ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
13 marzo 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 95/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8767 — CDPQ/Hyperion Insurance Group) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 95/02

Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

2

2018/C 95/03

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

3

 

Commissione europea

2018/C 95/04

Tassi di cambio dell'euro

4

2018/C 95/05

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 95/06

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

6

2018/C 95/07

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

7

2018/C 95/08

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 95/09

Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8771 — Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business)] ( 1 )

21

2018/C 95/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

22

2018/C 95/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2018/C 95/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8839 — GIP/NTV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2018/C 95/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8834 — Brookfield/Saeta) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

26

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 95/14

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

27


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8767 — CDPQ/Hyperion Insurance Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 95/01)

Il 6 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8767. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/2


Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2018/C 95/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I motivi che hanno determinato l’indicazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, entro il 1o giugno 2018, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 69 del 13.3.2018, pag. 48.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 69 del 13.3.2018, pag. 11.


13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/3


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2018/C 95/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 269/2014 (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio (3).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/388.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(3)  GU L 69 del 13.3.2018, pag. 11.

(4)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

13.3.2018   

IT

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C 95/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 marzo 2018

(2018/C 95/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2302

JPY

yen giapponesi

131,04

DKK

corone danesi

7,4496

GBP

sterline inglesi

0,88590

SEK

corone svedesi

10,1563

CHF

franchi svizzeri

1,1681

ISK

corone islandesi

123,10

NOK

corone norvegesi

9,5645

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,448

HUF

fiorini ungheresi

311,89

PLN

zloty polacchi

4,2013

RON

leu rumeni

4,6618

TRY

lire turche

4,7212

AUD

dollari australiani

1,5641

CAD

dollari canadesi

1,5782

HKD

dollari di Hong Kong

9,6447

NZD

dollari neozelandesi

1,6854

SGD

dollari di Singapore

1,6172

KRW

won sudcoreani

1 312,16

ZAR

rand sudafricani

14,5763

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7886

HRK

kuna croata

7,4450

IDR

rupia indonesiana

16 937,39

MYR

ringgit malese

4,8033

PHP

peso filippino

64,070

RUB

rublo russo

70,0482

THB

baht thailandese

38,542

BRL

real brasiliano

4,0087

MXN

peso messicano

22,9816

INR

rupia indiana

79,9785


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/5


Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2018/C 95/05)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2) sono così modificate:

Pagina 198

4202 31 00 a 4202 39 00

Oggetti da tasca o da borsetta

Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:

«Le custodie per telefoni cellulari di queste sottovoci rientrano nella prima parte del testo della voce e pertanto possono essere costituite da materiali di qualsiasi tipo.

Possono essere progettate per adattarsi ad un telefono cellulare specifico o a diversi modelli di telefoni cellulari aventi le stesse dimensioni.

Possono essere dotate di un meccanismo di chiusura. Esse racchiudono il telefono cellulare ricoprendone la parte posteriore, i lati e la parte anteriore al fine di proteggerlo. Le custodie più semplici, che coprono soltanto la parte posteriore e i lati del telefono cellulare, sono tuttavia escluse in quanto non presentano le caratteristiche delle custodie della voce 4202 e sono classificate in base al materiale costitutivo.

Queste sottovoci non comprendono tuttavia le custodie, anche dotate di supporto, per tablet, mini tablet o ebook in quanto, a causa delle loro dimensioni, non sono considerate oggetti da tasca o da borsetta (classificazione nelle sottovoci da 4202 91 80 a 4202 99 00 in funzione del materiale costitutivo). Tali custodie rientrano nella prima parte del testo della voce e possono essere costituite da materiali di qualsiasi tipo.»

Pagina 327

È inserito il testo seguente:

«8473 30 80

Altre parti ed accessori di macchine della voce 8471

Non rientrano in questa sottovoce le custodie, anche dotate di supporto, per tablet o mini tablet (classificazione nella voce 4202 o, se non presentano una parte anteriore, in funzione del loro materiale costitutivo). Tali custodie sono principalmente destinate a proteggere la parte posteriore, i lati e la parte anteriore di un tablet o di un mini tablet e non sono pertanto considerate un accessorio delle macchine della voce 8471 in quanto non ampliano la gamma di operazioni di un tablet o di un mini tablet né svolgono un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/6


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2018/C 95/06)

1.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paese di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali (celle)

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131)

3.9.2018


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  La misura scade a mezzanotte del giorno indicato ina questa colonna.


13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/7


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

(2018/C 95/07)

1.   A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antisovvenzioni sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.

Prodotto

Paese di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Moduli fotovoltaici in silicio cristallino e relativi componenti chiave (celle)

Repubblica popolare cinese

Dazio antisovvenzioni

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1)

3.9.2018


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  La misura scade a mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/8


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

(2018/C 95/08)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (il paese interessato), la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 14 dicembre 2017 da otto produttori dell’UE (ALEURO Converting Sp. z. o.o., CeDo Sp. z.o.o., Cuki Cofresco SpA, Fora Folienfabrik GmbH, ITS B.V., Rul-Let A/S, SPHERE SA e Wrapex Ltd), di seguito denominati congiuntamente «i richiedenti», che rappresentano più del 40 % della produzione totale di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso inferiore o uguale a 10 kg («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 217/2013 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Secondo i richiedenti non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno del paese interessato data l’esistenza di distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

A sostegno delle asserzioni riguardanti le distorsioni significative, i richiedenti si sono appellati ai risultati dell’inchiesta antidumping originale, a informazioni sul mercato riguardanti il coinvolgimento dello Stato cinese nel settore dei metalli non ferrosi nonché ad altri elementi di prova e documenti politici che indicano la distorsione dei prezzi del prodotto a monte, l’alluminio, nel paese interessato.

Anche le informazioni contenute nella relazione presentata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrivono le circostanze specifiche del mercato del paese interessato, tendono a confermare le distorsioni significative asserite dai richiedenti. In particolare la produzione e le vendite del prodotto oggetto del riesame possono essere influenzate dai fattori menzionati, tra l’altro, nella relazione al capitolo «Settore dell’alluminio».

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova, come previsto all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, dell’esistenza di «distorsioni significative» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base e che tali elementi di prova giustifichino l’apertura di un’inchiesta.

Ne consegue che, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto all’esportazione nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti a indicare che i prezzi del prodotto oggetto del riesame, importato dal paese interessato, hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale delle vendite e sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

I richiedenti sostengono inoltre che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. A tale proposito hanno fornito elementi di prova anche del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l’Unione, data i) l’esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori del paese interessato, ii) l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di volumi e prezzi e iii) l’esistenza di misure di difesa commerciale in altri paesi terzi. In assenza di misure, i prezzi all’esportazione cinesi sarebbero inoltre ad un livello sufficientemente basso da recare pregiudizio all’industria dell’Unione.

I richiedenti sostengono anche che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza, la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, a prescindere da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Pertanto tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame, del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno (4) tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori del paese interessato che sono oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società, richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori e alle autorità del paese interessato.

I produttori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, informa le parti interessate immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta per mezzo di una nota aggiunta al fascicolo da loro consultabile, in merito alle fonti pertinenti, nonché, se del caso, alla selezione di un paese terzo rappresentativo appropriato, che intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo da loro consultabile per presentare osservazioni. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo adeguato, la Commissione esaminerà se vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, se vi siano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora esista più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo del paese interessato.

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari al agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni europee di produttori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro 15 giorni possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited»  (7) («Diffusione limitata»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione se la parte interessata che le ha trasmesse non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta; ciò a meno che l’esattezza di tali informazioni sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Oppure: Se una parte interessata che ha trasmesso informazioni riservate non motiva debitamente la sua richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione può non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la loro esattezza possa essere dimostrata adeguatamente in base a fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles//Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo e-mail:

TRADE-R684-ALU-FOIL-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R684-ALU-FOIL-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 188 del 14.6.2017, pag. 21.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11).

(4)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/21


Notifica preventiva di concentrazione

[Caso M.8771 — Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 95/09)

1.

In data 2 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Total S.A («Total», Francia),

parte dell'attività di Engie relativa al gas naturale liquefatto («Engie LNG», Francia).

Total acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di alcune parti dell'attività relativa al gas naturale liquefatto («GNL») svolta attualmente, direttamente o indirettamente attraverso entità del suo gruppo aziendale, da Engie S.A.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Total: produttore integrato di energia che opera su scala internazionale in tutti i segmenti dell'industria del petrolio e del gas, a monte e a valle, nonché nei settori dell'energia rinnovabile e della generazione di energia elettrica;

—   Engie LNG: gamma di attivi collegati al GNL detenuti dall'impresa energetica Engie, fra cui contratti per la fornitura, la vendita e la rigassificazione del GNL, diritti azionari e diritti contrattuali relativi alle attività di trasporto del GNL e agli impianti di liquefazione del gas, soggetti giuridici associati e relativo personale in diverse giurisdizioni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8771 — Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 95/10)

1.

In data 6 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Sedgwick, Inc. («Sedgwick», Stati Uniti), controllata da KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti);

CL Intermediate Holdings I, B. V. («Cunningham Lindsey», Stati Uniti).

Sedgwick acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Cunningham Lindsey.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   KKR: impresa di investimento in private equity;

—   Sedgwick: fornitore a livello mondiale di soluzioni per la gestione dei rischi. Sedgwick propone, inter alia, tramite la sua T&H Holdings Inc («Vericlaim»), la gestione delle richieste di indennizzo alle assicurazioni e servizi di liquidazione dei sinistri come amministratore terzo indipendente.

—   Cunningham Lindsey: fornitore a livello mondiale di servizi di gestione delle richieste di indennizzo alle assicurazioni, di liquidazione dei sinistri, di consulenza danni e di sostituzione beni come amministratore terzo indipendente.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 95/11)

1.

In data 5.3.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Prime Credit 3 S.à r.l. (“PC3”, Lussemburgo), controllata da AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF (Lussemburgo), che appartiene a Anacap Group Holdings (“Anacap Group”, Guernsey),

Oxalis Holding S.à r.l. (“Oxalis”, Lussemburgo), controllata da Pacific Investment Management company LLC (“PIMCO”, Stati Uniti),

Steve Lennon (Italia),

Paolo Lo Giudice (Italia),

Roberto Tavani (Italia),

Phoenix Asset Management S.p.A. (“PAM”, Italia).

PC3, Oxalis, Steve Lennon, Paolo Lo Giudice e Roberto Tavani acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di PAM.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   PC3: impresa di private equity che opera nel settore europeo dei servizi finanziari e investe prevalentemente in attività in sofferenza (prestiti, contratti di leasing, titoli o altre obbligazioni);

—   Oxalis: controllata di fondi di investimento controllati in ultima istanza da PIMCO, una società di gestione di investimenti a livello mondiale che fornisce servizi finanziari, tra l'altro, a governi, compagnie di assicurazione, investitori con grandi patrimoni, istituti finanziari, investitori al dettaglio e veicoli di investimento comune;

—   Steve Lennon, Paolo Lo Giudice e Roberto Tavani: azionisti originari di PAM, che esercitano attualmente un controllo congiunto su PAM;

—   PAM: impresa italiana che opera principalmente nella gestione di portafogli di prestiti deteriorati garantiti e non garantiti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8839 — GIP/NTV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 95/12)

1.

In data 5 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Global Infrastructure Management, LLC («GIP», Stati Uniti)

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. («Italo», Italia)

GIP acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Italo.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   GIP: investitore infrastrutturale con sede negli Stati Uniti che opera su scala mondiale nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’acqua e dei rifiuti;

—   Italo: primo operatore privato italiano del trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità, che opera con il marchio «Italo». Attualmente Italo collega 19 stazioni in 14 città italiane.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8839 — GIP/NTV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

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(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


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C 95/26


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8834 — Brookfield/Saeta)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 95/13)

1.

In data 6 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

TERP Spanish HoldCo S.L. («TERP», Spagna) controllata da Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield Group», Canada),

Saeta Yield, S.A. («Saeta», Spagna), attualmente controllata da Cobra Concessiones S.L. («Cobra», Spagna), GIP II Helios, S.à.rl. («GIP», Lussemburgo), Mutuactivos S.A.U., S.G.I.I.C. («Mutuactivos», Spagna) e Sinergia Advisors 2006, A.V., S.A. («Sinergia», Spagna).

Brookfield Group acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Saeta.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 7 febbraio 2018.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Brookfield: gruppo internazionale di gestione patrimoniale specializzato in beni immobili, infrastrutture, energie rinnovabili e private equity. Nell'ambito del suo portafoglio energetico, il gruppo Brookfield gestisce un portafoglio diversificato di attivi che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, composto da impianti idroelettrici ed eolici in Nordamerica, Colombia, Brasile, Uruguay e Europa;

—   Saeta: opera nella produzione e nella fornitura all'ingrosso di energia rinnovabile. I suoi impianti comprendono una serie di parchi eolici e centrali termoelettriche solari in Spagna nonché parchi eolici in Portogallo e Uruguay.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8834 — Brookfield/Saeta

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Indirizzo postale:

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(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

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13.3.2018   

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C 95/27


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 95/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«BRIOCHE VENDÉENNE»

N. UE: PGI-FR-02294 – 24.2.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Vendée Qualité

Maison de l’Agriculture

21, boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon Cedex

FRANCIA

Tel. +33 2 51368251

Fax +33 2 51368454

Email: contact@vendeequalite.fr

Composizione:

Quest’associazione raggruppa tutti gli operatori della filiera IGP «Brioche vendéenne» (artigiani panettieri, produttori, distributori e artigiani che hanno una linea di produzione, industriali, molitori e addetti alla sgusciatura delle uova). Essa ha quindi un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: aggiornamento dei recapiti, zona geografica, struttura di controllo, requisiti nazionali, allegati

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

5.1.    Sezione «Descrizione del prodotto»

Questo capitolo è interessato da modifiche formali volte soprattutto a eliminare le ripetizioni.

Inoltre il paragrafo:

«per il suo gusto: con un gusto corrispondente al suo odore, ovvero con un dominante aroma dovuto all’impiego di un’acquavite o di un’acquavite e di un’essenza (fiori d’arancio o vaniglia), associato a un gusto secondario di burro»

è sostituito dal paragrafo:

«per il suo gusto dominato da un aroma derivante dall’impiego di acquavite e talvolta di un’altra essenza (fiori d’arancio e/o vaniglia), associato a un gusto secondario di burro».

Nelle frasi relative alle essenze, l’espressione «e/o» sostituisce la congiunzione «o»: «fiori d’arancio e/o vaniglia», «di vaniglia e/o fiori d’arancio».

Viene quindi indicata esplicitamente la possibilità di combinare altre due essenze in una stessa preparazione. Essa corrisponde alla prassi degli operatori che interpretano la congiunzione «o» nel senso di «e».

Si tratta di modifiche che non incidono sul prodotto né sul legame causale.

5.2.    Sezione «Prova dell’origine»

È aggiunto il seguente paragrafo:

«I pezzi d’impasto destinati al congelamento vengono confezionati e identificati prima di essere congelati. Le eventuali operazioni di congelamento dei pezzi d’impasto sono indicate sulla scheda di produzione».

Si tratta di un’aggiunta necessaria per giustificare la tracciabilità dei pezzi d’impasto congelati che nel disciplinare modificato sono stati ammessi (cfr. infra, punto 5.3 relativo al metodo di ottenimento).

Questo capitolo del disciplinare è inoltre oggetto di alcune modifiche formali (eliminazione di ripetizioni, distinzione tra l’abilitazione degli operatori e la tenuta dei registri e documenti relativi alla tracciabilità, spostamento di un paragrafo ecc.) con l’obiettivo di chiarire la sua formulazione.

Non sono messi in discussione gli elementi comprovanti l’origine del prodotto.

5.3.    Sezione «Metodo di produzione»

Materie prime (tabella con le caratteristiche):

—   Farina:

I termini: «farina di grano panificabile di tipo 55 o 45, dal 45 al 55 %»

sono sostituiti da:

«dal 42 al 52 %

Farina di grano panificabile di tipo 65, 55 o 45».

Il disciplinare in vigore permette di utilizzare due tipi di farine di grano: il tipo 45 e il tipo 55. Il disciplinare modificato introduce un nuovo tipo di farina: il 65.

La farina tipo 65, un po’ più ricca di crusca, è comunemente usata nella preparazione di prodotti di panetteria come l’IGP «Brioche vendéenne». Questo tipo di farina costituisce una risposta tecnologica all’impoverimento proteico delle attuali varietà di grano, resa possibile grazie ai progressi dell’industria molitoria. L’introduzione di questo nuovo tipo di farina non modifica le caratteristiche organolettiche e tecnologiche come il colore, il gusto della farina o la corretta lievitazione della pasta.

Il disciplinare attuale prevede una proporzione di farina compresa tra il 45 e il 55 % del peso della pasta, mentre con la modifica questa percentuale scende tra il 42 e il 52 %.

La riduzione della proporzione di farina è resa possibile dal migliore livello di assorbimento delle farine attuali, in particolare della farina tipo 65. Quest’ultima permette di aumentare in proporzione gli altri ingredienti a maggiore valore qualitativo come uova, burro, zucchero o alcool. Questa modifica non potrà che rafforzare le specifiche caratteristiche organolettiche della «Brioche vendéenne».

—   Burro:

Il disciplinare vigente riporta una percentuale di «burro fresco o concentrato» superiore al 12,5 %. Nel disciplinare modificato è aggiunto «espresso in burro ricostituito».

Il calcolo del burro ricostituito è aggiunto a piè di pagina:

«La percentuale minima di burro da inserire nella ricetta è indicata facendo riferimento al burro cosiddetto “fino” all’82 % di materia grassa butirrica.

In caso di utilizzo di burro concentrato al Y% di materia grassa butirrica (Y superiore al 96 %), l’equivalente espresso in burro ricostituito viene calcolato secondo la seguente formula:

Formula»

Tali aggiunte permettono di chiarire la proporzione minima di burro, fresco o concentrato, nella pasta. Questa proporzione corrisponde alla prassi dei produttori e garantisce la conservazione delle specificità dell’IGP «Brioche vendéenne».

—   Fragranza alcolica:

I termini: «0,5 % min. di:

acquavite o rum

cognac non denaturato a 44° min.»

sono sostituiti da:

«≥ 0,5 %

acquavite o rum o cognac non denaturato, al 44 % min.».

Questa modifica mette fine a un’ambiguità e codifica la prassi degli operatori della filiera, che utilizzano un solo alcool per preparazione e non una combinazione di cognac non denaturato e acquavite o rum.

—   Aroma:

I termini: «Facoltativo. Se utilizzato: vaniglia naturale o identica al naturale o acqua di fiori d’arancio»

sono sostituiti da:

«Facoltativo. Aroma naturale di vaniglia o aroma sapore di vaniglia e/o acqua di fiori d’arancio».

Questa formulazione tiene conto dell’evoluzione della normativa relativa alla definizione degli aromi e codifica la prassi degli operatori della filiera che tradizionalmente utilizzano un solo aroma o una combinazione dei due.

Processo di produzione (tabella):

—   Congelamento dei pezzi d’impasto:

Il disciplinare modificato introduce la possibilità di congelare i pezzi d’impasto precisando quanto segue:

«Temperatura inferiore a -12 °C.

La durata di conservazione è al massimo di 15 giorni».

L’aggiunta del congelamento nel processo di produzione comporta una variazione di diverse fasi: per quanto riguarda il «pointage», è stato aggiunto che in caso di congelamento il «pointage» del pezzo d’impasto è di almeno 30 minuti, mentre per la fermentazione tra la fine dell’impastamento e l’inizio della cottura (fase di «apprêt») che avviene dopo lo scongelamento del prodotto, la durata consentita tra l’uscita dei pezzi dal congelatore e la loro infornatura è compresa tra un minimo di 6 ore e un massimo di 24 ore. Questa durata permette di garantire uno scongelamento e una fermentazione («pousse») ottimali.

Le aggiunte in questione sono riportate altresì nei diagrammi di produzione e dei tipi di durata a seconda della modalità di produzione.

Questa modifica del disciplinare introduce un nuovo percorso tecnico che permette il congelamento a flusso continuo dei pezzi d’impasto dopo il «pointage» e l’intreccio. Esso consentirà a operatori di piccole dimensioni di valorizzare come IGP «Brioche vendéenne» tutta la loro preparazione a brioche. Molti operatori preferiscono infatti preparare grandi quantitativi di pasta per ottenere un prodotto omogeneo, nel rispetto delle tradizioni. I pezzi d’impasto destinati al congelamento vengono confezionati e identificati. Gli operatori possono poi scongelarli e cuocerli in piccole quantità, man mano che vengono commercializzati. La limitazione della durata massima di conservazione a 15 giorni garantisce il carattere temporaneo del congelamento e assicura una preservazione massima delle proprietà del pezzo d’impasto destinato alla produzione dell’IGP «Brioche vendéenne».

Il congelamento dei pezzi d’impasto, che interrompe provvisoriamente l’attività dei lieviti, non influisce sull’obiettivo di risultato.

—   Modellatura e intreccio:

Le frasi: «Brioche intrecciata a 3 capi o a mo’ di 3 capi (“façon 3 brins”)» e «Per quanto riguarda la preparazione e la presentazione “a mo’ di 3 capi”, entrambe le tecniche (“3 capi” e “1 capo” modellati a mano e a treccia) sono utilizzate indifferentemente da tutti i produttori (artigiani, industriali e grande distribuzione): il peso totale del pezzo o dei pezzi d’impasto è identico in entrambi i casi [ovvero come minimo 300 g], come pure il risultato finale dopo la cottura (cfr. foto a colori a inizio fascicolo)».

sono sostituite da:

«Brioche modellata a mano e intrecciata a 3 capi o 1 capo a mo’ di 3 capi».

Questa modifica semplifica la formulazione del disciplinare senza alterarlo né aggiungere elementi.

—   Insacchettamento:

Il disciplinare in vigore prevede che l’insacchettamento venga effettuato tra «minimo 1 ora e mezza» e «massimo 4 ore dalla fine della cottura».

Nel disciplinare modificato viene eliminata la durata minima di 1 ora e mezza prima dell’insacchettamento. Questa modifica permette a ogni operatore di procedere al confezionamento in base alle proprie prassi e al proprio ambiente di lavoro. L’obiettivo di risultato della brioche, in termini di preservazione degli aromi e della fragranza, risulta salvaguardato.

Viene mantenuto il tempo di raffreddamento massimo.

—   Etichettatura:

È cancellata la frase relativa alle diciture regolamentari riportate in etichetta. La data limite di utilizzazione ottimale (D.L.U.O.) è sostituita con la data di durata minima (D.D.M.). Queste modifiche rispondono ai cambiamenti normativi in vigore.

—   Trasporto:

Il riferimento alle condizioni di trasporto della «Brioche vendéenne» è eliminato, perché rientra nella normativa generale.

—   Immissione in consumo:

La disposizione relativa alle condizioni di immissione in consumo dei prodotti («brioche intatta, esposta in un luogo asciutto e al riparo dal sole») è eliminata in quanto contenuta nella normativa generale e non riguardante le condizioni di produzione della «Brioche vendéenne».

Processo di produzione (diagramma):

I termini «Primo pointage/fermentazione»

sono sostituiti da:

«Pointage/prima fermentazione».

Si tratta di una modifica formale che mira a precisare che esiste un solo «pointage» e due fermentazioni.

La nozione di: «Metrologia»

è sostituita dalla denominazione più generale di: «Tracciabilità».

Il termine «certificazione» è soppresso e sostituito con il termine più chiaro di «cernita».

Composizione e ricetta - controllo della produzione

Questa parte viene eliminata dal disciplinare, perché comprendente disposizioni non vincolanti (consigli, confronto con la brioche parigina). Gli elementi relativi alle competenze (la «pousse») sono ripresi nella sezione relativa al legame con l’ambiente geografico.

5.4.    Sezione «Legame»

Nel disciplinare in vigore gli elementi relativi al legame con la zona geografica sono contenuti in diversi capitoli. Il legame è descritto in vari modi, con una prima parte sulla storia della regione, sul legame tra questa storia regionale e la tradizione di preparazione della brioche e sullo sviluppo della filiera della «Brioche vendéenne», una seconda parte sulla crescente e comprovata reputazione del prodotto, poi una terza parte sul peso economico della filiera e sul coinvolgimento dei professionisti, nell’ambito della quale un’ultima sezione è dedicata alla motivazione degli operatori per ottenere l’IGP. Le modifiche consistono nel riunire tutti gli elementi rilevanti e nel riorganizzare il capitolo nelle sezioni corrispondenti, ovvero: «Specificità della zona geografica», «Specificità del prodotto» e «Legame causale». Tra l’altro, da quando la «Brioche vendéenne» è stata riconosciuta come IGP, la reputazione di questa brioche non ha mai smesso di svilupparsi e, grazie a questa crescente reputazione, anche il suo consumo è aumentato, come dimostrano i numeri.

Si tratta pertanto di una modifica formale che semplifica la lettura del legame tra la «Brioche vendéenne» e il suo ambiente geografico senza mettere in discussione i fondamenti di questo legame.

5.5.    Sezione «Etichettatura»

La sezione «Etichettatura» viene aggiornata per tenere conto della normativa generale in vigore. Il disciplinare vigente prevede l’apposizione obbligatoria di:

«—

Denominazione di vendita: «Brioche vendéenne»

Origine Vandea

Numero dell’etichetta o data e ora di produzione

Nome, indirizzo e logo dell’organismo di certificazione

Nome del gruppo di qualità richiedente al quale aderisce il produttore

Logo dell’IGP (se del caso)»

La scheda sintetica prevede inoltre nella sezione «Etichettatura»: «Prodotto venduto con la denominazione di “Brioche vendéenne”».

Nella bozza di disciplinare modificato e nel documento unico viene precisato che l’etichettatura comprende le seguenti diciture: «il nome e l’indirizzo dell’organismo di certificazione e il nome e i recapiti del produttore».

Dal momento che l’apposizione della denominazione di vendita corrispondente alla denominazione dell’IGP e il logo dell’IGP sono obbligatori dal 4 gennaio 2016, il mantenimento di queste disposizioni nel disciplinare si rivela superfluo. Considerata la reputazione dell’IGP «Brioche vendéenne», non è nemmeno necessario mantenere la disposizione «Origine Vandea». La disposizione «Numero dell’etichetta o data e ora di produzione» è un’informazione relativa alla tracciabilità che le imprese prevedono nella loro organizzazione per garantire il controllo dei lotti. La disposizione «Nome del gruppo di qualità richiedente al quale aderisce il produttore» viene eliminata e sostituita da «Nome e recapiti del produttore», che è un’informazione più significativa per il consumatore.

5.6.    Sezione «Altro»

—   Aggiornamento dei recapiti:

Sono aggiunti i recapiti del servizio competente dello Stato membro, mentre quelli del gruppo richiedente e le informazioni sulla sua composizione vengono aggiornati.

—   Zona geografica:

Per chiarire le fasi effettuate nella zona geografica, nel disciplinare è aggiunta la seguente frase: «La zona geografica di produzione della «Brioche vendéenne», dall’impastamento all’insacchettamento del prodotto, comprende il territorio dei seguenti comuni […]».

Per ogni dipartimento, l’elenco dei cantoni è sostituito con l’elenco dei comuni corrispondenti, ma la zona geografica rimane invariata.

Anche la carta della zona geografica viene aggiornata. È eliminato un paragrafo relativo alla giustificazione della delimitazione della zona dell’IGP «Brioche vendéenne» e il suo contenuto viene ripreso nella sezione relativa agli elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico.

Quanto al documento unico, l’elenco dei cantoni viene aggiornato a seguito di una modifica amministrativa della denominazione dei cantoni e dei loro confini. Questo aggiornamento si è rivelato necessario in quanto, dopo la revisione dei cantoni operata in Francia negli ultimi anni, alcuni cantoni hanno visto cambiare la propria denominazione e/o i propri confini. La presentazione dell’elenco dei cantoni contenuto nella scheda sintetica viene modificata per effetto degli sviluppi della normativa francese, ma la zona rimane invariata.

—   Struttura di controllo:

I recapiti relativi all’organismo di controllo sono sostituiti con quelli dell’autorità di controllo competente. Con questa modifica si intende evitare di modificare il disciplinare in caso di variazione dell’organismo di controllo.

—   Requisiti nazionali:

Nel disciplinare in vigore non sono indicati i principali punti da controllare. Vengono aggiunti nel disciplinare modificato sotto «Requisiti nazionali».

—   Allegati:

Gli allegati del disciplinare vigente sono soppressi, poiché contengono elementi non vincolanti acclusi a titolo illustrativo (rassegna stampa, etichettature, studi storici ecc.).

DOCUMENTO UNICO

«BRIOCHE VENDÉENNE»

N. UE: PGI-FR-02294 – 24.2.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (Denominazioni)

«Brioche vendéenne»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Brioche vendéenne» è una brioche intrecciata e dorata in superficie, di forma regolare, rotonda, ovale o a filoncino, che viene sempre venduta fresca, intera o a fette, in un imballaggio di carta alimentare e insacchettata. Il suo peso è pari come minimo a 300 grammi.

La «Brioche vendéenne» è caratterizzata da una mollica di colore omogeneo e di formazione alveolare che alla masticazione presenta una consistenza ariosa, filosa ma fondente.

Il suo odore è complesso, equilibrato fra il profumo del burro, l’aroma dell’acquavite o del rum e altre fragranze di vaniglia e/o fiori d’arancio talvolta utilizzate. La «Brioche vendéenne» presenta un gusto ricco, dolce e fragrante.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La farina è ottenuta da grani panificabili provenienti dalle seguenti regioni cerealicole: Centre, Grand-Ouest (Pays de la Loire, Bretagna, Normandia e Poitou-Charentes), nonché Beauce e Brie (riferimenti geografici: «Code et nomenclature des régions agricoles de la France au 1er janvier 1971», pubblicato nel 1974 sotto l’egida congiunta dell’INSEE e dello SCEES). La scelta di questi grani e delle regioni di provenienza per l’approvvigionamento in farina, a livello sia degli artigiani che degli industriali e distributori, si basa su elementi tecnologici e qualitativi: la forza della farina, che deve essere come minimo di coefficiente W 180; il tenore in proteine globali, che deve essere pari come minimo al 10,5 %.

Le uova e il latte provengono dalla zona geografica.

Il burro proviene dalla zona geografica e dalla regione Grand-Ouest de la France (Pays de la Loire, Bretagna, Normandia e Poitou-Charentes).

Il sale è originario della costa atlantica compresa tra l’estuario della Gironda e il litorale sud della Bretagna, in particolare l’Île de Ré, Noirmoutier e Guérande.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di preparazione della «Brioche vendéenne», dall’impastamento alla cottura del prodotto, sono effettuate nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’insacchettamento avviene nella zona geografica e viene effettuato poco dopo la cottura per preservare le caratteristiche organolettiche del prodotto. Il confezionamento precoce permette di proteggere dagli insetti questo prodotto ricco di zucchero, di garantire una protezione microbiologica e di conservare al meglio la sofficità e gli aromi della «Brioche vendéenne».

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Fatta salava la normativa vigente, l’etichettatura comporta:

Nome e indirizzo dell’organismo di controllo

Nome e recapiti del produttore

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Dipartimento della Vandea: l’intero dipartimento.

Dipartimento della Loire-Atlantique: i cantoni di Clisson, Machecoul, Pornic, Rezé-1, Rezé-2, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Sébastien-sur-Loire, Vallet, Vertou e le parti a sud della Loira dei comuni di Indre e Nantes.

Dipartimento di Maine-et-Loire: i comuni di Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Rochefort-sur-Loire e i cantoni di Beaupréau, Chemillé-Melay, Cholet-1, Cholet-2, Doué-la-Fontaine, La Pommeraye, Les Ponts-de-Cé, Saint-Macaire-en-Mauges e Saumur, ad eccezioni delle parti a nord della Loira dei comuni di Les Ponts-de-Cé e di Saumur.

Dipartimento di Deux-Sèvres: i comuni di Allonne, Azay-sur-Thouet, Beaulieu-sous-Parthenay, La Boissière-en-Gâtine, Le Bourdet, Clavé, Les Groseillers, Mauzé-sur-le-Mignon, Mazières-en-Gâtine, Niort, Pougne-Hérisson, Priaires, Prin-Deyrançon, Le Retail, La Rochénard, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Georges-de-Noisné, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Lin, Saint-Marc-la-Lande, Saint-Pardoux, Secondigny, Soutiers, Usseau, Vernoux-en-Gâtine, Verruyes, Vouhé e i cantoni di Autize-Égray, Bressuire, Cerizay, il cantone di Frontenay-Rohan-Rohan ad eccezione del comune di Granzay-Gript, i cantoni di Mauléon, Parthenay, La Plaine Niortaise, Saint-Maixent-l’École, Thouars e il cantone di Le Val du Thouet ad eccezione dei comuni di Airvault, Assais-les-Jumeaux, Availles-Thouarsais, Boussais, Le Chillou, Irais, Louin, Maisontiers, Marnes, Saint-Généroux, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Loup-Lamairé e Tessonnière.

Dipartimento della Charente-Maritime: i cantoni di Aytré, Châtelaillon-Plage, La Jarrie, Lagord, Marans, Rochefort, La Rochelle-1, La Rochelle-2, La Rochelle-3, Surgères e il cantone di Tonnay-Charente ad eccezione dei comuni di Échillais, Port-des-Barques, Saint-Nazaire-sur-Charente e Soubise.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

I fattori naturali

Situata sulle sponde dell’Atlantico, tra le città portuali di Nantes e La Rochelle, la zona geografica della «Brioche vendéenne» gode di un clima oceanico temperato, favorevole a una molteplicità di produzioni. La sua diversità geologica è all’origine di vari tipi di ambienti:

sul versante meridionale del Massiccio armoricano, il Bocage caratterizzato da un sistema agrario orientato all’allevamento in tutte le sue forme;

sui sedimenti del Secondario, la pianura della Vandea coltivata soprattutto a cereali;

nelle zone basse dell’entroterra, paludi spesso coperte d’erba;

sulla costa, note saline e stazioni balneari che fanno della Vandea il secondo dipartimento francese per destinazione turistica.

I fattori umani

Lontana dalle grandi vie di comunicazione, la zona geografica è la culla di una comunità umana che si è stretta attorno a valori condivisi e a una gastronomia ricca e variegata. In una regione profondamente religiosa, le feste pasquali, che segnavano la fine dell’inverno e della quaresima, erano l’occasione per condividere dolci ricchi di zucchero, uova e burro. In Vandea questi dolci erano caratterizzati da una mollica compatta ottenuta mediante l’interruzione della fermentazione della pasta. Si chiamavano «Pain de Pâques», «Galette pacaude», «Alize» o «Gâche» (Association vendéenne du goût, Produits du terroir et recettes traditionnelles de Vendée, Éditions de L’Étrave, 1995). «Il Sabato santo è interamente dedicato alla preparazione di questi dolci a brioche, spesso enormi» (Anne-Christine Beauviala e Nicole Vielfaure, Fêtes, coutumes et gâteaux, Éditions C. Bonneton, 1978).

In passato di dominio casalingo, la produzione pasticciera passa nel XIX secolo nelle mani degli artigiani panettieri. È in quel periodo che nasce in Vandea la «brioche intrecciata» a base di farina, uova e burro, aromatizzata con acquavite, a volte con una punta di vaniglia o fiori d’arancio. È un dolce delle feste, legato alle grandi occasioni come comunioni e matrimoni. La tradizione voleva che i padrini e le madrine offrissero alla sposa un’enorme brioche (Edmond Bocquier, La Terre vendéenne, gennaio 1906), che veniva presentata su una sorta di portantina sostenuta con la sola forza delle braccia e attorno alla quale la gente ballava (Abel Hugo, France pittoresque, Éditions Delloye, 1835). In Vandea questa tradizione si è mantenuta fino ai giorni nostri.

È con l’arrivo della ferrovia e poi con la crescita del turismo nel XX secolo che l’economia della Vandea inizia a guardare fuori dai propri confini. L’artigianato e l’industria si sviluppano nelle campagne, dando vita a un modello economico originale (Jean Renard, La Vendée, un demi-siècle d’observation d’un géographe, Presses universitaires de Rennes, 2004). Alcuni artigiani cominciano a industrializzare la propria produzione per vendere brioche al di fuori della Vandea. Nell’aprile 1949 l’Association des Vendéens de Paris organizza una vendita di beneficenza nella capitale ed è in quell’occasione che nasce la denominazione «Brioche vendéenne» per distinguerla dalle altre brioche (Frédéric Ziegerman, Le Guide des pays de France, Éditions Fayard, 1999).

Tutti gli operatori si appropriano quindi dell’antica ricetta tradizionale del prodotto, caratterizzata da una doppia fermentazione prolungata, una modellatura e un intreccio manuale dei pezzi d’impasto, una cottura a temperatura moderata e l’insacchettamento del prodotto poco dopo l’uscita dal forno. La delimitazione della zona geografica, che comprende la Vandea amministrativa e le zone limitrofe dei dipartimenti vicini, si basa sulla localizzazione di queste competenze, in relazione agli spostamenti di panettieri e apprendisti formatisi in Vandea.

Specificità del prodotto

La «Brioche vendéenne» è riconoscibile per la sua forma intrecciata, retaggio di una specifica modellatura manuale chiamata «a mo’ di 3 capi» («façon 3 brins»). Il più delle volte si presenta a filoncino, ma in alcuni casi può anche avere forma allungata o rotonda. È coperta da una crosta rigonfia e delicatamente dorata. La «Brioche vendéenne» viene venduta intera o a fette, collocata in un imballaggio di carta alimentare e chiusa in un sacchetto trasparente.

Tagliata, la «Brioche vendéenne» presenta una mollica alveolare, talvolta filosa, ma sempre ariosa. In bocca questa mollica soffice e fondente sprigiona aromi delicati di burro e di acquavite o rum, talvolta accompagnati da lievi note di vaniglia e/o fiori d’arancio. Il suo gusto è ricco, determinato da un’elevata proporzione di burro e uova, e più dolce di quello della maggior parte delle brioche.

Legame causale

Il legame causale tra le specificità del prodotto e le specificità della zona geografica si basa su determinate qualità del prodotto (composizione, gusto, aspetto, consistenza) oltre che sulla sua reputazione.

Una composizione e un gusto legati alle caratteristiche dell’ambiente geografico

È possibile stabilire un nesso tra le caratteristiche dell’ambiente e gli ingredienti che rientrano nella composizione della «Brioche vendéenne»:

il clima oceanico della regione favorisce l’allevamento bovino, soprattutto nel Bocage e nelle zone paludose, da cui l’abbondanza della produzione di burro e latte;

questo clima temperato e il sistema agrario del «bocage» sono inoltre all’origine di un’importante produzione avicola, garanzia di un’abbondante presenza di uova, soprattutto nel periodo pasquale;

le terre fertili della pianura della Vandea e le zone paludose bonificate hanno permesso sin dal Medioevo lo sviluppo di una produzione cerealicola sotto la protezione delle abbazie;

la vicinanza di Cognac, a sud della zona geografica, spiega lo sviluppo di una produzione artigianale di acquavite e l’uso di questi alcool in pasticceria;

la posizione costiera della zona geografica, con i suoi grandi porti, ha influenzato la presenza di prodotti esogeni come il rum, gli aromi di vaniglia e fiori d’arancio e lo zucchero di canna;

la costa atlantica è da tempo un’importante zona di produzione di sale, soprattutto intorno ai bacini di Guérande, Noirmoutier e dell’île de Ré.

Presenti da tempo nel territorio, queste materie prime sono alla base della specificità del prodotto, con la sua pasta soffice e fondente grazie alle uova, al latte e al burro, il giusto dosaggio di zucchero e sale, la complessità aromatica dovuta all’alcool, la vaniglia e i fiori d’arancio.

Un aspetto e una consistenza ereditati da una competenza localizzata nella zona geografica

Un forte legame causale collega alcune qualità del prodotto derivanti da metodi di fabbricazione originali e la localizzazione di queste competenze nella zona geografica:

l’aspetto del prodotto, la forma e l’intreccio sono frutto della modellatura manuale;

l’aspetto rigonfio della «Brioche vendéenne», la mollica alveolare e la leggerezza in bocca scaturiscono da una doppia fermentazione con una fase di «pointage» (in cui si sviluppano gli aromi specifici del prodotto), seguita da una fase di «apprêt» (in cui la produzione di gas carbonico favorisce la formazione della pasta di consistenza ariosa);

il colore dorato e la sofficità rispecchiano una cottura ben gestita in un forno apposito;

la delicatezza aromatica del prodotto è preservata dall’insacchettamento rapido.

Queste prassi frutto della tradizione riflettono la produzione ancestrale dei dolci pasquali o da matrimonio. Si sono tramandate dalle massaie agli artigiani, in alcuni casi si sono industrializzate e si conservano tutt’oggi con la formazione degli apprendisti. La zona di produzione della «Brioche vendéenne» include tutti gli operatori che oggi incarnano questa competenza di fabbricazione del prodotto.

Una reputazione legata a specificità della zona geografica

La fama del prodotto è dovuta non solo al suo forte radicamento locale, ma anche alla sua ampia diffusione fuori dal territorio d’origine. Entrambi i fattori sono legati ad alcune caratteristiche specifiche della zona geografica.

Da un lato, l’attaccamento della popolazione al proprio patrimonio culinario costituisce un tratto distintivo della Vandea e dintorni. Questa sensazione di appartenenza a una comunità e una spiccata identità regionale hanno dato origine a una lunga tradizione di dolci pasquali, di cui la «Brioche vendéenne» è l’espressione, e che è tuttora presente in occasione di feste e matrimoni. Tra l’altro la passione per il prodotto è stata alimentata dai concorsi dedicati a questo fiore all’occhiello della gastronomia.

Dall’altro, considerata la sua posizione, la zona geografica è naturalmente aperta al turismo, un turismo che negli ultimi decenni si è fortemente sviluppato. La capacità di attrazione della costa della Vandea offre una formidabile cassa di risonanza alla reputazione della «Brioche vendéenne». L’audacia e l’entusiasmo degli artigiani e industriali che hanno contribuito al suo sviluppo si inseriscono in un contesto economico segnato dalla densità e dal dinamismo di piccole e medie imprese insediatesi in un ambiente rurale. Questo prodotto vale oltre il 10 % del mercato francese dei prodotti di panetteria (fonte: panel SECODIP, 2001). Da uno studio condotto da OSER, Junior Entreprise della Ecole Supérieure d’Agriculture di Angers, emerge un livello di notorietà spontanea del prodotto pari a circa il 45 %, percentuale che sale al 77 % in notorietà sollecitata (95 % nella regione Grand-Ouest e 50 % nella regione parigina).

La «Brioche vendéenne» è particolarmente celebrata dal Conseil National des Arts Culinaires nell’opera L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France dedicata ai Pays de la Loire (Éditions Albin Michel, 1993): «Da qualche decennio [la “Brioche vendéenne”] registra un forte successo che va ben oltre i confini regionali» …

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-14f3e5da-22af-4b8a-aca8-d88d7481ebb9/telechargement


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.