ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
12 aprile 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 130/01 3/Oxalis

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 130/02

Tassi di cambio dell'euro

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2018/C 130/03

Sentenza della Corte, del 21 dicembre 2017, nella causa E-5/17 — Merck Sharp & Dohme Corp./Ufficio dei brevetti islandese (Einkaleyfastofan) (Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Medicinali — Certificato protettivo complementare — Certificato di durata negativa)

3

2018/C 130/04

Ordinanza della Corte, del 22 dicembre 2017, nella causa E-1/17 — Konkurrenten.no AS/Autorità di vigilanza EFTA (Motivi di irricevibilità di ordine pubblico — Aiuto di Stato — Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale)

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 130/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8735 — Geely/Saxo Bank) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 130/06

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 130/01)

Il 27 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8809. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 aprile 2018

(2018/C 130/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2384

JPY

yen giapponesi

132,26

DKK

corone danesi

7,4449

GBP

sterline inglesi

0,87360

SEK

corone svedesi

10,2863

CHF

franchi svizzeri

1,1855

ISK

corone islandesi

121,60

NOK

corone norvegesi

9,6213

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,323

HUF

fiorini ungheresi

311,74

PLN

zloty polacchi

4,1915

RON

leu rumeni

4,6627

TRY

lire turche

5,1832

AUD

dollari australiani

1,5980

CAD

dollari canadesi

1,5625

HKD

dollari di Hong Kong

9,7212

NZD

dollari neozelandesi

1,6812

SGD

dollari di Singapore

1,6204

KRW

won sudcoreani

1 324,61

ZAR

rand sudafricani

14,9678

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7815

HRK

kuna croata

7,4260

IDR

rupia indonesiana

17 046,58

MYR

ringgit malese

4,7982

PHP

peso filippino

64,379

RUB

rublo russo

80,0075

THB

baht thailandese

38,601

BRL

real brasiliano

4,2333

MXN

peso messicano

22,6527

INR

rupia indiana

80,8735


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/3


SENTENZA DELLA CORTE

del 21 dicembre 2017

nella causa E-5/17

Merck Sharp & Dohme Corp./Ufficio dei brevetti islandese (Einkaleyfastofan)

(Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Medicinali — Certificato protettivo complementare — Certificato di durata negativa)

(2018/C 130/03)

Nella causa E-5/17, Merck Sharp & Dohme Corp./Ufficio dei brevetti islandese (Einkaleyfastofan) — ISTANZA della Corte suprema d’Islanda (Hæstiréttur Íslands) ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d’interpretazione del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 21 dicembre 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

a norma del regolamento (CEE) n. 1768/92, può essere rilasciato un certificato protettivo complementare quando il periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nel SEE è inferiore a cinque anni. Il fatto che la decisione del Comitato misto che integra il regolamento (CE) n. 1901/2006 e il regolamento (CE) n. 469/2009 nell’accordo SEE non sia entrata in vigore non incide su questo risultato.


12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/4


ORDINANZA DELLA CORTE

del 22 dicembre 2017

nella causa E-1/17

Konkurrenten.no AS/Autorità di vigilanza EFTA

(Motivi di irricevibilità di ordine pubblico — Aiuto di Stato — Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale)

(2018/C 130/04)

Nella causa E-1/17, Konkurrenten.no AS/Autorità di vigilanza EFTA – ISTANZA ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia per l’annullamento della decisione n. 179/15/COL, del 7 maggio 2015, dell’Autorità di vigilanza EFTA di chiudere il procedimento di indagine formale relativo all’aiuto concesso a Nettbuss Sør AS, pubblicata nel supplemento SEE n. 59/1 della Gazzetta ufficiale in data 27 ottobre 2016, la Corte, composta da Carl Baudenbacher (presidente), Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson (giudici), ha emesso, in data 22 dicembre 2017, l’ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1.

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2.

Konkurrenten.no AS sopporta le proprie spese e le spese sostenute dall’Autorità di vigilanza EFTA, dalla contea di Aust-Agder e da Nettbuss AS.

3.

Il Regno di Norvegia sopporta le proprie spese.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8735 — Geely/Saxo Bank)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 130/05)

1.

In data 28 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Geely Financials Denmark A/S («Geely», Danimarca), appartenente a Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd («Zhejiang Geely Holding Group», Cina),

Saxo Bank A/S («Saxo Bank», Danimarca).

Geely acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Saxo Bank.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Geely: parte di Zhejiang Geely Holding Group, un’impresa multinazionale cinese che opera nel settore automobilistico. Vende automobili con i marchi Geely e Volvo e taxi con il marchio London Taxi,

—   Saxo Bank: banca d’investimento online danese che offre servizi di negoziazione e investimento online su scala mondiale e servizi bancari in Danimarca.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8735 — Geely/Saxo Bank

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/7


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 130/06)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«CANINO»

n. UE: PDO-IT-01506-AM01 — 28.11.2017

DOP ( X ) IGP ( ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Oleificio Sociale Cooperativo di Canino con sede in via Montalto n. 48 – 01011 Canino (VT). La cooperativa è formata da produttori ed è legittimata a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: È stata sostituita la parola controllata con la più corretta dicitura protetta. È stato inserito un apposito articolo sulla prova dell’origine non presente nel disciplinare vigente. È stato introdotto un apposito articolo sul legame non presente nel disciplinare vigente. È stata inserita la possibilità di utilizzare contenitori in ceramica per la commercializzazione. Sono stati rinumerati gli articoli del disciplinare.

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Metodo di produzione

Si propone di eliminare il capoverso relativo ai sesti di impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura.

Il capoverso eliminato viene di seguito riportato:

«I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio».

Tale modifica si giustifica in quanto tale frase è generica e non contiene nessuna specificazione di dettaglio sui sesti di impianto e sui sistemi di potatura e pertanto nulla aggiunge alla disciplina di produzione. Tale modifica è da considerarsi minore in quanto la sua eliminazione non cambia il sistema di allevamento e il sistema di potatura ma serve a rendere il disciplinare più scorrevole.

È stato incrementato da 300 a 700 il numero massimo di piante per ettaro negli uliveti.

Pertanto dove è scritto:

«In particolare oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 300 piante per ettaro».

È stato scritto:

«In particolare oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 700 piante per ettaro».

Tale modifica nasce dall’esigenza di adeguare l’olivicoltura della zona delimitata ad una gestione più professionale in grado di coniugare la tradizionalità con la redditività delle imprese olivicole. Anni di sperimentazione hanno dimostrato che nel territorio della DOP, considerando le varietà di ulivo utilizzate, la densità di 700 piante per ettaro riesce a mantenere inalterate le peculiarità chimico – fisiche e organolettiche del prodotto, così come stabilite dal disciplinare di produzione, abbassando al contempo i costi di gestione dell’impianto e consentendo quindi un recupero della redditività delle imprese agricole.

È stata aumentata la produzione massima per ettaro che passa da 9 a 12 tonnellate/ha, ed è stata stabilita la produzione massima negli oliveti consociati o promiscua.

Pertanto dove è scritto:

«La produzione massima di olive/ha non può superare i Kg 9 000 negli oliveti specializzati.»

È stato scritto:

«La produzione massima di olive/ha è di 12 tonnellate negli oliveti specializzati, mentre negli oliveti promiscui la produzione massima di olive per pianta non può superare le 0,15 tonnellate.»

L’aumento della produzione massima per ettaro a 12 tonnellate è dovuto all’innalzamento del numero massimo di piante per ettaro.

Inoltre negli anni si è visto che la resa massima prevista dal disciplinare era sottostimata in quanto si era considerato un dato medio non tenendo conto che alcune cultivar coltivate nel comprensorio formano alberi di grosse dimensioni, piuttosto vigorosi e soggetti al fenomeno dell’alternanza di produzione. Pertanto la produzione si alterna tra uno o più anni in cui la produzione rimane contenuta ed un anno in cui le riserve accumulate spingono la produzione a livelli piuttosto elevati.

Inoltre è stata specificata, per gli oliveti promiscui, la resa massima per singola pianta evitando così di fare calcoli in rapporto alla effettiva superfice olivetata.

Le modifiche sopra riportate devono considerarsi minori in quanto non si riferiscono alle caratteristiche essenziali del prodotto e in nessuna delle fattispecie elencate all’art. 53 punto 2 del regolamento.

È anticipata la data di inizio raccolta.

Pertanto dove è scritto:

«La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna olivicola.»

È stato scritto:

«La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre di ogni campagna olivicola.»

L’anticipo del periodo di raccolta delle olive è dovuto a molteplici fattori.

In primis di tipo ambientale — climatico i cui cambiamenti in atto inducono una maturazione anticipata. Inoltre dal punto di vista agronomico è ormai noto che la qualità dell’olio è migliore se la raccolta avviene più precocemente e infine dal punto fitosanitari in quanto i danni quali quantitativi da mosca sono minimizzati nel caso di raccolta precoce.

La modifica sopra riportata è da considerarsi minori in base a quanto stabilito all’art. 53 punto 2 del regolamento.

Sono stati eliminati gli ultimi 2 capoversi perché non più in linea con la normativa ed inoltre le funzioni di controllo della conformità del prodotto al disciplinare sono svolti dall’autorità pubblica designata conformemente a quanto stabilito dal regolamento UE n. 1151/2012.

Si riportano di seguito i capoversi eliminati:

«La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal DM. n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.

È tuttavia consentito, durante le operazioni di raccolta, richiedere un certificato provvisorio per il prodotto già ottenuto fornendo la documentazione prevista e riportando gli estremi dell’operazione nella denuncia finale di produzione.»

Altro

Sono stati rinumerati gli articoli del disciplinare perché sono stati inseriti degli articoli non presenti nel disciplinare vigente.

È stata sostituita la parola controllata con la più corretta dicitura protetta.

È stato inserito un apposito articolo sulla prova dell’origine non presente nel disciplinare vigente.

«Articolo 4

Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell’Organismo di Controllo, secondo quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»

È stato introdotto un apposito articolo sul legame non presente nel disciplinare vigente ma presente nella scheda riepilogativa agli atti della Commissione.

«Articolo 7

Legame con la zona geografica

La coltivazione dell’olivo nell’area in esame, che è stata culla della civiltà etrusca, risale ai tempi lontani. Qui l’olivo cresce spontaneo, tanto da far conferire a questa zona l’attribuzione di toponimi rimasti ancora in uso, quale ‘Poggio Olivastro’. Già gli etruschi, come testimoniano le raffigurazioni vascolari e gli affreschi nelle tombe, ne raccoglievano i frutti facendoli cadere percuotendo i rami con lunghi bastoni.

Gli olivi secolari che raggiungono grandi e maestose dimensioni, simili a quelle delle querce, testimoniano l’antica tradizione della popolazione locale verso la cultura dell’olivo e caratterizzano con la loro colorazione verde argento il paesaggio dolcemente collinare. In epoca più recente il territorio di canino è stato latifondo di proprietà del Principe Torlonia fino agli anni ’50 quando, con la riforma fondiaria, furono assegnate le terre ai contadini. Con l’avvento della riforma agraria l’olivicoltura ha una forte espansione; infatti in breve i nudi terreni del latifondo si trasformano in verdeggianti distese di nuovi oliveti.

Successivamente, negli anni ’60 è iniziata la svolta in olivicoltura con l’introduzione di oliveto specializzato intensivo.

Solo a Canino con tale sistema sono stati impiantati 694 ettari di oliveto.

Nel 1965, su iniziativa dell’Ente Maremma, è stato promosso e costituito l’oleificio sociale cooperativo di Canino. Di tale cooperativa fanno parte attualmente circa 1 140 soci che producono oltre il 60 % dell’intera produzione della zona.

Canino, culla della civiltà etrusca, deve la sua notorietà all’olivo che da sempre costituisce parte fondamentale della sua economia. Borgo di origine etrusca, Canino fece parte nel medio Evo degli stati della Chiesa. Passò poi sotto il dominio del Ducato di Castro. Tornato in possesso dei Papi, nell’anno 1808 fu concesso in feudo a Luciano Bonaparte che abitò nel palazzo fatto costruire dalla famiglia Farnese. Lo stemma di Canino è rappresentato da un cane che allude alla località e dai tre gigli dei Farnese. La diffusione dell’olivo è stata facilitata dal fatto che l’olio prodotto a Canino è di qualità rinomata e conosciuta da sempre sui mercati oleari. Canino con il suo olio è stato protagonista di una grande ricerca epidemiologica degli anni ’70, progettata e diretta dal prof. Ancel Keys insieme con altri ricercatori, i cui risultati hanno dimostrato come le popolazioni rurali di Canino, che consumano abitualmente l’olio extravergine di oliva prodotto nel posto, siano più protette dal rischio di trombosi rispetto alle popolazioni finlandese e americana che normalmente consumano grassi di origine animale. La tradizione popolare ha inciso sulla valorizzazione dell’olio extravergine di Canino mediante la Sagra dell’olivo, manifestazione paesana che si svolge ogni anno il giorno 8 di dicembre. La prima edizione risale al 1939. Oltre a far conoscere la pregiata qualità dell’olio, tale manifestazione è luogo di incontri e conferenze dei migliori esperti in campo tecnologico e nutrizionale. Dal 1989 al 1993, l’Oleificio sociale cooperativo di Canino, insieme con l’Ente di Sviluppo Agricolo Regionale, ha condotto un attento lavoro di caratterizzazione della produzione oleícola locale. Lo stesso Oleificio ha collaborato con i più importanti Enti di ricerca che si interessano dello sviluppo dell’olivicoltura e delle tecniche di trasformazione delle olive.

L’olio extravergine di oliva “Canino” DOP si contraddistingue sia per il forte legame con l’areale di produzione di cui all’articolo 3, che incide in modo univoco sulle peculiarità organolettiche e qualitative del prodotto, che per la sua secolare reputazione.

Le caratteristiche pedo-climatiche della zona quali suoli vulcanici con ph compreso tra 6,5 e 7,5, temperatura media annuale di 15-16 °C che risente della brezza marina del litorale viterbese, piovosità intorno ai 600-800 mm/anno, determinano significativamente la qualità dell’olio “Canino” che si presenta: armonico e mai squilibrato, fruttato medio con note erbacee e/o carciofo, leggermente amaro tendente al piccante.

Nell’areale l’olivo non rappresenta solo una risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l’identità paesaggistica ed ambientale del territorio; gli esperti olivicoltori e frantoiani sono stati in grado adeguare ed ammodernare le tecniche di coltivazione/trasformazione, traendo, sempre, dall’olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori più esigenti.»

È stata inserita la possibilità di utilizzare contenitori in ceramica per la commercializzazione.

Pertanto dove è scritto:

«I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine “Canino” ai fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.»

È stato scritto:

«I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine “Canino” ai fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro, ceramica o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.»

Tale modifica nasce dall’esigenza da parte di produttori di poter utilizzare dei contenitori adatti soprattutto per confezioni regalo.

DOCUMENTO UNICO

«CANINO»

n. UE: PDO-IT-01506-AM01 — 28.11.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Canino»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Canino» all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;

sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi ≤ 10 MeqO2/Kg.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla normativa sull’olio extravergine di oliva.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La denominazione di origine protetta «Canino» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo: Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100 %. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 5 %.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo produttivo (coltivazione e raccolta delle olive ed estrazione dell’olio) devono essere effettuate nell’ambito della zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Al fine di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto in tutte le fasi e garantire il rispetto della filiera qualitativa, il confezionamento dell’olio extravergine di oliva «Canino» deve essere effettuato sempre all’interno della zona di produzione geografica delimitata al punto 4. I recipienti in cui è confezionato l’olio extra vergine di oliva «Canino» ai fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro, ceramica o lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre scritte, la dicitura «Canino». La dicitura «Canino» deve essere accompagnata dal simbolo dell’Unione previsto per la DOP. L’indicazione «denominazione di origine protetta» o il suo acronimo «DOP» può figurare in etichetta.

Alla denominazione «Canino» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

Il logo della denominazione, è di seguito riportato.

Image

È vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, Frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione.

È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.

L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine protetta «Canino» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione comprende, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Canino, Arlena di Castro, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessennano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte) situati nella provincia di Viterbo.

5.   Legame con la zona geografica

La coltivazione dell’olivo nell’area in esame, che è stata culla della civiltà etrusca, risale ai tempi lontani. Qui l’olivo cresce spontaneo, tanto da far conferire a questa zona l’attribuzione di toponimi rimasti ancora in uso, quale “Poggio Olivastro”. Già gli etruschi, come testimoniano le raffigurazioni vascolari e gli affreschi nelle tombe, ne raccoglievano i frutti facendoli cadere percuotendo i rami con lunghi bastoni.

Gli olivi secolari che raggiungono grandi e maestose dimensioni, simili a quelle delle querce, testimoniano l’antica tradizione della popolazione locale verso la cultura dell’olivo e caratterizzano con la loro colorazione verde argento il paesaggio dolcemente collinare. In epoca più recente il territorio di canino è stato latifondo di proprietà del Principe Torlonia fino agli anni ’50 quando, con la riforma fondiaria, furono assegnate le terre ai contadini. Con l’avvento della riforma agraria l’olivicoltura ha una forte espansione; infatti in breve i nudi terreni del latifondo si trasformano in verdeggianti distese di nuovi oliveti.

Successivamente, negli anni ’60 è iniziata la svolta in olivicoltura con l’introduzione di oliveto specializzato intensivo.

Solo a Canino con tale sistema sono stati impiantati 694 ettari di oliveto.

Nel 1965, su iniziativa dell’Ente Maremma, è stato promosso e costituito l’oleificio sociale cooperativo di Canino. Di tale cooperativa fanno parte attualmente circa 1 140 soci che producono oltre il 60 % dell’intera produzione della zona.

Canino, culla della civiltà etrusca, deve la sua notorietà all’olivo che da sempre costituisce parte fondamentale della sua economia. Borgo di origine etrusca, Canino fece parte nel medio Evo degli stati della Chiesa. Passò poi sotto il dominio del Ducato di Castro. Tornato in possesso dei Papi, nell’anno 1808 fu concesso in feudo a Luciano Bonaparte che abitò nel palazzo fatto costruire dalla famiglia Farnese. Lo stemma di Canino è rappresentato da un cane che allude alla località e dai tre gigli dei Farnese. La diffusione dell’olivo è stata facilitata dal fatto che l’olio prodotto a Canino è di qualità rinomata e conosciuta da sempre sui mercati oleari. Canino con il suo olio è stato protagonista di una grande ricerca epidemiologica degli anni ’70, progettata e diretta dal prof. Ancel Keys insieme con altri ricercatori, i cui risultati hanno dimostrato come le popolazioni rurali di Canino, che consumano abitualmente l’olio extravergine di oliva prodotto nel posto, siano più protette dal rischio di trombosi rispetto alle popolazioni finlandese e americana che normalmente consumano grassi di origine animale. La tradizione popolare ha inciso sulla valorizzazione dell’olio extravergine di Canino mediante la Sagra dell’olivo, manifestazione paesana che si svolge ogni anno il giorno 8 di dicembre. La prima edizione risale al 1939. Oltre a far conoscere la pregiata qualità dell’olio, tale manifestazione è luogo di incontri e conferenze dei migliori esperti in campo tecnologico e nutrizionale. Dal 1989 al 1993, l’Oleificio sociale cooperativo di Canino, insieme con l’Ente di Sviluppo Agricolo Regionale, ha condotto un attento lavoro di caratterizzazione della produzione oleícola locale. Lo stesso Oleificio ha collaborato con i più importanti Enti di ricerca che si interessano dello sviluppo dell’olivicoltura e delle tecniche di trasformazione delle olive.

L’olio extravergine di oliva «Canino» DOP si contraddistingue sia per il forte legame con la zona geografica, che incide in modo univoco sulle peculiarità organolettiche e qualitative del prodotto, che per la sua secolare reputazione.

Le caratteristiche pedo-climatiche della zona quali suoli vulcanici con ph compreso tra 6,5 e 7,5, temperatura media annuale di 15-16 °C che risente della brezza marina del litorale viterbese, piovosità intorno ai 600-800 mm/anno, determinano significativamente la qualità dell’olio «Canino» che si presenta: armonico e mai squilibrato, fruttato medio con note erbacee e/o carciofo, leggermente amaro tendente al piccante.

Nell’areale l’olivo non rappresenta solo una risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l’identità paesaggistica ed ambientale del territorio; gli esperti olivicoltori e frantoiani sono stati in grado adeguare ed ammodernare le tecniche di coltivazione/trasformazione, traendo, sempre, dall’olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori più esigenti.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP, IGP e STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.