ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 134

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
16 aprile 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 134/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 134/02

Causa C-518/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/88/CE — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Articolo 2 — Nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo — Articolo 17 — Deroghe — Vigili del fuoco — Ore di guardia — Servizi di guardia al proprio domicilio)

2

2018/C 134/03

Causa C-16/16 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 febbraio 2018 — Regno del Belgio / Commissione europea (Impugnazione — Tutela dei consumatori — Servizi di gioco d’azzardo on-line — Tutela dei consumatori e degli utenti nonché prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi di cui trattasi — Raccomandazione 2014/478/UE della Commissione — Atto dell’Unione giuridicamente non vincolante — Articolo 263 TFUE)

3

2018/C 134/04

Causa C-103/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Jessica Porras Guisado / Bankia SA e a. (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Articolo 2, lettera a) — Articolo 10, punti da 1 a 3 — Divieto di licenziamento di una lavoratrice durante il periodo compreso tra l’inizio della sua gravidanza e il termine del suo congedo di maternità — Ambito di applicazione — Casi eccezionali non connessi allo stato della lavoratrice interessata — Direttiva 98/59/CE — Licenziamenti collettivi — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Motivi non inerenti alla persona del lavoratore — Lavoratrice gestante licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo — Motivazione del licenziamento — Priorità di mantenimento del posto di lavoro della lavoratrice — Priorità di riqualificazione)

3

2018/C 134/05

Causa C-326/16 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018 — LL/Parlamento europeo (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Articolo 263, sesto comma, TFUE — Ricevibilità — Termine di ricorso — Computo — Ex membro del Parlamento europeo — Decisione relativa al recupero dell’indennità di assistenza parlamentare — Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento — Articolo 72 — Procedura di reclamo presso il Parlamento — Notifica della decisione che arreca pregiudizio — Lettera raccomandata non ritirata dal destinatario)

4

2018/C 134/06

Causa C-328/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria — Penalità)

5

2018/C 134/07

Causa C-336/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/50/CE — Qualità dell’aria ambiente — Articolo 13, paragrafo 1 — Articolo 22, paragrafo 3 — Allegato XI — Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente — Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati — Articolo 23, paragrafo 1 — Piani per la qualità dell’aria — Periodo di superamento più breve possibile — Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente — Trasposizione scorretta)

6

2018/C 134/08

Causa C-396/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (in situazione di insolvenza) / Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 184 e 185 — Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte — Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione della detrazione — Nozione di operazioni totalmente o parzialmente non pagate — Incidenza di una decisione di omologazione di concordato avente autorità di cosa giudicata)

7

2018/C 134/09

Cause riunite C-398/16 e C-399/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Vantaggi connessi alla costituzione di un’entità fiscale unica — Esclusione dei gruppi transfrontalieri)

7

2018/C 134/10

Causa C-545/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Autoveicoli per il trasporto di merci — Sottovoci 8704 10 10 e 8704 21 91 — Regolamento (UE) 2015/221 — Validità)

8

2018/C 134/11

Causa C-572/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Decisione 2011/278/UE — Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni — Periodo 2013-2020 — Domanda di assegnazione — Dati errati — Rettifica — Termine di decadenza)

9

2018/C 134/12

Causa C-628/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Cessioni successive relative agli stessi beni — Luogo della seconda cessione — Informazione del primo fornitore — Numero di partita IVA — Diritto a detrazione — Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione)

9

2018/C 134/13

Causa C-132/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2010/13/UE — Definizioni — Nozione di servizio di media audiovisivi — Sfera di applicazione — Canale video pubblicitario per modelli di autovetture nuove disponibile su YouTube)

10

2018/C 134/14

Causa C-182/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo13, paragrafo 1 — Non assoggettamento all’imposta — Nozione di ente di diritto pubblico — Società commerciale detenuta al 100 % da un comune, incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune — Determinazione di tali compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune)

11

2018/C 134/15

Causa C-185/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Mitnitsa Varna / SAKSA OOD (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Norma europea armonizzata EN 590:2013 — Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata — Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas)

11

2018/C 134/16

Causa C-658/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 24 novembre 2017 — WB

12

2018/C 134/17

Causa C-698/17 P: Impugnazione proposta il 13 dicembre 2017 dal sig. Toni Klement avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 ottobre 2017, causa T-211/14 RENV, Toni Klement / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Causa C-711/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 19 dicembre 2017 — Anke Hartog / British Airways plc

14

2018/C 134/19

Causa C-727/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polonia) il 29 dicembre 2017 — ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Causa C-9/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) il 4 gennaio 2018 — Procedimento penale a carico di Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Causa C-71/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 2 febbraio 2018 — Skatteministeriet / KPC Herning

16

2018/C 134/22

Causa C-90/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud (Croazia) l’8 febbraio 2018 — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Causa C-129/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 19 febbraio 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Tribunale

2018/C 134/24

Causa T-166/15: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Gramberg / EUIPO — Mahdavi Sabet (custodie per telefoni cellulari) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per telefono cellulare — Divulgazione del disegno o modello — Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 — Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale]

18

2018/C 134/25

Causa T-222/16: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Hansen Medical / EUIPO — Covidien (MAGELLAN) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo MAGELLAN — Uso effettivo — Onere della prova — Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001] — Irregolarità procedurale commessa dalla divisione di annullamento — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 94 del regolamento n. 2017/1001] — Procedura orale — Articolo 77 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 96 del regolamento n. 2017/1001]]

19

2018/C 134/26

Causa T-307/16: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — CEE Bankwatch Network / Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti una decisione della Commissione relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Applicazione ai documenti relativi alle decisioni prese nell’ambito del Trattato CEEA)

19

2018/C 134/27

Causa T-338/16 P: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Zink / Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Mancato versamento dell’indennità per diversi anni in seguito ad un errore amministrativo — Articolo 90, paragrafo 1, dello statuto — Termine ragionevole)

20

2018/C 134/28

Causa T-260/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 febbraio 2018 — Iberdrola / Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Regime di aiuti previsto dalla legislazione tributaria spagnola — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

21

2018/C 134/29

Causa T-764/17: Ricorso proposto il 22 novembre 2017 — Autorità portuale di Vigo/Commissione

21

2018/C 134/30

Causa T-50/18: Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Tassi/Corte di giustizia

22

2018/C 134/31

Causa T-51/18: Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Kleani/Corte di giustizia

22

2018/C 134/32

Causa T-61/18: Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Rodriguez Prieto / Commissione

23

2018/C 134/33

Causa T-63/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Causa T-65/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Venezuela / Consiglio

24

2018/C 134/35

Causa T-66/18: Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Tsapakidou/Corte di giustizia

25

2018/C 134/36

Causa T-76/18: Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — CN / Parlamento

25

2018/C 134/37

Causa T-77/18: Ricorso proposto il 12 febbraio 2018 — VE / ESMA

26

2018/C 134/38

Causa T-79/18: Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Causa T-82/18: Ricorso proposto il 13 febbraio 2018 — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Causa T-83/18: Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — CH / Parlamento

28

2018/C 134/41

Causa T-88/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Causa T-89/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Causa T-90/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Causa T-91/18: Ricorso proposto il 16 febbraio 2018 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Causa T-94/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Causa T-96/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Causa T-97/18: Ricorso proposto il 16 febbraio 2018 — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Causa T-98/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Causa T-99/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Causa T-102/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Causa T-103/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Causa T-104/18: Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA

36

2018/C 134/53

Causa T-105/18: Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 –Deray / EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Causa T-107/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 –Aytekin / EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Causa T-116/07: Ordinanza del Tribunale del 22 febbraio 2018 — Francia / Commissione

39

2018/C 134/56

Causa T-288/07: Ordinanza del Tribunale del 22 febbraio 2018 — Alcan France / Commissione

39


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2018/C 134/01)

Ultima pubblicazione

GU C 123 del 9.4.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 112 del 26.3.2018

GU C 104 del 19.3.2018

GU C 94 del 12.3.2018

GU C 83 del 5.3.2018

GU C 72 del 26.2.2018

GU C 63 del 19.2.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak

(Causa C-518/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/88/CE - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 2 - Nozioni di «orario di lavoro» e «periodo di riposo» - Articolo 17 - Deroghe - Vigili del fuoco - Ore di guardia - Servizi di guardia al proprio domicilio))

(2018/C 134/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Ville de Nivelles

Resistente: Rudy Matzak

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono derogare, con riferimento a talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l’articolo 2 di quest’ultima, che definisce in particolare le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo».

2)

L’articolo 15 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di «orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all’articolo 2 di tale direttiva.

3)

L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio come quelli di cui al procedimento principale in funzione della previa qualificazione di tali periodi come «orario di lavoro» o «periodo di riposo».

4)

L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come «orario di lavoro».


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 febbraio 2018 — Regno del Belgio / Commissione europea

(Causa C-16/16 P) (1)

((Impugnazione - Tutela dei consumatori - Servizi di gioco d’azzardo on-line - Tutela dei consumatori e degli utenti nonché prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi di cui trattasi - Raccomandazione 2014/478/UE della Commissione - Atto dell’Unione giuridicamente non vincolante - Articolo 263 TFUE))

(2018/C 134/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, M. Jacobs e J. Van Holm, agenti, assistiti da P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke e J. Auwerx, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Wilman e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Jessica Porras Guisado / Bankia SA e a.

(Causa C-103/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Articolo 2, lettera a) - Articolo 10, punti da 1 a 3 - Divieto di licenziamento di una lavoratrice durante il periodo compreso tra l’inizio della sua gravidanza e il termine del suo congedo di maternità - Ambito di applicazione - Casi eccezionali non connessi allo stato della lavoratrice interessata - Direttiva 98/59/CE - Licenziamenti collettivi - Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) - Motivi non inerenti alla persona del lavoratore - Lavoratrice gestante licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo - Motivazione del licenziamento - Priorità di mantenimento del posto di lavoro della lavoratrice - Priorità di riqualificazione))

(2018/C 134/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: Jessica Porras Guisado

Convenuto: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

con l’intervento di: Ministerio Fiscal

Dispositivo

1)

L’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consenta il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo ai sensi dell’articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

2)

L’articolo 10, punto 2, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consenta al datore di lavoro di licenziare una lavoratrice gestante nell’ambito di un licenziamento collettivo senza fornirle motivi diversi da quelli che giustificano tale licenziamento collettivo, a condizione che siano indicati i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.

3)

L’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa nazionale che non vieti, in linea di principio, il licenziamento di una lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento, a titolo preventivo, e che preveda unicamente la nullità di tale licenziamento se questo è illegittimo, a titolo di risarcimento.

4)

L’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito di un licenziamento collettivo, ai sensi della direttiva 98/59, non preveda né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, senza che ciò escluda, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di garantire una protezione più elevata alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.


16.4.2018   

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C 134/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018 — LL/Parlamento europeo

(Causa C-326/16 P) (1)

((Impugnazione - Ricorso di annullamento - Articolo 263, sesto comma, TFUE - Ricevibilità - Termine di ricorso - Computo - Ex membro del Parlamento europeo - Decisione relativa al recupero dell’indennità di assistenza parlamentare - Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento - Articolo 72 - Procedura di reclamo presso il Parlamento - Notifica della decisione che arreca pregiudizio - Lettera raccomandata non ritirata dal destinatario))

(2018/C 134/05)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: LL (rappresentante: J. Petrulionis, advokatas)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Toliušis, agenti)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 aprile 2016, LL/Parlamento (T-615/15, non pubblicata, EU:T:2016:432), è annullata.

2)

La causa è rimessa al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.


16.4.2018   

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C 134/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-328/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Somma forfettaria - Penalità))

(2018/C 134/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, E. Manhaeve e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per ottemperare alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

Nell’ipotesi in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista alla data della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità pari a EUR 3 276 000 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), a far data dalla pronuncia della presente sentenza, e sino a completa esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), il cui importo effettivo dovrà essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di unità di abitanti equivalenti effettivamente adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), nella regione di Thriasio Pedio, alla fine del periodo considerato, rispetto al numero di unità di abitanti equivalenti che non sono state adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), in questa regione, alla data di pronuncia della presente sentenza.

3)

La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea la somma forfettaria di EUR 5 milioni.

4)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


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C 134/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-336/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1 - Articolo 22, paragrafo 3 - Allegato XI - Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente - Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati - Articolo 23, paragrafo 1 - Piani per la qualità dell’aria - Periodo di superamento «più breve possibile» - Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente - Trasposizione scorretta))

(2018/C 134/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, K. Petersen ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Krawczyk e K. Majcher, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia

avendo superato, dal 2007 e sino al 2015 incluso, i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 35 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e i valori limite annuali applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 9 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria;

non avendo adottato, nei piani per la qualità dell’aria, misure appropriate dirette a che il periodo di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente fosse il più breve possibile;

avendo superato i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente aumentati del margine di tolleranza dal 1o gennaio 2010 al 10 giugno 2011 nelle zone di Radom, Pruszków-Żyrardów e Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1o gennaio al 10 giugno 2011 nella zona di Ostrów-Kępno, e

non avendo trasposto correttamente l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50, dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultima nonché dell’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato XI di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.


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C 134/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (in situazione di insolvenza) / Republika Slovenija

(Causa C-396/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 184 e 185 - Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte - Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione della detrazione - Nozione di «operazioni totalmente o parzialmente non pagate» - Incidenza di una decisione di omologazione di concordato avente autorità di cosa giudicata))

(2018/C 134/08)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite)

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

1)

L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall’omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall’omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo a una rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di attuare la facoltà prevista in tale disposizione, uno Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un obbligo di rettifica delle detrazioni in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate.


(1)  GU C 335 del 12.9.2016.


16.4.2018   

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C 134/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën

(Cause riunite C-398/16 e C-399/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 e 54 TFUE - Libertà di stabilimento - Normativa tributaria - Imposta sulle società - Vantaggi connessi alla costituzione di un’entità fiscale unica - Esclusione dei gruppi transfrontalieri))

(2018/C 134/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a un regime nazionale, come quello oggetto del procedimento principale, che esclude per una società controllante stabilita in uno Stato membro la deducibilità degli interessi inerenti ad un prestito concluso con una società collegata al fine di finanziare un conferimento di capitale in una controllata avente sede in un altro Stato membro, laddove, nel caso in cui la controllata avesse sede nello stesso Stato membro, la società controllante potrebbe godere della deducibilità costituendo con quest’ultima un’entità fiscalmente integrata.

2)

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un regime nazionale, come quello oggetto del procedimento principale, che esclude per una società controllante stabilita in uno Stato membro la deducibilità dai propri utili delle minusvalenze derivanti dalle variazioni del tasso di cambio relative all’importo delle proprie partecipazioni in una controllata avente sede in un altro Stato membro, qualora tale regime non assoggetti ad imposta, in maniera simmetrica, le plusvalenze derivanti dalle variazioni stesse.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016.


16.4.2018   

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C 134/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-545/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Autoveicoli per il trasporto di merci - Sottovoci 8704 10 10 e 8704 21 91 - Regolamento (UE) 2015/221 - Validità))

(2018/C 134/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositivo

Dall’esame delle questioni poste non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione, del 10 febbraio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


16.4.2018   

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C 134/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-572/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Decisione 2011/278/UE - Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni - Periodo 2013-2020 - Domanda di assegnazione - Dati errati - Rettifica - Termine di decadenza))

(2018/C 134/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: INEOS Köln GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, nonché la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda, ai fini del deposito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni relativa al periodo 2013-2020, un termine di decadenza, scaduto il quale il richiedente sia privato di ogni possibilità di rettificare o integrare la propria domanda, purché codesto termine non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la presentazione della domanda stessa.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


16.4.2018   

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C 134/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz

(Causa C-628/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Cessioni successive relative agli stessi beni - Luogo della seconda cessione - Informazione del primo fornitore - Numero di partita IVA - Diritto a detrazione - Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione))

(2018/C 134/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: Kreuzmayr GmbH

Convenuto: Finanzamt Linz

Dispositivo

1)

In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario.

2)

Qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento dev’essere interpretato nel senso che l’acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l’imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall’operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un’erronea qualificazione.


(1)  GU C 95 del 27.3.2017.


16.4.2018   

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C 134/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV

(Causa C-132/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2010/13/UE - Definizioni - Nozione di «servizio di media audiovisivi» - Sfera di applicazione - Canale video pubblicitario per modelli di autovetture nuove disponibile su YouTube))

(2018/C 134/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peugeot Deutschland GmbH

Convenuta: Deutsche Umwelthilfe eV

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), dev’essere interpretato nel senso che la definizione di «servizio di media audiovisivo» non comprende né un canale video, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sul quale gli utenti di Internet possano consultare brevi video promozionali per modelli di autovetture nuove, né uno solo di tali video considerato separatamente.


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.


16.4.2018   

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Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-182/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo13, paragrafo 1 - Non assoggettamento all’imposta - Nozione di «ente di diritto pubblico» - Società commerciale detenuta al 100 % da un comune, incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune - Determinazione di tali compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune))

(2018/C 134/14)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto in forza di tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune.

2)

L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da detta disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.


(1)  GU C 221 del 10.7.2017.


16.4.2018   

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C 134/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Mitnitsa Varna / «SAKSA» OOD

(Causa C-185/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Norma europea armonizzata EN 590:2013 - Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata - Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas))

(2018/C 134/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Mitnitsa Varna

Convenuto:«SAKSA» OOD

Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 di tale nomenclatura, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma armonizzata EN 590, nella sua versione del mese di settembre 2013, relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.


16.4.2018   

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C 134/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 24 novembre 2017 — WB

(Causa C-658/17)

(2018/C 134/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parti

Ricorrente: WB

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 46, paragrafo 3, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), debba essere interpretato nel senso che il rilascio dell’attestato relativo a una decisione in materia di successioni, il cui modello è costituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (2), è ammissibile anche relativamente a decisioni che certificano lo status di erede ma che non sono dotate (nemmeno in parte) di esecutività;

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpreto nel senso che costituisce decisione ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria, rilasciato da un notaio in conformità della domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione, il quale produce gli effetti giuridici di una decisione giudiziale, passata in giudicato, dichiarativa dell’acquisto dell’eredità — come avviene nel caso dell’atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio polacco –

e di conseguenza,

se l’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il notaio che predispone tale atto di certificazione debba essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi della disposizione da ultimo richiamata.

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che la notifica, che lo Stato membro effettua ai sensi dell’articolo 79 dello stesso regolamento, ha valore informativo e non costituisce una condizione affinché venga riconosciuto come organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento, un professionista legale competente in materia di successioni che esercita funzioni giudiziarie, qualora soddisfi le condizioni previste nella disposizione da ultimo richiamata.

4)

In caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3: se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento quale decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g, del regolamento n. 650/2012 di uno strumento procedurale nazionale di certificazione dello status di erede, quale è l’atto di certificazione della successione ereditaria polacco, ne precluda il riconoscimento quale atto pubblico.

5)

In caso di risposta affermativa alla questione 4: se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che costituisce atto pubblico ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio in conformità di una domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione — come avviene nel caso dell’atto di certificazione della successione ereditaria redatto dal notaio polacco.


(1)  GU 2012, L 201, pag. 107.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30).


16.4.2018   

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C 134/13


Impugnazione proposta il 13 dicembre 2017 dal sig. Toni Klement avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 ottobre 2017, causa T-211/14 RENV, Toni Klement / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Toni Klement (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare la sentenza impugnata del Tribunale, del 10 ottobre 2017, causa T-211/14 RENV; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la motivazione in ordine alla valutazione del carattere distintivo del marchio tridimensionale controverso è insufficiente. La sentenza impugnata non fornirebbe alcuna spiegazione del motivo per cui il marchio tridimensionale controverso debba avere un carattere distintivo particolarmente elevato, sebbene la sua forma sia puramente tecnica. Pertanto, la motivazione della sentenza non sarebbe chiara e comprensibile riguardo a un punto essenziale e sarebbe quindi inficiata da un errore di diritto.

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne il carattere distintivo dell’elemento denominativo «Bullerjan», aggiunto al marchio contestato durante l’uso, è contraddittoria e insufficiente. La sentenza impugnata non conterrebbe alcuna indicazione circa il grado di carattere distintivo che il Tribunale ha attribuito all’elemento denominativo aggiunto. In mancanza di determinazione del carattere distintivo dell’elemento aggiunto, non sarebbe possibile valutare se quest’ultimo incida sul carattere distintivo del marchio contestato. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe, al riguardo, contraddittoria. In tal senso, il Tribunale ritiene, da un lato, che l’elemento denominativo possa facilitare la determinazione dell'origine commerciale dei prodotti, ma afferma, dall’altro, che tale elemento non incide sul carattere distintivo del marchio tridimensionale contestato. Il fatto che l’elemento denominativo faciliti la determinazione dell’origine commerciale e il fatto che non abbia incidenza sul carattere distintivo si escluderebbero però a vicenda.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che nella determinazione del carattere distintivo del marchio tridimensionale contestato è stato applicato un criterio giuridico erroneo. Per determinare il grado di carattere distintivo di un marchio tridimensionale, la forma protetta dovrebbe essere confrontata con le forme presenti nel mercato. Il Tribunale, tuttavia, nella sua motivazione, non si baserebbe su queste ultime, bensì sulla «forma di un forno in generale». Una simile forma ordinaria, tuttavia, non esisterebbe.


16.4.2018   

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C 134/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 19 dicembre 2017 — Anke Hartog / British Airways plc

(Causa C-711/17)

(2018/C 134/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Anke Hartog

Resistente: British Airways plc

Questione pregiudiziale

Se la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), relativa all’applicabilità del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretata nel senso che i passeggeri che dispongono di una prenotazione confermata «si present[a]no all’accettazione» qualora essi, in mancanza di indicazioni di orario, si presentino nella fila di attesa dello sportello che il vettore aereo ha destinato all’accettazione del loro volo al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.


(1)  GU L 46, pag. 1.


16.4.2018   

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C 134/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polonia) il 29 dicembre 2017 — ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Causa C-727/17)

(2018/C 134/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Parti

Ricorrente: ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie

Organo della pubblica amministrazione: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), debba essere interpretato nel senso che una norma di legge che introduce restrizioni in ordine alla localizzazione delle centrali eoliche stabilendo una distanza minima tra il loro luogo di ubicazione ed un edificio residenziale o un edificio con destinazione d’uso misto che comprende l’uso residenziale, pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica misurata dal livello del suolo al più alto punto della costruzione compresi gli elementi tecnici, in particolare il rotore con le pale, rappresenta una «regola tecnica» il cui progetto deve essere notificato alla Commissione conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.

2)

Se l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (2), debba essere interpretato nel senso che una norma di legge che introduce restrizioni in ordine alla localizzazione delle centrali eoliche stabilendo una distanza minima tra il loro luogo di ubicazione ed un edificio residenziale o un edificio con destinazione d’uso misto che comprende l’uso residenziale, pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica misurata dal livello del suolo al punto più alto della costruzione inclusi gli elementi tecnici, in particolare il rotore con le pale, rappresenta una regola che subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio a restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione di una distanza geografica minima tra prestatori, che gli Stati membri devono notificare ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, della stessa direttiva;

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16, e successive modifiche) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che introduce restrizioni in ordine alla localizzazione delle centrali eoliche stabilendo una distanza minima tra il loro luogo di ubicazione ed un edificio residenziale o un edificio con destinazione d’uso misto che comprende l’uso residenziale, pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica misurata dal livello del suolo al punto più alto della costruzione inclusi gli elementi tecnici, in particolare il rotore con le pale.


(1)  GU 2015, L 241, pag. 1.

(2)  GU 2006, L 376, pag. 36.


16.4.2018   

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C 134/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) il 4 gennaio 2018 — Procedimento penale a carico di Detlef Meyn

(Causa C-9/18)

(2018/C 134/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Karlsruhe

Parti

Imputato: Detlef Meyn

Questione pregiudiziale

Se l’obbligo di riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1) — terza direttiva sulla patente di guida (in prosieguo: la «direttiva sulla patente di guida») — sussista anche a seguito della sostituzione di una patente compiuta da uno Stato membro dell’Unione europea senza previo esame di idoneità alla guida ove la patente precedente non ricada nell’obbligo di riconoscimento (nella specie, la precedente patente rilasciata da un altro Stato membro dell’Unione europea si fondava, a sua volta, sulla sostituzione di una patente di un paese terzo, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo periodo, della direttiva sulla patente di guida).


(1)  GU L 403, pag. 18.


16.4.2018   

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C 134/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 2 febbraio 2018 — Skatteministeriet / KPC Herning

(Causa C-71/18)

(2018/C 134/21)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Resistente: KPC Herning

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il combinato disposto, da un lato, dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, e, dall’altro, dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che uno Stato membro, in circostanze come quelle del procedimento principale, consideri la cessione di un terreno sul quale, al momento della cessione, sia incorporato un fabbricato, come una vendita di terreno edificabile soggetta a imposta sul valore aggiunto (IVA), allorché sia intenzione delle parti che il fabbricato sia interamente o parzialmente demolito per fare spazio ad un nuovo fabbricato.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


16.4.2018   

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C 134/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud (Croazia) l’8 febbraio 2018 — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Causa C-90/18)

(2018/C 134/22)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Visoki upravni sud

Parti

Ricorrente: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Resistente: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, TFUE e l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede la possibilità di accedere, senza eccezioni, all’informazione relativa all’uso di fondi pubblici, anche quando, d’altro lato, l’accesso a tale informazione sia soggetto a restrizioni, poiché la stessa è coperta dal segreto commerciale (bancario).


16.4.2018   

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C 134/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 19 febbraio 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Causa C-129/18)

(2018/C 134/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Appellante: SM

Resistente: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenienti: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) e Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Questioni pregiudiziali

1)

Se un minore che si trova sotto la tutela legale permanente di uno o più cittadini dell’Unione in virtù della «kafalah» o di altro istituto giuridico equivalente previsto dalla legge del suo paese d’origine rientri nella definizione di «discendente diretto» di cui all’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 (1).

2)

Se altre disposizioni della direttiva e, in particolare, gli articoli 27 e 35 debbano essere interpretati in modo tale che sia rifiutato l’ingresso a tali minori qualora siano vittime di sfruttamento, abuso, o di tratta di esseri umani o laddove siano esposti a tali rischi.

3)

Se uno Stato membro possa accertare, prima di riconoscere un minore che non è discendente consanguineo di un cittadino dello Spazio Economico Europeo (in prosieguo: «SEE») quale discendente diretto ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), se la procedura ai sensi della quale il minore è stato posto sotto la tutela o la custodia del cittadino del SEE garantisse che si tenesse sufficientemente in considerazione l’interesse superiore del minore in questione.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).


Tribunale

16.4.2018   

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C 134/18


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Gramberg / EUIPO — Mahdavi Sabet (custodie per telefoni cellulari)

(Causa T-166/15) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per telefono cellulare - Divulgazione del disegno o modello - Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 - Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»])

(2018/C 134/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Claus Gramberg (Essen, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Kettler, successivamente F. Klopmeier e G. Becker, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Sorouch Mahdavi Sabet (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 gennaio 2015 (procedimento R 460/2013-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Gramberg e il sig. Mahdavi Sabet.

Dispositivo

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 gennaio 2015 (procedimento R 460/2013-3) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO è condannato a sostenere le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Claus Gramberg, comprese le spese indispensabili sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


16.4.2018   

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C 134/19


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Hansen Medical / EUIPO — Covidien (MAGELLAN)

(Causa T-222/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo MAGELLAN - Uso effettivo - Onere della prova - Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001] - Irregolarità procedurale commessa dalla divisione di annullamento - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 94 del regolamento n. 2017/1001] - Procedura orale - Articolo 77 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 96 del regolamento n. 2017/1001]»])

(2018/C 134/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger e T. Wittmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Svizzera) (rappresentanti: R. Ingerl e D. Wiedemann, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 febbraio 2016 (procedimenti R 3092/2014-2 e R 3118/2014-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Hansen Medical e la Covidien.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hansen Medical, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


16.4.2018   

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C 134/19


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — CEE Bankwatch Network / Commissione

(Causa T-307/16) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti una decisione della Commissione relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Applicazione ai documenti relativi alle decisioni prese nell’ambito del Trattato CEEA»))

(2018/C 134/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CEE Bankwatch Network (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: C. Kiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart e C. Cunniffe, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti inizialmente M. Holt e D. Robertson, successivamente S. Brandon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 2319 final della Commissione, del 15 aprile 2016, che nega, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a una serie di documenti riguardanti la decisione C(2013) 3496 final della Commissione, del 24 giugno 2013, relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CEE Bankwatch Network sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


16.4.2018   

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C 134/20


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Zink / Commissione

(Causa T-338/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Mancato versamento dell’indennità per diversi anni in seguito ad un errore amministrativo - Articolo 90, paragrafo 1, dello statuto - Termine ragionevole»))

(2018/C 134/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Richard Zink (Bamako, Mali) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15, EU:F:2016:74), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione), dell’11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15) è annullata.

2)

La decisione del 23 luglio 2014 dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea è annullata in quanto, con tale decisione, la Commissione aveva negato al sig. Richard Zink il pagamento dell’indennità di dislocazione relativa al periodo che va dal 1o settembre 2007 al 30 aprile 2009.

3)

Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e iscritto al ruolo con il numero F-77/15 è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


16.4.2018   

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C 134/21


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 febbraio 2018 — Iberdrola / Commissione

(Causa T-260/15 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Regime di aiuti previsto dalla legislazione tributaria spagnola - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2018/C 134/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iberdrola, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e J. Domínguez Pérez, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione (UE) 2015/314 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione -Regime di ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere (GU 2015, L 56, pag. 38).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 24 novembre 2017, Iberdrola/Commissione (T-260/15 R), è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


16.4.2018   

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C 134/21


Ricorso proposto il 22 novembre 2017 — Autorità portuale di Vigo/Commissione

(Causa T-764/17)

(2018/C 134/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autorità portuale di Vigo (Vigo, Spagna) (rappresentante: J. Costas Alonso, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la rettifica per la versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004) (Versione rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 23 settembre 2017 ;

Annullare la rettifica per la versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004) (Versione rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 21 settembre 2017 .

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente allega che:

1.

Va notato il consenso implicito della Commissione a un’applicazione divergente delle norme in materia d’importazione di prodotti di origine animale da parte degli Stati membri in casi ben precisi, come i contenitori di prodotti della pesca congelati provenienti dalla Cina, in quanto ciò esplica un impatto negativo sulla concorrenza leale tra Stati membri.

2.

Il maggior problema è stato riscontrato per quanto riguarda l'importazione di prodotti di origine animale e l'obbligo del cosiddetto «doppio elenco» dei pescherecci che riforniscono stabilimenti di paesi terzi.

3.

Un operatore del settore alimentare che importa prodotti di origine animale provenienti dall’esterno della Comunità può importare prodotti della pesca di un paese terzo solamente se nell’elenco figurano tanto il paese terzo in questione dal quale proviene il prodotto, quanto lo stabilimento da dove il prodotto è stato spedito e nel quale il medesimo è stato ottenuto o preparato.


16.4.2018   

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C 134/22


Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Tassi/Corte di giustizia

(Causa T-50/18)

(2018/C 134/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Smaro Tassi (Berlino, Germania) (rappresentante: E. Kleani, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Corte di giustizia del 23 novembre 2017 (numero di riferimento 20173192) di rigetto dell’offerta della ricorrente presentata riguardo al bando di gara 2017/S 002-001564 per traduttori freelance di lingua greca.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non era accompagnata né da una serie definita di criteri che stabilissero il livello qualitativo delle traduzioni richiesto nella procedura di appalto, né da alcun tipo di foglio delle correzioni o di rapporto comparativo, che potesse dimostrare per quali ragioni, secondo la convenuta, la prova di traduzione presentata dalla ricorrente non aveva raggiunto gli standard minimi richiesti. La ricorrente lamenta, a tal proposito, l’insufficiente motivazione della decisione impugnata e la mancanza di trasparenza della procedura di selezione.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/22


Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Kleani/Corte di giustizia

(Causa T-51/18)

(2018/C 134/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Efterpi Kleani (Berlino, Germania) (rappresentante: S. Tassi, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Corte di giustizia del 23 novembre 2017 (numero di riferimento 20172046) di rigetto dell’offerta della ricorrente presentata riguardo al bando di gara 2017/S 002-001564 per traduttori freelance di lingua greca.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non era accompagnata né da una serie definita di criteri che stabilissero il livello qualitativo delle traduzioni richiesto nella procedura di appalto, né da alcun tipo di foglio delle correzioni o di rapporto comparativo, che potesse dimostrare per quali ragioni, secondo la convenuta, la prova di traduzione presentata dalla ricorrente non aveva raggiunto gli standard minimi richiesti. La ricorrente lamenta, a tal proposito, l’insufficiente motivazione della decisione impugnata e la mancanza di trasparenza della procedura di selezione.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/23


Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Rodriguez Prieto / Commissione

(Causa T-61/18)

(2018/C 134/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire,

in via principale, che la Commissione è condannata al risarcimento dei danni da esso subìti e quindi a versargli la somma di EUR 68 831 a titolo di danno materiale e di EUR 100 000 a titolo di danno morale;

in subordine, che la decisione, recante rigetto d’assistenza, del 28 marzo 2017, è annullata;

in ogni caso, che la Commissione è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente sostiene, in via principale, che la Commissione ha compiuto un illecito amministrativo travisando il suo status di informatore e causandole in tal modo un danno materiale e un danno morale che spetterebbe all’istituzione risarcire. In subordine, la parte ricorrente sostiene che l’istituzione ha violato l’articolo 24 dello statuto negandole l’assistenza prevista da tale disposizione all’esito del procedimento penale.


16.4.2018   

IT

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C 134/23


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Causa T-63/18)

(2018/C 134/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentante: A. Kostov, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo TORRO Grande Meat in Style — Domanda di registrazione n. 14 744 452

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20/12/2017 nel procedimento R 1776/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui respinge l’impugnazione avverso la decisione della divisione di opposizione;

condannare l’EUIPO ed il gruppo Osborne S.A. alle spese sostenute dalla «Torro Entertainment» Ltd. relativamente al procedimento dinanzi alla Corte ed ai procedimenti di ricorso e di opposizione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001;

Violazione dell’obbligo di motivazione e dell’obbligo di diligenza.


16.4.2018   

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C 134/24


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Venezuela / Consiglio

(Causa T-65/18)

(2018/C 134/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica bolivariana del Venezuela (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, nei limiti in cui le sue disposizioni riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, adottando le misure restrittive senza previamente informare la ricorrente della sua intenzione, e senza previamente ascoltare la posizione della ricorrente sui fatti che sarebbero alla base delle misure restrittive, il Consiglio ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di fornire una motivazione nonché prove sufficienti per l’adozione delle misure restrittive.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione con riferimento ai fatti sui quali sono basate le misure restrittive.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive costituiscono contromisure illegittime ai sensi del diritto internazionale consuetudinario.


16.4.2018   

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C 134/25


Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Tsapakidou/Corte di giustizia

(Causa T-66/18)

(2018/C 134/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Argyro Tsapakidou (Berlino, Germania) (rappresentante: E. Kleani, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Corte di giustizia del 23 novembre 2017 (numero di riferimento 20173939) di rigetto dell’offerta della ricorrente presentata riguardo al bando di gara 2017/S 002-001564 per traduttori freelance di lingua greca;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola i principi generali del diritto dell’UE, secondo cui gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati e riportare i principi su cui si basano. Detta decisione non soddisfa i criteri summenzionati. La ricorrente sostiene, in particolare, che la motivazione fornita dalla convenuta era insufficiente alla luce dell’articolo 4.3.1. del capitolato d'oneri. Le informazioni fornite alla ricorrente, inoltre, non le hanno permesso di valutare la validità del risultato ottenuto nella prova di traduzione in questione. Essa non disponeva di informazioni sulle linee guida di valutazione o sui criteri in base dei quali la decisione impugnata è stata adottata.


16.4.2018   

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C 134/25


Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — CN / Parlamento

(Causa T-76/18)

(2018/C 134/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CN (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile presente ricorso;

ingiungere al convenuto di produrre le conclusioni del Comitato APA, i resoconti delle deposizioni dei testimoni sentiti dal Comitato APA e il fascicolo trasmesso al Presidente del Parlamento europeo in forza dell’articolo 10 della regolamentazione interna del Comitato APA;

annullare la decisione impugnata e, nei limiti del necessario, la decisione che respinge il reclamo;

condannare il convenuto a pagare EUR 68 500 a risarcimento dei diversi danni morali subiti dal ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 25 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, del diritto di essere sentito e dei diritti della difesa, nonché del dovere di sollecitudine, da cui sarebbe viziata la decisione impugnata nella specie, cioè la decisione del Parlamento europeo di respingere la domanda di assistenza della parte ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’articolo 31 della Carta, dell’articolo 12 bis dello statuto, dell’articolo 24 dello statuto e del dovere di sollecitudine.


16.4.2018   

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C 134/26


Ricorso proposto il 12 febbraio 2018 — VE / ESMA

(Causa T-77/18)

(2018/C 134/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VE (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare il rapporto informativo relativo alla parte ricorrente del 2016, nella parte in cui le prestazioni della medesima sono qualificate come «insoddisfacenti»;

inoltre, ed ove necessario, annullare la decisione dell’ESMA del 6 novembre 2017 che respinge il ricorso della parte ricorrente;

ordinare il risarcimento del danno morale sofferto dalla parte ricorrente, quantificato equitativamente in EUR 10 000; e

ordinare il rimborso di tutte le spese sostenute dai suoi avvocati per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità in quanto l’ESMA ha adottato le Linee guida sulla valutazione senza averle previamente sottoposte al Comitato del personale conformemente all’articolo 110 dello Statuto dei funzionari.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 43, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari e delle Linee guida sulla valutazione in quanto la convenuta è incorsa in diversi manifesti errori di valutazione:

manifesti errori di valutazione in merito alle mansioni principali della parte ricorrente, per quanto riguarda i parametri di «rendimento», «competenze» e «condotta»; e

errori di valutazione commessi dalla convenuta in merito ad altre mansioni della parte ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza e di buona amministrazione con riguardo ai problemi di salute della parte ricorrente e all’assenza di istruzioni fornite a quest’ultima, nonché alle condizioni di lavoro deleterie e alla mancanza di una formazione adeguata.


16.4.2018   

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C 134/27


Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)

(Causa T-79/18)

(2018/C 134/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Germania) (rappresentante: P. Kohl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Borbet GmbH (Hallenberg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ARBET — Domanda di registrazione n. 14 320 915

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 dicembre 2017 nel procedimento R 1117/2017-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e il ricorso dell’interveniente del 26 maggio 2017 proposto avverso la decisione della divisione di opposizione del 30 marzo 2017;

condannare l’interveniente alle spese del procedimento, incluse quelle relative al procedimento di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

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C 134/27


Ricorso proposto il 13 febbraio 2018 — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

(Causa T-82/18)

(2018/C 134/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Husky CZ s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo HUSKY nei colori blu, nero e bianco — Domanda di registrazione n. 4 442 431

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/01/2018 nel procedimento R 812/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

La commissione di ricorso non ha debitamente preso in considerazione gli argomenti e le prove presentati dalla ricorrente e, dunque, ha erroneamente valutato quali fossero i diritti anteriore sui quali si basava l’opposizione.


16.4.2018   

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C 134/28


Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — CH / Parlamento

(Causa T-83/18)

(2018/C 134/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CH (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile presente ricorso;

ingiungere al convenuto di produrre le conclusioni del Comitato APA, i resoconti delle deposizioni dei testimoni sentiti dal Comitato APA e il fascicolo trasmesso al Presidente del Parlamento europeo in forza dell’articolo 10 della regolamentazione interna del Comitato APA;

annullare la decisione impugnata e, nei limiti del necessario, la decisione che respinge il reclamo;

condannare il convenuto a pagare EUR 68 500 a risarcimento dei diversi danni morali subiti dalla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 25 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, del diritto di essere sentito e dei diritti della difesa, nonché del dovere di sollecitudine, da cui sarebbe viziata la decisione impugnata nella specie, cioè la decisione del Parlamento europeo di respingere la domanda di assistenza della parte ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’articolo 31 della Carta, dell’articolo 12 bis dello statuto, dell’articolo 24 dello statuto e del dovere di sollecitudine.


16.4.2018   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/29


Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

(Causa T-88/18)

(2018/C 134/41)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italia) (rappresentante: G. Medri, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo ARMONIE — Domanda di registrazione n. 16 430 068

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 dicembre 2017 nel procedimento R 2063/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/29


Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

(Causa T-89/18)

(2018/C 134/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Café del Sol» — Marchio dell’Unione europea n. 6 105 985

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 nel procedimento R 1095/2017-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, dichiarando la fondatezza dell’opposizione basata sul marchio prioritario di cui il sig. Ramón Guiral Broto, opponente, è titolare, marchio spagnolo n. 2348110, rientrante nella classe 42 della nomenclatura internazionale;

confermare la decisione della divisione di opposizione, nel senso di negare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 6 105 985 CAFÉ DEL SOL per i «servizi di fornitura di alimenti e bevande, alloggi temporanei e catering», rientranti nella classe 43 della nomenclatura internazionale, richiesta dalla società commerciale tedesca GASTRO & SOUL GmbH, in considerazione del rischio di confusione per il consumatore che deriverebbe dalla coesistenza dei marchi in conflitto, stante la marcata somiglianza denominativa e l’identità applicativa tra gli stessi; ovvero, qualora il Tribunale non sia competente a tal fine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, con l’obbligo di ritenere fondata l’opposizione;

in subordine, annullare la decisione impugnata per incoerenza e violazione dei diritti della difesa e della certezza del diritto del ricorrente, in quanto gli sarebbe stata espressamente negata la possibilità di fornire una traduzione completa del marchio prioritario opposto nell’ambito del ricorso 1095/2017-4, così contravvenendo a uno degli obiettivi fondamentali del rinvio del procedimento alle commissioni di ricorso dell’EUIPO disposto dal Tribunale con sentenza adottata il 13 dicembre 2016 nella causa T-548/15, e disporre un nuovo rinvio alle commissioni di ricorso dell’EUIPO per porvi rimedio e, pertanto, decidere sul ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/30


Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Causa T-90/18)

(2018/C 134/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «Café del Sol» — Marchio dell’Unione europea n. 6 104 608

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 nel procedimento R 1096/2017-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, dichiarando la fondatezza dell’opposizione basata sul marchio prioritario di cui il sig. Ramón Guiral Broto, opponente, è titolare, marchio spagnolo n. 2348110, rientrante nella classe 42 della nomenclatura internazionale;

confermare la decisione della divisione di opposizione, nel senso di negare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 6 140 608 per i «servizi di fornitura di alimenti e bevande, alloggi temporanei e catering», rientranti nella classe 43 della nomenclatura internazionale, richiesta dalla società commerciale tedesca gastro & soul GmbH, in considerazione del rischio di confusione per il consumatore che deriverebbe dalla coesistenza dei marchi in conflitto, stante la marcata somiglianza denominativa e l’identità applicativa tra gli stessi; ovvero, qualora il Tribunale non sia competente a tal fine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, con l’obbligo di ritenere fondata l’opposizione;

in subordine, annullare la decisione impugnata per incoerenza e violazione dei diritti della difesa e della certezza del diritto del ricorrente, in quanto gli sarebbe stata espressamente negata la possibilità di fornire una traduzione completa del marchio prioritario opposto nell’ambito del ricorso 1096/2017-4, così contravvenendo a uno degli obiettivi fondamentali del rinvio del procedimento alle commissioni di ricorso dell’EUIPO disposto dal Tribunale con sentenza adottata il 13 dicembre 2016 nella causa T-549/15, e disporre un nuovo rinvio alle commissioni di ricorso dell’EUIPO per porvi rimedio e, pertanto, decidere sul ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/31


Ricorso proposto il 16 febbraio 2018 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

(Causa T-91/18)

(2018/C 134/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Canada) (rappresentanti: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler e C. Rani, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo «DIAMOND CARD» — Domanda di registrazione n. 15 775 422

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/12/2017 nel procedimento R 1544/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

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C 134/32


Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

(Causa T-94/18)

(2018/C 134/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo fit+fun — Domanda di registrazione n. 15 996 432

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2017 nel procedimento R 847/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/32


Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

(Causa T-96/18)

(2018/C 134/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Stati Uniti) (rappresentante: K. Bröcker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ZORRO» — Marchio dell’Unione europea n. 5 399 787

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19/12/2017 nel procedimento R 1637/2015-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere il ricorso per la dichiarazione di nullità parziale della registrazione del marchio dell’Unione europea n. 5 399 787 per tutti i beni e i servizi contestati;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/33


Ricorso proposto il 16 febbraio 2018 — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

(Causa T-97/18)

(2018/C 134/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DeepMind Technologies Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert e G. Lodge, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «STREAMS» — Domanda di registrazione n. 15 166 176

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27/11/2017 nel procedimento R 35/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione impugnata poiché viola l’articolo 7 RMUE, in subordine;

annullare la decisione impugnata per il medesimo motivo;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/33


Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

(Causa T-98/18)

(2018/C 134/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MULTIFIT — Domanda di registrazione n. 15 996 291

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 novembre 2017 nel procedimento R 846/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/34


Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Stamatopoulos/ENISA

(Causa T-99/18)

(2018/C 134/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grigorios Stamatopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del gruppo per le risorse umane dell’ENISA del 25 luglio 2017, con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente per il posto di responsabile dell’unità finanze e appalti dell’ENISA in seguito all’avviso di posto vacante «ENISA-TA16-AD-2017-03», di modo che l’agenzia riesamini tale candidatura in modo equo e trasparente;

condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno morale da esso subito a causa dell’illegittimità che inficia l’atto impugnato con una somma di almeno EUR 5 000; e

condannare la convenuta a sopportare oltre alle proprie spese anche quelle del ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che l’atto impugnato violi l’obbligo di motivazione della convenuta, essendo tale atto privo di una motivazione sufficiente a respingere la sua candidatura. Mentre l’ENISA ha fornito al ricorrente il suo punteggio per ciascun criterio di selezione nonché il suo punteggio complessivo, la valutazione di tutti i candidati era di natura comparativa e, quindi, i punti attribuiti a ciascun candidato erano il risultato di tale analisi comparativa. Il ricorrente sostiene pertanto che, in considerazione del fatto che l’ENISA ha omesso di comunicargli una motivazione specifica per il punteggio attribuitogli per ogni criterio, ivi inclusi i vantaggi comparativi dei candidati ammessi alle fasi successive dei colloqui e dei test, essa ha omesso di fornirgli una motivazione sufficiente per consentirgli di valutare la fondatezza dell’atto per lui lesivo e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, in un secondo momento, per consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto.

2.

Con il secondo motivo, il ricorrente adduce che la valutazione delle sue abilità da parte del comitato di selezione fosse viziata da un errore manifesto di valutazione, in particolare per quanto concerne la valutazione dei seguenti criteri selettivi: «elevate competenze organizzative, precisione e capacità di analizzare, compilare e riassumere informazioni finanziarie complesse»; «eccellenti capacità negoziali e di soluzione dei problemi»; «eccellente capacità di gestire le persone e i conflitti»; «spiccate capacità comunicative in inglese sia in forma orale sia in forma scritta», e «capacità di rimanere efficiente anche con un carico di lavoro elevato e di rispettare costantemente le scadenze programmatiche indipendentemente dai cambiamenti nell’ambiente lavorativo».

3.

Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che l’atto controverso violi i princìpi di parità di trattamento e di trasparenza, poiché la soglia fissata dal comitato di selezione affinché i candidati potessero passare al ciclo dei colloqui e dei test era stata determinata in modo arbitrario e illegittimo. Il ricorrente sostiene che l’avviso di posto vacante non contenesse alcuna condizione rispetto a quando la soglia sarebbe stata fissata e su quali criteri avrebbe dovuto prendere in considerazione il comitato di selezione per determinarla. Parimenti, il comitato di selezione non ha mai fornito alcuna spiegazione sulle modalità di determinazione di suddetta soglia e l’ha comunicata ai candidati soltanto una volta conclusa la valutazione.

4.

Infine, alla luce dei profili d’illegittimità suesposti, il ricorrente richiede un risarcimento per il danno morale subito per aver preso parte a un procedimento viziato ed illegittimo e per la sua esclusione ingiustificata, che non può essere considerata altro che una totale mancanza di rispetto nei suoi confronti e inosservanza del suo diritto ad un’amministrazione equa.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/35


Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

(Causa T-102/18)

(2018/C 134/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Martin Knauf (Berlino, Germania) (rappresentante: H. Jaeger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «upgrade your personality» — Domanda di registrazione n. 15 750 029

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 dicembre 2017 nel procedimento R 1011/2017-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

inserire il marchio dell’Unione «upgrade your personality» per i seguenti prodotti delle classi 09 e 28:

classe 09 — programmi per computer (registrati); programmi per computer (scaricabili); programmi di computer registrati; programmi di computer scaricabili; software; software di giochi per computer; software di videogiochi per computer; software per videogiochi; programmi software per videogiochi; software per giochi su dispositivi video; software di elaborazione dati; software per elaborazione dati; software di grafica per computer; software di realtà virtuale; supporti ottici con software registrati; supporti magnetici preregistrati; cassette per videogiochi; videocassette; videocassette (registrate); videocassette registrate;

classe 28 — console di gioco.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/36


Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)

(Causa T-103/18)

(2018/C 134/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Germania) (rappresentanti: T. Schmitz e M. Breuer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Smoothline AG (Zurigo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Smoothline» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 958 169

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2017 nel procedimento R 115/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 95 del regolamento n. 2017/1001;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/36


Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA

(Causa T-104/18)

(2018/C 134/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spagna) (rappresentanti: P. Palacios Pesquera e M. Rius Coma, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ammettere il presente ricorso e i motivi dedotti;

accogliere i motivi dedotti nel presente ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata dichiarando che non si deve procedere al rimborso degli importi corrispondenti ai compiti eseguiti dalla TECNALIA;

condannare la REA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione adottata nell’ambito del procedimento contenzioso di rimborso della convenzione di sovvenzione relativa al progetto FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. All’origine della decisione di porre fine alla convenzione di sovvenzione del progetto FoodWatch vi è la presunta omissione di informazione alla ricorrente dell’esistenza del progetto BreadGuard, il quale, secondo la REA, presentava forti somiglianze in termini di obiettivi, di metodologia di lavoro e di risultati sperati con il progetto FoodWatch.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata, in quanto gli elementi a discarico evidenziati dalla TECNALIA durante lo svolgimento del procedimento contenzioso di indagine non sarebbero stati presi in considerazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del contenuto dell’allegato II della convenzione di sovvenzione del progetto FoodWatch, in quanto la convenuta non avrebbe comunicato l’identità degli esperti indipendenti che hanno sottoscritto le relazioni peritali sulle quali si fonda la decisione impugnata, impedendo in tal modo la loro ricusazione da parte della TECNALIA.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di colpevolezza, in quanto la convenuta non avrebbe tenuto in considerazione il grado di partecipazione della TECNALIA nella commissione dei fatti addebitati.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tassatività, stante la corretta esecuzione dei progetti e l’assenza di violazione o inadempimento da parte della TECNALIA degli accordi presi.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, poiché non sarebbe stato preso in considerazione il grado di colpevolezza di ogni singolo partecipante nella condotta addebitata.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/37


Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 –Deray / EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Causa T-105/18)

(2018/C 134/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: André Deray (Bry-sur-Marne, Francia) (rappresentante: S. Santos Rodríguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «LILI LA TIGRESSE» — Domanda di registrazione n. 015 064 462

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/12/2017 nel procedimento R 1244/2017-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese;

condannare l’EUIPO e la Charles Claire LLP alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti amministrativi dinanzi alll’EUIPO

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/38


Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 –Aytekin / EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

(Causa T-107/18)

(2018/C 134/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Erkan Aytekin (Ankara, Turchia) (rappresentante: V. Martín Santos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo Dienne — Domanda di registrazione n. 15 080 302

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15/12/2017 nel procedimento R 1444/2017-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la richiedente/controinteressata e/o l’EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente per la presente impugnazione e a tutte le spese processuali scaturenti dalle decisioni dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/39


Ordinanza del Tribunale del 22 febbraio 2018 — Francia / Commissione

(Causa T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/39


Ordinanza del Tribunale del 22 febbraio 2018 — Alcan France / Commissione

(Causa T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.