ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 385

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
29 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2253/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

7

 

*

Regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

20

 

*

Regolamento (CE) n. 2255/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

22

 

*

Regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell’Egitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/911/CE:
Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d’intesa che lo accompagna

28

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

30

Memorandum d'intesa

43

 

*

2004/912/CE:
Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

50

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

51

 

 

Commissione

 

*

2004/913/CE:
Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/CE:
Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2004, che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto concerne le importazioni di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati alla trasformazione o al consumo umano diretto [notificata con il numero C(2004) 4560]
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/CE:
Decisione della Comissione, del 27 dicembre 2004, che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l’introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi [notificata con il numero C(2004) 5271]
 ( 1 )

74

 

 

Banca centrale europea

 

*

2004/916/CE:
Indirizzo della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2004, che modifica l’indirizzo BCE/2004/13 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’Unione europea, a paesi non appartenenti all’Unione europea e a organizzazioni internazionali (BCE/2004/20)

85

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ( GU L 345 del 20.11.2004 )

87

 

 

Verbale di rettifica dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ( GU L 317 del 15.12.2000 )

88

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2252/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la necessità di una strategia coerente a livello dell'Unione europea in relazione agli identificatori biometrici ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione (VIS e SIS II).

(2)

Le norme minime di sicurezza per i passaporti sono state introdotte dalla risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000 (3). È ora opportuno aggiornare tale risoluzione con un provvedimento comunitario, per rafforzare e uniformare le norme di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio onde tutelarli dalla falsificazione. Al contempo dovrebbero essere introdotti nei passaporti o nei documenti di viaggio identificatori biometrici, onde creare un collegamento affidabile tra il legittimo titolare e il documento.

(3)

L’armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza e l’inserimento di identificatori biometrici costituiscono una tappa importante verso l’utilizzo di nuovi elementi, in prospettiva di futuri sviluppi a livello europeo, atti a rendere più sicuro il documento di viaggio e a creare un collegamento più affidabile tra il titolare e il passaporto e il documento di viaggio, in quanto contribuiscono in maniera significativa alla protezione contro l’uso fraudolento. Dovrebbero essere tenute in considerazione le specifiche dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) e, in particolare, quelle di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio leggibili a macchina.

(4)

Il presente regolamento si limita ad armonizzare le caratteristiche di sicurezza che comprendono identificatori biometrici per i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri. La designazione delle autorità e degli organismi autorizzati ad accedere ai dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti è di competenza nazionale, fatte salve eventuali pertinenti disposizioni di diritto comunitario, di diritto dell'Unione europea o di accordi internazionali.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe fissare esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere completate da specifiche che possono rimanere segrete al fine di prevenire il rischio di contraffazione e falsificazione. Tali specifiche complementari dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(6)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (5).

(7)

Onde limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro designi un solo organismo responsabile della produzione dei passaporti e dei documenti di viaggio, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.

(8)

Al trattamento dei dati personali nel quadro del rilascio di passaporti e documenti di viaggio si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6). Occorrerebbe garantire che sul passaporto non siano memorizzate informazioni diverse dalle informazioni previste nel presente regolamento, nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.

(9)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire lo scopo fondamentale costituito dall'introduzione di norme comuni di sicurezza e di identificatori biometrici interoperativi, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che diano effetto alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (7). A norma dell'articolo 5, comma terzo del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo perseguito.

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (9). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (11).

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio del 25 ottobre 2004 sulla firma a norma dell'Unione europea e sulla firma della Comunità europea, nonché sull'applicazione provvisoria di talune disposizioni di detto accordo (13),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato.

2.   I passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione che contiene un’immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre le impronte digitali in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati.

3.   Il presente regolamento si applica ai passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. Non si applica alle carte di identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, o a passaporti e documenti di viaggio temporanei di validità pari o inferiore a 12 mesi.

Articolo 2

Le specifiche tecniche complementari per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

a)

ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

b)

specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;

c)

requisiti qualitativi e norme comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali.

Articolo 3

1.   Secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere deciso che le specifiche menzionate nell’articolo 2 siano segrete e non destinate alla pubblicazione. In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa dei passaporti e dei documenti di viaggio. Esso comunica il nome dell'organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo stesso organismo può essere designato a tal fine da due o più Stati membri. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato, provvedendo a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è stato rilasciato un passaporto o un documento di viaggio hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di chiederne la rettifica o cancellazione.

2.   Il passaporto o il documento di viaggio non contiene alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, ovvero da quelle indicate nel passaporto o nel documento di viaggio dallo Stato membro che lo rilascia in conformità del suo diritto interno.

3.   Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio possono essere usati solo al fine di verificare:

a)

l'autenticità del documento;

b)

l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri applicano il presente regolamento:

a)

per quanto riguarda l'immagine del volto: al più tardi 18 mesi

b)

per quanto riguarda le impronte digitali: al più tardi 36 mesi

dall'adozione delle misure di cui all'articolo 2. Tuttavia, la validità dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati in precedenza rimane impregiudicata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU C 98 del 23.4.2004, pag. 39.

(2)  Parere del 2.12.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 310 del 28.10.2000, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(11)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(12)  Documento 13054/04 del Consiglio accessibile su: http://register.consilium.eu.int

(13)  Documenti 13464/04 e 13466/04 del Consiglio accessibili su: http://register.consilium.eu.int


ALLEGATO

NORME MINIME DI SICUREZZA DEI PASSAPORTI E DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

Introduzione

Il presente allegato stabilisce il livello minimo di sicurezza che i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri sono tenuti a fornire. Le disposizioni del presente allegato riguardano essenzialmente la pagina contenente i dati anagrafici. Le caratteristiche generiche di sicurezza si applicano parimenti alle altre sezioni dei passaporti e dei documenti di viaggio.

La pagina contenente i dati anagrafici può consistere di vari materiali di base. Il presente allegato specifica il livello minimo di sicurezza per il materiale specifico utilizzato.

1.   Materiali

La carta utilizzata per le sezioni del passaporto o del documento di viaggio contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

assenza di azzurrante ottico,

filigrana bitonale,

reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica,

fibre colorate (parzialmente visibili e parzialmente fluorescenti ai raggi UV o invisibili e fluorescenti in almeno due colori),

si raccomanda l'uso di piastrine fluorescenti agli UV (d'obbligo per gli autoadesivi),

si raccomanda l'utilizzo del filo di sicurezza.

Se la pagina contenente i dati anagrafici è in forma di autoadesivo, si può fare a meno della filigrana in quella pagina e anche per la carta utilizzata per l'interno della copertina del passaporto o del documento di viaggio. I reagenti di sicurezza sono necessari nelle pagine interne della copertina soltanto se vi figurano indicazioni.

Il filo di legatura dovrebbe essere protetto contro la sostituzione.

Se una carta incorporata nel passaporto o nel documento di viaggio e riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di un supporto sintetico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la pagina cartacea del passaporto o del documento di viaggio. In caso di targhette autoadesive e di carte incorporate, l'assenza di elementi di sicurezza a livello di materiale deve essere compensata da misure di sicurezza a livello di stampa, di impiego di un dispositivo anticopiatura o di tecniche di emissione in conformità dei punti 3, 4 e 5 che vadano oltre le norme minime elencate in prosieguo.

2.   Pagina dei dati anagrafici

Il passaporto o il documento di viaggio contiene una pagina contenente i dati anagrafici leggibili a macchina, conforme alla parte 1 (passaporti leggibili a macchina) del documento ICAO 9303 e le procedure di emissione devono essere conformi alle specifiche per i passaporti leggibili a macchina contenute in detto documento.

Su questa pagina è apposta anche un'immagine del titolare, che non va applicata bensì incorporata nel materiale della pagina dei dati anagrafici in base alle tecniche di emissione di cui al punto 5.

I dati anagrafici sono inseriti nella pagina successiva alla pagina di frontespizio del passaporto o del documento di viaggio. In ogni caso la pagina interna della copertina non deve più essere utilizzata per l'iscrizione dei dati anagrafici.

La presentazione della pagina contenente i dati anagrafici deve permettere una differenziazione rispetto alle altre pagine.

3.   Tecniche di stampa

Devono essere utilizzate le seguenti tecniche di stampa:

A.

Stampa di fondo:

arabeschi bicolori o elementi equivalenti,

colorazione iridata se possibile fluorescente,

sovrastampa fluorescente agli UV,

motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione (in particolare nella pagina contenente i dati anagrafici), con utilizzo facoltativo della microstampa,

sulle pagine del passaporto o del documento di viaggio e sugli autoadesivi devono essere impiegati inchiostri reattivi,

se la carta del passaporto o del documento di viaggio è ben protetta contro i tentativi di manomissione, l'utilizzo di inchiostro reattivo è facoltativo.

B.

Stampa del testo prestampato:

Con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).

C.

Numerazione:

Su tutte le pagine all'interno del passaporto o del documento di viaggio dovrebbe essere impresso un numero unico di documento (per quanto possibile, con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente agli UV), o applicando una tecnica di perforazione o, nelle carte incorporate nel passaporto, dovrebbe essere incorporato un numero unico di documento usando la tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati anagrafici. Si raccomanda che nelle carte incorporate nel passaporto il numero unico di documento sia visibile su entrambi i lati della carta. Se per i dati anagrafici si utilizza un autoadesivo, il numero unico di documento dovrebbe essere stampato con inchiostro fluorescente ed è obbligatorio utilizzare caratteri speciali.

Qualora siano utilizzati autoadesivi o pagine interne cartacee non plastificate per i dati anagrafici, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro con proprietà otticamente variabili e un DOVID (elemento di diffrazione ottica di immagini variabili). Per le carte integrate nei passaporti composte interamente di materiale sintetico sono impiegati anche elementi supplementari di sicurezza otticamente variabili, almeno mediante l'uso di DOVID o con misure equivalenti.

4.   Tecniche di protezione contro la riproduzione

Un elemento otticamente variabile (OVD) o equivalente, che offre il medesimo grado di identificazione e sicurezza del modello uniforme dei visti, è usato per la pagina dei dati anagrafici e consiste di microstrutture di diffrazione ottica variabili a seconda dell'angolatura ottica impiegata (DOVID) e che sono integrate nella pellicola di protezione apposta a caldo o in una pellicola equivalente (la più sottile possibile) o applicate come copertura OVD o, sugli autoadesivi o su una pagina interna cartacea non plastificata, quale OVD metallizzato o semi-metallizzato (con calcografia in sovrastampa) o elementi equivalenti.

Gli elementi otticamente variabili dovrebbero essere incorporati nel documento come parte di una struttura stratificata in grado di proteggere efficacemente contro la contraffazione e la falsificazione. Nei documenti cartacei essi dovrebbero essere integrati su una superficie quanto più estesa possibile come parte della pellicola di protezione apposta a caldo o di una pellicola equivalente (la più sottile possibile), ovvero applicati come strato di sicurezza sovrapposto, come descritto al punto 5. Nei documenti composti di un supporto sintetico dovrebbero essere inseriti nella pellicola del documento su una superficie quanto più estesa possibile.

Se un documento in materiale sintetico viene personalizzato con incisione laser e vi viene incorporata una scritta al laser otticamente variabile, va applicato l'elemento di diffrazione ottica variabile (OVD), perlomeno sotto forma di DOVID metallizzato o trasparente appositamente posizionato per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione.

Se una pagina contenente i dati anagrafici è composta di un supporto sintetico con un'anima cartacea, va applicato l'elemento di diffrazione ottica variabile (OVD), perlomeno sotto forma di DOVID metallizzato o trasparente appositamente posizionato per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione.

5.   Tecnica di emissione

Per assicurare un'adeguata protezione dei dati contenuti nei passaporti o nei documenti di viaggio contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, i dati anagrafici, compresi l'immagine e la firma del titolare, nonché i dati essenziali devono essere integrati nel materiale di base del documento. La fotografia non deve più essere apposta secondo i metodi tradizionali.

È possibile utilizzare le seguenti tecniche:

stampa laser,

procedimento di termotrasferimento,

stampa a getto d'inchiostro,

procedimento fotografico,

incisione laser che penetri effettivamente negli strati del documento, che contengono le caratteristiche di sicurezza.

Per garantire un'adeguata protezione dei dati anagrafici e di quelli relativi all'emissione contro tentativi di manomissione, occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo o equivalente (quanto più possibile sottile) con dispositivo anticopiature nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici.

I documenti di viaggio devono essere leggibili a macchina. La pagina dei dati anagrafici deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte 1 del documento ICAO 9303 e le procedure di emissione devono attenersi alle specifiche ivi stabilite per i documenti leggibili a macchina.


29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/7


REGOLAMENTO (CE) N. 2253/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione (2) stabilisce il contenuto della scheda aziendale da utilizzare.

(2)

Occorre che i dati raccolti per la scheda aziendale tengano conto dell’evoluzione della politica agricola comune. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (3), modifica profondamente le modalità di erogazione dei sussidi agli agricoltori all’interno della Comunità. Per poter monitorare correttamente l’evoluzione dei redditi agricoli e fornire una base sufficiente per le analisi aziendali, è necessario che la scheda aziendale rifletta tali modifiche.

(3)

Occorre procedere a un adeguamento della scheda aziendale per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(4)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2237/77.

(5)

Considerato che alcune delle modifiche si applicano a decorrere dal 2004, è opportuno che le modifiche apportate alla scheda aziendale si applichino a partire dall’esercizio contabile 2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati rispettivamente in conformità degli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2004 che inizia nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1837/2001 (GU L 255 del 24.9.2001, pag. 1).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come segue:

1)

Nella tabella A (INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA), le righe riguardanti le rubriche 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Numero e denominazione delle rubriche

Numero d'ordine

1.   

Numero dell'azienda

Circoscrizione

1

Sottocircoscrizione

2

Numero d'ordine dell'azienda

3

“Libero”

4–5

2.   

Indicazioni sulle registrazioni informatiche e ufficio contabile

Numero di gruppi di dieci dati

6

“Libero”

7–16

Numero dell’ufficio contabile (facoltativo)

17»

2)

La tabella M è sostituita dalla seguente:

«M.   PAGAMENTI DIRETTI BASATI SULLA SUPERFICIE O SULLA PRODUZIONE ANIMALE – ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 (1), (CE) n. 1254/1999 (2) e (CE) n. 1782/2003 (3) (rubriche da 601 a 680 e da 700 a 772)

Prodotto o combinazione di prodotti (rubrica)

 

 

Numero di unità di base per i pagamenti

Aiuto totale

Importo di riferimento

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

Libero

Libero

 

 

 

Libero»


(1)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 1.

(2)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come segue:

1)

Il testo del punto 107 è sostituito dal seguente:

«107.   Regime dell'IVA

Il regime dell'IVA (n. d'ordine 400) cui è sottoposta l'azienda è indicato, per ciascuna azienda, dal numero di codice corrispondente del seguente elenco:

 

Numero d'ordine 400

Codice

BELGIO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

REPUBBLICA CECA

Registrato

1

DANIMARCA

Moms (= normale)

1

GERMANIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONIA

Normale

1

Speciale

2

GRECIA

Regime normale

1

Regime agricolo

2

SPAGNA

Regime normale

1

Regime semplificato

2

Regime agricolo

3

FRANCIA

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

IRLANDA

Agricultural

1

Registered (= normal)

2

ITALIA

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normal

3

CIPRO

Normale

1

Agricolo

2

Esente da IVA

3

LETTONIA

Normale

1

Agricolo

2

LITUANIA

Normale

1

Esente da IVA

2

LUSSEMBURGO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

UNGHERIA

Normale

1

Agricolo

2

MALTA

Normal

1

PAESI BASSI

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUSTRIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLONIA

Normale

1

Agricolo

2

PORTOGALLO

Regime agricolo

1

Regime normale

2

SLOVENIA

Normale

1

Agricolo

2

SLOVACCHIA

Registrato

1

Esente

2

FINLANDIA

Regime normale

1

SVEZIA

Regime normale

1

REGNO UNITO

Exempt

1

Registered

2

Suddivisione del regime dell'IVA (solamente Spagna, Francia e Italia, Ungheria e Polonia)

 

Numero d'ordine 401

SPAGNA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario

FRANCIA

Sans TVA obligatoire sur activités connexes

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexes

1

ITALIA

Regime dell’IVA per l'agriturismo come attività secondaria

 

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

UNGHERIA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario

POLONIA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario»

2)

Il testo del ponto 113 è sostituito dal seguente:

‘113.   Di cui: dettagli dell'importo della rubrica 112

1.

Categorie di animali (rubriche da 22 a 50), escluse le sovvenzioni per bovini dei codici 700 e 770.

2.

Prodotti (rubriche da 120 a 313 e relative sottorubriche), esclusi i pagamenti per superficie del codice 600 e i pagamenti dei codici 670 e 680.

3.

Codici specifici indicati nel seguente elenco:

codice 600: totale dei pagamenti alla superficie, concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003, compresi i pagamenti per superficie relativi alla messa a riposo dei seminativi e alle colture energetiche; questo importo totale e la relativa ripartizione devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 670: aiuti concessi nell’ambito del regime di pagamento unico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e la relativa ripartizione devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 680: aiuti concessi nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale deve essere registrato anche nella tabella M,

codice 700: totale dei pagamenti diretti concessi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e la relativa ripartizione devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 770: premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e la relativa ripartizione devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 800: aiuti diretti a favore di metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente, alla cura dello spazio naturale e al miglioramento del benessere degli animali,

codice 810: pagamenti versati agli agricoltori che devono rispettare limitazioni sull'uso agricolo delle zone sottoposte a vincoli ambientali,

codice 820: indennità compensative nelle zone svantaggiate,

codice 830: aiuti concessi agli agricoltori per permettere loro di conformarsi a norme rigorose previste dalla legislazione comunitaria,

codice 835: aiuti per far fronte ai costi dei servizi di consulenza agricola,

codice 840: aiuti a favore di metodi di produzione agricola destinati a migliorare la qualità dei prodotti agricoli,

codice 900: aiuti a favore dell’imboschimento di superfici agricole,

codice 910: altri aiuti alla silvicoltura,

codice 951: sovvenzioni e aiuti alla produzione animale non compresi nei codici di cui sopra,

codice 952: sovvenzioni e aiuti per colture non compresi nei codici di cui sopra,

codice 953: sovvenzioni e aiuti per attività di sviluppo rurale non compresi nei codici di cui sopra,

codice 955: aiuto supplementare, concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003,

codice 998: pagamenti per calamità, compensazioni da parte delle autorità pubbliche per perdite di produzione o di mezzi di produzione (per le compensazioni a carico di assicurazioni private si utilizzano la tabella F e la rubrica 181 della tabella K),

codice 999: premi e sovvenzioni di carattere eccezionale (ad esempio compensazioni agromonetarie) che, in quanto tali, sono registrati sulla base del loro valore in contanti,

codici 1052 e 2052: compensazioni per la cessazione della produzione di latte; i pagamenti annuali devono essere registrati sotto il codice 1052, i pagamenti “una tantum” sotto il codice 2052,

codice 950: aiuti di carattere generale che non possono essere imputati ad alcuna attività (cioè a nessuno dei codici di cui sopra).»

3)

Nella sezione K, il testo del titolo e dei primi tre capoversi è sostituito dal seguente:

«K.   PRODUZIONE (esclusi gli animali)

Alcune rubriche relative a prodotti sono suddivise in sottorubriche. In tal caso, i dati delle colonne da 4 a 10 devono figurare sia nella sottorubrica, sia nella rubrica corrispondente e l'insieme delle sottorubriche è inserito nella rubrica corrispondente.

Occorre prevedere voci distinte per i seminativi coltivati su terreni a ripos, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003. Occorre inoltre prevedere voci distinte se lo stesso prodotto è coltivato su terreni irrigui e su terreni non irrigui.

I dati relativi ai raccolti in pieno campo devono essere registrati nella rubrica corrispondente, ad eccezione delle superfici, che non vanno registrate. Lo stesso vale per le coltivazioni su terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno.»

4)

Il testo del punto 146 è sostituito dal seguente:

«146.

Terreni a riposo: terreni che non forniscono alcun raccolto per tutta la durata dell'esercizio. Sono registrate anche le superfici messe a riposo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003 e non coltivate, compresi i terreni messi a riposo con copertura verde. Le superfici messe a riposo con colture non alimentari autorizzate, in conformità dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003, sono registrate nelle rubriche corrispondenti ai relativi prodotti, con codice 8 o 9 per il “tipo di coltura”.»

5)

Nella sezione COLONNE DELLA TABELLA K, il testo della colonna 2 (Tipo di coltura) e della colonna 3 (Dati mancanti) è sostituito dal seguente:

«Tipo di coltura (colonna 2)

Si distinguono i seguenti tipi di coltura e i codici corrispondenti:

Codice 0

:

Prodotti di origine animale, prodotti trasformati, scorte e sottoprodotti.

A.   Colture in pieno campo [compresi ortaggi freschi, meloni e fragole in avvicendamento con colture di seminativi; escluse le colture su terreni messi a riposo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 o (CE) n. 1782/2003].

Codice 1

:

Colture principali non irrigue

Le colture principali comprendono:

le colture uniche, ossia le colture che vengono praticate da sole su una data superficie durante l'esercizio considerato,

le colture miste: colture seminate, coltivate e raccolte contemporaneamente, il cui prodotto finale si presenta sotto forma di miscuglio,

tra le colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per il periodo più lungo.

Codice 2

:

Colture consociate non irrigue

Colture che per un certo periodo si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e forniscono normalmente un raccolto distinto durante l'esercizio. La superficie globale in questione viene suddivisa per ciascuna delle colture interessate in proporzione alla superficie effettivamente occupata da ciascuna.

Codice 3

:

Colture successive secondarie non irrigue

Colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie e che non sono considerate colture principali.

Codice 6

:

Colture principali o consociate irrigue

Codice 7

:

Colture successive secondarie irrigue

Per coltura irrigua s'intende una coltura in cui la somministrazione dell’acqua è generalmente artificiale.

Questi ultimi due tipi di coltura devono essere indicati se i dati corrispondenti figurano nelle contabilità.

B.   Orti industriali e floricoltura in piena aria

Codice 4

:

Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in piena aria (cfr. rubrica 137) nonché fiori e piante ornamentali in piena aria (cfr. rubrica 140).

C.   Colture protette

Codice 5

:

Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (cfr. rubrica 138), fiori e piante ornamentali (annuali o perenni) in coltura protetta (cfr. rubrica 141), coltivazioni permanenti protette (cfr. rubrica 156). Eventualmente anche le rubriche 143, 285 e 157.

D.   Colture su terreni messi a riposo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 o (CE) n. 1782/2003

Codice 8

:

Colture non irrigue su terreni messi a riposo

Codice 9

:

Colture irrigue su terreni messi a riposo

E.   Colture energetiche

Codice 10

:

Colture energetiche (articoli da 88 a 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003).

Dati mancanti (colonna 3)

Codice 0

:

Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.

Codice 1

:

Si utilizza il codice 1 quando la superficie di una coltura non è indicata (cfr. colonna 4), ad esempio nel caso di vendite di prodotti commercializzabili comprati sul campo o provenienti da terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno e nel caso di una produzione ottenuta dalla trasformazione di prodotti vegetali o animali acquistati.

Codice 2

:

Si utilizza il codice 2 per le coltivazioni su contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione effettiva (cfr. colonna 5).

Codice 3

:

Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione effettiva e non si tratta di coltivazioni sotto contratto.

Codice 4

:

Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla superficie e alla produzione effettiva.

Codice 8

:

Si utilizza il codice 8 per la rubrica 146, quando la superficie è messa a riposo ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 oppure (CE) n. 1782/2003 e non è coltivata (compreso il caso di copertura verde).».

6)

Il testo della sezione L è sostituito dal seguente:

«L.   QUOTE E ALTRI DIRITTI

Nella colonna 9 vanno sempre inseriti i quantitativi delle quote detenute.

Devono essere inoltre indicate, agli attuali valori di mercato, le quote che in origine sono state acquisite gratuitamente, se possono essere trasferite indipendentemente dai terreni a cui sono riferite. Le quote che non possono essere trasferite indipendentemente dai relativi terreni sono registrate soltanto nella tabella G.

Alcuni dati sono inseriti, singolarmente o come componenti di aggregati, anche in altre rubriche delle tabelle F, G e/o K.

Sono utilizzate le seguenti rubriche:

401.

Latte.

402.

Premio per vacche nutrici.

404.

Premio per pecora e per capra.

421.

Barbabietole da zucchero.

422.

Tabacco.

423.

Patate da fecola.

441.

Ammoniaca.

442.

Concime organico.

470.

Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (facoltativo).

499.

Altri.

COLONNE DELLA TABELLA L

Quota o diritto (rubrica) (colonna 1)

Rubrica della quota o diritto.

Tipi di dati (colonna 2)

Codice 1

:

Voci relative alle attività: acquisti e vendite.

Codice 2

:

Voci relative al reddito: locazione di quote.

(colonna 3) Libero

Pagamenti (colonna 4)

Per il codice 1 nella colonna 2:

 

Importo pagato per l'acquisto di quote o altri diritti.

Per il codice 2 nella colonna 2:

 

Importo degli oneri di locazione di quote o altri diritti. Compreso nella rubrica 85 (Canone d'affitto pagato) della tabella F.

Entrate (colonna 5)

Per il codice 1 nella colonna 2:

 

Importo ricavato dalla vendita di quote o altri diritti.

Per il codice 2 nella colonna 2:

 

Importo ricavato dalla locazione di quote o altri diritti. Compreso nella rubrica 181 (Altri prodotti ed entrate) della tabella K.

Valore alla data dell'inventario iniziale (colonna 6)

Per il codice 1 nella colonna 2:

 

Deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d'inventario iniziale dei quantitativi di cui dispone in proprio il conduttore in seguito all'acquisto o all'acquisizione gratuita, se le quote e diritti possono essere trasferiti separatamente dai terreni a cui sono riferiti.

Per il codice 2 nella colonna 2:

 

Non pertinente.

Ammortamento (colonna 7)

I dati sull'ammortamento delle quote e altri diritti possono essere indicati in questa colonna. In ogni caso, l'ammortamento delle quote e altri diritti non deve essere registrato nella tabella G (posizione 340).

Inventario finale (colonna 8)

Per il codice 1 nella colonna 2:

 

Deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d'inventario finale dei quantitativi di cui dispone in proprio il conduttore in seguito all'acquisto o all'acquisizione gratuita, se le quote e diritti possono essere trasferiti separatamente dai terreni a cui sono riferiti.

Per il codice 2 nella colonna 2:

 

Non pertinente.

Quantitativo (colonna 9)

Le unità da utilizzare sono:

rubriche 401 e da 421 a 422: quintali,

rubriche 402 e 404: numero di unità di base di premio,

rubrica 470: numero di diritti all’aiuto,

rubrica 499: non pertinente.

Tasse, incluso il prelievo supplementare (colonna 10)

Inserire soltanto una volta, con la colonna 2 = 2.

Per quanto riguarda la rubrica 401: prelievo supplementare sul latte, dovuto sulla produzione dell'esercizio in corso, oppure importo pagato. Se esiste una quota ma non un pagamento, inserire la cifra “0”.».

7)

Il testo della sezione M è sostituito dal seguente:

«M.   PAGAMENTI BASATI SULLA SUPERFICIE O SULLA PRODUZIONE ANIMALE – ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 (rubriche da 601 a 680 e da 700 a 772) (1)

600.

Pagamenti per superficie ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003

L'importo totale dei pagamenti per superficie deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 600. Esso comprende anche i pagamenti per superficie per i terreni messi a riposo e gli aiuti per le colture energetiche.

Dettagli della rubrica 600:

Le rubriche da 621 a 638 devono essere compilate per le colture irrigue solo se dette colture sono considerate a parte nel piano nazionale di regionalizzazione. In tal caso, le superfici e i relativi pagamenti devono essere esclusi dalle rubriche da 601 a 618. Se invece nel piano nazionale di regionalizzazione non è stata operata alcuna distinzione, le zone irrigue sono registrate nelle rubriche da 601 a 618.

601.

Pagamenti per superficie per terreni non irrigui

Somma delle rubriche da 602 a 618.

Le varie sottorubriche devono essere compilate almeno nel caso in cui lo Stato membro abbia previsto nel suo piano di regionalizzazione un regime di compensazione diverso (per quanto riguarda le rese di riferimento, l'importo unitario dell'aiuto, la superficie totale ammissibile) per ciascuna coltura ammissibile.

602.

Pagamenti per superficie per i cereali.

603.

Pagamenti per superficie per le oleaginose.

604.

Pagamenti per superficie per le colture proteiche.

605.

Pagamenti per superficie per i cereali insilati.

606.

Pagamenti per superficie per il granturco.

607.

Pagamenti per superficie per il granturco insilato.

608.

Supplemento ai pagamenti per superficie per il frumento duro nelle zone di produzione tradizionali o aiuto specifico per il frumento duro, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e al regolamento (CE) n. 1782/2003.

609.

Pagamenti per superficie per altri seminativi.

611.

Pagamenti per superficie per i foraggi insilati.

612.

Pagamenti per superficie per il lino tessile.

613.

Pagamenti per superficie per la canapa tessile.

614.

Premio per le colture proteiche (se non compreso nella rubrica 604).

618.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro (se non compreso nella rubrica 608).

621.

Pagamenti per superficie per i terreni irrigui

Somma delle rubriche da 622 a 638.

Le varie sottorubriche devono essere compilate almeno nel caso in cui lo Stato membro abbia previsto nel suo piano di regionalizzazione un regime di compensazione diverso (per quanto riguarda le rese di riferimento, l'importo unitario dell'aiuto, la superficie totale ammissibile) per ciascuna coltura ammissibile.

622.

Pagamenti per superficie per i cereali irrigui.

623.

Pagamenti per superficie per le oleaginose irrigue.

624.

Pagamenti per superficie per le colture proteiche irrigue.

625.

Pagamenti per superficie per i cereali insilati irrigui.

626.

Pagamenti per superficie per il granturco irriguo.

627.

Pagamenti per superficie per il granturco insilato irriguo.

628.

Supplemento ai pagamenti per superficie per il frumento duro irriguo nelle zone di produzione tradizionali o aiuto specifico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e al regolamento (CE) n. 1782/2003.

629.

Pagamenti per superficie per altri seminativi irrigui.

632.

Pagamenti per superficie per il lino tessile irriguo.

633.

Pagamenti per superficie per la canapa tessile irrigua.

634.

Premio per le colture proteiche irrigue (se non compreso nella rubrica 624).

638.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro irriguo (se non compreso nella rubrica 628).

650.

Pagamenti per superficie per i terreni messi a riposo.

655.

Aiuto per le colture energetiche.

670.

Regime di pagamento unico ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003

L'importo totale dell’aiuto concesso nell’ambito del regime di pagamento unico deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 670.

Dettagli della rubrica 670 (facoltativo):

671.

Aiuti nell’ambito del regime di pagamento unico (tranne quelli delle rubriche 672, 673 e 674); compresi anche gli aiuti alla praticoltura/pascolo permanente, se non differenziati.

672.

Aiuti nell’ambito del regime di pagamento unico per la praticoltura/pascolo permanente.

673.

Pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico per i terreni messi a riposo.

674.

Aiuti nell’ambito del regime di pagamento unico, basati su diritti speciali.

680.

Regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003

L'importo totale dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 680.

700.

Pagamenti diretti alla produzione di carni bovine ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003

L'importo dei pagamenti diretti alla produzione di carni bovine deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 700.

La seguente tabella indica le rubriche relative a tutti i tipi di pagamento diretto alla produzione di carni bovine ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003; tuttavia, l’indicazione di alcuni dati relativi al “numero di unità di base” e all’“aiuto totale” è facoltativa. Per quanto riguarda i pagamenti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1254/1999, è importante evitare doppie registrazioni. A tal fine:

l’integrazione al premio per vacche nutrici deve essere registrata nella rubrica 764 solo se non è già stata inclusa nella rubrica 731,

l’integrazione al premio all'abbattimento deve essere registrata nella rubrica 762 solo se non è già stata inclusa nella rubrica 742,

i pagamenti supplementari ai bovini maschi devono essere registrati nella rubrica 763 solo se non sono già stati inclusi nelle rubriche da 710 a 715.

Rubriche

Numero di unità di base per i pagamenti

Aiuto totale

700

Totale dei pagamenti per le carni bovine

(somma delle rubriche 710, 720, 730, 740, 750, 760)

Obbligatorio

710

Premio speciale

(somma delle rubriche 711, 715)

Obbligatorio

Obbligatorio

711

Premio speciale per tori

Obbligatorio

Obbligatorio

715

Premio speciale per manzi

Obbligatorio

Obbligatorio

720

Premio di destagionalizzazione

Obbligatorio

Obbligatorio

730

Premio vacche nutrici

(somma delle rubriche 731, 735)

Obbligatorio

731

Premio vacche nutrici, per vacche e giovenche (totale)

(o somma delle rubriche 732, 733)

Obbligatorio

Obbligatorio

732

Premio vacche nutrici destinato alle vacche

Facoltativo

Facoltativo

733

Premio vacche nutrici destinato alle giovenche

Facoltativo

Facoltativo

735

Premio per vacche nutrici: premio nazionale aggiuntivo

Obbligatorio

Obbligatorio

740

Premio all'abbattimento

(somma delle rubriche 741, 742)

Obbligatorio

741

Premio alla macellazione: da 1 a 7 mesi

Facoltativo

Obbligatorio

742

Premio alla macellazione: 8 mesi e oltre

Obbligatorio

Obbligatorio

750

Totale pagamento all'estensivizzazione

(o somma delle rubriche 751 e 753)

Obbligatorio

Obbligatorio

751

Premio all'estensivizzazione per bovini maschi e vacche nutrici

Facoltativo

Facoltativo

753

Premio all'estensivizzazione per le vacche da latte

Facoltativo

Facoltativo

760

Pagamenti supplementari (importo nazionale)

(somma delle rubriche 761 e 769)

Obbligatorio

761

Totale pagamenti per capo

(o somma delle rubriche 762, 763, 764, 765, 766)

Obbligatorio

762

Integrazione al premio alla macellazione per bovini di età uguale o superiore a 8 mesi

Facoltativo

Facoltativo

763

Bovini maschi

Facoltativo

Facoltativo

764

Integrazione al premio per vacche nutrici

Facoltativo

Facoltativo

765

Vacche da latte

Facoltativo

Facoltativo

766

Giovenche

Facoltativo

Facoltativo

769

Pagamenti per superficie

Facoltativo

Obbligatorio

770.

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Numero

Numero di unità di base per i pagamenti

Aiuto totale

770.

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Obbligatorio

Obbligatorio

771.

Premio per i prodotti lattiero-caseari

Facoltativo

Facoltativo

772.

Pagamenti supplementari

Facoltativo

Facoltativo

COLONNE DELLA TABELLA M

Prodotto o combinazione di prodotti (colonna 1)

(colonne 2 e 3) Libero

Numero di unità di base per i pagamenti (colonna 4)

Per le rubriche da 600 a 655, 680 e 769, si indica la superficie in are per la quale sono concessi gli aiuti ai produttori. Per le rubriche da 710 a 766, si indica il numero dei pagamenti. Per le rubriche da 670 a 674, si indica il numero dei diritti attivati. Per le rubriche 770, 771 e 772, si indica l’importo del quantitativo di riferimento individuale (in quintali).

Aiuto totale (colonna 5)

Totale degli aiuti percepiti o per i quali si è costituito un diritto nel corso dell’esercizio contabile.

Importo di riferimento (colonna 6)

Per le rubriche da 602 a 613, da 622 a 633 e 650, si indica la resa di riferimento (in chilogrammi per ettaro) utilizzata per il calcolo dell’importo dei premi da percepire. Qualora tale dato non sia disponibile nella contabilità aziendale, potrà essere inserito dall’organo di collegamento sulla base dei dati regionali, tenuto conto dell’ubicazione dell’azienda.

(colonne da 7 a 10) Libero.»

(1)  Se del caso, questi codici possono essere utilizzati anche per i pagamenti diretti nazionali complementari nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia."



29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2254/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme che disciplinano la produzione animale biologica sono state armonizzate di recente e stante l’attuale evoluzione del settore il mercato non offre una varietà sufficiente di animali allevati con metodi biologici. Pertanto è ancora necessario favorire lo sviluppo della produzione animale biologica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2277/2003 (2), che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha prolungato sino al 31 dicembre 2004 il periodo di transizione per introdurre nel sistema di allevamento biologico animali allevati con metodi convenzionali. Tuttavia, questa proroga si è dimostrata insufficiente, in particolare nel caso della produzione di pollame, che comprende diverse fasi in cui sono coinvolti vari settori specializzati.

(3)

Di conseguenza è ancora necessario ricorrere ad animali allevati con metodi non biologici. Occorre pertanto adattare le disposizioni relative all’origine degli animali.

(4)

Sebbene sia già possibile rafforzare le disposizioni relative all’origine delle pollastrelle destinate alla produzione di uova, le norme di produzione per detti animali non sono state ancora armonizzate. Fino a quando non saranno definite tali norme, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, è opportuno consentire che siano introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, purché prima del loro inserimento nel sistema di allevamento biologico siano rispettate determinate condizioni.

(5)

È necessario modificare conseguentemente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6)

Poiché la misura ha carattere urgente in quanto alcune disposizioni relative all’origine degli animali scadono il 31 dicembre 2004, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11).

(2)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68.


ALLEGATO

L’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

a)

al punto 3.4, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«—

pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età,»;

b)

il testo del punto 3.5 è sostituito dal testo seguente:

«3.5.

La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo o dall’autorità di controllo.»;

c)

il testo del punto 3.6 è sostituito dal testo seguente:

«3.6.

Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall’organismo o dall’autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei seguenti casi:

a)

elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;

b)

pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età;

c)

suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

I casi di cui alla lettera c) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2006.»;

d)

il testo del punto 3.7 è sostituito dal testo seguente:

«3.7.

Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.4 e 3.6, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, alle seguenti condizioni:

previa autorizzazione dell’autorità competente e

a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.».


29.12.2004   

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L 385/22


REGOLAMENTO (CE) N. 2255/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, secondo trattino, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione all'esportazione dei prodotti del settore dello zucchero può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), prevede tale differenziazione mediante esclusione di talune destinazioni. Analogamente, la fissazione mensile o bimensile, secondo i casi, della restituzione all’esportazione di zucchero bianco, di zucchero greggio come tale, di sciroppi e di alcuni altri prodotti del settore dello zucchero, prevista agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esclude talune destinazioni.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che la restituzione sia pagata su presentazione della prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità e, nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione.

(4)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), indica i vari documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale disposizione, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione, di cui all'articolo summenzionato, si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

(5)

Nel settore dello zucchero, le operazioni di esportazione formano generalmente oggetto di contratti fob stipulati sul mercato a termine di Londra. Pertanto, gli acquirenti assumono allo stadio fob tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali, senza essere direttamente i beneficiari della restituzione alla quale dà diritto tale prova. Il reperimento di detta prova per la totalità dei quantitativi esportati può implicare considerevoli difficoltà amministrative in taluni paesi, ritardando o ostacolando notevolmente il pagamento della restituzione per l'insieme dei quantitativi effettivamente esportati.

(6)

Per limitarne le conseguenze sull’equilibrio del mercato saccarifero, il regolamento (CE) n. 40/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (4), ha stabilito le prove alternative che offrono le garanzie che consentono di considerare il prodotto come importato nel paese terzo.

(7)

Poiché all’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2004, data di fine applicazione del regolamento (CE) n. 40/2004, si constata una persistenza delle difficoltà amministrative e delle loro conseguenze sul mercato, è opportuno stabilire nuovamente le prove di destinazione alternative per le esportazioni effettuate dal 1o gennaio 2005.

(8)

Trattandosi di una misura derogatoria, occorre limitarne la durata di applicazione.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le esportazioni effettuate a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, in deroga al medesimo articolo 16, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione dei seguenti tre documenti:

a)

copia del documento di trasporto;

b)

attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c)

documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(4)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 778/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 62).


29.12.2004   

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L 385/24


REGOLAMENTO (CE) N. 2256/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell’Egitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/664/CE, del 24 settembre 2004 (3), il Consiglio ha autorizzato la firma e disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2)

Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

(3)

Per applicare il nuovo contingente tariffario e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Per il 2004, i volumi del nuovo contingente tariffario e gli incrementi dei volumi di contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tendendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.

(5)

Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nell’ambito di tali contingenti da imputare sui contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, quale modificato dal presente regolamento.

(6)

A seguito dell’adesione di Malta e Cipro all’Unione europea, è opportuno lasciar scadere i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento per i prodotti originari di questi Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 747/2001. Occorre quindi sopprimere i riferimenti ai contingenti e ai quantitativi di riferimento suddetti.

(7)

Dato che il protocollo all’accordo euromediterraneo tra l’UE e l’Egitto si applica in via provvisoria a partire dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima possibile.

(8)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue.

1)

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.».

2)

All'articolo 3 è soppresso il paragrafo 2.

3)

L'allegato IV è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.

4)

Gli allegati X e XI sono soppressi.

Articolo 2

I quantitativi che sono stati immessi in circolazione nella Comunità, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, dall’inizio dei periodi contingentali ancora aperti alla data del 1o maggio 2004 nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 e 09.1772, vengono presi in considerazione all’entrata in vigore del presente regolamento per l’imputazione sui rispettivi contingenti tariffari fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001, quale modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).

(3)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 28.


ALLEGATO

La tabella dell'allegato IV è modificata come segue:

a)

è inserita la seguente nuova linea:

«09.1779

ex 0701 90 50

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall’1.5 al 30.6.2004

1 166,66

Esenzione»

dall’1.4 al 30.6.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.6

1 750

b)

le linee dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 e 09.1772 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

«09.1710

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

dall’1.2 al 15.6.2004

15 000 + 313,64 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 15.6.2004

Esenzione

dall'1.1.-15.6

16 150 (1)

09.1719

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

dall’1.1. al 31.12.2004

16 000 + 366,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.12.2004

Esenzione

per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

16 550 (2)

09.1707

0805 10

Arance, fresche o secche

dall’1.1 al 30.6.2004

25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 30.6.2004

Esenzione (2)

dall’1.7.2004 al 30.6.2005

63 020

dall’1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7. al 30.6

68 020

 

 

di cui:

 

di cui:

 

09.1711

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Arance dolci, fresche

dall’1.1 al 31.5.2004

25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.5.2004 (5)

Esenzione (6)

dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5

34 000 (5)

09.1721

0807 19 00

Altri meloni, freschi

dall’1.1 al 31.5.2004

666,667 + 23,33 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.5.2004

Esenzione

per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5

1 175 (4)

09.1725

0810 10 00

Fragole fresche

dall’1.1 al 31.3.2004

250

Esenzione

dall’1.10.2004 al 31.3.2005

1 205

dall’1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3

1 705

09.1772

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

dall’1.1 al 31.12.2004

1 000 + 33,33 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.12.2004

Esenzione (2)

per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 050 (3)»


(1)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 150 tonnellate peso netto.

(2)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 550 tonnellate peso netto.

(3)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 050 tonnellate peso netto.

(4)  A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dal periodo contingentale precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 175 tonnellate peso netto.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

29.12.2004   

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L 385/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2004

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d’intesa che lo accompagna

(2004/911/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 ottobre 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo inteso ad assicurare l’adozione da parte di tale Stato di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità al fine di consentire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2)

L’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/48/CE (2) è subordinata all’applicazione, da parte della Confederazione svizzera, di misure equivalenti a quelle previste da tale direttiva, in conformità di un accordo concluso tra la Confederazione svizzera e la Comunità.

(3)

La Comunità ha deciso di concedere alla Confederazione svizzera l’inserimento nell’accordo di misure equivalenti ai regimi previsti dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (3), e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi (4) entrambe nelle loro versioni iniziali.

(4)

Occorre approvare e firmare a nome della Comunità l’accordo e il memorandum d’intesa.

(5)

È necessario prevedere una procedura semplice e rapida per gli eventuali adattamenti degli allegati I e II dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea sia l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, sia il memorandum d’intesa che lo accompagna.

I testi dell’accordo e del memorandum d’intesa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, le modifiche agli allegati dell'accordo che garantiscono che essi corrispondono ai dati relativi alle competenti autorità risultanti dalle notifiche di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 2003/48/CE e ai dati del suo allegato.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo, il memorandum d’intesa e lo scambio di lettere di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo e di cui al memorandum d’intesa, allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. McCREEVY


(1)  Parere reso il 30.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

(3)  GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

(4)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito designata «Comunità»,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito designata «Svizzera»,

o «le parti contraenti»

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1

Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori svizzeri

1.   I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi quali vengono definiti all'articolo 4, che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito designato «Stato membro», da un agente pagatore stabilito sul territorio della Svizzera sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo e dall'articolo 2, a una ritenuta sull'importo del pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta è pari al 15 % per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, al 20 % per i seguenti tre anni e successivamente al 35 %.

2.   Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta sopra indicata i pagamenti di interessi generati da crediti nei confronti di debitori che sono residenti in Svizzera, o da crediti corrispondenti a debiti contratti per le necessità di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che siano situate in Svizzera. Ai fini del presente accordo, il termine «stabile organizzazione» ha il significato che gli viene attribuito dalla convenzione in materia di doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e lo Stato di residenza del debitore. In assenza di tale convenzione, per «stabile organizzazione» s'intende una sede fissa attraverso la quale si svolge in tutto o in parte l'attività di un debitore.

3.   Tuttavia, qualora la Svizzera riduca a una percentuale inferiore al 35 % l'aliquota della sua imposta preventiva prelevata sui pagamenti di interessi di fonte svizzera effettuati a persone fisiche residenti in uno Stato membro, essa preleverà una ritenuta su tali pagamenti di interessi. Il livello di detta ritenuta sarà pari alla differenza tra il livello della ritenuta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la nuova aliquota dell'imposta preventiva, ma non può essere superiore al livello stabilito al medesimo paragrafo 1.

Qualora la Svizzera restringa il campo d'applicazione della sua normativa riguardante l'imposta preventiva prelevata sui pagamenti di interessi effettuati a persone fisiche residenti in uno Stato membro, i pagamenti di interessi così esentati dal pagamento dell'imposta preventiva saranno assoggettati al prelievo di una ritenuta alle aliquote di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli interessi pagati dai fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o in data successiva siano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamenti da essi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro.

5.   La Svizzera adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni richieste dall'attuazione del presente accordo vengano svolte dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio della Svizzera e prevede in particolare le misure applicabili in materia procedurale e sanzionatoria.

Articolo 2

Divulgazione volontaria

1.   La Svizzera stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all'articolo 4, di evitare il prelievo della ritenuta di cui all'articolo 1 mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore in Svizzera a comunicare i pagamenti di interessi all'autorità competente di tale Stato. L'autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi versati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo.

2.   In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l'agente pagatore deve comunicare come minimo le seguenti informazioni:

a)

l'identità e la residenza del beneficiario effettivo stabilite in conformità dell'articolo 5;

b)

la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore;

c)

il numero di conto bancario del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito che genera gli interessi; e

d)

l'importo degli interessi pagati calcolato in conformità dell'articolo 3.

3.   L'autorità competente della Svizzera comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Queste comunicazioni sono automatiche e hanno luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Svizzera, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante tale anno.

4.   Qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura di divulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma di pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore svizzero, tali redditi sono soggetti a tassazione nel suddetto Stato membro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti in tale Stato membro.

Articolo 3

Base imponibile della ritenuta

1.   L'agente pagatore preleva la ritenuta di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel modo seguente:

a)

per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a): sull'importo lordo degli interessi pagati o accreditati;

b)

per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati da dette lettere;

c)

per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c): sull'importo del pagamento d'interessi contemplato da detta lettera.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la ritenuta è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

3.   Imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo sullo stesso pagamento di interessi vengono scontate dall'importo della ritenuta calcolato conformemente al presente articolo.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

Definizione del beneficiario effettivo

1.   Ai fini del presente accordo si intende per «beneficiario effettivo» qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio. Una persona fisica non è considerata il beneficiario effettivo quando:

a)

agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 6; oppure

b)

agisce per conto di una persona giuridica, un fondo di investimento o un organismo paragonabile o equivalente per l'investimento collettivo in titoli; oppure

c)

agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e che comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo Stato di residenza.

2.   Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, tale agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

Articolo 5

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

Per determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo, quale viene definito all'articolo 4, l'agente pagatore annota cognome, nome, indirizzo e residenza in conformità delle disposizioni di legge della Confederazione svizzera sul riciclaggio di denaro. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso dagli Stati membri o dalla Svizzera, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato Membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.

Articolo 6

Definizione dell'agente pagatore

Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» in Svizzera si intendono le banche a norma della legislazione bancaria svizzera, gli operatori in titoli a norma della legislazione federale sulle attività di borsa e di negoziazione di titoli, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Svizzera, le società di persone, le stabili organizzazioni di società estere, che, anche occasionalmente, nell'esercizio delle loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono attivi patrimoniali appartenenti a terzi, ovvero semplicemente effettuano o attribuiscono un pagamento di interessi.

Articolo 7

Definizione del pagamento di interessi

1.   Ai fini del presente accordo per «pagamento di interessi» si intendono:

a)

gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, inclusi gli interessi pagati su depositi fiduciari da agenti pagatori svizzeri a favore di beneficiari effettivi quali vengono definiti all'articolo 4, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, ivi compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni, ma ad esclusione degli interessi sui prestiti tra privati che non agiscono nel quadro delle loro attività. Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

b)

gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);

c)

i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazioni dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi, di seguito nominata «la direttiva», distribuiti da:

i)

organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro;

ii)

entità domiciliate in uno Stato membro che esercitano l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva e che ne informano l'agente pagatore;

iii)

organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio delle parti contraenti;

iv)

fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o in data successiva siano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamenti da essi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro;

d)

redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi ultimi investono, direttamente o indirettamente attraverso altri organismi di investimento collettivo o entità menzionate di seguito, oltre il 40 % del loro attivo patrimoniale in crediti di cui alla lettera a):

i)

organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro;

ii)

entità domiciliate in uno Stato membro che esercitano l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva e ne informano l'agente pagatore;

iii)

organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio delle parti contraenti;

iv)

fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o in data successiva siano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamenti da essi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro.

2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo patrimoniale investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora detto agente pagatore non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, tale reddito si considera equivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

4.   Il reddito derivante dagli organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non è considerato un pagamento di interessi ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d).

5.   La percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 sarà del 25 % a decorrere dal 1o gennaio 2011.

6.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 4 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo patrimoniale di tali organismi o entità.

Articolo 8

Ripartizione del gettito fiscale

1.   La Svizzera trattiene il 25 % del gettito generato dalla ritenuta prevista dal presente accordo e trasferisce il 75 % di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

2.   Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno, in un unico versamento per ciascuno Stato membro, al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Svizzera.

Articolo 9

Eliminazione delle doppie imposizioni

1.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta da parte di un agente pagatore in Svizzera, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta. Se l'importo della ritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, sull'ammontare lordo degli interessi sul quale la ritenuta è stata prelevata, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa a quest'ultimo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

2.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo e lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta per tali imposte e ritenute secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, dette altre imposte e ritenute vengono imputate prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accetta, quali idonei elementi di prova dell'assoggettamento all'imposta o ritenuta, i certificati rilasciati dagli agenti pagatori svizzeri, fermo restando che l'autorità competente dello Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale è abilitata a ottenere dall'autorità competente della Svizzera gli opportuni accertamenti sulle informazioni riportate nei certificati rilasciati dagli agenti pagatori svizzeri.

3.   Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale può sostituire il meccanismo di credito d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 con un rimborso della ritenuta di cui all'articolo 1.

Articolo 10

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti della Svizzera e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o sulle violazioni analoghe, per i redditi contemplati dal presente accordo. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato. In risposta a una richiesta debitamente giustificata, lo Stato interpellato fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede amministrativa, civile o penale. Nell'ambito del campo di applicazione dello scambio di informazioni, quale definito dal presente paragrafo, le informazioni vengono scambiate in conformità alle procedure stabilite dalle convenzioni in materia di doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri interessati; il trattamento confidenziale di tali informazioni è assicurato nei modi previsti da tali convenzioni.

2.   Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili nel medesimo Stato interpellato.

3.   Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca una frode fiscale o una violazione analoga. I sospetti dello Stato richiedente in merito a una frode fiscale o a una violazione analoga possono fondarsi su:

a)

documenti, autenticati o meno, ivi compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione relativa a conti bancari;

b)

testimonianze del contribuente;

c)

informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure

d)

elementi di prova indiziari.

4.   La Svizzera avvia negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri onde definire singole categorie di casi che ricadono nelle violazioni analoghe in conformità con le procedure di imposizione fiscale in vigore in ciascuno di tali Stati.

Articolo 11

Autorità competenti

Ai fini del presente accordo per autorità competenti si intendono le autorità pubbliche elencate nell'allegato I.

Articolo 12

Consultazioni

Qualora sorgano controversie tra l'autorità competente della Svizzera e una o più delle altre autorità competenti di cui all'articolo 11 del presente accordo sull’interpretazione o sull’applicazione di tale accordo, le autorità competenti interessate si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative.

Articolo 13

Riesame

1.   Le parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni o dietro richiesta di una parte contraente, allo scopo di esaminare e, se le parti contraenti lo ritengono necessario, di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta o, in casi urgenti, il prima possibile.

2.   Alla luce di tale riesame e valutazione, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.

3.   Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, le parti contraenti si consultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.

4.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuna parte contraente comunica all'altra parte contraente gli eventuali sviluppi intervenuti che possono incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, ivi compresi eventuali accordi sulla stessa materia che siano conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.

Articolo 14

Relazione con le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione

Le disposizioni delle convenzioni in materia di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati membri non ostano al prelievo della ritenuta prevista dal presente accordo.

Articolo 15

Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società

1.   Fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:

la società madre detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e

una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale in Svizzera, e

nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e

entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali (1).

L'Estonia può tuttavia, finché assoggetta all'imposta sul reddito gli utili distribuiti senza tassare gli utili non distribuiti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, mantenere tale imposizione sugli utili distribuiti da filiali estoni alle loro società madri stabilite in Svizzera.

2.   Fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:

tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25 % per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 % del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni, e

una delle società ha la residenza fiscale, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale, o l'altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera, e

nessuna delle società ha la residenza fiscale e nessuna delle stabili organizzazioni è situata, in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e

tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali (1).

Tuttavia, nei casi in cui la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, stabilisce un periodo transitorio per quanto riguarda un determinato Stato membro, è unicamente sui pagamenti di interessi e di canoni avvenuti dopo il termine di tale periodo che questo Stato membro garantisce l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

3.   Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che, all'atto della conclusione del presente accordo, prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni.

Articolo 16

Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili (2)

1.   A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, al più tardi fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data.

Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:

che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e

se l'agente pagatore, quale definito all'articolo 6, è stabilito in Svizzera, e

se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Se e quando tutti gli Stati membri cessino di applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:

che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e

se l'agente pagatore designato dall'emittente è stabilito in Svizzera, e

se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale (enti elencati nell'allegato II del presente accordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato dal quarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, questa riapertura si considera un credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

2.   Le disposizioni del presente articolo non ostano a che la Svizzera e gli Stati membri continuino a prelevare un'imposta sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 17

Firma, entrata in vigore e durata di validità

1.   Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l'un l'altra l'avvenuto completamento di tali procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.

2.   Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali della Svizzera e degli obblighi di cui alla legislazione comunitaria che loro incombono riguardo alla conclusione di accordi internazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la Svizzera e, ove appropriato, la Comunità europea provvedono all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o gennaio 2005 e si notificano l'un l'altra l'avvenuta attuazione e applicazione.

3.   Il presente accordo rimane in vigore fino a quando non viene denunciato da una parte contraente.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra. In tal caso, l’accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data della notifica.

Articolo 18

Applicazione e sospensione dell'applicazione

1.   L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Questioni economiche e finanziarie) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell'articolo 15 del presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

2.   Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti decidano che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2.

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, l'articolo 15 entra in applicazione con riguardo alla Spagna solo quando entrerà in vigore un accordo bilaterale tra il Regno di Spagna e la Svizzera in merito allo scambio di informazioni su richiesta per tutti i casi, perseguiti in sede amministrativa, civile o penale, che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o per le violazioni analoghe, relativamente a redditi non soggetti alle disposizioni del presente accordo ma alle disposizioni di una convenzione tra la Spagna e la Svizzera in materia di eliminazione della doppia imposizione sul reddito e il capitale.

4.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della normativa di recepimento della direttiva.

5.   Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure sono riattivate.

Articolo 19

Crediti e saldo finale

1.   L'eventuale denuncia o la sospensione, in tutto o in parte, dell'applicazione del presente accordo lasciano impregiudicati i crediti delle singole persone fisiche conformemente a quanto disposto dall'articolo 9.

2.   Qualora si verificassero gli eventi di cui sopra, la Svizzera stabilirà un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo ed effettuerà un pagamento a saldo agli Stati membri.

Articolo 20

Campo d’applicazione territoriale

Il presente accordo si applica da una parte ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Articolo 21

Allegati

1.   Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

2.   L’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I può essere modificato mediante una semplice notifica all’altra parte contraente da parte della Svizzera per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) del suddetto allegato e da parte della Comunità per quanto riguarda le altre autorità.

L’elenco degli enti collegati di cui all’allegato II può essere modificato per mutuo consenso.

Articolo 22

Lingue

1.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

2.   La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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(1)  Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione «società di capitali» copre le seguenti forme giuridiche:

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschrânkter Haftung/società a responsabilità limitata,

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

(2)  Come nella direttiva, queste disposizioni transitorie si applicano anche ai titoli di credito negoziabili posseduti da organismi di investimento collettivo.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Sono considerate «autorità competenti» ai fini del presente accordo:

a)

in Svizzera: Le Directeur de l'Administration fédérale des contributions/Der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo procuratore o agente;

b)

nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato;

c)

nella Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato;

d)

nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato;

e)

nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato;

f)

nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato;

g)

nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός των Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;

h)

nel Regno di Spagna: El Ministro de Hacienda o un rappresentante autorizzato;

i)

nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato;

j)

in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato;

k)

nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato;

l)

nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;

m)

nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato;

n)

nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato;

o)

nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 10, l'autorità competente è Le Procureur Général d'État luxembourgeois;

p)

nella Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato;

q)

nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato;

r)

nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato;

s)

nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato;

t)

nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato;

u)

nella Repubblica del Portogallo: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato;

v)

nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un rappresentante autorizzato;

w)

nella Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato;

x)

nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato;

y)

nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato;

z)

nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e nei territori europei di cui detto Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata alla Svizzera dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI

Ai fini dell'articolo 16 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:

ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA:

 

Belgio

Vlaams Gewest (Regione fiamminga)

Région wallonne (Regione vallone)

Région de Bruxelles Capitale/Brussels Hoofdstedelïjk Jewest (Regione di Bruxelles-capitale)

Communauté française (Comunità francese)

Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)

Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca)

 

Spagna

Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)

Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)

Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)

Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)

Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon)

Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma delle Navarra)

Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)

Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)

Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)

Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)

Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)

Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)

Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)

Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)

Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)

Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)

Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)

Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)

Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)

Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)

 

Grecia

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)

 

Francia

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Cassa di ammortamento del debito sociale)

L'Agence française de développement (AFD) (Agenzia francese per lo sviluppo)

Réseau Ferré de France (RFF) (Rete ferroviaria francese)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Cassa nazionale delle autostrade)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)

Charbonnages de France (CDF) (Miniere carbonifere francesi)

Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica)

 

Italia

Regioni

Province

Comuni

Cassa depositi e prestiti

 

Lettonia

Pašvaldības (governi locali)

 

Polonia

gminy (comuni)

powiaty (distretti)

województwa (province)

związki gmin (associazioni di comuni)

powiatów (associazione di distretti)

województw (associazione di province)

miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola)

 

Portogallo

Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)

Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)

Comuni

 

Slovacchia

mestá a obce (municipalità)

Železnice Slovenskej republiky (Società delle ferrovie slovacche Slovak Railway Company)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo statale per la gestione viaria)

Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche)

Vodohospodárska výstavba (Società per la costruzione delle dighe)

ENTI INTERNAZIONALI:

 

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

 

Banca europea per gli investimenti

 

Banca asiatica di sviluppo

 

Banca africana di sviluppo

 

Banca mondiale/BIRS/FMI

 

Società finanziaria internazionale

 

Banca interamericana di sviluppo

 

Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa

 

Euratom

 

Comunità europea

 

Società di sviluppo andina

 

Eurofima

 

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

 

Banca nordica di investimento

 

Banca di sviluppo dei Caraibi

Le disposizioni dell'articolo 16 lasciano impregiudicati eventuali obblighi internazionali assunti dalle parti contraenti nei riguardi dei summenzionati enti internazionali.

ENTI DEGLI STATI TERZI:

Enti che soddisfano i seguenti criteri:

1)

L'ente è chiaramente considerato un ente pubblico conformemente ai criteri usati a livello nazionale.

2)

Detto ente pubblico è una entità non commerciale («non market») che gestisce e finanzia un insieme di attività consistenti principalmente nella fornitura di beni e servizi non destinati al libero mercato ma ad andare a beneficio della collettività e poste effettivamente sotto il controllo della pubblica amministrazione.

3)

Detto ente pubblico è un importante e regolare emittente di titoli di credito.

4)

Lo Stato in questione è in grado di garantire che detto ente pubblico non eserciterà il diritto di rimborso anticipato in connessione alla previsione di clausole di «gross-up».


MEMORANDUM D'INTESA

tra la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «la Svizzera»

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

1.   INTRODUZIONE

La Comunità e la Svizzera concludono un accordo che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito denominata «la direttiva»). Il presente memorandum d'intesa costituisce un complemento di tale accordo.

2.   ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEI CASI DI FRODE FISCALE O VIOLAZIONE ANALOGA

Non appena firmato l'accordo, la Svizzera e ciascuno Stato membro dell'Unione europea avviano negoziati bilaterali allo scopo di:

introdurre nelle rispettive convenzioni sulla doppia imposizione del reddito e del capitale disposizioni in merito all'assistenza amministrativa sotto forma di scambio di informazioni su richiesta per tutti i casi perseguiti in sede amministrativa, civile o penale, che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o per le violazioni analoghe, relativamente a redditi non soggetti alle disposizioni dell'accordo ma contemplati dalle rispettive convenzioni,

definire singole categorie di casi che ricadono nelle «violazioni analoghe», in conformità con le procedure di imposizione fiscale applicate negli Stati in questione.

3.   NEGOZIATI CON ALTRI PAESI TERZI PER GARANTIRE L'ADOZIONE DI MISURE EQUIVALENTI

Nel corso del periodo transitorio previsto dalla direttiva, la Comunità avvia discussioni con altri importanti centri finanziari onde promuovere l'adozione da parte di tali giurisdizioni di misure equivalenti a quelle applicate dalla Comunità.

4.   DICHIARAZIONE D'INTENTI

I firmatari del presente memorandum d'intesa dichiarano di ritenere che l'accordo di cui al paragrafo 1 e il presente memorandum costituiscono una soluzione accettabile ed equilibrata, tale da poter preservare gli interessi delle parti. Di conseguenza, essi attueranno in buona fede le misure concordate e non avvieranno senza giusta causa azioni unilaterali che abbiano per conseguenza di recare pregiudizio all'attuazione dell'accordo.

Qualora una differenza significativa venisse individuata tra il campo di applicazione della direttiva, quale adottata il 3 giugno 2003, e il campo di applicazione dell'accordo, in particolare per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 6 dell'accordo, le parti contraenti avviano immediate consultazioni conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 dell'accordo al fine di assicurarsi che il carattere equivalente delle misure previste dall'accordo venga mantenuto.

Firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al precedente paragrafo.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Republikka ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2004/912/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni ivi definite, la Svizzera e, ove appropriato, la Comunità provvedano all'effettiva attuazione e applicazione di tale accordo a partire dal 1o gennaio 2005.

(2)

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte di alcuni territori dipendenti o associati degli Stati membri nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo. L’articolo 18, paragrafo 2, prevede che, qualora le parti contraenti decidano, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2 (1o gennaio 2005), che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2. Non è stata adottata alcuna decisione in tal senso.

(3)

Non tutti i paesi terzi in questione riusciranno ad attuare le misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2005. Inoltre, la Svizzera sarà in grado di attuare e applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005 e a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data. Risulta che anche tutti i paesi terzi e i territori dipendenti o associati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo saranno in grado di soddisfare le condizioni di cui a tale paragrafo entro il 1o luglio 2005.

(4)

La data del 1° luglio 2005 dovrebbe pertanto essere adottata come nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo.

(5)

È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere che fissa una nuova data di applicazione dell'accordo in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Egregio signor …,

mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo.

L’articolo 18, paragrafo 2, prevede che le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo (1o gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottano di comune accordo una nuova data di applicazione dell’accordo.

L’articolo 18, paragrafo 1, prevede che l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio «Economia e finanza» al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell’articolo 15 dell’accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare che il 1o luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo e che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Geschehen zu Luxemburg am

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

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Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

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V Luxemburgu

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Egregio signor …,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio signor …,

mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo.

L’articolo 18, paragrafo 2 prevede che le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2 dell’accordo (1o gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottano di comune accordo una nuova data di applicazione dell’accordo.

L’articolo 18, paragrafo 1 prevede che l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio «Economia e finanza» al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell’articolo 15 dell’accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 dell’accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare che il 1o luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo e che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1 saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.»

Sulla base dei negoziati che si sono svolti tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, posso confermarLe l'accordo della Confederazione svizzera sulla nuova data del 1o luglio 2005 per l’applicazione del sopraccitato accordo, a condizione che gli obblighi costituzionali svizzeri siano soddisfatti entro tale data. Confermo che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata.

Confermo che, ferma restando una verifica tecnica da parte dei miei servizi delle informazioni fornite durante i negoziati del 21 giugno 2004 che certificherò prima della firma dell’accordo sulla base delle versioni definitive dei rispettivi accordi, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte fatta salva la condizione di cui al paragrafo successivo.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell’accordo a partire dalla stessa data. Accetto che la stessa condizione si applichi anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

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Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Hecho en Luxemburgo, el

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Udfærdiget i Luxembourg, den

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Done at Luxembourg,

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

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Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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Commissione

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/55


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/913/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea — Un piano per progredire» (1). Fra le proposte volte a rafforzare i diritti degli azionisti e modernizzare il consiglio di amministrazione, il piano prevede un’iniziativa volta a favorire l’applicazione di una normativa adeguata per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori negli Stati membri.

(2)

La forma, la struttura e il livello di remunerazione degli amministratori sono materia di competenza delle società e dei loro azionisti. Tali elementi dovrebbero facilitare l’assunzione e la permanenza di amministratori che abbiano le qualità richieste per dirigere una società. La remunerazione è, tuttavia, una delle materie in cui gli amministratori con incarichi esecutivi rischiano di trovarsi in un conflitto d’interesse e in cui vanno tenuti in debito conto gli interessi degli azionisti. I sistemi di remunerazione dovrebbero pertanto essere sottoposti ad opportuni controlli sotto il profilo del governo societario, basati su diritti di informazione adeguati. A tal proposito, è importante rispettare pienamente la diversità dei sistemi di governo societario nella Comunità, che rispecchiano le opinioni dei vari Stati membri riguardo al ruolo delle imprese e degli organismi responsabili di definire la politica delle remunerazioni complessive degli amministratori, nonché quella dei singoli amministratori.

(3)

La comunicazione di informazioni esatte e tempestive, da parte degli emittenti di valori mobiliari, promuove una fiducia durevole nell’investitore e costituisce uno strumento rilevante di promozione di un sano governo societario in tutta la Comunità. A tal fine, è importante che le società quotate garantiscano un’adeguata trasparenza nei confronti degli investitori per consentire loro di esprimersi.

(4)

Nell’applicare la presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità degli organismi d’investimento collettivo costituiti in forma di società ed evitare inutili disparità di trattamento fra organismi d’investimento collettivo di diversa forma giuridica. La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (2) prevede una serie di meccanismi specifici di governo societario per gli organismi d’investimento collettivo da essa definiti. Tuttavia, per evitare diversità di trattamento, gli Stati membri dovrebbero considerare se e in quale misura gli organismi d'investimento collettivo costituiti in forma di società e non soggetti ad armonizzazione a livello comunitario siano soggetti a meccanismi equivalenti di governo societario.

(5)

Gli azionisti dovrebbero disporre di un resoconto chiaro ed esauriente della politica di remunerazione della società, il quale consenta loro di valutare la strategia seguita dalla società in materia di remunerazioni e rafforzi l’obbligo della stessa di render conto agli azionisti. Tale resoconto dovrebbe includere le informazioni relative alle forme di remunerazione integrative. Ciò, tuttavia, non dovrebbe obbligare la società a rivelare informazioni commerciali riservate, la cui divulgazione potrebbe nuocere alla posizione strategica della società.

(6)

Dovrebbe essere, inoltre, garantita una trasparenza adeguata riguardo alla politica dei contratti degli amministratori, che dovrebbe comportare, fra l’altro, informazioni inerenti al periodo di preavviso e al trattamento di fine rapporto di lavoro, in quei contratti che sono direttamente legati alla remunerazione degli amministratori.

(7)

Affinché gli azionisti abbiano l’effettiva possibilità di esprimere le proprie opinioni e di dibattere la politica delle remunerazioni sulla base di informazioni esaurienti, senza necessariamente ricorrere alla presentazione di risoluzioni, la politica delle remunerazioni dovrebbe essere trattata come punto separato all’ordine del giorno dell’assemblea generale annuale.

(8)

Al fine di rafforzare l’obbligo di render conto agli azionisti, la politica delle remunerazioni dovrebbe essere sottoposta al voto dell’assemblea generale annuale. In questa sede il voto può essere consultivo, in modo tale da non alterare i diritti degli organismi responsabili delle remunerazioni degli amministratori. Un voto consultivo non comporterebbe alcun obbligo di modificare i diritti contrattuali degli amministratori, né di modificare la politica delle remunerazioni.

(9)

Gli azionisti dovrebbero anche ricevere informazioni in base alle quali poter chieder conto ai singoli amministratori relativamente ai guadagni che costoro percepiscono o hanno percepito in passato. La comunicazione al pubblico della remunerazione percepita dai singoli amministratori della società, sia aventi incarichi esecutivi sia senza incarichi esecutivi, nonché dai membri del consiglio di vigilanza, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, è quindi importante affinché gli azionisti valutino detta remunerazione rispetto ai risultati globali della società.

(10)

È opportuno sottoporre all’approvazione preliminare dell’assemblea generale annuale i regimi di remunerazione variabili, in base ai quali gli amministratori sono remunerati in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni o in base alle variazioni di prezzo delle azioni, nonché qualsiasi modifica sostanziale di tali regimi. L’approvazione dovrebbe riguardare il regime di remunerazione e le norme applicate per stabilire le singole remunerazioni in base al regime, ma non le singole remunerazioni degli amministratori in base al regime.

(11)

Tenendo conto dell’importanza attribuita al tema della remunerazione degli amministratori è opportuno controllare l’applicazione della presente raccomandazione e, in caso di applicazione incompleta, esaminare l’opportunità di ulteriori eventuali provvedimenti,

RACCOMANDA:

Sezione I

Campo di applicazione e definizioni

1.   Campo di applicazione

1.1.

Si invitano gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire che le società quotate, aventi la sede sociale sul loro territorio, tengano conto della presente raccomandazione. Essi dovrebbero, tuttavia, prendere in debita considerazione le specificità degli organismi d’investimento collettivo costituiti in forma di società, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, tener conto delle specificità degli organismi d’investimento collettivo costituiti in forma di società, che non rientrano nel campo di applicazione di tali direttive, che perseguano unicamente l’obiettivo di investire i capitali degli investitori in una serie molto varia di attività, e che non intendano assumere il controllo o la direzione degli emittenti degli investimenti.

1.2.

Gli Stati membri dovrebbero anche adottare tutte le misure atte a garantire che le società quotate, che non sono registrate in uno degli Stati membri, ma che hanno come luogo di quotazione principale un mercato regolamentato stabilito sul territorio di uno Stato membro, tengano conto delle disposizioni della presente raccomandazione.

1.3.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la presente raccomandazione si applichi alle remunerazioni dei massimi dirigenti delle società quotate, nel caso in cui non siano membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di sorveglianza.

2.   Definizioni ai fini della presente raccomandazione

2.1.

«Amministratore»: membro dell’organo di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società quotata.

2.2.

«Società quotata»: società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri.

Sezione II

Politica delle remunerazioni

3.   Informazioni relative alla politica delle remunerazioni degli amministratori

3.1.

Ogni società quotata dovrebbe rendere pubblica una dichiarazione relativa alla propria politica delle remunerazioni, in appresso denominata «la dichiarazione relativa alle remunerazioni». Tale dichiarazione dovrebbe far parte di una relazione sulla remunerazione a sé stante e/o essere inclusa nei conti annuali e nella relazione annuale o negli allegati ai conti annuali della società. La dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe figurare anche sul sito web della società quotata.

3.2.

La dichiarazione relativa alle remunerazioni di una società dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla politica delle remunerazioni per l’esercizio finanziario successivo e, se del caso, per i seguenti. Essa dovrebbe, inoltre, includere una sintesi dell’applicazione della politica delle remunerazioni nel precedente esercizio finanziario. Vanno particolarmente messi in rilievo i cambiamenti significativi nella politica delle remunerazioni della società quotata rispetto all’esercizio finanziario precedente.

3.3.

La dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe includere almeno le informazioni seguenti:

a)

spiegazione dell’importanza relativa delle componenti variabili e invariabili della remunerazione degli amministratori;

b)

informazioni sufficienti sui criteri di valutazione delle prestazioni sui quali è basato il diritto ad opzioni su azioni, azioni, o altre componenti variabili della remunerazione;

c)

informazioni sufficienti sulla correlazione fra remunerazione e prestazioni;

d)

i parametri principali e le motivazioni per la concessione di premi annuali e di ogni altra prestazione non monetaria;

e)

una descrizione delle principali caratteristiche dei regimi pensionistici integrativi o di prepensionamento per gli amministratori.

La comunicazione di tali informazioni nella dichiarazione relativa alle remunerazioni non dovrebbe, tuttavia, includere informazioni commerciali sensibili.

3.4.

La dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe anche sintetizzare e illustrare la politica della società quotata rispetto alle condizioni contrattuali degli amministratori con incarichi esecutivi. Essa dovrebbe includere, fra l’altro, informazioni relative alla durata dei contratti degli amministratori con incarichi esecutivi, ai termini di preavviso applicabili e alle disposizioni riguardanti le remunerazioni da corrispondere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché agli altri pagamenti in caso di recesso anticipato, previsti nei contratti degli amministratori con incarichi esecutivi.

3.5.

Dovrebbero, inoltre, essere pubblicate le informazioni relative all’iter preparatorio e decisionale necessario per definire la politica delle remunerazioni degli amministratori della società quotata, includendo, se del caso, ragguagli inerenti al mandato e alla composizione del comitato delle remunerazioni, i nomi dei consulenti esterni ai quali ci si è rivolti per definire la politica delle remunerazioni e il ruolo dell’assemblea generale annuale degli azionisti.

4.   Voto degli azionisti

4.1.

Fatto salvo il ruolo e l’organizzazione degli organismi responsabili per stabilire le remunerazioni degli amministratori, la politica delle remunerazioni, nonché ogni sostanziale modificazione di detta politica, dovrebbe costituire un punto separato all’ordine del giorno dell’assemblea generale annuale.

4.2.

Fatto salvo il ruolo e l’organizzazione degli organismi responsabili per stabilire le remunerazioni degli amministratori, la dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe essere sottoposta a votazione nell’assemblea generale annuale degli azionisti. Il voto può essere vincolante oppure consultivo.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che si proceda a tale voto soltanto qualora lo richieda un numero di azionisti pari ad almeno il 25 % del totale dei voti detenuti dagli azionisti presenti o rappresentati all’assemblea generale annuale. Tale disposizione dovrebbe, tuttavia, lasciare inalterato il diritto degli azionisti di presentare una risoluzione conformemente alla legislazione nazionale.

4.3.

La società quotata dovrebbe informare gli azionisti, aventi diritto ad essere convocati, che presenterà una risoluzione all’assemblea generale annuale, al fine di adottare la dichiarazione sulle remunerazioni.

Sezione III

Remunerazione dei singoli amministratori

5.   Pubblicazione della remunerazione dei singoli amministratori

5.1.

La remunerazione totale, nonché le altre prestazioni accordate ai singoli amministratori nel corso dell’esercizio finanziario considerato, dovrebbero figurare in modo dettagliato nei conti annuali o negli allegati a detti conti oppure, se del caso, nella relazione sulle remunerazioni.

5.2.

I conti annuali o i loro allegati oppure, se del caso, la relazione sulle remunerazioni, dovrebbero contenere almeno le informazioni di cui ai punti da 5.3 a 5.6 per tutti coloro che hanno svolto le funzioni di amministratore della società quotata in qualsiasi momento dell’esercizio finanziario considerato.

5.3.

Riguardo alla remunerazione e/o al trattamento economico, dovrebbero essere presentate le informazioni seguenti:

a)

la totalità degli stipendi corrisposti o dovuti all’amministratore per il servizio svolto durante l’esercizio finanziario considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall’assemblea generale annuale degli azionisti;

b)

la remunerazione e altri compensi ricevuti dalle società appartenenti allo stesso gruppo;

c)

la remunerazione corrisposta in forma di partecipazione agli utili e/o pagamenti di premi e le ragioni in base alle quali sono stati accordati tali premi e/o partecipazione agli utili;

d)

ove consentito dalla legge, qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;

e)

le indennità, corrisposte o dovute, agli ex-amministratori con incarichi esecutivi per cessazione delle funzioni nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

f)

il valore totale stimato delle remunerazioni non monetarie, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad e).

5.4.

Per quanto riguarda le azioni e/o i diritti alle opzioni su azioni e/o tutti gli incentivi basati su azioni, dovrebbero essere presentate le informazioni seguenti:

a)

il numero di opzioni su azioni offerte o di azioni attribuite dalla società nell’esercizio finanziario considerato con le relative condizioni;

b)

il numero di opzioni su azioni esercitate nel corso dell’esercizio finanziario considerato, con il numero di azioni relative ad ogni opzione ed il prezzo di esercizio, oppure il valore della quota parte del singolo amministratore nel regime d’incentivi basato su azioni, alla fine dell’esercizio finanziario;

c)

il numero di opzioni su azioni non esercitate a conclusione dell’esercizio finanziario, il loro prezzo di esercizio, la data di esercizio, nonché le principali condizioni per esercitare i diritti;

d)

qualsiasi modificazione delle condizioni delle opzioni su azioni che sia avvenuta nel corso dell’esercizio finanziario.

5.5.

Riguardo alle pensioni integrative dovrebbero essere presentate le informazioni seguenti:

a)

qualora il regime pensionistico sia basato sul sistema a ripartizione, i cambiamenti avvenuti nelle prestazioni maturate per l’amministratore in base al regime, nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

b)

qualora il regime pensionistico sia basato sul sistema a capitalizzazione, informazioni dettagliate dei contributi versati o da versare per l’amministratore da parte della società quotata nel corso dell’esercizio finanziario considerato.

5.6.

Ove consentito dalla legislazione nazionale oppure dallo statuto della società quotata, dovrebbero essere indicati gli importi versati dalla società stessa, da una sua controllata ovvero da una società inclusa nei suoi conti annuali consolidati, mediante prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, ivi compreso il saldo dovuto e il tasso d’interesse, a tutti coloro che hanno espletato le funzioni di amministratore in qualsiasi momento dell’esercizio finanziario considerato.

Sezione IV

Remunerazione basata su azioni

6.   Approvazione degli azionisti

6.1.

I regimi, secondo i quali gli amministratori sono remunerati in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni o in base alle variazioni di prezzo delle azioni, dovrebbero essere sottoposti, prima dell’adozione, all’approvazione preliminare degli azionisti mediante una risoluzione dell’assemblea generale annuale. L’approvazione dovrebbe riferirsi al regime in sé e non alla concessione, in base al regime, di tali prestazioni basate su azioni, ai singoli amministratori.

6.2.

Per i punti seguenti dovrebbe essere richiesta l’approvazione da parte dell’assemblea generale annuale:

a)

attribuzione agli amministratori di prestazioni basate su azioni, comprese le opzioni su azioni;

b)

fissazione del numero massimo e delle principali condizioni di attribuzione;

c)

termine entro il quale si possono esercitare le opzioni;

d)

se del caso, le condizioni per qualsiasi successivo cambiamento nel prezzo di esercizio delle opzioni, se consentito dalla legge;

e)

qualsiasi altro sistema d’incentivi a lungo temine a cui abbiano diritto gli amministratori e che non sia offerto a condizioni analoghe agli altri dipendenti.

6.3.

L’assemblea generale annuale dovrebbe, inoltre, fissare la scadenza entro la quale l’organismo responsabile per la remunerazione degli amministratori può concedere tale tipo di prestazione ai singoli amministratori.

6.4.

Qualsiasi modificazione sostanziale delle condizioni di detti regimi, prima di essere adottata, dovrebbe essere sottoposta all’approvazione degli azionisti, mediante una risoluzione all’assemblea generale annuale. In tali casi gli azionisti dovrebbero essere informati di tutti gli aspetti delle modificazioni proposte, delle quali dovrebbero essere loro spiegate le conseguenze.

6.5.

Qualora sia consentito dalla legislazione nazionale oppure dallo statuto della società quotata, dovrebbe ottenere l’approvazione degli azionisti qualsiasi accordo per ricevere sconti su opzioni, ai sensi del quale sono concessi diritti di sottoscrivere azioni a un prezzo inferiore al valore di mercato dell’azione, alla data in cui è fissato il prezzo di esercizio, oppure inferiore alla media dei valori di mercato per un determinato numero di giorni precedenti la data in cui è fissato il prezzo di esercizio.

6.6.

I punti da 6.1 a 6.4 non dovrebbero applicarsi a regimi in cui la partecipazione è offerta a condizioni analoghe ai dipendenti della società quotata o di un’affiliata, i cui dipendenti abbiano diritto di partecipare al regime e che sia stata approvata dall’assemblea generale annuale.

Sezione V

Informazioni e disposizioni finali

7.   Informazioni

7.1.

Prima dell’assemblea generale annuale, alla quale è presentato un progetto di risoluzione ai sensi del punto 6.1 ed in conformità con la legislazione nazionale e/o con lo statuto della società quotata, dovrebbe essere messa a disposizione degli azionisti una nota informativa relativa alla risoluzione.

Tale nota dovrebbe contenere almeno l’intero testo dei regimi di remunerazione basati su azioni, oppure una descrizione delle principali condizioni, nonché i nomi degli interessati. La nota dovrebbe, inoltre, precisare il nesso fra tali regimi e l'insieme della politica di remunerazione degli amministratori.

Il progetto di risoluzione dovrebbe riferirsi chiaramente al regime stesso o alla sintesi delle condizioni principali.

7.2.

Gli azionisti dovrebbero inoltre essere informati di come la società intenda procurarsi le azioni necessarie per soddisfare gli impegni presi in base ai piani d’incentivo. Dovrebbe essere chiaro, in particolare, se la società intenda acquistare le azioni necessarie sul mercato, se ne dispone come tesoreria o se emetterà nuove azioni.

7.3.

Tale nota dovrebbe fornire anche una sintesi dei costi del regime per la società in vista della sua applicazione.

7.4.

Tali informazioni dovrebbero figurare anche sul sito web della società quotata.

8.   Disposizioni finali

8.1.

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le disposizioni necessarie per promuovere l’applicazione della presente raccomandazione entro il 30 giugno 2006 e a comunicare alla Commissione le misure adottate conformemente alla presente raccomandazione, affinché la Commissione possa seguire da vicino la situazione e valutare, su tale base, l’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti.

8.2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  COM(2003) 284 definitivo.

(2)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2004

che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto concerne le importazioni di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati alla trasformazione o al consumo umano diretto

[notificata con il numero C(2004) 4560]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/914/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (2), stabilisce condizioni specifiche di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità da paesi terzi di pesci vivi e di taluni prodotti ittici di acquacoltura.

(2)

La definizione di «allevamento ittico» contenuta nella decisione 2003/858/CE ha determinato interpretazioni divergenti circa l'ambito d'applicazione della decisione. Per motivi di chiarezza è opportuno, pertanto, precisare tale definizione.

(3)

Le prescrizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3), si applicano anche ai pesci vivi importati per il consumo umano. Per motivi di chiarezza è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 4 della decisione 2003/858/CE.

(4)

Le condizioni per le importazioni di prodotti ittici destinati alla trasformazione, previste dalla decisione 2003/858/CE, dovrebbero essere applicate soltanto alle specie sensibili alle malattie comprese nell'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE o alle malattie considerate esotiche per la Comunità. L'esperienza ha dimostrato che la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, non descrive in modo chiaro queste condizioni ed è quindi opportuno modificare il citato articolo a fini di maggiore chiarezza.

(5)

Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (4), ha sostituito la decisione 92/527/CEE (5). Nel caso di pesci vivi destinati all'allevamento o al ripopolamento, dovrebbero essere impiegate le procedure di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (6), e dovrebbe pertanto essere compilato dal veterinario ufficiale il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.

(6)

Il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (7), ha sostituito la decisione 93/13/CEE (8). Nel caso di taluni prodotti di acquacoltura destinati alla trasformazione nella Comunità, dovrebbero essere impiegate le procedure di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (9), e dovrebbe pertanto essere compilato dal veterinario ufficiale il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza le procedure di certificazione stabilite dall'articolo 7 della decisione 2003/858/CE e sopprimere l'allegato VI della medesima decisione.

(8)

A fini di semplificazione e maggiore chiarezza, è necessario armonizzare le voci dei modelli di certificati contenuti negli allegati della decisione 2003/858/CE con le voci dei modelli di certificati previsti a norma della direttiva 91/493/CEE. Gli allegati II, III, IV e V della decisione 2003/858/CE devono essere conformemente modificati.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/858/CE è modificata come segue.

1.

All'articolo 2, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g)

“allevamento ittico”: detenzione di animali acquatici in un'azienda;».

2.

L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

a)

i pesci sono originari di paesi terzi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;

b)

la partita soddisfa alle condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 1; oppure

c)

i pesci sono spediti direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto ai fini dell'abbattimento e dell'eviscerazione.»

3.

All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione dei prodotti ittici di acquacoltura di specie sensibili alle malattie EHN, ISA, VHS e IHN avvenga presso centri d'importazione riconosciuti, eccetto qualora:

a)

i pesci siano stati eviscerati prima della spedizione nella Comunità europea; oppure

b)

la situazione sanitaria del luogo d'origine nel paese terzo sia equivalente a quella del luogo di trasformazione, per quanto riguarda le malattie EHN, ISA, VHS e IHN.»

4.

L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto unicamente se:

a)

i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;

b)

la partita consiste in prodotti ittici che risultano idonei, senza trasformazione, alla vendita al dettaglio effettuata a ristoranti o direttamente al consumatore finale e sono etichettati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio;

c)

la partita ottempera alle garanzie attestate nel certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello dell'allegato V, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III.»

5.

L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Procedure di controllo

1.   I pesci vivi, le loro uova e gameti importati, destinati all'allevamento, nonché i pesci vivi di acquacoltura importati, destinati al ripopolamento di peschiere, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.

2.   I pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo umano, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004.»

6.

L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Prevenzione della contaminazione delle acque naturali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano, non vengano rilasciati nelle acque naturali del loro territorio.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di acquacoltura importati, destinati al consumo umano, non possano contaminare le acque naturali del loro territorio.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali del loro territorio.»

7.

L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

8.

L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

9.

L'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

10.

L'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV della presente decisione.

11.

L'allegato VI è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 324 del 11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/454/CE (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 32).

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(4)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 585/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17).

(5)  GU L 332 del 18.11.1992, pag. 22.

(6)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

(7)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(8)  GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.

(9)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

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ALLEGATO II

«ALLEGATO III

NOTE ESPLICATIVE

a)

I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II, IV o V della presente decisione, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo dei pesci o dei prodotti dopo la loro introduzione nella Comunità europea (CE).

b)

Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e il Gyrodactylus salaris (G. salaris) nello Stato membro della CE, nel certificato figurano e vengono compiutamente inseriti i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.

c)

L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura “originale” e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (numero della pagina) e (numero totale di pagine).

d)

L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro della CE in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

e)

Sul certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano così che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

Il timbro (eccetto quello a secco) e la firma devono essere di colore differente da quello del testo stampato.

f)

Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

g)

L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.

h)

La validità del certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare.

i)

I pesci, le loro uova e i gameti non vengono trasportati con altri pesci, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario.

j)

La possibile presenza di agenti patogeni nell'acqua è rilevante ai fini dell'accertamento dello stato sanitario di pesci vivi, uova e gameti. Il funzionario preposto alla certificazione deve pertanto tener conto della seguente precisazione:

 

per “luogo di origine” si intende l'ubicazione dell'azienda in cui i pesci, le uova o i gameti sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per la partita oggetto del presente certificato.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

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ALLEGATO IV

«ALLEGATO V

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29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/74


DECISIONE DELLA COMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l’introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 5271]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/915/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), e in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di facilitare i flussi di dati provenienti dalla Comunità, è opportuno che i responsabili del trattamento di dati siano in grado di realizzare trasferimenti di dati su scala mondiale attenendosi a un unico insieme di norme di protezione dei dati. In mancanza di una normativa internazionale in materia, le clausole contrattuali tipo costituiscono uno strumento estremamente utile, dal momento che consentono di trasferire dati personali provenienti da tutti gli Stati membri facendo riferimento ad un insieme comune di norme. La decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE (2) stabilisce un insieme modello di clausole contrattuali tipo che prevede garanzie adeguate per il trasferimento di dati verso paesi terzi.

(2)

Dal momento dell’adozione di questa decisione si è acquisita una ricca esperienza. Inoltre, un consorzio di associazioni imprenditoriali (3) ha presentato un insieme alternativo di clausole contrattuali, destinato ad offrire un livello di protezione di dati comparabile a quello offerto dall’insieme di clausole adottato nella decisione 2001/497/CE, pur utilizzando meccanismi diversi.

(3)

Considerando che l’uso di clausole contrattuali tipo nei trasferimenti internazionali ha carattere volontario (questo tipo di clausole è solo una delle varie possibilità previste dalla direttiva 95/46/CE per il trasferimento legittimo di dati personali verso paesi terzi), gli esportatori di dati nella Comunità e gli importatori di dati in paesi terzi dovrebbero poter optare per uno degli insiemi di clausole contrattuali tipo o scegliere un altro fondamento giuridico per il trasferimento di dati. Tuttavia, dal momento che ciascun gruppo costituisce un insieme coerente, non deve essere riconosciuta agli esportatori la possibilità di modificare totalmente o parzialmente tali insiemi né di combinarli in alcun modo.

(4)

Le clausole contrattuali tipo proposte dalle associazioni imprenditoriali hanno lo scopo di rafforzare l’uso di clausole contrattuali tra gli operatori, ad esempio rendendo flessibili i requisiti in materia di verifica o precisando le norme che disciplinano il diritto di accesso.

(5)

D’altro canto, l'insieme che qui si presenta contiene, come alternativa al sistema di responsabilità solidale previsto dalla decisione 2001/497/CE, un regime di responsabilità basato sugli obblighi di normale diligenza, in virtù del quale l’esportatore e l’importatore di dati dovrebbero rispondere dinnanzi agli interessati per la violazione degli obblighi contrattuali. L’esportatore è inoltre responsabile se non compie sforzi ragionevoli al fine di determinare se l’importatore è in grado di rispettare i suoi obblighi giuridici derivati dalle clausole (culpa in eligendo), avendo l’interessato la possibilità a questo titolo di avviare azioni contro l’esportatore di dati. L’applicazione della lettera b) della clausola I del nuovo insieme di clausole contrattuali tipo riveste particolare importanza al riguardo, soprattutto considerando la possibilità riconosciuta all’esportatore di dati di effettuare verifiche degli impianti dell’importatore di dati o di esigere prove che dimostrino la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle sue responsabilità.

(6)

Quanto all’esercizio dei diritti del terzo beneficiario da parte degli interessati, si prevede un maggior coinvolgimento dell’esportatore di dati nella risoluzione dei reclami degli interessati, essendo l’esportatore di dati obbligato a mettersi in contatto con l’importatore di dati se necessario ad eseguire il contratto entro il termine normale di un mese. Se l’esportatore di dati rifiuta di eseguire il contratto e persiste il mancato rispetto degli obblighi da parte dell’importatore, l’interessato potrà invocare le clausole contro l’importatore di dati ed infine avviare un’azione dinnanzi ai tribunali di uno Stato membro. Questa accettazione della giurisdizione e l’accordo di conformarsi alla decisione di un tribunale o di un’autorità di protezione di dati competenti non reca pregiudizio agli eventuali diritti processuali degli importatori di dati stabiliti in paesi terzi, ad esempio in materia di appello.

(7)

Al fine tuttavia di evitare gli abusi cui potrebbe dare luogo questo regime più flessibile, è opportuno riconoscere alle autorità competenti per la protezione dei dati la facoltà di vietare o sospendere più facilmente i trasferimenti di dati basati sul nuovo insieme di clausole contrattuali tipo quando l’esportatore di dati rifiuti di adottare misure adeguate contro l’importatore di dati per fargli rispettare gli obblighi contrattuali o quest’ultimo rifiuti di collaborare in buona fede con le autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati.

(8)

L’uso di clausole contrattuali tipo sarà fatto mantenendo salva l’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità con la direttiva 95/46/CE o con la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4), in particolare per quanto riguarda l’invio di comunicazioni commerciali ai cittadini dell’UE.

(9)

Su questa base, le garanzie contenute nelle clausole contrattuali tipo presentate possono essere considerate sufficienti nel senso dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

(10)

l gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali, creato dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere (5) sul livello di tutela che offrono le clausole contrattuali tipo qui presentate. Di tale parere si è tenuto debito conto.

(11)

Al fine di valutare le modalità di applicazione degli emendamenti alla decisione 2001/497/CE, è opportuno che la Commissione effettui una valutazione tre anni dopo la loro notifica agli Stati membri.

(12)

La decisione 2001/497/CE deve essere modificata in modo conforme.

(13)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato creato dall’articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/497/CE è modificata come segue:

1)

All’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«I responsabili del trattamento potranno optare per uno degli insiemi – I o II – contenuti nell’allegato. Tuttavia, non potranno modificare le clausole né combinare singole clausole, né gli insiemi.»

2)

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2.   Agli effetti del paragrafo 1, quando il responsabile del trattamento affermi l’esistenza di garanzie sufficienti derivate dalle clausole contrattuali tipo contenute nell’insieme II dell’allegato, le autorità competenti in materia di protezione dei dati potranno esercitare i poteri di cui dispongono per proibire o sospendere i flussi di dati in entrambi i seguenti casi:

a)

se l’importatore di dati rifiuta di collaborare in buona fede con le autorità competenti in materia di protezione dei dati o di rispettare gli obblighi che gli incombono chiaramente in virtù del contratto;

b)

se l’esportatore di dati, dopo aver ricevuto una notifica delle autorità competenti in materia di protezione dei dati, rifiuta di adottare misure adeguate contro l’importatore di dati per far rispettare il contratto entro il termine normale di un mese.

Agli effetti del precedente paragrafo, il rifiuto di cooperazione in buona fede o di esecuzione del contratto da parte dell’importatore non comprende i casi in cui tale cooperazione o esecuzione confligga con gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale applicabile all’importatore di dati che non vadano al di là dei limiti necessari in una società democratica per la salvaguardia degli interessi elencati al paragrafo 1 dell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, in particolare le sanzioni previste in strumenti nazionali e/o internazionali, gli obblighi di dichiarazione in materia fiscale o in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Agli effetti della lettera a) del primo paragrafo, la cooperazione potrà comprendere, in particolare, la messa a disposizione da parte dell’importatore delle sue installazioni per il trattamento di dati a fini di verifica o l’obbligo di conformarsi ai pareri dell’autorità di controllo della protezione di dati nella Comunità.

3.   Il divieto o la sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 saranno soppressi non appena cesseranno di esistere i motivi del divieto o della sospensione.

4.   Quando gli Stati membri adottano misure in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3, ne informano immediatamente la Commissione, che trasmette l’informazione agli altri Stati membri.»

3)

All’articolo 5 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione valuterà le modalità di applicazione della presente decisione sulla base delle informazioni disponibili tre anni dopo la sua notifica e dopo la notifica degli eventuali emendamenti agli Stati membri.».

4)

L’allegato è modificato come segue:

1.

dopo il titolo, viene inserita l’espressione «INSIEME I»;

2.

è inserito il testo contenuto nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o aprile 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 281 del 23.11.95, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1883/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.

(3)  Camera di commercio internazionale (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), European Information and Communications Technology Association (EICTA), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham), Confederation of British Industry (CBI), International Communication Round Table (ICRT) e Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  Parere 8/2003, disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/privacy.


ALLEGATO

«

INSIEME II

Clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali dalla Comunità verso paesi terzi (trasferimento da responsabile a responsabile del trattamento)

Accordo di trasferimento di dati

tra

_(nome)

_(indirizzo e paese di stabilimento)

(d’ora in poi “l’esportatore di dati”)

e

_ (nome)

_ (indirizzo e paese di stabilimento)

(d’ora in poi “l’importatore di dati”),

ciascuno denominato una “parte”, insieme “le parti”.

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a)

“dati personali”, “speciali categorie di dati/dati sensibili”, “trattamento”, “responsabile del trattamento”, “incaricato del trattamento”, “interessato” e “autorità di controllo/autorità” avranno lo stesso significato indicato nella direttiva 95/46/CE (di conseguenza, si intenderà per “autorità” l’autorità competente in materia di protezione dei dati nel territorio di stabilimento dell’esportatore di dati);

b)

per “esportatore di dati” si intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c)

per “importatore di dati” si intende il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dall’esportatore dati personali per un ulteriore trattamento in conformità con i termini delle presenti clausole e che non è soggetto al sistema di un paese terzo in grado di garantire un’adeguata protezione;

d)

per “clausole” si intendono le presenti clausole contrattuali, che costituiscono un documento indipendente che non integra condizioni commerciali stabilite dalle parti in virtù di altri accordi commerciali.

I dettagli del trasferimento (così come i dati personali trasferiti) sono specificati nell’allegato B, che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

I.   Obblighi dell’esportatore di dati

L’esportatore di dati garantisce e si impegna rispetto a quanto segue:

a)

i dati personali sono stati raccolti, trattati e trasferiti in conformità con la legislazione applicabile all’esportatore di dati;

b)

l’esportatore ha compiuto ragionevoli sforzi per determinare che l’importatore di dati sia in grado di rispettare gli obblighi giuridici ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole;

c)

l’esportatore fornirà all’importatore di dati, se richiesto, copie della legislazione relativa alla protezione di dati del paese in cui è stabilito l’esportatore di dati o i riferimenti a tale legislazione (ove opportuno, ed escludendo la consulenza giuridica);

d)

l’esportatore risponderà alle richieste degli interessati e delle autorità relative al trattamento dei dati personali da parte dell’importatore di dati, a meno che le parti non abbiano concordato che sia l’importatore a rispondere a tali richieste. Anche in questo caso, sarà l’esportatore a rispondere, secondo quanto ragionevolmente possibile e a partire dalle informazioni di cui possa ragionevolmente disporre, se l’importatore di dati non è in grado di rispondere o non è disposto a farlo. Le risposte dovranno essere fornite entro un termine ragionevole;

e)

l’esportatore metterà a disposizione degli interessati che siano terzi beneficiari ai sensi della clausola III, previa loro richiesta, una copia delle presenti clausole, a meno che esse contengano informazioni confidenziali, nel qual caso è autorizzato a espungere tali informazioni. Nel caso in cui alcune informazioni siano espunte, l’esportatore di dati informerà per iscritto gli interessati del motivo dell’espunzione e del loro diritto di portare tale espunzione a conoscenza delle autorità. L’esportatore di dati dovrà tuttavia accettare qualunque decisione dell’autorità relativa all’accesso al testo completo delle clausole da parte degli interessati, purché questi ultimi abbiano accettato di rispettare la confidenzialità delle informazioni confidenziali espunte. L’esportatore di dati fornirà all’autorità, previa sua richiesta, una copia delle presenti clausole.

II.   Obblighi dell’importatore di dati

L’importatore di dati garantisce e si impegna rispetto a quanto segue:

a)

l’importatore attuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i dati personali contro una distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, l’alterazione, la divulgazione o l’accesso di soggetti non autorizzati, e a garantire il livello di sicurezza adeguato ai rischi che comportano il trattamento e alla natura dei dati che devono essere protetti;

b)

l’importatore avrà messo a punto procedure atte a garantire che qualsiasi terzo cui consenta di accedere ai dati personali, compresi gli incaricati del trattamento, rispetti e mantenga la confidenzialità e la sicurezza dei dati personali. Nessuna persona che operi sotto l’autorità dell’importatore di dati, compresi gli incaricati del trattamento, potrà trattare i dati personali a meno che non abbia ricevuto istruzioni dall’importatore di dati. Questa disposizione non si applica alle persone autorizzate o tenute ad accedere ai dati personali in base alle leggi o ai regolamenti;

c)

l’importatore non ha motivo di ritenere, al momento di sottoscrivere le presenti clausole, che esistano atti normativi a carattere locale che possano avere un effetto negativo importante sulle garanzie previste dalle presenti clausole; l’importatore di dati informerà l’esportatore di dati (il quale, quando ne sia richiesto, trasmetterà tale notifica all’autorità) se verrà a conoscenza di un qualunque atto normativo avente tale carattere;

d)

l’importatore tratterà i dati personali ai fini descritti nell’allegato B, ed è giuridicamente abilitato ad offrire le garanzie e a rispettare gli impegni indicati nelle presenti clausole;

e)

comunicherà all’esportatore di dati un punto di contatto all’interno della sua organizzazione autorizzato a rispondere alle richieste riguardanti il trattamento dei dati personali e collaborerà in buona fede con l’esportatore di dati, l’interessato e l’autorità nell’ambito di tali inchieste entro un periodo di tempo ragionevole. Nel caso in cui l’esportatore di dati abbia cessato di esistere in diritto, o se così avranno concordato le parti, l’importatore di dati assumerà la responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della lettera e) della clausola I;

f)

fornirà all’esportatore di dati, su sua richiesta, prove che dimostrino la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alle responsabilità cui è tenuto in virtù della clausola III (ad esempio, una copertura assicurativa);

g)

metterà a disposizione dietro richiesta ragionevole dell’esportatore di dati, i suoi impianti di trattamento di dati, i suoi archivi e tutta la documentazione necessaria per il trattamento a fini di verifica, audit e/o certificazione. Queste attività saranno realizzate dall’esportatore di dati (o da un ispettore o revisore imparziale e indipendente designato dall’esportatore di dati e contro il quale non siano state opposte ragionevoli obiezioni dall’importatore di dati) al fine di determinare la conformità con le garanzie previste e gli impegni assunti nelle presenti clausole, con ragionevole preavviso e durante le normali ore lavorative. La richiesta sarà soggetta al consenso o all’approvazione, se necessari, delle autorità di regolamentazione o di vigilanza nel paese dell’importatore. L’importatore farà tutto il possibile per ottenere tale consenso o tale approvazione con tempestività;

h)

tratterà i dati personali, a sua discrezione, in conformità con:

i)

la legislazione in materia di tutela dei dati del paese nel quale è stabilito l’esportatore di dati;

ii)

le disposizioni pertinenti (1) di qualsiasi decisione della Commissione adottata in conformità con il paragrafo 6 dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, nelle quali si dimostri che l’importatore di dati rispetta le disposizioni pertinenti di tale autorizzazione o decisione ed è stabilito in un paese nel quale sono applicabili, ma non è coperto dall’autorizzazione o decisione ai fini del trasferimento o dei trasferimenti di dati personali (2); o

iii)

i principi relativi al trattamento di dati previsti nell’allegato A.

Opzione scelta dall’importatore di dati: _

Iniziali dell’importatore di dati: _;

i)

non rivelerà né trasferirà dati personali a terzi responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), a meno che notifichi all’esportatore di dati il trasferimento e

i)

il terzo responsabile del trattamento sottoponga i dati a trattamento di conformità con una decisione della Commissione nella quale si dichiari che il paese terzo in questione offre la protezione adeguata, o

ii)

il terzo responsabile del trattamento sottoscriva queste clausole o qualsiasi altro accordo di trasferimento di dati approvato da un’autorità competente nell’UE, o

iii)

gli interessati abbiano avuto la possibilità di opporsi, dopo essere stati informati in merito alle finalità del trasferimento, alle categorie di destinatari e al fatto che i paesi verso i quali i dati vengono esportati potrebbero avere una normativa differente in materia di protezione di dati, o

iv)

per quanto riguarda i trasferimenti ulteriori di dati sensibili, gli interessati abbiano dato il loro inequivocabile consenso a tali trasferimenti.

III.   Responsabilità e diritti di terzi

a)

Ciascuna delle parti sarà responsabile dinnanzi all’altra per i danni provocati dall’inadempimento delle presenti clausole. La responsabilità tra le parti si limiterà al danno realmente sofferto. È specificamente escluso il risarcimento punitivo (vale a dire il risarcimento finalizzato a punire una delle parti per la sua condotta inopportuna o colpevole). Ciascuna delle parti dovrà rispondere dinnanzi agli interessati per i danni provocati da eventuali violazioni dei diritti di terzi nell’ambito delle presenti clausole. Quanto precede fa salva la responsabilità dell’esportatore in base alla legislazione a lui applicabile in materia di protezione di dati.

b)

Le parti concordano che gli interessati, in qualità di terzi beneficiari, potranno invocare di fronte all’importatore o all’esportatore di dati la presente clausola, le lettere b), d) ed e) della clausola I, le lettere a), c), d), e), h) ed i) della clausola II, la lettera a) della clausola III, la clausola V, la lettera d) della clausola VI e la clausola VII per le rispettive violazioni dei loro obblighi contrattuali in rapporto ai loro dati personali; a tal fine, si sottomettono alla giurisdizione del paese di stabilimento dell’esportatore. Nei casi in cui sostenga l'inadempienza da parte dell’importatore di dati, l’interessato dovrà richiedere in primo luogo all’esportatore di avviare azioni adeguate per far valere i suoi diritti nei confronti dell’importatore di dati; se l’esportatore non compie tali azioni entro un termine ragionevole (che nelle normali circostanze sarebbe di un mese), l’interessato potrà far valere i suoi diritti direttamente contro l’importatore di dati. Gli interessati potranno procedere direttamente contro l’esportatore di dati quando questi non abbia compiuto sforzi ragionevoli per determinare se l’importatore di dati sia in grado di rispettare gli obblighi giuridici ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole (ricadrà sull’esportatore di dati l’onere di provare l’effettivo compimento di sforzi ragionevoli).

IV.   Legislazione applicabile alle clausole

Le presenti clausole sono soggette alla legislazione del paese nel quale è stabilito l’esportatore di dati, ad eccezione delle disposizioni legali e regolamentari relative al trattamento dei dati personali da parte dell’importatore di dati ai sensi della lettera h) della clausola II, che saranno applicabili solo se l’importatore avrà scelto tale opzione nell’ambito della clausola.

V.   Risoluzione di controversie con gli interessati o con l’autorità

a)

In caso di controversia o di reclamo presentato contro una o entrambe le parti da un interessato o dall’autorità in merito al trattamento dei dati personali, le parti si informeranno reciprocamente di tali controversie o reclami e collaboreranno al fine di risolverli in modo amichevole quanto prima possibile.

b)

Le parti concordano di rispondere a qualsiasi procedura di mediazione non vincolante e generalmente accessibile che sia stata avviata da un interessato o dall’autorità. Se decidono di partecipare alla procedura, possono farlo a distanza (ad es. per telefono o attraverso altri mezzi elettronici). Le parti concordano inoltre di valutare la possibilità di partecipare a qualsiasi altro procedimento di arbitrato, mediazione o, comunque, di risoluzione delle controversie messo a punto in materia di protezione dei dati.

c)

Ciascuna delle parti si impegna ad accettare qualsiasi decisione dei tribunali competenti o dell’autorità del paese di stabilimento dell’esportatore di dati le cui decisioni siano definitive e contro le quali non sia possibile alcun ulteriore appello.

VI.   Risoluzione delle clausole

a)

Nel caso in cui l’importatore di dati violi gli obblighi ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole, l’esportatore di dati potrà sospendere temporaneamente il trasferimento dei dati personali all’importatore di dati sino a che non venga posto rimedio alla violazione o si concluda il contratto.

b)

Nel caso in cui:

i)

il trasferimento di dati personali all’importatore di dati sia stato sospeso temporaneamente dall’esportatore di dati per più di un mese in base a quanto previsto dalla lettera a);

ii)

il rispetto delle presenti clausole da parte dell’importatore di dati abbia come conseguenza la violazione dei suoi obblighi legali o regolamentari nel paese di importazione;

iii)

l’importatore di dati violi in modo sostanziale o persistente una qualche garanzia prevista o un qualche impegno assunto in virtù delle presenti clausole;

iv)

una decisione definitiva contro la quale non sia possibile interporre appello dinnanzi a un tribunale competente del paese di stabilimento dell’esportatore di dati o dell’autorità stabilisca che l’importatore o l’esportatore di dati hanno violato le clausole; o

v)

sia stata richiesta l’amministrazione giudiziaria o la liquidazione dell’importatore di dati, sia a titolo personale che in qualità di imprenditore, e tale richiesta non sia stata respinta entro il termine previsto dalla legislazione applicabile; si designi un liquidatore per alcuni dei suoi attivi; si nomini un curatore fallimentare, nel caso in cui l’importatore sia un privato; quest’ultimo abbia richiesto l’avvio di una procedura di concordato; ovvero si trovi in una situazione analoga dinnanzi ad una qualsiasi giurisdizione;

l’esportatore di dati, fatto salvo l’esercizio di qualsiasi altro diritto che possa vantare nei confronti dell’importatore di dati, è autorizzato a risolvere le presenti clausole, nel qual caso informerà l’autorità, se richiesto. Nei casi contemplati ai punti i), ii) o iv), anche l’importatore di dati potrà procedere alla risoluzione.

c)

Ciascuna parte può risolvere le presenti clausole se i) la Commissione dichiara che il paese (o parte del suo territorio) verso il quale si trasferiscono i dati e nel quale essi sono trattati dall’importatore di dati garantisce un livello di protezione adeguato in conformità con il paragrafo 6 dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE (o qualsiasi testo che la sostituisca), ovvero ii) la direttiva 95/46/CE (o qualsiasi testo che la sostituisca) divenga direttamente applicabile in tale paese.

d)

Le parti concordano che la risoluzione delle presenti clausole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo – ad eccezione della risoluzione in virtù della lettera c) della clausola VI) – non le esime dal rispetto degli obblighi e delle condizioni stabilite nelle presenti clausole per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trasferiti.

VII.   Modifica delle clausole

Le parti si impegnano a non modificare le presenti clausole se non per aggiornare alcune delle informazioni contenute nell’allegato B, nel qual caso informano l’autorità, dietro sua richiesta. Ciò non impedirà alle parti di aggiungere clausole commerciali aggiuntive ove lo ritengano opportuno.

VIII.   Descrizione del trasferimento

I particolari del trasferimento e dei dati personali sono specificati all’allegato B. Le parti concordano che l’allegato B può contenere informazioni commerciali confidenziali che esse non riveleranno a terzi, a meno che non lo esiga la legislazione, ovvero in risposta a un ente regolatore o governativo competente, o quando ciò sia necessario in virtù della lettera e) della clausola I. Le parti potranno introdurre allegati aggiuntivi per regolare trasferimenti aggiuntivi, i quali saranno presentati all’autorità dietro sua richiesta. Come alternativa, la redazione dell’allegato B potrà essere effettuata in forma tale da coprire trasferimenti multipli.

Data: _

_

_

PER L’IMPORTATORE DI DATI

PER L’ESPORTATORE DI DATI

ALLEGATO A

PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI

1.

Limitazione dei trasferimenti a una finalità specifica: I dati personali possono essere trattati e successivamente utilizzati o ulteriormente comunicati solo per i fini descritti all’allegato B o autorizzati successivamente dall’interessato.

2.

Qualità e proporzionalità dei dati: I dati personali devono essere accurati e, ove necessario, aggiornati. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti in rapporto agli scopi per i quali sono trasferiti e successivamente trattati.

3.

Trasparenza: Devono essere fornite agli interessati tutte le informazioni necessarie a garantire il trattamento leale dei dati (così come le informazioni sulla finalità del trattamento e sul possibile trasferimento), a meno che tali informazioni non siano già state fornite dall’esportatore di dati.

4.

Sicurezza e confidenzialità: il responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative volte a garantire il livello di sicurezza adeguato ai rischi che comporta il trattamento dei dati, ad esempio contro la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati. Le persone che operano sotto l’autorità del responsabile del trattamento, compreso l’incaricato del trattamento, non devono trattare i dati a meno che non ricevano istruzioni del responsabile.

5.

Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione: Secondo quanto prevede l’articolo 12 della direttiva 95/46/CE, gli interessati hanno il diritto di conoscere, sia direttamente che attraverso un terzo, i dati personali che su di loro possiede un’organizzazione, ad eccezione delle richieste che configurino chiaramente un abuso di tale diritto, o per il fatto di essere state poste ad intervalli irragionevoli, o a causa del loro numero, o perché hanno natura ripetitiva o sistematica, o ad eccezione dei casi nei quali non è necessario concedere l’accesso all’interessato secondo la legislazione del paese dell’esportatore di dati. A condizione che l’autorità abbia dato la sua previa approvazione, l’accesso può inoltre non essere concesso quando il farlo avrebbe il probabile effetto di danneggiare gravemente gli interessi dell’importatore di dati o di altre organizzazioni che hanno rapporti con l'importatore di dati, e quando tali interessi prevalgono sugli interessi in materia di diritti e di libertà fondamentali dell’interessato. Non sarà necessario determinare l’origine dei dati personali quando ciò non sia possibile mediante sforzi ragionevoli, o se ciò comporterebbe la violazione dei diritti di persone diverse dall’interessato. L’interessato avrà il diritto di far rettificare, modificare o cancellare i dati personali quando essi non siano accurati o il loro trattamento non rispetti i principi stabiliti nel presente allegato. Se vi sono seri motivi di dubitare della legittimità della richiesta, l’organizzazione può richiedere ulteriori giustificazioni prima di procedere alla rettifica, alla modifica o alla cancellazione dei dati. Non sarà necessario notificare la rettifica, la modifica o la cancellazione dei dati ai terzi ai quali essi siano stati rivelati quando ciò richieda uno sforzo sproporzionato. Gli interessati devono inoltre potersi opporre al trattamento dei dati personali che li riguardano quando esistano motivi seri e legittimi relativi alla loro particolare situazione. L’onere della prova per qualunque rifiuto ricade sull’importatore di dati. L’interessato potrà ricorrere contro un rifiuto dinnanzi all’autorità.

6.

Dati sensibili: L’importatore di dati adotta le misure aggiuntive (ad esempio in materia di sicurezza) che risultino necessarie a proteggere i dati sensibili in conformità con gli obblighi ai quali è tenuto in virtù della clausola II.

7.

Dati utilizzati a fini di marketing: Quando il trattamento dei dati sia realizzato a fini di marketing diretto, dovranno esistere procedimenti efficaci tali da consentire all’interessato di opporsi in qualsiasi momento a che i suoi dati personali siano utilizzati per gli scopi suddetti.

8.

Decisioni automatizzate: Agli effetti del presente allegato, per «decisione automatizzata» si intende una decisione dell’esportatore o dell’importatore di dati che abbia effetti giuridici sull’interessato o che lo interessi in modo significativo e che si basi unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare determinati aspetti della sua personalità, come il suo rendimento lavorativo, la sua solvibilità, l’affidabilità, la condotta, ecc. L’importatore di dati non adotta nessuna decisione automatizzata relativa agli interessati, eccettuati i casi in cui:

a.

i)

tali decisioni siano state adottate dall’importatore di dati al momento di stipulare o eseguire un contratto con l’interessato, e

ii)

si offra all’interessato l’opportunità di discutere i risultati di una decisione automatizzata che lo riguarda con un rappresentante della parte che abbia adottato la decisione ovvero la possibilità di presentare osservazioni a questa parte;

o

b.

la legislazione applicabile all’esportatore di dati stabilisca altrimenti.

ALLEGATO B

DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

(Dovrà essere riempito dalle parti)

Image

CLAUSOLE COMMERCIALI ILLUSTRATIVE (OPZIONALI)

Risarcimento tra l’esportatore e l’importatore di dati:

“Ciascuna delle parti risarcisce e manleva l’altra per qualunque costo, onere, danno, spesa o perdita causati all’altra parte in seguito alla violazione di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti clausole. L’indennizzo dipenderà dai seguenti elementi: a) la parte o le parti che devono ricevere l’indennizzo (la ‘parte indennizzata’) notifica immediatamente il reclamo all’altra parte/alle altre parti; b) la parte/le parti che deve/devono provvedere all’indennizzo abbia/abbiano il controllo esclusivo della difesa e della risoluzione di una controversia di questo tipo; e c) la parte indennizzata cooperi ed assista in misura ragionevole la parte indennizzatrice nella difesa del reclamo.”

Soluzione delle controversie tra l’esportatore e l’importatore di dati (le parti potranno convenire di sostituire questa clausola con qualsiasi altra clausola di giurisdizione o di soluzione alternativa di conflitti):

“Qualunque controversia tra l’importatore e l’esportatore di dati in rapporto con una supposta violazione di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti clausole sarà risolta in via definitiva con riferimento alle norme di arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri designati in conformità con tali norme. La sede dell’arbitrato sarà [ ]. Il numero di arbitri sarà di [ ].”

Attribuzione dei costi:

“Ciascuna parte osserverà gli obblighi ai quali è tenuta in virtù delle presenti clausole a proprie spese.”

Clausola aggiuntiva di risoluzione

“In caso di risoluzione delle presenti clausole, l’importatore di dati deve, a discrezione dell’esportatore, restituire immediatamente tutti i dati personali soggetti alle presenti clausole e le copie in suo possesso, ovvero distruggerli completamente e certificare tale circostanza all’esportatore, a meno che la legislazione nazionale o la regolamentazione locale applicabile all’importatore gli impedisca la restituzione o la distruzione totale o parziale di tali dati, nel qual caso l’importatore si impegna a mantenere il segreto sui dati personali e a non sottoporli a ulteriore trattamento per qualsivoglia finalità. L’importatore di dati accetta, su richiesta dell’esportatore di dati, di mettere a disposizione di quest’ultimo o di un ispettore da questi designato e al quale l’importatore di dati non opponga ragionevoli obiezioni, i suoi impianti di trattamento per verificare che ciò sia stato fatto, con ragionevole preavviso e durante l’orario di lavoro.”.

».

(1)  Per “disposizioni pertinenti” si intendono le disposizioni di un’autorizzazione o decisione che non siano esecutive (le quali sono disciplinate dalle presenti clausole).

(2)  Nel caso in cui, tuttavia, si scelga questa opzione, dovranno applicarsi le disposizioni del punto 5 dell’allegato A, relativo ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione e obiezione, che prevarranno su qualsiasi disposizione comparabile della decisione della Commissione in questione.


Banca centrale europea

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/85


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2004

che modifica l’indirizzo BCE/2004/13 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’Unione europea, a paesi non appartenenti all’Unione europea e a organizzazioni internazionali

(BCE/2004/20)

(2004/916/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

I clienti ai quali possono essere erogati i servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema sulla base dell’indirizzo BCE/2004/13 (1) sono i paesi non appartenenti all’Unione europea (non-UE), banche centrali o autorità monetarie non-UE e organizzazioni internazionali.

(2)

Alla luce degli sviluppi più recenti e in seguito ad ulteriori valutazioni, il Consiglio direttivo considera utile ampliare la definizione di cliente anche al fine di includere gli Stati membri che non hanno adottato l’euro e le rispettive banche centrali nazionali (BCN). L’indirizzo BCE/2004/13 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2004/13 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Indirizzo della Banca centrale europea del 1o luglio 2004 relativo all’erogazione, da parte dell’Eurosistema, di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali e paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2004/13)»;

2)

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

per “tutti i tipi di operazioni bancarie” si intende l’erogazione di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema a banche centrali e paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali, in connessione alla gestione delle riserve di tali banche centrali, paesi e organizzazioni internazionali,»;

b)

il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

per “cliente” si intende qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative), qualunque banca centrale o autorità monetaria non appartenente all’area dell’euro o qualunque organizzazione internazionale a cui un membro dell’Eurosistema eroghi servizi di gestione delle riserve,»;

c)

l’ultimo trattino è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 22 dicembre 2004.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2004.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Indirizzo 2004/546/CE della Banca centrale europea (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 68).


Rettifiche

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/87


Rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345 del 20 novembre 2004 )

A pagina 88, articolo 1, punto 13, il testo dell’articolo 28 è modificato come segue:

anziché:

«1.   Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro può decidere, se del caso, di utilizzare:

a)

la superficie foraggera dichiarata dall'agricoltore nella domanda di aiuto per superficie del 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico oppure

b)

la superficie foraggera dichiarata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2, del medesimo regolamento.

2.   Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto definitivi, l'agricoltore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che nel periodo di riferimento la superficie foraggera risultava inferiore oppure può dichiarare, nel caso in cui la superficie utilizzata dagli Stati membri sia inferiore, tutta la superficie foraggera in suo possesso durante il periodo di riferimento, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.»,

leggi:

«1.   Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro può decidere, se del caso, di utilizzare:

a)

la superficie foraggera dichiarata dall'agricoltore nella domanda di aiuto per superficie del 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico oppure

b)

la superficie foraggera dichiarata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento.

2.   Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto definitivi, l'agricoltore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che nel periodo di riferimento la superficie foraggera risultava inferiore oppure deve dichiarare, nel caso in cui la superficie utilizzata dagli Stati membri sia inferiore, tutta la superficie foraggera in suo possesso durante il periodo di riferimento, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

A pagina 91, articolo 2, comma secondo:

anziché:

«ad eccezione dell’articolo 1, punto 21,»,

leggi:

«ad eccezione dell’articolo 1, punto 22,».


29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/88


Verbale di rettifica dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 317 del 15 dicembre 2000 )

La presente rettifica ha effetto a decorrere dalla data della firma del verbale di rettifica avvenuta a Bruxelles il 28 luglio 2004 con il Consiglio e il segretariato degli Stati ACP quale co-depositari.

A pagina 278, allegato VI: «ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI»,

l'articolo 5 è modificato come segue:

«Articolo 5

Gli Stati ACP insulari sono:

 

Antigua e Barbuda

 

Bahamas

 

Barbados

 

Capo Verde

 

Comore

 

Isole Cook

 

Dominica

 

Repubblica dominicana

 

Figi

 

Giamaica

 

Grenada

 

Haiti

 

Kiribati

 

Madagascar

 

Isole Marshall

 

Maurizio

 

Micronesia

 

Nauru

 

Niue

 

Palau

 

Papua Nuova Guinea

 

Saint Kitts e Nevis

 

Saint Lucia

 

Saint Vincent e Grenadine

 

Salomone

 

Samoa

 

São Tomé e Principe

 

Seicelle

 

Tonga

 

Trinidad e Tobago

 

Tuvalu

 

Vanuatu»