione comune sulle leguminose da granella: Bulgaria

3.

Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Romania

4.

Dichiarazione comune sullo sviluppo rurale: Bulgaria e Romania

B.

Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Commissione

5.

Dichiarazione comune sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione

C.

Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali

6.

Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania

D.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria

7.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea

5.

I Plenipotenziari hanno preso nota dello Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria nonché la Romania riguardante una procedura d'informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione allegato al presente Atto finale.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussemburgo, add venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

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Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság Elnöke rész réről

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Għall-President ta' Malta

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Pentru Preşedintele României

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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II.   DICHIARAZIONI

A.   DICHIARAZIONI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI

1.   Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini bulgari un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'Unione europea per i cittadini bulgari dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Bulgaria. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

2.   Dichiarazione comune sulle leguminose da granella: Bulgaria

Per quanto riguarda le leguminose da granella, una zona di 18 047 ha è stata presa in considerazione per il calcolo del massimale nazionale della Bulgaria di cui all'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

3.   Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Romania

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini rumeni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'Unione europea per i cittadini rumeni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Romania. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

4.   Dichiarazione comune sullo sviluppo rurale: Romania e Bulgaria

Riguardo agli stanziamenti d'impegno per lo sviluppo rurale provenienti dal FEAOG sezione garanzia per la Bulgaria e la Romania durante il triennio 2007-2009 di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del Protocollo di adesione e all'articolo 34, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'Unione rileva che si possono prevedere le seguenti assegnazioni:

(in milioni di EUR, prezzi 2004)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulgaria

183

244

306

733

Romania

577

770

961

2 308

Totale

760

1 014

1 267

3 041

Trascorso il triennio 2007-2009, gli stanziamenti per lo sviluppo rurale della Bulgaria e della Romania saranno determinati in base alle norme vigenti o alle disposizioni conseguenti ad eventuali riforme intervenute nel frattempo.

B.   DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI E DELLA COMMISSIONE

5.   Dichiarazione comune sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione

L'Unione europea continuerà a seguire attentamente i preparativi della Bulgaria e della Romania e i risultati da esse conseguiti, inclusa l'effettiva attuazione degli impegni assunti in tutti i settori dell'acquis.

L'Unione europea rammenta le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 16/17 dicembre 2004, in particolare i punti 8 e 12, sottolineando che, nel caso della Romania, si presterà particolare attenzione ai preparativi nei settori della giustizia e degli affari interni, della concorrenza e dell'ambiente e, nel caso della Bulgaria, si presterà particolare attenzione ai preparativi nel settore della giustizia e degli affari interni. La Commissione continuerà a presentare relazioni annuali sui progressi della Bulgaria e della Romania sulla via dell'adesione, unitamente a raccomandazioni laddove necessario. L'Unione europea ricorda che, se si presentassero eventualmente problemi gravi prima dell'adesione o nei tre anni successivi, saranno previste misure a norma delle clausole di salvaguardia.

C.   DICHIARAZIONE COMUNE DI ALCUNI STATI MEMBRI ATTUALI

6.   Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania

La formulazione del punto 13 delle misure transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/71/CE negli allegati VI e VII del Protocollo di adesione e dell'atto di adesione è intesa dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria, di concerto con la Commissione, nel senso che con i termini «talune regioni» si potrebbe, all'occorrenza, comprendere l'intero territorio nazionale.

D.   DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

7.   Dichiarazione della repubblica di Bulgaria sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea

Con il riconoscimento del bulgaro come lingua facente fede dei trattati, nonché lingua ufficiale e di lavoro da utilizzare dalle istituzioni dell'Unione europea, l'alfabeto cirillico diventerà uno dei tre alfabeti utilizzati ufficialmente nell'Unione europea. Tale componente sostanziale del patrimonio culturale dell'Europa rappresenta un contributo particolare della Bulgaria alla diversità linguistica e culturale dell'Unione.


III.   SCAMBIO DI LETTERE

Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione

Egregio Signore,

mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2004.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:

«Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2004.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.»

Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

ALLEGATO

Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I.

1.

Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, denominate in appresso «Stati aderenti», ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.

2.

Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.

3.

Le decisioni di ordinaria amministrazione non danno in generale luogo a consultazioni.

4.

Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver altresì luogo sotto forma di messaggi elettronici, in particolare nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

5.

Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. I membri possono, se del caso, essere i membri del comitato politico e di sicurezza. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6.

Il comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7.

Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni o di posizioni comuni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.

8.

Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.

9.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.

10.

La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri dell'Unione.

II.

11.

L'Unione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Protocollo relativo alle condizioni e alle modalità dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli articoli 3, paragrafo 3, 6, paragrafo 2 e 6, paragrafo 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale protocollo e in tale atto contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

12.

Nella misura in cui gli accordi o convenzioni conclusi fra Stati membri esistano soltanto allo stato di progetto e non possano probabilmente essere firmati durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

13.

Per quanto riguarda la negoziazione con le parti contraenti dei protocolli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed all'articolo 6, paragrafo 2 secondo comma dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

14.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.

III.

15.

Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli 58 e 60 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed agli articoli 58 e 60 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. A tal fine, i Governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania trasmetteranno tempestivamente alle istituzioni le traduzioni di tali testi.