ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 169 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 169/01 |
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Commissione europea |
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2018/C 169/02 |
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2018/C 169/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 169/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8902 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 169/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8882 — Kennedy Wilson/AXA/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 169/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8660 — Fortum/Uniper) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 169/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2018
relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
(2018/C 169/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 79,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini, quale membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione»), un rappresentante di ciascuno Stato membro. |
(2) |
Con decisione dell’11 maggio 2015 (2) il Consiglio ha nominato 15 membri del consiglio di amministrazione. |
(3) |
Il governo dell’Estonia ha informato il Consiglio dell’intenzione di sostituire il rappresentante estone del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Enda VESKIMÄE, di cittadinanza estone, nata il 17 maggio 1956, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione della sig.ra Aive TELLING per il periodo dal 14 maggio 2018 al 31 maggio 2019.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio dell’11 maggio 2015 recante nomina di quindici membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU C 161 del 14.5.2015, pag. 2).
Commissione europea
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 169/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 maggio 2018
(2018/C 169/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1883 |
JPY |
yen giapponesi |
130,77 |
DKK |
corone danesi |
7,4492 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87900 |
SEK |
corone svedesi |
10,2928 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1910 |
ISK |
corone islandesi |
122,60 |
NOK |
corone norvegesi |
9,5673 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,551 |
HUF |
fiorini ungheresi |
316,93 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2837 |
RON |
leu rumeni |
4,6331 |
TRY |
lire turche |
5,2719 |
AUD |
dollari australiani |
1,5857 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5253 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3280 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7222 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5908 |
KRW |
won sudcoreani |
1 279,12 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,8389 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5606 |
HRK |
kuna croata |
7,3833 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 715,82 |
MYR |
ringgit malese |
4,7009 |
PHP |
peso filippino |
62,424 |
RUB |
rublo russo |
73,8220 |
THB |
baht thailandese |
38,049 |
BRL |
real brasiliano |
4,3439 |
MXN |
peso messicano |
23,4398 |
INR |
rupia indiana |
80,8720 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 169/3 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Pubblicazione del numero totale di quote in circolazione nel 2017 ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea istituito con direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2018/C 169/03)
1. INTRODUZIONE
Nel 2015 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la decisione di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato (1) nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione europea (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La riserva, che sarà operativa a decorrere dal 2019, intende evitare che il mercato europeo del carbonio operi con un’ampia eccedenza strutturale di quote, con il rischio connesso che ciò impedisca all’EU ETS di dare il necessario segnale di investimento per conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE in modo efficiente sotto il profilo dei costi.
La decisione prevede che, a partire dal 2017, entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione pubblichi il numero totale di quote in circolazione. Questo dato permette di determinare se le quote destinate all’asta nell’anno successivo debbano essere immesse nella riserva.
Il 12 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato il numero totale di quote in circolazione, pari a circa 1,6 miliardi (3). Tuttavia, in linea con le norme concordate in materia di riserva stabilizzatrice del mercato, la pubblicazione non ha dato luogo a immissione di quote nella riserva.
La presente comunicazione è la seconda pubblicata ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato e riguarda il 2017: vi figurano il totale effettivo delle quote in circolazione e le modalità dettagliate di calcolo di tale cifra. Poiché la riserva stabilizzatrice del mercato sarà operativa solo dal 2019, la presente pubblicazione è la prima nel suo genere a comportare l’immissione di quote nella riserva.
2. FUNZIONAMENTO DELLA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO
La riserva stabilizzatrice del mercato entra automaticamente in funzione quando il numero totale di quote in circolazione esce da una forcella prestabilita: le quote sono immesse nella riserva se il numero totale in circolazione supera la soglia di 833 milioni; sono invece svincolate dalla riserva se il numero totale in circolazione è inferiore a 400 milioni. Le quote sono aggiunte alla riserva mettendone all’asta un numero inferiore e sono svincolate dalla riserva mettendo all’asta 100 milioni di quote in più in futuro.
La pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, in base a cui le quote saranno aggiunte alla riserva o svincolate da essa, è pertanto un elemento essenziale del funzionamento della riserva.
Nell’ambito della revisione recentemente concordata del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE ETS (4), il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato è sensibilmente cambiato. Dal 2019 al 2023 la percentuale del numero totale di quote in circolazione che determina il numero di quote immesse nella riserva se si supera la soglia di 833 milioni di quote è temporaneamente raddoppiata, dal 12 % al 24 %. Analogamente, la percentuale applicata per determinare l’alimentazione della riserva stabilizzatrice del mercato nei primi otto mesi di funzionamento della riserva nel 2019 è anch’essa raddoppiata, dall’8 % al 16 % (5). Inoltre, a decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato che superano il numero totale di quote messe all’asta nel corso dell’anno precedente non sono più valide.
In base alla presente comunicazione il 16 % del numero totale di quote in circolazione è integrato nella riserva nei primi otto mesi del 2019 a decorrere dal 1o gennaio. Un importo corrispondente sarà dedotto dal volume d’asta degli Stati membri secondo le rispettive percentuali di quote d’asta. In questo contesto è importante rammentare che fino al 31 dicembre 2025 le quote ridistribuite a fini di solidarietà e crescita nell’ambito dell’Unione sono escluse dal calcolo per determinare le percentuali pertinenti.
Analogamente, il 24 % del numero totale di quote in circolazione che devono essere pubblicate nel maggio 2019 saranno immesse nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o settembre 2019 anziché essere messe all’asta dagli Stati membri.
3. NUMERO TOTALE DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE
A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814, il numero totale di quote in circolazione «corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell’ETS dell’UE, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell’ETS dell’UE, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva.»
Sostanzialmente il numero totale di quote in circolazione (total number of allowances in circulation – TNAC) utili ad alimentare la riserva stabilizzatrice del mercato o che possono essere svincolate è calcolato con la seguente formula:
TNAC = offerta – (domanda + quote nella riserva stabilizzatrice del mercato)
Vi sono tre diversi elementi che determinano il numero totale di quote in circolazione: primo, l’offerta di quote dal 1o gennaio 2008; secondo, il numero di quote restituite e cancellate (la domanda); terzo, l’ammontare della riserva.
Come previsto nella decisione (UE) 2015/1814, le quote assegnate al trasporto aereo e le emissioni del trasporto aereo verificate non sono prese in considerazione in questo contesto.
3.1. Offerta
L’offerta di quote sul mercato è determinata da cinque diversi elementi:
— |
le quote riportate dal periodo 2008-2012 («fase 2»), |
— |
le quote messe all’asta tra il 1o gennaio 2013 (6) e il 31 dicembre 2017, |
— |
le quote assegnate a titolo gratuito tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017, ivi comprese quelle assegnate dalla riserva per i nuovi entranti (new entrants’ reserve - NER), |
— |
le quote monetizzate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per il programma NER300, |
— |
i diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2017. |
Il numero di quote riportate dalla fase 2 dell’UE ETS è pari a 1 749 540 826 (7). Questo «totale riportato» rappresenta il numero totale delle quote rilasciate nel corso della fase 2 dell’UE ETS che non sono state né restituite per coprire le emissioni verificate né cancellate. Ai fini della determinazione del numero totale di quote in circolazione, esso rappresenta dunque il numero di quote ETS in circolazione all’inizio del periodo 2013-2020 (la «fase 3»), al 1o gennaio 2013, ed è preso in considerazione in quanto tale nel calcolo.
Secondo le relazioni delle aste sulla piattaforma comune e sulle pertinenti piattaforme indipendenti (8), il numero di quote messe all’asta tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017, compreso nelle cosiddette «aste anticipate», è 3 725 458 000.
Il numero di quote assegnate a titolo gratuito, comprese quelle assegnate dalla NER, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 è 4 402 755 035 (9).
Ai fini del programma NER300 la BEI ha monetizzato 300 000 000 quote (10).
I diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2017 corrispondono a 419 338 468 (11).
3.2. Domanda
La domanda comprende le emissioni totali verificate provenienti dagli impianti tra il 1o gennaio 2013 (12) e il 31 dicembre 2017, pari a 8 942 239 207 (13), e le quote cancellate nel medesimo periodo, pari a 278 524.
3.3. Ammontare di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato
Considerando che diverrà operativa solo nel 2019, la riserva stabilizzatrice del mercato attualmente non detiene quote disponibili.
3.4. Numero totale di quote in circolazione
Alla luce di quanto precede, il numero totale di quote in circolazione ammonta a 1 654 574 598.
4. CONCLUSIONE
In linea con le norme concordate in materia di riserva stabilizzatrice del mercato, nei primi 8 mesi del 2019, a decorrere dal 1o gennaio, un totale di 264 731 936 quote confluirà nella riserva.
La prossima pubblicazione uscirà nel maggio 2019 per determinare il numero di quote che alimenteranno la riserva dal 1o settembre 2019 all’agosto 2020.
Tabella 1
Quadro generale
Offerta |
|||
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1 749 540 826 |
||
|
4 402 755 035 |
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3 725 458 000 |
||
|
300 000 000 |
||
|
419 338 468 |
||
Totale (offerta) |
10 597 092 329 |
Domanda |
|||
|
8 942 239 207 |
||
|
278 524 |
||
Totale (domanda) |
8 942 517 731 |
Quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato |
|
Numero di quote nella riserva |
0 |
|
|
Numero totale di quote in circolazione |
1 654 574 598 |
(1) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consigl io (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(3) Cfr. comunicazione della Commissione C(2017) 3228 final, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf
(4) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(5) Cfr. articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, secondo cui il 12 % del numero totale di quote in circolazione è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi, e l’8 % nei primi otto mesi di funzionamento della riserva (ossia tra il 1o gennaio e il 1o settembre 2019) nonché l’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/410 secondo cui queste percentuali sono raddoppiate fino al 31 dicembre 2023.
(6) Tale cifra comprende le cosiddette «aste anticipate», vale a dire le quote valide per il periodo 2013-2020 che sono state messe all’asta prima del 1o gennaio 2013.
(7) Cfr. relazione sul mercato del carbonio 2015; COM (2015) 576.
(8) Disponibili agli indirizzi: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/archive e https://www.theice.com/marketdata/reports/148.
(9) Dato basato su un estratto del catalogo delle operazioni dell’Unione europea (European Union Transaction Log – EUTL) al 1o aprile 2018.
(10) Una prima tranche di 200 milioni di quote — vendute nel 2011 e nel 2012 — e una seconda tranche di 100 milioni di quote — vendute nel 2013 e nel 2014; per ulteriori dettagli cfr. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf.
(11) Dato basato su un estratto dell’EUTL al 1o aprile 2018.
(12) Per quanto riguarda le emissioni verificate nel periodo 2008-2012, si prega di consultare le spiegazioni sul totale riportato (sezione 3.1).
(13) Le emissioni totali verificate sono basate su un estratto dell’EUTL al 1o aprile 2018 per tenere conto delle emissioni verificate comunicate entro il 31 marzo 2018. Le emissioni comunicate dopo tale data non sono quindi comprese in questo totale.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 169/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8902 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 169/04)
1. |
In data 3.5.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
3i e DAAM acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell’insieme di Attero. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8902 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 169/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8882 — Kennedy Wilson/AXA/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 169/05)
1. |
In data 4.5.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Kennedy Wilson e AXA acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune, la quale opererà nel settore dei servizi immobiliari in Irlanda. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Kennedy Wilson: investimenti, sviluppo e gestione nel settore immobiliare, — AXA: assicurazione vita, assicurazione malattia, altre forme di assicurazione e gestione di investimenti. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8882 — Kennedy Wilson/AXA/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 20.12.1999, pag. 5.
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 169/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8660 — Fortum/Uniper)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 169/06)
1. |
In data 7.5.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Fortum acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Uniper. La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 7 novembre 2017. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8660 — Fortum/Uniper Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).