ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
12 gennaio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

1

 

 

Regolamento (CE) n. 32/2005 della Commissione, dell'11 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

*

Regolamento (CE) n. 33/2005 della Commissione, del 10 gennaio 2005, che avvia un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, fra l'altro, dell'India, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

9

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2005/16/CE:Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2003/631/CE che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 31/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 2004, la data «1o luglio 2003» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2004».

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 2004, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2004

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

16

14 926,62

15 553,86

16 207,45

 

 

15

13 192,64

13 747,01

14 324,68

14 723,21

14 926,62

14

11 660,09

12 150,06

12 660,62

13 012,86

13 192,64

13

10 305,57

10 738,63

11 189,88

11 501,20

11 660,09

12

9 108,40

9 491,15

9 889,98

10 165,14

10 305,57

11

8 050,31

8 388,59

8 741,09

8 984,28

9 108,40

10

7 115,13

7 414,12

7 725,67

7 940,61

8 050,31

9

6 288,58

6 552,84

6 828,20

7 018,17

7 115,13

8

5 558,06

5 791,62

6 034,99

6 202,89

6 288,58

7

4 912,40

5 118,82

5 333,92

5 482,32

5 558,06

6

4 341,74

4 524,18

4 714,29

4 845,45

4 912,40

5

3 837,37

3 998,62

4 166,65

4 282,57

4 341,74

4

3 391,59

3 534,11

3 682,62

3 785,08

3 837,37

3

2 997,60

3 123,57

3 254,82

3 345,38

3 391,59

2

2 649,38

2 760,71

2 876,72

2 956,75

2 997,60

1

2 341,61

2 440,01

2 542,54

2 613,28

2 649,38

Articolo 3

Con effetto al 1o luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o gennaio 2005, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o maggio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:

Paese/Sede

Remunerazione

1.7.2004

Trasferimento

1.1.2005

Pensione

1.7.2004

Pensione

1.5.2005

Rep. ceca

87,1

74,8

100,0

100,0

Danimarca

136,7

131,6

135,7

134,7

Germania

101,2

102,0

101,4

101,5

Bonn

96,2

 

 

 

Karlsruhe

95,4

 

 

 

Münich

107,3

 

 

 

Estonia

79,5

76,1

100,0

100,0

Grecia

93,5

92,5

100,0

100,0

Spagna

100,6

95,5

100,0

100,0

Francia

120,2

106,9

117,5

114,9

Irlanda

122,3

115,6

121,0

119,6

Italia

109,8

106,0

109,0

108,3

Varese

100,6

 

 

 

Cipro

90,4

94,0

100,0

100,0

Lettonia

77,9

74,5

100,0

100,0

Lituania

78,6

75,2

100,0

100,0

Ungheria

88,3

70,8

100,0

100,0

Malta

89,9

83,8

100,0

100,0

Paesi Bassi

110,5

103,6

109,1

107,7

Austria

108,0

108,0

108,0

108,0

Polonia

72,0

65,0

100,0

100,0

Portogallo

91,8

91,4

100,0

100,0

Slovenia

84,4

81,3

100,0

100,0

Slovacchia

90,9

79,5

100,0

100,0

Finlandia

119,4

114,4

118,4

117,4

Svezia

117,4

111,0

116,1

114,8

Regno Unito

142,7

116,5

137,5

132,2

Culham

115,4

 

 

 

Articolo 4

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 804,36 EUR e a 1 072,48 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 150,44 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 328,73 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 223,05 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 80,30 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 445,88 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1o gennaio 2005, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra:

0 e 200 km;

0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:

201 e 1 000 km;

0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra:

1 001 e 2 000 km;

0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:

2 001 e 3 000 km;

0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra:

3 001 e 4 000 km;

0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra:

4 001 e 10 000 km;

0 EUR/km per la distanza superiore a:

10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

983,69 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

584,90 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 179,72 EUR, il limite superiore a 2 359,44 EUR e la riduzione forfettaria a 1 072,48 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1o luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2004

 

Classi

Categorie

Gruppi

1

2

3

4

A

I

6 012,49

6 757,25

7 502,01

8 246,77

II

4 363,77

4 788,99

5 214,21

5 639,43

III

3 667,06

3 830,41

3 993,76

4 157,11

B

IV

3 522,70

3 867,56

4 212,42

4 557,28

V

2 767,02

2 949,42

3 131,82

3 314,22

C

VI

2 631,63

2 786,56

2 941,49

3 096,42

VII

2 355,40

2 435,55

2 515,70

2 595,85

D

VIII

2 128,92

2 254,30

2 379,68

2 505,06

IX

2 050,23

2 078,79

2 107,35

2 135,91

Articolo 11

Con effetto al 1o luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gruppi di funzioni

1.7.2004

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 145,58

5 252,59

5 361,82

5 473,32

5 587,15

5 703,33

5 821,94

17

4 547,80

4 642,37

4 738,91

4 837,46

4 938,06

5 040,75

5 145,58

16

4 019,46

4 103,05

4 188,37

4 275,48

4 364,39

4 455,15

4 547,80

15

3 552,50

3 626,38

3 701,79

3 778,78

3 857,36

3 937,57

4 019,46

14

3 139,79

3 205,09

3 271,74

3 339,78

3 409,23

3 480,13

3 552,50

13

2 775,03

2 832,74

2 891,65

2 951,78

3 013,17

3 075,83

3 139,79

III

12

3 552,45

3 626,32

3 701,73

3 778,70

3 857,28

3 937,49

4 019,37

11

3 139,77

3 205,06

3 271,71

3 339,74

3 409,19

3 480,08

3 552,45

10

2 775,03

2 832,73

2 891,64

2 951,77

3 013,15

3 075,81

3 139,77

9

2 452,66

2 503,66

2 555,72

2 608,87

2 663,12

2 718,50

2 775,03

8

2 167,74

2 212,82

2 258,83

2 305,80

2 353,75

2 402,70

2 452,66

II

7

2 452,60

2 503,61

2 555,68

2 608,84

2 663,10

2 718,49

2 775,03

6

2 167,62

2 212,71

2 258,73

2 305,71

2 353,67

2 402,62

2 452,60

5

1 915,77

1 955,61

1 996,29

2 037,81

2 080,19

2 123,46

2 167,62

4

1 693,17

1 728,39

1 764,34

1 801,03

1 838,49

1 876,73

1 915,77

I

3

2 085,85

2 129,14

2 173,33

2 218,43

2 264,47

2 311,47

2 359,44

2

1 843,98

1 882,25

1 921,31

1 961,19

2 001,89

2 043,44

2 085,85

1

1 630,16

1 663,99

1 698,53

1 733,78

1 769,76

1 806,49

1 843,98

Articolo 12

Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

739,90 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

438,67 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 884,79 EUR, il limite superiore a 1 769,58 EUR e la riduzione forfettaria a 804,36 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1o luglio 2004, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (3) sono fissate a 337,16 EUR, 508,90 EUR, 556,42 EUR e 758,58 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1o luglio 2004, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (4) si applica il coefficiente 4,867097.

Articolo 16

Con effetto al 1o luglio 2004, la tabella degli importi applicabili di cui all’articolo 8 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2004

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

6

7

8

16

14 926,62

15 553,86

16 207,45

16 207,45

16 207,45

16 207,45

 

 

15

13 192,64

13 747,01

14 324,68

14 723,21

14 926,62

15 553,86

 

 

14

11 660,09

12 150,06

12 660,62

13 012,86

13 192,64

13 747,01

14 324,68

14 926,62

13

10 305,57

10 738,63

11 189,88

11 501,20

11 660,09

 

 

 

12

9 108,40

9 491,15

9 889,98

10 165,14

10 305,57

10 738,63

11 189,88

11 660,09

11

8 050,31

8 388,59

8 741,09

8 984,28

9 108,40

9 491,15

9 889,98

10 305,57

10

7 115,13

7 414,12

7 725,67

7 940,61

8 050,31

8 388,59

8 741,09

9 108,40

9

6 288,58

6 552,84

6 828,20

7 018,17

7 115,13

 

 

 

8

5 558,06

5 791,62

6 034,99

6 202,89

6 288,58

6 552,84

6 828,20

7 115,13

7

4 912,40

5 118,82

5 333,92

5 482,32

5 558,06

5 791,62

6 034,99

6 288,58

6

4 341,74

4 524,18

4 714,29

4 845,45

4 912,40

5 118,82

5 333,92

5 558,06

5

3 837,37

3 998,62

4 166,65

4 282,57

4 341,74

4 524,18

4 714,29

4 912,40

4

3 391,59

3 534,11

3 682,62

3 785,08

3 837,37

3 998,62

4 166,65

4 341,74

3

2 997,60

3 123,57

3 254,82

3 345,38

3 391,59

3 534,11

3 682,62

3 837,37

2

2 649,38

2 760,71

2 876,72

2 956,75

2 997,60

3 123,57

3 254,82

3 391,59

1

2 341,61

2 440,01

2 542,54

2 613,28

2 649,38

 

 

 

Articolo 17

Con effetto al 1o luglio 2004, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

 

1.7.2004-31.12.2004: 262,79

 

1.1.2005-31.12.2005: 275,97

 

1.1.2006-31.12.2006: 289,16

 

1.1.2007-31.12.2007: 302,35

 

1.1.2008-31.12.2008: 315,53.

Articolo 18

Con effetto al 1o luglio 2004, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

 

1.7.2004-31.8.2005: 16,06

 

1.9.2005-31.8.2006: 32,12

 

1.9.2006-31.8.2007: 48,17

 

1.9.2007-31.8.2008: 64,24.

Articolo 19

Con effetto al 1o luglio 2004, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, è fissato a:

116,32 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

178,34 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).


12.1.2005   

IT

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L 8/7


REGOLAMENTO (CE) N. 32/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

105,3

204

102,4

999

103,9

0707 00 05

052

112,6

999

112,6

0709 90 70

052

114,3

204

158,0

999

136,2

0805 10 20

052

49,1

204

52,5

220

41,7

448

34,6

999

44,5

0805 20 10

204

72,6

999

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,0

204

51,9

400

79,3

624

60,0

999

65,1

0805 50 10

052

44,4

999

44,4

0808 10 80

400

111,5

404

101,2

720

58,5

999

90,4

0808 20 50

400

95,6

999

95,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


12.1.2005   

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L 8/9


REGOLAMENTO (CE) N. 33/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2005

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, fra l'altro, dell'India, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   RICHIESTA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla South Asian Petrochem Limited (il «richiedente»), un produttore esportatore indiano (il «paese in questione»).

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario dell’India (il «prodotto in esame»), normalmente dichiarato al codice NC 3907 60 20. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio (2), ai sensi del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario, fra l'altro, dell'India e fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo di 181,7 EUR/t, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse società espressamente indicate, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta sul quale si basavano le misure antidumping, vale a dire il periodo dal 1o ottobre 1998 al 30 settembre 1999 (il «periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

(7)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

a)

Questionari

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b)

Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(8)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(9)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto 7, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(10)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(11)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di esse e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per tale parte i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, di cui al codice NC 3907 60 20, originario dell’India, prodotto e venduto per l’esportazione nella Comunità dalla South Asian Petrochem Limited (codice addizionale TARIC A585), debbano essere soggette ai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2604/2000.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono contattare la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario menzionato al punto 7, lettera a), del presente regolamento ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 384/96.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2.   Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata (3)» e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 7).

(3)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

12.1.2005   

IT

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L 8/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che modifica la decisione 2003/631/CE che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare

(2005/16/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, che è entrato in vigore il 1o aprile 2003, in particolare l’articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE (2), prevede l’adozione di nuove misure appropriate a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 97, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE.

(2)

La decisione 2003/631/CE del Consiglio, del 25 agosto 2003, che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare (3), prevede l’adozione di nuove misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 97, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE.

(3)

L'attuale situazione in Liberia non garantisce ancora il rispetto dei principi democratici, del buon governo e dello Stato di diritto.

(4)

È di conseguenza necessario prorogare il periodo di validità delle misure previste nella decisione 2003/631/CE e portare avanti il dialogo politico approfondito con il governo della Liberia,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure di cui all’articolo 1 della decisione 2003/631/CE scadono il 30 giugno 2006. Questa data non preclude eventuali date di scadenza specifiche contenute negli strumenti finanziari contemplati dalla presente decisione.

La lettera che figura nell'allegato della presente decisione è rivolta al ministro degli Affari esteri della Liberia.

Articolo 2

Il risultato delle consultazioni, come spiegato nel progetto di lettera allegato alla decisione 2002/274/CE, rimane impregiudicato.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(2)  GU L 96 del 13.4.2002, pag. 23.

(3)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 3.


ALLEGATO

S.E. sig. Thomas Nimely Yaya

Ministro degli Affari esteri

Monrovia

Liberia

Signor Ministro,

con lettera n. SGS3/7429 del 27 agosto 2003, l’Unione europea informava il governo liberiano della sua intenzione di sostenere il processo di pace in Liberia sulla base di un accordo di pace globale. La lettera sanciva inoltre che l’Unione europea avrebbe seguito da vicino l’andamento politico e le riforme di transizione nel Suo paese e avrebbe portato avanti il dialogo politico approfondito, sulla base dell’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-CE e del risultato delle consultazioni, come spiegato nella nostra lettera n. SGS 272745 del 27 marzo 2002.

È trascorso oltre un anno da quando, a seguito dell’accordo di pace globale firmato a Accra nell’agosto 2003, si è insediato il governo nazionale di transizione della Liberia. Occorre quindi effettuare un bilancio dei progressi compiuti nell’attuazione dell’accordo di pace globale e degli impegni scaturiti dalle consultazioni di cui sopra.

L’Unione europea si compiace di poter constatare che, attualmente, nel paese sono state ripristinate la sicurezza e la calma e che sono stati compiuti i primi passi per introdurre una svolta democratica e riformare il funzionamento del settore pubblico. Permangono, tuttavia, serie preoccupazioni riguardo alla gestione macroeconomica e delle finanze pubbliche da parte del governo nazionale di transizione della Liberia e delle imprese a partecipazione statale e al diffondersi della corruzione. Inoltre, le commissioni istituite nel quadro dell’accordo di pace globale hanno ottenuto finora scarsi progressi nell’esecuzione del loro mandato di migliorare il buon governo e la trasparenza. Si rendono inoltre necessari ulteriori miglioramenti nel settore dei diritti umani.

Alla luce di queste considerazioni, l’Unione europea ritiene che il governo nazionale di transizione della Liberia non sia pienamente funzionante e operativo e che pertanto non sia opportuno sospendere completamente le misure appropriate. Ciò avverrà solo dopo l’insediamento di un presidente e di un governo democraticamente eletti e responsabili.

Per questo motivo, l’Unione europea ha deciso di prorogare di diciotto mesi la decisione 2003/631/CE del Consiglio del 25 agosto 2003. Durante questo periodo è auspicabile portare avanti l’approfondito dialogo politico in corso, sulla base dell’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-CE e del risultato delle consultazioni di cui nella nostra lettera n. SGS 272745 del 27 marzo 2002, con l’obiettivo di continuare a promuovere il rispetto dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo. Il dialogo, nel quale saranno associate la presidenza dell’Unione europea e la Commissione europea, prevede un riesame semestrale della situazione politica.

Nel frattempo, sulla base delle misure appropriate definite nella decisione 2003/631/CE del Consiglio, del 25 agosto 2003, saranno portati avanti il sostegno al processo di pace e la strategia per la ricostruzione del paese (Results Focused Transitional Framework).

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Per il Consiglio