ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 148

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
4 aprile 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 148/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 148/02

Causa C-9/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 66, primo comma, lettera b) – Esigibilità dell’IVA – Incasso del prezzo – Articolo 167 – Origine e portata del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte – Articolo 167 bis – Deroga – Contabilità di cassa – Locazione e sublocazione di un bene immobile destinato a un uso industriale o commerciale]

2

2022/C 148/03

Causa C-219/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — LM / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Condizioni di lavoro e di occupazione – Retribuzione – Articolo 5 – Sanzioni – Termine di prescrizione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto a una buona amministrazione – Articolo 47 – Tutela giurisdizionale effettiva)

3

2022/C 148/04

Causa C-485/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — XXXX / HR Rail SA (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Licenziamento di un lavoratore divenuto definitivamente inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del suo posto di lavoro – Agente che effettua un tirocinio nel quadro della sua assunzione – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Obbligo di riassegnazione a un altro posto di lavoro – Ammissione con riserva di non integrare un onere sproporzionato per il datore di lavoro)

3

2022/C 148/05

Causa C-487/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Philips Orăştie S.R.L. / Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 179 e 183 – Diritto a detrazione dell’IVA – Modalità – Compensazione o rimborso dell’eccedenza di IVA – Obblighi di pagamento supplementari – Principio di neutralità fiscale – Principi di equivalenza e di effettività]

4

2022/C 148/06

Causa C-499/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — DIMCO Dimovasili M.I.K.E. / Ypourgos Perivallontos kai Energeias (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 97/23/CE – Attrezzature a pressione – Marcatura CE – Immissione in commercio e messa in servizio – Restrizioni volte a garantire la protezione delle persone – Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Normativa nazionale che impone restrizioni relative alle modalità di installazione delle tubazioni del gas)

5

2022/C 148/07

Causa C-522/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — OE / VY [Rinvio pregiudiziale – Validità – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza a statuire su una domanda di divorzio – Articolo 18 TFUE – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino – Differenza tra i periodi di residenza richiesti per determinare il giudice competente – Distinzione tra un residente cittadino dello Stato membro del giudice adito e un residente non cittadino di tale Stato membro – Discriminazione in base alla nazionalità – Insussistenza]

5

2022/C 148/08

Causa C-564/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — PF, MF/Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority [Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Regime di controllo – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e articolo 34 – Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca – Trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative ai quantitativi di scampi catturati – Possibilità di utilizzare dati diversi da quelli contenuti nel giornale di pesca – Metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare i dati – Chiusura delle attività di pesca]

6

2022/C 148/09

Causa C-595/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UE / ShareWood Switzerland AG, VF [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratti conclusi da consumatori – Scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) – Esclusione dei contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile – Contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, per alberi piantati al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro]

7

2022/C 148/10

Causa C-156/21: Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 16 febbraio 2022 — Ungheria/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 – Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea – Protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri – Base giuridica – Articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE – Asserita elusione dell’articolo 7 TUE e dell’articolo 269 TFUE – Asserite violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE nonché dei principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati]

7

2022/C 148/11

Causa C-157/21: Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 16 febbraio 2022 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 – Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea – Protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri – Base giuridica – Articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE – Articolo 311 TFUE – Articolo 312 TFUE – Asserita elusione dell’articolo 7 TUE e dell’articolo 269 TFUE – Asserite violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché dei principi di attribuzione, di certezza del diritto, di proporzionalità e di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati – Allegazione di sviamento di potere]

8

2022/C 148/12

Causa C-674/21 P: Impugnazione proposta il 10 novembre 2021 dalla Residencial Palladium, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1o settembre 2021, causa T-566/20, Residencial Palladium/EUIPO — Palladium Gestión (Palladium Hotel Garden Beach)

9

2022/C 148/13

Causa C-675/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 10 novembre 2021 — Strong-Charon — Soluções de Segurança, S.A. / 2045 — Empresa de Segurança, S.A., FL

9

2022/C 148/14

Causa C-678/21 P: Impugnazione proposta il 10 novembre 2021 dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 1o settembre 2021, causa T-463/20, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO

10

2022/C 148/15

Causa C-679/21 P: Impugnazione proposta il 10 novembre 2021 dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1o settembre 2021, causa T-561/20, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO

10

2022/C 148/16

Causa C-777/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 15 dicembre 2021 — VB / Comune di Portici

11

2022/C 148/17

Causa C-2/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 3 gennaio 2022 — HK / Allianz Lebensversicherungs AG

11

2022/C 148/18

Causa C-8/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 5 gennaio 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

12

2022/C 148/19

Causa C-12/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Slovacchia) il 6 gennaio 2022 — UR / 365.bank a.s.

13

2022/C 148/20

Causa C-26/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) l’11 gennaio 2022 — UF / Land Hessen

14

2022/C 148/21

Causa C-53/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 26 gennaio 2022 — VZ / CA

15

2022/C 148/22

Causa C-56/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 28 gennaio 2022 — PL / État belge

16

2022/C 148/23

Causa C-64/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 2 febbraio 2022 — AB / Land Hessen

16

2022/C 148/24

Causa C-85/22: Ricorso proposto l’8 febbraio 2022 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

17

2022/C 148/25

Causa C-109/22: Ricorso proposto il 15 febbraio 2022 — Commissione europea / Romania

18

2022/C 148/26

Causa C-116/22: Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

19

 

Tribunale

2022/C 148/27

Causa T-195/19: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — GEA Group / Commissione (Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri – Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE – Annullamento della decisione che modifica la decisione iniziale – Decisione che respinge una domanda diretta al rimborso dell’ammenda – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Interesse ad agire – Ricevibilità – Articolo 266, paragrafo 1, TFUE)

21

2022/C 148/28

Causa T-520/19: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Heitec / EUIPO — Hetec Datensysteme (HEITEC) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo HEITEC – Mancata presa in considerazione di elementi di prova presentati dinanzi alla divisione d’annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625]]

21

2022/C 148/29

Causa T-672/19: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Companhia de Seguros Índico/Commissione (Appalti pubblici – Regolamento finanziario – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate tramite il bilancio generale dell’Unione e il FES per un periodo di tre anni – Principio di buona fede – Abuso di diritto – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità)

22

2022/C 148/30

Causa T-791/19: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Sped-Pro / Commissione [Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci – Decisione di rigetto di una denuncia – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 – Termine ragionevole – Interesse dell’Unione a proseguire l’esame di una denuncia – Determinazione dell’autorità nella posizione migliore per esaminare una denuncia – Criteri – Errore manifesto di valutazione – Carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto – Rischio di violazione dei diritti di un denunciante in caso di rigetto di una denuncia – Obbligo di motivazione]

23

2022/C 148/31

Causa T-709/20: Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — OJ/Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso EPSO/AD/380/19 – Decisione di rifiutare la proroga delle date del test di un concorso – Termine prescritto per passare una prova di selezione in un centro di test – Diritto ad un equo processo – Dovere di diligenza – Parità di trattamento)

23

2022/C 148/32

Causa T-736/20: Ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio 2022 — OP / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AST/147/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento)

24

2022/C 148/33

Causa T-67/21: Ordinanza del Tribunale del 4 febbraio 2022 — ultra air/EUIPO — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (Marchio dell’Unione europea – Procedimenti di dichiarazione di nullità e di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo ultrafilter international – Istanza di trasformazione in domanda di marchio nazionale – Procedimento di decadenza divenuto privo di oggetto – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

24

2022/C 148/34

Causa T-459/21: Ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio 2022 — Calrose Rice / EUIPO — Ricegrowers (Sunwhite) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Sunwhite – Marchio nazionale figurativo anteriore Sunwhite – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

25

2022/C 148/35

Causa T-464/21: Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2022 — Faller e a./Commissione (Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano Comirnaty – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità)

26

2022/C 148/36

Causa T-739/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 febbraio 2022 — Eurecna / Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza)

26

2022/C 148/37

Causa T-53/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 febbraio 2022 — Collard / Parlamento e ID (Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Sospensione ed esclusione di un deputato dal suo gruppo politico – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità)

27

2022/C 148/38

Causa T-54/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 febbraio 2022 — Rivière / Parlamento e ID (Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Sospensione ed esclusione di un deputato dal suo gruppo politico – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità)

27

2022/C 148/39

Causa T-711/21: Ricorso proposto il 4 novembre 2021 — ID e a. / Parlamento

28

2022/C 148/40

Causa T-724/21: Ricorso proposto l’11 novembre 2021 — IL e a. / Parlamento

29

2022/C 148/41

Causa T-41/22: Ricorso proposto il 21 gennaio 2022 — Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris / Parlamento

30

2022/C 148/42

Causa T-59/22: Ricorso proposto il 31 gennaio 2022 — Conserve Italia e Conserves France/Commissione

31

2022/C 148/43

Causa T-62/22: Ricorso proposto il 28 gennaio 2022 — Estonia/Commissione

32

2022/C 148/44

Causa T-63/22: Ricorso proposto il 1o febbraio 2022 — Brooks England/EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)

33

2022/C 148/45

Causa T-69/22: Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Eurecna/Commissione

34

2022/C 148/46

Causa T-73/22: Ricorso proposto l’8 febbraio 2022 — Walsall Conduits/EUIPO– Liberty Engineering (Willenhall) (WALSALL CONDUITS)

34

2022/C 148/47

Causa T-75/22: Ricorso proposto l’11 febbraio 2022 — Prigozhin/Consiglio

35

2022/C 148/48

Causa T-76/22: Ricorso proposto il 9 febbraio 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

36

2022/C 148/49

Causa T-81/22: Ricorso proposto l’11 febbraio 2022 –Euranimi / Commissione

37

2022/C 148/50

Causa T-82/22: Ricorso proposto il 15 febbraio 2022 — Bambu Sales/EUIPO (BAMBU)

38

2022/C 148/51

Causa T-83/22: Ricorso proposto il 14 febbraio 2022 — Selimfiber / EUIPO — Qureshi (SPETRA)

38

2022/C 148/52

Causa T-84/22: Ricorso proposto il 15 febbraio 2022 — Credit Suisse Group e a. / Commissione

39

2022/C 148/53

Causa T-89/22: Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Homy Casa/EUIPO — Albatros International (sedie)

40

2022/C 148/54

Causa T-90/22: Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Kande Mupompa/Consiglio

41

2022/C 148/55

Causa T-91/22: Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Ruhorimbere/Consiglio

42

2022/C 148/56

Causa T-92/22: Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Amisi Kumba/Consiglio

42

2022/C 148/57

Causa T-93/22: Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Ramazani Shadary/Consiglio

43

2022/C 148/58

Causa T-94/22: Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Mutondo/Consiglio

44

2022/C 148/59

Causa T-95/22: Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Kanyama/Consiglio

44

2022/C 148/60

Causa T-96/22: Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Kampete/Consiglio

45

2022/C 148/61

Causa T-97/22: Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Ilunga Luyoyo/Consiglio

45

2022/C 148/62

Causa T-98/22: Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Boshab/Consiglio

46

2022/C 148/63

Causa T-100/22: Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Ciar/EUIPO — Motion (Dispositivo di movimentazione)

47

2022/C 148/64

Causa T-125/22: Ricorso proposto l’8 marzo 2022 — RT France / Consiglio

47

2022/C 148/65

Causa T-491/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2022 — El Corte Inglés / EUIPO

48

2022/C 148/66

Causa T-665/21: Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2022 — Civitta Eesti / Commissione

48

2022/C 148/67

Causa T-707/21: Ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2022 — Hoteles Olivencia / EUIPO — Corporacion H10 Hotels (HOTELES HO)

48


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 148/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 138 del 28.3.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 128 del 21.3.2022

GU C 119 del 14.3.2022

GU C 109 del 7.3.2022

GU C 95 del 28.2.2022

GU C 84 del 21.2.2022

GU C 73 del 14.2.2022

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster

(Causa C-9/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 66, primo comma, lettera b) - Esigibilità dell’IVA - Incasso del prezzo - Articolo 167 - Origine e portata del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte - Articolo 167 bis - Deroga - Contabilità di cassa - Locazione e sublocazione di un bene immobile destinato a un uso industriale o commerciale)

(2022/C 148/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Resistente: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Dispositivo

L’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’articolo 66, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — LM / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Causa C-219/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Direttiva 96/71/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) - Condizioni di lavoro e di occupazione - Retribuzione - Articolo 5 - Sanzioni - Termine di prescrizione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 41 - Diritto a una buona amministrazione - Articolo 47 - Tutela giurisdizionale effettiva)

(2022/C 148/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LM

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l’intervento di: Österreichische Gesundheitskasse

Dispositivo

L’articolo 5 della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che preveda un termine di prescrizione quinquennale per taluni inadempimenti ad obblighi riguardanti la retribuzione dei lavoratori distaccati.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — XXXX / HR Rail SA

(Causa C-485/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità - Licenziamento di un lavoratore divenuto definitivamente inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del suo posto di lavoro - Agente che effettua un tirocinio nel quadro della sua assunzione - Articolo 5 - Soluzioni ragionevoli per i disabili - Obbligo di riassegnazione a un altro posto di lavoro - Ammissione con riserva di non integrare un onere sproporzionato per il datore di lavoro)

(2022/C 148/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XXXX

Convenuta: HR Rail SA

Dispositivo

L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «soluzioni ragionevoli per i disabili», ai sensi di tale articolo, implica che un lavoratore, compreso quello che assolve un tirocinio post-assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, sia destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato.


(1)  GU C 9 dell’11.01.2021.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Philips Orăştie S.R.L. / Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-487/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 179 e 183 - Diritto a detrazione dell’IVA - Modalità - Compensazione o rimborso dell’eccedenza di IVA - Obblighi di pagamento supplementari - Principio di neutralità fiscale - Principi di equivalenza e di effettività)

(2022/C 148/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Philips Orăştie S.R.L.

Resistente: Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositivo

L’articolo 179, primo comma, e l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di equivalenza devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fondati su una violazione del sistema comune dell’IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall’IVA.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/5


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — DIMCO Dimovasili M.I.K.E. / Ypourgos Perivallontos kai Energeias

(Causa C-499/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 97/23/CE - Attrezzature a pressione - Marcatura CE - Immissione in commercio e messa in servizio - Restrizioni volte a garantire la protezione delle persone - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Normativa nazionale che impone restrizioni relative alle modalità di installazione delle tubazioni del gas)

(2022/C 148/06)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DIMCO Dimovasili M.I.K.E.

Convenuto: Ypourgos Perivallontos kai Energeias

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, e l’allegato I della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letti in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire la sicurezza delle persone, in particolare in caso di eventi sismici, impone determinate modalità di installazione per attrezzature a pressione quali le tubazioni destinate al trasporto di gas, comprese quelle che recano la marcatura CE, a condizione che tale normativa non comporti alcuna modifica di tali attrezzature e non costituisca un ostacolo vietato dagli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — OE / VY

(Causa C-522/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Validità - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza a statuire su una domanda di divorzio - Articolo 18 TFUE - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino - Differenza tra i periodi di residenza richiesti per determinare il giudice competente - Distinzione tra un residente cittadino dello Stato membro del giudice adito e un residente non cittadino di tale Stato membro - Discriminazione in base alla nazionalità - Insussistenza)

(2022/C 148/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OE

Resistente: VY

Dispositivo

Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore, come prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, sia subordinata ad un periodo minimo di residenza dell’attore, immediatamente precedente alla sua domanda, di sei mesi inferiore rispetto a quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, di tale regolamento, in quanto l’interessato è un cittadino di tale Stato membro.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


4.4.2022   

IT

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C 148/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — PF, MF/Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

(Causa C-564/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 1224/2009 - Regime di controllo - Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e articolo 34 - Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca - Trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative ai quantitativi di scampi catturati - Possibilità di utilizzare dati diversi da quelli contenuti nel giornale di pesca - Metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare i dati - Chiusura delle attività di pesca)

(2022/C 148/08)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: PF, MF

Convenuti: Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

Dispositivo

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, devono essere interpretati nel senso che l’autorità unica di controllo di uno Stato membro non è tenuta a notificare alla Commissione europea soltanto i dati registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca, a norma degli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento, ma può utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido, come quello cosiddetto del «tempo trascorso», per trattare tali dati al fine di accertarsi dell’esattezza delle cifre relative alle catture che essa notifica alla Commissione.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


4.4.2022   

IT

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C 148/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UE / ShareWood Switzerland AG, VF

(Causa C-595/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) - Contratti conclusi da consumatori - Scelta della legge applicabile - Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) - Esclusione dei contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile - Contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, per alberi piantati al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro)

(2022/C 148/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UE

Resistenti: ShareWood Switzerland AG, VF

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che un contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, relativo ad alberi piantati su un terreno in locazione al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro, non costituisce un «contratt[o] avent[e] per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile» ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 35 del 1.2.2021.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/7


Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 16 febbraio 2022 — Ungheria/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-156/21) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 - Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea - Protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri - Base giuridica - Articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE - Asserita elusione dell’articolo 7 TUE e dell’articolo 269 TFUE - Asserite violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE nonché dei principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati)

(2022/C 148/10)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér et M.M. Tátrai, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M.B. Majczyna et S. Żyrek, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, R. Crowe, U. Rösslein, T. Lukácsi e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Rebasti, A. Tamás e A. Sikora-Kalėda, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. Jacobs e L. Van den Broeck, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente M. Søndahl Wolff e M.J. Nymann-Lindegren, e successivamente M. Søndahl Wolff e V. Pasternak Jørgensen, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz, agenti), Irlanda (rappresentanti: M. Browne, J. Quaney e A. Joyce, agenti, assistiti da D. Fennelly, BL), Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez de la Rúa Puig e S. Centeno Huerta, e successivamente J. Rodríguez de la Rúa Puig e A. Gavela Llopis, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, A.-C. Drouant ed E. Leclerc, agenti), Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: inizialmente A. Germeaux e T. Uri, e successivamente A. Germaux, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e S. Hartikainen, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Calleja Crespo, J.–P. Keppenne, J. Baquero Cruz e A. Tokár, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ungheria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 138 del 19.4.2021.


4.4.2022   

IT

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C 148/8


Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 16 febbraio 2022 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-157/21) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 - Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea - Protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri - Base giuridica - Articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE - Articolo 311 TFUE - Articolo 312 TFUE - Asserita elusione dell’articolo 7 TUE e dell’articolo 269 TFUE - Asserite violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché dei principi di attribuzione, di certezza del diritto, di proporzionalità e di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati - Allegazione di sviamento di potere)

(2022/C 148/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e S. Żyrek, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e M.M. Tátrai, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Crowe, F. Drexler, U. Rösslein, T. Lukácsi e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Rebasti, A. Tamás e A. Sikora-Kalėda, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente M. Søndahl Wolff e J. Nymann-Lindegren, e successivamente M. Søndahl Wolff e V. Pasternak Jørgensen, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz, agenti), Irlanda (rappresentanti: M. Browne, J. Quaney e A. Joyce, agenti, assistiti da D. Fennelly, BL), Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez de la Rúa Puig e S. Centeno Huerta, e successivamente J. Rodríguez de la Rúa Puig e A. Gavela Llopis, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, A.–C. Drouant e E. Leclerc, agenti), Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: inizialmente A. Germeaux e T. Uri, e successivamente A. Germeaux, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e S. Hartikainen, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, J. Lundberg e C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Calleja Crespo, J.–P. Keppenne, J. Baquero Cruz e K. Herrmann, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 138 del 19.4.2021.


4.4.2022   

IT

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C 148/9


Impugnazione proposta il 10 novembre 2021 dalla Residencial Palladium, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1o settembre 2021, causa T-566/20, Residencial Palladium/EUIPO — Palladium Gestión (Palladium Hotel Garden Beach)

(Causa C-674/21 P)

(2022/C 148/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Residencial Palladium, S.L. (representante: D. Solana Giménez, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Palladium Gestión, S.L.

Con ordinanza del 22 febbraio 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la Residencial Palladium, S.L. a farsi carico delle proprie spese.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 10 novembre 2021 — Strong-Charon — Soluções de Segurança, S.A. / 2045 — Empresa de Segurança, S.A., FL

(Causa C-675/21)

(2022/C 148/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Strong-Charon — Soluções de Segurança, S.A.

Convenuti: 2045 — Empresa de Segurança, S.A., FL

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia sempre possibile affermare che l'assenza di un legame contrattuale tra prestatori di servizi successivi costituisce un indizio quanto all'assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE (1), ancorché, come gli altri indizi, non sia di per sé decisivo e non possa essere considerato isolatamente (sentenza dell'11 marzo 1997, Ayse Süzen, C-13/95, punto 11) (2).

2)

Se in un'attività come la sicurezza privata di impianti industriali, in cui il nuovo prestatore ha rilevato solo uno dei quattro lavoratori che integravano l'entità economica (e quindi non ne ha rilevato la maggior parte) e non ci sono elementi di fatto per ritenere che il lavoratore in questione possedeva competenze e conoscenze specifiche in modo da poter affermare che la parte più rilevante, in termini di competenza, del personale sia stata trasferita al nuovo prestatore, né ha avuto luogo una cessione di beni immateriali, si possa concludere nel senso che non sussiste trasferimento di entità economica, anche se alcune attrezzature (allarmi, telecamere a circuito chiuso, computer) continuano ad essere fornite dal cliente al nuovo prestatore di servizi, tenuto conto, da un lato, del valore economico relativamente ridotto dell'investimento che tali attrezzature rappresentano nel complesso dell'operazione e, dall’altro, del fatto che non sarebbe ragionevole sotto un profilo economico (sentenza del 27 febbraio 2020, Grafe e Pohle, C-298/18, punto 32) (3) imporre al cliente di sostituirle.

3)

Se «[tale] questione (…) deve essere valutata in concreto dal giudice nazionale alla luce dei criteri elaborati dalla Corte (sentenza del 7 agosto 2018, Colino Siguënza, C 472/16, EU:C:2018:646, punto 45 (4); sentenza Grafe e Pohle, punto 27), nonché degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/23, come segnatamente enunciati al considerando 3 di quest’ultima», ci si chiede se si debba tener conto del fatto che «[l]a direttiva 2001/23 non mira unicamente a salvaguardare, in occasione di un trasferimento di impresa, gli interessi dei lavoratori, ma intende assicurare un giusto equilibrio tra gli interessi di questi ultimi, da un lato, e quelli del cessionario, dall’altro» (punto 26 della sentenza ISS Facility Services NV del 26 marzo 2020, causa C-344/18 (5), che ribadisce quanto già affermato nella sentenza Alemo-Herron del 18 luglio 2013, C-426/11, punto 25) (6).


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti — GU 2001, L 82, pag. 16.

(2)  EU:C:1997:141

(3)  EU:C:2020:121

(4)  EU:C:2018:646

(5)  EU:C:2020:239

(6)  EU:C:2013:521


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/10


Impugnazione proposta il 10 novembre 2021 dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 1o settembre 2021, causa T-463/20, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO

(Causa C-678/21 P)

(2022/C 148/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (rappresentanti: S. Malynicz, BL, M. Maier, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 24 febbraio 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Sony Interactive Entertainment Europe Ltd a farsi carico delle proprie spese.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/10


Impugnazione proposta il 10 novembre 2021 dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1o settembre 2021, causa T-561/20, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO

(Causa C-679/21 P)

(2022/C 148/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (rappresentante: S. Malynicz, BL)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 22 febbraio 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Sony Interactive Entertainment Europe Ltd a farsi carico delle proprie spese.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 15 dicembre 2021 — VB / Comune di Portici

(Causa C-777/21)

(2022/C 148/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VB

Resistente: Comune di Portici

Questione pregiudiziale

Se sia in contrasto con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la normativa dello Stato italiano (nella specie, l’articolo 93, comma 1-bis e 7-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992), che vieta ad un lavoratore autonomo, residente in Italia da oltre 60 giorni, di circolare nel suddetto Stato con un veicolo immatricolato in altro Stato membro e da lui abitualmente utilizzato per spostarsi e circolare nei due Stati membri, quello di residenza e quello di immatricolazione, al fine di esercitare la sua professione (oltre che per motivi inerenti alla sua vita privata).


4.4.2022   

IT

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C 148/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 3 gennaio 2022 — HK / Allianz Lebensversicherungs AG

(Causa C-2/22)

(2022/C 148/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: HK

Resistente: Allianz Lebensversicherungs AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita (1) e l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita (2), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa nazionale la quale prevede la trasmissione della nota informativa integrale solo a seguito di una richiesta del consumatore, segnatamente con la polizza di assicurazione («modello della consegna della polizza»).

In caso di risposta affermativa: se derivi da detta sola circostanza un diritto di opposizione del consumatore, vale a dire alla risoluzione del contratto di assicurazione.

Se al suddetto diritto possa ostare l’eccezione di prescrizione o di abuso di diritto oppure se esistano altri limiti, ad esempio temporali, ai fini dell’esercizio del diritto.

2)

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non fornisca al consumatore alcuna informativa sul diritto di recesso oppure ne fornisca una erronea, di far valere nei confronti dei diritti del consumatore che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di opposizione, una prescrizione, un abuso di diritto o una decadenza.

3)

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non abbia trasmesso al consumatore alcuna nota informativa o ne fornisca una incompleta oppure erronea, di far valere nei confronti dei diritti del consumatore che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di opposizione, una prescrizione, un abuso di diritto o una decadenza.


(1)  Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 360, pag. 1).

(2)  Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50).


4.4.2022   

IT

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C 148/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 5 gennaio 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-8/22)

(2022/C 148/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: XXX

Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (1), debba essere interpretato nel senso che esso prevede che il pericolo per la società sia dimostrato per il solo fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità, oppure nel senso che esso prevede che la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società.

2.

Nel caso in cui la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società, se l’articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso esige che lo Stato membro dimostri che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società. Se lo Stato membro debba dimostrare che tale pericolo è reale e attuale o se sia sufficiente la sussistenza di un pericolo potenziale. Se l’articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE, letto da solo o in combinato disposto con il principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso consente la revoca dello status di rifugiato soltanto qualora tale revoca sia proporzionata e il pericolo costituito dal beneficiario di tale status sia sufficientemente grave da giustificare detta revoca.

3.

Nel caso in cui lo Stato membro non sia tenuto a dimostrare che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società e che tale pericolo sia reale, attuale e sufficientemente grave da giustificare la revoca dello status di rifugiato, se l’articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso implica che il pericolo per la società è dimostrato, in linea di principio, dal fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità[,] ma che quest’ultimo può dimostrare di non costituire o di non costituire più un simile pericolo.


(1)  GU 2011, L 337, pag. 9.


4.4.2022   

IT

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C 148/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Slovacchia) il 6 gennaio 2022 — UR / 365.bank a.s.

(Causa C-12/22)

(2022/C 148/19)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov.

Parti

Attore: UR.

Convenuta: 365.bank a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se i dati contenuti nel contratto di credito al consumo, stipulato il 21 dicembre 2016, come citati nel testo della presente ordinanza, corrispondano ad una chiara e concisa indicazione del tipo di credito, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE (1).

2)

Se i dati riportati nel contratto di credito al consumo, stipulato il 21 dicembre 2016, come citati nel testo della presente ordinanza, corrispondano ad una chiara e concisa indicazione della durata del contratto di credito, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2 lettera c), della direttiva 2008/48/CE.

3)

Se i dati riportati nel contratto di credito al consumo, stipulato il 21 dicembre 2016, come citati nel testo della presente ordinanza, corrispondano ad una chiara e concisa indicazione del tipo di credito, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE e se:

il contratto di credito al consumo debba contenere la formula matematica per il calcolo del TAEG unitamente alle variabili inserite, nonché il calcolo stesso,

sia sufficiente che il contratto di credito al consumo riporti nel proprio testo le variabili necessarie per calcolare il TAEG o è richiesto che queste siano ripetute con l’espressa indicazione che esse costituiscono i presupposti per il calcolo del TAEG.

4)

Se sia possibile interpretare la direttiva 93/13/CEE (2) nel senso che essa rende necessaria una disciplina nazionale, o prassi, tale per cui il giudice è tenuto a dichiarare come abusiva una clausola contrattuale anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, come nel caso di specie.

5)

Se sia contraria alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, sia nel suo insieme e sia, in particolare, in relazione al suo quinto considerando (atteso che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dal proprio, i contratti relativi alla vendita di beni o all’offerta di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro), una prassi giudiziaria per cui, in caso di presunta mancanza del requisito obbligatorio del contratto di credito al consumo, si deduce da ciò che tale circostanza fosse già nota al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di credito, in particolare se il consumatore ha espressamente confermato di conoscere il contratto di credito sottoscrivendo altra documentazione creditizia correlata (per esempio, il modulo per le informazioni standard sul credito al consumo, l’elenco dei documenti ritirati, ecc.).

6)

Se sia contrario ai principi di tutela dei consumatori e di effettività che il diritto nazionale, in caso di azione per ingiustificato arricchimento ottenuto dal creditore a danno del consumatore, stabilisca un termine di prescrizione soggettivo, nonché un termine di prescrizione oggettivo, legato a un criterio neutro (l’insorgenza dell’arricchimento ingiustificato), affinché la determinazione del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione non sia lasciata alla sola affermazione del consumatore e, quindi, senza una reale possibilità per il creditore di difendersi dall’eccezione della prescrizione.

7)

Se sia coerente con il principio di tutela del consumatore e con il principio di effettività che qualsiasi lacuna nel contratto di credito al consumo predisposto dal creditore debba essere considerata la conseguenza di una condotta dolosa da parte del creditore.

8)

Se il principio di effettività, nelle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea di seguito citate, debba essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione per l’arricchimento ingiustificato, ottenuto a causa di un credito viziato da assenza di interessi e di oneri, debba iniziare a decorrere solo dalla pronuncia del giudice su tale vizio (per esempio, mediante l’accertamento dell’assenza di interessi e oneri per un credito).

9)

A partire da quale momento il principio di effettività, fatto valere nelle citate sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, richieda l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione.


(1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008 L 133, pag. 66).

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).


4.4.2022   

IT

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C 148/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) l’11 gennaio 2022 — UF / Land Hessen

(Causa C-26/22)

(2022/C 148/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: UF

Resistente: Land Hessen

Litisconsorte: SCHUFA Holding AG

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 77, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (1) («RGPD»), debba essere inteso nel senso che l’esito che l’autorità di controllo comunica all’interessato

a)

ha il carattere di una decisione su una petizione, con la conseguenza che il controllo giurisdizionale della decisione di un’autorità di controllo su un reclamo, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD, è in linea di principio limitato alla questione se l’autorità tratti il reclamo, svolga le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informi il reclamante dell’esito delle indagini,

oppure

b)

debba essere inteso come una decisione amministrativa sul merito, con la conseguenza che una decisione di un’autorità di controllo su un reclamo dev’essere sottoposta a un riesame integrale nel merito da parte dell’autorità giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD, il che prevede che in singoli casi — ad esempio nel caso di una riduzione a zero del potere discrezionale — l’autorità di controllo possa anche essere obbligata dall’autorità giurisdizionale ad adottare una misura specifica ai sensi dell’articolo 58 del RGPD.

2.

Se la conservazione dei dati presso un’agenzia privata di valutazione del credito, in cui dati personali provenienti da un registro pubblico — come le «banche dati nazionali» di cui all’articolo 79, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2015/848 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19) — sono conservati senza uno specifico motivo, al fine di poter fornire informazioni in caso di richiesta, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3

a)

Se le banche dati private parallele (in particolare le banche dati di un’agenzia di valutazione del credito), che vengono create accanto alle banche dati pubbliche e nelle quali i dati provenienti dalle banche dati pubbliche (nel caso di specie le comunicazioni di insolvenza) vengono conservati più a lungo di quanto disciplinato nell’ambito ristretto del regolamento 2015/848 in combinato disposto con il diritto nazionale, siano ammissibili in linea di principio.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 3a, se dal diritto all’oblio di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del RGPD derivi che tali dati devono essere cancellati se è trascorso il periodo di trattamento previsto dal registro pubblico.

4.

Nei limiti in cui l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD può essere considerato come l’unico fondamento giuridico per una conservazione dei dati presso agenzie private di valutazione del credito per quanto riguarda i dati conservati anche nei registri pubblici, se sussista conseguentemente un legittimo interesse di un’agenzia di valutazione del credito a ricevere dati dal registro pubblico senza uno specifico motivo, in modo che tali dati siano disponibili in caso di una successiva richiesta.

5.

Se i codici di condotta che sono stati approvati dalle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 40 del RGPD e che prevedono termini per la revisione e la cancellazione superiori ai periodi di conservazione dei registri pubblici possano sospendere il bilanciamento previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).


4.4.2022   

IT

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C 148/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 26 gennaio 2022 — VZ / CA

(Causa C-53/22)

(2022/C 148/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: VZ

Resistente: CA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 89/665 (1) osta a che a un concorrente definitivamente escluso da una procedura di scelta del contraente, sia negata la possibilità di ricorrere avverso il diniego di annullamento dell’aggiudicazione, quando intenda dimostrare che l’aggiudicatario, e tutti gli altri concorrenti utilmente graduati, avevano commesso un grave illecito professionale, consistente nell’aver stipulato accordi anticompetitivi, accertati in sede giurisdizionale solo successivamente alla sua esclusione, e ciò al fine di conseguire la possibilità di partecipare alla riedizione della procedura;

2)

se l’articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 89/665 e i principi [di diritto dell’Unione europea] in tema di tutela della concorrenza ostino a che sia precluso al giudice amministrativo lo scrutinio del ricorso presentato da un concorrente definitivamente escluso da una procedura di scelta del contraente, avverso il diniego di autotutela della stazione appaltante, rispetto agli atti di ammissione e di aggiudicazione in favore di concorrenti che abbiano stipulato accordi anticompetitivi, accertati in sede giurisdizionale, nello stesso settore oggetto della procedura.


(1)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).


4.4.2022   

IT

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C 148/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 28 gennaio 2022 — PL / État belge

(Causa C-56/22)

(2022/C 148/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Attore: PL

Convenuto: État belge

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, essenzialmente le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e della direttiva 2008/115/CE (1), si applichi a una prassi di uno Stato membro che consenta a quest’ultimo di regolarizzare sul territorio uno straniero che si trovi in situazione di soggiorno irregolare. In caso affermativo, se gli articoli 5, 6 e 13 della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con i suoi [considerando 6 e 24], nonché gli articoli 1, 7, 14, 20, 21, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che, lo Stato membro che preveda di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, da un lato, possa esigere dal suddetto cittadino che egli provi preliminarmente l’impossibilità di presentare la propria domanda nel suo paese d’origine, e, dall'altro, possa omettere di enunciare nella propria normativa le condizioni e i criteri, a fortiori oggettivi, che consentano di giustificare tali motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura (tanto sul piano della ricevibilità, esigendo la dimostrazione di circostanze eccezionali senza definirle, quanto sul piano sostanziale, non prevedendo alcun criterio oggettivo che consenta di definire i motivi, in particolare umanitari, che giustifichino un permesso di soggiorno), il che rende imprevedibile, se non addirittura arbitraria, la risposta a una siffatta domanda. Nel caso in cui tali criteri possano non essere previsti dalla normativa, se, in caso di rifiuto, il diritto a un ricorso effettivo non sia compromesso dal fatto che sia strettamente legittimo il solo ricorso a tal fine predisposto, escludendo qualsiasi considerazione di opportunità.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


4.4.2022   

IT

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C 148/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 2 febbraio 2022 — AB / Land Hessen

(Causa C-64/22)

(2022/C 148/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: AB

Resistente: Land Hessen

Altra parte: SCHUFA Holding AG

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 77, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (1) (RGPD), debba essere inteso nel senso che l’esito che l’autorità di controllo comunica all’interessato

a)

ha il carattere di una decisione su una petizione, con la conseguenza che il controllo giurisdizionale della decisione di un’autorità di controllo su un reclamo, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD, è in linea di principio limitato alla questione se l’autorità tratti il reclamo, svolga le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informi il reclamante dell’esito delle indagini,

oppure

b)

se debba essere inteso come una decisione amministrativa sul merito, con la conseguenza che una decisione di un’autorità di controllo su un reclamo dev’essere sottoposta a un riesame integrale nel merito da parte dell’autorità giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD, il che prevede che in singoli casi — ad esempio nel caso di una riduzione a zero del potere discrezionale — l’autorità di controllo possa anche essere obbligata dall’autorità giurisdizionale ad adottare una misura specifica ai sensi dell’articolo 58 del RGPD.

2.

Se la conservazione dei dati presso un’agenzia privata di valutazione del credito, in cui dati personali provenienti da un registro pubblico — come le «banche dati nazionali» di cui all’articolo 79, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2015/848 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19) — sono conservati senza uno specifico motivo, al fine di poter fornire informazioni in caso di richiesta, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 12 dicembre 2007 (in prosieguo: la «Carta»; GU 2007, C 303, pag. 1).

3

a)

Se le banche dati private parallele (in particolare le banche dati di un’agenzia di valutazione del credito), che vengono create accanto alle banche dati pubbliche e nelle quali i dati provenienti dalle banche dati pubbliche (nel caso di specie le comunicazioni di insolvenza) vengono conservati più a lungo di quanto disciplinato nell’ambito ristretto del regolamento (UE) 2015/848 in combinato disposto con il diritto nazionale, siano ammissibili in linea di principio.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 3a, se dal diritto all’oblio di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del RGPD derivi che tali dati devono essere cancellati se è trascorso il periodo di trattamento previsto dal registro pubblico.

4.

Nei limiti in cui l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD può essere considerato come l’unico fondamento giuridico per una conservazione dei dati presso agenzie private di valutazione del credito per quanto riguarda i dati conservati anche nei registri pubblici, se sussista conseguentemente un legittimo interesse di un’agenzia di valutazione del credito a ricevere dati dal registro pubblico senza uno specifico motivo, in modo che tali dati siano disponibili in caso di una successiva richiesta.

5.

Se i codici di condotta che sono stati approvati dalle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 40 del RGPD e che prevedono termini per la revisione e la cancellazione superiori ai periodi di conservazione dei registri pubblici possano sospendere il bilanciamento previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; «RGPD») (GU 2016, L 119, pag. 1).

(2)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).


4.4.2022   

IT

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C 148/17


Ricorso proposto l’8 febbraio 2022 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-85/22)

(2022/C 148/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Gr. Koleva, C. Hermes)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

Accertare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «Habitat») (1), in quanto:

non ha designato il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni come zona speciale di conservazione («ZSC») 194 dei complessivi 229 siti riconosciuti quali siti di importanza comunitaria («SIC») con le decisioni 2009/93/CE, 2009/91/CE e 2009/92/CE del 12 dicembre 2008 e con la decisione 2013/23/CE del 16 novembre 2012;

ha violato in modo sistematico e continuato il suo obbligo di definire obiettivi dettagliati di conservazione specifici a livello di sito;

ha violato in modo sistematico e continuato il suo obbligo di definire le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, e

non ha correttamente recepito nel diritto nazionale l’articolo 6, paragrafo 1.

2)

Condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente causa riguarda il non corretto recepimento dell’articolo 6, paragrafo 1, e la non corretta applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «Habitat» da parte della Repubblica di Bulgaria.

L’articolo 4, paragrafo 4, stabilisce in particolare che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione («ZSC») il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni. La Corte di giustizia, nella sentenza pronunciata nella causa C-849/19, Commissione/Grecia (EU:C:2020:1047), ha dichiarato che gli Stati membri sono anch’essi tenuti a definire obiettivi dettagliati di conservazione per ciascun sito di importanza comunitaria («SIC»). Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «Habitat», per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

Secondo la Commissione, ha Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto ai seguenti obblighi ad essa incombenti in forza delle summenzionate disposizioni: la tempestiva designazione di «ZSC», la definizione di obiettivi dettagliati di conservazione specifici a livello di sito, la definizione delle misure di conservazione necessarie e il corretto recepimento dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «Habitat» nel diritto nazionale.


(1)  GU 1992, L 206, pag. 7.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/18


Ricorso proposto il 15 febbraio 2022 — Commissione europea / Romania

(Causa C-109/22)

(2022/C 148/25)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

constatare che, la Romania, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-301/17, Commissione/Romania (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

condannare la Romania, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, al pagamento di una penalità pari a EUR 29 781,30, per violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa C-301/17, Commissione/Romania, per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa e fino all’adozione di tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa C-301/17, Commissione/Romania;

condannare la Romania, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, al pagamento di una somma forfettaria pari all’importo giornaliero di EUR 3 311,50 moltiplicato per il numero di giorni trascorsi tra il giorno successivo alla pronuncia della sentenza nella causa C-301/17, Commissione/Romania, e la data in cui la Romania avrà adottato tutte le misure necessarie per conformarsi a detta sentenza oppure, qualora la Romania non dovesse adottare tali misure, la data della pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa, a condizione che sia superata la somma forfettaria minima di EUR 1 643 000;

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso proposto dalla Commissione europea contro la Romania verte sull’inadempimento da parte di detto Stato membro dell’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-301/17, in quanto 44 delle 68 discariche di rifiuti oggetto di tale sentenza non sono state ancora chiuse conformemente alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (2).

La Commissione sostiene che la Romania, per giustificare la mancata esecuzione della sentenza della Corte, non può addurre situazioni puramente interne, quali la necessità di realizzare studi di fattibilità, lo svolgimento di procedure di espropriazione, di procedimenti amministrativi o la mancata adozione delle misure necessarie da parte degli operatori economici che gestiscono le discariche di cui trattasi.

Di conseguenza, la Commissione propone che la Romania, per la mancata esecuzione della sentenza della Corte, sia condannata al pagamento di una penalità pari a EUR 29 781,30 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa e fino all’adozione di tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa C-301/17. Al fine di garantire che i progressi compiuti dalla Romania possano essere monitorati, verificati e presi in considerazione, la Commissione propone che la penalità per ogni giorno di ritardo sia calcolata su periodi di 6 mesi di ritardo nell’adozione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-301/17, utilizzando una formula decrescente, in base alla quale il totale relativo a tali periodi è ridotto di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di discariche di rifiuti che sono state rese conformi alle disposizioni della direttiva 1999/31.

La Commissione propone inoltre di condannare la Romania al pagamento di una somma forfettaria pari all’importo giornaliero di EUR 3 311,50 moltiplicato per il numero di giorni trascorsi tra il giorno successivo alla pronuncia della sentenza nella causa C-301/17 e la data in cui la Romania avrà adottato tutte le misure necessarie per conformarsi a detta sentenza oppure, qualora la Romania non dovesse adottare tali misure, la data della pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa, a condizione che sia superata la somma forfettaria minima di EUR 1 643 000.

L’importo di tale penalità è stato stabilito tenendo conto della gravità dell’infrazione, della sua durata nonché della necessità di garantire un effetto dissuasivo delle sanzioni, in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro, mediante l’applicazione del fattore «n».


(1)  Sentenza del 18 ottobre 2018, Commissione/Romania (C-301/17, EU:C:2018:846).

(2)  GU 1999, L 182, pag. 1.


4.4.2022   

IT

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C 148/19


Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-116/22)

(2022/C 148/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania

ha violato l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (1) non avendo designato come zone speciali di conservazione 88 dei 4 606 siti per i quali il termine di sei anni di tale disposizione è scaduto;

ha violato l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43 non avendo fissato alcun obiettivo di conservazione per 88 dei 4 606 siti in questione e perseguendo, inoltre, in sede di fissazione degli obiettivi di conservazione, in modo generale e strutturale, una prassi che non soddisfa i requisiti giuridici di tale disposizione;

ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43 non avendo adottato alcuna misura di conservazione per 737 dei 4 606 siti in questione e perseguendo, inoltre, in sede di fissazione delle misure di conservazione, una prassi che non soddisfa i requisiti giuridici di tale disposizione;

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione europea addebita alla Repubblica federale di Germania di essere venuta meno al suo obbligo di adottare le misure necessarie ai sensi della direttiva 92/43/CEE in merito alla designazione e gestione della propria rete Natura 2000.

In primo luogo, la Germania viola l'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva non avendo designato 88 dei 4 606 siti, per i quali era scaduto il termine di sei anni di tale disposizione, come zone di protezione speciale al momento rilevante ai fini della violazione.

In secondo luogo, la Germania viola l'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva di definire obiettivi di conservazione sufficientemente specifici, in quanto non ha fissato alcun obiettivo di conservazione per 88 dei 4 606 siti in questione e persegue, inoltre, in sede di fissazione degli obiettivi di conservazione, in modo generale e strutturale, una prassi che non soddisfa i requisiti giuridici di tale disposizione. Secondo l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, gli obiettivi di conservazione devono essere quantificati e misurabili, distinguere chiaramente tra l'obiettivo del «ripristino» e quello del «mantenimento» dei pertinenti beni da proteggere del rispettivo sito ed essere definiti, in via generale, in atti giuridici vincolanti. La prassi tedesca in relazione agli obiettivi di conservazione non soddisfa detti requisiti.

In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania viene meno al suo obbligo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, di stabilire le misure di conservazione necessarie. La Germania non ha definito alcuna misura di conservazione per 737 dei 4 606 siti in questione e, inoltre, quando definisce le misure di conservazione, viola in modo generale e strutturale il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, secondo il quale le misure di conservazione devono basarsi su obiettivi di conservazione sufficientemente specifici.


(1)  Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).


Tribunale

4.4.2022   

IT

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C 148/21


Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — GEA Group / Commissione

(Causa T-195/19) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Annullamento della decisione che modifica la decisione iniziale - Decisione che respinge una domanda diretta al rimborso dell’ammenda - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Interesse ad agire - Ricevibilità - Articolo 266, paragrafo 1, TFUE»)

(2022/C 148/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. du Mont, R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, V. Bottka e T. Baumé, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione Ares(2019) 283284 della Commissione, del 24 gennaio 2019, recante rigetto della domanda della ricorrente diretta a ottenere il rimborso dell’ammenda pagata in forza della decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GEA Group AG sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.


4.4.2022   

IT

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C 148/21


Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Heitec / EUIPO — Hetec Datensysteme (HEITEC)

(Causa T-520/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo HEITEC - Mancata presa in considerazione di elementi di prova presentati dinanzi alla divisione d’annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 - Insussistenza di un uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625]»)

(2022/C 148/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heitec AG (Erlangen, Germania) (rappresentante: G. Wagner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hetec Datensysteme GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Kockläuner e O. Nilgen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 aprile 2019 (procedimento R 1171/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Hetec Datensysteme e la Heitec.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Heitec AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


4.4.2022   

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C 148/22


Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Companhia de Seguros Índico/Commissione

(Causa T-672/19) (1)

(«Appalti pubblici - Regolamento finanziario - Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate tramite il bilancio generale dell’Unione e il FES per un periodo di tre anni - Principio di buona fede - Abuso di diritto - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità»)

(2022/C 148/29)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Companhia de Seguros Índico SA (Maputo, Mozambico) (rappresentante: R. Oliveira, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: I. Melo Sampaio, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 18 luglio 2019 relativa all’esclusione della ricorrente per tre anni dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate tramite il bilancio generale dell’Unione europea e il Fondo europeo di sviluppo (FES) e di selezione ai fini dell’esecuzione di fondi dell’Unione, nonché alla pubblicazione delle informazioni relative a tale esclusione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Companhia de Seguros Índico SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


4.4.2022   

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C 148/23


Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Sped-Pro / Commissione

(Causa T-791/19) (1)

(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci - Decisione di rigetto di una denuncia - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 - Termine ragionevole - Interesse dell’Unione a proseguire l’esame di una denuncia - Determinazione dell’autorità nella posizione migliore per esaminare una denuncia - Criteri - Errore manifesto di valutazione - Carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto - Rischio di violazione dei diritti di un denunciante in caso di rigetto di una denuncia - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 148/30)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Sped-Pro S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Kozak, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Szczodrowski, L. Wildpanner e P. van Nuffel, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 6099 final della Commissione, del 12 agosto 2019 (caso AT.40459 — Spedizione di merci per ferrovia in Polonia — PKP Cargo), recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente riguardante asserite infrazioni all’articolo 102 TFUE nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci in Polonia.

Dispositivo

1)

La decisione C(2019) 6099 final della Commissione, del 12 agosto 2019 (caso AT.40459 — Spedizione di merci per ferrovia in Polonia — PKP Cargo), è annullata.

2)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Sped-Pro S.A.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


4.4.2022   

IT

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C 148/23


Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — OJ/Commissione

(Causa T-709/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Concorso EPSO/AD/380/19 - Decisione di rifiutare la proroga delle date del test di un concorso - Termine prescritto per passare una prova di selezione in un centro di test - Diritto ad un equo processo - Dovere di diligenza - Parità di trattamento»)

(2022/C 148/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: OJ (rappresentante: H.-E. von Harpe, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Hohenecker e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, all’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 30 gennaio 2020, con cui tale ufficio ha rifiutato di prorogare la data della prova di selezione del concorso EPSO/AD/380/19.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

OJ è condannato alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


4.4.2022   

IT

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C 148/24


Ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio 2022 — OP / Commissione

(Causa T-736/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Concorso generale EPSO/AST/147/19 - Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento»)

(2022/C 148/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: OP (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/147/19, del 5 febbraio 2020, di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva di detto concorso.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

OP è condannato alle spese.


(1)  GU C 79 dell’8.3.2021.


4.4.2022   

IT

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C 148/24


Ordinanza del Tribunale del 4 febbraio 2022 — ultra air/EUIPO — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

(Causa T-67/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimenti di dichiarazione di nullità e di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo ultrafilter international - Istanza di trasformazione in domanda di marchio nazionale - Procedimento di decadenza divenuto privo di oggetto - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 148/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ultra air GmbH (Hilden, Germania) (rappresentante: C. König, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2020 (procedimento R 271/2020-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la ultra air e la Donaldson Filtration Deutschland.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ultra air GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


4.4.2022   

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C 148/25


Ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio 2022 — Calrose Rice / EUIPO — Ricegrowers (Sunwhite)

(Causa T-459/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Sunwhite - Marchio nazionale figurativo anteriore Sunwhite - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 148/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Calrose Rice (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: H. Raychev, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Hamel e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ricegrowers Ltd (Leeton, Nuovo Galles del Sud, Australia) (rappresentanti: C. Menebröcker e C. Böhmer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2021 (procedimento R 2465/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ricegrowers e la Calrose Rice.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Calrose Rice è condannata alle spese relative al presente procedimento.


(1)  GU C 382 del 20.9.2021.


4.4.2022   

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C 148/26


Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2022 — Faller e a./Commissione

(Causa T-464/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Medicinali per uso umano - Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano Comirnaty - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2022/C 148/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Sonja Faller (Bressanone, Italia) ed altri 74 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: R. Holzeisen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. R. Killmann e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2021) 4034 final della Commissione del 31 maggio 2021, che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano «Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)», rilasciata con la decisione di esecuzione C(2020) 9598 final.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da TR e dalle altre persone fisiche i cui nomi figurano nell'allegato II, da YI e dalle altre persone fisiche i cui nomi figurano nell'allegato II, da EW e dalle altre persone fisiche i cui nomi figurano nell'allegato II e dal sig. Arnošt Komárek e le altre persone fisiche i cui nomi figurano nell'allegato II.

3)

La sig.ra Sonja Faller e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato I sono condannati alle spese.

4)

TR e le altre persone fisiche i cui nomi figurano nell'allegato II, YI e le altre persone fisiche i cui nomi figurano nell'allegato II, EW e le altre persone fisiche i cui nomi figurano nell'allegato II e il sig. Komárek e le altre persone fisiche i cui nomi figurano nell'allegato II sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d'intervento.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


4.4.2022   

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C 148/26


Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 febbraio 2022 — Eurecna / Commissione

(Causa T-739/21 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 148/36)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Eurecna SpA (Venezia, Italia) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti:J. Estrada de Solà e S. Romoli, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni della Commissione del 10, 16 e 30 settembre 2021 di opporre alla ricorrente una compensazione di crediti e, dall’altro, a che sia ordinato alla Commissione di procedere al versamento alla ricorrente degli importi corrispondenti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.4.2022   

IT

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C 148/27


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 febbraio 2022 — Collard / Parlamento e ID

(Causa T-53/22 R)

(«Procedimento sommario - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Sospensione ed esclusione di un deputato dal suo gruppo politico - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

(2022/C 148/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gilbert Collard (Vauvert, Francia) (rappresentante: B. Kuchukian, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Groupe politique Identité et démocratie (ID)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione dell’ufficio di presidenza di gruppo politico «Identité et démocratie» (ID) del Parlamento, del 22 gennaio 2022, mediante la quale il ricorrente è stato sospeso da tale gruppo e della decisione dei membri del gruppo politico ID del 25 gennaio 2022 con la quale il ricorrente è stato escluso da tale gruppo.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.4.2022   

IT

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C 148/27


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 febbraio 2022 — Rivière / Parlamento e ID

(Causa T-54/22 R)

(«Procedimento sommario - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Sospensione ed esclusione di un deputato dal suo gruppo politico - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

(2022/C 148/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jérôme Rivière (Parigi, Francia) (rappresentante: B. Kuchukian, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Groupe politique Identité et démocratie (ID)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione ufficio di presidenza di gruppo politico «Identité et démocratie» (ID) del Parlamento, del 21 gennaio 2022, mediante la quale il ricorrente è stato sospeso da tale gruppo e della decisione dei membri del gruppo politico ID del 25 gennaio 2022 con la quale è stato escluso da tale gruppo.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.4.2022   

IT

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C 148/28


Ricorso proposto il 4 novembre 2021 — ID e a. / Parlamento

(Causa T-711/21)

(2022/C 148/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ID e altri sei ricorrenti (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

pronunciare l’annullamento della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 27 ottobre 2021 recante norme eccezionali in materia di sanità e sicurezza disciplinanti l’accesso agli edifici del Parlamento europeo nei suoi tre luoghi di lavoro.

condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese, incluse quelle relative al ricorso diretto alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di fondamento della decisione impugnata su una base giuridica valida per consentire il trattamento di dati sanitari dei ricorrenti. I ricorrenti contestano che l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, nonché l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 80, paragrafo 4, e l’articolo 126, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea costituiscano una base giuridica valida per fondare l’adozione della decisione impugnata e, pertanto, imporre la misura contestata nei loro confronti. Inoltre, sostengono che una decisione dell’Ufficio di presidenza, come la decisione impugnata, non potrebbe costituire il fondamento di misure che implicano il trattamento di dati molto sensibili in quanto, conformemente all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), gli elementi essenziali di un siffatto trattamento dei dati dovrebbero essere previsti da una «legge», il che non avverrebbe nel caso di una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali relativi al trattamento dei dati personali. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, vertente su una violazione del principio di limitazione delle finalità del trattamento dei dati e del principio di legalità. Infatti, affinché i dati personali contenuti nei certificati COVID digitali dell’UE dei ricorrenti possano essere utilizzati per concedere loro l’accesso agli edifici del Parlamento, sarebbe giuridicamente necessario che detti dati siano stati raccolti a tal fine. In mancanza di una base giuridica che autorizzi espressamente il trattamento dei dati sanitari relativi alla vaccinazione, ai test o alla guarigione al fine di subordinare l’accesso al luogo di lavoro e alle assemblee parlamentari, in nessun caso spetterebbe all’Ufficio di presidenza del Parlamento autorizzare un siffatto trattamento di dati, a fortiori tramite un atto che non è una legge nel senso formale del termine.

Seconda parte, vertente su una violazione dei principi di lealtà, trasparenza e minimizzazione dal momento che, in fase di raccolta dei loro dati personali, i ricorrenti non sarebbero stati informati del fatto che tali dati sarebbero stati utilizzati per consentire o rifiutare loro l’accesso al luogo di lavoro.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe, in modo ingiustificato, il diritto alla vita privata e ai dati personali, il diritto all’integrità fisica, il diritto alla libertà e alla sicurezza nonché il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, vertente su una violazione dei diritti all’integrità fisica dei ricorrenti, del loro diritto alla libertà e alla sicurezza, del loro diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione nonché dei loro diritti al rispetto della vita privata e dei loro dati personali.

Seconda parte, vertente sul fatto che la violazione arrecata dalla decisione impugnata ai diritti e ai principi di cui alla prima parte contravverrebbe al principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto la misura contestata non sarebbe necessaria, adeguata, e proporzionata per raggiungere gli obiettivi perseguiti.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/29


Ricorso proposto l’11 novembre 2021 — IL e a. / Parlamento

(Causa T-724/21)

(2022/C 148/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: IL e altri 81 ricorrenti (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

pronunciare l’annullamento della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 27 ottobre 2021 recante norme eccezionali in materia di sanità e sicurezza disciplinanti l’accesso agli edifici del Parlamento europeo nei suoi tre luoghi di lavoro.

condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese, incluse quelle relative al ricorso diretto alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di fondamento della decisione impugnata su una base giuridica valida per consentire il trattamento di dati sanitari dei ricorrenti. I ricorrenti contestano che l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, nonché l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 80, paragrafo 4, e l’articolo 126, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea costituiscano una base giuridica valida per fondare l’adozione della decisione impugnata e, pertanto, imporre la misura contestata nei loro confronti. Inoltre, sostengono che una decisione dell’Ufficio di presidenza, come la decisione impugnata, non potrebbe costituire il fondamento di misure che implicano il trattamento di dati molto sensibili in quanto, conformemente all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), gli elementi essenziali di un siffatto trattamento dei dati dovrebbero essere previsti da una «legge», il che non avverrebbe nel caso di una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali relativi al trattamento dei dati personali. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, vertente su una violazione del principio di limitazione delle finalità del trattamento dei dati e del principio di legalità. Infatti, affinché i dati personali contenuti nei certificati COVID digitali dell’UE dei ricorrenti possano essere utilizzati per concedere loro l’accesso agli edifici del Parlamento, sarebbe giuridicamente necessario che detti dati siano stati raccolti a tal fine. In mancanza di una base giuridica che autorizzi espressamente il trattamento dei dati sanitari relativi alla vaccinazione, ai test o alla guarigione al fine di subordinare l’accesso al luogo di lavoro e alle assemblee parlamentari, in nessun caso spetterebbe all’Ufficio di presidenza del Parlamento autorizzare un siffatto trattamento di dati, a fortiori tramite un atto che non è una legge nel senso formale del termine.

Seconda parte, vertente su una violazione dei principi di lealtà, trasparenza e minimizzazione dal momento che, in fase di raccolta dei loro dati personali, i ricorrenti non sarebbero stati informati del fatto che tali dati sarebbero stati utilizzati per consentire o rifiutare loro l’accesso al luogo di lavoro.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe, in modo ingiustificato, il diritto alla vita privata e ai dati personali, il diritto all’integrità fisica, il diritto alla libertà e alla sicurezza nonché il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, vertente su una violazione dei diritti all’integrità fisica dei ricorrenti, del loro diritto alla libertà e alla sicurezza, del loro diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione nonché dei loro diritti al rispetto della vita privata e dei loro dati personali.

Seconda parte, vertente sul fatto che la violazione arrecata dalla decisione impugnata ai diritti e ai principi di cui alla prima parte contravverrebbe al principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto la misura contestata non sarebbe necessaria, adeguata e proporzionata per raggiungere gli obiettivi perseguiti.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/30


Ricorso proposto il 21 gennaio 2022 — Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris / Parlamento

(Causa T-41/22)

(2022/C 148/41)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: K. Koźmiński, consulente legale, e T. Siemiński, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2021 sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia [2021/2925(RSP)];

in subordine — in caso di rigetto della domanda di annullamento totale della risoluzione impugnata — annullare parzialmente tale risoluzione, ossia nella parte di cui alla lettera «Y», dal seguente tenore: «considerando che un'organizzazione integralista, Ordo Iuris, strettamente legata alla coalizione di governo, è stata una delle forze propugnatrici delle campagne che minano i diritti umani e la parità di genere in Polonia, inclusi i tentativi di vietare l'aborto, le richieste di ritiro della Polonia dalla convenzione di Istanbul e la creazione di “zone libere da LGBTI”; che i valori culturali e religiosi in Polonia sono pertanto utilizzati a torto come ragioni per impedire la piena realizzazione dei diritti delle donne, la loro uguaglianza e il loro diritto di decidere del proprio corpo»;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza del Parlamento europeo per l’adozione della risoluzione impugnata a motivo del fatto che l’oggetto della risoluzione non rientra nelle competenze attribuite all’Unione europea dagli Stati membri tramite i Trattati, nonché sullo sviamento di potere consistente nell’uso strumentale della forma giuridica della risoluzione allo scopo di aggirare l’obbligo di modifica dei Trattati al fine di attribuire competenze all'Unione Europea che essa non ha conformemente ai Trattati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati o delle norme giuridiche connesse alla loro applicazione, ossia sulla violazione dell’articolo 2, TUE, dell’articolo 6, paragrafo 3 TUE, e dell’articolo 10 TFUE, in quanto la risoluzione:

viola i diritti e i beni personali della ricorrente,

è basata su informazioni non verificate ed erronee in relazione alla situazione di fatto e di diritto in Polonia,

contiene un’analisi e un’interpretazione inattendibili del diritto internazionale pubblico per quanto riguarda la questione dell’aborto,

attribuisce ingiustificatamente al divieto di interruzione della gravidanza e alla tutela della vita nella fase prenatale una presunta contraddizione con i valori di cui all’articolo 2 TUE, non considerando il fatto che la questione dell’ammissibilità dell’aborto non è parte della tradizione costituzionale comune degli Stati membri, il che a sua volta:

costituisce una discriminazione nella vita sociale, politica e giuridica nell’Unione europea delle persone favorevoli al divieto dell'aborto e alla protezione della vita umana nella fase prenatale;

viola il principio del rispetto dell’identità nazionale e costituzionale degli Stati membri.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/31


Ricorso proposto il 31 gennaio 2022 — Conserve Italia e Conserves France/Commissione

(Causa T-59/22)

(2022/C 148/42)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Conserve Italia — Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. (San Lazzaro di Savena, Italia), Conserves France (Tarascon, Francia) (rappresentanti: L. Di Via, M. Petite, L. Tresoldi e E. Belli, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile;

annullare la decisione C (2021) 8259 della Commissione europea del 19 novembre 2021 (caso AT.40127 — Conserve Vegetali), relativa a un procedimento a norma dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE nella parte relativa al calcolo dell’ammenda;

ridurre l’importo dell’ammenda e concedere qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale ritenga appropriato; e

condannare la Commissione europea a pagare a Conserve Italia e Conserves France le spese relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 23, paragrafo 3, comma 3 del Regolamento 1/2003 (1) e del punto 33 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento 1/2003, per errore di fatto e di diritto nella qualificazione di Conserve Italia alla stregua di un’impresa piuttosto che di un’associazione d’imprese e vizio nella determinazione del massimo edittale della Sanzione.

Si fa valere a questo riguardo che i ricorrenti contestano l’erronea qualificazione di Conserve Italia alla stregua di una «impresa» piuttosto che di un’«associazione di imprese», ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Il mancato riconoscimento nella decisione della natura di «associazione di imprese» — secondo la nozione propria ed autonoma elaborata dal diritto antitrust europeo — di Conserve Italia si è riflessa in un vizio grave nel calcolo del massimo edittale della sanzione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 23 del Regolamento 1/2003 e dei punti 14, 19, 20, 22, 24 e 25 degli Orientamenti, per errore nella quantificazione dell’importo base.

Si fa valere a questo riguardo che, in primo luogo, i ricorrenti contestano che la Commissione europea, nel determinare il valore delle vendite da prendere a riferimento per calcolare l’importo base della sanzione loro inflitta, è incorsa in errore nel prendere in considerazione il valore delle vendite generate in tutto lo spazio SEE. In secondo luogo, i ricorrenti ritengono ingiustificata nel caso di specie l’applicazione da parte della Commissione europea di una proporzione pari al 18 % del valore delle vendite. Inoltre, la Commissione europea ha addebitato a Conserve Italia un periodo di partecipazione corrispondente all’intera durata dell’infrazione, omettendo di valutare che la partecipazione di quest’ultima a ciascun accordo sia stata ben più limitata e per nulla continuativa, dal momento che l’esecuzione degli accordi ha subito diverse interruzioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, p. 1).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/32


Ricorso proposto il 28 gennaio 2022 — Estonia/Commissione

(Causa T-62/22)

(2022/C 148/43)

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: M. Kriisa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea, del 17 novembre 2021, nella parte in cui concerne la Repubblica di Estonia in relazione a un importo pari a EUR 634 057,30.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe erroneamente interpretato e applicato l’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 30 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 (2), pervenendo così all’erronea conclusione secondo cui il sistema per la presentazione delle domande di aiuto in Estonia non sarebbe conforme a tali disposizioni.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe interpretato l’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 640/2014 in termini arbitrari e, di conseguenza, lo avrebbe applicato in maniera erronea.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe violato l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione, in quanto non sarebbe riuscita a fornire una motivazione sufficientemente chiara in relazione alla ragione per cui la sostituzione degli animali secondo le modalità consentite in Estonia non sarebbe conforme al diritto dell’Unione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/33


Ricorso proposto il 1o febbraio 2022 — Brooks England/EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)

(Causa T-63/22)

(2022/C 148/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brooks England (Smethwick, Regno Unito) (rappresentante: S. Feltrinelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brooks Sports, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «BROOKS ENGLAND» — Domanda di registrazione n. 3 298 321

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2021 nel procedimento R 2432/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso della ricorrente;

annullare interamente la decisione impugnata e dichiarare quindi che il segno contestato deve essere registrato per tutti i prodotti contestati;

in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata dichiarando che il segno contestato dev’essere registrato almeno per i prodotti contestati della classe 18;

condannare l'EUIPO a rimborsare tutte le spese legali sostenute dalla ricorrente in relazione al precedente e all’attuale procedimento;

Motivi invocati

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente valutato il rischio di confusione tra il segno contestato e il marchio anteriore;

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente valutato le prove relative all'uso del marchio anteriore;

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente effettuato la valutazione relativa alla comparazione dei prodotti;

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per aver erroneamente effettuato la valutazione relativa alla comparazione dei segni e al rischio di associazione.


4.4.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/34


Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Eurecna/Commissione

(Causa T-69/22)

(2022/C 148/45)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Eurecna SpA (Venezia, Italia) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annulare la decisione impugnata di compensazione di crediti contenute nella lettera della Commissione del 25 novembre 2021, con cui la Commissione ha provveduto a recuperare la somma di 22 139,05 EUR della somma di 417 234,68 EUR erogata nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione europea e giudicata da recuperare a seguito di irregolarità asseritamente commesse in fase di rendicontazione contabile; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo articolato in quattro argomenti.

1.

Motivo unico, vertente sull’inesistenza del credito contestato.

A questo riguardo, si fa valere la violazione del principio di buona amministrazione e diligenza nell’azione amministrativa in relazione alla verifica contabile condotta da Ernst & Young (EY); la violazione dei diritti della difesa in relazione alla verifica contabile condotta da EY; la violazione del principio di buona amministrazione per mancato rispetto del dovere di imparzialità nell’azione amministrativa; e l’errata interpretazione del contratto nella relazione di EY.


4.4.2022   

IT

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C 148/34


Ricorso proposto l’8 febbraio 2022 — Walsall Conduits/EUIPO– Liberty Engineering (Willenhall) (WALSALL CONDUITS)

(Causa T-73/22)

(2022/C 148/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Walsall Conduits Ltd (Liverpool, Regno Unito) (rappresentante: C. Bey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Liberty Engineering (Willenhall) Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «WALSALL CONDUITS» — Domanda di registrazione n. 16 369 944

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2021 nel procedimento R 575/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione impugnata;

dichiarare fondata l’opposizione e respingere integralmente la domanda di registrazione del marchio contestato; in subordine, rinviare il procedimento alla divisione di opposizione dell’EUIPO;

condannare l’EUIPO e la Shifter (Willenhall) Limited alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio;

Violazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio;

Violazione degli articoli 41, paragrafo 1, e 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


4.4.2022   

IT

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C 148/35


Ricorso proposto l’11 febbraio 2022 — Prigozhin/Consiglio

(Causa T-75/22)

(2022/C 148/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di Yevgeniy Viktorovich Prigozhin e,

nella parte in cui riguardano il ricorrente,

annullare la decisione (PESC) 2021/2197 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

nei limiti in cui, in questi due atti, egli viene nominativamente designato come finanziatore del Wagner Group;

dichiarare che, in ogni caso, il nome di Yevgeniy Viktorovich Prigozhin dovrà essere immediatamente rimosso dagli atti impugnati;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: il ricorrente sostiene che il Consiglio sarebbe venuto meno all’obbligo di motivazione degli atti impugnati non avendo apportato alcun elemento preciso che giustifichi l’indicazione del nome del ricorrente nel corpo degli atti impugnati.

2.

Secondo motivo, vertente sull’esistenza di uno sviamento di potere. Il ricorrente fa valere, al riguardo, che, in assenza di elementi a fondamento della sua descrizione come «finanziatore del Wagner Group», il Consiglio poteva soltanto indirettamente designarlo nella motivazione per l’inserimento del Wagner Group, così sviando lo scopo inizialmente perseguito dalla misura.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione. Il ricorrente sostiene che egli non è il finanziatore del Wagner Group e che non esiste alcun legame tra lui e tale entità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente adduce che, inserendo il suo nome nel corpo della motivazione per l’inserimento del Wagner Group, il Consiglio avrebbe violato gli articoli 10, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/36


Ricorso proposto il 9 febbraio 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

(Causa T-76/22)

(2022/C 148/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Schwa-Medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH (Ehringshausen, Germania) (rappresentanti: E. Fortunet e P. Marchiset, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Med-El Elektromedizinische Geräte GesmbH (Innsbruck, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «STIWELL» / Marchio dell’Unione europea n. 4 072 542

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 novembre 2021 nel procedimento R 1383/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui rifiuta di accogliere la domanda di decadenza del marchio dell'Unione europea STIWELL n. 4 072 542 per i prodotti «dispositivi di stimolazione neuromuscolare» della classe 10, e nella parte in cui rifiuta di fissare il punto di partenza della data di decadenza per tutti i prodotti nel giorno del quinto anniversario della pubblicazione della registrazione di tale marchio nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea (il 21 febbraio 2011);

condannare l'EUIPO e la società Med-El alle spese afferenti al presente ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio, non avendo svolto una valutazione globale che tenesse conto di tutti i fattori e fosse basata su tutte le circostanze;

Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio valutando la specificità dei prodotti in relazione all'attività del titolare del marchio e non in relazione alla designazione dei prodotti;

Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio adottando una motivazione contraddittoria sulla presunta specificità di tali prodotti;

Errore della commissione di ricorso nel fissare la data in cui ha avuto effetto la decadenza, nell’aver accolto un requisito attinente ad un legittimo motivo e nell'aver interpretato erroneamente tale legittimo motivo.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/37


Ricorso proposto l’11 febbraio 2022 –Euranimi / Commissione

(Causa T-81/22)

(2022/C 148/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (1), come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 novembre 2021, per quanto riguarda le misure adottate nell’ambito del procedimento antidumping AD670;

condannare la Commissione europea a farsi carico delle spese giudiziarie della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in riferimento alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente e su un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, in riferimento alla valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità sia per i prodotti indiani sia per quelli originari dell’Indonesia, nonché su un errore manifesto di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errata valutazione dell’interesse dell’Unione che giustifica l’istituzione dei dazi antidumping.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU 2021, L 410, pag. 153).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/38


Ricorso proposto il 15 febbraio 2022 — Bambu Sales/EUIPO (BAMBU)

(Causa T-82/22)

(2022/C 148/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bambu Sales, Inc. (Secaucus, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: T. Stein, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo BAMBU — Domanda di registrazione n. 18 105 815

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 dicembre 2021 nel procedimento R 1702/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/38


Ricorso proposto il 14 febbraio 2022 — Selimfiber / EUIPO — Qureshi (SPETRA)

(Causa T-83/22)

(2022/C 148/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Selimfiber Co. Ltd (Gimpo-si, Repubblica di Corea) (rappresentanti: J. Klaus e M. Odink, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Mohammad Sohail Qureshi (Bradford, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo SPETRA — domanda di registrazione n. 18 271 624

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2021 nel procedimento R 684/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese per il presente ricorso e per gli ulteriori costi sostenuti dalla ricorrente; in alternativa, qualora il controinteressato dinanzi all’EUIPO intervenisse in giudizio, condannare quest’ultimo e il convenuto in solido alla rifusione delle suddette spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 20217/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/39


Ricorso proposto il 15 febbraio 2022 — Credit Suisse Group e a. / Commissione

(Causa T-84/22)

(2022/C 148/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Credit Suisse Group AG (Zurigo, Svizzera), Credit Suisse AG (Zurigo), Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Wesseling e F. Brouwer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2021) 8612 final del 2 dicembre 2021 nel caso AT.40135 — FOREX (Sterling Lads) (in prosieguo: la «decisione») ai sensi dell’articolo 263 TFUE;

in subordine, annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE e ridurre l’ammenda inflitta all’articolo 2 della decisione, ai sensi dell’articolo 261 TFUE;

in ogni caso, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’articolo 2 della decisione, ai sensi dell’articolo 261 TFUE;

ordinare, a titolo di misura di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 88, paragrafo 1 e degli articoli 89, paragrafo 3, lettera d) o 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione da parte della Commissione della decisione di transazione;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, o, in subordine, a un’adeguata quota delle loro spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e non ha motivato a sufficienza la conclusione secondo cui le conversazioni (chat) di scambio di informazioni costituiscono accordi e/o pratiche concordate. In particolare,

la Commissione non ha fornito le prove richieste per stabilire l’esistenza dell’intesa sottostante e, per estensione, che le conversazioni di scambio di informazioni costituiscano un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE;

in subordine, le prove su cui si è basata la Commissione non sono atte a dimostrare in modo giuridicamente adeguato che le conversazioni di scambio di informazioni costituiscano un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e non ha motivato a sufficienza la conclusione secondo cui le conversazioni di scambio di informazioni, considerate isolatamente o come parte di un’asserita infrazione unica e continuata comprendente altri asseriti comportamenti per i quali la CS non è considerata responsabile, avevano per oggetto di restringere e/o falsare la concorrenza. In particolare,

la Commissione non ha soddisfatto l’onere della prova ai sensi dell’articolo 101 TFUE in relazione al fatto che le conversazioni di scambio di informazioni restringano la concorrenza per oggetto;

la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che una spiegazione legittima per il comportamento e gli effetti favorevoli per la concorrenza siano irrilevanti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e ha fornito una motivazione insufficiente nell’applicare il concetto di infrazione unica e continuata. In particolare,

la Commissione non ha dimostrato e non ha motivato in modo sufficiente l’esistenza di un piano complessivo che perseguiva un obiettivo comune al quale la CS intendeva contribuire o di cui era a conoscenza o che avrebbe dovuto prevedere;

la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che l’intesa sottostante sia un elemento di un’asserita infrazione unica e continuata.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23 del regolamento 1/2003, gli orientamenti per il calcolo delle ammende, i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché l’obbligo di motivazione. In particolare,

la Commissione ha adottato un parametro di valore delle vendite che sovrastima in modo significativo ed arbitrario il valore delle vendite della CS e quindi la rilevanza economica dell’asserita infrazione, discostandosi dal concetto di «valore delle vendite» enunciato negli orientamenti per il calcolo delle ammende;

la riduzione concessa alla CS per le circostanze attenuanti è sproporzionatamente bassa e non prende in considerazione altre circostanze attenuanti;

l’ammenda inflitta alla CS sopravvaluta in modo significativo la gravità dell’asserita infrazione;

l’ammenda inflitta alla CS viola il principio di parità di trattamento;

la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente per consentire al Tribunale di valutare la proporzionalità del calcolo dell’ammenda della CS rispetto a quella delle parti della transazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa della CS nel non procedere a un’indagine diligente e imparziale.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/40


Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Homy Casa/EUIPO — Albatros International (sedie)

(Causa T-89/22)

(2022/C 148/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Homy Casa Ltd (Guangzhou, Cina) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Albatros International GmbH (Nerdlen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell’Unione europea (sedie) –Disegno o modello dell’Unione europea n. 2745 554-0002

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 novembre 2021 nel procedimento R 837/2020-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sorte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Erronea applicazione e interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/41


Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Kande Mupompa/Consiglio

(Causa T-90/22)

(2022/C 148/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. Al riguardo, il ricorrente fa valere diverse censure quanto alla violazione dei suoi diritti nell’ambito dei procedimenti che hanno portato il Consiglio all’adozione e al rinnovo delle misure restrittive nei suoi confronti e deduce, in particolare, la violazione del suo diritto di essere ascoltato in condizioni accettabili.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione che avrebbe commesso il Consiglio in relazione al coinvolgimento del ricorrente in atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. Il ricorrente critica il contesto del riesame che ha preceduto il controverso rinnovo delle misure restrittive e contesta qualsiasi coinvolgimento attuale nei fatti alla base della decisione di inserirlo nell’elenco delle persone cui si rivolge la decisione 2010/788/PESC.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/42


Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Ruhorimbere/Consiglio

(Causa T-91/22)

(2022/C 148/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/42


Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Amisi Kumba/Consiglio

(Causa T-92/22)

(2022/C 148/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 2 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 2 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/43


Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Ramazani Shadary/Consiglio

(Causa T-93/22)

(2022/C 148/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/44


Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Mutondo/Consiglio

(Causa T-94/22)

(2022/C 148/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalev Mutondo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/44


Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Kanyama/Consiglio

(Causa T-95/22)

(2022/C 148/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/45


Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Kampete/Consiglio

(Causa T-96/22)

(2022/C 148/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 1 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 1 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/45


Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Ilunga Luyoyo/Consiglio

(Causa T-97/22)

(2022/C 148/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 3 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 3 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

IT

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C 148/46


Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Boshab/Consiglio

(Causa T-98/22)

(2022/C 148/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).


4.4.2022   

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C 148/47


Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Ciar/EUIPO — Motion (Dispositivo di movimentazione)

(Causa T-100/22)

(2022/C 148/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ciar SpA (Pesaro, Italia) (rappresentanti: L. Goglia, S. Lavagnini, B. Villa, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Motion SpA (Forlì, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello interessato: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario (Dispositivo di movimentazione) — Disegno o modello comunitario n. 002 237 495-0009

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2021 nel procedimento R 50/2017-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, confermare la decisione della divisione di annullamento o, in ogni caso, dichiarare nullo il DMC contestato;

condannare le resistenti alle spese.

Motivi invocati

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


4.4.2022   

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C 148/47


Ricorso proposto l’8 marzo 2022 — RT France / Consiglio

(Causa T-125/22)

(2022/C 148/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RT France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: E. Piwnica, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

annullare il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese;

con tutte le conseguenze di diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, dei diritti della difesa, nonché del principio del contraddittorio, garantiti dagli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, della libertà di espressione e d’informazione garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, della libertà d’impresa tutelata dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, del principio di non discriminazione derivante dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.


4.4.2022   

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C 148/48


Ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2022 — El Corte Inglés / EUIPO

(Causa T-491/20) (1)

(2022/C 148/65)

Lingua processuale: spagnolo

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


4.4.2022   

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C 148/48


Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2022 — Civitta Eesti / Commissione

(Causa T-665/21) (1)

(2022/C 148/66)

Lingua processuale: l’inglese

La presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 490 del 6.12.2021.


4.4.2022   

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Ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2022 — Hoteles Olivencia / EUIPO — Corporacion H10 Hotels (HOTELES HO)

(Causa T-707/21) (1)

(2022/C 148/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.