ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
14 marzo 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 96/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8814 — Melrose/GKN) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 96/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2018/C 96/03

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

3

2018/C 96/04

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o aprile 2018[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 96/05

Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 — Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 ( GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19 )]

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 96/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

8

2018/C 96/07

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

21

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 96/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8765 — Lenovo/Fujitsu/FCCL) ( 1 )

31

2018/C 96/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8840 — Apollo/JSW/Monnet) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

33

2018/C 96/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business) ( 1 )

34

2018/C 96/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8830 — Strategic Value Partners/Vita Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

35

2018/C 96/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

36

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 96/13

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

38


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8814 — Melrose/GKN)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 96/01)

Il 7.3.2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8814. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 marzo 2018

(2018/C 96/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2378

JPY

yen giapponesi

132,31

DKK

corone danesi

7,4486

GBP

sterline inglesi

0,88650

SEK

corone svedesi

10,1568

CHF

franchi svizzeri

1,1690

ISK

corone islandesi

123,10

NOK

corone norvegesi

9,5808

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,471

HUF

fiorini ungheresi

311,91

PLN

zloty polacchi

4,2119

RON

leu rumeni

4,6619

TRY

lire turche

4,7822

AUD

dollari australiani

1,5683

CAD

dollari canadesi

1,5890

HKD

dollari di Hong Kong

9,7031

NZD

dollari neozelandesi

1,6842

SGD

dollari di Singapore

1,6224

KRW

won sudcoreani

1 316,84

ZAR

rand sudafricani

14,5787

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8265

HRK

kuna croata

7,4412

IDR

rupia indonesiana

16 973,95

MYR

ringgit malese

4,8192

PHP

peso filippino

64,291

RUB

rublo russo

70,3046

THB

baht thailandese

38,632

BRL

real brasiliano

4,0142

MXN

peso messicano

22,9180

INR

rupia indiana

80,2840


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/3


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2018/C 96/03)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 2018

Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2018

01-2018

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,4523

7,44545

7,43586

309,269

4,16323

1 BGN =

0,511300

1

13,0137

3,80686

3,80195

158,129

2,12866

1 CZK =

0,0392892

0,0768419

1

0,292526

0,292149

12,1509

0,163570

1 DKK =

0,134310

0,262684

3,41850

1

0,99871

41,5379

0,559164

1 HRK =

0,134483

0,263023

3,42291

1,001290

1

41,5915

0,559886

1 HUF =

0,00323343

0,00632395

0,0822983

0,024074

0,0240434

1

0,0134615

1 PLN =

0,240198

0,469779

6,11359

1,78838

1,78608

74,2857

1

1 RON =

0,215095

0,420682

5,47465

1,60148

1,59941

66,5220

0,895488

1 SEK =

0,101833

0,199165

2,59188

0,758191

0,757214

31,4937

0,423953

1 GBP =

1,13210

2,21417

28,8146

8,42903

8,4182

350,124

4,71321

1 NOK =

0,103665

0,202749

2,63852

0,771837

0,770842

32,0605

0,431583

1 ISK =

0,00797385

0,0155952

0,202952

0,0593689

0,0592924

2,46606

0,033197

1 CHF =

0,853027

1,66835

21,7115

6,35118

6,34299

263,815

3,55135


01-2018

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,64912

9,82002

0,883311

9,64641

125,410

1,17230

1 BGN =

2,37709

5,02097

0,451637

4,93221

64,1221

0,599394

1 CZK =

0,182660

0,385821

0,034705

0,379000

4,92726

0,0460586

1 DKK =

0,624424

1,31893

0,118638

1,29561

16,8438

0,157451

1 HRK =

0,625229

1,32063

0,1187908

1,29728

16,8656

0,157654

1 HUF =

0,0150326

0,0317524

0,00285613

0,0311911

0,405505

0,00379054

1 PLN =

1,116709

2,35875

0,212170

2,31705

30,1232

0,281583

1 RON =

1

2,11223

0,189995

2,07489

26,9750

0,252154

1 SEK =

0,473433

1

0,0899500

0,98232

12,7708

0,119378

1 GBP =

5,26328

11,1173

1

10,9207

141,977

1,32716

1 NOK =

0,481953

1,017997

0,0915689

1

13,0007

0,121527

1 ISK =

0,037071

0,078303

0,00704339

0,0769190

1

0,00934770

1 CHF =

3,96582

8,37675

0,753489

8,22865

106,978

1

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

Riferimento: gennaio-18

1 EUR in moneta nazionale

1 unità di moneta nazionale in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,4523

0,0392892

DKK

7,44545

0,134310

HRK

7,43586

0,134483

HUF

309,269

0,00323343

PLN

4,16323

0,240198

RON

4,64912

0,215095

SEK

9,82002

0,101833

GBP

0,883311

1,13210

NOK

9,64641

0,103665

ISK

125,410

0,00797385

CHF

1,17230

0,853027

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/5


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o aprile 2018

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2018/C 96/04)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 53 del 13.2.2018, pag. 3.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.4.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.3.2018

31.3.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.2.2018

28.2.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.1.2018

31.1.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

1,89

-0,42

-0,18

-0,18

0,73


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/6


Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2

Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

[Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19)]

(2018/C 96/05)

I.1)   Denominazione, sede e punto di contatto

Denominazione registrata: gruppo europeo di cooperazione territoriale InterPal-MedioTejo

Sede sociale:

Punto di contatto: María de los Ángeles Armisén Pedrejón

Email: presidencia@diputaciondepalencia.es

Indirizzo Internet del gruppo:

I.2)   Durata del gruppo:

Durata del gruppo: indefinita

Data di registrazione:

Data di pubblicazione:

II.   OBIETTIVI

a)

Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1082/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 1302/2013, il gruppo europeo di cooperazione territoriale InterPal-MedioTejo avrà l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, ossia tra la provincia (Diputación Provincial) di Palencia e l’unione di comuni (Comunidade Intermunicipal) del Medio Tago.

b)

I membri coopereranno con la finalità esclusiva di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

Gli obiettivi specifici di cooperazione del GECT InterPal-MedioTejo e le funzioni corrispondenti sono i seguenti:

P.1.

Cooperazione e gestione congiunta per il miglioramento della competitività e la promozione dell’occupazione:

dinamizzare lo sviluppo della società dell’informazione, in particolare per il commercio elettronico, il telelavoro e l’ammodernamento dei servizi pubblici.

Promuovere le condizioni di sviluppo delle economie locali, grazie allo stimolo dei potenziali endogeni.

Promuovere il rafforzamento e la diversificazione delle relazioni tra imprese e tra associazioni imprenditoriali commerciali, al fine di esplorare opportunità economiche comuni.

P.2.

Cooperazione e gestione congiunta in materia ambientale, di patrimonio culturale e di prevenzione dei rischi naturali:

promuovere azioni comuni nel campo della protezione, della conservazione e della valorizzazione dell’ambiente e delle risorse naturali.

Contribuire al rafforzamento delle identità locali attraverso la promozione delle risorse culturali (archeologia, architettura, patrimonio industriale, artigianato, gastronomia, etnografia ecc.).

Incoraggiare la valorizzazione di prodotti turistici basati sulle risorse ambientali e il patrimonio culturale, promuoverne l’utilizzazione e la fruizione sostenibili al fine di consolidare il ruolo delle zone rurali come destinazioni turistiche di qualità.

P.3.

Cooperazione e gestione congiunta per l’integrazione socioeconomica ed istituzionale:

promuovere e rendere più efficaci reti stabili di cooperazione interregionale, di ambito comunale, imprenditoriale, sociale e istituzionale.

Costituire meccanismi di cooperazione nei settori dell’assistenza e dell’azione sociale, al fine di rafforzare i livelli di copertura e di assistenza di gruppi sensibili in vista dell’integrazione sociale.

Promuovere la cooperazione e lo sviluppo di capacità comuni, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l’istruzione.

III.   INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO

Denominazione in inglese:

Denominazione in francese:

IV.   MEMBRI

IV.1)   Numero totale dei membri del gruppo: 2

IV.2)   Nazionalità dei membri del gruppo: spagnola e portoghese

IV.3)   Informazioni sui membri

Denominazione ufficiale: Diputación Provincial de Palencia

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet: https://www.diputaciondepalencia.es

Tipo di membro: ente locale

Denominazione ufficiale: Convento de Sao Francisco

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet: http://mediotejo.pt/index.php/cimt-sede

Tipo di membro: ente locale


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/8


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

(2018/C 96/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2), modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 (3) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 13 dicembre 2017 da EUROFER («il richiedente») che rappresenta oltre il 70 % della produzione totale dell’Unione di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico, vale a dire prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l’acciaio inossidabile) che sono dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche, almeno su un lato, esclusi i cosiddetti «pannelli sandwich» del tipo utilizzato in edilizia e costituiti da due lamiere esterne in metallo con un’anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro ed esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70 % o più di zinco) ed esclusi i prodotti costituiti da substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091) e originari della Repubblica popolare cinese (nel seguito «il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Il richiedente ha sostenuto che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Le informazioni contenute nella relazione presentata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le circostanze specifiche del mercato nel paese interessato, tendono a confermare le distorsioni significative lamentate dal richiedente. In particolare, i fattori menzionati, tra l’altro, nel capitolo sul settore dell’acciaio della relazione incidono potenzialmente sulla produzione e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

Oltre alla relazione, il richiedente ha menzionato documenti programmatici delle autorità del paese interessato e relazioni pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, dal Fondo monetario internazionale, dalla Camera di commercio dell’UE nel paese interessato, dall’Organizzazione mondiale del commercio e da altri organismi. Il richiedente ha invocato altresì le conclusioni della Commissione nel procedimento antisovvenzioni iniziale riguardante il prodotto oggetto del riesame (5) e nel procedimento antisovvenzioni riguardante prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (6).

Alla luce delle informazioni disponibili la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per giustificare l’apertura di un’inchiesta su tale base.

Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, il quale potrebbe essere causato da un aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione dal paese interessato del prodotto oggetto del riesame, date i) l’esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese, ii) l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di volume e iii) l’esistenza di misure di difesa commerciale in paesi terzi. In assenza di misure inoltre il livello dei prezzi all’esportazione cinesi sarebbe talmente basso da arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione.

Il richiedente afferma inoltre che qualunque incremento significativo delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione se le misure dovessero scadere.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni effettuate nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, a prescindere dalle esportazioni nell’Unione, valuta se la situazione delle società del paese interessato che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame è tale da rendere probabile la persistenza o la reiterazione delle esportazioni a prezzi di dumping nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

Di conseguenza, tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato (7) il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori e alle autorità del paese interessato.

I produttori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, informa le parti interessate, con una nota agli atti da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti, compresa la selezione di un paese terzo rappresentativo appropriato, se del caso, che intende utilizzare per determinare il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le parti interessate dispongono di 10 giorni per presentare osservazioni a decorrere dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo consultabile dalle parti interessate. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, il Sud Africa è un possibile paese terzo rappresentativo. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, se vi venga prodotto e venduto il prodotto oggetto del riesame e se siano prontamente disponibili i dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per raccogliere le informazioni riguardanti le presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al governo del paese interessato.

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (8)  (9)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione dell’elevato numero di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine di 15 giorni possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione se la parte interessata che le ha trasmesse non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta; ciò a meno che l’esattezza di tali informazioni sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles//Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

Per le questioni relative al dumping e all’allegato I

:

TRADE-OCS-DUMPING-1@ec.europa.eu

Per le altre questioni

:

TRADE-OCS-INJURY-1@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).


(1)  GU C 187 del 13.6.2017, pag. 60.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(7)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

ALLEGATO II

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

ALLEGATO III

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/21


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

(2018/C 96/07)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2), modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 (3) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 13 dicembre 2017 da EUROFER («il richiedente») che rappresenta oltre il 70 % della produzione totale dell’Unione di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da prodotti di acciaio a rivestimento organico («ARO»), vale a dire prodotti piatti d’acciaio laminato, legato e non (acciaio inossidabile escluso), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un’anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

4.1    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese interessato hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di varie sovvenzioni concesse dal governo del paese interessato e dalle amministrazioni regionali e locali di tale paese.

Le sovvenzioni consistono, tra l’altro, 1) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, ad esempio vari sussidi, prestiti agevolati, crediti diretti e conversioni di debiti in capitale azionario da parte di banche di proprietà pubblica, crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni per l’esportazione; 2) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, a entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, ad esempio sgravi o esenzioni dall’imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all’importazione e sgravi o esenzioni dall’IVA; 3) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi diversi dall’infrastruttura generale, ad esempio la messa a disposizione da parte della pubblica amministrazione di terreni, energia, acqua e fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame e 4) in versamenti a un meccanismo di finanziamento oppure in un incarico o un ordine a un organismo privato affinché svolga una o più funzioni tra quelle descritte ai punti 1), 2) e 3), come ad esempio la concessione di prestiti agevolati e la conversione di debiti in capitale azionario da parte di banche private e la fornitura di beni e servizi (energia, acqua, fattori produttivi) per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato da parte di imprese private che, secondo la domanda, sono tenute a seguire le politiche governative e ad agire come banche o imprese statali. Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nell’inchiesta iniziale (cfr. punto 3), mentre altre sono nuove o sono sovvenzioni connesse non esaminate nell’inchiesta iniziale.

Il richiedente sostiene che le misure descritte sono sovvenzioni dato che comportano un contributo finanziario del governo del paese interessato o di amministrazioni regionali o locali di tale paese e conferiscono un vantaggio ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Si tratterebbe di sovvenzioni specifiche per un’impresa, un’industria o un gruppo di imprese o industrie oppure di sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni e quindi compensabili.

In conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti che potrebbero essere riscontrate nel corso dell’inchiesta.

4.2    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che l’industria dell’Unione non si è ancora pienamente ripresa e rimane vulnerabile a una persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Egli ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del fatto che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio, che potrebbe essere causato da un aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato. A tale riguardo il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento delle importazioni nell’Unione dal paese interessato del prodotto oggetto del riesame, a causa i) dell’esistenza di capacità inutilizzate in tale paese, ii) dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di volume e iii) dell’esistenza di misure di difesa commerciale istituite in altri paesi terzi. Inoltre, in assenza di misure, i prezzi all’esportazione cinesi sarebbero ad un livello talmente basso da arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), modificato del regolamento (UE) 2017/2321, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Il governo del paese interessato è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

5.1    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

In un riesame in previsione della scadenza, la Commissione esamina le esportazioni effettuate verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame e verifica, indipendentemente dalle esportazioni nell’Unione, se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da rendere probabile, in caso di scadenza delle misure, la persistenza o la reiterazione delle esportazioni nell’Unione a prezzi sovvenzionati.

Tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno (6) tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori e alle autorità del paese interessato.

I produttori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione. Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine di 15 giorni possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.1.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (7)  (8)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.5    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (9). Le parti che forniscono informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

per questioni relative alle sovvenzioni e all’allegato I

:

TRADE-OCS-SUBSIDY@ec.europa.eu

Per altre questioni

:

TRADE-OCS-INJURY-1@ec.europa.eu.

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU C 188, del 14.6.2017, pag. 20.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(6)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all’esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(7)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, si rinvia alla nota 3 dell’allegato II del presente avviso.

(8)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione dell’interesse dell’Unione.

(9)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037, dell’8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e dell’articolo 12.4 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

ALLEGATO II

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/31


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8765 — Lenovo/Fujitsu/FCCL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 96/08)

1.

In data 7 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Lenovo Group Limited («Lenovo», Repubblica popolare cinese);

Fujitsu Limited («Fujitsu», Giappone) e

Fujitsu Client Computing Limited («FCCL», Giappone), un’impresa comune di nuova costituzione creata da Lenovo e Fujitsu.

L’operazione consiste nella creazione, da parte di Lenovo e Fujitsu, di un'impresa comune denominata FCCL tramite acquisizione, da parte di Lenovo, di una partecipazione di maggioranza in alcune attività relative al settore personal computer di Fujitsu.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Lenovo: gruppo multinazionale attivo nel settore delle tecnologie informatiche che sviluppa, costruisce e commercializza desktop e notebook, postazioni di lavoro, server, unità di memoria e software di gestione informatica. Lenovo produce inoltre dispositivi mobili intelligenti e offre servizi informatici.

—   Fujitsu: impresa attiva nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che offre un’ampia gamma di prodotti, soluzioni e servizi tecnologici. Tra gli altri campi di attività, Fujitsu opera nella progettazione, costruzione e commercializzazione di desktop, notebook e tablet.

—   FCCL: l'impresa comune comprenderà la maggior parte delle attività di Fujitsu relative al settore personal computer, in particolare desktop, notebook e tablet, nonché diversi accessori e unità periferiche, comprese le funzioni R&D. Dell’impresa comune non faranno tuttavia parte le seguenti funzioni relative al settore personal computer, di cui Fujitsu rimarrà titolare: i) la costruzione di desktop e di alcuni tablet e ii) la vendita e l'assistenza/manutenzione post-vendita per i clienti diversi dai consumatori finali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8765 — Lenovo/Fujitsu/FCCL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).


14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/33


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8840 — Apollo/JSW/Monnet)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 96/09)

1.

In data 2 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

AION Investments Private II Limited, controllata da fondi di investimento gestiti da controllate di Apollo Capital Management, L.P. (“Apollo”) (Stati Uniti),

JSW Steel Limited (“JSW”) (India),

Monnet Ispat and Energy Limited (“Monnet”) (India).

Apollo e JSW acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Monnet.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Apollo: le controllate di Apollo investono in imprese e titoli di debito emessi da imprese che operano su scala mondiale in diversi settori. Gli investimenti riguardano, ad esempio, i prodotti chimici, le navi da crociera, gli ospedali, la sicurezza, i servizi finanziari e gli imballaggi in vetro.

—   JSW: JSW è un’impresa con sede in India, attiva nella produzione e vendita di prodotti siderurgici in India e all’estero. In India gli stabilimenti di JSW sono situati in Karnataka, Tamil Nadu e Maharashtra. Fuori dall’India JSW possiede un tubificio e un impianto per la produzione di laminati di grosso spessore negli Stati Uniti e attività minerarie negli Stati Uniti e altrove.

—   Monnet: Monnet è un’impresa con sede in India, attiva nella produzione e vendita di acciaio primario, acciaio spugnoso e ferroleghe. Monnet è inoltre attiva nell’estrazione di minerali, come il carbone e i minerali di ferro, in India.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8840 — Apollo/JSW/Monnet

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea.

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/34


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 96/10)

1.

In data 7.3.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

BASF SE («BASF», Germania),

Bayer Aktiengesellschaft («Bayer», Germania).

BASF acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di Bayer e Monsanto («attività in dismissione»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   BASF: soluzioni agricole, principalmente nel settore fitosanitario (fungicidi, insetticidi e erbicidi che possono essere utilizzati per proteggere diverse colture (cereali, granturco, colza, riso, ecc.)), fornitura di prodotti per il trattamento delle sementi (principalmente a base di fungicidi), ricerca e concessione di licenze in relazione a tratti agronomici a livello mondiale. Altre attività di BASF non interessate dalla presente operazione comprendono i prodotti chimici (ad esempio prodotti petrolchimici e prodotti intermedi), i prodotti ad alte prestazioni (ad esempio disperdenti e pigmenti), i materiali e le soluzioni funzionali (ad esempio prodotti chimici da costruzione e rivestimenti), il petrolio e il gas;

—   attività in dismissione: parte della divisione Crop Science di Bayer che comprende, tra l'altro, il suo portafoglio di prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi e erbicidi), le sementi e i tratti agronomici e i suoi prodotti e servizi collegati alla scienza ambientale, l'attività internazionale di Bayer relativa alle sementi orticole e l'attività internazionale di Monsanto relativa ai nematocidi NemaStrike.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/35


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8830 — Strategic Value Partners/Vita Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 96/11)

1.

In data 7 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Strategic Value Partners, LLC (Stati Uniti),

Vita Group (Regno Unito), controllato in ultima istanza da TPG Capital (Stati Uniti).

Strategic Value Partners, LLC acquisisce attraverso la controllata Sunshine Bidco Limited, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Vita Cayman Limited, la holding a cui fa capo Vita Group.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Strategic Value Partners, LLC è una società d’investimento privata che gestisce fondi speculativi (hedge fund) e fondi di private equity e investe su scala mondiale in mercati azionari pubblici e privati, mercati del debito e altri mercati di investimento alternativi;

Vita Group opera a livello paneuropeo nella produzione e nella fornitura di schiuma di poliuretano, comprese la produzione e la trasformazione della schiuma.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8830 — Strategic Value Partners/Vita Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/36


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 96/12)

1.

In data 6 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PPF Group N.V. («PPF») (Paesi Bassi),

Škoda Transportation a.s. («Škoda Transportation») (Repubblica ceca),

VUKV a.s. («VUKV») (Repubblica ceca),

Jokiaura Kakkonen («JK») (Finlandia),

Satacoto Ltd. («Satacoto») (Cipro),

Škoda Investment a.s. («Škoda Investment») (Repubblica ceca),

Bammer Trade a.s. («Bammer Trade») (Repubblica ceca).

PPF acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Škoda Transportation, VUKV, JK, Satacoto, Škoda Investment e Bammer Trade.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PPF è un gruppo finanziario e di investimento multinazionale specializzato nei seguenti settori: servizi finanziari, credito al consumo, telecomunicazioni, biotecnologie, servizi al dettaglio, immobiliare e agricoltura;

Škoda Transportation è un’impresa di trasporto ceca che opera nella produzione, nello sviluppo, nell’assemblaggio, nella ricostruzione e nella riparazione di veicoli ferroviari e metropolitani, tram, filobus e autobus elettrici e nella prestazione dei relativi servizi;

VUKV opera nello sviluppo, nella ricerca e nel collaudo di veicoli ferroviari e loro parti e nella prestazione dei relativi servizi;

JK opera nella locazione di impianti di produzione;

Satacoto è una holding che opera, attraverso la sua controllata, nella produzione di motori e generatori elettrici e nella locazione di beni immobili;

Škoda Investment opera nella locazione di beni immobili e nel rilascio di licenze per il marchio ŠKODA nonché, attraverso le sue controllate, nella produzione di energia fotovoltaica e nelle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

Bammer Trade opera nella riparazione di veicoli di trasporto pubblico.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/38


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 96/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

“BAYRISCH BLOCKMALZ”/“BAYRISCHER BLOCKMALZ”/“ECHT BAYRISCH BLOCKMALZ”/“AECHT BAYRISCHER BLOCKMALZ”

n. UE: DE-PGI-0005-01354 — 22.7.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

“Bayrisch Blockmalz”/“Bayrischer Blockmalz”/“Echt Bayrisch Blockmalz”/“Aecht Bayrischer Blockmalz”

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

(Nel prosieguo “Bayrisch Blockmalz” si riferisce sempre a tutte le varianti della denominazione).

Il Bayrisch Blockmalz è una caramella dura cui l'estratto di malto conferisce il tipico sapore maltato. Le caramelle sono di colore marrone scuro, pesano tra i 3 g e i 9 g e, a causa delle modalità di produzione, hanno forma più o meno irregolare, a parallelepipedo, a cubo, ma anche arrotondata. L'impasto del Bayrisch Blockmalz, costituito da zucchero e sciroppo, contiene caramello ottenuto da vari tipi di zucchero e almeno il 5 % di estratto di malto e/o il 4 % di estratto di malto secco.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli ingredienti sono: zucchero, sciroppo di zucchero caramellizzato, estratto di malto e/o estratto di malto secco.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione, dalla cottura (vale a dire dalla mescolatura degli ingredienti al prodotto semifinito) fino al taglio meccanico del prodotto semifinito di grande formato per l'ottenimento del prodotto finale, ossia la caramella pronta per il consumo, avvengono nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il Land tedesco della Baviera.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Nel 1899 un farmacista fondò a Norimberga un negozio di prodotti parafarmaceutici che divenne in pochi anni un magazzino all'ingrosso. Fu lo stesso farmacista, divenuto in seguito medico, a creare il prodotto. La storia e la tradizione del prodotto in Baviera sono documentate da una serie di vecchie etichette del periodo dal 1939 al 1952 e da listini prezzi e offerte che risalgono fino al 1932. I maggiori produttori di Blockmalz hanno ancor'oggi sede in Baviera. I produttori bavaresi hanno infatti una lunga tradizione e le conoscenze necessarie alla produzione del Bayrisch Blockmalz.

Specificità del prodotto

Il prestigio del prodotto è dimostrato dal fatto che, per le sue proprietà naturali e delicate, l'Associazione centrale dei medici omeopati (Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte e.V.) lo aveva insignito del sigillo di qualità, che però adesso non viene più usato per la pubblicità. Ancor'oggi una quantità non trascurabile di Bayrisch Blockmalz è venduta nelle farmacie e parafarmacie. La caramella è molto apprezzata anche per il dolce sapore maltato, che le conferiscono gli ingredienti. Il Bayrisch Blockmalz è molto noto presso i consumatori e gode di un considerevole prestigio.

Legame causale

Il prestigio del prodotto è dovuto anche sulla sua origine. La produzione, che è iniziata in Baviera nel 1899 e continua tuttora ininterrotta, ha creato una tradizione che ha conferito al prodotto un prestigio legato all'origine. Questo particolare prestigio è dimostrato, ad esempio, dal fatto che il maggiore fabbricante specifica chiaramente al consumatore finale l'origine bavarese del prodotto sulla confezione, utilizzando i rombi bianchi e azzurri della bandiera bavarese e il profilo stilizzato delle montagne, per trasmettere al prodotto il prestigio del luogo di origine. A ulteriore conferma di tale prestigio la denominazione è una delle principali indicazioni geografiche inserite nella banca dati dei prodotti alimentari tipici bavaresi (www.food-from-bavaria.de). Anche il sito turistico www.munich-greeter.de definisce il Bayrisch Blockmalz una vera e propria caramella bavarese, il regalo tipico che le nonne e le bisnonne fanno a ogni bambino a Monaco di Baviera.

Inoltre il sondaggio effettuato dalla Camera del commercio e dell'industria bavarese (Bayrischer Industrie- und Handelskammertag e.V. - BIHK) nel 2009 ribadisce il legame del prodotto con il land della Baviera. La maggior parte delle imprese partecipanti ha infatti confermato il particolare legame tra il prodotto a denominazione protetta e il territorio di origine.

Il radicamento del prodotto in Baviera è inoltre dimostrato dal fatto che la città di Monaco di Baviera, capitale del land, ha concesso nel 2013 il permesso di vedere il Bayrischer Blockmalz accompagnato da un minidizionario nel padiglione “Hackerbräu-Festhalle” in occasione dell'Oktoberfest. L'autorizzazione della capitale del land e del gestore del padiglione attestano che il prodotto è radicato nella tradizione bavarese tanto quanto l'Oktoberfest.

Il prestigio è testimoniato anche dall'inserimento di confezioni di Bayrischer Blockmalz in esposizioni museali. Nell'inventario della fondazione Domäne Dahlem, ad esempio, figura un barattolo di caramelle “Echt Holberger's Bayrischer Blockmalz-Zucker”, che secondo i dati dei documenti dell'inventario è stata prodotta a Monaco negli anni cinquanta e mostra il prodotto con il tipico profilo di un villaggio bavarese innevato.

Il legame tra il prestigio del prodotto e la sua origine regionale è provato anche dal fatto che il Bayrischer Blockmalz è inserito tra le principali specialità regionali tedesche elencate nel libro di tedesco per stranieri “em – neu – Deutsch als Fremdsprache – Niveaustufe B1+”, pubblicato nel 2008. Il legame tra il prestigio del prodotto e la Baviera è inoltre testimoniato dal fatto che un'agenzia di Berlino sta realizzando un progetto che prevede che alcuni bambini siano filmati mentre assaggiano cibi “esotici”. In uno dei filmati alcuni bambini di Berlino assaggiano “piatti bavaresi”. L'agenzia ha scelto consapevolmente piatti che rappresentino l'identità culinaria della Baviera dal punto di vista dei bavaresi e da quello del resto della Germania. I piatti presentati vanno dall'Obazda auf Brot fino al Bayrisch Blockmalz per dessert. Ciò è un'ulteriore riprova del prestigio di cui gode il Bayrisch Blockmalz. Infatti soltanto il prestigio e la notorietà del prodotto ne giustificano l'inserimento nel filmato come un esempio di prodotto “tipico bavarese”. Nel contempo ciò dimostra che il prestigio è dovuto all'origine, perché se tale legame non sussistesse, il prodotto non sarebbe stato selezionato in quanto esempio dell'identità culinaria bavarese.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken/2018/6/Teil-7/20180209


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.