ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 41 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
11.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 41/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 211/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e 2 e i principi contabili internazionali IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 1o settembre 2002. |
(2) |
Il 19 febbraio 2004, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni. L’IFRS 2 esige per la prima volta che le società iscrivano nel conto economico e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle operazioni in cui vengono assegnate ai dirigenti e ai dipendenti delle opzioni su azioni. In passato, le operazioni nelle quali venivano assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni non venivano riportate nel conto economico ma erano indicate nella nota integrativa e non influivano quindi sugli utili dichiarati nell’informativa finanziaria data ai mercati dei capitali. |
(3) |
La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che l’IFRS 2 soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare quello di contribuire all'interesse pubblico europeo. |
(4) |
L’IFRS 2 non specifica quali modelli di valutazione debbano essere utilizzati, ma si limita a descrivere i fattori che dovrebbero come minimo essere presi in considerazione nella stima del fair value(valore equo) dei pagamenti basati su azioni. Questa soluzione è stata scelta appositamente per non impedire l'elaborazione di tecniche di misurazione appropriate che finora non esistono per tutte le forme di pagamenti basati su azioni (per es. le opzioni su azioni a lungo termine non negoziabili assegnate a dipendenti). Tuttavia in futuro potrebbero essere elaborati nuovi metodi alternativi che soddisfino le esigenze delle imprese, dei revisori dei conti e degli investitori. In particolare, le società recentemente ammesse alla quotazione o le società per le quali non sono disponibili sufficienti informazioni storiche potrebbero avere difficoltà a stimare i prezzi futuri delle azioni. |
(5) |
La Commissione ha preso atto delle critiche sulla complessità dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni che sono state mosse da diverse parti interessate nel corso del processo di consultazione. La Commissione è consapevole dei problemi tecnici che ancora si pongono riguardo a questo principio contabile e delle preoccupazioni che ne derivano per quanto riguarda la loro incidenza economica. Essa riconosce che, in considerazione del suo impatto potenziale, tra l’altro sui sistemi di assegnazione ai dipendenti di opzioni su azioni, e delle sue possibili conseguenze per la competitività delle imprese europee, la sua applicazione dovrà essere soggetta a regolari verifiche. Tuttavia il recepimento di questo principio contabile è nell’interesse dei mercati europei dei capitali e degli investitori europei. La Commissione verificherà quindi i futuri effetti dell’IFRS 2 sulle imprese europee e riesaminerà l’applicabilità del principio contabile entro il luglio 2007. |
(6) |
La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1606/2002 (regolamento IAS) dispone che per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (3). |
(7) |
L’adozione dell’IFRS 2 comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali. Tali modifiche riguardano l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e i principi contabili internazionali IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:
1) |
nell’allegato viene inserito l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni; |
2) |
l’adozione dell’IFRS 2 comporta, come conseguenza, modifiche all’IFRS 1 e agli IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali; |
3) |
i testi da inserire figurano in allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2004 (GU L 394 del 31.12.2004, pag. 1).
(3) GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).
ALLEGATO
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
N.Titolo
IFRS 2 |
Pagamenti basati su azioni |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'IASB: www.iasb.org.uk
IFRS 2
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 2
Pagamenti basati su azioni
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Rilevazione
Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale
Introduzione
Operazioni in cui si ricevono dei servizi
Operazioni misurate con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati
Determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati
Trattamento contabile delle condizioni di maturazione
Trattamento contabile di un elemento di ricarico
Dopo la data di maturazione
Casi in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente.
Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti
Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa
Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con disponibilità liquide alternative
Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte
Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell’entità
Informazioni integrative
Disposizioni transitorie
Data di entrata in vigore
FINALITÀ
1. |
Il presente IRFS ha lo scopo di definire la rappresentazione in bilancio di una entità che effettui una operazione con pagamento basato su azioni. In particolare, esso dispone che un‘entità iscriva nel conto economico e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle operazioni in cui vengono assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni. |
IFRS 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. |
Ad eccezione di quanto evidenziato ai paragrafi 5 e 6, un’entità deve applicare il presente IFRS nella contabilizzazione di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni, incluse:
ad eccezione di quanto evidenziato ai paragrafi 5 e 6. |
3. |
Ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all’entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all'entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell’entità, o di un’altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità. |
4. |
Ai fini del presente IFRS, una operazione con un dipendente (o con un terzo) che agisce in veste di titolare di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, non è una operazione con pagamento basato su azioni. Per esempio, se una entità assegna a tutti i titolari di una particolare classe dei propri strumenti rappresentativi di capitale, il diritto di acquisire ulteriori strumenti rappresentativi di capitale ad un prezzo inferiore al fair value (valore equo) di quegli strumenti finanziari, e un dipendente riceve tali diritti in qualità di titolare di strumenti rappresentativi di capitale di quella particolare classe, l'assegnazione o l'esercizio del diritto non è soggetto alle disposizioni del presente IFRS. |
5. |
Come evidenziato al paragrafo 2, il presente IFRS si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui una entità acquisisce o riceve dei beni o servizi. I beni comprendono rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non finanziarie. Tuttavia, una entità non deve applicare il presente IFRS alle operazioni in cui l’entità acquisisce beni come parte dell’attivo netto derivante da un'operazione di aggregazione aziendale, cui si applica lo IAS 22 Aggregazioni di imprese. Per cui, gli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale in cambio del controllo dell'acquisito, non rientrano nell'ambito applicativo del presente IFRS. Tuttavia, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati ai dipendenti dell'acquisito nella loro qualifica di dipendenti (per esempio, come gratifica per la continuità di servizio), rientrano nell’ambito applicativo del presente IFRS. Analogamente, l’annullamento, la sostituzione o qualsiasi altra modifica ad accordi di pagamento basato su azioni originata da un’aggregazione aziendale o da altra ristrutturazione del capitale, deve essere rilevata in conformità con il presente IFRS. |
6. |
Il presente IFRS non si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l’entità riceve o acquisisce beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante nell'ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Informazioni integrative e presentazione (rivisto nella sostanza nel 2003) oppure dei paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003). |
RILEVAZIONE
7. |
Una entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data in cui ottiene i beni o riceve i servizi. L’entità deve rilevare un corrispondente incremento del patrimonio netto se i beni o servizi sono stati ricevuti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale, oppure una passività se i beni o servizi sono stati acquisiti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa. |
8. |
Se i beni o servizi ricevuti o acquisiti con un’operazione con pagamento basato su azioni non hanno i requisiti per essere rilevati come attività, essi debbono essere rilevati come costi. |
IFRS 2 |
Di solito, un costo deriva dal consumo di beni o servizi. Per esempio, di norma i servizi vengono consumati immediatamente; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui la controparte rende il servizio. I beni possono essere consumati lungo un periodo di tempo, oppure, nel caso di rimanenze, venduti in data successiva; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui i beni sono consumati o venduti. Tuttavia, talvolta è necessario rilevare un costo prima che i beni o servizi siano stati consumati o venduti, non avendo i requisiti per essere rilevati come attività. Per esempio, una entità potrebbe acquisire dei beni nell’ambito della fase di ricerca di un progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Sebbene tali beni non siano stati consumati, potrebbero non avere i requisiti previsti dall’IFRS applicabile per essere rilevati come attività. |
OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE
Introduzione
10. |
Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve valutare i beni o servizi ricevuti e l'incremento corrispondente del patrimonio netto, direttamente, al fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, salvo che non sia possibile stimare il fair value attendibilmente. Qualora l’entità non fosse in grado di valutare con attendibilità il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, essa deve misurarne il valore, e il corrispondente incremento di valore del patrimonio netto, indirettamente, facendo riferimento al (1) fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati . |
11. |
Per applicare le disposizioni del paragrafo 10 alle operazioni con dipendenti e terzi che forniscono servizi similari (2), l’entità deve stimare il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, poiché è normalmente impossibile stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, come spiegato al paragrafo 12. Il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale deve essere calcolato alla data di assegnazione. |
12. |
Le azioni, le opzioni su azioni e gli altri strumenti rappresentativi di capitale sono di solito assegnati ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, in aggiunta allo stipendio e ad altre gratifiche. Di solito non è possibile valutare direttamente i servizi ricevuti a fronte di specifiche componenti del pacchetto retributivo del dipendente. Può anche non essere possibile valutare il fair value (valore equo) del pacchetto retributivo complessivo indipendentemente, senza valutare direttamente il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Inoltre, le azioni o le opzioni su azioni sono talvolta assegnate come parte di un piano di incentivazione, piuttosto che come base retributiva; per esempio, come incentivo ai dipendenti a rimanere in servizio presso l’entità oppure come riconoscimento per aver contribuito al miglioramento dei risultati dell’entità. Attraverso l’assegnazione di azioni o di opzioni su azioni, in aggiunta ad altre forme retributive, l'entità eroga remunerazioni aggiuntive per ottenere benefici aggiuntivi. La stima del fair value (valore equo) di tali benefici aggiuntivi è verosimilmente difficile. Data la difficoltà di valutare direttamente il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, l’entità deve misurare il fair value (valore equo) dei servizi resi dai dipendenti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. |
13. |
Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 10 alle operazioni con terzi non dipendenti, deve esservi una presunzione relativa che il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente. Tale fair value (valore equo) deve essere valutato alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio. Nelle rare circostanze in cui tale presunzione non sussiste, in quanto non è in grado di valutare attendibilmente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, l'entità deve misurare indirettamente i beni o servizi ricevuti, e il corrispondente incremento di patrimonio netto, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta i servizi. |
Operazioni in cui si ricevono dei servizi
14. |
Se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati maturano immediatamente, la controparte non deve completare uno specifico periodo di prestazione di servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di quegli strumenti rappresentativi di capitale. In assenza di evidenza contraria, l’entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte, come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale, siano stati ricevuti. In tal caso, alla data di assegnazione, l'entità deve considerare i servizi come totalmente ricevuti, con il corrispondente incremento del patrimonio netto. |
IFRS 2 |
Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di uno specifico periodo di prestazione di servizi, l’entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione. L’entità deve rilevare i servizi resi dalla controparte nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto. Per esempio:
|
Operazioni misurate con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati
Determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati
16. |
Nel caso di operazioni valutate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, una entità deve valutare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, in base ai prezzi di mercato, se disponibili, tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22). |
17. |
Se i prezzi di mercato non sono disponibili, l’entità deve stimare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati con una metodologia valutativa per stimare quale sarebbe stato il prezzo di tali strumenti rappresentativi di capitale, alla data di misurazione, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. La metodologia adottata deve essere compatibile con le metodologie generalmente accettate per la misurazione degli strumenti finanziari, e deve incorporare tutti i fattori e le ipotesi che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella determinazione del prezzo (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22). |
18. |
L’Appendice B contiene una ulteriore guida sulla misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni, focalizzandosi sugli specifici termini e condizioni che comunemente caratterizzano un’assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti. |
Trattamento contabile delle condizioni di maturazione
19. |
L’assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Per esempio, l’assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito condizionata dalla permanenza alle dipendenze dell’entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell’entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell’entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di misurazione. Le condizioni di maturazione devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella misurazione dell’importo dell’operazione, così che, alla fine, l'importo iscritto in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati risulta basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che definitivamente matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una condizione di maturazione; per esempio, se la controparte non completa un determinato periodo di servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21. |
20. |
Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 19, l’entità deve rilevare un importo relativo ai beni o servizi ricevuti nel periodo di maturazione in base alla migliore stima disponibile del numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che ci si attende matureranno e deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l’entità deve rivedere la stima per rilevare un importo pari al numero di strumenti rappresentativi di capitale effettivamente maturati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21. |
IFRS 2 |
Le condizioni di mercato, come l’obiettivo di un prezzo di una azione al quale è condizionata la maturazione (o l’esercizio), devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell’assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale subordinati a condizioni di mercato, l’entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le altre condizioni di maturazione (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo specificato nell’assegnazione), indipendentemente dal conseguimento di tale condizione di mercato. |
Trattamento contabile di un elemento di ricarico
22. |
Per le opzioni con un elemento di ricarico, tale elemento non deve essere considerato nella stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate alla data di misurazione. L’opzione di ricarico deve invece essere rilevata come una nuova assegnazione di opzioni, se e quando l’opzione di ricarico viene assegnata in un momento successivo. |
Dopo la data di maturazione
23. |
Dopo aver rilevato i beni o servizi ricevuti e l’incremento di patrimonio netto corrispondente, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 10 a 22, l’entità non deve apportare rettifiche al patrimonio netto complessivo dopo la data di maturazione. Per esempio, l’entità non deve stornare successivamente l’importo rilevato per i servizi ricevuti da un dipendente se gli strumenti rappresentativi di capitale maturati sono successivamente annullati oppure se, nel caso di opzioni su azioni, non vengono esercitate le opzioni. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l’entità rilevi un trasferimento all’interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un’altra. |
Casi in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente.
24. |
Le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 23 si applicano quando l’entità deve misurare una operazione con pagamento basato su azioni facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In rare circostanze, l’entità può non essere in grado di stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 22. Solo in tali rare circostanze, l’entità deve invece:
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25. |
Se una entità applica le disposizioni di cui al paragrafo 24, non è necessario applicare i paragrafi da 26 a 29, in quanto qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni in base ai quali erano stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale sarà considerata nell’applicazione del metodo del valore intrinseco illustrato al paragrafo 24. Tuttavia, se una entità regola una assegnazione di strumenti finanziari cui siano state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 24, si dispone quanto segue:
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IFRS 2
Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti
26. |
Una entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali erano stati assegnati degli strumenti rappresentativi di capitale. Per esempio, potrebbe ridurre il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti (ossia rideterminare il prezzo delle opzioni), aumentandone di conseguenza il fair value (valore equo). Le disposizioni di cui ai paragrafi da 27 a 29 per contabilizzare gli effetti delle modifiche, sono espresse nel contesto di operazioni con pagamento basato su azioni con dipendenti. Tuttavia, tali disposizioni debbono essere anche applicate alle operazioni con pagamento basato su azioni con terzi non dipendenti, che sono misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In questo ultimo caso, tutti i riferimenti alla data di assegnazione riportati nei paragrafi da 27 a 29 devono essere invece riferiti alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio. |
27. |
L’entità deve rilevare, come minimo, i servizi ricevuti misurati al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturino per il mancato rispetto di una delle condizioni di maturazione (ad eccezione di una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Tale disposizione si applica a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali sono stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale, o da una eventuale cancellazione o regolamento dell’assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale. Inoltre, l’entità deve rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque comportano benefici al dipendente. L’Appendice B comprende una guida all’applicazione di tale disposizione. |
28. |
Se l’entità annulla o regola una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di maturazione (eccetto che non si tratti di una assegnazione revocata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione):
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29. |
Se una entità riacquista strumenti rappresentativi di capitale maturati, il pagamento effettuato al dipendente deve essere contabilizzato come una riduzione del patrimonio netto, tranne che l’importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale riacquistati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo. |
OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE PER CASSA
30. |
Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, l’entità deve misurare i beni o servizi acquisiti e le passività assunte al fair value (valore equo) della passività. Fino a quando la passività non viene estinta, l'entità deve ricalcolare il fair value (valore equo) a ciascuna data di chiusura di bilancio e alla data di regolamento, con tutte le variazioni di fair value (valore equo) rilevate a conto economico. |
31. |
Per esempio, una entità può assegnare diritti di rivalutazione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno strumento rappresentativo di capitale), in base all’aumento del prezzo delle azioni dell’entità rispetto ad un certo livello, in un determinato periodo. Oppure una entità può assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all’atto dell’esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili, sia obbligatoriamente (per esempio, al momento della cessazione del rapporto di lavoro), sia a scelta del dipendente. |
IFRS 2 |
L’entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la passività assunta a fronte di tali servizi, a mano a mano che i dipendenti prestano il proprio servizio. Per esempio, alcuni diritti di rivalutazione delle azioni maturano immediatamente, per cui i dipendenti debbono completare un determinato periodo di servizio prima di acquisire il diritto alla liquidazione in contanti. In assenza di evidenza contraria, l’entità deve presumere che i servizi resi dai dipendenti come corrispettivo dei diritti di rivalutazione delle azioni siano stati ricevuti. Per cui, l’entità deve rilevare immediatamente i servizi ricevuti e la relativa passività da liquidare. Se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i dipendenti non hanno completato un determinato periodo di permanenza in servizio, l’entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la relativa passività da liquidare durante il periodo in cui i dipendenti prestano servizio. |
33. |
La passività deve essere misurata, inizialmente e ad ogni data di chiusura di bilancio fino alla sua estinzione, al fair value (valore equo) dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell’opzione, e considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni, e la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data. |
OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALTERNATIVE
34. |
Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni i cui termini contrattuali prevedono la facoltà, dell’entità o della controparte, di scegliere tra un regolamento per cassa (o con altre attività) e l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l’entità deve rilevare tale operazione, o le componenti di tale operazione, come un’operazione con pagamento basato su azioni con regolamento per cassa se, e nella misura in cui, l’entità abbia assunto una passività da liquidare per cassa o con altre attività, oppure come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale se, e nella misura in cui, l’entità non abbia assunto una tale passività. |
Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte
35. |
Se una entità ha assegnato alla controparte il diritto di scegliere se una operazione con pagamento basato su azioni deve essere regolata per cassa (3) oppure attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l’entità ha assegnato uno strumento finanziario composto, comprensivo di una componente di debito (ossia, il diritto della controparte a richiedere il pagamento per cassa) e di una componente rappresentativa di capitale (ossia il diritto della controparte a richiedere la liquidazione in strumenti rappresentativi di capitale piuttosto che per cassa). Nelle operazioni con terzi non dipendenti, nelle quali il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti viene misurato in maniera diretta, l’entità deve calcolare la componente rappresentativa di capitale dello strumento finanziario composto come differenza tra il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti e il fair value (valore equo) della componente di debito, alla data in cui i beni o servizi sono stati ricevuti. |
36. |
Per tutte le altre operazioni, incluse quelle con i dipendenti, l’entità deve calcolare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto alla data di misurazione, considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti al pagamento per cassa o attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale. |
37. |
Per applicare le disposizioni del paragrafo 36, l’entità deve prima calcolare il fair value (valore equo) della componente di debito e poi calcolare il fair value (valore equo) della componente di capitale, considerando che la controparte deve rinunciare al diritto di ricevere un pagamento per cassa per ricevere lo strumento rappresentativo di capitale. Il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è la somma dei fair value (valori equi) delle due componenti. Tuttavia, le operazioni con pagamento basato su azioni in cui la controparte ha la facoltà di scelta, sono spesso strutturate in modo tale che il fair value (valore equo) di una alternativa equivale al fair value (valore equo) dell’altra. Per esempio, la controparte può scegliere di ricevere opzioni su azioni o diritti di rivalutazione delle azioni regolati per cassa. In tali casi, il fair value (valore equo) della componente di capitale è pari a zero, per cui il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è uguale al fair value (valore equo) della componente di debito. ViceversaViceversa se i fair value (valori equi) delle alternative di regolamento differiscono, il fair value (valore equo) della componente di capitale è solitamente maggiore di zero; in tal caso il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto sarà maggiore del fair value (valore equo) della componente di debito. |
38. |
L’entità deve contabilizzare separatamente i beni o servizi ricevuti o acquisiti rispetto a ciascuna componente dello strumento finanziario composto. Per la componente di debito, l’entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e la passività da regolare per quei beni o servizi, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (paragrafi da 30 a 33). Per quanto riguarda la componente di capitale (se esiste), l’entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e l’incremento del patrimonio netto, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafi da 10 a 29). |
IFRS 2 |
Alla data di regolamento, l’entità deve rimisurare la passività al suo fair value (valore equo). Se l’entità emette strumenti rappresentativi di capitale anziché regolare l’operazione per cassa, la passività deve essere trasferita direttamente al patrimonio netto, come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi. |
40. |
Se l’entità regola l’operazione per cassa anziché con l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, quel pagamento dovrà applicarsi a totale estinzione della passività. Qualsiasi componente di capitale precedentemente rilevata rimarrà nel patrimonio netto. Scegliendo di ricevere contanti all’atto del regolamento, la controparte rinuncia al diritto di ricevere strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l’entità rilevi un trasferimento all’interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un’altra. |
Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell’entità
41. |
Nel caso di una operazione con pagamento basato su azioni in cui i termini dell’accordo prevedono la facoltà dell’entità di scegliere se regolare l’operazione per cassa o mediante l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l’entità deve determinare se ha già assunto una obbligazione da estinguere per cassa e contabilizzare conseguentemente l’operazione con pagamento basato su azioni. L’entità ha una obbligazione attuale da estinguere per cassa se la scelta di regolamento in strumenti rappresentativi di capitale non ha sostanza commerciale (per esempio, in quanto all’entità è legalmente vietata l’emissione di azioni), o se l’entità ha una prassi consolidata o una politica dichiarata di regolamento per cassa, o se è solita regolare per cassa ogni volta che la controparte richiede il regolamento per cassa. |
42. |
Se l’entità ha una obbligazione attuale da regolare per cassa, essa deve rilevare l’operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa di cui ai paragrafi da 30 a 33. |
43. |
In assenza di una tale obbligazione, l’entità deve rilevare l’operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate in strumenti rappresentativi di capitale di cui ai paragrafi da 10 a 29. All’atto del regolamento:
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE
44. |
Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basato su azioni in essere nell'esercizio di riferimento. |
45. |
Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 44, l’entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:
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46. |
Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione del fair value (valore equo) dei beni e servizi ricevuti ovvero degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l’esercizio. |
47. |
Se l’entità ha misurato il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale della entità indirettamente, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, in applicazione del principio di cui al paragrafo 46, l’entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:
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48. |
Se l’entità ha misurato direttamente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti nell’esercizio, l’entità deve fornire un’informativa sulle modalità di determinazione del fair value (valore equo), per esempio specificando se è stato misurato in base a un prezzo di mercato per quei beni o servizi. |
49. |
Se l'entità ha respinto la presunzione di cui al paragrafo 13, deve informare di tale fatto e fornire la motivazione per cui la presunzione è stata respinta. |
50. |
Una entità deve fornire un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità. |
51. |
Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 50, l’entità deve almeno fornire le seguenti informazioni:
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52. |
Se l’informativa richiesta dal presente IFRS non soddisfa i principi di cui ai paragrafi 44, 46 e 50, l'entità deve fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
53. |
Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l’entità deve applicare il presente IFRS alle assegnazioni di azioni, di opzioni su azioni o agli altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e non ancora maturati alla data di entrata in vigore del presente IFRS. |
54. |
L’entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS ad altre assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale se ha indicato pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione. |
55. |
L’entità deve rideterminare i valori dell’informativa comparativa e, dove possibile, deve rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo del primo esercizio presentato per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali è stato applicato il presente IFRS. |
56. |
L’entità deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato il presente IFRS (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente). |
57. |
L’entità deve comunque applicare i paragrafi da 26 a 29 per rilevare le seguenti modifiche s e, successivamente all’entrata in vigore del presente IFRS, una entità modifica i termini o le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non sia stato applicato il presente IFRS. |
IFRS 2 |
L’entità deve applicare retroattivamente il presente IFRS per tutte le passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente IFRS. Per tali passività, l’entità deve rideterminare i valori dell’informativa comparativa, inclusa la rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo nel primo esercizio presentato in cui siano stati rideterminati i valori dell’informativa comparativa, fatta eccezione per l’informativa comparativa riferita a un esercizio o a una data precedenti il 7 novembre 2002. |
59. |
L’entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS retroattivamente alle altre passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni, per esempio, alle passività estinte in un esercizio per il quale è stata presentata informativa comparativa. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
60. |
L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1 gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. |
(1) Il presente IFRS utilizza l’espressione «facendo riferimento a» piuttosto che «a», in quanto l’operazione, in ultima analisi, viene valutata moltiplicando il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, calcolato alla data specificata nel paragrafo 11 o nel paragrafo 13 (a seconda di quale sia applicabile), per il numero di strumenti rappresentativi di capitale che maturano, come spiegato nel paragrafo 19.
(2) Nel prosieguo del presente IRFS, ogni riferimento ai dipendenti riguarda anche terzi che forniscono servizi similari.
(3) Nei paragrafi da 35 a 43, ogni riferimento alla voce cassa riguarda anche le altre attività della entità.
APPENDICE A
Definizione dei termini
Questa appendice è parte integrante del presente IFRS.
operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa |
Una operazione con pagamento in azioni regolata per cassa in cui l’entità acquisisce beni o servizi sostenendo una passività nel trasferire cassa o altre attività al fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa. |
dipendenti e altri fornitori di servizi similari |
Persone fisiche che prestano i propri servizi personali all’entità e che (a) sono considerate come dipendenti a tutti gli effetti ai fini giuridici e fiscali, o (b) collaborano per l'entità sotto la sua direzione allo stesso modo delle persone fisiche considerate lavoratori dipendenti ai fini giuridici e fiscali, oppure (c) i servizi prestati sono a tutti gli effetti similari a quelli resi dai lavoratori dipendenti. Per esempio, la definizione comprende tutto il personale dirigente, ossia quelle persone che detengono autorità e responsabilità di pianificazione, direzione e controllo delle attività della entità, inclusi gli amministratori non esecutivi. |
strumento rappresentativo di capitale |
Un contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività dell’entità dopo aver estinto tutte le sue passività (1). |
strumento rappresentativo di capitale assegnato |
Il diritto (condizionato o non condizionato) ad uno strumento rappresentativo di capitale della entità, conferito dalla entità a un terzo, in base a un accordo di pagamento basato su azioni. |
operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale |
Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l’entità riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni). |
fair value (valore equo) |
Il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, o uno strumento rappresentativo di capitale assegnato, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. |
data di assegnazione |
La data in cui l’entità e un terzo (incluso un dipendente) concordano di stipulare un accordo di pagamento basato su azioni, nel momento in cui l’entità e la controparte hanno reciprocamente compreso i termini e le condizioni dell’accordo. Alla data di assegnazione l’entità conferisce alla controparte il diritto a percepire disponibilità liquide, o strumenti rappresentativi di capitale della entità, una volta che siano soddisfatte determinate condizioni di maturazione, ove previste. Se tale accordo è soggetto a un processo di approvazione (per esempio, da parte degli azionisti), la data di assegnazione è la data in cui tale approvazione è ottenuta. |
valore intrinseco |
La differenza tra il fair value (valore equo) delle azioni per le quali la controparte possiede il diritto (condizionato o incondizionato) di sottoscriverle o per le quali possiede il diritto di riceverle, e il prezzo (se disponibile) che la controparte deve (o dovrà) pagare per quelle azioni. Per esempio, una opzione su azioni con un prezzo di esercizio di UC15 (2), su una azione con un fair value (valore equo) di UC20, ha un valore intrinseco di UC5. |
condizione di mercato |
Condizione da cui dipende il prezzo di esercizio, la maturazione o la possibilità di esercitare uno strumento rappresentativo di capitale, relativa al prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale della entità, come il raggiungimento di un determinato prezzo dell'azione o un determinato ammontare del valore intrinseco di una opzione su azioni, o il conseguimento di un determinato obiettivo di prezzo basato sul prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità rispetto a un indice dei prezzi di mercato di strumenti rappresentativi di capitale di altre entità. |
data di misurazione |
La data in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati viene misurato ai fini del presente IFRS. Nelle operazioni con dipendenti e altri fornitori di servizi similari, la data di misurazione coincide con la data di assegnazione. Nelle operazioni con terzi non dipendenti (e con altri che offrono servizi similari), la data di misurazione corrisponde alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio. |
elemento di ricarico |
Un elemento che assicura un’assegnazione automatica di opzioni su azioni ogni volta che il titolare dell’opzione esercita opzioni assegnate in precedenza utilizzando le azioni della entità, piuttosto che il denaro, per regolare il prezzo di esercizio. |
opzione di ricarico |
Una nuova opzione su azioni assegnata nel momento in cui una azione viene utilizzata per regolare il prezzo di esercizio di una opzione su azioni precedente. |
accordo di pagamento basato su azioni |
Un accordo tra l’entità e un terzo (anche un dipendente) per stipulare una operazione con pagamento basato su azioni, che dà diritto al terzo di ricevere disponibilità liquide o altre attività della entità per un importo pari al prezzo delle azioni della entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale della entità, oppure di ricevere strumenti rappresentativi di capitale della entità, una volta che siano soddisfatte determinate condizioni di maturazione, ove previste. |
operazione con pagamento in titoli azionari |
Una operazione in cui l’entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti rappresentativi di capitale della entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni della entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale della entità stessa. |
opzione su azioni |
Un contratto che offre al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le azioni della entità ad un prezzo determinato o determinabile per un periodo di tempo specificato. |
maturare |
Acquisire la titolarità di un diritto. In un accordo di pagamento basato su azioni, il diritto di una controparte a ricevere disponibilità liquide, altre attività, o strumenti rappresentativi di capitale della entità, matura dopo che siano state soddisfatte determinate condizioni di maturazione. |
condizioni di maturazione |
Le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la controparte acquisisca un diritto a ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale, in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Le condizioni di maturazione comprendono le condizioni di servizio, in base alle quali un terzo deve completare un determinato periodo di servizio, e le condizioni di risultato, per cui è necessario raggiungere determinati obiettivi (come un certo aumento degli utili della entità in un determinato periodo di tempo). |
periodo di maturazione |
Il periodo in cui devono essere soddisfatte tutte le condizioni di maturazione specificate in un accordo di pagamento basato su azioni. |
(1) Il Quadro sistematico definisce una passività come una obbligazione attuale dell’impresa derivante da eventi passati, la cui estinzione ci si attende risulti in una uscita dall’impresa di risorse che incorporano benefici economici (per esempio una uscita di cassa o di altre attività della entità).
(2) Nella presente appendice, gli importi monetari sono denominati in «unità di conto» (UC).
IFRS 2
APPENDICE B
Guida operativa
Questa appendice è parte integrante del presente IFRS.
Stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati
B1 |
I paragrafi da B2 a B41 della presente appendice trattano della misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni assegnate, focalizzandosi sui termini e sulle condizioni specifiche che sono caratteristiche comuni di una assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti. Pertanto, la trattazione non è esaustiva. Inoltre, poiché i problemi relativi alla valutazione di seguito trattati riguardano prevalentemente le azioni e le opzioni su azioni assegnate ai dipendenti, si presume che il fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni venga calcolato alla data di assegnazione. Tuttavia, gran parte delle problematiche relative alla valutazione (per esempio, la determinazione della volatilità attesa), trattati di seguito, si applicano anche alla stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni assegnate a terzi non dipendenti alla data in cui l'entità ottiene i beni ovvero in cui la controparte presta il servizio. |
Azioni
B2 |
Nel caso di azioni assegnate ai dipendenti, il fair value (valore equo) delle azioni deve essere misurato al prezzo di mercato delle azioni della entità (oppure ad un prezzo di mercato stimato, se le azioni della entità non sono quotate in un mercato regolamentato), rettificate per tener conto dei termini e delle condizioni in base ai quali sono state assegnate le azioni (ad eccezione delle condizioni di maturazione escluse dalla misurazione del fair value – valore equo – in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21). |
B3 |
Per esempio, se il dipendente non ha titolo a ricevere dividendi durante il periodo di maturazione, tale circostanza deve essere considerata nella stima del fair value (valore equo) delle azioni assegnate. Analogamente, se le azioni sono soggette a vincoli di trasferimento dopo la data di maturazione, tale circostanza deve essere considerata, ma solo nella misura in cui tali vincoli, successivamente alla maturazione, incidono sul prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile sarebbe disposto a pagare per quella azione. Per esempio, se le azioni sono attivamente negoziate in un mercato ampio e liquido, i vincoli al trasferimento successivo alla maturazione possono avere un effetto nullo o comunque esiguo sul prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile sarebbe disposto a pagare per quelle azioni. I vincoli al trasferimento o altre restrizioni in essere nel periodo di maturazione non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni assegnate alla data di assegnazione, in quanto tali restrizioni derivano dall'esistenza di condizioni di maturazione, contabilizzate in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21. |
Opzioni su azioni
B4 |
In molti casi i prezzi di mercato per le opzioni su azioni assegnate a dipendenti non sono disponibili, in quanto le opzioni assegnate sono soggette a termini e a condizioni non applicabili alle opzioni negoziate. Se non esistono opzioni negoziate con termini e condizioni similari, il fair value (valore equo) delle opzioni assegnate deve essere stimato applicando un modello di valutazione delle opzioni. |
B5 |
L’entità deve tener conto dei fattori che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella selezione del modello di misurazione delle opzioni da applicare. Per esempio, molte opzioni di dipendenti sono a lunga scadenza, sono di solito esercitabili nel periodo tra la data di maturazione e la scadenza naturale dell'opzione e sono spesso esercitate anticipatamente. Tali fattori devono essere considerati nella valutazione del fair value (valore equo) delle opzioni alla data di assegnazione. Per molte entità, ciò comporta l’impossibilità di adottare la formula di Black-Scholes-Merton, che non offre la possibilità di esercitare l’opzione prima della scadenza e può non riflettere adeguatamente gli effetti dell'esercizio anticipato atteso. Inoltre, non prevede neanche la possibilità che la volatilità attesa e gli altri dati inseriti nel modello possano variare nell'arco della vita dell'opzione. Tuttavia, i fattori identificati in precedenza potrebbero non essere applicabili a opzioni su azioni con scadenza contrattuale relativamente breve, o che debbono essere esercitate entro un breve lasso di tempo dopo la data di maturazione. In tali casi, la formula di Black-Scholes-Merton genera un valore sostanzialmente identico a quello prodotto da un modello di misurazione delle opzioni più flessibile. |
B6 |
Tutti i modelli di misurazione delle opzioni prendono in considerazione almeno i seguenti fattori:
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B7 |
Devono anche essere considerati gli altri fattori che operatori di mercato consapevoli e disponibili prenderebbero in considerazione nel determinare il prezzo (ad eccezione delle condizioni di maturazione e degli elementi di ricarico che sono esclusi dalla misurazione del fair value (valore equo) in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22). |
B8 |
Per esempio, un’opzione su azioni assegnata a un dipendente non può di solito essere esercitata in determinati periodi (per esempio, nel periodo di maturazione oppure nei periodi specificati dagli organi di regolamentazione). Tale circostanza deve essere considerata laddove il modello di misurazione delle opzioni adottato avrebbe altrimenti ipotizzato la possibilità che l'opzione potrebbe essere esercitata in un qualsiasi momento prima della scadenza. Tuttavia, se una entità utilizza un modello di misurazione delle opzioni che valuta opzioni esercitabili soltanto alla scadenza, non è necessaria alcuna modifica a seguito dell'impossibilità di esercitarle nel periodo di maturazione (o in altri periodi nel corso della vita dell'opzione), in quanto il modello già ipotizza che le opzioni non possano essere esercitate in tali periodi. |
B9 |
Analogamente, un altro fattore comune alle opzioni su azioni a dipendenti è dato dalla possibilità di esercizio anticipato dell’opzione perché, per esempio, l'opzione non può essere trasferita liberamente oppure perché il dipendente deve esercitare tutte le opzioni maturate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di un esercizio anticipato atteso devono essere presi in considerazione, come esposto nei paragrafi da B16 a B21. |
B10 |
Nella valutazione del fair value (valore equo) delle opzioni su azioni (o di altri strumenti rappresentativi di capitale) assegnate, non devono essere considerati quei fattori di cui un operatore di mercato consapevole e disponibile non terrebbe conto nella determinazione del prezzo di una opzione su azioni (o di altri strumenti rappresentativi di capitale). Per esempio, nel caso di opzioni su azioni assegnate a dipendenti, i fattori che incidono sul valore dell'opzione solo dal punto di vista del singolo dipendente non sono rilevanti nella stima del prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile, avrebbe applicato. |
Dati di base dei modelli di misurazione delle opzioni
B11 |
Nella stima della volatilità attesa e dei dividendi delle azioni sottostanti, l’obiettivo è quello di approssimare le aspettative che sarebbero riflesse in un prezzo di scambio corrente, di mercato o negoziato, dell’opzione. Analogamente, nello stimare gli effetti di un esercizio anticipato delle opzioni su azioni del dipendente, l’obiettivo è quello di approssimare le aspettative che un terzo esterno, con accesso ad informazioni dettagliate sui comportamenti nell’esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti, svilupperebbe in base alle informazioni disponibili alla data di assegnazione. |
B12 |
È spesso probabile che si crei una gamma di ragionevoli aspettative in merito all'evoluzione futura di volatilità, dividendi e comportamenti nell’esercizio delle opzioni. In tal caso è necessario calcolare un valore atteso, pesando ciascun importo all’interno dell’intervallo di valori con la relativa probabilità di accadimento. |
B13 |
Le aspettative sul futuro sono in genere basate sull’esperienza e vengono modificate se esistono delle attese ragionevoli che il futuro differisca dal passato. In alcune circostanze, esistono dei fattori identificabili che possono indicare che l’esperienza passata, non modificata, è relativamente inadeguata a fornire indicazioni sulle tendenze future. Per esempio, se una entità con due linee di prodotto chiaramente distinte dismette quella significativamente meno rischiosa, la volatilità storica può non essere la migliore informazione su cui basarsi per delle aspettative ragionevoli sul futuro. |
B14 |
In altre circostanze, invece, possono non essere disponibili informazioni sulla volatilità storica. Per esempio, una entità recentemente quotata in una borsa valori non disporrà di alcun dato, o soltanto di pochi dati storici sulla volatilità del prezzo della propria azione. Le entità non quotate o quotate di recente vengono trattate in seguito. |
B15 |
In conclusione, una entità non deve basare le stime della volatilità, del comportamento nell’esercizio delle opzioni e dei dividendi soltanto sulle informazioni storiche senza considerare la misura in cui l’esperienza passata possa ragionevolmente essere indicativa delle tendenze future. |
IFRS 2
Esercizio anticipato atteso
B16 |
I dipendenti spesso esercitano le opzioni su azioni anticipatamente, per una serie di motivi. Per esempio, le opzioni su azioni dei dipendenti sono tipicamente non trasferibili. Ciò causa che spesso i dipendenti esercitino anticipatamente le proprie opzioni su azioni, in quanto questo è l'unico modo con il quale i dipendenti possono liquidare la propria posizione. Inoltre, ai dipendenti che cessano il proprio rapporto di lavoro è solitamente richiesto di esercitare, entro un breve periodo di tempo, qualsiasi opzione maturata, altrimenti le opzioni su azioni sono annullate. Anche tale circostanza determina l’esercizio anticipato delle opzioni su azioni dei dipendenti. Altri fattori che provocano l'esercizio anticipato delle opzioni sono l'avversione al rischio e la mancata diversificazione del proprio patrimonio. |
B17 |
Il mezzo utilizzato per tener conto degli effetti dell’esercizio anticipato atteso dipende dal tipo di modello per la misurazione delle opzioni adottato. Per esempio, l’esercizio anticipato atteso potrebbe essere considerato utilizzando una stima della durata attesa dell’opzione (che, per un'opzione su azioni di un dipendente, è il periodo di tempo dalla data di assegnazione fino alla data attesa di esercizio dell'opzione) come dato di base da inserire in un modello di misurazione delle opzioni (per esempio la formula di Black-Scholes-Merton). In alternativa, l’esercizio anticipato atteso potrebbe essere calcolato utilizzando il modello degli alberi binomiali o altro modello similare per la misurazione delle opzioni, che considera tra i dati di base anche la durata contrattuale dell'opzione. |
B18 |
I fattori da considerare nello stimare l’esercizio anticipato includono:
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B19 |
Come evidenziato al paragrafo B17, gli effetti di un esercizio anticipato possono essere considerati utilizzando una stima della vita attesa dell’opzione come dato di base del modello di misurazione delle opzioni. Nella stima della vita attesa delle opzioni su azioni assegnate a un gruppo di dipendenti, l’entità può basare tale stima sulla vita attesa media, appropriatamente ponderata, di tutto il gruppo di dipendenti, oppure di sottogruppi di dipendenti all'interno del gruppo, in base a dati più dettagliati in merito ai comportamenti dei dipendenti nell'esercizio delle opzioni (in seguito trattati). |
B20 |
È probabile che la separazione in gruppi di un'assegnazione di opzioni, per i dipendenti con comportamenti relativamente omogenei nell'esercizio delle opzioni, abbia una certa importanza. Il valore dell’opzione non è una funzione lineare del termine dell’opzione; il valore aumenta ad un tasso decrescente quanto più lontana è la scadenza. Per esempio, a parità di ogni altra condizione, sebbene una opzione con scadenza a due anni abbia un valore maggiore di una con scadenza ad un anno, tale valore non corrisponde al doppio. Ciò implica che il calcolo del valore dell'opzione stimato sulla base di una vita media ponderata unica che comprende opzioni singole con vite estremamente diverse, comporta una sovrastima del fair value (valore equo) complessivo delle opzioni su azioni assegnate. La separazione di opzioni assegnate in gruppi diversi, ciascuno dei quali con un intervallo relativamente ristretto di vite incluse nella vita media ponderata, tende a ridurre tale sovrastima. |
B21 |
Considerazioni similari sono valide anche se si utilizza il modello degli alberi binomiali o altro modello similare. Per esempio, l’esperienza di una entità che assegna opzioni a vasto raggio a tutti i livelli di dipendenti può indicare che i dirigenti di alto livello tendono a trattenere le proprie opzioni per un periodo maggiore dei quadri intermedi e che i dipendenti ai livelli più bassi tendono ad esercitare le proprie opzioni prima di qualsiasi altro gruppo. Inoltre, gli impiegati ai quali è richiesto di, o che sono incoraggiati a tenere un minimo ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale del proprio datore di lavoro, incluse le opzioni, potrebbero mediamente esercitare le opzioni in un momento successivo rispetto ai dipendenti che non sono soggetti a tale disposizione. In tali situazioni, la separazione delle opzioni in gruppi di assegnatari di opzioni con comportamenti nell’esercizio relativamente omogenei, risulterà in una stima più accurata del fair value (valore equo) complessivo delle opzioni su azioni assegnate. |
IFRS 2
Volatilità attesa
B22 |
La volatilità attesa è una misura delle aspettative di fluttuazione del prezzo in un determinato periodo. L'indicatore che misura la volatilità utilizzato nei modelli di misurazione delle opzioni è lo scarto quadratico medio (detto anche deviazione standard) annualizzato dei rendimenti composti nel continuo di un titolo azionario in un periodo di tempo. La volatilità è solitamente espressa in termini annualizzati che sono comparabili a prescindere dal periodo di tempo utilizzato nel calcolo; per esempio, se in base a rilevazioni giornaliere, settimanali o mensili. |
B23 |
Il rendimento (che può essere positivo o negativo) di un‘azione per un determinato periodo calcola quali sono stati i benefici di un azionista rivenienti da dividendi e dall'apprezzamento (o deprezzamento) della azione. |
B24 |
La volatilità attesa annualizzata di una azione è la fascia di variazione all’interno della quale il rendimento annualizzato composto nel continuo dovrebbe ricadere approssimativamente per due terzi delle volte. Per esempio, se affermiamo che un titolo azionario con un rendimento atteso composto nel continuo del 12 per cento ha una volatilità del 30 per cento, ciò significa che la probabilità che il rendimento dell’azione in un anno possa variare tra il - 18 per cento (12 % - 30 %) e il 42 % (12 % + 30 %) è approssimativamente pari a due terzi. Se il prezzo dell’azione è di UC100 all’inizio dell’anno e non sono distribuiti dividendi, il prezzo atteso che l'azione potrebbe avere a fine anno dovrebbe oscillare tra UC83,53 (UC100 × e– 0,18) e UC152,20 (CU100 × e0,42) per circa due terzi delle volte. |
B25 |
Tra i fattori da considerare nella stima della volatilità attesa sono inclusi:
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Entità recentemente quotate
B26 |
Come evidenziato nel paragrafo B25, una entità dovrebbe considerare la volatilità storica del prezzo dell’azione nel periodo più recente, che è generalmente commisurata al termine atteso dell’opzione. Anche se una entità recentemente quotata non dispone di informazioni sufficienti sulla volatilità storica, dovrebbe comunque calcolare la volatilità storica per il periodo più lungo per il quale sono disponibili dati sull'attività di negoziazione. Potrebbe anche considerare la volatilità storica di entità similari seguendo un periodo di negoziazione delle azioni che sia paragonabile. Per esempio, un’entità quotata soltanto da un anno, e che assegna opzioni con una vita media attesa di cinque anni, potrebbe considerare l’andamento e il livello di volatilità di entità dello stesso settore relativi ai primi sei anni in cui le azioni di tali entità sono state ufficialmente negoziate. |
Entità non quotate
B27 |
Una entità non quotata non può disporre di informazioni storiche da considerare nella stima della volatilità attesa. Alcuni dei fattori di cui tener conto sono elencati di seguito. |
B28 |
In alcuni casi, una entità non quotata che regolarmente emette opzioni o azioni per i dipendenti (o per i terzi), potrebbe aver creato un mercato interno per i propri titoli azionari. La volatilità del prezzo di tali azioni potrebbe essere presa in considerazione nella stima della volatilità attesa. |
IFRS 2 |
In alternativa, l’entità può considerare la volatilità storica o implicita di entità similari quotate, per le quali siano disponibili informazioni sul prezzo delle azioni o delle opzioni, da utilizzare nella stima della volatilità attesa. Ciò potrebbe essere appropriato se l’entità avesse basato il valore delle proprie azioni sui prezzi delle azioni di entità similari quotate. |
B30 |
Se l’entità non ha basato la stima del valore delle proprie azioni sui prezzi delle azioni di entità similari, e ha invece utilizzato un altro criterio di misurazione delle azioni, l'entità potrebbe desumere una stima della volatilità attesa coerente con quella tecnica di valutazione. Per esempio, l’entità potrebbe determinare il prezzo delle azioni in base all’attivo netto oppure in base ai profitti, considerando la volatilità attesa dei valori dell’attivo netto o dei profitti. |
Dividendi attesi
B31 |
La decisione di considerare i dividendi attesi nella valutazione del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni assegnate dipende dall’esistenza di un diritto della controparte a percepire dividendi o mezzi equivalenti ai dividendi. |
B32 |
Per esempio, se ai dipendenti fossero assegnate delle opzioni e se avessero diritto a percepire, tra la data di assegnazione e la data di esercizio, dividendi oppure mezzi equivalenti sulle azioni sottostanti (liquidabili in contanti oppure utilizzabili per ridurre il prezzo di esercizio), le opzioni assegnate dovrebbero essere valutate come se non saranno riconosciuti dividendi sulle azioni sottostanti, ossia il dato di base relativo ai dividendi attesi essere pari a zero. |
B33 |
Analogamente, se il fair value (valore equo), alla data di assegnazione, delle azioni assegnate ai dipendenti viene stimato, non è necessaria alcuna rettifica per i dividendi attesi se il dipendente ha un diritto a percepire dividendi riconosciuti nel periodo di maturazione. |
B34 |
Al contrario, se i dipendenti non hanno diritto a percepire dividendi o mezzi equivalenti nel periodo di maturazione (oppure prima dell’esercizio nel caso di un’opzione), la valutazione alla data di assegnazione dei diritti sulle opzioni o azioni dovrebbe tener conto dei dividendi attesi. Ciò significa che, quando viene stimato il fair value (valore equo) di una assegnazione di opzioni, i dividendi attesi dovrebbero essere inclusi nell'applicazione di un modello di misurazione delle opzioni. Quando viene stimato il fair value (valore equo) di una assegnazione di opzioni, tale valutazione dovrebbe essere ridotta per un importo pari al valore attuale dei dividendi da corrispondere nel periodo di maturazione. |
B35 |
I modelli di misurazione delle opzioni normalmente richiedono il rendimento da dividendi atteso. Tuttavia, tali modelli possono essere modificati per includere l’importo dei dividendi attesi piuttosto che il rendimento da dividendi. Una entità può utilizzare sia il rendimento atteso, sia i pagamenti attesi. Se l’entità opta per l'utilizzo di questi ultimi, dovrebbe considerare l'andamento storico degli aumenti di dividendi. Per esempio, se la politica di una entità è generalmente stata quella di aumentare i dividendi del 3 per cento annuo, il valore stimato dell’opzione non dovrebbe includere l’ipotesi di un dividendo fisso per tutta la vita dell’opzione a meno che non vi siano evidenze a sostegno di tale ipotesi. |
B36 |
Di solito, le ipotesi sui dividendi attesi dovrebbero essere basate sulle informazioni pubbliche disponibili. Una entità che non corrisponde dividendi, né ha intenzione di farlo, dovrebbe ipotizzare un rendimento da dividendi atteso pari a zero. Tuttavia, una entità emergente senza storia di pagamenti di dividendi potrebbe ipotizzare di iniziare a pagare dividendi durante la vita attesa delle opzioni su azioni ai dipendenti. Tali entità potrebbero utilizzare una media tra i propri rendimenti passati da dividendi (pari a zero) e il rendimento medio da dividendi di un gruppo di entità similari opportunamente paragonabili. |
Tasso d’interesse senza rischio
B37 |
Di solito, il tasso d’interesse senza rischio corrisponde al rendimento implicito attualmente disponibile sulle emissioni governative prive di cedola (zero-coupon) del paese nella cui valuta è espresso il prezzo di esercizio, con un termine residuo pari al termine atteso dell’opzione da valutare (in base alla vita contrattuale residua dell'opzione e considerando gli effetti di un esercizio atteso anticipato). Potrebbe essere necessario utilizzare un parametro sostitutivo appropriato se non esistono emissioni governative, oppure se le circostanze indicano che il rendimento implicito delle emissioni governative senza cedola non è rappresentativo di un tasso d’interesse senza rischio (per esempio, nelle economie con un alto tasso di inflazione). Inoltre, dovrebbe essere utilizzato un parametro sostitutivo appropriato se gli operatori di mercato normalmente determinano il tasso d’interesse senza rischio utilizzando tale parametro, piuttosto che il rendimento implicito delle emissioni governative senza cedola, nella stima del fair value (valore equo) di una opzione con vita pari al termine atteso della opzione da valutare. |
IFRS 2
Effetti della struttura del capitale
B38 |
Solitamente sono i terzi, non l'entità, ad emettere opzioni su azioni negoziate. Nel momento in cui tali opzioni vengono esercitate, l’emittente consegna le azioni al titolare dell’opzione. Tali azioni vengono acquistate da azionisti esistenti; di conseguenza, l'esercizio delle opzioni su azioni negoziate non ha un effetto di diluizione del capitale. |
B39 |
Al contrario, se le opzioni su azioni sono emesse dall’entità, nuove azioni sono emesse nel momento in cui si esercitano quelle opzioni su azioni (sia emesse effettivamente, sia emesse nella sostanza, nel caso in cui vengono utilizzate azioni precedentemente riacquistate e possedute come azioni proprie). Considerato che le azioni saranno emesse al prezzo di esercizio piuttosto che al prezzo corrente di mercato alla data di esercizio, questa diluizione effettiva o potenziale potrebbe ridurre il prezzo dell'azione, in modo che l’utile derivante al titolare dell'opzione non sia maggiore di quello riveniente dall'esercizio di altra opzione similare negoziata che non comporti una diluizione del prezzo dell'azione. |
B40 |
Se ciò ha un effetto significativo sul valore delle opzioni su azioni assegnate dipende da vari fattori, come il numero di nuove azioni che saranno emesse al momento dell’esercizio delle opzioni rispetto al numero di azioni già emesse. Inoltre, se il mercato già si attende l’assegnazione di opzioni, esso potrebbe avere già scontato la potenziale diluizione sul prezzo dell'azione alla data di assegnazione. |
B41 |
Tuttavia, l’entità dovrebbe considerare se il possibile effetto di diluizione derivante dall’esercizio futuro delle opzioni su azioni assegnate possa avere un impatto sul loro fair value (valore equo) stimato alla data di assegnazione. È possibile adattare i modelli di misurazione delle opzioni per tener conto di questo potenziale effetto di diluizione. |
Modifiche agli accordi di pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale
B42 |
Il paragrafo 27 richiede che, a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale sono stati assegnati, oppure dall’annullamento o regolamento di quella assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale, l’entità dovrebbe rilevare almeno i servizi ricevuti valutati al fair value (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturano a causa dell’assenza di una delle condizioni di maturazione (diversa da una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Inoltre, l’entità dovrebbe rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque apportano dei benefici al dipendente. |
B43 |
Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 27:
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IFRS 2 |
Inoltre, se l’entità modifica i termini e le condizioni degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati in maniera tale da ridurre il fair value (valore equo) complessivo dell'accordo di pagamento basato su azioni, o non è altrimenti a vantaggio del dipendente, l’entità deve comunque continuare a contabilizzare i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati come se la modifica non fosse stata apportata (a meno di una cancellazione di alcuni o di tutti gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, da contabilizzare secondo le disposizioni di cui al paragrafo 28). Per esempio:
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IFRS 2
APPENDICE C
Modifiche apportate ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un‘entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
C1 |
Lo IAS 12 Imposte sul reddito è modificato come segue: Al paragrafo 57, il riferimento ai paragrafi da 58 a 68 è modificato in «da 58 a 68C». I paragrafi da 68A a 68C e l’intestazione sono stati inseriti come segue. «Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni
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C2 |
La definizione di costo riportata nel paragrafo 6 dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, nel paragrafo 7 dello IAS 38 Attività immateriali e nel paragrafo 5 dello IAS 40 Investimenti immobiliari, secondo la revisione nella sostanza del 2003, è modificata come segue: « Il Costo è l'importo monetario o equivalente corrisposto o il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un’attività, al momento dell'acquisto o della costruzione, o ove applicabile, l’importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per es. IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.» |
IFRS 2 |
Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è modificato come indicato di seguito. IntroduzioneIl paragrafo 2 è modificato come segue:
Il paragrafo 11 è eliminato. PrincipioIl paragrafo 1 è modificato come segue:
Il paragrafo 3 è modificato come segue:
Il paragrafo 4 è modificato come segue:
Nel paragrafo 7:
Nel paragrafo 22, la frase finale è eliminata. I paragrafi da 144 a 152 sono eliminati. |
IFRS 2 |
Nello IAS 32 Strumenti finanziari:Esposizione nel Bilancio e Informazioni integrative, si inserisce il nuovo paragrafo 4(f) di seguito riportato:
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C5 |
Lo IAS 33 Utile per azione è modificato come indicato di seguito. È inserito il paragrafo 47A riportato di seguito:
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C6 |
Nello IAS 38 Attività immateriali, il paragrafo 26 è eliminato. |
C7 |
Nello IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione, si inserisce il nuovo paragrafo 2(j) di seguito riportato:
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C8 |
L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard viene modificato come segue. Al paragrafo 12, il riferimento ai paragrafi da 13 a 25A è modificato in «da 13 a 25C». I paragrafi 13(f) e (g) sono modificati e viene inserito un nuovo sottoparagrafo (h), come di seguito indicato:
Si inseriscono i nuovi paragrafi 25B e 25C, come segue:
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