2.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2222 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 57, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di calcolo del contributo dell'Unione da pagare per le spese dichiarate. È opportuno precisare che tale disposizione si applica ai pagamenti relativi ai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (4). |
(2) |
Pertanto è altresì opportuno precisare che, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il calcolo del contributo dell'Unione dovrebbe basarsi sul tasso di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) indicato nel piano di finanziamento per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica e che, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il calcolo dovrebbe basarsi sul tasso di partecipazione del FEASR indicato nel piano di finanziamento per ciascun asse prioritario. |
(3) |
A norma dell'articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri che beneficiano di un'assistenza finanziaria possono derogare ai tassi massimi di cofinanziamento del FEASR di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dello stesso articolo. È quindi necessario indicare all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 le modalità di calcolo del contributo dell'Unione per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
(4) |
È inoltre opportuno precisare all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti intermedi sono limitati al contributo totale del FEASR assegnato a ciascun asse prioritario. |
(5) |
A norma dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, in casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo. Anche se l'articolo 34, paragrafo 5, rimanda ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo, è inoltre opportuno includere il paragrafo 5 nel rimando contenuto all'articolo 34, paragrafo 9, per chiarire che il paragrafo 9 si applica a tutti i periodi pertinenti di cui all'articolo 34, paragrafi 3, 4 e 5. |
(6) |
L'articolo 34 e l'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 fissano rispettivamente i periodi per la verifica della conformità e le procedure di conciliazione. L'esperienza acquisita per quanto riguarda l'applicazione dei periodi suddetti ha dimostrato che nel calcolo dei medesimi è opportuno non tener conto del mese di agosto, che corrisponde generalmente al periodo delle vacanze estive. |
(7) |
È opportuno modificare il modello di tabella riportato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 al fine di correggere alcune inesattezze. In particolare, per i nuovi casi di irregolarità, l'obbligo di segnalare se il caso è incluso nel registro dei debitori non è più ritenuto necessario in quanto tutti i nuovi casi riportati nella tabella dell'allegato II dovrebbero già essere inseriti nel registro dei debitori in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
(8) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il contributo dell'Unione da pagare per le spese pubbliche ammissibili è calcolato come segue:
Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo. In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario, indicato nel piano di finanziamento in vigore l'ultimo giorno del periodo di riferimento. 2. Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell'Unione da versare nell'ambito del programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una misura, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per un asse prioritario, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale misura o per tale asse prioritario. Il contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.»; |
2) |
l'articolo 34 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i periodi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono sospesi durante quel mese.»; |
4) |
l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento; |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Caude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
(3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(4) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2014.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Modello di tabella di cui all'articolo 29, lettera f)
Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 29, lettera f), utilizzando la seguente tabella:
Nuovi casi (1) |
Vecchi casi (2) |
|
|
x |
x |
Organismo pagatore |
A |
x |
x |
Fondo |
B |
x |
x |
Caso (vecchio/nuovo) |
AA |
x |
|
Esercizio finanziario della spesa di origine |
V1 (3) |
x |
|
Codici di bilancio della spesa di origine |
V2 (4) |
x |
x |
Esercizio finanziario n |
C |
x |
x |
Unità monetaria |
D |
x |
x |
Numero di identificazione del caso |
E |
x |
x |
Codice di identificazione OLAF, se previsto (5) |
F |
|
x |
Caso incluso nel registro dei debitori? |
G |
x |
x |
Identificazione del beneficiario |
H |
x |
x |
Programma concluso? (solo per il FEASR) |
I |
x |
|
Data di approvazione della relazione di controllo o del documento analogo di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 |
W |
|
x |
Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento |
J |
x |
|
Data della richiesta di recupero |
X |
x |
x |
Soggetto a procedimento giudiziario? |
K |
|
x |
Importo originario da recuperare |
L |
x |
|
Importo originario da recuperare (capitale) |
L1 |
x |
|
Importo originario da recuperare (interessi) |
L2 |
x |
|
Importo (capitale) il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1 |
Y1 |
x |
|
Interessi il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1 |
Y2 |
|
x |
Importo totale rettificato (intero periodo di recupero) |
M |
|
x |
Importo totale recuperato (intero periodo di recupero) |
N |
|
x |
Importo dichiarato irrecuperabile |
O |
x |
|
Importo (capitale) dichiarato irrecuperabile |
O1 |
x |
|
Importo (interessi) dichiarato irrecuperabile |
O2 |
x |
x |
Esercizio finanziario dell'accertamento dell'irrecuperabilità |
P |
x |
x |
Ragioni dell'irrecuperabilità |
Q |
|
x |
Importo rettificato (nell'esercizio finanziario n) |
R |
x |
|
Importo rettificato (capitale) (nell'esercizio finanziario n) |
R1 |
x |
|
Importo rettificato (interessi) (nell'esercizio finanziario n) |
R2 |
x |
|
Interessi (nell'esercizio finanziario n) |
Z |
|
x |
Importi recuperati (nell'esercizio finanziario n) |
S |
x |
|
Importo recuperato (capitale) (nell'esercizio finanziario n) |
S1 |
x |
|
Importo recuperato (interessi) (nell'esercizio finanziario n) |
S2 |
x |
x |
Importo il cui recupero è in corso |
T |
x |
|
Importo (capitale) il cui recupero è in corso |
T1 |
x |
|
Interessi il cui recupero è in corso |
T2 |
x |
|
Importo soggetto alla norma 50/50 di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 al termine dell'esercizio finanziario n |
BB |
x |
x |
Importo da accreditare al bilancio dell'UE |
U |
(1) Riguarda il numero/i numeri di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS)
(2) Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato fino all'esercizio finanziario 2014 incluso.
(3) Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato a partire dall'esercizio finanziario 2015.
(4) Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario 2016.
(5) Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario 2016.
“x” indica che la colonna è applicabile.»