15.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Grecia è stata colpita in modo particolare dalle conseguenze della crisi finanziaria. La crisi ha fatto sì che i tassi di crescita del prodotto interno lordo greco restassero negativi per diversi anni, fatto che ha causato alla Grecia gravi problemi di liquidità e la mancata disponibilità di fondi pubblici per gli investimenti pubblici necessari a favorire una ripresa sostenibile. Si è così creata una situazione eccezionale, che occorre affrontare con misure specifiche.

(2)

È essenziale che la mancanza di liquidità e di fondi pubblici in Grecia non sia di ostacolo agli investimenti nell'ambito dei programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di coesione («fondi»), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»).

(3)

Per far sì che la Grecia disponga di mezzi finanziari sufficienti a cominciare ad attuare i programmi previsti per il periodo 2014-2020 con il sostegno dei fondi e del FEAMP nel 2015 e nel 2016, è opportuno aumentare il livello del prefinanziamento iniziale versato per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e dei programmi sostenuti dal FEAMP mediante pagamento in tali anni di un importo di prefinanziamento iniziale supplementare.

(4)

Affinché il prefinanziamento iniziale supplementare sia effettivamente utilizzato e raggiunga prima possibile i beneficiari dei fondi e del FEAMP, così che questi possano effettuare gli investimenti previsti e possano essere rimborsati in tempi brevi dopo la presentazione delle loro domande di pagamento, è opportuno che l'importo dell'iniziale prefinanziamento supplementare sia rimborsato alla Commissione qualora ad esso non segua entro un determinato termine una quantità adeguata di domande di pagamento.

(5)

Per aumentare l'efficacia di utilizzo dei fondi previsti per il finanziamento delle iniziative nel quadro dei programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione finanziati dai fondi, adottati in Grecia per il periodo 2007-2013, è opportuno aumentare i tassi di cofinanziamento massimi e il massimale per i pagamenti a favore dei programmi al termine del periodo di programmazione. Al fine di garantire che le risorse disponibili siano effettivamente utilizzate per il finanziamento degli investimenti in loco, dovrebbe essere previsto un meccanismo di rendicontazione.

(6)

Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 134 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale supplementare pari al 3,5 % dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016.

Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.»;

2)

all'articolo 152 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   In deroga all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il massimale per l'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati è pari al 100 % del contributo dei fondi ai programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione in Grecia.

5.   In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e ferme restando le decisioni della Commissione che fissano il tasso e l'importo massimi del contributo dei fondi per ciascun programma operativo greco e per ciascun asse prioritario, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % alle spese ammissibili indicate per i programmi operativi greci per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione nell'ambito di ciascun asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. L'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 non si applica ai programmi operativi in Grecia.

6.   La Grecia istituisce un meccanismo per garantire che gli importi supplementari resi disponibili a seguito delle misure di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei suoi programmi operativi.

La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2015.

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).